Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento difesa , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disegno di legge 'collegato' alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro A.C. 1441-quater-B Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1441-QUATER-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 255
Data: 04/12/2009
Descrittori:
LAVORO NERO   LAVORO PESANTE
ORARIO DI LAVORO   RICERCATORI UNIVERSITARI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disegno di legge “collegato” alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 in materia di lavoro

A.C. 1441-quater-B

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 255

 

 

 

4 dicembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

Hanno collaborato alla redazione del dossier i seguenti dipartimenti:

-          Istituzioni

-          Giustizia

-          Difesa

-          Finanze

-          Cultura

-          Attività produttive

-          Affari Sociali

 

Ha partecipato alla redazione del dossier:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0011.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Premessa  3

§      Art. 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)5

§      Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali)17

§      Art. 3 (Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)22

§      Art. 4 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)25

§      Art. 5 (Misure contro il lavoro sommerso)27

§      Art. 6 (Adempimenti formali in materia di assunzioni nella P.A.)35

§      Art. 7 (Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)38

§      Art. 8 (Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro)40

§      Art. 9 (Elettorato passivo per cariche accademiche)44

§      Art. 10 (Valutazione comparativa dei dottorati di ricerca)46

§      Art. 11 (Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)49

§      Art. 12 (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)51

§      Art. 13 (Trasferimento di ricercatori dalla SSEF alle università statali)54

§      Art. 14 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)56

§      Art. 15 (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)63

§      Art. 20 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)65

§      Art. 21 (Esclusione disciplina infortuni sul lavoro ad aeromobili e naviglio di Stato)68

§      Art. 22 (Pari opportunità e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)69

§      Art. 23 (Età pensionabile dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)77

§      Art. 24 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)79

§      Art. 25 (Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)83

§      Art. 26 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)85

§      Art. 27 (Certificati di malattia)92

§      Art. 29 (Personale dell’Amministrazione della difesa)93

§      Art. 30 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)98

§      Art. 31 (Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)101

§      Art. 33 (Conciliazione e arbitrato)105

§      Art. 34 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)133

§      Art. 35 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)141

§      Art. 36 (Indicatore di situazione economica equivalente)145

§      Art. 37 (Indennizzi per imprese commerciali in crisi)150

§      Art. 38 (Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993)155

§      Art. 39 (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)156

§      Art. 40 (Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)157

§      Art. 41 (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)158

§      Art. 42 (Contribuzione figurativa)162

§      Art. 43 (Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)163

§      Art. 44 (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all’INPS)164

§      Art. 45 (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)166

§      Art. 46 (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)169

§      Art. 47 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)170

§      Art. 48 (Differimento di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)171

§      Art. 49 (Disposizione finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)179

§      Art. 50, commi 1-6 (Agenzie del lavoro)181

§      Art. 50, comma 7 (Disposizioni in materia di apprendistato)192

§      Art. 50, comma 8 (Disposizioni sul lavoro a progetto)193

§      Art. 50, comma 9 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)194

§      Art. 51 (Nomina dei componenti del comitato amministratore di fondo di solidarietà)198

§      Art. 52 (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)199

§      Gli articoli soppressi dal Senato  204

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il disegno di legge AC 1441-quater-B è all’esame della Camera dei deputati in terza lettura.

 

Si ricorda che il provvedimento, risultante dallo stralcio (deliberato dall’Assemblea della Camera il 5 agosto 2008) di alcuni articoli del disegno di legge C. 1441, ha natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziario 2009-2013 e dalla risoluzione con cui la Camera ha approvato il suddetto Documento.

 

L’esame del provvedimento (AC 1441-quater) ha avuto inizio alla Camera dei deputati, in prima lettura, il 17 settembre 2008. Il provvedimento, inizialmente composto di 9 articoli, è stato approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati il 28 ottobre 2008, in un testo di 28 articoli.

 

Il Senato ha avviato l’esame del provvedimento (AS 1167), in seconda lettura, il 5 novembre 2008. Il provvedimento, inizialmente composto di 28 articoli, è stato approvato dall’Assemblea del Senato il 26 novembre 2009, in un testo composto di 52 articoli (di cui 7 nell’identico testo approvato dalla Camera).

 

Trattandosi della terza lettura parlamentare (AC 1441-quater-B), l’esame avrà ad oggetto unicamente le parti del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati che sono state modificate dal Senato.

 

Al riguardo si segnala che sono stati approvati dal Senato nello stesso identico testo della Camera, e non sono pertanto oggetto di ulteriore esame parlamentare, i seguenti articoli:

·       articolo 16 (Modifica all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia);

·       articolo 17 (Disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale)

·       articolo 18 (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

·       articolo 19 (Aspettativa)

·       articolo 20 (Specificità delle Forze armate, della Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)[1]

·       articolo 28 (Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

·       articolo 32 (Clausole generali e certificazione del contratto del lavoro)

 

Il Senato ha inoltre soppresso alcuni articoli approvati dalla Camera (per una breve disamina del loro contenuto si rinvia alla apposita sezione del presente dossier).

Si tratta, con riferimento all’AS 1167, dell’articolo  3 (Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori), dell’articolo 6 (Territorializzazione delle procedure concorsuali), dell’articolo 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazioni), dell’articolo10 (Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali), dell’articolo 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione) dell’articolo 16 (Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico),  dell’articolo 20 (Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), dell’articolo 26 (Spese di giustizia nel processo del lavoro) e dell’articolo 27 (Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro).

 

Poiché sulle materie oggetto di tali articoli non è stata raggiunta una duplice deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento, esse sono da considerarsi oggetto di esame parlamentare in terza lettura da parte della Camera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Art. 1
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  2. I princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo è delegato ad adottare la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, sono integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

 

 

L'articolo 1, modificato dal Senato,reca una delega al Governo per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 374/1993[2], in attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della L. 421/1992[3]. Tale normativa era poi stata ampiamente rivisitata dalla L. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico (“Legge Dini”).

Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 374/1993 sono considerati particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

Le attività particolarmente usuranti sono individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto. In particolare, tale tabella comprende le seguenti attività:

-        lavoro notturno continuativo;

-        lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;

-        lavori in galleria, cava o miniera;

-        lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;

-        lavori in altezza: su scale aree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione (a questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto);

-        lavori in cassoni ad aria compressa;

-        lavori svolti dai palombari;

-        lavori in celle frigorifere o all'interno di ambiente con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;

-        lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;

-        autisti di mezzi rotabili di superficie;

-        marittimi imbarcati a bordo;

-        personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;

-        trattoristi;

-        addetti alle serre e fungaie;

-        lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

La tabella può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

E’ necessario peraltro evidenziare che la normativa vigente (articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 374/1993) distingue due tipi di attività usuranti: al primo periodo fa riferimento a quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo fa riferimento (sempre nell’ambito delle attività particolarmente usuranti) ad un sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti "anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità", prevedendo per tale sottoinsieme benefici ancora maggiori. Il sottoinsieme è stato individuato espressamente dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (cfr. infra).

Ai lavoratori prevalentemente occupati, a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 374/1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti è consentito di anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi (art. 2, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 374/1993).

Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività usurante continuata, il beneficio è frazionabile in giornate sempreché, in ciascun anno, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto una durata di almeno centoventi giorni (art. 2, comma 2, D.Lgs. 374/1993)[4].

E’ poi prevista, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (come detto individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999), la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati (art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 374/1993, introdotto dall’art. 1, comma 35, della L. 335/1995)[5] .

Sono comunque fatti salvi i trattamenti di miglior favore previsti dai singoli ordinamenti pensionistici, ove questi prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti[6] (art. 2, comma 3, D.Lgs. 374/1993).

Il riconoscimento dei benefici previdenziali presuppone peraltro l’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. 374/1993, come modificato dall’articolo 1, comma 34, della legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335/1995), delle mansioni particolarmente usuranti all’interno delle categorie di lavori usuranti di cui alla Tabella A, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Tale individuazione è rimessa a successivi decreti ministeriali - distinti per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS e per i lavoratori del settore pubblico - da emanarsi su proposta delle organizzazioni sindacali. La copertura degli oneri deve avvenire attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; per i lavoratori pubblici deve inoltre essere rispettato il limite delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei contratti di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 374/1993, per i lavoratori del settore privato l’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In caso di mancata formulazione delle proposte da parte delle organizzazioni sindacali è previsto un potere sostitutivo del Ministro del lavoro (art. 3, comma 3, D.Lgs. 374/1993).

L'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ulteriormente modificato la procedura per l'individuazione delle mansioni usuranti, stabilendo che i criteri per tale individuazione fossero stabiliti con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, della sanità e della funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In attuazione dell’art. 59, comma 11, della L. 449/1997 è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 4 settembre 1999).

Il decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha determinato, all’art. 1, comma 1, i criteri cui le organizzazioni sindacali devono attenersi ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive.

Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri:

-        l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;

-        la prevalenza della mansione usurante:

-        la mancanza di possibilità di prevenzione;

-        la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;

-        l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

-        l'età media della pensione di invalidità;

-        il profilo ergonomico;

-        l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

E’ esplicitamente ribadito che gli oneri sono a totale carico delle categorie interessate.

E’ fissato un termine per la formulazione delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali. In particolare si prevede che le organizzazioni sindacali e datoriali formulino congiuntamente apposite proposte entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 374/1993, come riformulato dall'art. 1, comma 34, della L. 335/1995: viene pertanto ribadito il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica, che è tenuta formulare il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione (art. 1, comma 2, D.M. 19 maggio 1999).

L’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 374/1993 prevede inoltre una disciplina particolare per la copertura degli oneri relativi a “determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano”: si tratta sostanzialmente del sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti di cui al secondo periodo dell’articolo 2, comma 1. Per tali oneri è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica, il riconoscimento di un concorso dello Stato, in misura non superiore al 20 per cento.

Si consideri che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 374/1993, l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha individuato direttamente, nell'ambito delle attività elencate nella citata tabella A allegata al D.Lgs. 374/1993, le “mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano”, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo.

Le mansioni sono le seguenti:

-        «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

-        «lavori nelle cave»: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

-        «lavori nelle gallerie»: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

-        «lavori in cassoni ad aria compressa»;

-        «lavori svolti dai palombari»;

-        «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

-        «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

-        «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

-        «lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per tali mansioni, come già previsto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 374/1993, è ribadito il concorso dello Stato alla copertura degli oneri, in misura non superiore al 20 per cento, nell’ambito delle risorse già preordinate dalla legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335/1995).

Si attribuisce alle organizzazioni sindacali e datoriali il compito di formulare congiuntamente, entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione del decreto, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive relative alle mansioni individuate dal comma 1; inoltre, anche in questo caso, in mancanza delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali si prevede il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica (art. 2, comma 3).

Si consideri, tuttavia, che l'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.Lgs. 374/1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria: cfr. infra). Difatti, non essendo stata completata la procedura di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2, comma 3 del D.M. 19 maggio 1999, non sono stati mai emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall’articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995.

In considerazione di tale situazione, stante la mancata operatività della normativa di cui al più volte richiamato D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, “in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374”[7], la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all’articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, aveva previsto una disciplina transitoria, consistente nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico secondo quanto già previsto dalla normativa in materia di lavori usuranti, i cui effetti si sono però già esauriti.

In base a tale disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva è stato riconosciuto ai lavoratori che:

a)  per il periodo successivo all’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 374/1993) avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dal citato art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;

b)  potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

In attuazione dell'articolo 78, comma 11, della citata L. 388/2000, è stato emanato il D.M. 17 aprile 2001 che detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti[8]. Pertanto i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei benefici previsti dal citato D.Lgs. 374/1993[9].

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di tale disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall’articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995, i lavoratori interessati non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.

Si ricorda inoltre che, al fine di superare tale situazione di “stallo”, la L. 247/2007[10], all’articolo 1, comma 3, ha previsto una delega legislativa, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

In attuazione della menzionata delega di cui alla L. 247/2007 è stato predisposto e trasmesso alla Camera e al Senato, ai fini dell’espressione del parere, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” (atto n. 238), volto appunto a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (cd “attività usuranti”) di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti .

Su tale schema di decreto legislativo la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha espresso un parere favorevole con osservazioni in data 1° aprile 2008, mentre la 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, pur avendo avviato l’esame del provvedimento, non ha espresso il parere entro la scadenza del termine.

Tuttavia il termine finale per l’esercizio della delega (30 maggio 2008) è scaduto senza che tale decreto legislativo venisse definitivamente emanato. Si ricorda, al riguardo, che il termine per l’esercizio della delega, stabilito al 31 marzo 2008, è stato automaticamente prorogato di 60 giorni in base al “meccanismo” di cui all’articolo 1, comma 90, della L. 247/2007 e quindi è scaduto il 30 maggio 2008.

 

Anche la delega prevista dall’articolo in esame, da esercitare con uno o più decreti legislativi entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, è volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (cfr. infra), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega vengono indicati per relationem. Si dispone infatti che, ai fini dell’attuazione della delega, si faccia riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della L. 247/2007. In sostanza vengono richiamati gli stessi principi e criteri direttivi previsti dalla precedente delega in materia di cui alla menzionata L. 247/2007, che come già detto non è stata esercitata entro il termine previsto (cfr. supra).

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, della L. 247/2007 ha dettato i seguenti principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.

Per quanto riguarda il beneficio pensionistico attribuito, si dispone (lettera a)) che debba essere previsto un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, comunque, almeno pari a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cd. “finestre”).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, si dispone (lettera b)) che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:

-        i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999;

-        i lavoratori subordinati notturni, così come definiti dal D.Lgs. 66/2003[11];

-        i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

-        conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Viene tuttavia precisato (lettera c)) che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, non solamente devono svolgere le attività di cui alla precedente lettera b) al momento dell’accesso al trattamento pensionistico di anzianità ma devono aver svolto le medesime attività per un certo periodo di tempo e in particolare:

-        nel periodo transitorio, per un arco di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;

-        a regime, per un arco di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa.

Il legislatore delegato, inoltre, deve individuare la documentazione e gli elementi di prova di data certa volti a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché disciplinare il relativo procedimento di accertamento, anche tramite verifica ispettiva (lettera d)).

La successiva lettera e) contempla la necessità di prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nell’ipotesi di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) (cfr supra), relativamente, rispettivamente, alla c.d. ”linea catena” ed al lavoro notturno.

Secondo la medesima lettera e) il legislatore delegato deve prevedere inoltre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 c.p. (concernente la falsità in registri e notificazioni) e le altre ipotesi di reato previste dalla legislazione vigente in caso di comunicazioni mendaci, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pecuniaria fino al 200% delle somme indebitamente percepite. Si consideri che quest’ultima fattispecie sanzionatoria sembrerebbe diretta ai casi di dichiarazioni non veritiere al fine di usufruire dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti.

La norma inoltre dispone che, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici pensionistici in questione, deve essere assicurata la coerenza con il limite massimo delle risorse finanziarie di uno specifico Fondo, la cui dotazione finanziaria è pari a 83 milioni di euro per l’anno 2009, 200 milioni di euro per l’anno 2010, 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012, 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 (lettera f)).

Infine, si stabilisce (lettera g)) che, allorché dovesse verificarsi uno scostamento rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziate, il Ministro del lavoro debba informare tempestivamente il Ministro dell’economia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della L. 468/1978 (apposita relazione al Parlamento e conseguenti iniziative legislative).

 

L’articolo in esame si rifà alla disciplina della menzionata delega in materia di lavori usuranti di cui alla L. 247/2007 anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi in questione (disponendo che si applicano al riguardo i commi 90 e 91 dell’articolo 1 della L. 247/2007), nonché la clausola di copertura finanziaria (disponendo che rimane valida la norma di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1).

I menzionati commi 90 e 91 disciplinano la procedura per l’emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi della L. 247/2007.

Il comma 90, in particolare, dispone che tutti gli schemi di decreti legislativi siano deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, recante una delega finalizzata ad estendere l’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati e agli altri regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Sugli schemi così deliberati è prevista l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza.

Si dispone quindi che tali schemi siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro 30 giorni dall’assegnazione. Le Commissioni parlamentari hanno la possibilità di chiedere una proroga di 20 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle stesse Commissioni.

Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di 20 giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere.

Decorso il termine stabilito ai fini dell’espressione del parere (30 giorni dall’assegnazione), ovvero quello eventualmente prorogato (30 giorni dall’assegnazione più ulteriori 20 giorni), senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Infine, si dispone che, entro i 30 giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate nei medesimi pareri con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione (relativo alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi), debba ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle competenti Commissioni, che devono essere espressi entro 30 giorni dalla data della trasmissione.

Il comma 91 reca l’autorizzazione ad adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi in questione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge in esame e con le stesse modalità procedurali stabilite dal comma 90. Il medesimo comma reca altresì una delega al Governo, da esercitare entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, volta ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della legge in esame con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Per quanto attiene ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni recate dalla L. 247/2007, il successivo comma 92 quantifica tali oneri in:

-      1.264 milioni di euro per l’anno 2008;

-      1.520 milioni di euro per l’anno 2009;

-      3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

-      1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

La copertura finanziaria di tali oneri è posta a valere sulle risorse stanziate nell’apposito Fondo per il finanziamento del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007, istituito dall’articolo 2, comma 508, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), entro il limite delle medesime risorse[12].

A tal fine, il primo periodo del comma 92 subordina l’efficacia delle disposizioni recate dalla L. 247/2007 all’entrata in vigore delle norme della legge finanziaria per il 2008 che recano l’istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 (articolo 2, comma 508, L. 244/2007), a valere sulle cui risorse è posta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla L. 247/2007[13].

La dotazione del Fondo stabilita dalla legge finanziaria risulta capiente ai suddetti fini, in quanto risulta pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, e a 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 (coincidendo quindi con gli oneri quantificati dal comma 92).

In sostanza l’articolo in esame, “confermando” la norma di copertura di cui all’articolo 1, comma 92, della L. 247/2007, stabilisce che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della delega in esame si provvede a valere sulle risorse stanziate nell’apposito Fondo per il finanziamento del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, istituito dall’articolo 2, comma 508, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

Si ricorda, al riguardo, che il principio direttivo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007, che si applica anche alla delega in esame, dispone che gli oneri determinati dai decreti legislativi attuativi della delega devono rimanere entro il limite massimo delle risorse finanziarie di uno specifico Fondo, la cui dotazione finanziaria è pari a 83 milioni di euro per l’anno 2009, 200 milioni di euro per l’anno 2010, 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012, 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Ai sensi del successivo comma 2, introdotto dal Senato, integrando i principi e criteri direttivi di cui al richiamato articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, si prevede una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui ci siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

 

Si segnala, al riguardo, che le disposizioni del comma 2 non forniscono elementi ai fini dell’individuazione del meccanismo di priorità della decorrenza dei trattamenti pensionistici, quale, ad esempio, la data di presentazione della domanda, né demandando tale individuazione ad un successivo decreto od atto.

 

Infine, si ricorda che sono già all’esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinate proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch’esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

 

 


Art. 2
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell’Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa, nonché il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l’unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
      c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza e per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la possibilità di emanare, nel quadro dei predetti indirizzi e direttive del Ministero, specifiche direttive all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l’effettivo coordinamento in materia previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall’ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
       d) previsione dell’obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
     4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

  a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

  b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
        c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all’adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
        d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

 

 

L’articolo 2, modificato dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (in luogo di specifici enti ed istituti così come previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati)[14], nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del richiamato Ministero sugli stessi organismi, ferme restando l’autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi.

 

La delega deve essere esercitata sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi (comma 1):

§      semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, prevedendo altresì il riordino delle competenze dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, (ISFOL) dell’Istituto per gli affari sociali (IAS) e della società Italia Lavoro S.p.A., nonché riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l’unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento (lettera a));

Si ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva invece, in via tassativa, la trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico, nonché l'eventuale incorporazione nel medesimo, in tutto o in parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto per gli affari sociali; il testo originario, inoltre, non contemplava il principio summenzionato relativo al personale già in servizio;

 

§      razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) (lettera b));

 

Il comma 404 dell’articolo 1 della L. 296/2006, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, aveva disposto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, fissando peraltro il termine del 30 aprile 2007.

Nell’indicare con maggiore dettaglio le finalità di tale opera di riorganizzazione, il menzionato comma 404 precisava i seguenti punti:

-        riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale (lettera a));

-        gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (lettera b));

-        rideterminazione delle strutture periferiche (lettera c));

-        riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d));

-        riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (lettera e));

-        riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limitepredetto (lettera f));

-        avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed in particolare l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (lettera g);.

 

§         ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per il Ministero stesso, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza. In particolare, secondo quanto introdotto dal Senato, si prevede che l’INAIL possa emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all’ISPESL in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l’effettivo coordinamento in materia previsto dall’articolo 9 D.Lgs. 81/2008, nonché la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall’ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale (lettera c));

Si ricorda che il richiamato articolo 9 ha disposto che l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA debbano operare in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, specifiche attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

§         previsione dell’obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi (lettera d)).

 

Il comma 2 dispone che i menzionati decreti legislativi debbano essere emanati su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi rispettivamente entro 30 giorni dalla data di trasmissione. decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 40 giorni dall’assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Nel caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1, quest’ultimo è prorogato di 2 mesi.

 

Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 4 prevede l’emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)  eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b)  razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c)  limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d)  diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

 

L’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

 


Art. 3
(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «direttore scientifico,» sono soppresse.

2. Al comma 818 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «del direttore scientifico,» sono soppresse.
     3. All’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, specificamente destinate agli Istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l’assunzione dell’incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l’assunzione avviene nel rispetto dell’ordinamento giuridico dell’amministrazione di appartenenza».

 

 

L’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato,modifica la normativa vigente che regola il rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico[15].

In particolare, il comma 3[16]stabilisce le caratteristiche del rapporto di lavoro del direttore scientifico, il quale:

1)      può essere a carattere esclusivo o non esclusivo;

2)      è regolato da un contratto di diritto privato, nell’ambito delle risorse del fondo per la ricerca corrente e finalizzata[17], previste nella tabella di bilancio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come determinate in Tabella C della legge finanziaria e specificamente destinate agli Istituti nell’ordine del 30 per cento dello stanziamento[18];

3)      è collocato in aspettativa, senza assegni e con diritto al mantenimento del posto, se lavoratore dipendente e con regime di rapporto esclusivo. In caso di rapporto non esclusivo, l’assunzione avviene nel rispetto dell’ordinamento giuridico dell’amministrazione di appartenenza;

4)      non prevede una durata temporale dell’incarico;

5)      non prevede l’incompatibilità con altri incarichi.

 

La normativa vigente al comma 3 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003 prevede che, nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati, gli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il comma citato determina, inoltre, i requisiti necessari per ricoprire i suddetti incarichi, precisando, altresì, che le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

La norma in esame al comma 1 esclude il direttore scientifico dall’applicazione delle norme vigenti[19] sopraccitate, riguardanti il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Il comma 2, modificando il comma 818 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabilisce la compatibilità dell’incarico di direttore scientifico con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio dell’attività professionale.

 

La normativa vigente, stabilita dal citato comma 818 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 precisa, tra l’altro, che gli incarichi di direttore generale, di direttore scientifico, di direttore amministrativo e di direttore sanitario comportano l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio dell’attività professionale.

 

L’articolo 42, lettera b), della legge 16 gennaio 2003 n. 3[20](Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), contenente la delega al Governo per il riordino degli IRCCS, prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico abbiano un organo di indirizzo e un organo di gestione di cui fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata.  Con l’intesa Stato-regioni del 1° luglio 2004[21], recante organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, è regolamentato la figura e le attribuzioni del Direttore scientifico, a cui fa riferimento per i criteri generali di nomina anche il D.P.R. 26 febbraio 2007 n. 42, regolamento contenente le disposizioni per la nomina dei direttori scientifici Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasformati in Fondazioni.

In particolare, nell’Intesa citata all’articolo 3, si dispone che il direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione, deve essere in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali, documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. L'incarico, rinnovabile, ha natura esclusiva e una durata di cinque anni[22] ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale.

 


Art. 4
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione è composta da:
       a) cinque componenti designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

  b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
        c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
        d) un componente designato dal CONI;
        e) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
        f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

 

L’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, inserendo un comma 2-bis all’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) disciplina la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

 

L’articolo 3 della citata legge 376/2000 ha istituito presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, attribuendole una serie di compiti in tema di controlli anti-doping. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono state poi stabilite con Decreto ministeriale 31 ottobre 2001, n. 440[23].

La composizione della Commissione, inizialmente disciplinata dal comma 3 dell’articolo 3 sopracitato, è stata successivamente definita dall’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86[24] , regolamento delegificante - ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - che, emanato a norma dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[25], ha disposto che la Commissione sia composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno individuato nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale;

d) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante del CONI.

Viene inoltre previsto che (comma 3 dell’art. 3) i componenti della Commissione siano nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive: la nomina è avvenuta con Decr. 8 agosto 2007.

 

Viene pertanto previsto (comma 1) che la Commissione sia composta da:

§         cinque componenti designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

§         cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

§         tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

§         un componente designato dal CONI;

§         un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;

§         un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame provvede conseguentemente ad abrogare il citato comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

 

 

 

 


Art. 5
(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
        b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
    2. Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro».

    3. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

 

 

L’articolo 5, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di sanzioni relative all’utilizzo di lavoro irregolare.

 

Il comma 1 modifica, tramite novella, la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002[26], relativa alle sanzioni amministrative e civili previste in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 provvede a sostituire il comma 3 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002.

 

Si ricorda che il menzionato comma 3, così come modificato dall’art. 36-bis del D.L. 223/2006[27], al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria relativa all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, prevede in tal caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Inoltre, con la stessa finalità di rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, si prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

 

In primo luogo al menzionato comma 3, così come sostituito dalla disposizione in esame, per individuare l’oggetto della violazione si fa riferimento non più all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, bensì all’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo (da parte del datore di lavoro privato). Inoltre si escludono dai soggetti passibili di sanzioni i datori di lavoro domestico.

Inoltre, con una significativa modifica, viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato. Difatti, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente impiegato per un periodo lavorativo successivo.

Un’altra modifica di notevole portata riguarda l’entità della sanzioni civili applicate, prevedendosi che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente è aumentato del 50%. Si rammenta che invece il vigente comma 3 prevede che tale importo non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

 

La lettera b) del comma 1, invece, sostituendo il comma 4 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002, introduce una norma volta ad escludere dall’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro sommerso nel caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti (al Senato è stato soppresso il riferimento agli altri adempimenti obbligatori) trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di un diversa qualificazione del rapporto stesso.

 

Si ricorda che l’articolo 39 del D.L. 112/2008[28], al fine di introdurre alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, prevede l’istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga[29].

In particolare, si dispone (comma 1) che il libro unico del lavoro deve essere istituito e tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. In questo documento sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Inoltre, per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla tenuta del libro unico del lavoro, si stabilisce (comma 2) che nel medesimo debba essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, indicando distintamente le somme erogate a titolo di premio o per lavoro straordinario. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze del lavoratore, da cui deve risultare, per ogni giornata, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore dipendente, nonché l’indicazione delle ore di lavoro straordinario, delle assenze dal lavoro, delle ferie e dei riposi.

