Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Bilancio e Finaziaria 2009 - A.C. 1714 e A.C. 1713 - Commissione Lavoro
Riferimenti:
AC N. 1714/XVI   AC N. 1713/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 59    Progressivo: 11
Data: 07/10/2008
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Bilancio e Finanziaria 2009

A.C. 1714 e A.C. 1713

Commissione Lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 59/11

 

7 ottobre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0062.doc


INDICE

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche                                                                 3

2. Il quadro di finanza pubblica 2008-2013                                                      5

PARTE II – La manovra di finanza pubblica

1. L’articolazione della manovra                                                                    11

2. Il contenuto della manovra                                                                         13

§      2.1 Il decreto legge n. 112 del 2008                                                               13

§      2.2 Il disegno di legge finanziaria per il 2009                                                 17

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2009

1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2009                   23

§      1.1 Novità in tema di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2009       23

§      1.2 Il quadro generale riassuntivo                                                                  28

§      1.3 Le variazioni rispetto alle previsioni 2008                                                29

§      1.4 Analisi delle spese finali per Missioni                                                      32

§      1.5 Il quadro pluriennale a legislazione vigente                                             35

2. Gli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)                                                                           37

3. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato Tavole allegate      40

Appendice

1. La disciplina contabile: il bilancio dello Stato                                          47

2. La disciplina contabile: la legge finanziaria                                             55

PARTE IV – Bilancio di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno 2009 (A.C. 1714)

Premessa                                                                                                          61

§      Grafico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – anno 2009    66

§      Grafico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – anno 2010    66

§      Grafico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – anno 2011    67

§      Grafico triennale 2009-2011                                                                          67

§      Bilancio di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2009                                                         68

§      Variazioni nei capitoli di spesa                                                                      70

§      Bilancio di competenza                                                                                 73

§      Conto dei Residui                                                                                          74

§      Autorizzazioni di cassa                                                                                 74

Le Tabelle del DDL finanziaria 2009: parti di interesse per la Commissione Lavoro

§      Tabella A Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente                 79

§      Tabella B  Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale               79

§      Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria                                                                                             79

§      Tabella D Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale                      83

§      Tabella E Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente             83

§      Tabella F Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali       84

Schede di lettura del DDL finanziaria 2009 (A.C. 1713)

§      Articolo 2, comma 2 (Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)        87

§      Articolo 2, commi 22-24 (Trasferimenti all’INPS)                                          90

§      Articolo 2, commi 25-26 (Riordino dei trasferimenti all’INPS)                       92

§      Articolo 2, commi 27-31 (Rinnovi contrattuali personale delle pubbliche amministrazioni)  98

§      Articolo 2, comma 32 (Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.)         105

§      Articolo 2, commi 33-34 (Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa      107

§      Articolo 2, comma 35 (Stipulazione dei contratti collettivi nazionali)           109

Allegato

§      Previsioni Triennali 2009-2011 (Ministero Lavoro)                                      115

 

 


PARTE I
Gli obiettivi di
finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2009-2013, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento, presentata in data 23 settembre 2008.

 

Per quanto concerne il prodotto, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso di 0,4 punti percentuali le stima di crescita del PIL reale per il 2008 ed il 2009, indicandola rispettivamente allo 0,1 e allo 0,5 per cento, rispetto ad una previsione dello 0,5 per il 2008 e dello 0,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche la crescita del PIL attesa nel biennio 2010-2011 viene rivista al ribasso (0,9 e 1,2 per cento rispettivamente, a fronte di 1,2 e 1,3 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione di fine periodo relativa agli anni 2012 e 2013 (pari all'1,5 per cento).

Tali revisioni sono ascrivibili all’operare congiunto di una serie di fattori negativi che hanno condizionato l’andamento dell’economia italiana già dal primo semestre 2008, tra i quali la Nota di aggiornamento al DPEF annovera:

§      il rincaro dei beni energetici e alimentari, che ha inciso sui consumi delle famiglie;

§      l’apprezzamento dell’euro, che ha indebolito la domanda estera,

§      una correzione superiore alle attese nel settore delle costruzioni.

 

In generale, la revisione delle stime riflette il deterioramento della congiuntura internazionale derivante dalle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla crisi dei mutui sub-prime statunitensi, che ha determinato sui mercati azionari e del credito forti tensioni e perdite significative.

Oltre all’accentuarsi della crisi finanziaria, nel 2008 hanno contribuito al peggioramento del quadro macroeconomico anche l’incremento del prezzo delle materie prime (segnatamente energetiche e alimentari) e le nuove pressioni inflazionistiche, nonché, nell’area dell’euro, l’apprezzamento del cambio nei confronti del dollaro su mercati valutari, peraltro parzialmente ridimensionato dalla fine dell’estate, analogamente a quanto avvenuto con l’andamento dei prezzi delle commodity, e in particolare del petrolio, che ha registrato nell’ultimo trimestre un’ampia correzione.

L’elemento di maggiore incertezza è ancora costituito dalla crisi finanziaria mondiale, acuitasi peraltro nel mese di settembre con il coinvolgimento di alcune grandi istituzioni bancarie e assicurative, a fronte del quale le autorità monetarie delle principali aree economiche sono dovute intervenire per garantire massicce iniezioni di liquidità al fine di stabilizzare i mercati.

Permane pertanto il rischio di un restrizione del credito nei prossimi mesi, cui si aggiungono i timori di un sensibile rallentamento dell’economia statunitense.

Nell’area dell’euro, dopo una crescita oltre le previsioni nel primo trimestre, nel secondo trimestre si è registra tata una contrazione del PIL rispetto al periodo precedente, in gran parte imputabile ad una flessione di tutte le componenti della domanda aggregata, e segnatamente degli investimenti fissi lordi e dei consumi delle famiglie.

Nel secondo trimestre l’andamento economico dell’area dell’euro ha dunque risentito oltre il previsto dell’indebolimento del contesto internazionale: le turbolenze che hanno caratterizzato i mercati finanziari e immobiliari si sono tradotte in un inasprimento delle condizioni del credito bancario; i rincari delle commodity, e, segnatamente, dei prodotti energetici e alimentari, hanno spinto l’inflazione su valori elevati; l’apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro non ha agevolato la domanda estera, mentre la debolezza del quadro economico e il minor reddito disponibile dei consumatori hanno indebolito la domanda interna.

 

In questo scenario , la Nota di aggiornamento sottolinea come la congiuntura economica internazionale sia caratterizzata da un elevato grado di incertezza.

 


2. Il quadro di finanza pubblica 2008-2013

Nonostante il deterioramento della congiuntura economica, l’aggiornamento delle stime del conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni per il periodo 2008-2013 - contenuto nella Nota di aggiornamento al DPEF - conferma l’obiettivo di indebitamento netto al 2,5 per cento del PIL per il 2008; mentre rivede lievemente al rialzo le previsioni del deficit per gli anni successivi, pur mantenendo fermo l’obiettivo del perseguimento del “sostanziale” pareggio di bilancio entro il 2011.

Gli scostamenti rispetto alle stime formulate nel DPEF presentato nel luglio scorso sono in gran parte ascrivibili, secondo quanto asserito nella Nota, ai seguenti fattori:

§      un indebolimento delle prospettive di crescita dell’economia italiana;

§      una più puntuale ripartizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011 tra le categorie economiche di entrata e spesa del conto della PA;

§      le modifiche alla manovra introdotte in sede di conversione dei provvedimenti attuativi ;

§      l’aggiornamento del conto delle PA per il 2008 in base all’attività di monitoraggio;

§      le variazioni dei tassi di interesse derivanti dalle turbolenze sui mercati finanziari internazionali

 

Per l’anno in corso, l’indebitamento netto, sostanzialmente invariato in termini nominali, sconta una ricomposizione dei suoi grandi aggregati che riflette gli effetti della minore crescita sul gettito tributario, nonché, sul lato della spesa, un aumento degli oneri per interessi.

Il rapporto debito/PIL, in presenza di una lieve revisione al rialzo del PIL nominale, è invece stimato collocarsi nel 2008 al 103,7 per cento, registrando un miglioramento di due decimi di punti percentuali rispetto a quanto stimato nel DPEF.

 

Per il 2009 il quadro di finanza pubblica – che incorpora gli effetti della manovra realizzata con il decreto legge n. 112 del 2008[1] - prospetta un indebitamento netto pari al 2,1 per cento del PIL, con un peggioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,1 punti percentuali di PIL.

Secondo quanto riportato nella RPP, la revisione è riconducibile ad un moderato rialzo della spesa, compensata in parte dall’andamento delle entrate. Le nuove stime delle entrate scontano una ricomposizione del prelievo fiscale: il minor gettito previsto per il comparto tributario, trainato dal ridimensionamento delle imposte indirette, risulta più che compensato dalla maggiore crescita dei contributi sociali rispetto a quanto previsto in precedenza.

Anche nel periodo successivo si evidenzia un lieve peggioramento del deficit rispetto alle precedenti stime pari allo 0,2 per cento nel 2010 e nel 2011, che si riduce di un decimo di punto nel biennio 2012-2013.

Tale dinamica è influenzata da una peggioramento dell’avanzo primario di 0,1 punti percentuali del PIL per il periodo 2009-2013 - ad esclusione del 2011 quando il peggioramento risulta pari a 0,3 - cui si aggiunge un aumento della spesa per interessi nella prima parte del periodo di previsione.

L’indebitamento netto strutturale (corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum), pari all’1,8 per cento del PIL nel 2009 e allo 0,7 per cento nel 2010 (a fronte, rispettivamente, dell’1,7 e dello 0,6 per cento indicati nel DPEF) diventa positivo nel 2011 (0,2 per cento del PIL), pur mantenendo un valore più basso rispetto al profilo di aggiustamento in precedenza indicato.

Nel quadriennio 2008-2011, la correzione complessiva ammonta a oltre due punti percentuali, assicurando la convergenza verso l’obiettivo di medio termine del bilancio in pareggio richiesto dal Patto di stabilità e crescita europeo.

Il debito pubblico, a fronte di una previsione migliore delle attese per l’anno in corso (103,7 per cento del PIL invece di 103,9), evidenzia un percorso di rientro più lento, attestandosi sotto il 100 per cento nel 2011, fino a raggiungere il 91,9 per cento nel 2013, ossia 1,8 punti percentuali in più rispetto a quanto indicato nel DPEF.

Nella tavola che segue si confrontano le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento e quelle contenute nel DPEF presentato a giugno.

Quadro sintetico aggiornato(1) di finanza pubblica

(in percentuale del PIL)

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indebitamento netto

(Agg. DPEF)

-2,5

-2,1

-1,2

-0,3

-0,1

0,0

(DPEF 2009-2013)

-2,5

-2,0

-1,0

-0,1

0,0

0,1

Interessi

(Agg. DPEF)

5,1

5,1

5,1

5,0

4,9

4,8

(DPEF 2009-2013)

5,0

5,1

5,0

5,0

4,9

4,9

Saldo corrente netto interessi

(Agg. DPEF)

6,2

6,6

7,2

7,5

7,6

7,6

(DPEF 2009-2013)

6,2

6,7

7,4

7,8

7,8

7,8

Saldo primario

(Agg. DPEF)

2,6

3,0

3,9

4,6

4,8

4,9

(DPEF 2009-2013)

2,6

3,1

4,0

4,9

4,9

5,0

Indebitamento netto corretto (2)

(Agg. DPEF)

-2,5

-1,8

-0,7

0,2

0,2

0,2

(DPEF 2009-2013)

-2,3

-1,7

-0,6

0,3

0,2

0,2

Debito

(Agg. DPEF)

103,7

102,9

101,3

98,4

95,1

91,9

(DPEF 2009-2013)

103,9

102,7

100,4

97,2

93,6

90,1

Fabbisogno settore statale

(Agg. DPEF)

-2,9

-1,4

-0,6

0,5

0,8

0,9

(DPEF 2009-2013)

-2,9

-1,3

-0,4

0,7

1,0

1,1

Fabbisogno settore pubblico

(Agg. DPEF)

-2,9

-1,8

-1,0

0,1

0,4

0,5

(DPEF 2009-2013)

-2,8

-1,6

-0,8

0,4

0,7

0,7

(1) I dati non considerano la riclassificazione di Equitalia ancora in via di definizione.

(2) Per il ciclo e al netto delle una tantum.

Fonte: Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013.



1. L’articolazione della manovra

Il procedimento di formazione della manovra di finanza pubblica presenta quest’anno elementi innovativi rispetto al passato.

 

Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state infatti contestualmente definite nel DPEF ed attuate con il decreto legge n. 112 del 2008[2] l’estate scorsa, attraverso l’adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica, volto ad attuare una politica di contenimento del deficit pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011, secondo gli impegni assunti in sede europea.

 

Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, facendo sostanzialmente convergere i profili programmatici con quelli attuativi.

 

La finalità sottesa a tale approccio è rinvenibile nell’esigenza di conferire alle Amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programma di spesa di propria competenza.

Le esigenze di riqualificazione della spesa, derivanti anche dalle consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa operate dall’articolo 60 del decreto legge n. 112/08 per il triennio 2009-2011, hanno inoltre indotto il Legislatore a concedere alle Amministrazioni un più ampio margine di flessibilità nella gestione delle risorse, consentendo alle stesse, in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2009, di rimodulare entro certi limiti le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, riconfigurando anche le autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti (per un approfondimento cfr. oltre).

 

Per quanto concerne l’articolazione della manovra, le linee portanti della politica di bilancio per il triennio 2009-2011 sono state definite, come accennato, dal decreto legge n. 112 adottato nel giugno scorso; assieme agli interventi ivi contenuti, come di consueto, concorrono alla composizione della manovra di finanza pubblica il disegno di legge finanziaria per il 2009 (AC 1713), il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (AC 1714), nonché una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, a completamento della manovra di bilancio 2009-2011 varata nel luglio scorso il Governo collega alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge:

§      A.C. 1441-bis, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la riforma del processo civile, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria “, in corso di esame in prima lettura alla Camera;

§      A.C. 1441-ter, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, in corso di esame in prima lettura alla Camera;

§      A.C. 1441-quater, recante la “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro , in corso di esame in prima lettura alla Camera ;

§      A.S. 847, recante la “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico”, in corso di esame in prima lettura presso il Senato.

 

A tali progetti di legge vanno aggiunti il disegno di legge recante la “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2008, nonché, secondo quanto indicato nel DPEF, un ulteriore disegno di legge, non ancora deliberato dal Consiglio dei Ministri, volto alla costituzione di un “Codice delle autonomie”.


2. Il contenuto della manovra

Il contenuto del disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1713) non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della PA, né in termini di fabbisogno, limitandosi ad incidere sul saldo netto da finanziare, in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011.

A larga parte degli oneri recati dal disegno di legge finanziaria si fa inoltre fronte mediante il ricorso a disponibilità finanziarie già precostituite nell’ambito del decreto legge n. 112/08, sicché ai fini dell’analisi degli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica occorre fare in primo luogo riferimento a tale ultimo provvedimento adottato nel giugno scorso.

2.1 Il decreto legge n. 112 del 2008

Il decreto legge n. 112, anticipando gli effetti tipici della legge finanziaria, ha reperito un ammontare di risorse pari, in termini cumulati nel triennio 2009 -2011, a 36,7 miliardi di euro, di cui 6,1 miliardi di maggiori entrate e 30,6 miliardi di minori spese.

Tra le minori spese 22 miliardi di euro sono spese correnti e 8,5 miliardi di euro rappresentano minori spese di conto capitale.

Del complesso di tali risorse la quota prevalente (pari a regime a circa l’84 per cento dell’ammontare complessivo) è stata destinata ad una correzione progressivamente crescente nel triennio 2009-2011 dei conti pubblici.

 

La riduzione dell’indebitamento netto ammonta a circa lo 0,6 per cento del PIL nel 2009, all’1 per cento nel 2010 e all’ 1,78 per cento nel 2011, anno nel quale la Nota di aggiornamento al DPEF prevede un valore del saldo pari a – 0,3 per cento.

Nel 2009 il contributo delle entrate nette e delle spese nette alla correzione dell’indebitamento è sostanzialmente analogo, rappresentando rispettivamente circa il 47 e il 53 per cento della correzione complessiva (4,662 miliardi di euro di maggiori entrate nette a fronte di 5,231 miliardi di riduzione netta delle spese).

