Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Previdenza dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate - AA.C. 2312 e 2345 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2312/XVI   AC N. 2345/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 163
Data: 12/05/2009
Descrittori:
LAVORATORI AUTONOMI   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

 

12 Maggio 2009

 

[n. 163/0]

Previdenza dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate

AA.C. 2312 e 2345

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2312

2345

Titolo

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate, delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione del prelievo contributivo, nonché interpretazione autentica dell’articolo 2116 del codice civile

Norme in materia di previdenza in favore dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

9

6

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 marzo 2009

27 marzo 2009

assegnazione

20 aprile 2009

5 maggio 2009

Commissione competente

XI Lavoro

XI lavoro

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII e XIII

Commissioni I, II, V, VI e X

 

 


Contenuto

Le proposte di legge AC 2312 (Saglia ed altri) e AC 2345 (Narducci ed altri), di contenuto in parte simile, recano disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate.

L’articolo 1 di entrambe le proposte di legge prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un’apposita gestione a contabilità separata presso l’I.N.P.S., cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, non iscritti a casse previdenziali private afferenti ad ordini o albi professionali.

 

L’articolo 2 di entrambe le proposte di legge affida l’amministrazione della nuova gestione separata ad uno specifico comitato composto da 10 membri, che durano in carica per 4 anni e si avvalgono delle strutture e del personale dell’I.N.P.S. La definizione delle funzioni del comitato è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 3 di entrambe le proposte di legge prevede che l’aliquota contributiva della nuova gestione separata, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, sia stabilita nella misura del 20% e venga applicata sul reddito delle attività sulla base dei criteri stabili ai fini dell’IRPEF, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi.  Si prevede, inoltre, l’applicazione di un’aliquota contributiva suppletiva, pari allo 0,5%, ai fini del finanziamento dell’onere derivante dall’estensione, ai soggetti iscritti, della tutela della maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Allo stesso tempo si prevede un incremento dell’aliquota per un periodo transitorio, fino a giungere ad un’aliquota a regime pari al 22% al 2016.

L’articolo 4 di entrambe le proposte di legge prevede una facoltà di rivalsa, nei confronti dell’I.N.P.S., da parte dei soggetti iscritti alla gestione a contabilità separata, consistente, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a contabilità separata, nell’addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi.

L’articolo 5 di entrambe le proposte di legge reca disposizioni transitorie, al fine di estendere le tutele concernenti la maternità, i congedi parentali, la malattia e l’aspettativa per motivi di famiglia a favore dei soggetti iscritti nella più volte gestione separata I.N:P.S., anche ai lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate.

L’articolo 9 dell’AC 2312 e l’articolo 6 dell’AC 2345 recano la copertura finanziaria.

 

Infine, diversamente dalla proposta di legge 2345, la proposta di legge 2312 reca anche norme concernenti l’innalzamento del contributo integrativo (attualmente pari al 2%) per le casse di previdenza dei liberi professionisti (articolo 6), una delega al Governo volta al superamento delle duplicazioni contributive ed al miglioramento delle norme sulla totalizzazione dei contributi (articolo 7), nonché una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2116 c.c., sulle responsabilità del datore di lavoro in relazione ai contributi da esso non versati (articolo 8).

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto si interviene su materia disciplinata da fonti primarie.

Peraltro, con riferimento all’articolo 6 della proposta di legge 2312, si osserva che la normativa vigente sembrerebbe già consentire agli Enti previdenziali privatizzati la variazione dell’aliquota del contributo, nell’ambito dell’ordinaria attività di modifica e aggiornamento degli Statuti e dei regolamenti interni (attività rispetto alle quali è inoltre già prevista anche la previa approvazione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, nell’ambito della propria attività di vigilanza sugli Enti medesimi).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La normativa oggetto delle proposte di legge appare riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7 della proposta di legge AC 2312 prevede una delega per adottare, entro 2 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del prelievo contributivo.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Formulazione del testo

Agli articoli 1 e 4 di entrambe le proposte di legge si osserva che il riferimento ai “soggetti che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo” appare generica, in quanto potrebbe ricomprendere altre attività oltre a quelle esercitate da professionisti non regolamentati. Inoltre, l’espresso richiamo all’esclusione dall’iscrizione alla richiamata gestione a contabilità separata per i soggetti già iscritti a casse previdenziali private di ordini o albi professionali non prende in considerazione i soggetti iscritti in elenchi, registri o ruoli (quali, ad esempio, i periti assicurativi, gli agenti di commercio, i mediatori di affari, gli agenti di cambio).

 

All’articolo 3, comma 2, dell’AC 2345, si osserva che l’entità dell’aliquota risulterebbe giungere al 22% prima del 31 dicembre 2016. Inoltre, dal tenore letterale della norma l’incremento biennale sembrerebbe decorrere già dal 2010 (in apparente contrasto con quanto previsto all’articolo 1) Si valuti quindi l’opportunità di sostituire la dicitura “2010” con la seguente: “2012”.

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

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File: LA0162a.doc