Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra - A.A.C. 637, 638, 959, 987, 1457, 1719, 1793 - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 637/XVI   AC N. 638/XVI
AC N. 959/XVI   AC N. 987/XVI
AC N. 1719/XVI   AC N. 1719/XVI
AC N. 1719/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 115    Progressivo: 1
Data: 23/02/2009
Descrittori:
PENSIONE DI GUERRA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

AA.C. 637, 638, 959, 987,1457,1719, 1793

Testo a fronte

n. 115/1

 

23 febbraio 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: LA0118b.doc


INDICE

 

Testo a fronte

Disposizioni per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra  (AA.C. 637, 638, 1719, 1793)3

Disposizioni per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra  (AA.C. 959, 987, 1457)7

 

 


 

Testo a fronte


Disposizioni per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra
(AA.C. 637, 638, 1719, 1793)


A.C. 637

A.C. 638

A.C. 1719

A.C. 1793

NOTE

 

 

 

 

 

Art. 1

Art. 1

Art. 1

Art. 1

 

 

 

 

 

Tutte e quattro le pdl recano interventi volti all’adeguamento di specifici trattamenti pensionistici di guerra, previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978)

1. Gli importi annui previsti dalle tabelle C ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 15 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 300 euro a decorrere dal 1o gennaio 2009.

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G, M, N ed S annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G, M, N ed S allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

Più specificamente, le pdl 1719 e 1793, di identico contenuto, riconosco un incremento del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a favore di determinati trattamenti pensionistici di guerra diretti ed indiretti (tabelle C, E, G, M, N ed S annesse al D.P.R. 915, nonché determinate indennità di assistenza e accompagnamento per specifiche categorie di invalidi).

Un’analoga rideterminazione con incremento pari al 20% e, in alcuni casi, al 40%, è stabilita, sempre dal 1° gennaio 2009, ma solo per le voci della tabella C allegata al D.P.R. 915, dall’articolo 5 della pdl 1457

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'allegato alla legge 11 agosto 2003, n. 234, sono aumentati, limitatamente alle categorie dalla 2a alla 6a, di 300 euro a decorrere dal 1o gennaio 2009

2. Gli assegni previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli assegni previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento.

 

Le pdl 637 e 638 di portata più limitata, prevedono l’incremento, sempre dal 1° gennaio 2009, del trattamento pensionistico per una platea di soggetti più limitata (più precisamente, la pdl 637 prevede un aumento del 15% del trattamenti di cui alle tabelle C ed E allegate al D.P.R: 915, mentre la pdl 638 prevede un aumento di 300 euro per i trattamenti di cui alle tabelle G ed N allegate al D.P.R 915).

 

.

3. Al quarto comma dell'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'80 per cento». La disposizione introdotta da presente comma ha efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3. Al quarto comma dell'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'80 per cento». La disposizione introdotta da presente comma ha efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Le pdl 1719 e 1793 inoltre intervengono sul trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria, prevedendo un incremento del 30% per l’assegno supplementare riconosciuto alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria

3. Per l'anno 2009, agli aumenti corrisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo in favore degli aventi diritto al trattamento di cui alla tabella C e agli assegni di cui alla tabella E del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, non è applicato l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

3. Per l'anno 2009, agli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni

 

 

Le pdl 637 e 638 prevedono che agli aumenti corrisposti ai trattamenti indicati non si applichi l’adeguamento automatico annuale previsto dall’articolo 1 della L. 656/1986, concernente l’adeguamento di determinati trattamenti pensionistici (ci rientrano, tra gli altri, i trattamenti di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E) alle retribuzioni degli operai dell’industria

 

 

Art. 2

 

Art. 2

 

 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,

 

La pdl 638 non reca la copertura finanziaria

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


Disposizioni per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra
(AA.C. 959, 987, 1457)

A.C. 959

A.C. 987

A.C. 1457

NOTE

 

 

 

 

Art. 1

Art. 1

Art. 1

Le pdl 959, 987 e 1457 recano una struttura più articolata rispetto alle altre, ed intervengono in maniera mirata su specifici trattamenti pensionistici di guerra.  

(Modifica dell'assegno per cumulo di infermità)

(Assegno supplementare)

 

(Adeguamento dell’assegno di superinvalidità e dell’assegno per cumulo d’infermità)

 

1. Al primo capoverso della tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», le parole: «Per due superinvalidità contemplate» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuna superinvalidità contemplata».

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'importo dell'assegno supplementare di cui all'articolo 38, commi quarto e quinto, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato dal 50 per cento all'80 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità, in favore del coniuge superstite dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A) e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni.

