Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320-bis-B - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2320-BIS-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 139    Progressivo: 2
Data: 15/06/2009
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS N. 1078/XVI   AC N. 2320/XVI

 

15 giugno 2009

 

n. 139/2

Legge comunitaria 2008

A.C. 2320-bis-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2320-bis-B

Titolo

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

53

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

11 giugno 2009

assegnazione

11 giugno 2009

Commissione competente

XIV Commissione Politiche dell'Unione europea

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I Affari Costituzionali e X Attività produttive

 

 


Contenuto

Il disegno di legge comunitaria 2008 (AS 1078 – AC 2320), già approvato dal Senato in prima lettura il 17 marzo 2009, è stato licenziato dall’Aula della Camera il 20 maggio scorso nel testo risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 15 e da 17 a 46 dell’AC 2320. Trasmesso nuovamente al Senato ed approvato con modificazioni nella seduta del 10 giugno 2009, è stato trasmesso alla Camera per la quarta lettura.

L'esame del disegno di legge verte pertanto unicamente sulle parti modificate dal Senato.

 

Nel corso dell’iter al Senato è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 23, recante disposizioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Il citato articolo 23 è stato introdotto nel testo del disegno di legge comunitaria 2008 con un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente alla Camera.

La disposizione provvede ad inserire nel corpus della legge n. 125 del 2001, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, l’articolo 14-bis, con il quale viene previsto che la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto possano essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti di apposita licenza, disponendo specifiche sanzioni amministrative in caso di violazioni. Tali sanzioni sono incrementate nel caso in cui il fatto sia commesso tra le ore 22 e le ore 7.

Il soppresso comma 2 era volto ad introdurre due modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2007, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, nel testo vigente, fa obbligo (comma 2) ai titolari e ai gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte, nonché di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, e di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente (comma 3).

 

In primo luogo, il soppresso comma 2 intendeva modificare il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, in modo da prevedere che il già ricordato obbligo di interruzione della somministrazione di bevande alcoliche da parte di titolari o gestori di locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorra dalle ore 2 ovvero, successivamente, almeno dalla mezz’ora precedente l’orario di chiusura del locale.

Con la modifica introdotta al successivo comma 3, alla sanzione di chiusura del locale di cui al precedente comma 2, si aggiungeva il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato in prima lettura al Senato era corredato sia della relazione per l’analisi tecnico-normativa sia di una sintetica relazione per l’analisi di impatto della regolazione.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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