Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Delega la Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro A.C. 1441-quater-A (Elementi per l'esame in Assemblea)
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 41    Progressivo: 2
Data: 03/10/2008
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL LAVORO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
LAVORO PESANTE   PERSONALE FUORI RUOLO
PUBBLICO IMPIEGO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

Casella di testo: Progetti di legge3 ottobre 2008                                                                                                                                   n. 41/2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

A.C. 1441-quater-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

1441-quater-A

Titolo

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Date:

 

Approvazione in Commissione

2 ottobre 2008

 

 


Contenuto

Il disegno di legge C. 1441-quater, che risultava dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge C. 1441 (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013), è stato oggetto di significative modifiche ed integrazioni nel corso dell’esame in sede referente presso la XI Commissione.

Il testo licenziato dalla XI Commissione (AC 1441–quater-A) reca disposizioni che intervengono in svariati settori della materia lavoristica e previdenziale.

L’articolo 23 prevede una delega legislativa, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (cd. “attività usuranti”), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. La XI Commissione non solamente ha ridotto il termine per l’esercizio della delega (portandolo appunto da sei a tre mesi), ma ha anche aggiunto il comma 1-bis, che reca un’ulteriore delega volta a prevedere misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’ordine impegnate in attività usuranti.

L’articolo 24 prevede una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L’articolo in esame, inoltre, prevede l’emanazione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.

L’articolo 24-bis, introdotto dalla XI Commissione, reca modifiche all’allegato A del D.L. 112/2008, relativo alla norma Taglia-leggi di cui all’art. 24 del medesimo decreto. In particolare, viene soppresso nel menzionato allegato il riferimento alla L. 370/1934 (“Riposo domenicale e settimanale”) e al connesso D.P.R. 1183/1954.

L’articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste in caso di utilizzo di lavoro irregolare. Viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all’entità delle sanzioni civili per l’utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto il comma 2-bis, ai sensi del quale viene estesa l’applicazione dell’art. 2116 c.c. – che garantisce le prestazioni previdenziali anche qualora il datore di lavoro non abbia versato i contributi - anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995 (si tratta sostanzialmente dei collaboratori coordinati e continuativi).

L’articolo 32-bis, introdotto dalla XI Commissione, reca modifiche alle sanzioni relative alla violazione della disciplina sull’orario di lavoro. In particolare, novellando l’art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003, si provvede a rimodulare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme sui riposi settimanali e sul riposo giornaliero.

L'articolo 37 reca alcune modifiche all’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 stabilisce il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall’esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità.

Il comma 2 precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica.

Il comma 3 dispone l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale.

Il comma 4 stabilisce l’obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico.

Il comma 4-bis, introdotto dalla XI Commissione, dispone che le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale rimangono in vigore per quattro anni (anziché tre come previsto attualmente) dalla data di pubblicazione.

Il comma 4-ter, introdotto dalla XI Commissione, prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regione per i posti ivi banditi.

Il comma 4-quater dispone che i bandi di concorso prevedono che nella formazione delle graduatorie non si tenga conto del punteggio del titolo di studio.

L’articolo 37-bis reca disposizioni in materia di stabilizzazione. Si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate una serie di norme delle leggi finanziaria per il 2007 e per il 2008 che autorizzavano la stabilizzazione del personale “precario” (con contratto a termine o di collaborazione coordinata e continuativa) delle pubbliche amministrazioni. Si dispone quindi che, nel triennio 2009-2011, le pubbliche amministrazioni, nelle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, possono prevedere una riserva di posti non superiore al 40% per il personale con contratto a tempo determinato con anzianità di servizio almeno triennale. Inoltre, si stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le pubbliche amministrazioni non possono, in alcun caso, proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro dipendente a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente (ai sensi della quale, per esempio, le pubbliche amministrazioni non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio).

L’articolo 38, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, al comma 1 dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi del comma 2, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità.

Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

L’articolo 38-bis, introdotto dalla XI Commissione, dispone che nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la norma ai sensi della quale i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

L’articolo 38-ter, introdotto dalla XI Commissione, prevede la possibilità, per il dipendente in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazione dello Stato diversa da quella di appartenenza, di essere trasferito, su domanda, nei ruoli dell’amministrazione in cui presta servizio.

L’articolo 38-quater,introdotto dalla XI Commissione, prevede che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al D.L. 112/2008,le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto.

L’articolo 38-quinquies,introdotto dalla XI Commissione,dispone che al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del D.L. 181/2006 sul riordino dell’organizzazione del Governo e del D.L. 262/2006 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.

L’articolo 39-bis, introdotto dalla XI Commissione, reca una norma di principio che riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della tutela economica e previdenziale del relativo personale.

L’articolo 39-ter, introdotto dalla XI Commissione, è volto a novellare l’art. 46 del D.L. 112/2008, che reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali.

L’articolo 39-quater, introdotto dalla XI Commissione, dispone che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono della norma di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 - che permette, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi – possono corrispondere al personale dirigenziale un’indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire al medesimo un incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca.

L’articolo 39-quinquies, introdotto dalla XI Commissione, reca una delega al Governo per il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti. Tra i principi e criteri direttivi, si segnala il riordino delle tipologie di permessi, nonché la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, aspettative e permessi.

L’articolo 39-sexies, introdotto dalla XI Commissione, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’invio per via telematica della certificazione medica relativa alle assenze per malattia, da parte del medico o della struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS, che a sua volta la inoltra all’amministrazione o al datore di lavoro interessati. Inoltre, novellando l’art. 71, comma 2, del D.L. 112/2008, si prevede esplicitamente che, laddove tale disposizione prevede l’obbligo, nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica, tale certificazione possa essere rilasciata anche da un medico convenzionato con il SSN.

L’articolo 39-septies, introdotto dalla XI Commissione, dispone sostanzialmente, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 71 del D.L. 112/2008, che al personale del comparto sicurezza e difesa non si applica la norma che prevede la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Inoltre, l’articolo in esame abroga il comma 5 del menzionato articolo 71, che dispone, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la non assimilazione delle assenze dal servizio alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione di determinate tipologie di assenze.

L’articolo 65, al comma 1, dispone che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle “clausole generali” contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e “parasubordinato” deve limitarsi esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente.

Il comma 2 prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell’ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione.

Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ingiustificato, deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nonché di una serie di elementi di fatto direttamente indicati dalla disposizione in esame.

Il comma 4 provvede a riformulare l’articolo 75 del D.Lgs. 276/2003, che individua la finalità della procedura di certificazione, ampliando sul piano definitorio l’ambito di intervento della certificazione.

L’articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile introducendo, in particolare, nuove modalità di conciliazione ed arbitrato. Tra l’altro, si dispone che il tentativo di conciliazione non sia più obbligatorio bensì facoltativo.

L’articolo 67, comma 1, sostituendo l’articolo 6, primo comma, della L. 604/1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l’impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più (come nella normativa vigente) con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l’impugnazione del licenziamento si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace.

Il comma 3 estende l’ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un’unità produttiva ad un’altra; alla impugnazione del termine apposto illegittimamente nei contratti di lavoro a tempo determinato.

L’articolo 67-bis, introdotto dalla XI Commissione, detta disposizioni in materia di spese di giustizia nei processo del lavoro, prevedendo che per tali processi il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 103,30.

L’articolo 67-ter, introdotto dalla XI Commissione, rinnova, anche per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti. Inoltre, si prevede la possibilità di concedere, anche per l’anno 2009, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Si prevede altresì la proroga anche per l’anno 2009, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, del termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà “difensivi”), beneficiando di determinate agevolazioni. Inoltre, si proroga a tutto il 2008, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’articolo 67-quater, introdotto dalla XI Commissione, è volto a prorogare il termine per l’esercizio di deleghe previste dalla L. 247/2007, di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007. Si tratta, in particolare, delle deleghe finalizzate al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, nonché in materia di occupazione femminile.

Relazioni allegate

Il disegno di legge C. 1441 è corredato dalla consueta relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sugli oneri finanziari. Non risultano allegate l’Analisi tecnico-normativa (ATN) e l’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché gli articoli 23, 24 e 39-quinquies recano deleghe legislative al Governo, mentre i rimanenti articoli modificano, talvolta tramite novella, discipline contenute in fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 23, recando norme relative all’attribuzione di benefici previdenziali, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

L’articolo 24, volto a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”).

Gli articoli 32 e32-bis, in materia rispettivamente di sanzioni amministrative e civili previste in caso di utilizzo di lavoro irregolare e di sanzioni relative alla violazione della disciplina sull’orario di lavoro, attiene sia alla materia “previdenza sociale” riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost.), sia alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” di legislazione concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Gli articoli 37, 37-bis, 38, 38-bis, 38-ter, 38-quater, 38-quinquies, 39, 39-bis, 39-ter, 39-quater, 39-sexies,39-septies recano disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni e quindi, per quanto riguarda il personale delle amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali, riguardano una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”), mentre per quanto riguarda il personale delle regioni costituiscono norme di principio cui le regioni devono attenersi nell’ambito della propria potestà legislativa.

