Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Legge comunitaria 2009 - A.C. 2449-C - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 181 Progressivo: 4 | ||
Data: | 16/04/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge comunitaria 2009 A.C. 2449-C |
Elementi per l’esame in Assemblea |
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n. 181/4 |
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16 aprile 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – coordinamento: Dipartimento Affari comunitari ( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – *cdrue@camera.it |
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Per l’esame presso § n. 181/2: Schede di lettura; § n. 181/3: Sintesi del contenuto. |
I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ID0008d.doc |
Elementi per l’esame in Assemblea
§ Il disegno di legge comunitaria C. 2449-B 3
§ Esame presso le Commissioni di settore 3
§ Esame presso la Commissione XIV e sintesi del contenuto 7
§ Coordinamento con lavori legislativi in corso 23
Il disegno di legge C. 2449-B (legge comunitaria 2009) è all’esame della Camera dei deputati in terza lettura.
Il Senato ha terminato l’esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli[1].
Trattandosi
dell’esame in terza lettura,
In base
all’articolo 126-ter del regolamento
della Camera, il disegno di legge comunitaria è esaminato per le parti di
propria competenza da tutte le Commissioni permanenti, che approvano una
relazione ed hanno la facoltà di approvare emendamenti. Gli emendamenti
approvati sono trasmessi alla Commissione XIV Politiche dell’Unione europea che
li esamina unitamente agli emendamenti presentati direttamente presso
Nel paragrafo
successivo (Esame presso le Commissioni
di settore) si darà conto del contenuto delle relazioni approvate dalle
Commissioni permanenti. Nel corso dell’esame in terza lettura le Commissioni di
settore hanno approvato nel complesso 15 emendamenti; si darà quindi conto
anche dell’approvazione degli emendamenti, rinviando per il loro contenuto al
paragrafo successivo (Esame presso
Sul provvedimento
ha espresso il parere di competenza anche
Infine, il Comitato per la legislazione ha approvato, nella seduta del 4 marzo 2010, un parere con condizioni e osservazioni relative all’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente e sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione. La condizione relativa al reinserimento nell’allegato B della direttiva 2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente) così come l’osservazione in ordine all’art. 14 (sanzioni in materia di violazioni del regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale) sono state poi recepite dalla Commissione XIV (v. infra).
L’articolo 1, modificato nel corso dell’esame in Commissione al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
Nel corso dell’esame in Commissione si è provveduto ad inserire nell’Allegato B le direttive:
§ 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente (specifici criteri direttivi per il recepimento della direttiva sono già previsti dall’art. 19);
§ 2010/12/UE, recante modifiche a direttive riguardanti la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.
La direttiva 2010/12/CE prevede, tra le altre cose, l’assunzione come valore di riferimento per la determinazione dell’accisa sulle sigarette il prezzo medio ponderato e non, come attualmente previsto, la classe di prezzo più richiesta, disponendo anche il medesimo criterio per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (tra le finalità della direttiva vi è quella di allineare i livelli minimi di tassazione per le due tipologie).
Nell’Allegato B sono state, inoltre, soppresse le direttive:
§ 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, che è già stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 48 del 2010;
§ 2009/24/CE, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;
§ 2009/104/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.
L’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1.
L’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
L’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.
L'articolo 6, modificato nel corso dell’esame in Commissione, prevede che il CIACE - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.
Le modifiche approvate prevedono che il CIACE si riunisca almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo; inoltre il Comitato Tecnico permanente, istituito per la preparazione delle riunioni del CIACE, sarà integrato con rappresentanti tecnici delle Camere e dovrà riunirsi almeno una volta alla settimana.
Viene anche stabilito che il CIACE possa avvalersi di un ulteriore contingente di personale di ottanta unità, consentendo l’assegnazione di dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, e la stipula di contratti a tempo determinato per collaboratori, o di collaborazione coordinata e continuativa per esperti e consulenti. A fronte della spesa autorizzata, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2010, viene prevista la riduzione per l’importo corrispondente del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal D.L. n. 159 del 2007 convertito, con modificazioni dalla legge 222 del 2007, finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza.
L'articolo 7, emendato nel corso dell’esame in Commissione, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-bis ("Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere") e 4-ter (“Programma nazionale di riforma”), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
L’emendamento approvato dalla Commissione riguarda gli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia: tale previsione viene ora riferita all’articolo 10 del provvedimento in esame (cfr. infra).
L’articolo 8 riformula l’art 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre (anziché entro il 31gennaio), di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell’Italia al processo normativo UE, all’attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all’attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.
L’articolo 9 introduce un articolo 4-quater nella legge 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere “al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea”.
In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall’inizio dell’esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell’Unione europea, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.
L’articolo 10 modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi (lettera a).
Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente (lettera b).
Con un emendamento approvato dalla Commissione vengono aggiunti due ulteriori commi 3-ter e 3-quater all’art. 15-bis della legge 11 del 2005, con i quali si stabilisce la trasmissione al Parlamento delle informazioni relative alle procedure di infrazione per mezzo di strumenti informatici, nonché la possibilità per il Governo di raccomandare l’uso riservato delle medesime (si tratta delle previsioni inizialmente contenute nell’articolo 7 ed ora spostate all’articolo 10).
L’articolo 11, recependo la direttiva 2008/46/CE che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008.
L’articolo 12 al comma 1abroga la norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti, mentre il comma 2estende l’applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3 abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.
L’articolo 13, modificato durante l’esame del provvedimento in Commissione,aggiunge ulteriori principi di delega a quelli già previsti dall’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) per il recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori.
In particolare, si prescrive al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico. A seguito delle modifiche apportate al provvedimento in Commissione, che recepiscono una condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, è stato disposto che tali attività devono svolgersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le modifiche apportate in sede referente hanno inoltre disposto, recependo due emendamenti approvati dalla VI Commissione, che, nell’attuazione della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo, il legislatore delegato deve prevedere l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità. Inoltre, si prescrive l’obbligo di motivare l’eventuale diniego di finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori e di consentire al richiedente la visione e l’estrazione di copia del provvedimento motivato di diniego.
L’articolo 14, parzialmente modificato nel corso dell’esame in Commissione interviene sulla normativa statale relativa alle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo con particolare riguardo all’indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Durante l’esame da parte della Commissione XIV, è stato approvato un emendamento il quale, intervenendo su un aspetto oggetto anche di un’osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, è volto a precisare che le disposizioni sanzionatorie e relative alla restituzione dell’indebito da parte dei percettori di aiuti comunitari nel settore agricolo attualmente previste dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 898 del 1986 si applicano nell’ambito di applicazione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); nell’ambito di applicazione del Fondo europeo dello sviluppo rurale (FEASR) si applicano invece le disposizioni sanzionatorie già introdotte nel citato articolo 3 dall’articolo 14.
L’articolo 15 modifica l'art. 11 della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).
L'articolo 16, modificato durante l’esame in Commissione recependo un emendamento dell’VIII Commissione, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell’allegato B della presente legge. La modifica apportata dalla Commissione prevede che la competenza al rilascio dell’autorizzazione per le attività di stoccaggio geologico di CO2 venga attribuita al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, invece che demandata ad apposito provvedimento emanato di concerto dai Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico avvalendosi del Comitato stesso.
L'articolo 17, il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame in Commissione,enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Nel corso dell’esame da parte della XIV Commissione sono stati anche inseriti i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, già presente nell’allegato B, concernente il mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi.
L’articolo come novellato oltre ad integrare i principi e i criteri direttivi per il recepimento delle prime tre direttive provvede ad enunciare quelli relativi alla direttiva 2009/119/CE.
Con riferimento alle energie rinnovabili i nuovi criteri direttivi riguardano, in particolare: l’esigenza di garantire – nel definire il Piano di azione nazionale per l’individuazione degli obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel 2020 – uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi; la promozione dell’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell’energia; il potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili; l’organizzazione di un sistema di verifica della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; il completamento del sistema statistico in materia energetica.
Oltre all’integrazione dei criteri direttivi, viene inserito un comma 1-bis finalizzato a ricomprendere l’alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell’ambito della definizione dei bioliquidi recata dalla direttiva, e a consentire l’applicazione allo stesso della tariffa di 28 euro cent/KWh prevista dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007, tabella 3) per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.
Per quanto concerne il mercato interno dell’energia elettrica i nuovi criteri direttivi riguardano: la rimozione degli ostacoli al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione dell’energia elettrica; l’adozione di misure per impedire alle imprese di distribuzione di energia elettrica integrate verticalmente di ostacolare la concorrenza; la predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete elettrica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG); il coordinamento tra l’AEEG e l’Autorità garante della concorrenza in materia di mercato dell’energia elettrica.
Con riferimento al mercato interno del gas naturale,tra i nuovi criteri direttivi introdotti si segnalano: la previsione di misure per la cooperazione bilaterale e regionale tra gli Stati membri; la promozione di una concorrenza effettiva; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; la definizione di un’unica controparte indipendente nazionale ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale; la rimozione degli ostacoli all’aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale; armonizzazione, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas, fra i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas e i criteri per la definizione delle tariffe; la previsione di idonee risorse umane e finanziarie per l’AEEG e la reciproca assistenza tra questa e l’Antitrust.
I principi e ai criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE relativa all’obbligo di mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi da parte degli Stati membri, enunciati nel nuovo comma 3-bis, prevedono: il mantenimento di un livello elevato di sicurezza nell’approvvigionamento; la previsione di una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e valutazione delle scorte di sicurezza; l’istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio incaricato della detenzione e trasporto delle scorte specifiche in prodotti e responsabile dell’inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, in grado di organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e trasporto di scorte per i venditori ai clienti finali non integrati verticalmente nella filiera del petrolio; la capacità di reazione rapida in caso di difficoltà di approvvigionamento.
Dall’istituzione e dal funzionamento del suddetto Organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisa il nuovo comma 3-ter.
L’articolo 18 reca misure per la protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole.
L’articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.
L’articolo 20 novella il d.lgs. 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE (che modificava la direttiva 2004/35/CE) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso l’introduzione di una nuova e più dettagliata (sulla base dei criteri di caratterizzazione previsti dall’allegato 1 alla presente legge) definizione di “rifiuto inerte” rispetto a quella prevista dall’art. 3 del citato decreto.
Nel corso dell’esame in Commissione è stato modificato l’Allegato 1 (cui rinvia il comma 2 dell’art. 20) che contiene i criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti.
Oltre ad alcune precisazioni formali inserite nei punti 2 e 3, viene chiarito – al punto 1, lettera b) dell’Allegato – che il valore fissato allo 0,1% per il tenore di zolfo sotto forma di solfuro è da intendersi come valore massimo ammesso.
Viene altresì aggiunto l’arsenico (As) tra le sostanze nocive per l'ambiente o per la salute per le quali è richiesto il rispetto dei valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
L’VIII Commissione ha deliberato di richiedere alla XIV Commissione - che ha accolto la richiesta - di proporre all’Assemblea lo stralcio dell’articolo 21, al fine di consentire un recepimento organico della nuova direttiva sui rifiuti (2008/98): le disposizioni recate dall'articolo in esame andrebbero infatti ad incidere parzialmente su una materia per la quale è già prevista (dall’art. 12 della legge 69/2009) una delega al Governo per un riordino complessivo della disciplina dei rifiuti, in attuazione della direttiva citata.
Si ricorda che l’articolo 21 apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di "sottoprodotto" e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica inoltre i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.
L'articolo 22, modificato nel corso dell’esame da parte della XIV Commissione, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (comma 1), apporta alcune modifiche al d.lgs. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE (comma 2) e prevede (al comma 3) ulteriori obblighi informativi per i produttori delle citate apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relativamente ai quantitativi dei rifiuti raccolti ed esportati.
Nel corso dell’esame in Commissione il comma 1 è stato modificato al fine di differire al 30 giugno 2010 il termine fissato dall’art. 3, comma 4, del DM 12 maggio 2009 (termine entro il quale i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE il numero di apparecchi di illuminazione prodotti negli anni 2007 e 2008). In tal modo viene sostituito il termine, scaduto il 28 febbraio scorso, previsto dal comma 1 dell’art. 22 del testo approvato dal Senato.
E’ stato altresì modificato il comma 3 con una disposizione che ripropone, per il 2010, quella già dettata per i precedenti anni dall’art. 5 del D.L. 135/2009 (come convertito dalla L. 166/2009) relativamente all’obbligo, in capo ai produttori di AEE - da espletarsi entro il 30 giugno 2010 e con le modalità previste dall’art. 3 del D.M. 185/2007 - di comunicazione al citato Registro dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato nel 2009. Obblighi di comunicazione analoghi sono previsti per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE e per i produttori singoli che non vi aderiscono, che sono tenuti a comunicare i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009.
L'articolo 23 prevede, in attuazione della direttiva 2000/84/CE, che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.
L’articolo 24, modificato durante l’esame del provvedimento nella XIV Commissione,reca i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria. In particolare, si prescrive di apportare opportune modifiche alle norme che concernono l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività (termine correttamente sostituito nel corso dell’esame a quello “definitiva” presente in precedenza nel testo) degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; per l’ipotesi di sistemi interoperabili, si richiede il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento; si richiedono modifiche alle norme concernenti l’ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, al fine di limitare le formalità amministrative e al contempo tutelare il creditore ceduto e i terzi. Si impone inoltre di modificare la normativa vigente per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare e, inoltre, di revisionare la disciplina delle insolvenze di mercato.
A seguito delle modifiche apportate in Commissione, dalle norme introdotte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 25, modificato durante l’esame del provvedimento in
Commissione, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per
l’attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della
Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della
raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile
L’articolo 26, modificato nel corso dell’esame in Commissione,reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo. L’emendamento approvato nel corso della seconda lettura del provvedimento sopprime per intero il secondo comma.
Il comma 1, dando attuazione all’art. 58 del reg. (CE) n. 1198/2006 sul Fondo europeo per la pesca, attribuisce al Governo il compito di individuare entro 18 mesi le autorità deputate alla gestione del Programma Operativo (P.O.) nazionale per il settore pesca e acquacoltura, ed alla certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento dirette alla erogazione dei contributi comunitari. Il medesimo comma individua nell’AGEA l’autorità di audit responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Il comma 2, soppresso nel corso dell’esame in Commissione, designava il “Consorzio Anagrafe Animali” (CoAnAn), istituito dai commi 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 2 del 2006, quale “autorità competente” ai sensi dei seguenti provvedimenti comunitari:
§ regolamento n. 178/2002 che ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione in materia alimentare, in particolare per quanto attiene la sicurezza;
§ regolamento n. 2065/2001 che ha stabilito le modalità d’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (denominazione commerciale della specie, metodo di produzione e zona di cattura);
§ regolamento n. 1224/2009 che ha istituito un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
§ regolamento n. 1005/2008 che ha istituito un regime comunitario per combattere la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (INN).
Le disposizioni comunitarie che
richiedono di volta in volta la individuazione di “autorità competenti” nelle
diverse materie, non restano inattuate in conseguenza della soppressione del
citato comma
L’articolo 27 è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.
L’articolo 28 reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM), ed al Reg. (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.
L’articolo 29, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, che dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un testo unico normativo diretto alla completa attuazione della normativa comunitaria in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione, che recepisce un emendamento della XIV Commissione, è stata apportata una modificaai suddetti principi e criterisotto lo specifico profilo dell’obiettivo occupazionale, che deve “essere previsto in coerenza” con le risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili, nonché “compatibilmente” con le linee generali in materia.
L’articolo 30 si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all’AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
L’articolo 31 reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/200, relativi alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l’abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.
Nel corso dell’esame in Commissione è stato approvato un emendamento in base al quale i titolari dei centri di incubazione devono comunicare al MIPAAF i propri dati produttivi mensilmente, entro il “quindici” di ogni mese e non, come previsto nel testo approvato dal Senato, entro la “prima decade”.
L’articolo 32 modifica l’art. 15 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), il quale conferisce una delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni nazionali alla riforma della OCM vitivinicola, e gli articoli 4 e 5 della legge n. 77/06, che ha recato disposizioni speciali per la tutela e fruizione dei siti nazionali posti sotto la protezione Unesco, allo scopo di rafforzare la tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP.
