Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti - A.C. 1297 e A.C. 1367
Riferimenti:
AC N. 1297/XVI   AC N. 1367/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 32
Data: 28/07/2008
Descrittori:
LAVORO PESANTE   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti

A.C. 1297 e A.C. 1367

 

 

 

 

 

n. 32

 

 

28 luglio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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File: LA0044.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto delle proposte di legge  11

§      Il contenuto della pdl 1297  11

§      Il contenuto della pdl 1367  22

§      D.M. 19 maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti28

§      D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (artt. 1, 12 e 18-bis)31

§      L. 23 agosto 2004, n. 243 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 1, commi 1-6)35

§      D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore (art. 18)43

§      L. 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (art. 1, commi 1-3 e commi 90-92)44

 


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Schede di lettura


Quadro normativo

La normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 374/1993[1], in attuazione di una delega prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della L. 421/1992[2]. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 374/1993 sono considerati particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

Le attività particolarmente usuranti sono individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto. In particolare, tale tabella comprende le seguenti attività:

-       lavoro notturno continuativo;

-       lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;

-       lavori in galleria, cava o miniera;

-       lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;

-       lavori in altezza: su scale aree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione (a questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto);

-       lavori in cassoni ad aria compressa;

-       lavori svolti dai palombari;

-       lavori in celle frigorifere o all'interno di ambiente con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;

-       lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;

-       autisti di mezzi rotabili di superficie;

-       marittimi imbarcati a bordo;

-       personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;

-       trattoristi;

-       addetti alle serre e fungaie;

-       lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

La tabella può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

E’ necessario peraltro evidenziare che la normativa vigente (articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 374/1993) distingue due tipi di attività usuranti: al primo periodo fa riferimento a quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo fa riferimento (sempre nell’ambito delle attività particolarmente usuranti) ad un sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti "anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità", prevedendo per tale sottoinsieme benefici ancora maggiori. Il sottoinsieme è stato individuato espressamente dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (cfr. infra).

Ai lavoratori prevalentemente occupati, a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 374/1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti è consentito di anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi (art. 2, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 374/1993).

Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività usurante continuata, il beneficio è frazionabile in giornate sempreché, in ciascun anno, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto una durata di almeno centoventi giorni (art. 2, comma 2, D.Lgs. 374/1993)[3].

E’ poi prevista, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (come detto individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999), la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati (art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 374/1993, introdotto dall’art. 1, comma 35, della L. 335/1995)[4] .

Sono comunque fatti salvi i trattamenti di miglior favore previsti dai singoli ordinamenti pensionistici, ove questi prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti[5] (art. 2, comma 3, D.Lgs. 374/1993).

Il riconoscimento dei benefici previdenziali presuppone peraltro l’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. 374/1993, come modificato dall’articolo 1, comma 34, della legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335/1995), delle mansioni particolarmente usuranti all’interno delle categorie di lavori usuranti di cui alla Tabella A, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Tale individuazione è rimessa a successivi decreti ministeriali - distinti per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS e per i lavoratori del settore pubblico - da emanarsi su proposta delle organizzazioni sindacali. La copertura degli oneri deve avvenire attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; per i lavoratori pubblici deve inoltre essere rispettato il limite delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei contratti di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 374/1993, per i lavoratori del settore privato l’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In caso di mancata formulazione delle proposte da parte delle organizzazioni sindacali è previsto un potere sostitutivo del Ministro del lavoro (art. 3, comma 3, D.Lgs. 374/1993).

L'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ulteriormente modificato la procedura per l'individuazione delle mansioni usuranti, stabilendo che i criteri per tale individuazione fossero stabiliti con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, della sanità e della funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In attuazione dell’art. 59, comma 11, della L. 449/1997 è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 4 settembre 1999).

Il decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha determinato, all’art. 1, comma 1, i criteri cui le organizzazioni sindacali devono attenersi ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive.

Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri:

-       l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;

-       la prevalenza della mansione usurante:

-       la mancanza di possibilità di prevenzione;

-       la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;

-       l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

-       l'età media della pensione di invalidità;

-       il profilo ergonomico;

-       l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

E’ esplicitamente ribadito che gli oneri sono a totale carico delle categorie interessate.

E’ fissato un termine per la formulazione delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali. In particolare si prevede che le organizzazioni sindacali e datoriali formulino congiuntamente apposite proposte entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 374/1993, come riformulato dall'art. 1, comma 34, della L. 335/1995: viene pertanto ribadito il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica, che è tenuta formulare il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione (art. 1, comma 2, D.M. 19 maggio 1999).

L’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 374/1993 prevede inoltre una disciplina particolare per la copertura degli oneri relativi a “determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano”: si tratta sostanzialmente del sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti di cui al secondo periodo dell’articolo 2, comma 1. Per tali oneri è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica, il riconoscimento di un concorso dello Stato, in misura non superiore al 20 per cento.

Si consideri che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 374/1993, l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha individuato direttamente, nell'ambito delle attività elencate nella citata tabella A allegata al D.Lgs. 374/1993, le “mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano”, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo.

Le mansioni sono le seguenti:

-       «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

-       «lavori nelle cave»: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

-       «lavori nelle gallerie»: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

-       «lavori in cassoni ad aria compressa»;

-       «lavori svolti dai palombari»;

-       «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

-       «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

-       «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

-       «lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per tali mansioni, come già previsto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 374/1993, è ribadito il concorso dello Stato alla copertura degli oneri, in misura non superiore al 20 per cento, nell’ambito delle risorse già preordinate dalla legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335/1995).

Si attribuisce alle organizzazioni sindacali e datoriali il compito di formulare congiuntamente, entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione del decreto, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive relative alle mansioni individuate dal comma 1; inoltre, anche in questo caso, in mancanza delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali si prevede il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica (art. 2, comma 3).

L'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.Lgs 374/1993, notevoli ritardi. Difatti sino ad oggi, non essendo stata completata la procedura di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2, comma 3 del D.M. 19 maggio 1999, non sono stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993.

In considerazione di tale situazione la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all’articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, ha previsto una disciplina transitoria (i cui effetti si sono già esauriti), “in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374”[6].

In base a tale disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva è stato riconosciuto ai lavoratori che:

a)      per il periodo successivo all’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 374/1993) avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dal citato art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;

b)      potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

In attuazione dell'art. 78, comma 11, della citata L. 388/2000, è stato emanato il D.M. 17 aprile 2001 che detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti[7]. Pertanto i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei benefici previsti dal citato D.Lgs. 374/1993[8].

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di tale disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993, i lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per il pensionamento non possono concretamente godere dei benefici previdenziali previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.

 

Si ricorda inoltre che, al fine di superare tale situazione di “stallo”, la L. 247/2007[9], all’articolo 1, comma 3, ha previsto una delega legislativa, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007 ha dettato i seguenti principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.

Per quanto riguarda il beneficio pensionistico attribuito, si dispone (lettera a)) che debba essere previsto un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, comunque, almeno pari a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cd. “finestre”).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, si dispone (lettera b)) che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:

-        i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999;

-        i lavoratori subordinati notturni, così come definiti dal D.Lgs. 66/2003[10];

-        i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

-        conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Viene tuttavia precisato (lettera c)) che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, non solamente devono svolgere le attività di cui alla precedente lettera b) al momento dell’accesso al trattamento pensionistico di anzianità ma devono aver svolto le medesime attività per un certo periodo di tempo e in particolare:

-        nel periodo transitorio, per un arco di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;

-        a regime, per un arco di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa.

Il legislatore delegato, inoltre, deve individuare la documentazione e gli elementi di prova di data certa volti a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché disciplinare il relativo procedimento di accertamento, anche tramite verifica ispettiva (lettera d)).

La successiva lettera e) contempla la necessità di prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nell’ipotesi di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) (cfr supra), relativamente, rispettivamente, alla c.d.”linea catena” ed al lavoro notturno.

Secondo la medesima lettera e) il legislatore delegato deve prevedere inoltre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 c.p. (concernente la falsità in registri e notificazioni) e le altre ipotesi di reato previste dalla legislazione vigente in caso di comunicazioni mendaci, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pecuniaria fino al 200% delle somme indebitamente percepite. Si consideri che quest’ultima fattispecie sanzionatoria sembrerebbe diretta ai casi di dichiarazioni non veritiere al fine di usufruire dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

La norma inoltre dispone che, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici pensionistici in questione, deve essere assicurata la coerenza con il limite massimo delle risorse finanziarie di uno specifico Fondo, la cui dotazione finanziaria è pari a 83 milioni di euro per l’anno 2009, 200 milioni di euro per l’anno 2010, 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012, 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 (lettera f)).

Infine, si stabilisce (lettera g)) che, allorché dovesse verificarsi uno scostamento rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziate, il Ministro del lavoro debba informare tempestivamente il Ministro dell’economia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della L. 468/1978 (apposita relazione al Parlamento e conseguenti iniziative legislative).

 

In attuazione della menzionata delega di cui alla L. 247/2007 è stato predisposto e trasmesso alla Camera e al Senato, ai fini dell’espressione del parere, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” (atto n. 238), volto appunto a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (cd “attività usuranti”) di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti .

Su tale schema di decreto legislativo la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha espresso un parere favorevole con osservazioni in data 1° aprile 2008, mentre la 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, pur avendo avviato l’esame del provvedimento, non ha espresso il parere entro la scadenza del termine.

Tuttavia il termine finale per l’esercizio della delega (30 maggio 2008) è scaduto senza che tale decreto legislativo venisse definitivamente emanato. Si ricorda, al riguardo, che il termine per l’esercizio della delega, stabilito al 31 marzo 2008, è stato automaticamente prorogato di 60 giorni in base al “meccanismo” di cui all’articolo 1, comma 90, della L. 247/2007 e quindi è scaduto il 30 maggio 2008.

Contenuto delle proposte di legge

Le abbinate pdl 1297 (Damiano ed altri) e 1367 (Cazzola ed altri) sono volte a prevedere una disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Le proposte di legge si distinguono già sul piano del metodo. Mentre la pdl 1297 è formulata come un articolato immediatamente precettivo, la pdl A.C. 1367 prevede una delega legislativa per la disciplina della materia.

 

Si consideri che anche il disegno di legge A.C. 1441, all’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V, all'articolo 23 reca una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Il contenuto della pdl 1297

La pdl 1297 (Damiano ed altri), riproponendo in maniera pressoché identica il contenuto del summenzionato schema di decreto legislativo n. 238 predisposto dal precedente Governo in attuazione della delega di cui alla L. 247/2007 ma non emanato definitivamente entro il termine previsto (cfr. supra), è volta a concedere - in deroga alla disciplina sull’accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui alla L. 243/2004[11] come da ultimo modificata dalla L. 247/2007 - ai lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (cd “attività usuranti”), la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 1, della pdl individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento (cd. “finestre”) di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della richiamata L. 243/2004, nonché il raggiungimento dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 3. I destinatari del provvedimento sono:

§      i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui al D.M. 19 maggio 1999 (vedi supra) (lettera a));

§      i lavoratori dipendenti notturni compresi nelle seguenti categorie (lettera b)):

o     lavoratori a turni, cioè, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), dello stesso D.Lgs. 66/2003, qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, che svolgano tale attività in periodo notturno, cioè il lasso temporale di 7 ore compreso tra la mezzanotte e le 5 di mattina. Per essere considerati impegnati in mansioni usuranti tali lavoratori devono comunque possedere due ulteriori requisiti, e cioè lavorare almeno 6 ore nel periodo notturno e per un numero minimo almeno pari a 78 giorni lavorativi annui, nel caso in cui gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento anticipato tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, e con un numero minimo almeno pari a 64 giorni lavorativi annui in caso di raggiungimento dei predetti requisiti a decorrere dal 1° luglio 2009 (n. 1);

o     al di fuori dei casi precedenti, sono considerati lavoratori impegnati in mansioni usuranti i lavoratori dipendenti che svolgono il loro lavoro nel periodo notturno per almeno 3 ore per periodi di lavoro effettivo di durata pari all’intero anno lavorativo (n. 2);

§      gli addetti alla cd. “linea catena”, ad esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato (lettera c));

§      i conducenti degli autobus, cioè, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 285/1992, i veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (lettera d)).

 

Il successivo comma 2 definisce la modulazione del pensionamento anticipato, rispetto ai periodi previsti nelle tabelle A e B allegate alla richiamata L. 243/2004 (introdotte dalla L. 247/2007). Si segnala, in proposito, che il successivo comma 7 (vedi infra) dispone la non cumulabilità dei benefici disposti dal provvedimento in esame con quelli previsti per speciali regimi pensionistici anticipati, quali le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed il Corpo dei vigili del fuoco.

In particolare il comma in esame reca la disciplina concernente l’accesso al pensionamento anticipato. In particolare:

§      per quanto riguarda la disciplina a regime, cioè a decorrere dal 2013, si prevede la possibilità di pensionamento anticipato con un’età anagrafica inferiore di 3 anni rispetto a quella richiesta per la generalità dei lavoratori dipendenti, indicata nella tabella B di cui allegata alla L. 243/2004, ed una “quota” (cioè a somma di età anagrafica ed anzianità contributiva) inferiore di un valore pari a tre, sempre rispetto al valore indicato per la generalità dei lavoratori dipendenti indicato nella stessa tabella B. Ciò si traduce, nella possibilità di raggiungere il pensionamento a 58 anni (invece di 61) e ad una quota pari a 94 (anziché 97);

§      per quanto attiene in via transitoria per il periodo 2008-2012, invece, l’anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti, rispetto ai requisiti per la generalità dei lavoratori dipendenti di cui alle tabelle A e B della più volte citata L. 243/2007, opera secondo le seguenti disposizioni:

o     per il periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, l’età anagrafica è minore di un anno (57) rispetto a quella generale di cui alla richiamata tabella A. Inoltre, si dispone che i lavoratori che maturino i requisiti agevolati per l’accesso anticipato nel 2008 possano accedere al pensionamento a decorrere dal 1° luglio 2009 (lettera a));

o     per il periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2009 è possibile andare in pensione con un’età anagrafica inferiore di 2 anni (57)rispetto all’età prevista dalla tabella B allegata alla L. 247/2007 ed una “quotainferiore di 2 (93) rispetto al valore indicato nella stessa tabella B (lettera b));

o     per il 2010 con età anagrafica inferiore di 2 anni (57) rispetto a quella prevista nella più volte citata tabella B ed una “quotainferiore di uno (94) rispetto al valore di cui alla tabella B (lettera c));

o     infine, per gli anni 2011 e 2012, con un’età anagrafica inferiore di 3 anni (58) sempre rispetto a quella indicata nella tabella B ed una “quotainferiore di 2 (94) rispetto al valore della tabella B (lettera d)).

 

Si ricorda che i commi da 1 a 6 dell’articolo 1 della L. 247/2007 hanno disposto modifiche in materia di requisiti di accesso al pensionamento anticipato.

In particolare, i commi 1 e 2 hanno modificato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004. A tal fine la Tabella A allegata alla medesima legge viene sostituita dalle Tabelle A e B di cui all’Allegato n. 1 della legge in esame, di seguito riportate.

 

 

 

 

 

 

Tabella A

Anno

Età anagrafica

Lavoratori dipendenti

pubblici e privati

Lavoratori autonomi

iscritti all'INPS

2008

58

59

2009 - dal

01/01/2009 al

30/06/2009

58

59

 

 

Tabella B

 

Lavoratori dipendenti pubblici

e privati

Lavoratori autonomi iscritti

all'INPS

 

(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2

2009 - dal

01/07/2009

al 31/12/2009

95

59

96

60

2010

95

59

96

60

2011

96

60

97

61

2012

96

60

97

61

dal 2013

97

61

98

62

 

Più specificamente, la L. 247/2007, eliminando il cd. “scalone”, ha previsto una maggiore gradualità nell’innalzamento del requisito dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008.

In particolare - ferma restando la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica - in presenza di almeno 35 anni di contribuzione si può accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Invece, a decorrere dal 1° luglio 2009 viene introdotto il sistema delle “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva.

Pertanto - ferma restando la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica – si può accedere al pensionamento di anzianità:

§       dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” (come detto, somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;

§       per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;

§       dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni[12].

 

Si ricorda altresì che la riforma di cui alla L. 243/2004 ha modificato in senso restrittivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento per i lavoratori, di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, che hanno diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo (art. 1, comma 6, lettere c) e d)).

Rispetto alla disciplina precedente (che rimane valida per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2007):

§       per i lavoratori che hanno diritto alla pensione di anzianità, le cd. finestre di uscita sono state portate da quattro a due;

§       per i lavoratori cui si applica esclusivamente il sistema contributivo, le cd. finestre di uscita sono state introdotte ex novo. In base alla disciplina precedente alla riforma, nel silenzio del legislatore, il trattamento pensionistico decorreva alla maturazione dei requisiti richiesti.

La modifica non riguarda il personale del comparto scuola, al quale continua ad applicarsi la specifica disciplina previgente[13].

Le seguenti tabelle pongono a confronto la disciplina precedente con la disciplina introdotta dalla legge n. 243/2004.

 

 


 

LAVORATORI DIPENDENTI

 

Data di maturazione

dei requisiti

 

Decorrenza della pensione di anzianità in base alla normativa precedente

(articolo 1, comma 29, legge n. 335/1995)

 

Decorrenza della pensione di anzianità in base alla normativa modificata

(applicabile anche alle pensioni liquidate con il solo sistema contributivo)

Entro il 31 marzo

1° luglio

con almeno 57 anni di età

 

1° gennaio

con almeno 57 anni di età

Entro il 30 giugno

1° ottobre

con almeno 57 anni di età

Entro il 30 settembre

1° gennaio

1° luglio

Entro il 31 dicembre

1° aprile

Mentre precedentemente (fino al 31 dicembre 2007) l’intervallo massimo tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione era di sei mesi (nell’ipotesi di maturazione nel primo giorno del trimestre), nella nuova disciplina tale intervallo è di dodici mesi.