1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978», sono unificati in un unico assegno il cui importo è pari al valore dell'assegno più alto previsto dalla medesima tabella aumentato del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009

Sia la pdl 959 sia la pdl 1457 intervengono sull’assegno per cumulo di infermità, di cui alla tabella F annessa al D.P.R. 915, estendendone l’applicazione anche ai casi in cui siano presenti più di due superinvalidità (AC 959, art. 1 co. 1), ed ritederminandone l’importo (aumento del 25% 1° gennaio 2009 e di un ulteriore 25% dal 1° gennaio 2010) (AC 1457, art. 1 co. 2).

La pdl 1457 (art. 1 co. 1) prevede anche l’unificazione degli assegni di superinvalidità in un unico assegno di importo pari al valore dell’assegno più alto.

La pdl 987 eleva all’80% dell’assegno di superinvalidità l’assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite dei grandi invalidi di guerra (art. 1 co. 1) vedi inoltre nota ad art. 4 pdl 987

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tabella F-1 annessa al testo unico, e successive modificazioni, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

 

2. Gli importi dell'assegno per cumulo d'infermità previsto dalla tabella F annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009 e di un ulteriore 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010.

 

Contestualmente all’estesione dell’applicazione a più superinvalidità  dell’assegno per cumulo di infermità, la pdl 959 (art. 1 co. 2) prevede la non applicazione della tabella F-1 annessa al D.P.R. 915 concernente i parametri di calcolo dell’assegno in presenza di due infermità

 

Art. 2

(Reversibilità dell'assegno di cumulo)

 

 

 

 

1. Ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra titolari degli assegni di cumulo di cui ai primi quattro capoversi della tabella F, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, spetta uno speciale assegno di reversibilità, pari all'80 per cento dei predetti assegni di cumulo.

 

Sempre a favore dei coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, l’art. 2 della pdl 987 riconosce uno speciale assegno di reversibilità, pari all'80% degli assegni di cumulo di cui alla tabella F allegata al D.P.R. 915. (gli importi di questi ultimi sono ora indicati nell’allegato II alla L. 422/1990).

Art. 2

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall’amputazione dei quattro arti insieme)

 

Art. 2

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi o affetti dall’amputazione dei quattro arti)

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente: «1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da un'altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alla tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia a quella stabilita dalla citata tabella E».

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:  1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata da altra invalidità prevista nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia a quella prevista».

L’articolo 2 delle pdl 959 e 1457, di identico contenuto, prevede l’erogazione dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva in misura doppia a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio affetti dalle infermità indicate in rubrica, nel caso in cui sussista una terza specifica infermità

Art. 3

(Trattamento economico per le vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall’amputazione dei quattro arti insieme)

Art. 3

(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra)

Art. 3

(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei caduti in guerra e per servizio)

 

1. All'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti motivazioni:

a) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Alle vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme, spetta, altresì, la reversibilità del 50 per cento dei cumuli di cui all'annessa tabella F dei quali era in godimento il dante causa»;

b) al quinto comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quarto e quinto»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle vedove dei grandi invalidi di guerra plurimenomati».

 

1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivamente percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dal primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Alla scadenza di tale periodo, agliaventi diritto spetta il trattamento direversibilità previsto dalla normativa vigente.

1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al medesimo testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.

Gli articoli 3 delle pdl 959, 987 e 1457 riconoscono specifici trattamenti economici di favore per le vedove e degli orfani (la pdl 959 per le sole vedove) dei grandi invalidi di guerra.

 

In particolare:

la pdl 959 riconosce il trattamento di reversibilità in misura del 50% dei cumuli di cui alla tabella F annessa al D.P.R: 915 alle vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da particolari menomazioni;

la pdl 987 riconosce al coniuge superstite o agli orfani del grande invalido di guerra deceduto per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivamente percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. Alla scadenza di tale periodo, agliaventi diritto spetta il trattamento direversibilità:

infine la pdl 1457 (art. 3 co. 1) riconosce ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E annessa al DP.R. 915, dal 1° gennaio 2009, la liquidazione d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, si un assegno supplementare pari al 60% degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al medesimo .P.R. 915, a condizione che i superstiti abbiano assistito il dante causa..

 

 

2. Agli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio di cui al comma 1, all'atto del decesso del genitore è concesso, a domanda, a decorrere dal 1o gennaio 2009, un assegno pari al 30 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

L’art. 3, co. 2 della pdl 1457 riconosce dal 1° gennaio 2009, un assegno pari al 30% degli importi degli assegni previsti dalle tabella C, E ed F annesse al D.P.R. 915, a favore degli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio

Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 5 della pdl 987

Art. 4

(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico)

 

Art. 4

(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978)

 

1. Alla tabella E annessa al testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera E) è aggiunto, in fine, il seguente numero: «5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), si aggiunge la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani in quanto vicariante»; b) alla lettera H) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, disturbi cardiocircolatori, qualora ciascuna di tali infermità vada ad aggiungersi ad altre due superinvalidità già ascritte alla presente tabella».

