Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Legge comunitaria 2010 - A.C. 4059-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 4059-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 431    Progressivo: 1
Data: 28/03/2011
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS N. 2322/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Legge comunitaria 2010

A.C. 4059-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 

 

 

 

n. 431/1

 

 

 

28 marzo 2011

Servizio responsabile:

Servizio Studi – coordinamento: Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio:

 

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – *cdrue@camera.it

 

 

Per l’esame presso la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) dell’A.C. 4059, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 431: Schede di lettura

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0018_a.doc

 


INDICE

 

 

 

Elementi per l’esame in Assemblea

§      Il disegno di legge comunitaria C. 4059                                                          3

§      Esame presso le Commissioni di settore                                                       3

§      Esame presso la Commissione XIV e sintesi del contenuto                          7

§      Procedure di contenzioso (a cura del Servizio Rapporti con l’Unione europea)       25


Elementi per l’esame in Assemblea


Il disegno di legge comunitaria C. 4059

Il disegno di legge C. 4059 (legge comunitaria 2010) è all’esame della Camera dei deputati in seconda lettura.

Il Senato ha concluso l’esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 2 febbraio 2011, approvando un testo di 18 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 11 articoli)

In base all’articolo 126-ter del regolamento della Camera, il disegno di legge comunitaria è esaminato per le parti di propria competenza da tutte le Commissioni permanenti, che approvano una relazione ed hanno la facoltà di approvare emendamenti. Gli emendamenti approvati sono trasmessi alla Commissione XIV Politiche dell’Unione europea che li esamina unitamente agli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione XIV. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni possono essere respinti dalla Commissione XIV solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento formale. Gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, una volta superato il vaglio di ammissibilità, sono trasmessi alle Commissioni di settore ai fini dell’espressione del prescritto parere. Anche in tal caso, la XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti sui quali le Commissioni hanno espresso parere favorevole solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento formale mentre quelli sui quali è stato espresso parere contrario non sono posti in votazione.

Presso la XIV Commissione sono stati presentati 136 emendamenti. Di questi 28 sono stati dichiarati inammissibili, 26 sono stati ritirati. La Commissione XIV politiche dell’Unione europea ha concluso l’esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 24 marzo 2011, apportando alcune modifiche al testo (in particolare, sono stati approvati 40 emendamenti).

Nel paragrafo successivo (Esame presso le Commissioni di settore) si darà conto del contenuto delle relazioni approvate dalle Commissioni permanenti. Nel corso dell’esame, le Commissioni di settore hanno approvato nel complesso 5 emendamenti ed articoli aggiuntivi; si darà quindi conto anche dell’approvazione degli emendamenti, rinviando per il loro contenuto al paragrafo successivo (Esame presso la Commissione XIV e sintesi del contenuto ).

Esame presso le Commissioni di settore

Il Comitato per la legislazione ha espresso (seduta del 2 marzo) alcune osservazioni sotto il profilo dell’efficacia del testo. In particolare è stata rilevata l’opportunità di modificare l’articolo 5, comma 1, - ove si prevede che la delega per l’adozione di testi unici per il riordino normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria – facendo riferimento alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie. Il Comitato ha, poi, ritenuto opportuno che venissero espunte dal provvedimento le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4, in materia di frodi nel credito al consumo con specifico riferimento al furto d’identità, in quanto oggetto di disciplina da parte di un autonomo provvedimento e l’articolo 12, in materia di contratto di fiducia, in quanto estraneo al contenuto proprio della legge comunitaria. 

La I Commissione Affari costituzionali (seduta del 22 febbraio 2011), la III Commissione Affari esteri (16 febbraio 20110) la IV Commissione Difesa (seduta del 16 febbraio 2011), la VII Commissione Cultura (seduta del 23 febbraio 2011), la VIII Commissione Ambiente (16 febbraio 2011), la XI Commissione Lavoro (seduta del 22 febbraio 2011) hanno approvato la relazione di competenza, deliberando di riferire favorevolmente sul provvedimento, e senza approvare emendamenti.

La II Commissione Giustizia ha approvato, nella seduta del 22 febbraio 2011, la relazione di competenza approvando tre articoli aggiuntivi, poi approvati dalla XIV Commissione nella seduta del 23 marzo 2010 (v. infra)

La V Commissione Bilancio ha approvato, nella seduta del 1° marzo 2011, una relazione favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi (art. 81, quarto comma, della Costituzione).

La VI Commissione Finanze ha approvato, nella seduta del 22 febbraio 2011, la relazione di competenza, deliberando di riferire favorevolmente sul provvedimento, con due osservazioni. La prima osservazione è riferita alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 7, che modificano alcune disposizioni del codice del consumo relative al rimborso da parte del fornitore degli importi versati dal consumatore e la restituzione da parte del consumatore di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore; la VI Commissione chiede che venga sostituta la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni devono avvenire “quanto prima, e al più entro trenta giorni” con altra maggiormente circostanziata. Tale osservazione è stata recepita dalla XIV Commissione attraverso l’approvazione di un emendamento presentato dal relatore nella seduta del 23 marzo. La seconda osservazione fa riferimento all’opportunità di espungere l’articolo 12 del provvedimento in esame, ritenendo più opportuno che tale materia venga disciplinata in altro provvedimento legislativo.

