Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Legge comunitaria 2011 - A.C. 4623 - Emendamenti approvati dalle Commissioni della Camera ' Emendamenti con parere favorevole delle Commissioni della Camera -Sintesi del contenuto | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 549 Progressivo: 1 | ||
Data: | 18/01/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Legge comunitaria 2011
A.C. 4623
Emendamenti approvati dalle Commissioni della Camera – Emendamenti con parere favorevole delle Commissioni della Camera -Sintesi del contenuto
n. 549/1
18 gennaio 2012
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari ( 066760-4510 – * st_affari_comunitari@camera.it |
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Il dossier contiene una sintesi del contenuto degli emendamenti al disegno di legge comunitaria per il 2011 approvati dalle Commissioni della Camera e di quelli sulle quali le medesime Commissioni hanno espresso parere favorevole. Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il
presentatore,
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I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ID0020a.doc |
Emendamenti al disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623)
approvati dalle Commissioni della Camera – Emendamenti con
parere favorevole delle Commissioni
Articolo 1
Estremi |
Proponente |
Commissione |
Parere |
Oggetto |
1.1 |
VIII Commissione Ambiente |
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L’emendamento sposta dall’allegato A all’allegato B la direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica dell’edilizia |
1.2 |
VIII Commissione Ambiente |
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L’emendamento inserisce nell’allegato B la direttiva 2011/70/CE che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi. Conseguentemente si prevede l’introduzione
di un articolo aggiuntivo che fissa in cinque anni la durata dell’organo di
amministrazione della Sogin SpA, applicando tale disposizione anche
all’organismo in carica. Si prevede inoltre che |
1.3 |
XII Commissione Affari sociali |
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L’emendamento inserisce nell’allegato B la direttiva 2011/62/UE in materia di codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. |
1.4 |
XII Commissione Affari sociali |
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L’emendamento inserisce nell’allegato B la direttiva 2009/128/CE in materia di azione comunitaria per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Conseguentemente si introduce un nuovo articolo che conferisce una delega specifica al Governo in materia, prevedendo che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro degli esteri, della salute, della giustizia e dell’economia. Al riguardo, si segnala che il recepimento della direttiva 2009/128/CE è già previsto dall’articolo 20 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010) che tuttavia non inserisce tra i ministri proponenti dei decreti legislativi di attuazione il Ministro delle politiche agricole |
Articolo 5
Estremi |
Proponente |
Commissione |
Parere |
Oggetto |
5.01 |
XIII Commissione Agricoltura |
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L’articolo aggiuntivo, tra le altre cose, attribuisce al Ministero dell’ambiente la definizione di linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del DPR n. 357 del 1997 (tra i quali marmotte, criceti, capre), e all’allegato I della direttiva 2009/147/CE (tra i quali cigni, anatre, colombi). Viene altresì vietata l’introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, con possibilità di avere autorizzazioni in deroga a determinate condizioni e su istanza delle regioni e delle province autonome. Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 31 del disegno di legge comunitaria |
5.02 |
XIII Commissione Agricoltura |
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L’articolo aggiuntivo delega il Governo ad attuare i regolamenti (CE) n. 995/2010 e n. 2173/2005 in materia, rispettivamente, di obblighi per gli operatori che commercializzano legno e di istituzione di un sistema di licenze per l’importazione di legname nell’Unione europea, prevedendo, tra le altre cose, l’individuazione di un’autorità nazionale competente e la determinazione delle sanzioni Si segnala che la disposizione
era già contenuta all’art. 29 del disegno di legge comunitaria |
5.03 |
II Commissione giustizia |
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L’articolo aggiuntivo introduce, in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli obblighi di indicazione nell’etichetta degli oli vergini ed extravergini dell’indicazione di origine o di registrazione nell’apposito elenco di confezionatori di tali oli o di tenuta del registro di annotazione delle produzioni Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 16 del disegno di legge comunitaria |
5.05 |
VIII Commissione giustizia |
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L’articolo aggiuntivo delega il Governo a recepire la direttiva 2010/75/CE in materia di emissioni industriali, prevedendo, tra i criteri di delega, il riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e controlli e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 35 del disegno di legge comunitaria |
5.09 |
VIII Commissione Ambiente |
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L’articolo aggiuntivo introduce una modifica al Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) volta a specificare che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale e non solo gli atti specificamente indicati dall’allegato IX al Codice |
5.06 |
VIII Commissione Ambiente |
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L’articolo aggiuntivo reca modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti, operando la correzione di alcuni riferimenti normativi e recando modifiche alla disciplina in materia di partecipazione del pubblico Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 40 del disegno di legge comunitaria |
5.07 |
VIII Commissione Ambiente |
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L’articolo aggiuntivo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della parte terza del Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 20069 al fine di garantire il pieno recepimento della direttiva 2000/60/CE La proposta emendativa richiama, in proposito, la procedura di infrazione n. 2007/4680. Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 33 del disegno di legge comunitaria |
5.08 |
VIII Commissione Ambiente |
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L’articolo aggiuntivo delega il Governo ad adottare un riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE. Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 32 del disegno di legge comunitaria |
5.010 |
X Commissione Attività produttive |
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L’articolo aggiuntivo reca disposizioni dirette di attuazione dell’articolo 3 della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, prevedendo, tra le altre cose, che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non possa comunque superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Conseguentemente si prevede la soppressione della direttiva 2011/7/UE dall’allegato B. In proposito, si segnala che
