Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - A.C. 5534-bis - Schede di lettura e profili finanziari
Riferimenti:
AC N. 5534-BIS/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 708
Data: 22/10/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

 

A.C. 5534-bis

Schede di lettura e
profili finanziari

 

 

 

 

 

 

n. 708

 

 

 

22 ottobre 2012

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - Dossier n. 26

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

§       Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

Si rammenta che il dossier commenta le norme come risultanti dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9, lettera b),10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell'articolo 8, commi, 15, 16 e 19, dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 11

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0025.doc


INDICE

Introduzione

La manovra nel disegno di legge di stabilità 2013. 3

§      Premessa. 3

§      L’articolazione della manovra. 4

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)17

§      Articolo 2 (Gestioni previdenziali)20

§      Articolo 3, commi 1 e 2 (Riduzioni di spesa dei Ministeri)24

§      Articolo 3, commi 3 e 4 (Riduzioni Ministero dell’economia)41

§      Articolo 3, commi 5-7 (Ministero del lavoro)47

§      Articolo 3, commi 8-20 (Riduzione della spesa del Ministero della giustizia)52

§      Articolo 3, commi 21-27 (Disposizioni per la riduzione della spesa del Ministero degli Affari esteri)69

§      Articolo 3, comma 29 (Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)78

§      Articolo 3, commi 30-31 (Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)81

§      Articolo 3, commi 37-38 (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)84

§      Articolo 3, commi 42-45 (Impegno orario e ferie per il personale docente. Organico di diritto dei docenti di sostegno)87

§      Articolo 3, commi 46-48 (Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico)104

§      Articolo 3, commi 49-57 (Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)108

§      Articolo 3, commi 58-62 (Ministero delle politiche agricole)126

§      Articolo 3, comma 63 (Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)135

§      Articolo 3, comma 64 (Interventi conservativi volontari sui beni culturali)136

§      Articolo 3, comma 65 (Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)139

§      Articolo 3, commi 66-74 (Riduzioni delle spese del Ministero della salute)142

§      Articolo 3, commi 75 e 76 (Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica)150

§      Articolo 4, comma 1 (Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza)156

§      Articolo 4, comma 2 (Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)159

§      Articolo 5, commi 1 e 2 (Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)161

§      Articolo 5, commi 3-6 (Riduzione della spesa degli enti locali)166

§      Articolo 6 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)174

§      Articolo 7, comma 1 (Acquisto di immobili da parte della P.A.)187

§      Articolo 7, comma 2 (Fondo per il pagamento canoni di locazione)192

§      Articolo 7, comma 3 (Capitale sociale della SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)198

§      Articolo 7, commi 4-8 (Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)204

§      Articolo 7, commi 9-11 (Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)209

§      Articolo 7, commi 14 e 15 (Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)215

§      Articolo 7, commi 16-21 (Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.)219

§      Articolo 7, commi 25 e 26 (Misure per lo spegnimento o l’affievolimento delle fonti di illuminazione pubblica)228

§      Articolo 7, commi 35-38 (Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)231

§      Articolo 7, comma 39 (Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)235

§      Articolo 8, commi 1 e 2 (Partecipazione italiani ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente)237

§      Articolo 8, comma 3 (Contratto di programma con RFI)244

§      Articolo 8, comma 4 (Rete infrastrutturale ferroviaria)248

§      Articolo 8, comma 5 (Contratto di programma con ANAS)252

§      Articolo 8, comma 6 (Autorizzazione di spesa per il sistema MO.S.E.)254

§      Articolo 8, comma 7 (Linea ferroviaria Torino-Lione)256

§      Articolo 8, comma 8 (Assegnazione di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per transazioni riguardanti opere pubbliche di interesse nazionale)259

§      Articolo 8, comma 9 (Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino)262

§      Articolo 8, comma 10 (Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario )265

§      Articolo 8, comma 11 (Interventi in favore dei c.d. esodati)269

§      Articolo 8, comma 12 (Disavanzi sanitari regione Campania)272

§      Articolo 8, comma 13 (Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)274

§      Articolo 8, comma 14 (Agenzia sviluppo settore ippico)277

§      Articolo 8, comma 17 (Scuole non statali)279

§      Articolo 8, comma 18 (Fondo spese urgenti e indifferibili)282

§      Articolo 8, comma 20 (Lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo)284

§      Articolo 8, comma 21 (Fondo interventi urgenti)289

§      Articolo 8, comma 22 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)292

§      Articolo 8, comma 23 (Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)294

§      Articolo 9 (Trasporto pubblico locale)296

§      Articolo 12, comma 1 (Aumento IVA)308

§      Articolo 12, comma 2 (Riduzione primi due scaglioni IRPEF)312

§      Articolo 12, comma 3 (Detassazioni contratti di produttività)316

§      Articolo 12, commi 4-10 (Oneri deducibili e detraibili)319

§      Articolo 12, comma 11 (Abrogazione clausola di salvaguardia TFR)334

§      Articolo 12, comma 12 (Imposta di bollo sui certificati penali)337

§      Articolo 12, comma 13 (Aliquote di accisa dei carburanti)339

§      Articolo 12, commi 14-16 (Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)342

§      Articolo 12, comma 17 (Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra)346

§      Articolo 12, commi 18-21 (Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)349

§      Articolo 12, comma 22 (Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa)355

§      Articolo 12, commi 23-26 (Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)359

§      Articolo 12, commi 27 e 28 (Imprese assicurative)367

§      Articolo 12, comma 29 (Reddito dominicale e agrario)370

§      Articolo 12, commi 30 e 31 (Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)373

§      Articolo 12, commi 32 e 33 (Terreni agricoli e gasolio agricolo)377

§      Articolo 12, comma 34 (Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)380

§      Articolo 12, comma 35 (Finanziamento delle autorità indipendenti)383

§      Articolo 12, comma 36 (Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)389

§      Articolo 12, comma 37 (Riscossione delle quote latte)391

§      Articolo 13, comma 1 (Tabelle A e B)395

§      Articolo 13, comma 2 (Tabella C)401

§      Articolo 13, commi 3 e 4 (Tabella E)416

§      Articolo 14 (Entrata in vigore)436

 


Introduzione


La manovra nel disegno di legge di stabilità 2013

Premessa

Il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili.

 

Nel 2013, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità prevedono, in particolare, l'allocazione (per circa 2,9 miliardi) del margine (due decimi di punto del PIL, pari a circa 3,1 miliardi) indicato nella Nota di aggiornamento tra la previsione tendenziale dell’indebitamento netto (-1,6%, che in termini strutturali si traduce in un avanzo pari allo 0,2% del PIL) e l'obiettivo programmatico (-1,8%, che in termini strutturali configura il pareggio di bilancio).

 

Si ricorda che la citata Nota di aggiornamento, trasmessa alle Camere il 21 settembre 2012, ha modificato le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza (DEF) dell'aprile 2012. In particolare, la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime formulate nel DEF sull’andamento dell’economia italiana per l’anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell’anno, a seguito dell’acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell’incertezza che ha caratterizzato il contesto dell’area dell’euro.

La Nota rivede quindi il quadro macroeconomico indicando per il 2012 una contrazione del PIL del -2,4% (rispetto all’1,2% precedentemente indicato). Una contrazione è attesa anche per il 2013, anno in cui il PIL è previsto ridursi dello -0,2%, principalmente per l’effetto di trascinamento del calo registrato l’anno precedente. Negli anni successivi l’attività economica tornerebbe a crescere, dell’1,1% nel 2014 e dell’1,3% nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale e dell’emergere degli effetti positivi determinati dai provvedimenti varati dal Governo nella prima parte dell’anno.

Per quanto concerne la finanza pubblica, la Nota registra gli effetti dell’evoluzione congiunturale, dei provvedimenti normativi adottati di recente e delle risultanze dell’attività di monitoraggio, aggiornando al contempo il quadro programmatico e confermando in tale ambito l’obiettivo del pareggio strutturale di bilancio nel 2013.

In particolare, nel 2012 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente è stimato al 2,6% del PIL, superando di 0,9 punti percentuali il valore indicato nel DEF. Negli anni 2013-2015, il deficit tendenziale è previsto ridursi progressivamente (-1,6 nel 2013, -1,5 nel 2014 e -1,4 nel 2015), mentre in termini programmatici si registra un lieve scostamento al rialzo nel 2013 (-1,8%) e un lieve ritocco al ribasso nel 2015 (-1,3%).

In termini strutturali, ossia al netto della componente ciclica e delle misure una tantum, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche appare in linea rispetto a quanto indicato nel DEF. Il quadro di finanza pubblica riportato nel DEF dell’aprile 2012, che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 (con surplus strutturale pari allo 0,6% del Pil,) viene quindi sostanzialmente confermato nella Nota di aggiornamento pur in presenza di un deterioramento dei dati finanziari.

L’indebitamento netto strutturale tendenziale dovrebbe, in particolare, ridursi di 2,8 punti percentuali nell’anno in corso attestandosi intorno al -0,9 per cento del PIL; nel 2013 il saldo mostrerebbe un avanzo di 0,2 punti percentuali di PIL, mentre negli anni 2014 e 2015 esso assumerebbe un segno negativo – rispettivamente -0,2% e -0,5% - attestandosi comunque su un livello in linea con l’obiettivo di medio termine.

In termini programmatici, il saldo strutturale conferma l’obiettivo del bilancio in pareggio nel 2013, malgrado che l’impatto di eventi naturali avversi - quali il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012 – e la presenza di un rallentamento dell’economia più significativo di quanto previsto nel DEF, determinino l’esigenza di assumere spese incomprimibili. Negli anni successivi l’indebitamento netto strutturale programmatico dovrebbe rimanere in linea con l’obiettivo di medio periodo concordato in sede europea (-0,2% nel 2014 e -0,4% nel 2015).

 

Nel 2013 le misure previste nella legge di stabilità determinano, pertanto, un incremento dell’indebitamento netto pari a circa 2,9 miliardi di euro, mentre nei due esercizi successivi (2014-2015) gli effetti complessivi sull'indebitamento e sul fabbisogno risultano marginali e in linea con l’obiettivo di medio termine concordato in sede europea, come di seguito si illustra più diffusamente.

L’articolazione della manovra

§      Gli effetti sui saldi nel triennio 2013-2015

L’effetto complessivo delle misure recate dalla legge di stabilità (articolato e tabelle), nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, determinano per il 2013, un effetto di miglioramento del saldo netto da finanziare (216,5 milioni) a fronte di un peggioramento di circa 3 miliardi per il fabbisogno e l’indebitamento netto. Nel biennio successivo gli effetti si invertono, comportando un peggioramento del SNF (rispettivamente 1,3 miliardi nel 2014 e 7,7 miliardi nel 2015), a fronte di un miglioramento degli altri saldi (9,4 milioni e 130 milioni nei due anni) (v. Tavola 1).

Parte della differenza osservata nell’andamento dei saldi è ascrivibile alla diversa proiezione sugli stessi delle voci di rifinanziamento e rimodulazione della spesa in conto capitale contenuti nella Tabella E. Ha inoltre effetto solo in termini di SNF la riduzione di spesa per 3,2 miliardi nel 2013, 1,2 miliardi nel 2014 e 1 miliardo nel 2015 a valere sugli stanziamenti relativi ai rimborsi di crediti di imposta pregressi, di cui all’articolo 8, comma 23, della legge di stabilità[1].

Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Tabella E, si segnala la maggiore spesa per 5,5 miliardi nel 2015[2] concernente il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie che si riflette pienamente sul SNF, mentre ha un effetto nullo su fabbisogno e indebitamento: trattandosi di un obbligo internazionale, i relativi effetti sono infatti già scontati nel conto economico tendenziale della pubblica amministrazione. Analoghe considerazioni valgono poi per il rifinanziamento del programma FREMM, per il quale sono autorizzate risorse aggiuntive pari a 321 milioni nel 2013, 261 milioni nel 2014 e 268 milioni nel 2015, cui si aggiungono 1,2 miliardi per gli anni 2016-2019.

Va, tuttavia, rilevato che le voci di rifinanziamento iscritte in Tabella E che risultano dal ddl Legge di stabilità ammontano complessivamente (in termini di SNF) a 656 milioni nel 2013, 341 milioni nel 2014 e 5.888 milioni nel 2015: tali importi sono confermati per il 2014 e il 2015 dall’allegato 3 della Legge di stabilità, mentre per il 2013 l’allegato 3 indica un importo minore, pari a 496 milioni. Dovrebbe, pertanto, essere chiarito a quale voce vada imputata la suddetta differenza di 160 milioni ed evidenziare i relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Per quanto riguarda le rimodulazioni, si sottolinea per la rilevanza degli importi quella relativa agli stanziamenti del FAS: la Tabella E prevede la riduzione dello stanziamento relativo al 2013 per 2,5 miliardi, a fronte di un incremento negli anni successivi in misura pari a 1 miliardo nel 2014 e a 1,5 miliardi nel 2015.

Tenuto conto che gli effetti delle Tabelle della legge di stabilità sui saldi sono indicati in modo aggregato nell’allegato 3 e che pertanto non è possibile cogliere puntualmente lo sviluppo in termini di indebitamento e fabbisogno di variazioni operate in termini di saldo netto da finanziare, appare opportuno un chiarimento circa gli effetti delle principali variazioni operate, con particolare riferimento al FAS. Riguardo a quest’ultimo si ricorda, infatti, che alle disposizioni che incidono sull’entità degli stanziamenti del Fondo sono sempre stati attribuiti effetti su fabbisogno e indebitamento, anche se in misura tale da tener conto dell’effettiva spendibilità nel tempo delle risorse in questione. Dovrebbe pertanto essere chiarito quale sviluppo di spesa risulti già scontato nei tendenziali e come incida su di esso la rimodulazione proposta.

 

Tavola 1

Effetti della Legge stabilità sui saldi di finanza pubblica (testo presentato dal Governo)

(milioni di euro)

 

§      L’indebitamento netto

Per quanto riguarda in particolare l’indebitamento netto, si rileva che la variazione complessiva determinata dalla legge di stabilità per il 2013 (aumento del deficit per 2,9 miliardi), corrispondente ad un aumento di 1,8 decimi di punto di incidenza sul PIL, si pone all’interno del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi)[3]. Margine soggetto, da un lato, alla stessa evoluzione del PIL (effetto denominatore) e, dall’altro, alla piena efficacia delle misure adottate insieme alla correttezza delle previsioni a legislazione vigente delle grandezze di finanza pubblica oggetto del conto economico della PA (effetto numeratore).

Non incidono invece significativamente sul rapporto indebitamento netto/PIL le variazioni migliorative di tale saldo osservate nel 2014 e 2015, esercizi per i quali nella Nota di aggiornamento i saldi tendenziali risultano allineati a quelli programmatici (2014) o evidenziano un lieve miglioramento, peraltro riconducibile alla spesa per interessi (2015).

§      La revisione della spesa dei Ministeri (art. 7 del D.L. 95/2012)

Gli effetti sui saldi finora illustrati non scontano le norme di riduzione di spesa proposte dai Ministeri per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’articolo 7, commi 12-15 del D.L. 95/2012, evidenziate in calce all’allegato 3. Come specificato dalla Nota tecnico illustrativa al ddl di stabilità, tali misure sono state, infatti, già considerate nei tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF. Poiché tuttavia, rispetto agli effetti attesi dal D.L. 95/2012, il complesso delle variazioni proposte determinano minori risparmi in termini indebitamento netto e di fabbisogno nel 2013 (-33 milioni), in tale esercizio si determina un corrispondente peggioramento dei suddetti saldi rispetto alla legislazione vigente: in particolare l’aumento complessivo dell’indebitamento risulterebbe pari a 2.940 milioni, inferiore comunque al suddetto margine di 3.165 milioni.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, le modifiche degli stanziamenti disposte in conseguenza delle citate misure saranno apportate con la prima Nota di variazione al bilancio in occasione del passaggio del testo tra i due rami del Parlamento. Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la revisione della spesa dei Ministeri determina nel 2013 un miglioramento di 57,6 milioni in termini di SNF rispetto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 (irrilevanti, invece, gli effetti migliorativi nel biennio successivo: rispettivamente 0,4 e 0,3 milioni).


§      Gli effetti sui saldi dello stralcio

A seguito dell’esame del disegno di legge di stabilità ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento, nella seduta del 18 ottobre 2012 sono state oggetto della pronuncia di stralcio alcune disposizioni di carattere ordinamentale, micro settoriali e localistico.

Secondo quanto risulta dal prospetto riepilogativo, le norme stralciate determinavano i seguenti effetti sui saldi (Tavola 2).

 

Tavola 2

Effetti finanziari delle norme oggetto della pronuncia di stralcio

(milioni di euro)

 

Poiché le norme suddette comportavano effetti finanziari peggiorativi dei saldi per 46 milioni nel 2013, 35,8 milioni nel 2014 e 58,9 milioni nel 2014, il loro stralcio comporta un miglioramento dei saldi di corrispondente importo. Conseguentemente gli effetti complessivi sui saldi del disegno di legge di stabilità risultano così rideterminati:

 

Tavola 3

Effetti della Legge stabilità sui saldi di finanza pubblica dopo lo stralcio

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Saldo Netto da Finanziare

262,5

-1230,8

-7658,8

Fabbisogno

-3023,5

45,2

189,2

Indebitamento netto

-2861,5

45,2

189,2

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

 

 

 

 

 

L’analisi che segue, in termini di indebitamento netto, si riferisce agli effetti della legge di stabilità al netto delle norme oggetto dello stralcio.

§      La composizione della manovra

Dalla composizione della manovra lorda (tavola 4), si osserva che le risorse (date dalla somma delle maggiori entrate e minori spese) vengono reperite prevalentemente dal lato delle entrate, pari a 6,4 miliardi nel 2013, 6,2 miliardi nel 2014 e 5,7 miliardi nel 2015 a fronte di un contenimento della spesa di 3,8 miliardi nel 2013 e nel 2014 e di 3,7 miliardi nel 2015. All’interno di quest’ultima nettamente prevalente è la componente di parte corrente: ciò, tuttavia, è anche conseguenza del fatto che i risparmi derivanti dalle misure a carico degli enti territoriali relative al patto di stabilità interno (2,2 miliardi annui) sono interamente contabilizzati ex-ante tra le minori spese correnti, anche se ex-post una quota significativa dei tagli si traduce in minori spese in conto capitale.

Dal lato degli impieghi (dati dalla somma delle minori entrate e delle maggiori spese), le risorse vengono riallocate in larga parte a compensazione delle minori entrate, previste in 8,7 miliardi nel 2013, 7,3 miliardi nel 2014 e 6 miliardi nel 2015. La manovra determina pertanto una riduzione netta delle entrate rispetto alla legislazione vigente. All’interno delle maggiori spese (4,3 miliardi nel 2013, 2,8 miliardi nel 2014 e 3,2 miliardi nel 2015), le risorse sono ripartite per circa il 55-60% tra le spese correnti, a fronte del 40-45% delle spese in conto capitale.

Tavola 4

Articolazione della manovra per risorse e impieghi(1)

§      I settori di intervento

Guardando ai settori di intervento (Tavola 5), dal lato delle risorse, le minori spese sono riconducibili alla riduzione di spesa degli enti territoriali attraverso il rafforzamento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità interno (complessivamente -2,2 miliardi annui nel triennio), al comparto sanitario (-600 milioni nel 2013 e -1 miliardo annuo a decorrere dal 2014) e a misure di riordino degli enti previdenziali e assistenziali (-300 milioni annui).

Le maggiori entrate derivano, tra l’altro, dalla revisione delle deduzioni e detrazioni Irpef (complessivamente, 2.156 milioni nel 2013, 1.366 milioni nel 2014 e 1.359 milioni nel 2015), dall’introduzione dell’imposta da bollo dello 0,05% sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) (1.088 milioni annui), dal riallineamento dei valori contabili (200 milioni nel 2013, 1 miliardo del 2014 e oltre 507 milioni nel 2015); dalla stabilizzazione dell’incremento delle accise sui carburanti (1.107 milioni annui), dall’incremento dell’acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicurative (623 milioni nel 2013 e 374 milioni a decorrere dal 2014) e dalle riduzioni delle agevolazioni all’acquisto di auto aziendali (412 milioni nel 2013, 549 milioni nel 2014 e 532 milioni nel 2014).

Dal lato degli impieghi, tra le maggiori spese correnti si ricorda l’istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari (500 milioni nel 2013 e 900 milioni annui nel biennio successivo); la creazione di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in cui confluiscono le risorse statali e regionali destinate a tale finalità, con un incremento di risorse pari a 465 milioni nel 2013, 443 milioni nel 20014 e 506 milioni nel 2015. Tra gli altri interventi si ricorda l’istituzione di un fondo per interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, con una dotazione di 900 milioni nel 2013.

Tra le maggiori spese in conto capitale, vi sono le nuove risorse da trasferire a RFI s.p.a. per la manutenzione straordinaria e per gli investimenti nella rete ferroviaria (250 milioni nel 2013 e 300 milioni annui nel 2014 e 2015) e ad ANAS per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale (200 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014). La manovra autorizza, inoltre, uno stanziamento di 850 milioni per il triennio 2013-2015 più ulteriori 400 milioni nel 2016 per la realizzazione del sistema MOSE (con un profilo in termini di indebitamento netto di 50 milioni nel 2013, 200 milioni nel 2014 e 300 milioni nel 2015), la spesa di 690 milioni per la realizzazione della linea ferroviaria Lione-Torino (con un profilo in termini di indebitamento netto di 20 milioni nel 2013, 150 milioni nel 2014 e 400 milioni nel 2015); e il rifinanziamento dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l’Ambiente (295 milioni a decorrere dal 2013).

Tra le minori entrate, si ricordano la sterilizzazione per un punto percentuale dell’incremento delle aliquote IVA previsto dal 1° luglio 2013 (-3.280 milioni nel 2013), la proroga di misure agevolative per l’incremento della produttività del lavoro (-1,2 miliardi nel 2013 e -400 milioni nel 2014), il parziale riordino della tassazione dei redditi delle persone fisiche con la riduzione delle aliquote dei primi due scaglioni, rispettivamente dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento (circa -4,3 miliardi nel 2013, -6,6 miliardi nel 2014 e -5,9 miliardi nel 2014).

 

Tavola 5

Articolazione della manovra per settori di intervento(1)

 


§      L’articolazione degli interventi per sottosettore

Guardando alla composizione della manovra, sulla base delle voci contenute nell’allegato 3, è possibile effettuare la seguente ripartizione per sottosettori (Tavola 6)

Tavola 6

Articolazione della manovra per settori di intervento(1)

(milioni di euro)

 

Dato un effetto complessivo sull’indebitamento netto pari a -2.862 milioni nel 2013, +45 milioni nel 2014 e +189 milioni nel 2015, le amministrazioni centrali evidenziano un contributivo negativo (in termini di peggioramento del saldo) per 5,3 miliardi nel 2013, 3,1 miliardi nel 2014 e 2,8 miliardi nel 2015, a fronte di un contributo in riduzione del deficit da parte delle amministrazioni locali per 2,1 miliardi nel 2013, 2,9 miliardi nel 2014 e 2,7 miliardi nel 2015. Costante il contributo nel triennio degli enti previdenziali, riconducibile ad un risparmio di spesa di 300 milioni annui.

In particolari per quanto riguarda le amministrazioni locali, a fronte di una contenuta variazione in aumento delle entrate nette (17 milioni nel 2013, 102 milioni nel 2014 e 27 milioni nel 2015) perlopiù riconducibile agli effetti indiretti delle variazioni IRPEF e IRAP, di rilievo risultano le minori spese (2,8 miliardi tra patto di stabilità interno e sanità nel 2013, che salgono a 3,2 miliardi annui nel biennio successivo), a fronte di maggiori spese (705 milioni nel 2013, 443 milioni nel 2014 e 507 milioni nel 2015) riguardanti il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, nonché il Fondo per gli enti in dissesto e gli interventi per LSU a Napoli e Palermo. Si determinano pertanto per tale sottosettore una riduzione netta di spesa per 2.095 milioni nel 2013, 2.756 milioni nel 2014 e 2.696 milioni nel 2015.

Occorre al riguardo rilevare che l’entità di tali variazioni risulta confermata per il 2014 e il 2015 dal confronto tra quadri tendenziali e programmatici per sottosettori delle pubbliche amministrazioni contenuto nella Nota tecnico illustrativa. Per il 2013, invece, il quadro programmatico evidenzia minori spese finali al netto degli interessi per 1.045 milioni rispetto al tendenziale a legislazione vigente.

La differenza (1.050 milioni = 2095-1045) rispetto alla stima risultante dalla Tavola 6, basata come si è detto, sulle voci direttamente imputabili alle amministrazioni locali ricavabili dall’allegato 3, potrebbe essere riconducibile a maggiori spese relative a fondi (imputate nella Tavola 6 interamente alle amministrazioni centrali), destinabili in parte anche alle amministrazioni locali (tra gli altri, ad esempio, il Fondo per interventi di settore di cui all’articolo 8, comma 21, che prevede interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila). Corrispondentemente si ridurrebbe di pari importo la maggiore spesa di competenza delle amministrazioni centrali. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.


Schede di lettura


Articolo 1
(Risultati differenziali)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Livello massimo dei saldi di bilancio

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2013 e per i due anni successivi, 2014 e 2015, compresi nel bilancio pluriennale (comma 1 e allegato 1).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2013, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 6,6 miliardi in termini di competenza, al netto di 6.230 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalla Nota di aggiornamento della Documento di economia e finanza[4].

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (6.057 milioni) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della legge di stabilità medesima, nonché dalle misure di revisione della spesa dei Ministeri adottate ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 95/2012[5]. La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile (circa 543 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi finanziarie si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

A seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera[6], sono state stralciate alcune norme aventi effetti di carattere micro settoriale e localistico, oltre che ordinamentale. Per effetto dello stralcio si determina, complessivamente, un miglioramento del SNF per 46 milioni nel 2013. Fermo restando, pertanto il limite massimo del saldo autorizzato dall’articolo 1 in esame, si amplia il margine rispetto al saldo contabile.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2013 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 240 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità, pari a 216,8 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 4,1 miliardi per il 2014 e a 900 milioni per il 2015, al netto di 3.230 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della legge di stabilità e della revisione della spesa dei Ministeri pari, rispettivamente, a 3,6 miliardi nel 2014 e a 24 milioni nel 2015.

Per effetto della pronuncia di stralcio prima ricordata, anche nel biennio in esame si determina un miglioramento del saldo contabile (e un corrispondente ampliamento del margine rispetto al limite massimo autorizzato) pari a 35,8 milioni nel 2014 e a 58,9 milioni nel 2015. In tale esercizio, il saldo contabile diventa pertanto positivo e pari a 34,9 milioni.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 230 miliardi nel 2014 e 260 miliardi nel 2015 (212,8 miliardi e 240.6 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilità).

Come specificato dall’allegato 1, i livelli massimi del ricorso al mercato relativi a ciascuna annualità si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge di stabilità, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione legge di stabilità a prescindere dall’effettivo pagamento[7].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[8].

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

Fonte: disegno di legge di stabilità 2013


 

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)


1. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'al- legato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.


 

 

L’articolo 2 reca disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

Il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2013, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[9]).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[10], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

L’articolo 2, comma 4, della L. 183/2011 al fine del riordino del trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPDAP, istituisce nel bilancio INPDAP un’apposita “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale”, in analogia con quanto previsto per l’INPS.

In particolare, nell’ambito del bilancio INPDAP, attualmente confluito nel bilancio INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011, vengono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

Sono a carico della Gestione richiamata:

§       una quota-parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

§       tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2013, nell’ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 959,07 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 769,03 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)   nella misura di 190,04 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)   nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.260,86 milioni di euro per il 2013, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b3) dell’Allegato 2).

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2013, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell’Allegato 2, – in 19.993,24 milioni di euro (per l’anno 2012 l’importo dovuto era pari a 19.224,21 milioni). Di tale importo (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

-        3,00 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

-        69,58 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS (lettera b))

-        698,00 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 4.940,38 milioni di euro (nel 2011 l’importo dovuto era pari a 4.750,34 milioni); (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

 

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della legge n. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una conferenza di servizi.

Profili finanziari

La norma determina l’ammontare dell’incremento dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni previdenziali per il 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

1.043,93

1.043,93

1.043,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maggiori spese correnti

1.043,93

1.043,93

1.043,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Pertanto, sulla base di quanto risulta dalla tabella, l’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica è nullo.

 

La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei finanziamenti indicati nell’allegato 2 al disegno di legge in esame, complessivamente pari a 1.43,93 milioni di euro nel 2013 (di cui: 769,03 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l’INPS[11]; 190,04 milioni di euro per la somma da trasferire all’INPS a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984[12]; 84,86 milioni di euro per la somma da trasferire alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale presso l’ex-INPDAP[13]) sono stati quantificati applicando la procedura prevista dalla legge.

In particolare, l’articolo 3, comma 2, della legge n. 335/1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 183/2011, per l'anno 2013.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge n. 183/2011, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2012, nella misura del 2,7 per cento per il 2012 e del 2,9 per cento per il 2013.

Tali somme sono da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, al netto del trasferimento della somma di 698 milioni di euro attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, nonché delle somme attribuite al fondo minatori (3 milioni di euro) e all’ex-Enpals (69,58 milioni di euro).

L’effetto di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica risulta essere compensato dal miglioramento di pari misura dei saldi delle gestioni previdenziali che determina una riduzione delle esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle gestioni medesime.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la spesa è limitata all’entità dello stanziamento ed è determinata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

 


 

Articolo 3, commi 1 e 2
(Riduzioni di spesa dei Ministeri)

 


1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.


 

 

L’articolo 3, ai commi e 2, dispone la riduzione degli stanziamenti relativi ai programmi di spesa dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[14].

In particolare, il comma 1 dispone la riduzione degli stanziamentirelativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al disegno di legge in esame.

Il comma 2 individua le riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

 

Si ricorda che i commi da 12 a 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95/2012 recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nella misura complessivamente indicata, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, in un apposito allegato al decreto-legge (Allegato 2). In tale allegato la riduzione è complessivamente indicata:

§      in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e 1.649,5 milioni di euro nel 2015;

§      in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 milioni nel 2015.

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l’anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Si riporta di seguito il contenuto dell’allegato 2, in cui sono indicate le riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.

Tabella 1 – Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

 

saldo netto da finanziare

indebitamento netto

MINISTERI

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Economia e finanze

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Lavoro e politiche sociali

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Istruzione, università e ricerca

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Interno

-

-

-

 

-

-

Ambiente e tutela del territorio e mare

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Infrastrutture e trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,5

Difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Politiche agricole alimentari e forestali

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Beni e attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

TOTALE

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

Al fine di superare le criticità derivanti dall’utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, l’articolo 7 del D.L. n. 95/2015 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato 2, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento delle economie sopra indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell'allegato 2 L’accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196/2009.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, in termini di indebitamento netto, si prevede che:

§      il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;

§      ed eventualmente sia disposta, con la legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Il meccanismo qui illustrato è del tutto analogo a quello già previsto dall'articolo 10, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 98 del 2011[15], per le riduzioni di spesa dei Ministeri disposte a decorrere dal 2012, attuate, a valere sulle spese di carattere rimodulabile e non rimodulabile, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012.

Con la circolare del Ministerodell’economia e finanza del 23 luglio 2012, n. 24, relativa alla formulazione delle previsioni a legislazione vigente per il bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, sono state fornite indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95/2012. In particolare, è previsto che i Ministri competenti devono individuare selettivamente le spese da ridurre e proporre - in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell’economia entro il 20 settembre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest’ultimo caso, le Amministrazioni dovranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

 

Con il disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 in esame si provvede pertanto all’attuazione delle suddette misure, indicando all’articolo3le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali – sia di quelle rimodulabili che di quelle non rimodulabili[16] -, secondo gli importi quantificati dall’Allegato 2 all’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95/2012, sulla base delle proposte e degli interventi correttivi pervenuti da ciascun Ministero entro i termini di presentazione del disegno di legge di stabilità medesimo.

 

In particolare, il comma 1provvede ad individuare le riduzioni relative alle spese rimodulabili dei Ministeri, rinviando all'elenco 1 allegato al disegno di legge. In tale elenco vengono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e i relativi importi, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che incidono specificamente su spese predeterminate per legge.

Si segnala che, qualora, a seguito della verifica effettuata dal Ministro dell’economia, gli interventi correttivi proposti dai Ministri competenti non siano stati considerati adeguati al conseguimento degli obiettivi di risparmio, la riduzione complessiva delle spese rimodulabili, indicata nell’Elenco 1, è stata attuata mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, come evidenziato nella relazione tecnica.

 

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero da elenco 1

 

Ministeri

2013

2014

2015

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

668.973

572.125

623.183

523.213

484.496

377.901

Sviluppo economico

52.845

47.778

37.200

32.182

0

0

Lavoro e politiche sociali

18.500

17.997

16.100

15.184

10.478

9.575

Giustizia

112.044

0

85.600

0

90.500

0

Affari esteri

1.264

1.264

0

0

1.264

1.264

Istruzione, univ, ricerca

0

0

0

0

0

0

Interno

0

0

0

0

0

0

Ambiente

23.000

7.750

21.000

7.800

31.000

16.500

Infrastrutture e trasporti

112.384

111.844

101.270

100.125

117.025

115.201

Difesa

236.100

0

176.400

0

269.500

0

Politiche agricole

0

0

0

0

0

0

Beni e attività culturali

55.600

50.601

51.400

46.913

66.700

59.121

Salute

37.299

36.692

26.657

25.693

39.857

38.894

Totale

1.318.009

846.051

1.138.810

751.110

1.110.820

618.456

 

Il comma 2 dispone la riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri sulla base degli interventi correttivi contenuti ai successivi commi, proposti dalle Amministrazioni medesime.

Come precisato nella Relazione illustrativa, la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti per ciascun Ministero è stata effettuata o con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

I conseguenti effetti finanziari derivanti, in termini di competenza e di cassa, da quanto disposto dall’articolo 3 in esame, saranno recepiti nel bilancio di previsione 2013-2015 con l’apposita Nota di variazioni al disegno di legge di bilancio, a seguito dell’approvazione del disegno di legge di stabilità 2013 alla Camera.

La tabella che segue riporta gli effetti correttivi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, sulle spese dei Ministeri disposte dall’articolo 3 del disegno di legge di stabilità in esame – sia sulle spese rimodulabili il cui dettaglio è evidenziato nell’Elenco 1, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è indicato nella Relazione tecnica -, ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato, stabiliti dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del D.L. n. 95/2012.

Come riportato nella Relazione tecnica, la tabella medesima, dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dall’Allegato 2 del D.L. n. 95/2012, evidenziandosi, nota la Relazione, una lieve ridefinizione in aumento (per circa 58 milioni nel 2013) dell’obiettivo in termini di saldo netto da finanziare, nonché la complessiva realizzazione – pur in presenza di un contenuta ridefinizione in diminuzione (per circa 33 milioni nel 2013) - del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

Si segnala, inoltre, per quanto attiene alle Tabelle A, B e C del disegno di legge di stabilità 2013, che le stesse sono state predisposte ricomprendendo gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti dal d.d.l. in esame in attuazione dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. n. 95, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, in ordine alla Tabella C del disegno di stabilità in esame, si segnala che le suddette riduzioni della spesa dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto agli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente.


Riduzioni complessive delle spese dei Ministeri
ai sensi dell’articolo 3 del ddl di stabilità

(migliaia di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

INDEBITAMENTO NETTO

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

715.525

662.334

541.547

615.300

662.300

541.500

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

715.525

662.333

541.546

615.300

662.300

541.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

668.973

623.183

484496

568.747

623.150

484.450

- proposta ministeriale

361.031

298.161

373.238

313.742

297.715

372.737

- riduzione lineare

307.942

325.023

111.259

255.005

325.435

111.713

Non rimodulabili:
Operazioni finanziarie (art. 3, co. 4)

46.553

39.150

57.050

46.553

39.150

57.050

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

52.845

37.200

0

45.400

37.200

0

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

52.845

37.200

0

45.400

37.200

0

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

52.845

37.200

0

45.400

37.200

0

-  di cui riduzioni Fondo sviluppo e coesione (ex FAS) in tab. E

-30.000

-15.000

0

-

-

-

Non rimodulabili

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

48.428

46.051

51.549

41.600

46.100

51.500

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

48.500

46.100

51.500

41.600

46.100

51.500

Rimodulabili - elenco 1 (art. 3, co. 1)

18.500

16.100

10.478

18.500

16.100

10.478

- proposta ministeriale

18.425

16.100

10.478

18.425

16.100

10.478

- riduzione lineare

75

0

0

75

0

0

Non rimodulabili:

30.000

30.000

41.022

23.100

30.000

41.022

- Patronati (art. 3, co. 6)

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

-  Fondo sociale occupazione e formazione (art. 3, co. 7)

30.000

0

11.022

23.100

0

11.022

 

 

 

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

149.044

122.599

127.486

128.200

122.600

127.500

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

149.044

122.600

127.500

128.200

122.600

127.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

112.044

85.600

90.500

91.200

85.600

90.500

- proposta ministeriale

112.044

85.600

90.500

91.200

85.600

90.500

Non rimodulabili:
Intercettazioni (art. 3, co. 11)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Versamento all’Entrata aumento contri­buto unificato di giustizia (art. 3, co. 17)

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

 

 

 

 

 

 

 

Affari Esteri

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

26.793

21.543

25.898

23.000

21.500

25.900

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

26.800

21.500

25.900

23.000

21.500

25.900

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

1.264

0

1.264

1.264

0

1.264

- proposta ministeriale

1.264

0

1.264

1.264

0

1.264

Non rimodulabili (art. 3, co. 22-27):

25.536

21.500

24.636

21.721

21.262

24.398

-   Indennità personale di ruolo e insegnante all’estero (co. 22-24)

6.000

6.000

6.000

-

-

-

-   Sportelli unici all’estero (co. 25)

5.921

5.921

5.921

-

-

-

-   PESC (co. 26)

10.000

5.964

9.100

-

-

-

-   Centro internazionale per la scienza e l’alta tecnologia (co. 27)

3.615

3.615

3.615

-

-

-

Arrotondamenti in termini di indeb. netto

-

-

-

15

238

238

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione, università, ricerca

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

182.893

172.685

236.669

157.300

172.700

236.700

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

240.425

172.700

236.700

124.300

172.700

236.700

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

0

0

0

0

0

0

Non rimodulabili (art. 3, co. 42, 46, 76):

240.425

172.700

236.700

124.300

172.700

236.700

- Incremento orario di lavoro docenti
(co. 42)

238.100

714.300

714.300

-

-

-

- Riduzioni distacchi (co. 46)

2.300

7.000

7.000

-

-

-

- Riversamento quota parte economie al Fondo valorizzazione istruzione scolastica (art. 3, co. 75-76)

0

-548.500

-484.500

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Interno

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

-

-

-

-

-

-

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

23.014

21.011

30.996

19.800

21.000

31.000

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

23.000

21.000

31.000

19.802

21.000

31.000

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

23.000

21.000

31.000

19.802

21.000

31.000

- proposta ministeriale

23.000

21.000

31.000

19.802

21.000

31.000

Non rimodulabili

-

-

-

-

-

-

Arrotondamenti in termini di ind. netto

-

-

-

-2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

207.000

193.483

209.249

178.000

193.500

209.200

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

207.000

193.500

209.200

178.081

193.569

209.208

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

112.384

101.271

117.025

99.884

105.671

121.625

- proposta ministeriale

112.384

101.271

117.025

99.884

105.671

121.625

Non rimodulabili (art. 3, co. 50-57):

93.457

90.571

90.505

76.560

86.241

85.913

- Pedemontana di Formia (co. 50)

5.000

3.000

2.000

-

-

-

- Mutui ferrovie in concessione (co 51)

24.138

24.138

24.138

-

-

-

- Mutui trasporto rapido di massa (co. 52)

45.000

45.000

45.000

-

-

-

- Controllo traffico marittimo VTS (co 53)

6.971

8.441

8.879

-

-

-

- Personale Capitanerie di porto (co. 54-56)

12.348

9.992

10.488

-

-

-

Versamento all’Entrata contributi concessionari registro italiano dighe (art. 3,co. 57)

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

Arrotondamenti in termini di indeb. netto

 

 

 

 

-61

 

 

 

 

 

 

 

 

Difesa

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

236.093

176.405

269.549

203.000

176.400

269.500

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

236.100

176.400

269.500

203.000

176.400

269.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

236.100

176.400

269.500

203.000

176.400

269.500

- proposta ministeriale

236.100

176.400

269.500

203.000

176.400

269.500

Non rimodulabili

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Politiche agricole

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

15.764

8.533

10.431

13.600

8.500

10.400

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

15.800

8.500

10.400

13.600

8.500

10.400

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

-

-

-

-

-

-

--proposta ministeriale incremento spese rimodulabili: reintegro trasferimenti a enti di ricerca vigilati (art. 3, co. 60)

-4.090

-4.090

-4.090

-4.090

-4.090

-4.090

Non rimodulabili:
Sgravi contributivi pesca (art. 3, co. 61)

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Versamento entrata risorse ISA (art. 3, co. 59 )

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

 

 

 

 

 

 

Beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

55.585

51.405

66.670

47.800

51.400

66.700

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

55.600

51.400

66.700

47.800

51.400

66.700

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

55.600

51.400

66.700

47.800

51.400

66.700

- proposta ministeriale

55.600

51.400

66.700

47.800

51.400

66.700

Non rimodulabili

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Salute

 

 

 

 

 

 

Risparmi previsti dal D.L. 95

64.316

61.276

79.457

55.300

61.300

79.500

Risparmi ridefiniti da R.T. ddl stabilità

64.299

61.657

79.857

55.300

61.300

79.500

Rimodulabili - Elenco 1 (art. 3, co. 1)

37.299

26.657

39.857

28.300

25.943

39.143

- proposta ministeriale

37.299

26.300

39.500

28.300

25.943

39.143

- riduzione lineare

-

357

357

-

357

357

Non rimodulabili (art.3, co. 68-74 )

27.000

35.000

40.000

27.000

35.000

40.000

-   Assistenza sanitaria personale navigante (co. 69-71)

5.000

5.000

5.000

-

-

-

-   Assistenza sanitaria internazionale
(co. 69-71)

22.000

30.000

35.000

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE RISPARMI

 

 

 

 

 

 

dal D.L. n. 95/2012

1.777.300

1.574.525

1.649.501

1.528.300

1.574.500

1.649.400

da R.T. ddl stabilità

1.834.939

1.574.890

1.649.803

1.495.383

1.574.569

1.649.408

Profili finanziari

Normativa vigente: l’articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012, ha stabilito - a decorrere dal 2013 – le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, come esposte in precedenza nella Tabella 1:

Gli effetti delle norme sono stati così indicati nel prospetto riepilogativo allegato al D.L. 95/2012:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese

-

1.777,3

1.574,5

-

1.528,5

1.574,5

-

1.528,5

1.574,5

Come indicato dalla precedente tabella 1, per gli esercizi 2015 e seguenti la riduzione di spesa prevista ammonta a 1.649,5 milioni di euro all’anno (SNF e indebitamento netto).

Le norme dispongono che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del D.L. 95/2012, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri siano ridotti, in termini di competenza e di cassa, degli importi indicati in apposito allegato[17] (comma 1).

Dispongono inoltre che gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni siano ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei commi successivi[18] (comma 2).

Il comma 2 e i commi successivi riguardano, come evidenziato dalle relazioni allegate, le spese non rimodulabili dei Ministeri, per le quali vengono previsti - recependo le iniziative legislative di ciascun Ministero - o una riduzione delle relative risorse ovvero il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti all’articolo 3, commi 1 e 2. In calce al prospetto, con riferimento alla voce “Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali”, vengono riportati i seguenti effetti[19]:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 3 co. 1(*)

1.834,9

1.574,9

1.649,8

-32,9

0,0

0,0

-32,9

0,0

0,0

Per memoria

Obiettivi D.L. 95/2012

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,9

1.649,4

 

 (*)La riga “Art. 3 co. 1” va presumibilmente riferita, oltre che al comma 1 (spese rimodulabili), anche al comma 2 (spese non rimodulabili, da ridurre in base ai successivi commi da 3 a 74).

 

Sulla base di tali dati, si osserva che con riferimento alle riduzioni di spesa recate dall’articolo 3:

§      per il SNF, il prospetto riepilogativo dà conto di misure di riduzione della spesa complessivamente eccedenti rispetto agli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012.

Tali eccedenze ammontano a:

a)    57,6 milioni di euro nel 2013;

b)    0,4 milioni di euro nel 2014;

c)    0,3 milioni di euro nel 2015;

§      per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle amministrazioni centrali - come precisato dalla Nota tecnico-illustrativa (v. infra) – non esplicano effetti, in quanto questi risultano già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF. Ciò premesso, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento il prospetto riepilogativo dà conto di misure di riduzione della spesa coincidenti, per gli anni 2014 e 2015, con gli obiettivi indicati dal D.L. 95/2012. Nell’anno 2013, invece, si verifica un risparmio inferiore (di 32,9 milioni) rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012. Sul punto si rinvia agli elementi contenuti nella relazione tecnica e di seguito riportati.

 

La relazione tecnica conferma preliminarmente che l’articolo 3 è volto a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l’articolazione stabilita dalla tabella allegata all’articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto. Quest’ultima tabella (riprodotta all’inizio della presente scheda) riporta le riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

La RT contiene una tabella analitica (alla quale si rinvia) recante l’indicazione:

§      degli effetti correttivi, in termini di SNF e di indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti;

§      delle revisioni proposte dal Ministro dell'economia ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica rispetto agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei ministri.

Tali indicazioni sono riferite a ciascun Ministero e sono distinte fra spese rimodulabili (il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato in apposito elenco allegato al disegno di legge), spese non rimodulabili e versamenti all’entrata (spese e versamenti il cui dettaglio è invece riportato nella stessa RT), riduzioni lineari.

Secondo la relazione tecnica, la tabella allegata alla stessa RT dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti dal decreto-legge 95 del 2012. Si evidenzia, anzi, un risultato migliore rispetto all’obiettivo prefissato in termini di SNF, nonché la sostanziale realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

La RT fa inoltre presente che, stante l’oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si riscontrano differenze di minimo importo, compensate nell’ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella allegata al decreto-legge 95 del 2012 (che è stata riprodotta all’inizio della presente scheda)[20].

Si segnala in proposito una marginale incoerenza - dovuta presumibilmente ad un errore materiale - fra gli effetti finanziari registrati ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento nel D.L. 95/2012 (ed esposti nel relativo prospetto riepilogativo) e quelli esposti nell’allegato 3 al disegno di legge in esame:


(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Prospetto riepilogat.

D.L. 95/2012 Effetti art. 7 cc.12-15

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

Allegato 3

C. 5534

Obiettivi D.L. 95/2012

(per memoria)

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,9

1.649,4

 

L’incongruenza riguarda principalmente l’anno 2014, laddove nell’allegato 3 il taglio di spesa indicato ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento risulta più elevato rispetto a quello indicato nel SNF.

Sempre con riferimento agli effetti dei tagli di spesa in esame, la RT rileva che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di spese di personale, hanno comportato la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l’anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero stesso in termini di indebitamento netto. Ciò, in quanto i relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento sono stati considerati al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri)[21]. La RT afferma in proposito che tale mancato raggiungimento dell’obiettivo risulta assorbito nell’ambito dei saldi della manovra.

 

Si riporta di seguito una sintesi della tabella contenuta nella RT[22]:

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

A - Riduzione delle spese dei Ministeri:

 obiettivi D.L. 95/2012

1.777.300

1.574.476

1.649.547

1.528.300

1.574.500

1.649.400

B - Proposte di versamenti all'entrata assentite

44.359

37.558

36.470

44.837

37.558

36.470

C - Proposte di spese rimodulabili assentite

1.005.902

260.766

510.540

864.727

612.739

862.658

D - Proposte di spese non rimodulabili assentite

476.661

951.186

991.178

330.739

598.480

638.210

E - Riduzione lineare

308.017

325.380

111.616

255.080

325.792

112.070

 

F – Totale complessivo

 ridefinito (B+C+D+E)

 

1.834.938

1.574.891

1.649.804

1.495.383

1.574.569

1.649.408

 Differenza obiettivi (F- A)

(segno “-“ = minore risparmio rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012)

57.638

414

257

-32.917

69

8

Totale rimodulabili (C+E)

1.313.918

586.146

622.156

 

 

 

Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)

1.794.669

1.541.423

1.617.424

 

 

 

Non appaiono chiari i parametri posti alla base della quantificazione degli importi relativi all’ “Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)”, che con riferimento agli anni 2014 e 2015 espone valori inferiori rispetto agli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012.

 

Riguardo alle tabelle del disegno di legge di stabilità, la RT precisa che le tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi (rispetto alla legislazione vigente) disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012 ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tali riduzioni - riguardanti i Ministeri dell’Economia, del Lavoro, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, degli Esteri, dell’Istruzione e dell’Interno - sono riportate in un’apposita tavola, alla quale si rinvia.

Si osserva che non appaiono chiari i criteri di calcolo – e conseguentemente gli importi - delle riduzioni di cui dà conto la tavola (la quale riporta, nelle ultime tre colonne, gli importi effettivamente inseriti nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge di stabilità). Non è chiaro, inoltre, con quali modalità sarebbero stati incorporati nelle tabelle gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012.

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, la RT evidenzia che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Nell’ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l’integrazione – prevista dalla manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale. I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell’allegato 1 al disegno di legge di stabilità (riferito alla medesima tabella C).

L’allegato 1 e la tabella C riportano l’indicazione di una regolazione debitoria destinata alla “integrazione FSN, minori entrate Irap, ecc.”, per un ammontare di 3 miliardi di euro nel 2013. Non è chiaro quale sia - in termini di entità e di imputazione temporale - l’impatto di tale regolazione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Si ricorda che con riferimento a tale regolazione debitoria il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 13 co. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab C regolazione contabile

3.000

-

-

-

-

-

-

­-

-

 

Per quanto riguarda la tabella E del disegno di legge di stabilità, la RT precisa che le relative variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra.

Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell’allegato 2 della tabella, relativo all’elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

 

La Nota tecnico-illustrativa afferma che le misure di riduzione della spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012, sebbene non incluse nella previsione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, non comportano effetti sostanziali sul fabbisogno e sull'indebitamento, in quanto tali effetti sono già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012. Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dello Stato, le modifiche degli stanziamenti disposte in conseguenza delle citate misure saranno apportate con la prima Nota di variazioni in occasione del passaggio del testo tra i due rami del Parlamento.

La Nota tecnico-illustrativa conferma che la manovra di riduzione delle spese prevista dal D.L. 95/2012 e attuata con il disegno di legge di stabilità in esame determina, per il 2013, un miglioramento - in termini di saldo netto da finanziare - pari a circa 1,7 miliardi di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, come chiarito dalla Nota tecnico-illustrativa, le riduzioni di spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012 non risultano incluse nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente, in quanto – in conformità al dettato del medesimo decreto legge[23] - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi vengono proposti da ciascun Ministero e sono approvati con la legge di stabilità. I relativi effetti vengono pertanto incorporati nel bilancio con la Nota di variazioni (con riflessi sul saldo netto da finanziare). Per quanto riguarda il fabbisogno e l’indebitamento, il relativo impatto risulta già scontato nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al DEF. Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di stabilità in esame riporta, pertanto, la differenza fra le stime formulate con riferimento al D.L. 95/2012 e gli effetti derivanti dalle proposte contenute nel medesimo disegno di legge.

Si rileva in proposito che né il prospetto riepilogativo a suo tempo allegato al D.L. 95/2012 né quello riferito al provvedimento in esame (allegato 3) riportano[24] gli effetti delle singole misure di risparmio. L’allegato 3, in particolare, espone un risultato complessivo riferito all’insieme degli interventi correttivi contenuti nell’articolo[[25]]; risultato complessivo che peraltro non viene incluso fra gli effetti derivanti dal disegno di legge di stabilità. Analogamente, le tabelle allegate al testo[26] e alla relazione tecnica[27] riportano valori aggregati (per Ministeri o per programmi di spesa) e non espongono gli effetti riferiti distintamente alle varie norme.

Si osserva al riguardo che tali criteri di registrazione – peraltro analoghi a quelli già utilizzati in occasione della precedente legge di stabilità – e le informazioni contenute nella relazione tecnica e nelle tabelle allegate non consentono di verificare, nella generalità dei casi, l’impatto dei singoli interventi correttivi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Tali informazioni risulterebbero invece necessarie, considerato che:

§      al risultato complessivo di risparmio riferito all’articolo 3 (ed esposto nel prospetto riepilogativo) viene associato un elevato tasso di realizzazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (tasso vicino al 100 per cento già a decorrere dal secondo esercizio del triennio);

§      al conseguimento dei risparmi stabiliti con il D.L. 95/2012 concorrono in misura significativa le riduzioni di spesa in conto capitale[28], dalle quali potrebbero derivare effetti differenziati sui tre saldi. Analoga osservazione riguarda le riduzioni di spese per il personale, che di regola determinano un diverso impatto sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo alle variazioni - rispetto agli obiettivi di risparmio fissati dal D.L. 95/2012 - indicate nel prospetto riepilogativo e nella relazione tecnica, si osserva che la relazione tecnica dà conto del mancato raggiungimento dell’obiettivo per i saldi di fabbisogno e di indebitamento nell’anno 2013: in tale esercizio si determinano infatti minori risparmi, pari a 32,9 milioni di euro, dovuti alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione. Secondo la RT, tale mancato raggiungimento dell’obiettivo “risulta assorbito nell’ambito dei saldi della manovra”.

In altri termini, poiché il complesso delle variazioni proposte con l’articolo 3 del disegno di legge di stabilità determinano - rispetto agli effetti attesi dal D.L. 95/2012 - minori risparmi in termini indebitamento netto e di fabbisogno pari a 32,9 milioni nel 2013, in tale esercizio si registra un corrispondente peggioramento dei medesimi saldi rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia, poiché anche computando tale peggioramento l’incremento complessivo dell’indebitamento risulta pari a 2.940 milioni, tale effetto di peggioramento appare compatibile (ossia inferiore) rispetto al margine di 3.165 milioni indicato nella Nota di aggiornamento del DEF (margine tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche: due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi)[29].

Riguardo ai dati forniti dalla RT con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, andrebbe chiarito con quali modalità vengono incorporati nelle tabelle A e B gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012. Tali effetti riduttivi, infatti, non risultano ricompresi fra quelli esposti nell’apposita tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica[30].

In proposito andrebbero meglio precisati anche i criteri di calcolo – e conseguentemente gli importi - delle riduzioni di cui dà conto la RT[31] rispetto alla legislazione vigente.

Sempre con riferimento ai procedimenti di calcolo adottati dalla RT, si osserva che andrebbero chiariti i parametri posti alla base della quantificazione degli importi indicati nella tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica[32] relativi all’ “Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)”, tabella che peraltro - con riferimento agli anni 2014 e 2015 - espone valori inferiori rispetto agli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012 (che non trovano riscontro negli altri prospetti allegati al disegno di legge di stabilità).

Poiché, infine, le norme in esame prevedono, nell’ambito delle diverse misure di risparmio, riduzioni di spesa anche di entità significativa (in termini assoluti o in rapporto alle disponibilità esistenti per una determinata finalità), si osserva che un’informazione sugli effetti finanziari potrebbe essere utilmente accompagnata da una valutazione circa l’impatto delle norme sui programmi di spesa e sulle esigenze funzionali delle articolazioni amministrative interessate. Analogamente, ai fini di un inquadramento delle misure in esame nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica, sarebbe utile acquisire dati ed elementi circa l’incidenza delle stesse sulle categorie economiche di spesa, per il complesso delle amministrazioni centrali dello Stato e per ciascun Ministero.


 

Articolo 3, commi 3 e 4
(Riduzioni Ministero dell’economia)

 

3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4.

4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

 

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 3 dispongono la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze

 

In particolare, l’articolo 3, comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al successivo comma 4 concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, così come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 ed elenco 1.

Il comma 4 dispone una riduzione – a decorrere dall’anno 2013 - delle risorse disponibili relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell’elenco 2, negli importi nel medesimo elenco indicati.

L’importo complessivo delle riduzioni operate ai sensi dell’elenco 2 è pari a 46,553 milioni di euro nel 2013, a 39,150 milioni nel 2014 e a 57,050 milioni nel 2015 e successivi.

Le autorizzazioni di spesa coinvolte dalle riduzioni sono destinate a finanziare una serie di operazioni finanziarie con Istituti di credito, prevalentemente con Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico (totale o parziale, entro prefissati limiti) del bilancio dello Stato ed i cui relativi stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze .

La relazione tecnica afferma che si tratta di importi disponibili in quanto “non ancora utilizzati”, e che la riduzione è operata anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Si rileva, al riguardo, che le risorse coinvolte appaiono pressoché tutte iscritte, nello stato di previsione del MEF, nella Missione Debito pubblico, sul Programma “Oneri per il servizio del debito statale” e sul Programma “Rimborsi del debito statale”. Si tratta, come afferma la relazione tecnica, di spese non rimodulabili. che, in taluni casi, sono definite a bilancio come obbligatorie.

La Tabella che segue indica le autorizzazioni di spesa e l’entità delle riduzioni apportate alle medesime autorizzazioni, come individuate nel citato elenco 2.

 

Elenco 2
(importi in euro)

autorizzazioni di spesa

riduzioni

2013

2014

2015 e ss.

D.L. n. 244/1995 (L. n. 341/95) art. 4, comma 1:

Mutui quindicennali contratti dal MEF (709 miliardi di lire annui dal 2001 al 2015), anche con Cassa depositi e prestiti (CDP), per la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse.

300.000

0

0

D.L. n. 24/1991 (legge n. 27/1991) articolo 2: mutui quindicennali contratti dalle regioni nel secondo semestre 1991 per il finanziamento degli ulteriori oneri applicativi del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri per il 1991, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991.

2.700

0

0

D.L. n. 497/1996 (L. n. 588/96), articolo 6, co. 1

Per il risanamento e la privatizzazione del Banco di Napoli, il Ministro del tesoro è stato autorizzato a contrarre mutui quindicennali con CDP nell'importo complessivo massimo di 2.000 miliardi di lire.

800.000

600.000

1.200.000

D.L. n. 382/1989 (L. n. 8/1990) articolo 4 Mutui con CDP e altri Istituti creditizi contratti dalle regioni per finanziare la maggiore spesa corrente delle USL in disavanzo sanitario secondo le modalità seguenti:

a) 20 per cento con mutui da attivare entro il 31 dicembre 1989 con CDP

b) 35 per cento con mutui nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale

275.000

100.000

825.000

D.L. n. 67/97 (L. 135/97), articolo 8 Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la CDP.

20.000.000

20.000.000

20.000.000

D.L. n. 250/2005, articolo 2 prevede che le operazioni di rinegoziazione da parte del MEF dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori siano effettuate direttamente dal MEF.

1.700.000

1.500.000

1.500.000

D.L. n. 328/94 (legge n. 471/1994), articolo 4: autorizza la CDP a concedere mutui ventennali agli enti territoriali colpiti dall’alluvione di dicembre 1993, per le opere di competenza, entro il complessivo importo di 1.000 miliardilire.

6.000.000

1.000.000

0

D.L. n. 344/96 articolo 1, comma 1 (decreto non convertito. La legge n. 641/1996, di conversione del D.L. n. 548/1996, ha fatto salvi gli effetti prodotti dal provvedimento). Mutui quindicennali contratti dal MEF con CDP, con istituti di credito per la realizzazione di interventi di sviluppo delle aree depresse.

500.000

700.000

900.000

D.L. n. 363/92, articolo 1, comma 7 (decreto non convertito. Il secondo comma dell’ art. 1 della legge n. 488/1992 ha fatto salvi gli effetti prodotti dal D.L.): Mutui che l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è stata autorizzata a contrarre per la realizzazione di progetti strategici di infrastrutturazione del Mezzogiorno.

300.000

300.000

400.000

D.L. n. 511/1995 articolo 1 co. 3 (D.L. decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 583/1996). Disposizione non rinvenibile.

110.000

800.000

2.475.000

D.L. n. 643/94(L. n. 738/1994), articolo 11. Incrementa i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM per 5.000 miliardi di lire, nell’ambito dei quali CDP è stata autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, con rimborso da parte dello Stato in venti annualità a decorrere dal 1995.

1.000.000

1.500.000

4.500.000

D.L. n. 646/94 (legge n. 22/1995), articolo 1, comma 4: Mutui ventennaliche gli enti territoriali delle zone colpite dalle alluvioni del mese di novembre 1994 sono stati autorizzati a contrarre, entro il limite complessivo di 250 miliardi di lire.

0

0

800.000

D.L. n. 9/1993 articolo 2 Ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 mediante l’accensione di mutui con CDP da parte delle regioni.

115.000

100.000

4.200.000

L. n. 144/99, articolo 34, comma 3 Autorizzazione di limiti di impegno quindicennali, pari a 20 miliardi di lire dall'anno 2000 e a 10 miliardi dal 2001 per il finanziamento dei mutui contratti dalle comunità montane per lo svolgimento delle attività relative al Fondo nazionale della montagna (L.97/1994).

10.000.000

10.000.000

10.000.000

L. n. 430/91, articolo 1: autorizza CDP a concedere mutui ventennali ai comuni ed alle province per opere di edilizia scolastica, per un ammontare complessivo di 1.500 miliardi di lire.

3.000.000

0

0

D.L. n. 398/1993 (L. 493/93), articolo 1, comma 3

Le risorse rinvenienti dai mutui concessi agli enti locali da CDP in base a leggi speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, non utilizzate e riassegnate a enti locali e società a prevalente partecipazione locale, per opere urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati.

300.000

400.000

500.000

L.F. n. 388/2000, articolo 144, comma 10 Mutui contratti dalla regione Veneto per la viabilità dell’area centrale regionale, con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato, per i quali viene autorizzato un limite di impegno quindicennale di 7 miliardi di lire dall’anno 2002.

150.000

150.000

150.000

L.F. n. 41/1986 articolo 4 comma 7 Programma di opere di edilizia scolastica finanziato per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988.

750.000

200.000

2.730.000

L.F. n. 67/1988 articolo 20 comma 6

Mutui autorizzati nei confronti delle regioni per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nel limite del 95 per cento della spesa, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a 330 miliardi di lire per il 1989 e a 715 miliardi per il 1990.

250.000

800.000

4.270.000

L.F. n. 67/88, articolo 17, comma 41 Autorizza le province a contrarre mutui per la manutenzione straordinaria di strade provinciali con CDP fino a complessivi 450 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988-1989, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 50 miliardi di lire nel 1989 e 100 miliardi a decorrere dal 1990.

700.000

500.000

900.000

L.F. n. 910/86, articolo 7, comma 13 Dispone che, a decorrere dall’anno 1987, l’ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali per il finanziamento dei progetti relativi a opere di sviluppo delle fonti rinnovabili (di cui alla L. n. 308/1982, è a totale carico dello Stato, ed autorizza la CDP ad accordare ai comuni mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1989, il cui onere di ammortamento, pari a 6 miliardi per il 1988 e 12 miliardi per il 1989, è a carico statale.

300.000

500.000

700.000

TOTALE

46.552.700

39.150.000

57.050.000

 

Profili finanziari

Articolo 3, comma 3 – Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le previsioni contenute nel successivo comma 4 (recante riduzione di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche al successivo comma 4 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale norma è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi del comma 4:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero Economia e Finanze

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

46.553

39.150

57.050

46.553

39.150

57.050

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alla successiva scheda dedicata all’analisi del comma 4.

Articolo 3, comma 4 – Riduzione delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa, per complessivi 46.552.700 euro nel 2013, 39.150.000 nel 2014 e 57.050.000 a decorrere dal 2015, indicate in apposito allegato (Elenco 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

La relazione tecnica afferma che la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2 riguarda le risorse disponibili concernenti interventi correttivi destinati a finanziare operazioni finanziarie con istituti di credito e non ancora utilizzati, anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Come in precedenza segnalato[33], la RT dà conto in una tabella riepilogativa[34] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dal comma in esame (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme delle autorizzazioni di spesa indicate nell’elenco 2, gli importi indicati nella tabella[35] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singola autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento con riferimento alle singole autorizzazioni di spesa di cui viene disposta la riduzione.

Come sopra rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme delle riduzioni contenute nell’elenco 2, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 3, commi 5-7
(Ministero del lavoro)

 


5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.


 

 

I commi da 5 a 7 dell’articolo 3 individuano le riduzioni degli stanziamenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Per quanto attiene al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 5) concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese rimodulabili:

§      gli specifici stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale, di cui all’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 (comma 6). In particolare, tali stanziamenti sono ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione per il finanziamento degli istituto di patronato e di assistenza sociale (cap. 4331) è pari a 380,56 milioni di euro (valori per competenza);

L’articolo 13, comma 1, della L. 152/2001 dispone il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota, pari allo 0,226%, a decorrere dal 2001, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali (comma 2):

1.    89,90% all'attività;

2.    10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

3.    0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal medesimo articolo 13.

I risparmi così derivanti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1, della L. 152;

§      l’autorizzazione di spesa concernente l’erogazione dei contributi, anche comunitari, destinati al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 1 del D.L. 148/1993, per i quali è stato istituito il Fondo per l’occupazione, successivamente confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. In particolare, la riduzione della richiamata autorizzazione è pari a 30 milioni di euro per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015 (comma 7).

Si segnala che secondo quanto riportato nella Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 2230), per il 2013 la dotazione del richiamato Fondo risulta essere pari a 1.634,38 milioni di euro (valori per competenza).

L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008 ha disposto che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione[36].

Profili finanziari

Articolo 3, comma 5 – Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le previsioni contenute nei successivi commi 6 e 7 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi 6 e 7 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi 6 e 7:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

30.000

30.000

41.022

23.000

30.000

41.022

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi 6 e 7.

Articolo 3, comma 6 – Riduzione dei finanziamenti in favore dei patronati

La norma prevede la riduzione di 30 milioni annui a decorrere dal 2014 degli specifici stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato[37].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione estende agli anni a decorrere dal 2014 la riduzione del fondo di finanziamento dei patronati disposta per gli anni 2011-2013 dal decreto-legge n. 78/2010, per un ammontare pari a 30 milioni annui.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi 6 e 7, riportati dalla relazione tecnica:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

 

30.000

30.000

 

30.000

30.000

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 3, comma 7 – Fondo sociale per occupazione e formazione

La norma prevede la riduzione di 30 milioni per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione[38].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 


La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi 6 e 7, riportati dalla relazione tecnica:

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

30.000

 

11.022

23.100

 

11.022

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli effetti della norma sull’indebitamento netto risultano inferiori, nel primo esercizio del triennio, rispetto a quelli registrati sul saldo netto da finanziare. Nel secondo esercizio, tuttavia, il medesimo saldo di indebitamento reca un effetto nullo. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alle modalità di contabilizzazione degli effetti ascritti alla norma.


 

Articolo 3, commi 8-20
(Riduzione della spesa del Ministero della giustizia)

 


8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20.

9. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»;

b) .............

10. ............. Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 9, lettera a), si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

b) il comma 4 è abrogato.

12. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera a), del presente articolo.

13. .............

14. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

15. .............

16. .............

17. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;»;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai citati commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio»;

g) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

h) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

18. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 17, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

19. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 17, lettera a), e 18 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 17, lettera b), numero 4, del presente articolo.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, lettera a), e 18 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 8 a 20 dell’art. 3 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia.

In particolare, i commi 9, 17-20 innalzano il contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 11 e 12 dispongono in tema di intercettazioni e il comma 14 interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero.

 

Il comma 9 riguarda le spese di giustizia.

Alla lettera a), in particolare, modifica la disciplina degli importi del contributo unificato, a carico di chi ha proposto un’impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile. Costui è chiamato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore. L’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito.

 

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30-maggio 2002, n. 115) ed è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (art. 9).

Si osserva che il raddoppio del contributo unificato determinato dall’esito negativo dell’impugnazione risulta avere un carattere essenzialmente sanzionatorio e presenta non pochi elementi di aleatorietà.

 

La lettera b) del comma 9 e il comma 10 sono stati stralciati, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recanti disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.

 

Il comma 11 riguarda le spese per intercettazioni. A tal fine modifica l’art. 96 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sostituendone il comma 2 concernente le prestazioni obbligatorie per gli operatori quando venga fatta loro richiesta di intercettazioni e informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e abrogando il comma 4.

 

L’art 96 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che: le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio (comma 1). Le prestazioni previste sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice (comma 2). In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio si applica la disciplina prevista per l’osservanza degli obblighi per le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale. Tale disciplina può portare alla sospensione o alla revoca dei diritti di uso per un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica (comma 3).

Fino all’adozione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi da parte delle imprese, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni (comma 4). Ai fini dell'erogazione delle prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi (comma 5).

Il nuovo comma 2 dell’art. 96 del codice rimette a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia la determinazione: delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.

Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle prestazioni e ristoro dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attuazione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria.

L’abrogazione del comma 4 dell’art. 96 del codice fa venire meno la disposizione transitoria in base a cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Lo stesso comma 4, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle concernenti il traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni.

Peraltro tale abrogazione ha effetto (comma 12) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 2.

 

Il comma 13 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.

 

Il comma 14 modifica l'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e sancisce l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001) e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il vigente comma 294-bis prevede infatti che non sono soggetti ad esecuzione forzata:

a)    i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria;

b)    gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo comma 294-bis, modificando la disciplina dei fondi sub b), stabilisce che sono impignorabili le aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei medesimi uffici già individuati dalla disposizione oggi vigente, specificando che si tratta dei fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai fini dell’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo oltre che di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si osserva che il termine “destinati” al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, dovrebbe essere declinato al femminile, essendo riferito alla locuzione “aperture di credito”.

 

I commi 15 e 16 sono stati stralciati, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recanti disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.

 

Il comma 17 torna sulla disciplina del contributo unificato novellando l’articolo 37 del recente decreto-legge n. 98 del 2011[39] con la finalità di aumentare le somme richieste per l’accesso alla giustizia e ridisciplinare la destinazione del maggior gettito.

 

Si ricorda che i commi da 6 a 9 dell'articolo 37 del D.L. intervengono sulla disciplina del contributo unificato prevista dal T.U. spese di giustizia[40], aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di attuali esenzioni). I successivi commi da 10 a 15 recano norme relative all'utilizzo del maggior gettito conseguente all'applicazione dei commi precedenti, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Ministero dell'economia.

 

Analiticamente, la lettera a) modifica il comma 6 dell’art. 37[41] - e dunque l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

In via preliminare si osserva che le disposizioni soggette a novella in base al progetto di legge di stabilità 2013 a loro volta recano novelle al T.U. delle spese di giustizia.

Esigenze di chiarezza nell’intervento normativo suggeriscono di novellare direttamente il suddetto testo unico, senza intervenire in via indiretta su una diversa fonte. Si eviterebbe così – come fatto ad esempio dalla lettera a), n. 3) della disposizione di commento - di riferirsi al testo di un decreto legge (98/2011), che novella una disposizione del testo unico (art. 13, comma 6-bis, lett. e), successivamente direttamente novellata da un altro decreto-legge (138/2011, art. 2, co. 35-bis, lett. d); con il risultato che oggi il disegno di legge novella una disposizione già superata.

 

Per comprendere appieno la portata delle novelle, di seguito si confronta direttamente la normativa vigente sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) con le proposte modifiche.

 

 

Normativa vigente (TU spese giustizia)

D.D.L. Stabilità 2013

D.P.R. 30-5-2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia

Articolo 13 (Importi)

(omissis)

 

Comma 6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

Identico:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

a) identica;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

b) identica;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650.

 

Il disegno di legge di stabilità:

§      eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo;

§      sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro);

§      eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Inoltre, in base al comma 18 della disposizione, il contributo unificato nel processo amministrativo (disciplinato dall'articolo 13, comma 6-bis, del TU) è aumentato sempre della metà per i giudizi di impugnazione.

 

Le restanti lettere del comma 17 novellano i commi da 10 a 15 dell’art. 37 del D.L. 98/2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

 

In particolare, il comma 10 attualmente prevede un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa[42]. Il comma 11 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, la ripartizione di una quota parte del fondo tra giustizia civile, amministrativa e tributaria. Limitatamente al primo anno, un terzo di tale quota è destinato alle assunzioni in magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Negli anni successivi l'assegnazione al fondo avviene al netto delle risorse necessarie a finanziare tali assunzioni. La restante quota viene assegnata anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12. Tale disposizione stabilisce che conseguiranno i finanziamenti gli uffici che avranno ridotto del 10% (5% per il solo 2011) il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Spetterà al Ministro della giustizia, sentiti il CSM e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria operare il riparto tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13).

Ai sensi del comma 15, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11, le procedure di assunzione di personale della magistrature già bandite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla legge, possono essere completate.

 

Analiticamente, la lettera b), intervenendo sul comma 10, ripartisce tra i Ministeri della giustizia e dell’economia le risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal D.L. 98/2011:

§      il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile (di volontaria giurisdizione, del lavoro, etc.) sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

§      il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Le lettere c) e d) stabiliscono come tali ministeri dovranno impiegare le risorse destinategli. In entrambi i casi sarà un D.P.C.M. a stabilire la ripartizione in quote delle risorse confluite ai sensi del comma 10.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria. Peraltro, l’ultimo periodo della disposizione afferma che «la riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria». Occorre in sostanza verificare se le somme da destinare al miglioramento della giustizia civile siano da intendersi decurtate alla fonte di quanto necessario per le assunzioni in magistratura – come parrebbe evincersi dall’ultimo periodo – ovvero se siano parte di quanto trasferito e destinato con il D.P.C.M. – come traspare dal primo periodo.

Le restanti risorse dovranno essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Il comma 11 dispone inoltre che «tale ultima quota» - da intendersi, in analogia con quanto disposto con maggiore chiarezza dal comma successivo, come la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari - potrà essere destinata (con D.M. giustizia e sentito il CSM) all’erogazione di misure incentivanti il personale di magistratura ordinaria.

 

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 prevede tre finalizzazioni che riceveranno ciascuna un terzo delle somme disponibili. Si tratta di:

§      assunzione del personale di magistratura amministrativa. Anche per questa disposizione si pone il problema, già evidenziato nel comma precedente, di chiarire se le somme da destinare al miglioramento della giustizia amministrativa siano da intendersi decurtate alla fonte di quanto necessario per le assunzioni in magistratura – come parrebbe evincersi dall’ultimo periodo – ovvero se siano parte di quanto trasferito e destinato con il D.P.C.M. – come traspare dal primo periodo;

§      incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12;

§      spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Questa quota potrà essere anche integralmente assorbita dall’erogazione di misure incentivanti al personale di magistratura.

 

Le lettere e) ed f) intervengono con finalità di coordinamento sui commi 12 e 13 dell’art. 37 del dl 98, operando gli aggiustamenti dovuti alla distinzione tra giustizia civile e giustizia amministrativa, nonché l’aggiornamento di norme relative al processo tributario.

Viene inoltre soppresso il periodo finale del comma 12, in base a cui per il 2011 gli incentivi finanziari vengono concessi agli uffici giudiziari ordinari o amministrativi che abbiano ridotto i carichi pendenti del 5% (in luogo dell’ordinario 10%).

Appare utile verificare la portata di tale ultima soppressione con efficacia retroattiva.

 

In particolare, il comma 12 viene aggiornato con un richiamo all’art. 12, comma 3-ter, del recente decreto-legge n. 16 del 2012. Il comma 3-bis, novellando il comma 10 dell’articolo 37 del decreto-legge 98/2011 (v. sopra), esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall’attribuzione al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Conseguentemente gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo. Peraltro, il successivo comma 3-ter stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis - al netto della quota parte destinata alle assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) - sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza e per la restante metà all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

Le lettere g) ed h) intervengono, sempre con esclusiva finalità di coordinamento, sui commi 14 e 15 del D.L. 98/2011.

Come detto, il comma 18 aumenta della metà il contributo unificato dovuto per l’impugnazione di un giudizio amministrativo (v. sopra, comma 17, lett. 1).

 

Il successivo comma 19 destina anche questo maggior gettito, unitamente a quello derivante dall’aumento del contributo unificato nel processo amministrativo previsto dal comma 17, lett. a), al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 

Infine, il comma 20 specifica che i nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Profili finanziari

Articolo 3, comma 8 – Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della giustizia

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le previsioni contenute nei successivi commi da 9 a 20 (recanti, fra l’altro, riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero e versamento all’entrata del bilancio dello Stato di nuove entrate).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 9 a 20 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta, inoltre, che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 


La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 9 a 20:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 9 a 20.

Articolo 3, comma 9, lettera a) – Determinazione degli importi del contributo unificato

La norma inserisce il comma 1-quater nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 115/2002[43] che definisce i criteri per la determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia dovuto dal soggetto che attiva un procedimento. Tale comma stabilisce che quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis[44] del medesimo articolo 13.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Nello specifico la norma in esame determina, tuttavia, non una riduzione di spesa bensì maggiori entrate, di cui si propone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica afferma che la normaopera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ai rimedi impugnatori ingiustificatamente, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In tal modo il costo amministrativo da sostenersi in relazione a impugnazioni respinte dal giudice, o da questo ritenute inammissibili o improcedibili, grava in capo alla parte proponente nella misura del contributo unificato dovuto, come determinato dalle norme in esame.

Le norme, dunque, determinano, secondo la relazione tecnica, un maggior gettito allo stato quantificabile sia pure in via approssimativa. La relazione tecnica assume che le impugnazioni, anche incidentali, respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, siano stimabili nella misura del 68 per cento del totale dei procedimenti iscritti (pari a circa 80.000). Il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato determina un maggior gettito pari a circa 27 milioni di euro (54.000 procedimenti X 500,00 euro importo medio prudenziale contributo unificato). Il maggior gettito atteso è pari quindi a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Una tabella allegata alla relazione tecnica chiarisce che tale importo dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato.

Dalla tabella allegata alla relazione tecnica all’inizio della sezione 2[45] si evince che la maggiore entrata di 27 milioni di euro a decorrere dal 2013 produce un effetto finanziario di importo equivalente sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il riversamento all’entrata delle maggiori somme introitate a titolo di contributo unificato è previsto dalla sola relazione tecnica ma non dalla formulazione letterale della disposizione. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 3, commi 11 e 12 – Oneri per le intercettazioni telefoniche

Legislazione vigente. L’articolo 96, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche[46] prevede che le prestazioni relative ad intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle relative al traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni

 

La norma riformula il secondo comma dell’articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche[47] e sopprime il comma 4 del medesimo articolo. Le nuova formulazione prevede la forfettizzazione delle prestazioni per intercettazioni telefoniche rese dagli operatori del settore mediante il pagamento di un canone annuo onnicomprensivo anziché dell’attuale listino e repertorio (comma 11).

L’abrogazione dell’articolo 96, comma 4, del decreto legislativo n. 259/2003, ossia della norma che prevede che alcune prestazioni rese dagli operatori del settore telefonico per fini di giustizia sono liquidate sulla base di un listino, ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo che fissa il canone annuo forfettario da liquidare agli operatori (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme sono suscettibili di determinare sicuri risparmi di spesa che possono ragionevolmente essere stimati nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. La relazione tecnica rammenta che le spese per intercettazioni telefoniche gravano sul capitolo di bilancio n. 1363 del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Dalla tabella allegata alla relazione tecnica all’inizio della sezione 2[48] si evince che la minore spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 produce un effetto finanziario di importo equivalente sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della quantificazione dei risparmi proposta. Si osserva, inoltre, che la norma appare idonea a determinare risparmi a decorrere dal 2013 a condizione che il previsto decreto ministeriale di rideterminazione dei compensi sia tempestivamente emanato.

Articolo 3, commi da 17 a 20 – Rideterminazione degli importi dovuti a titolo di contributo unificato

Le norme novellano l’articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011[49] con la finalità di aumentare le somme richieste a titolo di contributo unificato per l’accesso alla giustizia e di ridisciplinare la destinazione del maggior gettito.

In particolare si modifica il comma 6 dell’art. 37[50] del decreto legge n. 98/2001 e, conseguentemente, l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia[51] - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

In particolare le norme:

§       elevano da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo [comma 17, lettera a), punto 1];

§       sostituiscono ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro) [comma 17, lettera a), punto 2];

§       elevano da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [comma 17, lettera a), punto 3].

Inoltre il contributo unificato nel processo amministrativo[52] è aumentato, sempre della metà per i giudizi di impugnazione (comma 18).

Le restanti lettere del comma 17 novellano i commi da 10 a 15 dell’art. 37 del D.L. 98/2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

Più in dettaglio, a norma del comma 17, lettera b), è stabilita una nuova ripartizione tra i Ministeri della giustizia e dell’economia delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal D.L. 98/2011, come modificato dalle norme in esame:

§       il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

§       il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Le lettere c) e d) del comma 17, stabiliscono le modalità di impiego delle risorse destinate ai Ministeri. Con D.P.C.M. sarà stabilita la ripartizione in quote delle risorse.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011, prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria. Le restanti risorse dovranno essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 del citato articolo 17 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011 le ripartisce in tre quote uguali da destinarsi:

§       all’assunzione del personale di magistratura amministrativa;

§       all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12 del citato articolo 37;

§       spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Questa quota potrà essere anche integralmente assorbita dall’erogazione di misure incentivanti al personale di magistratura.

Il maggior gettito riveniente dall’applicazione delle norme in esame è versato all’entrata del bilancio per essere riassegnato al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa[53] (comma 19).

I nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (comma 20).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ipotizza che il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato sia valutabile in un importo compreso tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Tale quantificazione si basa sulla misura delle entrate complessive accertate nel periodo che va dal 1° novembre 2011 al 10 ottobre 2012, che sono risultate pari a 47.882.552 euro. L’incasso annuale può dunque essere stimato pari a 50 milioni di euro, che si eleverebbero nella misura sopra indicata in applicazione dei nuovi importi del contributo unificato fissati dalle norme in esame. La tabella che segue riepiloga i criteri adottati dalla relazione tecnica per la determinazione delle maggiori entrate.

 

Tipo di ricorso amministrativo

Ricorsi

Contributo unificato

(Importi in migliaia di euro)

Maggior gettito

(Importi in migliaia di euro)

 

 

Vecchio importo

Nuovo importo

Differenza

 

Ricorsi ordinari di primo grado

55.000

600

650

50

2.750.000

Ricorsi ordinari di secondo grado

8.500

600

975

375

3.185.700

Ricorsi straordinari

6.500

600

650

50

325.000

Ricorsi in primo grado su appalti

4.500

4.000

4.800 (*)

800

3.600.000

Ricorsi in secondo grado su appalti

1.600

4.000

7.000

3.000

4.800.000

Totale

 

 

 

 

14.662.500

(*) Importo stimato medio.

 

La relazione tecnica ribadisce che le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell’articolo 37 del D.L. n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, rilevato che la norma in esame non contribuisce al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri prevista a norma del più volte citato articolo 7, commi da a 15 del decreto legge n. 95/2012, si osserva che la stessa avrebbe dovuto avere evidenza contabile sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dal provvedimento sia con riferimento alle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato sia con riguardo alle maggiori spese connesse alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.


 

Articolo 3, commi 21-27
(Disposizioni per la riduzione della spesa
del Ministero degli Affari esteri)

 


21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27.

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

25. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

27. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.


 

 

I commi 21-27 sono rivolti ad attuare, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, il disposto del comma 2 dell’articolo 3 del ddl di stabilità in commento, ovvero la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle varie amministrazioni.

 

In particolare, il comma 22 dispone una riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante l’istituto dell’indennità di servizio all’estero, il comma successivo riduce invece gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero; disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza. Il comma 24 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 25, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dei fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero; il comma 26 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC. Il comma 27, infine, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di stabilità, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi 22-27, precisa che esse concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri nella misura di 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 21,5 milioni per il 2014 e di 25,9 milioni per il 2015.

 

Il comma 21 ha funzione meramente introduttiva dei successivi sei commi.

 

Il comma 22, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, nella misura di 5.287.735 euro annui. La riduzione concerne l’istituto dell’indennità di servizio all’estero, disciplinato appunto dall’articolo 171 di cui in precedenza.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967. Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138[54]reca, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171: la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62[55], ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

 

Il comma 23, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 - recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

 

Si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo art. 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’art. 4, comma 6, lett. d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.

 

Il comma 24 è finalizzato all'attuazione dei due precedenti commi, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni - l'articolo 171 del DPR 18 del 1967 e l'articolo 658 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 297 del 1994 -, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

 

Il comma 25, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56 -recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore - nella misura di 5.921.258 euro. La riduzione concerne i fondi per l’attivazione degli sportelli unici all’estero: la relazione tecnica descrive la riduzione alla stregua di definanziamento totale, poiché l’entità prevista corrisponde esattamente alla quota residua dell’autorizzazione di spesa vigente.

Anche per la norma in commento va segnalato quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2012, che all’art. 4, comma 6, lett. e) ha disposto il definanziamento degli sportelli unici all’estero, mediante la sospensione della relativa autorizzazione di spesa nel 2012, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all’art.1 la costituzione di sportelli unici all’estero - i cosiddetti Sportelli Italia - a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

L’istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell’ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all’estero per l’internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e per l’innovazione e le tecnologie. E’ richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alle autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di lotta alla contraffazione. Si precisa altresì che tali funzionidovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito, e, inoltre, in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia.

Dal punto di vista dell’inquadramento, si prevede infine l’inserimento dei responsabili dello sportello nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

 

Il comma 26 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299 – recante finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea -, nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, di 5.963.544 nel 2014 e di 9.100.000 nel 2015.

Si osserva che nel disegno di legge di bilancio per il 2013-2015 (tab. 6 – Esteri) il cap. 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) reca uno stanziamento pari a 18,894 milioni di euro per il 2013.

Anche in questo caso si segnala che la legge di stabilità per il 2012, all'articolo 4, comma 5, ha disposto per il solo 2012 la riduzione di 12.394.000 euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 2, della legge 299/1998.

Successivamente, l’articolo 14, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95[56] (c.d. Spending Review)ha ulteriormente ridotto l'autorizzazione di spesa in oggetto per l'esercizio finanziario 2012, nella misura di 2.800.000 euro.

Si ricorda che l'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC (politica estera e di sicurezza comune - politica di sicurezza e di difesa comune) dell’Unione Europea attraverso il meccanismo europeo (Athena) istituito nel 2004 per gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. L’Italia contribuisce sulla base di una quota pari a circa il 13% dei costi comuni: pertanto, l’ammontare annuo complessivo in carico al nostro Paese varia a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

 

Il comma 27, a decorrere dal 2013, dispone la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51 – recante ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993. La soppressione dell’autorizzazione di spesa comporterà, secondo la relazione tecnica, un risparmio di 3.615.198 euro annui.

 

Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia (ICS-UNIDO) opera nel quadro legale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, a Trieste, ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. L'accordo istituzionale tra il Governo italiano e UNIDO è stato firmato il 9 novembre 1993 ed è entrato in vigore il 26 febbraio 1996. Esso costituisce il documento di riferimento che determina la missione di ICS per quanto riguarda la pianificazione e la realizzazione di attività finalizzate al trasferimento e all'applicazione delle conoscenze scientifiche, nonché al trasferimento di tecnologie eco-compatibili, a sostegno di uno sviluppo industriale sostenibile a beneficio dei paesi in via di sviluppo e paesi in transizione economica.

ICS opera attraverso borse di studio, workshop, riunioni di gruppi di esperti e corsi di formazione, in attività pertinenti a tre settori tematici, ovvero l’utilizzo e la valorizzazione delle biomasse; la valorizzazione delle conoscenze in campo alimentare; le tecnologie per le energie rinnovabili. ICS, nel quadro dei suoi settori tematici, si propone di: trasferire le conoscenze scientifiche attraverso la formazione avanzata; fornire supporto a comunità scientifiche, come anche a singoli scienziati o tecnologi nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione; fornire ai decisori pareri qualificati sulle tecnologie a base scientifica. I progetti sono finanziati direttamente dal bilancio del Centro o attraverso accordi di co-finanziamento con altre istituzioni, ovvero dalla comunità internazionale dei donatori sotto forma di fondi straordinari.

Profili finanziari

Articolo 3, comma 21 – Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero degli affari esteri

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 22 a 27 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta, inoltre, che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 22 a 27:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

25.536

21.500

24.636

21.721

21.262

24.398

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero degli affari esteri dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 9 a 20.

Articolo 3, commi da 22 a 27 Misure straordinarie per la riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma chei commi 22 e 23 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del D.P.R. n. 18/1967[57] - che trattano, rispettivamente dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per oneri di rappresentanza spettanti al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero - nonché all’articolo 658 del decreto legislativo n. 297/1994[58] che disciplina gli assegni di sede corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero. I risparmi ammontano complessivamente a 6 milioni di euro a decorrere dal 2013, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnante.

La relazione tecnica evidenzia che il successivo comma 24 stabilisce che l’Amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all’adozione di un decreto recante l’adozione di misure che incidano sui trattamenti economici corrisposti a titolo di indennità di servizio all’estero (il comma richiama nuovamente l’articolo 171 del D.P.R. n. 18/1967). La relazione tecnica afferma che con tale decreto verrà disposta l’introduzione di un prelievo nella misura dell’1,5 per cento sull’importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all’estero ai sensi dell’articolo 168 del D.P.R. n. 18/67, nonché un’adeguata programmazione nel corso dell’anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell’Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero.

La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che il comma 25 dispone il definanziamento totale, a decorrere dal 2013, della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56[59], e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all’attivazione degli “sportelli unici all’estero”. Il risparmio conseguente ammonterebbe, secondo la relazione tecnica, ad euro 5.921.258 a decorrere dal 2013, pari alla quota residua dell’autorizzazione di spesa vigente.

Il comma 26 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea) prorogando la riduzione di spesa già disposta per l’anno 2012 anche al triennio 2013-2015. L’autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad 10.000.000 di euro per l’anno 2013, a 5.963.544 di euro per l’anno 2014 e a 9.100.000 euro per l’anno 2015.

La relazione tecnica specifica che l’Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell’Unione Europea, attraverso il meccanismo “ATHENA”, istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l’Italia è tenuta a contribuire per una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva a carico dell’Italia varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Riguardo al comma 27, che dispone il definanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo a favore dell’ICS - Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, la RT afferma che la riduzione è pari a 3.615.198 euro a decorrere dal 2013 ed è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell’Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all’attività dell’International Center for Science and Technology (ICS) di cui l’Italia è unico contributore.

La tabella che segue riepiloga le minori spese disposte dai commi in esame.

 

Comma

Descrizione

2013

2014

2015

22

Indennità di servizio all’estero

5.287.735

5.287.735

5.287.735

23

Assegni di sede personale scolastico

712.265

712.265

712.265

25

Sportelli unici all’estero

5.921.258

5.921.258

5.921.258

26

Finanziamento italiano alla PESC

10.000.000

5.963.544

9.100.000

27

Finanziamento ICS

3.615.198

3.615.198

3.615.198

 

Totale

25.536.456

21.500.000

24.636.456

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 22 ipotizza di conseguire una minor spesa pari a 5.287.735 euro annui a decorrere dal 2013 agendo unicamente sull’indennità di servizio all’estero (l’articolo 171 del D.P.R. n. 18/1967), mentre la relazione tecnica ipotizza il conseguimento dei medesimi risparmi agendo anche sulle somme dovute per il pagamento degli assegni per oneri di rappresentanza (articolo 171-bis del medesimo D.P.R.).

Con riferimento al successivo comma 24, che detta le modalità attraverso le quali saranno conseguiti i risparmi sopra citati, la relazione tecnica ipotizza che la manovra di contenimento delle spese riguardi anche gli esperti che le rappresentanze diplomatiche possono utilizzare (articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967). Anche in tal caso il richiamo non trova riscontro nel testo delle norme. Ciò premesso appare, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca l’esatta portata normativa delle disposizioni in esame confermando che l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire possa essere ottenuto agendo unicamente sull’indennità di cui all’articolo 171.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa il diverso effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto prodotto dai risparmi quantificati con riferimento ai commi in esame.


 

Articolo 3, comma 29
(Riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca)

 

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

 

 

Il comma 29 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR (ai sensi dell’art. 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi da 30 a 48.

 

Occorre, peraltro, ricordare che, con determinazione del Presidente della Camera in data 18 ottobre 2012[60], ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Regolamento, sono state stralciate, per quanto qui interessa, le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41[61] del disegno di legge.

Per completezza si evidenzia, con riferimento alle disposizioni di interesse della VII Commissione, che sono stati stralciati anche l’art. 8, comma 16[62], e l’art. 11[63].

 

Sull’argomento, si ricorda che l’art. 7, comma da 12 a 15, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha disposto che le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati, per ciascun Ministero, nell'allegato 2[64], e ha rimesso ai singoli Ministri la proposizione degli interventi correttivi necessari in sede di disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.

Nell’allegato 2 del D.L. 95/2012, la riduzione di spesa relativa al MIUR risulta complessivamente pari a:

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIUR

Saldo netto da finanziare

182,9

172,7

236,7

Indebitamento netto

157,3

172,7

236,7

Profili finanziari

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le previsioni contenute nei successivi commi da 30 a 48 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 30 a 48 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 30 a 48:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del MIUR

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 2013

 2014

 2015

 2013

 2014

 2015

Riduzione spese non rimodulabili

240.425

721.275

721.275

124.300

372.899

372.899

 

La relazione tecnica precisa che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di spese di personale, comportano la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l’anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero in termini di indebitamento netto.

Ciò, in quanto il relativo effetto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto è considerato al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri).

 

In merito ai profili di quantificazione si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 30 a 48.

Quanto ai diversi effetti delle riduzioni proposte ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, si rinvia alle osservazioni in proposito formulate con riferimento ai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo 3 in esame.


 

Articolo 3, commi 30-31
(Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)

 


30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.


 

 

I commi 30 e 31 dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

In particolare, il comma 31 prevede che dall’a.s. in corso (a.s. 2012-2013) l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa[65].

La relazione tecnica evidenzia che si rende necessario ricorrere all’istituto delle mansioni superiori affidate agli assistenti amministrativi nelle province dove le graduatorie provinciali relative ai direttori dei servizi generali e amministrativi sono esaurite.

Evidenzia, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che al comma 30 la parola “direttori” dovrebbe essere sostituita con la parola “direttore” e che, al comma 31, occorre inserire la congiunzione “e” fra la parola “generali” e la parola “amministrativi”.

Profili finanziari

Normativa vigente: l’art. 1, comma 24, della L. n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica sia effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

 

La norma estende, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 24, della L. 549/1995 anche agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico (comma 30). Fissa la misura del compenso per gli assistenti incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Tale compenso ammonta alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato (comma 31).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica ricorda che le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo siano coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DGSA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario. Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

La RT prosegue spiegando che, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.

La RT afferma infine che, conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 3, commi 37-38
(Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)

 


37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.


 

I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati.

 

La disciplina vigente è recata dall’art. 404, co. 15, del d.lgs. 297/1994, che viene abrogato dal comma 37 in esame.

 

La disposizione citata ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all'art. 45 del d.lgs. 29/1993, ora art. 40 del d.lgs. 165/2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

In base allo stesso art. 404, le commissioni sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico (ora, dirigente scolastico) o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (co. 1[66]).

Nella formazione delle commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati (co. 6).

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti (co. 11). In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite (co. 12).

Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza[67], ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali (co. 4).

Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale (co. 5).

 

Il comma 38 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (art. 10, co. 5, del DPR 140/2008 e DM 12 marzo 2012).

Dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

 

Con riferimento al compenso per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici, si evidenzia che l’art. 10 co. 5, del DPR 140/2008 ne ha affidato la definizione ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E’, quindi, intervenuto il DM 12 marzo 2012[68], che ha individuato il compenso base per il presidente in € 251 e il compenso base per ciascun componente in € 209,24, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad € 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere € 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base, ridotto del 50 per cento.

Il DM disciplina anche i compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza e ai segretari delle commissioni.

 

Si segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell’art. 404 del d.lgs. 297/1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero.

Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, le parole “stabilito con decreto interministeriale” dovrebbero essere seguite dalle parole “12 marzo 2012,”.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Ritiene comunque, in via prudenziale, di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 3, commi 42-45
(Impegno orario e ferie per il personale docente. Organico di diritto dei docenti di sostegno)

 


42. A decorrere dal 1o settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di ventiquattro ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di quindici giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.


 

 

I commi 42-45 dispongono, dal 1° settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (da 18 a 24 ore) nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15.

Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione.

Si dispone, altresì, esplicitamente, che le nuove disposizioni legislative non possono essere derogate dalle norme contrattuali.

 

In particolare, il comma 42 stabilisce che, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, è di 24 ore settimanali.

Nelle 6 ore eccedenti l’orario di cattedra - che, dunque, rimane fissato a 18 ore - i docenti sono prioritariamente utilizzati nel modo seguente:

§      Docenti non di sostegno:

-        per la copertura di spezzoni orario disponibili nella scuola di titolarità;

-        per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso cui l’interessato abbia titolo (in tal caso, sembrerebbe, anche al di fuori della scuola di titolarità);

-        per posti di sostegno, purché l’interessato sia in possesso del diploma di specializzazione (anche in tal caso, sembrerebbe che non vi sia una limitazione alla scuola di titolarità);

-        per impegni didattici nell’ambito della flessibilità, ovveroore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.

§      Docenti di sostegno:

-        per attività di sostegno;

-        in subordine rispetto alle attività di sostegno, per la copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari nella scuola di titolarità, per i quali l’interessato abbia titolo.

 

Sull’argomento, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto, quando vi siano docenti disponibili a svolgere le c.d. “ore eccedenti strutturali” e lo spezzone sia pari o inferiore a 6 ore[69]. All’incremento di 6 ore settimanali dell’orario di servizio conseguirà – evidenzia la relazione – l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominati sui posti dell’organico di diritto[70].

Tutti gli spezzoni che non sono coperti mediante ore eccedenti strutturali trovano copertura mediante supplenti fino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono affidati spezzoni anche su scuole diverse, fino a concorrenza dell’orario lavorativo.

Con la nuova disposizione, si determinerà, dunque, una riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche.


Dall’incremento dell’orario di lavoro deriveranno, in base alla relazione tecnica, i seguenti effetti finanziari di risparmio:

(in milioni di euro)

 

2013

2014

2015 e ss.

Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno

128,6

385,7

385,7

Incremento orario di lavoro docenti di sostegno

109,5

328,6

328,6

 

Appare opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in esame (che non prevede la retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra) e le clausole contrattuali vigenti (che prevedono, invece, una retribuzione).

 

La materia, infatti, è attualmente disciplinata a livello contrattuale.

In particolare, l’art. 28 del CCNL per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007[71], stabilito che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (co. 4), dispone (co. 5) che negli istituti di istruzione secondaria superiore l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica).

L’art. 29 stabilisce che l’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate. In particolare, le attività collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti - fino a 40 ore annue -, dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione -anche in tal caso fino a 40 ore annue – e dallo svolgimento degli scrutini e degli esami.

Infine, l’art. 30 dispone che le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti al momento della stipula del CCNL del 2007.

 

Il quadro normativo per quanto attiene alle ore prestate in eccedenza è costituito, per la scuola secondaria, dall'art. 70 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e dalle modifiche ed integrazioni poste in essere dai successivi contratti collettivi.

Si ricorda, comunque, che, a livello normativo, l'art. 88, co. 4 del DPR 417/1974 già prevedeva che, fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo, fosse compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, salvo specifiche esclusioni.

Inoltre, l'art. 6, co. 1 e 2, del DPR 209/87, dispose che negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, ai docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, dovevano supplire i docenti assenti per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti assenti per un periodo più lungo, avevano diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale. Lo stesso articolo stabilì inoltre che al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali era compensata, ai sensi dell'art. 88, co. 4, del DPR 417/1974, per l'intera durata dell'a.s. o della nomina.

Infine, l’art. 3, co. 10, del DPR 399/1988 dispose che il richiamato personale docente poteva prestare, a domanda, limitatamente agli a.s. 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali, individuando le relative retribuzioni.

L’art. 70 del CCNL sopra citato disciplina il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, co. 2, dello stesso CCNL.

Il richiamato art. 43 definisce tali attività aggiuntive come “attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento”.

Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le specifiche modalità previste, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali (co. 2).

Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (co. 3) possono consistere, fra l’altro in compiti relativi al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto, al supporto organizzativo al capo di istituto, all'assistenza tutoriale, alla progettazione di interventi formativi.

Lo stesso articolo precisa altresì che il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola, e corrisponde al compenso orario determinato in base alle specifiche tabelle allegate al CCNL medesimo, mentre il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfetizzata.

Successivamente, l’art. 25 del CCNL Comparto Scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 26 maggio 1999, confermando sostanzialmente l’impianto del precedente CCNL, stabilì (co. 3) che il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, erano determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale, con un incremento del compenso in misura non inferiore al 10%. Ove non fosse possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si potevano prevedere compensi in misura forfetizzata. Inoltre, si confermava che l’erogazione del compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento avveniva per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.

Inoltre, con il CCNL del 31 agosto 1999, nell’ambito della costituzione del Fondo dell’istituzione scolastica, destinato alla retribuzione delle varie attività esperite negli istituti, è stato disposto (art. 30, co. 3, lett. b)) che con il richiamato Fondo erano retribuite anche le attività aggiuntive di insegnamento (appunto quelle consistenti nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa) e quelle relative all’educazione fisica[72].

Successivamente, l’art. 28 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002\2005 e il primo biennio economico 2002\2003 del 24 luglio 2003 ha confermato che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restavano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula del medesimo CCNL. Lo stesso articolo ha altresì disposto l’avvio, presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva, di un’apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia (che però non risulterebbe essere stata attivata).

Infine, la previgente disciplina delle ore eccedenti e delle attività aggiuntive è stata confermata dall’art. 30 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

 

Per completezza si segnala che, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02543 il 17 ottobre 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “rispetto al testo contenuto nel disegno di legge di stabilità, il Ministro Profumo ha ieri dichiarato la sua disponibilità a rivedere, d'accordo con i gruppi parlamentari, la proposta contenuta nel disegno di legge. L'eventuale revisione dovrà naturalmente indicare soluzioni alternative nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legge n. 135 del 2012[73]”.

 

Un’ulteriore statuizione del comma 42 riguarda la definizione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno che, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, è fissato in misura non superiore a quello dell’a.s. 2012/2013[74].

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che l’organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall’art. 2, co. 413 e 414, della L. finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità[75], e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe[76].

In seguito, l’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto l’emanazione con decreto interministeriale di linee guida - finora non intervenute - finalizzate, fra l’altro, per quanto qui interessa, alla costituzione degli organici dell’autonomia e di rete, nei limiti previsti dall’art. 64 del D.L. 112/2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale (co. 1, lett. e).

Il co. 2 dello stesso art. 50 ha, poi, disposto che, come previsto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011, a decorrere dall’a.s. 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012 (in questo caso non vi è un riferimento esplicito ai posti di sostegno).

Il co. 3, infine, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30% dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all’art. 64 del D.L. 112/2008 da destinare ai sensi del co. 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola. In sede di prima applicazione, è stato previsto che il decreto di determinazione degli organici per gli a.s. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dovesse essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge di conversione (adempimento cui, peraltro, finora non si è dato corso).

 

Sembrerebbe, pertanto, opportuno esplicitare il coordinamento fra la nuova disposizione e le disposizioni recate dall’art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) e, soprattutto, dall’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

 

Infine, il comma 42 dispone che il periodo di ferie retribuito dei docenti, inclusi quelli di sostegno, della scuola secondaria di primo e di secondo grado è incrementato di 15 giorni l’anno.

 

In base all’art. 13, co. 2, del vigente CCNL, prima citato, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (che, dunque, diventerebbero 47).

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni, rimanendo sufficienti giorni per gli scrutini e per gli esami.

 

Sulle ferie dei docenti di tutti i gradi di istruzione si sofferma anche il comma 43.

Esso dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1 luglio al 31 agosto[77]. Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

 

Si segnala che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 43 a decorrere dal 1° settembre 2013.

 

Il comma 44 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendola monetizzazione delle ferie non godute.

A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del D.L. 95/2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”[78].

Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale docente supplente sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie.

La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie.

Infatti, come ante evidenziato, l’articolo 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 obbliga il personale docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” (cioè dal 1° luglio al 31 settembre)[79].

La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, “ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti:

§        i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

§       i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie”.

 

Il comma 45, infine, dispone che le disposizioni recate dai commi 42-44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

 

Si valuti l’opportunità di specificare che la disposizione in esame configura una deroga (limitatamente al personale della scuola) alla disciplina generale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n.165 del 2001 (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009), che rimette alla contrattazione collettiva la “determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”.

Profili finanziari

Articolo 3, comma 42 – Aumento dell’orario settimanale di insegnamento per i docenti della scuola secondaria e aumento dei giorni di ferie retribuite

La normamodifica la disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1° settembre 2013. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra, il personale docente, non di sostegno, potrà essere utilizzato per la copertura di spezzoni di orario, per supplenze temporanee, per copertura di posti di sostegno e per lo svolgimento di impegni didattici (insegnamento, recupero e potenziamento). I docenti di sostegno potranno svolgere attività di sostegno e copertura di spezzoni orario di insegnamenti curricolari. Viene infine incrementato di quindici giorni, su base annua, il periodo di ferie retribuito del personale docente interessato dal predetto aumento dell’orario settimanale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta modifiche (ed in particolare riduzioni) dell’organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell’art. 50 del D.L. 5/2012[80]: quindi in misura complessivamente pari a quello dell’anno scolastico 2011/2012, sia per i docenti su posto normale sia per quelli di sostegno. La RT precisa inoltre che il comma in esame mantiene immutato l’orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di sei ore alla scuola secondaria (ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all’insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno eccetera).

Dalla norma consegue una riduzione della spesa per il personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano utilizzate per la copertura degli spezzoni di orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonché per la copertura per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie.

Al riguardo, la RT rappresenta quanto segue:

§       l’attuale organico di diritto non copre l’intero fabbisogno di docenza: esso comprende solo le cattedre intere, ma non gli spezzoni orario.

§       Infatti, questi ultimi, pur costituendo posto di diritto, non sono conteggiati tra i posti inseriti nel decreto interministeriale che fissa il relativo organico;

§       l’attuale organico di diritto del sostegno copre circa il 70% del fabbisogno. Il rimanente 30% è costituito da posti interi assegnati in organico di fatto e spezzoni orari;

§       le supplenze brevi e saltuarie sono determinate dalla necessità di sostituire docenti assenti e quindi tipicamente per 18 ore la settimana nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La RT sottolinea che, a fini prudenziali, non sono stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica all’utilizzo delle ore aggiuntive di insegnamento per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie, sebbene alla norma conseguirà certamente una riduzione del relativo fabbisogno. Tali effetti potranno dunque essere verificati a consuntivo.

La RT specifica inoltre che, sempre ai fini di un prudente conteggio delle riduzioni di spesa attese, non sono state attribuite riduzioni di spesa alla norma che prevede che le ore aggiuntive dei docenti non di sostegno possano essere utilizzate per coprire spezzoni di sostegno. Ciò costituisce un’ulteriore prudente sottostima dei risparmi attesi.

È stato così escluso il rischio di conteggiare due volte il venir meno della necessità di coprire un medesimo spezzone orario di sostegno con supplenti,. Infatti gli stessi spezzoni possono essere coperti con le ore aggiuntive dei docenti di sostegno.

 

Spezzoni orari non di sostegno

La RT chiarisce che gli spezzoni orari non di sostegno non sono conteggiati nel totale di posti di organico di diritto oggetto del decreto interministeriale che ne fissa annualmente la consistenza e che l’organico di diritto comprende 132.534 posti a 18 ore (esclusi sostegno e religione) nella scuola secondaria di I grado e 188.642 posti nella scuola secondaria di II grado. A questi si aggiungono 7.365 posti per spezzoni orari, rapportati a cattedre intere nella scuola secondaria di I grado e 13.397 nella scuola secondaria di secondo grado.

La RT specifica quindi che ai posti suddetti si aggiungono, ulteriormente, quegli spezzoni che sono affidati quali ore eccedenti (in numero di ore pari o inferiori a 6) a docenti nominati su posti di organico di diritto e che tale ultima tipologia di spezzone non è conteggiata tra quelli formalmente inseriti nell’anagrafe degli spezzoni orario allegata all’organico di diritto.

 

Spezzoni orario coperti con ore eccedenti strutturali

La RT precisa che per “spezzoni orario coperti con ore eccedenti strutturali” si intende parte degli spezzoni affidati al personale docente nominato sui posti di organico di diritto se disponibile a svolgere queste cosiddette “ore eccedenti strutturali”. Tali ore eccedenti hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l’indennità integrativa speciale ed esclusa la retribuzione professionale docenti. Si tratta di una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che hanno altri fini e danno luogo invece ad una retribuzione accessoria.

Tutti gli altri spezzoni orario sono affidati a supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratti di durata pari allo spezzone o all’insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidati allo stesso docente.

 

La RT afferma che dall’incremento di sei ore settimanali dell’orario di servizio consegue l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto. A tale proposito la RT ricorda che le ore eccedenti sono assegnate dal dirigente scolastico a personale che si rende disponibile già in servizio nella medesima istituzione scolastica nella quale il relativo spezzone deve essere coperto.

In base alla norma in esame, il personale in questione sarà obbligato alla copertura dello spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva, che attualmente è pari ad 1/18mo dello stipendio in godimento per ciascuna ora settimanale eccedente, inclusa l’anzianità di servizio ed esclusa la retribuzione professionale docenti.

La RT reca quindi la seguente tabella riassuntiva della somma pagata nel corso degli ultimi anni scolastici per le ore eccedenti in questione:

 

(euro)

 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Somme pagate

 per ore eccedenti[81]

156.768.379

157.570.172

150.064.528

127.081.246

129.211.544

dati lordo Stato ricavati dai flussi inviati mensilmente in Banca d’Italia per il pagamento dei cedolini di stipendio

 

La RT fa osservare che, negli anni scolastici sino al 2010/2011, alla forte riduzione del fabbisogno derivante dall’applicazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008 è conseguita una riduzione nelle ore eccedenti (a parità di altre condizioni), in quanto alcuni dei posti venuti meno ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008 non erano interi. Assume pertanto che l’importo dovuto negli aa.ss. 2012/2013 e seguenti per ore eccedenti strutturali che verrebbero affidate a docenti nominati su posto di organico di diritto sarà pari, a legislazione vigente, a quello degli ultimi anni scolastici e quindi prudenzialmente ad almeno 120 milioni di euro su base annua. La RT reputa che la norma proposta farà venir meno la suddetta spesa.

 

Spezzoni orario coperti con supplenze sino al termine delle attività didattiche

La RT ricorda che tutti gli spezzoni non coperti mediante ore eccedenti strutturali affidate a docenti nominati su posti di organico di diritto trovano attualmente copertura mediante supplenti sino al termine delle attività didattiche. Secondo la RT, la norma comporterà la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all’orario di insegnamento, con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Per computare l’entità di detta riduzione, la RT tiene conto che gli spezzoni presenti in una specifica istituzione scolastica sono assegnabili ai docenti nominati su posti di organico di diritto (e quindi non comportano più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche) solo entro il limite di sei ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso.

Per il computo del minor fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche la RT afferma di aver proceduto come segue:

§       in ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna classe di concorso si è calcolato il numero di ore rese disponibili ai sensi della norma di cui trattasi, pari a 6 per i posti di organico di diritto;

§       in ciascuna istituzione scolastica e classe di concorso è stato preso in considerazione il numero delle ore degli spezzoni orari non coperti con ore eccedenti strutturali;

§       il minore tra i numeri di cui ai due precedenti punti è il numero di ore precedentemente affidate a supplenti sino al temine delle attività didattiche che potranno essere affidate senza oneri a docenti nominati su posto di organico di diritto.

In tal maniera la RT riscontra la seguente riduzione negli spezzoni orari (rapportati a cattedre intere) da coprire con supplenze sino al termine delle attività didattiche:

 

Riduzione spezzoni orari (rapportati a cattedre intere) esclusi sostegno e religione

 

Secondaria I°

Secondaria II°

TOTALE

3.404

5.865

 

La RT afferma che tale riduzione si raggiunge già dal primo anno scolastico perché gli spezzoni orari sono oggi coperti da personale supplente sino al termine delle attività didattiche e quindi la riduzione degli spezzoni non può comportare esuberi di personale.

 

La RT reca quindi un’ulteriore tabella che riporta lo stipendio annuo di un supplente sino al termine delle attività didattiche:

 

 

Stipendio lordo Stato annuale

Stipendio lordo Stato sino al termine della attività

Secondaria I°

34.400

28.666

Secondaria II°

34.400

28.666

 

Quindi, alla riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche[82], la RT fa corrispondere la seguente riduzione di spesa a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014:


 

(euro)

 

Riduzione del fabbisogno

Secondaria I°

97.579.064

Secondaria II°

168.126.090

TOTALE

265.705.154

 

Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:

(euro)

 

2013

2014 e ss.

TOTALE

88.568.384

265.705.154

 

 

Docenti di sostegno

In merito alla riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per le ore di sostegno a seguito dell’aumento dell’orario di lavoro settimanale nella scuola secondaria disposto dalla norma, la RT - dopo aver ricordato che i relativi effetti vanno calcolati sull’organico di fatto e che i docenti in questione non hanno un modulo orario definito, ma prestano la propria opera nei confronti di uno specifico studente per un numero di ore settimanali variabile a seconda della gravità del caso – stima la riduzione nel fabbisogno pari a 6/24 dell’organico di fatto attuale nella scuola secondaria.

L’organico di fatto alla data del 25 settembre 2012 è pari a quanto segue, distinto per grado di istruzione:

 

Organico di fatto sostegno 2012/2013

Riduzione del fabbisogno

Secondaria I°

26.642

6.660

Secondaria II°

19.211

4.802

TOTALE

90.593

11.462

 

La RT riporta quindi la seguente tabella recante lo stipendio lordo Stato di un supplente sino al termine delle attività didattiche dei vari gradi di istruzione, compresa l’indennità di vacanza contrattuale:

 

 

Stipendio lordo Stato annuale

Stipendio lordo Stato sino al termine

Secondaria I°

34.400

28.666

Secondaria II°

34.400

28.666

 


Quindi, fa corrispondere alla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno la seguente riduzione di spesa a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014:

 

 

Riduzione del fabbisogno

Secondaria I°

190.915.560

Secondaria II°

137.654.132

TOTALE

328.569.692

 

Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:

 

 

2013

2014 e ss.

TOTALE

109.523.231

328.569.692

 

La relazione tecnica illustra gli effetti relativi all’incremento del numero dei giorni di ferie, nell’ambito del successivo comma 3.

La RT non reca un prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni. Tali effetti, rapportando alla durata dell’anno scolastico il risparmio di 120 mln su base annua relativo all’azzeramento delle ore eccedenti (=40 mln nel 2013 e 120 mln a decorrere dal 2014), possono essere così riepilogati:

 

(milioni di euro)

 

2013

dal 2014

Risparmio su ore eccedenti

40

120

Risparmio per riduzione spezzoni orari

88,6

265,7

Risparmio per incremento orario docenti di sostegno

109,5

328,6

TOTALE

238,1

714,3

 

 

In merito ai profili di quantificazione con riferimento alla quantificazione dei risparmi recati dalla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno, si segnala che la relazione tecnica, dopo aver affermato che l’organico di diritto copre solo il 70% del fabbisogno, mentre la rimanente parte è coperta con supplenti annuali, calcola la riduzione di spesa prendendo in considerazione lo stipendio lordo dei supplenti fino al termine delle attività didattiche, anziché lo stipendio annuale. Si rileva peraltro che tale diverso parametro comporta un calcolo più prudenziale dei suddetti risparmi. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia si rileva che, sempre nell’ambito dell’aumento del numero di ore settimanali per attività di insegnamento, né la norma né la relazione tecnica fanno riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Poiché il CCNL relativo al comparto scuola, all’articolo 39, prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative per i rapporti di lavoro a tempo parziale deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno, andrebbe chiarito se a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento in esame si debba intendere aumentato di tre ore l’orario settimanale dei docenti impiegati con rapporti di lavoro a tempo parziale e come tale quota di personale incida rispetto alle quantificazioni dei risparmi indicate dalla RT. Tali quantificazioni, infatti, considerano un totale di ore aggiuntive pari a sei per ciascun docente compreso nell’organico di diritto.

Andrebbero altresì chiariti gli effetti della norma in termini di maggiori erogazioni a titolo di sostegno al reddito per disoccupazione in favore del personale supplente non utilizzato nell’anno scolastico 2013/14. In particolare occorre chiarire se detti effetti siano stati scontati in sede di aggiornamento delle previsioni relative alla spesa per prestazioni sociali in denaro non pensionistiche.

Articolo 3, commi 43 – Modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente

La norma stabilisce le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente, dispone che esse possano essere godute nei giorni di sospensione delle lezioni (anziché nei giorni di sospensione delle attività didattiche, come previsto dalla vigente legislazione). La fruizione è inoltre subordinata alla possibilità dei sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica reca una serie di tabelle, a cui si fa esplicito riferimento, volte a dimostrare che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile dal personale interessato nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni e che rimane un numero di giorni sufficiente ad assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami, di ogni attività valutativa e delle attività preparatorie all’inizio dell’anno scolastico.

Le suddette tabelle forniscono i dati relativi al calendario scolastico dell’anno 2012/2013 deliberato dalle singole Regioni, il numero dei giorni di sospensione durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nonché il numero di giorni estivi in cui si assicura la presenza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 44 – Remunerazione giorni di ferie non fruiti

Normativa vigente: l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 vieta la corresponsione al personale delle pubbliche amministrazioni[83] di emolumenti compensativi di ferie, periodi di riposo o permessi non fruiti. La violazione di siffatta disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare per il dirigente responsabile. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma stabilisce che le vigenti norme in merito al divieto del pagamento delle ferie non godute non vengano applicate al personale supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

 

La relazione tecnica afferma che il Contratto collettivo del comparto scuola obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal 1° luglio al 31 settembre). Detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ma non al personale supplente sino al termine delle attività didattiche e al personale supplente breve e saltuario. Infatti i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie; i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi sono nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

Con la norma in esame si ritiene, anche per evitare la probabile soccombenza dell’Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la monetizzazione delle ferie al personale di cui sopra. Con il precedente comma 43 viene però modificato il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.

La relazione tecnica afferma che il comma 44 non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all’art. 5 comma 8 del D.L. 98/2011 (il riferimento dovrebbe essere all’articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012).

La RT reca quindi una tabella contenente il numero dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (tra l’inizio delle lezioni e il 30 giugno), in funzione dello specifico calendario regionale, volta a dimostrare che il numero di giorni che potranno essere monetizzati dal personale di cui sopra non supera in media il numero di quelli che venivano monetizzati prima dell’entrata in vigore del medesimo art. 5 comma 8, nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma proposta.

La RT ricorda che il personale supplente sino al termine delle attività didattiche gode di un numero di giorni di ferie su base annua pari a quelli spettanti al personale di ruolo, cioè 32 ai quali si aggiungono i 15 previsti dalla norma in questione, purché abbia compiuto almeno tre anni di servizio a qualsiasi titolo. Quindi si tratta di 47 giorni su base annua, cioè 39,2 giorni nel periodo di dieci mesi di durata dei rispetti contratti di lavoro.

La RT reca quindi un’ulteriore tabella dalla quale si ricava il numero di giorni di ferie non fruibili per incapienza nei periodi di sospensione delle lezioni dai supplenti n questione.

Secondo la RT, la norma in esame consentirà quindi al personale supplente breve e saltuario della scuola secondaria sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo ad 11, inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all’entrata in vigore del D.L. 95/2012.

Si stima che tale riduzione nel numero dei giorni monetizzabili da parte dei circa 100.000 supplenti sino al termine delle attività compensi più che ampiamente l’incremento (ai sensi del comma 42), corrispondente alla quota parte dei 15 giorni di ferie da riconoscere in più, relativo al personale supplente breve e saltuario.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito al numero di 26,7 giorni di ferie monetizzabili per ciascun anno prima dell’entrata in vigore del divieto contenuto nel D.L. 95/2012. Ciò in quanto la relazione tecnica utilizza tale dato come parametro di riferimento per ipotizzare le compensatività degli effetti derivanti dall’aumento dei giorni di ferie rispetto alle variazioni del periodo di possibile fruizione. Si osserva peraltro che detta compensatività non viene suffragata dalla RT sulla base di dati di carattere finanziario.


 

Articolo 3, commi 46-48
(Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico)

 


46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al secondo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità»;

c) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.


 

 

I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’a.s. 2012/2013.

 

Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.

 

In particolare, il comma 46, novellando l’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, dispone che:

§       il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità.

Al riguardo si ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’art. 4, co. 68, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

§       il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti è ridotto da 100 a 50 unità;

§       il contingente di unità da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è ridotto da 100 a 50 unità.

 

Il comma 8 dell’art. 26 della L. 448/1998 dispone che tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Il comma 10 dispone, a sua volta, che, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8, possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico (sull’argomento, si veda anche quanto dispone il comma 48 dell’art. 3 in esame).

 

Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’a.s. 2012/2013[84].

 

Ai sensi del comma 48, salvo le ipotesi collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, co. 8, della citata L. 448/1998 (come modificato dal comma 46 dell’art. 3 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.

Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’art. 57 del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

 

 

Gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’art. 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. L’art. 57 del TU precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio .

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, ai sensi dell’art. 58 del DPR 3/1957, per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

In particolare, l’art. 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

L’art. 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 (evidentemente riferendosi anche a quelle relative alla spesa).

Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Profili finanziari

La relazione tecnica ricorda che, complessivamente, gli avvalimenti di docenti e dirigenti scolastici previsti presso l’amministrazione centrale e periferica dal comma in esame vengono ridotti a decorrere dall’a.s. 2013/2014 di centocinquanta e cento unità, passando da 500 a 250 unità.

La relazione tecnica sottolinea che le suddette assegnazioni di personale, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo e che, trattandosi di unità di personale con qualifica di dirigente scolastico e docente, nel caso dei docenti, dette unità sono sostituite presso la scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

La RT ricorda che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori e che, in base a quanto disposto dalla lettera a) della norma in esame, il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2013, verrebbe ridotto a 150, presumibilmente suddiviso tra 40 dirigenti scolastici e 110 professori, con una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 110 unità.

La RT suppone che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e, considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, ponderata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, conclude che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di 33.105,21 x 110 = 3,7 milioni di euro a decorrere dall’a.s. 2013/2014.

Con riferimento alle lettere b) e c) della norma proposta, la RT ricorda che queste prevedono una riduzione complessiva di 100 unità rispetto alle 200 previste a legislazione vigente e che, nell’anno scolastico in corso, le 200 posizioni sono occupate da 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Presumibilmente a decorrere dall’a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 10 dirigenti scolastici e 90 docenti e quindi si osserverà una riduzione di 100 supplenti. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, ponderata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di 33.105,21 x 100 = 3,3 milioni di euro a decorrere dall’a.s. 2013/2014.

La relazione tecnica conclude affermando che le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall’a.s. 2013/2014 pari a 3,7 + 3,3 milioni di euro, per un totale di 7 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro sull’esercizio finanziario 2013 e 7 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica considera una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110 unità. Tale riduzione deriva dalla diminuzione da 300 a 150 del numero dei distacchi presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica. Poiché il contingente di 300 è attualmente suddiviso fra 60 dirigenti e 240 docenti, la riduzione disposta dalla norma in esame porterebbe ad una ricomposizione del contingente fra 40 dirigenti e 110 docenti. Si osserva tuttavia che, sulla base dei predetti parametri, la riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali calcolata sul numero dei docenti sarebbe pari a 130 e non a 110 unità. La norma sembrerebbe quindi determinare un risparmio di spesa di 4,3 milioni di euro a decorrere dal’anno scolastico 2013/2014. La riduzione complessiva ammonterebbe di conseguenza a 7,6 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro nel 2013 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2014. Su tale aspetto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alla mancata quantificazione di risparmi legati alla riduzione del numero dei distacchi dei dirigenti scolastici, si ricorda che il Governo nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge finanziaria per il 2012, in riferimento ad una norma che effettuava un analogo taglio di unità di personale, ha fatto presente[85] che i posti lasciati liberi dal personale in questione sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione e che, con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza resterebbero nel citato Fondo.


 

Articolo 3, commi 49-57
(Riduzioni delle spese Ministero delle infrastrutture e trasporti)

 


49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

57. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».


 

 

I commi da 49 a 57 dell’articolo 3 definiscono le misure di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo in particolare la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione della Pedemontana di Formia (comma 50), al fondo per gli investimenti ferroviari nei servizi di trasporto pubblico locale (comma 51), alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 52), alla gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 53), alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, rideterminando conseguentemente numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto (commi 54-56), al registro italiano dighe (comma 57)

 

Il comma 49 dispone checoncorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di disposizioni introdotte dai commi da 50 a 57.

 

Il comma 50 riduce l’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Tale riduzione viene quantificata in 5 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 981, della richiamata legge n. 296 del 2006 ha autorizzato, tra l’altro, uno stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, “per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia”.

Successivamente con l’art. 2, comma 257 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è stato autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009 per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui al richiamato art. 1, comma 981, della legge n. 296 del 2006.

La “Pedemontana di Formia” rientra tra le infrastrutture strategiche della legge obiettivo e riguarda la variante stradale alla statale S.S. 7 Appia, che inizia ad est di Gaeta e termina ad est di Formia, interamente esterna ai centri abitati. La nuova strada è di categoria B ed è lunga circa 11 km. In merito all’opera in questione il Cipe ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 con cui ha approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.

Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera, si rinvia alla scheda n. 50 del 6° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del settembre 2011[86], che riporta i dati sullo stato di attuazione al 30 aprile 2011.

Si segnala, infine, che l’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone, per la variante alla S.S. 7 Appia nel comune di Formia, un costo totale dell’opera di 734,43 milioni di euro, di cui 79,75 disponibili.

 

Il comma 51 prevede la riduzione, per un importo di 24.138.218 euro a decorrere dall’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986[87]. Tale autorizzazione di spesa incrementa di 800 miliardi di lire per il quinquennio 1987-1991 la dotazione del fondo per gli investimenti nei servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 11 della legge n. 151/1981[88] ed individua una nuova specifica finalità per lo stanziamento: l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari

 

In base alla relazione tecnica, la riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul capitolo n. 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale).

 

Il bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) prevede al citato capitolo 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa di 336.250.459 euro. Il disegno di legge di assestamento 2012 (A.S. 3774), approvato in via definitiva dal Senato il 9 ottobre 2012, non ha inciso sull’entità dello stanziamento mentre ha ridotto l’entità dei residui, passati da 322.594.614 euro a 178.257.791 euro. Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone una riduzione dello stanziamento di 169.720.212 euro in termini di competenza e di 167.378.488 euro in termini di cassa.

 

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che la riduzione proposta è conseguente alla disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012. Tale disposizione prevede la compensazione delle minori entrate derivanti dall’istituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti delle autorità portuali alimentato con una quota dell’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti attraverso una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge n. 67/1988[89], che appunto prevede il rifinanziamento dei progetti di investimento ex l. 910/1986

 

Il comma 52 riduce di 45.000.000 euro a decorrere dall’anno 2013 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 611/1996[90]. Tale disposizione autorizza per l’anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi di lire per il contributo statale all’accensione di mutui da parte degli enti locali e degli altri soggetti attuatori destinati a finanziare la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992[91]

Si tratta in particolare degli interventi di installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge.

 

In proposito, la relazione tecnica precisa che “la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie”

 

Lo stanziamento relativo all’autorizzazione di spesa sopra richiamata è iscritto nel capitolo n. 7403 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (programma 2.7: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale). Tale stanziamento risulta pari, sia nel bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) sia nel disegno di legge di assestamento 2012 (A.S. 3774) approvato in via definitiva dal Senato il 9 ottobre 2012, a 182.033.007 euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone un incremento dello stanziamento di 43.190.395 euro in termini di competenza e di 44.190.395 euro in termini di cassa.

 

Il comma 53 riduce di euro 6.971.242, per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 l’autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002[92]. In particolare, tale disposizione ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004 al fine di promuovere i sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose.

 

Al riguardo, la relazione tecnica ascrive gli effetti di risparmio al capitolo 7838 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al sistema integrato di controllo del traffico marittimo (programma 4.1: sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste). In proposito merita osservare che gli altri capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconducibili alla gestione di sistemi automatizzati (capitoli 7123 e 7124 del programma 2.1: sviluppo e sicurezza della mobilità stradale; capitolo 7102 del programma 2.4: autotrasporto ed intermodalità; capitolo 7104 del programma 2.5: sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; capitolo 7103 del programma 2.7: sviluppo e sicurezza della mobilità locale) non hanno risorse sufficienti per operare la riduzione. La relazione tecnica afferma che la riduzione sul capitolo 7838 è operata ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto n. 1440/1923[93]: tale disposizione consente, nel corso di esecuzione di un contratto di appalto, una diminuzione nelle opere, lavori o forniture messe a disposizione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, senza che l’appaltatore possa rivendicare il diritto alla risoluzione del contratto. In tal senso, la relazione rileva che una rimodulazione delle prestazioni del sistema integrato di controllo del traffico marittimo appare possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dai mutamenti tecnologici avvenuti negli ultimi anni.

 

Lo stanziamento del capitolo 7838 risulta pari, sia nel bilancio di previsione 2012 (legge n. 184/2011) sia nel disegno di legge di assestamento 2012 (A.S. 3774) approvato in via definitiva dal Senato il 9 ottobre 2012, a 10.228.000 euro in termini di competenza (mentre in termini di cassa il bilancio di previsione 2012 prevede uno stanziamento di 10.228.000 euro e il disegno di legge di assestamento di 10.227.999 euro) Il disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535) propone un incremento dello stanziamento di 8.000.000 euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa

 

Il comma 54 interviene sugli stanziamenti che l’articolo 585 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativi agli oneri attinenti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585 del Codice, oggetto di novella dal comma in esame.

 

Nello specifico, la disposizione in esame prevede:

§      limitatamente all’anno 2013, una riduzione di 10.249.763 euro dell’attuale stanziamento di 74.943.322 euro;

§      limitatamente all’anno 2014, una riduzione di 7.053.093 euro dell’attuale stanziamento di 74.867. 621 euro.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, a seguito della rimodulazione degli stanziamenti sopra richiamati vengono conseguentemente ridefinite le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, in modo da:

§      non arruolare per l’anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a 3.196.670,00);

§      non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093.,00).

 

Il successivo comma 55 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014.

 

Come precisato nella richiamata relazione tecnica, la disposizione in esame comporta la riduzione del numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio di 40 unità per il 2013 e di 50 per l’anno 2014 con un risparmio pari a 2.013.120,00 per l’anno 2013 e 2.516.400,00 per l’anno 2014.

 

Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.

 

Come precisato anche in questo caso nella relazione tecnica, con la disposizione in esame il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 201, di due per l’anno 2014 e, a regime di tre a decorrere dal 2015.

 

Il comma 57, con una novella all’art. 2, comma 172, secondo periodo, del decreto-legge 262/2006, incrementa la quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe (RID) e che viene acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari a 2.673.000 di euro per l'anno 2013, 3.172.000 per l'anno 2014 e 3.184.000 annui a decorrere dal 2015.

In considerazione del fatto che la norma vigente reca un importo di 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, l’incremento delle risorse da acquisire al bilancio dello Stato risulta pari a1.159.000 di euro per il 2013, 1.658.000 di euro per il 2014 e 1.670.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda innanzitutto che il citato art. 2, comma 172, del decreto legge 262/2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” prevede che per il finanziamento delle attività già facenti capo al soppresso RID[94] le spese siano coperte mediante la contribuzione a carico degli utenti dei servizi (come già previsto dal regolamento di organizzazione del RID ai sensi del D.P.R. n. 136/2004), per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato.

Tale comma 172 è stato modificato dapprima dall’art. 55, comma 1-ter del decreto legge n. 1 del 2012 che ha previsto un importo pari a 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, specificatamente per finanziare l’attività del MIT concernente lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, mediante l’assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni.

Successivamente è intervenuto anche l'art. 7, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012 che ha previsto l’acquisizione al bilancio dello Stato di un’ulteriore quota pari a 2.500.000 per l’anno 2012.

Si ricorda, infine, che in attuazione del successivo comma 173 del decreto legge n. 262, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009, recanti “Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e “Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe” (G.U. 24 settembre 2009, n. 222).

Profili finanziari

Articolo 3, comma 49 – Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La norma dispone che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i commi da 50 a 57 dell’articolo 3 del provvedimento in esame (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 50 a 57 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 50 a 57:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

93.457

90.571

90.505

76.560

86.233

85.905

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame). Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto di seguito osservato con riferimento ai commi da 50 a 57.

Articolo 3, commi 50-53 – Riduzione di autorizzazioni di spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le norme dispongono le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa:

§      articolo 1, comma 981, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), per euro 5 milioni per l’anno 2013, 3 milioni per l’anno 2014 e 2 milioni a decorrere dall’anno 2015 (comma 50).

§      articolo 2, comma 3, L 910/1986 (Legge finanziaria 2007), per euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013 (comma 51).

§      articolo 1, comma 1, del D.L. 251/1996 per 45.000.000 a decorrere dall’anno 2013 (comma 52).

§      articolo 39, comma 2, della L. 166/2002, recante risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per euro 6.971.242 per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 (comma 53).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

§      per quanto attiene al comma 50, con il decreto interministeriale 299/2008 è stato autorizzato l’utilizzo, da parte dell’ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, ad oggi l’ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna erogazione;

§      con riferimento al comma 51, l’autorizzazione in esame, di cui all’art. 13, comma 12, della L. 67/1988, è relativa agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della L. 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale;

§      relativamente al comma 52, la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie;

§      per quanto attiene al comma 53, la riduzione viene operata in applicazione dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell’ambito del quinto d’obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni, mediante l’esclusione di alcuni interventi che, nell’ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

Come in precedenza segnalato[95], la RT dà conto in una tabella riepilogativa[96] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 50-57 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[97] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito l’impatto delle singole norme sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Andrebbe inoltre chiarito se i definanziamenti in esame determinino un rinvio delle relative spese ad esercizi successivi ovvero se siano stati previsti in relazione ad una diversa e più ridotta valutazione degli oneri connessi alla realizzazione delle opere.