La IX Commissione Trasporti ha approvato, nella seduta del 1° marzo 2011, la relazione di competenza, deliberando di riferire favorevolmente sul provvedimento prevedendo due condizioni e due osservazioni. Le condizioni sono riferite all’articolo 11, recante principi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche, e prevedono la sostituzione della lettera n) con la seguente: n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati” e la soppressione della lettera p). Tale condizioni sono state recepite dalla XIV Commissione con l’approvazione di un emendamento del relatore approvato nella seduta del 23 marzo. Le osservazioni si riferiscono: all’opportunità di introdurre, all’articolo 11, comma 3, un criterio direttivo che preveda l’adozione di misure che consentano agli utenti di gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati, attraverso opzioni fornite dai sistemi di navigazione o dal altre applicazioni: all’articolo 11, comma 3, lett. l), l’opportunità di affidare all’autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, tenendo debitamente conto della necessità di assicurare un’adeguata remunerazione dei rischi di investimenti sostenuti dalle imprese.

La XII Commissione Affari sociali ha approvato, nella seduta del 22 febbraio 2011, la relazione di competenza, deliberando di riferire favorevolmente sul provvedimento con un’osservazione con la quale si chiede di valutare l’opportunità di prevedere misure alternative all’effettuazione dei controlli dei valori di parametro nelle confezioni in fase di commercializzazione delle acque messe in vendita in bottiglie o contenitori, al fine di garantire elevati livelli di sicurezza delle acque confezionate destinate al consumo umano.

La XIII Commissione Agricoltura ha approvato, nella seduta del 16 febbraio 2011, la relazione di competenza, deliberando di riferire favorevolmente sul provvedimento. La Commissione ha altresì approvato due emendamenti e due articoli aggiuntivi. I due emendamenti sono riferiti rispettivamente: allo spostamento dall’Allegato A all’allegato B della direttiva 2009/106/Ce concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana e all’inserimento, all’articolo 18, comma 1, relativo all’adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 29 ottobre 2009 in ordine di mancata effettuazione dei controlli previsti in materia di pesca, di un ulteriore criterio direttivo secondo il quale il mancato rispetto degli obblighi relativi alla detenzione a bordo e all’utilizzo delle reti da posta derivante comporta la sospensione della licenza di pesca, e in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza ( recepita dalla XIV Commissione nella seduta del 24 marzo). I due articoli aggiuntivi fanno riferimento all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione europea, in attuazione dl regolamento 217372005 (approvato dalla XIV Commissione nella seduta del 24 marzo) e all’introduzione di nuove disposizioni in materia di commercializzazione dei vini in attuazione del regolamento n. 1266/2010.

Infine, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una condizione e tre osservazioni. La condizione prevede che all’articolo 10 sia prevista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell’emanazione del decreto legislativo di riordino della professione di guida turistica. Le osservazioni hanno riguardo: all’opportunità di prevedere un maggior coinvolgimento delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari; di tener conto degli orientamenti espressi in materia in ordine all’attuazione degli articoli 13, 14 e 17; di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

 


 

Esame presso la Commissione XIV e sintesi del contenuto

La Commissione XIV ha proceduto all’esame degli emendamenti ammissibili, unitamente a quello degli emendamenti approvati dalle Commissioni, nelle sedute del 23 e 24 marzo 2011. Come già sopra ricordato, sono stati approvati 40 emendamenti. Si riporta di seguito il contenuto del provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame in Commissione, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Si rileva che il comma 1 dell’articolo in esame introduce un termine flessibile per l’esercizio della delega: ciascuna direttiva elencata negli allegati A e B dovrà essere attuata nel termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento previsto dalla direttiva stessa. Accanto al termine generale “flessibile”, si dispone anche, specificamente, in ordine:

§      alle direttive comprese negli allegati A e B il cui termine di recepimento (individuato dalle stesse direttive) sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento in esame: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

§      alle direttive comprese negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Nel corso dell’esame in Commissione si è provveduto a:

- sopprimere nell’Allegato A la direttiva:

§         2009/106/CE, recante modifica della direttiva 2001/112/CE concernenti succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana;

- sopprimere nell’Allegato B le direttive:

§         2009/113/CE, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

§         2009/162/UE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA;

- inserire nell’Allegato A le direttive:

§         2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini specifici (specifici criteri per il recepimento della direttiva sono previsti dall’art. 25);

§         2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

- inserire nell’Allegato B le direttive:

§         2010/32/UE, che attua l’accordo quadri, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

§         2010/45/UE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’IVA, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;

§         2010/64/UE,sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

§         2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza dai porti degli Stati membri, e che abroga la direttiva 2002/6/CE;

§         2010/75/UE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento provocato da emissioni industriali (specifici criteri per il recepimento della direttiva sono previsti dall’art. 35);

§         2010/76/UE, di modifica delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza;

§         2010/78/UE, recante modifica di precedenti direttive per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (specifici criteri per il recepimento della direttiva sono previsti dall’art. 38);

§         2010/84/UE, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

L’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1.

L’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

L’articolo 5 conferisce la consueta delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Disposizioni analoghe sono contenute nelle precedenti leggi comunitarie

Il termine previsto per l’esercizio della delega nel testo trasmesso dal Senato era fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. A seguito dell’approvazione di un emendamento presso la XIV Commissione, il termine è stato modificato e reso flessibile: le deleghe potranno essere esercitate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento di direttive comunitarie, di cui all’articolo 1, comma 1. Una modifica analoga era stata apportata, sempre dalla Camera, anche al disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449 - legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 5).

L’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame in sede referente reca (comma 1) una disposizione che consente la corresponsione delle diarie per le missioni all’estero per le missioni ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito di processi decisionali dell’Unione europea.

L’abolizione delle diarie per le missioni all’estero è stata disposta dall’art. 12, comma 6, (quinto periodo) del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge 122 del 2010). Tale disposizione, in via generale, ha provveduto a dimezzare (rispetto al 2009) le spese per le missioni, comprese quelle all’estero. Dalla riduzione delle spese sono escluse una serie di missioni, tra cui quelle “indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari” (le altre missioni escluse sono quelle internazionali di pace, le missioni delle forze armate, delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei magistrati, quelle connesse ad accordi internazionali e quelle connesse alla gestione del debito pubblico).

Il quinto periodo del citato articolo 12, comma 6, specifica che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 78 (ossia dal 30 luglio 2010) non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero. Sono escluse dal “taglio” le diarie dovute per le missioni internazionali di pace e per quelle effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo dei vigili del fuoco.

L’articolo in commento, dunque, è volto ad estendere tale esclusione anche alla partecipazione delle riunioni nell’ambito di processi decisionali dell’Unione europea, che già usufruiscono della deroga al dimezzamento delle spese per missioni e che,

Il comma 2 reca la clausola della invarianza di bilancio, specificando che le risorse per le diarie sono reperite dai finanziamenti disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 - novellando l'art. 1, comma 409, della legge finanziaria 2006[1] - riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura). La novella sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute e, conseguentemente, incrementa la misura (da 5 a 5.5 punti percentuali) del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici.

L’articolo 8, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, apporta una modifica al d.lgs. 109 del 1992 in materia di etichettatura, presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità, con riferimento all’indicazione in etichetta degli allergeni alimentari. In particolare, si prevede che tale indicazione non è necessaria quando la denominazione di vendita indichi essa stessa l’ingrediente interessato.

L’articolo 9, modificato durante l’esame presso la Commissione XIV, interviene sulla disciplina del Codice del Consumo che riguarda la commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo, è modificato il contenuto dell’informazione precontrattuale da fornire al consumatore; inoltre, sono ricondotti nell’ambito applicativo del diritto di recesso anche i contratti di assicurazione obbligatoria RC per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Infine, le norme allungano da quindici a trenta giorni i termini per l’effettuazione di rimborsi e restituzioni, tra fornitore e consumatore, conseguenti all’esercizio del diritto di recesso.

Si ricorda che l’articolo 9 contenuto nel testo trasmesso dal Senato, riguardante il riconoscimento al territorio di “Roma Capitale” della qualifica di livello NUTS 2, nell’ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione XIV, reca gli specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Tra di essi, le norme enumerano l’attribuzione alla Banca d’Italia e alla CONSOB di specifici poteri di vigilanza; l’attuazione delle disposizioni europee relative alla libera prestazione dei servizi di investimento collettivo; il recepimento delle norme sull’informazione e sulle tutele degli investitori e, altresì, - a seguito delle modifiche apportate al provvedimento in Commissione - la definizione della disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa, nonché delle misure di tutela dei creditori in caso di insufficienza delle attività del fondo per l’adempimento delle relative obbligazioni.

L’articolo 11,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione è finalizzato ad attuare le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE che apportano modifiche alla disciplina del sistema comune dell’IVA. A tal fine, le norme modificano il DPR 633 del 1972 contenente la disciplina italiana dell’imposta sul valore aggiunto.

Le numerose modifiche apportate concernono, tra l’altro:

-       il momento in cui si intendono rese, a fini IVA, le prestazioni di servizi transfrontaliere, col fine di uniformarne il regime;

-       alcune disposizioni (ad es. relative alla territorialità delle prestazioni) concernenti le cessioni di gas, per adeguare la normativa italiana alle definizioni comunitarie equiparando, in alcuni casi, al trattamento previsto per le cessioni di gas anche le cessioni di calore o di freddo tramite rete;

-       la casistica delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;

-       la  fatturazione e i rimborsi;

-       la casistica delle operazioni considerate importazioni, con la previsione di una disciplina più stringente per l’applicazione del regime di sospensione di imposta.

Viene inoltre sostituito l'articolo 72 del suddetto DPR 533, concernente l’applicazione dei trattati e degli accordi in materia di IVA. E’ in particolare specificata la casistica delle operazioni non imponibili in quanto rese a particolari soggetti (ad es. nei confronti di sedi e di rappresentanti diplomatici esteri in condizione di reciprocità, nei confronti degli organi UE e delle Nazioni Unite, etc.) e i limiti di operatività di tale qualifica.

