Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2010 - A.C. 2936-A- Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 2936-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 246    Progressivo: 4
Data: 10/12/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Finanziaria 2010

A.C. 2936-A

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

n. 246/4

 

 

 

10 dicembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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INDICE

Sintesi del contenuto

§      Articolo 1 - Risultati differenziali...................................................................... 3

§      Articolo 2, commi 1-4 - Disposizioni contabili in materia previdenziale......... 3

§      Articolo 2, comma 5 – Norme previdenziali per gli operai agricoli................. 3

§      Articolo 2, commi 5-bis-5-quater - Acconto IRPEF per l’anno 2009.............. 3

§      Articolo 2, comma 6 - Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca   4

§      Articolo 2, commi 7 e 8 - Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie................. 4

§      Articolo 2, comma 9 - DURC per gli esercenti del commercio ambulante... 5

§      Articolo 2, commi 10-17 - Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego............. 5

§      Articolo 2, comma 18 - Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia  6

§      Articolo 2, comma 19 - Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura....................................................................................................... 6

§      Articolo 2, comma 20 - Contributi concernenti i comuni “svantaggiati”......... 6

§      Articolo 2, comma 20-bis - Trasferimenti erariali ai comuni.......................... 6

§      Articolo 2, comma 21 - Collegi universitari.................................................... 7

§      Articolo 2, comma 22 - Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo........ 7

§      Articolo 2, commi 23, 28-32 - Difesa servizi S.p.A........................................ 7

§      Articolo 2, commi 24-27 - Uso dei marchi delle Forze armate...................... 7

§      Articolo 2, commi 33 e 33-bis - Confidi.......................................................... 7

§      Articolo 2, comma 34 - Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa8

§      Articolo 2, comma 35 – Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica     8

§      Articolo 2, comma 36 -Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari  8

§      Articolo 2, comma 37 - Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati   8

§      Articolo 2, comma 38 - Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa    9

§      Articolo 2, comma 39 - Finanziamento a CNR ed Enea................................ 9

§      Articolo 2, comma 40 - Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia................... 9

§      Articolo 2, comma 41 - Diffusione di defibrillatori........................................... 9

§      Articolo 2, comma 42 - Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa    9

§      Articolo 2, comma 43 - Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio  10

§      Articolo 2, comma 44 - Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli     10

§      Articolo 2, comma 45 - Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile    10

§      Articolo 2, comma 46 - Eventi atmosferici del 6 giugno 2009..................... 10

§      Articolo 2, comma 47 - Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia....... 10

§      Articolo 2, comma 48 - Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.. 11

§      Articolo 2, comma 48-bis - Polizze assicurative contratte dagli agricoltori. 11

§      Articolo 2, comma 48-ter - Interventi a favore del settore agricolo.............. 12

§      Articolo 2, comma 48-quater - Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura  12

§      Articolo 2, comma 49 - Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata.. 12

§      Articolo 2, comma 50 - Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria     12

§      Articolo 2, comma 51 -Contributo orfani vittime terrorismo e stragi........... 12

§      Articolo 2, comma 52 - Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili..... 13

§      Articolo 2, comma 53 - Contributi all’editoria................................................ 13

§      Articolo 2, comma 53-bis - Erogazione dei contributi all’editoria.................. 13

§      Articolo 2, comma 53-ter - Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali    13

§      Articolo 2, comma 54 - Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa........... 14

§      Articolo 2, comma 55 - Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008    14

§      Articolo 2, commi 56 e 57 - Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale14

§      Articolo 2, comma 58 - Anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale15

§      Articolo 2, commi 59 e 60 - Edilizia sanitaria............................................... 15

§      Articolo 2, commi 61-64 - Personale del Servizio Sanitario Nazionale........ 15

§      Articolo 2, commi 65-81 - Disavanzi sanitari regionali................................. 15

§      Articolo 2, commi 82-87 - Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari...... 16

§      Articolo 2, comma 88 - Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro    16

§      Articolo 2, comma 89 - Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009....... 16

§      Articolo 2, comma 90 - Proroga degli accreditamenti provvisori................. 16

§      Articolo 2, comma 91 - Carta elettronica..................................................... 17

§      Articolo 2, comma 92 - Fondo per le non autosufficienze............................ 17

§      Articolo 2, commi 93 e 94 - Fondo per le politiche sociali............................ 17

§      Articolo 2, comma 95 - Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR17

§      Articolo 2, commi 96-115 - Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige............................................... 17

§      Articolo 2, comma 116 - Destinazione di maggiori entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili18

§      Articolo 2, commi 117-118 - Rimborso minori entrate ICI........................... 18

§      Articolo 2, comma 119 - Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale................................................... 19

§      Articolo 2, comma 120 - Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto........ 19

§      Articolo 2, comma 121 - Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali    19

§      Articolo 2, commi 122 e 123 - Contribuzione figurativa per i trattamenti di sostegno al reddito    20

§      Articolo 2, commi 124 e 125 - Riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione............................................................................................. 20

§      Articolo 2, commi 126-130 - Ammortizzatori sociali in deroga.................... 20

§      Articolo 2, comma 131 - Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali21

§      Articolo 2, commi 132 e 133 - Somministrazione di lavoro......................... 21

§      Articolo 2, commi 134-137 - Inserimento lavorativo di persone svantaggiate21

§      Articolo 2, commi 138 e 139 - Lavoro accessorio....................................... 22

§      Articolo 2, comma 140 - Trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori edili   22

§      Articolo 2, comma 141 - Incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito........................................................................................................... 22