Come in precedenza rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 50 a 57, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3, comma 54 – Rafferma in servizio capitanerie di porto

La norma riduce di 10.249.763 euro per il 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere dal 2014, gli oneri indicati all’art. 585, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) relativi alle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

L’articolo 2217 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare) dispone che fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'art. 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto vengano fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa[98], secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri - che restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585. Tale articolo, nel testo vigente, individua i seguenti livelli di spesa: per il 2013, euro 74.943.322,41; per il 2014, euro 74.867.621,25; per il 2015, euro 74.787.401,19; a decorrere dal 2016, euro 74.703.881,29.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Come in precedenza segnalato[99], si rammenta che la RT in esame dà conto in una tabella riepilogativa[100] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 50-57 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[101] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, evidenzia che l’articolo 585 del “Codice dell’ordinamento militare” - che disciplina “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto” e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva – individua l’entità dei suddetti oneri[102] riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa. In particolare, tali consistenze, a norma dell’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto interministeriale. La RT rileva, inoltre, che l’articolo 954 del Codice dell’ordinamento militare prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, la RT quantifica le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, sulla base del decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:

§      non procedere all’arruolamento, per l’anno 2013, di 146 volontari in ferma prefissata di un anno (con un risparmio pari ad euro 3.196.670,00);

§      non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (con un risparmio strutturale pari a euro 7.053.093).

Per effetto di tali misure, la RT evidenzia che il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori euro 3.196.670, un risparmio totale pari a euro 10.249.763, come si evince dalle tabelle seguenti.

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Misura

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento VFP 1

12.688,00

4.870,00

4.337,00

21.895,00

146

3.196.670

Rafferma

VFP 1

13.868,00

5.323,00

4.319,31

23.510,31

300

7.053.093

TOTALE

 

10.249.763

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, A DECORRERE DALL’ANNO 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Rafferma

VFP 1

13.868,00

5.323,00

4.319,31

23.510,31

300

7.053.093

 

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali[103] interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame, con relativi importi.

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione dal 2014

2043

01

Componente netta

4.284.400,93

2.948.192,87

2043

02

Imposte a carico dipendente

2.443.543,50

1.681.457,37

2043

03

Contributi sociali a carico dipendente

677.509,33

466.209,45

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

2.212.923,83

1.522.762,78

2066

01

Imposta regionale

631.385,41

434.470,53

Riduzione totale

10.249.763,00

7.053.093,00

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Come in precedenza rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 50 a 57, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero degli affari esteri.

Nel caso del comma 54 in esame, trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (re incasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Articolo 3, comma 55 – Ufficiali in ferma prefissata delle capitanerie di porto

La norma ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, in 210 unità per il 2013 e in 200 unità a decorrere dal 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnicadà conto in una tabella riepilogativa[104] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 50-57 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[105] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, afferma che il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, per effetto della norma in esame, viene ridotto di 40 unità per l’anno 2013 e di 50 a decorrere dall’anno 2014, rideterminandolo in:

§      210 unità, per l'anno 2013 (con un risparmio pari a euro 2.013.120);

§      200 unità, a decorrere dall’anno 2014 (con un risparmio strutturale pari a euro 2.516.400).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi, per l’anno 2013, pari a euro 2.013.120 e risparmi strutturali, dall’anno 2014, pari a euro 2.516.400, come si evince dalle tabelle seguenti.

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento AUFP

26.681

10.240

13.407

50.328

40

2.013.120

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, A DECORRERE DALL’ANNO 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento AUFP

26.681

10.240

13.407

50.328

50

2.516.400

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali[106] interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in discorso, con relativi importi.

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione dal 2014

2043

01

Componente netta

841.484,16

1.051.855,20

2043

02

Imposte a carico dipendente

479.927,81

599.909,76

2043

03

Contributi sociali a carico dipendente

133.067,23

166.334,04

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

434.632,61

543.290,76

2066

01

Imposta regionale

124.008,19

155.010,24

Riduzione totale

2.013.120,00

2.516.400,00

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Come in precedenza rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 50 a 57, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero degli affari esteri.

Nel caso del comma 55 in esame, trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (re incasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Articolo 3, comma 56 – Allievi ufficiali ed allievi sottoufficiali del Corpo delle capitanerie di porto

La norma fissa il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare in 136 unità a decorrere dall’anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica, come in precedenza segnalato[107], dà conto in una tabella riepilogativa[108] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 50-57 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[109] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, evidenzia, che - optando per un reclutamento diretto di ufficiali per concorso in funzione della riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi del Corpo delle capitanerie di porto dell’Accademia navale previsto dalla norma in esame - il corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l’anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015.

La RT precisa che la formazione degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto avviene in Accademia navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso. Sul punto, la RT afferma che ai sensi dell’articolo 652 del Codice dell’ordinamento militare, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinamento degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695, per il 2013, euro 423.475 per il 2014 ed euro 919.120, a decorrere dal 2015, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Costo unitario

Costo unitario (trimestrale)

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

16.939

4.234,75

20

84.695

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER IL 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

16.939

20

338.780

Trascinamento anno precedente

84.695

Riduzione totale

423.475

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI DAL 2015

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Frazione anno

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

0,0

16.939

0,75

20

254.085

Riduzione allievi A.N.

28.478

10.930

8.904

48.312

0,25

20

241.560

Trascinamento anno precedente

423.475

Riduzione totale

919.120

 

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 “Capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in discorso, con relativi importi.


(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione 2014

Riduzione dal 2015

2043

01

Componente netta

35.402,51

177.012,55

384.192,16

2043

02

Imposte a carico dipendente

20.191,29

100.956,44

219.118,21

2043

03

Contributi sociali a carico dipendente

5.598,34

27.991,70

60.753,83

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

18.285,65

91.428,25

198.438,01

2066

01

Imposta regionale

5.217,21

26.086,06

56.617,79

Riduzione totale

84.695,00

423.475,00

919.120,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica ascrive alla norma in esame - che fissa il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi di Accademia e delle scuole sottufficiali della Marina militare in 136 unità a decorrere dal 2013 – effetti di risparmio che concorrono, in virtù dell’art. 7, commi da 12 a 15, del D.L. n. 95/2012 alla riduzione della spesa dei Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dei trasporti. La quantificazione di tali risparmi sembra essere stata effettuata dalla RT con esclusivo riferimento alla riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi dell’Accademia navale e non anche con riguardo agli allievi dei corsi delle scuole sottufficiali della Marina militare (come altresì, espressamente previsto dalla norma). Pertanto, il risparmio quantificato dalla RT potrebbe risultare sovrastimato, qualora, in fase applicativa le riduzioni interessassero anche gli allievi sottufficiali. Ciò in virtù della differente incidenza dei costi mantenimento degli allievi ufficiali rispetto agli allievi sottufficiali nelle rispettive strutture di formazione della Marina Militare. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Si evidenzia, inoltre, che i suddetti risparmi vengono correlati dalla RT alla mancata costituzione di un numero di classi di 20 allievi ufficiali del Corpo (1 classe nel 2013, 2 classi nel 2014 e 3 classi a regime dal 2015) che, al fine di mantenere inalterato l’assetto organico di riferimento nella Forza bilanciata, verrebbero altresì sostituite con il reclutamento diretto, mediante concorso per titoli ed esami ex art. 652 del Codice dell’ordinamento militare, di ufficiali in servizio permanente con il grado iniziale di tenente . A tale riguardo si rileva che i citati risparmi sarebbe effettivamente conseguibili solo qualora la dinamica temporale dei concorsi per il reclutamento diretto di ufficiali venga configurata in modo complementare ai corsi biennali da allievo ufficiale, in modo da garantire con cadenza biennale l’ingresso in servizio permanente di un numero di ufficiali per nomina diretta tale da compensare il minor numero di ufficiali (20) dei corsi d’Accademia. Anche a riguardo, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo.

Appare, infine, opportuno un chiarimento in merito all’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Come in precedenza rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 50 a 57, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero degli affari esteri.

Nel caso del comma 56 in esame, trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (re incasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Articolo 3, comma 57 – Registro italiano dighe

Le norme modificano l’articolo 2, comma 172, del D.L. 262/2006, disponendo che sia incrementata - in ragione di euro 1.159.000 per l’anno 2013, di euro 1.658.000 per l’anno 2014 e di 1.670.000 a decorrere del 2015 - la quota acquisita al bilancio dello Stato degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione da parte degli utenti dei servizi forniti dal Registro italiano dighe.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che la norma limita la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei 90 concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono in entrata resti acquisita al bilancio dello Stato dello Stato. In particolare la disposizione incrementa l’importo di risorse da acquisire di euro 1.159.000 per il 2013, di euro 1.658.000 per il 2014 e di euro 1.670.000 annui a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente[110] e destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato di 32 unità di personale per euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Come in precedenza segnalato[111], la RT dà conto in una tabella riepilogativa[112] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 50-57 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[113] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT espone, infine, i seguenti effetti:

 

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme di fatto riducono la dotazione in capo alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In proposito, appare utile acquisire elementi volti a confermare la sostenibilità di detta riduzione da parte della Direzione in esame senza che venga pregiudicato lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa spettanti in base alla normativa vigente[114].

Appare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa i criteri di contabilizzazione relativi ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, atteso che per l’esercizio 2013 sono calcolati in euro 1.159.000, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, e in euro 1.637.000 per quanto riguarda l’indebitamento netto.


 

Articolo 3, commi 58-62
(Ministero delle politiche agricole)

 


58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62.

59. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.

61. I benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».


 

 

Ai sensi dei commi 58, 59, 60, 61 e 62, le riduzioni di spesa del dicastero agricolo vengono attuate attraverso: il versamento al bilancio di 16,2 milioni per il 2013 e 2014 e di 8,9 milioni per 2015 delle risorse a disposizione di ISA; la riduzione dei trasferimenti agli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF, la cui entità viene attenuata rispetto alle previsioni del 2012; la riduzione degli sgravi contributivi di cui godono le imprese di pesca. Si prevede, infine, il versamento all’entrata di bilancio dei fondi a disposizione di Agea per interventi a sostegno del comparto agricolo.

 

Ai sensi del comma 58 le riduzione di spesa del dicastero agricolo sono definite con i successivi commi 59-62.

 

Il comma 59 dispone che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versi all’entrata di bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 la somma di 16,2 milioni, entro il 31 gennaio 2014 la somma di 8,9 milioni ed entro il 31 gennaio 2015 la somma di 7,8 milioni. Il versamento di tali risorse va aggiunto ai versamenti in precedenza stabiliti con la legge n.183/2001, di stabilità per il 2012.

Già in precedenza il comma 53 dell’art. 4 della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012) aveva previsto che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) versasse all’entrata del bilancio dello Stato 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. Relativamente al 2012, il D.L. n. 201/11, ha, poi, disposto con i commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 30 che entro il 31 gennaio 2012 fossero versati 47,2 milioni invece dei 32,4 milioni inizialmente previsti.

Per effetto delle due ultime leggi di stabilità la Società[115] sarà tenuta a riversare nel bilancio statale complessivamente 25,4 milioni nel 2013, 18,1 milioni per il 2014, e 7,8 nel 2015. Nella relazione tecnica si precisa che “sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l’assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.”.

 

Il comma 60 prevede che la riduzione dei trasferimenti destinati a taluni enti di ricerca vigilati dal Mipaaf sia rideterminata in modo meno severo di quanto stabilito con il D.L. n. 95/12 che, all’articolo 8, comma 4, ha quantificato tale riduzione in 7,7 milioni per il 2013, e per il 2014 e successivi.

La riduzione dei trasferimenti interessa in particolare il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), l’Istituto nazionale della nutrizione (INN) e l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA); l’andamento di tali riduzioni è indicato nella tabella sottostante.

 

D.L. 95/12, art. 8

2012

2013

2014 e ss.

 

totale

2,896

7,721

7,721

 

CRA

0,962

2.567

2.567

 

INN

0,709

1,890

1,890

 

INEA

1,224

3,265

3,265

 

Ddl Stabilità 2013

 

2013

2014

2015

totale

 

3,632

3,632

3,632

Saldo netto da finanziare

 

4,090

4,090

4,090

 

Il comma 60 in esame stabilisce che i trasferimenti ai menzionati enti di ricerca debbano essere ridotti – per ciascun anno del triennio 2013-2015 - di soli 3,631 milioni, invece dei 7,721 disposti nel mese di luglio con il D.L. n. 95, secondo decreto sulla spending review. L’onere che ne consegue è pari 4,090 milioni, e trova compensazione nei risparmi che lo stesso Ministero delle politiche agricole raggiunge con i commi 59 e 61 del provvedimento in esame, come peraltro stabilito dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n.95/2012.

 

Con il comma 61 viene ridotta la misura nella quale si applicano i benefici disposti con il D.L. n. 457/97 (articolo 6, primo comma) che aveva stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici per il personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all’art. 119 c.n. ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale (ovvero adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali)[116].

Va aggiunto che l’articolo 6-bis dello stesso decreto 457, inserito dalla legge di conversione, aveva esteso i benefici dell’esonero alle imprese armatoriali che esercitassero la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle della pesca mediterranea.

La legge n. 203/08 (Finanziaria 2009) ha poi esteso, a decorrere dal 2009, gli sgravi contributivi del menzionato articolo 6 alle imprese che esercitano la pesca costiera ed a quelle di pesca nelle acque interne e lagunari, stabilendo nel contempo che il beneficio fosse applicato nella misura dell’80% (art. 2, comma 2 della legge 203).

Una revisione di tale misura è stata poi disposta con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/11, art. 4, co. 55) che ha decretato che l’esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all’articolo 6 del decreto n. 457, e quindi per tutte le imprese armatrici, fosse per l'anno 2012 pari al 60% di quanto dovuto, e del 70% a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 61 in commento riduce ulteriormente l’entità del beneficio di cui all’articolo 6, che sarà corrisposto nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014, del 57,5% per l’anno 2015 e del 50,3% a decorrere dall’anno 2016.

Il risparmio stimato per il Dicastero agricolo, che andrà iscritto sul cap. 1485 relativo agli sgravi contributivi, è quantificato dalla relazione tecnica in: 3,69 milioni sia per il 2013 che per il 2014; 6,69 mln per il 2015, e 10,4 a decorrere dal 2016 e per gli anni successivi.

Si rileva che la relazione tecnica specifica che la riduzione dei contributi interessa le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari; in tal caso la formulazione della disposizione, facendo riferimento all’art. 6 del d.l. 457/1997, che interessa tutte le imprese armatrici, e non all’art. 2 della l. 203/2008, che ha esteso l’esteso il beneficio alle imprese che esercitano la pesca costiera e quella nelle acque interne, non sembra corretta.

 

Il comma 62 dispone che siano versate in entrata le somme presenti nel bilancio di Agea, che il D.L. 83/2012, (art. 59, comma 3) aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

I commi 3-5 dell’articolo 59, del menzionato decreto legge n. 83, hanno attribuito al sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residuate dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero. Tali somme, non ancora erogate ma presenti nel bilancio di Agea, sono state in base ad una ricognizione conclusa il 17/2/2012 quantificate in 19,8 milioni di euro.

Nel dettaglio, le risorse residuali reperite fanno riferimento ai seguenti provvedimenti:

§       L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, con l’articolo 69, co. 9, ha disposto le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero;

§       D.L. n. 2/2006, che, con l’articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero ;

§       L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che, con l’articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale;

§       L. 27-12-2006 (legge finanziaria 2007), che, con l’articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera;

§       L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, con l’articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato tale fondo;

§       L. n. 289/02 (legge finanziaria 2003) che, con l’articolo 69 (comma 9), ha recato un’autorizzazione di spesa per il 2003 destinata all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore

Profili finanziari

Articolo 3, commi 58 – Spese non rimodulabili, reintegro spese rimodulabili e riversamento all’entrata del Ministero delle politiche agricole

Le norme dispongono che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole le previsioni contenute nei successivi commi da 59 a 62 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili, reintegro di spese modulabili e riversamento all’entrata di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 59 a 61 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si segnala altresì che gli effetti delle norme di cui al comma 62 sono autonomamente scontati nel prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 59 a 61:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Reintegro spese rimodulabili

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate ai commi da 59 a 62.

Articolo 3, comma 59 – Istituto per lo sviluppo agroalimentare

Le norme dispongono che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sia autorizzato a versare all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014, euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF

 

La relazione tecnica afferma che i versamenti in esame sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall’articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Sotto il profilo operativo, gli stessi appaiono compatibili con l’assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare[117].

 

La RT altresì riporta la seguente tabella:

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Istituto sviluppo agroalimentare

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire conferma dal Governo – che gli effetti sull’indebitamento netto delle riduzioni in esame siano coerenti con l’utilizzo che le medesime risorse avrebbero avuto in base alla legislazione vigente.

Articolo 3, comma 60 – Reintegro trasferimenti enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole

La norma ridetermina, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646 la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disposta dall’articolo 8, comma 4, del D.L. 95/2012 - allegato 3.

L’allegato riporta una riduzione di spesa – per tali enti – pari a 7,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’onere è pari a euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio 2013-2015 e trova compensazione nell’ambito dei commi da 59 a 62 in esame.


La RT altresì riporta la seguente tabella:

(migliaia di euro)

MIPAF

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)

15.764

8.533

10.431

13.600

8.500

10.400

Reintegro spese rimodulabili

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica.

Articolo 3, comma 61 – Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca

La norma dispone la corresponsione del beneficio degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per il 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che per effetto della riduzione del beneficio disposto dalla norma in esame[118], ulteriore rispetto a quella già prevista dalla legge n. 183/2011, il relativo stanziamento del capitolo n. 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

2013

2014

2015

dal 2016

Riduzione sgravi contributivi settore pesca

3,69

3,69

6,69

10,4

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi da 59 a 62, riportati dalla relazione tecnica:

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che, nella tabella riepilogativa delle riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri, dalla misura in esame deriva, per il 2013, un effetto sul saldo di indebitamento netto inferiore rispetto a quello sul saldo netto da finanziare[119] laddove, per la corrispondente misura disposta dalla legge n. 183/2011, l’effetto sui due saldi era il medesimo. Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca i motivi alla base di tale differente criterio di registrazione sui saldi.

Articolo 3, comma 62 – Riduzione di autorizzazioni di spesa nell’ambito del Ministero delle politiche agricole

La norma modifica l’articolo 59, comma 3, del D.L. 83/2012, disponendo che siano versate all’entrata dello Stato le somme presenti sul bilancio dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate extratributarie

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

19,8

 

 

19,8

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli effetti delle norme in esame, essendo inclusi nell’allegato 3 al disegno di legge in esame, correttamente non sono stati scontati ai fini del conseguimento del complesso dei risparmi previsti dal D.L. 95/2012[[120]].

Ciò premesso, appare opportuno acquisire conferma dal Governo che il versamento all’entrata dello Stato delle somme in esame, presenti sul bilancio dell’AGEA, non comprometta la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.


 

Articolo 3, comma 63
(Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali)

 

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

 

 

Il comma 63 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Mibac (ai sensi dell’art. 7, co. 12-15 del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65.

 

Sull’argomento, rinviando a quanto già esposto, in generale, con riferimento al MIUR nella scheda relativa all’art. 3, co. 29, si evidenzia che nell’allegato 2 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) la riduzione di spesa relativa al MIBAC risulta complessivamente pari a:

 

(milioni di euro)

 

 

2013

2014

2015

MIBAC

Saldo netto da finanziare

55,6

51,4

66,7

Indebitamento netto

47,8

51,4

66,7

 

Gli stessi importi risultano assentiti dal MEF nella relazione tecnica al disegno di legge in esame.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda dell’articolo 3, comma 64.


 

Articolo 3, comma 64
(Interventi conservativi volontari sui beni culturali)

 

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

 

 

Il comma 64 modifica la disciplina sospensiva introdotta dal D.L. 95/2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali.

 

In particolare, il comma 64, novellando l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi: v. infra) dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati.

 

Si tratta di argomento sul quale nell’arco dell’ultimo anno si sono succeduti vari interventi normativi.

 

In particolare, l’art. 42 del D.L. n. 5/2012 (L. 35/2012), modificando l’art. 31 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha previsto che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del MIBAC) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Mibac-MEF.

E’, poi, intervenuto l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012, di cui si è già detto.

 

 

Il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio[121].

In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano nel dettaglio gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – ovvero a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati. Relativamente a quest’ultima categoria, il Codice distingue tra interventi conservativi volontari e imposti e detta la specifica procedura di esecuzione.

Gli interventi conservativi volontari, decisi su iniziativa del proprietario, sono subordinati ad autorizzazione del Soprintendente[122] ed eseguiti dal proprietario.

In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31)[123].

Il MIBAC ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal privatoper un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (art. 35)[124].

Inoltre, il MIBAC può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai privati per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo ed è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. Il predetto contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (art. 37).

Profili finanziari

Articolo 3, commi 63 e 64 – Spese del Ministero per i beni e le attività culturali

La norma prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 di cui alla legge n. 42/2004, prosegua fino al pagamento di tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli effetti di risparmio ascritti alla norma modificata dalla disposizione in esame non erano stati scontati nei saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 3, comma 65
(Somme giacenti nelle contabilità speciali del Mibac)

 


65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».


 

 

Il comma 65 modifica, con alcune specificazioni, la disciplina relativa al versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Mibac, e la estende anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale.

 

In particolare, il comma 65, novellando l’art. 4, co. 85, della L. di stabilità 2012 (L. 183/2011), dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa L. di stabilità,nelle contabilità speciali (v. infra) intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali (approvati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/1993 - L. 237/1993).

Dunque, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate “fino al 31 dicembre 2006” - e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012 - ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della L. di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006.

Tuttavia, non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

Sembrerebbe, dunque, opportuno un chiarimento.

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 149/1993 (L. 237/1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto l’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006 che ha modificato l’art. 3, co. 8, del D.L. 67/1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006.

Infine, l’art. 2, co. 386, della L. 244/2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall’art. 1, co. 1143, della L. 296/2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell’ambito della stessa Regione.

Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

Una ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l’individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevede l’intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora proposta prevede che possano intervenire più decreti del Ministro.

 

Infine, è prevista l’estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, co. 3, del DPR 233/2007, concernente la riorganizzazione del Mibac.

 

Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro[125]; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.

Profili finanziari

La norma estende l’applicazione delle norme di cui all’art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011 anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale presso il Mibac.[126]

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione garantisce il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti legge n. 95 e 138 del 2011 e che la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT associa le norme al conseguimento degli obiettivi di risparmi fissati di D.L. 95 e 138 del 2011. Andrebbero pertanto esplicitati gli effetti finanziari attesi dalle norme medesime.


 

Articolo 3, commi 66-74
(Riduzioni delle spese del Ministero della salute)

 


66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.


 

 

I commi da 66 a 74 riducono, a decorrere dal 2013, la spesa del Ministero della salute per l’assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell’aviazione civile) e per l’assistenza sanitaria internazionale (comma 66).

 

Entro il 28 febbraio 2013, è prevista l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, finalizzato a certificare le eccedenze di spesa degli esercizi finanziari 2011 e 2012, rispetto al fabbisogno effettivo registrato, per l’attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione[127] (comma 67).

Conseguentemente, a decorrere dal 2013, l’autorizzazione di spesa per le suddette finalità[128] è ridotta di 5 milioni di euro (comma 68).

 

Dal 1° gennaio 2013, in materia di assistenza sanitaria internazionale,

le Regioni:

§      hanno competenza su entrate e uscite finanziarie della mobilità sanitaria internazionale[129] (comma 69);

§      imputano ai bilanci delle ASL, i costi e ricavi connessi rispettivamente all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia[130] (comma 70);

le Regioni e Province autonome,

§      hanno competenza in materia di assistenza sanitaria indiretta (comma 71[131]);

L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978), prevede due principali forme di assistenza: diretta, erogata tramite convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, e indiretta, (l’assistito paga la prestazione ricevuta all’estero e presenta alla Asl di residenza la ricevuta di pagamento per ottenere il rimborso della prestazione), nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni, per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati. Il D.P.R. 618/1980 assegna la competenza riguardante l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero allo Stato (art.1) che eroga tali prestazioni nelle forme previste (art. 3, diretta e indiretta, vedi la nota supra) e con le disponibilità di bilancio assegnate dalla medesima legge (art. 17).

 

Lo Stato,

§      mantiene la competenza di autorità statale in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e di assistenza sanitaria transfrontaliera (vedi infra) (comma 69).

 

Entro il 30 aprile 2013, perl’applicazione delle suddette norme, deve essere emanato un regolamento del Ministro della salute[132], di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni (comma 73).

Dall’attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in 22 milioni di euro per l’anno 2013, 30 milioni di euro per l’anno 2014 ed 35 milioni di euro, a decorrere dal 2015 (comma 74).

Infine, il suddetto trasferimento di funzioni riguardante l’assistenza sanitaria indiretta, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, prevede norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia (comma 72).

 

La competenza dell’autorità statale (vedi supra comma 69 dell’articolo in esame), nell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera, ha lo scopo di tutelare gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo, studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture al Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso . Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti[133].

La mobilità sanitaria internazionale (assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini stranieri e assistenza sanitaria transfrontaliera) è attivataper motivi di cura programmata (cittadini italiani che vanno all’estero esplicitamente per sottoporsi ad un intervento chirurgico, per seguire un percorso terapeutico, o per altre esigenze sanitarie che non trovano adeguata soddisfazione nel nostro Paese, e la legge prevede almeno due ragioni sostanziali perché si possa adire a tali tipi di cure: o perché la cura non è erogata nel nostro Paese o perché è erogata con una tempistica che non è compatibile con la malattia di cui un cittadino soffre). Si tratta di un percorso esplicitamente previsto dalla legislazione, che passa generalmente attraverso un atto autorizzativo formale a priori (da parte della Asl di appartenenza del paziente), anche se poi sono ammesse diverse eccezioni (a posteriori). Vi è poi la classica mobilità internazionale occasionale, determinata dalla presenza di esigenze sanitarie insorte mentre si è all’estero per i più disparati motivi (lavoro, studio, vacanza): è una mobilità occasionale (vedi la tessera Team infra), che riguarda prevalentemente eventi sanitari imprevisti o fortuiti (anche se talvolta nasconde impropriamente una mobilità per motivi di cura), ed ha regole diverse a seconda che avvenga entro lo spazio europeo più o meno allargato (dove esiste una compensazione economica delle prestazioni tra Stati) o al di fuori di esso (nel qual caso in generale, salvo eccezioni, non esiste compensazione e il cittadino deve provvedere con altri strumenti: assicurazioni, pagamenti in proprio).

Da ultimo, vi è la mobilità sanitaria internazionale non dei pazienti ma degli operatori: persone che svolgono temporaneamente un’attività sanitaria all’estero. Se si esclude qualche regione di confine, il fenomeno si può considerare ad oggi praticamente assente per quanto riguarda il nostro Paese. Se questi sono gli elementi che caratterizzano la mobilità sanitaria internazionale che qualifichiamo come “passiva”, un discorso analogo si può fare per la mobilità internazionale “attiva” (cioè gli stranieri che vengono nel nostro Paese), con l’unica differenza che le regole di accesso al Servizio sanitario nazionale, in particolare gli accessi esplicitamente per motivi di cura, dipendono dalle norme e dalle modalità in vigore nei rispettivi Paesi di provenienza.

La nuova direttiva europea appena approvata sulla mobilità transfrontaliera (direttiva 2011/24, inclusa nell’all. b) della legge comunitaria 2012, all’esame del Senato) è improntata a favorire la mobilità sia dei pazienti sia degli operatori e prevede nuove regole, in particolare sulle prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, oltre che sui ricoveri. La direttiva propone diverse problematiche, nuove in tema di diritti all’assistenza, di scambio di prestazioni e di pagamenti; interviene in maniera importante nel favorire anche il movimento degli operatori e non solo dei pazienti. Come conseguenza della sua introduzione (la direttiva deve essere recepita entro il 25 ottobre 2013 da parte degli Stati membri), si ipotizzano ricadute particolarmente rilevanti in alcuni settori (le cure odontoiatriche, ad esempio) o per alcune aree geografiche (est europeo)[134].

In tale ambito si ricorda che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), valida nei 27 paesi UE e in Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera, per i cittadini che soggiornano temporaneamente, è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti), in sostituzione di determinati formulari (vedi supra). L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile. Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. E’ bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria. Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.

Profili finanziari

Articolo 3, comma 66 – Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della salute

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le previsioni contenute nei successivi commi da 67 a 74 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi 67 e 74 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 67 a 74:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della salute

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

27.000

35.000

40.000

27.000

35.000

40.000

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 67 a 74.

Articolo 3, commi 67-68 – riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria al personale navigante

Le norme dispongono la riduzione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 dell’autorizzazione di spesa[135] concernente la funzione dello Stato in materia di rapporti internazionali e profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti (articolo 6, comma 1, lettera a, della legge n. 833/1978) (comma 68).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono connesse al processo in atto di razionalizzazione dei costi dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di Napoli e di Genova e delle convenzioni con l’Associazione italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha generato già nel 2011 un’economia di gestione dell’attività, in modo da assicurare risparmi di spesa.


La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi da 67 a 74, riportati dalla relazione tecnica:

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della salute

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire elementi di maggiore dettaglio sui risparmi già conseguiti con gli interventi di razionalizzazione indicati dalla relazione tecnica, allo scopo di verificare se i risparmi ascritti alla disposizione in esame siano ulteriori rispetto a quelli riconducibili agli interventi di razionalizzazione in corso. Andrebbero altresì precisate le finalità di spesa che si intendono ridurre diritti, al fine di escludere che possano interessare, il cui esercizio non è condizionabile all’ammontare delle risorse disponibili.

Articolo 3, commi 69-74 – riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale

Le norme prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attribuzione alle regioni del compito della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale[136] (commi 69 e 74), nonché il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta[137] (commi 71-73).

Dall’attuazione delle disposizioni in esame sono previsti risparmi di spesa quantificati in 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

La relazione tecnicaafferma con riguardo alle disposizioni in esame vengono previsti risparmi quantificati in 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con corrispondente riduzione del capitolo 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute[138].

In particolare, la relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame danno piena attuazione a quanto già previsto dall’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e che esse ribadiscono il principio del nesso tra residenza del cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente), legittimando, pertanto, l’imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall’assistenza all’estero del cittadino residente sia dei ricavi derivanti dall’erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri.

La relazione tecnica, infine, indica attraverso quali strumenti le regioni potrebbero intensificare il governo della programmazione sanitaria distinguendo, in particolare: azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all’estero per i cittadini italiani residenti; azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie; un aumento delle partite creditorie v/estero ed una diminuzione delle partite debitorie v/estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi da 67 a 74, riportati dalla relazione tecnica:

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della salute

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

22.000

30.000

35.000

22.000

30.000

35.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che con riferimento ai risparmi attesi la relazione tecnica si limita ad indicare attraverso quali strumenti le regioni potrebbero raggiungere l’obiettivo (azioni di monitoraggio, di incentivazione dei processi organizzativi interni, partite debitorie e creditorie nei confronti dell’estero) senza, tuttavia, dettagliare maggiormente le azioni richieste. Pertanto, appaiono necessari chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni da parte delle regioni per verificare che esse non incidano sui livelli essenziali di assistenza[139].


 

Articolo 3, commi 75 e 76
(Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica)

 


75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: «, destinato alle missioni» fino alla fine del comma sono soppresse.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.


 

 

I commi 75 e 76 dispongono l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione del MIUR, del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell’organico di rete.

 

In particolare, il comma 75 dispone che, a decorrere dall’anno 2013, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dall’allungamento dell’orario di lavoro per gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché dalla riduzione dei collocamenti fuori ruolo e dalle novità in materia di comandi (co. 42-48 dell’art. 3), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), è costituito nello stato di previsione del MIUR un Fondo denominato “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica”.

 

Le economie da destinare al nuovo Fondo sono quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015.

Al riguardo, la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari di risparmio derivanti dalle disposizioni recate dall’art. 3, co. 42-48, in complessivi 721,3 milioni di euro a decorrere dal 2014.

 

Nel Fondo confluiscono, inoltre (si presume, a decorrere dal 2013, anno di istituzione):

§      il Fondo previsto dall’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) per l’iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola, destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del relativo personale. Conseguentemente, il comma 76 dispone la soppressione del secondo periodo del co. 9 citato.

Al riguardo si ricorda che il co. 6 dell'art. 64 del D.L. 112/2008 ha previsto economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a € 456 mln per il 2009, a € 1.650 mln per il 2010, a € 2.538 mln per il 2011 e a € 3.188 mln a decorrere dal 2012, da realizzare con le misure di razionalizzazione dettate dal medesimo articolo.

Il co. 9 ha destinato – a decorrere dal 2010 – il 30% di tali economie all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola (primo periodo), stabilendo chegli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e sono resi disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse economie (secondo periodo).

In seguito, l’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010 ha disposto che, fermo restando quanto disposto dall’art. 9 dello stesso D.L. in merito al blocco degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 sono comunque riservate al settore scolastico, con le modalità di cui allo stesso co. 9, secondo periodo[140].

Da ultimo, l'art. 50, co. 3, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), nel disciplinare la determinazione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete - previsti dallo stesso art. 50 (v. infra) - ha disposto anche (nel terzo periodo, ora soppresso ai sensi del comma 76) che, a decorrere dall’a.s. 2012-2013, continua a trovare applicazione il citato co. 9 dell’art. 64 del D.L. 112/2008, per le finalità dell’art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010, per le necessità dell’organico dell’autonomia e le finalità dell’organico di rete (ossia, per il graduale sblocco degli scatti per l’organico citato).

§      Il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del MIUR ai sensi dell’art. 4, co. 82, della L. 183/2011[141].

 

L’art. 4, co. 82, della L. 183/2011 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2012, del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, peraltro destinato, oltre che alle missioni ”Istruzione scolastica” e “Istruzione universitaria”, anche alla missione “Ricerca e innovazione” (alla quale non si fa riferimento nella denominazione) (di tali destinazioni il comma 76 prevede ora la soppressione).

Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70[142] e da 73 a 81[143] e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di € 64,8 milioni nel 2012, € 168,4 milioni nel 2013, € 126,7 milioni dal 2014.

Infine, la disposizione ha previsto che al riparto del Fondo fra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

La relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione[144].

Il Fondo è destinato:

§      all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006);

§      alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite UPI e ANCI;

§      alle necessità dell’organico di rete (art. 50 D.L. 5/2012[145]).

 

I criteri per il riparto fra le finalità indicate sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per l’emanazione di tale decreto non è indicato un termine.

 

In base al comma 76, lo stanziamento - che, come si è visto, deriva da una pluralità di fonti - è reso disponibile subordinatamente alla verifica del conseguimento delle economie effettuata dal comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui all’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008, che ne certifica anche l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Pertanto, si estende la competenza del comitato citato, finora limitata alla verifica delle economie derivanti dall’art. 64 del D.L. 112/2008.

Si ricorda, infatti, che l’art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 ha disposto - ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo a MIUR e MEF – la costituzione, con DPCM, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica in relazione alle previsioni recate dallo stesso art. 64, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti dei due dicasteri citati. Al comitato è stato affidato il compito di monitorare il processo attuativo delle disposizioni dell’art. 64, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti, segnalando eventuali scostamenti per le conseguenti misure correttive[146].

Con riferimento alle soppressioni normative proposte, si segnala che, mentre per il Fondo di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 64/2012 l’operazione di coordinamento fra la disposizione vigente e la nuova disposizione è corretta (infatti, si sopprime il periodo del co. 9 citato che istituiva il Fondo), per il Fondo di cui all’art. 4, co. 82, della L. 183/2011 occorre individuare una modifica che lo elimini dall’ordinamento. Da questo punto di vista non appare, infatti, sufficiente la previsione di “confluenza” recata dal comma 75, né la soppressione delle finalizzazioni alle tre missioni dello stato di previsione del MIUR recata dal comma 76.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che nei commi 75 e 76 vari concetti si ripetono: a titolo di esempio, alla certificazione delle economie effettivamente conseguite, nonché all’utilizzo delle sole economie non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 7, co. 12, del D.L. 95/2012 si fa riferimento in entrambi i commi.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le risorse con cui il Fondo viene integrato euro 548,5 milioni nell’anno 2014, ed euro 484,5 milioni a decorrere dall’anno 2015), rappresentano quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte nel disegno di legge di stabilità in esame, nella misura degli importi assentititi, che eccedono l’obiettivo prefissato per il Ministero in riferimento (MIUR).

(milioni di euro)

 

 

 

2013

2014

2015 e ss.

A

Comma 42

Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno

128,6

385,7

385,7

B

Comma 42

Incremento orario di lavoro docenti di sostegno

109,5

328,6

328,6

C

Comma 46

Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni

2,3

7

7

D

 

 

 

Risparmi totali

TOTALE SNF (A+B+C)

240,4

721,2

721,2

E

OBIETTIVO SNF

(D.L. 95/2012)

182,9

172,7

236,7

F

TOTALE IND. NETTO

124,3

372,9

372,9

G

OBIETTIVO IND. NETTO

(D.L. 95/2012)

157,3

172,7

236,7

H

Maggiore spesa

INCREMENTO FONDO

SNF (D–E)

 

548,5

484,5

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che nel prospetto riepilogativo non viene data evidenza dei risparmi ascrivibili alla norma in esame rispetto a quelli scontati con il D.L. 95/2012 né vengono registrati gli effetti della destinazione di tali maggiori risparmi al Fondo previsto dalla norma in esame. Detta mancata registrazione è riconducibile al presupposto dell’equivalenza tra i predetti effetti di segno opposto e, quindi, dell’invarianza complessiva rispetto ai saldi di finanza pubblica. Tale criterio di neutralità dovrà essere garantito dal Comitato di cui all’articolo 64 comma 7 del D.L. 212/2008.

Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto che le erogazioni a carico del Fondo siano effettuate nel rispetto di detto criterio di neutralità.

Stando ai dati forniti dalla RT (v. la precedente tabella), la differenza fra i risparmi conseguiti in base ai commi 42 e 46 in esame e l’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012 dovrebbe ammontare, in termini di indebitamento netto, a 200,2 milioni di euro nel 2014 e 136,2 milioni di euro nel 2015 (valori che, nella precedente tabella, equivalgono alla differenza fra la riga F e la riga G). Per l’anno 2013, si verifica invece un’eccedenza di effetti finanziari negativi rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012: come in precedenza già segnalato, tale eccedenza ammonta – in termini di indebitamento netto - a 32,9 milioni di euro (anche questo valore equivale, nella precedente tabella, alla differenza fra la riga F e la riga G).


 

Articolo 4, comma 1
(Riduzioni di spesa degli enti pubblici di previdenza)

 


1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti citati.


 

 

L’articolo 4, comma 1, prevede ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali (cioè INPS ed INAIL)[147], in aggiunta a quelle già previste dalle vigenti disposizioni, con effetti finanziari da sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) ha disposto, allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e successivi, l’obbligo, per l’INPS, l’INPDAP e INAIL, di adottare specifiche misure di razionalizzazione organizzativa, al fine di ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014[148].

Il riparto delle somme tra gli enti richiamati in precedenza, allo scopo della definizione delle riduzioni delle spese di funzionamento a carico di ciascun Ente, era demandato ad un apposito decreto interministeriale, con il quale veniva anche stabilito il riparto dell’importo citato tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati all’interno del decreto medesimo, nonché la data entro la quale debba essere effettuato il versamento annuale, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, delle somme provenienti dalle richiamate riduzioni di spesa.

Successivamente, l’articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 ha assicurato, in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato, il contenimento della spesa per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici (anche degli enti previdenziali pubblici), costituiti anche in forma societaria, in misura pari al 5% per il 2012 e al 10% dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

 

Più specificamente, il comma in esame prevede l’obbligo, per i richiamati enti, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di adottare ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della L. 9 marzo 1989, n. 88[149], in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Con apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è stabilito il riparto dell'importo della riduzione tra i citati enti.

 

L’articolo 18 della legge n.88/1989 dispone che, in relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l’INPS elabori progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato. Inoltre si prevede che con la contrattazione articolata del medesimo ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti su indicati, di compensi incentivanti la produttività.

Al finanziamento di quanto previsto si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10% delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'INPS (che per il solo INPS nel 2011 sono state pari, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata, a 284.428 milioni di euro, con un limite massimo quindi pari a 284 milioni).

Merita inoltre ricordare che l’articolo 67, comma 2, del D.L. 112/2008 ha disposto che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell’allegato B, che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tra queste rientra anche il richiamato articolo 18 della L. 88/1989.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

 

 

 

300

300

300

300

300

300

Maggiori entrate extr.

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari devono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

La relazione tecnica, inoltre, con riferimento alla possibilità di intervenire sui progetti speciali, precisa che, sulla base dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 88/1989, possono essere destinate a tali finalità risorse pari fino allo 0,10% delle entrate degli enti in esame (che per il solo INPS nel 2011 sono pari a 284.428 milioni di euro, ciò che consente di stimare un limite massimo di 284 milioni). In ogni caso, la norma prevede che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito DM, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni, al fine di meglio approfondire con le Amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l’intervento di riduzione sia più opportuno.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che i profili applicativi della disposizione sono rimessi ad un successivo DM, si segnala che, a seguito della soppressione dell’INPDAP e dell’assunzione da parte dell’INPS delle competenze previdenziali nei confronti dei dipendenti del settore pubblico, si sono evidenziati squilibri a livello di bilancio preventivo, come evidenziato in occasione dell’approvazione della prima nota di variazione del bilancio preventivo 2012 da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS[150]. Alla luce di tale premessa, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’effettiva applicabilità della disposizione, per la parte riguardante l’INPS.


 

Articolo 4, comma 2
(Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca)

 

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

 

 

L’articolo 4, comma 2, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal MIUR per il triennio 2013-2015.

 

In particolare dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla L. 296 del 2006 (L. finanziaria 2007, art. 1, co. 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ora, ENEA), del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Le stesse disposizioni sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di quanto disposto dall’art. 2, co. 9, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010).

 

Il comma precisa che, al fine indicato, occorre tener conto di quanto previsto dall’art. 11 (che dispone il riordino degli enti di ricerca).

 

Occorre sopprimere le parole “tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della presente legge”, poiché l’art. 11 – come anticipato nella scheda relativa all’art. 3, co. 29 – è stato stralciato.

 

Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (art. 1, co. 637, L. 296/2006) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca indicati (art. 1, co. 638, L. 296/2006)[151]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (art. 1, co. 642, L. 296/2006).

Il co. 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il co. 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

L’art. 1, co. 640, L. 296/2006 conferma l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo” (ex art. 3, co. 5, L. 350/2003).

 

La relazione tecnica chiarisce che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica,

 

La relazione tecnica afferma che la norma e volta a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015. Specifica inoltre che la conferma per il triennio indicato della crescita annuale del fabbisogno determinato a consuntivo nell’anno precedente, rispettivamente nella misura del 3% per il sistema universitario statale e del 4% per gli enti pubblici di ricerca, è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alla disposizione sono ascrivibili effetti di risparmio anche se non quantificati e non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 5, commi 1 e 2
(Riduzione della spesa per le regioni e le province autonome)

 


1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.050 milioni di euro»;

b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale».

2. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».


 

 

Il commi 1 e 2 dell'articolo 5 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare; aumentando le somme già definite dal decreto legge 95/2012 (cd. spending review). L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 1) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 2).

 

Si ricorda che le norme recate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 16 del D.L. 95/2012[152] quantificano il concorso delle regioni a statuto ordinario (comma 2) e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (comma 3) alla riduzione della spesa e, conseguentemente, rivedono gli obiettivi del patto di stabilità. Come di consueto, le norme vengono definite "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”. La riduzione delle spese per consumi intermedi è la modalità, tra le altre, indicata dalla norma per attuare il risparmio (comma 1).

Regioni a statuto ordinario

Il comma 1 dell'articolo 5 in esame, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del D.L. 16/2012.

Il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 (anziché 1.000 milioni);

§      2.050 milioni di euro a decorrere dal'anno 2015 (anziché 1.050 milioni).

 

A partire dal decreto legge 78/2010, dunque, i risparmi richiesti alle regioni a statuto ordinario sono i seguenti:

in milioni di euro

 

2011

2012

2013

2014

2015
e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 1

4.000

4.500

4.500

4.500

4.500*

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5 (mod. D.L. 138) e L. 183/2011, art. 30 co. 1 e 2

 

745[153]

1.600

1.600

1.600*

D.L. 95/2012, art. 16, co. 2

 

700

1.000

1.000

1.050

AC 5534 (L. stabilità 2013), art. 5, co. 1

 

 

1.000

1.000

1.000

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale di seguito illustrata.

 

In relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012[154], con la quale la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto legge n. 98/2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi.

In particolare la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 4 del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui estende al 2014 e agli anni successivi le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 78/2010[155].

La Corte dichiara altresì, la illegittimità costituzionale del comma 5 del medesimo articolo 20 (come modificato dal D.L. 138/2011), nella parte in cui estende agli anni successivi al 2014 le misure di risparmio determinate per le regioni a statuto ordinario (dalla lettera a), per le regioni a statuto speciale e le province autonome (dalla lettera b); per le province (dalla lettera c) e per i comuni (dalla lettera d)[156].

(sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)".

Per entrambe le censure la Corte individua il termine delle misure restrittive, ricavandolo dall'analisi delle stesse disposizioni censurate, nell'anno 2014[157]. Entrambe le norme sono censurate, dunque, nelle parti in cui dispongono che le misure restrittive si applicano «anche agli anni 2014 e successivi» (art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011); «per gli anni 2012 e successivi» e «a decorrere dall’anno 2012» (art. 20, comma 5) anziché «sino all’anno 2014».

 

Le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal D.L. 16/2012 e modificate dalla norma in esame solo in relazione alla somma, andrebbero valutate alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra illustrata atteso che le stesse, infatti, non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni.

 

La lettera b) del comma 1 incide sul comma 2, quarto periodo, dell'articolo 16 del D.L. 95/2012 citato, che disciplina le modalità di individuazione delle risorse da ridurre per ciascuna regione, dell'importo corrispondente alla quota risparmio imputata a ciascuna regione.

La modifica inserisce un inciso che specifica l'ammontare delle risorse da ridurre; ammontare che corrisponde alle quote di risparmio originariamente stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16, vale a dire:

§      1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

La norma in esame, in tal modo, mantiene inalterato l'ammontare dei tagli di risorse stabiliti dal D.L. 95/2012, mentre l'ulteriore risparmio di 1.000 euro annui, viene imputato alle regioni come obiettivo aggiuntivo del patto di stabilità. Il risparmio complessivo richiesto alle regioni a statuto ordinario, definito ora dal primo periodo del comma 2, quindi, è composto per una parte dalla riduzione di risorse stabilita nel quarto periodo del medesimo comma e per altra parte dall'obiettivo aggiuntivo di 1.000 euro annui, disposto dalla norma in esame. Ciascuna regione dovrà diminuire il complesso delle spese finali sottoposte al patto di stabilità della quota di sua competenza, stabilita con le modalità descritte al comma 2 dell'articolo 16, secondo e terzo periodo.

Si ricorda infine che il comma 2 dell'articolo 16 dispone, all'ultimo periodo, che se le risorse che la regione riceve a qualsiasi titolo dallo Stato individuate dal Decreto di cui al quarto periodo sono insufficienti a coprire la quota di risparmio ad essa attribuita – come individuata dal decreto di cui ai secondo e terzo periodo del comma in esame - la regione è tenuta a versare allo Stato le somme residue.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Per le Regioni a statuto speciale e province autonome, dispone il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame.

L'ulteriore obiettivo di risparmio non è aggiunto nel primo periodo del comma 3, dove esso è definito (nella misura di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015), bensì nell'ultimo periodo del comma 3, con il quale la norma dispone che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure indicate dalla norma. Tali importi sono ora incrementati di 500 milioni di euro annui.

Come per le regioni a statuto ordinario, questi obiettivi di risparmio si aggiungono a quelli stabiliti dal decreto legge 78 del 2010 e dai decreti legge 98 e 138 del 2011, in relazione ai quali si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, sopra illustrata. In sintesi:

in milioni di euro

 

2011

2012

2013

2014

2015 e succ.

D.L. 78/2010, art. 14, co. 2

500

1.000

1.000

1.000

1.000 *

D.L. 98/2011, art. 20, co. 5 (mod. D.L. 138/2011) e L. 183/2011, art. 32

 

1.630[158]

2.000

2.000

2.000 *

D.L. 98/2012, art. 16, co. 3

 

600

1.200

1.500

1.575

AC 5534 (L. stabilità 2013), art. 5, co. 2

 

 

500

500

500

*     In relazione agli obiettivi di risparmio disposti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. 98/2011 per gli anni successivi al 2014, si veda tuttavia la sentenza n. 193/2012 della Corte Costituzionale sopra illustrata.

Il comma 3 dell'articolo 16 del D.L. 95/2012, dopo aver stabilito la misura del risparmio, stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso devono essere conformi a quelle definite dall'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale n.42/2009:[159]; fino all'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali (previste dall'articolo 27 come procedura privilegiata), l'importo del risparmio è accantonato annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali.

Nel caso delle regioni a statuto speciale, infatti, il risparmio non può essere realizzato come per le regioni a statuto ordinario tagliando risorse che esse ricevono dallo Stato dal momento che il sistema di finanziamento di questi enti è basato – prevalentemente – sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti secondo quanto stabilito da ciascuno statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. L'importo del risparmio per ciascuna regione e provincia autonoma è stabilito sulla base di apposito accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, tra le autonomie speciali e il Governo, che, dice la norma, deve essere recepito con Decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, l'accantonamento è effettuato con decreto del Ministero dell’economia entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

 

L'ultimo periodo del comma 3 dispone, infine, che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono rideterminati conseguentemente agli importi stabiliti dalle procedure precedenti. La norma in esame inserisce in questo periodo l'incremento di 500 milioni di euro annui.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione, gli obiettivi del patto di stabilità per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, sono rideterminati tenendo conto dei risparmi definiti dal primo periodo del comma 3 (600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015) incrementati ora di 500 milioni di euro annui dal comma 2 del disegno di legge in esame.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda dell’articolo 5, commi 3-6.


 

Articolo 5, commi 3-6
(Riduzione della spesa degli enti locali)

 


3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».

4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro».

5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti».

6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 4 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.


 

 

I commi da 3 a 6 dell’’articolo 5 dispongono, a decorrere dal 2013, la riduzione di 500 milioni di euro annui del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni e di 200 milioni annui il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, ivi compresi gli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna; viene inoltre modificata la disciplina relativa alle risorse del primo di tali due Fondi.

 

In particolare il comma 3 interviene sull’articolo 16, comma 6 del decreto-legge n.95/2012,[160] nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011[161], e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[162] nei seguenti importi:

§      2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014;

§      2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

Il medesimo comma 6 dispone che in caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme nei confronti dei comuni interessati, all’atto del pagamento ai comuni medesimi dell’IMU propria (come disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno. Le somme così recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato. Qualora anche le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incapienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”. Tale contabilità dovrà tuttavia essere reintegrata con i successivi versamenti dell’IMU propria spettante ai comuni

Gli importi di tali riduzioni del Fondo vengono aumentati di 500 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti:

§      2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      2.600 milioni a decorrere dall’anno 2015.

In ordine a tale ultimo importo, che, in quanto formulato “a decorrere dal 2015”, appare disporre una misura di risparmio permanente, va richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2012, che ha censurato alcune disposizioni del D.L. n. 98/2011[163] con riguardo all’introduzione nei confronti delle regioni e degli enti locali di alcune misure di riduzione di spesa di durata permanente. Sul punto si rinvia al commento ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, nei quali tale sentenza è più diffusamente illustrata.

Si rammenta che il Fondo sperimentale di equilibrio dei comuniricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario è stato istituito nel 2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, prevista dal medesimo articolo 2. La durata del fondo è stabilità in tre anni, e comunque fino all’attivazione del fondo perequativo vero e proprio, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che avrà la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

La soppressione dei trasferimenti erariali ai comuni è stata formalizzata con il decreto del Ministro dell’interno 21 giugno 2011[164]. In particolare, il decreto ha determinato la riduzione di 11.264,9 milioni di euro di trasferimenti, in corrispondenza dell’assegnazione ai comuni nel 2011 delle entrate da federalismo fiscale municipale, in particolare per compartecipazione IVA (2.889 milioni[165]) e del fondo sperimentale di riequilibrio (8.375,9 milioni). Il medesimo decreto ha altresì quantificato in 610,6 milioni i trasferimenti erariali non suscettibili di fiscalizzazione, che continuano pertanto ad essere assegnati ai comuni come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002. Con ulteriore decreto del Ministro dell’interno in pari data sono state, altresì, stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni per l’anno 2011.

Successivamente, in sede di rendiconto del bilancio dello Stato per il 2011 l’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) è risultato pari a 5.158 milioni, in conseguenza degli interventi di riduzione delle risorse del Fondo medesimo disposti da provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell’esercizio.

Per l’anno 2012, con il D.M. 4 maggio 2012 (G.U. n. 145/2012), il Ministro dell’interno ha provveduto ad aggiornare l’entità delle risorse complessivamente spettanti ai comuni nel 2012 rispetto all’anno precedente, in considerazione di sopravvenute modifiche normative che hanno avuto effetti diretti e rilevanti sull’ammontare delle risorse da attribuire agli enti locali: le risorse da attribuire ai comuni per l’anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, sono state, pertanto, determinate in 6.825,4 milioni di euro; i trasferimenti erariali non fiscalizzati sono stati determinati in 731,8 milioni di euro, da assegnare secondo le modalità indicate nel D.M. interno 21 febbraio 2002.

Si segnala che nel disegno di legge di assestamento 2012 del bilancio dello Stato(A.S. 3472) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle RSO (cap. 1350/Interno) risulta pari a 3.956 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 13, co. 17 e art. 28, co. 7), nonché del conguaglio conseguente al gettito effettivamente realizzato dell’IMU.

 

Analoga operazione di riduzione di risorse è effettuata dal comma 4 nei confronti delle province, intervenendo sul comma 7 del medesimo articolo 16, nel quale è disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 21 e articolo 23 del D.Lgs. n. 68/2011[166], e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[167]nei termini seguenti:

§      1.000 milioni di euro gli anni 2013 e 2014;

§      1.050 milioni a decorrere dall’anno 2015

Il medesimo comma 7 stabilisce che In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino comunque incapienti per l’effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato - come per i comuni - a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che verrà reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta RCAuto

Gli importi di tali riduzioni vengono aumentati di 200 milioni annui, risultando pertanto ora stabiliti nei termini seguenti:

§      1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      1.250 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Si rammenta che per assicurare l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata in forma progressiva ed equilibrata, l’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[168] ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2012, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata è fissata in un periodo di due anni, destinato ad essere sostituito dal fondo perequativo vero e proprio. il Fondo sperimentale di riequilibrioè alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto n. 68, la cui aliquota, a partire dal 2012, è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali alle province è stata disposta con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni di euro.

Il fondo sperimentale di riequilibrio delle province è stato pertanto determinato, per il 2012, in 1.039,9 milioni di euro con il D.M. 4 maggio 2012. Il decreto reca, altresì, le modalità di riparto del fondo per l’anno 2012.

Si rileva che nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato (A.S. 3472) l’ammontare delle risorse iscritte sul Fondo sperimentale di riequilibrio delle province delle RSO (cap. 1352/Interno) risulta pari a 494 milioni, in conseguenza delle riduzioni apportate dall’articolo 28, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

 

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni - sul quale hanno inciso le riduzioni disposte dal precedente comma 3 - modificandone la disciplina per il biennio 2013 e 2014, per il quale si dispone che il relativo ammontare sia pari all’importo dei trasferimenti erariali soppressi, tenuto anche conto delle riduzioni del Fondo medesimo disposte a legislazione vigente, ivi incluse quelle disposte dal d.d.l. in esame.

Va rammentato che secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 prima citato, il Fondo in questione è alimentato, a decorrere dal 2011, con il gettito, o quote di gettito, derivante dalla fiscalità immobiliare[169], ivi compresa la cedolare secca sugli affitti istituita da tale articolo, nonché, per il triennio 2012-2014, da una compartecipazione al gettito dell’IVA, fissata in misura finanziariamente equivalente al 2 per cento dell’importa sul reddito delle persone fisiche. In relazione a ciò, il successivo comma 8 del medesimo decreto legislativo dispone che i trasferimenti erariali di spettanza dei comuni sono ridotti in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo in base ai cespiti predetti, precisando, al terzo periodo, che per il biennio 2011-2012 “al fine di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi” la quota di gettito derivante dalla cedolare secca, (stabilita pari al 21,6 per cento) potrà essere corrispondentemente rideterminata.

Il comma 5 in esame sostituisce il terzo periodo di tale comma 8, e, per il biennio 2013 -2014, oltre ad eliminare il riferimento al gettito della cedolare suddetta[170], detta una diversa disciplina in cui si dispone che, al fine di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, il Fondo sperimentale di riequilibrio venga determinato sulla base dell’ammontare dei trasferimenti medesimi. Viene precisato che gli stessi sono individuati “al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente” dovendosi pertanto tener conto di quelle disposte dal comma 3 che precede.

In conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, il comma 6 dispone che il Fondo sperimentale di riequilibrio venga per il 2013 determinato in misura pari all’importo complessivamente attribuito ai comuni nel 2012[171], al netto delle riduzioni previste per il medesimo anno dalla legislazione vigente e, viene precisato, dal disegno di legge in esame (“dalla presente legge”).

 

Al riguardo si rileva come appaia necessario coordinare il comma 5 in commento – che per il biennio 2013-2014 dispone un criterio di determinazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio commisurato ai trasferimenti soppressi - con la disciplina delle risorse destinate al Fondo dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, atteso che tale norma, non innovata dal comma 5 in esame, dispone che il Fondo medesimo sia alimentato dai gettiti derivanti dalla fiscalità immobiliare e (per il triennio 2012-2014) da una compartecipazione IVA.

In proposito deve segnalarsi che la relazione illustrativa precisa che i commi 5 e 6 hanno la finalità di costituire una clausola di salvaguardia nei confronti dei comuni, assicurando un importo del Fondo comunque non inferiore ai trasferimenti soppressi. Non risulta tuttavia precisato se sia stata considerata, ed esclusa, l’eventualità che l’ammontare dei cespiti di spettanza dei comuni previsti dal D.Lgs. 23/2011 possa risultare superiore all’importo dei trasferimenti.

Profili finanziari

Articolo 5, commi 1-6 – Riduzione della spesa degli enti territoriali

Le norme dell’articolo 5 dispongono un incremento, a decorrere dal 2013, della manovra a carico degli enti locali prevista dall’articolo 16 del D.L. n. 95/2012 con le seguenti modalità:

§      viene previsto un incremento dell’obiettivo di risparmio del patto di stabilità interno, sia per le regioni a statuto ordinario che per quelle a statuto speciale, nella misura, rispettivamente di 1 mld annuo e di 500 mln annui. Non è operata una corrispondente riduzione delle somme dovute dallo Stato a qualunque titolo spettanti alle regioni (commi 1 e 2);

§      viene prevista una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (successivamente Fondo perequativo) di importo pari a 500 mln di euro annui per i comuni e 200 mln annui per le province (commi 3 e 4).

E’ inoltre riformulata la disposizione di salvaguardia relativa alla dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio al fine di:

-          riferirla agli esercizi 2013 e 2014, in luogo degli esercizi 2011 e 2012;

-          eliminare il riferimento all’eventuale rideterminazione dell’aliquota della cedolare secca quale meccanismo di salvaguardia, prevedendo in suo luogo che il Fondo sia determinato sulla base dei trasferimenti spettanti, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

RSO

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

RSS

 

 

 

500

500

500

500

500

500

Province

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Comuni

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Totale minori spese correnti

700

700

700

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

La relazione tecnica richiama gli effetti della disposizione, come indicati nel prospetto riepilogativo, e sottolinea che il maggior contributo richiesto alle regioni, a differenza di quello richiesto ai comuni e alle province, non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. Ne consegue che gli effetti di miglioramento dei saldi riferibili alle regioni sono iscritti ai soli fini dell’indebitamento netto e fabbisogno, mentre gli effetti riferibili agli enti locali sono iscritti anche ai fini del saldo netto da finanziare.

Con riferimento alla ridefinizione della clausola di salvaguardia riguardante risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti locali, la relazione tecnica, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che non si determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari chiarimenti con riferimento ai seguenti aspetti.

Un primo aspetto riguarda il profilo di sostenibilità per le amministrazioni locali della manovra operata dalla norma in esame che incrementa gli importi di quella già prevista dal D.L. 95/2012.

I due provvedimenti, congiuntamente considerati, hanno disposto misure di risparmio a carico delle amministrazioni locali per un importo cumulato pari, nel triennio 2013-2015, a circa 23 mld. Più in dettaglio, il D.L. 95/2012 ha disposto una riduzione di risorse nei confronti delle amministrazioni territoriali per un importo cumulato nel triennio 2013-2015 pari a circa 16,5 mld, cui si aggiungono le misure di contenimento della spesa previste nella manovra in esame, pari, nel triennio considerato, a complessivi 6,6 mld. La tabella seguente riepiloga gli importi complessivi delle due manovre:

 

Effetti cumulati del D.L. 95/2012 e della legge finanziaria per il 2013 (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2013

2014

dal 2015

2013

2014

dal 2015

2013

2014

dal 2015

Risparmi RSO

1.000

1.000

1.050

2.000

2.000

2.050

2.000

2.000

2.050

Di cui taglio ai trasferimenti

-1.000

-1.000

-1.050

-1.000

-1.000

-1.050

-1.000

-1.000

-1.050

Risparmi RSS

1.200

1.500

1.575

1.700

2.000

2.075

1.700

2.000

2.075

Di cui taglio ai trasferimenti

-1.200

-1.500

-1.575

-1.200

-1.500

-1.575

-1.200

-1.500

-1.575

Riduz trasferim. Comuni

2.200

2.200

2.300

2.200

2.200

2.300

2.200

2.200

2.300

Riduz trasferim. Province

1.500

1.500

1.550

1.500

1.500

1.550

1.500

1.500

1.550

Totale

5.900

6.200

6.475

7.400

7.700

7.975

7.400

7.700

7.975

 

Un secondo aspetto riguarda profili di efficienza allocativa con riferimento alle regioni, per le quali non viene operato un taglio dei trasferimenti pari all’inasprimento dei vincoli sulla spesa. Andrebbe pertanto chiarito se i risparmi di spesa imposti dalla disposizione, a parità di risorse disponibili per le regioni, possano eventualmente generare posizioni di avanzo. In tal caso si determinerebbe l’immobilizzo di risorse pubbliche poste nelle disponibilità delle regioni. Si segnala in proposito che lo stesso provvedimento in esame prevede un incremento delle risorse poste a disposizione delle regioni per specifiche finalità, apparentemente soggette ai vincoli del patto di stabilità[172].

Con riferimento profili inerenti la perequazione per gli enti locali, si segnala, come già in passato, che il fondo perequativo su cui incide la riduzione disposta della norma in esame risulta, almeno formalmente, finalizzato a perequare le differenze territoriali di gettito connesse ai tributi attribuiti agli enti locali dal D.Lgs. n. 23/2011, attuativo della legge n. 42/2009 riguardante il federalismo fiscale. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se, a seguito dei reiterati tagli sul fondo stesso, esso presenti risorse sufficienti all’adempimento alle finalità ad esso preposte, tenuto conto del necessario intervento sussidiario dello Stato nel caso in cui tali risorse non risultino sufficienti a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni.

In ultimo andrebbe chiarito se la norma in esame possa presentare eventuali profili di eccepibilità da parte della Corte costituzionale analoghi a quelli censurati dalla Corte stessa nella recente sentenza n. 193 del 17-19 luglio 2012 già richiamata nella parte che precede nell’illustrazione del contenuto dell’articolo in esame.


 

Articolo 6
(Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)

 


1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e»;

b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

3. Al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».


 

 

L’articolo 6 prosegue gli interventi di contenimento della spesa sanitaria introdotti dall’articolo 17 del decreto-legge 98/2011[173] e successivamente precisati dall’articolo 15 del decreto- legge 95/2012[174] (c.d. Spending review).

 

Il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento, degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN. Viene inoltre rideterminato, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, che passa, dal 1 gennaio 2013 al 4,8 per cento in luogo dell’originario 4,9 per cento, e a decorrere dal 2014 al valore del 4,4, per cento in luogo dell’originario 4,8 per cento .

 

Il comma 2, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure recate dal comma 1, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, come rideterminato dal decreto-legge 95/2012, di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Infine, comma 3 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il divieto di azioni esecutive in danno degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo.

 

L’articolo 17 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito un incremento del livello di finanziamento del SSN per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5 per cento del livello vigente del 2012 e dell’1,4 per cento del livello 2013. Gli incrementi, inferiori a quelli previsti dalla legislazione previgente, pari al 2,8 per cento per il 2013 e al 4,0 per cento nel 2014, determinano riduzioni di spesa per 2.500 milioni nel 2013 e per 5.450 milioni nel 2014. Conseguentemente, il livello di finanziamento del SSN è stato quantificato in 109.294 milioni per il 2013 e in 110.786 milioni per il 2014. Il decreto-legge 98/2011 rinvia, per il raggiungimento delle riduzioni di spesa, a modalità da stabilirsi in sede di intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012. In caso di mancata Intesa, è prevista, nel biennio 2013-2014, l’applicazione di una pluralità di interventi sulla spesa sanitaria (estensione al 2014 del blocco dei salari, razionalizzazione delle spese per l’assistenza farmaceutica ospedaliera, per l’acquisto di beni e servizi e dispositivi medici) e di incremento delle entrate del SSN (compartecipazione sull’assistenza farmaceutica ed altre prestazioni erogate dal SSN). Si ricorda infine che il decreto-legge 98/2011 prevede, a partire dal luglio 2012, l’avvio delle attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici[175] relative alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici, per quanto riguarda il settore sanitario. L’Osservatorio ha, pertanto, predisposto un’indagine su base campionaria che ha visto partecipi le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale, selezionate, su base regionale, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, tra quelle che presentavano la spesa più rilevante. Le categorie di beni e servizi fino ad oggi oggetto di rilevazione sono state: principi attivi; dispositivi medici; servizio di ristorazione; servizio di pulizia; servizio di lavanderia; materiali da guardaroba; prodotti di cancelleria. Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine è stato fornito un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un’ottica di contenimento della spesa. Lo stesso Osservatorio sottolinea come i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto della loro eterogeneità e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte.