Negli anni successivi gli interventi correttivi si concentrano invece in larga parte sul versante del contenimento della spesa: nel 2010 la riduzione netta delle spese rappresenta, infatti, oltre il 70 cento della correzione del saldo, per poi giungere a fine periodo ad oltre l’82 per cento.

Alla riduzione dell’indebitamento si perviene mediante un aumento netto annuo delle entrate pari a circa lo 0,3 per cento del PIL ed una riduzione netta delle spese gradualmente crescente nel triennio (0,32 per cento del PIL nel 2009, 0,72 per cento nel 2010, 1,46 per cento del PIL nel 2011).

 

La tabella seguente riepiloga gli effetti della manovra di finanza pubblica in termini di indebitamento netto per il triennio 2009-2011, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese). I valori sono riportati in termini cumulati.

 

 

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Maggiori entrate

5.765

5.516

6.103

Minori entrate

1.103

555

580

Aumento netto entrate

4.662

4.961

5.523

Maggiori spese

6101

5270

5.222

Minori Spese

11.332

17.446

30.624

Riduzione netta spese

5.231

12.177

25.042

Riduzione dell'Indebitamento netto

9.893

17.138

31.925

Fonte: Relazione previsionale e programmatica e per il 2009.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi relativi al settore bancario e assicurativo, tramite misure di rimodulazione della base imponibile degli istituti e delle società, e alle industrie operanti nel settore dell’energia. Ulteriori misure sono destinate a potenziare la lotta all’evasione e al sommerso tramite l’incremento del 10 per cento (rispetto al biennio 2007-2008) della capacità operativa destinata all’attività di contrasto all’evasione fiscale; la predisposizione di un piano straordinario di controlli anche tramite un maggiore coinvolgimento dei comuni; norme di contrasto all’evasione derivante dalle estero-residenze fittizie; il controllo degli obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e non residenti; l’applicazione dello strumento dell’accertamento con adesione anche ai verbali di constatazione relativi ad accertamenti parziali con un effetto crescente nel triennio. Altre misure attengono all’incremento dei diritti statali di estrazione mineraria, all’armonizzazione del regime fiscale delle cooperative e all’eliminazione dei requisiti di favore fiscale per gli extra-compensi (stock-option).

 

Le minori entrate sono dovute principalmente all’autorizzazione del Fondo proroga agevolazioni fiscali. La manovra sulle entrate tiene inoltre conto delle modifiche al regime di detraibilità dell’IVA sulle prestazioni alberghiere.

 

Dal lato della spesa, l’azione correttiva deriva in larga parte dall’applicazione di un taglio lineare riferito al triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa dei Ministeri, disposto ai sensi del citato articolo 60, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2009.

 

Negli anni 2009-2011, l’ammontare della riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri viene ad incidere in modo prevalente sulle spese in conto capitale, attestandosi a circa 3,6 miliardi euro nel 2010 e 8,6 miliardi nel 2011 (a fronte di una riduzione delle spese correnti pari a circa 3,4 miliardi di euro nel 2010 e 6,3 miliardi nel 2011)

Nella definizione degli stanziamenti iniziali su quali sono state apportate le suddette riduzioni, si è tenuto conto, per il 2009, degli effetti derivanti dalla trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti sulle dotazioni di bilancio (pari a circa 4,9 miliardi di euro) disposti ai sensi dell’art. 1, commi 507-508, dalla legge finanziaria per il 2007, prevista dal comma 10 del medesimo articolo 60 del D.L. 112/08.

Nel 2009, il combinato disposto della trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti previsti dal citato comma 507 e dei tagli lineari operati ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 60 del decreto legge n. 112, ha determinato una riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa pari, nel complesso, a circa 13,4 miliardi di euro (per una analisi delle riduzioni di spesa cfr. oltre).

 

In termini di indebitamento netto, la riduzione delle missioni di spesa disposta per il 2009 risulta pari a circa 3 miliardi di euro per la spesa corrente e 2,3 miliardi per la spesa in conto capitale.

 

Ulteriori interventi sono volti al contenimento della spesa nei settori del pubblico impiego, della finanza decentrata, della sanità e della previdenza.

 

Le maggiori spese correnti sono principalmente attribuibili:

§      ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego;

§      agli oneri per la sanità conseguenti all’abolizione per gli anni 2009-2011 della quota fissa di partecipazione al costo per assistenza specialistica,

§      alle norme in materia previdenziale che sanciscono l’abolizione del divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro sia autonomo che dipendente,

§      alle modifiche al fondo interventi strutturali di politica economica e in favore degli enti o società di pubblica utilità.

 

Le maggiori spese in conto capitale si riferiscono all’incremento per il 2009 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’occupazione e all’istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale.

 


Effetti della manovra di bilancio per gli anni 2009-2011
(articolazione per settori, valori cumulati. Fonte: RPP per il 2009)

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

(in milioni di euro)

(in % PIL)

REPERIMENTO RISORSE

17.097

22.962

36.727

1,04

1,36

2,11

Maggiori entrate

5.765

5.516

6.103

0,35

0,33

0,35

Imprese operanti nel settore energetico

2.395

1.323

1.331

0,15

0,08

0,08

Settore bancario e assicurativo

2.522

3.099

2.494

0,15

0,18

0,14

Riscossione e lotta all'evasione

513

793

1.953

0,03

0,05

0,11

Altre

335

301

325

0,02

0,02

0,02

Minori spese

11.332

17.446

30.624

0,69

1,03

1,76

Minori spese correnti

8.923

13.776

22.050

0,54

0,82

1,27

Pubblico impiego
(al netto degli effetti indotti)

829

1.336

1.874

0,05

0,08

0,11

Finanza decentrata
(Patto di stabilità interno e altre razionalizzazioni)

3.430

5.480

9.480

0,21

0,32

0,54

Spesa sanitaria

357

2.351

3.344

0,02

0,14

0,19

Misure previdenziali

247

267

295

0,02

0,02

0,02

Riduzione missioni di spesa

3.049

3.532

6.328

0,19

0,21

0,36

Altro

1.011

811

729

0,06

0,05

0,04

Minori spese in conto capitale

2.409

3.670

8.574

0,15

0,22

0,49

Riduzione missioni di spesa

2.280

3.616

8.574

0,14

0,21

0,49

Altro

129

54

 

0,01

0,00

 

USO DELLE RISORSE

7.204

5.825

5.802

0,44

0,35

0,33

Minori entrate

1.103

555

580

0,07

0,03

0,03

Fondo proroga agevolazioni fiscali

900

500

500

0,05

0,03

0,03

Detraibilità IVA su prestazioni alberghiere

147

-80

-17

0,01

0,00

0,00

Altro

56

135

97

0,00

0,01

0,01

Maggiori spese

6.101

5.270

5.222

0,37

0,31

0,30

Maggiori spese correnti

5.182

5.003

4.978

0,32

0,30

0,29

Pubblico impiego (al netto degli effetti indotti)

1.984

1.984

1.984

0,12

0,12

0,11

Spesa sanitaria

834

834

834

0,05

0,05

0,05

Misure previdenziali

410

415

420

0,02

0,02

0,02

Misure in favore di Enti e società pubbliche

453

453

450

0,03

0,03

0,03

Misure a carattere sociale

300

 

 

0,02

 

 

Fondo sicurezza e contrattazione integrativa

260

100

100

0,02

0,01

0,01

Fondo interventi strutturali di politica economica

599

615

603

0,04

0,04

0,03

Altro

342

602

587

0,02

0,04

0,03

Maggiori spese in conto capitale

919

267

244

0,06

0,02

0,01

Fondo per l'occupazione

700

 

 

0,04

 

 

Trasporto pubblico locale

100

110

120

0,01

0,01

0,01

Altro

119

157

124

0,01

0,01

0,01

EFFETTO DELLA MANOVRA SUL SALDO PRIMARIO

9.893

17.138

30.925

0,60

1,02

1,78

2.2 Il disegno di legge finanziaria per il 2009

Il disegno di legge finanziaria per il 2009 presenta significative novità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Una finanziaria snella

Quanto al primo aspetto, la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, posto che esso si articola in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a:

§      fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario);

§      disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione;

§      definire l’importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;

§      stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

 

Tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria è coerente con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/08, il quale, operando una deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468/1978), ha disposto che in via sperimentale la legge finanziaria per l’anno 2009 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

 

A tale ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria corrisponde una significativa valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità - prevista anch’essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall’articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112/08 – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa (per un approfondimento cfr. oltre).

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica

Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta, come accennato, effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF[3], che pur rivedendo lievemente al rialzo le stime del saldo - in ragione del deterioramento della congiuntura economica internazionale e dell’aumento della spesa per interessi derivante dalle turbolenze nei mercati finanziari - ha confermato l’obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011.

 

Analogamente, gli interventi introdotti dalla legge finanziaria non incidono sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del disegno di legge in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto per il triennio 2009-2011, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

506

313,6

181,4

Maggiori entrate

90,5

9,5

0

Totale entrate

-416,1

-304,1

-181,4

Maggiori spese (articolato)

5.458,1

5.235,2

5.233,5

Maggiori spese (tabelle)

235

1.305

6.576,2

Minori Spese

6886,2

7.113,3

7.303,9

Totale spese

-1.193,1

-573,1

+4.506

TOTALE GENERALE

-777,1

-269

+4.687,4

 

 

INDEBITAMENTO NETTO P.A. E FABBISOGNO
(mln euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate

924,5

530,8

396,9

Maggiori entrate

90,5

9,5

0

Totale entrate

-834

-521,3

-396,9

Maggiori spese (articolato)

63,7

41,5

41,5

Maggiori spese (tabelle)

0

0

0

Minori Spese

-897,7

562,8

438,4

Totale spese

834

521,3

396,9

TOTALE GENERALE

0

0

0

 

Per quanto concerne l’entità della manovra, il disegno di legge reca nuove o maggiori spese correnti per un ammontare pari ad oltre 5,45 miliardi di euro per il 2009, 5,23 miliardi per il 2010 e il 2011, cui si aggiungono 507 milioni di euro per il 2009, 314 per il 2010 e 181 per il 2011 di minori entrate.

Tali oneri sono più che compensati da una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, 7,11 miliardi per il 2010 e 7,3 miliardi per il 2011, cui si aggiungono 91 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni per il 2010 di maggiori entrate.

 

In particolare, per quanto concerne il reperimento delle risorse (maggiori entrate e minori spese), alla copertura finanziaria di larga parte delle disposizioni onerose previste dal disegno di legge si fa fronte nell'ambito delle risorse già precostituite con il decreto-legge n. 112 del 2008 e, in particolare mediante la riduzione della dotazione:

§      del Fondo per la proroga di agevolazioni fiscali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 63, comma 8 del decreto legge n. 112 del 2008 (per circa 900 milioni di euro nel 2009 – cfr. art. 2, co. 16);

§      del Fondo intereventi strutturali di politica economica, che il comma 10 del citato articolo 63 del D.L. n. 112 ha appositamente rifinanziato al fine di garantire, tra l’altro, le risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale statale (la riduzione è pari a circa 2,2 miliardi di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011).

 

Minori spese correnti sono altresì riconducibili al riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS conseguenti dell’incremento delle aliquote contributive di finanziamento delle gestioni previdenziali disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 (cfr. art. 2, c. 25).

 

Maggiori entrate sono invece ascrivibili al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale (per circa 90 milioni di euro nel 2009 – cfr. art. 2, c. 21).

 

In ordine all’utilizzo delle risorse, tra le misure recanti minori entrate si segnalano una serie di disposizioni di carattere tributario, in larga parte costituite da proroghe di regimi fiscali agevolati, a favore dei soggetti che operano nel settore agricolo e della proprietà contadina, della pesca e dell’autotrasporto, nonché in materia di recupero del patrimonio edilizio, spese per la frequenza di asili nido, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e per l’aggiornamento e la formazione del personale docente scolastico. Ulteriori proroghe e disposizioni agevolative di natura tributaria concernono le accise sul gas naturale per gli usi industriali; sul gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in comuni non metanizzati; sul gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra e per gli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre (cfr. articolo 2, commi 1-18).

 

Sul versante della spesa, le maggiori spese sono principalmente ascrivibili:

§      ai maggiori trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di adeguamento ISTAT ( 936 milioni di euro nel triennio 2009-2001 – cfr art. 2, co. 26) e per la gestione degli invalidi civili (1.800 milioni di euro annui per il triennio 2009-2001 – cfr art. 2, co. 26);

§      alle disposizioni in materia di pubblico impiego, che stabiliscono, tra l’altro, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 e agli incrementi retributivi del personale statale in regime di diritto pubblico (2.240 milioni di euro annui per il triennio 2009-2001 – cfr art. 2, co. 27,28 e 29).

 

Per quanto riguarda le Tabelle allegate al disegno di legge (in particolare le Tabelle C ed F), la relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come i relativi stanziamenti a legislazione vigente scontino sia le riduzioni della Tabella C disposte nei decreti-legge n. 93/2008 (c.d. decreto ICI) e n. 134/2008 (c.d. decreto Alitalia), sia le riduzioni di spesa previste ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 112, rispettivamente in relazione ai tagli delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa e alla decurtazione delle quote rese indisponibili ai sensi del comma 507 della legge n. 296/2006.

Nelle tabelle del disegno di legge finanziaria sono inoltre ricompresi gli effetti derivanti dalle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa (ivi incluse le spese predeterminate per legge ) operate dalle Amministrazioni ai sensi del comma 3 del citato articolo 60 del decreto-legge n. 112. Le autorizzazioni legislative, nei termini riportati nelle tabelle a seguito delle rimodulazioni, sono esposte in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio.


 

PARTE III
Il disegno di legge di bilancio per il 200
9


1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2009

1.1 Novità in tema di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2009

Il disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 è impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio 2008.

Esso presenta tuttavia rilevanti novità rispetto allo scorso anno, sia in ordine all’arco temporale di riferimento, sia in termini di contenuti e portata decisionale del documento.

Sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112[4], con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l’Unione europea nell’ambito del Patto di stabilità e crescita, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011.

Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, al fine di conferire alle Amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programma di spesa di propria competenza.

Gli effetti del decreto legge, approvato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l’esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011.

 

La normativa recata dall’articolo 60 del citato decreto legge n. 112 ha peraltro introdotto alcuni criteri specifici per quanto concerne la determinazione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato da iscrivere a legislazione vigente per il 2009.

In particolare, ai fini del conseguimento dell’obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell’anno 2011, i commi 1 e 2 dell’articolo 60 hanno disposto una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, secondo gli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato al decreto-legge.

Oggetto di riduzione sono state anche le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Dalla riduzione operata sono escluse le spese relative a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate[5], comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; le risorse destinate alla ricerca; le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; le risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

Si tratta, in sostanza, delle spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, nonché di altre specifiche spese ritenute “indisponibili”.

 

Con riferimento all’anno 2009, il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari ad oltre 8 miliardi di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è costituita da riduzioni apportate a spese predeterminate per legge.

Negli anni successivi, la riduzione delle risorse a legislazione vigente del bilancio dello Stato raggiunge l’entità di 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi relativi a spese predeterminate per legge, e aumenta fino a oltre 15 miliardi di euro per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, così distribuite per ciascun Ministero:

milioni di euro

 

2009

2010

2011

Ministero

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

economia e finanze

2.995,8

2.570,4

3.307,0

2.796,8

5.895,1

4986,0

sviluppo economico

2.247,8

2.235,5

2.459,0

2.444,4

4.310,8

4.286,0

lavoro

220,0

187,6

261,1

222,5

452,5

385,6

giustizia

218,6

1,6

262,1

3,2

454,2

5,5

esteri

202,4

153,4

225,4

167,0

388,0

286,5

istruzione

447,0

214,4

456,4

200,2

790,1

346,4

interno

413,7

78,4

462,2

55,2

799,0

95,6

ambiente

249,7

241,3

166,2

156,3

261,9

244,5

infrastrutture

519,6

405,3

463,0

332,9

770,4

544,7

difesa

503,7

158,0

478,1

59,0

834,5

101,7

politiche agricole

180,0

137,0

137,4

88,4

220,2

135,2

beni culturali

236,7

216,8

251,3

227,1

434,6

392,5

totale

8.435

6.599,7

8.929,2

6.753

15.611,3

11.810,2

 

Nella definizione degli stanziamenti iniziali su quali sono state apportate le suddette riduzioni, si è tenuto conto, per il 2009, degli effetti derivanti dalla trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti sulle dotazioni di bilancio (pari a circa 4,9 miliardi di euro) disposti ai sensi dell’art. 1, commi 507-508, dalla legge finanziaria per il 2007, prevista dal comma 10 del medesimo articolo 60 del D.L. 112/08[6].