Gli articoli 24-bis, 65, 66, 67,67-bis, recano disposizioni in materia di rapporto di lavoro e soprattutto di processo del lavoro e quindi rientrano nella materia “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale” riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

L’articolo 39-quinquies, in materia di congedi e permessi, l’articolo 67-ter in materia di ammortizzatori sociali e l’articolo 67-quater in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, attengono alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” di legislazione concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Con riferimento alla delega legislativa prevista dall’art. 23, comma 1-bis, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’ordine, la I Commissione, nel parere reso in sede consultiva, ha evidenziato, nelle premesse, che tale delega legislativa “non definisce con sufficiente specificità l'oggetto né i princìpi ed i criteri direttivi, in contrasto a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione” e pertanto ha posto la condizione che “all'articolo 23, comma 1-bis, la norma di delega legislativa sia integrata con la specificazione dell'oggetto e dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione”.

La delega in esame ha ad oggetto l’adozione di uno o più decreti delegati volti a disciplinare “misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti”.

Quanto ai principi e criteri direttivi, la disposizione precisa che tali misure dovranno individuarsi “sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell’attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato” e “tenendo conto, per le Forze dell’ordine, degli anni di permanenza in attività operativa”.

Per quanto attiene all’art. 37, comma 4-ter, il quale prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regione per i posti ivi banditi, la I Commissione, nel menzionato parere, ha evidenziato che “tale norma è in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale” e pertanto ha posto la condizione che “all'articolo 37, comma 4-ter, sia soppressa la disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi”.

Si consideri, al riguardo, che la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 15 del 1960, ha rilevato che, con riferimento alle previsioni degli articoli 3 (principio di uguaglianza, in raccordo con il criterio di ragionevolezza) e 51, primo comma (parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici), della Costituzione, il legislatore non potrebbe, in linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni, salvo che tale requisito costituisca indice di una maggiore attitudine ad un determinato ufficio o servizio.

In questa ottica, nella sentenza della Corte si evidenzia come le disposizioni contenute nell’articolo 120 della Costituzione, che vietano alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale, rappresentino una applicazione, nel quadro dell'unità dello Stato, del principio generale di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione e ripetuto, nei riguardi del l'ammissione ai pubblici uffici, nell'art. 51; in quanto espressione di un principio, per la Corte i divieti posti dall'art. 120 vincolano anche il legislatore statale, ma, mentre per il legislatore regionale tali divieti sono assoluti ed inderogabili, lo stesso non é per il legislatore statale.

Nella richiamata sentenza la Corte precisa, quindi, che “il presupposto dell'art. 120 é che la legge regionale non può mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma, non essendo riconosciuto al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale spetta di valutare i rapporti e gli interessi di tutta la collettività nazionale sotto l'aspetto dell'interesse generale, é permesso di identificare particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari discipline ispirate all'unico scopo di dare una più adeguata organizzazione ai pubblici servizi. É ovvio che l'apprezzamento discrezionale che il legislatore compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalità della disciplina stessa non può toccare l'ambito segnato dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione e non può trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di eguaglianza”.

Tali affermazioni hanno trovato svolgimento nella successiva giurisprudenza della Corte costituzionale (v. in particolare le sentenze 13/1961, 86/1963, 158/1969), dalla quale - come da ultimo evidenziato dalla Corte stessa - può ricavarsi il principio che “l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato” (ordinanza n. 33/1988).

Alla luce di questo principio, la Corte costituzionale con tale ultima ordinanza ha, ad esempio, dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 42, settimo comma, del D.L. 13 maggio 1976 n. 227, recante Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, convertito nella legge 29 maggio 1976 n. 336, nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia. Per la Corte, infatti, la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare ragionevole in considerazione dell’urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 23, comma 1, prevede una delega legislativa, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. Il comma 1-bis reca un’ulteriore delega volta a prevedere misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’ordine impegnate in attività usuranti.

L’articolo 24 prevede una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L’articolo in esame, inoltre, prevede l’emanazione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.

L’articolo 37, comma 1, prevede che le modalità relative alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale e alle procedure di mobilità siano stabilite dalle pubbliche amministrazioni tramite propri regolamenti di organizzazione.

L’articolo 37-bis, comma 8, affida ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità in base ai quali le pubbliche amministrazioni possono proseguire i rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’articolo 39-quinquies reca una delega al Governo per il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti.

Coordinamento con la normativa vigente

Si osserva come l’articolo 23, disponendo una delega al Governo su materia identica a quella precedente di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007 (i cui termini sono scaduti senza l’attuazione della delega), richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza determina una riapertura dei termini per l’esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla L. 247/2007.