In assenza della stipula di un nuovo patto della salute, l’articolo 15 del decreto-legge 95/2012 prosegue e precisa, in materia di farmaceutica e di acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa introdotte dall’articolo 17 del D.L. 98/2011. In particolare si consegue una riduzione del livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento pari a 900 milioni di euro per il 2012, a 1.800 milioni per il 2013, a 2.000 milioni per il 2014 e a 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni sono da recepire, dalle regioni e dalle province autonome, con Intesa di riparto del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie del SSN, da stipularsi entro il 30 settembre 2012, con riferimento al 2012, e entro il 30 novembre 2012 con riferimento al 2013 e agli anni seguenti.

 

In particolare il comma 1 del decreto in esame, modificando l’articolo 15, comma 13, rispettivamente lettere a) e f) del decreto-legge 95/2012, prevede le seguenti misure:

Contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi

lettera a)   dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento previsto dal decreto-legge 95/2012, degli importi e delle connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci e di dispositivi medici[176] - stipulati da aziende ed enti del SSN. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D.L. 98/2011 ;

La RT al provvedimento stima il possibile risparmio annuale derivante dall’applicazione della misura in circa 500 milioni di euro a partire dal 2013. Tale cifra è valutata sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario sui dati di spesa 2011 (pari a 12.600 milioni di euro) relativi all’acquisto di beni e servizi non sanitari. Su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e ospedaliere, è stato calcolato un eccesso di spesa pari a circa il 26 per cento rispetto al valore mediano. Parallelamente è stata condotta una analisi a partire dai prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici[177]. Incrociando i due tipi di analisi, la RT ipotizza un possibile contenimento della spesa pari al 20 per cento.

Riduzione del valore del tetto per l’acquisto di dispositivi medici

lettera b)   ridetermina, in diminuzione, il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, fissandolo dal 1 gennaio 2013 al 4,8 per cento, in luogo dell’originario 4,9 per cento, e a decorrere dal 2014 al valore del 4,4, per cento, in luogo dell’originario 4,8 per cento[178].

Come rilevato dalla RT al provvedimento la rideterminazione del tetto comporta un risparmio di circa 100 milioni di euro per il 2013 e di circa 500 milioni di euro a partire dal 2014. Tale dato viene stimato su un dato di spesa complessivo per il settore dei dispositivi medici riferito al 2011 pari a 7.000 milioni di euro[179].

 

Il comma 2, in considerazione dei risparmi di spesa ottenuti con le misure recate dal comma 1, riduce il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento, come rideterminato dal decreto-legge 95/2012, di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Analogamente a quanto disposto dal comma 22 dell'articolo 15 del D.L. 95/2012, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ad esclusione della Sicilia, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario con risorse del proprio bilancio[180], l’attuazione del risparmio deve avvenire con le modalità definite dall'articolo 27 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), vale a dire, secondo quanto previsto dagli statuti speciali e in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Fino all'emanazione delle suddette norme di attuazione, la quota di risparmio per ciascuna regione speciale e provincia autonoma è accantonato annualmente a valere sulle quote spettanti di compartecipazione ai tributi erariali, fonte primaria del sistema di finanziamento di questi enti e determinate per ciascuno di essi dallo statuto di autonomia)[181].

Impignorabilità delle somme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari

Il comma 3 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, il divieto di azioni esecutive in danno degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo di cui all’articolo 1, comma 51, della 13 dicembre 2010, n. 220.

 

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari e il ripristino dell’equilibrio economico e finanziario dei sistemi regionali interessati, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 78/2010[182] introduce, nelle regioni in disavanzo e già commissariate, la espressa previsione di un piano di ricognizione dei debiti, da adottarsi a cura dei Commissari ad acta, e il temporaneo divieto di azioni esecutive in danno degli enti sanitari. La preclusione alle azioni esecutive viene nuovamente reintrodotta dall'articolo 1, comma 51 della legge di stabilità 2011[183], con l’ulteriore specifica che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni in disavanzo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere regionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 78/20100 non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2012[184] e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali degli stessi enti, delle somme trasferite durante il suddetto periodo.

In risposta ad una interrogazione in materia, il Ministro Giarda ha ricordato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha più volte osservato che la finalità delle disposizioni intende garantire la progressiva regolarizzazione e normalizzazione del sistema dei pagamenti regionali e lo smaltimento dei debiti, fattore individuato tra i responsabili di importanti disfunzioni del sistema gestionale e di conseguenti pesanti oneri diretti e indiretti, nonché di garantire che la regolarizzazione non sia compromessa, rallentata o addirittura impedita dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende[185].

Si ricorda infine, che numerose ordinanze hanno rimesso al giudizio della Corte costituzionale la conformità dell'art. 1, comma 51, della legge 220/2010, ritenendolo tra l’altro lesivo dei principi sanciti dagli artt. 3, 24, 41 e 111 della Carta costituzionale, in quanto si configurerebbe una sostanziale compromissione del diritto dei singoli creditori di adire ai giudici competenti, ponendosi altresì in contrasto con la CEDU, che, all’articolo 6, contempla la garanzia di un giusto processo, identificato come diritto del singolo ad agire per la tutela dei propri diritti[186].

Profili finanziari

Comma 1, lett. a) – Acquisto di beni e servizi

Normativa vigenteL’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 98/2011 ha previsto che nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l’Osservatorio, avvalendosi anche della CONSIP[187] elabori prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari. Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 in termini di concorso ai risparmi complessivi a carico della sanità, dalle misure in esame sono attese minori spese per 750 milioni nel 2013 e 1100 milioni nel 2014.

L’articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012 ha disposto che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e per tutta la durata dei contratti. Tenuto conto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, già previste dall’articolo 17 del D.L. 98/2011 in relazione ai dispositivi medici (cfr infra), la misura si applica a tale aggregato fino al 31 dicembre 2012.

La relazione tecnica al testo iniziale del decreto legge rilevava che, dato un aggregato di spesa dell’ordine di circa 22 miliardi, l’applicazione della riduzione del 5 per cento comportava un risparmio su base annua dell’ordine di 1.100 milioni, rideterminati in circa 505 milioni per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 si stimava rispettivamente un risparmio di circa 463 e di circa 393 milioni, che teneva conto della progressiva scadenza dei contratti e dell’esclusione dall’aggregato di riferimento dei dispositivi medici, la cui spesa era stimata in misura pari a circa 7 miliardi annui[188].

Si ricorda infine che, in risposta alle osservazioni formulate al Senato circa i possibili contenziosi che avrebbero potuto insorgere in conseguenza della modifica dei contratti in essere, nella Nota del 24 luglio 2012 si precisava che l’entità della riduzione di spesa prevista, pari al 5% rispetto alla spesa del 2011, riguardava non solo l’importo dei contratti, ma anche i volumi, la qual cosa sembrava escludere l’insorgenza di un contenzioso “apprezzabile”.

Complessivamente dalle disposizioni citate sono attesi risparmi pari a circa 1,2 miliardi nel 2013 e 1,5 miliardi nel 2014.

 

La normadispone l’aumento dal 5 al 10% del taglio dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, disposto dall’articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012, a decorrere dal 2013.

 

La relazione tecnica precisa che la riduzione dei prezzi di beni e servizi (con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici) del 10 per cento a decorre dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti, rispetto all’originario 5 per cento disposto dal decreto legge 95/2012 comporta un effetto di risparmio su base annua di circa 500 milioni a partire dal 2013. Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni annui a regime, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legge 98/2011 e dell’articolo 15, comma 13, del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni annui a regime.

Risparmi di spesa per acquisti di beni e servizi

 

milioni di euro

 

2013

2014

D.L. 98/2011, art 17, comma 1, lett. a)

750

1.100

D.L: 95/2012, art 15, comma 13, lett. a)

463

393

Totale risparmi l.v.

1.213

1.493

Ddl Legge stabilità, art 6, comma 1, lett. a)

500

500

Totale risparmi

1.713

1.993

Fonte: relazioni tecniche ai D.L. 98/2011 e 95/2012 e al ddl Legge stabilità 2013.

 

Secondo la R.T., la valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

1)   nell’ambito delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni è servizi è stata effettuata un’analisi sui dati di spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie dell’anno 2011, pari a circa 12.600 milioni;

2)   su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e aziende ospedaliere è stato calcolato l’eccesso di spesa rispetto al valore mediano;

3)   l’eccesso di spesa è risultato pari a circa il 26% del totale della spesa;

4)   parallelamente, sempre nell’ambito delle attività svolte dal medesimo Commissario, è stata effettuata un'altra analisi, a partire dai dati dei prezzi di riferimento rilevati dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);

5)   in tal caso l’AVCP ha esaminato un campione di prezzi relativo a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall’AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20%;

6)   pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20% circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall’insieme delle manovre sopra citate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per acquisti di beni e servizi derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame (-16 per cento).

Con riferimento alla quantificazione dei risparmi derivanti dalla lettera a), si osserva come, secondo la RT allegata alla legge di stabilità, l’importo di spesa soggetto al taglio sia inferiore (12,6 miliardi) a quello indicato dalla RT allegata al D.L. 95/2012 (15 miliardi al netto della spesa per dispositivi medici).

Quest’ultima, inoltre, “tenuto conto della progressiva scadenza dei contratti in essere”, a fronte di una riduzione della spesa del 5% indicava un profilo decrescente dei risparmi annui attesi (463 milioni nel 2013 e 393 milioni nel 2014).La RT allegata alla legge di stabilità indica, invece, un importo costante nel tempo e superiore a quello precedentemente quantificato (500 milioni annui a regime, con decorrenza 2013).

Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Comma 1, lett. b) – dispositivi medici

Normativa vigente - L’articolo 17, comma 1, lett. c), del D.L. 98/2011 ha imposto un tetto, a livello nazionale e a livello di ogni regione, all’acquisto dei dispositivi medici, fissato in misura pari al 5,2% del livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato (comma 2 dell’articolo 17). Alla norma sono stati ascritti risparmi di spesa pari a 750 milioni annui per il 2013 e il 2014.

L’articolo 15, comma 13, lettera f), del D.L. 95/2012 ha rideterminato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, a livello nazionale e in ogni singola regione, al 4,9% del finanziamento del SSN a carico dello Stato nel 2013 e al 4,8% a decorrere dal 2014.

La relazione tecnica al D.L. precisava che nella valutazione degli effetti finanziari si è tenuto conto del fatto che il tetto pre-vigente era fissato nella misura del 5,2 per cento, corrispondente ad una spesa di circa 5.600 milioni: l’abbassamento di tale percentuale, applicata ad un livello del finanziamento complessivamente ridotto di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni di euro nel 2014, comportava un risparmio di circa 400 e 500 milioni rispettivamente per il 2013 e per gli esercizi successivi.

La Nota del 24 luglio 2012, oltre quantificare in 7 miliardi tale aggregato di spesa (prima dell’applicazione del tetto), faceva presente che il settore dei dispositivi medici non è mai stato regolato da specifica disciplina e di fatto non è mai stato interessato da misure di determinazione del prezzo a livello centrale, come, viceversa, accade per i farmaci. In tali termini, trattasi di ambito nel quale sussistono rilevanti margini di risparmio, come dimostrano i primi dati disponibili dell’Osservatorio per i contratti pubblici, che evidenziano una spiccata variabilità nei prezzi effettivi dei contratti stipulati dai singoli enti del SSN, rispetto a forniture standardizzate.

Complessivamente, dalle disposizioni citate sono attesi risparmi pari a circa 1.150 milioni nel 2013 e 1.250 milioni nel 2014.

 

La norma riduce il tetto alla spesa per dispositivi medici dal 4,9% al 4,8% del finanziamento del SSN a carico dello Stato nel 2013 e dal 4,8% al 4,4% a decorrere dal 2014.

 

La relazione tecnica precisa che tale rideterminazione del tetto comporta un effetto di risparmio su base annua di circa 100 milioni per il 2013 e di circa 500 milioni a partire dal 2014.Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (750 milioni annui dal 2013 ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011, 400 milioni annui per il 2013 e 500 milioni di euro annui dal 2014, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di circa 1.250 milioni per il 2013 e 1.750 milioni a decorrere dall’anno 2014.

 


 

Risparmi di spesa per acquisti di dispositivi medici

 

milioni di euro

 

2013

2014

D.L. 98/2011, art 17, comma 1, lett. c) e comma 2

750

750

D.L: 95/2012, art 15, comma 13, lett. f)

400

500

Totale risparmi l.v.

1.150

1.250

Ddl Legge stabilità, art 6, comma 1, lett. b)

100

500

Totale risparmi

1.250

1.750

Fonte: relazioni tecniche ai D.L. 98/2011 e 95/2012 e al ddl Legge stabilità 2013.

 

Secondo la R.T. la valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

1)   la spesa nel settore dei dispositivi medici per l’anno 2011 è stata pari a circa 7.000 milioni;

2)   su richiesta del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti su beni è servizi, l’AVCP ha effettuato un analisi statistica dei prezzi dei dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie;

3)   esaminati i dati di prezzo dei dispositivi medici contenuti nella propria Banca dati, l’AVCP ha preso come riferimento il prezzo relativo al decimo percentile per ciascun tipo di dispositivo;

4)   rispetto a tale prezzo, emerge che nella pratica le aziende sanitarie acquistano i dispositivi medici a prezzi mediamente superiori di circa il 33%;

5)   pertanto applicando tale percentuale all’intera spesa di 7.000 milioni, emergerebbe uno spazio di risparmio di circa 2.300 milioni, compatibile con la complessiva riduzione di 1.250 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.750 milioni annui a regime, disposta dall’insieme delle manovre sopra citate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per dispositivi medici derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame.

Si rileva, tuttavia, che l’ulteriore abbassamento del tetto di spesa unitamente alla riduzione del livello di finanziamento del SSN risulterebbe comportare una riduzione della spesa lievemente superiore a quella indicata nella relazione tecnica nel 2013 (circa 136 milioni rispetto ai 100 milioni della RT) ed inferiore nel 2014 (476 milioni invece di 500 milioni).

 


Secondo la metodologia di calcolo indicata nella R.T. allegata al D.L. 95/2012 risulterebbero i seguenti risparmi:

     

* Il livello di finanziamento è al netto di 70 milioni annui per accertamenti medico-legali, ai sensi del D.L. 98/2011, art 17, comma 6.

Comma 2 – Finanziamento del SSN

In funzione delle disposizioni recate dal comma 1, il comma 2 riduce il livello del finanziamento del SSN rispetto agli importi previsti a legislazione vigente di 600 milioni per il 2013, e di 1 miliardo a decorrere dal 2014.

 

Il livello di finanziamento a legislazione vigente risulta pertanto rideterminato come risulta dalla tavola seguente, elaborata dagli Uffici della Camera in base alle informazioni contenute nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi ai disegni di legge.

 

 

Le Regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso alla manovra mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009: fino all'emanazione delle relative norme di attuazione, il rispettivo importo è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

600

1000

1000

600

1000

1000

600

1000

1000

 

La relazione tecnica precisa che si provvede alla riduzione del livello di finanziamento in relazione alle predette economie di spesa, con i seguenti effetti di miglioramento dei saldi: 500 milioni annui derivanti dalle misure di cui al comma 1, lettera a) e 100 milioni nel 2013 e 500 milioni dal 2014 relativamente alla lettera b).

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, in termini di contenimento della spesa sanitaria, i risparmi attesi potranno essere conseguiti nella misura in cui le misure proposte esplichino pienamente i loro effetti. Tuttavia, dato il principio generale secondo cui le regioni sono chiamate a coprire eventuali disavanzi sanitari tramite l’attivazione dei meccanismi automatici previsti dalla legislazione vigente e, se ne ricorrono gli estremi, a sottoscrivere i piani di rientro, la riduzione del livello del finanziamento del SSN a carico dello Stato dovrebbe determinare in ogni caso un miglioramento dei saldi di finanza pubblica. A fronte del minor finanziamento statale, infatti, le regioni, in alternativa ad un contenimento della spesa sanitaria, dovranno reperire le risorse necessarie attraverso l’attivazione di maggiori entrate ed eventualmente il contenimento della spesa non sanitaria. Dato il contesto macroeconomico non favorevole previsto nei documenti ufficiali, e da ultimo nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, andrebbe tuttavia valutata l’effettiva possibilità per gli enti territoriali di incrementare il gettito tramite aggravi di imposte di loro competenza. In caso contrario, infatti, potrebbe determinarsi un peggioramento dell’indebitamento netto della P.A.

Comma 3 – Impignorabilità delle somme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale è stabilita la impignorabilità da parte dei creditori delle somme destinate alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Si segnala che l’articolo 6-bis comma 2 del decreto-legge n. 158/2012, in corso di convenzione reca una disposizione di analogo tenore.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnicaafferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma piuttosto, un efficientamento mediante una generale normalizzazione del sistema dei pagamenti, con conseguente riduzione delle correlate spese improprie.

In particolare, la relazione tecnica precisa che la disposizione è volta a consentire alle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate la conclusione delle operazioni di certificazione e pagamento dei debiti sanitari pregressi. La disposizione si rende necessaria al fine di garantire il completamento dei procedimenti citati di smaltimento dei debiti (funzionale alla definitiva normalizzazione dei sistema dei pagamenti), non compromesso, rallentato o addirittura impedito dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 7, comma 1
(Acquisto di immobili da parte della P.A.)

 


1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti».


 

 

Il comma 1 vieta a tutte le amministrazioni pubbliche, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche potranno essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio.

 

Il comma 1 introduce tre nuovi commi dopo il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011.

 

L’acquisto e la vendita di immobili da parte delle PA

L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le amministrazioni pubbliche sono individuate con riferimento all’elenco compilato dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/09 (legge di contabilità e finanza pubblica). Da tale ambito sono esclusi gli enti territoriali, gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché il Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero. Per gli enti previdenziali pubblici e privati si rimanda alle disposizioni di cui al comma 15 dell’articolo 8 del d. l. 78/2010, le quali già prevedono una normativa identica.

Con decreto 16 marzo 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 aprile 2012, n. 95) sono state stabilite le modalità di attuazione della predetta disposizione. In particolare il decreto ha previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni statali interessate comunicano al MEF (al Dipartimento del tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato) un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno 2012 i piani di investimento sono presentati entro il 31 marzo 2012. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

Il piano deve distinguere (sia per gli acquisti, sia per le vendite) le operazioni dirette e le operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Alcune operazioni espressamente indicate, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero, qualora non abbia formulato osservazioni (si tratta in particolare di: sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili; sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili; vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione). Analogamente i piani di investimento redatti per un importo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente.

Le disposizioni dell’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011 non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 dicembre 2011 dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati al MEF. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili da parte di amministrazioni statali, il decreto del MEF con cui si verifica il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sia emanato anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto, attestata dal responsabile del procedimento.

L’Agenzia del demanio attesta la congruità del prezzo, previo rimborso delle spese, fermo restando quanto già previsto dal contratto di servizi stipulato tra l’Agenzia e il MEF.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione.

 

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistano immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Sul sito internet dell’ente deve essere data preventiva notizia dell’operazione di acquisto, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

 

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 prevede che, per l’anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti tra cui la CONSOB, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Si evidenzia che la norma consente di stipulare nuove locazioni passive per sostituire immobili dismessi, potendo l’amministrazione pubblica locare lo stesso immobile alienato ovvero un altro immobile, a condizione che l’operazione sia “più vantaggiosa”.

 

Al riguardo si osserva che non sono indicati i parametri per valutare la vantaggiosità dell’operazione con la quale la singola amministrazione aliena un immobile per poi riacquisirlo (lo stesso ovvero un altro) in locazione passiva. Si evidenzia, inoltre, che la disposizione innova la disciplina relativa al contenimento delle locazioni passive modificata da ultimo dall’articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012, senza farvi alcun riferimento.

 

Con riferimento al contenimento delle locazioni passive si ricorda infatti che l'articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “spending review”) ha introdotto disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni per gli immobili ad uso istituzionale è disposta la sospensione per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat e la riduzione del 15 per cento del canone dal 1° gennaio 2015. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Al fine di ridurre le locazioni passive si favorisce, inoltre, l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di immobili degli enti pubblici non territoriali a canoni agevolati. Sono inoltre previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

Il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012, ha reso noto che dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate (ai sensi dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009) risulta un totale di 11.002 occupazioni in immobili di proprietà di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive è pari a 1.215 milioni di euro.

 

La norma in esame individua le amministrazioni pubbliche facendo riferimento all’elenco compilato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Il vigente elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012 e comprende: amministrazioni centrali analiticamente individuate: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti di produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti (in particolare: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM; Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG; Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT; Garante per la protezione dei dati personali, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca); amministrazioni locali (Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario, Agenzie ed Enti per il turismo, Agenzie ed Enti regionali del lavoro, Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale, Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, Agenzie regionali sanitarie, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Autorità portuali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM, Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali, Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi interuniversitari di ricerca, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Enti regionali di sviluppo agricolo, Fondazioni lirico – sinfoniche, Parchi nazionali, Teatri stabili ad iniziativa pubblica, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, Unioni delle Camere di Commercio regionali, e altre amministrazioni locali analiticamente individuate); enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (analiticamente individuati).

La norma in esame estende il suo ambito applicativo anche alle autorità indipendenti, includendovi espressamente anche la Consob. Come visto, l’elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall’Istat include tra le amministrazioni centrali anche le autorità amministrative indipendenti, non comprendendovi, però, la Consob, l’Isvap, la Covip e la Banca d’Italia.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda dell’articolo 7, comma 2.


 

Articolo 7, comma 2
(Fondo per il pagamento canoni di locazione)

 

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 2 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

La norma prefigura uno schema secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, continuino ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La “messa a reddito” del patrimonio pubblico realizzata in tal modo garantirebbe, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditività dei fondi immobiliari a cui gli immobili andrebbero conferiti.

La norma sembra configurare un’operazione di “sale and lease back(vendi e riaffitta) già realizzata nel 2005 con il Fondo immobili pubblici: è stata trasferita a privati la proprietà di immobili strumentali delle amministrazioni, garantendo agli acquirenti un rendimento, rappresentato dai canoni di affitto pagati dalle stesse amministrazioni, del 7,5 per cento l'anno. Si evidenzia che trasferire solo formalmente la proprietà allettando gli acquirenti con un rendimento garantito potrebbe avere un costo superiore al normale servizio del debito.

Tale schema, peraltro, andrebbe valutato in relazione alla disciplina attuale della valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico contenuta nelle diverse norme che si sono succedute e che sono state successivamente modificate. Al riguardo si ricordano, in particolare:

§      i nuovi veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari pubblici (articoli 33 e 33-bis del D.L. 98/2011);

L'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono altresì investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ovvero partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. L'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011 ha previsto che i fondi istituiti dalla SGR del Ministero dell’Economia possono acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite con D.M. a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio; la SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha quindi modificato il citato articolo 33, al fine di introdurvi ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”).

L’articolo 33-bis del citato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dal decreto-legge n. 201/2011, ha attribuito all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. In caso di costituzione di società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

§      il processo di valorizzazione del territorio per il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico (articolo 3-ter del decreto-legge n. 351/2001);

L’articolo 3-ter del decreto-legge n. 351/2001, inserito dal decreto-legge n. 201/2011 disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di regioni, provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale.

§      il federalismo demaniale e la valorizzazione culturale degli immobili dello Stato (articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010);

Il decreto legislativo n. 85 del 2010 (federalismo demaniale) ha previsto l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione. Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione. Da ultimo, il decreto legge n. 16 del 2012 (semplificazioni fiscali) ha stabilito che nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

§      il piano di alienazione e valorizzazione degli enti territoriali (articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008).

L’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individui i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione. Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 27, comma 1 del D.L. 201/2011, nel senso di consentire anche agli enti partecipati dagli enti territoriali di individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

 

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la norma, a differenza della disciplina recata dall’articolo 33 del D.L. n . 98 del 2011, non individua in modo chiaro l’ambito soggettivo di riferimento.

In secondo luogo, considerando l’ingente ammontare stanziato, sembra desumersi che lo Stato conferisca immobili utilizzati per fini istituzionali. La norma andrebbe pertanto valutata alla luce di quanto disposto dal comma 8-ter dell’articolo 33 del D.L. n. 98 del 201, il quale prevede il conferimento ai fondi comuni d'investimento immobiliare dei soli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali.

 

Si ricorda, da ultimo, che nel corso dell’audizione presso la Commissione bilancio della Camera, il 26 luglio 2012, il Dirigente generale del della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del MEF, Francesco Parlato, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici, ha ricordato che è stato avviato dal Dipartimento del Tesoro in progetto “Patrimonio della PA”, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, finalizzato alla rilevazione annuale delle componenti degli attivi di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali. Attualmente la rilevazione riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni), le concessioni e le partecipazioni. Sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni pubbliche che alla data della prima rilevazione hanno inviato i dati al Dipartimento del Tesoro (circa il 53% delle amministrazioni coinvolte), sono state rilevate oltre 530.000 unità immobiliari, per una superficie complessiva di oltre 222 milioni di metri quadrati.

Con riferimento alla destinazione d’uso, emerge che il 70% circa della superficie è utilizzato per lo svolgimento dell’attività istituzionale mentre il 9% è destinato all’uso residenziale (percentuale che sale al 47% se espresso in termini di unità immobiliari). L’80% delle unità immobiliari censite è detenuto da amministrazioni locali.

Sulla base delle informazioni comunicate e l’utilizzo di prezzi medi di mercato elaborati dall’osservatorio del mercato immobiliare (valori OMI) dell’Agenzia del territorio, una preliminare stima del valore di mercato delle unità immobiliari censite è compresa tra 240 e 320 miliardi di euro. Si sottolinea che gran parte di detto patrimonio è utilizzato per fini istituzionali e tale elemento ovviamente costituisce un elemento vincolante nell’individuazione di beni da valorizzare e dismettere nell’ambito delle previste operazioni immobiliari.

Per quanto riguarda i terreni, i dati comunicati dalle amministrazioni al 31 marzo 2011 hanno permesso di censire quasi 760.000 terreni per una superficie corrispondente a oltre 1,3 milioni di ettari. La distribuzione dei terreni censiti al 31 marzo 2011 evidenzia che il 98% circa è detenuto dalle amministrazioni locali. Tra queste vi è una netta prevalenza dei comuni (82%) mentre le regioni e province autonome rappresentano circa il 7%. Una preliminare stima del valore dei terreni censiti, elaborata sulla base delle informazioni disponibili e i prezzi medi della banca dati INEA (dati valori fondiari al 2009), risulta compresa tra 11 e 49 miliardi di euro.

Il dottor Parlato ha precisato che, trattandosi di un progetto recente, che per la prima volta ha lo scopo di censire l’intero patrimonio - mobiliare e immobiliare - delle amministrazioni pubbliche di ogni livello, la qualità dei dati della prima rilevazione al 31 marzo 2011 non è da ritenersi ancora soddisfacente. Occorre in particolare agire sia sulla completezza dei dati, in termini di amministrazioni che ancora non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione, sia sulla loro qualità.

Profili finanziari

Articolo 7, commi 1 e 2 – Limitazioni all’acquisto di immobili delle PP.AA. e Fondo per i canoni di locazione

Le norme dispongono che:

§      nel 2013, le amministrazioni pubbliche non possano né acquistare immobili a titolo oneroso, né stipulare contratti di locazione passiva. Sono fatti salvi i contratti relativi a rinnovi o a sostituzioni ottenuti a condizioni più vantaggiose, nonché i contratti finalizzati alla continuazione della disponibilità di immobili venduti;

§      dal 2014, la possibilità di acquistare immobili resti subordinata, oltre che alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, alla documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento, nonché a una verifica della congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle relative spese. Al fine di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, la predetta disposizione si applica anche agli enti territoriali (comma 1).

Le norme altresì istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo, con riferimento al comma 2, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

500

900

900

500

900

900

500

900

900

 

La relazione tecnica non considera il comma 1 e, con riferimento al comma 2, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito preliminarmente se alla fattispecie di contratti di locazione fatta salva dal comma 1, relativa ai contratti finalizzati a continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti, sia da riconnettersi l’incremento di risorse finalizzate alla locazione passiva di cui al comma 2.

In tal caso risulterebbe opportuno che fossero forniti gli elementi complessivi dell’operazione prefigurata, anche al fine di escludere eventuali rischi di riclassificazione in sede europea dell’operazione stessa, con possibili conseguenze negative sullo stock di debito. Occorre infatti che l’operazione non si presti ad eccezioni sotto il profilo del trasferimento dei rischi e che non presenti le caratteristiche proprie di operazioni assimilabili ad accensioni di debito (“sale and lease-back”) dalle quali deriverebbero effetti negativi sullo stock di debito.

Si osserva inoltre che la valutazione complessiva dei profili finanziari delle operazioni di dismissione di immobili utilizzati a fini istituzionali - con il conseguente riaffitto degli immobili stessi - andrebbe effettuata considerando tutti gli effetti che l’operazione stessa appare suscettibile di generare, con particolare riguardo a quelli di carattere permanente. In particolare, andrebbero forniti elementi illustrativi inerenti:

§      gli effetti una tantum di miglioramento del deficit non strutturale negli esercizi di conseguimento degli incassi da dismissione (ovvero effetti una tantum di miglioramento del fabbisogno, qualora l’operazione non sia classificabile come una dismissione, ma come un’operazione di collocazione di titoli, avente carattere finanziario);

§      gli effetti permanenti di riduzione della spesa per interessi, qualora si preveda che gli incassi da dismissione siano destinati alla riduzione del debito;

§      gli effetti permanenti di incremento della spesa per locazioni passive. In merito a tali oneri, andrebbero acquisiti dati ed elementi in merito alla congruità dello stanziamento erogato rispetto al complesso degli immobili utilizzati a fini istituzionali destinati ad essere dismessi. Lo stanziamento per canoni di locazione non sembra delimitabile entro un tetto di spesa, potendo sorgere la necessità di un successivo rifinanziamento qualora il fondo risulti sottostimato rispetto alle finalità preposte.

Si ricorda che in proposito la Nota di aggiornamento al DEF assume un effetto cumulato di riduzione del debito per un punto di PIL annuo nel triennio 2013-2015, derivante da un programma straordinario di dismissione e valorizzazione patrimoniale, scontando i corrispondenti risparmi di spesa in termini di interessi. In proposito andrebbe chiarito se e in quale misura la stima operata dalla Nota di aggiornamento sia correlata alle norme in esame e alla conseguente quantificazione degli oneri per canoni di locazione. In proposito si segnala che lo stanziamento per un importo costante nel fondo destinato alle locazioni non sembrerebbe coerente con il carattere cumulato dell’effetto di riduzione del debito assunto dalla Nota, qualora esso sia, anche in parte, ascrivibile alle dismissioni di immobili da riaffittare.

 

Con riferimento al divieto di acquisto di immobili per gli enti territoriali, non è chiaro con quali modalità la norma in esame possa determinare risparmi, affermati dalla norma stessa ma non quantificati, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.


 

Articolo 7, comma 3
(Capitale sociale della SGR per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare)

 


3. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».


 

 

Il comma 3, modificando l’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della Società di gestione del risparmio, costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’apporto al capitale sociale della stessa SGR. Inoltre, i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare sono assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.

 

In particolare il comma 3 elimina il limite massimo di 2 milioni di euro per il capitale della SGR istituita per la valorizzazione e la dismissione degli immobili pubblici. Pertanto, per l’anno 2012, il capitale sociale della SGR deve essere pari almeno a 1 milione. Per il 2013, inoltre, la norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro destinata all’apporto al capitale sociale della SGR.

Si ricorda che il testo originario della norma stabiliva che il capitale della SGR fosse pari a 2 milioni euro. Successivamente l’articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012 ha inserito il limite minimo di 1 milione e quello massimo di 2 milioni.

 

L’articolo 33 del D.L. 98/2011: il sistema integrato di fondi immobiliari

L’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

Si prevede, pertanto, la costituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ancora non emanato), di una Società di gestione del risparmio (SGR), con capitale sociale pari ad almeno 1 milione di euro, per l’istituzione e gestione di uno o più fondi d’investimento immobiliare (“Fondo nazionale”), che perseguano, in particolare, i seguenti obiettivi strategici:

a)    partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da regioni, province e comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto “Fondi di fondi”) (commi 1 e 2);

b)    investire direttamente nell’acquisto di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, in un ottica di razionalizzazione degli usi governativi (comma 1);

c)    partecipare, sulla base dell’eventuale emanazione di uno specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali (comma 1);

d)    acquistare immobili di proprietà degli enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio (comma 8-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2012).

Gli enti territoriali, sulla base di puntuali analisi di fattibilità, promuovono la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare (“Fondi territoriali”), a cui possono essere apportati beni immobili e diritti. Il comma 2 stabilisce che a tali fondi degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2010 (federalismo demaniale)[189].

L’articolo 33 in esame è stato integrato dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. “spending review”), il quale ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: il MEF, attraverso la SGR, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cd. “Fondo diretto”), nonché diritti reali immobiliari; inoltre, il MEF, sempre attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “Fondo difesa”).

L’articolo 33, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011 prevede che l’apporto dei beni, a fronte dell’emissione di quote del fondo, può avvenire esclusivamente sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione, approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente apportante, che possono essere presentati anche da soggetti privati.

Il comma 3 individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l’effettiva possibilità per il Fondo nazionale di partecipare ai Fondi territoriali, mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva, al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. A tal fine la norma prevede che il 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti previdenziali (enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale) deve essere destinato alla sottoscrizione di quote del Fondo nazionale. L’investimento nel Fondo nazionale è, inoltre, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private. È, infine, espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti.

Ai sensi del comma 4, la destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi può avvenire mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale) da concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera che promuove la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto dei beni ai fondi viene sottoposto alla condizione sospensiva dell'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione.

Il comma 5 detta la disciplina per gli immobili soggetti a vincoli di tutela in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), mentre il comma 6 aggiunge un comma 9-bis all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi richiamati dall’articolo - che la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni possa essere conseguita mediante accordi di programma (nonché sulla base della corrispondente legislazione regionale). Analogamente a quanto previsto al comma 4, il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente locale. Con la medesima procedura si procede anche alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Ai sensi del comma 7, gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il comma 8 dispone lo scioglimento e la liquidazione, ai sensi del codice civile, della società Patrimonio dello Stato s.p.a. entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo, l'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 2011 ha introdotto all'articolo 33, a decorrere dal 1 gennaio 2012, un nuovo comma 8-bis con cui si prevede che i fondi istituiti dalla SGR possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della SGR possono essere trasferite a titolo gratuito all'Agenzia del demanio; infine, si prevede che con apposita convenzione la SGR possa avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio.

Come detto l’articolo 26-ter del decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto, oltre a quelle menzionate, diverse modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 33. Si segnala, in particolare, che:

§      i fondi d'investimento a cui partecipa la SGR possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; in tal modo possono accedere al “Fondo nazionale” anche i fondi promossi dai privati ai quali gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili;

§      il capitale della SGR è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis, che consente il trasferimento a titolo gratuito all'Agenzia del demanio delle azioni della SGR;

§      i fondi istituiti dalla SGR investono, anche, direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle P.A.;

§      viene esteso il meccanismo di finanziamento del “Fondo nazionale” ai Fondi di cui ai commi 8-ter (“Fondo diretto”) e 8-quater (“Fondo difesa”): l’investimento anche nei predetti fondi è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private; è espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti; in particolare il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, deve essere destinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui agli stessi commi 8-ter e 8-quater.

Inoltre, come anticipato, il nuovo comma 8-ter dell’articolo 33, al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la SGR di cui al comma 1, promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali.

A differenza del fondo di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 33 (“Fondo nazionale”) che dovrebbe prevalentemente operare come “fondo di fondi”, tale fondo agirebbe come “fondo diretto” al quale possono essere trasferiti o conferiti:

§       immobili statali non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

§       immobili di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa delibera;

§       beni demaniali valorizzabili, individuati dall’Agenzia del demanio, per i quali è prevista, a seguito di richiesta, la cessione gratuita a comuni, province e regioni;

§       beni immobili di regioni, province e comuni e di enti o società interamente partecipate dai predetti enti.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze, versate in entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinate al pagamento dei debiti dello Stato.

Ai fondi così costituiti possono essere trasferiti o conferiti:

§       gli immobili di proprietà delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa loro delibera;

§       i beni valorizzabili suscettibili di trasferimento, individuati dall’Agenzia del demanio, per i quali è prevista la cessione gratuita a comuni, province e regioni, a seguito di apposita manifestazione della volontà di valorizzazione da parte degli enti interessati (articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, c.d. federalismo demaniale).

Il D.P.C.M. che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, individua i beni immobili dello Stato suscettibili di trasferimento (c.d. white list) non è stato ancora pubblicato, in attesa della necessaria intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95 del 2012 i beni in gestione all’Agenzia del demanio che verrebbero così individuati per essere da subito avviati, a seguito delle previste verifiche e procedure, alla valorizzazione e conferirti al fondo sono 350 (tra cui caserme, edifici museali non più utilizzati, ecc.), per un valore stimato, allo stato attuale, pari a 1,5 miliardi di euro, che a seguito della valorizzazione urbanistica operata dai comuni potrà anche raddoppiare. L’attività di valorizzazione della società di gestione del risparmio (SGR), che affiderà la gestione di portafogli ad operatori privati, potrà generare ulteriore valore grazie alle attività di trasformazione edilizia, che porterebbe il valore di conferimento anche a triplicare.

L’operazione sarà realizzata gradualmente anche in relazione alle condizioni dei mercati in funzione di tipologie omogenee di immobili da collocare e sulla base di segmenti specifici di mercato (aree geografiche, tipologia ecc.).

L’obiettivo del Governo, recentemente dichiarato, è quello di attivare un programma pluriennale di valorizzazioni e vendite immobiliari che, a regime, possa assicurare risorse per 15-20 miliardi annuali (1% del PIL) per i prossimi 5 anni.

Profili finanziari

La norma dispone che l’onere per l’apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, istituita con il compito di acquisire le quote dei fondi immobiliari chiusi a cui siano stati conferiti immobili pubblici oggetto di valorizzazione, non sia limitato, per l’anno 2012, a 2 milioni di euro, come previsto a legislazione vigente, ma possa essere anche superiore. La norma dispone inoltre un’autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per il 2013, destinata all’apporto al capitale sociale della citata SGR.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che la norma consentirà di destinare maggiori risorse alla costituzione della SGR nel 2012, in relazione alle disponibilità iscritte in bilancio a tale scopo, nonché di destinare alla medesima finalità tre milioni di euro per l’anno 2013.

Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario, in via preliminare, acquisire un chiarimento in merito alla possibilità per la norma in esame di produrre effetti per l’esercizio in corso, per il quale la norma stessa rimuove il tetto di spesa di 2 mln alla dotazione di capitale sociale della SGR. Si segnala infatti che l’articolo 14 della legge finanziaria, che fissa al primo gennaio 2013 l’entrata in vigore della generalità delle disposizioni, non prevede per la norma in esame un’efficacia anticipata.

Laddove sia confermata l’efficacia della norma in esame per l’esercizio in corso, si osserva che, limitatamente ai saldi di fabbisogno e saldo netto da finanziare, essa appare suscettibile di determinare maggiori oneri per il 2012 rispetto all’importo di 2 mln precedentemente quantificato e coperto con riferimento all’art. 33, comma 1 del D.L. n. 98/2012.


 

Articolo 7, commi 4-8
(Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)

 


4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 4 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

8. Per le regioni l'applicazione dei commi da 4 a 7 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.


 

 

I commi da 4 a 8 dell’articolo 7 introducono per le amministrazioni pubbliche un limite, per il biennio 2013-2014, alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, nonché il divieto per il medesimo periodo di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

 

In particolare, il comma 4 dispone, per le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[190], nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la CONSOB, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi.

La violazione della disposizione è valutabile, per dirigenti, ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare.

 

Gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria versano annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato i risparmi derivanti da tali misure di contenimento della spesa. Tale obbligo non ricorre per gli enti e gli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (comma 5).

 

Il comma 6 inasprisce i limiti già previsti dalla normativa vigente in materia di automobili di servizio, stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e sino al 31 dicembre 2014, per le medesime amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicitata previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

 

Si ricorda che in materia di contenimento dei costi delle c.d. “auto blu” si sono succeduti nel corso degli anni numerosi interventi normativi. Da ultimo, l’articolo 5, commi 2-4, del decreto- legge n.95/2012[191], ha stabilito che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti - inclusa la Consob - e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possano effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo 2013, per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. Si prevede poi che i contratti di locazione o noleggio in corso possano essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l’assenso del contraente privati, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Vengono inoltre revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nel 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni (comma 2). Viene infine previsto che l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare (comma 3) e che la violazione delle summenzionate disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 4).

 

I suddetti limiti all’acquisto di arredi, mobilio e autovetture non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (comma 7).

 

Si ricorda che in materia di autovetture di servizio, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n.95/2012, esclude dal limite ivi posto all’acquisto di autovetture i veicoli utilizzati dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

 

Il comma 8 dispone che l'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce, per le Regioni, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Si precisa, inoltre, che la comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, ossia con comunicazione, da parte degli enti interessati, alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze.

 

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 174/2012, condiziona l’erogazione dei trasferimenti alle regioni all’adozione da parte delle stesse di un insieme di misure di riduzione dei costi della politica, alcune già previste dalla normativa vigente. In particolare, la disposizione prevede che a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioniesclusi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale - nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, sia erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, adotti, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, una serie di misure di contenimento dei costi degli apparati politici. Tra tali misure si ricordano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, la riduzione e il divieto di cumulo degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di controllo interno; la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari.

Il comma 3 del medesimo articolo 2 del D.L. n.174/12 , anch’esso richiamato nelle disposizioni in esame, detta disposizioni procedurali in ordine ai termini di deliberazione da parte delle regioni per l’applicazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1, prevedendo che “gli enti interessati” (ossia giunte e consigli regionali) inviino una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze che documenti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1. La comunicazione deve essere inviata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 (entro il 15 dicembre 2013 oppure entro il 26 aprile 2013 se si tratta di interventi che presuppongono modifiche statutarie). In secondo luogo, un termine diverso è previsto per le regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 gennaio 2012). In tali casi, il termine di sei mesi di cui sopra decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norma di cui al comma 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese in conto capitale (comma 4)

5,0

5,0

/

5,0

5,0

/

5,0

5,0

/

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 4 e 5, afferma che gli stanziamenti di bilancio relativi alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, in generale, sono ricompresi nell’ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie, nonché spese per attrezzature tecniche - materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio. Sul punto la RT evidenzia che i relativi stanziamenti di ciascun Ministero per il biennio 2013-2014, al netto delle riduzioni di cui all’articolo 7 del D.L. n. 95/2012, sono stati posti annualmente a confronto con le rispettive percentuali relative all’acquisto di mobili ed arredi, valutate in sede di prima approssimazione utilizzando le informazioni disponibili dai codici gestionali relativi all'acquisto di mobili, desumibili dagli ordinativi di pagamento emessi e pagati nel periodo 2010-2011. In base a tale criterio di valutazione, la RT individua una quota degli stanziamenti destinabile all’acquisto di mobili ed arredi corrispondente a circa 7 milioni. L’80% di tale quota, che dovrebbe corrispondere all’ammontare minimo dei presumibili risparmi, è stimabile pertanto in circa 5,6 milioni annui, tenuto anche conto che i corrispondenti valori indicati dalle amministrazioni, desunti dai dati di budget consuntivati, risulterebbero mediamente di ordine superiore. Peraltro in via prudenziale la RT afferma che la stima di massima può essere al momento valutata in una minore spesa di 5 milioni annui per ciascun degli anni 2013 e 2014.

I commi da 6 a 8 non vengono considerati dalla RT.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla norma di cui al comma 6 - che fa divieto alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2014, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con la revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 - appare opportuno acquisire un chiarimento circa gli effetti finanziari indirettamente ascrivibili alle norme medesime con particolare riguardo all’incidenza di siffatte disposizioni sulla operatività funzionale delle stesse amministrazioni, nonché alle eventuali misure indennitarie a favore dei soggetti pregiudicati dalla revoca delle suddette procedure. Non si hanno, infine, osservazioni da formulare con riguardo alle norme di cui ai commi 4 e 5.


 

Articolo 7, commi 9-11
(Incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche)

 


9. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

10. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

11. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».


 

 

Il comma 9 prevede una limitazione del ricorso alle consulenze informatiche per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate annualmente dall’Istat in base a prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 2 della legge 196/2009.

 

L’elenco di tali amministrazioni, suddivise in amministrazioni centrali, locali e enti di previdenza e assistenza, è compilato annualmente dall’Istat sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/1996, SEC95 - Sistema Europeo dei Conti) e i criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Per il 2012 l’elenco è contenuto nel comunicato dell’Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2012, come più diffusamente illustrato nel presente dossier all’articolo 7, comma 1, cui si rinvia.

 

La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Non è richiamata la responsabilità contabile, a differenza di quanto previsto da altre fattispecie normative tra cui, da ultimo, l’art. 18 del D.L. 83/2012[192].

In tema di responsabilità amministrativa “è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori. In questa prospettiva, il legislatore ha, tra l’altro, il potere di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte costituzionale sentenze n. 453 e n. 371 del 1998 e 355 del 2010).

A tal proposito si ricorda che la disciplina di riforma del lavoro pubblico (art., comma 6, D.lgs. 165/2001) ha riconosciuto la generale possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro autonomo al fine di soddisfare i bisogni delle pubbliche amministrazioni, attraverso un rapporto di mera collaborazione con gli uffici segnato dall’estraneità all’organizzazione dell’ente.

Quanto sopra, tuttavia, non può contraddire il principio generale, più volte confermato e specificato dalla giurisprudenza, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale mentre il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni si pone come eccezione in presenze di speciali condizioni (per tutti cfr. Corte dei conti, sez. giur. Regione Sicilia, 29 marzo 2010, n. 101).

Ebbene, per le amministrazioni l’utilizzo di rapporti di collaborazione esterna è consentito nei limiti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, i cui presupposti di legittimità rilevano anche con riferimento alla fattispecie in esame, come posto in evidenza pure dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge in commento. Tale disposizione, oggetto di diversi interventi modificativi[193], vincola il ricorso a incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, alla presenza di specifici presupposti. In primo luogo ci si deve trovare innanzi a esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio; inoltre, tali incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)    l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)    l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)    la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, con ciò intendendo il divieto di conferire incarichi generici o per tempo indefinito;

d)    devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 2 della L. n. 69/2009, è, inoltre, consentito prescindere dal predetto requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Lo stesso art. 7 stabilisce, infine, che anche per l’affidamento di incarichi esterni si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, vale a dire l’obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica oltreché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nei casi di irregolarità nell’utilizzo de lavoro flessibile.

Tra i molteplici interventi di modifica concernenti tale norma, da ultimo, il D.L. n. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), all’art. 17, co. 27, ha previsto che il rapporto informativo introdotto dal comma 26 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni; mentre con il comma 30 ha esteso l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

In tema di consulenze, in via generale, l’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha disposto la riduzione della spesa annua per studi e consulenze delle pubbliche amministrazioni dell’80% e l’art. 5 comma 9 D.L. 95/2012, conv . L.135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha posto il divieto per le amministrazioni pubbliche, non solo quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2011, ma anche quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT in base al citato art. 1, comma 2 della L. 196/2009, alle autorità indipendenti inclusa la Consob di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Si ricorda che la materia delle consulenze è oggetto di numerose disposizioni tese ad assicurarne la trasparenza, quali:

§       l’art. 12 della L. 241/1990 che ha previsto che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

§       l’art. 3, comma 54 della L. 244/2007[194] che ha novellato il comma 127 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

§       l’art. 3, comma 44 della l. 244/2007, che ha previsto che nessun atto comportante spesa per emolumenti a carico delle pubbliche finanze anche nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1 , comma 2, D.Lgs. n. 165/2001agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, o per collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007 e alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti tale previsione di pubblicità si applica solo a partire da determinati importi.

§       l’art. 4, comma 2, lett. h), n. 3) della L. 15/2009[195] che prescrive un principio di delega relativo all'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni. La disposizione delegata contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 150 /2009, espressamente richiamato dal comma 1 dell’articolo in esame, definisce la trasparenza (amministrativa) in termini di accessibilità totale, da attuare anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di informazioni concernenti anche gli indicatori relativi all'utilizzo di risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In base all’art. 11 l’accessibilità dei dati favorisce forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Ai sensi di tale disposizione ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito in apposita sezione denominata: «Trasparenza, valutazione e merito».; sul medesimo sito la stessa disposizione prescrive che siano pubblicati gli incarichi conferiti anche a privati. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti;

§       art. 18 del D.L. 83/2012, che ha previsto la pubblicità sulla rete interne, secondo il principio di accessibilità totale della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.

 

Il comma 10 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga.

Più specificamente, la norma, mediante modifica alla lettera c) del citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, ne autorizza la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.

 

La disposizione, a detta della relazione illustrativa, è volta a cristallizzare in una norma di rango primario, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe dei medesimi ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico (cfr. da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. con sede in Trento, sent. n. 1/2012; Sez. Giur. Campania, sent. n. 533/2012).

Sul punto merita, altresì, segnalare gli spunti emersi nel corso dei dibattiti connessi a una indagine condotta dalla sezione regionale di controllo della Lombardia in merito al fenomeno degli incarichi di consulenza e di collaborazione autonoma affidati dagli enti locali di tale amministrazione[196].

 

Il comma 11 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90 per cento del totale (in house), sono tenute a rispettare i presupposti, limiti e obblighi di trasparenza, per l’affidamento di incarichi di consulenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio il comma - novellando l’art. 4 del D.L. n. 95/2012, che dispone in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche – prevede che alle società di cui sopra si applicano sia il citato comma 6 dell’articolo 7 del D.L. 95/2012 ( (v. supra), sia il comma 6-bis del medesimo art. 7, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

 

L’art. 4 del D.L. 95/2012 (cd. spending review), ai commi da 9 a 13, ha disposto, delle limitazioni alle assunzioni per le società pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, con esclusione di quelle quotate e le loro controllate, nonché misure di contenimento della spesa per il personale dipendente dalle società medesime.

In particolare il comma 10 del citato articolo 4, reca una riduzione anche per quanto riguarda il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo, stabilendo che le società in oggetto, a decorrere dall’anno 2013, possano ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009.

Profili finanziari

Articolo 7, comma 9 – Consulenze informatiche

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, comma 10 – Divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione conferma, elevandola a rango di norma primaria, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, comma 11 – Consulenze società in house delle pubbliche amministrazioni

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione.


 

Articolo 7, commi 14 e 15
(Obbligo delle convenzioni quadro Consip e del mercato elettronico della P.A. per gli istituti scolastici e universitari)

 


14. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

15. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».


 

 

I commi 14 e 15 dell’articolo 7 – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 - introducono, per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie:

§      l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 15);

§      la previsione che, con decreto del MIUR, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla “soglia” di rilievo comunitario.

Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14).

 

In rapida sintesi la disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti e, in particolare, l’obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro sancito nell’articolo 26 della legge n. 488/1999 trova specifica disciplina nell’articolo 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), da ultimo modificati dal decreto legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012) e dal decreto legge n. 95/2012 i quali allo stato, costituiscono la base di riferimento dell’attuale assetto normativo che di seguito si espone:

§      le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012).

§      Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario[197], le citate amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al citato articolo 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (articolo 1, comma 450, primo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012);

§      le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali[198] hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (articolo 26, legge n. 488/1999 e articolo 1, comma 449 legge n. 296/2006). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 (articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012);

§      gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (articolo 1, comma 449, legge n. 296/2006)[199].

In particolare, il comma 14 apporta una serie di modifiche al comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), volte a:

§      precisare che l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. opera fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso agli acquisti centralizzati per le medesime amministrazioni disposti dal comma 449 del medesimo articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 14, lett. a), cpv. 1));

§      prevedere, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato cui le predette pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso, il sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento ((comma 14, lett. a), cpv. 2));

§      prevedere, per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie – enti che allo stato non soggiacciono all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. – che vengano definite linee guida per larazionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della P.A. o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato.

Le linee guida dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A decorrere dall’anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 14, lett. b)).

Con riferimento alla formulazione del comma 14, si osserva che non è indicata la data entro la quale debba essere adottato il decreto del MIUR volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario[200], i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi (sul sistema di e-procurement, cfr. infra).

Il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, quali quelle in esame, che ne regolano il funzionamento[201].

In particolare, l’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010 dispone che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso:

§       il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;

§       il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

§       il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice.

Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico dovranno essere adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati di seguito. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione devono, a loro volta, essere pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del Codice e recare una serie di elementi indicati al comma 3 dell’art. 328 del Regolamento. Inoltre, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi.

 

Il comma 15, modificando il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296/2009, include gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nelle amministrazioni pubbliche statali aventi l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda dell’articolo 7, commi 16-21.


 

Articolo 7, commi 16-21
(Modifiche alla disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della P.A.)

 


16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

17. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.

18. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

19. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».

20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono aderire.

21. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi da 16 a 21 dell’articolo 7 recano disposizioni varie in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, i commi da 16 a 19, operano modifiche a talune norme introdotte sulla materia dal decreto legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012), disponendo:

§      che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto della P.A. procedono ad autonome procedure di acquisto di determinate categorie di beni e servizi, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione, tutti i sistemi telematici, e non più solo quelli relativi al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione;

§      talune correzioni alla disciplina del diritto di recesso per le amministrazioni pubbliche che hanno validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi;

§      che, ove previsto dal bando di gara, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente;

§      che la disciplina attuativa delle misure sulla riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, prevista dall’articolo 1, comma 26-bis del citato D.L. n. 95 sia stabilita con decreto ministeriale (comma 19).

Il comma 20 consente la stipula di uno o più accordi quadro ai sensi del Codice degli appalti, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, ai quali, facoltativamente, le amministrazioni pubbliche possono aderire. Il comma 21 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione delle categorie di beni e di servizi, nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni statali procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici.

 

In particolare, il comma 16 - novellando l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 - prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto della P.A., che, per l’approvvigionamento di determinate categorie di beni e servizi, fanno ricorso ad autonome procedure di acquisto, sono tenute ad utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di acquisto, e non più necessariamente i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero, in alternativa agli strumenti di acquisto centralizzato, di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia fissa e mobile.

E' fatta tuttavia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale. Ai sensi del comma 8, i contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

.

Per quanto concerne il sistema di e-Procurement della P.A., si ricorda che esso è il sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip[202], nel rispetto della normativa sugli acquisti della P.A.[203].

Attraverso le procedure previste da ciascuno strumento di acquisto, Consip seleziona e mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici gli elenchi dei fornitori e i beni e servizi da questi offerti, ordinati in cataloghi. I beni e i servizi offerti nei cataloghi possono essere acquistati dai soggetti aggiudicatori abilitati al sistema tramite propri punti ordinanti, attraverso procedure, termini e condizioni specifiche per ciascuno strumento di acquisto.

Infine, si ricorda che il già citato D.P.R. n. 207/2010, tra gli strumenti di e-procurement, disciplina la possibilità di istituire un sistema dinamico di acquisizione[204].

In particolare, la norma prevede che, fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), il Ministero dell'economia può, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, provvedere alla realizzazione e gestione di tale sistema per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione.

 

Il comma 17 - novellando l'articolo 1, comma 13, del citato D.L. n. 95/2012 – apporta talune modifiche alla disciplina del diritto di recesso delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura o di servizi, esercitabile nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

In particolare, il comma 17 in esame è volto a precisare che il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione deve essere autonomo (oltre che validamente stipulato rispetto alle procedure di acquisto centralizzato) e ad escludere che sia necessaria la proposta da parte di Consip della modifica delle condizioni contrattuali da sottoporre all’appaltatore da parte dell’amministrazione.

 

L’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.

Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti[205].

Il comma 18 -novellando in più punti l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge n. 488/1999, come introdotto dall’articolo 1, comma 16-bis, del citato D.L. n. 95/2012 – stabilisce che, ove previsto dal bando di gara (e non più in casi di particolare interesse per l’amministrazione), le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali (anziché alle condizioni contrattuali migliorative) proposte dal miglior offerente.

 

Si ricorda che l’articolo 26, comma 1, primo periodo, della legge n. 488/2000 conferisce al Ministero dell’economia la competenza a stipulare – anche avvalendosi di società di consulenza specializzate (successivamente individuate dallo stesso Ministero in CONSIP S.p.A.[206]) - convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria.

Il secondo periodo del comma 1 dispone che i contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

L’ultimo periodo del comma 1, aggiunto dal comma 16-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012, prevede, infine, che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

 

Il comma 19 – aggiungendo un ultimo periodo al comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 – demanda la disciplina attuativa delle misure di riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, nel medesimo comma 26-bis previste, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Tali modalità attuative devono essere stabilite, sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura annualmente determinati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti di lavori pubblici ( D.Lgs. n. 163/2006).

 

Con riferimento alla formulazione del comma 19, si osserva che non è indicata la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale attuativo del comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012.

 

Il comma 26-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 prevede una riduzione - per il triennio 2013-2015 – pari ad almeno il 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi a Sogei S.p.A. o a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante rinegoziazione dei contratti già stipulati.

Il medesimo comma stabilisce - nello stesso periodo 2013-2015 – la riduzione del 5 percento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti software.

Si ricorda che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 163/2006[207] disciplina i compiti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operante nell’ambito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, disponendo, tra l’altro, al comma 4, lettera c), che l’Osservatorio determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri prezzo - qualità di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

 

Il comma 20 prevede che, nel contesto del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito attraverso Consip Spa, possano essere stipulati uno o più accordi quadro, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche possono aderire.

Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi di tale norma, per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si ricorda che l'Accordo Quadro è un istituto mutuato dalla disciplina comunitaria – previsto dagli articoli 3, comma 13, e 59 del Codice dei contratti pubblici - il quale stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni. Può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il suo obiettivo è quello di “stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

Si ricorda, infine, che il Codice dei contratti definisce la concessione di servizi all’articolo 3, comma 12, come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30 del medesimo Codice.

Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede due fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

Per ciò che concerne l’acquisto di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche tramite accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante si ricordano le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 225-227).

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 225 di tale legge, è già previsto che Consip concluda Accordi quadro cui le amministrazioni pubbliche[208] e le amministrazioni aggiudicatici di appalti possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni sono tenute ad adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi-quadro Consip.

Rimane ferma la normativa sulle convenzioni quadro Consip, le quali possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro Consip a completamento dei criteri fissati negli accordi quadro (articolo 2, comma 226)[209].

 

Il comma 21 dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma in esame mantiene fermo quanto previsto dalle norme che sanciscono, per le amministrazioni centrali, nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario[210], l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, commi 449-450 legge n. 296/2006), nonché l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di ricorrere, per talune tipologie di beni e servizi (energetici e telefonia), in alternativa agli acquisti centralizzati, alle procedure telematiche di acquisto (articolo 1, comma 7 D.L. n. 95/2012).

E’ altresì mantenuto fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007, il quale, relativamente agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, prevede che il Ministero dell’economia, entro il mese di marzo di ogni anno, individua, con decreto, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni CONSIP per le quali le amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro[211], anche con l’utilizzo dei sistemi telematici[212].

Profili finanziari

Articolo 7, commi da 14 a 21 – Acquisizione di beni e servizi

Le norme, tra l’altro:

§      prevedono che con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, vengano definite, con riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle università statali, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni vengono presi in considerazione ai fini della conseguente distribuzione delle risorse per il funzionamento[213] (comma 14);

§      estendono agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie, l’obbligo previsto - dal art. 1, comma 449 del D.lgs. n. 296/2006[214] - in capo a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (comma 15);

§      modificano l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. Nello specifico, viene confermato l’obbligo[215] per le amministrazioni pubbliche e per le società inserite nel conto economico consolidato della PA di approvvigionarsi[216] utilizzando sistemi telematici di negoziazione – in alternativa al ricorso a convenzioni - quadro Consip – prevedendo, in tal caso, che tali sistemi non debbano necessariamente essere rapportati al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione (comma 16);

§      modificano l’art. 1, comma 26-bis, del D.L. n. 95/2012, stabilendo che le modalità di attuazione delle misure di riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, previste dalla medesima norma, vengano definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[217] sulla base dei costi standardizzati determinati[218] annualmente dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture[219] (comma 19).

L’art. 1, comma 26-bis, del D.L. n. 95/2012, al fine di ridurre gli oneri a carico dello Stato, dispone l’abbattimento di almeno il 10 per cento, per il triennio 2013-2015, dei costi di manutenzione di beni e servizi informatici hardware e software rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dai fornitori alla Sogei o alla Consip nel 2011, e del 5 per cento per l’acquisto di componenti e apparecchiature hardware;

§       demandano ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze[220], l’individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 21).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.


 

Articolo 7, commi 25 e 26
(Misure per lo spegnimento o l’affievolimento delle fonti di illuminazione pubblica)

 


25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:

a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;

b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;

c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi e archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure di cui alla lettera b);

d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come princípi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarsi agli stessi secondo i rispettivi ordinamenti.


 

 

L’articolo 7, comma 25, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la definizione di misure per lo spegnimento ovvero l’affievolimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio energetico, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione medesima.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è volto a stabilire gli standard tecnici delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici e le misure per la riduzione del loro utilizzo.

Il provvedimento riguarderà lo spegnimento o la riduzione dell’illuminazione di edifici pubblici e di strade urbane ed extraurbane nelle ore notturne. Nello specifico esso dovrà prevedere:

§      lo spegnimento o la riduzione dell’illuminazione con appositi dispositivi durante le ore notturne o parte di esse;

§      l’individuazione della rete viaria o delle aree urbane o extraurbane, o di parti di esse, nelle quali adottare le misure di riduzione o di spegnimento dell’illuminazione, anche combinate tra di loro;

§      l’individuazione di tratti di rete viaria, o di aree urbane o extraurbane, sottratti a tale disciplina;

§      l’individuazione di modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti in modo da introdurre tecnologie innovative e di pervenire progressivamente a una maggiore efficienza energetica[221].

 

Il comma 26 precisa che gli enti locali dovranno adottare misure per adeguarsi alle disposizioni contenute nel predetto D.P.C.M. Tali disposizioni costituiscono in ogni caso principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti delle regioni che saranno tenute ad adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.

 

Si ricorda che la materia “coordinamento della finanza pubblica” rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni comprese nell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di configurare in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica disposizioni che, in quanto contenute in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avranno portata attuativa ed eventualmente di dettaglio. Si rileva, peraltro, che per l’adozione di tale decreto non è previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata.

Profili finanziari

Le norme dispongono che con D.P.R. siano stabiliti standard tecnici e misure di moderazione nell’utilizzo delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici.

Tra di essi, in particolare, le norme specificano:

§      lo spegnimento o l’affievolimento dell’illuminazione attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;

§      le modalità di ammodernamento degli impianti in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto in esame, che valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che dalle norme in esame non sono quantificati i risparmi conseguenti a un minore utilizzo dell’illuminazione in ambienti pubblici. In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi volti a definire gli eventuali investimenti ed il relativo costo, presumibilmente a carico degli enti locali, necessari all’adeguamento dei sistemi e degli impianti di illuminazione in grado di permettere l’adeguamento dell’illuminazione agli standard definiti dall’apposito D.P.R.. Dovrebbe inoltre essere confermato che a tali adeguamenti si possa far fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 7, commi 35-38
(Soppressione dell’Autorità marittima della navigazione dello Stretto)

 


35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima dello Stretto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

38. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 35, 36 e 37 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi da 35 a 38 dell’articolo 7 dispongono la soppressione dell’Autorità marittima della navigazione e dello stretto.

 

In particolare il comma 35 sopprime la citata Autorità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, vale a dire dal 1° gennaio 2013.

 

Si ricorda che Il comma 7 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 159/2007[222] ha istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, da individuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta - in deroga agli artt. 16 e 17 del codice della navigazione e all’art. 14, comma 1-ter, della legge n. 84/1994[223], i quali definiscono le rispettive competenze delle autorità portuali, dell’autorità marittima e delle aziende speciali della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura – un’istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede a Messina. Alla medesima Autorità sono attribuiti compiti inerenti:

§      il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione e di misure di prevenzione come proposte dall'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo, ora INAIL-settore navigazione[224], che fornisce servizi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea);

§      la regolazione dei servizi.

 

In base al comma 36, sono attribuite alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni già assegnate all’Autorità marittima dello stretto. Si tratta in particolare delle:

§      funzioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 128/2008

 

Tale regolamento, concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, tra le altre cose individua (art. 2) le seguenti funzioni di natura tecnico-amministrativa, per i soli profili direttamente incidenti sulla sicurezza della navigazione, svolte nell'area di sicurezza dello Stretto:

a)    rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico-nautici e relativa attività di regolamentazione;

b)    rilascio dei certificati di sicurezza di competenza - secondo la disciplina vigente - del Capo del compartimento marittimo o altra Autorità marittima per le navi che effettuano servizi di linea nell'ambito dell'area di sicurezza dello Stretto;

c)    approvazione delle tabelle d'armamento delle navi che effettuano servizio di linea tra i porti sopraindicati;

d)    inchieste sui sinistri marittimi ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

e)    disciplina della navigazione in materia di sicurezza

L’articolo 3 del regolamento prevede inoltre che il reparto tecnico-operativo dell’Autorità dello Stretto sia composto di un servizio operazioni (SAR/VTS) articolato nella sezione operativa VTS e nella sezione unità navali. Esso svolge le seguenti funzioni:

a)    controllo e monitoraggio del traffico marittimo (VTS);

b)    coordinamento ed intervento nelle operazioni di ricerca e salvataggio della vita umana nell'area SAR[225] corrispondente all'area di sicurezza dello Stretto;

c)    coordinamento ed intervento nell'Area di sicurezza dello Stretto in materia di lotta agli inquinamenti marini nel quadro delle pianificazioni operative ed in attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d)    controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza;

e)    verifica e mantenimento dell'efficienza delle risorse strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalità di sicurezza preordinate.

§      le funzioni in materia dell’area VTS dello Stretto di Messina istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2008

Con il citato decreto è istituita l’area VTS (Vessel Trafic Service) dello Stretto, vale a dire, come già sopra accennato, l’area di controllo e monitoraggio del traffico marittimo, attraverso sistemi radar.

§      le funzioni in materia di ricerca e soccorso alla vita umana in mare di cui al D.P.R. n. 662/1994

 

Con il citato D.P.R. è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 147/1989 che ha ratificato l’adesione dell’Italia alla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

 

Il comma 37 rimette a decreti di natura non regolamentare la definizione dell'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità dello Stretto. Tale assetto dovrà rispettare i criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento

 

Il comma 38 prevede in fine che all’attuazione delle disposizioni dei commi da 35 a 37 si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riduce le spese di funzionamento, attraverso l’efficientamento dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse attualmente disponibili. Tale attività di razionalizzazione è suscettibile di dispiegare i suoi effetti anche con riferimento alla spesa futura. La soppressione dell’Autorità marittima dello Stretto ed il contestuale conferimento delle funzioni alla Direzione Marittima di Reggio Calabria determina, dunque, secondo la relazione tecnica, minori uscite.