Nell’esercizio 2009, il combinato disposto della trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti previsti dal citato comma 507 e dei tagli lineari operati ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 60 del decreto legge n. 112, ha determinato una riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa pari, nel complesso, a circa 13,4 miliardi di euro.

 

A fronte dei tagli operati, è stato infatti introdotto, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio finanziario 2009, un meccanismo di flessibilità in ordine all’allocazione delle risorse nell’ambito dei programmi di spesa di pertinenza delle singole Amministrazioni.

In particolare, l’articolo 60, comma 3, ha previsto la possibilità di effettuare, nella legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, ivi comprese le spese predeterminate per legge e con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 60, le rimodulazioni che possono essere proposte nel disegno di legge di bilancio soggiacciono a taluni limiti, quali:

§      il rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica;

§      un limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per il macroaggregato “Interventi” e tra queste ultime e le risorse destinate al macroaggregato “funzionamento”;

§      il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti, in quanto intervento di dequalificazione della spesa.

 

In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni presentate a bilancio, sulla legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio a legislazione vigente per il 2009 sono esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi, con le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni (a tale riguardo, cfr. l’allegato 2 a ciascun stato di previsione della spesa: “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”).

 

In particolare, a seguito dell’applicazione della disciplina in oggetto, le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa si distinguono ora in due parti:

§      una concernente le “risorse rimodulabili”, il cui ammontare rappresenta, come accennato, il plafond complessivo di risorse a disposizione di ciascuna Amministrazione. La quota rimodulabile costituisce, dunque, per ciascun anno del triennio, un complessivo “tetto” di spesa in sede previsionale e gestionale, entro il quale le Amministrazioni, nei limiti suddetti, possono ripartire le risorse tra i programmi di competenza, tenendo conto delle priorità e delle finalità strategiche piuttosto che del livello della spesa storica;

§      l’altra relativa alle “risorse non rimodulabili” tra i programmi, per la quale la quantificazione definitiva ha formato oggetto di proposta da parte della Amministrazioni e di revisione a cura della Ragioneria Generale ai fini della verifica della corretta applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima (es. competenze fisse al personale, spese per interessi ed altre classificabili come oneri inderogabili).

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2009 (A.C. 1714) è esposta, nella Tabella 13, l’analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenzia la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” di ciascuna missione, ai sensi dell’articolo 60, commi 2 e 3, del D.L. n. 112/2008.

Nella seguente Tabella sono esposti, per l’intero bilancio triennale 2009-2011, le variazioni delle dotazioni di spesa di ciascun Ministero, ponendo a raffronto i dati di bilancio a legislazione vigente preesistenti alla manovra di finanza pubblica attuata con il D.L. n. 112/2008, con le risultanze del disegno di legge di bilancio di previsione 2009, con separata indicazione delle variazioni proposte nel disegno di legge medesimo.

 (milioni di euro)

Ministero

Anno

Legislazione vigente
2009
ante DL 112
(a)

Manovra

BLV
2009
(AC 1714)

(b)

Differenza (b)-(a)

DL 112
(60, c. 10)
riduzioni co. 507

DL 112
(60, c. 1)
riduzioni missioni

Rimodulazioni
DL 112 (60, c. 3) +
manovra

Valori assoluti

Valori %

Economia

2009

316.365

-2.363

-2.996

12.159

323.165

6.800

2,1

2010

306.562

0

-3.307

18.590

321.845

15.283

5,0

2011

305.543

0

-5.895

21.676

321.324

15.781

5,2

Sviluppo economico

2009

12.516

-587

-2.248

-89

9.592

-2.924

-23,4

2010

12.323

0

-2.459

-61

9.803

-2.520

-20,4

2011

12.612

0

-4.311

16

8.317

-4.295

-34,1

Lavoro

2009

82.070

-349

-220

39

81.541

-529

-0,6

2010

82.697

0

-261

-83

82.353

-344

-0,4

2011

82.578

0

-452

514

82.640

62

0,1

Giustizia

2009

7.702

-196

-219

255

7.542

-160

-2,1

2010

7.738

0

-262

167

7.644

-94

-1,2

2011

7.750

0

-454

205

7.500

-250

-3,2

Esteri

2009

2.360

-128

-202

14

2.044

-316

-13,4

2010

2.266

0

-225

-36

2.005

-261

-11,5

2011

2.258

0

-388

5

1.875

-383

-17,0

Istruzione

2009

57.142

-324

-447

-1.022

55.349

-1.793

-3,1

2010

56.865

0

-456

-2.752

53.657

-3.208

-5,6

2011

56.283

0

-790

-3.565

51.929

-4.354

-7,7

Interno

2009

27.710

-231

-414

166

27.231

-479

-1,7

2010

26.826

0

-462

404

26.768

-58

-0,2

2011

26.738

0

-799

390

26.328

-410

-1,5

Ambiente

2009

1.556

-26

-250

-17

1.263

-293

-18,8

2010

912

0

-166

-16

730

-182

-20,0

2011

848

0

-262

-11

575

-273

-32,2

Infrastrutture

2009

7.782

-90

-520

10

7.183

-599

-7,7

2010

7.038

0

-463

14

6.589

-449

-6,4

2011

7.562

0

-770

28

6.819

-743

-9,8

Difesa

2009

20.987

-457

-504

268

20.294

-693

-3,3

2010

19.309

0

-478

490

19.322

13

0,1

2011

19.329

0

-835

504

18.999

-330

-1,7

Politiche agricole

2009

1.504

-54

-180

64

1.334

-170

-11,3

2010

1.203

0

-137

66

1.131

-72

-6,0

2011

1.125

0

-220

66

971

-154

-13,7

Beni e attività culturali

2009

2.060

-118

-237

4

1.710

-350

-17,0

2010

1.942

0

-251

7

1.698

-244

-12,6

2011

1.921

0

-435

14

1.500

-421

-21,9

Totale Spese finali

2009

539.754

-4.922

-8.435

11.853

538.249

-1.505

-0,3

2010

525.681

0

-8.929

16.790

533.544

7.863

1,5

2011

524.547

0

-15.611

19.842

528.779

4.232

0,8


1.2 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2009 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2009 (A.C. 1714)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

463.904
433.608

437.684
414.058

(2)      Spese finali

497.400

517.442

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

33.496

79.758

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 463.904 milioni e spese finali per 517.442 milioni.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 33.496 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 79.758 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 33.800 milioni di euro per quanto concerne le entrate, e a 40.850 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2009 prevede:

 

 

BLV 2009 (A.C. 1714)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

497.704
467.480

471.484
447.858

(2)      Spese finali

538.250

558.292

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

40.545

86.808

 


1.3 Le variazioni rispetto alle previsioni 2008

Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2008, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.C. 1417) e come modificato dalla manovra recata dal D.L. n. 112/2008, e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714).

 

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2008

Assestato
2008
(A.C. 1417)
(
A)

Assestato
2008
+
DL 112/2008

B.L.V.
2009
(A.C. 1714)
(
B)

Diff.

(A)-(B)

Entrate finali

458.373

457.432

459.135

463.904

6.472

Tributarie

426.484

423.191

424.724

433.680

10.489

Extratributarie

29.636

30.876

31.046

28.874

-2.002

Entrate alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

3.385

3.365

1.350

-2.035

Spese finali

491.711

513.630

514.793

497.400

-16.230

Spese correnti

431.277

451.242

452.362

450.766

-476

- Spese correnti netto interessi

352.751

365.808

366.928

369.446

3.638

- Interessi

78.526

85.434

85.434

81.320

-4.114

Spese conto capitale

60.434

62.388

62.431

46.634

-15.754

Rimborso prestiti

198.212

191.188

191.188

215.245

24.057

Spese Complessive

689.923

704.818

705.981

712.645

7.827

Saldo netto da finanziare

33.337

56.198

55.658

33.496

 

Risparmio pubblico

24.843

2.825

3.408

11.788

 

Ricorso al mercato (*)

239.455

256.126

246.846

255.791

 

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

L’analisi delle variazioni rispetto al 2008 che seguono è effettuato prendendo a riferimento le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento per il 2008 (A.C. 1417), senza considerare gli effetti determinati su tale anno dal D.L. n. 112/2008.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2009 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2008, nell’importo di 22.702 milioni di euro, derivante da:

§      una riduzione delle spese finali di 16.230 milioni di euro;

§      un aumento delle entrate finali di 6.472 milioni di euro.

 

Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2009 registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, un miglioramento di 8.963 milioni di euro, essenzialmente riconducibile all’incremento delle entrate correnti per circa 8.500 milioni di euro.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2009, la riduzione è pressoché interamente imputabile al forte decremento delle spese in conto capitale, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2008, una riduzione di 15.754 milioni di euro, a fronte di un lieve contenimento della spesa corrente (- 477 milioni di euro).

Le spese di parte corrente

Le spese correnti presentano un decremento, rispetto al dato assestato 2008, di 477 milioni di euro, risultante da una sensibile riduzione della spesa per interessi di 4.114 milioni di euro che ha più che compensato l’aumento della spesa corrente primaria pari a 3.638 milioni di euro.

Le spese in conto capitale

La relazione illustrativa del disegno di legge rileva come la contrazione delle spese in conto capitale sia principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:

-          la cessazione del finanziamento dello Stato per l’attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria (circa -9.100 milioni);

-          gli investimenti fissi lordi, che si riducono di 3.678 milioni di euro. La riduzione è in larga parte imputabile ai minori interventi per le opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria, per oltre 1.800 milioni di euro, ai sensi del D.L. n. 93/2008[7] (decreto ICI) nonché a minori stanziamenti per investimenti relativi al Ministero della Difesa (-800 milioni di euro);

-          i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, che si riducono di complessivi 4.161 milioni di euro. In particolare, la riduzione è connessa ai minori trasferimenti alle amministrazioni centrali, per complessivi 3.735 milioni di euro, di cui 1.684 milioni di euro conseguenti alla riduzione degli stanziamenti del Fondo per le politiche comunitarie.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2008 e il dato a legislazione vigente per il 2009.

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza - valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2008

BLV 2009

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

91.534

89.133

-2,6

Consumi intermedi

10.823

7.433

-31,3

Imposte pagate sulla produzione

4.692

4.865

3,7

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

204.926

212.755

3,8

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.307

3.775

-12,4

Trasferimenti correnti a imprese

4.956

3.281

-33,8

Trasferimenti all'estero

2.057

1.493

-27,4

Risorse proprie CEE

15.800

17.000

7,6

Interessi passivi e redditi da capitale

85.434

81.320

-4,8

Poste correttive e compensative

18.354

17.038

-7,2

Ammortamenti

870

890

2,3

Altre uscite correnti

7.489

11.782

57,3

Totale Spese Correnti

451.242

450.765

-0,1

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

8.544

4.866

-43,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

24.620

20.459

-16,9

Contributi agli investimenti ad imprese

10.045

10.324

2,8

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

128

96

-25,0

Contributi agli investimenti a estero

351

205

-41,6

Altri trasferimenti in conto capitale

9.151

10.314

12,7

Acquisizioni di attività finanziarie

9.549

370

-96,1

Totale spese Conto Capitale

62.388

46.634

-25,3

Totale Spese Finali

513.630

497.400

-3,2

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate finali, l’incremento di oltre 8.500 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2008, è determinato dall’aumento di quasi 10.500 milioni di euro delle entrate tributarie e dalla riduzione di circa 2.000 milioni delle entrate extratributarie.

 

L’incremento delle entrate tributarie riguarda, in particolare, per 11.449 milioni di euro le imposte dirette; a tale incremento corrisponde una diminuzione pari a 960 milioni delle imposte indirette. Su tale risultato incide la previsione di una diminuzione del gettito derivante dalle imposte sugli affari per 1.676 milioni di euro (-1,3%).

 

 

(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto concessionari - milioni di euro)

 

Ass. 2008

BLV 2009

Var.

Var.%

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

245.328

256.777

11.449

4,7

II - Tasse e imposte sugli affari

129.245

127.569

-1.676

-1,3

III Imposte sulla produzione, consumi e dogane

27.625

28.051

426

1,5

IV – Monopoli

10.219

10.335

116

1,1

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

10.774

10.948

174

1,6

Totale Entrate Tributarie

423.191

433.680

10.489

2,5

 

1.4 Analisi delle spese finali per Missioni

Il disegno di legge di bilancio per il 2009 conferma la nuova struttura contabile introdotta con la legge di bilancio per il 2008.

 

In tale quadro, al fine di favorire il passaggio da una cultura di "previsione per capitoli" ad una di "programmazione per politiche pubbliche", viene mantenuta l’articolazione degli stati di previsione della spesa secondo le 34 Missioni individuate lo scorso anno.

 

Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato sia per tenere conto della riorganizzazione dei Ministeri definita dal decreto legge n. 85 del 2008[8], sia in ragione di una ricognizione e razionalizzazione delle attività svolte dalle Amministrazioni, indotta anche dalle esigenze di contenimento e riqualificazione della spesa derivanti dagli interventi adottati con il citato decreto legge n. 112 del 2008.

 

Rispetto alla ripartizione prevista nel bilancio 2008, i programmi sono stati pertanto oggetto di accorpamento e di nuova denominazione.

In particolare, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, le Missioni sono state pertanto articolate in 163 programmi, rispetto ai 168 presenti nella legge di bilancio per il 2008.

 


La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni[9]. I dati sono al lordo delle regolazioni contabili e debitorie.

(milioni di euro)

Missioni

Bilancio di previsione 2008

Assestato
2008

BLV
2009

%
BLV 2009 su totale

1 - Organi costituzionali

3.341

3.410

3.037

0,6

2 – Amm.ne generale territorio

352

369

424

0,1

3 - Relazioni autonomie territoriali

113.465

119.300

110.666

20,6

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

27.187

27.492

26.295

4,9

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.022

22.406

19.244

3,6

6 - Giustizia

7.278

7.683

7.290

1,4

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.375

10.000

10.073

1,9

8 - Soccorso civile

3.910

4.003

3.505

0,7

9 - Agricoltura e pesca

1.414

1.437

863

0,2

10 - Energia e fonti energetiche

59

59

48

0,0

11 - Competitività e sviluppo imprese

4.065

4.127

4.448

0,8

12 - Regolazione dei mercati

16

16

16

0,0

13 - Diritto alla mobilità

10.967

12.538

9.980

1,9

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.245

5.159

3.677

0,7

15 - Comunicazioni

1.386

1.418

1.030

0,2

16 - Commercio internazionale

265

265

204

0,0

17 - Ricerca ed innovazione

4.092

4.156

3.601

0,7

18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

1.717

1.920

1.451

0,3

19 - Casa e assetto urbanistico

1.052

1.148

890

0,2

20 - Tutela della salute

928

993

841

0,2

21 - Tutela beni culturali

1.646

1.646

1.394

0,3

22 - Istruzione scolastica

41.618

43.275

43.896

8,2

23 - Istruzione universitaria

8.683

8.683

8.549

1,6

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.284

24.292

24.379

4,5

25 - Politiche previdenziali

68.216

68.484

75.544

14,0

26 - Politiche per il lavoro

3.657

3.711

3.298

0,6

27 - Immigrazione

1.558

1.528

1.416

0,3

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.653

4.654

6.103

1,1

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

63.141

63.101

69.385

12,9

30 - Giovani e sport

963

963

728

0,1

31 - Turismo

111

111

76

0,0

32 - Servizi generali amministrazioni

2.842

3.359

2.323

0,4

33 - Fondi da ripartire

19.963

14.014

12.226

2,3

34 - Debito pubblico (*)

78.161

85.047

81.349

15,1

Totale Spese Finali

532.632

550.767

538.250

100

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato. Il dato indicato nella tabella si riferisce invece alla spesa per interessi, ossia alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

Analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2009 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate alle seguenti finalità:

§      relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 “Relazioni autonomie territoriali”), che rappresenta circa il 20,6 per cento della spesa finale dello Stato;

§      interessi per il servizio del debito (Missione 34 “Debito pubblico”), cui sono destinati il 15,1 per cento delle risorse;

§      trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25 “Politiche previdenziali”), che rappresentano il 14,0 per cento delle risorse;

§      politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29), pari al 12,9 per cento;

§      istruzione scolastica (Missione 22), cui è destinato l’8,2 per cento.

