Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disciplina delle attività subacquee e iperbariche - A.C. 344 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 344/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 131
Data: 10/03/2009
Descrittori:
ATTIVITA' E OPERATORI SUBACQUEI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

A.C. 344

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

n. 131

 

10 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiDipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: LA0131.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      1. Quadro normativo  3

§      2. Il contenuto della proposta di legge  6

§      2.1. Ordinamento delle attività subacquee  7

§      2.2. Operatori subacquei e iperbarici professionali e imprese subacquee e iperbariche  8

§      2.3. Istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee  13

§      Codice della navigazione (art. 116)23

§      D.P.R. 15 Febbraio 1952, n. 328 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) (artt. 204-207)24

§      D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima (artt. 35 e 55)27

§      D.M. 13 gennaio 1979 Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.29

§      D.M. 20 ottobre 1986 Disciplina della pesca subacquea professionale.33

§      L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (art. 19)37

§      D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività  39

§      D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (art. 11)55

§      D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Il presente D.Lgs: è a disposizione presso il Servizio Studi)56

Normativa comunitaria

§      Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (artt. da 1 a 4)59

 

 


Schede di lettura

 


 

Schede di lettura

La proposta di legge A.C. 344 (Bellotti) è volta a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese.

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta in esame, nel nostro ordinamento non esiste una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. “In modo improprio”, afferma la relazione, “ciascun segmento dell’attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del «pelo dell’acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria”.

Tra l’altro, la necessità di una proposta in tal senso si configura anche in relazione al fatto, evidenziato sempre nella relazione, che analoghe proposte di legge, già presentate nel corso delle ultime tre legislature, pur superando l’esame delle competenti Commissioni della Camera, non hanno terminato il loro iter per la scadenza delle legislature stesse.

Pertanto, la regolamentazione del settore è perseguita dalla pdl in esame al fine di garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori; essa appare inoltre funzionale a permettere agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri (cfr. infra).

1. Quadro normativo

Si ricorda che la direttiva 2005/36/CEdel 7 settembre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[1] (recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[2] per quanto riguarda il riconoscimento in territorio italiano delle qualifiche professionali conseguite in altri Paesi comunitari), nel disciplinare il riconoscimento in un altro Stato membro, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite nello Stato membro d’origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione corrispondente, prevede che gli Stati membri non possano impedire l'esercizio di un'attività professionale regolamentata ai cittadini di un altro Stato membro in possesso di un titolo di formazione legalmente riconosciuto nel paese di origine.

Laddove, invece, nel paese di origine l'attività professionale non sia regolamentata, gli Stati ospitanti in cui essa lo sia possono rifiutare l'autorizzazione a svolgere l'attività in parola.

Ora, nel caso di specie, il settore delle attività subacquee risulta in Italia regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali (pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale nei porti: cfr. infra); gli operatori di altri profili professionali (tra cui si segnalano alcune professioni emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori scientifici e archeologici subacquei) sono privi di una specifica regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.

Come detto, risultano regolamentati da decreti ministeriali emanati sulla base di norme di legge solo alcuni specifici profili professionali:

a)    quello di pescatore subacqueo professionale;

b)    quello di palombaro in servizio locale, addetto ai servizi portuali;

c)    quello di sommozzatore in servizio locale, addetto ai servizi portuali.

 

Sommariamente, si può ricordare, quanto alla pesca subacquea professionale, che l'articolo 55 del regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento di tale attività. In attuazione di tale previsione, è stato emanato il D.M. 20 ottobre 1986, recante disciplina della pesca subacquea professionale, che ha attribuito al capo del compartimento marittimo la potestà di autorizzare lo svolgimento di tale attività con limite massimo di immersione fino a -20 metri, o senza limiti di immersione, subordinatamente al possesso di determinati requisiti, individuati dall'articolo 4:

§      burocratici (iscrizione nel registro dei pescatori professionale di cui all'articolo 35 del D.P.R. 1639 del 1968);

§      formativi (possesso di attestato di qualificazione rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti, o da altri enti e scuole specificati);

§      fisici, sanitari e anagrafici.

L'articolo 3 detta, inoltre, norme specifiche in relazione alle bombole e ai dispositivi usati nell'esercizio della pesca subacquea, per garantire la sicurezza dell'operatore.

 

Successivamente, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, ha escluso l'applicabilità delle norme sul silenzio-assenso per l'autorizzazione allo svolgimento di attività private introdotte dall'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241[3], con riferimento all'autorizzazione allo svolgimento della pesca subacquea senza limiti di immersione, rimanendo quindi interessata da tali norme la sola pesca subacquea con limite di immersione a -20 metri.

Quanto invece alle attività di palombaro e sommozzatore in servizio locale, addetti ai servizi portuali, la prima categoria è stata istituita dall'articolo 116, comma 1, numero 3, del Codice della navigazione, ed è disciplinata dagli articoli 204-207 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Tali articoli prevedono, in particolare, che i palombari in questione possano esercitare la propria attività solo nell'ambito dei porti, ed istituisce presso i vari porti dei registri nei quali i palombari devono iscriversi per esercitare la propria attività. È previsto altresì l'istituzione di un libretto di ricognizione, le cui modalità di tenuta sono disciplinate dall'articolo 155 del regolamento citato.

Sostanzialmente analoga è la disciplina recata dal D.M. 13 gennaio 1979, "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", dettata per adeguare i requisiti richiesti per i palombari alle particolari condizioni tecniche e operative della loro attività, che prevede anch'essa l'istituzione di un registro e di un libretto di ricognizione tenuti dal comandante del porto.

In entrambi i casi, per l'iscrizione nei rispettivi registri portuali, sono richiesti requisiti anche fisico-sanitari e formativi.

 

Quanto alle norme in materia di sicurezza, si può ricordare che la disciplina generale attualmente vigente è quella recata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[4].

Per il profilo che qui interessa, si può segnalare:

§         l’articolo 13 che, in materia di attività vigilanza, specifica che questa può essere eseguita anche in riferimento ai lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei (lettera b));

§         il Titolo IV (articoli 88-104) relativo ai cantieri temporanei o mobili, che prevede, tra gli altri, una disposizione applicabile specificamente alle attività subacquee esercitate in tali cantieri. Ai sensi dell'articolo 100, infatti, concernente il piano di sicurezza e coordinamento, si specifica come tale piano, oltre ad essere parte integrante del contratto di appalto, debba essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, e ricomprendenti, appunto, anche i lavori subacquei con respiratori.