In particolare la chiusura della sede che attualmente ospita la struttura amministrativa di supporto dell’Autorità Marittima dello Stretto determinerebbe risparmi di spesa per circa 152 mila euro, come riepilogato nella tabella che segue, che, peraltro, andrebbero a compensare gli effetti derivanti dal ristoro di altre situazioni deficitarie e cogenti per le quali non si hanno disponibilità in bilancio.


 

PIANO DEI CONTI

Onere (anno n)

Onere (anno n +1)

minori uscite

Carta cancelleria e stampati

8.000,00

5.000,00

3.000,00

Materiali ed accessori

57.000,00

36.000,00

21.000,00

Manutenzione ordinaria

35.000,00

0

35.000,00

Utenze e canoni

155.000,00

98.000,00

57.000,00

Servizi ausiliari

62.000,00

30.000,00

32,000,00

Assicurazioni

2.700,00

0

2.700,00

Tasse ed imposte

1.500,00

0

1.500,00

totale

321.200,00

169.000,00

152.200,00

 

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la soppressione del Servizio Amministrativo Logistico (S.A.L.) e di quello del locale Reparto supporto navale e la conseguente assegnazione dei rispettivi compiti all’esistente S.A.L. della Direzione marittima di Reggio Calabria, determinerebbe un significativo vantaggio in termini di ottimizzazione della gestione della spesa da parte di un’unica struttura.

Infine, si ridurrebbero le spese di manutenzione che avrebbero dovuto essere sostenute per l’immobile attualmente occupato dall’Autorità Marittima nel caso in cui l’Autorità stessa avesse dovuto continuare ad utilizzarlo. La minore spese si assume non inferiore ai 140 mila euro.

La relazione tecnica ribadisce che, a causa del disimpegno delle funzioni attribuite, la Direzione marittima di Reggio Calabria impiegherà parte delle risorse umane e strumentali ubicate a Messina e già destinate alla soppressa autorità.

La riallocazione delle risorse umane eccedenti, derivanti dalla soppressione di dell’Autorità marittima dello stretto di Messina, presso altre sedi deficitarie sarà disposta attraverso soluzioni d’impiego mirate al contenimento della spesa relativa e senza oneri a carico dell’Amministrazione in misura eccedente le previsioni di bilancio correnti. A tal riguardo la relazione tecnica evidenzia che si prevede espressamente che l’attuazione delle norme in esame avvenga utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.


 

Articolo 7, comma 39
(Indennità di trasferta per il personale militare e di polizia)

 

39. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

 

 

Il comma 39 dell’articolo 7 limita l’ambito di applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 specificando che l’indennità di trasferimento per il personale militare e di polizia, contemplata dal citato comma 1, non opera nel caso in cui il trasferimento d’ufficio comporti uno spostamento della sede lavorativa in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

 

Nello specifico, il comma 39 dell’articolo 7 novella l’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 al fine di specificare che l’indennità sopra richiamata non opera nel caso in cui il trasferimento, conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti, determini un trasferimento in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria, circostanza questa che, attualmente, comporta il riconoscimento del beneficio economico in esame.

 

Come precisato nella relazione tecnica del provvedimento, la disposizione determina effetti di contenimento della spesa quantificabili solamente a conto consuntivo.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 ha riconosciuto un’indennità di trasferta al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. Tale indennità mensile è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina effetti di contenimento della spesa, verificabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che in relazione alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari.


 

Articolo 8, commi 1 e 2
(Partecipazione italiani ai fondi multilaterali di sviluppo ed al Fondo globale per l’ambiente)

 


1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.


 

 

I commi 1 e 2 riguardano la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse finanziarie di alcuni fondi multilaterali di sviluppo, e autorizzano a tale scopo la spesa annua di 295 milioni di euro dal 2013 al 2022; questo ammontare viene parzialmente destinato a specifiche situazioni di ritardo nel contributo dell'Italia, non coperte dalle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

 

Il comma 1 è specificamente dedicato ad autorizzare la spesa complessiva di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

La relazione tecnica chiarisce come gli impegni dell'Italia verso i fondi multilaterali di sviluppo alla fine del 2012 possano essere quantificati approssimativamente in 1.750 milioni di euro, 1.090 milioni come quote in arretrato. La rimanente parte, ovvero 660 milioni, si dovrà corrispondere entro il 2016, ma la maggior parte delle scadenze si verificherà tra il 2013 e il 2014.

Viene peraltro precisato che nel periodo 2013-2016 verranno erogate ai Fondi di cui appresso le rate dovute per impegni già assunti, mentre a partire dal 2017 le somme autorizzate in bilancio si utilizzeranno sia per corrispondere ad impegni già sottoscritti che per coprire impegni futuri del nostro Paese nei confronti dei fondi multilaterali di sviluppo.

 

Il comma 2 stabilisce una serie di contributi dovuti dal nostro Paese a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse - e dunque rispetto alle quali l'Italia è in ritardo nei pagamenti -ricostituzioni non coperte da quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011.

L'articolo 7 in questione ha tra l'altro stanziato fondi per la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, compresa la partecipazione ad aumenti di capitale, senza specifiche finalizzazioni.

In concreto, il comma 2 stanzia somme a favore di sei diversi fondi multilaterali di sviluppo:

a)   l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), del gruppo della Banca mondiale, cui sono destinati 1.084.314.640 euro relativi a tre diverse ricostituzioni del Fondo, ossia la quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima. La relazione tecnica precisa che le tre ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L’importo stanziato dalla lett. a) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno all’IDA -, ma la quota di 413 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1944 e rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all’assistenza allo sviluppo. Il Gruppo comprende un nucleo centrale, formato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR) e dall’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la quale assiste i PVS più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della IBRD. L’IDA ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49%, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico. Oltre che con prestiti e doni, l’IDA interviene nei paesi più poveri attraverso due iniziative: l’HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) che prevede la riduzione del debito nei paesi più poveri e indebitati fino ad un livello sostenibile e la MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) che cancella totalmente il debito contratto con l’IDA e altri Fondi al raggiungimento del c.d. “completion point”.

b)   il Fondo globale per l’ambiente (GEF), anch’esso collegato alla Banca mondiale, cui sono destinati 155.990.000 euro relativi alla quarta e alla quinta ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2006 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. b) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al GEF -, ma la quota di 46 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2014.

Il Fondo Globale per l’ambiente, amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell’ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. L’Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e la sua quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39% del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l’ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L’Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64%.

c)   il Fondo africano di sviluppo (AfDF), cui sono destinati 319.794.689 euro relativi alla undicesima e dodicesima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2007 e nel 2010. L’importo stanziato dalla lett. c) del comma 2 è teoricamente tutto in arretrato – rispetto alle conclusioni dei negoziati in seno al AfDF -, ma la quota di 72,7 milioni di euro dovrà essere corrisposta entro il 2013.

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è stato creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Analogamente a quanto avviene per l’IDA, l’AfDF è lo sportello della Banca africana che finanzia a condizioni agevolate progetti a favore dei Paesi più poveri (quasi tutti nell’Africa sub-sahariana) che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. Oltre ai prestiti, il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. Le risorse dell’AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all’OCSE. Nel 2010 il Fondo ha approvato operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009.

d)   il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), cui sono destinati 127.571.798 euro relativi alla nona e alla decima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che le due ricostituzioni si sono concluse a livello negoziale rispettivamente nel 2008 e nel 2012. L’importo stanziato dalla lett. d) del comma 2 è in arretrato per una quota pari a 59,6 milioni di euro.

La Banca asiatica di sviluppo (AsDB), con sede a Manila, è un’istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell’Asia e del Pacifico. Nel 1974 è stato creato il Fondo asiatico di sviluppo (AsDF), che interviene nei paesi più poveri della regione, con risorse a dono e prestiti a condizioni agevolate. Vi sono inoltre altri sei fondi speciali e un organo ausiliario; il principale è il Fondo è Speciale per l’Assistenza Tecnica, gli altri sono: il Fondo speciale per il Giappone, il Fondo per la risposta ai disastri nel Pacifico asiatico (il Fondo tsunami), il Fondo per il terremoto in Pakistan, il Fondo per la cooperazione e l'integrazione regionale ed il Fondo per il cambiamento climatico. L’organo ausiliario è l’Istituto per la Banca asiatica di sviluppo, con sede a Tokio, con compiti ausiliari nella messa a punto di strategie soprattutto rivolte al settore sociale ed alla formazione.

e)   il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell’ONU - insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) costituisce il “polo romano” delle Nazioni Unite - cui sono destinati 58 milioni di euro relativi alla nona ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che l’Italia intende confermarsi, anche in considerazione della sede dell’IFAD nel nostro Paese, quale secondo contributore del Fondo (dopo gli USA): la somma di 58 milioni sarà erogata dal 2013 al 2015.

L’IFAD è un'Istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate e si basa su risorse fornite da donatori bilaterali e multilaterali, ma anche in parte dagli stessi paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell’IFAD 168 paesi, suddivisi in tre “liste” a seconda che siano membri dell’OCSE, dell’OPEC o paesi in via di sviluppo. Nel corso del 2010 l’IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009.

f)     il Fondo speciale per lo sviluppo (SDF) della Banca di sviluppo dei Caraibi,cui sono destinati 4.753.000 euro relativi alla settima ricostituzione del Fondo. La relazione tecnica precisa che gli impegni dell’Italia nei confronti del SDF, pari a 4,8 milioni di euro nel periodo 2009-2012, sono da considerare già scaduti, e la norma in commento dovrebbe render possibile il pagamento entro il 2013.

La Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) è un’istituzione finanziaria regionale operativa del 1970, con sede nell’isola di Barbados. Scopo della Banca è di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile dei paesi membri della regione caraibica e di promuovere la cooperazione economica e l’integrazione regionale, con particolare attenzione agli stati meno sviluppati. La Banca conta 26 paesi membri e l’Italia è uno dei cinque membri non regionali. La Banca fornisce assistenza altamente agevolata ai paesi più poveri tra i suoi membri tramite il Fondo Speciale di Sviluppo. I Paesi membri della Banca contribuiscono al Fondo in maniera proporzionata alla loro partecipazione alla Banca stessa; del Fondo fanno parte anche paesi non membri della Banca. I maggiori contributori del Fondo sono i membri non regionali (Italia, Francia, Germania, Canada e Cina).

Profili finanziari

Le norme dispongono il rifinanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo (FMS) e del Fondo globale per l’ambiente (GEF).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

295

295

295

295

295

295

295

295

295

 

La relazione tecnica afferma che a fine 2012, gli impegni dell’Italia verso i FMS ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui: 1.090 milioni di euro, come quote in arretrato; 660 milioni di euro, da corrispondere entro il 2016 (con scadenze concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014).

Per quanto riguarda le prossime ricostituzioni, si segnala che nel 2013 l’Italia parteciperà ai negoziati per la ricostituzione delle risorse dell’IDA (IDA 17) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF 13), i due Fondi di maggiore volume e importanza strategica, per il carattere globale di IDA e per il focus su una Regione, l’Africa, per noi prioritaria nel caso dell’AfDF. Nell’orizzonte temporale coperto dalla presente norma si possono, inoltre, ragionevolmente ipotizzare ulteriori ricostituzioni per IDA e AfDF, oltre che per gli altri Fondi (AsDF, SDF, IFAD, GEF), sia pur di minore entità, considerata la periodicità delle ricostituzioni. Gli importi previsti dalla presente norma, se depurati dalle somme necessarie a coprire gli ingenti arretrati, comportano stanziamenti annuali per i FMS inferiori, in valori nominali, alla media degli ultimi anni, senza creare spazio per aumenti di nuovi impegni.

La RT evidenzia la seguente situazione degli impegni finanziari verso i citati Fondi internazionali, che – grazie alla presente norma – saranno assolti sulla base di schemi di pagamenti annuali che permettono all’Italia di non essere più considerata in arretrato.

IDA

Resta tuttora da onorare parte degli impegni della quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima ricostituzione (IDA 16), conclusesi rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L’importo complessivo da saldare ammonta, a fine 2012, a 1.084 milioni di euro, di cui 671 milioni di euro in arretrato e la parte rimanente, 413 milioni di euro relativi a IDA 16, è dovuta entro il 2014.

AsDF

Sono da onorare parte degli impegni della nona (AsDF 10) e quelli della decima (AsDF 11) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2008 e 2012. L’importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 127,6 milioni di euro, di cui 59,6 milioni di euro in arretrato.

AfDF

Sono da onorare parte degli impegni dell’undicesima (AfDF 11) e quelli della dodicesima (AfDF 12) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2007 e 2010. L’importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 319,7 milioni di euro, di cui 247 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 72,7 milioni di euro sono dovuti nel 2013.

GEF

Sono da onorare parte degli impegni della quarta (GEF 4) e della quinta (GEF 5) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2006 e 2010. L’importo complessivo ancora da saldare ammonta a 156 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 46 milioni di euro sono dovuti entro il 2014.

IFAD

La norma consente di disporre delle risorse necessarie per confermare l'impegno annunciato nel febbraio 2012 nel corso della riunione annuale dell’IFAD, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione. In quell’occasione, l’Italia si è confermata secondo donatore, dopo gli Stati Uniti, annunciando un contributo di 58 milioni di euro, da versare in tre anni tra il 2013 e il 2015. Alla luce del fatto che l’Italia è paese ospite dell’IFAD, che è parte del Polo per l’agricoltura e la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma, poter disporre delle risorse per continuare a rivestire un ruolo importante nell’Istituzione è di particolare rilevanza.

SDF

In SDF 7, conclusa nel 2008, l’Italia si è impegnata a versare negli anni 2009-12 un contributo di 4,8 milioni di euro, interamente scaduti. Con l’approvazione della norma proposta, il versamento di quanto dovuto avverrebbe nel 2013.

La RT afferma infine che con le norme in esame si intende erogare nel periodo 2013–2016 le rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni assunti, che complessivamente ammontano a: 294,6 milioni di euro all’anno. A partire dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l’Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei Fondi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che – secondo quanto affermato dalla relazione tecnica - gli impegni dell’Italia verso i Fondi in esame ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui: 1.090 milioni di euro, come quote in arretrato a fine 2012; 660 milioni di euro, da corrispondere entro il 2016 (con scadenze concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014) sulla base di impegni già assunti dall’Italia. L’importo di 1.750 milioni costituisce pertanto sia la somma indicata dalla RT per i singoli Fondi a cui l’Italia partecipa sia il totale dei contributi elencati dal comma 2.

Ciò premesso, si osserva che non si desume dalla relazione tecnica né dal testo del comma 2 se ed in quale misura la spesa di 1.750 sia stata parzialmente coperta dallo stanziamento previsto dal D.L. 201/2011 (stanziamento che ammonta a 87,6 milioni di euro nel 2012, 125,1 milioni nel 2013 e 121,7 milioni nel 2014).

Da una parte, la RT sembrerebbe fare riferimento all’importo di 1.750 milioni come ad una somma ancora interamente da corrispondere ai Fondi destinatari. Dall’altra, il comma 2 afferma che è parte della spesa complessiva di cui al comma 1 non la contribuzione complessivamente dovuta dall’Italia ai Fondi (=1.750 mln. di euro) bensì la quota di tale contribuzione non coperta dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 201/2011.

Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento, anche al fine di verificare la rispondenza dello stanziamento previsto dalle norme rispetto alle effettive esigenze finanziarie discendenti dagli impegni assunti dall’Italia.

Si rileva che, sempre in base alla relazione tecnica, l’erogazione delle quote, pari a circa 295 milioni annui, fino al 2016, dovrebbe andare ad estinguere le rate già dovute in arretrato. La RT precisa altresì che entro il 2016 il totale degli impegni assunti dall’Italia e giunti in scadenza assommerà a circa 1.750 milioni. Pertanto, la cifra stanziata al 2016, cumulativamente pari a circa 1.180 milioni, non pare sufficiente a coprire gli impegni assunti, come affermato nella relazione tecnica. Anche su tale aspetto appare necessario acquisire un chiarimento del Governo.


 

Articolo 8, comma 3
(Contratto di programma con RFI)

 

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 3, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

 

In proposito si ricorda che i rapporti tra lo Stato e la società RFI Spa, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, sono definiti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188[226], da un atto di concessione e dal contratto di programma.

 

In particolare, il contratto di programma individua gli investimenti necessari allo sviluppo ed al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato. Esso definisce:

§      gli interventi e le opere da realizzare;

§      il loro ordine di priorità;

§      il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

 

L’articolo 4 del D.M. 138/T del 31 ottobre 2000, prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente

 

Ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di programma ed i suoi aggiornamenti devono essere trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, corredati dal parere, ove previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

 

La società RFI Spa è individuata dall’atto di concessione (art. 1, comma 3, D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T) come gestore dell’infrastruttura ferroviaria e destinataria finale del Contratto di programma.

La società, controllata al 100% dal Gruppo Ferrovie dello Stato, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto.

 

Il contratto di programma vigente è quello relativo al periodo 2007-2011. Di tale contratto è stato da ultimo predisposto uno schema di aggiornamento per la parte investimenti con riferimento al biennio 2010-2011. L’aggiornamento 2010-2011 contiene anche (articolo 3) la proroga, fino al perfezionamento del nuovo Contratto, della validità del vigente Contratto 2007-2011.

 

Al riguardo si segnala che la IX Commissione trasporti nel parere sullo schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 reso nella seduta del 3 luglio 2012 evidenziava che lo schema di aggiornamento (trasmesso al Parlamento il 28 maggio 2012) “non solo dava conto degli aggiornamenti relativi ad un periodo ormai trascorso, ma prorogava la validità del contratto di programma in vigore, scaduto il 31 dicembre 2011, fino al perfezionamento del nuovo contratto, senza indicare un termine ultimo della proroga; tale meccanismo, per quanto dettato dalla necessità di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e gestore dell'infrastruttura e di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione, rischiava di determinare incertezza, in mancanza della previsione di un termine di scadenza della proroga, sull'effettiva scadenza del contratto in corso e di assecondare eventuali tendenze al prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle procedure amministrative previste per la stipulazione del nuovo contratto”. In tal senso, la Commissione ha subordinato il parere favorevole, tra le altre cose, alla condizione che venisse stabilito “un termine certo e ragionevole del periodo di proroga”.

 

L’aggiornamento, successivamente sottoscritto dalle parti risulta attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei conti.

 

Nella tabella sottostante si riporta quindi la classificazione delle spese operate dal contratto di programma 2007-2011 come risultante dalle modifiche proposte nello schema di aggiornamento 2010-2011, confrontata con la classificazione delle medesime spese operata dal contratto di programma 2007-2011 come modificato dall’ultimo aggiornamento relativo all’anno 2009.

 

 

Voce

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2009
(in milioni di euro)

Contratto di programma 2007-2011
Aggiornamento 2010-2011
(in milioni di euro)

Investimenti

79.082

75.228 (+ 7792 impegni programmati per lotti co-struttivi a completamento= 83.020)

Di cui: opere in corso (Tabella A)

Di cui: AV Torino-Milano-Napoli

76.503

32.000

70.630

32.000

Di cui: Investimenti realizzati per lotti costruttivi non funzionali (Tabella A1)

2.579

4.598 (+ 7792 impegni programmati per lotti costruttivi a completamento = 12.390)

Interventi ultimati (Tabella E)

10.955

18.716

 

Con riferimento alla tabella A1 si segnala che in linea generale la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006 consente la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore previste dal codice medesimo. Con l’espressione “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” si fa riferimento invece alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), introdotta per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi”. I relativi progetti sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In tal senso nella tabella laddove si indicano “impegni programmati per lotti costruttivi a completamento” si fa riferimento non ad investimenti già effettuati ma ad impegni da assumere per garantire la realizzazione dei lotti successivi negli interventi già finanziati per il primo lotto.

In particolare si evidenzia quindi:

§      una diminuzione degli investimenti operati da 79.082 a 75.228 milioni di euro, con una diminuzione degli investimenti in opere in corso; la diminuzione degli investimenti complessivi diviene però un aumento a 83.020 milioni di euro laddove si considerino i 7.792 milioni di impegni programmati per lotti costruttivi a completamento;

§      la conferma dell’entità del finanziamento della tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli;

§      l’aumento degli investimenti già realizzati per lotti costruttivi (aumento che diviene significativo se si considerano gli impegni programmati per lotti costruttivi a completamento);

In particolare dalla tabella A1 si evince che:

1)   per la realizzazione della linea alta velocità Milano-Genova terzo valico dei Giovi a fronte di risorse già stanziate pari a 1.820 ml di euro, risultano impegni programmatici per 4.380 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato;

2)    per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 ml di euro risultano impegni programmatici per 3.412 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

§      l’aumento degli interventi ultimati.

 

Si ricorda in fine che l’articolo 37 del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni)[227] ha inserito tra i compiti dell’Autorità dei trasporti anche l’analisi dell'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'UE e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare. In esito a tale analisi l’Autorità dovrà predisporre, entro il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.

Profili finanziari

In merito ai profili finanziari si rinvia alla scheda dell’articolo 8, comma 4.


 

Articolo 8, comma 4
(Rete infrastrutturale ferroviaria)

 

4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 8 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli “interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali” di cui all’articolo 2, commi da 232 a 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

 

In proposito, la relazione illustrativa e la relazione tecnica precisano che si fa in particolare riferimento al II lotto dei lavori della parte italiana del nuovo valico del Brennero.

 

Al riguardo, si ricorda che la tecnica degli “interventi realizzati per lotti non funzionali” è stata introdotta dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)   il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)   il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)   il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

 

Si ricorda che la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011 colloca il nuovo tunnel del Brennero nell’ambito del corridoio 5 Helsinki-La Valletta, insieme, per la parte italiana ai collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valetta.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

 

Come già segnalato con riferimento al comma 3 dell’articolo 8, nello schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RFI Spa gestore dell’infrastruttura ferroviaria, da ultimo esaminato dal Parlamento (lo schema è stato trasmesso il 28 maggio 2012; il parere della IX Commissione trasporti della Camera è stato reso nella seduta del 3 luglio 2012), si evidenzia che per la realizzazione del nuovo valico del Brennero – quota italiana, a fronte di risorse già stanziate pari a 728 ml di euro risultano impegni programmatici per i lotti ancora da realizzare per 3.412 ml di euro, che vengono subordinati allo stanziamento delle relative risorse da parte dello Stato e, in termini di disponibilità, all’iscrizione nel bilancio dello Stato.

 

In proposito, da ultimo, l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2012 (doc. LVII-5-bis) prevede per il secondo lotto del nuovo valico ferroviario del Brennero un costo complessivo di 2.728 milioni di euro; di tale importo risultano disponibili 188,30 milioni, dei quali 16 di provenienza statale e 156,30 derivanti da finanziamenti dell’Unione europea. Il conseguente fabbisogno è di 2.539,70 milioni di euro. Si è ancora in attesa del progetto esecutivo.

 

Il primo lotto costruttivo risulta invece in fase di realizzazione: esso ha un costo previsto di 280 milioni di euro, totalmente finanziato con 140 milioni di euro di finanziamento statale e 140 milioni di euro di finanziamento dell’Unione europea. E’ previsto anche un terzo lotto costruttivo, del valore di 872 milioni di euro, totalmente da finanziare e per il quale si è in attesa del progetto esecutivo.

Profili finanziari

Articolo 8, commi 3 e 4 – Rete ferroviaria

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Manutenzione straordinaria, comma 3)

300

 

 

200

100

 

200

100

 

Maggiori spese in conto capitale (Lotti di opere già approvate, comma 4)

600

50

50

50

200

300

50

200

300

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, specifica, per quanto attiene al comma 4, che le risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi, con particolare riferimento al Brennero II lotto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il prospetto riepilogativo, con riferimento al comma 4, evidenzia, per quanto riguarda l’esercizio 2013, un coefficiente di spendibilità molto basso (un dodicesimo) rispetto alle risorse stanziate (50 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento a fronte di 600 milioni sul SNF). In proposito, appare utile acquisire chiarimenti circa i motivi che sottendono tale livello di spendibilità.


 

Articolo 8, comma 5
(Contratto di programma con ANAS)

 

5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 5, autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e ANAS S.p.A.

 

Si ricorda che il contratto di programma è l’atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l’ANAS S.p.A., società concessionaria, in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si segnala che il CIPE, con delibera n. 32/2012 del 23 marzo 2012 (G.U. n. 133 del 9-6-2012), ha assegnato all’ANAS, per il finanziamento del Contratto di programma, annualità 2012, 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011, ossia alle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016. L'efficacia dell’assegnazione è subordinata alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012.

Nella seduta dell’11 luglio 2012 lo stesso CIPE ha espresso parere favorevole sull’atto aggiuntivo al Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte investimenti”, che prevede 33,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, nonché sul Contratto di programma MIT-ANAS 2011 “Parte servizi”, che prevede 608,5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità. Nella stessa seduta il CIPE ha altresì espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT-ANAS 2012, che prevede 315 milioni per la “Parte investimenti” e 629 milioni di euro per la “Parte servizi”.

Relativamente al Contratto di programma 2011 si ricorda che il CIPE, con la delibera n. 84/2011 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'assegnazione di 598 milioni di euro a favore del Contratto di programma ANAS 2010 e 2011 a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. Con le delibere n. 12 e n. 13 del 2011 il CIPE aveva precedentemente approvato il Contratto di programma ANAS 2011 (e in tale sede prescritto al MIT di trasmettere un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite da ANAS S.p.A. anche a seguito dei provvedimenti normativi: legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010) e assegnato, a carico delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, 330 milioni di euro ad ANAS per il finanziamento del Contratto di programma 2011.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Manutenzione straordinaria ANAS)

300

 

 

200

100

 

200

100

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.


 

Articolo 8, comma 6
(Autorizzazione di spesa per il sistema MO.S.E.)

 

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

 

 

L’articolo 8, comma 6, per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E., autorizza la spesa complessiva di 1.250 milioni di euro, così ripartiti: 50 milioni per l’anno 2013; 400 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Nel ricordare che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”), si segnala che, secondo quanto riportato nell’aggiornamento del Programma presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente nella Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, il costo totale dell’opera è indicato in 5.493,16 milioni di euro, di cui 4.258,89 disponibili. Pertanto il fabbisogno residuo sarebbe pari a 1.234,27, vale a dire ad un importo pressoché coincidente con lo stanziamento recato dal comma in esame.

 

Per approfondimenti sullo stato di attuazione dell’opera (con dati al 30 aprile 2011) e sulle sue caratteristiche si rinvia alla relativa scheda n. 64 “Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.” tratta dal VI Rapporto sullo stato di avanzamento della “legge obiettivo”, curato dal Servizio Studi della Camera, presentato all’VIII Commissione nel mese di settembre 2011. Si segnala, inoltre, che con la delibera del CIPE n. 87/2011 (pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2012) è stato autorizzato l’utilizzo dell’incremento del capitale mutuato a valere sui residui limiti di impegno di cui alle delibere CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004, per un importo massimo di 36,7 milioni di euro, e sono stati assegnati 600 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, a valere sulle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011, e successive modificazioni, secondo la seguente scansione temporale: 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e 200 milioni per l’anno 2016.

Profili finanziari

La norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(MOSE)

50

400

400

50

200

300

50

200

300

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.


 

Articolo 8, comma 7
(Linea ferroviaria Torino-Lione)

 

7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.

 

 

L’articolo 8, comma 7 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

 

La linea ferroviaria Torino-Lione risulta attualmente collocata nel corridoio 5 Lisbona-Kiev della Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. Da ultimo, la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) presentata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, nel riorganizzare la rete, colloca il collegamento nel corridoio 3 Mediterraneo della Rete centrale: il corridoio 3 va da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese e comprende, per la parte italiana, anche i collegamenti Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača.

 

Si ricorda che la citata proposta di regolamento ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.

Il nuovo collegamento ferroviario Torino Lione risulta inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”) nel “Sistema Valichi”[228].

 

L’articolo 19, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), al fine di assicurare le realizzazione della linea ferroviaria Torino/Lione e garantire lo svolgimento dei lavori relativi al cunicolo esplorativo de La Maddalena, ha disposto che i siti della Galleria del comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del tunnel di base delle predetta linea, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

Il 30 gennaio 2012 i governi italiano e francese hanno firmato a Roma un nuovo accordo intergovernativo per la realizzazione della linea Torino-Lione, che specifica, tra l’altro, il tracciato del progetto e la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera.

Per quanto concerne le più recenti deliberazioni del CIPE, si segnala che, con delibera n. 6 del 20 gennaio, nell’ambito della ridefinizione del quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015, l'opera è stata inserita nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture", con una riduzione di 12 milioni pari all'intero importo assegnato con delibera CIPE 86/2010, e nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)", con una assegnazione di importo pari alla riduzione.

Il CIPE, con delibera n. 23 del 23 marzo 2012, ha assegnato 10 milioni per le opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale dell’opera e, con delibera n. 22 dello stesso giorno, 20 milioni per lavori relativi alla Stazione di Rebaudengo, nell’ambito delle opere prioritarie connesse con la detta linea, a valere sul Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relative ad opere di interesse strategico di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011.

 

Si segnala, infine, che l’Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (doc. LVII-5-bis), trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012, prevede nella Tabella 0:

§      per la parte italiana del tunnel ferroviario del Frejus, che risulta allo stadio di progetto preliminare, un costo di 4.272 milioni di euro; di tale importo risultano disponibili 916 milioni e pertanto il conseguente fabbisogno è di 3.356 milioni di euro;

§      per il cunicolo esplorativo de La Maddalena, che risulta in fase di realizzazione, un costo di 143 milioni di euro, che risulta totalmente coperto dai finanziamenti disponibili.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Ferrovia Torino-Lione)

60

100

530

20

150

400

20

150

400

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il prospetto riepilogativo evidenzia complessivamente per gli anni 2013 e 2014 criteri di spendibilità eccedenti le risorse erogate (170 milioni complessivi in termini di fabbisogno e indebitamento a fronte dei 160 milioni previsti sul SNF). In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti circa detti criteri di spendibilità, che sembrano comportare per i soggetti interessati la necessità di ricorrere a strumenti finanziari alternativi. In tal caso, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a quantificare i nuovi o maggiori oneri connessi al costo dell’accesso a detti strumenti finanziari.


 

Articolo 8, comma 8
(Assegnazione di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per transazioni riguardanti opere pubbliche di interesse nazionale)

 

8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

 

 

L’articolo 8, comma 8, assegna, per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

 

Si osserva che la norma è formulata in termini generici, ma la relazione illustrativa precisa che si tratta, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

 

Per quanto riguarda il Ponte sullo stretto, si segnala che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta “legge obiettivo”). Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera e dello stato di attuazione al 30 aprile 2011 si rinvia alla scheda n. 65 tratta dalla sesta edizione del Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, curata dal Servizio Studi della Camera e presentata alla Commissione ambiente nel mese di settembre 2011[229]. Si segnala, inoltre, che la tabella E della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha, tra l’altro, integralmente ridotto le risorse di cui art. 2, comma 204, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), pari a 470 milioni di euro per l’anno 2012, quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l’esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società Stretto di Messina S.p.A. per lo studio, la progettazione, la gestione e l'esercizio del solo collegamento viario, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Si fa presente, inoltre, che il CIPE, con delibera n. 6 del 20 gennaio, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2012-2015. Per quanto riguarda il Ponte, nella tabella "1 - Quadro delle riduzioni di spesa sul Fondo Infrastrutture" risulta: una riduzione di spesa di 1.287,324 milioni sui 1.300,000 assegnati con delibera CIPE 102/2009; una riduzione di spesa di 337 milioni (l'intero importo assegnato con Delibera CIPE 121/2009) di cui 330 relativi all'aumento di capitale ANAS e RFI nella Società Stretto di Messina e 7 alla Variante di Cannitello. Questi ultimi sono gli unici riassegnati dalla delibera nella tabella "4 - Assegnazioni a interventi indifferibili e provvisti di titoli giuridici perfezionati (art. 33, comma 3, legge n. 183/2011)". L’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento - in data 1° ottobre 2012 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegato II), e precisamente la Tabella 0 i cui dati sono aggiornati al mese di giugno 2012, espone un costo totale dell’opera di 8.549,90 milioni di euro, di cui 1.227,20 disponibili.

Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione."[230].

 

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria del FSC, si segnala che la tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2,5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

Considerando anche l’incremento della dotazione per il 2013 di 300 milioni disposta dal comma in esame le disponibilità del FSC risulterebbero così determinate:

(migliaia di euro)

Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

 

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

Art. 8, co. 8, ddl Stabilità 2013

+300.000

-

-

Disponibilità in bilancio

8.037.128

5.848.635

8.557.325

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Transazioni per opere interesse nazionale)

300

 

 

300

 

 

300

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La relazione illustrativa chiarisce che la dotazione in esame è assegnata per fare fronte agli oneri derivanti dalla mancata realizzazione di interventi per i quali sussistano titoli giuridici perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge (in particolare, si tratta delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire la conferma della natura di parte capitale degli oneri in esame, relativi in particolare alle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, come affermato dalla relazione illustrativa.

Più in generale, appare opportuno un chiarimento circa l’eventuale sussistenza di ulteriori oneri per tale finalità o se il finanziamento in esame è adeguato a chiudere le sentenze in atto.


 

Articolo 8, comma 9
(Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino)

 

9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

L’articolo 8, comma 9, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 al fine di consentire l’attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino previsti dal decreto legislativo n. 190 del 2010[231].

 

Come precisato nella relazione tecnica, l’autorizzazione di spesa è volta a rifinanziare gli oneri correlati all’articolo 11 del citato decreto legislativo per l’attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 190 del 2010 ha dato attuazione alla direttiva 2008/56/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, cd. "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino", volta a definire principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. L’attuazione di tale direttiva era prevista dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), all’allegato B.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 190, il Ministero dell’ambiente definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio tenendo conto degli elementi contenuti negli allegati III (elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti) e V (elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio) e delle attività di monitoraggio effettuate da altri ministeri e autorità competenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11, l'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.

In base all’articolo 12 del decreto, il Ministero dell’ambiente è, altresì, tenuto ad elaborare, per ogni regione o sottoregione marina interessata, programmi di misure concrete volti a conseguire o mantenere un buono stato ambientale nelle acque in questione, integrandole anche con la vigente legislazione comunitaria e facendo altresì riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attività condotti nell'ambito di accordi internazionali. Tali accordi vengono, pertanto, richiamati nella premessa allo stesso D.Lgs. e sono:

§       la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - Montego Bay), ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;

§       la Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

§       la Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione di Barcellona del 1976, i cui atti sono stati ratificati con legge 27 maggio 1999, n. 175, recante appunto “Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995”.

 

Si ricorda che in allegato all’Atto finale della Conferenza di Barcellona del giugno 1995, figura una risoluzione sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel bacino mediterraneo, la quale a sua volta reca due appendici: la prima, concernente il Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (cosiddetto PAM fase 2), e la seconda, riguardante i settori prioritari di attività per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo venne approvato a Barcellona già nel 1975, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente e promuovere lo sviluppo. Il quadro giuridico in cui si inserisce il PAM è costituito dalla Convenzione di Barcellona del 1976, come revisionata nel 1995, nonché da sei Protocolli su specifici aspetti della protezione ambientale del Mediterraneo:

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976);

§       il Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo (Ginevra, 1982);

§       il Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo (Madrid, 1994);

§       il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dal movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, nonché sul loro smaltimento (Smirne, 1996).

La Conferenza dei plenipotenziari del 1995 approvò inoltre due strumenti di emendamento, relativi il primo alla Convenzione di Barcellona del 1976, e il secondo al Protocollo, adottato contestualmente, sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi

Infine, la Conferenza dei plenipotenziari del 1995 ha adottato un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo, sostituendo il precedente Protocollo adottato a Ginevra il 3 aprile 1982.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto corrente

(Difesa ambiente marino)

 

5

10

 

5

10

 

5

10

 

La relazione tecnica specifica che l’autorizzazione di spesa concerne il rifinanziamento di oneri correlati all’art. 11 del D.Lgs. 190/2010 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino), per l’attuazione di programmi di monitoraggio, definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

L’articolo 11 del D.Lgs. 190/2010 dispone – tra l’altro -che il Ministero dell’ambiente definisca programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. L'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’autorizzazione di spesa in esame finanzia l’attuazione di accordi in ambito comunitario in materia di politiche per l’ambiente marino. In proposito, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la congruità delle somme stanziate con gli obblighi sottoscritti a livello comunitario. Qualora detti obblighi fossero in parte disattesi, infatti, potrebbe verificarsi per l’Italia l’apertura di procedure di infrazione nei suoi confronti.


 

Articolo 8, comma 10
(Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario )

 

10. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 10 incrementa per un importo di 130 milioni di euro per l’anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta all’articolo 243-bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto-legge n.174 del 2012.

 

Si ricorda che l’articolo 3, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, attualmente in corso di conversione, introduce, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario[232].

 

Il ricorso alla procedura di riequilibrio è configurato come una mera facoltà per gli enti locali, costituendo pertanto uno strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto sostenendo le politiche autonome di risanamento degli enti territoriali. Diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL - che prevedono, tra l’altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - la nuova procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, che può avere una durata massima di 5 anni e deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Il piano è sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell’interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione.

A supporto della procedura si prevede, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, la facoltà, per l’ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente.

Qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all’alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i sui fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l’ente può accedere, come accennato, ad un apposito Fondo di rotazione, all’uopo istituito.

 

In particolare, il nuovo articolo 243-terdel TUEL[233], introdotto dal citato articolo 3 del D.L. n. 174/2012, prevede che lo Stato possa concedere anticipazioni, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione, a sostegno del risanamento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

I criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale e le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale devono comunque essere definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo e devono altresì tenere conto di una serie di circostanze, quali:

a)  l'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b)  della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 8, lettera g), dell’articolo 243-bis del TUEL, anch’esso introdotto dal citato articolo 3 del D.L. n. 174/2012, agli enti che abbiano deliberato l’adozione del piano di riequilibrio è concessa la facoltà di accedere al Fondo di rotazione a condizione che: a) si siano avvalsi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista; b) provvedano alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente; c) provvedano alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Ai sensi del successivo comma 9 dell’articolo 243-bis del TUEL, gli enti locali che abbiano accesso al Fondo di rotazione sono tenuti ad adottare ulteriori misure di riequilibrio della parte corrente di bilancio, riferite in particolare alla riduzione delle spese di personale, per prestazioni di servizi, per trasferimenti, nonché al blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto per i mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

Si ricorda, infine, che l’articolo 5 del medesimo D.L. n.175/2012, prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. La concessione dell’anticipazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al nuovo articolo 243-ter del TUEL - sopra richiamato - , le somme anticipate sono recuperate sulla base di tempi e modalità da disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, l’articolo 4 del decreto-legge n. 174/2012 prevede una dotazione del fondo di rotazione pari a 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse pari a 560 milioni per il 2012.

 

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari. Per quanto riguarda la gestione, le risorse del fondo sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, alla quale affluiscono altresì i rientri delle anticipazioni erogate dagli enti locali. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che al finanziamento del Fondo si possa provvedere anche attraverso la tabella E della legge di stabilità (come definita dall’articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 196/2009). Il successivo comma 4abroga i commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che prevedevano l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di uno specifico fondo, dotato di 60 milioni per il 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Il comma prevede che le somme relative al Fondo in questione, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, siano destinate al Fondo di rotazione

Il comma 5 dispone infine che per il 2012 la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata di 500 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio. L'erogazione di tali somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere derivante dall’incremento delle risorse del Fondo di 500 milioni nel 2012 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di parte corrente stanziate – ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.L. n. 1/2012 – sul fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, destinate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione.

 

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n.174/2012 e di quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, del disegno di legge di stabilità in esame, la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di rotazione risulterebbe la seguente:

 

(milioni di euro):

 

2012

2013

2014-2020

Art. 4. c. 3 D.L. 174/12 - dotazione di base

30

100

200

Art. 4. c. 4 D.L. 174/12 - residui ex art. 1, co. 59, legge n. 220/2010

60

-

-

Art. 4. c. 5 D.L. 174/12 - quota parte risorse provenienti dal fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente per il pagamento dei crediti commerciali verso la P.A.

500*

-

-

Art. 8, c.10 Ddl stabilità 2013

 

130

 

TOTALE

590

230

200

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

130

 

 

130

 

 

130

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.


 

Articolo 8, comma 11
(Interventi in favore dei c.d. esodati)

 


11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 11 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro, per il 2013, a favore dei cd. soggetti esodati e salvaguardati, di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, all’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 e all’articolo 22 del D.L. 95/2012.

Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si segnala che il testo non prevede un termine entro il quale il decreto debba essere emanato.

 

L’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 ha disposto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§      ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§      ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (ove si prevede che, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione).

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse e sulla base della procedura previste al comma 15, a una serie di lavoratori che abbiano requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

·       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991);

·       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

·       lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

·       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

·       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (tale norma ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 - periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010 - che i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni);

·       ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Con il D.M. 1° giugno 2012 sono state definite, ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del D.L. 201/2011, le modalità di attuazione della disposizione, nei limiti delle risorse predeterminate.

 

Successivamente, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011, ha previsto che (sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dall’articolo 1, comma 15, del D.L. n.201/2011) sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”), anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., che disciplinano la conciliazione e l’arbitrato), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro); mentre l lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

 

Da ultimo, sulla materia è intervenuto l’articolo 22 del decreto-legge 95/2012, che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati. In particolare, l'articolo ha disposto l’applicabilità della normativa previgente alla disciplina previdenziale dettata dall’articolo 24 del D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici a favore di determinate categorie di lavoratori, in aggiunta alle analoghe deroghe già contenute nei commi 14 e 15 dello stesso articolo 24 e nell’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 216/2011 (nonché nel previsto provvedimento attuativo adottato con D.M. 1° giugno 2012), stabilendo che la richiamata normativa contini ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti (a differenza dell'articolo 24, comma 14, che non aveva individuato un contingente numerico bensì un limite di spesa), ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Il relativo decreto di attuazione è in attesa di pubblicazione sulla G.U..

 

Si fa presente che sulla materia interviene il testo unificato delle proposte di legge C.5103 e abb., attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati in prima lettura, volto ad ampliare ulteriormente la platea dei soggetti salvaguardati dall’applicazione dei nuovi requisiti pensionistici.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.


 

Articolo 8, comma 12
(Disavanzi sanitari regione Campania)

 

12. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

 

 

Il comma 12 assegnaalla Campania 159 milioni di euro per il 2013,al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell’esercizio 1990.

Il predetto importo, erogato direttamente alla regione, è una parte residuale di risorse spettanti agli enti sanitari regionali, al fine di contrarre mutui per il ripiano di impegni assunti per l’esercizio 1990[234], anche in misura eccedente agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, al fine di provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza.

La Campania ha contratto mutui per un importo complessivamente inferiore a 159 milioni di euro rispetto al previsto, in quanto alla data di stipula degli stessi non erano stati approvati alcuni bilanci aziendali. Con l’approvazione dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo di autorizzazione alla contrazione di un mutuo per l’importo residuo di 159 milioni di euro, è, tuttavia, intervenuta l’interruzione del predetto iter amministrativo[235].

Conseguentemente, la presente disposizione consente alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, il trasferimento di risorse alla regione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

159

 

 

159

 

 

 

 

 

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, mentre, in attuazione delle citate disposizioni, tutte le regioni hanno contratto mutui con oneri a carico dello Stato (per una quota residuale ancora in corso di ammortamento), la regione Campania ha contratto mutui per un importo inferiore di 159 milioni di euro rispetto all’importo attivabile. Ciò in quanto alla data di stipula dei mutui non erano stati approvati taluni bilanci aziendali. Avvenuta l’approvazione di uno dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo (ivi compreso il disposto dell’articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 296/2006) di autorizzazione di un mutuo per l’importo residuo di 159 milioni di euro, è tuttavia intervenuto l’articolo 24 del decreto-legge 112/2008 che ha abrogato la legge di conversione del citato D.L. 262/1990, interrompendo il predetto iter amministrativo.

La presente disposizione è dunque diretta a consentire alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dal citato D.L. 262/1990, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, un trasferimento di risorse alla regione.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire alcuni chiarimenti. In primo luogo andrebbe chiarito se le spese delle regioni a valere sulle somme in oggetto rientrino nel patto di stabilità interno o ne siano escluse. Nel primo caso, in presenza di un vincolo in termini di cassa, non dovrebbe generarsi un effetto di maggiore spesa sul fabbisogno. In caso contrario, al fine di escludere che possano generarsi effetti anche in termini di indebitamento netto, andrebbe chiarito a quali tipologie di spesa siano destinate le somme in questione. Qualora si tratti del rimborso di debiti di fornitura[236] pregressi, andrebbe in particolare confermato che si tratti di debiti originati da spese di natura corrente. In caso di spese in conto capitale, infatti, gli effetti sul saldo dell’indebitamento netto si registrerebbero congiuntamente a quelli sul fabbisogno.


 

Articolo 8, comma 13
(Istituzione di un fondo per la gestione della flotta aerea antincendio)

 

13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 13, istituisceun apposito fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal l’anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita, con l’art. 7, comma 2-bis, della legge 353/2000, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Si ricorda che il richiamato comma 2-bis dell’art. 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000 è stato recentemente introdotto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 59 del 2012[237] recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Tale disposizione ha disposto il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile[238] al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mentre il comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 353 del 2000, che non è stato modificato, prevede che il Dipartimento della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.

I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della Flotta, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988[239] su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell’interno (per il quale non è indicato un termine per l’adozione). Restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 21, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011[240].

Da ultimo, si segnala che l’articolo 3-bisdel decreto legge n. 79 del 2012[241] stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicurerà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. La norma, mantenendo fermo quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 7 della legge n. 353 del 2000, dispone, altresì, che il Dipartimento dei vigili del fuoco si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime.

Si ricorda, infine, che la proposta di legge n. 3869, all’esame dell’VIII Commissione (Ambiente), reca modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Si rammenta che il trasferimento della flotta aerea antincendio, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno è stato disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) che, a tal fine, ha introdotto il comma 2-bis, all’art. 7, della legge n. 353/2000 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi). Sul punto, si evidenzia che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del citato decreto legge (AC 5203[242]), presso la V Commissione della Camera, con riferimento alla citata norma, sono stati richiesti chiarimenti circa la disciplina contrattuale relativa al personale addetto alla flotta antincendio oggetto di trasferimento, con particolare riferimento al relativo trattamento economico. A tale riguardo, il Governo, nella documentazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato depositata[243] in risposta alle osservazioni formulate, ha affermato che per la gestione e la manutenzione della flotta aerea antincendio il Dipartimento della protezione civile si avvale, mediante la stipula di appositi contratti, di aziende private e del personale dipendente dalle medesime; pertanto, il trasferimento della citata flotta aerea non avrebbe comportato il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, ma il subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nei relativi contratti, nel rispetto del vincolo di invarianza degli oneri previsto dalla medesima norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.


 

Articolo 8, comma 14
(Agenzia sviluppo settore ippico)

 

14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

 

 

Il comma 14 dispone che vengano riassegnati al Mipaaf, previo versamento all’entrata del bilancio statale, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), attività e servizi ora di competenza del Ministero delle politiche agricole.

 

Alla soppressione del’ASSI ha provveduto l’articolo 23-quater del D.L. n. 95/12 (comma 9), facendo salve tuttavia (comma 9-bis) le funzioni esercitate da Unirelab s.r.l. - società di proprietà dell’Unire alla quale l’ASSI è subentrata - alla quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa.

La norma ha poi previsto che successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (entro quindi il 14 novembre):

§       provvedano al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati;

§       siano ripartite tra il Dicastero agricolo e l’Agenzia delle dogane:

-    le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente;

-    le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Assi;

-    i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Agenzia.

Peraltro l’Agenzia era nata a sua volta dalla trasformazione dell’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) disposta con i commi 28 e 29 dell’articolo 14 del D.L. n. 98/2011 che, posta la nuova struttura sotto la vigilanza del MIPAAF, le avevano attribuito i seguenti compiti:

§       promuovere l’incremento ed il miglioramento delle razze equine;

§       gestire i libri genealogici;

§       rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento;

§       affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse;

§       valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento ed allenamento.

Le norme hanno anche specificato alcuni aspetti inerenti il rapporto di lavoro del personale dell’Unire, di cui ne viene assicurata la continuità.

Si ricorda che la Camera dei Deputati ha approvato il 12 ottobre 2012 il disegno di legge di delega per la riforma fiscale che, tra l’altro, prevede una delega (art. 15) per il riordino dei giochi pubblici. Più in particolare, alla lettera l) del comma 7 si prevede , ai fini del rilancio del settore ippico:

§      l’istituzione dell’Unione ippica italiana sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole;

§      la previsione di un fondo annuale per la promozione e lo sviluppo del settore ippico, alimentato mediante le quote versate dagli iscritti all’Unione;

§      l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni di regolazione controllo del settore.

Si rammenta, infine, che anche presso la Commissione XIII (Agricoltura) è in corso l’esame delle proposte di legge C. 5133, C. 5182, C. 5196, C. 5262, C. 5304, in materia di Istituzione della Lega ippica italiana, disposizioni per la promozione del settore ippico; su tali provvedimenti è stato istituito un Comitato ristretto ai fini dell’adozione di un testo unificato.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.


 

Articolo 8, comma 17
(Scuole non statali)

 

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

L’articolo 8, comma 17, reca un’autorizzazione di spesa per il 2013 a favore delle scuole non statali.

 

In particolare, il comma 17 autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all’art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonomedi Trento e di Bolzano, ex art. 2, co. 109, L. 191/2009[244]).

Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel DDL di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9- Istituzioni scolastiche non statali, pari, come si è visto nell’apposita sezione del dossier, a 279,2 milioni di euro.

 

Preliminarmente si ricorda che l'art. 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998 ha attribuito alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali.

A sua volta, l’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

L’art. 1, co. 635, della L. 296/2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

Ma, con sentenza n. 50 del 2008,la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[245].

L’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (L. finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[246].

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità[247]). In particolare, per il 2010, l’art. 2, co. 250, L. 191/2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto “scudo fiscale”; per il 2011, l’art. 1, co. 40, della L. L. 220/2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti (di cui all'art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009), ha destinato al programma di interventi l’importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l’art. 33, co. 16, della L. 183/2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l’anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica sottolineache la disposizione prevede il rifinanziamento, per l’anno 2013, degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 223 milioni di euro per l’anno 2013, tenuto conto delle riduzioni apportate dal D.L. n. 16/2012 e ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, comma 109, legge n. 191/2009).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reca effetti solo sul saldo netto da finanziare. Si presume che la mancanza di effetti sugli altri due saldi sia da imputare alla circostanza che la norma reca un’autorizzazione di spesa a favore delle regioni le quali, essendo soggette in virtù del patto di stabilità ad un limite della propria capacità di spesa, per rispettare la finalizzazione dell’autorizzazione di spesa saranno obbligate ad effettuare delle riduzioni di risorse già assegnate ad altre finalità. Sul punto sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di inefficienza allocativa inerenti l’assegnazione di risorse aggiuntive alle regioni contestualmente alla riduzione delle loro facoltà di spesa, si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 5.

Andrebbe inoltre specificato a quale norma del D.L. 16/2012 faccia riferimento la RT[248].

Andrebbe infine confermata l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano dal riparto dei contributi disposti dalla norma in esame.


 

Articolo 8, comma 18
(Fondo spese urgenti e indifferibili)

 

18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

 

 

L'articolo 8, al comma 18, dispone un definanziamento di 631,7 milioni per il 2013 della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2013 (A.C. 5535), il Fondo risulta dotato di 661,8 milioni per il 2013.

A seguito della riduzione disposta dal comma in esame, residuerebbero al Fondo 30,2 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

 

Si ricorda, che per l’anno 2013, il fondo, è stato inizialmente finanziato dal comma 26-ter dell’articolo 1 del D.L. n. 138/2011, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013. Sulla dotazione del Fondo per l’anno 2013 hanno successivamente inciso le disposizioni della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in particolare, l’articolo 33, comma 34, che ne ha disposto una riduzione di 25 milioni, nonché le misure di riduzione operate a decorrere dall’anno 2012 dall’articolo 3 della legge di stabilità, sugli stanziamenti di spesa “rimodulabili” dei programmi dei Ministeri, tra i quali rientra quello del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (-1,1 milioni), in attuazione delle misure di contenimento disposte dall’art. 10, comma 2, del D.L. n. 98/2011, come integrate dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 138/2011.

Da ultimo, il Fondo è stato rifinanziato di 658 milioni per l’anno 2013 dall’articolo 23, comma 8, del D.L. n. 95/2012.

 

Per quanto concerne le finalità del fondo e le modalità di riparto delle disponibilità per l’anno 2013, il comma 8 dell’articolo 23 del D.L. n. 95/2012 prevede che esso sia ripartito secondo i medesimi criteri già previsti per l’anno 2012, vale a dire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate all'articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), come elencate nell'allegato 3 della medesima legge – con esclusione degli interventi per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici, in quanto tali interventi sono stati direttamente finanziati dall’articolo 23, comma 5 del D.L. n. 95/2012 - nonché in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006), finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

L’allegato 3 alla legge di stabilità 2012 richiamata indica le seguenti finalità:

§       Fondo per le politiche giovanili;

§       investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;

§       professionalizzazione Forze armate;

§       partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;

§       esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;

§       provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;

§       ulteriori esigenze dei ministeri;

§       interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici. Tuttavia, come già ricordato, tale finalità non rientra nell’elenco di quelle che beneficeranno del riparto delle risorse 2013, in quanto già finanziata per tale anno ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.L. n. 95;

§       Unione italiana ciechi;

§       interventi di carattere sociale: convenzioni con i comuni per stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale (finalità introdotta dall’articolo 30, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011);

§       interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione (finalità anch’essa introdotta dall’articolo 30, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011);

§       interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del D.L. n. 78 del 2010 (collaboratori scolastici).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

631,7

 

 

631,7

 

 

631,7

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare.


 

Articolo 8, comma 20
(Lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo)

 

20. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 20 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili.

 

Il comma 20 autorizza una spesa pari a 110 milioni di euro, per il 2013, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. 67/1997, che ha disposto specifici stanziamenti (per il 1997) a favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ai fini della prosecuzione, nel medesimo anno, degli interventi statali di lavori socialmente utili.

L’intervento in esame è l’ultimo di una lunga serie di interventi volti al finanziamento di attività di LSU nei territori indicati (Napoli e Palermo), nonché in altri ambiti territoriali (a decorrere dal 2000).

 

Per l’area napoletana, l’intervento in oggetto ha avuto inizio con il D.L. 409/1984, portando alla costituzione di cooperative, formate da ex detenuti (circa 4.000, secondo le stime del ministero dell’interno) e impegnate in attività varie (per esempio, manutenzione e pulizie di scuole ed altri edifici pubblici). Successivamente il D.L. 366/1987, in seguito ad irregolarità riscontrate nella gestione, ha sottoposto le cooperative a gestione commissariale e al controllo di collegi sindacali. La prosecuzione dell’intervento è stata assicurata per il 1991 dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 6/1991 (con uno stanziamento di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro), e per il 1992 dall’articolo 1 della L. 22/1192 (con un’ulteriore spesa di 120 miliardi di lire, pari a 61.974.827,89 euro).

Per la città di Palermo, l’intervento è stato inizialmente disposto dal D.L. 24/1986. In questo caso si trattava di circa 1.600 operai edili, disoccupati per la conclusione di alcuni lavori in appalto del comune di Palermo e successivamente reimpiegati a tempo determinato per “lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale” della città di Palermo. Il proseguimento dell’intervento per il 1991 e 1992 è stato assicurato dalle medesime norme sopra citate per quanto riguarda le aree napoletane, rispettivamente i D.L. n. 6/1991 e la L. n. 22/1992 (90 miliardi di lire per ciascun anno, pari a 46.481.120,92 euro).

Successivamente l’articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. 148/1993 ha previsto un nuovo finanziamento, per l’anno 1993 (100 miliardi di lire – 51.645.689,91euro - per l’area napoletana e 50 miliardi di lire – 25.822.844,95 euro - per il comune Palermo), mentre per il 1994 e il 1995 il finanziamento dell’intervento è stato assicurato rispettivamente dall’articolo 1, commi 3-4, del D.L. 515/1994 (125 miliardi di lire -64.557.112,39 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 50 miliardi di lire – 25.822.084,80 euro - a favore del comune di Palermo), e dall’articolo 1, commi 2-3, del D.L. 444/1995 (130 miliardi di lire – 67.139.396,88 euro - a favore del comune e della provincia di Napoli e 56 miliardi di lire – 28.921.586,35 euro - a favore del comune di Palermo), concedendo anche la possibilità di impiegare eventuali disponibilità non utilizzate, derivanti dai contributi statali assegnati con i D.L. 409/1984 e 24/1986, sopra citati. Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f), del D.L. 599/1996 (30 miliardi di lire – 15.493.706,97 euro - a favore dell’area napoletana e a 10 miliardi di lire – 5.164.568,99 euro - a favore del comune di Palermo).(richiamato dalla disposizione in commento), che ha stanziato 69.721.681,38 euro (135 miliardi di lire) a favore del comune e della provincia di Napoli e 28.405.13 euro (55 miliardi di lire) a favore del comune di Palermo. All’erogazione del contributo doveva provvedere il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 67/1997, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche intrapresi nel 1997.

Successivamente, l’articolo 1, comma 262, terzo periodo, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha rifinanziato, nella misura di 98 milioni di euro per l'anno 2005, lo stanziamento per la concessione di contributi statali per gli interventi (intesi a "favorire l'occupazione") di lavori socialmente utili da parte del Comune di Napoli e di lavori in economia da parte del Comune di Palermo, di cui, rispettivamente, ai D.L. 409/1984 e al D.L. 24/1986, in precedenza richiamati.

Si ricorda, da ultimo, che la Tabella B allegata alla legge di stabilità per il 2013 ha disposto uno stanziamento pari 38,18 mln di euro per il 2012, 41,53 mln di euro per il 2014 e 36,33 mln di euro per il 2015, preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

Ulteriori interventi concernenti finanziamenti delle attività socialmente utili, con riferimento a più vasti ambiti territoriali (ossia non limitati ai soli territori di Napoli e Palermo) sono stati invece adottati a partire dal 2000.

L’articolo 78, commi 1-6, della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha recato disposizioni in materia: in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentivano, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81 del 2000[249]. Lo stesso articolo, inoltre, ha prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 la destinazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato D.Lgs. 81, delle risorse del Fondo per l'occupazione al pagamento dei sussidi per lo svolgimento dei lavori socialmente utili. Sempre con riferimento alla durata dei LSU è stata prorogata di due mesi la durata complessiva degli stessi: sei mesi più rinnovo per otto, anziché sei mesi più rinnovo per sei (a decorrere dal 1° maggio 2000).La norma ha previsto che le convenzioni, i cui contenuti sono disciplinati dallo stesso articolo 78 del D.Lgs. 388 del 2000, siano sottoscritte nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo e tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, L. n. 144/1999 (cd. collegato lavoro), che ha individuato la destinazione delle risorse assegnate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità. Si è stabilito quindi che, a seguito dell'attivazione di tali convenzioni, siano trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, in conformità alle disposizioni precedentemente citate.

L’articolo 41, comma 1, della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva autorizzato il Ministro del lavoro a concedere, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, limitatamente all'esercizio 2003, proroghe delle convenzioni stipulate con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili. I suddetti lavoratori dovevano essere nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio; le proroghe erano ammesse nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sullo stanziamento complessivo recato dal comma richiamato. Tale proroga riguardava le convenzioni - concluse direttamente dai comuni e aventi gli altri requisiti sopra ricordati – che dovevano cessare entro il 31 dicembre 2002[250].

Successivamente, l’articolo 3, comma 76, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha prorogato le suddette convenzioni limitatamente all’anno 2004.

 

L’articolo 1, commi 262-264, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha ulteriormente recato disposizioni in materia. In particolare, il comma 262, primo periodo, ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro.

Più specificamente, le convenzioni sono state stipulate:

a)    direttamente dai comuni con i lavoratori impegnati in attività socialmente utili (con limite complessivo di spesa apri a 22 milioni di euro);

b)    al fine dell’attuazione di misure volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori che siano nella disponibilità dei comuni stessi da almeno tre anni per le medesime attività, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3 , del D.Lgs. 468/1997 e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione dei soggetti interessati (con limite complessivo di spesa pari a 36 milioni di euro).

Il secondo periodo del comma 262 ha stabilito inoltre che il termine del 30 giugno 2001 - stabilito dall’articolo 78, comma 2, della L. 388/2000, e prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 3, comma 77, della L. 350/2003 ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione impegnate per attività socialmente utili venisse differito al 31 dicembre 2005.

Il successivo comma 263 ha prorogato, limitatamente all'anno 2005, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 82, della L. 350/2003[251].

Ai fini della proroga delle convenzioni in oggetto lo stesso comma 263 ha specificato l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004.

Infine, il comma 264 ha specificato che all’onere complessivo derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 262 e 263, pari complessivamente a 157 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

 

L’articolo 2, comma 550, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha autorizzato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni direttamente con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007[252], anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3 , del D.Lgs. 468 del 1997 , provvedendo ad estendere a quest’ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

 

Infine, l’articolo 41, comma 16-terdecies, del D.L. 207/2008 ha autorizzato una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro 3 mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio. Lo stesso comma ha disposto che per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa facesse carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei D.P.C.M. 5 giugno e 1º agosto 2008 , con utilizzazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L.93/2008.

Con l’articolo 7-ter, comma 21, del D.L. 5/2009, è stata fornita un’interpretazione autentica del richiamato articolo 41, comma 16-terdecies, nel senso che al fine che le disponibilità previste non venissero estese ad altri enti le disposizioni del comma 16-terdecies si applicano esclusivamente ai soggetti di cui all’ articolo 2, comma 550, della L. 244/2007, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2.

Profili finanziari

La norma autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2013 per il rifinanziamento delle attività socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

110

 

 

110

 

 

110

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 


 

Articolo 8, comma 21
(Fondo interventi urgenti)

 

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 8, comma 21, prevede l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi urgenti di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali.

 

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità.

 

Si osserva che la norma non reca alcun termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto D.P.C.M.

Si osserva, inoltre, come la disposizione conferisca un ambito di discrezionalità amministrativa all’Esecutivo in sede d’individuazione delle modalità di utilizzo e riparto del fondo più ampio rispetto ad analoghe fattispecie, di recente introdotte nell’ordinamento, di istituzione di fondi per l’assolvimento di esigenze di carattere eterogeneo. Si ricorda, ad esempio, come l’articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012[253], nel rifinanziare la dotazione del fondo per interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5[254], abbia stabilito che tale dotazione fosse ripartita, con D.P.C.M., tra alcune finalità predeterminate indicate nell'elenco n. 3 allegato alla legge; la medesima norma, nel prevedere altresì che una quota di risorse del fondo fosse destinata, per l'anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, precisava, in particolare, che alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si dovesse provvedere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario[255].

Diversamente, la norma in esame prevede l’utilizzo di risorse di importo rilevante per interventi urgenti in settori diversi al di fuori di forme d’indirizzo e controllo parlamentare, atteso che essa non dispone alcuna forma di comunicazione o trasmissione al Parlamento del predetto D.P.C.M.

Sul piano contabile si osserva, inoltre, come la norma rinvii a una fonte di rango secondario il finanziamento di interventi in settori ampi ed eterogenei – come ad esempio la “materia sociale” - nei quali già sussistono esplicite autorizzazioni legislative di spesa, senza tra l’altro indicare espressamente il quantum di risorse riferito a ciascuna finalità e non consentendo pertanto di valutare la congruità dei finanziamenti rispetto alle medesime finalità.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

900

 

 

900

 

 

900

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un’autorizzazione di spesa e che pertanto l’onere è contenuto nei limiti della stessa.

In merito agli effetti ascritti in termini di fabbisogno andrebbero forniti elementi volti a suffragare che gli effetti di cassa possano effettivamente esaurirsi nel corso dell’esercizio 2013 anche in considerazione dei destinatari dei contributi tra i quali figurano organi pubblici (università).


 

Articolo 8, comma 22
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

 

22. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 22 prevede un incremento, in termini di sola cassa, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[256]) di 500 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari è stato istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593/Economia). Esso è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il D.L. n. 216/2012 ha di recente novellato l’art. 6 del D.L. n. 154/2008, finalizzando il Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali anche alla compensazione degli effetti sui saldi derivanti dall’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino al 31 dicembre 2012, per le spese effettuate dalle regioni dell’Obiettivo Convergenza in deroga al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 138/2011.

Nel disegno di legge di bilancio 2013-2015 il Fondo reca stanziamenti pari a 426,7 milioni per il 2013, a 464,7 milioni per il 2014 e a 439,7 milioni nel 2015.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.


(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

500

 

 

500

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento in termini di sola cassa del Fondo per la compensazione degli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali, iscritto sul cap. 7593/MEF, è finalizzato ad adeguare il livello delle risorse alle prevedibili esigenze del fondo per l’anno 2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se le risorse stanziate siano effettivamente necessarie, come sembra evidenziare la relazione tecnica, in considerazione delle esigenze per il 2013 connesse alla copertura degli effetti dei contributi pluriennali già autorizzati o in corso di autorizzazione. In tal caso dovrebbe ritenersi che le risorse appostate debbano ritenersi indisponibili per eventuali finalità di copertura di altri interventi.


 

Articolo 8, comma 23
(Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”)

 

23. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

 

 

Il comma 23 opera una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», interamente iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per un importo pari a di 3,2 miliardi di euro per l’anno 2013, di 1,2 miliardi per il 2014 e di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015.

 

La relazione tecnica afferma che con la norma in esame si provvede alla copertura degli oneri recati da disegno di legge con impatto solo in termini di saldo netto da finanziare, mediante la riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta”, nell’ambito della citata Missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio del MEF”.

Si osserva che il comma 23 fa genericamente riferimento alla Missione e non al sottostante programma di spesa.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

3.200

1.200

1.000

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che con la disposizione in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge con impatto solo in termini di SNF pari a 3.200 milioni di euro per l’anno 2013, 1.200 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta” nell’ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se il programma di spesa indicato dalla relazione tecnica, relativo alle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta, risulti strutturalmente sovradotato rispetto alle esigenze. In caso contrario, la riduzione delle relative dotazioni per finalità di copertura potrebbe determinare future necessità di rifinanziamento, facendo slittare, di fatto, agli esercizi futuri il reperimento delle risorse necessarie a coprire il provvedimento in esame.


 

Articolo 9
(Trasporto pubblico locale)

 


1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste, rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sono abrogati dal 1o gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall'aumento della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è soppresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

3. ..........................

4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».

2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

L’articolo 9, comma 1, sostituisce l’articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012[257], relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio. Il comma 2 prevede l’entrata in vigore dell’articolo alla data di pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il vigente articolo 16-bis demanda a un D.P.C.M., da emanare entro il 31 ottobre 2012, la definizione di criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011[258] e all’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011[259]. Stabilisce inoltre che le risorse di detto Fondo, e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, una volta emanato il D.P.C.M., non possano essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 16-bis istituisce, a decorrere dal 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, riferita alla previsione annuale del gettito stesso, come risultante iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata.