 

Inoltre, alle relazioni internazionali e alla cooperazione (Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo”) è destinato il 4,9 per cento, mentre ai diritti sociali, alle politiche sociali e alle politiche per la famiglia (Missione 24) sono assegnate il 4,5 per cento delle risorse.

 

Bilancio a legislazione vigente 2009
Incidenza % degli stanziamenti per Missione

 

*   Nella voce “Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su un totale di 34) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale dello stati di previsioni della spesa inferiore all’1,15%. In particolare, si tratta delle Missioni 1, 2, 8-12, 14-21, 26-28, 30-32.


1.5 Il quadro pluriennale a legislazione vigente

A seguito della riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, disposta dal decreto legge n. 112 del 2008 per ciascun anno del triennio 2009-2011, il progetto di bilancio risulta quest’anno puntualmente articolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

In particolare, il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2009-2011 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza.

Dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Ass. 2008

2009

2010

2011

Entrate finali

457.432

463.904

476.960

491.353

Tributarie

423.191

433.680

450.692

464.646

Extratributarie

30.876

28.874

25.284

25.713

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

3.385

1.350

984

994

Spese finali

513.630

497.400

496.484

491.829

Spese correnti

451.242

450.766

456.262

461.646

- Spese correnti netto interessi

365.808

369.446

370.071

370.534

- Interessi

85.434

81.320

86.191

91.112

Spese conto capitale

62.388

46.634

40.222

30.183

Rimborso prestiti

191.188

215.245

217.793

212.964

Spese Complessive

704.818

712.645

714.277

704.793

Saldo netto da finanziare

56.198

33.496

19.524

476

Risparmio pubblico

2.825

11.788

19.714

28.713

Ricorso al mercato (*)

256.126

255.791

240.577

216.590

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Per concerne i saldi di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare si riduce progressivamente sino ad attestarsi a 476 milioni di euro a fine periodo.

Tale risultato è ascrivibile a:

§      una progressiva riduzione delle spese finali (491.829 milioni nel 2011);

§      un progressivo aumento delle entrate (491.353 milioni nel 2011).

 

Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) registra un andamento positivo (attestandosi a quasi 29 miliardi di euro nel 2011).

 

Per quanto concerne le spese, il bilancio pluriennale a legislazione vigente evidenzia un tasso di incremento contenuto della spesa primaria corrente, mentre le spese in conto capitale registrano una sensibile riduzione.

La spesa per interessi è prevista crescere nel triennio considerato.

 

Nel grafico seguente è evidenziato l’andamento in quota percentuale delle spese quale risultante dal bilancio pluriennale a legislazione vigente.

 

 

 


2. Gli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria
(A.C. 1713)

Il bilancio a legislazione vigente per il 2009, espone, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili, i seguenti saldi:

§      un risparmio pubblico pari a 11.788 milioni di euro;

§      un saldo netto da finanziare pari a -33.495 milioni di euro;

§      un livello di ricorso al mercato pari a 255.791 milioni di euro (al lordo delle regolazioni debitorie e contabili).

 

Secondo quanto riportato nell’allegato 8 al disegno di legge finanziaria (A.C. 1713), il complesso delle disposizioni previste dal disegno di legge finanziaria (articolato e tabelle), determinano una riduzione delle entrate per 416 milioni di euro, più che compensata da una riduzione delle spese per 1.193 milioni.

La riduzione delle entrate è interamente attribuibile alla diminuzione delle entrate tributarie (- 507 milioni, da ascriversi alle agevolazioni tributarie, in larga parte proroghe, disposte dall’art. 2 del disegno di legge), in minima parte compensata da un incremento delle entrate extratributarie (+ 91 milioni di euro, interamente riconducibili al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale).

Dal lato delle uscite, le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria determinano una diminuzione delle spese correnti primarie di 1.440 milioni e un incremento della spesa in conto capitale di 247 milioni di euro.

Nel complesso, i saldi del bilancio dello Stato per il 2009 registrano un miglioramento, risultando rideterminati nei seguenti valori:

§      il saldo netto da finanziare risulta pari a 32.718 milioni di euro ( - 777 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009);

§      il risparmio pubblico assume un valore pari a 12.812 milioni di euro (+1.024 milioni);

§      il ricorso al mercato risulta pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 255.034 milioni di euro ( -757 milioni).

 

I valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, che dovrebbero determinarsi nel bilancio di previsione per il 2009 integrato con gli effetti del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto inferiori ai limiti massimi per l’anno finanziario 2009, stabiliti dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria medesimo, pari, rispettivamente, a 33.600 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie, e a 260.000 milioni di euro.

Nella tavola seguente è riportato l’allegato 8 al disegno di legge finanziaria, che illustra gli effetti sul bilancio dello Stato per il 2009 del disegno di legge medesimo.


Allegato 8

 

Bilancio dello Stato – Quadro di sintesi previsioni 2009 – Competenza
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(milioni di euro)

 

 

 

2008

2009

Bilancio integrato 2009

Assestato

D.L. 112/2008

Assestato + D.L.112/2008

BLV 2009

Legge finanziaria

ENTRATE

 

 

 

 

Articolato

Tab. A-B

Tab. C

Tab. D

Tab. E

Tab. F

Totale

 

Tributarie

423.191

1.533

424.724

433.680

-507

 

 

 

 

 

-507

433.173

Extratributarie

30.876

170

31.046

28.874

91

 

 

 

 

 

91

28.964

Alien. e amm.to ecc.

3.365

0

3.365

1.350

0

 

 

 

 

 

0

1.350

ENTRATE FINALI

457.432

1.703

459.135

463.904

-416

 

 

 

 

 

-416

463.488

SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese correnti
(netto interessi)

365.808

1.120

366.928

369.445

-1.428

0

0

 

-12

 

-1.440

368.005

Interessi

85.434

0

85.434

81.320

0

 

 

 

 

 

0

81.320

Spese c/Capitale

62.388

43

62.431

46.634

0

0

0

12

0

235

247

46.881

SPESE FINALI

513.603

1.163

514.793

497.400

-1.428

0

0

12

-12

235

-1.193

496.206

Rimborso prestiti

191.188

0

191.188

215.245

0

 

 

 

 

 

0

215.245

Risparmio pubblico

2.825

583

3.408

11.788

1.012

0

0

0

12

0

1.024

12.812

Saldo netto da finanz.

-56.198

540

-55.658

-33.495

1.012

0

0

-12

12

-235

777

-32.718

Ricorso al mercato

256.126

-540

246.846

255.791

-1.012

0

20

12

-12

235

-757

255.034

 


3. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
Tavole allegate

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Le variazioni in termini assoluti (Diff. VA) e in percentuale (Diff. %) sono riferite al dato assestato 2008.

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2008 sono riferiti al testo presentato alla Camera dei deputati (A.C. 1417).


 

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MINISTERI

BIL 2008

%

Ass. 2008

%

BLV 2009

%

Diff. VA

Diff. %

Economia e finanze

319.621

60,0

330.414

60,0

323.165

60,0

-7.249

-2,2

Sviluppo economico

7.990

1,5

8.690

1,6

9.592

1,8

902

10,4

- Comunicazioni

351

0,1

 

 

 

 

-

 

- Commercio internazionale

276

0,1

 

 

 

 

-

 

Lavoro e politiche soc.

61.417

11,5

80.481

14,6

81.541

15,1

1.060

1,3

- Salute

1.597

0,3

 

 

 

 

-

 

- Solidarietà sociale

17.252

3,2

 

 

 

 

-

 

Giustizia

7.575

1,4

7.850

1,4

7.542

1,4

-308

-3,9

Affari esteri

2.546

0,5

2.722

0,5

2.044

0,4

-678

-24,9

Istruzione

42.458

8,0

55.266

10,0

55.349

10,3

83

0,2

- Universita' e ricerca

11.333

2,1

 

 

 

 

-

 

Interno

25.256

4,7

26.681

4,8

27.231

5,1

550

2,1

Ambiente e tutela del mare

1.649

0,3

1.833

0,3

1.263

0,2

-570

-31,1

Infrastrutture

3.475

0,7

10.016

1,8

7.183

1,3

-2.833

-28,3

- Trasporti

4.923

0,9

 

 

 

 

-

 

Difesa

21.132

4,0

23.014

4,2

20.294

3,8

-2.720

-11,8

Politiche agricole

1.754

0,3

1.793

0,3

1.334

0,2

-459

-25,6

Beni e attività culturali

2.019

0,4

2.011

0,4

1.710

0,3

-301

-15,0

TOTALE SPESE FINALI

532.624

100

550.771

100

538.248

100

-12.523

-2,3

 

 


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

BIL 2008

%

Ass. 2008

%

BLV 2009

%

Diff. VA

Diff. %

Redditi da lavoro dipendente

89.183

16,7

91.535

16,6

89.133

16,6

-2.402

-2,6

Consumi intermedi

10.019

1,9

11.078

2,0

7.633

1,4

-3.445

-31,1

Imposte pagate sulla produzione

4.533

0,9

4.692

0,9

4.865

0,9

173

3,7

Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche

199.364

37,4

206.678

37,5

212.755

39,5

6.077

2,9

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.206

0,8

4.307

0,8

3.775

0,7

-532

-12,4

Trasferimenti correnti a imprese

4.323

0,8

4.955

0,9

3.281

0,6

-1.674

-33,8

Trasferimenti all'estero

1.931

0,4

2.057

0,4

1.493

0,3

-564

-27,4

Risorse proprie CEE

15.800

3,0

15.800

2,9

17.000

3,2

1.200

7,6

Interessi passivi e redditi da capitale

78.526

14,7

85.434

15,5

81.320

15,1

-4.114

-4,8

Poste correttive e compensative

50.230

9,4

49.787

9,0

53.988

10,0

4.201

8,4

Ammortamenti

847

0,2

870

0,2

890

0,2

20

2,3

Altre uscite correnti

9.529

1,8

7.489

1,4

11.782

2,2

4.293

57,3

Totale spese correnti

468.491

88,0

484.682

88

487.915

90,6

3.233

0,7

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.801

1,3

8.544

1,6

4.866

0,9

-3.678

-43,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

24.475

4,6

24.620

4,5

20.459

3,8

-4.161

-16,9

Contributi agli investimenti ad imprese

9.970

1,9

10.045

1,8

10.324

1,9

279

2,8

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr.

120

0,0

128

0,0

96

0,0

-32

-25,0

Contributi agli investimenti a estero

215

0,0

351

0,1

205

0,0

-146

-41,6

Altri trasferimenti in conto capitale

13.033

2,4

12.851

2,3

14.014

2,6

1.163

9,0

Acquisizioni di attività finanziarie

9.520

1,8

9.549

1,7

370

0,1

-9.179

-96,1

Totale spese conto capitale

64.134

12,0

66.088

12,0

50.334

9,4

-15.754

-23,8

TOTALE SPESE FINALI

532.625

100,0

550.770

100,0

538.249

100,0

-12.521

-2,3


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

FUNZIONI-OBIETTIVO

BIL 2008

%

Ass. 2008

%

BLV 2009

%

Diff. VA

Diff. %

1 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

479.417

65,6

475.173

64,1

485.599

64,4

10.426

2,2

2 Difesa

18.678

2,6

22.933

3,1

21.205

2,8

-1.728

-7,5

3 Ordine pubblico e sicurezza

21.146

2,9

20.535

2,8

19.944

2,6

-591

-2,9

4 Affari economici

61.913

8,5

50.759

6,8

53.662

7,1

2.903

5,7

5 Protezione dell'ambiente

2.029

0,3

2.213

0,3

1.713

0,2

-500

-22,6

6 Abitazioni e assetto territoriale

1.566

0,2

3.305

0,4

3.157

0,4

-148

-4,5

7 Sanità

11.976

1,6

10.306

1,4

9.209

1,2

-1.097

-10,6

8 Attività ricreative, culturali e di culto

10.068

1,4

6.361

0,9

5.502

0,7

-859

-13,5

9 Istruzione

51.168

7,0

52.760

7,1

52.901

7,0

141

0,3

10 Protezione sociale

72.877

10,0

97.252

13,1

100.603

13,4

3.351

3,4

TOTALE SPESE COMPLESSIVE

730.838

100,0

741.859

100,0

753.495

100,0

11.636

1,6

 

 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

U.P.B. III LIVELLO

BIL 2008

%

Ass. 2008

%

BLV 2009

%

Diff. VA

Diff. %

Funzionamento

81.530

15,3

87.034

15,8

85.225

15,8

-1.809

-2,1

Interventi

273.187

51,3

281.259

51,1

290.749

54,0

9.490

3,4

Oneri comuni

34.646

6,5

30.370

5,5

29.989

5,6

-381

-1,3

Oneri del debito pubblico

79.128

14,9

86.019

15,6

81.952

15,2

-4.067

-4,7

Totale spese correnti

468.491

88,0

484.682

88,0

487.915

90,6

3.233

0,7

Investimenti

60.478

11,4

62.473

11,3

46.330

8,6

-16.143

-25,8

Altre spese in conto capitale

122

0,0

123

0,0

112

0,0

-11

-8,9

Oneri comuni

3.534

0,7

3.492

0,6

3.892

0,7

400

11,5

Totale conto capitale

64.134

12,0

66.088

12,0

50.334

9,4

-15.754

-23,8

TOTALE SPESE FINALI

532.625

100,0

550.770

100,0

538.249

100,0

-12.521

-2,3


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MISSIONI

BIL 2008

%

Ass. 2008

%

BLV 2009

%

Diff. VA

Diff. %

1 - Organi costituzionali

3.341

0,5

3.410

0,5

3.037

0,4

-373

-10,9

2 - Amm.ne generale territorio

352

0,0

369

0,0

424

0,1

55

14,9

3 - Relazioni autonomie territoriali

113.465

15,5

119.295

16,1

110.666

14,7

-8.629

-7,2

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

27.187

3,7

27.492

3,7

26.295

3,5

-1.197

-4,4

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.022

2,6

22.406

3,0

19.244

2,6

-3.162

-14,1

6 - Giustizia

7.278

1,0

7.683

1,0

7.290

1,0

-393

-5,1

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.375

1,3

10.000

1,3

10.073

1,3

73

0,7

8 - Soccorso civile

3.910

0,5

4.003

0,5

3.505

0,5

-498

-12,4

9 - Agricoltura e pesca

1.414

0,2

1.437

0,2

863

0,1

-574

-39,9

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

48

0,0

-11

-18,6

11 - Competitività e sviluppo imprese

4.065

0,6

4.127

0,6

4.448

0,6

321

7,8

12 - Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

0,0

13 - Diritto alla mobilità

10.967

1,5

12.508

1,7

9.980

1,3

-2.528

-20,2

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.245

0,4

5.159

0,7

3.677

0,5

-1.482

-28,7

15 - Comunicazioni

1.386

0,2

1.418

0,2

1.030

0,1

-388

-27,4

16 - Commercio internazionale

265

0,0

265

0,0

204

0,0

-61

-23,0

17 - Ricerca ed innovazione

4.092

0,6

4.156

0,6

3.601

0,5

-555

-13,4

18 - Sviluppo sostenibile

1.717

0,2

1.920

0,3

1.451

0,2

-469

-24,4

19 - Casa e assetto urbanistico

1.052

0,1

1.148

0,2

890

0,1

-258

-22,5

20 - Tutela della salute

928

0,1

993

0,1

841

0,1

-152

-15,3

21 - Tutela beni culturali

1.646

0,2

1.646

0,2

1.394

0,2

-252

-15,3

22 - Istruzione scolastica

41.618

5,7

43.275

5,8

43.896

5,8

621

1,4

23 - Istruzione universitaria

8.683

1,2

8.683

1,2

8.549

1,1

-134

-1,5

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.284

3,3

24.292

3,3

24.379

3,2

87

0,4

25 - Politiche previdenziali

68.216

9,3

68.452

9,2

75.544

10,0

7.092

10,4

26 - Politiche per il lavoro

3.657

0,5

3.711

0,5

3.298

0,4

-413

-11,1

27 - Immigrazione

1.558

0,2

1.528

0,2

1.416

0,2

-112

-7,3

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.689

0,6

4.665

0,6

6.139

0,8

1.474

31,6

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

63.141

8,6

63.074

8,5

69.385

9,2

6.311

10,0

30 - Giovani e sport

963

0,1

963

0,1

728

0,1

-235

-24,4

31 - Turismo

111

0,0

111

0,0

76

0,0

-35

-31,5

32 - Servizi generali amministrazioni

2.842

0,4

3.359

0,5

2.323

0,3

-1.036

-30,8

33 - Fondi da ripartire

19.963

2,7

14.012

1,9

12.226

1,6

-1.786

-12,7

34 - Debito pubblico

276.331

37,8

276.224

37,2

296.558

39,4

20.334

7,4

TOTALE SPESE COMPLESSIVE

730.838

100

741.859

100

753.494

100

11.635

1,6

 


 

APPENDICE

1. La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

1.1 Struttura del bilancio

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza statale;

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[10];

§      dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A partire dal 1997 (a seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata con le legge n. 94/1997 e il decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono le unità fondamentali di voto ai fini dell’approvazione parlamentare del disegno di legge di bilancio.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’Amministrazione a incassare le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata non rappresentano un limite massimo, ma hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma non è stato effettuato il versamento in tesoreria, entro il termine dell’esercizio finanziario.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa[11].

