Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2320/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 139
Data: 27/03/2009
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Progetti di legge

Legge comunitaria 2008

 

A.C. 2320

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

n. 139/0

 

 

27 marzo 2009

 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409– * st_affari_comunitari@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio:

 

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – *cdrue@camera.it

 

 

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File: ID0007_0.doc


INDICE

Elementi per l’istruttoria legislativa

§      Dati identificativi del provvedimento  3

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  13

§      Necessità dell’intervento con legge  13

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  13

§      Compatibilità comunitaria  14

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  19

§      Formulazione del testo  23

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi del provvedimento

Numero del progetto di legge

A.C. 2320

Titolo

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

46

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 marzo 2009

assegnazione

24 marzo 2009

Commissione competente

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il disegno di legge comunitaria 2008 (C. 2320), come modificato nel corso dell’esame al Senato (S.1078), consta di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive).

La relazione illustrativa reca, altresì, l’elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l’attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2007, interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.

Il Capo I (artt. 1-6) reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l’attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse. Viene conferita, inoltre, delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

Più nel dettaglio, l’articolo 1, nelconferire la delega al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Il termine per l’esercizio della delega varia in funzione del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Il parere è richiesto anche per i decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Le direttive che comportano conseguenze finanziarie devono essere sottoposte anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Specifiche disposizioni riguardano anche l’eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale nonché l’obbligo del Ministro per le politiche europee di relazionare alle Camere in ordine all’esercizio delle deleghe da parte del Governo e all’attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

L’articolo 2 detta principi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe contenute nell’articolo 1, tra i quali si segnala quello – innovativo in sede di legge comunitaria – di semplificazione amministrativa.

L’articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 4 interviene in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all’articolo 9 della L. 11/ 2005, stabilendo che le entrate derivanti dalle tariffe connesse a prestazioni e controlli eseguiti dagli uffici pubblici, qualora siano riferite all’attuazione di direttive incluse negli allegati A e B nonché di direttive da recepire con lo strumento regolamentare, siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

L’articolo 5 conferisce una delega al Governo per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.

L’articolo 6 apporta alcune modifiche agli articoli 8 e 11-bis della L. 11/2005. In particolare, si stabilisce che alcune informazioni da rendere alla Camere (dati sullo stato delle procedure di infrazione; elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto; elenco delle direttive attuate con regolamento; elenco degli atti normativi regionali attuativi di direttive) siano inserite nella relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria, anziché in un’apposita nota aggiuntiva, come attualmente previsto. Si chiarisce, inoltre, che l’autorizzazione permanenteal Governo all’attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea di cui al citato articolo 11-bisha per oggetto il recepimento delle disposizioni adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie.

Il Capo II (artt. 7-39) reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l’attuazione di alcune direttive comunitarie.

In particolare, l’articolo 7 contiene una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Il riordino concerne la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria, la normativa interna che ha recepito direttive comunitarie e i regolamenti comunitari in materia. Si prevede, tra l’altro, la facoltà del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall’entrata in vigore dei citati decreti legislativi.

L’articolo 8 indica principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE, che modifica precedenti direttive comunitarie relative ai dispositivi medici e all’immissione sul mercato di biocidi, e per il riordino delle norme interne in materia. Al decreto legislativo è demandata anche la riformulazione delle previsioni relative ai dispositivi medici per la risonanza magnetica nucleare, in modo da assicurarne la coerenza con le disposizioni riguardanti tutti i dispositivi medici nonché l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e alle nuove conoscenze scientifiche.

L’articolo 9 stabilisce che il Governo nella predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamentofra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, da adottare entro il 15 agosto 2009 è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 10 contempla ulteriori principi e criteri direttivi ai fini dell’esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, prevedendo a tal fine l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 11 modifica l'articolo 5 della L. 164/92, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini, allo scopo di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti DOCG(“Chianti” e “Chianti classico”) e di vietare, in particolare, la produzione di Chianti DOCG nella zona riservata al Chianti classico.

L’articolo 12 delega il Governo ad adottare senza oneri a carico della finanza pubblica un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono l’adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003. Viene contestualmente abrogato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il D.lgs. 217/2006, recante Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

L’articolo 13 detta disposizioni attuative della recente riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) adottata in sede comunitaria, per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza disporre del relativo diritto, le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari e le comunicazioni relative al ricorso alla vendemmia verde o alla distillazione.

L’articolo 14 novella le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla L. 213/1997, nonché le disposizioni sull’etichettatura delle carni bovine e dei derivati, regolata dal D.lgs. 58/2004, allo scopo di prevedere misure sanzionatorie in materia di etichettatura delle carni ottenute da bovini al di sotto dei dodici mesi.

L'articolo 15 prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L. 898/1986, estendendo la disciplina sanzionatoriaivi prevista per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia anche ai medesimi fatti commessi in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre, si converte in euro l’importo al di sotto del quale si applica la sola sanzione amministrativa, sinora espresso in lire.

L’articolo 16 apporta numerose modifiche alla legge sulla caccia (L. 157/1992), al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CEE e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d’infrazione n. 2006/2131.

L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del D.lgs. 49/2004, che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana.

L’articolo 18, in attuazione della direttiva 2008/13/CE,abroga le norme interne che hanno dato attuazione alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria.

L’articolo 19 apporta una modifica alla normativa in materia di marcatura CE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 13 del D.lgs. 269/2001. Più specificamente, la novella impone che ciascun apparecchio sia contraddistinto dal fabbricante mediante l’indicazione del modello, del lotto e, in aggiunta ovvero in alternativa, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell’immissione sul mercato.

L’articolo 20 reca due modifiche al Codice del consumo (D.lgs. 206/2005), correggendo un refuso contenuto nell’articolo 67, comma 6, e sostituendo integralmente l’articolo 144-bis in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. La nuova versione dell'articolo 144-bis ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, ossia come autorità responsabile per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

L’articolo 21 abroga l’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, che vieta la colorazione delle bevande analcoliche con gusto di agrumi se non contengono una certa percentuale di succo di agrumi.

L’articolo 22 reca diverse disposizioni di natura fiscale.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all’11 per cento l’aliquota di imposta applicata (c.d. “dividendi in uscita”). La disposizione, tenuto conto della procedura d’infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea, è diretta ad allineare la tassazione dei fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo a quella dei fondi domestici.

I commi da 4 a 10 intervengono sulla disciplina dell’IVA apportando modifiche sia al D.P.R. 633/1972, recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sia al Capo II del D.L. 331/1993, recante Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto.

In primo luogo, si interviene sulla territorialità dell’imposta per leprestazioni di intermediazione,al fine di precisare che il principio in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia trova applicazione per le intermediazioni riferite ad operazioni principali effettuate nel territorio della Comunità europea.

In secondo luogo, viene recepita la definizione di “valore normale” contenuta nella direttiva comunitaria 2006/112/CE. Contestualmente, si propone un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell’utilizzo del suddetto criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d’impresa, in favore di un maggiore utilizzo del criterio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Inoltre, si interviene sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell’accertamento presuntivo e non più ai fini dell’accertamento automatico. Infine, si prevede una particolare disciplina per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità dell’IVA al fine di evitare un utilizzo del criterio del valore normale a soli fini elusivi.

Si interviene, inoltre, sui requisiti richiesti ai fini del diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia. La modifica, che interessa l’individuazione delle tipologie di operazioni che consentono il riconoscimento del rimborso IVA, è diretta ad includere nell’ambito dei rimborsi IVA, le operazioni relative a prodotti soggetti ad accisa quali, ad esempio, i carburanti.

Si escludono poi dall’ambito delle operazioni intracomunitarie le cessioni di gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica e si eleva a 10.000 euro il limite di importo al di sotto del quale gli acquisti effettuati da soggetti assimilati a consumatori finali non sono considerati acquisti intracomunitari. Vengono anche modificati i limiti per l’inclusione nell’ambito comunitario delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, o con modalità analoghe (c.d. vendite a distanza).

Si autorizza, infine, il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzate al coordinamento della normativa vigente con quella comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia dei giochi a distanza (on line), prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare la disciplina relativa all’esercizio e alla raccolta a distanza dei giochi. Sono previste 200 nuove concessioni della durata di 9 anni, da assegnare secondo specifici requisiti e condizioni. I nuovi concessionari dovranno operare tramite il sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mentre il giocatore dovrà stipulare con il concessionario un apposito contratto di “conto di gioco”. Sono definite, altresì, le sanzioni penali e amministrative nonché i casi di sospensione della concessione. Parte delle maggiori entrate sono destinate al Fondo “Carta acquisti”.

L'articolo 23 reca misure concernentiildecreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha innovato la direttiva 89/552/CE (“TV senza frontiere”) allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. In particolare, si integrano i criteri generali di delega con la previsione di specifici principi e criteridirettivirelativi alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. “product placement”).

L’articolo 24modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentariin recepimento della direttiva 2007/68/CE.

L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990 (C-177/89), con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione.

L’articolo 26 individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE (contenuta nell'allegato B) relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici. In particolare, si prevedono la produzione, l’uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti pirotecnici, una specifica procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici che consenta la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la rimodulazione del sistema sanzionatorio, il coordinamento delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita.

L’articolo 27 reca principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano la previsione, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, di modalità di etichettature atte a distinguerne la destinazione rispetto a quelli riservati ad uso militare o delle forze di polizia, nonché la rimodulazione del sistema sanzionatorio anche mediante il ricorso a sanzioni di natura penale.

L’articolo 28 stabilisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, prevedendo una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

L’articolo 29 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Le misure sono volte a definire il quadro giuridico per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), incentivando fra l’altro la riduzione dell’uso di contante nelle operazioni di pagamento e la riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento. Si istituisce, inoltre, la categoria degli istituti di pagamento, individuando nella Banca d’Italia l’autorità competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività, a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati e a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione delle operazioni di pagamento.

L’articolo 30 reca principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, individuando, in particolare, le linee guida dell’intervento nel rafforzamento e nell’estensione degli strumenti civilistici e amministrativi a tutela del contraente debole, nel coordinamento dell’eterogenea normativa sul credito al consumo, nel rafforzamento della vigilanza sui soggetti abilitati all’esercizio di tale attività. Il medesimo articolo, inoltre, prevede la rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con particolare riferimento ai requisiti dei soggetti abilitati, all’attività di vigilanza e all’irrogazione di sanzioni.

L’articolo 31 reca alcune modifiche al D.lgs. 219/2006 concernente la regolamentazione dei medicinali per uso umano, con particolare riguardo alla finalità di coordinare la disciplina interna sui farmaciper uso umano con le disposizioni comunitarie sui medicinali per terapie avanzate, di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007. Si consente, poi, che la pubblicità di un farmacopresso gli operatori sanitari possa essere svolta anche da un’impresa non farmaceutica.

L’articolo 32riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo.

L'articolo 33 elenca specifici princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

L'articolo 34 prevede chei centri d’imballaggio delle uova, che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura, vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell’autorizzazione. Sono inoltre stabilite le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione e commercializzazione delle uova.

L'articolo 35 dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE. Viene individuata, infatti, nel Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria nazionale competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni con le quali la Commissione europea dispone accertamenti in locali diversi da quelli dell’impresa, ai sensi dell’articolo 21, par. 1, del menzionato regolamento.

L’articolo 36 reca alcune modifiche al D.lgs. 81/2008 (Testo unico della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.

L'articolo 37 prevede l’accreditamento da parte di un organismo riconosciuto, secondo le norme tecniche adottate a livello comunitario, sia dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sia dei laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari.

L'articolo 38 detta principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tra tali principi e criteri si segnalano la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, la garanzia che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o l’esercizio di un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, l’istituzione di sportelli unici (accessibili anche via internet) per lo svolgimento delle procedure e formalità necessarie.

L’articolo 39 modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società. Novellando l’articolo 2250 c.c., le disposizioni consentono la pubblicazione di alcuni atti delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni in apposita sezione del registro delle imprese, in altra lingua ufficiale delle Comunità europee. L’articolo disciplina, altresì, l’ipotesi di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana e reca norme sul contenuto obbligatorio – con finalità informative – dei siti web delle suddette tipologie societarie.

Il Capo III (artt. 40-42) dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

L’articolo 40 disciplina la costituzione e la natura giuridica del GECT, che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

L’articolo 41 contempla la disciplina autorizzatoria per la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale, prevedendo la presentazione al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di apposita richiesta corredata della convenzione e dello statuto del GECT che i membri potenziali intendono costituire. Particolari forme di pubblicità sono previste per la modifica della convenzione e dello statuto del GECT.

L’articolo 42 reca disposizioni in materia di contabilità e di bilanci del GECT volte a conferire una struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali nonché dei conti consuntivi annuali, allo scopo di consentire alle amministrazioni di controllo, nazionali e comunitarie, la comparazione delle diverse gestioni.

Il Capo IV (artt. 43-46) reca la delega al Governo per l’attuazione di tre decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2006/783/GAI; 2006/960/GAI e 2008/909/GAI).

In particolare, l'articolo 43, oltre a contenere le disposizioni di delega al Governo per l’attuazione delle citate decisioni quadro, disciplina il procedimento per l’adozione dei relativi decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria. I principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono contenuti nei successivi articoli 44, 45 e 46.

L'articolo 44 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

L’articolo 45 reca i princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, che mira a semplificare lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

L’articolo 46 fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimentodella decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Relazioni allegate

Il disegno di legge originario S. 1078 è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN), dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnica.

Necessità dell’intervento con legge

L’articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge comunitaria recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Il disegno di legge in esame reca, tra l’altro, delega al Governo all’adozione di decreti legislativi finalizzati alla trasposizione e all’attuazione della normativa comunitaria. Conseguentemente, appare giustificato il ricorso allo strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge reca disposizioni volte a recepire e a dare attuazione alla disciplina comunitaria nonché ad assicurare l’adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono pertanto riconducibili prevalentemente alla materia dei rapporti dello Stato con l’Unione europea che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Atteso che il disegno di legge comunitaria, ai sensi della legge 4 febbraio 2005, n. 11, reca, tra l’altro, l’individuazione dei princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per l’attuazione degli atti comunitari, il provvedimento investe anche l’ambito di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 (rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni), soggetto alla potestà legislativa concorrente.

Il quinto comma dell’articolo 117 della Costituzione prevede, altresì, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, oltre a partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Al riguardo, il disegno di legge prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in via generale. A tal fine, si stabilisce (articolo 1, comma 6) che i decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale, nel rispetto delle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005. Il principio di cedevolezza è ribadito anche all’articolo 13, comma 11, del disegno di legge in ordine all’attuazione dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008 relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 22, comma 1, definisce la nuova aliquota d’imposta sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, al fine di risolvere la procedura d’infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea allineando la tassazione dei citati fondi pensione a quella dei fondi domestici. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, tuttavia, che il nuovo regime di tassazione si applica agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Al riguardo, anche tenuto conto di quanto rilevato nella nota dell’Agenzia delle entrate relativa all’emendamento che ha introdotto la previsione in esame, si segnala l’opportunità di un approfondimento sull’idoneità della disposizione ai fini della definitiva chiusura della menzionata procedura d’infrazione (Per una più ampia illustrazione, v. il dossier - Schede di lettura).

Con riferimento al comma 1 dell’articolo 36, appare opportuno verificare se la modifica apportata al comma 11 dell’articolo 90 del D.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), volta a individuare una nuova ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione (seppure per lavori “minori”), sia pienamente coerente con quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200) a cui la disposizione intende dare attuazione.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Quanto alle disposizioni di cui all’articolo 7 (igiene degli alimenti e dei mangimi), sono all’esame delle istituzioni dell’UE, secondo la procedura di codecisione, tre proposte di regolamento in materia di alimenti e mangimi:

-    immissione sul mercato e uso dei mangimi (COM(2008)124);

-    fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40);

-    nuovi prodotti alimentari (COM(2007)872.

In relazione alle disposizioni in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo definite all’articolo 13, si segnala che il 29 luglio 2008 la Commissione ha presentato, nell’ambito della procedura di consultazione, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM (COM(2008)489).

Con riferimento all’articolo 14, il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha presentato, nell’ambito della procedura di consultazione, una proposta di regolamento relativa alla protezione degli animali durante l’abbattimento (COM(2008)553).

In ordine alle modifiche al Codice del consumo di cui all’articolo 20, si evidenzia che l’8 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato, di una proposta di direttiva sui diritti dei consumatori (COM(2008)614, procedura di codecisione) volta a creare un unico strumento orizzontale di disciplina sistematica semplificando e aggiornando le norme esistenti.

Per quanto concerne la materia dei servizi di pagamento nel mercato interno trattata all’articolo 29, il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)640, procedura di codecisione).

In merito alle disposizioni sui farmaci di cui all’articolo 31, il 10 dicembre 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto sui farmaci, composto da:

§      una comunicazione (COM(2008)666) che definisce le linee di azione della Commissione per migliorare l’accesso al mercato e favorire la ricerca farmaceutica;

§      cinque proposte normative di modifica del regolamento CE n. 726/2004 volte a migliorare la lotta alla contraffazione e alla distribuzione illegale di farmaci, che seguono la procedura di codecisione.

Per quanto attiene all’articolo 44, si rileva che il 20 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione ”Proventi della criminalità organizzata - Garantire che il crimine non paghi” (COM(2008)766) che, con riguardo alla decisione quadro 2006/783/GAI,relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,evidenzia la necessità di un migliore coordinamento tra le disposizioni sul reciproco riconoscimento contenute nella citata decisione quadro e le norme le norme relative ai poteri estesi di confisca contenute nella decisione quadro 2005/212/GAI.

Procedure di contenzioso

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Procedure di infrazione e ricorsi alla Corte di giustizia per violazione del diritto comunitario[1]

In relazione all’articolo 10, la Commissione ha avviato tre procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia in materia di qualità dell’aria:

·   un parere motivato del 4 aprile 2006, in riferimento alla cattiva applicazione delle direttive 96/62/CE e 99/30/CE;

·   una lettera di messa in mora del 27 giugno 2007,  in riferimento alla cattiva applicazione della direttiva 1999/30/CE;

·    una lettera di messa in mora del 29 gennaio 2009, relativa ai valori limite PM10.

Per quanto attiene all’articolo 12, il 26 giugno 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora, contestando la violazione della direttiva 1998/34/CE per la mancata notificazione delle prescrizioni in materia di fertilizzanti.

In relazione all’articolo 16,il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (causa C-573/08) sostenendo che la “legislazione italiana non costituisce recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Con riferimento all’articolo 22 (commi 11 e seguenti), la Commissione europea ha inviato all’Italia, il 19 febbraio 2009, un parere motivato complementare per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d’appalto, 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche. Inoltre la Commissione europea ha inviato all’Italia, 4 aprile 2006, una lettera di messa in mora per violazione dell’art. 49 del Trattato della Comunità europea, in quanto la normativa italiana vigente comporterebbe restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora sostenendo che sarebbero state adottate, senza operare la notifica richiesta dall’art. 8 della direttiva 98/34/CE, le disposizioni della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 535) e il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato 7 febbraio 2006 che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l’obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

In relazione all’articolo 31, il 5 giugno 2008 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per non aver ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario in materia di medicinali per uso umano. Secondo tale disposizione “gli Stati membri non vietano le attività di promozione congiunta dello stesso medicinale da parte del titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio e di una o più imprese da esso designate”.

Per quanto concerne l’articolo 32, il 22 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea contro l’Italia (causa C-571/08), assumendo che la legislazione italiana, dal momento che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l’omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, violerebbe l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari.

Con riferimento all’articolo 36, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, secondo la quale non sarebbe stato trasposto correttamente nell'ordinamento italiano l'art. 3, n. 1, della direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Procedure di infrazione e ricorsi alla Corte di giustizia per mancato recepimento di direttive

La Commissione europea ha inviato all’Italia lettere di messa in mora per mancato recepimento delle seguenti direttive:

§      con riferimento all’articolo 8 (procedura n. 2009/67, 29 gennaio 2009): direttiva 2007/47/CE; termine prescritto: 21 dicembre 2008;

§      con riferimento all’articolo 17 (procedura n. 2008/0680, 30 settembre 2008): direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana; termine prescritto: 31 agosto 2008;

§      con riferimento all’articolo 18 (procedura n. 2009/0070, 29 gennaio 2009): direttiva 2008/13/CE che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria; termine prescritto: 31 dicembre 2008;

§      con riferimento alla direttiva 2005/47/CE (procedura n. 2008/0678, 30 settembre 2008); termine per il recepimento: 27 luglio 2008;

§      con riferimento alla direttiva 2006/17CE (procedura n. 2008/0678, 30 settembre 2008); termine per il recepimento: 27 luglio 2008;

§      con riferimento alla direttiva 2006/42CE (All. B) (procedura n. 2008/0679, 3 settembre 2008), relativa alle macchine e modifica della direttiva 95/16/CE; termine per il recepimento: 27 luglio 2008;

§      con riferimento alla direttiva 2008/87/CE (All. B) (procedura di infrazione n. 2009/0066), che modifica la direttiva 2006/87, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, per il mancato recepimento di quest’ultima direttiva; il termine per il recepimento della direttiva 2008/87 era il 30 dicembre 2008.

Con riferimento all’articolo 24 (procedura n. 2008/0560, 29 gennaio 2009), la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato per il mancato recepimento della seguente direttiva:

§      direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari; termine prescritto per il recepimento: 31 maggio 2008.

La Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia per il mancato recepimento delle seguenti direttive:

§      direttiva 2005/94/CE (all. B), relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (causa C-500/08), il cui termine di recepimento era il 1° luglio 2007;

§      direttiva 2006/17/CE (All. B), in materia di prescrizioni tecniche per la donazione e il controllo di tessuti e cellule umani (causa C-12/09), il cui termine prescritto per il recepimento era 1° novembre 2006;

§      direttiva 2006/86/CE (All. B), il cui termine per il recepimento erail 1° settembre 2007.

Procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure di recepimento di direttive

Con riferimento all’articolo 39, il 14 luglio 2008 è stato presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia (causa C-313/08) in relazione alla direttiva 2003/58/CE relativa ai requisiti di pubblicità per alcuni tipi di società. Il termine di recepimento della direttiva era il 31 dicembre 2006.

In relazione alla direttiva 2006/38/CE (All. B), relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, il 19 febbraio 2009 (procedura n. 2008/0556) è stato presentato un parere motivato. Il termine di recepimento della direttiva era il 10 giugno 2008.

Per quanto concerne la direttiva 2006/43/CE (All. B),relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, il 27 novembre 2008, è stato presentato un parere motivato (procedura n. 2008/0557). Il termine di recepimento era il 29 giugno 2008.

In relazione alla direttiva 2007/45/CE (All. B),recante disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, il 28 novembre 2008, è stata presentata una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/0783). Il termine di recepimento della direttiva era l’11 ottobre 2008.

Per la direttiva 2007/63/CE (All. A),riguardante l’obbligo di far elaborare da un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni, il 20 gennaio 2009 è stata presentata una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/0068). Il termine di recepimento della direttiva era il 31 dicembre 2008.

Con riferimento alla direttiva 2008/49/CE (All. B), relativa alle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari,il 28 novembre 2008 è stata presentata una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/0786). Il termine di recepimento della direttiva era il 20 ottobre 2008.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Al fine di rendere coerente l’ordinamento nazionale con quello comunitario, il provvedimento delega il Governo a dare attuazione, mediante decreti legislativi, alle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B, individuando principi e criteri direttivi di carattere generale nonché, in relazione a determinate direttive, anche principi e criteri direttivi specifici (Capi I e II). Il Capo IV delega, inoltre, il Governo all’adozione dei decreti legislativi necessari all’attuazione di alcune decisioni quadro del Consiglio dell’Unione europea (2006/783/GAI, 2006/960/GAI e 2008/909/GAI).

Specifiche disposizioni di delega sono contenute, poi, negli articoli 3, 5, 22 e 25. In particolare, come già accennato, l’articolo 3 reca una delega al Governo per l’adozione, entro due anni dall’entrata in vigore della legge comunitaria, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari. L’articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2008, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla stessa legge comunitaria per il recepimento di direttive, al fine di coordinare le medesime disposizioni con le altre norme legislative vigenti in materia. L’articolo 22, comma 10, delega il Governo all’adozione di decreti legislativi recanti disposizioni modificative ed integrative delle nuove previsioni fiscali da esso dettate, al fine di coordinarle con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto. L’articolo 25 contiene, infine, una delega per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 giugno 1990 (causa C-177/89), in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

Il provvedimento in esame, oltre a conferire deleghe legislative, rimette al Governo anche l’adozione di regolamenti e decreti ministeriali in diversi ambiti, ai fini della definizione della disciplina di dettaglio o di specifici profili. In particolare:

§      l’articolo 22, commi 4, lett. c), e 6, nel riscrivere l’articolo 14 del D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA), demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge comunitaria, la definizione dei criteri per l’individuazione del cd. “valore normale”, ai fini della determinazione della base imponibile, per le operazioni concernenti la messa a disposizione di veicoli e apparecchiature radiomobili da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente;

§      il comma 31 dello stesso articolo 22, stabilisce che, con un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo;

§      l’articolo 24, comma 3, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-regioni, le modifiche alla sezione III dell’allegato 2 del D.lgs. 109/1992 rese necessarie dal recepimento di direttive in materia di allergeni alimentari;

§      l’articolo 30, comma 1, lett. f), n. 3, stabilisce che i decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori devono prevedere che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell’organismo associativo finalizzato a tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria;

§      l’articolo 42, comma 2, demanda al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, l’adozione, con decreto interministeriale, delle norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dei GECT.

In alcuni casi il disegno di legge comunitaria rinvia ad appositi accordi tra lo Stato e le regioni per la disciplina di aspetti che coinvolgono diversi livelli di governo o richiedono forme di concertazione. Al riguardo, l’articolo 34, comma 7, prevede che, con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attuazione relative alla revoca e sospensione dell’autorizzazione per i centri di imballaggio delle uova. Analogamente l’articolo 37, comma 3, statuisce che, sempre con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome da adottare negli stessi termini, sono individuate le modalità per l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare. Il comma 6 dello stesso articolo conferisce, infine, ad un ulteriore accordo tra lo Stato e le regioni la facoltà di determinare il costo effettivo del servizio, sulla base del quale sono definite le tariffe per l’accreditamento dei citati laboratori.

Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all’articolo 10, che detta principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente, va segnalato che, al fine di pervenire ad una disciplina in materia di qualità dell’aria che sia coerente con le disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’ambiente), inerente alla tutela dell’aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, sembrerebbe opportuno inserire tutta la citata disciplina direttamente nel Codice dell’ambiente. Ciò consentirebbe di attuare, almeno in buona parte, anche il necessario coordinamento richiesto dalla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 10, che prevede il raccordo tra la disciplina relativa alla pianificazione e alla programmazione della qualità dell’aria ambiente e le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare.

In relazione all’articolo 21, che abroga l’articolo 1 della L. 286/1961 in materia di colorazione di bevande analcoliche al gusto di agrumi, si osserva che la disposizione non abroga espressamente anche l’articolo 2 della stessa legge, ove si prevedono le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dell’articolo 1.

Il comma 9 dell’articolo 22, nel disciplinare l’entrata in vigore di alcune disposizioni di natura fiscale contenute nello stesso articolo, stabilisce che sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia già stata applicata la nuova disciplina.

Tale clausola sembrerebbe presupporre che sussistano delle situazioni nelle quali l’operatore nazionale ha applicato (ad esempio nei rapporti economici con soggetti di Stati membri che hanno già recepito la direttiva in esame) una disciplina diversa da quella italiana al momento vigente: trattandosi, tuttavia, nelle situazioni in questione, della disciplina comunitaria ora oggetto di recepimento – cui, pertanto, gli interessati potrebbero aver dato applicazione diretta – si fanno salvi i trattamenti fiscali che si sono già prodotti.

Su tale complessa problematica, qui ricostruita in via solo presuntiva, sembrerebbe opportuno un chiarimento, al fine di dar più compiutamente conto della portata applicativa del comma 9 dell’articolo 22 (per ulteriori dettagli, v. dossier Schede di lettura).

Il comma 3 dell’articolo 24 stabilisce che l’aggiornamento dell’elenco degli allergeni alimentari di cui alla sezione III dell’Allegato 2 del D.Lgs. 109/1992 conseguente all’adozione di ulteriori direttive comunitarie in materia sia effettuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-regioni. In proposito, si osserva che l'articolo 29, comma 3, del medesimo D.Lgs. 109/1992 già prevede, in via generale, una procedura semplificata, stabilendo che tutte le modifiche o integrazioni necessarie ad attuare nuove norme comunitarie siano apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità.

Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione all’articolo 16, si segnala che presso il Senato sono stati presentate numerose proposte di legge (AA.SS. 276 e abb.) di revisione della L. 157/1992 (c.d. “legge sulla caccia”), che, dopo essere state esaminate congiuntamente dalla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluite in un testo unificato proposto dal relatore nella seduta dell’11 marzo 2009.

L’articolo 43 delega il Governo ad adottare, mediante decreti legislativi, le norme occorrenti a dare esecuzione, tra l’altro, alla decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea. Alcune disposizioni sulla stessa materia sono contenute negli AA.CC. 2042 (già approvato dal Senato) e A.C. 2069, attualmente all’esame della Camera, che sono finalizzati, tra l’altro, ad autorizzare l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm in materia di cooperazione di polizia transfrontaliera.

Formulazione del testo

Il comma 5 dell’articolo 22, nel riformulare il primo comma dell’articolo 39 del D.P.R. 600/1973 (in materia di accertamento delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette), richiama (lettera b)) il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale decreto, tuttavia, risulta ormai superato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

In relazione all’articolo 31, si rileva che il comma 1, lettera b), introduce mediante l’aggiunta di una nuova lettera f-bis) al comma 1 dell’articolo 3 del d.lgs. 219/2006 (in materia di medicinali per uso umano) una nuova fattispecie tra quelle non soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo. Nella stessa lettera f-bis) si detta contestualmente una specifica disciplina della fattispecie esclusa che sarebbe più opportuno inserire in un nuovo articolo del citato decreto legislativo.

Per quanto concerne l’articolo 40 (costituzione e natura giuridica dei gruppi europei di cooperazione territoriale), si segnala che il comma 4, lettera b), fa riferimento, pur menzionandolo per la prima volta, al “citato regolamento (CE) n. 1080/2006”. Sarebbe opportuno riportare tale riferimento normativo più correttamente nel seguente modo: “regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006”.



[1]    Trattasi di violazione di norme del Trattato o di diritto derivato, ovvero di recepimento incompleto o non corretto di direttive.