§      Articolo 2, comma 142 - Modifiche al Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale22

§      Articolo 2, comma 143 - Interpretazione autentica in materia di salario dei lavoratori agricoli23

§      Articolo 2, commi 144 e 145 - Apprendistato............................................... 23

§      Articolo 2, commi 146 e 147 - Detassazione dei contratti di produttività..... 23

§      Articolo 2, comma 148 - Riduzione del fondo sociale per l’occupazione..... 24

§      Articolo 2, comma 149 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile... 24

§      Articolo 2, comma 150 – Copertura degli oneri............................................ 24

§      Articolo 2, commi 151-172 - Banca del Mezzogiorno S.p.A........................ 24

§      Articolo 2, commi 173-178 – Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane   25

§      Articolo 2, commi 179-184 - Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa26

§      Articolo 2, commi 185 e 186 - Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti    26

§      Articolo 2, comma 187 - Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato     26

§      Articolo 2, comma 188 - Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo27

§      Articolo 2, comma 189 – Copertura degli oneri recati dai commi 187 e 18827

§      Articolo 2, commi 190 e 191 - Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali27

§      Articolo 2, comma 192 - Concessioni autostradali...................................... 28

§      Articolo 2, commi 193-195 - Stretto di Messina........................................... 28

§      Articolo 2, commi 196-200 - Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco   28

§      Articolo 2, comma 201 - Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico   29

§      Articolo 2, comma 202 – 205 - Spese di giustizia........................................ 29

§      Articolo 2, commi 206-208 - Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna  30

§      Articolo 2, comma 209 - Edilizia carceraria................................................. 30

§      Articolo 2, comma 210 - Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia   31

§      Articolo 2, comma 211 - Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria...................................................................................................... 31

§      Articolo 2, comma 212 - Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche     31

§      Articolo 2, comma 213 - Alienazione immobili dello Stato........................... 31

§      Articolo 2, comma 214 – Destinazione delle risorse.................................... 32

§      Articolo 2, commi 215-217 - Accordi quadro CONSIP................................ 32

§      Articolo 2, comma 218 - Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L’Aquila......................................................................................................... 32

§      Articolo 2, commi 219 e 220 - Rivalutazione terreni e partecipazioni.......... 32

§      Articolo 2, comma 221 - Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali33

§      Articolo 2, commi 222-224 - Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T    33

§      Articolo 2, comma 225 - Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.   33

§      Articolo 2, comma 226 - Credito d’imposta per spese di ricerca................. 34

§      Articolo 2, comma 227 e 228 - Emittenti radiotelevisive locali.................... 34

§      Articolo 2, comma 229 - Messa in sicurezza degli edifici scolastici............ 34

§      Articolo 2, comma 230 - Piani straordinari per il rischio idrogeologico........ 35

§      Articolo 2, comma 231 - Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti. 35

§      Articolo 2, commi 232 e 233 - Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici.................................................................................................... 35

§      Articolo 2, commi 234-239 – Fondi speciali - Tabelle da A ad F................. 35

§      Articolo 2, comma 240 – Riassegnazione di entrate................................... 36

§      Articolo 2, comma 241 – Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009............. 37

§      Articolo 2, commi 242-243 – Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore   37

 

 


Sintesi del contenuto

 


Articolo 1- Risultati differenziali

L’articolo 1, al comma 1, fissa, per il 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni (al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie), mentre il ricorso al mercato è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni. Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, per gli anni 2011 e 2012. Ai sensi del comma 3, i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate per rimborsare passività prima della scadenza ovvero per ristrutturare passività preesistenti. Il comma 4 destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Articolo 2, commi 1-4 - Disposizioni contabili in materia previdenziale

I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS. In particolare, si dispone l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

Articolo 2, comma 5– Norme previdenziali per gli operai agricoli

Il comma 5 reca una norma di interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Articolo 2, commi 5-bis-5-quater - Acconto IRPEF per l’anno 2009

I commi da 5-bis a 5-quater disciplinano, con riferimento alla riduzione dell’acconto IRPEF 2009 disposto dal decreto-legge n. 168/2009, le modalità di recupero dell’eccedenza dell’imposta versata dai soggetti che - non avendo rideterminato l’importo dovuto – hanno effettuato un maggiore versamento determinato applicando le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legge n. 168.

In particolare, al contribuente che ha effettuato il maggiore versamento è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi (comma 5-bis). Se, invece, l’acconto è stato trattenuto dal sostituto d’imposta e da quest’ultimo versato all’Erario, l’eccedenza è restituita al contribuente con il pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2009 e il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo della maggiore quota dai successivi versamenti dovuti (commi 5-ter e 5-quater).

Si segnala che le disposizioni previste nei commi in esame risultano già vigenti con decorrenza 24 novembre 2009 in quanto contenute nei commi da 2 a 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, entrato in vigore il 24 novembre 2009 sono fatti salvi dal comma 241.

Articolo 2, comma 6 - Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca

Il comma 6 dispone in merito alla determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilendo che anche per il triennio 2010-2012 la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti pubblici di ricerca. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate.

Articolo 2, commi 7 e 8 - Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Il comma 7 proroga all’anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell’onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.

Il comma 8 introduce, a regime, l’aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati. L’applicazione definitiva dell’aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell’elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.

Articolo 2, comma 9 - DURC per gli esercenti del commercio ambulante

Il comma 9prevede che l’applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio - esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante dal testo originario - sia invece richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In tal caso, le regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Inoltre si prevede la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

Articolo 2, commi 10-17 - Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

I commi da 10 a 17 stanzianorisorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispongono stanziamenti per il personale statale “contrattualizzato” e per il personale statale in regime di diritto pubblico, secondo le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (commi 10-12); si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 13); si ribadisce l’applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (comma 14); si prevede l’utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, degli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento (comma 15); si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 e destinate alle finalità di cui ai commi 10-17 (comma 16); infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 10 (comma 17).

Articolo 2, comma 18 - Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia

Il comma 18 istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensionespettanti alla regione e attribuisce alla regione 200 milioni nell’anno 2010, a titolo di acconto dell’intero ammontare che verrà determinato.

Articolo 2, comma 19 - Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Il comma 19 proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all’articolo 3, commi da 116 a 118, della legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

Articolo 2, comma 20 - Contributi concernenti i comuni “svantaggiati”

Il comma 20proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico (percentuale elevata di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore ai 5 anni) nonché delle comunità montane, già disposti per il triennio precedente 2007-2009 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006, riducendo peraltro di 10 milioni di euro l’importo complessivo annuo degli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 296/2006 (188 milioni di euro annui).

Articolo 2, comma 20-bis - Trasferimenti erariali ai comuni

Il comma 20-bis obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI, recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, ai fini della corrispondente rimodulazione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni per l’anno 2009.

Articolo 2, comma 21 - Collegi universitari

Il comma 21 autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Articolo 2, comma 22 - Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo

Il comma 22 esenta le vittime di atti di terrorismo, i loro superstiti, ascendenti e discendenti coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo o stragi, dal pagamento dell’imposta di registro prevista per le parti in causa e di ogni altra imposta.

Articolo 2, commi 23, 28-32 - Difesa servizi S.p.A

I commi 23 e da 28 a 32 istituiscono la società Difesa Servizi Spa, ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della difesa.

Articolo 2, commi 24-27 - Uso dei marchi delle Forze armate

I commi da 24 a 27 recano disposizioni in materia di tutela dei marchi e segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l’utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione e stabilendo le sanzioni per il loro uso illegittimo. E’ rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti

Articolo 2, commi 33 e 33-bis - Confidi

Il comma 33 destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

Il comma 33-bisautorizza i Confidi ad utilizzare, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione i fondi derivanti dalle misure (contenute nel D.L. n. 691 del 1994) per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità naturali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 2, comma 34 - Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa

Il comma 34 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), circa la denominazione e la finalità del fondo - che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa – e le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo.

Articolo 2, comma 35 – Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica

Il comma 35 proroga per il 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 153) con le quali è stata prevista l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Articolo 2, comma 36 -Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

Il comma 36 dispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008. Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Articolo 2, comma 37 - Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati

Il comma 37 reca norme in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti da questi effettuati per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni.

Articolo 2, comma 38 - Personale appartenente al comparto sicurezza-difesa

Il comma 38 incrementa di 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti destinati, per il biennio 2008-2009, al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Articolo 2, comma 39 - Finanziamento a CNR ed Enea

Il comma 39 autorizza la spesa di 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011e di 20 milioni per il 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerchee dell’ENEA, per consentire lo sviluppo del tessuto produttivo delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, e dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina., attraverso l’incentivazione di progetti riguardanti l’efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il made in Italy agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici.

Articolo 2, comma 40 - Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia

Il comma 40 modifica l’art. 2, co. 188, della legge finanziaria 2008, estendendo la possibilità di rinegoziazione con l’Agenzia ex Sviluppo Italia dei mutui che sono stati accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2008 in base alle disposizioni in materia di autoimprenditorialità.

Articolo 2, comma 41 - Diffusione di defibrillatori

Il comma 41 autorizza la spesa di 4 milioni per il 2010 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per la dotazione dei defibrillatori medesimi.

Articolo 2, comma 42 - Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa

Il comma 42 estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa.

Articolo 2, comma 43 - Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio

Il comma 43 riserva per il2010 una quota di 100 milioni delle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall’art. 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112 del 2008.

Articolo 2, comma 44 - Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli

Il comma 44 dispone l’ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati, autorizzando una spesa per il 2010 di 120,2 milioni.

Articolo 2, comma 45 - Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile

Il comma 45reca disposizioni inerenti alFondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile, istituito dall’articolo 1, comma 72, della L. 247/2007, eliminando, in primo luogo, la possibilità, per i soggetti interessati, di utilizzare il Fondo per accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative o imprenditoriali. Inoltre, viene abrogato il successivo articolo 1, comma 74, della stessa L. 247, che rimandava ad un apposito decreto la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo medesimo.

Articolo 2, comma 46 - Eventi atmosferici del 6 giugno 2009

Il comma 46 integra con 10 milioni per il 2010 il Fondo della protezione civile, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

Articolo 2, comma 47 - Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia

Il comma 47, novellando l’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. In particolare, il comma prevede siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

Rispetto a tali beni, la disposizione riconosce un diritto di opzione prioritaria in sede di acquisto alle cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e un diritto di prelazione agli enti locali di ubicazione dei beni.

Le somme ricavate dalla vendita affluiscono al Fondo unico giustizia e sono successivamente riassegnate per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Articolo 2, comma 48 - Fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli

Il comma 48 consente l’accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese anche all’ulteriore scopo di favorire l’accesso al credito con finalità di investimento e di consolidamento della passività, attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, per un limite massimo di risorse pari a 20 milioni di euro.

Articolo 2, comma 48-bis - Polizze assicurative contratte dagli agricoltori

Il comma 48-bis interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie.