Le norme inoltre affidano a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate,  la determinazione delle modalità di l'attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione.

L'articolo 12 reca una delega legislativa per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. In particolare il decreto delegato dovrà prevedere percorsi formativi omogenei per l’esercizio della professione e modalità attuative uniformi ai fini del conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione, determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi, stabilire un congruo periodo transitorio che consenta l’adeguamento della normativa vigente in modo ordinato ed organico.

L’articolo 13 - modificato nel corso dell’esame in Commissione - reca al comma 1 la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

La direttiva2009/136/CE apporta modifiche alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e al regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori.

La direttiva 2009/140/CE reca invece modifiche alla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; alla direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 2 individua gli atti normativi nazionali destinati ad essere oggetto di modifiche ed integrazioni: il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 259 del 2003; il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 196 del 2003; il d.lgs. 269 del 2001 sulle apparecchiature radio ed i terminali di telecomunicazione.

Il comma 2-bisintrodotto nel corso dell’esame in commissione - prevede, attraverso una modifica all’articolo 15 del testo unico sui servizi di media audiovisivi (d.lgs. 177 del 2005), che gli operatori televisivi in ambito locale possano cedere capacità trasmissiva ai fornitori di contenuti di servizi di media audiovisivi e radiofonici autorizzati in ambito nazionale.

Il comma 3, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, reca una serie di ulteriori e specifici principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega. Tali principi risultano integrati e modificati a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti approvati nel corso dell’esame presso la Commissione.

Il comma 4 modifica l’articolo 33 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che reca i criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di cui alla lettera d)- ter prevede l’istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità, istituito nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e basato su un archivio centrale informatizzato, di cui il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare. La gestione dell’archivio è affidata alla società CONSAP S.p.a.; la partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte del soggetto aderente il pagamento di un contributo in favore dell’ente gestore. Il comma 4 in esame modifica tale ultima disposizione, stabilendo che il contributo debba essere versato al titolare dell’archivio, e, quindi, al Ministero.

Il comma 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 14, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione, apporta alcune modifiche all’articolo 37 della legge 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) relativo all’attuazione della normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e la protezione delle galline ovaiole. Le modifiche attengono in particolare alle disposizioni sanzionatorie relative all’effettuazione dell’imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova senza le prescritte autorizzazioni e allo svolgimento dell’attività di raccoglitore senza la prescritta registrazione. Sono inoltre ridefinite le sanzioni a carico dei rivenditori, per la violazione degli articoli del regolamento (CE) n. 589/2008, tramite la soppressione della fattispecie relativa alla violazione  del divieto di trattamenti per la conservazione.

E infine prevista l’introduzione della fattispecie della detenzione o commercializzazione di uova non stampigliate e/o non classificate.

L’articolo 15, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione delega il Governo all’adozione di un decreto legislativo volto ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi. Al riguardo sono specificati i principi e criteri relativi all’attuazione della delega, con specifico riferimento: al riordino e riformulazione dell’apparato sanzionatorio relativo alla commercializzazione, preparazione e uso dei mangimi con riferimento all’etichetta e all’uso di additivi destinati all’alimentazione animale; alla riformulazione e graduazione delle sanzioni di alcune condotte in relazione alla diminuzione del rischio di contagio della BSE.

L’articolo 16, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione, modifica il d.lgs. 225 del 2005 per adeguare l’apparato sanzionatorio relativo alle violazioni dell’obbligo dell’indicazione dell’origine in etichetta dell’olio extravergine di oliva e dell’olio d’oliva vergine contenuto nel Regolamento (CE) n. 1019/02, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 182/09.

In particolare, con il comma 1 sono sanzionate le ipotesi relative al mancato rispetto dell’obbligo di indicare in etichetta o sui documenti la designazione d’origine così come l’utilizzazione di segni e figure che individuano un’origine geografica diversa da quella consentita. E’ inoltre sanzionato il mancato rispetto del divieto di utilizzare un’indicazione di origine sugli oli d’oliva composti da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini e sugli oli di sansa di oliva. Sono inoltre rafforzati gli obblighi imposti a carico degli operatori.

Il comma 2 punisce le ipotesi di illecito connesse al mancato rispetto delle misure necessarie all’identificazione delle partite di prodotto. Con il comma 3 sono revisionate le misure sanzionatorie connesse ai quantitativi di prodotto oggetto di illecito. Il comma 4 inasprisce le sanzioni in ipotesi di mancato adempimento agli obblighi imposti in ipotesi di diffida. Infine il comma 5 attribuisce la competenza all’irrogazione delle sanzioni all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi alimentari.

L’articolo 17, al quale la XIV Commissione in sede referente ha apportato limitate correzioni, delega il Governo ad emanare entro 24 mesi decreti legislativi volti ad inserire nel codice civile la disciplina del contratto di fiducia, ovvero del contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell’interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

L’articolo 18, introdotto nel corso dell’esame in Commissione,novella l’articolo 2 della legge 117 del 1988, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il testo vigente di tale disposizione sancisce, al comma 1, la risarcibilità di qualunque danno ingiusto conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con “dolo” o “colpa grave” nell’esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente “a diniego di giustizia” (tale ultima fattispecie è definita dall’articolo 3).