2. Il contenuto della proposta di legge

Come accennato in precedenza, la pdl regolamenta l’esercizio delle attività subacquee ed iperbariche. In particolare, dopo una parte generale relativa atutte le l’attività subacquee e iperbariche, reca specifiche e distinte discipline per i lavori subacquei e iperbarici e per i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. In particolare:

§      il Capo I (articoli 1-2) definisce l’oggetto e la finalità del provvedimento e l’ambito di applicazione, delimitando il concetto di “attività subacquee” distinte in due differenti settori (lavori subacquei ed iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo);

§      il Capo II (articoli 3-13), con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l’attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, stabilendo, tra l’altro:

à        l’istituzione di elenchi ed altri documenti per la regolamentazione e il controllo dei diversi profili delle attività del settore (elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche, registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti, libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici);

à        l’individuazione dei requisiti di istruzione e formazione e dell’idoneità medica per svolgere l’attività di operatore subacqueo ed iperbarico e dei requisiti di sicurezza e qualità delle imprese subacquee ed iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime;

à        norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche;

§      il Capo III (articoli 14-23) disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi. Tra l’altro si prevede l’istituzione degli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico ricreativo, si disciplina l’attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, si dettano i requisiti per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento, si prevede l’istituzione dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico ricreativo, si disciplinano i requisiti delle attrezzature usate nell’attività subacquea;

§      il Capo IV (articoli 24 e 25) recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla neutralità finanziaria ed all’entrata in vigore del provvedimento (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.).

2.1. Ordinamento delle attività subacquee

In primo luogo, la pdl in esame afferma la libertà dell’attività subacquea (articolo 1, comma 2). Spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, nonché la parità di condizioni per l’accesso alle strutture e la qualità dei servizi.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede, al comma 1, che i principi fondamentali della disciplina in esame siano conformi al dettato costituzionale e alle normative comunitarie, salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale ed individuate dai rispettivi statuti.

 

Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l’ausilio di autorespiratori, sotto la superficie dell’acqua, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso (articolo 2, comma 1). Tali attività si distinguono in due differenti settori, aventi differenti finalità, e precisamente:

§      lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (articolo 2, comma 1, lettera a));

§      servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (articolo 2, comma 1, lettera b)).

 


2.2. Operatori subacquei e iperbarici professionali e imprese subacquee e iperbariche

L’articolo 3 reca la definizione degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche.

In particolare:

o     si definiscono operatori subacquei e iperbarici professionali i soggetti che quali compiono, a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l’ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei (comma 1);

o     si definiscono imprese subacquee e iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici (comma 2).

 

Elenchi ed albi professionali

L’esercizio delle attività subacquee ed iperbariche viene condizionato all’iscrizione in specifici elenchi od albi professionali.

In particolare, si dispone l’istituzione di elenchi regionali degli operatori subacquei e iperbarici professionali (articolo 4) e delle imprese subacquee e iperbariche (articolo 7) presso i competenti assessorati delle regioni, alle quali è demandato il compito di definire le modalità di iscrizione (articolo 11).

L’elenco regionale degli operatori professionali deve essere istituito  nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4, comma 1), e deve essere trasmesso, così come l’elenco regionale delle impresesubacquee ed iperbariche (articolo 7, comma 1), al “Ministero dei trasporti”.

 

Si segnala, in proposito, che l’articolo 1 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 241[5], modificando l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300[6], ha disposto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coerentemente con il nuovo elenco dei Ministeri di cui al comma 1 dello stesso articolo 1. Appare opportuno, quindi, coordinare il testo.

Si vieta a chiunque non sia iscritto negli elenchi regionali di svolgere a titolo professionale (anche in modo non esclusivo e non continuativo) attività di operatore subacqueo e iperbarico (articolo 4, comma 2). Analogamente, si vieta alle imprese non iscritte negli elenchi regionali di svolgere lavori subacquei e iperbarici (articolo 7, comma 5).

Si stabilisce la possibilità, sia per gli operatori professionali sia per le imprese iscritti nell’elenco di una regione, di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea (rispettivamente articolo 4, comma 3, e articolo 7, comma 4).

 

Qualifiche professionali

L’elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali è inoltre articolato in qualifiche professionali (articolo 5), che comprendono l’operatore di basso fondale, l’operatore di alto fondale, l’operatore tecnico iperbarico e l’operatore scientifico subacqueo.

 

Requisiti

L’iscrizione ai richiamati elenchi regionali degli operatori professionali e delle imprese viene subordinata al possesso di determinati requisiti.

In particolare, per gli operatori sono richiesti (articolo 6):

§      la maggiore età (comma 1, lettera a));

§      la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Si prevede inoltre l’equiparazione dei cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286[7] (comma 1, lettera b));

§      il diploma di scuola dell’obbligo o di titoli equivalenti, compresi i titoli conseguiti all’estero e riconosciuti (comma 1, lettera c));

§      il certificato di abilitazione professionale, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti (comma 1, lettera d));

§      la certificazione di idoneità medica psico-attitudinale, rilasciata dal medico competente, il quale ha altresì l’obbligo di avvalersi, ai fini della redazione della certificazione stessa, di specifici specialisti (comma 1, lettera e));

§      la stipulazione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, per la copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento della attività di riferimento, in caso di attività autonoma (comma 1, lettera f)).

 

Per le imprese, invece, sono stabiliti i seguenti requisiti (articolo 7, comma 2):

§      sistema di sicurezza tale da garantire la sicurezza dei lavoratori in conformità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente (lettera a));

§      sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie (lettera b));

§      stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile, per la copertura dei rischi verso i lavoratori nello svolgimento delle attività di riferimento (lettera c));

§      codice fiscale e partita IVA (lettera d));

§      certificato di iscrizione alla CCIAA con annessa indicazione dell’attività specifica dell’impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell’organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA è data facoltà di presentare, in luogo delle attestazioni aggiuntive in precedenza richiamate, un analogo certificato della cancelleria del tribunale competente (lettera e)).

 

Inoltre, per le imprese è previsto l’obbligo del versamento di un diritto di iscrizione annuale (articolo 7, comma 3) per la tenuta dell’elenco delle imprese nonché per l’effettuazione di controlli periodici. L’entità del versamento è connessa alla natura delle attività e al numero delle imprese iscritte nelle regioni interessate, e deve avere una misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Norme di sicurezza e attrezzature

L’articolo 8 stabilisce le norme di sicurezza cui devono attenersi le imprese. In particolare (comma 1), le imprese devono conformarsi alle prescrizioni previste dalla pdl in esame, e, più in generale, delle norme contenute nel D.Lgs. 626 del 1994 (si segnala che attualmente la normativa in questione è contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha provveduto anche ad abrogare il richiamato D.Lgs. 626: si segnala, quindi, l’opportunità di effettuare il necessario coordinamento normativo); viene inoltre, prevista una responsabilità in solido delle imprese con gli operatori di cui si avvalgano o che siano loro dipendenti.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede (comma 2) l’obbligo per gli operatori, sia dipendenti sia imprenditori individuali, di frequentare corsi di aggiornamento professionale, disponendo altresì l’obbligo per le imprese di garantire ai propri dipendenti tale frequenza (comma 3). Infine, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni inerenti alla richiamata frequenza è demandata, ai sensi del comma 4, alle regioni.

 

Infine, l’articolo 9 reca disposizioni concernenti le attrezzature ed equipaggiamenti usate nell’attività subacquea e iperbarica e, in particolare, dalle imprese subacquee ed iperbariche.

A questo riguardo, in primo luogo, si prescrive la conformità delle richiamate attrezzature ed equipaggiamenti alle normative europee, disponendone altresì il collaudo, al certificazione e l’utilizzazione in conformità alle prescrizioni di collaudo (comma 1).

Per quelle imprese che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità, si stabilisce l’obbligo didotare il cantiere di una specifica camera iperbarica, nonché di individuare un medico specialista con particolari requisiti (comma 2, primo periodo). Per le medesime imprese si dispone l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti usati nelle attività subacquee, su cui annotare i dati inerenti al collaudo, alla manutenzione nonché all’utilizzo nell’attività subacquea e iperbarica (comma 2, secondo periodo).

Sono inoltre previste specifiche sanzioni nel caso di mancata tenuta del menzionato registro o di inefficienza delle attrezzature, qualora sia riscontrata una violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In tale ipotesi la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro - organismi deputati alla vigilanza e al controllo delle richiamate attività - possono procedere, nei casi di gravi inadempienze, alla sospensione temporanea dell’attività dell’impresa o al sequestro delle attrezzature; nei casi più gravi la regione, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, può disporre la cancellazione dell’impresa dall’elenco di cui al precedente articolo 7 (comma 3).

 

Inoltre, si prevede la tenuta del libretto individuale, affidata all’operatore subacqueo e iperbarico, il quale ha l’obbligo di esibirla al responsabile di cantiere o agli organi abilitati (articolo 10, comma 2), nel quale devono essere annotati l’idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate (articolo 10, comma 1). E’ altresì previsto l’obbligo (articolo 10, comma 3) del versamento alle regioni, ai fini della tenuta del libretto individuale, di un diritto di segreteria annuale. L’entità di tale diritto è determinata dalle regioni, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Particolari categorie di operatori

L’articolo 13 reca alcune specifiche disposizioni per alcune particolari categorie di operatori.

In particolare, gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della  Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici.

Inoltre, si specifica che le attività di servizio degli operatori richiamati sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della pdl in esame, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

Disposizioni transitorie

L’articolo 12 reca disposizioni transitorie attinenti alla fase di prima applicazione della disciplina recata dalle medesime.

 

In particolare, in questa fase:

·       possono iscriversi nell’elenco regionale tutti gli operatori subacquei e iperbarici con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche professionale in precedenza richiamate tramite la presentazione del libretto individuale correttamente compilato e certificato (comma 1);

Si segnala, al riguardo, che la pdl non reca alcuna previsione relativa a limiti di età per l’accesso ai corsi professionali; pertanto, il comma in esame sembrerebbe far riferimento a limiti di tale natura eventualmente fissati nell’ambito della disciplina di dettaglio delle regioni ai sensi dell’articolo 11. Sarebbe comunque opportuna, al riguardo, una formulazione più chiara della norma;

·       è prevista la possibilità, per le imprese, di continuare ad operare sino a dodici mesi dall’istituzione dell’elenco regionale anche se non iscritte (comma 2), in deroga al divieto di esercizio dell’attività in mancanza di iscrizione, di cui al precedente articolo 7, comma 5 (al riguardo, si segnala che il testo della pdl indica erroneamente il comma 4 dell’articolo 7);

·       è prevista inoltre la possibilità, per le imprese, di ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale – sembrerebbe, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 7 - a condizione che le stesse dimostrino (comma 3), entro il medesimo termine (sei mesi dall’istituzione dell’elenco) e con le stesse modalità individuate nel precedente comma 1, di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Si osserva che non è chiaro il rinvio al comma 1 per quanto riguarda le modalità per la dimostrazione, da parte delle imprese, dell’esperienza già acquisita nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ai fini dell’iscrizione “in deroga”. Difatti il comma 1 fa riferimento al libretto individuale, che però è tenuto solamente dagli operatori subacquei ed iperbarici e non invece dalle imprese.

2.3. Istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee

La pdl in esame reca inoltre disposizioni concernenti le attività subacquee di carattere turistico e ricreativo e i soggetti che svolgono tali attività.

 

Definizioni

L’articolo 14, con riferimento ai servizi turistico-ricreativi, definisce:

§      le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, precisando che tali attività, se effettuate con autorespiratore, possano essere svolte solamente da soggetti in possesso di brevetti subacquei ed escludendo espressamente dall’applicazione del provvedimento in esame le attività subacquee di tipo agonistico (comma 1);

§      il brevetto subacqueo, inteso come l’attestato di addestramento ricevuto alla fine della frequentazione di un apposito corso teorico-pratico, rilasciato da un istruttore subacqueo ed emesso dall’organizzazione didattica subacquea (comma 2);

§      l’istruttore subacqueo, cioè il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che insegna, anche in modo non esclusivo e continuativo, le tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo (comma 3). Si prevede, inoltre, che l’istruttore possa esercitare anche l’attività di guida subacquea;

§      la guida subacquea, cioè il soggetto in possesso del brevetto che assiste l’istruttore, anche in modo non esclusivo e non continuativo (comma 4);

§      i centri di immersione e di addestramento, cioè le imprese che, operando nel settore dei servizi turistico-riceativi subacquei, offrono supporto logistico organizzativo e strumentale (comma 5);

§      le organizzazioni didattiche subacquee, cioè le imprese o associazioni, italiane o estere, iscritte nell’elenco nazionale di cui al successivo articolo 19 che abbiano come oggetto principale, anche non esclusivo, l’attività di formazione per l’attività di addestramento alle immersioni subacquee, a vari livelli, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei (comma 6).

 

Albi ed elenchi professionali e requisiti per l’iscrizione e per l’esercizio delle attività

L’articolo 15 prevede l’istituzione dell’elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso (comma 1) nelle seguenti sezioni: istruttori subacquei; guide subacquee; centri di immersione e di addestramento subacqueo; associazioni no profit. Tale elenco deve essere trasmesso (comma 2) al Ministero dei trasporti (al riguardo, con riferimento all’istituzione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, si rimanda alle osservazioni evidenziate ai precedenti articoli 4 e 7). Anche in questo caso è previsto l’obbligo, per gli operatori subacquei, del versamento (comma 3) alle regioni di un diritto di iscrizione annuale determinato dalle regioni stesse, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 16 disciplina l’attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, subordinandola all’iscrizione nell’apposito elenco regionale. Tale attività può essere svolta all’interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, all’interno delle associazioni no profit, oppure in modo autonomo (comma 1).

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale, gli istruttori e le guide devono essere in possesso (comma 2):

§      della maggiore età;

§      della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono inoltre equiparati i cittadini extracomunitari regolari ai sensi del D.Lgs. 286/1998;

§      del godimento dei diritti civile e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

§      di un diploma della scuola dell’obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all’estero;

§      di un apposito brevetto di istruttore subacqueo, rilasciato, al termine di un apposito corso, da una delle organizzazioni didattiche di cui al successivo articolo 19;

§      di una copertura assicurativa per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività subacquee;

§      dell’idoneità medica attestata da apposito certificato medico specialistico.

