Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI   AC N. 1441/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 5
Data: 19/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 33/5

 

 

 

19 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Coordinamento Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760- 3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 1441-bis-B, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 33/2: Elementi per l’istruttoria legislativa;

§         n. 33/3: Schede di lettura;

§         n. 33/4, suddiviso in 5 parti: Iter alla Camera (A.C. 1441) e Iter al Senato (A.S. 1082);

§         n. 33/5: Normativa di riferimento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0006c.doc

 


INDICE

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117)5

§      Codice civile (artt. 1264, 2359, 2389, 2659, 2664, 2668, 2909)7

§      Codice procedura civile (artt. 7, 28, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 115, 118, 120, 125, 132, 137, 153, 155, 163, 167, 170, 182, 183, 184-bis, 191, 193, 195, 203, 249, 251, 252, 255, 279, 285, 291, 292, 294, 296, 297, 300, 305, 307, 310, 327, 345, 353, 360, 366-bis, 375, 380-bis, 385, 392, 409-441, 444, 510, 518, 540, 541, 542, 614, 616, 618, 624, 630, 669-septies, 669-octies)10

§      Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie (artt. 23, 81, 103, 104, 118, 152)72

§      Codice penale (art. 36)75

§      Codice di procedura penale (artt. 200, 201, 202, 351, 352, 535)76

§      Legge 16 febbraio 1913, n. 89. Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater)80

§      R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (artt. 14 e 16)82

§      Legge 6 agosto 1926, n. 1365. Norme per il conferimento dei posti notarili.84

§      R.D. 14 novembre 1926, n. 1953. Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro. (art. 9)85

§      R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (art. 21)86

§      R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (art. 115)88

§      R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (artt. 41 e 125)89

§      D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1346. Fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in unico Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.91

§      Legge 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (artt. 23-36)95

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. (artt. 30 e 75)99

§      Legge 8 marzo 1968, n. 221. Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.101

§      D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (artt. 13 e 14)105

§      Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. (artt. 21-bis e 26)107

§      D.M. 29 aprile 1972. Approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della L. 25 luglio 1971, n. 545.109

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. (art. 25)111

§      Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. (art. 23)113

§      Legge 27 aprile 1982, n. 186. Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. (art. 7)116

§      Legge 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina della invalidità pensionabile. (art. 11)118

§      Legge 27 febbraio 1985, n. 52. Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari. (art. 19)119

§      Legge 5 aprile 1985, n. 124. Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (art. 1)120

§      Legge 26 febbraio 1987, n. 49. Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. (art. 11)122

§      Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (artt. 14 e 17)124

§      Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (artt. 1, 2, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 19, 20, 21-bis, 21-nonies, 22, 25, 27, 29)126

§      Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato.142

§      D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287. Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze. (art. 42)149

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. (art. 231)152

§      D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106. Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 maggio 1989, n. 183. (Tabella E)155

§      D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con mod., Legge 14 gennaio 1994, n. 19. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. (art. 1)156

§      Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (art. 2)160

§      Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali161

§      Legge 26 luglio 1995, n. 328. Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (art. 1)165

§      Legge 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.167

§      D.L. 1° luglio 1996, n. 347, conv., con mod., Legge 8 agosto 1996, n. 426. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo. (art. 11)176

§      Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (art. 1, co. 203)177

§      Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (artt. 5, 11 e 20)179

§      Legge 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (art. 17, co. 25)188

§      Legge 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.189

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 8)211

§      D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. (artt. 18 e 18-bis)213

§      D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337. (art. 32)217

§      Legge 12 luglio 1999, n. 237. Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali. (art. 1)219

§      D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. (artt. 2, 3, 12 e 14)221

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 5)225

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 9-ter)227

§      Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (art. 9)229

§      D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59  231

§      Legge 21 luglio 2000, n. 205. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (artt. 5, 9)238

§      D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, conv., con mod., Legge 20 marzo 2001, n. 66. Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (art. 2-bis)240

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 1, 6, 7)244

§      D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 8)249

§      Legge 11 luglio 2002, n. 154. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000  251

§      D.L. 15 aprile 2002, n. 63, conv., con mod., Legge 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (art. 7)255

§      D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (artt. 9(L), 13(L), 25(L), 52(L), 73(R), 202(L), 205(L), 208(L), Parte VII Tit. II, 227-quater(L), 243(R))257

§      Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 61)268

§      Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (artt. 27, 41)272

§      D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366 (artt. 1-33, 41, 42)277

§      Legge 5 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 1)303

§      D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 4, 13, Titolo II Capo I e Capo V)305

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 75-81)327

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., Legge 24 novembre 2003, n. 326. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 32)331

§      D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117. Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (artt. 2, 3, 8)343

§      D.M. 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali (art. 14)346

§      D.M. 15 giugno 2004. Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali347

§      Decreto Direttore Generale della Giustizia civile 1° settembre 2004. Concorso a duecento posti di notaio  350

§      D.M. 27 ottobre 2004. Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 26, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289  360

§      D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53  364

§      D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307. Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)374

§      Legge 15 dicembre 2004, n. 308. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.376

§      Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 309)389

§      D.M. 24 febbraio 2005. Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3  390

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale (artt. 2, 17, 61, 64, 78, 83)395

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 87. Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 1)399

§      D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con mod., Legge 17 agosto 2005, n. 168. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (art. 2-bis)403

§      D.M. 22 luglio 2005. Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3  404

§      Legge 28 novembre 2005, n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 14)409

§      Legge 21 febbraio 2006, n. 102. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (art. 3)413

§      D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207. Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (art. 5)414

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 5, 36, 37, 127)415

§      D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 (artt. 5, 10, 11)423

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 19)426

§      D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con mod., Legge 24 novembre 2006, n. 286 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 138)427

§      D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307. Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n. 246 (artt. 1, 3, 4, 8, 9)428

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 459, 460, 461, 462, 463, 610, 612, 613, 614, 615, 734, 892, 1228, 1255, 1256, 1318, 1320, 1321)430

§      Legge 27 settembre 2007, n. 165. Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca  436

§      D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv., con mod., Legge 29 novembre 2007, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (art. 18)439

§      D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233. Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 7)441

§      Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 1 commi 346, 367, 372; art. 2 commi 366, 634; art. 3, commi 12, 52-bis)443

§      D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, conv., con mod., Legge 13 marzo 2008, n. 45. Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali448

§      D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 3)461

§      D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con mod., Legge 14 luglio 2008, n. 123. Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (artt. 3, 16)464

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (artt. 2, 26, 38, 48, 60, 61)467

§      D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con mod., Legge 13 novembre 2008, n. 181. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (art. 2)480

§      Legge 22 dicembre 2008, n. 203. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (Tab. C)483

Normativa comunitaria

§      Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE. Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (artt. 1, 2)487

 

 


Riferimenti normativi

 


Normativa nazionale

 


 

 

Costituzione della Repubblica Italiana
(art. 117)


Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 


 

Codice civile
(artt. 1264, 2359, 2389, 2659, 2664, 2668, 2909)

 

Art. 1264.

Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [c.c. 967, 1248, 1407, 2914, n. 2].

 

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione [c.c. 1189, 2559] (1).

 

-----------------------

(1) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190.

 

Art. 2359.

Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

 

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (1) (2).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

Art. 2389.

Compensi degli amministratori.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3].

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili [c.c. 2431] o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (1).

 

-----------------------

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

 

Art. 2659.

Nota di trascrizione.

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

 

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

 

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

 

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

 

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione (1).

 

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (2).

 

-----------------------

(1) Numero così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30. Il testo precedentemente in vigore prevedeva l'indicazione esclusivamente della natura e della situazione dei beni cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 27 febbraio 1985, n. 52, concernente modifica al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario. Vedi l'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 266, sul volontariato.

 

Art. 2664.

Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota.

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale (1).

 

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 febbraio 1985, n. 52, concernente modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario.

 

Art. 2668.

Cancellazione della trascrizione.

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni [c.c. 2654] si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate [c.c. 2883, 2888] ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [c.c. 2659, 2675, n. 3; c.p.c. 324, 586, 683; disp. att. c.c. 113].

 

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [c.p.c. 306, 307].

 

Si deve cancellare l'indicazione della condizione [c.c. 1383] o del termine [c.c. 1184] negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [c.c. 2659].

 

Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (1) (2).

 

-----------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30.

 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre-6 dicembre 2002, n. 523 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

 

Art. 2909.
Cosa giudicata.

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [c.c. 1306, 1595, 1974, 2453].

 


 

Codice procedura civile
(artt. 7, 28, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 115, 118, 120, 125, 132, 137, 153, 155, 163, 167, 170, 182, 183, 184-bis, 191, 193, 195, 203, 249, 251, 252, 255, 279, 285, 291, 292, 294, 296, 297, 300, 305, 307, 310, 327, 345, 353, 360, 366-bis, 375, 380-bis, 385, 392, 409-441, 444, 510, 518, 540, 541, 542, 614, 616, 618, 624, 630, 669-septies, 669-octies)

 

Art. 7.

Competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322].

 

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71.

 

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie].

 

È competente qualunque ne sia il valore:

 

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

 

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

 

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

 

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito, prima dall'art. 1, L. 30 luglio 1984, n. 399, poi, a far data dal 1° maggio 1995, dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374 sull'istituzione del giudice di pace. Successivamente l'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296) ha abrogato il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma del presente articolo. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. Per l'attribuzione al giudice di pace della competenza relativa ai giudizi civili pendenti davanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 e ai giudizi pendenti davanti al conciliatore, vedi gli artt. 1, 2, 3 e 4, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Il testo dell'articolo precedentemente in vigore, il cui secondo comma era stato abrogato, a partire dal 30 aprile 1995, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, così disponeva: «Competenza del conciliatore. - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

[È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali]».

Con la L. 25 luglio 1966, n. 571, è stato stabilito che sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nella cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

 

Art. 28.

Foro stabilito per accordo delle parti.

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c. 1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di opposizione alla stessa [c.p.c. 27, 615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e possessori [c.p.c. 703], di procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [c.p.c. 25, 661] (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

 

Art. 38.

Incompetenza.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

 

L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.

 

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006, n. 41 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 353 del 1990, così disponeva: «L'incompetenza per materia [c.p.c. 7] e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo [c.n. 586].

L'incompetenza per valore può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado [c.p.c. 14].

L'incompetenza per territorio [c.p.c. 18], fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta [c.p.c. 167] o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado [c.p.c. 183, 184]. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo [c.p.c. 50, 187]».

 

Art. 39.

Litispendenza e continenza di cause.

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi [c.p.c. 3, 273], quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza [c.p.c. 279] la cancellazione della causa dal ruolo.

 

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio [c.p.c. 152] entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [c.p.c. 50; disp. att. c.p.c. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

 

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [c.p.c. 137, 163].

 

Art. 40.

Connessione.

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [c.p.c. 31, 274], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio [c.p.c. 152] per la riassunzione [c.p.c. 50; disp. att. c.p.c. 125] della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [c.p.c. 39].

 

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [c.p.c. 183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

 

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (1).

 

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (2).

 

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (3).

 

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo (4).

 

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del tribunale (5).

 

-----------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 5 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto:« Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

 (2) Comma aggiunto dall'art. 5 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto:« Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

 (3) Comma aggiunto dall'art. 5 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto:« Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

 (4) Comma aggiunto, a far data dal 1° maggio 1995, dall'art. 19, L. 21 novembre 1991, n. 374. Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (5) Comma aggiunto, a far data dal 1° maggio 1995, dall'art. 19, L. 21 novembre 1991, n. 374. Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 55, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 

Art. 42.

Regolamento necessario di competenza.

La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [c.p.c. 279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 47] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto:« Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. Il testo precedente del presente articolo così disponeva: «La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa 279, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza 47, 323, 324, 360, n. 2».

 

Art. 43.

Regolamento facoltativo di competenza.

La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [c.p.c. 279, n. 3] può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari [c.p.c. 323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

 

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento.

 

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [c.p.c. 325] riprendono a decorrere dalla comunicazione [c.p.c. 133, 136] della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [disp. att. c.p.c. 187].

 

Art. 44.

Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.

La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento [c.p.c. 47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta [disp. att. c.p.c. 125] nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

 

Art. 45.

Conflitto di competenza.

Quando, in seguito alla sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza [c.p.c. 47].

 

Art. 47.

Procedimento del regolamento di competenza.

L'istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43, 44, 45, 339] si propone alla Corte di cassazione con ricorso [c.p.c. 325, 360, 375; disp. att. c.p.c. 136] sottoscritto dal procuratore [c.p.c. 82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [c.p.c. 86, 125].

 

Il ricorso deve essere notificato [c.p.c. 330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [c.p.c. 152] di trenta giorni dalla comunicazione [c.p.c. 136] della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

 

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [c.p.c. 369].

 

Il regolamento d'ufficio [c.p.c. 45] è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione [disp. att. c.p.c. 137].

 

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti (1).

 

-----------------------

(1) Così sostituito il testo originario con l'art. 2, L. 14 luglio 1950, n. 581, di ratifica del D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

 

Art. 49.

Sentenza di regolamento di competenza.

Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio [c.p.c. 375, 737] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.

 

Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [c.p.c. 91, 382], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa [c.p.c. 310].

 

Art. 50.

Riassunzione della causa.

Se la riassunzione della causa [c.p.c. 39, 40; disp. att. c.p.c. 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione [c.p.c. 136] della sentenza di regolamento [c.p.c. 375] o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito [c.p.c. 44], il processo continua davanti al nuovo giudice [c.p.c. 392].

 

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [c.p.c. 307, 393] (1).

 

-----------------------

(1) Così sostituito il testo originario con l'art. 3, L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

Art. 54.

Ordinanza sulla ricusazione.

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

 

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

 

L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese [c.p.c. 91] e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 5 [c.p.c. 179] (1).

 

Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa (2) nel termine perentorio di sei mesi [c.p.c. 152] (3).

 

-----------------------

(1) La pena pecuniaria risulta, da ultimo, così aumentata ai sensi dell'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 giugno 1973, n. 92 (Gazz. Uff. 4 luglio 1973, n. 169), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 54, terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 1-21 marzo 2002, n. 78 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione «condanna» la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che «può condannare» la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria.

 (2) Vedi, anche, l'art. 125 disp. att. 1941 c.p.c.

 (3) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

Art. 61.

Consulente tecnico.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [c.c. 419; c.p.c. 87] (1).

 

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione (2) al presente codice.

 

-----------------------

(1) In materia di compensi spettanti ai consulenti tecnici, vedi, anche, la L. 8 luglio 1980, n. 319, il D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 e il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.

 (2) Il testo originario «regolamento» è stato così sostituito dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504, per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

 

Art. 62.

Attività del consulente.

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 (1) [disp. att. c.p.c. 90, 91, 92].

 

-----------------------

(1) Il riferimento agli artt. 441 e 463 c.p.c. deve intendersi ora fatto rispettivamente agli artt. 424 e 445 nel testo modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria.

 

Art. 63.

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

 

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

 

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [c.p.c. 192; disp. att. c.p.c. 89].

 

Art. 64.

Responsabilità del consulente.

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384].

 

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19] (1).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 4 giugno 1985, n. 281, in materia di borse di commercio.

 

Art. 65.

Custode.

La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti [c.p.c. 520, 559, 670, n. 2, 676, 679, 750; disp. att. c.p.c. 166].

 

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato (1).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato».

 

Art. 66.

Sostituzione del custode.

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

 

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

 

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma (1).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 59, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente».

 

Art. 67.

Responsabilità del custode.

Ferme le disposizioni del codice penale [c.p. 334, 335, 349, 351, 366], il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a euro 10 [c.p.c. 179] (1).

 

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia [c.p.c. 521].

 

-----------------------

(1) La pena pecuniaria risulta, da ultimo, così aumentata ai sensi dell'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

 

Art. 68.

Altri ausiliari.

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere (1) o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [c.p.c. 122, 123, 124, 212, 261, 421, 442, 518, 535, 568, 773].

 

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge [c.p.c. 733, 765, 769, 786, 790, 791].

 

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica [c.p.c. 755].

 

-----------------------

(1) Vedi la L. 23 ottobre 1960, n. 1196, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

 

Art. 83.

Procura alle liti.

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

 

La procura alle liti può essere generale o speciale [c.p.c. 365, 579], e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [c.c. 2699, 2703].

 

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [c.p.c. 163], del ricorso [c.p.c. 366, n. 5], del controricorso [c.p.c. 370], della comparsa di risposta [c.p.c. 167] o d'intervento [c.p.c. 267], del precetto [c.p.c. 480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [c.p.c. 499]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce (1).

 

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa (2).

 

-----------------------

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141 (Gazz. Uff. 31 maggio 1997, n. 125), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 2 della stessa legge ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 1 si applichi ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 marzo 1971, n. 47 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82-87 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

 

Art. 91.

Condanna alle spese.

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [c.p.c. 277], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [c.p.c. 97, 306, 385, 391, 449, 633, n. 2] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [c.p.c. 54] (1). Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza [c.p.c. 49].

 

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c. 480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

 

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario (2).

 

-----------------------

(1) Vedi, sugli onorari di avvocato e procuratore, la L. 13 giugno 1942, n. 794 e, sulle tariffe approvate dal Consiglio Nazionale Forense, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1994, n. 247).

 (2) Una deroga a quanto disposto dal presente articolo era stata disposta dal comma 6-bis dell'art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89, aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Successivamente la L. 14 novembre 2002, n. 259 ha convertito in legge, con modificazioni, il citato decreto-legge ed ha soppresso, tra l'altro, il suddetto articolo 2.

 

Art. 92.

Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

 

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti [c.c. 2877; c.p.c. 216, 449] (1).

 

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [c.p.c. 185, 199] (2).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

 (2) Una deroga a quanto previsto dal presente articolo era stata disposta dal comma 6-bis dell'art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89, aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Successivamente la L. 14 novembre 2002, n. 259 ha convertito in legge, con modificazioni, il citato decreto-legge ed ha soppresso, tra l'altro, il suddetto articolo 2.

 

Art. 93.

Distrazione delle spese.

Il difensore con procura [c.p.c. 83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

 

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [c.p.c. 287, 288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [disp. att. c.p.c. 75] (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 marzo 1973, n. 31 (Gazz. Uff. 4 aprile 1973, n. 88), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

 

Art. 94.

Condanna di rappresentanti o curatori.

Gli eredi beneficiati [c.c. 484], i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

 

Art. 95.

Spese del processo di esecuzione.

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione [c.p.c. 510, 611, 614] sono a carico di chi ha subìto l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [c.c. 2755, 2770, 2777].

 

Art. 96.

Responsabilità aggravata.

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave [c.p.c. 220], il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

 

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [c.p.c. 669-bis], o trascritta domanda giudiziale [c.c. 2652, 2818], o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata [c.c. 2920, 2927; c.p. 483], su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni [c.p.c. 97] l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (1).

 

-----------------------

(1) Vedi, anche, l'art. 82, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali e l'art. 5, L. 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti individuali.

 

Art. 97.

Responsabilità di più soccombenti.

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese [c.p.c. 91] e ai danni [c.p.c. 96] in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

 

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

 

Art. 98.

Cauzione per le spese.

[Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

 

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue] (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23-29 novembre 1960, n. 67 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1960, n. 297), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 c.p.c., in riferimento alle norme contenute negli articoli 3 e 24 Cost.

 

Art. 101.

Principio del contraddittorio.

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 671, 672, 689, 697, 700, 703, 712], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata [c.p.c. 164] e non è comparsa [c.p.c. 171, 181, 290, 291].

 

 

Art. 115.

Disponibilità delle prove.

Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero [c.c. 2697].

 

Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza [c.p.c. 209, 265; disp. att. c.p.c. 97].

 

 

Art. 118.

Ordine d'ispezione di persone e di cose.

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [c.p.c. 258; disp. att. c.p.c. 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte [c.p.c. 260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [c.p.c. 351, 352] (1) del Codice di procedura penale [Cost. 13, 14].

 

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma [c.p.c. 115].

 

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro 5 [c.p.c. 179] (2).

 

-----------------------

(1) Si vedano ora l'art. 200 c.p.p. per il segreto professionale, l'art. 201 c.p.p. per il segreto d'ufficio e gli artt. 202 e 204 c.p.p. per il segreto di Stato.

 (2) Detta pena pecuniaria, che nel testo originario era di lire 2.000, è stata elevata a lire 8.000 dall'art. 3, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438, e, da ultimo, così stabilita dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 120.

Pubblicità della sentenza.

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito [c.p. 277] può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati [c.c. 7, 314].

 

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato (1).

 

-----------------------

(1) Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

 

Art. 125.

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [c.p.c. 47, 82, 86], oppure dal difensore.

 

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata [c.p.c. 163, n. 6].

 

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale [c.p.c. 221, 365] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

Art. 132.

Contenuto della sentenza.

La sentenza [c.c. 2657; c.p.c. 131, 474, n. 1; disp. att. c.p.c. 35], è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana. (1)

 

Essa deve contenere:

 

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

 

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

 

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

 

4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione [Cost. 111];

 

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [c.p.c. 161, 168].

 

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (2).

 

-----------------------

(1) Intestazione così modificata per la mutata forma istituzionale dello Stato (art. 6, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1).

 (2) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 8 agosto 1977, n. 532, recante provvedimenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario. Tale disposizione si applica anche in materia penale in virtù di quanto dispone l'art. 7 della stessa legge.

 

Art. 137.

Notificazioni (1)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47].

 

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 148] (2).

 

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (3).

 

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (4).

 

-----------------------

(1) Per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

Per quanto riguarda la notificazione delle sentenze dei conciliatori spedite in forma esecutiva e degli altri provvedimenti con efficacia esecutiva, nonché del precetto, vedi il D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122.

Sulle notifiche a mezzo del servizio postale vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

 (2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

 (3) Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

 (4) Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

 

Art. 153.

Improrogabilità dei termini perentori.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

 

Art. 155.

Computo dei termini.

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

 

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [c.c. 1187, 2963].

 

I giorni festivi si computano nel termine (1).

 

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (2).

 

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (3).

 

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (3).

 

-----------------------

(1) Per quanto riguarda la materia delle ricorrenze festive e dei giorni festivi, vedi: la L. 27 maggio 1949, n. 260, la L. 5 marzo 1977, n. 54, il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

 (2) Vedi, anche, gli articoli 51 e 96, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

 (3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

 

Art. 163.

Contenuto della citazione (2)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

 

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 312].

 

L'atto di citazione deve contenere [c.p.c. 313]:

 

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

 

2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (3);

 

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

 

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394];

 

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184, 244];

 

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [c.p.c. 83, 125];

 

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 (4).

 

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti [c.c. 1209] (5) (6).

 

-----------------------

(1) Con L. 22 luglio 1997, n. 276 sono state dettate norme per la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995. Alla suddetta definizione si provvede tramite la nomina di giudici onorari aggregati. E' stata inoltre prevista l'istituzione delle cosiddette «sezioni stralcio» nei tribunali, costituite da un magistrato che le presiede ed almeno due giudici onorari aggregati. Vedi, anche, la L. 2 ottobre 1997, n. 333, relativa alla disciplina transitoria ed agli interventi correttivi della suddetta legge n. 276 del 1997. Con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), in vigore dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188, sono state dettate le norme per l'istituzione del giudice unico di primo grado. Si ritiene opportuno riportare gli articoli 135 e 136 del suddetto decreto contenenti le disposizioni transitorie:

«Art. 135. 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:

a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;

b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

 

Art. 136. 1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti».

Vedi anche gli articoli 132-134 riportati in nota all'art. 311 del presente codice.

 (2) Vedi, anche, gli articoli da 8 a 15 e 47, L. 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari.

 (3) Per quanto riguarda la citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato vedi: il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e la L. 25 marzo 1958, n. 260.

 (4) Numero così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente così disponeva: «7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-bis».

 (5) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 14 luglio 1950, n. 581.

 (6) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

 

Art. 167.

omparsa di risposta.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [c.p.c. 183, 189].

 

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (1).

 

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 [c.p.c. 106] (2) (3).

 

-----------------------

(1) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296) e poi così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 432 del 1995 era il seguente: «A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio».

 (2) Articolo così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 11, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo precedente così disponeva: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali [c.p.c. 36], indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi [c.p.c. 191] e formulare le conclusioni [c.p.c. 183, 184, 189, 190].

Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa [c.p.c. 106, 269]».

 (3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

 

Art. 170.

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

Dopo la costituzione in giudizio [c.p.c. 165, 166] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 237, 286, 292, 306, 330] (1).

 

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

 

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [c.p.c. 30, 82].

 

Le comparse [c.p.c. 190] e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (2).

 

-----------------------

(1) Vedi, anche, i commi 1 e 3 dell'art. 51, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

 (2) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.».

 

Art. 182.

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

 

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione [c.p.c. 75, 76, 77, 78, 79, 80], il giudice può assegnare [c.p.c. 289] alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 giugno 1974, n. 179 (Gazz. Uff. 26 giugno 1974, n. 167), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, capoverso, c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.

 

Art. 183.

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

 

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

 

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.

 

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

 

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

 

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

 

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

 

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

 

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

 

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

 

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

 

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

 

L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti (1).

 

-----------------------

(1) Articolo prima sostituito dall'art. 16, L. 14 luglio 1950, n. 581 e, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 17, L. 26 novembre 1990, n. 353, poi modificato dall'art. 5, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296) ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. c-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Prima udienza di trattazione.

Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto-legge n. 432 del 1995 era il seguente: «Prima udienza di trattazione.

Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 353 del 1990 era il seguente: «Prima udienza di trattazione.

Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.

Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.».

 

Art. 184-bis.

Rimessione in termini.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1).

 

Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma (2).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. Il testo precedente prevedeva che la parte potesse chiedere la rimessione in termini al giudice istruttore se avesse dimostrato di essere incorsa nelle decadenze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. per causa ad essa non imputabile.

 (2) Articolo aggiunto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353.

 

Art. 191.

Nomina di consulente tecnico.

Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

 

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone [disp. att. c.p.c. 22].

 

Art. 193.

Giuramento del consulente.

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [c.p. 366, 373; disp. att. c.p.c. 19].

 

Art. 195.

Processo verbale e relazione.

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

 

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti [disp. att. c.p.c. 92].

 

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa [c.p.c. 64].

 

Art. 203.

Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale.

Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

 

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

 

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

 

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva:

«Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale.

Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il pretore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

Nell'ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

Il pretore, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice istruttore prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice istruttore, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine».

 

Art. 249.

Facoltà d'astensione.

Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale (1) relative alla facoltà d'astensione dei testimoni (2).

 

-----------------------

(1) Vedi, ora, l'art. 199 c.p.p. per la facoltà di astensione e gli artt. 200 e 204 c.p.p. per l'obbligo di astenersi a causa di segreto professionale o di Stato.

 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 352 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in relazione all'art. 200 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.; con sentenza 17-27 giugno 1997, n. 205 (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.

 

Art. 251.

Giuramento dei testimoni.

I testimoni sono esaminati separatamente [c.p.c. 254].

 

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [c.p. 366, 372], e legge la formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro» [c.p.c. 248, 256] (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 ottobre 1979, n. 117 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1979, n. 284), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 251, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...», non è contenuto l'inciso «se credente». La stessa Corte, con sentenza 4-5 maggio 1995, n. 149 (Gazz. Uff. 10 maggio 1995, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 251, secondo comma c.p.c.:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»;

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»;

c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro». A seguito di queste pronunzie l'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., risulterebbe così formulato: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

Sul presente articolo la Corte costituzionale, si era altresì pronunciata con sentenza 25 maggio - 8 giugno 1963, n. 85 (Gazz. Uff. 15 giugno 1963, n. 159), dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 251 c.p.c., in riferimento agli artt. 8, 21 e 19 Cost., e con sentenza 13-20 luglio 1984, n. 234 (Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 218), dichiarando, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 251 c.p.c. e degli artt. 142 e 449 c.p.p. in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, Cost. e alle «disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della Costituzione».

 

Art. 252.

 Identificazione dei testimoni.

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità (1), l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa [c.p.c. 246].

 

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone [c.p.c. 256, 257], e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale [c.p.c. 126] prima dell'audizione del testimone.

 

-----------------------

(1) Per gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, sull'ordinamento dello stato civile, deve essere omessa l'indicazione della paternità, sostituendo questa indicazione con il luogo e la data di nascita.

 

Art. 255.

Mancata comparizione dei testimoni.

Se il testimone regolarmente intimato [c.p.c. 250; disp. att. c.p.c. 104] non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (1).

 

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge [c.p.c. 249] o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore (2) del luogo [c.p.c. 203].

 

-----------------------

(1) Comma prima modificato dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 5 oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.».

 (2) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice istruttore», dall'art. 65, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 

Art. 279.

 Forma dei provvedimenti del collegio.

Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

 

Il collegio pronuncia sentenza [c.p.c. 131, 237]:

 

1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza [c.p.c. 37-39, 42];

 

2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

 

3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito [c.p.c. 277];

 

4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

 

5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

 

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza [c.p.c. 280].

 

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 308], essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze [c.p.c. 323]. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello (1).

 

L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza (2).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 182 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della seconda parte del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 23, L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

Art. 285.

Modo di notificazione della sentenza.

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione [c.p.c. 325, 326], si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma [c.p.c. 286, 292, 719].

 

Art. 291.

Contumacia del convenuto.

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [c.p.c. 160, 307] fissa all'attore un termine perentorio [c.p.c. 153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

 

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

 

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 20 marzo 1975, n. 77), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 291 c.p.c., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.

 

Art. 292.

Notificazione e comunicazione di atti al contumace.

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento [c.p.c. 230, 233, 237, 240, 241], e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [c.p.c. 36] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini [c.p.c. 152] che il giudice istruttore fissa con ordinanza (1).

 

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

 

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

 

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente (2).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio-16 giugno 1989, n. 317 (Gazz. Uff. 14 giugno 1989, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 292, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

La stessa Corte, con sentenza 28 gennaio-28 febbraio 1983, n. 41 (Gazz. Uff. 9 marzo 1983, n. 67), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 292, comma primo, c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 novembre 1986, n. 250 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 57 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c.p.c.; b) non fondata la questione di legittimità degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.

 

Art. 294.

Rimessione in termini.

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [c.p.c. 164] o della sua notificazione [c.p.c. 160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

 

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento [c.p.c. 115, 202], e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

 

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, L. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte costituzionale, con sentenza 9-29 maggio 1968, n. 54 (Gazz. Uff. 1 giugno 1968, n. 139), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 293 e 294 del codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 24, comma secondo, e 3 Cost.

 

Art. 296.

Sospensione su istanza delle parti.

Il giudice istruttore su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

 

Art. 297.

 Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.

Se col provvedimento di sospensione [c.p.c. 296] non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura penale (1) o dal passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (2).

 

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

 

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore [c.p.c. 125] o, in mancanza, al presidente del tribunale.

 

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato [c.p.c. 170], a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice (3).

 

-----------------------

(1) Vedi, ora, l'art. 331 c.p.p.

 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (Gazz. Uff. 4 marzo 1970, n. 57), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 297, primo comma, c.p.c., nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

 (3) Articolo così sostituito dall'art. 29, L. 14 luglio 1950, n. 581.

 

Art. 300.

 Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore [c.p.c. 82], questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti [c.p.c. 170, 292].

 

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria [c.p.c. 302, 305] o la riassunzione a norma dell'articolo precedente [c.p.c. 303].

 

Se la parte è costituita personalmente [c.p.c. 82, 86], il processo è interrotto al momento dell'evento.

 

Se questo riguarda la parte dichiarata contumace [c.p.c. 171, 290, 291], il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione [c.p. 148] di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

 

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio [c.p.c. 275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione [c.p.c. 279, 280, 281] (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1986, n. 220 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1986, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. La stessa Corte, con successiva sentenza 5-19 novembre 1992, n. 468 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 75 e 300 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.

 

Art. 305.

Mancata prosecuzione o riassunzione.

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue [c.p.c. 307, 308, 309, 310] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30, L. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte cost. con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 139 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1967, n. 321), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 305 c.p.c. per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost.

La stessa Corte, con successiva sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Inoltre la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 marzo 1992, n. 136 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, in riferimento all'art. 24 Cost.

 

Art. 307.

Estinzione del processo per inattività delle parti.

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo [c.c. 2668; c.p.c. 276, 290, 338, 424, 630], il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio [c.p.c. 153] di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue [disp. att. c.p.c. 126] (1).

 

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo [c.p.c. 309, 310].

 

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice [c.p.c. 102] che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei [c.p.c. 50, 289, 305, 367, 433, 445].

 

L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza [c.p.c. 308] del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita [c.p.c. 630] (2).

 

-----------------------

(1) Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 14 luglio 1950, n. 581. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul patrocinio gratuito.

 

Art. 310.

Effetti dell'estinzione del processo.

L'estinzione del processo non estingue l'azione [c.c. 2945; c.p.c. 99, 338, 393, 631].

 

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito [c.p.c. 277] pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza [c.p.c. 49; disp. att. c.p.c. 129].

 

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

 

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate [c.p.c. 90].

 

Art. 327.

Decadenza dall'impugnazione.

Indipendentemente dalla notificazione [c.p.c. 326], l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza [c.p.c. 133, 358, 828].

 

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [c.p.c. 171, 291] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [c.p.c. 164] o della notificazione [c.p.c. 160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 (1).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 luglio 2008, n. 297 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 32 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 24 Cost.

 

Art. 345.

Domande ed eccezioni nuove.

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [c.c. 1282], i frutti [c.c. 820] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

 

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

 

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio [c.c. 2736, n. 1] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito, prima dall'art. 36, L. 14 luglio 1950, n. 581, e poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.

 

Il testo previgente così disponeva: «Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi [c.c. 1282], i frutti [c.c. 820] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni [c.c. 1223, 2043] sofferti dopo la sentenza stessa.

Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti [disp. att. 1941 c.p.c. 87] e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio [c.c. 2736, n. 1, c.p.c. 233; disp. att. 1941 c.p.c. 47, 50]».

 

Art. 353.

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza.

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

 

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi [disp. att. c.p.c. 125] dalla notificazione della sentenza [c.p.c. 285].

 

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione [c.p.c. 360], il termine è interrotto.

 

[La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo] [c.p.c. 46] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, L. 14 luglio 1950, n. 581; successivamente il quarto comma è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi dell'art. 92 della citata legge n. 353 del 1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673.

 

Art. 360.

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [c.p.c. 339], possono essere impugnate con ricorso per cassazione [Cost. 111; c.p.c. 47, 161, 323, 324, 325, 353]:

 

1) per motivi attinenti alla giurisdizione [c.p.c. 37, 41, 362];

 

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza [c.p.c. 42, 382, 385];

 

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

 

4) per nullità della sentenza o del procedimento [c.p.c. 156, 161];

 

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio [c.p.c. 132, n. 4, 384].

 

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

 

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

 

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge (2).

 

-----------------------

(1) Vedi, anche, l'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 contenente la delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione.

 (2) Articolo prima sostituito dall'art. 42, L. 14 luglio 1950, n. 581, poi modificato dall'art. 59, L. 26 novembre 1990, n. 353 (in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477) ed infine così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

L'art. 90, primo comma, della legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 40 del 2006 era il seguente:

«Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [c.p.c. 339], possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1. per motivi attinenti alla giurisdizione;

2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4. per nullità della sentenza o del procedimento;

5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta L. 26 novembre 1990, n. 353 escludeva che le sentenze del conciliatore potessero impugnarsi con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.

 

Art. 366-bis.

Formulazione dei motivi.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (1).

 

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

Art. 375.

Pronuncia in camera di consiglio.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

 

1) dichiarare l'inammissibilità [c.p.c. 331, 387] del ricorso principale [c.p.c. 365, 366, 369] e di quello incidentale [c.p.c. 371] eventualmente proposto;

 

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata (1);

 

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia (2);

 

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione (3);

 

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis (4);

 

[La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi] (5).

 

[La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza] (6).

 

[Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma] (7) (8).

 

-----------------------

(1) Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 40 del 2006 era il seguente:

«2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;».

 

(2) Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 40 del 2006 era il seguente:

«3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;».

 

(3) Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 40 del 2006 era il seguente:

«4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;».

 

(4) Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 40 del 2006 era il seguente:

«5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.».

 

(5) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

(6) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

(7) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 marzo 2001, n. 89.

Il testo precedentemente in vigore - in cui i primi due commi avevano sostituito l'originario primo comma in virtù del disposto dell'art. 64, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 - era il seguente: «Pronuncia in camera di consiglio.

Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378.». Il testo del primo comma anteriormente alla modifica disposta dalla suddetta legge n. 353 del 1990, era il seguente: «Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 373, la corte a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio, o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia». Ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993 si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

 

Art. 380-bis.

 Procedimento per la decisione in camera di consiglio.

Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

 

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.

 

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).

 

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.

 

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza (1).

 

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

Art. 385.

Provvedimenti sulle spese.

La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese [c.p.c. 91, 391].

 

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza [c.p.c. 360, n. 2, 382], provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

 

Se rinvia [c.p.c. 392] la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio [c.p.c. 383].

 

Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave (1).

 

-----------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

Art. 392.

Riassunzione della causa.

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [c.p.c. 50, 383, 389] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

 

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. c.p.c. 125, 125-bis, 126].

 

Art. 409.

Controversie individuali di lavoro.

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

 

1) rapporti di lavoro [c.p.c. 646, 659] subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

 

2) rapporti di mezzadria [c.c. 2141], di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [c.c. 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

 

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (2);

 

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici [c.c. 2093] [c.n. 603-609] che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

 

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (3).

 

-----------------------

(1) Le norme processuali di cui al presente capo si applicano anche alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

 (2) Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

 (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo IV. Le norme relative alle controversie individuali di lavoro sono applicabili alle controversie in materia di locazioni di immobili urbani, così come dispone l'art. 46, L. 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. Vedi, anche, gli articoli da 43 a 57 della suddetta legge.

Per la non applicabilità della sospensione dei termini, nel periodo feriale, alle controversie previste da questo articolo, vedi l'art. 3, L. 7 ottobre 1969, n. 742.

 

Vedi, inoltre, l'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e l'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sulla giurisdizione nelle controversie di lavoro.

 

La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 29 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità dell'art. 409 c.p.c., come modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost; con successiva sentenza 12-19 febbraio 1976, n. 33 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1976, n. 51), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533 in riferimento all'art. 3 Cost; con altra sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 43 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 409, n. 5, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità dell'art. 409, n. 4, c.p.c., in riferimento agli art. 3, comma secondo, e 25 comma primo, Cost.; c) non fondata la questione di legittimità dell'art. 409, n. 5, c.p.c., in riferimento agli art. 3, comma primo, 4 comma primo, 25 comma primo, 35 comma primo, e 102 Cost.; d) non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 66 (Gazz. Uff. 27 aprile 1977, n. 113), ha dichiarato, fra l'altro, manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 409 c.c. (rectius 409 c.p.c.), come modificato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. e già dichiarata non fondata con sentenza dalla Corte n. 29 del 1976. La stessa Corte, con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità dell'art. 409 c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.; con sentenza 19 marzo-2 aprile 1992, n. 155 (Gazz. Uff. 15 aprile 1992, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 Cost.

 

Art. 410.

Tentativo obbligatorio di conciliazione (1)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 (2).

 

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza (3).

 

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

 

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

 

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

 

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione (4) (5).

 

-----------------------

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 36, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo precedentemente in vigore così disponeva:

«Tentativo facoltativo di conciliazione».

 (2) Gli attuali primi due commi così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 387 del 1998 così disponeva:

«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 80 del 1998 così disponeva:

«Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite un'associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.».

 (3) Il presente comma, unitamente al precedente, così sostituisce l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

 (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 6-13 luglio 2000, n. 276 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità dell'articolo 410 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost. Con la stessa sentenza la Corte ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

 

Art. 410-bis.

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

 

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis (1) (2).

 

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 37, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 6-13 luglio 2000, n. 276 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità dell'articolo 410-bis del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost. Con la stessa sentenza la Corte ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

 

Art. 411.

Processo verbale di conciliazione.

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere (1).

 

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale (2) nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice (3), su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [c.p.c. 474] con decreto.

 

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale (4) nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice (5) su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [c.p.c. 474] con decreto (6).

 

-----------------------

(1) Vedi l'art. 5, L. 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti individuali.

 (2) L'originario termine «pretura» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 81, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (3) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 81, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (4) L'originario termine «pretura» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 81, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (5) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 81, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 412.

Verbale di mancata conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo [c.p.c. 474], osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

 

L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

 

Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

 

Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto e poi dall'art. 38, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo in vigore precedentemente a quest'ultima modifica era il seguente:

«Processo verbale di mancata conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni».

 

 

Art. 412-bis.

Procedibilità della domanda.

L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

 

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

 

Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione (1).

 

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni (2).

 

Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 (3).

 

Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV (4) (5).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il giudice, ove rilevi la improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione».

 (2) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro i successivo centottanta giorni».

 (3) Comma così inserito dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

 (4) Articolo aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

 (5) La Corte costituzionale, con sentenza 6-13 luglio 2000, n. 276 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Prima serie speciale) ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; c) la manifesta inammissibilità dello stesso articolo 412-bis, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

 

Art. 412-ter.

Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi. (1)

Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

 

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

 

b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

 

c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

 

d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

 

e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri (2).

 

I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

 

Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

 

Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile (3).

 

-----------------------

(1) Rubrica così modificata dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Arbitrato previsto dai contratti collettivi».

 (2) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri».

 (3) Articolo aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Per il contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato vedi l'Acc. 23 gennaio 2001.

 

 

Art. 412-quater.

Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale.

Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo (1).

 

Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto (2).

 

[La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione] (3).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro».

 (2) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

 (3) Articolo aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il terzo comma è stato soppresso dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

 

 

Art. 413.

Giudice competente.

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro (1).

 

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (2).

 

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione [c.p.c. 18, 20, 452].

 

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409 (3).

 

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (4).

 

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (5).

 

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

 

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio (6).

 

-----------------------

(1) L'originario termine «pretore», già contenuto nel presente comma, è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 82, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-21 dicembre 1985, n. 361 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per le controversie di agenzia esclude la competenza del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, e con sentenza 18-21 dicembre 1985, n. 362 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 413, secondo comma c.p.c. in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 24 Cost.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128, sulla disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione alle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, vedi l'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(4) Comma aggiunto dall'art. 40, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(5) Comma aggiunto dall'art. 40, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno-3 luglio 1975, n. 171 (Gazz. Uff. 9 luglio 1975, n. 181), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 c.p.c., nel testo dell'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 5 e 35 Cost.

Vedi, anche, gli artt. 1 e 4 della legge di coordinamento 8 novembre 1977, n. 847.

 

 

Art. 414.

Forma della domanda.

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

 

1. l'indicazione del giudice;

 

2. il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

 

3. la determinazione dell'oggetto della domanda;

 

4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni (1);

 

5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione (2).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23-29 giugno 1983, n. 192 (Gazz. Uff. 6 luglio 1983, n. 184), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto dell'articolo 1, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, dell'art. 414, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, e dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

Art. 415.

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

 

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

 

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

 

Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

 

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

 

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero (1).

 

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio (2).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero capitolo quarto.

La Corte costituzionale con sentenza 16-22 aprile 1980, n. 61 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost.; con successiva sentenza 16-22 aprile 1980, n. 62 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 347 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 415 e 416 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.

 (2) Comma aggiunto dall'art. 41, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

 

Art. 416.

Costituzione del convenuto.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

 

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

 

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, 429, comma terzo c.p.c., come modificati dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 10 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo ed ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 16-22 aprile 1980, n. 61 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost.; con sentenza 16-22 aprile 1980, n. 62 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 16-22 aprile 1980, n. 65 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 347 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 415 e 416 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.

 

 

Art. 417.

Costituzione e difesa personali delle parti.

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le euro 129,11.

 

La parte che sta in giudizio personalmente [c.p.c. 82] propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

 

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice (1) che ne fa redigere processo verbale.

 

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

 

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria (2).

 

-----------------------

(1) Il termine originario «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 83, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 417-bis.

Difesa delle pubbliche amministrazioni.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti (1).

 

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

 

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma (2).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.».

 (2) Articolo aggiunto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. In merito al comma 3 del presente articolo il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti con la circolare 7 maggio 1998, n. 2/98 (Gazz. Uff. 27 maggio 1998, n. 121).

 

 

Art. 418.

Notificazione della domanda riconvenzionale.

Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale [c.p.c. 36] a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

 

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

 

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

 

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

 

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, 429, comma terzo, c.p.c., come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 302 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, commi primo e ultimo, c.p.c., in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 97, 101 e segg., 3 Cost.

 

 

Art. 419.

Intervento volontario.

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 23-29 giugno 1983, n. 193 (Gazz. Uff. 6 luglio 1983, n. 184), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 419 (sub art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533), c.p.c., nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere (di) fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415, comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza. Vedi, anche, l'art. 68-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

 

 

Art. 420.

Udienza di discussione della causa.

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

 

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia [c.p.c. 84]. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

 

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [c.p.c. 474].

 

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

 

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

 

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

 

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

 

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

 

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

 

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

 

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

 

Le udienze di mero rinvio sono vietate (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, 429, comma terzo, c.p.c., come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 14 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 420 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della L. 1973 citata, in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte, con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 10 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo ed ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte costituzionale, con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 302 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, commi primo e ultimo, c.p.c., in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 97, 101 e segg., 3 Cost. Con successiva sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 302 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 420, commi primo e ultimo, c.p.c., in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo 97, 101 e segg., 3 Cost.

 

 

Art. 420-bis.

Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.

Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

 

La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

 

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito [disp. att. c.p.c. 146-bis] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:

«27. Disciplina transitoria.

1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.

2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

 

Art. 421.

Poteri istruttori del giudice.

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

 

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova [c.p.c. 191, 244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420 (1).

 

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

 

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247 (2).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato comma 1 era il seguente: «Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente».

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 10 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionali degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo ed ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con successiva sentenza 16-22 aprile 1980, n. 64 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto comma c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

 

Art. 422.

Registrazione su nastro.

Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 423.

Ordinanze per il pagamento di somme.

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

 

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

 

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

 

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 16 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità dell'art. 423, c.p.c., modificato dall'art. 1 della L. 1973, n. 533, in riferimento all'art. 3 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile-6 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità degli artt. 277, 423, 429 e 431 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.

 

 

Art. 424.

Assistenza del consulente tecnico.

Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

 

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

 

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 10 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionali degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo ed ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con successiva sentenza 16-22 aprile 1980, n. 64 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, quarto comma c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

 

Art. 425.

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.

Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

 

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

 

A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

 

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 426.

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.

Il giudice (1), quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio [c.p.c. 153] entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

 

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono (2).

 

-----------------------

(1) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 83, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 14 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.

 

 

Art. 427.

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

Il giudice (1), quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

 

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie [c.p.c. 191] (2).

 

-----------------------

(1) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «giudice», dall'art. 83, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 428.

 Incompetenza del giudice.

Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

 

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale (1) in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale (2).

 

-----------------------

(1) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 84, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 429.

Pronuncia della sentenza.

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza (1).

 

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

 

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (2).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato comma 2 era il seguente:

«Nella udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.».

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Le disposizioni di cui al presente articolo, come modificato dal comma 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133, si applicano ai giudizi instaurati dall'entrata in vigore del citato decreto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 dello stesso decreto.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, e dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., come modificati dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost; con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 43 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), 22-29 dicembre 1977, n. 161 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4) e 12-18 giugno 1979, n. 45 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha poi dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.; con successiva sentenza 22-29 dicembre 1977, n. 162 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 71 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 35, comma primo e 36 Cost. e con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato fra l'altro: a) inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità degli artt. 277, 423, 429 e 431 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.; b) manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 409 e 429 c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost. Con sentenza 25 giugno-21 luglio 1981, n. 139 (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 207), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, c.p.c. e 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 36 Cost. Con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 408 (Gazz. Uff. 26 aprile 1988, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) in alcuni sensi inammissibili e in altri sensi infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1224 c.c., e dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c., in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 Cost.; b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224, secondo comma, e dell'art. 429, terzo comma c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 350 (Gazz. Uff. 1 agosto 1990, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 429, terzo comma, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Con altra sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 585 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1991, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 1224 c.c., e dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., e dell'art.150 disp. trans. c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost. Successivamente, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 207 (Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo.

 

 

Art. 430.

Deposito della sentenza.

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Vedi l'art. 14, L. 3 aprile 1979, n. 103, sull'Avvocatura dello Stato.

 

 

Art. 431.

Esecutorietà della sentenza.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

 

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

 

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno [c.p.c. 351].

 

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23 (1).

 

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 (2).

 

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi (3).

 

-----------------------

(1) Il testo originario dell'articolo è stato sostituito con i primi quattro commi dell'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo IV. La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 170 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 431 c.p.c., come modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 10 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo ed ultimo comma, degli artt. 421, secondo comma, 424, 431, primo ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; la stessa Corte, con sentenza 16-22 aprile 1980, n. 63 (Gazz. Uff. 30 aprile 1980, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 431, terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità degli artt. 277, 423, 429 e 431 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.

 (2) Comma aggiunto dall'art. 69, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'art. 90, secondo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995». Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

 (3) Comma aggiunto dall'art. 69, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'art. 90, secondo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995». Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

 

 

Art. 432.

Valutazione equitativa delle prestazioni.

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa [c.c. 1226] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 433.

Giudice d'appello.

L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro (1).

 

Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434 (2).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 85, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro».

 (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Vedi, anche, l'art. 134-bis, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, introdotto dall'art. 2, D.L. 24 maggio 1999, n. 145.

 

 

Art. 434.

Deposito del ricorso in appello.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.

 

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Successivamente il secondo comma è stato così modificato dall'art. 85, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo del suddetto secondo comma, in vigore prima di quest'ultima modifica, era il seguente: «Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero».

La Corte costituzionale, con sentenza 6-13 marzo 1974, n. 62 (Gazz. Uff. 20 marzo 1974, n. 75), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 434, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; con sentenza 18 giugno-3 luglio 1975, n. 181, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 434, cpv., c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost.

 

 

Art. 435.

Decreto del presidente.

Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio (1).

 

L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato (2).

 

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

 

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente a ottanta e sessanta giorni (3).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 85, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio».

 (2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 15 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 435, comma secondo, c.p.c., come modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533 nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

 (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 436.

Costituzione dell'appellato e appello incidentale.

L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

 

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

 

Se propone appello incidentale [c.p.c. 333, 334], l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

 

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416 (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 437.

Udienza di discussione.

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

 

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa (1).

 

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

 

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, dell'articolo 429 (2).

 

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 82 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1988, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità degli articoli 437, secondo comma, c.p.c., e 20, primo comma, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 438.

Deposito della sentenza di appello.

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

 

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431 (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

Art. 439.

Cambiamento del rito in appello.

La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427 (1).

 

-----------------------

(1) Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto e poi così modificato dall'art. 85, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Cambiamento del rito in appello. Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427».

 

 

Art. 440.

Appellabilità delle sentenze.

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82 (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

 

 

Art. 441.

Consulente tecnico in appello.

Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico [c.p.c. 61] rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

 

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

 

Art. 444.

Giudice competente.

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (1).

 

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale (2), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

 

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale (3), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente (4).

 

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 86, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore».

 (2) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 86, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (3) L'originario termine «pretore» è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 86, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

 (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.

La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (Gazz. Uff. 27 aprile 1977, n. 113), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, L. 11 agosto 1973, n. 533 (rectius: dell'art. 444 c.p.c. così come introdotto da detta legge), in materia di disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-12 dicembre 1984, n. 282 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1984, n. 348), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 444, secondo comma, c.p.c. in relazione al primo comma dello stesso articolo e in riferimento agli articoli 3, 24 e 38, secondo comma, Cost. Inoltre, con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 477 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1991, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.

 

Art. 510.

Distribuzione della somma ricavata.

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [c.p.c. 95].

 

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita [c.c. 2921; c.p.c. 512, 624] tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti [c.p.c. 541, 620], con riguardo alle cause legittime di prelazione [c.c. 2741, 2745, 2916] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

 

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

 

Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione [c.c. 2863] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante, il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.».

 

Art. 518.

Forma del pignoramento.

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [c.p.c. 126, 523, 556] nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonchè il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto [disp. att. c.p.c. 161]. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

 

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

 

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

 

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

 

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

 

Il processo verbale, il titolo esecutivo [c.p.c. 474] e il precetto [c.p.c. 480] devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione [c.c. 2693; c.p.c. 488, 492, 543, 555; disp. att. c.p.c. 165]. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

 

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni» (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e la ubicazione.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.».

 

Art. 540.

Pagamento del prezzo e rivendita.

La vendita all'incanto si fa per contanti.

 

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

 

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari [disp. att. c.p.c. 168].

 

Art. 541.

Distribuzione amichevole.

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità [c.p.c. 495, 509] (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Vedi, anche, l'art. 74, R.D. 5 febbraio 1940, n. 244 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Distribuzione amichevole.

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformità».

 

Art. 542.

Distribuzione giudiziale. (1)

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

 

Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [c.p.c. 485, 620] (2).

 

-----------------------

(1) Vedi, anche, l'art. 74, R.D. 5 febbraio 1940, n. 244 in materia di brevetti per invenzioni industriali.

 (2) Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva:

«542. Distribuzione giudiziale.

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote».

 

Art. 614.

Rimborso delle spese.

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario [c.p.c. 90, 91, 95], con domanda di decreto d'ingiunzione [c.p.c. 633, 638].

 

Il giudice dell'esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642 (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva:

«614. Rimborso delle spese.

Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il pretore quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642».

 

Art. 616.

 Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.

Se competente per la causa [c.p.c. 17, 27] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio [c.p.c. 153] per la riassunzione della causa [c.p.c. 630; disp. att. c.p.c. 125, 126; c.n. 667]. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 24 febbraio 2006, n. 52. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2008, n. 53 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell'ultimo periodo del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«616. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.».

 

Art. 618.

 

Il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

 

All'udienza dà con ordinanza [c.p.c. 487] i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (1).

 

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

 

-----------------------

(1) Comma prima modificato dall'art. 99, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188) e poi così sostituito dall'art. 15, L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo del presente comma, in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 52 del 2006, era il seguente:

«All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.».

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, era il seguente:

«All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.».

 

Art. 624.

Sospensione per opposizione all'esecuzione.

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [c.p.c. 119, 625; disp. att. c.p.c. 86].

 

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

 

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.

 

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 18, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Il testo del presente articolo precedentemente in vigore era il seguente:

«Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.».

 

Art. 630.

Inattività delle parti.

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [c.p.c. 152, 157, 307, 497, 512, 547, 548, 549, 615, 619, 627; disp. att. c.p.c. 172].

 

L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza [c.p.c. 487] del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza (1).

 

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza (2) (3).

 

-----------------------

(1) Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

 (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.».

 (3) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre - 17 dicembre 1981, n. 195 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 352), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630, ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutiva per rinuncia agli atti.

 

Art. 669-septies.

Provvedimento negativo.

L'ordinanza [c.p.c. 134] di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda [c.p.c. 669-bis]. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

 

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese [c.p.c. 91] del procedimento cautelare.

 

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva [c.p.c. 474] ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio [c.p.c. 152, 153] di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione (1).

 

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'articolo 4, quinto comma, del suddetto decreto-legge ha disposto che le norme contenute in questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 12-17 marzo 1998, n. 65 (Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità del comma 3 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 

Art. 669-octies.

Provvedimento di accoglimento.

L'ordinanza [c.p.c. 134] di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio [c.p.c. 152, 153] non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies (1).

 

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (2).

 

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [c.p.c. 136; disp. att. c.p.c. 45] (3).

 

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni (4).

 

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (5).

 

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (6).

 

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (7).

 

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (8) (9).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 358 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.».

 (3) Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'articolo 4, quinto comma, del suddetto decreto-legge ha disposto che le norme contenute in questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

 (4) Comma aggiunto dall'art. 31, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Le parole da «o, in caso di mancata...» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

 (5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994. La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 (6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

 (7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

 (8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

 (9) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 novembre 2007, n. 379 (Gazz. Uff. 21 novembre 2007, n. 45, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

 


 

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
(artt. 23, 81, 103, 104, 118, 152)

 

 

Art. 23.

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [disp. att. c.p.c. 22].

 

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

 

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

 

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

 

 

Art. 81.

Fissazione delle udienze d'istruzione.

Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore [c.p.c. 175, 202].

 

Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

 

 

 

Art. 103.

Termine per l'intimazione al testimone.

L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire (1).

 

Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

 

L'intimazione a cura del difensore contiene:

 

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

 

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

 

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

 

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro (2).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il seguente: «L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.».

 (2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

 

 

Art. 104.

Mancata intimazione ai testimoni.

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova [c.p.c. 250, 255].

 

Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

 

 

Art. 118.

Motivazione della sentenza.

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

 

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

 

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

 

La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

 

 

Art. 152.

Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002 (1).

 

-----------------------

(1) Articolo prima sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, poi abrogato dall'art. 4, secondo comma, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego ed infine così sostituito dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326. Il testo del presente articolo prima di quest'ultima sostituzione era il seguente:

«152. Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

[Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria].».

L'art. 4, terzo comma, del citato D.L. n. 384 del 1992 stabiliva che tale disposizione non si applicasse ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ed ancora in corso alla medesima data. Successivamente il suddetto articolo 4, secondo comma, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 17 - Prima serie speciale).

Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 60 (Gazz. Uff. 11 luglio 1979, n. 189), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 152 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo risultante dall'art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, Cost.; con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 85 (Gazz. Uff. 1 agosto 1979, n. 210), aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 152 disp. trans. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non includeva, tra coloro che potevano beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica; con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987, n. 98 (Gazz. Uff. 15 aprile 1987, n. 16 - Prima serie speciale, aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità, fra l'altro, dell'art. 152 disp. trans. c.p.c. nel testo novellato con l'art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 10-16 aprile 1987, n. 135 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 18 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 152 disp. trans. c.p.c., in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 Cost.


 

Codice penale
(art. 36)

 

Art. 36.

Pubblicazione della sentenza penale di condanna. (1)

La sentenza di condanna alla pena di morte (2) o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza [c.c. 43].

 

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

 

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato [c.p. 187; c.p.p. 536].

 

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata [c.p. 165, 186, 347, 448, 475, 498, 501, 518, 722]. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

 

-----------------------

(1) Vedi l'art. 6, secondo comma, L. 5 giugno 1990, n. 135, sulla prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

 (2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

 


 

Codice di procedura penale
(artt. 200, 201, 202, 351, 352, 535)

 

Art. 200.

egreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [c.p.p. 331, 334]:

 

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

 

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai (1);

 

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

 

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (2).

 

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

 

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni (3).

 

-----------------------

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai».

 (2) Per i dottori commercialisti, vedi l'art. 5, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067; per i consulenti del lavoro vedi l'art. 6, L. 11 gennaio 1979, n. 12.

 (3) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.

 

 

Art. 201.

Segreto di ufficio.

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [c.p.p. 331], i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [c.p. 326].

 

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

 

 

Art. 202.

Segreto di Stato.

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

 

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

 

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

 

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

 

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

 

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

 

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

 

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124. Vedi, anche, il D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, in L. 30 dicembre 1991, n. 410, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il testo del presente articolo in vigore prima della citata sostituzione era il seguente:

«1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.».

 

 

Art. 351.

Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362 (1).

 

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).

 

-----------------------

(1) Questo ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma quarto, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi così sostituito dall'art. 13, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362».

 (2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma quarto, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

 

 

Art. 352.

Perquisizioni.

1. Nella flagranza del reato [c.p.p. 382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

 

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (1).

 

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare [c.p.p. 285, 286, 292] o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

 

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

 

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione [Cost. 13] (2).

 

-----------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

 (2) Per le norme sulle perquisizioni della polizia giudiziaria, vedi l'art. 4, L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Vedi, anche, l'art. 1, comma quarto, D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, in L. 23 settembre 1992, n. 386, recante modifiche urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

 

 

Art. 535.

Condanna alle spese.

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce [c.p.p. 691].

 

2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi [c.p.p. 12] sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

 

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

 

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130 (1).

 

-----------------------

(1) Vedi, ora, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1994, n. 247), recante regolamento di approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.


 

Legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
(artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater)

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 55.

 

(omissis)

 

Art. 5-bis

1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento (20).

 

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

 

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

 

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

 

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso (21).

 

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi (22).

 

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti (23) (24).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(20)  Per il regolamento della prova di preselezione, vedi il D.M. 24 febbraio 1997, n. 74.

(21)  Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto.

(22)  Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e con la decorrenza ed i limiti indicati nell'art. 16 dello stesso decreto.

(23)  Gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto.

(24)  Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328.

 

 

Art. 5-ter. 

1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

 

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

 

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5- bis dell'articolo 5- bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione (25) (26).

 

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3 (27).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(25)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 273 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter, terzo comma, introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

(27)  Aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328.

 

 

Art. 5-quater. 

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

 

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti (28).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(28)  Aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328.

 

(omissis)

 


R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
(artt. 14 e 16)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158.

(2)  Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

(omissis)

 

TITOLO II

 

Capo I - Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

 

Art. 14.

(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).

Il Consiglio di Stato:

1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

(omissis)

Art. 16.

(Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). –

Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466 (25), sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale;

3° sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica (26);

5° sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge (27), o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

 

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che è stato pure udito il Consiglio dei ministri.

 

I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento (28).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(25)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, recante disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(26)  Vedi, ora, per la nuova disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

(27)  Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 31 gennaio 1926, n. 100, recante disposizioni sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

(28)  Vedi, anche, gli artt. 47, 60 e 61, R.D. 21 aprile 1942, n. 444.

 


Legge 6 agosto 1926, n. 1365.
Norme per il conferimento dei posti notarili.

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1926, n. 192.

 

 

Art. 1. 

I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

 

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso (2).

 

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso (3);

c) aver superato la prova di preselezione informatica (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Vedi il R.D. 14 novembre 1926, n. 1953, il R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728 e l'art. 5, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

(3)  Lettera così sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328.

 

(omissis)

 

Art. 2-bis

1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento (5).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello steso decreto.

 

(omissis)


R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.
Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.
(art. 9)

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1926, n. 274.

 

(omissis)

Art. 9. 

Il concorso per esame è disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

 

Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.

 

Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione (5).

 

La domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame (6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328.

 


R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
(art. 21)

 

 

(1) (2) (3) (4)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.

(2)  Il presente testo unico è stato emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 3, R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge dalla L. 21 marzo 1926, n. 597.

Sono state trasfuse nel testo unico le disposizioni di cui al precedente T.U. approvato con R.D. 24 novembre 1913, n. 1303; D.L.Lgt. 21 aprile 1919, n. 560; R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828 e R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397.

(3)  Vedi, anche, la L. 3 aprile 1979, n. 103.

(omissis)

Art. 21. 

L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione (22).

 

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione (23).

 

Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione (24).

 

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge (25).

 

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (26).

 

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (27) (28).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(22)  Comma così sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(23)  Comma così sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(24)  Vedi gli artt. 2 e 3, L. 15 novembre 1973, n. 734.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(26)  Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(28)  Vedi, ora, l'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

 

(omissis)

 


R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
(art. 115)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

(2)  Vedi, ora, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente decreto è stata sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» per il disposto dell'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 42.

(omissis)

Art. 115. 

Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

 

La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila (152) (153).

 

L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue (154), è determinata dalla commissione indicata nell'art. 105 sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.

 

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104.

 

Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze (155).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(152)  Cfr. ora, l'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1107 e l'art. 1, L. 12 agosto 1962, n. 1352.

(153)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1940, n. 1868.

(154)  Cfr. ora, l'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1107 e l'art. 1, L. 12 agosto 1962, n. 1352.

(155)  Vedi il R.D. 14 febbraio 1935, n. 344, ora superato dalla L. 22 novembre 1954, n. 1107 e dalla L. 12 agosto 1962, n. 1352. Vedi, in particolare, la L. 8 marzo 1968, n. 221.

(omissis)


R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
(artt. 41 e 125)

 

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

(2)  Vedi, anche, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, l'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 e il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(3)  Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(omissis)

Art. 41.

Funzioni del comitato.

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni (90).

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato (91) (92).

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile (93).

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione (94) (95).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(90) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 365 (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, primo e quarto comma, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(91) Comma così modificato dal comma 10 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.

(92) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 365 (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, primo e quarto comma, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(93) Gli attuali commi settimo e ottavo così sostituiscono l’originario settimo comma ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto

(94) Gli attuali commi settimo e ottavo così sostituiscono l’originario settimo comma ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.

(95)  Articolo così sostituito dall'art. 39, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Il citato articolo 39 è stato corretto con Comunicato 20 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66).

(omissis)

Art. 125.

Esame della proposta e comunicazione ai creditori.

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte (263).

Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso (264).

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma (265).

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee (266).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(263) Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.

(264) Comma così sostituito dal comma 6 dell’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.

(265) Comma così sostituito dal comma 6 dell’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.

(266)  Articolo così sostituito dall'art. 115, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

 


D.Lgs.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1346.
Fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in unico Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1947, n. 281. Ratificato con L. 21 marzo 1953, n. 190.

 

 

Art. 1. 

L'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e l'Istituto nazionale di assistenza magistrale sono fusi in unico Ente nazionale di assistenza magistrale al quale è devoluta tutta la consistenza patrimoniale dei due istituti.

 

L'Ente, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che ne approva e rende esecutivi i bilanci.

 

 

Art. 2. 

L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione.

 

È parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 4:

a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;

b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;

c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari.

 

Per familiari assistibili si intendono:

1) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro;

3) i genitori riconosciuti a carico;

4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi a carico dell'iscritto (2).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 7 marzo 1957, n. 93.

 

 

Art. 2-bis

L'Ente provvede nei limiti e con le modalità da stabilirsi nello statuto:

a) all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

b) all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

c) all'ammissione degli orfani e di figli degli iscritti in colonie marine e montane;

d) all'ammissione degli iscritti e dei loro familiari in case di soggiorno di proprietà dell'Ente o in alberghi conveitzionati in località di cura, marine e montane;

e) all'ammissione in case di riposo di proprietà dell'Ente degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in pensione già iscritti all'Ente, privi di assistenza familiare;

f) alla concessione, agli iscritti in attività di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;

g) alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale (3).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1957, n. 93.

 

 

Art. 3. 

L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

b) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;

c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.

 

I contributi degli iscritti di cui alla lettera a) sono versati all'Ente direttamente dal Ministero della pubblica istruzione per quanto si riferisce al personale insegnante, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero e l'Ente medesimi.

 

Per quanto riguarda invece il personale direttivo e ispettivo i contributi verranno trattenuti dagli Uffici provinciali del Tesoro e versati mensilmente da questi ultimi direttamente all'Ente (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 7 marzo 1957, n. 93.

 

 

Art. 4.

Sono iscritti d'ufficio all'Ente:

a) gli insegnanti di ruolo in attività di servizio;

b) i direttori e gli ispettori scolastici in attività di servizio.

 

Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-bis anche dopo il collocamento in pensione.

 

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonché le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto (5).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 7 marzo 1957, n. 93.

 

 

Art. 5. 

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti;

b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

c) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti di ufficio all'Ente di cui alla lettera a) del precedente art. 4 e scelti tra i maestri in attività di servizio o a riposo;

f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera b) del precedente art. 4 e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attività di servizio o a riposo (6).

 

Il Consiglio costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva di tre membri uno dei quali è il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

 

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione è altresì costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive Amministrazioni (7).

 

L'ufficio di consigliere è gratuito.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Comma così sostituito dall'art. 5, L. 7 marzo 1957, n. 93.

(7)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 7 marzo 1957, n. 93.

 

 

Art. 6. 

Per il funzionamento amministrativo e contabile dell'Ente possono essere comandati presso l'Ente stesso due funzionari di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

uno di gruppo A di grado non superiore al 6° con l'ufficio di direttore ed uno di gruppo A o B di grado non superiore all'8°.

 

L'Ente è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo lordo del trattamento organicamente attribuito ai funzionari di cui al comma precedente aumentato del 10% degli stipendi ed eventuali assegni pensionabili a titolo di contributo del trattamento di quiescenza.

 

 

Art. 7. 

Lo statuto dell'Ente da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere approvato con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale (8).

 

Lo statuto determina le norme per la costituzione ed il funzionameno degli organi dell'Ente e le attribuzioni degli stessi nonché le norme occorrenti per disciplinare l'attività amministrativa ed economica ed assistenziale dell'Ente medesimo.

 

Le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica e al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di previdenza di tutto il personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento dei servizi dell'Ente, saranno stabilite mediante apposito regolamento organico da deliberarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Lo statuto è stato approvato con D.P.R. 25 luglio 1952, n. 4515.

 

 

Art. 8. 

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere e) ed f) dell'art. 5 della presente legge si svolgono secondo le modalità fissate dallo statuto dell'Ente (9).

 

Per la costituzione del primo Consiglio di amministrazione dell'Ente il Ministro per la pubblica istruzione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con propria ordinanza le modalità in base alle quali i maestri, i direttori didattici e gli ispettori scolastici eleggeranno i propri rappresentanti nei limiti in cui alle lettere e) ed f) dell'art. 5.

 

Le modalità definitive per le elezioni predette da eseguire in occasione delle successive innovazioni del Consiglio di amministrazione saranno fissate dallo statuto dell'Ente.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9)  Comma così sostituito dall'art. 7, L. 7 marzo 1957, n. 93. Gli artt. 8 e 9 della legge stessa hanno inoltre così disposto:

«Art. 8. Il Consiglio di amministrazione costituito il 1° marzo 1954 dura in carica fino al 1° marzo 1958.

Art. 9. Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima».

 

Art. 9.

Il personale in servizio alla data del presente decreto presso gli Istituti di cui all'art. 1, il quale a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale risulterà quantitativamente o qualitativamente esuberante o non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente medesimo, verrà licenziato con diritto a liquidare quanto possa competergli a norma dei rispettivi regolamenti dei predetti istituti, o, in mancanza di tali regolamenti, a norma della legge sull'impiego privato.

 

Il personale che sarà trattenuto in servizio conserverà la posizione giuridica ed economica di impiego da esso rivestita alla data del presente decreto presso gli Istituti cui rispettivamente appartiene alla data medesima.

 

Il trattenimento in servizio del personale di cui al secondo comma del presente articolo riveste carattere provvisorio a tutti gli effetti, e, comunque non può protrarsi oltre la emanazione del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente art. 7. Tale trattenimento in servizio non costituisce alcun titolo utile per il collocamento nei posti dei ruoli organici che saranno fissati dal predetto regolamento; il conferimento di tali posti dovrà essere effettuato secondo le norme e le condizioni all'uopo da stabilire dal regolamento medesimo.

 

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti comma compete, in caso di cessazione, il trattamento previsto dal primo comma del precedente articolo.

 

 


Legge 11 marzo 1953, n. 87.
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
(artt. 23-36)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1953, n. 62.

(2)  Vedi, anche, la L. 18 marzo 1958, n. 265.

(omissis)

Capo II

Questioni di legittimità costituzionale (17)

 

Art. 23. 

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

 

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (18).

 

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

 

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato (19).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(17)  Vedi anche i Capi I e II delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale di cui al Reg.Corte Cost. 16 marzo 1956.

(18)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 137, primo comma 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione.

(19)  La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 348 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

 

 

Art. 24. 

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

 

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

 

 

Art. 25. 

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel «Bollettino Ufficiale» delle Regioni interessate.

 

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni.

 

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

 

 

Art. 26. 

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

 

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

 

Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

 

 

Art. 27. 

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

 

 

Art. 28. 

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

 

 

Art. 29. 

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

 

 

Art. 30. 

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

 

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

 

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

 

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

 

 

Art. 31.  

1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

 

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

 

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

 

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (20).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(20)  Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131. Vedi, anche, l'art. 23, comma 1, Reg.Corte Cost. 16 marzo 1956.

 

 

Art. 32. 

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

 

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati (21).

 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente (22).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(21)  Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(22)  Vedi, anche, l'art. 23, comma 1, Reg.Corte Cost. 16 marzo 1956.

 

 

Art. 33. 

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza (23).

 

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione (24).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(23)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(24)  Vedi, anche, l'art. 23, comma 1, Reg.Corte Cost. 16 marzo 1956.

 

 

Art. 34. 

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.

 

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

 

 

Art. 35. 

1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione (25).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(25)  Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

 

 

Art. 36. 

Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

(omissis)

 


D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
(artt. 30 e 75)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

(2)  Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e con quelle del Capo II, Sezione I, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

(omissis)

TITOLO II

Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero (57)

 

Capo I

Norme generali di organizzazione e di funzionamento

 

Art. 30.

Classificazione, istituzione e soppressione.

Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura (58).

 

L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.

 

L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

 

I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi (59).

 

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge (60).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(57)  Rubrica così sostituita dall'art. 4, L. 23 aprile 2003, n. 109.

(58)  Comma così sostituito dall'art. 5, L. 23 aprile 2003, n. 109.

(59)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 23 aprile 2003, n. 109.

(60)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 23 aprile 2003, n. 109.

 

(omissis)

 

Art. 75.

Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero.

 

1. Presso gli uffici all'estero:

a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attività di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;

b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui è preposto;

c) il vice commissario amministrativo contabile è agente contabile;

d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attività amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attività ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;

e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative (87).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(87)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307. Vedi, anche, l'art. 31, D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.

(omissis)

 


Legge 8 marzo 1968, n. 221.
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1968, n. 80.

 

 

Art. 1. 

Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

 

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

 

Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici (2).

 

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati (3).

 

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217 (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(3)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 8 novembre 1991, n. 362.

 

 

Art. 2. 

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , è fissata in relazione alla popolazione nella misura che segue:

lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 2.000 abitanti;

lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

 

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità può essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purché il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre alla quota di abbattimento alla base.

 

Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

 

Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei (5).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  L'articolo unico, L. 5 marzo 1973, n. 40 (Gazz. Uff. 26 marzo 1973, n. 78), interpretando autenticamente l'art. 2 della presente legge, ha così disposto:

«Articolo unico. Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica».

 

 

Art. 3. 

L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonché al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , nella misura fissata per il titolare.

 

Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente art. 2, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del comune.

 

 

Art. 4. 

I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da:

1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti;

2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell'art. 2 un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1° marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'art. 3.

 

 

Art. 5. 

La commissione prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , delibera sul diritto all'indennità e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo frazione o centro abitato, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico.

 

La commissione delibera altresì sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalità, ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle località con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

 

La decisione della commissione è definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanità ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

 

 

Art. 6. 

L'onere dell'indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.

 

L'onere dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato.

 

La decisione della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo.

 

La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

L'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale.

 

Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

 

Per la liquidazione delle indennità e del contributo previsto dai precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanità provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

 

 

Art. 7.  ...

(6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Aggiunge il n. 8 all'art. 91, lett. h) del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, successivamente abrogato dall'art. 64, L. 8 giugno 1990, n. 142.

 

 

Art. 8. 

Per l'erogazione dell'indennità di residenza a carico dello Stato, dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sarà iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, apposito stanziamento il cui ammontare sarà costituito:

1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352 ;

2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluirà ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni annui.

 

 

Art. 9. 

Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.

 

 

Art. 10. 

Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell'art. 4 è prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennità e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'art. 6 sarà effettuata entro il 31 agosto 1968.

 

 

Art. 11. 

Per l'anno finanziario 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578 (7), che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente art. 4, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'art. 2.

 

L'ammontare complessivo dell'indennità, comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall'art. 2 medesimo.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7)  Recte, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

 

 

Art. 12. 

All'onere derivante dalla concessione dell'indennità straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire 1.670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo numero 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'art. 8 della presente legge.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 13. 

La corresponsione dell'indennità annua prevista dall'art. 2 decorre dal 1° gennaio 1968.

 


D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
(artt. 13 e 14)

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1972, n. 13.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, numero 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

 

Decreta:

(omissis)

Art. 13.

Parere su ricorso straordinario.

L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità (16).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(16)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 13 marzo 2001, n. 56 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 sollevata in riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Cost. successivamente la stessa Corte con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 301 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 in connessione con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del medesimo decreto, sollevata in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Cost.

(omissis)

Art. 14.

Decisione del ricorso straordinario.

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.

 

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

 

Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa (17).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(17)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5 - 13 marzo 2001, n. 56 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 sollevata in riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Cost. successivamente la stessa Corte con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 301 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10 in connessione con gli articoli 11, 12, 13 e 14 del medesimo decreto, sollevata in riferimento agli articoli 76, 77, primo comma, e 87 della Cost.

(omissis)

 


Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
(artt. 21-bis e 26)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1971, n. 314.

 

 

Art. 21-bis.  

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

 

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

 

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2 (33).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(33)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 21 luglio 2000, n. 205.

 

(omissis)

Art. 26. 

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

 

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

 

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

 

Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile (39) (40).

 

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni (41) (42).

 

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze (43).

 

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali (44).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(39)  L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(40)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 417 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

(41)  L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(42)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 417 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

(43)  L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(44)  L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio 2000, n. 205.

 


D.M. 29 aprile 1972.
Approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della L. 25 luglio 1971, n. 545.


 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1972, n. 269, S.O.

(2)  Il D.M. 20 marzo 1996 (Gazz. Uff. 25 marzo 1996, n. 71) ha così disposto:

«Art. 1. Gli uffici del territorio di Milano e di Lodi sono attivati con decorrenza 2 maggio 1996.

Art. 2. A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale di Milano, la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della soppressione dell'intendenza di finanza di Milano ed avente competenza nelle materie indicate nel comma 5 dell'art. 79 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, le Conservatorie dei registri immobiliari di Milano 1, Milano 2, Milano 3 e Lodi.

Art. 3. Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio restano ferme le competenze territoriali stabilite con il decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4. Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Milano, la sezione staccata della direzione compartimentale della Lombardia, costituita a Milano ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, le Conservatorie di Milano 1, Milano 2, Milano 3 e Lodi e gli uffici del territorio di Milano e Lodi, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 3».

 

 

IL MINISTRO PER LE FINANZE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

 

e

 

IL MINISTRO PER IL TESORO

 

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, la quale, agli artt. 3, 4 e 10, prevede che con decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro per le finanze e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, vengano stabilite:

nuove circoscrizioni e nuovo assetto delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Classificazione delle Conservatorie in 3 classi a seconda della loro importanza;

Misura delle cauzioni da prestarsi dai conservatori dei registri immobiliari in corrispondenza delle 3 nuove classi delle Conservatorie, disponendo, altresì, che con lo stesso decreto, gli uffici misti soppressi a termini dell'art. 3 della legge, vengano incorporati, per il servizio di conservazione dei registri immobiliari, nella Conservatoria più vicina nel territorio della stessa provincia;

Riconosciuta, altresì, la necessità e la urgenza, in relazione alle effettive esigenze di servizio ed all'interesse pubblico, di eliminare ogni incertezza in ordine alla competenza territoriale degli uffici di conservazione dei registri immobiliari, in particolar modo per quanto concerne il territorio di quei comuni che si trova di fatto ripartito nelle circoscrizioni di più uffici;

 

Decreta:

 

Art. 1. 

È approvata la annessa tabella A delle nuove circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

 

Le circoscrizioni sono oggettivamente delimitate, ad ogni effetto, in relazione ai territori che risultano appartenere ai comuni indicati nella tabella stessa ed a quelli che, nell'ambito territoriale di tali circoscrizioni, venissero istituiti dopo la emanazione del presente decreto.

 

 

Art. 2. 

A modifica della situazione di fatto preesistente, i territori dei comuni frazionati tra circoscrizioni di più conservatorie dei registri immobiliari sono unificati nell'ambito della circoscrizione di un solo ufficio.

 

Il nuovo assetto ha vigore dal 1 gennaio 1973 per le frazioni incorporate o scorporate dalle circoscrizioni delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino, ed a decorrere dal 1° gennaio 1974 in tutti gli altri casi.

 

I territori dei comuni di Latina e di Aprilia resteranno frazionati, limitatamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973, nelle circoscrizioni della Conservatoria di Roma 2° e dell'ufficio misto di Velletri.

 

 

Art. 3. 

È approvata la ammessa tabella B di ripartizione in 3 classi delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

 

 

Art. 4. 

La misura delle cauzioni dei conservatori dei registri immobiliari e dei titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in lire 5.000.000 per gli uffici di 1ª classe, in lire 3.000.000 per gli uffici di 2ª classe e in lire 1.000.000 per gli uffici di 3 classe.

 

 

Art. 5. 

Con il 1° gennaio 1974 i servizi di conservazione dei registri immobiliari attualmente espletati dagli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Belluno, Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Domodossola, Feltre, Foligno, Lanusei, Modigliana, Nuoro, Orvieto, Pontremoli e Varallo Sesia, soppressi a termini dell'art. 3 della legge n. 545, sono attribuiti, per quanto attiene alla esecuzione delle formalità di annotazione, alle ispezioni ed al rilascio dei certificati ipotecari relativi al periodo anteriore a tale data, agli uffici di conservazione dei registri immobiliari indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

 

A tal fine detti uffici assumeranno in carico, dagli uffici misti soppressi, tutti gli atti, i registri ed i documenti riguardanti il servizio.

 

 

(Si omettono le tabelle)

 


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
(art. 25)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2)  Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(omissis)

 

Art. 25.

Cartella di pagamento.

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (83);

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (84) (85).

 

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (86).

 

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (87).

 

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (88) (89) (90) (91) (92).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(83)  Lettera così sostituita dal comma 40 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(84)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal citato comma 5-ter.

(85) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 178 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(86)  Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

(87)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Il comma 3 dello stesso art. 8 ha stabilito che tali disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001. Vedi, anche, l'art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(88)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(89)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Con D.M. 8 novembre 1978 (Gazz. Uff. 28 novembre 1978, n. 332), modificato dal D.M. 27 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1981, n. 35), dal D.M. 25 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1982, n. 34) e dal D.M. 19 luglio 1982 (Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 207), sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli. Con D.M. 14 luglio 1992 (Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176) sono stati approvati i modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi tributari relativi a redditi accertati. Vedi, anche, il comma 4-ter dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(90)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 280 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(91)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 aprile 2000, n. 117 (Gazz. Uff. 3 maggio 2000, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

(92)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

 


Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale.
(art. 23)

 

 

(1) (2) (3) (4)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2)  La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

 

 

Art. 23.

Giudizio di opposizione.

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione (51).

 

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza (52).

 

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile (53).

 

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (54).

 

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione (55).

 

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

 

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

 

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

 

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

 

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (56).

 

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (57). Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (58) (59).

 

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

 

[La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione] (60) (61) (62) (63).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(51)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-1° aprile 1998, n. 86 (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

(52)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(53)  Comma così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(54)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(55)  Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.

(56)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(57)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(58)  Periodo aggiunto dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(59)  La Corte costituzionale, con ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 130 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione.

(60)  Comma abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto.

(61)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(62)  Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice», ai sensi dell'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(63)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(omissis)

 


Legge 27 aprile 1982, n. 186.
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
(art. 7)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 13 luglio 1990, n. 189, e il D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580.

 

(omissis)

 

Capo III - Consiglio di Presidenza

 

Art. 7.

Composizione del consiglio di presidenza.

1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c) (9).

 

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

 

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

4. [I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti] (10).

 

5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

 

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

 

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

 

8. In caso di parità prevale il voto del presidente (11).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9)  Vedi, anche, l'art. 18, comma 2, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(10)  Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52), a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

(11)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 21 luglio 2000, n. 205.

 

(omissis)

 


Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
(art. 11)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 1984, n. 165.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

(omissis)

 

Art. 11.

Limite alla presentazione di nuove domande.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

(omissis)

 


Legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
(art. 19)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1985, n. 56.

 

 

Art. 19. 

Il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16.

 

Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all' articolo 2664 del codice civile mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalità di annotazione.

 

(omissis)

 


Legge 5 aprile 1985, n. 124.
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(art. 1)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1985, n. 87.

(2) Con D.M. 2 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 19 luglio 1996, n. 168, S.O.) è stato disposto il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale assunto ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 e della legge 5 aprile 1985, n. 124. Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e l'art. 1, comma 242, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 1. 

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3), in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205 (4), e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (5), la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (6), può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

 

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (7), nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (8), nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

 

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

 

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

 

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 (9), qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

 

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

 

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457 (10).

 

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (11).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Riportato alla voce Regioni.

(4)  Riportata al n. D/III.

(5)  Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6)  Riportato alla voce Regioni.

(7)  Riportata alla voce Lavoro.

(8)  Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9)  Riportata al n. D/III.

(10)  Riportata alla voce Previdenza sociale.

(11)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

 


Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
(art. 11)

 

 

(1) (1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93 e l'art. 80, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Ai sensi dell’art. 60, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 l’autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, relativa all’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

(omissis)

 

Art. 11.

Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (15).

 

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (16).

 

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale (17).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(15)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(16)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(17)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 15-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

(omissis)


Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(artt. 14 e 17)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

 

(omissis)

 

Capo III - Potestà normativa del Governo

 

Art. 14.

Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

 

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

 

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

 

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (32).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(32)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (37).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(34)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

 


Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(artt. 1, 2, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 19, 20, 21-bis, 21-nonies, 22, 25, 27, 29)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

 

 

Capo I - Princìpi

 

Art. 1.

Principi generali dell'attività amministrativa (3).

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario (4).

 

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (5).

 

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1 (6).

 

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(4)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 2.

Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

 

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (7) (8).

 

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

 

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (9).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, sono stati determinati con:

- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;

- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;

- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;

- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;

- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;

- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;

- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;

- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;

- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;

- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;

- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;

- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;

- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), abrogati dall'art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;

- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006, Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, e Provv. 25 giugno 2008, per la Banca d'Italia;

- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

- Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;

- Comunicato 11 luglio 2008 (Gazz. Uff. 11 luglio 2008, n. 161), per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

- Provv. 16 dicembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008), per l'Agenzia delle dogane.

(8)  Vedi, anche, i commi 6-quater e 6-quinquies dell'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9)  Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 10-bis.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (25).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(25)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 11.

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (27).

 

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (28).

 

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

 

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

 

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

 

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (29).

 

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(26)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(27)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(omissis)

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

 

Art. 14.

Conferenza di servizi (33).

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

 

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

 

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

 

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).

 

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

 

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(33)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(34)  Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(35)  Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 14-bis.

Conferenza di servizi preliminare (36).

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (37).

 

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (38).

 

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

 

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (39).

 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

 

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (40).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(36)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(38)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 14-ter.

Lavori della conferenza di servizi (41).

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (42).

 

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

 

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (43).

 

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (44).

 

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (45).

 

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (46).

 

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

 

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (47).

 

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (48).

 

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

 

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (49).

 

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (50).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(41)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42)  Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(43)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(44)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(45)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(46)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(47)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(48)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(49)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(50)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 15.

Accordi fra pubbliche amministrazioni (61).

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(61)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 16.

Attività consultiva (62).

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (63).

 

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (64).

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (65).

 

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (66).

 

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

 

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (67).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(62)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(63)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(64)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(65)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(66)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(67)  Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

 

 

Art. 17.

Valutazioni tecniche (68).

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

 

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(68)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 19.

Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

 

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

 

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

 

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (72).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(72)  Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

 

Art. 20.

Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

 

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

 

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (73).

 

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis (74) (75).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(73)  Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.

(75)  Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

 

Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo.
Revoca e recesso (78)

 

Art. 21-bis.

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (79).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(78)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(79)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-ter.

Esecutorietà.

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

 

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (80).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(80)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-quater.

Efficacia ed esecutività del provvedimento.

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

 

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (81).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(81)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-quinquies.

Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (82).

 

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (83).

 

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (84).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(82)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(83) Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(84) Comma aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 21-sexies.

Recesso dai contratti.

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto (85).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(85)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-septies.

Nullità del provvedimento.

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

 

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (86).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(86)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-octies.

Annullabilità del provvedimento.

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

 

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (87).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(87)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-nonies.

Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

 

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (88).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(88)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

 

Art. 22.

Definizioni e princìpi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

 

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

 

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

 

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

 

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

 

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (89).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(89)  Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

 

 

Art. 25.

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (94).

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

 

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

 

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

 

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (95).

 

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (96).

 

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (97).

 

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (98).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(94)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(95)  Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

(96)  Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(97)  Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(98)  Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(omissis)

Art. 27.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

 

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

 

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] (100).

 

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

 

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

 

7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo] (101) (102).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(100) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(101) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(102) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

(omissis)

Capo VI - Disposizioni finali

 

Art. 29.

Àmbito di applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'àmbito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

 

2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge (105).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(105)  Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'art. 22 della stessa legge.

 

(omissis)

 


Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge-quadro sul volontariato.

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.

(2)  Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

 

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

 

 

Art. 2.

Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

 

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

 

 

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato.

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

 

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

 

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

 

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

 

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

 

 

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

 

 

Art. 5.

Risorse economiche.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

 

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

 

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

 

 

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

 

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

 

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

 

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

 

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

 

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

 

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 96, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

 

Art. 7.

Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

 

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

 

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

 

 

Art. 8.

Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

 

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

 

3. ... (5).

 

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (6) (7).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408.

(6)  Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260. Con D.M. 25 maggio 1995, sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

(7)  La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 181 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

 

 

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile.

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 .

 

 

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

 

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

 

 

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

 

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

 

 

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (8);

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati (9).

 

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1 (10).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Vedi, anche, la Dir.Min. 1° agosto 2003, la Dir.Min. 3 settembre 2004, la Dir.Min. 13 ottobre 2005, la Dir.Min. 21 settembre 2006, la Dir.Min. 18 settembre 2007 e la Dir. Stato 29 luglio 2008.

(9)  L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 800 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, per il funzionamento dell'Osservatorio e per l'organizzazione della Conferenza nazionale di cui al presente articolo. L'art. 1, comma 2, della legge di conversione sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, non convertito in legge. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

(10)  L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per la dotazione del Fondo di cui al presente articolo.

 

 

Art. 13.

Limiti di applicabilità.

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 .

 

 

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

 

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

 

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

 

 

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni.

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

 

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni.

 

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (11).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(11)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, ora, il D.M. 8 ottobre 1997.

 

 

Art. 16.

Norme transitorie e finali.

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

2. ... (12).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(12)  Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93.

 


D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.
Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.
(art. 42)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n. 116, S.O.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b), l'art. 7, commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12 commi 1, 2, 3 e 4;

Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10;

Considerata l'opportunità di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttività;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

Emana il seguente regolamento:

(omissis)

Art. 42.

Uffici del territorio.

[1. In ciascun capoluogo di provincia sono istituiti gli uffici del territorio, con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia.

 

2. Agli uffici del territorio sono demandati compiti di consulenza tecnica ed estimativa, di accertamento, verifica, e rilievo in materia catastale e geotopografica, di amministrazione e gestione delle proprietà immobiliari dello Stato, nonché di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili. Le attribuzioni già demandate agli uffici tecnici erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e, in materia di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare, alle intendenze di finanza sono esercitate dagli uffici del territorio con le modalità e i poteri previsti dalle vigenti disposizioni. In particolare, i predetti uffici programmano, d'intesa con i comandi competenti della Guardia di finanza e degli altri organi di polizia, controlli sistematici finalizzati ad impedire od a reprimere occupazioni abusive degli immobili dello Stato ed ogni altro eventuale abuso nella loro utilizzazione. Gli uffici del territorio esercitano altresì le competenze in materia di personale previste da norme legislative e regolamentari.

 

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le competenze degli uffici del territorio sono limitate, in materia catastale, a quelle previste dalla vigente legislazione.

 

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono conferite agli uffici del territorio le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attività istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente.

 

5. In relazione alle dimensioni territoriali di alcuni comuni e per assicurare un migliore servizio nei confronti dei contribuenti, possono essere istituiti, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, reparti o sezioni staccate degli uffici del territorio aventi sede anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia e da quelli indicati al comma 6.