Per i lavoratori che maturano i requisiti con meno di 57 anni la finestra è poi sostanzialmente unica, potendo costoro aspettare fino a diciotto mesi.

 

LAVORATORI AUTONOMI

(artigiani, commercianti e coltivatori diretti)

 

Data di maturazione

dei requisiti

 

Decorrenza della pensione di anzianità in base alla normativa precedente

(articolo 59, comma 8, legge n. 449/97)

 

Decorrenza della pensione di anzianità in base alla normativa modificata

(applicabile anche alle pensioni liquidate con il solo sistema contributivo)

Entro il 31 marzo

1° ottobre

 

1° luglio

dell’anno successivo

Entro il 30 giugno

1° gennaio

Entro il 30 settembre

1° aprile

1° gennaio

del secondo anno successivo

Entro il 31 dicembre

1° luglio

Anche per i lavoratori autonomi i tempi di attesa – più lunghi che per i dipendenti - risultano raddoppiati: l’intervallo massimo tra la maturazione dei requisiti e decorrenza della pensione (nell’ipotesi di maturazione nel primo giorno del trimestre) passa da nove mesi a diciotto mesi.

 

Il successivo comma 3 detta particolari criteri per la riduzione del requisito dell’età anagrafica con riferimento ai lavoratori notturni, in considerazione del fatto che il grado di “usura” per tale categoria di beneficiari varia in base al numero delle notti effettive lavorate nel corso dell’anno.

Si dispone pertanto che, per i lavoratori notturni, la riduzione del requisito dell’età anagrafica prevista dal comma 2 non può comunque superare dodici mesi per coloro che svolgono l’attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71 e ventiquattro mesi per coloro che svolgono l’attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Ne consegue che il beneficio pieno dei tre anni di anticipo del pensionamento è concesso solamente ai lavoratori che svolgono almeno 78 notti di lavoro all’anno.

 

Il comma 4 precisa il criterio da seguire ai fini della riduzione dell’età anagrafica per il pensionamento nel caso in cui il lavoratore abbia svolto nel corso della vita lavorativa attività usuranti di diverso tipo, disponendo che per definire l’intensità del beneficio pensionistico da applicare si segue il criterio della prevalenza. In sostanza, si applicano le modalità di attenuazione del beneficio di cui al comma 3 solamente se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al successivo comma 5 necessario per l’accesso al medesimo beneficio, il lavoro notturno inferiore a 78 notti per anno sia stato svolto per un periodo pari o superiore alla metà dello stesso periodo minimo.

 

Il comma 5 dispone che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, devono aver svolto regolarmente e continuativamente le attività lavorative elencate al precedente comma 1 per un certo periodo di tempo e in particolare:

§      per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, per un periodo di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;

§      per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 (cioè a regime), per un periodo di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa complessiva.

 

Il comma 6 precisa che, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato, i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sopra menzionati devono essere riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle medesime attività senza considerare i periodi completamente coperti da contribuzione figurativa ai sensi della normativa vigente.

 

Il comma 7 precisa altresì che vengono fatti salvi i regimi più favorevoli previste dalla legislazione vigente per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti nell’A.G.O. (si pensi a quanto previsto per il personale militare, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le norme dell’articolo in esame.

 

Il successivo articolo 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio, definendo altresì la documentazione necessaria al fine della prova dell’effettività dei lavori usuranti.

In particolare, al comma 1 si prevede la trasmissione della domanda di accesso al beneficio con la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati indicati, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione da emanare con il decreto di cui al successivo articolo 4. Si fa presente che per il primo anno di applicazione la pdl in esame al successivo comma 5 fissa tale termine al 30 settembre dell’anno.

Successivamente, l’ente previdenziale comunica all’interessato la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, che è subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento per la verifica dell’integrazione dei requisiti previsti.

Vengono poi disciplinate le conseguenze in caso di presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo in precedenza richiamato:

·       nel caso di ritardo entro un mese oltre il termine previsto, il differimento di un mese all’accesso al trattamento pensionistico;

·       nel caso di ritardo compreso tra uno e due mesi dal termine previsto, il differimento di due mesi all’accesso al trattamento pensionistico;

·       per ritardo superiore ai tre mesi oltre il termine previsto, il differimento di tre mesi all’accesso al trattamento pensionistico.

 

Al comma 2 si prevede l’avvio della rilevazione automatica dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività considerate usuranti ai sensi dell’articolo 1 della pdl in esame, a partire dal mese successivo alla pubblicazione delle norme di attuazione da emanare secondo quanto disposto nel successivo articolo 4.