Il comma 2 chiarisce che non possono dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.

Ferme restando le ipotesi di possibile responsabilità disciplinare del magistrato in presenza di un’abnorme o macroscopica violazione di legge ovvero di uso distorto della funzione giudiziaria, la tutela delle parti, in tali ipotesi, è di natura esclusivamente endoprocessuale, attraverso il ricorso al sistema delle impugnazioni del provvedimento giurisdizionale che si assume viziato.

Il comma 3, infine, precisa la nozione di “colpa grave”, attraverso l’individuazione delle specifiche ipotesi nelle quali essa è ravvisabile.

 

La prima novella all’articolo 2 è volta a sopprimere il riferimento al “dolo o colpa grave”, quale titolo di imputazione della responsabilità, e a precisare che la responsabilità opera in presenza di una violazione manifesta del diritto.

La seconda novella è volta a sopprimere l’esclusione dell’operatività della responsabilità in presenza di attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.

Come segnalato nella rubrica dell’articolo aggiuntivo in esame, la Corte di giustizia nella sentenza 13 giugno 2006, emessa in via pregiudiziale nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo), la Corte di giustizia ha affermato che “il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale”.

La Corte ha inoltre statuito che il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler”. Alla luce della sentenza da ultimo indicata, al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al suo sindacato, e, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché della mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE, nonché della manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia nella materia (sentenza Köbler, cit., punti 53-56).

Si segnala altresì che è pendente davanti alla medesima Corte di giustizia un ricorso (causa C-379/10) presentato dalla Commissione europea che, richiamando la sentenza Traghetti del Mediterraneo. propone i medesimi rilievi all’articolo 2 della legge 117 del 1988.

Si ricorda infine che la Commissione giustizia sta esaminando una serie di proposte di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Laboccetta e C. 3592 Santelli), nell’ambito della quale sono state svolto delle audizioni.

La Commissione Giustizia, nella seduta del 24 marzo 2011, ha espresso sull’articolo aggiuntivo 12.03 del relatore parere favorevole con due osservazioni, l’una volta alla determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1; l’altra, relativa alla soppressione del comma 3 dell’articolo 2, che individua le ipotesi di colpa grave.

 

Si segnala che tale ultima disposizione è richiamata anche dall’articolo 7 nella parte relativa alla responsabilità dei cittadini estranei alla magistratura.

L’articolo 19, inserito nel corso dell’esame in Commissione, introduce disposizioni specifiche in materia responsabilità per danno erariale dei componenti degli organi societari e dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica in misura pari o superiore al 50%.

In particolare, si interviene novellando la legge 20 del 1994 aggiungendo nuove disposizioni nel comma 1-bis che già prevede che, nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

Con la novella da un lato viene delimitato il danno erariale all’eventuale differenza tra l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale ed il conseguente incremento finanziario o patrimoniale a vantaggio di pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico; dall’altro si esclude che costituisca danno erariale il pagamento di ammende o sanzioni o interessi per ritardato pagamento da parte delle società di cui sopra ad una pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico o comunque a vantaggio del pubblico erario.

La novella ha carattere retroattivo, in quanto definita di interpretazione autentica.

Per espressa previsione essa è applicabile anche ai giudizi pendenti nonché a quelli definiti con sentenza passata in giudicato,limitatamente ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78[2] (ossia al 1° luglio 2009). Per tali casi si dispone che l'eventuale esonero di responsabilità è accertato in sede di ricorso per revocazione.

Inoltre, viene novellato l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con disposizione interpretativa in base alla quale le sentenze anche non definitive la cui pronuncia esclude la nullità degli atti istruttori o processuali posti in essere in violazione delle disposizioni che consentono alle procure della Corte dei conti l’istruttoria finalizzata all’azione di danno erariale sono solo quelle di merito.

Il comma 1 finalizza testualmente tali disposizioni alla piena attuazione dei principi comunitari in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali.

L’articolo 20 modifica la disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

L’articolo 21 abroga il comma 2 dell’articolo 01 del D.L. 400 del 1993, il quale prevede che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza.

I commi 2 e 3 contengono disposizioni di coordinamento formale conseguenti all’abrogazione disposta dal comma 1.

Si ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

L'articolo 22 reca specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2010/23/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Il comma 1 della norma in esame prescrive che il Governo, nel recepimento della direttiva 2010/23/UE, preveda per le relative disposizioni di attuazione un periodo di validità non inferiore a trenta mesi che, comunque, non oltrepassi il 30 giugno 2015.

La direttiva 2010/23/UE ha previsto per il meccanismo del reverse charge una durata minima biennale e, comunque, fino al 30 giugno 2015, con specifici obblighi di comunicazione posti in capo allo Stato membro che esercita tale facoltà.