 

L’articolo 17 detta i requisiti per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento, subordinandola all’iscrizione nell’elenco regionale di cui al precedente articolo 15. A tal fine, i centri devono essere in possesso (comma 1):

§      dell’iscrizione presso la CCIAA e della partita IVA (lettere a) e b)). Si segnala, al riguardo, che, a differenza delle imprese subacquee ed iperbariche, non sono richieste ai centri in oggetto le ulteriori attestazioni connesse all’attività dell’impresa e dei suoi rappresentanti, dalla quale risulti la non esistenza, a carico del richiedente, dello stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività;

§      della disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche (lettera c));

§      della disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee e in perfetto stato di funzionamento (lettera d));

§      di attrezzature di primo soccorso conformi ai dettati di cui al D.Lgs. 626/1994, nonché di personale addestrato al primo soccorso (lettera e)). In particolare, in materia di sicurezza vengono considerati validi ai sensi del D.Lgs. 626, i corsi di sicurezza realizzati dalle organizzazioni di cui al successivo articolo 19.

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala che la disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è attualmente contenuta del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[8]. Appare quindi opportuno il coordinamento normativo.

§      di un’apposita polizza assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte (lettera f)).

 

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di iscrizione nell’elenco regionale anche per i centri che svolgono un’attività stagionale, a condizione che il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

Infine (comma 3), è stabilito l’obbligo, sempre per i centri in oggetto, di avvalersi, per la propria attività, esclusivamente degli istruttori e delle guide iscritti nell’apposita sezione dell’elenco regionale di cui al precedente articolo 15.

 

L’articolo 18 reca disposizioni in materia di associazioni no profit.

In particolare, si prevede che tali soggetti possano svolgere attività di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, purché iscritte nell’apposita sezione del più volte richiamato elenco regionale (comma 1).

Ai fini dell’iscrizione (comma 2), le associazioni no profit devono essere in possesso:

§      dell’atto costitutivo registrato, dello statuto e del codice fiscale (lettere a) e b));

§      della disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche (lettera c));

§      di idonee attrezzature specifiche per le immersioni (lettera d));

§      di attrezzature di primo soccorso conformi al D.Lgs. 626/1994 (lettera e));

Si confronti, al riguardo, quanto osservato in materia al precedente articolo 17, comma 1, lettera e).

§      di una copertura assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte (lettera f)).

Anche in questo caso, è prevista la possibilità (comma 3) per i centri che svolgono un’attività stagionale di essere iscritti negli elenchi degli operatori del turismo subacqueo, a condizione che il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

 

L’articolo 19, comma 1, prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo, a cui è riservato il compito di organizzare l’addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo e quindi di rilasciare il brevetto di istruttore o di guida subacquea.

Il successivo comma 2 precisa che sono idonee all’iscrizione le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS)e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.

Si segnala, al riguardo, che il secondo requisito richiesto (sembrerebbe alternativamente) ai fini dell’iscrizione non appare chiaro in quanto condiziona l’iscrizione stessa al possesso di non ben definiti materiali didattici utili per lo svolgimento dei corsi.

 

La Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) è la federazione che raggruppa le organizzazioni di addestramento all’attività subacquea a livello internazionale. Per quanto attiene alle qualifiche riconosciute e alle certificazioni rilasciate, la CMAS utilizza un sistema a “stelle” per la graduatoria sia degli istruttori sia dei subacquei. In particolare, per l’attività subacquea, vengono riconosciuti 4 differenti livelli (dal livello base al supervisore di progetto), mentre per gli istruttori sono previste tre diverse certificazioni (istruttore di piscina e docente, istruttore per acque aperte, istruttore "di istruttori”). Il Recreational Scuba Training Council (RSTC) è l’organismo internazionale che garantisce gli standard minimi di sicurezza e un percorso didattico-formativo per le agenzie subacquee. Le didattiche riconosciute RSTC (ad es. Padi, Naui, SSI ecc.) hanno, in merito a questa appartenenza, il riconoscimento professionale in ogni parte del mondo.

 

Ai fini dell’iscrizione, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata in ogni caso dalla seguente documentazione (comma 3):

§      copia degli standard didattici di riferimento (lettera d));

§      elenco “dettagliato” dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, nonché altra documentazione manualistica (lettera e), primo periodo). Per le organizzazioni internazionali, inoltre, i sussidi didattici di cui alla lettera e) devono essere in lingua italiana (lettera e), secondo periodo);

 

Oltre a tale documentazione, si richiede, a seconda della tipologia di organizzazione didattica:

§      certificato di iscrizione alla CCIAA e certificato di attribuzione della partita IVA se si tratta di imprese (lettera a));

§      copia autenticata dell’atto costitutivo notarile, dello statuto vigente del certificato di attribuzione di codice fiscale e certificato di attribuzione di partita IVA, in caso di associazioni no profit (lettera b));

§      copia autenticata degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all’utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento dell’organizzazione, se si tratta di organizzazioni operanti come sede nazionali di società o associazioni internazionali, sia comunitarie sia extracomunitarie (lettera c)).

 

Infine, le organizzazioni didattiche subacquee vengono esentate dall’obbligo dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui al precedente articolo 15 (comma 4)

 

L’articolo 20 dispone in merito all’uso delle denominazioni, precisando che la denominazione di “centro di immersione e di addestramento subacqueo” è riservata alle imprese che hanno ottenuto, ai sensi della pdl in esame, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (comma 1).

Inoltre, si prevede l’esclusivo utilizzo del proprio nome da parte di ogni centro di immersione (comma 2) e l’obbligo di esposizione dell’iscrizione all’elenco regionale nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione ed addestramento subacqueo e delle associazioni no profit (comma 3).

 

Attrezzature

L’articolo 21 prevede che le attrezzature usate nell’attività subacquea devono rispondere a determinati standard di sicurezza ed affidabilità (comma 1), prevedendo a tal fine l’obbligo, da parte dei centri di immersione ed addestramento subacquei e delle associazioni no profit, di tenuta di un apposito registro, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione delle attrezzature stesse (comma 2).

Sono infine previste sanzioni, comminate dalla capitaneria di porto o dalla direzione provinciale del lavoro, in caso di omessa tenuta del registro o di gravi inefficienza delle attrezzature, che possono consistere nella temporanea sospensione dell’attività e nel sequestro delle attrezzature fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla cancellazione dall’elenco regionale da parte delle regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro (comma 3).

 

Libretto di immersione

L’articolo 22 istituisce il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide iscritte nell’elenco regionale, dove annotare le immersioni effettuate (comma 1). La tenuta del libretto, ai sensi del successivo comma 2, è a carico dell’operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi abilitati. Come nel caso del libretto individuale di cui al precedente articolo 10, è previsto l’obbligo (comma 3) del versamento alle regioni, ai fini della tenuta del libretto individuale di immersione, di un diritto di segreteria annuale. Anche in questo caso, inoltre, l’entità di tale diritto è determinata dalle regioni, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Disciplina transitoria

L’articolo 23 dispone in merito alla disciplina transitoria per i servizi subacquei turistico-ricreativi.