 

6. Nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

 

7. Alla direzione degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente. Il livello dirigenziale degli uffici del territorio è determinato con appositi decreti ministeriali, da emanare sentito il comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

 

8. I direttori degli uffici del territorio esercitano le attribuzioni loro conferite da norme legislative e regolamentari, nonché funzioni di organizzazione e vigilanza nell'ambito territoriale di competenza, per assicurare l'economicità dei servizi, nonché l'efficienza e la regolarità dello svolgimento dei compiti istituzionali, in conformità alle direttive e alle disposizioni impartite dalle direzioni centrali e compartimentali del dipartimento.

 

9. Gli uffici del territorio sono ordinati in reparti, che possono essere suddivisi in sezioni. Con decreti del direttore compartimentale del territorio sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici del territorio è disciplinato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro (67).

 

10. I decreti di cui al comma 9 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di fornire assistenza ed informazione agli utenti. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicità del funzionamento dei servizi e della semplicità e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore del compartimento, aventi ad oggetto l'andamento dell'attività dell'ufficio e la qualità dei rapporti con l'utente.

 

11. Alla direzione dei reparti degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di primo dirigente o, negli uffici di minore rilevanza, funzionari della nona od ottava qualifica funzionale] (68).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(67)  Il D.M. 12 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 71) ha disposto che a partire dalla data di attivazione di ciascun ufficio del territorio, da stabilire con decreto del direttore generale del Dipartimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le conservatorie dei registri immobiliari aventi sede in comuni non capoluoghi di provincia, per le quali detto decreto non prevede la soppressione, continuano ad operare quali sezioni staccate dei rispettivi uffici del territorio con competenza limitata alla conservatoria dei registri immobiliari.

(68)  Articolo abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

(omissis)

 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada.
(art. 231)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305), con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) e con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;

Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;

Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;

Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;

Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

(omissis)

Art. 231.

Abrogazione di norme precedentemente in vigore.

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni (1142):

- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (1143);

- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);

- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;

- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

- legge 3 febbraio 1963, n. 74 (1144);

- legge 11 febbraio 1963, n. 142;

- legge 26 giugno 1964, n. 434 (1145);

- legge 15 febbraio 1965, n. 106 (1146);

- legge 14 maggio 1965, n. 576;

- legge 4 maggio 1966, n. 263 (1147);

- legge 1° giugno 1966, n. 416;

- legge 20 giugno 1966, n. 599;

- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;

- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;

- legge 9 luglio 1967, n. 572 (1148);

- legge 4 gennaio 1968, n. 14 (1149);

- legge 13 agosto 1969, n. 613 (1150);

- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;

- legge 10 luglio 1970, n. 579;

- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

- legge 31 marzo 1971, n. 201;

- legge 3 giugno 1971, n. 437;

- legge 22 febbraio 1973, n. 59 (1151);

- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;

- legge 27 dicembre 1973, n. 942;

- legge 14 febbraio 1974, n. 62;

- legge 15 febbraio 1974, n. 38 (1152);

- legge 14 agosto 1974, n. 394 (1153);

- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 25 novembre 1975, n. 707;

- legge 7 aprile 1976, n. 125;

- legge 5 maggio 1976, n. 313;

- legge 8 agosto 1977, n. 631;

- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;

- legge 24 marzo 1980, n. 85;

- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- legge 10 febbraio 1982, n. 38;

- legge 16 ottobre 1984, n. 719;

- legge 11 gennaio 1986, n. 3;

- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;

- legge 14 febbraio 1987, n. 37;

- legge 18 marzo 1988, n. 111;

- legge 24 marzo 1988, n. 112 (1154);

- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

- legge 22 aprile 1989, n. 143;

- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;

- legge 23 marzo 1990, n. 67 (1155);

- legge 2 agosto 1990, n. 229;

- legge 15 dicembre 1990, n. 399;

- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;

- legge 14 ottobre 1991, n. 336;

- legge 8 novembre 1991, n. 376;

- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

 

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

 

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla L. 24 gennaio 1978, n. 27.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1142)  Sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.

(1143)  Capoverso aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 124, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(1144)  Modifica l'art. 29 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1145)  Proroga al 1° luglio 1969 il termine stabilito dal comma 6° dell'art. 146, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1146)  Modifica l'art. 227 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

(1147)  Modifica l'art. 50 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1148)  Modifica gli artt. 57 e 91 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1149)  Modifica gli artt. 61, 64, 66 e 68 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1150)  Proroga al 1° luglio 1971 il termine stabilito dal comma 6° dell'art. 146 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1151)  Abroga l'art. 3, L. 11 febbraio 1963, n. 142.

(1152)  Modifica gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1153)  Modifica gli artt. 79, 81 e 88 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1154)  Modifica taluni articoli del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(1155)  Modifica l'articolo unico della L. 20 giugno 1966, n. 599.

(omissis)

 


D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.
Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
(Tabella E)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 1993, n. 84.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

Tabella E (6)

 

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO SISMICO

 

Organico della dirigenza

Dirigente generale livello C

1

Dirigenti

11

 

 

 

Organico del personale non dirigente

9ª qualifica funzionale

25

8ª qualifica funzionale

25

7ª qualifica funzionale

20

6ª qualifica funzionale

20

Totale

102

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Per la soppressione del ruolo di cui alla presente tabella vedi l'art. 9-ter, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 


D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con mod., Legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
(art. 1)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 marzo 1993, n. 54, del D.L. 15 maggio 1993, n. 143, del D.L. 17 luglio 1993, n. 232, e del D.L. 14 settembre 1993, n. 359.

(2)  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-14 giugno 1995, n. 244 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;

- intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;

- artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;

- art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Sezioni regionali della Corte dei conti.

1. In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione (4).

 

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale (5).

 

3. A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (6) (7) .

 

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.

 

4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione (8).

 

5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni (9) (10).

 

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame (11) (12).

 

5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali (13) iscritti nei relativi albi professionali (14) (15).

 

5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello (16).

 

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

 

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati (17). Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario (18).

 

8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 . In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1995 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio (19).

 

8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità (20).

 

9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio (21).

 

10. ... (22).

 

11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-14 giugno 1995, n. 244 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;

- intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;

- artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;

- art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.

(5)  La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;

- intero testo del decreto-legge e della relativa legge di conversione, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;

- artt. 7 e 9 del decreto-legge, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 1, primo comma, del decreto-legge sollevata, in riferimento all'art. 125, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta;

- art. 2, quarto comma, del decreto-legge sollevate, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta.

(6)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19 e poi dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(7)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 131 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3.

(8)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.

(9)  L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.

(10)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 84 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(11)  L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.

(12)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 84 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(13)  Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

(14)  L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.

(15)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 84 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(16)  L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.

(17)  Il numero dei magistrati componenti il collegio giudicante, originariamente determinato in cinque unità, è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 375 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

infine ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 272 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

(19)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.

(20)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543. Per la soppressione di due posti di presidente di sezione della Corte dei conti vedi il comma 3 dell'art. 6-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21)  Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

(22)  Sostituisce l'art. 42, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

 

(omissis)

 


Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(art. 2)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

(2)  Vedi, anche, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552. Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(omissis)

Art. 2.

Attribuzioni.

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

 

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

 

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

 

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

 

6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza (4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 2, L. 15 marzo 1997, n. 59.

 


Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20.

(2)  Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

 

 

Art. 1. 

1. L'avvocato o il procuratore legale (3), munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

 

 

Art. 2. 

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

 

 

Art. 3. 

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

 

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

 

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

 

3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1° che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

 

 

Art. 4. 

1. L'avvocato o il procuratore legale (5), munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

 

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

 

 

Art. 5. 

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

 

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

 

 

Art. 6. 

1. L'avvocato o il procuratore legale (6), che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

 

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

 

 

Art. 7. 

1. L'avvocato o il procuratore legale (7), che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

 

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

 

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

 

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7)  Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

 

 

Art. 8. 

1. L'avvocato o il procuratore legale (8), che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

 

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

 

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

 

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer (9).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

(9)  Con D.M. 27 maggio 1994 (Gazz. Uff. 7 giugno 1994, n. 131) è stata disposta la istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

 

 

Art. 9. 

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

 

 

Art. 10. 

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

 

 

Art. 11. 

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

 

 

Art. 12. 

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

 

 

Art. 13. 

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

 


Legge 26 luglio 1995, n. 328.
Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile
(art. 1)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 agosto 1995, n. 182.

 

 

Art. 1. 

1. ... (2).

 

2. ... (3).

 

3. ... (4).

 

4. ... (5).

 

5. ... (6).

 

6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione (7).

 

7. Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore.

 

8. Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge.

 

9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio.

 

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

 

11. È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498 .

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Sostituisce il n. 3 dell'art. 5, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

(3)  Sostituisce il terzo comma dell'art. 1, L. 6 agosto 1926, n. 1365.

(4)  Aggiunge gli artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater alla L. 16 febbraio 1913, n. 89.

(5)  Aggiunge due commi all'art. 9, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

(6)  Aggiunge un comma all'art. 13, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

(7)  Per il regolamento, vedi il D.M. 24 febbraio 1997, n. 74.

 

(omissis)

 


Legge 14 novembre 1995, n. 481.
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

Art. 1.

Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

 

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (3).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249.

 

 

Art. 2.

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

 

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

 

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

 

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

 

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

 

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

 

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (4).

 

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

 

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

 

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

 

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

 

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) (5);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37 (6);

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37 (7);

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

 

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

 

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

 

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .

 

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .

 

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

 

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

 

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

 

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione (8);

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

 

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

 

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

 

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

 

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo (9).

 

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

 

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (10).

 

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo (11).

 

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

 

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte (12).

 

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

 

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

 

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

 

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

 

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

 

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

 

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (13).

 

39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità] (14).

 

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti (15).

 

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi l'art. 1, comma 15, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(5)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05, la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06, la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2007, n. 139/07 e la Del.Aut.en.el. e gas 12 luglio 2007, n. 172/07.

(6)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il settore gas, la Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 229/2001, la Del.Aut.en.el e gas 12 dicembre 2002, n. 207/02, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05, la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06, la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2007, n. 139/07. Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2007, n. 144/07 e la Del.Aut.en.el. e gas 12 luglio 2007, n. 172/07.

(7) Con Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2007, n. 141/07 (Gazz. Uff. 17 luglio 2007, n. 164, S.O.) è stato deliberato l'avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi della presente lettera. Con Del. 14 maggio 2008, n. GOP 28/08 (Gazz. Uff. 27 giugno 2008, n. 149, S.O.), è stato istituito lo sportello per il consumatore di energia ed adozione del regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi della presente lettera. La citata delibera ha inoltre disposto che la sua pubblicazione emerga sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Del. 2 ottobre 2008, n. ARG/com 144/08.

(9) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS.

(10) Vedi, anche, il comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(12)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, l'art. 25, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.

(13)  La presente lettera era stata abrogata dall'ultimo periodo del comma 68 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, poi soppresso dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 68-bis della citata legge n. 266 del 2005, aggiunto dal suddetto articolo 39-quinquies. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003, il D.M. 21 luglio 2004, il D.M. 21 luglio 2005, la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2006, n. 117/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2007, n. 142/07. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004; per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005 e, per il 2006, la Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS.

(14)  Comma abrogato dal comma 68-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15)  Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312.

 

 

Art. 3.

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico (16).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

 

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo (17).

 

3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi (18).

 

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

 

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità (19).

 

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

 

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge (20).

 

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(16)  Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473, in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(17)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(18)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 473 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(20)  L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

 

 


D.L. 1° luglio 1996, n. 347, conv., con mod., Legge 8 agosto 1996, n. 426.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.
(art. 11)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 1996, n. 153 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 426 (Gazz. Uff. 17 agosto 1996, n. 192). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 2 gennaio 1996, n. 2, del D.L. 1° marzo 1996, n. 100, e del D.L. 29 aprile 1996, n. 237, non convertiti in legge.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 11. 

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

 

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 (30), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(30)  Riportato al n. A/LXXIV.

 

 


Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(art. 1, co. 203)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

 

(omissis)

Art. 1

Comma 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (281);

c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata (282);

f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 (283).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(281)  Periodo aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

(282)  Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 giugno 1997, n. 196 e il D.M. 24 gennaio 2008, e l’art. 43, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(283)  Vedi, anche, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, l'art. 8, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(omissis)

 


Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
(artt. 5, 11 e 20)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

 

(omissis)

 

Art. 5. 

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari (27).

 

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari (28).

 

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere (29).

 

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(27)  Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(28)  Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(29)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(omissis)

 

Capo II

 

Art. 11. 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).

 

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).

 

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (47):

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).

 

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).

 

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

 

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

 

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(42)  Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(43)  Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

(44)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(45)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(46)  In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(47)  Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(48)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(49)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(50)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(51)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(52)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(53)  Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

 

 

Capo III

 

Art. 20. 

1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

 

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

 

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (64);

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi (65).

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (66);

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi (67);

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento (68);

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti (69);

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (70).

 

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

 

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

 

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

 

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo (71).

 

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

 

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

 

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa (72).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(64)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(65)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(66)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(67)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(68)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(69)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(70)  Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(71)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(72)  Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1, gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003 e l'art. 43, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(omissis)

 


Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
(art. 17, co. 25)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

 

(omissis)

 

Art. 17. commi 1-58-bis.

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (115).

(omissis)

Comma 25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri (138).

(omissis)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(115)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 149, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(138)  Vedi, anche, l'art. 26, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

 


Legge 31 luglio 1997, n. 249.
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(2)  Per le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della presente legge vedi il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

Art. 1.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

 

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

 

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 , e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

 

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

 

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

 

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

 

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino (4);

 

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

 

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

 

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

 

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge (5);

 

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

 

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

 

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

 

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

 

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

 

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

 

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

 

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

 

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

 

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie (6);

 

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

 

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

 

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (7);

 

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

 

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

 

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (8);

 

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

 

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto (9);

 

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

 

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

 

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

 

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

 

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

 

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare (10);

 

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni (11);

 

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

 

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

 

c) il consiglio:

 

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

 

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

 

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

 

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

 

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi (12);

 

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

 

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

 

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

 

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , che è abrogato;

 

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

 

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

 

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

 

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge (13);

 

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti (14).

 

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

 

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

 

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (15).

 

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

 

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione (16) (17) (18).

 

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

 

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse (19).

 

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

 

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

 

16. [L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni] (20).

 

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

 

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (21).

 

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

 

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

 

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato (22).

 

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 . E abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

 

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

 

24. [Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato (23)] (24).

 

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

 

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

27. [Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034] (25).

 

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici (26). I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

 

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

 

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

 

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

 

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 42, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(5)  Vedi, anche, l'art. 16, L. 7 marzo 2001, n. 62. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

(6)  Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-ter, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-ter è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(7)  Per la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni vedi la Del.Aut.gar.com. 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 10 novembre 2004, n. 254/04/CSP. Per la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento vedi la Del.Aut.gar.com. 10 dicembre 2004, n. 278/04/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali vedi la Del.Aut.gar.com. 14 luglio 2005, n. 104/05/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 12 luglio 2006, n. 131/06/CSP.

(8)  Numero aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(9)  Numero così modificato dall'art. 10, comma 4, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(10)  Il regolamento previsto dal presente numero è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP (Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 185) e successivamente modificato ed integrato con Del.Aut.gar.com. 11 novembre 2003, n. 237/03/CSP (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n.285).

(11)  Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-quater è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(12)  Vedi, anche, l'art. 17 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi la Del.Aut.gar.com. 23 luglio 2003, n. 290/03/CONS.

(14)  Vedi, anche, gli artt. 10 e 51 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(15)  Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità vedi la Del.Aut.gar.com. 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.

(16)  Con Del.Aut.gar.com.19 giugno 2002, n. 182/02/CONS è stato adottato il regolamento di cui al presente comma. Successivamente la citata delibera 182/02/CONS è stata abrogata dall'art. 4, Del.Aut.gar.com. 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS, con con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti.

(17)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 125 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 268 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano e, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 21-30 novembre 2007, n. 403 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevata in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 52/1999, e la Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 53/1999. Vedi, anche, l'art. 13, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(20)  Comma abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

(21)  Vedi, anche, l'art. 9, L. 20 luglio 2004, n. 215.

(22) Vedi, anche, il comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(23)  Per l'organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni vedi il D.M. 22 marzo 2000. Successivamente, l'art. 41, comma 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il Forum permanente delle comunicazioni e ne ha trasferito le funzioni al Consiglio superiore delle comunicazioni. Per la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni vedi il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.

(24)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(25)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 5 maggio 1999, n. 54/1999.

 

 

Art. 2.

Divieto di posizioni dominanti.

1. [Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati] (27) (28).

 

2. [Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli] (29).

 

3. [I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze] (30).

 

4. [L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate] (31).

 

5. [L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (32)] (33).

 

6. [Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze] (34). [Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma] (35). [L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza] (36). Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri (37):

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia (38);

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze (39) (40).

 

7. [L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni (41)] (42).

 

8. [Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato] (43) (44).

 

9. [Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere] (45) (46).

 

10. [I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale] (47) (48).

 

11. [Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi] (49) (50).

 

12. [L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo] (51).

 

13. [Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi (52)] (53).

 

14. [Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite] (54) (55).

 

15. [Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite] (56) (57).

 

16. [Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate (58)] (59).

 

17. [Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile] (60).

 

18. [Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi] (61).

 

19. [In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma] (62) (63).

 

20. [Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre] (64).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(27)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(28)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(29)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(30)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(31)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(32)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 23 marzo 1999, n. 26/1999.

(33)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(34)  Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(35)  Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(36)  Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(37)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(38)  Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 18 novembre 1999, n. 433.

(39)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(40)  La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(41)  Comma così modificato dall'art. 15, comma 5, L. 3 maggio 2004, n. 112. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2005, n. 136/05/CONS.

(42)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(43)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(44)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(45)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(46)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(47)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(48)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(49)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(50)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(51)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(52)  L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(53)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(54)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(55)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(56)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(57)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(58)  Comma così modificato dall'art. 14, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(59)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(60)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(61)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(62)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(63)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

(64)  Articolo abrogato, ad eccezione del comma 6, dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 22 e 43, commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16.

 

 

Art. 3.

Norme sull'emittenza televisiva.

1. [È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998 (65)] (66).

 

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998 (67). Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998 (68), le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 (69) e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999 (70). In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999 (71).

 

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza (72);

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;

6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;

7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.

 

4. Nell'àmbito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

 

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

 

6. [Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite (73) (74)] (75).

 

7. [L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo (76)] (77).

 

8. [All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni] (78).

 

9. [Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7 (79)] (80).

 

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento (81).

 

11. [Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata] (82). [I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti] (83). [Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998 (84)] (85). [A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7] (86). [L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni] (87). L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8 (88). Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge (89) (90).

 

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

 

13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

 

14. [Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti] (91).

 

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,».

 

16. [ ... (92)] (93).

 

17. [Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza (94)] (95).

 

18. [Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata] (96).

 

19. [Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 , secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario (97). È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (98)] (99).

 

20. [I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso] (100).

 

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

 

22. [Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive] (101).

 

23. [ ... (102)] (103).

 

24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni (104) (105).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(65)  Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(66)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(67)  Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(68)  Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(69)  Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(70)  Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(71)  Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(72)  Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(73)  L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(74)  La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(75)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(76)  L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma 7, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 del presente articolo devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

(77)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(78)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(79)  L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(80)  Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(81)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, modificata dalla Del.Aut.gar.com. 5 luglio 2001, n. 289/01/CONS, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 20 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(82)  Periodo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(83)  Periodo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(84)  Per il posticipo di nove mesi dalla data del 30 aprile 1998, vedi l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122.

(85)  Periodo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(86)  Periodo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(87)  Periodo abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(88)  Per l'assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse, vedi il D.M. 20 febbraio 1998.

(89)  Comma così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(90)  L'art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(91)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(92)  Aggiunge l'art. 43-bis alla L. 14 aprile 1975, n. 103.

(93)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(94)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447 e il comma 16 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(95)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(96)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(97)  Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(98)  Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 novembre 1999, n. 433, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(99)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(100)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(101)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(102)  Sostituisce il comma 45, dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(103)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(104)  Vedi, anche, l'art. 27 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(105)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 147 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

 

 

Art. 3-bis.

Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere.

[1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.

 

2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

 

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

 

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.

 

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee] (106).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(106)  Articolo aggiunto dall'art. 51, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e poi abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 36 del citato Testo unico.

 

 

Art. 4.

Reti e servizi di telecomunicazioni.

[1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55 , è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità (107).

 

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

 

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(art. 8)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Capo III - Conferenza unificata

 

Art. 8.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

-     ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

-     ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

-     ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

-     ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

-     ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

-     ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

-     ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

-     ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

 


D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
(artt. 18 e 18-bis)

 

 

(1) (1) (1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

(2)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

(3)  In attuazione delle norme contenute nel presente decreto sono state approvate la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli emittenti, la Del.Consob 1° luglio 1998, concernente la disciplina dei mercati e la Del.Consob 1° luglio 1998, relativa alla disciplina degli intermediari. Con Provv. 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40, S.O.), abrogato, ad eccezione della Parte I, dall'art. 85, Provv. 22 febbraio 2008, sono state emanate le istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

TITOLO II

Servizi e attività di investimento (112)

 

Capo I

Soggetti e autorizzazione

(omissis)

Art. 18.

Soggetti.

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche (113).

 

2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine (114).

 

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario (115) possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) (116).

 

3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g) (117).

 

4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività (118);

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie (119).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(112) Rubrica così modificata dal comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(113) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(114) Comma così sostituito prima dall'art. 5, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233) e poi dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. L'art. 25 del citato D.Lgs. n. 274 del 2003 così dispone: «Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo».

(115)  Trattasi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(116) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(117) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(118) Lettera così sostituita dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto. Con D.M. 2 marzo 2007, n. 44 (Gazz. Uff. 6 aprile 2007, n. 81) sono state individuate nuove categorie di strumenti finanziari.

(119)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto e il comma 14 dell’art. 19, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

 

 

Art. 18-bis.

Consulenti finanziari.

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

2 È istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.

 

3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

 

4. L'organismo di cui al comma 2:

a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;

b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

 

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

c) alle cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;

f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;

g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari (120).

 

6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma è ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.

 

7. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

 

8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze (121).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(120) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206.

(121) Articolo aggiunto dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 dello stesso decreto.

(omissis)

 


D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.
(art. 32)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Viste, in particolare, la lettera a) nella parte in cui prevede l'affidamento ai concessionari della riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali; nonché le lettere f), g), h), numeri da 1) a 6), ed i) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 32.

Riscossione spontanea a mezzo ruolo.

1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;

b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

 

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):

a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:

 

1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;

 

2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;

 

3) i termini di notifica della cartella di pagamento;

 

4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo (36).

 

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo (37).

 

4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate (38).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(36)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(37)  Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, aggiunto dall'art. 3, lettera c), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.

(38)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(omissis)

 


Legge 12 luglio 1999, n. 237.
Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.
(art. 1)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 1999, n. 173.

 

 

Art. 1. 

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei.

 

1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'àmbito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea (3).

 

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

 

3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

 

4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

 

5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

 

6. [Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5] (4).

 

7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

 

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

 

9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonché per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

 

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

 

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, nonché per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000 (5).

 

12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Vedi, anche, il comma 103 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(4)  Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3.

(5)  Comma così modificato prima dall'art. 5, L. 21 dicembre 1999, n. 513 e poi dall'art. 3, L. 23 febbraio 2001, n. 29.

 

(omissis)

 


D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
(artt. 2, 3, 12 e 14)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 2.

Autorità di regolamentazione.

1. L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

 

2. In particolare l'autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l'àmbito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo (4);

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'articolo 23 comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai princìpi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

q) provvede all'emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

 

 

Art. 3.

Servizio universale.

1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (5).

 

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

 

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;

c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso (6);

d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.

 

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

 

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell'utenza.

 

5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea (7).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(6) Vedi, anche, il D.M. 7 ottobre 2008.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

 

(omissis)

Art. 12.

Qualità del servizio universale.

1. L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

 

2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.

 

3. L'autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L'autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

 

4. Il controllo della qualità è svolto dall'autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

(omissis)

Art. 14.

Reclami.

1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai princìpi comunitari: è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.

 

2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità di regolamentazione.

 

3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

 

4. È fatta salva la facoltà di adire l'autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.

 

5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette (18).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(18)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

 

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 5)

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 2 gennaio 2001, n. 1/2001;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 maggio 2005, n. 23/2005;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 15 giugno 2005, n. 3586/C.

(omissis)

Art. 5

La valutazione del personale con incarico dirigenziale.

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

 

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

 

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

 

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.

 

5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 9-ter)

 

 

(1)

------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

(omissis)

Art. 9-ter

Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile.

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'àmbito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

 

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

 

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

 

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

 

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge (21).

 

 

-----------------------------------------------

 

(21)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). Vedi, anche, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

(omissis)

 


 

Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
(art. 9)

 

 

(1) (2)

-------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 24 luglio 2001;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 29 maggio 2000, n. 24; Circ. 27 novembre 2000, n. 49; Circ. 10 gennaio 2002, n. 2; Informativa 9 dicembre 2002, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 giugno 2000, n. 109; Circ. 20 giugno 2000, n. 117; Circ. 17 luglio 2000, n. 133; Circ. 4 settembre 2000, n. 152; Circ. 16 ottobre 2000, n. 174; Circ. 19 ottobre 2000, n. 177; Circ. 23 gennaio 2001, n. 15; Msg. 14 febbraio 2001, n. 28; Circ. 26 marzo 2001, n. 73; Circ. 2 aprile 2001, n. 82; Circ. 11 aprile 2001, n. 87; Circ. 11 maggio 2001, n. 103; Msg. 31 maggio 2001, n. 93; Msg. 25 giugno 2003, n. 587;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 7 luglio 2000, n. 43/2000; Circ. 19 luglio 2000, n. 53/2000; Circ. 29 novembre 2000, n. 85/2000; Circ. 23 febbraio 2001, n. 45;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 marzo 2003, n. 4/2003;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 25 ottobre 2000;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 2 ottobre 2003, n. 78;

- Ministero della giustizia: Circ. 10 giugno 2000, n. 4/1-S-729;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 novembre 2000, n. 14/00.

(omissis)

Capo III

Flessibilità di orario

 

Art. 9

Misure a sostegno della flessibilità di orario.

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

 

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

 

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

 

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico (17).

 

 

----------------------------------------

 

(17) Articolo così sostituito dal comma 1254 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 

 


 

D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

(1)

--------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19, e successive modificazioni;

 

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

 

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

 

Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

 

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

 

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

 

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Àmbito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati uffici all'estero.

 

 

Art. 2

Spese degli uffici all'estero.

1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:

 

a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici;

 

b) allo svolgimento delle attività di istituto;

 

c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità del personale.

 

Art. 3

Funzionari delegati.

1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, i titolari degli uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6, i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti uffici ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici (2).

 

 

-------------------------------------------------

 

(2)  Vedi, anche, il comma 15 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 

 

Art. 4

Spese di mantenimento e funzionamento.

1. Con decreto del competente dirigente generale, le risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti servizio.

 

2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno documentato dalla relazione previsionale che i titolari di detti uffici predispongono entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.

 

3. Con decreto del competente dirigente generale ed a fronte di sopravvenute ed inderogabili esigenze, l'Amministrazione può provvedere ad eventuali integrazioni.

 

4. I fondi assegnati sono resi disponibili, in correlazione con le effettive esigenze di spesa, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento.

 

 

Art. 5

Spese per attività di istituto.

1. Le competenti Direzioni generali provvedono alla somministrazione dei fondi necessari alle attività di istituto, come indicate negli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento, disposti a favore dei titolari degli uffici all'estero, tenuto conto anche della spesa storica accertata e di variazioni dei termini di riferimento che i titolari degli uffici provvedono a segnalare entro il mese di ottobre di ogni anno.

 

 

 

Art. 6

Retribuzioni ed indennità del personale.

1. I versamenti delle retribuzioni e delle indennità del personale sono effettuati dagli uffici all'estero previa rimessa valutaria agli stessi, con ordinativi diretti, specificanti i creditori e le somme ad essi dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, o altrimenti con ordini di accreditamento disposti a favore dei titolari degli uffici ovvero del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto nelle sedi in cui tali funzionari prestino servizio.

 

 

Art. 7

Procedure contrattuali all'estero.

1. [Ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali] (3).

 

2. [Nei casi di incompatibilità, accertati dalla rappresentanza diplomatica italiana, è consentita l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (4).

 

3. L'attività contrattuale degli uffici all'estero è effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

 

4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, è vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.

 

 

-----------------------------------------------

 

(3) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.

(4) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.

 

 

Art. 8

Spese in economia e di modico ammontare.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero degli affari esteri.

 

2. [Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 7, per le spese in economia degli uffici all'estero si applicano le seguenti procedure:

 

a) se di importo inferiore a 3 milioni di lire, possono essere effettuate in via diretta;

 

b) se di importo compreso fra 3 e 15 milioni di lire, possono essere effettuate previo scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale, con una sola ditta o persona;

 

c) se di importo compreso fra 15 e 70 milioni di lire, possono essere effettuate previa acquisizione di almeno tre preventivi, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale. Tutti gli importi predetti si intendono al netto di imposte] (5).

 

3. [Lo scambio di corrispondenza di cui alle lettere b) e c) del comma 2 contiene l'esatta indicazione delle forniture, dei servizi o lavori da effettuare, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le garanzie per l'esatto adempimento e, ove necessario, i tempi di esecuzione e le penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute] (6).

 

4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere o di assistente commerciale, un fondo di importo non superiore all'equivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'esercizio, previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna spesa da far gravare sul predetto fondo non potrà superare il limite di cui al comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

---------------------------------------

 

(5)  Comma abrogato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. I richiami, contenuti in disposizioni normative vigenti, relativi alle disposizioni regolamentari abrogate, si intendono riferiti al suddetto D.P.R. n. 384/2001, ai sensi dell'art. 11 dello stesso.

(6)  Comma abrogato dall'art. 14, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. I richiami, contenuti in disposizioni normative vigenti, relativi alle disposizioni regolamentari abrogate, si intendono riferiti al suddetto D.P.R. n. 384/2001, ai sensi dell'art. 11 dello stesso.

 

 

Art. 9

Documentazione relativa alla congruità dei prezzi al collaudo e regolare esecuzione.

1. In mancanza di diversa specifica disposizione contrattuale, per i contratti stipulati all'estero, anche in economia, e per la verifica annuale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il cui importo non superi quello stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, la congruità dei prezzi, la certificazione di collaudo dei lavori e la regolare esecuzione delle forniture sono documentate da attestazioni rilasciate da istituzioni tecniche locali o da esperti di fiducia, ovvero da apposita dichiarazione del titolare dell'ufficio, che può avvalersi del contributo di organi tecnici italiani, ove possibile residenti all'estero.

