Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2010 - A.C. 2936- Sintesi del contenuto | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 246 | ||
Data: | 17/11/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
17 novembre 2009 |
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n. 246/0 |
Finanziaria 2010
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Il disegno di legge finanziaria per il 2010 conferma l’impostazione già adottata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Anche per il 2010, il Governo ha, infatti, presentato in prima lettura al Senato una finanziaria “snella”, articolata in soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle allegate.
Tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria discende da quanto disposto inizialmente per il solo esercizio finanziario 2009 dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008 e riproposto, per l'esercizio 2010, dall'articolo 23, comma 21-ter del D.L. n. 78/2009. Per effetto di tali disposizioni, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468/1978), viene stabilito che in via sperimentale la legge finanziaria per l’anno 2009 e per l'anno 2010 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
A tale ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria corrisponde una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità - prevista anch’essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall’articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 e riproposta per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-quater, del decreto legge n. 78/09 - di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.
L’articolo 1, al comma 1, fissa, per il 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni (al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie), mentre il ricorso al mercato è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni. Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2011 e 2012. Ai sensi del comma 3, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate per rimborsare passività prima della scadenza ovvero per ristrutturare passività preesistenti. Il comma 4 destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
I commi da
Il comma 5 reca una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.
Il comma 6 dispone che anche per il triennio 2010-2012 la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate.
Il comma 7 proroga all’anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell’onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.
Il comma 8 introduce, a regime, l’aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati. L’applicazione definitiva dell’aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell’elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.
Il comma 9 dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprese le norme che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli di fonte comunitaria) all'attestazione della regolarità della posizione contributiva.
I commi da
Il comma 18 istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la
definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui
redditi da pensionespettanti alla
regione e attribuisce alla regione 200 milioni
nell’anno
Il comma
19 proroga per il triennio
2010-2012 le disposizioni previste all’articolo 3, commi da
Il comma 20 proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano parametri critici di carattere demografico (percentuale elevata di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore ai 5 anni), già disposti per il triennio precedente 2007-2009 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006.
Il comma 21 autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Il comma 22 esenta le vittime di atti di terrorismo, i loro superstiti, ascendenti e discendenti coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo o stragi, dal pagamento dell’imposta di registro prevista per le parti in causa e di ogni altra imposta.
I commi 23 e da
I commi da
Il comma 33 destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.
Il comma 34 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), circa la denominazione e la finalità del fondo - che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa – e le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo.
Il comma 35 proroga per il 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 153) con le quali è stata prevista l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.
Il comma 36 dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.
Il comma 37 reca norme in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti da questi effettuati per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni.
Il comma 38 incrementa di 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti destinati, per il biennio 2008-2009, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Il comma 39 autorizza la
spesa di 15 milioni per il 2009, di altrettanti per il 2010, e di 20 milioni
per il
Il comma 40 modifica l’art. 2,
co. 188, della legge finanziaria 2008, estendendo la possibilità di
rinegoziazione con l’Agenzia ex Sviluppo
Italia anche per i mutui che sono stati accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino
al 31 dicembre
Il comma 41 autorizza la spesa di 4 milioni per il 2010 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per la dotazione dei defibrillatori medesimi.
Il comma 42 estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa.
Il comma 43 riserva per il2010 una quota di 50 milioni delle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall’art. 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112 del 2008.
Il comma 44 dispone l’ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, autorizzando una spesa per il 2010 di 120,2 milioni.
Il comma 45prevede che le risorse del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile (art. 1, co. 72, della legge n. 247/2007) possono essere utilizzate per consentire ai giovani di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze della loro attività lavorativa o per sviluppare attività innovative e imprenditoriali.
Il comma 46 integra con 10 milioni il Fondo della protezione civile, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.
Il comma 47, novellando l’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, prevede la vendita dei beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse. Le somme ricavate affluiscono al Fondo unico giustizia e sono successivamente riassegnate per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Il comma 48 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le eventuali risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell’ISMEA, al netto del ripiano delle esposizioni debitorie, sono riassegnate, con decreto ministeriale, al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
Il comma 49 reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.
Il comma 50 dispone una riduzione di 100.00 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni per l'anno 2012, dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 244 del 2005 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni a favore del settore avicolo in conseguenza dell'influenza aviaria.
Il comma 51 prevede l’elargizione di un contributo straordinario per l’anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. In merito al profilo fiscale è disposta l’esenzione del contributo dall’IRPEF e dalle relative addizionali.
Il comma
52 istituisce presso,
Il comma 53 reca una disposizione interpretativa dell’art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge 266/2005, relativa alle condizioni necessarie a partire dal 2006 per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. Esso precisa che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica, e quindi che abbiano diritto ai contributi anche le imprese che non siano più società cooperative.
Il comma 54 dispone una rilevante riduzione dello stanziamento
destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo
ridimensionamento della quota di biodiesel
ammessa ad accisa agevolata. In primo luogo, viene ridotta da
Il comma 55 riduce di 100 milioni a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112/2008.
L’articolo 3 reca le disposizioni relative alle Tabelle da A ad F allegate al d.d.l. legge finanziaria.
Il comma 1 reca l’approvazione delle Tabelle A e B, che definiscono l’entità dei Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale.
Il comma 2 reca l’approvazione della Tabella C, relativa alla quantificazione annua (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa di carattere permanente.
Il comma 3
approva
Il comma 4reca l’approvazione della Tabella E, relativa alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa(definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Viene definanziato per 200 milioni nel 2010 e per 1.907,9 milioni nel 2012 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Risulta altresì ridotto di 20 milioni nel 2012 il fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente.
I commi 5 e 6 riguardano
Il comma 7 prevede che le risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) ed affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo previsto dall’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. n. 5/ 2009 (Fondo per finanziamento di interventi urgenti e indifferibili).
Il comma 8 afferisce alle modalità di copertura del d.d.l. finanziaria.
Il comma 9 dispone, infine, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio 2010.
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio |
( 066760-9932– *st_bilancio@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ID0009_0.doc