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale possono essere conservati in bilancio, quali residui, anche se non risultano impegnati entro la fine dell’esercizio finanziario (residui di stanziamento o residui impropri)[12].

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

1.3 Bilancio pluriennale

Il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale, vale a dire con riferimento ad un periodo di tre anni.

Più precisamente, l’articolo 4 della legge n. 468/1978 prevede che, oltre al bilancio pluriennale a legislazione vigente – il quale, a seguito dell’approvazione della legge finanziaria, viene integrato con gli effetti da essa recati – sia predisposto un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano i saldi di bilancio da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto sia della manovra finanziaria da attuare per l’anno successivo, sia delle ulteriori manovre che saranno operate nei due anni seguenti[13].

Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio.

Rispetto al bilancio annuale, il bilancio pluriennale viene presentato in forma più aggregata: si dà conto, infatti, dell’evoluzione pluriennale del quadro generale riassuntivo e delle voci contenute nella classificazione per categorie delle entrate e delle spese.

1.4 La classificazione delle entrate e delle spese

La classificazione delle entrate e delle spese rispecchia la nuova struttura del bilancio, come introdotto a partire dal 2008, incentrato sull’aspetto funzionale piuttosto che su quello gestionale.

 

Per quanto concerne le entrate, la legge di bilancio presenta una classificazione che, superando la struttura per centri di responsabilità amministrativa, mette in risalto la tipologia di entrata e il suo carattere di entrata ordinaria o straordinaria. In particolare, le entrate sono classificate per:

§      titoli, individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.

§      entrate ricorrenti e non ricorrenti, con riferimento al carattere strutturale o meno dell’entrata (di particolare rilevanza ai fini della valutazione dei conti pubblici rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita, in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum);

§      tipologia di entrata: per le entrate tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).

§      unità previsionali di base (u.p.b) che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare (individuate da una numerazione a quattro cifre);

§      capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Per quanto concerne le spese, fino al bilancio per il 2007, le unità previsionali di base sono state articolate per centri di responsabilità amministrativa, i quali rappresentano, nell’ambito dell’amministrazione di ciascun Ministero, le strutture preposte alla gestione delle risorse stanziate.

Il bilancio decisionale (votato dal Parlamento) è stato pertanto strutturato sino ad allora sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Tale struttura del bilancio non consentiva una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche. Ciò rendeva complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche e, conseguentemente, non agevolava la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Con il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 si è pertanto proceduto ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione delle voci del bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite, anche al fine di consentire una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti.

 

In particolare, le spese sono classificate per:

§      Missioni

Nel bilancio sono elencate 34 missioni, che identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Esse possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per una specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di bilancio[14]. Le missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono Ministeri che partecipano a più di una missione istituzionale e che vi sono missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri: esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni. La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fondi da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali"[15].

§      Programmi

Ciascuna missione è di norma suddivisa in più programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente. Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni. I programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output). Per ogni Ministero esistono due programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi (Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza), e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata[16].

§      Unità previsionali di base (o macroaggregati), che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare (individuate da una numerazione a tre cifre), che rappresentano le diverse tipologie di spesa necessarie all’attuazione del programma medesimo;

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione e, specificamente, l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione, a fini gestionali, delle unità previsionali di base.

1.5 Le unità di voto parlamentare

Le unità previsionali di base (UPB), che costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare sono individuate dal disegno di legge di bilancio, che provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Esse sono identificate da una numerazione a tre cifre. La prima e la seconda cifra indicano, rispettivamente, la missione e il programma nell’ordine progressivo in cui questi sono esposti nello stato di previsione. La terza cifra indica la natura economica della spesa. In particolare, se essa è costituita da numeri tra 1 e 5, si tratta di spesa di natura di corrente; se la cifra è compresa tra 6 e 8, si tratta di spesa di conto capitale (le UPB la cui numerazione termina con il n. 9 sono relative rimborso del debito pubblico).

In particolare, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

1.      spese di funzionamento;

2.      spese per interventi;

3.      spese per oneri comuni di parte corrente;

4.      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

5.      spese per oneri del debito pubblico.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

6.      spese di investimento;

7.      altre spese in conto capitale;

8.      spese per oneri comuni.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Le variazioni degli stanziamenti

L’individuazione delle unità previsionali di base come oggetto di approvazione parlamentare e, di conseguenza, l’attribuzione ad un decreto ministeriale della ripartizione in capitoli, ha introdotto significativi profili di elasticità nel sistema di gestione delle risorse.

Infatti, la disciplina contabile prevede che le variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base possono essere attuate con decreto del Ministro competente, da comunicare al Ministro dell’economia e finanze e alle Commissioni parlamentari.

Tali variazioni, peraltro, non possono avere come oggetto le spese obbligatorie, le spese in annualità e pagamento differito e le autorizzazioni di spesa regolate direttamente dalla legge finanziaria.

È in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare in via amministrativa variazioni, anche compensative, tra stanziamenti relativi a diverse unità previsionali di base, in quanto oggetto della deliberazione parlamentare.

Tali variazioni devono pertanto essere autorizzate con legge di assestamento del bilancio o con successivi provvedimenti legislativi.

In sede di legge di bilancio è stata peraltro più volte introdotta una disposizione che autorizza variazioni compensative anche tra diverse unità previsionali di base di uno stato di previsione per l’esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

 

Una disciplina specifica in materia di variazione delle dotazioni di bilancio è stata disposta, in via sperimentale per il solo esercizio 2009, dall’articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, per un approfondimento della quale si rinvia alla Parte III concernente il disegno di legge di bilancio per il 2009 del presente dossier .

1.6 La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del 1997 ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del 1997, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


2. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), essa contiene esclusivamente norme recanti effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale, e per ciò che attiene al contenuto necessario, disposizioni recanti:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Possono inoltre essere contenute nella legge finanziaria (cd. contenuto eventuale):

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

 

Si ricorda che, per quanto concerne il disegno di legge finanziaria per il 2009, l’articolo 1, comma 1-bis del D.L. 112/08, operando una deroga alla disciplina generale sopra descritta, ha disposto che, in via sperimentale, esso possa contenere “esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico(sul punto, si rinvia alla Parte II concernente il d.d.l. finanziaria 2009 del presente dossier).

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono inoltre disposti (e rientrano sempre nel contenuto necessario):

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).

Nelle tabelle possono inoltre essere disposti:

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e).

 


Parte IV
Bilancio di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno 2009

(A.C. 1714)

 


Premessa

Nella relazione introduttiva del ddl di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011 si ricorda, preliminarmente, che esso risulta impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, introdotta nel 2008, la quale tende ad evidenziare le funzioni principali dello Stato e gli obiettivi strategici ed istituzionali perseguiti con la spesa pubblica.

Inoltre, si evidenzia che in tale quadro dispositivo si inserisce la disciplina di cui all’articolo 60 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008. Il menzionato decreto-legge da una parte reca una serie di norme con cui in sostanza è stata anticipata a luglio la manovra economico-finanziaria per il 2009, dall’altra, con il comma 3 dell’articolo 60 ha previsto che, in via sperimentale, limitatamente all’esercizio 2009, nella legge di bilancio è consentita la rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria nonché per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e sede per interventi possono tuttavia essere realizzate nel limite del 10% delle risorse stanziate per i medesimi interventi; in ogni caso, non è possibile utilizzare gli stanziamenti

Pertanto, si pone in rilievo che anche la manovra 2009-2011 continua ad essere caratterizzata da due strumenti normativi, l’uno costituito dal bilancio a legislazione vigente, volto alla ricognizione della legislazione già in essere, l’altro costituito dalla legge finanziaria, che attua il completamento della manovra finanziaria realizzata con il menzionato D.L. 112/2008.

Viene quindi evidenziato come la ricognizione, analisi e valutazione della situazione dei conti pubblici e le relative novità normative recate dal D.L. 112/2008, comportano una complessiva razionalizzazione della programmazione della spesa per conseguire obiettivi di finanza pubblica coerenti con gli impegni di medio periodo assunti con l’UE con il Patto di stabilità.

Tale ricognizione, prosegue la relazione, si realizza nel disegno di legge di bilancio sia attraverso la definizione di ciascuna posta sia mediante le proposte governative concernenti le spese rimodulabili ai sensi del menzionato articolo 60, comma 3 del D.L. 112/2008. In tale ambito, si sono contemperate le esigenze di contenimento e di razionalizzazione della spesa con quelle incomprimibili di assicurare l’operatività minima delle amministrazioni e, al riguardo, la possibilità di rimodulazione della spesa tra programmi nell’ambito della stessa missione facilita tale contemperamento costituendo un importante elemento di elasticità del bilancio.

Infine, la relazione specifica che le riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero tengono conto, per il 2009, anche degli effetti delle modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 507 e 508, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Difatti, la relativa quota resa indisponibile per il 2009, ai sensi del medesimo comma 507, è stata portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

 

Le disposizioni dell’articolo 1, commi 507-508 della L. 296/2006
e dell’articolo 60 del D.L. 112/2008

L’articolo 1, comma 507, della L. 296/2006 ha accantonato e reso indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale), una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente - relative alle seguenti categorie:

§       consumi intermedi (categoria 2);

§       trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del Fondo ordinario delle università statali;

§       trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;

§       altre uscite correnti (categoria 12);

§       tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il successivo comma 508 ha introdotto una disciplina volta ad incentivare iniziative del personale volte a conseguire ulteriori effetti di risparmio.

In particolare, Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese predeterminate legislativamente.

Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30%, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.

 

L’articolo 60 del D.L. 112/2008 ha recato una serie di disposizioni concernenti le dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa del bilancio dei ministeri.

In particolare, i commi 1 e 2 hanno disposto una riduzione delle richiamate dotazioni, per il triennio 2009–2011, secondo gli importi fissati nell’elenco 1 allegato al provvedimento medesimo. Per ciascuna riduzione, l’elenco 1 ha fornito, in particolare, una separata indicazione della componente relativa alle spese predeterminate per legge. Allo stesso tempo, il comma 2 ha escluso dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative alle determinate voci.

Inoltre, i commi 3 e 5 hanno introdotto, in via sperimentale e limitatamente all’esercizio finanziario 2009, la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, una rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. In relazione a ciò, possono pertanto essere oggetto di rimodulazione le spese del bilancio 2009 predeterminate per legge. In particolare, la norma ha previsto espressamente che la rimodulazione debba avvenire nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, e dell’obiettivo di un consolidamento della riclassificazione del bilancio per missioni/programmi. La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi, inoltre, è consentita nel limite massimo del 10% delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Rimane precluso – in quanto intervento dequalificativo della spesa - l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

 

 

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali dati, per i settori di interesse della XI Commissione, del bilancio a legislazione vigente 2009 e pluriennale per il triennio 2009-2011, relativi agli stati di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e di quelli del Ministero dell’economia e delle finanze (per i settori di interesse).

La classificazione delle risorse pubbliche si articola su due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in Macroaggregati o “unità di voto” (corrispondenti, per la spesa corrente, alle seguenti voci: Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi, Oneri del debito pubblico e Oneri comuni; per la spesa in conto capitale: Investimenti, Altre spese in c/capitale e oneri comuni; per il Rimborso di prestiti: rimborso del debito pubblico), i quali evidenziano le risorse attribuite e gestite dai Centri di responsabilità. L’analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2009 e quindi sugli aspetti specificatamente relativi alla competenza e ai residui di cassa.

 

 

Le seguenti tabelle e grafici forniscono una serie di informazioni relative alla riduzione delle dotazioni finanziarie operate dai richiamati provvedimenti nonché una rappresentazione della ripartizione delle spese tra le diverse missioni.


Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disposte dall’articolo 60, comma 1, del D.L. 112/2008.

 

Missioni

2009

2010

2011

Riduzioni

RPL*

Riduzioni

RPL*

Riduzioni

RPL*

017 Ricerca e innovazione

7.778

7.380

8.819

8.470

14.012

13.407

020 Tutela della salute

39.582

36.005

38.484

34.410

68.483

61.416

024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

119.915

117.519

152.892

150.251

264.560

259.986

025 Politiche previdenziali

334

237

436

272

755

471

026 Politiche per il lavoro

24.651

15.839

27.633

17.027

47.840

26.463

027 Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti

43

0

52

0

91

0

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

15.411

0

18.753

0

32.503

0

033 Fondi da ripartire

12.298

10.661

14.091

12.095

24.225

20.762

Totale Ministero

220.012

187.641

261.159

222.526

452.468

385.505

Totale Ministero (settori lavoro e previdenza sociale)

60.472

34.117

69.732

37.864

119.335

61.103

N.B.: dati in migliaia di euro. Le missioni in neretto sono quelle di interesse (parziale o totale) del settore lavoro/previdenza.

*di cui predeterminate con legge

 


Previsioni triennali 2009-2011 (dati in milioni di euro)

 

Anni

Legisl. Vigente (dopo DL 93/2008 ed esclusa manovra)

Manovra

LEGISLAZIONE

VIGENTE

Variazioni

(rimodulazioni art. 60, c. 3, D.L. 112/2008 e quota discrezionale)

Disegno di Legge di Bilancio

 

LF 2007

C. 507

L 133/08 ART.60 C.1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (settore lavoro e previdenza sociale)

2009

82.070,41

-348,66

-220,01

81.501,74

39,22

81.540,95

 

2010

82.697,06

==

-261,16

82.435,90

-82,86

82.353,04

 

2011

82.578,41

==

-452,47

82.125,94

514,17

82.640,11

1 Politiche per il lavoro (026)

2009

3.366,78

-105,08

-24,65

3.237,04

53,62

3.290,66

 

2010

1.989,31

==

-27,63

1.961,68

53,67

2.015,35

 

2011

1.918,34

==

-47,84

1.870,50

123,41

1.993,92

2 Politiche previdenziali (025)

2009

58.802,42

-0,21

-0,33

58.801,87

-0,91

58.800,96

 

2010

61.250,32

==

-0,44

61.249,88

-0,91

61.248,97

 

2011

61.266,42

==

-0,75

61.265,66

-96,09

61.361,75

6 Ricerca e innovazione (017)

2009

557,35

-46,28

-8,17

502,90

14,01

516,91

 

2010

501,76

==

-9,05

492,71

14,01

506,72

 

2011

497,77

==

-14,42

483,35

14,01

497,36

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

2009

468,96

-10,69

-15,76

442,51

-26,63

415,88

 

2010

469,81

==

-19,23

450,57

-28,77

421,80

 

2011

469,96

==

-33,33

436,62

-22,32

414,30

8 Fondi da ripartire (033)

2009

76,15

-4,43

-12,30

59,42

0,12

59,55

 

2010

76,21

==

-14,09

62,12

0,07

62,19

 

2011

75,83

==

-24,23

51,61

0,07

51,68

Altre missioni

2009

18.878,74

-181,96

-158,80

18.457,93

-1,00

18.456,99

 

2010

18.878.64

==

-190,71

18.218,94

-120,92

18.098,01

 

2011

18.350.09

==

-331,90

18.018,19

-277,53

18.321,11

Fonte: RGS                 

N.B.: Per un’analisi disaggregata per programmi si rinvia all’allegato 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilancio di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: organizzazione del Ministero e priorità politiche
per il
2009

Con il recente D.L. 16 maggio 2008, n. 85[17], è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ha riunito in un’unica struttura ministeriale i dicasteri precedentemente istituiti con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181[18] del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale nonché il Ministero della salute. Peraltro, nel D.L. 181/2006, c.d. di “spacchettamento”, erano stati istituiti anche due Ministeri senza portafoglio, aventi compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia, ora confluiti nel dicastero istituito con il D.L. 85/2008.

 

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le due principali Missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono: Politiche previdenziali (25) e Politiche per il lavoro (26). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi:

§         Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale (25.2);

§         regolamentazione e vigilanza del lavoro (26.1); Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5) e Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito (26.6).

 

I macroaggregati previsti nello stato di previsione per il settore del lavoro e della previdenza sociale sono suddivisi per spesa corrente (funzionamento, interventi, oneri comuni) e per conto capitale (investimenti, spese in conto capitale e altre spese in conto capitale).

 

Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2009 risultano complessivamente pari a 81.540.953.999 euro (di cui 80.047.321.215 per spese correnti e 1.493.632.784 per spese in conto capitale).

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti di competenza delle missioni relative al settore del lavoro e della previdenza sociale. Le singole voci sono quindi ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse (attribuite ai cinque centri di responsabilità) stanziate per i singoli programmi che afferiscono a ciascuna missione.

Missioni

Stanziamento legge di bilancio iniziale di competenza (2008)

Previsioni risultanti anno finanziario 2009

Politiche previdenziali

57.359,9

58.801,0

Politiche per il lavoro

3.650,1

3.290,7

Totale

61.010,0

62.091,7

(Valori in  milioni di euro)

 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (tabella n. 4) (settore Lavoro e Previdenza sociale) le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).

 

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il 2009 (Tabella 4) contiene una Nota preliminare tecnica allo stato di previsione della spesa[19], elaborata con riferimento alla nuova struttura del bilancio che si basa sulla L. 94/1997 e che passa da una struttura per organizzazione delle amministrazioni (CRA – Centri di responsabilità amministrativa, gestori delle risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni, che viene fatto con le risorse disponibili.

Nella nuova classificazione delle risorse pubbliche si articolano due principali livelli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in macro aggregati, che rappresentano le nuove Unità revisionali di base (UPB) sottoposte al voto delle Camere.

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali risulta strutturato in attuazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) sul nuovo assetto strutturale del Governo e in particolare secondo quanto stabilito dal D.L. 16 maggio 2008, n. 85 che ha recato disposizioni più specifiche al riguardo.

Pertanto, nel presente stato di previsione per l’anno 2009 vengono accolte le missioni e i programmi, opportunamente riconsiderati e revisionati, precedentemente allocati nei bilanci di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero della salute. A Tal riguardo la ripartizione delle risorse tra ai vari Centri di responsabilità tiene conto delle nuove strutture configurate nei provvedimenti di riordino, in corso, dell’Amministrazione interessata.

In particolare, nella Nota si fa presente che l’attuale situazione della finanza pubblica e le istanze di normalizzazione dei meccanismi di spesa, comportano che le esigenze di contenimento e di razionalizzazione non possono non essere contemperate, peraltro, con quelle incomprimibili destinate ad assicurare, in ogni caso, l’operatività minima delle amministrazioni.

Variazioni nei capitoli di spesa

 

Riguardo ai capitoli di spesa si segnalano le seguenti voci:

 

-          Missione n. 25 - Politiche previdenziali (Programma 25.2, “Previdenza obbligatoria e complementare,sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati)

o     previsione iniziale 2008:          57.359,91 mln di euro

o     prev. assestate 2008:                         57.474,33 mln di euro

o     variazioni proposte:                 1.326,63 mln di euro

o     prev. 2009 risultante               58.800,96 mln di euro

 

Si evidenzia che il macroaggregato 2.1.2 “Interventi presenta, con una previsione assestata 2008 di 57.467,97 mln ed un aumento di 1.327,76 mnl di euro, una previsione per l’anno finanziario 2009 di 58.795,73 mnl di euro.

A tal riguardo, si segnala che:

·         il cap. 4363 recante “Sgravi contributivi”, a fronte di una previsione assestata 2008 di 810,36 mln di euro, presenta una diminuzione di 157,30 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2009 di 653,06 mln di euro.

·         il cap. 4364 recante “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri”, a fronte di una previsione assestata 2008 di 12.218,78 mln di euro, presenta una diminuzione di 285,30 mln di euro, per cui la previsione per il 2009 è di 11.933,47 mln di euro.

·         il cap. 4377 recante “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili”, con una previsione assestata 2008 di 1.264,00 mln di euro, presenta un aumento di 248,00 mln di euro, per cui la previsione per il 2009 è di 1.512,00 mln di euro.

 

Si fa presente che, con riferimento al prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi, predisposto ai sensi dell’articolo 60, comma 3, ultimo periodo del D.L. 112/2008, per la Missione n. 25.2 viene indicata, tra le altre, una variazione al cap. 4332-1 recante “Funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione” (L. 335/1995[20], art. 13), per il quale viene disposto un decremento di 0,05 mln di euro.

 

-          Missione n. 26 - Politiche per il lavoro:

o     previsione iniziale 2008:          3.650,14 mln di euro

o     prev. assestate 2008:                         3.703,98 mln di euro

o     variazioni proposte:                 - 413,32 mln di euro

o     prev. 2009 risultante               3.290,67 mln di euro

 

Nell’ambito di questa missione si segnala il programma 26.6, recante “Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione ed al reddito”, il quale, a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 3.369,81 mln di euro, presenta un decremento di 304,50 mln di euro, per cui la previsione 2009 risulta pari a 3.065,32 mln di euro.

Si evidenzia che il macroaggregato 1.3.2 Interventi presenta, con una previsione assestata 2008 di 1.737,36 mln di euro ed una diminuzione di 8,53, una previsione per l’anno finanziario 2009 di 1.728,82 mln di euro. Inoltre, con riferimento al macroaggregato 1.3.3 Oneri comuni di parte corrente, si evidenzia che rispetto alle previsioni assestate 2008 di 41,56 mln di euro vi è un decremento di 41,56 mnl di euro, per cui le previsioni per l’anno finanziario 2009 non presentano stanziamenti.

Inoltre, con riferimento al prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi, predisposto ai sensi dell’articolo 60, comma 3, ultimo periodo del D.L. 112/2008, per la Missione n. 26.6 vengono indicate la seguenti variazioni:

§         al cap. 7682-1 recante “Finanziamento delle attività di formazione professionale” (L. 54/1982[21], art. 12), si evidenzia un aumento di 0,36 mln di euro;

§         al cap. 4161-1 recante “Formazione professionale” (L. 448/1998[22], art. 80, comma 4, punto 1) si registra un decremento di 0,13 mln di euro.

 

Il programma 26.5 recante “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 254,29 mln di euro, presenta un decremento di 94,70 mln di euro, per cui la previsione 2009 è pari a 159,59 mln di euro.

Con riferimento al macroaggregato 1.2.2 Interventi, si fa presente che con le previsioni assestate 2008 di 82,20 mln di euro ed un decremento di 50,00 mln di euro, le previsioni per l’anno finanziario 2009 sono stabilite in euro 32,20 mln di euro.

Inoltre, al macroaggregato 1.2.6 “Investimenti”, a fronte di previsioni assestate 2008 di 170,95 mln di euro vi è una diminuzione di 44,92: pertanto, le previsioni per l’anno finanziario 2009 sono stabilite in 126,02 mln di euro.

 

Infine, il programma 26.1 recante “Regolamentazione e vigilanza del lavoro”, a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 79,88 mln di euro, presenta un decremento di 14,13 mln di euro, per cui la previsione 2009 è pari a 65,75 mln di euro.

A tal riguardo, con riferimento al macroaggregato 1.1.2 Interventi, si fa presente che con le previsioni 2008 assestate in 19,12 mln di euro ed un decremento di 1,46 mln di euro, le previsioni per l’anno finanziario 2009 sono stabilite in euro 17,66 mln di euro.

Inoltre, al macroaggregato 1.1.6 “Investimenti”, a fronte di previsioni assestate 2008 di 50,01 mln di euro vi è una diminuzione di 11,38 mln di euro: pertanto, le previsioni per l’anno finanziario 2009 sono stabilite in 38,63 mln di euro.

Si ricorda, infine, che nel prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi, predisposto ai sensi dell’articolo 60, comma 3, ultimo periodo del D.L. 112/2008, per quanto concerne la Missione n. 26.1 in esame è indicata una variazione relativa al cap. 5062-1 recante “Finanziamenti per l’attuazione di azioni positive di parità uomo-donna” (L. 125/1991[23], art. 2) consistente in un decremento di 0,22 mln di euro.

Si segnala inoltre che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della Missione n. 26 “Politiche per il lavoro”, il programma n. 26.2 denominato Infortuni sul lavoro”, a fronte di una previsione assestata 2008 pari a 7,30 mln di euro, presenta un aumento di 0,02 mln di euro, per cui la previsione 2009 è pari a 7,33 mln di euro.

 

-          Missione n. 32Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

o     previsione iniziale 2008:          452,41 mln di euro

o     prev. assestate 2008:                         465,99 mln di euro

o     variazioni proposte:                 - 50,11 mln di euro

o     prev. 2009 risultante               415,88 mln di euro

 

Inoltre, per il programma 32.3 denominato “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, si evidenzia che rispetto alla previsione assestata 2008, pari a 438,79 mln di euro, vien proposto un decremento di 45,09 mln di euro: pertanto, la previsione 2009 è determinata in 393,70 mln di euro.


Più in generale, la tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2007.

 

Spese del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(milioni di euro)

 

 

Rendiconto 2007

Previsioni 2008

Prev. assestate 2008

Variazioni %

Previsioni 2009

Var. %

 

 

(a)

(b)

(b/a - 1)

(c)

(c/b - 1)

Spese correnti

56.461,87

57.941,66

78.665,08

0,36

80.047,32

0,02

Spese c/capitale

1.495,49

864,16

1.815,52

1,10

1.493,63

- 0,18

-TOTALE

57.957,36

58.805,82

80.480,61

0,37

81.540,95

0,01

Bilancio di competenza

Al riguardo, la Nota preliminare tecnica ricorda come il raffronto tra le previsioni per l’anno 2009 e le previsioni di bilancio assestate per l’anno 2008 sono contenute nell’allegata tabella n. 1.

Nell’allegato tecnico recante l’indicazione, disaggregata per capitolo, dei contenuti di ciascuna unità previsionale di base, sono esposte le singole note giustificative delle predette variazioni.

Con riferimento all’articolo 60, comma 3, del D.L. 112/2008, al fine di dare evidenza alle risorse che costituiscono il plafond sul quale si è realizzata la manovra di contenimento e per il quale è consentita all’Amministrazione la più ampia  flessibilità nell’allocazione in bilancio delle risorse medesime, i pertinenti capitolo sono stati contraddistinti con l’apposizione di una erre (R) dopo le denominazione.

Infine, la spesa complessiva di 81.540,9 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali viene ripartita con riferimento alle missioni ed ai programmi che compongono la spesa di parte corrente (tabella 2), quella di conto capitale (tabella 3) nonché con evidenziazione dei relativi centri di responsabilità dell’Amministrazione ponendo a confronto i dati relativi alle previsioni assestate 2008 con i dati proposti per le previsioni 2009.

Per una disamina più approfondita, si rimanda a quanto contenuto nel ddl contenente il bilancio di previsione. 

Conto dei Residui

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2009 è stata valutata complessivamente in 6.799,1 mln. di euro, di cui 4.878,0 mln. di parte corrente e 1.921,1 mln. in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2008, e tiene altresì conto della “massa spendibile” (cassa + residui) dell’anno 2008, aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2008.

Autorizzazioni di cassa

La Nota preliminare al riguardo afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l'anno 2009, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello stesso di previsione.

Più specificamente, la stima è stata compiuta individuando per ciascuna componente di bilancio una tasso di realizzabilità coerente con quello degli esercizi precedenti, “tenuto conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell’anno 2008 possono influenzare il volume di pagamenti”. La stessa nota evidenzia altresì che la valutazione stessa rimane comunque subordinata al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per il 2008. Eventuali scostamenti, infatti, “verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 2009”, potendosi intervenire in questo caso solamente in sede di assestamento, utilizzando il Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 9-bis della L. 468/1978, ovvero in sede di assestamento di bilancio ai sensi dell’articolo 17 della stessa L. 468/1978.

La nota evidenzia, peraltro, che le recenti manovre di finanza pubblica sono state realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa in caso di esistenza di disponibilità di tesoreria: ciò ha determinato da un lato un positivo effetto sul fabbisogno, dall’altro una inevitabile lievitazione del volume dei residui passivi, con la conseguente possibile necessità di dover assicurare la cassa per pagamenti non effettuati in precedenza.

La seguente tabella riporta l’analisi per categoria e per titoli di bilancio della massa spendibile e dei pagamenti per l’anno 2009 (dati in migliaia di euro).

 


 

Residui presunti al           1° gennaio 2009

Previsioni di competenza 2009

Massa spendibile

Autorizzazioni di cassa

Coefficiente di realizzazione

Titolo I - spese correnti

 

 

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

26.185

500.044

526.230

500.044

95,02%

Consumi intermedi

203.080

145.193

348.273

150.056

43,09%

Imposte pagate sulla produzione

189

31.972

32.161

31.972

99,41%

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

4.377.797

77.219.926

81.597.724

77.286.408

94,72%

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

254.476

762.234

1.016.710

762.234

74,97%

Trasferimenti correnti a imprese

3.363

18.883

22.246

18.883

84,88%

Trasferimenti correnti a estero

<<

19.389

19.389

19.389

100,00%

Interessi passivi e redditi da capitale

<<

<<

<<

<<

<<

Poste correttive e compensative

10

<<

10

<<

<<

Altre uscite correnti

12.391

1.349.679

1.362.610

1.349.698

99,05%

TOTALE TITOLO I

4.878.031

80.047.321

84.925.352

80.118.685

94,34%

Titolo II – spese in conto capitale

 

 

 

 

 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

25.897

7.340

33.237

7.340

22,08%

Contributi agli investimenti

1.878.976

1.486.211

3.365.187

2.243.482

66,67%

Contributi agli investimenti ad imprese

15.248

<<

15.248

<<

<<

Altri trasferimenti in conto capitale

994

82

1.076

82

7,62%

Acquisizioni di attività finanziarie

<<

<<

<<

<<

<<

TOTALE TITOLO II

1.921.115

1.493.633

3.414.747

2.250.904

65,92%

TOTALE GENERALE

6.799.146

81.540.954

88.340.100

82.369.590

93,24%


Bilancio pluriennale 2009 – 2011

La seguente tabella espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza delle spese del Ministero per il triennio 2009-2011, dal punto di vista dell’analisi per categoria e per titolo di bilancio (dati in migliaia di euro).

 

2009

2010

2011

Parte corrente

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

500.044

501.181

501.181

Consumi intermedi

145.193

156.682

126.422

Imposte pagate sulla produzione

31.972

32.463

32.463

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

77.219.926

79.140.722

79.661.821

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

762.234

766.381

700.406

Trasferimenti correnti a imprese

18.883

21.158

16.323

Trasferimenti correnti a estero

19.389

17.706

17.706

Interessi passivi e redditi da capitale

<<

<<

<<

Poste correttive e compensative

<<

<<

<<

Altre uscite correnti

1.349.679

1.069.826

951.873

TOTALE

80.047.321

81.706.119

82.008.196

Conto capitale

 

 

 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

7.340

8.231

6.438

Contributi agli investimenti

1.486.211

638.601

625.409

Contributi agli investimenti ad imprese

<<

<<

<<

Altri trasferimenti in conto capitale

82

93

71

Acquisizioni di attività finanziarie

<<

<<

<<

TOTALE

1.493.633

646.925

631.918

TOTALE GENERALE

81.540.954

82.353.044

82.640.114

 



Tabella A
Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

La tabella A del disegno di legge finanziaria reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. Si ricorda che nel disegno di legge finanziaria 2009, come già nelle precedenti leggi finanziarie, l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale reca solo la menzione del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza precisazione del provvedimento (o dei provvedimenti) per cui viene disposto l'accantonamento.