Più specificamente, si prevede:

§      l’obbligo, per le organizzazioni didattiche, di presentare la documentazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale di cui al precedente articolo 19 entro sei mesi dall’istituzione dello stesso (comma 1).

§      l’obbligo, per gli operatori subacquei, di presentare la documentazione richiesta per l’iscrizione negli elenchi regionali di cui al precedente articolo 15, entro sei mesi dalla data di istituzione dei medesimi elenchi (comma 2). La stessa disposizione salvaguarda altresì le iscrizioni già avvenute presso le regioni che, sulla base di proprie normative, abbiano già istituito elenchi regionali alla data dell’entrata in vigore della pdl in esame. Allo stesso tempo, si stabilisce l’obbligo per tali regioni di adeguare le proprie precedenti normative al provvedimento in esame, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento;

§      la possibilità per gli operatori subacquei di svolgere la loro attività mediante autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti nel caso in cui le regioni non definiscano le modalità di iscrizione nei relativi elenchi regionali (comma 3). Gli operatori in questo caso devono notificare la loro esistenza sul territorio alla regione competente conservando copia della notifica presso la sede legale od operativa, se persona giuridica, o il domicilio se persona fisica;

§      la facoltà, da parte delle regioni, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, di emanare ulteriori disposizioni transitorie al fine della salvaguardia delle attività delle categorie di operatori di cui all’articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

 


 

Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica
(art. 117)

(omissis)

L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

«Art. 117. – La potestà legislativa èesercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizioni giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali diComuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, leProvince e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

(omissis)


Codice della navigazione
(art. 116)

(omissis)

Articolo 116

Personale addetto ai servizi portuali.

 

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

 

1. i piloti [c.n. 86];

 

[2. i lavoratori portuali] [c.n. 108-112] (1);

 

3. i palombari in servizio locale (2);

 

4. gli ormeggiatori (3);

 

5. i barcaioli (4).

 

Il ministro per le comunicazioni (5) in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

 

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(1) Numero abrogato dall'art. 27, ottavo comma, L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.), con decorrenza dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, per le parti afferenti la navigazione marittima. Successivamente il presente numero è stato interamente abrogato, con decorrenza dal 19 marzo 1995, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 2, comma 28, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 647.

(2) Vedi gli artt. 204-207 regol. nav. mar.

(3) Vedi gli artt. 208-214 regol. nav. mar. e art. 533 regol. nav. mar.

(4) Vedi gli artt. 215-218 regol. nav. mar. e art. 533 regol. nav. mar.

(5) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 


D.P.R. 15 Febbraio 1952, n. 328
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
(artt. 204-207)

 

 

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Pubblicato in: G.U. 21.04.1952 n. 94 Suppl. Ord.

(omissis)

Capo V

Dei palombari in servizio locale

 

Articolo 204

Attività dei palombari.

 

I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione [c.n. 116].

 

Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aria e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità rilasciato dal Registro italiano navale (1). Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.

 

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(1) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340, concernente il riordinamento del Registro italiano navale.

 

 

Articolo 205

Registro dei palombari.

 

Il registro dei palombari è tenuto dal comandante del porto [c.n. 118].

 

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

 

1. età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni;

 

2. cittadinanza italiana;

 

3. costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;

 

4. non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 

5. buona condotta morale e civile;

 

6. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualità di palombaro.

 

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo triennale da parte del medico di porto.

 

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:

 

1. da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;

 

2. da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;

 

3. da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

 

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

 

 

Articolo 206

Libretto di ricognizione.

 

Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente [c.n. 122].

 

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155 [regol. cod. nav. 155].

 

 

Articolo 207

Cancellazione dal registro.

 

Alla cancellazione dal registro si procede:

 

1. per morte;

 

2. per permanente inabilità al servizio;

 

3. per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

 

4. a domanda;

 

5. per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 3 e 5 dell'articolo 205 [regol. cod. nav. 205].

 

L'inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 [regol. cod. nav. 156] del presente regolamento.

(omissis)


D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639
Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima (artt. 35 e 55)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188, S.O.

(omissis)

Articolo 35

Requisiti e condizioni per l'iscrizione.

 

Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:

 

1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;

 

2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 

3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;

 

4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;

 

5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

 

Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.

 

Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.

 

La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale (10).

 

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(10)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Articolo 55

Specializzazioni professionali.

 

Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile.

 

La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.

(omissis)


D.M. 13 gennaio 1979
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1979, n. 47.

 

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

 

Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

 

Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

 

Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinare l'impiego;

 

Decreta:

 

 

Articolo 1

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

 

È istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

 

 

Articolo 2

Attività dei sommozzatori.

 

I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

 

 

Articolo 3

Registro dei sommozzatori.

 

Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto.

 

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

 

1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;

 

2) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese membro della Comunità economica europea (3);

 

3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico nonché da alterazione del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;

 

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

 

5) buona condotta morale e civile;

 

6) essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5, L. 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti (4).

 

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

 

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

 

1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;

 

2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;

 

3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

 

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

 

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(3)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 31 marzo 1981 (Gazz. Uff. 2 luglio 1981, n. 180).

 

(4)  Numero prima modificato dall'art. 1, D.M. 31 marzo 1981 (Gazz. Uff. 2 luglio 1981, n. 180) e poi così sostituito dal D.M. 2 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 8 marzo 1982, n. 65). L'art. 2 del citato D.M. 31 marzo 1981 ha, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 i cittadini di altri Paesi della Comunità economica, europea che abbiano compiuto i 35 anni di età tra il 13 gennaio 1979 e la data del presente decreto, purché in possesso del titolo di cui al secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 13 gennaio 1979, così come integrato all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine potranno essere iscritti i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che, alla data del 13 gennaio 1979, avevano superato i 35 anni di età ma non i 40, purché documentino che, a detta data esercitavano da almeno 5 anni ed in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero erano in possesso del titolo contemplato dalla parte finale del comma precedente».

 

 

Articolo 4

Libretto di ricognizione.

 

Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

 

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

 

 

Articolo 5

Cancellazione dal registro.

 

Alla cancellazione dal registro si procede:

 

1) per morte;

 

2) per permanente inabilità al servizio;

 

3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

 

4) a domanda;

 

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

 

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

 

 

Articolo 6

Norma transitoria.

 

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

(Si omettono gli allegati)


D.M. 20 ottobre 1986
Disciplina della pesca subacquea professionale.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1986, n. 280.

 

 

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

 

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

 

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni;

 

Visti gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 219;

 

Visti gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

 

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47, concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

 

Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 1981, n. 180 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 1982, n. 65, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato;

 

Considerato che l'art. 55 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea;

 

Sentita la commissione medica centrale di secondo grado presso il Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre 1985 ha espresso parere favorevole;

 

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella riunione del 9 maggio 1986 hanno espresso parere favorevole;

 

 

Decreta:

 

Articolo 1.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni il capo del compartimento marittimo può autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione fino a m -20, ovvero senza limite massimo d'immersione.