In particolare, è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente (nell’importo di 70 milioni) al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante.

L’intervento è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che il decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ha assegnato ai diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria.

Il comma dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Articolo 2, comma 48-ter - Interventi a favore del settore agricolo

Il comma 48-ter demanda al CIPE l’individuazione dei programmi da sostenere nell’ambito del settore agricolo. Alle necessità del settore agricolo sono altresì destinati 100 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture, costituito con le risorse provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate.

Articolo 2, comma 48-quater - Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura

Il comma 48-quater, proroga per l’anno 2010, ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al Fondo europeo della pesca, ilProgramma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, disponendone la copertura a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla legge finanziaria per il 2008.

Articolo 2, comma 49 - Contributi per i prodotti a stagionatura prolungata

Il comma 49 reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

Articolo 2, comma 50 - Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria

Il comma 50 dispone una riduzione di 100.00 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di 2 milioni per l'anno 2012 dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 244 del 2005 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

Articolo 2, comma 51 -Contributo orfani vittime terrorismo e stragi

Il comma 51 prevede l’elargizione di un contributo straordinario per l’anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. In merito al profilo fiscale è disposta l’esenzione del contributo dall’IRPEF e dalle relative addizionali.

Articolo 2, comma 52 - Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili

Il comma 52 istituisce presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della gioventù - l’Osservatorio nazionale per le comunità giovanili ed il Fondo nazionale per le Comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per il 2010.

Articolo 2, comma 53 - Contributi all’editoria

Il comma 53 reca una disposizione interpretativa dell’art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge 266/2005, relativa alle condizioni necessarie a partire dal 2006 per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. Esso precisa che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Articolo 2, comma 53-bis - Erogazione dei contributi all’editoria

Il comma 53-bis limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria all’effettivo stanziamento di bilancio iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. Sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili. Esso sembrerebbe implicitamente modificare il comma 1246 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.

Articolo 2, comma 53-ter - Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali

Il comma 53-ter consente, in relazione al mancato pagamento dell’annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali

L’entrata in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria, anziché il 1° gennaio 2010, come invece previsto dalla normativa contabile per la legge finanziaria.

A finalità di compensazione finanziaria, il comma dispone che una quota, pari a 45 milioni di euro, delle entrate del 2009 provenienti dalle sanzioni irrogate dall’Autorità Antitrust e dagli avanzi di gestione delle Agenzie fiscali, vada in economia anziché essere destinata a finalità di tutela dei consumatori e al potenziamento dell’amministrazione finanziaria

Articolo 2, comma 54 - Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa

Il comma 54 dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata. In primo luogo, viene ridotta da 250.000 a 18.000 tonnellata la quantità di contingente di biodiesel che, nell’anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa; in secondo luogo, viene ridotta l’autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo, sull’ETBE e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

Articolo 2, comma 55 - Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008

Il comma 55 riduce di 100 milioni a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112/2008.

Articolo 2, commi 56 e 57 - Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

Il comma 56 qualifica le disposizioni dettate dai commi da 57 a 95 come norme attuative dell’Intesa in materia sanitaria (Patto per la salute) per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica.

Il comma 57 dispone il nuovo livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2010-2012 disponendo un incremento di 584 milioni di euro per il 2012 e di 419 milioni di euro per il 2011, rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione vigente (pari a 104,6 miliardi di euro per il 2010 e a 106,9 miliardi di euro per l’anno 2011). Per l'anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un livello pari a quello dell'anno 2011, incrementato del 2,8%.

Articolo 2, comma 58 - Anticipazioni di tesoreria per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Il comma 58 ridetermina l’annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti previsti dal nuovo patto per la salute (comma 57) ed è condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria (in particolare, all’adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario (di seguito ai commi 61-64) e, in generale, al rispetto degli altri adempimenti previsti per il mantenimento dell’equilibrio economico del settore sanitario (di seguito ai commi 82-87) nonché, per le regioni in disavanzo, alla adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell’equilibrio finanziario della gestione (di seguito ai commi 65-81)).

In particolare, il comma conferma che per il triennio 2010-2012 l’aliquota delle anticipazioni è al 97 per cento delle somme spettanti in base al finanziamento ordinario della quota indistinta.

Articolo 2, commi 59 e 60 - Edilizia sanitaria

Il comma 59 aumenta da 23 a 24 miliardi gli investimenti per l’edilizia sanitaria.

Il comma 60 prevede che parte delle risorse di cui al comma precedente possano essere utilizzate dalle regioni per pervenire ad un miglioramento delle procedure contabili.

Articolo 2, commi 61-64 - Personale del Servizio Sanitario Nazionale

Le disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 riguardano la spesa per il personale del SSN, prevedendo misure di contenimento e strumenti per verificare il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa.

Articolo 2, commi 65-81 - Disavanzi sanitari regionali

I commi da 65 a 81 recano la disciplina per le regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario.

Oltre a ridurre al 5% il livello di squilibrio economico (in precedenza fissato al 7%) che costituisce il presupposto per la presentazione da parte della regione di un Piano di rientro, viene modificata la procedura per la predisposizione e l’approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina di commissari ad acta nel caso di inadempimenti regionali nell’attuazione del Piano medesimo. In caso di mancata attuazione del Piano vengono altresì previste misure specifiche tra le quali l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari. Viene infine dettata una disciplina transitoria per le regioni che siano già sottoposte ai Piani di rientro.

Articolo 2, commi 82-87 - Inadempimenti diversi dai disavanzi sanitari

I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario. E’ prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato, con disposizioni in parte analoghe a quelle contenute nei commi da 65 a 81.

Articolo 2, comma 88 - Anticipazione di liquidità alle regioni con piani di rientro

Il comma 88 prevede un’anticipazione di liquidità - pari a 1 miliardo di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Le modalità di erogazione e restituzione delle somme sono definite con apposito contratto tra la regione interessata e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 2, comma 89 - Interpretazione autentica art. 13 D.L. 39/2009

Il comma 89 chiarisce, con riferimento alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009 che il riferimento ai farmaci non coperti da brevetto è da intendersi solo con riferimento al brevetto sul "principio attivo".

Articolo 2, comma 90 - Proroga degli accreditamenti provvisori

Il comma 90 proroga di un anno – fino al 1° gennaio 2011 - il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private.

Articolo 2, comma 91 - Carta elettronica

Il comma 91 proroga al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale la carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (CIE). Il comma modifica al tal fine l’art. 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 2, comma 92 - Fondo per le non autosufficienze

Il comma 92 reca una dotazione di 400 milioni per l'anno 2010 del fondo per le non autosufficienze.

Articolo 2, commi 93 e 94 - Fondo per le politiche sociali

I commi 93-94 prevedono, a decorrere dall'anno 2010, che le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono iscritte in appositi capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anziché ricompresse nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali. Di conseguenza, lo stanziamento del citato Fondo nazionale per le politiche sociali viene ridotto degli importi trasferiti ai singoli capitoli di spesa.

Articolo 2, comma 95 - Versamento all’entrata del bilancio delle risorse del TFR

Il comma 95 prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dl TFR, ai sensi dell’articolo 51, del D.L. 248/2007, che ha disposto il versamento, da parte dell’INPS, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 758 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), relative al richiamato Fondo destinate al finanziamento degli interventi previsti all’elenco 1 della medesima legge, all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2, commi 96-115 - Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige

I commi da 96 a 115 adeguano l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Come riferisce la relazione tecnica le disposizioni qui proposte, in conformità a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

Articolo 2, comma 116 - Destinazione di maggiori entrate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili

Il comma 116dispone il riversamento delle maggiori entrate e delle economie di spesa derivanti dal comma 95, che prevede il versamento all’entrata, anche per l’anno 2010, del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del settore privato da parte dell’INPS, nonché dai commi da 96 a 115, che disciplinano la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige, al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 2, comma 240, del disegno di legge in esame

Articolo 2, commi 117-118 - Rimborso minori entrate ICI

I commi 117 e 118 intervengono in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI a seguito della soppressione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008.

In particolare, il comma 117 dispone l’integrazione, nell’importo di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009, dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni della minore imposta, autorizzato dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, e quantificato in 2.604 milioni di euro a decorrere dal 2008, sulla base delle certificazioni trasmesse dai comuni al Ministero dell’interno, relative alle minori entrate accertate nel 2007 e nel 2008.

Il comma 118 reca una novella al citato comma 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, al fine di eliminare la disposizione che prevede che le modalità ed i criteri per l’erogazione del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI da parte del Ministero dell’interno siano stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e che il rimborso venga effettuato secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

Articolo 2, comma 119 - Variazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili e del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale

Il comma 119 dispone la riduzione di 3.690 milioni per l’anno 2010, di 1.379 milioni il 2011, di 2.560 milioni il 2012 e di 760 milioni a decorrere dall’anno 2013 delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009, come integrate dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009 e dalle norme del provvedimento in esame, nonché di 120 milioni per il 2010 del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, a copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni relative al c.d. Patto per la salute (commi da 56 a 94), pari a 2.134 milioni per il 2010, 619 milioni per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012, nonché dal rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’ICI(comma 117), pari a 1.676 milioni per il 2010 e a 760 milioni a decorrere dal 2011.

Articolo 2, comma 120 - Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto

Il comma 120 amplia i requisiti e la misura dell’istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, introdotto dall’articolo 19, comma 2, del D.L. 185/2008.

L’emendamento, modificando il richiamato comma 2, incrementa la misura dell’intervento in un’unica soluzione per i richiamati soggetti, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, con una percentuale pari al 30% (l’attuale è pari al 20%) del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, i richiamati soggetti devono aver conseguito un reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a 5.000 euro; devono aver accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata; devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

Articolo 2, comma 121 - Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali

Il comma 121 interviene in materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Aggiungendo il comma 2-ter all’articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’ottenimento dell’indennità si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di co.co.co. anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.

Articolo 2, commi 122 e 123 - Contribuzione figurativa per i trattamenti di sostegno al reddito

I commi 122 e 123 riconoscono, in via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non e il contributo oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Articolo 2, commi 124 e 125 - Riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione

I commi 124 e 125 estendono la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. Inoltre, la durata della richiamata riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità suddetta, con almeno 35 annidi età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

Articolo 2, commi 126-130 - Ammortizzatori sociali in deroga

I commi 126-127 prorogano al 2010 alcune disposizioni dell’articolo 19 del D.L. 185/2008 che erogavano specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009(indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

I successivi commi 128-130 rinnovano anche per l’anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (D.L. n. 86/1988, art. 8, co. 3; L. n. 233/1991, art. 16, co. 1) ai fini dell’ammissione ai trattamenti medesimi. Gli oneri sono a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Articolo 2, comma 131 - Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali

Il comma 131 reca disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell’INPS, con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito cui la normativa prevede incentivi all’assunzione.