 

2. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla competenza della Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

 

Art. 10

Rendiconti e documentazione giustificativa.

1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonché quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'articolo 6 ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica (7).

 

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilità dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrità e l'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.

 

3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.

 

4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalità previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dagli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

5. Nell'àmbito dell'attività di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

6. Nell'àmbito dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro.

 

7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.

 

 

---------------------------------------------

 

(7)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 aprile 2006, n. 199 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125).

 

 

Art. 11

Fondi scorta.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono istituiti presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta per sopperire alle esigenze degli uffici all'estero, caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle anticipazioni di fondi. Con analoga procedura, possono essere modificate, ove necessario, le dotazioni dei predetti fondi scorta.

 

2. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede mediante l'utilizzo delle assegnazioni relative all'unità previsionale di base «uffici all'estero».

 

3. Sul fondo potranno gravare altresì gli oneri per ripianare situazioni finanziarie deficitarie degli uffici all'estero, determinate da crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore o da comportamenti degli agenti dell'Amministrazione, una volta che siano state avviate le procedure di recupero degli ammanchi rilevati, siano state effettuate le prescritte segnalazioni alle autorità di competenza e previa autorizzazione del Ministro.

 

4. La dotazione dei fondi scorta è reintegrata secondo le seguenti modalità:

 

a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte dell'ufficio beneficiario della anticipazione all'atto della ricezione dei finanziamenti in attesa dei quali è stata disposta l'anticipazione stessa;

 

b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli uffici ministeriali competenti nei casi previsti dal comma 3.

 

5. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 è allegato un prospetto dimostrativo dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi maturati sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata al bilancio dello Stato.

 

 

Art. 12

Delegazioni ordinarie e speciali.

1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie, si applica lo stesso regime previsto per l'erogazione e le procedure della spesa degli uffici all'estero.

 

2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie si applica la normativa vigente per la rendicontazione delle spese dei funzionari delegati.

 

 

Art. 13

Inventari.

1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonché le proposte di dismissione.

 

2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non più in uso.

 

3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

 

 

Art. 14

Norma transitoria.

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte dei funzionari amministrativi o amministrativo-contabili decorre dalla data di chiusura dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto, dal primo luglio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal primo gennaio successivo.

 

 

Art. 15

Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 65 e 67 del regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113; l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; l'articolo 7, comma 2, del decreto 3 marzo 1990, n. 362 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

 


 

Legge 21 luglio 2000, n. 205.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(artt. 5, 9)

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 ottobre 2000, n. 73.

(omissis)

Art. 5

Giudice unico delle pensioni.

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale (11).

 

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

 

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. [Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente] (12). Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

 

 

---------------------------------------------

 

(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8 - 24 ottobre 2001, n. 343 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 97 e agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10-16 aprile 2002, n. 124 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

(12)  Periodo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 259 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

(omissis)

Art. 9

Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali.

1. ... (17).

 

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo (18).

 

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra (19).

 

4. ... (20).

 

 

-----------------------------------------------

 

(17)  Sostituisce, con quattro commi, l'ultimo comma dell'art. 26, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

(18) Comma così modificato dall'art. 54, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(19)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 417 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

(20)  Sostituisce il quinto comma dell'art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

(omissis)

 


 

D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, conv., con mod., Legge 20 marzo 2001, n. 66.
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
(art. 2-bis)

 

 

(1) (2) (3)

----------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 marzo 2001, n. 66 (Gazz. Uff. 24 marzo 2001, n. 70), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(omissis)

Art. 2-bis

Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico (17).

 

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in àmbito locale o tra questi e concessionari televisivi in àmbito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

 

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in àmbito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

 

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

 

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione (18).

 

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione (19).

 

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

 

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

 

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

 

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

 

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

 

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale àmbito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

 

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

 

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

 

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro (20).

 

8. In àmbito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

 

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

 

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (21).

 

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

 

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefìci fiscali.

 

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

 

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore (22).

 

 

---------------------------------------------------

 

(17)  Vedi, anche, l'art. 25, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(18)  Comma così modificato prima dall'art. 19, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e poi dal comma 4 dell'art. 16, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 8-novies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(19)  Vedi, anche, l'art. 42, comma 6, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(20)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

(21)  Comma così modificato dall'art. 41, comma 8, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 21 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(22)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66. Il programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie è stato adottato: per le trasmissioni televisive con D.M. 24 luglio 2001 (Gazz. Uff. 7 agosto 2001, n. 182); per le trasmissioni radiofoniche con D.M. 14 novembre 2001 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2001, n. 291). Vedi, anche, l'art. 25 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 1, 6, 7)

 

 

(1) (2)

----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

 

 

TITOLO I

Princìpi generali

 

Art. 1

Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

 

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

 

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

 

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).

 

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

 

---------------------------------------------

 

(3)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l’art. 67, comma 8, l’art. 71, comma 1, l’art. 72, commi 5 e 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

(omissis)

 

Art. 6

Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (12).

 

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

 

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

 

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

 

------------------------------------------------

 

(12)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

 

 

Art. 7

Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

 

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

 

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

 

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

 

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (13).

 

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (14).

 

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (15).

 

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (16) (17).

 

--------------------------------------------

 

(13)  L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 dell'art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(14)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(15)  L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(16) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(17) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

(omissis)

D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78
(art. 8)

 

 

(1) (2)

----------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2001, n. 99.

(2)  Titolo così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(omissis)

Art. 8

Nomina a primo dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:

 

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale (23).

 

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma (24).

 

2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.

 

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

 

4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (25).

 

6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito (26).

 

 

------------------------------------------

 

(23)  Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(25)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 novembre 2005, n. 298.

(26)  Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(omissis)

 


 

Legge 11 luglio 2002, n. 154.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2002, n. 175.

(2)  Si riporta soltanto il testo in lingua italiana. Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 13 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2002, n. 292), ha reso noto che in data 1° ottobre 2002 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo qui allegato; di conseguenza il medesimo Accordo, conformemente all'art. 12 dello stesso, è entrato in vigore il 7 febbraio 2002.

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

 

 

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

 

 

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele

 

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (indicati in seguito come le «Parti»),

 

Desiderosi di rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la loro compartecipazione alla conoscenza,

 

Considerando che la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

 

Considerando il reciproco interesse a compiere progressi nei campi della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico ed i vantaggi risultanti per entrambi i Paesi,

 

Tenendo conto della positiva esperienza delle relazioni in corso tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi,

 

Riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico e la necessità di una loro espansione,

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1

1. Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nei settori di mutuo interesse e su base paritaria, nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti in vigore.

 

2. In seguito «ricerca e sviluppo» saranno indicati come «R&S».

 

 

Art. 2

Le Parti incoraggeranno e contribuiranno allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori:

 

- medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera;

- biotecnologie;

- agricoltura e scienze dell'alimentazione;

- nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;

- applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;

- ambiente;

- comunicazioni;

- innovazione nei processi produttivi;

- spazio;

- tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, software;

- qualunque altro settore di reciproco interesse.

 

 

Art. 3

Le Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni di R&S scientifico ed industriale, imprese, società, ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R&S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

 

 

Art. 4

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'àmbito del presente Accordo sarà attuata nelle seguenti forme e modalità:

 

a) scambio di informazioni e documentazione scientifiche e tecniche;

 

b) organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche;

 

c) finanziamenti per progetti congiunti di R&S industriale;

 

d) ogni altra forma di cooperazione che sarà concordata in seguito dalle Parti.

 

 

Art. 5

1. I progetti ammissibili per un sostegno finanziario saranno progetti di R&S congiunta industriale, scientifica e tecnologia che possano contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie sia dell'Italia che d'Israele.

 

2. Il sostegno sarà dato solo ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico che siano intrapresi da imprese del settore privato d'Italia e d'Israele.

 

3. Il sostegno finanziario sarà limitato al 50% dei costi totali ammissibili di R&S di un progetto. Beneficiari del sostegno saranno coloro i cui progetti avranno superato un adeguato esame, predisposto dalle Autorità Competenti.

 

4. Le Autorità Cooperanti, come definite nell'articolo 8, svilupperanno procedure tali da assicurare che, quando un progetto ha buon esito nel generare vendite di un prodotto o di un processo e/o riceve pagamenti di licenze e/o royalties, il sostegno finanziario dato nell'ambito del sistema sarà restituito, secondo un'aliquota prefissata di royalty, con il ricavato delle vendite o altri introiti derivanti dal progetto.

 

 

Art. 6

Le Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea, quale il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o di altre Organizzazioni Internazionali. Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate nell'àmbito del Fondo del Programma MEDA dell'Unione Europea per il Partenariato Euro-Mediterraneo.

 

 

Art. 7

1. I partecipanti ai progetti finanziati nell'àmbito del presente Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprietà intellettuale. Le intese dovrebbero riguardare, in particolare:

 

a) la proprietà e l'uso del «know-how» e la proprietà intellettuale posseduta dai partecipanti prime dell'avvio del progetto;

 

b) le intese per la proprietà e l'uso dell'informazione e della proprietà intellettuale da generare nel corso del progetto.

 

2. Nonostante quanto previsto dal predetto paragrafo 1, sarà responsabilità dei partecipanti ai progetti finanziati nell'àmbito del presente Accordo di tutelare i loro propri interessi.

 

3. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di proprietà derivanti dalle attività di cooperazione nell'àmbito del presente Accordo possono essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali.

 

4. Ogni Parte s'impegna a non trasferire, senza approvazione scritta dell'altra Parte, informazioni concernenti i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo della R&S industriale previsti nell'àmbito del presente Accordo a terze persone, organizzazioni, o a qualsiasi altro Paese.

 

 

Art. 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

 

Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l'«Office of the Chief Scientist» (O.C.S.) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorità Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalità specificate nell'articolo 4.

 

Le attività svolte nell'àmbito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorità Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilità di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalità specificate nell'articolo 4 e nell'articolo 5.

 

 

Art. 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R&S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminerà lo stato e le prospettive della cooperazione, definirà i programmi di esecuzione e vigilerà sulla loro realizzazione.

 

La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunirà ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

 

 

Art. 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

 

 

Art. 11

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

 

 

Art. 12

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di entrambi le Parti. Esso entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure.

 

Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto il presente Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

 

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento, secondo i termini e le condizioni concordate.

 

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

 

Fatto a Bologna il 13 giugno 2000, che corrisponde al 10 giorno di Sivan, 5760, in due originali, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo inglese prevarrà.


 

D.L. 15 aprile 2002, n. 63, conv., con mod., Legge 15 giugno 2002, n. 112.
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture
(art. 7)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 90.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 giugno 2005, n. 72;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 giugno 2002, n. 51/E; Circ. 18 giugno 2002, n. 53/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 200/E; Ris. 16 gennaio 2003, n. 7/E; Circ. 9 luglio 2003, n. 37/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 228/E; Ris. 14 dicembre 2004, n. 148/E.

(3) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 giugno 2002, n. 112 (Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 7

Patrimonio dello Stato S.p.a.

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di «Patrimonio dello Stato S.p.a.» (25).

 

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 di euro (26).

 

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni, o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale (27).

 

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima (28).

 

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

 

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

 

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.

 

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi (29).

 

10-bis. ... (30).

 

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

 

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla società di cui all'articolo 8 con le modalità previste al comma 10 (31).

 

12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a. (32).

 

 

---------------------------------------------

 

(25)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(26)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(27)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112. Con D.Dirett. 16 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300) è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito a Fintecna S.p.A. della totalità delle azioni di Patrimonio dello Stato S.p.a. detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

(28)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la direttiva di cui alla Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 124/2002.

(29)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112. Vedi, anche, il D.M. 17 febbraio 2004.

(30)  Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, sostituisce il comma 4 dell'art. 24, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(31)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(32)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(omissis)

 

 


 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)
(artt. 9(L), 13(L), 25(L), 52(L), 73(R), 202(L), 205(L), 208(L), Parte VII Tit. II, 227-quater(L), 243(R))

 

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 agosto 2002, n. 70/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 319/E; Ris. 30 dicembre 2002, n. 397/E; Circ. 5 dicembre 2003, n. 56/E; Ris. 25 giugno 2004, n. 88/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 114/E; Ris. 24 settembre 2004, n. 124/E; Ris. 6 dicembre 2004, n. 144/E;

- Ministero della giustizia: Circ. 28 giugno 2002, n. 4/2002; Circ. 13 luglio 2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 6/2002; Circ. 15 ottobre 2002; Circ. 14 novembre 2002, n. 7/2002; Nota 18 marzo 2003; Circ. 2 aprile 2003; Circ. 9 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003; Circ. 30 maggio 2003; Nota 9 giugno 2003; Nota 10 giugno 2003; Nota 13 giugno 2003; Nota 24 giugno 2003; Circ. 26 giugno 2003, n. 9/2003; Nota 29 settembre 2003; Circ. 23 ottobre 2003, n. 11; Nota 31 dicembre 2003; Nota 10 giugno 2004; Nota 28 maggio 2004,n.1/6307/44/U-04; Nota 1 marzo 2005; Nota 11 maggio 2005, n. 1/5561/U/44/NV.

(omissis)

 

PARTE II

Voci di spesa

 

TITOLO I

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

 

Art. 9. (L)

Contributo unificato.

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.

(omissis)

Art. 13. (L)

Importi.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

 

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

 

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

 

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

 

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

 

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

 

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

 

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000 (7).

 

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120 (8).

 

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

 

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

 

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

 

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) (9).

 

6- bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10).

 

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (11).

 

 

----------------------------------

 

(7)  Comma prima modificato dall'art. 1-ter, D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 307 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(8)  Comma così sostituito dal comma 307 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(9)  Comma così sostituito dall'art. 9-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10) Comma aggiunto dall'art. 21, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 1307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11) Comma aggiunto dall'art. 21, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(omissis)

Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio

 

Art. 25. (L)

Importo dei diritti.

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.

 

2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

(omissis)

Art. 52. (L)

Aumento e riduzione degli onorari.

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

 

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.

(omissis)

TITOLO XIV

Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

 

Art. 73. (R)

Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

 

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione (27).

 

 

-----------------------------------------

 

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 10 maggio 2006.

(omissis)

Art. 202. (L)

Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali.

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

(omissis)

Art. 205. (L)

Recupero per intero e forfettizzato.

1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario (75).

 

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (76).

 

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno (77).

 

 

---------------------------------------

 

(75)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 13 novembre 2002, n. 285.

(76)  Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1.

(77)  Comma aggiunto dal comma 327 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 330 dello stesso articolo 1.

(omissis)

Capo IV - Definizioni

Art. 208. (R)

Ufficio competente.

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.

 

2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

(omissis)


PARTE VII

Riscossione

 

TITOLO II

Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali

 

Capo I - Adempimento spontaneo

 

Art. 211. (R)

Quantificazione dell'importo dovuto.

[1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

 

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte] (78).

 

 

---------------------------------------------

 

(78) Articolo abrogato dal comma 372 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 dello stesso articolo 1.

 

 

Art. 212. (R)

Invito al pagamento.

[1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

 

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

 

3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento] (79).

 

 

-----------------------------------------------

 

(79) Articolo abrogato dal comma 372 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 dello stesso articolo 1.

 

 

Capo II - Riscossione mediante ruolo

 

Art. 213. (R)

Iscrizione a ruolo.

[1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento] (80).

 

 

-------------------------------------------

 

(80) Articolo abrogato dal comma 372 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 dello stesso articolo 1.

 

 

Art. 214. (R)

Trasmissione di notizie.

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

 

 

Art. 215. (R)

Sospensione amministrativa della riscossione.

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (81).

 

 

-----------------------------------------

 

(81)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Dirett. 22 ottobre 2003.

 

 

Art. 216. (R)

Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti.

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6 e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

 

 

Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

 

Art. 217. (R)

Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo.

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.

 

 

Art. 218. (R)

Dilazione o rateizzazione del credito.

1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

 

2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.

 

Capo IV - Annullamento del credito

 

Art. 219. (R)

Annullamento per irreperibilità.

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.

 

 

Art. 220. (R)

Annullamento per insussistenza.

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.

 


 

Capo V - Comunicazioni per reati finanziari

 

Art. 221. (R)

Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari.

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

 

 

Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

 

Art. 222. (L)

Adempimento spontaneo.

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

 

 

Art. 223. (L)

Riscossione mediante ruolo.

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

 

 

Art. 224. (L)

Riscossione coattiva.

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

Art. 225. (L)

Esenzioni.

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

 

 

Art. 226. (L)

Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione.

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19-bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

 

 

Art. 227. (L)

Concessionari.

1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell'ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5-bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52-bis, 53, 54, 55, 56 e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16-quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

 

Capo VI-bis - Riscossione mediante ruolo (82)

 

Art. 227-bis. (L)

Quantificazione dell'importo dovuto.

1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211 (83).

 

 

-------------------------------------------

 

(82) Capo aggiunto, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 227-bis e 227-ter) dall’art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(83) Il Capo VI-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) è stato aggiunto dall’art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 227-ter. (L)

Riscossione a mezzo ruolo.

1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

 

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

 

3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate (84).

 

 

------------------------------------

 

(84) Il Capo VI-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo) è stato aggiunto dall’art. 52, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

TITOLO VI

Riversamento del riscosso

 

Art. 243. (R)

Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari.

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.

 

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

 

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.


 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(art. 61)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11; Circ. 5 agosto 2004, n. 49;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 27 febbraio 2003, n. 66; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 2 ottobre 2003, n. 346; Msg. 15 ottobre 2003, n. 357; Msg. 28 ottobre 2003, n. 372; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Circ. 16 giugno 2004, n. 95; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119; Msg. 2 agosto 2004, n. 24332; Msg. 5 agosto 2004, n. 24950; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Msg. 4 novembre 2004, n. 934; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 27 gennaio 2005, n. 10; Msg. 11 aprile 2005, n. 14972; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Nota 2 luglio 2003, n. 2003/30221/COA/UDC; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Nota 22 settembre 2004, n. 140496; Ris. 28 dicembre 2004, n. 163/E; Ris. 23 febbraio 2005, n. 23/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 3 marzo 2003, n. 557/B.2334.12001(1); Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;

- Ministero della difesa: Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948;

- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003; Nota 7 febbraio 2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.

(omissis)

Art. 61

Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (370).

 

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

 

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (371).

 

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (372).

 

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

 

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

 

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

 

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento (373).

 

11. ... (374).

 

12. ... (375).

 

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (376).

 

 

------------------------------------

 

(370)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 47, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, l'art. 1, comma 1152-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 547 del citato articolo 2, il comma 158 dell'art. 3 della stessa legge n. 244 del 2007, il comma 11 dell'art. 1 e i commi 2 e 2-bis dell'art. 3, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 3 dell'art. 25 e il comma 2 dell'art. 26, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(371)  Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 8/06 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05 (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 1/06 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 2/06 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 3/06 (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144), con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 175/2006 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), con Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 81/2007 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n. 293) e con Del. 28 settembre 2007, n. 98/2007 (Gazz. Uff. 1° aprile 2008, n. 77) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(372)  Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

(373)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e poi dall'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(374)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(375)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(376)  Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, commi 341 e 415, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 2, comma 299, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 17, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni. Vedi, inoltre, quanto disposto dall’art. 43, commi 3 e 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 e il comma 4-ter dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(artt. 27, 41)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 marzo 2003, n. 10;

- Ministero dell'interno: Circ. 14 marzo 2003, n. 15900/288/1bis/L.142/11;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 gennaio 2005, n. 16; Nota 27 gennaio 2005, n. 151/Dip/Segr.;

- Ministero della salute: Circ. 17 dicembre 2004; Circ. 10 gennaio 2005.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato fra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i), m) ed n), per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 Cost., sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma e 118 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche.

(omissis)

Capo VI

Disposizioni in materia di innovazione

 

Art. 27

Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche (31).

 

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (32).

 

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (33).

 

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

 

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

 

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;

 

b) [diffusione e uso della carta nazionale dei servizi] (34) (35);

 

c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

 

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);

 

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'àmbito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati (36);

 

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

 

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

 

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

 

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni (37).

 

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (38);

 

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».

 

 

---------------------------------------

 

(31)  Per l'utilizzo e la disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui al presente comma vedi il D.M. 14 maggio 2003 e il D.M. 28 maggio 2004. Vedi, anche, il D.M. 15 settembre 2003 con il quale sono state individuate le iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle piccole e medie imprese, il D.M. 15 settembre 2003, il D.M. 24 febbraio 2005, il D.M. 22 luglio 2005, il D.M. 10 gennaio 2006, il D.M. 7 marzo 2006 e il D.M. 3 agosto 2007 con i quali sono stati individuati alcuni progetti di grande contenuto innovativo ai sensi del presente comma. Vedi, ora, la lettera c) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(32)  Per l'utilizzo e la disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui al presente comma vedi il D.M. 14 maggio 2003, il D.M. 28 maggio 2004. Vedi, anche, il D.M. 15 settembre 2003 con il quale sono state individuate le iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle piccole e medie imprese il D.M. 15 settembre 2003, il D.M. 24 febbraio 2005, il D.M. 22 luglio 2005, il D.M. 10 gennaio 2006, il D.M. 7 marzo 2006 e il D.M. 3 agosto 2007 con i quali sono stati individuati alcuni progetti di grande contenuto innovativo ai sensi del presente comma.

(33)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 8, L 24 dicembre 2003, n. 350.

(34)  Lettera abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi, ora, il comma 2 dell'art. 66 dello stesso decreto.

(35)  Il regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi è stato emanato con D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117.

(36)  Vedi, anche, il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

(37)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 31 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(38)  Sostituisce il comma 6 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(omissis)

Capo VIII

Disposizioni in materia di comunicazioni

 

Art. 41

Tecnologie delle comunicazioni.

1. Nell'àmbito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

 

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

 

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio (45).

 

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

 

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca (46). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

 

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali (47).

 

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

 

8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

 

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

 

 

--------------------------------------------

 

(45)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.

(46)  Per il rinnovo del contributo vedi il comma 2 dell'art. 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(47)  Vedi, anche, l'art. 7, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366. Con D.M. 3 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124), sono stati disciplinati i criteri e le modalità delle procedure concorsuali riservate ai dipendenti della fondazione Ugo Bordoni.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366
(artt. 1-33, 41, 42)

 

 

(1)

--------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;

 

Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

 

Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

 

Emana il seguente decreto legislativo:


 

TITOLO I

Nuove norme di procedura.

Art. 1

Àmbito di applicazione.

1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a (2):

 

a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati (3);

 

b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

 

c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall' articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all' articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

 

d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

 

e) materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;

 

f) credito per le opere pubbliche.

 

2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica a norma del capo I del titolo II del presente decreto in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e) (4).

 

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

 

5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate (5) (6).

 

 

----------------------------------

 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 marzo 2008, n. 71 (Gazz. Uff. 2 aprile 2008, n. 15, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente alinea, limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile».

(3)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-17 luglio 2007, n. 296 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 7, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

 

TITOLO II

Del processo di cognizione davanti al tribunale.

 

Capo I

Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

 

Art. 2

Contenuto dell'atto di citazione.

1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:

 

a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 163 del codice di procedura civile;

 

b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

 

c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni (7).

 

2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dell' articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile (8).

 

3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell' articolo 645 del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile (9) (10) (11).

 

 

---------------------------------------------

 

(7)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003 e corretto con Comunicato 9 settembre 2003.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 3

Costituzione dell'attore.

1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1 (12).

 

2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all'iscrizione a ruolo (13) (14).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(12)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 4

Comparsa di risposta.

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; a pena di decadenza deve proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione e dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni; deve formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento (15).

 

2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.

 

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2 (16) (17).

 

 

----------------------------------------

 

(15)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 5

Forme e termini della costituzione del convenuto.

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione (18).

 

2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte (19) (20).

 

 

----------------------------------------

 

(18)  Comma così modificato prima dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 6

Memoria di replica dell'attore.

1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.

 

2. Nella memoria di replica l'attore può:

 

a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;

 

b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto (21);

 

c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (22);

 

d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

 

3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.

 

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2 (23) (24).

 

 

---------------------------------------------

 

(21)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(22)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(24) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 7

Repliche ulteriori.

1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente (25).

 

2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione (26).

 

3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche (27).

 

3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate (28) (29) (30).

 

 

---------------------------------------

 

(25)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(26)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(27)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(29) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 8

Istanza di fissazione di udienza.

1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni (31):

 

a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta (32);

 

b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa (33);

 

c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine (34).

 

2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni (35):

 

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine (36);

 

b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine (37);

 

c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine (38) (39).

 

3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni (40):

 

 

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;

 

b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine (41).

 

4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza (42) (43).

 

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie (44).

 

5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo (45) (46) (47).

 

 

------------------------------------------------

 

(31)  Alinea così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(32)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(33)  Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(34)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(35)  Alinea così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 luglio 2007, n. 321 (Gazz. Uff. 1° agosto 2007, n. 30 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del diritto di replica dell’attore.

(37)  Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(38)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 luglio 2007, n. 321 (Gazz. Uff. 1 agosto 2007, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 e 111 della Costituzione.

(40)  Alinea così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(41)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(42)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 giugno 2008, n. 221 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

(44)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

(45)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(46) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 9

Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria.

1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

 

2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

 

3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito (48) (49).

 

 

-------------------------------------------------

 

(48) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 10

Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza.

1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo (50) (51).

 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell' articolo 157 del codice di procedura civile (52) (53) (54).

 

2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificatamente contestati (55) (56) (57).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(50) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 415 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.

(51) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 435 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(52)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 415 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.

(54) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 435 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(55)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(56) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 11

Istanza congiunta di fissazione di udienza.

1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.

 

2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.

 

3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di ulteriore replica; si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione (58) (59) (60) (61).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(58)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(59)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

(60) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(61) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 12

Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza.

1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.

 

2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a norma dell' articolo 154 del codice di procedura civile.

 

3. Il decreto deve contenere:

 

a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;

 

b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;

 

c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;

 

d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;

 

e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;

 

f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.

 

4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.

 

5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell' articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.

 

6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell' articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.

 

7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si è costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.

 

8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni (62) (63) (64).

 

 

--------------------------------------------------------

 

(62)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

(63) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(64) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 13

Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali.

1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.

 

2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio (65).

 

3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.

 

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell' articolo 157 del codice di procedura civile (66).

 

5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale (67) (68).

 

 

--------------------------------------

 

(65)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 340 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce: «in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa».

(66)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 14

Interventi autonomi.

1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell' articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.

 

2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.

 

3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme dell' articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica (69) (70).

 

 

---------------------------------------------------------

 

(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(70) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 15

Intervento adesivo dipendente.

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.

 

2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato all'impugnazione della sentenza.

 

3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione (71) (72).

 

 

-----------------------------------------------

 

(71) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(72) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 16

Udienza di discussione della causa.

1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

 

2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.

 

3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche.

 

4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell' articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

 

5. La decisione è emessa a norma dell' articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

 

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate (73) (74) (75).

 

 

--------------------------------------------------

 

(73)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003 e corretto con Comunicato 9 settembre 2003.

(74) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(75) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 17

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile (76):

 

a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;

 

b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;

 

c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi (77).

 

2-bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione (78) (79) (80).

 

 

----------------------------------------------

 

(76) Vedi, anche, l’art. 51, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(77) Vedi, anche, l’art. 51, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(78)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(79) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 209 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «per derivazione», degli articoli da 2 a 17, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17», sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

(80) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-7 novembre 2006, n. 360 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 70 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), con ordinanza 8-12 ottobre 2007, n. 343 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40, 1ª Serie speciale), con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 404 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 21 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-8 febbraio 2008, n. 23 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 8, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 207 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 208 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 29-30 luglio 2008, n. 313 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Capo II

Del procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica

 

Art. 18

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio.

1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica.

 

2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 12 (81).

 

 

------------------------------------------------

 

(81)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

 

Capo III

Del procedimento sommario di cognizione

 

Art. 19

Àmbito di applicazione. Procedimento.

1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.

 

2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza (82).

 

2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (83).

 

3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis, assegna all'attore i termini di cui all'articolo 6 (84).

 

4. Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.

 

5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all' articolo 2909 del codice civile (85).

 

 

----------------------------------------

 

(82)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(83)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(84)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(85)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

 

 

Capo IV

Del procedimento in grado di appello

 

Art. 20

Forma dell'appello.

1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

 

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile.

 

3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello è dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.

 

4. L'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell' articolo 360 del codice di procedura civile.

 

 

Art. 21

Interventi in appello.

1. Fermo quanto disposto dall' articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in grado di appello è ammesso altresì l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.

 

 

Art. 22

Inattività delle parti.

1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

 

TITOLO III

Del procedimento cautelare.

 

Art. 23

Provvedimenti cautelari anteriori alla causa.

1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l' articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.

 

2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

 

3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

 

4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia della misura cautelare di cui al comma 1.

 

5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell' articolo 669-terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

 

6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.

 

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile (86).

 

 

-------------------------------------------------

 

(86)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

 

 

Art. 24

Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato.

1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice già designato a norma dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.

 

2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche (87).

 

3. Il giudice designato procede a norma dell' articolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

 

4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione (88).

 

5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio (89).

 

6. La sentenza è pronunciata a norma dell' articolo 281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.

 

7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito (90).

 

8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell' articolo 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci (91) (92).

 

 

-------------------------------------------------

 

(87) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 54 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

(88) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 54 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

(89) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 54 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

(90) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 54 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

(91)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

(92) La Corte costituzionale, con sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 54 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

 

TITOLO IV

Del procedimento in camera di consiglio.

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 25

Forma dell'atto introduttivo e giudice competente.

1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale (93).

 

2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.

 

3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale (94).

 

 

------------------------------------

 

(93)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-10 maggio 2005, n. 194 (Gazz. Uff. 18 maggio 2005, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(94)  Articolo così corretto con Comunicato 9 settembre 2003.

 

 

Art. 26

Forma ed efficacia del provvedimento.

1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall'udienza.

 

2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.

 

3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.

 

4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.

 

 

Art. 27

Reclamo.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

 

3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.

 

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato (95).

 

 

--------------------------------------

 

(95)  Articolo così corretto con Comunicato 9 settembre 2003.

Capo II

Del procedimento

 

Sezione I

Del procedimento in confronto di una parte sola

 

Art. 28

Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte.

1. Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità, fissa udienza per l'audizione dell'istante.

 

2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adìto e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.

 

3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice (96).

 

 

--------------------------------------------------

 

(96)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

 

 

Art. 29

Àmbito di applicazione.

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2347 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma, 2468, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (97).

 

 

------------------------------------------------------

 

(97)  Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 


 

Sezione II

Del procedimento in confronto di più parti

 

Art. 30

Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti.

1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.

 

2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.

 

 

Art. 31

Pronuncia con decreto.

1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.

 

2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi del comma 1 (98).

 

 

-------------------------------------------------

 

(98)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

 

 

Art. 32

Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario.

1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 o 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento (99).

 

2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.

 

3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.

 

4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.

 

 

------------------------------------------------

 

(99)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

 

 

Art. 33

Àmbito di applicazione.

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2275, 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter, secondo comma, 2500-novies, secondo comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (100).

 

 

------------------------------------------------

 

(100)  Articolo prima rettificato con Comunicato 9 settembre 2003 e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(omissis)

TITOLO VII

Norme transitorie e finali.

 

Art. 41

Disciplina transitoria.

1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6 (111).

 

 

-----------------------------------------

 

(111)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

 

 

Art. 42

Disposizioni finali.

1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte Suprema di Cassazione.

 

2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione (112).

 

 

-------------------------------------

 

(112)  Articolo così rettificato con Comunicato 9 settembre 2003.

(omissis)

 


 

Legge 5 giugno 2003, n. 131.
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(art. 1)

 

 

(1) (2)

----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

Art. 1

Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale.

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

 

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

 

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'àmbito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

 

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare (3) (4).

 

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (5).

 

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

 

a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

 

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

 

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

 

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione (6).

 

 

----------------------------------------------------

 

(3)  Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall'art. 4, L. 27 dicembre 2004, n. 306. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, in materia di professioni, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171, in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

(4)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
Codice delle comunicazioni elettroniche
(artt. 4, 13, Titolo II Capo I e Capo V)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle comunicazioni: Circ. 5 luglio 2005.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;

 

Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

 

Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

 

Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

 

Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

 

Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

 

Visto il codice della navigazione;

 

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

 

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

 

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;

 

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

 

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

 

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

 

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

 

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

 

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

 

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

 

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

 

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

 

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

 

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

 

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

 

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

 

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;

 

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

 

Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

 

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

 

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;

 

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;

 

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;

 

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;

 

Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

 

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 4

Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica.

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

 

a) libertà di comunicazione;

 

b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;

 

c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

 

2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo princìpi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

 

3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

 

a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

 

b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

 

c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;

 

d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;

 

e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

 

f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

 

g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;

 

h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

 

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

(omissis)

Art. 13

Obiettivi e princìpi dell'attività di regolamentazione.

1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

 

2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei princìpi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.

 

3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'àmbito delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

 

4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

 

a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;

 

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

 

c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;

 

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

 

5. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:

 

a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;

 

b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;

 

c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi;

 

d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

 

e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice.

 

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:

 

a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;

 

b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;

c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

 

d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

 

e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;

 

f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;

 

g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

 

7. Nell'àmbito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.

 

9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.

(omissis)

TITOLO II

Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

 

Capo I - Disposizioni comuni

 

Art. 17

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.

1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

 

3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate «le linee direttrici».

 

4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione.

 

 

Art. 18

Procedura per la definizione dei mercati.

1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai princìpi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

 

 

Art. 19

Procedura per l'analisi del mercato.

1. L'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.

 

2. L'analisi è effettuata:

 

a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell'Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;

 

b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;

 

c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.

 

3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

 

4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

 

5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

 

6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli obiettivi e dei princìpi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.

 

7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.

 

8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

 

9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'àmbito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.

 

 

Art. 20

Normalizzazione.

1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

 

2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

 

 

Art. 21

Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.

1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:

 

a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta;

 

b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

 

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

 

 

Art. 22

Procedure di armonizzazione.

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

 

 

Art. 23

Risoluzione delle controversie tra imprese.

1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.

 

2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

 

3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.

 

4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

 

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

 

 

Art. 24

Risoluzione delle controversie transnazionali.

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del Codice.

 

3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13.

 

4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

(omissis)

Capo V - Disposizioni relative a reti ed impianti

 

Art. 86

Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio.

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

 

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

 

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

 

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

 

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia (16).

 

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

 

5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.

 

6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

 

7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (17).

 

8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli (18).

 

 

--------------------------------------------------

 

(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

 

Art. 87

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (19).

 

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

 

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13 (20).

 

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (21).

 

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto (22).

 

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente (23).

 

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero (24).

 

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (25).

 

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma (26).

 

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso (27) (28).

 

 

----------------------------------------------------

 

(19)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(20)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(21)  Comma aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 560 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 560.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 232 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(25)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(26)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(28) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione.

 

 

Art. 88

Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico.

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree (29).

 

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

 

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

 

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

 

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

 

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun àmbito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

 

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

 

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

 

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali (30) (31).

 

 

------------------------------------------

 

(29)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(30)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(31) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione.

 

 

Art. 89

Coubicazione e condivisione di infrastrutture.

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

 

2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

 

3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.

 

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

 

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88 (32).

 

 

---------------------------------------------

 

(32)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

 

Art. 90

Pubblica utilità - Espropriazione.

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

 

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti (33).

 

 

--------------------------------------------

 

(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Vedi, anche, l'art. 2, comma 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

 

Art. 91

Limitazioni legali della proprietà.

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

 

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

 

3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

 

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

 

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

 

6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (34).

 

 

-------------------------------------------------

 

(34)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Vedi, anche, l'art. 2, comma 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

 

Art. 92

Servitù.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

 

3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

 

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

 

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

 

9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo (35).

 

 

-------------------------------------------------

 

(35)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

 

Art. 93

Divieto di imporre altri oneri.

1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

 

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (36).

 

 

----------------------------------------------------

 

(36)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

 

Art. 94

Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari.

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

 

2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

 

4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

 

5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.

 

6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

 

7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

 

8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 

9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo (37).

 

 

---------------------------------------------------

 

(37)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

 

Art. 95

Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze.

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

 

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:

 

a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;

 

b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;

 

c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

 

4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

 

5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.

 

6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni (38).

 

7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.

 

8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

 

9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie (39).

 

 

-----------------------------------------

 

(38)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 luglio 2005.

(39)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(omissis)


 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
(artt. 75-81
)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 gennaio 2004, n. 9; Circ. 16 marzo 2004, n. 51; Msg. 6 ottobre 2004, n. 31319; Msg. 19 gennaio 2005, n. 1968; Circ. 1 febbraio 2005, n. 18; Circ. 8 febbraio 2005, n. 22; Circ. 8 febbraio 2005, n. 23; Circ. 1 giugno 2005, n. 71; Circ. 13 giugno 2005, n. 75; Msg. 13 giugno 2005, n. 22343;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 24 novembre 2003, n. 37/2003; Circ. 8 gennaio 2004, n. 1/2004; Circ. 15 gennaio 2004, n. 3/2004; Nota 18 febbraio 2004, n. 5/25640/CONS/04; Circ. 24 giugno 2004, n. 25/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 31; Nota 12 luglio 2004, n. 15/6095/14010407; Nota 14 luglio 2004, n. 848/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 30/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 31/2004; Circ. 2 agosto 2004, n. 32/2004; Circ. 14 ottobre 2004, n. 40/2004; Circ. 23 ottobre 2004, n. 41/2004; Nota 15 dicembre 2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 4/2005; Circ. 22 febbraio 2005, n. 7/2005; Nota 11 maggio 2005, n. 595; Circ. 24 giugno 2005, n. 28/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 12 dicembre 2003, n. 1658.

(3) Vedi, anche, l'art. 36, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(omissis)

TITOLO VIII

Procedure di certificazione.

 

Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro

 

Art. 75

Finalità.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo (129).

 

 

-----------------------------------------

 

(129)  Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

 

 

Art. 76

Organi di certificazione.

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

 

a) gli enti bilaterali costituiti nell'àmbito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'àmbito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

 

b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (130);

 

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'àmbito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

 

c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (131);

 

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (132).

 

1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (133).

 

2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (134).

 

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

 

 

---------------------------------------

 

(130)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 21 luglio 2004.

(131)  Lettera aggiunta dal comma 256 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(132)  Lettera aggiunta dal comma 256 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(133)  Comma aggiunto dal comma 256 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(134)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 giugno 2004.

 

 

Art. 77

Competenza.

1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

 

 

 

Art. 78

Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche.

1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.

 

2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti princìpi:

 

a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

 

b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;

 

c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;

 

d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

 

3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

 

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

 

 

Art. 79

Efficacia giuridica della certificazione.

Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

 

 

Art. 80

Rimedi esperibili nei confronti della certificazione.

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.

 

2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

 

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

 

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

 

5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere (135).

 

 

------------------------------------------------------

 

(135)  Vedi, anche, l'art. 21, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

 

 

Art. 81

Attività di consulenza e assistenza alle parti.

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

(omissis)

 

 

 


 

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., Legge 24 novembre 2003, n. 326.
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(art. 32)

 

 

(1) (2)

------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 ottobre 2003, n. 1413/bis; Nota 12 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 dicembre 2003, n. 34; Circ. 1 settembre 2004, n. 54; Nota 9 dicembre 2004, n. 4461/DG; Nota 15 febbraio 2005, n. 553/DG; Nota 28 aprile 2005, n. 20;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 31 maggio 2004, n. PC/19/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 22 ottobre 2003, n. 363; Msg. 10 novembre 2003, n. 347; Msg. 21 novembre 2003, n. 38; Msg. 24 novembre 2003, n. 39; Msg. 28 novembre 2003, n. 395; circ. 10 dicembre 2003, n. 188; Msg. 17 dicembre 2003, n. 35; Circ. 18 dicembre 2003, n. 195; Msg. 23 dicembre 2003, n. 158; Circ. 22 gennaio 2004, n. 11; Circ. 22 gennaio 2004, n. 12; Circ. 10 febbraio 2004, n. 27; Circ. 13 febbraio 2004, n. 30; Circ. 17 febbraio 2004, n. 31; Circ. 17 febbraio 2004, n. 32; Circ. 24 febbraio 2004, n. 39; Circ. 10 marzo 2004, n. 45; Circ. 29 marzo 2004, n. 56; Circ. 29 marzo 2004, n. 57; Circ. 20 maggio 2004, n. 84; Circ. 6 agosto 2004, n. 121; Msg. 9 agosto 2004, n. 25277; Msg. 6 settembre 2004, n. 27430; Circ. 22 novembre 2004, n. 152; Msg. 14 gennaio 2005, n. 1439; Circ. 15 aprile 2005, n. 58; Msg. 2 maggio 2005, n. 17078

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT; Nota 11 dicembre 2003, n. 4996; Circ. 16 dicembre 2003, n. 55861/COA/UDC/2003; Ris. 23 dicembre 2003, n. 230/E; Circ. 26 novembre 2003, n. UDG7578; Circ. 31 dicembre 2003, n. 60/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 61/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 62/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 1/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 16 gennaio 2004, n. 1/DPF; Ris. 22 gennaio 2004, n. 4/E; Circ. 3 febbraio 2004, n. 4/E; Circ. 4 febbraio 2004, n. 5/E; Circ. 13 febbraio 2004, n. 6/E; Circ. 18 febbraio 2004, n. 7/E; Ris. 19 febbraio 2004, n. 18/E; Circ. 26 febbraio 2004, n. 1/COA/DG/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. 9/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 37/E; Circ. 15 marzo 2004, n. 10/E; Ris. 25 maggio 2004, n. 75/E; Circ. 8 giugno 2004, n. 22/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Circ. 21 giugno 2004, n. 28/E; Circ. 4 agosto 2004, n. 37/E; Circ. 10 maggio 2005, n. 20/E; Ris. 6 giugno 2005, n. 76/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 2 gennaio 2004, n. 1/ATA.

(omissis)

Art. 32

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente (167) (168).

 

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio (169).

 

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

 

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

 

6. [Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento] (170).

 

7. ... (171).

 

8. ... (172).

 

9. [Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di àmbiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli àmbiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo] (173).

 

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione (174).

 

11. [Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma] (175).

 

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni (176).

 

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (177).

 

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato (178).

 

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento (179).

 

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio (180).

 

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

 

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

 

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005 (181).

 

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime (182).

 

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

 

21. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (183)] (184).

 

22. [Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento] (185) (186).

 

23. [Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse (187)] (188).

 

24. [Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze] (189).

 

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (190) (191).

 

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

 

a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (192);

 

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio (193) (194) (195).

 

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

 

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

 

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

 

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

 

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

 

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

 

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi (196);

 

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico (197) (198) (199).

 

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39 (200).

 

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale (201).

 

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29 (202).

 

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

 

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35 (203) (204).

 

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (205) (206).

 

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'àmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione (207) (208).

 

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo (209);

 

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

 

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale (210).

 

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante (211) (212).

 

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (213) (214).

 

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto (215).

 

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (216).

 

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma (217).

 

42. ... (218).

 

43. ... (219).

 

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi (220).

 

44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».

 

45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

 

46. ... (221).

 

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

 

48. [All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»] (222).

 

49. [All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono inserite le seguenti : «,nonché mortis causa»] (223).

 

49-bis. ... (224).

 

49-ter. ... (225).

 

49-quater. ... (226).

 

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (227) (228).

 

 

-----------------------------------------------------------

 

(167)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(168) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(169) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(170)  Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(171)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 141, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(172)  Il presente comma, sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 2-bis all'art. 141, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(173)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(174)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(175)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(176)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2004. Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 340 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(177)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(178)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26.

(179)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2004, n. 82 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(180)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(181)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(182)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(183)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;

ha ancora dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 21, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dall'art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.

(184) Comma abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 03, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come sostituito dal conmma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(185)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1, dell'art. 03, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come sostituito dal comma 215 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 2-quinquies dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 16, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, l'art. 14-quinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato prima dall'art. 3-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, D.L. 7 giugno 2006, n. 206 ed infine dal comma 69 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(186)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;

ha ancora dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 21, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dall'art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.

(187)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;

ha ancora dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 21, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dall'art. 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21 e 22, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.

(188) Comma abrogato dal comma 256 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 03, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, come sostituito dal comma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

(189)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(190)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati.

(191) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(192)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(193)  La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'allegato 1 del presente decreto.

(194)  Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(195) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(196)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(197)  Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 125, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(198)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 febbraio 2005, n. 70 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2005, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 125, L. 23 dicembre 2003, n. 350 sostitutivo della presente lettera, sollevata dalla Regione Marche, in relazione all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

(199) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(200) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(201)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(202)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(203)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2004, n. 82 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 14 gennaio 2004.

(204) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(205)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» anziché le parole «tramite la legge di cui al comma 26».

(206) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(207)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(208) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(209)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(210) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(211)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12-28 marzo 2008, n. 70 (Gazz. Uff. 2 aprile 2008, n. 15, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale dell'oblazione corrisposta.

(212) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(213)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 ed infine dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2004, n. 282. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del comune.

(214) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 316 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25, 26, 27, 28, 32-37, sollevate in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione.

(215)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l'allegato 1 del presente decreto-legge, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento.

(216)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(217)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 18 febbraio 2005.

(218)  Sostituisce il comma 4 dell'art. 29, L. 28 febbraio 1985, n. 47.

(219)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce l'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n. 47.

(220)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(221)  Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 27, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(222)  Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(223)  Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(224)  Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(225)  Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce l'art. 41 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(226)  Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 3-ter all'art. 48 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(227)  Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.

(228)  Nel presente articolo le parole «d.P.R.», «art.», «d.lgs.», «mc» e «G.U.» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «decreto del Presidente della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi» e «Gazzetta Ufficiale» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, l'art. 2, comma 41, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117.
Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della L. 16 gennaio 2003, n. 3
(artt. 2, 3, 8)

 

 

(1)

-------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 2004, n. 105.

(omissis)

Art. 2

Rilascio della carta nazionale dei servizi.

1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.

 

2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

 

3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identità elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.

 

4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.

 

5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.

 

6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionali dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.

 

 

Art. 3

Caratteristiche della carta nazionale dei servizi.

1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore accreditato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

 

3. La carta nazionale dei servizi contiene:

 

a) i dati identificativi del titolare;

 

b) il codice numerico di identificazione della carta, nonché le date del suo rilascio e della sua scadenza.

 

4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» ed il nome della pubblica amministrazione che l'ha emessa.

(omissis)

Art. 8

Disposizioni transitorie.

1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo.

 

2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.

 

3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perché convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.

 

4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.

 

5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 (2), la procedura di accertamento preventivo del possesso della carta d'identità elettronica è effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, previo accordo con i comuni interessati.

 

 

---------------------------------------------

 

(2)  Il termine era stato prorogato dall'art. 32, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali
(art. 14)

 

 

(1) (2)

----------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2004, n. 115, S.O.

(2)  Titolo così corretto con Comunicato 27 maggio 2004 (Gazz. Uff. 27 maggio 2004, n. 123).

(omissis)

Articolo 14

Rimborso spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

(omissis)

 


 

D.M. 15 giugno 2004.
Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 2004, n. 150.

(2)  Vedi, anche, il comma 209 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il D.M. 20 giugno 2005 e il comma 8 dell'art. 16-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

e

 

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE

 

E LE TECNOLOGIE

 

Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro delle attività produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;

 

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)1 12 def.);

 

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

 

Visto l'art. 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;

 

Visto il D.M. 28 maggio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie concernente l'utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

 

Vista la disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ad utilizzare l'importo di Euro 60.000.000,00 nel triennio 2004-2006;

 

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che intendano effettuare programmi di investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;

 

Decretano:

 

Art. 1

Risorse.

1. Nell'àmbito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una sezione speciale cui sono destinate le risorse di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per un importo pari a € 20.000.000,00 per l'anno 2004, € 20.000.000,00 per l'anno 2005, € 20.000.000,00 per l'anno 2006.

 

 

Art. 2

Finalità dell'intervento.

1. La sezione speciale di cui all'art. 1 riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, di seguito PMI, a fronte di programmi di investimento, come definiti dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.

 

2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali: organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione.

 

3. Le PMI possono essere ammesse alla garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia di € 200.000,00 per singola impresa.

 

4. La sezione speciale di cui all'art. 1 può altresì concedere garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni concessi alle PMI fornitrici, di seguito fornitori, di applicazioni tecnologiche digitali, a fronte di dilazioni di pagamento di pari durata concesse dai fornitori alle PMI acquirenti di cui al comma 1 e connesse alla fornitura delle applicazioni tecnologiche digitali di cui al comma 2. Il limite di cui al comma 3 si applica ad ogni operazione di dilazione di pagamento concessa dal fornitore alla singola PMI acquirente. La garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 sui finanziamenti di cui al presente comma è concessa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis (3).

 

 

-------------------------------------------------

 

(3)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 24 novembre 2004 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302).

 

 

Art. 3

Criteri e modalità di concessione delle garanzie.

1. I criteri e le modalità per la concessione delle garanzie a valere sulla sezione speciale di cui all'art. 1 sono approvati dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Nell'àmbito di tale Comitato il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nomina un membro in sua rappresentanza.

 

 

Art. 4

Garanzia diretta.

1. La garanzia diretta è concessa, a titolo gratuito, alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

2. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI. Detta quota percentuale è ridotta al 50% per i finanziamenti di cui all'art. 2, comma 4 (4).

 

3. Sulla quota di finanziamento garantita dalla sezione speciale di cui all'art. 1 non può essere acquisita alcuna altra garanzia.

 

4. In caso di inadempienza delle PMI i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento dovuto, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme da esso pagate.

 

 

----------------------------------------

 

(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 24 novembre 2004 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302).

 

 

Art. 5

Controgaranzia.

1. La controgaranzia è concessa, a titolo gratuito, ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito Altri fondi di garanzia, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 4.

 

2. La controgaranzia è concessa ai Confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui all'art. 2. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

 

3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione e alla remunerazione del rischio, limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.

 

4. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di garanzia. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento in luogo dei Confidi o degli altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute.

 

 

Art. 6

Oneri di gestione dell'intervento.

1. I corrispettivi a favore del gestore del Fondo per le attività di gestione della sezione speciale di cui all'art. 1 sono fissati con atto integrativo alla convenzione del 7 settembre 1999 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il gestore del Fondo, tenuto conto di quelli già previsti nella citata convenzione, come integrata con atto aggiuntivo del 18 febbraio 2003, e sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.

 

2. I compensi riconosciuti al membro del Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai sensi dell'art. 3, sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.

 


Decreto Direttore Generale della Giustizia civile 1° settembre 2004.
Concorso a duecento posti di notaio


 

 

--------------------------

(*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4° Serie Speciale 7 settembre 2004, n. 71

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

CONCORSO ( scad. 22 ottobre 2004)

Concorso a duecento posti di notaio

 

 

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

 

    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;

    Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

    Visto  il  regio  decreto  14 novembre 1926, n. 1953 e successive modifiche;

    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

    Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

    Visto  il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

    Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

    Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

    Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

    Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

    Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;

    Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;

    Visto  l'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 luglio  1988,  n. 574,  in  relazione  all'art. 4  del decreto del Presidente   della  Repubblica  26 luglio  1976,  n. 752,  modificato dall'art. 4  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

    Visto  l'art. 2,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

    Visto  l'art. 7,  quinto  comma,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 405;

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995;

    Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;

    Visto   il   decreto   ministeriale  24 febbraio  1997,  n. 74  e successive modificazioni;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    Visti  gli  articoli 4,  14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;

    Visto l'art. 6 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.

 

 

Disposizioni generali

 

Art. 2.

    1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso  dei  requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non  aver  compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto, ovvero  gli  anni  cinquanta,  per i soli aspiranti i quali risultino iscritti  nel  registro  dei  praticanti  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.

 

 

Art. 3.

1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari  di  giustizia  -  Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III,  deve  essere presentata al Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  nella  cui  giurisdizione risiede l'aspirante, entro   le  ore  di  ufficio  e  nel  termine  perentorio  di  giorni quarantacinque   dalla   pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale.

    2.  La  domanda  si  considera  prodotta  in tempo utile anche se spedita   al   suddetto  Procuratore  della  Repubblica  a  mezzo  di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine sopra stabilito.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

    3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

      1)  le  precise  generalita' (prima il cognome poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a  tutti  gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;

      2) la data e il luogo di nascita;

      3)  il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

      4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista medesima;

      5) le eventuali condanne penali riportate;

      6)  l'inesistenza  di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

      7)  il  possesso  del  diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione  della  data  e  dell'universita'  in  cui  venne conseguito  oppure il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

      8)  il  compimento  entro il termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione  al  concorso,  della pratica notarile prescritta,  con  l'indicazione  del relativo periodo e del consiglio notarile   nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'  stata effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile  ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;

      9)   l'esclusione   di   difetti   che   importino  inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili.

    4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

      a) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento della tassa erariale  di  Euro 49,58  stabilita  dall'art. 2,  terzo  comma,  del decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per   ammissione   ad  esame  di  abilitazione  professionale,  quale adeguamento  della  tassa  di  ammissione  agli  esami  di  Stato per l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni,  di cui all'art. 4 della   legge   8 dicembre   1956,  n. 1378.  Tale  versamento  sara' effettuato  presso  un concessionario del servizio di riscossione dei tributi,  un  istituto  di  credito  ovvero  presso le Poste Italiane S.p.a.,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 4  decreto  legislativo 9 luglio  1997,  n. 237,  con le modalita' di versamento previste dal decreto  dirigenziale  del 9 dicembre 1997 (nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997)  e  dalla  circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle  entrate  - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n. 3  del  5 gennaio  1998), indicando  il  codice  tributo  «729T». Allo scopo si precisa che per «Codice   Ufficio»  si  intende  quello  dell'Ufficio  delle  entrate relativo   al  domicilio  fiscale  del  candidato.  Sono  esenti  dal pagamento  di  questa  tassa  coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

      b) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un archivio  notarile  della  somma di Euro 1,55, stabilita dall'art. 1, ultimo  comma,  ultima  parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui  Euro 0,52 per tassa di concorso ed Euro 1,03 per contributo alle spese di concorso;

      c) due  fotografie  uguali a colori, formato tessera, di misura non   superiore   a  centimetri  quattro  per  quattro,  riproducenti l'effigie  recente  del  candidato,  salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6.

    5.  I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare o  far  pervenire  la  domanda,  con le quietanze e le fotografie, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

    6.  La  sottoscrizione  in calce alla domanda puo' essere apposta dal  candidato  in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi  dell'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    7.  Nell'ipotesi  di  spedizione  per  posta  o di sottoscrizione apposta  non  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione  in  calce  alla domanda deve essere autenticata da un notaio   o   dal   segretario   comunale   del   luogo  di  residenza dell'aspirante.  Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

    8.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere  comunicato al Ministero  della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia -  Direzione  generale  della  giustizia  civile  -  Ufficio III, con lettera raccomandata.

    9.  La  comunicazione  produce  effetto  dal  momento in cui essa perviene al suddetto ufficio.

    10.  Il  candidato  che  presenti  personalmente  la domanda deve consegnare  le  fotografie di cui al comma 4, lettera c), all'addetto alla  ricezione  il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'ufficio.

    11.  Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve allegare  ad  essa  le  due fotografie, di cui una incollata su di un supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza con  l'effigie  del  candidato  e l'altra recante, esclusivamente sul retro,  il  sigillo  e  la  sigla  del  notaio,  nonche', a carattere stampatello, il nome e cognome del candidato.

    12.  I  candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli adempimenti  di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi dell'art. 19   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 5 gennaio 1967, n. 200.

    13.  L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso   di   dispersione   di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte indicazioni  del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

 

 

Art. 4.

    1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal  direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti  e  delle  altre  condizioni,  in  difetto  dei quali puo' disporsi,  in  ogni  momento,  con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

 

 

Prova di preselezione

 

Art. 5.

    1.  Le  prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da  una  prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti, salvo  quanto  indicato  al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici  e  con assegnazione ad ogni candidato di un questionario di  quarantacinque  domande;  i  candidati  scelgono  la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda.

Al  candidato  che  risponde  in modo esatto a tutte le domande viene attribuito  il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda omessa od errata  e'  attribuito  il  seguente  punteggio:  991, per la domanda difficile;  997,  per  la  domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda  facile.  Il  punteggio  proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo  al  punteggio  45.585  il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta',  omessa  od  errata;  infine,  quello  di 1013, per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si   forma   la  graduatoria  di  merito,  cosi'  come  previsto  dal

Regolamento  di  cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, modificato  dal  decreto  ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione   della  preselezione  e'  preceduta  da  una  dimostrazione relativa al suo funzionamento.

    2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.

    3.  Esse  sono  distribuite  per  materia  ed  hanno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli questionari  sono  formati  mediante l'impiego della stessa procedura informatica,  invariata  per  tutte le sessioni in cui si articola la prova.

    4.  L'archivio  di  tutte  le  domande,  dal quale saranno tratte quelle  poste  ai  candidati, verra' pubblicato sul supplemento della Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale - del 26 novembre 2004, in conformita' a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.

    5.  In  detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.

    6.  Dalla  prova  di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito  l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

 

 

Art. 6.

    1.  I  candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che   ne   facciano   documentata  richiesta  nella  domanda,  ovvero successivamente,  nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o  la  spedizione  della  stessa,  sono  assistiti, nella lettura dei quesiti   e   nella   digitazione   delle   risposte,   da  personale dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.

    2.  Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione puo'  aumentare  il  tempo  a  disposizione  per lo svolgimento della prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.

 

 

Art. 7.

    1.  Al  termine  di  ogni  sessione,  a  ciascun  candidato sara' consegnato  un  attestato firmato dal presidente o da un componente o da  un  segretario  della  Commissione d'esame - contenente il numero progressivo  di  ciascun  quesito  propostogli (da 1 a 45), il numero identificativo  del  quesito  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, nonche' il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione della  mancata  risposta,  secondo  quanto  risultante  dalla  stampa fornita dal sistema informatico di preselezione.

 

 

Art. 8.

    1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dalla preselezione sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza,  conformemente  al  calendario di cui al comma quarto, per sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa  secondo  quanto  indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 25 gennaio 2005.

    2.  In  detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.

    3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di notificazione a tutti gli effetti.

    4.  Il  calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande, secondo  l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati.

    5.  Il  sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra' luogo  nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula n. 70,  a  cura  dell'ufficio  III  della  direzione  generale  della giustizia  civile  - Dipartimento per gli affari di giustizia, previo avviso,  a  mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno facolta' di presenziare.

    6.  I  candidati  che  si  presentano  per  sostenere la prova di preselezione sono identificati al momento dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione.

    7.   All'uopo,  devono  esibire  uno  dei  documenti  di  cui  al successivo   art. 12   e   ritirare   dal  personale  la  tessera  di identificazione.

    8.  Qualora,  per cause di forza maggiore, non possano aver luogo una  o  piu' sessioni nella giornata programmata, il Presidente della Commissione  di  esame fissa la data di rinvio dandone comunicazione, anche  in  forma  orale,  ai  candidati  presenti. Per cause di forza maggiore  - adeguatamente documentate - la commissione puo' differire di  un  termine  comunque  non  superiore  a  dieci  giorni  la  data originariamente   fissata   per   lo   svolgimento   della  prova  di preselezione del candidato richiedente.

    9. La tessera di cui al comma 7, da utilizzare in occasione della prova  di  preselezione,  deve  essere  conservata,  nell'ipotesi  di superamento  della prova in questione, per l'identificazione, ai fini delle  successive  prove  di  concorso, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12.

    10.  I  candidati  non  possono  avvalersi,  durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di qualsiasi  supporto  cartaceo.  Nel  caso  di violazione di qualsiasi norma  stabilita  per  lo svolgimento della prova di preselezione, la Commissione  di  esame  delibera l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

 

 

Art. 9.

    1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova  di  preselezione  e'  formata dal sistema automatizzato, sulla base  della  elaborazione  del  programma informatico; la Commissione determina  coloro  che  sono  ammessi  alle  prove  scritte, ai sensi dell'art. 5-ter  legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328.

    2. Detta graduatoria viene trasmessa al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia  civile  -  Ufficio  III, dal Presidente della Commissione, unitamente   ai   verbali,  alla  relazione  finale  ed  ai  supporti informatici  non  modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si compone  la  preselezione,  ed  e'  resa  pubblica mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

    3.  Dell'avvenuta  affissione  sara'  data comunicazione mediante avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – del 29 marzo  2005.  In  tale  Gazzetta  si dara', inoltre, comunicazione delle  modalita'  di  convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date  di  svolgimento  delle  prove  scritte,  di  cui  ai successivi articoli 11 e 12.

    4.  Nella  citata  Gazzetta  Ufficiale  si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.

    5.  Tale  pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei precedenti commi, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

    6. Qualora, successivamente alla pubblicazione del calendario per lo  svolgimento  delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per  qualsiasi  motivo  nei  giorni indicati a norma del comma 3, del luogo   e   delle   nuove  date  del  loro  svolgimento  verra'  data comunicazione,  mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita il  secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento dell'ultima prova scritta.

    7. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

 

Prove di concorso

 

Art. 10.

    1.  L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti  un  atto  fra  vivi,  un  atto  di ultima volonta' ed un ricorso  di  volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiede la compilazione  dell'atto  e  lo  svolgimento  dei  principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

    2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

      a) diritto  civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti  giuridici  in  rapporto  ai  quali  si esplica l'ufficio di notaio;

      b) disposizioni  sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

      c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

 

 

Art. 11.

    1.   I  candidati  ammessi  alle  prove  scritte  sono  tenuti  a presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9.

    2.  Al  momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire anche  il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo inizio,  i  candidati  ammessi  in  conseguenza del superamento della prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione, ricevuta  ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto possono  esibire  uno dei documenti di identificazione, precisati nel successivo art. 12.

    3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7,  per la preventiva verifica da parte della Commissione, e' ammessa nei  giorni  che  precedono quello della prima prova scritta, secondo quanto  previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e' subordinata  alla  preventiva identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente.

    4.  Non  sono,  in  ogni  caso,  accettati i testi presentati nei giorni delle prove scritte.

    5.  A  termini  dell'art. 18,  secondo  comma,  del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di esame,  soltanto  dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.

    6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si riferiscono.

    7.  In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti,  annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da quelli   relativi   a   fonti   normative.  Sono  esclusi,  altresi', manoscritti  o  dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati  e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di  comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.

 

 

Art. 12.

    1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione di  cui  agli  articoli precedenti,  devono  presentare  la  carta di identita'  ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un'autorita' di Stato.

    2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del candidato.

    3.  Prima  delle  prove  scritte  e  di quella orale, i candidati devono  dimostrare  la  propria  identita'  personale, presentando la tessera  di  identificazione,  in  alternativa ai documenti di cui al comma 1.

 

 

Art. 13.

    1.  Sono  ammessi  alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero   ai   sensi  dell'art. 23,  comma  3,  del  regio  decreto 14 novembre  1926,  n. 1953  ed  e'  da  tale data che decorreranno i termini  di  cui  all'art. 21,  comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  come  modificato  dall'art. 1  della  legge 21 luglio 2000, n. 205.

    3.  L'esame  orale  si  intende  superato se il concorrente avra' riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

    4.  Il  voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti che avranno conseguito  in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati  idonei  in  uno o piu' precedenti concorsi, per esame, e' aumentato  di  due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite.  Tale  aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove  scritte  o  sul  voto  complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

    5.  Il  diritto  di  precedenza  stabilito nell'art. 26 del regio decreto  14 novembre  1926,  n. 1953,  e successive modificazioni, e' attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto aumento  e  solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo aumento.

    6.   Sono   dichiarati   idonei  coloro  che  avranno  conseguito nell'insieme  delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

 

 

Procedimento di nomina

 

Art. 14.

    1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene formata  la  graduatoria  generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

    2.  A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara' determinato  a  norma  dell'art. 5,  comma  quarto  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

    3.  Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto, infine,  dell'art. 11  della  legge  5 marzo  1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

 

 

Art. 15.

    1.  I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine dell'accertamento  dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  per  gli  affari di giustizia  - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, a  pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal  giorno  successivo  alla  data  che  sara'  fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

      a) l'estratto  per  riassunto o, in caso di pluralita' di nomi, per  copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

      b) il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

      c) il  diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza o del titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148  o  copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale  non  sia  stato  ancora  rilasciato,  un certificato della competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

      d) il  certificato  di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

      e) il  certificato  medico  rilasciato  dalla  unita' sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico   del   candidato   e   quant'altro  possa  essere  utile  per l'accertamento  da  parte  dell'Amministrazione  della  esclusione di difetti  che  importino  la  inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili.

    2.  I  concorrenti  che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione  dello  Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti  di  cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente articolo  ma  debbono  produrre  copia  autentica  del  loro stato di servizio  di  data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello stesso comma.

    3.  I  concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

    4.  Il  documento  di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo,  deve  essere  di  data  non  anteriore di tre mesi, mentre quello  di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

 

 

Art. 16.

    1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire,  inoltre,  al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma  del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli  eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.

    2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica  e  valida documentazione o attestazione e, in particolare:

la  qualifica  di  mutilato  o  di  invalido di guerra o per fatto di guerra  o  di  mutilato  ed  invalido civile per fatto di guerra deve risultare  dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal  modello  69,  rilasciato  dal  Ministero  del tesoro – Direzione generale   delle   pensioni   di   guerra,  oppure  della  competente associazione nazionale.

    3.  La  qualifica  di  mutilato  ed  invalido  per  servizio deve risultare  dal  decreto  di concessione della pensione che indichi la categoria  e  la  voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il mod.  69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'.

    4.  La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione  del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima  occupazione,  attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la   categoria   professionale,  ai  sensi  dell'art. 6  della  legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

    5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da  certificazione  dell'Associazione  nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

    6.  La  qualifica  di  orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta  di  liberazione  o  di  caduto civile per fatto di guerra deve risultare  da  certificato  rilasciato  dalla competente Associazione nazionale.

    7.  La  qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

    8.  La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione  della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

    9.  La  qualifica  di  figlio  di mutilato o invalido di guerra o della  lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per  fatto  di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra a nome del padre del candidato.

    10.  La  qualifica  di  figli  di  mutilati  e degli invalidi per servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata dall'amministrazione  da  cui dipende il genitore mutilato o invalido per servizio.

    11.  La  qualifica  di  profugo  deve  essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente  della  Repubblica  in  data  4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche  validi  i  certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo  le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi  invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre   1960,   n. 1306,   dovranno   presentare  un  attestato, rilasciato  dal  Ministero  degli  affari  esteri comprovante la loro condizione.

    12.  Le  madri,  le  vedove  non rimaritate o le sorelle vedove o nubili  di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per  servizio,  debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

    13.  Le  madri  o  le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili  di  caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione  provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

    14.  Lo  stato  di  coniugato  deve  essere  dimostrato  mediante l'estratto  per  riassunto  dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

    15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni deve    essere    comprovato    mediante    specifica    attestazione dell'amministrazione  da cui il candidato dipende; non e' sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

    16.  Tutti  i  documenti  richiesti dal presente e dal precedente articolo  debbono  essere  assoggettati  alla imposta di bollo, fatta eccezione  per  i  documenti  di  cui al primo comma, lettere a) e b) dell'art. 15  e  di  cui  al comma quattordici del presente articolo, esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

    17.  L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona   condotta,  dell'assenza  di  precedenti  penali,  di  carichi pendenti,  di  declaratorie  di  fallimento,  di  interdizione  e  di inabilitazione.

 

 

Art. 17.

    1.  Il  direttore  generale della giustizia civile – Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia,  riconosciuta  la  regolarita' delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.

    2.  Il  direttore  generale della giustizia civile – Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia,  con lo stesso decreto, ha facolta', sentito  il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti  dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati   deserti,   esistenti   al  momento  della  formazione  della graduatoria.

    3.  La  graduatoria viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

 

Art. 18.

    1.   Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del bollettino  ufficiale  del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso  potranno  far  pervenire  al  Ministero  della  giustizia - Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente  l'indicazione  delle  sedi  alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

    2.  Per  ottenere  l'assegnazione  di una sede nella provincia di Bolzano  e'  richiesta  (art. 31  del  decreto  del  Presidente della Repubblica   15 luglio  1988,  n. 574)  la  conoscenza  della  lingua italiana  e  di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di  cui  al  titolo  I  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

    3.  I  posti  notarili della provincia di Bolzano, pertanto, sono assegnati   ai   vincitori   del   concorso  che  siano  in  possesso dell'attestato  di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto  dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n. 752,  modificato  dall'art. 4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.

    4.  Per  ottenere  l'assegnazione di una sede nella regione Valle d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese, da  accertare con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;

    5.  I  vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della provincia  di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione   delle  sedi  prescelte,  in  originale  od  in  copia autenticata,  ed  in  carta da bollo, l'attestato di conoscenza delle due lingue summenzionate.

    6.  I  vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente l'indicazione   delle   sedi  prescelte,  in  originale  o  in  copia autenticata,  l'esito  delle  prove  di accertamento della conoscenza della lingua francese.

    7.  Oltre  alla indicazione del posto o dei posti della provincia di  Bolzano  o  della  regione Valle d'Aosta i vincitori del concorso possono,  ove  occorra,  completare la predetta dichiarazione, con la indicazione  di  altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.

    8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi, il  direttore  generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari  di  giustizia,  provvedera'  d'ufficio all'assegnazione della sede.  Parimenti  di ufficio provvedera' all'assegnazione della sede, qualora  le  sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

 

Roma, 1° settembre 2004

Il direttore generale: Mele

 

Fac-simile della domanda di

ammissione al concorso da

presentare al Procuratore

della Repubblica competente

 

Al   Ministero  della  giustizia  -

Dipartimento   per  gli  affari  di

giustizia   -   Direzione  generale

della  giustizia  civile  - Ufficio

III - Roma

 

 

    Il  sottoscritto dott. residente in (prov. ................), via n. ........,  tel. ....................,  con  domicilio, a tutti gli effetti   delle   comunicazioni,   in  (prov.  ...............),  via n. .........., tel. ...................., chiede di essere ammesso al concorso,  per  esame,  a  200  posti  di notaio, indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004.

    Al predetto fine, dichiara:

      1)    di    essere    nato   in   (prov.   .............),   il ..............................;

      2)  di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione europea: ;

      3)  di  essere  iscritto  nella  lista elettorale del comune di .......................................  (prov. .............) ovvero dichiarare  i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista stessa;

      4)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  ovvero  di aver riportato  le seguenti condanne penali (specificare titolo del reato, pena   inflitta  e  dati  accessori,  autorita'  giudiziaria  che  ha pronunciato la sentenza o provvedimento analogo, data di passaggio in giudicato dei medesimi);

      5) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di  inabilitazione  (in  caso positivo indicare tutti gli estremi del provvedimento);

      6)  di  aver  conseguito  la laurea in giurisprudenza, in data presso  l'Universita'  degli studi di ovvero di essere in possesso di un  titolo  riconosciuto  equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

      7)  di  aver  compiuto  la  pratica notarile dal (giorno, mese, anno)  al  (giorno,  mese, anno) presso il distretto notarile di (nel caso  di  pratica  ridotta,  dichiarare  in  base  a  quale titolo ha ottenuto  l'ammissione  alla  predetta pratica; nel caso di idoneita' conseguita  in  un  precedente  concorso  per  esame  per la nomina a notaio,  in  luogo della dichiarazione, indicare i dati relativi alla idoneita' precedentemente conseguita);

      8)  di non aver difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili.

    Esclusivamente  per  i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia:

      9)   di  essere  affetto  da  patologia  limitatrice,  come  da documentazione  medica  allegata, e di richiedere l'assistenza, nella lettura   dei  quesiti  e/o  nella  digitazione  delle  risposte,  di personale dell'amministrazione non in grado di dare suggerimenti.

    Allega:

      a) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  di della  tassa  erariale di Euro 49,58 (in caso di esenzione indicare i dati   relativi  alla  idoneita'  precedentemente  conseguita  in  un concorso per esame per la nomina a notaio);

      b) quietanza   comprovante   l'effettuato   versamento   presso l'archivio notarile distrettuale di della somma di Euro 1,55;

      c) due  fotografie  uguali a colori, formato tessera, di misura non  superiore  a  centimetri  quattro  per  quattro,  (da consegnare all'ufficio  ricevente  ove  la domanda venga presentata direttamente dal  candidato ai sensi dell'art. 3, comma 10 ovvero una incollata su supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza con  l'effigie del candidato e l'altra munita, sul retro, del sigillo e  della sigla del notaio, nonche', a carattere stampatello, del nome e  cognome  del  candidato,  ai sensi dell'art. 3 comma 11), salvo si tratti   di   candidati   esonerati   dalla   prova  di  preselezione informatica, ai sensi dell'art. 5, comma 6.

 Luogo e data ..................

                                     Firma ......................

 

    Apposizione   della  sottoscrizione  in  calce  alla  domanda  in presenza   del   dipendente   addetto   alla   ricezione,   ai  sensi dell'art. 38,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445  ovvero,  in caso di spedizione per posta, autenticazione  della  firma  da  parte  di  un  notaio  di qualsiasi residenza  o  del  segretario  comunale del luogo di residenza oppure visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio se il candidato e' dipendente statale.

 

 


 

D.M. 27 ottobre 2004.
Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 26, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289

 

 

(1)

----------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 304.

 

 

IL MINISTRO

PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

 

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 

e

 

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003;

 

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

 

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo della Società dell'informazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella;

 

Visto il D.M. 14 ottobre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di funzionamento del suddetto Fondo;

 

Visto il D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, n. 154, recante utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

 

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 4 incrementa il Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per i progetti strategici e ad alto contenuto innovativo, individuando così tale Fondo quale principale strumento finanziario adottato per la diffusione e lo sviluppo della Società dell'informazione nel Paese e dell'innovazione della pubblica amministrazione;

 

Considerato che il fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha finalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

 

Visto il D.M. 2 luglio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati approvati i primi sette progetti a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria;

 

Ritenuto pertanto opportuno che l'utilizzo del fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 venga effettuato, anche ai fini di una maggiore celerità ed omogeneità degli interventi, con le modalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle indicazioni del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione;

 

Visto il verbale della riunione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 16 marzo 2004, nella quale sono stati condivisi, tra gli altri, alcuni progetti innovativi da finanziare a valere sul Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

Considerato che il documento «L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali il 24 luglio 2003, individua nell'interconnessione tra tutte le amministrazioni centrali e locali, assicurata dal Sistema pubblico di connettività, una condizione abilitante per la realizzazione dell'e-government nel nostro Paese e un fattore di promozione per le politiche di sviluppo della Società dell'informazione, nonché definisce le caratteristiche di un sistema integrato di portali a livello nazionale che facilitino l'utente e promuovano l'integrazione dei servizi;

 

Considerato che il documento «L'e-government nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione», sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali il 26 novembre 2003, individua nella inclusione dei piccoli comuni nell'attuazione dell'e-government una delle cinque linee di azione in cui si articola la seconda fase del programma di e-government, con lo specifico obiettivo di avviare esplicite attività di sostegno verso le suddette entità locali, per garantirne la partecipazione piena ai processi di innovazione;

 

Ritenuto necessario garantire la continuità dei servizi di trasporto e di interoperabilità attualmente offerti dalla Rete unitaria della pubblica amministrazione, assicurandone l'esistenza ed evitando la sospensione dei servizi, nonché garantendo il loro sviluppo e la loro estensione nell'àmbito del nuovo Sistema pubblico di connettività, che ne costituisce la più completa evoluzione;

 

Ritenuto necessario garantire l'esistenza e la continuità del Portale «Italia.gov.it», strumento di particolare rilievo per la diffusione delle informazioni e dei servizi di enti ed amministrazioni centrali con un rilevante livello di utilizzo da parte dell'utenza, nonché consolidare e allargare la gamma dei servizi da esso offerti;

 

Ritenuto che i progetti «Programma di Governo», «Sistema di gestione della conoscenza» e «Sistema di gestione della documentazione», di cui all'allegato A presentano una notevole rilevanza strategica nel generale processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e possono determinare importanti vantaggi per l'azione di governo e l'efficienza amministrativa;

 

Visti i risultati dell'ampia attività istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, di cui all'art. 3 del D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, n. 154;

 

Rilevato che per i progetti da finanziare è stata seguita la procedura di cui al citato D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e visto il risultato positivo della verifica, svolta dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della documentazione di progetto presentata dalle amministrazioni proponenti i progetti beneficiari del finanziamento, anche con riferimento al comma 3 dell'art. 1;

 

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza all'erogazione dei finanziamenti, stante la rapida evoluzione tecnologica in corso presso le pubbliche amministrazioni, l'esigenza di realizzare in tempi brevi i progetti da finanziare e la già richiamata necessità di garantire l'esistenza e la continuità dei servizi già in essere;

 

Ritenuta l'idoneità della procedura prevista dal citato D.M. 14 maggio 2003 a fornire garanzie istruttorie e di valutazione, in sostituzione di quelle previste dal D.M. 14 ottobre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Art. 1

1. Sono abrogati gli articoli 4 (Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione) e 5 (Procedimento) del decreto ministeriale 14 ottobre 2003; conseguentemente è soppresso il Gruppo di Lavoro costituito con decreto 19 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

 

 

Art. 2

1. Sono individuati nell'allegato A del presente decreto i progetti da sostenere con un cofinanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella misura complessiva di 66.300.000,00 euro, e nelle misure rispettivamente indicate per ciascun progetto nel medesimo allegato A.

 

 

Art. 3

1. Il cofinanziamento è erogato sugli appositi capitoli delle Amministrazioni che gestiscono i progetti mediante decreti di variazioni di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa valutazione di congruità del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) a mezzo del parere da rendersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

 

Art. 4

1. Le eventuali economie di bilancio derivanti dalle procedure di gara e le somme a qualsiasi titolo risultanti dai minori costi, rispetto a quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Amministrazioni interessate per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

Art. 5

1. Entro sei mesi dalla concessione del contributo, ovvero nove mesi ove sia esperita gara europea, hanno inizio i lavori che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore è tenuto a restituire le somme ricevute.

 

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti; a tal fine può chiedere relazioni ed effettuare ispezioni.

 

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato A

 

Amministrazione proponente

Denominazione progetto

Fabbisogno delle Amministrazioni (ml €)

Cofinanziamento di cui art. 26
(ml €)

Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie-CNIPA

Piano eGovernment Fase 2: Sostegno informatizzazione piccoli Comuni

15,00

15,00

Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie-CNIPA

Sistema Pubblico di Connettività

46,72

22,00

Ministro per l'innovazione e Tecnologie-CNIPA

Portale per i cittadini (italia.gov)

19,00

19,00

Ministro per l'Attuazione Programma di Governo

 Programma di Governo

6,00

5,00

Ministro per la Funzione Pubblica

Sistema di gestione della conoscenza

3,10

2,00

Avvocatura Generale dello Stato

Sistema di gestione della documentazione

8,80

3,30

Totale (in milioni di euro)

 

98,62

66,30

 

 


 

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286.
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 282.

(2) Nel presente decreto le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 615 dello stesso articolo 1.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

 

Visto l'articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

 

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

 

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.

 

3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

 

4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione.

 

 

Art. 2

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione.

1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».

 

2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

 

3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:

 

a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;

 

b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

 

4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

 

 

Art. 3

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

1. L'Istituto:

 

a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

 

b) [predispone, nell'àmbito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53] (3);

 

c) svolge attività di ricerca, nell'àmbito delle sue finalità istituzionali;

 

d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

 

e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

 

f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

 

g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

 

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

 

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

 

4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta (4).

 

 

----------------------------------------------

 

(3) Lettera abrogata dall'art. 3, L. 11 gennaio 2007, n. 1.

(4) Vedi, anche, il comma 613 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 4

Organi.

1. Gli organi dell'Istituto sono:

 

a) il Presidente;

 

b) il Comitato di indirizzo;

 

c) il Collegio dei revisori dei conti (5).

 

 

---------------------------------------------------------------

 

(5) Articolo così sostituito dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 5

Presidente.

1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio (6).

 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:

 

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato di indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno;

 

b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;

 

c) sovrintende alle attività dell'Istituto;

 

d) formula al Comitato di indirizzo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;

 

e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

 

f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato di indirizzo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso (7).

 

 

--------------------------------------------------

 

(6) Comma così sostituito dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(7) Nel presente comma le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 6

Comitato di indirizzo.

1. Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche (8).

 

2. Il Comitato di indirizzo, su proposta del Presidente:

 

a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

 

b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

 

c) determina gli indirizzi della gestione;

 

d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;

 

e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento economico;

 

f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;

 

g) delibera i regolamenti dell'Istituto;

 

h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.

 

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.

 

4. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo (9).

 

 

-----------------------------------

 

(8) Comma prima sostituito dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(9) Nel presente articolo le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

 

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

 

 

Art. 8

Direttore generale.

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato di indirizzo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di indirizzo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il Comitato ne valuta l'attività (10).

 

2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

 

a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

 

b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;

 

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;

 

d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).

 

3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal Presidente, previa delibera del Comitato di indirizzo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente (11).

 

 

------------------------------------------

 

(10) Nel presente comma le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11) Nel presente comma le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 9

Regolamenti e princìpi di organizzazione.

1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:

 

a) regolamento di organizzazione e funzionamento;

 

b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

 

2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal Comitato di indirizzo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11 (12).

 

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

 

4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità.

 

5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica (13).

 

 

-----------------------------------------------

 

(12) Nel presente comma le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(13)  Il regolamento di organizzazione e funzionamento ed il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione sono stati approvati, rispettivamente, con Decr. 17 febbraio 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 marzo 2006, n. 54) e con D.M. 10 ottobre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2006, n. 247).

 

 

Art. 10

Personale.

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

 

 

Art. 11

Personale comandato.

1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

 

2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

 

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

 

4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

 

 

Art. 12

Incarichi ad esperti.

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.

 

2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande.

 

Art. 13

Patrimonio e risorse finanziarie.

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:

 

a) redditi del patrimonio;

 

b) contributo ordinario dello Stato;

 

c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

 

d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

 

e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.

 

 

Art. 14

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

2. Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente già destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

 

 

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato di indirizzo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento (14).

 

3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.

 

4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.

 

5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.

 

6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato di indirizzo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (15).

 

7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

 

 

-------------------------------------------------

 

(14) Nel presente comma le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(15) Nel presente comma le parole «Comitato direttivo» sono state sostituite, ovunque ricorressero, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo», ai sensi di quanto disposto dal comma 612 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 

 

Tabella A (16)

(articolo 10, comma 1)

 

Dotazione organica del personale dell'istituto

 

a) dirigenti amministrativi: due unità;

 

b) personale di ricerca: ventiquattro unità;

 

c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.

 

 

-----------------------------------------

 

(16) Vedi, anche, il comma 614 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

 


 

D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
(art. 10)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 maggio 2005, n. 64.

(omissis)

Art. 10

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

 

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

 

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

 

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

 

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

 

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

 

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

 

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (4).

 

 

--------------------------------------------------------

 

(4) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60. Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10, 81, comma 38-ter, e 84, comma 1-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, l'art. 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, il comma 38 dell'art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203, il comma 7 dell'art. 35, il comma 16-septiesdecies dell'art. 41, il comma 7-bis dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 5-quater dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione e la lettera c) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

(omissis)

 


Legge 15 dicembre 2004, n. 308.
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

 

 

(1)

-----------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.

 

 

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

 

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

 

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

 

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

 

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

 

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

 

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

 

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (2).

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

 

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

 

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

 

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto (3).

 

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

 

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

 

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

 

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;

 

 

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

 

d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

 

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

 

f) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

 

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

 

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

 

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

 

l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

 

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:

 

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

 

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di àmbito territoriale ottimale, nel rispetto dei princìpi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

 

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;

 

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

 

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

 

f) garantire il pieno recepimento della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;

 

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/ 81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

 

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

 

2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

 

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

 

4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria;

 

5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

 

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

 

10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i princìpi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

 

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

 

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

 

13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

 

14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori (4).

 

15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.

 

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004.

 

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 17 e 18.

 

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

«1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

 

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

 

22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

 

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

 

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

 

25. [In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti] (5).

 

26. [Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici] (6).

 

27. [I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28] (7).

 

28. [È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente] (8).

 

29. [Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

 

«q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

 

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;

 

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

 

«f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del D.M. 18 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002»;

 

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»;

 

d) all'articolo 40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni anno»] (9).

 

30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).

 

31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al D.M. 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

 

a) produzione di laterizi e refrattari;

 

b) produzione di industrie ceramiche;

 

c) produzione di argille espanse.

 

32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del comune, nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.

 

33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalità, possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali interventi la regione o i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.

 

35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della regione interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

 

36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa.»;

 

b) all'articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.»;

 

c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 

«1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

 

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

 

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

 

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

 

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

 

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

 

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

 

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1» (10).

 

37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

 

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

 

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

 

1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;

 

2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro (11) (12).

 

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b) (13).

 

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.

 

40. All' articolo 34 del codice della navigazione, le parole: «dell'amministrazione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente».

 

41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

42. [Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006] (14).

 

43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.

 

45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 46.

 

48. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.»;

 

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane».

 

49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

 

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona «Celle» e zona «Cimitero» e della Aeronautica Militare, zona «Vecchia delle Vigne», nell'àmbito dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

 

53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 51 e 53.

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

(2)  In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 giugno 2005.

(5) Comma abrogato dal comma 46 dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(6) Comma abrogato dal comma 46 dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(7) Comma abrogato dal comma 46 dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(8) Comma abrogato dal comma 46 dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(9) Comma abrogato dal comma 46 dell'art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 183 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c) e comma 37, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

(11)  Per le modalità del versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui al presente numero vedi il D.M. 17 marzo 2005.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 183 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c) e comma 37, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

(13)  Vedi, anche, il D.M. 17 marzo 2005.

(14) Comma abrogato dall'art. 14, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 5, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

 


 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 309)

 

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

 

Art. 1

(omissis)

309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (156).

 

----------------------------------------------------

 

(156)  Comma così modificato dal comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 21, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(omissis)


 

D.M. 24 febbraio 2005.
Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3

 

 

(1)

---------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2005, n. 116.

 

 

IL MINISTRO

PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 27, il cui comma 1 affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;

 

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

 

Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del Fondo autorizza la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000;

 

Visto il comma 8 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che autorizza l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

 

Vista la tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che rifinanzia l'art. 4, comma 8, della legge n. 350 del 2003 per un importo di 65.000.000 di euro per l'anno 2005;

 

Visto il comma 2 dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Comitato dei Ministri per la società dell'informazione»;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

 

Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003 - registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale nell'àmbito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il capitolo 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

 

Acquisiti i risultati dell'ampia attività istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, di cui all'art. 3 del D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003;

 

Visto il verbale della seduta dell'8 febbraio 2005 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nel quale vengono individuate alcune iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese riguardanti l'alfabetizzazione informatica della popolazione, la competitività delle imprese, l'efficienza della pubblica amministrazione tramite le tecnologie dell'informazione della comunicazione, politiche di settore, nonché ulteriori iniziative proposte dalle singole amministrazioni;

 

Ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti approvati, attribuite al Ministro per l'innovazione e le tecnologie dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, nonché le modalità di gestione dei progetti;

 

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di verifica della coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.M. 14 maggio 2003;

 

Decreta:

 

Art. 1

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico».

1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella seduta dell'8 febbraio 2005, sono individuati nella tabella allegata al presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al citato comma 2, da realizzarsi da parte delle amministrazioni competenti secondo le modalità di cui al presente decreto.

 

2. Al finanziamento dei progetti individuati, di costo complessivamente pari a 162.750.000,00 euro, si provvede quanto a 57.750.000,00 euro con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti e quanto a euro 105.000.000,00 euro a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ripartiti nella misura di euro 77.000.000,00 a valere sulla disponibilità per l'annualità 2005, e di 28.000.000,00 euro a valere su parte delle disponibilità relative al 2006 (2).

 

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le amministrazioni proponenti presentano al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per ciascun progetto, lo studio di fattibilità redatto in conformità all'allegato B del D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali da concludersi nei successivi trenta giorni. L'esito positivo della verifica autorizza le amministrazioni proponenti ad assumere impegni di spesa aventi per oggetto la realizzazione del progetto nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili possono essere riprogrammate, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione.

 

4. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie formulata entro quindici giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le somme necessarie al cofinanziamento del progetto.

 

 

--------------------------------------------------

 

(2)  Per la riduzione del finanziamento complessivo dei progetti per l'anno 2005, vedi il comma 9 dell'art. 1, D.M. 22 luglio 2005.

 

 

Art. 2

Gestione e monitoraggio dei progetti, attività di comunicazione.

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente, anche mediante rappresentanti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, a valere sui fondi previsti per ogni progetto. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate.

 

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, attraverso la predisposizione di una apposita metodologia finalizzata a valutare benefìci ed efficacia degli interventi e l'impatto sulle amministrazioni interessate.

 

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura inoltre le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, a valere sulle risorse già destinate allo scopo.

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Allegato (3)

CMSI

 

Riunione del 08/02/2005

 

Quadro finanziario complessivo

 

Iniziative strategiche di Sviluppo

Area di competenza

Cofinanziamento Fondo ex lege n. 3/2003

Cofinanz. Amm. Proponenti

 

 

 

Totale

2005

2006

 

 

Alfabetizzazione degli italiani

 

6,5

6,5

-

-

 

Bonus per i lavoratori dipendenti

MIT

5

5

-

-

 

Non è mai troppo tardi

MC - MIT

1,5

1,5

-

-

 

Competitività delle imprese

MIT - DFP -

5

5

-

10

 

Sportello unico

Enti Locali

 

 

 

 

 

Efficienza della PA

 

47

31

16

20,25

 

Lotta agli sprechi

PA Centrali

25

15

10

Da definire

 

Centri Regionali di Competenza

CNIPA -

5

3

2

10

 

 

Enti Locali

 

 

 

 

 

Digitale Terrestre

PA Centrali

4

4

-

Da definire

 

Monitoraggio Servizi PA

DFP

1

1

-

-

 

Centrale

 

 

 

 

 

 

E-Mountain

MIPAF

2,5

2,5

-

3

 

Gestione della Conoscenza

PCM

4

2

2

3

 

 

(CESIS)

 

 

 

 

 

Osservatorio Open Source

CNIPA

2

1

1

-

(*) Il progetto

Giudici di Pace

MG

2,5

1,5

1

2,5

sarà finanziato a

E-consultation

DFP

1

1

-

1,75

seguito di

Politiche di settore

 

42,5

30,5

12

27,5

specifica norma

Didattica innovativa

MIUR - MG

8

4

4

10

che preveda la

 

- MIT

 

 

 

 

possibilità di

Sanità elettronica

MS - Regioni

26

21

5

6

estendere il

 

- MIT

 

 

 

 

finanziamento ex

Beni Culturali

MBAC -

6

3

3

9

Legge n. 3/2003

 

MIT

 

 

 

 

ai Paesi esteri e

Ricerca

MIUR - MIT

2,5

2,5

-

2,5

compatibilmente

Fondo «Studi di fattibilità»

 

4

4

-

Da definire

alle disponibilità

TOTALE

 

105

77

28

57,75

finanziarie del

 

Fondo

E-Government per lo Sviluppo*

MAE - MIT

4

1

3

2

 

 

 

(3)  Per la modifica del quadro finanziario complessivo di cui al presente allegato vedi il comma 6 dell'art. 1, D.M. 22 luglio 2005.

 


 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale
(artt. 2, 17, 61, 64, 78, 83)

 

 

(1)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

(omissis)

Art. 2

Finalità e àmbito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

 

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato (7).

 

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

 

 

------------------------------------------

 

(7)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(omissis)

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;

 

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

 

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

 

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

 

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

 

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

 

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (18).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(18)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(omissis)

Art. 61

Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

(omissis)

Art. 64

Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

 

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

 

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 (60), a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE (61).

 

 

------------------------------------------------------------------

 

(60) Per la proroga del termine vedi il comma 120 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 35, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(61)  Periodo aggiunto dall'art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(omissis)

Art. 78

Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.

 

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo (73).

 

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP (74).

 

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis (75).

 

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia (76).

 

 

-------------------------------------------------------

 

(73)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(74) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(75) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(76) Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

Art. 83

Contratti quadro.

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

 

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo (81).

 

 

------------------------------------------------------------

 

(81)  L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(omissis)

 

 


 

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 87.
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 9 giugno 2005, n. 24;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Nota 19 maggio 2005, n. 5502; Circ. 8 luglio 2005, n. 87.

(3) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

(omissis)

Capo I - Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati

Art. 1

Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei princìpi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in àmbito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (4).

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato (5).

 

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane» (6).

 

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi (7).

 

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

 

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (8);

 

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

 

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

 

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

 

6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a. (9).

 

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (10).

 

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo (11).

 

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

 

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

 

11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri (12).

 

12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive (13).

 

13. [Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003] (14).

 

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

 

15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'àmbito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma (15).

 

15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti (16).

 

15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione (17).

 

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati (18).

 

15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (19).

 

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica (20).

 

 

------------------------------------------

 

(4)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(5)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(6)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(7)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, i commi 3 e 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(8)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(9)  Comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, poi dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11)  Periodo aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(14) Comma abrogato dall’art. 43, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(16)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(17)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(18)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(19)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Con D.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 10 aprile 2006, n. 84) sono state emanate le disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti di cui al presente comma.

(20)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(omissis)


 

D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con mod., Legge 17 agosto 2005, n. 168.
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
(art. 2-bis)

 

 

(1)

---------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2005, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

(omissis)

Art. 2-bis

Strumenti didattici innovativi nelle università.

1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:

 

a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

 

b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;

 

c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

 

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative (7).

 

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (8).

 

 

------------------------------------------------

 

(7)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 dicembre 2005.

(8)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

(omissis)


 

D.M. 22 luglio 2005.
Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3

 

 

(1)

---------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2005, n. 226.

 

 

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE

E LE TECNOLOGIE

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 27, il cui comma 1 affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;

 

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

 

Visto il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 anche le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

 

Visto il comma 8 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che autorizza l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

 

Vista la tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede il rifinanziamento dell'art. 4, comma 8, della legge n. 350 del 2003 per un importo di 65.000.000 di euro per l'anno 2005;

 

Visto il comma 2 dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2001, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Comitato dei Ministri per la società dell'informazione»;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

 

Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale nell'àmbito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il capitolo 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

 

Acquisiti i risultati dell'ampia attività istruttoria svolta dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, di cui all'art. 3 del D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003;

 

Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2005 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nel quale vengono individuate alcune iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese riguardanti l'alfabetizzazione informatica della popolazione, la competitività delle imprese, l'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, politiche di settore, nonché ulteriori iniziative proposte dalle singole amministrazioni;

 

Considerato che il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella medesima seduta del 7 luglio 2005, ha stabilito di ridurre lo stanziamento dei seguenti progetti: «Vendite giudiziarie di immobili» individuato nella riunione del 29 luglio 2003, di cui al D.M. 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2004 (riduzione di euro 4.500.000,00); «Programma di Governo» e «Sistema di gestione della documentazione», individuati nella riunione del 16 marzo 2004, di cui al D.M. 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004 (ridotti, rispettivamente, di euro 3.500.000,00 e 2.000.000,00); nonché dei seguenti progetti di cui al D.M. 24 febbraio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2005, individuati nella riunione dell'8 febbraio 2005: «Digitale terrestre» e «Studi di fattibilita» (ridenominato nella seduta del 7 luglio 2005 «Studi preliminari»), ridotti rispettivamente di euro 2.500.000,00 e 2.000.000,00, e del progetto «Bonus per i lavoratori dipendenti» (il cui finanziamento di euro 5.000.000,00 è stato annullato);

 

Considerato altresì che nella medesima seduta del 7 luglio 2005, il finanziamento di euro 2.000.000,00 degli «Studi preliminari» è stato destinato agli studi dei progetti «Made in Italy», «Cambiamento della P.A», «Ambiente 2010», «Comunicazione Multimediale», «E-urop»;

 

Ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti approvati, attribuite al Ministro per l'innovazione e le tecnologie dal citato D.M. 6 maggio 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché stabilire le modalità di gestione dei progetti;

 

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di verifica della coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.M. 14 maggio 2003;

 

Decreta:

 

Art. 1

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico».

1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 7 luglio 2005, sono individuati negli allegati A e B al presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della Società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al citato comma 2, da realizzarsi da parte delle amministrazioni competenti secondo le modalità di cui al presente decreto.

 

2. Al finanziamento dei progetti individuati nell'allegato A, di costo complessivamente pari a 61.800.000,00 euro, si provvede quanto a 12.400.000,00 euro con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti e quanto a euro 49.400.000,00 euro a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo, e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 per l'annualità 2005.

 

3. Al finanziamento degli «Studi preliminari» relativi agli studi di fattibilità dei progetti di cui all'allegato B, pari a 2.700.000,00 euro, si provvede quanto a 700.000,00 euro con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti e quanto a euro 2.000.000,00 con le disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per l'annualità 2005.

 

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le amministrazioni proponenti presentano al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per ciascun progetto, lo studio di fattibilità redatto in conformità all'allegato B del D.M. 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali da concludersi nei successivi trenta giorni. L'esito positivo della verifica autorizza le amministrazioni proponenti ad assumere impegni di spesa aventi per oggetto la realizzazione del progetto nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili possono essere riprogrammate, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione.

 

5. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie formulata entro quindici giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le somme necessarie al cofinanziamento del progetto.

 

6. Per i motivi di cui in premessa, all'art. 1, comma 2, del D.M. 24 febbraio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2005, il finanziamento complessivo dei progetti per l'anno 2005 è ridotto da euro 77.000.000,00 a euro 67.500.000,00, ed il quadro finanziario complessivo, allegato al medesimo decreto, è modificato attribuendo al progetto «Digitale terrestre» l'importo di euro 1,5 milioni, al Fondo «Studi di fattibilità» l'importo di euro 2 milioni, nonché annullando il finanziamento di euro 5 milioni attribuito al progetto «Bonus per i lavoratori dipendenti».

 

7. Alla destinazione dei fondi derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi ai progetti «Vendite giudiziarie di immobili», di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2004, «Programma di Governo» e «Sistema di gestione della documentazione», di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2004, si provvede con apposito decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanziando i progetti «Umanizzazione della P.A.», «Dataware house dirigenti delle P.A.», «Repertorio nazionale dei dati territoriali» e, in parte, «Sanità - Rete di emergenza 118», individuati nella riunione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 7 luglio 2005.

 

 

Art. 2

Gestione e monitoraggio dei progetti attività di comunicazione.

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente, anche mediante rappresentanti del Centro nazionale per l'informatica nella P.A. e esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, a valere sui fondi previsti per ogni progetto. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate.

 

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, previa predisposizione di una apposita metodologia finalizzata a valutare benefìci ed efficacia degli interventi e l'impatto sulle amministrazioni interessate.

 

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura inoltre le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, a valere sulle risorse già destinate allo scopo.

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Allegato A

 

CMSI

Linee strategiche

Ministro proponente

Fabbisogno Totale

Cofinanziamento Fondo
CMSI (in Meuro)

Cofinanz. Amm.ne

 

 

 

2005

2006

 

Alfabetizzazione degli italiani

 

28

28

-

-

Studenti Universitari -

MIUR - MIT

15

15

-

-

Un cappuccino al giorno

 

 

 

 

 

PC alle famiglie

MIT

10

10

-

-

All Digital

MC

3

3

-

-

Competitività delle imprese

 

26

15

 

11

Fondo rotativo per l'Innovazione

MAP - MIT

20

10

-

10

Formazione per le Imprese

MAP - MIT

3

3

-

-

Promozione dell'offerta tecnologica per la competitività delle imprese

MIUR - MIT - CNR

3

2

-

1

Politiche di settore

 

7,8

6,4

-

1,4

Turismo - Promozione del portale «Italia.it»

MAP - MIT

2

2

-

-

Scuola - Università euromediterranea a distanza

MIUR

1,5

1,5

-

-

Ricerca - Rete delle Biobanche

PCM

1,5

1,5

-

-

Sanità - Rete di emergenza 118

MS - MIT

2,8

1,4

-

1,4

TOTALE

 

61,8

49,4

-

12,4

Comunicazione

 

 

 

 

 

Programmazione di Informazione e Comunicazione

MIT

-

5

-5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B

 

CMSI

Studi Preliminari

Ministro Proponente

Fabbisogno Totale

Cofinanziamento Fondo
CMSI (in Meuro)

Cofinanz. Amm.ne

 

 

 

2005

2006

 

Made in Italy

MAR

0,5

0,5

-

-

Cambiamento PA

MFP

0,5

0,5

-

-

Ambiente 2010

MATT

0,7

0,35

-

0,35

Studio di fattibilità per la comunicazione multimediale

MFP

0,85

0,5

-

0,35

E-urop@*

MPC

0,15

0,15

-

-

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

2,7

2,0

-

0,7

(*) stanziamento per la realizzazione dell'intero progetto

 

 


 

Legge 28 novembre 2005, n. 246.
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(art. 14)

 

 

(1)

-----------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.

(omissis)

Art. 14

Semplificazione della legislazione.

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

 

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

 

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

 

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

 

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

 

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

 

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

 

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10 (7).

 

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

 

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

 

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

 

9. Le amministrazioni, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

 

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

 

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

 

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

 

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

 

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

 

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

 

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

 

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

 

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

 

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

 

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica (8).

 

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

 

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

 

17. Rimangono in vigore:

 

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

 

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

 

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

 

 

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

 

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

 

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

 

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 (9).

 

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

 

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

 

21. La Commissione:

 

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

 

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

 

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

 

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

 

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (10).

 

 

-------------------------------------------------------

 

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

(8) Vedi, anche, il comma 1-bis, dell'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 4 marzo 2009, n. 15.

(10)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(omissis)


 

Legge 21 febbraio 2006, n. 102.
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
(art. 3)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 24, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e in nota agli artt. 222 e 224-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(omissis)

Art. 3

Disposizioni processuali.

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (3).

 

 

------------------------------------------

 

(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 luglio 2008, n. 280 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.
Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
(art. 5)

 

 

(1)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131.

(omissis)

Art. 5

Il consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.

 

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.

 

3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonchè istituzione del relativo controllo strategico.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(artt. 5, 36, 37, 127)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

(omissis)

Art. 5

Regolamento e capitolati.

(art. 3, L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

 

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome (9).

 

3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10).

 

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento (11).

 

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

 

a) programmazione dei lavori pubblici;

 

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

 

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

 

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

 

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

 

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;

 

g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese (12);

 

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

 

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

 

l) procedure di esame delle proposte di variante;

 

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

 

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

 

o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;

 

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

 

q) tenuta dei documenti contabili;

 

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (13);

 

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

 

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (14).

 

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (15).

 

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.

 

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto (16).

 

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali (17).

 

 

----------------------------------------------------

 

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «province autonome».

(10) Comma così modificato dalla lettera a) dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(11) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(12) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 e dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(13) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(14) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(15) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(16) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(17) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(omissis)

Art. 36

Consorzi stabili.

(art. 12, L. n. 109/1994)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

 

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

 

3. [Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi] (54).

 

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.

 

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (55).

 

6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

 

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche (56).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(54) Comma soppresso dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(55) Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(56) Comma così modificato dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(omissis)

Art. 37

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

(art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 D.Lgs. n. 157/1995; art. 10, D.Lgs. n. 358/1995; art. 23, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

 

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

 

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

 

4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

 

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

 

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

 

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (57).

 

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

 

9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

 

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto (58).

 

11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo (59).

 

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di operatori riuniti (60).

 

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

 

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

 

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

 

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

 

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

 

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto (61).

 

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (62).

 

 

-----------------------------------------------

 

(57) Comma prima sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(58) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(59) Comma prima modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(60) Comma così sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(61) Comma così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(62) Comma così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(omissis)

Art. 127

Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(art. 6, L. n. 109/1994)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (189).

 

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

 

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

 

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

 

 

----------------------------------------

 

(189) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.
Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246
(artt. 5, 10, 11)

 

 

(1)

----------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 107.

(omissis)

Art. 5

Composizione della commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:

 

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

 

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;

 

c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;

 

d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

 

e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

 

2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.

 

3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.

 

4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

 

5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzione degli elaborati, nonchè durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri:

 

a) il presidente o il vice presidente;

 

b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;

 

c) un docente universitario;

 

d) due notai.

 

6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari è disposto dall'università di appartenenza.

(omissis)

Art. 10

Funzionamento della commissione.

1. Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione è convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.

 

2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.

 

3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.

 

4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.

 

5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.

 

6. È compito del presidente assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.

 

7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell'occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.

 

8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

 

9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

 

10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

 

11. Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.

 

12. Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.

(omissis)

Art. 11

Correzione delle prove scritte.

1. La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale.

 

2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneità.

 

3. Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.

 

4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.

 

5. Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione.

 

6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.

 

7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

(omissis)

 


 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(art. 19)

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

 

Art. 19

Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (55).

 

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (56).

 

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (57).

 

 

---------------------------------------------------

 

(55) Vedi, anche, il comma 1250 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 1 dell'art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(56) Vedi, anche, il comma 1290 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il D.M. 21 giugno 2007, il comma 4-ter dell'art. 28, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il D.M. 29 ottobre 2008.

(57) Vedi, anche, il comma 1261 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 

 


 

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con mod., Legge 24 novembre 2006, n. 286
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(art. 2, co. 138)

 

 

(1) (2)

------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

(omissis)

Art. 2

(omissis)

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

 

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;

 

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

 

c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.
Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n. 246
(artt. 1, 3, 4, 8, 9)

 

 

(1)

-------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2007, n. 13.

 

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano gli aspetti organizzativi e procedimentali della attività di gestione amministrativa e contabile delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di seguito denominati: «uffici all'estero».

(omissis)

Art. 3

Spese degli uffici all'estero.

1. Il titolare dell'ufficio all'estero individua gli obiettivi dell'attività istituzionale dell'ufficio cui è preposto e sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto, ove presenti, e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, predispone la relazione programmatica annuale, indicando le risorse finanziarie necessarie agli uffici stessi.

 

2. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate:

 

a) allo svolgimento delle attività di istituto;

 

b) al mantenimento e funzionamento delle sedi diplomatico-consolari;

 

c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità dovute al personale.

 

 

Art. 4

Fluidità dei flussi finanziari.

1. La fluidità dei flussi finanziari da e per le sedi estere è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 267.

(omissis)

Art. 8

Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura, utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, anche con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero.

 

 

Art. 9

Attuazione per via regolamentare.

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme di attuazione e di esecuzione del presente decreto legislativo.

(omissis)

 

 


 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, commi 459, 460, 461, 462, 463, 610, 612, 613, 614, 615, 734, 892, 1228, 1255, 1256, 1318, 1320, 1321)

 

 

(1)

---------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

 

Art. 1

(omissis)

459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 461.

 

 

460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale (152).

 

 

---------------------------------------------

 

(152) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 settembre 2007.

 

 

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 (153) il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse (154).

 

 

---------------------------------------------------------

 

(153) Per la proroga del termine vedi l'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(154) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-ter dell'art. 28, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

 

462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».

 

 

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

 

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

 

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;

 

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 4. - 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

(omissis)

610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

 

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

 

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

 

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

 

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

 

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

 

f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

(omissis)

612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

 

a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;

 

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

 

a) il Presidente;

 

b) il Comitato di indirizzo;

 

c) il Collegio dei revisori dei conti»;

 

c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

 

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche».

 

 

613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

 

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

 

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

 

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

 

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

 

 

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

 

 

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

(omissis)

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (278).

 

-------------------------------------------------

 

(278) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(omissis)

892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

(omissis)

1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione (463).

 

 

--------------------------------------------

 

(463) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 94 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non stabilisce che il decreto ministeriale ivi previsto sia preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 febbraio 2007.

(omissis)

1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

 

 

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

(omissis)

1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

 

a) manutenzione degli immobili;

 

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

 

c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

 

c-bis) spese di finanziamento (493).

 

 

-----------------------------------------------------

 

(493) Lettera aggiunta dal comma 2-quater dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:

 

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

 

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

 

 

1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318 (495).

 

------------------------------------------------

 

(495) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 ottobre 2007.

(omissis)


 

Legge 27 settembre 2007, n. 165.
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

 

 

(1)

------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2007, n. 236.

 

 

Art. 1

Riordino degli enti di ricerca.

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:

 

a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, del-l'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;

 

b) formulazione e deliberazione degli statuti da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro dell'università e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere;

 

c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità;

 

d) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonchè l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;

 

e) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera d);

 

f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'università e della ricerca;

 

g) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa;

 

h) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca;

 

i) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;

 

l) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;

 

m) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

 

n) adozione di misure che prevedano norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.

 

2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:

 

a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;

 

b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

 

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa (2).

 

5. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

 

7. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

-------------------------------------------------

 

(2) Comma così modificato dall’art. 26, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

 

Art. 2

Abrogazioni.

1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.

 

 


 

D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv., con mod., Legge 29 novembre 2007, n. 222.
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
(art. 18)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 18

Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali.

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare (48):

 

a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;

 

b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);

 

c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

 

d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (49);

 

e) per 4milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196 (50).

 

e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) (51);

 

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri (52).

 

2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all’articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (53).

 

 

------------------------------------------------------

 

(48) Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(49) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(50) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(51) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(52) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 25 luglio 2008.

(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(omissis)

 


 

D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296
(art. 7)

 

 

(1)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O.

(omissis)

Art. 7

Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

 

2. In particolare, il Direttore generale:

 

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

 

b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;

 

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;

 

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici;

 

e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza;

 

f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

 

g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice;

 

h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

 

i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

 

l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice;

 

m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

 

n) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

 

o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice;

 

p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

 

q) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio;

 

r) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea;

 

s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

 

t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

 

u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

 

v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

 

z) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, il cui ordinamento interno e le relative modalità di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento.

 

3. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

 

4. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

(omissis)

 


 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(art. 1 commi 346, 367, 372; art. 2 commi 366, 634; art. 3, commi 12, 52-bis)

 

 

(1)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

 

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

 

b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

 

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

 

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

 

e) nell’Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.

(omissis)

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

 

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all’attività di quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente;

 

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;

 

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.

(omissis)

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

(omissis)

Art. 2

(omissis)

366. Al fine di assicurare l’espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell’onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (234):

 

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

 

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

 

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

 

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

 

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

 

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

 

g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi (235).

 

 

---------------------------------------------

 

(234) Alinea così modificato prima dall’art. 26, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(235) Vedi, anche, l’art. 26, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 3

(omissis)

12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

 

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

 

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

 

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

 

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

(omissis)

52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

 

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

 

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

 

c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;

 

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

 

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina (255).

 

 

----------------------------------------------------

 

(255) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, conv., con mod., Legge 13 marzo 2008, n. 45.
Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2008, n. 27.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 marzo 2008, n. 45.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

 

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

 

 

 

Capo I

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

 

Art. 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1.  Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

 

2.  Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali. (3)

 

3.  Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste. (3)

 

4.  Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

 

5.  Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

 

6.  Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo. (3)

 

6-bis.  Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo. (4)

 

6-ter.  Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana». (4)

 

 

--------------------------------------------

 

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

 

 

Art. 2

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1.  Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo è autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

 

2.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation iniziative.

 

3.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. (5)

 

4.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonché all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.

 

5.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

 

6.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 275.710 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario può impiegare fino a quattro unità di supporto da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto. (5)

 

7.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.

 

8.  E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

 

9.  Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

 

10.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene. (7)

 

11.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

 

11-bis.  Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo. (6)

 

 

-------------------------------------

 

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(7) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 5, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 5, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281).

 

 

Capo II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

 

Art. 3

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL. (11)

 

2.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. (18)

 

3.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (19)

 

4.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, di seguito elencate:

 

a)  Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Planning Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo; (8)

b)  Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c)  Albania 2, in Albania. (14)

 

5.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). (12)

 

6.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (20)

 

7.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (21)

 

8.  E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007. (17) (22)

 

9.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007. (13)

 

10.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007. (23)

 

11.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (24)

 

12.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (25)

 

13.  Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 2.000.000.

 

14.  Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.

 

15.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (26)

 

16.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (27)

 

17.  E' autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007. (28)

 

18.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (29)

 

19.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. (9) (30)

 

20.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007. (16)

 

21.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed Eupol Afghanistan, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007. (31)

 

22.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, European Union Planning Team (EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea. (9) (32)

 

23.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007. (33)

 

24.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007. (15)

 

25.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.

 

26.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan. (34)

 

27.  E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

 

27-bis.  Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti. (10)

 

 

---------------------------------------------

 

(8) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(11) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 1, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 1, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alla missione internazionale, vedi l'art. 3, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(12) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 2, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 2, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alla missione internazionale, vedi l'art. 3, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(13) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 3, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alla missione internazionale, vedi l'art. 3, comma 9, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(14) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 7, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 7, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alle missioni internazionali, vedi l'art. 3, comma 4, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(15) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 9, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 9, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alla missione internazionale, vedi l'art. 3, comma 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(16) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 8, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 8, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alla missione internazionale, vedi l'art. 3, comma 25, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(17) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, per l'anno 2008, vedi l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281).

(18) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 2-bis, comma 6, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 6, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281). Per l'ulteriore proroga della suddetta partecipazione alle missioni internazionali, vedi l'art. 3, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(19) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(20) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(21) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(22) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(23) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(24) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 11, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(25) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 12, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(26) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 20, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(27) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 21, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(28) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 22, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(29) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 23, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(30) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 24, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(31) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 26, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(32) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 27, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(33) Per la proroga della partecipazione alla missione internazionale di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 28, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

(34) Per la proroga della partecipazione alle missioni internazionali di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 32, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12.

 

Art. 4

Disposizioni in materia di personale

1.  Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

 

a)  misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b)  misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL Afghanistan, nonché al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat; (35)

c)  misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d)  misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e)  misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.

 

2.  All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

3.  Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania, nei Paesi dell'area balcanica e in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. (36)

 

4.  Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

5.  Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

 

6.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

7.  Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

8.  Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

 

9.  Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (38)

 

10.  Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

11.  In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale. (36) (37)

 

 

------------------------------------------------

 

(35) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(37) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, per l'anno 2009, vedi l'art. 67, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45 e dall'art. 2-bis, comma 12, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1, comma 12, D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281).

 

 

Art. 5

Disposizioni in materia penale

1.  Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

2.  I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

3.  Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

 

 

Art. 6

Disposizioni in materia contabile

1.  Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

2.  Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

 

3.  Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

 

 

Capo III

Disposizioni finali

Art. 7

Copertura finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: (39)

 

a)  quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2008, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (40)

b)  quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (40)

b-bis)  quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'interno. (41)

 

2.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (42)

 

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

--------------------------------------------

 

(39) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(40) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(41) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45.

 

 

Art. 8

Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 3)

 

 

 

(1)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

(omissis)

 

Art. 3

Campo di applicazione

1.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

 

2.  Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. (2)

 

3.  Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

 

4.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

 

5.  Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

 

6.  Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

 

7.  Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

 

8.  Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

 

9.  Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

 

10.  A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

 

11.  Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

 

12.  Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

 

13.  In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

 

 

----------------------------------------------------------

 

(2) Comma così modificato dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(omissis)

 

 


 

D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con mod., Legge 14 luglio 2008, n. 123.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile
(artt. 3, 16)

 

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.

(3) Vedi, anche, gli artt. 4–octies e 4–novies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(omissis)

Art. 3

Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

1.  Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni. (14)

 

2.  Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

 

3.  Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.

 

4.  Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica. (14)

 

5.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2. (14)

 

6.  Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

 

7.  Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17. (14)

 

8.  Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

 

9.  Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

 

 

------------------------------------------------

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(omissis)

Art. 16

Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione (55)

1.  In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

 

a)  il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; (52)

b)  al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato. (53)

 

2.  Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:

 

a)  ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

b)  ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

 

3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. (54)

 

 

-----------------------------------------

 

(52) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(53) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(54) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(55) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.

(omissis)

 


 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(artt. 2, 26, 38, 48, 60, 61)

 

 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

 

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

 

Capo I

Innovazione

 

Art. 2

Banda larga

1.  Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

 

2.  L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

 

3.  Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. (7)

 

4.  L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

 

5.  Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (7)

 

6.  La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

 

7.  Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

 

8.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. (7)

 

9.  La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

 

10.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. (7)

 

11.  L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

 

12.  Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

 

13.  Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. (7)

 

14.  Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (7)

 

15.  Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

 

 

---------------------------------------------

 

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

Art. 26

Taglia-enti (52)

1.  Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009 (53), non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma (54) .

 

2.  Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

 

3.  Il comma 636 dell’articolo 2 e l’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

 

4.  All’alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b)  le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c)  le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

5.  All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

 

6.  L’Unità per il monitoraggio, istituita dall’articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

7.  Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

 

 

--------------------------------------------

 

(52) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(53) Termine prorogato al 31 marzo 2010 dall'art. 3, comma 3-bis, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, per quel che riguarda l'EIPLI.

(54) Per l'elenco degli enti pubblici non economici confermati vedi il D.M. 19 novembre 2008.

(omissis)

Art. 38

Impresa in un giorno

1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

 

2.  Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione. (75)

 

3.  Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: (76)

 

a)  attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (77)

a-bis)  viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; (78)

b)  le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; (77)

c)  l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d)  i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI; (79)

e)  l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f)  lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; (77)

g)  per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h)  in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

 

4.  Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. (75)

 

5.  Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. (75)

 

6.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

-------------------------------------------------

 

(75) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(76) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(77) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(78) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(79) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

Art. 48

Risparmio energetico

1.  Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

 

2.  Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

(omissis)

 

 

Titolo III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

 

Capo I

Bilancio dello stato

 

Art. 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1.  Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

 

2.  Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. (113)

 

3.  Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. (114)

 

4.  Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l’anno 2008, al 30 settembre 2008. (114)

 

5.  Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all’esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all’esercizio in corso. (114)

 

6.  Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato. (114)

 

7.  Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell’adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa. (114)

 

8.  Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell’importo di 6 milioni di euro per l’anno 2008, di 12 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010. (113)

 

8-bis.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso. (115)

 

 

8-ter.  Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2008, della dotazione del fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. (115)

 

8-quater.  All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all’ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.». (115)

 

9.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

10.  Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

 

11.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. (113)

 

12.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.

 

13.  All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».

 

14.  Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. (113)

 

15.  Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

 

 

---------------------------------------------

 

(113) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(114) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(115) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Art. 61

Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica (116)

1.  A decorrere dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

 

2.  Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

b)  in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».

 

3.  Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

4.  All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

 

5.  A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

 

6.  A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità.

 

7.  Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

 

7-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. (120)

 

[8.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. (119)]

 

9.  Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

10.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

11.  I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell’interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall’anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

 

12.  All’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  nel primo periodo, le parole: «all’80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b)  nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

 

13.  Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

14.  A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

 

15.  Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

 

16.  Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all’adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19.

 

17.  Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (123)

 

18.  Per l’anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell’interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente comma.

 

19.  Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.

 

20.  Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19:

 

a)  il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b)  le regioni:

1)  destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2)  adottano ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19. (118)

 

21.  Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l’importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell’equivalenza finanziaria. (118)

 

22.  Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di cui all’articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (121)

 

23.  Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (122) .

 

[24.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. (117)]

 

25.  Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

26.  All’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».

 

27.  Dopo il comma 345 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

 

 

-----------------------------------------------

 

(116) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(117) Comma abrogato dall'art. 2, comma 8, D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

(118) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

(119) Comma abrogato dall'art. 1, comma 10-quater, lett. b), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(120) Comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(121) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

(122) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 16 settembre 2008, n. 143 e il comma 2 dell'art. 6, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.

(123) Vedi, anche, l'art. 2, comma 32, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(omissis)

 


 

D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con mod., Legge 13 novembre 2008, n. 181.
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
(art. 2)

 

 

(1) (2)

------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2008, n. 217.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 novembre 2008, n. 181.

(omissis)

Art. 2

Fondo unico giustizia

1.  Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

 

2.  Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

 

a)  di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b)  di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

c)  relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; (8)

c-ter)  di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. (8)

 

3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data. (9) (15)

 

3-bis.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. (12)

 

4.  Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

 

5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

 

6.  Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. (9)

 

7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate ’Fondo unico giustizia’, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione: (13)

 

a)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c)  all'entrata del bilancio dello Stato. (10)

 

7-bis.  Le quote minime delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. (11)

 

7-ter.  Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. (11)

 

7-quater.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, la percentuale di cui all’alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. (14)

 

8.  Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

 

9.  All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

 

10.  Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

 

 

---------------------------------------------

 

(8) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181.

(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

(11) Comma inserito dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

(12) Comma inserito dall'art. 27, comma 21-ter, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'art. 42, comma 7-octies, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(13) Alinea così modificato dall'art. 27, comma 21-ter, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, dall'art. 42, comma 7-octies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(14) Comma inserito dall'art. 27, comma 21-ter, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'art. 42, comma 7-octies, lett. c), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 23 ottobre 2008.

(omissis)

 


 

Legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
(Tab. C)

 

(1)

--------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.

(omissis)

Tabella C (7)

 

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

 

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

(omissis)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2009

2010

2011

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

 

L’Italia in Europa e nel mondo
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

 

 

 

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987(8): Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 e 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

 

 

321.790

 

 

331.255

 

 

215.701

(omissis)

-------------------------------------------

 

(7) Per la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla presente tabella, vedi l'art. 30, comma 5-quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, gli artt. art. 23, comma 1-quater, e 41-bis, comma 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e l'art. 11, comma 9, L. 4 marzo 2009, n. 15.

(8) Per l'integrazione degli stanziamenti, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 01, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2009, n. 12

.


Normativa comunitaria

 


 

Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE.
Del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(artt. 1, 2)

 

 

(1) (2) (3)

------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 28 dicembre 2006.

(3) Termine di recepimento: 28 dicembre 2009

 

 

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

 

2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

 

3. La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

 

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

 

4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

 

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

 

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

 

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

 

 

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

 

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

 

a) i servizi non economici d'interesse generale;

 

b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;

 

c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

 

d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

 

e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

 

f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

 

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

 

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

 

i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato;

 

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

 

k) i servizi privati di sicurezza;

 

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

 

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

(omissis)