In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 66,26 milioni di euro per l’anno 2009, di 66,56 milioni di euro per il 2010 e di 45,26 milioni di euro per il 2011.

 

Nella Tabella A della legge finanziaria per il 2008 era previsto stanziamento di 0,840 milioni di euro per l’anno 2009 e di 0,838 milioni di euro per il 2010, mentre non risultava alcun stanziamento per il 2008.

Tabella B
Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale

La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. Nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria

Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2009 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

-          Politiche previdenziali:

Legge 335 del 1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”: articolo 13 - Vigilanza sui fondi pensione

-          (Macroaggregato 2.1.2 - Vigilanza sui fondi pensione: cap. 4332)

-          Anno 2009: 0,469 mln di euro;

-          Anno 2010: 0,480 mln di euro;

-          Anno 2011: 0,366 mln di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era pari a 0,768 mln di euro per il 2008 e a 0,782 mln di euro per gli anni 2009 e 2010.

 

-          Politiche per il lavoro – Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

Legge 448 del 1998, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”(provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999): articolo 80, comma 4 – Formazione professionale

-          (Macroaggregato 1.3.2- interventi: cap. 4161)

-          anno 2009: 1,173 mln. di euro;

-          anno 2010: 1,200 mln. di euro;

-          anno 2011: 0,918 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era pari a 1,919 mln di euro per il 2008 e a 1,956 mln di euro per gli anni 2009 e 2010.

 

-          Politiche per il lavoro – Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Legge 350 del 2003, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”: articolo 3, comma 149 – Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali

-          (Macroaggregato 1.1.1 – Funzionamento: cap. 5025)

-          anno 2009: 1,967 mln. di euro;

-          anno 2010: 2,012 mln. di euro;

-          anno 2011: 1,539 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era pari a 2,916 mln di euro per il 2008 e a 2,952 mln di euro per il 2009 e 2010.

 

 

 

-          Politiche per il lavoro

Legge 296 del 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”: articolo 1, comma 1163 – Finanziamento delle attività di formazione professionale

-          (Macroaggregato 1.3.6 – Investimenti: cap. 7682)

-          anno 2009: 2,137 mln. di euro;

-          anno 2010: 2,278 mln. di euro;

-          anno 2011: 1,751 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era pari a 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

-          Politiche per il lavoro -  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Legge 247 del 2007, “Norme in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”: articolo 1, comma 34 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

-          (Macroaggregato 1.2.2 – Interventi: cap. 2146)

-          anno 2009: 0 mln. di euro;

-          anno 2010: 0 mln. di euro;

-          anno 2011: 0 mln. di euro.

 

-          Ricerca e innovazione – Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico

Decreto legislativo 268 del 1993, “Riordinamento dell’Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro”

-          (Macroaggregato 6.2.2 – Interventi: cap. 3447)

-          anno 2009: 66,217 mln. di euro;

-          anno 2010: 60,603 mln. di euro;

-          anno 2011: 60,603 mln. di euro.

 

Si segnala, inoltre, il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

-          Politiche previdenziali – Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Legge 388 del 2000, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 74, comma 1 – previdenza complementare dipendenti pubblici

-          (Macroaggregato 18.1.3 – Oneri comuni di parte corrente: cap. 2156)

-          anno 2009: 104,199 mln. di euro;

-          anno 2010: 92,528 mln. di euro;

-          anno 2009: 92,528 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era di 133,376 mln di euro per il 2008 e di 135,951 mln di euro per il 2009 e 2010.

 

-          Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Promozione dei diritti e delle pari opportunità

Decreto Legge 223 del 2006, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materiali entrate e di contrasto all’evasione fiscale”: articolo 19, comma 3 – fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

-          (Macroaggregato 17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente: cap. 2108)

-          anno 2009: 29,984 mln. di euro;

-          anno 2010: 3,329 mln. di euro;

-          anno 2011: 2,469 mln. di euro.

 

-          Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Legge 144 del 1999, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”: articolo 51 – contributo dello Stato in favore dell’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ

-          (Macroaggregato 1.2.6 - Investimenti: cap. 7330)

-          anno 2009: 1,147 mln. di euro;

-          anno 2010: 1,290 mln. di euro;

-          anno 2011: 0,991 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era di 1,665 mln di euro per il 2008 e di 1,699 mln di euro per il 2009 e 2010.

 

-          Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche – Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Decreto Legislativo 165 del 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - articolo 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

-          (Macroaggregato 24.1.2 - Interventi: cap. 5223)

-          anno 2009: 2,281 mln. di euro;

-          anno 2010: 2,333 mln. di euro;

-          anno 2011: 1,785 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era di 3,358 mln di euro per il 2008 e di 3,423 mln di euro per il 2009 e 2010.

 

-          Fondi da ripartire – Fondi da assegnare

Legge 385 del 1978, “Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato”

-          (Macroaggregato 25.1.3 – Oneri comuni di parte corrente: cap. 3026)

-          anno 2009: 38,977 mln. di euro;

-          anno 2010: 35,588 mln. di euro;

-          anno 2011: 35,588 mln. di euro.

Tabella D
Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale

La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, non reca il rifinanziamento di norme incidenti sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tabella E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente

La tabella E indica le variazioni che si intendono apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa disposte precedentemente.

Non sono previste variazioni riguardanti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tabella F
Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l'eventuale effetto della precedente tabella D (cosiddetto rifinanziamento).

 

Per quanto attiene ai finanziamenti di competenza, si segnalano, nell’ambito della missione n. 26 - Politiche per il lavoro:

 

§         Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro: nel settore n. 27 denominato "interventi diversi" il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7207 - Macroaggregato 1.2.6 “Investimenti”, al quale sono stati attribuiti 28,66 mln di euro per il 2009, mentre non sono stati previsti stanziamenti per il 2010 ed il 2011;

 

§         Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione: nel settore n. 27 denominato "interventi diversi" il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7206 - Macroaggregato 1.3.6 “Investimenti”, al quale sono stati attribuiti 865,3 mln di euro per il 2009 e 8 mln sia per il 2010 sia per il 2011;

Nella tabella F della legge finanziaria per il 2008 lo stanziamento era pari a 898 mln. di euro per il 2008, 65,6 mln. di euro per il 2009 mentre non erano previsti stanziamenti per il 2010.

 

Infine, si segnala, nell’ambito della Missione 11Competitività e sviluppo delle imprese”, Incentivazione per lo sviluppo industriale nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione, nel settore n. 2 denominato “interventi a favore delle imprese industriali”, il finanziamento degli incentivi all’occupazione di cui all’articolo 2, comma 547, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), iscritti al cap. 7346 - Macroaggregato 1.3.6 “Investimenti”, al quale sono stati attribuiti 65 mln di euro per il 2009 e 56,926 mln di euro per il 2010.



Articolo 2, comma 2
(Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)

 

L’articolo 2, comma 2 stabilizza a regime – a decorrere dal 2009 e nel limite dell’80 per cento - alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Si tratta in particolare delle agevolazioni concesse ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 [24].

 

La norma in esame, infatti, riproduce le disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese di pesca costiera, interna e lagunare già contenute nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); tale norma ne prevedeva l’applicazione ai soggetti menzionati per gli anni 2001, 2002 e 2003, e nel limite del 70%.

Tale disposizione è stata successivamente prorogata: per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 510, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 119, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), per l’anno 2007, dall’art. 1, comma 391, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), e, infine, per l’anno 2008 dall’articolo 1, comma 172 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008, che ha contestualmente elevato il limite all’80%).

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede:

 

§      la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[25]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;

§      un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.

In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina:

a)      la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all’80 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;

b)      un abbattimento, nella misura del 64 per cento, del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi (80% * 80%).

 

Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma 172 in commento estende alle suddette imprese, per l’anno 2008, il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre nel limite dell’80 per cento.

 

L'articolo 6 del D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, ha infatti previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.

 

Al riguardo, la relazione tecnica, dalle elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle richiamate agevolazioni, ha affermato che “la messa a regime dal 2009 dell’esclusione della tassazione del 64% del reddito produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 17,5 milioni di euro, così ripartiti:

§         0,8 mln di euro per le società di capitali;

§         8,6 mln di euro per le persone fisiche;

§         8,1 mln di euro per le società di persone”.

 

Inoltre, prosegue la relazione tecnica, “tenuto conto dell’ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2008, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l’aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2008) di stima della proroga dell’agevolazione per il 2008”.

 

Susseguentemente, il credito di imposta annuo corrispondente all’IRE dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all’agevolazione e considerando il limite dell’80%, è stimata in circa 17,3 milioni di euro (173 x 12,5% x 80%); mentre si avrà un esonero contributivo annuo stimato in circa 48,3 milioni di euro.

 

Infine, la perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi considerando, per il 2009, solamente 11/13 del credito di imposta e dell’esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75% , è la seguente (in milioni di euro):

 

 

CASSA

2009

2010

2011

Credito di imposta 2009

- 14,6

- 2,7

==

Esonero contributivo 2009

- 40,8

- 7,5

==

Saldo IRE/IRES 2009

==

- 17,5

==

Acconto IRE/IRES 2010

==

- 13,1

13,1

Credito di imposta 2010

==

- 14,6

- 2,7

Esonero contributivo 2010

==

- 40,8

- 7,5

Saldo IRE/IRES 2010

==

==

- 17,5

Acconto IRE/IRES 2011

==

==

- 13,1

Credito di imposta 2011

==

==

- 14,6

Esonero contributivo 2011

==

==

- 40,8

TOTALE

- 55,4

- 96,2

- 83,1

Articolo 2, commi 22-24
(Trasferimenti all’INPS)

I commi da 22 a 24 dell’articolo 2 recano disposizioni relative alle gestioni previdenziali.

 

In primo luogo, il comma 22 determina l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[26], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2009, pari complessivamente a 936,50 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 750,95 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 185,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 23, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2009 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera a) – in 17.817,76 milioni di euro (per l’anno 2008 l’importo dovuto era pari a 17.066,81 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera b) – in 4.402,83 milioni di euro (nel 2008 l’importo dovuto era pari a 4.217,28 milioni).

 

Ai sensi del comma 24 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 22, lettera a), pari a complessivi 17.817,76 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

§      880,93 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§       2,67 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§      62,01 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§


Articolo 2, commi 25-26
(Riordino dei trasferimenti all’INPS)

Il comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, disposti dall’articolo 1, commi 768 e 769, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dall’articolo 1, commi 10 e 11, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[27], prevede un riordino dei trasferimenti per le prestazioni previdenziali[28], disponendo, più specificamente, che non sono più a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS (cfr. in proposito la scheda relativa al comma 22) gli oneri derivanti da specifiche disposizioni legislative, tassativamente elencate.

 

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala l’opportunità di indicare specificamente i riferimenti normativi concernenti l’aumento delle aliquote contributive dei lavoratori considerati.

 

Il richiamato comma 768 dell’articolo 1 della L. 296/2006 ha previsto l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti. In particolare, le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e sono elevate al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il successivo comma 769 ha disposto l’innalzamento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore. Si prevede comunque che l’aliquota contributiva totale, data dalla somma della quota a carico del lavoratore (anche considerando l’aumento di 0, 3 punti) e di quella a carico del datore di lavoro, non possa essere superiore al 33%.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 10, della L. 247/2007, ha previsto, fatta salva la previsione di cui al successivo comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative:

§       all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;

§       alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

§       alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 .

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

Il successivo comma 11 ha stabilito che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano individuate le modalità per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8[29], rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici come risultanti dai bilanci degli stessi enti.

Si dispone quindi che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al precedente comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.

 

In particolare, non sono più a carico della GIAS gli oneri derivanti:

 

§      dalla rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, effettuata ai sensi della Tabella 1 allegata alla L. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (articolo 1, comma 11, lettera a), della L. 269/2006) (lettera a));

 

§      dall’introduzione “a regime” degli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali disposti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2005 (articolo 1, comma 1167, della L. 296/2006) (lettera b));

 

§      dalle modifiche ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004 (articolo 1, commi 1 e 2, della L. 247/2007) (lettera c));

 

§      dall’elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (articolo 1, comma 25, della L. 247/2007 (lettera d));

 

§      dalla rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nonché dalla riparametrazione del diritto all’indennità stessa in relazione alle giornate lavorative (articolo 1, comma 26, della L. 247/2007) (lettera d));

 

§      dalla revisione della disciplina relativa agli incrementi annuali dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell’inflazione ai fini degli incrementi annuali dell’integrazione salariale straordinaria (articolo 1, comma 27, della L. 247/2007) (lettera d));

 

§      dalla soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 2, comma 19, della L. 549/1995, a carico delle imprese nel caso di utilizzazione di lavoro straordinario (articolo 1, comma 71, della L. 247/2007) (lettera e));

 

§      dalla rideterminazione, attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 11, lettera a), della L. 296/2006, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili", dei nuclei cioè in cui siano deceduti entrambi i genitori (articolo 1, comma 200, della L. 244/2007) (lettera f));

 

§      dall’integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (articolo 19 del D.L. 112/2008) (lettera g)).

 

Il comma 26, inserendosi nell’ambito del riordino dei trasferimenti all’INPS disposto dal precedente comma 25 (cfr. la relativa scheda), provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, ai fini dell’incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[30], per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l’esercizio 2007, 2.146 milioni per l’esercizio 2008 e 1800 milioni a decorrere dall’esercizio 2009.

 

Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

 

§         per l’esercizio 2007:

o        per un importo complessivo di 319 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2007 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a), n. 1);

o        per un importo complessivo di 155 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera a), n. 2);

Al riguardo, la relazione tecnica indica, in particolare, le seguenti voci:

à         fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un importo pari a 53,55 milioni di euro;

à         fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 21 milioni di euro;

à         fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap di cui all’articolo 80, comma 2, della L. 388/2000, per un importo pari a 20 milioni di euro;

à         fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depranocitosi di cui all’articolo 39, comma 1, della L. 448/2001, per un importo pari a 1 milione di euro;

à         fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 59,479 milioni di euro.

o        per un importo complessivo di 1.102 milioni, parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all’INPS di cui al precedente comma 25;

 

§      per l’esercizio 2008, per un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, utilizzando parzialmente le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25 (lettera b));

 

§      a decorrere dal 2009, per un importo complessivo di 1.800 milioni di euro, utilizzando parzialmente le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25 (lettera c)).

 

Secondo la relazione tecnica, complessivamente le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 determinano effetti positivi sul saldo netto da finanziare, come risulta dalla tabella che segue (dati in milioni di euro).

 

Interventi

2009

2010

2011

A) - Minori trasferimenti all’INPS per interventi previdenziali

 

 

 

rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare

782

782

782

Introduzione a regime degli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

405

405

405

modifiche ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo

656

692

702

elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione

185

193

200

rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

2

3

4

aumenti annuali dell’integrazione salariale straordinaria

175

180

185

soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sull’utilizzazione di lavoro straordinario

24

24

24

rideterminazione, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito per specifici nuclei familiari

203

715

1.007

integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

380

380

380

TOTALE

2.812

3.374

3.689

B) - Rideterminazione del livello di finanziamento della gestione invalidi civili nell’ambito del riordino dei trasferimenti all’INPS

1.800

1.800

1.800

C) - Effetto complessivo sul SNF (A-B)

1.012

1.574

3.689

 

La stessa relazione tecnica, inoltre, afferma che le disposizioni richiamate “non hanno alcun effetto in termini di Conto delle PA, nell’ambito del quale le singole voci di entrata e di uscita sono registrate, sia in termini di risultati che previsivi, in corrispondenza al rispettivo effettivo ammontare, limitandosi a regolare trasferimenti tra Enti del comparto delle Pubbliche Amministrazioni”.