Lo stesso comma, inoltre, introducendo ulteriori periodi al comma 7 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua ed i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito concorrano, in misura del 30%, al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il concorso del 30% all’indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga

Articolo 2, commi 132 e 133 - Somministrazione di lavoro

l commi 132 e 133 intervengono in materia di somministrazione di lavoro, modificando i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e relative deroghe, nonché reintroducendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato, precedentemente abrogata dall’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007.

Articolo 2, commi 134-137 - Inserimento lavorativo di persone svantaggiate

I commi da 134 a 137 prevedono specifiche misure sperimentali finalizzate all’inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.

In particolare, si prevede un incentivo economico a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L’incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. Tali incentivi sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003. Per tali finalità è autorizzata una spesa pari a 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle richiamate misure è affidata a Italia Lavoro S.p.A.

Articolo 2, commi 138 e 139 - Lavoro accessorio

I commi 138-139 apportano modifiche all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, si precisa che il ricorso a tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Articolo 2, comma 140 - Trattamento di disoccupazione speciale per i lavoratori edili

Il comma 140 prevede l’estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT sul costo della vita.

Articolo 2, comma 141 - Incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito

Il comma 141 dispone l’erogazione, per il 2010 nei limiti di 12 milioni di euro, da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 19, primo comma, del D.L. n. 636/1939. l’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, ed è erogato secondo apposite procedure.

Articolo 2, comma 142 - Modifiche al Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale

Il comma 142 concerne il Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, previsto dall’articolo 9-bis, comma 5, seconda parte, del D.L. n. 78/2009 ma non ancora istituito, e in particolare le modalità di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione delle risorse.

In particolare, il comma modifica la norma nel senso che il decreto ministeriale con cui si stabiliscono criteri e modalità per la distribuzione delle risorse tra le regioni - concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni - è emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e degli affari sociali.

Articolo 2, comma 143 - Interpretazione autentica in materia di salario dei lavoratori agricoli

Il comma 144, recando un’interpretazione autentica, ha lo scopo di precisare che il valore del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli rilevato nel 1995 ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, di cui all’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Articolo 2, commi 144 e 145 - Apprendistato

I commi 144-145 recano disposizioni in materia di apprendistato.

Il comma 144 reca un finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, di cui all’articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001 (L. 388/2001).

il comma 145 interviene sulla retribuzione dell’apprendista, introducendo il comma 1-bis all’articolo 53 del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, si prevede che la contrattazione collettiva possa stabilire la richiamata retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all’anzianità di servizio.

Articolo 2, commi 146 e 147 - Detassazione dei contratti di produttività

Il comma 146 reca alcune modifiche alla disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Il successivo comma 147 specifica che ai fini del precedente comma 146, i limiti di reddito ivi richiamati (pari a 35.000 euro) sono da riferire all’anno 2009.

Articolo 2, comma 148 - Riduzione del fondo sociale per l’occupazione

Il comma 148 prevede la riduzione di 100 milioni di euro per il 2010 del fondo sociale per l’occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

Articolo 2, comma 149 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

Il comma 149, modificando l’articolo 20, comma 2 del D.L. 78/2009, dispone, per l'anno 2010 l’effettuazione, da parte dell'INPS, di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

Articolo 2, comma 150 – Copertura degli oneri

Il comma 150 determina gli oneri derivanti dalle misure a sostegno dell’occupazione previste ai commi da 120 a 147, quantificandoli in misura pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per il 2011 e a 5 milioni per il 2012.

Articolo 2, commi 151-172 - Banca del Mezzogiorno S.p.A.

I commi da 151 a 172 recano un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni.

A tal fine si prevede un’articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno s.p.a., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari. La banca potrà emettere obbligazioni la cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le PMI che investono nel Mezzogiorno, ovvero specifici progetti infrastrutturali ivi collocati, nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle PMI del Mezzogiorno.

Si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Al Ministro dell’economia è data la facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno.

Si prevede, infine, una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un’aliquota agevolata nella misura del cinque per cento.

Articolo 2, commi 173-178 – Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane

Il comma da 173 a 178 dispongono la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, in relazione all’adozione di misure di contenimento della spesa da parte di tali enti, nonché dei contributi spettanti alle comunità montane.

In particolare, il comma 173 dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province nell’importo di 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012 e di quelli spettanti ai comuni nell’importo di 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

Tale riduzione è da porre in relazione alle misure di cui ai commi successivi. In particolare, i commi 174 e 175 dispongono, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali; il comma 176 prevede per i comuni e per le province l’obbligo di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, delle circoscrizioni comunali,della figura del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali, nonché di procedere alla semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti.

Il comma 177 prevede inoltre la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, pari a complessivi 50 milioni di euro. In attesa dell’attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone l’assegnazione del 30 per cento di tale contributo (circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani. Ai fini della ripartizione di tale contributo, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.

Le complessive riduzioni di spesa conseguenti alle disposizioni suddette confluiscono al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, istituito ai sensi dell’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009 (comma 178).

Articolo 2, commi 179-184 - Fondi comuni di investimento immobiliari della Difesa

I commi da 179 a 184 autorizzano il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili.

Articolo 2, commi 185 e 186 - Anticipazione al comune di Roma per il ripiano dei debiti

Il comma 185 prevede l’attribuzione nel 2010 in favore del comune di Roma, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili ai fondi comuni, di cui al comma 180, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 179.

