Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disegno di legge 'collegato' alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro A.C. 1441-quater-C - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 255    Progressivo: 1
Data: 21/01/2010
Descrittori:
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO   CONTROVERSIE DI LAVORO
LAVORO PESANTE   PUBBLICO IMPIEGO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

21 gennaio 2010

 

n. 255/1

Disegno di legge “collegato” alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro

A.C. 1441-quater-C

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 


Il disegno di legge A.C. 1441-quater-C, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell’originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Il testo, approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 (A.C. 1441-quater), dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), ed approvato in sede referente dalla XI Commissione il 21 gennaio 2010, si è andato arricchendo di nuovi e più ampi contenuti nel corso dell’esame parlamentare e consta, attualmente, di 50 articoli.

L'articolo 1reca una delega al Governo per l’adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, rifacendosi alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita dalla legge n. 247 del 2007. Inoltre, si prevede una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità (basato sulla maturazione dei requisiti e, a parità di essi, sulla data di presentazione della domanda) nella decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui ci siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

L’articolo 2 reca una delega al Governo per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dai Ministeri del lavoro delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei Ministeri sugli stessi organismi.

L’articolo 3 (introdotto al Senato, che innovava la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.

L’articolo 4 disciplina la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

L’articolo 5reca disposizioni in materia di sanzioni relative all’utilizzo di lavoro irregolare.

L'articolo 6 reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, attraverso la modifica della normativa vigente che attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.

L’articolo 7, introdotto al Senato, novella l’articolo 27 del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998). autorizzando, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione.

L’articolo 8 reca talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. In particolare, vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero. Inoltre, viene riformulato il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

L’articolo 9estende ai professori di seconda fascia l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il quorum previsto per l’elezione non venga raggiunto per due votazioni.

L’articolo 10, introdotto al Senato, stabilisce che nell’ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.

L’articolo 11 prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni in base alle quali la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali sia destinata, per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.

L’articolo 12prevede l’abrogazione delle disposizioni della legge n.210/1998 concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

L’articolo 13stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, la Scuola trasferisce all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

L’articolo 14 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare, si prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, per il personale adibito a specifiche funzioni, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi. Inoltre, nell’ambito dell’istituto della mobilità volontaria, si prevede l’utilizzazione, per particolari esigenze, di personale in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a 3 anni, nonché la possibilità di rideterminazione delle assegnazioni stesse. 

L’articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il Codice della privacy, sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cd. sensibili. Inoltre, nel corso dell’esame in Commissione è stata aggiunta una norma volta a prevedere la trasmissione dei dati relativi all’anzianità contributiva dei dipendenti pubblici, da parte degli enti previdenziali, alle amministrazioni che ne fanno richiesta ai fini delle determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alle risoluzioni dei rapporti di lavoro.

L’articolo 20 (di cui il Senato ha peraltro modificato la sola rubrica) prevede il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego nonché  della tutela economica, pensionistica e previdenziale, rinviando a successivi provvedimenti legislativi. Nel corso dell’esame in Commissione è stata poi inserita una delega al Governo per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco.

L’articolo 21, introdotto al Senato, interviene con una norma di interpretazione autentica in materia di igiene del lavoro sul naviglio di Stato.

L’articolo 22, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo 165/2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul mobbing.

L’articolo 23, introdotto dal Senato, prevede la possibilità, per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., compresi i responsabili di struttura complessa, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.

L’articolo 24 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

L’articolo 25 (introdotto al Senato, il quale prevedeva che le norme concernenti, ai fini pensionistici, il beneficio dell'accredito figurativo o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, trovasse applicazione solo qualora le relative domande fossero presentate in costanza di rapporto di lavoro), è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.

L’articolo 26 interviene in materia di  permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap,sia circoscrivendo l’ambito di applicazione soggettivo relativamente al diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, sia disponendo l’obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, di specifici dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti richiamati o dei permessi retribuiti previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscano tali comunicazioni.

L’articolo 27estende al settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le norme in materia di rilascio e trasmissione dell’attestazione di malattia introdotte per i dipendenti pubblici dall’articolo 55-septiesdel D.lgs. 165/2001.

L’articolo 29 reca disposizioni in materia di personale dell’amministrazione della Difesa. In particolare, si estendono al personale delle forze armate le disposizioni in materia di comando già previste per forze di polizia e vigili del fuoco, in base alle quali al trattamento stipendiale del personale comandato deve provvedere l’amministrazione utilizzatrice. Si limita, poi, la possibilità di ricorso all’aspettativa per riduzione quadri.

L’articolo 30 estende i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente a particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

L’articolo 31 modifica le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori edei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre.

L'articolo 33 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della P.A., introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76 del decreto legislativo 276/2003.

L’articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casiin cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato.

L’articolo 35, introdotto al Senato, modifica la disciplina procedurale recata dall’articolo 13 del D.lgs. 124/2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.

L’articolo 36 trasferisce dall’Agenzia delle entrate all’INPS il compito di determinare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed include i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa, nonché altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell’ISEE.

L’articolo 37, introdotto al Senato, interviene in primo luogo, ampliandone la portata, sull'indennizzo di cui all’articolo 19-ter del D.L. 185/2008, pari al trattamento pensionistico minimo, riconosciuto a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato determinati limiti di età, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Il comma 3, inoltre, ripristina - mediante abrogazione dell’art. 61, co. 7-bis, DL 112/2008 - l’originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro prevista - dall’art. 92, co. 5, del Codice appalti (D.Lgs. n. 163/2006) - come corrispettivo per la progettazione interna.

L’articolo 38, introdotto al Senato, prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

L’articolo 39, introdotto dal Senato, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell’impignorabilità applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute.

L’articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

L’articolo 41 estende l’applicazione di una serie di disposizioni, di carattere essenzialmente sanzionatorio, inerenti l’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore, alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS.

L’articolo 42, introdotto al Senato, modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

L’articolo 43, introdotto al Senato, prevede che, per i casi di invalidità civile derivante da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate in favore dell'invalido civile sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, secondo modalità definite con successivo decreto ministeriale.

L’articolo 44, introdotto al Senato, reca disposizioni volte a garantire il recupero da parte dell’INPS delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull’eventuale terzo responsabile dello stato di malattia, ovvero sull’impresa di assicurazione.

L’articolo 45, introdotto al Senato, dispone che a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) siano inopponibili all'INPS decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

L’articolo 46 estende la disciplina del procedimento di pignoramento di crediti del debitore, promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli artt. 513 e ss. c.p.c.

L’articolo 47, introdotto dal Senato, esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.

L’articolo 48 riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

L’articolo 49 incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229recante disposizioni sull’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e dispone sulla copertura del relativo onere.

I commi da 1 a 6-bis dell’articolo 50 recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al D.Lgs. 276/2003. In particolare, si modifica la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio dell’attività da parte degli intermediari; si integrano i requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro; si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro; si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro; si modificano alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro; si prevede che le P.A. conferiscano alla Borsa continua nazionale del lavoro le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione e alle procedure selettive per il reclutamento di personale.

Il comma 7 dell’articolo 50, modificato nel corso dell’esame in Commissione, prevede che l’obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato.

Il comma 8 dell’articolo 50 modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall’ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona.

Il comma 9 dell’articolo 50 (introdotto al Senato, volto a reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - cosiddetto staff leasing) è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.

L’articolo 51, introdotto al Senato, sopprime il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Inoltre, nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta una disposizione volta modificare composizione e presidenza del Comitato amministratore della gestione speciale separata dei lavoratori autonomi.

L’articolo 52 è volto a mantenere l’efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli 61-69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008.

 


 

 

 

 

 

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