Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. A.C. 1441-quater - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 41
Data: 15/09/2008
Descrittori:
ASPETTATIVA DAL SERVIZIO   ASSENZE DAL LAVORO
ATTESTATI E CERTIFICATI   COMANDO DI PERSONALE
PERSONALE FUORI RUOLO   PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge15 settembre 2008                                                                                                                           n. 41/0

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

A.C. 1441-quater

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1441-quater

Titolo

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione alla Camera

5 agosto 2008

assegnazione

5 agosto 2008

Commissione competente

XI (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia); V (Bilancio); IX (Trasporti); X (Attività produttive); XII (Affari sociali); Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il disegno di legge C.1441-quater risulta dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge C. 1441, deliberato dall’Assemblea in data 5 agosto 2008. Si ricorda che il ddl C. 1441, e conseguentemente il ddl C. 1441-quater derivante dallo stralcio del primo, hanno natura di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Il ddl in esame reca disposizioni che intervengono in svariati settori della materia lavoristica e previdenziale.

L’articolo 23 prevede una delega legislativa, da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (cd. “attività usuranti”), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

L’articolo 24 prevede una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L’articolo in esame, inoltre, prevede l’emanazione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.

L’articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste in caso di utilizzo di lavoro irregolare. Viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all’entità delle sanzioni civili per l’utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro.

L'articolo 37 reca alcune modifiche all’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 stabilisce il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall’esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità.

Il comma 2 precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica.

Il comma 3 dispone l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale.

Il comma 4 stabilisce l’obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico.

L’articolo 38, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, al comma 1 dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi del comma 2, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità.

Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

L’articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.

L’articolo 65, al comma 1, dispone che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle “clausole generali” contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e “parasubordinato” deve limitarsi esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente.

Il comma 2 prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell’ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione.

Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l’assistenza delle commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nonché di una serie di elementi di fatto direttamente indicati dalla disposizione in esame.

Il comma 4 provvede a riformulare l’articolo 75 del D.Lgs. 276/2003, che individua la finalità della procedura di certificazione, ampliando sul piano definitorio l’ambito di intervento della certificazione.

Infine il comma 5 stabilisce che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile introducendo, in particolare, nuove modalità di conciliazione ed arbitrato.

L’articolo 67, comma 1, sostituendo l’articolo 6, primo comma, della L. 604/1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l’impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più (come nella normativa vigente) con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l’impugnazione del licenziamento si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace.

Il comma 3 estende l’ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un’unità produttiva ad un’altra.

Relazioni allegate

Al ddl C. 1441 sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli oneri finanziari.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché gli articoli 23 e 24 recano deleghe legislative al Governo, mentre i rimanenti articoli modificano, spesso tramite novella, discipline contenute in fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 23, recando norme relative all’attribuzione di benefici previdenziali, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

L’articolo 24, volto a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”).

L’articolo 32, che interviene sulla disciplina relativa alle sanzioni amministrative e civili previste in caso di utilizzo di lavoro irregolare, attiene sia alla materia “previdenza sociale” riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost.), sia alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” di legislazione concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Gli articoli da 37 a 39 recano disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni e quindi, per quanto riguarda il personale delle amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali, riguardano una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”), mentre per quanto riguarda il personale delle regioni costituiscono norme di principio cui le regioni devono attenersi nell’ambito della propria potestà legislativa.

Gli articoli da 65 a 67, infine, recano disposizioni in materia di rapporto di lavoro e soprattutto di processo del lavoro e quindi rientrano nella materia “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale” riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione sugli orientamenti a favore dell’occupazione che, insieme alla raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, forma gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione[1].

In particolare, la decisione comprende l’orientamento 21Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali”, che sottolinea l’esigenza di affrontare il problema del lavoro clandestino.

Inoltre, nel 2006 la Commissione ha avviato un dibattito pubblico sull’evoluzione del diritto del lavoro in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona ed ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. A conclusione del processo di consultazione (avviato sulla base di un apposito Libro verde), la Commissione ha presentato, il 27 giugno 2007, una comunicazione intesa a definire principi comuni in materia di flessicurezza per consentire agli Stati membri di sviluppare strategie di flessicurezza adattate al proprio contesto nazionale.

