Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - A.C. 5534-bis - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 708
Data: 22/10/2012
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

22 ottobre 2012

 

n. 708/0

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

A.C. 5534-bis

Sintesi del contenuto

 

 


Articolo 1 Risultati differenziali

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2013 e per i due anni successivi, 2014 e 2015, compresi nel bilancio pluriennale

 

Articolo 2 - Gestioni previdenziali

L’articolo 2 reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

Articolo 3 -Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri

L’articolo 3, commi 1 e 2, dispongono la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

I commi 3 e 4 dispongono la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze

I commi da 5 a 7 individuano le riduzioni degli stanziamenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I commi da 8 a 20 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.

In particolare, i commi 9, 17-20 innalzano il contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 11 e 12 dispongono in tema di intercettazioni e il comma 14 interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero.

I commi 21-27 concernono le riduzioni di spesa da operare nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. In particolare: il comma 22 dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante l’istituto dell’indennità di servizio all’estero; il comma 23 riduce gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero. Il comma 24 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 25, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dei fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero; il comma 26 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 299 del 1998 – recante finanziamento italiano della PESC; il comma 27, infine, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 51/1995, di ratifica di un accordo Italia ONU relativo al Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia,.

Il comma 28 è stato stralciato.

Il comma 29 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR concorrono le disposizioni recate dai commi da 30 a 48.

I commi 30 e 31 dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

I commi da 32 a 36 sono stati stralciati.

I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.

I commi da 39 a 41 sono stati stralciati.

I commi 42-45 dispongono, dal 1° settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (da 18 a 24 ore) nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15. Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione..

I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’anno scolastico 2012/2013.

Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.

I commi da 49 a 57 definiscono le misure di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo in particolare la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione della Pedemontana di Formia (comma 50), al fondo per gli investimenti ferroviari nei servizi di trasporto pubblico locale (comma 51), alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 52), alla gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 53), alle consistenze dei di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, rideterminando conseguentemente numero massimo degli allievi del Corpo medesimo (commi 54-56), al registro italiano dighe (comma 57)

Ai sensi dei commi da 58 a 62, le riduzioni di spesa del dicastero agricolo vengono attuate attraverso: il versamento al bilancio di 16,2 milioni per il 2013 e 2014 e di 8,9 milioni per 2015 delle risorse a disposizione di ISA; la riduzione dei trasferimenti agli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF, la cui entità viene attenuata rispetto alle previsioni del 2012; la riduzione degli sgravi contributivi di cui godono le imprese di pesca. Si prevede, infine, il versamento all’entrata di bilancio dei fondi a disposizione di AGEA per interventi a sostegno del comparto agricolo.

Il comma 63 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (ai sensi dell’art. 7, co. 12-15 del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero medesimo.

I commi da 66 a 74 riducono, a decorrere dal 2013, la spesa del Ministero della salute per l’assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell’aviazione civile) e per l’assistenza sanitaria internazionale.

I commi 75 e 76 dispongono l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del MIUR, del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete.

 

Articolo 4 - Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici

L’articolo 4, comma 1, prevede ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali.

Il comma 2, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015.

 

Articolo 5 - Riduzione della spesa degli enti territoriali

Il commi 1 e 2 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare; aumentando le somme già definite dal decreto legge 95/2012 (cd. spending review). L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 1) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 2).

I commi da 3 a 6 dispongono, a decorrere dal 2013, la riduzione di 500 milioni di euro annui del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni e di 200 milioni annui il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, ivi compresi gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna; viene inoltre modificata la disciplina relativa alle risorse del primo di tali due Fondi.

 

Articolo 6 - Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

L’articolo 6 prosegue gli interventi di contenimento della spesa sanitaria introdotti dall’articolo 17 del decreto-legge 98/2011 e successivamente precisati dall’articolo 15 del decreto- legge 95/2012 (c.d. Spending review).

Il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento, degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN. Viene inoltre rideterminato, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

Il comma 2, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure recate dal comma 1, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Il comma 3 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il divieto di azioni esecutive in danno degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo.

 

Articolo 7 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 vieta a tutte le amministrazioni pubbliche, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili potranno essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità.

Il comma 2 prevede l’istituzione a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il comma 3 prevede modifiche all’ammontare del capitale sociale per il 2012 della Società di gestione del risparmio, costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato, autorizzando inoltre, per l’anno 2013, la spesa di 3 milioni di euro per l’apporto al capitale sociale della stessa SGR.

I commi da 4 a 8 introducono per le amministrazioni pubbliche un limite, per il biennio 2013-2014, alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, nonché il divieto per il medesimo periodo di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

Il comma 9 prevede una limitazione del ricorso alle consulenze informatiche per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Il comma 10 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga.

Il comma 11 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (in house), siano tenute a rispettare i presupposti, limiti e obblighi di trasparenza per l’affidamento di incarichi di consulenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

I commi 12 e 13 sono stati stralciati.

I commi 14 e 15 introducono, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie:

§   la previsione che, con decreto del MIUR, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A.; inoltre, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14);

§   l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 15).

I commi da 16 a 21 recano disposizioni varie in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, i commi da 16 a 19 dispongono:

§   che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto della P.A. procedono ad autonome procedure di acquisto di determinate categorie di beni e servizi, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione;

§   talune correzioni alla disciplina del diritto di recesso per le amministrazioni pubbliche che hanno validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi;

§   che, ove previsto dal bando di gara, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente;

§   che la disciplina attuativa delle misure sulla riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, sia stabilita con decreto ministeriale.

Il comma 20 consente la stipula di uno o più accordi quadro ai sensi del Codice degli appalti, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, ai quali, facoltativamente, le amministrazioni pubbliche possono aderire. Il comma 21 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione delle categorie di beni e di servizi, nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni statali procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici.