 

Nel comma 3 è disciplinata in maniera dettagliata la documentazione da presentare a corredo della domanda di accesso al beneficio, da cui trarre la completa dimostrazione dell’esistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento, in particolare, alla qualità delle attività svolte, ai periodi di espletamento e alla dimensione dell’assetto organizzativo dell’azienda.

Più specificamente, per quanto riguarda la documentazione da produrre, si fa riferimento alla documentazione di cui al precedente comma 1 (lettera a)), alla busta paga (lettera b)), al libro matricola (lettera c)), al libretto di lavoro (lettera d)), al contratto collettivo nazionale, territoriale ed aziendale (lettera e) nonché al contratto di lavoro individuale (lettera f)), agli ordini di servizio, agli schemi di turnazione del personale e ai registri delle presenze (lettera g)), alla documentazione medico-sanitaria (lettera h)), alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 66/2003[14](lettera i)), al livello di inquadramento (lettera l)), alla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del D.Lgs 286/2005 e al certificato di idoneità alla guida (lettera m)), al documento di valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 81/2008[15]  (lettera n)), nonché ad altra documentazione equipollente (lettera o)).

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione della delega conferita dall’articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123[16], ha riformato la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, precedentemente contenuta nel D.Lgs. 626/1994 e in altri provvedimenti specifici di settore[17]. In particolare, gli articoli da 28 a 30 recano disposizioni in merito alla regolamentazione della valutazione dei rischi, individuando, rispettivamente, l’obbligo per il datore di lavoro di considerare tutti i potenziali rischi riferibili alla salute e sicurezza dei lavoratori, le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, le caratteristiche che debbono possedere i modelli di organizzazione e gestione.

 

Infine, il successivo comma 4 obbliga il datore di lavoro a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione sopra elencata.

 

L’articolo 3 del provvedimento in esame fissa l’entità della sanzione amministrativa da applicarsi nel caso in cui i benefici previdenziali previsti dal precedente articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando dichiarazioni non veritiere.

 

Nello specifico, il comma 1 pone a carico dell’autore delle citate false dichiarazioni l’obbligo di corrispondere agli istituti previdenziali una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

 

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, scopo della disposizione in esame è quello di “evitare fenomeni di collusione tra datore di lavoro e lavoratore qualora abbiano interessi convergenti nel favorire un’anticipata cessazione dell’attività lavorativa del dipendente”.

 

Al riguardo, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente che la norma in esame contempli una sanzione meramente amministrativa e pertanto, nel caso in cui nella fattispecie concreta ricorrano i presupposti dell’illecito penale, siano salve le relative norme previste dal codice penale.

 

Da ultimo, il comma 2 dell’articolo in esame affida al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti previdenziali il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione che sono alla base del riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti.

 

L’articolo 4 definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

 

In particolare (comma 1), si prevede che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia emanato, entro 30 giorni dall’entrate in vigore della pdl in esame, un regolamento recante le norme necessarie per l’attuazione delle disposizioni richiamate.

Le norme di attuazione devono riguardare in particolare:

§      la costituzione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una Commissione con compiti di monitoraggio delle domande presentate ed accolte anche ai fini della verifica di eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste (vedi infra), nonché quello consultivo degli enti previdenziali ai fini del procedimento di verifica delle domande previsto alla successiva lettera b) (lettera a));

§      la disciplina del procedimento accertativo della documentazione a corredo della domanda di accesso al beneficio, con particolare riferimento all’accertamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) (lavorazioni che utilizzano la c.d. linea catena) e nel rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) (lavoratori notturni), nonché ai fini di quanto disposto al comma 3 che definisce una riduzione massima del requisito di età anagrafica per i lavoratori notturni, e al comma 5, il quale stabilisce il periodo di tempo di svolgimento regolare e continuativo da computare per l’accesso al beneficio (lettera b));

§      la predisposizione di criteri da utilizzare nell’espletamento dell’attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria (lettera c));

§      le modalità di utilizzo da parte dell’ente previdenziale delle informazioni su dimensione, assetto organizzativo dell’azienda e tipologie di lavorazioni, anche con l’analisi dei dati in possesso degli enti previdenziali e assicuratori per gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle attività usuranti di cui al comma 1, lettera c) (vedi supra) e dei periodi di cui all’articolo 1, comma 5 (lettera d));

§      le norme per la rilevazione automatica, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività usuranti di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 3 (lettera e));

§      l’individuazione dei criteri di priorità (in ragione dei requisiti agevolati di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3) che secondo il successivo articolo 5 devono essere adottati per il differimento della decorrenza dei trattamenti nei casi di scostamento tra numero delle domande presentate ed accolte e risorse finanziarie disponibili, emerso durante l’attività di monitoraggio (lettera f));

§      le forme e le modalità di collaborazione fra gli enti che gestiscono forme di assicurazioni obbligatoria, con riferimento particolare alle lavorazioni usuranti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3 (lettera g)).

 

L’articolo 5 dispone l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria nel caso in cui il numero delle domande accolte per l’accesso al beneficio al trattamento pensionistico anticipato sia esorbitante rispetto alle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri ai sensi del successivo articolo 7. Pertanto, se dal monitoraggio delle domande accolte, nell’ambito dell’accertamento degli aventi diritto, si registri uno scostamento in eccesso delle domande medesime rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziate, è previsto il differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. “finestre”) stabilita dalla normativa vigente[18], in base a criteri di priorità secondo la maturazione dei requisiti agevolati per il pensionamento, definiti con il decreto previsto dall’articolo 4.

Il differimento è finalizzato a garantire un allineamento tra il numero di accessi al pensionamento sulla base dei predetti requisiti agevolati e le risorse finanziarie appositamente stanziate.

 

L’articolo 6 interviene in materia di comunicazioni del datore di lavoro.

In particolare, il comma 1 modifica alcune disposizioni del richiamato D.Lgs. 66/2003, e, specificamente:

§      l’articolo 12, comma 2, che disciplina le dichiarazioni con cadenza annuale che il datore di lavoro, anche tramite l'Associazione cui aderisca o conferisca mandato, comunica ai servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali presenti in azienda o le organizzazioni territoriali dei lavoratori, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. La modifica, rispetto al testo attualmente vigente, rimuove il riferimento alle deroghe previste a favore della contrattazione collettiva per quanto concerne l’obbligo di comunicazione;

§      l’articolo 18-bis, al quale viene aggiunto il comma 5-bis che prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 per le violazioni degli obblighi in materia di dichiarazioni di cui all’articolo 12, comma 2,inprecedenza esaminato.

 

Nel successivo comma 2 l’obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente viene stabilito anche per il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate all’articolo 1,comma 1, lettera c), che utilizzano la c.d. “linea catena”.

Il termine indicato per le comunicazione è di 30 giorni dall’inizio delle lavorazioni; in sede di prima applicazione, tale termine decorre entro un mese dall’entrata in vigore della pdl in esame. In caso di inosservanza della comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

 

 

L’articolo 7, infine, reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, si fa fronte utilizzando le risorse dell’apposito Fondo previsto all’articolo 1, comma 3, lettera f) della L. 247/2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (c.d. “Fondo usuranti”).

Il contenuto della pdl 1367

La pdl 1367 (Cazzola ed altri) la pdl 1367, come accennato, è formulata come norma di delega legislativa.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, della pdl in esame delega il Governo, ferma restando l’individuazione delle attività usuranti e particolarmente usuranti effettuata dall'articolo 1, comma 3, della richiamata L. 247/2007 (cfr. supra), ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela previdenziale dei lavoratori occupati in attività usuranti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

§      previsione, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, della possibilità di usufruire del pensionamento anticipato con le seguenti modalità (lettera a)):

o     per le pensioni liquidate con il metodo retributivo, l’età pensionabile è anticipata in ragione di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

o     per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, possibilità di scelta, per il lavoratore, tra l'applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno ogni sei anni di lavoro usurante; oppure, utilizzo del richiamato periodo per l'anticipazione dell'età pensionabile fino al massimo di un anno rispetto al normale accesso;

o     nel caso di mansioni particolarmente usuranti, di cui al D.M. 19 maggio 1999 (vedi supra), si prevede la riduzione, fino ad un anno, anche dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità.

Si segnala che la norma, laddove prevede rispettivamente l’anticipazione dell’età pensionabile e la riduzione dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità fino ad un anno, non appare del tutto chiara, in quanto prevede solamente un tetto massimo alla riduzione stessa.

 

Si evidenzia che la pdl in esame, con riferimento ai benefici previdenziali concessi (lettera a)), concedendo un’anticipazione del pensionamento proporzionata alla durata del periodo di svolgimento dei lavori usuranti, ripropone sostanzialmente una disciplina simile a quella già prevista dal D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, seppur meno favorevole quanto ai requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento.

 

§      estensione delle disposizioni in precedenza richiamate ai lavoratori autonomi secondo criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta (lettera b));

 

§      previsione di norme specifiche in favore degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile impiegato in compiti istituzionali (lettera c));

 

§      obbligo per l’INPS e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo.

La stessa lettera, inoltre, prevede norme specifiche per i lavoratori autonomi.