Fino a concorrenza del suddetto importo, il comma 186 autorizza la concessione di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per l'anno 2010, per provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma. L’anticipazione è erogata per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi comuni.

L’ultimo periodo del comma 186 autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Articolo 2, comma 187 - Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato

Il comma 187 dispone, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

Articolo 2, comma 188 - Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo

Il comma 188 interviene sulle modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

In primo luogo, con riferimento alla già disciplinata rateizzazione delle somme dovute, si dispone l’ampliamento del numero dei versamenti (da 24 a 60 rate mensili) e il differimento da gennaio 2010 a giugno 2010 della scadenza della prima rata (lettera a) nn. 2) e 3) e lettera b)).

In secondo luogo, vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale del D.M. 9 aprile 2009 (lettera a) n. 1.

Articolo 2, comma 189 – Copertura degli oneri recati dai commi 187 e 188

Il comma 189 dispone al copertura degli oneri, complessivamente pari a 179 milioni di euro nel 2010 e 120 milioni nel 2011 che sono ascritti alle disposizioni di cui al comma 187, relativo al pagamento delle competenze fisse ed accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche, nonché al comma 188, che interviene sulla disciplina concernente il recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Articolo 2, commi 190 e 191 - Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali

I commi 190 e 191 recano disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE.

In particolare, il comma 190 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac.

Il comma 191, dispone la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 190 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.

Articolo 2, comma 192 - Concessioni autostradali

Il comma 192, con due novelle all’art. 8-duodecies del decreto-legge n. 59/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2008, reca alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali.

La prima modifica è volta ad estendere l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L’ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari.

Articolo 2, commi 193-195 - Stretto di Messina

I commi 193 e 194 autorizzano la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l’esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. e novellano l’art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell’ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l’introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti.

Il successivo comma 195 approva il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 1158/1971.

Articolo 2, commi 196-200 - Assunzioni di personale di polizia e vigili del fuoco

I commi da 196 a 202 modificano alcune disposizioni in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo limiti meno restrittivi nelle procedure di assunzioni di personale nei corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 2010-2012.

In particolare, i commi 196-197 dispongono la non applicabilità, nelle assunzioni del richiamato personale, delle disposizioni contenute all’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 e all’articolo 66, comma 9 del D.L. 112/2008.

Il comma 198 stabilisce che per il triennio 2010-2012, i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo le modalità indicate nel comma 10 dello stesso articolo 66, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente.

Il comma 199 autorizza, per le finalità di cui ai commi da 196 a 198, la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Infine, il comma 200 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 196 a 199, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011, si provveda, quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012, mediante la riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009

Articolo 2, comma 201 - Spese per il rilascio di informazioni sul traffico telefonico

Il comma 201 modifica l’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) con la finalità di limitare le spese dello Stato per le prestazioni obbligatorie degli operatori sulla base delle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria. La novella prevede a tal fine la gratuità del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico fino all’adozione di un nuovo listino dei rimborsi, da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 2, comma 202 – 205 - Spese di giustizia

I commi da 202 a 205 intervengono sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002).

In particolare, il comma 202 limita l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato ed interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata l’esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23); per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. La medesima disposizione prevede inoltre l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).

Il comma 203 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data.

Il comma 204 fa salva l’applicazione delle disposizioni del DPR n. 115 che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità dello stesso.

In base al comma 205, le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia con la finalità di finanziare:

§      un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili;

§      il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria.

Articolo 2, commi 206-208 - Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna

I commi da 206 a 208 perseguono finalità di risparmio di spesa prevedendo modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna.

Il comma 206, in particolare, novella l’art. 36 del codice penale, sancendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia.

I commi 207 e 208 richiamano tali modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva.

Articolo 2, comma 209 - Edilizia carceraria

Il comma 209 stanzia 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l’attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’art. 44-bis del D.L. n. 207/2008 (convertito dalla legge n. 14/2009).

Articolo 2, comma 210 - Convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia

Il comma 216 prevede che il Ministero della giustizia stipuli con le regioni – entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria - convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. Tali convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Articolo 2, comma 211 - Destinazione dei risparmi di spesa al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria

Il comma 211 prevede che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 201, 202 e da 206 a 208 affluiscono al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009 e sono destinati alle spese di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.

Articolo 2, comma 212 - Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche

Il comma 212 prevede specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Articolo 2, comma 213 - Alienazione immobili dello Stato

Il comma 213 dispone che l'Agenzia del Demanio può alienare gli immobili statali con trattativa privata o mediante procedure concorsuali, secondo il valore degli immobili messi in vendita.

Articolo 2, comma 214 – Destinazione delle risorse

Il comma 214 dispone che le maggiori entrate e le economie di spesa derivanti dai citati commi 212 e 213 affluiscano al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Articolo 2, commi 215-217 - Accordi quadro CONSIP

I commi da 215 a 217 recano norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi – ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.

Articolo 2, comma 218 - Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L’Aquila

Il comma 218 introduce, in via transitoria per l’anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%. Il beneficio spetta in presenza dei seguenti requisiti:

§      il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (c.d. canoni concordati);

§      le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;

§      l’immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

Articolo 2, commi 219 e 220 - Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il comma 219 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni includendo nell’ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, differisce dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2010 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

Il comma 220 stabilisce che le entrate derivanti dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009.

Articolo 2, comma 221 - Recupero somme dovute all’erario dagli enti locali

Il comma 221 prevede, a far data dal 10 gennaio 2010, la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme ancora dovute all’erario dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.