La comunicazione delinea proposte in merito a otto principi comuni di flessicurezza tra cui il seguente:

“la flessicurezza dovrebbe promuovere mercati del lavoro aperti, reattivi e inclusivi, superando la segmentazione. Riguarda sia glioccupati sia i non occupati. Le persone inattive, i disoccupati,i lavoratori irregolari, i precari o quanti si trovano ai margini del mercato del lavoro hanno bisogno di vedersi offrire migliori opportunità, incentivi economici e misure di sostegno per un più facile accesso al lavoro o di supporti per essere aiutati a progredire verso un’occupazione stabile e giuridicamente sicura. Il sostegno dovrebbe essere disponibile per tutti gli occupati al fine di rimanere occupabili, progredire e gestire le transizioni verso il mondo del lavoro e da un posto di lavoro all’altro”.

I principi comuni sono stati accolti con favore dal Parlamento europeo e dal Consiglio occupazione che ha invitato la Commissione ad assumere le iniziative necessarie per consentire l’attuazione dell’approccio proposto per gli Stati membri.

Il Parlamento europeo, in particolare, nella risoluzione dell’11 luglio 2007 su “modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo” sottolinea che la lotta contro il lavoro sommerso rientri tra le priorità di una riforma del diritto del lavoro negli Stati membri. Il Parlamento europeo, inoltre, invita gli Stati membri a rivedere e adattare i sistemi di previdenza sociale e a completare le politiche attive del mercato del lavoro, segnatamente la formazione e l’apprendimento permanente allo scopo di realizzare nuove realtà lavorative, sostenere le transizioni tra professioni e il reinserimento nel mercato del lavoro per evitare una non necessaria dipendenza dai sussidi e dal lavoro sommerso.

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, ha invitato gli Stati membri ad attuare i principi comuni concordati di flessicurezza delineando nei loro programmi nazionali di riforma per il 2008 le modalità nazionali di attuazione di tali principi.

Il 19 maggio 2008 la Commissione ha lanciato, in cooperazione con le parti sociali europee, la “missione per la flessicurezza”, un’iniziativa per contribuire alla messa in pratica, a livello nazionale, della flessicurezza. Le conclusioni della missione saranno illustrate in un rapporto che sarà pubblicato a dicembre 2008.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 37, comma 1, prevede che le modalità relative alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale e alle procedure di mobilità siano stabilite dalle pubbliche amministrazioni tramite propri regolamenti di organizzazione.

Coordinamento con la normativa vigente

Si osserva come l’articolo 23, disponendo una delega al Governo su materia identica a quella precedente di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007 (i cui termini sono scaduti senza l’attuazione della delega), richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza determina una riapertura dei termini per l’esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla L. 247/2007.

Si rileva che la disposizione di cui all’articolo 65, comma 3, andrebbe coordinata con l’articolo 8 della L. 604/1966, che, per i casi di licenziamento illegittimo non rientranti nell’ambito di applicazione della “tutela reale” di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di riassumere il lavoratore oppure di risarcirlo con un’indennità da stabilirsi, tra un minimo e un massimo indicato dalla legge, sulla base di determinati parametri simili ma non del tutto coincidenti con quelli indicati dalla norma in esame.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto riguarda l’articolo 23, in materia di lavori usuranti, si consideri che sono già all’esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinate proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch’esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Formulazione del testo

Si osserva che all’articolo 38, comma 2, non è indicato espressamente l’oggetto del rifiuto da parte del personale. Sarebbe quindi opportuno esplicitare nel testo del medesimo comma che la norma riguarda il personale che oppone un rifiuto al trasferimento.

All’articolo 65, comma 1, sarebbe opportuno specificare meglio, al fine di evitare dubbi interpretativi, cosa si intende per “clausole generali”.

Si osserva inoltre che, al comma 3 del medesimo articolo, sarebbe opportuno chiarire, nel testo, il riferimento a “le conseguenze da riconnettere al licenziamento”, per definire le quali il giudice deve tener conto di determinati elementi e parametri indicati dalla norma. Sembrerebbe, in ogni caso, che la norma intenda stabilire gli elementi e i parametri che il giudice deve considerare allorché debba determinare l’indennità prevista dalla normativa vigente in caso di licenziamento illegittimo per mancanza della giusta causa o del giustificato motivo (nei casi in cui al lavoratore si applichi la “tutela obbligatoria” contro i licenziamenti illegittimi).

 

 



[1]La raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per il periodo 2008-2010 è stata adottata dal Consiglio il 14 maggio 2008, unitamente alla raccomandazione sull’aggiornamento nel 2008 degli indirizzi di massima per le politiche degli Stati membri e della Comunità e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri.