Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Iter al Senato: esame in Assemblea (sedute del 25 febbraio 2009)
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI   AC N. 1441/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 4
Data: 13/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Iter al Senato: esame in Assemblea
(sedute del 25 febbraio 2009)

 

 

 

 

 

 

n. 33/4

(parte quarta)

 

 

16 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiCoordinamento del Dipartimento Affari costituzionali

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ID0006b4.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Relazione e testo proposto dalle Commissioni permanenti I e II riunite

§      A.S. 1082-A (Governo), Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile                                                               5

§      A.S. 1082-A – Allegato, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile                                      105

Esame in Assemblea

Seduta del 25 febbraio 2009 (antimeridiana)                                          391

Seduta del 25 febbraio 2009 (pomeridiana)                                           403

 

 


Iter al Senato

 


Relazione e testo proposto dalle Commissioni permanenti I e II riunite

 


 

 

 

§ 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

§ 

 

1082-A
Relazione orale

 

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  PERMANENTI 1ª E 2ª RIUNITE

(1ª- AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA  DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(2ª-GIUSTIZIA)

(Relatori DELOGU e MALAN)

 

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 2009

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*)

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

dal Ministro dello sviluppo economico

dal Ministro per la pubblica amministrazione

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

dal Ministro per la semplificazione normativa

e dal Ministro delle giustizia

 

 

 

 

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento


PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

 

(Estensore: Palmizio)

28 ottobre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

sul testo ed emendamenti

(Estensore: Massimo Garavaglia)

21 gennaio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che all’articolo 20 dopo le parole: «del limite complessivo» venga aggiunta l’altra: «annuo», che all’articolo 23 venga aggiunta una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che all’articolo 40, comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1 vengano aggiunte infine le seguenti parole: «al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario». Esprime, inoltre, parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull’articolo 45.

Il parere non ostativo sull’articolo 5 è reso nel presupposto che alle attività ivi previste si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, a legislazione vigente.

Sui relativi emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 11, esprime poi parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sulle proposte 2.3, 3.0.1 (limitatamente al capoverso 15-bis, lettera c)), 5.1 (limitatamente al capoverso articolo 2-bis), 8.0.1, 9.9, 9.0.3, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.4, 9.0.9 e 11.0.1 (testo 2).

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle condizioni che seguono:

– che all’emendamento 7.1, sia soppresso il comma 8;

– che all’emendamento 9.38 venga introdotta una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla lettera d-bis).

 

su emendamenti

(Estensore: Massimo Garavaglia)

27 gennaio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge riferiti agli articoli da 12 a 26, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 12.0.6, 12.0.8/1, 12.0.8 (testo 2), 14.2/2, 15.1, 15.2, 19.1, 19.6, 19.0.1, 21.7, 22.9, 23.10, 24.1, 24.4 e 26.0.1 (limitatamente al comma 2).

Esprime altresì parere non ostativo sulle restanti proposte riferite sino all’emendamento 26.0.5.

 

su emendamenti

(Estensore: Massimo Garavaglia)

28 gennaio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, riferiti agli articoli da 26 a 46, esprime, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4 sia soppresso il penultimo periodo. In ordine alla proposta 39.0.102, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4, lettera d), siano soppresse le parole: «e 5-quater». In ordine all’emendamento 39.0.101, il parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110, sui quali è stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica.

 

su emendamenti

(Estensore: Azzollini)

29 gennaio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 7.2 (testo 2).

A rettifica del parere già espresso, esprime altresì parere non ostativo sulle proposte 12.0.8 (testo 2) e 39.0.102.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100, 26.0.110, 9.9 (testo 2), 19.0.100 e 19.0.200.

 

su emendamenti

(Estensore: Azzollini)

18 febbraio 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera b)), 19.0.300, 26.0.110, 9.9 (testo 2), 23.0.1 (testo 2) e 26.0.2000.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.0.2 (testo 3) (limitatamente al comma 1, lettera a)), 13.0.100 (testo 2), 14.2/2 (testo 2), 26.0.100 (testo 2), 18.100 e 19.0.400.
Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 26.0.500 e 21.0.100, sui quali il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che:

– alla proposta 26.0.500, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato», siano inserite le seguenti: «nell’ambito delle risorse disponibili»;

– alla proposta 21.0.100 sia inserita una clausola d’invarianza finanziaria.

 

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Massimo Garavaglia)

24 febbraio 2009

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 19.0.300 (testo 2) e 23.0.1 (testo 2). Propone altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

– che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l’ultimo periodo;

– che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l’ultimo periodo.

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione della proposta 26.0.8000, sulla quale il parere è non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all’articolo 3, comma 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all’articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995, nonché all’articolo l, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

 

 (Estensore: Baldini)

25 novembre 2008

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– è opportuno che il CNIPA venga riorganizzato rapidamente nella sua struttura e dotato delle necessarie risorse per perseguire l’obiettivo della realizzazione e della gestione di un nodo di interconnessione VOIP per il triennio 2009-2011 nella pubblica amministrazione;

– nell’acquisizione di servizi e forniture da parte degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica si raccomanda l’obbligo dell’uso delle gare on-line (gara elettronica);
– con riferimento alle disposizioni di cui al capo III, articolo 5 del disegno di legge in esame, è opportuno riconsiderare il comma 4 che di fatto, con la sua applicazione, vanifica ogni possibilità di accelerazione delle procedure.

 

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

 

 (Estensore: Rizzi)

2 dicembre 2008

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge:

premesso che l’articolo 9, commi 1 e 2, con il quale si conferisce al Governo una delega per l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private, costituisce un intervento opportuno e condivisibile;

considerati gli interventi di semplificazione realizzati con l’iniziativa in titolo e giudicate positivamente le proposte che, nell’ambito della semplificazione in materia di trasmissione telematica dei dati delle ricette farmaceutiche, sono volte a graduare i profili sanzionatori per i casi meno gravi di ritardo o incompleta trasmissione;

considerate inoltre positivamente le proposte di integrare il testo con norme finalizzate ad abrogare disposizioni che rinviano, senza imporre un termine certo, la stipulazione di convenzioni per la lavorazione del plasma ai fini della produzione di farmaci emoderivati;

esprime parere favorevole, manifestando tuttavia contrarietà all’ipotesi di introduzione nel testo di disposizioni che consentano l’esercizio di farmacie itineranti, anche affidate a privati, ritenendo preferibile implementare soluzioni – quale quella dell’apertura di presidi farmaceutici anche stagionali o con limitati orari di apertura nei piccoli comuni – che offrono ai cittadini maggiori garanzie sia in termini di completezza della dotazione che di corretta conservazione dei farmaci.

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

(Estensore: deputato Ceroni)

25 novembre 2008

La Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge approvato dalla Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite I e V della Camera,

esprime

 

parere favorevole

con la seguente condizione:

all’articolo 2 siano riformulati i commi 3-novies e 3-decies nel senso di precisare che nel caso, ivi previsto, di accertato maggiore onere sostenuto dall’amministrazione locale, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dall’amministrazione rispetto a quanto sarebbe dovuto dall’utilizzo della procedura indicata al comma 3-bis, e nel senso che l’amministrazione locale non può fare ricorso per il relativo finanziamento all’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 216, e gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte proprie o di compartecipazioni a tributi statali o regionali per i cinque successivi esercizi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, all’articolo 9, l’opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi privisti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

b) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 9, l’opportunità di riformulare la norma prevedendo, quale criterio per l’esercizio della delega, l’istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno tre comuni lasciando alla concertazione locale l’estensione fino a 15.000 abitanti;

c) valutino altresì le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell’articolo 16 del provvedimento, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l’opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalle Commissioni riunite

—-

—-

Capo I

Capo I

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

Art. 1.

Art. 1.

(Banda larga)

(Banda larga)

    1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

    1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

    2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.

    2.  Identico.

    3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

    3.  Identico.

    4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

    4.  Identico.

    5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    5.  Identico.

    «15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».

 

    6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

    6.  Identico.

    7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

    7.  Identico.

CAPO II

 

CASA E INFRASTRUTTURE

 

Art. 2.

    Soppresso

(Centrali di committenza)

 

    1. All’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

    «3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

 

    3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l’Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell’osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell’Osservatorio.

 

    3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall’amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l’ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell’articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

 

    3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

 

    3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all’interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all’anno precedente. L’ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

    3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

 

    3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell’eventuale maggiore corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

 

    3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall’affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma 3-ter.

 

    3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all’imposta di scopo di cui all’articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

 

    3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

 

Capo III

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

SEMPLIFICAZIONI

Art. 3.

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

(Chiarezza dei testi normativi)

 

    1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:

 

    «Art. 13-bis – (Chiarezza dei testi normativi) – 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:

    1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

        a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

    2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

        b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

    3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

    2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

 

    3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

 

    4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

 

Art. 3-bis.

 

(Semplificazione della legislazione)

 

    1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

 

    «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

 

        b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

 

        c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

 

        d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

 

        e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

 

        f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

 

        g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

 

        h) identificazione delle disposizioni:

 

            1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

            2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali in vigore.

 

    14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

 

    14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

 

    14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, in via anticipata rispetto al termine di cui al comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;

 

        b) il comma 16 è abrogato;

 

        c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

 

    «17. Rimangono in vigore:

 

        a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

 

        b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

 

        c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

 

        d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

 

        d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

 

    «18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

 

        e) al comma 19 le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la “Commissione parlamentare per la semplificazione“, di seguito denominata “Commissione“»;

 

        f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

 

    «21. La Commissione:

 

        a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

 

        b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

 

        c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 

        g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

 

    «22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

 

Art. 3-ter.

 

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

 

    1. All’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 1, alinea, le parole: «entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

 

        b) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

 

        c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

    «4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

 

    2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:

 

    «Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

 

        a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

 

        b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

 

        c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

 

        d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

 

    2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

    3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

Art. 4.

Art. 4.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

    1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

    Identico

        a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;

 

        b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

 

        c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

 

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

 

        a) il comma 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

 

        b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

 

        c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

 

        d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

        e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

 

Art. 5.

Art. 5.

(Certezza dei tempi di conclusione
del procedimento)

(Certezza dei tempi di conclusione
del procedimento)

    1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) all’articolo 1:

        a)  identica;

            1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

 

            2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

 

        b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

        b) identico:

    «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

    «Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Identico.

    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

    2. Identico.

    3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

    3. Identico.

    4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

    4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

    5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

    5. Identico.

    6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

    6. Identico.

    7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

    7. Identico.

    8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

    8. Identico.

    9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

    9. Identico»;

        c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

        c)  identica;

    «Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

 

    2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

 

        d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

        d)  identica.

    «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

 

    2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

    2.  Identico.

    3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3.  Identico.

    4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 6.

Art. 6.

(Certezza dei tempi in caso di attività
consultiva e valutazioni tecniche)

(Certezza dei tempi in caso di attività
consultiva e valutazioni tecniche)

    1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 5 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

    Identico

        a) all’articolo 16:

 

            1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

 

            2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

 

            3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

 

            4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

 

            5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

    «5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

 

            6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

    «6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

 

        b) all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».

 

Art. 7.

Art. 7.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

    1. All’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

    1.  Identico.

 

    1-bis. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

    «2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

 

    2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

    2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione e la cittadinanza».

    2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all’asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza».

    3. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».

    3.  Identico.

    4. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

    4.  Identico.

    5. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».

    5.  Identico.

    6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    6.  Identico.

Art. 8.

Art. 8.

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni
e degli enti locali)

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni
e degli enti locali)

    1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

    Identico

        a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»;

 

        b) all’articolo 29:

 

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

 

            2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

    «2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

 

    2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

 

    2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

    2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

 

Art. 9.

Art. 9.

(Disposizioni concernenti i comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti)

(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;

        a)  identica;

        b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

        b)  identica;

        c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

        c)  identica;

        d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

        d)  identica;

        e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

        e)  identica;

        f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.

        f)  identica;

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

    3. Al fine di semplificare l’ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    3. Proposta di stralcio

        a) all’articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

        b) all’articolo 170:

 

            1) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

            2) al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

        c) all’articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

        d) all’articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

        e) all’articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

        f) all’articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

        g) all’articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

    «4-bis. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

 

    4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

    4. Proposta di stralcio

    5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all’articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    5. Proposta di stralcio

 

    5-bis. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

    6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    6. Proposta di stralcio

        a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;

 

        b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

 

        c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

 

        d) attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

 

    7. All’articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2009».

    Soppresso

    8. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Soppresso

 

Art. 9-bis.

 

(Differimento del termine per l’emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

 

    1. Il termine previsto per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito al 30 giugno 2010.

 

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

    3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 10.

Art. 10.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

    1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

    1.  Identico.

        a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

 

        b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

 

    2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

    2.  Identico.

        a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

 

        b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

 

        c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

 

        d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

 

 

    2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

    3. Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.

    3. Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

    4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.

    4.  Identico.

    5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all’estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

    5.  Identico.

 

    5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d’Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

 

    5-ter. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

 

    5-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Art. 11.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

    1. Per prevenire l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

    Identico

 

Art. 11-bis.

 

(Fondo nazionale di garanzia
per i servizi turistici)

 

    1. All’articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all’articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

 

    2. All’articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

    «3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 12.

Art. 12.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

    1. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

    Identico

    2. All’articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

 

    3. All’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

 

    4. All’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

 

    5. La rubrica dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

 

    6. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

 

    «1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all’utente».

 

    7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

    «1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

 

    8. All’articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

 

 

Art. 12-bis.

 

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

 

    1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

 

    «1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

 

Art. 12-ter.

 

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

 

    1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento.

 

    2. Il consiglio di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio d’amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

 

    3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo.

 

    4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

    5. Fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

Capo IV

Capo IV

PIANO INDUSTRIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PIANO INDUSTRIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

    Soppresso

(Efficienza dell’azione amministrativa)

 

    1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all’azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

    2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell’erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

 

Art. 14.

Art. 14.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

    1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

    1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

    2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

    2. Identico:

        a) all’alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

        soppressa

        b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        b) identica.

        «c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

 

 

    2-bis. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Art. 15.

(Spese di funzionamento)

(Spese di funzionamento)

    1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

    Identico

    «Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

 

    2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

 

    3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

 

Art. 16.

    Proposta di stralcio

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali)

 

    1. All’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    

        a) il comma 2 è abrogato;

 

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

    «3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l’esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

 

        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

    «5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa data indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all’esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all’esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

 

    2. I comuni e le province favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

 

    3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

 

Art. 17.

    Proposta di stralcio

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici)

 

    1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

 

    2. Nel proporre il trasferimento dell’esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

    3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all’approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

 

    4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l’obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

 

Art. 18.

Art. 18.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)

    1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

    1.  Identico.

    2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

    2.  Identico.

    3. L’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

    3.  Identico.

    4. In sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

    4.  Identico.

    5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

    5.  Identico.

        a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

 

        b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

 

    6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.

    6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.

Art. 19.

Art. 19.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

    1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

        a)  identica;

 

    a-bis) trasformazione, fusione, o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

        b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;

        b)  identica;

        c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

        c)  identica.

    2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

    2.  Identico.

Art. 20.

Art. 20.

(Disposizioni relative
alle sedi diplomatiche e consolari)

(Disposizioni relative
alle sedi diplomatiche e consolari)

    1. All’articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    1.  Identico:

    «15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

    «15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

Art. 21.

Art. 21.

(Tutela non giurisdizionale dell’utente
dei servizi pubblici)

(Tutela non giurisdizionale dell’utente
dei servizi pubblici)

    1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.