Il comma 2 contiene la delega al Governo ad estendere il meccanismo del reverse charge previsto dalla direttiva 2010/23/UE anche ad altri servizi, similari ai trasferimenti delle quote di emissione di gas ad effetto serra. L’efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

L’articolo 23, inserito durante l’esame del provvedimento presso la XIV Commissione, al fine di assicurare la riscossione effettiva delle risorse proprie UE, modifica la disciplina dei depositi fiscali IVA, in particolare consentendo l'estrazione dei beni da un deposito IVA - ai fini della loro utilizzazione, o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato - solo da soggetti passivi IVA iscritti alla Camera di commercio da almeno un anno, che dimostrino un’effettiva operatività e siano in regola coi versamenti IVA dei 12 mesi precedenti.

L’articolo 24 reca una delega al Governo, da esercitarsi in conformità ai principi di cui alla legge 185 del 1990, ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa con l’intento di semplificarne le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

I decreti legislativi potranno prevedere, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa. Viene inoltre stabilito che gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori ed ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici siano posti a carico dei soggetti interessati; i relativi proventi tariffari saranno riassegnati alle amministrazioni competenti.

I tempi per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione verranno disciplinati secondo i princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla citata legge 185 del 1990, e non potranno comunque superare la durata massima di trenta giorni.

L’articolo 25, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, contiene una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE, riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Il Governo, nell’emanazione del decreto legislativoprevisto, deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a)        limitare l’utilizzazione degli animali per la ricerca scientifica, solo ai casi di oggettiva e comprovata necessità;

b)        limitare gli allevamenti di animali per la sperimentazione scientifica, tutelando negli allevamenti esistenti il benessere degli animali, al fine di non pregiudicare la possibilità dell’adozione.

L’articolo 26 integral’articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sullagestione delle acque di balneazione prevedendo, oltre alla collaborazione tra enti territoriali nel caso di acque interregionali, anche la cooperazione con gli altri Stati dell’Unione europea, qualora il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

Con tale disposizione viene integralmente recepito l’articolo 10 della direttiva 2006/7/CE che prevede, nel caso il bacino idrografico abbia un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, la collaborazione tra Stati, attuata anche tramite scambio di informazioni ed un’azione comune per limitare l’impatto stesso.

L'articolo 27, modificato nel corso dell’esame in Commissione, è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, concernente le misure di controllo delle attività di pesca. A tal fine l’articolo sono novellate alcune norme sulle sanzioni amministrative accessorie contenute nell'articolo 27 della legge 14 luglio1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima). In particolare, si prevede che tale tipo di sanzioni venga applicato anche a chi viola le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie. Inoltre, la sanzione accessoria della confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme di legge, è estesa ai medesimi anche quando risultano detenuti e non solo utilizzati in contrasto con le norme di legge. Con la modifica introdotta alla Camera si prevede, in caso di violazione degli obblighi relativi alla detenzione o utilizzo di rete da posta derivante, la sospensione o il ritiro della licenza di pesca nei confronti del titolare dell’impresa di pesca quale obbligato in solido.

L’articolo 28, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione, autorizza la commercializzazione, fino all’esaurimento delle scorte, dei vini immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012, sempre che siano conformi alla direttiva 2005/26/CE, la quale fissa l'elenco degli ingredienti o delle sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'obbligo di etichettatura.

La questione riguarda l’obbligo di dichiarare nelle etichette dei vini l’utilizzazione di alcuni allergeni. A seguito della direttiva 2007/68/CE, infatti, alcuni prodotti utilizzati nella preparazione dei vini sono stati classificati come allergeni e, in quanto tali, il loro eventuale utilizzo nel processo di produzione del vino deve essere segnalato in etichetta.

Dal momento che la modifica delle norme relative all'etichettatura ha ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, le quali hanno bisogno di un periodo di adeguamento che faciliti la transizione verso i nuovi obblighi in materia di etichettatura, la stessa direttiva 2007/68/CE, al fine di facilitare l'applicazione delle nuove norme, ha stabilito misure temporanee che autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE. Il periodo transitorio previsto da queste misure temporanee è stato esteso fino al 31 dicembre 2010 dal regolamento (CE) n. 415/2009 della Commissione e poi fino al 30 giugno 2012 dal Regolamento (CE) n. 2166 del 2010.

L’articolo 29, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria, in specie il Regolamento (CE) n. 2173/2005, relativa all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nell’Unione europea, nell’ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname. A tal fine sono individuati i princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della delega, concernenti l’individuazione di un’autorità competente per le verifiche; la determinazione dell’apparato sanzionatorio nonché le l’individuazione delle forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti all’attuazione del Regolamento comunitario.

L’articolo 30,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, modifica l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 161 del 2006,al fine di eliminare il termine temporale – attualmente previsto – per la non applicazione di valori limite per i COV (composti organici volatili) ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

La formulazione vigente della norma in esame (come modificata dal comma 4 dell'art. 8 del D.L. 194/2009) prevede infatti che i valori limite previsti per i COV dall’allegato II del decreto non si applichino fino alla data del 1° gennaio 2011, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 2011 dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 225/2010.

L’articolo 31,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, riscrive, integrandolo, l’articolo 12 del DPR 357 del 1997 che disciplina le introduzioni e le reintroduzioni di specie autoctone animali e vegetali di interesse comunitario, che richiedono una protezione rigorosa (elencate dall’Allegato D al medesimo decreto), nonché delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE (cd. “direttiva uccelli”).

