Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Previdenza dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate - AA.C. 2312 e 2345 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 2312/XVI   AC N. 2345/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 163
Data: 12/05/2009
Descrittori:
LAVORATORI AUTONOMI   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Previdenza dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate

AA.C. 2312 e 2345

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 163

 

 

 

12 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

 

 

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File: LA0162.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro della normativa vigente  3

§      Le professioni non regolamentate  3

§      La gestione separata I.N.P.S. ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995  3

Il contenuto delle proposte di legge  7

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 53)18

§      L. 2 agosto 1990, n. 233 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (art. 1).20

§      D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  22

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 2, co. 26 e 33)27

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1. co. 212)29

§      D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione  30

§      L. 17 maggio 1999, n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 58)36

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1. co. 157)40

§      D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 1)41

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, comma 788)43

§      L. 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (art. 1, co. 79)44

 

 


Schede di lettura

 


Quadro della normativa vigente

Le professioni non regolamentate

Accanto alle professioni protette si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette, diffuse in particolare nel settore dei servizi che, pur beneficiando in alcuni casi di una normativa, non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. Per "professionisti non regolamentati" si intendono i lavoratori autonomi che svolgono una professione non protetta da Albi od Ordini specifici, o che volontariamente decidono di non iscriversi all'Ordine di riferimento. Lo svolgimento di libere professioni non regolamentate non è subordinato dalla legge al possesso di titoli di studio specifici o al superamento di esami particolari.

Al mondo delle professioni non regolamentate, si è interessato fin dal 1992 anche il CNEL che, al fine di approfondire la tematica delle professioni tradizionali ed emergenti, ha avviato un filone di attività relativo alle suddette professioni, istituendo dapprima la Commissione per le nuove rappresentanze, e successivamente la Consulta e l’Osservatorio sulle nuove professioni.

I risultati dell’attività svolta dal CNEL[1] si sono tradotti nella predisposizione di Rapporti di monitoraggio che hanno evidenziato l’evoluzione economica e sociale dei professionisti, suggerendo anche l’opportunità di giungere ad una regolamentazione strutturata sul sistema di Ordini e Associazioni; inoltre è stata costituita ed aggiornata la Banca dati sulle associazioni non regolamentate unica in Italia.

La gestione separata I.N.P.S. ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995

L'articolo 2, commi 26-33, della L. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale.

E' stata così istituita presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata, cui sono tenute ad iscriversi le categorie di lavoratori di seguito indicati.

§         professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

à        professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

à        professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

à        professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

à        professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§         collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 53, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita[2].

§         venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio, come definiti dall'articolo 36 della L. 426/1971, recante la disciplina del commercio;

§         titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero;

§         pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività.

§         medici in formazione specialistica, di cui all'art. 2, comma 26 della L. 335/1995  a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e per la durata della formazione;

§         lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§         associati in partecipazione: dal 1° gennaio 2005, per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Per quanto attiene alla Gestione separata, si ricorda che l’I.N.P.S. distingue i lavoratori iscritti in tre gruppi. I due principali sono quello denominato dei “Collaboratori”, in cui, tra gli altri, sono inclusi i parasubordinati, e quello denominato dei “Professionisti”, che comprende i lavoratori autonomi che esercitano la professione e hanno una partita IVA. Vi è poi una categoria mista di “Collaboratori-Professionisti”, che rappresenta circa il 2% del totale degli iscritti, in cui si trovano i professionisti con partita IVA che abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa

 

La generalità dei lavoratori interessati dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata risulta inoltre distinta in due principali categorie: da un lato i lavoratori non iscritti ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria, e, dall’altro, i lavoratori già iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che siano già titolari di una pensione. Le due categorie di lavoratori sono oggi facilmente riconoscibili in funzione delle diverse aliquote con cui è previsto il versamento dei contributi previdenziali alla gestione.

Inizialmente stabilita al 10% dall’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995, la speciale contribuzione dei soggetti iscritti alla Gestione separata è stata oggetto in seguito di numerosi interventi legislativi ed interpretativi volti, tra l'altro, ad elevare gradualmente l'aliquota contributiva, al fine di contrastare il ricorso a tale tipologia contrattuale come sostitutiva del lavoro dipendente, nonché a salvaguardare, dopo l’adozione del sistema contributivo, con particolare riguardo ai lavoratori non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria, una categoria la cui pensione si prospettava particolarmente bassa rispetto a quella media.