    1.  Identico.

    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 22.

Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

    1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

    1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

    2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l’obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi nei giornali.

    2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

    3. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

    3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

    4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1, il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

    4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

    5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

    5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

    6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

    6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 23.

Art. 23.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

    1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

        a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

        a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

        b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

        b)  identica;

 

        b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

 

        b-ter) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

        c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

        c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

        d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

        d)  identica;

 

        d-bis) individuare modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all’articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

 

        d-ter) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

        e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

        e)  identica;

 

        e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

        f) prevedere l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

        f) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

        g) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

    g)  identica;

 

        g-bis) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

 

        g-ter) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività.

 

Art. 23-bis.

 

(Servizi informatici per le relazioni
tra pubbliche amministrazioni e utenti)

 

     1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

 

    2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.

 

    3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

 

    4. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24.

Art. 24.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

    1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.

    1.  Identico.

    2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

    2.  Identico.

    3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.

    3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.

    4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate.

    4.  Identico.

    5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    5.  Identico.

    «2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».

 

 

Art. 24-bis.

 

(Carta nazionale dei servizi)

 

    1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d’identità elettronica (CIE).

 

    2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) all’articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d’identità elettronica» sono soppresse;

 

        b) all’articolo 8, il comma 5 è abrogato.

 

    3. All’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 25.

Art. 25.

(Riallocazione di fondi)

(Riallocazione di fondi)

    1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

    Identico

    2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

    3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l’anno 2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

 

    4. All’articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

 

Art. 26.

Art. 26.

(Modifica all’articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risparmio energetico)

(Modifica agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e risparmio energetico)

 

    01. All’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

 

        b) al comma 3, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,»;

 

        c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,».

    1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

    1.  Identico.

 

Art. 26-bis.

 

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

 

    1. In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. È soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

 

    2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

 

Art. 26-ter.

 

(Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)

 

    1. All’articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

 

    2. All’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

    «Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

 

    3. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

    4. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all’articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

 

Art. 26-quater.

 

(Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

 

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato;

 

        b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

 

            1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

 

            2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente;

 

            3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

 

            4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

 

        c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

 

        d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi;

 

        e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;

 

        f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

 

            1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

 

            2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

 

            3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

 

        g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

 

    3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

 

    4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell’articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.

 

    5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

    6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell’arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

Capo V

Capo V

GIUSTIZIA

GIUSTIZIA

Art. 27.

Art. 27.

(Modifiche al libro primo
del codice di procedura civile)

(Modifiche al libro primo
del codice di procedura civile)

    1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

        a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

        b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

        b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

 

        b-bis) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

 

        «3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

 

    1-bis. Nelle cause di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro II, titolo II, del codice di procedura civile.

    2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    2.  Identico.

    «Art. 38. - (Incompetenza). – L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

 

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

 

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

 

    Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

 

    3. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    3.  Identico.

        a) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

    «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

 

        b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

 

        c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

 

    4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

    4.  Identico.

    5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    5.  Identico.

        a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

 

        b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».

 

    6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    6.  Identico.

        a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

 

        b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

    7. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    7.  Identico.

    «Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

 

    8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

    8.  Identico.

    9. All’articolo 83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».

    9. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

        b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

        c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

    10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».

    10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».

    11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

    11.  Identico.

    12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    12. Identico::

    «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

    «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

    13. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    13.  Identico.

    «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

 

    14. Al primo comma dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

    14. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 115. - (Disponibilità delle prove) – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

 

    Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

    15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

    15.  Identico.

    16. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

    16. Identico:

    «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti internet da lui designati».

    «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».

    17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

    17.  Identico.

    «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

 

 

    17-bis. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

 

    «Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

    18. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    18.  Identico.

    «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

 

Art. 28.

Art. 28.

(Modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile)

(Modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile)

 

    01. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all’articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

    1. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    1.  Identico.

    «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

 

    2. Al sesto comma, alinea, dell’articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».

    2.  Identico.

    3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

    3.  Identico.

    4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    4.  Identico.

    «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».

 

    5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    5.  Identico:

    «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

    «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

 

    5-bis. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

 

    5-ter. All’articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

    6. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente:

    6.  Identico:

    «Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). – Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all’oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

    «Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

    Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

    Identico.

    Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

    Identico.

    Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

    Identico.

    Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

    Identico.

    Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

    Identico.

 

    Qualora la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

    Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

    Identico».

    7. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    7.  Identico.

        a) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

    «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;

 

        b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

 

    8. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».

    8.  Identico.

    9. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    9.  Identico.

    «Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

 

    10. All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

    10.  Identico.

 

    10-bis. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

    «Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292».

    11. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

    11.  Identico.

    12. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    12.  Identico.

        a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

 

        b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

 

        c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

    «L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

 

 

    12-bis. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza.

    13. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

    13.  Identico.

    14. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

    14. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

    15. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    15.  Identico.

        a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

 

        b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

    16. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

    16.  Identico.

    17. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

    17.  Identico.

 

    17-bis. All’articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

Art. 29.

Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile)

(Ulteriori modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile)

    1. Dopo l’articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). – Il ricorso è dichiarato ammissibile:

    «Art. 360-bis. – (Ammissibilità del ricorso). Identico.

        1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

 

        2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

 

        3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;

 

        4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363.

 

    Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado.

    Soppresso

    Sull’ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

    Identico.

    Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l’articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

    Identico.

    L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

    Identico.

    Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L’ordinanza provvede sulle spese a norma dell’articolo 96, terzo comma».

    Identico».

    2. L’articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

    2.  Identico.

    3. All’articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis» sono soppresse.

    3.  Identico.

Art. 30.

Art. 30.

(Modifiche al libro terzo
del codice di procedura civile)

(Modifiche al libro terzo
del codice di procedura civile)

    1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

    «Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

    Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

    Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

    2. All’articolo 616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.

    2.  Identico.

    3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati.

    3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

 

    «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

 

    La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».

 

    3-bis. All’articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

    «L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza».

Art. 31.

Art. 31.

(Modifiche al libro quarto
del codice di procedura civile)

(Modifiche al libro quarto
del codice di procedura civile)

 

    1. L’articolo 669-sexies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 669-sexies. – (Procedimento). – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all’instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all’accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

 

    A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

 

    Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo comma sono triplicati.

 

    Con l’ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese».

    1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

     2. All’articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Con l’ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.»;

        b) il terzo comma è abrogato.

    2. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    3. Gli articoli 669-octies, 669-novies e 669-decies del codice di procedura civile sono abrogati.

        a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

 

    «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

 

        b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

 

 

    4. All’articolo 669-duodecies del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.

 

    5. L’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 669-terdecies (Impugnazione contro i provvedimenti cautelari). – Contro l’ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del capo II del titolo III del libro II.

 

    Contro l’ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall’articolo 739, secondo comma.

 

    Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina.

 

    Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

 

    Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

 

    Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione».

 

    6. All’articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al primo periodo, la parola: «II» è soppressa;

 

        b) al secondo periodo, dopo le parole: «di questo capo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dal capo IV».

 

    7. Dopo l’articolo 671 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

 

    «Art. 671-bis – (Procedimento). – Ai fini dell’emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».

 

    8. All’articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

 

    «Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue».

 

    9. All’articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-terdecies, primo comma».

Art. 32.

Art. 32.

(Procedimento sommario di cognizione)

(Procedimento sommario di cognizione)

    1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    1.  Identico:

«Capo III-bis

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

    Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

    Art. 702-bis. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Identico

    A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

 

    Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

 

    Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

 

    Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

 

    Art. 702-ter. - (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

    Art. 702-ter. – (Procedimento). Identico.

    Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

    Identico.

    Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro  II.

    Identico.

    Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

    Identico.

    Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

    Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

    L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

    Identico.

    Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

    Identico.

    Art. 702-quater. - (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

    Art. 702-quater. – (Appello). – Identico».

Art. 33.

Art. 33.

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

    1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

    1.  Identico.

 

    1-bis. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

 

    «Art. 81-bis. (Calendario del processo). – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

    2. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    2.  Identico:

    «Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

    «Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

    Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

    Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

    Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».

    Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».

    3. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    3.  Identico.

    «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione».

 

    4. Dopo il terzo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    4. Il primo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate, la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore».

    «La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

 

    4-bis. All’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

 

    4-ter. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

 

    «Art. 186-bis (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Art. 34.

Art. 34.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21  febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21  febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

    1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

    Identico

    2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

 

 

Art. 34-bis.

 

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

 

    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 

    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

 

    4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

 

        b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

 

            1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

 

            2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

 

            3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro II, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

 

        c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

 

        d) prevedere, nell’ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l’eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

 

        e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 35.

Art. 35.

(Notificazione a cura dell’Avvocatura
dello Stato)

(Notificazione a cura dell’Avvocatura
dello Stato)

    1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

    Identico

    2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

 

    3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.

 

    4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Art. 35-bis.

 

(Modifica all’articolo 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689)

 

    1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

Art. 36.

Art. 36.

(Modifica all’articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205)

(Modifica all’articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205)

    1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

    Identico

Art. 37.

Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

(Disposizioni transitorie)

    1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

    1.  Identico.

    2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

    2.  Identico.

    3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

    3.  Identico.

 

    3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Art. 38.

(Decisione delle questioni
di giurisdizione)

(Decisione delle questioni
di giurisdizione)

    1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

    Identico

    2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

 

    3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

 

    4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

 

    5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

 

Art. 39.

Art. 39.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

    1.  Identico.

    2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    2.  Identico.

    3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    3.  Identico:

        a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;

        a)  identica;

        b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;

        b)  identica;

        c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo registro;

        c)  identica;

        d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

        d)  identica;

        e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

        e)  identica;

        f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

        f)  identica;

        g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

        g)  identica;

        h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

        h)  identica;

        i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

        i)  identica;

        l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

        l)  identica;

        m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

        m)  identica;

        n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

        n)  identica;

        o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143;

        o)  identica;

        p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

        p)  identica;

        q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

        q)  identica;

 

        q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

        r) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

        r)  identica.

 

Art. 39-bis.

 

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

 

    1. Dopo l’articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

 

    «Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l’inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

 

    2. L’archivio di cui al comma 1 contiene l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

 

    3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

 

    4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall’articolo 19, secondo comma.

 

    5. L’Agenzia del territorio provvede all’assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

Art. 39-ter.

 

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

 

    1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

 

    1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

 

    2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.

 

    2-bis. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Art. 39-quater.

 

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

 

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

 

    3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è propogata di sessanta giorni.

 

    4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

 

    5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

 

        b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

 

Art. 39-quinquies.

 

(Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)

 

    1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

 

    2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

 

    2-bis. La disciplina prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1º settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

 

    2-ter. I candidati di cui al comma 2-bis del presente articolo che risultano, all’esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

 

    3. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

 

    «5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

 

    4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

        a) i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

 

        b) il quarto comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

 

        c) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

 

        d) gli articoli 5-bis,5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

 

    5. Il terzo comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

 

    «Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

Art. 40.

Art. 40.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

    1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

    1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

    2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    2.  Identico:

        a) all’articolo 535:

        a) identica.

            1) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

 

            2) il comma 2 è abrogato;

 

        b) all’articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse.

        soppressa

    3. Al comma 4 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    Soppresso

        «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del codice penale».

 

    4. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l’ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

    Soppresso

    5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    5.  Identico:

        a) all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        a) identica;

    «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

 

        b) al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

        b) identica;

        c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        c) identica;

    «2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (L)»;

 

        d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

        d) identica;

«TITOLO XIV-bis

 

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

 

    Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). – 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

 

    Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). – 1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione»;

 

        e) all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

        e) identico:

            1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

            1) identico;

            2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

            2) identico:

    «1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

    «1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.

    2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

    2. Identico»;

            3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            3) identico;

    «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

 

    2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

 

    2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

 

        f) all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

        f)  identica;

    «1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

 

        a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

 

        b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (L)»;

 

        g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

        g)  identica;

        h) all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

        h)  identica;

            1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

 

            2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

 

        i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

        i)  identica:

«TITOLO II-bis

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

    Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell’importo dovuto). – 1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

    Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell’importo dovuto). – Identico.

    Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). – 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo.

    Art. 227-ter (L) – (Riscossione mediante ruolo). – 1. Identico.

 

    2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

    Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). – 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

    Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). – Identico».

    6. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

    6.  Identico.

    7. L’articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

    7.  Identico.

 

    7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

    8. All’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

    8.  Identico.

        a) all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

 

        b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

        «a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

 

        c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

        «b) iscrizione a ruolo del credito»;

 

        d) la lettera c) è abrogata.

 

Art. 41.

Art. 41.

(Abrogazioni e modificazione di norme)

(Abrogazioni e modificazione di norme)

    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

    Identico

        a) l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

 

        b) al comma 1 dell’articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25» sono soppresse;

 

        c) l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

 

Art. 42.

Art. 42.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica
amministrazione)

(Rimedi giustiziali contro la pubblica
amministrazione)

    1. All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

    Identico

    2. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al primo comma:

 

            1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

 

            2) il secondo periodo è soppresso;

 

        b) il secondo comma è abrogato.

 

Capo VI

Capo VI

PRIVATIZZAZIONI

PRIVATIZZAZIONI

Art. 43.

Art. 43.

(Patrimonio dello Stato Spa)

(Patrimonio dello Stato Spa)

    1. All’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

    Identico

        a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

 

        b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell’articolo 1264 del codice civile».

 

Art. 44.

Art. 44.

(Società pubbliche)

(Società pubbliche)

    1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

        a) identico:

    «12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

    «12. Identico:

        a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;

        a) identica;

        b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;

        b) identica;

        c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

        c) identica;

        d) prevedere che l’organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

        d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

        e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

        e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

        f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;

        f)  identica;

        g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

        g)  identica.

    12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo»;

    12-bis. Identico»;

        b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

        b)  identica;

        c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

        c)  identica;

    «27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

 

        d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

        d)  identica;

    «28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;

 

        e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

        e)  identica;

        f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

        f)  identica.

    «32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

 

    32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

 

Capo VII

Capo VII

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 45.

    Soppresso

(Attuazione del federalismo)

 

    1. Per lo studio delle problematiche connesse all’effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 46.

Art. 46.

(Clausola di salvaguardia)

(Clausola di salvaguardia)

    1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

    Identico

 


 

 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

158a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì 25 febbraio 2009

 

Presidenza del vice presidente NANIA

indi della vice presidente BONINO

e del presidente SCHIFANI

 


(omissis)

Discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 12,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Malan e Delogu, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan. (Brusìo).

Mi scusi, senatore, ma anche lei ha diritto di svolgere il suo intervento in un'Aula composta e consona alle proprie responsabilità. Colleghi, invito dunque chi non è interessato a lasciare l'Aula.

Prego, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, il provvedimento che andiamo ad esaminare proviene dalla Camera dei deputati ed origina dallo stralcio di un collegato alla manovra finanziaria. Ci sono stati diversi stralci, un altro dei quali è all'esame in Commissione; questo contiene varie misure che si riferiscono allo sviluppo economico, alla semplificazione legislativa ed amministrativa, alla competitività, nonché altre misure in materia di processo civile.

Presidenza della vice presidente BONINO(ore 12,38)

 

(Segue MALAN, relatore). Si tratta non di una singola riforma ovvero di un grande provvedimento organico, ma di una serie di interventi che non sono però per questo meno importanti, proprio ai fini che si propone questo disegno di legge, vale a dire quelli dello sviluppo economico, della competitività e della semplificazione.

Esaminerò ora rapidamente il contenuto degli articoli. (Brusìo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo due relazioni orali da svolgere ed il tono del brusìo, come ha già rilevato il presidente Schifani, è inaccettabile. Invito quindi chi non è interessato ad allontanarsi e chi rimane a consentire alla Presidenza e ai colleghi di ascoltare.

MALAN, relatore. Per quanto riguarda il contenuto delle singole parti di questo provvedimento - mi occuperò qui della parte di maggiore competenza della Commissione affari costituzionali - l'articolo 1 contiene provvedimenti per gli interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate atti a facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Si tratta di una norma molto importante perché, proprio in quelle aree del Paese, è importante che ci sia uno sviluppo delle nuove tecnologie, così rilevanti per la più generale crescita economica del Paese e delle singole aree di esso.

L'articolo 2, che prevedeva misure controverse sulle centrali di committenza, è stato soppresso dalle Commissioni.

Alcuni successivi articoli che sono stati aggiunti dalle Commissioni si occupano della semplificazione legislativa.

L'articolo 3 si riferisce alla chiarezza dei testi normativi, introducendo l'articolo 13-bis alla legge n. 400 del 1988. Questo articolo 3, modificato in Commissione, stabilisce che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, quando redige norme dirette a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. Un'indicazione esplicita, che sicuramente facilita il lavoro a chi deve studiare e mettere in pratica queste leggi. Stabilisce altresì che ogni rinvio ad altre norme indichi in forma integrale o sintetica il testo o la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento. Si tratta di princìpi generali che vanno applicati sempre dal Governo quando redige testi legislativi. Infine stabilisce che almeno ogni sette anni si provveda all'aggiornamento dei codici e dei testi unici secondo le procedure previste dalla legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3-bis, ancora sulla semplificazione della legislazione, fa riferimento alle leggi approvate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, lasciando che le altre invece vengano cancellate secondo le norme che abbiamo già discusso in altra sede. Vengono stabiliti i criteri con i quali vanno individuate le leggi che si ritiene debbano restare in vigore. Ad esempio, vanno identificate le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe una lesione dei diritti costituzionali, così come altre categorie di leggi che è necessario restino in vigore. Contiene poi norme per coordinare questo intervento con le altre normative in vigore sul merito.

L'articolo 3-ter attiene a modifiche alla disciplina dei regolamenti e dei testi unici compilativi. Si tratta di una misura analoga a quella degli articoli precedenti, ma riferita a questa particolare fattispecie.

L'articolo 4 reca misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, così da adattarli alle nuove esigenze e da superare diseconomie che impedivano nel passato, ad esempio, a certe strutture, di espandere la propria attività nel rilascio di autorizzazioni, visti e documenti di competenza, anche quando queste avrebbero recato maggiori introiti, anziché maggiori oneri. Si tratta di dare maggiore autonomia e maggiore semplicità nelle procedure.

L'articolo 5, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento, e l'articolo 6, sulla certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, modificano la legge n. 241 del 1990 per darle ulteriore e maggiore efficacia.

L'articolo 7 interviene sulla Conferenza di servizi e sul meccanismo del silenzio assenso. È importante che in questo articolo sia stata introdotta la previsione circa la partecipazione, senza diritto di voto, dei concessionari e dei gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Si cerca così di rendere più efficace questo importante strumento.

L'articolo 8 si occupa della tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali.

L'articolo 9, di molto ridotto nel suo passaggio in Commissione a causa della eliminazione della maggior parte dei commi, reca misure di due tipi. I primi due commi prevedono una delega al Governo per realizzare ed individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria presso le farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. È una norma molto importante e vicina ai cittadini, a differenza di altre che restano spesso nell'ambito della pubblica amministrazione, pur esplicando i suoi effetti ben al di fuori di essa, perché si prevede che le farmacie possano partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a supporto dell'attività del medico di medicina generale.

 

PRESIDENTE. Colleghi, constato che vi sono varie riunioni in corso che si tengono con un tono di voce troppo elevato, tale da non consentire al senatore Malan di svolgere la sua relazione.

 (omissis)

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 12,47)

PRESIDENTE. La prego di continuare la sua relazione, senatore Malan.

MALAN, relatore. Speriamo che l'istituto sia comprensivo anche verso di noi.

L'articolo 9, come dicevo, si propone di far partecipare le farmacie al servizio di assistenza domiciliare a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche per garantire il corretto utilizzo dei medicinali; di collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione; di realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale; di consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici. Tutte queste attività andranno remunerate entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante per il Servizio sanitario nazionale. Questo è un principio che viene usato in diverse parti della normativa introdotta da questa legge.

L'altro argomento di cui si occupa l'articolo 9 è una semplificazione a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, simile a quella che si offre ai cittadini; questi Comuni, nel caso in cui vengano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti e provvedimenti o copie dei medesimi o documenti consimili, possono semplicemente limitarsi a citare qual è la pubblica amministrazione presso la quale quei documenti sono reperibili, in modo da non caricare gli oneri di ricerca di archivio sui Comuni stessi, che hanno un personale ridotto date le loro ridotte dimensioni.

Sono stati invece stralciati altri provvedimenti che riguardano i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che potranno essere, con opportune rivalutazioni, esaminati in altra sede, ad esempio nel codice delle autonomie.

È stato introdotto l'articolo 9-bis che prevede un differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale.

L'articolo 10 prevede modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale, prevedendo la priorità per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d'origine. È inoltre attribuita la priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato disoccupazione a causa della crisi economica.

L'articolo 11 introduce misure per la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 11-bis interviene sul Fondo nazionale di garanzia.

L'articolo 12 introduce misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale.

L'articolo 12-bis si occupa di un settore importante della nostra attività produttiva, il turismo, introducendo un fondo per i progetti di eccellenza piuttosto rilevante, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L'articolo 12-ter interviene sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale del turismo.

L'articolo 13 è stato soppresso dalle Commissioni.

L'articolo 14 introduce misure per la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti, inclusi i segretari comunali e provinciali, e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

L'articolo 15 introduce misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso un intervento sul decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 16 è stato stralciato, così come il successivo articolo 17.

L'articolo 18 si occupa della diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e dei tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico.

L'articolo 20 contiene disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari. L'articolo 21 si occupa della tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici.

L'articolo 22 si occupa dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea incoraggiando l'uso dello strumento informatico, pur con misure che salvaguardino coloro che da questa pubblicazione traevano un giusto beneficio.

L'articolo 23 introduce alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale, allo scopo di rendere questa tecnologia sempre più efficace ed impiegata positivamente nella pubblica amministrazione; lo stesso tema è trattato dall'articolo 23-bis.

L'articolo 24 si occupa ancora di tecnologia avanzata, in particolare del sistema cosiddetto VOIP (Voce tramite protocollo Internet) e del sistema pubblico di connettività.

L'articolo 24-bis modifica la Carta nazionale dei servizi. L'articolo 25 prevede la riallocazione di alcuni fondi. L'articolo 26 introduce misure a favore del risparmio energetico.

Dopo l'articolo 26 sono stati introdotti alcuni articoli importanti: il 26-bis contiene disposizioni concernenti la Corte dei conti; il 26-ter fa riferimento all'Avvocatura dello Stato e in esso vengono modificati i criteri di ripartizione dei proventi di determinati tipi di cause; il 26-quater contiene una delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo e in esso vengono enumerati dettagliatamente i criteri per l'implementazione di questa modifica.

Vi sono poi gli ultimi articoli del disegno di legge, di competenza prevalente della 1a Commissione. L'articolo 43 contiene norme relative alla Patrimonio dello Stato spa e l'articolo 43 disposizioni per le società pubbliche. L'articolo 45, infine, in attuazione del federalismo, contiene una clausola di salvaguardia riguardante le Regioni a Statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano. Questi ultimi articoli non sono stati modificati in Commissione.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, signori senatori, la seconda parte di questa complessa normativa della quale ci stiamo occupando regola il giudizio civile. Le modifiche che si introducono al codice di procedura civile sono tese a semplificare determinate procedure e a far sì che il giudizio civile abbia una durata consona alle attese dei cittadini che al giudice civile si rivolgono.

Ho l'idea che la parte normativa abbia una sua importanza, però ritengo anche che coloro che si occupano concretamente del processo civile non possano essere ritenuti del tutto al di fuori dei problemi di durata che occupano in questo momento questa Aula. Mi riferisco agli avvocati da una parte e ai giudici dall'altra. È evidente che in Italia c'è un numero eccessivo di avvocati; questo comporta che il numero delle cause sia notevole e che le possibilità di conciliazione diminuiscano. Per quanto riguarda i giudici, non è possibile continuare con un ordinamento nel quale i termini sono perentori per tutte le parti processuali: se le parti processuali non rispettano quei termini hanno delle gravissime sanzioni, ma se i giudici non li rispettano non capita niente a nessuno, fuorché alle parti che non vedono definire il loro giudizio, perché i termini sono sempre ordinatori. Le norme introdotte con questo provvedimento sono tese a ridurre la durata dei processi.

La discussione in Commissione è stata lunga e aperta a tutte le opinioni, tant'è vero che sono stati accolti emendamenti provenienti da tutte le parti. Sono oltre 20 gli emendamenti del Governo, della maggioranza e dell'opposizione che riguardano le norme di cui ci stiamo occupando. Le disposizioni di maggior spessore e di maggior incidenza sulla durata dei processi sono, per esempio, contenute nell'articolo 27 dove vengono ridotti i termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni e dove viene stabilito che le decisioni su questa materia non devono più essere delle sentenze, ma solo delle ordinanze.

Successivamente, per quanto riguarda le sentenze, molto opportunamente si dice che nella sentenza non è più necessario esporre sia pure succintamente - sappiamo che poi l'avverbio succintamente non è sempre rispettato - lo svolgimento del processo: si devono solo indicare in modo conciso le ragioni di fatto e diritto che hanno portato alla decisione, senza indicare se con atto di citazione o con comparsa di risposta. Si dice semplicemente che per queste ragioni gli altri atti sono presenti nei fascicoli e possono essere visti da chiunque.

Anche nello svolgimento degli incarichi, i consulenti, i custodi e gli altri ausiliari devono rispettare i termini fissati dal giudice che, secondo questa norma, non devono superare i tre mesi, salvo casi che devono essere ritenuti eccezionali e, quindi, motivati dal giudice che assegna il termine. Se il consulente, il custode e gli ausiliari del giudice non rispettano questo termine la sanzione è la revoca dell'incarico. Anche in questo caso il termine è perentorio per tutti, ma non per il giudice.

Si prevede che la procura alle liti possa essere data con sistema informatico. Per quanto riguarda le memorie, di cui all'articolo 183, mentre prima la norma diceva che il giudice deve concedere il termine per le memorie difensive, adesso può concedere questi termini solo se sussistono gravi motivi. La concessione dei termini ex articolo 183 non è, quindi, automatica poiché ci deve essere una ragione fondata su gravi motivi.

Anche le modalità di svolgimento delle prime udienze, che adesso portano il giudizio avanti per mesi e forse anche per anni, vengono snellite. Altrettanto avviene per quanto riguarda la procedura relativa alle consulenze.

Uno dei punti importanti di questa decisione è la testimonianza scritta. Nel testo della Camera si diceva che il giudice, sentite le parti, poteva chiedere che i testimoni rispondessero ai quesiti non presentandosi davanti al giudice stesso ma compilando un modulo, che dovevano fare autenticare da un segretario generale e poi consegnare. Ci siamo resi conto tutti che ciò non era possibile. Quindi, la riforma ora, nel testo delle Commissioni riunite, stabilisce che il giudice, non "sentite le parti" ma "su accordo delle parti", può chiedere questa testimonianza scritta, salvo che non si tratti di documenti di spesa (fatture di incidenti stradali o di altro genere); in questi casi il teste rilascia all'avvocato che lo ha dedotto come teste la deposizione scritta e l'avvocato la presenta al giudice. Naturalmente in tutte queste ipotesi, quali che esse siano, se la testimonianza scritta non è chiara o ci sono altri particolari da accertare, il giudice può sentire il testimone e chiedere che compaia di fronte a lui per rispondere ai quesiti, come avviene oggi, e non fermarsi quindi alla testimonianza scritta.

Un altro punto centrale della riforma è il cosiddetto filtro, vale a dire l'ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. L'articolo 29 contiene questa nuova disposizione: «Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati». Quindi, prima che il ricorso vada alla valutazione della sezione che se ne dovrà occupare, c'è il filtro di un collegio di tre magistrati che decide se il ricorso è ammissibile o meno.

Se lo è, viene trasmesso alla sezione competente, altrimenti viene respinto con un'ordinanza che non può essere impugnata. Nella norma vengono indicati in dettaglio e con precisione tutti i casi di ammissibilità, non è cioè una norma di carattere negativo che dice quali ricorsi non sono ammissibili, ma vengono indicati con esattezza i casi di ammissibilità. Tra questi, nella prima versione approvata dalla Camera, c'era la cosiddetta doppia conforme: se la sentenza di primo e secondo grado fossero state identiche, non era ammissibile il ricorso per Cassazione. Questa disposizione, con l'accordo del Governo, è stata esclusa perché tutti abbiamo convenuto sul fatto che due errori non fanno una verità, due sbagli non danno luogo ad un'interpretazione corretta.

Viene snellito anche il procedimento del pignoramento presso terzi e si inserisce il procedimento sommario di cognizione, il quale prevede che la domanda sia proposta non già con citazione ma con ricorso. Però, tutto va bene solo se il giudice che riceve il ricorso fissa la prima udienza in termini brevi; se l'udienza, come capita abitualmente nei vari riti del nostro ordinamento civile, viene fissata a lungo termine, non sarà il fare la domanda con citazione o con ricorso a ridurre i tempi. Tuttavia, il fatto che vi sia il ricorso dovrebbe indurre tutti coloro che si occupano del problema a ridurre i termini.

Un altro emendamento importante, che modifica il testo proveniente dalla Camera, riguarda il calendario del processo. Questa norma introduce, dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, un articolo 81-bis che recita: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati». I termini possono essere eventualmente prorogati, ma la norma è importante, perché almeno le parti sapranno fin dalla prima udienza - e non attraverso continui rinvii, che le lasciano spiazzate e incapaci di comprendere o apprezzare quanto si sta facendo - che la loro causa finirà fra un anno o un anno e mezzo.

Inoltre, si è deciso di dare - leggo l'articolo 34-bis - una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili. Come molti dei senatori sanno, sono stati inseriti diversi procedimenti civili regolati da norme e da procedure diverse, per cui «il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro ore mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale». Tuttavia, per avviare questo procedimento di semplificazione, già noi relatori, il senatore Malan ed io, abbiamo presentato all'Assemblea un emendamento per far sì che il cosiddetto rito societario, che è entrato in vigore qualche anno fa e che non funziona assolutamente, venga abolito, salvo ovviamente che per i procedimenti in corso.

Sempre al fine di ridurre la durata dei procedimenti, viene data al Governo un'ulteriore delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ciò significa che prima che inizino i giudizi deve essere fatta questa mediazione con tutta una serie di regole, che sono esposte e ben dettate nell'articolo 39 che è stato approvato.

Ci sono poi ovviamente disposizioni transitorie, disposizioni sulla decisione delle questioni di giurisdizione e misure per il recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia, che sono tutto sommato norme che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l'amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo, come tutto il resto, sulla durata dei processi.

 

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrarla. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, signori senatori, signori del Governo, come Partito Democratico abbiamo presentato tale questione sospensiva in relazione al disegno di legge in esame perché esso solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito, che non sono superate dall'esame che abbiamo effettuato all'interno delle Commissioni 1a e 2a. All'interno di queste Commissioni, si sono anzi verificate continue presentazioni di emendamenti, accavallamenti a non finire, contraddizioni, accelerazioni e frenate, e abbiamo assistito a contrasti, anche pesanti, tra la maggioranza e lo stesso Governo.

Per quanto riguarda in particolare i profili metodologici, non si può in alcun modo condividere la scelta di introdurre una così incisiva riforma del codice di rito civile del 1942 nell'ambito di un collegato alla finanziaria, esaminato in tempi ristretti, non certo adeguati alla portata delle innovazioni ordinamentali previste, in assenza della organicità, sistematicità e completezza che sarebbero necessarie per ogni riforma. Basti pensare, in proposito, come il disegno di legge in questione non preveda disposizione alcuna in merito ad una delle fasi del processo civile, quale la fase esecutiva, che rappresenta invece una delle parti maggiormente meritevoli (se non addirittura bisognose) di riforma, così come rilevato dalla sensibilità degli operatori del settore e dagli utenti della giustizia.

Allo stesso modo, un'altra questione, quella relativa all'accelerazione dei vari momenti processuali, non è stata adeguatamente approfondita ed affrontata. Questo rilievo è a fortiori asseverato dal fatto che una delle parti maggiormente innovative della riforma proposta, ovvero l'unificazione dei riti del processo civile, è stata introdotta soltanto con un emendamento, sulla cui opportunità non è stato possibile acquisire specifici e aggiornati pareri di avvocati, della magistratura, di docenti ed esperti in materia, degli operatori del settore, pareri che ben avrebbero potuto contribuire a migliorare il testo, a enucleare le reali problematiche del processo civile, e soprattutto della sua fase esecutiva, che solo chi pratica ogni giorno le aule dei tribunali civili conosce davvero, nella loro complessità.

Inoltre, l'emendamento in questione sull'unificazione dei riti, lungi dal dettare disposizioni autoapplicative (che avrebbero potuto essere previste in questo specifico settore), contiene invece una mera delega al Governo all'emanazione di decreti legislativi in materia, peraltro secondo princìpi e criteri direttivi privi dei necessari requisiti di tassatività e determinatezza richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, soprattutto nella lettura fornitane da una consolidata giurisprudenza della Consulta (si veda in particolare, da ultimo, la sentenza n. 340 del 2007).

Analogo rilievo può estendersi poi alla delega al Governo contenuta nell'articolo 39 per l'emanazione di norme in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, materia la cui delicatezza e complessità richiederebbe un approfondito confronto nel merito, così come la materia fallimentare imporrebbe un confronto adeguato; confronto che invece non è reso possibile rispetto a meri principi e criteri direttivi, inseriti nel disegno di legge, che sono peraltro privi dei necessari requisiti anch'essi di tassatività e determinatezza richiesti dalla Carta costituzionale.

Rappresento infine come esistano almeno tre disegni di legge di riforma completa del codice di rito processuale civile, disegni di legge d'origine sia della maggioranza che dell'opposizione, che si basano tutti sui lavori del comitato ristretto costituito nella precedente legislatura all'interno della Commissione giustizia (comitato ristretto presieduto dal senatore Caruso). I lavori avevano visto un'ampia condivisione, per cui le fasi conclusive di questi disegni di legge si possono ritenere non molto distanti tra di loro. Quindi, sarebbe davvero opportuno ragionare assieme e rivedere questi disegni di legge di origine diversificata. Per certi aspetti alcune parti di questa preannunciata riforma del processo civile rischierebbero di fare rivoltare nella tomba i nostri professori processual-civilisti.

Per tutta questa serie di motivi il Gruppo del Partito Democratico chiede che il Senato deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1082. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BERSELLI (PdL). Signora Presidente, francamente siamo stupiti dalla presentazione della questione sospensiva; siamo stupiti perché dall'inizio della legislatura da parte di tutte le opposizioni è stato imputato al Governo, quindi conseguentemente alla sua maggioranza, di interessarsi di problemi in qualche modo legati alla giustizia che però esulavano dal problema vero e fondamentale della giustizia italiana, cioè una giustizia dai tempi esageratamente lunghi. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, credo che il senatore Berselli abbia qualche difficoltà.

 

BERSELLI (PdL). Io non ho alcuna difficoltà, però...

PRESIDENTE. Abbiamo tutti difficoltà ad ascoltarla e a sentirla.

 

BERSELLI (PdL). Questo brusìo non giova ad una compiuta spiegazione dei problemi che sottendono alla richiesta di sospensiva avanzata.

Stavo dicendo che dall'inizio di questa legislatura da parte di tutte le opposizioni si lamenta che il Governo (quindi la sua maggioranza) si interessa di problemi non strettamente legati all'estrema lentezza della giustizia sia civile che penale, lentezza che rende invece necessario un intervento immediato.

Voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione che nei due anni della precedente legislatura di parole ne sono state fatte tante, di commissioni anche, di risultati zero: questo è un fatto assolutamente incontestabile, perché è stata istituita una commissione ministeriale per la riforma del processo penale con risultato zero; è stata istituita una commissione per la riforma del codice penale con risultato parimenti zero.

Si è detto che quello della giustizia è un problema gravissimo perché, anche se la lentezza della giustizia non occupa - così come non occupa - le prime pagine dei giornali e i resoconti televisivi, è altrettanto vero che la giustizia interessa milioni di italiani, tant'è che i processi pendenti sono 5,5 milioni. Si diceva che la lentezza della giustizia civile interferiva anche sulla competitività del sistema Italia, perché si diceva giustamente che molti investitori stranieri erano disincentivati a portare capitali in Italia stanti i ritardi clamorosi della giustizia civile.

Ebbene, tra i primi provvedimenti messi in cantiere dal Governo, vi è stato anche quello della riforma della giustizia civile. Pensavamo che le opposizioni riservassero ben altro trattamento ad un'iniziativa che andava incontro non solo alle aspettative di tutte le opposizioni, ma anche a quelle - cosa più importante - di tutti i cittadini e dell'intero popolo italiano. Finalmente una riforma che incideva direttamente sui ritardi della giustizia, una riforma che incideva anche per una semplificazione - lo diremo più avanti - del sistema della giustizia civile. Una riforma tecnico-giuridica, non una riforma di sistema per la quale si prospettava una modifica costituzionale (non si parlava di una riforma che andava in qualche modo ad interferire sul Consiglio superiore della magistratura); una riforma che non toccava minimamente questioni delicate su cui immediatamente erano state erette barricate dalle opposizioni, e non solo da queste; posso riferirmi anche alla questione relativa alla separazione delle carriere o a quella dell'obbligatorietà dell'azione penale, cioè a tutte quelle riforme di sistema che erano nel programma elettorale del Popolo della Libertà e rispetto alle quali da tutte le opposizioni si diceva che prima c'erano altre riforme: prima quella della giustizia civile e subito dopo o subito prima la riforma della giustizia penale. Nel momento in cui il Governo ha posto mano in modo responsabile e con assoluta urgenza alla riforma della giustizia civile, noi ci siamo sentiti obiettare che si sarebbe dovuta seguire una strada diversa, magari per ritardare ulteriormente quella riforma che questa volta invece il Governo aveva posto con carattere di assoluta priorità. Questa riforma è stata inserita nel collegato alla finanziaria e con il collegato i tempi obiettivamente sono stati abbondantemente più brevi.

È stato licenziato dalla Camera un testo che la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali del Senato hanno riesaminato con particolare attenzione, come diceva prima di me il relatore, senatore Delogu, anche ascoltando (perché è importante ascoltare le opposte tesi dell'opposizione) e valutando positivamente tanti emendamenti di sostanza che sono stati prospettati dalle opposizioni e che sono stati recepiti dalla stessa Commissione e quindi dal Governo, c'è stata una particolare attenzione alle sollecitazioni che provenivano da parte dei colleghi dell'opposizione e oggi possiamo dire tranquillamente che quella riforma che era stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento, oggi, così com'è uscita dalle Commissioni riunite, sia sicuramente una riforma migliore, che non solo tiene conto di alcune indicazioni delle opposizioni, ma anche di alcune prospettazioni che ci venivano dal mondo della avvocatura: abbiamo ascoltato con attenzione gli avvocati ed anche i magistrati, che erano interessati alla riforma della giustizia civile e oggi si può tranquillamente dire che ci troviamo di fronte ad un testo non dico di gran lunga, ma certamente migliore rispetto a quello che era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Possiamo dire che una volta tanto il sistema bicamerale perfetto ha funzionato, nel senso che questa volta, in questo ramo del Parlamento, stiamo per votare - e noi speriamo approvare - una riforma che certamente è da lungo tempo attesa e che contiamo possa trovare anche il consenso almeno di una parte delle opposizioni. Infatti, quando si parla di riforma tecnico-giuridica non dovremmo schierarci su posizioni ideologiche di maggioranza e di opposizione, di centrodestra e di centrosinistra, perché si parla di questioni tecniche rispetto alle quali non dovrebbero esservi particolari differenze. Non stiamo realizzando una riforma per il centrodestra a fronte di una riforma che poteva essere per il centrosinistra: stiamo ponendo in essere una riforma per il popolo degli italiani, che in questo momento attende finalmente quella riforma che oramai è in dirittura di arrivo.

Come ha detto poc'anzi il relatore Delogu, abbiamo affrontato anche temi che non erano stati considerati nell'altro ramo del Parlamento. Nel momento in cui si introduceva il giudizio sommario di cognizione, da parte di qualcuno, anche fuori dal Parlamento, giustamente era stato fatto osservare che si introduceva un nuovo rito. Nel campo della giustizia civile c'erano già troppi riti, per quale motivo se ne doveva introdurre uno nuovo? Era una considerazione che aveva una sua logica e una sua ragionevolezza, tant'è che abbiamo sollecitato il Governo il quale, proprio in base alle indicazioni dell'intera Commissione, ha presentato un emendamento volto a semplificare e ridurre drasticamente i tanti riti della giustizia civile.

Chi, come me, alla fine degli anni '60 superò l'esame, come il senatore Delogu, di procuratore legale sa che allora il rito era uno solo: era solo il giudizio di cognizione ordinaria. Poi, tempo dopo, venne introdotto il rito speciale del lavoro. C'era un solo rito, mentre oggi, colleghi senatori dell'opposizione, il vero dibattito è sul numero dei riti attualmente esistenti: c'è chi dice che sono 23, chi sostiene che siano 25 e chi 28. Con questo provvedimento finalmente si giunge ad una drastica riduzione dei riti, semplificando la vita non soltanto degli avvocati, ma anche dei magistrati, consentendo altresì una maggiore rapidità delle decisioni e mettendo la nostra giustizia finalmente sullo stesso piano, o quasi, della giustizia dei Paesi dell'Europa occidentale che si guardano ad esempio.

 

PRESIDENTE. Senatore Berselli, le ricordo solo il tempo.

 

BERSELLI (PdL). Ho terminato, signora Presidente.

Pertutte queste considerazioni invito la maggioranza di questa Assemblea a votare contro la richiesta di sospensiva presentata dal Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvata.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. L'opinione della Presidenza è che la questione sia stata respinta, tuttavia ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Per cortesia, colleghi, ognuno vada al proprio posto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

FERRARA (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (PdL). Signora Presidente, con i senatori del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori avremmo pensato, affinché sia più piana e produttiva, di iniziare la discussione generale del disegno di legge in titolo nella seduta pomeridiana. Le avanziamo pertanto una richiesta in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, poiché non si fanno osservazioni, la Presidenza accetta la sua proposta.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

La seduta è tolta (ore 13,25).

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

159a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì 25 febbraio 2009

 

Presidenza del vice presidente BONINO

indi del vice presidente NANIA

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata respinta una questione sospensiva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola in discussione generale su questo provvedimento dopo averlo esaminato ed essermi fatto la convinzione che ci troviamo davanti ad un ennesimo caso emblematico del degrado della qualità della produzione legislativa del nostro Parlamento.

Noto che si tratta di un degrado progressivo. Non è una malattia che si manifesta oggi con questo provvedimento, ma è una malattia che viene da lontano e che, negli ultimi tempi, ha assunto un ritmo di aggravamento molto veloce e ormai presenta, dal mio punto di vista, le caratteristiche evidentissime della malattia incurabile ed inarrestabile.

Il Parlamento in questa legislatura, come del resto nella XIV, è governato da una solida maggioranza. Il Governo dispone in Parlamento di una solida maggioranza che gli consente naturalmente di attuare i suoi programmi e di lavorare in sicurezza politica e parlamentare.

Sento sempre affermare dal Governo e dalla sua maggioranza che vi sono buone ragioni - lo dico tra virgolette - per adottare un metodo di lavoro (non sto parlando di contenuti, quindi, ma di un metodo di lavoro) che non può che portare, e infatti fatalmente porta, ad una legislazione di qualità scadente. Ho detto buone ragioni tra virgolette, perché purtroppo spesso si tratta di ragioni dense di ipocrisia politica.

Per giustificare questa cattiva legislazione, l'argomento usato a piene mani è quello dell'urgenza. Il Parlamento è stato chiamato ad esaminare 39 decreti-legge emanati da questo Governo in 10 mesi di attività. Si è fatto sempre richiamo a motivi di urgenza, anche quando di questa urgenza nei contenuti dei provvedimenti non vi era traccia. Si sono addotte ragioni legate alle necessità del Governo e persino alle prassi e ai Regolamenti parlamentari, che sono stati chiamati in causa appunto per giustificare il metodo della decretazione utilizzato dal Governo. Con ciò si è arrecato il massimo insulto al Parlamento: i Regolamenti parlamentari sono usati come argomento dal Governo per non andare in Parlamento.

Già nel titolo di questo provvedimento vediamo le tracce, le impronte digitali di questo modo di fare e di governare. Stamattina ho ascoltato, con attenzione, il senatore Malan, che rispetto e che so con quanta cura segue i provvedimenti che gli sono affidati. Mi scuso con lui se mi sbaglio, ma sono certo che il senatore Malan era a disagio mentre elencava le materie che questo provvedimento disciplina o vorrebbe disciplinare. Un provvedimento che contiene nel suo titolo «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», signor Presidente, non dovrebbe essere esaminato dal Parlamento in queste condizioni.

Ritenendo che la nostra discussione debba avere il necessario livello di trasparenza, credo che questa considerazione appaia ancora più grave se, dopo avere letto il titolo del provvedimento e ascoltato l'intervento di questa mattina del senatore Malan, passiamo ad esaminare il contenuto del disegno di legge e se teniamo presente il modo in cui questo è andato formandosi: per stratificazioni successive.

Infatti, ad un provvedimento sullo sviluppo economico, si è andata progressivamente sommando una messe di argomenti, di normative, un numero elevatissimo di questioni che hanno prodotto il testo che abbiamo davanti, o meglio che non abbiamo davanti, se è vero ciò che mi è stato riferito, e cioè che nella giornata di oggi sono arrivate altre venti novità a questo provvedimento e che la 5a Commissione non ha potuto esprimere in tempo il parere (e quindi non potremo iniziare oggi le votazioni), anche perché non erano stati presentati nemmeno i fascicoli delle nuove norme inserite nel provvedimento.

Mi scuso pertanto per l'incompletezza della mia esposizione, ma il motivo è appunto che non ho gli elementi per intervenire. Al riguardo, apro una parentesi: è curioso chiedere un intervento in discussione generale a parlamentari che non hanno la possibilità di conoscere nell'interezza il provvedimento di cui debbono parlare e su cui debbono esprimersi.

Signora Presidente, nel testo proposto dalle Commissioni riunite gli articoli 3-bis e 3-ter contengono una sequela di deleghe al Governo. Sono quattro o cinque pagine di deleghe al Governo con titoli sulla semplificazione che contengono deleghe senza alcun limite e senza alcuna definizione precisa dell'oggetto - come costituzionalmente sarebbe necessario - e senza nessuna delimitazione dell'azione del Governo.

L'articolo 9-bis contiene novità rilevanti su deleghe in materia ambientale. Signora Presidente, le deleghe in materia ambientale costituiscono materia delicatissima sulla quale il Parlamento, nelle passate legislature, ha trascorso lungo tempo a discutere e sulla quale si sono confrontate tesi opposte, ma tutte degne di essere valutate ed esaminate. Noi invece vediamo comparire qui una delega al Governo, anch'essa senza delimitazione e senza definizione.

Accanto alle norme sull'ambiente vediamo norme sulla cooperazione internazionale. Poi compare, non si sa perché, signora Presidente, una norma sulla ristrutturazione dell'ENIT e sul suo commissariamento. In questa disposizione, tra l'altro, non si capisce se l'ente venga ristrutturato per poterlo commissariare o se venga commissariato per poterlo ristrutturare, in un circolo dove non si capisce bene quale sia l'interesse politico primario che muove alla scrittura di una norma di questo genere.

Appaiono nuovamente norme sulla pubblica amministrazione, norme ampie, incisive e discutibili. Noi abbiamo questa mattina terminato l'esame di un disegno di legge, definito in gergo disegno di legge Brunetta: perché non intervenire in quel provvedimento? Perché, a distanza di poche ore, il Parlamento viene richiamato a discutere la stessa materia in altra sede, con una protesi ad un altro provvedimento?

Compaiono, inoltre, norme sulle sedi diplomatiche e consolari, norme sulla tutela dell'utente, sugli sprechi di carta nella pubblica amministrazione, sull'uso di Internet (sempre nella pubblica amministrazione), sulla Carta nazionale dei servizi, sul risparmio energetico, sulla Corte dei conti, che è stata anch'essa disciplinata dal disegno di legge Brunetta, ma in questo provvedimento compaiono altre norme che la riguardano.

Infine, questo provvedimento contiene una delega al Governo per il riassetto del processo civile; è una delega che, signora Presidente, non sbaglio a definire sterminata. Anche questa delega non ha nessuno di quei paletti che la Costituzione impone ai provvedimenti delegati.

In un brillante articolo pubblicato su un quotidiano italiano, due giorni fa, ho letto che sulle energie rinnovabili noi abbiamo addirittura 250 leggi per un totale di 1.900 pagine. Forse è di questo tipo di semplificazione che noi dovremmo occuparci e invece noi viviamo in Parlamento stretti in una morsa tra 39 decreti-legge, voti di fiducia e maxiemendamenti e adesso ripetiamo, per l'ennesima volta, deleghe ampie, sterminate, senza paletti e senza confini.

Ma che tipo di legislazione vogliamo fare? Ma come possiamo pensare di dare ai cittadini italiani delle leggi comprensibili, che possano essere applicate, e a dei giudici delle leggi buone, ben scritte, che possano essere poi poste alla base di un giudicato, su cui si possa giudicare un contenzioso? Come possiamo pensare che con emendamenti arrivati all'ultimo momento si possa scrivere una buona legge?

Mi consenta di proseguire, signora Presidente, considerata l'importanza dell'argomento. Noi vediamo oggi il fenomeno dei cosiddetti provvedimenti milleproroghe. Io sono entrato in Parlamento sei anni fa e quando ho sentito per la prima volta l'espressione milleproroghe mi è sembrata un'oscenità legislativa. Ora viene emanato un provvedimento milleproroghe al mese (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi) e poi abbiamo dato vita ad un fenomeno che non saprei come definire e che nei miei appunti ho chiamato «legge trenino»: si tratta, infatti, di una legge che parte con un solo vagone, a cui poi se ne aggiungono, via via, molti altri. Come possiamo pensare di fare delle buone leggi in questo modo?

Signora Presidente, io mi schiero all'opposizione dell'attuale Governo e dunque non ho motivo di esprimere opinioni positive sul suo operato, però di fronte all'istituzione di un Ministro per la semplificazione normativa - lo sottolineo: per la semplificazione normativa - ho pensato che fosse stata imboccata una buona strada e che il Governo e la maggioranza avessero fatto una scelta buona. Signora Presidente, chiedo all'Aula - e non a lei direttamente, che sedendo al banco della Presidenza non mi può rispondere - cosa c'entri la semplificazione normativa con questo modo di procedere.

La prego invece formalmente, signora Presidente, dal momento che ciò attiene al suo ruolo, di chiedere al Presidente del Senato di intervenire nei confronti del Governo e della maggioranza, spiegando loro che, ad avviso del Parlamento, questo andazzo e la cattiva qualità normativa che ne consegue devono terminare, non per interesse dell'opposizione, ma per interesse dello stesso Parlamento (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, nel mio intervento in discussione generale mi limiterò a commentare gli articoli che vanno dal 27 al 39 e che riguardano la riforma, a macchia di leopardo, di alcune parti del codice di procedura civile.

Sino a ieri, in Commissione giustizia, il Ministro della giustizia ha rivendicato la scelta di inserire nel provvedimento in esame - in cui viene trattato di tutto: dalle farmacie all'ambiente, dalla Corte dei conti alla semplificazione delle procedure, dalla semplificazione normativa all'ENIT - anche la cosiddetta riforma della procedura civile. Giustamente, il Ministro ha ricordato che nel nostro Paese non ci potrà essere sviluppo economico se esso non verrà assistito da una giustizia che funzioni e che sia in grado di dare risposte ai cittadini e agli imprenditori in tempi celeri e certi. Una giustizia che ritarda la sua risposta ed è in crescente affanno sotto il peso delle cause non può assistere, infatti, lo sviluppo del Paese.

Siamo perfettamente d'accordo: non ci possono essere sviluppo economico e competitività senza una giustizia che funzioni, che sia snella e veloce. Ritengo che questa mattina il senatore Berselli, presidente della Commissione giustizia, abbia voluto farci una simpatica provocazione: per quanto simpatica, si tratta di una provocazione. Egli ha domandato di cosa si lamentasse l'opposizione, che chiede sempre di fare qualcosa e che poi, quando il Governo interviene, continua a lamentarsi. Il senatore Berselli, a volte, sembra Alice nel Paese della meraviglie.

Sono stati presentati tre disegni di legge di riforma del processo civile: uno a mia firma, uno a prima firma del senatore Casson, per il Partito Democratico, uno a firma del senatore Caruso del Popolo della Libertà. Questi tre disegni di legge organici di riforma della procedura civile non facevano altro che utilizzare il proficuo lavoro svolto, nella scorsa legislatura, in Commissione giustizia del Senato, che era pervenuto, con un accordo condiviso di tutte le componenti politiche, ad un testo frutto di un lavoro estremamente completo. Noi abbiamo ripreso quel lavoro e lo abbiamo riproposto in tre disegni di legge che hanno il medesimo contenuto.

Non ci è stato possibile procedere nell'esame dei nostri testi - e il senatore Berselli non può dimenticarsene - perché la parte relativa a questa materia, ossia gli articoli da 27 a 39 del disegno di legge in esame, era contenuta in un provvedimento che riguardava anche altre materie e quindi era assegnato alle Commissioni 1a e 2a, mentre i nostri erano assegnati esclusivamente alla 2a Commissione. Abbiamo chiesto reiteratamente di procedere con un progetto serio di riforma della procedura civile. Altro che tecniche e tattiche dilatorie, è esattamente il contrario: noi nella riforma della procedura civile non solo ci crediamo, ma la vogliamo; voi volete invece fare una cosa diversa.

Penso che per la prima volta nella storia del Parlamento la riforma della procedura civile sia stata esaminata, alla Camera, dalla Commissione giustizia in sede consultiva in quanto il provvedimento era assegnato alla Commissione bilancio; credo sia la prima volta nella storia del Parlamento italiano che una riforma di sistema venga esaminata in sede consultiva.

Successivamente, il testo è approdato in Senato all'esame delle Commissioni riunite e in quella sede, dal mese di ottobre fino a ieri, abbiamo dovuto fare di tutto, saltando da un argomento all'altro, attraverso anche una stratificazione, come ricordava il senatore Zanda, di emendamenti; peraltro, ne sono stati annunciati altri, che ancora non conosciamo, da parte dei relatori. Questo lungo parto di riforma della procedura civile avviene dunque attraverso segmenti differenziati nel tempo di cui poi si perde traccia.

A mio avviso, quanto è avvenuto ieri nelle Commissioni riunite 1a e 2a va ricordato, perché abbiamo fatto votazioni in maniera caotica e tumultuosa. Infatti, si chiedeva il voto contemporaneamente ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti; contemporaneamente, tanto per accelerare, si chiedeva chi vota a favore, chi si astiene, chi è contrario e poi si proclamava l'approvazione. Questo è stato l'iter in Commissione, altro che esame!

Per questo, giustamente, avevamo chiesto più volte di eliminare dal provvedimento in esame la riforma della procedura civile, dal momento che disponiamo di testi molto più complessi ed organici. La riforma della procedura civile, infatti, è una questione seria per il nostro Paese e non si può procedere a macchia di leopardo, prendendo qua e là una norma, inserendola e spacciandola per riforma. Ci si dice che abbiamo urgenza di farla perché il Paese ne ha bisogno.

Per favore, smettetela con l'ipocrisia! La riforma più seria riguarda i riti ed è previsto che i relativi decreti legislativi vengano emanati entro 24 mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Mi chiedo quindi quale sia l'urgenza se state dilazionando di 24 mesi l'intervento più serio. Allora, c'era tutto il tempo per svolgere in Commissione un lavoro serio che affrontasse l'argomento. Voi differite l'istituto della mediazione, che è fondamentale per riformare la procedura civile, a decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Quale urgenza per assicurare lo sviluppo del Paese! Non avete fatto una riforma: comunque sia, questo è un buon risultato? Voi, secondo il vostro solito metodo, avete rubacchiato qua e là dai disegni di legge organici che noi avevamo presentato e l'avete prospettato come riforma. Sono furti continui delle idee altrui, disseminati tanto per fare qualche cosa. No, la vostra non è una riforma, è soltanto un intervento con ritocchi disaggregati, senza una visione complessiva che riguardi veramente la riforma del processo civile.

Anche se alcuni aspetti, essendo rubacchiati, si ritrovano negli altri disegni di legge, manca una visione d'insieme, manca una visione strategica di ciò che si vuol fare. Voi evidentemente avete dimenticato - il senatore Berselli in questo ha pessima memoria - che dal 2001 al 2006 della giustizia civile non vi è importato nulla, così come della giustizia penale. Avete soltanto fatto leggi ad personam, poi accusate noi per aver governato un anno e mezzo e prodotto una serie di interventi normativi non andati a compimento per la fine della legislatura. Volevamo ripartire da lì. Voi volete continuare a spendere degli spot ma non avete a cuore la vera riforma della giustizia e quindi non avete a cuore l'interesse dei cittadini.

Preannuncio che il nostro voto sarà totalmente contrario. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, mi rendo perfettamente conto - ancor più dopo aver ascoltato gli interventi del senatore Zanda e del senatore Li Gotti - di come un provvedimento che rechi disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività del Paese, nel cui impianto vengano innestate modifiche inerenti la materia del processo civile, possa sollevare perplessità in quest'Aula. D'altro canto, lo scetticismo e un certo spaesamento sono comprensibili; sono comprensibili nei colleghi che faticano a confrontarsi con il virtuoso pragmatismo, costume di questa maggioranza.

Non abbiamo dimenticato come alla prova dei fatti ad autorevoli esponenti della parte politica oggi all'opposizione persino la raccolta dei rifiuti urbani apparve un'emergenza inestricabile, sicché un capoluogo di Regione venne umiliato, degradato all'oscena condizione di immondezzaio a cielo aperto. In qualche settimana, onorando la virtù del fare a cui poc'anzi mi riferivo, il Governo, sostenuto da questa maggioranza, cancellò la iattura ripulendo la città.

Non esco dal tema, colleghi senatori. Riaprire un capitolo vergognoso e doloroso di inettitudine e di malcostume non allontana dall'argomento che stiamo trattando, perché la filosofia che sottende l'azione di Governo anche riguardo al decreto-legge n. 112 del 2008 resta quella di mirare al risultato, mentre altrove qualcuno si sofferma su aspetti accessori.

Nonc'è che dire, sarebbe formalmente più elegante comporre per ogni materia riforme articolate e generali, e questa maggioranza è comunque l'artefice di cambiamenti mai neppure adombrati dal dopoguerra ad oggi; tuttavia, ad un ordinamento complesso e arcaico qual è il nostro, si addicono anche interventi parziali ma efficaci, per quanto apparentemente estemporanei o persino un po' forzati, opportune et importune, a tempo e controtempo, per usare un'espressione dell'Apostolo delle genti. Non ci scandalizzeremmo, d'altro canto, neppure se l'Atto n. 1082 non giacesse in Senato da ottobre e se dunque non fossero stati così ampi i tempi per apportare le variazioni del caso alle disposizioni sul processo civile. Se scandalo esiste, infatti, è tutto relativo a ben altra tempistica: come non pensare ai quasi 3.200 giorni mediamente necessari nel Belpaese per portare un processo a sentenza? Una cadenza funebre, in ulteriore e progressiva dilazione.

Inoltre, è palese, pienamente avvertito da tutti i cittadini, lo stato di necessità che ha indotto il Governo a intervenire nello spirito di concretezza evidenziato da altre circostanze come quella esemplare a cui ho voluto prima riferirmi. Ci troviamo in un'urgenza obiettiva e talmente sentita che anche l'Associazione nazionale magistrati, non particolarmente tenera con il centrodestra, ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva su questo provvedimento, pur esortando il legislatore ad incamminarsi con maggior decisione sulla strada intrapresa della velocizzazione dei processi.

La ratio che sottende tali disposizioni, cioè la semplificazione ed accelerazione delle procedure (questo si legge nella nota della giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati), è certamente condivisibile. Ancora in tale nota si afferma che la previsione contenuta nell'articolo 50, a proposito della cancellazione ed estinzione della causa civile dal ruolo, è senz'altro condivisibile poiché consente al giudice di estinguere d'ufficio processi rinviati e cancellati per assenza delle parti, impedendo in tal modo il mantenimento di pendenze fittizie a fronte di una concreta carenza di interesse. Si aggiunge che anche le novità introdotte dall'articolo 53 in tema di razionalizzazione del processo del lavoro devono essere viste con favore. Questo dice l'Associazione nazionale magistrati.

Quanto all'articolo 51, che introduce nel processo civile l'informatizzazione delle comunicazioni e notificazioni alle parti ed ai consulenti, la medesima Associazione non ha difficoltà a riconoscere che si tratta di una riforma da sempre auspicata dall'Associazione stessa, che consentirà agli ufficiali giudiziari di gestire il carico sempre più gravoso di adempimenti che determinano ritardi nella trattazione dei processi per difetti di notifiche.

Non voglio, peraltro, nascondere come il giudizio complessivo di questa associazione di categoria sulle disposizioni introdotte sia di parziale soddisfazione: infatti la nota auspica, altresì, un complessivo ed organico disegno di legge in materia. A questo proposito, vorrei rilevare però come, in un certo senso, l'organicità del provvedimento non sia esclusa, ma appaia in un contesto che fa riferimento ancor più alle esigenze del cittadino che a quelle dell'addetto ai lavori; ed è significativo, in quest'ottica, che lo snellimento delle procedure rientri nel pacchetto di misure sulla competitività.

Il disegno di legge n. 1082 non è il semplice contenitore omnibus che raccoglie di tutto e di più tra quanto serve a porre in essere interventi utili, ma disparati. In realtà esiste una coerenza di fondo in questo disegno di legge che parte dal concetto di sviluppo del territorio. È guardando ad annose necessità delle comunità locali che è stato possibile - persino opportuno - veicolare in un unico strumento lo sveltimento del processo civile e la razionalizzazione della burocrazia nelle amministrazioni comunali, l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate e lo snellimento delle procedure per ottenere le autorizzazioni per le medie e grandi opere, la diffusione delle buone prassi nel settore pubblico e la trasparenza delle retribuzioni dirigenziali; e mi fermo qui, ma vi sarebbero tantissimi altri argomenti.

Quindi, concludendo, signora Presidente, si tratta di una costellazione di provvedimenti che gravita intorno ad un nucleo fondamentale: la comunità e il territorio. Con questo disegno di legge, dal punto di vista pratico, si parte dal cittadino, sempre in ossequio al pragmatismo coerente su cui ho avuto modo di soffermarmi, e si approda all'ambito sociale, che richiede un intervento. Di fatto, viene a configurarsi un modo diverso, meno settoriale, per nulla corporativo e del tutto anticlientelare, di indirizzare l'attività di normazione.

Nel rispetto di questi valori, colleghi senatori, signora Presidente, concludo dicendo che non possiamo che valutare positivamente questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

 PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, mi ero preparato un intervento sull'eterogeneità e frammentarietà di questo provvedimento, che poteva integrare a senso, per così dire, quelli che mi hanno preceduto, svolti dai colleghi Zanda e Li Gotti. Penso, però, che a questo punto integrerei meglio queste eterogeneità e frammentarietà, già sufficientemente illustrate, mettendo invece l'Aula di fronte allo scandalo del modo in cui questo provvedimento ha marciato: e spero di riuscire a descrivere la congerie delle avventure inverosimili da esso attraversate.

Risulta dallo stralcio di un'insalata di articoli estratti dal disegno di legge n. 1441, deliberato dalla Camera nella seduta del 5 agosto 2008. Viene approvato dalla Camera come disegno di legge n. 1441-bis il 2 ottobre, trasmesso al Senato in data 6 ottobre e assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia in sede referente il 7 ottobre. L'esame in Commissione è, in realtà, iniziato il 15 ottobre 2008, mentre il 4 novembre è stata respinta la richiesta di stralciare gli articoli riguardanti il processo civile, su cui vi ha già intrattenuto il collega Li Gotti.

Il termine di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni riunite è stato fissato al 19 novembre 2008: si trattava di una scadenza importante, perché il Regolamento del Senato vieta di presentare in Assemblea emendamenti che non siano stati preventivamente depositati in Commissione e respinti. Il relatore e il Governo, dopo questa data, hanno continuato a presentare nuovi emendamenti pressoché ad ogni seduta, fatta salva la facoltà di subemendare accordata ai Gruppi. Nel corso delle sedute dell'ultima settimana, siamo andati avanti nell'esame degli articoli e degli emendamenti, ma vi è stato l'accantonamento di numerosi articoli, nonché la presentazione di ulteriori nuovi emendamenti sia da parte del relatore che del Governo, oltre alla riformulazione di altri già presentati.

La Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato il provvedimento in Assemblea quando le Commissioni non ne avevano ancora terminato l'esame (in particolare, ne avevano esaminato circa la metà scarsa). Dopo un primo rinvio, l'Assemblea ha fissato un termine per la presentazione degli emendamenti in Aula, comunicandolo per le vie brevi ai Gruppi nella giornata di lunedì 23. Questo termine, fissato per martedì 24 febbraio 2009, alle ore 17, era infatti riferito solo agli articoli da 1 a 26; quello per gli emendamenti relativi agli articoli da 26 a 45 ci è stato detto che sarebbe stato comunicato successivamente.

Mi rendo conto che si tratta di un "conto della serva" un po' farraginoso, ma ritengo sia utile sapere come sono andate le cose.

Nella medesima giornata di lunedì, nel pomeriggio, è stato inviato ai Gruppi un testo recante gli articoli da 1 a 26 modificati dalle Commissioni. Nella mattinata di martedì 24 è stato inviato ai Gruppi un secondo testo, cui riferire gli emendamenti, recante alcune modifiche rispetto a quello precedente e soprattutto contenente alcuni significativi articoli aggiuntivi all'articolo 26: si parla di riforma del processo amministrativo, di norme riguardanti l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei conti e così via. La Corte dei conti sembra il fantasma che ritorna e attraversa le varie leggi, entrando e uscendo da porte e finestre e rimescolandosi nelle materie.

Per emendare tutta questa materia rimanevano pochissime ore, dal momento che il termine delle ore 17 rimaneva invariato. Si tratta di un vizio che ritorna: abbiamo di fronte dei testi e abbiamo pochissimo tempo, non dico per emendarli, ma anche per leggerli; infatti, per emendare un testo, bisognerà pure avere il tempo di leggerlo e di studiarlo.

In seguito alla scadenza del termine, sempre nel pomeriggio di martedì 24, è arrivata la comunicazione ai Gruppi che le Commissioni 1a e 2a avevano terminato l'esame del disegno di legge con altri nuovi emendamenti e riformulazioni del relatore. Allora, è stata data informazione dalla Segreteria dell'Assemblea che finalmente sarebbe stato trasmesso anche il testo degli articoli rimanenti dal 26 al termine, come modificati dalle Commissioni. Nello stesso tempo, si informava che veniva fissato alle ore 19 del 25 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti riferito al totale degli articoli.

Nella mattinata di oggi (alle ore 9,10), è stato consegnato il testo finale delle modifiche apportate dalle Commissioni. Questo testo comprendeva anche modifiche ed articoli che precedevano l'articolo 27, nonché tutte le modifiche degli articoli dal 27 al 45. Alle ore 13,30 è stato inviato un fax con correzioni al testo finale e, in particolare, con differenze riguardanti gli articoli 27 e 39.

Nell'articolo 39 risultavano inseriti emendamenti che il resoconto di Commissione dava erroneamente per bocciati, mentre non lo erano; tale resoconto è stato quindi corretto on line e gli emendamenti approvati sono stati inseriti nel testo consegnato ai Gruppi, tutto ciò mantenendo invariato il termine finale per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

In questo alternarsi di testi corretti e testi modificati, le Commissioni hanno continuato a votare - come raccontava ottimamente il collega Li Gotti - articoli spesso riformulati, reperibili soltanto nel resoconto di Commissione e con diverse ore di ritardo. Ancora adesso chi volesse consultare la scheda del provvedimento sull'apposita pagina del sito Internet del Senato, come filologicamente individuata attraverso il motore di ricerca dei disegni di legge, troverebbe l'elenco degli emendamenti presentati nelle Commissioni, ma senza l'esito riportato a fianco. Poiché si tratta di un esito che, a termini di Regolamento, determina la proponibilità o meno dell'emendamento, si comprende che tipo di confusione questo modo di procedere possa ingenerare nei soggetti, cioè noi che siamo costretti ad occuparci della questione.

Se mi permette, signora Presidente, dopo questa inverosimile sequenza di fatti e misfatti, di procedura e di iter, sottolineo un ultimo aspetto per testimoniare la stranezza del testo. L'eterogeneità e la frammentarietà del provvedimento fanno sì che spesso esso non abbia alcuna attinenza con la finanziaria cui è collegato. Cito, signora Presidente, soltanto l'esempio della delega ambientale, che nasce da un emendamento improponibile per estraneità alla materia e proroga una delega a termine già scaduta; tutto ciò si basa su una potestà opaca del Governo sull'ambiente e il Senato può esprimere solo un parere non vincolante.

Qui c'è, in nuce, un vizio di natura costituzionale: fino al 2011, in virtù di una delega del 2004, vi sarà la procrastinazione ed il rinnovamento della delega, che coprirà ben tre legislature, di un provvedimento del quale in realtà non si conosce la struttura interna. Alla battuta del senatore Zanda sul cosiddetto provvedimento milleproroghe, penso si debba aggiungere un'altra riflessione critica sul "milledeleghe". (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

 PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, abbiamo sentito dei giudizi aspri, drastici. Ho sentito i senatori Casson, Zanda e Li Gotti parlare del processo civile. I giudizi dati sono un po' eccessivi, anche se - si capisce benissimo - questo fa parte della dialettica, è il gioco delle parti. Tuttavia io amo anche essere onesto e riconoscere a Cesare quel che è di Cesare. Del vero c'è nelle loro lagnanze: si poteva, come si può sempre, affrontare la materia in modo diverso, sicuramente più organico, come effettivamente si dovrebbe affrontare una riforma; non è il massimo affrontarla come si sta facendo oggi, per stralci.

Onorevoli colleghi, propongo un minimo di analisi che ci coinvolga tutti. È un malcostume storico caricare le urgenze sul primo provvedimento in discussione; non si riesce ad affrontarle in altra maniera quindi si approfitta dell'occasione. In questo caso, con un sistema parificato, un collegato, per stralcio, si mandano avanti disposizioni poco organiche tra loro. Ma, ahimè, se guardiamo i contenuti, hanno tutte un'importanza e riguardano tutte un'emergenza da risolvere. Se vogliamo dare un peso alla sostanza più che alla forma ragioniamo su questo.

Oggi forse il più importante quotidiano nazionale riporta addirittura due pagine sulla funzione dei magistrati onorari, sul loro peso, sul loro carico di lavoro (il 20 per cento delle vertenze viene gestito e affrontato da magistrati onorari). Il loro peso complessivo, tra magistrati togati e onorari, è quasi parificato: sono 9.000 i primi e circa 8.000 i secondi, dei quali circa 4.000 sono i giudici di pace.

In questo testo stiamo affrontando le problematiche che, a detta del giornale più importante d'Italia, rappresentano un'emergenza, su cui devono essere date risposte ai cittadini. Questo tipo di magistratura, affiancata a quella togata, sta assumendo un peso importantissimo e a questa oggi noi dobbiamo dare una risposta. I vice procuratori onorari svolgono circa il 40 per cento delle cause penali: se non ci fossero questi probabilmente avremmo la paralisi di tutti i giudizi davanti ai tribunali monocratici.

Siamo soddisfatti del fatto - che a noi preme - che si stia prendendo consapevolezza e coscienza generale dell'importanza dei riti alternativi, che in questo confuso testo sono disciplinati in modo abbastanza serio ed organico, dei riti extra procedure ordinarie, cioè le procedure conciliative.

Portando a casa il provvedimento potremmo scoprire che non solo il rito del lavoro, che già è previsto, ma anche tante controversie civili e commerciali, relative a diritti dei cittadini, potranno essere incanalate in un altro solco, trovare vie veloci, rapide, meno costose, garantite dallo Stato. I cittadini, infatti, si rivolgeranno sempre ad organi professionali, iscritti in appositi registri, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, oppure alle strutture esistenti, ai consigli degli ordini degli avvocati, mentre gli avvocati stessi avranno l'obbligo di informare i propri clienti della possibilità di adire vie diverse da quelle ordinarie.

Si è previsto di applicare le procedure conciliative anche a tutti i soggetti, tanto pubblici quanto privati, gestori di pubblici servizi. A interesse di chi? Della maggioranza? Non credo; a interesse dei cittadini, che forse trovano qualche garanzia in più di fronte ai grandi dispensatori di servizi, questi moloc quasi sempre posti su un altro piano rispetto all'utente che deve soltanto accettare condizioni su modulistiche preconfezionate.

Infatti, concordando, i Ministeri dell'economia, della pubblica amministrazione e degli affari regionali si sono presi l'impegno di emanare per decreto il famoso modello, cioè lo schema di procedura conciliativa. Consentiamo a chi deve usufruire di uno dei servizi pubblici gestiti o comunque in concessione a questi enti di spendere meno, di adire un giudice che costerà molto meno.

Quello a cui si mira è una giustizia più rapida e meno costosa, nell'interesse di ogni cittadino. Non crediamo che ciò sia da biasimare, anche se la forma è assai confusa. Si tratta infatti di un provvedimento che nasce così: abbiamo caricato su ogni vagone del treno quello che oggi sembrava giusto caricare.

Tornando alla magistratura onoraria, nel provvedimento in esame si elevano e si ampliano le competenze del giudice di pace. Quanto alle competenze per valore, noi portiamo alcune cause da 5 milioni a 5.000 euro, ed altre da 30 milioni a 20.000 euro. È vero gli importi vengono quasi raddoppiati, però siamo seri: è quasi un aggiustamento, è una manutenzione dopo l'entrata in vigore dell'euro. Di fatto, non abbiamo modificato il valore reale delle cause, ma abbiamo soltanto aggiornato il sistema a quello che in modo autonomo, con l'incremento dei prezzi, è avvenuto.

Secondo noi merita un'altra menzione - anche se alcuni colleghi non saranno d'accordo - l'articolo 10: interventi di cooperazione finalizzati al superamento di criticità di natura umanitaria, sociale o economica. Noi continueremo a dare aiuti umanitari e ad operare nella cooperazione allo sviluppo internazionale, però chiediamo un po' di corresponsabilità: chiederemo infatti agli Stati che riceveranno tale aiuto di legare ad esso la responsabilità di collaborare con il Paese che li sta aiutando. In che maniera? Verranno individuate aree di intervento rispetto alle quali verrà data priorità ai Paesi che stabiliranno con l'Italia degli accordi di collaborazione nel gestire i flussi di emigrazione, e diretti altresì ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso istituti penitenziari dei Paesi di origine.

Noi concediamo loro un aiuto, ma chiediamo di aiutarci nelle nostre due grandi emergenze: la prima riguarda la gestione dei flussi migratori, e sappiamo quanta materia viene trattata in quest'Aula; il secondo annoso problema, che ciclicamente ci ritroviamo, è l'affollamento carcerario. Daremo una mano a quei Paesi che aiuteranno l'Italia in questi due importanti settori.

Vorrei ricordare a tutti colleghi della sinistra, che hanno un po' inveito su tali modalità operative, un grande uomo della sinistra, che ricordava al Parlamento che tipo di giudizio andrebbe dato su un Governo: non esistono Governi che fanno soltanto cose positive, così come non esistono Governi che fanno soltanto cose negative. Nelle parole di Craxi, un Governo si giudica un po' con la bilancia della giustizia: si mettono le cose positive da una parte, quelle negative dall'altra e si vede dove pende il piatto. Se pende da una parte, il giudizio sarà positivo, viceversa si darà il giudizio contrario. Se nel provvedimento che stiamo discutendo troviamo più disposizioni, norme e soluzioni a problematiche che propendono al positivo, dovremo ahimè rassegnarci a recepire anche il modus per arrivarci, ossia questo treno caricato in modo improprio.

In questa inevitabile confusione che governa norme che sono più adatte a un collegato alla finanziaria, rinveniamo molti aspetti positivi, anzi preziosi, che ci fanno ritenere che sia opportuno che il provvedimento in esame venga approvato.

Approfitto degli ultimi secondi di tempo, Presidente, per chiedere l'attenzione del Governo sulla seguente questione: se avrò conforto, redigerò immediatamente un ordine del giorno sull'emergenza dei giudici di pace.

Abbiamo appena approvato l'Atto Senato n. 733, in cui attribuiamo al giudice di pace la competenza a giudicare i reati di immigrazione clandestina. In tal modo riverseremo sui giudici di pace una grande mole di lavoro, ma ciò significa anche che pretenderemo grande competenza e grande professionalità da questo tipo di giudice. Ciò implica però un minimo di continuità nell'operatività. Mi riferisco alla Provincia che conosco, quella di Trento, in cui c'è una grossa crisi, perché i giudici di pace sono quasi tutti in scadenza. Vorrei che il Governo si impegnasse a trovare una formula per procrastinare i quattro anni ex lege con altri quattro anni, in modo da non cadere in una vera e propria emergenza.

Chiedo pertanto al Governo di prendere in considerazione questa mia richiesta. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Fluttero).

 PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, stamattina il senatore Casson, illustrando la questione sospensiva, ha posto con chiarezza un punto decisivo, poi richiamato dagli interventi sia del senatore Zanda che del senatore Li Gotti, che, in verità, il presidente Berselli, anche abilmente, ha cercato di ribaltare, dando l'impressione che da parte del centrosinistra vi sia o vi fosse l'intenzione dilatoria di non fare in modo che le questioni che attengono al processo civile andassero a compimento. In verità questo punto, come ho detto, va ribaltato, perché la questione è diametralmente opposta a quanto richiamato anche poc'anzi dall'intervento, peraltro pacato, del senatore Divina.

Abbiamo voluto e vogliamo sottolineare una questione di metodo, che non è certo solo formale, ma attiene alle capacità e qualità con cui si pongono in essere le norme; si va quindi a produrre una legislazione non a prescindere dai risultati e dagli effetti, ma sapendo che alle modalità attraverso le quali si opera corrispondono effetti di un tipo piuttosto che di un altro. Tant'è che il Partito Democratico ha presentato un disegno di legge recante «Disposizioni per la riforma del processo civile» (Atto Senato n. 1016) in data 15 settembre 2008 e, se qualcuno volesse esaminare questo disegno di legge, vi troverebbe i principi della lealtà processuale, il calendario del processo, l'alleggerimento delle questioni di competenza, il procedimento sommario, la semplificazione del regime delle nullità processuali, l'unificazione dei riti.

Quindi, non solo non siamo affatto indifferenti alla riforma del processo civile, ma dal 15 settembre abbiamo presentato un articolato completo, composto di tutte le questioni che poi, via via, sono state affrontate e se, come è stato detto, si osservano alcuni, se non tanti, articoli di quel disegno di legge, li troveremo sostanzialmente e in alcuni casi formalmente identici al dispositivo inserito nel disegno di legge oggi in esame.

Quello che a noi pare non condivisibile è inserire un progetto di riforma del codice di procedura civile in un provvedimento legislativo così vasto, eccentrico e lontano dalle questioni che attengono alla giustizia civile.

Peraltro, lo stesso errore si ripete all'interno del disegno di legge Atto Camera n. 1441-ter, assegnato solo in sede consultiva alla Commissione giustizia, con il quale si va a disciplinare l'azione di classe, a modificare competenze per quanto riguarda le procure distrettuali, a mettere in campo una competenza unica ed esclusiva del TAR del Lazio sulle questioni che attengono all'energia anche per i diritti soggettivi. Vi è quindi una reiterazione nell'errore.

Pareva e parrebbe a noi, invece, che tutte queste questioni andassero affrontate in sede referente in Commissione giustizia, nell'ambito di un confronto organico e sistematico, condiviso tra centrodestra e centrosinistra. Oggi, non avremmo un articolo di legge che delega il Governo a produrre entro ventiquattro mesi norme in materia di unificazione dei riti: forse, da settembre ad oggi, avremmo un elaborato che unifica i riti. Quindi è esattamente il contrario di quanto si è sostenuto.

Certo, a giugno è stato facile dire «abbiamo modificato il processo civile», così come «abbiamo messo i tornelli», «abbiamo ridotto il periodo feriale per magistrati, giudici e avvocati»: perché si impressiona l'opinione pubblica, dando l'idea di aver approvato norme che poi, in verità, non trovano luogo da alcuna parte e, per quanto riguarda i termini feriali, nemmeno in questo provvedimento.

Si capisce che risponde al una esigenza propagandistica, di manifestare cioè l'intenzione di produrre delle norme. Ma, in sostanza, come si vede, da giugno a febbraio vi sarebbe stato tutto il tempo per procedere diversamente.

Dispiace perché è vero quello che ha detto il senatore Delogu stamattina, ricordando anche che questo provvedimento, migliorato rispetto a quello consegnatoci dalla Camera anche per il lavoro comunque fatto, contiene una serie di questioni condivise, stese peraltro in modo più leggibile. È stato eliminato, ad esempio, il filtro che riguardava la cosiddetta doppia conforme; è stato inserito il calendario del processo, contenuto anche nel nostro disegno di legge e che avevamo annunciato; si interviene sulla questione della competenza della giurisdizione in maniera efficace, disponendo con l'articolo 38 che l'eccezione di incompetenza vada eccepita nella comparsa di risposta depositata e quindi prevedendo un blocco a tutta una serie di questioni intermedie che riguardano il processo.

Ha ricordato il senatore Divina la competenza: noi avevamo proposto 50.000 euro per la competenza del giudice di pace.

Insomma, Presidente, è l'ennesima occasione persa. Possono essercene certo delle altre, però dispiace che su un provvedimento così generale le questioni della giustizia, sulle quali avevamo grande possibilità di condividere il lavoro da svolgere insieme, sia stata in maniera cedevole rispetto ai temi della propaganda più che alla soluzione degli stessi, siano state impostate in questo modo.

Quindi, esprimiamo non la nostra disapprovazione, ma comunque una posizione che da un certo punto di vista, per quanto riguarda il merito, è anche di condivisione, ma si perde in un provvedimento generale che nulla ha a che fare con la riforma della procedura civile. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

Presidenza del vice presidente NANIA(ore 17,34)

 PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berselli. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Onorevole Presidente, debbo dare atto al senatore Galperti di essere stato obiettivo, sereno e anche propositivo. Ascoltando il senatore Li Gotti sembrava veramente che fossimo Alice nel paese delle meraviglie. Il collega Galperti ci ha fatto tornare sulla terra e ha detto che obiettivamente vi è stato un confronto sereno, costruttivo nelle Commissioni riunite e ha dato altresì atto alle stesse Commissioni riunite di aver modificato, migliorandolo, il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi è un confronto, come deve esserci, in un Parlamento democratico, in cui la maggioranza non deve far pesare i propri numeri per soffocare e umiliare l'opposizione. Tant'è che alcuni emendamenti importanti, come quello del calendario, sono stati approvati e sono frutto di un contributo dell'opposizione. Altri passaggi non irrilevanti che abbiamo affrontato in sede di Commissioni riunite hanno portato a modifiche suggeriteci dalle stesse opposizioni. Pertanto, non abbiamo imposto a scatola chiusa un testo blindato tant'è che è stata la stessa maggioranza che ha proposto vari emendamenti al Governo ottenendo dallo stesso una grande disponibilità all'ascolto.

Il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - lo sappiamo - non fu esaminato in sede di Commissione giustizia della Camera ma sottoposto soltanto ad un parere. Questa volta la situazione è cambiata, anche in funzione del nostro Regolamento, e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con il Governo, in particolar modo con il sottosegretario, senatrice Alberti Casellati (che ringrazio per la disponibilità e la partecipazione a tutte le nostre riunioni), con un totale ascolto circa le nostre proposte, a dimostrazione che il testo non era blindato, che non è stato imposto né all'opposizione né alla stessa maggioranza.

Non voglio dilungarmi sul contenuto di questo provvedimento, anche perché il relatore, senatore Delogu, ha già sviluppato questo ragionamento nella mattinata odierna. Desidero soltanto soffermarmi su quei passaggi che abbiamo modificato in Commissione, con il consenso dello stesso Governo.

Si tratta di aspetti di grande importanza, come quello su cui abbiamo registrato il consenso convinto del senatore Galperti, cioè l'eliminazione della doppia conforme: il testo approvato dalla Camera prevedeva che non si potesse ricorrere per Cassazione contro la sentenza emessa in secondo grado che aveva confermato quella di primo grado, con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio. In sostanza, laddove vi fosse stata una sentenza immotivata o con una motivazione contraddittoria emessa in primo grado e poi confermata in appello, contro quella sentenza in appello non si sarebbe potuto ricorrere per Cassazione.

Come dicevo, il senatore Galperti ha affermato che hanno fatto benissimo le Commissioni riunite a cancellare questa ipotesi dal filtro, che è stato giustamente introdotto dall'altro ramo del Parlamento, circa l'ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Ringrazio il senatore Galperti, anche se devo ricordargli che quella doppia conforme fu inserita nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento proprio con un emendamento presentato dalle opposizioni. Ma questo sta a significare che sia la maggioranza sia l'opposizione sono autonome rispetto al testo che stiamo esaminato in seconda lettura.

Vorrei soffermarmi brevemente su questo benedetto filtro. Dico "benedetto" perché obiettivamente è stato introdotto in modo assolutamente condivisibile dalla Camera dei deputati, poiché serve per deflazionare il carico di lavoro presso la Suprema corte di cassazione. Questo filtro (chiamiamolo così, seppure con un termine poco giuridico) è previsto in tanti altri Paesi europei, dove la giustizia civile funziona molto meglio che da noi ed ha tempi estremamente più brevi rispetto a quelli che ci sono da noi.

Si imponeva, quindi, l'introduzione di un filtro in Cassazione per escludere l'ammissibilità del ricorso per fattispecie dilatorie o superate da un orientamento giurisprudenziale che non si riteneva di modificare. Si è trattato quindi di una vera e propria rivoluzione, che consideriamo importantissima, sulla quale le stesse opposizioni hanno finito per concordare.

È sicuramente meglio un unico filtro, rispetto a tanti filtri assegnati alle varie sezioni, per evitare possibili discordanze circa l'ammissibilità o meno dei ricorsi, che potrebbero determinare situazioni davvero imbarazzanti dal punto di vista giuridico.

Un altro passaggio che voglio ricordare brevemente, ma sul quale le Commissioni riunite si sono a lungo intrattenute, è quello della testimonianza scritta. L'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto di accedere all'ipotesi della testimonianza scritta per evitare che il testimone perdesse e facesse perdere del tempo per deporre davanti al magistrato. Ricordo però che la prova deve essere assunta nel contraddittorio tra le parti, non al di fuori di esso e non senza il controllo del magistrato.

Ebbene, il testo approvato dalle Commissioni riunite è certamente condivisibile, perché in esso si prevedono due ipotesi. Laddove c'è l'accordo delle parti, c'è la possibilità di chiedere al testimone di far pervenire per iscritto, nel termine fissato, le proprie dichiarazioni. Quindi, la testimonianza scritta, così come l'abbiamo recepita, presuppone l'accordo delle parti, non è sufficiente la richiesta di una sola di esse.

La seconda ipotesi che abbiamo previsto è che non vi sia l'accordo delle parti, ma ci sia comunque il controllo del magistrato, a seguito della deposizione, quando si parla di documentazioni di spesa, per cui effettivamente non c'è l'interesse a far andare a testimoniare il carrozziere, il tappezziere, il meccanico o l'elettrauto, perché si perderebbe tempo. In questi casi, qualora si tratti di confermare fatture che attestino determinati versamenti di spesa, l'avvocato ha la possibilità di raccogliere queste testimonianze e di produrle in Aula (fermo restando che il magistrato può sempre ritenere necessaria l'audizione del testimone).

Questo era un passaggio molto importante perché abbiamo chiarito la natura di questa testimonianza scritta, abbiamo eliminato gli inconvenienti che avrebbero potuto sorgere in funzione del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e abbiamo dato un contributo positivo e importante per l'accelerazione del processo.

Di fondamentale importanza è un altro punto su cui voglio soffermarmi, così come di fondamentale importanza è il filtro che intelligentemente il Governo approvò in Consiglio dei ministri e che noi abbiamo confermato nella sua totalità (eccezion fatta per quella doppia conforme introdotta in Aula alla Camera dei deputati). Il punto è quello relativo alla semplificazione e alla riduzione dei riti. Da sempre, o da molto tempo, signor Presidente, si sosteneva che nel campo della giustizia civile esistono troppi riti. Alcuni dicono che siano 23, altri 25, altri 27 o 28: nessuno lo sa. Forse neanche l'onorevole Sottosegretario sa quanti riti in realtà esistano oggi nel nostro Paese e quanti riti diversi bisogna seguire per non violare il rito previsto da una legge speciale.

Noi abbiamo ottenuto dal Governo - e gliene siamo grati - la disponibilità a intervenire in modo pesante per la semplificazione e la riduzione dei riti. Abbiamo quindi ottenuto molto e pensiamo di avere confezionato, insieme all'opposizione e al Governo, un testo ampiamente condivisibile e riformatore. Poi, se l'opposizione aveva nel cassetto tutte queste riforme non si capisce - come ho detto questa mattina - perché non le abbia approvate nel corso dell'altra legislatura.

Ringrazio comunque l'opposizione per la collaborazione e ringrazio i due relatori, i senatori Malan e Delogu, per l'impegno profuso in tutto questo periodo. Ovviamente, ringrazio anche il presidente Vizzini per avere, insieme ai componenti della 2a Commissione, seguito l'iter complessivo di un procedimento particolarmente complicato e difficile all'esito del quale siamo consapevoli e orgogliosi di avere presentato un'ottima riforma. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, in primo luogo, ringrazio i presidenti Vizzini e Berselli, il correlatore Delogu, tutti i senatori che hanno partecipato ai lavori in Commissione e i rappresentanti del Governo che sono intervenuti consentendoci, nel corso dei mesi scorsi, di portare avanti un lavoro che io ritengo positivo.

Il senatore Zanda ha parlato di degrado dell'attività legislativa a proposito di questo provvedimento. Noi sappiamo che sicuramente vi è stata un'evoluzione nel modo di fare le leggi e sappiamo che non tutte le forme di questa evoluzione sono positive. Il fatto, però, di avere numerosi argomenti e numerosi settori di intervento in un provvedimento, nell'eventualità che questi siano positivi, non mi porta a vedere in ciò alcunché di male. Non sono solo le grandi riforme, quelle articolate in tanti bei capi, articoli e titoli, a essere utili alla vita del nostro Paese, in particolare nei settori della semplificazione e dello sviluppo economico, che sono due grandi capitoli di questo provvedimento, ma sono alcuni - tanti - interventi che vanno a risolvere dei problemi specifici.

Credo sia stato svolto un lavoro molto positivo in questo senso, anche se forse non molto visibile all'esterno della pubblica amministrazione: le norme spesso modificano procedimenti interni alla pubblica amministrazione, ma il beneficio si estenderà a tutti i cittadini e non resterà confinato all'interno.

Chiaramente non si tratta di un'azione spettacolare, non siamo di fronte a quelle belle riforme, che magari legano il proprio nome a quello del proponente o di un Ministro. Viene creata, però, una serie di piccoli benefici, di cui il nostro settore produttivo e la nostra pubblica amministrazione hanno davvero grande bisogno, specialmente in tempi di crisi economica.

La ricostruzione puntuale, oserei dire filologica, fatta dal senatore Pardi della vita del provvedimento in esame, giustamente ha evidenziato che esso nasce dalla necessità di mantenere una forma di organicità in quel grande collegato alla finanziaria rappresentato dall'Atto Camera n. 1441. Credo che l'inserimento di alcuni argomenti nuovi non sia negativo, anche perché contemporaneamente ne sono stati tolti altri.

Nel corso dei lavori delle Commissioni riunite del Senato, è stato, ad esempio, soppresso l'articolo 2 e sono stati stralciati gli articoli 16 e 17 e gran parte dei commi dell'articolo 9. Sul provvedimento in esame c'è stato dunque un lavoro di affinamento che ritengo positivo.

Il senatore Bodega ha affermato che l'importante è il risultato: guardando i singoli provvedimenti contenuti nel testo approvato dalla Camera e quelli aggiunti dalle Commissioni del Senato, ritengo che abbiamo fatto un buono lavoro.

Il senatore Divina ha citato, in particolare, le priorità date agli interventi in materia di cooperazione internazionale: credo che presentare un disegno di legge apposito, data la dinamica dei lavori parlamentari, non sarebbe stato possibile. Ben venga allora aver inserito questi provvedimenti, volti alla semplificazione e alla maggiore finalizzazione degli interventi: ritengo che ciò sia stato senz'altro positivo.

Ritengo che il Parlamento, nel difendere le proprie prerogative e il grande lavoro che compie, dovrebbe attuare più che qualche forma di autocritica, qualche miglioramento. Le Commissioni devono anche esaminare provvedimenti non costituiti da un grande numero di articoli, che non propongano grandi riforme capaci di scrivere una pagina importante della storia, ma che siano comunque in grado di dare buoni risultati, anche attraverso un disegno di legge, che proceda autonomamente.

La 1a e la 2a Commissione permanente del Senato si sono fatte carico di portare avanti questo grosso lavoro e per questo vanno ringraziati tutti i loro componenti, di maggioranza e di opposizione, come ho detto all'inizio del mio intervento. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

 (omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1082 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, anch'io esprimo il ringraziamento più sentito al correlatore Malan, ai Presidenti delle Commissioni riunite e ai loro componenti, senza distinzione di parte. Debbo dire, però, che la discussione di questo pomeriggio mi ha lasciato interdetto e rammaricato. A parte l'eccezione costituita dall'intervento del senatore Galperti, che ringrazio sentitamente, sono state fatte da parte dei senatori Zanda, Li Gotti e Pardi affermazioni prive di senso. Infatti, abbiamo discusso questo provvedimento lungamente in Commissione.

Il senatore Pardi sostiene che arrivavano emendamenti uno dopo l'altro: certo, perché la discussione portava tutti a valutare che c'erano altri temi da affrontare, da risolvere, se possibile, e lo si faceva. Secondo me, questo è ciò che si deve fare quando si discutono serenamente temi concreti come il codice di procedura civile. Non c'è nulla di definitivo e di fermo.

Se non avessimo portato emendamenti, se non avessimo accettato e votato circa una decina di proposte dell'opposizione ci avrebbero detto che portiamo provvedimenti blindati, che non vogliamo ascoltare nessuno e che desideriamo andare avanti per la nostra strada; invece, in questo caso abbiamo dialogato. Chiaramente, la perfezione non è degli esseri umani, quindi mi rendo conto che se spulciamo norma per norma, paragrafo per paragrafo, qualcosa che non va bene ci sarà; ci deve essere, altrimenti non saremmo esseri umani.

La realtà è che si è cercato di introdurre nel nostro ordinamento norme precise, che ha enunciato il senatore Berselli e non le ripeto perché sarebbe inutile, però si è fatto qualcosa di concreto, di positivo e chi svolge la professione di avvocato o segue sotto altri profili l'attività giudiziaria si accorgerà che tutto questo servirà a raggiungere lo scopo di ridurre i tempi della giustizia.

Abbiamo cercato di fare proprio questo, eppure in questa sede nessuno viene a portare un contributo, ma soltanto delle critiche generiche e non sulla sostanza, bensì sulla forma. Sono d'accordo con i senatori Bodega, Divina e Galperti: certo, nessun essere umano è perfetto, neanche il Senato lo è, ma non si può dire che tutto va male ed è da buttare. Vedrete che le norme approvate funzioneranno e serviranno a ridurre la durata dei processi; qualcuna magari non funzionerà, ma sappiamo che le leggi vanno sperimentate nel lavoro concreto e non a livello teorico. Se ci sarà qualcosa che non va, saremo tutti pronti a dire che è meglio cambiarla; tuttavia, sostenere che tutto il provvedimento non serve a niente, che si è fatto tutto alla carlona, è un modo di ragionare assolutamente inutile. Se dobbiamo rinnovare il codice di procedura civile, procediamo tutti insieme. Noi siamo pronti a farlo, ma non a sentirci dire che, se portiamo emendamenti, siamo incerti o che, se non li portiamo, blindiamo i provvedimenti.

Ritengo pertanto che il testo delle Commissioni riunite, con qualche emendamento che potrà ancora essere apportato, perché nulla è definitivo, sarà sicuramente positivo per l'andamento della giustizia civile italiana. (Applausi dal Gruppo PdL).

 PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge che stiamo esaminando - è a tutti noto - origina dall'Atto Camera n. 1441, presentato dal Governo il 2 luglio 2008 alla Camera. Un triplice stralcio operato poco prima dell'aggiornamento estivo dei lavori parlamentari ha generato, tra gli altri, il disegno di legge n. 1441-bis, intitolato, tra l'altro, al processo civile, ma in un contesto il cui incipit era e rimane: disposizioni per lo sviluppo economico.

Non si tratta di un approccio volto a utilizzare la tecnica del provvedimento contenitore, né del prodotto normativo omnibus, come questa mattina ha affermato il senatore Casson. Si tratta della consapevolezza, non certo solo del Governo, ma ben diffusa tra tutti i cittadini, del fatto che il lavoro, l'imprenditoria, la libera iniziativa, ma più in generale i rapporti economici e sociali, perfino i rapporti familiari non si possono svolgere serenamente e dare i loro pieni frutti in termini di benessere, ricchezza e sviluppo se sullo sfondo l'apparato giudiziario, non solo non dà le necessarie garanzie di tutela rispetto al danno, al sopruso, all'inadempimento, ma genera esso stesso ulteriore danno, ulteriore sopruso, ulteriore inadempimento.

Voglio citare due fonti, al di sopra di ogni parte, che autorevolmente dimostrano la validità di un approccio che sposa riforma del processo civile e provvedimenti di sviluppo economico. La prima è il rapporto della Banca mondiale del 2007, entrato purtroppo agli onori della cronaca perché è stato impietosamente ricordato che l'Italia è oltre il centocinquantesimo posto nella graduatoria mondiale di efficienza nel giudizio civile, perfino dopo l'Angola e il Gabon. Per la verità, questa posizione tiene conto anche del costo del processo, che in Italia è bassissimo, perché se si guardasse solo alla durata del processo la posizione in classifica scenderebbe ancora.

Voglio citare un'altra parte meno nota, ma non per ciò meno significativa, di quel rapporto, quella dove si evidenzia come nei Paesi con adeguate strutture giudiziarie capaci di rendere esigibili i crediti, i fidi bancari crescono del 27 per cento. Al di là di ogni considerazione sulla necessità di un sistema giudiziario efficiente, in nome della civiltà giuridica, un sistema che dispensi certezza giuridica agli operatori conviene perché promuove lo sviluppo e il benessere economico. Una giustizia civile veloce fa girare velocemente l'economia.

Non sarà un caso - ed è il secondo contributo che volevo ricordare - se la Banca d'Italia, che certamente non ha dirette competenze in materia giudiziaria, ha pubblicato un'interessante ricerca sulle cause di non funzionamento delle riforme del processo civile in Italia con particolare riferimento ai gradi di giudizio successivi al primo. Il nostro istituto centrale è dunque attento alla parte forse più significativa, quella della tutela, del contesto giuridico in cui si muovono i rapporti economici ed esamina diagnosi e terapie che confortano in gran parte l'approccio del Governo.

Oggi, il quadro che si presenta è tale che, nella deprecabile eventualità di un qualsivoglia profilo di lite e contrasto tra privati, ciò che lo Stato appresta non è una sede di risoluzione rapida, non è una sede di risoluzione attenta, ma è il vero e proprio inizio di un calvario dove la complicazione prevale sulla complessità e dove costi e tempi si moltiplicano di tanto in quanto si riducono prima le certezze e poi le speranze. Questo è il comune sentire dei cittadini, questo è indegno per un Paese civile.

Non si può stare a guardare; il tempo dell'analisi, che è stata ampia e partecipata, ormai è scaduto. Il richiamo del Governo all'urgenza con 5 milioni e mezzo di cause civili pendenti non è un'ipocrisia - mi rivolgo al senatore Zanda, che non è più presente - è purtroppo il richiamo ad un senso di responsabilità.

Il testo pervenuto in Senato è stato esaminato alla Camera dei deputati dalla I e dalla V Commissione.L'esame referente si è svolto durante tutto il mese di settembre fino al dibattito in Aula che si è concluso con l'approvazione il 2 ottobre. È seguita una lunga pausa di riflessione, durante la quale il risultato del lavoro svolto è rimasto all'attenzione di una vasta platea della politica e degli operatori del diritto. A seguito di questa protratta ed intensa attenzione, l'impianto del provvedimento è rimasto intatto nel suo complesso e nelle sue parti principali.

In più di un'occasione, inoltre, è emerso l'apprezzamento per un intervento riformatore che era ed è giudicato improcrastinabile e necessario, sia pure con tutti gli indubbi distinguo su taluni aspetti nel merito di singoli istituti. Così mi pare di poter leggere nel parere del Consiglio superiore della magistratura e nell'intervento dell'Associazione nazionale magistrati sui profili della riforma, che vengono giudicati in gran parte condivisibili e certamente, per taluni aspetti, discutibili.

Nel complesso dell'esame parlamentare, dunque, l'apporto è stato articolato. Gran parte degli studi del processo civile, elaborati nella precedente legislatura, sono stati trasfusi nell'attuale testo normativo e questo non può essere sfuggito all'attenzione del senatore Li Gotti, perché lo ha ammesso lo stesso senatore Galperti, elencando un numero consistente di istituti presenti nei loro disegni di legge e nel disegno di legge governativo.

Il clima ha inoltre conosciuto momenti di sinergia e momenti di approfondimento costruttivo. Di tutto ciò non c'è che da congratularsi con il Parlamento tutto e, per quanto riguarda in particolare il Senato, con i relatori Malan e Delogu, con i presidenti Vizzini e Berselli ed i senatori tutti, sia di maggioranza che di opposizione, cosa che faccio in modo convinto a nome del Governo.

Il provvedimento intende dunque perseguire un sistema giudiziario all'altezza di un sistema di sviluppo economico. Obiettivo principale è la riduzione dei tempi del processo civile. È questo obiettivo che costituisce il comune denominatore dell'impianto normativo. Non è una visione strategica, senatore Li Gotti, chiediamolo agli italiani che attendono una risposta di giustizia per 8 o 10 anni.

Ho ricordato prima il clamore suscitato dai dati che collocano l'Italia dietro alcuni Paesi africani. Sono altri, per la verità, i dati che mi preoccupano di più: non i raffronti dell'Italia con l'estero, che sono impietosi anche quando sono condotti nell'ambito del più limitato contesto europeo; ciò che veramente preoccupa sono invece i raffronti dei dati italiani nel tempo perché dimostrano che stiamo precipitando nel baratro.

La durata effettiva dei primi due gradi di giudizio passa da 2343 giorni nel 1992 a 2565 giorni nel 2001, ultimo anno per cui questi dati sono disponibili. Sommando anche il terzo grado di giudizio si ottengono risultati ancora peggiori: recenti rilevazioni indicano che la durata stimata dei processi ha subito un'impennata dei tempi tra il 2001 e il 2005. Non solo la nostra situazione è drammatica, ma va peggiorando.

Rispetto a questo quadro desolante non si può non onorare il senso di responsabilità e realizzare un intervento, perfettibile ed opinabile finché si vuole, come ha sottolineato il senatore Delogu, ma nondimeno necessario in una situazione disastrosa di cui tutto si può dire tranne che può essere lasciata così com'è.

La sostanza dispositiva delle norme sul processo civile, finalizzate soprattutto a deflazionare il terribile carico di arretrato che grava su ogni tentativo di scossa del sistema giudiziario, sono ormai note ai senatori ed illustrate nella relazione. Ci sono provvedimenti dal lato della domanda di giustizia, penso in particolare al principio di lealtà processuale, e soprattutto dal lato dell'offerta; un impianto vasto ed articolato che comprende, tra l'altro, le iniziative volte all'unificazione e riduzione dei diversi riti (credo, senatore Berselli, che siano circa una trentina), le norme volte a ridurre i tempi processuali, il nuovo procedimento sommario di cognizione e la mediazione civile commerciale finalizzata alla conciliazione stragiudiziale.

Sui giudici di pace, il cui lavoro è da tutti apprezzato, senatore Divina, faremo assieme una riflessione.

Qualcosa consentitemi di dire in particolare sul cosiddetto filtro in Cassazione: si tratta di un'innovazione sostanziale e significativa, certo non da tutti condivisa, ma che pare obiettivamente ragionevole, cauta e circostanziata.

Ho citato all'inizio un recente studio della Banca d'Italia sul processo civile: ebbene, quello studio, basato sulla letteratura economica, segnala che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'efficienza dell'ultimo grado di giudizio, poiché questo condiziona le scelte delle parti e il comportamento dei giudici nei precedenti gradi.

In Italia, dice questo studio, i carichi della Corte nel settore civile sono andati aumentando in modo vertiginoso nell'ultimo decennio, mentre le riforme del processo civile hanno, fino a tempi recentissimi, interessato solo marginalmente il giudizio presso la Suprema corte.

Voglio poi velocemente ricordare come gli interventi di semplificazione recati da questo provvedimento condividano l'indirizzo e le principali caratteristiche di quelli già approvati nel decreto-legge n. 112, che tra l'altro spingono verso il processo telematico: aumento della velocità, diminuzione dei costi.

In cima alla classifica di efficienza processuale, sempre lo studio della Banca mondiale pone i sistemi giudiziari in cui le cause civili possono essere introdotte e proseguite per via informatica. In quei sistemi, si legge nel rapporto, il difensore verifica sul proprio computer il tempo che manca all'udienza fissata e un messaggio automatico sul cellulare lo avverte della convocazione del giudice. In quel tipo di sistema, ci vogliono 150 giorni per definire una causa; nel nostro, 1210: quasi dieci volte tanto.

La giustizia civile italiana deve essere portata a livelli di efficienza degni di un grande Paese industrializzato, specie in un contesto generale dove l'ampiezza e la portata della crisi richiedono risposte veloci ed efficaci, capaci nel loro complesso di rafforzare le condizioni di operatività dell'economia. Gli interventi predisposti sono provvedimenti - se si vuole - chirurgici, ma di primo intervento e, soprattutto, mirati selettivamente a ridare mobilità e respiro ad un sistema gravemente compromesso, che non si può assolutamente - e so che questa consapevolezza è comune - lasciare in queste condizioni.

Per questo motivo, auspico l'approvazione convinta di questo progetto.(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fosson).

 PRESIDENTE. Colleghi, per consentire alla 5a Commissione di esprimere il parere sugli emendamenti presentati, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 18,15).