A tal fine, il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

La misura è volte a garantire ilcompletamento delle riduzioni dei trasferimenti erarialinei confronti di alcuni enti locali, per i quali - a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti - non era stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge, attributive di quote equivalenti di entrate proprie.

Articolo 2, commi 222-224 - Progetti prioritari nell’ambito dei corridoi europei TEN-T

I commi 222-224 introducono la nozione di “lotto costruttivo” nella realizzazione di progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN -T, inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro e tempi di realizzazione superiore a quattro anni, da individuarsi con DPCM. Il CIPE può autorizzare tali progetti, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato, che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell’opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l’affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Il comma 223 prevede che il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l’impegno di finanziare integralmente l’opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Ai sensi del comma 224, dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell’Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Articolo 2, comma 225 - Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il comma 225 introduce la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. a favore delle piccole e medie imprese nell’ambito della c.d. “gestione separata” – cioè attraverso l’uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale - possano svolgersi, oltre che attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti .

La disposizione autorizza inoltre lo Stato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500 mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di minore dimensione.

Articolo 2, comma 226 - Credito d’imposta per spese di ricerca

Il comma 226 incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo. In merito alle modalità attuative, si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, con il quale potranno essere individuate, tra l’altro, le tipologie degli investimenti che si intende agevolare nonché “i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni”. Alla copertura finanziaria si provvede con la riduzione del FAS, per gli oneri dell’anno 2010, e alla riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, per gli oneri del 2011.

Articolo 2, comma 227 e 228 - Emittenti radiotelevisive locali

Il comma 227 reca un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali previsto dall’articolo 1, comma 1244, della legge finanziaria 2007.

Il comma 228 prevede che la copertura finanziaria delle norme in favore delle emittenti locali (comma 228) venga assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992.

Articolo 2, comma 229 - Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Il comma 229 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del D.L. n. 137/2008.

Articolo 2, comma 230 - Piani straordinari per il rischio idrogeologico

Il comma 230 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse – pari a 1 miliardo di euro – già assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

Articolo 2, comma 231 - Trasferimento di risorse tra autorità indipendenti

Il comma 231 dispone un trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, attribuendo maggiori risorse all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autorità.

Articolo 2, commi 232 e 233 - Interventi di tutela a favore delle popolazioni colpite da eventi atmosferici

Il comma 232 destina 50 milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo 141 della legge 388/2000) - a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009. La disposizione entra in vigore – ai sensi del successivo comma 233 - il giorno stesso della pubblicazione in G.U.

Articolo 2, commi 234-239 – Fondi speciali - Tabelle da A ad F

Il comma 234 reca l’approvazione delle Tabelle A e B, che definiscono l’entità dei Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale.

Il comma 235 reca l’approvazione della Tabella C, relativa alla quantificazione annua (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa di carattere permanente.

Il comma 236 approva la Tabella D, con la quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia. In particolare, sono disposti i seguenti rifinanziamenti:

-        160,1 milioni per ciascun annualità 2010-2012 per l’erogazione di un contributo alla regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale;

-        100 milioni per ciascuna annualità 2010-2012 per finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province;

-        12 milioni per il 2010, per interventi relativi al completamento della diga foranea di Molfetta;

-        23,3 milioni per il 2010, 24,3 milioni per il 2011 e 5.524,3 milioni per il 2012, quale integrazione del Fondo di attuazione per le politiche comunitarie;

-        500 milioni euro per il 2011 e 2.000 milioni per il 2012 per il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti per esigenze di difesa nazionale;

-        51,9 milioni di euro nel 2010 e di 16,7 milioni sia nel 2011 che nel 2012 destinati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi in agricoltura previsto;

-        200 milioni di euro per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il comma 237 reca l’approvazione della Tabella E, relativa alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa(definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Viene definanziato per 200 milioni nel 2010 e per 1.907,9 milioni nel 2012 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). Risulta altresì ridotto di 20 milioni nel 2012 il fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente.

I commi 238 e 239 riguardano la Tabella F, che reca le rimodulazioni degli stanziamenti annuali delle leggi di spesa pluriennali in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni della Tabella F interessano soltanto le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attraverso una anticipazione di 1 miliardo nel 2010 e di 4,5 miliardi nel 2011 a valere sulle risorse del 2012.

Articolo 2, comma 240 – Riassegnazione di entrate

Il comma 240 disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle risorse affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 (legge n. 166/2009). La norma prevede il riversamento di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia e finanze, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il fondo è stato dotato di risorse anche per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 168/2009, che stabilisce il riversamento nel fondo delle maggiori entrate che si realizzano nel 2010 a seguito del differimento dei quota parte dell'acconto IRPEF, quantificate in 3.716 milioni di euro.

Inoltre numerose disposizioni del disegno di legge in esame prevedono il trasferimento di risorse al Fondo e il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di specifici interventi.

Il comma 240 prevede la destinazione delle disponibilità del Fondo, al netto delle risorse già utilizzate dal disegno di legge stesso, negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012, per le finalità indicate nell'elenco 1 allegato al disegno di legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A tal fine, la norma dispone che gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta.

Articolo 2, comma 241 – Effetti del decreto-legge n. 168 del 2009

Il comma 241 reca disposizione dirette a conservare la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e a renderesalvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdottodal decreto-legge n. 168/2009, entrato in vigore il 24 novembre 2009.

Articolo 2, commi 242-243 – Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore

Il comma 242 afferisce alle modalità di copertura del d.d.l. finanziaria.

Il comma 243 dispone, infine, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio 2010.