Si segnala che il gasolio è sottoposto ad accisa sia quando è utilizzato come carburante per motori sia quando è utilizzato come combustibile per riscaldamento. Sarebbe opportuno indicare se la quota di compartecipazione si riferisce ad entrambi questi utilizzi o ad uno solo di essi, specificando in tal caso quale.

 

Entro il 31 gennaio 2013 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà stabilire l’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio e sulla benzina, in misura tale da assicurare che la dotazione del Fondo sia equivalente alla somma dei seguenti importi:

§      465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

§      risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011,

L’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 ha istituito il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Successivamente il sopra citato articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

La relazione tecnica precisa che le risorse dei due fondi ammontano attualmente, al netto delle riduzioni nel frattempo intervenute, a 1.135 milioni di euro per l’anno 2013, 1.157 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.093 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015

§      risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione (articolo 1, commi 295-299, della legge n. 244/2007[260]) e al gettito dell’accisa sulla benzina (articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995[261]), al netto della quota destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale. Le citate disposizioni, che prevedono la compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, sono abrogate dal 1° gennaio 2013.

L’articolo 1, commi 296 e 298, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario, a partire dall'anno 2008, due differenti quote del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

La relazione tecnica quantifica le risorse derivanti dalle due compartecipazioni al gettito dell’accisa sul gasolio rispettivamente in 1.748.340.405,16 euro annui (comma 296) e in 242.393.790,26 euro annui (comma 298)

L’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995 ha attribuito, dal 1° gennaio 1996, una quota del gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio, successivamente elevata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2000[262]. L’articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 56/2000 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la periodica rideterminazione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.

La relazione tecnica quantifica per il 2011 la compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sulla benzina in 1.388.520.273,95 euro. La quota destinata al finanziamento del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000 è pari a circa 50 milioni di euro.

 

Nel computo delle predette risorse, la disposizione in commento fa salva - come già anticipato supra - la quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 56/2000 (che come si è visto aveva elevato la quota di accisa stabilita dall’articolo 3, comma 12, della legge n. 549/1995 abrogata dalla disposizione in commento) al contempo disponendo che essa sia sostituita dall'aumento della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Ai sensi del citato D.Lgs. n. 56/2000, il gettito dell’aumento della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina previsto dall’articolo 4 (pari a 8 lire, ovvero 4 centesimi di euro, al litro) è destinato al finanziamento del fondo sanitario nazionale. In considerazione dell’abrogazione del citato articolo 3, comma 12, la quota spettante al fondo sanitario nazionale verrà sostituita dall’aumento della compartecipazione all’IVA. Pertanto, dal 2013, il fabbisogno sanitario verrà finanziato dalle seguenti fonti:

§      addizionale regionale IRPEF,

§      IRAP,

§      entrate proprie,

§      compartecipazione all’IVA.

 

Dal tenore della norma in commento e nel silenzio delle disposizioni ivi recate, sembra desumersi che tale nuova modalità di finanziamento del SSN sia operativa a decorrere dall’abrogazione del citato articolo 3, comma 12 della legge n. 549/1995, ovvero dal 1° gennaio 2013; a tal fine sembra opportuna un’esplicita precisazione in norma di tale decorrenza.

Occorrerebbe inoltre chiarire se con le norme in esame si intende disporre una sostanziale modifica del meccanismo di finanziamento del SSN previsto dal D.Lgs. n. 56/2000.

 

L’ultimo periodo del comma 1 abroga il secondo periodo dell’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che, a decorrere dal 2013, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sui carburanti. L’aliquota di compartecipazione avrebbe dovuto essere stabilita entro il 30 settembre 2012 con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In base alla relazione tecnica, la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Dalla ratio della disposizione sembra quindi desumersi che il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011 e il fondo di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011 risultino soppressi, tuttavia non risulta un’esplicita previsione in tal senso.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo siano definiti, entro il 31 gennaio 2013[263], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la definizione dei criteri si dovrà tenere conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi.

Si ricorda che l’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997[264] prevede che il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, debba essere pari almeno allo 0,35.

I criteri di ripartizione dovranno essere finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

a)   il miglioramento dell’offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;

b)   l’incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c)   la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;

d)   la definizione di appropriati livelli occupazionali;

e)   la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

 

Le finalità sopra indicate sono le stesse previste dal vigente articolo 16-bis, comma 2, del D.L. n. 95/2012.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis, stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, dal disegno di legge perché estraneo al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dalla legge n. 196/2009[265], stabiliva che, per l’anno 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui ai citati articolo 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011, e articolo 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, fosse ripartito sulla base del criterio storico.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 16-bis prevede che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere l’assegnazione dei contributi per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, entro sessanta giorni dall’emanazione del D.P.C.M. che definisce i criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, debbano riprogrammare i propri servizi, secondo le indicazioni dello stesso D.P.C.M., e rimodulare i servizi a domanda debole. Inoltre, entro centottanta giorni dall’emanazione del D.P.C.M., le stesse regioni dovranno sostituire modalità di trasporto diseconomiche, con altre modalità che consentano di garantire il servizio, raggiungendo il rapporto costi/ricavi fissato dal sopra citato articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

I contratti di servizio già stipulati per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, saranno oggetto di revisione per tener conto di tali riprogrammazioni, rimodulazioni e sostituzioni.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 16-bis dispone che la ripartizione, tra le regioni, del Fondo di cui al comma 1 sia effettuata mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica degli effetti prodotti della riprogrammazione dei servizi, effettuata nell’anno precedente ai sensi del comma 4.

Per l’anno 2013, il decreto dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2013; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che, nelle more dell’emanazione del decreto di ripartizione di cui al comma 5, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1, sia ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione, mediante decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse ripartite possono essere aumentate, confermate o ridotte, mediante compensazione con gli anni successivi, in relazione all’esito delle verifiche sulla gestione del servizio, effettuate secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e). L’erogazione delle risorse avviene con cadenza mensile.

 

Il comma 7 del nuovo articolo 16-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2013, impone alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico locale e servizi ferroviari di interesse regionale di trasmettere ogni sei mesi, per via telematica, i propri dati economici e trasportistici all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.[266] I dati da trasmettere saranno richiesti dall’Osservatorio, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza oneri per la finanza pubblica. I dati trasmessi dovranno essere certificati, con le modalità che saranno definite da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

La mancata trasmissione dei dati, con le previste modalità, impedisce l’erogazione dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

 

Il primo periodo del comma 8 del nuovo articolo 16-bis, analogamente a quanto previsto dal comma 2 del vigente articolo 16-bis, prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Il secondo periodo del comma 8 attribuisce all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale il monitoraggiosui costi e sulle modalità di erogazione del servizio in ciascuna regione.

 

Il primo periodo del comma 9 del nuovo articolo 16-bis stabilisce che le regioni non possono avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1, se non assicurano l’equilibrio economico della gestione e la sua appropriatezza, secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. di cui al precedente comma 2.

Il secondo periodo del comma 9 prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisca, nel caso di squilibrio economico:

a)   le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta,

b)   la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale,

c)   le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.

 

Il comma 2 dell’articolo 9 in esame prevede l’entrata in vigore del nuovo articolo 16-bis alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, anziché al 1° gennaio 2013, come previsto dall’articolo 14 del disegno di legge.

Profili finanziari

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 16-bis del D.L. 95/2012, in materia di trasporto pubblico locale, disciplinando l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese di parte corrente

(Fondo per il trasporto pubblico locale)

464,9

443,4

506,7

464,9

443,4

506,7

464,9

443,4

506,7

 

La relazione tecnica afferma che le norme sostituiscono l’articolo 16–bis del D.L. 95/2012 (Revisione della spesa). In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2013, sia istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, pari all’ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, è stabilita con DPR, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dell’aliquota dovrà essere tale da assicurare l’equivalenza della dotazione del Fondo alle seguenti risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario:

§      Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. 201/2011 del 2011, il cui stanziamento (al netto delle riduzioni complessivamente previste) è pari a 1.135 milioni di euro per l’anno 2013, 1.157 milioni di euro per l’anno 2014, 1.093 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015;

§      compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 1, commi 295–297, della L. 244/2007, pari a euro 1.748.340.405,16 annui;

§      compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio di cui all’articolo 1, commi 298–299, della L. 244/2007. Nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 242.393.790,26;

§      compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina, prevista dall’articolo 3, comma 12, della L. 549/1995 del 1995. Nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 1.388.520.273,95.

La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio, n. 56, (circa 50 milioni di euro). Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall’aumento della compartecipazione all’IVA.

§      l’incremento di risorse per il trasporto pubblico locale di euro 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; ciò, al fine di garantire una dotazione annua del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – che dovrà confluire nel Fondo di cui al presente articolo - pari a 1.600 milioni di euro annui.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, considerato che le restanti risorse che saranno sostituite dal nuovo Fondo sono già previste a legislazione vigente. Si stima, pertanto, che la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

La RT afferma infine che i commi da 2 a 9 hanno natura procedimentale essendo volti a disciplinare i criteri di ripartizione del Fondo e l’attuazione della disposizione, anche al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e di garantire l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione del trasporto pubblico locale.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire chiarimenti riguardo ai seguenti aspetti.

 

Disciplina del patto di stabilità interno.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che la norma non chiarisce come si applichi la disciplina del patto di stabilità interno con riferimento al Fondo di nuova istituzione. Non viene specificato, infatti, se alle spese effettuate a valere sul Fondo stesso si estenda automaticamente l’esclusione dal patto di stabilità interno già prevista per il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. 201/2011 del 2011, che confluisce nel Fondo di nuova istituzione. In caso contrario le risorse di quest’ultimo incontrerebbero limiti di spendibilità nei vincoli del patto. In caso affermativo, invece, - per il quale risulterebbe comunque opportuna un’espressa previsione normativa - andrebbe chiarito se la deroga rispetto ai vincoli del patto risulti già operativa, a legislazione vigente, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento che confluiscono nel Fondo. Ove, infatti, alcune di tali fonti non fossero attualmente soggette a deroga, l’automatica estensione a queste ultime della deroga stessa comporterebbe effetti di spesa aggiuntivi di pari importo, sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

 

Finanziamento del fondo con compartecipazione al gettito delle accise

Si segnala in proposito che l’attribuzione di una compartecipazione fissa al gettito di un tributo, in luogo di un trasferimento in cifra fissa, comporta il trasferimento alle regioni, in via automatica, della dinamica del gettito dei tributi in questione. Andrebbe quindi chiarito se le previsioni tendenziali relative alla quota erariale del gettito delle accise tenga conto della destinazione alle regioni, per finalità di spesa, della predetta dinamica.

Si segnala inoltre che in caso di eventuali provvedimenti erariali di aumento o riduzione delle aliquote di accisa, si determinerà la necessità di modulare, di volta in volta, l’aliquota di compartecipazione regionale, al fine di tenere conto delle variazioni di gettito conseguenti ai provvedimenti stessi.

 

Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale

Con riferimento alla creazione di una banca dati presso l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale e ai compiti demandati a detto Osservatorio relativamente al monitoraggio sui costi e sulle modalità di erogazione del servizio in ciascuna regione, di cui al capoverso 16-bis, commi 7 e 8, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che gli adempimenti in esame – eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli svolti dall’Osservatorio - siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Procedure in caso di dissesto

Andrebbe altresì confermato che la nomina di commissari ad acta, nell’ipotesi di dissesto economico (di cui al capoverso 16-bis, comma 9), avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Rimodulazione dei contratti di servizio in corso

Andrebbe chiarito se i contratti di servizi in vigore possano essere derogati e rimodulati, in virtù della norma in esame, senza che ciò determini penalizzazioni nei confronti del committente regionale.


 

Articolo 12, comma 1
(Aumento IVA)

 

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 1-ter sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2013»; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: «sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 12 ridetermina il già disposto aumento dell'IVA, operativo dal 1* luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013: in luogo dell’aumento al 12 e al 23 per cento, le attuali aliquote del 10 e del 21 per cento sono aumentate rispettivamente all'11 e al 22 per cento.

 

Si ricorda preliminarmente che in Italia le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Attualmente, accanto all’aliquota normale (incrementata dal 20 al 21 per cento dai commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011) si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame modifica i commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011.

 

Nella formulazione originaria del D.L. 98/2011, il comma 1-ter dell’articolo 40 disponeva la riduzionedel 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto-legge medesimo.

Il successivo comma 1-quater prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014.

In seguito l’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha modificato i richiamati commi 1-ter e 1-quater anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e a 16 miliardi nel 2013.

Con l’articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso “sterilizzare” le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter del citato articolo 40 si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 22 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, la medesima norma disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette aliquote aumentassero ulteriormente di 0,5 punti percentuali.

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 18 citato, ha recato alcune modifiche al comma 1-quater, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero effettivamente entrare in vigore (e non solo essere adottati) alla data del 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione della disposizione sull’aumento dell’IVA. L’articolo 18 ha altresì modificato gli effetti positivi attesi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall’articolo 40 del D.L. 98/2011, rideterminandoli in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 e 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Da ultimo, l'articolo 21 del D.L. 95/2012:

§      ha posticipato (comma 1) l’incremento delle aliquote IVA del 2 per cento disposto dal D.L. 201 del 2011, fissandone la decorrenza al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012). Di conseguenza, le norme vigenti prevedono che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento aumentino, rispettivamente, al 12 e al 23 per cento;

§      ha previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento saranno rideterminate, rispettivamente, nella misura dell’11 e del 22 per cento;

§      ha demandato alla legge di stabilità 2013 l’indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011), prevedendo che i risparmi e le maggiori entrate così ottenuti, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, concorrano ad evitare il previsto aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA.

 

Per effetto delle disposizioni in commento, che modificano il richiamato articolo 40, comma 1-ter:

§      espungendo il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013, si dispone che dal 1° luglio 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento siano rideterminate, rispettivamente, all’11 ed al 22 per cento (e non al 12 e 23 per cento);

§      si elimina il riferimento al temine iniziale del 1° gennaio 2014 per la successiva rideterminazione delle predette aliquote.

Profili finanziari

La norma interviene sulla misura delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, riducendole di un punto percentuale per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013. in particolare, dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22% e quella ridotta dal 10% all’11%. Nella seguente tabella si illustra la diversa modulazione rispetto alla normativa vigente:

 

 

Fino al 30/9/2012

Da 1/10/2012 a 30/06/2013

Da 1/07/2013 a 31/12/2013

Da 01/01/2014

art. 18, D.L. n. 201/2011 (ante DL n. 95/2012)

 10% e 21%

 12% e 23%

 12% e 23%

12,5% e 23,5%

Normativa vigente - Aliquote D.L. 95 del 2012

10% e 21%

10% e 21%

12% e 23%

11% e 22%

Aliquote ddl di stabilità in esame

10% e 21%

10% e 21%

11% e 22%

11% e 22%

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

3.280

0

0

3.280

0

0

3.280

0

0

 

La relazione tecnica stima, sulla base di quanto valutato in sede di provvedimento originario, corrispondente a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IVA

-3.280

0

0

 

La relazione tecnica all’articolo 21 del D.L. 95/2012, il quale ha disposto il differimento dell’incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA ordinaria e ridotta dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013 (fino al 31 dicembre 2013), nonché la riduzione di un punto percentuale dell’incremento previsto dal 1° gennaio 2012 di 2,5 punti percentuali (rispetto al 10% e al 21%), stimava, sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (art. 18 del D.L. n. 201/2011), i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

IVA

- 3.280

 - 6.560

- 9.840

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la procedura e i dati utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari risultano in linea con quelli indicati nelle relazioni tecniche ai precedenti provvedimenti legislativi succedutesi sulla medesima materia.


 

Articolo 12, comma 2
(Riduzione primi due scaglioni IRPEF)

 

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».

 

 

La norma in commento abbassa di un punto percentuale le aliquote IRPEF applicabili ai primi due “scaglioni” di reddito, rispettivamente portandole dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento.

 

In estrema sintesi si ricorda che l’IRPEF, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 916 del 1986) è l’imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche. Appartiene alle “imposte dirette”, ovvero a quelle imposte che colpiscono immediatamente la capacità contributiva del soggetto; la base imponibile è infatti il reddito della persona fisica contribuente. Essa colpisce i residenti in Italia e, alle condizioni di legge (per i redditi prodotti in Italia), anche i non residenti. L’IRPEF è un’imposta progressiva: il prelievo fiscale aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile, secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività (articolo 53 Cost.).

L’imposta, dovuta annualmente, si calcola determinando il reddito imponibile (reddito complessivo del contribuente da cui si sottraggono le componenti negative: oneri deducibili e perdite).

Al reddito imponibile si applicano aliquote progressive, secondo i diversi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge.

 

Dall’imposta lorda si sottraggono le detrazioni, gli oneri detraibili e i crediti d’imposta. Si calcolano infine le addizionali locali.

 

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni sono contenuti nell’articolo 11 del DPR n. 917 del 1986, oggetto di modifica con le disposizioni in esame. Esse sono progressive, ossia aumentano più che proporzionalmente rispetto all’ammontare del reddito.

Le norme in esame abbassano di un punto percentuale le prime due aliquote: si tratta di quella applicabile allo scaglione di reddito da 0 a 15.000 euro, che passa dal 23 al 22 per cento, e quella applicabile allo scaglione da 15.001 a 28.000 euro, che passa dal 27 al 26 per cento.

 

In sostanza, il contribuente che ha un reddito imponibile di 30.000 euro verrà così tassato:

§      per la parte di reddito fino a 15.000 euro, con aliquota al 22 per cento;

§      per la parte compresa tra 15.001 e 28.000 euro, con aliquota al 26 per cento;

§      per la restante parte (tra 28.001 e 30.000 euro) con aliquota al 38 per cento.

 

La seguente tabella illustra le modifiche risultanti dalle norme in commento sulle aliquote vigenti (applicate dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b) della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007).

 

CLASSI DI REDDITO
(in euro)

Aliquote IRPEF
vigenti

Aliquote IRPEF
ddl stabilità 2013

fino a

15.000

23%

22%

da 15.001

a 28.000

27%

26%

da 28.001

a 55.000

38%

38%

da 55.001

a 75.000

41%

41%

oltre

75.000

43%

43%

 

Nel silenzio della disposizione in esame, trattandosi di imposta periodica, l’applicazione della misura decorrerà (ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

4.271,0

6.540,7

5.891,4

4.271,0

6.540,7

5.891,4

4.271,0

6.540,7

5.891,4

Addizionale regionale IRPEF

 

 

 

 

64,5

64,5

 

64,5

64,5

Addizionale comunale IRPEF

 

 

 

 

23,0

17,7

 

23,0

17,7

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale regionale IRPEF

 

64,5

64,5

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale IRPEF

 

23,0

17,7

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 opportunamente estrapolati.

In base alle elaborazioni, la relazione tecnica evidenzia una perdita di gettito IRPEF, in termini di competenza, pari a circa 5.771,4 milioni di euro annui.

Inoltre, si stima una perdita di gettito, in termini di competenza, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF pari, rispettivamente, a 64,5 milioni e a 17,7 milioni di euro annui.

La relazione tecnica valuta infine gli effetti sulla diversa tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Il minor gettito, in base ad una simulazione effettuata su dati provvisori relativi alle erogazioni di TFR 2010, risulta pari a 120 milioni annui.

Nel complesso gli effetti finanziari risultano pari a:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

competenza

 

 

 

IRPEF (tassazione ordinaria)

-5.771,4

-5.771,4

-5.771,4

IRPEF (su TFR)

-120

-120

-120

TOTALE IRPEF

-5.891,4

-5.891,4

-5.891,4

Add.le regionale IRPEF

-64,5

-64,5

-64,5

Add.le comunale IRPEF

-17,7

-17,7

-17,7

 

 

 

 

cassa

 

 

 

IRPEF (tassazione ordinaria)

-4.151,0

-6.420,7

-5.771,4

IRPEF (su TFR)

-120

-120

-120

TOTALE IRPEF

-4.271,0

-6.540,7

-5.891,4

Add.le regionale IRPEF

0

-64,5

-64,5

Add.le comunale IRPEF

0

-23,0

-17,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica non indica i parametri e le ipotesi utilizzate per la quantificazione ma fornisce il risultato della microsimulazione effettuata sia con riferimento agli effetti IRPEF dovuti alla tassazione ordinaria, sia con riferimento agli effetti relativi alla tassazione del trattamento di fine rapporto. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica puntuale della stima degli effetti finanziari ascritti.

 

Con riferimento agli effetti in termini di IRPEF ordinaria si osserva, tuttavia, che la relazione tecnica utilizza dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2009 mentre risultano disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze i dati più aggiornati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011 per l’anno 2010.

Sulla base dei suddetti dati, è stata effettuata una stima del minor gettito attribuibile a ciascuno scaglione di reddito interessato che evidenzia un dato leggermente diverso da quello indicato nella relazione tecnica. A tal fine si evidenziano le informazioni pubblicate dal Dipartimento delle finanze, opportunamente elaborate per la quantificazione in commento.

 

Dichiarazioni IRPEF presentate nel 2011 (periodo d’imposta 2010)

Classi di reddito complessivo

Reddito imponibile

Frequenza

Ammontare

(migliaia di euro)

Valore medio

Da 0 a 15.000 euro

18.656.642

135.835.239

< 15 mila

da 15.000 a 20.000

 

6.735.062

114.290.376

16,97

da 20.000 a 26.000

5.863.695

129.384.495

22,07

da 26.000 a 29.000

1.978.463

52.578.251

26,58

oltre 29.000

6.660.558

330.096.188

> 28 mila

Fonte: sito Dipartimento delle Finanze, Dati e statistiche fiscali, Dichiarazioni fiscali.

 

In base alle informazioni estrapolate, applicando la riduzione delle aliquote previste dalla norma in esame si ottiene un minor gettito IRPEF - in termini di competenza e al lordo della nuova incapienza che si determina in conseguenza della riduzione dell’imposta lorda - pari a circa 6,2 miliardi (di cui circa 4,5 miliardi attribuibile alla riduzione dell’aliquota del primo scaglione).

Tenuto conto che il valore in termini di competenza annua indicato dalla relazione tecnica ammonta a 5.771 milioni andrebbe chiarito se la differenza possa essere imputata alla maggiore incapienza delle detrazioni fiscali e come tale fenomeno si distribuisca tra i due scaglioni.

In merito alla valutazione in termini di cassa, si chiedono chiarimenti circa i criteri utilizzati per la determinazione della misura dell’acconto IRPEF negli anni 2013 e 2014.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito agli effetti di minor gettito quantificati in relazione alle addizionali IRPEF regionale e comunale. Ciò in quanto la disposizione, introducendo una modifica alle aliquote IRPEF, appare suscettibile di determinare effetti sulle altre imposte considerate solo nell’ipotesi in cui, ampliando il numero dei contribuenti incapienti ai fini IRPEF, si riduce l’ambito dei soggetti tenuti al pagamento delle relative addizionali. Sul punto appare opportuno una conferma da parte del Governo diretta a precisare, inoltre, quali aliquote di addizionali regionali e comunali siano state adottate.

Si segnala, inoltre, la necessità di coordinare la modifica introdotta con la disciplina sul federalismo fiscale, tenuto conto che la norma determina variazioni del gettito di tributi di competenza degli enti territoriali.

Infine, tenuto conto che i commi da 4 a 7 dell’articolo in esame modificano la disciplina sulle deduzione e detrazioni IRPEF, andrebbe chiarito se le valutazioni effettuate considerino il combinato disposto della nuova disciplina IRPEF.


 

Articolo 12, comma 3
(Detassazioni contratti di produttività)

 


3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.


 

 

Il comma 3 dell’articolo 12 intende prorogare a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l’anno 2014.

Ove le disposizioni secondarie di attuazione della misura in esame non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, si dispone che le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Più in dettaglio, il comma 3 dell’articolo 12 intende prorogare a tutto il 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una speciale agevolazione.

 

La relazione illustrativa specifica che tale misura consiste nella proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività.

 

Si osserva che la disposizione in esame non specifica quale agevolazione si intenda introdurre, limitandosi a specificarne l’onere e a demandare a una norma di rango secondario la fissazione delle relative modalità attuative. Appare opportuno che la misura introdotta sia esplicitata in norma.

 

La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.93/2008, originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata successivamente prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47, della legge n.220 del 2010 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro e, successivamente, al 2012 dall’articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell’agevolazione. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il D.P.C.M. 23 marzo 2012, che ha previsto per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008). Tali misure trovano applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato D.L. 93/2008.

Si fa presente, al riguardo, che i precedenti limiti, fissati dall’articolo 53 del D.L. n. 78 del 2010 per l’anno 2011 erano, rispettivamente, di 6.000 e 40.000 euro.

 

L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014.

Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione.

Ove il decreto attuativo non sia emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Non sembra chiaro se la data 15 gennaio 2013 sia da interpretare, oltre che come limite temporale per l’emanazione delle disposizioni attuative della misura agevolativa in esame, anche come termine ultimo per l’esercizio dell’iniziativa legislativa del Governo per una diversa destinazione delle risorse.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

1.200

400

0

1.200

400

0

1.200

400

0

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione reca una riduzione del gettito fiscale pari a 1.200 milioni di euro nel 2013 e a 400 milioni di euro nel 2014, così come stabilito dal limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di un limite di spesa e rinviandosi ad un successivo DPCM la definizione dei parametri necessari al rispetto del limite medesimo. Appare, tuttavia, opportuno che il Governo fornisca elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.

In proposito si rileva che la norma non indica specificatamente se l’agevolazione di cui si dispone la proroga sia la detassazione dei salari di produttività, di cui all’articolo 2 del D.L. n. 93 del 2008, che invece appare essere quella indicata nella relazione illustrativa. Sul punto appare opportuna un chiarimento da parte del Governo.


 

Articolo 12, commi 4-10
(Oneri deducibili e detraibili)

 


4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.

5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter) e i-septies), e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.

6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), e 1-quater, del citato testo unico.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.


 

 

I commi da 4 a 7 dell’articolo 12 limitano, a determinate condizioni e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri (indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR) fissando una franchigia pari a euro 250, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000.

Le franchigie si applicano anche a taluni oneri che non risultano indicati espressamente negli articoli 10 e 15 del TUIR ma con riferimento ai quali la deduzione e la detrazione sono comunque riconducibili all'ambito di tali norme.

I commi da 8 a 10 fissano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune specifiche esclusioni da tale limite.

Si specifica altresì che il computo del tetto massimo di 3.000 euro deve essere effettuato tenendo conto anche di taluni oneri che non risultano indicati espressamente nell'articolo 15 del TUIR, ma che sono riconducibili nell’ambito di tale norma.

Franchigia per oneri deducibili ed esclusioni

Il comma 4 introduce una franchigia di 250 euro per alcuni oneri deducibili a fini IRPEF, disciplinati dall’articolo 10 del DPR n. 917 del 1986.

Si tratta di oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ove non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare l’imponibile.

In sostanza, gli oneri per cui viene introdotta la franchigia saranno deducibili per la parte che eccede la predetta somma di 250 euro.

Oneri deducibili cui si applica la franchigia

Per esplicita previsione normativa si tratta, in particolare di:

§      canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati (articolo 10, comma 1, lettera a));

§      assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c));

§      assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti dai soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni del codice civile (articolo 10, comma 1, lettera d)); restano escluse dalla franchigia le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

§      fino ad un massimo di euro 3.615,20, contributi versati ai fondi sanitari integrativi (istituiti o adeguati ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) (articolo 10, comma 1, lettera e-ter));.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ai sensi dell’ articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR). Per i contributi versati nell’interesse dei familiari a carico, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;

§      somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali(articolo 10, comma 1, lettera f));

§      contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi di legge, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (articolo 10, comma 1, lettera g));

§      indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione (articolo 10, comma 1, lettera h));

§      il cinquanta per cento di spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri(articolo 10, comma 1, lettera l-bis));

§      erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche (articolo 10, comma 1, lettera l-ter));

§      erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (articolo 10, comma 1, lettera l-quater)).

 

Si rammenta che il comma 6 dell’articolo in esame prevede che la franchigia di 250 euro si applica anche agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo è “riconducibile” all’articolo 10 del DPR 917 del 1986. Analoga previsione è disposta in ordine agli oneri detraibili cui si applica tale franchigia, in rapporto all’articolo 15 del TUIR.

Si segnala che il riferimento, ai fini dell’applicazione della franchigia, ad oneri da individuarsi mediante il (generico) requisito della “riconducibilità” agli articoli 10 e 15 del TUIR – in luogo di una espressa elencazione degli oneri stessi – potrebbe dar luogo a contenziosi circa l’effettiva applicabilità della franchigia medesima.

La Relazione illustrativa reca alcune indicazioni che, però, vengono addotte a titolo esemplificativo: tra le deduzioni, risulterebbero comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore (ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005).

Non appare chiaro, dunque, quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in commento.

Appare dunque opportuna, anche tenendo presenti i principi dello Statuto del contribuente e dell’articolo 23 Cost., una più precisa individuazione delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale.

Esclusioni

Secondo la norma in esame restano esclusi dalla franchigia i seguenti oneri:

§      le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (articolo 10, comma 1, lettera b));

§      i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (articolo 10, comma 1, lettera e));

§      i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (articolo 10, comma 1, lettera e-bis));

§      le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire (pari a circa 1.006 euro), a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (articolo 10, comma 1, lettera i));

§      le erogazioni liberali in denaro (articolo 10, comma 1, lettera l)) effettuate in favore di altre confessioni religiose, ovvero le Unione delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese;

§      gli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (articolo 10, comma 2 TUIR), fino a 1549,37 euro.

Franchigia per gli oneri detraibili ed esclusioni

Il comma 5 introduce una franchigia di 250 euro anche per gli oneri detraibili a fini IRPEF indicati dall’articolo 15 del DPR n. 917 del 1986, con alcune eccezioni.

Detti oneri saranno dunque detraibili per la parte che eccede la somma di 250 euro.

Si rammenta inoltre che il successivo comma 8 dell’articolo 12 introduce altresì un limite alla detrazione, fruibile per un ammontare non superiore a 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta (cfr. scheda di lettura del comma 12).

Oneri detraibili cui si applica la franchigia

In particolare, la franchigia riguarda in particolare i seguenti oneri che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del TUIR, possono essere detratti per un importo pari al 19 per cento:

§      gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lettera a));

§      gli interessi passivi, i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione in dipendenza di mutui ipotecari su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale(articolo 15, comma 1, lettera b)).

La richiamata lettera b) pone alcuni limiti alla detraibilità di tali oneri, tra cui - in particolare – il limite di importo di 4.000 euro. Tale limite si deve ritenere superato dalla previsione del successivo comma 8 dell’articolo 12 che, come si è visto, prevede che ciascuna detrazione sia fruibile per un ammontare non superiore a 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Di conseguenza, l’importo massimo detraibile passa da 760 a 570 euro (rispettivamente, 19% di 4000 e di 3000 euro);

§      i compensi comunque denominati pagati a intermediari immobiliari in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità(articolo 15, comma 1, lettera b-bis));

§      le spese sanitarie, per le quali la franchigia è dunque elevata da 129,11 a (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c)) a 250 euro.

Si tratta di spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili (indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. E' consentita la ripartizione della detrazione in quote, alle condizioni di legge. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Si rammenta che, ai sensi del successivo comma 8 dell’articolo 12, le spese sanitarie non verrebbero sottoposte al limite complessivo di 3.000 euro;

§      le spese veterinarie, fino all'importo di 387,34 euro e con una franchigia di 129,11 euro; anche tale limite deve intendersi superato dalle norme in esame, che lo innalzano a 250 euro. (articolo 15, comma 1, lettera c-bis));

§      le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone interessate dall’obbligo di versamento degli alimenti, e di affidati o affiliati, per importo non superiore a in misura non superiore a 1549,37 euro per ciascuna di dette persone (articolo 15, comma 1, lettera d));

§      le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali (articolo 15, comma 1, lettera e));

§      i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta (articolo 15, comma 1, lettera f));

§      le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di cose vincolate, nella misura effettivamente rimasta a carico (articolo 15, comma 1, lettera g)).

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali, previo accertamento della loro congruità. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi;

§      le erogazioni liberali in denaro a favore di determinati soggetti pubblici e privati: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose vincolate (articolo 15, comma 1, lettera h)).

Vi sono comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Tra le condizioni per usufruire delle detrazioni, le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

§      il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di natura culturale, di cui alla predetta lettera h) (articolo 15, comma 1, lettera h-bis));

§      le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. (articolo 15, comma 1, lettera i));

§      fino al 31 dicembre 2012, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, nei limiti di legge, versati dai soci a società di mutuo soccorso volte d assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie,per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale (articolo 15, comma 1, lettera i-bis)).

Si rammenta che, a partire dal 2013, la prima parte della lettera i-bis) (che riguarda disciplina delle erogazioni liberali alle ONLUS) è soppressa; la relativa disciplina confluisce nel comma 1.1 dell’articolo 15 (cfr. infra).

§      le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, versati tramite banca o ufficio postale (articolo 15, comma 1, lettera i-ter));

§      le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 15, comma 1, lettera i-quater));

§      le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies));

Stante il tenore letterale di quest’ultima disposizione, sembrerebbe opportuno un coordinamento tra la franchigia introdotta dal comma 4 e il limite di spesa di 210 euro, al fine di chiarire in quali termini tali spese potranno continuare ad essere detratte secondo la disciplina proposta.

§      i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella “white list” (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies));

§      le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale (articolo 15, comma 1, lettera i-octies));

Tale franchigia di 250 euro opera inoltre per i seguenti ulteriori oneri di cui all’articolo 15 TUIR:

§      dal 2013, le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare pari al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento dal 2014, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale o altre individuate dalla legge (articolo 15, comma 1.1);

§      le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici. Fino al 2012, la detrazione è usufruibile per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro (articolo 15, comma 1-bis del TUIR); ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge n. 96 del 2012, tale detrazione ammonterà al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014; essa spetterà per i versamenti fatti in favore di partiti e movimenti politici che hanno presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale;

§      gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nella misura del 19 per cento e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. La detrazione riguarda i mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 1998; è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione (articolo 15, comma 1-ter del TUIR).

 

Il comma 6 – come già visto supraper gli oneri deducibili- estende la franchigia anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall’imposta lorda è riconducibile all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si segnala che il riferimento, ai fini dell’applicazione della franchigia, ad oneri da individuarsi mediante il (generico) requisito della “riconducibilità” agli articoli 10 e 15 del TUIR – in luogo di una espressa elencazione degli oneri stessi – potrebbe dar luogo a contenziosi circa l’effettiva applicabilità della franchigia medesima.

La Relazione illustrativa reca alcune indicazioni a titolo esemplificativo: tra le detrazioni, gli oneri sostenuti per erogazioni liberali in denaro alla società di cultura “La Biennale di Venezia” e le detrazioni per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera”di Genova.

In assenza di indicazioni nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa, non appare chiaro quale regime risulterà applicabile, tra gli altri, agli oneri sostenuti per la frequenza di asili nido dei figli (detraibili al 19% nel limite di spesa di 632 euro), ovvero di quelle sostenute per l’acquisto del cane guida per i non vedenti.

Non appare chiaro, dunque, quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in commento.

Appare dunque opportuna, anche tenendo presenti i principi dello Statuto del contribuente e dell’articolo 23 Cost., una più precisa individuazione delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale.

Esclusioni

La disposizione in commento esclude esplicitamente dall’applicazione della predetta franchigia i seguenti oneri elencati all’articolo 15 del TUIR:

§      le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili (di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), che si assumono integralmente.La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo alcune eccezioni, e con riferimento a un solo veicolo, con specifici limiti della spesa (articolo 15, comma 1, lettera c), dal quarto all’ottavo periodo).

Tra i mezzi necessari per la locomozione di tali soggetti, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

§      le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi di legge (articolo 15, comma 1, lettera c-ter));

§      le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies));

§      la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (detrazione forfettaria di 516,46 euro) (articolo 15, comma 1-quater);

 

Dal tenore letterale delle disposizioni in commento, sembrano doversi escludere dall’applicazione delle misure limitative in esame un insieme di ulteriori detrazioni, anche contenute in legge speciale (ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico) non “riconducibili” alle finalità dell’articolo 15 TUIR (detrazioni per carichi di famiglia; detrazioni disposte per tipologia di reddito; detrazioni tese a evitare fenomeni di doppia imposizione).

Ambito applicativo delle franchigie

Il comma 7 dispone in ordine all’efficacia soggettiva ed all’applicabilità nel tempo dei limiti a deduzioni e detrazioni introdotte dagli illustrati commi da 5 a 7.

In particolare, le franchigie (di cui ai commi 4, 5 e 6) non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

Inoltre, in deroga alle disposizioni sull’efficacia temporale delle norme tributarie (articolo 3 dello Statuto del contribuente, legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi del quale le modifiche alle imposte periodiche si applicano al periodo di imposta successivo a quello in cui entrano in vigore), l’esclusione per i redditi pari o inferiori a 15.000 euro e le franchigie introdotte dai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Limite massimo alle detrazioni

Il comma 8 dell’articolo 12 introduce un limite massimo alle somme detraibili dall’IRPEF per ciascun periodo di imposta, indicate nell’articolo 15 del TUIR e a quelle che – pur non essendo ivi indicate, la cui detraibilità è “riconducibile“ al predetto articolo 15 del TUIR.

Si veda in merito quanto già osservato in rapporto al comma 6.

Per espressa previsione normativa, nel computo del limite massimo di 3.000 euro non sono considerate le seguenti spese:

§      le spese sanitarie, ivi comprese le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili (articolo 15, comma 1, lettera c), dal quarto all’ottavo periodo).

Si ricorda che per le spese sanitarie le disposizioni in esame (comma 5 dell’articolo 12 sopra illustrato) è previsto l’innalzamento della franchigia a 250 euro, tranne che per la parte non riguardante le spese riguardanti i mezzi necessari deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili (non sottoposte a franchigia);

§      le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi di legge (articolo 15, comma 1, lettera c-ter)).

Tali oneri, come già illustrato, sono anche esenti dalla franchigia di 250 euro;

§      le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies)) e la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (detrazione forfettaria di 516,46 euro) (articolo 15, comma 1-quater);

Anche tali oneri, come già illustrato, sono esenti dalla franchigia di 250 euro.

Il comma 9 prevede che il limite di 3.000 euro non si applichi nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 e che, in deroga alle norme dello Statuto del contribuente sull’efficacia nel tempo delle norme tributarie, esse saranno operative a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

 

In estrema sintesi, per effetto delle norme in esame e fatte salve le specifiche eccezioni (sia alla franchigia che al limite), nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 il contribuente potrà portare in detrazione la percentuale delle spese indicata dalla legge (in genere il 19%) e per la parte che eccede i 250 euro. Inoltre, questi oneri saranno detraibili dall’IRPEF solo per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro per periodo d’imposta.

Profili finanziari

La norma interviene sulla disciplina delle deduzioni e delle detrazioni per oneri ai fini IRPEF riducendo, per i contribuenti che realizzano un reddito complessivo pari o superiore a 15.000 euro, l’ammontare del beneficio fruibile. La decorrenza, in deroga ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, è fissata al periodo d’imposta 2012 (commi 7, 9 e 10).

In particolare, sono previste due tipologie di intervento dirette, da un lato, ad introdurre una franchigia agli oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF e, dall’altro lato, a fissare un tetto massimo di oneri detraibili dall’imposta lorda.

1)  La franchigia, fissata in misura pari a 250 euro, viene introdotta:

§      per alcune tipologie di oneri deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF (si tratta degli oneri indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater) del TUIR). Pertanto, per ciascuna tipologia di onere, il contribuente potrà portare in deduzione l’ammontare di spesa eccedente il valore di 250 euro (comma 4).

Rientrano tra le tipologie di spese richiamate le spese mediche e di assistenza sostenute per i soggetti disabili, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, le erogazioni liberali in favore delle organizzazione non governative, delle università, degli enti di ricerca, ecc. Per un elenco completo ed esaustivo si rinvia all’elenco contenuto nell’articolo 10 del TUIR richiamato dalla norma in esame;

§      per alcune tipologie di oneri detraibili dall’imposta lorda indicati dall’articolo 15 del TUIR (comma 5).

Rientrano tra le spese escluse dalla franchigia quelle per i mezzi di locomozione di soggetti non deambulanti, quelle sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti e la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;

La franchigia indicata si applica anche agli oneri e alle spese la cui deducibilità e detraibilità è riconducibile ai richiamati articoli 10 e 15 del TUIR (comma 6).

 

2)  Viene introdotto un tetto massimo alla detrazione complessiva degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR. L’ammontare della spesa detraibile è fissato in misura pari a 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Alla sua determinazione concorrono anche le spese la cui detraibilità è riconducibile all’articolo 15 del TUIR mentre non rilevano le tipologie di spese indicate nel citato art. 15, comma 1, lettera c), c-ter), i-septies) e comma 1-quater. (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 


(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Franchigia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

1.647,9

941,7

941,7

1.647,9

941,7

941,7

1.647,9

941,7

941,7

Add.le region.

 

 

 

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

Add.le comun.

 

 

 

3,2

2,4

2,4

3,2

2,4

2,4

2) Tetto detraz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

298,8

170,8

170,8

298,8

170,8

170,8

298,8

170,8

170,8

Add.le region.

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Add.le comun.

 

 

 

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Franchigia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le region.

8,9

8,9

8,9

 

 

 

 

 

 

Add.le comun.

3,2

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

2) Tetto detraz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.le region.

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

Add.le comun.

0,4

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. I redditi, ad eccezione delle rendite su base catastale, sono estrapolati al 2012.

Si riportano, nella seguente tabella, i risultati indicati dalla RT evidenziando che, ai fini della determinazione degli effetti di cassa, è stato considerato un acconto del 75% ai fini IRPEF e un acconto del 33% ai fini dell’addizionale comunale IRPEF.

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

Dal 2014

competenza

 

 

 

1) Franchigia

 

 

 

IRPEF

+941,7

+941,7

+941,7

Add.le regionale IRPEF

+8,9

+8,9

+8,9

Add.le comunale IRPEF

+2,4

+2,4

+2,4

Totale franchigia

+953

+953

+953

2) Tetto alle detrazioni

 

 

 

IRPEF

+170,8

+170,8

+170,8

Add.le regionale IRPEF

+1,0

+1,0

+1,0

Add.le comunale IRPEF

+0,3

+0,3

+0,3

Totale tetto detrazioni

+172,1

+172,1

+172,1

 

 

 

 

cassa

 

 

 

1) Franchigia

 

 

 

IRPEF

 

+1.647,9

+941,7

Add.le regionale IRPEF

 

+8,9

+8,9

Add.le comunale IRPEF

 

+3,2

+2,4

Totale franchigia

 

+1.660,0

+953,0

2) Tetto alle detrazioni

 

 

 

IRPEF

 

+298,8

+170,8

Add.le regionale IRPEF

 

+1,0

+1,0

Add.le comunale IRPEF

 

+0,4

+0,3

Totale tetto detrazioni

 

+300,2

+172,1

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che, in assenza dei dati e delle informazioni necessarie per la quantificazione, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della stima degli effetti finanziari indicati. Appare pertanto necessario che siano illustrati con maggior dettaglio gli elementi utilizzati e le procedure adottate.

Sul punto, inoltre, si segnala che la relazione tecnica utilizza dati relativi al periodo d’imposta 2009 mentre risultano disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze i dati relativi alle dichiarazioni del 2010.

Relativamente alle disposizioni che introducono la franchigia, si chiede se, per le spese sanitarie, il valore indicato dalla norma (250 euro) sia stato considerato in aggiunta alla franchigia già vigente fissata in misura pari a 129 euro.

 

In merito all’introduzione del tetto massimo di detraibilità, andrebbe indicato se e in che misura siano stati valutati eventuali effetti indiretti legati ad una possibile riduzione del fatturato. Ciò in quanto i contribuenti, una volta raggiunto il tetto massimo di oneri detraibili, non avrebbero più un diretto “conflitto di interesse” con gli eventuali ulteriori fornitori e potrebbero non avere interesse a richiedere la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.

 

Appaiono inoltre necessari dei chiarimenti in merito agli effetti positivi ascritti, in termini di addizionali IRPEF, alle disposizioni che introducono un tetto massimo all’ammontare degli oneri detraibili ai fini IRPEF. Tali effetti, infatti, potrebbero determinarsi nella sola ipotesi in cui, a seguito della riduzione del numero dei contribuenti incapienti ai fini IRPEF, si amplia l’ambito dei contribuenti soggetti alle relative addizionali. Sul punto si chiedono dati relativi al valore imponibile recuperato, rispetto alla precedente situazione di incapienza, e alle aliquota medie di addizionali regionali e comunali all’IRPEF applicate ai fini della quantificazione.

La disposizione andrebbe inoltre coordinata con la disciplina sul federalismo fiscale tenuto conto che determina variazione di gettito di tributi di competenza degli enti territoriali.

Inoltre, tenuto conto che il comma 2 dell’articolo in esame introduce una riduzione delle aliquote IRPEF dei primi due scaglioni di reddito, andrebbe chiarito se le valutazioni effettuate considerino il combinato disposto della nuova disciplina IRPEF.

Andrebbe peraltro chiarito se sia stata considerata la disposizione contenuta nel successivo comma 36 dell’articolo 12 che introduce una detrazione per le erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.


 

Articolo 12, comma 11
(Abrogazione clausola di salvaguardia TFR)

 

11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Il comma 11 dell’articolo 12 abroga la cd. “clausola di salvaguardia” relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto (trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro), consistente nell'applicazione della curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

Per effetto delle norme in esame, dunque, ai predetti emolumenti dovranno applicarsi le aliquote applicabili nell'anno di maturazione del diritto alla percezione.

 

Più in dettaglio, si dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 9 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che disciplina la determinazione dell’IRPEF gravante sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR.

Il comma 9 ha introdotto una “clausola di salvaguardia”, prevedendo che su tali importi si applichino, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, anziché quelli introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla medesima legge finanziaria 2007 (per le aliquote IRPEF correnti, si veda la scheda di lettura dell’articolo 12, comma 2).

 

Quest’ultima disposizione si riferisce espressamente al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e alle indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; alle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le suddette somme, in considerazione della progressività delle aliquote IRPEF, sono soggette a tassazione separata (articoli 17 e 19 del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Tale reddito, infatti, pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento, si forma in più periodi di imposta precedenti e pertanto la sua imputazione al reddito del periodo d’imposta in cui viene percepito avrebbe determinato un trattamento deteriore per il contribuente.

E’ fatto salvo (ai sensi dell’articolo 24, comma 31 del D.L. 201 del 2011) lo speciale regime applicabile ove il TFR e le altre indennità equipollenti superino 1.000.000 di euro: in tal caso, la quota eccedente il predetto importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con una norma di coordinamento, viene altresì abrogato l’articolo 2, comma 514, quarto periodo della legge finanziaria 2007 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, nel disporre la riduzione del prelievo sul TFR e sulle altre indennità connesse il cui diritto alla percezione fosse decorso dal 1° aprile 2008, manteneva ferma la predetta clausola di salvaguardia.

 

Di conseguenza, per effetto delle norme in esame non dovrà più verificarsi se, applicando le aliquote del 2006, la tassazione del TFR e delle somme ad esso assimiliate risulti più favorevole di quella che si otterrebbe applicando le aliquote dell'anno di maturazione del diritto alla percezione delle somme; il prelievo fiscale avverrà dunque in base a queste ultime.

Nel silenzio della disposizione in commento, sembra evincersi che tale modalità di tassazione si applicherà ai lavoratori dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

 

La relazione tecnica afferma che in base ad elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi Modello 770 Semplificato presentate nel 2009, condotte simulando nel percorso di calcolo della tassazione separata delle somme in oggetto l’applicazione delle aliquote vigenti in luogo di quelle in vigore al 31 dicembre 2006, si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa 170 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che, in assenza di dati e di informazioni necessari per la quantificazione, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale della stima degli effetti finanziari indicati. Appare pertanto necessario che siano illustrati con maggior dettaglio gli elementi utilizzati e le procedure adottate.

In particolare, andrebbero esplicitate le diverse variabili che determinano, rispetto agli effetti stimati in sede di ddl originario relativo alla legge finanziaria 2007, un effetto positivo di gettito pari a 170 milioni annui in luogo della precedente stima pari a 130 milioni. Ciò anche in considerazione del fatto che la quantificazione originaria indicava che il valore individuale non era elevato mentre era elevato il numero dei soggetti interessati.


 

Articolo 12, comma 12
(Imposta di bollo sui certificati penali)

 

12. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».

 

 

Il comma 12 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo. È conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002)

 

La legislazione vigente prevede il pagamento mediante marca da bollo (da 14,62 euro) per il rilascio del certificato generale (contenente tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa) e del certificato civile (contenente i provvedimenti relativi alla capacità della persona, i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza).

Per il rilascio di tutti i certificati, compreso il certificato penale (contenente i provvedimenti penali di condanna definitivi) è dovuto un diritto di segreteria (3,54 euro, ovvero 7,08 euro se richiesto con urgenza).

 

L’articolo 18 del D.P.R. n. 115 del 2002, sul quale interviene la disposizione in esame, prevede la non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

 

Il comma 12 esclude i certificati penali dalla non applicabilità dell’imposta di bollo, i quali sono, conseguentemente, assoggettati ad imposta di bollo.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

175

175

175

175

175

175

175

175

175

 

La relazione tecnica stima, sullabase del numero dei certificati in esame (fonte: Ministero di Grazia e Giustizia) e applicando l’imposta di bollo, che la disposizione comporti un recupero di gettito di circa 175 milioni di euro su base annua.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio circa i dati utilizzati ai fini della stima del maggior gettito ascritto alla disposizione in esame.


 

Articolo 12, comma 13
(Aliquote di accisa dei carburanti)

 

13. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

 

 

Il comma 13 intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

 

Con la disposizione in commento si intende innalzare la misura delle accise sui carburanti applicabili dal 1° gennaio 2013, la quale attualmente ammonterebbe, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.L. 201 del 2011:

§      a 704,70 euro per mille litri per benzina e benzina con piombo;

§      a euro 593,70 per mille litri per il gasolio utilizzato come carburante.

 

Un temporaneo incremento delle accise sui carburanti è stato disposto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetto eventi sismici), il cui gettito è stato destinato al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 nel limite di 500 milioni di euro. L’incremento fissato dal D.L. 74 è stato di 2 centesimi al litro con operatività limitata al 31 dicembre 2012. La determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 69805/RU del 7 giugno 2012 ha provveduto a rimodulare in tal senso l’accisa sui carburanti (cfr. tabella successiva).

Successivamente, con la determinazione n. 88789 del 9 agosto 2012 richiamata dalla norma si è provveduto a rimodulare le aliquote di accisa su benzina e gasolio per carburazione in ottemperanza a quanto ulteriormente disposto dall’articolo 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Il richiamato comma 30, in relazione alla necessità di fornire copertura agli oneri connessi alle varie disposizioni contenute nel citato articolo 33 (tra le quali quella relativa al rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009), ha previsto che l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante debba determinare, per l’anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. Di conseguenza, anche tenendo conto degli aumenti disposti in rapporto al sisma del maggio 2012, si è nuovamente provveduto a incrementare temporaneamente le aliquote dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante nella misura di euro 4,20 per mille litri di prodotto.

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, nonché l’eventuale misura “stabilizzata” con il disegno di legge in esame. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

1° novembre-
6 dicembre 2011
[267]

7 dicembre 2011 -
7 giugno 2012

8 giugno - 10 agosto 2012

11 agosto -31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

728,40

728,40

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

617,40

617,40

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto di merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti operanti nel settore del trasporto di passeggeri.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate - Irap

 

 

 

0,0

14,2

7,7

0,0

14,2

7,7

Minori entrate - IIDD

 

40,4

23,1

 

40,4

23,1

 

40,4

23,1

Maggiori entrate

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

1.106

Maggiori spese – Credito d’imposta autotrasportatori

159,1

212,2

212,2

159,1

212,2

212,2

159,1

212,2

212,2

Maggiori spese - Irap

0,0

14,2

7,7

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, applicando ai consumi di benzina (11.826,89 milioni di litri) e di gasolio (28.787,6 milioni di litri) la differenza di aliquota fra la stabilizzata e la vigente (pari a 23,7 €/1000 litri), stima un maggior gettito pari a 962,6 milioni di euro. La RT precisa che tale ammontare va incrementato di un importo pari a circa 144 milioni di euro per tener conto delle maggiori entrate in termini di IVA per i soli consumatori finali. Inoltre, ai fini della stima occorre considerare anche gli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori pari a 212,2 milioni di euro complessivi in termini di anno.

In termini finanziari, considerando il riconoscimento trimestrale dei rimborsi degli autotrasportatori e gli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP dei maggior oneri per le imprese, la RT stima i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Accise

962,6

962,6

962,6

Iva

144,0

144,0

144,0

Imposte dirette

0,0

-40,4

-23,1

Irap

0,0

-14,2

-7,7

Oneri autotrasportatori

-159,1

-212,2

-212,2

Effetto netto

947,5

839,8

863,6

 

In merito ai profili di quantificazione,appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio al fine di verificare la stima del maggior gettito ascritto. In particolare, si rileva quanto segue:

§      andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori, con particolare riferimento alla quota di consumi a carico di tale categoria e al conseguente gettito IVA;

§      appare opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della stima del maggior gettito IVA, sia stata utilizzata l’aliquota in vigore pari al 21%. Tale chiarimento appare necessario al fine di garantire la prudenzialità della stima, tenuto conto, fra l’altro, che a legislazione vigente (D.L. n. 95 del 2012) l’aliquota in vigore dal 1 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 sarà pari al 23%, mentre il ddl di stabilità in esame (comma 1, articolo 12) prevede la riduzione di tale incremento di un punto percentuale;

§      andrebbero illustrate le ipotesi adottate ai fini della determinazione degli effetti sulle imposte dirette. Ciò in quanto la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l’ammontare dell’imponibile considerato, l’aliquota media utilizzata e la misura dell’acconto ipotizzata;

§      relativamente al punto precedente, inoltre, andrebbe chiarito se oltre, al minor gettito IRPEF, siano stati considerati anche gli effetti negativi di gettito relativamente alle addizionali regionali e comunali IRPEF;

§      in merito al suddetto punto, si segnala che trattandosi di tributi attribuiti agli enti locali e territoriali appare opportuno coordinare le disposizioni in esame con la disciplina in materia di federalismo fiscale.


 

Articolo 12, commi 14-16
(Variazioni al regime di IVA agevolato per cooperative assistenziali)

 


14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.


 

 

I comma da 14 a 16, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, modificano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter):

 

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;

 

In dettaglio, il comma 14 prevede una modifica alla Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972 nel senso di escludere le prestazioni sopra indicate dalla parte seconda (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) e di includerle nella parte terza (recante i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento) qualora rese da cooperative sociali e loro consorzi (in luogo del generico riferimento alle cooperative) in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Il vigente n.41-bis) della tabella A, parte seconda, assoggetta, infatti, ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Alla tabella A, parte terza, viene quindi aggiunto un nuovo numero 127-undevicies) recante le descritte prestazioni le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

Il comma 15 abroga il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva ricompreso nelle prestazioni assoggettate all’IVA al 4 per cento anche quelle di cui ai sopra citati numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) rese da tutte le cooperative e loro consorzi (primo periodo). Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali - in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus.

 

In sostanza, per effetto delle norme in esame, il regime IVA al 10 per cento spetta alle sole cooperative sociali per la prestazione dei sopra indicati servizi; come precisa al riguardo la relazione tecnica, queste ultime possono comunque optare per il più agevole regime applicato alle Onlus (esenzione IVA) ove lo reputino più conveniente.

 

Occorrerebbe chiarire il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l’esecuzione delle predette prestazioni.

 

il comma 16 prevede che le nuove disposizioni siano applicate alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla loro entrata in vigore.

 

Tale ultima disposizione, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, risponde all’esigenza di non gravare sulle finanze degli enti pubblici committenti.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

 

La relazione tecnica afferma che, dagli ultimi archivi IVA disponibili (periodo d’imposta 2009), risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 5.100 milioni di euro. Ipotizzando che la metà sia diretta al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l’IVA (oltre ai consumatori finali veri e propri, che rappresentano un 20%, si rilevano altri soggetti quali Stato, Regioni, Enti locali, ecc.), e tenuto conto che l’aliquota IVA aumenta di 6 punti percentuali, si ottiene un effetto di maggior gettito, su base annua a decorrere dal 2013 pari a:

5.100 milioni di euro x 6% x 50% = 153 milioni di euro

In merito ai profili di quantificazione si segnala che potrebbero essere disponibili dati più aggiornati tenuto conto che sul sito del Dipartimento delle finanze sono pubblicate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Tuttavia, poiché i dati accessibili non evidenziano il valore del fatturato soggetto ad IVA 4% per i contribuenti interessati dalla norma, non risulta possibile verificare se il dato 2009 si discosta da quello del 2010.

 

In merito alla quantificazione effettuata si segnala che la norma dispone che la nuova aliquota si applica alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente dalla data di entrata in vigore della norma in esame. Si ritiene, pertanto, che gli effetti ascritti all’anno 2013 dovrebbero, prudenzialmente, considerare una gradualità legata all’andamento dei rinnovi e dei nuovi contratti.

 

Ai fini della stima del maggior gettito, inoltre, la relazione tecnica considera una quota del 50% al fine di escludere le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che detraggono l’imposta assolta.

La restante quota include anche i soggetti diversi dai consumatori finali che non possono detrarsi l’IVA quali, come precisato dalla relazione tecnica, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, ecc (30%).

Rispetto a tali ultimi soggetti andrebbero fornite informazioni tenuto conto che:

§      per quanto riguarda le spese sostenute dallo Stato, tenuto conto che la norma non prevede un contestuale adeguamento delle risorse stanziate per le prestazioni in oggetto, si segnala che l’incremento del profilo tributario comporta una necessaria contrazione della richiesta da parte dello Stato delle prestazioni sanitarie medesime. Appare pertanto opportuna una conferma in merito alla sostanziale comprimibilità delle spese in argomento;

§      per quanto riguarda le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali, andrebbero comunque considerate le possibili istanze di rimborso da parte di tali enti territoriali della maggiore imposta versata all’Erario.

 

Per altro verso, tuttavia, si evidenzia che la relazione tecnica, applicando un incremento di aliquota di 6 punti percentuali, non considera la variazione dell’aliquota IVA prevista dal comma 1 dell’articolo in esame ai sensi del quale, a decorrere dal 1° luglio 2013 l’aliquota del 10% viene elevata all’11%.

I relativi effetti non sembrerebbero scontati neppure nella quantificazione relativa al richiamato comma 1, tenuto conto che quest’ultima appare coerente con le precedenti stime.


 

Articolo 12, comma 17
(Abrogazione esenzione IRPEF per pensioni di guerra)

 

17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

 

 

Il comma 17 dell’articolo 12 abroga l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati, come indicati nell'articolo 34, primo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

 

Più in dettaglio, la disposizione in commento specifica che l’esenzione IRPEF per le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e dei soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare (disposta dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) opera esclusivamente per i soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

Di conseguenza, per effetto delle norme in commento, se il contribuente presenta un reddito complessivo (cui concorre il reddito fondiario, il reddito d’impresa etc.) superiore a 15.000 euro, sono assoggettati a IRPEF anche gli emolumenti di cui all’articolo 34, primo comma.

 

Come precisato dalla relazione illustrativa al DDL in esame, la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989 ha dichiarato illegittimo il comma 1 nella parte in cui non estendeva l’esenzione IRPEF anche ad altri tipi di emolumenti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in numerose circolari (Circolare n. 21 del 1991, n. 260/E del 1996 e 104/E del 2000) l’ambito applicativo dell’esenzione. Di conseguenza, la modifica normativa in esame opera:

§      per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

§      per le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiale;

§      per le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco e ai militari volontari, sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Profili finanziari

La norma limita ai soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro il beneficio dell’esenzione dall’IRPEF delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e dei soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare[268].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

195,9

226,6

220,9

195,9

226,6

220,9

195,9

226,6

220,9

Addizionale regionale

 

 

 

0

10,6

10,3

0

10,6

10,3

Addizionale comunale

 

 

 

0

3,8

2,8

0

3,8

2,8

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale regionale

0

10,6

10,3

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

0

3,8

2,8

 

 

 

 

 

 

Si fa presente che il maggior gettito ascritto assume un andamento decrescente negli anni.

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è effettuata sulla base dei dati forniti, per ogni soggetto che percepisce pensioni di guerra e tabellari, dall’Ente erogatore.

I dati sulle pensioni sono stati utilizzati per integrare le informazioni reddituali presenti negli archivi del modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. Successivamente, mediante tale modello, per ogni soggetto percettore dei trattamenti in oggetto è stata posta a confronto l’imposizione derivante dalla normativa in esame con l’imposizione a legislazione vigente.

La stima di recupero di gettito ottenuta in base alle suddette elaborazioni è stata ridotta, in via prudenziale, per tenere conto di eventuali pensioni non percepite all’attualità ed in considerazione del fatto che le pensioni di guerra manifestano un decremento annuo in conseguenza della fisiologica progressiva scomparsa dei titolari e dei superstiti.

Si stimano quindi un recupero di gettito Irpef di competenza annua di circa 231,5 milioni di euro ed un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 10,6 e 2,9 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la relazione tecnica non indica i dati e le ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari ma si limita a fornire il risultato, in termini di competenza, della microsimulazione effettuata. In assenza di maggiori informazioni non appare possibile effettuare una verifica puntuale degli effetti finanziari.

In proposito, sarebbe utile acquisire informazioni relative al maggiore imponibile fiscale e alle aliquote medie delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF utilizzate per la quantificazione degli effetti indicati.

Si segnala, inoltre, che la norma andrebbe coordinata con la disciplina sul federalismo fiscale tenuto conto che determina effetti di gettito relativamente a tributi di competenza degli enti territoriali.

Ulteriori indicazioni si chiedono in merito al parametro utilizzato per valutare il decremento annuo conseguente alla fisiologica progressiva scomparsa dei titolari e dei superstiti. Ciò in quanto, tenuto conto che il dato in termini di competenza per l’anno 2013 indicato dalla relazione tecnica è pari a 231,5 milioni e che il dato in termini di cassa per l’anno 2015 è pari a 220,9 milioni, l’andamento del maggior gettito – pur scontando le differenze tra il dato di competenza e di cassa – evidenzia una riduzione nell’arco di due anni inferiore al 5%.

Tale informazione andrebbe acquisita anche in considerazione del fatto che il suddetto parametro rileva sia ai fini della determinazione dell’ammontare annuo del maggior gettito, che evidenzia comunque un andamento decrescente negli anni, sia ai fini dell’individuazione dell’ultimo anno nel quale è possibile scontare i maggiori effetti finanziari.


 

Articolo 12, commi 18-21
(Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie)

 


18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20.


 

 

I commi da 18 a 21 dell’articolo 12 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un’imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

§      compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

§      operazioni sui cosiddetti “strumenti derivati” nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguate.

 

Si ricorda preliminarmente che un’imposta sulle transazioni finanziarie era già prevista nel nostro ordinamento prima del 2007 ed era applicata su ciascuna operazione di borsa nella misura dell’1,4 per mille. Dopo alcune modifiche introdotte dal d.lgs. n. 435 del 1997, l’imposta era stata definitivamente cancellata dall’ordinamento con il decreto legge n. 248 del 2007.

Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge n.201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione delle attività finanziaria, in primo luogo modificando - a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l’aliquota dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito - ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari - per i quali viene prevista un’imposta su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello “nominale o di rimborso” degli investimenti. Per effetto delle precisazioni operate dal decreto-legge n. 16 del 2012, l'imposta di bollo proporzionale colpisce anche i c.d. "conto deposito", bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed un'imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello "scudo fiscale".

Si ricorda inoltre che le mozioni n. 1-00800 e n. 1-00822 (approvate il 18 gennaio 2012) e le mozioni n. 1-00817, n. 1-00848, n. 1-00849, n. 1-00850, n. 1-00851, n. 1-00852, n. 1-00853 e n. 1-00854 (approvate il 7 febbraio 2012) hanno impegnato il Governo a esprimere il proprio consenso all'applicazione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello di Unione europea o di Eurozona e a collaborare con le istituzioni europee e con gli altri Governi già favorevoli.

 

In ambito europeo, la Commissione europea aveva già presentato il 28 settembre 2011 una proposta di direttiva (COM(2011)594) volta ad introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Tale proposta è stata superata in occasione del Consiglio ECOFIN del 9 ottobre 2012, che ha preso atto che esistono le condizioni per procedere alla presentazione di una proposta di cooperazione rafforzata relativa all'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie: infatti, sette Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Austria, Portogallo e Slovenia) l'hanno già richiesta, tramite una lettera, alla Commissione europea, e altri quattro Stati (Italia, Spagna Estonia e Slovacchia) hanno dichiarato che lo faranno a breve. È stato così superato il numero minimo di nove Paesi richiesto dall'art. 20 del Trattato sull'Unione europea per poter attivare una cooperazione rafforzata. L'autorizzazione a procedere alla cooperazione dovrà essere approvata dal Consiglio dell'UE a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

 

Occorrerà pertanto verificare la compatibilità tra la norma in commento e la futura proposta di cooperazione rafforzata.

 

In particolare, ai sensi del comma 18, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione.

La base imponibile è costituita dal valore oggetto della transazione.

L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

Sono invece escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

 

Ai sensi del successivo comma 19, sono soggette, al momento della conclusione, alla medesima imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento calcolata sul valore nozionale di riferimento del contratto le operazioni su strumenti finanziari derivati diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia.

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), vale a dire contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (comma 1-bis, lettera d)).

 

Il comma 20 definisce le procedure di versamento dell’imposta: in primo luogo viene chiarito che l'imposta è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni, mentre sono esclusi i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).

 

L'imposta è quindi versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (ai sensi dell’'articolo 18 del TUF), nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (tra i quali, la relazione illustrativa cita, a titolo di esempio, i notai). Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

 

Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

 

In caso di mancato pagamento dell’imposta, l’operazione è nulla.

 

Infine, il comma 21 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta.

Profili finanziari

La norma introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un’imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

§      compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

§      operazioni sugli “strumenti derivati” nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai “Titoli di Stato” emessi da Paesi dell’Unione Europea o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguato.

Con riferimento alle transazioni relative alle azioni, la base imponibile è costituita dal valore oggetto della transazione. L’imposta è dovuta anche per le operazioni di compravendita effettuate all’estero mentre sono escluse dall’applicazione dell’imposta le operazioni di emissione ed annullamento dei titoli. Relativamente alle operazioni sui prodotti “derivati”, la base imponibile è invece costituita dal “valore nozionale” del contratto di riferimento.

Si stabilisce, inoltre, che il mancato pagamento dell’imposta determina la nullità delle operazioni effettuate.

Infine, con decreto del Ministero dell’economia verranno definite le modalità applicative dell’imposta in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

1088

1088

1088

1088

1088

1088

1088

1088

1088

 

La relazione tecnica,ai fini della valutazione degli effetti finanziari, utilizza i dati riguardanti le operazioni effettuate sulle piattaforme italiane regolamentate, in particolare, i dati 2011 riguardanti Borsa Italiana, Hi-MTF e TLX per azioni (e strumenti partecipativi) e prodotti derivati. Inoltre, sempre con riferimento ai prodotti derivati la RT considera anche i dati tratti dall’”Indagine Triennale sul mercato dei derivati”, condotta dalla Banca d’Italia per quanto riguarda le transazioni “over the counter”.