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5.011 |
X Commissione Attività produttive |
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L’articolo aggiuntivo legittima le associazioni dei consumatori ad agire anche in caso di violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. |
5.012 |
XII Commissione Affari sociali |
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L’articolo aggiuntivo detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali a fini scientifici prevedendo, tra le altre cose, il divieto, salvo specifiche eccezioni, di utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via di estinzione; il divieto di allevamento di primati, cani e gatti; l’adozione di una normativa cautelativa nei confronti degli animali geneticamente modificati; il divieto di utilizzo di animali negli ambiti sperimentali; il divieto di esperimenti che non prevedano anestesia o analgesia. Al riguardo, si segnala che l’articolo 2 della direttiva 2010/637UE consente agli Stati membri di conservare misure di tutela degli animali a fini scientifici più rigorose di quelle previste dalla direttiva se adottate prima del 9 novembre 2010; insieme la direttiva non contempla un divieto completo di allevamento di animali |
5.013 e 5.016 |
Fava
Vignali |
XII (Affari sociali) |
Favorevole |
Gli identici articoli aggiuntivi intendono abrogare il comma 1-bis dell'art. 68 del Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 30/2005 che, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2001/83/CE, impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta ad un anno dalla scadenza del brevetto. Al riguardo si ricorda
che |
5.014 (parte ammissibile) |
Fava |
X (Attività produttive) |
Favorevole |
L’articolo aggiuntivo modifica l’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 specificando che i fatti e le circostanze che rendono manifesta al prestatore di servizi su Internet l’illiceità dell’attività o dell’informazione, facendo venire meno l’esenzione dalla responsabilità per il prestatore medesimo, comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati. Al riguardo, si segnala che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 luglio 2011 nella causa C. 324/09 ha inteso circoscrivere e delimitare l’esenzione dalla responsabilità per i contenuti prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE |
5.034 5.015 |
Governo Vignali |
X (Attività produttive) |
Favorevole |
Gli articoli aggiuntivi delegano il governo ad adeguare l’ordinamento interno al regolamento CE n. 428/2009 prevedendo una disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso (civile e militare) e una definizione delle procedure adottabili in caso di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritto dell’uomo per i prodotti non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento CE n. 428/2009 |
5.022 |
Buttiglione |
VI (Finanze) |
Favorevole |
L’articolo aggiuntivo reca misure di attuazione diretta della direttiva 2010/23/UE per contrastare le frodi in materia di IVA; contestualmente si sopprime la direttiva 2010/23/UE dall’allegato B Al riguardo, si segnala
che Si segnala che l’articolo
aggiuntivo riprende sostanzialmente l’articolo 15 del disegno di legge
comunitaria |
5.025 |
Gottardo |
VIII (Ambiente) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo recante modifiche al d.lgs. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. |
5.031 |
Governo |
XIII (Agricoltura) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo volto a modificare l’art. 6 del d.lgs. 109/1992, di recepimento delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, riguardante la designazione degli aromi. Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 37 del disegno di legge comunitaria |
5.032 |
Governo |
XIII (Agricoltura) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo recante i princìpi e criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo per il riordino delle norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, al fine di coordinare la normativa vigente con i regolamenti (CE9 n. 396/2005, n. 1107/2009, n. 1185/2009 e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 36 del disegno di legge comunitaria |
5.033 |
Governo |
XII (Affari sociali) |
Favorevole |
L’emendamento sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 del D.L. 282/1986, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di inserire nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale (PNI), i dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sulla sicurezza alimentare relativi al controllo della qualità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera produttiva.
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5.037 |
Governo |
VIII (Ambiente) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo volto a sostituire l’art. 13 del d.lgs. 116/2008, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione, riguardante i bacini idrografici con impatto transfrontaliero, o coinvolgente più regioni e province autonome, prevedendo la collaborazione con gli altri Stati dell’Unione europea in caso di bacino idrografico con impatto transfrontaliero, ovvero tra più regioni e province autonome in caso di bacino che interessi più regioni Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 26 del disegno di legge comunitaria |
5.038 |
Governo |
X (attività produttive) |
Favorevole |
L’articolo aggiuntivo sopprime la previsione (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/367CE) che prevede una comunicazione anticipata di almeno 30 giorni prima per lo spostamento di un prestatore di servizi da altro Stato membro in Italia, sostituendola con una semplice dichiarazione anticipata. Al
riguardo, si segnala che |
5.039 |
Governo |
XII (Affari sociali) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo recante i princìpi e i criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo volto al riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario, ora previsto dal d.lgs. 193 del 2006, di recepimento della direttiva 2004/28/CE, al fine di coordinare e armonizzare le norme presenti nei regolamenti comunitari emanati successivamente in materia . |
5.040 |
Governo |
II (Giustizia) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo recante i princìpi e criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria prevista dalla direttiva 1999/74/CE sulle norme minime di protezione delle galline ovaiole. |
5.042 |
Governo |
XII (Affari sociali) |
Favorevole |
L’emendamento inserisce un articolo aggiuntivo volto a modificare l’art. 1, comma 409, della legge 266 del 2005 (legge finanziaria 2006): La modifica aumenta di 0,5 punti percentuali (da 5% a 5,5%) la misura del contributo sulle spese autocertificate che le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici sono tenute a versare al conto entrate del bilancio dello Stato. Viene invece soppresso il pagamentodel contributo previsto per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici. Si segnala che la
disposizione era già contenuta all’art. 6 del disegno di legge comunitaria Al riguardo, si segnala
anche che |