In base all’ultimo intervento legislativo, concretizzatosi nell’articolo 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[3], è stato disposto un ulteriore adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, incrementandole al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 e al 26% a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre è stata incrementata al 17%, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota contributiva pensionistica corrisposta dai rimanenti iscritti (cioè dai soggetti già titolari di pensione o dai soggetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie).


 

Il contenuto delle proposte di legge

Le pdl 2312 (Saglia ed altri) e 2345 (Narducci ed altri), di contenuto sostanzialmente simile, recano disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate.

La pdl 2312, inoltre, contiene ulteriori norme concernenti:

§      l’innalzamento del contributo integrativo, attualmente pari al 2%, per le casse di previdenza dei liberi professionisti (articolo 6);

§      la delega al Governo volta al superamento delle duplicazioni contributive ed al miglioramento delle norme sulla totalizzazione dei contributi (articolo 7);

§      un’interpretazione autentica dell’articolo 2116 c.c., sulle responsabilità del datore di lavoro in relazione ai contributi non versati dallo stesso al lavoratore (articolo 8)

 

Entrambe le pdl (articolo 1) istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un’apposita gestione a contabilità separata, sempre presso l’I.N.P.S., cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., non iscritti a casse previdenziali private afferenti ad ordini o albi professionali.

 

Si segnala, al riguardo, che il riferimento ai “soggetti che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo” sembrerebbe generica, in quanto potenzialmente potrebbe ricomprendere altre attività oltre a quelle esercitate da professionisti non regolamentati.

Inoltre, l’espresso richiamo all’esclusione dall’iscrizione alla richiamata gestione a contabilità separata per i soggetti già iscritti a casse previdenziali private di ordini o albi professionali non prende in considerazione i soggetti iscritti in elenchi, registri o ruoli (quali, ad esempio, i periti assicurativi, gli agenti di commercio, i mediatori di affari, gli agenti di cambio).

 

L’amministrazione della gestione in esame è affidata (articolo 2 di entrambe le pdl) ad uno specifico comitato composto da 10 membri, che durano in carica per 4 anni e si avvalgono delle strutture e del personale dell’I.N.P.S. per l’esercizio delle proprie funzioni, le quali sono individuate con decreto el ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle norme in esame.

 

L’aliquota contributiva della istituenda gestione a contabilità separata (articolo 3, comma 1 di entrambe le pdl), sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, viene stabilita nella misura del 20% ed è applicata sul reddito delle attività sulla base dei criteri stabili ai fini dell’IRPEF, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. 

In altre parole, qualora a seguito di accertamento fiscale venga rideterminato il reddito dichiarato dal contribuente, il maggior valore assumerebbe rilievo anche ai fini contributivi.

 

Lo stesso comma, inoltre, prevede l’applicazione di un’aliquota contributiva suppletiva, pari allo 0,5%, ai fini del finanziamento dell’onere derivante dall’estensione, ai soggetti iscritti, della tutela della maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

 

Allo stesso tempo (comma 2) si prevede un incremento dell’aliquota per un periodo transitorio, fino a giungere ad un’aliquota a regime pari al 22% al 2016.

Merita evidenziare che l’articolo 3, comma 2, della pdl 2345 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2016 l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è elevata di un punto percentuale ogni biennio, fino al raggiungimento dell'aliquota del 22 per cento”.

Sulla base di tali disposizioni, l’entità dell’aliquota risulterebbe giungere al 22% prima del 31 dicembre 2016. Inoltre, dal tenore letterale della norma l’incremento biennale sembrerebbe decorrere già dal 2010 (in apparente contrasto con quanto previsto all’articolo 1) Si valuti quindi l’opportunità di sostituire la dicitura “2010” con la seguente: “2012”.

 

L’articolo 4 di entrambe le pdl prevede una facoltà di rivalsa, nei confronti dell’I.N.P.S., da parte dei soggetti iscritti alla gestione a contabilità separata, consistente, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a contabilità separata, nell’addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Si segnala, in proposito, che il testo parla genericamente di “soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”: si valuti, al riguardo, l’opportunità di circoscrivere espressamente tale facoltà ai soggetti titolari di lavoro autonomo che siano iscritti alla richiamata gestione.

 

In sostanza, il richiamato comma 212 (come i successivi commi da 213 a 215) è intervenuto sulla complessa vicenda del contributo previdenziale per le attività di lavoro autonomo e di collaborazione, istituito dall'articolo 2, commi da 26 a 32, della L. 335/1995, di riforma delle pensioni, prevedendo la diversificazione della posizione dei soggetti che sono sprovvisti di tutela previdenziale rispetto a quanti risultino già pensionati ovvero iscritti a forme pensionistiche obbligatorie

Il comma 212, in particolare, ha determinato il riparto degli oneri contributivi tra soggetto del contributo e committente. A tal fine si dispone che i soggetti interessati - che hanno l’obbligo di versare obbligatoriamente alla Gestione separata un contributo attualmente pari al 25% del reddito annuo netto (come risultante dalla dichiarazione annuale IRPEF) - abbiano la possibilità di addebitare ai committenti, in via definitiva, a decorrere dal 26 settembre 1996, una percentuale pari al 4% dei compensi lordi.

Lo stesso comma indica altresì le scadenze temporali del versamento contributivo come segue:

§       entro il 31 maggio di ciascun anno va versato un acconto pari al 40% del contributo dovuto, da commisurarsi ai redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente;

§       entro il 30 novembre va versato un ulteriore acconto del 40%, determinato anche esso sui redditi risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi (il successivo comma 214 specifica che, per l'anno 1996, quest'ultimo acconto deve essere versato entro la data del 31 gennaio 1997);

§       entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'acconto va versato il saldo del contributo dovuto.

 

L’articolo 5 di entrambe le pdl recano disposizioni transitorie, al fine di estendere le tutele previste dall’articolo 1, comma 788, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) concernenti, in estrema sintesi, la maternità, i congedi parentali, la malattia e l’aspettativa per motivi di famiglia a favore dei soggetti iscritti nella più volte gestione separata I.N.P.S., anche ai lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate.

Il comma 788 infatti ha stabilito l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti in riferimento agli eventi della malattia e del parto.

Più specificamente, è stata disposta la corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni durante l’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. La misura della prestazione è stabilita in misura pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

E’ stata prevista, inoltre, l’applicabilità delle disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia[4], con le susseguenti sanzioni in caso di assenza alla visita di controllo senza giustificato motivo.

Infine, è stata disposta la corresponsione ai lavoratori interessati, aventi titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tale trattamento economico viene concesso anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

 

L’articolo 9 della pdl 2312 e l’articolo 6 della pdl 2312 recano la copertura finanziaria.

A tali oneri, valutati dalla pdl 2345 in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, (al riguardo, la pdl 2312 non individua né l’ammontare dell’onere generato dalle disposizioni in esame né il periodo temporale di riferimento), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Infine, come accennato in precedenza, si segnala che la pdl 2312 reca ulteriori disposizioni, concernenti:

 

§         la possibilità, per gli organi amministrativi delle casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al D.Lgs. 103/2006, di aumentare, previa autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, il contributo integrativo, attualmente pari al 2% (articolo 6);

Tale contributo è dovuto da tutti gli iscritti alle diverse Casse previdenziali privatizzate nella misura del 2% (ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 103/1996) sull'effettivo volume di affari ai fini IVA, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. Si ricorda, inoltre, che un contributo integrativo minimo è comunque dovuto da tutti gli iscritti alle Casse, e nelle misure stabilite dai diversi Statuti, sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF fino ad uno specifico tetto massimo.

Per quanto riguarda gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, occorre ricordare che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38 della L. 24 dicembre 1993, n. 537[5]. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509[6], che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, di determinati enti previdenziali. Successivamente, il comma 25 dell’articolo 2 della L. 335/1995 ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio fosse subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103[7], in attuazione del quale sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

•      Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

•      Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

•      Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

•      Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

•      Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del richiamato D.Lgs. 103, allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca, oltre alle modalità di identificazione dei soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria, anche la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione separata I.N.P.S., con la fissazione, in caso di ente pluricategoriale, di un'aliquota di solidarietà. L'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti.

 

Al riguardo si osserva che la normativa vigente sembra già consentire agli Enti previdenziali privatizzati la variazione dell’aliquota del contributo, nell’ambito dell’ordinaria attività di modifica e aggiornamento degli Statuti e dei regolamenti interni (attività rispetto alle quali è inoltre già prevista anche la previa approvazione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, nell’ambito della propria attività di vigilanza sugli Enti medesimi).

 

§         una delega al Governo, allo scopo, come riportato nella relazione illustrativa, “di superare le duplicazioni contributive e di migliorare le norme sulla totalizzazione dei contributi”, per adottare, entro 2 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del prelievo contributivo (articolo 7), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

à        superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

à        eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Si ricorda che attualmente l’istituto della totalizzazione è disciplinato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42[8], che, all’articolo 1, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ha riconosciuto la facoltà, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai DD.LLggss. 509/1994 e 103/1996l, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata più volte richiamata e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Tale facoltà, ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi in precedenza richiamati, può essere esercitata a condizione che:

§       il soggetto interessato abbia compiuto 65 anni di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

§       sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

§      un’interpretazione autentica dell’articolo 2116 c.c., nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata nell'ipotesi in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., individuati dall'articolo 1, comma 212, della L. 662/1996 (vedi supra).

La norma, in sostanza, estenderebbe la richiamata tutela ai soli soggetti esercitanti attività di collaborazione coordinata continuativa e a progetto non iscritti ad altre gestioni previdenziali. Il testo, infatti, facendo genericamente riferimento ai collaboratori, ma precisando che tale tutela opera solamente nel caso in cui il titolare dell’obbligazione contributiva sia il committente, escluderebbe dalla fruizione della medesima tutela tutti i soggetti direttamente responsabili dell’obbligazione contributiva, quali appunto i professionisti.

L’articolo 2116 c.c. stabilisce il diritto del prestatore di lavoro a ricevere le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte dell’imprenditore anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. La responsabilità dell’imprenditore nei confronti del prestatore di lavoro resta valida anche nei casi in cui, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute.

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Codice Civile
Art. 2116

 

Prestazioni

Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] [c.c. 2115] (1).

 

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

 

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(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

 

 

 

 


 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 53)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

 

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;

 

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, L. n. 825 del 1971;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

 

 

Emana il seguente decreto:

(omissis)

Capo V - Redditi di lavoro autonomo

 

Art. 53. [49]  Redditi di lavoro autonomo.

 

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

 

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

 

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita] (320);

 

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

 

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 (321) quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

 

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

 

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

 

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 (322).

 

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2 (323).

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(320)  Lettera abrogata dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo. Vedi anche l'art. 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

(321)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(322)  Lettera aggiunta dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(323)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(omissis)

 


L. 2 agosto 1990, n. 233
Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (art. 1).

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1990, n. 188.

(2)  Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

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(omissis)

Art. 1
Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

 

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente (4).

 

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613 , di età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

 

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

 

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

 

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Per i prodotti di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

 

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni (5).

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(4) Vedi, anche, il comma 768 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 10 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247.

(5)  Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e l'art. 59, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 


D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.

(2)  Vedi, anche, l'art. 59, comma 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

 

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Enti privatizzati.

 

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

 

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

 

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (4).

 

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

 

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti (5);

b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio (6).

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(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 248 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 214 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 15 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

(6) Vedi, anche, il comma 10-ter dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

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2. Gestione.

 

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

 

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

 

3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .

 

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

 

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

 

6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.

 

3. Vigilanza.

 

1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.

 

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

 

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

 

4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.

 

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

 

4. Albo.

 

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.

 

2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza (7).

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(7)  Con D.M. 2 maggio 1996, n. 337, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

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5. Personale.

 

1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni (8).

 

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto (9).

 

3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente.

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(8)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(9)  Periodo aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

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Elenco A

 

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

 

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

 

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

 

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

 

Cassa nazionale del notariato.