L’articolo 33 reca modifiche al d.lgs. n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.
L’articolo 34 attribuisce una delega al Governo per la revisione della normativadel D.lgs. n. 214/2005 di “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Nel corso dell’esame in Commissione è stato approvato un emendamento della XIII Commissione che modifica i principi e criteri direttivi specificando che il Governo nell’esercizio della delega deve individuare misure efficaci per l’applicazione omogenea dei controlli fitosanitari all’importazione su tali sostanze.
L’articolo 35consente la vendita e la somministrazione di bevande alcolichein occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle relative discipline di settore.
L’articolo 36 reca disposizioni in materia diapplicazione dei regolamenti comunitari per la commercializzazione dell’olio di oliva).
L’articolo 37 reca una delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
L’articolo
38 reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva
n. 2008/6/CE, inserita nell’Allegato B, concernente il mercato interno dei
servizi postali. Nel corso dell’esame
presso
L’articolo 39, modificando il d.lgs. n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione del conducente, frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.
L'articolo 40 detta principi e criteri direttivi per l’attuazione
della direttiva 2009/12/CE, inserita nell’Allegato B, che stabilisce principi
comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali. Nel corso dell’esame presso
L’articolo 41, modificato nel corso dell’esame in Commissione, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di produzione di emoderivati, per l’adeguamento alla farmacopea europea e l’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.
La modifica approvata in Commissione prevede, ai fini della stipula delle convenzioni regionali con le aziende e i centri di produzione di emoderivati, l’ulteriore requisito della lavorazione del plasma in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario.
L’articolo 42, emendato dalla XIV Commissione, conferisce una delega al Governo a modificare, con regolamento sottoposto al parere parlamentare ed entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, il DPR n. 290/2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari,
Per quanto attiene all’emanazione
del regolamento citato, con la modifica approvata,
L’articolo 43, introdotto dal Senato e integralmente sostituito alla Camera nel corso dell’esame in
Commissione, apporta significative modifiche alla attuale disciplina del prelievo venatorio, di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, anche al fine di fornire una risposta alle contestazioni che
Il 22
dicembre 2008
Il 28 giugno 2006, inoltre,
Il 27 novembre 2008, infine, l’Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora complementare per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia, in violazione dell’art. 4, par. 4 della direttiva 79/409/CEE.
Le
principali innovazioni approvate nel corso dell’esame in Commissione attengono:
ad una serie di misure indicate specificamente per preservare lo stato di conservazione degli uccelli e
dei loro habitat; al divieto di caccia
durante il periodo di nidificazione,
riproduzione e dipendenza; alla facoltà concessa alle Regioni di posticipare i termini del calendario
venatorio per determinate specie, previa obbligatoria acquisizione del
parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da
apportare, espresso dall'Ispra, che dovrà essere reso entro 30 giorni; al controllo sull’esercizio da parte delle Regioni delle deroghe previste
dalla Direttiva 79/409/CEE, con l’inserimento di un termine preciso per
l’annullamento da parte del Governo di eventuali provvedimenti illegittimi di
deroga e con la previsione dell’obbligo per le Regioni stesse di rispettare le
“linee guida” emanate con DPR, d’intesa con
L'articolo 44, modificato nel corso dell’esame in Commissione con l’approvazione di due identici emendamenti del Governo e della VIII Commissione, interviene sulla disciplina della consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del d.lgs. 209/2003.
La modifica apportata dalla Commissione consiste nella soppressione della parte della disposizione che aveva maggiore carattere innovativo, in quanto introduceva una terza modalità di consegna, alternativa alle due già previste dal citato decreto.
L'articolo 45, modificato nel corso dell’esame da parte della XIV Commissione, apporta numerose modifiche al d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, necessitate dai rilievi di non corretta trasposizione svolti dalla Commissione europea. In particolare, è modificato l'ambito di applicazione della disciplina (con particolare riferimento ai dati statistici) (lettere a), c), d) e g));si prevede che titolare del dato sia non solo la pubblica amministrazione che ha originariamente formato il dato stesso, ma anche quella che ne ha la disponibilità (lettera b)); si impone al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione (lettera e)); si permette che i documenti siano messi a disposizione nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti (lettera f)); si dispone che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia congruo (lettera g)).
Infine, come precisato
in un emendamento approvato nel corso dell’esame in terza lettura presso
L’articolo 46 contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa sanzionatoria interna.
L’articolo 47 contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal D.P.R 392/1998.
L'articolo 48 attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.
L’articolo 49, modificato nel corso dell’esame in XIV Commissione, individua nel Ministero della salute l’autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.
La modifica della XIV Commissione stabilisce che il previsto decreto del Ministro della salute riguardi le tariffe per tutte le attività richieste dagli operatori navali per le navi officina e le navi frigorifero in acque internazionali.
L’articolo 50 modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.
L'articolo 51 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.
L’articolo 52, modificato nel corso
dell’esame in XIV Commissione,apporta
alcune modifiche al DPR 5 giugno 1967, n. 18, recante l’ordinamento
dell’Amministrazione degli affari esteri, in connessione con le esigenze
derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l’azione
esterna. In particolare vengono
riformate talune norme riguardanti la formazione e l’aggiornamento
professionale dei funzionari diplomatici (art. 102), la valutazione periodica
del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro
plenipotenziario (art. 106-bis), il procedimento di promozione al grado di
consigliere di legazione (art. 107), quello di promozione al grado di
consigliere di ambasciata (art. 108), nonché il procedimento di nomina al grado
di ambasciatore (art. 109-bis) Vengono altresì riformulati alcuni profili della
normativa in tema d’impiego di esperti esterni alla Pubblica amministrazione
(art. 168), viene riconosciuta all’Istituto diplomatico la facoltà di attivare
corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è
rimodulata la tabella 1, allegata al DPR n. 18/1967, recante la corrispondenza
fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all’estero: tale modifica
– come precisato in un emendamento
approvato nel corso dell’esame in seconda lettura presso
L’articolo 53 delega il Governo alla piena attuazione nell’ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera:
§
viene ridotto il termine per l’attuazione delle
decisioni quadro (da
§ viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera a), per la cui descrizione si rinvia alla scheda relativa all’art. 54, che detta specifici principi e criteri direttivi di attuazione.
§ viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008, art. 53).
L’articolo 54 individua princìpi e criteri direttivi specifici e ulteriori (rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame) per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.
L’articolo 55 delega il Governo ad introdurre nell’ordinamento due
nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 maggio
L’articolo 56 novellando l’art. 52 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
Nel corso dell’esame presso
Il Ministro per le Politiche Comunitarie on. Ronchi, concordando con le osservazioni del Presidente, ha convenuto che, “se non si riconduce il provvedimento alle proprie specifiche finalità, si rischia un continuo rinvio tra Camera e Senato, che mortifica il lavoro delle Camere e del Governo”. In tal senso, ha osservato, che “la riforma della legge n. 11 del 2005 potrà senz'altro porre rimedio a tale distorsione” (resoconto sommario della seduta del 14 aprile 2010).
Peraltro, già nel corso dell’audizione del 17 marzo 2010 sull'attuazione del Trattato di Lisbona in Italia, il ministro on. Ronchi ha annunciato la presentazione di un’iniziativa governativa di adeguamento della legge n. 11 del 2005 alle novità contenute nel Trattato (resoconto stenografico della seduta 17 marzo 2010).
Su tali valutazioni hanno convenuto, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge comunitaria, i rappresentanti di diversi Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione (si vedano, ad esempio, i resoconti sommari delle sedute dell’8 e del 14 aprile 2010).
Al riguardo si segnala che sono state presentate alla Camera, ed assegnate alla Commissione XIV per l’esame in sede referente, quattro proposte di legge di riforma della legge n. 11 del 2005: trattasi delle proposte di legge AA. C. 2854 Buttiglione ed altri, 2862 Stucchi ed altri, 2888 Gozi ed altri, 3055 Pescante ed altri.
L’Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, terrà mercoledì 21 aprile 2010 una riunione sulle prospettive di riforma della legge n. 11 del 2005.