Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti - A.C. 1297 e A.C. 1367
Riferimenti:
AC N. 1297/XVI   AC N. 1367/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 32
Data: 28/07/2008
Descrittori:
LAVORO PESANTE   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

Casella di testo: Progetti di leggeluglio 2008                                                                                                                                         n. 32/0

Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti

A.C. 1297 e A.C. 1367

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1297

A.C. 1367

Titolo

Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti

Delega la Governo per la tutela previdenziale dei lavoratori occupati in attività usuranti

Iniziativa

On. Damiano ed altri

On. Cazzola ed altri

Iter al Senato

no

no

Numero di articoli

7

2

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

13 giugno 2008

24 giugno 2008

assegnazione

10 luglio 2008

10 luglio 2008

Commissione competente

XI (Lavoro)

XI (Lavoro)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XII (Affari sociali)

I (Affari costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XII (Affari sociali)

 

 


Contenuto

Entrambe le abbinate proposte di legge in esame sono volte a prevedere una disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Tuttavia, le proposte di legge si distinguono già sul piano del metodo. Mentre la pdl A.C. 1297 (Damiano ed altri) è formulata come un articolato immediatamente precettivo, la pdl A.C. 1367 (Cazzola ed altri) prevede una delega legislativa per la disciplina della materia.

 

Per quanto riguarda il contenuto, la pdl 1297 ripropone sostanzialmente lo stesso testo dello schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” (atto n. 238), predisposto dal precedente Governo in attuazione della delega di cui alla L. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007) ma non emanato definitivamente entro il termine previsto (30 maggio 2008).

In sostanza, la pdl è volta a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (cd “attività usuranti”) di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L’articolo 1, comma 1, in attuazione dei principi di delega, individua la platea dei beneficiari. In particolare i benefici in questione spettano:

§       ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999;

§       ai lavoratori dipendenti notturni come definiti dal D.Lgs. 66/2003;

§       ai lavoratori addetti alla cd. “linea catena”, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato;

§       ai conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Il comma 2 dispone la modulazione dell’anticipo della decorrenza del pensionamento rispetto ai requisiti previsti, per i vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla L. 247/2007, che si applicano alla generalità dei lavoratori subordinati.

A regime, cioè a decorrere dal 2013, l’accesso al pensionamento è consentito con un’età anagrafica inferiore di 3 anni ed una “quota” (ovverosia la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) inferiore di un valore pari a 3. In pratica, i lavoratori addetti ad attività usuranti potranno accedere al pensionamento al raggiungimento di “quota” 94 (anziché 97) e ad una età anagrafica di 58 anni (invece di 61 anni).

Nel periodo transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici compreso tra il 2008 e il 2012, l’anticipo rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti varia invece tra 2 e 3 anni in riferimento all’età anagrafica e tra il valore di 1 e 2 in relazione alla “quota”.

Il comma 3 detta particolari criteri per la riduzione del requisito dell’età anagrafica con riferimento ai lavoratori notturni, in considerazione del fatto che il grado di “usura” per tale categoria di beneficiari varia in base al numero delle notti effettive lavorate nel corso dell’anno.

Il comma 4 precisa il criterio da seguire ai fini della riduzione dell’età anagrafica per il pensionamento nel caso in cui il lavoratore abbia svolto nel corso della vita lavorativa attività usuranti di diverso tipo, disponendo che per definire l’intensità del beneficio pensionistico da applicare si segue il criterio della prevalenza.

Il comma 5 dispone che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, devono aver svolto regolarmente e continuativamente le “attività usuranti” elencate al comma 1 per un certo periodo di tempo e in particolare: per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, per un periodo di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 (cioè a regime), per un periodo di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa complessiva.

Il comma 6 precisa che, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato, i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sopra menzionati devono essere riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle medesime attività senza considerare i periodi completamente coperti da contribuzione figurativa ai sensi della normativa vigente.

Il comma 7 precisa altresì che vengono fate salve i regimi più favorevoli previste dalla legislazione vigente per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti nell’A.G.O. Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le norme dell’articolo in esame.

L’articolo 2 dispone sulle modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio pensionistico in questione e definisce la documentazione (da allegare alla domanda) necessaria a provare l’esecuzione delle “attività usuranti”. In particolare, si prevede che “di norma” i lavoratori interessati devono trasmettere la relativa domanda e la prescritta documentazione entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati.

L’articolo 3 reca norme di carattere sanzionatorio, prevedendo che, se il pensionamento anticipato per le “attività usuranti” sia stato ottenuto utilizzando dichiarazioni non veritiere, a coloro che hanno fornito tali dichiarazioni si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

L’articolo 4 affida ad un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle norme di dettaglio necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento.