Rispetto al testo vigente, si prevede il coinvolgimento del Ministero della salute nell’emanazione delle linee guida con cui vengono disciplinate le introduzioni e le reintroduzioni. Il nuovo testo del comma 1 dispone, inoltre, che tali linee guida disciplinino anche la deroga al divieto previsto al comma 3 di introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone.  In proposito, si specifica che tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

Si segnala, altresì, che l’introduzione di specie in deroga al comma 3 può essere autorizzata dal Ministero dell’ambiente (di concerto con quelli delle politiche agricole e della salute), su istanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone. Si subordina l’autorizzazione ministeriale alla valutazione di specifiche analisi dei rischi ambientali, che evidenzino l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali.

L’articolo 32,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, prevede una delega al Governo per il riordino della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, al fine di coordinarla con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

I provvedimenti normativi vigenti oggetto di riordino riguardano l'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili[3] di cui alla legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447 del 1995).

I decreti legislativi devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni e prevedere anche l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dalla legge quadro e dai regolamenti attuativi (comma 2).

Vengono, quindi, indicate le modalità di adozione dei decreti ed inserita, sulla base di una riformulazione derivante da una condizione formulata nel parere della VIII Commissione, una disciplina transitoria sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di riordino.

L’articolo 33,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, prevede una delega al Governo per il riordino, il coordinamento, l’integrazione e la semplificazione della disciplina recata dalla parte III del Codice dell’ambiente(d.lgs. 152 del 2006), relativa alla difesa del suolo e alla tutela e gestione delle risorse idriche.

Lo stesso articolo chiarisce che la finalità cui deve tendere il decreto delegato è quella di garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva acque 2000/60/CE, soprattutto in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680.

Il suddetto decreto delegato dovrà rispettare una serie di principi e criteri direttivi che prevedono, tra gli altri: il riordino, il coordinamento e la semplificazione degli strumenti di pianificazione; il riordino delle disposizioni in materia di autorità competenti dei distretti idrografici; la riformulazione degli obiettivi ambientali; il riordino, la razionalizzazione e lo snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrappostesi negli anni; il riordino e l’aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

Sulla base di una riformulazione derivante da una condizione formulata nel parere dell’VIII Commissione, viene altresì previsto che il decreto delegato sia adottato secondo la procedura prevista dai commi 2 e 3 della precedente norma di delega recata dall’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si ricorda che la precedente delega è scaduta il 30 giugno 2010.

L’articolo 34,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/126/CE relativa al recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Si rammenta che tale direttiva è anche contenuta nell’allegato B del disegno di legge comunitaria in esame e prevede, sostanzialmente, l’avvio della fase II del recupero dei vapori di benzina, cd. «PVR – phase II» (Petrol Vapour Recovery), disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio.

Il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi integrando la disciplina della direttiva nell’ambito delle disposizioni della parte V del Codice ambientale relativa alle emissioni in atmosfera.

Un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, dovrà disciplinare i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

L’articolo 35, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, prevede una delega al Governo, per il recepimento della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali. I decreti legislativi dovranno essere emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)        riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b)        semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

c)        utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità relative all'attuazione della direttiva;

d)        revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

e)        revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

L’articolo 36,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, prevede una delega al Governo, per il riordino normativo sulla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, da attuarsi con uno o più decreti legislativi, entro due anni dall'entrata in vigore della legge comunitaria in esame, al fine di coordinare la normativa nazionale con i regolamenti comunitari previsti in materia[4], e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE[5] e 2009/128/CE, volte, rispettivamente, a migliorare il livello di sicurezza, relativo alla progettazione e fabbricazione, delle macchine per l'applicazione di pesticidi, e all’istituzione di un quadro normativo comunitario per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

I suddetti decreti legislativi devono rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)        riordino e coordinamento delle disposizioni in vigore, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b)        rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente, compatibilmente con la libera circolazione delle merci, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c)        individuazione delle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d)        semplificazione delle procedure di registrazione e riconoscimento delle imprese, in conformità alle disposizioni comunitarie.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può emanare ulteriori disposizioni integrative e correttive.

Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 37, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione, modifica l’articolo 6 del d.lgs. 109 del 1992 in materia di etichettatura, presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità, con specifico riguardo alle denominazioni degli aromi e di alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentarial fine della loro indicazione in etichetta. La modifica si rende necessaria per adeguare la normativa nazionale a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1334/2008, che ha dettato le nuove denominazioni con le quali gli aromi devono essere indicati in etichetta nell’elenco degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.

L’articolo 38, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, reca disposizioni volte a recepire la direttiva 2010/78/UE relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari. La direttiva reca disposizioni che adeguano i vigenti atti giuridici dell’Unione al nuovo assetto della vigilanza europea, con lo scopo di armonizzare in tal senso le legislazioni degli Stati membri.

A tal fine, l’articolo in esame delega il Governo ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente normativa di settore, enunciando i princìpi e criteri direttivi da rispettare nell’esercizio della delega, tra cui: l’obbligo di tener conto dell’integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell’Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l’esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.