 

 

Articolo 2.  I pescatori subacquei professionali esercitano la loro attività solamente nell'ambito del compartimento che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

 

 

Articolo 3.  Le bombole utilizzate per l'attività di pesca subacquea professionale con l'ausilio di autorespiratori debbono essere conformi alle norme contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 17 maggio 1978 e successive integrazioni e modificazioni.

 

Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarcazione da «cordone ombelicale» devono essere ritenute idonee dal Registro italiano navale ed avere:

a) un compressore d'aria, che possa operare anche quando l'imbarcazione non sia in navigazione, munito di valvole di sicurezza e corredato di aspirazione dell'aria nonché di filtri sull'aria compressa prodotta. L'azionamento dello stesso dovrebbe essere comandato da pressostato in maniera da mantenere il serbatoio di cui in b) sempre carico;

 

b) un serbatoio d'aria di capacità sufficiente a provvedere, in caso di avaria al compressore, aria in quantità sufficiente all'emersione tenuto conto della sosta di decompressione da effettuare in conseguenza della profondità alla quale si prevede di operare e munito di valvola di sicurezza e collaudato;

 

c) una valvola o delle valvole riduttrici di pressione corredate di valvole di sicurezza su tubo flessibile di sufficiente robustezza completo di idoneo boccaglio all'estremità e corredato di manometri (3).

 

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(3)  Così sostituito dall'art. 1, D.M. 2 maggio 1987 (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Articolo 4.  L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano:

 

1) iscritti nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

 

2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3, punto 6, del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute dal capo di compartimento idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualità di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore;

 

3) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al presente decreto, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento marittimo;

 

4) di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m -20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite massimo d'immersione.

 

L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione è rinnovata ogni anno dietro presentazione del certificato di cui al punto 3), ovvero dell'art. 5 (4).

 

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(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 2 maggio 1987 (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(5)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 2 maggio 1987 (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Articolo 5.  Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m -20 il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e), f), g), h) ed i) e dovrà sostenere un colloquio finale.

 

 

Articolo 6.  Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979

 

 

Articolo 7.  Il richiedente dovrà presentare alla capitaneria di porto domanda in carta bollata unitamente a:

 

1) documento comprovante l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali;

 

2) certificato medico d'idoneità;

 

3) due fotografie di cui una autenticata.

 

 

Articolo 8.  Il capo del compartimento marittimo, qualora necessario per regolare lo sforzo di pesca, può stabilire con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale:

 

1) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel compartimento;

 

2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale;

 

3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale (6).

 

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(6)  Così sostituito dall'art. 3, D.M. 2 maggio 1987 (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Articolo 9.  La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali.

 

 

Articolo 10.  Coloro che abbiano esercitato in modo continuativo la pesca subacquea professionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono ottenere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, l'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale purché abbiano i requisiti di cui al punto 3) del precedente art. 4, ovvero dell'art. 5.

 

Per il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni si applicano le norme di cui all'art. 4 (7).

 

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(7)  Così sostituito dall'art. 4, D.M. 2 maggio 1987 (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Articolo 11.  Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla pesca nelle acque del mare territoriale.

 

Chiunque violi le disposizioni del precedente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

(Si omettono gli allegati)

 


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(art. 19)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(omissis)

Articolo 19

Dichiarazione di inizio attività.

 

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

 

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

 

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

 

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (72).

 

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(72)  Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

(omissis)


D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411
Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1994, n. 149.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1994;

 

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 7 aprile 1994 e 3 aprile 1994;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

Articolo 1.  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , quale sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono comunque escluse dal regime di cui al predetto art. 19 le attività indicate nell'allegata tabella A.

 

2. Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le modalità prescritte dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'allegata tabella A è integrata semestralmente, anche con riferimento alle amministrazioni locali, con l'indicazione di altre attività escluse dal regime di cui al citato art. 19, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

 

Tabella A (4)

 

Ministero dell'ambiente

 

Costruzione di un nuovo impianto

 

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7

 

Scarichi nella acque del mare da parte di navi e aeromobili

 

L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 11

 

Sperimentazione in deroga ai divieti e limitazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 5

 

Ministero dei beni culturali e ambientali

 

Organizzazione di mostre ed esposizioni nel territorio nazionale

 

L. 2 aprile 1950, n. 328, art. 6

 

Ministero degli affari esteri

 

Consultazione documenti dell'archivio storico diplomatico

 

L. 17 dicembre 1962, n. 1863

 

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18

 

D.M. 24 giugno 1972

 

Esportazione, importazione e transito di materiali di armamento

 

L. 9 luglio 1990, n. 185, artt. 11, 12, 13, 14 e 15

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministero del turismo e dello spettacolo)

 

Proiezione in pubblico di film e rappresentazione di lavori teatrali

 

L. 21 aprile 1962 n. 161, artt. 1, 17

 

Agibilità sale teatrali

 

L. 18 gennaio 1937, n. 193

 

R.D. 20 dicembre 1937, n. 2643

 

Apertura sale cinematografiche

 

L. 4 novembre 1965, n. 1213

 

Ammissione film alla programmazione obbligatoria

 

L. 4 novembre 1965, n. 1213, art. 5

 

Esercizio di parchi di divertimento

 

L. 18 marzo 1968, n. 337, art. 7

 

Ministero delle finanze

 

Cessione merci in temporanea importazione

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 176 e 184

 

Distribuzione merci

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 197

 

Cessione merci in temporanea esportazione

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 206

 

Vendita prodotti allo stato estero e ai viaggiatori in uscita dallo stato

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 128

 

Concorsi a premio, operazioni a premio con svolgimento in due o più prove ad accreditare determinati prodotti o a divulgare la diffusione e lo smercio

 

R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 43

 

Uso di macchine bollatrici da parte dei contribuenti

 

D.M. 5 luglio 1973, art. 9

 

Esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 97

 

Ministero dell'industria, commercio e artigianato

 

Temporanea disattivazione degli impianti di debenzolaggio

 

R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 270, art. 3

 

Esercizio provvisorio di impianto di deposito o di apparecchio di distribuzione automatica in attesa di collaudo

 

R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, art. 23

 

Autorizzazione definitiva alla continuazione di emissioni di impianti industriali in base ai progetti di adeguamento

 

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 13 e 17

 

Detenzione delle scorte di combustibili in luoghi diversi dalla centrale

 

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 776, art. 6

 

Permessi di ricerca

 

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443

 

Esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita

 

L. 10 giugno 1978, n. 295

 

L. 12 agosto 1982, n. 576

 

L. 22 ottobre 1986, n. 742

 

 

Permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi

 

L. 11 gennaio 1957, n. 6

 

L. 21 luglio 1967, n. 613

 

Costruzione e esercizio di elettrodotti

 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 107 ss.