L’articolo 5 reca una clausola di salvaguardia per il rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 7, prevedendo un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio in questione, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziate.

L’articolo 6 rafforza gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro relativi all’esecuzione di lavoro notturno e allo svolgimento di lavorazioni tramite la cd. “linea catena”, comminando per la violazione di tali obblighi di comunicazione la sanzione amministrativa da ero 500 a euro 1.500.

Infine, l’articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, si fa fronte utilizzando le risorse dell’apposito Fondo previsto dalla L. 247/2007.

 

Invece, la pdl 1367, come accennato, è formulata come norma di delega legislativa.

L’articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, per il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in attività usuranti.

Per quanto riguarda l’individuazione delle attività usuranti viene fatto rinvio all’elencazione contenuta nell’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, mentre, con riferimento ai benefici previdenziali concessi (lettera a)), si ripropone una disciplina simile a quella già prevista dal D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, seppur meno favorevole quanto ai requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento. Per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, l’età pensionabile è anticipata di 1 anno ogni 10 di svolgimento di attività usuranti fino ad un massimo di 24 mesi. Invece, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, il lavoratore può scegliere tra l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato in proporzione al periodo di lavoro usurante ovvero l’anticipazione del pensionamento fino ad un massimo di 1 anno. Peraltro, nel caso di lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti (individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999) si prevede la riduzione fino ad 1 anno anche dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità.

Si prevede inoltre:

§       che i benefici previdenziali suddetti siano estesi anche ai lavoratori autonomi secondo criteri e modalità compatibili con l’attività lavorativa svolta (lettera b));

§       che siano previste discipline specifiche in favore degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile (lettera c));

§       l’introduzione di apposite procedure di certificazione ed accertamento dello svolgimento di attività usuranti (lettera d)).

Infine, l’articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall’attuazione della delega si provveda utilizzando la dotazione dell’apposito Fondo previsto dall’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007.

 

Relazioni allegate

Alle pdl è allegata la relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché la concessione di specifici benefici pensionistici deroga alla vigente disciplina sulle pensioni regolata da fonti normative di rango primario.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, recando norme relative all’attribuzione di benefici previdenziali, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La proposta di legge si inscrive nella cornice delineata dall’articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 della pdl 1297 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con Il Ministro dell’economia, sia adottato, entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento, un regolamento recante le norme di dettaglio necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si consideri che anche il disegno di legge A.C. 1441, all’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V, all'articolo 23 reca una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Tale disposizione, prevedendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza (anche se non sul piano strettamente tecnico-formale) determina una riapertura dei termini per l’esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla L. 247/2007.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Entrambe le pdl, come detto, prevedono la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che svolgono lavori usuranti, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In particolare, in base alla pdl 1297, a regime, cioè a decorrere dal 2013, tali lavoratori potranno accedere al pensionamento con un’età anagrafica inferiore di 3 anni ed una “quota” (cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) inferiore di un valore pari a 3 rispetto ai requisiti previsti in generale dalla legislazione vigente. Nel periodo transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici compreso tra il 2008 e il 2012, l’anticipo rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti varia invece tra 2 e 3 anni in riferimento all’età anagrafica e tra il valore di 1 e 2 in relazione alla “quota”.

Invece, in base alla pdl 1367, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, l’età pensionabile è anticipata di 1 anno ogni 10 di occupazione in lavori usuranti fino ad un massimo di 24 mesi, mentre, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, il lavoratore può scegliere tra l’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato in proporzione al periodo di lavoro usurante ovvero l’anticipazione del pensionamento fino ad un 1 anno. I lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti potranno inoltre beneficiare della riduzione fino ad 1 anno anche dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità.

 

Formulazione del testo

Per quanto riguarda la pdl 1297, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente che la norma di cui all’articolo 3, comma 1, contempli una sanzione meramente amministrativa e pertanto, nel caso in cui nella fattispecie concreta ricorrano i presupposti dell’illecito penale, siano salve le relative norme previste dal codice penale.

 

Per quanto riguarda invece la pdl 1367 si segnala che la norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), laddove prevede rispettivamente l’anticipazione dell’età pensionabile e la riduzione dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità fino ad un anno, non appare del tutto chiara, in quanto prevede solamente un tetto massimo alla riduzione stessa.

Inoltre, all’articolo 1, comma 1, lettera d),si segnala che la medesima pdl riporta erroneamente, con riferimento alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione, l’acronimo CONTRAP, mentre l’acronimo corretto è CONTARP.