 

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

 

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

 

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

 

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

 

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

 

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

 

 


L. 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 2, co. 26 e 33)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2)  L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

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(omissis)

Art. 2
Armonizzazione.

(omissis)

 

Comma 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (57).

 

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(57)  Vedi l'art. 1, commi 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Per la misura del contributo alla gestione separata, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 45, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, inoltre, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144. Per l'incremento dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui al presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 44, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243, i commi 770, 772 e 788 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 10 e 79 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247.

 

(omissis)

Comma 33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti princìpi:

 

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

 

 

b) applicazione del sistema contributivo;

 

 

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione (61).

_____________________

(61)  In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

(omissis)

 


L. 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1. co. 212)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

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Art. 1

(omissis)

Comma 212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:

 

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

(omissis)

 

 


D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e il comma 10-ter dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

 

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

 

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

 

Art. 2
Prestazioni. Sistema di calcolo.

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

 

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

 

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3
Forme gestorie.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

 

a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

 

Art. 4
Ente pluricategoriale.

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

 

2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

 

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.

 

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

 

Art. 5
Ente gestore di categoria.

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

 

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai princìpi e criteri di cui all'art. 6.

 

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

 

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.

 

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

 

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

 

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

 

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

 

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

 

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

 

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà; l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti (4);

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

 

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

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(4)  Lettera così modificata dal comma 37 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

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Art. 7
Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

 

a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

 

2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

 

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

 

 

Art. 8.
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.

1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

 

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

 

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

 

Art. 9
Norme transitorie e finali.

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

 

2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.

 

3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 .

 

 


L. 17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 58)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

 

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(omissis)

Art. 58
Disposizioni in materia previdenziale.

 

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 , sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2:

 

1) ... (85);

 

2) il comma 2 è abrogato;

 

b) ... (86).

 

2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni (87).

 

3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo (88).

 

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS (89).

 

5. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.

 

6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (90);

 

b) ... (91);

 

c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: «In mancanza di tali soggetti» sono inserite le seguenti: «o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo»;

 

d) ... (92).

 

9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

 

10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

 

11. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Casella». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

 

12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

 

13. ... (93).

 

14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 , è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto 5 agosto 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, I'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.

 

16. ... (94).

 

17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (95);

 

 

b) ... (96).

 

18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.

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(85)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

(86)  Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

(87)  Comma così modificato prima dal comma 158 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 771 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(88)  Comma così sostituito prima dal comma 158 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 771 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(89)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 20 dicembre 1999, n. 553.

 

(90)  Aggiunge il comma 1-ter all'art. 6, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(91)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(92)  Aggiunge il comma 5-bis all'art. 18-bis, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(93)  Aggiunge un periodo alla fine del comma 3 dell'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(94)  Aggiunge due commi all'art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12.

(95)  Aggiunge il comma 5-bis all'art. 12, D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468.

(96)  Aggiunge un periodo al comma 7 dell'art. 12, D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468.

(omissis)

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1. co. 157)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

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(omissis)

Art. 1

 

Comma 157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

(omissis)


D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 1)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2006, n. 39.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

 

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

 

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

 

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

 

Visto il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

 

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (2).

 

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

 

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

 

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

 

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(2) Comma così modificato dal comma 76 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

 

(omissis)

 

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, comma 788)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

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Art. 1

(omissis)

Comma 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


L. 24 dicembre 2007, n. 247
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (art. 1, co. 79)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

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Art. 1

(omissis)

Comma 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

(omissis)

 

 



[1]    Dal V Rapporto di monitoraggio predisposto dal CNEL nell’aprile del 2005 (l’ultimo in materia), risulta che nella banca dati citata sono censite 196 associazioni delle professioni non regolamentate: 25 nel campo delle arti, scienze e tecniche, 18 nella comunicazione d’impresa, 52 nei servizi all’impresa, 42 nella medicina non convenzionale 19 nel settore sanitario, 16 nel campo della  cura psichica e 24 “Altro” (dati al 31 dicembre 2004).

[2]     Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

-     amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

-     membri di commissione e collegi;

-     soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

-     amministratori di condominio;

[3]    “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[4]    Di cui all’articolo 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

[5]    “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[6]    “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza”.

[7]    “norme in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”.

[8]    “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243.