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 81 e 82

 

D.P.R. 27 aprile 1992

 

Autorizzazione alle imprese per autoproduzione di energia elettrica e autorizzazione per gruppi elettrogeni

 

L. 9 gennaio 1991, n. 9, art. 20, commi 1 e 5

 

Autorizzazioni alle officine per le operazioni di montaggio, di riparazione e verificazione dei cronotachigrafi

 

L. 13 novembre 1978, n. 727, artt. 3 e 4

 

D.M. 24 maggio 1979

 

Autorizzazione all'istituzione di magazzini generali

 

R.D.L. 1° luglio 1926, n. 2290, art. 3

 

R.D. 16 gennaio 1927, n. 126, art. 3

 

Abilitazione ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi rilasciata ai laboratori delle Camere di commercio

 

L. 4 giugno 1991, n. 188, art. 1

 

D.M. 8 luglio 1993, n. 361, art. 2

 

Apertura e trasferimento degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sottoposti a contingente numerico

 

L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3, commi 1 e 4

 

Esercizio di impianti di produzione e utilizzazione di energia nucleare e impianti di utilizzazione di minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive.

 

L. 31 dicembre 1962, n. 1860, artt. 6, 7 e 8

 

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, art. 51

 

Autorizzazioni speciali per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici

 

L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 11

 

Autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di reattori di ricerca

 

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, art. 52

 

Autorizzazione all'esercizio di depositi di materie fissili speciali o di combustibili nucleari o di complessi nucleari sottocritici

 

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, art. 53

 

Approvazione di piani di protezione fisica degli impianti nucleari

 

Raccomandazioni A.I.E.A.

 

L. 24 aprile 1975, n. 131

 

Ministero del commercio con l'estero

 

Importazione di merci comprese nell'elenco di cui al D.M. 30 ottobre 1990

 

D.M. 14 luglio 1990, n. 313

 

D.M. 30 ottobre 1990

 

Temporanea importazione di merci in regime di perfezionamento attivo

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

 

Temporanea esportazione di merci non comprese nell'elenco previsto dalla L. 27 febbraio 1992, n. 222

 

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

 

Temporanea esportazione di prodotti ad alta tecnologia compresi nell'elenco previsto dalla L. 27 febbraio 1992, n. 222

 

L. 27 febbraio 1992, n. 222, artt. 7 e 8

 

 

Esportazione di prodotti ad alta tecnologia di cui all'elenco previsto dalla L. 27 febbraio 1992, n. 222

 

L. 27 febbraio 1992, n. 222, artt. 7 e 8

 

D.M. 30 ottobre 1990

 

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

 

Produzione di sfarinati, pane e paste non conformi alla L. 4 luglio 1967, n. 580

 

L. 4 luglio 1967, n. 580, art. 50

 

D.M. 9 agosto 1969

 

Riconoscimento di frantoio oleario

 

Reg. CEE n. 2261/1984

 

Reg. CEE 3061/1984

 

D.M. 20 ottobre 1984

 

Riconoscimento della variazione della titolarità della gestione dei frantoi oleari riconosciuti

 

Reg. CEE n. 2261/1984

 

Riconoscimento delle associazioni e delle unioni di produttori oleicoli

 

Reg. CEE n. 2261/1984

 

D.M. 17 aprile 1984

 

Produzione e commercializzazione di materiali di propaazione forestale

 

L. 22 maggio 1973, n. 269

 

Iscrizione di nuovi cloni di pioppo

 

L. 22 maggio 1973, n. 269

 

Licenze, autorizzazioni e nullaosta al commercio di specie animali e vegetali tutelate dalla convenzione di Washington

 

Reg. CEE n. 3626/1982

 

L. 7 febbraio 1992, n. 150

 

L. 13 marzo 1993, n. 59

 

Interventi, impianti e opere all'interno dei parchi nazionali del Circeo, dello Stelvio e della Calabria

 

L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15

 

Autorizzazione alla produzione e/o imbottigliamento di aceto

 

L. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 42

 

Uso di apparecchio turbusoffiante per la pesca di molluschi bivalvi da parte di navi da pesca

 

L. 17 febbraio 1982, n. 41

 

D.M. 29 maggio 1992

 

D.M. 15 giugno 1993

 

Pesca delle telline con apparecchio turbo soffiante

 

L. 17 febbraio 1982, n. 41

 

D.M. 29 maggio 1992

 

D.M. 15 giugno 1993

 

Pesca subacquea professionale senza limite massimo d'immersione

 

D.M. 20 ottobre 1986, artt. 1 e 4

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

Fabbricazione di ponteggi metallici fissi

 

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 30

 

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

Autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.M. 13 luglio 1990, n. 449

 

Ministero della sanità

 

Immissione in commercio di medicinali per uso umano

 

D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, artt. 8, 10, 25

 

Importazione di medicinali

 

D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art. 6

 

Produzione di gas medicinali

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, art. 13

 

Produzione di medicinali

 

D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, art. 2

 

Distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di gas medicinali

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, artt. 2 ss. e 14

 

Pubblicità presso il pubblico di specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, mezzi di cura, acque minerali

 

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 6

 

Pubblicità di medicinali per uso umano presso gli operatori sanitari

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 12

 

Esercizio stabilimento utilizzatori di animali a fini sperimentali

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 116, artt. 10, 11, 12 e 13

 

Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

 

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92

 

Produzione e commercio di prodotti destinati ad una alimentazione particolare

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111

 

Produzione e commercio del latte e dei derivati del latte

 

D.M. 14 maggio 1988, n. 212

 

Immissione in commercio di medicinali per uso umano prodotti industrialmente

 

D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, artt. 8 e 25

 

Autorizzazioni relative alle sostanze stupefacenti

 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

 

Commercio di presidi medico chirurgici

 

D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128

 

Importazione materiale seminale

 

D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, art. 19

 

Importazione di farmaci ad uso veterinario a fini sperimentali

 

L. 24 febbraio 1965, n. 108

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119

 

Produzione, importazione, immissione in commercio e distribuzione dei medicinali veterinari compresi medicinali veterinari ad alta tecnologia e biotecnologia

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 117

 

D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66

 

Corsi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale

 

L. 11 marzo 1974, n. 74, art. 2

 

Esercizio centri produzione e raccolta sperma

 

D.P.R. 1° marzo 1992, n. 226

 

Commercio e impiego di additivi inseriti nell'allegato n. 2 del D.P.R. 1° marzo 1992, n. 228

 

L. 15 febbraio 1963, n. 281

 

D.P.R. 1° marzo 1992, n. 228, art. 3

 

Autorizzazione ai trapianti

 

L. 2 dicembre 1975, n. 644

 

D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, artt. 7 e 8

 

Uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare

 

D.M. 28 novembre 1985

 

Sperimentazione clinica di farmaci di nuova istituzione

 

L. 7 agosto 1973, n. 519

 

D.M. 28 luglio 1977, in G.U. n. 216 del 9 agosto 1977

 

Immissione sul mercato di nuove sostanze chimiche

 

D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927

 

Esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

 

Reg. CEE n. 2455/92 del 23 luglio 1992

 

Utilizzazione in ambiente confinato di microrganismi geneticamente modificati

 

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91

 

Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

 

D.Lgs. 3 marzo 1991, n. 92

 

Produzione, commercio e vendita di molluschi bivalvi vivi

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530

 

Produzione ed immissione sul mercato di prodotti a base di carne

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537

 