L’articolo 39, inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, estende a decorrere dal 2012 il regime di detraibilità dall’IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede - previsto dall’articolo 15, lettera i-sexies) del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 916 del 1986 - anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell’Unione europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117. Il relativo onere è quantificato in 15 milioni di euro annui; ad esso si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

L’articolo 40,inserito durante l’esame del provvedimento in Commissione, prevede una serie di modifiche al d.lgs. 117 del 2008, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Le modifiche recate sono tutte riconducibili a due ordini di motivazioni:

§         correggere riferimenti errati nel testo del decreto originatisi nella trasposizione del testo della direttiva: a titolo di esempio si fa notare che le modifiche previste alle lettere a), b), c) e d) correggono un errato riferimento al comma 3 dell’art. 11; la direttiva infatti si riferisce al paragrafo 3 dell’art. 11, ma nel testo del decreto il comma che reca la corrispondente disposizione non è il comma 3 bensì il comma 6;

§         integrare le norme del decreto al fine di inserire disposizioni o singole parti di esse che, pur presenti nella direttiva, non sono state inserite nel testo del decreto. La maggior parte delle citate disposizioni riguarda la partecipazione del pubblico (si ricorda, in particolare, la riscrittura prevista dalle lettere g) ed h) dei primi due commi dell’art. 8 che vengono resi più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva; nonché le modifiche recate dalle lettere e) ed f).

L’articolo 41, introdotto alla Camera nel corso dell’esame in Commissione, è volto ad adeguare la normativa nazionale relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana a quanto prescritto dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa C-47/09. In particolare, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, non è più consentito utilizzare la denominazione “cioccolato puro”, cheè attualmente utilizzata in Italia per i prodotti nella cui preparazione non siano stati utilizzati altri grassi vegetali oltre il burro di cacao.

Disposizioni specifiche regolano altresì lo smaltimento delle scorte, che deve essere effettuato entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, delle etichette e delle confezioni dei prodotti che riportano la denominazione “cioccolato puro”.

 

 


Procedure di contenzioso
(a cura del Servizio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento all’articolo 8, la Commissione europea il 24 novembre 2009 ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2009/4583) nella quale si contesta che i commi 2 e 12 del d.lgs. 109 del 1992 non sono conformi all’articolo 6, par. 10, della direttiva 2000/13/UE.

Secondo tale disposizione che, secondo la Commissione, non è stata recepita nel citato decreto legislativo 109, è superfluo l’obbligo di informare il consumatore della presenza di ingredienti allergenici nell’elenco degli ingredienti, nei casi in cui la denominazione di vendita indica chiaramente gli alimenti in questione.

Con riferimento all’articolo 33, il 5 maggio 2010 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione 2007/4680) con la quale si contesta la non conformità della Parte III del d.lgs. 152 del 2006 (in particolare, art. 3, co. 4; art. 4, co. 4, 6 e 8; art. 5, co. 1; art. 7, co. 2; art. 9, co. 2; art. 10, co. 2, lett. c), quarto trattino; art. 11, co. 1, 3 (g) e 8; art. 13, co. 6, 7; art. 14; Allegato II (punto 1.3 (VI)), (punto 1.5), (punto 2.1), (punto 2.2); Allegato IV (punto 2); Allegato 5 (punto 2.2.1), (punto 2.2.2), (punto 2.2.3), (punto 2.2.4), (punto 2.4.2)) con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

La Commissione inoltre, formula un insieme di puntuali osservazioni circa la mancata trasposizione di un significativo numero di disposizioni contenute in diversi articoli e allegati alla direttiva.

Con riferimento all’articolo 39, si ricorda che il 1° ottobre 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2009/4117) per violazione del diritto comunitario con riferimento al diritto di detrazione dei canoni di locazione in quanto limitato ai soli contratti di affitto stipulati in conformità con la legge italiana.

In particolare, secondo la Commissione, l’articolo 15 del DPR 917 del 1986, lettera i-sexies – che prevede il diritto a detrazione solo per quegli studenti che si trovino ad una distanza di almeno 100 KM dal luogo di residenza e solo se il Comune in cui ha sede l’Università e quello di residenza si trovino in province diverse -, non è applicabile ai canoni di locazione contratti in Stati esteri; pertanto, uno studente italiano che voglia studiare in uno Stato membro dell’UE non potrebbe avere diritto alla detrazione, in contrasto con il principio di libertà di circolazione delle persone.

Con riferimento all’articolo 40, il 14 marzo 2011 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione 2011/2006) con la quale si contesta il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Secondo la Commissione l’Italia ha omesso di recepire integralmente e correttamente l’art. 2, par. 3, l’art. 8, par. 1, 2 e 4, l’art. 10, par. 1, l’art. 11, par. 3, l’art. 12, par. 4, l’art. 13, par. 1, art. 16, par. 2 e l’art. 17, par. 1 della direttiva 2006/21/CE.

 

 


 



[1]    L. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[2]     Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102).

[3]    Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) sono sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici  e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; e, ai sensi della lett. d), sorgenti sonore mobili tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c).

 

[4]    Regolamento (CE) 396/2005, Regolamento (CE) 1107/2009 e Regolamento (CE) 1185/2009.

[5]    La direttiva citata integra la direttiva 2006/42/CE, recepita con il d.lgs. 17 del 2010.