Infine, si prevede, per le situazioni pregresse, l’affidamento all'INAIL della procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione. Lo stesso Ente, sempre secondo la lettera in esame, ha l’obbligo di delegare alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTARP[19]si segnala che la pdl riporta erroneamente l’acronimo CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti richiamati in precedenza (lettera d)).

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, è opportuno utilizzare tale procedura di accertamento in quanto “corrispondente, in quanto applicabile, alle disposizioni operanti per l'accertamento dell'esposizione ad amianto, che costituisce, pur con tutti i suoi limiti, il solo punto di riferimento in materia da oltre quindici anni”.

 

Il successivo articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall’attuazione della delega in esame si provveda utilizzando la dotazione dell’apposito Fondo previsto dall’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007.

 

Al riguardo, la lettera f) del menzionato comma 3 ha disposto che, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici pensionistici in questione, debba essere assicurata la coerenza con il limite massimo delle risorse finanziarie di uno specifico Fondo, la cui dotazione finanziaria è pari a 83 milioni di euro per l’anno 2009, 200 milioni di euro per l’anno 2010, 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012, 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 




[1]    D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, “Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti”.

[2]    L. 23 ottobre 1992, n. 421, “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”.

[3]     Per tali lavoratori, inoltre, i limiti di età introdotti dalla legge di riforma del sistema pensionistico per l'accesso alla pensione di anzianità nel regime retributivo sono ridotti fino al massimo di un anno (art. 1, comma 36, della L. 335/1995).

[4]     Per quanto riguarda invece le pensioni che saranno liquidate esclusivamente con il nuovo sistema contributivo, i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti hanno facoltà di optare tra una più elevata pensione (mediante applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età anagrafica all'atto del pensionamento, di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti) o un anticipo, in proporzione corrispondente e fino al massimo di un anno, del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (art. 1, comma 37, della L. 335/1995).

[5]     A tale riguardo, si segnala che la legge 3 gennaio 1960, n. 5, prevede, all'art. 1, che i lavoratori delle miniere, cave e torbiere possano andare in pensione a 55 anni, purché siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo. L'art. 25 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone invece che il servizio prestato dagli operai dello Stato addetti ai lavori insalubri (come definiti da ultimo dal decreto del Ministro della Sanità del 19 novembre 1981) o ai polverifici, sia maggiorato di un quarto.

[6]     In tal senso, l’art. 78, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[7]     D.M. 17 aprile 2001, Attuazione dell'art. 78, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefìci in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura. La materia è stata successivamente oggetto della circolare INPS n. 115 del 25 maggio 2001 e, per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa, della circolare INPS n. 161 del 10 agosto 2001.

[8]     In base ad una rilevazione effettuata dall’INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati 416 (di cui 407 hanno fruito dell’anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia e 9 dell’anticipo rispetto ai requisiti di anzianità).

[9]     Legge 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[10]   D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

      Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, lettera e), del richiamato D.Lgs. 66/2003 definisce come “lavoratore notturno”:

-        qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

-        qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time.

[11]    L. 23 agosto 2004, n. 243, “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

[12]   Riformulando il comma 7 dell’art. 1 della L. 243/2004, si prevede tuttavia (art. 1, comma 2, lettera b), L. 247/2007) che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, possa essere differito l’innalzamento dei requisiti previsto a decorrere dal 2013, qualora, sulla base di una verifica da effettuare entro il 30 settembre 2012, risulti il conseguimento di risparmi di spesa superiori alle previsioni ed in grado di garantire il raggiungimento di effetti finanziari equivalenti a quelli originariamente previsti come conseguenti all’innalzamento dell’età previsto a regime dal 2013.

[13]    Si ricorda che l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

[14]   Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, il datore di lavoro, anche tramite l'Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa annualmente per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, nonché le rappresentanze sindacali presenti in azienda o le organizzazioni territoriali dei lavoratori, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.

[15]    D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[16]    “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

[17]   Il D.Lgs. 81/2008, pur non assumendo formalmente la natura di “testo unico”, in realtà nella sostanza opera il riassetto e la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il riordino e il coordinamento della medesima disciplina in un unico testo normativo.

[18]    Articolo 1, comma 6, lettere c) e d) della L. 243/2004.

[19]    La Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) fa parte degli uffici centrali dell’INAIL ed è responsabile della funzione tecnica di rilevazione degli elementi per la valutazione del rischio ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'assicurazione gestita dall'Istituto, assicurandone l'omogeneo svolgimento sul territorio. E' responsabile altresì delle funzioni tecniche necessarie per la realizzazione dei compiti assegnati all'Istituto in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.