 

 

1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera E) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento quando si accompagni a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani»;

b) alla lettera H) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“5-bis) Disturbi nervosi di tipo depressivo, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità accompagni una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)».

 

L’articolo 4 delle pdl 959 e 1457, di contenuto analogo, aggiunge alcune categorie di soggetti ai fini del riconoscimento dell’assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E annessa al D.P.R. 915

 

 

 

 

 

Art. 4

(Estensione dell'assegno supplementare)

 

 

 

1. I figli maggiorenni, totalmente inabili, dei grandi invalidi di guerra deceduti per qualsiasi causa, di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto, in assenza del coniuge superstite del grande invalido di guerra, a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 38, commi quarto e quinto del medesimo testo unico, nella misura ivi fissata.

 

La pdl 987 estende altresì (art. 4) la fruizione dell’assegno supplementare ai figli maggiorenni, totalmente inabili, dei grandi invalidi di guerra deceduti per qualsiasi causa in assenza del coniuge, nonché agli orfani minorenni o a quelli fino a 26 anni se studenti iscritti all'università o a istituti di istruzione superiore equiparati

 

2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, agli orfani maggiorenni che risultino essere iscritti all'università o a istituti di istruzione superiore equiparati.

 

 

 

Art. 5

(Familiare convivente)

 

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore del coniuge superstite e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostra di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

 

La pdl 987 (art. 5) prevede l’estensione del trattamento di reversibilità in favore del coniuge superstite e degli orfani dei grandi invalidi di guerra anche, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente ha assistito il grande invalido.

Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 3, comma 2, della pdl 1457

 

 

Art. 5

(Adeguamenti degli importi per i grandi invalidi di prima categoria)

 

 

 

1. Gli importi pensionistici spettanti ai grandi invalidi di prima categoria previsti dalla tabella C annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, rideterminati dall'allegato III annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento con decorrenza dal 1o gennaio 2009. Qualora il grande invalido sia affetto da una seconda infermità, ascrivibile entro la quinta categoria della citata tabella C, l'aumento è del 40 per cento sempre a decorrere dal 1o gennaio 2009.

L’art. 5 della pdl 1457 prevede, analogamente a quanto disposto dalle pdl 1719 e 1793 una rideterminazione dei trattamenti pensionistici di guerra diretti per i grandi invalidi di prima categoria, relativi però alla sola tabella C allegata al D.P.R. 915, con un incremento pari al 20% (o 40% qualora il grande invalido sia affetto da una seconda specifica infermità)

 

Art. 6

(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

Art. 6

(Esenzione a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe C per gli invalidi per servizio)

 

 

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, si applicano anche al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.

1. Agli invalidi per servizio di prima categoria ascritti alla Tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, titolari di pensione privilegiata ordinaria è estesa l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, nei casi in cui il medico di base attesta la comprovata utilità terapeutica del farmaco per il paziente.

Gli articoli 6 delle pdl 987 e 1457 prevedono, rispettivamente, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra (AC 987), e l’erogabilità a carico del S.S.N. dei farmaci di classe C) a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie (AC 1457)

 

 

 

 

Art. 7

(Estensione dei benefici ai grandi invalidi per servizio)

 

 

 

1. I benefìci previsti dalla presente legge sono estesi ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi per servizio di leva nonché ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 437, e successive modificazioni.

 

La pdl 987 (art. 7) estende i benefici concessi anche ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi per servizio di leva nonché ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace

Art. 5

(Disposizioni finanziarie e di attuazione)

Art. 8

(Copertura finanziaria)

Art. 7

(Disposizioni finanziarie e di attuazione)

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000.000 di euro, si provvede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Gli articoli 5 della pdl 959, 78 della pdl 987 e 7 della pdl 1457 recano la copertura finanziaria

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. I miglioramenti economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1o gennaio 2009 dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido.

 

3. I benefìci economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Agli stessi articoli, la pdl 959 e la pdl 1457 prevedono anche la corresponsione d’ufficio dei benefici richiamati, dal 1o gennaio 2009, dalle competenti direzioni provinciali, disponendo altresì l’applicazione agli stessi l'adeguamento automatico annuale previsto dall’articolo 1 della L. 656/1986, concernente l’adeguamento di determinati trattamenti pensionistici (ci rientrano, tra gli altri, i trattamenti di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E) alle retribuzioni degli operai dell’industria

4. Ai miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

 

4. Ai benefìci economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.