D.M. 11 ottobre 1993

 

Produzione e commercializzazione dei prodotti d'uovo

 

D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65

 

Effettuazione di prove non cliniche volte a valutare gli effetti dei prodotti chimici

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 120

 

Stabilimenti per l'eliminazione, trasformazione sul mercato di rifiuti di origine animale

 

D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508

 

Importazioni da paesi terzi di animali vivi, carni e prodotti di origine animale

 

L. 397/1976

 

D.M. 21 dicembre 1976

 

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 889

 

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 192

 

Importazione di animali di specie diverse non destinati a uso domestico

 

Reg. di polizia veterinaria n. 328/1954 e successive modificazioni

 

Importazione di prodotti biologici

 

C.A.C.I.S. 3 maggio 1956

 

Autorizzazione a macelli, laboratori di essiccamento e depositi frigoriferi agli scambi intracomunitari di carni fresche

 

L. 29 novembre 1971, n. 1073

 

D.P.R. 10 settembre 1991, n. 312

 

D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559

 

Riconoscimento veterinario ai fini degli scambi intracomunitari per macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi per carni di pollame

 

D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503

 

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193 e successive modificazioni

 

Riconoscimento per l'esportazione per gli stabilimenti per la produzione di carni di coniglio e di volatili selvatici allevati

 

D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559

 

Riconoscimento per gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e impianti collettivi per le aste che producono e commerciano i prodotti della pesca

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531

 

Produzione di prodotti intermedi medicati

 

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 90

 

Produzione, importazione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali veterinari (compresi i medicinali veterinari ad alta tecnologia e biotecnologia)

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 117

 

D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66

 

Produzione e detenzione sostanze farmacologicamente attive (principi attivi)

 

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119

 

Ministero dei trasporti e della navigazione

 

Trasporto merci pericolose

 

D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, artt. 6 e 30

 

D.M. 23 maggio 1985

 

Abilitazione al comando di navi, di imbarcazioni da diporto o alla condotta di motori delle imbarcazioni da diporto

 

L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 22

 

Abilitazione al comando di navi da diporto

 

L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 21

 

Abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto

 

L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 21

 

Rilascio e duplicazione della patente di guida di veicoli

 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

 

D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495

 

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

 

Ricerche di carattere applicativo presso laboratori esterni pubblici e privati

 

L. 17 febbraio 1982, n. 46, art. 4

 

Ministero dell'interno

 

Detenzione di armi da guerra

 

L. 18 aprile 1975, n. 110

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 10, 28

 

Produzione e commercio di mangimi

 

L. 15 febbraio 1963, n. 281

 

Brevetti aeronautici

 

L. n. 521/1988, art. 13

 

Brevetti nautici

 

L. 850/1973, art. 19

 

Importazione esplosivi riconosciuti e classificati

 

R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 11, 12, 28, 33, 41, 54

 

L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 9

 

Fabbricazione e detenzione uniformi militari

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 28, 32

 

Esercizio dell'attività di fuochino

 

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302

 

Trasporto armi sportive

 

L. 25 marzo 1986, n. 85

 

Collezione armi artistiche, rare ed antiche

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 31

 

D.M. 14 aprile 1982, art. 8

 

Collezione armi comuni da sparo

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 31

 

Esportazioni armi esplosivi esclusi dalla tabella export verso paesi cd. sensibili

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 28

 

L. n. 185/1990, art. 2

 

Vendita di esplosivi anche al minuto

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 47, 13

 

Esportazioni armi comuni da sparo

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 28, 31

 

L. 18 aprile 1975, n. 110

Importazioni armi comuni da sparo

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 31

 

Industrie riparazioni armi

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 28, 31

 

L. 18 aprile 1975, n. 110

 

Esportazioni esplosivi

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 93

 

L. n. 185/1990, art. 1

 

Fabbricazione e deposito di esplosivo di 2 e 3 CTG

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, 12, 44, 66

 

Esercizio dell'attività di direttore ed istruttore di tiro a segno

 

L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 31

 

Porto d'armi

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42

 

R.D.L. 6 maggio 1940, n. 635, art. 62

 

Acquisto di armi per corrispondenza o importazione definitiva di armi comuni da sparo

 

L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 12, 17

 

Raccolta, detenzione, fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di munizioni, di uniformi militari destinate all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 12, 28

 

Esercizio del mestiere di pirotecnico ed accenditore di fuochi artificiali

 

R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, art. 48

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(4)  Per l'interpretazione della Tabella A, vedi, anche, il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 468.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(art. 11)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1996, n. 223, S.O.

(omissis)

Articolo 11

Notifica preliminare.

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno (50).

 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza (51).

 

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(50)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, con la decorrenza indicata nell'art. 26 dello stesso decreto.

(51) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti.

 

(omissis)


D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Il presente D.Lgs: è a disposizione presso il Servizio Studi)

 

 

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(1)     Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
(artt. da 1 a 4)

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. Entrata in vigore il 20 ottobre 2005.

(2)  Termine di recepimento: 20 ottobre 2007. Direttiva recepita con L. 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e con D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

 

vista la proposta della Commissione (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

 

(2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

 

(3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

 

(4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

 

(5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

 

(6) L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

 

(7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

 

(8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

 

(9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.

 

(10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.

 

(11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

 

(12) La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.

 

(13) Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

 

(14) Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.

 

(15) In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

 

(16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

 

(17) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.

 

(18) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

 

(19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

 

(20) Nell'intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.

 

(21) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

 

(22) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

 

(23) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.

 

(24) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

 

(25) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

 

(26) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.

 

(27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

 

(28) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

 

(29) Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.

 

(30) Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

 

(31) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

 

(32) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.

 

(33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.

 

(34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.

 

(35) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(36) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

 

(37) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

 

(38) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

 

(39) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

 

(40) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(41) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.

 

(42) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

 

(43) Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

 

(44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

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(4)  Pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 2002, n. C 181 E.

(5)  Pubblicata nella G.U.U.E. 14 marzo 2003, n. C 61.

(6)  Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (G.U.U.E. C 97 E del 22.4.2004), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (G.U.U.E. C 58 E dell'8.3.2005) e posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005. Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Oggetto.

 

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Articolo 2

Ambito di applicazione.

 

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

 

2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

 

3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

 

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

 

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

 

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

 

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

 

Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o

ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o

iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

 

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

 

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

 

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

 

Articolo 4

Effetti del riconoscimento.

 

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

 

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

(omissis)

 



[1]     La direttiva 2005/36/CE ha abrogato le direttive 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE, del 18 giugno 1992, relative a un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

[2]     Il D.Lgs. 206/2007 ha abrogato il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (che aveva dato attuazione alla direttiva 89/48/CEE) e il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 (che aveva dato attuazione alla direttiva 92/51/CEE). Le disposizioni del D.Lgs. 206/2007 si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea (Stato di origine) e che, nel medesimo Stato, li abilita all'esercizio di detta professione. Le disposizioni non trovano applicazione, invece, nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti interessati sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

 

[3]     "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

[4]    “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[5]     “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[6]     “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[7]    “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

[8]    “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.