Relativamente all’articolo 39 - che prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi - il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di collocare tale disposizione, di valenza generale, nel D.P.R. 3/1957 recante il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ovvero nell’ambito del D.Lgs. 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento all’articolo 39-quater, comma 1, che incide sulla disciplina di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, concernentela possibilità per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di procedere ad una modifica testuale del menzionato articolo 72.

Si rileva che la disposizione di cui all’articolo 65, comma 3, andrebbe coordinata con l’articolo 8 della L. 604/1966, che, per i casi di licenziamento illegittimo non rientranti nell’ambito di applicazione della “tutela reale” di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di riassumere il lavoratore oppure di risarcirlo con un’indennità da stabilirsi, tra un minimo e un massimo indicato dalla legge, sulla base di determinati parametri simili ma non del tutto coincidenti con quelli indicati dalla norma in esame.

Con riferimento all’articolo 67-ter il Comitato per la legislazione ha rilevato che tale disposizione autorizza “in deroga alla vigente normativa” la concessione di ammortizzatori sociali, senza richiamare in maniera puntuale le disposizioni cui si consente di derogare.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l’articolo 23, in materia di lavori usuranti, si consideri che sono già all’esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinate proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch’esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Formulazione del testo

Relativamente all’articolo 23, comma 1-bis - che reca una delega volta a prevedere misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell’ordine impegnate in attività usuranti - il Comitato per la legislazione ritiene che si debba procedere ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega e a definirne con maggiore precisione l’oggetto, in considerazione del fatto che le categorie di lavoratori autonomi destinatari dei benefici e le caratteristiche dell’attività svolta sono individuati con espressioni generiche.

Con riferimento all’articolo 24, comma 4, che autorizza il Governo ad adottare regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, il Comitato per la legislazione ha rilevato che la disposizione dovrebbe essere riformulata sostituendo il riferimento ai criteri con il richiamo alle norme generali regolatrici della materia.

Relativamente all’articolo 32-bis, che provvede a rimodulare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme sui riposi settimanali e sul riposo giornaliero dal D.Lgs. 66/2003, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di novellare direttamente il menzionato D.Lgs. 66/2003 e non le disposizioni del D.L. 112/2008 che si limitato ad apportare modifiche testuali allo stesso D.Lgs. 66/2003.

Con riferimento all’articolo 37, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di procedere ad unificare le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dal momento che tali commi provvedono a novellare una medesima disposizione ovvero il comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001.

Per quanto riguarda l’articolo 38-quater, che introduce un comma 2-bis nell'articolo 73 del D.L. 112/2008 volto ad autorizzare le pubbliche amministrazioni a compiere una nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale “entro il temine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, il Comitato per la legislazione osserva che andrebbe chiarito che il suddetto termine di 180 giorni decorre dall'entrata in vigore della disposizione in commento e non dall'entrata in vigore del D.L. 112/2008 ovvero della relativa legge di conversione.

Con riferimento all’articolo 39-quinquies, che reca una delega al Governo per il riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di integrare i principi e i criteri direttivi della delega, dal momento che nel testo attuale sono presenti solamente indicazioni sulle modalità di redazione dei testi e sulle finalità di riordino e di semplificazione degli istituti e delle procedure oggetto della stessa delega.

All’articolo 65, comma 1 – ai sensi del quale il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle “clausole generali” contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e “parasubordinato” deve limitarsi esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente- sarebbe opportuno specificare meglio, al fine di evitare dubbi interpretativi, cosa si intende per “clausole generali”. Inoltre, con riferimento al medesimo comma, il Comitato per la legislazione ha osservato che andrebbe chiarito il senso della locuzione “valutazioni tecniche” considerato che spetta comunque al giudice, nell’ambito del proprio sindacato di legittimità, effettuare il vaglio di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti di fatto dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda l’articolo 65, comma 4, il Comitato per la legislazione ha rilevato che, in tale disposizione, non appare di immediata comprensione l’ipotesi cui si fa riferimento di prestazione di lavoro indirettamente dedotta nel contratto di lavoro.

Con riferimento all’articolo 67, comma 3, che estende l’ambito di applicazione del termine di decadenza entro cui il lavoratore può impugnare il licenziamento ad ulteriori fattispecie, il Comitato per la legislazione ha invitato a valutare l’opportunità di chiarire il rapporto tra la lettera a), nella parte in cui fa riferimento alla “legittimità del termine” e la lettera d), che è specificamente dedicata all’impugnazione del termine illegittimo prevedendo che in tale ipotesi il termine di decadenza decorre dalla scadenza dello stesso termine illegittimo.