I commi da 22 a 24 sono stati stralciati.

Il comma 25 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la definizione di misure per lo spegnimento ovvero l’affievolimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica,.

Il comma 26 precisa che gli enti locali dovranno adottare misure per adeguarsi alle disposizioni contenute nel predetto D.P.C.M., e che per le regioni tali disposizioni costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

I commi da 27 a 34 sono stati stralciati.

I commi da 35 a 38 dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione e dello stretto.

Il comma 39 specifica che l’indennità di trasferimento per il personale militare e di polizia, contemplata dall’articolo 1 della legge n.86/2001 non opera nel caso in cui il trasferimento d’ufficio comporti uno spostamento della sede lavorativa in sedi limitrofe.

 

Articolo 8 - Finanziamento di esigenze indifferibili

I commi 1 e 2 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; che viene parzialmente destinata a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia.

Il comma 3 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Il comma 4 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria.

Il comma 5 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

Il comma 6, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.250 milioni di euro.

Il comma 7 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Il comma 8 assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

Il comma 9 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 al fine di consentire l’attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010.

Il comma 10 incrementa per un importo di 130 milioni di euro per l’anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta all’articolo 243-bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto-legge n.174 del 2012.

Il comma 11 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2013 a favore dei cd. soggetti esodati e salvaguardati.

Il comma 12 assegnaalla Campania 159 milioni di euro per il 2013, al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell’esercizio 1990.

Il comma 13, istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal l’anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco,.

Il comma 14 dispone che vengano riassegnati al Ministero delle politiche agricole i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole.

I commi 15 e 16 sono stati stralciati.

Il comma 17 reca un’autorizzazione di spesa per il 2013 a favore delle scuole non statali.

Il comma 18 dispone un definanziamento di 631,7 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il comma 19 è stato stralciato.

Il comma 20 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili a Napoli e Palermo.

Il comma 21 prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali.

Il comma 22 prevede un incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2013 della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 23 opera una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per un importo pari a di 3,2 miliardi di euro per l’anno 2013, di 1,2 miliardi per il 2014 e di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.

 

Articolo 9 - Trasporto pubblico locale

Il comma 1 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. si dispone l’entrata in vigore dell’articolo alla data di pubblicazione della legge di stabilità in esame.

 

L’articolo 10 relativo all’istituzione dell’Agenzia per la coesione e l’articolo 11 relativo al riordino degli enti di ricerca sono stati stralciati.

 

Articolo 12 - Disposizioni in materia di entrate

Il comma 1 ridetermina il già disposto aumento dell'IVA, operativo dal 1* luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013: in luogo dell’aumento al 12 e al 23 per cento, le attuali aliquote del 10 e del 21 per cento sono aumentate rispettivamente all'11 e al 22 per cento.

Il comma 2 abbassa di un punto percentuale le aliquote IRPEF applicabili ai primi due scaglioni di reddito, rispettivamente portandole dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento.

Il comma 3 intende prorogare a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l’anno 2014, prevedendo che ove le disposizioni di attuazione della misura non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

I commi da 4 a 7 limitano, a determinate condizioni e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri (indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR) fissando una franchigia pari a euro 250, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000. Le franchigie si applicano anche a taluni oneri che non risultano indicati espressamente negli articoli 10 e 15 del TUIR ma con riferimento ai quali la deduzione e la detrazione sono comunque riconducibili all'ambito di tali norme.

I commi da 8 a 10 fissano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune specifiche esclusioni da tale limite. Si specifica altresì che il computo del tetto massimo di 3.000 euro deve essere effettuato tenendo conto anche di taluni oneri che non risultano indicati espressamente nell'articolo 15 del TUIR, ma che sono riconducibili nell’ambito di tale norma.

Il comma 11 abroga la cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, consistente nell'applicazione della curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

Il comma 12 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo. È conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002)

Il comma 13, al fine distabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti, dispone che dal 1° gennaio 2013 l’aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

I comma da 14 a 16, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, modificano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus.

Il comma 17 abroga l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

I commi da 18 a 21 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un’imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

§      compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

§      operazioni sui cosiddetti “strumenti derivati” nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Il comma 22 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l’importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

I commi da 23 a 26 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali “straordinarie” (fusione, cessione d’azienda, etc.)a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

I commi 23 e 24 posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i commi 25 e 26 modificano le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

Il comma 27 dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi.

Il comma 28 chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d’imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

Il comma 29 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario siano rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

I commi 30 e 31 abrogano le disposizioni che consentivano alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Il comma 32 dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l’applicazione dell’accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole.

Il comma 33 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riduzione del 5 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

Il comma 34 dimezza il minimo edittale di alcune sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il comma 35 prevede che le norme sul trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti stabilite dalla legge finanziaria per il 2010, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero, si applicano anche nel 2013, 2014 e 2015.

Il comma 36 introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 37 modifica le vigenti procedure di riscossione dei cosiddette multe per le quote latte, prevedendo che l’AGEA nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette in luogo di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

Articolo 13 - Fondi speciali e tabelle

L’articolo 13 reca le disposizioni relative alle Tabelle da A ad E allegate al d.d.l. di stabilità. In particolare il comma 1 reca l’approvazione delle Tabelle A e B, che definiscono l’entità dei Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale; il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, relativa alla quantificazione annua (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa di carattere permanente; il comma 3 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, evidenziando gli eventuali definanziamenti, rifinanziamenti e rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa. Infine il comma 4 indica i limiti massimi di impegnabilità delle autorizzazioni pluriennali di spesa.

 

Articolo 14 Entrata in vigore

L’articolo 14 stabilisce l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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