I dati sopra indicati devono essere riportati per ciascun mese di riferimento ed entro il 16 del mese successivo (comma 3).

Si rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la disciplina delle modalità e dei tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro nonché del relativo regime transitorio (comma 4)[30].

Inoltre, si stabilisce che la consegna in copia al lavoratore delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro comporta per il datore di lavoro l’adempimento degli obblighi di cui alla L. 4/1953, relativi alla consegna dei prospetti di paga (comma 5).

Vengono stabilite (comma 6) le seguenti sanzioni da applicare in caso di omissioni nella istituzione, tenuta ed esibizione del libro unico del lavoro:

-        una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro in caso di mancata istituzione e tenuta;

-        una sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro nei casi di omessa esibizione agli organi di vigilanza;

-        una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2.000 euro per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 12/1979[31] che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso; in caso di recidiva di tale violazione, la stessa sanzione varia da 500 a 3000. I soggetti cui si riferisce la norma sono i servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettiva associazioni di categoria cui le imprese artigiane, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, si prevedono (comma 7) specifiche sanzioni per irregolarità nella tenuta del libro unico del lavoro:

-        una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro nei casi di omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai nominativi dei lavoratori impiegati, alle retribuzioni e alle dazioni in danaro o in natura, nonché quelle relative alle presenze (di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame), qualora tali violazioni determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Tale sanzione va da 500 a 3000 euro se tale violazione si riferisce a più di dieci lavoratori;

-        una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro se la violazione si riferisce all’obbligo di riportare i dati per ciascun mese di riferimento (di cui al comma 3 dell’articolo in esame). Tale sanzione va da 150 a 1.500 euro se tale violazione si riferisce a più di dieci lavoratori;

-        una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro nel caso di mancata conservazione del libro unico del lavoro per il periodo temporale stabilito nel previsto decreto del Ministro del lavoro (di cui al comma 4 dell’articolo in esame).

Viene precisato che alla contestazione delle sanzioni amministrative esaminate provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza e che l’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L. 689/1981[32]è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Si evidenzia, infine, che, in connessione all’istituzione del libro unico del lavoro, si dispone (comma 10) l’abrogazione delle norme relative all’obbligo e alle modalità di tenuta del libro matricola e del libro paga (articolo 134 del R.D. 1422/1924; articolo 7 della L. 1122/1955; articoli 39 e 41 del D.P.R. 797/1955; artt. 20, 21, 25 e 26 del D.P.R. 1124/1965; art. 42 della L. 153/1969; art. 1, comma 1178, della L. 296/2006; D.M. 30 ottobre 2002), nonché del registro d’impresa nel settore agricolo (art. 9-quater del D.L. 510/1996).

 

La lettera c) del comma 1, novellando il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. 12/2002, è volta a modificare le norme relative alla competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’impiego di lavoro irregolare.

 

Si ricorda che il vigente comma 4 del menzionato articolo 3 (recante una disposizione che viene in pratica soppressa dalla lettera b) del comma in esame: cfr. supra) dispone che alla constatazione delle violazione relative all’impiego di lavoro irregolare procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

Invece il successivo comma 5, così come novellato dall’articolo 36-bis, comma 7, lettera b), del D.L. 223/2006, attribuisce la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si consideri che invece la previgente formulazione del comma 5 attribuiva la competenza in questione all’Agenzia delle entrate.

 

La formulazione del menzionato comma 5 introdotta dalla disposizione in esame attribuisce la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’impiego di lavoro irregolare agli organi ispettivi che effettuano controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza. Viene altresì precisato che l’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L. 689/1981 è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

 

Si ricorda che il citato articolo 17 dispone che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (attualmente: Ufficio Territoriale del Governo – UTG).

 

Al Senato è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 5, il quale dispone che le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689[33].

 

Il rinvio alla disciplina della L. 689/1981 comporta l’applicazione dell’ordinario regime di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Entro 30 giorni dalla notificazione della sanzione, l'interessato può presentare opposizione al tribunale competente. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa (salvo eccezioni, ex art. 22, ultimo comma) e il giudizio che con esso si instaura – al termine della necessaria istruzione probatoria - si può concludere con sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione. Il giudice ha comunque piena facoltà sull'atto, potendo anche annullarlo o modificarlo (anche in relazione alla misura della sanzione), sia per vizi di legittimità che di merito. La decisione è impugnabile per le vie ordinarie[34].

 

Va osservato che l’esplicita attribuzione delle controversie in oggetto al giudice ordinario non innova la vigente normativa.

Attualmente - a fronte della competenza generale del giudice di pace - ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, lett. a), della L. 689/1981, sul giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione di norme “in materia di tutela del lavoro” è competente esclusivamente il giudice ordinario (tribunale).

 

Sempre nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato introdotto il comma 2.

Esso aggiunge un secondo periodo al comma 2 dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 510/1996, concernente il collocamento da parte dei datori di lavoro privati e pubblici.

Il nuovo periodo prevede una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

 

Si segnala che l’articolo 6 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rimanda, reca alcune modifiche al richiamato articolo 9-bis del decreto legislativo n. 510/1996.

 

L’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510[35], convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha stabilito l’obbligo, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di comunicazione l’instaurazione del rapporto di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (quindi la Direzione provinciale del lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

 

Infine, il comma 3 dell’articolo in esame è volto a novellare il comma 7-bis dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, introdotto dall’articolo 1, comma 54, della L. 247/2007 recante attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007.

 

Il citato comma 7-bis prevede che l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del D.L. 12/2002, relativi alle violazioni constatate prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/2006, rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate, in luogo della Direzione provinciale del lavoro.

In sostanza, la disposizione è volta a distinguere la competenza sulla irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a seconda del momento della constatazione delle medesime violazioni. Per le violazioni constatate prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/2206 la competenza viene attribuita all’Agenzia delle entrate, mentre per le violazioni constatate successivamente all’entrata in vigore del D.L. 223/2206 la competenza spetta alla Direzione provinciale del lavoro.

Il comma 7-bis, inoltre, dispone che tale adozione di sanzioni effettuata dall’Agenzia delle entrate sia soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 472/1997[36], relativo alle sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 dello stesso D.Lgs. 472[37].

 

In particolare, a seguito della modifica in esame, si dispone che rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate l'adozione dei suddetti provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi alle violazioni “commesse”(anziché “constatate”) prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/2006[38].

Pertanto, la disposizione in esame è volta ad ampliare, sul piano temporale, la residua competenza “ad esaurimento” dell’Agenzia delle entrate all’adozione dei summenzionati provvedimenti sanzionatori amministrativi, estendendo tale competenza a tutte le violazioni commesse in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 223/2006, a prescindere dal momento in cui avviene la constatazione di tali sanzioni da parte degli organi ispettivi. Invece, ai sensi della normativa vigente, è necessario, a tali fini, che la violazione sia stata non solo commessa ma anche constatata prima della data di entrata in vigore del D.L. 223/2006.

 


Art. 6
(Adempimenti formali in materia di assunzioni nella P.A.)

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

2. Al comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All’atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
      c) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

 

 

L'articolo 6, introdotto dal Senato, reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni.

La norma, in sostanza, configura una nuova disciplina in materia applicabile alle amministrazioni pubbliche, modificando la normativa vigente che attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.

 

Più specificamente:

§         modificando l’articolo 9-bis del D.L. 510/1996, recante disposizioni sul collocamento, si interviene sulla disciplina relativa alle comunicazioni da effettuare all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro (comma 1);

Si segnala che l’articolo 5 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rimanda, reca alcune modifiche al comma 2 del richiamato articolo 9-bis;

§         si interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di comunicazione all’atto delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, recando modifiche all’articolo 4-bis del D.Lgs. 181/2000 (comma 2), operando altresì sulla disciplina delle comunicazioni obbligatorie in costanza di lavoro a seguito delle variazioni del rapporto di lavoro stesso, di cui allo stesso articolo 4-bis (comma 3).

Normativa vigente

Gli obblighi informativi relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro e alle successive variazioni sono contenuti in varie disposizioni.

Per quanto di interesse, si evidenzia che:

l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510[39], convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha stabilito l’obbligo, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di comunicazione l’instaurazione del rapporto di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (quindi la Direzione provinciale del lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

 

L’articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. L. 21 aprile 2000, n. 181[40], ha disposto l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, all'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, di consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui al richiamato articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996. Tale adempimento è valido altresì per la contestuale osservanza dell’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152[41]. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal richiamato D.Lgs. 152. Tale disposizione non si applica per il personale della P.A: in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo 4-bis ha inoltre previsto l’obbligo di comunicazione, per i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, di determinate variazioni del rapporto di lavoro entro cinque giorni dal loro verificarsi, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro[42].

 

Rispetto alle normativa vigente le modifiche attengono, pertanto, al fatto che:

§         le pubbliche amministrazioni non rientrano più tra i soggetti obbligati alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510/1996 (comma 1, lettera a));

§         contestualmente, introducendo un ultimo periodo al richiamato comma 2, per le stesse pubbliche amministrazioni si introduce un apposito obbligo di comunicazione, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente (comma 1, lettera b));

§         modificando il comma 2 dell’articolo 4-bis del D.Lgs. 181/2000, si prevede che l’obbligo per i datori di lavoro di consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro faccia riferimento all’instaurazione del rapporto di lavoro prima dell’inizio dell’attività stessa, e non più all’atto dell’assunzione (comma 2, lettera a));

§         si elimina il riferimento ai datori di lavoro pubblici tra i soggetti obbligati alla richiamata comunicazione (comma 2, lettera b)),

§         per questi ultimi si prevede che l’assolvimento dell’obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 152/1997, cui si adempie attraverso la comunicazione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, avvenga mediante la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico (comma 2, lettera c));

§         si sopprime il riferimento alle pubbliche amministrazioni tra i soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del più volte richiamato D.Lgs. 181/2000, alla comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro (comma 3).

 


Art. 7
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

«1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole».

 

 

L’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella l’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

L’articolo 27 del decreto legislativo 1998/286 disciplina l’ingresso per lavoro in casi particolari, ovvero al di fuori degli ingressi autorizzati, nell'ambito delle quote stabilite ogni anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i cittadini stranieri che vogliano entrare in Italia per svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato (anche per esigenze di carattere stagionale) ed autonomo. Il regolamento di attuazione[43] disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per categorie di lavoratori stranieri  fra i quali i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; lettori e professori universitari; traduttori e interpreti; collaboratori familiari che abbiano in corso rapporti di lavoro domestico all'estero; persone che svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato; lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano; lavoratori marittimi; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti; stranieri che siano destinati a svolgere attività sportiva professionistica; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

Le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

 

Ai sensi dell’articolo 49 del regolamento di attuazione, il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

 

 

 

 

 

 

 


Art. 8
(Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro)

1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
        b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
    2. All’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

 

 

L’articolo 8, modificato al Senato, reca talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. In particolare (comma 1), vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite (lettera a)) e sul riposo giornaliero (lettera b)).

Inoltre, viene riformulato il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili (comma 2).

 

Il comma 1 modifica il regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, novellando a tal fine l’articolo 18-bis del decreto-legislativo n. 66 del 2003[44]. In particolare :

·       alla lettera a) vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite[45];

·       alla lettera b) vengono modificate le sanzioni per la violazione della normativa sul riposo giornaliero[46].

 

Riguardo alla violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro o di quella sul riposo settimanale, la lettera a) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Tali limiti minimi e massimi sono incrementati, rispettivamente, a 400 e a 1.500 euro nei casi in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento, assunti come base di calcolo per la durata media dell'orario di lavoro[47]; inoltre, qualora la violazione concerna più di dieci lavoratori o si sia verificata in almeno cinque periodi di riferimento, i limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro e viene escluso il pagamento della stessa sanzione in misura ridotta[48].

Nella disciplina attualmente vigente[49] (comma 3 dell’art. 18-bis del citato D.lgs. 66/2003), si prevede una sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisca la violazione) anche nel caso di violazione dell’articolo 9, comma 1 riguardante i riposi settimanali. Quest’ultima disposizione stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero[50], precisando che tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

 

Sulla violazione della normativa sulle ferie annuali retribuite, la lettera a) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro, aumentata, rispettivamente, a 400 e a 1.500 euro nei casi in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno due anni. Inoltre, qualora la violazione riguardi più di dieci lavoratori o si sia verificata in almeno quattro anni, i limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 800 e a 4.500 euro e viene escluso il pagamento della stessa sanzione in misura ridotta[51].

Si ricorda che la disciplina sanzionatoria in vigore[52] per la violazione in esame è identica a quella sopra esposta per la violazione delle norme sulla durata media dell'orario di lavoro o sul riposo settimanale.

 

In tema di violazione della disciplina sul riposo giornaliero, la lettera b) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di ventiquattrore, i limiti minimi e massimi della sanzione sono incrementati, rispettivamente, a 300 e a 1.000 euro; nel caso in cui la violazione concerna più di dieci lavoratori o si sia verificata in almeno cinque periodi di ventiquattrore, i limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 900 e a 1.500 euro e viene escluso il pagamento della stessa sanzione in misura ridotta[53].

Nella disciplina vigente (articolo 18-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 66), si applica, per la fattispecie in esame, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni periodo di ventiquattrore.

 

Durante l’esame al Senato è stato aggiunto il comma 2, che modifica il comma 7 dell’articolo 11 del D.lgs. 271/1999[54].

La norma prevede che la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale, attuata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possa derogare alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11, in materia di orario di lavoro e riposo a bordo delle navi mercantili. In assenza di contrattazione collettiva nazionale, le deroghe possono essere stabilite da quella territoriale o aziendale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

 

L’articolo 11 del D.lgs. 271/1999 disciplina l’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili. Il comma 2 stabilisce i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi, mentre il successivo comma 3 dispone la ripartizione tra i vari periodi delle ore di riposo tra i vari periodi.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 29 settembre 2009 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, ha respinto la relazione sulla proposta di direttiva che deve a modificare la direttiva 2002/15/CE relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che svolgono attività mobili di trasporto stradale (COM(2008)650).

I deputati non hanno trovato un accordo sul mantenimento di un regime unico da applicare tempo ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi del settore. Il testo è stato quindi rinviato all'esame della commissione parlamentare per un'ulteriore discussione.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dalla plenaria del Parlamento europeo nella sessione del 5 maggio 2010.

 

 


Art. 9
(Elettorato passivo per cariche accademiche)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».

 

 

L’articolo 9, introdotto durante l’esame in sede referente al Senato, amplia le ipotesi in cui i professori di seconda fascia godono dell’elettorato passivoper la carica di direttore di dipartimento nelle università, inserendo nel sistema vigente la situazione nella quale il quorum previsto per l’elezione non venga raggiunto per due votazioni.

La materia è stata originariamente disciplinata con il DPR n. 382 del 1980[55] (art. 84), ma un intervento di carattere legislativo è già stato operato con l’art. 4, comma 2, secondo periodo, del DL n. 8 del 2002[56] - al quale ora si propone di aggiungere un periodo –, che ha esteso ai professori di seconda fascia, nel caso vi sia indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento.

Il primo periodo del medesimo comma, invece, ha ricondotto all’autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali, anche in tal caso innovando rispetto alle disposizioni recate dall’art. 84 del DPR 382/1980 (si veda infra).

 

Si ricorda che il ruolo dei professori universitari è stato articolato in due fasce di carattere funzionale – professori ordinari e straordinari[57] e professori associati – dall’art. 1 del già citato DPR n. 382 del 1980.

La costituzione dei dipartimenti da parte delle università è regolata dall’art. 83 del medesimo DPR 382/1980. I dipartimenti – intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea della stessa facoltà – hanno il compito di promuovere e coordinare le attività di ricerca.

Ai sensi dell’art. 84, al dipartimento afferiscono – oltre al personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario – i professori e i ricercatori del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull’osservanza nell’ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

A tale carica possono essere eletti, in base al comma 4 dell’art. 84, unicamente i professori di prima fascia (ordinari e straordinari). L’elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori, i quali scelgono il direttore a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

 

 

 


Art. 10
(Valutazione comparativa dei dottorati di ricerca)

1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

 

 

L’articolo 10, introdotto durante l’esame in sede referente al Senato, stabilisce che nell’ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si prevede la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.

Si modifica, così, l’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008[58], che, applicandosi alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore, limitava ai titoli (e non anche alle pubblicazioni) la discussione davanti alla commissione.

 

Per quanto concerne il quadro normativo relativo al reclutamento dei ricercatori universitari, si ricorda che l’art. 2 della L. n. 210 del 1998[59] ha stabilito che la valutazione comparativa dei candidati si articola anche in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio. Ai fini della valutazione comparativa, il regolamento emanato con DPR n. 117 del 2000[60] ha precisato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato e i titoli da valutare.

Successivamente l’art. 1, comma 22, della legge n. 230/2005[61] ha disposto l’abrogazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 210 del 1998, a decorrere – per il reclutamento dei ricercatori – dal 30 settembre 2013[62]. Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, fino a tale data sono bandite le procedure di cui alla legge n. 210/1998. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che in tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, di borsisti postdottorato ai sensi della legge n. 398 del 1989, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del medesimo art. 1, L. 230/2005.

Da ultimo, l’art. 1 del DL n. 180 del 2008 ha modificato le procedure di reclutamento dei ricercatori, con riferimento alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore (10 novembre 2008): per tali procedure la valutazione è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi inclusa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (comma 7).

Il DM 28 luglio 2009, attuativo della disposizione citata, ha precisato gli elementi da utilizzare per la valutazione dei titoli – confermando, peraltro, i titoli preferenziali già individuati dall’art. 1, comma 7, della legge n. 230/2005 (art. 2, comma 2) –, nonché i criteri per la valutazione delle pubblicazioni[63]. Il medesimo decreto ha anche stabilito che le commissioni giudicatrici prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, e che le medesime commissioni sono chiamate a valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa.

 

Si segnala l’opportunità di modificare la rubrica dell’articolo con la seguente, corrispondente al suo contenuto: “Valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori”.

 

 


Art. 11
(Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».

 

 

L’articolo 11, introdotto durante l’esame in sede referente al Senato, prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - sia destinata, per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti[64], e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari. Rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50%.

 

La disciplina sopra ricordata è recata dall’art. 66, comma 13, del DL 112/2008[65], come modificato dall’art. 1, comma 3, del DL 180/2008[66], che ha elevato il limite del turn-over dal 20% al 50%, ferme restando le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale[67].

 

Per quanto concerne gli Istituti universitari a ordinamento speciale, si ricorda che essi sono stati disciplinati dal Titolo II del T.U. delle leggi sull’istruzione universitaria, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. Degli istituti previsti dal predetto T.U. resta ancora come tale, per quanto riguarda “l’Alta formazione”, la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Successivamente, sono stati istituiti la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102), la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa (legge 14 febbraio 1987, n. 41), l’Università per stranieri di Siena (legge n. 204 del 1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976).

Da ultimo, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (art. 2), sono stati inoltre istituiti, nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006:

-      Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia (D.M. 8 luglio 2005);

-      Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (D.M. 18 novembre 2005);

-      Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca (D.M. 18 novembre 2005).

Gli Istituti Universitari ad ordinamento speciale, al pari di tutte le Università, sono dotati di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e svolgono attività didattiche e di ricerca.

I principali e caratterizzanti corsi di studio svolti presso gli stessi possono essere ricondotti, in linea generale, alle seguenti tipologie:

-      Scuole Superiori, tutte statali (Normale di Pisa; “S. Anna” di Pisa, I.U.S.S. di Pavia):

-      corsi integrativi residenziali (riservati agli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica dell’Università ubicata nella stessa sede. La frequenza di questi corsi, che prevedono il superamento di alcuni esami, porta al conseguimento di un attestato che si aggiunge al diploma di laurea conseguito presso l’Università ubicata nella stessa sede);

-      corsi di dottorato di ricerca.

-      Istituti di alta formazione dottorale o Scuole di dottorato, tutti statali (S.I.S.S.A. di Trieste, Istituto italiano di scienze umane di Firenze e Scuola IMT di Lucca):

-      corsi di dottorato di ricerca.

Ai sensi dell’art. 56, c. 6, della legge finanziaria 2001(L. 388/2000), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da assegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.

 

Dopo le parole “ legge 6 agosto 2008, n. 133”, occorre inserire le parole “e successive modificazioni”, poiché, come si è visto, il comma in esame è stato modificato dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 180/2008.

 

 

 


Art. 12
(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

 1. Le lettere d) ed l) dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

 

L’articolo 12, introdotto durante l’esame in sede referente al Senato, prevede l’abrogazione di alcune disposizioni della L. 210/1998[68] e del regolamento applicativo (DPR 117/2000[69]) concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori: si tratta delle disposizioni relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e di quelle relative al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

 

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. d), della L. 210/1998 stabilisce che i regolamenti per la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori ordinari e associati e di ricercatori prevedono che i bandi delle università possono indicare limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa. L’art. 2, comma 6, del DPR 117/2000 precisa, al riguardo, che l’inosservanza del limite comporta l’esclusione del candidato dalla procedura e che, comunque, la limitazione non deve impedire l’adeguata valutazione dei candidati.

L’art. 2, comma 1, lett. l), della L. 210/1998 prevede che i regolamenti già citati devono stabilire il numero massimo di domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa che un candidato può presentare in un periodo determinato. L’art. 2, comma 10, del DPR 117/2000 precisa, al riguardo, che un candidato può presentare al massimo 5 domande di partecipazione – elevate a 15 qualora la partecipazione riguardi esclusivamente procedure per il reclutamento di ricercatori - a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Le università comunicano i dati al Ministero che, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università stesse a comunicare agli interessati l’esclusione da tutte le procedure concorsuali.

Al fine di comprendere la questione, occorre preliminarmente ricordare che l’ultimo intervento normativo in tema di reclutamento dei professori universitari è stato recato dalla legge n. 230 del 2005 che, conferendo una delega al Governo, ha previsto un nuovo sistema[70], stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fossero abrogati, fra gli altri, gli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1998.

In attuazione della delega relativa al reclutamento dei professori universitari è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 164 del 2006[71].

Non essendo stati adottati gli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione alla L. 230/2005 e al d.lgs. 164/2006, ed essendosi perciò determinato per circa due anni un sostanziale blocco dell’accesso ai ruoli di professore universitario, è, quindi, intervenuto l'articolo 12, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007[72], il quale ha previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa, applicando la disciplina sul reclutamento contenuta nelle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 1998 e al relativo regolamento di attuazione, fino al 31 dicembre 2008.

Da ultimo, l’art. 4-bis, c. 16, del d.l. n. 97 del 2008[73] ha prorogato il termine indicato al 31 dicembre 2009, stabilendo che le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008)[74].

 

Per il reclutamento dei ricercatori, la legge 230/2005 ha previsto che fino al 30 settembre 2013 sono bandite le procedure di cui alla leggen. 210/1998e che, quindi, l’abrogazione degli artt. 1 e 2 decorre dalla stessa data.

Occorre, peraltro, ricordare che l’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 180 del 2008[75] ha modificato le procedure di reclutamento dei ricercatori, con riferimento alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, mentre ai sensi della l. n. 210/1998 e del relativo regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio[76], per le procedure bandite dopo il 10 novembre 2008 la valutazione è effettuata sulla base dei titoli - illustrati e discussi dinanzi alla commissione - e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato (trattasi di aspetto sul quale interviene altro articolo del presente disegno di legge).

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 89/2009 sono quindi stati definiti i criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche[77]. Il decreto, tra l’altro, stabilisce (art. 3, c. 3) che le commissioni giudicatrici devono valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa[78].

 

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, sembrerebbe che la disposizione in esame sia applicabile solo alle procedure di reclutamento dei ricercatori per le quali non sia stato già emanato il bando.

Infatti, non potrebbe applicarsi alle procedure di reclutamento di ricercatori per le quali i termini dei bandi siano già definiti. Né – a legislazione vigente - sembrerebbe applicabile al reclutamento dei professori universitari, dal momento che la reviviscenza delle disposizioni della L. 210/1998 è stata prorogata dal D.L. 97/2008 fino al 31 dicembre 2009, ma con possibilità di indire i bandi solo entro il 30 novembre 2008.

 

 


Art. 13
(Trasferimento di ricercatori dalla SSEF alle università statali)

1. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

    «4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

 

 

L’articolo 13, introdotto dal Senato, stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell’economie e delle finanze alle università statali - possibilità già prevista dalla legislazione vigente -, la Scuola trasferisce all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

 

La Scuola superiore dell’economia e delle finanze – già Scuola centrale tributaria – è stata riordinata con l’articolo 8 del d.lgs. n. 287 del 1999[79] e disciplinata dal D.M. n. 301 del 2000[80]. Essa è un’istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria.

 

Ulteriori disposizioni sono state, poi, dettate con l’art. 4-septies del decreto legge n. 97 del 2008[81], sul quale si interviene con la disposizione in commento. Per quanto qui interessa, il comma 2 dell’articolo citato ha soppresso il ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della SSEF di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 301 del 2000[82] ed ha abrogato le disposizioni in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la SSEF, recate dall'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)[83], eliminando, quindi, il ruolo appositamente costituito. Ha, quindi, previsto che i professori ordinari incaricati non temporanei ed i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze all'Amministrazione interessata.

La SSEF è stata, quindi, autorizzata a continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. Al contempo, modificando l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge n. 383 del 2001[84], è stato limitato a due anni il periodo per cui la SSEF può stipulare convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

Per quanto concerne i ricercatori in servizio presso la SSEF, si ricorda che già prima del decreto legge n. 97 del 2008 era intervenuto l’art. 13 del decreto legge 248 del 2007[85] - richiamato nel testo della disposizione in commento - che aveva ha autorizzato i ricercatori stessi a partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica[86].

 

 

 

 


Art. 14
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

 1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 2. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

 

 

L’articolo 14, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

In particolare, il comma 1 dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

 

La disciplina della gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni è contenuta principalmente negli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevedono in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni (cd. “mobilità collettiva”). All’esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un’apposita indennità, viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto.

Più in dettaglio, l’articolo 33, al comma 1, così come modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[87], prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante l’istituto della cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento. In ogni caso, le amministrazione hanno l’obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

Il successivo comma 1-bis, introdotto dall’articolo 49, comma 2, del D.Lgs.150/2009, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, ha previsto la predisposizione di misure, con specifico decreto, previa intesa con la conferenza unificata e sentite le confederazioni sindacali rappresentative, atte ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

La disciplina relativa alla “mobilità collettiva” di cui all’articolo 33 si applica qualora l’eccedenza di personale interessi almeno 10 dipendenti (articolo 33, comma 2). In tal caso la pubblica amministrazione interessata dall’eccedenza attiva una apposita procedura alla quale partecipano le organizzazioni sindacali, volta a ricollocare totalmente o parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. Tale procedura può concludersi - comunque entro quarantacinque giorni dal suo avvio - con il raggiungimento dell’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua secondo determinate modalità; comunque la procedura si conclude in ogni caso, anche dopo tale eventuale ulteriore fase di confronto, al massimo entro sessanta giorni dal suo avvio (articolo 33, commi 3, 4 e 5).

I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali (articolo 33, comma 6).

All’esito della prevista procedura o comunque nel caso l’esubero riguardi meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento (articolo 33, comma 7).

Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa (articolo 33, comma 8).

Si ricorda, infine, che il comma 1-bis dell’articolo 33, introdotto dall’articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, ha disposto che la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

L’articolo 34 del D.Lgs. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’articolo 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto, secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, in appositi elenchi formati e gestiti:

-        dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (comma 2);

-        dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. 469/1997, per le altre amministrazioni (comma 3).

È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il comma 3 dell’articolo 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2".

Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo comma 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Tali fondi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito ai sensi dell'articolo 33 prima del collocamento in disponibilità.

Il comma 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 33, comma 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa. Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’articolo 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.

Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

Ilcomma 6 dell’articolo 34 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’articolo 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998)[88], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.

Infine, i commi 7 e 8 dell'articolo 34dettano disposizioni particolari per gli enti pubblici territoriali in generale e per gli enti locali in situazione di dissesto finanziario. I primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso. Quanto agli enti territoriali in dissesto, si prevede che ad essi continui ad applicarsi la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal D.Lgs. 77/1995[89].

L’articolo 34-bis, che reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.

I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi del precedente articolo 34, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità - sono:

-        il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;

-        le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997[90], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni[91].

Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.

Il comma 3 dispone quindi che le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni..

Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio.

Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 163/1995[92], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato[93].

 

Si segnala che al Senato è stato soppresso il comma 2, il quale prevedeva, per il personale che rifiutasse, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione, il collocamento in disponibilità secondo quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

 

Il successivo comma 2 è volto a novellare l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, recante disposizioni in materia di mobilità volontaria di personale tra pubbliche amministrazioni, aggiungendo al menzionato articolo il comma 2-sexies.

 

La disciplina della mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra diverse amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva (cfr. supra).

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).

Il comma 2-bis dell’art. 30, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.

Il comma 2-ter dell’art. 30 reca specifiche disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare tale comma prevede che l’immissione in ruolo di cui al precedente comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili[94].

Il comma 2-quinquies all’art. 30, in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione[95].

 

In particolare, il nuovo comma 2-sexiesdispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

 

Il comma 3, introdotto dal Senato, prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le pubbliche amministrazioni possano rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 3, comma 2-sexies. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

 

 

 

 


Art. 15
(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all’articolo 1, l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

        b) all’articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera  d)».

 

 

L’art. 15, introdotto durante l’esame al Senato, novella il D.Lgs 196/2003 (cd. Codice della privacy).

 

La legge n. 15 del 2009 (recante delega al Governo per la produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha aggiunto all’art. 1 del Codice un periodo volto a prevedere che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.

 

Con la finalità diconiugare l’introduzione di tale principio con le esigenze sottese alla disciplina di garanzia contenuta nel Codice della privacy, l’art. 15 in esame sopprime tale periodo dell’art. 1 e sposta il contenuto della disposizione, come riformulato, in un nuovo comma 3-bis dell’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.

Il nuovo comma 3-bis:

§         prevede, da un lato, l’accessibilità – a cura dell’amministrazione pubblica di appartenenza - delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni degli addetti a pubbliche funzioni e la relativa valutazione;

§         preclude, dall’altro, l’ostensibilità, se non nei casi di legge

-          delle notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro;

-          delle componenti della valutazione o delle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare informazioni sensibili (ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

 

 

 


Art. 20
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

    2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

    3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

 

 

L’articolo 20, di cui al Senato è stata modificata unicamente la rubrica, (l’articolo non è pertanto oggetto di esame parlamentare in terza lettura) al comma 1 introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la quale concerne sia l’attività svolta sia lo stato giuridico del relativo personale.

Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

La connotazione in termini di specificità, in base al comma in esame, discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti.

Il comma 2 demanda la disciplina attuativa dei ‘principi’ e degli ‘indirizzi’ posti dal comma 1 a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 sembra evincersi pertanto che l’intervento in esame ha un valore eminentemente programmatico.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipi, in rappresentanza del personale militare, alle attività ‘negoziali’ tese al concreto riconoscimento della specificità e concernenti, in particolare, il trattamento economico del medesimo personale.

In tal senso, la portata innovativa della disposizione appare consistere nell’attribuzione, in termini più netti di quanto previsto a legislazione vigente, al COCER del ruolo di rappresentante delle esigenze del personale – limitatamente ai profili del trattamento economico - in luogo degli Stati maggiori.

Si ricorda che il ruolo degli organi di rappresentanza di militari (COCER) è definito, in primo luogo, dall’articolo 19 della legge n. 382 del 197873. In virtù di tale norma spetta agli organi di rappresentanza la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

 

In proposito, si richiama l’articolo 8 della medesima legge n. 382 del 1978, il quale vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

Tale disposizione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (si vedano la sentenza della Corte costituzionale n. 449/1999), in base alla considerazione che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 aprirebbe la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare.

Le procedure per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate sono delineate dal decreto legislativo n. 195 del 199574 (e successive modificazioni). In particolare, mentre per le forze di polizia ad ordinamento civile è prevista una vera e propria procedura di contrattazione (che però necessita di un DPR di ratifica), per le forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate è prevista una procedura di concertazione (sempre trasfusa in un successivo DPR). Nell’ambito di siffatta procedura di concertazione, il COCER Interforze può presentare, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. Analogamente, i lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. Gli schemi, come si è detto, vengono recepiti e resi operativi da un decreto del Presidente della Repubblica. Va conclusivamente ricordato che, in base all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il personale militare e quello delle Forze di polizia di Stato è tuttora in regime di diritto pubblico, essendo espressamente escluso dalla privatizzazione del rapporto di lavoro.

 

Si osserva che anche per prevenire eventuali dubbi interpretativi, potrebbe prendersi in considerazione una riformulazione del comma in termini di novella alla disciplina organica vigente in materia di definizione del contenuto di impiego degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia anche ad ordinamento militare di cui al già citato decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

Si ricorda che all’attuazione del presente disegno di legge e quindi, presumibilmente, della disposizione in esame, risulta finalizzato, in base alla relazione al testo originario del disegno di legge finanziaria per il 2010 (S. 1790) l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa. Tale accantonamento, che inizialmente ammontava a 11.314.000 euro per il 2010, di 10.174.000 euro per il 2011 e di 10.174.000 per il 2012, è stato ridotto nel corso dell’esame al Senato e presenta nel testo attualmente all’esame della Camera (C. 2936) a 1.314.000 euro per l’anno 2010, 74.000 euro per l’anno 2011 e 10.714.000 euro per l’anno 2012. Per contro, nel corso dell’esame al Senato, è stata introdotta nel disegno di legge finanziaria per il 2010 una disposizione, l’articolo 2, comma 38, il quale stanzia, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28 (risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico), della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ulteriori 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa.

 

 


Art. 21
(Esclusione disciplina infortuni sul lavoro ad aeromobili e naviglio di Stato)

1. L’articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si applica oltre che agli aeromobili anche al naviglio di Stato.

 

L’articolo 21, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, di cui alla L. 12 febbraio 1955, n. 51[96].

La richiamata legge ha disposto l’emanazione di norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro. Restano esclusi da tale disciplina:

§         i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere, per quanto attiene alla prevenzione contro gli infortuni (articolo 2, primo comma, lettera a));

§         il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere, per quanto attiene alla materia di igiene del lavoro (articolo 2, primo comma, lettera b)).

 

In particolare, la norma in esame, recando un’interpretazione autentica del richiamato articolo 2, esclude dall’applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro anche il naviglio di Stato.

 

Si segnala, al riguardo, che il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 304 ha abrogato i decreti legislativi attuativi della delega di cui alla L. 51/1955[97]. Si valuti, di conseguenza, l’opportunità di novellare l’articolo 2 della stessa L. 51, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, concernenti il campo di applicazione della disciplina.

 

 


Art. 22
(Pari opportunità e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
        b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
        c) all’articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
    «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.
    03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
    04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
    05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

    d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
        e) all’articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’ Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

 

 

L'articolo 22, introdotto al Senato, modifica in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001[98], al fine di introdurre nell’ordinamento norme volte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle pubbliche amministrazioni.

La lettera a) ridefinisce le finalità delle norme poste dal D.lgs. n. 165/2001[99] in relazione all’organizzazione degli uffici ed ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In tal senso, oltre alla migliore utilizzazione delle risorse umane, alla cura della formazione e dello sviluppo professionale dei dipendenti,all’applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, e alla garanzia di pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, con la norma in esame – rispetto alla normativa attualmente in vigore – viene aggiunta la finalità dell’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

 

Il Codice delle pari opportunità[100] ha operato un riordino delle disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza e di non discriminazione. Il Libro III, Titolo I, in particolare, riunisce e riordina le disposizioni volte a garantire la parità e le pari opportunità nel lavoro.

Inoltre, la Direttiva del 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche[101], sollecita la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, e l’applicazione delle misure esistenti a tutela delle donne.

La Direttiva, destinata ai vertici delle amministrazioni e in particolare ai responsabili del personale, intende “promuovere e diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare politiche per il lavoro pubblico e le pratiche lavorative e, di conseguenza, le culture organizzative di qualità, tese a valorizzare l’apporto delle lavoratrici e dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche”. Inoltre, si introduce a carico delle amministrazioni il compito di monitorare le aree critiche individuando al contempo le possibili azioni positive[102]. Le amministrazioni sono dunque tenute a garantire ed esigere l’osservanza delle norme che vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta in riferimento ad ogni fase ed aspetto della vita lavorativa, e al tal proposito si ricordano le misure sanzionatorie vigenti, quali la nullità degli atti, l’applicazione di sanzioni amministrative, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, nonché le conseguenze risarcitorie nel caso di danno.

L’articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001[103] prevede che le amministrazioni pubbliche garantiscano parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro, garantendo l’osservanza delle norme che vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice delle pari opportunità, in riferimento ad ogni fase ed aspetto della vita lavorativa[104]. A tal fine, il successivo articolo 57 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni:

§         riservino alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

§         adottino propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

§         garantiscano la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

§         possano finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

§         adottino tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità.

Da parte sua, la direttiva ministeriale sottolinea l’importanza delle azioni positive, ovvero delle misure nell'ambito della competenza statale di cui all’articolo 42 del Codice delle pari opportunità, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro  promuovendo la presenza delle lavoratrici nelle posizioni apicali.

Pertanto, per evitare penalizzazioni nell’assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti, le amministrazioni pubbliche, devono intervenire sugli aspetti discriminatori emersi nei sistemi di valutazione, monitorare gli incarichi conferiti, le indennità e le posizioni organizzative e adottare iniziative volte al riequilibrio della presenza femminile ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi.

Da sottolineare che, al fine di garantire l’attuazione della normativa qui esaminata, nel caso di mancato adempimento, si prevede la sanzione del divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

 

La lettera b), sempre in tema di parità e pari opportunità tra uomini e donne, interviene sull’articolo 7 del D.lgs. 165/2001, che dispone in materia di gestione delle risorse umane.Secondo la modifica disposta dalla norma in esame le pubbliche amministrazioni devono garantire:

·         parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;

·         un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e l’impegno a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

 

La lettera c) prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing.

Il richiamato Comitato Unico, di composizione paritetica, è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, mentre il presidente è designato dall’amministrazione.

I compiti del Comitato sono propositivi, consultivi e di verifica. In tal senso, l’organismo contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

La disciplina del funzionamento dei Comitati unici di garanzia è rimessa a linee guida contenute in una direttiva, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, si prevede la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale nei casi di mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

 

In considerazione degli articoli 7 e 57 del D.lgs. 165/2001, nonché delle norme contenute nel Codice delle pari opportunità e nel D.lgs. 216/2003[105], i contratti collettivi di lavoro hanno disciplinato la costituzione dei Comitati pari opportunità, quali organismi paritetici di confronto e di promozione delle iniziative in materia[106]. Come ribadito dalla Direttiva 23 maggio 2007, da parte loro, le amministrazioni pubbliche devono in particolare:

§         adottare le iniziative di competenza per la costituzione dei Comitati ove ancora non esistenti;

§         favorire l'operatività dei Comitati e garantire tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento secondo le previsioni dei rispettivi contratti collettivi;

§         rafforzare il ruolo dei Comitati. all'interno dell'amministrazione attraverso la nomina, come componenti di parte dell'amministrazione, di dirigenti/funzionari dotati di potere decisionale;

§         tenere in adeguata considerazione le proposte formulate dal Comitato per individuare le misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

§         valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dai Comitati.

 

Anche i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbingsono stati istituiti nell'ambito dei Contratti collettivi nel settore del Pubblico Impiego in aggiunta ed in raccordo con i già esistenti Comitati per le Pari opportunità, come ulteriori strumenti di partecipazione (in tal senso, i CCNL del personale delle Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 e dell’area della Dirigenza del 22 febbraio 2006, che disciplinano “Forme di Partecipazione e Raffreddamento dei conflitti”). Inoltre, tali forme di partecipazione sono contemplate anche nell'articolo 2, lettera ee) del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Le principali funzioni assegnate ai comitati dalla contrattazione collettiva sono le seguenti:

§         raccolta dei dati sul fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

§         individuazione delle cause del fenomeno, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro e ai fattori organizzativi e gestionali;

§         proposte di azioni positive per la prevenzione e la repressione delle situazioni di criticità.

§         definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali, per la costituzione di sportelli di ascolto e per l’istituzione del consigliere/consigliera di fiducia.

§         interventi formativi e di aggiornamento del personale volti all’affermazione di una cultura organizzativa che crei consapevolezza del fenomeno e a favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti.

 

Le lettere d) ed e) apportano modifiche all’articolo 57 del D.lgs. 165/2001 a completamento degli interventi sopra citati in tema di pari opportunità e di assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.

Con la lettera d) si interviene sulle azioni che le pubbliche amministrazioni devono intraprendere per garantire pari opportunità tra uomini e donne ai fini dell'accesso al lavoro e del trattamento sul lavoro. In tal senso, si prevede che possano essere finanziati programmi di azioni positive e attività da parte dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Rispetto alla normativa attualmente in vigore, oltre alla sostituzione del Comitato pari opportunità con il Comitato unico di garanzia istituito dalla norma in esame, si specifica la finalità dell’intervento nella “valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

 

La lettera e), infine, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino tutte le misure per attuare le direttive dell’ Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Pertanto, con la modifica in esame, nell’attuazione delle direttive dell’Unione europea da parte delle pubbliche amministrazioni, alla finalità delle pari opportunità viene aggiunta quella del contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 29 luglio 2009 la Commissione europea ha presentato una relazione sull’applicazione della direttiva 2002/73/CE che modifica  la direttiva76/207/CEErelativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (COM(2009)409). La Commissione ritiene che il recepimento della direttiva possa essere considerato globalmente soddisfacente, ma sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi per un recepimento integrale e corretto. In particolare la Commissione raccomanda una maggiore sensibilizzazione sul lavoro degli organismi di parità, in particolare sull’assistenza che essi forniscono alle vittime di discriminazione.

Procedure di contenzioso

Il 18 settembre 2008 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2006/4917) per non corretta trasposizione dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE; la procedura riguarda, di conseguenza, anche la direttiva 2006/54/CE, che ha operato la rifusione della normativa comunitaria vigente relativa alla  parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, tra cui la direttiva 76/207/CEE e successive modifiche.

In particolare la Commissione ritiene che l’articolo 15, commi 6 e 7 della legge n. 230 dell’8 luglio 1998 comporti una discriminazione indiretta per quanto riguarda l’accesso all’occupazione, configurando pertanto una violazione delle normativa comunitaria sopra citata.

In base ai richiamati  commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge 230 del 1998, agli uomini nati prima del 1985 che hanno optato per il servizio civile invece del servizio obbligatorio di leva è fatto divieto, per il resto della loro vita, di accedere ad una varietà di ruoli nella fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, ruoli nelle Forze armate, nell’Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel Corpo forestale dello Stato, poiché è vietato prendere parti a concorsi per questi arruolamenti, in cui non è sempre previsto l’uso di armi. Questa disposizione, ad avviso della Commissione, collocherebbe gli uomini in una situazione svantaggiata rispetto alle donne, in quanto solo essi possono essere interessati da questa particolare disposizione.

Le disposizioni in questione costituirebbero inoltre, secondo la Commissione,  una discriminazione indiretta per motivi di età, contraria alla direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2535) per non corretto recepimento dell’articolo 1 della citata direttiva 2002/73/CE.

La Commissione ritiene in particolare che dalle disposizioni contenute nel Codice italiano delle pari opportunità non risulti chiaro se almeno uno dei tre organismi di garanzia previsti (Commissione per le pari opportunità, Comitato nazionale di parità, Consiglieri di parità) abbia competenza a fornire alle persone vittime di una discriminazione un’assistenza indipendente per avviare procedure per discriminazione così come previsto dall’articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE, (introdotto dall’articolo 1 paragrafo 7 della direttiva 2002/73/CE

Il 25 settembre 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2009/0460) per mancato recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), il cui  termine scadeva il 15 agosto 2008. La delega al Governo per il recepimento della direttiva è contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

Le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato hanno espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo il 31 luglio 2009.

Il 4 novembre 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito correttamente  la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n.216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n.101, violino la normativa comunitaria in quanto: 1) non prevedono l’obbligo per i tutti datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli“ per tutte le categorie di disabili  2) impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del trattamento, una condizione ulteriore di “gravità”  degli elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva.

 

 


Art. 23
(Età pensionabile dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

 

 

L’articolo 23, introdotto dal Senato, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell’età pensionabile dei dirigenti medici del S.S.N..

 

Attualmente la disciplina del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del S.S.N. è contenuta nel combinato disposto dall’articolo 15-nonies, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n, 503.

L’articolo 15-nonies ha stabilito che tale limite per i dirigenti medici, compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del D.Lgs. 503/1992, e fato salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio. Il comma 1 di quest’ultimo ha disposto la facoltà, per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio, con effetto dal 15 novembre 1992, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

 

In relazione alle modifiche apportate, è prevista la possibilità, su istanza dell’interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l’opzione per l’ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.

 

Si ricorda che attualmente è all’esame della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati l’A.C. 799, recante i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del S.S.N., il quale all’articolo 8, comma 1, stabilisce Il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del S.S.N. al compimento dei 65 anni, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.Lgs. 502/1992. Viene inoltre riconosciuta al dirigente la facoltà di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. 

 

 

 

 


Art. 24
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b)  indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
      c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
      d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
      e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

L’articolo 24, modificato al Senato, reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore del della legge, secondo la procedura definita al comma 2 e senza la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La procedura per l’adozione dei decreti legislativi prevede la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.lgs. 281/1997[107]. Successivamente, vi è la trasmissione alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione[108].

 

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono indicati nei termini seguenti:

·       il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia, con le modifiche necessarie per la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché per l’adeguamento, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo (lettera a));

·       l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatto salvo l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (lettera b))[109];

·       il riordino delle tipologie degli istituti in oggetto, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate (lettera c));

·       la ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi, nonché la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, ai fini di una applicazione certa ed uniforme della disciplina (lettera d));

·       la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare con particolare riferimento ai soggetti in condizione di handicap grave[110], o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico (lettera e)).

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

Il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM)2009)410) che attua l’accordo quadro in materia di congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 dalle parti sociali europee a livello intersettoriale (BusinessEurope[111], UEAPME[112], CEEP[113] e CES[114]). Tale accordo quadro sostituisce il precedente del 14 dicembre 1995, attuato con la direttiva 96/34/CE, che sarà pertanto abrogata.

L'accordo, in particolare, estende da tre a quattro mesi il diritto individuale dei lavoratori di entrambi i sessi al congedo parentale. Si prevede, inoltre, che la ripresa dell'attività professionale dopo il periodo di congedo sarà facilitata, accordando ai lavoratori il diritto di richiedere orari di lavoro flessibili.

La proposta è soggetta alla procedura ex art. 139, par. 2 del Trattato CE, in base al quale gli accordi conclusi dalle parti sociali a livello comunitario vengono attuati con una direttiva del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio occupazione del 30 novembre ha raggiunto l'accordo politico sul nuovo accordo quadro sul congedo parentale.

 

Il 3 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)637).

In particolare, la proposta estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane, sei delle quali obbligatoriamente successive al parto. Tra gli altri elementi della proposta figurano il principio dello stipendio pieno per 18 settimane, con la possibilità per gli Stati membri di introdurre un massimale che non può essere inferiore all'importo dell'indennità per malattia; il diritto delle donne che rientrano dal congedo di maternità o che ancora usufruiscono di tale congedo, di chiedere al datore di lavoro di modificare l'orario e le modalità di lavoro; il diritto di essere reintegrate nello stesso posto o in un posto equivalente.

La proposta è in attesa di essere esaminata, secondo la procedura di codecisione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la cui prima lettura e' prevista per il 24 marzo 2010.

Vedi anche, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la scheda relativa all’articolo 48, paragrafo “documenti all’esame delle istituzioni UE”, parità di trattamento uomo-donna.

Procedure di contenzioso

Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (procedura n. 2006/2228), nella quale segnala l’incompatibilità dell’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 con l’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CEE (come modificato dall’art. 2 della direttiva 2002/73), tesa a garantire l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all’accesso al lavoro e alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della direttiva.

La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l’obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno.

La Commissione, tuttavia, osserva come l’articolo 53, comma 1 del decreto n. 151/2001 vada ben oltre quanto previsto dalla norma comunitaria, in quanto non si limita a “non prevedere un obbligo” (per le donne incinte o puerpere) a svolgere del lavoro notturno ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere del lavoro notturno. L’articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24 e 6 dal momento in cui si è accertata la gravidanza e fino a quando il bambino raggiunge un anno di età. La Commissione, inoltre, evidenzia come le lavoratrici che, proprio in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare percepiscono, in luogo della retribuzione, una forma di indennità pari all’80% della retribuzione per l’intero periodo.

Pertanto, la Commissione sostiene che, sebbene la norma nazionale, in astratto, persegua l’obiettivo di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, in concreto, tale norma, si traduce in un pregiudizio a danno delle medesime lavoratrici.

 


Art. 25
(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefìci in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i periodi per i quali, alla suddetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.

 

L’articolo 25, introdotto al Senato, prevede che le norme concernenti (ai fini pensionistici) il beneficio dell'accredito figurativo o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i periodi per i quali, alla suddetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.

 

Il richiamato articolo 25 del D.Lgs. 151/2001[115] dispone che per i periodi di congedo di maternità non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa (comma 1).

Inoltre, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (comma 2).

Gli oneri derivanti dalla precedente disposizioni sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi, i richiamati oneri sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto dal precedente comma 2 (comma 3).

 

L’articolo 35 dispone che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 34[116] sono coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, si dispone l’applicazione della disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 25, e pertanto anche per i periodi di congedo parentale non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa (comma 1).

Lo stesso articolo 35, inoltre, prevede la copertura da contribuzione figurativa anche per i periodi di congedo parentale di cui al comma 3 dell’articolo 34, compresi quelli che non danno diritto al relativo trattamento economico, con attribuzione, come valore retributivo per tale periodo, del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della L. 1338 del 1962 ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria (comma 2).

Inoltre, si dispone che:

per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa (comma 3);

per i soggetti iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni, con le specifiche modalità di cui all'articolo 13 della L. 1338 del 1962, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

 

 

 


Art. 26
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
     b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
    2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
        b) il comma 3 è abrogato.
    3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

    4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

    a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

   b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
        c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
        d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
        e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.

    5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

    6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

 

 

L’articolo 26 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di  permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap.

 

Più specificamente:

§      si interviene, circoscrivendo l’ambito di applicazione soggettivo, sul diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza ad un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza (commi 1-3).

Più specificamente si recano modifiche:

-            alle disposizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 5, della L. 104/1992, introducendo contestualmente un nuovo  comma 7-bis allo stesso articolo 33 (comma 1);

-            all’articolo 42, commi 2 e 3, del D.Lgs. 151/2001 (comma 2);

-            all’articolo 20, comma 1, della L. 53/2000 (comma 3);

§      si dispone l’obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, di specifici dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti richiamati o dei permessi retribuiti previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscano le comunicazioni (commi 4-6).

I permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap.

L’articolo 33, comma 2, della L. 104/1992 ha stabilito che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata possano chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Il comma 3 ha disposto che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché i soggetti che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, abbiano diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa. Tali permessi sono fruibili a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Si ricorda che ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 2 del D.L. 27 agosto 1993, n, 324[117], convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, la dizione “hanno diritto a tre giorni di permesso mensile” deve interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito.

Il successivo comma 5, inoltre, ha previsto che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che il richiamato lavoratore non possa essere trasferito senza il suo consenso presso un’altra sede.

Ai sensi del successivo comma 7, inoltre, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trovano applicazione anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

 

L’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 ha riconosciuto, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, il diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, disponendo altresì la fruizione di tali permessi anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

Gli stessi permessi sono riconosciuti ai richiamati soggetti, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 42, successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità. Lo stesso comma 3 ha previsto, inoltre, ai sensi dell'articolo 20 della L. 53/2000, che i richiamati permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettino a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

 

Infine, l’articolo 20, comma 1, della L. 53/2000 ha stabilito che le disposizioni de richiamato articolo 33 della L. 104 trovino applicazione anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Si ricorda che le disposizioni dell’articolo 20 sono state trasposte negli articoli 33 e 42 del D.Lgs. 151/2001.

 

Il comma 1 apporta alcune modifiche all’articolo 33 della L. 104/1992.

Rispetto alla normativa vigente:

§         sostituendo il comma 3:

-            il diritto alla fruizione del richiamato permesso viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso in cui sia parente o affine entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado).

-            Il riconoscimento avviene ai parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;

Si rileva, al riguardo, che non appare chiaro se il beneficio competa anche, e a quali condizioni, nel caso in cui solo alcuni dei soggetti summenzionati (genitori e coniuge) ricadano nelle ipotesi in cui il riconoscimento ai parenti e affini avvenga entro il terzo grado di parentela;

-            viene soppresso il riferimento alla convivenza come condizione necessaria ai fini della fruizione del congedo;

-            il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

·         modificando il successivo comma 5:

-            ci riferisce al nuovo ambito soggettivo introdotto al comma 3 ai fini della tutela del diritto alla scelta della sede di lavoro idonea;

-            si sopprime il riferimento alla continuità dell’assistenza;

-            il diritto alla scelta di una diversa sede di lavoro è riferito al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

·         introducendo un nuovo comma 7-bis, ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, si prevede la decadenza dai diritti di cui all’articolo 33 della L. 104/1992 per i lavoratori in precedenza richiamati nel caso in cui qualora il datore di lavoro o l’INPS, come introdotto dal Senato (il testo approvato dalla camera prevedeva che il datore di lavoro potesse avvalersi dei competenti organi della pubblica amministrazione), accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Inoltre, come introdotto dal Senato, dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il successivo comma 2 apporta modifiche all’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001.

 

Si ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 42 ha riconosciuto il diritto alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, con facoltà di fruirli anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

Il successivo comma 3 ha riconosciuto il diritto alla fruizione degli stessi permessi alla lavoratrice madre, o in alternativa, al lavoratore padre, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità. Ai sensi dell'articolo 20 della L. 53/2000 (modificato dal comma 3 del provvedimento in esame, vedi infra), detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

 

Rispetto al testo vigente:

§         sostituendo il comma 2, si dispone che il diritto alla fruizione dei richiamati permessi sia riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese

§         sopprimendo il comma 3, il richiamato diritto non è più riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio con handicap.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 20 della L. 53/2000.

Tale articolo dispone l’applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 della L. 104/1992, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Il comma in esame, sopprimendo il riferimento ai genitori e familiari lavoratori, riconosce l’applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 33, ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente, riconoscono l’applicazione ai soli genitori anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (cioè non sia lavoratore).

 

I commi da 4 a 6 dispongono alcuni obblighi in materia da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[118].

In particolare:

§         il comma 4 prevede l’obbligo per le richiamate amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

·         alcuni dati, relativi ai propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della L. 104/1992, compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando altresì se tali permessi siano fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o a parenti o affini (lettera a));

·         in relazione ai permessi fruiti per la persona portatrice di handicap, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica, e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito (lettera b));

·         il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente titolare dei permessi e la persona assistita (lettera d));

·         per i permessi fruiti dai genitori, la specificazione dell’età maggiore o minore di 3 anni del figlio (lettera d))

·         il contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese (lettera e)).  

 

Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscano le comunicazioni inerenti al comma precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003) (comma 5).

 

Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 22, i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Il successivo comma 7 dispone che i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

 

Infine, con il comma 6 si autorizza il Dipartimento della funzione pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili con una conservazione comunque non superiore a 24 mesi. Inoltre, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a 30 giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.

 

 

 

 

 


Art. 27
(Certificati di malattia)

 1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

L’articolo 27, modificato al Senato, estende al settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le norme in materia di rilascio e trasmissione dell’attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici dall’articolo 55-septiesdel D.lgs. 165/2001.

 

In materia di controlli sulle assenze per malattia, l’articolo 55-septies del D.lgs. 165/2001[119] prevede la certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN per assenze superiori ai 10 giorni o nel caso di secondo evento di malattia nell’anno solare.

La trasmissione della certificazione medica avviene per via telematica direttamente dal medico o struttura sanitaria all’INPS che la inoltra all’amministrazione di appartenenza[120]. L’inosservanza di tale adempimento configura illecito disciplinare, che se reiterato porta all’applicazione del licenziamento o alla decadenza della convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

Inoltre, si prevede l’espletamento dei controlli da parte delle amministrazioni anche per assenza di un solo giorno e secondo fasce orarie di reperibilità da stabilire con successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione[121].

 

 


Art. 29
(Personale dell’Amministrazione della difesa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    2. All’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

      a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

        b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

    «9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento».
    3. All’articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

    4. L’articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzoni dirigenziali espletate.
    5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all’articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

        b) all’articolo 18, il comma 3 è abrogato;
        c) all’articolo 31, il comma 9 è abrogato;
        d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:

            1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

            2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;
            3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;
            4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;

        e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:
            1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

            2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
            3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
            4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

    6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, in materia di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

L'articolo 29 reca norme concernenti il personale dell'amministrazione Difesa, per la gran parte (in particolare i commi da 2 a 6) introdotte nel corso dell'esame al Senato.

 

Il comma 1 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando individuata per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007): tale disposizione pone a carico della amministrazione utilizzatrice l’onere di corresponsione del trattamento economico di detto personale in posizione di comando. In tal senso, la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 rappresenta una deroga rispetto a quanto previsto in via generale dall’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Quest’ultima disposizione prevede infatti che sia l’amministrazione utilizzatrice a rimborsare all’amministrazione di appartenenza il trattamento economico del personale in posizione di comando o di fuori ruolo unicamente con riferimento ai dipendenti di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non economici e di amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, con ciò escludendo il personale dei Ministeri e quindi anche gli appartenenti alle forze armate e di polizia.

 

Il comma 2, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri recata dal comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

 

L’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri è previsto in via generale dall’articolo 7 della legge n. 804 del 1973: in base a tale disposizione, infatti, le eccedenze, per effetto delle promozioni, nei gradi di colonnello e di generale che si dovessero verificare rispetto ai limiti di organico previsti a legislazione vigente sono eliminate mediante collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri del personale interessato secondo determinati criteri.

 

In particolare, tale disposizione prevede che venga collocato in aspettativa, per i colonnelli, l’ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l’ufficiale meno anziano nel grado, ovvero, per i generali, l’ufficiale più anziano in grado e a parità di anzianità l’ufficiale anagraficamente più anziano. Fermi restando questi criteri, gli ufficiali vengono posti in aspettativa secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei all’avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi di specifiche discipline (sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366); ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto di specifiche discipline (articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137 , e articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366); ufficiali in servizio permanente effettivo

 

Il personale interessato è posto in aspettativa fino alla maturazione dei requisiti della pensione, continuando a percepire il trattamento economico (su questo vedi infra le modifiche introdotte dal comma 4).

Lo stesso comma 9 dell’articolo 65, del decreto legislativo n. 490 del 1997, ha successivamente specificato che all’aspettativa per riduzione quadri si possa fare ricorso solo qualora il conferimento delle promozioni annuali determini eccedenze rispetto agli organici previsti a legislazione vigente per i gradi di colonnello o di generale nei diversi ruoli delle forze armate e qualora tale eccedenza non possa essere assorbita all’interno delle dotazioni complessiva della forza armata di appartenenza (prescindendo quindi dal ruolo),

Rispetto a questa disposizione di carattere generale, già il medesimo comma 9 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 490 del 1997 prevede altresì un’eccezione con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge n. 404 del 1990: tale disposizione prevede che, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, si proceda al collocamento in aspettativa per riduzione quadri (vale a dire all’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 804 del 1973) solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento (vale a dire quando viene effettuata la valutazione di idoneità all’avanzamento degli interessati e si forma il relativo quadro).

Con la modifica recata dalla disposizione in commento si prevede invece che nel numero massimo non venga inoltre computato un contingente, da individuarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, pari al numero delle posizioni ricoperte da personale militare presso enti, comandi e unità internazionali e degli addetti militari in servizio all'estero ai sensi di specifiche discipline di legge.

 

In particolare, si richiamano la legge 8 luglio 1961, n. 642, che disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali e la legge 27 dicembre 1973 n. 838, che disciplina l’ ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e il trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato

 

Il comma 2 introduce inoltre un nuovo comma (il 9-bis) all'art. 65 richiamato, che precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri venga disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

 

Il comma 3, introdotto al Senato, modifica l'art.7, comma 2, della legge n. 804 del 1973 escludendo dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenza nei gradi di generale e colonnello, oltre agli ufficiali che ricoprano la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa, anche ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

 

Il comma 4, introdotto al Senato, fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 43, co. 2, della legge n. 224 del 1986.

Tale disposizione prevede che agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione quadri competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, al novantacinque per cento gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nonché l’indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.

Rispetto al tenore letterale della norma, l’interpretazione autentica proposta dalla disposizione in commento precisa che il riferimento agli “assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio” devono intendersi comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

 

Il comma 5, introdotto al Senato, reca modifiche al decreto legislativo n.298 del 2000 in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. In particolare:

 a) si prevede, attraverso una modifica dell’articolo 16, che nei quadri di avanzamento non per anzianità ma a scelta, (vale a dire in base ad apposite graduatorie di merito stilate da commissioni di valutazione a seguito di specifiche procedure, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1997), siano iscritti gli ufficiali idonei per l'avanzamento ai soli gradi di colonnello e generale di brigata e non più anche a quello di maggiore, come attualmente previsto;

b) si abroga conseguentemente la norma di cui all’articolo 18, comma 3, in base alla quale i capitani dei ruoli normale e speciale già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

 

In base all’articolo 2 del decreto legislativo n. 298 del 2000 i ruoli degli ufficiali del servizio permanente dell’Arma dei carabinieri sono tre: normale; speciale; tecnico-logistico.

 

c) si abroga la disposizione di cui all’articolo 31, comma 9, per cui per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali assunti a seguito del concorso speciale bandito ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 85 del 1997, il numero delle promozioni annuali è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

 

L’articolo 9 della legge 28 marzo 1997 n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia) ha autorizzato il Ministro della difesa a bandire, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non poteva oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996.

 

d) si dispone dunque che, attraverso apposite modifiche alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo n. 298 del 2000 e relative, rispettivamente, all’articolazione dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, l'avanzamento da capitano al grado superiore (maggiore) avvenga solo per anzianità e non anche a scelta e che gli anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità vengano abbassati da 9 a 7 per il ruolo normale e da 12 a 10 per il ruolo speciale;

 

Il comma 6, introdotto al Senato, stabilisce che dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 (con riferimento specifico, per quel che concerne il comma 5, alle disposizioni in materia di avanzamento al grado di maggiore) non devono derivare maggiori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

 

 


Art. 30
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale arruolato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

 

L’articolo 30, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende i limiti di età, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. E’ altresì disposto che il personale arruolato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

I requisiti relativi all’età per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono fissati dai regolamenti adottati ai sensi dell’autorizzazione contenuta nel comma 4 dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000 n. 78[122].

Il comma 4 dell’articolo 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate), ha infatti autorizzato l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, per la determinazione delle modalità di reclutamento e di trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive. Al fine dell’emanazione di tali regolamenti, lo stesso comma dispone, per le disposizioni relative al reclutamento dei gruppi sportivi, l’osservanza del criterio di valutazione dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente.

In attuazione di quanto previsto dalla legge sopracitata, sono stati emanati, con riferimento ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, i seguenti provvedimenti di attuazione:

 

Ø       il D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316, recante regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

L’articolo 2 del regolamento prevede, per gli aspiranti al reclutamento, l’applicazione dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 199/1995, che stabilisce, tra gli altri requisiti, un’età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore a 18 anni e non superiore a 26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

 

Ø       Il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393, recante regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro, ha disciplinato l’assunzione degli atleti, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali. Il concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza è pubblicato con bando nella Gazzetta Ufficiale. Il regolamento non reca alcuna indicazione circa i limiti minimi e massimi di età.

 

Ø       il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 83, recante regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

L’articolo 3 del regolamento stabilisce, per gli aspiranti al reclutamento, l’applicazione dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 198/1995, che prevede, tra gli altri requisiti, l’aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare.

 

Ø       il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 113, recante regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.

L’articolo 3 del regolamento prevede, per gli aspiranti al reclutamento, l’applicazione di quanto disposto dalla legge n. 226/2004, che stabilisce, tra gli altri requisiti, un’età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore ai trent'anni compiuti.

 

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’art. 145 del D.Lgs. 217/2005[123] dispone che l'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali.

L’articolo prevede inoltre che venga adottato un regolamento del Ministro dell'interno, mai emanato, che stabilisca fra l’altro i  requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta.

 

 


Art. 31
(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all’articolo 20-quater:

            1) al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;

            2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;

        b) all’articolo 25-ter:

            1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;

            2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

 

 

L’articolo 31, introdotto al Senato, modifica le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica. L’articolo in esame pertanto novella il D.P.R. 1982/337[124], precisamente i commi 1, lettera a) e 3 dell’articolo 20-quater nonché i commi 1 e 2 dell’articolo 25-ter.

 

La legge 1° aprile 1981, n. 121[125] di riforma della Polizia ha delineato una nuova organizzazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia e sull’ordinamento del personale.

 

Riguardo al personale la legge di riforma ha smilitarizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza dando un ordinamento omogeneo a tutto il personale che è stato suddiviso in tre gruppi di ruoli, distinti in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi: ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia; ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia; ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali (essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).

La disciplina dettagliata dell’amministrazione del personale è stata demandata ad una serie di decreti legislativi attuativi della legge di riforma.

Il D.P.R. 1982/337[126]recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica istituisce a sua volta cinque ruoli:

§         ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, corrispondente al ruolo degli agenti e assistenti;

§         ruolo dei revisori tecnici, corrispondente al ruolo dei sovrintendenti;

§          ruolo dei periti tecnici, corrispondente al ruolo degli ispettori;

§         ruolo dei direttori tecnici, corrispondente al ruolo dei commissari;

§         ruolo dei dirigenti tecnici, corrispondente al ruolo dei dirigenti del personale che espleta funzioni di polizia.

 

Ciascuno dei ruoli tecnici si articola in più qualifiche, anch’esse corrispondenti a quelle previste per il personale che espleta funzioni di polizia.

 

Le attuali dotazioni organiche dei ruoli sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al D.P.R. 337/1982. Da tale tabella la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, comprendente l’operatore tecnico, l’operatore tecnico scelto, il collaboratore tecnico e il collaboratore tecnico capo, è pari a 4.000 unità. Il ruolo dei revisori tecnici, comprendente il vice revisore tecnico, il revisore tecnico e il revisore tecnico capo è pari a 3.400 unità, mentre il ruolo dei periti tecnici, comprendente il vice perito tecnico, il perito tecnico e il perito tecnico capo è pari a 1.087 unità, mentre per la qualifica di perito tecnico superiore sono previste 350 unità.

 

L’art. 1 del D.P.R. 1982/337 individua inoltre come settori d’interesse della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, le seguenti aree d’impiego: polizia scientifica, telematica, telecomunicazioni, informatica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, arruolamento e servizio sanitario.

Lo stesso articolo demanda a un decreto l’individuazione dei profili professionali per gli appartenenti ai ruoli tecnici, escluso il ruolo dei dirigenti. Oltre all'articolazione in ruoli e qualifiche, viene pertanto introdotta l'ulteriore suddivisione in profili professionali, derivanti dai settori d’impiego e ognuno con proprie specificità e caratteristiche. Il D. M. 18 luglio 1985 ha definito i contenuti della professionalità dei profili professionali e tecnici della Polizia di Stato tecnico-scientifica o tecnica presupponendo in capo a ciascuna figura il possesso di particolari professionalità nell’ambito di ciascuno dei settori tecnici individuati dalla denominazione del profilo[127][128].

 

Come già detto, l’articolo in esame incide sulla procedura concorsuale interna relativa all’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di revisore e vice perito tecnico, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre.  Per entrambe le qualifiche, il legislatore ha infatti finora previsto che i bandi dei concorsi  procedano alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale procedendo altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo tecnico e quelli relativi ai posti messi a concorso.

 

In particolare l’articolo in esame novella il D.P.R. 1982/337, precisamente i commi 1, lettera a) e 3 dell’articolo 20-quater nonché i commi 1 e 2 dell’articolo 25-ter, sopprimendo le parti in cui si fa riferimento al requisito dell’omogeneità dei profili professionali.

 

Il comma 3 dell’art. 20-quater del D.P.R. 337/1982[129] dispone che i bandi dei concorsi procedano alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale procedendo altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso

In particolare, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori avviene per il 70 % dei posti disponibili in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori provenienti da profili dichiarati omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre e che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio. Nel limite del restante 30% vi si accede mediante concorso pubblico[130].

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti avviene, nel limite del 50% dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso pubblico; per il restante 50% mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale del ruolo e degli operatori e dei collaboratori tecnici, in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, ed a quello del ruolo dei revisori tecnici, con un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni. In entrambi i casi è richiesta la provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre, il possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre e lo specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Come rilevato dalla Commissione di studio per l’analisi della normativa e dei regolamenti di riferimento del personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici[131], l'art. 25 ter del D.P.R. 337/82, relativo al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice perito tecnico, pur prevedendo il requisito del possesso dello specifico titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, richiede, quale ulteriore requisito, quello della provenienza da un profilo omogeneo. Tale previsione, secondo la Commissione, costituisce un'ingiustificata penalizzazione per l'appartenente all'Amministrazione rispetto al concorrente del concorso pubblico.

 


Art. 33
(Conciliazione e arbitrato)

1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

    La richiesta deve precisare:

        1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

        2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

        3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
        4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

    2. Il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

    3. L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione). – Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

    Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

    4. All’articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

    5. L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

    Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

        1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;

        2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.

    Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825.

    Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

    6. L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 412-ter. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). – La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

    7. L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

    Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

    La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.

    Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

    In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.

    Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

    Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

    All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.

    Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.

    La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

    Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

    I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

    8. Le disposizioni degli articoli 410, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

    9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma sono pienamente operative.

    10. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 276 del 2003 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

    11. Presso le sedi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

    12. All’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c)»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
    13. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

    14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.

    15. All’articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

    16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

L'articolo 33 è stato oggetto di numerose modifiche da parte del Senato.

La norma ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater).

In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76 del decreto legislativo 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30).

 

Si segnala che la recente legge di riforma del processo civile (legge 69 del 2009) contiene una delega al Governo per la disciplina della mediazione e della conciliazione delle controversie civili e commerciali. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti (A.G. 150) che dovranno esprimere il parere entro il 10 dicembre.

L’ambito della mediazione, affidata ad appositi organismi di conciliazione, iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia e non preclusiva dell’azione ordinaria viene circoscritto alle controversie civili e commerciali che abbiano ad oggetto diritti disponibili delle parti. Il provvedimento individua specifiche categorie di controversie per le quali il tentativo di mediazione riveste carattere obbligatorio, e costituisce quindi condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

 

Il comma 1 dell’art. 33 sostituisce integralmente l’art. 410 c.p.c. relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, che, profondamente riformato durante la prima lettura alla Camera, ha subito alcune modifiche anche durante l’esame al Senato.

Due sono le novità di maggior rilievo:

·         rispetto alla vigente obbligatorietà, è prevista la “facoltatività” del tentativo di conciliazione introdotta dal testo approvato dalla Camera in prima lettura (si torna cosi alla previsione anteriore alla riforma del D.Lgs 80 del 1998);

·         è uniformato il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro, indipendentemente dal fatto che attengano al settore pubblico o a quello privato.

 

In conseguenza della natura facoltativa del tentativo di conciliazione, il comma 14 dell'articolo 33 in esame, per esigenze di coordinamento normativo, dispone l’abrogazione:

- dell'art. 412-bis c.p.c. che attualmente prevede l'improcedibilità della domanda in caso di mancato espletamento del tentativo di conciliazione;

- dell’art. 410-bis c.p.c. che stabilisce i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La previsione dell’abrogazione della disposizione è stata inserita nel corso dell’esame al Senato (la norma approvata dalla Camera manteneva, infatti, il primo periodo della disposizione, relativo al termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione ed espungeva dal secondo periodo il riferimento all’articolo 412-bis).

Per quanto riguarda invece l’applicazione della disciplina della conciliazione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il testo approvato dalla Camera esplicitava tale estensione all’interno del nuovo art. 410.

A seguito dell’esame al Senato, tale disposizione, espunta dal testo dell’art. 410 c.p.c., è stata collocata in un comma autonomo dell’articolo 33 (comma 8).Lo stesso comma, superando le incertezze interpretative che potevano derivare dal testo approvato dalla Camera, conferma la facoltatività del tentativo di conciliazione anche per tali categorie di controversie, attraverso l’abrogazione delle corrispondenti norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore pubblico, attualmente previsto come condizione di procedibilità (artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001).

 

Il testo trasmesso dal Senato conferma che il solo tentativo obbligatorio di conciliazione (a parte quello “giudiziale” di cui all’art. 420, v. comma 2-bis)  rimane quello di cui all’art. 80, comma, 4 del D.Lgs 276/2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione.

 

L’art. 80, comma 4, stabilisce che chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

 

Rispetto al testo approvato dalla Camera, tale eccezione, espunta dal comma 1 dell’art. 410c.p.c., è collocata in un autonomo comma 2 della stessa disposizione.

 

Durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono rimaste sostanzialmente inalterate le nuove disposizioni dettate dalla Camera e relative alla composizione delle commissioni di conciliazione (istituite presso le direzioni provinciali del lavoro), salva la precisazione, per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori  della necessaria rappresentatività dei sindacati a livello territoriale (il testo vigente richiede la rappresentatività su base nazionale; il testo Camera non prevedeva alcun requisito di rappresentatività).

Confermate integralmente anche le nuove disposizioni relative alla possibilità per la commissione di affidare il tentativo di conciliazione a sottocommissioni che ne rispecchino la composizione.

Per quanto riguarda la nuova disciplina del procedimento di conciliazione, essa appare ispirata alla ratio di far sì che il giorno della comparizione delle parti i soggetti coinvolti nella procedura abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie ad assumere le rispettive decisioni. Il Senato non ha modificato il contenuto della richiesta di conciliazione (che, in particolare, prevede, oltre ai dati dell’istante, anche l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa); è invece intervenuto sull’attività della controparte successiva al ricevimento della richiesta.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva in particolare, entro venti giorni dal ricevimento, il deposito ad opera della controparte presso la commissione di conciliazione di una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto e le eventuali domande in via riconvenzionale e, entro i dieci giorni successivi al deposito, la fissazione da parte della commissione di conciliazione della comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, tenuto entro i successivi trenta giorni (art. 410, settimo comma).

Il testo approvato dal Senato prevede che:

-          l‘obbligo di deposito della memoria presso la commissione operi solo nel caso che la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione;

-          all’inutile spirare del termine dei 20 gg., entrambe le parti possano rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

La modifica sembra ispirata da motivi di economia processuale: sembra utile proseguire nella conciliazione solo nel caso di accettazione della controparte.

Un’ulteriore modifica introdotta al Senato ha eliminato la possibilità che il lavoratore possa essere rappresentato davanti alla commissione di conciliazione da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Il lavoratore quindi può solamente farsi assistere dall’organizzazione.

Non è stato, infine, modificato l’ultimo comma dell'art. 410 c.p.c., relativo all’esclusione della responsabilità, salvi i casi di dolo o colpa grave, nel caso di conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la P.A.

 

Il comma 3 dell’articolo 33 sostituisce integralmente l'art. 411 c.p.c. relativo al processo verbale di conciliazione.

Attualmente il codice di procedura civile dedica due articoli al verbale di conciliazione (l’art. 411, per il caso in cui l’accordo vada a buon fine, e l’art. 412 per il caso negativo); il nuovo art. 411 c.p.c., il cui impianto non è mutato a seguito dell’esame del Senato, accorpa il contenuto dei due articoli.

 

Il nuovo art. 411 è formato da tre commi.

Il primo comma, non modificato, prevede che se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa, è redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione e che il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto (rispetto al testo attualmente in vigore, viene meno sia il riferimento all'accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione da parte del giudice in sede di dichiarazione di esecutività dello stesso, sia la previsione del potere-dovere del presidente della commissione di certificare l'autografia della sottoscrizione delle parti).

Il secondo comma prevede che se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se tale proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Un periodo aggiunto nel corso dell’esame al Senato stabilisce l’obbligo per il giudice, a proposta non accettata, di tener conto, in sede di giudizio, della carente motivazione del rifiuto a conciliare della parte.

Ai sensi del terzo comma (non modificato dal Senato) nel caso in cui sia stato esperito il tentativo di conciliazione (che, si ripete, non sarebbe più obbligatorio ma facoltativo), i verbali e le memorie ad esso relative devono essere allegati al ricorso al giudice del lavoro (non è prevista una sanzione per il caso di mancata allegazione). Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'art. 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

 

Il comma 4 dell’art. 33 è stato aggiunto dal Senato. La disposizione novella la disciplina dell’ulteriore tentativo di conciliazione in sede giudiziale di cui all’art. 420 del codice di rito civile, proponendo una nuova formulazione del primo comma.

Il nuovo primo comma affida al giudice compiti più penetranti in sede di tentativo, prevedendo che debba formulare alle parti una proposta transattiva; il giudice dovrà poi valutare, ai fini del giudizio, non soltanto la mancata comparizione personale delle parti ma anche il rifiuto della transazione proposta “in assenza di giustificato motivo”

 

I commi ulteriori prevedono una pluralità di mezzi di composizione delle controversie alternativi al ricorso al giudice

 

Il comma 5 dell’art. 33, parzialmente modificato dal Senato, disciplina l'arbitrato presso la commissione di conciliazione. Esso sostituisce integralmente l'art. 412 c.p.c. (il cui testo attuale, come detto, riguarda il verbale di mancata conciliazione).

 

Attualmente l'arbitrato irrituale è ammesso dall'art. 412-ter c.p.c, solo in quanto previsto dai contratti collettivi ed in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione.

Si ricorda che l’art. 806 c.p.c. prevede che le controversie di lavoro possano essere decise da arbitri soltanto ove previsto dalla legge, dai contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Il primo comma del nuovo art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia), non modificato dal Senato, prevede che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla stessa commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Il secondo comma stabilisce che nel conferire il mandato arbitrale, le parti devono indicare:

1) il termine per la emanazione del lodo (che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato), spirato il quale l’incarico si intende revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle proprie pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità; tale parte del secondo comma è stata riformulata dal Senato (il testo approvato dalla Camera prevedeva l’indicazione delle norme che la commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità).

 

Ai sensi del terzo comma dell’art. 412, non modificato, il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato:

§         produce fra le parti gli effetti del contratto di cui agli artt. 1372 nonché quelli derogatori previsti dall’art. 2113, quarto comma, c.c.;

L'art. 1372 c.c. stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti, che esso non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e che il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi che nei casi previsti dalla legge; l'art. 2113, quarto comma, c.c. sottrae la conciliazione avvenuta in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione alla generale previsione di invalidità delle rinunzie e della transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c..

§         ha efficacia di titolo esecutivo a seguito del relativo decreto del tribunale emanato su istanza della parte interessata ex art. 825.

In base al quarto comma, anch’esso non modificato dal Senato, il lodo è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., anche in deroga all'art. 829, commi quarto e quinto, se l’impugnabilità è stata prevista nel mandato arbitrale (quarto comma).

L'art. 808-ter c.p.c., dedicato all'arbitrato irrituale, stabilisce che le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 833-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825.

L'art. 829, commi quarto e quinto, c.p.c., che viene derogato dal comma in esame, prevede che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: 1) nelle controversie previste dall'art. 409; 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato. Nelle controversie previste dall'art. 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

 

I successivi commi 6 e 7 dell’art. 33 individuano ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato aggiungendo - a quella già prevista in sede sindacale dall’art. 412-ter - una possibilità di accordo da raggiungere, ai sensi del nuovo art. 412-quater, davanti ad una speciale commissione di conciliazione e arbitrato irrituale.

 

Il comma 6, parzialmente modificato dal Senato,sostituisce integralmente l'art. 412-ter c.p.c. (che attualmente disciplina l’arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi) con una nuova disposizione rubricata: Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.

Il nuovo art. 412-ter prevede la cd. conciliazione e l'arbitrato sindacale di controversie di lavoro, ossia conciliazioni e arbitrati che possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alla disposizione approvata dalla Camera, il Senato, per ragioni di collocazione sistematica, ha espunto dal testo dell’art. 412-ter il riferimento all’applicabilità della disposizione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevista in termini generali dal già richiamato comma 8. Analoga modifica è stata apportata al successivo comma 7.

 

Tale ultima disposizione sostituisce integralmente l'art. 412-quater c.p.c. (attualmente relativo all’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale), prevedendo - rispetto alla disciplina codicistica vigente - un’ulteriore possibilità di conciliazione e arbitrato irrituale. Il tentativo di accordo potrà, infatti, avvenire davanti ad apposito collegio composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro (presidente) scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati patrocinanti in cassazione.

A parte la modifica di coordinamento sopra richiamata relativa allecontroversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, durante l’esame al Senato, è stata eliminata la previsione della nullità di clausole compromissorie contrattuali o extracontrattuali che prevedano, in caso di controversia, il ricorso obbligatorio al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (sui limiti alla pattuizione di clausole compromissorie, cfr. comma 9).

 

Per quanto riguarda la procedura, la parte che intenda ricorrere al Collegio notifica all’altra parte un ricorso che, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, deve essere sottoscritto:

-          personalmente;

-          o da un suo rappresentante al quale abbia dato mandato e presso cui deve eleggere domicilio.

Tali previsioni derivano da una modifica del Senato al testo approvato dalla Camera che individuava in un avvocato l’unico soggetto legittimato alla sottoscrizione del ricorso.

Il ricorso al collegio di conciliazione e arbitratoha come contenuto necessario:

- la nomina dell’arbitro di parte;

- l'indicazione dell’oggetto della domanda;

- l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda;

- i mezzi di prova;

- il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda;

- il riferimento alle norme invocate a sostegno della pretesa e l’eventuale richiesta di decisione secondo equità.

Anche quest’ultima previsione - nel testo Camera  prevista come contenuto solo eventuale del ricorso - è frutto di un emendamento approvato dal Senato.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina un proprio arbitro di parte, che entro trenta giorni dalla data della notifica del ricorso procede concordemente con l’altro arbitro (in quanto possibile) alla scelta del Presidente e della sede del collegio.

In base al quarto comma dell’art. 412-quater c.p.c., ove ciò non avvenga, il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità per entrambe parti di rivolgersi all’autorità giudiziaria; una modifica introdotta dal Senato attribuisce invece alla sola parte che ha presentato il ricorso la possibilità di adire il giudice (individuato nel presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l’arbitrato) ai fini della nomina del presidente del collegio.

Nell’ipotesi in cui non sia stata ancora individuata la sede, la disposizione prevede che il ricorso vada presentato al presidente del tribunale del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero del luogo ove si trovi l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso il quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

I commi quinto, sesto e settimo dell’art. 412-quater non sono stati modificati dal Senato.

Essi prevedono che:

§         se il presidente del collegio e la sede dell’arbitrato sono frutto di scelta concorde, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deposita presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio;

§         entro dieci giorni dalla data di deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso; nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva;

§         il Collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.

In base all’ottavo comma, all’udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, in virtù del rinvio all’applicazione delle disposizioni dell’art. 411, primo e terzo comma, c.p.c., viene redatto separato processo verbale firmato dalle parti e dai tre membri del collegio arbitrale; il verbale viene depositato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto e su istanza della parte interessata il tribunale lo dichiara esecutivo con decreto.

A seguito di modifica apportata dal Senato, è statoinvece eliminato il riferimento all’applicabilità dell’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 165/2001. L’articolo 66, infatti, è stato abrogato dal sopra richiamato comma 8 dell’articolo 33 in commento.

 

L’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 disciplina l’esclusione di responsabilità amministrativa nel caso di conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione. Si ricorda che tale esonero di responsabilità (salvi i casi di dolo o colpa grave) è contemplata dall’ultimo comma del testo novellato dell’art. 410 c.p.c.

 

In base al nono comma dell’art. 412-quater, non modificato, se la conciliazione non ha successo, all’udienza il Collegio arbitrale provvede, se necessario, ad interrogare le parti e ad assumere le prove, invitando - in caso contrario - alla immediata discussione orale; se l’escussione probatoria è ritenuta necessaria, rinvia ad altra udienza, a non più di dieci giorni dalla prima, per l’assunzione delle prove stesse e la discussione orale.

La decisione del Collegio sulla controversia oggetto dell’arbitrato deve arrivare, mediante un lodo, entro venti giorni dall’udienza di discussione (decimo comma).

Gli effetti del lodo, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, sono gli stessi di quello emanato in sede di arbitrato davanti alla commissione di conciliazione ovvero esecutività del titolo ed effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, c.c. (v. art. 412, comma 3). Le indicate previsioni dell’autentica, della sottoscrizione e degli effetti del lodo sono frutto di modifica introdotta al Senato.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., anche in deroga all'art. 829, commi quarto e quinto, se previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia (v. art. 412, quarto comma).

Un’apposita disposizione dell’art. 412-quater, non modificata dal Senato, è dedicata alla disciplina dei compensi in favore dei membri del Collegio di conciliazione e arbitrato (undicesimo comma, non modificato). Al Presidente del Collegio spetta il 2% del valore della controversia e la somma è versata dalle parti (per metà ciascuna) con assegni circolari intestati al Presidente presso la sede del Collegio almeno cinque giorni prima dell’udienza. Gli altri due arbitri sono ricompensati, nella misura dell’1% del suddetto valore della controversia, dalla parte che li ha nominati. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell’arbitro di parte sono liquidate nel lodo ai sensi degli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c..

 

L’art. 91, primo comma, c.p.c. (Condanna alle spese) prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

L’art. 92 c.p.c. (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) stabilisce che nel pronunciare la condanna di cui all'art. 91, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

 

L’ultimo comma del nuovo articolo 412-quater, anch’esso non modificato, prevede la possibilità che i contratti collettivi nazionali di categoria possano istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per i compensi al presidente del collegio e al proprio arbitro di parte.

 

Si è già richiamato il nuovo comma 8, aggiunto dal Senato, dell’art. 33 del disegno di legge, che estende la disciplina del tentativo facoltativo di conciliazione (art. 410), della conciliazione e dell’arbitrato sindacale (art. 412-ter) e davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412-quater) alle controversie nel lavoro pubblico e abroga, per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte, gli artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001.

Si rileva che il comma 8 non richiama, per l’applicazione nelle controversie nel lavoro pubblico, l’art. 412, relativo al possibile arbitrato in pendenza del tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione di cui all’art. 410. Occorre un chiarimento sul punto.

 

Il comma 9 dell’articolo 33, modificato dal Senato, riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409.

Per tali controversie, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalità di esecuzione dell’arbitrato di cui agli illustrati artt. 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-quater (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) quando:

-          ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro; si precisa, tuttavia, che in assenza di tali accordi e contratti, la disciplina introdotta sarà comunque vigente decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

-          la clausola compromissoria sia stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76, comma 1, lett. a), b), e c) del già ricordato decreto legislativo 276/2003.

 

Si tratta delle commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo istituito presso il Ministero del lavoro, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo.

 

Il testo della disposizione approvato dalla Camera prevedeva il possibile ricorso all’arbitrato nella cause di lavoro sulla base della sola “certificazione” del contratto e della relativa clausola compromissoria. In particolare, non si stabiliva né che la deroga alla giurisdizione ordinaria dovesse essere prevista da contratti o accordi collettivi di lavoro, né che l’arbitrato dovesse essere espletato secondo la disciplina degli artt. 412 e 412-quater.

Rispetto a tale testo, inoltre, la norma approvata dal Senato esclude la certificazione della clausola compromissoria da parte delle commissioni di certificazioni di cui all’art. 76, comma 1, lett. c-bis) e c-ter)[132] introdotte dalla legge finanziaria 2006 (L. 266/2005).

 

Va ricordato come, nel corso dell'esame parlamentare, è più volte emersa la preoccupazione che la previsione dell'inserimento di una clausola compromissoria nel contratto potesse contravvenire al principio di libertà dell'arbitrato. Secondo la Corte costituzionale, infatti, l’istituto dell’arbitrato non è costituzionalmente illegittimo esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volontà delle parti: soltanto in tale circostanza, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualità della giurisdizione sancito dall’art. 102, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi si verifica un contrasto con detto principio, connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all’art. 33 della Costituzione (v., ad esempio, sentenza n. 325 del 1998).

Il suddetto principio di libertà dell'arbitrato richiederebbe inoltre che l'arbitrato sia scelto dalle parti volta per volta per ciascuna singola controversia, con esclusione di clausole compromissorie inserite nel contratto individuale che impongano l'arbitrato per future controversie. Ciò tanto più alla luce della maggiore onerosità dell'arbitrato rispetto al ricorso al giudice del lavoro.

 

Mentre la disposizione approvata dalla Camera prevedeva, in capo alle commissioni di certificazione, l’obbligo di accertare che la clausola compromissoria contenesse (anche mediante rinvio a preesistenti regolamenti arbitrali) i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo dovrà essere emanato, il testo del comma 9 approvato dal Senato prevede, a tutela della libertà dell’arbitrato, che le commissioni di certificazione debbano accertare “la effettiva volontà delle parti” di ricorrere agli arbitri in caso di insorgere di controversie nel rapporto di lavoro.

 

Il comma 10 dell’art. 33 estende ulteriormente le funzioni delle suddette commissioni di certificazione, prevedendo che esse possano istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro mediante arbitrato irrituale.

Le commissioni di certificazione (che la modifica del Senato ha limitato a quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 76 del d.lgs. n. 276 del 2003) possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali comuni. Il comma in esame rinvia poi, in quanto compatibile, all'art. 412, commi terzo e quarto, c.p.c. (relativo agli effetti del lodo arbitrale e al regime di impugnazione).

 

Il comma 11 dell’art. 33 prevede che le commissioni di certificazione (anche, in tal caso, come precisato dal Senato, quelle di cui alle sole lett. a), b) e c) dell’art. 76 del D.Lgs 276/2003) possano essere sede di svolgimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. Tale sede sembra, quindi, alternativa a quella “ordinaria” costituita dalla commissione di conciliazione.

 

Il comma 12 apporta due modifiche all'art. 82 del D.Lgs. 276/2003.

Tale articolo attualmente stabilisce che le sedi di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera a), del medesimo decreto (ossia gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale) sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. A sua volta, l'art. 2113 c.c. concerne le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c..

Il testo della disposizione approvato dalla Camera aveva eliminato il riferimento specifico all'art. 76, comma 1, lettera a), estendendo così a tutte le sedi di certificazione la competenza a certificare - a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti - le rinunzie e le transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e da contratti e accordi collettivi, di cui all'art. 2113 c.c..

Con la modifica apportata dal Senato, volta a coordinare la disposizione con le previsioni precedenti, le sedi abilitate a certificare le rinunce e le transazioni delle parti sono individuate nelle sedi di cui all’articolo 76, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 276 del 2003.

Inoltre, attraverso l'aggiunta di un nuovo comma 1-bis, su cui non è intervenuto il Senato, si prevede che questa nuova competenza sia esercitata con le procedure che il Capo I del Titolo VIII del decreto legislativo 276/2003 stabilisce in generale per l'attività di certificazione dei contratti di lavoro, laddove compatibili.

 

Il comma 13 dell’art. 33, non modificato dal Senato, abroga il comma 2 dell'art. 83 del D.Lgs. 276/2003, che attualmente circoscrive alle specifiche commissioni di certificazione istituite nell'ambito delle Direzioni provinciali del lavoro e delle province la procedura di certificazione del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001.

Pertanto, tale tipologia di certificazione potrà essere effettuata in tutte le sedi di certificazione previste dall’art. 76, comma 1, del D.Lgs. 276.

 

Il Senato ha soppresso il comma 11 dell’art. 33 del testo trasmesso dalla Camera. La norma modificava l'ultimo comma del già menzionato art. 2113 c.c. che prevede che il divieto di rinunce e transazioni di diritti del lavoratore di cui si è parlato precedentemente non si applica in caso di conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c. Il comma 11 abrogato stabiliva che il suddetto divieto non trovasse applicazione anche nel caso in cui la rinuncia o la transazione fosse stata certificata ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 276/2003 (v.comma 12).

 

Si è già commentato il comma 14, che, per ragioni di coordinamento con il nuovo testo dell’articolo 410, abroga gli artt. 410-bis e 412-bis c.p.c.

 

Il comma 15, non modificato dal Senato, aggiunge un comma all’articolo 79 del d.lgs. n. 276 del 2003, in materia di efficacia giuridica della certificazione. Ai sensi della nuova disposizione, gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto si producono: nel caso di contratti in corso di esecuzione, dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede; in caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, soltanto dal momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

 

Il comma 16, anch’esso non modificato, contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

 

Di seguito, è predisposto un testo a fronte che evidenzia le novelle introdotte dall’articolo 33 al Capo I (Controversie individuali di lavoro) del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile.

 

Normativa vigente

Art. 33: testo approvato dal Senato

(in grassetto sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente)

Codice di procedura civile

Art. 410

Art. 410

 

 

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Tentativo di conciliazione

 

 

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.

2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Identico

3. La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

[cfr. infra, comma 7, terzo periodo]

4. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

5. Commissioni di conciliazione pos­sono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima compo­sizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Soppresso.

6. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

7. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

8. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Soppresso.

 

5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

 

6. La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

 

7. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

 

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

 

 

Art. 410-bis

Art. 410-bis

 

 

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione

 

 

1. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta

Abrogato.

2. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.

 

 

 

Art. 411 (commi 1 e 2)

Art. 411

 

 

Processo verbale di conciliazione

Processo verbale di conciliazione

 

 

1. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

2. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

 

 

Art. 412

 

 

 

Verbale di mancata conciliazione

 

1. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

2. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale

4. Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto anche in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio

2. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

 

 

Art. 411 (comma 3)

 

 

 

 

 

 

3. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

 

 

3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

 

 

 

Art. 412

 

 

 

Risoluzione arbitrale della controversia

 

(V. art. 412, primo comma)

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.

 Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia

 

 

Art. 412-bis

Art. 412-bis

 

 

Procedibilità della domanda

Procedibilità della domanda

 

 

L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni.

Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.

Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

Abrogato

 

 

Art. 412-ter

Art. 412-ter

 

 

Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi

Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva

 

 

1. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

 

3. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

 

4. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

 

 

Art. 412-quater

 

 

 

Altre modalità di conciliazione e arbitrato

 

 

1

.

 

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

 

 La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.

 

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

 

 In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.

 

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

 

Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

 

All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.

 

 Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.

Vedi Art. 412-quater

 

Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale

 

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.

2. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

 

 Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

 

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

 

 

Art. 420

Art. 420

 

 

Udienza di discussione della causa

Udienza di discussione della causa

 

 

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

 

 

 


Art. 34
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

    «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

    L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

    2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

    3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

    a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

   b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
        c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
        d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
        a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

  b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

    5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

    6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
    7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.

 

 

L’articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali (commi 1-4)e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casiin cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato(commi 5-7).

 

La vigente disciplina dei licenziamenti individuali[133] è differenziata in ragione della “soglia dimensionale” del datore di lavoro, secondo una articolazione di ipotesi che, peraltro, rispetto ai testi originari delle leggi in materia (L. 15 luglio 1966, n. 604; articolo 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300), è stata semplificata dalla L. 11 maggio 1990, n. 108.

A parte le situazioni, ormai residuali, in cui permane il regime di libera recedibilità (c.d. recesso ad nutum), originariamente previsto per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dall'articolo 2118 del codice civile, la disciplina vigente, nel caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, distingue un'area nella quale si applica la c.d. "tutela reale" del lavoratore, prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ed un'area nella quale si applica invece la c.d. "tutela obbligatoria", di cui all'articolo 8 della L. 604/1966. Nel primo caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che questi non preferisca farsi liquidare una indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro; nel secondo, spetta al datore di lavoro la scelta tra la riassunzione del lavoratore e la corresponsione di una indennità pecuniaria.

L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come accennato, prevede la "tutela reale", che comporta la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro. Tale forma di tutela si applica nei confronti dei datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) che occupino più di 15 dipendenti (ovvero 5 dipendenti per gli imprenditori agricoli) in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento.La medesima forma di tutela si applica altresì nei confronti dei datori di lavoro che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze più di 60 lavoratori.

Si ricorda che la normativa vigente, a parte il caso del licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, prevede la “tutela reale” (e quindi la reintegrazione), indipendentemente dai limiti dimensionali del datore di lavoro, allorché il giudice abbia:

-        dichiarato inefficace il licenziamento per mancanza della forma scritta o della comunicazione, sempre per iscritto, dei motivi del licenziamento stesso (articolo 2 della legge n. 604/1966);

-        ovvero dichiarato la nullità del licenziamento discriminatorio, in quanto determinato (a prescindere dalla motivazione addotta) da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, ovvero da ragioni di discriminazione razziale, di lingua o di sesso (articolo 4 della legge n. 604/1966 e articolo 15 della legge n. 300/1970).

Con la stessa sentenza con cui il giudice dispone la reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, comma 1 (che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, è provvisoriamente esecutiva) il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Il risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto (articolo 18, comma 4).

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno quantificato come sopra, al prestatore di lavoro è riconosciuta la facoltà di chiedere, in luogo della reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto (articolo 18, comma 5).

Al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e quindi essenzialmente per le imprese fino a 15 dipendenti, si applica invece la “tutela obbligatoria” di cui all'articolo 8 della legge n. 604/1966. Tale articolo dispone che, ove non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, "il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".

A prescindere dalle diverse opinioni prospettate in dottrina ed in giurisprudenza circa la configurazione, dal punto di vista teorico, del rapporto tra le due obbligazioni (riassunzione e risarcimento del danno)[134], è certo che la norma di cui sopra non consente al lavoratore di ottenere, senza il concorso della volontà del datore di lavoro, il ripristino della precedente posizione lavorativa. Per altro verso, il risarcimento previsto nel caso di mancata riassunzione (che deve intendersi comunque dovuto anche quando sia il lavoratore a non voler ripristinare il rapporto, per effetto della sentenza interpretativa di rigetto n. 194 del 28 dicembre 1970 della Corte costituzionale) è comunque inferiore a quello previsto dall'articolo 18 della legge n. 300/1970.

Sussistono poi opinioni diversificate anche in ordine alla questione se la riassunzione dia luogo ad un nuovo rapporto di lavoro (come sembra ritenere l'opinione prevalente), ovvero costituisca la prosecuzione o la rinnovata attuazione del precedente rapporto, questione la cui soluzione ha naturalmente conseguenze significative per vari profili (spettanza di ulteriori erogazioni per i periodi intermedi, anzianità aziendale, trattamento di fine rapporto).

 

Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 6, della legge 604/1966, prevedendo che l’impugnazione dellicenziamento con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale) è inefficace se entro i successivi 180 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo[135].

Il comma 2 precisa che i termini previsti dal comma 1 per l’impugnazione del licenziamento si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento

I commi 3 e 4 precisano che i termini previsti dal comma 1 per l’impugnazione del licenziamento si applicano anche:

 a) ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

La collaborazione coordinata e continuativa si configura come un rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un’opera od un servizio, in via continuativa, a favore del committente, ed in coordinamento con il committente stesso, senza che però si crei un vero e proprio vincolo di subordinazione.

Il D.Lgs. 276/2003[136] ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

A tal fine si stabilisce (articolo 61), creando in questo modo la nuova figura del lavoratore a progetto, l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta ad probationem, deve contenere, tra gli altri, l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e del progetto, o programma, di lavoro o delle fasi di esso, nonché il corrispettivo e le relative modalità di pagamento e le forme di coordinamento del lavoratore, che in ogni caso non devono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore stesso. Lo stesso contratto, infine, deve prevedere forme di tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (articolo 62).

Si prevede che, nel caso in cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1).

Si consideri, infine, che la disciplina del lavoro a progetto non si applica al settore pubblico, poiché l’art. 1 del D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che la disciplina introdotta dal medesimo decreto non si applica alle amministrazioni pubbliche e al relativo personale.

c) al trasferimento del lavoratore subordinato da un’unità produttiva ad un’altra.

Si ricorda che l’articolo 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore dipendente non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e che ogni patto contrario è nullo.

d) a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato.

 

I commi 5, 6 e 7 dettano norme, valevoli anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, volte a disciplinare il risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

In particolare, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.

Appare opportuno chiarire espressamente che l’indennità in questione è corrisposta in sostituzione della sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.

 

Merita preliminarmente ricordare che una norma di contenuto analogo era stata introdotta dall’articolo 21 del decreto legge n.112 del 2008. Tale disposizione aveva inserito l’articolo 4-bis del d.lgs. n.368/2001, prevedendo che, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, del decreto legislativo n.368 del 2001, il datore di lavoro fosse tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale disposizione è stata successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n.214 del 2009, per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha motivato la propria decisione sul fatto che “situazioni di fatto identiche (ossia contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi, risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)”.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal decreto legislativo n.368 del 2001.

L’articolo 1 consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni.

L'articolo 2 vieta l’apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti;  presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

L’articolo 4 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

L’articolo 5 prevede che se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi  ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Il comma 4-bis dell’articolo 5, introdotto dall’articolo 40 della legge n.247 del 2007), prevede poi che, ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto da dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Il comma 4-quater dell’articolo 5 dispone che lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

 

 

 

 

 

 


Art. 35
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

    «Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
        a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

   b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
        c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
        d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

    2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

    3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
    4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

    a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

    b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
        c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
        d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
        e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

    5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
    7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

 

 

L’articolo 35, introdotto al Senato, modifica la disciplina procedurale recata dall’articolo 13 del D.lgs. 124/2004[137]sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.

Il comma 1 disciplina l’intervento del personale ispettivo che accede presso i luoghi di lavoro. Secondo la norma in esame, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione il verbale di primo accesso ispettivo contenente l’identificazione dei lavoratori presenti, le attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro e ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria per l’accertamento degli illeciti (fermo restando quanto all’articolo 4, comma 7 della legge 628/1961[138] sui compiti dell’Ispettorato del lavoro).

Il comma 2 prevede che in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivino l’applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo procedaalla diffida del trasgressore o dell’obbligato in solido (ai sensi dell’articolo 6 della legge 689/1981[139]) alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale.

Il comma 3 prevede che in caso di ottemperanza alla diffida, i responsabili della violazione sopra citati siano ammessi al pagamento della sanzione nella misura pari al minimo ovvero pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 30 giorni citato al comma 2. Tale pagamento estingue il procedimento sanzionatoriolimitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Ai sensi del comma 4, per l’ammissione alla procedura di regolarizzazione (di cui ai commi 2 e 3) e alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 689/1981 (comma 4), provvede il personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, inviato ai responsabili della trasgressione.

Elementi del verbale di accertamento e notificazione sono:

·       gli esiti dettagliati dell’accertamento (lettera a));

·       la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili (lettera b));

·       la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagata nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione (lettera c));

·       la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al successivo comma 5 (su cui infra), attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981[140] (lettera d));

·       l’indicazione degli strumenti di difesa e gli organi cui proporre ricorso con i relativi termini di impugnazione (lettera e)).

Il comma 5 prevede che la diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 689/1981[141] e del ricorso previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 124/2004[142] fino alla scadenza del termine entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale (indicato ai commi 2 e 3 della norma in esame). Se i responsabili della violazione non abbiano fornito prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati.

Il comma 6 estende il potere di diffida previsto ai commi precedenti agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate.

La stessa estensione è prevista al comma 7 per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Si ricorda che l’articolo 13 del D.lgs. 124/2004 attualmentevigenteprevede che in caso di inosservanza di norme in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivino l’applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissando un termine. Tali poteri sono estesi, limitatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevati.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento delle relative sanzioni amministrative nella misura pari al minimo ovvero pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio (comma 2). I termini previsti dall’articolo 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione e notificazione della violazione amministrativa sono interrotti e riprendono a decorrere alla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione (comma 3).

 


Art. 36
(Indicatore di situazione economica equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

    2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

    3. È comunque consentita la presentazione all’INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

    4. L’INPS determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
    5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.

    6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all’INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

    7. Sulla base della comunicazione dell’INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’INPS nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

    8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

    9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

    10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

    11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

    12. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente articolo.

    13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione.

    14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all’armonizzazione dei criteri di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente rispetto all’evoluzione della normativa fiscale.»;

        b) all’articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L’INPS per l’alimentazione del sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

        c) all’articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;

        d) alla tabella l, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

 

 

L’articolo 36, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulla procedura relativa al rilascio dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) trasferendo all’INPS alcune funzioni assegnate all’Agenzia delle entrate.

Le modifiche apportate dall’articolo in esame interessano, in particolare, gli articoli 4, 4-bis e 6 nonché la tabella I del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Il decreto legislativo n. 109/1998 recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. L’indicatore può essere utilizzato anche dalle autorità competenti in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano la composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

In particolare, l’articolo 4 attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di elaborare e determinare l’ISEE sulla base delle informazioni autocertificate dai soggetti che presentano la richiesta nonché sulla base degli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.

L’articolo 4-bis istituisce e disciplina il Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente disponendo che lo stesso sia gestito dall’INPS sulla base delle informazioni ricevute dall’Agenzia delle entrate nonché, in caso di stipula di apposite convenzioni, delle informazioni ricevute dai centri di assistenza fiscale. Una volta determinato l’ISEE ed inserito nel sistema informativo, può essere anche più volte utilizzato dagli enti erogatori delle prestazioni agevolate i quali sono autorizzati anche a richiedere eventuali ulteriori informazioni analitiche.

 

L’intervento principale, introdotto dalla lettera a) e a cui si collegano molte delle altre modifiche a fini di coordinamento, interessa la nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 109/1998 ai sensi dei quali spetta all’INPS, e non più all’Agenzia delle entrate, il compito di determinare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La riformulazione dell’intero articolo 4 è, più dettagliatamente, esaminata nel successivo paragrafo.

Le modifiche apportate dalle lettere b) e c) della norma in esame sono di puro coordinamento con quanto disposto dalla lettera a).

La lettera d) include anche i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa e altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell’ISEE.

La modifica sembrerebbe voler coordinare la disciplina in esame con alcune modifiche intervenute in materia tributaria quali, ad esempio, l’introduzione del regime agevolato sui premi di produttività e sul lavoro straordinario di cui al decreto-legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il beneficio introdotto, infatti, consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, in luogo dell’imposizione ordinaria, ai redditi di lavoro dipendente relativi a premi di produttività e lavoro straordinario i quali, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale ai fini IRPEF.

 

Sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 in esame sostituisce interamente l’articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

La nuova formulazione del comma 1, invariata nella sostanza, conferma l’obbligo a carico del soggetto richiedente la prestazione di presentare una autocertificazione nella quale vengono indicate le condizioni familiari e i dati reddituali e patrimoniali ai fini della determinazione dell’ISEE. L’indicatore è valido un anno, e deve essere aggiornato qualora intervengano mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche.

Il nuovo comma 2 conferma la disposizione vigente ai sensi della quale l’autocertificazione può essere presentata dal richiedente all’INPS, ai comuni, ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione agevolata. Rispetto alla norma vigente, viene soppresso l’ultimo periodo che impone ai predetti soggetti di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.

Il nuovo comma 3 prevede la possibilità, per il richiedente, di presentare direttamente in via telematica l’autocertificazione direttamente all’INPS e non più all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del nuovo comma 4, la determinazione dell’indicatore della situazione economia equivalente spetta all’INPS – e non più all’Agenzia delle entrate - che riceve la richiesta ed i relativi dati e informazioni, direttamente dal soggetto interessato (ai sensi del comma 3) ovvero dai soggetti indicati nel comma 2.

Il comma 5, non modificato rispetto al testo vigente, attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di effettuare appositi controlli tra i dati autocertificati e gli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.

I nuovi commi 6 e 7, riformulati a fini di coordinamento, prevedono, in primo luogo, l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di comunicare all’INPS gli esiti delle attività di verifica. In secondo luogo, disciplinano le modalità per l’invio dei predetti esiti e del valore dell’indicatore determinato al richiedente nelle ipotesi in cui egli abbia presentato la richiesta direttamente all’INPS (nuovo comma 6) ovvero ai soggetti indicati nel comma 2 (nuovo comma 7). Nella comunicazione ricevuta dal richiedente, sono indicate anche le eventuali omissioni o difformità evidenziate dall’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del comma 8 – non modificato dalla norma in esame – in caso di presenza di difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate, il soggetto interessato, qualora non provveda a presentare una nuova autocertificazione, è autorizzato ad utilizzare l’indicatore ottenuto nonostante le difformità evidenziate; in tal caso rimane salva la facoltà per gli enti erogatori la prestazione di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati indicati nell’autocertificazione.

I commi 9, 10 e 11, non modificati dalla norma in esame, disciplinano l’attività di accertamento da parte della Guardia di finanza diretta a verificare l’esattezza dei dati dichiarati anche con riferimento alle informazioni in possesso degli intermediari finanziari (quali le banche, gli OIVCM, ecc.) per quanto concerne il patrimonio mobiliare.

Il nuovo comma 12, confermando quanto attualmente disposto nel comma 13, prevede la stipula di una convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate finalizzata a disciplinare lo scambio di informazioni tra gli enti indicati, nel rispetto della tutela dei dati personali dei soggetti interessati.

Il comma 12 vigente dispone il rinvio ad un DPCM per la determinazione dei dati e delle informazioni che il richiedente deve indicare nell’autocertificazione.

Rispetto all’articolo 4 vigente, infine, vengono introdotti i nuovi commi 13 e 14 che prevedono l’avvio di specifiche attività di sperimentazione finalizzate allo sviluppo dei flussi informativi che consentano una semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti (comma 13) nonché l’emanazione di decreti ministeriali che intervengano sui criteri di determinazione dell’ISEE al fine di adeguarli all’evoluzione della normativa fiscale.

 


Art. 37
(Indennizzi per imprese commerciali in crisi)

1. L’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

    «Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

    2. L’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.
    3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

    2. All’articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,».

    3. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

 

 

L’articolo 37, introdotto al Senato, modifica la disciplina, di carattere transitorio, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui all’articolo 19-ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

 

La disposizione è volta a ripristinare, per il periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207[143] (comma 1) a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 dello stesso D.Lgs. 207 (vedi infra). Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione della misura, la norma, inoltre, dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS (comma 2). Inoltre, si prevede la facoltà, da parte dei soggetti interessati, di presentare le domande presso le sedi periferiche dell'INPS, ai fini della concessione del richiamato indennizzo, entro il 31 gennaio 2012 (comma 3). L’indennizzo è erogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (comma 4)[144].

 

Il D.Lgs. 207/1996, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 43, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1996), ha concesso, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età.

Le attività commerciali alle quali si riferisce il citato D.Lgs. 207 sono (articolo 1):

-        attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

-        attività commerciali su aree pubbliche[145].

Le condizioni e i requisiti per il godimento dell'indennizzo sono i seguenti (art. 2):

-        età maggiore a 62 anni, se uomini, ovvero 57, se donne. Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 6-9, della L. 23 agosto 2004, n. 243[146], ha modificato, a decorrere dal 2008, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, è stato disposta, tra gli altri, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, mentre in presenza di un’età contributiva di 35 anni è previsto un progressivo innalzamento dell’età anagrafica, fino ad arrivare, dal 2014 in poi, ad un’età anagrafica di 62 anni (63 anni per i lavoratori autonomi). Inoltre, si è elevata l’età ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia portando la stessa a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Successivamente, l’articolo 1, commi 1-2, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[147], ha modificato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004. In particolare, per quanto concerne la pensione di anzianità, è stata prevista una maggiore gradualità nell’innalzamento del requisito dell’età anagrafica ai fini dell’accesso a decorrere dal 2008, innalzando a 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) il requisito anagrafico per il periodo 1° gennaio 2009-30 giugno 2009, ed introducendo il sistema delle “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, a decorrere dal 1° luglio 2009. Tale sistema, in estrema sintesi, prevede un graduale innalzamento delle “quote”, fino a giungere dal 2013, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ad una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ad una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni. La richiamata L. 247 ha inoltre recato alcun e modifiche anche ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo. Sempre in estrema sintesi, lasciando inalterati i requisiti di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini di età anagrafica; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale e anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, la L. 247/2007 ha introdotto anche in questo caso il sistema delle “quote” anche per la pensione di vecchiaia, con un meccanismo praticamente identico a quello previsto per la pensione di anzianità. Si ricorda, sotto questo aspetto, che a regime, e cioè a decorrere dal 2013, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, si prevede una “quota” pari almeno a 97 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni[148];

-        iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni nella Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali;

-        cessazione definitiva dell'attività;

-        riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e di quella eventuale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

-        cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione[149]per gli iscritti alla Gestione INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali (il quale è eguale a quello previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti). L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno, se donna. Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione (articolo 3).

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato (articolo 4).

Il successivo articolo 5 ha disposto (oltre all’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale) l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.

Successivamente, sulla materia sono intervenuti:

-        l’articolo 72, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che ha provveduto ad estendere la concessione del beneficio anche per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004;

-        l’articolo 1, comma 272, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2004) ha riaperto, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell’indennizzo. Inoltre, ha disposto la proroga dell'applicazione dell’aliquota contributiva dello 0,09% 31 dicembre 2009.

 

Per quanto attiene alla misura delle aliquote contributive, si ricorda che l’articolo 1, comma 768, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha innalzato le aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti, stabilendole in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

Rispetto al testo vigente dell’articolo 19-ter del DL n.185/2008:

§         si prevede che il beneficio operi anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 207/1996 (comma 1, primo periodo)

§         si specifica che il godimento del beneficio spetti fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile siano anche in possesso del requisito minimo contributivo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia medesima (comma 1, secondo periodo);

§         si conferma la possibilità, per i soggetti interessati, di presentare le domande di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 207/1996 fino al 31 gennaio 2012 (comma 1, terzo periodo);

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala l’opportunità di specificare l’ambito soggettivo di applicazione, circoscrivendolo ai soggetti di cui al primo periodo del comma 1;

§         si proroga di un ulteriore anno (31 dicembre 2014) l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS (comma 2);

§         si dispone infine, la proroga degli analoghi indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Il comma 272 ha riaperto, con riferimento al triennio 2005-2007, i termini per la concessione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, previsto dal più volte richiamato D.Lgs. 207/1996, prorogando contestualmente l'applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva al 31 dicembre 2009. Lo stesso comma, infine, ha stabilito la facoltà di presentare le domande per la concessione dell’indennizzo entro il 31 gennaio 2008.

 

 


Art. 38
(Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993)

 1. All’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
    «3-ter. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;
        b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».

 

 

L’articolo 38, introdotto al Senato, prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

 

L’articolo 9 del decreto-legge 148/93 prevede una serie di interventi a carico del Fondo per la formazione professionale.

Si ricorda che il Fondo per la formazione professionale è un fondo di rotazione (con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio) istituito dall’articolo 25 della legge n.845 del 1978, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l’obiettivo di favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo. Il Fondo è alimentato, oltre che da risorse pubbliche, da contributi a carico dei datori di lavoro.

L’articolo 9 del decreto-legge 148/93 prevede, in particolare, che il Fondo finanzi interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale (comma 2). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili (comma 3).

 


Art. 39
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

 

 

L’articolo 39, comma 1, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell’impignorabilità applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 294, della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005), al Ministero della salute.

Il citato comma 294 ha stabilito che i fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata

 

Dall’estensione della disciplina del citato art. 1, comma 294, deriva che tutti i fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono sottratti all’esecuzione forzata.

 

Va ricordato che è stata recentemente approvata dal Parlamento la legge n. 172/2009 diretta a creare un autonomo Ministero della salute e a definirne gli aspetti organizzativi e funzionali. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre, entrerà in vigore il 13 dicembre 2009. Pertanto la terminologia utilizzata nell’articolo in esame andrebbe adeguata alle nuove disposizioni legislative intervenute.

 

Il comma 2 dell’articolo 39 in commento precisa:

-          la rilevabilità d’ufficio della nullità di ogni atto esecutivo;

-          l’assenza, pur in presenza di questi ultimi, di obblighi di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato;

-          l’insospendibilità dell’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 


Art. 40
(Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

 

 

L’articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004[150] disciplina il tentativo di conciliazione della controversia di lavoro esperito dal funzionario della Direzione provinciale del lavoro sulle questioni segnalate a conclusione di un intervento ispettivo nel quale emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

 


Art. 41
(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

 

1. L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

 

L’articolo 41, introdotto al Senato, interviene sull’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro

In particolare, la norma estende l’applicazione della disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638[151], in caso di omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

 

L’articolo 2, comma 1, del D.L. 463/1983 dispone l’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tali somme, inoltre, non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne nel caso in cui a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

Il successivo comma 1-bis punisce l'omesso versamento delle richiamate ritenute con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,91 euro (lire due milioni). Il datore di lavoro non è punibile ne caso in cui provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis, ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate (comma 1-ter). Infine, il corso della prescrizione rimane sospeso durante il termine di cui al richiamato comma 1-bis (comma 1-quater).

La gestione separata INPS

L'articolo 2, commi 26-33, della L. 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale.

E' stata così istituita presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata, cui sono tenute ad iscriversi le categorie di lavoratori appresso indicati, con conseguente obbligo di versamento contributivo; la contribuzione è dovuta anche all'INAIL per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, che all'articolo 5  ha sancito l'obbligo assicurativo presso detto Istituto anche per i lavoratori in questione).

Sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata, sulla base di disposizioni di carattere generale o particolare, le seguenti figure di prestatori[152].

§         Professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del TUIR, dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

·         professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

·         professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

·         professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

·         professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

   Collaboratori coordinati e continuativi:  ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato TUIR, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 53, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

·         amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

·         membri di commissione e collegi;

·         soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

·         amministratori di condominio;

§         Venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio, come definiti dall'articolo 36 della L. 426/1971. Ai sensi dell’articolo44, comma 2, del D.L. 269/2003, dal 1° gennaio 2004 tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;.

Titolari di borse di studio;  

§         Pensionati: se i soggetti  pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività. Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento.

§         Medici in formazione specialistica: sono iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e per la durata della formazione;

§         Lavoratori dipendenti: nel caso in cui essi percepiscano compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria;

§         Guide turistiche: con la sentenza n. 8117 del 28 marzo 2008, la Corte di Cassazione ha affermato che l'attività di guida turistica deve essere inquadrata nella Gestione separata;

§         Volontari del Servizio civile nazionale: sono iscritti alla Gestione separata con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

§         Lavoro autonomo occasionale: dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000, e solo per la differenza;

§         Lavoratori a progetto: si tratta della fattispecie di cui all’articolo 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003;

§         Associati in partecipazione:sono iscritti ai sensi dell’articolo 43 del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003

§         Lavoro occasionale di tipo accessorio (c.d. voucher o buoni lavoro): si tratta della tipologia di cui agli articoli 70-73 del D.Lgs. 276/2003;

§         Spedizionieri doganali: sono quelli già iscritti, dal 1° gennaio 1998, allo specifico Fondo previdenziale ed assistenziale istituito con l'articolo 15 della L. 1612/1960 e soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla L. 230/1997.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal pagamento del contributo alla Gestione separata i seguenti soggetti:

§         assegnatari di borse di studio;

§         professionisti iscritti a casse di previdenza per i redditi già assoggettati a contributo previdenziale;

§         coloro che producono redditi di lavoro autonomo già coperti da una contribuzione previdenziale obbligatoria (ad esempio, i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS);

§         percettori di diritti d'autore;

§         coloro che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

§         coloro che percepiscono l'indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia;

§         i segretari comunali per l'attività di levata dei protesti;

§         coloro che svolgono attività di lavoro autonomo esercitata in modo occasionale;

§         i promotori finanziari.

 

 


Art. 42
(Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

 

L’articolo 42, introdotto al Senato, modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

 

Nella normativa attualmente in vigore, contenuta nell’articolo 8 della L. 23 aprile 1981, n. 155, per il calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalla legislazione in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto vengono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

 

 


Art. 43
(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

L’articolo 43, introdotto al Senato, prevede che, per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

Il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 

 


Art. 44
(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all’INPS)

1. A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all’INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L’impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato ai sensi del comma 3.

 

 

L’articolo 44, introdotto al Senato, reca disposizioni volte a garantire all’INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull’eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso, ovvero sull’impresa di assicurazione.

 

Il comma 1, a decorrere dal 1º giugno 2010, obbliga il medico a effettuare una segnalazione nei certificati di malattia, ove constati un’infermità comportante incapacità lavorativa che derivi da responsabilità di terzi, al fine di consentire all’ente assicuratore l’esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

 

Il certificato medico cui fa riferimento la norma in esame è redatto a norma dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633[153].

Al riguardo si ricorda che sulla materia, con riferimento al settore pubblico, è intervenuto, da ultimo, il decreto legislativo n.150 del 2009, il quale ha disposto che la certificazione medica sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale per assenze superiori ai 10 giorni o nel caso di secondo evento di malattia nell’anno solare. E’ inoltre prevista la trasmissione della certificazione medica per via telematica direttamente dal medico o struttura sanitaria all’INPS, che successivamente la inoltra all’amministrazione di appartenenza. L’inosservanza di tale procedura configura illecito disciplinare che, se reiterato, comporta il licenziamento o la decadenza della convenzione;

 

Il comma 2 impone all’impresa di assicurazione, in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, di darne immediata comunicazione all’INPS prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno.

 

Il comma 3 prescrive che, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’INPS trasmetta all’impresa di assicurazione un certificato di indennità corrisposte (CIR) attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo.

 

Il comma 4 prevede che l’impresa assicuratrice proceda, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato ai sensi del comma 3.

 

 


Art. 45
(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all’INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell’artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L’INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

 

 

L’articolo 45, introdotto al Senato, dispone che a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) siano inopponibili all'INPS decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

 

L’Albo delle imprese artigiane, istituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443(Legge-quadro per l'artigianato), è un pubblico registro articolato a livello provinciale nel quale sono iscritte le imprese aventi sede nel territorio provinciale che esercitano un’attività artigiana.

Secondo l'articolo 3 della legge 443/1985 deve considerarsi artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali fissati dall’articolo 4 della legge, per la produzione di beni e la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e la prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni, o ausiliarie a queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che si tratti di attività meramente accessorie all'esercizio dell'impresa.

Limiti dimensionali dell’impresa artigiana

-          fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie

-          fino a 9 dipendenti per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata

-          fino a 32 dipendenti per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (apposita tabella allegata alla L. 443/1985)

-          fino a 8 dipendenti per l’impresa di trasporto

-          fino a 10 dipendenti per l’impresa di costruzioni edili.

Ai sensi degli articoli 3 e 5, comma 3, della legge n. 443/1985, così come modificati, rispettivamente, dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, possono attualmente essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane le imprese costituite secondo le seguenti forme giuridiche:

- imprese individuali;

- società in nome collettivo:

- società in accomandita semplice;

- società a responsabilità limitata (sia unipersonale che pluripersonale);

- società cooperative;

- consorzi e società consortili.

Le due condizioni essenziali richieste sono le seguenti:

a) che la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;

b) che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art. 3, comma 2, L. 443/1985).

L’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese, sia individuali che società, che rientrano nella definizione di “impresa artigiana, tranne che nel caso delle Srl multipersonali, per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L’iscrizione all’Albo:

§       è costitutiva dell’impresa artigiana;

§       è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;

§       comporta l’annotazione nella Sezione speciale artigiani del Registro delle imprese della camera di commercio;

§       comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali, che avviene mediante trasmissione all'INPS, da parte dell'ufficio, di appositi modelli, sulla base dei quali l'Istituto emette i ruoli di pagamento dei contributi previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana. La cessazione dell'impresa dall'Albo comporta automaticamente la cancellazione, per il titolare, i soci partecipanti artigiani e gli eventuali collaboratori familiari, dagli elenchi previdenziali.

 

La tenuta dell’Albo è curata da una Commissione provinciale per l’artigianato operante presso la camera di commercio, cui spetta il compito di provvedere in ordine alle iscrizioni e alla cancellazione dall’Albo medesimo[154].

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Commissione provinciale competente per territorio entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Alla domanda vanno allegati gli eventuali titoli autorizzatori richiesti per l’esercizio dell’attività. In seguito gli iscritti devono segnalare ogni tipo di variazione (quali: cambiamento attività esercitata, cambio denominazione della ditta o indirizzo, variazione della persona del titolare o dei soci, cessazione). Le denunce di modificazione o di cessazione dell’attività devono essere presentate alla Commissione provinciale per l’artigianato entro 30 giorni dalla data dell’evento.

Le imprese individuali presentano la domanda direttamente all'Albo artigiani e, una volta iscritte, vengono annotate nella apposita sezione del Registro delle imprese, mentre le società presentano la domanda di iscrizione prima alla sezione ordinaria del Registro delle imprese e successivamente alla Commissione provinciale per l'artigianato.

 


Art. 46
(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

 

 

L’articolo 46, aggiunto nel corso dell’esame al Senato novella l’art. 14 del D.L: 669/1996 (conv. dalla legge 30/1997) in materia di esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione estende.

La disposizione in particolare introduce un nuovo comma 1-ter, volto ad estendere l’applicabilità del comma 1-bis (che disciplina il procedimento di pignoramento di crediti del debitore promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale) anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli artt. 513 e ss. c.p.c..

 

L’art. 14, comma 1-bis, del DL 669/1996 ha stabilito che il pignoramento di crediti del debitore presso terzi di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile, ove promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

 

 

 


Art. 47
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità».

 

 

L’articolo 47, introdotto dal Senato, integra l’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, al fine di escludere ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro (ossia la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.

 

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 564 del 1996 prevede che l’accredito figurativo pensionistico per i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, trovi applicazione nel limite massimo di 22 mesi.

 

Si segnala che la norma in esame non considera i casi di inabilità derivante, oltre che da infortunio sul lavoro, da malattia professionale.

 

 


Art. 48
(Differimento di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l’impiego;

b) incentivi all’occupazione;

c) apprendistato»;

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l’occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l’accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell’Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

 

 

L’articolo 48, modificato al Senato, riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247[155], scadute il 1° gennaio 2009.

In particolare, esse riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28); il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato (articolo 1, comma 30); la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile (articolo 1, comma 81).

Per effetto della nuova formulazione proposta, il termine per l’esercizio delle richiamate deleghe è posticipato di trentasei mesi, portando la scadenza al 1° gennaio 2011.

 

Riforma degli ammortizzatori sociali

Il comma 28 aveva delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della l 247 (e cioè il 1° gennaio 2009), uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. L’emanazione dei decreti legislativi deve avvenire sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il successivo comma 29 stabiliva che la delega avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

§         graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lettera a));

§         modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lettera b));

§         previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lettera c));

§         progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa (lettera d));

§         coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lettera e));

§         valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari (lettera f));

§         connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lettera g));

§         potenziamento dei servizi per l’impiego (lettera h)).

Servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato

I commi da 30 a 33 recavano deleghe legislative, da esercitare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della L. 247 (anche in questo caso il 1° gennaio 2009), in conformità all’art. 117 della Costituzione e agli Statuti delle regioni a Statuto speciale, garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sull’intero territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in considerazione delle differenze di genere e delle condizioni degli immigrati, finalizzate al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato.

Per quanto riguarda la delega relativa al riordino della disciplina in materia di servizi per l’impiego (comma 30, lettera a)), vengono stabiliti dal comma 31 i seguenti principi e criteri direttivi:

§         potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una maggiore rapidità e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro (lettera a));

§         valorizzazione delle sinergie tra collocamento pubblico e collocamento privato, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuando a tal fine i criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti operanti sul mercato del lavoro nonché i livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego (lettera b));

§         programmazione delle misure relative all’incentivazione dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le aziende, valorizzando il momento formativo (lettera c));

§         promozione del patto di servizio come strumento adottato dai servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro (lettera d));

§         revisione e semplificazione delle procedure amministrative (lettera e)).

 

Il comma 32 dettava i principi e criteri direttivi relativi all’attuazione della delega relativa agli incentivi all’occupazione (comma 30, lettera b)), facendo riferimento:

§         all’incremento dei livelli di occupazione stabile (lettera a));

§         al miglioramento del tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e dei soggetti ultracinquantenni con riferimento, nell’ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo (lettera b));

§         alla ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento, effettuata nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta ed indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell’ambito delle donne, dei giovani e dei soggetti ultracinquantenni, degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale (lettera c));

§         alla previsione di aumenti contributivi per i contratti di lavoro part-time con orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di incentivare la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato (lettera d));

§         alla previsione di incentivi per la stipula di contratti part-time con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti part-time avvenute su domanda di lavoratrici o lavoratori per adempiere a comprovati compiti di cura familiare (lettera e));

§         alla previsione di appositi interventi per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili (lettera f)).

Infine, il comma 33 elencava i principi e criteri direttivi relativi all’attuazione della delega per il riordino della normativa in materia di apprendistato (comma 30, lettera c)), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, prevedendo:

§         il rafforzamento del ruolo dei contratti collettivi, nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia (lettera a));

§         l’individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, anche con la finalità di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale (lettera b));

§         l’individuazione, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, di meccanismi capaci di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’ uniforme e immediata attuazione della relativa disciplina sull’intero territorio nazionale (lettera c));

§         adozione di strumenti diretti a garantire il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato (lettera d)).

Al riguardo, si segnala che il D.L. 112/2008 ha introdotto nuove norme al fine di promuovere il ricorso all'apprendistato professionalizzante e a quello finalizzato all'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, l’articolo 23 del D.L. 112/2008 ha disposto che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, prevista nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non possa essere superiore a sei anni, eliminando in tal modo il precedente limite minimo di durata di due anni. Inoltre, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali.

Nell’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione vengono compresi i dottorati di ricerca tra i soggetti, di età tra i diciotto anni e i ventinove anni, che possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.

Infine, in caso di assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Successivamente, l’articolo 19 del D.L. 185/2008 ha esteso al 2009 il finanziamento di 80 milioni di euro in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età.

 

Occupazione femminile

Il comma 81 dell’articolo 1 delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247 (cioè il 1° gennaio 2009), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile. L’emanazione dei decreti legislativi avviene sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

I decreti legislativi dovevano attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

§         previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione femminile (comma 81, lettera a));

§         previsione della disciplina vigente in materia di congedi parentali, con particolare riguardo all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento del trattamento economico dei medesimi in modo da incentivare l’utilizzo di questi importanti strumenti (comma 81, lettera b));

§         rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9 della L. 53 del 2000 , con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro (comma 81, lettera c)).

§         rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro (comma 81, lettera d));

§         orientamento dell’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l’occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche di quelle di accompagnamento ed inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa (comma 81, lettera e));

§         rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro (comma 81, lettera f));

§         realizzazione, anche ai fini di cui alla precedente lettera f), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo (comma 81, lettera g));

§         potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. (comma 81, lettera h));

§         previsione di azioni ed interventi che agevolino l’accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche mediante una formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie in ambito comunitario (comma 1, lettera i));

§         definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere (comma 1, lettera l)).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Politiche per l’occupazione

Il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato, in vista del Consiglio europeo, la comunicazione “Un impegno comune per l’occupazione” (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali - utilizzando tutti gli strumenti comunitari disponibili, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione.La Commissione propone che gli Stati membri destinino una quantità significativa delle loro risorse del FSE a migliorare l'efficienza delle politiche attive del mercato del lavoro e dei sistemi nazionali per l'impiego e a fornire incentivi alla creazione di imprese o all'attività autonoma.

Come preannunciato nella citata comunicazione, il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un nuovo strumento finanziario per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa (COM(2009)333).

Lo strumento avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro che potrebbero portare ad volume di crediti di 500 milioni di euro in quattro anni, nell'ambito di un'iniziativa congiunta con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con istituzioni finanziarie internazionali. Possono beneficiare del finanziamento le microimprese che danno lavoro a meno di 10 persone (91% di tutte le imprese europee); le persone disoccupate o inattive che intendono diventare lavoratori autonomi ma non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari; le microimprese dell’economia sociale.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 15 dicembre 2009.

Sempre nell’ambito delle misure preannunciate nella comunicazione del 3 giugno, il 22 luglio 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria (COM(2009)384).

La proposta prevede, tra l’altro, che:

-   nel 2009 e 2010 la Commissione potrà rimborsare il 100 % su richiesta degli Stati membri dei costi pubblici dichiarati dagli Stati membri per i progetti finanziati dal FSE. Gli Stati non saranno tenuti a partecipare con un cofinanziamento nazionale e ciò permetterà di accelerare la realizzazione di progetti di sostegno all'occupazione;

-   i programmi della politica di coesione potranno essere modificati più semplicemente dagli Stati membri per tener conto di eventuali nuove esigenze emergenti. 

La proposta è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Flessicurezza

L’8 giugno 2009 il Consiglio UE ha approvato conclusioni sulla flessicurezza con le quali propone un insieme di misure che possano aiutare gli Stati membri e le parti sociali a gestire in modo equilibrato l'impatto della crisi mondiale.

Nelle conclusioni dell’8 giugno il Consiglio dell’UE ha invitato, tra l’altro, a sostenere l'occupazione, rafforzare le misure per un adeguato sostegno al reddito, aumentare gli investimenti nel capitale umano, mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione, migliorare l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego.

Parita' di trattamento uomo-donna

Il 3 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, e che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)636).

La proposta mira, tra l'altro, a riconoscere il diritto a un periodo di congedo di maternità per le lavoratrici autonome; riconoscere il contributo apportato nelle imprese familiari dai coniugi coadiuvanti, garantendo loro una tutela sociale almeno equivalente a quella dei loro partner lavoratori autonomi; e attribuire agli organismi nazionali per le pari opportunità la competenza per agire in caso di discriminazioni.

La proposta è stata esaminata, secondo la procedura di codecisione, dal Consiglio dell’8 giugno 2009 ed è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo.

Vedi anche gli articoli 22 e 24, paragrafi “Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE” e “Procedure di contenzioso”.

 

 

 


Art. 49
(Disposizione finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

 

 

L’articolo 49, inserito durante l’esame al Senato, incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 (art. 5), recante Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (comma 1).

 

L’articolo 1 della legge n. 229 del 2005 ha previsto che alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana), venga riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera , un ulteriore indennizzo rispetto a quello già spettante ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210[156]. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio parametrato alla somma percepita dal danneggiato ai sensi della medesima legge n. 210 del 1992. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. In caso di morte dei congiunti, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

La citata legge n. 229 del 2005 (art. 4) prevede inoltre che ai soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 1 sia ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. L’ammontare di tale assegno è determinato da una specifica commissione ministeriale, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo. Gli importi così determinati sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Va ricordato che in tema di corresponsione di benefici economici per i danni da vaccino sono stati emanati il D.M. 3 aprile 2008[157] e il D.M. 28 gennaio 2009[158].

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, stabilendo che ad essa si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008[159] rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

 

Il citato comma 361 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti. Il comma successivo (362) demanda, ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri in base ai quali, nell’ambito di un piano pluriennale, sono definite le transazioni in esame. Sulla base di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 28 aprile 2009, n. 132[160].

 

 


Art. 50, commi 1-6
(Agenzie del lavoro)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’avvio dello svolgimento della attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un’apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

4. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale e ai servizi per l’impiego territorialmente competenti i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

5. All’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso che alimenta il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

6. All’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

 

 

Il commi 1-6 dell’articolo 50, introdotti dal Senato, modificano alcune disposizioni del D.Lgs. 276/2003 concernenti le agenzie per il lavoro.

 

In particolare:

§         Intervenendo sull’articolo 4, si modifica la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio dell’attività da parte degli intermediari(comma 1);

§         modificando l’articolo 5, si integrano i requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro (comma 2);

§         modificando l’articolo 6, si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro (comma 3);

§         modificando il comma 1 dell’articolo 8 (peraltro già abrogato dall’articolo 1, comma 4-quaterdecies, del D.L. 134/2009), si prevede l’obbligo di comunicazione all’INPS e ai servizi per l’impiego territorialmente competenti dei casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un’offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, nonché delle disposizioni in materia di privacy (comma 4);

§         modificando l’articolo 12, si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali ivi previsti, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 5);

§         modificando l’articolo 13, si riformulano le condizioni poste ai fini dell'ammissibilità di alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro (comma 6).

Le agenzie per il lavoro

Gli articoli 4-7 del decreto legislativo 276/2003 hanno attuato una revisione della disciplina relativa agli intermediari, con l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento differenziato solo in funzione del tipo di attività svolta.

In tal modo la platea dei soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione viene estesa anche a soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere altre attività: associazioni non riconosciute, enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale nonché consulenti del lavoro, università ed istituti di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di soggetti che devono aver ottenuto un'apposita autorizzazione, differenziata in funzione del tipo di attività svolta o della natura giuridica dell'intermediario. Per quanto concerne le università e le scuole, si tratta di attività che esse in parte già svolgono attraverso l’avvio degli studenti ad esperienze di formazione nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo 4 ha istituito presso il Ministero del lavoro un apposito albo delle agenzie del lavoro – strutture private polifunzionali per la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - suddiviso nelle seguenti sezioni:

·         agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione;

§         agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a operare esclusivamente specifiche attività;

§         agenzie di intermediazione;

§         agenzie di ricerca e selezione del personale;

§         agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

L’iscrizione all’albo, che diventa definitiva trascorsi due anni dall’iscrizione provvisoria, comporta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione. Con il D.M. del Ministro del lavoro del 23 dicembre 2003[161] sono state disciplinate nel dettaglio le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, i criteri in base ai quali viene verificata l’attività svolta, i criteri e le modalità dell’eventuale revoca dell’autorizzazione, e gli elementi utili ai fini del funzionamento dell’albo medesimo.

L’iscrizione alla sezione dell’albo relativo alle agenzie di somministrazione che possono svolgere tutte le attività di cui all’articolo 20 comporta automaticamente l’iscrizione dell’agenzia alle sezioni relative alle agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. L’iscrizione alla sezione dell’albo relativa alle agenzie di intermediazione comporta automaticamente l’iscrizione alle sezioni delle agenzie di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Infine, si fa presente che l’autorizzazione disciplinata nella norma qui richiamata non può essere oggetto di transazione commerciale.

Le agenzie interessate a svolgere attività di intermediazione dovranno possedere i requisiti giuridici e finanziari elencati all’articolo 5. Di questi alcuni sono comuni a tutte le agenzie, altri sono specifici in relazione al tipo di attività e prevedono disposizioni a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei relativi crediti contributivi.

In particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, il Ministero del lavoro ha il compito di rilasciare, entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle agenzie nell’albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta.

Il successivo articolo 6 ha autorizza allo svolgimento dell’attività di intermediazione – senza fini di lucro - i seguenti soggetti:

§         enti locali;

§         camere di commercio;

§         università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie;

§         istituti di scuola secondaria di secondo grado, sia pubblici sia privati.

Vengono parimenti autorizzate, esclusivamente a favore dei propri associati e nel rispetto di alcuni requisiti:

§         le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

§         le associazioni di rilevanza nazionale aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali o del lavoro e gli enti bilaterali;

§         l’ordine nazionale dei consulenti del lavoro, che può svolgere attività di intermediazione a livello nazionale tramite una apposita fondazione o altro soggetto dotato di personalità giuridica, purché iscritti all’albo.

 

Il successivo articolo 8, comma 3 (i primi 2 commi sono stati abrogati dall’articolo 1, comma 4-quaterdecies, del D.L. 134/2009, convertito dalla L. 167/2009) ha stabilito che per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefìci contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal D.Lgs. 297/2002 hanno valore certificativo delle stesse.

 

L’articolo 12 pone a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro un contributo, pari al 4% della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, da versare ad un fondo bilaterale di nuova istituzione, costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.

Tali risorse - destinate ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale, iniziative volte a garantire da un lato l’integrazione del reddito al termine del contratto, dall’altro l’emersione del lavoro irregolare, nonché l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati – sono attivate con autorizzazione del Ministero del lavoro che esercita anche la vigilanza sulla gestione dei fondi e provvederà all’eventuale adeguamento della misura del contributo (commi 1-2).

Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con  apposito decreto (comma 3).

I fondi bilaterali sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle specifiche finalità istituzionali, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita, inoltre, la vigilanza sulla gestione dei fondi (comma 5).

In caso di omissione, anche parziale, dei contributi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi in precedenza richiamati (comma 8).

E’ prevista, infine, la possibilità da parte del Ministro del lavoro di ridurre i richiamati contributi, in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

 

L’articolo 13, infine, al fine di agevolare e garantire l’inserimento, o il reinserimento, dei “lavoratori svantaggiati”, consente alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, per la realizzazione di politiche attive e di workfare, di operare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale sulla somministrazione, purché venga predisposto un piano di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro che preveda anche il coinvolgimento di un tutore e l’assunzione del lavoratore, da parte delle medesime agenzie, con un contratto di durata non inferiore a sei mesi (comma 1, lettera a)). Le agenzie possono in tal caso anche determinare la retribuzione del lavoratore detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione o altra indennità.

Gli interventi e le misure individuate sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito (comma 3).

Inoltre l’agenzia può disporre la sospensione del trattamento retributivo in caso di rifiuto reiterato a svolgere una prestazione di lavoro adatta alle competenze del lavoratore, in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.

 

Il comma 1, modificando il comma 2 dell’articolo 4 del D.Lgs. 276/2003, prevede che il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, sulla base della richiesta ad operare a tempo indeterminato inoltrata dagli intermediari autorizzati, rilasci l’autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

 

Il comma 2 modifica il comma 1, lettera f), dell’articolo 5 del D.Lgs. 276/2003, sui requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo.

 

In merito all’individuazione dei requisirti richiesti alle agenzie ai fini dell’iscrizione all’albo, la lettera f) vigente prevede l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

 

Il nuovo testo della lettera f) prevede che l’invio da parte delle agenzie all’autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro sia obbligatoria a pena della revoca dell’autorizzazione. Tra le informazioni strategiche rientrano anche i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti, senza giustificato motivo, una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente.

 

Il comma 3 prevede lamodifica della disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro, recata all’articolo 6 del D.lgs. 276/2003.

Con la lettera a) vengono ampliate le definizioni dei soggetti ammessi a tale attività, ora individuate:

·         nelle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; con la modifica in esame queste associazioni possono svolgere l’attività anche tramite le associazioni territoriali e le società di servizi da queste ultime controllate;

·         nelle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale ed ora anche regionale, aventi come oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

·         negli enti bilaterali i quali - con la modifica in commento - possono operare anche le tramite le associazioni territoriali e le società di servizi da queste ultime controllate (di cui alla lettera a) del comma 1).

 

Inoltre, con la lettera b) viene aggiunto il comma 3-bis all’articolo 6 del D.lgs. 276/2003, per cui vengono ammessi alle attività di intermediazione i gestori di siti internet. In tale senso, questi soggetti debbono svolgeretale attività senza finalità di lucro inviando ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro, come previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 276/2003[162], nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.

 

Infine, con la lettera c) viene aggiunto il comma 8-ter  all’articolo 6 del D.lgs. 276/2003. Tale comma prevede che i soggetti indicati ai commi 1, 3 e 3-bis dell’articolo 6[163], siano autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione tramite una comunicazione preventiva al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell’avvio svolgimento della attività di intermediazione, sulla base di un’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tali soggetti vengono inseriti in apposita sezione dell’albo previsto all’articolo 4 del D.lgs. 276/2003.

Il nuovo comma 8-ter precisa, inoltre, che per i soggetti indicati del predetto articolo 4 non si applicano il comma 2relativo all’autorizzazione provvisoria all’esercizio all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, nonché il comma 6relativo agli effetti automatici dell’iscrizione alla sezione delle agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione, nonché delle agenzie di intermediazione.

 

Il comma 4 apporta alcune modifiche all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, prevedendo l’obbligo di comunicazione all’INPS e ai servizi per l’impiego territorialmente competenti i casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un’offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.

 

Si segnala che i commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 276/2003 risultano abrogati (per effetto dell’articolo 1, comma 4-quaterdecies, lettera a), del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla L. 24 novembre 2009, n. 167[164])

 

L’abrogato comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs. n276/2003, disponeva che ferme restando le disposizioni sul trattamento dei dati personali, disponeva che le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurassero ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati dovessero essere comunicati, e garantissero l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi.

 

Il comma 5 apporta sostanziali modifiche all’articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, concernente i Fondi bilaterali.

 

In particolare:

§         modificando il comma 1 si interviene sulla destinazione delle risorse ai fondi bilaterali attraverso l’erogazione del contributo pari al 4% delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, stabilendo che queste siano destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione (lettera a));

§         sostituendo interamente il comma 3, si dispone che gli interventi di finanziamento siano attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore ovvero, in mancanza, dai fondi bilaterali (lettera b));

§         aggiungendo un periodo al comma 5, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre ad esercitare la vigilanza sulla gestione dei fondi bilaterali, debba approvare, entro 60 giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo bilaterale per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato (lettera c));

§         sostituendo interamente il comma 8, in caso di omissione, anche parziale, si prevede la corresponsione al fondo bilaterale, oltre che del contributo omesso, anche dei relativi interessi, nella misura prevista dal tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica, di cui al D.M. 26 settembre 2005, più il 5%. Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa a carico del Ministero del lavoro, di importo pari al contributo omesso, che va ad alimentare il Fondo per l’occupazione (lettera d));

§         inserendo un comma 8-bis, si nega il finanziamento delle attività formative da parte del fondo bilaterale in caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento in precedenza richiamato. Lo stesso fondo può procedere, in alternativa, al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Anche in questo caso, le richiamate somme sono destinate al Fondo per l’occupazione (lettera e));

§         infine, aggiungendo il comma 9-bis, si prevede che gli interventi dell’articolo in oggetto trovino applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione (lettera f)).

Si valuti l’opportunità di un coordinamento tra quanto disposto dalla lettera a) (in base alla quale le risorse sono corrisposte ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione da parte dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro) e quanto disposto dalla successiva lettera f) (che prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in  somministrazione, e quindi anche a tempo indeterminato).

 

Il comma 6, infine, apporta alcune modifiche all’articolo 13 del D.Lgs. 276/2003, riformulando le condizioni poste ai fini dell'ammissibilità di alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro.

Più specificamente, introducendo un nuovo comma 5-bis, si prevede che la previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13[165] trovi applicazione solamente in presenza di un convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con le regioni e gli enti locali ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Procedure di contenzioso

Il 14 maggio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4471) nella quale segnala l’incompatibilità delle disposizioni contenute nell’art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con la libertà di prestazione dei servizi sancita dall’art. 49 del Trattato CE.

Il suddetto art. 5 prevede infatti che una società che svolga attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, possa richiedere l’iscrizione all’apposito albo delle agenzie per il lavoro a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

·       sede legale della società nel territorio dello Stato o i altro Stato membro dell’UE;

·       capitale sociale interamente versato non inferiore a 600.000 euro;

·       deposito cauzionale pari a 350.000 euro;

·       disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;

·       interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro;

·       svolgimento dell’attività di somministrazione in un ambito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

·       indicazione dell’attività di somministrazione di lavoro e di intermediazione come oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo;

·       rapporti di lavoro subordinato con quattro unità nella sede centrale e due unità per ciascuna filiale.

La Commissione ritiene che l’obbligo di iscrizione all’albo nazionale, unitamente ai requisiti richiesti dall’art. 5 per ottenere l’iscrizione, costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art.49 del Trattato CE.

 

 


Art. 50, comma 7
(Disposizioni in materia di apprendistato)

7. All’articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio».

 

 

Il comma 7 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 53 del D.lgs. 276/2003, prevedendo che nelle ipotesi di contratto di apprendistato, la contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale possa stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Nella norma si precisa che la retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio.

L’articolo 53 del D.lgs.276/2003 dispone in merito agli incentivi economici e normativi e alle disposizioni previdenziali dell’apprendistato. In particolare, a garanzia dell’apprendista, si dispone che la categoria di inquadramento dell’apprendista non possa essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Inoltre, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, gli apprendisti vengono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Infine, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, la norma conferma gli incentivi economici per l’utilizzazione del rapporto di apprendistato, la cui effettiva spettanza è soggetta alla verifica che la formazione sia svolta secondo modalità definite con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

 


Art. 50, comma 8
(Disposizioni sul lavoro a progetto)

8. All’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

 

 

Il comma 8 modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall’ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona.

L’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003[166]prevede che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Vengono escluse da tale figura contrattuale i rapporti di durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito non superi i 5.000 annui.

 

 


Art. 50, comma 9
(Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)

9. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

 

Il comma 9, introdotto dal Senato, abroga l’articolo 1, comma 46, della legge n.247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing). A fini di coordinamento normativo, poi, viene espressamente richiamata l’applicabilità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I (articoli 20-28) del D.Lgs. 276/2003, disciplinanti la fattispecie di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

 

Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto come detto dal D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

La normativa previgente alla L. 247/2007 prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato.

La somministrazione a tempo indeterminato era uno strumento contrattuale inedito per l'Italia, ma molto diffuso negli Stati Uniti fin dai primi anni ’80. Con tale istituto sostanzialmente si introduceva anche nell’ordinamento italiano il cosiddetto leasing di manodopera (staff leasing), grazie al quale le aziende potevano "affittare" la forza-lavoro anche a tempo indeterminato e non solo a termine. Invece, con il contratto di fornitura di lavoro interinale di cui alla L. 196/1997, l’impresa fornitrice metteva a disposizione dell’impresa utilizzatrice un lavoratore solamente per esigenze lavorative di carattere temporaneo.

Si consideri tuttavia che l’articolo 20 del D.Lgs. 276/2003 prevedeva una tassativa elencazione delle attività per le quali è legittima la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Si trattava in particolare delle seguenti attività:

§         servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

§         servizi di pulizia, custodia, portineria;

§         servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

§         gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

§         attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

§         attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

§         gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

§         costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

 

La somministrazione a tempo indeterminato era inoltre lecita in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Nel caso della somministrazione a tempo determinato, invece, viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

L’articolo 20, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali è vietata l’utilizzazione del contratto di somministrazione:

§         nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;

§         salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi[167] o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;

§         nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e ss. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[168].

 

Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (ad substantiam) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullità del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Per quanto concerne in generale il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’articolo 22 conferma l’applicazione della disciplina civilistica e delle leggi speciali vigenti, mentre per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 368 del 2001 in materia di lavoro a tempo determinato

Nell’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, nel caso in cui il prestatore sia stato assunto dall’agenzia di somministrazione con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è precisato l’ammontare dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è fissata dal contratto collettivo e comunque non può essere inferiore alla misura prevista con decreto ministeriale. Si precisa che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (quindi non concorre alla determinazione della tredicesima mensilità o al trattamento di fine rapporto).

All’articolo 23, oltre a prevedersi un obbligo in solido tra somministratore ed utilizzatore per quanto riguarda la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, si prevedono alcune tutele per i lavoratori dal punto di vista economico e retributivo, della sicurezza sul lavoro e dell’esercizio del potere disciplinare riservato al somministratore.

L’articolo 24 dispone che ai lavoratori delle imprese di somministrazione si applicano i diritti sindacali di cui allo Statuto dei lavoratori, alla stregua di tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il lavoratore può esercitare liberamente, anche presso l’utilizzatore, le libertà sindacali e può partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Ai lavoratori che dipendono da uno stesso somministratore ma lavorano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente, con le modalità stabilite dalla contrattazione.

Inoltre l’utilizzatore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In mancanza delle r.s.a. tale comunicazione va indirizzata alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano sindacale.

L’articolo 25 pone a carico del somministratore il versamento degli oneri contributivi (previdenziali ed assistenziali), nonché quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni. A tal fine il somministratore viene inquadrato nel settore terziario, tranne nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera nel settore agricolo o nel lavoro domestico dove sono applicate le discipline di settore.

Per quanto concerne la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2049 del c.c., l’articolo 26precisa che ne risponde il soggetto utilizzatore, poiché esercita nel concreto il potere direttivo nei confronti del lavoratore.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di somministrazione (cfr. articolo 20) o non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro, l’articolo 27stabilisce che il lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con decorrenza fin dall’inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo l’accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle scelte organizzative o produttive.

Nell’eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l’intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l’articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 – l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

 

 


Art. 51
(Nomina dei componenti del comitato amministratore di fondo di solidarietà)

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.

 

 

L’articolo 51, introdotto al Senato, sopprime il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

 

Il decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, ha istituito presso l'INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”. Il Fondo, che gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito, e i relativi contratti complementari, che nell'àmbito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

In particolare, l’articolo 3 prevede che Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall’Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte.

 

 


Art. 52
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

 

L’articolo 52, introdotto al Senato, reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare si recano specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel caso in cui il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato.

 

Gli articoli 61-69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 hanno introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato, finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale, per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Con la nuova fattispecie del lavoro a progetto è stato previsto l’obbligo (articolo 61) di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro (articolo 61, comma 2). Pertanto vengono fissati due criteri alternativi, uno correlato alla durata della prestazione nei confronti dello stesso committente, l’altro correlato all’ammontare del corrispettivo, che servono a distinguere le prestazioni meramente occasionali dalle collaborazioni coordinate e continuative vere e proprie, che vengono disciplinate dalle disposizioni sul lavoro a progetto.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi .

Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1).

La determinazione del progetto e di tutti gli elementi accessori è lasciata alla contrattazione. Il contratto, infatti, che deve essere redatto in forma scritta ad probationem, deve contenere, tra gli altri, l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e del progetto, o programma di lavoro o delle fasi di esso, nonché il corrispettivo e le relative modalità di pagamento e le forme di coordinamento del lavoratore, che in ogni caso non devono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore stesso. Lo stesso contratto, infine, deve prevedere forme di tutela e di sicurezza della salute del collaboratore di progetto (articolo 62).

I contratti si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o fase di esso che ne costituisce l’oggetto. E’ comunque prevista la possibilità, per le parti contraenti, di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero in seguito a quanto disposto nel contratto (articolo 67).

Il compenso è proporzionato (articolo 63) alla quantità e qualità del lavoro, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

E’ stata prevista la possibilità, per il collaboratore a progetto, di svolgere l’attività nei riguardi di più committenti, anche se lo stesso non può svolgere attività concorrenziale nei confronti dei committenti stessi né può venire meno all’obbligo di riservatezza (articolo 64).

Lo stesso D.Lgs. 276 ha individuato (articoli 65 e 66) alcuni diritti del collaboratore a progetto.

In particolare (articolo 65), il collaboratore ha il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione eventualmente fatta nello svolgimento del rapporto. In ogni caso, i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati da leggi speciali, comprese le disposizioni di cui all’articolo 12-bis della L. 633 del 1941 .

Il successivo articolo 66 disciplina ulteriori diritti del collaboratore a progetto.

In particolare, si stabilisce che:

§         la gravidanza, malattia ed infortunio non comportano estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di gravidanza, inoltre, la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni, salvo previsione contrattuale più favorevole;

§         in caso di infortunio o malattia, salva diversa previsione contrattuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, se determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti a durata determinabile;

§         infine, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del capo in esame si applicano specifiche norme, tra le quali si ricordano quelle sul processo del lavoro , quelle sulla tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, attualmente regolate dal recente D.Lgs. 81/2008 , nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le norme di cui all’articolo 51, comma 1, della L. 488/1999 (finanziaria 2002) .

 

L’articolo in esame determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, infatti, nei casi richiamati, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione, di cui all'articolo 1, commi da 1202 a 1210, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604[169].

Si segnala, al riguardo, che il testo non appare chiaro laddove non fornisce alcuna indicazione in merito alla scelta della data del 30 settembre 2008 entro la quale il datore di lavoro deve aver offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato al lavoratore a progetto ai fini dell’erogazione dell’indennizzo.

 

Il richiamato articolo 8 stabilisce che nel caso in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro sia tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo a specific parametri d’impresa. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15 prestatori di lavoro.

 

I richiamati commi 1202-1210 dell’articolo 1 della legge n.296/2006 sono volti a promuovere la “trasformazione” dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (di seguito: co.co.co.), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato e a favorire il corretto utilizzo dei medesimi rapporti di collaborazione.

Si evidenzia che i contratti di lavoro subordinato conclusi per avvalersi delle disposizioni in esame non devono necessariamente essere stipulati a tempo indeterminato. Ciò si desume, oltre che dall’ultimo periodo del comma 1203 - che prevede la spettanza dei benefici previsti dalla vigente normativa nel caso in cui i contratti di lavoro siano stipulati a tempo indeterminato – anche e soprattutto dal comma 1210, secondo cui i rapporti di lavoro subordinato instaurati a seguito della “trasformazione” del rapporto di lavoro dei collaboratori devono avere una durata non inferiore a 24 mesi.

Il comma 1202, ha disposto che i datori di lavoro che intendano procedere alla suddetta trasformazione dei rapporti di lavoro sono tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co – a stipulare entro il 30 aprile 2007 appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il successivo comma 1203 ha previsto che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. (anche a progetto) in rapporti di lavoro subordinato e che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c.. L’ultimo periodo del comma 1203, come accennato, precisa che i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente[170].

Il comma 1204 ha stabilito che le parti sociali possano stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a contribuire al corretto utilizzo del rapporto di co.co.co (anche a progetto) e a prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con i medesimi rapporti, ai sensi dell’articolo 61, comma 4, del D.Lgs. 276/2003.

Il comma 1205 ha subordinato la validità degli atti di conciliazione all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi pregressi di svolgimento del rapporto di co.co.co. (anche a progetto), per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del medesimo rapporto.

Il comma 1206 ha disposto che i datori di lavoro siano tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili. Qualora i datore di lavoro non dovessero procedere ai versamenti delle rate a titolo di contributo straordinario integrativo, si applicano le sanzioni previste in caso di omissione contributiva.

Il comma 1207 ha precisato gli effetti della stipula degli atti di conciliazione e dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro. In particolare, gli atti di conciliazione producono gli effetti degli articoli 410 e 411 c.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo pregresso. Inoltre, è stato previsto che il regolare versamento del contributo straordinario integrativo (eventualmente in forma rateale ai sensi del comma 1206) determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi previdenziali o premi assicurativi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento di contributi e premi. Inoltre la disposizione, per quanto riguarda le violazioni in materia contributiva ed assicurativa, sembrerebbe prevedere esclusivamente l’estinzione dei reati in materia di versamento di contributi e dei premi e delle sanzioni amministrative (nonché degli oneri accessori) connesse al versamento dei contributi e dei premi, alla denuncia contributiva mensile all’INPS nonché alla denuncia delle retribuzioni all’INAIL ai fini del pagamento dei premi assicurativi. Invece nulla sembrerebbe previsto per le omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, che integrano ipotesi di evasione e non di semplice omissione. Il comma 1207 ha disposto, inoltre, sempre al fine di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori, che per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto.

Il comma 1208, infine, ha consentito l’accesso alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Comunque, per accedere alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve stabilizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione dia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

 

 

 


Gli articoli soppressi dal Senato

La presente sezione da brevemente conto del contenuto degli articoli approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati che sono stati successivamente soppressi nel corso dell’esame al Senato. Poiché sulle materie oggetto di tali articoli non è stata raggiunta una duplice deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento, esse sono da considerarsi oggetto di esame parlamentare in terza lettura da parte della Camera.

 

Art. 3

(Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori)

 

L'articolo 3 prevedeva l’esclusione di alcune norme sul riposo settimanale dei lavoratori dal meccanismo di abrogazione di cui all'articolo 24 e all'Allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112[171], confermando, quindi, per tale materia, il complesso della disciplina vigente. In particolare, le norme si riferivano al Riposo domenicale e settimanale (legge 370/1934 e D.P.R. 1183/1954)

La norma è stata soppressain quanto le relative disposizioni sono state già introdotte nell'ordinamento dall'articolo 3 e dall'allegato 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200[172].

Art. 6

(Territorializzazione delle procedure concorsuali)

 

L'articolo 6 è stato soppresso al Senato, in quanto "la disciplina contenuta nel citato articolo è già presente nella normativa vigente"[173]. Esso recava alcune modifiche all’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001[174], in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

§      si sostituiva il comma 1 dell’articolo 35, al fine di evidenziare il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall’esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità, nonché con procedure selettive o avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici (comma 1);

§      si modificava il comma 4 del medesimo articolo 35, al fine di precisare che, in maniera funzionale rispetto alle determinazioni sull’avvio di procedure di reclutamento, le dotazioni organiche devono essere articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica (comma 2);

§      modificando il comma 5 del più volte richiamato articolo 35, si disponeva l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale (comma 3);

§      novellando il successivo comma 5-bis, si stabiliva l’obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e si considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico (comma 4).

§      novellando il comma 5-ter, si disponeva sul principio della vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salva diversa previsione nelle leggi regionali, nonché sul principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici garantito con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, se strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risulta. (comma 5)[175].

 

Articolo 7

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

 

L’articolo 7 è stato soppresso al Senato in quanto le disposizioni in esso contenute sono già state introdotte nella legislazione vigente[176].

Esso abrogava diverse disposizioni recate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 in tema di stabilizzazione del personale pubblico ‘precario’. A tal proposito, si ricorda che una serie di disposizioni incidenti sulla disciplina delle stabilizzazioni sono contenute nell'articolo 17, commi 10-19, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78[177].

 

 

Articolo 10

(Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali)

 

L'articolo 10 – che disponeva una norma interpretativa in ordine all’applicazione delle limitazioni percentuali previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell’ottica del riparto degli incarichi stessi fra dirigenti ‘interni’ ed ‘esterni’ - è stato soppresso al Senato in quanto identica disposizione è stata inserita nel nuovo comma 6-bis dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001, modificato dall’articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 150/2009.

 

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione)

 

L’articolo 15 è stato soppresso al Senato, in quanto contenente norme già previste dall'ordinamento. Esso interveniva sull’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001, con riferimento alla casistica del conferimento di incarichi esterni a soggetti privi di ‘comprovata specializzazione universitaria’. In tal senso, si prevedeva il riferimento ai contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa e tra i soggetti incaricati, oltre a coloro che operano nel campo dei mestieri artigianali, venivano indicati quelli dell'attività informatica, del supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003.