Per quanto concerne le compravendite azionarie, dai dati disponibili risulta per il 2011 un volume di transazioni di 709.974 milioni di euro. La RT afferma che tale importo è comprensivo anche delle operazioni del mercato primario, escluse dall’applicazione dell’imposta. Tali operazioni in base ad informazioni raccolte presso gli operatori del settore risulterebbero una percentuale inferiore al 5% sul totale delle operazioni condotte nei mercati regolamentati. Inoltre, sulla base dei dati di Borsa Italiana la percentuale di transazioni riguardanti emittenti non italiani risulterebbe anch’essa inferiore al 5%. La RT, prudenzialmente, detrae, quindi, dall’importo complessivo del volume di transazioni azionarie il 10% con una base imponibile di 638.977 milioni di euro.

A tale importo si aggiunge il valore delle compravendite azionarie tratto dall’archivio del registro (anno 2011) per un importo di 27.226 milioni di euro. Nel complesso quindi si assume una base imponibile potenziale per le compravendite di azioni di 666.203 milioni di euro.

Per quanto attiene alla stima degli effetti della tassazione sui prodotti derivati, la RT afferma che in base ai dati dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia sui prodotti scambiati “over the counter”, opportunamente integrati con quelli tratti da Borsa Italiana, è stata quantificata una base imponibile di circa 9.544 miliardi di euro. In particolare i dati relativi alle transazioni over the counter si riferiscono all’ammontare nominale o nozionale in essere al 30 giugno 2011, ripartiti per durata: per ciascuna classe di durata è stato stimato una durata media e quindi un turn over di tali operazioni.

In assenza di dati puntuali e sulla base di informazioni raccolte presso operatori del settore è stato stimato che i derivati su titoli di Stato rappresentino meno del 5% circa dei derivati su tassi di interesse (circa 6.656 miliardi di euro), prudenzialmente portato al 15%. La base imponibile annua sui derivati viene quindi ridotta a circa 8.546 miliardi di euro.

La RT considera, prudenzialmente, anche gli effetti derivanti da possibili riduzioni dei volumi di transazioni a seguito dell’introduzione dell’imposta di bollo in esame, in virtù di fenomeni di delocalizzazione e per la minore convenienza economica attribuita ad alcune tipologie di operazioni (quali ad es. quelle legate al c.d. high frequency trading, caratterizzato da bassi margini di guadagno su elevatissimi volumi di scambi). Pertanto, la RT stima un coefficiente di riduzione del 30% per ciò che riguarda le compravendite azionarie e dell’80% per i prodotti derivati.

Sulla base dei predetti parametri, la RT stima un gettito annuo derivante dall’applicazione dell’imposta di bollo in esame di 1.088 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non appare considerare, per la stima degli effetti ascritti alla disposizione in esame, l’effetto di minor gettito dovuta alla deducibilità dell’imposta, per le transazioni poste in essere dalla clientela esercente attività d’impresa.

Con riferimento alle ipotesi utilizzate ai fini della stima, la RT utilizza dei coefficienti di riduzione uguali a partire dall’anno 2013, pari al 30% per le compravendite azionarie e all’80% per i prodotti derivati, al fine di tener conto delle possibili riduzioni dei volumi di transazioni, in virtù di fenomeni di delocalizzazione, a seguito dell’introduzione dell’imposta di bollo in esame. Andrebbe valutata l’opportunità di modulare tali coefficienti al fine di tener conto dei possibili maggiori effetti negativi sul gettito nei primi anni di applicazione della disposizione, dovuti alla non immediata introduzione di un’imposta analoga da parte degli altri paesi europei.


 

Articolo 12, comma 22
(Deducibilità spese auto nell’esercizio di impresa)

 

22. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

 

 

Il comma 22 dell’articolo 12 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali e fermo restando l’importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

 

Più in dettaglio, la disposizione in commento intende modificare l’articolo 164, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986), come da ultimo novellato dall’articolo 4, comma 72 della legge n. 92 del 2012.

I commi 72 e 73 del richiamato articolo 4 hanno in generale ridotto la percentuale deducibile, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Per effetto della la lettera a) del comma 72, è stata ridotta dal 40 al 27,5 per cento la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, modificando in tal senso che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Resta ferma l’elevazione della deducibilità all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Le disposizioni recate dal comma 22 in esame riducono ulteriormente al 20 per cento la predetta quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati a fini aziendali.

 

Dal tenore letterale della disposizione in commento sembrerebbe evincersi che la riduzione al 20% della quota deducibile operi solo per il primo periodo dell’articolo 164, comma 1, lettera b); se così fosse, rimarrebbe immutata la deducibilità del 27,5 per cento delle spese, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, limitatamente ad un solo veicolo (in caso di attività svolta da società semplici e da associazioni, nella misura di un veicolo per ogni socio o associato).

In merito sembrerebbe opportuno un chiarimento, anche in considerazione del fatto che le modifiche di cui al richiamato articolo 4, comma 72, della legge 92/2012 hanno investito anche la percentuale deducibile per l’imprenditore individuale e per le società semplici / associazioni.

 

Rimane ferma la previsione di cui all’articolo 4, comma 73, della legge 92/2012, ai sensi del quale le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012).

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

412

549

532

412

549

532

412

549

532

Maggiori entrate - Irap

 

 

 

41

48

45

41

48

45

Minori spese

41

48

45

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina illustrata, è stata effettuata un’apposita simulazione pluriennale attraverso l’uso di un modello di microsimulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali; in particolare, la base dati di partenza è costituita dai dati forniti dal PRA (pubblico registro automobilistico) relativi a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e ad alcuni dati di dettaglio (quali l’alimentazione, la potenza, il costo di acquisto, etc.).

La RT effettua una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata dalle disposizioni in esame (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell’art. 54 del d.lgs. n. 285/1992, ciclomotori e motocicli). La nuova base dati risulta costituita da 41,1 milioni di veicoli. La RT afferma, inoltre, che attraverso l’abbinamento del codice fiscale del proprietario/titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili ai soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autovetture e moto). La RT precisa che l’archivio ottenuto contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto, ma anche l’informazione del soggetto che ha acquistato la macchina o la moto in leasing. È stato quindi possibile ricostruire il profilo civilistico della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nonché i relativi costi di esercizio.

I contribuenti sono stati a loro volta suddivisi in diverse tipologie a seconda del livello di detraibilità a fini IVA dei costi e delle spese e a seconda della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

La RT assume poi, come ipotesi, in mancanza di specifica indicazione, che i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti siano attribuibili soltanto agli operatori che presentano un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità.

Per quanto attiene invece all’andamento dei canoni contrattuali di leasing, la RT utilizza i dati tratti dai rapporti ASSILEA, distinguendo tra quota capitale ed interessi; vengono inoltre esclusi i veicoli intestati ai concessionari (per questi infatti i veicoli sono considerati beni merce e quindi estranei alla disciplina in parola) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine (per gli utilizzatori di questi beni non vi sono limitazioni). Viene, invece, utilizzata una speciale procedura per l’analisi dei riflessi finanziari prodotti dai veicoli dati in noleggio a lungo termine, per i quali l’ipotesi implicita è che l’universo degli utilizzatori di tali veicoli sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.

La RT calcola, quindi, la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia in termini di IRES/IRPEF che di IRAP per l’esercizio d’imposta base ed per i due successivi, avuto riguardo alla componente sia dei costi di esercizio che dei costi per ammortamento e/o canoni di leasing di competenza dell’esercizio stesso. Sono, inoltre, sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (derivanti dai veicoli posseduti o utilizzati in leasing), calcolate in capo ad ogni soggetto con partita IVA, distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati. Infine, attraverso l’abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP di ogni soggetto viene calcolata la conseguente variazione di imposta, tenendo conto sia del principio di derivazione per quanto attiene l’IRAP, sia dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Pertanto in termini di competenza il recupero di gettito, derivante dalla simulazione descritta, è complessivamente pari:


(milioni di euro)

COMPETENZA

2013

2014

2015

IRES/IRPEF

549

540

507

IRAP

48

46

43

IVA

0

0

0

Totale (circolante+flussi)

597

586

550

 

In termini di cassa, si stimano i seguenti effetti, considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell’85%, con anticipo degli effetti sull’acconto 2013:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

IRES/IRPEF

412

549

532

IRAP

41

48

45

IVA

0

0

0

Totale (circolante+flussi)

453

597

577

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica si limita a descrivere la metodologia seguita ai fini della quantificazione e a fornire alcuni dati relativi, in particolare, al numero delle autovetture e moto (circa 7 milioni complessivi) attribuiti a soggetti con partita IVA per poi individuare gli effetti complessivi della norma; pertanto, in assenza di una ricostruzione esaustiva dei vari passaggi del procedimento di quantificazione e degli ulteriori dati ed elementi utilizzati a tali fini, non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica della quantificazione fornita.

Per quanto concerne gli effetti relativi ai soggetti passivi IRPEF (imprese individuali e lavoratori autonomi) si osserva che andrebbero opportunamente valutate le conseguenze finanziarie in termini di addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

In merito al suddetto punto nonché in merito agli effetti di maggior gettito IRAP ascritti alla norma, si segnala che trattandosi di tributi attribuiti agli enti locali e territoriali appare opportuno coordinare le disposizioni in esame con la disciplina in materia di federalismo fiscale.


 

Articolo 12, commi 23-26
(Differimento termini maggiori valori conseguenti al riallineamento)

 


23. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017».

24. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole : «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

25. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.»

26. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.


 

 

I commi da 23 a 26 intervengono sulla disciplina dell’affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali “straordinarie” (fusione, cessione d’azienda, etc.)a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

I commi 23 e 24 posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i commi 25 e 26 modificando le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

 

L’ordinamento tributario considera alcune operazioni aziendali cd. “straordinarie” (quali la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda) come fiscalmente neutre, dal momento che gli elementi attivi e passivi del patrimonio passano dal dante causa al nuovo soggetto (o all’avente causa) conservando lo stesso valore fiscale che avevano in origine.

Di conseguenza, i plusvalori contabili emergenti in occasione delle suddette operazioni sono irrilevanti ai fini reddituali; ciò produce disallineamenti fra il valore d’iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti. Tali disallineamenti impongono di effettuare apposite rettifiche in dichiarazione dei redditi, volte ad adeguare il valore contabile degli ammortamenti e delle plusvalenze (o minusvalenze) all’ammontare riconosciuto ai fini della determinazione del reddito.

L’ordinamento consente però alle persone giuridiche coinvolte nelle suddette operazioni straordinarie di evitare tale “doppio binario” civilistico-fiscale: esse possono scegliere dunque tra il regime ordinario - con la necessità di provvedere ai predetti disallineamenti - e un regime speciale che, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, permette di ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici iscritti in bilancio.

Il legislatore ha gradualmente esteso l’applicazione di tale regime fiscale, operativo dapprima (articolo 1, commi 46 e 47 della legge 244/2007) per i maggiori valori attribuiti a immobilizzazioni materiali e immateriali relative ad aziende ricevute a seguito di operazioni di conferimento, fusione e scissione; con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (articolo 15, comma 10 e ss.gg.) l’affrancamento fiscale è stato reso applicabile ai maggiori valori iscritti relativi all’avviamento, ai marchi d’impresa, alle altre attività immateriali nonché ad altre attività (diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter del TUIR; rimanenze di magazzino, crediti, titoli immobilizzati etc.).

L’articolo 23, commi da 12 a 15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto una diversa forma di riallineamento civilistico-fiscale, ai sensi del quale è possibile affrancare, verso pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%, il maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali delle società partecipate, così come risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo. Obiettivo della predetta norme è stato quello di rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni. Come specificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011, tale regime è stato previsto in via temporanea e solo per le operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (avendo riguardo ai valori residui di avviamento e altri asset immateriali evidenziati nel bilancio consolidato del 2010); per avvalersi dell’istituto era necessario versare l’imposta entro il 30 novembre 2011.

Successivamente, l’articolo 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha esteso l’ambito operativo del predetto affrancamento alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, altresì riaprendo i termini di versamento per le operazioni intervenute nel 2010 e negli esercizi precedenti.

 

Il comma 23, modificando l’articolo 23, comma 14 del richiamato D.L. 98/2011, posticipa la decorrenza degli effetti dell’affrancamento – mediante pagamento di imposta sostitutiva al 16% - del maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Di conseguenza, gli effetti del riallineamento decorrerebbero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013).

 

Il successivo comma 24 differisce gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva disciplinata dal richiamato articolo 20 del D.L. 201 del 2011 che, come già anticipato in precedenza, ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, mediante pagamento di imposta sostitutiva.

In particolare, per gli affrancamenti effettuati secondo tali disposizioni, gli effetti decorreranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

 

Anche i commi 25 e 26 intervengono sulla disciplina sull’affrancamento recata dall’articolo 20 del D.L. 201/2011, modificando le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

 

Più in dettaglio, il comma 25 interviene sull’articolo 20, comma 1 del richiamato D.L. 201/2011, che nella formulazione vigente impone di versare l’imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da versare:

§      la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

§      la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

 

Per effetto delle nuove norme, il versamento dovrà avvenire in un'unica rata - anziché in tre rate - da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

 

Il comma 26 apporta le opportune modifiche di coordinamento all’articolo 20, comma 1-bis del D.L. . 201 del 2011.

 

In termini di versamento dell’unica rata (anziché tre), per effetto della disposizione in commento, viene estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti; resta fermo che sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale.

Profili finanziari

Normativa vigente L’art. 23, c. 12-14, del decreto legge n. 98/2011 ha disciplinato la rivalutazione agevolata delle attività immateriali quando le stesse non emergono in via immediata nel bilancio individuale delle società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni possedute. Per i soggetti che hanno aderito, effettuando il versamento della relativa imposta sostitutiva (16%) entro novembre 2011, il riconoscimento fiscale (che consente l’avvio della procedura di ammortamento) era fissato al periodo d’imposta 2013.

La relazione tecnica ha stimato un maggior gettito per imposta sostitutiva pari a 560 mln nel 2011[269], e una perdita di gettito IRES e IRAP dovuta alla deducibilità delle quote di ammortamento pari, rispettivamente, a 96 mln e 16 mln a decorrere dal 2013[270] (in termini di competenza).

Inoltre, la relazione tecnica aveva segnalato che la deducibilità per maggiori ammortamenti riguardanti il valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali incideva anche sul valore delle attività per imposte anticipate (DTA) che, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 59, del decreto legge n. 225 del 2010 danno diritto ad un maggior credito d’imposta. Tale maggior credito d’imposta è stato stimato in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

L’articolo 20 del decreto legge n. 201/2011 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sopra illustrata ed ha incluso anche le operazioni effettuate nel 2011. La relativa imposta sostitutiva (16%) è da versare in tre rate con scadenza giugno 2013, giugno 2014 e novembre 2014. Il riconoscimento fiscale è fissato a decorrere dal periodo d’imposta 2015.

La relazione tecnica ha stimato in 18,5 miliardi il valore che sarebbe stato affrancato dai soggetti ammessi. Pertanto, sono stati ascritti effetti di maggiori gettito per imposta sostitutiva pari a 987 mln nel 2013 e 1.973 mln nel 2014[271] ed effetti di perdita di gettito IRES ed IRAP dovuti alla deducibilità delle quote di ammortamento pari, rispettivamente, a 509 mln e 96 mln a decorrere, in termini di competenza, dal 2015[272].

Infine, il credito d’imposta per DTA è stato valutato, in coerenza con i criteri utilizzati nel D.L. n. 98/2011, in 83,9 mln a decorrere dal 2013.

 

La norma interviene sulla disciplina relativa alla rivalutazione agevolata delle attività immateriali incluse nel valore delle partecipazioni risultante nei bilanci societari disponendo:

§      il differimento dal 2013 al 2018 della decorrenza ai fini fiscali della rivalutazione dei valori dell’attivo effettuata ai sensi del D.L. n. 98/2011 (comma 23);

§      il differimento dal 2015 al 2020 della decorrenza ai fini fiscali della rivalutazione dei valori dell’attivo effettuata ai sensi del D.L. n. 201/2011 (comma 24);

§      la rideterminazione delle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per le rivalutazioni effettuate ai sensi del D.L. n. 201/2011. In particolare, in luogo delle tre rate costanti scadenti a giugno 2013, giugno 2014 e novembre 2014, viene previsto un unico termine con la scadenza fissata a giugno 2013 (pagamento del saldo delle imposte dovute relative all’anno 2012) (commi 25 e 26).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva

 

200

 

 

200

 

 

200

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imp.sost. (2013) e IRES (dal 2014)

200

846,2

423,1

200

846,2

423,1

200

846,2

423,1

IRAP

 

 

 

0

160

80

0

160

80

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

0

160

80

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ricostruito i profili normativi, afferma:

§      l’adesione alla normativa di cui al D.L. n. 98/2011 è stata particolarmente elevata: dai dati del modello di versamento unificato F24 il gettito da imposta sostitutiva a novembre 2011 (codice tributo 1843) è stato infatti di 3,93 miliardi di euro (rispetto alla stima scontata di 560 mln). La RT ritiene, pertanto, che la rivalutazione ai sensi del D.L. 98/2011 abbia “attratto” buona parte del gettito e degli effetti attribuiti, in sede di stima, all’articolo 20 del D.L. n. 201/2011;

§      le disposizioni di cui ai commi da 55 a 58 dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 225/2010, così come modificati dall’articolo 9 del D.L. n. 201/2011, hanno concesso la possibilità per il contribuente di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) qualora, nel bilancio individuale delle società, venga rilevata una perdita d’esercizio. Tali DTA sono relative sia a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, sia al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi;

§      l’utilizzo in compensazione da parte degli enti creditizi e finanziari delle imposte anticipate in presenza di perdite d’esercizio (DTA) è risultato sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria: a tutto settembre 2012 risulta un importo compensato di quasi 1,8 miliardi di euro, da parte di 247 soggetti, in aggiunta ai circa 163 milioni di euro compensati a fine 2011;

§      sul complesso delle banche, pertanto, si stima un importo di credito di imposta DTA pari a 3 miliardi di euro;

§      a fronte di una imposta sostitutiva (con aliquota del 16%) versata di circa 3,93 miliardi di euro con le aliquote IRES del 27,5% ed IRAP del 5,2% si ottiene una stima delle imposte anticipate, a favore (sostanzialmente) delle banche, complessivamente di circa (3,93 / 16% X (27,5% + 5,2%)) 8 miliardi di euro: di questo importo, tuttavia, quasi la metà (3 miliardi) come detto, è stata o sarà usufruita direttamente sotto forma di credito di imposta, piuttosto che quali minori IRES ed IRAP, in dieci esercizi, attraverso il meccanismo delle maggiori quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali fiscalmente rilevanti;

§      per quanto riguarda l’imposta sostitutiva ex articolo 20 D.L. n. 201/2011, in via prudenziale – tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa l’effetto “spiazzamento” operato dal D.L. n. 98/2011 - si attribuisce a tale disposizione un gettito in misura pari ad un decimo di quanto originariamente stimato in sede di relazione tecnica, quindi circa 300 milioni di euro: l’abolizione del pagamento in tre rate comporta, di cassa, un incremento di gettito nel 2013 di 200 milioni di euro a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare.

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato la relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari conseguenti al differimento di cinque anni della deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento (in 10 esercizi) sui maggiori valori dell’avviamento e delle altre attività immateriali:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Imposta sostitutiva

200

-200

 

 

 

IRES

 

846,2

423,1

487,7

455,4

IRAP

 

160

80

92,2

86,1

TOTALE

200

806,2

503,1

579,9

541,5

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia la relazione tecnica, nel determinare gli effetti ascritti alla disposizione in esame, dà conto dei risultati conseguiti in relazione al D.L. 98/2011 e formula altresì una revisione delle stime effettuate con riferimento al decreto legge n. 201/2011.

La revisione è stata effettuata in considerazione del fatto che le relazioni tecniche avevano stimato un ammontare complessivo di rivalutazione pari a 22 miliardi (di cui 3,5 mld nel D.L. 98/2011 e 18,5 mld nel D.L. 201/2011) mentre l’imposta sostitutiva versata nel 2011 in relazione al solo D.L. 98 (3.930 milioni in luogo dei 560 milioni stimati) corrisponde ad un valore di riallineamento pari a 24,5 miliardi. Conseguentemente la relazione tecnica assume che il primo provvedimento (D.L. 98) abbia assorbito larga parte degli effetti ascritti al secondo provvedimento (D.L. 201) e rivede al ribasso gli effetti attesi da quest’ultimo nella misura dei nove decimi.

Inoltre, anche il dato acquisito in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per DTA è risultato sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria e viene conseguentemente riformulata la stima complessiva dei crediti di imposta DTA.

In merito alle predette revisioni delle stime, la relazione tecnica assume implicitamente che esse siano incluse nei tendenziali e pertanto quantifica gli effetti ascritti al provvedimento in esame sulla base di tale presupposto. Si osserva in proposito che non risulta che le citate revisioni siano state considerate ai fini della stima degli andamenti tendenziali esposti nella Nota di aggiornamento al DEF 2013. Tale documento riporta infatti, nella tabella delle una tantum, il medesimo gettito, per il 2013 e il 2014, originariamente quantificato con riferimento al D.L. 201/11. Appare pertanto necessario che sia chiarito se le rettifiche degli andamenti tendenziali assunte implicitamente dalla relazione tecnica siano state effettivamente apportate e in quale sede ciò sia avvenuto. Più in dettaglio:

A.   con riferimento al gettito dell’imposta sostitutiva, la relazione tecnica, tenuto conto dell’effetto spiazzamento operato dal D.L. 98/2011, attribuisce alla disposizione contenuta nel D.L. n. 201/2011 un gettito pari a 1/10 di quanto originariamente stimato e su tale base stima l’effetto dei nuovi termini di versamento (tutto entro il 2013 in luogo del precedente che prevedeva 1/3 nel 2013 e 2/3 nel 2014), pari a un maggior gettito nel 2013 di 200 mln[273] a fronte di corrispondente riduzione di gettito nel 2014. Andrebbe pertanto chiarito se la perdita di gettito rispetto alle stime iniziali sia stata oggetto di rettifica negli andamenti tendenziali[274].

B.   per quanto concerne l’effetto derivante dallo slittamento di cinque anni del riconoscimento ai fini fiscali dei nuovi valori, sono ascritti effetti positivi per lo slittamento del minor gettito IRES/IRAP ascritto nella norma originaria. Tuttavia, tenuto conto degli scostamenti tra previsioni e risultati, il loro ammontare risulta inferiore a quelli originariamente ascritti.

Tale differenza appare dovuta all’operare di due fattori di segno opposto: da un lato la sottostima iniziale del gettito dell’imposta sostitutiva del D.L. 98, cui consegue una proporzionale sottostima del riconoscimento fiscale dei nuovi valori; dall’altro un maggiore utilizzo in compensazione, rispetto a quello stimato originariamente, dei crediti d’imposta per DTA.

Anche in questo caso le quantificazioni della relazione tecnica sembrerebbero assumere che gli andamenti tendenziali già inglobino le nuove stime risultanti dalle rettifiche sopra descritte. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento.

C.  In merito al maggiore utilizzo in compensazione, rispetto a quello stimato originariamente, dei crediti d’imposta per DTA andrebbero chiarite, in particolare, le modalità e la distribuzione temporale dei nuovi utilizzi in compensazione operati dai soggetti interessati. Anche sul punto, andrebbe inoltre chiarito se gli scostamenti riscontrati tra previsioni e risultati siano già stati considerati nella rideterminazione dei tendenziali di finanza pubblica. Andrebbe altresì chiarito se non si ritenga imputabile un effetto indiretto di minor gettito sotto tale profilo anche alla norma in esame, in considerazione del fatto che le banche, non avendo la possibilità di fruire a breve dei benefici fiscali dovuti alla deducibilità degli ammortamenti, tenderanno ad utilizzare al massimo, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, la compensazione dei crediti per imposte anticipate.

In merito agli esercizi successivi al triennio di riferimento, si segnala, che il differimento dei termini di riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio disposto dalla norma determina, nei periodi d’imposta successivi a quelli indicati nella relazione tecnica, effetti negativi di gettito.

Appare infine opportuno un chiarimento sull’eventualità che la norma si presti ad un possibile contenzioso tra lo Stato e i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione volontaria dei cespiti immateriali prevista dalle citate disposizioni dei D.L. 98 e 201 del 2011. I predetti contribuenti hanno infatti formulato una valutazione di convenienza basata sulle condizioni fissate dalle disposizioni originarie, attualmente oggetto di modifica da parte della norma in esame.


 

Articolo 12, commi 27 e 28
(Imprese assicurative)

 


27. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

28. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 27 dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. L’aumento della misura per il 2012 è disposto in deroga alla norma dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l’irretroattività delle disposizioni tributarie.

Il comma 28 chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d’imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

 

In particolare il comma 27 interviene sull’articolo 1 del D.L. n. 209 del 2002, il quale a decorrere dall’anno 2003, ha stabilito che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa siano tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve tecniche. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta.

 

Le riserve tecniche riguardano, in particolare, le riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione.

 

La suddetta percentuale era già stata elevata allo 0,35 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, dall’articolo 82 del D.L. n. 112 del 2008.

 

Con il comma 28 si chiarisce che anche il predetto credito può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche (lettera B5 dell'articolo 18, comma 1, del regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche), nonché tra gli attivi delle gestioni separate, con riguardo ai quali, quindi, non si applica l'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (il quale prevede che non possono comunque costituire attività della gestione separata i crediti infruttiferi).

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

623,1

373,9

373,9

623,1

373,9

373,9

623,1

373,9

373,9

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 il gettito delle imposte sulle riserve con aliquota dello 0,35% è di circa 1.334 milioni di euro, a tale importo va aggiunta l’imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile, come indicato in sede di RT originaria all’articolo 68 del D.L. 83/2012, in 120 milioni di euro. In base ai dati evidenziati l’incremento dallo 0,35% allo 0,5% nel 2012 produce un gettito pari a (1334+120)/0,35 x (0,5%-0,35%) = 623,1 milioni di euro; il maggior gettito dell’aliquota allo 0,45% è di circa (1334+120)/0,35% x (0,45%-0,35%) = 415,4 milioni di euro dal 2013.

La RT afferma, inoltre, che tale importo verrà scomputato dai versamenti dell’imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Pertanto l’effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 373,9 milioni di euro, considerando il rapporto tra l’imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, preliminarmente, che non sono fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica della quantificazione effettuata.

Sulla base di quanto indicato dalla RT, si segnala che il maggior gettito ascritto è determinato dalla differenza tra l’incremento dell’imposta sulle riserve matematiche (dovuto all’aumento dell’imposta dovuta sulle riserve matematiche) e il recupero della quota parte della stessa imposta, che viene detratta dalla ritenuta che il sostituto di imposta opera sulle somme corrisposte all’assicurato al momento del riscatto della polizza vita.

Si ricorda infatti che l’imposta sulle riserve è versata a titolo di acconto rispetto alla ritenuta del 20% da operare sulle somme corrisposte all’assicurato.

La predetta differenza sembrerebbe basata sull’assunto che l’attuale tipologia contrattuale e di investimento ed i flussi finanziari che ad essa ineriscono rimangano invariati nel tempo; in altre parole, in ciascun anno, si deve verificare un flusso in entrata (nuove polizze vita) e un flusso in uscita (riscatto di polizze in corso) tale da assicurare una sostanziale invarianza del relativo rapporto di sostituzione. Pertanto la previsione di maggior gettito annuo - ascritto alla norma in misura costante nel tempo e riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – si fonda sulla predetta ipotesti di invarianza. Al fine di valutare la prudenzialità della predetta ipotesi, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio con particolare riguardo al rapporto, cui si fa riferimento nella RT, tra l’imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche

Nell’ipotesi che la durata media delle polizze vita sia pari a 10 anni, il maggior gettito ascritto a decorrere dal 2014, pari a 373,9 milioni di euro, deriverebbe dal valore dell’imposta lorda, pari a 415,4 milioni di euro detratto l’importo di 41,5 milioni di euro, pari a 1/10 della stessa imposta lorda. Nel caso fosse confermata tale ipotesi non appare chiaro come venga scontato il maggior acconto versato nel 2013, dal momento che, per tale annualità, risulta iscritto nei saldi l’intero maggior gettito quantificato, pari a 623,1 milioni di euro.

Inoltre, andrebbe precisato se ai fini della quantificazione, sia stata considerata la possibilità concessa ai soggetti che versano l’imposta sulle riserve matematiche di utilizzare tale credito in compensazione dal pagamento di altre imposte come previsto, per specifiche situazioni, dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 209/2002.

Infine, la RT, nel quantificare gli effetti di gettito della disposizione, utilizza l’imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile, così “come indicato in sede di RT all’art. 68 del D.L. 83/2012, in 120 milioni di euro”. Si rileva che la RT all’articolo 68 del citato D.L. quantificava una valore di imposta pari a 110 milioni di euro, il quale scomputato dai versamenti dell’imposta sostitutiva del 20%, risultava scontato in misura pari a 100 milioni di euro. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo.


 

Articolo 12, comma 29
(Reddito dominicale e agrario)

 

29. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 

Il comma 29 dell’articolo 12 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario siano rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

 

In estrema sintesi, si ricorda che sono titolari di redditi fondiari le persone fisiche (articolo 26 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) che hanno il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti possessori, nel periodo di imposta in cui si tale possesso si è verificato. Possono produrre redditi fondiari anche le società di persone, le s.r.l. e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricole.

In particolare, il reddito dominicale è il tipo di reddito fondiario derivante dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento sui terreni; esso è indipendente dalla circostanza che la coltivazione del terreno sia effettuata dal proprietario o da terzi, in quanto esso è imputato al proprietario / titolare di diritto reale sul terreno. Il reddito agrario esprime invece (articolo 32 del TUIR) la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole; esso è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

In merito alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici va richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004[275], successivamente modificato dal decreto legislativo n. 101/05[276], che ha introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n.1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%[277]. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n.203 del 1982 che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

 

L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 che, a sua volta, aveva rivalutato i redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

87,2

49,8

49,8

87,2

49,8

49,8

87,2

49,8

49,8

Addizionale regionale

 

 

 

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Addizionale comunale

 

 

 

0,9

0,7

0,7

0,9

0,7

0,7

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale regionale

2,6

2,6

2,6

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

0,9

0,7

0,7

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno di imposta 2010, risulta un ammontare di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 1.148 e 687 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%. Applicando l’incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) e considerando una riduzione del 45% dell’ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell’IMU), la RT stima un ammontare di maggiore imponibile pari a 184,6 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media del 27% si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +49,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +2,6 e +0,7 milioni di euro.

 

La RT stima, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

IRPEF

87,2

49,8

49,8

-37,4

Addizionale regionale

2,6

2,6

2,6

0

Addizionale comunale

0,9

0,7

0,7

-0,2

Totale

90,7

53,1

53,1

-37,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima del maggior gettito ascritto appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della quantificazione.


 

Articolo 12, commi 30 e 31
(Determinazione del reddito delle società agricole e degli imprenditori agricoli)

 

30. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.

 

 

I commi 30 e 31 abrogano le disposizioni che consentivano alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Si ricorda che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto all’articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali “agricole”, eccezion fatta per le Spa e le Sapa. Ai sensi del comma 1093, infatti, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l’indicazione di “società agricola”) possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale articolo prevede che il reddito agrario sia costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Ai sensi del successivo articolo 34, il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Il successivo comma 1094 consente di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

 

Più in dettaglio, il comma 30 abroga le illustrate disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (vale a dire, l’assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

 

Ai sensi del medesimo comma 30, le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Conseguentemente, la norma prevede una deroga esplicita alle disposizioni sull’efficacia temporale delle norme tributarie (articolo 3 dello Statuto del contribuente, legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi del quale le modifiche alle imposte periodiche si applicano al periodo di imposta successivo a quello in cui entrano in vigore).

 

Il comma 31 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma precedente.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

76,5

43,7

43,7

76,5

43,7

43,7

76,5

43,7

43,7

 

La relazione tecnica,ai fini delle stima degli effetti di gettito, utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2011), dalle quali emerge:

1.      Società di capitali (solo quadro RF)

§      ricavi analitici esclusi: 531,4 mln (991 contribuenti) e costi analitici esclusi: 494,5 mln (1.029 contribuenti);

§      reddito IRES determinato forfetariamente: 9 mln, cui corrisponde un gettito IRES pari a 1,63 mln;

§      mancato gettito IRES analiticamente determinato: circa 17,45 mln.

Pertanto, in relazione ai soggetti in esame, il maggior gettito è stimato in:

(17,45 – 1,63) = 15,82 mln

2.      Società di persone

Quadro RF:

§      ricavi analitici esclusi (commi 1093+1094): 112,2 mln (185 contribuenti) e costi analitici esclusi: 100,3 mln (195 contribuenti);

§      reddito IRPEF determinato forfetariamente: 1,5 mln, cui corrisponde una perdita di gettito IRPEF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa 4 mln;

Quadro RG;

§      ricavi analitici esclusi (comma 1094): 24,3 mln (317 contribuenti);

§      reddito IRPEF forfetariamente determinato (comma 1093): 2,8 mln cui corrisponde una perdita di gettito IRPEF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa 23,9 mln.

Pertanto, in relazione ai soggetti in esame, il maggior gettito è stimato in:

4 mln (quadro F) + 23,9 mln (quadro G) = 27,9 mln

 

La RT stima quindi un recupero di gettito annuo di competenza IRES/IRPEF conseguente alla abolizione di tale esenzione di circa (17,45 – 1,63 + 4 + 23,9) = 43,7 milioni di euro.

 

Applicando una misura dell’acconto pari al 75% gli effetti stimati dalla RT in termini di cassa sono indicati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

IRPEF/IRES

76,5

43,7

43,7

43,7

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non appaiono sufficienti per effettuare una verifica puntuale della quantificazione degli effetti finanziari.

Si evidenzia, tuttavia, che gli effetti di maggior gettito quantificati appaiono in linea con quelli negativi scontati in occasione dell’introduzione[278] delle disposizioni agevolative che si intende abrogare.

Si chiedono, pertanto, maggiori informazioni circa la procedura e le ipotesi adottate, nonché il valore dell’aliquota media considerata ai fini IRES ed IRPEF.

Ciò in considerazione del fatto che i commi che la disposizione in esame intende abrogare prevedono due diversi regimi opzionali di tassazione (determinazione del reddito in base al reddito catastale e determinazione del reddito applicando un coefficiente forfetario di redditività del 25%) e che i dati relativi ai ricavi e ai costi esclusi dovrebbero essere quelli indicati, secondo le istruzioni per la compilazione del modello Unico, da tutti i soggetti indipendentemente dal regime adottato.

Ipotizzando che, con riferimento alle società di capitali, i ricavi analitici corrispondenti al regime forfetario siano pari a 36 mln (9 mln : 25%) si otterrebbe, sommandoalgebricamente i ricavi e i costi non esclusi, un valore imponibile complessivo pari a 73 mln. Il gettito IRES indicato dalla RT ammonta a 17,45 mln dal quale si desumerebbe l’applicazione di un’aliquota IRES del 24% circa.

Inoltre, in relazione al maggiore imponibile emerso, non appaiono indicati gli effetti finanziari recati in termini di addizionali all’IRPEF e all’IRAP. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.


 

Articolo 12, commi 32 e 33
(Terreni agricoli e gasolio agricolo)

 


32. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

33. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento.


 

 

Il comma 32 dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l’applicazione dell’accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il comma 33 prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la riduzione del 5 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

 

Più in dettaglio, il comma 32 prevede che, per ammettere all’agevolazione consistente nell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica,le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, in base al DPR 503/99 (articolo 9) e successivamente regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Agea, nella sua veste di Organismo pagatore nazionale dei contributi derivanti dall’applicazione della PAC, ha reso obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale per avere accesso a finanziamenti comunitari. Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da Agea) istituita nel 2005 con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); fanno parte del patrimonio informativo della società anche il Registro Nazionale Titoli[279], nonché Sistema Informativo Territoriale (GIS), che include una banca dati grafica, comprensiva delle ortofoto di tutto il territorio nazionale.

Con il D.L. n. 5/2012, decreto di semplificazione (art. 25, comma 2), è stato disposto che il fascicolo aziendale nella versione elettronica, tenuto da Agea, sia accessibile da parte delle PP.AA., e che faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell’aziende agricola. Le modalità di consultazione debbono essere definite con un decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 9 aprile).

Quanto all’agevolazione, il punto 5 della tabella A allegata al Testo unico sulle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) prevede l’applicazione di aliquote ridotte per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In particolare per il gasolio si applica il 22 per cento dell’aliquota normale; per gli oli vegetali non modificati chimicamente si prevede l’esenzione; per la benzina si applica il 49 per cento dell’aliquota normale.

 

La norma dispone, inoltre, che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell’erogazione dei quantitativi di carburante agevolato non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale (di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 99 del 2004 e all'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 5 del 2012).

 

Si segnalano alcuni refusi al comma 32: le parole “di cui al comma 1” andrebbero sostituite con “di cui al periodo precedente”; le parole “a quelle indicate” con “a quella indicata”.

 

Il comma 33 dispone la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell’Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002 (G.U. n. 67/2002).

Peraltro, l’articolo 2 di tale decreto stabilisce che le regioni e le province autonome possano, quando ricorrano le speciali condizioni elencate al comma 2, disporre le maggiorazioni di cui ai punti 19 e 20 dello stesso allegato 1.

La norma, in definitiva, determina una riduzione del 5 per cento delle assegnazioni di agevolazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

La relazione tecnica afferma cheattualmente il criterio seguito dagli uffici regionali per la determinazione dei quantitativi da immettere all’impiego agevolato è disciplinato da un sistema a domanda, che, pertanto, può non trovare una base informativa certificata.

La RT, pertanto ritiene che l’imposizione dei vincoli imposti dal comma 32 in esame permetterà maggiori controlli sulle assegnazioni, e stima, in via prudenziale, che la norma possa condurre ad una riduzione del 5% dei consumi di carburante agevolato rispetto a quelli dell’anno 2012.

Di conseguenza, sulla base dei consumi stimati per l’anno 2012 dei carburanti impiegati nei lavori agricoli, procedendo al recupero della differenza tra l’aliquota normale vigente e quella agevolata, si determina per l’erario un effetto positivo sul gettito di circa 54 milioni di euro.

Con riferimento alla riduzione del 5%, a decorrere dall’anno 2013, dei consumi medi standardizzati di gasolio per l’impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, di cui al comma 33 in esame, la RT stima che si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in “l/ ha”, indicati nel citato allegato.

La riduzione del 5% disposta dalla norma sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un ulteriore recupero di gettito di circa 54 milioni di euro, stimati con la metodologia sopra indicata.

Nel complesso la RT perviene ad una riduzione del quantitativo di carburante agevolato del 10%, con un recupero di gettito di circa 100 milioni di euro su base annua.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli effetti di gettito si basa su ipotesi non verificabili. Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio volti a garantire la prudenzialità della stima del maggior gettito atteso.


 

Articolo 12, comma 34
(Sanzioni per violazioni della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali)

 


34. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;

2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;

3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».


 

 

Il comma 34 dimezza il minimo edittale delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge n.146 del 1990. In particolare, viene ridotto a 2.500 euro (dagli attuali 5.000), il minimo edittale delle sanzioni comminate ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 4 , 4-bis e dell’articolo 9, comma 1 (per un puntuale raffronto si rinvia al successivo testo a fronte).

In particolare:

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare economico complessivo dei contributi sindacali sospesi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni per il corretto esercizio del diritto di sciopero;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione sostitutiva da applicarsi qualora le sanzioni ordinarie non risultino applicabili;

§      viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza prefettizia adottata quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Si ricorda che sulla medesima materia era di recente intervenuto, in senso contrario, l’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n.95 del 2012, che aveva innalzato i minimi edittali delle sanzioni in esame da 2.582 euro a 5.000 euro.

 

La disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali contenuta nella legge 146/1990, anche in relazione allo schema operativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale, ha lo scopo, individuando un elenco tassativo di diritti della persona, di contemperare questi con l’esercizio del diritto di sciopero, attraverso la disciplina di quest’ultimo nei servizi pubblici deputati ad assicurare il godimento di quei diritti.

A tale scopo la legge (articolo 1) contiene un elenco, da ritenersi non tassativo, dei servizi ritenuti essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona al cui soddisfacimento sono preordinati.

Viene prevista inoltre un’apposita procedura per la tutela di tali diritti (articolo 2). In particolare, i contratti collettivi devono prevedere procedure di conciliazione e raffreddamento obbligatorie prima della proclamazione dello sciopero, per il quale deve essere dato preavviso di almeno 10 giorni e del quale devono essere indicate durata, modalità e motivazione. Le imprese erogatrici sono tenute a dare comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima dello sciopero. Le sanzioni in caso di inosservanza da parte dei lavoratori sono di natura disciplinare o pecuniaria; le organizzazioni sindacali e i responsabili delle imprese erogatrici sono invece soggetti a sanzioni pecuniarie amministrative.

L’osservanza di queste regole è assicurata dagli interventi, anche in funzione sostitutiva in caso di inerzia o di inidoneità della disciplina contrattuale in materia, di un organo autonomo, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ed eventualmente dall’autorità amministrativa attraverso lo strumento della precettazione (articolo 8), nonché dalla previsione di sanzioni, a carico dei sindacati, dei singoli partecipanti allo sciopero e dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese ed enti che erogano il servizio.

In particolare, la precettazione opera nel caso in cui"sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, e consiste in un'ordinanza del presidente del consiglio (per il caso di conflitto di rilevanza nazionale o interregionale) ovvero del prefetto, con la quale, dopo aver invitato le parti a desistere e aver tentato una conciliazione, si dispone il differimento dello sciopero ad altra data, ovvero se ne riduce la durata, ovvero si impone di osservare le misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati. L'ordinanza di precettazione può essere impugnata davanti al T.A.R.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla rimodulazione delle sanzioni in esame conseguano effetti negativi a carico dell’INPS al quale sono devoluti i contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione nonché le sanzioni a carico dei professionisti e piccoli imprenditori sulla base degli articoli 4, comma 2 e 9, comma 3 della legge n. 146/1990.


 

Articolo 12, comma 35
(Finanziamento delle autorità indipendenti)

 

35. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

 

Il comma 35 prevede che le norme sul trasferimento di risorse tra autorità amministrative indipendenti stabilite dalla legge finanziaria per il 2010, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero, si applicano anche nel 2013, 2014 e 2015.

Nel dettaglio, tale disposizione prolunga sino al 2015 i termini di applicazione dell’art. 2, comma 241 della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) che ha attuato un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo, per gli anni 2010, 2011 e 2012, maggiori risorse all’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità. Poiché sono richiamati solo il secondo e il terzo periodo del suddetto comma, l’Antitrust non beneficia della proroga.

 

Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autorità amministrative indipendenti è molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.

Attualmente, molte autorità indipendenti (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate è assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte è a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autorità (Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della legge n. 146/1990, CIVIT), invece, beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, solo due autorità (AEEG, ISVAP) godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato (v. infra per un approfondimento dei finanziamenti verso le autorità interessate dal comma in esame).

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autorità indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. Ha, inoltre, previsto che le modalità e l’entità delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autorità hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni.

Ulteriore fonte di finanziamento delle autorità possono essere considerati i ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate[280]. In tal senso il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti)all’art. 9, comma 1, introduce un sistema di parziale autofinanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative – previste nei casi di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali - irrogate dall'Autorità nell'anno 2008 e negli anni successivi – fino a 50.000 euro per ciascuna sanzione - siano versati sul conto di tesoreria intestato all'Autorità. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con DPCM.

 

Con particolare riferimento al comma in esame, è opportuno ricordare che il citato comma 241 ha incrementato le risorse destinate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), con l’art. 5-bis, ha novellato la legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autorità.

In breve è stato aggiunto un ulteriore contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/1990, cioè quelli validi per gli istituti bancari e finanziari, secondo cui il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Si è, inoltre, previsto che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima (per cui la contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima). Dal 1º gennaio 2013, poi, dovrebbe venir meno il vecchio contributo di cui all’art. 10, comma 7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fino al 31 dicembre 2012 l’Autorità risulta così finanziata:

§       con uno stanziamento annuale in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (per il 2011 esso ammontava a 16,836 milioni di euro);

§       parziale autofinanziamento, commisurato alla copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione (art. 10, comma 7-bis, L. 287/90). Le contribuzioni sono determinate annualmente dall’Autorità;

§       sanzioni irrogate in materia di pratiche commerciali scorrette;

§       mediante contributo da parte di altre autorità (v. sotto).

 

La misura delle risorse aggiuntive in favore dell’Antitrust è stata modulata dalla legge finanziaria 2010 nelle seguenti modalità:

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap previste dall’art. 23 della L. n. 576/1982[281].

Si ricorda che l’art. 13 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Ad ogni modo si ricorda che la provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’ISVAP è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati; le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

§      per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. n. 481/1995(Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Il finanziamento dell’AEEG è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.

§      per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della L. n. 249/1997, (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Tale disposizione si riferisce ai contributi per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché ai canoni e ai contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva. Il finanziamento dell’attività dell’AGCOM avviene attraverso:

a)    un contributo statale annuale, quantificato in tabella C della legge finanziaria;

b)    un contributo, anch’esso annuale, a carico degli operatori del settore, la cui misura è fissata dalla stessa Autorità, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi di ciascun operatore;

c)    ulteriori contributi dovuti dagli operatori per il rilascio di licenze e autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché canoni e contributi dovuti per le concessioni e autorizzazioni in materia radiotelevisiva.

§      per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)[282].

Per quanto concerne il finanziamento dell’AVCP, il bilancio di previsione per l’anno 2012 risulta così strutturato:

a)  trasferimenti da parte dello Stato per euro 169.000,00;

b)  entrate contributive per euro 56.000.000;

c)  entrate di natura diversa per euro 2.292.900.

 

Il comma 241 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni di euro delle entrate dell’Isvap di cui al già citato art. 23 della L: 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della L. 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della L. 249/1997:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato articolo 1, comma 67, della L. 266/2005.

Si ricorda che anche le spese di funzionamento del Garante privacy sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2011 evidenzia come i contributi legati ai trasferimenti statali costituiscano la voce di maggior rilievo tra le entrate di parte corrente (le somme riscosse ammontano a euro 8.108.646,00).

 

Infine, il comma 241 attribuisce ulteriori risorse anche alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si ricorda che la Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento, provvedendo altresì alla gestione autonoma delle spese relative, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito, a tale scopo, nel bilancio dello Stato.

L’ammontare delle risorse aggiuntive è stato così ripartito:

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni di euro delle entrate ISVAP di cui al già citato art. 23 della legge 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al già citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al già citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell’'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al già citato art. 1, comma 67;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Il sistema di finanziamento della COVIP risulta parzialmente a carico del bilancio dello Stato. In base alla legge 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), a partire dall’anno 2007, le spese di funzionamento, per la parte non coperta dal finanziamento a carico dello Stato, vengono finanziate dagli organismi vigilati, con contribuzioni determinate dalla Commissione stessa.

 

Tutti gli importi sopra illustrati sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autorità contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autorità interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo confermi che le residue risorse finanziarie delle autorità che cedono contributi risultino sufficienti a garantire il loro pieno funzionamento.


 

Articolo 12, comma 36
(Detrazioni per erogazioni al Fondo ammortamento titoli di Stato)

 


36. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:

«i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».


 

 

Il comma 36 introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il Fondo ammortamento titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione alla riduzione del debito pubblico, è disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt. 44-52).

Per quanto concerne i meccanismi di funzionamento del Fondo si ricorda che in base all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che affluiscono al Fondo debbono essere interamente impiegate nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di titoli in scadenza a decorrere dal 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Le risorse finanziarie di cui il Fondo può disporre sono individuate dall’art. 45 del D.Lgs. n. 396/2003 in:

a)    titoli di Stato corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato;

b)    proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari;

c)    gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

d)    eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

e)    proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f)      proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

Le somme destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere poi trasferite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia ed essere, infine, accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto intestato appunto al Fondo.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR – di cui al D.P.R. n. 917/1986, norma che disciplina gli oneri detraibili in particolare introducendo la lettera i-novies) al comma 1.

In particolare, per usufruire della detrazione le erogazioni in denaro devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale, ovvero secondo altre modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene altresì modificato l’articolo 78 del TUIR, al fine di permettere ai soggetti IRES di usufruire della predetta detrazione.

 

In proposito occorre ricordare che alla detrazione introdotta dalla norma in esame sono applicabili le modifiche introdotte al regime delle detrazioni IRPEF (non IRES) dall’articolo 12, commi 4-10 del disegno di legge in commento.

Le predette disposizioni intendono modificare - tra l’altro - la disciplina delle detrazioni IRPEF di cui al richiamato articolo 15 del TUIR, introducendo una franchigia di 250 euro per gli oneri ivi indicati (e quelli riconducibili alla richiamata norma), applicabile nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro, nonché un tetto massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi del medesimo articolo 15 del TUIR.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che, da un punto di vista strettamente tributario, la norma potrebbe determinare effetti negativi di gettito valutati di trascurabile entità, in considerazione sia dell’esiguità degli importi attualmente erogati liberamente al suddetto Fondo, sia di un effetto di sostituzione rispetto ad altre erogazioni liberali già detraibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che, poiché il comma 8 dell’articolo in esame è intervenuto sulla disciplina generale delle detrazioni IRPEF, andrebbe confermato che in sede di valutazione si sia tenuto conto del combinato disposto delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame.


 

Articolo 12, comma 37
(Riscossione delle quote latte)

 


37. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».


 

 

Il comma 37 modifica le vigenti procedure di riscossione dei cosiddette multe per le quote latte, intervenendo nella forma di novella sul D.L. n. 5/2009 che con i suoi articoli 8-bis-8-sexies, unitamente al precedente decreto legge n. 49/03 di riforma del settore, reca la disciplina fondamentale in tema di quote latte.

In particolare l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplinapreviste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, in luogo di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale.

 

Si ricorda che l’eccedenza produttiva di latte, e prodotti derivati, dell’area comunitaria ha indotto la Commissione a definire un sistema di disincentivazione produttiva, che fissa per tutti gli Stati membri i quantitativi di riferimento per la produzione di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari (le cosiddette quote-latte). Tali quantitativi di riferimento sono poi distribuiti tra i produttori dai singoli Stati membri, ai quali sono assegnate quote individuali. Se i quantitativi di latte commercializzato annualmente superano i quantitativi di riferimento, gli Stati membri riscuotono dai produttori un prelievo (cosiddetta multa) sui quantitativi supplementari eccedentari, prelievo che deve successivamente essere trasferito alla Comunità.

L’applicazione interna del sistema delle quote latte, e del sistema del prelievo supplementare, è stata disposta con il decreto legge n. 49/2003, di totale revisione della precedente normativa, integrato dal D.L. n. 5/2009.

 

Più in dettaglio, la norma in commento riformula l’articolo 8-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 2009, aggiungendovi inoltre i commi 10-bis e 10-ter.

Il vigente comma 10 prevede che l’AGEA proceda alla riscossione coattiva del quantum dovuto in relazione alle “quote latte”, nei casi di:

§      mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione da parte dei produttori;

§      decadenza dal beneficio della dilazione;

§      interruzione del pagamento anche di una sola rata.

In tali ipotesi, l’AGEA provvede con le modalità e gli strumenti di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

In estrema sintesi si ricorda che, ai sensi del RD n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione: essa consiste nell'ordine, emesso dall'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata nella forma delle citazioni ed ha valore di titolo esecutivo. Trascorso inutilmente il termine di legge, l'ente creditore potrà procedere all’esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del creditore; ai sensi degli articoli 5 e 11 del R.D. 639/1910, nel qual caso deve avvalersi – rispettivamente - dell’ufficiale giudiziario o dell’autorità giudiziaria.

In merito alle modalità di riscossione di entrate erariali, si ricorda che ai sensi dell’articolo 39, comma 13 del D.L. n. 98 del 2011 un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, avrebbe dovuto definire le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l’attività di riscossione attraverso la procedura di coazione di cui al R.D. n. 639/1910.

Per effetto delle norme in esame, l’AGEA potrà procedere - nel caso di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione - alla riscossione dei debiti relativi alle quote latte mediante ruolo.

L’Agenzia potrà avvalersi, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia, sulla base di apposite convenzioni.

Tali attività saranno remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

A seguito della riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A. e attraverso le società da essa partecipate.

Si ricorda che il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato unilateralmente dall’ente creditore e costituisce il titolo esecutivo, ossia l’atto che legittima l’agente della riscossione a procedere al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate.

 

Ai sensi dell’introdotto comma 10-bis si affidano ad AGEA:

§      la notificazione della cartella di pagamento, disciplinata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Essa contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

§      ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Si tratta delle attività relative alla espropriazione forzata in base al ruolo. La Decorsi i termini di legge, per la riscossione delle somme non pagate è l’agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base del ruolo e, ove necessario, a procedere con gli atti di espropriazione forzata. L’agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Inoltre, a questi scopi l’AGEA potrà avvalersi del Corpo della guardia di finanza, quest’ultimo con le sopra illustrate funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

 

Ai sensi del comma 10-terle procedure di riscossione coattiva, sospese ai sensi del comma 2 (dello stesso articolo 8-quinquies), sono proseguite - sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza - dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Ai sensi del citato comma 2, il produttore interessato può presentare all’AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione ad adempiere, la richiesta di rateizzazione; fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

Merita da ultimo ricordare che l’articolo 1, commi 1-4 del decreto legge n. 16/2012, di semplificazione fiscale, è intervenuto sulla rateizzazione dei debiti tributari concedendo al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di pagamenti conseguenti ad “avvisi bonari” la possibilità di richiedere la dilazione del dovuto. E’ stata anche prevista la possibilità di accedere alla rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo – ovvero secondo rate variabili di importo crescente - anche nel caso di primo accesso al beneficio. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Infine, è stata resa possibile la rateizzazione di debiti di natura patrimoniale nei confronti di enti pubblici dello Stato, anche in presenza di contenzioso o di una precedente rateizzazione, con l’eccezione dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Profili finanziari

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito a quali soggetti saranno posti a carico (e con quali modalità) i costi delle attività di riscossione indicate dal testo, da affidare a società del Gruppo Equitalia.

 


 

Articolo 13, comma 1
(Tabelle A e B)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 1 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

 

Con il comma in commento si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità (A.C. 5534) sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura.

Per quanto riguarda la struttura delle due Tabelle, si evidenzia che la nuova legge di contabilità non ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa ai fondi speciali, atteso che l’articolo 18 della nuova legge di contabilità riproduce sostanzialmente quanto previsto al riguardo dalla precedente normativa contabile.

 

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, determinati ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il contenimento realizzato ai sensi del D.L. 95 risulta pari, in Tabella A, a 4 milioni per il 2013, 4,8 milioni per il 2014 e 9,8 milioni per il 2015; in tabella B le riduzioni ammontano a 20 milioni per il 2013, 17,7 milioni per il 2014 e 35,3 milioni per il 2015.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2013 presentato dal Governo (A.C. 5534), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 96,2 milioni per il 2013, a 141,9 milioni per il 2014 e a 138,9 milioni di euro per il 2015.

 

La Tabella A determina, rispetto alla legislazione vigente, come ridotta ai sensi del D.L. n. 95, un aumento degli accantonamenti di 8 milioni nel 2013 e di 3 milioni sia per il 2014 che per il 2015.

 (importi in migliaia di euro)


Tabella A

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

92.246

143.648

145.648

Riduzione ex D.L. 95/2012

-4.048

-4.779

-9.756

L.V. al netto degli effetti ex D.L. 95/2012

88.198

138.869

135.892

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

96.162

141.869

138.892

Effetti ddl stabilità

7.964

3.000

3.000

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilità per il 2013 prevede, nel testo presentato dal Governo (A.C. 5534), importi pari a 125,3 milioni di euro per il 2013, 644,7 milioni di euro per il 2014 e 1.022 milioni per il 2015.

Rispetto alla legislazione vigente, come ridotta ai sensi del D.L. n. 95, si evidenzia un aumento degli accantonamenti di 400 milioni per il 2015.

 

(importi in migliaia di euro)

Tabella B

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

145.290

662.326

657.326

Riduzione ex D.L. 95/2012

-20.023

-17.663

-35.299

L.V. al netto degli effetti ex D.L. 95/2012

125.266

644.663

622.027

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

125.267

644.663

1.022.027

Effetti ddl stabilità

0

0

400.000

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535) e nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo (A.C. 5534). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

41.184

42.123

42.123

Riduzione ex D.L. 95/2012

-584

-1.483

-1.483

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

48.600

43.640

43.640

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a “Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili” (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a “Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921” (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante “Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni” (A.C. 841; A.S. 3080), nonché per la realizzazione di Interventi a favore dei non vedenti.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

17.592

24.732

24.732

Riduzione ex D.L. 95/2012

-1.552

-741

-1.657

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

16.040

23.991

23.075

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per L’applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009; per il provvedimento concernente “Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a “Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti” (A.C. 4019; A.S.2829); per il provvedimento relativo a “Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza” (A.S. 272); per il provvedimento relativo a “Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica” ( A.C. 746 ) e per il provvedimento riguardante “ Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e di letteratura italiana” ( A.C. 5309 ).

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

33.298

30.670

32.670

Riduzione ex D.L. 95/2012

-1.948

-1.020

-2.188

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

31.350

29.650

30.482

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante “L’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani” (A.S. 2720; A.C. 4534); per il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto fatto a il Cairo il 15 febbraio 2001 (A.S. 3299); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (A.C. 5108; A.S. 3452); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (A.S. 3285; A.C. 5421); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (A.S. 3286; A.C. 5422); per il ddl di Ratifica ed esecuzione del memorandum sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (A.C. 5180); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (A.C. 5271); per il ddl dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015 fatto a Roma l'11 luglio 2012 (A.C. 5446); nonché per la realizzazione di interventi diversi.

 


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

46.105

46.105

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-1.535

-4.428

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

44.570

41.677

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

172

18

18

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

172

18

18

Finalizzazioni:

L’accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente”Disposizioni in favore dei territori di montagna” (A.C. 41; A.S. 2566).

 

 

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

495.852

495.852

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-91

-187

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

495.761

495.665

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di Interventi diversi.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

44.279

46.430

46.430

Riduzione ex D.L. 95/2012

-6.102

-4.901

-10.096

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

38.177

41.529

36.334

Finalizzazioni:

L’accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

101.012

120.044

115.044

Riduzione ex D.L. 95/2012

-13.922

-12.671

-25.016

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

87.090

107.373

90.028

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche” (A.C. 3681; A.S. 3257).

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2013

2014

2015

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 5535)

0

0

0

Riduzione ex D.L. 95/2012

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.C. 5534)

0

0

400.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato per la realizzazione di Interventi per opere infrastrutturali

 

 


 

Articolo 13, comma 2
(Tabella C)

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto la nuova legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale sommadell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) evidenzia che la Tabella C, come le Tabelle A, B ed E, concorre alla realizzazione degli effetti di riduzione della spesa disposti dall’articolo 3 del presente provvedimento.

Pertanto, le riduzioni alle autorizzazioni di spesa disposte dalla Tabella C ricomprendono i tagli apportati alle spese dei singoli ministeri rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2013 presentato dal Governo (A.C. 5534) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.784,7 milioni di euro per il 2013, a 3.702,8 milioni di euro per il 2014 e a 3.667,8 milioni di euro per il 2015.

Rispetto al dato a legislazione vigente come risultante dalle riduzioni ex D.L. n. 95, la Tabella C determina un incremento degli stanziamenti (al netto delle regolazioni debitorie IRAP) di 101 milioni per il 2013 e di circa 34 milioni sia per il 2014 che per il 2015.

 

Si evidenziano di seguito le variazioni in aumento:

§      Integrazioni FSN per minori introiti IRAP (regolazioni debitorie): dotazione di 3 miliardi per il 2013;

§      Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: incremento della dotazione di circa 99 milioni per il 2013 e riduzione di 1,2 milioni per il 2015;

§      AGEA: incremento di 50 milioni per ciascuna annualità;

§      ISTAT: aumento di 12 milioni per ciascuna annualità.

 

Le più significative variazioni in diminuzione (per la gran parte dovute agli effetti del D.L. n. 95) riguardano:

§      Fondo nazionale per i servizio civile: riduzioni di 4,4 milioni per il 2013, di 6,3 milioni per il 2014 e di 4,4 milioni per il 2015;

§      Minoranza linguistica slovena: riduzioni di 0,4 milioni per il 2013, di 0,1 milioni per il 2014 e di 0,4 milioni per il 2015;

§      Fondo di protezione civile: riduzioni di 4,5 milioni per il 2013, di 6,5 milioni per il 2014 e di 4,6 milioni per il 2015;

§      Editoria: riduzioni di 8,5 milioni per il 2013, di 11,7 milioni per il 2014 e di 8,2 milioni per il 2015;

§      Enti vigilati per il commercio estero: riduzioni di 1,9 milioni per il 2013 e per il 2014;

§      Fondo ricerca sanitaria: riduzioni di 28 milioni per il 2013, di 12,9 milioni per il 2014 e di 26,2 milioni per il 2015;

§      Enti vigilati dal Ministero della salute: riduzioni di circa 1 milione per ciascuna annualità considerata;

§      Fondo politiche per la famiglia: riduzioni di 1,2 milioni per il 2013, di 1,7 milioni per il 2014 e di 1,2 milioni per il 2015;

§      Fondo pari opportunità: riduzioni di 0,7 milioni per il 2013, di 1 milione per il 2014 e di 0,7 milioni per il 2015;

§      Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: azzeramento del finanziamento;

§      Compensazione tariffe agevolate luce e gas: riduzioni di 6,3 milioni per il 2013, di 6,9 milioni per il 2014 e di 7,3 milioni per il 2015;

§      Turismo: riduzioni di 0,5 milioni per il 2013, di 0,7 milioni per il 2014 e di 0,5 milioni per il 2015;

 

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

§      Autorità garante concorrenza e mercato (soppresso ai sensi del l’art. 5-bis, co. 1, del D.L. n. 1/2012);

§      Contributi a enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

§      Norme sul diritto agli studi universitari (le risorse sono ora allocate sul cap. 1710 – “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio” - in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2012);

§      Contributi ad enti vigilati dal Ministero dell’interno;

§      Adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport;

§      Contributi ad enti vigilati dal Ministero della giustizia;

§      Fondo per l’amplia­mento dell’offerta formativa (le risorse sono ora allocate su diversi capitoli in attuazione dell’art. 7, co. 37, del D.L. n. 95/2012).

* * * *

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2013, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2012 iscritte nella Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Ai fini del raffronto è stato individuato, per ciascuna norma, il relativo (eventuale) capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

Si segnala che le autorizzazioni legislative di spesa esposte nella tabella C non tengono conto delle eventuali rimodulazioni operate dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge di contabilità nazionale (vedi allegato 1 ai singoli Ministeri A.C. 5535).