Articolo 2, commi 27-31
(Rinnovi contrattuali personale delle pubbliche amministrazioni)

I commi da 27 a 31 recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare:

 

§      si dispongono ulteriori stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) (commi 27-29). Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che, rispetto alle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2008 per l’indennità di vacanza contrattuale, la maggiorazione in esame ha lo scopo di riconoscere, a decorrere dal 2009, incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo[31]; non si prevedono, invece, risorse aggiuntive per il 2008;

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 143 ha disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), fosse pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il successivo comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Il comma 145, inoltre, dispone che le somme di cui ai commi 143 e 144, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

§      si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 30).

Di ricorda che già il comma 146 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 2, comma 428[32], della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Infine, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Più specificamente, il comma 27 individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato”.

In particolare, si dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007 (cfr. supra), è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

Analogamente, il successivo comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[33].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento afferma che, nell’ambito dello stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, sono indicate specificamente quelle destinate al personale del comparto sicurezza di cui al D.Lgs. 195/1995, “da attribuire attraverso le procedure previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto”[34].

La stessa relazione sottolinea altresì che “restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l’inserimento dell’incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio”.

 

Il comma 29, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 3, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. supra), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 27 e 28, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni statali derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dai commi 27-29 (dati in milioni di euro):

Anni

Personale contrattualizzato (comma 27)

Personale di diritto pubblico (comma 28)

Totale personale (commi 27 e 28)

2009

1.560

680

2.240

2010

1.560

680

2.240

2011

1.560

680

2.240

 

 

Il comma 30 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 – in aggiunta agli oneri già derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 3, comma 146, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. supra) - nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Lo stesso comma, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni pubbliche non statali derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dal comma 30 (dati in milioni di euro):

Anni

Personale pubblico non statale

2009

1.660

2010

1.660

2011

1.660

 

 

La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che la stima degli oneri derivanti dai commi 27-30 “è stata effettuata sulla base della consistenza di personale acquisita con le informazioni del conto annuale 2006 ed ha tenuto conto delle retribuzioni medie pro-capite aggiornate con i benefici economici derivanti dal CCNL 2006-2007”.

Più specificamente, per effettuare tale stima la relazione tecnica prende in considerazione 3.567.977 unità di personale, di cui 2.014.169 nel settore statale e 1.553.808 nel settore pubblico non statale, considerando una retribuzione media pari a 31.367 euro per il settore statale e 33.000 euro per il settore pubblico non statale. La relazione tecnica, inoltre, valuta gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, rispetto agli oneri retributivi, in una percentuale aggiuntiva pari al 38,38%[35] per il settore statale e al 37% per il settore pubblico non statale.

 

Ai sensi del successivo comma 31, infine, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 27, 28 e 29 – pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 63, comma 10, primo periodo, del D.L. 112/2008.

Si ricorda che tale disposizione prevede l’incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[36] (convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004), al fine del loro utilizzo per finalità di copertura finanziaria.

In particolare, il primo periodo del comma 10 fa confluire nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica apposite risorse (500 milioni di euro per il 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011) da destinare alla copertura finanziaria di due interventi specifici, indicati direttamente dalla norma:

     attuazione dell’articolo 78 del medesimo D.L. 112/2008, che prevede la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e dell’attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune. In particolare, la norma prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro, al fine di superare la situazione di illiquidità che presenta il comune di Roma;

     rinnovi contrattuali e adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.

La norma non chiarisce come vengono ripartite le risorse tra le due finalità sopra richiamate. La Relazione tecnica, peraltro, attribuiva l’importo di 500 milioni euro a decorrere dal 2008 per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78 (vale a dire per l’anticipazione al Comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 8) e le restanti risorse alla copertura dei rinnovi contrattuali.

 

Si consideri inoltre che la relazione tecnica chiarisce che, per quanto riguarda le risorse di cui al comma 30, non si determinano ulteriori effetti sui saldi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali per effetto del D.L. 112/2008.

 

La seguente tabella, infine, riporta un riepilogo degli oneri previsti per l’intero Pubblico Impiego, concernenti il biennio contrattuale 2008-2009[37] (dati in milioni di euro).

 

 

Legge finanziaria2008 (risorse per IVC 2008-09)

DDL finanziaria 2009 (ulteriori risorse dal 2009)

Risorse complessive per il 2008-2009

Coparti/Settori

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2008

2009

2010 e ss.

Totale Stato

357

584

584

2.240

2.240

2.240

357

2.824

2.824

Totale settore non statale

320

587

587

1.660

1.660

1.660

587

2.247

2.247

Totale pubblico impiego

677

1.171

1.171

3.900

3.900

3.900

677

5.071

5.071

Incrementi % (circa)

0,40

0,6

0,6

2,6

2,6

2,6

0,4

3,2

3,2

 

 


Articolo 2, comma 32
(Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.)

 

Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

 

In proposito, si ricorda che il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, nel premettere, l’altro, che la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello centrale e locale, dovessero essere ispirata all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese, ha sottolineato l’esigenza di creare “condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche”, con ciò valorizzando le professionalità dei lavoratori pubblici e motivando la dirigenza pubblica.

Lo stesso memorandum, inoltre, ha affermato l’esigenza di adottare e diffondere “un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa”, che possono e devono costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. “La misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni”, continua il memorandum, “deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza”.

 

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza.

A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità. 

 

In relazione a ciò, si evidenzia come alcune delle voci componenti il trattamento economico accessorio risultino difficilmente compatibili con i parametri indicati dalla norma, data la loro caratteristica di somme legate a situazioni concernenti parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative. Si valuti, quindi, l’opportunità di individuare precisamente quali siano le voci del trattamento accessorio da sottoporre ai parametri indicati dalla norma.

 

Il comma in esame stabilisce altresì che ai fini della corresponsione del trattamento accessorio si possano utilizzare anche le risorse finanziarie previste dall’articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008.

Il richiamato comma 17 ha disposto che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 61, salvo specifiche esclusioni, siano versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria annualmente ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato[38] e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, ed è incrementata con le somme riassegnate come sopra indicato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo articolo 61. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

Un’ulteriore quota dello stesso fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni interessate dall’articolo 67, comma 5 ovvero di quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo 67. Si tratta in sostanza della amministrazioni interessate dalla riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: amministrazioni dello Stato, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e università.

Infine, la norma prevede che costituisce economia di bilancio quella quota-parte del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità sopra richiamate entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni di cui al comma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita a definire criteri in ordine all’erogazione del trattamento economico accessorio nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 


Articolo 2, commi 33-34
(Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa

 

Il comma 33, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, ha lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a queste ultime dal D.L. 112/2008.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 67 del richiamato D.L. 112/2008, nell’ambito delle  disposizioni in materia di contrattazione integrativa, dispone che le risorse determinate, per il 2007, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 79/1997, siano ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro venga destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla L. 1265/1960 (comma 1). Inoltre si prevede che, per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, siano disapplicate specifiche disposizioni che stanzino risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali (comma 2).

Il successivo comma 3 dispone, a decorrere dal 2010, la riduzione, in misura pari al 20%, di specifiche risorse che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tali decrementi si applicano anche a ulteriori disposizioni speciali che stanziano risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 189, della L. 266/2005[39] (comma 4).

Inoltre, il comma 5 stabilisce che, per le stesse finalità di cui al comma 1, debba essere ridotta la dotazione dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui al menzionato comma 189 dell’art. 1 della L. 266/2005 e, conseguentemente, si provvede a sostituire il testo del medesimo comma 189. Il nuovo testo di quest’ultimo prevede che, a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e delle università, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

 

In particolare, si prevede una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti.

Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67 (cfr. supra).

Infine, si stabilisce che la disposizione in esame non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

 

Il successivo comma 34 prevede che, per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, possa altresì essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni richiamate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dalle economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, che si realizzino per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, attivati in applicazione delle disposizioni dello stesso D.L. 112/2008.

 

 

Secondo la relazione tecnica, le disposizioni dei commi 33 e 34 non determinano ulteriori oneri, “considerato che le risorse da destinare alla contrattazione integrativa derivano da ulteriori risparmi, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”.


Articolo 2, comma 35
(Stipulazione dei contratti collettivi nazionali)

 

Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione.

 

In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale “contrattualizzato” delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 (rectius: articolo 2, commi 2 e 3) del D.Lgs. 165/2001, nonché di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti (primo periodo).

Si ricorda che Il D.Lgs. 29/1993 (ora “confluito” nel D.Lgs. 165/2001) ha riformato la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevedendo la sua “privatizzazione” e “contrattualizzazione.

In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle norme del codice civile in materia e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le disposizioni in deroga di cui al medesimo D.Lgs. 165/2001 (comma 2). Inoltre, si dispone che i medesimi rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente e che quindi l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle specifiche condizioni stabilite, mediante contratti individuali (comma 3).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui al menzionato articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto):

§       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 1);

§       il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (comma 1-bis);

§       il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 1-ter);

§       i professori e i ricercatori universitari (comma 2).

 

 

Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (cioè dal 1° gennaio di ogni anno) le somme stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, previo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali (secondo periodo), fermo restando che l’importo da erogare non può andare oltre il 90% del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio (terzo periodo).

Si segnala che la disposizione di cui al comma 35 in esame sembra attuare la rilegificazione di una materia attualmente rimessa alla contrattazione collettiva, anche se prevede il ricorso alla contrattazione stessa in sede di conguaglio delle somme erogate con atto unilaterale[40].

 

Si prevede inoltre la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile (quarto periodo).

Secondo quanto riportato nell’Accordo del 23 luglio 1993, concernente il protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del CCNL. Più specificamente, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50°% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

Viene precisato altresì che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse appositamente stanziate, la disciplina di cui al comma in esame trova applicazione solamente con riferimento al 2009, ferma restando l’erogazione per il 2008 dell’indennità di vacanza contrattuale (quinto periodo).

Si dispone, infine, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (sesto periodo).

Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico della finanza pubblica, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Secondo la relazione tecnica, il comma in esame non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, “in quanto dispone l’utilizzo di risorse dei cui effetti finanziari è già stato tenuto conto in precedenti commi e leggi”.



 



[1]     Convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

[2]     Convertito, con modificazioni, nella legge n°133/2008

[3]     -Pari al 2,1 per cento nel 2009, -1,2 per cento nel 2010 e -03 per cento nel 2010.

[4]     Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

[5]     Si ricorda che, secondo la definizione ISTAT, sono poste correttive e compensative delle entrate gli importi inseriti tra le spese e riferiti ad entrate indebitamente percepite.

[6]     Il citato comma 10 ha infatti previsto che, per l’anno 2009, sia portata ad effettiva riduzione la quota delle dotazioni di bilancio di previsione per il predetto anno resa indisponibile (“accantonata”) ai sensi dell’articolo 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Tali disposizioni avevano disposto l’accantonamento in maniera lineare di quote pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009 sul totale degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato. Pertanto, a seguito del calcolo proporzionale delle quote rispetto ai predetti stanziamenti, erano state rese indisponibili per ciascuno stato di previsione somme corrispondenti alla percentuale fissa - ad eccezione dello stato di previsione relativo alla Pubblica istruzione - del 12,57% nel 2007, 14,34% nel 2008 e 12,82% nel 2009, relativamente alle previsioni delle dotazioni del bilancio triennale 2007-2009.

[7]     Si tratta, nello specifico, della riduzione, rispetto all’assestamento 2008, di 500 milioni di euro, per il potenziamento della viabilità non statale in Sicilia e Calabria (cap. 7486/Infrastrutture) e di 1.363,5 milioni di euro, autorizzati ai sensi dell’art. 1, co. 1155, della legge n. 296/2006 per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (cap. 7487/Infrastrutture).

[8]     Convertito, con modificazioni, dalla legge n.121 del 2008.

[9]     Il riepilogo delle Missioni e dei Programmi è contenuto in un apposita Tabella del disegno di legge di bilancio in esame (pag. 63 dello stampato A.C. 1714). In tale elenco, per ogni Missione e sottostante Programma viene indicato il relativo stanziamento a legislazione vigente per il 2009, in termini di competenza, cassa e residui.

[10]    Agli stati di previsione della spesa sono allegati i bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome controllate dal relativo Ministero. Le principali aziende ed amministrazioni autonome, peraltro, nel corso di un processo sviluppatosi in particolare negli anni novanta, sono state trasformate in società per azioni (talora con un passaggio intermedio ad ente pubblico economico). Esse pertanto costituiscono adesso una struttura organizzativa residuale.

[11]    I residui propri relativi alle spese correnti sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate (art. 36, comma 1, R.D. n. 2440/1923). Tra i residui di parte corrente hanno un regime particolare quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi, che possono essere mantenuti in bilancio per tre esercizi.

I residui propri relativi alle spese in conto capitale sono mantenuti in bilancio per tre esercizi successivi a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento (art. 36, comma 3, R.D. n. 2440/1923, come novellato dall’art. 3, comma 36, della legge n. 244/2007)

[12]    L’art. 1, comma 6, del D.L. n. 194/2002 (legge n. 246/2002), modificando l’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, ha limitato ad un solo anno, dopo l’esercizio di iscrizione in bilancio, il periodo di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di conto capitale. Per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno.

[13]    Con il DPEF 2009-2013 e con il D.L. n. 112/2008 è stata configurata ed attuata una manovra di stabilizzazione triennale della finanza pubblica. Il bilancio pluriennale evidenzia 2009-2011 evidenzia pertanto i saldi di bilancio da conseguire nell’arco triennale di riferimento della manovra.

[14]    L’articolazione delle missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di protezione di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

[15]    La missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

      La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

[16]    Ciascun Programma si articola in un insieme di attività che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità. attraverso l’attuazione dei processi e delle funzioni da parte singole strutture amministrative. Fanno tuttavia eccezione i c.d. “Programmi finanziari”, i quali non sono rappresentati da attività operative svolte dai competenti Centri di responsabilità amministrativa, ma costituiscono mere operazioni di trasferimento delle risorse finanziarie ai rispettivi enti destinatari, che a loro volta utilizzeranno le risorse per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

[17]    D.L. 16 maggio 2008, n. 85, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 14 luglio 2008, n. 121.

[18]    D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[19] In questo documento si avverte che è stato preordinato in attesa di poter trasmettere la nota preliminare, in corso di predisposizione, ex art. 2, comma 4-quater, della legge 468/1978.

[20] L. 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[21] L. 26 febbraio 1982, n. 54, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.

[22] L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[23] L. 10 aprile 1991, n. 125, Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

[24]    “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione” e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

[25]    Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a)       le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b)      le navi che appartengono a soggetti non comunitari;

c)       le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

      Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

[26]    Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[27]    Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[28]    Al riguardo, la relazione tecnica specifica che nulla viene innovato per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni assistenziali.

[29]    In particolare, al comma 7 si stabilisce che i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. Il successivo comma 8 attribuisce al Governo, ai fini di cui al precedente comma, il compito di presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. 247/2007 (cioè entro il 1° febbraio 2008), un piano industriale volto alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi in modo da conseguire risparmi di spesa per un importo di 3,5 miliardi di euro nell’arco del decennio.

[30]    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[31]    Tale dato deriva dalla somma dell’inflazione programmata per il 2008 e il 2009 (1,7% + 1,5%).

[32]    Tale comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

[33]    Attuazione dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[34]    Si tratta delle disposizioni di legge relative all’emanazione del provvedimento concernente la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate.

[35]    Tale incremento tiene conto del 29,88% per contributi previdenziali (per il settore pubblico non statale tale percentuale è lievemente inferiore) e 8,5% per IRAP che si aggiungono ai costi degli  incrementi retributivi lordi dei dipendenti.

[36]    Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 282/2004 ha disposto che il maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini di versamento della seconda e terza rata dei pagamenti relativi agli illeciti edilizi (di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo 10, e pari a 2.215,5 milioni di euro), andasse a costituire la dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”. Il Fondo è destinato a agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[37]    Risorse finanziarie annue al lordo di contributi ed IRAP.

[38]    Sono esclusi dall’applicazione di tale disposizione agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di competenza regionale.

[39]    La norma riguarda, in sostanza, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e le università.

[40]    Merita ricordare, in proposito, che il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, aveva evidenziato l’opportunità, al fine del miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, di attuare le iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “attraverso indirizzi e criteri generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti”.