La modifica oggetto della norma è stata disposta dall'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69[178].

 

Articolo 16

(Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico)

 

L’articolo 16 è stato soppresso al Senato in quanto la materia in oggetto è stata di recente ridefinita dall'articolo 17, commi 35-novies e 35-decies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78[179].

Il comma 35-novies interviene sulla facoltà, per le pubbliche amministrazioni, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo restando che tale disposizione non si applica a magistrati e professori universitari. Nella norma la facoltà è esercitabile, per il triennio 2009-2011, non rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, viene applicata al personale dirigenziale e nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento, mentre viene esclusa per i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Il successivo comma 35-decies reca una norma di chiusura a favore di tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle pubbliche amministrazioni in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell’articolo 6, comma 3, della L. 15/2009[180] (cioè il 19 marzo 2009). Inoltre, nella norma si fa riferimento anche ai preavvisi che le richiamate amministrazioni abbiano disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, nonché alle cessazioni dal servizio che ne derivano.

 

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

 

L’articolo 20 è stato soppresso al Senato in quanto contenente norme già previste dall'ordinamento. La modifica disposta nella norma, che aveva ad oggetto l'articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, è stata disposta dall’articolo 17, comma 23, lettere a) e d), del decreto-legge 78/2009.

Esso disponeva che al personale del comparto sicurezza e difesa, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non si applicasse la limitazione della retribuzione derivante dai periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, al solo trattamento economico fondamentale. Inoltre, si abrogava la norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la tendenziale non equiparabilità delle assenze per malattia alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

 

Articolo 26

(Spese di giustizia nel processo del lavoro)

 

L’articolo 26, soppresso al Senato, prevedeva, al comma 1, la soppressione della voce n. 1639 dell’allegato A annesso al D.L. 112/2008, n. 112, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, recante esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. La norma è stata soppressa in quanto le relative disposizioni sono state già introdotte nell'ordinamento dall'articolo 3 del D.L. 200/2008.

Al comma 2 veniva modificato l'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sul contributo unificato per i processi relativi a controversie in materia di lavoro di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile, assimilato a quelli in materia di locazione, comodato e occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali. Le modifiche disposte al precedente comma avrebbero acquistato efficacia efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento secondo il successivo comma 3.

 

Articolo 27

(Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro)

 

L'articolo 27 è stato soppresso al Senato anche in considerazione della circostanza che le relative disposizioni - ad eccezione di quelle di cui ai commi 10 e 12 - sono state già introdotte nell'ordinamento dal D.L. 185/2008, n. 185[181] e dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

Si ricorda che le norme in oggetto concernevano gli ammortizzatori sociali, gli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, gli incentivi per il reimpiego, la formazione, i finanziamenti a pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti aventi competenze in materia di lavoro.

In particolare, i commi 10 e 12 - le uniche disposizioni non introdotte nell'ordinamento - recavano, rispettivamente, uno stanziamento di 35 milioni di euro per il 2009, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego, ed uno stanziamento di 2 milioni di euro, sempre per il 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva.


 

 



[1]    Nel corso dell’esame al Senato è stata modificata unicamente la rubrica dell’articolo.

 

[2]    D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

[3]    L. 23 ottobre 1992, n. 421, Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

[4]     Per tali lavoratori, inoltre, i limiti di età introdotti dalla legge di riforma del sistema pensionistico per l'accesso alla pensione di anzianità nel regime retributivo sono ridotti fino al massimo di un anno (art. 1, comma 36, della L. 335/1995).

[5]     Per quanto riguarda invece le pensioni che saranno liquidate esclusivamente con il nuovo sistema contributivo, i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti hanno facoltà di optare tra una più elevata pensione (mediante applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età anagrafica all'atto del pensionamento, di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti) o un anticipo, in proporzione corrispondente e fino al massimo di un anno, del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (art. 1, comma 37, della L. 335/1995).

[6]     A tale riguardo, si segnala che la legge 3 gennaio 1960, n. 5, prevede, all'art. 1, che i lavoratori delle miniere, cave e torbiere possano andare in pensione a 55 anni, purché siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo. L'art. 25 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone invece che il servizio prestato dagli operai dello Stato addetti ai lavori insalubri (come definiti da ultimo dal decreto del Ministro della Sanità del 19 novembre 1981) o ai polverifici, sia maggiorato di un quarto.

[7]     In tal senso, l’art. 78, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[8]     D.M. 17 aprile 2001, Attuazione dell'art. 78, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura. La materia è stata successivamente oggetto della circolare INPS n. 115 del 25 maggio 2001 e, per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa, della circolare INPS n. 161 del 10 agosto 2001.

[9]     In base ad una rilevazione effettuata dall’INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati 416 (di cui 407 hanno fruito dell’anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia e 9 dell’anticipo rispetto ai requisiti di anzianità).

[10]    Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[11]    D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

      Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, lettera e), del richiamato D.Lgs. 66/2003 definisce come “lavoratore notturno”:

-        qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

-        qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time.

[12]    Si ricorda, tuttavia, che il comma 78 dell’articolo 1 della L. 247/2007 reca una specifica clausola di copertura finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui ai precedenti commi 76 e 77 (relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici), riducendo in maniera corrispondente ai relativi oneri (200 mln di euro) le risorse del Fondo di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. 81/2007. Inoltre, il comma 86 reca una specifica clausola di copertura finanziaria con riferimento alla disposizione di cui al precedente comma 85 (strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo), a valere sulle le risorse destinate dalla legge finanziaria per il 2008 alla proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, nel limite massimo di 12 mln di euro per l’anno 2008. Pertanto la copertura finanziaria di cui al menzionato comma 92 riguarda tutte le disposizioni recate dalla L. 247/2007 ad eccezione della disposizione di cui ai commi 76 e 77 (per le quali provvede in maniera specifica il comma 78) e al comma 85 (per le quali provvede in maniera specifica il comma 86).

[13]   Si consideri, a tale riguardo, che tutte le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 3, comma 164 (fatta eccezione per alcune disposizioni specificamente richiamate, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge finanziaria). Peraltro anche la L. 247/2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ai sensi del comma 94 della medesima legge.

[14]   Questi erano: l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, l'Istituto per gli affari sociali e Italia Lavoro Spa.

[15]   Previsto dal comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

[16]   Modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, aggiungendo il comma 3- bis  dopo il comma 3.

[17]   Vedi l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23 ottobre 1992, n. 421).

[18]   Vedi  l’articolo 3 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213 (Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato).

[19]   Vedi il citato comma 3 dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003.

[20]   Vedi anche l’articolo 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003.

[21]   Atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004. in particolare, l'articolo  5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dispone che, con atto di intesa, da sancire in Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.

[22]   Per gli altri IRCCS –Fondazione il rapporto di lavoro varia dai tre ai cinque anni come dettato dalla citata legge di riordino

[23]   Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

[24]   Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[25]   Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[26]   D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73.

[27]   D.L. 4 luglio 2006 n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[28]   D.L. 25 giugno 2008 n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[29]   In base alla normativa previgente, il datore di lavoro doveva tenere e conservare una serie di libri e documenti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, cioè il libro matricola e il libro paga (che vengono soppressi e sostituiti dal libro unico del lavoro con il menzionato D.L. 112/2008), oltre al registro infortuni e al registro delle visite mediche. Il libro matricola doveva riportare, nell’ordine cronologico di assunzione, il numero di dipendenti, i loro dati anagrafici e la loro posizione professionale, al fine di documentare l’esistenza del rapporto di lavoro agli enti previdenziali e assicurativi. Nel libro paga dovevano essere annotati tutti gli elementi che compongono al retribuzione dei lavoratori, le trattenute operate e l’importo dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto. Nel registro infortuni il datore di lavoro deve annotare cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino l’assenza dal lavoro almeno di un giorno (senza considerare quello dell’infortunio), indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia o meno coperto dall’assicurazione INAIL. La tenuta del registro delle visite mediche è obbligatoria in determinati casi previsti dalla legge, al fine di segnalare l’effettuazione e l’esito delle visite mediche prescritte prima dell’assunzione o delle visite periodiche.

[30]   E’ da ritenere che l’obbligo di istituzione del libro unico del lavoro diventi effettivo solamente dopo l’emanazione di tale decreto. Pertanto, nelle more dell’emanazione della normativa attuativa che stabilirà modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro nonché il relativo regime transitorio, dovrebbe continuare ad applicarsi la normativa precedente.

[31]    L. 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

[32]    L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

[33]   “Modifiche al sistema penale”.

[34]   Il D.Lgs 40/2006, Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80 ha, infatti, abrogato la disposizione che prevedeva la sola ricorribilità per cassazione della sentenza.

[35]   “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”.

[36]   D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[37]   L’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il comma 2, in particolare, stabilisce l’obbligo di corredare la notifica con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Inoltre, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

[38]   Si consideri infine che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, all’articolo 7, comma 1, dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del D.L. 12/2002, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

[39]    “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”.

[40]   “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[41]   “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro” .

[42]   Le variazioni sono le seguenti: proroga del termine inizialmente fissato; trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

[43]   Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[44]   D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

[45]   La disciplina su tali profili dell'orario di lavoro è contenuta, rispettivamente, all'art. 4, commi da 2 a 4, all'art. 9, comma 1, e all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 66/2003.

[46]   Di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 66/2003.

[47]   Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata del periodo di riferimento non può essere superiore a quattro mesi; tuttavia, tale limite può essere elevato, da parte dei contratti collettivi (stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative), fino a sei mesi ovvero, "a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti", fino a dodici mesi.

[48]   Riguardo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, cfr. l'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”.

[49]   Già modificata dall’articolo 41, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agiosto 2008, n. 133.

[50]   Undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

[51]   La disciplina generale sul pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie è posta dall'art. 16 della L. n. 689/1981, e successive modificazioni.

[52]   Di cui al citato art. 18-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.

[53]   Sul pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie dispone l'art. 16 della L. 689/1981.

[54]   D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.

[55]   DPR 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[56]   Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 aprile 2002, n. 56.

[57]   All’atto della nomina, i professori di prima fascia assumono la qualifica di straordinario; dopo 3 anni di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario.

[58]   Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

[59]   Legge 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[60]   DPR 23 marzo 2000, n. 117, Regolamento recante modifiche al DPR 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

[61]   L. 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[62]   La norma prevede che siano portate a compimento le procedurein atto alla stessa data.

[63]   Con riferimento alla valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto, le commissioni si basano sui seguenti elementi debitamente documentati:

a)     possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;

b)     svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;

c)     prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero;

d)     svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

e)     svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;

f)       realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

g)     organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

h)     titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

i)       partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

j)       conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

L’art. 3, comma 2, del decreto stabilisce, invece, che la valutazione delle pubblicazioni è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a)       originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b)       congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;

c)       rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d)       determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

[64]   Si tratta dei ricercatori con i quali le università hanno stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, c. 14, della l. n. 230 del 2005. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni

[65]   Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[66]   Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1.

[67]   L’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria per il 2005 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del FFO (limite già stabilito dall’art. 51, comma 4, della L. 449/1997).

[68]   L. 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Il meccanismo di reclutamento ivi previsto prevede un solo stadio di reclutamento, affidando alle singole università l’indizione dei bandi e prevedendo la valutazione comparativa dei candidati.

[69]   DPR 23 marzo 2000, n. 117, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

[70]   L. 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari. Il nuovo sistema di reclutamento previsto dalla legge è basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente (entro il 30 giugno) con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari, bensì costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Infatti, il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo.

[71]   Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della L. 4 novembre 2005, n. 230.

[72]    Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[73]   Decreto legge 30 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il comma richiamato nel testo è stato introdotto durante l’esame parlamentare, riproducendo l’art. 12 del d.l. n. 113 del 2008, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, di cui sono fatti salvi gli effetti dall’art. 1, c. 3, della legge di conversione.

[74]  Tale ultima disposizione ha inoltre previsto che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Viceversa, per i concorsi indetti entro il 30 giugno 2008, i relativi bandi potevano prevedere due idoneità.

[75]   Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 gennaio 2009, n. 1

[76]   Si cfr. articolo 4, co. 7, d.P.R. n. 117/2000.

[77] L’art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005 ha previsto che nelle procedure di valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, c. 6, della legge n. 449 del 1997, di borsisti postdottorato ai sensi della legge n. 398 del 1989, nonché di contrattisti ai sensi del suo comma 14.

[78]   Il Dm stabilisce, inoltre, che le commissioni giudicatrici prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, e che valutano l’originalità, la congruenza di ogni pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, la rilevanza scientifica e la diffusione.

[79]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[80]   DM 28 settembre 2000, n. 301, Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

[81]   Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129.

[82]Ai sensi della disposizione citata, il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei assegnati alla SSEF, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 5 – ovvero dei professori di nomina ministeriale, i quali acquisiscono stato giuridico e funzioni di professori ordinari – non può superare le trenta unità.

[83]  Il citato articolo 19, comma 15, ha previsto che la SSEF possa assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la normativa vigente in materia universitaria, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo del personale docente con incarico non temporaneo (ovvero trenta unità) e con conseguente indisponibilità di posti di professore.

[84]   Legge 18 ottobre 2001, n. 393, Primi interventi di rilancio dell’economia.

[85]   Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[86]Ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, le università disciplinano i trasferimenti con propri regolamenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria.

 

[87]   “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[88]    Le norme dell’articolo 39 della richiamata L. 449/1997 hanno previsto, principalmente, una disciplina innovativa con riferimento al regime di assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, introducendo un principio di programmazione delle assunzioni stesse che ha inteso superare – quale strumento di controllo della spesa di personale - la precedente normativa imperniata sul principio del blocco delle assunzioni (tale intenzione è stata tuttavia in parte disattesa dalla successiva legislazione, che ha fatto ricorso nuovamente al blocco del turn over per controllare la spesa di personale). In particolare, il comma 1 dell’articolo 39 ha posto a carico degli "organi di vertice" delle amministrazioni pubbliche un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto delle assunzioni che le amministrazioni stesse sono tenute a operare in base alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili; la finalità di tale obbligo è quella di “assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”.

[89]    D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

[90]    D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[91]    Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. 469/1997, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.

[92]    D.L. 12 maggio 1995, n. 163, Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

[93]    Si consideri altresì che l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. L’attuazione delle procedure e dei criteri generali richiamati è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.

[94]    Il comma 2-quater autorizza la Presidenza del Consiglio ad indicare, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile (previste dall’art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2004 e fatte salve dall’art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005) una riserva di posti destinata al personale assunto con ordinanza per esigenze della Protezione civile e del Servizio civile.

[95]    Tale disposizione ha introdotto una innovazione di non poco conto rispetto alla normativa previgente, che invece riconosceva il diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole (principio del “divieto di reformatio in pejus”), nel caso di mobilità.

[96]   “Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro”.

[97]   Si tratta del D.P.R. 547/1955 e del D.P.R. 303/1956, ad eccezione dell’articolo 64. Inoltre lo stesso articolo 304 ha abrogato il D.P.R. 164/1956, il quale prevedeva una disciplina aggiuntiva a quella prevista dal D.P.R. 547 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

[98]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[99]   In tal senso, viene modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.lgs. 165/2001

[100]D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, entrato in vigore nel giugno 2006.

[101]Direttiva del 23 maggio 2007, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, adottata dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal ministro per i diritti e le pari opportunità

[102]Si segnalano a tal proposito il Rapporto per l'anno 2007 sull'attuazione della direttiva – novembre 2008, e Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche: Rapporto di sintesi per l’anno 2008 sull’attuazione della direttiva emanata in data 23 maggio 2007.

[103]Decreto .Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

[104]L’ordinamento prevede espressi divieti di discriminazione relativi al mondo del lavoro. La legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori, stabilisce la nullità dei patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (art. 15). Il più volte citato Codice delle pari opportunità contiene numerose disposizioni al riguardo: art. 31 (Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici), art. 33 e 34 (Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza e nelle carriere militari), al trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico (articoli 28 e 29), all’accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30). Come noto, la violazione di questi divieti, ribaditi recentemente dalla normativa comunitaria (articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2006/54/CE), comporta la nullità degli atti, l’applicazione di sanzioni amministrative, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre naturalmente alle conseguenze risarcitorie nel caso di danno.

[105]Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, ha recepito la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Conseguentemente, il D.lgs. 216/2003, stabilisce il divieto, al momento dell’assunzione e durante la vigenza del contratto di lavoro, di discriminare in base alla religione professata, alle convinzioni personali, alla presenza di handicap, all’età e all’orientamento sessuale.

Il successivo D.L. 8 aprile 2008, n. 59, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2008, n. 101, ha ampliato il portato della tutela e limitato le situazioni di eccezione che non costituiscono atti di discriminazione sul lavoro. E’ stata altresì rafforzata la possibilità, per sindacati ed associazioni, di sedere in giudizio in rappresentanza o in vece della vittima.

[106]L’art. 41 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, istituisce, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

[107]Il parere va acquisito entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, oltre il quale il Governo può comunque procedere

[108]Nella norma si stabilisce che, decorso tale termine per il parere parlamentare, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Tale termine è prorogato di due mesi se scade nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi.

[109]Nella norma del codice sopra richiamata si afferma il principio generale in tema di abrogazione per cui le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge

[110]In tal senso, nella norma si fa riferimento alla condizione di handicap grave indicata all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. In questa disposizione si attribuisce la connotazione di gravità ad una situazione dove la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

[111] Associazione industriale di cui è membro anche la Confindustria italiana.

[112] Associazione europea delle piccole e medie imprese.

[113] European Centre of Employers and Enterprises.

[114] Confederazione europea dei sindacati.

[115]  “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”.

[116]  Si ricorda, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

[117]“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”.

[118]L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[119]Introdotto, dall’articolo 69, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[120]Le modalità di trasmissione sono disciplinate dall’articolo 50, comma 5-bis, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge. 24 novembre 2009, n.326), introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che rinvia al D.P.C.M. 26 marzo 2008 (recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 810, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività”) e al D.M. 2 febbraio 2009 (recante “Attuazione dell’articolo 50, comma 5-bis della legge 24 novembre 2004, n. 326, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale”).

[121]Tale provvedimento non risulta ancora adottato.

[122]Legge 31 marzo 2000 n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia

[123]D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

[124]  D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica.

[125]  L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

[126]  D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica.

[127]Può essere utile riportare, a titolo esplicativo, quanto indicato nella pagina dedicata ai Vice revisori tecnici sul sito della Polizia di Stato. A tale proposito, si ricorda che gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato espletano la loro attività in uno dei seguenti settori tecnici: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento e sanitario. Vengono successivamente indicati i profili professionali per i quali, nell'ambito di ciascun settore tecnico, vengono indetti i concorsi:

polizia scientifica: revisore tecnico chimico, revisore tecnico biologico, revisore tecnico fonico, revisore tecnico balistico;

telematica: revisore tecnico elettronico, revisore tecnico telegrafonico, revisore tecnico di apparecchiature di duplicazione e fotoriproduzione, revisore tecnico radiotelegrafista-goniometrista, revisore tecnico operatore di elaboratori elettronici, revisore tecnico procedurista;

motorizzazione: revisore tecnico di veicoli a motore, revisore tecnico motorista navale, revisore tecnico meccanico motorista aeromobili, revisore tecnico elettricista, revisore tecnico carrozziere, revisore tecnico carpentiere navale, revisore tecnico di strutture aeromobili, revisore tecnico di impianti e mezzi speciali, revisore tecnico di macchine utensili;

equipaggiamento: revisore tecnico sarto, revisore tecnico calzolaio, revisore tecnico armaiolo; sanitario: revisore tecnico infermiere, revisore tecnico di radiologia medica.

http://poliziadistato.it/articolo/1142

[129]L’articolo 20-quater è stato introdotto dal decreto legislativo 197/1995, Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, precisamente dall'art. 6,  come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 53/2001, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

[130]Al proposito si ricorda che il D.P.R. 337/1982 prevedeva, per l'eccesso al ruolo dei revisori, il superamento di un concorso interno per esame teorico-pratico e un corso successivo di formazione della durata di sei mesi, prescindendo dal possesso di uno specifico titolo di studio.  Il successivo D. Lgs. 197/1995 ha limitato l'accesso ai soli profili professionali dichiarati omogenei a quelli di provenienza ed ha previsto un concorso interno per soli titoli e un corso di formazione della durata di dodici mesi. Infine il D. Lgs 53/2001 ha reintrodotto la prova pratica, riducendo nuovamente la durata del corso di formazione a sei mesi prevedendo, fra i necessari requisiti dei concorrenti, il possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività del profilo professionale per il quale si concorre.

[131]Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione di studio per l’analisi della normativa e dei regolamenti di riferimento del personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici al fine dell’individuazione dei necessari aggiornamenti, istituita con decreto del 20/11/2006 del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza – Relazione finale, Luglio 2007

[132]Sono le commissioni costituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, (di regola abilitate per i casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e le commissioni costitute presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

[133]  Materia diversa è quella dei licenziamenti collettivi, disciplinati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223 (articolo 24), che sono quelli effettuati dalle imprese con un numero di dipendenti superiore a 15 nei confronti di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, o per cessazione dell'attività.

[134]  Si è ipotizzata al riguardo l'applicabilità dello schema normativo delle obbligazioni alternative (articolo 1285 e ss. del codice civile), con scelta spettante al debitore, ovvero di quello della obbligazione facoltativa, identificando l'obbligazione principale in quella di riassunzione: le due ipotesi hanno conseguenze diverse nel caso di sopravvenuta impossibilità di una delle due forme di adempimento.

[135]  Si evidenzia che la formulazione della disposizione in esame sembrerebbe voler prevedere che il termine per l’impugnazione si intende rispettato se il ricorso viene depositato entro tale termine presso la cancelleria, non occorrendo altresì la notifica al datore di lavoro. Invece la dottrina e la giurisprudenza prevalenti interpretano la normativa vigente nel senso della necessità della notifica entro il termine, considerando l’impugnazione un atto recettizio. Cfr. A. Vallebona, Istituzioni di diritto di lavoro, II. Il rapporto di lavoro, 2002, pag. 370, che richiama, in tal senso, le seguenti pronunce del giudice di legittimità: Cass. 19 ottobre 1981, n. 5468; Cass. S.U. 18 ottobre 1982 n. 5395; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6432; Cass. S.U. 2 marzo 1987 n. 2174; Cass. 21 settembre 2000 n. 12507. Lo stesso autore menziona invece, come pronuncia divergente da tale orientamento maggioritario, Cass. 11 ottobre 1978 n. 4550.

 

[136]  D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[137]D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[138]L. 22 luglio 1961, n. 628, “Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”. Nella norma richiamata si fa presente che coloro i quali legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

[139]L. 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”, Nella norma citata si fa riferimento al principio di solidarietà in materia di sanzioni amministrative. In tal senso, viene obbligato in solido il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, a meno che non provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

[140]Nella norma si fa richiamo all’articolo 16 della legge 689/1981 sul pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ovvero, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione.

[141]I termini di cui si fa cenno nella norma sono indicati all’articolo 14 della legge 689/1981 il quale prevede che la contestazione debba avvenire immediatamente al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma. In alternativa, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni per quelli residenti all’estero.

[142] Il ricorso citato nella norma in esame è quello presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Tali ricorsi sono decisi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, decorso inutilmente i quali il ricorso si intende respinto.

 

[143]“Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”.

[144]Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 4, della richiamata L. 247/2007, ha attribuito al Governo il compito, previa verifica del rispetto del principio dell’invarianza finanziaria, di stabilire, entro il 31 dicembre 2011, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (cd. “finestre”) per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

Il successivo comma 5, in attesa della definizione del nuovo regime delle decorrenze pensionistiche di cui al comma precedente, ha stabilito transitoriamente, le decorrenze per coloro che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di contributi e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, i quali, sulla base di quanto stabilito dal comma in esame, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione entro la fine del 2011.

In particolare, la lettera b) del richiamato comma 5 ha previsto quattro “finestre” per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia per i lavoratori dipendenti, disponendo che, i lavoratori dipendenti che siano in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia:

·          entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno;

·          entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno;

·          entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell’anno successivo;

·          entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell’anno successivo.

[145]  Al riguardo, si segnala che il comma 58 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1998) ha successivamente esteso la concessione dell’indennizzo, per il solo anno 1998, all'ipotesi di cessazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di agente e rappresentante di commercio, nei limiti delle disponibilità garantite dal gettito contributivo dell'addizionale di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 207. Si ritiene però che la riapertura prevista dall’articolo in esame si riferisca alle sole ipotesi di cui al D.Lgs. n. 207 del 1996, in quanto solo questo è espressamente richiamato.

[146]“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

[147]“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[148]Per una disamina più completa si rimanda al dossier redatto dal Servizio Studi n. 283/5 del 26 febbraio 2008.

[149]Pari, nel 2008, a 443,12 euro mensili. Si ricorda che il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge. Tuttavia, l'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

[150]D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[151]“Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”.

[152]Si segnala che la nuova definizione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa contenuta nell’articolo 50, comma 1, lettera c bis), del TUIR, non considerando più tra i caratteri essenziali della collaborazione la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione, ha stabilito che possono rientrare nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche attività manuali ed operative, in presenza, ovviamente, di tutti gli altri presupposti per il riconoscimento di un'attività di collaborazione.

 

[153]Recante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nonché la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

[154]La Commissione provinciale, la cui costituzione, il funzionamento ed i compiti sono disciplinati dalla stessa legge quadro n. 443/1985 (art. 10) vieneistituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e cura la tenuta dell’Albo deliberando sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di impresa artigiana.

[155]“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[156]  Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La legge 210/1992 ha riconosciuto un indennizzo, oltre che ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, anche ad altre categorie di soggetti specificamente individuati.

[157]  Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

[158]  Corresponsione ai soggetti beneficiari dell’assegno “una tantum” per danni da vaccino.

[159]  Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[160]  Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

[161]D.M. 23 dicembre 2003, “Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro”.

[162]Nella norma si fa riferimento al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro gestito dalla Borsa continua del lavoro

[163]Nelle norme sopra richiamate, tali soggetti sono indicati nelle università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie impegnate nell'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, nelle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, negli enti bilaterali e nei gestori di siti internet.

[164]“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”.

[165]  Possibilità per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, per la realizzazione di politiche attive e di workfare dirette ai “lavoratori svantaggiati”, di operare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale sulla somministrazione, purché venga predisposto un piano di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro che preveda anche il coinvolgimento di un tutore e l’assunzione del lavoratore, da parte delle medesime agenzie, con un contratto di durata non inferiore a sei mesi.

[166]D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

 

[167]La norma fa riferimento agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[168]“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[169]“Norme sui licenziamenti individuali”.

[170]La disposizione è volta a precisare che la trasformazione dei rapporti di co.co.co. (anche a progetto) in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato va assimilata alla instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro del medesimo tipo, con la conseguenza della spettanza dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente.

[171]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[172]D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa“, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9.

[173]In tal senso, il resoconto sommario delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del 29 ottobre 2009.

[174]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[175]In particolare, la modifica dell’articolo 35, comma 5-ter è stata anticipata dall'articolo 51 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[176]In tal senso, il resoconto sommario delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del 29 ottobre 2009.

[177]D.L. 1 luglio 2009, n. 78, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[178]L. 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

[179]D.L. 1° luglio 2009, n. 78, ”Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[180]L. 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”.

[181]D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ” Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.