 

 

 

 

 

 

 

2012

2013

 

Tab. C
Legge
183/2011
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
184/2011
Spese obbligatorie

Tab. C
Legge
183/2011
Spese non obbligatorie

BLV
Ddl
A.C. 5535
Spese non obbligatorie

Tab. C
Ddl
A.C. 5534

Bilancio
Ddl
A.C. 5535

Spese obbligatorie



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

68.812

-

76.255

75.619

71.214

-

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

41.500

300.423 (cap. 2120)

48.759

38.352

38.352

300.423 (cap. 2120)

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia-Giulia (2.3 cap. 7513/p)

2.808

-

2.808

2.785

2.396

-

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)

3.250.000

-

0

0

3.000.000

-

Rapporti finanziari con enti territoriali

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.5 cap. 2820)

2.711

-

1.493

1.481

1.413

-

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

 

 

 

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 7/1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capitoli vari di parte corrente)

86.515

-

139.425

129.934


228.670
(
[283])

-

L. 49/1987: Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - 7168, 7169)

320

-

407

404

404

-

Cooperazione economica e relazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.3 - cap. 3751)

1.900

-

2.050

2.037

2.037

-

Promozione della pace e sicurezza internazionale

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)

243

-

243

241

241

-

Integrazione europea

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.5 - cap. 4543, 4545)

1.036

-

1.385

1.374

1.374

-

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

 

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1163)

2.256

-

2.256

1.457

1.457

-

 

 

 

 

 

 

 

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

 

 

 

 

 

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

 

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)

261

-

261

259

259

-

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO (1.5 – cap. 1345)

66

-

66

65

65

-

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

 

 

 

 

 

 

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010: Codice dell’ordinamento militare, art. 559: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360 e 7145)

6.610

-

6.610

3.800

([284])

3.800

-

 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

 

Amministrazione penitenziaria

 

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1-cap.1768)

2.000

-

4.394

184

184

-

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

 

 

 

 

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1 - cap. 2179)

927

-

927

417

417

-

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.3 - capp. 2668 e 2815)

1.362

-

1.362

1.076

1.076

-

 

 

 

 

 

 

 

SOCCORSO CIVILE

 

 

 

 

 

 

Protezione civile

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2 –- cap. 7446/p)

70.776

-

78.431

77.777

73.247

-

D.L. 90/2005, art. 4, co. 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2– cap. 2184)

2.145

-

2.377

2.358

2.358

-

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

 

 

 

 

 

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

 

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 454/1999: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (1.5 - cap. 2083)

13.000

90.253
(cap. 2084)

12.000

9.333

9.333

91.030
(cap. 2084)

Sostegno al settore agricolo

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1–-cap. 1525)

60.973

21.000
(cap. 1526)

67.567

65.855

115.855

21.000
(cap. 1526)

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca

 

 

 

 

 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

 

 

Politiche competitive, della qualità agroalimen-tare, della pesca e mezzi tecnici di produzione

 

 

 

 

 

 

L. 267/1991, Art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2 capitoli vari)

6.214

-

6.214

6.122

6.122
(
[285])

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.5 - cap. 2200)

2.500

-

2.500

639

639

-

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DEI MERCATI

 

 

 

 

 

 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

 

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1 - cap. 2280)

351

-

351

348

258

-

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3 - cap. 1921/p)

10.236

40.942
(cap. 1923)

10.236

8.505

8.505

40.956
(cap. 1923)

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)

225

2.296
(cap. 1725)

249

205

227

3.296
(cap. 1725)

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

 

 

 

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6 - cap. 1850)

72

490
(cap. 1851)

72

61

61

490
(cap. 1851)

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI

 

 

 

 

 

 

Sostegno all'editoria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 67/1987: Editoria (11.2 - capp. 2183 e 7442)

118.163

-

130.943

145.974

137.472

-

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle tele­comunicazioni e radiotelevisivo (11.2 –- cap. 1575)

157

-

157

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNA­ZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

 

 

 

 

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2 - cap. 2501)

14.286

-

14.286

14.167

12.257

-

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530)

14.869

59.478
(cap. 2532)

14.869

9.226

9.226

59.481

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. B: Attività promozio­nale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)

33.516

-

33.516

28.278

28.278

-

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA E INNOVAZIONE

 

 

 

 

 

 

Ricerca in materia ambientale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621 e 8831)

29.630

54.583
(cap. 3623)

29.630

25.752

25.752

54.593
(cap. 3623)

Ricerca in materia di beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

1.942

-

1.717

1.447

1.447

-

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.3 - cap. 1679)

4.578

-

4.578

4.540

4.540

-

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236)

1.824.004

-

1.820.004

1.768.497

1.768.497

-

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

 

 

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1 - cap. 7630)

158.921

-

158.976

24.822

24.822

152.149
(
[286])

Ricerca di base e applicata

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 83/2012, art. 19: Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale (12.1 – cap. 1707)

1.524

7.094
(cap. 1716)

1.524

1.511

1.423

7.094
(cap. 1716)

Ricerca per la didattica

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1 - cap. 1261)

1.563

-

1.563

1.550

1.550

-

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (2.1 - cap. 3453)

10.348

-

8.449

7.149

7.149

-

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad atti­vità di ricerca e sperimentazione (2.1 - cap. 3392)

286.242

-

306.242

303.690

275.687

-

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (2.1 - cap. 3443)

18.739

90.708
(cap. 3444)

17.739

12.377

12.377

90.718
(cap. 3444)

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.1 - cap. 3412)

4.370

-

4.370

4.313

3.363

-

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457)

838

-

838

556

556

-

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

 

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646)

16.971

-

21.168

21.168

21.168

-

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389)

154

-

150

67

67

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.10 - cap. 1551)

5.721

70.013
(cap. 1552)

7.000

5.950

5.950

70.028
(cap. 1552)

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE

 

 

 

 

 

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340)

779

-

335

332

332

-

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

 

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (1.4 - capp. 3458 e 7230)

6.976

23.674
(cap. 3461)

5.976

1.966

1.966

23.679
(cap. 3461)

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

 

 

 

 

 

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. vari)

411.464

-

411.464

399.596

399.596

-

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.10 - cap. 3610)

1.334

-

1.180

995

995
(
[287])

-

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamen­to degli istituti centrali del Ministero (1.101 - cap. 3611)

1.555

-

1.375

1.159

1.159
(
[288])

-

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.10 - cap. 3630)

1.670

-

1.300

1.182

1.182

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (1.10 - cap. 3670, 3671)

18.536

-

13.826

9.694

9.694
(
[289])

-

Valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

 

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

 

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13 - capp. 1442 e 7305)

1.964

-

1.737

1.723

1.723

-

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

 

 

 

 

 

Istituzioni scolastiche non statali

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9 - cap. 2193)

316

-

327

324

324

-

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

 

 

 

 

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

5.183

-

5.368

5.323

5.323

-

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

 

 

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)

36.882

-

44.302

43.933

43.933

-

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692)

62.039

-

62.039

71.522

71.522

-

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

 

 

 

 

 

Protezione sociale per particolari categorie

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi e incentivi per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecu­zione del trattato di pace (17.1 -- cap. 7256)

8.086

-

8.961

4.644

4.374


8.886
(
[290])

Sostegno alla famiglia

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3 - cap. 2102)

31.994

-

21.184

21.008

19.784

-

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4- cap. 1733)

9.132

-

9.132

8.829

8.829

-

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4 - cap. 2108)

10.473

-

11.606

11.509

10.804

-

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale della spesa sociale, ecc

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 328/2000: art. 20, co. 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671)

69.954

-

44.590

44.218

44.178

-

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527)

39.960

-

39.960

39.627

39.592

-

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PREVIDENZIALI

 

 

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensioni­stico - Vigilanza sui fondi pensione (2.2 cap. 4332)

284

-

284

282

282

-

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO

 

 

 

 

 

 

Politiche attive e passive del lavoro

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161)

817

-

817

810

810

-

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682)

9.293

-

9.293

9.216

9.216

-

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

 

L. 350/2003, art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7- cap. 5025)

1.289

-

1.289

1.278

0

-

 

 

 

 

 

 

 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

 

 

 

 

 

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311)

1.407

-

1.617

1.604

1.604

-

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

 

 

 

 

 

 

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola supe­riore dell’economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935)

1.913

9.778
(cap. 3937)

2.195

1.958

1.816

9.778
(cap. 3937)

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 - cap. 1560)

431

-

431

427

402

-

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 - cap. 3822)

76.680

-

87.973

87.240

80.902

-

Analisi e Programmazione economico-finanziaria

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)

169

-

169

0

0

-

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.6 – cap. 1613)

13

-

14

13

12

-

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 - cap. 7330)

1.118

-

902

894

842

-

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANI E SPORT

 

 

 

 

 

 

Incentivazione e sostegno alla gioventù

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)

8.180

-

7.187

6.208

6.208

-

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)

34

1.265
(cap. 1596)

38

0

0

1.266
(cap. 1596)

TURISMO

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e competitività del turismo

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194)

3.042

15.600
(cap. 2193)

3.371

2.859

2.859

15.600
(cap. 2193)

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1 - cap. 2107)

9.788

-

8.427

8.357

7.870

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

 

 

Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.4- cap. 5217)

861

11.656
(cap. 5218)

1.359

1.213

1.142

11.656
(cap. 5218)

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.4 - cap. 1680)

32.764

139.733
(cap. 1685)

27.094

23.867

35.867

136.965
(cap. 1685)

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.4 – cap. 5200)

5.153

15.100
(cap. 5201)

5.711

5.411

5.411

15.100
(cap. 5201)

 

 

 

 

 

 

 

FONDI DA RIPARTIRE

 

 

 

 

 

 

Fondi da assegnare

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

 

 

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026)

28.310

-

34.136

34.136

34.136

-

 

 


 

Articolo 13, commi 3 e 4
(Tabella E)

 


3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 3 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 4 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2013, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

 

Come già per le precedenti leggi finanziarie, la legge di stabilità per il 2013 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§      n. 1, indica le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi non impegnabili;

§      n. 2, indica le quote degli anni 2013 e successivi impegnabili al 50%;

§      n. 3, indica le quote degli anni 2013 e successivi interamente impegnabili.

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità). A differenza degli anni scorsi non sono presenti casi di quote “non impegnabili” (codice 1).

 

Gli stanziamenti iscritti in Tabella E, nel testo presentato dal Governo (A.C. 5534), ammontano complessivamente a 23.424 milioni per il 2013, a 20.809 milioni per il 2014, a 20.354 milioni per il 2015 e a 29.705 per il 2016 e anni successivi.

Nel complesso, la Tabella determina:

§      rifinanziamenti per 656 milioni nel 2013, 341 milioni nel 2014 e 5.888 milioni nel 2015;

§      definanziamenti per 338,7 milioni nel 2013, 319,4 milioni nel 2014 e 124,3 milioni nel 2015;

§      due rimodulazioni di autorizzazioni di spesa che comportano, nel complesso, una riduzione di 2.500 milioni nel 2013 edun aumento delle risorse per gli anni successivi, in particolare, per 829 milioni nel 2014, 1.340 milioni nel 2015 e 321 milioni nel 2016 e anni successivi.

 

Si segnala che i definanziamenti delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente apportate dalla tabella E sono finalizzate ad attuare le riduzioni di spesa dei Ministeri in applicazione dell’articolo 7, comma 15, del D.L. n. 95 del 2012, come disposto dall’articolo 3 e dal relativo elenco 1 allegato al d.d.l. di stabilità in esame.

 

Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, la tabella E, al netto delle riduzioni ai sensi del D.L. n. 95/2012, determina effetti di minore spesa nel 2013 per 1.844 milioni[291] e maggiori spese per 1.170 milioni nel 2014 e per 7.238 milioni nel 2015.

 

Sono di seguito riportate le variazioni contabili determinate dalla tabella E del disegno di legge di stabilità 2013 in esame. I dati sono esposti in migliaia di euro.

 


(in migliaia di euro)

Tabella E

2013

2014

2015

2016 e ss

DL 203/2005, art 11-quaterdecies, co. 20 – Diga di Molfetta (Interno)

+15.000

 

 

 

DL 148/1993, art. 3 – Interventi forestali in Calabria (Economia)

+160.000

 

 

 

L 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)

 

 

+5.500.000

 

DLgs 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo solidarietà incentivi assicurativi (Politiche agricole)

+120.000

 

 

 

DL 321/1996, art. 5, co. 2, a – Settore aeronautico (Sviluppo)

+40.000

+40.000

+40.000

+480.000

DL 321/1996, art. 5, co. 2, b – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

+40.000

+40.000

+520.000

DL 321/1996, art. 5, co. 2, c – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

 

+40.000

+560.000

L 266/2005, art, 1, co. 95 – Unità navali classe FREMM (Sviluppo)

+321.000

+261.000

+268.000

+1.184.000

L 244/2007, art. 2, co. 180 – Settore aeronautico (Sviluppo)

 

-171.000

-160.000

+321.000

L 296/2006, art. 1, co. 272 – Credito di imposta investimenti aree svantaggiate (Economia)

-48.110

-58.505

 

 

L 266/2005, art, 1, co. 86 – Contributo a Ferrovie dello Stato Spa (Economia)

-121.341

-139.727

 

 

DL 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia)

-26.328

-6.009

-9.071

-9.071

DL 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (Infrastrutture e trasporti)

-111.844

-100.125

-115.201

-115.201

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-30.000

-15.000

 

 

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – FAS (Sviluppo)

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

 

DL 78/2010, art. 39, co. 4-ter – Zone franche urbane Abruzzo (Economia)

-1.081

 

 

 

 

Sono di seguito brevemente illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E.

 

 


D.L. n. 203 del 2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 – Rifinanziamento di diga foranea

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Ministero dell’interno (cap. 7253)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

15.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

15.000

-

-

 

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 15 milioni per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005.

 

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), articolo 11-quaterdecies, comma 20, ha disposto finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la loro prosecuzione, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203/2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che è stato destinato, altresì, alla realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) è stato disposto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009. La tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni per il 2010.

Nella tabella E delle due ultime leggi di stabilità (legge n. 220 del 2010 e legge n. 183 del 2011) è stato disposto un rifinanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

 


Decreto legge n. 148 del 1993, articolo 3, comma 9 – Contributo alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7499)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. E

160.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

160.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2013 di 160 milioni di euro degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

 

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), con il menzionato articolo 3 comma 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L’articolo 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

 

Nel corso degli anni diverse leggi finanziarie hanno provveduto a rifinanziare tale intervento: da ultimo la Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.

 


Legge n. 183 del 1987 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

5.500.000

5.500.000

-

Rifinanziamento Tab. E

-

-

5.500.000

Importi esposti in Tabella E

5.500.000

5.500.000

5.500.000

 

La Tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie pari a 5,5 miliardi di euro nel 2015.

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

§       la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro;

§       la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo pari a 23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e di 5.524,3 milioni per il 2012;

§       la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2013;

§       la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha disposto in Tabella E un rifinanziamento del Fondo pari a 5.500 milioni di euro nel 2014.

 

Nella successiva tabella è indicata, a partire dalla legge finanziaria per il 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali variazioni delle risorse intervenuti nel corso di ciascun esercizio in adempimento di direttive comunitarie:


(dati in migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BLV 2009

6.897.500

5.283.000

 

 

 

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

+5.271.150

 

 

 

Disponibilità

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

 

 

Finanziaria 2010

 

5.271.150

5.271.150

 

 

 

Tabella D

 

23.300

24.300

5.524.300

 

 

Disponibilità

 

5.294.450

5.295.450

5.524.300

 

 

Stabilità 2011

 

 

5.295.450

5.524.300

-

 

Tabella E

 

 

-

-

5.500.000

 

Disponibilità

 

 

5.295.450

5.524.300

5.500.000

 

Stabilità 2012

 

 

 

5.524.300

5.500.000

 

Tabella E

 

 

 

-

-

5.500.000

Disponibilità

 

 

 

5.524.300

5.500.000

5.500.000

 

 

 

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2 - Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione

Ministero dello sviluppo economico (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

-

-

-

RifinanziamentoTab. E

40.000

80.000

120.000

Importi esposti in Tabella E

40.000

80.000

120.000

 

 

La tabella E dispone il rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996, attraverso tre distinte autorizzazioni di spesa quindicennale, ciascuna di un importo annuale pari a 40 milioni, con decorrenza, rispettivamente, dal 2013, dal 2014 e dal 2015. L’importo complessivo per il periodo considerato 2013-2029 ammonta a 1.800 milioni.


 

(milioni di euro)

2013

2014

2015

2016 e ss

Totale

Anno terminale

I autorizzazione

40

40

40

480

600

2027

II autorizzazione

 

40

40

520

600

2028

III autorizzazione

 

 

40

560

600

2029

TOTALE

40

80

120

1.560

1.800

 

 

L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 321 del 1996 (Disposizioni urgenti per le attività produttive) ha previsto una serie di contributi decennali finalizzati ad assicurare:

§      la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale;

§      la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali.

Al riguardo, si ricorda, altresì che, da ultimo, con l’articolo 5, comma 4 del decreto legge n. 215 del 2011 (proroga missioni internazionali), si è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto legge, si trattava, in particolare, del finanziamento “di programmi prioritari, quali quelli per l’acquisizione del satellite SICRAL 2, di elicotteri per il soccorso Combact SAR, e di velivoli per l’addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre (Forza NEC - Network Enabled Capabilities), oltreché del Sistema di Comunicazione Terrestre (SICOTE) dell’Arma dei Carabinieri”.

 

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7439)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

--

-

-

Rifinanziamento Tab. E

120.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

120.000

-

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per il 2013 di 120 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

 

Si ricorda che la tabella D della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) ha disposto il finanziamento di 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per il Fondo di solidarietà nazionale relativo agli incentivi assicurativi per le imprese agricole previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102 del 2004.

Ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati destinati agli interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in sede di ripartizione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009) ai sensi dell’articolo 2, comma 250. delle medesima legge n. 191/2009.

Nel BLV 2013 non sono presenti stanziamenti.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale, destinato a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali, prevede interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante) e - per i rischi non inseriti in un Piano Assicurativo agricolo annuale - interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva dell’impresa (interventi compensativi o ex post), nonché interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Con il D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità decretandone l’abrogazione, il Fondo ha mantenuto la veste di conto infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministerro delle politiche agricole (art. 15), ma la dotazioni del fondo deve essere riversata in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il MIPAAF pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che sono classificate come interventi di sostegno dell’economia (dal comma 84 della legge 311/2004 Finanziaria 2005); il Ministero dell’economia invece gestisce le risorse destinate agli interventi di compensazione dei danni sofferti dai produttori e agli interventi di ripristino delle infrastrutture, cap 7411. Le disponibilità destinate agli interventi indennizzatori sono individuate “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, che continua ad essere – in parte - annualmente determinato in tabella C.

 

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

Missione: Competitività e ssviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7485)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

375.000

375.000

375.000

Rifinanziamento Tab. E

321.000

261.000

268.000

Importi esposti in Tabella E

696.000

636.000

643.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento pluriennale (scadenza anno 2019) del programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM - fregata europea multimissione – per complessivi 2.034 milioni, così articolati:

§      321milioni di euro per il 2013;

§      261 milioni di euro per il 2014;

§      268 milioni di euro per il 2015;

§      1.184 milioni di euro per il 2016 e anni seguenti.

 

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperablità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'imprese Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (Direction des constructions navales).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

 

La spesa complessiva prevista per l’Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell’arco dell’intero svolgimento del programma, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 2, comma 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.

In particolare nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza pari a 435 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, così determinato:

§       30 milioni di euro ex finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), art. 1, comma 95 (scadenza 2020);

§       30 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2021);

§       75 milioni di euro ex finanziaria 2006, art. 1, co. 95 (scadenza 2022);

§       300 milioni di euro ex legge di stabilità 2012 (scadenza 2012).

 

 

 

Legge finanziaria 244/2007, articolo 2, comma 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
Ministero dello sviluppo economico (cap. 7421/P)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

1.075.000

1.175.000

1.175.000

Rimodulazione Tab. E

-

-171.000

-150.000

Importi esposti in Tabella E

 

1.004.000

1.025.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse, attraverso riduzioni delle autorizzazioni di spesa nel 2014 per 171 milioni di euro e nel 2015 per 150 milioni di euro, che vengono spostate all’anno 2016 e seguenti (+ 321 milioni).

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft[292]). Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Successivamente l’articolo 2, comma 180, della legge n. 244/2007 ha autorizzato le seguenti spese per le finalità di partecipazione italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, nonché al programma EFA, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 266/1997:

·         318 milioni di euro per l’ anno 2008;

·         468 milioni di euro per l’ anno 2009;

·         918 milioni di euro per il 2010;

·         1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.


Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 272 - Credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7809)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

662.235

725.656

-

Riduzione Tab. E

-48.110

-58.505

-

Importi esposti in Tabella E

614.125

667.151

-

 

La tabella E dispone una riduzione di 48,1 milioni per il 2013 e di 58,5 milioni per il 2014 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) degli stanziamenti finalizzati all'introduzione di un credito di imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 271, della legge finanziaria per il 2007 (modificato dall’art. 1, co. 284, della legge n. 244/2007 e dall’art. 29, comma 10-bis, del D.L. n. 248/2007) a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il credito di imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di beneficio, l’articolo 2, del D.L. n. 97/2008 ha disposto che, in luogo dell’utilizzo automatico del credito d’imposta, si subordina la fruizione del beneficio fiscale ad una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale stabilisce, peraltro, le modalità di sostenimento della spesa e di utilizzo del relativo credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008 è stato approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta.

 

Si segnala che tale riduzione di spesa, come tutti i definanziamenti della tabella E, é considerata anchenell’elenco 1 (tabella relativa al MEF), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.d.l. in esame, in attuazione della revisione della spesa disposta dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.

 

Una analoga riduzione di 46,5 milioni per il 2012 e di 5,2 milioni circa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (anno terminale dell'autorizzazione di spesa) era stata disposta dalla tabella E della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

 

Si ricorda che l’articolo 2-bis del D.L. n. 70 del 2011 dispone il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006, mediante il ricorso ai fondi strutturali europei, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, al fine di stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. Il comma 3 individua le risorse necessarie alla copertura del rifinanziamento del credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per l’utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione Europea.

 

Legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7122)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

2.083.211

1.837.170

-

Riduzione Tab. E

-121.241

-139.727

-

Importi esposti in Tabella E

1.961.870

1.697.443

-

 

La tabella E dispone una riduzione del contributo in conto impianti al gruppo Ferrovie dello Stato Spa previsto dall’articolo 1, comma 86, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) di 121,341 milioni di euro per il 2013 e di 139,727 milioni di euro per il 2014.

 

In particolare, il citato comma 86 ha modificato le modalità di finanziamento del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2006, le somme erogate a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, inclusi quelli per manutenzione straordinaria, avvengano a titolo di contributo in conto impianti. Il comma precisa che tale modifica del sistema di finanziamento deve avvenire senza oneri per lo Stato e per il gestore e che conseguentemente, i finanziamenti di cui al precedente comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

Per contributi in conto impianti si intendono i contributi alle imprese destinati all’acquisto di beni ammortizzabili.

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali

Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372)

 (migliaia di euro)

2013

2014

2015

2016 e successivi

BLV

108.000

110.000

200.000

120.000

Riduzione Tab. E

-26.328

-6.009

-9.071

-9.071

Importi esposti in Tabella E

81.672

103.991

190.929

110.929

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviaria e stradali istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di 26,328 milioni di euro per il 2013, di 6,009 milioni di euro per il 2014 e di 9,071 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32, comma 1, ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)  il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)  il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)  il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

 

 

Decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1 – Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di interesse strategico

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7514)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

2016

BLV

390.501

423.319

235.112

387.243

Riduzione Tab. E

-111.844

-100.125

-115.201

-115.201

Importi esposti in Tabella E

278.657

323.194

119.911

272.042

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall’articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, iscritte nel capitolo n. 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 111,844 milioni di euro per l’anno 2013, di 100,125 milioni di euro per l’anno 2014 e di 115,201 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Si ricorda che il citato articolo 32 comma 1 ha stabilito che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), vale a dire con interventi per lotti costruttivi non funzionali, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

 

Gli interventi per lotti costruttivi non funzionali sono stati introdotti dall’articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), per quanto concerne la realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

In tali casi la disposizione consente infatti l’individuazione di specifici “lotti costruttivi non funzionali”, in deroga alla disciplina generale recata dal Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006, la quale ammette la suddivisione dell’oggetto di un contratto pubblico in “lotti” solo quando questi siano “funzionali” alla realizzazione del lavoro, in modo da evitare la suddivisione del contratto in lotti con la sola finalità di eludere l’applicazione delle soglie di valore per l’applicazione delle diverse procedure di gara previste dal codice medesimo. I progetti dei lotti costruttivi non funzionali sono individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per tali opere, il CIPE può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, nel rispetto delle condizioni indicate dallo stesso comma 232. In particolare, perché il primo lotto costruttivo sia autorizzato dal CIPE:

a)  il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b)  il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c)  il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

In base al comma 233 il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Deve inoltre assegnare prioritariamente le risorse rese disponibili per tali progetti. In base al comma 234, l’allegato infrastrutture del documento di economia e finanza (DEF) deve dare autonoma evidenza degli interventi realizzati per lotti non funzionali.

Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), art. 61, comma 1 - Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)

Missione: sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Ministero dello sviluppo economico (cap. 8425)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

10.267.128

4.863.635

7.057.325

Riduzione Tab. E

-30.000

-15.000

-

Rimodulazione Tab. E

-2.500.000

+1.000.000

+1.500.000

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

 

La tabella E espone due interventi: una riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 30 milioni per il 2013 e a 15 milioni per il 2014, nonché una rimodulazione delle risorse attraverso una riduzione di 2, 5 miliardi delle risorse per il 2013, che vengono traslate per 1 miliardo nel 2014 e 1,5 miliardi nel 2015.

 

Per quanto riguarda la riduzione di 30 milioni nel 2013 e di 15 milioni nel 2014 si segnala che essa è peraltro già considerata nell’elenco 1 (tabella relativa al MISE), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.d.l. in esame, in attuazione dell’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.

 

Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)"[293].

 

Si segnala che l’articolo 8, comma 8, del d.d.l. in esame dispone una assegnazione di 300 milioni per il 2013 al Fondo per lo sviluppo e la coesioneper far fronte agli oneri agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale. La relazione illustrativa precisa che si tratta, in particolare, delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

 

Considerando anche tale integrazione delle risorse per il 2013 la dotazione del Fondo, come modificata dalla tabella E, verrebbe ad essere così determinata:

 

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

Importi esposti in Tabella E

7.737.128

5.848.635

8.557.325

Art. 8, co. 8, ddl Stabilità 2013

+300.000

-

-

Disponibilità in bilancio

8.037.128

5.848.635

8.557.325

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), in attuazione della manovra disposta con il D.L. n. 98/2001, è intervenuta pesantemente sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS), disponendo una riduzione di complessivi 9,5 miliardi. Contestualmente l’articolo 33, comma 3, assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2,8 miliardi per il 2015 relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.

Conseguentemente venivano esposti nella legge di bilancio 3,8 miliardi per il 2012, 11,4 miliardi per il 2013, 5,9 miliardi per il 2014 e 8,1 miliardi per il 2015.

Nel corso dell’esercizio finanziario le disponibilità del Fondo si sono ulteriormente ridotte, determinandosi, come indicato dal presente d.d.l., in 10,3 miliardi per il 2013, 4,9 miliardi per il 2014 e in 7,1 miliardi per il 2015.

 

 

 


Legge n. 78 del 2010, articolo 39, comma 4-ter- Zone franche urbane dell’Abruzzo

Missione: Politiche economico – finanziarie e di bilancio
Programma: Regolazioni contabili, restituzioni e crediti di imposta
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7816)

(migliaia di euro)

2013

2014

2015

BLV

14.875

-

-

Riduzione Tab. E

-1.081

-

-

Importi esposti in Tabella E

13.794

-

-

 

La tabella E dispone una riduzione per il 2013 di oltre 1 milione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 39, comma 4-ter, del D.L. n. 78 del 2010, relativamente al finanziamento delle zone franche urbane dell’Abruzzo.

 

A seguito del sisma in Abruzzo dell’aprile 2009, l’articolo 10 del D.L. n. 39/2009 ha affidato al CIPE il compito di individuare, nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, le zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie previste in favore delle piccole e medie imprese.

In deroga alla disciplina generale, la qualificazione di ZFU nei territori d’Abruzzo può essere attribuita anche in presenza di una popolazione superiore al limite minimo di 30.000 abitanti.

 

L’articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, (finanziaria 2007) - così come modificato dall’articolo 2, comma 561, della legge n. 244 2007 (finanziaria 2008) e dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 194/2009 - al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, ha previsto l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU).

I successivi commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, definiscono le agevolazioni di cui possono beneficiare le piccole e microimprese che iniziano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 una nuova attività economica nelle zone franche urbane: esenzione per i primi cinque anni dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’ICI (ora IMU), dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

 

Con la delibera n. 39 del 13 maggio 2010 il CIPE ha approvato l’individuazione e la perimetrazione della ZFU del comune de L’Aquila.

La delibera subordina l’attivazione dello strumento ZFU all’autorizzazione della Commissione europea al fine di assicurane l’effettiva compatibilità comunitaria.

 

Sul piano finanziario, è stata prevista l’istituzione di una prima dotazione di 45 milioni per le ZFU dell’Abruzzo sulle risorse assegnate al CIPE a valere sul Fondo aree sottoutilizzate.

Successivamente il D.L. n. 78/2010 ha precisato - all’articolo 39, comma 4-bis - che le risorse già autorizzate (45 milioni di euro) dal D.L. n. 39/2009 siano poste a valere sulle risorse già assegnate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto n. 39 medesimo. Inoltre con il comma 4-ter ha inoltre incrementato di ulteriori 45 milioni le risorse destinate al Fondo per le zone franche urbane dell’Abruzzo, nella misura di 15 milioni per ciascuna annualità 2011-2013, che sono state appostate sul cap. 7816/Economia.

 

Si segnala che le riduzioni in tabella E sono considerate anchenell’elenco 1 (tabella relativa al MEF), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.d.l. in esame, in attuazione della revisione della spesa disposta dall’articolo 7, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012.


 

Articolo 14
(Entrata in vigore)

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 32, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013.

 

 

L’articolo 14 stabilisce che la legge di stabilità 2013 entra in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute:

§      dall'articolo 9, comma 2, che sostituisce l’articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, e istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina;

§      dall'articolo 12, commi da 4 a 10 che limitano, a determinate condizioni e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri (indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR) fissando una franchigia pari a euro 250, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000 (commi 4-7) e fissano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale di 3.000 euro all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, con alcune specifiche esclusioni da tale limite (commi 8-10);

§      dall'articolo 12, comma 32, che dispone che le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l’applicazione dell’accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

 

 



[1]     Le somme relative alla restituzione di crediti di imposta destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti sono iscritte in bilancio nell’esercizio in cui si intende procedere ai rimborsi. Analogamente hanno effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate. Esse sono invece registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso.

[2]     Importo analogo è autorizzato dalla legislazione vigente per il 2013 e il 2014.

[3]     Nota di aggiornamento DEF 2012: saldi tendenziali e programmatici:

(milioni di euro -% PIL)

 

 

2013

2014

2015

Indebitamento netto l.v.

-1,6

-1,5

-1,4

indebitamento netto programmatico

-1,8

-1,5

-1,3

PIL

1.582.375

1.629.056

1.680.441

 

[4]     L’esame della Nota di aggiornamento del DEF 2012 si è concluso con l’approvazione di risoluzioni parlamentari approvate, rispettivamente, nelle sedute del 3 ottobre 2012 dall’Assemblea della Camera e del 4 ottobre dal Senato.

[5]     Cfr. Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2013-2015 a legislazione vigente e l’Allegato 4 al disegno di legge di stabilità.

[6]     Seduta del 18 ottobre 2012.

[7]     Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[8]     Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[9]     Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[10]    “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[11]    Cfr. l'articolo 37 della legge n. 88/1989.

[12]    Cfr. l'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997.

[13]    Cfr. l’articolo 2, comma 4, della legge, n. 183/2011.

[14]    Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[15]    Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[16]    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.

Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”. Secondo la norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia:

§       le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§       le spese per interessi passivi;

§       le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali;

§       le spese per ammortamento di mutui;

§       le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

§       nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§       nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

[17]    Elenco n. 1.

[18]    Si fa riferimento ai successivi commi da 3 a 74 del medesimo articolo 3. In proposito, nel rilevare che non tutti questi commi concorrono a determinare gli effetti finanziari complessivi fissati dal D.L. 95/2012, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi delle norme.

[19]    Gli effetti indicati con riguardo ai commi in esame vengono quindi posti in relazione alle previsioni del D.L. 95/2012 e, pur essendo esposti nelle righe finali nel prospetto, non risultano inclusi nel calcolo degli effetti complessivi derivanti dalle misure contenute nell’articolato e nelle tabelle.

[20]    Di tali differenze si dà conto, per ciascun Ministero interessato, nell’ambito del riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese, indicato nelle sezioni “C” della RT.

[21]    Si osserva che tali criteri di calcolo sono evidenziati nella tabella della RT riguardante il riepilogo dei risparmi di spesa conseguiti dal Ministero dell’istruzione in conformità alle previsioni del D.L. 95/2012 [C. 5534 – pag. 162 (righe: “Totale indebit. netto” e “Obiettivo indebit. netto”) e pag. 163 (colonna “Indebitamento netto – 2013” )].

[22]    Elaborazione del Servizio Bilancio sulla base dei dati esposti nella tabella contenuta nella RT (C. 5534 – Sezione 2 della RT – art. 3 – pagg. 128-133). L’indicazione delle lettere alfabetiche è stata aggiunta per rendere maggiormente espliciti i criteri di calcolo applicati.

[23]    Articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012 (in analogia con il meccanismo utilizzato per la precedente legge di stabilità - D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e legge di stabilità 2012). Come in precedenza ricordato, tali norme, nello stabilire la misura delle riduzioni di spesa, hanno autorizzato il Ministro dell’economia ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, un ammontare di spesa pari a quello oggetto delle riduzioni previste. Hanno inoltre affidato ai singoli ministri, in sede di predisposizione del disegno di legge di legge di stabilità, il compito di proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi.

[24]    Se non – nel caso del provvedimento in esame - per alcune specifiche disposizioni, relativamente alle quali si rinvia alle successive schede riferite all’articolo 3.

[25]    Sotto la voce “D.L. 95/2012 - Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali”.

[26]    Si fa riferimento all’elenco 1, riguardante le riduzioni delle spese rimodulabili.

[27]    Si fa riferimento alla tabella che espone sinteticamente per ciascun Ministero le spese rimodulabili, quelle non rimodulabili, i versamenti all’entrata e le riduzioni lineari.

[28]    In termini di SNF, la percentuale delle riduzioni di spesa in conto capitale si aggira intorno al 50% nei primi due esercizi del triennio, per ridursi intorno al 40% nel 2015. In proposito si veda l’allegato 4 (Quadro di sintesi delle previsioni di competenza 2013-2015 a raffronto con quelle assestate 2012) alla voce “Effetti manovra D.L. 95/2012”.

[29]    V la parte introduttiva del presente Dossier, dedicata agli effetti complessivi del disegno di legge di stabilità.

La variazione complessiva dell’indebitamento netto determinata dalla legge di stabilità per il 2013 (aumento del deficit per 2,9 miliardi) corrisponde ad un aumento di 1,8 decimi di punto di incidenza sul PIL. Tale grandezza si pone all’interno del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi).

[30]    C. 5534 – Relazione tecnica – Sezione 2 - articolo 3 (pagg. 128-133).

[31]    Si fa riferimento alla tavola (C. 5534 – pag. 134), che nelle ultime tre colonne espone gli importi effettivamente inseriti nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge di stabilità.

[32]    C. 5534 – Relazione tecnica – Sezione 2 - articolo 3 (pag. 133).

[33]    Si veda la scheda riferita al precedente articolo 3, comma 3.

[34]    “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze”.

[35]    Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[36]    Si ricorda, che nell’articolo 18, del D.L. 185/2008 si è inteso, più in generale (commi 1-4 del medesimo articolo 18), perseguire l’obiettivo di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell’economia italiana, quali le opere pubbliche e l’emergenza occupazionale.

[37]    Articolo 13, comma 1, della legge n. 152/2001. Tale norma prevede che, per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, si provvede mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le somme stesse non possono avere destinazione diversa.

[38]    Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

[39]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

[40]    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[41]    Si tratta della disposizione che:

§          prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;

§          elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;

§          aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. (lettere da f) a t)).

[42]    Si segnala che tale disposizione è già stata novellata anche dal recente D.L. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), art. 12, co. 3-bis.

[43]    Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[44]    Che tratta della misura del contributo unificato dovuto nei casi di impugnazione.

[45]    Pagina 128 dell’AC 5534 antecedente lo stralcio.

[46]    Di cui al decreto legislativo n. 259/2003.

[47]    Di cui al decreto legislativo n. 259/2003.

[48]    Pagina 128 dell’AC 5534 antecedente lo stralcio.

[49]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

[50]    Si tratta della disposizione che:

§       prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;

§       elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;

§       aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002 (lettere da f) a t)).

[51]    Cui al già citato D.P.R. n. 115/2002.

[52]    Disciplinato dall'articolo 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002.

[53]    In applicazione della nuova formulazione dell’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge n. 98/2011 disposta dalle norme in esame.

[54]    Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[55]    Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[56]    Recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[57]    Che reca l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[58]    Che contiene il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[59]    Recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[60]    http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00050.

[61]    Il comma 32 dispone in materia di revisione della dichiarazione di inidoneità permanente all’insegnamento per motivi di salute; il co. 33 dispone in materia di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale); il co. 34 prevede l’attribuzione all’ANVUR di risorse finanziarie non inferiori a 3 milioni di euro (la disposizione ha carattere micro settoriale); il co. 35 prevede la facoltà per l’amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie delle stesse regioni, attività di carattere straordinario utilizzando personale docente e ATA precario; il co. 36 dispone in materia di attribuzione di posizioni di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale); il co. 39 dispone in materia di organizzazione periferica del MIUR (la disposizione ha carattere organizzatorio); il co. 40 disciplina la formazione delle classi nelle scuole paritarie; il co. 41 riguarda la sede di svolgimento degli esami di idoneità (le due disposizioni hanno carattere ordinamentale).

[62]    L’art. 8, co. 16, riguarda l’attribuzione di risorse finanziarie a Radio radicale (la disposizione ha carattere micro settoriale).

[63]    L’art. 11 riguarda il riordino degli enti di ricerca e l’istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso ai profili dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca (la disposizione ha carattere ordinamentale assolutamente prevalente).

[64]    La riduzione di spesa è complessivamente indicata, in termini di saldo netto da finanziare, in € 1.777,3 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015; in termini di indebitamento netto, in € 1.528,5 mln nel 2013, € 1.574,5 mln nel 2014 e in € 1.649,5 mln nel 2015. Peraltro, poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, i tagli indicati per l’anno 2015 dovrebbero intendersi estesi anche agli anni successivi.

[65]    L’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 fa riferimento, per l’emissione degli ordinativi in base a ruoli di spesa fissa, alle Direzioni provinciali del Tesoro. Al riguardo si ricorda, peraltro, che le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, anche DTEF, fino al 2 aprile 2008 denominate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (già Direzioni Provinciali del Tesoro) erano organi periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro presenti in ogni provincia. L'art. 2, co. 1-ter, del D.L. 40/2010 (L. 73/2010) ha poi disposto la soppressione delle DTEF e la riallocazione delle funzioni da esse svolte presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato. La riallocazione delle funzioni delle DTEF è stata disposta con DM 23/12/2010.

[66]    A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

[67]    Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

[68]    Di cui è stata data comunicazione nella GU n. 105 del 7 maggio 2012 e il cui testo integrale è stato pubblicato sul sito internet del MIUR:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b937490-d93d-4a56-bda6-e9ab9b1be64b/di_120312.pdf

[69]    Al riguardo precisa che le ore eccedenti strutturali hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base. Esse sono, dunque, una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che costituiscono retribuzione accessoria.

[70]    La relazione evidenzia che nell’a.s. 2011/2012 la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari ad € 129,2 milioni.

[71]    http://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL%20SCUOLA%202006-2009.pdf.

[72]    L’art. 17 del CCNL del 24 febbraio 2000, recante l’Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall’art. 44 del CCNL 26 maggio 1999 del Comparto Scuola, concernente orari e ore eccedenti, ha confermato, per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano. Inoltre, è stato stabilito che in sede di contrattazione integrativa venissero definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con lorario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL stesso. In particolare, le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra sarebbero state attribuite ai sensi dell’articolo 43 del CCNL 4 agosto 1995 (in precedenza richiamato), e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.

[73]http://xvi.intra.camera.it/410?idSeduta=0705&tipo=stenografico#sed0705.stenografico.tit00120.sub00070.int00040.

[74]    Con C.M. n. 25 del 29 marzo 2012 il MIUR ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2012/2013. Per quanto concerne i posti di sostegno, la circolare evidenzia che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2, co. 414, della L. 244/2007 – operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2012 (v. supra, testo) – non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’a.s. 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. Evidenzia, dunque, che nell’a.s. 2011/2012 è stato, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’a.s. 2010/2011. Al testo della C.M. disponibile sul sito del MIUR non sono, tuttavia, allegate le tabelle:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5da3416c-5190-49a7-8637-1845d515bc20/cm25_12.pdf.

[75]    I posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto.

[76]    La relazione illustrativa (A.S. 2814) specificava che il comma era stato formulato nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, che ha dichiarando la parziale illegittimità dei co. 413 e 414 dell’art. 2 della L. 244/2007, ripristinando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave.

[77]    L’art. 13, co. 9, del vigente CCNL, dispone, infatti, che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzione con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi, salvo che se ne fruisca, ai sensi dell’art. 15, co. 2, per motivi personali o familiari.

[78]    La disposizione trova applicazione anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge. La corresponsione di siffatti compensi diviene illegittima, tale da comportare il recupero della somma e la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente responsabile.

[79]    Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, salvo specifici casi.

Il successivo comma10 prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

[80]    “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

[81]    Ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto.

[82]    La RT, presumibilmente per un errore materiale fa riferimento a docenti di sostegno

[83]    La norma precisa che si tratta di personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

[84]    Le indicazioni per i comandi e i collocamenti fuori ruolo di personale docente e dirigente per l' a. s. 2012/2013 sono recate dalla C.M. n. 19 del 1 marzo 2012:

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/83fd60ed-586b-45b8-bfef-5e64f6d7c64c/cm19_12.pdf.

[85]    Nota del 2.11.2011.

[86]    La scheda n. 50 è consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/temiap/2011scheda[050].pdf

[87]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

[88]    Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

[89]    Legge finanziaria 1988.

[90]    Recante interventi nel settore dei trasporti convertito con modificazioni dalla L. n. 611/1996.

[91]    Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

[92]    Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[93]    Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[94]    Si ricorda che il RID è stato soppresso dai commi 170-171 dell’art. 2 del citato decreto legge n. 262/2006 e che le relative funzioni sono state trasferite al MIT. Con il D.P.R. n. 211/2008 di riorganizzazione del MIT, le citate funzioni sono state attribuite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

[95]    Si veda la scheda riferita al precedente articolo 3, comma 21.

[96]    “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri”.

[97]    Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[98]    Di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

[99]    Si veda la scheda riferita al precedente articolo 3, comma 49.

[100]  “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri”.

[101]  Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[102]  Che in base all’art. 585 del Codice dell’ordinamento militare restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[103]  Di pertinenza del CdR 4 “capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[104]  “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri”.

[105]  Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[106]  Di pertinenza del CdR 4 “capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[107]  Si veda la scheda riferita al precedente articolo 3, comma 49.

[108]  “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri”.

[109]  Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[110]  La RT fa riferimento all’art. 55, c. 1-ter, del D.L. 1/2012, con cui è sto modificato l’articolo 2, comma 172, del D.Lgs. 262/2006..

[111]  Si veda la scheda riferita al precedente articolo 3, comma 21.

[112]  “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri”.

[113]  Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[114]  La Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche provvede all'approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe, svolgendo – tra l’altro - attività di monitoraggio e vigilanza nei confronti dei concessionari.

[115]  La società, che opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, è stata istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

[116]  Per l’interpretazione del beneficio è intervenuta la legge n. 472/99 che ha precisato che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è concesso alle imprese armatrici, e comprende sia la parte a carico dell'impresa, sia la parte che la stessa versa per conto del lavoratore dipendente.

[117]  ’Istituto per lo sviluppo agroalimentare svolge attività di erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, nonché operazioni di investimento a condizioni di mercato a favore delle imprese operanti nel settore agroindustriale.

[118]  Si segnala che per un errore materiale, la relazione tecnica indica per il 2013 e il 2014 la concessione degli sgravi nel limite del 62,4 per cento anziché del 63,2 per cento, come determinato dalla disposizione. Tuttavia,gli effetti di risparmio sono quantificati correttamente, applicando il limite del 63,2 per cento.

[119]  In particolare, sul saldo netto da finanziare l’effetto è pari alla riduzione, cioè 3,6 milioni di euro; mentre, sull’indebitamento netto l’effetto è pari a 1,4 milioni di euro.

[120]  Infatti i relativi importi non sono esposti nella tabella riepilogativa (Ministero politiche agricole) riportata nella relazione tecnica (C. 5534 – pag. 175).

[121]  Ai sensi dell’art. 29, la conservazione è assicurata mediante una coerente e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendo per restauro l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

[122]  L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21, co. 5).

[123]  Gli interventi conservativi imposti, ordinati dal Ministero attraverso la Soprintendenza, sono eseguiti dal proprietario, previa approvazione del progetto da parte della stessa Soprintendenza; tuttavia, in caso di inadempimento, ovvero in caso di urgenza, vi provvede direttamente lo Stato (art. 32).

[124]  Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti (art. 36).

[125]  Subentrato all'Istituto centrale del restauro.

[126]  Ai sensi del D.P.R. n. 233/2007, sono Istituti dotati di autonomia speciale i seguenti: la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro; la Biblioteca nazionale centrale di Roma; la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; il Centro per il libro e la lettura; l'Archivio centrale dello Stato.

[127]  Si tratta degli oneri del capitolo 2420 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute “Rimborso per spese di assistenza sanitaria in Italia al personale navigante, marittimo e dell’aviazione . Oneri derivanti dalla convenzione con l’Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali.

[128]  Prevista all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presìdi sanitari esistenti.

[129]  Viene data attuazione al seguente dettato dell’art. 18, co. 7, del D.Lgs. 502/1992: “A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale”. Sul concetto di mobilità sanitaria internazionale, vedi infra.

[130]  Da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

[131]  Il comma in esame con la medesima decorrenza abroga la lettera b) del primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, riguardante l’assistenza sanitaria indiretta.

[132]  Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400.

[133]  Fonte: www.ministero della salute.

[134]  www.agenas.it/monitor/supplementi/Quaderno 20 Monitor9

[135]  Il capitolo relativo a tale autorizzazione di spesa è il 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute.

[136]  A tale regolazione si provvede mediante l’imputazione, attraverso le regioni, ai bilanci delle ASL di residenza degli assistiti dei costi e dei ricavi connessi, rispettivamente, all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario regionale standard, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

[137]  Per assistenza sanitaria indiretta ai cittadini italiani all’estero si intende l’assistenza mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni con lo Stato estero, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni; nell’assistenza sanitaria indiretta rientrano anche i rimborsi dovuti quando, per comprovati motivi di urgenza o di necessità, l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati.

[138]  Corrispondente all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n.618/1980. Si ricorda che su tale capitolo incide anche la riduzione di spesa prevista dal precedente comma 68. La relazione tecnica precisa che le risorse residue, pari a circa 68 milioni di euro vengono mantenute in bilancio per assicurare il necessario raccordo Stato-regioni.

[139]  Ciò fermo restando che le risorse assegnate alle regioni in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale si basano sul principio della quota capitaria calcolata sui cittadini residenti.

[140]  Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica (riferita al maxiemendamento presentato al Senato) evidenziava che con le modifiche apportate all’art. 9, co. 23 – nel quale è fatto salvo il disposto dell’art. 8, co. 14 – “è possibile utilizzare il 30% delle economie di cui all’art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa”. In applicazione del citato art. 8, co. 14, del D.L. 78/2010, è intervenuto il DM MIUR 14 gennaio 2011 (GU n. 66 del 22 marzo 2011) che ha ripartito le risorse di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 relative all’esercizio finanziario 2010, destinando € 320 mln al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal D.L. 78/2010 ed € 31 mln per l’attivazione di progetti volti a premiare scuole e docenti migliori (da definire con successivo decreto MIUR). Il medesimo DM ha disposto, inoltre, che le risorse di cui all’art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali bloccati.

[141]  Nel DDL di bilancio 2013 il Fondo è allocato sul cap. 1298 e reca uno stanziamento pari a 167 milioni di euro.

[142]  Concernenti riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e riduzioni di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

[143]  Concernenti personale e istituzioni AFAM, contabilità speciali intestate agli uffici scolastici regionali, congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca, accantonamento di posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado.

[144]  In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato circa le motivazioni che sottendevano all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo aveva segnalato (Nota MEF Prot. N .112268 del 2 novembre 2011) che la formulazione di tale iniziativa derivava dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarebbe stata frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.

[145]  L’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto che, allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni, fossero adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., linee guida finalizzate, fra l’altro, a: 1) definire, per ogni istituzione scolastica, un “organico dell’autonomia” funzionale sia ad attività ordinarie (il testo fa riferimento all’attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria) sia ad altre esigenze, in parte anch’esse di carattere didattico, ossia a quelle di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali. Si fa riferimento anche alle esigenze di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; 2) definire un “organico di rete”, al fine della costituzione di reti territoriali di scuole, nonché per le esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, di formazione permanente, di prevenzione dell’abbandono e di contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, in particolare per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

[146]  In relazione al comitato e alle relative attività, si veda la risposta fornita dal Governo all’interrogazione 5-06598, il 18 ottobre 2012:

http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=10&giorno=18&view=&commissione=07#data.20121018.com07.allegati.all00030. In particolare, la risposta fa presente che il Comitato è stato costituito con D.P.C.M. 7 novembre 2008; a causa di pensionamenti o cambiamenti di incarico di alcuni dei componenti, la composizione è stata successivamente ridefinita con D.P.C.M. 29 marzo 2011 e, da ultimo, con D.P.C.M. 23 luglio 2012.

[147]  L’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 ha disposto la soppressione, dal 1° gennaio 2012, dell’INPDP e dell’ENPALS, con contestuale passaggio delle funzioni all’INPS.

[148]  Si ricorda che l'articolo 01 del D.L. 138/2011 ha previsto la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto anche individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di “spending review”, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo ha attributo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, deve prevedere in particolare, in coerenza con la L. 4 marzo 2009, n. 15, anche l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica.

[149]  “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[150]  Peraltro, i Ministeri del lavoro e dell’economia, con nota congiunta del 1° ottobre 2012, hanno affermato che «dal punto di vista della finanza pubblica, l'accorpamento non determina alcun effetto negativo, in quanto interviene sulla regolazione dei trasferimenti tra enti della pubblica amministrazione, con effetti di neutralità sulle singole voci (contributi/prestazioni previdenziali) del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non venendo modificate le norme sostanziali che le regolano».

[151]     Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’art. 51, co. 1 e 2, delle L. 449/1997 e per il triennio 2001-2003 dall’art. 56, co. 1 e 2, della L. 388/2000.

[152]  Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

[153]  Per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 745 milioni di euro, poiché agli iniziali 1.600 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi secondo quanto stabilito rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 183/2012.

[154]  La sentenza n. 193/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale n. 30 del 25 luglio 2012, decide il ricorso presentato dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

[155]  Il D.L. n. 78/2010, all’articolo 14, comma 1, ha determinato nei seguenti importi il concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a)   per le regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

b)   per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

c)   per le province: 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

d)   per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

L'art. 20, comma 4, del D.L. 98/011 ha esteso le misure restrittive previste per il 2013 (ultimo anno del triennio), all'anno 2014 e successivi.

[156]  L'art. 20, comma 5, del D.L. 98/011, come modificato dall'art. 1 del D.L. 138/2011 dispone per gli anni 2012 e successivi le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a)    le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b)    le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c)     le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d)    i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

[157]  La Corte sostiene che "l’estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa (…), fa venir meno una delle due condizioni (…), quella della temporaneità delle restrizioni", necessarie al fine di poter considerare una norma quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte, citando se stessa, afferma infatti che "possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»

[158]  Per l'anno 2012 la somma complessiva di ulteriore risparmio è pari a 1.630 milioni di euro, poiché agli iniziali 2.000 milioni di euro sono stati sottratti complessivi 370 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 183/2012.

[159]  Vale a dire che deve avvenire nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione e in maniera concordata con ciascuna regione e provincia autonoma, fermo l'obbligo di concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

[160]  Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

[161]  Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

[162]  Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

[163]  D.L. 6 luglio 2011, n.98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

[164]  Il decreto è stato predisposto sulla base dei lavori effettuati in sede Copaff nella seduta del 19 maggio 2011, nella quale la Commissione ha provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare - ovvero - non fiscalizzabili per l’anno 2011, rispetto a quella originariamente effettuata in occasione della presentazione al parlamento della Relazione dell’8 giugno 2010, concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali, in ottemperanza della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009.

[165]  Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[166]  Decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[167]  Come già sopra ricordato, si fa riferimento soltanto ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[168]  Recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[169]  Si tratta delle seguenti imposte: imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare; imposte ipotecaria e catastale; imposta sul reddito delle persone fisiche,in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; tributi speciali catastali; tasse ipotecarie; ) cedolare secca sugli affitti.

[170]  Su tale aspetto si segnala che la relazione tecnica sullo schema di decreto legislativo (Atto n.292), come da ultimo integrata in riferimento al testo finale del provvedimento, cifrava per il 2011 un gettito derivante dalla cedolare pari a circa 2.700 milioni ed a decorrere dal 2012 pari a circa 3.900 milioni di euro annui (con sostanziale compensazione del minor gettito rinvenibile dalle imposte che la cedolare medesima veniva a sostituire), mentre i primi dati finora emersi sembrano al momento indicare – secondo quanto riportato nei corrispondenti Bollettini delle entrate del Dipartimento delle finanze - importi più ridotti, e pari, per il 2011, a circa 675 milioni e, per il periodo gennaio agosto 2012, a circa 443 milioni .

[171]  Importo che risulta al momento disposto con il D.M. del Ministro dell’interno 4 maggio 2012 prima citato.

[172]  Cfr. in particolare l’articolo 8, comma 17, che stanzia risorse in favore delle regioni, da destinare alle scuole non statali e l’art. 8, comma 12, che stanzia risorse in favore della regione Campania.

[173]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[174]  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 .

[175]  Istituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

[176]  Si ricorda che per i dispositivi medici la misura della riduzione del 5 per cento è prevista fino al 31 dicembre 2012.

[177]  Le Regioni si stanno indirizzando già da tempo verso nuovi modelli organizzativi tra cui la centralizzazione degli acquisti che, facendo leva sull’aggregazione della domanda, induce ad un potenziale risparmio. Tale processo di razionalizzazione è fortemente sostenuto dall’attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici che, con l’ausilio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, elabora i prezzi di riferimento, compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva.

L’art. 17 del decreto-legge 98/2011 ha attribuito all’Osservatorio dei contratti pubblici il compito di pubblicare, a partire dal primo luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento. Le categorie di beni e servizi fino ad oggi oggetto di rilevazione sono state: principi attivi; dispositivi medici; servizio di ristorazione; servizio di pulizia; servizio di lavanderia; materiali da guardaroba; prodotti di cancelleria. Per tutte le categorie di beni e servizi oggetto di indagine è stato fornito un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, sempre in un’ottica di contenimento della spesa. Lo stesso Osservatorio sottolinea come i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto della loro eterogeneità e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte .

[178]  Si ricorda che il tetto di spesa per i dispositivi medici e l’assistenza protesica è stato introdotto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del D.L. 98/2011: dal 1 gennaio 2013, la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, non può superare, come specificato dal successivo comma 2, il limite del 5,2 per cento del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. E’ escluso l'obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo. Successivamente il decreto-legge 95/2012 aveva rideterminato il valore del tetto rispettivamente al 4,9 per cento per il 2013 e a decorrere dal 2014 al valore del 4,8 per cento.

[179]  La RT non chiarisce se il volume di spesa indicato comprende anche la spesa in servizi per la manutenzione del parco tecnologico biomedico. A questo riguardo, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali, Raccomandazione n. 9, aprile 2009. Il

[180]  Le regioni a statuto speciale e le province autonome, ad eccezione, in parte, della Sicilia, provvedono direttamente al finanziamento dall'assistenza sanitaria senza alcun onere a carico dello Stato, attraverso risorse del proprio bilancio. Le entrate di questi enti sono costituite principalmente da compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite, per ciascuno di essi, negli statuti speciali e nelle norme di attuazione. La Sicilia, invece, ai sensi della legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 comma 830, provvede con proprie risorse, per un’aliquota di partecipazione fissata nella misura del 49,11 per cento della spesa prevista. La restante parte è assegnata dallo Stato nell’ambito della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale.

[181]  Ogni statuto elenca le imposte erariali (IRPEF, IRPEG, IVA, accise varie) delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione. Le principali norme statutarie sono le seguenti: Friuli-Venezia Giulia L.Cost. n. 1/1963, art. 49; Sardegna L.Cost. n. 3/1948, art. 8; Valle d'Aosta L.Cost. n. 4/1948, artt. 2,3,4; Province autonome di Trento e di Bolzano D.P.R. n. 670/1972, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 69-75; Sicilia D.P.R. 26-07-1965, n. 1074 Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

[182]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

[183]  L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

[184]  Il termine del 31 dicembre 2012 è stato introdotto dall’articolo 17, comma 4, lettera e) del decreto-legge 98/2011.

[185]  Iniziative volte a garantire lo svincolo delle somme pignorate presso le tesorerie degli enti del Servizio sanitario nazionale nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari - n. 3-01989.

[186]  Anche la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sulla questione in sede di applicazione della normativa al giudizio di ottemperanza. Fra gli altri, il TAR Lombardia, con due sentenza, ha ribadito che l’azione di ottemperanza ad un decreto ingiuntivo non rientra tra le azioni esecutive che non possono essere intraprese o proseguite nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari T.A.R. Lombardia – Milano – sez. III – sentenze 27 aprile 2012, n. 1243 e 4 ottobre 2012, n. 2456.

[187]  Ai sensi dell’articolo 11, la CONSIP avvia un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per acquisti gestita attraverso un sistema centralizzato.

[188]  La quantificazione della spesa per dispositivi medici è contenuta nella Nota del Governo del 24 luglio 2012.

[189]  Si ricorda che l’articolo 58 del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui disciplinava le modalità di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, in quanto nella materia “governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

Si rammenta, infine, che il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, concernente il federalismo demaniale, prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con D.P.C.M., a comuni, province, città metropolitane e regioni. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

[190]  L’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – come sostituito dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 4 – dispone che ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, a decorrere dall'anno 2012, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Comunicato 30 settembre 2011 e, da ultimo, nel Comunicato 28 settembre 2012. Nell’elenco, sono compresi, tra gli altri, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri, le Agenzie, gli enti di regolazione dell'attività economica, le Autorità amministrative indipendenti, le Amministrazioni locali (Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni), gli enti previdenziali e numerosi altri organismi anche con veste giuridica privata.

[191]  Recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 7 agosto 2012, n. 135.

[192]  D.L. 22 giugno 2012 n. 183,Misure urgenti per la crescita del Paese, conv. L. 134/2012.

[193]  Restringendo l’ambito delle citazioni in merito, il comma 6 è stato modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); successivamente sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è stato nuovamente modificato dal comma 2 dell’art. 22, comma 2 della, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

[194]  L. 24 dicembre 2007, n. 244

[195]  L. 4 marzo 2009, Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

[196]  Per una lettura completa del documento conclusivo si veda www.crw.it/bilanci2011

[197]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court lw direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici

[198]  Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[199]  Per tali enti, aziende sanitarie ed ospedaliere, sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei parametri prezzo qualità (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).

      Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l’articolo 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Si ricorda, inoltre, che una specifica disciplina razionalizzazione degli acquisti dei beni e servizi sanitari, nelle more della determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura è contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.L. n. 98/2011 (disciplina da ultimo modificata dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 52/2012, e, successivamente, dall'art. 15, comma 13, lett. b), n. 95/2012).

[200]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», come già illustrato nella nota n.1 che precede.

[201]  Si ricorda che la disciplina delle procedure telematiche di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione era inizialmente contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 successivamente abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. Cfr. “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA Linee guida all’utilizzo del Mercato Elettronico” pubblicato da Consip S.P.a e disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Mercato_elettronico-Linee_guida_utilizzo_del_MePA.pdf

[202]  Sul concetto di strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, vedasi la scheda di lettura relativa all’articolo 1, commi 1 e 2.

[203]  Sul sistema di e-procurement della P.A. vedasi la apposita pubblicazione esplicativa di CONSIP, disponibile seguente indirizzo elettronico

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf

[204]  Ai sensi del Codice degli Appalti, il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

[205]  L’articolo 1339 del codice civile disciplina l’inserzione automatica di clausole nei contratti, stabilendo che le medesime clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

[206]  Ai sensi dell’art. 58 della legge 388/2000 e del D.M. 24 febbraio 2000. La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. è stata istituita in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997. Tale società – il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze – è la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Consip S.p.A., è stata, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 87/2012, anche il soggetto gestore delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Il decreto legge n. 87/2012 (articolo 4, commi 7 e 8) ha mantenuto in capo a tale società le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, disponendo la cessione alla Sogei S.p.a. delle attività svolte da Consip in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche.

[207]  D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

[208]  Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

[209]  Nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da CONSIP S.p.a. è demandata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di indicare i criteri utili per l’individuazione della categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli accordi quadro stipulati da CONSIP. Ciò al fine di determinare un’incidenza positiva e incisiva sui processi di acquisto pubblici (articolo 2, comma 227)

[210]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie). Agli appalti «sopra soglia» si applicano tout court lw direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la Direttiva 2004/17/CE e la citata normativa nazionale di recepimento, mentre gli appalti «sotto soglia» trovano la loro specifica disciplina negli articoli da 121 a 124 del Codice del Contratti pubblici

[211]  L'Accordo Quadro è uno strumento di contrattazione, introdotto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 59) che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo di massimo quattro anni. Può essere concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici. Nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'Accordo viene stipulato tra Consip - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e più di un operatore economico. Saranno poi le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", a negoziare i singoli contratti personalizzabili in base delle proprie esigenze.

La procedura di espletamento della contrattazione attraverso Accordo Quadro, prevede 2 fasi: la prima tra Consip e il mercato della fornitura; la seconda tra le singole Amministrazioni e le imprese aggiudicatarie dell'Accordo Quadro.

[212]  Le tipologie di tali beni e servizi sono state individuate da ultimo con il D.M. 12 febbraio 2009 Il D.M. 12 febbraio 2009, in attuazione dell’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 ha individuato le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le suddette amministrazioni statali sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:

1)    carburanti avio - gara su delega;

2)    ristorazione collettiva - accordo quadro;

3)    trasferte di lavoro - accordo quadro.

      Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali si prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete MEF-CONSIP S.p.A.

[213]  La norma in riferimento, nello specifico, interviene modificando l’art. 1, comma 450, nel testo modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n.52/2012 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).

[214]  Nel testo modificato dall’art. 1, comma 449, del D.L. n. 52/2012.

[215]  Previsto dalla norma in riferimento.

[216]  Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

[217]  Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

[218]  Avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo delle convenzioni CONSIP.

[219]  Ai sensi dell’art’ 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006.

[220]  Da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

[221]  Tali disposizioni, secondo quanto emerge dal comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2012, recepiscono le proposte di oltre 8 mila cittadini (su 135 mila) raccolte dal Commissario straordinario per la spending review attraverso una consultazione pubblica svoltasi lo scorso maggio e volta a segnalare sprechi e inefficienze.

[222]  Recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

[223]  Riordino della legislazione in materia portuale.

[224]  L’articolo 7 del decreto-legge n. 78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) ha stabilito la soppressione dell’IPSEMA e il trasferimento dei suoi compiti all’INAIL.

[225]  Per area SAR si intende l’area di ricerca e recupero (Search and Rescue) come definita dalla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo.

[226]  Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[227]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[228]  Per una descrizione della storia dell’opera e del suo stato di attuazione al 30 aprile 2011 è possibile consultare la relativa scheda allegata al 6° rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, a cura del Servizio Studi della Camera, al link:

www.camera.it/temiap/2011scheda%5B002%5D.pdf

[229]  http://xvi.intra.camera.it/temiap/2011scheda%5B065%5D.pdf

[230]  Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.

[231]  D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino,pubblicato nella G. U. 18 novembre 2010, n. 270.

[232]  Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale procedura costituisce una nuova fattispecie che si aggiunge alle altre due previste dall’ordinamento per gli enti strutturalmente deficitari e per gli enti in stato di dissesto finanziario; essa è volta, in particolare, ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l’ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini e, in qualche caso, la possibilità del regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

[233]  Di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[234]  Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[235]  Il citato articolo 24 (taglia leggi) del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 ha abrogato la legge di conversione del citato D.L. 262/1990.

[236]In caso di debiti di carattere finanziario, infatti, non si registrerebbero effetti negativi sul fabbisogno.

[237]  D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 2012.

[238]  La flotta aerea antincendio boschiva Canadair è attualmente composta da 19 velivoli Bombardieri CL-415:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?contentId=COM26887 .

[239]  Tale articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[240]  L’art. 21, comma 9, del decreto legge n. 98/2011 ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare appositamente alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell’IRPEF.

[241]  D.L. 20 giugno 2012, n. 79, Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012.

[242]Cfr.: Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 421, del 6 giugno 2012

[243]In data 6 giugno 2012.

[244]  L’art. 2, co. 109, della L. finanziaria 2010, abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma fa salvi, altresì, i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[245]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=50. In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il comma 635 dell'art. 1 della finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[246]  Il D.L. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire tra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado.

[247]  Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.

[248]Il decreto legge citato non contiene infatti disposizioni inerenti la riduzione delle risorse attribuite alle regioni.

[249]  L'articolo 2, comma 1, in particolare, fa riferimento ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

[250]  Il termine è stato così prorogato dall'art. 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[251]Il citato comma 82 ha disposto, limitatamente all’esercizio 2004 con un costo complessivo di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno 5 anni.

[252]Si ricorda che l’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007 reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU). Sostanzialmente, il comma richiamato ha provveduto:

§      ad autorizzare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 430, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005);

§      in presenza delle predette convenzioni, a prorogare sino al 31 dicembre 2007 il termine relativo alla destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili.

[253]  Legge. 12 novembre 2011, n. 183

[254]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[255]  In materia di fondi a ripartizione, può essere altresì richiamato l’articolo 13, comma 3-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale ha disposto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi. Anche in tal caso, alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari del Fondo, il citato comma 3-quater ha previsto che si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

[256]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[257]  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[258]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[259]  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[260]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

[261]  Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[262]  D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133”.

[263]  Si tratta dello stesso termine previsto dal precedente comma 1 del nuovo articolo 16-bis per l’emanazione del D.P.C.M. che deve stabilire l’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise.

[264]  D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[265]  Legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica.

[266]  L’Osservatorio è stato istituito, dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 244/2007, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico e di assicurare la verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. All’Osservatorio partecipano i rappresentanti dei ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.

[267]  Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[268] Il regime di esenzione è disposto dall’art. 34, primo comma, del DPR n. 601/1973.

[269]Il valore era stato ottenuto applicando l’aliquota del 16% al valore affrancato ipotizzato in misura corrispondente a 3,5 mld di euro.

[270]Ipotizzando un periodo di ammortamento pari a 10 anni, il minor gettito era stato calcolato applicando al valore dell’affrancamento (3,5 mld) l’aliquota del 27,5% per l’IRES e del 4,5% per l’IRAP.

[271]Gli importi sono ottenuti considerando la scadenza delle rate fissate dalla norma per il pagamento dell’imposta sostitutiva (18,5 mld x 16%).

[272]Le aliquote utilizzate nella quantificazione sono pari al 27,5% per l’IRES e al 5,2% per l’IRAP.

[273]Il gettito complessivamente atteso attualmente, pari a 1/10 di quello originario, ammonta a 300 mln: applicando il 16% ad 1/10 del valore originariamente stimato si ottiene: 18.500 mln x1/10 x 16% = 296 milioni.

[274]Si ricorda che il D.L. 201/2011 ha stimato effetti di maggior gettito pari a 987 mln nel 2013 e 1.973 mln nel 2014.

[275]  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[276]  Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[277]  Tali aree sono da intendersi (v. art. 17, reg. 1257/99) non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici.

[278]La RT a corredo della ddl finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) quantificava effetti di minor entrata riferiti ai commi 1093 e 1094 pari, per competenza, a 45 milioni di euro.

[279]  Il Registro Nazionale Titoli (RNT) è istituito da AGEA, presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231.

[280]  In questo ambito si segnala la specifica disciplina ai sensi dell’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, che, per quanto riguarda le entrate derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina un vincolo di destinazione dei relativi importi ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

[281]  L’articolo 23 della legge 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) stabilisce che le entrate dell'Isvap sono costituite: dai contributi di vigilanza (ovvero dal gettito del contributo annuale di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, del contributo annuale di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo annuale di vigilanza sui periti assicurativi. I contributi sopra elencati sono previsti rispettivamente dagli articoli 335, 336 e 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private); dai ricavi della vendita di beni immobili; da altre entrate.

[282]  Il comma 67 riconosce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici autonomia organizzativa e finanziaria, stabilendo che, per la copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’Autorità, oltre a determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ne stabilisce le modalità di riscossione, “ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste sono predeterminati e pubblici.

[283]  L’importo non tiene conto della variazione in diminuzione (-1.121.109 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[284]  Riduzione così disposta dall’art. 7, co. 5, lett. a) del D.L. n. 95/2012.

[285]  L’importo non tiene conto della variazione in diminuzione (-700.000 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[286]  Il cap. 7630 è articolato in due piani di gestione, di cui uno relativo alle spese non obbligatorie determinate dalla Tabella C. I due piani di gestione non sono tuttavia evidenziati nel ddl di bilancio (A.C. 5535/3). L’importo di 152 milioni ricomprende pertanto l’importo di tabella C.

[287]  L’importo non tiene conto della variazione in aumento (+41.358 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[288]  L’importo non tiene conto della variazione in diminuzione (-75.000 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[289]  L’importo non tiene conto della variazione in aumento (+2.558.700 euro) disposta dal d.d.l. di bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

[290]  Ricomprende anche le somme esposte in Tabella C.

[291]  Si segnala che l’effetto della tabella E sul bilancio a legislazione vigente è erroneamente cifrato in 2.004 milioni nell’Allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità 2013 in esame (pag. 83 dell’A.C. 5534) in quanto non tiene conto del rifinanziamento di 160 milioni di euro per il 2013 per gli interventi forestali in Calabria (D.L. n. 148/1993).

[292]  Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[293]  Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzalo a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi.