Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Iter alla Camera: discussione in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI   AC N. 1441/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 4
Data: 16/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Iter alla Camera: discussione in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 33/4

(parte seconda)

 

 

16 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiCoordinamento del Dipartimento Affari costituzionali

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 1441-bis-B, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 33/2: Elementi per l’istruttoria legislativa;

§         n. 33/3: Schede di lettura;

§         n. 33/4, suddiviso in 5 parti: Iter alla Camera (A.C. 1441) e Iter al Senato (A.S. 1082);

§         n. 33/5: Normativa di riferimento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0006b2.doc

 


INDICE

 

Relazione delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio (A.C. 1441-bis-A)

§      Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria  3

Discussione in Assemblea

Seduta del 25 settembre 2008  143

Seduta del 30 settembre 2008  207

Seduta del 1° ottobre 2008  343

Seduta del 2 ottobre 2008  547

 

 


Relazione delle Commissioni riunite
I Affari costituzionali e V Bilancio
(A.C. 1441-bis-A)

 


N. 1441-bis-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico

(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa

(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia

(ALFANO)

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008)

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(Relatori: BERNINI BOVICELLI, per la I Commissione;

CORSARO, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 24 settembre 2008, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.


 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-bis nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:

il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; la presenza di disposizioni che incidono su un così ampio spettro di ambiti normativi determina un'inevitabile difficoltà nell'iter parlamentare, dal momento che esse attengono alle competenze primarie di commissioni diverse da quelle competenti in sede referente (quale ad esempio la commissione Giustizia), il cui proficuo apporto all'istruttoria legislativa risulta dunque limitato alla sola funzione consultiva;

 in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di «realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga» (articolo 14, comma 2), di «individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private» (articolo 30, comma 1), di «razionalizzazione del ruolo del segretario comunale» nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-bis);

esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma 1-bis) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-bis, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

 nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedimento procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualcivilistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-bis, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);

formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;

contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-bis), per le quali tuttavia andrebbe verificato se si tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;

reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV «Casa e infrastrutture» riguarda la diversa materia delle «Centrali di committenza»; il capo IX, «Privatizzazioni» contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, «Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome», non reca alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti internet anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14, comma 2 - ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che riguarda la medesima materia (la «banda larga») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);

all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-sexies, ultimo periodo - che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e fissa nuovi contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;

agli articoli 25 e 61-bis, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi - prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare «in forma integrale ovvero in forma sintetica» il testo, la materia o il principio di diritto richiamato - potrebbe essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale;

all'articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 - ove si modifica il disposto del comma 9 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l'indicazione di dichiarazioni, assensi dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 14-quater della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;

all'articolo 40, comma 1- bis - che novella l'articolo 3, comma 52-bis, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all'adozione di futuri regolamenti di delegificazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-bis per l'adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell'iter del provvedimento in esame;

all'articolo 48 - che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale - dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui «siti istituzionali» delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1 - che, modificando l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo)di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), che introduce nella medesima legge n. 241, all'articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;

all'articolo 30, comma 5 - ove si prevede l'adozione di «un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;

all'articolo 33, comma 1, lettera a) - ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i «Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;

all'articolo 42, comma 3 - secondo cui «i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera b) del citato comma 10).»

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volte a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli, da 52 a 64;

l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite I e V, per quanto ineccepibile sotto il profilo regolamentare, tuttavia comprime le prerogative e le competenze della Commissione giustizia, che rappresenta la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile;

è necessario quindi che in futuro i provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia, in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono nel loro complesso apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, appare opportuna una semplificazione della procedura di assunzione della prova, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio;

l'articolo 53-bis, comma 1, sancisce il principio dell'appellabilità di tutti i provvedimenti di primo grado aventi natura decisoria, che potrebbe suscitare seri dubbi interpretativi in ordine a quei provvedimenti di natura decisoria per i quali la normativa vigente non prevede opportunamente il giudizio d'appello;

 con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, appare opportuna una ulteriore riflessione volta a definire i limiti della discrezionalità spettante al collegio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché ad esplicitare il riferimento al rispetto del principio del contraddittorio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 53-bis sopprimere il comma 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, come descritto in premessa;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, come descritto in premessa.

 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente;

valutato positivamente l'inserimento dell'articolo 25-bis, che procede nella direzione della semplificazione della gestione del bilancio delle sedi all'estero, con particolare riferimento ai procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero, nel quadro del processo di revisione degli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri e in attuazione della legge finanziaria per il 2007;

esaminato, inoltre, l'articolo 33, recante norme per semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione nei Paesi indicati nel decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, nonché interventi di natura umanitaria sociale o economica in altre aree;

osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui alla lettera a) dello stesso articolo 33, comma 1, sembrano in via interpretativa essere riferite ai Paesi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, relativo ad interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;

rilevato infine che, con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), appare opportuno scongiurare formule generiche in ordine alle criticità ivi citate e provvedere a includere in tale nozione i casi di emergenza oltre che di natura umanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera a), valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il riferimento espresso all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la nozione di criticità nel senso di considerare quelle di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

 

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

considerato che il citato nuovo testo non contiene disposizioni di competenza della Commissione Difesa;

esprime:

NULLA OSTA

 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, come risultante dallo stralcio di talune disposizioni;

rilevata l'opportunità di assicurare il migliore coordinamento delle norme contenute nel disegno di legge con quelle recate dal decreto-legge n. 112 del 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni del provvedimento che risultano letteralmente identiche o sostanzialmente corrispondenti a disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero di assicurarne il coordinamento, con particolare riferimento, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, agli articoli 4, 14 e 20.

 

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-bis recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sarebbe opportuno coordinare le varie risorse disponibili di cui al comma 1, dell'articolo 51 sulle medesime finalizzazioni già in precedenza previste, in particolare su quelle del progetto «diamogli credito» promosso dal Ministero delle politiche giovanili e le attività sportive insieme con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quello per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, finalizzato ad un agevole accesso al credito da parte degli studenti impegnati nella formazione universitaria e post-universitaria.

 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1441-bis, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che sono stati opportunamente soppressi l'articolo 2 e l'articolo 21 del testo originario, nel frattempo confluiti nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

osservato, invece, che il contenuto dell'articolo 19 non ha subìto sostanziali variazioni, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito;

rilevato, in proposito, che l'articolo 19 riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del «codice dei contratti pubblici» di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui scopo - secondo le intenzioni del Governo - è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa;

preso atto che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa;

rilevato che le disposizioni citate, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi e prevedendo misure eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali - per rispettare le norme contenute nell'articolo 19 - rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti;

ricordato che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori, nonché che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi;

preso atto che, d'altra parte, il prodotto offerto dalla centralizzazione degli acquisti non sempre ha garantito la qualità e la specificità delle richieste delle singole amministrazioni, producendo spesso sprechi di denaro pubblico e risposte scadenti verso l'utenza, oltre che una limitazione eccessiva dell'autonomia delle amministrazioni, specialmente dei piccoli comuni con committenze contenute;

ritenuto, quindi, opportuno scongiurare che simili risultati possano prodursi anche nel delicato settore degli appalti di lavori pubblici e auspicato, semmai, un rafforzamento dei controlli rispetto alle ordinarie attività delle amministrazioni locali e una reale incentivazione della facoltà di ricorso alle centrali di committenza di area vasta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per le motivazioni di cui in premessa, sia soppresso l'articolo 19 ovvero siano soppressi, quanto meno, i commi da 3-septies a 3-undecies del medesimo articolo 19, che potrebbero - in caso di loro approvazione - rappresentare una disciplina eccessivamente rigida per gli enti locali, che limiterebbe in misura eccessiva soprattutto le attività di pianificazione degli appalti dei piccoli comuni.

 

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» (C. 1441-bis, Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge (C. 1441-bis Governo) recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», così come modificato dalle Commissioni competenti per materia,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-bis recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo del disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

considerata l'opportunità, ai fini di una migliore tutela della salute e per garantire un adeguato livello tecnologico e qualitativo dei dispositivi medici, nonché per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, di introdurre un contributo a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici, a favore delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il superamento dei prezzi di riferimento, previsti dal disposto dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai dispositivi medici, inserendo uno sconto in fattura fino all'1 per cento per le forniture a strutture del Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la rubrica al fine di renderla omogenea con il contenuto del medesimo articolo.

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

 valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno», con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per la gestione in house e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante il riordino dei servizi pubblici locali, ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni;

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della predetta legge che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 5, sarebbe opportuno legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno» e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 19, comma 3-novies, del testo in esame, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezziari dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 30, di sopprimere i commi 1 e 2 affinché sia rinviata la disciplina delle farmacie rurali ad una apposita legge-quadro in materia;

d) valutino le Commissioni di merito, al comma 5 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

e) valutino inoltre le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 30, l'opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;

f) valutino altresì le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42 del provvedimento che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che regola la materia.

 

 


 

TESTO

del disegno di legge

TESTO

delle Commissioni

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

Capo I

IMPRESA

Capo I

IMPRESA

Art. 1.

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate).

      Soppresso.

      1. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su interventi di rilevanza strategica nazionale, sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

 

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali di volta in volta interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.

 

      3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 2.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

      Soppresso.

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

 

      2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i princìpi di cui al presente articolo.

 

      3. Costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

 

Art. 3.

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Art. 4.

(Banca del Mezzogiorno).

      Soppresso.

      1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».

 

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il comitato promotore della Banca, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

 

      3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

 

          a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

 

          b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

 

          c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

 

          d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

 

      4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

 

      5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Artt. 5-13.

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Capo II

INNOVAZIONE

Capo II

INNOVAZIONE

Art. 14.

(Banda larga).

Art. 14.

(Banda larga).

      1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

      1. Identico.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Identico.

          a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;

 

          b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture tra i diversi operatori;

 

          c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

 

          d) previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;

 

          e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

 

          f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

 

          g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate;

 

          h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

 

      3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

      3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.

      4. Identico.

      5. Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

      5. Identico.

Capo III

ENERGIA

 

Artt. 15-18.

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Capo IV

CASA E INFRASTRUTTURE

Capo IV

CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 19.

(Centrali di committenza).

Art. 19.

(Centrali di committenza).

      1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      1. Identico:

      «3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

      «3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

      3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, anche sulla base dei valori espressi nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

      3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

      3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

      3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

      3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

      3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

      3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

      3-sexies. Identico.

      3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

      3-septies. Identico.

      3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

      3-octies. Identico.

      3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.

      3-novies. Identico.

      3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

      3-decies. Identico.

      3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

      3-undecies. Identico».

Art. 20.

(Infrastrutture militari).

      Soppresso.

      1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 13-ter:

 

              1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

 

              2) le parole: «entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;

 

          b) al comma 13-ter 2:

 

              1) dopo le parole: «a procedure negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;

 

              2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;

 

          c) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

 

      «13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».

 

      2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;

 

          b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

 

      3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato del comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

 

          a) le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e le gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

 

          b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

 

          c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

 

          d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;

 

          e) le alienazioni e le permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

 

          f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, e successive modificazioni, si applicano anche dopo la dismissione.

 

      4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Capo V

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Capo V

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 21.

(Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali).

      Soppresso.

      1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali è disposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.

 

      2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all'esercizio;

 

          b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

 

          c) considerare la possibilità di disporre l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio;

 

          d) prevedere, nell'ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a evitare possibili conflitti di ruolo;

 

          e) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l'ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

 

          f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

 

          g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

 

          h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

 

          i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

 

          l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

 

          m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione a ciascun settore della nuova normativa;

 

          n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

 

          o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

 

          p) prevedere l'applicazione del princìpio di reciprocità ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare;

 

          q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e di accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

 

          r) definire, sentite le competenti autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e di imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

 

          s) prevedere, nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

 

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al medesimo comma 2.

 

Artt. 22-24.

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Capo VI

SEMPLIFICAZIONI

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI

Art. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

Art. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

      1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

      1. Identico.

      2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

      2. Identico.

 

      3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

 

Art. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

 

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

 

          a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

 

          b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

 

          c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile delle risorse umane.

 

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

 

          a) l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

 

          b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

 

          c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

 

          d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

          e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

Art. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.

 

      2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

 

      3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

 

      4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

 

      5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

 

      6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

 

      7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

 

      8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

 

      9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti»;

 

          b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

 

      «Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

 

      2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

 

      3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

 

      4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;

 

          c) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

 

      «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

 

      2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

      2. Identico.

      3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

      4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

      4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.

      5. Identico.

      5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

      6. Identico.

Art. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

Art. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 16:

 

              1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;

 

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

 

              3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

 

              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

      «5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

 

              5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

      «6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

 

          b) all'articolo 17:

 

              1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

 

              2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 

      «2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui al comma 1.

 

      2-ter. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

 

      2-quater. Il rapporto di cui al comma 2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;

 

          c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

 

Art. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

Art. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

      1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

          a) identica;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          b) identica;

      «2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

      «2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

      2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

      2-ter. Identico»;

          c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

          c) identica.

      2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

      2. Identico.

      3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».

      3. Identico.

      4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

      4. Identico.

      5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».

      5. Identico.

      6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

      6. Identico.

      7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      7. Identico.

Art. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

Art. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          a) identica;

      «2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

 

          b) all'articolo 29:

          b) identico:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              1) identico;

      «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

 

              2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

              2) identico:

      «2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

      «2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

      2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

      2-ter. Identico.

      2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

      2-quater. Identico.

      2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

      2-quinquies. Identico».

Art. 30.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

Art. 30.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

      1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è abrogato.

      2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta in favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2009.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domicialiare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

          b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

          c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

          d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

 

          e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

      3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico.

          a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 

          h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

      «4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

 

      4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

      4. Identico.

      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      6. Identico:

          a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;

          a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni;

          b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

          b) identica;

          c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

          c) identica;

          d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

          d) identica.

Artt. 31-32.

.................................................

.................................................

.................................................

 

Art. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

Art. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

      1. Identico.

          a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

 

          b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

 

      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

      2. Identico:

          a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

          a) identica;

          b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

          b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

          c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

          c) identica;

          d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

          d) identica;

 

      3. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.

 

      4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine il decreto può essere emanato.

 

      5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

 

Art. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

Art. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

      1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

      Identico.

Art. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

Art. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

      1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

      Identico.

      2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

 

      3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

 

      4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

 

      5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

 

      6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

 

      «1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

 

      7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

 

      8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

 

Capo VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

Art. 36.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

      1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      Identico.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

 

Artt. 37-39.

.................................................

.................................................

.................................................

 

Art. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

Art. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

      1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

      1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 

      2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

 

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

Art. 41.

(Spese di funzionamento).

Art. 41.

(Spese di funzionamento).

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

      «Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

      2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

      2. Identico.

      3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

      3. Identico».

Art. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

Art. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

      1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 2 è abrogato;

          a) identica;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          b) identico:

      «3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

      «3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          c) identica.

      «5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

 

      2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

      2. Identico.

      3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

      3. Identico.

Art. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

Art. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

      1. Identico.

      2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

      2. Identico.

      3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

      3. Identico.

      4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

      4. Identico.

      5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definire in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

      Soppresso.

Art. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

Art. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

      1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.

      1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

      2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

      2. Identico.

      3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.

      3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

      4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

      4. Identico.

      5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

      5. Identico.

          a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

 

          b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 

      6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

      6. Identico.

Art. 45.

(Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata).

      Soppresso.

      1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

      «L'atto di trasferimento, sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del periodo precedente. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».

 

Art. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

Art. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

      1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Identico.

          a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

 

          b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

 

          c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

Art. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

      1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

      1. Identico.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

Art. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

      1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

      1. Identico.

 

      2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi nei giornali.

      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

      3. Identico.

      3. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

      4. Identico.

      4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

      5. Identico.

      5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

      6. Identico.

Art. 49.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Art. 49.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

      Identico.

          a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

 

          b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

 

          c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

 

          d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

 

          e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

 

          f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

 

          g) prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

 

Art. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

Art. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

      1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

      Identico.

      2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

 

      3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

 

      4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

 

Art. 51.

(Riallocazione di fondi).

Art. 51.

(Riallocazione di fondi).

      1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

      1. Identico.

      2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Identico.

      3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

      3. Identico.

 

      4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

 

Art. 51-bis.

(Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risparmio energetico).

 

      1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

Capo VIII

GIUSTIZIA

Capo VIII

GIUSTIZIA

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settemilacinquecento euro»;

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

          b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquemila euro».

          b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

      2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

      2. Identico.

      «Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

 

      Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

 

      L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

 

      Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

 

      3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico.

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

    «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

 

          b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

 

      4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

      4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

 

      5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

 

          b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

      5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      Soppresso.

      «Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabili la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

 

      Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

 

      Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

 

      Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello, quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

 

      Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

 

      In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti».

 

      6. All'articolo 45 del codice di procedura civile, le parole: «alla sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinanza».

      Soppresso.

      7. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

 

          b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse;

 

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento del regolamento d'ufficio».

 

      8. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o» sono soppresse.

      Soppresso.

      9. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

      Soppresso.

      10. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      6. Identico.

          a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

 

          b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

 

      7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

 

      «L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che è chiamato nuovamente a conoscere in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio provvedimento, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso».

 

      8. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

      «Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

 

      9. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

 

      10. All'articolo 83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».

      11. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso.

      «Le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

 

      12. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

      11. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

 

      12. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

      13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      13. Identico:

      «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

      «In ogni caso,   quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio,   può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

 

      14. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

      «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

      14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico».

      15. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

 

      16. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

 

      17. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

      «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti internet da lui designati».

      15. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

      18. Identico.

      «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

 

      16. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      19. Identico.

      «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

 

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».

      Soppresso.

 

      1. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'arti-colo 170,».

      2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      2. Identico.

      «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

 

      3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere».

      3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede», sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».

 

      4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

      4. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      Soppresso.

      «Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

 

      5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      5. Identico.

      «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

 

      6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      6. Identico.

      «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

 

      7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

      7. Identico:

      «Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

      «Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

      Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

      Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

      Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

      Identico.

      Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

      Identico.

      Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

      Identico.

      Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

      Identico.

      Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

      Identico».

      8. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      8. Identico:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

      «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

          b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

          b) identica.

      9. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso.

      «L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44».

 

      10. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

      9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

      11. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

      10. Identico.

      12. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

      11. Identico.

      13. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      12. Identico:

          a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          b) al terzo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          b) identica;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          c) identica.

      «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

 

      14. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».

      Soppresso.

      15. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.

      Soppresso.

      16. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.

      Soppresso.

      17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi otto mesi».

      13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi»

      18. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

      14. Identico.

      19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      15. Identico.

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

 

          b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

      20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

      Soppresso.

      21. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse;

 

          b) il secondo comma è abrogato.

 

      22. Al secondo comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.

      16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

      23. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

      17. Identico.

 

Art. 53-bis.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

 

      1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 339-bis. - (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). - Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria sono appellabili».

 

      2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). - Il ricorso è dichiarato ammissibile:

          a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

 

          b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

 

          c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;

 

          d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

 

      Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

 

      Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

 

      L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

 

      Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma».

 

      3. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

 

      4. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

 

      5. Dopo l'articolo 131-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

 

      «Art. 131-ter. - (Appellabilità dei provvedimenti decisori di primo grado). - L'articolo 339-bis del codice si applica nei processi in cui può trovare applicazione anche l'articolo 360-bis».

Art. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

Art. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

      1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva.

      Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

      «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

 

      2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

 

      3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati.

Art. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

Art. 55.

(Modifica al libro quarto del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

 

      «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

 

          b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

 

      2. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

 

          b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

 

Art. 56.

(Procedimento sommario non cautelare).

Art. 56.

(Procedimento sommario di cognizione).

      1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      1. Identico:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

      Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avviso di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

      Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

      A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

      Identico.

      Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.

      Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

 

      Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

      Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

      Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

      Identico.

Art. 702-ter.

(Procedimento).

Art. 702-ter.

(Procedimento).

      Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50.

      Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

      Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

      Identico.

      Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

      Identico.

      Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

      Identico.

      Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

      Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

      L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

      L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

      Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

      Identico.

Art. 702-quater.

(Appello).

Art. 702-quater.

(Appello).

      L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

      L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

Art. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

      1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.

      «Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

      Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

      Identico.

      Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita».

      Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

      2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,».

      2. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

      3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «La motivazione della sentenza, di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

      3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore».

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie).

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

      1. Identico.

 

      2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

      1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

      1. Identico.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

      2. Identico.

      3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

      3. Identico.

      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

 

Art. 59-bis.

(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Art. 60.

(Abrogazioni).

      Soppresso.

      1. Gli articoli 42, 43, 46 e 184-bis e il quarto comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

 

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

      1. Identico.

      2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge.

      2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

      3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.

      Soppresso.

      4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

      3. Identico.

 

Art. 61-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

 

      1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

 

      2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

 

      3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

 

      4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

 

      5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 62.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

      Soppresso.

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

 

      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

 

 

Capo VIII-bis

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

 

Art. 62-bis.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali).

 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

 

      2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

 

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

 

          b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

 

          c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero;

 

          d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

 

          e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, essi si possano avvalere del personale del consiglio dell'Ordine degli avvocati;

 

          f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

 

          g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli Ordini professionali;

 

          h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

 

          i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

 

          l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

 

          m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

 

          n) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143;

 

          o) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115;

 

          p) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

Art. 63.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

Art. 63.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

      1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

      1. Identico.

      2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) all'articolo 262, il comma 3-bis è abrogato;

          Soppressa.

          b) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il comma 2 è abrogato;

          a) identica;

          c) all'articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

          b) identica.

          d) all'articolo 676, comma 1, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

          Soppressa.

      3. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      3. Identico.

          «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del codice penale».

 

      4. Al titolo IV, capo IV, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187-bis è aggiunto il seguente:

      Soppresso.

      «Art. 187-ter. - (Devoluzione delle somme di denaro allo Stato). - Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

      Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Gli importi versati sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria».

 

 

      4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

      5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      5. Identico:

 

          a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

 

          b) all'articolo 73 (R), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

      «2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione»;

          a) alla parte III, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

          c) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

«Titolo XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

      1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

      1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

      1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo»;

      1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

          b) l'articolo 111 (L) è sostituito dal seguente:

          Soppressa.

      «Art. 111 (L). - (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio). - 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

      2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro»;

 

          c) all'articolo 154 (L), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

          Soppressa.

      «3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e se nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

 

      3-ter. Alla destinazione delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali importi sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro e per i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria»;

 

 

          d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

          d) all'articolo 205 (L):

          e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

              1) identico;

              2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

              2) identico:

      «1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

      «1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

      2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

      2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

              3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

              3) identico:

      «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

      «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

      2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

      2-quinquies. Identico.

      2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

      2-sexies. Identico»;

          e) la rubrica del titolo II della parte VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

          Soppressa.

 

          f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

      «1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

 

          a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

 

          b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione (L)»;

 

          g) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

              1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

 

              2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

          f) alla parte VII, dopo l'articolo 227, prima delle parole: «Capo I - Riscossione mediante ruolo», introdotte dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono inserite le seguenti: «Titolo II-bis. Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale»;

          Soppressa.

          g) nella parte VII, titolo II-bis, capo I, dopo l'articolo 227-ter, introdotto dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 227-quater (L). - (Ruoli informatizzati). - 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati.

      2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:

          a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1° al giorno 15, entro l'ultimo giorno del mese;

          b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16, entro il giorno 15 del mese successivo.

      Art. 227-quinquies (L). - (Termini per la riscossione). - 1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti:

          a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;

          b) dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;

          c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per procedere ad espropriazione forzata, sono ridotti a tre mesi dalla notificazione della cartella;

          d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;

          g) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente:

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L).

(Quantificazione dell'importo dovuto).

      1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L).

(Riscossione mediante ruolo).

      1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L).

(Norme applicabili).

      1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

          e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;

 

          f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

 

      2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

 

      Art. 227-sexies (L). - (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale). - 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.

 

      2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvede secondo le modalità ordinarie.

 

      3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvede alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale.

 

      Art. 227-septies (L). - (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili e immobili nel processo penale). - 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati e il provvedimento che dispone il sequestro.

 

      2. L'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.

 

      3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

 

      Art. 227-octies (L). - (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna). - 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per le spese processuali, le pene pecuniarie, le sanzioni pecuniarie processuali e le sanzioni amministrative pecuniarie.

 

      2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.

 

      3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.

 

      4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.

 

      5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita e il luogo in cui deve eseguirsi.

 

      6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.

 

      7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che può ritirare i beni e che le spese di custodia e di conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita nei riguardi del custode.

 

      8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.

 

      9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

 

      Art. 227-novies (L). - (Norme applicabili). - 1. Al presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

 

 

      6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

 

      7. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

      6. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      8. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

          a) all'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

          b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              «a) identica»;

 

          c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

              «b) iscrizione a ruolo del credito»;

          b) all'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          Soppressa.

          «b-bis) notificazione al debitore degli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»;

 

          c) all'articolo 1, comma 367, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          d) la lettera c) è abrogata.

          «c) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236 (L), comma 1, del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

 

          d) all'articolo 1, dopo il comma 367 è inserito il seguente:

          Soppressa.

      «367-bis. Gli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono notificati dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo provveda al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

 

Art. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

Art. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

      1. Identico:

          a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

          a) identica;

          b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

          b) identica;

          c) gli articoli 1, comma 372, e 2, commi da 612 a 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. Conseguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007.

          c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Artt. 65-67.

.................................................

.................................................

.................................................

 

Art. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

Art. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

      Identico.

      2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato» e il secondo periodo è soppresso;

 

          b) il secondo comma è abrogato.

 

Capo IX

PRIVATIZZAZIONI

Capo IX

PRIVATIZZAZIONI

Art. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

Art. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

      1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

 

          b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

 

Art. 70.

.................................................

.................................................

.................................................

 

Art. 71.

(Società pubbliche).

Art. 71.

(Società pubbliche).

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

          a) identico:

      «12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

      «12. Identico:

          a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

          a) identica;

          b) prevedere che al presidente non possano essere attribuite deleghe operative;

          b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera del consiglio di amministrazione;

          c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

          c) identica;

          d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

          d) identica;

          e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

          e) identica;

          f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

          f) identica;

          g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

          g) identica.

      12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

      12-bis. Identico»;

          b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

          b) identica;

          c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

          c) identica;

      «27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

 

          d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

          d) identica;

      «28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

 

          e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

          e) identica;

          f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

          f) identica.

      «32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

 

      32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

 

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 72.

(Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria).

Soppresso.

      1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 11, comma 3:

 

              1) all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

 

              2) alla lettera a), dopo le parole: «di competenza,» sono inserite le seguenti: «del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di governo,», dopo le parole: «pregresse» sono inserite le seguenti: «, analiticamente indicate in apposita tabella» e le parole: «specificamente indicate» sono soppresse;

 

              3) alla lettera i-bis), le parole «, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)» sono soppresse;

 

              4) la lettera i-ter) è abrogata;

 

          b) all'articolo 11-ter:

 

              1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,»;

 

              2) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

          «c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto»;

 

              3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

      «5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento».

 

Art. 73.

(Attuazione del federalismo).

Art. 73.

(Attuazione del federalismo).

      1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 74.

(Corte dei conti).

      Soppresso.

      1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

 

      2. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali.

 

      3. La decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.

 

      4. Resta fermo quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

      5. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

      6. Le sezioni riunite della Corte dei conti procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso, evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.

 

      7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica.

 

      8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma 7 alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, a un collegio di sette magistrati da questo nominato.

 

      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede altresì il parere della Corte dei conti in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

      10. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da questo delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

 

      11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici, il Presidente del Consiglio dei ministri o le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.

 

      12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 75.

(Disposizioni finanziarie).

      Soppresso.

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai capi I, II e III del titolo I, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

 

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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55.

 

Seduta di GIOVEDì 25 SETTEMBRE 2008

 

presidenza del vicepresidente ROCCO BUTTIGLIONE

 

 

La seduta comincia alle 11,05.


Discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008) (A.C. 1441-bis-A) (ore 11,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

Ricordo che nella seduta del 5 agosto scorso la Camera ha deliberato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3, del Regolamento, di fissare al 1o ottobre il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea del disegno di legge all'ordine del giorno.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la I Commissione, onorevole Bernini Bovicelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, se possibile le chiederei di dare prima la parola all'onorevole Corsaro, relatore per la V Commissione.

PRESIDENTE. Non esiste alcuna obiezione, quindi il relatore per la V Commissione, onorevole Corsaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, per inquadrare il disegno di legge 1441-bis, di cui avviamo la discussione in Aula, credo sia utile ripercorrere un velocissimo excursus della sua genesi, giacché questo provvedimento nasce come una parte sostanziale, ma pur sempre una parte, di un insieme di interventi che l'attuale Governo ha avviato con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, con i decreti legge n. 93 del 2008 e n. 112 del 2008, che sono stati discussi ed approvati dal Parlamento prima della pausa estiva, con, appunto, la stesura del provvedimento di legge di cui stiamo discutendo oggi in Aula e, da ultimo, con la presentazione e quindi l'approvazione, nei giorni scorsi, da parte del Consiglio dei ministri, della manovra finanziaria per il 2009.

Dico ciò perché il disegno di legge n. 1441 nasce - ed è giusto ricordarlo - con un insieme corposo di normative e di argomenti che in esso erano contenuti e che miravano tanto alle materie attinenti allo sviluppo economico, alla razionalizzazione dell'utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate e all'estensione della struttura dei distretti industriali, quanto alla scelta dell'investimento sull'innovazione e l'energia, con particolare riferimento allo sviluppo della produzione energetica nucleare, quanto ai percorsi di liberalizzazione e privatizzazione attinenti alla riforma dei servizi pubblici locali ed alla limitazione del ricorso a società partecipate o controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, quanto alle semplificazioni e al contenimento dei termini procedurali e valutativi, quanto al migliore efficientamento e razionalizzazione strutturale della pubblica amministrazione.

Nel corso della vita parlamentare del disegno di legge in oggetto si è, viceversa, ritenuto, accondiscendendo ad un'esplicita e formale richiesta avanzata dai presidenti delle Commissioni lavoro e attività produttive della Camera dei deputati, di stralciare parti sostanziali di esso, dando vita a due altri provvedimenti, segnatamente il n. 1441-ter (assegnato alle competenze della Commissione attività produttive) e il n. 1441-quater (assegnato alle competenze della Commissione lavoro). Inoltre, nel corso del lavoro svolto dalle Commissioni congiunte I e V della Camera dei deputati, ho provveduto, insieme all'onorevole Bernini Bovicelli, correlatrice del provvedimento, a stralciare ulteriori parti considerabili superate, giacché tra la prima formulazione del provvedimento e l'avvio del lavoro da parte delle Commissioni parlamentari era sopraggiunta la definitiva conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevedeva già alcune norme contenute nel disegno di legge n. 1441.

Rimane, comunque, una parte sostanziale di lavoro all'interno del disegno di legge n. 1441-bis, che riguarda alcuni aspetti fondamentali relativi al tema della giustizia e della procedura civile (di cui parlerà l'onorevole Bernini Bovicelli, per quanto di sua competenza); rimane, altresì, la definizione del nuovo articolato, che - vorrei sottolinearlo - è passato da 75 articoli a 43 articoli, nel testo in cui si presenta oggi all'Aula della Camera dei deputati, anche emendato dai lavori delle Commissioni.

Come dicevo, si tratta di un provvedimento che continua a prevedere aspetti fondamentali che riguardano la semplificazione, la sburocratizzazione - in una parola, l'efficientamento - della pubblica amministrazione, esattamente nel solco di quanto, sin dall'avvio di questa legislatura, era stato indicato come obiettivo di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Vi sono provvedimenti che riguardano innovazioni tecnologiche, la possibilità di far recuperare a parti del Paese dei gap strutturali importanti: l'articolo 1 del testo in esame prevede la possibilità di destinare 800 milioni di euro per la realizzazione della banda larga in aree fortemente sottoutilizzate. Vi è la definizione di migliori modalità di esercizio delle prestazioni dei lavori da parte della pubblica amministrazione, a partire dalla valutazione delle cosiddette centrali di committenza per i lavori, i servizi e le forniture da parte degli enti locali.

Vi sono dei sostanziali interventi modificativi della legge n. 241 del 1990, per quanto attiene alla chiarezza dei testi normativi, alla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo e alla Conferenza di servizi. In relazione a quest'ultima, abbiamo cercato di snellire le modalità di partecipazione, ma anche i tempi di effettuazione della stessa, cercando di impedire che la Conferenza di servizi diventi l'assemblea nella quale un singolo interesse privato, che abbia un motivo di contrarietà rispetto al più generale interesse pubblico, possa portare al blocco e alla sostanziale cancellazione della realizzazione di opere.

Si prevede il rafforzamento del ruolo delle farmacie, alle quali, dopo un intenso lavoro in Commissione, nel testo che viene rassegnato all'Assemblea della Camera dei deputati è riconosciuto un importante compito di diffusione capillare sul territorio dei servizi di prestazione sanitaria di primo livello. Vi è un'importante opera di semplificazione per le attività amministrative e contabili dei comuni minori che abbiano un dimensionamento inferiore a 5 mila abitanti. Vi è un intervento per l'efficienza dell'azione amministrativa, che riguarda il limite delle spese di funzionamento della pubblica amministrazione, il trasferimento delle funzioni, la definizione delle cosiddette buone prassi amministrative e la definizione di limiti temporali entro i quali la pubblica amministrazione deve dare conto del suo funzionamento, ma anche dei tempi con i quali adotta i provvedimenti a favore dei cittadini amministrati. Vi è l'eliminazione degli sprechi cartacei e una forte incentivazione all'uso della telematica.

Vi è anche la definizione dei rapporti, spesso contestati e spesso criticati, proprio in tema di possibilità di realizzazione di sprechi, per quanto riguarda il ricorso a società di stampo privatistico da parte delle pubbliche amministrazioni, con la diminuzione del ruolo, della casistica di specie e con la diminuzione anche del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e con la definizione delle potestà di attribuzione di deleghe ai componenti del consiglio di amministrazione.

Mi pare di poter dire, signor Presidente, che, per quanto detto e, soprattutto, per quanto dopo di me dirà l'onorevole Bernini Bovicelli, stiamo parlando di un provvedimento che, per davvero, finisce per incidere in modo a nostro avviso fortemente positivo nel funzionamento amministrativo e, per certi versi, anche giudiziale della macchina pubblica, a maggior conforto della comprensione dei cittadini, della possibilità dei cittadini di utilizzare le strutture pubbliche e a maggiore tutela della garanzia dei cittadini di non vedersi soggetti al pregiudizio e al libero arbitrio da parte di chi deve, viceversa, interpretare l'azione della pubblica amministrazione.

Mi consenta però, signor Presidente, da ultimo, prima di chiudere questo mio intervento lasciando quindi il doveroso spazio alla collega onorevole Bernini Bovicelli, di rilevare - se non lo facessi, non potrei sentire di assolvere appieno al compito di relatore della Commissione bilancio - come anche in questa occasione, come già in precedenti casi, la Commissione bilancio della Camera dei deputati sia stata messa in condizione di lavorare con tempi estremamente limitati, soprattutto se raffrontati alla vastità e alla complessità dei temi che in questo disegno di legge erano e continuano ad essere contenuti. Tale vicenda si è oramai ripetuta nel corso di questi primi mesi di lavoro della nostra legislatura con continuità pressoché costante, tanto da far diventare assolutamente fisiologica questa modalità di lavoro. La qual cosa certamente non ha spaventato né i componenti della Commissione bilancio, né quanti, di provvedimento in provvedimento, hanno accompagnato il lavoro dei componenti della Commissione bilancio (in questo caso, ripeto, abbiamo lavorato insieme ai colleghi della Commissione affari costituzionali e, per certi versi, anche con i colleghi della Commissione giustizia). Va detto, però, che, se si chiede ad un organo parlamentare di assumersi il compito di realizzare un lavoro intenso e particolare in tempi particolarmente ristretti con una eterogeneità di argomenti da affrontare, poi bisogna anche che questa potestà sia lasciata per il compimento del buon lavoro.

Dico questo, signor Presidente, perché è accaduto, in qualche caso in forma poco piacevole, che al lavoro delle Commissioni interessate facesse seguito l'elevazione, come dire, di strali da parte di qualche altro organo parlamentare riguardo alla circostanza che, nello svolgimento del lavoro, ci si interessava di questo o di quell'argomento. Ripeto, signor Presidente, non spaventa l'intensità del lavoro e anche l'utilizzo, come dire, di tempi e di calendari per altri organismi parlamentari normalmente ignoti; quello che ritengo non possa verificarsi - e sono sicuro che lei lo comprenderà - è che la Commissione bilancio possa essere, di volta in volta, buona per il re e non per la regina.

PRESIDENTE. La ringrazio, e le assicuro che la Presidenza ha comprensione per il difficile lavoro che avete svolto ed anche per le circostanze nelle quali lo avete svolto. Il Presidente della Camera sarà informato dei problemi che lei ha sollevato.

L'onorevole Bernini Bovicelli, relatrice per la I Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, premessa la condivisione con il collega, onorevole Corsaro, del commento al provvedimento in oggetto, anche in ordine alle riflessioni spese sulla gemmazione della sua istruttoria legislativa, vorrei però ancora ribadire come il nostro disegno di legge, a partire dal suo titolo così ampio e articolato, rappresenti pienamente la filosofia del fare nella scelta di metodo che lo ha ispirato, ovvero una maggiore efficienza ed efficacia di tempi, costi e procedure, finalizzata ad una semplificazione di leggi, regole ed apparati, per una spinta vigorosa di implementazione allo sviluppo economico.

Ciò è avvenuto principalmente attraverso un recupero della qualità dei beni e dei servizi che lo Stato offre ai suoi utenti, comunque caratterizzati, siano essi cittadini, imprese, artigiani, professionisti, amministrazioni pubbliche, centrali o locali, in vista sia del riposizionamento del nostro sistema Paese in termini di vera competitività, domestica e soprattutto mondiale, sia del rispetto dei nostri impegni comunitari, peraltro recentemente ribaditi in maniera inequivoca attraverso l'adesione unanime al Trattato di Lisbona.

Per la parte del provvedimento in commento, il nostro filo conduttore rappresenta ciò che il diritto civile definisce la causa del contratto, ovvero la sua funzione insieme economica e sociale, che dà omogeneità e senso legittimante al suo oggetto ma soprattutto ai suoi effetti. Anche in questo caso, infatti, di contratto si tratta, da adempiersi nei confronti dei cittadini che hanno conferito a tutti noi, maggioranza e opposizione, un mandato fiduciario, chiedendoci buone regole di chiarezza, semplicità e di efficacia per la vita di relazione, personale e professionale, pubblica e privata.

Ristabilire nel Paese la certezza del diritto è il primo passo verso un recupero, insieme, di qualità dell'esistenza e di credibilità economica e finanziaria per un reale rilancio degli investimenti. Quindi, la riduzione di uno tra i costi più impopolari, inutili, onerosi e penalizzanti per i nostri amministrati, il costo del contenzioso, è un obiettivo non solo opportuno, ma doveroso. Il costo del contenzioso ingessa i rapporti in essere, abbatte la produttività, allontana i partner stranieri e crea comunque una generale percezione di inaffidabilità. Tale costo del contenzioso, ovviamente, si espande in proporzione al suo tempo di durata.

Tutti gli attori economici, i cittadini e lo Stato stesso, trovano ormai insostenibili ed oberanti le spese, peraltro in aumento esponenziale, connesse all'amministrazione della giustizia civile, penale ed amministrativa, senza distinzione. Lo Stato non può che prenderne atto e predisporre celermente strumenti di inversione di tendenza.

Si è quindi, nel testo in esame, proceduto ad una razionalizzazione di spese e costi economici, alla compressione di tempi immotivatamente lunghi e, per quanto possibile, all'attenuazione dei disagi logistici derivanti all'utente del servizio giustizia civile e commerciale, sia esso persona fisica o giuridica o amministrazione pubblica. Ciò è avvenuto attraverso un iniziale intervento incentrato su alcuni punti cardine, senza alcuna pretesa di riforma organica o di rivisitazione rivoluzionaria dell'impianto codicistico, ma solo allo scopo di rimuovere velocemente, a vantaggio di tutti, ostacoli ormai da troppo tempo conclamati e di stabilire, da subito, alcuni presupposti di utile, semplice e corretto impiego delle formule del processo.

In questa prospettiva funzionale, si è ritenuto di operare, in primo luogo, su talune tempistiche dei giudizi di primo grado e di impugnazione, comprimendole ed affinandole secondo criteri di equo contemperamento tra esigenze di economia procedimentale e il doveroso rispetto dei diritti di difesa di tutte le parti nel processo e adottando, ove possibile ed opportuno, schemi decisori più agili e semplificati. In secondo luogo, si è ritenuto di agire sugli utilizzatori, ovvero sulle parti che chiedono giustizia, dando un valore positivo o negativo al loro comportamento processuale, con previsione di sanzioni collegate alla malafede e alle male pratiche suscettibili di produrre lungaggini e distorsioni, a scapito dei tempi della decisione finale.

Il legislatore sta poi mostrando una particolare sensibilità, va rilevato, per strumenti di velocizzazione e deflazione del contenzioso praticati con successo in altri ordinamenti di settore e, in quanto tali, particolarmente funzionali perché noti, riconoscibili ed affidabili anche per operatori giuridici ed economici stranieri, potenziali utenti del nostro servizio di giustizia. Una risalente e proficua esperienza comparativa, ormai lunga mezzo secolo, ha certamente suggerito l'impiego razionalizzato di modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle liti, quali la mediazione e la conciliazione, attraverso il conferimento al Governo di una delega legislativa per l'emanazione di un quadro organico di amministrazione della conciliazione nelle controversie civili e commerciali.

Ciò anche in ossequio alla sempre maggiore diffusione di pratiche ADR (alternative dispute resolution) all'interno della nostra legislazione di settore quali, ad esempio, l'ambito societario, quello del turismo, del credito al consumo, della finanza, dei contratti della pubblica amministrazione in materia di opere, servizi e forniture (ove viene definito accordo bonario) e soprattutto in ossequio ad una normativa comunitaria che, con sempre maggiore pervasività, ci sollecita all'interposizione di un filtro, volontario e non contenzioso, pre, infra e praeter processuale, per la riduzione delle richieste di giustizia «stogata» in particolare in settori micro o macro conflittuali ad alto tasso di avversarialità, anche emotiva.

L'esperienza dimostra che la conciliazione produce i suoi effetti fuori e dentro il processo, sia in una fase precontenziosa, per fermare il conflitto ad uno stadio per quanto possibile basso, sia come deterrente alla prosecuzione di un processo già radicato. Proprio in questo senso va l'introduzione di un filtro deflattivo interno al giudizio che prevede un aggravio di costi processuali per la parte che, pur vittoriosa, abbia rifiutato nel giudizio, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa di importo corrispondente a quanto in seguito ottenuto in sentenza.

Vorrei anche ricordare, solo a titolo esemplificativo, l'introduzione di un ulteriore mezzo per consentire l'accesso, regolamentato dal giudice, di testimonianze scritte nel processo, che evoca un affidavit da tempo non più patrimonio esclusivo dei Paesi a diritto non codificato, ma anche di molti Paesi europei, quali ad esempio la Francia, e dello stesso processo comunitario. L'inserimento, nel processo di esecuzione, di uno strumento di immediato soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa in caso di inadempimento del soccombente ad obblighi di fare infungibile e di non fare, che munisce la sentenza di condanna anche della determinazione e liquidazione di una somma di denaro immediatamente esigibile. L'attivazione di un procedimento sommario di cognizione per cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e per le sole domande relative a crediti di somme di danaro, anche non liquide, ed alla consegna o al rilascio di cose con rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

Si prevedono poi disposizioni volte a realizzare il contenimento e la razionalizzazione nella riscossione delle spese di giustizia.

Tra i diversi interventi, quelli maggiormente efficaci si trovano nella registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, nel recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio e nelle norme in materia di devoluzione dello Stato dei beni sequestrati.

Si tratta, lo si ribadisce, solo di alcuni esempi che rappresentano però importanti tappe di un percorso assai articolato e oggetto di una proposta tecnico-legislativa innovativa e di più ampio respiro che ha già avuto inizio e che in questo provvedimento vede la sua naturale prosecuzione per rispondere, proprio attraverso l'impegno delle cose fatte, a richieste di azioni e di risultati sempre più urgenti e non più procrastinabili.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, ascoltando le relazioni che hanno introdotto questo dibattito si ha la sensazione di essere di fronte ad un quadro quasi paradisiaco, nel senso che sembra che questo provvedimento realizzi tutti quegli obiettivi di semplificazione che sono stati enunciati, salvo il riferimento, da parte del relatore per la Commissione bilancio, a qualche difficoltà ad approvare queste cose in tempi molto ristretti.

Proprio per rendere merito a chi ha svolto questo lavoro introduttivo, vorrei dire che formalmente forse le cose stanno così, formalmente risulterà che quelle cose le ha approvate la Camera dei deputati, ma vi dico che sostanzialmente non è questo che è accaduto. Il processo legislativo che ci ha visti coinvolti, infatti, non ha consentito, al Parlamento e a questa Camera, in particolare di discutere, approfondire e controbattere quegli argomenti. Si tratta quindi di un «manifesto» che formalmente passa in Parlamento, ma sostanzialmente non è elaborato dal Parlamento.

Vedete, la semplificazione è una bella parola, ma se la applicate al termine democrazia, semplificare la democrazia è pericoloso.

Voglio dirvi, parlando soltanto di metodo - perché questo è il mio compito in questo momento e il metodo, naturalmente, in un'Aula parlamentare non è un elemento di dettaglio ma è un elemento fondamentale - che registro un profondo malessere certamente nell'opposizione - a nome della quale o, almeno per il Partito Democratico, parlo - nel modo in cui stiamo, in questo inizio di legislatura, elaborando gli atti normativi. Credo che questo malessere ci sia anche in qualche componente della maggioranza, ma non spetta a me dirlo. Mi sembra che questo malessere ci sia anche nelle strutture che accompagnano in maniera solida il nostro lavoro e che naturalmente registrano un confronto tra l'elaborazione di questi provvedimenti ed altri provvedimenti di altre epoche.

Veniamo da un primo periodo, prima della pausa estiva, nel quale abbiamo approvato sostanzialmente dodici decreti-legge, di cui cinque del Governo Prodi (ma sono stati ampiamente rielaborati, non so se in meglio o in peggio, penso in peggio, ma comunque rielaborati), sette decreti-legge di questo Governo e due sole leggi, il «lodo Alfano» e l'istituzione della Commissione antimafia. Questo ultimo provvedimento non ha richiesto grande tempo e neanche il «lodo Alfano», ma sarebbe stato meglio impiegarne di più. Non cito le ratifiche perché queste ultime tradizionalmente passano qui - lo sappiamo - abbastanza rapidamente.

Alla ripresa dell'attività parlamentare ci troviamo di fronte l'atto Camera n. 1441-bis. Il suo esame è iniziato formalmente a luglio, ma tutti sappiamo - è inutile che ci nascondiamo - che allora si stavano esaminando i decreti-legge ed eravamo impegnati su quei provvedimenti. Si trattava del decreto-legge n. 112 del 2008, che faceva da calamita e portava via molte cose dal disegno di legge. Il vero dibattito è iniziato, praticamente, nella prima decade di settembre, ossia quando si è ripreso il lavoro parlamentare. A quel punto è stata effettuata la calendarizzazione per l'Aula e oggi, 25 settembre, iniziamo l'esame. Pertanto, vi sono quindici giorni per approvare un testo che contiene al suo interno larga parte dello scibile umano. Il Governo ha presentato una valanga di emendamenti all'inizio della sessione autunnale. Quindi, vi sono quindici giorni. Perché ciò avviene? Questo è quanto vorrei chiedere e naturalmente sottoporre a una riflessione dell'Assemblea. Siamo di fronte ad un collegato alla manovra finanziaria. Ci stiamo muovendo nel solco dell'articolo 123-bis del Regolamento, norma significativa che consente, in un certo suo passaggio, al Governo di chiedere un esame sostanzialmente a data certa di un determinato provvedimento. Attenzione! Sono necessarie due precisazioni. Cosa si intende per «manovra finanziaria» (visto che il disegno di legge è collegato alla manovra finanziaria) e cosa si intende per «collegato». Una volta la manovra finanziaria era costituita dalla legge di bilancio, poi dalla legge finanziaria e tutto questo all'interno della sessione di bilancio, che fissava un perimetro anche temporale al tutto. Oggi un provvedimento collegato, il decreto-legge n. 112 del 2008, viene enfatizzato dal Governo come la vera manovra finanziaria e quindi la manovra finanziaria si estende come portata, allarga la sua nozione e il suo perimetro praticamente all'anno intero.

Passiamo ora al collegato alla manovra finanziaria. Collegato è sostanzialmente quel testo o quei testi formalmente indicati nel DPEF e nella risoluzione che ne approva il contenuto. Pertanto si tratta di una nozione formale perché nessuno, in qualche modo, esamina approfonditamente la natura e il contenuto di questi atti. Sulla base dei precedenti vi sono due tipologie di collegati. Quelli che si approvano nella sessione di bilancio e che sono collegati spesso omnibus, cioè molto complessi e predisposti per decongestionare il contenuto della legge finanziaria. Tutto ciò che aveva natura ordinamentale finiva nel provvedimento collegato, in modo che la legge finanziaria fosse più pulita. Ma i collegati approvati al di fuori della sessione sono diversi; il più delle volte sono stati concepiti come provvedimenti tematici, monografici. Nel 2002, in relazione alla manovra finanziaria del 2003 (ho tutti i precedenti ma non ho tempo di elencarli) i sette collegati sono tutti tematici: pubblica amministrazione, fiscale, attività produttive, agricoltura, mercato del lavoro, previdenziale, eccetera. Si tratta di provvedimenti collegati nel modo in cui li interpreta la legge sulla contabilità, la legge n. 468 del 1978, che stabilisce che il collegato reca disposizioni omogenee per materia.

Di fronte a questo è anche logico che il Governo possa chiedere al Parlamento una accelerazione dei tempi e quindi approvare i collegati in un mese o poco più. Ogni Commissione lavora sul suo argomento, prepara, riflette, fa quelle belle cose che ci ha detto la relatrice che vengono meditate, affrontate, discusse e diventano un prodotto del lavoro parlamentare.

Ma di fronte alla grandissima eterogeneità - l'ha detto l'altro relatore - il Comitato per la legislazione ha reso un parere che vi suggerisco di leggere se ne avete voglia che, praticamente, non usa la parola «eterogeneità», ma definisce il testo «articolato», «variegato»: sostanzialmente c'è tutto.

Il paradosso di tutto questo è che si fa la riforma del processo civile in Commissione bilancio e in Commissione affari costituzionali. La sottosegretaria - a un certo punto le è sfuggito nell'enfasi del discorso - ha detto, a un membro del centrodestra che faceva delle puntuali osservazioni: «lei non ha capito che questa è la più grande riforma del processo civile che abbiamo concepito». Ebbene, la si elabora al di fuori della Commissione giustizia! Adesso sento dire addirittura che, con un emendamento del Governo, su uno stralcio dell'atto Camera n. 1441, ossia il 1441-ter o il 1441-quater (non so esattamente quale sia) la class action verrebbe esaminata da un'altra Commissione, non so se dalla Commissione lavoro, dalla Commissione attività produttive o da un'altra ancora.

Si comincia a ritenere che la Commissione giustizia sia inidonea all'esame dei provvedimenti in materia. Guardate che è pericolosissimo questo tipo di atteggiamento. Tornando al nostro provvedimento, voglio ringraziare il presidente Bruno, il presidente Giorgetti e quelli che, durante i nostri lavori, ci hanno permesso di sfruttare al massimo le potenzialità consentite dal Regolamento e le strutture, che ci hanno dato una mano in questo senso. Tuttavia, per me rimane una fotografia allucinante e indimenticabile l'aver visto alcuni membri della Commissione giustizia nella sala del Mappamondo durante la seduta della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali riunite che cercavano disperatamente di discutere della riforma del processo. Ce n'era uno della Lega, un paio del PdL, due o tre del Partito Democratico.

Ma vi pare giusto che avvenga questo in Parlamento, perché a tempo opportuno non è stato chiesto lo stralcio da chi di competenza? Io sinceramente sono annichilito. Se vogliamo andare avanti a produrre le norme in questo modo credo sia bene prendere atto che, sostanzialmente, questa Camera gioca un ruolo puramente rituale. Il modello sarà quello delle ratifiche: lo schermo «verde» che compare sempre al momento delle ratifiche, dieci minuti, nessun intervento e il voto. Questo non è il Parlamento. Pertanto, credo che dobbiamo formulare una proposta perché altrimenti da questa vicenda non ne usciamo e anche se noi faremo una polemica su questo punto, di sicuro non basterà perché la polemica una volta viene fatta da noi e la volta successiva sarà fatta da voi, senza nessun costrutto.

Credo sia necessario un rafforzamento del filtro del Presidente della Camera. Presidente Buttiglione, che pro tempore presiede questa seduta, io credo che sia bene che sulle proposte che sommessamente vorrei fare, si investa il Presidente della Camera perché da lì parte tutto lo snodo del nostro discorso.

Per prima cosa va fatta una verifica seria sul DPEF e sulla risoluzione che lo accompagna, perché non sia un atto rituale elencare dei collegati senza andare a vedere che cosa effettivamente vi sia dentro. Deve essere non solo descritta ma anche questa caratteristica motivata perché da lì poi parte una sorta di accelerazione dei lavori parlamentari ed un affievolimento di alcune fondamentali prerogative del Parlamento, che è inammissibile se non adeguatamente bilanciato.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ROBERTO ZACCARIA. Va distinto meglio il collegato di sessione e da quello fuori sessione di bilancio; bisogna rendere obbligatorio lo stralcio e non rimetterlo al buon cuore o all'iniziativa di quale presidente di Commissione più solerte di un altro; in ogni caso è necessario sottoporre all'Aula le alternative concrete che si presenteranno nell'iter parlamentare così fortemente accelerato.

Allora veramente noi avremo un criterio trasparente di procedura e non una giungla in cui ogni Commissione cerca di strappare qualcosa, ma alla fine prevale la prerogativa di sua maestà il Governo. Noi oggi non abbiamo un Governo forte in un Parlamento forte, ma abbiamo un Governo forte in un Parlamento inesistente (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori - Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, non ho nessuna difficoltà ad esprimere ai relatori del provvedimento in esame apprezzamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso sui temi che sono stati posti in essere da questo provvedimento.

Svolgerò alcune valutazioni molto rapide e molto brevi. Signor Presidente, ci troviamo di fronte a vecchie e a nuove questioni e ad un rapporto sempre più articolato e complesso che dovremmo tentare di razionalizzare, di definire e di semplificare, tra il cittadino e la pubblica amministrazione e in merito all'efficienza della pubblica amministrazione, anche rispetto agli obiettivi che riguardano lo sviluppo economico che l'apparato statuale si prefigge di raggiungere.

Non c'è dubbio che la competitività del nostro Paese investe e riguarda direttamente anche l'aspetto economico dei traguardi, degli obiettivi, come si ricordava poc'anzi, dei passaggi che certamente dovrebbero garantire un procedimento e una procedura rapida. Tuttavia, dobbiamo svolgere in questo momento anche un esame ed una riflessione sul nostro modo di essere, perché non credo e non ritengo che semplicemente una norma od un insieme di norme possono definire l'insieme delle problematiche e possono dare al Paese il contegno, ma soprattutto la caratterizzazione, di civiltà e quindi di competitività.

Tuttavia, dalla chiarezza delle norme dipende certo la corrispondenza da parte del cittadino. Dipende certamente l'efficienza anche di una pubblica amministrazione che si deve sintonizzare con chiarezza con le attese più vere e più intime da parte del cittadino. Volevo soltanto aprire una parentesi: in queste ore, signor Presidente, ci sono delle aggressioni - abbiamo anche contezza di tutto ciò - anche attraverso delle scritte, nei confronti degli immigrati e del Presidente del Senato della Repubblica. Tutto ciò non aiuta né il Parlamento né il Paese a stare nei termini della civiltà, ma soprattutto di un confronto serio per definire un passaggio forte, oserei dire epocale, tra il vecchio ed il nuovo.

Tuttavia, dovremmo capire che cosa è il vecchio e che cosa è il nuovo e che cosa rappresenta il nuovo per noi e come definiamo queste novità. Quindi, non c'è dubbio che le solidarietà ci sono, ma nella misura in cui da parte del Parlamento vi sia una azione corrispondente e quindi sintonizzata con le esigenze reali di questo nostro Paese. In questo provvedimento, lo ricordavano sia l'onorevole Corsaro che l'onorevole Bernini Bovicelli, inizialmente vi era di tutto. Poi, con il decreto-legge n. 112 del 2008 e con gli atti Camera n. 1441-bis (assegnato per competenza alla Commissione attività produttive), n. 1441-ter, n. 1441-quater (assegnato alla Commissione lavoro), molti di questi articoli e di queste materie sono stati stralciati. Rimane una serie di norme che, a mio avviso, non possono essere tranquillamente degradate ad un giudizio di inutilità. Ritengo che siano delle norme che debbono avere un apprezzamento.

Il fatto vero è che ogni norma che rimane in piedi e che è oggetto della nostra discussione e della nostra valutazione richiama temi e argomenti più complessi. Ad esempio, quando parliamo dell'efficienza della pubblica amministrazione, di procedure accelerate, di unione di comuni e, quindi, di alleggerimento degli stessi e delle loro incombenze per quanto riguarda formazione di bilancio e conti consuntivi e quant'altro, richiamiamo argomenti molto più complessi e più vasti che non si possono fermare semplicemente all'insieme delle procedure.

Ad esempio, quando parliamo di unioni di comuni, mi sovviene una vecchia legge, la n. 142 del 1990 (quella dell'associazione di comuni), e tutti i vari problemi che sono in piedi, con riferimento alle comunità montane e al ruolo delle province.

Mi sovviene ovviamente tutto l'insieme che riguarda la definizione e l'articolarsi del nostro Paese e che quindi non costituisce soltanto un problema di procedure, di accelerazione e di certezze per il cittadino, ma anche quello di riformare fortemente le autonomie locali.

Ma mi sovviene anche un altro tema, quello delle regioni: stiamo varando un insieme di provvedimenti che sono importanti e fondamentali e siamo di fronte anche ad un tema che è all'ordine del giorno della politica - così si dice -, quello del federalismo fiscale. Rendiamo efficiente la pubblica amministrazione, ma dimentichiamo che esistono delle sacche - tanto per usare un eufemismo o soprattutto un termine riduttivo per il nostro Paese -, rappresentate dalle regioni, dove certamente non possiamo capire in questo momento (per una distribuzione di competenze o di riserve di legge) se possiamo intervenire per rendere efficiente anche la loro attività: parliamo delle unioni di comuni per quanto riguarda l'unificazione dei servizi, del segretario comunale (un altro discorso investe il ruolo del segretario comunale), ma non abbiamo ovviamente la possibilità di articolare una nostra azione politica di vasto raggio anche attraverso un'attenzione, ma soprattutto attraverso una possibilità di intervento o di raccordo con le regioni.

Questo è un dato su cui voglio richiamare l'attenzione sua, signor Presidente, e quella del Governo e dei colleghi, per capire che in fondo esistono ovviamente delle sollecitazioni, ma vi sono temi importanti che sono affrontati con questo provvedimento. Su questi temi io in parte concordo: non posso non accettare l'accelerazione delle procedure, l'innovazione tecnologica oppure quando si parla - e si è parlato nel disegno di legge originario - del nucleare; si tratta di una problematica che investe ovviamente le competenze dei Ministeri, rispetto alla quale certamente dobbiamo comprendere se vogliamo arrivare ad una legislazione organica, non suddivisa per materie, ma che investa aree che debbono trovare una sintesi fondamentale.

Ad esempio, si parla di farmacie: certo, c'è una indicazione importante sulle farmacie rurali, per una distribuzione e una presenza delle farmacie sul territorio, ma come organizziamo le farmacie, che dovrebbero dare un servizio sul territorio molto più complesso e ampio rispetto a quello che danno con il servizio sanitario? Non possiamo estrapolare degli aspetti particolari senza avere una visione organica della materia che ci porti a legiferare in termini compiuti e di certezza.

Vi sono anche altri temi che abbiamo affrontato e che erano delle indicazioni contenute nel disegno di legge n. 1441-bis originario, come il tema di Sviluppo Italia. Voglio fare un riferimento anche alla situazione di rapporti difficili tra Sviluppo Italia e le regioni, per la difficoltà o incapacità delle regioni a prevedere, dopo lo scioglimento di Sviluppo Italia, l'assorbimento di personale e soprattutto l'utilizzazione di professionalità e di capacità, che pure si sono manifestate anche in questo periodo di tempo (mi riferisco anche alla mia regione, la Calabria).

Non è soltanto questo il dato su cui voglio richiamare l'attenzione; vi sono anche altri aspetti che certamente investono direttamente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, come la possibilità che si dà alla pubblica amministrazione di esternalizzare alcuni servizi, soprattutto con una delega ai privati. Tuttavia, oggi abbiamo sul tappeto della discussione politica, come fatto di curiosità, semplicemente la diminuzione dei consiglieri di amministrazione. Non è soltanto questo l'aspetto e il dato che può interessare il Paese: può certamente interessare certi giornalisti e certa stampa, che va a curiosare, perché è il messaggio che arriva e che si capisce direttamente, ossia la riduzione delle spese e gli sperperi della politica.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIO TASSONE. Con l'ultimo aspetto - signor Presidente, mi consenta 30 secondi - voglio fare riferimento anche a ciò che diceva il collega Zaccaria, ma che hanno detto anche i relatori, che sono stati di un'estrema sincerità.

Per quanto riguarda la giustizia, il mio è un appello, signor Presidente. Noi abbiamo un Regolamento che non vuole complicare la vita del Parlamento. Ieri il Ministro per i rapporti con il Parlamento ci ha spiegato alcune cose ed abbiamo anche interloquito, ma mettere in questo provvedimento un insieme di norme di riforma del codice di procedura civile, ritengo sia stata, quanto meno, una forzatura, non soltanto regolamentare, ma anche concettuale. Tanto è vero che abbiamo avuto nelle Commissioni riunite la presenza, graditissima, di tutti i colleghi della Commissione giustizia, che si sono trasferiti nelle Commissioni riunite. Fare una riforma del diritto processuale civile in questo modo, in termini surrettizi, non credo certamente ci abbia aiutati ed aiuti a rendere la giustizia snella, soprattutto per quanto riguarda alcuni impegni, che dovrebbero essere affrontati in collegamento con il codice penale e con il processo penale.

Certo, alcune questioni sono state ricordate, come la testimonianza scritta, e poi vi è stata anche l'attenzione da parte della stampa per quanto riguarda il ricorso al CSM.

PRESIDENTE. Deve concludere.

MARIO TASSONE. Questa norma - ho finito - nasce anche da un intendimento serio.

Per cui, signor Presidente, considereremo attentamente - l'ho detto ieri in Commissione - anche l'atteggiamento del Governo, per esprimere una valutazione complessiva, anticipando subito che, certamente, vi sono aspetti molto importanti e seri che ovviamente devono essere considerati da parte dei colleghi e del mio gruppo (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Follegot. Ne ha facoltà.

FULVIO FOLLEGOT. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è un provvedimento che interessa varie materie (dagli affari costituzionali alle finanze, dalla cultura ai trasporti) e che mira a dare risposte ad alcune problematiche che interessano la nostra società e i nostri cittadini.

Uno degli argomenti più importanti riguarda, peraltro, il tema della giustizia, anzi, potremmo dire che ci troviamo di fronte ad una serie di norme che costituiscono una vera e propria miniriforma del codice di procedura civile.

L'assegnazione in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio ha sollevato qualche dubbio, ma non ha impedito una franca discussione sulle proposte.

A nessuno sfugge, infatti, il vantaggio per l'intero settore dell'economia, e non solo, che deriva da una giustizia che funzioni, come nessuno può minimizzare la necessità di una riforma della giustizia che superi la grave difficoltà in cui si trova questo importante servizio, che interessa la qualità della vita dei cittadini.

Le cause pendenti, sia in sede civile sia in sede penale, hanno superato ogni limite accettabile ed è indispensabile un rapido cambiamento di rotta. Per fare questo, serve una riforma tesa, da un lato, a semplificare e razionalizzare la normativa e, dall'altro, a correggere e migliorare i procedimenti, senza stravolgere i principi che rimangono a fondamento del nostro sistema giudiziario.

C'è chi ritiene che si debba arrivare ad una grande riforma complessiva in grado di risolvere tutto e subito, ma non può sfuggire agli onorevoli colleghi la difficoltà - oserei dire l'impossibilità - di arrivare ad una tale soluzione in tempi rapidi.

Se in tanti anni il Parlamento non è riuscito a produrre una normativa simile, significa che non vi sono le condizioni. La materia è così complessa che ci affidiamo ad un percorso morbido e, per quanto possibile, condiviso.

Si tratta, dunque, di lavorare di cesello, eliminando storture e vincolando giudici, pubblici ministeri ed avvocati a comportamenti responsabili, con una normativa più stringente, in grado di ridurre i tempi del processo civile.

È proprio la lunghezza del processo la causa prima dell'insoddisfazione dei cittadini. Avere una sentenza favorevole dopo anni e anni non è più giustizia; occorre, dunque, accelerare i tempi e responsabilizzare tutti, perché tutti ne avranno vantaggio.

È del tutto inutile ricercare responsabili dell'attuale drammatica situazione, ma ora ognuno per parte sua - politica, magistratura - deve sentirsi parte attiva e, se c'è chi fa le leggi e chi deve attuarle, non vi è dubbio che vi è la necessità di una forte collaborazione e di un grande senso di responsabilità.

Vi è, come dicevo, la necessità di cambiare: gran parte delle modifiche in materia di giustizia contenute nel disegno di legge possono essere condivise da maggioranza e da opposizione. Non solo in ballo valori e principi, ma disposizioni in grado di far funzionare meglio il processo civile e su questo punto vi può essere un'intesa. Vi è ormai urgenza di una riforma e questo è l'inizio di un percorso che permetterà ai cittadini di avere una giustizia giusta.

Il provvedimento in esame introduce numerose e rilevanti novità nel processo civile: viene incentivata la soluzione delle controversie in sede conciliativa, viene introdotto il procedimento sommario di cognizione, viene prevista la delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale, e molto altro ancora. L'obiettivo è quello di far funzionare il sistema giustizia in maniera efficiente, introducendo disposizioni processuali ispirate a criteri di razionalità che non scardinino l'esistente, ma che tuttavia accelerino i tempi del processo civile.

L'articolo 52, ad esempio, apporta modifiche al libro primo del codice di procedura civile; decisamente funzionale è l'aver elevato la competenza del giudice di pace, che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. La magistratura onoraria è ormai indispensabile per l'amministrazione della giustizia: è quindi necessario qualificare questa figura, in grado di liberare i giudici togati da un gran numero di cause. Può essere altresì utile attribuirle competenza per materia, combinata magari con il limite di valore.

Rimangono aperte alcune questioni. L'articolo 53, comma 7, prevede che dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile sia inserito l'articolo 257-bis, che introduce nel sistema processuale la testimonianza scritta, la quale peraltro è aggiuntiva: ciò significa che quando c'è un processo importante, il giudice provvederà altrimenti. La testimonianza scritta può dare adito infatti a dubbi sulla sua attendibilità; al giudice rimane comunque la possibilità di chiedere chiarimenti, ma - lo ripeto - la testimonianza scritta è aggiuntiva e non sostitutiva e rimane nella piena discrezionalità del giudice: non ci saranno quindi cause di serie A o cause di serie B.

La Commissione giustizia, dando parere favorevole, ha posto la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, motivando l'osservazione con l'opportunità di semplificare la procedura di assunzione della prova, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del sistema probatorio.

L'altra questione che rimane aperta riguarda l'ammissibilità del ricorso per Cassazione. Non vi è dubbio che il ricorso per Cassazione ora avvenga in maniera eccessiva e talora strumentale e, se tutti sono favorevoli a risolvere il problema, non si è trovato ancora il modo di limitare la discrezionalità del collegio chiamato a decidere dell'ammissibilità; anche su questo aspetto il parere della Commissione giustizia ha chiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di modificare il testo proposto.

La Lega Nord ha presentato una serie di emendamenti, uno dei quali riguarda il consulente tecnico: benché esistano già norme riguardanti la nomina, sarebbe opportuno limitare il numero di incarichi ad uno stesso soggetto, salvo comprovate ragioni ostative, e sanzionare il ritardo nella predisposizione delle perizie. L'obiettivo è quello di favorire i giovani tecnici, da un lato, e accelerare i tempi del processo dall'altro lato. Le norme proposte, che modificano il codice di procedura civile, non sono esaustive ma accelerano sicuramente la conclusione dei processi e rendono più efficiente la macchina della giustizia: cinque milioni di processi civili sono una palla al piede e mettono in difficoltà il modello sociale e anche il sistema economico.

Onorevoli colleghi, non vi è dubbio che le riforme debbano essere fatte con il maggior consenso possibile; se è vero che molte delle innovazioni introdotte sono condivise da entrambi gli schieramenti e molta parte della riforma è stata oggetto di studio approfondito nella passata legislatura, bisogna ricercare soluzioni equilibrate e la Lega Nord - come la maggioranza - è pronta al confronto su queste tematiche, ritenendo l'interesse del cittadino prioritario su ogni altro.

Vorrei ora soffermarmi sull'articolo 73 del disegno di legge in esame, riguardante l'attuazione del federalismo. È stata presentata dal Ministro Calderoli una proposta di riforma federalista ed ora, con questo articolo, si stanziano risorse per lo studio delle problematiche connesse alla sua attuazione.

Si tratta di una riforma importante e fondamentale; si va verso uno Stato federale, fatto storico senza precedenti. La condivisione che sta ottenendo è il segnale che in questi anni molto è cambiato e che sono stati superati i dubbi sulla sua reale efficacia: il federalismo fiscale è la condizione stessa del federalismo. È un federalismo equilibrato, che tiene conto delle regioni che hanno minore capacità economica e non penalizza nessuno. Viene chiesta maggiore responsabilità da parte di tutti e si fa riferimento al costo standard dei servizi e non più alla spesa storica; si fa riferimento, inoltre, al concetto di perequazione. Insomma, è un federalismo equilibrato. Qualcuno vorrebbe definirlo solidale, ma dalla solidarietà all'assistenzialismo il passo è breve: meglio allora parlare solo di federalismo e della sua attuazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, quando noi dell'Italia dei Valori parliamo di «dittatura dolce» non facciamo riferimento al Ventennio, ma pensiamo a tutti quei casi in cui organi costituzionali e necessari alla democrazia vengono di fatto privati della possibilità di esprimersi nei modi e nelle forme adeguate previste anche dalla nostra Costituzione.

Come è evidente, abbiamo assistito in questa legislatura ad alcuni fatti che ritengo emblematici: abbiamo assistito al fatto che - credo per la prima volta a memoria storica - nel momento in cui veniva annunciato in questa Camera ed in questo consesso un decreto-legge, veniva anche preannunciata l'ipotesi della richiesta di fiducia. Ma adesso siamo andati addirittura al di là: adesso l'ipotesi della richiesta di fiducia viene annunciata dal Governo nello stesso momento in cui approva in Consiglio dei ministri un provvedimento.

Ma badate bene, quello è un atto di intimidazione - e credo che questa ne sia la dimostrazione - non nei confronti dell'opposizione, che deve fare l'opposizione, ma nei confronti della maggioranza, in quanto equivale a dire: non sognatevi di chiedere di modificare quel provvedimento! Ciò è quanto abbiamo constatato anche con riferimento ai provvedimenti che abbiamo approvato in questo scorcio di legislatura. Lo ricordo perché sia chiaro che anche sul provvedimento di cui stiamo ora discutendo non tutta la maggioranza è stata d'accordo, dal momento che sono serpeggiati qua e là - in molti casi sottotraccia, ma in qualche caso in modo esplicito, se non addirittura esplosivo - differenze e punti di vista diversi (in particolare, sul tema della giustizia).

Anche il provvedimento ora al nostro esame presenta complessivamente, qua e là, delle misure assolutamente condivisibili. Credo che nessuno, forse, voterebbe contro la questione della banda larga, così come ritengo che su singoli articoli possiamo essere assolutamente d'accordo. Ma certo vi sono delle crucialità che non dobbiamo nasconderci e che le stesse Commissioni parlamentari, nell'esprimere il parere, hanno messo in luce. Mi riferisco, ad esempio, alla questione delle centrali di committenza di cui all'articolo 19.

La stessa Commissione ha svolto dei rilievi e ha espresso un parere condizionato in cui chiede la soppressione di alcuni commi. In tal senso, anche noi dell'Italia dei Valori avevamo proposto dei suggerimenti, perché ci pare che in questo modo, in luogo di accelerare, in qualche caso, le procedure, si finisca con il renderle ancora più lunghe (pensiamo al caso della trasmissione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con sospensione della stipula dei contratti per trenta giorni decorrenti dalla trasmissione degli atti agli uffici della Corte stessa). Anche in merito all'articolo 25, avevamo proposto alcune ipotesi migliorative che non sono state accolte. Riguardo all'articolo 30, recante la rubrica «Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti», noi avevamo svolto un ragionamento complessivo richiamato dianzi da un collega e che riguarda gli assetti istituzionali: quando le aziende si trovano a dover affrontare costi fissi eccessivamente elevati, di solito tentano di ampliare l'attività mantenendo fermi quei costi fissi e, spesso, ciò si ottiene attraverso la fusione che permette di accentrare determinate funzioni e, quindi, di ridurre i costi rispetto ad una attività che aumenta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI (ore 12,10)

ANTONIO BORGHESI. Sappiamo bene che l'ipotesi di fondere i piccoli comuni è irrealizzabile per ragioni storico-politiche, tuttavia, dobbiamo essere capaci di fornire delle soluzioni e noi ne abbiamo proposta una. Ci siamo domandati per quale motivo non si renda obbligatoria la messa in comune, attraverso l'unione dei comuni, non di singole attività, ma di tutti i servizi generali che il comune fornisce (ad esempio: l'anagrafe, il servizio tecnico, la sicurezza, la contabilità), stabilendo una soglia minima di cittadini amministrati compatibile con i costi fissi che questo tipo di attività richiede. Si tratta di una proposta che abbiamo avanzato presentando due emendamenti, a questo articolo e ad uno successivo, e che secondo noi rappresenta una possibile soluzione ai problemi che abbiamo.

Un altro elemento che ci trova discordi proprio sull'articolo 30, è che qualcuno immagina che si siano eliminati, in queste ipotesi, controlli e bilancio. Può anche andar bene un'ipotesi di questo genere, tuttavia, che senso ha ridurre il controllo contabile derivante dal bilancio in comuni dove spesso il conflitto di interesse è, non dico più alto di quello di Berlusconi, perché ciò è impossibile, ma così elevato per cui chi fa il sindaco al mattino, al pomeriggio fa il geometra? Si tratta di pratiche diffusissime, anche se io adesso, per esemplificare, le ho banalizzate. Nei piccoli comuni possono esserci situazioni che dovrebbero portare a maggiori, e non a minori, controlli, mentre noi andiamo a togliere proprio il controllo sul bilancio. Ciò si può anche capire, ma forse si poteva stabilire una formula semplificata, forse si poteva, ricorrendo all'unione di comuni, chiedere che ci fosse un bilancio consolidato di più comuni che rispondesse ai criteri tradizionali dei bilanci comunali, ma anche questa ipotesi non è stata accolta.

Devo spendere alcune parole a proposito della giustizia anche se io non sono un tecnico della materia, ma lo è il mio collega Palomba, che fa parte della Commissione giustizia e che non ha potuto, a differenza di altri colleghi, per questioni di salute, essere presente con una sostituzione in una Commissione alla quale non appartiene (ma in questi giorni mi ha sempre trasmesso le sue sensazioni su quanto stava avvenendo). È evidente la questione dell'incompetenza delle nostre Commissioni ad affrontare un tema come questo. Non è che sui singoli articoli proposti noi abbiamo un atteggiamento negativo, anzi così non è, anche perché in larga parte - lo ricordava anche il nostro presidente Di Pietro - quegli articoli riflettono schemi che furono presentati e preparati dall'allora, nella legislatura precedente, nostro Sottosegretario alla giustizia Li Gotti persino - diceva lui qualche volta - con gli errori circa le virgole. Quindi noi eravamo interessati allora e ci mancherebbe che non lo fossimo adesso! Però è evidente che, se qualcuno intende far passare questa come una riforma generale del processo, si deve sapere che non è così.

Si tratta semplicemente di una serie di interventi, per così dire, «qua e là», in parte anche condivisibili, ma che certamente avrebbero richiesto - concludo Presidente - una ben diversa valutazione e una ben diversa riflessione. In particolare, anche la questione che riguarda il filtro della Cassazione è una questione importante, ancora non risolta, nonostante in quest'Aula si sia stabilito che, proprio per le vicende di cui abbiamo parlato, la Commissione Giustizia doveva esprimere un parere rinforzato che non è stato recepito dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali durante l'iter del disegno di legge. Quindi noi staremo attenti a quanto accadrà in Aula. Certamente non ci sembra che, allo stato, il voto dell'Italia dei Valori sul provvedimento in esame possa essere favorevole (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paniz. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ. Signor Presidente, avverso questo disegno di legge contenente una pluralità di disposizioni si sono appuntate critiche di metodo e di merito, soprattutto con riferimento a quel pacchetto normativo che riguarda la riforma del codice di procedura civile. Ritengo che queste critiche di metodo e di merito siano ingiustificate. Sono ingiustificate soprattutto se noi le rapportiamo a quello che è il quadro della situazione rispetto al quale il Governo si trova a dover intervenire.

Domenica scorsa, il Corriere della sera ha pubblicato un sondaggio di Renato Mannheimer proprio sul tema della giustizia. Ai cittadini è stata posta una prima domanda riguardante la valutazione positiva o negativa sul sistema giudiziario attuale. La risposta è stata chiarissima: valutazione negativa per il 68 per cento degli intervistati; valutazione positiva per il 31 per cento; solo l'1 per cento ha dichiarato: «non so». Cosa significa questo? Significa che due italiani su tre sono insoddisfatti del funzionamento della giustizia. Si tratta, con riferimento alla quota di quelli soddisfatti, di una percentuale - badate bene - di gran lunga superiore alla somma dei voti del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori, della Sinistra Arcobaleno e di altre formazioni politiche, il che significa ancora che una buona fetta dell'elettorato dei partiti dell'opposizione, in realtà, esprime una valutazione negativa sul sistema giudiziario e suggerisce un intervento.

La seconda domanda che è stata posta ai cittadini italiani nel ricordato sondaggio riguardava l'opportunità o meno di mettere in cantiere immediatamente una riforma del sistema processuale civile. Ebbene, per il 59 per cento degli intervistati la riforma non è soltanto opportuna ma è necessaria (da intendersi nel senso di indispensabile).

Per un altro 33 per cento, la riforma è opportuna anche se non da varare immediatamente. Il che vuol dire che la grandissima parte degli intervistati ha ritenuto in maniera inequivocabile che il tema giustizia dovesse essere affrontato, e affrontato con estrema rapidità. È quanto ha fatto il Governo: ha inserito questo «pacchetto» di norme in un disegno di legge, che contiene disposizioni per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in un quadro di norme, insomma, rispetto alle quali la giustizia è non materia estranea, ma complessivamente organica, indispensabile. Infatti, non vi è imprenditore, operatore del mercato nazionale, commerciante o artigiano che non si renda conto di quanto la giustizia sia indispensabile, se esercitata in modo corretto, per espletare in maniera adeguata la sua attività. Questo è quanto ha fatto il Governo. Lo ha fatto con un «pacchetto» di norme che sono intervenute proprio in quei gangli vitali causa dell'inefficienza del sistema. Ad esempio, il filtro per il ricorso in Cassazione: suvvia, qualsiasi operatore del diritto sa perfettamente che l'Italia è l'unico Paese in Europa che non ha un filtro in accesso per governare l'afflusso delle controversie in modo tale che i giudici di legittimità possano concentrare le loro energie su quelle di maggior rilevanza pubblica, su quelle che hanno un peso significativo. Questo è il dato incontestabile: l'afflusso dei procedimenti alla suprema Corte è triplicato rispetto a quello che si constatava soltanto una decina di anni fa. È evidente che di fronte a questa situazione l'intervento era richiesto con ragione di assoluta tempestività. Tant'è vero che ciò è stato confermato e pubblicamente dichiarato anche da autorevolissimi esponenti del supremo collegio. Basta pensare al presidente Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex vicepresidente del CSM, che è stato molto chiaro nel ribadire la necessità di un rimedio esterno legislativo, volto a decongestionare l'attuale flusso in entrata dei ricorsi per Cassazione. Basta pensare alle stesse parole del primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, nella relazione inaugurale dell'anno giudiziario, quando ha invitato il legislatore a intervenire esplicitamente nella materia dell'afflusso dei ricorsi alla suprema Corte.

Lo studio che «Bankitalia», nella materia, ha recentemente fatto, ha evidenziato, d'altra parte, una durata media dei procedimenti che nel 2006 è stata di 902 giorni, a fronte, come dicevo, di un afflusso di processi civili passato da 52 mila nel 1995 a più di 130 mila nell'anno 2005. Se questi non sono dati che impongono un intervento assolutamente immediato da parte del Governo e, conseguentemente, del Parlamento nel settore della giustizia, non so quali altri dati dovremmo attendere.

Eppure tutti sono concordi nel ritenere che il sistema giudiziario debba imporre qualche rimedio organico molto forte. Non bastano palliativi, perché tali sono stati giudicati tutti quelli che dal 1995 al 2005-2007 sono stati adottati: non hanno contribuito di fatto a ridurre il numero dei procedimenti, non hanno contribuito a rendere più rapido il tempo di trattazione, se pensiamo che nel 2005, ultimo dato disponibile, per una sentenza definitiva nei tre gradi di giudizio servivano 3.175 giorni, cioè 78 giorni in più di quanti ne servivano per lo stesso percorso giudiziario nel 1994. È la conferma esplicita che gli interventi tentati nell'ultimo decennio abbondante, non sono stati organici e sufficienti per consentire di dare una risposta all'esigenza di una giustizia tempestiva ed efficace. D'altra parte l'esame della cronologia, della tempistica dei procedimenti in Italia rispetto agli altri Paesi d'Europa è disarmante e vede l'Italia all'ultimo posto.

Ci sarà una ragione per la quale un procedimento di primo grado ha una durata media in Danimarca di 113 giorni, in Spagna di 239, in Francia di 246 e in Italia, invece, di 494 se in tribunale o di 223 se di fronte al giudice di pace.

Questi sono dati inequivoci e possiamo fare lo stesso discorso quando si parla dell'appello, per il quale in Polonia servono due soli mesi per arrivare alla sentenza, in Francia quindici mesi, in Germania si sale a 825 giorni, ma in Italia si arriva a 873 giorni. Questi sono i dati oggettivi che imponevano un intervento forte, tempestivo e immediato.

Il filtro per il ricorso in Corte di Cassazione è importante, è decisivo. Certo, è fuor di dubbio che poi starà all'equilibrio dei magistrati riuscire a comprendere che non solo la pregressa giurisprudenza della suprema Corte costituisce un elemento determinante per consentire l'accesso all'esame dei giudici della suprema Corte, perché vi sono materie innovative rispetto alle quali i giudici possono anche cambiare opinione. Tuttavia, non dobbiamo avere un'attestazione di sfiducia iniziale programmatica dei confronti dell'opera dei giudici della suprema Corte, dobbiamo invece avere quell'attenzione doverosa che il legislatore deve prestare alla risoluzione dei problemi, manifestando contemporaneamente fiducia nel modo in cui sarà esercitata l'attività di filtro che il Parlamento demanda alla suprema Corte.

Possiamo fare lo stesso discorso, cambiando più o meno le parole, con riferimento agli altri temi centrali della materia che ci accingiamo a modificare. Pensiamo alla delega in materia di mediazione in materia civile e commerciale: da tutta Italia, soprattutto dagli organi importanti nel settore imprenditoriale e commerciale (l'associazione degli industriali, le camere di commercio, le associazioni dei commercianti e degli artigiani) arrivano messaggi molto forti per chiedere al Governo di introdurre un sistema di mediazione che favorisca l'accesso a pratiche decisorie che snelliscano il sistema giustizia in senso organico. È questo che ci si accinge a fare, è questa la linea che il Governo ha ritenuto di adottare nel momento in cui ha chiesto una delega per adottare dei decreti legislativi diretti ad introdurre una mediazione finalizzata alla conciliazione anche nelle cause civili, senza necessità quindi di ricorrere di fronte al giudice.

Sulla stessa linea si pone l'utilizzo della prova testimoniale scritta, reclamata proprio dalla stessa magistratura. E noi, che spesso siamo operatori del diritto o lo siamo stati, sappiamo perfettamente quanto è inconcepibile, nell'attuale sistema, chiedere a certi testimoni di venire a confermare una fattura o situazioni che sono assolutamente banali e chiare, soprattutto spesso in cause contumaciali e così via dicendo.

È un sistema che imponeva una radicale riforma. Certo, qualcuno ha sollevato dubbi sull'attendibilità della testimonianza, ma i dubbi si possono sciogliere attraverso la facoltà, che al giudice è consentita, di chiamare il testimone, di sondarlo di nuovo, di richiedergli le stesse cose che sono oggetto della testimonianza scritta, la quale ha il grande vantaggio di snellire il suo lavoro, il lavoro dei collaboratori di giustizia e lo stesso lavoro dei professionisti.

È questa una serie di interventi che richiede apprezzamento e condivisione, non critica aprioristica. Noi invece, molto spesso, ci fermiamo alle critiche aprioristiche, di metodo o di merito, quando invece il sistema giustizia ha bisogno di interventi così rapidi e così efficaci, gli unici in grado di porre un rimedio sostanziale rispetto alla delicatezza della materia in esame.

Analogamente, il procedimento sommario di cognizione al quale le parti possono far ricorso consente di arrivare ad una definizione in tempi molto più stretti. Ho citato alcune soltanto delle possibilità di intervento previste in questo nuovo «pacchetto» normativo, però globalmente la valutazione non può che essere significativamente positiva, trattandosi di un «pacchetto» di norme proiettato a dare risposta a quell'esigenza di giustizia rapida, tempestiva e adeguata, per la quale i cittadini chiedono al Governo di provvedere prima di ogni altra cosa (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, desidero approfittare di questo intervento sull'ordine dei lavori per segnalarle e pregarla di riferire al Presidente della Camera una vicenda che riguarda il provvedimento di cui stiamo discutendo, non per quanto attiene al merito, bensì all'iter parlamentare che il citato provvedimento ha vissuto. A mio parere, infatti, siamo di fronte ad un episodio di grave scorrettezza istituzionale, che involge anche le prerogative e la dignità di questa Camera.

Come i colleghi ricordano, il presente collegato alla manovra finanziaria è stato man mano svuotato dei suoi contenuti di carattere economico ed è stato riempito dei contenuti di riforma del processo civile. Pertanto, il contenitore, pur avendo mantenuto un'etichetta che atteneva al collegato alla manovra finanziaria, di fatto, è diventato un provvedimento di riforma della giustizia. Nonostante questo, si è ritenuto di assegnare il provvedimento all'esame in sede referente delle Commissioni I e V e di non assegnarlo alla Commissione giustizia, espropriando in questo modo la Commissione competente di merito su una materia non di secondaria importanza, ma su una materia quale è il processo civile, che riguarda non solo gli operatori del settore (i magistrati e gli avvocati), ma anche tutti i cittadini che hanno un contenzioso che attiene ai loro diritti.

L'opposizione, pur dichiarando di non avere pregiudiziali negative nei confronti di questa materia e, anzi, dichiarando di condividere l'obiettivo del Governo e della maggioranza di accelerare il processo civile, si è lamentata e si è doluta di tale modalità procedurale che, di fatto, impediva ai componenti della Commissione giustizia (cioè ai parlamentari che hanno vocazione e competenza ad occuparsi di questo settore) di esprimere il proprio parere.

La vicenda è stata sollevata nella Conferenza dei presidenti di gruppo e in quella sede il rappresentante del Governo, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, di fronte alle doglianze dell'opposizione (dei colleghi del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori e del sottoscritto) ha assunto formale impegno a che, nonostante non vi fosse stata l'assegnazione in sede referente, il parere della Commissione giustizia sarebbe comunque stato ritenuto vincolante dal Governo. Il Presidente della Camera - signor Presidente di turno, la sollecito a riferire al Presidente Fini e a coinvolgerlo, perché vi è stato sul punto un suo impegno e, dunque, un suo coinvolgimento personale - in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo si è fatto, in qualche modo, garante dell'impegno del Governo di considerare vincolante il parere della Commissione giustizia.

È vero che non è stata scelta una soluzione formale a termini di Regolamento di intervenire qualificando, più o meno rafforzando, il parere, ma vi è stato un impegno politico - vorrei dire un patto tra gentiluomini, se l'esito non smentisse poi questa definizione - secondo cui, comunque, indipendentemente dalle deliberazioni delle Commissioni I e V, il Governo si sarebbe attenuto al parere della Commissione giustizia. Ebbene, ieri la Commissione giustizia ha reso il parere, ha imposto una condizione tassativa, cioè la previsione dell'eliminazione di un comma dell'articolo 53-bis (non entro nel dettaglio, perché non mi interessa in questa sede il merito) e ha posto due osservazioni relative a due questioni cardine contenute nella riforma - il filtro in Cassazione e l'acquisizione della prova testimoniale scritta - ipotizzando, addirittura, o lasciando intendere, profili di incostituzionalità.

Di fronte a questo parere, con l'apposizione formale di una condizione e di due osservazioni, il Governo, nelle Commissioni I e V, non si è attenuto all'impegno preso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma ha rifiutato di accettare la condizione e le osservazioni ed ha ritenuto di non modificare il provvedimento su questi punti.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Concludo, signor Presidente. Non sollevo problemi sui contenuti - discuteremo dei contenuti quando esamineremo gli emendamenti - ma sollevo un problema di rapporti corretti all'interno della Camera tra le forze parlamentari e tra le istituzioni della Camera. Quando il Governo assume un impegno, e di fronte a questo impegno l'opposizione accetta di non insistere per lo stralcio formale di questa parte, io credo che il fatto che poi lo stesso Governo, seppure in altra persona, abbia disatteso tale impegno, è un gravissimo vulnus nei rapporti non soltanto tra le forze politiche, ma tra le istituzioni di questo ramo del Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro e Partito Democratico).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, anche il nostro gruppo si è più volte pronunciato relativamente al fatto sottolineato dal collega Vietti, anzitutto premettendo che, per quanto riguarda la materia della giustizia civile, si trattava di un terreno non proprio consono ad essere trattato all'interno di un collegato alla manovra finanziaria.

Tuttavia, ciò posto e data una disponibilità ad entrare nel merito delle questioni trattate dal collegato relativamente alla giustizia, si era tenuto conto di un impegno sicuramente di carattere politico della Presidenza, corroborato da una disponibilità pronunciata dal rappresentante del Governo, a fare in modo che gli orientamenti espressi dalla Commissione giustizia sarebbero stati, come dire, vincolanti al fine della definizione del testo che si sarebbe dovuto presentare per l'Aula.

Di fronte alla decisione di cui si è dovuto tener conto, nonostante i rilievi posti anche dai colleghi della Commissione di merito che avrebbe dovuto affrontare in sede referente la problematica giustizia, e posto che il tema giustizia è stato assegnato in sede referente congiuntamente alla I e alla V Commissione, si sarebbe dovuto almeno scegliere una procedura che avrebbe dovuto porre in capo alla Commissione giustizia un parere rinforzato e, quindi, formalmente garantendo un impegno politico, almeno attraverso una riduzione del danno derivante dal fatto che si era scelto di non affidare alla Commissione giustizia la trattazione nel merito delle norme contenute nel collegato riguardanti la giustizia civile.

Ciò posto, ora si tratta di comprendere se da parte della Presidenza sussista la disponibilità ad intervenire in modo che il Comitato dei diciotto ed il Governo tengano conto del parere espresso, soprattutto per quanto riguarda la condizione che già di per sé - sia pure essendo un parere espresso in sede consultiva - è un elemento assai rilevante. Tale parere, infatti, è stato espresso da una Commissione che si occupa di tale materia e che si sarebbe dovuta impegnare ad affrontare la vicenda. Come dicevo, si tratta, dunque, di comprendere se il Governo medesimo, da qui alla prossima settimana, quando si entrerà nel vivo della discussione e della votazione, non possa non tenere conto di quel parere vincolante e non si possa addivenire, o attraverso il Governo, o attraverso i relatori (consenziente la Presidenza e riaprendo anche una discussione, ma non intervenendo sui tempi previsti) ad una determinazione che sia quella di inserire a livello emendativo la condizione proposta e posta dalla Commissione giustizia.

Ovvero se non si ritenga di seguire la strada di proporre emendamenti da parte del Governo e dei relatori - che, come si sa, possono farlo in qualsiasi momento del procedimento parlamentare - riaprendo i termini per la sola parte del collegato relativa alla giustizia civile. In tal modo, i colleghi della Commissione giustizia potrebbero sottoporre alle Commissioni di merito I e V formulazioni di emendamenti che possono intervenire nel merito, derogando alla procedura: in questo caso il Presidente potrebbe decidere, avendone i pieni poteri, di derogare alla procedura prevista per la sessione di bilancio e i collegati relativi.

Ritengo che queste siano le cose che possono esser fatte. Se non si fa né l'una né l'altra, se non si determinano le condizioni in grado di realizzare la possibilità di emendamento e di miglioramento del testo tenendo conto in maniera vincolante dell'orientamento della Commissione giustizia, si tratterebbe di capire per quale motivo non si sia ottemperato ad un impegno reso vincolante - almeno dal punto di vista politico - dalla Presidenza e dal Governo. Ci troveremmo pertanto in una condizione di difficile discussione e anche di difficile comprensione, all'interno di un'Aula che dovrebbe affrontare, in maniera bipartisan, un tema di una certa rilevanza (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per fare un momento di chiarezza: ritengo infatti che né il presidente Vietti né il collega Quartiani abbiano ben chiaro quanto avvenuto ieri pomeriggio. È ben vera la premessa, e cioè l'impegno assunto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, nella Conferenza dei presidenti di gruppo, che eventuali condizioni poste dalla Commissione giustizia sarebbero state valutate (si tratta peraltro di uno strappo alla regola che non vorrei diventasse precedente) e che, comunque, le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio avrebbero tenuto debitamente conto della condizione posta dalla Commissione giustizia e l'avrebbero introdotta nel testo.

Quello che è accaduto ieri è un fatto un po' diverso, nessuno è venuto meno all'impegno assunto dal Governo. La condizione posta dalla Commissione giustizia riguardava la soppressione del comma 1: purtroppo, non è stato previsto dai componenti che hanno votato in Commissione giustizia che la soppressione del comma 1 incideva anche sul comma 5. Pertanto, l'emendamento presentato dai relatori prevedeva sia la soppressione del comma 1 sia la soppressione del comma 5. Poiché ciò diverge ma, nello stesso tempo, amplia la portata della modifica dell'articolo in questione, giustamente - credo - il Governo ha espresso la necessità di valutare, allo stato, la portata della soppressione della comma 5, mentre sul primo punto aveva già manifestato la propria adesione. Per questo si è chiesto un tempo di riflessione, non solo a noi, allo stesso Governo, ai relatori e all'Aula. Pertanto abbiamo ritenuto, in quella sede, di dare per respinto l'emendamento dei relatori per l'Aula. Per cui in Aula verrà presentato quell'emendamento; i relatori confermano il loro parere favorevole; il Governo sta valutando, in riferimento al comma 5, qual è la posizione che deve assumere.

PRESIDENTE. Ovviamente riferirò al Presidente Fini della discussione e dei vostri interventi sull'ordine dei lavori. Mi sembra che il presidente Bruno abbia nel merito chiarito alcune questioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, credo si possa dire, senza particolare enfasi, che le stesse considerazioni che mi hanno preceduto evidenziano che ci troviamo di fronte ad un pasticcio, una forzatura, qualcosa che ci mette tutti in imbarazzo e che poco ha a che fare con il merito del provvedimento e con il titolo del medesimo, anche fin troppo ed impropriamente pomposo.

Credo che la verità stia nel fatto che questo disegno di legge, nato per accompagnare la manovra economica estiva e, dallo stesso decreto n. 112 del 2008, svuotato di parti significative, andava ritirato e riorganizzato per omogeneità di materie, in modo tale da consentire alle Commissioni di merito di esprimere pareri motivati senza trovarci in questo imbarazzo. A poco servono le parole del collega Paniz che finiscono, se non altro, per avvalorare quello che sto dicendo. Parliamo di un provvedimento sullo sviluppo economico e ci troviamo a disquisire su testimoni e su giudici e, paradossalmente, la Commissione giustizia, che dovrebbe avere titolarità ad entrare nel merito in quella che è stata definita una riforma radicale del processo civile, si trova ad esprimere un parere consultivo. Se questo non è imbarazzante per il nostro funzionamento, per il sistema delle Commissioni e dell'Aula, ditemi voi cosa dobbiamo attenderci.

La verità è che siamo di fronte ad una specie di resa, una resa fatalista, per la quale l'idea stessa che un disegno di legge arrivi in Aula viene considerata un po' come quegli autobus africani che passano in quelle strade lunghe e polverose, se e forse, e per questo sono pieni di gente, perché non esiste la certezza che ne passi un altro successivamente, quindi ci salgono tutti. Ogni Ministro ci vuole mettere del suo, ogni esigenza particolare e singolare viene sollevata all'interno del Governo e, alla fine, la maggioranza si adegua e asseconda le esigenze e le spinte dei singoli rappresentanti del Governo, creando una commistione anche sulla chiarezza del testo legislativo - direi sulla purezza della norma - che sembra non appartenere più a queste aule, a queste stanze. È un po' paradossale e fa anche sorridere il fatto che all'articolo 25 di questo disegno di legge ci sia un riferimento alla chiarezza dei testi normativi, di fronte a un guazzabuglio di questo genere.

Diventa difficile, alla luce di questi fatti, anche entrare nel merito del provvedimento, un merito al cui interno ci sono ovviamente parti condivisibili; va però detto che anche queste parti condivisibili hanno poco a che fare con l'obiettivo pomposo del titolo. Qui non ci sono grandi risorse economiche da mobilitare, non ci sono risparmi fiscali, non c'è, non è sicuramente un provvedimento che incide sulla situazione di stagnazione economica e sulla pressione fiscale, che - leggo dalle anticipazioni della legge finanziaria - rimarrà stabile al 43,1 per cento, cioè non scende.

E mentre gli altri Governi di altri Paesi si stanno interrogando su come rispondere ad una congiuntura economica così difficile, noi ci troviamo di fronte ad uno strumento operativo come quello del disegno di legge al nostro esame che afferma, nel titolo, di voler affrontare il tema dello sviluppo, ma nella sostanza non c'è nulla che fa esplicito riferimento ad una possibile ripresa economica. Non c'è una liberalizzazione, c'è qualche semplificazione, non c'è la lesione di alcun «potere costituito», di quelli cioè che bloccano lo sviluppo di questo Paese.

Volete una prova? È stato soppresso, perché in parte anticipato dal decreto-legge n. 112 del 2008, l'articolo 21 sulla riforma dei servizi pubblici locali. Potevate cogliere l'occasione per correggere quell'impostazione del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha tutt'altro che liberalizzato e valorizzato il mercato nel campo dei servizi pubblici locali.

Del resto cosa dobbiamo aspettarci da un Governo che si appresta (anzi, che ha lavorato, non si appresta e adesso dobbiamo anche sperare che tale lavoro vada in porto), che ha lavorato con convinzione per creare un monopolio del trasporto aereo nazionale? Che si ponga il problema delle liberalizzazioni, della concorrenza e del mercato? Ne aveva l'occasione, ma ha stralciato l'articolo e ha rinunciato a chiedere la delega sulla riforma dei servizi pubblici locali.

Altri aspetti risultano anche quanto meno riduttivi rispetto alle questioni che si vorrebbero affrontare. Sembra che il tema delle farmacie rurali sia uno dei perni su cui costruire la competitività e lo sviluppo di questo Paese. Ciò mi sembra significativo dell'altezza cui collochiamo l'asticella per quanto riguarda la competitività del nostro Paese.

Per il resto vi sono parti di questo disegno di legge che sono veri e propri prestiti - di cui ovviamente non ci dispiaciamo - di un lavoro svolto nella precedente legislatura e che ovviamente sottolineiamo positivamente. Ciò significa che il Governo e la maggioranza precedenti non avevano idee così completamente sballate. Mi riferisco all'insistenza con cui avevamo cercato di portare a termine la riforma della rete distributiva dei carburanti ma anche, in particolare, ad un tema cui ho dedicato personalmente parte del lavoro e che riguarda la semplificazione amministrativa. Si trattava di un tema importante, vale a dire la manutenzione della legge n. 241 del 1990. Se osservo gli articoli 26 e 27 del disegno di legge in esame e in buona parte anche l'articolo 28 si trova letteralmente il lavoro svolto nella precedente legislatura e contenuto nel disegno di legge atto Camera n. 2161 presentato alla Camera dei deputati il 24 gennaio 2007, cosiddetto Nicolais, che a merito dell'Assemblea, aveva suscitato un dibattito serio e approfondito sui diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, sul riparo rispetto a quegli aggiramenti della norma che dal 1990 la burocrazia aveva messo in atto pur di non corrispondere alla lettera della legge n. 241 del 1990. Una manutenzione che aveva trovato d'accordo questa Assemblea, tant'è che in questo ramo del Parlamento il disegno di legge Nicolais fu approvato senza voti contrari. Si riprende questo cammino e non possiamo ovviamente che esserne lieti. Rileviamo l'importanza che si sarebbe avuta se avessimo avuto la possibilità di chiamare le cose con il loro nome: dibattito sulla semplificazione amministrativa piuttosto che sulle altre materie omogenee.

Richiamo l'attenzione dei relatori e dell'Assemblea su una serie di questioni che cito sinteticamente: farmacie rurali, ordinamento contabile dei piccoli comuni, segretario comunale e anche quanto contenuto nell'articolo 19 sui centri regionali per gli acquisti, perché vi è un parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve essere recuperato integralmente e che, a mio avviso, corrisponde davvero all'obiettivo di non creare complicazioni ai comuni e nello stesso tempo all'obiettivo di avere maggiori certezze rispetto ai prezzi da porre a base d'asta ed anche di rendere più razionale l'organizzazione del lavoro del segretario comunale. Si dice di mettere insieme 15 mila abitanti per ogni segretario comunale. Metteteli insieme nelle valli della Lombardia e del Piemonte 15 mila abitanti! Questo segretario comunale dovrebbe essere una specie di Flash Gordon che corre su e giù per le valli per essere dappertutto e per mettere insieme 15 mila cittadini.

L'ultima cosa che voglio dire, che mi lascia molto perplesso anche sull'atteggiamento dei relatori e della maggioranza, riguarda la delega in bianco che viene chiesta dal Governo in merito alla riorganizzazione di tre importantissime strutture: il CNIPA, il Formez e la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale. Vaghezza generale, non c'è un paletto, non c'è alcun riferimento...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ORIANO GIOVANELLI. Concludo, signor Presidente. Sarebbe stato dovere dei relatori, e spero che sia esigenza di quest'Aula, chiedere certezza rispetto a strumenti importanti per lo sviluppo, la certezza e la correttezza della pubblica amministrazione nel nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Volevo comunicare che alle 13,15 la seduta sarà sospesa per la riunione del Parlamento in seduta comune. Sono iscritti a parlare nella parte antimeridiana della seduta e devono ancora intervenire gli onorevoli De Girolamo, Ferranti e Miotto e aveva chiesto di poter anticipare il suo intervento, se possibile, l'onorevole Vannucci. È evidente che sarebbe auspicabile che i colleghi iscritti a parlare, con la disponibilità di tutti, riuscissero a intervenire al mattino, altrimenti alcuni dovranno intervenire nel pomeriggio, quindi chiederei a tutti la cortesia di contenersi nei tempi.

È iscritta a parlare l'onorevole De Girolamo. Ne ha facoltà.

NUNZIA DE GIROLAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto volevo ringraziare i relatori per il faticoso lavoro svolto. Il disegno di legge oggetto dell'odierna discussione investe diverse materie, fra le quali appunto numerose disposizioni volte a riformare la giustizia civile, introducendo rilevanti novità nel processo civile.

Gli apprezzabili interventi introdotti dal provvedimento incidono sicuramente sul processo in termini di efficienza e contribuiscono a determinare una accelerazione dello svolgimento del processo civile e quindi della sua conclusione. L'attuale realtà economica e culturale è così mutata da rendere in parte superata la vigente normativa in materia di processo civile.

Ma quando parliamo di processo dobbiamo distinguere tre concetti: il giusto processo, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, che ha come corollario ineludibile il rispetto di formalità e contraddittorio e quindi la dilatazione dei tempi processuali; poi vi è il concetto di processo celere, che è nozione di carattere economicistico, con una sussunzione in campo giuridico di concetti legati alla vita degli scambi commerciali; altro concetto ancora è il processo di ragionevole durata, concetto espresso dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Questi concetti, spesso richiamati nel dibattito politico, sono in stridente contraddizione: il processo più giusto è quello con più garanzie e quindi è quello più lento, ma la celerità del processo è elemento essenziale della competitività di un Paese. Il punto di contemperamento fra le opposte esigenze è costituito, allora, dal processo di ragionevole durata, dal contemperamento di due esigenze opposte, ma entrambe imprescindibili.

La nostra cultura tradizionale ci induce a credere che il processo è migliore se è circondato da più garanzie senza verificare se tali garanzie possano essere realizzate in concreto e quale sia il loro reale impatto sull'organizzazione complessiva della giustizia del Paese. Le garanzie non devono essere solo scritte, ma effettive e l'effettività non è garantita se le nostre leggi e i nostri sofisticati e giusti processi non vengono conclusi in termini ragionevoli ed utili per chi ricorre all'autorità giudiziaria.

Negli ultimi anni si sono manifestati due orientamenti diversi, tutti volti a rendere più veloce il processo: da un lato, si sono creati i riti speciali, in ragione della materia da trattare o dello status dei soggetti processuali, dall'altro, si è tentato di ridurre il contenzioso con strumenti alternativi al processo (penso ai tentativi di conciliazione). È evidente che entrambi gli orientamenti non costituivano strumenti sufficienti per rendere più veloce il processo, ma strumenti molto spesso per eluderlo.

Solo pochi interventi hanno inciso sul processo dal suo interno, la maggior parte hanno finito per determinare la fuga dal processo o la creazione di corsie preferenziali. Eppure, nel codice di rito, strumenti adeguatamente valorizzati, ovviamente, potrebbero avere una portata acceleratrice dell'intero sistema.

Il processo, nel suo aspetto teorico, non è mai lento; lo diviene nell'applicazione pratica, quando deve scontrarsi con la massa enorme del contenzioso. Fra le soluzioni, secondo me, senza ledere, chiaramente, l'articolo 24 della Costituzione, si potrebbe modificare o potenziare ancor più la condanna alle spese del soccombente.

Questa deve divenire, da mero risarcimento tra privati, vera e propria pena privata, con effetto dissuasivo nei contenziosi avventati.

Ma non dobbiamo dimenticare che il processo - per essere giusto - lo deve essere nel suo insieme: esso si compone di diversi gradi e attualmente il grosso lavoro si concentra nel primo, riservando ai successivi la parte nobile. Quindi, è necessario rendere il processo giusto nel suo insieme e celere complessivamente.

Le modifiche introdotte a questo pacchetto di norme hanno il merito di avviare l'introduzione di un meccanismo processuale nuovo, idoneo a garantire la celerità del processo, ma è chiaro che un'idea moderna di giustizia e un pensare europeo al sistema giustizia richiedono un ulteriore sforzo da parte di tutti noi, dagli operatori del diritto ai magistrati, ai politici, ai cittadini. Infatti, se realmente vogliamo aumentare la qualità del sistema giustizia, dobbiamo abbandonare logiche non al passo con il tempo e, contestualmente, umilmente chiederci se abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità e se intendiamo realmente trovare la strada per realizzare il giusto e celere processo (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole De Girolamo, oltre che per il suo intervento, la ringrazio anche per essere rimasta ampiamente nei tempi.

È iscritta a parlare l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò anch'io di impiegare il minor tempo possibile. Tuttavia, è ineludibile che, come abbiamo visto in questi interventi, in realtà nella discussione generale di questo disegno di legge - intitolato «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» si è parlato più che altro della riforma del processo civile. Inoltre, nel disegno di legge al nostro esame la firma del Ministro Alfano è l'ultima. Questa è una delle tante anomalie di questo disegno di legge, che si è tentato di far comprendere in più sedi e forse anche fino allo sfinimento, ma non vi è stata la possibilità di ottenere alcun risultato.

L'intervento dell'onorevole Vietti rappresenta l'ennesima prova della assoluta sordità del Governo a tener conto delle effettive esigenze della riforma della giustizia. Stiamo parlando della riforma della giustizia civile. Un efficiente sistema di giustizia civile è certamente essenziale ai fini della competitività del Paese e della sua capacità di attrarre investimenti internazionali. Ne siamo tutti convinti. Ma il recupero di efficienza deve essere anche il recupero della effettività della tutela giurisdizionale.

È stato detto in maniera molto significativa da altri colleghi prima di me che non può condividersi - e deve respingersi - la scelta del Governo di inserire importanti segmenti di una riforma del processo civile in un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Infatti, di segmenti si è trattato. Alcuni di essi sono stati tratti da un progetto di riforma più complessiva che, con il Governo precedente il Ministro Mastella aveva presentato ed era in discussione in Commissione giustizia del Senato, attraverso anche un comitato legislativo.

In quel caso, il disegno era più ampio ed è estremamente grave - l'abbiamo già affermato in più sedi e continuiamo ad affermarlo - che non è stato consentito alla Commissione giustizia di discutere e approfondire con i naturali interlocutori (ovvero con gli operatori della giustizia: gli avvocati, i magistrati e chi fa parte della cultura della giurisdizione) un provvedimento di propria ed esclusiva competenza.

Ringraziamo certamente il presidenti della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio per l'ospitalità, la pazienza e il senso di democrazia che hanno dimostrato. Tuttavia, non era quella la nostra sede e forse abbiamo occupato anche più del tempo necessario, ma in qualche modo volevamo che il Governo ascoltasse. Tuttavia, il Governo è sordo e il Ministro non mantiene le sue promesse. Infatti, aveva promesso, nel discorso programmatico presso la Commissione giustizia, che avrebbe fatto la riforma della giustizia in pieno dialogo con tutti gli operatori della giustizia e nella Commissione competente. Ciò non è avvenuto.

Non è condivisibile un impianto normativo che procede per segmenti, per lo più attraverso la burocratizzazione dei tempi, un impianto in cui all'ultimo momento è stato inserito un filtro per la Corte di cassazione.

Questa riforma è priva di omogeneità, di una valutazione sistematica, di una valutazione essenziale dell'allocazione delle risorse economiche e umane e soprattutto di quella che prevede che a fianco di un giudice che deve portare avanti con le parti un processo vi deve essere anche un ufficio del processo, personale amministrativo competente e riqualificato nel proprio ruolo. Invece, tutto questo è in contrasto con i tagli continui che abbiamo di fronte per la giustizia.

Noi sicuramente avremmo condiviso una riforma basata sul principio civile della lealtà processuale, della conciliazione giudiziale effettiva e garantita, della razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo, con un alleggerimento delle questioni di competenza, che era stato accennato e poi immediatamente rivisto dal Governo, perché la tecnica legislativa era sbagliata e il contraddittorio veniva completamente annullato. Avremmo condiviso la previsione di una indicazione specifica dei motivi di appello, l'introduzione di un modello di procedimento sommario che garantisse comunque le parti, la semplificazione del regime di nullità che fosse in linea con i tempi e soprattutto una responsabilizzazione e razionalizzazione dei tempi del processo attraverso la concentrazione delle udienze, la riduzione dei tempi, il calendario del processo, una responsabilizzazione del giudice e delle parti.

Nonostante quanto gli interventi che ci hanno proceduti vogliono far credere, il Partito Democratico non è contrario all'efficienza della giustizia, vogliamo soltanto che l'efficienza della giustizia non faccia perdere dignità alla effettività della tutela dei diritti. Senza parlare, poi, del fatto che non si arriva ad una maggiore efficienza della giustizia attraverso un aumento indiscriminato delle competenze dei giudici di pace. Se vi fosse stato un effettivo dialogo in Commissione giustizia si sarebbero potute ascoltare le associazioni degli avvocati e capire se quello era un sistema efficiente, che conduce ad una giustizia più agevole, più celere e più effettiva per il cittadino.

Così per la testimonianza scritta: abbiamo argomentato molto in sede di Commissione, abbiamo cercato di far capire alcune questioni, e la stessa maggioranza ha poi fatto delle osservazioni che non si è sentita di porre come vincolanti, ma ha comunque inserito delle osservazioni puntuali nel parere della Commissione giustizia; perché quella testimonianza scritta che si dice presa da altri ordinamenti, ma in realtà è un pezzetto di altri ordinamenti scaraventato nel nostro sistema, non accelera nulla perché è farraginosa ed eccessivamente burocratica nelle modalità di formazione, crea soltanto privilegi e valori formali, come quello della autenticità della sottoscrizione e non dà rilievo assoluto al valore più sostanziale, quello della genuinità dell'informazione somministrata dal terzo.

Voglio arrivare al momento finale che abbiamo vissuto nelle Commissioni che ci hanno ospitato, quello in cui è stato proposto il filtro per la Cassazione, un'introduzione di una norma tecnicamente mal posta, tant'è vero che, come diceva anche il presidente Bruno, non ha consentito, perché l'articolato è unico, nemmeno di adempiere ad una prescrizione della Commissione giustizia da parte del Governo che era favorevole, perché il primo comma non si collega poi con gli altri. In ogni caso, la norma propone l'introduzione di un filtro che non ha nulla a che fare con il principio del contraddittorio, con il principio della parità delle parti, con il principio della terzietà e imparzialità del giudice. L'attinenza con il principio di ragionevole durata è poi soltanto apparente e destinata ad essere contraddetta dalla realtà degli effetti della disposizione che sarebbero tutt'altro che acceleratori.

Per quanto, poi, riguarda il settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, la norma, anziché costituirne un'attuazione, si pone in contrasto con quel principio che stabilisce la ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze. Pertanto, tutti coloro che operano nella giustizia, tutti quelli che lavorano in Cassazione, sono tutti consapevoli dell'assoluta necessità, onorevole Paniz, di affrontare misure realmente efficienti per contrastare il sovraccarico della Corte e dei suoi magistrati e così anche di tutta la giustizia; l'esigenza di filtri e di altri sistemi di deflazione è profondamente sentita come condizione essenziale, ma non può essere qualcosa che viene imposta con emendamenti articolati all'ultimo momento.

È necessario che i giusti propositi di riforma si traducano in un impegno di studio ponderato e saggio, di confronto culturale aperto e trasparente, che coinvolga tutta la magistratura, soprattutto quella di legittimità, laddove si parla di filtro della Cassazione, l'avvocatura e gli studiosi del processo e dell'ordinamento costituzionale; ovviamente, l'ultima voce, quella di sintesi, deve essere quella delle forze politiche.

Gli interventi di riforma sono urgentissimi, ma è chiaro che questa volta...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DONATELLA FERRANTI. ...abbiamo avuto la prova e credo che in tutti, anche nelle forze della maggioranza, vi sia la consapevolezza che questa non è la strada. Non è questa la strada, mascherando le riforme della giustizia attraverso provvedimenti che vedono, come ultimo firmatario di una lista, il Ministro della giustizia. Non fa onore ad Alfano e spero che questa sia l'ultima volta che percorre questa strada (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor Presidente, siamo in presenza, come hanno già detto molti colleghi, di un'ulteriore umiliazione del Parlamento, un doppio esproprio, anche in questo caso utilizzando il più veloce strumento del collegato alla manovra economica per introdurre una nuova legge delega al Governo per riformare il settore delle farmacie. È uscita come un coniglio dal cappello 48 ore fa.

Questo è avvenuto al di fuori della Commissione di merito, la XII, che è stata privata della possibilità di presentare gli emendamenti sul testo. Quindi, un doppio esproprio: sterilizzata la discussione con un blitz della maggioranza e una nuova legge delega del Governo per riformare un settore importante del sistema sanitario.

Tutto ciò per rispondere a quale esigenza di urgenza? Non è chiaro. L'improvvisazione regna sovrana da questo punto di vista, se è vero, com'è vero, che il Governo si appresta ad emendare nuovamente l'articolo 30, come ha annunciato ieri in Commissione il sottosegretario Fazio.

Nel merito, il Governo aveva azzerato il ruolo e la funzione delle farmacie rurali, che rappresentano un presidio sanitario importante ed essenziale per garantire l'accessibilità al diritto alla salute a parti della popolazione che vivono in territori a minore densità abitativa.

Sarebbe stata una norma chiaramente in conflitto con l'articolo 32 della Costituzione, perché avrebbe, di fatto, negato l'accesso ad un livello essenziale di assistenza per fasce consistenti di cittadini. Ebbene, il Governo ha fatto una parziale retromarcia su questo punto; bene per la retromarcia, male perché è parziale, perché fra i contenuti della delega si pensa di rideterminare le indennità in base all'effettivo disagio. Comunque, quindi, le farmacie rurali hanno alle porte un provvedimento che le penalizza, con ripercussioni negative sui cittadini.

Accanto alla parziale retromarcia si propone la legge delega per riordinare le farmacie, ampliandone le funzioni e collocandole nella rete dei servizi. Teoricamente è una buona idea, peraltro già oggi, almeno in parte, attuata in alcune regioni; ragion per cui, la delega potrebbe addirittura rivelarsi inutile.

Ma quali sono le obiezioni che mi sento di sollevare? Sono tre. La prima: la delega riguarda una materia di competenza regionale e non è compito dello Stato normare questi aspetti. Potrebbe farlo, se modifica i livelli essenziali di assistenza, ma in tal caso dovrebbe prevederne il corrispettivo finanziamento, che, anzi, qui è escluso.

Siamo di fronte all'ennesimo episodio di un attacco all'autonomia regionale. Non è veritiera, in realtà, l'affermazione, fatta in queste ore secondo la quale le regioni verranno consultate; come è ben noto, questo è un livello di discussione diverso. La responsabilità organizzativa regionale in questo campo è esclusiva e non può essere oggetto di violazione così palese.

Seconda osservazione: non viene salvaguardato il ruolo e la funzione di altri professionisti che operano nel settore sanitario e socio-sanitario. Si fa riferimento all'assistenza domiciliare e alle funzioni della prevenzione che sarebbero estese alle farmacie. Ma quali relazioni con i distretti e i medici di medicina generale, che sono i titolari di questa funzione? Ricordo che i medici di medicina generale sono più capillari sul territorio di ogni altro soggetto, anche rispetto alle farmacie.

La norma è assolutamente carente da questo punto di vista e rischia di ritagliare per le farmacie ruoli e funzioni distinti, se non talora sovrapposti ad altri servizi, per i quali la programmazione regionale ha individuato responsabilità e protocolli operativi.

La terza obiezione: tutto ciò deve avvenire a costo zero. Questo è davvero singolare! Le nuove funzioni affidate alle farmacie costano e vanno remunerate. È immaginabile chiudere servizi che funzionano, spostare funzioni, per renderli più capillari, e tutto questo dovrebbe avvenire a costo zero?

Si dice che larga parte del Paese non sa cosa sono i distretti dell'assistenza domiciliare; ma allora - mi chiedo - potranno le farmacie supplire a queste lacune gravi senza aumentare la spesa? Ed ancora: genericamente si afferma che le nuove funzioni saranno remunerate diminuendo gli sprechi e ricorrendo ad un luogo comune che è inaccettabile, se non è accompagnato da azioni concrete di rimozione delle spese davvero inutili; voglio ricordare che in Italia il Servizio sanitario è fra i migliori al mondo ed è finanziato, rispetto alla media europea, grazie al lavoro fatto dai Governi Prodi, sulla base dei livelli essenziali di assistenza. Ora i tagli della manovra di luglio lo condannano ad un nuovo periodo di sottofinanziamento e di rimessa in discussione dei LEA; ma le inefficienze, come le liste di attesa, sono già pagate dai cittadini. Non è una buona terapia aumentare i compiti e le funzioni del sistema sanitario per poter immaginare che le inefficienze di punto in bianco svaniscano: occorre un serio lavoro riformatore sulla valutazione, sulla misurazione dei risultati, di cui purtroppo non c'è traccia nell'azione di governo in questi mesi, più attenta invece a denigrare il lavoro dei pubblici dipendenti e dei medici in modo generalizzato. Insomma, continua l'opera di drammatizzazione delle situazioni per poi poter tagliare i finanziamenti.

Così avviene anche con l'articolo 30: si annuncia al Paese che le farmacie saranno i nuovi attori dei servizi di assistenza domiciliare, ma intanto si ridimensionano le farmacie rurali. Perciò ci apprestiamo a presentare alcuni emendamenti, che potrebbero migliorare il testo al fine di rendere davvero accessibile ed esigibile il diritto alla salute, come è previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Miotto, anche per aver rispettato il tempo, anzi ne ha usato molto meno di quanto a lei assegnato.

Sull'ordine dei lavori (ore 13,18).

MAURIZIO TURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, sarò breve.

PRESIDENTE. Sa che dobbiamo sospendere la seduta.

MAURIZIO TURCO. So che fra poco inizierà la farsa dell'elezione del giudice della Corte costituzionale...

PRESIDENTE. Non è una farsa.

MAURIZIO TURCO. È una farsa: l'elezione del giudice della Corte costituzionale, a seguito delle dimissioni del professor Vaccarella del 4 maggio 2007, è ormai oggettivamente una farsa. Ho qui una lettera del Presidente della Repubblica Napolitano del 30 ottobre 2007, un anno fa: «Posso assicurarvi - scriveva ai deputati radicali - che continuerò a sollecitare ogni utile iniziativa che consenta al Parlamento di adempiere al dovere di assicurare la piena funzionalità della Corte costituzionale». Un anno fa! Dopo che erano già passati sei mesi, in una Corte costituzionale in cui il professor Vaccarella era l'unico penalista! Era l'unico penalista della Corte costituzionale e da diciotto mesi la Corte costituzionale continua a deliberare senza il plenum previsto dalla Costituzione e senza alcun penalista.

Signor Presidente, la questione è molto semplice: noi intanto a questa farsa, da questa seduta, non parteciperemo più. I nove parlamentari radicali non parteciperanno più a queste votazioni e sollecitiamo per l'ennesima volta (avevamo avuto l'attenzione del Presidente Fini) che il Parlamento venga convocato fino a voto utile; altrimenti questo vorrà dire che la farsa non è dei partiti, ma anche degli organi istituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Turco, ribadisco, ma credo che anche lei, dal contenuto e dal tono del suo intervento, sia d'accordo, che ciò a cui dobbiamo procedere, cioè l'elezione di un membro della Corte costituzionale, non sia assolutamente una farsa, ma anzi sia un atto fondamentale di questo Parlamento. Proprio per questo, credo sia corretto riportare la sua sollecitazione e, da parte della Presidenza, faremo il possibile per convocare le sedute, come abbiamo fatto, affinché il Parlamento possa procedere all'elezione del membro mancante della Corte costituzionale.

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione del Parlamento in seduta comune con il seguito della discussione generale del disegno di legge n. 1441-bis.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16,55.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signori del Governo, discutiamo oggi un disegno di legge con un titolo altisonante, ambizioso e importante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

La risonanza è stata data anche questa mattina dalle relazioni che abbiamo ascoltato. L'onorevole Bernini ci ha detto che il provvedimento è animato dalla filosofia del fare, che avrà grandi effetti, che darà una spinta rigorosa verso una vera competitività. Francamente a noi, di fronte alle difficoltà del Paese, alla congiuntura internazionale, il provvedimento sembra inadeguato e insufficiente. Non vi è il coraggio necessario. Del resto, non ci sono le condizioni in questa maggioranza. Il contenuto non corrisponde, quindi, alle aspirazioni. Si tratta in gran parte di norme manifesto, prive di efficacia concreta, spesso di dichiarazioni di intenti, di titoli, di deleghe molto generiche, che questo Parlamento concede al Governo - secondo noi - con eccessiva leggerezza.

Sono molti i rinvii, gli impegni da affrontare, i problemi che vedranno lunghi bracci di ferro nella maggioranza, per arrivare ad esiti come sempre insoddisfacenti, parziali e sbagliati. Lo abbiamo già visto e sperimentato. Vedete, al di là della regia sapiente ormai collaudata di palazzo Chigi, della favolosa centrale comunicativa che dosa bene i messaggi da mandare al Paese con maestria, capace di navigare sulle onde delle emozioni popolari dosando bene paure e riassicurazioni, riteniamo che nella maggioranza di Governo permangano profonde differenze, diverse visioni che ne paralizzano l'azione e che non gli permettono di andare realmente a fondo dei problemi, di fare azioni strutturali.

Allora, si fanno degli spot, si fa propaganda, si sta al Governo come se ancora si fosse all'opposizione. Si fanno proclami. Non si assume la responsabilità di governare davvero. È tutto volto al consenso immediato, non al futuro. Posso farvi degli esempi: c'è insicurezza, gli sbarchi di clandestini aumentano, non riusciamo ad arginare questo fenomeno. Non basta la faccia dura, intere regioni sono in mano alla criminalità: dichiariamo guerra agli zingari. Vogliamo tagliare risorse agli enti locali (tanto poi le pagheranno i cittadini): si tratta dei mille modi di mettere le mani in tasca agli italiani.

Dichiariamo guerra ai fannulloni, vogliamo tagliare risorse alla scuola, facciamo parlare di grembiulini, di voti in condotta, di maestro unico, di disciplina. Potrei continuare. Credo che il Ministro Tremonti se ne sia ormai accorto: la vera divisione tra «mercatisti» e statalisti è interna alla sua maggioranza. Bisogna che dopo la sua conversione alle teorie no global avvenga quella di altri, che non vediamo così veloce. Tuttavia, essendoci stata questa inversione vediamo invece i suoi liberali, quelli che chiama «mercatisti», in difficoltà, spiazzati. Ciò si è visto quando siamo ritornati indietro sulla riforma dei servizi pubblici locali: dove è la concorrenza promessa? Ma si è visto anche in altre occasioni: quando questi liberali si sono visti rifilare la tariffa indicizzata sull'autotrasporto (una nuova scala mobile, unico Paese in Europa); quando hanno subito l'attacco ancora in corso, per quanto ne sappiamo, verso l'autorità indipendenti, prima fra tutte quella dell'energia; quando si è bloccato il processo di liberalizzazione e di aumento della concorrenza verso banche, assicurazioni, monopoli e si è di fatto bloccata la possibilità dell'azione collettiva a tutela dei consumatori; quando hanno visto i regali alle società autostradali e quando vedono corporazioni sempre più potenti in questo Paese.

Anche qui potrei continuare, ma voglio invece rassicurare il Ministro Tremonti - lo faccio attraverso il gentile sottosegretario Vegas, sempre attento e puntuale - che noi non siamo oggi ideologici al contrario; noi del PD veniamo da storie e da culture diverse che abbiamo potuto unire proprio perché per tutti noi il mercato è sempre stato un mezzo e non un fine in sé, come per la gran parte di voi, imbevuti di teorie liberiste e di processi di deregolamentazione assoluta. Noi abbiamo sempre pensato che il mercato, la globalizzazione, andava e vada regolata per garantire una crescita in grado di offrire pari opportunità e giustizia sociale; abbiamo la flessibilità mentale necessaria per sapere quando ci vuole lo Stato e quando il mercato: abbiamo chiaro questo equilibrio. Le lezioni, i testi, le elaborazioni di questi ultimi tempi credo siano per i colleghi di maggioranza.

Signor Presidente, questa premessa era doverosa per entrare nel merito del provvedimento del quale confermo il giudizio di parzialità, di improvvisazione, almeno per le parti che abbiamo discusso nelle Commissioni di merito.

La distanza fra le ambizioni e la reale efficacia riguarda in gran parte la giustizia civile, di cui hanno già parlato i colleghi e ne parlerà ancora la collega onorevole, Cinzia Capano (che ringrazio anche per questo scambio di turno). Le norme introdotte sono controverse: servono davvero a recuperare efficienza, ad abbattere i tempi ormai inaccettabili, a garantire le parti offese? Noi ne dubitiamo. Serviranno a farci recuperare il deficit di credibilità internazionale che agisce negativamente sull'attività del nostro sistema economico?

Anche con riferimento al resto del provvedimento, per confermare il mio giudizio posso farvi degli esempi. Se andate all'articolo 73 trovate un titolo: «Attuazione del federalismo»; andando a leggerlo si tratta di un fondo di 3 milioni di euro all'anno per studiare la problematica. Vi è poi un titolo recante «Privatizzazioni», nell'ambito del quale l'articolo 69 parla della Patrimonio dello Stato Spa; voi magari pensate che si affronti il tema del patrimonio dello Stato, del modo in cui valorizzarlo (magari alienandolo e non regalandolo come si è fatto in passato) e che si affronti finalmente il tema che è connesso con il vero macigno che questo Paese ha: il debito pubblico. Il sottosegretario Vegas ci ha informato, infatti, nei giorni scorsi che quest'anno abbiamo pagato 5 miliardi di euro in più per oneri, per interessi passivi; siamo ben oltre gli 80 miliardi, il 15 per cento della nostra spesa, il 5 per cento del PIL: è la vera palla al piede di questo Paese, la vera tassa occulta, e il trend peggiorerà con le burrasche finanziarie di questi giorni. Ebbene, forse questa è l'ambizione che dobbiamo dare al Paese, forse questa legislatura era l'occasione per affrontare questi temi se avessimo saputo mantenere un filo di confronto e di dialogo. Invece, questo articolo sulla Patrimonio dello Stato Spa non è niente di tutto questo, è una novella di una norma che oltre ai beni fa affluire anche i diritti a favore dello Stato.

Se andate all'articolo 33 e vedete il titolo: «Cooperazione allo sviluppo internazionale» magari pensate che questo nostro Paese ripensi ai recenti tagli che ha praticato questo Governo, che fanno di noi la Cenerentola fra i Paesi europei con destinazione di fondi risibili, al di sotto degli impegni internazionali. E poi ci riempiamo la bocca dicendo che la soluzione del fenomeno dell'immigrazione clandestina sta nel combatterlo aiutando i Paesi di provenienza! Ed invece no, modifichiamo le procedure!

È ovvio che vi sono parti condivisibili: va apprezzato l'impegno dei presidenti, dei relatori, dell'onorevole Bernini Bovicelli e dell'onorevole Corsaro che, cortesi ed anche capaci, hanno operato per migliorare e rafforzare il provvedimento. Noi, da parte nostra, ci siamo anche confrontati costruttivamente, ma la base, il punto di partenza era debole, il provvedimento rimane debole rispetto alle esigenze di modernizzazione che il Paese ha.

Non credo che da questo atto possa partire nemmeno un ennesimo eclatante messaggio ingannatorio al Paese, in quanto scomponendo i tre temi del titolo - sviluppo economico, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione - registriamo in ordine allo sviluppo economico che il Paese è fermo e non cresce. La nota di aggiornamento ci dirà che stiamo rideterminando la crescita allo 0,1 per cento, siamo di fatto in recessione e ogni giorno si registrano crisi aziendali in vari comparti.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MASSIMO VANNUCCI. Avete interpretato - ho finito Presidente - la stabilizzazione della finanza pubblica con tagli lineari del 17 per cento. Avete così tagliato sia la spesa buona sia quella cattiva.

Siete convinti che dentro ogni Ministero per ogni missione e per ogni programma si faccia questa cernita o rimanga anche la spesa cattiva, la spesa retributiva? Avete interpretato la perequazione tributaria solo togliendo l'ICI anche ai ricchi; vi è una norma sugli straordinari, che abbiamo condiviso, ma vale solo 600 milioni di euro. Noi producemmo una norma sul cuneo fiscale che valeva 7 miliardi di euro e produrrà effetti. Certamente siete più bravi, in quanto si parla più dei vostri 600 milioni di euro che dei nostri 7 miliardi di euro, ma voi siete più bravi a comunicare, non a risolvere i problemi del Paese. L'occasione c'era e l'avete detto nel rendiconto.

PRESIDENTE. Deve concludere.

MASSIMO VANNUCCI. Concludo. Avete ammesso finalmente lo stato dei conti del Paese. Ciò è scritto e l'abbiamo rimarcato in quest'Aula. L'occasione deve essere, sottosegretario Vegas, la prossima legge finanziaria. In quella sede dobbiamo veramente realizzare la perequazione tributaria in ordine alle tasse sulle retribuzioni e sulle pensioni, in quanto il Paese può ripartire solo se in grado di aumentare la domanda interna, di sostenere i consumi, di riprendere gli investimenti rispetto ai quali, anche su questo, avrei detto parole molto dure e di critica, contenute nella prossima finanziaria, ma il mio tempo è scaduto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non posso fare a meno anch'io all'inizio del mio intervento di sottolineare negativamente le modalità con cui si è svolta fin qui la discussione. Discussione in materia di modifica al codice di procedura civile: forse era questo il nome giusto da dare al provvedimento in esame, o almeno a buona parte di esso che doveva essere stralciata ed esaminata in maniera diversa.

Questo giudizio, a nostro avviso negativo e direi prudente anche da parte di autorevoli esponenti della maggioranza, è stato espresso non solo dalle opposizioni, ma dalla Commissione giustizia all'unanimità ieri, come risulta dal parere approvato in Commissione. Nel parere si evidenzia come l'assegnazione in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio comprime le prerogative e le competenze della Commissione giustizia, che rappresenta - sostiene il parere della Commissione - la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile. Nel parere, votato da tutti, si aggiunge: « è necessario che in futuro provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore».

Mi sembra che questo giudizio sia assolutamente chiaro e confidiamo che in futuro la Presidenza della Camera si attenga anche a questa indicazione. L'assegnazione in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio ha causato la totale espropriazione della nostra Commissione e della sua naturale competenza e ciò, peraltro, è stato rilevato con serietà anche in momenti diversi dai tre presidenti delle Commissioni interessate: dal presidente Bruno, dal presidente Giancarlo Giorgetti e dalla presidente Bongiorno. Ciò ha impedito un confronto di merito serio ed approfondito su una riforma di portata, a nostro giudizio, assai rilevante, privilegiando una celerità maggiormente funzionale più che al reale approfondimento dei problemi, all'effetto annuncio cui ci sta abituando il Governo, ma da cui speravamo che almeno la giustizia civile potesse essere immune.

Si aggiunga che il Governo, nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, è continuamente intervenuto con emendamenti modificativi o sostitutivi addirittura di interi articoli, costringendo l'opposizione non solo ad una continua funzione di supplenza dei propri componenti nelle Commissione affari costituzionali e bilancio, ma anche ad un defatigante inseguimento di un testo in permanente mutazione.

Insomma, è stato curioso vedere i nostri colleghi, membri della Commissione giustizia, inseguire il provvedimento nelle aule delle Commissioni della Camera alla ricerca del testo perduto o sottratto. Sorvolo sulle motivazioni addotte dal Governo, ovvero l'esigenza di celerità. Sì, capiamo ma i tempi si sono allungati lo stesso e le modifiche fatte dal Governo sono venute male.

Questo precedente rischia, a mio giudizio, di creare un vulnus anche sulla funzione delle Commissioni e di penalizzare la competenza non solo dei deputati, ma anche quella - a volte straordinaria - degli uffici della Camera, che forniscono sempre un supporto qualificato e prezioso ai nostri lavori. Supporto, forse, da cui avrebbe potuto trarre beneficio anche il Governo, per evitare qualche pasticcio in questi giorni.

Questo iter, forse, è frutto dell'approssimazione, ma si inserisce, purtroppo, nella logica - finora seguita dalla maggioranza e dal Governo - di proclamare continuamente a parole un dialogo, però disatteso nei fatti, per un motivo o per l'altro, con colpa o con dolo. Insomma, signor Ministro, siete riusciti, purtroppo, a far prevalere ancora una volta la polemica e a farvi dare torto anche quando vi erano le condizioni per arrivare ad un più ampio consenso. Ciò induce inevitabilmente l'opposizione, oggi, a far prevalere una questione pregiudiziale di metodo rispetto alle proposte modificative, pur in parte, ribadisco, condivise.

Evidentemente, alla maggioranza e al Governo non solo non interessa - questo forse è il dato più grave - il parere dell'opposizione, che attraverso il confronto parlamentare può, a nostro giudizio, migliorare il provvedimento, ma forse non interessa neppure ottenere un voto favorevole che rappresenti un più ampio consenso. Peraltro, il processo civile e il suo snellimento sono i tipici argomenti sui quali potrebbero convergere, anche programmaticamente, in nome dell'interesse generale, interessi politici, evitando contrapposizioni ideologiche. Era stato proprio lei, signor Ministro della giustizia, in diverse circostanze, ad auspicarlo, raccogliendo la nostra disponibilità di principio, salvo poi praticare un'altra strada, che speriamo lei non ripercorra, sul cammino - peraltro più controverso - della riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario.

Signor Presidente, se me lo consente, mi riservo di consegnare il mio intervento, contenente altri aspetti tecnici di merito del provvedimento, dal momento che diversi colleghi dell'opposizione e anche alcuni della maggioranza hanno sottolineato gli stessi aspetti: non vorrei dilungarmi o ripeterli. Sono certo, comunque, che il Governo li valuterà con grande attenzione. Mi soffermo soltanto su un ultimo aspetto: una riflessione a parte, che merita il dietro-front - mi dispiace definirlo così - del Governo sull'annunciata riduzione di un terzo della sospensione feriale dei termini processuali. Un'opposizione seria riconosce i suoi limiti, oltre a denunciare quelli della maggioranza e del Governo. Forse offro l'occasione al Ministro Alfano di chiarire su questo aspetto, che oggi è evidenziato dai giornali.

In questi giorni ci siamo concentrati molto sul pessimo metodo seguito per l'esame del disegno di legge in esame. Sul merito, abbiamo sviscerato e provato a migliorare il provvedimento (inutilmente), ma oggi gli organi di informazione (che fanno loro dovere: molti cronisti sono attenti alla materia della giustizia) ci segnalano un grave e ulteriore elemento di criticità sul provvedimento in esame, che finora era passato inosservato. Il Guardasigilli aveva infatti assicurato che le cosiddette vacanze della giustizia in Italia avrebbero avuto inizio, come sempre, il primo agosto, ma quest'anno sarebbero terminate, per la prima volta, il 31 dello stesso mese, non più il 15 settembre. Su ciò il Ministro aveva ricevuto il plauso anche nostro (come su altri aspetti), perché l'annuncio era effettivamente importante e andava incontro alle esigenze dei cittadini di velocizzare il processo e cercare di eliminare i tempi morti (esigenza che, peraltro, lei, signor Ministro, aveva ribadito fin dalla sua prima audizione in Commissione giustizia).

Invece, abbiamo avuto la sorpresa che tutto è rimasto come prima e le buone intenzioni del Ministro erano già venute meno, per quest'anno perché le norme che le prevedevano erano state stralciate dal disegno di legge n. 1441 e inserite in questo disegno di legge collegato; oggi, però, grazie alla soppressione della norma da parte delle Commissioni riunite - attraverso un emendamento presentato dal Governo - queste intenzioni sono purtroppo scomparse del tutto.

Ciò, ovviamente, continuerà a penalizzare la tanto auspicata efficacia e, soprattutto, riduzione dei tempi del processo civile. Ci auguriamo, comunque, che l'esame in Aula subisca un'inversione di tendenza. So che il Governo sta lavorando in questo senso per migliorare il provvedimento e, rispetto alle logiche precedentemente adottate, speriamo che qualcosa cambi, al fine di trovare soluzioni il più largamente condivise anche dal Parlamento, in grado di soddisfare - su questo siamo d'accordo con lei, signor Ministro - il sempre crescente desiderio di giustizia breve ed efficace da parte dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro e Partito Democratico).

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Rao, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

È iscritto a parlare l'onorevole Ciccanti. Ne ha facoltà.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge n. 1441-bis, come è noto, è parte di una serie di norme che sono state approvate unitamente al decreto-legge n. 112 del 2008 ed è anche parte di un testo sul quale vi sono stati altri due stralci che saranno valutati in seguito da quest'Aula. Gli altri due stralci riguardano l'energia, l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo e la delega al Governo in materia di lavori usuranti.

Il provvedimento in esame è complesso ed articolato ed è improntato alla definizione di misure economiche, volte a favorire lo sviluppo economico e la competitività. È la seconda fase, ovvero la fase complementare del Governo rispetto alla fase della stabilizzazione della finanza pubblica, operata con la manovra triennale 2009-2011, che ha anticipato la finanziaria per il 2009, prima della pausa estiva.

Abbiamo giudicato negativamente le misure varate lo scorso agosto con il decreto-legge n. 112 del 2008, perché abbiamo ritenuto che avessero un contenuto recessivo sull'economia italiana. I dati ci danno ragione. I dati statistici di questi giorni, che segnalano una crescita del PIL pari a zero, confermano tutte le previsioni che abbiamo fatto nel corso del dibattito sul decreto-legge n. 112 del 2008, a cominciare da chi vi parla.

La scelta dei tagli lineari, la riproposizione di una logica ragionieristica, che in modo cinico taglia la spesa pubblica dei Ministeri e degli enti pubblici nella stessa percentuale, senza selezionare la spesa - sia quella buona sia quella cattiva, quella cattiva degli sprechi e del superfluo - è un'autodenuncia di incapacità politica ad incidere sui meccanismi di formazione della spesa.

Noi dell'UdC abbiamo sfidato il Governo e la maggioranza a modernizzare la pubblica amministrazione e le infrastrutture materiali, a potenziare le infrastrutture immateriali per sviluppare l'hi-tech, ad incentivare la ricerca e tutto il sistema dell'education, dalla scuola primaria all'università. Lo dicemmo nel dibattito che seguì alla richiesta del voto di fiducia per l'insediamento di questo Governo: un Paese come l'Italia, tra gli otto Paesi più industrializzati del mondo, non può che scegliere sbocchi commerciali nei mercati di prodotto ad alto valore aggiunto. Non dobbiamo scegliere i nostri concorrenti tra i Paesi in via di sviluppo, ma tra i Paesi ad economia matura. La nostra competizione commerciale è sulla qualità dei prodotti, piuttosto che sul prezzo. Sulla base di questa prospettiva di sviluppo vogliamo modellare il nostro Paese. Con questa visione positiva, valutiamo positivamente alcune misure contenute in questo provvedimento. Lo sviluppo della banda larga, lo snellimento delle procedure in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, la riforma del procedimento amministrativo e l'uso dei fondi comunitari, unitamente a quelli delle aree sottoutilizzate, rappresentano tasselli importanti per dare efficienza decisionale ed operativa al sistema Italia.

Vediamo con favore una diversa concezione delle farmacie nel sistema sanitario italiano. Esse assumono una dimensione sociale che l'UdC da tempo suggerisce. Chi vi parla, piuttosto che difendere le corporazioni professionali per meri calcoli elettoralistici, ha preferito sempre sfidarle sul lato della riconversione e della modernizzazione, coprendo spazi di servizio per l'utenza che la struttura pubblica non può coprire per costi e rigidità organizzative o di mercato.

La delega al Governo sulle farmacie è un passo avanti in tale direzione, ma è timida ed insufficiente rispetto al ruolo che esse potrebbero ricoprire come case della salute, integrate in un disegno di medicina preventiva, che scarica in costi impropri la fase curativa.

Valutiamo positivamente la semplificazione degli adempimenti dei piccoli comuni in materia contabile e la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale che non viene eliminato ma se ne valorizza la funzione e se ne contengono i costi, a volte insostenibili, per i comuni sotto i cinquemila abitanti.

Probabilmente si poteva fare di più sul lato della cooperazione in materia di gestione dei servizi, incentivando logiche premiali sulla base di conclamate riduzioni di costi e di verificata efficienza gestionale. Con questo provvedimento si realizzano interventi sporadici con «spruzzate» innovative qua e là, anche interessanti. Manca, però, un disegno organico di settore, una strategia complessiva; manca - a questo Governo e a questa maggioranza - una mission.

L'agire tempestivo rincorrendo l'emergenza - una volta sulla sicurezza, una volta sui rifiuti, una volta sul trasporto - dà una sensazione di presenza effimera e contingente: si ha l'idea di un Governo forte ma senza intelligenza, senza meta, senza orizzonti. Il mio è un giudizio duro e personale, forse anche un pregiudizio politico verso questo Governo, ma gli atti che abbiamo di fronte e le procedure seguite per approvarli se non confermano queste valutazioni, non le smentiscono di certo.

Basti riflettere su tre questioni che ruotano intorno a questo provvedimento legislativo fin dalla nascita nel giugno scorso. In primo luogo, la manovra finanziaria triennale approvata in nove minuti e mezzo dal Governo viene adottata con decreto-legge la cui conversione avviene con ben tre voti di fiducia, mentre una buona parte di questo disegno di legge viene travasata nel decreto-legge n. 112 del 2008 con emendamenti del Governo e del relatore che evidenziano due aspetti importanti. Il primo concerne l'aggiramento dei poteri del Capo dello Stato, che autorizza un decreto-legge che poi cambia contenuto e finalità (emblematico è stato il caso dell'emendamento «salva-processo» di Berlusconi inserito al Senato nel decreto-legge sulla sicurezza). Il secondo aspetto riguarda, invece, lo svuotamento di significato del requisito della necessità ed urgenza stabilito dall'articolo 77 della Costituzione.

La seconda questione è costituita dall'affievolimento del primato del Parlamento. Nonostante la netta maggioranza Popolo della Libertà-Lega Nord alla Camera e al Senato, in cinque mesi su dodici leggi approvate undici erano decreti-legge e sono stati convertiti in legge con voto di fiducia: il Parlamento - è evidente - è subordinato al Governo. Con il voto di fiducia anche la stessa maggioranza è costretta a ratificare piuttosto che a legiferare; la sovranità popolare è ristretta dentro la limitata sovranità del Premier; prevale la logica di una parte degli interessi (solo quelli del Governo) e viene meno anche l'unità nazionale.

La terza questione è poi rappresentata dal fatto che dentro questo provvedimento è stata inserita con un emendamento del Governo una parte di norme riguardanti la riforma del codice di procedura civile: sono gli articoli che vanno dal 52 al 68 del capo VIII, i quali servono a velocizzare la giustizia civile. Vengono riproposte molte disposizioni già contenute nel disegno di legge n. 1524 del Governo Prodi già all'esame del Senato: molta attesa, ma nessuna novità politica di rilievo.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, la invito a concludere.

AMEDEO CICCANTI. Si tratta di una miniriforma della giustizia che si inserisce nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione che dovrebbe migliorare la competitività del sistema Paese: cinque milioni di processi civili pendenti significa che oltre dieci milioni di soggetti sono da anni in attesa di giustizia (anni lunghi, se è vero che la durata media di ciascun processo civile è di nove anni).

Nessun operatore economico investe in un Paese che non garantisce giustizia: l'Italia in Europa è fanalino di coda nella classifica di attrattività degli investimenti stranieri. Vi sono questioni di criticità nella procedura parlamentare e di merito (li ha elencati il collega Rao): la Commissione giustizia è stata infatti ingiustificatamente e caparbiamente relegata dalla maggioranza al rango consultivo.

Inoltre, la testimonianza scritta lascia dubbi sull'efficacia, mentre la deflazione dei giudizi di Cassazione basata sull'inammissibilità di alcuni ricorsi è questione ancora aperta.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccanti, deve concludere.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente - e mi avvio alla conclusione in qualche minuto -, nel complesso non possiamo esprimere una valutazione positiva: tanti «se» e tanti «ma» ci inducono come UdC a meditare un voto che avremmo voluto positivo.

Martedì, come UdC, decideremo come votare anche sulla base delle risposte che il Governo si è impegnato a dare al Comitato dei diciotto delle Commissioni permanenti I e V, però, allo stato attuale, le misure proposte, così pasticciate, non ci piacciono. Inoltre, ci saremmo aspettati dal Governo e da questa maggioranza qualche norma sui punti acuti dell'attuale crisi economica: in primo luogo, la difesa del potere di acquisto delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati colpiti dall'inflazione; in secondo luogo, una qualche forma di tutela sociale per la perdita del lavoro di migliaia di precari aggravata dal blocco della crescita. Invece, c'è stato il silenzio assoluto.

PRESIDENTE. Deve concludere.

AMEDEO CICCANTI. Spero che Famiglia cristiana - mi avvio alla conclusione, Presidente - risvegli il torpore dei cattolici presenti nella maggioranza. Una battuta finale, Presidente: spero che ci facciano conoscere un secondo tempo, i signori del Governo, a favore dei più deboli; la manovra di ottobre potrebbe essere un'occasione (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signori Sottosegretari. Innanzitutto io devo, come altri, ringraziare preliminarmente il presidente della I Commissione affari costituzionali. Devo ringraziarlo, perché ha concesso a questa opposizione di fare esattamente il contrario di ciò che ha fatto il Governo: di ricercare, benché in una Commissione che li ha ospitati, non essendo quella competente, il dialogo con ostinazione, signor Ministro, con molta ostinazione. Abbiamo ricercato il dialogo, perché noi conosciamo bene quei sondaggi che stamattina ha citato l'onorevole Paniz, li conosciamo da tanto tempo; quelli forse sono gli unici sondaggi che non cambiano nel tempo. La crisi della giustizia, della giustizia civile in particolare, è risalente nel tempo. Il cantiere delle riforme del processo civile è aperto dal 1995, e ciò nonostante queste riforme non sono riuscite a velocizzare il processo, perché si tratta di una questione assai complessa.

Noi abbiamo ricercato il dialogo, signor Ministro. Voglio ringraziare anche lei oggi per la sua presenza in Aula, unico Ministro benché ultimo, per così dire, della lista dei firmatari del provvedimento. Noi abbiamo ricercato il dialogo e vorrei dire all'onorevole Paniz, se fosse qui, che lo abbiamo fatto, per esempio, con quell'emendamento sull'udienza di programma che è stato respinto dalla maggioranza, e che però tendeva a costringere il giudice e gli avvocati a fissare un calendario delle attività processuali che avrebbe vincolato le parti, i loro difensori, e il giudice al rispetto dei tempi. Il signor Ministro sa - perché ieri ha risposto ad una interrogazione dell'onorevole Cicchitto - che, a fronte di migliaia di provvedimenti depositati fuori termine, le azioni disciplinari sono state limitate perché molte volte, come lei ci ha detto, sussistevano ragioni che prescindevano dal comportamento dei giudici ma che attenevano a questioni di organizzazione.

Abbiamo anche proposto, in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, un ordine del giorno per impegnare il Governo ad introdurre anticipatamente le misure relative all'ufficio del processo; eppure, signor Ministro, quando noi abbiamo avanzato questa richiesta, lo abbiamo fatto sulla base di quanto ci ha comunicato. Fonderò molta parte del mio intervento sulle sue linee programmatiche perché io le ho condivise e mi dispiace che adesso l'azione del Governo se ne stia discostando. Proprio lei ci ha detto - la cito testualmente - che va destinata una particolare attenzione a tutte le misure idonee che non devono risolversi soltanto in interventi normativi di riforma, giacché il tumultuoso incedere dell'intervento del legislatore può essere, a sua volta, causa di una crisi del sistema.

Aveva assolutamente ragione, signor Ministro e questo è il rischio che oggi corriamo: una crisi del sistema, soprattutto in relazione a quelle questioni che sono state poste dalla Commissione giustizia in forma di osservazioni e che dovrebbero vincolare il Governo ad una rimeditazione, al di là degli obblighi regolamentari o degli impegni assunti dal Presidente della Camera. Semplicemente così dimostrereste, almeno sulla giustizia civile, di cercare davvero il dialogo.

Cosa non va e cosa produce quella crisi del sistema? La crisi del sistema, signor Ministro, può essere prodotta da un ampliamento del potere discrezionale del giudice, che mina alle radici la garanzia di difesa dell'articolo 24 della Costituzione e dei principi del giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione stessa. Quest'ultimo articolo è stato sempre molto caro al centrodestra e non si vede perché mai, se gli è stato caro quando si trattava di processo penale (e, quindi, di reati), non dovrebbe essergli più caro nell'ambito della giustizia civile, dove questo si tramuta in effettività del diritto dei cittadini. Il potere discrezionale al giudice, signor Ministro, è cosa in sé assai pericolosa, perché, sebbene i due termini di processo e giudizio siano considerati equivalenti, in realtà, il processo non coincide con il giudizio: il processo precede il giudizio ed è lo strumento perché questo non sia un favore concesso dal giudicante, ma l'applicazione di regole predeterminate con la tecnica del contraddittorio.

Signor Ministro, questi aspetti e principi cardine del processo rischiano di essere totalmente pretermessi, insieme con almeno quelle due grandi questioni sollevate dalla Commissione giustizia (anche con un'altra, quella del procedimento sommario, su cui però non ho il tempo di soffermarmi).

La prima questione attiene alla testimonianza scritta, ne hanno parlato i colleghi: è la prima volta che si introduce nell'ordinamento la possibilità di acquisire una testimonianza non alla presenza del giudice. Ma c'è di più: è la prima volta che si concede al giudice un potere discrezionale assoluto di sentire il testimone nelle forme ordinarie previste dalla legge vigente, ovvero di sentirlo nelle forme della testimonianza scritta e gli si concede, altresì, un ampio ambito discrezionale: se chiamarlo dopo la testimonianza scritta a rendere chiarimenti sull'oggetto della sua testimonianza o meno. Si tratta di un ambito di discrezionalità assolutamente contrastante con i principi dell'articolo 111 della Costituzione e con il diritto di difesa delle parti. Si tratta, altresì, di un principio pericoloso dal punto di vista dell'uguaglianza tra le parti: il processo è il luogo in cui, dinanzi alla legge, le parti diventano uguali perché, quando le regole sono predeterminate, è possibile garantire tale uguaglianza ma, quando il processo non c'è, tale uguaglianza viene minacciata e la parte più forte potrebbe condizionare il teste in modo decisivo. Lei ricorderà quel celebre film di Totò con i famosi due testimoni, Posalaquaglia e Posalaquaglia, che venivano smascherati nella loro attività di vendita delle testimonianze dal giudice e arrestati. Se togliamo il giudice, quei due Posalaquaglia faranno fortuna e non verranno mai arrestati.

Abbiamo chiesto non solo di sopprimere quella previsione, ma di limitarla ad alcuni casi specifici come, ad esempio, la prova delegata, cioè quella da assumere in un'altra circoscrizione.

Questo ci avrebbe anche consentito, signor Ministro, di sperimentarla. Anche in questo caso cito le sue linee guida: lei si proponeva di fare interventi anche in via sperimentale per capire l'impatto di questi interventi riformatori sull'impianto generale del sistema, ma anche in questo caso l'emendamento non ha avuto fortuna, non vi è stato un atteggiamento volto al dialogo.

Arriviamo, dunque, alla seconda questione che è quella, anch'essa, osservata dalla Commissione giustizia, relativa al filtro per Cassazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CINZIA CAPANO. Affretto davvero il più possibile. Quel filtro è previsto - abbrevio - per contrasto con i precedenti giurisprudenziali del collegio, in una ipotesi, e comunque viene data la possibilità al giudice e al collegio di ritenere ammissibile il ricorso, ove intendano confermare ovvero mutare il loro precedente indirizzo.

Sul primo punto le ricordo, signor Ministro, che una sentenza come quella che ha sanzionato il divieto del calcolo degli interessi anatocistici nei contratti di mutuo e di conto corrente, con questo tipo di filtro, non sarebbe stata ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione e certamente quella sentenza ha prodotto sulla vita delle persone un innalzamento, in quanto non ha allungato, come ha fatto il Ministro Tremonti, ma ha ridotto in maniera netta l'entità dei mutui ed ha agevolato la competitività delle imprese sui conti correnti.

Quella sentenza, oggi, non sarebbe proponibile, è neanche quella dell'altro giorno, della Corte di cassazione, sul doppio cognome sarebbe, con quel filtro, oggi ammissibile, perché anche in quel caso si tratta di una giurisprudenza consolidata dalla Corte di cassazione, la quale, invece, aveva ritenuto infondato il ricorso.

Pertanto, come vede - ed ho concluso, signor Ministro - l'atteggiamento dell'opposizione è stato quello di cercare di fare una riforma sul processo civile collaborando per trovare le vere soluzioni che, come lei ci ha detto, non sono solo del processo civile, ma vanno viste in un'ottica di sistema con gli altri interventi sull'organizzazione. Lo so, Ministro, lei ha una difficoltà: le hanno tolto i soldi, a partire dall'ICI, per fare questa organizzazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CINZIA CAPANO. Tuttavia, sappiamo che vi sono riforme che non possono essere a costo zero e meno che mai con il sacrificio dei diritti e delle garanzie di difesa dei cittadini.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice per la I Commissione (Affari costituzionali), onorevole Bernini Bovicelli.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Constato l'assenza del relatore per la V Commissione (Bilancio), onorevole Corsaro; si intende che abbia rinunziato alla replica.

Ha, quindi, facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzitutto volevo ringraziare i relatori, i presidenti delle Commissioni I e V e tutti gli intervenuti in questo dibattito. Quest'ultimo, in realtà, ha avuto qualche carattere di paradossalità perché, più che incentrarsi sulle questioni di merito (pochi sono stati gli interventi, soprattutto dall'opposizione, sulle questioni di merito), si è incentrato su una questione di principio circa la competenza delle Commissioni che avrebbero esaminato il provvedimento e in molti interventi vi è stata l'espressione di una sostanziale condivisione con l'oggetto del provvedimento, ma un dissenso sul metodo adottato.

Iniziamo dalla questione del contenuto che forse è la più importante: l'onorevole Ciccanti, da ultimo, ha detto che, in sostanza, anziché fare provvedimenti di questo tipo, ci si dovrebbe concentrare sul potere di acquisto delle famiglie. È giusto, ma rendiamoci conto che il potere di acquisto delle famiglie può essere garantito esclusivamente nell'ambito di una finanza pubblica sana, che non porti ad una crescita dell'inflazione (quella sì che è la tassa più subdola e più grave per le famiglie) e, soprattutto, in un meccanismo che consenta di arrivare ad un sistema di diminuzione graduale della pressione fiscale.

Pertanto, il decreto fiscale di questa estate - n. 112 del 2008 - ha proprio questa finalità: anticipare la manovra finanziaria per mettere i conti pubblici italiani al riparo da qualunque rischio. Certo, ahimé, il potere d'acquisto delle famiglie sarebbe stato meglio garantito se negli ultimi due anni la pressione fiscale non fosse aumentata di due punti, cioè sostanzialmente di 30 miliardi di euro, cioè, ancora più sostanzialmente, di circa 500 euro per ogni italiano, compresi i lattanti e gli ottuagenari.

In qualche modo bisogna rispondere a questo tema e il Governo lo ha fatto in anticipo, nei tempi giusti, adeguando i tempi della politica ai tempi dell'economia, con il decreto di luglio. Il provvedimento attuale ne è un completamento ed è finalizzato a cambiare la struttura del sistema economico italiano, in modo da costituire una vera e propria grande riforma di struttura, mettendo in campo tutti gli accorgimenti per rendere l'Italia un paese più attraente per gli investimenti, non solo esteri ma anche italiani. Come? Cercando di tagliare quello che gli americani chiamano red tape, cioè filo rosso, che lega l'attività economica degli imprenditori, delle imprese, degli artigiani, dei commercianti e dei lavoratori, perché gran parte della loro attività non è destinata allo svolgimento di attività economica, ma a combattere con la burocrazia e molta parte del loro tempo e delle loro risorse va in adempimenti di carattere burocratico. Il provvedimento all'esame serve a ridurre queste spese, quindi a liberare l'economia e a rendere più attrattivi gli investimenti.

Poi c'è tutta la parte della riforma del processo civile, che è sicuramente questione attinente alla giustizia, ma che riguarda principalmente la struttura del sistema economico. Non dimentichiamoci che le economie moderne nacquero sostanzialmente quando si passò dall'economia della caccia a quella dell'agricoltura, iniziarono a essere definiti i fondi e fu garantito il diritto di proprietà. Sul medesimo diritto si basa la nascita delle economie moderne e lo sviluppo del capitalismo. Ma il diritto di proprietà poca ragione avrebbe di esistere, se non fosse accompagnato dalla giustiziabilità del diritto medesimo, quindi da un sistema rapido, celere, in grado di rendere giustizia a chi viene privato dei propri diritti patrimoniali.

Non siamo nel campo dei delays of justice oggetto dei monologhi amletici, bensì nel campo della certezza del diritto e dell'affidamento dei soggetti economici. Per questo, la rapidità e l'efficacia del procedimento civile è uno strumento essenziale per garantire l'attrazione di un sistema economico rispetto ad altri che funzionano - e l'ha detto benissimo il collega Paniz - con velocità decisamente maggiore.

Occorre dare una risposta rapida ed anche in questo caso adeguare il funzionamento degli apparati amministrativi e giurisdizionali alle esigenze di un'economia che è sempre più rapida e veloce. Non possiamo pensare di affrontare la sfida globale con la carrozza a cavalli, anche quando i cavalli sono bellissimi e i finimenti dorati, mentre gli altri corrono con automobili veloci. Questa è la ratio per cui la riforma del processo civile, che è forse meno appariscente di quella del processo penale, ma molto più importante dal punto di vista economico, è compresa in questo provvedimento.

Si è detto da parte di molti intervenuti che avrebbero condiviso molte parti del disegno di legge, anche relativamente al processo, ma il metodo non è piaciuto. In sostanza il Parlamento è stato espropriato, per due motivi e prima di tutto perché le Commissioni di merito, soprattutto la Commissione giustizia, non hanno potuto esaminare il provvedimento.

Mi corre solo l'obbligo di ricordare che il disegno di legge in esame (A.C. 1441-bis) è un collegato alla legge finanziaria, un collegato ovviamente di carattere onnicomprensivo, perché riguarda un oggetto specifico che è quello dello sviluppo economico e del rilancio del sistema Italia. Certamente in questo contenuto possono essere comprese anche delle parti differenziate, ma tutte fanno parte di un genus. Se noi consideriamo - mi si consenta un esempio banale - patate e cipolle, si tratta di ortaggi diversi tra di loro ma fanno tutti parte dello stesso genus e servono per rendere buono il minestrone.

In qualche modo tutto questo è funzionalizzato e dirò di più: era un disegno di legge unico, il Governo aveva intenzione di presentare un unico corpo normativo tra il decreto-legge n. 112 del 2008 e il disegno di legge in esame. Ovviamente per motivi di urgenza, non riferiti al contenuto, il decreto n. 112 del 2008 è stato approvato più rapidamente mentre questo disegno di legge, essendo riforma di struttura, viene approvato con maggiore lentezza, anche se con la necessaria rapidità rispetto al contesto generale. Ma già questa Camera ha deciso alcuni stralci ed il disegno di legge è stato diviso in tre parti.

Quindi, già rispetto al principio generale dell'attrattività della Commissione bilancio rispetto a tutti i provvedimenti di carattere finanziario, si sono apportati dei correttivi che l'hanno diviso ulteriormente. Si è quindi venuto meno a un principio già consolidato, quello cioè di intestare alla Commissione bilancio tutto il corpus normativo relativo alle manovre finanziarie e ai loro effetti economici. Pertanto, sotto questo profilo, secondo me, non esiste alcuna lesione dei principi. Tanto è vero che, per esempio, anche l'onorevole Zaccaria ha riconosciuto il contenuto di collegamento per questo provvedimento.

Egli poi si è soffermato sulla distinzione tra collegati di sessione e collegati fuori sessione, distinzione più accademica che derivante dalla lettura del testo della legge di contabilità e del nostro Regolamento. In realtà quello che importa è che il provvedimento collegato possa avere una «corsia preferenziale». L'esistenza di questa normativa regolamentare circa la «corsia preferenziale» è dovuta al fatto che nelle condizioni di vita del Parlamento anche degli scorsi anni ci si è resi conto che spesso i provvedimenti che hanno necessità di una certa rapidità non riescono ad essere decisi dal Parlamento, se non ponendoli con procedure, diciamo, extra ordinem.

D'altronde è ovvio che, se si deve intervenire, bisogna farlo tempestivamente; non si possono aspettare dei tempi che, in realtà, ricoprono esclusivamente un carattere rituale senza tener conto degli effetti del decorso del tempo. È un po' come se dovessi effettuare un intervento d'urgenza perché mi si rompe una tubatura in casa: non posso aspettare la sessione di bilancio, ma devo intervenire immediatamente; la stessa cosa, in qualche modo, si fa con questi provvedimenti.

Faccio notare che, certo, questo provvedimento è stato modificato da molti emendamenti governativi, ma sono stati recepiti anche molti emendamenti parlamentari. Quindi, non è affatto vero che il Governo sia stato sordo alle istanze parlamentari. Il testo esce modificato e resta il permanente valore dell'attività del Parlamento nei confronti dei provvedimenti del Governo.

Quanto, però, all'osservazione per cui il Governo vuole accelerare l'approvazione dei provvedimenti e certe decisioni, mi sembra una critica, mi si consenta, profondamente sbagliata, perché già i nostri padri costituenti, quando posero il problema dei rapporti tra Parlamento e Governo, avevano ben chiara la questione che la democrazia dovesse essere una democrazia decidente: se non fosse stata tale, la situazione si sarebbe avvicinata a quella di democrazie non decidenti. Un esempio per tutti è la Repubblica di Weimar i cui effetti sono tristemente noti a tutti.

Pertanto il meccanismo della decisione rapida è un meccanismo, oserei dire, molto più democratico rispetto a quello della decisione lenta o della non decisione, perché quest'ultima può portare effetti peggiori rispetto a quelli della decisione.

Sicuramente - e concludo, signor Presidente - esiste un problema di adeguamento dei Regolamenti parlamentari circa un sistema politico ed elettorale profondamente cambiato rispetto a quasi quarant'anni fa, quando furono dettati i Regolamenti che adesso presiedono la vita delle nostre Assemblee. Infatti, allora il sistema era completamente diverso; il sistema elettorale è cambiato ed è cambiato il modo di essere del Governo e del Parlamento e qualche adeguamento, in questo senso, dovrà pur essere realizzato.

Detto questo ringrazio dell'attenzione e sottolineo, ancora una volta, che la funzionalità di questo provvedimento, come degli altri due che sono all'esame di questa Camera, è essenziale per mutare, il più rapidamente possibile, le caratteristiche strutturali di quei meccanismi che non cambiano i risultati dell'economia, ma evitano che gli operatori economici siano legati da vincoli che li ostacolano più di quanto non avvenga nei Paesi nostri concorrenti.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Vegas per la sua replica e per averci fatto scoprire la sua passione per l'arte culinaria: verremo a mangiare il minestrone a casa sua!

Il ministro Angelino Alfano ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ANGELINO ALFANO, Ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Governo, signori deputati, il mio intervento oggi, qui, è un gesto di riguardo nei confronti del Parlamento e ringrazio i colleghi che hanno voluto darmene atto. È un gesto di riguardo nei confronti di un Parlamento che deve avere piena consapevolezza delle opinioni del Governo circa il metodo ed anche la ratio che abbiamo seguito per questo intervento in materia di processo civile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROCCO BUTTIGLIONE (ore 17,50)

ANGELINO ALFANO, Ministro della giustizia. Prima di affrontare questo aspetto del mio intervento vorrei ringraziare, senza che ciò appaia rituale, il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Donato Bruno (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà), il relatore per la Commissione affari costituzionali, onorevole Bernini Bovicelli, ed il sottosegretario Casellati per lo zelo con cui questo provvedimento è stato seguito in Commissione.

Faccio presente che questo disegno di legge ha una storia, poiché è troppo viva la tentazione, almeno a leggere le agenzie o alcuni resoconti, di considerarlo un figlio illegittimo, arrivato improvvisamente in quest'Aula.

Poiché la vicenda di questo disegno di legge ha una storia, che ha una sua trasparenza, non solo connotata dal trasparente iter procedimentale che regola la formazione delle leggi, ma anche da una certa enfasi della stampa, non vi sembri io pedante se ripercorro alcune tappe che ci hanno portato fin qui e se non sarò breve nell'esposizione.

Questo disegno di legge è stato approvato il 18 giugno 2008 dal Consiglio dei ministri. Subito dopo è stata fatta una conferenza stampa presso il Ministero dell'economia, nel corso della quale chi vi parla, insieme ad altri colleghi firmatari, ha illustrato il contenuto di questo disegno di legge, che il 2 luglio è stato trasmesso alle Camere. Il 9 luglio, il provvedimento è stato assegnato alla I Commissione e alla V Commissione. Non appaia una divagazione: la I Commissione, come tutti loro sapranno, è la Commissione eminentemente giuridica di questo Parlamento e, come tutti loro avranno considerato durante lo svolgimento dell'iter parlamentare, se vi è un articolo su cui si radica questo disegno di legge, esso è l'articolo 111 della Costituzione, che assegna a noi tutti parlamentari l'obbligo di assicurare il giusto processo. Come dicevo, la I Commissione è una Commissione eminentemente giuridica, presso la quale siedono insigni giuristi, a cominciare dal relatore di questo provvedimento e dal presidente della stessa Commissione.

L'assegnazione alla I e alla V Commissione, dunque, è avvenuta il 9 luglio e ha consentito la trattazione non ad avventori occasionali di questo Parlamento, ma ad insigni giuristi, tenuti alla valutazione di costituzionalità preliminare per tantissimi disegni di legge, che giungono, quasi tutti, all'esame del Parlamento.

Il 5 agosto avviene lo stralcio delle materie, originariamente previste in questo disegno di legge in riferimento alle competenze dei Ministri Sacconi e Scajola, per le quali i Ministri stessi decidono di chiedere lo stralcio. Lo ottengono dalle Commissioni; il tutto viene deliberato da quest'Aula il 5 agosto.

Nessuno avrà dimenticato, peraltro, che quest'Aula è stata chiamata a convertire il decreto-legge n. 112 del 2008, poi convertito in legge, recante l'antefatto, in termini di efficienza, delle misure che, in via ordinamentale, stiamo qui predisponendo.

L'antefatto è la massiccia introduzione di internet nel processo civile, con la previsione delle notifiche telematiche, del processo telematico, con il rafforzamento di misure che erano state assunte in legislature precedenti e che noi abbiamo voluto ribadire e rafforzare, facendo sì che le nostre cancellerie e i nostri tribunali si avviino a viaggiare alla stessa velocità con cui viaggiano le nostre case, tutte dotate di computer, di Internet e di modalità di comunicazione, anche tra amici, attraverso lo strumento telematico. In quell'occasione, queste norme afferenti al processo civile erano state ugualmente valutate da quelle Commissioni.

Dico tutto questo perché ho avuto la sensazione di un'irritazione un po' tardiva circa il metodo, che non voglio e non posso immaginare nasca da una negligenza nell'attività parlamentare di chi non si sia accorto che, dal 18 giugno, il Consiglio dei ministri aveva approvato un testo, licenziato per le Camere. Il fatto, quindi, che ci si sia accorti adesso che la valutazione afferiva alla competenza delle Commissioni affari costituzionali, non volendosi, da parte mia, ascrivere a negligenza parlamentare, voglio immaginare che sia derivante dalla volontà di frenare un po' l'iter di questa nostra volontà riformatrice.

Dico altresì, sempre sul piano del metodo, che la Commissione giustizia non si è riunita; e ringrazio di questo il presidente della Commissione giustizia Giulia Bongiorno ed i suoi componenti, che con grande zelo hanno voluto partecipare, così come loro diritto, ai lavori della Commissione affari costituzionali, e hanno ottenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo un parere rafforzato, di cui appresso dirò, che poi è giunto a questo Governo e a questo Parlamento.

In riferimento alla citazione del parere della Commissione giustizia, testè operata dall'onorevole Rao, è certamente vero ciò che egli ha affermato; però, non è ininfluente, secondo me, riferire a questo Parlamento il resto di quanto riportato nel parere della Commissione giustizia. L'assegnazione in sede referente produce sì le conseguenze che lei ha citato (e rese nel parere) di compressione; ma, la Commissione giustizia afferma anche che l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite I e V è ineccepibile sotto il profilo regolamentare. La medesima Commissione giustizia dice: «il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia; i predetti interventi appaiono nel loro complesso apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione». Questo è scritto nel parere della Commissione giustizia.

Dico questo perché, a mio avviso, nonostante la legittimità delle obiezioni di metodo, c'è sempre un momento in cui la vicenda di metodo deve cedere il passo alla vicenda di merito.

Sul merito noi, il 18 giugno, data che ho citato poc'anzi, abbiamo compiuto una scelta della quale ci siamo anche poi inorgogliti di fronte all'opinione pubblica, non abbiamo fatto «velo». Abbiamo cioè ritenuto che la scelta più opportuna in riferimento al processo civile fosse quella di inserire la vicenda della sua riforma nell'ambito del disegno di legge sulla competitività, perché partiamo dal presupposto che vi sia un nesso inscindibile tra la competitività del sistema Paese e l'efficienza della giustizia civile. Ciò in quanto la giustizia civile medesima è uno degli elementi del ranking, dell'affidabilità internazionale, dell'attrattività internazionale degli investimenti per un Paese. E riteniamo che di questo intervento, anche in sede di prospettazione europea degli sforzi che sta compiendo il nostro Paese in direzione della competitività, il Governo Berlusconi potrà vantarsi.

Noi ribadiamo dunque in questa sede, in quest'Aula, la scelta di considerare il processo civile come elemento di straordinaria importanza per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese. In ragione di questo e in ragione altresì del fatto che le questioni di metodo ad un certo punto devono cedere il passo al merito, noi non solo non riteniamo espropriato il Parlamento - dal momento che in tutte le sedi vi sono state modalità idonee a far sì che i singoli parlamentari e i componenti delle Commissioni affari costituzionali, e giustizia si occupassero di questa materia - ma riteniamo, onorevole Rao, in funzione della riunione che terrete martedì, che l'eventuale voto negativo del gruppo dell'UdC o delle altre opposizioni (il riferimento è a lei perché lei ha citato una futura riunione nella quale deciderete il voto) sul processo civile riformato, così come noi lo stiamo immaginando, non è un torto fatto a noi, non è un torto fatto a questo Governo: è un torto probabilmente fatto alla giustizia e ai cittadini che ne attendono la riforma.

Insomma, noi abbiamo scelto la strada parlamentare più veloce benché ineccepibile, la strada più veloce per velocizzare i processi.

Voi ritenevate che bisognasse scegliere la strada più impervia e lenta, la più lenta per velocizzare i processi. Riteniamo che l'idea di scegliere una strada lenta per velocizzare i processi sia un ossimoro che lo stato della giustizia italiana non può sopportare. È per questo che vi chiediamo il voto favorevole, anche perché in riferimento alla questione di fondo del dialogo riteniamo di aver bene operato.

Si trova ora in aula il sottosegretario Alberti Casellati che ha affrontato queste materie e non vi apparirò spero noioso se vi dirò che, tolti quelli della maggioranza di cui faccio omissione per ragione di colleganza (mi scuseranno i colleghi della maggioranza), come risulta dai verbali delle Commissioni riunite, abbiamo approvato i seguenti emendamenti delle opposizioni (non citerò i singoli partiti delle opposizioni ma sono tutti compresi): un emendamento che aumenta la pena pecuniaria a carico della parte che abbia presentato un'istanza di ricusazione del giudice in seguito rigettata; un emendamento che aumenta la pena pecuniaria a carico del custode che non esegue l'incarico assunto; un altro emendamento che aumenta la pena pecuniaria a carico del terzo che rifiuta di consentire, sulla propria persona o sulle proprie cose, le ispezioni ordinate dal giudice; un altro che consente al giudice di disporre la pubblicità della sentenza quale forma di riparazione del danno, oltre che mediante pubblicazione sui giornali, anche attraverso le testate radiofoniche, televisive o i siti Internet; un altro emendamento che impone al giudice, che ritenga di fondare la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio e non discussa in contraddittorio tra le parti, di concedere alle stesse un termine per depositare memorie (e l'emendamento, in questo caso, generalizza una previsione già contenuta nell'articolo 384, terzo comma, del codice di procedura civile con riguardo al giudizio di Cassazione); infine, un altro emendamento precisa che la procura al difensore può essere rilasciata anche in calce o a margine della cosiddetta comparsa di costituzione del nuovo difensore.

Faccio presente che altri emendamenti non sono stati approvati ma direttamente recepiti negli emendamenti del Governo che poi a loro volta sono stati approvati, come quello che ripristina il ricorso in Cassazione per violazione delle norme sulla competenza o quello che ripristina la norma sulle spese del regolamento di competenza.

Devo dire che sono pendenti in Aula alcuni emendamenti presentati dalle varie opposizioni, sia dal Partito Democratico sia dall'UdC, che non ci vedono assolutamente contrari e sui quali siamo disponibili a ragionare con tutta la propositività e l'approccio costruttivo che la circostanza merita.

Fuori da questo Parlamento l'associazione rappresentativa dei magistrati, l'ANM, ricorda in tutte le sedi, anche presso il colle più alto del Quirinale, di avere consegnato al Ministro varie schede in riferimento a ipotesi di riforma condivise dai magistrati.

Voglio in quest'Aula precisare che non ci siamo ancora occupati del processo penale e quindi le schede che ad esso fanno riferimento saranno utilizzate durante la fase di studio, ma ci stiamo occupando del processo civile.

In riferimento a quanto avuto nel mese di giugno, se non sbaglio, dall'Associazione nazionale magistrati, riteniamo di avere non solo tratto spunto ma anche fatto tesoro di una serie di indicazioni che non sono di secondo momento, a cominciare dalla semplificazione del sistema delle comunicazioni e delle notificazioni e altre misure che riteniamo importanti. Mi riferisco, più specificatamente: alla generalizzazione del principio della rimessione in termini della parte incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili; alla valorizzazione del principio di non contestazione, prevedendo che il giudice possa porre a fondamento della propria decisione anche i fatti ammessi dalla parte o da questa non contestati; all'introduzione del divieto per il giudice di porre a base della decisione questioni non previamente sottoposte al contraddittorio delle parti; alla disciplina del passaggio della causa dal giudice adito a quello di cui viene dichiarata la giurisdizione, la cosiddetta translatio iudicii; all'introduzione di misure volte a contrastare gli abusi del processo, introducendo sanzioni processuali a carico della parte che abbia agito o resistito in giudizio con dolo o con colpa grave ovvero abbia ritardato, con il proprio comportamento, il corso del giudizio; all'introduzione degli obblighi infungibili di fare e degli obblighi di non fare; all'introduzione di varie misure in funzione di accelerazione del processo, dalla possibilità per il giudice di dichiarare l'estinzione del processo d'ufficio alla riduzione del termine lungo per impugnare le sentenze, arrivando alla riduzione della metà dei termini per la riassunzione della causa.

Ricordo, inoltre, la semplificazione della redazione della motivazione della sentenza, che dovrà limitarsi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, l'introduzione di un nuovo modello flessibile del giudizio di cognizione, cioè il processo sommario di cognizione, l'introduzione di una norma di delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di mediazione in ambito civile e commerciale anche al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia.

Su tutto questo tornerò in sintesi in riferimento alle proposte dell'Associazione nazionale magistrati; una valutazione forse sommaria (certamente non matematicamente rilevante, ma che dà l'immagine) porta me e i miei uffici a dire che circa l'80 per cento delle proposte contenute nelle schede sul processo civile sono state accolte. Abbiamo, dunque, a nostro avviso, agito per unire e non per dividere.

Questo mi induce a spiegare la ragione per la quale sulla sospensione feriale dei termini il Governo ha le idee chiare e non mutate: il Governo ritiene che la giustizia non sia un'attività qualsiasi dello Stato, ma un servizio essenziale, ed i servizi essenziali non vanno in ferie; questa è l'opinione del Governo.

Durante il dibattito in Commissione è emerso un forte dissenso in riferimento al metodo che il Governo si era dato per affrontare questa questione e cioè il taglio secco di un terzo dei termini di sospensione feriale. Così come ho fatto in altri ambiti di questa riforma, e cioè cedendo il passo ad una volontà di trovare in Commissione il più ampio consenso possibile, anche memore delle contestazioni di metodo, così abbiamo fatto in questa circostanza, consapevoli anche che il luglio del 2009 è lontano e vi sarà l'occasione per intervenire in modo ancor più meditato e ancor più convinto dal punto di vista di chi poi in quest'Aula deve accogliere ed approvare questo provvedimento.

Dunque, sono consapevole, in questa fase di dibattito, che il processo civile non esercita presso la grande stampa ed anche presso alcuni segmenti dell'opinione pubblica la suggestione del processo penale che, occupandosi delle libertà personali, produce emozioni e passioni. Eppure, abbiamo ritenuto di cominciare la nostra agenda giustizia dal processo civile in quanto esso è lo scrigno che custodisce e protegge tanto i diritti della persona, quanto le libertà economiche, quei diritti e quelle libertà così ben garantite dalla prima parte della nostra Costituzione ed il cui effettivo dispiegarsi spesso trova la necessità di un intervento giurisdizionale.

Come osservava anni fa un'autorevole dottrina, la tecnica stessa del processo non è mai qualcosa di arbitrario, bensì qualcosa che trae il suo metro dalle esigenze pratiche e culturali di un dato tempo. Il diritto processuale può, insomma, in un certo senso considerarsi, se si concede la metafora, come uno specchio in cui con estrema fedeltà si riflettono i movimenti del pensiero, della filosofia e della economia di un determinato periodo storico.

In altri termini, la tutela dei diritti mediante il processo è una prerogativa dello Stato di diritto che oggi, tuttavia, deve essere riconciliata con le rapide mutazioni del contesto economico e sociale e con le esigenze dei cittadini e degli operatori del diritto per la semplice ragione che lo specchio del processo, per restare nel solco della metafora appena menzionata, rischia oggi di frantumarsi.

L'incremento dello spazio della giurisdizione e l'ipertrofia giudiziaria hanno molte cause, alcune endogene al sistema, altre esogene, ma la ricerca di queste cause, se pure indispensabile per rinvenire rimedi coerenti ed appropriati, non può consentire di distogliere lo sguardo da una realtà obbiettiva ed inquietante che richiede risposte immediate: il tracollo della capacità di risposta della giustizia civile.

In effetti, tutto l'impianto del nostro intervento legislativo - che non ha pretese palingenetiche, ma neanche timidezza - e direi la filosofia del nostro approccio alla materia sono mirati essenzialmente a ciò: assicurare a tutti i nostri concittadini la possibilità di veder tutelata la propria pretesa nel corso di un giudizio rapido, equo, in cui a nessuno è concesso un comportamento sleale senza patire sanzione, in cui i termini per numerose attività processuali vengono abbreviati senza nocumento per le garanzie soggettive ed, al contempo, con grande beneficio per il processo e la sua durata che, è bene ricordarlo, spesso coincide con la sua credibilità.

È patrimonio acquisito che una giustizia ritardata equivale ad una giustizia denegata.

È, inoltre, bene ricordare che il codice di procedura civile del 1865 caratterizzato dai poteri pressoché esclusivi delle parti, in ordine alla determinazione dei tempi del processo, alle prove, alla possibilità di provocare decisioni con sentenze immediatamente impugnabili sulle questioni pregiudiziali di rito e di merito e sulle questioni probatorie venne abbandonato per i costi ed i tempi di definizione della lite che al tempo erano ritenuti eccessivi.

Nell'aprile del 1942, data di entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile, una causa civile conosceva il primo grado di giudizio e addirittura l'appello nel breve volgere di dieci mesi. Il contesto nel quale operavano le regole del nuovo codice era socialmente ed economicamente assai differente da quello attuale e la struttura preindustriale della società e dei rapporti economici non produceva flussi di domanda di giustizia comparabili con quelli attuali. Così il legislatore del 1942 dettò una procedura analitica, costellata di termini brevi e perentori, che tuttavia non hanno retto ai mutamenti socioeconomici.

Così la forza delle cose ha preso il sopravvento su un processo e tecniche di amministrazione della giustizia rivelatesi ben presto inadeguate. Situazioni ed eventi a tutti noti hanno trasformato il codice che venne chiamato «dei quindici giorni» - come fu battezzato nel 1942 - nel codice «dei quindici anni», talvolta per un solo grado di giudizio.

Oggi è indispensabile iniettare nella giustizia civile anticorpi realmente efficaci, che possano rafforzare il sistema immunitario del processo e renderlo in grado di sopportare autonomamente l'urto di una domanda di giustizia sempre più variegata e pressante. Sappiamo bene che l'eccessiva durata del processo determina quel paradosso per cui un sistema processuale lento non disincentiva il contenzioso, come potrebbe immaginare chi pensasse ad una sorta di scoraggiamento del cittadino di fronte ai tempi biblici della giustizia, bensì lo alimenta. Come spesso accade, un paradosso genera altri paradossi: la cosiddetta legge Pinto posta a presidio del sacrosanto principio della ragionevole durata del processo, che qui si intende ulteriormente tutelare, ha sì consentito la risarcibilità del danno delle vittime dei processi di durata irragionevole, ma - allo stesso tempo - ha inciso sulle statistiche riguardanti il civile, aggiungendo contenzioso al contenzioso.

Per questo, non abbiamo esitato nel proporre alle Camere un intervento che - lo ripeto, senza pretese palingenetiche, ma anche privo di cautele, incertezze o particolari riguardi corporativi verso l'una o l'altra categoria - introduce nuovi strumenti processuali (dei quali in seguito dirò) dalla forte potenzialità deflattiva e che sono immediatamente cogenti per tutti i protagonisti del processo, dai giudici agli avvocati, fino agli stessi cittadini che vi accedono. Il processo civile non può più essere inteso come una buca delle lettere nella quale inserire in modo indifferenziato tutti i conflitti, anche bagatellari, della società, giacché un processo così concepito non saprà offrire alcuna risposta al reale bisogno di giustizia.

È, invece, necessario ricostruire la fiducia dei cittadini nella giustizia e nella magistratura, proprio quella fiducia che si è smarrita nei pellegrinaggi tra i palazzi di giustizia, nei rinvii per l'esecuzione di inutili incombenze, nella celebrazione di udienze fiume, nell'ossequio a feticci procedurali, nel formalismo delle garanzie, che esaspera il diritto alla difesa del convenuto senza alcuna considerazione per le esigenze di speditezza del giudizio e senza alcuna effettiva garanzia per converso per quel convenuto medesimo che ha grande necessità di un accertamento rapido dei fatti.

A questo fine, occorre riaffermare la funzione ordinatrice e razionale del processo che restituisce agli utenti del servizio giustizia celerità di tempi, prevedibilità delle decisioni, comprensibilità del linguaggio tecnico e schemi operativi conformi al diritto comunitario e ai livelli di efficienza degli altri Paesi europei.

Sul piano metodologico, due sono le premesse fondamentali dalle quali abbiamo preso le mosse nel presentare alle Camere questo intervento. In primo luogo, abbiamo ritenuto necessaria non una riforma onnicomprensiva del processo civile destinata ad incidere su un corpo normativo già più volte intaccato nel corso degli ultimi anni, ma un insieme coordinato di misure aventi un mirato scopo deflattivo e acceleratorio del processo. È in questa ottica che abbiamo ritenuto che una simile riforma dovesse essere inserita in un disegno di legge dedicato allo sviluppo economico, alla competitività e alla semplificazione, come dicevo poc'anzi.

I ritardi della giustizia civile non solo pesano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini, in una misura che rischia di divenire intollerabile, ma - con riferimento alle imprese - addirittura incidono sulle possibilità di sopravvivenza di realtà economiche di piccole e medie dimensioni. Autorevoli studi economici dimostrano ampiamente la correlazione esistente tra la durata dei processi, il mercato del credito e il mondo reale delle imprese, determinando distorsioni nel funzionamento dei mercati sia a livello interno, che internazionale.

Nel caso italiano, il confronto tra province diverse ha mostrato effetti sorprendenti sulla realtà imprenditoriale.

Un maggior cumulo di processi pendenti e una loro maggiore durata riduce, infatti, la possibilità del credito, incide negativamente sul tasso di natalità delle imprese e sulle dimensioni del loro fatturato; spinge le imprese verso la dilazione dei pagamenti così costringendo un maggior numero di consumatori all'indebitamento.

Una giustizia civile lenta è poi naturalmente capace di generare anche un incremento di spesa per l'erario in quanto, come tutti sappiamo e come ho in precedenza ricordato, la violazione del principio della ragionevole durata del processo, oggi solennemente sancito nell'articolo 111 della Costituzione, è all'origine di ripetute condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e comporta per il bilancio dello Stato esborsi molto rilevanti.

È per questo insieme di ragioni, tutte ugualmente valide e pressanti, che abbiamo ritenuto urgente ed indifferibile inserire già nella manovra estiva, e poi in un più ampio disegno di legge collegato alla finanziaria, un pacchetto di norme tese a rendere più efficiente il funzionamento del processo civile e dei nostri tribunali, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, vale a dire una riforma a costo zero, anzi, che si prefigge di creare benefici per le casse dello Stato.

La seconda grande premessa metodologica ha riguardato la scelta di affiancare alla riforma del processo civile un incisivo intervento anche in materia di conciliazione e mediazione, raccogliendo spunti già emersi durante i lavori di Commissioni riunitesi nelle precedenti legislature e recependo le indicazioni via via sempre più cogenti provenienti dalla normativa comunitaria. La mediazione non più intesa come un tentativo non troppo convinto di offrire alle parti una via di fuga di una controversia già iniziata o addirittura in fase di avanzato svolgimento, ma come un autentico percorso parallelo, snello, rapido, attivabile dalle parti su tutti i diritti disponibili riconosciuti dall'ordinamento davanti ad organismi di conciliazione professionali e indipendenti che, senza precludere l'accesso alla giustizia dei tribunali, sappia, tuttavia, proporsi come un credibile strumento di deflazione e deformalizzazione, anche in virtù di alcune importanti misure complementari di incentivo, quali le agevolazioni fiscali per le parti che accederanno alla mediazione, una più elevata remunerazione economica per i conciliatori che la porteranno a termine con successo, l'introduzione di sanzioni processuali per chi rifiuti proposte di mediazione che poi esattamente corrispondano all'esito del processo ordinario.

Un intervento, dunque, che ha, da un lato, la virtù di presentarsi come indispensabile complemento rispetto agli interventi acceleratori sul processo civile, ma che, al tempo stesso, ha un obiettivo più alto e ambizioso, cioè mira a radicare una nuova cultura della risoluzione delle controversie fondata sulla mediazione e, dunque, su un metodo non conflittuale di composizione delle liti, che è disposta anche a rinunciare ai residui aspetti di sacralità del processo davanti al giudice, pur di realizzare una giustizia più rapida e vicina al cittadino.

Mi preme rilevare che un intervento così incisivo e radicale a favore della mediazione, peraltro condotto nelle opportune forme della legge delega, non costituisce un salto nel buio per il nostro ordinamento; nell'esperienza italiana, infatti, mentre si è assistito al lento naufragare della mediazione conciliativa endoprocessuale, ormai ridottasi ad una mera formalità - lo dicono le statistiche sulle conciliazioni presso i giudici di pace dove i provvedimenti conciliati non hanno mai superato il 4 per cento del totale - si è potuto, per converso, constatare la diffusione e il successo di quelle forme guidate di gestione negoziata delle controversie che sono state introdotte di recente nel nostro ordinamento, sia pure in forma frammentaria e che più assomigliano al nostro attuale progetto. I dati in mio possesso segnalano, infatti, un costante incremento della richiesta di conciliazione stragiudiziale da parte dell'utenza, e per quanto concerne gli organismi di conciliazione societaria (esperienza avviata nel 2007) solo nel primo anno si è avuta la registrazione di ben ventitré organismi di conciliazione della più varia estrazione.

Per quanto concerne invece l'esperienza conciliativa nelle altre materie, i dati provenienti dalle camere di commercio registrano un progressivo e notevole incremento delle conciliazioni passate dalle 1138 del 2002, alle 8024 del 2006, con una durata della procedura conciliativa che non ha mai superato, in media, i 60 giorni, dunque un margine temporale strettissimo, evidentemente imparagonabile, non solo ai tempi necessari alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma anche ai tempi per le conciliazioni endoprocessuali. Il dato empirico, dunque, è sicuro indice dello spazio che la mediazione può avere per ridurre il carico giudiziario e cioè della sua capacità di attrarre l'utenza in ragione della sua maggiore velocità e flessibilità.

Passando ora ad esaminare più nel dettaglio le misure che abbiamo proposto, esse ruotano attorno ad alcuni concetti fondamentali cui ho fatto cenno per un paio di volte all'inizio di questo mio intervento. In tale contesto di autentica emergenza, il Governo ha inteso affrontare con urgenza la prima causa storicamente radicata della inefficienza del processo, vale a dire l'eccessiva durata delle controversie civili. Come ho accennato all'inizio, il processo civile che abbiamo concepito è un luogo di confronto equo e leale su questioni di reale importanza, da svolgersi in tempi rapidi ed esenti da freni burocratici, dal quale siano bandite tanto le esercitazioni accademiche quante le furbizie causidiche dilatorie.

Al fine di assicurare una giustizia più celere non si va, dunque, solo ad incidere sui termini interni al processo (che vengono comunque ridotti e razionalizzati) o sulla competenza per valore del giudice di pace (che pure viene innalzata alla luce della buona resa offerta da tali organi giurisdizionali in termini di rapidità ed equità delle decisioni), ma si mira altresì a responsabilizzare tutti i protagonisti del processo: i giudici, gli avvocati e le parti. Si sottolinea che il processo civile è un bene prezioso per l'intera collettività, del quale non si può disporre liberamente con finalità pretestuose.

In tal modo si incide profondamente sulla domanda di giustizia, disincentivando il ricorso al giudice per ragioni futili, dilatorie o sleali e si pone un argine alla strumentalizzazione della funzione giudiziaria. Noi riteniamo che la responsabilizzazione nella domanda di giustizia sia già di per sé una leva deflattiva. Nella cornice così delineata vengono ad inserirsi il minor peso concesso alle questioni di competenza, prevedendo che esse debbano essere eccepite immediatamente dalle parti e decise dal giudice nella fase iniziale della causa con un'ordinanza e, quindi, in forma estremamente semplificata. Inoltre, la piena valorizzazione del principio di lealtà processuale attraverso un rigoroso sistema di sanzioni processuali a carico della parte che con il proprio comportamento abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. Si limita, altresì, sensibilmente la facoltà del giudice di compensare le spese della lite; facoltà che potrà essere esercitata non più semplicemente per giusti motivi, ma esclusivamente per gravi ed eccezionali ragioni.

La piena affermazione, inoltre, del principio di non contestazione, vale a dire la possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non contestati dalla parte, in tal modo esonerando la parte, che ha allegato quei fatti, dal relativo onere probatorio e semplificando, di conseguenza, l'istruzione della causa. Ciò in linea del resto con le più recenti sentenze di legittimità che ancorano il principio di non contestazione ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti, nonché al principio di economia dei mezzi processuali.

Chi si vuole difendere, insomma, non potrà più limitarsi a tacere o a contestare genericamente con mere formule di stile le affermazioni della controparte, ma dovrà assumere un atteggiamento più netto e leale così favorendo la decisione del giudice.

Inoltre, la semplificazione del procedimento di redazione della sentenza, la quale conterrà soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il richiamo a precedenti decisioni conformi e potrà essere così sfrondata da inutili orpelli descrittivi di elementi già presenti nel fascicolo di causa e lì facilmente rinvenibili. Insomma, una sentenza non è un saggio di dottrina e chi la legge deve capirla.

La razionalizzazione dei tempi di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio, eliminando la prassi dei rinvii di udienza per la formulazione dei quesiti al consulente e per il deposito di memorie contenenti osservazioni alla relazione di consulenza. Inoltre, l'introduzione della testimonianza scritta, vale a dire della possibilità, onorevole Capano, per il giudice di acquisire la deposizione del testimone anche per iscritto, attraverso la compilazione di un modulo contenente i capitoli di prova diretta e contraria, sui quali il testimone è chiamato a deporre, ferma rimanendo però la possibilità per il giudice, esaminate le risposte fornite per iscritto, di chiamare il testimone a deporre davanti a lui.

I risultati attesi da questa modifica, utile ad evitare le numerosissime deposizioni puramente ricognitive, sono numerosi e molteplici. Aule di giustizia meno affollate, minor dispendio di risorse, minore burocrazia, una gestione più ordinata del processo: sono questi i risultati che noi ci attendiamo di raggiungere, soprattutto nei tribunali di più grandi dimensioni dove la prassi giudiziale - chi li frequenta lo sa meglio di ogni altro - mostra derive operative tali per cui il testimone rende il giuramento davanti al giudice, poi rende la deposizione davanti ai soli avvocati che curano la verbalizzazione in assenza del cancelliere.

Dunque, non deve destare scandalo l'uso di formulari nei quali le dichiarazioni sono comprese entro schemi predeterminati, in quanto non si tratta di un'innovazione che prelude ad una diminuzione della ricchezza del contraddittorio, bensì ad una standardizzazione della tecnica processuale. In tal senso la testimonianza scritta favorisce un processo culturale già in atto a livello europeo e alludo specificatamente ad una serie di referenti normativi comunitari e, ad esempio, alle istruzioni impartite dalla Corte di giustizia europea agli avvocati, che arrivano addirittura ad indicare tempi precisi limite per la discussione orale, ed ancora le istruzioni adottate il 14 marzo 2002 dal Tribunale di primo grado, che stabiliscono perfino il numero medio di pagine degli atti difensivi.

L'Europa richiede un processo civile scevro di orpelli, semplificato nelle formule procedimentali ed asciutto. La testimonianza scritta rappresenta un notevole passo in avanti, senza, con ciò, incidere in alcun modo sulle garanzie essenziali del processo.

Abbiamo previsto, inoltre, una disposizione lungamente attesa, riguardante gli strumenti di coercizione indiretta, per l'adempimento, in particolare, degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non fare: si tratta di uno strumento modellato sulla falsariga delle cosiddette astreintes francesi, che consentirà al giudice che accoglie la domanda di determinare, su istanza di parte, una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia, maggiormente garantendo l'esecuzione in forma specifica ed evitando al creditore di dover promuovere un ulteriore giudizio per l'accertamento della violazione.

Abbiamo previsto, altresì, l'introduzione di un modello generale di procedimento sommario di cognizione, al quale le parti potranno fare ricorso, in alternativa al procedimento ordinario, in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Si tratta di un procedimento caratterizzato dall'assenza di formalità - pur nel rispetto dei requisiti necessari ad assicurare il principio del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa - e destinato a concludersi con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva, che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca e la trascrizione.

Abbiamo previsto, inoltre, l'attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze, delle preclusioni e delle nullità: al fine di dare piena attuazione ai principi costituzionali, di garantire l'effettività del contraddittorio e di consentire che il processo si concluda con una decisione sul merito della causa, è stato ampliato il potere di remissione in termini della parte che sia incorsa in decadenza per cause ad essa non imputabili, in linea con la normativa comunitaria, e sono stati rafforzati gli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli. Questa misura persegue contemporaneamente tutti gli obiettivi alla base del complessivo intervento riformatore e garantirà un processo più rapido, ma anche più giusto: siamo consapevoli che il formalismo penalizzante non solo frustra le legittime aspettative dei cittadini, ma li costringe a riavviare dall'inizio il processo, così instaurando un circolo vizioso che inevitabilmente si ripercuote sulla durata dei processi e sul complessivo debito giudiziario.

Le misure che ho finora descritto incidono prevalentemente sul processo civile di primo grado, che è il luogo dalla cui tenuta dipende, per le ragioni che ho illustrato all'inizio del mio intervento, la complessiva funzionalità della giustizia civile.

Vi è, tuttavia, un altro segmento del percorso processuale, nel quale si è realizzata, negli ultimi anni, una gravissima e intollerabile congestione. Mi riferisco al giudizio davanti alla Corte di cassazione, presso la quale affluisce un numero esorbitante di ricorsi per questioni bagatellari, presentati per motivi molto spesso pretestuosi, sui quali la Corte si è più volte chiaramente espressa. Si è così ritenuto opportuno, onde consentire alla Corte di esercitare in modo corretto ed efficace la funzione nomofilattica ad essa attribuita, introdurre un filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione. Si tratta di una soluzione già presente in molti altri ordinamenti europei, come quello tedesco, che consente di deflazionare il carico di lavoro del giudizio di legittimità, ponendolo in linea con gli standard europei e internazionali. Non sarà più possibile accedere in modo indiscriminato alla nostra Corte Suprema, sottoponendole questioni già più volte decise, con finalità puramente dilatorie. Il giudizio di Cassazione non vestirà i panni di un giudizio di terza istanza, invariabilmente accessibile ad ogni sorta di ricorso, che obbliga i giudici di legittimità, anche in presenza di evidenti situazioni di inammissibilità e o di improcedibilità, ad una defatigante attività che inevitabilmente sfugge, considerato il numero delle controversie, ad ogni forma di razionalizzazione.

Il ricorso sarà ammesso in poche ipotesi più limitate, ossia quando la questione di diritto posta abbia carattere di novità o esista contrasto nella giurisprudenza della Corte o la Corte stessa, anche su istanza del pubblico ministero, ritenga di mutare il proprio orientamento, oltre che nei casi in cui la Corte ravvisi una violazione dei principi del giusto processo o l'opportunità di un suo intervento nell'interesse della legge. Negli altri casi in cui il giudice di merito si è adeguato ai pertinenti orientamenti già espressi dalla Corte, si è ritenuto che si debba considerare la decisione conforme al diritto vivente e quindi si è ritenuto doveroso rendere inammissibile l'accesso alla nostra Suprema Corte. Si tratta di una misura che, ponendo fine a quello che è stato in realtà lo snaturamento del ricorso per Cassazione, ma con la flessibilità sufficiente ad assecondare comunque l'evoluzione della giurisprudenza, consentirà la piena attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, permettendo alla Corte di concentrarsi sulle questioni davvero rilevanti e sollevandola da incombenze che rischiano di danneggiare prestigio e funzionalità.

In riferimento a questa materia, onorevole Rao e onorevole Capano, la questione di metodo incrocia quella di merito.

Mi è giunta da parte della Commissione giustizia una condizione all'interno del parere, che mi chiede di modificare questo articolo, sopprimendo un comma. È un articolo che ha un suo bilanciamento complessivo e, dunque, sto studiando insieme agli uffici, consultando informalmente alcuni noti processualcivilisti italiani, una formula che, senza snaturare questo principio (quello che ho testé provato a spiegare), consenta di accedere alla condizione che mi è stata posta dalla Commissione giustizia. Quindi, il giudizio del Governo, in riferimento alla condizione posta, giungerà in Aula alla ripresa dei lavori.

Vorrei citare in quest'Aula un ultimo intervento, cioè quello in materia di spese di giustizia, che si collega indirettamente alla riforma del processo civile, in quanto incide sulla complessiva funzionalità degli uffici giudiziari e delle cancellerie, e mi è stato posto in termini di inefficienza in tutte le audizioni cui ho preso parte in Commissione giustizia, sia alla Camera sia al Senato.

È un intervento che, rispetto alla portata del provvedimento di riforma che stiamo sottoponendo alle Camere, può apparire marginale, ma che invece riveste, a nostro avviso, un grande rilievo pratico. Infatti, l'attuale sistema di recupero delle spese di giustizia nel processo penale è troppo lento, farraginoso e inefficiente. Basti considerare che il credito complessivo dello Stato nel 2007 per le spese di giustizia ammontava ad oltre 750 milioni di euro, comprese le pene pecuniarie, e che il totale delle somme effettivamente riscosse in quell'anno è stato pari a 62 milioni di euro. Meno del 10 per cento di quanto lo Stato annualmente anticipa o dovrebbe incassare per il processo penale viene recuperato nei confronti degli imputati condannati.

Si tratta di un danno enorme non soltanto per l'erario, ma anche per la credibilità del sistema giustizia, che, a dispetto degli sforzi che quotidianamente compie per portare a termine i processi, non riesce neppure a riscuotere le sanzioni che infligge e le spese che anticipa per il condannato. Abbiamo immaginato, dunque, una svolta radicale, che sappia rendere più efficiente e razionale il metodo di recupero e possa sollevare gli uffici giudiziari da oneri collegati alla riscossione, che meglio possono essere svolti da società private appositamente convenzionate.

Gli interventi previsti sono sostanzialmente due. Il primo incide profondamente sul sistema di recupero delle spese di giustizia. Come è noto, la normativa attualmente vigente stabilisce che le spese anticipate dall'erario sono recuperate per intero. La quantificazione del credito viene effettuata dal funzionario addetto all'ufficio giudiziario su base cartacea, il che rende quasi certa l'incompletezza delle spese annotate, anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di pagamento della spesa.

Si è pertanto pensato a una procedura di riscossione ad hoc per i crediti erariali dell'ente creditore chiamato giustizia, differenziata dal resto dei crediti riscossi dalla società di riscossione, che tenga conto della peculiarità della loro natura e della necessità che i tempi del loro recupero garantiscano l'effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano.

La riforma consentirà, invece, di recuperare in misura fissa, con alcune opportune eccezioni, le spese processuali penali, semplificando così ulteriormente la procedura di quantificazione del credito, attraverso un sistema di forfettizzazione per gradi di giudizio a seconda del tipo di procedimento. Verrà, inoltre, abbandonato il principio per il quale, in caso di coimputati il debito è solidale. L'abbandono del vincolo di solidarietà mira a sollevare l'agente della riscossione da interminabili e quasi sempre infruttuose ricerche del debitore solvibile. Tali ricerche, infatti, aggravano inutilmente i tempi e i costi della procedura di riscossione, senza arrecare alcun reale beneficio. Anche i debitori più solvibili tendono, infatti, a sottrarsi alla procedura esecutiva, sapendo di essere tenuti al pagamento dell'intero e di dovere poi esercitare nei confronti dei condebitori solidali un'azione di rivalsa. Se il debito del coimputato è pro quota, ciò costituirà un maggiore incentivo al pagamento spontaneo da parte sua e verrà così creata una partita di riscossione unipersonale, che consentirà di aggredire immediatamente e per tutto il suo debito il patrimonio del singolo condannato.

La seconda importante novità, strettamente collegata alla precedente, riguarda il ruolo di maggior peso che sarà affidato ad Equitalia Giustizia Spa. Tale società, da poco costituita, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia, già incaricata di gestire il fondo unico giustizia, si sostituirà interamente agli uffici giudiziari nella quantificazione delle spese di giustizia e nell'iscrizione a ruolo, consentendo alle cancellerie di essere sgravate da compiti puramente contabili, per dedicarsi interamente alle attività ordinarie di assistenza alla funzione giudiziaria.

Le due misure sin qui descritte consentiranno un'enorme semplificazione del meccanismo di quantificazione e riscossione delle spese di giustizia, che produrrà indubbi effetti positivi, sia diretti, in quanto consentirà il recupero di maggiori risorse al bilancio della giustizia, sia indiretti, in quanto permetterà di riguadagnare il personale delle cancellerie a compiti più consoni e di conseguenza ad una maggiore efficienza.

In conclusione, l'intervento che noi proponiamo presenta tutti i caratteri dell'incisività e della concretezza, con soluzioni immediatamente operative prive di costi per l'amministrazione, che anzi tendono a recuperare risorse economiche ed umane, rendendone più razionale l'impiego. Questo complesso di misure è l'attuazione di una promessa fatta all'avvio dell'attività del Governo, e cioè quella di voler superare i pregiudizi ideologici per fornire alla giustizia italiana, a partire dal delicato e fondamentale settore del processo civile, strumenti agili e funzionali senza pregiudizio per le garanzie processuali, ma anche contrastando quelle forze e quei fattori che trovano nel processo civile uno strumento improprio per rallentare il nostro sistema economico e che gli impediscono di proiettarsi adeguatamente nella dimensione europea. Vi ringrazio.

CINZIA CAPANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, poiché ho un testo scritto dell'intervento, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. Se esso integra l'intervento da lei svolto precedentemente, la Presidenza lo consente sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ringrazio il Ministro per questa ampia esposizione, che dà a tutti noi un'ampia materia di riflessione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,45.



 

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO ROBERTO RAO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441-BIS-A

ROBERTO RAO. Onorevoli colleghi, signor ministro, signor sottosegretario, non posso fare a meno anch'io di sottolineare negativamente le modalità con cui si è fin qui svolta la discussione in materia di modifiche al codice di procedura civile: forse era questo il nome giusto da dare al provvedimento, o almeno a buona parte di esso che andava stralciata.

Questo giudizio negativo, Presidente, è stato peraltro espresso, non solo dalle opposizioni, ma dalla Commissione giustizia all'unanimità dei suoi componenti, come risulta dal parere approvato ieri in Commissione nel quale si evidenzia come «l'assegnazione in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio comprime le prerogative e le competenze della Commissione giustizia che rappresenta la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile». Si aggiunge poi: «è necessario quindi che in futuro provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore».

Mi sembra che questo giudizio sia assolutamente chiaro e stringente e confidiamo che in futuro la Presidenza della Camera si attenga a questa indicazione.

L'assegnazione, infatti, in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio, con totale espropriazione della Commissione giustizia della sua naturale competenza (peraltro rilevata con serietà in momenti diversi dagli stessi presidenti delle tre Commissioni citate, dal presidente Bruno, dal presidente Giancarlo Giorgetti e dalla presidente Giulia Bongiorno), ha impedito un confronto di merito serio e approfondito su una riforma di portata assai rilevante, privilegiando una celerità funzionale più che al reale approfondimento dei problemi all'effetto annuncio cui ci sta abituando il Governo ma da cui speravamo che almeno la giustizia civile potesse essere immune.

Si aggiunga che il Governo, nel corso dell'esame da parte delle Commissioni congiunte, è continuamente intervenuto con emendamenti modificativi o sostitutivi di interi articoli, costringendo l'opposizione non solo ad una continua funzione di supplenza dei propri componenti nelle Commissioni affari costituzionali e bilancio, ma ad un defatigante inseguimento di un testo in permanente mutazione.

Insomma è stato curioso vedere i membri della Commissione giustizia pellegrinare in altre Commissioni all'inseguimento del testo perduto o sottratto.

Sorvolo sulle motivazioni addotte dal Governo: l'esigenza di celerità. I tempi si sono allungati lo stesso e le modifiche fatte dal Governo sono venute male.

Questo precedente rischia di creare un vulnus sulla funzione delle Commissioni con il rischio di penalizzare non solo la competenza dei deputati, ma anche quella straordinaria degli uffici della Camera che forniscono un supporto qualificato e prezioso ai nostri lavori, supporto di cui avrebbe potuto trarre beneficio anche il Governo per evitare qualche pasticcio.

Questo iter forse è frutto dell'approssimazione, ma si inserisce nella logica sin qui seguita dalla maggioranza e dal Governo di proclamare a parole un dialogo continuamente disatteso nei fatti, per un motivo o per un altro.

Insomma, siete riusciti a far prevalere la polemica e a farvi dare torto anche quando c'erano le condizioni per arrivare ad un più ampio consenso.

Ciò induce inevitabilmente l'opposizione a far prevalere una questione pregiudiziale di metodo rispetto alle proposte modificative, pur in parte condivise.

Evidentemente alla maggioranza e al Governo, non solo non interessa il parere dell'opposizione che, attraverso il confronto parlamentare, può migliorare il provvedimento, ma non interessa neppure ottenere un voto favorevole che rappresenti un più ampio consenso.

Peraltro, il processo civile e il suo snellimento sono i tipici argomenti su cui potrebbero prevalere convergenze programmatiche in nome dell'interesse generale, evitando contrapposizioni ideologiche.

Era stato proprio il ministro della giustizia in diverse circostanze ad auspicarlo, raccogliendo anche la nostra disponibilità di principio, salvo poi praticare tutt'altra strada; strada che speriamo non ripercorra peraltro sul più controverso cammino della riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario.

Ma veniamo al provvedimento in esame. Mi soffermerò brevemente su alcuni aspetti essendo già intervenuti con competenza molti colleghi sono certo che il Governo li esaminerà con attenzione.

In linea generale, gli articoli da 52 a 62-bis contengono misure intese a promuovere efficienza ed effettività maggiori nella tutela giurisdizionale. Se ne riconosce l'intendimento prevalente di evitare forti innovazioni sistematiche (fatta eccezione per l'eccentrica soluzione relativa al giudizio di Cassazione) nel tentativo, piuttosto, di ottimizzare la resa dell'orditura legislativa esistente, agendo costantemente sulla leva delle disposizioni processuali senza rischiare uno stress eccessivo da impatto normativo. Si tratta di un impianto che, tolta la vera e propri forzatura costituzionale relativa alla Corte suprema, appare complessivamente ispirato da razionalità e realismo; un impianto che, tuttavia, se deliberatamente viene a mancare di interventi posti su altri piani (seppur non indipendenti da quello processuale), non è privo di incoerenze già interne al pur ridotto orizzonte di misure intraprese (di cui esemplare è il rimeditato mantenimento dell'abnorme sospensione dei termini nel periodo feriale a fronte del dimezzamento degli altri termini processuali) e di imperfezioni nella complessiva figura del processo che si delinea.

Nello specifico, l'incremento delle competenze del giudice di pace non è senza risvolti sul complessivo funzionamento della giustizia civile; se è vero, infatti, che l'assorbimento di domanda giudiziale da parte della magistratura onoraria libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, tuttavia l'indiscriminato innalzamento del limite di valore per le controversie destinate al giudice di pace rappresenta anche un fattore inflattivo della domanda giudiziale. E ciò in considerazione di dati strutturali inerenti alla giustizia di pace: maggiore prossimità territoriale e statuto personale del giudice inducono un aumento del ricorso al giudice in quanto tale.

La pluriforme manovra normativa che investe la questione di competenza e la disciplina della relativa decisione incontra sicuro favore in un contesto che intenda depotenziare l'intensità e la frequenza di questioni non di merito e tuttavia capaci di ritardare la sentenza effettivamente definitiva. Tuttavia, collocandosi la scelta di abrogare il regolamento entro un'opzione più ampia (il rilievo officioso della questione di competenza, anche «per materia» viene soppresso), il complessivo trattamento che la legge ordinaria viene così facendo della garanzia costituzionale dell'articolo 25, comma 1, appare inadeguato prima che inopportuno.

Il profilo riformatore delle disposizioni in punto di consulente tecnico d'ufficio è sostanzialmente conservativo dello status quo, e in quanto tale non soddisfacente. Il ricorso a soggetti non veramente depositari della fiducia delle parti costituisce fattore di incremento dei costi del processo poiché le parti, in nessuna misura coinvolte nel procedimento di scelta, indulgono nell'assistenza di esperti di parte che moltiplicano le spese processuali.

In relazione alla contumacia, se questa è una delle situazioni che può giustificare un'accelerazione processuale mossa dall'esonero della prova dei fatti allegati dall'altra parte (con risparmio, dunque, di tempi altrimenti destinati all'istruzione probatoria), non è ragionevole fissare regole che, sia pure implicitamente, possano far presupporre, ai fini dell'utilizzazione di un fatto, la avvenuta costituzione della parte contro cui è allegato.

Benché una certa parte della dottrina promuova da gran tempo l'introduzione di un generale potere di rimessione in termini in capo al giudice, tuttavia non convince la scelta di consentire, in maniera assolutamente non selettiva, che il giudice ritenga di volta in volta superata la preclusione da decadenza o, addirittura, da regiudicata per fatto ritenuto inimputabile, così incidendo in maniera singolare sul diritto sostanziale. Appare evidente il rischio di arbitri giudiziari e di involontarie diversità di trattamento che sono fattori generatori di sfiducia nell'amministrazione della giustizia (oltre che di indebite responsabilità magistratuali in un sistema in cui la legge rimane la fonte sovraordinata all'attività giudiziaria).

Non è recente né ignota nell'esperienza legislativa, interna e internazionale, la previsione della testimonianza del terzo per iscritto. Dunque, non può, nemmeno a questo proposito, discorrersi rigorosamente come di un'innovazione di sistema. Non v'è dubbio, però, che la generalizzazione della possibilità di una raccolta di informazioni utilizzabili in causa è destinata a sfociare in questioni che non involgono soltanto il piano dell'efficienza del servizio giudiziario. Infatti, se la permanente capacità del giudice di ordinare davanti a sé la rinnovazione della testimonianza appare misura sufficiente ad assicurare l'effettività del principio di immediatezza costituzionalmente cogente, tuttavia non può non lasciare perplessi come il contesto normativo privilegi valori formali (quali l'autenticità della sottoscrizione del documento contenente la testimonianza) assai più che valori sostanziali (qual è la genuinità dell'informazione somministrata dal terzo).

Come già accennato in precedenza, il provvedimento in esame viene da ultimo a contenere una copernicana rivoluzione in tema di accesso alla Corte suprema: si tratta di una soluzione che indebitamente crea poteri duali tra organi distinti della costituzionalmente unica Corte suprema e che altera le condizioni di ammissibilità costituzionalmente stabilite per il sindacato contro le «sentenze».

Pur condividendo che il giudice per l'attuazione degli «obblighi di fare infungibili» su richiesta di parte, debba fissare la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva, tuttavia appare assolutamente prioritaria almeno la scelta di una predeterminazione delle modalità e dei criteri di liquidazione delle somme massime esigibili.

Un'altra delle più significative novità, il procedimento sommario, sconta un'incertezza concettuale grave: stando alle recenti pronunce della Corte di cassazione, se l'istruzione in primo grado è sommaria, l'appello non può essere «limitato», altrimenti almeno una parte non avrebbe mai la possibilità di un grado di merito a cognizione esauriente.

Infine una riflessione a parte merita il dietrofront del Governo sull'annuncio del ministro Alfano della riduzione di un terzo della sospensione feriale dei termini processuali: un'opposizione seria riconosce anche i suoi di limiti, oltre a denunciare quelli della maggioranza e del Governo. Forse gli offro l'occasione di riprendere il tema.

In questi giorni ci siamo concentrati molto sul pessimo metodo seguito per l'esame del provvedimento, sul merito abbiamo sviscerato e provato a migliorare questo provvedimento, inutilmente.

Gli organi di informazione che fanno il loro dovere, cronisti attenti alla materia giustizia, ci hanno segnalato oggi un altro grave elemento di criticità di questo provvedimento passato inosservato. Il guardasigilli aveva infatti assicurato che le cosiddette vacanze della giustizia in Italia avrebbero avuto inizio, come sempre, il 1o agosto, ma sarebbero terminate quest'anno per la prima volta il 31 del mese, e non più il 15 settembre. Tutto ciò, in linea con l'esigenza (rilevata nel corso dell'audizione qui alla Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero) di una necessaria efficienza del sistema della giustizia civile, conditio sine qua non, era stato detto, della competitività del sistema Paese. E invece, sorpresa delle sorprese, tutto resta come prima: le buone intenzioni del Ministro erano venute già meno per quest'anno perché stralciate dal decreto e inserite in questo collegato.

Oggi, grazie alla soppressione in Commissione della norma, attraverso un emendamento presentato dal Governo, sono scomparse del tutto. Questo ovviamente continuerà a penalizzare la tanto auspicata efficacia e soprattutto riduzione dei tempi del processo civile.

Ci auguriamo che l'esame in aula subisca un'inversione di tendenza rispetto alle logiche precedentemente adottate, al fine di trovare soluzioni largamente condivise, in grado di soddisfare a pieno il sempre più crescente «desiderio di giustizia» dei cittadini.

 


 

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO CINZIA CAPANO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441-BIS-A

CINZIA CAPANO. Ottenere l'accelerazione dei processi è obiettivo totalmente condiviso dal Partito Democratico che a questo ha lavorato alacremente, nel confronto con gli operatori, nella scorsa legislatura, così come dimostra il recepimento in questo provvedimento di istituti presenti nelle nostre proposte di legge. Per questa ragione l'intervento sulla giustizia civile poteva costituire per questo Governo l'occasione per praticare quel dialogo tanto evocato, ma mai realmente ricercato e praticato. Inserendo la riforma nel provvedimento oggi all'esame, il Governo si è sottratto al confronto con gli operatori attraverso le audizioni in Commissione giustizia che è rimasta espropriata della sua innegabile esclusiva competenza di merito, al di là della disciplina regolamentare della Camera.

Un dialogo che il Governo ha voluto anche negare rigettando quasi in via pregiudiziale gli emendamenti da noi proposti che proprio sul terreno dell'accelerazione portavano un importante contributo, come ad esempio quello sulla istituzione di un'udienza di programma del singolo processo che avrebbe vincolato giudice e difensori a tempi certi e prevedibili di definizione del giudizio. Eppure proprio il ministro, illustrando le sue linee programmatiche aveva affermato l'esigenza di porre « particolare attenzione a tutte le misure idonee ad accelerare i tempi del processo che non dovranno risolversi soltanto in interventi normativi, giacché il tumultuoso incedere degli interventi del legislatore può essere, a sua volta, causa di crisi del sistema».

Ed infatti, caro ministro, siamo d'accordo con lei ed il suo «tumultuoso» incedere con una riforma affrettata e tecnicamente debole, come dimostrano le osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia, rischia di produrre una grave crisi del sistema. Una crisi cagionata da un irragionevole e pericoloso ampliamento del potere discrezionale del giudice che è in assoluto conflitto con il diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, nonché con il rispetto del contraddittorio imposto dall'articolo 111 della Costituzione. Quest'ultimo un principio di cui il centrodestra si è sempre proclamato strenuo difensore nel processo penale e che non si comprende come mai sia così disponibile ad abbandonare quando non si parli più di reati, ma di diritti dei cittadini e della effettività della loro tutela.

Come ci ricorda la migliore dottrina processualista il processo non coincide con il giudizio, benché i termini vengano usati in modo equivalente.

Il processo precede il giudizio ed è lo strumento perché questo non diventi un favore concesso dal giudicante o peggio un torto, ma l'applicazione di regole predeterminate con la tecnica del contraddittorio. Questo è l'unico strumento idoneo a rendere prevedibili le decisioni attraverso la trasparenza delle regole del giudizio, e quindi, a scoraggiare la proposizione di domande palesemente infondate, ottenendo un effetto deflattivo.

Questi principi costituzionalmente protetti e cardini dello Stato di diritto sono stati del tutto pretermessi nei due istituti di nuovo conio della testimonianza scritta e del filtro in Cassazione, oggetto di «pesanti»osservazioni da parte della Commissione giustizia, quindi condivise anche dal centrodestra.

Tralascio per questioni di tempo l'altra grande questione dell'istituto del processo sommario di cognizione che, oltre a presentare gli stessi aspetti di criticità lasciando nell'assoluta discrezionalità del giudice la disciplina del processo, contiene l'ulteriore paradosso di aggiungere un ulteriore «nuovo» rito a i più di venti già esistenti, e ciò nell'ambito di un provvedimento intitolato alla «semplificazione».

Con la testimonianza scritta si introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un principio di formazione della prova non solo fuori dal processo ma anche senza il contraddittorio tra le parti. Una modalità di assunzione della testimonianza che si aggiunge a quella ordinaria e che lascia al giudice la più discrezionale scelta sul modo in cui assumerla. Ed anche nel caso di testimonianza assunta per iscritto, lascia al giudice la assoluta discrezionalità nella scelta se convocare il teste innanzi a sé o meno ed accontentarsi delle risposte scritte ai quesiti. Chissà se nelle forme dei quiz a risposta multipla!

Le parti nulla potranno fare avverso la sua onnipotente decisione. Ed è facile immaginare che saranno le controversie più ricche e quindi le parti più forti ad ottenere maggiori garanzie nell'acquisizione della prova rispetto alle parti più deboli anche se portatori di interessi maggiormente meritevoli di tutela.

Cosa avrebbero combinato i penalisti in Italia ed il centrodestra se qualcuno avesse voluto abolire il principio di formazione della prova in dibattimento, nonostante che proprio tale principio abbia innalzato in modo esponenziale la durata dei processi?

Abbiamo chiesto di limitare almeno l'uso della testimonianza scritta alle ipotesi di assunzione della prova delegata ex articolo 203 del codice di procedura civile anche al fine di avere un campione più limitato di sperimentazione, ma anche su questo il Governo ha rifiutato pregiudizialmente qualsiasi dialogo.

L'altra ed ancor più delicata questione è quella relativa all'introduzione di un filtro ai ricorsi per Cassazione. Anche qui si è rifiutato qualsiasi dialogo, nonostante che l'esigenza di individuare una forma di filtro fosse avvertita e condivisa dalla opposizione. Il filtro prevede un criterio oggettivo che preclude l'ammissibilità a quei ricorsi che tendano ad ottenere una pronunzia contraria ai precedenti giurisprudenziali della Corte. Un filtro che di fatto impedisce alla giurisprudenza di assolvere alla sua funzione specifica di adattare la norma alla mutata realtà sociale attraverso i noti revirement. Si consideri che ove questo filtro fosse esistito all'inizio degli anni Novanta avrebbe reso inammissibile quel ricorso per Cassazione che , invece, provocò la nota sentenza sul divieto di calcolo degli interessi anatocistici nei contratti bancari che ha poi prodotto nel 1992 la legge che ha stabilito i cosiddetti tassi soglia e quelli di natura usuraia.

Una sentenza ed una conseguente legge che hanno sensibilmente ridotto il costo dei mutui per i cittadini certamente molto più di quanto non abbia fatto Tremonti con la sua rinegoziazione, nonché il costo del denaro per le imprese a tutto vantaggio della loro competitività. Se fosse stato vigente alcuni giorni addietro, il medesimo filtro avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunziarsi favorevolmente sulla questione del doppio cognome del figlio Ma ciò che è ancor più allarmante è che a questo filtro sbagliato, ma almeno oggettivo, se ne affianca un altro che consente ai giudici del collegio di ritenere comunque ammissibile il ricorso se vogliano «modificare o confermare» il loro precedente orientamento. Cioè in tutti i casi o in nessun caso a loro insindacabile ed inoppugnabile giudizio, decisi. Ed i dubbi su questo tipo di filtro espressi in un'intervista su Il Messaggero di martedì scorso dal presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli dovrebbero indurre il Governo ad una maggiore cautela che fino ad oggi ha mostrato di non voler avere.

Un potere così ampio da consentire al giudice, anche inconsapevolmente, di buttar via la questione di diritto che non gli piace e di recuperare quella che maggiormente gli interessa, magari solo per interesse scientifico. Se per ridurre tempi e costi del processo dobbiamo rinunziare ad ogni garanzia di difesa, decidiamo di attribuire torti e ragioni lanciando in aria la monetina e così certamente spendiamo molto meno ed impieghiamo il minor tempo possibile. Ma ci chiediamo come mai questo vale solo per il processo civile mentre per il processo penale il Governo pretende la garanzia di un intero collegio giudicante anche solo per estendere l'autorizzazione alle intercettazioni ad una nuova utenza del medesimo indagato.

Per quale principio dell'ordinamento al processo penale si assicurano risorse e garanzia dei diritti di difesa ed a quello civile si sottraggono risorse e si elimina, oltre alle garanzie di difesa, lo stesso principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione?

 

 

 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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57.

 

Seduta di MARTEDì 30 SETTEMBRE 2008

 

presidenza del presidente GIANFRANCO FINI

 

 


La seduta comincia alle 9,05.

 

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008) (A.C. 1441-bis-A).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Ricordo che nella seduta del 25 settembre si è conclusa la discussione sulle linee generali e hanno avuto luogo le repliche del Governo, mentre i relatori vi hanno rinunciato.

Ricordo, inoltre, che è stato convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3, del Regolamento, di fissare al 1o ottobre il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea del disegno di legge all'ordine del giorno.

(Esame degli articoli - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo delle Commissioni.

Ricordo che, a norma dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, ultimo periodo, del Regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili dalle Commissioni riunite non possono essere ripresentati in Assemblea e, ove ripresentati, non sono pubblicati.

Inoltre non sono pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti già presentati presso le Commissioni riunite, ma in quella sede ritirati, e i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso le Commissioni riunite, riferiti a parti del testo non modificate dalle Commissioni stesse.

Avverto, altresì, che la Presidenza non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 123-bis del Regolamento, in quanto reca nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, l'emendamento Livia Turco 30.7, in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie.

Sull'ordine dei lavori (ore 11,42).

MARCO BELTRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BELTRANDI. Signor Presidente, stamattina si è tenuta la diciottesima votazione per l'elezione del presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, andata ancora una volta a vuoto. Sono passati ormai quattro mesi da quando ella mi ha indicato come componente di questa Commissione e ancora la Commissione non si è insediata.

Sono poi oltre diciassette mesi che la Corte costituzionale opera in mancanza di un componente e ricordo anche che, in questa legislatura, soltanto la scorsa settimana è stata indetta una seduta congiunta per colmare questa vacanza.

Signor Presidente, Marco Pannella ha cominciato da trentasei ore circa uno sciopero della fame, di dialogo nei confronti del Presidente della Repubblica, proprio per segnalare e porre termine a questa situazione, che è anche una situazione di degrado delle nostre istituzioni.

Siamo convinti - non lo diciamo solo noi, ma lo dicono anche costituzionalisti come Stefano Rodotà - che sia colmare il vuoto alla Corte costituzionale sia insediare la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non siano solo «doveri», ma precisi obblighi di queste Camere.

Ancora una volta, quindi, la invito, con la massima fiducia, naturalmente in accordo con il Presidente del Senato, ad attuare qualsiasi misura consentita dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per porre termine a questa situazione, che - ripeto - è una situazione di vulnus costituzionale, che si sta protraendo da troppo tempo, nell'incertezza più assoluta su quando si avranno gli organi costituzionali nella pienezza della loro costituzione e funzionanti, come previsto dal nostro ordinamento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Onorevole Beltrandi, la ringrazio per avere richiamato all'attenzione dell'Aula una questione che è certamente nei termini che lei ha indicato. So che non le sfugge che si tratta di una questione che ha un'indubbia rilevanza, non soltanto per gli aspetti di carattere istituzionale che lei richiamava, ma anche in termini più squisitamente politici.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,45).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento.

Si riprende la discussione.

(Esame dell'articolo 14 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vanalli. Ne ha facoltà.

PIERGUIDO VANALLI. Grazie presidente. Ci troviamo oggi a parlare di questo provvedimento che porta con sé parecchia carne al fuoco, soprattutto per quanto riguarda i comuni ai quali sono particolarmente legato, essendo un sindaco di un piccolo comune. In Commissione abbiamo avuto modo appunto di discutere su quello che i comuni dovrebbero e potrebbero dover fare ancora meglio per la nostra società. In particolare sull'articolo 30 abbiamo potuto verificare come i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti abbiano necessità di essere meglio strutturati per poter sopportare il prossimo provvedimento che è in arrivo, cioè il federalismo. Abbiamo verificato, con particolare riguardo appunto a questa categoria di comuni, come l'aiuto sia indispensabile. Abbiamo comuni in tutte le nostre vallate che non raggiungono mai i 5 mila abitanti e che, per questo motivo, necessitano di avere dei servizi e di avere delle strutture che possano reggere questo grave problema per le nostre vallate. Innanzitutto i comuni sotto i 5 mila abitanti, per quanto riguarda le nostre regioni, portano con sé delle carenze che sono soprattutto di personale. Contrariamente ad altre regioni, dove comuni delle stesse dimensioni sovrabbondano di personale, dalle nostre parti questo personale manca e il fatto di aver chiuso per un attimo la possibilità di un ricambio del personale ci porta a conseguenze per noi negative, in quanto non abbiamo più la possibilità di dare cambio al nostro personale che va in pensione, fermando tutto il lavoro del comune. Questo è legato anche con particolare riferimento ai segretari comunali. I segretari comunali dei nostri comuni sono abituati a lavorare bene e a lavorare soprattutto per più comuni. Il fatto di doverli riunire per forza in un certo numero e in una certa quantità di abitanti potrebbe, in questo caso, distrarli dalla loro attività principale. L'istituzione della segreteria unica, così come era stata prevista, incontra queste difficoltà, pertanto abbiamo presentato anche degli emendamenti in questo senso per cercare di correggere un po' la portata del provvedimento e, quindi, di portare quelle che sono le competenze dei segretari all'interno di un alveo più indicato. Oltre all'articolo 30, che appunto si interessa di comuni, come diceva giustamente il presidente, stiamo parlando dell'articolo 14, sulla banda larga. Il provvedimento sulla banda larga prevede appunto una estensione di questo sistema di comunicazione abbastanza moderno e performante sotto questo punto di vista; provvedimento che, è già stato anticipato da altri, consente comunque ai comuni di ricorrere a questo sistema e alle società, soprattutto pubbliche, che lo distribuiscono di raggiungere tutti i comuni, soprattutto quelli montani, quelli più in difficoltà. Quindi, la banda larga è un sistema di comunicazione che è sicuramente molto interessante per i nostri piccoli comuni. Naturalmente, bisogna cercare di fare in modo che questo sistema raggiunga tutti i comuni anche con degli incentivi, anche con delle agevolazioni per gli operatori. In generale, quindi, questo provvedimento che va a raccogliere e a racchiudere parecchie branche di quello che è il nostro lavoro in Aula, ha un aspetto positivo che è appunto la predisposizione verso la nuova riforma del sistema federale della nostra nazione. Una riforma che soprattutto da noi è da sempre spinta e che ci vedrà impegnati per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Una riforma che è già incardinata, appunto, in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Torazzi. Ne ha facoltà.

ALBERTO TORAZZI. Signor Presidente, siamo qui oggi per affrontare questa parte della riforma collegata alla manovra finanziaria. È importante tenere presente anche in questo caso che tutto questo lavoro è finalizzato a rendere possibile e ad armonizzare il programma di riduzione di spesa previsto dal Governo. Tale programma è essenziale in un momento come questo, in cui, come aveva giustamente previsto il Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, si è scatenata una crisi finanziaria di cui non si intendono ancora i limiti. Abbiamo spesso ascoltato nel corso del dibattito, anche in Commissione, osservazioni su come tutto si potesse fare in modo migliore o tenendo conto di alcuni aspetti e sul fatto che questi tagli fossero dolorosi; però, è un dato di fatto che non possiamo continuare a lamentarci della situazione finanziaria se non interveniamo sulla spesa.

Il nostro Paese ha una società civile produttiva molto efficiente, ma paga il costo di uno Stato, che è invece una palla al piede della società civile; quindi l'invadenza e il costo dello Stato andavano ridotti e, secondo me, il cappello più importante che si può fare a tutta la manovra economica è che per la prima volta in questo Paese si inverte la tendenza: investiamo sugli italiani e sulle imprese e tagliamo gli sprechi, mettiamo in concorrenza la burocrazia.

Un altro punto molto importante, che riguarda direttamente la Commissione di cui faccio parte, è il rilancio dell'energia nucleare. Esso non riguarda soltanto la visione strategica degli approvvigionamenti nel tempo, ma per un Paese come il nostro, che da sempre importa tutta l'energia, entra in maniera prepotente nella catena della creazione del valore, perché è chiaro che, se produciamo l'energia al nostro interno, si crea una catena di produttori che sono retribuiti, ossia che traggono reddito da questa iniziativa. Il lavoro del Governo in questa direzione, quindi, sarà sempre suscettibile di miglioramenti, per carità; però, al di là di tutte le polemiche, è un merito che questa maggioranza può rivendicare e noi ci aspettiamo una collaborazione da parte dell'opposizione, della sua parte più matura, perché veramente il rilancio del nucleare è un passaggio fondamentale per il nostro Paese.

All'interno di questa manovra qualcuno ha forse sottovalutato l'aspetto della semplificazione normativa. Spesso pensiamo alla semplificazione come a ridurre le perdite di tempo e i disturbi per i cittadini; però esiste una funzionalità economica molto importante di essa, che si collega al lead time di qualsiasi investimento, perché i tempi con cui si può aprire un'impresa, i costi aggiuntivi che un'impresa può avere e che influiscono nel conto della redditività, per partire con una nuova intrapresa, sono fondamentali nel decidere l'allocazione degli investimenti. Quindi, anche la semplificazione, come la generazione dell'energia nucleare, aumenta la competitività di questo Paese rispetto ai partner europei e ai competitori internazionali.

Un altro punto importante è la lotta alla contraffazione. Sapete che la Lega Nord ha fatto del tema dei dazi una battaglia importante. Noi non vogliamo i dazi per impedire ad altri di lavorare nel nostro Paese.

Abbiamo sempre detto, invece, che i dazi costituiscono una misura legale contro chi utilizzava il dumping ambientale e il dumping sociale sfruttando gli schiavi, inquinando, impiegando sostanze pericolose (come ci ha insegnato l'ultimo scandalo del latte cinese) e poi poteva, grazie a tutti questi vantaggi scorretti, fare dumping verso le nostre imprese.

Una parte di questi problemi riguarda la lotta alla contraffazione, un problema che non era stato affrontato con la dovuta determinazione e che oggi, grazie al programma del Governo, diventa più efficace e permette veramente di contrastare tale fenomeno, che è particolarmente critico per i nostri prodotti che più hanno caratteristiche di marchio.

Infine, un altro passaggio importante è sicuramente costituito dal rilancio dei distretti. Abbiamo visto che questa crisi economica, che è legata alla finanza, ha dimostrato, ancora una volta, che la ricchezza non si crea con la speculazione; la ricchezza si crea con il lavoro, si crea con l'industria. È chiaro, infatti, che laddove vi sono più beni a disposizione, tali beni possono essere divisi, mentre se giochiamo sulla speculazione, alla fine, come è successo, ci troviamo con un castello di carta.

Di fronte a questa situazione, nella quale si registra un crollo finanziario che comunque impatterà anche sulle imprese (dal momento che vi sarà una stretta sul credito), era importante intervenire per rilanciare il programma dei distretti e per sostenere le nostre imprese e i nostri distretti in questa fase estremamente critica.

Credo che, con i provvedimenti che andremo a discutere e poi ad approvare, il Governo abbia dimostrato di avere una visione a trecentosessanta gradi, nonché una capacità preventiva: il nostro Paese ha sempre rincorso gli eventi e gli altri Paesi, ma oggi possiamo dire di avere concepito una manovra finanziaria con un contorno di interventi che veramente ci permettono di entrare con più sicurezza e più tranquillità in questa fase che, comunque, è estremamente difficile. Possiamo dire di avere allineato il Paese alla nuova sfida, ossia quella di creare la ricchezza. Per anni qualcuno, speculando sulla Cina, ha realizzato enormi profitti finanziari e poi ha messo in piedi un castello, una piramide, per cercare di remunerare continuamente tali proventi finanziari, senza curarsi del fatto che al di sotto di quest'enorme massa finanziaria c'era un corpo industriale sempre più debole e non in grado di reggere il peso di tale speculazione, in quanto non in grado di alimentare una simile catena di creazione del valore realizzata sulla carta.

I provvedimenti del Governo e gli emendamenti che andremo a discutere vanno in questa direzione e, pertanto, confermo l'appoggio mio e della Lega Nord a questo programma (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Girolamo. Ne ha facoltà.

NUNZIA DE GIROLAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 14 del disegno di legge all'ordine del giorno riguarda la questione della banda larga nel nostro Paese. Una nazione, per essere competitiva, deve investire nelle reti di comunicazioni elettroniche, sia pubbliche, sia private. Abbiamo il dovere di garantire al nostro Paese evoluzione tecnologica e servizi avanzati di informazione e comunicazione. Non possiamo consentire che l'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, abbia ancora tante zone bianche. L'articolo 14 reca appunto norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate.

A tal fine, il comma 1 stabilisce che il Governo, nel rispetto delle competenze regionali, definisca un programma nel quale sono indicati gli interventi necessari ed assegni una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Si ricorda a tal proposito che il Fondo, istituito dalla legge finanziaria per il 2003, è destinato al finanziamento degli interventi attuativi del programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia Spa.

Con la legge finanziaria per il 2007 sono state incrementate le risorse assegnate a tale Fondo nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 e si è prevista l'attribuzione di ulteriori 50 milioni a beneficio del Ministero delle comunicazioni, destinati a sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga e di completare il suddetto programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno.

Anche nella legge finanziaria per il 2008 è stato disposto un incremento pari a 50 milioni di euro nella dotazione del Fondo al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga sul territorio nazionale.

Il comma 2 conferisce una delega al Governo per adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga secondo le modalità e i principi direttivi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si ricorda che tale articolo 20 ha previsto al comma 1 che il Governo presenti al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire per l'anno successivo gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Il comma 2, inoltre, ha previsto l'emanazione di decreti legislativi relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti per le norme regolamentari di competenza dello Stato, indicando i criteri direttivi generali cui Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, facendo salva la previsione di principi e criteri specificatamente dettati per le singole materie. Il medesimo comma 2 indica gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'attuazione della delega: la disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare le infrastrutture nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nei rispetto dei princìpi e delle norme comunitari; fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale delle concessioni dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata; la definizione di procedure semplificate di inizio attività per la realizzazione degli impianti; la definizione della durata delle medesime procedure non superiore a 30 giorni per l'approvazione dei progetti preliminari; la definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Il 13 novembre 2007 la Commissione ha presentato un pacchetto di riforma delle telecomunicazioni, costituito sostanzialmente da due proposte di direttiva e da una proposta di regolamento. La prima proposta di direttiva contiene modifiche alla direttiva quadro 2002/CEE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica relativo all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e alle interconnessioni alle medesime e concernente, quindi, l'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Obiettivi della proposta sono, fra l'altro, l'orientamento verso una gestione più efficace dello spettro radio, in modo da agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione e il raggiungimento di una regolamentazione più efficace e più semplice sia per gli operatori sia per l'Autorità nazionali di regolamentazione. La proposta segnala che il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico, l'evoluzione dei mercati e, in particolare, con il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e con la crescente domanda di banda larga. La frammentazione delle politica nazionale comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro e, inoltre, rallenta l'innovazione a scapito del mercato interno dei consumatori e dell'economia nel suo complesso.

Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre di più, creando così tensioni fra i titolari di diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro radio e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

Si ricorda che la seconda proposta di direttive è relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, nonché al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, mentre la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche. Le proposte che seguono la procedura di consultazione sono state esaminate dal Consiglio europeo, da ultimo, il 21 e 22 luglio 2008 e sono in attesa di essere esaminate dal Parlamento europeo durante la prossima sessione (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giudice. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, il disegno di legge che oggi stiamo analizzando è uno stralcio del decreto-legge che abbiamo convertito in legge prima della pausa estiva ed integra con grande puntualità le disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. In particolare, il primo articolo al nostro esame, essendo i primi (dall'articolo 1 all'articolo 13) già stati assorbiti dal contenuto del decreto-legge, è l'articolo 14, che riguarda un tema delicato come quello della banda larga. Ricordo che proprio questo articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate e a tal fine proprio il comma 1 di tale articolo stabilisce che il Governo, nel rispetto delle competenze regionali, definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate.

Si ricorda a tale proposito che il Fondo istituito dall'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 è destinato appunto al finanziamento degli interventi attuativi del programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia.

Con la legge finanziaria del 2007 sono state incrementate le risorse assegnate a tale fondo nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 e si è prevista l'attribuzione di ulteriori 50 milioni sulla base di un'apposita delibera del CIPE a beneficio del Ministro delle comunicazioni destinati a sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, e di completare il suddetto programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno. Anche nella legge finanziaria per il 2008 - ricorderete il comma 299 dell'articolo 2 di tale provvedimento - è stato disposto un'ulteriore incremento, pari a 50 milioni di euro per il 2008, della dotazione del fondo al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga sul territorio nazionale.

Il comma 2 del disegno di legge al nostro esame reca una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 15 marzo 1996.

Il medesimo comma 2 indica gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi all'attuazione della delega. Questa complessa materia della banda larga è ulteriormente arricchita da un emendamento che analizzeremo e che è stato presentato dal Governo.

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede, infine, che i decreti legislativi di cui al comma 2 vengano emanati dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 5, che chiude l'articolo 14, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome quali previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, intervengo per esporre talune osservazioni non di rilevanza secondaria, ad avviso di chi vi parla, che riguardano e salutano una norma finalmente introdotta nel nostro sistema e che ci pone sicuramente in linea con le tecniche di normazione di carattere europeo.

L'articolo 25, allorquando si occupa della chiarezza dei testi normativi, finalmente introduce la necessità che le norme che sostituiscono, modificano, abrogano norme vigenti, ovvero che stabiliscono deroghe, debbano espressamente individuare quelle norme. Tale principio è rafforzato dal secondo comma, che finalmente stabilisce che il rinvio contenuto in disposizioni legislative debba in qualche modo fare spazio al contenuto del rinvio stesso. Signor Presidente, si tratta di una norma assai importante, che finalmente consente all'utente di percepire quanto la complessità normativa non debba confondersi con la necessità di un approfondimento che nuoce alla chiarezza del testo normativo.

È un passaggio che reputo quasi epocale nell'ambito delle tecniche di formulazione normativa e che ci aveva posto in grave disavanzo, in grave gap tecnico, con le tecniche di normazione europea proprie delle direttive. Siamo, quindi, di fronte sicuramente ad un indirizzo di rilevante importanza per ogni tipo di intervento normativo.

Questo pacchetto, tuttavia, riveste un'altra grande funzione, in perfetta linea con l'obiettivo che il Governo si pone e che è stato uno dei programmi del Ministro Alfano, vale a dire piccole riforme utili che prendano le mosse dal terreno della quotidianità patologica giudiziaria.

Mi riferisco naturalmente agli interventi di accelerazione sul processo civile che in qualche modo, da un lato, accelerano il flusso processuale e i ritmi della giurisdizionalizzazione, ma soprattutto evitano gli atteggiamenti dilatori ed ostruzionistici che nuocciono tanto alla credibilità del processo stesso: intervento sui tempi che tiene conto, però, saldamente delle realtà e delle esperienze del quotidiano.

Mi riferisco in particolare al contenuto dell'articolo 53: la testimonianza scritta che ha in sé importanti qualificazioni. Anzitutto il giudice può disporre la testimonianza scritta, tenuto conto dell'oggetto della causa. Quindi che non si gridi allo scandalo e alla sostituzione della raccolta della prova orale con un succedaneo che è la prova scritta, ma si tenga conto che il giudice deve stabilirlo anche a seconda dell'oggetto della causa e, quindi, ad esempio della facilità della trascrizione scritta di un dato estremamente oggettivo. Il giudice sarà l'arbitro della facilità di approccio alla testimonianza, che tutti quanti sappiamo bene essere tante volte un vero e proprio ostacolo spesso insuperabile alla speditezza del processo. Dunque, una testimonianza scritta che abbia nelle forme certamente un suo punto di forza ma nella velocità il traguardo che ci si vuole proporre.

Non diversamente credo che si possa dire dell'articolo 54, che evita gli atteggiamenti ostruzionistici in tema di esecuzione delle sentenze ma soprattutto - mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente - di quanto è previsto dall'articolo 53-bis, vale a dire la Corte di Cassazione filtro che corrisponde a quanto accade nel processo penale, in cui rispettando il contraddittorio - su questo ritengo che vi sia stata estrema chiarezza in Commissione - si eviteranno i ricorsi palesemente incapaci di produrre una sentenza utile ai fini del processo.

Concludo con il richiamo all'articolo 56, concernente il procedimento sommario di cognizione. Lo richiamo per sintesi, signor Presidente - infatti l'intervento di ciascuno non deve essere un mare ma un apporto, una sorta di affluente in vista del percorso del Parlamento verso un risultato anche qui utile - con una osservazione. Il giudice deve eliminare ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

Il principio è saldamente invocato, perché è dovuto rispetto al contraddittorio - che costituisce, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, un irrinunciabile presupposto per la giurisdizione - ma le formalità non utili al contraddittorio è bene che siano valutate sommariamente dal giudice, che deve decidere. Il segnale è chiaro e forte: il giudice deve decidere. Se questo decisionismo, senza alcun riflesso patologico, può condurre ad un risultato più rapido, si interviene sulle forme rispettando il principio del contraddittorio.

La salvezza di questo apparato, signor Presidente e illustri colleghi, mi sembra non possa che essere rimarcata ed essere salutata come un ulteriore tassello coerente, preciso e puntuale verso la soluzione, piccola ma utile, di qualche importante problema della giustizia.

PRESIDENTE. Avverto che le Commissioni e il Governo hanno presentato alcune proposte emendative che sono distribuite in fotocopia.

I termini per la presentazione di subemendamenti sono stati comunicati ai gruppi. In particolare, per gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 26 il termine è fissato alle ore 14,15.

Avverto che sono stati ritirati dal presentatore gli emendamenti Zeller 30.14 e 62-bis.6.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Montagnoli. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Signor Presidente, intervengo relativamente al disegno di legge in esame e, in particolar modo, all'articolo 14, che riguarda la banda larga.

In Commissione, nelle ultime settimane, abbiamo ascoltato i vari operatori. Tutti ci hanno un po' illustrato le problematiche, a livello dello Stato italiano, della conoscenza dell'informatica della nostra popolazione e anche del ritardo rispetto ai competitori europei. Sicuramente dobbiamo fare scelte importanti e il Governo, anche attraverso il disegno di legge in esame, conferma un impegno finanziario notevole, di 800 milioni di euro.

Da parte di vari operatori si è anche segnalata la disponibilità ad intervenire di pari passo con lo sviluppo degli enti pubblici, quindi dello Stato, delle regioni e delle varie autorità locali. È previsto che questi 200 milioni vengano utilizzati prendendoli dal fondo FAS, e conosciamo la distribuzione dell'impegno di spesa: l'85 per cento nelle aree del Mezzogiorno d'Italia e il 15 per cento nelle altre aree, centro e nord Italia.

In Commissione, però, qualche novità è emersa: ad esempio, a nome del dottor Pittaluga, rappresentante delle regioni, secondo cui sembra - e questo è un dato conosciuto da pochi - che in buona parte delle regioni del centro-nord vi sia una difficoltà ben maggiore di quella invece delle realtà del Mezzogiorno d'Italia, relativamente alla fibra ottica. Pertanto, è stata chiesta una mappatura ed è stato formulato un invito al Governo a far sì che le scelte che seguiranno, tramite i decreti per l'impegno di questa ingente spesa, siano effettivamente indirizzate alle realtà del territorio italiano che hanno più bisogno di queste strutture, che sicuramente sono fondamentali per lo sviluppo economico di una nazione.

Penso che dovremo fare scelte importanti anche relativamente agli operatori, alla posizione dominante che ad oggi ha Telecom Italia. Sicuramente, se vogliamo fare un salto di qualità, bisogna dare la possibilità al mercato e a tutti gli operatori di confrontarsi, a parità di condizioni. Penso che ciò non sia più procrastinabile, perché tutte le nostre aziende e tutti i nostri cittadini vogliono essere posti nelle stesse condizioni delle altre aziende europee, per competere in maniera effettiva.

Altresì, penso che gli enti locali, ormai da anni, stiano lanciando un grido di allarme soprattutto nei confronti dell'operatore dominante, Telecom Italia, perché in molti casi manca il servizio a livello locale. Infatti, molti sindaci e molte province stanno cercando in tutte le maniere di dare risposte ai propri cittadini in termini di rapporti con questa società, che in passato sicuramente era pubblica e nel tempo, in base alle varie operazioni, è diventata privata; tuttavia, ciò che serve ad oggi a tutti noi è un servizio a tutti gli effetti per i cittadini.

Pertanto, questo articolo 14 è un punto fondamentale, perché un Paese - soprattutto un Paese industrializzato come il nostro - non può più permettersi di avere un ritardo soprattutto in termini di informatizzazione. È una scelta politica che deve fare anche il Governo, con un salto di qualità ritengo in più, per esempio potenziando la conoscenza dell'informatica anche relativamente alle fasce giovani e alle fasce anziani.

Sappiamo che abbiamo difficoltà, possiamo però intervenire efficacemente, magari collaborando anche con le istituzioni a livello locale, che hanno dimostrato in questi anni di volere e potere investire a favore del territorio e a favore di questi servizi.

Penso che sia un punto fondamentale per riportare il nostro Paese a pieno titolo tra i Paesi industrializzati.

L'altro fondamentale articolo su cui desidero intervenire è l'articolo 30. Esso riguarda gli enti locali, dove sono previsti parecchi strumenti di valorizzazione dei comuni rispetto alla attuale situazione.

Relativamente al comma 6 del suddetto articolo, ritengo che il Governo dovrebbe tenere in considerazione la qualifica e la situazione dei segretari comunali. Negli ultimi anni è stata compiuta una scelta fondamentale passando - a partire dall'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini - alla possibilità riconosciuta al sindaco di scegliere personalmente la persona su cui riporre la propria fiducia, il suo funzionario più stretto, cioè il segretario comunale. I sindaci hanno potuto effettuare effettivamente tale scelta, prendendo delle persona di propria fiducia, ben rispettosi del mandato popolare e nel desiderio di fornire delle risposte ai cittadini.

Non ritengo corretto che, nel caso in cui i segretari comunali non siano confermati e vengano revocati dal loro incarico, l'onere di tale spesa venga posta a carico dei bilanci degli enti locali. È noto che i segretari comunali ai quali non sia confermato l'incarico da parte degli amministratori vengono iscritti in un apposito fondo presso l'agenzia dei segretari comunali e l'onere è posto a carico di tutti i comuni. Non lo ritengo corretto, per cui invito il Governo a valutare la possibilità di far sì che ogni comune paghi per il servizio che riceve. Ogni comune sceglierà il proprio segretario, al pari di ogni provincia, e su quello pagherà gli oneri.

Essere gravati di oneri per un servizio che non si riceve non lo giudico corretto, pertanto invito il Governo a una valutazione generale, anche in questo disegno di legge e con la proposta di modifica relativa al ruolo del segretario comunale legato a più comuni, sempre nella logica della razionalizzazione delle spese. I comuni hanno bisogno di potestà anche in questo campo e devono avere a proprio carico le spese per i servizi di cui dispongono.

Da ultimo, qualche considerazione sugli articoli riguardanti i procedimenti amministrativi. Ben venga la certezza sui tempi entro i quali gli enti pubblici devono fornire delle risposte. È giusto che siano garantiti tempi certi, ma questo non deve essere chiesto solo all'ente territoriale (comune, provincia o regione), ma anche alle aziende partecipate dagli enti pubblici. Spesso, infatti, le aziende pubbliche non rispondono nei tempi giusti, non dico entro i 30 giorni, ma quantomeno nei tempi richiesti dal mondo di oggi. Sappiamo di società, quali ad esempio l'ENEL, che risponde con mesi e mesi di ritardo. È auspicabile che la certezza dei tempi dei procedimenti venga estesa a tutte le società partecipate dagli enti pubblici, in modo da garantire ai cittadini nei tempi certi le risposte certe (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bitonci. Ne ha facoltà.

MASSIMO BITONCI. Signor Presidente, con la conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato riportato un importante risultato: la modifica dell'articolo 2470 del codice civile in materia di cessione delle quote sociali. Con tale modifica si è ottenuta un'importante semplificazione, una diminuzione del costo della cessione delle quote e, inoltre, si è inferto un duro colpo alla lobby dei notai.

Il gruppo della Lega Nord aveva presentato un ulteriore emendamento all'articolo 45 che è stato poi soppresso in Commissione. Si trattava di un articolo estremamente importante, perché andava ulteriormente a semplificare e a ridurre il costo da parte delle aziende e degli utenti rispetto ad altre due importanti cessioni. La proposta mirava a unificare le modalità di sottoscrizione e di iscrizione nel registro delle imprese dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda con quelle recentemente previste per la cessione di quote da parte di società a responsabilità limitata - di cui parlavo poc'anzi - ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008.

Le differenze oggi esistenti tra le suddette categorie di atti non hanno alcuna ragione di essere, come del resto avveniva prima delle modifiche introdotte dalla cosiddetta legge Mancino del 1993, quando tale differenza non esisteva. Tale semplificazione comporterà significativi risparmi per i soggetti che non intenderanno ricorrere alla figura del notaio, che rimane tuttavia la sola alternativa alla sottoscrizione telematica.

Per una semplice cessione anche di un'attività (di un affitto d'azienda, di un bar o di un ristorante) i notai possono chiedere parcelle che arrivano fino ai 5 mila euro.

Tale semplificazione comporterà significativi risparmi per i soggetti che non intendono ricorrere alla figura del notaio. Si noti, comunque, che la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rimarrà una strada obbligatoria qualora la legge prescriva forme particolari per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda, come gli immobili ad esempio, o per la specifica natura del contratto (ad esempio la donazione d'azienda). In effetti, l'articolo 2556, primo comma, del codice civile rimane invariato, in particolare laddove prevede che sia fatta salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

Era stato presentato anche un ulteriore emendamento all'articolo 45, anche questo non giunto all'esame dell'Assemblea a causa della sua soppressione. A seguito delle manovre di contenimento della spesa assunte nel 2006 ha cessato di operare, insieme ad un discreto numero di altri organismi, anche il comitato consultivo competente a pronunciarsi, in seconda istanza, sulle richieste di interpello cosiddetto antielusivo. Il comitato, in particolare, interveniva in caso di mancata risposta o di risposta negativa da dare alla direzione generale del Ministero dell'economia e delle finanze e in ordine a determinate categorie di spese, come quelle per pubblicità e rappresentanza.

La mancata risposta da parte del comitato consultivo, entro un certo termine, equivaleva al silenzio-assenso. La soppressione del comitato ha, nei fatti, disarticolato il sistema predisposto dal legislatore nel 1991. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40 del 2007, ha cercato comunque di salvare in qualche modo questa tipologia di interpello speciale soprattutto per rispondere all'esigenza affermata dall'articolo 11, comma 6, dello Statuto del contribuente, che fa salva la possibilità, per il contribuente, di richiedere il parere dell'amministrazione finanziaria in materie delicate come quelle in oggetto.

Questo salvataggio si è tuttavia realizzato - e non poteva essere altrimenti - attraverso il mantenimento dell'interpello dinanzi alla direzione generale del Ministero, la quale tuttavia ha un tempo di soli 60 giorni per rispondere. In assenza di una risposta, opera il silenzio-rifiuto. Non a caso lo statuto del contribuente, laddove disciplina il cosiddetto interpello generale, prevede un termine più lungo di centoventi giorni perché l'amministrazione possa rispondere alla richiesta del contribuente, ma nel contempo stabilisce che in assenza di risposta operi il silenzio-assenso.

Pertanto, la proposta che era stata presentata, contenuta nell'emendamento poi non accettato, colma il vuoto che si è venuto a creare a seguito della soppressione del comitato consultivo, stabilendo che la direzione generale del Ministero possa pronunciarsi non più entro sessanta giorni ma centoventi. Nel contempo, la mancata risposta equivale a silenzio-assenso.

Pertanto, l'articolo 21, comma 10, della legge n. 413 del 1991, che prevedeva il comitato consultivo, può essere formalmente soppresso. Infine, si segnala che la proposta di modifica era comunque a costo zero per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bragantini. Ne ha facoltà.

MATTEO BRAGANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in particolare sugli emendamenti presentati all'articolo 30 del provvedimento n. 1441-bis in esame. Tali emendamenti prevedono di regolare e sistemare un po' la situazione in alcuni comuni e fare in modo che vi sia, anche nel nostro Stato, uno spoil system (ad esempio tra i dirigenti pubblici), facendo in modo che ogni dirigente pubblico venga assunto dalla nuova amministrazione, dal nuovo sindaco e dalla nuova giunta con un contratto destinato a terminare allorché l'amministrazione cessa dalla carica. In questo modo vi sarebbe un controllo più diretto da parte dei cittadini in ordine al modo di operare del sindaco e della giunta.

Infatti troppo spesso succede che la volontà del politico, l'amministratore eletto da tutti i cittadini, non riesca ad andare a buon fine in quanto ci sono dirigenti che, forse perché troppo prudenti, molto probabilmente per altri motivi (speriamo sempre legittimi), non sono celeri ad andare incontro alle esigenze dell'amministratore e del politico. È il politico che mette la propria faccia, che ha ottenuto i voti su un certo programma e, giustamente, deve portare a casa nei tempi più rapidi possibili tale programma.

Inoltre, sempre su questo articolo, sono stati presentati emendamenti, già accennati poco fa, che riguardano la figura del segretario comunale, una figura che potrebbe essere individuata non solo negli iscritti all'albo dei segretari comunali, ma anche in altri ambiti professionali. Ciò per garantire un rapporto di fiducia tra la giunta, il sindaco ed i propri dipendenti e collaboratori, in modo che vi sia un rapporto più diretto. Vi sarebbe anche la possibilità di attribuire ai segretari comunali altre funzioni che sono specifiche dei notai, in modo che per l'amministrazione vi sarebbe un maggiore introito e, soprattutto, per i cittadini si realizzerebbe una riduzione delle spese per tutti quegli atti notarili che troppo spesso sono molto onerosi e non hanno motivo di esistere. Infatti, se un segretario comunale è un pubblico ufficiale, è giusto che possa anche apporre la firma e autenticare - come già adesso avviene per molti altri atti - alcuni atti che normalmente vengono fatti dal notaio.

In questo modo si riesce ad andare incontro anche ai cittadini. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per rendere più snelli la funzione pubblica, i nostri comuni e la nostra società. Ci sono troppi albi e troppe associazioni, che sembrano ai cittadini delle scatole chiuse a cui non tutti possono accedere. Speriamo che questi emendamenti vengano approvati e che vi sia una riforma veramente drastica di questo Stato che, ormai, è fermo da, come minimo, sessant'anni (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Laboccetta. Ne ha facoltà.

AMEDEO LABOCCETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 18 luglio scorso presentai una proposta di legge per modificare l'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, che riguarda le pene accessorie per la violazione di talune norme a tutela del diritto d'autore.

La previsione dell'obbligatorietà di tale pena accessoria, come osservato nei lavori preparatori di tale normativa, si ritenne giustificata dall'esigenza di realizzare campagne di pubblica informazione dirette a sensibilizzare i cittadini sulla gravità e sulla pericolosità sociale della pirateria in materia di opere dell'ingegno. La pratica attuazione da parte delle procure generali della Repubblica che, come organi dell'esecuzione penale, sono tenute a ordinare la pubblicazione per estratto delle sentenze di condanna, comporta un notevole dispendio di risorse a carico del Ministero della giustizia. In particolare, il capitolo di spesa 1360 del bilancio viene gravato ogni anno da notevoli esborsi, e dette spese riguardano pressoché esclusivamente pubblicazioni di sentenze di condanna a carico di cittadini extracomunitari indigenti (ad esempio, rivenditori ambulanti di audio e videocassette), con la conseguenza dell'evidente irrecuperabilità delle somme sborsate. L'obbligatorietà della sanzione determina, nella quasi generalità dei casi, l'impossibilità del recupero delle somme sborsate, laddove è assai dubbia l'adeguatezza della sanzione, proprio a fronte delle ipotesi citate di condanna di cittadini extracomunitari non possidenti. Il più delle volte poi, si tratta, di cittadini irreperibili.

Desidero esprimere grande soddisfazione e ringrazio il Governo per il recepimento, all'articolo 63 del disegno di legge di cui stiamo discutendo, della previsione contenuta nella mia proposta di legge n. 1506, che ho voluto sinteticamente richiamare e riassumere, tesa a eliminare i costi delle inutili pubblicazioni su giornali e riviste delle condanne relative a violazioni della legge sui diritti d'autore che hanno comportato e comportano, da un calcolo che ho fatto io, oltre 15 milioni di euro l'anno a carico del Ministero della giustizia e, quindi, dei cittadini.

Tutto ciò avrebbe anche la finalità di ridurre un notevole aggravio di lavoro a carico delle strutture amministrative dei tribunali e delle procure della Repubblica. Mi auguro comunque - si tratta di un appello che rivolgo al Governo - che parte delle cifre risparmiate possano essere destinate alle attività delle forze dell'ordine, soprattutto a quelle impegnate nel Mezzogiorno d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sulle proposte emendative Lo Monte 014.01, 014.02, 14.1 e 14.2.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.200 del Governo.

Il parere è, altresì, contrario sulle proposte emendative Lo Monte 14.3, Zaccaria 14.4, Borghesi 0.14.201.1.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.201 del Governo.

Le Commissioni, infine, esprimono parere contrario sugli emendamenti Borghesi 14.5 e Lanzillotta 14.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 014.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 469

Astenuti 2

Maggioranza 235

Hanno votato218

Hanno votato no 251).

Prendo atto che la deputata Melandri ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole e che il deputato Romele ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Sull'ordine dei lavori (ore 12,38).

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, credo che non sfugga a nessuno che, in questi giorni, l'uragano sui mercati finanziari sta sconvolgendo la vita del pianeta. In queste ore abbiamo avvertito la pronta sensibilità del Ministro dell'economia e delle finanze, che questa mattina ha convocato il comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria all'indomani della decisione del Congresso degli Stati Uniti, che ha in qualche modo ulteriormente aggravato la prospettiva per la finanza internazionale. Sappiamo che in queste ore quasi tutti gli italiani che hanno risparmi vivono con apprensione i dubbi sul proprio futuro. Abbiamo notato che la presidente della Confindustria italiana sta chiedendo a tutti un momento di riflessione e di pronta reazione, per attivare e conoscere quanto è possibile nel nostro Paese.

Sappiamo che ieri ed oggi importanti istituti bancari italiani hanno subito il pesante impatto di questa crisi finanziaria. Abbiamo letto in queste ore che l'amministratore delegato della FIAT esprime la certezza di un ineludibile impatto sulla principale industria italiana di questa crisi nei mercati internazionali. Sappiamo che tutti sono molto preoccupati, con eccezione del Ministro degli affari esteri Frattini, il quale, invece, ci rassicura sul futuro delle sorti italiane.

Signor Presidente della Camera, noi chiediamo se non sia il caso che il Parlamento italiano in queste ore abbia la possibilità di sentire dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal Presente del Consiglio quale sia esattamente la valutazione che il Governo dà di questa condizione, e su questo avere un momento di incontro con il Parlamento.

Pensiamo che sia il minimo che un Parlamento democratico in questa situazione debba e possa fare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

BRUNO TABACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO TABACCI. Signor Presidente, l'indicazione del collega Soro mi sembra molto ragionevole. D'altro canto sembra che il Parlamento italiano, occupandosi della sua ordinaria amministrazione, sia astratto rispetto a questioni che stanno imperversando sulla scena dell'economia mondiale, creando uno spazio di grande negatività, rispetto al quale l'idea che in queste ore il Ministro dell'economia e delle finanze continua a spiegarci, che noi in fondo non siamo toccati se non marginalmente, appare un'astrazione.

Noi saremo toccati, come è naturale che sia, dentro un processo che coinvolge l'economia americana, ma che conseguentemente avrà dei risvolti pesanti. Tra l'altro, da due trimestri siamo in presenza di un PIL negativo, quindi siamo, anche tecnicamente, in una fase di recessione. Non so come si possa pensare di non dedicare un'attenzione puntuale e precisa, anche per richiamare l'attenzione non solo dei mercati, ma anche di coloro che si occupano delle questioni economiche nel nostro Paese, dimostrando che la politica non è disattenta, non parla d'altro, non si occupa di cose meno importante e meno decisive.

Pertanto credo che la richiesta del collega Soro sia assolutamente motivata, e ad essa il gruppo dell'Unione di Centro si richiama (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

RENATO CAMBURSANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, ringrazio il presidente Soro della richiesta che ha fatto, alla quale mi associo a nome dell'intero gruppo dell'Italia dei Valori. Quello che sta accadendo fuori da quest'Aula non può non vederci coinvolti in un esame attento e puntuale. Nascondersi dietro affermazioni generiche, tipo che l'Italia non è toccata da eventi catastrofici che invece avvengono nel resto del mondo, significa avere una visione miope.

Basta ricordare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che sono state nazionalizzate due grandi banche europee, la Fortis e la Dexia. Quest'ultima, come ricorderanno i colleghi, acquistò qualche anno fa la Crediop, che era uno dei terminali degli enti locali per l'erogazione di credito, di prestiti, così come Dexia è uno dei maggiori sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dagli enti locali e dalle regioni.

Quali ricadute avranno simili provvedimenti? Si immagina un maxi-intervento da parte della Cassa depositi e prestiti: con quali risorse? Io credo che sia doveroso da parte del Governo venire immediatamente in Aula a riferire su come stiano andando le cose e, soprattutto, su quali provvedimenti si intendano intraprendere. Lo chiedono il Paese, i lavoratori, gli imprenditori, tutta la classe politica: il Governo, sordo rispetto a questi aspetti, ha il dovere di venire a riferirci (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Agli onorevoli Soro, Tabacci e Cambursano assicuro che la Presidenza riferirà al Governo quanto richiesto da parte delle opposizioni.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 14 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo premissivo Lo Monte 014.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

MARCO CAUSI. Signor Presidente, intervengo per manifestare molti dubbi non solo sul contenuto, ma soprattutto sul perché questa proposta emendativa sia riferita all'articolo 14, essendo relativa alla questione della Banca del Mezzogiorno (una questione su cui questo Parlamento ha deliberato nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008), mentre invece l'articolo 14 è relativo alla banda larga.

Non capiamo, quindi, come sia possibile che, all'interno dell'articolo 14, sia rimasta questa parte relativa alla Banca del Mezzogiorno: mi sembra che non c'entri.

Vogliamo ribadire, inoltre, che, nel merito, il Partito Democratico ha espresso un'opinione negativa nei confronti della proposta di prevedere questo nuovo istituto di tipo pubblicistico, perché ci sembra non tanto che non vi sia un grande bisogno di rafforzare gli strumenti del credito per le imprese del Mezzogiorno, quanto che non sia questo lo strumento più adatto.

Al di là del merito, abbiamo forti dubbi sulla coerenza della proposta emendativa in esame all'interno dell'attuale testo. Questo ci induce a preannunziare che esprimeremo un voto negativo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo premissivo Lo Monte 014.02, non accettato dalle Commissioni, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 478

Astenuti 4

Maggioranza 240

Hanno votato9

Hanno votato no 469).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Monte 14.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Velo. Ne ha facoltà.

SILVIA VELO. Signor Presidente, l'emendamento Lo Monte 14.1 riguarda un tema strategico per il futuro del Paese, perché nell'articolo 14 si prevedono finanziamenti per 800 milioni di euro per l'infrastrutturazione della banda larga. Vi sono, pertanto, motivi di condivisione rispetto a questo tema, ma anche alcune perplessità, che abbiamo manifestato anche in Commissione trasporti, che si è espressa in sede consultiva.

In particolare, abbiamo manifestato dubbi sul fatto che questi finanziamenti venissero prelevati da fondi FAS, e quindi decurtati da altre poste di bilancio destinate agli investimenti per le aree sottoutilizzate. Abbiamo espresso perplessità rispetto al fatto che, nella stesura iniziale dell'articolo, prevalesse una visione centralistica nella definizione dell'utilizzo di queste risorse e della ripartizione dei fondi nei vari territori nazionali.

Con l'emendamento Lo Monte 14.1 si corregge questa impostazione, che noi non condividevamo e che, però, denuncia un'impostazione del Governo che, a parole, parla di federalismo e poi, nei fatti, assume sempre più spesso un atteggiamento centralista, anche laddove sarebbe bene che vi fosse una collaborazione con i territori. Con l'emendamento in esame si prevede che questi investimenti vengano programmati d'intesa con le regioni stesse, ossia che non vi sia solo una consultazione delle regioni, ma un'intesa con le regioni stesse e con i territori interessati.

Chiediamo che questa possa essere un'impostazione condivisa da tutti e, per questo motivo, il Partito Democratico si esprime a favore dell'emendamento Lo Monte 14.1 (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cimadoro. Ne ha facoltà.

GABRIELE CIMADORO. Signor Presidente, intervengo per dare valore e fiato all'appello che, prima di me, già l'onorevole Cambursano e l'onorevole Tabacci hanno rivolto sulla disastrosa situazione economica e finanziaria in cui versa l'Europa.

Purtroppo, credo che anche il nostro Paese sarà interessato da questo disastro, ma soprattutto mi preoccupa il silenzio del Ministro Tremonti o, comunque, le vaghe dichiarazioni, le stesse vaghe dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia.

Di fronte a un disastro tale, a un'economia che sta andando a rotoli e alla possibilità - e, credo, quasi la certezza, a questo punto - che anche l'Italia abbia questo contraccolpo, ritengo che sia urgente sospendere i lavori, affinché il Ministro dell'economia e delle finanze venga in Aula a riferire, non in merito a dichiarazioni, ma sulla situazione reale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 14.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 479

Astenuti 2

Maggioranza 240

Hanno votato221

Hanno votato no 258).

Prendo atto che i deputati Pelino e Giacomoni hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario e che il deputato Graziano ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Monte 14.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.

EMANUELE FIANO. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di esprimere il nostro parere favorevole su un emendamento che ritengo talmente ovvio che è difficile riconoscere la necessità di scriverlo. Questo emendamento chiede che venga rispettato l'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, nel quale vengono individuati i territori riconosciuti come aree sottoutilizzate, dove intervenire per superare il divario infrastrutturale. È evidente che l'individuazione di queste aree deve sottostare a questo Regolamento. Ovviamente, anche noi concordiamo con la necessità di corrispondere alle aree già individuate nel Regolamento e, pertanto, su questo emendamento esprimeremo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 14.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 478

Astenuti 3

Maggioranza 240

Hanno votato223

Hanno votato no 255).

Prende atto che la deputata De Pasquale ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lovelli. Ne ha facoltà.

MARIO LOVELLI. Signor Presidente, su questo emendamento esprimiamo una valutazione favorevole, perché evidentemente l'introduzione in questo iter di approvazione di un parere del CIPE è importante, tenendo conto che si tratta, con questo atto e con questa procedura, di mettere a disposizione e di individuare i destinatari di un pacchetto di finanziamenti molto significativo. Da questo punto di vista, voglio ricordare che proprio sull'argomento la IX Commissione ha in corso un'indagine conoscitiva, su cui ancora questa mattina abbiamo ascoltato opinioni e interventi importanti, compreso quello di Telecom, e che sull'argomento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato una procedura, per poter entrare nel merito definitivo del problema della separazione della infrastruttura in capo a Telecom, in funzione dello sviluppo della banda larga. Penso che dobbiamo lavorare su questo, e quel compito che competerà, in attuazione di questa norma, agli organi individuati - quindi, naturalmente il CIPE deve avere un suo ruolo - è molto importante da sottolineare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà.

ROCCO BUTTIGLIONE. Signor Presidente, l'emendamento 14.2 del Governo è molto opportuno, perché la questione della banda larga è fondamentale per lo sviluppo, in Italia, di un'economia della conoscenza e della comunicazione ed è anche uno dei pilastri di quel processo di Lisbona, di cui per fortuna si sente parlare di meno, dopo che per tanto tempo ne abbiamo parlato, senza fare molto nel cammino della sua realizzazione.

Questa, invece, è un'iniziativa che effettivamente si iscrive nella realizzazione degli obiettivi del processo di Lisbona. Quindi, siamo lieti di vedere l'impegno del Governo su questo tema. Abbiamo, però, delle perplessità non da poco su questo emendamento, perché il testo originario era nettamente migliore dell'emendamento. Intanto, al secondo comma vi è il riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che valutiamo anch'esso positivamente, perché consente una visione più organica della normativa e obbedisce a un buon principio di legislazione, che è quello di non disperdere le norme in una pluralità di interventi, ma di concentrarle nell'intervento specifico.

Successivamente, però, vediamo che una serie di provvedimenti importanti e, in qualche modo, complementari e migliorativi del comma 2, quello sulla finanza di progetto, scompaiono. Perché la finanza di progetto, in questo settore come in molti altri settori, in genere fa fatica a funzionare? Perché la finanza di progetto suppone una pubblica amministrazione capace di reggere con assoluto rigore un insieme di tempi; perché chi finanzia e finanzia tempo vuole vedere gli stati di avanzamento prima di finanziare la tranche successiva e tutto ciò che impedisce di proseguire secondo un processo temporale rigidamente definito è qualcosa che rende straordinariamente problematico e difficile camminare con la finanza di progetto. Vediamo che, invece, tutti gli elementi innovativi, contenuti soprattutto nel comma 4, scompaiono e non capiamo quali sono le ragioni per cui questo è avvenuto.

Oltre a ciò, forse, essendo questo un tema davvero di grandissimo rilievo per il futuro della nostra economia, poteva essere un'occasione per dire una parola più chiara riguardo al tema, già sollevato dall'onorevole che mi ha preceduto, della gestione o della separazione della proprietà della rete, o comunque della gestione della rete, dalla gestione del traffico che va sulla rete, che è condotto da diverse società che devono poter competere fra di loro. Anche su questo, nel provvedimento originario c'era qualcosa; con l'emendamento sostitutivo, tutto questo scompare. Bene, quindi, il riferimento al decreto legislativo n. 163 del 2006, fatto da un Governo di cui, fra l'altro, facevo parte, ma non capiamo le ragioni per le quali, invece, è venuta meno la regolamentazione successiva, che aveva molti aspetti positivi.

Per tali ragioni, su questo emendamento ci asterremo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.200 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Presenti 479

Votanti 461

Astenuti 18

Maggioranza 231

Hanno votato459

Hanno votato no 2).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole e che il deputato Tabacci ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Monte 14.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meta. Ne ha facoltà.

MICHELE POMPEO META. Signor Presidente, intervengo per sottolineare il nostro parere favorevole su un emendamento importantissimo. A questo proposito, voglio ricordare che, durante la discussione sulla manovra finanziaria, fu merito del PD, grazie ad emendamento a firma congiunta Causi e Boccia, consentire che l'85 per cento dei Fondi strutturali e dei Fondi FAS per il Mezzogiorno fossero messi in sicurezza per quegli investimenti.

Ora, questa norma sarebbe anche pleonastica, ma è bene votarla, perché, a fronte di un finanziamento di 800 milioni, un finanziamento pluriennale, è cosa utile che grande parte di questi finanziamenti siano destinati per infrastrutturare il Mezzogiorno, dove c'è un'offerta bassa e dove c'è la necessità di intervenire, anche per risolvere quello svantaggio nella creazione di reti materiali.

Riteniamo, nonostante che la norma - ripeto - sia già prevista (è nei regolamenti, è votata), che una manifestazione ulteriore di volontà vada nella direzione giusta e preghiamo maggioranza e Governo di concordare con noi questo altro atto positivo e mettere in campo un'azione non contraddittoria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 14.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 479

Astenuti 3

Maggioranza 240

Hanno votato222

Hanno votato no 257).

Prendo atto che il deputato Razzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 14.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, l'emendamento 14.4 è firmato da me per ragioni tecniche; in realtà apre una serie di emendamenti - sono sei - a proposito dei quali sono contenute alcune osservazioni nel parere del Comitato per la legislazione, parere dato, come lei sa, all'unanimità, come sempre succede. Questo parere faceva notare come ci fosse un problema di coordinamento tra il provvedimento in esame e il decreto-legge n. 112 del 2008. Vorrei fosse chiaro che siamo in presenza di un provvedimento un po' atipico: già lo si capisce da come si sta svolgendo il dibattito, non è facilissimo cogliere in ogni passaggio l'esatta portata degli emendamenti, figuriamoci del contenuto normativo. Dal mio punto di vista, più che una legge, questo sembra un vettore, una sorta di treno, al quale si aggiungono via via dei vagoni: credo che il Governo, dopo averlo presentato a luglio, vi abbia presentato diverse decine di emendamenti. Il disegno di legge in discussione è cioè un provvedimento che viene cambiato via via. Dico ai colleghi, perché questo è un elemento molto significativo, che avranno visto con stupore una dichiarazione del Ministro Alfano nei giorni scorsi (il Ministro mi pare di non vederlo, forse è presente la sottosegretaria) che affermava con una certa enfasi: nei prossimi giorni approveremo la riforma del processo civile. Molti parlamentari mi hanno chiesto: dov'è la riforma del processo civile? Non la troviamo, non c'è un provvedimento che porti questo titolo; siamo in Parlamento e non lo sappiamo. Questa è una cosa singolare!

È a tal punto singolare, signor Presidente, che volevo sottolinearle come stamattina l'ultimo emendamento presentato, mi pare dal Governo o dal relatore, ma lo vedremo meglio in seguito, cambia il titolo del provvedimento: finalmente ci accorgiamo dal titolo che si parla anche di processo civile. È un collegato alla manovra finanziaria, che ha quella corsia preferenziale che sappiamo: lo stiamo esaminando con i tempi contingentati, e quindi in maniera molto drastica; ma nel contenuto, come in una specie di gioco di prestigio, una norma compare e una norma scompare. Questo è grave! Capisco che poi chi studierà tra vent'anni queste cose vedrà che sul provvedimento è scritto «riforma del processo civile», ma all'inizio non figurava neanche nel titolo: i colleghi della Commissione giustizia hanno dovuto venire nelle Commissioni bilancio e affari costituzionali a discutere quasi di soppiatto il provvedimento in esame. Credo che sarebbe almeno decoroso rispettare le indicazioni che vengono dal Comitato per la legislazione, che dice: almeno sopprimiamo i commi 2, 3 e 4, visto che c'è un incerto coordinamento con il decreto-legge n. 112 del 2008 che abbiamo già approvato; poi dopo, se si vorrà tornare sull'argomento, si potrà farlo, ma diventa un modo di legiferare che ritengo schizofrenico.

Concludo con queste parole il mio intervento: la soppressione ha un carattere tecnico. Da quello che è stato il parere dei relatori so che questo emendamento non verrà approvato, però voglio dire: guardiamo almeno a chi si occupa della qualità delle leggi con maggior rispetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 14.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 484

Astenuti 4

Maggioranza 243

Hanno votato219

Hanno votato no 265).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione del subemendamento Borghesi 0.14.201.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, l'intendimento del subemendamento in esame è semplice: Telecom, quando esercitava in regime di monopolio, aveva fatto sviluppare sul territorio tutta una serie di imprese che, di fatto, erano dei satelliti che procedevano all'espletamento dei servizi tecnici di Telecom, compresa la posa delle reti.

Queste imprese, con la privatizzazione sono state lasciate improvvisamente nel mare in burrasca della concorrenza, che fa sicuramente bene, ma sono imprese che si sono specializzate ad operare sul territorio e che spesso hanno dimensioni ragguardevoli (in qualche altro caso, anche dimensioni minori). Il nostro intento era pertanto quello di dire che non vogliamo minimamente immaginare che non si faccia una gara in regime di concorrenza - ci mancherebbe -, ma chiedevamo che in queste gare si potesse prevedere, a parità di condizioni, la priorità per tali imprese, che sono presenti sul territorio indipendentemente dalla loro dimensione. Ciò potrebbe realmente consentire che l'intervento pubblico che andiamo a fare sulla banda larga dia sostegno all'occupazione e allo sviluppo proprio nelle aree nelle quali si vanno a sviluppare questi investimenti e con le imprese che da tempo conoscono bene il territorio ed hanno finora già operato in questo settore.

Proprio dal punto di vista del sostegno pubblico, volevo però chiedere al Ministro Brunetta (approfittando della sua presenza, se il Ministro Brunetta mi ascolta solo un secondo) se sa che questa mattina il Governo ha presentato degli emendamenti al provvedimento al nostro esame che di fatto limitano, attutiscono o eliminano le responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione, quando sbagliano, nei confronti dei cittadini che entrano in rapporto con la pubblica amministrazione stessa.

Era previsto che si intervenisse anche sulle loro indennità, ma gli emendamenti del Governo cancellano e limitano le responsabilità e limitano anche gli interventi sullo stipendio. Volevo allora capire se i «fannulloni» sono soltanto quegli impiegati ai quali lei, Ministro, ha deciso fin dal primo giorno di malattia di togliere parte dello stipendio, mentre per i dirigenti va sempre tutto bene (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico - Commenti di deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Borghesi 0.14.201.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 483

Astenuti 3

Maggioranza 242

Hanno votato219

Hanno votato no 264).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.201 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, il Partito Democratico si asterrà su questo emendamento perché, pur condividendo il fatto che si intervenga in modo consistente a finanziare le reti a banda larga e l'infrastruttura telematica, innanzitutto non condivide sostanzialmente il fatto che questo intervento così strategico sia stato inserito in un provvedimento omnibus in cui, com'è emerso dalla discussione, è assai complesso cogliere tutte le implicazioni in termini di coordinamento con il sistema di regolazione delle reti di telecomunicazione.

Anche questo emendamento, che semplifica attraverso norme prescrittive quella che era originariamente una delega, lascia molte ombre e molti elementi non chiariti. Vi sono alcuni principi che condividiamo, quali il sostegno al project financing e il coinvolgimento delle regioni nella programmazione degli interventi (in particolare, delle regioni che sono interessate a tali interventi per la crescita economica in modo peculiare, in quanto regioni svantaggiate), e vi sono interventi che condividiamo sulla semplificazione procedurale per quanto riguarda la realizzazione delle reti telematiche. Tuttavia, resta molto incerto e molto vago il modo con il quale queste reti, realizzate con risorse pubbliche, si inseriranno e saranno regolate e gestite in un sistema ormai fortemente liberalizzato.

Inoltre, esprimo molto rammarico per il fatto che sia stato espresso parere contrario su un emendamento - il cui esame pertanto sarà precluso, sebbene mi auguro che il suo contenuto possa essere recepito - il quale prevedeva di accompagnare gli interventi con piani di formazione, perché se gli obiettivi non vengono accompagnati da un sostegno ai soggetti pubblici (amministrazioni regionali e locali) che li devono realizzare, gli interventi, alla fine, rimarranno sulla carta.

Raccomando pertanto il Governo di farsi carico della parte attuativa e delle implicazioni concrete che questi provvedimenti richiedono, altrimenti le regioni meridionali saranno lasciate a loro stesse ed i finanziamenti, alla fine, risulteranno inutilizzati (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.201 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 271

Astenuti 214

Maggioranza 136

Hanno votato268

Hanno votato no 3).

Prendo atto che i deputati Argentin e Berardi hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere il voto.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti Borghesi 14.5 e Lanzillotta 14.6.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 272

Astenuti 214

Maggioranza 137

Hanno votato270

Hanno votato no 2).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare e che i deputati Lehner e Pelino hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole. Prendo altresì atto che la deputata Farina Coscioni ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 19 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Amici. Ne ha facoltà

SESA AMICI. Signor Presidente, entriamo nel vivo di una discussione che ci ha appassionato nonostante le contraddizioni che questo collegato presenta e il tentativo di persuasione svolto dal sottosegretario Vegas, che ci ha accompagnato nel percorso. È del tutto evidente che qui non siamo di fronte ad un unicum in grado di riunire il collegato con le disposizioni della legge finanziaria, ma siamo esattamente di fronte a una parcellizzazione, avvenuta anche con tecniche legislative di cui hanno dato ampio conto i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali.

In particolare, l'articolo 19 e le proposte emendative ad esso presentate sollevano un tema che vorrei che quest'Aula avesse la pazienza di ascoltare per comprendere anche ciò che hanno espresso le Commissioni di merito nel loro lavoro, fin qui troppo mortificato. La Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici ha sottolineato che, da un lato, il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie del 2004 ed è stato giustamente ripreso all'articolo 33 del codice di contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori; dall'altro lato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza previsto per gli appalti di servizi e forniture attraverso la disciplina relativa alla Consip (introdotto con la legge finanziaria per il 2001) non ha prodotto i risultati attesi. Questa affermazione deriva dal fatto che dobbiamo partire dalla constatazione che in Italia gran parte dei comuni sono dei piccoli comuni. Abbiamo dovuto introdurre questa disciplina, non sempre con la giusta attenzione, affinché ci fosse un rispetto dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi nei confronti dei cittadini e ci fosse la possibilità per i piccoli comuni di favorire le unioni comunali. Questo provvedimento, stabilendo una serie di elementi sanzionatori, disincentiva l'unione dei piccoli comuni. Ci troviamo, dunque, di fronte al paradosso di un Governo che fa del federalismo la sua bandiera e che, di fronte all'autonomia e alla capacità degli enti locali di autodeterminarsi, invece di rispettarli e di accompagnarli in tale percorso, immette nella procedura degli appalti pubblici un elemento di eccessiva centralizzazione. Ciò avverrà a danno anche di quei comuni che, per le proprie di dimensioni, avranno difficoltà di programmare opere di intervento di ordine pubblico relative alla propria comunità locali.

Credo che questo parere, come quello della Commissione affari regionali, testimoni una contraddizione di fondo cui dovete dare una risposta. Quando si predispongono collegati di questo tipo, ci si impedisce oggettivamente di entrare nel merito e di assumere, su un tema così importante, decisioni di buon senso e di efficacia per la pubblica amministrazione. Molte delle proposte emendative sottoposte alla vostra attenzione hanno questo spirito. La capacità oggi di ragionare su un tema così importante riguarda uno degli elementi che costituisce la competitività del Paese e ciò non a parole, ma nell'atto di costruire politiche pubbliche (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Mariani 19.1 e Lo Monte 19.2, mentre esprimono parere favorevole sull'emendamento Calabria 19.3. Le Commissioni esprimono altresì parere contrario sull'emendamento Zaccaria 19.4, sugli identici emendamenti Misiani 19.5, Borghesi 19.6 e Giudice 19.7 e sugli articoli aggiuntivi Lanzillotta 19.01 e Borghesi 19.02.

Le Commissioni raccomandano infine l'approvazione del proprio emendamento 19.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, salvo per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.3, il cui testo probabilmente potrebbe limitarsi alle seguenti parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 6», senza dunque riportare la restante parte, che in realtà è una ripetizione.

PRESIDENTE. Quindi, sottosegretario Vegas, il parere del Governo sull'emendamento Calabria 19.3 è favorevole se riformulato nel senso da lei richiamato?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signor Presidente, il parere è favorevole se riformulato nel senso descritto, quindi in sostanza è favorevole limitatamente alla prima riga del testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mariani 19.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariani. Ne ha facoltà.

RAFFAELLA MARIANI. Signor Presidente, sull'emendamento in esame avevamo posto numerose questioni, a partire dal parere che la VIII Commissione aveva espresso all'unanimità e che riteniamo grave che oggi non sia stato tenuto in considerazione. Infatti, in quel parere, considerato che la nostra Commissione è stata interpellata solo in via consultiva e non per competenza diretta, era stata espressa la richiesta al Governo di stralciare il tema di questo emendamento, ritenendo che sull'articolo 19, riguardo alla questioni dei contratti dei lavori pubblici e per la competenza che faceva riferimento ad argomenti del codice dei contratti dei lavori pubblici, si potesse tornare anche con l'intervento delle Commissioni direttamente competenti.

Credo che anzitutto vada messo in rilievo il fatto che un parere della Commissione competente sia completamente disatteso dalle considerazioni del Governo e del Comitato dei diciotto, ma inoltre avevamo fatto presente (anche condividendo il punto con la maggioranza in quella discussione) l'inesatta - dal nostro punto di vista - assimilazione del tema dei lavori pubblici a quello dei servizi e delle forniture. Il fatto che in questa disciplina si volessero in qualche modo assimilare i contratti che riguardano lavori pubblici a quelli che riguardano forniture e servizi rappresenta un elemento di superficialità e suscita diverse interpretazioni. Abbiamo svolto una discussione di recente sul codice dei contratti e avremmo anche avuto modo, in quell'ambito, di modificare alcune questioni che in quel contesto potevano essere messe in rilievo dal Governo e da chi aveva sollevato il tema; tuttavia, tornare su tale tema attraverso un meccanismo di collegati che non interessano direttamente le Commissioni competenti ci sembra un'esagerazione, anche perché da più parti si sono sollevati dubbi circa questa norma.

Le considerazioni degli enti locali, delle regioni e anche delle imprese tendono a sottolineare che, seppure nella ricerca dell'efficienza e della maggiore velocità nella gestione dei contratti degli appalti, si assimilano questioni molto differenti tra loro e che ciò può dare luogo ad interpretazioni che non vanno sempre nella direzione dell'efficienza e della riduzione dei tempi, ma che, in alcuni casi, comportano una soluzione più centralistica e, secondo noi, meno corretta, della gestione di questioni che riguardano la progettazione e l'appalto di lavori importanti.

Si deve anche sapere che nella discussione che stiamo svolgendo a livello politico, ma anche nella ridefinizione di alcune regole, interessa a tutti che vi sia maggiore efficienza e semplificazione, ma nello stesso tempo interessa anche che vi sia trasparenza, correttezza e la capacità di controllo e di vigilanza. Purtroppo, in questi primi mesi, abbiamo assistito molte volte, invece, quasi ad una leggerezza e ad un desiderio di non curare questi aspetti, rendendo tutto molto più agile attraverso il pretesto della velocità delle procedure.

Vorremmo che si tenesse presente che un rallentamento delle procedure, invece, potrebbe originarsi da un meccanismo che non è ancora chiaro: definire centrali di committenza non in modo facoltativo, come più volte era stato individuato anche dalle norme precedenti. Anche nel codice dei contratti tale facoltatività era stata indicata e numerose regioni del nostro Paese avevano anche stabilito la possibilità che molti enti potessero associarsi per rendere le centrali di committenza più efficaci ed efficienti. In questo caso, invece, la facoltatività è termine inesatto, in quanto le ammende provocano l'obbligatorietà.

Riteniamo che su questo aspetto vi debba essere un'ulteriore riflessione e continuiamo a non capire perché vi sia da parte del Governo il desiderio di andare avanti senza considerare la specificità dell'argomento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mariani 19.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 454

Astenuti 32

(Maggioranza 228

Hanno votato190

Hanno votato no 264).

Prendo atto che i deputati Argentin, Lovelli, Leoluca Orlando e Paladini hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Monte 19.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Braga. Ne ha facoltà.

CHIARA BRAGA. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Lo Monte 19.2 riprendendo in gran parte le osservazioni precedenti. In particolare, tale proposta emendativa prevede la possibilità di agire per la formazione delle centrali di committenza anche in deroga alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In realtà, però, vorrei porre in evidenza e sottolineare in modo particolare che il mantenimento dell'articolo 19 all'interno di questo disegno di legge rappresenta un elemento di forte criticità rispetto al quale anche i piccoli comuni hanno manifestato diverse perplessità.

La centralizzazione della gestione degli appalti in un campo delicato come quello dei lavori pubblici sappiamo che non è sempre garanzia di qualità e di rispetto delle specificità delle singole amministrazioni. In alcuni casi, essa ha prodotto anche effetti deleteri e, comunque, non rispondenti agli obiettivi che, invece, avevamo posto all'interno del parere elaborato nella Commissione VIII e che richiedeva un ulteriore lavoro di approfondimento e di confronto anche con le amministrazioni e con il sistema delle rappresentanze locali, proprio al fine di non andare ad appesantire una procedura che limita in maniera eccessiva le attività di pianificazione e di gestione degli appalti dei piccoli comuni. Per questi motivi, esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 19.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 481

Astenuti 4

Maggioranza 241

Hanno votato9

Hanno votato no 472).

Prendo atto che la deputata Argentin non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 19.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 461

Astenuti 4

Maggioranza 231

Hanno votato453

Hanno votato no 8).

Prendo atto che i deputati Cera, Argentin e Monai hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Calabria 19.3, sul quale il Governo ha proposto una riformulazione.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni concordano sulla riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento Calabria 19.3, nel senso di sopprimere le parole da: «del Codice dei contratti» fino alla fine dell'emendamento, per non citare nuovamente il Codice, che viene già citato nell'alinea dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Calabria, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 19.3, formulata dal Governo e dalle Commissioni?

ANNAGRAZIA CALABRIA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Margiotta. Ne ha facoltà.

SALVATORE MARGIOTTA. Signor Presidente, colleghi deputati, la collega Mariani ha espresso bene il punto di vista generale non solo del gruppo del Partito Democratico, ma dell'intera Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in relazione all'articolo 19 e agli emendamenti di cui stiamo discutendo.

Il nostro punto di vista è che il tema delle infrastrutture, dei lavori pubblici e dei servizi sia davvero centrale e cruciale nella vita del Paese e lo sia dal punto di vista dell'economia, dell'efficienza del sistema Paese e dell'unità della stessa nostra nazione. Ancora di più, per certi versi, sono temi cruciali sotto il profilo della sicurezza, della legalità e della trasparenza.

Ben altro approfondimento richiederebbero ed avrebbero richiesto questioni così delicate quali le centrali di committenza. Di qui appunto la richiesta della nostra Commissione, nel parere, di non occuparsi in questa sede delle questioni e di stralciarle.

Devo dire che è la seconda volta nella quale, occupandoci di lavori pubblici e di forniture, occupandoci di codice degli appalti, subiamo in qualche modo una delusione dal Governo: nello stesso iter di discussione sulla terza revisione del codice degli appalti, la nostra Commissione aveva posto una serie di condizioni e ha avanzato una serie di osservazioni, un lungo lavoro - peraltro anche lì realizzato insieme e sostanzialmente di concerto tra maggioranza ed opposizione - del tutto disatteso dal Governo. La sensazione è che si proceda velocemente, con superficialità e anche con approssimazione, evitando un chiaro, netto, serio e concreto confronto nel merito delle questioni.

Le centrali di committenza, tra l'altro, rischiano di toccare un equilibrio che deve essere sempre più delicato e che dovrebbe essere perfetto tra poteri dello Stato centrale e poteri delle regioni e dei comuni, anche dei piccoli comuni; anche sotto questo punto di vista il tema avrebbe meritato ben altra discussione e ben altro approfondimento.

Nel merito dell'emendamento in esame, esso sostanzialmente recepisce normative comunitarie e dunque ci asteniamo, perché, pur non disprezzando la formulazione dell'emendamento sottoposto alla nostra attenzione, esprimiamo, attraverso il voto di astensione, la nostra assoluta contrarietà a trattare questi temi, in questa sede e in questo modo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calabria 19.3, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 322

Astenuti 166

Maggioranza 162

Hanno votato316

Hanno votato no 6).

Prendo atto che la deputata Ferranti ha segnalato di non essere riuscito a votare mentre avrebbe voluto astenersi e che il deputato Orsini ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere uno favorevole.

Prendo altresì atto che i deputati Colombo e De Pasquale hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbero voluto astenersi.

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato di non essere riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 19.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, anche l'emendamento in esame, come ha già detto il collega Zaccaria, recepisce un'osservazione del Comitato per la legislazione, che appunto suggerisce di inserire quanto è previsto nel comma in esame all'interno della sede propria, da novellare, che è la legge n. 468 del 1978. Può apparire una questione eccessivamente tecnica, però va considerata la delicatezza di una normativa che non può essere innovata da una parte e dall'altra, in un modo un po' anarchico, se così posso dire.

Tale comma dice sostanzialmente che l'ammontare della quota premiale che spetta alle regioni che hanno introdotto, nella loro legislazione, disposizioni che rendano effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza, viene collocato nella disposizione contenuta nel DPEF. Però il DPEF, a sua volta, è previsto nella legge n. 468 del 1978, per cui sostanzialmente qui si interviene affermando che la sede propria in cui inserire la disposizione in esame - e dunque questo ulteriore contenuto del DPEF - è la legge n. 468 del 1978.

Quindi, essendo una questione tecnica e normativa che ritengo oggettiva, credo che sia il relatore sia il rappresentante del Governo potrebbero forse accogliere l'emendamento in esame, piuttosto che respingerlo, proprio perché muove nella linea di una legislazione più corretta e più trasparente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 19.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 474

Astenuti 5

Maggioranza 238

Hanno votato218

Hanno votato no 256).

Prendo atto che il deputato Barbareschi ha segnalato di non essere riuscito a votare contro e che i deputati Realacci e Argentin hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Misiani 19.5, Borghesi 19.6 e Giudice 19.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Naccarato. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO NACCARATO. Signor Presidente, questi emendamenti si propongono di sopprimere quattro capoversi dell'articolo 19, in particolare i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies, e hanno l'obiettivo molto semplice di migliorare il testo che è stato proposto, in particolare su un punto che è oggetto della discussione politica di questi mesi.

Si parla tanto, infatti, di federalismo, di autonomia degli enti locali, di responsabilità delle amministrazioni locali e poi, quando il Parlamento è chiamato a legiferare come in questo caso, si prendono provvedimenti che vanno in direzione diametralmente opposta rispetto a quanto si dice da più parti. Nel caso in questione, infatti, si limita grandemente l'autonomia dei comuni, in particolare dei comuni più piccoli. Non a caso il meccanismo che si è immaginato relativamente alla committenza unificata rispetto ai lavori pubblici e ai lavori di fornitura ha dato risultati molto modesti da quando si è iniziato ad applicarlo; ciò è avvenuto soprattutto perché non si è previsto di poterlo fare, aumentando il senso di responsabilità e di autonomia delle amministrazioni locali.

Le colleghe Amici e Mariani hanno spiegato molto bene perché tale meccanismo non sia riuscito a funzionare e si sono richiamate (sarebbe interessante se tutto il Parlamento lo facesse con attenzione) ai pareri che le Commissioni di merito hanno espresso. Si tratta, in particolare, della Commissione VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ebbene, queste Commissioni, analizzando nel dettaglio le previsioni relative al presente articolo, hanno indicato la possibilità che si possa ricorrere alle sanzioni previste soltanto quando venga meno il controllo della committenza degli organi regionali. Io ritengo che questo punto vada valutato con attenzione, altrimenti rischiamo di introdurre dei meccanismi di tipo centralistico che non consentono di sviluppare davvero le competenze presenti negli enti locali.

Desidero svolgere un'altra considerazione, signor Presidente. Dobbiamo considerare che questo articolo introduce una disciplina troppo rigida per gli enti locali, limitando in maniera eccessiva l'attività di pianificazione degli appalti nei piccoli comuni. Anche tale aspetto merita di essere considerato con attenzione, perché se non diamo la possibilità di pianificare le attività per gli appalti ai comuni che hanno competenza per farlo, il rischio vero è che venga meno una forma di controllo che funziona molto bene: penso soprattutto agli enti che funzionano meglio e che hanno prodotto risultati importanti senza dover ricorrere a questi meccanismi eccessivamente sanzionatori.

Per questo motivo ritengo che, anziché fingere di affrontare la questione della trasparenza nella pubblica amministrazione, dell'efficienza e della competitività, sarebbe opportuno sopprimere i capoversi che abbiamo indicato e dare la possibilità ai comuni in maniera autonoma di pianificare le proprie attività relative agli appalti pubblici e agli appalti relativi alle forniture di servizi. Per questo motivo preannunzio l'espressione del voto favorevole sull'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Misiani 19.5, Borghesi 19.6 e Giudice 19.7, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 471

Astenuti 4

Maggioranza 236

Hanno votato218

Hanno votato no 253).

Prendo atto che le deputate Argentin e Zamparutti hanno segnalato che non sono riuscite a votare e che il deputato Sisto ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariani. Ne ha facoltà.

RAFFAELLA MARIANI. Signor Presidente, pongo un problema politico ma anche di carattere regolamentare. Vorrei leggerle il parere che la VIII Commissione all'unanimità ha espresso. Esso chiede che sia soppresso l'articolo 19, ovvero siano soppressi, quanto meno, i commi da 3-septies a 3-undecies del medesimo articolo 19; infatti, in caso di loro approvazione, essi potrebbero rappresentare una disciplina eccessivamente rigida per gli enti locali che limiterebbe in misura eccessiva soprattutto le attività di pianificazione degli appalti dei piccoli comuni.

Desidero sottolineare questo aspetto fino in fondo e voglio anche ricordare che - relativamente ai lavori pubblici - rendere di fatto obbligatorio il ricorso a centrali di committenza ha forti probabilità di determinare una serie di inconvenienti. Tra di essi, individuiamo anche il rallentamento delle procedure (a differenza di ciò che invece si sbandiera), considerato che, in materia di lavori pubblici, è abbastanza difficile standardizzare gare e ricavarne effetti proficui.

Come hanno sottolineato coloro che mi hanno preceduto, vi è poi una limitazione dell'autonomia degli enti locali.

L'attività di questi enti locali non sembra possa essere preventivamente indirizzata da una legge statale che tenda a generalizzare e a spostare funzioni ad un altro ente.

Mi meraviglio che esponenti autorevoli, soprattutto della Lega Nord, non abbiamo niente da dire in ordine all'accentramento delle centrali di committenza che tolgono, in un certo senso, autonomia ai comuni. Oggi si discute di mille questioni, ma naturalmente il tema delle gare in ordine ai lavori pubblici è sicuramente una delle questioni che richiede agli enti locali la maggiore responsabilità e anche la maggiore capacità di pianificazione.

Riteniamo che tutto ciò - che d'altronde facoltativamente era già previsto dal codice degli appalti - potesse anche rispondere ad esigenze che in alcune regioni del nostro Paese erano volte a contrastare le infiltrazione malavitose, a garantire maggiore trasparenza nelle procedure di gara e a sopperire anche a carenze organizzative degli enti. La facoltatività rispondeva a queste esigenze e, dal nostro punto di vista, è molto grave che oggi si voglia di nuovo mettere di fronte l'indicazione dello Stato centrale con scelte che le regioni e i comuni avevano già effettuato e rispetto alle quali disponevano legittimamente della responsabilità e della competenza. Ritengo che tale aspetto debba essere sottolineato con forza.

Si parla di federalismo e vorrei sapere rispetto a tutto quello che stiamo trattando - penso alle dichiarazioni sul piano della casa, alle questioni che riguardano l'edilizia scolastica, alla scelta delle centrali di committenza sopra la testa di comuni e regioni - come potremo declinare una discussione sul federalismo che sia corretta e che tenga presente anche le esigenze degli enti locali e delle regioni stesse (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 451

Astenuti 31

Maggioranza 226

Hanno votato269

Hanno votato no 182).

Prendo atto che il deputato Cazzola ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 19.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 469

Astenuti 13

Maggioranza 235

Hanno votato136

Hanno votato no 333).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Prendo altresì atto che il deputato Colombo ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole, che il deputato Pes ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole e che il deputato Realacci ha segnalato che ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Borghesi 19.02.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo in esame chiediamo una serie di interventi. In particolare, si mira a far cessare gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali entro e non oltre il 31 dicembre del 2009; si prevede il ricorso (ma solo in particolari situazioni) all'affidamento in house, ma in questi casi l'ente locale deve motivare la propria scelta attraverso un'analisi di mercato, confrontandola con un'offerta privata da trasmettere all'Antitrust e all'Autorità di settore. A queste ultime è concessa anche la facoltà di adottare provvedimenti inibitori.

Nell'articolo aggiuntivo in esame prevediamo anche che i soggetti già titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia non possono acquisire la gestione di ulteriori servizi e, se già esistenti, prevediamo che questi ulteriori servizi o attività cessino entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Nel caso in cui tali gestioni siano svolte attraverso società controllate o partecipate, i soggetti titolari delle relative partecipazioni devono dismetterle entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Ovviamente, si fanno salvi gli effetti di queste dismissioni con riguardo al rispetto del patto di stabilità interno.

Infine, attraverso l'articolo aggiuntivo in esame prevediamo che i bacini di gara abbiano un minimo di soglia dimensionale costringendo così i comuni contermini, che appartengono alla stessa provincia e con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, ad unirsi in modo da raggiungere un'utenza minima di ventimila abitanti.

Pensiamo che ventimila abitanti siano la soglia minima al di sotto della quale gestire servizi pubblici locali non ha senso, se non a discapito di quei cittadini che finiscono o finiranno per pagare di più i servizi.

In questo senso abbiamo proposto l'articolo aggiuntivo in esame, ma soprattutto perché, se realmente vi deve essere liberalizzazione anche in questo settore, liberalizzazione sia, e non si mantengano in piedi entità ed enti che spesso finiscono con l'aggravare i costi per i cittadini in un momento nel quale già le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese.

È di ieri la notizia che scatteranno da domani (o dopodomani) nuovi aumenti tariffari nei settori di questo tipo, in particolare nei servizi elettrici e del gas. Pertanto, credo che, se si vuole realmente avere un effetto competitivo, la liberalizzazione debba essere effettiva, e non fare in modo che, quando fa comodo avere quattro posti da regalare agli amici nei consigli d'amministrazione, allora si mantiene tutto inalterato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, nell'annunciare anche il voto favorevole del nostro gruppo sull'articolo aggiuntivo Borghesi 19.02, che tenta di introdurre qualche seppur marginale miglioramento al testo approvato del decreto-legge n.112 del 2008 sui servizi pubblici locali - che pure dovrà essere oggetto, credo, di un intervento più ampio - vorrei ritornare, visto che forse è sfuggita la mia richiesta di intervento, sul mio articolo aggiuntivo 19.01, su cui la posizione del nostro gruppo è favorevole, per richiamare l'attenzione del Governo.

Infatti, si tratta di una proposta che tende a ridurre i costi della pubblica amministrazione non attraverso dei puri tagli lineari, ma facendo efficienza e trasparenza e, soprattutto, correggendo quelle parti del codice dell'amministrazione digitale che hanno fin qui impedito una trasformazione del funzionamento dell'amministrazione pubblica dal modo tradizionale all'amministrazione digitale.

Questo articolo aggiuntivo tende a rendere obbligatorio lo svolgimento on-line delle gare degli appalti pubblici. Sarebbe il minimo, credo, da prevedere, visto che nell'articolo precedente si è prevista la centralizzazione, da parte di soggetti come le centrali di acquisto, nello svolgimento delle gare. Quindi, credo che la digitalizzazione di questi procedimenti renda più efficienti, ma anche molto più trasparenti, le modalità di svolgimento delle procedure di acquisto.

Inoltre, forse questo contribuirebbe a farci un po' avanzare in quelle classifiche sulle amministrazioni digitali e sull'innovation scoreboard internazionale dove noi siamo sempre fanalino di coda. Mi spiace che il Ministro Brunetta non ci sia perché credo questo dovrebbe essere un intervento elementare nel suo piano di modernizzazione dell'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galletti. Ne ha facoltà.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il nostro voto favorevole su questa proposta emendativa. Però, vogliamo anche rilevare, contestualmente, come su una materia importante come quella dei servizi pubblici locali e della loro liberalizzazione stiamo legiferando in maniera sclerotica.

Abbiamo introdotto un articolo 23-bis nel decreto-legge n. 112 del 2008 che era stato estratto proprio da questo provvedimento (infatti lo trovate soppresso nel provvedimento che stiamo esaminando) e abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla liberalizzazione che già esisteva in questo Paese.

Allora, rivolgo davvero un appello a questa maggioranza perché nel vostro programma era esplicitata in maniera chiara la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Oggi non abbiamo fatto ancora niente. Con questo articolo aggiuntivo faremo un piccolo passo in avanti e dobbiamo farne ancora molti.

Chiedo davvero di votare questo articolo aggiuntivo per compiere un primo passo con l'impegno, successivamente, di rivedere tutta la materia prevedendo una vera liberalizzazione che vada incontro soprattutto al bisogno degli utenti di avere tariffe minori e qualità del servizio maggiore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Borghesi 19.02, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 474

Astenuti 3

Maggioranza 238

Hanno votato208

Hanno votato no 266).

Prendo atto che i deputati Anna Teresa Formisano e Compagnon hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Avverto che sono state ritirate le proposte emendative Luciano Dussin 30.21 e Montagnoli 30.25.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 15,05.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 1441-bis-A: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato respinto da ultimo l'articolo aggiuntivo 19.02.

(Esame dell'articolo 25 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 25.1, Zaccaria 25.2, nonché sull'emendamento Borghesi 25.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Si ritiene in particolare che l'articolo 25 non vada modificato, perché è uno degli articoli fondamentali per quanto riguarda l'impostazione complessiva di questo provvedimento, perché la chiarezza dei testi normativi dovrà essere anche la base del nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 25.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

Prendo atto che l'onorevole Zaccaria rinuncia al suo intervento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato i pareri sugli emendamenti del relatore e del Governo. Mi sembra che abbiamo già affrontato due articoli importanti di questo provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Ritengo peraltro in questa fase, Presidente, visto che stanno terminando i lavori delle Commissioni, alcune delle quali stanno chiudendo adesso, che potremmo, al di là del merito del testo, procedere ad un'eventuale verifica sulla conclusione dei lavori delle Commissioni, per permettere ai colleghi di essere in Aula e di poter esprimere il proprio voto su questo articolato e su questi emendamenti.

L'emendamento Zaccaria 25.1 è un emendamento soppressivo, riguarda sostanzialmente la materia della chiarezza dei testi normativi. Abbiamo avuto una lunga discussione sul fatto che ci sia o meno una competenza della Commissione giustizia in materia; la questione è stata affrontata dalle Commissioni I e V, e mi sembra che siano stati fugati tutti i punti che potevano essere sollevati al riguardo, sia in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo sia in Aula. È stato affrontato questo provvedimento collegato, importante in quanto ha una data certa entro la quale il Parlamento deve pronunciarsi; esso ha anche una valenza economica importante.

Chiaramente, la velocità della giustizia, la celerità e la certezza dei tempi e il meccanismo di funzionamento della pubblica amministrazione - nel caso specifico della giustizia come servizio al cittadino e alla pubblica amministrazione - sono aspetti che, nella nostra società, attengono anche all'economia del sistema. È per questo che, tutto sommato, garantire tempi certi per la giustizia e abbreviarne i tempi ha un valore, anche economico, importante: dà certezza alle imprese, agli operatori finanziari e a chiunque decida di investire nella nostra economia, pur provenendo da sistemi giuridici diversi, in cui i tempi della giustizia sono più certi e i meccanismi di decisione sono più chiari e rapidi.

Da questo punto di vista, è evidente che sono stati dati dal Governo segnali importanti nella formulazione del provvedimento collegato in esame, in cui si danno tempi certi alla giustizia, il cui sistema viene riformato.

Un altro segnale importante che credo sia il caso di sottolineare in quest'Aula è quello che riguarda la presenza del Ministro Alfano che, al termine della discussione sulle linee generali del provvedimento, ha avuto modo di offrire al Parlamento una replica importante e puntuale sulle obiezioni che, in parte, sono state sollevate da diversi colleghi in ordine al provvedimento che stiamo affrontando, ma anche su alcune proposte formulate.

Il Ministro Alfano ha avuto la capacità di delineare il quadro di una giustizia in ordine alla quale in questo Parlamento, troppo spesso, si è parlato soltanto per alcuni aspetti di natura penale o istituzionale; si è sempre rimproverato alla politica di avere un approccio autoreferenziale rispetto al tema della giustizia. In questo caso, invece, si tratta evidentemente della giustizia comune, che riguarda il cittadino e la vita di tutti i giorni, di quella giustizia che, quando è efficiente ed efficace e ha tempi certi e scadenze precise e concrete, evidentemente aiuta il sistema a funzionare meglio. Non si parla della giustizia con la «g» maiuscola, della giustizia di qualche giustiziere vendicatore, di qualcuno che «avvampa di eccitazione al tintinnar di manette». Si tratta della giustizia che deve essere un servizio di pubblica amministrazione: chi lavora nell'ambito della giustizia deve essere pagato bene (guarda caso anche questo è un provvedimento del Governo Berlusconi). Coloro che affrontano situazioni difficili nelle sedi disagiate, evidentemente, devono essere gratificati, valorizzati e incentivati.

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, la prego di concludere.

SIMONE BALDELLI. Evidentemente, si tratta di un servizio che deve funzionare, come devono funzionare tutti gli altri elementi che attengono alla pubblica amministrazione.

Per questo motivo, credo che con buonsenso il relatore e il Governo stiano cercando di esprimere pareri conformi al mantenimento dell'impianto originario del provvedimento in esame, che riteniamo assolutamente condivisibile (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, in merito al suo quesito, le Commissioni hanno terminato il loro lavoro o sono state comunque sconvocate.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, tengo in modo particolare ad intervenire su questa disposizione, che noi consideriamo una punta di diamante della nostra riforma. È importantissimo poter contare su testi normativi chiari, efficaci e intelligibili, che rendano al cittadino comprensibile la lettura dei medesimi.

Colleghi, se noi pensiamo al nostro testo fondamentale, alla nostra Costituzione del 1948, su cui si fonda tutto il nostro apparato normativo e la nostra gerarchia delle fonti, questo testo normativo e questo articolato, così denso, corposo e pieno di contenuti, risulta di semplicissima lettura.

Può essere letto anche da un bambino, è assolutamente comprensibile. Questo è, deve e dovrà essere il senso della nostra attività normativa. Troppe volte ci siamo sentiti rimproverare testi che rimandavano ad altri testi, abrogazioni implicite o inespresse, grandi confusioni non solo terminologiche, lessicali e semantiche, ma concettuali.

Questo è il motivo per cui - torno agli emendamenti e, purtroppo, alla nostra decisione di non accoglierli - non possiamo pensare di sopprimere proprio l'articolo 25, che consideriamo l'essenza, uno dei perni del nostro sistema di semplificazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bernini Bovicelli, la prego di concludere.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Inoltre, non possiamo nemmeno pensare di accogliere quel disposto, peraltro semplificatorio e di chiarezza in se stesso, che prevede l'allegazione dei singoli testi di legge, perché ciò, volendo essere semplificatorio, comporterebbe un aggravio.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, intervengo anch'io per esplicitare la totale contrarietà all'intendimento dell'emendamento Zaccaria 25.1, che intende sopprimere un articolo che, secondo noi, qualifica l'azione di questo Parlamento proprio nel senso di lavorare per ridurre lo iato tra l'amministrazione e gli amministrati, i cittadini, che troppo spesso non riescono a comprendere nemmeno quale sia l'argomentazione contenuta nei testi normativi, fitti come sono di continui richiami numerici, senza un'esplicita definizione dell'argomento in oggetto. Inoltre - lo stava dicendo la collega, onorevole Bernini Bovicelli - mi piace ribadire, relativamente all'emendamento Zaccaria 25.2, che suggerisce di allegare ai testi normativi tutte le norme e le leggi ivi richiamate...

PRESIDENTE. Onorevole Corsaro, la prego di concludere.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Purtroppo è impossibile eseguire ciò per un motivo di praticità, pur condividendo lo spirito della proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gioacchino Alfano. Ne ha facoltà, per un minuto.

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presidente, come ha detto giustamente il collega Corsaro, se il testo licenziato dalle Commissioni è un testo utile, in questa parte esso è ancora più interessante, perché all'articolo 25 non si fa altro che evitare una difficoltà oggettiva nell'interpretare i testi normativi, che è quella di rincorrere i richiami ai numeri e alle sigle. In effetti, l'articolo 25 cerca di evitare ciò, imponendo di esplicitare ogni volta, in ogni testo, tutti i riferimenti a testi già approvati. Addirittura, signor Presidente, suggerivo di aggiungere - non ci sono riuscito nell'iter del provvedimento - di evitare che nei testi normativi si facesse riferimento a lingue straniere. Spesso notiamo che in norme italiane vengono fatti riferimenti a parole che provengono da lingue straniere, quindi tante volte c'è difficoltà a capire il contenuto del dispositivo. Dunque, sarebbe opportuno aggiungere non solo che bisogna richiamare tutti i testi che vengono modificati, ma anche di riportare sempre le parole in italiano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Orsini. Ne ha facoltà.

ANDREA ORSINI. Signor Presidente, sono veramente stupito dal fatto che si voglia abrogare o comunque limitare la portata di un articolo come l'articolo 25, che apparentemente è un articolo che ha solo una funzione tecnica, ma che, in realtà, investe una grandissima questione, quella della trasparenza, dell'intelligibilità, della comprensione delle leggi, di ciò che fanno la politica, le istituzioni e lo Stato.

Se lo Stato, la pubblica amministrazione, le istituzioni sono, purtroppo, avvertite come estranee, talora, addirittura, come ostili, da un numero crescente di cittadini, questo nasce anche dall'oscurità delle norme, dall'impossibilità di comprenderle e leggerle, dalla necessità, per qualunque adempimento, di ricorrere a degli esperti, a degli avvocati, a dei commercialisti, a degli specialisti per fare ciò che appartiene, in realtà, a tutti i cittadini, perché le leggi che facciamo, le leggi che il nostro Parlamento approva, sono patrimonio della collettività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che l'onorevole Zaccaria, se riflettesse un attimo, e so che certamente l'ha già fatto, su questo emendamento soppressivo, potrebbe valutare quanto questo porterebbe effetti contrari ai suoi obiettivi.

Credo che tutti noi vogliamo un sistema chiaro e trasparente nell'interpretazione e nella lettura delle norme, e qualunque ulteriore disposizione che ci aiuti alla lettura più chiara, più organica e più sistematica del sistema normativo, non può che essere bene accolta.

Credo, quindi, che l'emendamento soppressivo vada respinto, e, forse, lo stesso onorevole Zaccaria potrebbe pensare, eventualmente, ad affrontare più direttamente l'ulteriore emendamento, abbandonando quello soppressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Antonio Pepe (PdL). Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE (PdL). Signor Presidente, intervengo anch'io per invitare i colleghi a votare contro l'emendamento proposto dal collega Zaccaria. Si parla tanto di trasparenza e di semplificazione e, nel momento in cui il legislatore prevede una norma con la quale impone una maggiore chiarezza dei testi normativi, una norma del genere dovrebbe trovarci tutti d'accordo.

Infatti, l'enorme contenzioso che vi è nel campo giudiziario, probabilmente, trova la sua fonte anche nella poca chiarezza dei testi normativi e nell'oscurità di molte norme; va, quindi, accolto positivamente ciò che è stato proposto dal Governo.

Ricordo a me stesso che già in campo fiscale, anni fa, approvammo lo statuto del contribuente; anche lì era previsto che, per abrogare determinate norme, bisognava espressamente dire quali norme venivano abrogate.

L'articolo 25, che espressamente prevede ed impone, con una norma che è certamente di indirizzo, ma sicuramente positiva, che bisogna indicare espressamente le norme che vengono sostituite, modificate, abrogate o derogate, è sicuramente positivo. Inviterei il collega Zaccaria a riflettere sull'emendamento proposto e a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 25.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà - Vedi votazioni).

(Presenti 445

Votanti 443

Astenuti 2

Maggioranza 222

Hanno votato80

Hanno votato no 363).

Prendo atto che i deputati Testoni, Picierno e Buttiglione hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che il deputato Torazzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che le deputate Concia e Codurelli hanno segnalato che non sono riuscite ad esprimere voto favorevole e che i deputati Motta, Colombo, Gatti, Corsini, Giulietti, Palagiano e Damiano hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.

Onorevoli colleghi, vi prego... capita a tutti di sbagliare!

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 25.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire, magari non troppo brevemente, così consentiamo ai colleghi di maggioranza di rientrare in Aula, visto che si sono esercitati in numerose dichiarazioni, finalizzate esclusivamente a questo obiettivo, che prescindevano totalmente dal contenuto dell'emendamento precedente.

Dicevo che vorrei intervenire sull'emendamento in esame, segnalandolo anche all'attenzione del ministro Brunetta. Intanto, vorrei ricordare il parere del Comitato per la legislazione, espresso, come è stato richiamato dall'onorevole Zaccaria, all'unanimità dei suoi componenti; e a furia di non tener conto dei suoi pareri (in questo caso è un'osservazione nel parere), forse prima o poi ci dovremo porre il problema se il Comitato per la legislazione ha ancora un senso in questo Parlamento. Nel parere del Comitato per la legislazione si dice, a proposito dell'articolo 25, che è opportuno valutare la possibilità di collocare in un contesto normativo sistematico il suo dispositivo, in particolare in riferimento al fatto che tutto ciò che viene abrogato deve essere richiamato in forma integrale o in forma sintetica; che forse sarebbe opportuno che questo richiamo - tale è il contenuto dell'emendamento - venga collocato nel codice civile, cioè nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale.

Aggiungo che, se si operasse così, probabilmente si conseguirebbe anche un altro obiettivo, che i sociologi definirebbero evitare l'eterogenesi dei fini. Già nelle Commissioni I e V riunite abbiamo fatto presente che l'articolo 25, per come è formulato, rischia poi di produrre un effetto esattamente contrario a quello che persegue, e cioè per conseguire il risultato della chiarezza dei testi normativi avremo degli articoli che saranno lunghi chilometri: per cui per il cittadino comune cercare di capire che cosa è scritto in quella norma sarà un esercizio, perché dovrà saltare e saltellare tra riferimenti normativi, commi, decreti e così via, che risultano abrogati della norma. Noi molto più banalmente (lo dico al Ministro Brunetta, sempre che sia interessato alla materia) avevamo detto: i riferimenti alle norme che sono stati abrogate mettiamoli in una nota allegata, in modo tale che il cittadino avrà davanti a sé un testo che è essenziale in quello che è il suo dispositivo, e poi tutta la caterva di riferimenti normativi che vengono abrogati, se proprio è un cultore della materia, la andrà a leggere nell'allegato che potrà essere previsto nella norma. Ovviamente l'emendamento non è stato accolto, e avremo, lo ripeto, l'eterogenesi dei fini, per cui applicando questa norma avremo articoli lunghissimi e che saranno molto più difficili da decrittare; in aggiunta il Comitato per la legislazione dice che trattandosi di una norma di carattere generale forse sarebbe il caso di collocarla nella sede sua propria, che è quella del codice civile. Quindi, come dice il vecchio proverbio popolare (io sono di tradizione popolare), signor Presidente, prenderemmo due piccioni con una fava, se così si può dire. Di nuovo mi appello quindi ai relatori e al Governo affinché cambino opinione sul parere che hanno espresso prima.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, prendo la parola brevemente. A differenza di quanto abbiamo fatto per quanto riguarda il precedente emendamento, dove abbiamo votato contro (mi dispiace per l'onorevole Zaccaria, so io con quanto dolore l'ho fatto) l'emendamento in esame merita una grande attenzione. Anch'io mi rivolgerei ai relatori e al Governo, chiedendo di rivedere il loro parere, perché l'emendamento dell'onorevole Zaccaria ritengo che completi in chiarezza le cose contenute e lo spirito contenuto ed evidenziato nell'articolo 25 predisposto dal Governo. Si va verso la semplificazione, verso la razionalizzazione, verso una spinta ulteriore alla chiarezza; per cui se noi andiamo a leggere attentamente l'emendamento in esame, ritengo che ci troviamo in tema con le esigenze più volte avvertite in quest'Aula, che possono trovare una loro definizione anche grazie ad esso. Quindi, l'approvazione dell'articolo 25 va completata con questo emendamento. Ritengo che in ciò possiamo darci una visione molto più complessiva, completa, che non è esaustiva, di tutti i problemi che riguardano una corretta legislazione. Ci siamo sempre mossi con grande confusione, con disarticolazione; ritengo che un minimo di chiarezza la possiamo fare, e il contributo dato dall'emendamento credo che non sia irrilevante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Ringrazio l'onorevole Tassone, il quale ha dovuto giustificare un voto contrario su un emendamento che credo sia di comune buon senso. Dico al collega Pecorella, che di queste cose se ne intende, dal momento che è intervenuto, che in questa materia l'opinione dei giuristi è quella di ritenere che sia inutile con una norma primaria stabilire vincoli alle norme primarie successive, perché qualsiasi norma successiva, come correntemente succede, può disporre diversamente da questa.

Avrebbe allora un senso se una simile norma fosse contenuta nella Costituzione o nella legge n. 400 del 1988, ma siccome ora, con una norma primaria del Parlamento, stabiliamo vincoli a norme successive, essa non ha alcun valore (un costituzionalista direbbe, infatti, che si tratta di una norma inutile).

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria, deve concludere.

ROBERTO ZACCARIA. Pertanto, in prima battuta ne abbiamo chiesto la soppressione non perché non sia giusto il fine, ma perché esso - sia chiaro - è già contenuto nelle circolari del Presidente della Camera, e quindi non aggiunge niente, è una pura estetica controproducente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 25.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 465

Astenuti 3

Maggioranza 233

Hanno votato208

Hanno votato no 257).

Prendo atto che i deputati Zazzera e Coscia hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che la deputata Anna Teresa Formisano ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 25.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, anche questo emendamento vuole raggiungere sostanzialmente lo scopo di evitare un appesantimento, che deriverebbe dalla formulazione attuale dell'articolo 25 che, tra l'altro, è già largamente disapplicato: ho infatti ascoltato la collega relatrice per la I Commissione ritenere addirittura questo articolo lo snodo fondamentale della prossima attività legislativa di questo Parlamento, ma basta leggere il testo del provvedimento al nostro esame per capire che in realtà questa maggioranza e questo Governo, che hanno formulato il disegno di legge ora in discussione, di sicuro non avevano minimamente in mente di poter dar luogo ad una semplificazione nella chiarezza dei testi normativi. Basterebbe prendere qualche passaggio nel quale vengono citate norme (ad esempio, quelle sulla giustizia e sul codice di procedura), dopodiché si indicano semplicemente le parole che vengono sostituite; ma, a meno che uno non sia un tecnico della procedura civile, per cui conosce a memoria il testo e lo sostituisce, nessun altro sarebbe in grado, in realtà, di comprendere ciò che è scritto (si prenda, ad esempio, l'articolo 48, ma molti altri ve ne sono che presentano questo tipo di caratteristiche).

Sarebbe quindi bene che, se questa maggioranza intende realmente assicurare chiarezza ai testi normativi, incominciasse già dal provvedimento in esame; pertanto, forse sarebbe utile sospendere la seduta per rivederne integralmente il testo in modo da renderlo compatibile con l'articolo che ci accingiamo ad approvare, altrimenti siamo in presenza di una contraddizione in termini.

Con questo emendamento, in sostanza, proponiamo di collocare in un apposito allegato alla legge o al provvedimento tutte le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2. Crediamo che in questo modo si renda più snello il testo e l'articolato, e, prevedendo comunque come obbligatorio l'allegato che indica le norme del rinvio, ciò permetterebbe di avere immediatamente un testo coordinato e disponibile che consenta al lettore, anche non strettamente addetto ai lavori, di capire di che cosa si sta parlando.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 25.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 466

Astenuti 3

Maggioranza 234

Hanno votato206

Hanno votato no 260).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, completerò le considerazioni che svolgevo poco fa e sulle quali lei, giustamente, mi ha invitato a concludere. Questo provvedimento reca un titolo un po' singolare perché si riferisce ad una quantità di questioni molto diverse: disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, a cui questa mattina - l'ho sottolineato, ma ce ne accorgeremo andando avanti - è stato aggiunto anche il processo civile. Credo che un cittadino qualsiasi, anche attento ai lavori del Parlamento, farebbe una grande fatica a capire di che cosa stiamo discutendo. Parlo di un cittadino qualsiasi, ma credo che anche molti colleghi - non faccio loro torto - pur attenti ai lavori della loro Commissione, al lavoro parlamentare, al loro specifico lavoro, siano in difficoltà seria a capire la portata di questo disegno di legge. Questo provvedimento è un collegato alla manovra finanziaria che ha un contenuto estremamente eterogeneo. È chiaro, che questo disegno di legge è sostanzialmente un provvedimento omnibus che, però, cammina con regole più marcate addirittura dei decreti-legge. Un decreto-legge del Governo ha comunque delle regole e dei contrappesi: dopo essere arrivato all'esame dell'Aula, infatti, non vi è la possibilità di contingentare il tempo, mentre vi è la possibilità di presentare proposte emendative; il decreto-legge ha, sia pure nei tempi ristretti dei sessanta giorni, una sua dialettica, tanto che vi è la possibilità, addirittura, secondo il Regolamento della Camera, di fare ostruzionismo e di presentare ordini del giorno. Tutto questo circonda il decreto-legge, che è un atto del Governo e che arriva in Parlamento sostanzialmente per la sola conversione. Vorrei che qualcuno provasse spiegare la natura di questo provvedimento che inizia il suo esame in Commissione il 10 settembre e che oggi e domani viene votato con tempi estremamente contingentati e sul quale i nostri colleghi nelle Commissioni non hanno potuto svolgere audizioni, dibattiti, non hanno avuto le loro condizioni accettate. Questo è un provvedimento terrificante per una logica parlamentare, tanto che penso che qualcuno si alzerà e affermerà, ad un certo punto: «fateci una cortesia, tornate ai decreti-legge, almeno qualche vincolo di omogeneità lì ci deve essere».

Trovo veramente grottesco che in un provvedimento di questa natura, che smentisce qualsiasi logica di dibattito parlamentare, vi sia una norma sulla semplificazione, che, questa sì, potrebbe essere necessaria, se non prevista in questo modo. L'ho affermato poco fa: provate a consultare qualsiasi giurista e vi spiegherà che le norme non si possono semplificare in questo modo. Signor Presidente, esiste una circolare emanata da un suo predecessore, una circolare uguale del Presidente del Senato e vi è una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri che queste cose le affermano molto meglio, ma che hanno il garbo di usare un metodo appropriato. Non è una legge che può pretendere di dettare regole a se stessa: non può! Questo è un errore grave di grammatica. Ma la cosa più grave è che avete respinto anche la proposta emendativa illustrata dall'onorevole Duilio. Si trattava di un emendamento tecnico del Comitato della legislazione, passato nella totale inosservanza, che prevedeva di stabilire questo concetto nelle preleggi, in quella parte delle norme italiane che sono osservate in modo particolare e che potevano fornire un certo carattere. Anche a quell'emendamento presentato dall'onorevole Duilio, che rappresentava un'indicazione del Comitato per la legislazione, è stato detto «no»!

Allora, io ho la sensazione che non facciamo un complimento a noi stessi se, uscendo dall'Aula, diciamo che non sappiamo che cosa abbiamo votato, e se anche alcune singole parti di questo articolo avrebbero potuto essere apprezzate, noi dobbiamo dare un voto contrario sullo stesso. In tal modo, diamo un segnale contrario non solo al merito di questo articolo ma anche al metodo con il quale tale disposizione viene approvata, cioè in una totale indifferenza, e si tratta dunque di un provvedimento che umilia il Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, non starò qui a ripetere cose che ho detto anche in sede di discussione sulle linee generali riguardo a questo provvedimento. Il tema delle competenze attribuite alla I e alla V Commissione, e i problemi che sono sorti in Commissione giustizia, ritengo che abbiano dato l'esatta dimensione e visione di una vicenda particolare e articolata anche di questo provvedimento, ma soprattutto mi riferisco alle difficoltà che sono a tutti note. Voglio riferirmi semplicemente all'articolo 25, e dire con estrema chiarezza che questa disposizione, almeno nel suo spirito, è stata sempre evocata e invocata anche nelle precedenti legislature. Fu invocata, espressa e soprattutto prevista anche da norma regolamentare. La costituzione, poi, del Comitato per la legislazione doveva andare in questa direzione, ovverosia dare maggiore chiarezza alla legislazione e maggiore razionalità all'attività e all'iter legislativi. Il dato vero è che oggi invece siamo andati avanti con una grande disarticolazione e con una grande confusione. A nostro avviso, questo articolo 25 corrisponde pienamente a quelle che sono un po' le attese diffuse all'interno del Paese per rendere più intellegibili e leggibili le norme che noi produciamo. Questo lo abbiamo ripetuto in ogni occasione e lo ripetiamo anche in questo momento, e l'approvazione non è una giustificazione ad un intervento che ho fatto e non è una giustificazione nei confronti di alcuna persona. Non credo che siamo a questi livelli e che ci troviamo in questi termini. Sono prettamente convinto - come lo sono stato quando questo articolo è stato esaminato congiuntamente dalle Commissioni I e V riunite - che l'emendamento illustrato dall'onorevole Duilio, sottoscritto dallo stesso e a prima firma dell'onorevole Zaccaria, era nella direzione giusta perché corrispondeva ulteriormente a una determinata esigenza, anche con un filo di contraddizione tra lo sforzo dei presentatori rispetto al primo emendamento all'articolo in esame che ne richiedeva la soppressione (in altre parole, da una fase negativa si passava ad una fase collaborativa, per migliorare il testo licenziato e presentato a noi dal Governo). Ritengo che questo sia il dato ed ecco perché mi dispiace che i relatori e i colleghi dell'Assemblea non abbiano raccolto lo sforzo che alcuni colleghi hanno prodotto in questa direzione. Tuttavia, non c'è dubbio che non mi sento, in questo momento, di dire «no» all'articolo 25. Ciò non avrebbe nessun senso, nessun significato. Poi certamente si possono fare passi in avanti, in ulteriori occasioni, in altre circostanze nelle quali il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Prego i colleghi di astenersi dal votare per deputati che siano al momento assenti dall'Aula.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 451

Astenuti 6

Maggioranza 226

Hanno votato270

Hanno votato no 181).

Prendo atto che il deputato Scandroglio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Cesare Marini ha segnalato di non essere riuscito ad esprimere voto contrario.

(Esame dell'articolo 25-bis - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25-bis, al quale non sono state presentate proposte emendative (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Passiamo dunque ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavini. Ne ha facoltà.

LAURA GARAVINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione del gruppo del Partito Democratico sull'articolo 25-bis del disegno di legge in esame. Innanzitutto però vorrei denunciare un vizio di metodo nell'inserire questo articolo nel disegno di legge 1441-bis, perché non si è avuto nessun coinvolgimento né di esperti né di esponenti direttamente coinvolti nella rete consolare, per esempio, al fine di arrivare a valutazioni che entrino nel merito delle questioni.

Approfitto, inoltre, della possibilità di intervenire per ribadire che le misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari non devono diventare lo strumento attraverso cui peggiorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dai nostri consolati all'estero. La rete consolare rappresenta il primo biglietto da visita per il nostro Paese nel mondo ed è il primo punto di riferimento per gli oltre quattro milioni di connazionali all'estero. Già oggi sarebbe necessario un forte investimento mirato a migliorare la qualità di servizio della rete consolare. Al contrario, ci vediamo confrontati con una radicale riduzione delle risorse per gli italiani all'estero. I fondi stanziati per gli italiani nel mondo passano dagli 82 milioni inseriti nella legge finanziaria dal Governo Prodi ai 32 milioni previsti dall'attuale maggioranza. Vi è una riduzione delle risorse di quasi due terzi. Ecco che siamo quanto mai preoccupati, perché è chiaro che tagli di questa portata andranno ad incidere in modo estremamente negativo sui servizi della rete consolare per gli italiani all'estero. Già adesso si vedono gli effetti di quella che viene definita razionalizzazione della rete consolare e che sta diventando, invece, una vera mannaia sui diversi consolati. Una mannaia che, peraltro, colpisce a sorpresa senza che vi sia il benché minimo coinvolgimento, se non a posteriori, degli organi di rappresentanza locale, COMITES e CGIE e senza che vi sia un quadro organico e complessivo di riorganizzazione dell'intera rete consolare. Esprimo quindi l'esigenza e la necessità di trasparenza e chiarezza su cosa intenda concretamente il Governo con l'articolo 25-bis. Esprimo con forza la necessità che le misure per la semplificazione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e consolari non devono andare a scapito dei cittadini e tanto meno devono compromettere la qualità dei servizi a loro destinati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25-bis.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 273

Astenuti 179

Maggioranza 137

Hanno votato273).

Prendo atto che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato di non essere riuscito a votare mentre avrebbe voluto astenersi e che il deputato Colombo ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 26 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Nicolais. Ne ha facoltà.

LUIGI NICOLAIS. Signor Presidente, una riforma della pubblica amministrazione sicuramente è un'attività normativa necessaria per un Paese moderno. Pensare, tuttavia, ad una riforma della pubblica amministrazione significa pensare ad un intervento normativo che sia ben articolato e che tenga conto di tutti i problemi di criticità che attualmente la nostra pubblica amministrazione presenta.

Oggi siamo di fronte sicuramente ad una mancanza di fiducia reciproca tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, nonché ad un passaggio di tecnologia: dalla tecnologia della carta e della penna alla tecnologia informatica. Abbiamo bisogno di affrontare il problema nella sua globalità e nella sua complessità e non possiamo pensare di introdurre una norma in un disegno di legge omnibus. Il problema principale in Italia è che la mancanza di fiducia reciproca induce la pubblica amministrazione a richiedere al cittadino una serie di certificazioni prima di rilasciare qualunque forma di documentazione o di permesso. Dall'altro lato, il cittadino non ha alcuna fiducia nella pubblica amministrazione sia per un problema di mancanza di rispetto dei tempi di consegna sia per un complesso sistema burocratico. Per fare ciò abbiamo bisogno di intervenire con forza e sicuramente di affrontare il problema dei tempi certi.

Nel precedente Governo fu presentato un disegno di legge proprio sui tempi certi nella pubblica amministrazione. I tempi certi devono non solo rappresentare una facilitazione per il cittadino, permettendo allo stesso di riacquistare fiducia nella pubblica amministrazione, ma servono anche per introdurre un sistema di valutazione oggettivo nell'attività dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Nel precedente disegno di legge avevamo voluto introdurre una multa che il cittadino poteva direttamente erogare al pubblico amministratore, in particolare al dirigente dell'ufficio che non avesse rispettato i tempi. Nella disposizione che oggi discutiamo, invece, vediamo un sistema molto più lasco, molto più rilassato, perché si parla semplicemente del fatto che si terrà conto, nello sviluppo di carriera, della mancanza di rispetto dei tempi previsti.

Abbiamo bisogno anche di sostituire completamente la tecnologia della carta e della penna con una tecnologia dell'informatica, ma ciò non significa soltanto acquistare computer e metterli negli uffici dei pubblici amministratori: significa cominciare a pensare in modo informatico e, quindi, avviare un grande processo di ridisegno delle procedure, di reingegnerizzazione di tutto il sistema di funzionamento della pubblica amministrazione.

Abbiamo quindi bisogno veramente di una vision di ciò che sarà la pubblica amministrazione nei prossimi anni. Abbiamo bisogno di immaginare la pubblica amministrazione totalmente collegata per via informatica, che non ha più bisogno di richiedere autorizzazioni o certificati ai cittadini, perché, se viene completato il sistema pubblico di connettività che è stato avviato dal precedente Governo, si potranno avere a disposizione, in ogni ufficio, tutti i dati necessari ai pubblici ufficiali per emettere qualunque certificato o qualunque informazione. Non avremmo più una serie di uffici della pubblica amministrazione, ma un solo ufficio nel quale entrare, anche per via informatica, e navigare in questa specie di Internet della pubblica amministrazione. Ma se abbiamo questa vision della pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di intervenire con forza, affinché ciò si realizzi nei tempi più rapidi: in genere, infatti, quando in qualunque processo esistono due tecnologie, il sistema si rende più complesso e non più semplice per gli utenti di quel processo. Credo che in un Governo moderno e in un Paese moderno, che vuole essere sempre più competitivo, ciò debba essere ridotto al minimo.

Quindi, ci saremmo aspettati un disegno di legge che affrontasse il problema generale della pubblica amministrazione e cercasse di avviare una serie di procedimenti per accelerare tale processo.

Avevamo previsto l'obbligo del protocollo informatico, introducendo anche il concetto del commissario ad acta per le pubbliche amministrazioni, che non utilizzassero questo sistema di protocollo.

Avevamo anche pensato alla necessità di trasferire queste norme per la pubblica amministrazione, relative al rispetto dei tempi, anche ai gestori dei servizi pubblici, perché ciò permette al cittadino di intervenire direttamente sul pagamento delle bollette, nel rispetto dei tempi e in un rapporto diretto tra il cittadino e i gestori di servizi pubblici.

Purtroppo, nella disposizione in esame troviamo solo alcuni accenni a questo disegno di riforma, un disegno di riforma che serve a rendere più competitive le nostre imprese, non solo a rendere più facile la vita dei nostri cittadini. Il disegno di legge di cui avremmo bisogno serve a portare il nostro Paese ai livelli internazionali, nonché ad accelerare il processo di eliminazione dei cosiddetti fannulloni, perché la valutazione interviene direttamente nell'attività operativa dei dirigenti degli uffici pubblici. Questo è un punto importante: non dobbiamo immaginare che una piccola norma ci permetta veramente di cambiare una macchina così complessa di tre milioni e mezzo di dipendenti, che è divisa in tanti comparti diversificati e che ha un solo scopo, quello di rendere un servizio al cittadino.

Bisogna riportare al centro della pubblica amministrazione il valore del cittadino e delle imprese e riportare la pubblica amministrazione ad una funzione di servizio per il cittadino. Per fare ciò, abbiamo bisogno di una legge di riforma complessiva, una legge di riforma che veramente affronti tutti i punti di debolezza e che incentivi ad un cambiamento più rapido, per rendere più semplice ai nostri cittadini l'accesso a questa pubblica amministrazione, che potrebbe diventare in futuro un elemento di sviluppo, non più un peso per lo sviluppo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 26.300, mentre accettano gli emendamenti 26.201, 26.200, 26.202, 26.203 e 26.204 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 26.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 263

Astenuti 208

Maggioranza 132

Hanno votato262

Hanno votato no 1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.201 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.

PIERANGELO FERRARI. Signor Presidente, rimando alle argomentazioni dell'onorevole Nicolais per dichiarare che ci asterremo sull'emendamento 26.201 del Governo. Faccio notare a lei e all'Assemblea che l'astensione è motivata dal fatto che, riprendendo l'A.C. 2161 della precedente legislatura (il cosiddetto disegno di legge Nicolais), nell'ambito di questo provvedimento omnibus, si attenua quanto lì era previsto.

Il testo precedente prevedeva che il dirigente fosse personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti. Ora il testo prevede una forma più blanda: la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione (genericamente) della responsabilità dirigenziale. Per questo motivo ci asteniamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, se fosse ancora in Aula il Ministro Brunetta comincerei col dire che questo è il primo intervento di marcia indietro del Governo, un Governo che - come dicevo poc'anzi - ha attaccato, attraverso il Ministro Brunetta, i fannulloni (ed è giusto, per carità) e addirittura ha previsto la decurtazione dello stipendio fin dal primo giorno di malattia (malattia vera, non finta, intendiamoci bene). Ad un dirigente che non rispettava i tempi previsti e al quale originariamente e giustamente si diceva fosse personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti (cosa che mi pare sacrosanta), mentre, con questa proposta emendativa, nei confronti del dirigente fannullone che non rispetta i tempi e che fa aumentare le spese dell'ente per cui lavora - e che è giusto che paghi e che risponda per le altre spese - noi cosa facciamo invece, anzi, cosa fate voi, il Governo e (devo pensare) il Ministro Brunetta? Dite semplicemente che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Ma vogliamo scherzare? Chiediamo ai semplici impiegati, ai bidelli e a tutte queste persone di pagare...

Una voce dai banchi del gruppo Popolo della Libertà: Basta!

ANTONIO BORGHESI. ... di pagare se sono ammalate e ai dirigenti che causano maggiori spese all'ente a causa della loro incuria diciamo semplicemente che sarà elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. L'Italia dei Valori voterà sicuramente contro questo emendamento (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 26.201 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 287

Astenuti 194

Maggioranza 144

Hanno votato256

Hanno votato no 31).

Prendo atto che il deputato Fucci ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.200 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, il nostro voto sarà senz'altro contrario su questo emendamento che credo sia paradigmatico della cultura che domina la maggioranza. L'articolo 26 è tutto ispirato alla certezza dei tempi del procedimento amministrativo. L'onorevole Nicolais è già intervenuto per sottolineare - e così ha fatto anche l'onorevole Ferrari - l'importanza che ha, nel rapporto con il cittadino, con i suoi diritti, con le imprese, con l'idea di trasparenza, un lavoro che non può essere risolto dagli articoli del provvedimento di legge in esame relativi alla certezza dei tempi della pubblica amministrazione. Guarda caso, tutti i termini tassativi che si prevedono nel provvedimento in esame non valgono per quanto riguarda i procedimenti amministrativi per l'acquisizione del diritto di cittadinanza italiana. Credo che ciò sia davvero emblematico di una certa cultura. Sappiamo quanto sia già difficile la procedura per chi vive e lavora onestamente nel nostro Paese per acquisire la cittadinanza. Sappiamo che c'è stato anche un lavoro di predisposizione di testi normativi nella precedente legislatura per accorciare i tempi del conseguimento della cittadinanza italiana, proprio perché anche l'immigrazione ed i fenomeni degenerativi ad essa collegati, hanno, nella cittadinanza, un loro freno. Quante volte ci siamo detti che, a parità di condizioni di cittadinanza, gli immigrati delinquono meno degli italiani e che il problema è la clandestinità, il non lavoro, la marginalità. Con questa norma, nel momento in cui avevamo individuato un procedimento che desse certezza di tempi alla risposta da parte della pubblica amministrazione su tutte le questioni, sul tema della cittadinanza, diciamo: «Non vale». Io credo che sia davvero una testimonianza di scarsa civiltà nonché un atteggiamento che manifesta - e per noi è un elemento di grande preoccupazione - la subcultura che, rispetto alla certezza del diritto, in questo Paese, si manifesta nei confronti di cittadini che, lavorando e comportandosi onestamente, hanno tutto il diritto di ottenere la cittadinanza italiana (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 26.200 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 475

Astenuti 4

Maggioranza 238

Hanno votato256

Hanno votato no 219).

Prendo atto che la deputata Ferranti ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario e la deputata De Pasquale ha segnalato di essersi erroneamente astenuta mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario. Prendo altresì atto che la deputata Laura Molteni ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.202 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una parte dell'articolo 26 che sostanzialmente introduce, recependo un lavoro svolto nella precedente legislatura, una responsabilità in capo all'amministrazione in relazione alla certezza dei tempi di risposta al cittadino. Credo che la modifica che il Governo ci propone e sulla quale noi ci asterremo sia sostanzialmente un'ulteriore correzione legata al fatto che qualcosa vi era sfuggita nel lavoro di copiatura del testo del disegno di legge, presentato e approvato da questo ramo del Parlamento nella precedente legislatura.

Pertanto, si tratta di una modifica assolutamente formale. Non vi sono elementi sostanziali sui quali debba ulteriormente intervenire e conseguentemente annuncio il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, noi dell'Italia dei Valori invece esprimeremo voto contrario perché ancora una volta tutti gli emendamenti che il Governo ha presentato e che sono stati esaminati oggi in sede di Comitato dei nove hanno una duplice natura: sono deboli con chi è più forte e, invece, sono forti con chi è più debole. L'effetto, come ho già detto prima a proposito dei dirigenti, è che vengono salvati sempre, anche quando si accerta la loro responsabilità. Quindi, non solo non vengono penalizzati in ordine alla corrispondenza tra il loro atteggiamento e la propria responsabilità, ma in questa circostanza si opera anche nei confronti del cittadino.

Voglio leggervi il testo che andiamo ad approvare e ciò che viene tolto da quel testo: «le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». Pertanto, siamo in presenza di un comportamento doloso o colposo che crea un danno ingiusto e si dice che si è tenuti al risarcimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. Questo cosa vuol dire? Presento una domanda, tu per dolo o per colpa mi causi un danno e, se per caso non avevo diritto a quanto avevo chiesto, il danno ricade su di me anche se sei stato tu a causarlo. Ma vi pare possibile? Vi pare accettabile? Questo è l'atteggiamento nei confronti del cittadino suddito e non possiamo accettare che i cittadini siano trattati da sudditi.

Pertanto, non accettiamo l'idea che ciò, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto, venga cancellato con un tratto di penna. Chi per dolo o colpa causa un danno, anche la pubblica amministrazione, è giusto che ne risponda in termini di risarcimento al cittadino danneggiato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, la invito a richiamare l'onorevole Borghesi a parlare un po' più forte perché non sentiamo. Abbiamo difficoltà di udito. Alzi un po' il tono della voce. Ha capito Borghesi (Commenti dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 26.202 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 285

Astenuti 192

Maggioranza 143

Hanno votato259

Hanno votato no 26).

Prendo atto che l'onorevole Lovelli ha segnalato di non essere riuscito a votare mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.203 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, una delle difficoltà più rilevanti quando si legifera in ordine alla certezza dei tempi della pubblica amministrazione è riuscire a legiferare in modo efficace anche nei confronti di soggetti come gli enti pubblici nazionali che, pur facendo riferimento all'amministrazione dello Stato, non sempre ne rispondono in termini regolamentari, come invece ne risponde direttamente l'amministrazione dello Stato.

Qui si fa un passo indietro. Ricordo che il lavoro più complesso (e tutti gli emendamenti successivi rispondono più o meno a questo percorso) è tenere conto che il cittadino oggi non ha a che fare soltanto con un tipo di amministrazione e che molti servizi e molte funzioni amministrative vengono gestite per conto dell'amministrazione da soggetti ed enti ai quali esse vengono demandate.

Con l'emendamento del Governo 26.203 si fa una sostanziale marcia indietro rispetto alla certezza dei tempi. Infatti, si prevede che il soggetto, ente nazionale e così via, deve tenere conto, utilizzando un linguaggio di una burocrazia e di una pubblica amministrazione che abbiamo cercato di superare e di cambiare. Quando si dice che un procedimento deve essere concluso con un atto espresso in tempi certi, non ci si può rifugiare in formule tipo «ne tenga conto», perché ciò significa lasciare la situazione vaga.

O si trovano formulazioni più stringenti o si portano, con gli atti dovuti, accordi in modo tale che ci sia un vincolo da parte di questi enti, oppure si rischia di far rientrare dalla finestra quell'indeterminatezza e quell'incertezza che si vuole ufficialmente far uscire dalla porta. Per tali motivi il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, se la collega, onorevole Mussolini, non chiacchierasse come sta facendo e come fa abitualmente con i compagni di banco, invece di seguire quello che dicono i colleghi che intervengono (e questo vale anche per altri colleghi), si potrebbe parlare certamente con un tono di voce diverso, ma spesso questo è l'unico modo per farsi sentire (Commenti del deputato Mussolini).

Ritorno anche sull'emendamento in esame e mi dispiace che non ci sia il Ministro Brunetta. Ai dirigenti non viene data la responsabilità: non rispondono se fanno spendere di più e se fanno aumentare le spese della loro amministrazione. Abbiamo visto che, invece, il cittadino viene «caricato» e gli viene imposto di non essere risarcito, se qualcuno dolosamente o colposamente causa dei danni, soltanto perché non aveva diritto a ciò che aveva richiesto.

Ora, addirittura, ai dirigenti viene fatto un altro regalo. Vi era un articolo che giustamente affermava: «il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato». Con un tratto di pena viene eliminata la parola «anche» sostituita dalle parole «si terrà conto», cosa ben diversa da una norma che imponga di determinare l'indennità di quel dirigente che non ha rispettato i termini ed ha causato danni all'amministrazione e al cittadino. Egli non viene penalizzato neppure sul piano dell'indennità.

Ma, allora, cosa fa il Ministro Brunetta nelle sue giornate di lavoro (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà)? Pensa soltanto a quei dipendenti a cui va a togliere l'indennità dal primo giorno di malattia e non pensa di togliere per punizione a un dirigente così incapace neanche un po' della sua retribuzione? Neanche con quella deve pagare (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 26.203 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 458

Astenuti 28

Maggioranza 230

Hanno votato269

Hanno votato no 189).

Prendo atto che il deputato Lovelli ha segnalato di non essere riuscito ad esprimere voto contrario e che i deputati De Micheli, Calvisi e Baretta hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo all'emendamento 26.204 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, sostanzialmente si smonta la responsabilità cui faceva riferimento il collega Borghesi e si debilita quel provvedimento per il quale per il mero ritardo veniva riconosciuto al cittadino istante un indennizzo. Si depotenzia, cioè, quell'impulso che avevamo cercato di dare al riconoscimento del cittadino non solo ad avere una risposta, ma di averla in tempi certi. Avevamo a tal fine individuato una figura della pubblica amministrazione, il dirigente responsabile del procedimento, tenuto a fornire una risposta, e se ciò non accade nei tempi certi, al di là del ricorso per l'eventuale danno che il cittadino può fare, vi è una sorta di ammenda, di multa che si fa alla pubblica amministrazione. Credo che si sia voluto in qualche modo «imbiancare» questo provvedimento - tra l'altro omnibus - con una serie di articoli che riprendevano un buon lavoro che avevamo fatto, che incideva secondo me significativamente come «manutenzione» seria della legge n. 241 del 1990 e forniva ulteriori elementi al cittadino utente nei confronti della pubblica amministrazione.

Vedo che pezzo per pezzo - come giustamente faceva rilevare anche il collega Borghesi - si fa una sorta di marcia indietro. Francamente credo che, per chi come noi ha lavorato con tanta convinzione affinché questa «manutenzione» della legge n. 241 del 1990 rafforzasse il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, non vi sia altra possibilità che votare contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, prima di svolgere il mio intervento ho bisogno di un chiarimento. Questa mattina, durante la riunione del Comitato dei nove ci è stato fornito questo documento che si chiama «nota del Servizio assemblea ai gruppi parlamentari», che alla pagina 3 reca il seguente testo dell'emendamento 26.204 del Governo: «Sopprimere i commi 4 e 5». Viceversa, nello stampato ora in distribuzione è scritto: «Sopprimere i commi 5 e 6». È una cosa ben diversa. Quindi, prima di intervenire, signor Presidente, credo che vada chiarito questo aspetto.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, la formulazione corretta è: «Sopprimere i commi 5 e 6». Infatti, è evidente - come si legge negli atti parlamentari - che nel corso del dibattito nelle Commissioni è stato inserito un comma dopo il comma 3: ciò ha cambiato la numerazione dei commi successivi. Pertanto, adesso i commi 5 e 6 sono gli ex commi 4 e 5.

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi, abbiamo chiarito che si tratta dei commi 5 e 6.

Prego onorevole Borghesi, può proseguire il suo intervento.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, ovviamente avevo preparato un altro tipo di intervento, pensando che stessimo parlando dei commi 4 e 5.

PRESIDENTE. Può rinviarlo.

ANTONIO BORGHESI. No, signor Presidente, sono comunque in grado di intervenire. In effetti, succede ancora una volta che al cittadino che incorre in un comportamento non regolare della pubblica amministrazione, diamo un'altra botta in testa. Infatti, vorrei ricordare che, abrogando il comma 5 (ex comma 4), sopprimiamo un passaggio che è il seguente: «Decorsi i termini prescritti» (ovvero quelli per l'emanazione del regolamento) «in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità».

Quindi, abbiamo un comportamento scorretto della pubblica amministrazione che non rispetta i termini, un ulteriore comportamento scorretto di chi dovrebbe emanare un regolamento e non lo fa e togliamo la possibilità al giudice di determinare secondo equità la somma dovuta al cittadino danneggiato.

Ma a me pare paradossale, signor Presidente! Mi pare paradossale che non si ammetta questa possibilità; siamo in presenza addirittura di due comportamenti scorretti della pubblica amministrazione e a pagare è il cittadino che non può neanche chiedere al giudice un risarcimento a titolo di equità. Mi pare veramente che, per un disegno di legge che viene pubblicizzato attraverso i media come un provvedimento che affronta le problematiche per una maggiore efficienza della pubblica amministrazione per tutelare il cittadino, se questo è il risultato siamo veramente al massimo dell'inverso di ciò che si voleva fare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 26.204 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 447

Astenuti 27

Maggioranza 224

Hanno votato253

Hanno votato no 194).

Prende atto che l'onorevole Misiani ha segnalato di non essere riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrari. Ne ha facoltà.

PIERANGELO FERRARI. Signor Presidente, faccio riferimento agli interventi dei parlamentari del nostro gruppo in occasione dei singoli emendamenti per confermare - come ho già detto in occasione della dichiarazione sull'emendamento 26.201 del Governo - la nostra astensione. La ragione di ciò la ripeto rapidamente: in questo articolo c'è la sostanza di un articolo della parte iniziale del provvedimento che avevamo preparato nel biennio scorso, il cosiddetto disegno di legge Nicolais. Tuttavia questo tema, come ha detto l'onorevole Nicolais stesso, meriterebbe un intervento organico, un disegno di legge organico di riforma (come noi avevamo tentato di fare con un disegno di legge che poi non andrò oltre il dibattito nella prima Commissione), meriterebbe un provvedimento separato e autonomo e ridotto in questo provvedimento omnibus perde molto di valore e di significato e questo è un messaggio che diamo alla pubblica amministrazione.

Pertanto, confermo il nostro voto di astensione ed aggiungo un'osservazione, Presidente, e la rivolgo direttamente a lei anche in ragione della sua cultura. Non so se lei condivide il fatto che l'approvazione dell'emendamento 26.200, in cui è scritto «acquisto della cittadinanza italiana», non sia in qualche modo un vilipendio della lingua italiana. Le rimando la questione chiedendole di intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 275

Astenuti 197

Maggioranza 138

Hanno votato255

Hanno votato no 20).

(Esame dell'articolo 27 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 27.300 delle Commissioni ed esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 27.200.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 27.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 266

Astenuti 208

Maggioranza 134

Hanno votato255

Hanno votato no 11).

Prendo atto che i deputati Cesare Marini e Palomba hanno segnalato di non essere riusciti a votare mentre avrebbero voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.200 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame il Governo sopprime un'articolazione che appare del tutto in contraddizione con l'insieme di questo provvedimento, che riguarda la certezza dei tempi in caso di attività consultiva e di valutazione tecnica, usando due pesi e due misure circa il ruolo e la funzione dei dirigenti e dei responsabili del procedimento.

È del tutto evidente che noi stiamo parlando di una questione assai delicata che richiederebbe un'articolazione di ragionamento molto ampia e soprattutto senza che sia interrotta in questo modo parcellizzato in cui si alternano «norme manifesto», proclami sul ruolo e la funzione del dirigente, soprattutto per il rispetto degli utenti che chiedono all'amministrazione sempre più non solo la certezza dei tempi ma anche di avere delle amministrazioni pubbliche amiche.

Ritengo che l'emendamento 27.200 del Governo, proprio perché fa venire meno la responsabilità posta in capo al responsabile del procedimento, appare non solo contraddittorio, ma sbagliato, perché di fatto elimina quell'elemento di certezza in base al quale chi è responsabile del procedimento nei confronti dell'utenza - e quindi, in particolare, dei cittadini - non può non essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al comma in questione.

Nella pubblica amministrazione, le valutazioni tecniche sono l'insieme, e non una parte, dello stesso procedimento amministrativo. Tentare di separarle significa, da un lato, aggraziarsi una figura e, dall'altro, caricarla di oneri che spesso non le competono.

Per questo motivo, voteremo contro l'emendamento 27.200 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, mi associo alle parole della collega Amici, ma vorrei aggiungere qualche considerazione, perché abbiamo analizzato una serie di norme e ora stiamo tornando indietro su tutte. Addirittura, si propone di sopprimere più della metà dell'intero articolo 27, rubricato appunto: «Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche». Non solo si producono gli effetti indicati adesso dalla collega, ma - lo ricordo - si sopprimono altre norme, ad esempio quella sui servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza degli ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei tempi. Si intacca anche un principio assolutamente normale in qualunque attività amministrativa: non esisterebbe alcuna impresa, infatti, Ministro Brunetta, che non ponga in essere attività di controllo sul suo operato, perché esse permettono di affermare se l'impresa medesima sta andando nella direzione voluta, oppure se sta facendo qualcosa di completamente diverso. Con questa norma si elimina l'effettuazione di controlli doverosi.

«I servizi di controllo interno (...) sono tenuti, anche avvalendosi di sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti». Sicché, con l'emendamento del Governo, non daremmo neanche, a questi cittadini sudditi, un pezzo di carta che dimostri cosa sta facendo quella pubblica amministrazione!

Ritengo sia una questione minimale e ovvia quella di rappresentare ai cittadini quante volte la pubblica amministrazione non è stata capace di raggiungere l'obiettivo della conclusione nei termini previsti dei procedimenti. Anche questo è un altro meccanismo di dittatura dolce, perché così togliamo ai cittadini anche l'informazione. Altro che inserire, come vuole il Ministro Brunetta, gli stipendi e le consulenze sul sito Internet: inseriamo prima di tutto i tempi in cui le amministrazioni concludono i procedimenti e il numero delle volte in cui esse sbagliano rispetto ai tempi che si sono obbligate a rispettare!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 27.200 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 471

Astenuti 4

Maggioranza 236

Hanno votato251

Hanno votato no 220).

Prendo atto che il deputato Dima ha segnalato di non essere riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 425

Astenuti 47

Maggioranza 213

Hanno votato247

Hanno votato no 178).

(Esame dell'articolo 28 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Nicolais. Ne ha facoltà.

LUIGI NICOLAIS. Signor Presidente, riteniamo che l'articolo 28, relativo alla conferenza dei servizi e al silenzio assenso, interpreti abbastanza bene lo spirito perseguito dal precedente Governo. Preannunziamo, pertanto, un voto favorevole sull'articolo 28.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni sull'emendamento 28.200 del Governo.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni accettano l'emendamento 28.200 del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento Zaccaria 28.1 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento del Governo. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione della sua proposta emendativa 28.200.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 28.200 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 440

Astenuti 34

Maggioranza 221

Hanno votato438

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 434

Astenuti 33

Maggioranza 218

Hanno votato418

Hanno votato no 16).

Prendo atto che la deputata Pes ha segnalato che non è riuscita a votare e che la deputata Bernini Bovicelli ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 29 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione del loro emendamento 29.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 29.300 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 29.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 248

Astenuti 209

Maggioranza 125

Hanno votato246

Hanno votato no 2).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita ad astenersi e che i deputati Antonino Russo e Sanga hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 269

Astenuti 201

Maggioranza 135

Hanno votato269).

Prendo atto che i deputati Brandolini e Viola hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Prendo atto altresì che la deputata Zampa ha segnalato che non è riuscita ad esprimere il voto e che avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 30 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Bosi. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente, il mio breve intervento mi dà l'opportunità di sollevare una questione che penso stia a cuore a tutti, soprattutto a coloro dai quali il federalismo viene interpretato come una forma di maggior autonomia delle amministrazioni locali. Nell'articolo che ci accingiamo testé ad esaminare, con i vari emendamenti, vi sono norme, segnatamente una, che obbligherebbe le amministrazioni comunali ad associarsi per avere un unico funzionario, un unico segretario comunale. Sui segretari comunali, credo si debba chiarire che una volta erano funzionari nominati dalla prefettura e rappresentanti del Ministero dell'interno, mentre oggi essi vengono scelti dai sindaci da appositi elenchi. Ma vi è di più: molti segretari comunali svolgono funzioni di direttore generale e sono contemporaneamente funzionari che hanno ruoli di assistenza alla correttezza degli atti amministrativi, ma anche di gestione.

Mi domando se si possano obbligare più comuni, magari con amministrazioni di segno e colore diversa, dove il rapporto fiduciario fra l'amministrazione, il sindaco e il segretario direttore generale deve essere totale, a servirsi di un unico funzionario (anche quattro o cinque comuni).

Questo è quanto prevede questo articolo, nel quale, tra l'altro, si ignorano anche condizioni diverse presenti nelle amministrazioni, anche con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Credo che, per esempio, comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che sono in zone di entroterra abbiano situazioni molto differenziate rispetto ad altri comuni che pure abbiano una popolazione ridotta.

Pensiamo, ad esempio, ai comuni ad alta intensità turistica, nei quali, se sono residenti poche migliaia di persone, ci sono ospiti per un ammontare di decine di migliaia di persone nei periodi di più intenso turismo.

Pertanto, queste ultime amministrazioni hanno carichi di lavoro, spese, profili organizzativi, esigenze infrastrutturali tali da richiedere un direttore generale.

Come la mettiamo, dunque, con la questione del segretario comunale? Il segretario comunale non è il juke-box che, a richiesta, fornisce l'informazione tecnico-giuridica per la correttezza dell'atto, ma il segretario è, in questo caso, un manager e un direttore che non può contemporaneamente fare il direttore di più comuni.

Credo che il Governo debba ripensare questa norma. Leggo, poi, alcuni emendamenti presentati da colleghi dell'opposizione, che addirittura recano l'obbligo di esercitare funzioni per gruppi di comuni, quasi l'autonomia del comune non esistesse più.

Credo che qui - mi riferisco ai colleghi della Lega, che in modo particolare sono notoriamente molto sensibili e molto attenti alla questione delle autonomie - ci siano palesi, pesanti, pesantissime violazioni delle autonomie dei comuni.

Questo è il prodromo della stagione del federalismo? Questo, lo domando; però, penso che davvero dobbiamo un chiarimento di fondo. Non tanto per collocarci all'opposizione o nella maggioranza, ma sul territorio, in giro per il nostro Paese, maggioranze di centrodestra o di centrosinistra, vogliamo garantire l'autonomia e il diritto dei cittadini, che si eleggono - dico: «si eleggono» - i propri rappresentanti , di trovare soggetti responsabili dell'amministrazione, soggetti a cui non sia stata tolta la responsabilità, in processi di accorpamenti e di deleghe ad altri che, appunto, fanno venir meno la responsabilità della singola amministrazione?

Immaginate più comuni che si debbano riunire, con un sindaco di un colore, uno di un altro, uno che ha interessi, per scegliere insieme il direttore generale. Se non crediamo a tale ipotesi, si abbia il coraggio, ope legis, di fondere i comuni, ma smettiamola con questa sistematica aggressione all'autonomia degli enti locali, laddove proprio l'articolo 119, il nuovo articolo 119 della Costituzione, garantisce autonomia di entrate e di spesa. Sarebbe questo il sistema di garantire l'autonomia?

Interverrò, poi, sui singoli emendamenti, ma credo che questa riflessione debba essere chiara e ben presente, non solo al Governo, ma a tutta l'Aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Camillis. Ne ha facoltà.

SABRINA DE CAMILLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel condividere gran parte delle cose dette dall'onorevole Bosi su questo articolo, ritengo che, in effetti, vada fatta una riflessione approfondita sulle iniziative che, magari, potrebbero derivare da un decreto legislativo che non tenesse conto, in effetti, del sistema regolamentare dei segretari comunali, della loro carriera e della loro professione, nonché, appunto, degli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Pur se, in effetti, dà significative e positive disposizioni di semplificazione in favore dei comuni minori, questo articolo crea numerose criticità e profonde contraddizioni riguardo al profilo della figura del segretario comunale, che rischiano, se non adeguatamente risolte, di porre a repentaglio la stessa funzionalità degli enti minori.

Un esempio per tutti è stato già fatto: la reintroduzione del controllo di legittimità sugli atti contrasta in modo palese come il potere di nomina e di revoca da parte del sindaco del segretario comunale. E pertanto è necessaria una riflessione in materia, prima di dar corso all'emanazione di principi e criteri direttivi che potrebbero portare a una paralisi dell'intero sistema delle autonomie locali; oltre naturalmente a tutte le questioni di funzionalità proprie di territori, che sono comuni all'intera Italia: comuni piccolissimi e sparpagliati sul territorio, che per raggiungere i famosi 15 mila abitanti vedrebbero il segretario comunale fare il commesso viaggiatore più che espletare le funzioni che gli sono consone. Concludo invitando quindi il Governo e il Ministro, magari prima di adottare il decreto legislativo, a verificare l'opportunità di far sì che lo status giuridico del segretario comunale venga trattato nell'ambito della riforma del Testo unico degli enti locali. Mi riservo poi di intervenire emendamento per emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buonanno. Ne ha facoltà.

GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente, in merito alla discussione sui segretari comunali, ritengo che chi, come il sottoscritto e molti dei deputati della Lega, ha fatto e fa il sindaco, abbia delle puntualizzazioni da fare.

Circa quindici anni fa, anche meno, i segretari comunali venivano scelti dalle prefetture, e quindi i sindaci si ritrovavano ad avere a che fare con dei funzionari che molto spesso, invece di lavorare, «dormivano», molto spesso, invece di fare gli interessi della comunità, guardavano ad altre faccende, e noi, poveri sindaci, dovevamo andare col cappello in mano dal prefetto chiedendo la sostituzione del segretario; poi invece il prefetto, da buon Ponzio Pilato, faceva finta di niente e noi ci dovevamo ritrovare un funzionario che non andava incontro alle esigenze sia dell'amministrazione sia, naturalmente, dei cittadini. Prendo spunto da ciò per raccontarvi quello che ho fatto quindici anni fa, quando ero già sindaco: il ministro Brunetta, così bravo, credo che possa imparare qualcosa anche da me. Avevo un segretario comunale che arrivava alle dieci del mattino e che, dopo poche ore, andava via e si chiudeva nel suo ufficio, che era di fronte al mio. Dopo un po' di volte che dicevo al funzionario che, siccome era in sostanza il direttore generale del municipio, doveva dare l'esempio ai dipendenti - ed era invece il contrario perché, se il capo dorme in piedi, non puoi pretendere che i dipendenti facciano quanto devono fare - e, pertanto, evidentemente, doveva darsi una scossa. Atteso che nessuna legge lo impediva, ho pensato che la prima cosa giusta da fare fosse smontargli la porta, perché così, dal mio ufficio, potevo guardare direttamente ciò che faceva lui nell'altro ufficio (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). Dopodiché, ho cercato di fare quanto successe al povero Fantozzi quando, nel celebre film, andò al casinò col suo capo e, quando cominciò a perdere, il suo ufficio visivamente perdeva tutti i pezzi: così, gli abbiamo tolto i quadri, i tappeti, le piante e l'abbiamo lasciato con una scrivania e una sedia, e il crocifisso, naturalmente. Dopo un po' di tempo, il buon segretario diede le sue dimissioni e andò da un'altra parte, e così ho risolto il problema sia col prefetto sia con lui, e riuscii finalmente ad avere un segretario comunale adeguato.

Poi ci fu la riforma, e questa riforma ha consentito finalmente ai sindaci, che sono comunque coloro che rappresentano la città, di poter scegliere chi può fare qualcosa all'interno del meccanismo complicato della macchina comunale, e quindi abbiamo delle persone nelle quali possiamo avere un po' fiducia. Dico: «un po'» perché, se uno è fortunato, la fiducia c'è e si raggiungono anche dei risultati, ma se uno poi, come spesso capita, vede una persona molto motivata, capace, che dopo due o tre mesi comincia a perder colpi e poi ad avere una serie di problemi, siamo di nuovo in difficoltà.

Quando si parla di caste, una casta che esiste è quella dei segretari comunali, i quali hanno pure un'Agenzia per potersi difendere (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania), ed anche quando gli va male hanno poi qualche anno di tempo per prendere sempre lo stipendio, mantenuto certamente da tutti noi, e potersi quindi ricollocare da altre parti (mi suggerisce una collega che sono un po' come i piloti dell'Alitalia e allora li passiamo tutti dirigenti così gli facciamo quello che hanno fatto agli altri). Come dicevo, i sindaci hanno bisogno di punti di riferimento e, quindi, di poter dare quelle risposte necessarie. I segretari comunali - ribadisco - se sono persone in gamba sono quelli che fanno girare la macchina comunale ed anche quei dipendenti che lavorano un po' meno si devono adeguare ad un sistema; ma è certo, invece, che se il segretario comunale è una persona che preferisce pensare ad altro piuttosto che a lavorare, il discorso diventa molto più complicato.

Noi della Lega ci auguriamo dunque che vi possa essere una riforma seria per questo settore, la quale possa giovare veramente alle amministrazioni comunali. Non stiamo facendo un discorso esclusivamente di un colore politico, ma diciamo ciò perché i sindaci sono di tutti i colori ed hanno tutti gli stessi problemi, e quando si parla dei problemi non andiamo a guardare se uno è di destra, di sinistra o della Lega, ma vogliamo trovare un risultato perché i cittadini vogliono un risultato, e noi vogliamo avere le mani libere per avere funzionari che, se lavorano, è giusto che vengano pagati, ma che, se non lavorano, è giusto dargli un calcio nel sedere e scegliere in maniera libera un altro funzionario (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore per la V Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Amici 30.1 e Miotto 30.2, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti Livia Turco 30.3, Miotto 30.4, Livia Turco 30.5 e Miotto 30.6. Le Commissioni esprimono altresì parere contrario sull'emendamento Livia Turco 30.7...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le ricordo che l'emendamento Livia Turco 30.7 è inammissibile.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Chiedo scusa. Le Commissioni esprimono parere contrario sugli identici emendamenti Miotto 30.8 e Oppi 30.9, nonché sull'emendamento Marinello 30.10. Per quanto riguarda l'emendamento Gioacchino Alfano 30.11, ci rimettiamo alle valutazioni del Governo. Le Commissioni esprimono altresì parere contrario sugli emendamenti Rubinato 30.12 e Borghesi 30.13, mentre raccomandano l'approvazione del loro emendamento 30.300. Le Commissioni esprimono invece parere contrario sugli identici emendamenti Giudice 30.15, Borghesi 30.16 e Fontanelli 30.17, nonché sull'emendamento Borghesi 30.18 e sugli identici emendamenti Borghesi 30.19 e Osvaldo Napoli 30.20. Le Commissioni raccomandano inoltre l'approvazione del loro emendamento 30.301, mentre sull'emendamento Luciano Dussin 30.21 il parere è contrario...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento Luciano Dussin 30.21 è stato ritirato.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Le Commissioni, infine, esprimono parere contrario sull'emendamento Lo Monte 30.22 e sugli identici emendamenti Borghesi 30.23 ed Osvaldo Napoli 30.24, mentre mi pare che l'emendamento Montagnoli 30.25 fosse stato ritirato.

PRESIDENTE. Sì, l'emendamento Montagnoli 30.25 è stato ritirato.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Le Commissioni accettano l'emendamento 30.302 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è sostanzialmente conforme a quello del relatore, ad eccezione degli emendamenti Livia Turco 30.3, Miotto 30.4, Livia Turco 30.5 e Miotto 30.6, rispetto ai quali il Governo si rimette all'Assemblea per questo semplice motivo che riguarda anche gli emendamenti successivi in tema di farmaceutica: è attualmente in corso, infatti, una trattativa tra il Ministero del Welfare (ramo sanità o salute che dir si voglia) con il comparto farmaceutico. Da questa trattativa dovrebbe anche derivare qualche miglioramento dell'assunto dell'articolo 30, tenendo anche conto che, ad esempio, l'emendamento Gioacchino Alfano 30.11 che era stato ritirato avrebbe avuto anche un parere favorevole da parte, credo, del relatore (se fosse stato mantenuto) e del Governo, perché andava a razionalizzare la materia. Ma siccome è in oggetto una razionalizzazione completa attraverso una trattativa con le parti interessate, è opportuno che per adesso non vi siano norme ulteriori che appesantiscono questo tipo di trattativa.

Relativamente agli altri emendamenti il parere, come dicevo, è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo conto che la questione dei segretari comunali, che pure riveste grande importanza, tutto sommato è stata conciliata nel testo approvato dalle Commissioni fissando un limite quantitativo assolutamente ragionevole che può, in qualche modo, cercare di contemperare entrambe le esigenze, quella di salvaguardia della finanza pubblica e di contenimento della spesa ai comuni e, contemporaneamente, anche quella di una gestione efficiente e non troppo dispersiva e difficile per l'elevato numero di comuni rispetto ai quali i segretari comunali devono prestare la loro opera.

La soluzione approvata dalle Commissioni è di compromesso, però, ad avviso del Governo, assolutamente ragionevole.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento Marinello 30.10 è stato testé ritirato.

Pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di fornire un'indicazione più precisa sull'emendamento Gioacchino Alfano 30.11, avendo detto il relatore per la V Commissione, onorevole Corsaro, che le Commissioni si rimettono al parere del Governo. Qual è il parere del Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, forse mi sono espresso male, ma rispetto all'emendamento Gioacchino Alfano 30.11, quello del Governo sarebbe un parere di valutazione ragionevolmente positiva, però si formula un invito al ritiro perché è in corso questo tipo di trattativa.

PRESIDENTE. Ho capito, vi è stata una scarsa comprensione da parte mia: un modo elegante per dire che si era spiegato male lei.

Prendo atto che l'onorevole Gioacchino Alfano ritira il suo emendamento 30.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 30.1

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zamparutti. Ne ha facoltà.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor Presidente, come delegazione radicale nel Partito Democratico, sosteniamo questo emendamento Amici 30.1, perché mira a cancellare l'ennesimo favore fatto a vantaggio di quella che è, e lo è sempre di più, una vera e propria casta fuori dal tempo, oltre che fuori dal mercato: la casta dei farmacisti, che sono i veri assistiti di questo Paese (Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

Con questa disposizione si permette alle farmacie di svolgere servizi che, di tutta evidenza, portano flussi di clientela. Affermo ciò perché se fosse una misura a vantaggio dei consumatori allora si sarebbero inserite anche altre categorie come i medici di base o come i parafarmacisti che sono una realtà, oggi, di duemila esercizi, che è stata resa possibile grazie alla liberalizzazione del Governo Prodi. Si tratta di realtà rispetto alla quali l'attuale Governo, invece, anche rispetto a proposte di legge depositate al Senato, è dell'avviso di farle chiudere. Noi presenteremo un ordine del giorno su questo tema, intanto, però, voteremo a favore dell'emendamento Amici 30.1 in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà per un minuto.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor Presidente chiederei un po' di attenzione sull'emendamento Amici 30.1 da parte dei colleghi, perché poco fa, all'inizio del dibattito pomeridiano, il professor Zaccaria ha richiamato l'attenzione di tutti sulla estraneità di molte materie a questo provvedimento. È questo un caso di scuola. Pensate: il titolo di questo provvedimento riguarda la competitività, ma cosa c'entra il riordino delle farmacie con la competitività? Il processo civile, che cosa c'entra con il riordino delle farmacie? Lo sviluppo economico è un presidio del sistema sanitario? Mi sembra che l'oggetto della delega sia tutt'altro rispetto alla semplificazione. E riguardo alla stabilizzazione della finanza pubblica? Beh, forse con i tagli questa delega ha qualcosa a che fare, perché taglia risorse alle farmacie rurali.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Concludendo, cosa c'entra la perequazione tributaria? Insomma, si tratta di una materia completamente estranea. Con questo emendamento si propone di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 30 perché sono totalmente estranei alle materie trattate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 30.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 446

Astenuti 27

Maggioranza 224

Hanno votato194

Hanno votato no 252).

Prendo atto che il deputato Tassone ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Miotto 30.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo che fra i principi della delega sia tenuta presente una norma introdotta dal Governo Prodi che va sotto il nome di istituzione delle farmacie, e meglio conosciuta come la disposizione appartenente alla prima «lenzuolata» del Ministro Bersani.

In questa operazione di riordino, dai contorni un po' vaghi ed incerti, almeno occorrerebbe essere chiari su un punto. Da pochi mesi è operativa questa norma che consente la distribuzione di alcuni farmaci, con risparmio notevole per le famiglie e quindi a vantaggio dei consumatori, senza danneggiare il sistema delle farmacie pubbliche e private, che peraltro costituiscono un presidio essenziale del sistema sanitario nel nostro Paese, ed inoltre offre l'occasione di uno sbocco professionale dignitoso per molti giovani farmacisti che altrimenti sarebbero rimasti ad affollare le lunghe liste di attesa per vedere corrisposta l'ambizione di poter lavorare in una farmacia pubblica o privata.

Ebbene, con questo emendamento si chiede semplicemente che la delega venga esercitata dal Governo rispettando quanto già previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006. Devo dire che sono un po' sorpresa nel sentire che il relatore ed il Governo hanno espresso un parere contrario su questo emendamento. Allora mi viene un dubbio: forse si ha in mente - invece di attribuire nuove funzioni e nuovi ruoli alle farmacie in campi che sono oggi ahimè largamente scoperti, come ad esempio l'assistenza domiciliare (poi diremo però dell'incongruenza di questa previsione che pure sarebbe stata condivisibile e che sta tutta naturalmente nella norma finanziaria che prevede costo zero per questa operazione) -, accanto a questa indicazione contenuta nella delega da esercitare da parte del Governo, di riordinare anche questo campo, questo settore che ha avuto la grande innovazione dell'introduzione delle parafarmacie? Non sarebbe stato il caso di dirlo esplicitamente?

Penso, quindi, sia un grave errore votare contro l'emendamento in esame, perché davvero allora vuol dire che con il disegno di legge Gasparri-Tomassini (che è stato presentato dalla maggioranza e che mi sembra abbia iniziato l'esame presso la corrispondente Commissione del Senato) la maggioranza intende attestarsi su quella linea, che rappresenta un altro passo indietro rispetto ad un'innovazione pur timida e parziale che aveva connotato i diciotto mesi del Governo Prodi, e che, in questo campo, credo abbia fatto bene all'intero sistema, all'intero settore. Perché insomma dire di «no» a questo emendamento?

Faccio notare, cari colleghi, che questa delega per il riordino delle farmacie non era nota e non è nota, perché appare solo una settimana fa. Per tre mesi invece avete fatto discutere di un altro argomento che è stato rapidamente accantonato, perché la proposta originaria contenuta in questo provvedimento prevedeva di fatto l'abrogazione delle farmacie rurali. Per tre mesi due emendamenti riguardavano l'abrogazione di fatto delle farmacie rurali. Solo qualche giorno fa appare improvvisamente questo emendamento che sostituisce l'abrogazione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali. Non vi sembri strano, ma a pensar male si fa peccato ma talvolta ci si indovina. Pertanto, spero che questo emendamento possa essere attentamente valutato dall'Assemblea e approvato (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Miotto 30.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 474

Astenuti 2

Maggioranza 238

Hanno votato219

Hanno votato no 255).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Livia Turco 30.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Il relatore ha espresso parere favorevole all'emendamento Livia Turco 30.3. Dunque, avrei potuto non intervenire, anzi mi ero ripromessa di non intervenire ma il sottosegretario ha detto che si rimette all'Assemblea e allora, cari colleghi, facciamo un piccolo ragionamento.

Penso che la Lega non farà mancare il voto favorevole sull'emendamento in questione. Siamo di fronte ad una norma, una delega al Governo per riformare il settore farmaceutico, che riguarda le competenze, i ruoli, le funzioni attribuite alle farmacie, che sono di competenza delle regioni. Si tratta di materia normata dall'articolo 117 della Costituzione come materia esclusiva delle regioni poiché attiene all'organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare, di educazione sanitaria, di prevenzione, di prenotazione delle visite e della consegna dei farmaci a domicilio e così via. Si tratta di un'invasione dell'autonomia regionale. Quando abbiamo sollevato la questione in Commissione, devo dire che non abbiamo trovato nel Governo un argine rispetto a questa tentazione di invadere le competenze regionali. Ma come si fa a parlare di federalismo mattino, pomeriggio e sera e, poi, di notte ad approvare queste norme? Ma non vi sembra che sia anacronistico, ora, nel 2008, dopo il referendum sul titolo V della Costituzione, dopo le decine di ricorsi delle regioni sulle norme approvate e contenute nelle leggi finanziarie, e su parecchie leggi di questi due mesi che noi continuiamo ad invadere la competenza delle regioni?

L'emendamento che abbiamo presentato tende a mitigare tale invasione. Ritengo che questi due commi dovessero essere stralciati proprio per questa ragione. Non c'è materia per lo Stato di entrare in queste materie per normare queste funzioni che sono di competenza regionale. Tuttavia, nel momento in cui il Governo insiste, almeno rendiamo compatibile questa norma con le previsioni dei piani sanitari di ciascuna regione. Perlomeno facciamo questo, altrimenti debbo dire che cadremmo in una contraddizione plateale e mi sorprende che le regioni non si facciano sentire ma forse non conoscono ancora la norma, dal momento che è maturata nell'arco di poche ore dalla scorsa settimana ad oggi. Quindi mi auguro che l'Assemblea accolga il parere già espresso dalle Commissioni, che avevano appunto espresso parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Livia Turco 30.3, accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 475

Astenuti 4

(Maggioranza 238

Hanno votato470

Hanno votato no 5).

Prendo atto che i deputati Fugatti e Di Biagio hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Miotto 30.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Adesso vi risparmio, ma l'emendamento 30.4, di cui sono prima firmataria, è uguale al precedente, esattamente uguale al precedente: ci si richiama ai piani regionali per consentire l'esercizio della delega in materie che sono di competenza regionale.

PRESIDENTE. Confermo quanto affermato dall'onorevole Miotto.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Miotto 30.4, accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 473

Astenuti 7

(Maggioranza 237

Hanno votato472

Hanno votato no 1).

Prendo atto che il deputato Pepe ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole che il deputato Cassinelli ha segnalato che si è erroneamente astenuto e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Livia Turco 30.5, accettato dalle Commissioni e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 468

Astenuti 6

Maggioranza 235

Hanno votato467

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i deputati Pepe e Cassinelli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Miotto 30.6, accettato dalle Commissioni e su cui il Governo si rimette all'Assemblea. Si tratta della medesima questione riferita all'emendamento approvato in precedenza.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 475

Astenuti 5

Maggioranza 238

Hanno votato475).

Prendo atto che la deputata Zampa ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Ricordo che l'emendamento Livia Turco 30.7 è inammissibile.

Passiamo agli identici emendamenti Miotto 30.8 e Oppi 30.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor Presidente e colleghi, questa è la parziale retromarcia che ha fatto il Governo, ma aiutiamolo a fare tutta la retromarcia: ne ha fatta metà, facciamogli completare l'operazione.

Cosa aveva previsto il Governo due mesi fa? Aveva previsto, con una norma, di abrogare l'indennità di residenza per le farmacie rurali. Voi tutti sapete, cari colleghi, che le farmacie rurali non sono un lusso per il territorio: sono una necessità di presidio del territorio per realtà che sono di piccola entità: tremila abitanti.

L'indennità di residenza viene riconosciuta, perché queste farmacie, avendo un'utenza limitata, spesso in località montane o insulari, rischiano altrimenti di non avere le condizioni economico-finanziarie per sopravvivere. È quindi un servizio essenziale per cittadini che hanno difficoltà nella mobilità, perché spesso si tratta, in queste aree montane, di persone prevalentemente anziane.

Questa indennità, peraltro, non è elevatissima e riguarda comunque un numero di farmacie che è abbastanza rilevante nel nostro Paese. Voi sapete che abbiamo una media di una farmacia ogni 3.300 abitanti ed è una grande ricchezza per il sistema sanitario del nostro Paese.

Naturalmente, se si toglie o si limita l'indennità, si diminuisce la possibilità di avere questo servizio. Pertanto, come si fa, nei commi precedenti, a sostenere che le farmacie devono essere un luogo di riferimento per i cittadini - non solo per la distribuzione dei farmaci, ma anche per altre funzioni - e, contemporaneamente, limitare l'erogazione e il riconoscimento dell'indennità di residenza, in modo che diminuiranno nel numero e, soprattutto, nelle aree più disagiate?

Capisco che vi sia la necessità di risparmiare, di rischiare il fondo del barile, ma i risparmi non vanno fatti nelle aree più disagiate del Paese, non vanno fatti a carico delle farmacie rurali: si chieda uno sconto sui farmaci nelle farmacie che hanno un più alto volume d'affari, ma non si faccia risparmio su queste cose (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Alla fine, sono poche briciole queste, ma sono essenziali per mantenere in vita un servizio essenziale.

Se si toglie questo servizio, ne va anche davvero dell'esigibilità del diritto alla salute contenuto nell'articolo 32 della Costituzione.

Mi auguro che l'Assemblea aiuti il Governo a compiere questo sforzo ulteriore: a giugno ha già fatto mezza retromarcia: facciamogliela fare interamente.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, in realtà cercando di trarre spunto dalle considerazioni svolte sull'argomento farmacie per rilevare che non vi è alcuna forma di contrasto e di contraddizione tra quanto è scritto nel testo approvato dalle Commissioni e quanto, viceversa, è l'intendimento del provvedimento che stiamo valutando in Aula. Ciò, sia perché, da un lato, la revisione della caratteristica di ruralità per le farmacie è assolutamente necessaria, atteso che quelle indennità erogate alle farmacie sono disposte sulla base di un criterio di individuazione di specifiche che sono datate di diversi decenni (il territorio, morfologicamente e socialmente, è fortemente modificato, per cui si può dare il caso che vi siano alcune farmacie nei confronti delle quali la disponibilità di popolazione di riferimento è assai superiore a quella che si era registrata all'inizio, quando sono state riconosciute come farmacie rurali e, quindi, va da sé che un aggiornamento di questo archivio debba essere fatto), sia perché abbiamo approfittato, questo sì, di questo provvedimento per utilizzare la rete delle farmacie, capillarmente assai diffusa sul territorio molto più di qualunque altro presidio sanitario, per offrire, utilizzando la struttura delle farmacie, un'amplificazione di servizi a diretto supporto del cittadino, esattamente nell'intento di avvicinare la pubblica amministrazione agli interessi del cittadino.

È chiaro - e ce ne rendiamo conto - che chi ha inteso, in un recente passato, assimilare la distribuzione dei farmaci alla vendita delle scope e a quella delle lattughe, può non riconoscersi in questo intendimento, ma noi siamo convinti di quello che stiamo facendo (Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, per ristabilire un criterio di verità, la collega adombrava il dubbio che vi fosse un complotto della maggioranza contro il federalismo e contro le farmacie. Vorrei ricordare alla collega che il primo provvedimento che il centrosinistra varò in occasione della magnifica «lenzuolata» fu per pagare un debito alle coop rosse - come diceva il relatore - dando loro le medicine, per pagare in qualche modo, contro un criterio di qualità. E volevano anche dare alle varie parafarmacie e cooperative rosse i farmaci di fascia C. È evidente che questo provvedimento è ben diverso. Come sosteneva il relatore, vi è l'intenzione di incentivare le farmacie rurali e devo dire che la Lega Nord Padania, nella passata legislatura ma anche in questa, ha presentato progetti di legge in questo senso.

Quanto poi alla contrapposizione al federalismo, inviterei anche a guardare all'interesse del consumatore e soprattutto del paziente. L'esperienza, ad esempio, dell'Emilia Romagna di avere la possibilità nelle farmacie di prenotare una parte di esami, con un CUP di prenotazione, è un qualcosa che penso vada ripetuto. Invece di pensare all'offesa a qualche assessore, bisognerebbe pensare al piacere che, con questo provvedimento, viene arrecato alla maggioranza degli italiani e alla maggioranza dei pazienti (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Miotto 30.8 e Oppi 30.9, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 472

Astenuti 7

Maggioranza 237

Hanno votato221

Hanno votato no 251).

Prendo atto che i deputati Ciccanti e De Torre hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole e che i deputati Mancuso e De Corato hanno segnalato di aver erroneamente votato a favore mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Ricordo che gli emendamenti Marinello 30.10 e Gioacchino Alfano 30.11 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rubinato 30.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinato. Ne ha facoltà.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ho sottoscritto pienamente tutte le motivazioni che la collega Miotto ha illustrato in relazione al suo emendamento 30.2. Questa, come dire, è una difesa in subordine, di retroguardia.

Innanzitutto, voglio anch'io evidenziare come sia particolarmente singolare che, in relazione ad un provvedimento che è partito con l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 221 del 1968 e della corresponsione delle indennità alle farmacie rurali, si arrivi a dire che si tratta di un emendamento che addirittura, come dire, le incentivi. Pertanto, delle due l'una: o vi è un percorso dietro queste proposte emendative, oppure vi è una certa schizofrenia sull'argomento.

A questo percorso credo non sia estraneo - come sollevava anche la collega Miotto - il fatto che al Senato sia stato presentato un disegno di legge a prima firma Maurizio Gasparri e Antonio Tomassini, che titola nel modo seguente: «Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico». Ebbene, l'esercizio del potere legislativo appartiene a quest'Aula. In particolare, in questo campo, siamo in materia di una delicata competenza Stato-regioni, ma non solo. Anche la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico è particolarmente delicata, posto che, come ha evidenziato la Corte costituzionale, la regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute.

Atteso ciò, il fatto che il Parlamento e le Commissioni competenti si trovino di fronte ad una disposizione che aboliva tout-court le sovvenzioni, gli aiuti e gli incentivi alle farmacie rurali, trasformandosi poi in una delega al Governo a legiferare in materia, senza avere il tempo necessario affinché il Parlamento possa svolgere il suo compito in una materia così delicata, francamente ci preoccupa. Ci preoccupa, anche leggendo le disposizioni in materia di riordino dell'esercizio farmaceutico contenute nel disegno di legge che ho citato prima, in cui si vuole delegare all'AIFA il compito di redigere, fra i farmaci cosiddetti da banco ovvero senza obbligo di ricetta, una lista di medicinali vendibili anche al di fuori delle farmacie e soprattutto senza obbligo della presenza di un farmacista. Questo ci preoccupa - e ci preoccupa anche il parere contrario sul nostro emendamento - perché si vogliono smantellare le farmacie rurali. Poco fa il collega Polledri ed anche il relatore dicevano che le garanzie ci sono, perché, in realtà, si vogliono soltanto verificare i requisiti previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per la permanenza della ruralità. Eppure, io leggo un'altra cosa e cioè che si intendono rivedere i requisiti della ruralità, non verificare che vi siano. Il mio timore è che, mentre si dice che si vogliono dare più funzioni e maggiori possibilità di servizio ai cittadini anche nelle farmacie rurali, con schizofrenia, si rivedono quei requisiti. Forse sarebbe il caso di continuare invece proprio in quei presidi, in zone disagiate, insulari o montane. Ciò rappresenta proprio il motivo per cancellare la lettera f) che pure voi introducete. Dunque ciò ci preoccupa. Forse, si vuole fare retromarcia sulla questione delle parafarmacie, con riferimento alle quali la norma del decreto Bersani prevedeva, a garanzia dei cittadini e della loro salute, la presenza di un farmacista, mentre il disegno di legge Gasparri-Tommasini prevede che si possano vendere, senza presenza del farmacista, un elenco di farmaci.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

SIMONETTA RUBINATO. Ci preoccupa moltissimo che venga espresso un parere contrario su un emendamento, quello presentato dalla sottoscritta, che semplicemente chiede che, con riferimento alla revisione dei requisiti di ruralità, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila o tremila abitanti sia garantita almeno la presenza di un punto di vendita con farmacista. Ci preoccupa un percorso non schizofrenico ma certamente preordinato ad arrivare sicuramente ad obiettivi che non condividiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rubinato 30.12, non accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 436

Astenuti 37

Maggioranza 219

Hanno votato185

Hanno votato no 251).

Prendo atto che la deputata De Pasquale ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 30.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, nei commi 3 e seguenti, in sostanza si interviene, dettando delle norme che permettono ai piccoli comuni di non dover più sottostare alla normativa generale che riguarda la redazione del bilancio. Noi siamo un po' sorpresi di ciò, perché credo una cosa e tutti noi credo possiamo affermarlo a ragion veduta: non è che nei comuni di dimensioni minori non esistano problemi di conflitto di interesse. Non pensiamo che l'unico conflitto di interessi esistente al mondo sia quello che investe il Presidente Berlusconi. Certo, quello è la summa di tutti! In realtà, si hanno tante situazioni di conflitto di interesse in comuni minori con assessori che al mattino fanno gli assessori, mentre al pomeriggio i geometri e poi portano in approvazione le loro pratiche di natura edilizia.

Pertanto, al mattino fanno un lavoro, mentre di pomeriggio ne svolgono un'altro che è esattamente in conflitto con il primo. Vi sono situazioni che, in molti casi, come anche rivelano le indagini della magistratura, meritano un'adeguata attenzione, perché, se è vero che si tratta di comuni minori, è altrettanto vero che sono in numero tale per cui, nell'ambito della finanza pubblica, pesano in modo rilevante. Pertanto, pensiamo che non sia quello il modo giusto per affrontare un problema che è, invece, molto più rilevante.

Voglio sottolineare il fatto che noi dell'IdV riteniamo che non si possa dar luogo ad alcun provvedimento che riguarda il federalismo fiscale se non si esamina e risolve un altro problema che ha il nostro Paese, ossia quello dei livelli istituzionali. Abbiamo avuto una maggioranza che è andata a svolgere la propria campagna elettorale, proponendo agli italiani l'eliminazione delle province tra i provvedimenti da varare per ridurre il numero dei livelli istituzionali. Noi dell'Italia dei Valori siamo favorevoli alla soppressione delle province, ma voi non ne parlate più. Infatti, dalle province siete passati all'idea delle province metropolitane, delle province nel caso in cui vi sono le città metropolitane, ma anche di ciò non parlate più e non siete nemmeno in grado di varare un provvedimento minimale come quello della soppressione delle comunità montane, al quale anche noi saremmo favorevoli. Voi, invece, avete atteggiamenti ondivaghi, tant'è che qui a Roma votate l'emendamento della manovra economica che riduce di trenta milioni di euro, a partire dall'anno prossimo, i fondi destinati alle comunità montane, ma i vostri partiti sul territorio - tanto per non fare nomi, il Veneto - vanno a proporre leggi regionali che intendono salvare tutte le comunità montane esistenti.

Allora è necessario capirsi anche su questo punto. Proponiamo anche per i comuni una soluzione. Un'azienda, allorché si rende conto che i suoi costi fissi non sono più sostenibili, cosa fa? Normalmente, se è in grado di farlo, acquisisce un'altra azienda, in modo da aumentare il suo volume di attività e ridurre il peso dei costi fissi (è evidente che laddove è presente una struttura amministrativa, una contabile e una tecnica ne basta una sola, anche se l'attività è aumentata) oppure due aziende si fondono con l'intento di ridurre fortemente il peso dei costi fissi. Proponiamo per i comuni una soluzione che non è quella della fusione, che è impraticabile, bensì quella di imporre ad essi di unirsi in modo che essi abbiano un minimo di 20 mila abitanti. In tale circostanza sarà l'unione di comuni a sottostare alle regole di bilancio, la cui osservanza oggi vogliamo togliere ai piccoli comuni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto e per esprimere la nostra contrarietà all'emendamento in esame. Non credo che sia in sintonia con i nostri principi la previsione di un'unione di comuni in termini obbligatori e coercitivi; inoltre, tale questione pone il problema delle autonomie locali in senso forte ed intenso. Certamente l'unione fra comuni per i servizi ha senso e significato, ma prevedere per i comuni una fascia di abitanti pari a 20 mila unità e allo stesso tempo l'obbligatorietà dell'unione e dell'associazione per i servizi credo che sia troppo e ritengo che tale idea si inserisca in un filone culturale, filosofico e politico che guarda più allo smantellamento delle autonomie locali che al suo rafforzamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 30.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 478

Votanti 472

Astenuti 6

Maggioranza 237

Hanno votato20

Hanno votato no 452).

Ricordo che l'emendamento Zeller 30.14 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Giudice 30.15, Borghesi 30.16 e Fontanelli 30.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, si tratta semplicemente di consentire di estendere l'esercizio delle funzioni che sono attribuite al sindaco anche al presidente della circoscrizione (laddove sono rimaste, ovviamente) e ai presidenti delle unioni dei comuni nello spirito di favorire, non obbligare, l'aggregazione degli enti locali, in modo tale da rendere sempre più adeguato il servizio che essi devono svolgere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giudice 30.15, Borghesi 30.16 e Fontanelli 30.17, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 486

Astenuti 4

Maggioranza 244

Hanno votato222

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 30.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 487

Astenuti 3

Maggioranza 244

Hanno votato469

Hanno votato no 18).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 30.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, prima ho dovuto concludere rapidamente perché avevo esaurito il tempo a disposizione e vorrei chiarire meglio il senso di questa proposta. Se qualcuno immaginasse di obbligare per legge i comuni a fondersi, avrebbe scarso risultato; siamo il Paese dei comuni e credo che sia anche giusto, per cui salviamo l'esistenza del comune e del sindaco. Ciò che tuttavia è inaccettabile, dati i costi fissi che comporta, è che comuni anche di dimensioni minuscole abbiano un servizio anagrafe in proprio, un servizio contabile in proprio, un servizio tecnico in proprio e un servizio di sicurezza in proprio (ce ne sono tanti).

Come dicevo prima, incrementiamo un atteggiamento anche aziendalista da parte dei comuni e cerchiamo di favorire il coordinamento della finanza pubblica, se vogliamo realmente immaginare di ridurre i trasferimenti dello Stato ai comuni. Su questo tema ci sarebbe da aprire un capitolo sul fatto che, se il Governo non trova in fretta un po' di quattrini, non si sa come faranno i comuni a chiudere i bilanci; certamente lo faranno mettendo le mani nelle tasche dei cittadini.

Vorrei citare l'esempio del comune dove abito, Verona, che sta inserendo nel bilancio, in via programmatica, la copertura del buco di bilancio con 2 milioni di euro di maggiori entrate da multe. Vorrei capire se questa è la nuova tassa che alcune amministrazioni hanno deciso di porre a carico dei cittadini, poiché a pagare le multe (o più multe) non sono certamente coloro che viaggiano in macchina con l'autista, ma sono cittadini normali che magari hanno lasciato l'autovettura per un attimo per fare qualche servizio urgente.

Questo è un altro modo per mettere le mani nelle tasche dei cittadini invece che in quelle dei petrolieri, o degli assicuratori, o dei banchieri, come voleva Robin Tremonti. Allora, affrontiamo il problema della riduzione dei costi fissi dei comuni, imponendo che ci sia un bacino minimo di cittadini amministrati e mettendo in comune tutti i servizi generali. Questa è la nostra proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 30.18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 476

Astenuti 3

Maggioranza 239

Hanno votato28

Hanno votato no 448).

Prendo atto che il deputato Gianni Farina ha segnalato che ha erroneamente votato a favore mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Borghesi 30.19 e Osvaldo Napoli 30.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, si è già discusso molto della questione del segretario comunale. Il testo presentato dal Governo era davvero al limite - mi sia consentito senza offesa - del ridicolo. Infatti, mettere insieme ventimila abitanti per giustificare la presenza di un segretario comunale (comunque la si pensi sul ruolo di questa figura e qui abbiamo sentito pareri molto diversificati) avrebbe significato mettere le ali al segretario comunale, farlo diventare una specie di Flash Gordon su e giù per le vallate del Piemonte e della Lombardia dove, per mettere insieme ventimila abitanti, bisogna correre parecchio. Non è una cosa così semplice.

Il testo è stato modificato e, in parte, migliorato. Riteniamo ancora insufficiente il miglioramento uscito dall'esame nelle Commissioni. Ci pare che questi emendamenti contribuiscano ulteriormente a migliorare il testo. Mi auguro che vi sia la convergenza da parte di tutta l'Assemblea, dal momento che non è una questione - si badi bene - né politica, né di valutazione sul ruolo del segretario comunale sul quale ci sono opinioni differenti. È proprio un ragionamento di razionalità: ridurre da quindicimila a diecimila i cittadini di riferimento di comuni che vengono curati da un segretario comunale mi sembra realistico.

Tenete conto che nel nostro paese ci sono 5400 comuni sotto i cinquemila abitanti. La stragrande maggioranza di questi sono sotto i tremila abitanti: mettere insieme diecimila abitanti sarà comunque difficile. Quindi, credo che, anche se non corrisponde al nostro punto di vista ottimale, questi emendamenti sono sicuramente migliorativi e mi auguro che tutta l'Assemblea li approvino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole anche del nostro gruppo su queste due identiche proposte emendative. Ci pare condivisibile la proposta contenuta nel provvedimento di iniziare un'operazione di razionalizzazione rispetto ai piccoli comuni e, in particolare, con riguardo al ruolo del segretario comunale, che, effettivamente, non può essere moltiplicato all'infinito per un numero di centri piccolissimi. La previsione, però, che rimane anche nella formula adottata dalle Commissioni (ovvero il riferimento ad almeno quindicimila abitanti), pur temperata da un riferimento ad almeno quattro comuni, sembra francamente elevata se si tiene conto - come il collega ha anticipato - del numero enorme di piccoli comuni presenti in Italia, in particolare al nord.

Dunque, la riformulazione con riferimento ai diecimila abitanti sembra condivisibile, così come credo che lo sia l'enunciazione nei criteri di delega del richiamo alle responsabilità del segretario presso la sede unificata e il ripristino anche delle sue funzioni di controllo interno di gestione e di legittimità degli atti. In particolare, per quanto riguarda i piccoli comuni, la funzione del segretario comunale è preziosa ed insostituibile. Anche in riferimento al controllo di legittimità è un contributo importante, che spesso non può essere supplito dalle competenze dei singoli consiglieri comunali, degli assessori o dei sindaci ed è a garanzia dell'intera nostra collettività, del rispetto della legge e per evitare il ricorso al contenzioso. Per questa ragione, il nostro voto su queste due identiche proposte emendative è favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Bosi. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente, torno a ripetere, come ricordava il collega Vietti, che è migliorativo parlare di diecimila abitanti, con un riferimento a un numero di comuni non superiore a quattro, piuttosto che la formula del Governo. Però è anche vero che si continua ad ignorare la funzione dei direttori generali e si continua ad assumere in riferimento la popolazione, quando in alcuni contesti la popolazione è marginale rispetto al numero delle presenze in un comune: mi riferisco ai comuni turistici in modo particolare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 30.19 e Osvaldo Napoli 30.20 non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 472

Astenuti 3

Maggioranza 237

Hanno votato220

Hanno votato no 252).

Prendo atto che il deputato Corsini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 30.301 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 441

Votanti 437

Astenuti 4

Maggioranza 219

Hanno votato421

Hanno votato no 16).

Prendo atto che i deputati Contento, Laura Molteni e De Pasquale hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Ricordo che l'emendamento Luciano Dussin 30.21 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Monte 30.22.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, l'emendamento Lo Monte 30.22 è stato ritirato?

PRESIDENTE. No, è stato ritirato l'emendamento Luciano Dussin 30.21.

MASSIMO VANNUCCI. Intervengo sull'emendamento Lo Monte 30.22, sempre relativo alla norma sui segretari comunali che è stata ampiamente discussa e modificata nel corso della discussione nelle Commissioni. Ritengo che abbiamo fatto un primo passo verso la soluzione definitiva che potrebbe arrivare in quest'Aula, perché la norma che il Governo ci ha proposto nel disegno di legge era contraddittoria, visto che aumentava le competenze del segretario comunale fino ad arrivare al controllo di legalità, cosa peraltro discutibile (anche in quest'Aula è stato rilevato da una collega), proprio perché lede l'autonomia ed ha a che fare con una nomina diretta. Noi, però, non l'abbiamo discussa anche perché riteniamo la categoria dei segretari comunali, dopo la riforma e il loro impegno di formazione che ne è seguito, una categoria utile per questi comuni.

Fino ad ora abbiamo lasciato la materia al libero arbitrio: i comuni potevano associarsi o meno a seconda delle loro forme. Per la prima volta tentiamo di normarla e di affrontarla. Quindi, a nostro parere, va bene la parte relativa alle competenze del segretario comunale, mentre era sbagliata la norma che faceva riferimento ai quindicimila abitanti. Avendo questo Paese oltre cinquemila comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, aree e comunità montane con comuni piccoli e piccolissimi con mille, ottocento, settecento abitanti, sarebbe stato necessario associare un numero di comuni tale che, poi, non avrebbe permesso al segretario comunale di operare. Se il segretario comunale deve partecipare a sedute di giunta e di consiglio, bisogna pure mettere un limite. Noi sappiamo che questi piccoli comuni sono governati da amministratori che non sono tali a tempo pieno e che, quindi, non possono partecipare a sedute al mattino e al pomeriggio, e sono chiamati ad operare di sera.

Ritengo che anche quattro sedi sia un numero eccessivo. Abbiamo partecipato in Commissione ad una discussione con il sottosegretario Vegas che riteneva equa una limitazione a cinque comuni; un nostro emendamento ne proponeva tre. C'è stata una corretta mediazione del relatore a quattro, come avviene in questi casi.

Tuttavia, avendoci pensato ed avendo studiato meglio la materia, penso che il numero di tre sia quello giusto per poter esercitare al meglio questa funzione. Scriviamo «almeno tre», così non sarebbe vietata l'associazione fino a quindicimila abitanti, perché per arrivare a quindicimila abitanti ce ne vorrebbero tanti.

Chiedo, pertanto, ai relatori e al Governo di rivedere il loro parere sull'emendamento Lo Monte 30.22 e ringrazio i colleghi Lo Monte, Commercio ed altri per averlo presentato.

Del resto, finora, come affermavo all'inizio del mio intervento, non abbiamo modificato le norme e questo della sostituzione della parola «quattro» con la parola «tre» potrebbe essere un primo passo per arrivare ad altri passi successivi.

Vi ricordo che in questa legislatura - me lo auguro, ma ne parleremo dopo, in merito all'articolo 30 - torneremo ad affrontare la cosiddetta legge sui piccoli comuni: quella sarà l'occasione per vedere come è stata attuata la norma e, magari, per migliorarla.

Adesso, però, chiedo di partire introducendo, al posto del numero quattro, il numero tre, che è un numero perfetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galletti. Ne ha facoltà.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, mi sembra che stiamo intervenendo sui piccoli comuni in maniera non organica, pericolosa e sclerotica.

In maniera non organica, perché interveniamo senza normare tutta la materia. Sappiamo che dobbiamo rivedere tutta la materia dei piccoli comuni e interveniamo sporadicamente sulle farmacie, oppure sui segretari comunali.

In maniera pericolosa, perché andiamo intorno ai territori più deboli del nostro Paese. Oggi i piccoli comuni vivono - lo sappiamo tutti - un momento drammatico, perché sono quelli che più soffrono per i tagli del Governo e per la situazione economica, in quanto hanno meno possibilità di recuperare risorse all'interno dei loro bilanci. In questi comuni vivono anche popolazioni più deboli di quelle delle grandi città. Non c'è dubbio che la norma che abbiamo approvato prima, riguardante i requisiti di ruralità delle farmacie, penalizzerà soprattutto le fasce più deboli dei comuni deboli, quindi i più deboli dei deboli.

Infine, interveniamo in maniera sclerotica, perché tutti i giorni facciamo dibattiti sul federalismo fiscale, affermando che gli amministratori locali devono essere responsabili delle proprie spese all'interno dei propri comuni e che, per questo motivo, attribuiremo loro la famosa capacità impositiva. Con questi provvedimenti, poi, siamo noi a dire agli amministratori che non sono in grado di gestire il bilancio, perché operano sprechi e quindi li obblighiamo ad alcune azioni, ad esempio ad assumere un segretario comunale ogni quattro comuni. Queste due previsioni, però, vanno l'una contro l'altra.

Capisco che a questo punto bisogna migliorare il provvedimento di cui disponiamo. Anch'io, come il collega che ha parlato prima di me, ritengo che tre comuni siano meglio di quattro. Sosterremo l'emendamento Lo Monte 30.22, ma, sia chiaro, non ne condividiamo la filosofia di fondo (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 30.22, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 470

Astenuti 5

Maggioranza 236

Hanno votato216

Hanno votato no 254).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo agli identici emendamenti Borghesi 30.23 e Osvaldo Napoli 30.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, intervengo a favore degli identici emendamenti Borghesi 30.23 e Osvaldo Napoli 30.24, proprio perché essi intervengono sempre sulla materia dei segretari comunali, che, come sappiamo, hanno costituito un'agenzia e quindi si autogestiscono.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE (ore 17,45)

MASSIMO VANNUCCI. Disponiamo già di dati - lo ricordo al sottosegretario Vegas - che vedono segretari comunali senza incarico, a disposizione dell'agenzia, che per anni prendono uno stipendio. Lo Stato corrisponde loro uno stipendio, senza che essi possano lavorare ed operare.

Mi collego a quanto affermava l'onorevole Galletti sul modo anche schizofrenico che spesso abbiamo di operare. Mi risulta, fra l'altro, che recentemente è stato indetto un nuovo concorso per segretari comunali, quando ve ne sono già in numero eccessivo.

Gli identici emendamenti Borghesi 30.23 e Osvaldo Napoli 30.24 si propongono di evitare che queste situazioni permangano. I segretari comunali che non hanno una sede di segreteria vengano inseriti nel ruolo della dirigenza locale: continuino pure a prendere lo stipendio, ma svolgano una funzione!

Capisco che intervenire nella materia semplicemente con un emendamento, che poi non stabilisce esattamente i percorsi, è difficile, ma credo che sia un'occasione, visto che questa materia poi sarebbe compresa in una delega al Governo, che dovrebbe scrivere la norma. Quindi, credo che la disposizione sia sostenibile anche così com'è stata scritta, così eviteremmo uno spreco ulteriore per lo Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per associarmi a quanto ha detto il collega e per aggiungere il fatto che talvolta a me pare ci sia uno spreco di professionalità nei casi nei quali queste persone restano a disposizione e, quindi, sostanzialmente finiscono con il giocare a carte.

A me è capitato anche di incontrarne alcuni che non hanno alcuna voglia di giocare a carte e che preferirebbero, invece, essere impiegati operativamente negli enti locali. È evidente che poi la formula non può che essere quella per cui uno chiede di poter transitare in questi altri ruoli e qualcun'altro, dall'altra parte, deve dire che è d'accordo.

Quindi, non è che ci sia nessun obbligo, non c'è alcun atteggiamento che imponga questo passaggio, ma certamente ciò permetterebbe di utilizzare meglio delle professionalità che altrimenti restano inutilizzate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, io avrei qualche perplessità per quanto riguarda questi due emendamenti, così come nutro perplessità - l'abbiamo già manifestato in sede di Commissioni riunite - su questo comma 6 dell'articolo in esame. Qui si pone il problema enorme - lo ha detto già il collega Galletti - di una materia la cui disciplina viene inserita in un provvedimento in cui si tratta di tutto mentre questa problematica doveva certamente essere affrontata in modo organico e omogeneo.

Ci sono e ci saranno, sulla materia, provvedimenti all'attenzione del Parlamento e l'aspetto che riguarda i segretari comunali poteva essere trattato, ad esempio, nell'ambito del cosiddetto Codice delle autonomie, che era stato discusso, come bozza, nell'altra legislatura e che dovrebbe riprendere il proprio cammino.

Anche perché, quando si parla di sedi di segreteria, non si parla di un ufficio di segreteria, ma, appunto, di una sede di segreteria. Tutto questo certamente si collega a tutto il discorso fatto sull'agenzia e sull'elenco dei segretari comunali. Quindi, un'attribuzione di ruolo di questi segretari comunali, per quanto riguarda l'unione di comuni, diventa estremamente confusa. La delega data al Governo è certamente molto ampia. Non ha una sua delimitazione, non c'è un contributo da parte del Parlamento per indicarne un percorso e, quindi, una traiettoria. Ecco perché la mia perplessità su questi emendamenti è associata anche ad una preoccupazione di fondo, rispetto ad una materia che stiamo trattando e normando con disposizioni che certamente potranno complicare l'intervento organico che il Governo e il Parlamento saranno chiamati a svolgere in futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buonanno. Ne ha facoltà.

GIANLUCA BUONANNO. Signor Presidente, volevo sottolineare ancora alcune cose sui segretari comunali, che vivo in diretta sul mio territorio. Faccio parte di un territorio dove c'è la comunità montana più vasta del Piemonte. Nel territorio piemontese dove vivo, ci sono segretari comunali che girano come trottole in tantissimi comuni e spesso vedono i sindaci solo in fotografia. Questi segretari comunali, però, non vogliono solo fare il bene del territorio, ma evidentemente, in più comuni prestano la loro attività, più soldi guadagnano. Quindi, vanno a fare tante «marchette» in tanti comuni piccoli, proprio perché hanno bisogno, loro, di guadagnare più soldi. I sindaci, però, sono obbligati ad averli, perché, senza un segretario comunale, non possono adottare le delibere, approntare consigli comunali e fare tutto quello che serve per l'organizzazione di un comune.

È dunque logico che i comuni piccoli siano in forte difficoltà. Quello che poi avviene in maniera ancora più palese è che ci sono segretari comunali che si trasformano in sindaci; diventano, cioè, addirittura coloro che pretendono di fare le scelte politiche, perché si sentono padroni del comune dove vanno a svolgere le proprie mansioni.

Non è che dobbiamo santificarli tutti, questi segretari comunali; certamente ce ne sono tanti bravi, ma ve ne sono anche tanti che non sono così tanto bravi.

Parlo a titolo personale, perché non vorrei attribuire le mie considerazioni anche ad altri, però penso che, se si parla tanto di riduzione dei costi della politica e di tanti altri ambiti, dovremmo ridurre anche le indennità dei segretari comunali. Con questo, magari, possiamo anche proporre l'abolizione dell'albo dei segretari comunali.

Insomma, se vogliamo fare la vera rivoluzione che i cittadini vogliono, deve essere tutto più semplificato e chi ha fatto sempre una vita in mezzo alla bambagia si deve rendere conto che i sacrifici li dobbiamo fare tutti: li dobbiamo fare noi, con la riduzione dei deputati e dei senatori, con la riduzione dei costi, e li devono fare anche i segretari comunali, con la riduzione dei loro stipendi, che vanno a discapito delle risorse dei comuni.

Naturalmente, questa è una proposta per il futuro, che mi auguro questo Parlamento possa prendere in considerazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 30.23 e Osvaldo Napoli 30.24, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiuda, signor Presidente, chiuda la votazione!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 244

Votanti 241

Astenuti 3

Maggioranza 121

Hanno votato 1

Hanno votato no 240

Sono in missione 76 deputati.

(La Camera respinge - Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

Prendo atto che i deputati Abrignani e Cassinelli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, volevo solo dire che ho visto una particolare agitazione. Non è che sono cambiate le cose ora da come erano un'ora fa, due ore fa o tre ore fa. Abbiamo la fortuna di avere quattro arti, perché, se ne avessimo otto, probabilmente, i votanti sarebbero cinquecento.

Essendo solo quattro, votando con tutti e quattro gli arti, ci sono 240 persone, che sono praticamente al filo con il numero legale. Questo è il quadro della situazione!

Ora non voglio chiedere a lei di verificare se, anziché votare con quattro arti, almeno si potesse votare con due, però la pregherei di farne carico alla maggioranza, visto che stiamo discutendo un provvedimento sul quale siamo contrari per come è nato, per come si è sviluppato in sede di Commissioni riunite, per il contenuto, per la vastità di materia, per tutto quello che sappiamo; stiamo qui diligentemente votando e partecipando alla votazione.

Se fosse possibile farlo con una maggioranza che dimostra di essere tale, e non dal punto di vista formale, votando per quattro e magari anche per cinque, facendo una corsetta tra i banchi.

D'altra parte, signor Presidente, lei è in quella posizione così in alto e basta che dia uno sguardo perché si renda conto, per la sua esperienza, signor Presidente, anche come vicecapogruppo, che i numeri, purtroppo, sono quelli che sono e la realtà anche (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 30.302 del Governo.

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, questo emendamento del Governo è assolutamente opportuno, ma, a mio avviso, deve essere integrato, perché nell'attuale formulazione non coprirebbe gli atti adottati dai consorzi per il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore di questa legge.

Proporrei pertanto al Governo di riformulare il suo emendamento 30.302 integrandone le previsioni nel senso indicato.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Mi sembra ragionevole l'annotazione del presidente Giancarlo Giorgetti. Si potrebbero aggiungere, alla fine dell'emendamento, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». In questo modo il problema si risolve, quindi modificherei in questo senso il testo dell'emendamento.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo scusa, ma non mi pare che la formulazione che è stata letta sia adeguata. Ho sentito: «fatti salvi gli atti adottati fino alla legge di conversione del presente decreto», ma questo non è un decreto. Mi permetto di fare questa osservazione.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ha ragione l'onorevole Borghesi, ma siccome siamo abituati a legiferare per decreti, allora è rimasta un po' l'abitudine nella penna (Commenti dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori). Quindi, la riformulazione dell'emendamento è nel senso di aggiungere, alla fine, le parole: «Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Credo che una riformulazione su una materia così importante non possa non prevedere un passaggio, anche se breve, nel Comitato dei diciotto, nonché in Commissione bilancio cui spetterebbe verificare la congruità della copertura.

Ho fatto una proposta, mi deve rispondere!

PRESIDENTE. Non è stata raccolta. Possiamo risentire la riformulazione in maniera compiuta?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, la riformulazione è nel senso di aggiungere, alla fine, le parole: «Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione per consentire al Comitato dei diciotto di riunirsi.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Prego i relatori di voler dare lettura della riformulazione dell'emendamento 30.302 del Governo, da quest'ultimo condivisa, sulla quale i gruppi concordano.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, la riformulazione, accettata dal Governo, dell'emendamento 30.302 è nel senso di aggiungere, dopo il comma 7, recante la originaria formulazione: «All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2009», un ulteriore comma così formulato: «Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo, dunque, ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 30.302 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 408

Votanti 406

Astenuti 2

Maggioranza 204

Hanno votato404

Hanno votato no 2).

Prendo atto che i deputati Brandolini e Mazzuca hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, l'articolo 30 ha avuto un'ampia discussione, sia nelle Commissioni riunite, sia in quest'Aula, e il nostro giudizio non può che essere articolato anche perché esso consta di tre parti un po' differenti tra loro, che non corrispondono sempre alla rubrica (la rubrica, la ricordo a beneficio dei colleghi, reca disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti). Con i commi 1 e 2 è stata introdotta una norma generale sul tema delle farmacie che noi, pur avendo contribuito a migliorare con emendamenti delle colleghe Miotto, Livia Turco ed altri, non condividiamo appieno.

Ci sembra, infatti, una materia che fa capo più alle regioni che a noi, in quanto l'ambizione è quella di trasformare le farmacie in presidi della salute. Il principio in sé è condivisibile, la delega al Governo ci sembra piuttosto generica, però vogliamo lasciare il beneficio del dubbio e sperare che il Governo faccia tesoro della discussione che in questa sede si è svolta per proporre al Parlamento, che dovrà tornare a discuterne, un atto condivisibile.

Speriamo, quindi, di avere la possibilità di interloquire affinché un principio generale condivisibile venga declinato al meglio.

Siamo ovviamente molto preoccupati della lettera f) del comma 1 dell'articolo, lettera che prevede di rivedere i requisiti di ruralità, anche perché riteniamo che le farmacie storicamente nel nostro Paese hanno rappresentato un presidio importante per la salute, soprattutto in territori limitrofi, difficili e nei piccoli comuni. Perciò abbiamo anche apprezzato il parere contrario dei relatori e del Governo su emendamenti che intendevano creare su questo troppa flessibilità, la quale avrebbe messo a rischio la permanenza delle farmacie nei territori più marginali.

Possiamo dunque dire che il nostro giudizio sui commi 1 e 2 è sospeso in attesa di vedere un buon testo da parte del Governo, condividendo il principio generale in base al quale le farmacie, perdendo la possibilità di commerciare tutto secondo la linea che il precedente Governo ha tracciato con le parafarmacie, possano però assolvere a compiti utili anche per il Servizio sanitario nazionale.

L'altra parte, quella riferita ai comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, l'abbiamo molto apprezzata. Al comma 3, dell'articolo 30, vi sono le lettere dalla a) alla h) che condividiamo. È una semplificazione importante perché togliamo molta burocrazia dai piccoli comuni, come ad esempio, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il rendiconto del penultimo esercizio, il programma triennale dei lavori pubblici, la tabella con i parametri di riscontro della situazione deficitaria. Si tratta di norme utili e condivisibili che, quindi, sosterremo, anche perché pensiamo che quella dei piccoli comuni in Italia (oltre 5 mila) sia una realtà che ha bisogno senz'altro di una legislazione che semplifichi, che alleggerisca, ma, soprattutto, che rispetti questa ossatura del Paese che è la spina dorsale dalla quale tutti veniamo. Ricordo che nella scorsa legislatura approvammo, con voto unanime, in questa Camera, una legge per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, rivolta, soprattutto, ai territori marginali.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MASSIMO VANNUCCI. Ha ragione il collega Bosi quando richiama a non considerare i comuni tutti alla stessa maniera, soprattutto quelli che soffrono. Sappiamo che l'Italia è molto cresciuta lungo le linee autostradali ma ci sono problemi di equilibri territoriali per lo sviluppo. Questa parte d'Italia, invece, può concorrere alla competitività del Paese con tante eccellenze.

Per quanto riguarda la parte dei segretari comunali siamo insoddisfatti dell'esito, ma abbiamo apprezzato la comprensione dei relatori e questa mediazione che alla fine vi è stata. Possiamo, quindi, annunciare il nostro voto di astensione sull'articolo 30.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rubinato. Ne ha facoltà.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, intervengo solo per denunciare ancora una volta l'ipocrisia della maggioranza che parla di razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Nei principi della delega, che si appresta ad approvare, sulla potestà legislativa del Governo non vedo apparire due principi fondamentali che, unici, avrebbero consentito veramente di ridurre gli sprechi. Il primo, è il fatto che si razionalizzino le agenzie regionali dei segretari. Non mi pare che si dica nulla su ciò e mi stupisce che su questo aspetto la Lega sia silente. Dobbiamo mantenerci queste strutture amministrative dove i comuni pagano per tenere delle persone in disponibilità a non fare nulla? Questo aspetto mi sembra che manchi nella delega. Il secondo aspetto: manca una qualsiasi disposizione che dica che queste persone vengano liberate in mobilità e in disponibilità su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Deve concludere.

SIMONETTA RUBINATO. Vi era al riguardo un emendamento presentato dalla Lega ma è stato ritirato. Alle parole fumose e vuote non seguono mai i fatti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bosi. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente, credo che sull'articolo 30 non si possa che dare un giudizio articolato, così come hanno fatto altri colleghi. Vi sono parti che hanno un valore sicuramente positivo, come quelli che riguardano le farmacie o l'alleggerimento delle procedure amministrative per i comuni sotto i 5 mila abitanti. Vi sono, però, anche aspetti fortemente negativi. Quello che si osserva è che spira un vento di centralismo che punta a colpire pesantemente le autonomie locali e l'esempio più eclatante è quello dei segretari comunali.

Credo che se l'amministrazione comunale - non centrano niente gli sprechi - vuole gestire in associazione con altri comuni il segretario comunale già lo possa fare, non vi è bisogno che vi siano leggi che la obbligano. Il problema - torno a ripetere - è che probabilmente vi è una ignoranza collettiva - nel senso di ignorare - del fatto che molti segretari comunali svolgono non solo la funzione classica del segretario comunale ma anche quella di direttore generale dell'amministrazione comunale.

È chiaro che il direttore generale esercita tale funzione nella misura in cui cura l'interesse dell'amministrazione, e il suo stipendio si giustifica sui bilanci. Allora che senso ha obbligare determinati comuni a scegliersi un segretario comunale che non potrà più fare il direttore generale? E attraverso quale procedura sarebbe selezionato? Qui non si è parlato della procedura. Cosa succede? Si riuniscono i sindaci e tirano a sorte quale sia il segretario da preferire? Come si svolge questo procedimento? Perché obbligare a fare questo? Davvero si pensa che tutto ciò favorisca il buon funzionamento delle amministrazioni comunali? Aggiungo che questo famoso parametro dei residenti è un parametro fasullo che deve essere sbarazzato via dalle normative, perché in molti comuni italiani, piccoli per numero di residenti effettivi, si registra un numero di presenze enormemente superiore. Parlavo poco fa con la collega, che è sindaco di un comune della provincia di Grosseto, Castiglione della Pescaia. Si tratta di un comune di circa 10 mila residenti che ha 150 mila presenze. Immaginate voi considerare alla stessa stregua un comune di quel tipo rispetto ad altri. Io faccio il sindaco in un comune dell'Elba e lo so bene: abbiamo due, tre e anche quattromila residenti a fronte di 70, 80, 90, fino a 100 mila presenze durante l'estate. Tutto ciò vuol dire infrastrutture, carico di lavoro, personale che deve essere assunto. Qui continuiamo a contrabbandare questioni false che non hanno niente a che vedere con i problemi reali delle amministrazioni. Se non la smettiamo, metteremo in ginocchio le amministrazioni, e allora sì che ci sarà lo spreco del denaro pubblico, perché se ad un amministratore eletto non gli dai la facoltà e la possibilità di essere autonomo nello scegliersi gli strumenti organizzativi condanni quell'amministrazione all'inefficienza e a sprecare soldi.

Per quanto riguarda il personale, in alcuni comuni questo può essere troppo, in altri poco, ma chi decide? Allora o rilanciamo l'autonomia dei comuni oppure decidiamo il da farsi. Da parte di alcuni colleghi si sono fatti degli esempi riguardo piccolissimi comuni. Ebbene, inseriamo una disposizione per cui sotto i mille abitanti non può esistere un comune. Ma allora discipliniamo la materia in questo modo...

PRESIDENTE. Deve concludere.

FRANCESCO BOSI. ...non facciamolo attraverso uno stillicidio di vincoli e controvincoli che condannano le amministrazioni all'inefficienza.

Concludo, signor Presidente, dicendo che considerato che l'articolo in esame presenta aspetti positivi e altri fortemente negativi, ma che riguardano essenze importanti, noi esprimeremo un voto di astensione che deve essere letto come una sollecitazione al Governo a ripensare e a rielaborare questa materia, a mio giudizio, affrontata in maniera frettolosa e senza una conoscenza dei problemi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 260

Astenuti 213

Maggioranza 131

Hanno votato255

Hanno votato no 5).

(Esame dell'articolo 33 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Corsini 33.1, 33.3 e 33.4, Zaccaria 33.5 e Corsini 33.7. Le Commissioni esprimono, infine, parere favorevole sull'emendamento Contento 33.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Corsini 33.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà.

PAOLO CORSINI. L'emendamento 33.1, di cui sono primo firmatario, è il primo di quelli da noi presentati in ordine all'articolo 33, che affronta i problemi della cooperazione allo sviluppo internazionale.

Questa materia è di particolare significato e attualità sia per quanto attiene ai meccanismi dello scambio internazionale - basti pensare all'attenzione che ha suscitato nell'ambito del G8 - sia per quanto riguarda la continuazione di una significativa tradizione della politica estera di pace nel nostro Paese. Rispetto all'articolato che ci viene oggi presentato, abbiamo avuto in Commissione esteri una discussione che giudico assolutamente pacata, serena e civile. Devo riconoscere che il relatore - in questo caso l'amico e collega onorevole Enrico Pianetta - ha mostrato un'attitudine attenta e sensibile alle argomentazioni che abbiamo proposto. Tant'è vero che aveva sottoscritto un parere con alcune indicazioni, suggerimenti che si facevano carico di accogliere o, comunque, di sottoporre a valutazione le istanze che avevamo avanzato.

Peraltro, avevamo chiarito che in ordine a questa materia, avremmo preferito che l'Assemblea parlamentare e le Commissioni potessero proseguire lungo la strada maestra già intrapresa nella precedente legislatura. Su ciò si è svolta una discussione che valutiamo per ambedue le parti assolutamente feconda, preziosa e positiva. Tale discussione, nei nostri intendimenti, avrebbe dovuto portare alla stesura di un testo di riforma generale complessiva della materia della cooperazione. Ora, invece, si è preferita un'altra strada, rispetto alla quale non abbiamo un atteggiamento ostativo in linea di principio o di contrapposizione, tanto è vero che ci siamo prefissati di proporre una serie di emendamenti a nostro avviso migliorativi, perché riconosciamo il fondamento che sta alla base dell'accelerazione che l'iter di produzione legislativa ha assunto, vale a dire la necessità, presentata anche dal variegato arcipelago, dal ricco e articolato mondo della cooperazione, di procedere ad uno snellimento delle norme, di favorire una deburocratizzazione delle procedure al fine di mettere il nostro Paese nella condizione di promuovere una politica più efficace e più remunerativa. Queste considerazioni valgono al di là del giudizio contrario che abbiamo espresso in ordine alla decurtazione di 150 milioni di euro alle politiche della cooperazione.

Con questo primo emendamento richiamiamo la bussola di orientamento che ha ispirato le nostre scelte, cioè la necessità di procedere non attraverso un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ma attraverso la strada maestra più limpida e più lineare del decreto legislativo. Per dovere di onestà va riconosciuto che uno sforzo in questa direzione da parte della maggioranza è stato compiuto, perché è stato aggiunto un comma, il 4, il quale testualmente recita, testualmente, che: «Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario». Ciò implicitamente riconosce che le motivazioni che erano all'origine della nostra proposta hanno e mantengono un fondamento.

Riteniamo che debba essere applicata la strada maestra del decreto legislativo. Nello stesso tempo, con l'emendamento in esame, cancelliamo la lettera a) comma 2, relativo al fatto che riconosciamo la fondatezza delle criticità che attengono a situazioni emergenziali e non riteniamo che questo tema debba essere posto sullo stesso piano delle missioni internazionali, che definiscono un altro ambito di intervento da parte del Governo e dello Stato italiano.

Questa è la ragione per la quale insistiamo nel prospettare l'emendamento che mi sono sforzato di descrivere (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corsini 33.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 483

Votanti 479

Astenuti 4

Maggioranza 240

Hanno votato225

Hanno votato no 254).

Passiamo all'emendamento Corsini 33.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà.

PAOLO CORSINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame si pone in una linea di coerenza e di continuità con l'ispirazione che prima ho richiamato e quindi mantiene le lettere a) e b) del comma 2, relative agli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace ed agli interventi nelle ulteriori aree individuate, ma, proprio perché si tratta di una materia rispetto alla quale riteniamo che l'Assemblea parlamentare debba disporre degli strumenti di informazione, di valutazione e di decisione, proponiamo che lo strumento attraverso il quale si possano perseguire gli obiettivi che di volta in volta ci si assegna, venga rappresentato da un decreto legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corsini 33.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 486

Astenuti 3

Maggioranza 244

Hanno votato226

Hanno votato no 260).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corsini 33.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà.

PAOLO CORSINI. Signor Presidente, anche per quanto riguarda l'emendamento in esame, interveniamo in modo più sostanziale e più sostanzioso, nel senso che proponiamo, al comma 1, lettera a), di sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del», perché riteniamo che debba essere specificato correttamente l'ambito di intervento, per quanto attiene ai Paesi che sono esplicitamente indicati.

In secondo luogo, siccome riteniamo che le ragioni «di natura umanitaria, sociale o economica» non possano essere tra loro equiparate - perché ragioni di natura economica aprono un campo d'iniziativa che giudichiamo da un lato troppo indeterminato e dall'altro troppo ampio - riteniamo che si debbano sostituire con le espressioni più coerenti «di carattere emergenziale o di natura umanitaria».

Ancora, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» vogliamo marcare una specificazione ed un'ulteriore determinazione, definendo interventi «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedure d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale». Ciò per mettere, peraltro, la cooperazione di fronte ad una ambito e ad un campo di intervento che sia del tutto consentaneo alla sua ispirazione etica ed umanitaria.

Per quanto riguarda il tema della contabilità dello Stato, introduciamo - solo ed esclusivamente per questo aspetto e con l'emendamento in esame - la necessità che, solo per la contabilità dello Stato, si agisca attraverso decreto legislativo.

Come vede, signor Presidente, si tratta di una serie di emendamenti che tendono, in modo coerente, a definire un quadro più coeso, più chiaro e più nettamente determinato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corsini 33.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 482

Astenuti 3

Maggioranza 242

Hanno votato222

Hanno votato no 260).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 33.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, vorrei fare presente che, in questo caso, nell'esprimere il parere, i relatori e anche il Governo hanno involontariamente commesso un errore grave. Perché dico ciò? Perché è la prima volta - e chiedo scusa - che si smentisce in maniera testuale quello che, con l'articolo 25, avete approvato non più di un paio d'ore fa. Cioè: prima, con l'articolo 25 si dice che ogni norma, che modifica, sostituisce e corregge un testo precedente, deve indicarlo in maniera esplicita, puntuale, precisa; invece, con l'articolo 33, sostanzialmente questa operazione non viene fatta, ossia ci si riferisce agli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. In questo caso, pertanto, si fa un riferimento che smentisce chiaramente la tecnica normativa che si era invocata nell'articolo 25. Si conferma, quindi, quello che io sommessamente dicevo: è inutile che con una norma di legge stabiliamo un principio che può essere modificato da una norma successiva. Non osavo pensare che nello stesso provvedimento, a otto articoli di distanza, vi fosse una violazione di ciò che si era affermato.

Vorrei tranquillizzare sul fatto che non si tratta di un emendamento politico del Comitato per la legislazione, poiché si intendeva inserire semplicemente il riferimento ai commi di quel decreto-legge che menzionano i Paesi a cui si fa riferimento. Sinceramente non capisco, perché il tempo che impieghiamo è lo stesso, bocciare o approvare l'emendamento è uguale, ma in questo caso semplicemente evitate di fare una brutta figura, perché, da un lato, affermate un principio con la durezza assoluta della norma e poi, otto articoli dopo, lo smentite voi stessi. Pertanto, io farei un'attività di servizio più che un'attività di intervento politico. Tenete conto di non fare brutte figure voi stessi (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 33.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 476

Astenuti 5

Maggioranza 239

Hanno votato223

Hanno votato no 253).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corsini 33.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà.

PAOLO CORSINI. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce al comma 3 dell'articolo 33, che recita: «Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina».

In questa sede non voglio riaprire una discussione di principio e valoriale attorno alle prospettazioni che ciascun gruppo intende perseguire circa questo fenomeno. Mi limito a segnalare due dati che mi sembrano espressivi di una contraddizione, e cioè: da un lato, questo emendamento crea disparità, ma soprattutto propone una soluzione che, a nostro avviso, è irragionevole per le conseguenze pratiche che può comportare.

Infatti, potremmo incorrere nel paradosso di sostenere Paesi che non necessitano di interventi di cooperazione o che presentano esigenze e necessità inferiore a quelle di altri. Pertanto, al di là della disputa, del tutto legittima o di una possibile contrapposizione circa l'interpretazione che diamo del principio, qui intendiamo sottolineare soprattutto le conseguenze concrete, pratiche e operative. Pertanto, invitiamo i rappresentati della maggioranza e del Governo ad una riconsiderazione del parere che ci è stato prima annunziato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Corsini 33.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 489

Astenuti 2

Maggioranza 245

Hanno votato226

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 33.6, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 476

Astenuti 4

Maggioranza 239

Hanno votato471

Hanno votato no 5).

Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corsini. Ne ha facoltà.

PAOLO CORSINI. Signor Presidente, non voglio enfatizzare l'indicazione di voto che propongo al gruppo che ho l'onore di rappresentare. Però, quel che ci ha amareggiato - non dico sconcertato ma amareggiato - è il fatto che la maggioranza non abbia avuto il coraggio di proseguire lungo una linea rispetto alla quale aveva manifestato una certa disponibilità e apertura, sia rispetto alle argomentazioni sostenute in Commissione dall'onorevole Duilio, sia nell'ambito della discussione che abbiamo svolto presso la Commissione affari esteri. Ci sembra quindi che non siano state esplicitate le motivazioni di questa durezza, di questa sordità, di questa indisponibilità. Mi pare, in sostanza, che si confermi l'atteggiamento (non voglio scomodare parole pesanti) di una sorta di tirannide di maggioranza, che non presta attenzione ad argomenti che non hanno nulla di ideologico e che, nel riconoscimento comune del valore prezioso e straordinario della cooperazione, si prefiggevano di introdurre proposte di miglioramento dei testi. Per tali ragioni preannunzio l'espressione del voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 33 sia veramente importante ed anche molto significativo, perché impegna il Ministero degli affari esteri ad emanare un decreto finalizzato alla semplificazione dello svolgimento di tutte le procedure che hanno a che fare con gli aspetti amministrativi e contrattuali della cooperazione internazionale. Dunque, nell'applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vi sarà più efficienza e una minore complessità delle procedure. Credo si tratti di un passo veramente utile ed atteso, anche nell'eventuale prospettiva - bisognerà vedere e comunque sarà il Parlamento a decidere - di una possibile riforma o comunque di una possibile revisione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Ricordo che i tempi lunghi della cooperazione, oltre alla evidente inefficienza dei provvedimenti e degli interventi, costituiscono anche un elemento controproducente per quanto riguarda l'immagine dell'Italia nel mondo. Infatti, dal momento che la cooperazione è parte integrante della politica estera, tali elementi che dilungano i tempi sono estremamente negativi per la nostra immagine. È stato già evidenziato il fatto che il decreto sarà soggetto al parere delle competenti Commissioni.

Pertanto, credo che questo sia un fatto importante che metterà il Parlamento nella condizione di valutare e di esprimere le proprie considerazioni.

Infine, voglio esprimere un'ultima considerazione e avviarmi a concludere il mio intervento. L'articolo 33, comma 5, del provvedimento in esame permette all'Italia di essere anche leader in alcuni Paesi in via di sviluppo, laddove l'intervento dell'Italia è particolarmente significativo con mezzi e con uomini. Pertanto, ritengo che questo articolo sia una disposizione che dà un grande significato al miglioramento della nostra cooperazione che non esclude anche passi ulteriori, ma credo che ciò sia un fatto importante ed aspettato da tutti i soggetti che lavorano all'interno della cooperazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 460

Astenuti 28

Maggioranza 231

Hanno votato260

Hanno votato no 200).

Prendo atto che il deputato Del Tenno ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 34 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Lo Monte 34.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 34.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 462

Astenuti 26

Maggioranza 232

Hanno votato19

Hanno votato no 443).

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34...

MASSIMO VANNUCCI. No signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Revoco l'indizione della votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo da questa mattina lavorando sul disegno di legge in esame. Credo che i colleghi si siano ormai resi conto della discrasia che vi è fra il titolo del provvedimento: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e quello che stiamo esaminando e approvando.

Si tratta di norme manifesto. È in larga massima un provvedimento inefficace, parziale, insufficiente e inadeguato. Approfitto della presenza del Ministro Tremonti per rilevarlo. In una situazione come quella del nostro Paese, dove vi è una crescita del PIL pari allo 0,1 per cento, in una situazione di congiuntura internazionale difficilissima, sarebbe stato necessario molto più coraggio. Non erano e non saranno sufficienti queste norme manifesto. Ma perché non c'è più coraggio, perché non si va a fondo? Perché la vera differenza, Ministro Tremonti, la vera divisione fra mercatisti e statalisti è nella vostra maggioranza, che non vi permette di produrre provvedimenti veramente efficaci. In questo provvedimento ne abbiamo una testimonianza, in tanti passaggi e in tanti titoli.

L'articolo 34, così rubricato: «Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate», ha un titolo che enuncia un principio giusto, perché dobbiamo prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate, ma è un titolo. Era necessario un provvedimento di legge per varare una circolare? Il Servizio studi della Camera dei deputati ci dice che l'articolo introduce disposizioni relative a misure di tracciabilità. Pensavamo ad una tracciabilità che, invece, state distruggendo. Questa ci sembra una presa in giro e esprimiamo voto contrario non perché contestiamo il merito di ciò che è scritto ma per non farci prendere in giro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 449

Astenuti 31

Maggioranza 225

Hanno votato256

Hanno votato no 193).

(Esame dell'articolo 35 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Lovelli. Ne ha facoltà.

MARIO LOVELLI. Signor Presidente, intervengo per motivare l'astensione del gruppo del Partito Democratico, già espressa in sede di IX Commissione al momento di esprimere il parere consultivo. Questo è uno di quei casi in cui il modo affrettato e parcellizzato con cui stiamo lavorando finisce per incidere negativamente sulla qualità del lavoro legislativo.

La Commissione competente di merito, infatti, avrebbe dovuto essere la IX Commissione che, invece, ha avuto solo lo spazio di 15 minuti per esprimere il parere consultivo nella seduta del 27 settembre. La materia in esame, invece, riveste un'importanza economica e sociale rilevante; basti ricordare che, a livello di Unione europea, si tratta di un mercato che vale 90 miliardi di euro e che impiega 1,7 milioni di persone, mentre nel nostro Paese sono 150 mila gli addetti di Poste italiane con 14 mila sportelli e 70 le agenzie private del settore con 300 dipendenti.

La materia, quindi, meritava un'attenzione più pregnante, soprattutto perché stiamo attuando, con questo articolo, la direttiva 6/2008/CE che, innovando la precedente direttiva postale 97/67/CE, stabilisce che gli Stati membri adottino le misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che il servizio svolge nella coesione sociale e territoriale del Paese.

Da questo punto di vista, il testo alla nostra attenzione appare debole per due motivi: da una parte, individua nel Ministero delle comunicazioni l'autorità di regolazione del settore postale, riproponendo un ruolo di controllore-controllato che rischia di indebolire i provvedimenti necessari per rendere accessibile la rete postale pubblica a tutti gli operatori, con ciò rispondendo effettivamente alle esigenze di tutela della concorrenza e di corretto posizionamento del mercato.

A questo proposito, il recente rapporto 2008 dell'istituto Bruno Leoni, nel fare l'analisi sull'indice di liberalizzazione dei servizi, individua il mercato postale italiano in una fascia intermedia, laddove si parla di liberalizzazione dal punto di vista normativo, mentre lo individua nella fascia bassa, laddove in particolare rileva che manca un organo di regolazione pubblica indipendente.

Quindi, questo articolo, pur introducendo elementi importanti a garanzia dei diritti degli utenti del servizio postale, intervenendo quindi nella disciplina dei reclami degli utenti e della possibilità di rimborsi e compensazioni per i disservizi, non risponde però al problema della gestione del servizio universale, attualmente in capo a Poste italiane, per valorizzare intanto il ruolo di un'azienda che oggi è partecipata dallo Stato in modo maggioritario (65 per cento: Ministero dell'economia, 35 per cento: Cassa depositi e prestiti), ma soprattutto per affermare un principio di garanzia per le aree periferiche del Paese dalle quali già oggi vengono evidenziati spesso motivi di insoddisfazione e critica al servizio.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIO LOVELLI. Allora, concludendo, pensiamo che questa sia una norma non risolutiva e insufficiente, che la materia meriti una regolamentazione più organica rispetto alla quale il Partito Democratico è impegnato a portare avanti una proposta di legge apposita, riprendendo il disegno di legge del Governo Prodi, S. 1366, sulle autorità di regolazione, il cui iter di approvazione è rimasto interrotto nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIO LOVELLI. Allo stesso tempo, riteniamo importante un intervento normativo complessivo - concludo veramente, signor Presidente - individuando il ruolo del servizio postale di Poste italiane all'interno di quei livelli essenziali minimi civili e sociali che debbono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 271

Astenuti 205

Maggioranza 136

Hanno votato265

Hanno votato no 6).

Prendo atto che i deputati Abrignani, Di Biagio, Del Tenno e Antonio Vincenzo Fontana hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Palomba ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 36 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36 (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo e credo che sarebbe stato opportuno che il Governo e le Commissioni ne avessero proposto la soppressione. Si tratta di un articolo che sopravvive con un'enfasi alquanto impropria e con una dichiarazione di eccessive ambizioni, in quanto annuncia una riforma della pubblica amministrazione in nome dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e, infine, dell'articolo 197 del trattato sull'Unione europea.

Viceversa, si tratta di un testo in parte svuotato dallo stralcio della finanziaria e, in parte, contenente una serie di misure di buonsenso e di manutenzione della pubblica amministrazione. Credo, quindi, che in linea generale il Ministro Brunetta farebbe bene ad usare una maggiore sobrietà di toni a partire da questo testo, sopprimendo, quindi, l'articolo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 443

Astenuti 29

Maggioranza 222

Hanno votato256

Hanno votato no 187).

(Esame dell'articolo 40 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Nicolais. Ne ha facoltà.

LUIGI NICOLAIS. Signor Presidente, questo articolo fa parte di un capo che ha un titolo molto ambizioso: «Piano industriale della pubblica amministrazione», in cui invece sono presenti una serie di articoli molto deboli e molto spesso anche con scarso effetto. Infatti, l'articolo 40, che condividiamo appieno nel suo spirito, manca totalmente di una norma sanzionatoria che sia collegata a questo. Pertanto, non è più una norma prescrittiva, ma diventa soltanto una «norma manifesto» con scarsa efficacia. Pertanto, ci asterremo nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 272

Astenuti 196

Maggioranza 137

Hanno votato252

Hanno votato no 20).

Prendo atto che la deputata Ravetto ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 41 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 41 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sulle proposte emendative Amici 41.1 e Borghesi 41.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 41.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, leggo testualmente l'articolo in esame, con particolare riferimento al comma 2, che chiediamo venga soppresso: «Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione». Questo articolo solleva alcune questioni che non sono state risolte nel corso del dibattito.

La prima è di carattere generale e si riproporrà anche per altri articoli: è in atto nel Paese un dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione. Vi sono le dichiarazioni del Ministro Brunetta, vi sono annunci di piani e praticamente «a pezzi» si introduce questa discussione al di fuori di un disegno organico così come, invece, viene annunciato.

Inoltre, entrando nel merito, cosa significa il fatto che le amministrazioni provvedono al congelamento dei posti? Il termine «congelamento», lo sappiamo, si presta a interpretazioni molteplici, se non ambigue: non c'è nessuna datazione temporale che dia un riferimento a questo congelamento, non si capisce se significhi la possibilità di un ripristino o se di fatto costituisca una riduzione degli organici.

Ma anche sulla temporanea riduzione dei fondi per la contrattazione, voglio sottolineare che sia nel caso dei posti che nel caso dei fondi si usa la preposizione «dei» e non «di»: quindi non c'è un margine di discrezionalità. Il congelamento dei posti e il congelamento dei fondi significa tutti i posti e tutti i fondi relativi alla questione in discussione. Ma cosa significa riduzione dei fondi della contrattazione, con un dibattito aperto su tutta la materia delle retribuzioni nella pubblica amministrazione?

In sostanza, signor Presidente, questo articolo apre una serie di problemi, non li chiude. Non risolve dei problemi ma pone, con forti preoccupazioni, una serie di argomenti e di questioni che avrebbero bisogno di essere non solo chiariti ma anche affrontati in un ambito sia legislativo, sia di discussione molto più serio e organico.

Per queste ragioni a noi pare che il comma 2 dell'articolo 41 non abbia ragione di essere portato avanti e ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 41.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 446

Astenuti 28

Maggioranza 224

Hanno votato191

Hanno votato no 255).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 41.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, non avendo l'Aula accolto la proposta emendativa di soppressione del comma 2, noi facciamo una proposta che in qualche modo va a temperare o comunque a prendere atto del fatto che, così com'è, il comma 2, fa riferimento ad un'azione, «congelamento dei posti», che non si capisce che significato abbia. Perché se quei posti non hanno più ragione d'essere allora è meglio eliminarli; non si capisce che senso avrebbe congelarli nel momento in cui si riducono i fondi relativi ai posti medesimi.

Per questo motivo la nostra proposta è di sostituire le parole: «provvedono al congelamento dei posti» con le seguenti: «possono prevedere, in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma 1, all'eventuale riduzione del personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di mobilità nella pubblica amministrazione».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 41.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 466

Astenuti 3

Maggioranza 234

Hanno votato211

Hanno votato no 255).

Prendo atto che i deputati Nunzio Francesco Testa e De Poli hanno segnalato che non sono riusciti a votare a favore.

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, anche in questo caso prendo a riferimento il testo perché in questo modo risulta più chiaro il ragionamento. All'articolo 42 si legge: «ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata (...) il Governo (...) può avviare i trasferimenti dei suddetti beni o risorse mediante uno o più decreti della Presidente del Consiglio dei ministri».

Ora io mi chiedo se questo non sia esattamente un argomento da federalismo fiscale, da trattare secondo le regole, le modalità, le logiche che presiederanno alla discussione sul federalismo fiscale.

Per quale ragione, quindi, vi è questa anticipazione, peraltro inutile (non volendo avere sospetti, la considero inutile)?

Per questo motivo, chiediamo la soppressione dell'articolo 42. Cito frasi precise in esso contenute: «ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse» (si fa riferimento esplicito al trasferimento delle risorse); «sulla base di accordi con le autonomie locali» (si fa riferimento alla conferenza unificata); si fa riferimento, inoltre, alle modalità con le quali il Governo può trasferire. Siamo esattamente all'interno di un capitolo che non dico sia estraneo a questa discussione, ma che sicuramente sarebbe molto più serio, opportuno ed anzi necessario discutere all'interno del provvedimento sul federalismo fiscale. Chiediamo, pertanto, di rinviarne la trattazione a quella discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 41.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 437

Astenuti 27

Maggioranza 219

Hanno votato253

Hanno votato no 184).

Prendo atto che i deputati Nunzio Francesco Testa e De Poli hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

(Esame dell'articolo 42 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 42 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

MAINO MARCHI. Signor Presidente, riteniamo che il contenuto e la materia affrontati dall'articolo 42 non dovrebbero far parte di questo provvedimento collegato. Si tratta di una materia tipica da Carta delle autonomie e da federalismo fiscale, da affrontare in altri provvedimenti. Anche il provvedimento in esame, invece, è stato inserito in un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, che a questo punto dei lavori, oggi, è bene richiamare nelle sue caratteristiche fondamentali.

Si tratta, innanzitutto, di una manovra che riteniamo depressiva. Abbiamo sostenuto che occorresse affrontare insieme i temi del risanamento e della crescita, così come aveva fatto, nella precedente legislatura, il Governo Prodi. Il Governo ci ha sempre risposto che è intervenuto in una situazione di crisi internazionale estremamente grave, per mettere al sicuro i conti pubblici del nostro Paese.

Da questo punto di vista, ritengo interessante la valutazione della manovra finanziaria compiuta dal centro studi economia reale, che fa riferimento al senatore Baldassarri (non parlo, quindi, di posizioni della sinistra). In essa si sostiene che, confrontando gli effetti della manovra varata dal Governo nello scorso mese di luglio con gli andamenti tendenziali, emerge con chiarezza che tale manovra, mirata al riequilibrio finanziario dei conti pubblici, determina effetti, seppur lievi, di freno sulla crescita economica. La minore crescita economica, in tutti i modelli econometrici e, probabilmente, anche nella realtà dei sistemi economici, attiva una retroazione sugli stessi andamenti di finanza pubblica e, quindi, rende più fragile lo stesso obiettivo di riequilibrio finanziario.

Vi sono, perciò, contestualmente due elementi negativi: sia quello riguardante la crescita, sia, in particolare rispetto al rapporto tra deficit e PIL, una maggiore difficoltà a raggiungere gli obiettivi previsti (in modo particolare nel 2011) e anche con riferimento al rapporto tra debito e PIL.

In ordine a quest'ultimo rapporto, da parte del centro studi economia reale si ritiene che sia ben difficile che, nel 2011, esso giunga al 97 per cento, come è stato indicato nel DPEF. Siamo di fronte, quindi, a una manovra con queste caratteristiche, dove non vi sono sostanzialmente interventi sul versante della crescita, proprio nel momento in cui si conferma che la nostra è l'economia che in Europa va peggio.

In modo particolare, non ci sono interventi a sostegno della domanda interna, che è il problema vero, per quanto riguarda la crescita.

È una manovra che aumenta le tasse. Abbiamo avuto una campagna elettorale in cui questo è stato uno dei temi predominanti. Ci sono state promesse di portare la pressione fiscale al di sotto del 40 per cento, mentre adesso le previsioni per i prossimi anni considerano che si rimanga al di sopra del 43 per cento. Ma non solo. Nello stesso DPEF, si prevede che, con la manovra, il livello programmato di pressione fiscale sia superiore a quello tendenziale, cioè senza manovra del Governo la pressione fiscale sarebbe più bassa rispetto a quanto sarà con la manovra del Governo.

Non si interviene sul potere d'acquisto delle famiglie. Questo è il tema, a nostro avviso, fondamentale, perché detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti e per i pensionati potrebbero permettere contestualmente di aumentare il potere d'acquisto delle famiglie, di ridurre le tasse e di aiutare la crescita, sviluppando i consumi. Questo è ancora più grave, oggi, in una situazione che vede un quadro internazionale mutato in termini molto pesanti e, quindi, ancora peggiorato rispetto alle previsioni e al quadro del DPEF. Invece, di interventi per la crescita, per il potere d'acquisto delle famiglie, per le detrazioni fiscali, abbiamo un collegato che non interviene su queste priorità né su materie ben delineate, ma è un affastellamento di misure diverse (lo ha sottolineato nella discussione generale l'onorevole Zaccaria e io lo ribadisco).

È un provvedimento che contiene una riforma del processo civile fatta in Commissione bilancio. Tra l'altro, il titolo stesso del collegato cambia su questo punto, ma solo adesso che siamo alla fine dell'esame, ricomprendendo solo ora questa materia nel titolo. Non si è voluto lo stralcio di questo aspetto in Commissione giustizia, per motivazioni non condivisibili. Il Governo ha sostenuto che la riforma del processo civile può avere effetti positivi sulla competitività e per questo motivo doveva essere inserito all'interno di questo collegato. È vero che si tratta di una materia che ha effetti sulla competitività del Paese, ma assumendo questo parametro si rischia che le Commissioni di merito siano spogliate molte volte del loro ruolo e si riporti tutto all'interno della Commissione bilancio.

Non si è tenuto debito conto del parere delle Commissioni, in particolare - lo ricordo, visto che intervengo sull'articolo 42 - in materia di enti locali, di autonomie locali. Mi riferisco, soprattutto, all'articolo 19, che abbiamo già esaminato, sulle centrali di committenza.

La Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, presieduta dall'onorevole Alessandri, aveva proposto all'unanimità uno stralcio totale o parziale di quell'articolo. Dobbiamo dire che la Commissione è stata bocciata dal Governo e dalla maggioranza (solo l'opposizione ha sostenuto quella misura), anche in questo caso per motivazioni che riteniamo non condivisibili. Sull'articolo 42 c'erano pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione per le questioni regionali.

Siamo di fronte ad una grande contraddizione. Si parla di federalismo fiscale, se ne parla continuamente. Esso dovrebbe definire un quadro di competenze e di risorse delle diverse articolazioni dello Stato, ma poi continuamente si assumono provvedimenti che riguardano le autonomie locali di stampo centralistico, fuori da quel contesto, dall'ICI, al nuovo patto di stabilità, agli ulteriori tagli ai trasferimenti previsti nel decreto-legge n. 112 del 2008.

Sulla sicurezza si danno nuove funzioni senza risorse aggiuntive, anzi con meno risorse. Si è intervenuti sui servizi pubblici locali, sulle comunità montane e con questo collegato si continua, come abbiamo visto per l'articolo 19, il 30 sui piccoli comuni e, ora, per il 42.

Si interviene in materia di trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali, questione che non può essere definita prima del federalismo fiscale e della carta delle autonomie, perché quello è il vero piano industriale della pubblica amministrazione.

Può esserlo solo congiuntamente a quel momento o successivamente, non prima.

Anche sulla sussidiarietà orizzontale, si chiede agli enti locali di individuare i servizi la cui erogazione è affidata ai privati entro dodici mesi, quando non sarà ancora definito il quadro di riferimento, perché è previsto, nell'ultima versione della riforma, che i decreti legislativi di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale verranno adottati solo dopo ventiquattro mesi, due anni, dall'approvazione della legge delega, e dobbiamo ancora cominciarne la discussione. Non abbiamo ancora la proposta definitiva del Governo.

E poi il tema della sussidiarietà: è un obbligo o una scelta, per quanto riguarda gli enti locali? In questo modo, lo si prefigura come un obbligo; è materia su cui dovrebbe esserci una discussione non all'interno di un collegato alla finanziaria.

E fuori da qualsiasi contesto, si fissano dei numeri; si rischia, a volte, di darli, a forza di prevedere numeri diversi nei vari provvedimenti. Il comma 3 dell'articolo 42 fissa, ad esempio, il numero di 20 mila abitanti come livello minimo per la gestione associata dei servizi.

Anche questa credo che sia materia da Carta delle autonomie; è in quel contesto che bisogna darsi delle regole e non operare di volta in volta con provvedimenti che affrontano solo una parte particolare.

Il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno anche sottolineato che non è chiarito il rapporto tra questo comma dell'articolo e l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha affrontato il tema dei servizi pubblici locali.

In sostanza, l'articolo 42 è la dimostrazione, credo, dell'inadeguatezza di questo collegato ad affrontare i problemi del Paese, i problemi dell'economia e anche i problemi della pubblica amministrazione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Avverto che è stato ritirato dal presentatore l'emendamento Luciano Dussin 42.3.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 42.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti Amici 42.1, Aniello Formisano 42.2, sugli identici emendamenti Marchi 42.4 e Giudice 42.5 nonché sull'emendamento Borghesi 42.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 42.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, non intendo ripetere gli argomenti che stiamo sostenendo relativamente agli articoli 41, 42 e 43. Siamo di fronte ad una materia che avrebbe meritoriamente la necessità di essere discussa non solo con più tempo, ma anche in una sede più competente.

Questi articoli si sostituiscono, in qualche modo, come anche il collega Marchi ricordava poco fa, alla discussione sul federalismo fiscale, e, avendo già affrontato e precisato questi argomenti, non faccio altro che sottolinearli all'attenzione del Governo e all'attenzione dei colleghi, in quanto, francamente, non si capisce la ragione di un'insistenza su una materia che legittimamente poteva essere affrontata e dovrà essere affrontata tra poche settimane.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 42.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 460

Astenuti 6

Maggioranza 231

Hanno votato209

Hanno votato no 251).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 42.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, chiediamo con l'emendamento in esame, che al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, si modifichi la parte dove si prevede che venga acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Noi pensiamo, e crediamo sia assolutamente doveroso, che, laddove si ipotizzino trasferimenti di risorse e di funzioni agli enti territoriali - quindi, una forma in qualche modo di applicazione anticipata del federalismo rispetto alla futura legge (quando ci sarà) -, gli schemi di decreto vengano esaminati, sotto il profilo della competenza di merito, da parte delle Commissioni competenti per materia. Per questo, riteniamo che sia doveroso nei confronti di questo Parlamento permettere una valutazione anche da parte delle Commissioni di merito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 42.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 469

Astenuti 4

Maggioranza 235

Hanno votato214

Hanno votato no 255).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Marchi 42.4 e Giudice 42.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

MARCO CAUSI. Signor Presidente, mi auguro che la maggioranza e il relatore vogliano ascoltare le argomentazioni che mi portano a invitarli ad approvare l'emendamento in esame, e cioè a sopprimere il comma 3 di questo articolo. Queste argomentazioni sono scritte a pagina 5 dell'atto parlamentare su cui stiamo discutendo, a firma del Comitato per la legislazione, che ci ricorda che il comma 3 si sovrappone, e non si capisce bene in quale modo si coordini con (o contraddica) una recentissima norma approvata in Aula (col voto contrario del Partito Democratico, ma pur sempre approvata), e cioè l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Neanche due mesi fa abbiamo dato una delega al Governo, autorizzandolo ad adottare uno o più regolamenti aventi fra le altre finalità quella di prevedere che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata. L'obiettivo è comune: tutti pensiamo che i piccoli comuni e le piccole gestioni debbano progredire verso dimensioni e bacini più ampi; la delega è già stata data al Governo per fare un'analisi che tenga conto dei parametri tecnici e industriali di questo processo. Il comma in questione si sovrappone a tale previsione, tanto è vero che la stessa Commissione per le questioni regionali, nell'emanare parere favorevole sul provvedimento in esame, chiede però, nel caso di questo comma, che sia inoltre attuato un coordinamento normativo fra esso e la previsione del decreto-legge n. 112 del 2008. Invito quindi davvero la maggioranza e il relatore a riflettere su come voteranno sull'emendamento in esame, perché la mia impressione è che si compia un intervento che contraddittoriamente si sovrappone ad una normativa molto delicata, perché i servizi pubblici locali rappresentano un ganglio vitale del nostro sistema socioeconomico: parliamo di gestioni idriche e ambientali, rifiuti, trasporti, distribuzione elettrica, distribuzione del gas. È un settore fondamentale, che vive già da molti anni, direi, ma soprattutto negli ultimi mesi, in uno stato di costante fibrillazione regolamentare e normativa.

Con questa norma aggiungiamo confusione a confusione; agiamo - anzi agite, come maggioranza e come Governo, perché il nostro voto sarà contrario - in modo superficiale e pasticciato; continuate ad affastellare norme contraddittorie che, però, non ci permettono ancora di affrontare le due questioni cruciali di questo settore, che sono quella di una maggiore concorrenza e di un rafforzamento ed ampliamento dei bacini e delle basi industriali del settore.

Vi invito quindi ancora a riflettere: lavoriamo sulla delega già data al Governo per l'accorpamento dei servizi pubblici locali, in quella delega lavoriamo per parametri tecnici ed economici sensati ed eliminiamo una norma come questa che, oltre a sovrapporsi e ad essere confusa, sembra determinare un processo di tipo meramente burocratico ed obbligatorio che non tiene in conto parametri tecnici ed industriali fondamentali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che i colleghi della Lega Nord hanno ritirato un loro identico emendamento; questo mi fa pensare che tra un po' si appresteranno a votare secondo il parere dei relatori e del Governo, e quindi contro un principio che fino a pochissimi momenti fa ritenevano invece giusto supportare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, il Governo si era espresso conformemente al parere contrario espresso dal relatore su emendamenti che sostanzialmente rappresentavano la gran parte dell'opinione prevalente di quest'Aula in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che anticipa, con la previsione di una serie di decreti del Governo, provvedimenti che dovrebbero essere assunti nell'ambito di un quadro organico che dovrebbe essere rappresentato dall'attuazione della norma costituzionale relativa al federalismo fiscale.

Mi pare di avere capito che i colleghi della Lega hanno ritirato il loro emendamento, e vorrei capire, se fosse possibile in una discussione pacata e seria in quest'Aula, quali siano i motivi che hanno addotto gli amici della Lega per ritirare un emendamento così importante in relazione alla politica di carattere federalista di questo Parlamento e in relazione alle proposte che pervengono in questa materia dal Governo.

Non ho capito invece se il collega Osvaldo Napoli, che è il vicepresidente dell'ANCI, ritenga opportuno mantenere la sua opinione - che io ed il gruppo del Partito Democratico, anche attraverso un emendamento, condividiamo - circa la soppressione del comma 3 dell'articolo 42. In questo caso penso che potremmo tutti convergere sulla richiesta al Governo e ai relatori di rivedere la loro posizione, in modo tale che l'articolo 42, comma 3, venga superato da una decisione comune dell'Aula e venga nuovamente affrontato in una sede più propria (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marchi 42.4 e Giudice 42.5, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 464

Astenuti 3

Maggioranza 233

Hanno votato213

Hanno votato no 251).

Prendo atto che il deputato Corsini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 42.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, qui è la maggioranza stessa che approva un principio per cui si dice che i comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a ventimila abitanti.

È, né più né meno, lo stesso principio che ho enunciato illustrando due emendamenti dell'Italia dei Valori che tendono ad applicare, pari pari, la stessa ragionevolezza, che è quella di un numero di utenti sufficiente a rappresentare una massa critica perché possa essere svolto un servizio, e che era esattamente lo stesso principio per il quale si dovrebbe far valere questa massa critica anche per gli altri servizi generali gestiti dai comuni.

Parliamo, quindi, dei servizi tecnico-amministrativi, nonché di funzioni e servizi di polizia municipale, di protezione civile, del territorio, di sviluppo economico, di servizi sociali, di scuole, di servizi scolastici e di attività ricreative. A noi pare che questa sia la strada giusta perché si possa realmente ottenere una riduzione dei costi per la finanza pubblica complessiva, senza che questo porti a una reale riduzione dei servizi per i cittadini oppure ad un aggravio del contributo che ai cittadini viene richiesto sotto svariate forme, fossero anche quelle di preventivare un aumento delle multe per la circolazione degli autoveicoli. Se questa riflessione, il Governo, la maggioranza e i relatori, l'hanno compiuta per i servizi pubblici locali, non si capisce perché non si possa estendere anche agli altri servizi dei comuni (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 42.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 460

Astenuti 3

Maggioranza 231

Hanno votato35

Hanno votato no 425).

Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Naccarato. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO NACCARATO. Signor Presidente voteremo contro l'articolo 42 per i motivi che sono stati illustrati con grande precisione dai colleghi del gruppo del Partito Democratico e mi riferisco in particolare al comma 3 dell'articolo 42 rispetto al quale, come da ultimo rilevato dall'onorevole Quartiani, è successo un fatto davvero curioso. Ci siamo trovati in presenza dell'emendamento Luciano Dussin 42.3 presentato dal gruppo della Lega Nord - identico all'emendamento presentato anche dal mio gruppo - che è stato ritirato in fase di votazione. Francamente, risulta difficile comprendere perché, all'interno del testo, prima è stato introdotto questo comma, poi si è provato a correggerlo, e alla fine lo si è lasciato invariato così come era stato presentato. Ciò di per sé rappresenta un argomento che vale il voto contrario sull'intero articolo, perché mette in discussione in maniera pesante l'autonomia dei comuni, in particolare di quelli più piccoli, facendo esplicito riferimento ai comuni con meno di ventimila abitanti, che sono peraltro la realtà più numerosa nell'ambito dell'organizzazione dei servizi pubblici locali. Tali comuni verranno fortemente penalizzati perché si prescrive loro la modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali. Peraltro, anche il Comitato per la legislazione su questo aspetto aveva espresso un parere molto netto chiedendo che questa norma venisse valutata in maniera differente, cogliendo così la contraddizione tra essa e la precedente statuizione dal Governo approvata, questa estate, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 2008. Questo è un articolo tipico in cui si vede la confusione con cui il Governo ha operato in questa materia. Vi sono norme che vanno in contraddizione con altre precedentemente approvate, vi è un dibattito in corso fuori da quest'Aula in cui si affermano cose esattamente contrarie a quelle che poi sono contenute nei provvedimenti all'esame dell'Aula. Tutto ciò non consente di legiferare in maniera adeguata su materie così delicate. In sostanza, l'articolo 42 rappresenta un passo indietro su una materia molto delicata per gli enti locali e i comuni in particolare, sull'organizzazione dei servizi pubblici locali. Per queste ragioni, voteremo contro l'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 42.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 435

Astenuti 25

Maggioranza 218

Hanno votato250

Hanno votato no 185).

Prendo atto che il deputato Baldelli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Secondo le intese intercorse tra i gruppi, anche al fine di consentire il seguito della discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1634 - Conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, sospendiamo l'esame di questo provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani alle 9,30. Dopo una breve sospensione passeremo, quindi, al seguito della discussione sulle linee generali del provvedimento in materia di istruzione e università.

Avverto informalmente i colleghi che la seduta di domani mattina riprenderà con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1441-bis, con immediate votazioni.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 20.

La seduta, sospesa alle 19,35, è ripresa alle 20,05.

(omissis)

La seduta termina alle 21,35.


 


 

Allegato A

 

Seduta n. 57 di martedì 30 settembre 2008

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, DA 22 A 24, 31, 32, DA 37 A 39, DA 65 A 67 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008)
(A.C. 1441-BIS-A)

 


A.C. 1441-bis-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

Capo II

INNOVAZIONE

Art. 14.

(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;

b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture tra i diversi operatori;

c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;

e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decretilegislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II

INNOVAZIONE

ART. 14.

All'articolo 14 premettere il seguente:

Art. 014. - (Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 - Obiettivo «Convergenza»). - 1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da: «È istituito» fino a: «di livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

014. 01. (ex 2. 02.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'articolo 14 premettere il seguente:

Art. 014. - 1. All'articolo 6-ter, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

014. 02. (ex 4. 04.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni aggiungere le seguenti: e d'intesa con le stesse.

14. 1. (ex 14. 5.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

14. 2. (ex 14. 4.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il Governo individua aggiungere le seguenti: e sottopone al CIPE per l'approvazione.

14. 200. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

14. 3. (ex 14. 6.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

14. 4. Zaccaria, Duilio.

Subemendamento all'emendamento 14. 201. del Governo

All'emendamento 14. 201. del Governo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, attribuendo priorità di esecuzione alle imprese già operanti sul territorio nei settori di cui al presente articolo, indipendentemente da requisiti dimensionali, in modo tale che l'intervento pubblico sia di sostegno all'occupazione e allo sviluppo delle medesime imprese operanti nello specifico settore della realizzazione di reti di telecomunicazione.

0. 14. 201. 1. Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada.»

6. All'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, titolo II, disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.»

7. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

14. 201. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14. 5. (ex 14. 2.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) avvio di un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.

14. 6. (ex 14. 1.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo IV

CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 19.

(Centrali di committenza).

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza trail prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IV

CASA E INFRASTRUTTURE

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: lavori, servizi e forniture fino a:, dei provveditorati alle opere pubbliche con le seguenti: servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.

Conseguentemente, al medesimo comma:

capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: lavori,;

sopprimere il capoverso 3-sexies;

sopprimere il capoverso 3-decies;

capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: lavori,

19. 1. (vedi 19. 1.) Mariani, Vannucci.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, anche in deroga all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

19. 2. (ex 19. 8.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7.

19. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo aggiungere le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. 3. (ex 19. 11.) Calabria.

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo aggiungere le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 6.

19. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 19. 11.) Calabria.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-sexies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l'ammontare della quota premiale di cui al comma 3-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

19. 4. Zaccaria, Duilio.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

 19. 5. (ex 19. 2. e 19. 12.) Misiani, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Rubinato.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

 19. 6. (ex 19. 3.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

 19. 7. (ex 19. 5. e 19. 6.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis. - 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica».

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

19. 01. (ex 19. 04.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis. - (Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in basead un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Se già esistenti, tali ulteriori gestioni, servizi od attività cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Se tali ulteriori gestioni, servizi od attività sono svolte tramite altre società da essi controllate o partecipate, i soggetti di cui al presente comma hanno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per dismettere le relative partecipazioni azionarie. I proventi delle suddette dismissioni non entrano nel computo ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.»

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La definizione di tali bacini unificati ottimali di gara è invece obbligatoria per più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di un'utenza di almeno 20.000 abitanti».

19. 02. (ex 21. 02.) Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI

Art. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. (ex 25. 3.) Zaccaria, Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25. - 1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art.15-bis. (Chiarezza dei testi). - Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

25. 2. Zaccaria, Duilio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative.

25. 3. (ex 25. 1.) Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 25-bis

ARTICOLO 25-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive modificazioni.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezzadell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti»;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;

c) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata invigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

5. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.

6. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: di efficacia sono aggiunte le seguenti:, di imparzialità e, al comma 1-ter, dopo le parole: il rispetto sono aggiunte le seguenti: dei criteri e.

26. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parole da: una manifestazione fino alla fine del comma con le seguenti: l'adozione di un provvedimento espresso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

comma 8, primo periodo, dopo la parola: senza aggiungere le seguenti: necessità di;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

26. 201. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

26. 200. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, sopprimere le parole da:, indipendentemente fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sopprimere i commi 2 e 3.

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: si prescrive in cinque anni.

26. 202. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:, anche con le seguenti:; di esso si tiene conto.

26. 203. Governo.

(Approvato)

Sopprimere i commi 5 e 6.

26. 204. Governo.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui al comma 1.

2-ter. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

2-quater. Il rapporto di cui al comma 2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;

c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), numero 1, premettere il seguente:

01) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «venti».

27. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 200. Governo.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

28. 200. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

28. 1. Zaccaria, Duilio.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2) identico:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate aiprivati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza di regioni ed enti locali.

29. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 30.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domicialiare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

 

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sopprimere i commi 1 e 2.

30. 1. (vedi  30. 13.) Amici, Baretta, Giovanelli, Rubinato.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: farmacie pubbliche e private aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di distribuzione dei farmaci.

30. 2. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari,

30. 3. Livia Turco, Miotto, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari.

30. 4. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: realizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari,

30. 5. Livia Turco, Miotto, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: consentire aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari,

30. 6. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: entro il limite fino alla fine della lettera.

30. 7. Livia Turco, Miotto, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

 30. 8. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

 30. 9. Oppi, Galletti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in presenza di situazioni aggiungere le seguenti: di insostenibilità economica e.

30. 10. Marinello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza.

30. 11. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di compensare i disagi delle popolazioni residenti nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità annua di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali prevista dal comma 1 del presente articolo, sul territorio di tali comuni deve essere garantita la presenza di almeno un punto vendita con un farmacista per la distribuzione di farmaci SOP, OTC, di automedicazione, veterinaria, omeopatia, integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, nonché per l'auto misurazione gratuita detta pressione arteriosa o per il noleggio di aerosol.

30. 12. (ex 30. 3.) Rubinato.

Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

3. Due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, devono obbligatoriamente costituire un Unione di comuni, in modo che la popolazione complessiva dei comuni appartenenti all'Unione sia almeno pari a 20.000 abitanti. A tali unioni si applicano le norme previste per le unioni di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. L'Unione di comuni è tenuta a presentare un bilancio consolidato ed al pieno rispetto della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

30. 13. (ex 30. 18.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 51, comma 2, dopo le parole: «carica di sindaco» sono aggiunte le seguenti: «in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

30. 14. (ex 30. 24.) Zeller, Brugger.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituita».

 30. 15. (ex  30. 25. e   30. 28.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituita».

 30. 16. (ex  30. 19.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle

funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituita».

 30. 17. (ex  30. 15. e  30. 31.) Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Rubinato.

Al comma 3, lettera h), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «inferiore a» con le seguenti: «sino a».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «inferiore a» con le seguenti: «sino a»;

al comma 5, sostituire le parole: «inferiore a» con le seguenti: «sino a».

30. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, nonché per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti e che per le funzioni associate sia presente in ogni comune almeno uno sportello a disposizione del pubblico.»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.».

30. 18. (ex 30. 22.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

 30. 19. (vedi  30. 20.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui

popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

 30. 20. (vedi  30. 26.) Osvaldo Napoli.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia costituita da» con le seguenti: «ad essa facciano riferimento».

30. 301. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: almeno quattro comuni con le seguenti: un numero di comuni non superiore a cinque.

30. 21. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 6 lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

30. 22. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.

 30. 23. (ex  30. 21.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.

 30. 24. (ex  30. 27.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - (Disponibilità e mobilità). - 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unicodelle leggi sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è soppresso;

b) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito fondo».

30. 25. (ex 30. 12.) Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2009».

30. 302.Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2009».

7-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

30. 302. (Nuova formulazione)Governo.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine il decreto può essere emanato.

5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affariesteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33. - (Interventi di emergenza umanitaria). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

33. 1. (vedi 33. 3.) Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

33. 3. (vedi 33. 2.) Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dal con le seguenti: dall'articolo 2, commi 1 e 3, del.

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: di natura umanitaria, sociale o economica con le seguenti: di carattere emergenziale o di natura umanitaria;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interventi aggiungere le seguenti: straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

33. 4. (vedi 33. 1.) Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dal con le seguenti: dall'articolo 2, commi 1 e 3, del.

33. 5. Zaccaria, Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sopprimere il comma 3.

33. 7. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.

33. 6. Contento, Landolfi.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

34. 1. (ex 34. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 41.

(Spese di funzionamento).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 2.

41. 1. (ex 41. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 2, sostituire le parole: provvedono al congelamento dei posti con le seguenti:possono provvedere, in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma l, alla eventuale riduzione del personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di mobilità nella Pubblica amministrazione.

41. 2. (ex 41. 3.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Sopprimerlo.

42. 1. (vedi 42. 4.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia, nonché.

42. 2. (ex 42. 7.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

 42. 3. (ex  42. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sopprimere il comma 3.

 42. 4. (ex  42. 5.) Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Zaccaria, Duilio.

Sopprimere il comma 3.

 42. 5. (ex  42. 9. e  42. 10.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: e dei servizi tecnico-amministrativi nonché le funzioni ed i servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative.

42. 6. (ex 42. 6.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

 


 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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58.

 

Seduta di MERCOLEDì 1à OTTOBRE 2008

 

presidenza del vicepresidente ANTONIO LEONE

 


La seduta comincia alle 9,35.

 

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008) (A.C. 1441-bis-A) (ore 9,37).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato da ultimo votato l'articolo 42.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,40).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento.

 

TESTO AGGIORNATO AL 02 OTTOBRE 2008

Si riprende la discussione.

(Esame dell'articolo 43 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 43 e delle proposte emendative ad esso riferite (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A). Se nessuno chiede di parlare sull'emendamento Amici 43.1, sospenderei...

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, credo che prima bisognerebbe chiedere se c'è qualcuno che vuole parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

PRESIDENTE. Lo faremo successivamente.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 10.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,05.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti 52.2, 52.3, 52.14, 52.25, 53.12, 53.19, 53.24 e 71.1.

Poiché prima della sospensione della seduta è stato omesso di chiedere se vi fossero interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 43, coloro che intendano intervenire possono chiederlo.

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, intervengo sul complesso delle proposte emendative all'articolo 43, ma anche in generale sulla parte di questo provvedimento che riguarda la pubblica amministrazione.

Nella giornata di ieri abbiamo fatto alcune considerazioni in ordine al fatto che in questo collegato siano state inserite delle norme relative sia alla giustizia, sia alla pubblica amministrazione. La maggiore efficienza di quest'ultima diventa un volano ed un elemento di sviluppo economico che dà certezza alle imprese, agli investitori e agli operatori in genere.

Innanzitutto fa piacere aver ascoltato sulle norme che riguardano la pubblica amministrazione anche l'ex Ministro Nicolais, intervenuto in un confronto e in un dibattito costruttivo in questo contesto. In parte, infatti, tali norme vanno nella direzione intrapresa proprio dal disegno di legge Nicolais, che - lo ricordiamo - nel corso della scorsa legislatura abbiamo affrontato in quest'aula con un confronto ampio e sereno ed altresì costruttivo. Tale provvedimento poi rimase fermo al Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera.

Il testo di cui stiamo oggi discutendo - dicevamo - riprende quel provvedimento in alcune sue formulazioni ed indicazioni principali, oltre ad aggiungere ulteriori elementi, quali la trasparenza dei testi, le buone prassi della pubblica amministrazione ed altri elementi virtuosi che riguardano la valutazione dei dirigenti, la tempistica con cui devono essere risarciti i cittadini nel caso gli sia riconosciuto un danno a causa dei ritardi della pubblica amministrazione, eccetera.

Crediamo che, in questo contesto, l'articolo 43 in esame, sul quale vi è un emendamento soppressivo, abbia un valore importante. Nel testo di questo articolo, infatti, vediamo applicato un principio effettivo di sussidiarietà verticale, in particolare in relazione alla mobilità delle funzioni amministrative. Infatti, gli enti amministrativi devono verificare se vi siano altri enti che possano svolgere le predette funzioni in modo più efficace ed economico e ai quali delegare tali funzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato, garantendo un risparmio di spesa ed una riallocazione delle risorse umane e strumentali dando corso ai conseguenti processi di mobilità.

Nel provvedimento in esame troviamo l'istituzione di un comitato interministeriale, oltre la parte riguardante gli immobili pubblici. A mio avviso, quest'ultima dà corso ad effetti virtuosi, in quanto prevede che le pubbliche amministrazioni favoriscano la piena utilizzazione e la fruizione dei propri edifici, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, da parte dei cittadini. Credo che questo sia un importante elemento di trasparenza, ma anche di contatto e di «amicizia» tra cittadini e pubblica amministrazione. Quest'ultima dev'essere volano di sviluppo ed elemento di moltiplicazione di servizi diretti proprio ai cittadini, in quanto essi rappresentano gli unici destinatari e i veri padroni della pubblica amministrazione, sebbene i poteri datoriali - e la responsabilità che ne consegue - debbano essere esercitati dallo Stato.

In questo senso il contributo che il Governo ha voluto dare a tutta la pubblica amministrazione, un incentivo ad una maggiore razionalizzazione ed efficienza della struttura della macchina dello Stato, è già visibile e tangibile. Si parla, infatti, di «effetto Brunetta», che è stato evocato da più parti anche nella discussione della giornata di ieri.

Colgo l'occasione per esprimere al Ministro Brunetta la mia personale solidarietà nei suoi confronti riguardo ad una vignetta, francamente di cattivo gusto, pubblicata ieri l'altro da un quotidiano (lo dico anche da autore di satira e da vignettista). Credo che il direttore della testata abbia fatto bene a prendere le distanze dall'oggetto e dal contenuto di questa vignetta, che ci è sembrata in qualche modo ledere il buon senso ed il buon gusto. Certamente tutto ciò non fa piacere e, seppure nel caso specifico ha riguardato il Ministro Brunetta, credo che la vignetta avrebbe suscitato l'indignazione comune se avesse riguardato chiunque altro, figuriamoci una persona così esposta in un clima del genere.

Tornando alla questione della pubblica amministrazione, in questo collegato vi sono norme importanti e, tra le altre, anche quella che affronteremo nell'articolo successivo; vi sono proposte emendative che possono essere in qualche misura considerate correttive, ma la dinamica parlamentare di confronto - anche attraverso i pareri del relatore e del Governo - interverrà nel merito; tuttavia, la proposta di un emendamento soppressivo ci sembra francamente eccessiva e costituisce un elemento cronico nella fisiologia degli emendamenti. Al di là di questa cronicità, ci sembra fuori luogo sopprimere un articolo che prevede che le amministrazioni possano delegare le proprie funzioni ad altri soggetti, che possono svolgerle meglio, peraltro senza oneri per lo Stato e senza dover predisporre risorse aggiuntive, garantendo al contempo i processi di mobilità. Pertanto, per quanto riguarda il mio gruppo, l'emendamento non ci sembra condivisibile.

È chiaro che da questa discussione sulla pubblica amministrazione emerge un elemento importante, che anche ieri in qualche modo è stato toccato: quello del ruolo dei dirigenti e della premialità nei loro confronti. Vi è tutto un mondo sindacale e anche politico che crede che i dirigenti siano una delle cause della inefficienza della nostra pubblica amministrazione. Noi crediamo che i dirigenti possano essere delle soluzioni al miglioramento della nostra pubblica amministrazione qualora vengano responsabilizzati, in tutti i sensi, e qualora si dia loro la possibilità di esercitare i poteri datoriali e di rispondere, nella loro figura dirigenziale, della efficienza o inefficienza delle loro strutture.

Siamo convinti che occorra trasformarli in figure apicali e datoriali, quasi in senso imprenditoriale, rispondendo dei profitti ma anche delle perdite delle proprie strutture. In tal senso vi è un combinato disposto di norme, contenute in questo provvedimento, nell'altro attualmente in discussione al Senato e in quello all'esame della XI Commissione, inerenti la pubblica amministrazione e il pubblico impiego, che all'interno della struttura ricopre un ruolo centrale.

La rivoluzione dei servizi al cittadino da parte della pubblica amministrazione si sta verificando in maniera serena e tranquilla.

Sta iniziando questa rivoluzione copernicana, sulla quale anche il confronto tra maggioranza e opposizione deve esserci, ma con onestà intellettuale. Diamo atto al Ministro Brunetta di avere svolto un grande lavoro anche in termini di immagine: l'effetto Brunetta si respira anche sull'assenteismo della pubblica amministrazione, a normativa vigente. Si deve prendere di petto, con senso del dovere e meritocrazia, una logica troppo spesso lassista, della quale purtroppo, come ha affermato il presidente di Confindustria della scorsa gestione, troppo spesso, un certo sindacato ha rischiato di apparire corresponsabile.

La logica del lassismo è tutt'altro che meritocratica: si tratta di una grande sfida che attiene non solo alla parte politica dell'opposizione (in particolare al Partito Democratico) e non solo al Parlamento e a tutti coloro che si sono occupati e si occupano con competenza (penso al collega Giovannelli e ad altri) di pubblica amministrazione, la seguono da tempo, ne conoscono i meccanismi e danno il loro contributo nelle discussioni parlamentari che abbiamo di fronte, cercando - ciascuno con la propria impostazione ed il proprio bagaglio culturale - di offrire un indirizzo che possa essere migliorativo rispetto alle proposte del Governo e dei singoli parlamentari.

Sappiamo anche, però, che la sfida del salto di qualità appartiene in larga parte anche al sindacato, in particolare alla CGIL. Da questo punto di vista, riteniamo che uno scatto d'orgoglio sarebbe utile, perché quello che stiamo realizzando nella pubblica amministrazione, ossia la rivoluzione copernicana che è in ballo in questo momento, è inarrestabile: è una rivoluzione popolare tra i cittadini, che ha origini antiche. Non è più l'era in cui si può sparare a zero contro personaggi come Pietro Ichino o contro coloro che denunciano le inefficienze nelle pubbliche amministrazioni. Oggi difendere la fannullagine e l'assenteismo non è più una rendita di posizione, anche se ciò comporta vantaggi in termini di consolidamento interno di alcune strutture.

In tal senso, questa battaglia è popolare. I cittadini in qualche modo già scherzano sull'effetto Brunetta, che però è un effetto reale. Crediamo che dialogare di riforma della pubblica amministrazione possa essere virtuoso, perché questo è il clima all'interno del quale ciò si può fare, anche con riferimento alle condizioni di equilibrio parlamentare.

C'è questo clima e c'è questa occasione, che non va persa: è necessario il confronto sulla pubblica amministrazione, sulla sua efficienza e sul pubblico impiego, al netto del dibattito sul contratto, che è ben altra dinamica industriale, sulla quale una riflessione deve essere pur fatta (rimandiamola, però, ad un secondo momento: vi saranno luoghi più adatti rispetto al dibattito in corso). Affrontare tale discorso in questo contesto è certamente una delle sfide che porta il Paese a diventare un Paese normale e ad avere una pubblica amministrazione che non abbia nulla da invidiare agli altri Paesi europei: ancora oggi, invece, vi è qualcuno che la vede come un ammortizzatore sociale.

Iniziare a dare un percorso di svolta è uno dei compiti che questo Governo e questo Parlamento hanno. Evidentemente, dialogare su questo aspetto è un diritto delle forze politiche e dei parlamentari, ma è anche un dovere, perché si tratta di un appuntamento importante.

Provvedimenti come questi prevedono al loro interno elementi di innovazione, su cui ieri - lo ripeto - il Ministro Nicolais ha avuto modo di esprimersi, con toni - mi è sembrato - relativamente critici. Gli do anche atto di onestà intellettuale, da un certo punto di vista: nel gioco tra maggioranza e opposizione ci sta che tutto quello che fanno maggioranza e Governo sia fatto male. Si è capito, però, che non proprio tutte le norme contenute nel provvedimento in esame sono malvagie e negative, come di solito si afferma.

Evidentemente, ci sono elementi che sono stati colti, che riprendono anche il percorso, al quale accennavo prima, di un provvedimento che già in questo Parlamento era stato parzialmente affrontato e licenziato, che è rimasto fermo al Senato della Repubblica la scorsa legislatura. Mi auguro che questo provvedimento ci dia l'occasione di ripartire e speriamo che, con buonsenso e con responsabilità, questo percorso sia avviato con il collegato ora al nostro esame, che continui con il collegato che tuttora è in Commissione lavoro e che possa proseguire con l'altro collegato, che in questo momento è al Senato e che arriverà alla Camera presto (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Amici 43.1, Borghesi 43.2 e Aniello Formisano 43.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 43.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, ho già avuto modo ieri sera di esprimere le mie valutazioni nel corso dell'esame degli articoli 41 e 42. L'articolo 43 completa questo ciclo di articoli che, di fatto, anticipano in maniera surrettizia la discussione sul federalismo fiscale. Voglio anche qui ricordare la frase del testo - penso al comma 2 - dove si afferma testualmente: «Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari ed organizzativi». Inoltre, al comma successivo, viene costituito un comitato interministeriale, il quale indica lo strumento giuridico di diritto privato e pubblico idoneo ad assicurare il miglior esercizio della funzione.

Francamente, trovo questa anticipazione sbagliata, non utile e nemmeno rispettosa del dibattito che dovremo fare sul federalismo. L'insieme di questi articoli è improprio, per cui è bene rinviare la discussione nella sede più opportuna, che è quella che ci attende. Solo per queste ragioni, chiediamo la soppressione dell'articolo 43, proprio perché diamo importanza al dibattito che ci attende sul federalismo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 43.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 446

Astenuti 6

Maggioranza 224

Hanno votato204

Hanno votato no 242).

Prendo atto che il deputato Abrignani ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario e che la deputata Froner ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 43.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, questo articolo intende, in qualche modo, dare il via alla dismissione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di tutte quelle attività che possono essere esercitate meglio da altri soggetti. Il principio può essere anche condivisibile, però si fa fatica ad accettare che un principio del genere si esplichi, quando poi diciamo semplicemente che dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

È evidente che qualunque impresa effettua delle attività di outsourcing tutte le volte che, facendo un bilancio tra il costo interno e il costo esterno, rileva come più favorevole l'affidamento all'esterno, ad altri, di quel tipo di attività, di procedura o di azione. Dunque, ha senso che si facciano operazioni di questo genere solo a condizione che si abbia un reale vantaggio per la pubblica amministrazione.

Mi riuscirebbe incomprensibile porre semplicemente come obiettivo che il costo per la finanza pubblica non aumenti: è evidente che dobbiamo dare un criterio decisionale ben diverso, che è quello della riduzione dei costi per il settore pubblico. In questo senso il nostro emendamento tende a sostituire la frase in cui si afferma: «dal trasferimento non possono in ogni caso derivare maggiori oneri per la finanza pubblica», con una formula come la seguente: «dal trasferimento devono in ogni caso derivare minori spese o maggiori entrate». Solo così sarebbe giustificata una operazione di outsourcing di attività gestite in questo momento all'interno della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor presidente, colleghi, mi sembra che abbiamo rinunciato alla possibilità di soppressione di questo articolo con troppa leggerezza: cerchiamo di mitigarlo almeno con gli emendamenti.

L'articolo in questione si propone, nella prima parte, di esternalizzare funzioni delle amministrazioni pubbliche. Fino ad adesso noi, dalla legge finanziaria del 2002 in poi, abbiamo esternalizzato servizi; fra l'altro esso fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, senza un richiamo specifico, e ha profili di costituzionalità dubbi rispetto alle regioni.

Ma cosa vuol dire esternalizzare funzioni di amministrazioni pubbliche? C'è una procedura complessa: può essere fatto solo temporaneamente, coinvolge tutto il Governo per la decisione; forse, esternalizzeremo completamente le funzioni del comune di Catania, dopo avergli dato recentemente 140 milioni, visto che nemmeno il commissario riuscirà a risolvere il problema. L'articolo quindi è molto pericoloso ed è scritto male.

La seconda parte invece riguarda il famoso piano industriale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Esso si basava su quattro pilastri: mobilità delle funzioni (e questa ne è un'interpretazione); qualità e customer satisfaction; utilizzo ottimale degli immobili; sponsorizzazione e project financing. L'articolo in esame entra nella terza grande funzione, utilizzo ottimale degli immobili. Vi leggo come è stata declinata, e mi chiedo se l'Aula possa produrre leggi di questo tipo: «Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse». Questa è una norma di legge? Questa è una norma di contenuto determinato? È assolutamente generica! Che diritto crea, che sanzione, che norma, chi può chiederne l'applicazione? Chiedo al collega Giorgetti che non c'è: il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli, che ha proposto un «taglialeggi», è stato informato che la montagna ha prodotto questo topolino, e stiamo producendo norme che poi dovremo tagliare nel magma legislativo?

L'emendamento soppressivo è stato respinto, almeno mitighiamo gli effetti di questo articolo approvando gli emendamenti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 43.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 442

Astenuti 24

Maggioranza 222

Hanno votato195

Hanno votato no 247).

Prendo atto che deputati Mura e Tenaglia hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Buttiglione ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 43.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Al comma 3 dell'articolo 43 si dice che la proposta è presentata da un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro delle riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa, nonché i ministri competenti di volta in volta in ordine alle funzioni interessate.

Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

Dunque, questo Parlamento è sostanzialmente spogliato delle sue funzioni, e non so se anche questa è una funzione che il Governo magari vuole dare in outsourcing a qualche soggetto pubblico o privato che sia meno noioso e dia meno fastidio di quello che sta arrecando in questo momento il Parlamento.

Mi chiedo: è immaginabile che il Parlamento venga totalmente escluso da un procedimento con il quale si trasferiscono funzioni della pubblica amministrazione a soggetti esterni e non sia neppure chiamato ad esprimere un parere su tale procedimento e su tali proposte, laddove interviene semplicemente il Governo tagliando totalmente fuori dall'interlocuzione il Parlamento? A me pare che anche ciò si vada ad inquadrare in quell'ottica di evitare qualunque fastidio al manovratore.

Noi non siamo d'accordo e chiediamo che la proposta, prima della sua approvazione definitiva, venga trasmessa per il parere anche alle Commissione parlamentari competenti. Questo ci sembra un minimo irrinunciabile e lo dico non soltanto all'opposizione, ma anche alla maggioranza: voi siete, piano piano, tagliati fuori da qualunque interlocuzione sulle decisioni del Governo.

Il fatto che il Governo la settimana scorsa abbia approvato il disegno di legge finanziaria dandosi contemporaneamente l'autorizzazione alla posizione della questione di fiducia è un atto di intimidazione non tanto nei confronti dell'opposizione, ma nei vostri confronti, perché serve a dire: non provatevi a fare proposte modificative! Ma noi dell'Italia dei Valori non accettiamo quest'ottica e chiediamo che su proposte di outsourcing delle funzioni della pubblica amministrazione le Commissioni parlamentari competenti siano quantomeno autorizzate ad esprimere un parere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 43.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 444

Astenuti 28

Maggioranza 223

Hanno votato191

Hanno votato no 253).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 43.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 469

Astenuti 6

Maggioranza 235

Hanno votato281

Hanno votato no 188).

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento, in particolare all'articolo 24.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Come lei sa, signor Presidente, la Presidenza della Camera può concedere, su richiesta dei gruppi, tempi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli che regolano il contingentamento della discussione e, in questo momento, la discussione riguarda un disegno di legge per il quale è stato disposto il contingentamento dei tempi. Naturalmente, non si tratta di un disegno di legge ordinario, bensì di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica che ha comportato vincoli anche dal punto di vista della discussione e della presentazione degli emendamenti e che quindi ha impedito, a seguito anche di una discussione intervenuta in sede di Commissioni referenti, la possibilità di giungere in Aula con un'ulteriore approssimazione di discussione relativa anche alla possibilità ed alla disponibilità di emendamenti che fossero in aggiunta rispetto a quelli presi in visione dalle Commissioni medesime.

Abbiamo già avuto modo come gruppo, la scorsa settimana, di fare presente al Presidente della Camera come vi fosse una questione non indifferente, poiché in sede referente era stata assegnata alle Commissioni riunite I e V la discussione relativa ad una parte importante del provvedimento, in sostanza si tratta della metà di questo provvedimento collegato che concerne la giustizia civile.

Vi è, quindi, una riforma di parti importanti della giustizia civile in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria. È una sede impropria, rispetto alla quale, tuttavia, ci siamo acconciati a discutere e a lavorare per migliorare il provvedimento medesimo. Ora, per farlo, tutti noi abbiamo la necessità, l'Aula ha la necessità, di avere tempi congrui per poter affrontare la seconda parte della discussione, ovvero per dedicare questa giornata a una decisiva discussione riguardante la giustizia civile che interessa molte realtà del Paese, non solo cittadini singoli, ma anche soggetti economici e sociali.

Le chiedo, dunque, signor Presidente, che, così come la scorsa settimana abbiamo apprezzato la disponibilità del Presidente Fini e del presidente Bruno a far in modo che ciò che era emerso in sede discussione e di proposte della Commissione giustizia fosse contenuto all'interno dell'iniziativa emendativa delle due Commissioni referenti, la stessa attenzione sia posta dal Presidente nel momento in cui dovremmo avviare una discussione (a cui arriveremo dopo l'esame di altri pochi articoli) senza che i gruppi di opposizione possano avere il tempo sufficiente per esprimere e avvalorare con una chiara discussione di merito le proposte che da parte del Partito Democratico e dei gruppi dell'opposizione sono state poste all'attenzione dell'Aula. Chiedo, dunque, che possano essere concessi, come previsto dal Regolamento, fino a un terzo dei tempi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contingentamento vigente.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente intervengo per unire la richiesta del nostro gruppo a quella espressa dal collega Quartiani. Anche noi pensiamo che la rilevanza della materia, la fretta dei tempi fin qui seguiti per discutere il provvedimento e anche la disponibilità dell'opposizione di concorrere alle migliori soluzioni possibili di merito, possano indurre la Presidenza - credo anche senza ostacoli da parte del Governo - a concedere questo supplemento di tempi, perché ritengo che l'obiettivo sia sì svolgere una discussione veloce, ma non è detto che discutere il provvedimento frettolosamente produca necessariamente questo risultato.

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per condividere e, quindi, aggiungere alle richieste avanzate dai gruppi del Partito Democratico e dal gruppo dell'Unione di Centro, anche la richiesta da parte del gruppo dell'Italia dei Valori di tempi aggiuntivi per discutere questa parte del provvedimento.

PRESIDENTE. Sicuramente il Presidente della Camera si farà carico delle motivate richieste dei colleghi.

(Esame dell'articolo 44 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già efficacemente intervenendo sull'articolo precedente sia l'onorevole Vannucci, sia l'onorevole Baretta, hanno evidenziato come in questo provvedimento vi sia una sorta di tensione alla legificazione di aspetti che possono essere, invece, ricondotti a strumenti operativi della pubblica amministrazione che non siano tutti necessariamente leggi. È già stato ricordato che, parallelamente, vi è un Ministro che si sta occupando della delegificazione ovvero che, sostanzialmente, sta cercando di ripulire il nostro ordinamento da «cadaveri» normativi che ci trasciniamo da anni e che intralciano il lavoro non soltanto della pubblica l'amministrazione, ma anche dei cittadini che con essa, a vario titolo, hanno a che fare.

A cosa serve normare la diffusione di buone pratiche nella pubblica amministrazione se non a manifestare uno stato di impotenza del Ministro della funzione pubblica? Vi sono due possibilità: o si ritiene che si debba oberare l'ordinamento di norme inutili quando misure di questo genere si possono assumere tranquillamente con delle direttive da parte del Ministro, oppure si vuole significare, nel modo più plateale e chiaro, che le direttive del Ministro in verità non le ascolta nessuno. Quindi nessuno poi, all'interno della pubblica amministrazione statale o degli altri Ministeri, prende atto coerentemente di quanto il Ministro della funzione pubblica dispone. Sia nell'un caso sia nell'altro io credo che ciò rappresenti un pessimo esempio di legificazione, un pessimo esempio di modalità con cui affrontare la riforma della pubblica amministrazione, ed è anche un pessimo esempio di dimostrazione di autorevolezza di chi è titolare di un Ministero, come quello della funzione pubblica, che sulle materie organizzative, compresa la diffusione delle buone pratiche, dovrebbe avere titolo e autorevolezza nel momento in cui dispone qualcosa. Il ricorrere alla legge è pleonastico, inutile, e testimonia un'impotenza di cui francamente avremmo fatto a meno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore per la V Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Amici 44.1, Lanzillotta 44.2, nonché sugli identici emendamenti Giudice 44.3, Borghesi 44.4, Causi 44.5 e Lo Monte 44.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 44.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 44, e poc'anzi il collega Giovanelli, nell'intervenire sul complesso degli emendamenti, ne ha dato ampia motivazione. C'è una ragione in più. Le buone prassi nella pubblica amministrazione, proprio per antonomasia e quasi in maniera ontologica, sono definite tali perché aiutano a superare elementi di difficoltà nel rapporto tra una buona amministrazione, i tempi e la certezza dei provvedimenti.

Assistiamo - ciò riguarda ormai parecchi articoli - ad una visione che è esattamente il contrario, quella per cui si ipotizza nella pubblica amministrazione semplicemente un'operazione manifesto. Di volta in volta si ricorre a titoli ampollosi che però nella sostanza imbrigliano completamente in una nuova logica, anzi in una vecchia logica, che è quella non della buona amministrazione ma della vecchia burocrazia. Tutto ciò è talmente evidente in questo articolo non solo perché nelle buone prassi c'è la possibilità della valutazione, dentro la pubblica amministrazione, dell'operazione virtuosa che spesso lega la progettualità, la capacità dei dirigenti, del personale, di avere un rapporto con i propri cittadini. Vi è infatti anche un elemento di valutazione che, come vuole il Ministro Brunetta, riguarda i dirigenti ma lo si allarga ad un personale del tutto indistinto. La verità è contenuta esattamente in un articolo aggiuntivo che noi abbiamo proposto e sul quale credo interverrà la collega Lanzillotta per illustrarlo.

Quando si producono le buone prassi e nell'ambito delle stesse si vuole attuare anche la valutazione occorrono indicatori certi, e non la discrezionalità del singolo Ministro o del Governo, perché questo non crea buona prassi ma esattamente il contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 44.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 445

Astenuti 26

Maggioranza 223

Hanno votato196

Hanno votato no 249).

Prendo atto che i deputati Marinello, Allasia e Gava hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Passiamo all'emendamento Lanzillotta 44.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, come è stato sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto, l'articolo 44 è inutile, un articolo-manifesto e, come tutti sappiamo, le norme legislative inutili sono anche dannose perché aumentano il corpus normativo, disorientano gli operatori e creano solo impaccio a chi opera nelle amministrazioni e con il diritto. Si tratta di un articolo-manifesto perché di alcune azioni chiave di modernizzazione della pubblica amministrazione, come la valutazione e la trasparenza, si indicano auspici senza descrivere il percorso attraverso cui realizzare gli obiettivi e soprattutto senza prevedere alcuna sanzione per le amministrazioni che non si adeguano a tale modo di operare. Da questo punto di vista, essendo una norma del tutto inutile e puramente manifesto, appare anche particolarmente pretestuosa e odiosa la chiusura della maggioranza che dichiara parere contrario sugli emendamenti migliorativi di un testo, peraltro, scarsamente incisivo. Dunque, anche nell'ottica di una norma manifesto, la maggioranza non è disponibile ad un confronto teso a migliorare e a costruire.

Voglio sottolinearlo, perché ho trovato in tutta la parte relativa alla pubblica amministrazione un atteggiamento assolutamente inaccettabile da parte della maggioranza. La pubblica amministrazione è una grande istituzione che deve appartenere a tutti e dovrebbe essere dovere della maggioranza e del Governo accettare il confronto ed essere disponibili a tutto ciò che tende a migliorare.

Nel particolare, l'emendamento 44.2 da me presentato tende a inserire tra gli indicatori rilevanti ai fini della trasparenza e del rapporto con gli utenti esattamente la soddisfazione degli utenti, costruita secondo indicatori che - forse il Governo non lo sa e, forse, il Ministro Brunetta non lo sa -, si stanno già costruendo di intesa tra Governo, regioni ed enti locali, attraverso un progetto che proprio il Governo ha finanziato allo scopo di determinare indicatori standardizzati per l'intero sistema degli enti locali, in materia di servizi pubblici locali, e di metterli a disposizione on line con l'effetto di aumentare l'uso delle nuove tecnologie e standardizzare criteri di valutazione dei servizi. In questo modo è possibile concorrere anche alla definizione di servizi standard e, dunque, di costi standard, operazione che sarà fondamentale per attuare il federalismo fiscale.

Mi spiace molto che il Governo non colga ogni tanto l'occasione per confrontarsi, discutere e approfondire temi e si limiti soltanto ad esprimere enunciazioni a cui non seguirà alcuna azione concreta (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI (ore 10,45)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, ritengo che il primo principio della semplificazione legislativa sia quello di non legiferare quando non è necessario farlo. Ricorrere addirittura ad una legge per dire che bisogna seguire le buone prassi a me pare francamente inutile, pleonastico e addirittura fuorviante in molti casi. Infatti obbligherà anche chi già sta operando; inoltre, poiché i metodi possono essere molto diversi e non è necessario per raggiungere quel risultato seguire la procedura stabilita dalla legge, rischiamo addirittura di avere effetti contrari a quelli che vogliamo ottenere.

Mi chiedo anzi che cosa stia a fare un Ministro per la semplificazione normativa se non è neppure in grado di intervenire in Consiglio dei Ministri attraverso il suo ufficio legislativo, che - immagino - sarà abbastanza nutrito e rilevante, per far presente che state facendo un'operazione e una legge inutili.

Pertanto, in questa prospettiva, avremmo naturalmente preferito la soppressione dell'articolo 44 ma, per così dire, come riduzione del danno, chiediamo che quanto meno vi siano interventi e modifiche come quelle proposte dall'emendamento Lanzillotta 44.2, nel quale si prevedono indicatori che riguardino la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Quindi, il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 44.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 483

Votanti 479

Astenuti 4

Maggioranza 240

Hanno votato222

Hanno votato no 257).

Prendo atto che i deputati Samperi, Ferranti e Adornato hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Vassallo ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Giudice 44.3, Borghesi 44.4, Causi 44.5 e Lo Monte 44.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

MARCO CAUSI. Signor Presidente, chi è intervenuto prima di me ha ben spiegato quali sono le nostre perplessità nei confronti dell'articolo in esame. Vorrei ricordare che gli emendamenti di cui ora discutiamo sono del tutto innocui: prevedono soltanto che, nella definizione di una serie di indicatori che le amministrazioni locali dovranno rendere pubblici, sia sentita la Conferenza unificata. La ragione di ciò sta nel fatto che negli apparati pubblici statali non vi è una sufficiente conoscenza di cosa sono i servizi erogati da comuni, province o regioni, in particolare la conoscenza tecnologica di questi processi produttivi. Ci sembra sensatissimo che, se si devono costruire e rendere pubblici degli indicatori, ciò sia fatto dallo Stato in concordia, sentiti gli enti locali nella Conferenza unificata.

Voglio in più ricordare che parliamo di indicatori molto grezzi, oserei dire molto gretti, perché si pensa ad un indicatore relativo ai tempi medi di pagamento delle amministrazioni. Non si coglie - è successo poco fa con il voto contrario espresso sull'emendamento Lanzillotta 44.2 - un concetto evidente, cioè il fatto che gli indicatori più importanti sono quelli sulla qualità dei servizi.

Si parla poi di indicatori relativi ai tempi medi di erogazione del servizio: ma cos'è il tempo medio di erogazione, per esempio, del servizio di autobus? Vi è confusione fra servizi amministrativi e servizi pubblici locali. Non capisco perché la maggioranza e il Governo non vogliano, accogliendo gli emendamenti proposti dalle opposizioni, migliorare il testo della norma in esame, che è davvero molto confuso (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giudice 44.3, Borghesi 44.4, Causi 44.5 e Lo Monte 44.6, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 483

Astenuti 2

Maggioranza 242

Hanno votato228

Hanno votato no 255).

Passiamo alla votazione dell'articolo 44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, confermo il voto contrario sull'articolo in esame, di cui a più riprese con i colleghi abbiamo sottolineato l'inappropriatezza, cioè l'assenza di un contenuto normativo e quindi l'assoluta improprietà di introdurre articoli e norme legislative che non hanno alcuna portata e alcun contenuto dispositivo, ma sono semplicemente indicazioni di auspici, che non contengono né la definizione delle modalità attraverso cui realizzare trasparenza, diffusione delle buone pratiche e valutazione, né sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Invito il Governo a riprendere quanto prima questo argomento, confrontandosi con una proposta molto seria e molto articolata, sottoscritta al Senato dai senatori Treu e Ichino e qui alla Camera da me e dalla collega Amici, che il Partito Democratico ha presentato proprio per costruire una metodologia di valutazione e meccanismi di trasparenza, che siano alla base dell'apertura delle amministrazioni agli utenti e siano la leva anche per la valutazione della qualità delle strutture, dei servizi e dell'assegnazione delle retribuzioni premiali e di produttività.

Questo è un tema fondamentale, senza il quale non si può far compiere uno scatto alle amministrazioni pubbliche verso una logica che non sia più puramente burocratica, ma sia una logica in cui le amministrazioni stesse sono misurate per la quantità e la qualità dei servizi e delle azioni che producono.

Trovo sconcertante che un tema chiave per l'innovazione e la modernizzazione delle amministrazioni sia liquidato, in un capo solennemente intitolato al piano industriale per le amministrazioni, in modo così sciatto e sbrigativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galletti. Ne ha facoltà.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, è difficile votare contro o astenersi dal voto su un articolo di questo genere. Se si è bravi occorre contagiare gli altri: ciò è implicito nel concetto di buona amministrazione e non avrebbe bisogno di una regolamentazione, ma scriverlo in un articolo di legge non fa male.

Mi permetto però di condividere in parte quanto hanno sottolineato l'onorevole Lanzillotta e l'onorevole Causi. Attenzione ad intervenire sulla materia in modo disorganico, perché con l'intenzione di fare una cosa buona si rischia di farne una cattiva.

È ciò che in parte si è verificato con l'articolo 43: quando parliamo di esternalizzazione di funzioni esprimiamo un principio valido dicendo che se un servizio viene prestato da una entità esterna alla pubblica amministrazione in maniera migliore e a un minor costo, allora è preferibile che lo faccia quella entità (è un'affermazione pleonastica). Se però trasferiamo questo concetto all'interno di una pubblica amministrazione o di un ente locale che non siano attrezzati per svolgere un controllo sull'esercizio di quella funzione o di quel servizio rischiamo che, per attuare un buon principio, si compia un danno. Questo è esattamente quanto è avvenuto nel processo che si è verificato negli ultimi anni relativamente alla esternalizzazione dei servizi negli enti locali. I servizi sono stati esternalizzati, sono stati previsti nei contratti di esternalizzazione degli incisivi controlli da parte degli enti locali, ma non esistendo la cultura del controllo all'interno di quegli enti (perché fino ad oggi sono stati erogatori e non controllori) alla fine il servizio esternalizzato spesso non ha reso quello che doveva rendere ed è qualitativamente peggiorato.

Oggi rischiamo che accada altrettanto con le funzioni e lo stesso si rischia in questa sede: se affermiamo in linea generale il principio di diffusione delle buone prassi ma poi non prevediamo degli indicatori efficaci per individuarle rischiamo di esportare non delle buone prassi, ma delle cattive prassi. Capisco il concetto che è sotteso e lo condivido, ma il metodo mi sembra azzardato. Annuncio, pertanto che su questo articolo ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 459

Astenuti 31

Maggioranza 230

Hanno votato265

Hanno votato no 194).

Comunico all'Assemblea che, in ragione della complessità e dell'importanza del provvedimento al nostro esame e in accoglimento delle richieste avanzate dai gruppi dell'opposizione che sono state comunicate dal Vicepresidente Leone, ho disposto l'ampliamento dei tempi di esame riservati ai gruppi su questo provvedimento in ragione di un terzo rispetto a quelli originariamente assegnati.

(Esame dell'articolo 46 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 46 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, l'articolo 46, del quale chiediamo la soppressione, riguarda la riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Colleghi, è del tutto evidente che esiste un nesso logico e funzionale tra la competitività e la messa in competitività di questo Paese, ad una condizione: che anche nella sua articolazione statuale la pubblica amministrazione venga vissuta e concepita come uno degli elementi che aiutano concretamente la competitività del Paese. Lo può fare non solo attraverso le buone prassi, ma, contestualmente, se al proprio interno dispone di strumenti efficaci per rendere assolutamente competitiva anche la sua funzionalità.

Con questo articolo, come con gran parte di tutti gli articoli che hanno riguardato gli elementi della pubblica amministrazione, assistiamo ad un procedimento che, troppo spesso, più che ad una questione di organizzazione e di capacità di rendere competitiva la pubblica amministrazione e di essere di aiuto alle imprese e ai cittadini, è legato esattamente ad un'operazione contraria: voler inserire in questo provvedimento - così, come dire, poco collegato e molto scollegato - vicende che riguardano una preminenza del dato politico sul dato della capacità di risposta concreta.

Perché il dato politico? Perché all'inizio di questa legislatura abbiamo assistito ad una sorta di pronunciamento molto mediatico da parte del Ministro Brunetta, il quale, in primo luogo, ha parlato addirittura di piano industriale della pubblica amministrazione; tuttavia l'articolo 36 approvato da quest'Aula non dice nulla di cosa è un piano industriale, ma esattamente serve a concepire l'idea ampollosa che nella pubblica amministrazione - come spesso dice il Ministro Brunetta - il tema vero è che non c'è mai il responsabile, ossia il datore di lavoro (aspetto singolare perché, in una situazione che riguarda gran parte degli enti dello Stato, il datore di lavoro dovrebbe essere proprio il Ministro Brunetta!).

In secondo luogo, rispetto a questa vicenda della pubblica amministrazione egli ha agito con annunci che mettevano in discussione la questione dei fannulloni, la questione del merito e il premiare le operazioni virtuose: si tratta di questioni in ordine alle quali questa opposizione (in particolare, il Partito Democratico) avrebbe accettato nel merito una sfida vera di discussione, non solo perché siamo portatori, ormai da parecchie legislature, di interventi mirati e unitari nella pubblica amministrazione, ma soprattutto perché sappiamo che la pubblica amministrazione è stata investita nel corso dei tempi da grandi processi di innovazione, ad iniziare dall'innovazione tecnologica.

Qui vi è il punto su cui la montagna (questo Governo) partorisce un topolino: il topolino è che si chiede, di fatto, una delega in bianco per la riorganizzazione dei tre istituti dei quali si vuole addirittura ridefinire le missioni - il CNIPA, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez - ai quali non viene data alcuna possibilità. Nessuna possibilità è stata data nemmeno alle Commissioni di merito. Per riorganizzarli e ridefinirne la missione, avremmo dovuto conoscere il limite di quanto compiuto in questi anni, altrimenti la riorganizzazione serve semplicemente ad un uso discrezionale da parte del potere politico, mortificando le energie e anche le discussioni, il premio e il merito di enti di formazione straordinariamente importanti.

Del resto, ciò non ci meraviglia: da poche ore si discute di un provvedimento che riguarda uno dei tratti essenziali di una civiltà, di un Paese, ossia la formazione: mi riferisco al decreto-legge in materia di istruzione e università. Se si interviene sulla formazione dei dirigenti dell'alta pubblica amministrazione, è del tutto evidente che l'operazione ha un segno ed un progetto che sono esattamente il contrario della volontà di premiare il merito; vanno piuttosto nella direzione di assumersi semplicemente la paternità di una discussione in cui il Governo, in maniera del tutto arbitraria, stabilisce le missioni, ne indica i criteri molto generici e li rimanda ad un ennesimo provvedimento di delega. Siamo di fronte ad un'ennesima delega!

Questo è un collegato! Mi rivolgo al sottosegretario Vegas, il quale, durante le discussioni nelle Commissioni competenti, si è sforzato di persuaderci, attraverso un'operazione di tipo sillogistico, che dovevamo concepire questo provvedimento come un unicum: il decreto-legge n. 112 del 2008, il disegno di legge n. 1441 (collegato), gli stralci che sono stati prodotti e, poi, la legge finanziaria. Ebbene, tutto questo non c'è!

Ed è talmente evidente che non c'è, che il risultato (nonostante lo sforzo di questa opposizione, la quale non voleva fare una discussione dell'opposizione per l'opposizione, ma metterci nelle condizioni di operare un confronto di merito da posizioni pure diverse) è l'articolo sostitutivo, nel quale l'Agenzia per la formazione della pubblica amministrazione è finalizzata ad avere la selezione vera della dirigenza e strutture formative a favore degli enti locali e delle amministrazioni che abbiano una sorta di albo di accreditamento, prevedendo nella valutazione delle agenzie formative un elemento di concorrenzialità.

Infatti, il tema vero sulla formazione non è semplicemente quello di avere un'unica struttura, bensì quello della necessità di avere, nell'abito di un rapporto di accreditamento, anche una capacità di certificazione rispetto a un elemento di concorrenza.

Sono questi gli elementi sui quali non faremo sconti al Governo, in particolare su questo aspetto, perché intervenire in tal modo su quei tre enti significa non aiutare la pubblica amministrazione ad essere competitiva, ad essere un servizio anche per la competitività dell'intero Paese.

Si otterrà, per un anno, in attesa dei decreti del Governo, ancora una volta un pasticcio del quale vi assumete tutta la responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Amici 46.1, Lanzillotta 46.2 e 46.3, sugli identici emendamenti Misiani 46.4, Giudice 46.5 e Borghesi 46.6, nonché sull'emendamento Lanzillotta 46.7.

PRESIDENTE. Immagino che il parere si intenda favorevole sull'articolo aggiuntivo 46.0300 delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Le Commissioni ne raccomandano l'approvazione. Non l'avevo segnalato perché si tratta di un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 46.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, colleghi, siamo già intervenuti nell'ambito della discussione generale di questo provvedimento, segnalando francamente una certa responsabilità anche dei relatori nell'assecondare una delega in bianco su tre strutture importanti della vita amministrativa del nostro Paese, quali il Centro nazionale per l'informatica, che ha importanti ruoli di verifica, promozione e monitoraggio dell'attività di innovazione tecnologica, sia locale che nazionale, la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Formez, che è, tra l'altro, una struttura partecipata anche da regioni e da autonomie locali.

Ci sono soldi, tanti soldi, che riguardano queste tre strutture, ci sono dirigenti e ruoli di potere e il Parlamento praticamente rinuncia a qualsiasi ruolo nell'indirizzare e nel mettere paletti su una delega di questo genere, sulla quale si possono giocare anche aspetti di scarsa trasparenza e di estrema delicatezza.

Credo che costituirebbe un'assunzione di responsabilità molto grave da parte del Parlamento approvare questo articolo e non accettare la proposta della sua soppressione.

Vorrei segnalare la differenza di passo, nella considerazione che abbiamo del Parlamento, fra la delega che il Ministro Brunetta chiede su queste tre strutture, sostanzialmente prima di qualsiasi riferimento da parte del Parlamento, e l'emendamento proposto dalla collega Lanzillotta, che è assolutamente dettagliato e consente di entrare nel merito e di capire cosa stiamo votando.

Credo che, se questo articolo non venisse soppresso o non fosse modificato con l'emendamento proposto dall'onorevole Lanzillotta, ciò rappresenterebbe l'ennesima sconfitta del Parlamento, l'ennesima rinuncia a svolgere il proprio ruolo, a fronte della prevaricazione del Governo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 46.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 458

Astenuti 34

Maggioranza 230

Hanno votato204

Hanno votato no 254).

Prendo atto che il deputato Zazzera ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Capitanio Santolini ha segnalato che non è riuscita a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzillotta 46.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, illustrerò il mio emendamento 46.2 ed anche la successiva proposta emendativa a mia firma 46.3, che distintamente affrontano la materia che l'articolo 46 con una colonnina liquida, senza alcuna indicazione di strategia e di prospettiva. Si tratta di due temi fondamentali per la modernizzazione della pubblica amministrazione: uno è quello della formazione dei dirigenti e di funzionari pubblici e l'altro è quello della innovazione tecnologica, dell'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Intanto, trattandosi davvero di due leve strategiche per un'amministrazione moderna (e lo sono, non solo da noi in Italia, o meglio dovrebbero esserlo, ma in tutti i Paesi sviluppati in cui si investe e si punta su formazione, aggiornamento e digitalizzazione delle amministrazioni per ridurre i costi ed aumentare la qualità), vorrei sottolineare che questo articolo è, a mio avviso, anche palesemente incostituzionale perché non risponde a quelle prescrizioni che la Costituzione prevede per l'esercizio del potere delegato e cioè che il Parlamento dia dei criteri e dei principi direttivi. Per cui segnalo che, qualora il Governo intendesse realizzare delle operazioni che toccassero interessi o strutture che qualcuno volesse contestare anche sul piano della legittimità, penso che verrebbe meno l'esercizio del potere della delega in quanto privo dei necessari presupposti costituzionali.

Questo articolo, nella sua assoluta «vuotezza», conferma quanto abbiamo più volte cercato di sottolineare, e cioè che, dopo le famose slides del piano industriale che, circa quattro mesi fa, il Ministro Brunetta ha illustrato alla stampa e poi alle Commissioni parlamentari, non c'è stata nessuna vera elaborazione di pensiero, nessuna definizione del percorso che il Governo intende seguire per passare dalla lotta, pur nobile, ai fannulloni ad un'organizzazione che faccia sì che i fannulloni che abbiamo riportato in ufficio poi, dentro gli uffici, lavorino e non scaldino le sedie.

Alla fine, infatti, ciò che interessa ai cittadini è che le amministrazioni producano, diano servizi, siano trasparenti e non solo che ci siano tutti, chiusi e presenti, a fare le parole crociate perché nessuno è in grado di inserirli in un assetto, in un'organizzazione in cui l'attività ed il lavoro di tutti venga valorizzato e reso produttivo.

Gli emendamenti sostitutivi a mia firma riguardano l'Agenzia per la formazione, che è una struttura attraverso la quale coordinare e razionalizzare quelli che oggi sono onestamente dei semi-carrozzoni che operano in questo settore, qualificare la Scuola superiore della formazione, raccordarla alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, creare un luogo in cui ci siano costruzione di metodologie, raccordi internazionali, ricerca sulla formazione, accreditamento di istituzioni pubbliche e private sulla cui attività si sviluppi una valutazione; ciò anche al fine di eliminare abusi ed un uso improprio di denaro pubblico che molte strutture, che si autodichiarano di formazione, fanno senza produrre alcun risultato.

Si tratta di un percorso necessario per un reclutamento mirato di dirigenti della pubblica amministrazione e per avere dei luoghi e delle metodologie che consentano alle amministrazioni procedure di aggiornamento permanente.

Signor Presidente, qual è il motivo per cui molte volte si usa e si abusa di consulenze nella pubblica amministrazione? È che siccome le competenze nella nostra società dell'informazione sono soggette ad un'obsolescenza molto rapida, se non abbiamo delle metodologie standardizzate per l'aggiornamento dei dirigenti, dopo pochi anni non saremo più in grado di utilizzare i dirigenti, pur bravi e professionali, che avevamo assunto, ad esempio, dieci anni fa.

Quindi l'aggiornamento pianificato in strutture di eccellenza è un fattore fondamentale non solo per la qualità ordinaria, ma anche per ridurre quel ricorso alle consulenze che giustamente tanto spesso viene censurato e criticato.

Il secondo emendamento, che illustro congiuntamente perché si riferisce ad un'altra parte dell'articolo che si intende sostituire, riguarda le strutture preposte alla governance dell'informatizzazione. Sono strutture che si sono affastellate, su cui occorre portare ordine e su cui c'è una assoluta opacità.

In Commissione, come i colleghi sanno, abbiamo deliberato un'indagine conoscitiva su questo settore perché è uno degli ambiti in cui si realizzano più sprechi e più disservizi e in cui occorre creare delle strutture che garantiscano l'interoperabilità informatica.

La digitalizzazione è oggi la chiave per far funzionare un'amministrazione multilivello. Mi stupisco che i colleghi della Lega, che tengono così tanto a realizzare un sistema federalista efficiente, non si occupino con attenzione e con impegno della digitalizzazione delle amministrazioni. Infatti, amministrazioni che funzionino in rete, che siano interoperabili, in cui le informazioni siano on-line, acquisibili e accessibili da tutto il sistema pubblico sono la base realistica, concreta e operativa per costruire un'amministrazione efficiente, dunque meno costosa, e dunque in grado di essere finanziata da un fisco federale senza un aumento di imposte che, invece, un'amministrazione inefficiente e non in rete, ma verticale e burocratica, necessariamente determinerà.

Francamente, signor Presidente, vorrei nuovamente esprimere un rammarico molto sincero e molto profondo. L'amministrazione pubblica è un'infrastruttura fondamentale della democrazia e della competitività del Paese. Noi ci siamo sempre dichiarati non solo disponibili, ma molto interessati a lavorare insieme. Ebbene, in tutta questa discussione il Ministro Brunetta non si è mai visto, non si è mai confrontato con noi su proposte non demagogiche, ma molto concrete e frutto di pensiero, di studio e di riflessione che noi portiamo avanti da anni.

Questo lo trovo francamente indegno, non rispettoso del Parlamento, non rispettoso di un confronto vero, serio e riformista con l'opposizione.

Credo che l'iter di questo provvedimento lascerà un segno sulla qualità delle relazioni. Il Ministro Brunetta non può a chiacchiere affermare di volersi confrontare e poi, su temi strategici come questo, non dire cosa vuole fare in alternativa a quello che noi proponiamo e che in questo testo non è scritto perché è un testo assolutamente vuoto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 46.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 465

Astenuti 32

Maggioranza 233

Hanno votato206

Hanno votato no 259).

Prendo atto che il deputato Lisi ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzillotta 46.3 che - lo ricordo - è stato testé illustrato dalla presentatrice. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 46.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 457

Astenuti 33

Maggioranza 229

Hanno votato205

Hanno votato no 252).

Prendo atto che il deputato Valducci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Misiani 46.4, Giudice 46.5 e Borghesi 46.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Causi. Ne ha facoltà.

MARCO CAUSI. Signor Presidente, questi emendamenti sono molto più innocui. Poco fa l'onorevole Lanzillotta ha spiegato qual è il nostro progetto alternativo per riformare l'Agenzia per la formazione e l'Agenzia per l'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

In questi emendamenti, in modo molto più innocuo, chiediamo che i decreti legislativi che il Governo sarà delegato ad emanare sulla base di questo articolo vengano adottati sentita la Conferenza unificata e, quindi, sentite come al solito le autonomie locali (comuni, province e regioni). Sia il Formez che il CNIPA hanno una lunga e in alcuni casi anche importante tradizione di collaborazione e di assistenza tecnica con gli enti locali, per cui riteniamo che in questo processo di riassetto di tali agenzie anche gli enti locali e le regioni vadano sentiti.

Su questo permettetemi di ribadire che non capisco l'atteggiamento negativo da parte della maggioranza e del Governo. Siamo in una fase in cui si discute di federalismo. Pertanto, mi lascia fortemente interdetto il fatto che si abbia l'intenzione di riorganizzare i grandi corpi finalizzati all'assistenza tecnica delle pubbliche amministrazioni centrali e locali italiane, senza neanche sentire i comuni, le province e le regioni.

Il Ministro Brunetta vuole davvero una delega in bianco: vi ricordo che qualche giorno fa ha scritto un articolo in cui afferma che il federalismo può diventare un gioco a somma positiva. Tuttavia, credo che se maggioranza e relatore non sentono il bisogno di introdurre un emendamento che preveda la consultazione della Conferenza unificata, si rischia che il federalismo sia un gioco a somma negativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Misiani 46.4, Giudice 46.5 e Borghesi 46.6, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 463

Astenuti 29

Maggioranza 232

Hanno votato209

Hanno votato no 254).

Prendo atto che il deputato Realacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Lehner ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che il deputato Mannino ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzillotta 46.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, questo emendamento detta un criterio di delega al Governo perché venga chiarita la natura giuridica del Formez. Quest'ultimo è uno strano organismo associativo, del quale non si comprende se abbia una natura pubblica ovvero privata. Infatti, si presenta con natura pubblica quando vuole ricevere affidamenti diretti in house, mentre diventa di natura privata quando vuole operare senza seguire le procedure di natura pubblicistica per poter affidare commesse ad altri soggetti.

Pertanto, credo che occorra dettare al riguardo una disciplina esplicita. La mia opinione è che il Formez sia un'associazione di diritto privato e che, quindi, debba operare come tale e non possa avere un rapporto privilegiato con l'amministrazione pubblica. Viceversa, nel momento in cui tale ente si trovi a gestire denaro pubblico, credo che debba sottostare a procedure che ne garantiscano la trasparenza.

Sono strabiliata dal fatto che il Governo non concordi su un criterio di delega che aiuterebbe a chiarire le modalità operative di una serie di soggetti che si trovano a gestire volumi di risorse molto significativi nel settore della formazione e la cui trasparenza credo debba interessare tutta quest'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 46.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 487

Astenuti 8

Maggioranza 244

Hanno votato233

Hanno votato no 254).

Prendo atto che il deputato Cera ha segnalato di aver erroneamente votato a favore mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 46.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, il voto del Partito Democratico sarà convintamente contrario all'articolo 46 che, come abbiano già sottolineato in vari interventi, affronta temi di grandissima rilevanza per la modernizzazione e per la riforma della pubblica amministrazione, senza indicare, al contempo, alcun criterio, alcun obiettivo e alcuna idea del Governo su come migliorare la formazione dei funzionari e dei dirigenti pubblici e su come razionalizzare e migliorare tutta la governance della informatizzazione.

Poiché vedo il sottosegretario Romani, voglio evidenziare il fatto che questo tema dovrebbe stargli molto a cuore. Infatti, proprio ieri, l'amministratore delegato della Telecom sottolineava come uno dei problemi nel nostro sistema di telecomunicazioni sia la scarsa domanda di servizi su banda larga, che produce effetti di scarso sviluppo di tutto il sistema delle telecomunicazioni. Ciò dipende prevalentemente dalla pubblica amministrazione, considerato che essa non fornisce servizi, dati e tutte quelle informazioni suscettibili di generare una domanda di banda larga.

Pertanto, la questione di come opera la pubblica amministrazione e di quanto essa riesca ad operare servizi on-line riguarda non solo i cittadini in quanto utenti - e pertanto interessati ad una qualità ed accessibilità on-line dei servizi -, ma tutto il sistema in chiave di crescita e di competitività di una rete di telecomunicazioni che è ancora troppo arretrata in un mondo in cui ormai le reti di nuova generazione si stanno sviluppando a velocità enorme.

Credo che vi sia una sottovalutazione del carattere strategico che questi temi rivestono. In realtà, l'unico obiettivo per cui si affrontano tali temi con questa genericità e con questa fretta, è l'idea di compiere piccole riforme, insignificanti sul piano dell'impatto, che servono semplicemente ad azzerare gli organi di queste strutture per poter realizzare uno spoil system anche in questo settore. Se l'esito dell'articolo fosse questo, sarebbe francamente un'operazione di ben piccolo cabotaggio.

Mi auguro che questo tema ritorni quanto prima in Parlamento nell'ambito dei provvedimenti che la Camera ed il Senato stanno esaminando e che in quella sede sia possibile definire una disciplina seria di questi due settori fondamentali per un Paese moderno come il nostro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 46.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 470

Astenuti 30

Maggioranza 236

Hanno votato263

Hanno votato no 207).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 46.0300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 468

Astenuti 30

Maggioranza 235

Hanno votato259

Hanno votato no 209).

(Esame dell'articolo 47 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 47.300 del Governo. Il parere è contrario sugli emendamenti Borghesi 47.1 e Lulli 47.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 47.300 ed esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 47.300 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 496

Astenuti 6

Maggioranza 249

Hanno votato493

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Calearo Ciman ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Rampelli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 47.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, come è noto l'articolo 47 disciplina la tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici e prevede sostanzialmente che sia promossa una risoluzione non giurisdizionale della controversia entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Si prevede altresì l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministratore o del soggetto inadempiente.

È previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, tutte le autorità amministrative che svolgono la loro attività nel campo dei contratti pubblici, nell'autonomia dei loro ordinamenti, emanino un decreto recante uno schema-tipo di procedura conciliativa, secondo quanto disposto dal comma 2. Per tutte le altre autorità non regolate sarà il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione, ad emanare con decreto uno schema-tipo di procedura conciliativa, che poi dovrà essere recepita nelle singole carte dei servizi entro novanta giorni.

Noi chiediamo che in questo schema-tipo sia previsto un indennizzo a favore dell'utente che abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante.

A noi pare che immaginare una procedura di tipo conciliativo, prevedendo l'indennizzo a favore di chi è stato danneggiato (sia pure in violazione di un diritto o di un interesse giuridico), sia assolutamente necessario per poter dare significato a un'effettiva tutela dell'utente dei servizi pubblici.

Ricordo anche che è stata ritirata una proposta emendativa presentata dal Governo, nella quale si proponeva di escludere i servizi pubblici locali dall'applicazione della norma: mi sarebbe parso grandemente inaccettabile, perché è proprio con riferimento ai servizi pubblici locali che vi è una situazione di asimmetria tra l'utente-cittadino e la pubblica amministrazione. Deve essere previsto ed espletato un metodo rapido di indennizzo del cittadino. Se, però, non prevediamo in termini reali un indennizzo al cittadino, allora lasciamo una situazione così nebulosa e indecisa, che si potrebbe anche immaginare che qualcuno nemmeno preveda la possibilità di indennizzare chi ha subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante.

Inoltre, chiediamo che sia fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento dell'eventuale maggior danno subito in conseguenza della violazione. Chiediamo, pertanto, due cose: da un lato, che questi schemi-tipo di procedura conciliativa prevedano l'indennizzo e, dall'altro lato, che in ogni caso si ammetta che l'utente - qualora non si ritenga sufficientemente soddisfatto dell'indennizzo previsto nella procedura conciliativa - possa comunque adire l'autorità giudiziaria ordinaria per vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 47.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 285

Astenuti 197

Maggioranza 143

Hanno votato32

Hanno votato no 253).

Prendo atto che i deputati Calearo Ciman e Mariani hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che avebbero voluto astenersi e che i deputati Torrisi e Mazzuca hanno segnalato che non sono riusciti ad eprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lulli 47.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lulli. Ne ha facoltà.

ANDREA LULLI. Signor Presidente, il mio emendamento 47.2, che vi invito a valutare con attenzione, chiede un atto di saggezza al Parlamento, perché propone di abrogare una norma - contenuta nella famosa manovra economica approvata, ad agosto, in nove minuti e mezzo -, che è pasticciata ed interviene sui servizi pubblici locali. Se mi perdona il paradosso, signor Presidente, se questa norma fosse presa sul serio darebbe luogo a molti contenziosi.

Nel programma di Governo di questa maggioranza - la vostra maggioranza - è contenuto anche il tema della semplificazione legislativa. Questa norma è un esempio - non il solo - del fatto che il legislatore si muove nella direzione opposta.

C'è, però, un altro punto al quale tengo in modo particolare: sarebbe utile sgombrare il campo da questa norma per affidare al Parlamento una discussione vera sulla riorganizzazione e sulla riforma dei servizi pubblici locali, non tanto perché è da tempo che se ne parla, ma proprio anche in ragione del momento che questo Paese attraversa: una difficoltà economica seria e una crisi dei consumi.

Svolgere un ragionamento approfondito e serio, che affronti di petto gli asset fondamentali per l'economia e lo sviluppo del nostro Paese, sarebbe un atteggiamento importante e anche una misura anticongiunturale, che potrebbe dare luogo a un rilancio dello sviluppo economico, a partire da un uso più giusto di queste risorse.

Credo che sarebbe davvero un atto di saggezza. So che questo invito non verrà accolto, però guardate che, a forza di perdere appuntamenti e di approvare misure pasticciate, non facciamo altro che aggravare la situazione economica di questo Paese, perdendo occasioni su occasioni. Di questo portate una grande responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lulli 47.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 469

Astenuti 27

Maggioranza 235

Hanno votato212

Hanno votato no 257).

Passiamo alla votazione dell'articolo 47.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, noi voteremo contro questo articolo, che non realizza l'obiettivo che si propone, rendendo inefficace una tutela che gli utenti dovrebbero avere nei confronti dei servizi pubblici, che non vengono adeguatamente giurisdizionalizzati ai fini della valenza dei contratti di servizio.

È noto che il contratto di servizio è uno strumento introdotto molto tempo fa, che è particolarmente debole nella relazione tra cittadino utente e fornitore dei servizi. Inoltre, paradossalmente, non viene recepita l'indicazione che noi avevamo proposto, cioè quella di coinvolgere anche il settore fondamentale dei servizi pubblici forniti a livello territoriale, che, in base al principio di sussidiarietà, sono ormai prevalenti. Infatti, al netto dei servizi di istruzione, università e giustizia, che ci riserviamo di proporre come terreni su cui introdurre sistemi di valutazione e di tutela dell'utente al pari di altri servizi, tutti gli altri sono sempre meno di competenza statale e sempre più di competenza delle regioni e degli enti locali, in attuazione del Titolo V della Costituzione. Quindi, escludere quest'area dall'operatività di questo articolo vuol dire ridurre molto l'efficacia di una norma che già nella sua strumentazione appare alquanto debole. Per questo noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 47, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 414

Astenuti 61

Maggioranza 208

Hanno votato265

Hanno votato no 149).

(Esame dell'articolo 48 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 48 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, sull'articolo 48 sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Enzo Carra, sui quali, peraltro, le Commissioni hanno già avuto modo di ragionare e lavorare, perché oggettivamente il problema posto in questi emendamenti è stato largamente discusso e condiviso.

Ciò nondimeno, nel corso dei lavori delle Commissioni, il testo è stato già modificato con un emendamento che è sostanzialmente il nuovo comma 2 dell'articolo, nel quale riteniamo che possa essere largamente ricompresa la fattispecie che l'onorevole Enzo Carra aveva inteso rappresentare con questi emendamenti. Quindi, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Enzo Carra 48.1 e 48.2 con queste motivazioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, perché già il testo approvato dalle Commissioni consente di fare una valutazione approfondita, conciliando l'opportunità che i bandi dell'amministrazione siano conosciuti anche da chi non dispone di Internet e l'esigenza della stampa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Enzo Carra 48.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Carra. Ne ha facoltà.

ENZO CARRA. Signor Presidente, prendo atto della buona volontà del Governo, però c'è chi preconizza che sia già in stampa l'ultima copia del New York Times, nel senso che ci sarà un giorno in cui la stampa finirà. Per il momento quella data non è ancora troppo vicina e non vedo per quale motivo il Governo debba precorrere i tempi proprio su questo.

L'articolo 48, d'altra parte, prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi che hanno effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte dell'amministrazione e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici e che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

Il comma 2 - ne riferivano il relatore ed il sottosegretario -, introdotto dalle Commissioni, prevede un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che individua i casi per i quali resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi sui giornali. Riservare la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ai siti della pubblica amministrazione e solo in alcuni casi limitati sui giornali, significa escludere oltre il 50 per cento dei cittadini italiani, quelli che non hanno accesso ad Internet (e sappiamo bene i motivi per i quali non hanno questo accesso) dalla possibilità di essere informati sull'attività amministrativa, contraddicendo nei fatti ogni reale politica di chiarezza e di trasparenza.

Ricordo d'altra parte al sottosegretario Vegas che un'analoga disposizione sulla pubblicità legale è stato oggetto di uno specifico emendamento da parte del Governo nel corso della conversione in legge del collegato alla manovra di bilancio. Tale emendamento, anche a seguito di una lettera aperta che la Federazione italiana editori giornali aveva fatto pubblicare su tutti i giornali ancora esistenti in questo Paese libero, fu ritirato in Commissione e successivamente non inserito nel maxiemendamento del Governo, quello su cui è stata poi posta la questione di fiducia. Stavolta evidentemente la manifestazione da parte della FIEG non c'è stata, e il Governo si è sentito più libero di andare al sodo.

È però ora auspicabile che, anche in sede di esame del disegno di legge, sia confermata la scelta di mantenere gli attuali obblighi di pubblicazione, ricordando - lo faccio soprattutto al Governo, di cui capisco l'ansia di risparmio - che tali pubblicazioni non costituiscono un inutile costo, perché si tratta semmai di un investimento che consente ai cittadini e all'opinione pubblica la conoscenza, la conoscibilità di atti amministrativi di particolare importanza. Questo non credo che in nessuna parte del mondo possa essere considerato uno spreco, ma piuttosto un investimento; ed è per questo che l'eventuale cancellazione degli attuali obblighi di informazione da parte degli enti pubblici non eliminerebbe tale spreco, ma ridurrebbe piuttosto la possibilità di controllo dei cittadini sull'attività della pubblica amministrazione. Ed è per questo che vi chiedo di votare per l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, su questo articolo siamo intervenuti in Commissione, come ricordava il relatore, onorevole Corsaro; però mi preme dire all'Aula, chiedendone l'attenzione, che la soluzione all'ultimo momento trovata in Commissione, proprio a seguito dell'iniziativa dell'opposizione che ha chiesto di riflettere su quello che si stava facendo, personalmente la ritengo non adeguata. Stiamo facendo una cosa molto importante: stiamo stabilendo che solo attraverso i siti Internet si fanno comunicazioni che hanno un valore legale.

Ricordo che - l'ho detto anche al sottosegretario Vegas e si tratta di intendersi - quando in altro momento, in questa sede, dal punto di vista fiscale si è detto che volevamo limitare i contanti introducendo le carte, abbiamo preso atto dell'osservazione secondo la quale non tutti i cittadini avevano dimestichezza con questa innovazione, per cui abbiamo procrastinato nel tempo alcune novità. Insomma, abbiamo preso atto della realtà.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LINO DUILIO. Non dimentichiamo la realtà. In questo modo rischiamo di produrre un grave danno ai cittadini, che non potranno esercitare diritti perché non utilizzano Internet.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, francamente ho qualche perplessità sull'emendamento in esame, per una ragione molto semplice.

Chi ha fatto l'amministratore - sindaco o presidente di provincia - sa bene che se lo fa seriamente va a cercare gli spazi che costano meno e che quindi nessuno legge, se invece è un po' meno serio lo dà al giornale di partito. Tutto sommato, francamente mi pare che l'intervento che abbiamo già fatto nelle Commissioni consenta di salvare i casi più eclatanti, per cui preannunzio il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Enzo Carra 48.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 486

Astenuti 10

Maggioranza 244

Hanno votato214

Hanno votato no 272).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Enzo Carra 48.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Carra. Ne ha facoltà.

ENZO CARRA. Signor Presidente, entriamo ora nella formulazione di questo comma 2 che è stato introdotto dalle Commissioni I e V e di cui ha parlato adesso, in questo modo, l'onorevole Borghesi. Allora, la modifica apportata dalle Commissioni con l'approvazione del comma 2 affida ad un decreto ministeriale l'individuazione degli atti (atti, documenti e notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici) per i quali resta fermo l'obbligo di pubblicazione sugli organi di stampa. Ma la formulazione dell'emendamento a firma del relatore approvato dalle Commissioni determina una difficoltà applicativa (almeno questo, immagino che anche l'onorevole Borghesi lo capirà). Con l'entrata in vigore della legge verrebbero, infatti, meno gli attuali obblighi di pubblicazione sui giornali degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione e successivamente, in virtù del decreto ministeriale previsto dall'emendamento approvato, tali obblighi verrebbero ripristinati relativamente ad alcune fattispecie ritenute meritevoli di «massima conoscibilità».

L'eliminazione di taluni obblighi di pubblicità e la loro reintroduzione dopo poco tempo determinerebbero quindi, a parer mio (ma vedo che non convinco molto né il Governo né l'onorevole Borghesi), un quadro di incertezze applicative con preoccupanti riflessi nell'attività della pubblica amministrazione e degli operatori dell'informazione, nonché nei confronti delle aspettative dell'opinione pubblica.

Al fine di evitare ogni incertezza - questo è ciò che penso -, l'emendamento proposto riformula il testo della norma introdotta dalle Commissioni, prevedendo quindi che eventuali obblighi di pubblicazione sui giornali di atti e documenti restino in vigore fino all'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; sarà poi il decreto ad individuare i casi per i quali, allo scopo di garantire la «massima conoscibilità», resterà fermo l'obbligo di pubblicità degli stessi sui giornali. La riformulazione appare quindi opportuna per evitare incertezze applicative e la cancellazione del comma 5 deriva dal necessario coordinamento.

Infine, se mi consentite, l'emendamento non necessita di alcuna copertura finanziaria, in quanto nella relazione - mi smentisca il sottosegretario Vegas - non sono quantificati eventuali effetti positivi sotto il profilo della finanza pubblica (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento ora al nostro esame e per dire almeno questo: come è stato già affermato dal collega Carra, non sono scontati effetti finanziari (e sottopongo tale valutazione al sottosegretario Vegas), ossia non c'è un euro apprezzato in termini di guadagno per quanto riguarda la norma per come essa è scritta. Noi diciamo: almeno fino a quando si farà il decreto con il quale il Ministro stabilirà quali sono le fattispecie da pubblicare non solo su Internet, almeno fino ad allora aggiungiamo la pubblicazione sulla stampa, perché sappiamo che Internet si aggiunge ma non si sostituisce alle forme tradizionali di comunicazione.

Pertanto mi sembra che almeno questa richiesta sia di assoluto buonsenso e raccomando l'approvazione dell'emendamento Enzo Carra 48.2, cui comunque aggiungo la mia firma (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Enzo Carra 48.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 438

Votanti 415

Astenuti 23

Maggioranza 208

Hanno votato198

Hanno votato no 217).

Prendo atto che i deputati Distaso, De Girolamo, Polidori, Mannucci, renato Farina, Toccafondi, Porcu e Dima hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che i deputati Misiti, Rossa, Nunzio Francesco testa, De Poli, Sarubbi e Lo Moro hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Traversa ha segnalato che non è riuscito a votare.

Prendo infine atto che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato di aver espresso erroneamente voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole e che la deputata Ceccacci Rubino ha segnalato di aver espresso erroneamente voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo 48.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, avrei voluto già farlo questa mattina, intervengo ora. Mi è successo già ieri - presiedeva l'onorevole Leone che, spero non per un malanno fisico, non si è mai girato da questa parte - di non riuscire a intervenire per ringraziare - è una semplice battuta - l'onorevole Baldelli che, anche oggi, ci ha gratificato di un'allocuzione generale sul tema della pubblica amministrazione, incrociando l'effetto Brunetta con l'effetto Ichino, arricchendoci culturalmente in attesa che venissero i colleghi di maggioranza che non erano presenti in Aula.

Affermato ciò, e chiedendo per il futuro al Presidente di girarsi anche da questa parte, in merito all'articolo in esame vorrei semplicemente segnalare che, tra le ragioni per cui non voteremo a favore, oltre a quanto affermato precedentemente, vi sono anche le indicazioni del Comitato per la legislazione che è intervenuto formulando delle osservazioni. In particolare, il Comitato per la legislazione ha rilevato che, siccome si tratta di un articolo che disciplina una materia come quella della pubblicizzazione con effetto legale delle comunicazioni da parte della pubblica amministrazione, forse sarebbe stato opportuno che la previsione del valore legale acquisito dalla comunicazione via web fosse inserita nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, e ne fa un elenco.

Il Comitato per la legislazione afferma che, siccome stiamo predisponendo una norma, a prescindere dal fatto che la si condivida o meno - abbiamo già spiegato perché non la condividiamo -, dovremmo cercare di inserire il dispositivo all'interno del principio di principio carattere generale non continuando a normare in modo un poco anarchico infilando norme di qua e di là, trascurando le sedi proprie laddove questi principi dovrebbero essere inseriti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 48.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 283

Astenuti 214

Maggioranza 142

Hanno votato278

Hanno votato no 5).

Comunico che gli emendamenti Luciano Dussin 52.17, Luciano Dussin 53.11 e Luciano Dussin 53.14 sono stati ritirati dai presentatori.

(Esame dell'articolo 49 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli identici emendamenti Vannucci 49.1 Borghesi 49.2 e Giudice 49.3, nonché sull'emendamento Lanzillotta 49.4.

PRESIDENTE. Qual è il parere sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01, onorevole Corsaro?

MASSIMO ENRICO CORSARO. Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vannucci 49.1, Borghesi 49.2 e Giudice 49.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, condividiamo lo spirito dell'articolo 49, avremmo, però, sperato nella espressione di pareri positivi sulle proposte emendative, perché secondo noi l'articolo andava rafforzato. L'articolo 49 (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale) si collega al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma si comprende come già in tre anni in una materia come questa (l'amministrazione digitale) sia necessario tornarci sopra, intervenendo e rafforzando. La delega appare tuttavia un po' approssimativa, generica, non stringente e anche debole; bisogna sanzionare di più, bisogna essere più incisivi. Parliamo di una materia che si intreccia con la competitività del Paese. Lo stesso termine di diciotto mesi ci sembra piuttosto lungo.

Volevo ricordare che il 25 aprile del 2006 la Commissione europea ha presentato il piano di azione e-government per le iniziative del 2010; il titolo è accelerare l'e-government in Europa a vantaggio di tutti. Il tema è presente nell'Agenda di Lisbona. Ma i diciotto mesi sono, secondo noi, eccessivi e tale misura andava rafforzata. A questo tendevano gli emendamenti presentati, e spero che il relatore ed il Governo possano ripensare a qualche passaggio, in particolare, sottosegretario Vegas, alla proposta emendativa di cui sono primo firmatario, che prevedeva di sentire la Conferenza unificata, anche se le simpatie verso questa Conferenza le abbiamo ascoltate negli interventi. Però in questo caso tale misura sarebbe utile proprio per aver un coinvolgimento maggiore in questa grande sfida che anche l'Italia ha davanti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vannucci 49.1, Borghesi 49.2 e Giudice 49.3, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 492

Astenuti 4

Maggioranza 247

Hanno votato235

Hanno votato no 257).

Prendo atto che il deputato Bachelet ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 49.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 485

Astenuti 3

Maggioranza 243

Hanno votato228

Hanno votato no 257).

Prendo atto che le deputate Vilecco Calipari e Zampa hanno segnalato che non sono riuscite ad esprimere voto favorevole e che il deputato Sisto ha segnalato che non è riuscito ad esprimere parere contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo 49.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, il gruppo Partito Democratico si asterrà su questo articolo perché condivide l'esigenza di un aggiornamento e di un'integrazione del codice dell'amministrazione digitale, che in realtà - ricordo - è stato adottato nel 2005, ed in quella fase il centrosinistra aveva rivolto puntuali critiche sull'effettiva capacità di far compiere alle amministrazioni un salto nella direzione della digitalizzazione. Quindi è utile questo aggiornamento e ci sembra anzi che sia un po' troppo lungo il termine per l'esercizio della delega. Il Governo se la prende comoda (diciotto mesi), anche se ormai sembra che vadano di moda le deleghe larghe. Se pensiamo che tra un po' giungerà in Parlamento il disegno di legge sul federalismo, che prevede una delega di due anni, anche questa di diciotto mesi ci sta bene.

Tuttavia rilevo, anche in questo articolo di delega, l'assoluta genericità. Le norme di delega vengono interpretate come norme di auspicio, più che in qualità di misure che identificano criteri e principi di un disegno già chiarito, anche se non definitivo e da sviluppare con le norme delegate. Questa idea di una delega che indica solo un traguardo, quanto mai generico, non funziona perché rivela l'assoluta assenza di un progetto e di un chiarimento da parte del Governo sulla direzione che vuole prendere.

Aggiungo che di una serie di disposizioni non si prevedono dei meccanismi che, forse, andrebbero anticipati nella legge. Mi riferisco ad esempio all'obbligatorietà dell'utilizzo della modalità digitale e all'eventuale sanzione per le amministrazioni o per le strutture amministrative che non adottino tale modalità. Per questo, pur condividendo gli obiettivi dell'articolo in esame, ci asterremo comunque nel voto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 49.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 304

Astenuti 188

Maggioranza 153

Hanno votato303

Hanno votato no 1).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame è un piccolo contributo per rendere concreto il passaggio all'amministrazione digitale. Mi stupisce che il Governo non lo accetti. Mi riferisco per esempio all'obbligo per le amministrazioni di avere un registro di processi automatizzati sul proprio sito web, alla facoltà di assegnare ai cittadini caselle di posta elettronica certificate (perché se questo tipo di casella non viene assegnata in via massiccia non sarà mai utilizzata) e infine all'avvio di una generazione di cittadini digitali, cioè all'idea di assegnare ad ogni nuovo nato una casella di posta elettronica e una firma digitale, che fin dal primo giorno permettano di instaurare tra il nuovo cittadino e l'amministrazione un rapporto digitale.

Si tratta di piccole decisioni che tuttavia possono avere grandi effetti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 488

Astenuti 3

Maggioranza 245

Hanno votato240

Hanno votato no 248).

Prendo atto che il deputato Palomba ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 50 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 50 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Lo Monte 50.1, nonché sull'emendamento Lanzillotta 50.2.

Le Commissioni, invece, raccomandano l'approvazione del loro emendamento 50.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 50.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 497

Astenuti 3

Maggioranza 249

Hanno votato234

Hanno votato no 263).

Prendo atto che il deputato Pianetta ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzillotta 50.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 50.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 495

Astenuti 4

Maggioranza 248

Hanno votato239

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 50.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 500

Astenuti 1

Maggioranza 251

Hanno votato500).

Passiamo alla votazione dell'articolo 50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, rinuncio alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 50, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 494

Astenuti 2

Maggioranza 248

Hanno votato494).

(Esame dell'articolo 51 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 51 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 51.200 (Nuova formulazione) del Governo, mentre il parere è contrario sull'emendamento Amici 51.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, tenendo presente che l'emendamento 51.200 (Nuova formulazione) del Governo è puramente di riformulazione tecnica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.200 (Nuova formulazione) del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, rinuncio alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 51.200 (Nuova formulazione) del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 498

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato497

Hanno votato no 1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Amici 51.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Amici 51.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 495

Astenuti 3

Maggioranza 248

Hanno votato236

Hanno votato no 259).

Passiamo alla votazione dell'articolo 51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baretta. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del mio gruppo sulla votazione dell'articolo 51.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 51, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 270

Astenuti 232

Maggioranza 136

Hanno votato267

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Delfino ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 51-bis - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 51-bis, al quale non sono state presentate proposte emendative (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Margiotta. Ne ha facoltà.

SALVATORE MARGIOTTA. Signor Presidente, rinuncio alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 51-bis.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 494

Astenuti 8

Maggioranza 248

Hanno votato494).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANTONIO BORGHESI. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, poiché adesso ci stiamo avviando alla parte del testo in materia di giustizia e, come lei immagina, non essendo noi tuttologi, abbiamo il problema di permettere ai colleghi che si occupano della materia specifica di sostituirci, le chiederei una brevissima sospensione di cinque minuti per permettere un assetto più adeguato da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi, credo che l'esigenza che lei richiama possa essere tranquillamente garantita dal fatto che il primo intervento previsto sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 52 consentirà, a coloro che devono prendere posto, al banco del Comitato dei diciotto, di farlo senza bisogno di procedere ad alcuna sospensione della seduta.

(Esame dell'articolo 52 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 52 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, l'articolo 52 ha avuto un iter molto travagliato: nella sua prima formulazione prevedeva alcune cose, poi, con un emendamento successivo, è stato completamente stravolto.

Ci è stato spiegato che questo pacchetto, inserito nell'ambito di un collegato alla manovra finanziaria, doveva servire ad accelerare il processo civile. È vero che le lungaggini della giustizia civile non sono più tollerabili, è vero che la riduzione di almeno un terzo dell'attuale durata media dei processi civili è un obiettivo che deve essere perseguito, ma l'esperienza ha dimostrato che la riforma delle norme processuali non basta. Se la riforma del processo doveva perseguire il fine di dare attuazione al nuovo articolo 111 della Costituzione, ciò significa che, per quanto riguarda la giustizia civile, dobbiamo perseguire il fine di processi giusti, processi di durata ragionevole.

Per assicurare che tale risultato sia raggiunto, occorre che vi sia un soggetto responsabile del processo, un soggetto cioè che abbia il compito di perseguire con giustizia e rapidità la trattazione della decisione. In questo senso muovono le proposte emendative del Partito Democratico, che ha cercato, nonostante l'anomalia della procedura, nonostante la forzatura dei tempi e della discussione, di individuare un apporto - con le proposte emendative che verranno illustrate - a quello che deve essere, secondo noi, il potere ed il dovere del giudice di governare il processo, affinché possa essere costruito come potere poi conformato da norme, che possano essere anche controllate e verificate attraverso il contraddittorio.

La strada perseguita dal Governo, di norme analitiche, frantumate, basate su decadenze e preclusioni, si è sempre rivelata fallimentare, così com'è fallimentare una strada della discrezionalità procedimentale che può trasformarsi in arbitrio, in soggettivismo, in imprevedibilità. Di qui la necessità di individuare criteri e parametri di regolamentazione di tale discrezionalità e degli efficaci strumenti di controllo; di qui la proposta di emendamenti che interverranno anche su quello che il Governo ha individuato come un rivoluzionario strumento sulle spese processuali, che dovrebbe consentire una diminuzione dell'abuso del processo.

E così, adottata una chiave della discrezionalità come strumento di governo del processo, bisogna anche tener presente che alcuni strumenti procedurali devono essere flessibili e ragionevoli, attraverso un uso flessibile e ragionevole della discrezionalità e quindi anche dell'istituto della remissione in termini. Altrimenti, così, come si fa ad intervenire su un punto, la consulenza tecnica d'ufficio, prevedendo soltanto norme che, in qualche modo, sono parziali e frammentarie? È rimasto un istituto conservatore, un istituto che conserva lo status quo, che non prevede - e in questo senso muovono le nostre proposte emendative - interventi più precisi e pregnanti del giudice responsabile, che siano stringenti anche nei confronti dei consulenti tecnici.

Così su questa norma, che è nata abolendo il regolamento di competenza facoltativo, a un certo punto il Governo fa una marcia indietro, ripristina il regolamento facoltativo di competenza. Forse quello poteva costituire una deflazione, ma bisognava non eliminare l'impugnazione della sentenza per incompetenza. Ci voleva tempo, ci volevano gli strumenti adeguati, ci voleva la discussione in sede di Commissione giustizia con gli interlocutori della giustizia. E così l'altra marcia indietro, che in parte possiamo condividere, ma di cui non condividiamo assolutamente il metodo: vi è stato prima l'innalzamento eccessivo, poi la successiva retromarcia nei confronti del giudice di pace. Un aumento troppo smodato, in realtà, di quel limite, non risolve i problemi della giustizia, perché quella non è la strada che accelera il processo civile.

Sappiamo come l'eccessiva competenza di un giudice che non dia garanzie valide e verificabili di professionalità non accontenti nessuno: non accontenta il cittadino, non accontenta gli avvocati e, quindi, non accontenta la società tutta. Nei confronti dei magistrati onorari occorreva, forse, prevedere una riforma più strutturale, anziché agire soltanto attraverso l'aumento delle competenze.

Nella proposta emendativa che riscrive l'articolo 52, in quel pomeriggio del giovedì alle ore 18 in cui ci è stato consegnato, viene ad un certo punto introdotta una astensione obbligatoria per il giudice civile, che, con una tecnica ambigua, viene quasi conformata al principio vigente per il giudice penale. La previsione di una incompatibilità per il giudice civile (elaborata sulla base di una giurisprudenza penale) rimangia se stessa quando dice che anche se un giudice non è terzo egli può comunque rimanere perché esistono problematiche organizzative. Anche la Commissione europea afferma che quando si ritiene che il giudice non è terzo non ci sono problematiche organizzative che tengano: quel giudice non può giudicare. Si tratta di un'altra norma scritta in fretta, di un'altra norma su cui il Governo deve riflettere e cercare di portare almeno buon senso e una semplificazione legislativa che regga.

Il Governo ci deve spiegare come mai in quella prima formulazione dell'articolo 52, che era stata già meditata (ce lo auguriamo) vi era stato un coraggioso riferimento, nell'articolo 88 del codice di procedura civile, al dovere di probità e lealtà processuale, la regola per cui le parti devono chiarire le circostanze in modo leale e veritiero; in seguito vi è stata una soppressione inspiegabile. Si corre il rischio di trasmettere un messaggio in favore della slealtà e della scorrettezza processuale, un messaggio di cui la giustizia civile non ha certo bisogno. Noi del Partito Democratico con le nostre proposte emendative cerchiamo di recuperare quel valore che ci sembrava potesse essere recuperato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo a nome del gruppo Italia dei Valori sul complesso delle proposte emendative e sul complesso di questa parte del provvedimento per segnalare quale sarà la nostra presa di posizione con riferimento a questo pacchetto di interventi in materia di giustizia.

Noi esamineremo questa parte del provvedimento articolo per articolo e differenzieremo il nostro voto a seconda del caso concreto. Lo faremo per un motivo molto semplice: perché questo articolato è stato inizialmente realizzato prendendo spunti, addirittura mozioni, articoli e provvedimenti in corso di discussione già nella precedente legislatura. Alcuni di questi articoli sono stati presentati dal Governo precedente e già discussi e approvati in quella sede. Non vogliamo fare una battaglia di contrasto fine a se stessa, ma interverremo caso per caso.

Questo mio primo intervento, però, che riguarda, diciamo così, il complesso degli articoli, si basa su alcune considerazioni. La prima è la seguente: è vero o non è vero che sotto il profilo istituzionale vi è stata una scorrettezza, quella di togliere la discussione di questo argomento dalla Commissione giustizia? È vero o non è vero che la Commissione giustizia ha rilevato (lo dico perché forse in pochi hanno letto il parere approvato da quella Commissione) che si tratta di un provvedimento di una tale ambiguità, di una tale pilatesca soluzione che vale la pena ribadirlo in quest'Aula?

La Commissione giustizia, nella parte motivazionale del suo parere, dice: è necessario che in futuro i provvedimenti che incidono sulla giustizia siano esaminati dalla Commissione giustizia. Tanto di cappello! Ma perché è necessario in futuro e non adesso? Cos'è questa abdicazione di doveri? La Commissione giustizia all'unanimità e, soprattutto, la maggioranza (che corrisponde alla maggioranza di questo Parlamento) prende atto che la Commissione giustizia è stata espropriata di un suo dovere e dice: va bene lo stesso! Ecco, questo modo di legiferare, rinnegando sé stessi, non fa onore alle istituzioni.

Così come, la Commissione giustizia, nel suo parere approvato - ripeto approvato - dice che, con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2 (per intenderci, il filtro in Cassazione), se alcune cause devono essere discusse nel merito, si devono fermare all'ammissibilità esterna. Con riferimento a questo argomento, la Commissione giustizia approva un documento che dice: è necessaria una ulteriore riflessione volta a definire i limiti della discrezionalità spettante al collegio. Cioè, nella motivazione, la Commissione giustizia dice che non si può approvare, ma che è necessaria un'ulteriore riflessione, e poi dice che, per questi motivi, approva. È come dire: siccome sei colpevole, ti assolvo! Bravo (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)!

In questa sede, prima di affrontare questa parte del provvedimento con senso - ripeto - di responsabilità, articolo per articolo, ci tengo a che risulti nero su bianco l'assurdità di un sistema parlamentare che si adegua alla volontà di chi lo comanda, senza avere la libertà di esprimersi conseguentemente rispetto ad un provvedimento che esso stesso predispone. Se questo fosse un provvedimento giurisdizionale, sarebbe ricorribile per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo!

Inoltre, la Commissione giustizia - non io, ma la Commissione giustizia - prima di approvare, dice che appare opportuno che si rifletta sull'articolo 53, comma 7, perché, dice, è necessaria una semplificazione della procedura di assunzione della prova. Stiamo parlando della testimonianza per corrispondenza: questa ulteriore innovazione per la quale si manda il bigliettino e fammi sapere che ne pensi! Rispetto a questo, la Commissione giustizia approva un documento che dice: fermi! Appare necessaria un'ulteriore rivisitazione di questa disposizione, perché così com'è - dice la Commissione giustizia nella motivazione - vi è necessità di una maggiore riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali (tradotto: all'estero non ce l'accordano questo tipo di prova!) e, inoltre, di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio: vale a dire: tu mandi la letterina e che ne sai se lo scrive quello che ti deve scrivere o se qualcuno non glielo detta? E, per questi motivi, lo approva!

Insomma, mi fermo qui, in questo mio primo intervento, però voglio far risultare una cosa: quando in Parlamento una Commissione parlamentare arriva a predisporre un provvedimento in cui nega sé stessa, non ha più la dignità di poter rappresentare ciò che afferma. Ecco perché poi si adegua, fino ad arrivare a dire che dei futuri provvedimenti sulla giustizia se ne occuperà lei. Certamente, se se ne deve occupare in questo modo, è meglio che non se ne occupi!

Per questo motivo, con riferimento al complesso delle proposte emendative, denunciamo l'assoluta espropriazione alla Commissione giustizia dei doveri e della necessità che essa si occupasse di tutti questi emendamenti, e denunciamo la contraddittorietà di questo provvedimento, che è un provvedimento pilatesco, fatto apposta per fare da «tappetino» a un Governo che decide senza rispetto per il Parlamento, ma di un Parlamento che, a volte, non se lo merita davvero (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori e di deputati del gruppo Partito Democratico)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, non avevo intenzione di intervenire, però formulo alcune considerazioni alla luce delle valutazioni emerse dall'intervento dell'onorevole Di Pietro.

Evidenzio semplicemente che la riforma del processo civile, la velocizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia civile sono richieste e sollecitate da tutti gli operatori del diritto. Tutti i membri della Commissione giustizia possono evidenziare quanto noi siamo oggetto di tali sollecitazioni. La Commissione giustizia si è trovata, nel mese di settembre, ad interrogarsi se continuare a rivestire il ruolo, anche orgogliosamente, di punto di riferimento di questa materia oppure cercare di dare riscontro, in termini rapidi, a quelle che erano le richieste che ci giungevano.

Ebbene, abbiamo posto in essere una sorta di bilanciamento di interessi. Non abbiamo abdicato al nostro ruolo, abbiamo puntato semplicemente ad essere realisti e a fare in modo che il provvedimento in materia civile che era all'attenzione delle Commissioni I e V, venisse analizzato e fosse oggetto di riflessione anche da parte dei commissari della Commissione giustizia. Ci rendevamo, infatti, conto che se avessimo chiesto e ottenuto lo stralcio, l'iter di questo provvedimento sarebbe stato assolutamente rallentato e sarebbe mancata quella risposta ai cittadini che era sollecitata in più circostanze. Abbiamo puntato a velocizzare, a razionalizzare e a semplificare, alla luce anche di quello che era il provvedimento del Governo.

Ricordo all'onorevole Di Pietro, che ha evidenziato una sorta di contraddittorietà tra premesse e dispositivo, che tali premesse sono poste in essere alla luce di quanto previsto dal Regolamento della Camera. Esse, infatti, vengono graduate in condizioni, laddove sono forti, ed osservazioni, laddove vi sia un'istanza, da parte della Commissione interrogata in sede consultiva, di porre una riflessione alla Commissione di merito.

Ebbene, c'è una condizione. La Commissione giustizia ha, infatti, posto una condizione che è stata esaminata e risolta poi dalla Commissione di merito. Sono state poi formulate delle osservazioni, strumenti che consentono alla Commissione di merito di esaminare e riflettere sull'argomento. Non si è trattato assolutamente di condizioni risolutive. Proprio per questo - non è qui presente il relatore in Commissione, l'onorevole Scelli - la Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole, che appare convincente e argomentato anche alla luce del fatto che si vuole fare in modo che la riforma, la semplificazione e la velocizzazione avvengano in termini rapidi. Proprio per tali ragioni abbiamo rinunciato all'orgoglio di avere, come commissari, presso la nostra Commissione, il provvedimento in esame, ma abbiamo ottenuto il risultato di essere, oggi, qui in Aula a discuterlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Aniello Formisano 52.1. Ricordo che gli emendamenti Ferranti 52.2 e 52.3 sono stati ritirati. Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Ferranti 52.4, purché sia riformulato nel seguente modo: dopo la parola «ovvero» sostituire le parole «dalla data di» con la parola «dal». Il testo riformulato sarebbe quindi il seguente: «ovvero dal deposito del ricorso».

Il parere è contrario sugli emendamenti Aniello Formisano 52.5 e Costantini 52.6. Le Commissioni esprimono, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Borghesi 52.7, Ferranti 52.8 e Contento 52.9, mentre esprimono parere contrario sugli emendamenti Vietti 52.10, Costantini 52.11, nonché sugli emendamenti Ferranti 52.12 e 52.13. Ricordo che l'emendamento Ferranti 52.14 è stato ritirato. Le Commissioni formulano un invito al ritiro dell'emendamento Contento 52.15, perché il senso del testo riformulato è già stato recepito nell'emendamento 52.300 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lo verificheremo. La prego di proseguire.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Ferranti 52.16. Ricordo che l'emendamento Luciano Dussin 52.17 è stato ritirato.

Il parere è contrario sugli emendamenti Ferranti 52.18, 52.19, 52.20 e 52.21. Il parere è favorevole sull'emendamento Contento 52.22, a condizione che venga riformulato nel seguente modo: All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

Sull'emendamento Costantini 52.23 il parere è contrario. Ed è ugualmente contrario sugli emendamenti Costantini 52.24 e Ferranti 52.25.

PRESIDENTE. Le ricordo che l'emendamento Ferranti 52.25 è stato ritirato.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo scusa, signor Presidente. Il parere è contrario sugli emendamenti Vietti 52.26, Ferranti 52.27, Aniello Formisano 52.28, Ferranti 52.29, Aniello Formisano 52.30 e Ferranti 52.31 ed è ugualmente contrario sugli identici emendamenti Ferranti 52.32 e Costantini 52.33. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Vietti 52.34, Ferranti 52.35, Aniello Formisano 52.36, Palomba 52.37 e Ferranti 52.38.

PRESIDENTE. Onorevole Bernini Bovicelli, qual è il parere sull'emendamento 52.300 delle Commissioni?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni ne raccomandano l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sulla riformulazione proposta dell'emendamento Contento 52.22 la Presidenza si riserva di verificare se si tratti effettivamente di una riformulazione o di una diversa stesura del comma dell'articolo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 52.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, innanzitutto vorrei brevissimamente replicare al collega Costa dicendo che le sue dichiarazioni hanno confermato una sola cosa: che in questo Parlamento c'è una Commissione a sovranità limitata ed è proprio la Commissione giustizia.

Vorremmo sapere perché è stato fatto lo stralcio a favore delle Commissioni attività produttive e lavoro e non è stato fatto analogo stralcio, per le medesime motivazioni, anche più forti, su questo provvedimento, sulla giustizia. Non ce lo avete ancora spiegato e, se ce lo spiegasse lei, signor Presidente, ci farebbe un piacere.

Abbiamo presentato l'emendamento Aniello Formisano 52.1 per questa ragione: perché abbiamo fiducia nella giustizia di pace, abbiamo fiducia in tanti operatori del diritto che possono deflazionare il lavoro dei tribunali. Voi, invece, non avete fiducia perché dalla vostra precedente formulazione di 7.500 e 25.000 euro siete addirittura passati a 5.000 e 20.000 euro. Ciò significa che non avete fiducia in questa importante parte della giustizia. Lo faremo sapere a quelle persone che, con dedizione, danno un contributo importante alla giustizia.

Riteniamo, però, che l'aumento della competenza per valore del giudice di pace possa contribuire a deflazionare il carico dei tribunali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 52.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge

(Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 259

Astenuti 204

Maggioranza 130

Hanno votato12

Hanno votato no 247).

Prendo atto che i deputati Sisto e Sbai hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario e che i deputati Villecco Calipari e Letta hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere il voto e che avrebbero voluto astenersi.

Prendo altresì atto che la deputata Sbrollini ha segnalato di aver erroneamente votato a favore mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.4.

Chiedo ai presentatori se accolgano la riformulazione proposta dal Governo.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, non possiamo accogliere la riformulazione di questo emendamento perché essa costituisce la prova della volontà della maggioranza e del Governo di non voler instaurare, quanto meno sulla giustizia civile, alcun clima di dialogo.

Voglio sottolineare ai colleghi che avevamo proposto, in tema di riformulazione dell'articolo 39 del codice di procedura civile, l'individuazione del momento in cui va accertata la litispendenza ovvero la connessione. Il nostro emendamento, poiché la norma prevede solo l'individuazione della notifica dell'atto di citazione, aggiungeva a questa individuazione della data di notifica anche l'individuazione della data del deposito del ricorso.

L'emendamento del Governo dice «dal deposito del ricorso», quindi riformula il testo compiendo un errore quasi lessicale perché stiamo parlando di date. Abbiamo approvato, ieri, un articolo 25 sulla semplificazione dei testi normativi che ci impone di avere una visione di sistema, stabilendo che ogni norma nuova deve porsi in un rapporto di correzione con le altre norme. Questo emendamento serviva esattamente a questo: ad una correzione che è stata pregiudizialmente, anche questa volta, rifiutata.

Ciò smentisce quanto detto prima dall'onorevole Costa. L'analisi in Commissione, signor Presidente, non era una questione di orgoglio di commissari, era l'esigenza di limitare i danni il più possibile e questo non lo dice una parte politica, ma tutto il mondo degli operatori.

Questa mattina abbiamo visto il parere del Consiglio superiore della magistratura che parla di una riforma, ancora una volta, affrettata e parziale. E, tuttavia, questo parere non è solo dei giudici, che sappiamo non essere presi molto in considerazione da questa maggioranza, ma è anche dall'organismo unitario dell'avvocatura.

L'organismo unitario dell'avvocatura, con un parere assai duro nei confronti di tutta la manovra, parla ancora una volta della preoccupazione per le intenzioni del legislatore che, pur avendo il tempo necessario - come è pacifico sulla base dell'esperienza -, ha voluto una riforma che non porta alcun beneficio sostanziale e si affida al solito intervento emergenziale.

Questa riforma, che nelle linee programmatiche del Ministro avrebbe dovuto essere fatta in collaborazione con tutti gli operatori, è stata predisposta negando la collaborazione sinanche dei commissari della Commissione giustizia ed ha già provocato il dissenso assoluto di tutti gli operatori. Un grande risultato: non eravamo mai riusciti a mettere d'accordo magistrati e avvocati, e questa riforma c'è riuscita (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)!

PRESIDENTE. Presumo che la Commissione, dopo che l'onorevole Capano ha dichiarato che non accetta la riformulazione proposta, esprima parere contrario.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, francamente non capisco il motivo di questa obiezione. Il relatore, e quindi il Governo, hanno espresso un parere favorevole su questo emendamento perché tecnicamente, dico solo tecnicamente, non si scrive mai in una norma «dalla data di deposito del ricorso», ma «dal deposito del ricorso» perché il momento della pendenza del giudizio è dal deposito.

L'elemento della data è assolutamente ultroneo. Francamente, ritengo che si tratti di una questione di carattere squisitamente tecnico. Il Governo ha recepito nel merito l'emendamento perché sembrava migliorativo del testo della norma.

Spiace dover constatare che l'onorevole Capano faccia riferimento ad un giudizio di categoria. In questa riforma il Governo non ha cercato di facilitare una categoria a scapito di un'altra, ma ha avuto presenti solo le esigenze dei cittadini ed in particolare di coloro che stanno attendendo questa riforma del processo civile.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Personalmente avrei preferito la formulazione tecnica contenuta nell'emendamento, ossia «dalla data di deposito». Tuttavia non vorrei che, vista la rigidità del Governo su questa questione, finissimo per bocciare l'emendamento in esame e lasciare così un vuoto nella previsione normativa. Quest'ultima, anche in conseguenza delle altre modifiche introdotte dal provvedimento, esige che si faccia riferimento non solo alla notifica della citazione, ma anche alla nuova modalità introduttiva dell'azione, vale a dire quella del deposito del ricorso.

Per tale motivo, rivolgerei un appello, da una parte, al Governo nel voler essere meno rigido e, dall'altra, alla collega Capano nel dimostrare buonsenso per la risoluzione della questione in esame.

DONATELLA FERRANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Noi crediamo di aver dimostrato sufficiente buonsenso, oltre ad aver cercato un rapporto costruttivo. Assistiamo tuttavia ad una rigidità del Governo che ci sconcerta e, nonostante questo, vogliamo assumere un atteggiamento istituzionale fino in fondo, considerato che si tratta di una correzione che il Partito Democratico ha sentito il dovere di presentare sin dall'inizio dei lavori in Commissione. Peraltro, pensavamo che il Governo fin da subito facesse propria questa riformulazione. Per questi motivi, accettiamo la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Prendo atto che viene accettata la riformulazione che era stata proposta.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.4 nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 469

Astenuti 17

Maggioranza 235

Hanno votato467

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Porfidia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 52.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, illustro brevemente il senso di questo emendamento scritto in uno spirito collaborativo, pur se siamo stati molto critici su alcune soluzioni di merito e, soprattutto, sul metodo.

Questo emendamento, in gran parte, riproduce la formulazione dell'articolo 44, già proposta dal Governo, arricchendola e integrandola con alcuni elementi importanti, con particolare riferimento al primo comma, in relazione alla pronuncia della competenza del giudice adito, la quale deve contenere le indicazioni del giudice ritenuto competente.

Inoltre, con riferimento al penultimo comma, si sottolinea che è necessario aggiungere la previsione che vengano sentite le parti in causa.

Questa norma non è stata sufficientemente presa in considerazione da parte del Governo. Infatti, il testo prodotto appare estremamente carente, come sarà possibile vedere anche con riferimento ad altre disposizioni. Senza dubbio, sul piano del contraddittorio e della possibilità delle parti di interloquire, rileviamo delle gravi carenze.

Pertanto, con l'emendamento in esame, cerchiamo di far fronte e di eliminare tali carenze.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 52.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 467

Astenuti 10

Maggioranza 234

Hanno votato219

Hanno votato no 248).

Prendo atto che il dpeutato Torazzi ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Bachelet ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantini 52.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 460

Astenuti 4

Maggioranza 231

Hanno votato213

Hanno votato no 247).

Prendo atto che i deputati Graziano e Palomba hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Rivolta ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Borghesi 52.7, Ferranti 52.8 e Contento 52.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, l'emendamento da noi proposto chiede la soppressione del comma 7 dell'articolo 52 in quanto esso prevede un'ipotesi ulteriore di astensione del giudice nel caso in cui abbia già conosciuto, in sede di opposizione o di reclamo, il medesimo processo. Questa previsione è tuttavia contemperata dal fatto che, qualora non vi siano altri giudici da assegnare al processo, l'astensione non può essere autorizzata.

Quello delle incompatibilità è un principio che si assume come cardine. Esso è sancito, ad esempio, nel processo penale e non può essere condizionato alle esigenze degli uffici. Per tali motivi la norma è mal formulata e presenta elementi di contraddittorietà consistenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 52.7, Ferranti 52.8 e Contento 52.9, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 489

Maggioranza 245

Hanno votato489).

Prendo atto che la deputata Laura Molteni ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 52.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, francamente non capisco la ragione del parere contrario del relatore su questo emendamento.

Come è noto a tutti gli operatori del diritto, il riferimento agli albi per la scelta dei consulenti tecnici ha dato ampie prove negative; spesso gli uffici predispongono questi albi ed i margini di eccesso di discrezionalità con cui si attinge ad essi è molto alta. A me pare che, anche in nome del principio di disponibilità del processo civile che, fino a prova contraria, dovrebbe continuare a sopravvivere anche a questa riforma, nonostante una serie di interventi in senso molto dirigista che vengono apportati, se le parti convengono sulla scelta del CTU non si vede perché il giudice dovrebbe violentarle ed imporre un CTU di propria scelta, senza rispettare la collaborazione instauratasi tra le parti, che sarebbe certamente foriera di un'accelerazione.

Se le parti identificano una persona di propria fiducia e a questa affidano la consulenza tecnica, non si vede perché mai il giudice dovrebbe sovrapporre una scelta propria, operata con criteri di discrezionalità, di una persona non gradita o sgradita alle parti che certamente provocherebbe un allungamento dei tempi.

Pertanto, sia nella logica acceleratoria della riforma, sia nella logica della sopravvivenza del principio di disponibilità del processo civile da parte dell'attore e del convenuto, ritengo che questo emendamento possa essere tranquillamente accolto anche dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 52.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 480

Maggioranza 241

Hanno votato227

Hanno votato no 253).

Prendo atto che il daputato Di Cagno Abbrescia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Costantini 52.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, l'attuale normativa prevede che il giudice possa commettere ad un notaio il compimento di determinati atti. Con questo emendamento proponiamo che la medesima facoltà possa essere commessa anche ad un avvocato e ad un commercialista. Attualmente, queste figure professionali hanno poteri certificatori e pertanto non comprendiamo perché esse non debbano essere ricomprese tra quelle alle quali il giudice può affidare degli atti.

Il parere contrario in tal senso non è comprensibile se non con una sfiducia verso queste ulteriori categorie di professionisti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantini 52.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 450

Astenuti 30

Maggioranza 226

Hanno votato42

Hanno votato no 408).

Prendo atto che i deputati Zampa e Viola hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario, che il deputato Pugliese ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale e non a nome del gruppo.

L'emendamento 52.12 dimostra l'intento collaborativo del Partito Democratico. Noi abbiamo proposto una regolamentazione dell'affidamento degli incarichi del giudice agli ausiliari e del loro svolgimento. Questa norma tende a sottrarre lo svolgimento di tali adempimenti alla fase dell'udienza innanzi al giudice e ad attrarlo in una fase precedente. Ciò libera l'attività della giurisdizione da adempimenti burocratici: questo è il senso di un intervento che vuole snellire il processo, senza sacrificare i diritti di difesa dei cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 479

Astenuti 6

Maggioranza 240

Hanno votato224

Hanno votato no 255).

Prendo atto che la deputata Mura ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Onorevole Capano, intende intervenire ancora a titolo personale?

CINZIA CAPANO. Sì, signor Presidente, intervengo a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. L'emendamento Ferranti 52.13 tende a specificare meglio il dovere di lealtà processuale, che è stato inserito in questo provvedimento come uno dei principi attorno ai quali dovrebbe svilupparsi lo snellimento del processo.

Noi proponiamo che all'articolo 88 del codice di procedura civile si specifichi che le parti devono prendere posizione sui fatti di causa e, soprattutto, devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero. Mi pare che ciò vada assolutamente nel senso di quello che il Governo si propone di ottenere, approfondendo l'istituto della lealtà processuale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 487

Astenuti 4

Maggioranza 244

Hanno votato237

Hanno votato no 250).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Ricordo che l'emendamento Ferranti 52.14 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Contento 52.15.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Contento 52.15 formulato dal relatore.

MANLIO CONTENTO. Sì, signor Presidente, accedo all'invito al ritiro formulato dal relatore, perché, come ha affermato il relatore stesso, la questione è risolta dal successivo emendamento 52.300 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo ancora a titolo personale.

L'emendamento Ferranti 52.16 tende a specificare meglio i casi in cui una parte che abbia vinto un giudizio può essere condannata alle spese, nel caso in cui abbia rifiutato la proposta conciliativa. L'emendamento si propone di essere, pertanto, un elemento che aggiunge un margine a una discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese, che potrebbe essere lesiva del diritto di difesa delle parti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.16, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 481

Astenuti 6

Maggioranza 241

Hanno votato232

Hanno votato no 249).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 52.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 316

Astenuti 185

Maggioranza 159

Hanno votato314

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Buonanno ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin non è riuscita a votare.

Ricordo che l'emendamento Luciano Dussin 52.17 è stato ritirato e che, comunque, esso risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo ancora a titolo personale.

L'emendamento Ferranti 52.18 tende a chiarire che, quando le parti si conciliano, le spese rimangano a loro carico: si tratta di un incentivo alla conciliazione delle liti, che libera le parti dal mercanteggiare sulle spese processuali. Anche questa proposta emendativa tende ad un'effettività della tutela.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 497

Astenuti 2

Maggioranza 249

Hanno votato243

Hanno votato no 254).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo ancora a titolo personale.

L'emendamento Ferranti 52.19 è collegato a quello precedente e tende a una nuova formulazione delle ipotesi in cui si può condannare la parte vittoriosa alle spese processuali in caso di rifiuto della proposta conciliativa.

Diversamente dal testo del Governo e delle Commissioni, nell'emendamento Ferranti 52.19 la fattispecie è meglio disciplinata. Infatti, è previsto che la compensazione delle spese tra le parti sia lasciata alla valutazione del giudice, che quindi deve valutare il comportamento delle parti nell'ambito di tutto il processo e non solo relativamente alla condotta tenuta rispetto alla proposta transattiva.

Peraltro, viene anche specificato meglio che il giudice può condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente. Si vincolano, cioè, alla proposta entrambe le parti del processo, non solo una.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.19, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 489

Astenuti 3

Maggioranza 245

Hanno votato237

Hanno votato no 252).

Prendo atto che i deputati Palomba e Argentin hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo anche in questo caso a titolo personale.

Questo emendamento contribuisce a meglio disciplinare l'istituto della lealtà processuale per gli avvocati e a definire, soprattutto, nell'ipotesi in cui questa lealtà processuale non vi sia, come può essere sanzionato il comportamento, cioè determinando il danno in una misura fissa. Questa è un'esigenza che proviene dal mondo degli operatori, perché molto spesso i giudici, anche in caso di liti temerarie, non condannano alle spese, perché nella legge non è previsto un criterio oggettivo. Quindi, la quantificazione comporterebbe una nuova istruttoria e un appesantimento del processo, piuttosto che un suo alleggerimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 498

Astenuti 2

Maggioranza 250

Hanno votato237

Hanno votato no 261).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, intervengo sempre a titolo personale.

Questo emendamento è strettamente collegato al precedente. Qui non è disciplinata l'ipotesi del giudizio ordinario di cognizione, ma quella del giudizio cautelare in tutte le sue fasi o delle fasi esecutive dell'iscrizione di ipoteca, in cui il risarcimento del danno, anziché essere lasciato alla determinazione del giudice, viene individuato con un criterio oggettivo.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, come lei potrà accertare, in queste ultime votazioni la differenza tra maggioranza e opposizione non è poi tanto rilevante, ma, come sempre succede in questi casi, ci sono alcune decine di lucette che si accendono nel settore della maggioranza, alle quali non corrisponde la persona.

A parte il fatto che ci chiediamo quando finalmente il sistema promesso, che garantisce la presenza della persona insieme al voto (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). ..

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego.

ANTONIO BORGHESI. ... verrà messo in funzione, la pregherei, nel frattempo, di intervenire, altrimenti alla prossima votazione le indico la fila esatta in cui ci sono due persone, ma compaiono quattro voti.

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi, per quanto attiene alla seconda parte della sua domanda, ossia quando entrerà in vigore il nuovo sistema, è sufficiente che lei parli con chi la rappresenta nella Conferenza dei presidenti di gruppo. Quanto, invece, al suo invito, lo rivolgo anche io ai colleghi di tutte le parti dell'emiciclo, ricordando che è loro dovere esprimere personalmente il voto.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 467

Astenuti 3

Maggioranza 234

Hanno votato224

Hanno votato no 243).

Prendo atto che il deputato Cesare Marini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo all'emendamento Contento 52.22.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Contento 52.22 previa riformulazione, ma chiederei cinque minuti di sospensione per consentire al Comitato dei diciotto di riformularlo come emendamento delle Commissioni.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, capisco l'esigenza del relatore, però potremmo accantonare questo emendamento, perché il Comitato dei diciotto è già convocato per le 15,45. Pertanto, credo che possiamo procedere, se siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Bernini Bovicelli acconsente alla proposta dell'onorevole Bruno...

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Sì, signor Presidente, aderisco alla proposta del presidente della mia Commissione.

PRESIDENTE. Quindi, accantoniamo l'emendamento Contento 52.22 e, di conseguenza, anche gli emendamenti Costantini 52.23 e 52.24.

Ricordo che l'emendamento Ferranti 52.25 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 52.26, per il quale non vi sono richieste di intervento...

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, non precipitiamo le cose!

Nell'emendamento in esame noi intendevamo ovviare all'originaria formulazione del provvedimento che modifica l'articolo 115 del codice di procedura civile, dove si faceva riferimento ai «fatti contestati in modo generico» come fondamento della sentenza.

Le Commissioni hanno modificato il testo, eliminando il riferimento al «modo generico» e ammettendo il riferimento «ai fatti ammessi o non contestati», recependo così il senso dell'emendamento, ossia che la contumacia sarebbe stata in realtà trattata meglio che non il difensore generico. Prendendo quindi atto che in qualche modo la nostra preoccupazione è stata soddisfatta dalla modifica intervenuta, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, anche in questo caso intervengo a titolo personale.

Noi proponiamo una modifica del comma 15, che ora prevede che i fatti ammessi o non contestati possano formare la valutazione del giudice. Noi, invece, chiediamo che si prevedano «i fatti non contestati in modo specifico», perché c'è una grande differenza dal punto di vista processuale tra ciò che non si contesta genericamente e ciò che non viene invece contestato specificamente. È un emendamento a tutela della difesa, che restringe l'ambito discrezionale del giudicante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.27, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 478

Votanti 473

Astenuti 5

Maggioranza 237

Hanno votato223

Hanno votato no 250).

Prendo atto che il deputato Cesare Marini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 52.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, illustro brevemente il significato dell'emendamento in esame. È previsto che, in caso di atti non scritti in lingua italiana, il giudice nomini direttamente un traduttore al fine di volgerli in lingua italiana. Noi, per un principio di economia processuale, con questo emendamento riteniamo che il giudice possa autorizzare la parte stessa a produrre la traduzione del documento non scritto in lingua italiana e, soltanto nel caso in cui questo sia contestato dall'altra parte, il giudice proceda alla nomina di un traduttore. Ci sembra un emendamento di carattere tecnico accoglibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 52.28, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 487

Astenuti 3

Maggioranza 244

Hanno votato229

Hanno votato no 258).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, con l'emendamento presentato noi tendiamo a riportare nell'ambito della sentenza la descrizione, seppur sommaria, dello svolgimento del processo, che è elemento fondamentale per riconoscere gli error in procedendo nel giudizio di Cassazione. Quindi semplificare togliendo, in realtà, complica per la Corte di cassazione l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.29, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 489

Astenuti 3

Maggioranza 245

Hanno votato229

Hanno votato no 260).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 52.30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, l'emendamento in esame mira a specificare i contenuti che deve avere la sentenza, disponendo che, quando si tratta di sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, essa può essere costituita dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che hanno già deciso questioni simili.

Si tratta di una semplificazione dell'attività giudiziaria; pertanto riteniamo che l'emendamento in questione possa essere accolto (se fosse respinto, ciò sarebbe soltanto nella logica di non accogliere nessuno degli emendamenti dell'opposizione).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 52.30, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 489

Astenuti 3

Maggioranza 245

Hanno votato230

Hanno votato no 259).

Prendo atto che il deputato Tenaglia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.31.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, questo emendamento è di particolare importanza (mi prenderò qualche minuto in più rispetto ai primi interventi sugli emendamenti), perché riguarda la durata del processo e prova a spiegare che la durata del processo non può consistere in un'opera di semplificazione che mortifica i diritti di difesa delle parti; la durata del processo, invece, si raggiunge ottenendo una responsabilizzazione di tutti i soggetti del processo, degli avvocati (aumentando il tasso di lealtà processuale) ma anche dei magistrati.

Con l'emendamento Ferranti 52.31 prevediamo un tempo massimo dello svolgimento del processo di primo grado, di secondo grado e in Cassazione. Davvero non riesco a capire come mai il Governo, che ha voluto realizzare questo intervento così frammentario e settario per accorciare i tempi del processo, poi non voglia legare il giudice ad un tempo massimo previsto. Ma in realtà non devo stupirmi, perché tutte le volte in cui, anche in sede di Commissione bilancio, abbiamo cercato di ottenere interventi, per esempio, relativi all'udienza di programma (ossia ad un calendario che venisse adottato all'inizio del processo tra giudice e parti e che vincolasse il giudice e i difensori al rispetto di quel tempo) non abbiamo trovato fortuna.

Eppure sappiamo che questo è l'unico intervento che può riuscire a razionalizzare il processo. Lo sappiamo anche per le indagini che in questo periodo ha svolto il Ministro Alfano, sulle quali è venuto a riferire, giovedì o mercoledì della scorsa settimana, su un'interpellanza dell'onorevole Cicchitto, che gli chiedeva di verificare quali e quanti fossero i provvedimenti giurisdizionali depositati in ritardo e quali fossero le azioni disciplinari intraprese.

PRESIDENTE. Onorevole Capano, la invito a concludere.

CINZIA CAPANO. A fronte di migliaia di provvedimenti depositati in ritardo, il Ministro ci ha parlato solo di undici azioni disciplinari da lui aperte: ciò conferma che il ritardo nel deposito dei provvedimenti è dovuto ad una questione di organizzazione del sistema.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, questo collage di pochi articoli inseriti come «pezze» nel codice di procedura civile doveva essere ammantato dal Governo come un modo per sveltire i processi e per ridurre la pendenza dei cinque milioni di processi oggi attualmente nelle aule di giustizia.

Ci si sarebbe aspettati che uno strumento essenziale di tale disegno fosse la riduzione della durata del processo. Noi dell'Italia dei Valori difatti abbiamo proposto alcuni emendamenti, uno dei quali impone al giudice di curare la minima durata del processo, anche in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione; successivamente, abbiamo proposto che nella prima udienza - o nell'udienza immediatamente successiva - si tenga l'udienza di programma.

L'udienza di programma è una sperimentazione fatta in diversi tribunali italiani con successo; attraverso di essa il giudice responsabilizza sé stesso e le parti alla celere durata del processo. In pratica, si stabilisce un calendario che viene poi seguito rigorosamente dalle parti e dallo stesso giudice, derogabile solo in situazioni eccezionali.

Francamente, non si riesce a capire perché il Governo, millantando questa proposta come una proposta risolutiva ai fini della limitazione della durata del processo e, quindi, anche della riduzione delle pendenze, non accetti un emendamento di questo genere o emendamenti simili. Ciò vuol dire che proprio non gli importa niente di far durare meno i processi.

LANFRANCO TENAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, credo che l'importanza dell'emendamento Ferranti 52.31 sia ormai chiara a tutti. Se abbiamo a cura veramente l'interesse dei cittadini e la ragionevole durata del processo, non si comprende come il Governo e il relatore abbiano potuto esprimere parere negativo. Quindi, ritengo sia il caso di riflettere e di ridiscutere di questo aspetto nell'ambito del Comitato dei diciotto. Chiedo pertanto al relatore, alle Commissioni e al Governo di consentire l'accantonamento dell'emendamento e la discussione nel Comitato dei diciotto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà (Commenti del deputato Bruno).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, il presidente Bruno, non dico con autoritarismo, ma con la sua autorevolezza, cerca di dettare i tempi anche all'opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Vietti, prego, svolga pure il suo intervento.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, prima il relatore ci ha risposto che la scelta della riforma andava nella direzione di rafforzare il potere del giudice nella gestione dell'udienza. Nel corso di questi anni abbiamo fatto molti esperimenti di riti processuali. Ricordo quello del processo commerciale, in cui provammo ad affidare alla responsabilità delle parti la gestione dei tempi e dei modi dell'udienza, coinvolgendo il magistrato solo quando vi era da decidere questioni di diritto. Bene, secondo alcuni questo sistema non funziona perché gli avvocati non avrebbero la responsabilità sufficiente a gestire in termini ragionevoli il processo.

Allora, però, bisogna decidere, perché o seguiamo la linea del processo dispositivo e lasciamo più margini alle parti nella gestione del processo, oppure se, come mi pare di capire, la filosofia sottesa a questo intervento va nel senso di un ruolo maggiore vero del magistrato, non solo nella decisione dei punti controversi, ma anche dal punto di vista della gestione delle udienze, non vedo perché non si debba accogliere questo emendamento e lasciare che il magistrato programmi il calendario dell'udienza. Ovviamente, a quel punto, ne conseguirà una responsabilità del magistrato valutabile anche sotto il profilo disciplinare.

Mi rendo conto che questi termini rischiano di essere termini cosiddetti «canzonatori», e quindi di rimanere delle grida, però, nel momento in cui la filosofia di questo intervento riformatore va nella direzione di valorizzare il ruolo del magistrato, credo sia conseguente dare al magistrato la responsabilità della gestione dei tempi e dei modi dell'udienza e, dunque, alla prima udienza, consentirgli di fare il calendario delle udienze.

DONATELLA FERRANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, insisto affinché venga accantonato il mio emendamento 52.31.

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, si tratta della richiesta che ha già formulato l'onorevole Tenaglia, per il suo gruppo hanno già parlato in questo senso. L'onorevole relatore vuole rispondere se concorda o meno sulla proposta di accantonare l'emendamento Ferranti 52.31?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, accolgo la proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Tenaglia.

PRESIDENTE. L'emendamento Ferranti 52.31 e di conseguenza gli identici emendamenti Ferranti 52.32 e Costantini 52.33 sono pertanto accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 52.34.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, lei ha detto che le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul mio emendamento 52.34, ma io temo che non sia così.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Ti piacerebbe!

PRESIDENTE. Onorevole Vietti, non ho detto nulla. Non confonda le sue speranze con le comunicazioni che le hanno dato le Commissioni.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, non solo mi sarebbe piaciuto, ma mi auguro anche una resipiscenza del relatore e del Governo, che se mi prestano un minimo di attenzione...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Vietti, prosegua nel suo intervento.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Si prevede, in questa modifica all'articolo 153, la rimessione in termini per causa non imputabile alla parte. Allora, io considero questa espressione molto equivoca e molto pericolosa perché mi chiedo quale sia la causa non imputabile. Temo che diamo al magistrato un potere discrezionale enorme in una materia straordinariamente delicata quale è quella della rimessione nei termini. Quale è la causa non imputabile? Ci sarà un avvocato il quale non ha sentito la sveglia la mattina ma, dati i buoni rapporti con il magistrato, otterrà la rimessione in termini e un avvocato che viceversa, forse avendo avuto un incidente grave o un ricovero ospedaliero, non sarà valutato come interessato da errore scusabile e non otterrà la rimessione in termini.

Allora, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla delicatezza di questa vicenda, perché la rimessione in termini ha ovviamente degli effetti processuali straordinariamente rilevanti. Noi abbiamo proposto un emendamento soppressivo ma, come gesto di disponibilità e di ragionevolezza, io proporrei alle Commissioni e ai relatori di prendere in considerazione la sostituzione dell'espressione «causa non imputabile» con l'espressione «errore scusabile» che è una categoria già nota alla giustizia, in particolare a quella amministrativa, che mi pare ci metterebbe maggiormente al riparo da questa interpretazione assolutamente elastica e totalmente discrezionale.

Quindi, propongo questa soluzione di mediazione, sulla quale pregherei i relatori di riflettere, magari accantonando anche questa misura per un ripensamento, e pertanto propongo di prevedere l'errore scusabile e non la causa imputabile, che darà luogo a contenziosi infiniti e a rischi di discrezionalità totale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta dell'onorevole Vietti, in particolare alla prima parte della richiesta, cioè quella di ripensare un attimo e di accantonare la proposta in sede di Comitato dei diciotto. Infatti, fate attenzione al fatto che qui si sta aprendo un fronte enorme in ordine alle mille scuse che si possono utilizzare grazie alla formulazione della misura in esame. Così come è formulata la stessa, possono esserci un'infinità di cause non imputabili all'interessato. Soprattutto si apre un mondo di furbizie da parte di chi la vuole tirare alla lunga, e si mette in condizione chi non vuole affrontare il processo di trovare ogni giorno un'occasione che comunque appare non imputabile. E sarà difficilissimo andare a provare se tale causa è imputabile a lui o ad un altro. Come si fa, poi, a trovare tutta quella serie di prove che quel che si afferma essere avvenuto è avvenuto davvero: si è rotta la macchina, si è rotto il taxi, c'è stato lo sciopero, non sono potuto partire, è venuto il mal di pancia a quell'altro? Così si apre un fronte enorme per cui, alla fine, la giurisprudenza stabilirà che il processo si fa se lo vogliono le parti, anche se una delle due parti vorrebbe lo svolgimento del processo perché chiede giustizia. Siccome la materia è così delicata io, in prima battuta, vorrei che tale misura fosse soppressa, però mi rendo conto che non vi è stato quel famoso dibattito nelle Commissioni in cui si poteva affrontare nel merito questo tema.

Invito quindi a rivedere e a riconsiderare insieme ciò che può diventare una porta aperta ad assoluti arbitri ed ingiustizie.

PRESIDENTE. Onorevole Bernini Bovicelli, accoglie la richiesta di accantonamento che è stata avanzata dall'onorevole Vietti e dall'onorevole Di Pietro?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Non la accolgo e vorrei fornire una rapidissima motivazione, ma mi riservo di replicare alla fine della discussione su questo argomento. Noi reputiamo il parametro «causa non imputabile» molto più certo e di più agevole interpretazione rispetto al parametro «errore scusabile», che ci appare più incerto ed opaco. Mi scuso della sommarietà della mia osservazione e mi riservo di riprendere alcune considerazioni in merito nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 52.34, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 493

Astenuti 2

Maggioranza 247

Hanno votato235

Hanno votato no 258).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.35.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, con la formulazione contenuta nell'emendamento Ferranti 52.35, tentiamo, per così dire, di risolvere il problema, chiedendo di aggiungere alle parole «per causa ad essa non imputabile» anche le parole «per errore scusabile». Infatti, mentre effettivamente la giurisprudenza amministrativa ha elaborato un concetto di errore scusabile, diversamente la giurisprudenza civilistica, ad esempio in materia di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ha elaborato una giurisprudenza vertente sulla causa non imputabile. Pertanto, far riferimento a tutti e due i concetti può risolvere il problema, anche considerato che possiamo attingere ad una elaborazione giurisprudenziale seria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, devo tornare su questa problematica, che è delicatissima e interessa tutti coloro che hanno a che fare con la giustizia. Non si può - semplicemente perché in fretta e furia dobbiamo approvare dei provvedimenti - non rendersi conto della porta che si viene ad aprire rispetto ad un'ingiustizia sostanziale che si creerà.

Ritengo che la richiesta di sopprimere il comma 19 dell'articolo 52 sia la miglior cosa, dal momento che tutti dicono che questa riforma del giudizio civile deve essere ancora fatta. Lo stesso Ministro della giustizia afferma che questi sono soltanto i primi interventi. Benedetto il Signore! Non possiamo discuterne in un modo più serio, più pacato, più ragionato, nella sede opportuna, nei giorni che verranno? Soprattutto, con la proposta emendativa in esame si chiede perlomeno di combinare insieme l'errore scusabile, che ha una sua elaborazione giurisprudenziale, con un baratro di possibilità che offre invece questa soluzione.

Davvero, non serve assolutamente a niente mettersi di traverso in un articolato in cui finora abbiamo approvato disposizioni che qualcuno di noi - io sono tra questi - può considerare pannicelli caldi. Comunque è sempre meglio un pannicello caldo piuttosto che niente. Dunque, rispetto ad un pannicello caldo che comunque stiamo dando alla giustizia, perché mettere un pezzo di ghiaccio in questo modo che porta alla non funzionalità della giustizia? Mi appello alla relatrice per la I Commissione per una discussione più approfondita, dal momento che stiamo omettendo alcuni articoli. Lo dico ai relatori e al Governo: se vogliamo davvero che nei tribunali, alla fine, una sentenza sia pronunciata e chi ha ragione, bene o male, ottenga quella ragione, non diamo spazio a chi, invece, non vuole arrivare a sentenza perché ha torto e impediamogli di non arrivarci mai (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Bravo Di Pietro!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, accolgo l'invito al tecnicismo formulato dall' onorevole Capano e mi rimetto a quanto riferito in precedenza puntualmente dalla collega Bernini Bovicelli.

La disposizione, nella sua formulazione tecnica, privilegia, con il concetto di causa non imputabile, un elemento di carattere squisitamente oggettivo, restringendo quindi l'ambito di discrezionalità che, invece, sarebbe clamorosamente aperto dal concetto di errore scusabile, il quale facendo riferimento a parametri di carattere soggettivo certamente non consentirebbe una certezza della norma.

Mi sembra che chi ha, come deve avere, conoscenze tecniche minime in ordine alla differenza tra l'elemento oggettivo causalmente legato ad un soggetto e ad un evento e chi, invece, ha conoscenze sull'elemento psicologico, che presuppone comunque una valutazione subiettiva dell'accadimento, non può che condividere la posizione della relatrice per la I Commissione e del Governo e affermare che questa formulazione è indubbiamente più garantista, più certa, più controllabile rispetto a quella delle aperture sugli elementi soggettivi. Ritengo, pertanto, di poter condividere completamente quanto riferito dalla relatrice per la I Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice per la I Commissione se accolga l'invito all'accantonamento dell'emendamento Ferranti 52.35.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Sisto, ma dal momento che la questione ha sollevato un dibattito ampio e sostanzioso, chiederei l'accantonamento dell'emendamento Ferranti 52.35.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento Ferranti 52.35.

Prendo atto che l'onorevole Lo Presti rinuncia ad intervenire, essendo stato accantonato l'emendamento Ferranti 52.35.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 52.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, l'emendamento in esame è molto semplice: siamo in tema di comparsa di risposta, in cui devono essere precisate tutte le difese. Noi riteniamo che nel primo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile occorra aggiungere, insieme alle difese, anche la proposta di conciliazione della controversia che la parte resistente, convenuta ritiene di dover eventualmente proporre. Ciò perché dalla mancata accettazione della proposta di conciliazione possono derivare anche conseguenze in ordine all'articolo 96 del codice di procedura civile, cioè in ordine alla liquidazione di un indennizzo. Pertanto ci sembra giusto proporre anche questa aggiunta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 52.36, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 483

Astenuti 9

Maggioranza 242

Hanno votato228

Hanno votato no 255).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare.

Onorevole relatore, l'emendamento Palomba 52.37, in ragione dell'avvenuto accantonamento dell'emendamento Ferrante 52.31, credo che per affinità di materia vada anch'esso accantonato. Concorda?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Concordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque, è da ritenersi accantonato anche l'emendamento Palomba 52.37.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 52.38.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, anche in questo caso prenderò qualche minuto in più, perché quello in questione è un istituto assolutamente nuovo e sconosciuto all'ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. In ogni caso non più di cinque minuti, come lei ben sa.

CINZIA CAPANO. Certo, Presidente. Si tratta della testimonianza scritta, tema che non viene affrontato in questa parte del provvedimento in esame, ma noi introduciamo una limitata possibilità di utilizzazione. La testimonianza scritta è un istituto che viene contemplato, per la prima volta, con il provvedimento in esame e dà la possibilità al testimone di essere sentito dal giudice solo per corrispondenza, cioè contraddice il principio della formazione della prova nel processo e del contraddittorio, principi cardine dell'articolo 111 della Costituzione, che mi pare sia stato uno dei principi costituzionali più cari al centrodestra.

Non oso immaginare se avessimo provato ad ipotizzare una simile violazione dell'articolo 111 della Costituzione nell'ambito del processo penale, affermando che la prova non si formava più in dibattimento ma, come avveniva prima, davanti al giudice istruttore. Noi tendiamo a limitare questa ipotesi di ricorso alla testimonianza scritta, solo ed esclusivamente ai casi in cui occorre assumere una prova da un'altra circoscrizione del tribunale, cioè limitandola ai casi in cui l'assunzione della prova può comportare il blocco del processo. Ciò che ci consentirebbe anche di sperimentarla e così di mantenere fede alle linee programmatiche del Ministro, che voleva che si procedesse anche per sperimentazioni; tuttavia, quelle linee programmatiche, fino ad oggi, sono state molto più osservate da questa opposizione che dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, il tema in esame ne riguarda un altro, che viene affrontato più organicamente a proposito degli emendamenti presentati all'articolo 53, che riguarda la testimonianza scritta. Ritengo che sia opportuno che l'emendamento in esame sia accantonato, per essere discusso insieme ad altri emendamenti. Ve ne è qualcuno più radicale, che per esempio propone direttamente la soppressione della norma che prevede l'inserimento della testimonianza scritta: è evidente che in quel caso l'emendamento in esame potrebbe restare precluso o comunque potrebbe essere influenzato dalla discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bernini Bovicelli, accoglie la richiesta di accantonamento?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. No, signor Presidente, non l'accolgo perché in realtà l'emendamento in esame si riferisce solo ad una porzione della testimonianza scritta, o meglio afferisce all'applicazione della testimonianza scritta alla sola prova delegata, alla prova acquisita fuori dalla circoscrizione del tribunale. Noi vogliamo e chiediamo nel provvedimento un'applicazione erga omnes della testimonianza scritta, quindi il parere è comunque contrario all'accantonamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolini. Ne ha facoltà.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor Presidente, intervengo in breve replica alla collega Capano: ricordo a tutti, ma anche alla collega ovviamente, che le condizioni per l'ammissione della prova delegata scritta sono ben tre: «Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può...». Quindi, siccome abbiamo fiducia nei nostri magistrati, siamo certi che ne faranno un uso prudente. Ciò era già stato detto in Commissione, ma vale la pena ribadirlo qui per tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 471

Astenuti 16

Maggioranza 236

Hanno votato213

Hanno votato no 258).

Prendo atto che la deputata Argentin ha segnalato che non è riuscita a votare e che il deputato Pedoto ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

In ragione dell'accantonamento delle proposte emendative Contento 52.22, Costantini 52.23 e 52.24, Ferranti 52.31, degli identici emendamenti Ferranti 52.32 e Costantini 52.33, nonché degli emendamenti Ferranti 52.35 e Palomba 52.37, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 52.

Sull'ordine dei lavori (ore 13,25).

ANTONINO LO PRESTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, nelle ultime 48 ore le forze dell'ordine hanno condotto a Napoli un'importante operazione di polizia e, aggiungo, anche di pulizia della spazzatura camorrista. Essa ha portato all'arresto del gruppo di fuoco responsabile della strage di Castel Volturno e addirittura di altri cento camorristi; inoltre, sono stati sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro. Si tratta di un importante successo delle forze dell'ordine e dell'attività del Governo sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e alla camorra.

Nel formulare, a nome della Popolo della libertà, le felicitazioni e le congratulazioni alle forze dell'ordine chiedo, signor Presidente, data l'importanza dell'operazione, che il Governo e, se crede, il Presidente del Consiglio dei ministri, riferiscano i termini esatti con i quali si è svolta questa brillante iniziativa che si è resa possibile grazie alla tempestiva reazione dello Stato. In questo senso, mi rivolgo alla Camera e a lei, signor Presidente, per la possibilità di interloquire con il Governo.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, sembrerò pedante a lei e ai colleghi parlamentari, ma torno a porre alla sua attenzione la possibilità che la Farnesina, il Ministro degli affari esteri o i sottosegretari incaricati possano dare comunicazione al nostro Parlamento dell'azione che l'Italia e - auspicabilmente - anche le autorità europee stanno intraprendendo per evitare che il terrore, senza confine, contro i cristiani in India prosegua. So che il nostro gruppo parlamentare ha chiesto di calendarizzare la nostra mozione - evidentemente ciò dipenderà dal calendario -, ma nello stesso tempo, pur con tutte le attenzioni che lei ha già rivolto alla Farnesina in questa direzione, la invito a far altrettanto perché l'urgenza della situazione è sotto gli occhi di tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, le farà piacere sapere che nella riunione della Conferenza dei presidenti gruppo di ieri la richiesta del suo gruppo è stata accolta e quindi è già stata inserita in calendario.

FILIPPO ASCIERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, in modo telegrafico desidero associarmi ai complimenti - che considero doverosi - alle forze dell'ordine che hanno ben operato nel casertano e al Ministro dell'interno. Un ringraziamento anche in qualità di appartenente alle forze dell'ordine.

FABIO GARAGNANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza dell'Assemblea - alla luce della discussione di ieri e di quella che continuerà nei prossimi giorni sui provvedimenti in materia di scuola adottati dal Governo e discussi dal Parlamento - una serie di fatti gravi accaduti nella mia città, Bologna: non solo l'occupazione di alcune scuole, con l'autorizzazione dei dirigenti scolastici, ma addirittura la previsione, per la giornata di oggi, del blocco del traffico in piazza Malpighi, sulle strisce pedonali, nell'indifferenza totale delle autorità scolastiche e di chi deve controllare l'ordine pubblico.

Ritengo che di fronte a questi fatti che strumentalizzano i bambini - perché di bambini si tratta - e bloccano il traffico in una città, credo che il Parlamento non possa non porsi il problema di una seria riflessione su fino a che punto il dibattito legittimo e il dissenso rispetto a provvedimenti del Governo possano andare. Credo che occorra una condanna ferma verso questo modo di procedere che disonora il nostro Paese. Ciò non significa fare l'opposizione, ma fare violentemente ostruzionismo e non rispettare la legge.

CLAUDIO D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO D'AMICO. Signor Presidente, in merito a quanto ha chiesto l'onorevole Volonté, riguardo alla situazione dei cristiani in India, volevo sottolineare che, anche nella seduta dell'OSCE di una settimana fa, a Toronto, il sottoscritto, come componente della delegazione italiana, ha richiesto anche da quella Assemblea una presa di posizione a favore di questi cristiani, che sono sotto attacco in quel Paese. Mi faceva, quindi, piacere ribadire questa cosa anche qui, in Aula, dato che il problema è stato sottolineato dall'onorevole Volonté.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole D'Amico.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15, con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

(Iniziative per impedire la diffusione sul territorio nazionale di latte in polvere e derivati del latte di importazione cinese contenenti melamina - n. 3-00152)

PRESIDENTE. L'onorevole Rainieri ha facoltà di illustrare l'interrogazione Cota n. 3-00152, concernente iniziative per impedire la diffusione sul territorio nazionale di latte in polvere e derivati del latte di importazione cinese contenenti melamina (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata), di cui è cofirmatario.

FABIO RAINIERI. Signor Presidente, gli organi di stampa in queste settimane hanno diffuso notizie sulla presenza, nel latte in polvere proveniente dalla Cina, di melamina, composto chimico che serve soprattutto per aumentare la percentuale di proteina. Pur in assenza di dati certi, si ha la paura che questo prodotto costituisca un grave problema per l'indebolimento osseo, il blocco di alcune funzioni del fegato, calcoli e insufficienza renale grave, con danni permanenti e anche mortali.

Abbiamo visto che purtroppo in Cina sono morti quattro neonati e più di 50 mila bambini sono stati obbligati al ricovero o a sottoporsi a visite.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FABIO RAINIERI. Dalle informazioni risulta soprattutto che questo latte viene impiegato anche per alcuni derivati, utilizzando spesso la bandiera italiana come marchio di contraffazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FABIO RAINIERI. Si chiede quali iniziative a livello comunitario ed internazionale il Ministro abbia adottato o intenda adottare al fine di verificare e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di latte in polvere e derivati di importazione cinese contenenti melamina, evitando possibili importazioni di tali prodotti anche tramite triangolazione con Paesi terzi.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Signor Presidente, dal 15 settembre gli uffici periferici del Ministero hanno provveduto a rafforzare le misure di controllo su tutte le importazioni provenienti dalla Cina. È stato richiesto agli enti territoriali di intensificare, attraverso le aziende sanitarie, la vigilanza sui negozi etnici. In attesa dei risultati analitici sui prodotti sequestrati, è stata coinvolta l'Associazione italiana industrie e prodotti alimentari per acquisire elementi informativi sulle materie prime impiegate per le preparazioni delle formule per lattanti attualmente presenti sul mercato. Il 23 settembre la stessa associazione ha confermato il non utilizzo di materie prime importate dalla Cina. È stata ribadita alle associazioni di categoria del settore alimentare la necessità di prestare particolare cura a possibili triangolazioni di alimenti di origine cinese. In questo caso, la responsabilità dell'accertamento delle garanzie sanitarie spetta agli operatori con procedure di autocontrollo e spetta alle autorità sanitarie vigilare tramite procedure di verifica sugli operatori.

Il 24 settembre è stata fornita alle regioni l'indicazione di sequestrare e distruggere tutto il latte e i prodotti a base di latte eventualmente rinvenuti sul territorio. Il giorno successivo, tenuto conto di quanto emerso nel corso del Comitato di Bruxelles, nel quale è stata ventilata l'ipotesi dell'uso fraudolento della melamina anche in prodotti o alimenti a significativo contenuto proteico, è stato disposto il rafforzamento dei controlli alle frontiere su integratori alimentari, estratti, biscotti, dolci, alimenti dietetici, latte in polvere, prodotti a base di noci e soia, lieviti alimentari ed altro. Per tali prodotti è stato richiesto il rilascio, da parte delle autorità cinesi, di una specifica certificazione attestante l'assenza di melamina o di latte e prodotti a base di latte, in assenza della quale, le partite di importazione saranno sottoposte al blocco ufficiale alla frontiera. Sul 15 per cento delle partite accompagnate dalla suddetta certificazione è comunque previsto un controllo analitico per la ricerca della melamina.

I NAS sono tra l'altro impegnati a individuare e campionare, presso gli importatori e i distributori, i preparati che, per la loro caratteristica proteica, potrebbero contenere la sostanza in argomento. Su campionamenti di formule per lattanti eseguiti dai NAS presso la grande distribuzione e le farmacie, l'istituto zooprofilattico di Teramo ha fornito i primi esiti su 12 campioni di latte per la prima infanzia. Essi sono risultati tutti negativi. Il 27 settembre questo ministero ha emanato un provvedimento applicativo della decisione della Commissione europea 2008/757/CE, con un contenuto più restrittivo rispetto al provvedimento comunitario per quanto riguarda i controlli.

Infatti, in caso di reperimento sul territorio di prodotti che contengono più del 15 per cento di latte o derivati è stato disposto l'obbligo del sequestro cautelativo fino all'attivazione di uno speciale piano di campionamento...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. ...e, nel caso di reperimento alla frontiera, il blocco ufficiale della partita fino ad esito favorevole dei controlli analitici. Inoltre il 29 settembre è stata emanata una disposizione sui controlli a campione e sugli alimenti a rischio provenienti da Paesi terzi che potrebbero essere oggetto di triangolazioni con la Cina.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Concludo dicendo che è intendimento del Ministero pervenire ad un confronto a livello comunitario per estendere i controlli al confine in tutti i Paesi anche per gli alimenti di origine non animale allo scopo di garantire così una maggiore efficacia della tutela sanitaria su tutti i prodotti provenienti da Paesi terzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Rainieri ha facoltà di replicare.

FABIO RAINIERI. Signor Presidente, la risposta del Ministro è stata sufficientemente esaustiva.

(Iniziative per assicurare il trasferimento dei fondi previsti a favore del sistema sanitario del Lazio - n. 3-00153)

PRESIDENTE. L'onorevole Anna Teresa Formisano ha facoltà di illustrare l'interrogazione Ciocchetti n. 3-00153, concernente iniziative per assicurare il trasferimento dei fondi previsti a favore del sistema sanitario del Lazio (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata), di cui è cofirmataria.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor Presidente, come lei stessa ha detto, parliamo nel sistema sanitario del Lazio che è un sistema complesso con tagli indiscriminati previsti dal decreto del Presidente Marrazzo, introduzione di ticket per i servizi sanitari, chiusura di ospedali e cliniche private e rischio di chiusura per poli di eccellenza che attraggono pazienti da tutta Italia. Ne cito uno per tutti: la fondazione Santa Lucia che rischia di chiudere se dovesse accettare il budget imposto dalla regione Lazio.

Abbiamo una sanità un po' particolare perché abbiamo cinque policlinici universitari, tanti ospedali religiosi: 3.500 addetti rischiano il posto di lavoro. Per noi ciò rappresenta un pericolo. C'è un rimpallo di responsabilità tra il Governo e la regione che a noi non interessa. Cito un altro esempio: una delle province del Lazio, quella di Frosinone, vede la chiusura delle uniche quattro cliniche convenzionate presenti sul territorio che lavorano insieme alle strutture pubbliche. Se ciò accadesse ci sarebbe il collasso della sanità pubblica e privata nella nostra provincia.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANNA TERESA FORMISANO. Concludo, signor Presidente. Chiediamo un atto di buonsenso al Governo: aprite un tavolo insieme gli attori di questo processo - tutti gli attori - e ristabilite veramente quali sono gli sprechi e quali sono le rendite per il nostro sistema regionale.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Signor Presidente, la regione Lazio genera annualmente un'eccedenza di spesa di circa duemila milioni di euro rispetto al finanziamento ordinario concordato con tutte le regioni, in teoria sufficiente a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

Per fronteggiare tale disavanzo la regione ha sottoscritto un accordo con lo Stato concernente un piano di rientro che prevede, tra l'altro, l'accesso ad un fondo transitorio, non riconosciuto alle altre regioni, che nel periodo 2006-2009 risulta pari a circa 1.400 milioni di euro; l'accesso ad un piano selettivo dei disavanzi (circa 2.100 milioni di euro) anche questo non riconosciuto alle altre regioni, e l'accesso ad una anticipazione da parte dello Stato per circa cinquemila milioni di euro parimenti non riconosciuto ad altre regioni.

In funzione di questi specifici e innegabili vantaggi la regione Lazio ha elaborato un piano di rientro strutturale dai costi, concernenti il personale, i beni e servizi, le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private ed accreditate, la razionalizzazione della rete ospedaliera.

Nell'accordo, analogamente a quanto previsto anche per le altre regioni sottoposte ai piani di rientro, sono state previste verifiche periodiche e modalità di accesso ai finanziamenti aggiuntivi riconosciuti. La regione Lazio, come si può ricavare dai verbali del tavolo tecnico del comitato permanente, risulta inadempiente fin dalla verifica trimestrale effettuata nell'ottobre 2007.

Relativamente alla mancata erogazione dei cinque miliardi di euro evidenziata dagli interroganti preciso che, per l'importo di 3.221 milioni di euro, l'erogabilità è subordinata dalla legge alla verifica della realizzazione degli adempimenti regionali derivanti dal piano di rientro.

Per le residue spettanze derivanti da manovre fiscali e regionali, circa 1.700 milioni di euro, si tratta di somme la cui erogazione, in quanto attinenti al gettito fiscale delle manovre regionali, avviene con gli stessi tempi per tutte le regioni. Entro la fine dell'anno, comunque, potrà essere erogato circa il 50 per cento con un'anticipazione, quindi, di circa 800 milioni di euro relativamente ai quali il Governo sta provvedendo ad accelerare le procedure per consentirne l'erogazione nei tempi più brevi possibili. Il restante 50 per cento potrà essere erogato nel corso del 2009.

Il Governo si è impegnato ad un serrato confronto con il commissario ad acta, il dottor Marrazzo, e sono stati convenuti alcuni significativi interventi rivolti, come già accade nelle regioni efficienti, alla riforma dell'attuale modello organizzativo, in modo da sostituire gli ospedali generalisti di piccola dimensione con moderne reti di servizi territoriali concentrando, invece, gli investimenti nella tecnologia e le migliori risorse umane in un numero limitato di ospedali per acuti.

Queste ed altre misure per il controllo della spesa dovrebbero consentire, insieme, un salto qualitativo dei servizi sociosanitari e l'azzeramento del disavanzo. In questa prospettiva e nella condizione della regione che è stata ricordata, il Consiglio dei ministri nella riunione di domani valuterà una modifica alla normativa vigente per consentire erogazioni condizionate agli adempimenti ai quali il presidente commissario si è già impegnato, anche in assenza di quell'azzeramento del disavanzo che attualmente la legge obbliga a conseguire.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciocchetti ha facoltà di replicare.

LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presidente, signor Ministro, credo che il problema del Lazio andrebbe affrontato in maniera un po' più complessa, attraverso la considerazione dell'esistenza di una struttura di cinque policlinici universitari, tra cui l'ultimo sorto soltanto un paio di anni fa con 450 posti letto in più, al di fuori di una programmazione regionale ma deciso da finanziarie dello Stato italiano.

Si dovrebbe anche affrontare il problema che certamente va rivista la rete ospedaliera del Lazio. Essa andrebbe rivista con una scelta programmatica e non con un taglio lineare legato solo all'affermazione che tutte le strutture sotto i 90 posti letto debbono essere chiuse, pubbliche o private che siano. Credo che questa sia una modalità sbagliata perché viene effettuata senza verificare i bacini di utenza, né le specialità, né il merito delle questioni che interessano i servizi nei confronti dei cittadini.

Oggi nel Lazio vi sono liste di attesa per i servizi sanitari molto alte che si ingrossano di giorno in giorno; inoltre, vi sono servizi che non sono in grado di essere offerti ed è stato applicato un ticket anche ai malati cronici. Un malato di diabete oggi deve pagare un euro per poter acquistare il farmaco dell'insulina: se durante la giornata prende 4 volte l'insulina deve spendere 4 euro.

Credo che queste scelte siano sbagliate perché fanno parte di un piano affrettato e senza una programmazione. Chiediamo certamente di riaprire un tavolo per un esame di questo piano dei 30 decreti commissariali firmati dal commissario ad acta che, in qualche modo, possa portare certamente a dei tagli e ad una riduzione dei posti letto, ma nello stesso tempo anche a mantenere una qualità di eccellenza dei servizi che siano sufficienti a fornire un servizio sanitario utile ai cittadini che ne hanno diritto e soprattutto alle fasce più deboli, in particolare nelle realtà provinciali della nostra regione che hanno una grande difficoltà ad avere una prestazione sanitaria efficiente.

Il pericolo denunciato prima - chiudo con questa affermazione - ossia la chiusura della fondazione Santa Lucia, a cui tutti quanti da tutta Italia ci rivolgiamo, dovuta al fatto che le è stato assegnato un budget di dieci milioni di euro in meno rispetto a quanto serve per far funzionare al minimo la struttura, credo che sia un fatto assolutamente grave e drammatico che deve essere preso in considerazione anche dal Governo per poter dare una soluzione e una risposta concreta a questo drammatico problema.

(Orientamenti e iniziative del Governo in relazione alla riforma delle relazioni industriali e della contrattazione - n. 3-00154)

PRESIDENTE. L'onorevole Baldelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione Cicchitto n. 3-00154, concernente orientamenti e iniziative del Governo in relazione alla riforma delle relazioni industriali e della contrattazione (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata), di cui è cofirmatario.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, Ministro Sacconi, il quesito, l'interrogazione a risposta immediata che illustro per il mio gruppo del PdL e proposto dal presidente della Commissione lavoro, l'onorevole Saglia, riguarda un tema di grande attualità che è quello delle prospettive delle relazioni industriali e della riforma della contrattazione collettiva.

Si tratta di un tema di grande attualità, visti gli incontri anche recenti che sono stati svolti nel tavolo di contrattazione, ed è inerente al ruolo che il Governo intende svolgere per facilitare questo genere di accordo e di incontro tra le parti.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Signor Presidente, sono assolutamente convinto della necessità di una profonda riforma del nostro sistema di relazioni industriali e in esso del nostro modello contrattuale. Infatti, questo sistema e questo modello hanno caratteristiche certamente intense, intensive e ridondanti, ma non tali da promuovere il lavoro e l'impresa nel nostro Paese. Basti pensare agli effetti prodotti soprattutto a seguito del modello del 1993 in termini di bassi salari e di bassa produttività del lavoro con scontentezza, quindi, tanto del lavoro stesso, quanto dell'impresa.

D'altronde, già nel 1997 il professor Giugni, padre dello statuto dei lavoratori ed allora Ministro del lavoro, riteneva necessario riformare quel modello e a undici anni di distanza sembra che invece ciò sia ancora difficile dati gli esiti dell'incontro odierno tra le parti sociali. Il Governo auspica un clima di condivisione tra le parti, in funzione del sostegno comune alla crescita dell'economia. Tale clima di condivisione deve essere favorito da regole utili a garantire le parti circa la condivisione degli sforzi, ma anche dei risultati che questi possono consentire.

Il Governo opera essenzialmente in tre modi. Innanzitutto garantisce una cabina di regia promossa nel mese di luglio e che verrà presto riattivata al fine di favorire la condivisione degli obiettivi di maggiore competitività del nostro Paese, quali delineati nell'ambito della recente manovra economica a fronte di un impegno circa l'equa distribuzione dei dividendi relativi alla crescita se, come pensiamo, questa si produrrà.

In secondo luogo, il Governo intende promuovere quanto più il ruolo dei liberi organismi bilaterali che le parti sociali possono organizzare, soprattutto nella dimensione territoriale per condividere i servizi che danno valore al lavoro: dal collocamento alla formazione, alla protezione del reddito (nel caso di disoccupazione), alla salute e sicurezza nel lavoro.

Infine, il Governo si impegna a prorogare la norma sperimentale relativa alla detassazione dei salari di produttività, soprattutto se incoraggiato a farlo da una nuova intesa tra le parti sociali.

PRESIDENTE. L'onorevole Baldelli ha facoltà di replicare.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, mi sembra che il ruolo e le posizioni del Governo siano condivisibili. Mi dichiaro soddisfatto dalle posizioni espresse dal Ministro Sacconi: si tratta di un ruolo di garanzia, discreto, ma anche capace di agevolare non solo sviluppo e competitività, ma anche un accordo tra le parti sociali. Peraltro, proprio in ordine a questo tema, la Commissione lavoro ha avviato un'indagine conoscitiva. Abbiamo notizie recenti di una sorta di rottura del tavolo sulla riforma della contrattazione per una posizione particolarmente defilata e forte della CGIL (rispetto agli altri due sindacati confederali CISL e UIL e agli altri) e per una conflittualità rispetto a Confindustria.

In questo senso, evidentemente possiamo esprimere probabilmente un auspicio e cioè che, come ha detto il Ministro, la cosa migliore è l'accordo di tutti e la cosa peggiore è che non si arrivi a nessun accordo. Ci auguriamo che si riesca a trovare comunque un accordo per superare questo incaglio, anche perché è ormai ritenuto unanimemente superato questo sistema di contrattazione ed è necessario far andare avanti e modernizzare il Paese, e rendere le relazioni industriali adeguate alla nostra economia, al ritmo che l'Italia e l'Europa ci impongono.

(Intendimenti del Governo in merito ad ipotesi di privatizzazione degli ospedali pubblici - n. 3-00155)

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00155, concernente intendimenti del Governo in merito ad ipotesi di privatizzazione degli ospedali pubblici (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata).

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, signor Ministro, nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio e il sottosegretario di Stato per la salute hanno affermato che in alcune regioni alcuni ospedali dovranno essere privatizzati allo scopo di contenere i costi. La Sicilia è stata indicata dagli stessi come la regione che vedrà partire la sperimentazione, tenuto conto che nell'isola per la sanità si è speso troppo e male.

Hanno omesso di puntualizzare però che il disastro della sanità siciliana è da attribuire esclusivamente al centrodestra che in tanti anni di governo regionale non ha mai dato centralità al paziente, ma solo alla gestione parassitaria delle clientele.

L'idea di privatizzare gli ospedali sotto il finanziamento del fondo sanitario fa aumentare le preoccupazioni dei cittadini.

Per queste motivazioni, signor Ministro, chiediamo di conoscere le intenzioni del Governo su questa delicata materia (Applausi del deputato Di Pietro).

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, ha facoltà di rispondere.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Signor Presidente, vorrei ricordare, in primo luogo, che il nostro è un Servizio sanitario nazionale al suo interno massimamente iniquo, dato il profondo divario tra il nord e il centro-sud, nonostante le maggiori risorse erogate proprio alle regioni inefficienti nelle quali sistematicamente il disavanzo si coniuga con l'inefficienza.

Noi abbiamo bisogno di consistenti programmi di riconversione delle strutture ospedaliere generaliste - come prima ricordavo a proposito della regione Lazio - per sostituirle con moderne reti di servizi territoriali e con pochi ospedali ad alta tecnologia e qualificazione professionale e organizzativa, per rispondere ai bisogni dei malati acuti.

Questi grandi investimenti possono prodursi, da un lato, contenendo i tanti costi impropri e, dall'altro, sollecitando il concorso di operatori privati secondo quanto già dispone l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, relativo alla cosiddetta finanza di progetto, strumento già utilizzato da alcune regioni per la realizzazione di reparti ad alta tecnologia o addirittura di intere strutture ospedaliere.

Si tratta in ogni caso, lo voglio ricordare, di decisioni che spettano alle regioni nell'ambito dei vincoli alla spesa regionale concordati tra Stato e regioni con il patto per la salute per il periodo 2007-2009.

Ricordo che per il 2009 il Governo non solo ha confermato lo stanziamento convenuto fra il Governo Prodi e le regioni, ma vi ha aggiunto circa 170 milioni di euro per il rinnovo della convenzione con i medici di medicina generale e 400 milioni di euro per concorrere ad evitare il già programmato incremento dei ticket sulla diagnostica e sulle visite specialistiche dal 1o gennaio 2009. Quindi, più risorse di quante già concordate fra Stato e regioni nel precedente periodo.

Anche per il 2010 e il 2011 si tratta di incrementi non solo in valore assoluto di circa 5 miliardi di euro, ma in percentuale rispetto all'anno precedente sul prodotto interno lordo reale che passano dallo 0,5 per cento del 2008 allo 0,9 per cento del 2009 e passano all'1,20 per cento e all'1,30 per cento rispettivamente nel 2010 e nel 2011.

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone ha facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, signor Ministro, la sua omissiva risposta non ci soddisfa, ma soprattutto non ci tranquillizza sulle intenzioni del Governo. La confusa previsione di una commistione pubblica e privata in alcune realtà aumenterebbe i limiti, alzerebbe i costi economici e sociali, e aprirebbe varchi per iniziative speculative.

In Sicilia è stato predisposto un piano di rientro dei debiti che rischia di mettere in liquidazione il sistema sanitario regionale, con il taglio di 5.700 posti letto; e questo senza avere potenziato preliminarmente cure primarie, medicina di famiglia, assistenza domiciliare.

È chiaro che il centrodestra vuole indebolire il tessuto sanitario pubblico per rendere possibile più avanti l'azione speculativa dei soggetti privati.

Signor Presidente, la saggezza popolare non sbaglia mai: la salute prima di tutto! In particolare, quella del Presidente del Consiglio, che per curarsi un banale mal di schiena, con tanto di elicottero della protezione civile, a spese dei contribuenti si è recato in un centro - quello sì privato - in Umbria (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori). Peccato che altrettanto non possano fare milioni di cittadini, per i quali si prospetta anzi un ridimensionamento della sanità pubblica.

Tutto ciò alla faccia dell'articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori)!

(Carenza di organico del personale di cancelleria degli uffici giudiziari, anche con riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 - n. 3-00156)

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00156, concernente carenza di organico del personale di cancelleria degli uffici giudiziari, anche con riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata).

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, signor Ministro, come è noto, l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge sulla manovra finanziaria, così come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, prevede che le amministrazioni dello Stato, entro il 30 novembre 2008, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti, riducendo il personale adibito a compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento.

Il comma 5 dell'articolo 74 prevede altresì che, sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Con questa norma il Governo dà la paradossale impressione che, anziché recuperare la funzionalità della giustizia, si limiti a prendere atto, seppure provvisoriamente, di una situazione inaccettabile quale la grave carenza di organico del personale di cancelleria. Carenza ormai cronicizzata, che comporta pesanti e frequenti ritardi nell'attività di udienza dei tribunali, costringendo alla riduzione dei processi celebrabili ogni giorno, spesso concentrati nella sola mattinata; per non parlare poi degli effetti negativi sul carico individuale di lavoro sostenibile, che riguarda sia il personale amministrativo sia gli stessi magistrati.

Chiediamo, pertanto, quali iniziative il Governo intenda porre in essere affinché la giustizia ed i cittadini non debbano continuare a pagare le conseguenze di una situazione divenuta ormai insostenibile.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, ha facoltà di rispondere.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Melchiorre si deve premettere che le misure che il Governo ha adottato con la recente manovra economica si pongono in linea con la necessità, avvertita da tutti, di ridimensionare la spesa pubblica del nostro Paese, in considerazione sia dello stato del bilancio ereditato dal precedente Governo sia della particolare congiuntura economica nazionale ed internazionale.

In tale ambito di interventi, l'articolo 74 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge n. 133 dell'agosto scorso, citato dall'onorevole Melchiorre, ha stabilito appunto che le amministrazioni dello Stato debbano ridimensionare i loro assetti organizzativi, concentrando le funzioni istituzionali, logistiche e strumentali e riducendo nello stesso tempo le dotazioni organiche.

Per il personale non dirigenziale, al quale fa riferimento l'interrogazione, la riduzione dovrà essere non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti previsti in organico.

Mi sento di poter rassicurare l'onorevole Melchiorre in merito agli effetti che questo provvedimento ha sull'amministrazione della giustizia. Il Ministero della giustizia, infatti, per evitare la quantificazione della riduzione del personale organico con riferimento a quello in servizio alla data del 30 settembre 2008, come prevede la legge citata, ha formulato un'articolata proposta di modifica delle dotazioni organiche della sua amministrazione giudiziaria, che, pur rispettando il limite economico del 10 per cento imposto dalla legge, ha ridotto le unità complessive soltanto del 7 per cento.

In ogni caso, si deve sottolineare che la citata riduzione riguarda soltanto la dotazione organica complessiva, senza alcuna ricaduta immediata sugli uffici giudiziari, le cui esigenze verranno valutate in sede di revisione delle piante organiche.

Inoltre, con riferimento al personale di cancelleria con qualifiche idonee per l'assistenza al magistrato nella celebrazione delle udienze (citato nell'interrogazione), si chiarisce che la figura professionale del cancelliere ha posizione economica B3 o C1. Le dotazioni organiche previste per il personale medesimo nella citata proposta del Ministro della giustizia risultano praticamente invariate.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre ha facoltà di replicare.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, non siamo assolutamente soddisfatti della risposta resa dal Ministro, in quanto omissiva e incompleta.

Innanzitutto, per quanto riguarda il discorso del ridimensionamento della spesa pubblica e dello stato debitorio in cui si trova attualmente il Ministero della giustizia, ricordo al Ministro che più di due anni fa, al termine del precedente Governo Berlusconi, al Ministero della giustizia ci siamo trovati con un debito di circa 250 milioni di euro.

Fatta questa debita premessa, dico anche che il Governo non solo non favorisce il funzionamento della giustizia, ma addirittura lo ostacola. Esso, infatti, manifesta un atteggiamento sicuramente contraddittorio quando, da un lato, propone la celerità e l'efficienza dei processi, mentre dall'altro dispone tagli all'organico e blocco delle assunzioni e della carriera.

Sappiamo, inoltre, che la riduzione, cui lei faceva di riferimento, nella misura del 10 per cento, nella realtà si traduce in una riduzione che ammonta a circa il 14 per cento, con punte, in alcuni casi, del 25 e del 30 per cento. I numeri sono sconfortanti. Basti pensare, oltre alle dichiarazioni degli addetti ai lavori - che comunque conoscono bene la materia e i numeri -, anche ai dati che vengono forniti dalla stampa. In alcuni articoli di oggi sul Corriere della sera e su la Repubblica si dice, ad esempio, che a Roma ci sono 837 persone in meno in organico, che oltretutto non verranno rimpiazzate. Si parla tanto addirittura dell'individuazione del cosiddetto carico individuale di lavoro sostenibile, riferito ai magistrati e al personale amministrativo, come di un criterio per arrivare ad una determinazione ottimale del lavoro degli uffici giudiziari. Quale carico di lavoro si può sostenere a queste condizioni?

Oltretutto, le ricordo che al taglio del 10 per cento dell'organico del personale amministrativo, previsto nella legge finanziaria, si accompagneranno ulteriori deduzioni nelle spese di ufficio: acqua, assistenza informatica, cancelleria, fotocopie e benzina, nella misura del 22 per cento nel 2009, del 30 per cento nel 2010 e del 40 per cento nel 2011.

Non posso non evidenziare, inoltre, che il disegno di legge n. 1441-bis-A, per la parte riguardante il processo civile, è stato esaminato dalla Commissione giustizia solo in sede consultiva, ma non anche in quella referente, sede che invece, come sappiamo, è spettata alle Commissioni I e V della Camera...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DANIELA MELCHIORRE. ...come se la giustizia fosse materia da trattarsi solo in termini economici, dimenticando che solo una giustizia celere ed efficiente è in grado di offrire garanzie a tutti coloro che operano nel mercato, come aziende e professionisti.

Confido, pertanto - e concludo -, in un ripensamento urgente della materia, perché incombe sul Governo il dovere di fornire le necessarie risorse e i mezzi per rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Liberal Democratici-Repubblicani e Italia dei Valori).

(Iniziative del Governo in materia di semplificazione normativa - n. 3-00157)

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pietro ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00157, concernente iniziative del Governo in materia di semplificazione normativa (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata).

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, io non immaginavo che venisse lei...

Signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, le presento il Parlamento: un organismo che il padre costituente ha previsto per approvare le leggi. Glielo dico affinché lei possa riferire al suo dante causa che, in questi quattro mesi, ci ha proposto 17 decreti-legge da convertire in legge e il Parlamento ha potuto approvare un solo provvedimento, il lodo Alfano, che evidentemente doveva essere così importante e urgente da superare l'articolo 77 della Costituzione. Ma urgente per chi? La Costituzione, signor Ministro, ha stabilito che può sussistere l'urgenza prevista per l'adozione dei decreti-legge soltanto quando l'urgenza è per i cittadini, non per qualche cittadino!

Ciò premesso, signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, mi fa il favore di dire al suo dante causa che, d'ora in poi, lasciasse far approvare al Parlamento qualche legge spontaneamente e non «spintaneamente» (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)?

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, ha facoltà di rispondere.

ELIO VITO, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, se è vero che la legge è espressione della volontà generale e che il Parlamento è il depositario istituzionale della funzione legislativa, come recita l'articolo 70 della nostra Costituzione, è anche vero, onorevole Di Pietro, che la stessa nozione di legge ha subito una profonda trasformazione, tanto che da anni si parla della crisi della legge, per indicare il fatto che il sistema legislativo non riesce a soddisfare le richieste di una società complessa e pluralista.

In questi decenni, abbiamo anche assistito al moltiplicarsi delle fonti normative, dalla stagione della metà degli anni Settanta della moltiplicazione del ricorso alla decretazione d'urgenza, al ricorso alla delegificazione, alla fase che stiamo vivendo in questa legislatura dell'incremento della delega legislativa, che ora sfiora il 50 per cento della produzione normativa primaria statale.

Al tempo stesso, un recupero del ruolo parlamentare è avvenuto con l'introduzione dei pareri delle Commissioni parlamentari.

Di recente, il Governo ha avviato un programma di semplificazione per la riduzione delle leggi vigenti e ha già provveduto ad abrogare esplicitamente 3.370 leggi e implicitamente altre 3.673. Il Governo intende recuperare e garantire la conoscibilità e la certezza della legislazione vigente, attraverso la creazione di una banca dati pubblica unica e gratuita che metta a disposizione di tutti le leggi vigenti.

L'impegno del Governo è quello di garantire che il processo di semplificazione normativa si traduca in una reale semplificazione della vita dei cittadini.

Per quanto riguarda poi l'atteggiamento che il Governo ha perseguito in questo inizio di legislatura, esso è sempre stato quello di operare nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento.

In particolare, il Governo ha posto la questione di fiducia in un numero limitato di casi e inferiore a quello che, nello stesso periodo, si è riscontrato durante il Governo Prodi, ha riprodotto nei testi degli emendamenti governativi le modifiche apportate dalle Commissioni di merito e non ha mai introdotto, contrariamente a quanto accadeva in passato, nei testi dei propri decreti-legge, con i maxiemendamenti, alcuna norma aggiuntiva rispetto ai testi approvati dalle competenti Commissioni parlamentari.

Occorre, onorevole Di Pietro, d'altronde, onestamente riconoscere che i problemi che lei ha indicato rappresentano essenzialmente delle forme di compensazione delle strutturali criticità del nostro procedimento legislativo ordinario, che sono la debolezza dell'iniziativa legislativa del Governo e la mancanza di certezza sui tempi di conclusione dell'esame parlamentare dei provvedimenti.

In conclusione, più che lamentarsi dei sintomi occorre concentrarsi sull'eliminazione delle cause. Il Governo Berlusconi è disponibile a concorrere fattivamente alla definizione di un quadro equilibrato, dove, come accade in tutte le principali democrazie avanzate, alle prerogative dell'Esecutivo, per l'esercizio della sua insostituibile funzione di guida, corrisponde un rafforzamento delle prerogative parlamentari e dell'opposizione in particolare.

Le segnalo, infine, che il Parlamento, in questo avvio di legislatura, ha approvato significativi progetti di iniziativa governativa, oltre a quelli da lei citati, tra i quali la ratifica del Trattato di Lisbona.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pietro ha facoltà di replicare.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, signor Ministro, è proprio quello che pensavo e, quindi, la ringrazio davvero, perché anche lei oggi fa sapere agli italiani che è tempo che si pongano una domanda: che democrazia c'è in Italia? La democrazia parlamentare o la democrazia di Cesare? È un nuovo cesarismo, che toglie di mezzo ogni prerogativa parlamentare e rafforza l'Esecutivo, fino al punto in cui quest'ultimo decide quali sono i provvedimenti che gli servono, li approva con decreto-legge, fa credere al Capo dello Stato che quel decreto-legge deve farlo in quel modo, appena il provvedimento arriva in Parlamento, presenta il maxiemendamento, con cui stravolge il decreto-legge, pone la questione di fiducia e, quindi, di fatto espropria il Parlamento delle sue funzioni.

Le vorrei segnalare che, proprio oggi, mi è arrivato un foglio di carta, anzi, un sms, perché così adesso chiamate noi parlamentari, con cui si annuncia che domani pomeriggio, d'urgenza, dobbiamo riunirci non già per il lodo Alfano, danno già fatto, ma per il lodo Consolo. I Ministri, infatti, si sono offesi perché l'impunità ce l'ha il Presidente del Consiglio e loro non la possono avere.

Per questa ragione, crediamo che questo modo spregiudicato e questa operazione massiccia di nuovo cesarismo vadano contrastati.

L'11 ottobre, a piazza Navona, nel pomeriggio, raccoglieremo le firme per abrogare queste leggi, che vi fate a uso e consumo proprio (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Misto-Liberal Democratici-Repubblicani).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa e riprenderà alle 16.

La seduta, sospesa alle 15,40, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Brugger, Caparini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Cossiga, Donadi, Renato Farina, Fitto, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Lo Monte, Lusetti, Palumbo, Pescante, Romani, Soro, Urso, Valducci, Vegas e Vito sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono complessivamente ottanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1441-bis-A.

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato da ultimo votato l'emendamento Ferranti 52.38.

Ricordo altresì che è stato accantonato l'esame degli emendamenti Contento 52.22, Costantini 52.23, Costantini 52.24, Ferranti 52.31, Ferranti 52.32, Costantini 52.33, Ferranti 52.35 e Palomba 52.37, nonché la votazione dell'articolo 52.

Avverto che le Commissioni hanno presentato gli emendamenti 52.301 e 62-bis.300, nonché la nuova formulazione dell'emendamento 63.301, che supera la versione depositata ieri.

Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le 17 quanto al primo e per le 17,15 per gli altri due. I relativi testi sono in distribuzione.

Avverto altresì che è stato ritirato dal presentatore l'emendamento Volpi 61-bis.1.

Chiedo alla relatrice per la I Commissione indicazioni circa la ripresa dei nostri lavori.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, siamo pronti per la discussione e il voto sugli emendamenti accantonati.

(Ripresa esame dell'articolo 52 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 52 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Invito il relatore a ricordare il parere delle Commissioni, per cortesia.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni formulano un invito al ritiro dell'emendamento Contento 52.22, perché la sostanza dell'emendamento è stata recepita nell'emendamento 52.301 delle Commissioni, ed esprimono parere contrario sugli emendamenti Costantini 52.23, Costantini 52.24, Ferranti 52.31, Ferranti 52.32, Costantini 52.33, Ferranti 52.35 e Palomba 52.37.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 52.301 delle Commissioni e per i restanti emendamenti esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Contento 52.22. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dalle Commissioni.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, vorrei motivare il ritiro. Come è stato già anticipato dalla collega relatrice, la questione è stata affrontata dopo un confronto che è avvenuto nelle Commissioni, e alla luce anche di un interrogativo. Ci siamo infatti posti una questione molto importante, a nostro parere, per quanto concerne le cause che spesso vengono inoltrate davanti ai giudici senza che vi siano i requisiti e anche per quanto concerne chi resiste in malafede nei giudizi che vengono avviati.

Sulla scorta di questo, abbiamo pensato che fosse più opportuno arrivare a una nuova disposizione che consenta al magistrato di irrogare una sanzione pecuniaria a quella parte che si è comportata o ha agito in malafede o con colpa grave. La prima stesura prevedeva che questa sanzione fosse parametrata alle tariffe professionali, ma ci siamo posti il problema se questo espediente non fosse eccessivamente macchinoso per il magistrato chiamato ad applicarlo.

Sulla scorta di questo confronto, abbiamo deciso di arrivare a una soluzione che può rispondere all'esigenza che avevamo individuato: consentire al magistrato, in tutti questi casi, di arrivare ad una pronuncia equitativa, una sorta di condanna al risarcimento del danno, determinata tra un minimo e un massimo (tra mille e 20 mila euro). Questo consentirebbe allo stesso magistrato di parametrare la sanzione sia al comportamento della parte non correttamente tenuto nel corso del processo, sia alla complessità della causa e, contemporaneamente, permetterebbe anche al magistrato chiamato a decidere sulle spese di avere a disposizione un criterio semplice e di immediata applicazione.

Riteniamo, quindi, che con l'aiuto dei relatori e con la discussione svolta nelle Commissioni e nel Comitato dei diciotto, un altro tema, che era stato posto sul tappeto, sia stato risolto con la collaborazione tra il Governo, i relatori e i colleghi parlamentari (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che l'emendamento Contento 52.22 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Costantini 52.23

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantini 52.23, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431

Votanti 423

Astenuti 8

Maggioranza 212

Hanno votato103

Hanno votato no 320).

Prendo atto che i deputati Braga e Pedoto hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che il deputato Volontè ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi e che il deputato Pionati ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantini 52.24, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 434

Astenuti 5

Maggioranza 218

Hanno votato174

Hanno votato no 260).

Prendo atto che i deputati Braga e Pedoto hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Volontè ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 52.301 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 450

Votanti 446

Astenuti 4

Maggioranza 224

Hanno votato248

Hanno votato no 198).

Prendo atto che il deputato Berardi ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Volontè ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.31, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 450

Votanti 448

Astenuti 2

Maggioranza 225

Hanno votato205

Hanno votato no 243).

Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ferranti 52.32 e Costantini 52.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, vorrei rilevare che il Governo ha perso un'occasione rigettando questi emendamenti. Ha perso l'occasione di mantenere fede a quanto esso stesso aveva detto, ovvero che questi provvedimenti, sia pure estremamente parziali, erano comunque finalizzati all'accelerazione del processo.

Non vorrei che il Governo avesse dimenticato l'articolo 111 della Costituzione, che stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata del processo. Questi emendamenti miravano esclusivamente a rafforzare e ad affermare il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Francamente, pensiamo non che avete fatto un dispetto a noi, ma che voi stessi non avete mantenuto fede ad un impegno che avevate assunto e a una proclamazione che avevate fatto, quella di accelerare, con questi provvedimenti, lo svolgimento del processo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ferranti 52.32 e Costantini 52.33, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 450

Astenuti 2

Maggioranza 226

Hanno votato204

Hanno votato no 246).

Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 52.35, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 457

Astenuti 4

Maggioranza 229

Hanno votato211

Hanno votato no 246).

Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che non è riuscito ad esprimere il voto e che avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palomba 52.37, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 456

Astenuti 4

Maggioranza 229

Hanno votato213

Hanno votato no 243).

Prendo atto che i deputati Corsini e Concia hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Mazzuca ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, le volevo segnalare che dovevamo cominciare la seduta alle ore 16; l'abbiamo cominciata alle ore 16,35 e non perché la Commissione affari costituzionali era riunita, perché il presidente Bruno girava insieme al relatore nell'emiciclo dalle 16,10 e i dieci minuti che aveva chiesto erano stati tranquillamente rispettati. Qualche persona che vive di sospetti potrebbe pensare che abbiamo cominciato venti minuti più tardi perché alle 16 in quest'Aula vi erano molte meno persone di quelle che sono ora a votare.

Le vorrei segnalare, signor Presidente, e affido questa riflessione alla sua valutazione, senza per questo chiederle di fare nulla di più di quello che lei ritiene, che sono due giorni che noi stiamo votando - basta che lei guardi i banchi della maggioranza - ampiamente al di sotto dei deputati che sarebbero necessari alla maggioranza per garantire il numero legale (Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania). Non mi riferisco al voto espresso, mi riferisco a un problema che lei conosce perfettamente, cioè al fatto che basta guardare i banchi vuoti della maggioranza per rendersi conto che 246 deputati della maggioranza non ci stanno, signor Presidente.

Allora, possiamo anche continuare a far finta di non vedere, e non le chiedo neanche la verifica delle tessere, perché sto parlando di una situazione che lei sa perfettamente essere la realtà. Però almeno occorre un invito, visto che si chiede il rispetto da parte di tutti, e considerato che stiamo lavorando su un provvedimento sul quale noi siamo contrari, e su una materia che ha visto una forzatura violenta nei confronti del Parlamento attraverso l'inserimento di un tema che non c'entra assolutamente nulla: forse dignità vorrebbe che la maggioranza si facesse carico di far finta almeno di avere una parte dei deputati che dovrebbe avere per garantire il numero legale (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, desidero comunque garantirle che il ritardo rispetto all'orario di convocazione non è certamente da addebitare alla Commissione, come lei ha correttamente ricordato, in ragione del fatto che il presidente e i membri della Commissione medesima erano già in Aula. Capisco che qualche volta maliziosamente si può ipotizzare che la ragione sia diversa, ma la prego di credere che la ragione è determinata unicamente dal desiderio e dalla volontà della Presidenza di organizzare nel miglior modo possibile la seduta di domani mattina, anche in ragione dell'importante appuntamento che è all'ordine del giorno (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

DOMENICO SCILIPOTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presidente, l'intervento del nostro collega deputato Giachetti è stato, a mio giudizio, molto equilibrato e sensato, di fronte al ripetersi per l'ennesima volta di quello che si verifica in quest'Aula. Tuttavia, il fatto più importante e che mi preoccupa, signor Presidente, è la risposta che lei ha dato al mio collega di partito, stamattina, quando è intervenuto per richiamare l'attenzione, con molto garbo e con molta tranquillità, sui parlamentari che votano per sé e anche per gli altri.

Il problema non sta nel richiamare il parlamentare e nel dire che questo comportamento è scorretto. Chi assume tale comportamento è scorretto nei confronti di se stesso perché non riconosce e non capisce qual è il proprio ruolo, e questo mi duole pesantemente e profondamente, perché io sono nuovo di questo Parlamento e, essendo nuovo di questo Parlamento, avevo l'idea che i parlamentari dovevano essere punti di riferimento per la cittadinanza. In altre parole, un atteggiamento di imbroglio non è corretto: non si può barare né si può imbrogliare!

Allora, quando si esprime un voto per un altro, sia esso di destra o di sinistra, dai banchi di maggioranza o di opposizione, è un atteggiamento scorretto ed è insito nella mentalità della scorrettezza in se stessa (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà)! La scorrettezza nasce dal modo di pensare, di gestire e di comportarsi. Perché dico questo? Perché chi è abituato a comportarsi in modo scorretto lo fa in quest'Aula e fuori da quest'Aula (Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) e lo fa anche nella vita giornaliera! Mi dispiace dover sostenere ciò e fare una riflessione di questo tipo.

È una riflessione che, mi ricordo, veniva richiamata anni fa da coloro i quali oggi rappresentano la maggioranza e qualche anno fa rappresentavano la minoranza o rappresentavano l'opposizione, chiedendo che si rispettasse il regolamento ed i parlamentari qui presenti da due giorni, cercando di fare il proprio dovere.

Allora mi chiedo, signor Presidente, e lo chiedo ai colleghi della maggioranza: se loro oggi non dovessero essere in condizioni di avere un numero sufficiente, che chiedano la sospensione, ce ne andiamo tutti e ritorneremo tra un'ora. Ma non è un fatto corretto quello che giornalmente e ripetutamente si verifica in quest'Aula. Mi spiace, signor Presidente, perché questo argomento è stato sostenuto più volte all'interno di questo Parlamento e più volte da parte di coloro i quali si comportavano scorrettamente e avevano fatto quasi un mea culpa nel dire che non sarebbe più accaduto.

Ma quando una differenza tra maggioranza e minoranza è solo di quattro voti non significa soltanto barare, non significa soltanto cercare di cambiare le regole del gioco a discapito di coloro i quali vorrebbero esercitare correttamente il proprio ruolo, non solo nelle file della minoranza ma anche all'interno della maggioranza, dove esistono parlamentari seri e corretti, che vorrebbero esercitare il proprio ruolo. Dunque, non è un problema di richiamare o del fatto che il Presidente possa richiamare per dire di votare per conto proprio. È un problema di mentalità e di comportamento che ognuno ha dentro la propria testa, nel proprio cuore e nella propria anima (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

MATTEO BRIGANDÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MATTEO BRIGANDÌ. Sempre sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, vorrei soltanto dire che non accettiamo lezioni da nessuno. Ricordo al collega che mi ha preceduto che proprio nelle loro file individuai, un giorno e ad un'ora precisa, una persona che votò per l'altra, con una piccola differenza: mentre noi possiamo votare - forse, non lo so, lo decide il Presidente - per un motivo di carattere politico, chi lo fa quando è minoranza, lo fa semplicemente per cercare di portare a casa la diaria. Questa si chiama truffa.

Di più, signor Presidente: un certo giudice di Milano (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà), uno che ha mandato a morire una persona - qualcuno dice da latitante, qualcun altro dice da esule - ha basato la sua accusa sul principio del «non poteva non sapere». Se è vero questo, il capo di quel partito non può non sapere che quel fatto è avvenuto, quindi anche lui è correo di quella azione.

DOMENICO SCILIPOTI. Bravo, si chiama truffa!

MATTEO BRIGANDÌ. Ultima cosa, signor Presidente: a proposito di truffa, quando agli elettori si dice in campagna elettorale che si apparterrà ad un certo gruppo e poi ciò non si verifica, portando i miliardi a casa propria e qualcuno dice addirittura facendone un uso - lo abbiamo letto tutti sui giornali - distorto, questo si chiama truffa agli elettori (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà). Il collega che mi ha preceduto sarebbe stato meglio se avesse parlato da in piedi come tutti gli altri (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ANTONIO BORGHESI. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Intervengo solo per segnalare che una predica dal collega che ha appena parlato, che è uno di coloro che ha passato qualche mese nelle patrie galere per vicende di carattere (Il deputato Brigandì si dirige verso il deputato Borghesi trattenuto dai commessi)...

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi, la prego! Onorevole Brigandì, la prego!

ANTONIO BORGHESI. Che cosa sto dicendo? Se ho detto il falso, se ho detto il falso...

MATTEO BRIGANDÌ. Questo dillo al capo del tuo partito...!

ANTONIO BORGHESI. Ma cosa ho detto? Se ho detto una bugia, ritiro ciò che ho detto. Se ho detto una bugia ritiro quello che ho detto (Dai banchi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania si scandisce: «Buffone, buffone!»). Se non è vero, chiedo scusa (Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della libertà e Lega Nord Padania), se non è vero chiedo scusa, se non è vero...

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di prendere posto (Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). Onorevoli colleghi! Prego i colleghi di prendere posto, dobbiamo procedere alla votazione dell'articolo 52.

ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ROBERTO COTA. Per quello che è successo, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, non può passare una cosa del genere: abbiamo assistito ad un intervento politico da parte del collega Brigandì, che ha messo in luce un aspetto politico, cioè il fatto che qui esiste qualcuno, un partito, un gruppo parlamentare e alcuni esponenti di questo gruppo, che sono specializzati nel fare la morale agli altri, ma nel non accettare di applicare la stessa morale a se stessi (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania). E questo è un fatto politico! A fronte di ciò, abbiamo assistito ad un intervento inaccettabile, che ha fatto riferimento, in maniera volgare e maldestra, ad una vicenda personale che ha riguardato l'onorevole Brigandì, una vicenda personale per la quale l'onorevole Brigandì è stato assolto perché il fatto non sussiste (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà).

Dunque a fronte di ciò, a fronte dell'intervento del collega che preferisco non nominare, chiedo che lei, signor Presidente della Camera, intervenga ufficialmente, che stigmatizzi questo comportamento e che pretenda le scuse per quanto abbiamo ascoltato in quest'Aula (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Cota, il Presidente della Camera sa bene quelli che sono i suoi doveri e non credo che necessiti, da parte di alcuno, di espliciti richiami circa quelli che sono i doveri in capo al Presidente della Camera (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Prima di dare la parola all'onorevole Di Pietro, che l'ha chiesta, invito - se me lo posso permettere, ma questo è un dovere del Presidente della Camera - tutti coloro che, ai sensi del Regolamento, chiederanno di parlare sull'episodio che è avvenuto poc'anzi (e ovviamente, ai sensi del Regolamento, avranno il diritto di parola) a ricordare - ammesso che ne abbiano necessità, anche alla luce del fatto che vi è una scolaresca di ragazzi che ci sta guardando e che saluto (Applausi) - che questa è la sede della Camera dei deputati.

Comprendo pienamente la passione politica, ma invito tutti a ricordare che questa è una delle più alte istituzioni democratiche del nostro Paese e che il rispetto, il comportamento e il decoro non dovrebbero essere invocati da questo contro quello, ma dovrebbero essere prerogativa di tutti i parlamentari, senza alcuna esclusione (Applausi). Prego, onorevole Di Pietro, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere una valutazione del gruppo dell'Italia dei Valori: credo che stiamo andando tutti verso una deriva, per cui bisogna che chi ha buona volontà cominci ad assumersi la responsabilità di fermarsi. Vede, signor Presidente, se qui dovessimo rileggere quanto è stato detto in un quarto d'ora, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, a cominciare da quel che ha detto il nostro collega Borghesi, tanto per chiarirci. Così come ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per quel che dell'onorevole Scilipoti ha detto l'onorevole Brigandì, così come ognuno di noi dice qualcosa.

Allora, credo che qui tutti quanti dobbiamo prendere atto di un dato di fatto, ed è il dato di fatto che ha detto l'onorevole Cota, un dato di fatto che io approvo ed accetto. Egli dice: benedetto il Signore, quando una persona viene assolta non è giusto continuare a rivangare tutta la storia; le storie personali che, rispetto ad una questione come la funzionalità del processo civile piuttosto che la manovra economica che stiamo portando avanti, non c'azzeccano niente in questo Parlamento! E se noi abbiamo avuto questo atteggiamento, se lo abbiamo fatto noi dell'Italia dei Valori, abbiamo sbagliato.

Allo stesso modo, l'altezza dell'onorevole Scilipoti non c'entra niente - viva Iddio! - con quello che stiamo approvando! In questa continua umiliazione reciproca, per non parlare dei fatti concreti, bisogna che qualcuno faccia un passo indietro, per evitare che si trasformi in una osteria quella che è un'istituzione parlamentare.

L'onorevole Brigandì sa bene quante ce ne siamo dette e quanto abbiamo fatto insieme da avvocati e pubblici ministeri, piuttosto che da parte e controparte. La sua vicenda personale, la mia e tante altre sono vicende personali che ognuno di noi ha il dovere di andarsi a risolvere con i suoi giudici e che con il fatto politico che stiamo affrontando qui dentro non c'entrano niente. Se facciamo a rinfacciare ognuno più dell'altro, l'assoluzione vale per l'uno e per l'altro. Anch'io, infatti, sono stufo di sentirmi rinfacciare le mie assoluzioni (perché a me rinfacciano le assoluzioni, non le polemiche su chissà cos'altro). Per questo motivo vorrei stringere idealmente la mano all'onorevole Brigandì e se abbiamo sbagliato voglio scusarmi con lui, perché questo è un errore... (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori, Popolo della Libertà e Lega Nord Padania). ..anzi, non se abbiamo sbagliato, ma siccome abbiamo sbagliato. Mi dispiace, ma dobbiamo ritornare alla funzione propria del Parlamento. Stiamo discutendo di una manovra economica, di norme che riguardano la funzionalità del procedimento civile e l'onorevole Ciccanti ha posto un tema concreto, vero e reale: in un momento così delicato, in una situazione in cui sono in esame delle norme così importanti e con una maggioranza di quattro o cinque voti, possiamo fare lo sforzo di vedere se realmente c'è una maggioranza in Parlamento? Noi dell'Italia dei Valori diciamo (e lo chiedo ai miei colleghi): smettiamo di ricordare al Presidente qual è il suo compito rispetto a chi vota per due: egli lo sa già, non poniamo più questo tema (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, colleghi, la mia preoccupazione è una: che nei telegiornali di questa sera e nei giornali di domani si parlerà con grande enfasi della rissa alla Camera. Questo sarà l'eco mediatico che uscirà da questo ramo del Parlamento che da settimane, e in particolare dagli ultimi due giorni, è impegnato in Aula in un lavoro intenso, faticoso e serio - pur nella contrapposizione sul merito - a votare un provvedimento importante che riguarda, in particolare, la tutela dei diritti dei nostri cittadini. Si tratta di un danno che ormai abbiamo perpetrato alla nostra immagine e all'immagine di questa istituzione.

Ho apprezzato le parole del Presidente della Camera - anch'io credo non abbia bisogno di sollecitazioni - e mi permetto di ricordarle e di ripeterle anzitutto a noi stessi, al mio gruppo e a tutti i colleghi, perché divenga più piena e più profonda la consapevolezza del ruolo istituzionale che ciascuno di noi riveste in questa Camera in quanto rappresentante parlamentare del popolo al fine di evitare che si alimenti quella vulgata corrente sui parlamentari che non solo fanno poco, ma sono anche rissosi. Ciò va a danno di tutti e credo che se un insegnamento positivo possiamo trarre da questo sgradevole episodio esso sia quello di impegnarci tutti a non ripeterlo più (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, io non ero al corrente delle conclusioni del processo che ha riguardato l'onorevole Brigandì (Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar parlare l'onorevole Borghesi.

ANTONIO BORGHESI. ...pertanto mi scuso formalmente nei suoi confronti per ciò che ho detto poc'anzi. Credo che egli dovrebbe fare altrettanto per ciò che ha detto nei confronti dell'onorevole Di Pietro, ma sarà lui a decidere se farlo o meno. Io mi scuso formalmente nei suoi confronti (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Borghesi.

Prima di procedere, come abbiamo detto, alla votazione dell'articolo 52 e dare la parola all'onorevole Tenaglia per la dichiarazione di voto, prego gli onorevoli colleghi di ricordare che, circa la questione, antica in quest'Aula, della necessità, non soltanto regolamentare, ma certamente politica e per certi aspetti morale, di garantire che il voto venga espresso unicamente dal deputato che al momento del voto si trova presente in Aula, da diverse legislature si è tentato con risultati non al 100 per cento soddisfacenti di trovare una soluzione.

Ricordo, altresì, che, come sanno bene i deputati che fanno parte del Collegio dei Questori e i deputati che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza, in questa legislatura si è dato corso ad una iniziativa che troverà piena applicazione fra qualche settimana, fra qualche mese, quando tecnicamente saremo in grado di modificare le modalità di espressione del voto e, in quel momento, credo che vi sarà ragionevole motivo per pensare che quanto più volte dichiarato e denunciato da questo o da quel collega in diversi momenti della vita parlamentare, non avrà più modo di verificarsi, essendo la Camera nella condizione di garantire l'impossibilità di votare per un deputato non presente al momento del voto.

So che si tratta, al momento, di impegni, ma confido nella possibilità concreta di trovare una soluzione e di dar corso all'attuazione della medesima soluzione. Confido altresì, questo è evidente, che in quel momento tutti i colleghi, senza eccezione alcuna, si dichiareranno concordi con le iniziative valutate e decise - all'unanimità, lo sottolineo - dal Collegio dei Questori e, successivamente, dall'Ufficio di Presidenza.

Passiamo, dunque, alla votazione dell'articolo 52.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, nonostante la forzatura procedimentale, nonostante l'esproprio della Commissione giustizia, nonostante la sordità del Governo e dei relatori che è continuata anche nel Comitato dei diciotto, il Partito Democratico ha cercato e sta cercando di migliorare questa normativa. Infatti, la normativa sulla procedura civile è il centro di una politica giudiziaria che veda veramente il cittadino al centro dell'interesse della giustizia e non conflitti o interessi impropri come spesso avviene in queste Aule. Abbiamo, quindi, cercato di migliorare questo provvedimento, perché fare qualcosa per la vera grande malata della giustizia - la giustizia civile - è meglio che non fare niente.

La norma prevista all'articolo 52 è emblematica di questa circostanza perché, accanto a norme che serviranno a restituire efficienza al sistema (norme mutuate dai disegni di legge della scorsa maggioranza e da noi ripresentate in questo Parlamento), il Governo e la maggioranza rifiutano di accettare norme migliorative, che consentirebbero un vero governo del processo da parte delle parti e dei giudici. Tanti avvocati che siedono nei nostri banchi partecipano ogni giorno alle udienze di fatto, di programma, in tutti i tribunali, e in questa sede rifiutate una norma che consente a tutti di usufruire di questo strumento.

Abbiamo anche chiesto che del Giudice di pace si faccia un giudice veramente professionale, in grado di dare risposta ai cittadini. Voi avete rifiutato questo miglioramento, così come state inserendo una norma sulla ricusazione del giudice che porterà a tempi più lunghi.

Ad ogni modo, in questa norma le luci prevalgono sulle ombre e noi, oggi, vogliamo vedere le luci, perché dobbiamo dare la luce ai cittadini che, ogni giorno, si rivolgono a un tribunale e non possono aspettare cinque, sei, dieci anni per una risposta ai propri diritti, diritti alla casa, alla famiglia, diritti delle obbligazioni.

Per questo motivo, su questa norma, il Partito Democratico si asterrà (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, devo esprimere la posizione dell'Italia dei Valori con riferimento all'articolo 52 di questo provvedimento. Non è facile, signor Presidente, signori colleghi, perché dobbiamo fare una valutazione comparativa fra ciò che c'è e ciò che non c'è. Ho detto all'inizio di questa discussione che noi dell'Italia dei Valori, con riferimento a questi provvedimenti, avremmo formulato una valutazione, guardando caso per caso. Allora, è vero o non è vero che c'è necessità di intervenire sul processo civile per renderlo più celere, per rendere più certe alcune decisioni e disposizioni e per arrivare ad un giudicato in tempi più rispettabili possibili? E soprattutto, è vero o non è vero che c'è da rivedere chi si deve occupare di che cosa, quindi la questione delle competenze. Credo che questo sia un tema importante, che è un anello di una catena più complessiva che riguarda tutto il sistema della funzionalità della giustizia. Di questo tema si parla da tempo, ce ne stiamo occupando da tempo e oggi arriva in Aula... Mi stanno dicendo che non c'è nessuno del Governo. Non fa niente, ci ascoltano de relato, non fa niente.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, lei ha ragione: il rappresentante del Governo deve garantire la presenza in Aula. Quindi, prego il sottosegretario Alberti Casellati di tornare al suo posto.

Prosegua onorevole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo scusa io all'onorevole Casellati, perché non la vedevo, abbiamo tanti confronti tutti i giorni e quindi sa bene cosa penso. Cosa voglio dire con questo? Esaminando cosa c'è scritto nel testo in esame, vedo che una pezza alle inefficienza e alle insufficienze della macchina giudiziaria viene messa, perché viene elevata la competenza del giudice di pace. Noi avevamo chiesto di elevarla ancora di più. Lo stesso Governo lo aveva previsto. Poi ha avuto paura e ha voluto aumentarla di meno. Orbene, se prima era previsto 100 e volevamo 1000 (e anche il Governo lo voleva), ma adesso è stato previsto 500, è meglio 500 che 100! Resta quindi difficile dire: «Non ci sta bene questo provvedimento perché vorremmo ancora di più». È già qualcosa. E poi questo provvedimento indubbiamente prevede interventi su tutta la materia delle competenze. Al riguardo - non si arrabbino né il Governo, né la maggioranza - queste norme sono la fotocopia, con le virgole sbagliate pure, perché lo abbiamo scritto io e Li Gotti, dell'altro provvedimento, che avevamo presentato nella scorsa legislatura. Ci resta quindi difficile dire che non va bene, perché serve stabilire subito di chi è la competenza e chi se ne occupa. Perché il vizio di fare metà processo per poi dire: «Ricominciamo da capo», fare il primo grado e poi ricominciare da capo è la solita furbata che non va bene. Allora, mi avvio alla conclusione, esponendo le ragioni per cui siamo portati a dire: «È meglio poco che niente». Il ricorso all'ordinanza, le cause di astensione e ricusazione, la custodia, la procura alle liti, le condanne alle spese, l'esclusione della ripetizione delle spese per la parte vincitrice, quando vi è, e così via, sono tutte norme che in linea di massima potremmo accettare. Perché ci rimane questo amaro in bocca? Il Governo sa bene, riguardo a questa materia, come noi vogliamo affrontarla veramente, in modo concreto e laico, oserei dire, senza preconcetti. Dal momento che avevamo fatto 30, potevamo fare 31 su due temi fondamentali, già in relazione a questa norma: la ragionevole durata del processo e l'altra questione relativa alla riapertura dei termini, per cui non opera la decadenza quando, come avete previsto voi, c'è una causa non imputabile. Allora qui dobbiamo capirci.

Mi pare che ci sia una norma sbagliata, grave, gravissima ed è quella che prevede in via oggettiva: così si dice, ma non lo è perché ognuno propone, ossia in ogni causa ci sono due parti: una che pensa di vincere ed una che pensa di perdere. Quella che pensa di perdere, quando vede che gli si stringe la causa e che non ha più spazio, si mette a trovare il sistema per tirarla alle lunghe.

Perché, mentre facciamo delle norme per abbreviare i tempi processuali, apriamo una finestra, un baratro verso i furbi, verso coloro che utilizzeranno l'escamotage del ricorso strumentale che non può mai essere accertato?

Abbiamo preso atto che non si è avuto il coraggio in questo momento di eliminare queste norma e di rimetterla in discussione in un altro momento. Noi ci auguriamo, e sotto questo aspetto vorremmo che fosse fatto, cerchiamo la trasformazione...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO DI PIETRO. ...di questa norma in un ordine del giorno, perché, quando dovremo svolgere una discussione più generale sulla funzionalità del processo e sulla ragionevole durata dello stesso, il Governo possa ripensare questa norma e possa rivederla...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO DI PIETRO. ...anche alla luce della giurisprudenza, che nel frattempo si potrà essere formata, perché in questo modo si mette in condizione chi perde ...

PRESIDENTE. La prego di concludere onorevole di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. ...di sapere di poterla fare franca. Qual è l'ultima cosa che voglio dire? La ragionevole durata del processo: non si può con una mano...

PRESIDENTE. Onorevole concluda.

ANTONIO DI PIETRO. ...con una mano fare norme per accelerare i processi e con l'altra impedire di mettere regole ben precise perché ci siano delle scadenze a pena di decadenza. Non parlo dei miei emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole la prego di concludere. Il suo tempo è scaduto.

ANTONIO DI PIETRO. Concludo, Presidente, mi riferisco agli emendamenti presentati dai colleghi del Partito Democratico: mi sembravano davvero da accettare. In sostanza, e concludo, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori su questo articolo piuttosto che rinunciarci (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 52, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 283

Astenuti 183

Maggioranza 142

Hanno votato283).

Prendo atto che i deputati Laura Molteni e Zinzi hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 53 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 53 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C.1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Rinuncio all'intervento, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere della Commissione.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Ferranti 53.1, sugli identici emendamenti Ferranti 53.2 e Palomba 53.3 nonché sugli emendamenti Aniello Formisano 53.4, Vietti 53.5 e 53.6, Aniello Formisano 53.7, Ferranti 53.8, Vietti 53.9, Aniello Formisano 53.10. L'emendamento Luciano Dussin 53.11 mi risulta ritirato.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Bernini Bovicelli, è stato ritirato.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. L'emendamento Ferranti 53.12 è stato ritirato?

PRESIDENTE. Sì è stato ritirato.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Il parere è, altresì, contrario sull'emendamento Vietti 53.13, mentre l'emendamento Luciano Dussin 53.14 mi risulta ritirato.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Bernini Bovicelli, è stato ritirato.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Le Commissioni esprimono altresì parere contrario sugli emendamenti Ferranti 53.15 e 53.16, Borghesi 53.17 e Ferranti 53.18. Ricordo che l'emendamento Ferranti 53.19 è stato ritirato. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Aniello Formisano 53.20 e 53.21 e Ferranti 53.22. L'emendamento Ferranti 53.24 è stato ritirato. Il parere è contrario sull'emendamento Vietti 53.23, così come sull'emendamento Ferranti 53.25.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 473

Astenuti 3

Maggioranza 237

Hanno votato229

Hanno votato no 244).

Prendo atto che il deputato Zazzera ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Lorenzin ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ferranti 53.2 e Palomba 53.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente con questo emendamento invitiamo ancora la Commissione ed il Comitato dei diciotto al ripensamento della questione della durata del processo. In questo caso, attribuiamo al giudice la responsabilità della ragionevole durata del processo, il principio costituzionale che impedirebbe il verificarsi di anni di ritardo nel deposito dei provvedimenti.

Non capiamo come mai il parere della Commissione non sia favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ferranti 53.2 e Palomba 53.3, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Ascierto, la prego di non votare per il suo collega.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 460

Astenuti 4

Maggioranza 231

Hanno votato216

Hanno votato no 244).

Prendo atto che i deputati Rivolta e Polledri hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 471

Astenuti 3

Maggioranza 236

Hanno votato225

Hanno votato no 246).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 469

Astenuti 4

Maggioranza 235

Hanno votato225

Hanno votato no 244).

Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 53.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, questo emendamento prevede di sopprimere il terzo comma dell'articolo 53 del provvedimento in esame e tende a ripristinare un minimo di principio di disponibilità delle parti nel processo civile che, in conseguenza di questa riforma, diventa un processo profondamente dirigista. Mi auguro che produca almeno qualche effetto in termini di celerità, ma temo che tra qualche anno, quando faremo un bilancio, scopriremo che questi taumaturgici effetti di accelerazione non si saranno prodotti.

In ogni caso, prevediamo che il giudice, seppure caricato di questa responsabilità acceleratoria per cui può concedere i termini solo per gravi motivi, in realtà, se vi è la richiesta delle parti, questi termini li deve concedere. Credo che tale soluzione potrebbe contemperare un'accentuazione del potere dirigista del giudice, ma, nello stesso tempo, far sopravvivere il potere dispositivo delle parti, per cui, in caso di convergenza sulla richiesta di ottenere dei termini, questi possono essere concessi.

Questa è la ragione dell'emendamento in esame che non mi pare in contrasto rispetto alla linea di intervento della riforma, ma certamente la tempera, facendo salvo il potere delle parti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 482

Astenuti 4

Maggioranza 242

Hanno votato229

Hanno votato no 253).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 53.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, abbiamo dimostrato che vogliamo collaborare al miglioramento di questi testi. Vogliamo offrire, senza volontà polemica, al Governo e al Parlamento delle considerazioni che, se accolte, porterebbero positivamente ad un'accelerazione del processo civile, attuando così l'articolo 111 della Costituzione.

Con l'emendamento in esame abbiamo in parte riscritto l'articolo 183 del codice di procedura civile. Offriamo alcune proposte che possono effettivamente essere utili ad accelerare il processo stesso, ma comprendiamo che vi possono essere delle parti, per così dire, accessorie che potrebbero anche non essere approvate. Tuttavia, signor Presidente, vi è un aspetto che rappresenta proprio il cuore di ciò che stiamo facendo oggi e anche l'uovo di Colombo per accelerare il processo: si tratta dell'inserimento del comma 5 bis di tale articolo del codice di procedura civile, che riguarda l'udienza di programma.

In sostanza, riguarda il fatto che il giudice - sentite le parti e con il loro consenso - formula un programma per la celere definizione del processo. Vogliamo offrire al Governo e al sottosegretario - che della bandiera della ragionevole durata del processo ha fatto un obiettivo del provvedimento in esame - questa valutazione, affinché, eventualmente anche con una propria riformulazione, con un proprio emendamento, con un emendamento del relatore, si recepisca all'interno di questa riforma il principio della udienza di programma. In questo modo, per un principio di leale collaborazione all'interno del processo, tutte le parti debbono evitare manovre ostruzionistiche delle quali il giudice - con l'accordo delle parti, attraverso l'ordinanza che fissa il programma del processo - si rende in qualche modo garante.

Noi non vogliamo primogeniture: se questo articolo fosse riformulato con l'emendamento e venisse accolto all'interno del processo un principio così importante, se eventualmente vi fosse anche la volontà di accantonare e verificare se questo principio può passare, ne saremmo naturalmente contenti, perché ciò rappresenterebbe un contributo che abbiamo offerto a questa discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 487

Astenuti 4

Maggioranza 244

Hanno votato235

Hanno votato no 252).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 492

Astenuti 3

Maggioranza 247

Hanno votato236

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 484

Astenuti 3

Maggioranza 243

Hanno votato231

Hanno votato no 253).

Prendo atto che il deputato De Girolamo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 488

Astenuti 3

Maggioranza 245

Hanno votato233

Hanno votato no 255).

Prendo atto che la deputata Goisis ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vietti 53.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, questo emendamento interviene sul tema della nomina del consulente tecnico d'ufficio e cerca di limitare l'abuso del ricorso a tale consulente, come spesso avviene anche nei giudizi civili oltre che in quelli penali, con un aggravio dei costi del processo e, soprattutto, con un imprevedibile costo del processo stesso che spesso raggiunge dimensioni non controllabili.

Quindi, la proposta che avanziamo con questo emendamento è coerente con quanto previsto negli ordinamenti spagnolo e tedesco, in cui le parti hanno un ruolo rilevante nella nomina del consulente tecnico e ovviamente se ne fanno anche carico in termini di costi e spese. Dare alle parti una facoltà (ovviamente quando vi sia la convergenza della decisione sulla nomina del consulente) significa responsabilizzarle anche in termini di costi. Invece, oggi lasciare al giudice l'assoluta discrezionalità di scelta e di nomina, attingendo da quegli albi (nel mio precedente intervento ho già spiegato le modalità con le quali vengono composti) deresponsabilizza anche le parti sul ruolo e la funzione del consulente e sulla relativa spesa.

Non mi pare che questo emendamento vada in senso contrario rispetto all'impianto complessivo della riforma e quindi credo che ben lo si potrebbe approvare, tra l'altro procedendo anche nella direzione dell'integrazione con il diritto comune europeo, obiettivo di cui tanto, a parole, ci facciamo vanto, salvo poi non perseguirlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, affinché risulti agli atti esprimo, sulla proposta dell'onorevole Vietti, la concordanza e l'approvazione dell'Italia dei Valori. Rivolgo un appello al relatore affinché valuti questo emendamento considerando che non danneggia nessuno e procura solo un beneficio. Perché rinunciarci, a priori?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, riteniamo che la proposta emendativa così come è formulata, quindi con la possibilità di una sostituzione del consulente già designato dal giudice, rappresenti non un momento acceleratorio, bensì di rallentamento, non in linea con l'impianto generale del nostro provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 486

Astenuti 3

Maggioranza 244

Hanno votato232

Hanno votato no 254).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo perché le modalità previste per l'assunzione della prova sono assolutamente in contrasto con l'esigenza di accertamento della verità. La testimonianza scritta non resa in contraddittorio lede fortemente la stessa efficacia della raccolta della prova, contrasta con l'esigenza acceleratoria in quanto i dubbi e le incertezze, le possibili contestazioni sulla corrispondenza delle dichiarazioni testimoniali ai quesiti proposti, la necessità di chiarimenti per risolvere i contrasti determinerebbero un allungamento dei tempi, dovendosi ugualmente ricorrere alla testimonianza orale. Senza parlare della lesione delle garanzie delle parti: si pensi al contumace che vedrebbe formarsi la prova al di fuori del processo, si pensi agli ipotizzabili abusi dannosi per la risoluzione giusta della causa.

L'introduzione della testimonianza scritta confligge poi con i principi del sistema processuale che non considera come fonte legale di prova la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre, e infine, noi riteniamo che questa norma privilegi i valori formali, come quello della autenticità della sottoscrizione, trascurando valori sostanziali, come quello della genuinità dell'informazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo su questo tema sia nel merito sia per chiedere una spiegazione e anche un aiuto al relatore. Prima mi soffermo sul metodo: questo articolo 53 contiene tante misure importanti, condivisibili, e noi dell'Italia dei Valori vorremmo assumerci la corresponsabilità di approvarlo.

Questo articolo, che contiene tante altre disposizioni di cui discuteremo, ha tra l'altro anche questo comma 7 che reca una previsione per nulla trascurabile: è uno stravolgimento dell'assunzione della prova, poiché dà la possibilità di acquisire la prova scritta e per corrispondenza; la possibilità, cioè, che si mandino dei «bigliettini», che possono essere normali richieste di informazioni o «pizzini» veri e propri. In questo modo, si stravolgono duemila anni di storia rispetto all'assunzione della prova, in ordine a come la prova debba essere raccolta: di fronte al giudice o a chi per esso (per esempio, nel penale, davanti ad un pubblico ufficiale).

Noi, su questo tema - la testimonianza scritta e per corrispondenza -, siamo totalmente in disaccordo. Vogliamo discuterne approfonditamente in Commissione giustizia perché siamo convinti che si apra un'altra voragine di ingiustizie, quelle delle testimonianze davvero costruite, davvero incontrollate, davvero incontrollabili.

Allora, in un momento così delicato, in cui tutti reclamano una soluzione all'incertezza del diritto e all'incertezza della fine del processo, mi chiedo se possiamo rivedere almeno questo aspetto.

In primo luogo, quindi, chiedo al relatore se possiamo ridiscutere questa norma o sospendendo l'esame delle disposizioni che prevedono la testimonianza scritta o stralciandole; in secondo luogo - e su questa richiesta credo che si possa trovare un punto di incontro -, permetteteci di assumerci la responsabilità di contribuire all'approvazione di articoli che condividiamo, ma senza che vi siano inserite disposizioni, magari anche solo una su cinquanta altre, che invece potrebbero impedircelo. Non possiamo condividere la responsabilità in merito, appunto, all'approvazione del provvedimento in esame per quanto riguarda gli interventi sul processo civile a fronte di una previsione così stravolgente e pericolosa.

C'è chi la pensa diversamente da noi: è altrettanto legittimo. Anzi, probabilmente, in quest'Aula la maggioranza pensa che sia giusto introdurre la testimonianza scritta. Ciò è legittimo e, se la maggioranza ha ragione, approvate la norma che la prevede. Permetteteci, tuttavia, di non assumerci questa responsabilità che non vogliamo avere, perché riteniamo che ne derivi un grave danno per il Paese. Nello stesso tempo, riteniamo che altre misure introdotte dall'articolo 53 siano assai necessarie per la realizzazione di un processo civile più rapido (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, chiunque frequenti udienze civili sa che la testimonianza è una delle cause che obiettivamente allungano la durata dei processi, per la mancanza dei testimoni e i rinvii continui che le difficoltà delle notificazioni impongono. Non vi è dubbio, quindi, che un intervento sul tema è legittimo è giustificato. Certo, rimane il fatto che il nostro processo civile - si tratta anzi di un dato di rilevanza costituzionale - prevede l'immediatezza della raccolta delle informazioni utilizzabili in causa. Ciò non può essere «liquidato» soltanto in termini di efficienza del servizio. È vero (mi si risponderà) che vi è la possibilità per il giudice di rinnovare la testimonianza - ciò, da un certo punto di vista, potrebbe far salvo il principio dell'immediatezza, costituzionalmente cogente -, ma abbiamo l'impressione che la norma, così come viene formulata nel provvedimento, pur venendo incontro a una legittima preoccupazione, finisca per privilegiare valori formali, come l'autenticità della sottoscrizione del teste, rispetto a valori sostanziali, quali la genuinità della testimonianza, che credo debba costituire la nostra preoccupazione, oltre che quella nel processo.

Non vi è dubbio che questa formulazione rischia di dar luogo a contestazioni infinite, con l'effetto boomerang di allungare ancora di più il processo, proprio in quell'aspetto che si sarebbe voluto semplificare, anche perché l'assunzione della testimonianza avverrebbe senza alcuna garanzia del contraddittorio.

Sarebbe opportuno, forse, selezionare un po' meglio le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla testimonianza scritta e, soprattutto, sarebbe meglio aumentare il livello del coinvolgimento del pubblico ufficiale, non limitandolo soltanto all'autenticazione della firma, ma in qualche modo coinvolgendolo nel momento formativo e contenutistico del documento.

Approfitto dell'occasione per aggiungere che mi pare molto incauta l'eliminazione della figura del notaio come ufficiale certificatore della sottoscrizione e la conseguente sopravvivenza solo della figura del segretario comunale. Francamente, sappiamo che gli uffici della pubblica amministrazione sono già scarsamente disponibili e oberati di lavoro: non vedo perché la parte, se vuole ricorrere al ministero del notaio per certificare la propria firma, non possa farlo. Tra l'altro, non ritengo che ciò comporti il problema del costo, perché la parte che si rivolge al notaio, semmai, il costo, lo sosterrà (ritengo, però, che si tratti di costi minimali).

Mi sembra, quindi, che con l'eliminazione del notaio si complichi anche la fase dell'autenticazione della sottoscrizione, che già di per sé è garanzia scarsamente sufficiente dell'attendibilità della testimonianza.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, l'onorevole Di Pietro, nell'esprimere la propria dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 52, ha osservato che in larga parte il Governo ha assunto l'impianto già presente nella formulazione di norme contenute in un provvedimento del Governo precedente. Allora, io vorrei ricordarle che anche le disposizioni in materia di testimonianza scritta riprendono, sviluppandola, un'idea già contenuta nel disegno di legge di riforma del processo civile presentato dal Governo nella scorsa legislatura. In quel testo, il modello di testimonianza scritta veniva introdotto quale modalità alternativa all'assunzione della sola prova delegata, ma già nel corso dei lavori che si sono svolti in seno al comitato ristretto, costituito presso la Commissione giustizia della Camera, si era formato un ampio consenso circa l'opportunità di estendere questo strumento a tutte le ipotesi di assunzione della prova testimoniale, in alternativa alle ordinarie modalità di escussione del teste da parte del giudice. Dunque, non c'è alcuno stravolgimento. La prova scritta, che costituisce certamente una indubbia novità nell'ordinamento italiano, ha come obiettivo prioritario quello di accelerare il processo e si ispira a un'esperienza presente anche in altri ordinamenti, come quello francese. Per quanto riguarda le preoccupazioni che lei, onorevole Di Pietro, aveva già evidenziato a più riprese anche nella discussione in Commissione giustizia, sono preoccupazioni francamente legittime, ma infondate, perché per quello che riguarda, ad esempio, la genuinità della prova raccolta per iscritto, questa è assicurata dal controllo che il giudice esercita in sede di esame delle prove scritte. Si prevede, inoltre, che il giudice possa disporre, in qualsiasi momento, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui nelle forme ordinarie. Quindi, devo dire che si tratta di una novità, ma non certamente di uno stravolgimento e, come dicevo, ha come obiettivo l'accelerazione del processo civile.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben compreso, il Governo, sull'emendamento Ferranti 53.15, non muta il proprio parere, che rimane contrario.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, Signor Presidente.

ALFONSO PAPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ALFONSO PAPA. Signor Presidente, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PAPA. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere, per onor di verità, che parliamo di processo civile e che basta la scorsa del libro VI, Titolo II del codice civile: «Delle prove», per sapere, come tutti sappiamo, che la prova testimoniale ha un valore residuale rispetto alla prova documentale e che questa norma, in un'ottica di accelerazione, non fa altro che attualizzare questo principio, proprio per dargli maggiore pregnanza rispetto ad un processo nel quale è proprio la prova testimoniale a rappresentare la causa maggiore di allungamento della durata dei processi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, rimarcando la coerenza di spirito religioso che, dopo l'onorevole Papa, porta a parlare l'onorevole Sisto, voglio sottolineare come questa norma, in realtà, non esaurisca assolutamente il tema della testimonianza, perché - lo rammento - il giudice può disporre, tenuto conto dell'oggetto e della particolarità dell'oggetto della causa, di assumere la deposizione per iscritto. Quindi questo è un intervento che non esaurisce, non è un succedaneo, ma è teso alla speditezza ed ha un'altra importante conseguenza: radica nei confronti del soggetto che dovesse falsamente attestare le verità per iscritto il doppio reato della falsa testimonianza e del falso ideologico, di cui all'articolo 479 del codice penale. Voglio dire che noi andiamo a rafforzare, con una duplicità di tutela penalistica, una falsa testimonianza che potrebbe avere ipoteticamente qualche commodus discessus nelle forme. Mi sembra che l'equilibrio sia assolutamente coerente con quanto diceva la collega Alberti Casellati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba, immagino per dichiarazione di voto a titolo personale, avendo per il suo gruppo già parlato l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, veramente l'intervento del rappresentante del Governo potrebbe avere riaperto i termini, ma sarò molto breve. Intervengo per dire solo questo, che la posizione del Governo non convince.

Intanto, il discorso iniziale riguardava la prova delegata, e non questa sorta di compito a casa dato ad un testimone libero di scrivere spaziando dove e come vuole, magari con cinquantasei pagine o, invece, tre righe.

Questa modalità di acquisizione della prova sottrae totalmente al giudice il controllo della prova stessa. Come fa il giudice a fare un controllo a posteriori su tutti gli elementi di contorno che possono essere messi in questo «compitino»? «Compitino» svolto sotto il controllo, la pressione o l'influenza, di chi?

Stiamo veramente introducendo nel processo civile uno strumento estremamente pericoloso, signor sottosegretario. Perché non ci riflettiamo maggiormente? Perché non ascoltiamo, su questo, dei processualisti o dei costituzionalisti? Perché non riflettiamo di nuovo in Commissione giustizia su questo punto?

Non siamo pregiudizialmente contrari, ma abbiamo troppi dubbi; vorremmo condividerli con voi, che avete solo certezze. Bisogna mettere insieme la problematicità delle cose; poi, sarete liberi di decidere, di fare una nuova proposta, di confermarla o cambiarla, però con grande laicità, come stiamo cercando di fare noi.

Abbiamo paura di un processo che potrebbe costruirsi, soprattutto in certi ambiti, sotto l'influenza di ambienti o persone. Senza contare, poi, che una prova testimoniale, che fosse formulata con capitoli generici o, addirittura, senza capitoli, si presterebbe veramente ad una libertà di «spaziare» che non è compatibile con il processo.

Infine, l'ultima considerazione, signor sottosegretario: lei dice che c'è un controllo a posteriori, ma il controllo a posteriori non fa altro che ritardare il processo anziché accelerarlo, come invece si vorrebbe. Perciò, invitiamo il Governo a rinunciare all'introduzione di questa misura per discuterla in una sede più opportuna.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 470

Astenuti 21

Maggioranza 236

Hanno votato218

Hanno votato no 252).

Prendo atto che le deputate Velo e Mura hanno segnalato che non sono riuscite ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

GUIDO MELIS. Signor Presidente, questo emendamento insiste sul terreno dell'emendamento precedente, illustrato dalla collega Samperi, e ne costituisce, in un certo senso, una subordinata.

Proponiamo di sostituire al comma 7, capoverso, primo comma, dell'articolo 53, che introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo il cui incipit suona: «Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre (...)» la testimonianza scritta, si sostituiscano le parole «sentite le parti» con le seguenti: «su concorde richiesta delle parti».

Il senso della sostituzione è duplice. Da un punto di vista più stretto, si tratta di sottolineare la volontà delle parti, in qualche modo facendone le protagoniste dell'adozione della testimonianza scritta.

È un curioso paradosso, per una maggioranza che contesta spesso lo strapotere del giudice, essere contro questo emendamento, che, sostanzialmente, riduce il potere discrezionale del giudice, attribuendolo, in sostanza, alle parti.

C'è poi un senso più generale. Piero Calamandrei diceva che il processo è essenzialmente un fatto umano. Ebbene, leggendo questo articolo, così come è stato formulato nel testo, trovo che questa testimonianza scritta, così come delineata, appaia fortemente formalizzata, e anche fortemente astratta, direi fortemente lontana da quella concezione di Calamandrei.

Leggo questa frase: «Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte»; il modello di testimonianza, come se si trattasse di una dichiarazione di composizione amichevole di un piccolo incidente stradale! Credo che nel rapporto tra il giudice e il testimone vi sia un valore, e che valga la pena di difenderlo il più possibile, limitando, circoscrivendo la testimonianza scritta il più possibile. Per questa ragione noi chiediamo di approvare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.16, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 485

Astenuti 2

Maggioranza 243

Hanno votato228

Hanno votato no 257).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 53.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. L'emendamento in esame tende ad affermare che il modello di testimonianza, e soprattutto le domande che devono essere fatte al testimone, non possono essere vaghi e generici. Abbiamo pensato di proporre tale emendamento che precisa che, come nel caso del giuramento decisorio, da cui abbiamo mutuato questa formula, la formulazione dei capitoli deve avvenire con in modo chiaro, sintetico e specifico, perché altrimenti si lascerebbe uno spazio troppo grande alle risposte. Invece è meglio, una volta che si va alla testimonianza scritta, circoscrivere e specificare al massimo gli argomenti e, soprattutto, le domande che si rivolgono.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 53.17, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 480

Astenuti 1

Maggioranza 241

Hanno votato225

Hanno votato no 255).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 483

Votanti 482

Astenuti 1

Maggioranza 242

Hanno votato229

Hanno votato no 253).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 485

Astenuti 3

Maggioranza 243

Hanno votato229

Hanno votato no 256).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 479

Astenuti 3

Maggioranza 240

Hanno votato225

Hanno votato no 254).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.22, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato235

Hanno votato no 252).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.23, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 482

Astenuti 3

Maggioranza 242

Hanno votato229

Hanno votato no 253).

Prendo atto che il deputato Mazzuca ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.25, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 483

Astenuti 3

Maggioranza 242

Hanno votato228

Hanno votato no 255).

Passiamo alla votazione dell'articolo 53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Sinceramente noi vorremmo capire una cosa, signor Presidente, vorremmo capirla dal Governo, ma proprio come una dichiarazione politica, prima ancora che su ciò che stiamo discutendo.

Sono quattro mesi che si sta dibattendo sulla necessità di un dialogo, e guardate che pure noi ci stiamo interrogando: in una materia così delicata, come quella della giustizia, Italia dei valori si mette a dialogare con il Governo e con la maggioranza? Ma voi davvero pensate che ci siamo alzati questa mattina di rovescio?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE (ore 18)

ANTONIO DI PIETRO. Un dialogo ci deve essere se serve a qualcosa o a qualcuno. Il dialogo a una voce sola non serve a niente.

Abbiamo proposto dei temi importanti. Questo articolo contiene degli aspetti che a noi interessano moltissimo. Ma come facciamo a votare un articolo che prevede la testimonianza scritta? Con tutto il rispetto per quello che pensate voi, io che ne ho assunte a iosa di testimonianze, lo so bene che bisogna guardare in faccia a una persona per capire che cosa dice. Che idea è che il testimone si può richiamare, quando le carte sono state già scritte? Questa idea che nessuno sa, fuori dall'aula del tribunale, le testimonianze (chi le scrive, come e perché le scrive), è una cosa che esiste solamente nei telefilm, ma neanche, nelle fiabe.

In alcune zone del nostro Paese, le testimonianze per corrispondenza stanno facendo morire di risate quelli che stanno nel territorio e che se ne dovranno occupare; arriverà un lavoro nuovo: l'assuntore di testimoni! Su questo aspetto dobbiamo stare attenti, rispetto a una questione così delicata, non chiediamo mica niente. Una cosa è la prova delegata - tra tecnici sappiamo cosa vuol dire -, altra cosa è trasformare il tutto con la possibilità di produrre una prova in via generale per corrispondenza.

Non mi si venga a dire che il giudice dopo può anche chiamare il testimone: quando quello ha messo nero su bianco, non può che altro che ridire quel nero su bianco! Possiamo anche stabilire una via intermedia, ovvero che sia un soggetto terzo che assume una testimonianza, che non sia il giudice ma che sia un suo ausiliare, possiamo accontentarci anche di questo, ma perché non dobbiamo discutere più a fondo su questo tema? Introdurre temi così dirompenti, semplicemente perché sbrigativamente i processi si devono fare fuori dai tribunali e non dentro i tribunali, è di una gravità inaudita.

Rispetto a tutto questo, noi non possiamo dire sì a questo articolo, ma, addirittura, ci troveremo in grosse difficoltà alla fine: non voglio uscire da questo Parlamento con l'idea che sono contro le riforme che aiutano il processo civile ad andare avanti. Non è vero: all'interno di questo provvedimento vi sono cose importanti, anche in questo articolo, in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione, di nomine di consulenze tecniche, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione, di prosecuzione della causa; sono norme delle quali vorrei condividere la responsabilità, perché servono!. Ma perché devo votare contro? Perché si deve fare un articolo con 50 commi in cui bisogna inserire il «commetto» solito: questa solita «berlusconata» ci mette in condizione di non poter dialogare (Commenti dei deputati del gruppo Italia dei Valori)! Non mettete emendamenti che non servono, non mettete elementi di contestazione.

Noi voteremo contro questo articolo, ma davvero ci dispiace, perché sono previste cose importanti. Chiedo almeno che per i prossimi articoli - lo chiedo davvero ai relatori e al Governo - possiamo interrogarci e suddividere gli articoli, per dare a noi anche la possibilità di approvare cose che condividiamo. Questo modo di fare gli articolati, in cui vi è dentro tutto e di più, ci mette in condizione di dire «no» per cose che condividiamo, semplicemente perché ci sta la solita furbata.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Dopodiché, rispetto la vostra idea di votare anche la testimonianza scritta, ma date a noi la possibilità di differenziarci sugli articolati, che altrimenti diventa impossibile. Per questo noi, quindi, ci troviamo costretti ad esprimere una valutazione contraria, perché nell'insieme vi è un elemento, la testimonianza scritta, che consideriamo pericolosissima per la genuinità della prova, per la trasparenza dei processi e per la decisione finale del giudice (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 53.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 487

Astenuti 5

Maggioranza 244

Hanno votato254

Hanno votato no 233).

Prendo atto che la deputata Capano ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

(Esame dell'articolo 53-bis - A.C. 1441-bis-A)

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, l'articolo in esame contiene forse l'istituto più importante di questo provvedimento: il cosiddetto filtro in Cassazione. Al 31 dicembre 2007, 102 mila 588 provvedimenti civili e 33 mila 212 provvedimenti penali pendenti in Cassazione: questi numeri dimostrano l'esigenza di un filtro in Cassazione. Noi siamo consapevoli di questo, e riteniamo che il Parlamento debba fare fino in fondo il suo dovere per arrivare a realizzare un istituto conforme alla Costituzione e utile ai cittadini.

Vi sono due possibili modelli di filtro per le giurisdizioni superiori. Onorevole Casellati, lei lo sa, c'è il modello del cosiddetto interesse nazionale alla decisione della Cassazione, che voi avete sposato, e c'è un altro modello, che è quello basato sull'inammissibilità e sulla valutazione generalizzata di tutti i ricorsi. Il primo modello è attuato in Paesi nei quali non esiste il nostro articolo 111, settimo comma, della Carta costituzionale, cioè il principio costituzionale del terzo grado di giudizio, e siamo di fronte a Cassazioni, come la Cassazione tedesca, che decidono 4 mila ricorsi l'anno, non 100 mila ricorsi l'anno. L'altro modello è quello francese, che sarebbe molto più conforme al nostro ordinamento e probabilmente sarebbe conforme alla nostra Costituzione, come è necessario fare, altrimenti ci troveremo, probabilmente da qui a qualche mese, a fare fronte ad una decisione di incostituzionalità di questa normativa.

Ma non voglio fare il grillo parlante, perché ho interesse, come ha interesse tutta l'avvocatura italiana, tutta la magistratura italiana e tutti i cittadini che hanno un giudizio civile davanti alla Cassazione, a veder garantiti i propri diritti. Io chiedo se di fronte ad una norma di questo genere che voi proponete, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte, il giudizio è inammissibile. Onorevole Consolo, onorevole Contento, siete degli illustri avvocati civilisti, vi chiedo: con questa norma i tanti ricorsi sull'anatocismo, che per anni sono stati rigettati dalla Corte di cassazione, avrebbero avuto dopo anni un giudizio positivo mettendo fine ad una prassi bancaria illegittima e - dico io - criminale? Lei mi dice no, avvocato Consolo, ed ha ragione, ma lei si appresta ad approvare un provvedimento che impedisce ai risparmiatori, e avrebbe impedito ai risparmiatori, di avere giustizia. Senatrice Casellati, lei è un illustre avvocato matrimonialista. Secondo lei, con questa norma, il coniuge divorziato sarebbe riuscito ad ottenere dalla Cassazione il mutamento di orientamento per la quota degli anni di coniugio sul TFR del marito? Io credo di no.

E vogliamo così in fretta, con un emendamento inserito all'ultimo momento, approvare una norma di questo genere? Guardate, non vi dico, come vi dice il presidente della Cassazione - leggo testualmente - che vi sono tante situazioni che non sembrano necessariamente richiedere una modifica dell'attuale articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Siamo pronti a discuterlo insieme. Io non vi chiedo, su questo punto, di riaprire una discussione con gli operatori del diritto, con la giurisprudenza, perdendo magari un mese in Commissione giustizia. Io vi chiedo di perdere un'ora in sede di Comitato dei diciotto a discutere delle questioni che vi ho sottoposto.

Abbiamo presentato emendamenti che saranno discussi - altri sono stati dichiarati inammissibili per una questione procedimentale - e che, se valutati complessivamente, possono permettere perlomeno - non vogliamo la primogenitura, non vogliamo medaglie, non vogliamo appuntarci niente sul petto - di fare una norma che serve ai cittadini, questo sì.

Discutiamone per un'ora, vediamo se la nostra impostazione e la vostra sono conciliabili o se non è meglio il modello che vi ho detto, che raggiunge gli stessi obiettivi. Lo stesso presidente della Cassazione, nella sua relazione annuale, ce lo ha detto. Questo sarebbe buonsenso, sarebbe curare gli interessi dei cittadini. L'alternativa è approvare una norma che è contestata dal CSM, dal CNF ed è contestata dall'OUA e che, secondo me, da qui a qualche mese, incorrerà negli strali della Corte costituzionale. In questo modo avremmo perso un'occasione, e a quel punto i ricorsi in Cassazione saranno 200 mila e avremo il tribunale più grande del mondo, più grande di quello di Pechino: evitiamolo (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà. Onorevole Di Pietro, le ricordo che il suo gruppo ha ancora cinque minuti di tempo a disposizione.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, invito il Governo e il relatore presso la maggioranza a prendere atto di cosa è successo in questi giorni, dopo che è stato proposto di introdurre il filtro in questo modo per valutare l'ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Invito a farlo affinché resti nero su bianco che noi abbiamo detto che questa norma è incostituzionale.

Che questa norma sia incostituzionale non lo dico io, lo ha detto già il Presidente della Corte costituzionale, Bile, e lo hanno detto già tantissimi giuristi, anche ex Presidenti della Corte costituzionale. L'articolo 111 della Costituzione, al comma 7 e al comma 8, ammette sempre il ricorso per Cassazione ogni volta che è motivato dalla violazione di legge. Se una parte impugna un provvedimento per violazione di legge, la Cassazione deve decidere. Non dare questa possibilità, o meglio, fare questa modifica senza modificare l'articolo 111 della Costituzione, rende incostituzionale questo provvedimento.

Possiamo perlomeno evitare di introdurre norme incostituzionali, e non lo dice un comunista brutto e cattivo come me, lo dicono i Presidenti della Corte costituzionale, lo dicono i giuristi, lo dice il Consiglio superiore della magistratura, ancora ieri, all'unanimità. Ho saputo che il Consiglio superiore della magistratura viene nominato anche con componenti di aree politiche presenti in questo Parlamento: all'unanimità hanno detto di stare attenti a quello che facciamo!

Non solo, ma la Commissione giustizia della Camera ha scritto nel suo parere che questa scelta deve essere rivista, perché è una scelta che obiettivamente non dà spazio al contraddittorio. E in effetti non dà spazio al contraddittorio. È una norma che vi invito a leggere perché, alla fine, bisogna anche stare attenti a ciò che scrive. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 53-bis prevede che è ammissibile il ricorso per Cassazione solo quando la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento. Proviamo a riflettere: la Corte può decidere che vuole fare il processo perché vuole confermare quello che ha già detto in precedenza oppure che vuol fare il processo perché vuole mutare ciò che ha detto prima. Scusate, mettiamoci d'accordo: potevate dire meglio: è ammissibile se mi pare e piace. Infatti la Corte può intervenire sia per confermare che per mutare orientamento. Vale a dire che date la possibilità, in assenza di contraddittorio, a dei giudici, che si riuniscono da soli guardandosi in faccia, di decidere: questo sì, questo no, perché serve per confermare o per mutare orientamento. Non ha senso, non ha una logica! In fondo vi deve anche essere un buon senso, una logica quando si fa un provvedimento!

Infatti, un provvedimento di questo genere comporta discrezionalità totale, in capo al giudice, di scegliere cosa fare e cosa non fare, per giunta violando una norma costituzionale che impone, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, il ricorso per violazione di legge. Ricordo anche che il comma 2 dello stesso articolo 111 della Costituzione impone una ragionevole durata del processo e nella ragionevole durata del processo deve altresì includersi la possibilità di un contraddittorio.

Vorremmo tanto che l'articolo in esame potesse essere ripensato e ridiscusso, specialmente perché vi è un fatto nuovo rispetto a quando lo avete licenziato nelle Commissioni: il Consiglio superiore della magistratura, all'unanimità, ha affermato che la norma in esame è illegittima e non potrà mai funzionare, perché comporta disparità di trattamento, ingiustizie e soprattutto illogicità di decisione a cui deve pervenire il giudice, perché può farlo o per confermare o per mutare (vorrei sapere qual è la terza soluzione che invece è stata esclusa: metà conferma e metà butta?).

Rispetto a tutto ciò, in prima battuta chiediamo che sia stralciata la disposizione in esame e vi sia una riunione urgente e ristretta in cui possa essere ridiscussa, ripeto, non per ripensare a quanto avete fatto, ma almeno per leggere insieme cosa ha detto il Consiglio superiore della magistratura. Infatti, è singolare anche questa idea che, rispetto ad un provvedimento procedimentale nei cui confronti vi è l'obbligatorietà di acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura, non solo non lo abbiamo acquisito, ma adesso che lo ha reso non lo leggiamo nemmeno.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, deve concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Possiamo sospendere un minuto e riunirci per leggerlo insieme, considerando che magari quelle persone ci capiscono più di noi e ci hanno dato un buon consiglio (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Di Pietro 53-bis.1.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo.

Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Ferranti 53-bis.5, Ferranti 53-bis.4 e Ferranti 53-bis.6.

Le Commissioni invitano il presentatore al ritiro dell'emendamento Contento 53-bis.7.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Contento 53-bis.8 e 53-bis.9.

Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Di Pietro 53-bis.10, Ferranti 53-bis.11 e Di Pietro 53-bis.12.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Contento 53-bis.13, e degli identici emendamenti Contento 53-bis.14 e Ferranti 53-bis.15.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole, il parere sull'emendamento delle Commissioni 53-bis.300?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 53-bis.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Pietro 53-bis.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 471

Astenuti 5

Maggioranza 236

Hanno votato220

Hanno votato no 251).

Prendo atto che il deputato Antonino Foti ha segnalato che non è riuscito a votare e che la deputata Anna Teresa Formisano ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, sull'articolo 53-bis era stata espressa dalla Commissione giustizia, all'interno del parere favorevole sul provvedimento in esame, la condizione di sopprimere il primo comma dell'articolo 53-bis. Mi ero riservata di dare una risposta in Aula, al fine di poter verificare le eventuali conseguenze che tale soppressione avrebbe comportato sull'impianto complessivo della normativa in questione.

Anche alla luce dell'articolato dibattito e delle osservazioni stimolanti svolte sia da parte della maggioranza, sia dal parte dell'opposizione (colgo qui l'occasione per ringraziare anche di questa sollecitazione sia l'Unione di Centro, sia il Partito Democratico, che hanno presentato analogo emendamento) il Governo ha maturato il convincimento che le valutazioni prospettate dalla Commissione debbano essere accolte. A ciò è giunto anche per la considerazione che l'appellabilità di tutti i provvedimenti aventi natura decisoria avrebbe provocato un appesantimento del rito, intasando le corti d'appello e ponendo, quindi, un freno all'accelerazione del processo.

PRESIDENTE. Quindi, il Governo conferma il parere favorevole?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 488

Astenuti 1

Maggioranza 245

Hanno votato487

Hanno votato no 1).

Essendo stati approvati gli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo è dunque preclusa la votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, questo filtro non lo vogliono gli avvocati tutti, non vogliono i magistrati tutti, non lo vuole tutta la dottrina processualcivilistica. Un filtro ci vuole, ma ne occorre uno che non assorba l'energia della giurisdizione; ci vuole un filtro che intervenga sull'organizzazione. Inserendo questo filtro nel provvedimento in esame ci avete impedito di esaminare altre soluzioni sul terreno del regolamento dell'ordinamento giudiziario, e così facendo ci avete impedito di risolvere una questione; esso, infatti, non intervenendo sull'arretrato, non alleggerirà di un fascicolo il carico della Corte di cassazione.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei avere una risposta in merito alla proposta avanzata dall'onorevole Tenaglia e dal sottoscritto di rileggere, prima di andare oltre, in quale modo si è espresso il Consiglio superiore della magistratura e di rifletterci un attimo insieme, poiché non lo abbiamo mai fatto. Io personalmente l'ho letto, perché me ne sono fatto carico, ma vorrei sapere se davvero tutti lo hanno fatto. Vi chiedo di rispondere al seguente quesito: possiamo rinviare la decisione ed evitare di procedere su questo?

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sulla proposta di accantonamento?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, il parere è contrario a tale proposta.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo dell'Italia dei Valori ha esaurito i tempi a sua disposizione previsti dal contingentamento, compresi quelli aggiuntivi concessi dalla Presidenza in ragione di un terzo rispetto a quelli previsti. Secondo la prassi, i deputati appartenenti a tale gruppo potranno intervenire per non più di un minuto, imputando tale tempo a quello previsto per gli interventi a titolo personale.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53-bis.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 488

Astenuti 1

Maggioranza 245

Hanno votato235

Hanno votato no 253).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, con questa proposta emendativa cerchiamo di creare un'armonizzazione tra quel filtro e le norme già esistenti; infatti, un filtro è già previsto dall'articolo 375 del codice di procedura civile. Il nostro intervento è volto a specificare il sistema di selezione che deve operare attraverso il filtro, armonizzandolo con una norma già esistente; diversamente, si creerebbe un conflitto tra norme che produrrebbe ulteriore incertezza interpretativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53-bis.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 491

Astenuti 2

Maggioranza 246

Hanno votato233

Hanno votato no 258).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 53-bis.7.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, cominciano da questo punto una serie di emendamenti che io ho considerato come contributi al Governo. Credo di dover riconoscere che il comportamento del Governo, in relazione ad altre questioni che sono state sollevate nel corso della discussione nelle Commissioni, è stato coerente. Poco fa è stato ricordato anche questo. Abbiamo approvato la soppressione di un primo comma di questo articolo, che era riferibile all'appellabilità dei provvedimenti decisori: era una condizione apposta dalla Commissione giustizia e vi abbiamo quindi ottemperato. Credo - e lo dico da parlamentare - che sarebbe stato ragionevole avere più tempo a disposizione per poter meglio affrontare il tema del filtro in Cassazione. Ritengo anche - lo dico da uomo del Popolo della Libertà - che se questo provvedimento fosse stato effettivamente assegnato alla Commissione giustizia, probabilmente, proprio perché vi è un comune intendimento anche nel centrosinistra per rilevare e quindi trovare una soluzione al filtro dei ricorsi, troppi, che ci sono pendenti in Cassazione, una soluzione l'avremmo adottata. Ora il Governo chiede - e lo chiedono anche i relatori - che gli emendamenti vengano ritirati. Credo che questo contributo rimanga comunque in quest'Aula e ritengo che il Governo farebbe bene, insieme al ritiro degli emendamenti, a valutare, al Senato, quelle iniziative non soltanto riferite agli emendamenti ritirati ma che vengono anche, con interventi specifici, da parte dell'opposizione. Si tratta di una questione complessa e delicata al tempo stesso, che a mio giudizio potrebbe essere affrontata meglio e con maggior soddisfazione, evitando da un lato, lo ripeto, nel passaggio al Senato, di scomodare, purtroppo, i principi costituzionali e di inserire un filtro che è rimesso alla discrezionalità. Vorrei approfittare, motivando il ritiro del mio emendamento 53-bis.7, per rispondere al valente collega Tenaglia, che ha posto a me e al collega Consolo una domanda, in riferimento a precedenti pronunce della Corte di cassazione che hanno modificato il loro orientamento precedente. La mia risposta non è: «no», è semplicemente che questo potrà avvenire se rimane il testo che è stato presentato, dal momento che la discrezionalità di un magistrato che ha senso di responsabilità, conoscenza del diritto e passione lo può fare. Perché in effetti, all'interno dell'articolato che è previsto, vi è una possibilità, per il collegio formato dai tre giudici di Cassazione - anche questa una situazione che rimettiamo, lo speriamo, alla correzione durante il confronto che ci sarà al Senato - di farlo, allorché ritenga di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento.

Ma la domanda è un'altra, collega Tenaglia: è se l'articolo, così come è stato scritto, consenta effettivamente di coordinare i principi costituzionali del giusto processo con le aspettative di un filtro che funzioni davvero. Su questo, io ho molte perplessità e lo dico pubblicamente, come uomo di centrodestra e del Popolo della libertà. Eppure, il senso di responsabilità che ho nei confronti del mio Governo mi obbliga a ritirare quegli emendamenti, a consegnare la responsabilità del passo che viene chiesto non soltanto a me ma anche ad altri uomini che sostengono la maggioranza, al rappresentante del Governo e al Ministro. Ad essi chiediamo di dimostrarci, al Senato, che il sacrificio che facciamo in questa occasione verrà corretto. Siamo infatti convinti che il Governo può ritornare sull'argomento migliorando quella norma e assicurando quindi anche a questo straccio di riforma quello che si aspettano molti cittadini, molti professionisti, molti giudici e molti avvocati: la serenità del giudizio, la profondità della discussione, la correttezza e la coerenza delle scelte con i principi del diritto. (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Onorevole Contento, si intende che il ritiro valga per i suoi emendamenti 53-bis.7, 53-bis.8 e 53-bis.9?

MANLIO CONTENTO. Sì, signor Presidente.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Onorevole Contento, l'invito al ritiro non è frutto di un atteggiamento pregiudiziale: lo abbiamo già dimostrato in tutto il dibattito che c'è stato nelle Commissioni e anche in Aula. Al contrario muove da un'esigenza di un ulteriore approfondimento, che è stato anche sollecitato dalle tante intelligenti e stimolanti argomentazioni che anche lei ha rappresentato in questa sede. Quindi ci riserviamo, poi, di verificare ulteriormente tutte le posizioni che lei ha posto.

LANFRANCO TENAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa? Sull'ordine dei lavori? Perché sull'emendamento Contento 53-bis. 7 non può intervenire, essendo stato ritirato.

LANFRANCO TENAGLIA. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente a questo punto la dignità di questo Parlamento impone di ribadire la richiesta che vengano discussi profili che l'onestà intellettuale, non la mia, ma quella dell'onorevole Contento, ha indicato. Egli ha indicato le due possibili modifiche, una sull'eccessiva discrezionalità nella valutazione e l'altra sul collegio, essendo rimessa, la decisione, ad un collegio deciso dal presidente della Cassazione fuori dall'esame delle sezioni di merito.

Chiedo che si torni a riunire il Comitato dei diciotto, stiamo anche tutta la notte a discutere su questi argomenti, la buona volontà c'è, la volontà e le indicazioni comuni che sono venute da me, dall'onorevole Di Pietro e dall'onorevole Contento ci impongono questo! La dignità di quest'Aula parlamentare lo impone! (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori). Non possiamo abdicare in favore del Senato, quando abbiamo qui, oggi, la possibilità di modificare questa norma, per dare alla Cassazione un filtro vero, conforme a Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente a questo punto, e nel caso il Governo ed i relatori non ritengano di portare all'interno del Comitato dei diciotto una rivalutazione, quanto meno una discussione, con riferimento al parere che obbligatoriamente il CSM ha dato (e se è obbligato a darlo qualcuno avrà l'obbligo di leggerlo, di ascoltarlo e di discuterlo), se tutto questo non può avvenire, noi del gruppo Italia dei Valori facciamo nostri gli emendamenti dell'onorevole Contento e chiediamo che vengano discussi (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiede di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente ho apprezzato l'intervento appassionato dell'onorevole Contento, un po' meno la conclusione, che avrei sperato più coraggiosa. Capisco che le ragioni di maggioranza fanno premio anche sul merito delle soluzioni normative e tuttavia mi permetto di aggiungere anche la mia voce alle preoccupazioni che i colleghi hanno ricordato a proposito di questa norma sul cosiddetto filtro in Cassazione.

L'importante è che siamo consapevoli che stiamo votando una norma che ha profili di incostituzionalità molto evidenti, una norma che cancella il diritto costituzionale sancito dall'articolo 111, di sottoporre le sentenze alla censura di violazione di legge da parte della Corte di cassazione e dunque un principio che questo cosiddetto filtro dei tre giudici palesemente viola. Dobbiamo essere consapevoli che stiamo facendo questa operazione in violazione del principio del contraddittorio, perché solo dopo avere dichiarato l'inammissibilità le parti vengono informate; che stiamo dando vita ad un'articolazione della Corte di cassazione formata da tre giudici rispetto alle articolazioni ordinarie che sono - la legge lo prevede - tutte formate di cinque giudici. Per cui, mi chiedo che cosa capita quando, dichiarata l'ammissibilità da parte del collegio dei tre giudici, il processo finisce davanti alla sezione ordinaria di cinque giudici e questa dichiara l'inammissibilità.

Infatti, non è prevista un'obbligatorietà dell'effetto del collegio dei tre giudici rispetto a quello di cinque, per cui daremmo vita a due possibili decisioni contrastanti da parte di due articolazioni della stessa Corte, l'una sostenuta da un collegio di tre giudici e l'altra da un collegio di cinque giudici. Pertanto, mi chiedo che cosa possa accadere ai ricorsi incidentali rispetto ad un ricorso principale che il filtro avrebbe dichiarato inammissibile. Attenzione, colleghi, rischiamo di mettere in piedi un meccanismo dagli effetti imprevedibili e mostruosi, con chiare, palesi ed evidenti censure di incostituzionalità e grandi rischi di efficienza e funzionalità.

Pertanto, invito il Governo, le Commissioni e la maggioranza a riflettere attentamente e a disporre un supplemento di valutazione da parte delle Commissioni, accantonando questo aspetto su cui mi sembra che anche nella maggioranza vi siano molte perplessità, perché l'argomento non è ideologico, non è né di destra né di sinistra, ma credo sia trasversale rispetto a chi ha a cuore la necessità di fare una riforma almeno a tenuta, se non efficiente.

PRESIDENTE. Per riepilogare, onorevole Di Pietro. Ritengo che la sua richiesta di fare propri gli emendamenti Contento 53-bis.7, 53-bis.8 e 53-bis.9 sia stata avanzata in accordo con il suo capogruppo.

ANTONIO DI PIETRO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 53-bis.7, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 483

Astenuti 2

Maggioranza 242

Hanno votato238

Hanno votato no 245).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 53-bis.8, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 504

Votanti 502

Astenuti 2

Maggioranza 252

Hanno votato248

Hanno votato no 254).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 53-bis.9, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 503

Votanti 502

Astenuti 1

Maggioranza 252

Hanno votato247

Hanno votato no 255).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Di Pietro 53-bis.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, in questo momento stiamo vivendo una pagina bruttissima. Infatti, poco fa abbiamo assistito ad un Governo e ad una maggioranza che hanno fatto violenza sullo spirito libero, sullo spirito di un parlamentare che è stato costretto a ritirare più emendamenti sacrosanti. Per tale ragione, li abbiamo fatti nostri e voi avete fatto una gran brutta figura.

Ciò premesso, chiedo l'approvazione dell'emendamento in esame.

MAURIZIO BIANCONI. Noi ci teniamo le nostre, voi vi tenete le vostre di brutte figure!

FEDERICO PALOMBA. Siete voi torbidi!

PRESIDENTE. È stato chiesto il controllo delle tessere di votazione. Invito i deputati segretari a procedere alle opportune verifiche (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Pietro 53-bis.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 482

Maggioranza 242

Hanno votato236

Hanno votato no 246).

Prendo atto che il deputato Abrignani ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, con l'emendamento in esame tentiamo di introdurre un filtro con carattere di oggettività, ossia neghiamo l'ammissibilità del ricorso in Cassazione per contraddittorietà della motivazione nel caso in cui le sentenze di primo e di secondo grado siano state conformi. Si tratta del cosiddetto principio della «doppia conforme» che rappresenta un filtro oggettivo in grado di non assorbire le energie della giurisdizione. Inoltre, esso è voluto da quasi tutti gli operatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53-bis.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

(Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 474

Maggioranza 238

Hanno votato239

Hanno votato no 235).

Prendo atto che i deputati Scapagnini e Lisi hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario e che il deputato Borghesi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Chiedo al relatore se intenda riunire il Comitato dei diciotto per valutare le conseguenze o se possiamo procedere.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, chiederei cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 18,55.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore gli esiti della riunione del Comitato dei diciotto.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, possiamo procedere nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Prego i colleghi di prendere posto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Pietro 53-bis. 12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 423

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato188

Hanno votato no 235).

Prendo atto che il deputato Crosio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Contento 53-bis.13.

Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro, formulato dal relatore.

Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 53-bis.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 498

Astenuti 3

Maggioranza 250

Hanno votato267

Hanno votato no 231).

Prendo atto che il deputato Cera ha segnalato che non è riuscito a votare.

Invito i deputati segretari a procedere al controllo delle tessere di votazione, così come da richiesta del gruppo Italia dei Valori (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Passiamo agli identici emendamenti Contento 53-bis.14 e Ferranti 53-bis.15.

Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro dell'emendamento Contento 53-bis.14, formulato dal relatore.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Ferranti 53-bis.15 se accedano all'invito al ritiro, formulato dal relatore.

CINZIA CAPANO. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, credo che il voto di questo emendamento potrebbe salvare il Governo dalla manifesta contraddittorietà della norma che si è determinata a seguito del voto favorevole al nostro precedente emendamento. Esistono due filtri: uno è assolutamente oggettivo, quello previsto dal nostro emendamento, e uno totalmente discrezionale lasciato peraltro alla discrezionalità del primo presidente della Corte di cassazione. Queste due norme sono incompatibili e credo che il Governo dovrebbe ipotizzare di accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53-bis.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 488

Astenuti 1

Maggioranza 245

Hanno votato237

Hanno votato no 251).

Passiamo alla votazione dell'articolo 53-bis.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, il nostro voto non potrà che essere contrario.

È vero che è entrato un elemento di determinatezza all'interno di una fattispecie completamente discrezionale, ma purtroppo l'articolo 53-bis si è inserito all'ultimo momento nel dibattito parlamentare.

Sarebbero stati necessari un confronto preventivo tra le forze e un raffronto con la cultura giuridica e gli operatori della giustizia, perché è sconcertante il fatto che sia stata varata una norma che, di fatto, ha posto in essere una disciplina che stravolge radicalmente l'istituto della Cassazione, senza che vi sia stato un dibattito partecipato e approfondito. Non può essere considerato un dibattito approfondito quello che è stato svolto, da quando lunedì...

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, al segretario viene impedito di svolgere il suo lavoro!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire ai deputati segretari di espletare il loro compito.

Onorevole Ferranti, prosegua.

DONATELLA FERRANTI. Chi, come noi, ha vissuto la storia dell'articolo 53-bis, sa che l'emendamento è stato presentato lunedì della scorsa settimana alle 15,30, nell'ambito di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, nel quale sono state introdotte norme che riformano il procedimento civile. Pensavamo che la maggioranza e il Governo avessero il pudore di non andare oltre, e invece si è andato ben oltre: si è riformata la Corte di cassazione e si è stravolto il funzionamento della Corte di cassazione civile, introducendo una norma contro il nostro ordinamento giudiziario e la nostra Costituzione, che impedisce sostanzialmente un ricorso contro sentenze che violano la legge e che prefigura come vincolanti i precedenti della Corte di cassazione, rimettendo ad una valutazione ispirata a criteri di mera opportunità e di mera discrezionalità.

Ho sentito dire che vi sarà un collegio di giudici capaci, che potranno decidere dall'alto della loro autorevolezza. Ma veramente vogliamo affidare l'ordinamento giudiziario, la Corte di cassazione, la giustizia ad un gruppo di tre giudici, che, anche ragionevolmente, ma senza regole verificate e verificabili dalle parti, decidano se sia possibile andare avanti nel terzo grado di giudizio? Veramente vogliamo calpestare continuamente la Carta costituzionale?

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, deve concludere.

DONATELLA FERRANTI. Veramente il Governo vuole andare avanti in questa via, che ha intrapreso da quando ha approvato i provvedimenti sulla sicurezza?

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione...

ANTONIO DI PIETRO. Presidente! Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, mi perdoni: abbiamo fatto il possibile per invogliare il Governo a ripensare l'articolo 53-bis. Sono e sarò davvero brevissimo nel chiedere di lanciare una lotteria: a chi giova questa norma? Non c'è niente da fare: se non la chiedono gli avvocati, i magistrati, i giuristi e la dottrina, se non la chiede nessuno, a qualcuno serve!

Ecco perché noi dell'Italia dei Valori abbiamo detto che bisogna sempre chiedersi dove vuole andare a parare questo Governo! Domani mattina lo chiederò al Presidente del Consiglio.

GIOVANNI DIMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DIMA. Signor Presidente, intervengo per riprendere quello che poco fa lei ha affermato, con riferimento alla verifica delle schede.

Mi sembra una contraddizione immaginare una verifica e, nello stesso tempo, votare. È un fatto anche di gestione fisica: camminare fra i banchi e verificare, soprattutto da quel lato, che vi è qualche scheda in più. Per questo motivo, o abbiamo il tempo per la verifica oppure andiamo in ordine sparso. Decidiamolo.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, il collega intervenuto ha perfettamente ragione. Suggerisco - se posso permettermi di ricordargli tale aspetto - che c'è un sistema semplicissimo per verificare chi vota per uno, per due o per tre, sistema addirittura più semplice di quello indicatoci dal collega stesso. Se lei, Presidente, lascia la votazione aperta, nel momento in cui noi votiamo, il collega potrà constatare - basta che giri la testa, ma anche venendo dalla nostra parte - chi vota per due e per tre. Poi chiudiamo la votazione e vediamo qual è l'esito della votazione. Segnalo che da questo pomeriggio avevamo suggerito alla maggioranza di stare un pochino attenti. Cerchiamo sempre di dare un contributo. Non viene accolto e arriva sempre il momento in cui accade quello che era previsto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 53-bis, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato253

Hanno votato no 234).

(Esame dell'articolo 54 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 54 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Aniello Formisano 54.1, Costantini 54.2, Palomba 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7 e Borghesi 54.8.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Aniello Formisano 54.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, svolgo un intervento che riguarda un po' tutti questi emendamenti. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo proposto una riforma organica del sistema del pignoramento e dell'esecuzione specifica. Vi abbiamo dimostrato che, se si vuole fare una riforma, si deve fare in maniera globale e organica. Quella che voi avete proposto è una pezzatura sopra un vestito logoro. Non potete darle dignità di riforma. Se voi ci aveste ascoltato, se aveste discusso un pochino con noi gli emendamenti e se il Governo, invece di «raccattare», qua e là, qualche norma, avesse presentato, come non ha fatto, una riforma organica del processo civile, penso che avremmo ottenuto un risultato migliore. Certamente la scivolata, la caduta, sull'emendamento Ferranti 53-bis.11, è il segno della confusione di questo Governo. Se la maggioranza non approverà questi emendamenti, che riguardano il pignoramento e l'esecuzione, vorrà dire che il Governo non tiene affatto a fare una riforma organica del processo civile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 54.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 492

Astenuti 3

Maggioranza 247

Hanno votato237

Hanno votato no 255).

Prendo atto che i deputati Tenaglia e Braga hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Chiedo un attimo di attenzione. Vorrei avvisare i colleghi che si è convenuto che questa sera si procederà con le votazioni fino alle 21, per poi rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantini 54.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 492

Astenuti 4

Maggioranza 247

Hanno votato236

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palomba 54.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 497

Astenuti 3

Maggioranza 249

Hanno votato238

Hanno votato no 259).

Prendo atto che il deputato Paladini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palomba 54.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 495

Astenuti 3

Maggioranza 248

Hanno votato239

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palomba 54.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 496

Astenuti 3

Maggioranza 249

Hanno votato238

Hanno votato no 258).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palomba 54.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 485

Astenuti 3

Maggioranza 243

Hanno votato230

Hanno votato no 255).

Prendo atto che il deputato Compagnon ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palomba 54.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 497

Astenuti 3

Maggioranza 249

Hanno votato239

Hanno votato no 258).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 54.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 503

Votanti 499

Astenuti 4

Maggioranza 250

Hanno votato238

Hanno votato no 261).

Prendo atto che il deputato Compagnon ha segnalato che avesse voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 54.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà, per un minuto.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, l'articolo 54 riguarda l'attuazione degli obblighi di fare infungibili e di non fare. Anche qui, credo che ci dobbiamo intendere su un aspetto: sulla necessità, dopo quanto è successo, di capire che ci sono materie, e quella della giustizia è fra queste, che attengono alle regole, che riguardano tutti.

È necessario, su questo punto, che vi sia una condivisione fra tutti coloro che ne discutono. Non ho visto questo, da parte del Governo, poco fa e temo che su questo articolo avverrà la stessa cosa. Ritengo, a questo punto, che l'istituto del filtro per i ricorsi per Cassazione, sulla base del sistema tedesco, sia saltato, non sia più possibile.

Il Governo, quindi, ragioni; altrimenti, il Ministro Alfano, oggi, ha avuto la sua Beresina e domani avrà la sua Waterloo (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vogliamo continuare nell'esame articolo per articolo. Questo articolo prevede uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibili. Anche rispetto a queste norme, avremmo voluto introdurre una serie di correttivi, ciò che non è stato possibile fare.

Mi chiedo se vi sia ancora spazio per recare un contributo in materia di giustizia, anche alla luce di quanto successo prima. La maggioranza è costretta a votare contro se stessa. Prima fa una norma e poi vota contro. Si arriva fino al punto in cui ci si deve abbrutire nel votare. Chiedo: è possibile dialogare su questo?

Sulla votazione di questo articolo ci asterremo, proprio perché non crediamo che questa norma sia in sé negativa. Crediamo che poteva essere migliorata, se solo ci avessero ascoltato un po'. Questa idea di non ascoltarci non ci permette di dare il nostro contributo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 54.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 468

Astenuti 33

Maggioranza 235

Hanno votato454

Hanno votato no 14).

Prendo atto che il deputato Favia ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 55 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 55 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli identici emendamenti Baretta 55.1 e Vietti 55.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Baretta 55.1 e Vietti 55.2, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 494

Astenuti 3

Maggioranza 248

Hanno votato493

Hanno votato no 1).

Prendo atto che la deputata Mistrello Destro si è erroneamente astenuta mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole e che il deputato Compagnon ha segnalato di aver votato a favore mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole.

PRESIDENTE. Non avevo dubbi. Passiamo ai voti.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare! Chiedo di parlare! Signor Presidente, abbia pazienza, ci dia il tempo per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole di Pietro, non l'avevo vista. Non si agiti, non l'avevo vista. Prego, onorevole di Pietro, può parlare per un minuto (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). Onorevole Di Pietro, c'è qualcosa che non va?

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, come mi invita a fare il collega, rinuncio!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 55, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 496

Astenuti 2

Maggioranza 249

Hanno votato494

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Testoni ha segnalato di non essere riuscito a votare a favore.

(Esame dell'articolo 56 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 56 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, l'articolo 56 introduce nel nostro ordinamento un ulteriore rito: ne abbiamo già trenta. Per la competitività delle imprese sarebbe necessario che il menù della giustizia civile fosse un po' più ridotto, perché la proliferazione di questi riti produce l'incertezza e l'imprevedibilità delle pronunzie. Questo è un elemento che conta per le imprese, e invece voi, con l'articolo 56, introducete un rito sommario, cioè un rito che viene celebrato senza alcuna garanzia di regole predeterminate: se le inventerà il giudice volta per volta, a seconda se gli piacciano o meno le parti della causa o l'oggetto del giudizio. Anche qui il Governo ha fatto strike: sono contro l'organismo unitario dell'avvocatura, il Consiglio superiore della magistratura, tutta la dottrina raccolta dalla commissione per la riforma del codice del Consiglio nazionale forense. Continuate così!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Ci si deve rassegnare: c'è anche l'opposizione che parla.

Noi riteniamo che introdurre un nuovo rito e farlo contro la volontà di quelli che fanno tutto il giorno questo mestiere, avvocati e giudici, sia una cosa insensata. Non serve alle parti processuali, perché ritengono che così come formulato questo nuovo rito non ha alcun senso, alcuna possibilità di dare certezza del diritto alle parti stesse. Perché allora viene inserita questa norma, che nessuno vuole? Torna il quesito di sempre: ho l'impressione che anche con questo provvedimento in materia di giustizia c'è qualche «processino» da sistemare, presto e bene. Voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Brigandì. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, intervengo per condividere quanto detto prima dalla collega intervenuta, nel senso che il proliferare dei riti è una cosa da disapprovare. Che mi risulti, il Governo sta elaborando un ulteriore meccanismo in altro momento per far sì che vi siano due riti: a mio avviso, la previsione di un rito ordinario e di uno di urgenza è più che sufficiente; quindi, condivido. Devo dire che in realtà questo rito è praticamente identico a quello previsto dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile: non introduce quindi una novità, e certamente non serve per nascondere alcunché.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Ferranti 56.1 e 56.2, mentre raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 56.300.

Le Commissioni esprimono, poi, parere contrario sugli emendamenti Vietti 56.3, Ferranti 56.4 e 56.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Nonostante il grave vulnus procedurale e l'altrettanto grave norma sul filtro per i ricorsi per Cassazione, non abbiamo difficoltà, come si addice a un'opposizione repubblicana e costruttiva, a riconoscere una qualche utilità di queste norme in materia di giustizia civile. Anche il processo sommario di cognizione potrebbe essere utile, come pure è stato ritenuto nel parere del CSM, se non fosse che la fretta è una cattiva consigliera, soprattutto se associata alla presunzione di far tutto da soli.

Se il rito è sommario, almeno il giudizio di appello non dovrebbe essere limitato. Questo è uno dei primi fondamentali punti nei nostri emendamenti. Inoltre, come ha già illustrato la collega Capano, è evidente come questo carnet dei riti sommari non possa continuare a lungo. Vi è, inoltre, un'assoluta discrezionalità da parte del giudice nello stabilire, senza alcun criterio oggettivo, la trasformazione del rito sommario in rito ordinario e anche questo, da parte di chi spesso teme il protagonismo dei giudici, poteva essere evitato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, abbiamo già detto che non comprendiamo perché questi provvedimenti sulla giustizia siano stati inseriti in un collegato alla manovra finanziaria che riguarda le disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Non abbiamo capito perché siano stati inseriti qui, né perché non sia stato fatto lo stralcio. A parte questo, forse si potrebbe dire che sotto il profilo della semplificazione, che è uno dei titoli, possa rientrare la questione della giustizia. In realtà, neanche sotto questo profilo, perché il procedimento sommario non è che sottragga o sostituisca qualcuno, o tutti, dei tanti riti previsti nel processo civile; ne aggiunge invece un altro. Quindi, questo Governo sta vivendo nella perenne e totale contraddittorietà con se stesso. Per questi motivi, noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 56.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 506

Maggioranza 254

Hanno votato248

Hanno votato no 258).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 56.2

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, nei limiti di questi tempi strettissimi, ribadisco che doveva esserci e dovrebbe esserci un diritto almeno a una fase di cognizione piena e in questo senso insiste anche l'emendamento Vietti 56.3 presentato dai colleghi dell'Unione di Centro, emendamento che il Partito Democratico appoggia. È inoltre evidente che le previsione del rito sommario di cognizione rischia di spostare nel grado di appello la fase probatoria e, quindi, può costituire di per sé un aggravamento dei tempi del processo. E inoltre - ribadisco - non vi è alcuna razionalità nel rapporto con gli altri riti sommari; potremmo proprio dire che in questo caso vi è un eccesso di «sommarietà».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 56.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 513

Votanti 512

Astenuti 1

Maggioranza 257

Hanno votato253

Hanno votato no 259).

Prendo atto che la deputata Capitanio Santolini ha segnalato che ha erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.300 delle Commissioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, come ha già anticipato il collega Mantini, se si vuole che a un procedimento sommario di cognizione segua un «giudicato», non possiamo non prevedere che questo sia preceduto almeno dalla possibilità di un processo regolato nelle forme del libro II del codice di procedura civile. Lo strangolamento dell'appello pieno nel caso del procedimento sommario è una limitazione inaccettabile. Non si capisce, peraltro, quale ne sia la ratio, perché se assicuriamo l'urgenza con il ricorso al rito cautelare in primo grado, consentiamo almeno l'appello pieno per evitare di dar vita alla fine ad un giudicato «zoppo». Ci pare che il nostro emendamento vada in questa direzione e, quindi, mi permetto di raccomandarlo all'approvazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione...

Revoco l'indizione della votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, volevo segnalare come il Governo in questa vicenda mantenga fermi i suoi presupposti e ribadisca la coerenza di quanto è stato stabilito, contrariamente a quanto sinora si vorrebbe osservare attraverso la presentazione degli emendamenti. Ritengo che l'impianto normativo debba essere mantenuto assolutamente coerente, e che la dizione di quanto è stato effettivamente riportato nel testo in esame debba essere coerentemente ribadita, proprio in linea con quanto osservato, quanto già statuito, e nella prosecuzione del progetto che il Governo intende portare avanti, che è stato linearmente condotto, e con coerenza rispetto agli obiettivi. Mi sembra che gli emendamenti, così come sono stati proposti, non scalfiscano e non debbano scalfire questa linearità, comportamentale, culturale e in qualche modo pragmatica.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento che ho presentato è il 56.3 mentre quello che è stato annunciato è il 56.300 delle Commissioni, la prego di riferire il mio precedente intervento al successivo emendamento 56.3. Per quanto riguarda l'emendamento 56.300 delle Commissioni, temo di aver trascinato anche il collega nello stesso equivoco, perché poi ho visto che abbiamo dibattuto di un argomento che in realtà non atteneva all'emendamento in esame. La proposta del Governo per la verità non mi è chiarissima, perché vi era una prima versione del Governo in cui si disponeva: «al termine della prima udienza». Poi c'è stata una modifica secondo la quale il testo dell'emendamento diventava: «alla prima udienza». Ora siamo tornati all'espressione: «al termine della prima udienza». Francamente mi sembra un balletto poco comprensibile ma anche di scarso interesse. Le chiedo scusa, e la prego di riferire il mio intervento precedente all'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 56.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 512

Votanti 483

Astenuti 29

Maggioranza 242

Hanno votato268

Hanno votato no 215).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 56.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 517

Maggioranza 259

Hanno votato251

Hanno votato no 266).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 56.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà, per un minuto.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame, che peraltro deve essere letto insieme alla successiva proposta emendativa Ferranti 56.5, riguarda sempre l'ampliamento della facoltà di appello per garantire almeno un grado di cognizione piena. È per questo che proponiamo di sopprimere il secondo periodo dell'articolo in esame, ed anche, con il successivo emendamento Ferranti 56.5, di non applicare l'articolo 345 del codice di procedura civile, in altre parole di ammettere che in fase di appello possano esserci nuove domande, nuove eccezioni e mezzi di prova, questo esattamente per le ragioni già prima esplicitate. Vi è anche un chiaro giudicato della Cassazione del 2008 su questo diritto ad almeno una fase di cognizione piena, e quindi insistiamo per l'accoglimento di questa proposta emendativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 56.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 509

Maggioranza 255

Hanno votato248

Hanno votato no 261).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 56.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ho parzialmente già illustrato le stesse ragioni nel precedente intervento, tuttavia è veramente d'obbligo dire che questo articolo 56 presenta anche altri problemi sui quali, per ragioni di tempo, non siamo stati in grado di soffermarci. Mi riferisco in particolare a questa assoluta discrezionalità del giudice nella scelta del rito, nella trasformazione e nella conversione del rito, e all'assoluta mancanza di un parametro per la motivazione di questa scelta. Insomma, resta confermato il fatto che una norma di questo tipo, che pur poteva e può avere una sua propria utilità, poteva e doveva essere realizzata meglio. Dopo aver tanto discusso, con gran parte del tempo dedicato alla giustizia, della giustizia di pochi, nel momento in cui si parla della giustizia di tutti francamente ci si attenderebbe un altro metodo e un'altra capacità di confronto.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, la mia naturale ammirazione per l'onorevole Mantini, che apprezzo in ogni sua valutazione, mi ha indotto ad osservare, mentre si votava, il posto davanti a lui. Le segnalo, e la prego di verificare, che il posto è vuoto e risulta che c'è stata la votazione, e questo perché vi sia chiarezza sulle posizioni e non siano indossate vesti che non si ha il diritto di indossare. La prego di verificare (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. La prego anche... (Commenti dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania)...la prego anche di guardare nell'ultima fila del quarto settore dove pure in questo momento si sta votando con una scheda senza che vi sia nessuno: quarto settore in alto, signor Presidente.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Vorrei sommessamente, signor Presidente, ricordare a tutti noi che ci siamo dati il termine delle 21. Abbiamo ancora molti emendamenti da affrontare, abbiamo provvedimenti all'esame e domani ci aspetta una giornata intensa: abbiamo tutto l'interesse, si fanno dieci nomi da questa parte e ne possiamo fare trenta dall'altra, il problema non si pone. Noi abbiamo interesse a portare avanti questa discussione in questo modo senza preoccuparci del merito, ma forse suggerisco, essendo stato maggioranza, che se si sta un po' calmi e si lavora forse è meglio.

MATTEO BRIGANDÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Intervengo solo per complimentarmi con l'Italia dei Valori per la rigida disciplina che è al loro interno!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 56.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 493

Astenuti 4

Maggioranza 247

Hanno votato216

Hanno votato no 277).

Passiamo alla votazione dell'articolo 56.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, abbiamo rapidamente esposto le ragioni che ci portano ad un voto contrario come gruppo del Partito Democratico, anche se il nostro voleva essere un contributo di riformulazione, se solo vi fosse stato un dialogo un minimo attento, e anche minore fretta e autosufficienza nell'affrontare questa riforma delicata.

Ritengo che davvero dovremmo uscire da questo clima di mancato ascolto, di provocazione, da questa stagione di conflitti, e ritrovare insieme il filo delle riforme utili per la giustizia. È una riforma attesa dal Paese, e non si può fare portando avanti provocazioni, stagioni di conflitti, idee di giustizia fatte contro la magistratura, e non per l'efficienza della giustizia. Almeno in parte questa è stata su alcuni capitoli un'occasione mancata, in cui si poteva e si doveva far meglio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 56, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 503

Votanti 499

Astenuti 4

Maggioranza 250

Hanno votato265

Hanno votato no 234).

Prendo atto che il deputato Favia ha segnalato che ha erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere uno contrario.

(Esame dell'articolo 57 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 57 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Luciano Dussin 57.1, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: sostituire le parole «in modo tale che nessuno dei consulenti iscritti possa accumulare incarichi in misura superiore al cinque per cento di quelli affidati dall'ufficio» con le parole «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio» e, inoltre, sostituire le parole «e garantisce l'adeguata trasparenza degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici» con le parole «e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

Le Commissioni, inoltre, raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 57.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Luciano Dussin 57.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, è ovvio che, essendo stati noi contrari alla norma sulla testimonianza scritta, siamo altresì contrari alla norma in esame, che, sia pure nelle disposizioni di attuazione, prevede il modello di testimonianza. È una logica conseguenza, ma in più vi è un aspetto che, francamente, a me sembra rendere grottesca la disposizione. Infatti, esso prevede che il modello debba contenere altresì l'ammonimento del testimone: forse il testimone ammonisce se stesso? Si guarda allo specchio e dice: io ti ammonisco sull'importanza della testimonianza? Poi, ancora più grottesco, deve contenere la formula del giuramento: ma scusate, il testimone giura di fronte a se stesso? Cosa fa, un giretto di fronte allo specchio? Signor Presidente, qui veramente siamo al grottesco che più non sì può.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, non mi dilungo su qualche perplessità che nutro sulla collocazione sistematica di questa norma, perché effettivamente il collega Palomba ha parlato della testimonianza scritta, visto che l'articolo 57 riguarda quello. L'emendamento in esame parla di tutt'altro, perché parla degli albi dei consulenti.

Vedo con piacere che, dopo aver risposto alle mie precedenti obiezioni sulle modalità con cui venivano compilati gli albi dei consulenti e sulle perplessità con cui venivano scelti i consulenti da questi albi, adesso la maggioranza di Governo, di fronte ad un emendamento della Lega Nord, che fa parte della stessa maggioranza, improvvisamente ha una resipiscenza, e ammette implicitamente, dando parere favorevole all'emendamento in esame, che qualche perplessità sulla redazione di questi albi vi è e qualche precauzione sui cumuli degli incarichi va posta. Allora, pregherei di avere una qualche coerenza, perché tutto ciò che è stato opposto per giustificare il parere negativo sugli emendamenti con cui chiedevamo una certa disponibilità delle parti di convergere sulla nomina di consulenti di propria fiducia trova smentita piena nel parere favorevole che relatore e Governo rendono sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Luciano Dussin 57.1 accedono alla riformulazione proposta dalle Commissioni.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Luciano Dussin 57.1, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 295

Astenuti 197

Maggioranza 148

Hanno votato264

Hanno votato no 31).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento delle Commissioni 57.300, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 440

Astenuti 49

Maggioranza 221

Hanno votato273

Hanno votato no 167).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 57, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 463

Astenuti 22

Maggioranza 232

Hanno votato257

Hanno votato no 206).

Prendo atto che il deputato Palomba ha segnalato che non è riuscito a votare contro e che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

Prendo infine atto che il deputato Bachelet ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 58 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 58, al quale non sono state presentate proposte emendative (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 58.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 367

Astenuti 130

Maggioranza 184

Hanno votato264

Hanno votato no 103).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 59 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 59 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 59.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento delle Commissioni 59.300, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 484

Astenuti 6

Maggioranza 243

Hanno votato481

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi; che i deputati Volontè e Bachelet hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che il deputato Viola ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo 59.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, questa norma avrebbe potuto anch'essa essere scritta in maniera migliore, tuttavia esprimo il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

La norma riguarda una misura di semplificazione nel processo amministrativo relativa ai processi destinati alla perenzione. Non posso non far notare la sua formulazione (mi rivolgo a chi tecnicamente meglio conosce il problema): «se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza (...)». Cosa vuol dire? Vuol dire che in caso di prossima perenzione del processo si potrà mandare l'avviso alla parte e si potrà anche non farlo? Qual è il significato di questa formulazione, «in assenza dell'avviso»? L'intento della norma è sufficientemente chiaro e condivisibile, ma la scrittura lascia molto a desiderare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 59, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 464

Astenuti 26

Maggioranza 233

Hanno votato462

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 59-bis - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 59-bis (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, devo dar conto del mio errore, poiché sono intervenuto su questo articolo precedentemente. L'articolo 59 riguarda l'ampliamento delle facoltà riconosciute all'Avvocatura dello Stato, e abbiamo espresso un voto favorevole. Infatti, è logico che anche l'Avvocatura dello Stato faccia le notifiche in forma propria, al pari di quanto è ammesso per gli avvocati.

A proposito dell'articolo 59-bis, invece, valgono le considerazioni che facevo, pur frettolosamente, poco fa. La norma è giusta e la votiamo, tuttavia è formulata male e - anche in questo caso - lascia aperti due riti: la possibilità di mandare all'avvocato ricorrente l'avviso della perenzione per formulare la richiesta, entro sei mesi, di fissazione dell'udienza; oppure la possibilità che questo avviso non venga inviato («in assenza», dice il testo), nel qual caso la fissazione dell'udienza di merito ha luogo d'ufficio. Francamente, si poteva e si doveva scrivere meglio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 59-bis.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 493

Astenuti 7

Maggioranza 247

Hanno votato492

Hanno votato no 1).

(Esame dell'articolo 61 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 61 (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, questo provvedimento sulla semplificazione complica la vita degli operatori della giustizia, perché prevede che le norme che abbiamo approvato oggi disciplineranno il processo di primo grado a partire dalla loro entrata in vigore, mentre i processi di secondo grado saranno regolati già subito. Quando tali disposizioni entreranno in vigore avremo pertanto un doppio binario di regole processuali, che si applicheranno al medesimo procedimento a seconda che esso sia in primo o in secondo grado. Questo è l'effetto di aver voluto introdurre norme in un sistema senza alcuna opera di razionalizzazione. Pertanto, ci asterremo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 61.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 270

Astenuti 221

Maggioranza 136

Hanno votato268

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il daputato Favia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

(Esame dell'articolo 61-bis - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 61-bis e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavallaro. Ne ha facoltà.

MARIO CAVALLARO. Signor Presidente, intervengo soltanto per ribadire che anche in questa proposta, che è peraltro additiva rispetto al testo originario della norma, ci sono delle buone intenzioni che vengono declinate in maniera del tutto sbagliata. Non si potrà andare quindi oltre un'astensione. Infatti, la materia dei conflitti di giurisdizione è molto seria e delicata e qui viene trattata in maniera scarsamente coordinata. Anche perché, in particolare, non si chiarisce molto bene che cosa accade una volta che un giudice, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rimette ad un altro giudice. Genericamente si dice che quel processo va ripreso nelle forme del nuovo processo, ma non si chiarisce come questo possa accadere quando la giurisdizione riguarda addirittura un altro tipo di magistratura come quella contabile o amministrativa. Anche questo è l'esempio di come questa materia - che è tra l'altro è una materia di merito - avrebbe dovuto essere oggetto di una considerazione molto più approfondita.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 61-bis.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 275

Astenuti 212

Maggioranza 138

Hanno votato260

Hanno votato no 15).

Prendo atto che il deputato Favia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ferranti 61-bis.01. Nessuno chiedendo di parlare, invito la relatrice per la I Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Le Commissioni esprimono parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalle Commissioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, questa norma - anzi questa non norma - è abbastanza emblematica. Infatti il Governo ci aveva presentato la diminuzione dei giorni feriali, portandoli da quarantacinque a trenta. Tale norma stava bene dentro il provvedimento in esame, che all'accelerazione del processo civile aveva sacrificato valori, principi e regole, sottraendo alla Commissione giustizia, che era la Commissione competente, la possibilità di discutere della riforma del processo civile ed introducendo una serie di istituti non secondari all'interno del codice di procedura civile. Il Governo ritira, non ripropone più, la diminuzione dei giorni feriali. Noi, con questo articolo aggiuntivo, la riproponiamo.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARILENA SAMPERI. Guadagneremmo tre udienze a settimana, il che significa, per 3 mila giudici, 18 mila udienze in un anno: è un bel risparmio. Come si concilia questo con l'accelerazione dei tempi del processo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo, come ha ampiamente spiegato il Ministro in Aula, si è riservato di rivedere la norma sui termini feriali in un sistema più ampio. Non è che il Governo ha cambiato idea: noi riteniamo sempre la giustizia un servizio per il cittadino e un servizio non va mai in ferie. Ci siamo però concessi una pausa di riflessione - del resto, la norma sarebbe entrata in vigore l'anno prossimo - proprio per trovare la chiave di quel consenso, più volte qui auspicato, sia all'interno della maggioranza che all'interno dell'opposizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Il Governo dice che vuol fare la lotta ai fannulloni. Ci sono delle categorie, parlamentari compresi ma sicuramente anche i magistrati, che hanno quarantacinque giorni di tempo. Non i magistrati, i termini, vengono assunti per quarantacinque giorni. Io credo che il ritiro di questa proposta sia dovuto al fatto che qualcuno, qualche solita lobby, ha fatto presente al Governo che non va bene (magari qualche avvocato che deve andare in gita e che quindi ha bisogno di qualche giorno di tempo). Noi riteniamo che per la funzionalità della giustizia, per dare più efficacia ed efficienza ad una macchina giudiziaria che ha tempi lunghissimi, si debbano ridurre i tempi processuali e non allungarli. Si trattava di una buona norma, nonché di una buona occasione che il Governo ha perso e per questo ce ne lamentiamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, senatrice Casellati, c'è poco da verificare. Qui siamo tutti d'accordo che quarantacinque giorni di sospensione feriale dei termini sono troppi, sono due settimane. Io vi do questi numeri: due settimane per tre udienze civili a settimana, per 3 mila giudici civili attualmente addetti a quelle funzioni, fanno 18 mila udienze, 18 mila fascicoli trattati in più ogni anno.

Vogliamo riflettere su questo? Ma quale riflessione dobbiamo fare? È a portata di mano l'approvazione di una norma che da un efficienza in più! Riduciamo i tempi dei processi, siamo tutti d'accordo, perché non farlo subito? Diamo questo segnale ai cittadini!

PRESIDENTE. La prego di concludere.

LANFRANCO TENAGLIA. La giustizia civile è un elemento di competitività del Paese! Non è una questione di destra o di sinistra! Approviamola oggi questa norma! (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente francamente fatico a comprendere il senso di questa discussione. Il Ministro aveva annunciato, urbi et orbi, che uno dei suoi primi interventi sarebbe stato quello della riduzione del periodo feriale.

Tutti concordiamo sul fatto che, in un Paese civile, nel 2008, immaginare che l'attività giudiziaria sia sospesa dal 1o agosto al 15 settembre è una cosa semplicemente assurda. Non si riesce a comprendere quale sia la ragione, (do un'interpretazione pro bono, dicendo che non si riesce a comprenderla) per cui il Governo ed il Ministro sono tornati sui loro passi.

Ho letto interpretazioni francamente inaccettabili, secondo cui sarebbero gli avvocati che non vogliono la riduzione della sospensione feriale. Credo che questo non sia vero, immagino che nessun avvocato sia in vacanza e non torni nel proprio studio a lavorare fino al 15 settembre. Quindi non credo che si possa addebitare alla categoria degli avvocati questa marcia indietro.

Credo che in un momento in cui tutti vogliamo dare un segnale di diligenza, laboriosità ed impegno al Paese, all'interno di un provvedimento da cui vogliamo l'efficacia, la celerità e la tempestività, mantenere, addirittura con una marcia indietro, l'idea che la macchina giudiziaria si fermi dal 1o agosto al 15 settembre sia una cosa che non fa fare una bella figura al Parlamento. Allora prima che sia troppo tardi votiamo a favore di questa proposta emendativa ed almeno salviamo la dignità! (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Onorevole Vietti, onorevoli colleghi, capisco che questo argomento è molto suggestivo, ma voi sapete meglio di me che non si tratta del fatto che chiudano i tribunali. I tribunali non chiudono, lo sappiamo benissimo, chi svolge la professione di avvocato...

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Onorevole Casellati io faccio l'avvocato!

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. ... e di giudice sa che i tribunali non chiudono. Qui si tratta di sospensione di termini processuali che quindi richiede una rivisitazione diversa. I tribunali restano aperti, sempre...

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. E ci mancherebbe!

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. ... perché la giustizia è un servizio per il cittadino e questo principio è salvaguardato dal Governo. Altro che fannulloni! Sappiamo benissimo che, per esempio, i tribunali del lavoro non chiudono mai, i tribunali dei minori non chiudono mai. Pertanto non è questa la prospettazione, sia pure, dico, suggestiva. I tribunali restano aperti, la sospensione dei termini feriali è altro principio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente qualche volta il Governo dovrebbe essere coerente con quello che fa e con quello che dice. Era una sua proposta e l'aveva anche pubblicizzata come un modo per far lavorare di più i magistrati. Poi, ad un certo punto si è accorto che forse non era ciò che serviva, non so cosa sia successo, oppure pensava che gli avvocati fossero in qualche modo contrari.

Addirittura in Commissione, sottosegretario Casellati, lei, ad un certo punto, ha chiesto che fosse revocata la delibera della Commissione stessa che aveva votato a favore dell'emendamento del relatore! Voleva esprimere parere contrario su quell'emendamento! Quelli che hanno lavorato in quei giorni pazzeschi in cui la Commissione giustizia ha lavorato presso la Commissione bilancio e quella Affari costituzionali, lo ricordano tutti e risulta dal verbale che noi non potevamo consentire che una delibera votata fosse revocata.

Oggi viene addirittura a ribadire delle ragioni del tutto diverse e contrarie a quelle che ha sostenuto. Vorremmo almeno che vi fosse una coerenza delle ragioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, capisco le ragioni che il sottosegretario Alberti Casellati ha esposto. Tuttavia, il sottosegretario Alberti Casellati converrà con me, come ne convengono tutti i deputati che hanno a cuore le esigenze della nostra economia e dei nostri cittadini e quelli che vengono dalle zone più produttive del Paese, che se un'impresa italiana ottiene giustizia più tardi rispetto ad una estera è penalizzata.

Nel caso in esame si sospendono proprio le cause che interessano l'economia e i diritti dei cittadini. Le cause che non si sospendono sono quelle relative ai procedimenti d'urgenza, che sono altra cosa. Quando citavo 18 mila fascicoli in più trattati, mi riferivo proprio alle cause che riguardano la nostra economia e i nostri diritti. Non capisco perché si debba perdere tempo quando possiamo decidere già oggi, a meno che non vi sia un'altra questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, ho ascoltato cosa ha detto il sottosegretario, però vorrei tanto invitarlo a ripensarci, proprio perché fino a ieri maggioranza, relatori e Governo erano d'accordo nel ridurre i termini processuali. Di questo si sta parlando, non si sta parlando di chiusura o no dei tribunali. Sappiamo bene che i provvedimenti d'urgenza si possono trattare, ma mantenere i termini processuali così ampi significa rinviare processi che si possono discutere in quei quindici giorni. Qual è la ragione pratica? Quello che vorremmo sapere è la verità. O che si dica a chi interessa o che si dica che conviene al cittadino italiano una giustizia che tiene aperte le porte per più giorni rispetto a quanto avviene ora. Lo volete voi, lo vogliamo noi e lo vuole il Paese. Benedetto il Signore! Se per una volta il Governo fa qualcosa per il Paese non è un male.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, intervengo solo per fare un po' di chiarezza. Il Governo aveva presentato, nella sua proposta, la riduzione del termine della sospensione feriale. Dopodiché, le Commissioni, o meglio i relatori, hanno presentato un emendamento soppressivo nelle Commissioni riunite e queste ultime, a maggioranza, hanno approvato quell'emendamento. Il Governo, preso atto della discussione che vi è stata, ha ritenuto che tutta la questione dei termini, non solo quella della sospensione della sospensione feriale, ma anche altri termini che ritiene molto lunghi - l'appellabilità delle sentenze e la riassunzione del giudizio - deve essere esaminata in un provvedimento più organico. Questo era l'accordo che era stato preso e su questa base siamo andati avanti.

Quale senso ha approvare una norma «manifesto», ossia stabilire di accorciare il termine di sospensione feriale (mi rivolgo soprattutto ai magistrati e non alla lobby degli avvocati)? Se l'avvocato fissa nel suo atto di citazione la data del 2 settembre sfido qualsiasi magistrato a fissare la data di discussione e di prima comparizione lo stesso 2 settembre. Sapete benissimo che se il magistrato ha quarantacinque giorni di ferie li fa tutti e poi pensa anche alle cause. Pertanto, sostenere di ridurre il termine è un fatto che può servire solo al cliente e al suo avvocato, ma spetta poi al magistrato stabilire quando ha finito le sue vacanze e quando e dove devono comparire l'avvocato con la sua parte.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Allora togliamogli gli alibi!

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Non è una questione di togliere gli alibi, onorevole Vietti.

Pertanto, sostengo che poiché il Governo si è impegnato a varare un provvedimento in cui tutti i termini devono essere rivisti e accorciati nell'interesse del cliente e soprattutto del cittadino, credo che andare per strappi e varare una norma «di bandiera» serva a poco.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, rispetto sempre le parole del presidente Bruno però, signor Presidente, è assurdo che qualcuno venga a farci lezione di strappi, avendo inserito nel provvedimento in esame una materia assolutamente estranea e avendo compiuto forzature a tutti i livelli per inserire «a spizzichi e bocconi» pezzi di riforma evidentemente interessanti o interessati a chi li proponeva.

Avendo deciso che questo veniva venduto al pubblico perché bisognava velocizzare la giustizia, adesso addirittura ci si accusa che è manifesta una norma che palesemente viene incontro alle intenzioni, sapendo poi che la realtà di quello che si mette in piedi non è la stessa.

Faccia il favore il presidente Bruno, con tutte le forzature che sono state fatte, se si voleva fare una riforma organica si affrontava la riforma del processo civile in un'altra sede e non dentro un collegato che non c'entra nulla (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Donadi. Ne ha facoltà.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente, intervengo solo per rilevare che l'allora candidato Presidente del Consiglio fece campagna elettorale attaccando i soliti magistrati fannulloni che si prendevano anche il lusso - in un'Italia che lavora - di prendersi quarantacinque giorni di ferie. Oggi scopriamo che questa maggioranza non la pensa più così. Dopo aver violentato il Parlamento approvando in Commissione bilancio una riforma della giustizia a «spizzichi e bocconi», come è stato detto, improvvisamente si scopre cultore di uno spirito unitario per cui tutti i termini dovranno essere approvati in un disegno organico del Governo. Ma scusate, la domanda finale è: ma chi state prendendo in giro? Non so se state prendendo in giro quest'Assemblea o il Paese.

Spiegate oggi - se ne avete la capacità e, soprattutto, il coraggio - per quale ragione su un tema di campagna elettorale di due mesi fa, che oggi proponiamo di sostenere e di approvare, voi avete cambiato idea e non lo votate più.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ferranti 61-bis.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 505

Maggioranza 253

Hanno votato240

Hanno votato no 265).

Sull'ordine dei lavori.

PIER FERDINANDO CASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor Presidente, faccio perdere all'Assemblea e a lei trenta secondi. Tuttavia, credo che in questa sede non possiamo essere del tutto estranei a quanto sta capitando nel mondo e anche nei mercati finanziari italiani. In queste ore molti Parlamenti sono impegnati in prima persona a fronteggiare la drammatica crisi economica e finanziaria. Nella Conferenza dei presidenti di gruppo di poche ore fa è stata chiesta chiarezza sul programma di domani. L'opposizione - ma credo che questo sia un interesse ampiamente condiviso anche dai colleghi della maggioranza, perché può essere anche un'opportunità per rassicurare il Paese - ha chiesto che domani il Ministro dell'economia e delle finanze, Tremonti venga in questa sede per rendere un'informativa sulla crisi finanziaria e anche per portare e introdurre il dibattito sul disegno di legge finanziaria e sulla nota di assestamento. Ancora questa sera, alle 8 non sappiamo quale sarà il programma di domani. Il Ministro Tremonti ha fatto sapere che è disponibile a venire domattina dalle 8,30 alle 9,30.

Onorevoli colleghi, lo dico con molta sincerità. Credo che qui vi sia un problema di dignità e di serietà del Parlamento, che non riguarda una parte, ma tutti (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Partito Democratico e Italia dei Valori). Non credo - se ci pensano bene i colleghi della maggioranza - che questo sia un problema che possono lasciare agitare a noi, come se dovessimo fare la controparte rispetto a loro. Qui non c'è una parte e una controparte. In questo momento, non parlo da membro di un partito di opposizione, ma da parlamentare. Credo che tutti i parlamentari, che peraltro già sono soggetti ad una campagna di denigrazione anti-istituzionale che tutti sono compiacenti a promuovere, abbiano l'interesse che il Parlamento venga considerato dall'opinione pubblica una cosa seria.

Se si vuole dare una parola di certezza agli italiani, se si vuole rassicurare (o, se non c'è da rassicurare, non rassicurare, questa è una questione che riguarda il Ministro e il Governo, non me), se si vuole dare una prova di definitività davanti a questa crisi drammatica, la sede è questa. L'annuncio non può esser dato a Porta a porta o in altri programmi televisivi, la rassicurazione o meno non può essere data fuori da qui (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Partito Democratico e Italia dei Valori), perché così facendo accettiamo una certa idea. Onorevoli colleghi, scusate, lo dico con sincerità, questo è un problema - mi appello alla vostra coscienza - è un problema che riguarda anche voi.

È un problema che riguarda il Presidente della Camera in primo luogo, il quale più di tutti noi in questo momento, per il ruolo altissimo che ricopre, deve avere a cuore la nostra dignità. Noi non siamo in condizione di ricevere il Ministro Tremonti nei ritagli di tempo rispetto alle questioni di cui si sta occupando (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Italia dei Valori e Unione di Centro). Il Parlamento non è composto da passacarte!

Se noi accettiamo questa deriva, onorevoli colleghi, altro che decretazione d'urgenza; si arriverà all'idea che il Parlamento è considerato un orpello inutile dove basta che vengano i cinque presidenti di gruppo a risolvere i problemi, invece che andare al bar al mattino.

Onorevole Presidente Leone, io la conosco, so che lei è uomo di parte ma in quella sede, su quella sedia, rappresenta tutti. Chiedo a lei e al Presidente Fini di difendere la dignità del Parlamento e di pretendere che il Governo, nella sua massima espressione del Ministro dell'economia e delle finanze, venga non nei ritagli di tempo, ma quando il Parlamento lo richiede, naturalmente compatibilmente con gli impegni internazionali, ci mancherebbe altro; non si tratta di fare delle bambinate, ma di difendere la dignità del nostro ruolo. Noi chiediamo chiarezza sul programma di domani e sulle comunicazione del Ministro Tremonti (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Partito Democratico e Italia dei Valori).

MARIO PEPE (PdL). Bravo! Bravo!

PRESIDENTE. Le ricordo, per quanto attiene alla chiarezza del calendario che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, i punti all'ordine del giorno della seduta di domani (che saranno poi letti a fine seduta) prevedono: l'esposizione economica e finanziaria relativa al bilancio di previsione alle 8,30 con il Ministro Tremonti; si passerebbe poi all'esame della nota di aggiornamento e al seguito del collegato alla manovra finanziaria, insieme alle mozioni ed alle interpellanze urgenti.

Per quanto attiene all'argomento da lei richiamato, posso solo dirle che, come sanno coloro che hanno partecipato alla Conferenza dei presidenti di gruppo, non si è trovato un punto di intesa sull'informativa del Governo a proposito della crisi. Quello che le posso dire è che la Presidenza si riserva di verificare, assieme ai presidenti di gruppo, la possibilità di reintrodurre tale punto per capire quando, come e dove accedere alla richiesta fatta dall'opposizione.

È chiaro che ciò non spetta in questo momento a chi momentaneamente sta presiedendo, ma mi farò carico di rappresentare alla Presidenza questa sua richiesta e questa sua insistenza, per verificare - torno a ripetere: assieme ai presidenti di gruppo - la possibilità di accedere alla richiesta posta da lei e in precedenza da altri rappresentanti dell'opposizione.

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, insisto solo un minuto su un tema sul quale abbiamo posto il problema ieri e su cui abbiamo largamente discusso nella conferenza dei presidenti di gruppo. Vorrei che fosse chiaro all'Aula che non c'è bisogno di una riunione dei presidenti dei gruppo, ma di individuare quale sia nell'agenda del Ministro dell'economia la priorità.

Noi pensiamo che in tutto il mondo, in queste ore, i Governi abbiano una priorità: i Ministri dell'economia di tutto il mondo chiederebbero al Parlamento di essere ricevuti per rassicurare i propri cittadini, per dare informazioni, per farsi carico di coinvolgere i Parlamenti in una tempesta che sta mettendo in gioco l'economia del mondo e che non risparmia l'Italia.

Non ci si dica ancora che il Ministro domani ha una agenda piena: questa non è una qualunque cosa. Per gli italiani questa è la cosa. Noi non torneremo alla Conferenza dei presidenti di gruppo per sapere se ha trovato dieci minuti nella mattina o nel pomeriggio di domani. Il Ministro deve venire qui come prima cosa e, prima ancora di affrontare i temi ordinari che sono all'ordine del giorno di questo Parlamento, deve dirci cosa il Governo pensa di ciò che sta accadendo nel mondo. È da due giorni che lo chiediamo e da due giorni che ci sentiamo dire che il Ministro ha un'agenda piena. Questo è insopportabile!

Signor Presidente, vorrei che lei consegnasse al Governo - non a quello che è presente ma a quello che è abitualmente assente - non una preoccupazione, ma una indignazione (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Unione di Centro e Italia dei Valori).

MASSIMO DONADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente, intervengo per correggerla, anche se amichevolmente (mi consenta il termine). Non è che in Conferenza dei presidenti di gruppo non si sia trovata un'intesa, ma finora non si è trovata la disponibilità del Ministro Tremonti a venire in Parlamento ed informare questo Parlamento e gli italiani su una situazione che è a dir poco preoccupante (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

Il punto è - e ciò è ancora più grave - che lei non ha affermato alla fine un'inesattezza, nel senso che, fino ad ora - la cosa diventa davvero incomprensibile -, il Ministro dell'economia e delle finanze insiste per non venire in Aula a riferire sulla crisi finanziaria, ma insiste nel voler venire in Aula per riferire all'interno di altri spazi istituzionalmente deputati ad altri temi. Domani, infatti, il Ministro sarebbe dovuto venire a riferire sulla nota di aggiornamento al DPEF e su altre questioni.

Preoccupa davvero l'opposizione, quindi - ma credo che dovrebbe preoccupare tutti i parlamentari in quest'Aula -, il fatto che, fino ad ora, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, non solo non sia stato fatto uno sforzo, ma, anzi, si sia cercato di evitare questa occasione, che noi riteniamo assolutamente indispensabile, anche solo considerando alcuni dati.

Ormai sono giorni in cui non solo le borse d'oltreoceano, ma anche la borsa italiana è oggetto di cali pesantissimi: in particolare, una parte del sistema creditizio italiano risulta sotto pesante attacco da parte di speculazioni finanziarie.

Negli ultimi quattro mesi - non intendo, con ciò, imputare la responsabilità a questo Governo - il differenziale tra il rendimento dei nostri titoli di Stato e i titoli di Stato tedeschi è aumentato del 50 per cento. Ciò significa una sfiducia verso il «sistema Italia» da parte dei mercati internazionali.

In questi giorni, la situazione vede non solo il mercato azionario, ma anche quello obbligazionario sotto una pesantissima pressione: ciò significa che esistono, latenti nel sistema, margini di rischio che oggi sono tali da poter implicare una mancanza di tenuta che può coinvolgere l'intero sistema economico Paese.

Ed in queste condizioni, il Ministro dell'economia non trova un'ora del suo sicuramente preziosissimo tempo per informare questo Parlamento ed i cittadini italiani, al di là delle poco rassicuranti (lo dico sinceramente), quanto banali dichiarazioni del Premier, secondo le quali l'Italia è un Paese manifatturiero e noi possiamo dormire sonni tranquilli. Ci scusi, ma non siamo così poco attenti, accorti e informati da poterci sentire rassicurati da queste dichiarazioni! Ribadiamo ancora una volta, quindi, una richiesta, che è un appello preoccupato, allarmato e, a questo punto, sinceramente e profondamente deluso per il comportamento del Ministro dell'economia, che, in questa fase così delicata, non sta dimostrando né rispetto né sensibilità per i bisogni dei cittadini italiani (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Onorevole Donadi, la ringrazio per la precisazione. Era chiaro che mi riferissi ad un'intesa nei confronti del Governo, non all'interno dei componenti della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Sarà mia cura riferire, in maniera puntuale e precisa, le vostre preoccupazioni e le richieste di tutti i colleghi che sono intervenuti al Presidente Fini, che sicuramente si farà carico di trasmetterle a chi di dovere e al Governo.

Si riprende la discussione.

(Esame dell'articolo 62-bis - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 62-bis e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, l'articolo 62-bis riguarda l'introduzione dell'istituto della mediazione e della conciliazione, un nuovo istituto che sarà introdotto nel codice di procedura civile.

Unitamente a questo tema, abbiamo già affrontato l'introduzione di un procedimento sommario di cognizione - l'ennesimo rito -, il filtro per la Cassazione e la testimonianza scritta, ossia istituti che hanno modificato il volto del processo civile.

Lo stiamo facendo qui in Aula, senza però che questi provvedimenti siano stati discussi, verificati ed approfonditi nella Commissione competente.

Ecco, questo è il panorama e, alle cose gravi che sono state dette un attimo fa, io aggiungerei questo. È inaccettabile un metodo che finisce con il privare il Parlamento e le Commissioni competenti del proprio ruolo legislativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, esprimiamo tutta la nostra deplorazione e disapprovazione rispetto al fatto che il Governo chieda la delega su provvedimenti che istituiscono nuove realtà, nuovi istituti, come la mediazione e la conciliazione, insomma in materia di giustizia. Questo è un problema delicato di democrazia parlamentare, perché il Presidente del Consiglio, dopo che nei primi quattro mesi ha proceduto sempre e solo per decreti-legge, oggi ha detto che così vuole continuare a fare. Noi, con una legge, gli diamo la possibilità di farsi i provvedimenti come gli pare in materia di giustizia. So bene che così la maggioranza vuole, ma so bene anche che mettere una materia delicatissima, come quella della giustizia, in mano al Presidente del Consiglio è come mandare Dracula in un ospedale dove c'è il pronto soccorso. Per questo voteremo contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere i pareri delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Ferranti 62-bis.1. Il parere è favorevole sull'emendamento La Loggia 62-bis.2, mentre è contrario sugli emendamenti Ferranti 62-bis.3 e 62-bis.4. Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Sisto 62-bis.5, mentre esprimono parere favorevole sull'emendamento Ferranti 62-bis.7, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: «Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente: q) prevedere che il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, vi è un altro emendamento, che è stato presentato oggi dalle Commissioni, il 62-bis.300, di cui raccomandiamo l'approvazione, e del quale vorrei dare lettura.

PRESIDENTE. Prego, onorevole relatrice.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. «Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: di istituire fino alla fine della lettera con le seguenti:, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su quest'ultimo emendamento?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta la proposta emendativa presentata dalle Commissioni.

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, la mia è solo un'annotazione alla relatrice - se intende accoglierla, visto che prima ha riformulato l'emendamento Ferranti 62-bis.7 - semplicemente per una questione di sintassi. Se si potesse dire: prevedere che il verbale di conciliazione «abbia», invece che «ha», sarebbe più corretto in lingua italiana.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 62-bis.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 490

Astenuti 6

Maggioranza 246

Hanno votato236

Hanno votato no 254).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento La Loggia 62-bis.2, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 497

Astenuti 4

Maggioranza 249

Hanno votato270

Hanno votato no 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 62-bis.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 492

Astenuti 7

Maggioranza 247

Hanno votato448

Hanno votato no 44).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 62-bis.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 495

Astenuti 6

Maggioranza 248

Hanno votato232

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 62-bis.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 498

Astenuti 4

Maggioranza 250

Hanno votato231

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 62-bis.5, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 476

Astenuti 26

Maggioranza 239

Hanno votato274

Hanno votato no 202).

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Ferranti 62-bis.7 accettano la riformulazione proposta.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 62-bis.7, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione...

C'è un problema, dispongo pertanto l'annullamento della votazione.

Indico quindi la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 62-bis.7, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 499

Votanti 495

Astenuti 4

Maggioranza 248

Hanno votato495).

Passiamo alla votazione dell'articolo 62-bis, nel testo emendato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 62-bis, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 494

Astenuti 6

Maggioranza 248

Hanno votato474

Hanno votato no 20).

Prendo atto che il deputato Porfidia ha segnalato di aver votato a favore mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

(Esame dell'articolo 63 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 63 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, il parere delle Commissioni è contrario sull'emendamento Enzo Carra 63.1. Le Commissioni raccomandano altresì l'approvazione dei propri emendamenti 63.300 e 63.301 (Nuova formulazione).

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice per la I Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Enzo Carra 63.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 498

Astenuti 4

Maggioranza 250

Hanno votato233

Hanno votato no 265).

Con riferimento all'emendamento 63.301 (Nuova formulazione) delle Commissioni, avverto che la votazione è riferita alla nuova formulazione, pubblicata nel fascicolo cosiddetto dei fuori sacco. Il testo recita che al comma 2 dell'articolo 52, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo». Questa è la nuova formulazione. È così, onorevoli relatori?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Confermo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 63.301 (Nuova formulazione) delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 444

Astenuti 38

Maggioranza 223

Hanno votato444).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 63.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 460

Astenuti 35

Maggioranza 231

Hanno votato459

Hanno votato no 1).

Passiamo alla votazione dell'articolo 63, nel testo emendato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per dire che con l'articolo 63 sono state recuperate varie iniziative che già erano allo studio dell'ufficio legislativo del Ministero nel precedente Governo: si tratta appunto del recupero di somme di denaro, libretti di deposito e quant'altro. Ma non possiamo votare a favore e ci asterremo, e vorremmo segnalare al Governo, perché ne faccia tesoro e approfondisca la tematica, che riteniamo che deve esserci un coordinamento tra l'articolo 183, che fa riferimento alla devoluzione delle somme di denaro allo Stato, e il recentissimo decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, che riguarda appunto le sedi disagiate, che ha abrogato l'istituto della devoluzione. C'è un cattivo coordinamento delle iniziative legislative, che non ci consente di votare a favore, in questa fretta, dell'iniziativa legislativa governativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, questa norma, che prevede appunto misure urgenti, queste sì urgenti, per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia, è una norma utile che già volevamo introdurre nella scorsa legislatura e che aiuta a recuperare un po' di risorse. Noi non ci vergogniamo di votarla anche se è stata proposta dalla maggioranza di Governo, perché le cose che servono si fanno. E voteremo a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 63, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 287

Astenuti 210

Maggioranza 144

Hanno votato285

Hanno votato no 2).

(Esame dell'articolo 64 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 64 (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 64.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 271

Astenuti 218

Maggioranza 136

Hanno votato266

Hanno votato no 5).

(Esame dell'articolo 68 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 68 (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 68.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 263

Astenuti 225

Maggioranza 132

Hanno votato260

Hanno votato no 3).

(Esame dell'articolo 69 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 69 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Amici 69.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 69, sarà posto in votazione il mantenimento di tale articolo.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 69.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 476

Astenuti 21

Maggioranza 239

Hanno votato272

Hanno votato no 204).

(Esame dell'articolo 71 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 71 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Cambursano 71.2, Borghesi 71.3, Borghesi 71.4, Lanzillotta 71.5, Borghesi 71.6, Borghesi 71.7, Cambursano 71.8, Borghesi 71.9, Cambursano 71.10, Borghesi 71.11.

Raccomandano, in fine, l'approvazione degli emendamenti 71.300 e 71.301 delle Commissioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cambursano 71.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, con l'emendamento Cambursano 71.2, e anche con i successivi, intendiamo intervenire sulla questione che riguarda le società pubbliche, per ripristinare le norme già previste dalla legge finanziaria per l'anno 2008, ossia la legge 24 dicembre 2007, n. 244, perché ci sembrava fossero più pregnanti. In particolare, noi riteniamo che sia meglio prevedere che laddove i consigli di amministrazione attualmente siano composti da più di cinque membri vengano ridotti a tre, e laddove siano composti da più di sette membri vengano ridotti a cinque. Invece, con questo provvedimento, in sostanza, si prevede semplicemente di ridurre il numero massimo dei componenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 71.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 494

Votanti 461

Astenuti 33

Maggioranza 231

Hanno votato201

Hanno votato no 260).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 71.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 485

Votanti 457

Astenuti 28

Maggioranza 229

Hanno votato199

Hanno votato no 258).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 71.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, con questo emendamento vogliamo raggiungere un obiettivo, che è quello di evitare che ai membri dei comitati con funzioni consultive sia riconosciuta una remunerazione. Pensiamo che in una situazione come l'attuale e con lo stato attuale della finanza pubblica se ci sono dei comitati con funzioni consultive, chi vi partecipa lo faccia gratuitamente oppure, evidentemente, la partecipazione è solo legata a una remunerazione. Forse, approvando questo emendamento, evitiamo il proliferare di comitati inutili.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 71.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 496

Votanti 491

Astenuti 5

Maggioranza 246

Hanno votato229

Hanno votato no 262).

Prendo atto che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzillotta 71.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 494

Astenuti 4

Maggioranza 248

Hanno votato233

Hanno votato no 261).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 71.300 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 496

Astenuti 5

Maggioranza 249

Hanno votato494

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 71.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 454

Astenuti 39

Maggioranza 228

Hanno votato195

Hanno votato no 259).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 71.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 494

Votanti 489

Astenuti 5

Maggioranza 245

Hanno votato52

Hanno votato no 437).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cambursano 71.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, con questo emendamento intendiamo ristabilire il divieto per le società pubbliche di assumere partecipazioni, anche indirettamente.

Non approvando questo emendamento noi permettiamo invece alle società pubbliche di poter assumere partecipazioni in forma indiretta, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, vorremmo che questo fosse un modo per tutelare la concorrenza e il mercato. Era quanto avevamo già stabilito nel vecchio comma 27 di una precedente legge finanziaria, ovverosia le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 71.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 494

Votanti 466

Astenuti 28

Maggioranza 234

Hanno votato202

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 71.301 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 471

Astenuti 20

Maggioranza 236

Hanno votato469

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 71.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 466

Astenuti 27

Maggioranza 234

Hanno votato203

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 71.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 493

Votanti 463

Astenuti 30

Maggioranza 232

Hanno votato28

Hanno votato no 435).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 71.11 , non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 467

Astenuti 25

Maggioranza 234

Hanno votato204

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 71, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 285

Astenuti 210

Maggioranza 143

Hanno votato264

Hanno votato no 21).

(Esame dell'articolo 73 - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 73 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Duilio 73.01.

Le Commissioni inoltre esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nicco 73.02, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: eliminare nel testo dell'articolo aggiuntivo la parte finale, dalle parole «e dalle relative norme di attuazione» fino alla fine della proposta emendativa.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore per la V Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galletti. Ne ha facoltà.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto contrario alle proposte emendative presentate all'articolo 73, perché, davvero colleghi, è una presa in giro. Fra qualche giorno incominceremo la discussione sulla legge finanziaria. Uno dei collegati alla finanziaria è l'attuazione del federalismo fiscale. Con questa norma stanziamo tre milioni di euro in tre anni per lo studio del federalismo fiscale, quasi a dire che passiamo questi tre anni a studiare come realizzare il federalismo fiscale, quando già dalla prossima settimana dovremmo, secondo alcune forze della maggioranza, attuare il federalismo fiscale. Allora io vi chiedo un po' di correttezza e anche un po' di rispetto per la dignità di questo Parlamento. O l'una o l'altra: o ammettete che abbiamo bisogno di tre anni e di tre milioni di euro per arrivare ad un approfondimento del tema del federalismo fiscale, oppure fate a meno di questo articolo 73.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei ricollegarmi a quanto appena affermato dal collega e vorrei che i colleghi, quando vanno fuori a raccontare ai cittadini, si ricordino di questa «marchetta», 1e avvertano anche il Ministro Maroni perché è una «marchetta» questa (Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà)...

PRESIDENTE. La prego onorevole...

ANTONIO DI PIETRO. ... e siccome state facendo un lavoro per impedire questa attività, impediamola all'interno di questo Parlamento.

Rifletteteci bene, si è detto: dobbiamo fare il federalismo al più presto, anzi è già fissato, anzi se ne comincerà a discutere la settimana prossima. Per i prossimi tre anni, si stanziano 3 milioni di euro di consulenze per chiedere a qualcuno come si deve fare il federalismo. Delle due, l'una: o ne riparliamo tra tre anni, e allora stanziamo 3 milioni e chiediamo a questo luminare che sta dietro l'angolo o dietro qualche osteria e che ci dice come bisogna fare o, altrimenti, affrontiamo il federalismo, che è una cosa seria, ma con questi tre milioni facciamo qualcosa, appunto, di più serio che dare una «marchetta» a qualcuno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

MAINO MARCHI. Il gruppo del Partito Democratico propone la soppressione dell'articolo 73, perché è l'ennesima norma manifesto di questo collegato. Si è voluto piantare una bandierina sul federalismo fiscale anche in questo provvedimento. Che senso ha prevedere lo studio delle problematiche connesse al federalismo fiscale e stanziare risorse quando non abbiamo ancora il testo delle proposte del Governo sul federalismo fiscale? Su quest'ultimo si è annunciato più volte che sarà emanato un collegato alla legge finanziaria. Aldilà del giallo per cui, nel testo consegnatoci della Nota di aggiornamento al DPEF, non è presente questo collegato mentre risulterebbe reperibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, prendo per buono che ci verrà proposto un collegato sul federalismo fiscale. Se è così, tutte le questioni inerenti al tema devono essere inserite in quel testo e non un po' in un provvedimento, un po' in un altro, a meno che non sia intenzione del Ministero dell'economia e delle finanze far finta di introdurre il federalismo fiscale, ma poi di fatto istituire una commissione, che è l'unica proposta concreta del testo che abbiamo in esame, e stanziare un po' di soldi per lo studio delle problematiche. Lo dico considerando che nel nuovo testo in discussione il tempo tra legge delega e decreti legislativi non è più previsto in sei mesi ma in ventiquattro mesi, due anni: saremo già oltre metà legislatura quando avremo norme attuative che consentano l'avvio del federalismo fiscale. Inoltre, dopo aver tagliato i fondi delle regioni, adesso manca un miliardo per fare i bilanci di assestamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Antoni. Ne ha facoltà.

SERGIO ANTONIO D'ANTONI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale dato che per il gruppo ha già parlato l'onorevole Marchi. Intervengo per suggerire al Governo di passare questa norma al Ministro Brunetta che potrà così pubblicarla sul sito e poi pubblicherà sul sito anche i consulenti incaricati. Così si compie un'operazione di trasparenza e siamo tutti contenti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Commenti dei deputati del gruppo Popolo della Libertà)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Strizzolo. Ne ha facoltà.

IVANO STRIZZOLO. Signor Presidente, intervengo anche per aggiungere la mia firma alla proposta emendativa Nicco 73.02, con la precisazione che condivido la formulazione presentata dai colleghi Nicco e altri e non la riformulazione proposta perché sopprime la parte, a mio avviso rilevante, relativa alle norme di attuazione degli statuti delle regioni speciali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo sulla proposta emendativa 73.01, da me presentata, brevissimamente richiamando l'attenzione dei colleghi di maggioranza e anche dei colleghi di opposizione, del presidente di gruppo Di Pietro e degli altri. Vorrei precisare che l'articolo 73 non stanzia tre milioni ma stanzia tre milioni all'anno: tre milioni nel 2008, tre milioni nel 2009 e 1,2 milioni di euro a partire dal 2010. Quindi, in tre anni, si tratta di 7,2 milioni euro, circa 15 miliardi di vecchie lire. Dopo che questo Governo, come ho detto al sottosegretario Vegas, ha soppresso la commissione tecnica per la spesa pubblica, da noi istituita, con il Ministro Tremonti che, ironizzando sul giornale, aveva affermato che la sopprimeva perché costava 1,2 milioni di euro e si poteva tenerla in vita se i suoi componenti avessero lavorato gratis, adesso si scrive un articolo - peraltro scritto con i piedi perché non si sa nemmeno chi sia il soggetto - dove è scritto: per lo studio del federalismo si stanziano 3 milioni, 3 milioni e 1,2 milioni ...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Duilio.

LINO DUILIO. ...senza dire chi li deve utilizzare, con quale provvedimento e così via. Chiederei, anche per decenza di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rubinato. Ne ha facoltà.

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, intervengo solo per fare buona memoria: non ero, a quel tempo, presente in quest'Aula, però mi pare che anche dal precedente Governo Berlusconi fossero state stanziate risorse a copertura della costituzione di una commissione per lo studio e l'attuazione del federalismo, che lavorò, credo, dal 2003, anno in cui venne istituita, concluse i suoi lavori con tomi anche interessanti nel settembre del 2005, ma non mi risulta che poi tutto quello studio e quel lavoro - quello appunto della commissione Vitaletti - abbia portato da qualche parte. Non vorremmo si ripetesse la stessa situazione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Donadi. Ne ha facoltà.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente, non vorrei che avessimo l'erronea sensazione di parlare, tutto sommato, di una questione di poco conto: in fondo, qualcuno potrebbe chiedersi che cosa sono 7 milioni 200 mila euro, rispetto al bilancio dello Stato.

Ma qui dobbiamo parlarci chiaro: mi pare di aver capito che un punto qualificante del programma di questa maggioranza sia l'approvazione del federalismo fiscale, che verrà realizzato attraverso un provvedimento collegato alla finanziaria di quest'anno, quindi entro il dicembre di quest'anno. Pertanto, vorrei davvero che, prima di arrivare alla votazione dell'articolo in esame, qualcuno della maggioranza o del Governo ci spiegasse perché dobbiamo gettare al vento 15 miliardi di vecchie lire, che in questo Paese oggi tante utilizzazione migliori potrebbero trovare, rispetto ad essere letteralmente gettati al vento in una commissione inutile, se il federalismo lo avremmo - come sembra, appunto - già approvato, e che addirittura diventa una presa in giro di quanto si è fatto e detto fino a questo punto, se il federalismo non verrà approvato.

Dobbiamo avere più rispetto per tutti quegli italiani che oggi, davvero - e non è più un modo di dire - alla fine del mese non arrivano: non si buttano via così 15 miliardi di vecchie lire (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Piffari. Ne ha facoltà.

SERGIO MICHELE PIFFARI. Signor Presidente, voglio ricordare all'Aula e anche agli amici della Lega Nord che non troviamo due milioni e mezzo di euro l'anno per finanziare l'ente della montagna, preposto alla ricerca e allo studio, anche su soluzioni di federalismo e su soluzioni per i piccoli comuni e le comunità montane e le province, mentre invece riusciamo a trovare i soldi per il provvedimento in esame.

Mettiamoci d'accordo, ma facciamo funzionare le strutture di ricerca e di osservazione del territorio che già abbiamo, senza inventarne altre.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, non voglio aggiungere argomenti a quelli che già sono stati detti. Volevo rivolgermi alla maggioranza, perché l'articolo in esame è conseguenza dell'iter del provvedimento sottoposto alla nostra attenzione. Tale provvedimento nasce diversi mesi fa: qualche mese fa aveva anche un senso pensare di stanziare tre milioni di euro per studiare un provvedimento che vi accingete invece ad approvare nel Consiglio dei Ministri i prossimi giorni. Ritiratelo, è un residuo di un pasticcio quale è il provvedimento in esame, ma almeno salvate la faccia: ritiratelo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Scilipoti. Ne ha facoltà.

DOMENICO SCILIPOTI. Signor Presidente e colleghi, non intervengo per amore di polemica o per ribadire ancora una volta ciò che è stato detto dai colleghi in quest'Aula, ma soltanto per segnalare qualcosa di veramente grave, a mio giudizio, perché si riducono i fondi per la sanità, per la scuola, si tolgono i soldi per le opere pubbliche al sud, per dire che vi è un momento di grande difficoltà, però si trovano soldi per finanziare consulenze che hanno un significato limitato.

Allora, secondo me, dovremmo fare una riflessione: togliamo soldi a qualcosa che potrebbe essere utile e interessante e nell'interesse anche della collettività e dei cittadini, ma troviamo soldi - e questi soldi li trova una maggioranza che sostiene di essere una maggioranza che agisce con un sistema di correttezza - per finanziare qualcosa che è veramente superfluo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ventura. Ne ha facoltà.

MICHELE VENTURA. Signor Presidente, io dissento dalle argomentazioni di molti colleghi.

Il problema, colleghi della maggioranza, è che stanziare oggi una somma per studiare ancora il federalismo fiscale significa che non vi è la volontà di realizzarlo (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori). Questo è il punto politico, per il resto la questione non è come è stata presentata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO. Signor Presidente, vorrei spiegare ai colleghi dell'opposizione che è necessario istituire una commissione, perché una delle caratteristiche del federalismo fiscale è il passaggio dalla cosiddetta spesa storica ai costi standard. Per tale passaggio è necessario che vi sia una commissione che monitori su tutto il territorio nazionale quale sia l'andamento. Le spese, pertanto, sono assolutamente necessarie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 73.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato257

Hanno votato no 233).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Duilio 73.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, ho presentato questo articolo aggiuntivo che si riferisce in particolare all'abrogazione del comma 1-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 112 poiché esso mi sembra in contraddizione con l'articolo 1; la lettera b del comma 1, infatti, sostiene la necessità di sostenere la crescita del tasso di incremento del PIL che è piuttosto rachitico per i prossimi. Inoltre, non abbiamo ancora capito in quest'Aula quale sarà il momento e lo strumento in cui si prenderanno in considerazione norme relative allo sviluppo. Si tolgono anche dalla finanziaria. Sostanzialmente si sopprime il comma 1-bis perché una parte è assolutamente pleonastica (è già prevista nella legge n. 468, laddove si dice che non devono esistere norme ordinamentali, microsettoriali e localistiche), e l'altra sarebbe opportuno prevederla, altrimenti non capisco come si possa sostenere lo sviluppo senza prendere alcuna misura a tale fine.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galletti. Ne ha facoltà.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, considerato che la commissione di cui parlava l'onorevole Leo che dovrà studiare il passaggio tra costo storico e costo standard costa 7 milioni e 200 mila euro, vorrei sapere come entrare a farne parte (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro e Partito Democratico)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Duilio, 73.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 485

Astenuti 4

Maggioranza 243

Hanno votato227

Hanno votato no 258).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Nicco 73.02.

Chiedo ai presentatori se accolgano la proposta di riformulazione formulata dal relatore.

ROBERTO ROLANDO NICCO. Signor Presidente, pur non comprendendo le ragioni della riformulazione, essendo lo statuto speciale e le norme di attuazione un tutt'uno, la accettiamo, rinviando il dibattito nel merito della questione al momento in cui prossimamente discuteremo di federalismo in quest'Aula.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Nicco 73.02, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 483

Votanti 477

Astenuti 6

Maggioranza 239

Hanno votato472

Hanno votato no 5).

Prendo atto che la deputata Ferranti ha segnalato che non è riuscita a votare.

(Esame di un emendamento al titolo - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento presentato al titolo (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

Invito i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni.

MASSIMO ENRICO CORSARO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione del proprio emendamento Tit. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è favorevole, con la precisazione che il titolo deriva dal titolo originario del provvedimento collegato, che era onnicomprensivo; esso è stato poi diviso in tre pezzi, ed è ovvio che ogni singolo pezzo debba necessariamente avere un titolo che caratterizzi la parte residua. È pertanto corretto che si parli di giustizia, mentre prima non se ne parlava perché era sotto un genus di carattere generale. Il parere, pertanto è favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, penso che ciò sia la ciliegina finale. Da tantissimo tempo stiamo parlando di un provvedimento che si chiama appunto «Norme per la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». Diciamo che è sbagliato che dentro ci sia la giustizia. Prendiamo atto che in questo momento il titolo del provvedimento cambia e finalmente vi compare, come un ectoplasma: «nonché in materia di processo civile». Credo che sia la migliore conclusione di una vicenda che dovrebbe far sdegnare soprattutto la maggioranza, per il tentativo che è stato fatto di impedire al Parlamento di parlare in modo adeguato, approfondito e nella sede competente del processo civile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, mi sembra la logica conclusione di un iter che avevamo già preannunciato e disegnato. Finalmente è venuta fuori la parola «processo civile» all'interno del provvedimento in esame. Noi ce ne eravamo accorti. Gli unici che non se ne erano accorti erano i componenti del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, da un lato mi verrebbe da dire che il Ministro almeno un suggerimento lo ha ascoltato, perché in tutti gli interventi gli abbiamo sempre chiesto come mai era l'ultimo firmatario e non compariva mai questa sostanziosa riforma del processo civile che ci ha visto lì oggi pomeriggio a parlare solo di giustizia. Io, tra l'altro, chiederei: «Ancora non riesce ad essere preciso?». Perché, in realtà, non si parla solo della riforma del processo civile ma, come abbiamo visto, delle spese processuali penali ed anche delle spese che riguardano l'amministrazione della giustizia penitenziaria. Devo dire che questo modo del Ministro di pensare alla giustizia, anche in questa chiusura finale, è veramente una cosa che ci offende.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit. 1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 422

Astenuti 55

Maggioranza 212

Hanno votato254

Hanno votato no 168).

Prendo atto che la deputata Velo ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario.

È così concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti. Il seguito dell'esame del provvedimento, a partire dagli ordini del giorno, è rinviato alla seduta di domani.

 

La seduta termina alle 21.


 


 

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO DONATELLA FERRANTI SULL'ARTICOLO 53-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441-BIS-A

 

 


DONATELLA FERRANTI. II Governo ha proposto una radicale modifica del giudizio civile di Cassazione utilizzando lo strumento di un emendamento dell'ultima ora ad un disegno di legge che riguarda tutt'altra materia, significativamente intitolato «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ». In coerenza con i suoi contenuti principali, il disegno di legge è stato proposto, come primo firmatario, dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il Ministro della giustizia vi figura come l'ultimo dei numerosi proponenti.

Queste valutazioni non vogliono essere mera critica ma vogliono evidenziare come non si voluto è tener conto della necessità di un confronto preventivo tra le forze politiche, la cultura giuridica e gli operatori della giustizia.

L'attività parlamentare è stata compressa, pilotata da una regia esterna che risponde a logiche di governo del tutto estranee ad un sistema democratico.

Si resta sconcertati davanti al fatto che venga dettata una disciplina che stravolge radicalmente l'istituto della cassazione senza che al riguardo sia dato spazio ad un dibattito partecipato e approfondito; sordi a qualsiasi apporto costruttivo e ragionevole.

La norma di cui viene proposta l'introduzione non ha infatti nulla a che fare con il principio del contraddittorio, con il principio della parità delle parti, con il principio della terzietà ed imparzialità del giudice. L'attinenza con il principio di ragionevole durata è poi solo apparente ed è destinata ad essere contraddetta dalla realtà degli effetti della disposizione, che sarebbero tutt'altro che acceleratori. Per quanto infine riguarda il settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione, la norma proposta, lungi dal costituirne attuazione, appare porsi in evidente contrasto con il dettato costituzionale, che stabilisce la ricorribilità in Cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze. E sembra ovvio che - a meno di legittimare interpretazioni elusive del dettato costituzionale - il diritto costituzionale di proporre ricorso per violazione di legge implica il diritto costituzionale di vederselo deciso con una pronunzia che dica se la violazione di legge vi è stata o no.

Il proposto articolo 360-bis stabilisce le ipotesi in presenza delle quali il ricorso per Cassazione «è dichiarato ammissibile». Si tratta di una formulazione quanto meno sorprendente e inusitata e della quale sembra non siano stati valutati i significati e gli effetti. Così come è scritta, infatti, la norma stabilisce che nelle ipotesi da essa descritte il ricorso è sempre ammissibile, ma non dice (o quanto meno non lo dice chiaramente e impegnativamente) che è ammissibile soltanto in tali ipotesi. Nulla quindi viene detto espressamente circa i ricorsi rispetto ai quali non ricorrano le condizioni elencate dalla norma.

Poiché la norma non detta alcun criterio per stabilire la sorte ad essi riservata ne deriva necessariamente o che la norma deve essere interpretata nel senso che al di fuori delle ipotesi previste dal novello articolo 360-bis il ricorso è sempre inammissibile, oppure che esso può essere dichiarato ammissibile o inammissibile a seconda dei casi. Ma si tratterebbe necessariamente di una decisione non discrezionale ma arbitraria, perché non regolata neppure indirettamente dalla legge che non detta al riguardo alcun criterio.

Ciò detto per i ricorsi che non rientrano nelle ipotesi previste dal novello articolo 360-bis, deve essere rilevato che la formulazione è caratterizzata da una pericolosa indeterminatezza, mentre nel suo complesso appare da rilevare che la norma costituisce un inutile, pericoloso ed imperfetto doppione dell'attuale procedimento di cui all'articolo 375 e 380-bis del codice di procedura civile. Già ora, infatti, il ricorso viene deciso in camera di consiglio con pronunzia di manifesta infondatezza se la sentenza impugnata appare conforme agli indirizzi della giurisprudenza della Cassazione e il ricorrente non propone nuovi ed idonei argomenti per indurre ad un mutamento di giurisprudenza.

Dalla formulazione della disposizione sembrerebbe peraltro essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Corte di cassazione rimesso ad una valutazione della stessa ispirata a meri criteri di opportunità. Per ottenere che la Corte riesamini una questione non è sufficiente proporre nuovi e persuasivi argomenti a sostegno di essa, ma è necessario che i tre giudici ai quali è rimessa la verifica di ammissibilità ritengano che la Corte debba pronunziarsi, senza che la norma dica nulla sui criteri in base ai quali essi debbono fare tale valutazione. Si tratterebbe di una innovazione che, così formulata, è contraria alla tradizione giuridica italiana e all'ordinamento costituzionale ed in particolare al settimo comma dell'articolo 111 che consacra il diritto a proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza in caso di violazione di legge.

Vi è poi da sottolineare anche che tra i ricorsi da dichiarare ammissibili non è compreso il ricorso che, pur non denunciando il contrasto tra la sentenza impugnata e i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, denunci però, magari fondatamente, il contrasto tra la sentenza impugnata e una norma di legge in vigore (o magari denunzi che la sentenza impugnata ha fatto applicazione di una norma di legge abrogata).

È escluso dal novero delle ipotesi di ammissibilità anche il ricorso che denunzi vizio o mancanza della motivazione: una innovazione che potrebbe anche essere considerata da alcuni salutare, ma sembra evidente che essa - soprattutto se attuata in termini così trancianti - avrebbe bisogno di un dibattito più ponderato e più attento e costruttivo

Tra le ipotesi espresse di ammissibilità vi è poi quella che si riferisce al caso in cui venga lamentata la violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Resta quindi escluso, dalle ipotesi di ammissibilità, il ricorso che denunzi una violazione di legge sostanziale o magari una violazione dei principi di diritto sostanziale o che proponga una questione giuridica sostanziale che rivesta una specifica importanza per la giustizia e la legalità della decisione.

La verifica di ammissibilità - che dovrebbe essere operata per tutti i ricorsi per Cassazione - sarebbe effettuata da un collegio formato da tre magistrati. La decisione - di ammissibilità o di inammissibilità - è adottata a seguito di procedimento in camera di consiglio per il quale la norma rinvia alla disciplina di cui all'articolo 380-bis: rispetto alla disciplina attuale quale vive secondo le innovazioni organizzative che la Cassazione si è data non vi è alcun risparmio in termini di efficienza procedurale.

La decisione ha la forma dell'ordinanza e non può essere impugnata.

La norma proposta non specifica quali siano i rapporti tra il nuovo articolo 360-bis e l'articolo 360.

Non è chiarito con precisione neppure quali siano i rapporti tra il nuovo istituto processuale e il procedimento camerale di cui all'articolo 375 del codice di procedura civile di recente modificato. Par di capire che il relatore designato alla verifica dell'ammissibilità debba anche delibare se sussistono altre cause di inammissibilità ovvero ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, ma non è chiaro se tale delibazione sia prevista anche per i ricorsi dichiarati ammissibili.

Tutti eravamo e siamo consapevoli della assoluta necessità di affrontare con misure realmente efficaci il problema del sovraccarico di lavoro che oggi grava sulla Corte e sui suoi magistrati. L'esigenza di «filtri» o di altri sistemi di deflazione è comunemente e profondamente sentita come condizione essenziale per salvare la Corte di cassazione dal precipitare di una crisi che appare poter divenire irreversibile. Si tratta peraltro di un tema di riforma estremamente delicato, che coinvolge direttamente uno dei cardini essenziali della funzione giurisdizionale e del suo ruolo costituzionale. Era necessario quindi che i propositi di riforma si realizzassero attraverso un impegno di studio ponderato e saggio, di confronto culturale aperto e trasparente, tale da coinvolgere non solo la magistratura tutta ed in particolare quella di legittimità, ma anche l'Avvocatura e gli studiosi del processo e dell'ordinamento costituzionale.

Gli interventi di riforma sono certamente urgentissimi, ma la Cassazione ed il giudizio di legittimità non possono essere il terreno per improvvisazioni estemporanee destinate a non poter giovarsi di un adeguato controllo parlamentare vero e approfondito a causa dell'inserimento delle proposte di riforma in una discussione parlamentare incentrata su altri temi cruciali dinanzi a Commissioni competenti per altre materie.

Non possiamo avallare nessuna riforma che non sia attuativa bensì elusiva del dettato costituzionale: non si può con legge ordinaria mediante un giudizio di ammissibilità come quello articolato dal Governo aggirare l'ostacolo del principio costituzionale secondo cui tutte le sentenze sono ricorribili per Cassazione per violazione di legge.


 

 


Allegato A

Seduta n. 58 di mercoledì 1 ottobre 2008

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, DA 22 A 24, 31, 32, DA 37 A 39, DA 65 A 67 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-BIS-A)


A.C. 1441-bis-A - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie fun zioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. (vedi 43. 4.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate.

43. 2. (ex 43. 8.) Borghesi, Costantini, Cambursano, Formisano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.

43. 3. (ex 43. 9.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 1. (vedi 44. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

44. 2. (ex 44. 4.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 44. 3. (ex  44. 6. e  44. 7.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 44. 4. (ex  44. 5.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 44. 5. (ex  44. 3. e  44. 10.) Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Rubinato.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 44. 6. (ex  44. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia edeconomicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 1. (ex 46. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46. (Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici). - 1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata all'Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanza. II reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un appositoelenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

6. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

46. 2. (ex 46. 4.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46. - 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica - CNIPA, DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip - provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzare, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire l'integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa e garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine di sviluppare la produzione di servizi.

46. 3. (ex 46. 5.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata,

 46. 4. (ex  46. 3.) Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata,

 46. 5. (ex  46. 8. e  46. 9.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata,

 46. 6. (ex  46. 7.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) definizione della natura giuridica del Formez e conseguente disciplina delle procedure di affidamento in coerenza con le norme comunitarie.

46. 7. (ex 46. 6.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari). 1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

46. 0300. Le Commissioni.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali.

47. 300. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un indennizzo a favore dell'utente che effettivamente ha subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito.

47. 1. (ex 47. 4.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

47. 2. (ex 47. 3.) Lulli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi nei giornali.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

48. 1. (vedi 48. 1.) Enzo Carra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

48. 2. Enzo Carra.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 49.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni,da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 49. 1. (ex  49. 2. e  49. 7.) Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Rubinato.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 49. 2. (ex  49. 4.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata.

 49. 3. (ex  49. 5. e  49. 6.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: firma digitale aggiungere le seguenti: carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; fornire indicazioni in merito alla proprietà e alla circolarità dei dati anagrafici prodotti nel tempo in attuazione delle normative e degli accordi approvati in sede di Conferenza Unificata; definire il quadro tecnico di riferimento per l'interoperabilità dei sistemi pubblici nell'ambito dei processi di cooperazione applicativa.

49. 4. (ex 49. 3.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2008, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazionedigitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire dal 1o gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella è gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età.

49. 01. (ex 49. 01.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

50. 1. (ex 50. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011 con le seguenti: programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010.

50. 2. (ex 50. 2.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Tulle le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

50. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 51.

(Riallocazione di fondi).

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

51. 200. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

51. 1. (ex 51. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 51-bis

ARTICOLO 51-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 51-bis.

(Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risparmio energetico).

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VIII

GIUSTIZIA

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che è chiamato nuovamente a conoscere in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio provvedimento, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso».

8. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

9. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

10. All'articolo 83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, odella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».

11. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

12. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

14. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

15. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

16. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

17. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti internet da lui designati».

18. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

19. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VIII

GIUSTIZIA

ART. 52.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: diecimila euro;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: ventimila euro con le seguenti: trentamila euro.

52. 1. (ex 0. 52. 41. 2.) Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 2, capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: sono eccepite fino a: depositata con le seguenti: possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

52. 2. (ex 52. 9.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 2, capoverso, quarto comma, dopo le parole: sono decise aggiungere le seguenti: con ordinanza.

52. 3. (ex 52. 18.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero dalla data di deposito del ricorso».

52. 4. (ex 0. 52. 41. 32.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

52. 4. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 0. 52. 41. 32.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la parola: 44.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine dì trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito».

52. 5. (ex 0. 52. 41. 3.) Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 4, sopprimere la parola: 45.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti».

52. 6. (ex 0. 52. 41. 4.) Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 7.

 52. 7. (vedi 0. 52. 41. 22.) Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

 52. 8. (vedi 0. 52. 41. 24.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

 52. 9. Contento.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al secondo comma dell'articolo 61 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «, se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 63 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina».

52. 10. (ex 52. 23.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile il secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti».

52. 11. (ex 0. 52. 41. 7.) Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazioneal compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza) e se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, terzo comma, e 116, secondo comma, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione».

52. 12. (ex 52. 19.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 88, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

52. 13. (ex 0. 52. 41. 33.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 11.

52. 14. (vedi 52. 15.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Baretta, Amici.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito da seguente: «Fermo quanto disposto da secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento dì una sanzione pecuniaria processuale»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ferme le norme del presente capo, il giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale. Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 500 euro e non superiore a 20.000 euro»;

c) al secondo comma, dopo la parola: «sentenza» sono aggiunte le seguenti: «e le sanzioni processuali pecuniarie»;

d) alla rubrica, dopo la parola: «spese» sono aggiunte le seguenti: «e alle sanzioni pecuniarie processuali».

52. 15. (ex 0. 52. 41. 18.) Contento.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condannala parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo».

52. 16. (ex 0. 52. 41. 35.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 11, sostituire le parole da: Il giudice fino a: proposta conciliativa con le seguenti: Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata.

52. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 11, dopo le parole: proposta conciliativa aggiungere le seguenti: formulata ai sensi dell'articolo 185.

52. 17. (ex 0. 52. 41. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 92 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se le parti si sono conciliate, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute».

52. 18. (ex 0. 52. 41. 34.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

52. 19. (vedi 52. 16.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il secondo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della parte che ne ha fatto domanda. Nei casi previsti dal comma precedente l'ammontare del risarcimento del danno è equitativamente determinato in misura non inferiore alla metà e non superiore al doppio della somma minima liquidabile per le spese del giudizio, salvo che la parte non dimostri un danno maggiore».

52. 20. (ex 0. 52. 41. 27.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia,Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Il primo comma dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Se risulta che la parte soccombente ha agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna alle spese nella misura pari al triplo dei massimi tariffari e, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».

52. 21. (ex 0. 52. 41. 26.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al risarcimento dei danni il giudice può provvedere, anche d'ufficio, in via equitativa, mediante la condanna, a favore della controparte, di una somma non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000».

52. 22. (ex 0. 52. 41. 20.) Contento.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

52. 23. (vedi 52. 31.) Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 13, capoverso, sostituire le parole da: non inferiore alla metà fino alla fine del capoverso con le seguenti: fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

52. 24. (ex 0. 52. 41. 8.) Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 13, capoverso, sostituire le parole da: alla metà fino alla fine del capoverso con le seguenti: a mille euro e non superiore a ventimila euro.

52. 301. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 114 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «o il valore della causa non ecceda il valore di sessantamila euro».

52. 25. (ex 0. 52. 41. 28.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 15.

52. 26. (ex 0. 52. 41. 36.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 15, sostituire le parole: o non contestati con le seguenti: e non contestati in modo specifico.

52. 27. (ex 0. 52. 41. 29.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. L'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti».

52. 28. (ex 0. 52. 41. 12.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 18, capoverso, dopo la parola: esposizione aggiungere le seguenti: dello svolgimento del processo e.

52. 29. (ex 0. 52. 41. 30.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al medesimo articolo 132, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola riposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando».

52. 30. (ex 0. 52. 41. 13.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.

Nel computo del termine stabilito dal primo comma non si tiene conto del tempo decorso a causa di rinvii concordemente richiesti dalle parti, ovvero della rimessione in termini e delle rinnovazioni degli atti imposte dalla condotta delle stesse».

52. 31. (ex 0. 52. 41. 31.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 152-bis. (Durata del processo). Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.».

 52. 32. (ex 52. 12.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».

 52. 33. (ex 0. 52. 41. 16. e 52. 01.) Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 19.

52. 34. (ex 0. 52. 41. 37.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 19, capoverso, primo periodo, dopo le parole: ad essa non imputabile aggiungere le seguenti: o per errore scusabile.

52. 35. (ex 52. 14.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre»;

b) al secondo comma, le parole: «rilevabili d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, comprese quelle di cui all'articolo 38».

52. 36. (ex 0. 52. 41. 14.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento».

52. 37. (ex 0. 52. 41. 15.) Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 203 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«In alternativa alla delega il giudice istruttore su istanza congiunta delle parti, tenuto conto della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione nelle forme di cui all'articolo 257-bis, richiedendo al testimone di fornireper iscritto e nel termine stabilito le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.».

52. 38. (ex 52. 13.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'arti-colo 170,».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede», sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere».

4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

10. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi»

14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 163, terzo comma, del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la separata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, mediante specifica indicazione delle norme ritenute applicabili, con le relative conclusioni».

53. 1. (ex 0. 53. 34. 14.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

 53. 2. (ex 53. 9.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

 53. 3. (ex 53. 25.) Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 181 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».

b) al secondo comma, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e» sono soppresse e dopo le parole: «l'estinzione del processo» sono aggiunte le seguenti: «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».

53. 4. (ex 0. 53. 34. 4.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti».

53. 5. (ex 53. 16.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.

53. 6. (ex 0. 53. 34. 21.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

f) all'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».

53. 7. (ex 53. 27.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 183 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Se richiesto, il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori dieci giorni per il deposito di memorie limitate ai soli chiarimenti ed integrazioni rese necessarie dall'esercizio dei poteri di cui al quarto comma;

2) un termine di ulteriori dieci giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria».

53. 8. (ex 0. 53. 34. 15.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 183, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

53. 9. (ex 53. 17.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo».

53. 10. (ex 0. 53. 34. 5.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al primo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, le parole: «in caso di richiesta congiunta delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di richiesta di una delle parti».

53. 11. (ex 0. 53. 34. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 186-quater del codice di procedura civile è abrogato.

53. 12. (ex 0. 53. 34. 16.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole da: ordinanza ai sensi fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato».

53. 13. (ex 53. 19.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, se il consulente non deposita la relazione nel termine stabilito, dispone la riduzione fino ad un terzo del compenso a lui spettante.

53. 14. (ex 0. 53. 34. 2. e 0. 53. 34. 3.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sopprimere il comma 7.

53. 15. (vedi 0. 53. 34. 17 e 53. 10.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: sentite le parti con le seguenti: su concorde richiesta delle parti.

53. 16. (ex 53. 11.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 7, capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I quesiti devono essere formulati in articoli separati, espressi in modo chiaro, sintetico e specifico».

53. 17. (ex 0. 53. 34. 13.) Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 7, capoverso, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Nelle cause di valore fino a 50 mila euro la deposizione è resa di fronte al cancelliere o altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario; nelle cause di valore superiore e/o indeterminato di fronte ad un notaio».

53. 18. (ex 53. 12.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è abrogato.

53. 19. (vedi 0. 53. 34. 18.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».

53. 20. (ex 53. 29.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».

53. 21. (ex 53. 30.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

«Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

53. 22. (ex 0. 53. 34. 19.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile le parole «, quando non è prescritto il regolamento di competenza» sono soppresse.

53. 24. (vedi 53. 33.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 360, quarto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi «Tuttavia, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali non sia espressamente prevista alcuna impugnazione, il ricorso per cassazione non è proponibile finché l'impugnazione ordinaria ovvero l'istanza di revoca o modifica non sia già stata dichiarata inammissibile. In tal caso, il termine per il ricorso avverso il medesimo provvedimento dichiarato non altrimenti impugnabile ovvero irrevocabile decorre dalla comunicazione del provvedimento che, negando l'ammissibilità dell'impugnazione o dell' istanza proposta, costituisce soltanto condizione di proponibilità del ricorso».

53. 23. (vedi 53. 22.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. L'articolo 366, primo comma, numero 6), del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, mediante trascrizione delle parti ritenute rilevanti»;

15-ter. All'articolo 375 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«L'ordinanza deve contenere esclusivamente la sintetica esposizione delle ragioni di diritto della decisione»;

15-quater. L'articolo 380-bis, terzo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima».

53. 25. (ex 0. 53. 34. 20.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 53-bis

ARTICOLO 53-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 53-bis.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 339-bis. - (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). - Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria sono appellabili».

2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). - Il ricorso è dichiarato ammissibile:

a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;

d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma».

3. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. All'articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

5. Dopo l'articolo 131-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«Art. 131-ter. - (Appellabilità dei provvedimenti decisori di primo grado). - L'articolo 339-bisdel codice si applica nei processi in cui può trovare applicazione anche l'articolo 360-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53-bis.

Sopprimerlo.

53-bis. 1. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

 53-bis. 2. (ex 0. 53. 08. 1.) Contento.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

 53-bis. 3. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

 53-bis. 200. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in primo grado aggiungere le seguenti: in via definitiva ed.

53-bis. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere i commi da 2 a 4.

53-bis. 4. (ex 0. 53. 08. 3.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al medesimo articolo 375, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Il ricorso è manifestamente infondato, tra l'altro, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme a precedenti pronunzie della Corte ed il ricorrente non abbia prospettato argomentate ragioni per la loro revisione.

Il ricorso è manifestamente fondato, tra l'altro, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti pronunzie della Corte, senza prospettare ragioni nuove e sufficienti per una loro revisione, ovvero ha violato i principi regolatori del giusto processo».

53-bis. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente:

2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. - (Atti preliminari). - Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma».

53-bis. 7. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, primo comma, lettera b), sostituire le parole da: una questione sulla quale fino alla fine della lettera con le seguenti: quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento.

53-bis. 8. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, primo comma, lettera c), sostituire la parola: fondata con le seguenti: non manifestamente infondata.

53-bis. 9. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) quando il provvedimento impugnato ha deciso su cause di valore superiore a 100 euro.

53-bis. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado».

53-bis. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: dopo aver sentito gli avvocati delle parti costituite.

53-bis. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: collegio con la seguente: relatore.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: il relatore.

53-bis. 13. Contento.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, ultimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma con le seguenti:. L'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 96, terzo comma.

53-bis. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Sopprimere i commi 3 e 4.

 53-bis. 14. Contento.

Sopprimere i commi 3 e 4.

 53-bis. 15. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.».

54. 1. (ex 53. 01.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. L'articolo 543 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 primo comma, 545, 619; 1830 codice civile, 2917 codice civile) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; 2914 codice civile, 2917 codice civile);

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento dì accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616».

02. L'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta difare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».

3. All'articolo 569 del codice di procedura civile, primo comma, le parole: «e fissa» sono sostituite dalla seguente: «, fissa» e, dopo le parole: «siano intervenuti» sono aggiunte le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate».

4. All'articolo 569 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».

5. L'articolo 570 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

«Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».

6. All'articolo 573 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».

7. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».

8. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».

9. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.».

54. 2. (ex 53. 02.) Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. L'articolo 543 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 primo comma, 545, 619; 1830 codice civile, 2917 codice civile) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; 2914 codice civile, 2917 codice civile);

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicoloprevisto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta rassegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

02. L'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».

54. 3. (ex 53. 03.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e fissa» sono sostituite dalla seguente: «, fissa» e dopo le parole: «siano intervenuti» sono aggiunte le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per ladeliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».

54. 4. (ex 53. 07.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'articolo 570 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 570. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».

54. 5. (ex 53. 04.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 573 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».

54. 6. (ex 53. 05.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».

2. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».

3. All'articolo 574 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, ilgiudice provvede a norma dell'articolo 587.».

54. 7. (ex 53. 06.) Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 54. - 1. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615».

54. 8. (ex 0. 54. 9. 2.) Borghesi, Palomba, Formisano, Cambursano, Costantini.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

 55. 1. (ex 55. 1.) Baretta, Capano, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Amici, Samperi.

(Approvato)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

 55. 2. (ex 54. 01.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 56.

(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.

56. 1. (vedi 56. 4.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 1, capoverso Art. 702-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in cui fino a: monocratica con le seguenti: relative a diritti a contenuto non patrimoniale e/o crediti destinati a soddisfare esigenze non patrimoniali.

56. 2. (ex 56. 5.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 1, capoverso Art. 702-ter, quinto comma, sopprimere le parole: Al termine della prima udienza,

56. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire il capoverso Art. 702-quater con il seguente:

«Art. 702-quater. - (Appello). - Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. del codice di procedura civile.

All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

56. 3. (vedi 56. 7.) Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso Art. 702-quater, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

56. 4. (vedi 56. 3.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

Al comma 1, capoverso Art. 702-quater, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile.

56. 5. (vedi 56. 6.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Baretta.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

2. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le parole:«in modo tale che nessuno dei consulenti iscritti possa accumulare incarichi in misura superiore al cinque per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce l'adeguata trasparenza degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

57. 1. (ex 0. 57. 1. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

57. 1. (ex 0. 57. 1. 1.) (Testo modificato nel corso della seduta) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 103-bis, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: da un notaio o.

57. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dalla presente disposizione fino alla fine del comma con le seguenti: dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

59. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 59-bis

ARTICOLO 59-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 59-bis.

(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 61-bis

ARTICOLO 61-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 61-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 61-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61-bis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. In ordine ai provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

61-bis. 1. (ex 0. 61. 03. 1.) Volpi.

Dopo l'articolo 61-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62. - (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). - 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

61-bis. 01. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 62-bis

ARTICOLO 62-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VIII-bis

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 62-bis.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, essi si possano avvalere del personale del consiglio dell'Ordine degli avvocati;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli Ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143;

o) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione,che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115;

p) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 62-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VIII-bis.

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ART. 62-bis.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la possibilità che il giudice possa sospendere il processo per consentire alle parti di instaurare un procedimento di conciliazione, fatta salva la possibilità di riassumere il processo in caso di mancata instaurazione della conciliazione o di mancato raggiungimento dell'accordo;

62-bis. 1. (ex 0. 62. 01. 3.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, lettera c) aggiungere in fine le parole: fermo restando il diritto delle camere di commercio che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo registro.

62-bis. 2. La Loggia, Giudice.

(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: di istituire fino alla fine della lettera con le seguenti:, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli.

62-bis. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: gli organismi fino alla fine della lettera con le seguenti: un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine.

62-bis. 3. (ex 0. 62. 01. 2.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro.

62-bis. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione, nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione.

62-bis. 5. Sisto, Paolini.

(Approvato)

Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

q) prevedere che se le parti si conciliano il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

62-bis. 7. (ex 0. 62. 01. 4.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

q) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

62-bis. 7. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 0. 62. 01. 4.) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 63

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 63.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

3. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del codice penale».

4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l'ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) all'articolo 73 (R), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione»;

c) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente allaquota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione (L)»;

g) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

g) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente:

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L).

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L).

(Riscossione mediante ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L).

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, comesostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

7. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera b);

sopprimere i commi 3 e 4.

63. 1. (vedi 63. 3.) Enzo Carra.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un terzo».

63. 301. Le Commissioni.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo».

63. 301. (Nuova formulazione). Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: mantenimento in carcere aggiungere le seguenti: per condanne.

63. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 64

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 68

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato» e il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 69

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo IX

PRIVATIZZAZIONI

Art. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IX

PRIVATIZZAZIONI

ART. 69.

Sopprimerlo.

69. 1. (ex 69. 1.) Amici, Baretta, Giovanelli.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 71

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 71.

(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera del consiglio di amministrazione;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, lerelative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 71.

Sopprimerlo.

71. 1. (vedi 71. 2.) Baretta, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

71. 2. (vedi 71. 4.) Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri.

71. 3. (ex 71. 5.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera a), sostituire le parole: amministrazione a cinque con le seguenti: amministrazione a tre.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: e a sette con le seguenti: e a cinque.

71. 4. (ex 71. 7.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».

71. 5. (ex 71. 3.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), sostituire le parole: con delibera del consiglio di amministrazione con le seguenti: con delibera dell'assemblea dei soci.

71. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12-bis, sopprimere il secondo periodo.

71. 6. (ex 71. 6.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71. 7. (ex 71. 8.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, sopprimere il secondo periodo.

71. 8. (ex 71. 9.) Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e l'assunzione di partecipazioni con le seguenti: e di assunzione di partecipazioni.

71. 301. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

71. 9. (ex 71. 10.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

71. 10. (ex 71. 11.) Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

71. 11. (ex 71. 12.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

 

A.C. 1441-bis-A - Articolo 73

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 73.

(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

ART. 73.

Sopprimerlo.

 73. 1. (ex 73. 1.) Baretta, Amici.

Sopprimerlo.

 73. 2. (ex 73. 2.) Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 74. - 1. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

73. 01. (ex 72. 5.) Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 74. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

73. 02. (ex 75. 01.) Nicco, Brugger, Zeller, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 74. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia.

73. 02. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 75. 01.) Nicco, Brugger, Zeller, Strizzolo.

(Approvato)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al titolo, sostituire le parole: , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria con le seguenti: nonché in materia di processo civile.

Tit. 1. Le Commissioni.

(Approvato)


 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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_________    _________

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59.

 

Seduta di giovedì 2 ottobre 2008

 

presidenza del presidente gianfranco fini

 

La seduta comincia alle 8,35.


Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008) (A.C. 1441-bis-A) (ore 9,57).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli.

 

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 1441-bis-A).

L'onorevole Zamparutti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/4, per un minuto.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor Presidente, ringrazio i colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno sottoscritto il mio ordine del giorno n. 9/1441-bis/4, che impegna il Governo ad estendere alle parafarmacie e ai medici di base la possibilità di fornire quei servizi socio-sanitari che, al momento il Governo ha delegato soltanto ai farmacisti. Si tratta dell'ennesimo privilegio concesso a una vera e propria corporazione, a discapito di altri operatori socio-sanitari come i parafarmacisti e i medici di base, che sarebbero assolutamente in grado di svolgere questo servizio.

Peraltro, mi appello a un principio di ragionevolezza e di giustizia nel chiedere anche ad altri colleghi di votare a favore del mio ordine del giorno n. 9/1441-bis/4, che rafforza la prima liberalizzazione avviata dalle riforme Bersani.

MARIO PEPE (PdL). Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Zamparutti n. 9/1441-bis/4, perché è un ordine del giorno di buonsenso, e condivido le argomentazioni della collega.

GIANCARLO LEHNER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LEHNER. Signor Presidente, anch'io mi associo al collega e vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno Zamparutti n. 9/1441-bis/4, che a me pare molto equo.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Mecacci ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno.

MATTEO MECACCI. Signor Presidente, con la presentazione di questo ordine del giorno chiediamo in realtà di adottare una riforma a costo zero per lo Stato, volta a risolvere un problema che è molto sentito dagli operatori pratici del processo civile, amministrativo e tributario, che deriva dalla completa disorganizzazione e inefficienza della macchina giudiziaria. Ad esempio, qualora l'attore intenda trascrivere una domanda giudiziale proposta nei confronti di un'altra parte del processo, egli stesso ha l'obbligo di farsi rilasciare una copia dell'atto che egli stesso ha redatto e questa copia deve essere autenticata da un cancelliere del tribunale. Nella pratica, avviene che, per non portare definitivamente al collasso la macchina giudiziaria, gli operatori pratici si fanno carico di fare da soli le copie di questi atti, per poi sottoporle a un semplice atto burocratico di autenticazione da parte della cancelleria. Per questo, chiediamo che venga accettato un ordine del giorno che impegni il Governo ad affidare agli operatori pratici del processo civile la possibilità di fare queste copie.

PRESIDENTE. Onorevole Mecacci, immagino che lei abbia illustrato l'ordine del giorno Bernardini n. 9/1441-bis/5, di cui è cofirmatario.

SETTIMO NIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SETTIMO NIZZI. Signor Presidente, intervengo anch'io per sottoscrivere l'ordine del giorno Zamparutti n. 9/1441-bis/4, perché ritengo sia importante che soprattutto i medici di medicina generale possano poter avere libero accesso alle strutture, per organizzare i lavori per la sanità pubblica per i propri concittadini.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Mario Pepe (PD) n. 9/1441-bis/1, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole «impegna il Governo ad adottare», con le parole «invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare».

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Iannaccone n. 9/1441-bis/2. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Fedi n. 9/1441-bis/3, il Governo non accetta il primo capoverso della parte dispositiva, che quindi andrebbe espunto, mentre accoglie come raccomandazione il secondo capoverso.

L'ordine del giorno Zamparutti n. 9/1441-bis/4, così come è scritto, è contraddittorio rispetto al testo del disegno di legge, quindi non sarebbe accettato dal Governo. Se la presentatrice accetta la riformulazione nel senso di sostituire le parole «impegna il Governo ad adottare», con le parole «invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare», l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Bernardini n. 9/1441-bis/5, mentre l'ordine del giorno Mecacci n. 9/1441-bis/6 è accolto come raccomandazione, purché riformulato, sostituendo le parole «impegna il Governo ad adottare», con le parole «invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Di Biagio n. 9/1441-bis/7, faccio presente che il termine di due mesi, nel quale devono essere esperite le procedure relative alla questione contenuta nell'ordine del giorno, rendono praticamente impossibile la consultazione dell'associazione, quindi allo stato il parere non è favorevole.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Contento n. 9/1441-bis/8, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Buonanno n. 9/1441-bis/9 e Borghesi n. 9/1441-bis/10. L'ordine del giorno Palomba n. 9/1441-bis/11 è contraddittorio rispetto al testo, quindi non è accettato dal Governo.

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Misiti n. 9/1441-bis/12, Palagiano n. 9/1441-bis/13, Lombardo n. 9/1441-bis/15, Lo Monte n. 9/1441-bis/16, Commercio n. 9/1441-bis/17 e Cambursano n. 9/1441-bis/18.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Bragantini n. 9/1441-bis/19 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Negro n. 9/1441-bis/20 e Lovelli n. 9/1441-bis/21. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Tassone n. 9/1441-bis/23, a condizione che nella prima parte del dispositivo siano espunte le parole: «gli effetti negativi di tale norma che si configura come una riforma parziale ed affrettata che mette a rischio circa 1000 posti di lavoro».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Luciano Dussin n. 9/1441-bis/24 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Caparini n. 9/1441-bis/25. Il Governo accetta l'ordine del giorno Guido Dussin n. 9/1441-bis/26. Il Governo accetta l'ordine del giorno Montagnoli n. 9/1441-bis/27, a condizione che nell'ultimo capoverso del dispositivo la parola: «adottare» sia sostituita dalle seguenti: «valutare la possibilità di adottare».

Il Governo accetta gli ordini del giorno Bitonci n. 9/1441-bis/29 e Dal Lago n. 9/1441-bis/30 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Sanga n. 9/1441-bis/31, Moroni n. 9/1441-bis/32 e Vietti n. 9/1441-bis/33.

RITA BERNARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Bernardini, ha già parlato.

RITA BERNARDINI. Signor Presidente, a parte il fatto che avevo chiesto la parola per illustrare il mio ordine del giorno n. 9/1441-bis/5, ma non fa niente. Lei ha detto che ho già parlato. In realtà, non ho aperto bocca in quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha ragione, non ha preso la parola. Vuole intervenire adesso?

RITA BERNARDINI. Sul mio ordine del giorno n. 9/1441-bis/5.

PRESIDENTE. Allora, quando sarà il momento, lo chieda. Onorevole Mario Pepe, accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/1, accolto come raccomandazione?

MARIO PEPE (PD). Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione. Volevo aggiungere una nota: ringrazio il sottosegretario. È chiaro che l'accoglimento come raccomandazione è una deminutio, ma mi riservo di dialogare, nel tempo, con il sottosegretario sulla tematica.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Iannaccone n. 9/1441-bis/2, accolto come raccomandazione.

ARTURO IANNACCONE. Sì, signor Presidente accetto la riformulazione, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Fedi n. 9/1441-bis/3, accolto come raccomandazione.

GINO BUCCHINO. Sì, signor Presidente accettiamo la riformulazione, e non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Zamparutti n. 9/1441-bis/4.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Signor Presidente, per la ragionevolezza, per la giustizia insita nella proposta contenuta in questo ordine del giorno e per il sostegno trasversale che ha avuto, di cui ringrazio davvero tutti i colleghi, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zamparutti n. 9/1441-bis/4, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 469

Astenuti 3

Maggioranza 235

Hanno votato225

Hanno votato no 244).

Prendo atto che la deputata Ferranti ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole, il deputato Mazzuca ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario e la deputata D'Antona ha segnalato di avere erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto votare a favore.

Prendo atto infine che il deputato Bonavitacola ha segnalato che non è riuscito a votare.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Bernardini n. 9/1441-bis/5, accolto come raccomandazione dal Governo.

RITA BERNARDINI. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

Abbiamo approvato in Aula e stiamo per approvare importanti riforme sul processo civile, e credo che il nostro ordine del giorno, che chiede l'organizzazione degli uffici e la riqualificazione del personale amministrativo, sia fondamentale, e sia fondamentale quindi agire, se vogliamo che qualcosa cominci a funzionare in Italia sul processo civile. Quindi, accetto che il mio ordine del giorno n. 9/1441-bis/5 sia accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Mecacci, accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/6, accolto come raccomandazione?

MATTEO MECACCI. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione, annunciando però che, trattandosi davvero di una riforma a costo zero, speriamo che nell'ambito dell'analisi che sarà svolta al Senato ci sia la possibilità di averlo anche nell'articolato del provvedimento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Di Biagio, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/7, non accettato dal Governo?

ALDO DI BIAGIO. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Contento n. 9/1441-bis/8, accettato dal Governo.

Onorevole Buonanno, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/9, accolto come raccomandazione dal Governo?

GIANLUCA BUONANNO. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Borghesi n. 9/1441-bis/10, accolto come raccomandazione dal Governo.

ANTONIO BORGHESI. No, signor Presidente, non insisto; vorrei solo, non avendo potuto intervenire prima, dire che in sostanza si invita il Governo a lavorare a una riforma organica delle convenzioni, delle unioni tra comuni, valutando anche la possibilità di incentivare o di obbligare in qualche modo i comuni piccoli, quando non raggiungono complessivamente i 20 mila abitanti, ad associarsi per l'esercizio dei servizi generali comunali.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Palomba n. 9/1441-bis/11, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Palomba n. 9/1441-bis/11, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 483

Astenuti 4

Maggioranza 242

Hanno votato222

Hanno votato no 261).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Bonavitacola ha segnalato che non è riuscito a votare.

Onorevole Misiti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/12, accolto come raccomandazione dal Governo?

AURELIO SALVATORE MISITI. No, signor Presidente, non insisto per la votazione; anche se non comprendo perché viene accolto come raccomandazione, perché in esso è riportata soltanto ed esclusivamente una delibera dell'Antitrust, che raccomanda di attuare determinate misure per poter favorire la concorrenza e il mercato. Non capisco quindi perché il Governo non si possa impegnare, e tuttavia accetto l'accoglimento come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Palagiano, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/13, accolto come raccomandazione dal Governo?

ANTONIO PALAGIANO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Palagiano n. 9/1441-bis/13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Unione di Centro e Italia dei Valori - Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 480

Astenuti 4

Maggioranza 241

Hanno votato255

Hanno votato no 225).

Prendo atto che i deputati Monai e Melandri hanno segnalato che non sono riusciti a votare, che il deputato Scilipiti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che i deputati Toccafondi, Testoni e Bernini Bovicelli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Lombardo n. 9/1441-bis/15, accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Lo Monte n. 9/1441-bis/16, accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Commercio n. 9/1441-bis/17, accolto come raccomandazione dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Cambursano n. 9/1441-bis/18, accolto come raccomandazione dal Governo.

Onorevole Bragantini, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/19, non accettato dal Governo?

MATTEO BRAGANTINI. Invito il Governo a rivalutare il parere espresso, in quanto è una problematica che riguarda molti enti pubblici che hanno delle società che non servono più per l'ente, ma per non dover sborsare dei fondi, già pochi per le finanze dei comuni, li tengono in liquidazione per molti anni.

PRESIDENTE. Il Governo modifica il parere precedentemente espresso?

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, visto che il problema è un po' complesso (è una questione di entrate) chiaramente il parere non può diventare favorevole, ma se l'ordine del giorno viene modificato nel senso tradizionale di specificare: «invita il Governo a valutare l'opportunità di», quindi come un mandato di studio, allora può essere accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Bragantini accetta la riformulazione e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/19, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Negro n. 9/1441-bis/20, accolto come raccomandazione dal Governo.

Chiedo all'onorevole Lovelli se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/21, accolto come raccomandazione dal Governo.

MARIO LOVELLI. Signor Presidente, il Governo avrebbe politicamente fatto bene ad accogliere integralmente questo ordine del giorno, perché, come si può vedere dal testo che voteremo, l'articolo 35 è effettivamente sbrigativo ed insufficiente per gli scopi che si prefigge. Comunque, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1441-bis/21 ed accolgo la raccomandazione che il Governo ha deciso di far sua, anche perché come gruppo del Partito Democratico presenteremo una proposta di legge apposita, pertanto ritengo che la manifestazione di volontà espressa oggi dal Governo possa servire nel seguito della discussione parlamentare.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che l'onorevole Tassone accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/23, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Luciano Dussin non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/24, accettato dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Caparini n. 9/1441-bis/25, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Guido Dussin n. 9/1441-bis/26, accettato dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Montagnoli accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1441-bis/27, accettato dal Governo. Prendo altresì atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Bitonci n. 9/1441-bis/29 e Dal Lago n. 9/1441-bis/30, accettati dal Governo. Prendo infine atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Sanga n. 9/1441-bis/31, Moroni n. 9/1441-bis/32 e Vietti n. 9/1441-bis/33, accolti come raccomandazione dal Governo.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

 

Sull'ordine dei lavori (10,25).

PIER FERDINANDO CASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor Presidente, scusi se le faccio perdere pochissimi secondi. Il mio gruppo ha molto apprezzato la sua iniziativa di ieri in ordine allo stallo in cui il Parlamento versa per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Capiamo evidentemente che non dipende da lei, più di tanto, l'esito finale, ma abbiamo apprezzato la sensibilità istituzionale con cui ha posto ai presidenti di gruppo della maggioranza tale questione.

Con la stessa franchezza, siamo rimasti sconcertati questa mattina - e lo ho detto qualche minuto fa - dalle parole dell'onorevole Tremonti, per l'assoluta inutilità che attribuisce evidentemente al ruolo del Parlamento.

Vorrei però dirle un'altra cosa: in tutti i giornali odierni è enunciato un proposito del Presidente del Consiglio. Come lei sa, noi non lo demonizziamo affatto e non lo riteniamo affatto il male di questo Paese (come altri dell'opposizione), ma egli ha enunciato a più riprese, nella giornata di ieri, il suo proposito di ricorrere maggiormente rispetto a quanto fatto finora alla decretazione d'urgenza, in quanto questo deve diventare lo strumento ordinario del Governo del nostro Paese. Con molta serenità credo che dobbiamo su questo fare un punto politico e istituzionale in Parlamento, perché la decretazione d'urgenza è stata usata come non mai all'inizio di questa legislatura.

Sono state poste questioni di fiducia come non mai, anche espropriando il Parlamento di discussioni importanti. Ora, il nostro Paese, che ha un sistema parlamentare finché la Costituzione non viene cambiata, si trova in una condizione paradossale. Nel presidenzialismo americano, in ore come queste, si ricerca il confronto tra repubblicani e democratici in Parlamento. Noi, dopo tutto quello che si è vissuto in questi mesi, in cui il Parlamento praticamente ha registrato il ruolo di passacarte, nella migliore delle ipotesi, ci sentiamo dire che bisogna andare ancora più avanti sulla strada della decretazione d'urgenza. Non si tratta di un problema di rapporto tra la maggioranza e opposizione: è un problema istituzionale di rapporto tra Parlamento e Governo, di cui lei, signor Presidente, è il primo depositario (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Partito Democratico e Italia dei Valori). Poiché noi sappiamo che per la sua lunga tradizione parlamentare lei è - al di là delle posizioni legittime che ciascuno di noi può avere sulle riforme istituzionali - un convinto assertore della difesa del Parlamento, le chiediamo di mostrarlo nei fatti, perché credo che la deriva che abbiamo assunto porterà probabilmente, nella prossima legge finanziaria, a presentare un emendamento per l'abolizione degli enti inutili, tra i quali si classificherà il Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Partito Democratico e Italia dei Valori)! Se non restituiamo un minimo di dignità al nostro ruolo, veramente diamo un grande colpo alla credibilità del Parlamento.

Vorrei dire sommessamente al Presidente del Consiglio, al quale auguro evidentemente buon lavoro, come in tutti questi momenti difficili, che è necessario andare esattamente nella direzione opposta e che non espropriare il Parlamento e venire in Parlamento sarà conforto anche per una maggioranza che sicuramente soffre di un'ansia da prestazioni ma, poiché ha i numeri e la qualità, stia serena e tranquilla e consenta anche a noi di essere utili all'Italia (Applausi dei deputati dei gruppi Unione di Centro, Partito Democratico e Italia dei Valori).

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, nella Conferenza dei presidenti di gruppo, ieri pomeriggio, avevamo convenuto sulla necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisse e informasse il Parlamento con riferimento alla crisi dei mercati finanziari. Abbiamo avuto l'esperienza di un atteggiamento di grande disprezzo verso il Parlamento da parte di questo Ministro, il quale considera preferibile informare i quotidiani e chiunque incontri per strada piuttosto che il Parlamento sugli orientamenti che il Governo italiano sosterrà. Si è limitato a informarci dell'agenda degli incontri ministeriali previsti in Europa per la prossima settimana. Avremmo avuto anche e abbiamo ancora interesse a sapere cosa racconterà il Ministro dell'economia e delle finanze italiano in quegli incontri.

Tuttavia, poiché ieri è accaduto che il Presidente del Consiglio abbia invece espresso compiutamente una volontà e poiché il Ministro dell'economia e delle finanze ha molti impegni, ritengo che lei, signor Presidente, potrebbe chiedere al Presidente Berlusconi di riferire, di informare, di partecipare un minuto alla vita del Parlamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha molti impegni, ma ci risulta che il Presidente del Consiglio in queste settimane ha trovato l'occasione per ricaricare le batterie e, quindi, è possibile che trovi anche il tempo di venire in Parlamento.

Con l'occasione vorrei ricordare in questa sede, dopo averlo già fatto nella Conferenza dei presidenti di gruppo più volte, che il Presidente del Consiglio è tenuto a partecipare una volta o due volte al mese al question time del mercoledì. Non lo ha mai fatto da quando è iniziata la corrente legislatura e riteniamo che tutto questo sia insopportabile. Ieri il Presidente del Consiglio ha ribadito la sua idea del rapporto tra Governo e Parlamento. Vorrei dire al signor Presidente - credo che avremmo modo e lei avrà modo di creare le condizioni perché questa Camera ne discuta - che noi non riteniamo che sia priva di fondamento l'esigenza di conferire più efficienza al lavoro del Parlamento. Anzi ricordo al Presidente e ai colleghi che fin dall'inizio di questa legislatura abbiamo sottolineato la necessità di impegnare tutta la Camera, non solo il Governo, non solo la maggioranza ma anche l'opposizione, nella ricerca di regole nuove che siano utili, non solo cambiando la Costituzione, ma anche cambiando i Regolamenti parlamentari, affinché l'efficienza del Parlamento sia messa al servizio dei cittadini. Tuttavia, quella che appare crescere in queste ore e in questa settimana non è l'idea di conferire più efficienza al Parlamento, di conferire più efficienza alle istituzioni, ma di spostare i poteri del Parlamento in direzione dell'Esecutivo.

Questa, lei comprende, signor Presidente, è una mutazione profonda della Costituzione che non può avvenire per iniziativa esclusiva del Governo. Occorre avere presente che la Costituzione si cambia attraverso le leggi di riforma costituzionale che prevedono un meccanismo di garanzia per i cittadini in grado di tutelarli rispetto alle derive contrarie all'interesse generale.

Lei, signor Presidente, si trova in una condizione particolare; lei è il garante di questa Camera dei deputati: di tutti, anche dell'opposizione. Prima di tutto, ha giurato fedeltà alla Costituzione; lei è il nostro punto di riferimento e noi vorremmo avere un punto di riferimento di cui fidarci. Siamo certi che non ignora che in questi momenti viene messa in discussione non solo la prerogativa della questa Camera dei deputati, ma anche quella del suo Presidente, il quale in sede di Conferenza dei capigruppo, anche rispetto all'ultima vicenda, ha espresso chiaramente quale fosse il suo desiderio. Non credo che le sfugga, signor Presidente, che il comportamento del Ministro dell'economia e delle finanze è stato offensivo nei suoi confronti. Ritengo che di ciò lei abbia consapevolezza e penso che l'unico modo per superare questa difficoltà sia che lei chieda al Presidente del Consiglio dei ministri di venire in Parlamento e di farlo ora, nel momento della crisi, nel momento in cui gli italiani vogliono sentirsi rassicurati non attraverso una velina o un'agenzia di stampa, ma attraverso il Parlamento della Repubblica, poiché è questo il luogo più alto di rappresentanza degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati del gruppo Unione di Centro).

MASSIMO DONADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO DONADI. Signor Presidente, crediamo anche noi che la relazione di questa mattina del Ministro Tremonti, nel suo contenuto etereo e nel suo ostentato rifiuto di riferire al Parlamento, insieme alla non disponibilità oggi manifestata a venire qui esplicitamente per parlarci della grave crisi finanziaria, sia stata una mancanza di rispetto.

Noi come gruppo dell'Italia dei Valori ci rivolgiamo a lei, signor Presidente - e lo dico apertamente e chiaramente - con stima e con fiducia, perché lei ha già dato dimostrazione in questi giorni di una cosa che noi riteniamo molto importante: di voler davvero salvaguardare le prerogative e la dignità del Parlamento. Lo ho fatto con riferimento alla Commissione di vigilanza sulla RAI e siamo convinti che una scelta forte (anch'essa certamente non facile) e che sia espressione della dignità che lei vuole riconoscere non tanto e non solo al ruolo che lei ricopre, ma al ruolo che ricopriamo tutti in quest'Aula, sia per noi motivo di incoraggiamento.

Al momento non possiamo che essere preoccupati per come si sta svolgendo la legislatura. Fino ad ora il Parlamento ha approvato solo ed esclusivamente decreti-legge; abbiamo approvato un solo progetto di legge di iniziativa parlamentare e non ricordo nemmeno quale, perché (come i colleghi sapranno) in quell'occasione abbiamo stabilito addirittura un record mondiale approvando un progetto di legge che interessava soltanto il premier in una sola settimana.

Sentire oggi che il ricorso alla decretazione d'urgenza diventerà ancora più assiduo, non so cosa potrà significare, forse che in sede parlamentare non approveremo più nemmeno quell'unico progetto di legge in quattro mesi.

Cogliendo questa occasione, c'è qualcosa che desidero ricordare al presidente Casini. Egli diceva poco fa di non avere una visione del Presidente del Consiglio quale nemico, come l'ha invece una parte dell'opposizione. Qui il punto non è quello di avere una visione del Presidente del Consiglio come amico o nemico, o come potenziale salvatore della Patria. Vorrei ricordare al presidente Casini qualcosa che forse anche lui sta cominciando a vivere sulla sua pelle, come il resto della coalizione di centrosinistra - o comunque non appartenente al centrodestra – sperimentaormai da quindici anni; si tratta del fatto che quando nella precedente legislatura il Governo Prodi fece un ricorso certamente significativo, ma molto meno importante di quello attuale alla decretazione d'urgenza, tutti i mass media italiani ci «crocefiggevano» ogni giorno dicendo che il Governo era incapace di governare e che riusciva a farlo soltanto blindando la sua maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori e di deputati del gruppo Partito Democratico).

Oggi quegli stessi mass-media, all'unanimità, ci dicono che questo è un Governo decisionista, forte proprio perché ricorre alla decretazione d'urgenza. Questo è il virus profondo di questo Paese, un Paese dove gli spazi di libertà sono ogni giorno di meno, dove la libertà d'opinione sta diventando una mera aspirazione per qualcuno, una paura per qualcun altro. Chiamatela come volete, dite che noi demonizziamo Berlusconi, chiamatela dittatura dolce, chiamatela maggioranza muscolare: in ogni caso, è qualcosa che ci sta togliendo spazio di democrazia, spazio di discussione, libertà e sta togliendo dignità a questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, volevo far presente a tutti i colleghi e a lei, signor Presidente, che presso le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, riunite in sede congiunta, ha avuto inizio, ma non è ancora conclusa, un'audizione del Ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole Elio Vito, che affronta proprio i problemi del rapporto fra Governo e Parlamento in questi primi mesi e i problemi strutturali, che non riguardano solo l'attuale Governo. Riguardano, invece, da almeno vent'anni, i rapporti fra Governo e Parlamento, riguardano l'uso improprio che si fa della decretazione di urgenza, i maxiemendamenti, la questione di fiducia, e via dicendo: sappiamo benissimo quali sono questi problemi.

Nell'intervento del Ministro Vito si forniscono tutti i dati, da cui emerge, tra l'altro, che l'uso di tali strumenti da parte dell'attuale Governo è inferiore a quello di precedenti Governi, quindi il problema è strutturale, non si risolve con la buona volontà, e riguarda inevitabilmente anche la modifica dei nostri Regolamenti parlamentari.

Allora, se vogliamo affrontare la questione in maniera seria e non strumentale, credo che bisognerebbe ricondurla ad una discussione che affronti appunto i nodi strutturali, che sono quelli di trovare strumenti alternativi a questa catena che conosciamo benissimo e che conduce ad un meccanismo distorsivo: ha parlato in questi termini proprio il Ministro Vito e credo che ciò gli faccia onore, perché ha contestato il Governo nel momento in cui, nella scorsa legislatura, ricorreva a questi strumenti, ma non ha lesinato di usare parole critiche nei confronti dell'uso degli stessi strumenti anche come Ministro per i rapporti con il Parlamento, nell'audizione che è appunto in corso presso le Commissioni affari costituzionali congiunte di Camera e Senato.

Il problema è di natura sostanzialmente strutturale, dunque affrontiamolo in questa sede, che è quella anzitutto delle riforme, costituzionali ma anche regolamentari, troviamo strumenti alternativi. Si sta parlando, e forse ci ricorderemo, delle corsie preferenziali di spadoliniana memoria: cominciamo da lì a trovare strumenti alternativi alla decretazione d'urgenza.

Noi, come gruppo Popolo della Libertà, gruppo di maggioranza, abbiamo proposto di abolire i maxiemendamenti, nel quadro di una riforma che offra al Governo strumenti alternativi, che cambino il rapporto fra Governo e Parlamento. Questo è il modo di affrontare tali problemi: affrontiamoli seriamente in questa sede. Noi abbiamo fatto la nostra parte, presentando una proposta di riforma dei Regolamenti, che quindi offre uno strumento alternativo all'uso eccessivo della decretazione di urgenza, abolisce i maxiemendamenti, offre al Governo strumenti come quelli presenti negli altri Parlamenti e nelle altre grandi democrazie, consente un rapporto diverso tra Governo e Parlamento, consente al Parlamento di utilizzare meglio il proprio tempo, di concentrarlo sulle questioni effettive e di non disperderlo in lungaggini e sterili ostruzionismi.

Dunque, discutiamo in questi termini, discutiamo nella sede della Giunta per il Regolamento, discutiamo nell'audizione che è in corso presso le Commissioni affari costituzionali congiunte e, forse, affronteremo meglio il tema e troveremo soluzioni, non soltanto lamentazioni, per quanto riguarda la questione che da molti e molti anni ci portiamo appresso: la distorsione dell'uso di questi strumenti e un migliore rapporto tra Governo e Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

GIORGIO LA MALFA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, approfittando di questa discussione sull'ordine dei lavori, vorrei far presente a lei e all'Aula che sabato, probabilmente, a Parigi, in una riunione straordinaria, si riunirà il vertice del G8 in una composizione ridotta - l'Italia, la Francia, la Germania e l'Inghilterra - e il Presidente del Consiglio dei ministri sarà presente a quella riunione.

Poiché si tratta, evidentemente, di una riunione eccezionale, di fronte ad una situazione eccezionale come quella della crisi finanziaria internazionale che ci sta investendo, mi chiedo se lei, Presidente, non possa farsi interprete presso il Presidente del Consiglio dei ministri dell'opportunità che il Parlamento venga da lui informato, nel corso della prossima settimana, del contenuto e degli esiti di questa riunione, la quale denota una situazione di tale eccezionale gravità da giustificare una riunione straordinaria dei Capi di Stato e di Governo dei principali Paesi europei.

In questo senso, vorrei richiamare la sua attenzione su questo problema.

GIUSEPPE ROMELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ROMELE. Signor Presidente, innanzitutto vorrei svolgere una piccola valutazione di carattere generale: da ormai circa mezz'ora si continuano a sentire vari interventi circa la poca delicatezza e attenzione del Ministro Tremonti nei confronti dell'Aula del Parlamento, al punto che qualcuno ha paura, addirittura, che il Parlamento diventi un nulla.

Ebbene, se il Parlamento della Repubblica corrisponde a quanti stavano ascoltando questa mattina Tremonti, io sono molto preoccupato, ma dei parlamentari che non sanno rappresentare il Parlamento. Infatti, questa mattina, tanti - anche coloro che sono intervenuti ad accusare il Ministro Tremonti - non erano presenti, per cui almeno un buon silenzio e una buona coerenza di comportamento sarebbero opportuni (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà). Alla luce di tutto questo, deriva una serie di altre conseguenze: sono infatti convinto che, se vi fosse stata la ripresa televisiva diretta, l'Aula sarebbe stata stracolma. Pertanto, meno protagonismo, più volontà e più capacità di lavorare anche con umiltà!

Ha fatto bene Tremonti a rispondere come ha risposto, al di là della buona intenzione anche del presidente Casini, il quale, per primo, è stato tradito anche dai suoi amici che, questa mattina, non erano presenti, vicino a lui. C'era lui, ma i suoi amici non erano in molti, i suoi colleghi si contavano sulle dita di una mano. Grazie, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà)!

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Casini e gli altri colleghi che, intervenendo sull'ordine dei lavori, hanno posto non solo al Presidente, ma credo a tutta l'Assemblea, questioni che sono oggettivamente rilevanti, da un punto di vista non solo di carattere regolamentare, ma anche, e per certi aspetti ancora di più, di carattere politico.

Permettete alla Presidenza qualche prima considerazione, nella consapevolezza ovvia che, su tali questioni - proprio perché questioni importanti - sarà necessario tornare, soffermarsi con maggiore attenzione e cercare di garantire non soltanto il rispetto - ci mancherebbe altro! - della Costituzione e dei nostri Regolamenti, ma anche una piena efficienza delle istituzioni.

Come è noto a molti e come è stato detto in particolar modo dall'onorevole Calderisi, la questione relativa al funzionamento, nel sistema politico italiano, del processo legislativo è questione complessa, è questione antica ed è questione che, in qualche modo, interseca più livelli di intervento: il livello relativo a riforme della Costituzione, il livello relativo ad eventuali riforme del Regolamento, il livello relativo ai luoghi deputati a prendere le decisioni. Infatti, certamente, negli ultimi tempi, accanto al Parlamento hanno, in ragione di riforme fatte nel passato, assunto maggior ruolo e maggior valenza altre Assemblee. Certo è comunque - e concordo con quanto detto dal Presidente Casini, dal presidente Soro e da altri - che fino a quando non sarà modificata la Costituzione (è auspicio del Presidente, se lo posso dire, che questo possa avvenire anche in questa legislatura; rimando a quanto ebbi modo di dire a tale proposito in occasione del discorso di insediamento), fino a quando la Costituzione è quella su cui non soltanto il Presidente ha giurato ma che tutti dobbiamo rispettare, è di tutta evidenza che il rapporto tra Governo e Parlamento è chiaramente indicato e regolato dalla Costituzione e credo che nessuno possa pensare di comportarsi in modo diverso rispetto a ciò che essa prevede. Aggiungo che è di tutta evidenza che il ricorso alla decretazione d'urgenza è, in base all'articolo 77 della Costituzione, prerogativa concessa al Governo. È altrettanto evidente che un eventuale abuso della decretazione d'urgenza comporterebbe non soltanto valutazioni di tipo politico ma certamente anche, da parte della Camera dei deputati, il diritto-dovere di far sentire la propria voce. Ritengo comunque che di queste e di questioni ad esse in qualche modo collegate, si debba occupare, con il necessario tempo e la necessaria capacità di approfondimento, l'Ufficio di Presidenza. Mi riservo di convocarlo quanto prima per porre unicamente questi aspetti all'ordine del giorno, anche riprendendo quelle ipotesi di parziale modifica del Regolamento che potrebbero garantire che l'equilibrio tra efficienza e centralità delle istituzioni parlamentari - fin a quando la Costituzione non sarà modificata - venga non soltanto declamato ma anche garantito nei fatti. Concludo e chiedo scusa se mi sono dilungato ma credo che, in certi momenti, rivolgersi al Presidente sia, da parte dell'Assemblea, doveroso e da parte del Presidente sia importante rispondere.

Concludo osservando che, quanto al dovere regolamentare del Governo di presentarsi al Parlamento ogni qual volta lo si reputi necessario e quanto al dovere del Presidente del Consiglio di partecipare al question-time, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito, come ben sanno i presidenti di gruppo, ha ribadito la disponibilità del Presidente del Consiglio, in occasione di una delle prossime sedute e sarà cura del Presidente della Camera far sì che questa disponibilità si traduca in realtà.

Si riprende la discussione.

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, molte considerazioni sono state svolte nel dibattito sugli emendamenti. Mi permetto di fare una valutazione conclusiva. Il Governo ha imposto alla Camera un'approvazione affrettata delle proposte di riforma del processo civile. Nessuno, ovviamente, discute la rilevanza del tema, la procedura civile, né l'urgenza dell'intervento per dare al nostro Paese, che è certamente arretrato su questo fronte, una migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei nostri cittadini, delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Anzi per la verità, proprio l'Unione di Centro aveva posto in anticipo la centralità del tema del processo civile. Ne abbiamo discusso in un seminario di cui si sono occupati anche i mezzi di informazione ampiamente ai primi di settembre. In quella sede, presente il ministro Alfano, abbiamo dato la nostra disponibilità al confronto e abbiamo anche offerto spunti concreti di riflessione e di riforma. Tutto questo, però, ha trovato scarso rispetto e considerazione nel modus procedendi che il Governo ha imposto al provvedimento di riforma in esame. Va detto, anzitutto, che questa è una riforma parziale, per ammissione dello stesso Governo e dello stesso Ministro, interstiziale. Questo non ci scandalizza. Non siamo tra quelli che invocano sempre e solo riforme epocali, generali e che aspettano sempre la migliore delle riforme possibili. Sappiamo che, in una situazione complessa come quella del nostro ordinamento, talora è più opportuno fare qualche intervento parziale, ma efficace.

Non ci scandalizza, quindi, l'aspetto frammentario di questa riforma e anche, in qualche modo, il suo approccio pragmatico.

Quello che non possiamo condividere, però, è che la riforma sia stata in qualche modo nascosta nelle pieghe di un provvedimento omnibus del Governo che, fin dal titolo, recava indicazioni di tutt'altra materia, tanto che, con qualche ipocrisia, è stato necessario presentare un emendamento finale che aggiungesse al titolo del provvedimento collegato alla finanziaria anche il riferimento al processo civile.

Questo contenitore omnibus è stato, strada facendo, svuotato del suo contenuto originario, dalla banca del sud alla riforma dei servizi pubblici locali che sono stati tutti stralciati, ed è stato riempito di altro. Ciò ha contribuito a far si che la riforma del processo civile non potesse essere esaminata dalla Commissione competente per materia ed ha determinato quell'esproprio della Commissione giustizia, di cui tutti ci siamo lamentati, ridotta ad esprimere un parere consultivo a Commissioni che erano incompetenti per materia a trattare la riforma.

Come l'onorevole Rao ha ricordato nella discussione sulle linee generali, i deputati che hanno voluto farsi parte attiva per seguire ed interloquire sulla riforma sono stati costretti ad un inseguimento quotidiano di testi, di modifiche, di emendamenti dell'ultima ora che hanno reso oltremodo difficile confrontarsi sul merito dell'intervento.

Purtroppo - e credo che la considerazione cada a proposito rispetto agli interventi sull'ordine dei lavori che sono stati appena svolti ed alla risposta che lo stesso Presidente Fini ha appena dato - questo è il modo di intendere il rapporto tra il Governo e il Parlamento, tra il potere esecutivo e il potere legislativo. Si tratta di un modo che noi non possiamo condividere.

Il Parlamento, signor Presidente, per rimanere alle metafore societarie del Presidente del Consiglio, viene considerato l'assemblea degli azionisti chiamati a ratificare le scelte del consiglio di amministrazione che si riunisce a Palazzo Chigi.

La funzione legislativa viene cioè completamente assorbita dal Governo attraverso, purtroppo, non solo l'abuso dei decreti-legge di cui lei ha parlato, ma anche attraverso la determinazione dell'agenda parlamentare. Mi permetto di richiamarlo alla sua attenzione, Presidente Fini: credo sia necessario (e questo rientra tra i compiti istituzionali del Presidente della Camera) evitare che sia il Governo e solo il Governo a determinare l'agenda dei lavori della Camera.

Queste considerazioni, che sono di metodo, ma non per questo sono irrilevanti perché in questo caso il metodo attiene alla sostanza del regime parlamentare, hanno avuto da parte del Ministro Alfano una risposta retoricamente attraente. Il Ministro Alfano ha scomodato un ossimoro e si è espresso in questi termini: come volete fare a velocizzare i processi con un percorso parlamentare lento? La battuta, lo riconosco, è efficace. Ovviamente, si può rispondere, si deve rispondere al Ministro Alfano che non si può confondere la procedura parlamentare con la sostanza, cioè la riforma, che viene proposta.

Come dice una bella citazione di Mino Maccari: « Non c'è nulla come la fretta che faccia perdere tempo». Allora, venirci a dire che, per velocizzare il processo civile, dobbiamo fare una riforma affrettata e contratta nei tempi francamente è un'affermazione, non solo non convincente, ma anche in qualche modo derisoria nei confronti del Parlamento.

Non si può confondere la velocizzazione dei processi civili con l'affrettare il dibattito parlamentare, tanto che, come dice l'altro detto, per cui «la gatta frettolosa fa i gattini ciechi», la maggioranza e il Governo sono stati poi costretti a correggersi ripetutamente nel corso dell'iter legislativo ad ogni legittima obiezione che veniva mossa in Commissione, in Aula o anche dal mondo delle professioni, della dottrina o degli operatori giuridici, peraltro rimasti completamente ai margini di questa discussione.

All'esito di tutto ciò, il provvedimento che viene sottoposto alla nostra attenzione mantiene delle contraddizioni interne. Penso alla marcia indietro che il Governo ha fatto sulla abnorme sospensione dei termini del periodo feriale, che abbiamo denunciato ieri nel corso della discussione sugli emendamenti. Infatti, un Paese civile che vuole essere competitivo non può permettersi che il proprio sistema giudiziario si fermi per 45 giorni. Questo attiene non alle ferie dei magistrati, che non ci interessano, ma alla competitività del sistema Paese. Sono stati dimezzati in questo provvedimento altri termini processuali, ma non ci convince la risposta del sottosegretario che per ridurre la sospensione feriale bisogna aspettare un altro provvedimento che interverrà sulla questione dei termini.

A mio parere, nel provvedimento in esame vi è un deficit di filosofia di base, perché per quanto la riforma possa essere pragmaticamente frammentaria, tuttavia essa dovrebbe rispondere ad una logica omogenea. Così non è perché vi sono degli interventi che accentuano il dirigismo dei magistrati e altri interventi che, invece, lasciano spazio alla disponibilità delle parti. Voglio ricordare che il nostro processo civile resta, sostanzialmente, un processo dispositivo e dunque non è possibile espropriare le parti della facoltà di essere gli attori e i convenuti del processo stesso.

Tuttavia, non posso non ricordare con apprezzamento che molte delle proposte emendative dell'UdC, seppure in questo percorso frettoloso, sono state recepite. Mi riferisco al ripristino del controllo da parte della Corte di cassazione delle questioni relative alla competenza, al ripristino di un appello aperto rispetto al procedimento sommario, all'intervento sull'articolo 115 del codice di procedura civile in cui è stata ricomposta una frattura fra la contumacia e il costituito generico e ad una serie di altri interventi.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Vietti.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Concludo, Presidente. Rinvio le considerazioni per quanto riguarda il filtro della Corte di cassazione che rimane, a nostro parere, un macigno sul percorso di questo provvedimento e che temo cadrà sotto la scure della Corte costituzionale, ma la maggioranza e il Governo hanno già dichiarato - anche a proposito del cosiddetto «lodo Alfano» - che questo non li preoccupa. Mi chiedo se non debba preoccupare al Parlamento l'idea e chiudo il mio intervento...

PRESIDENTE. Onorevole Vietti, concluda! È ampiamente oltre il tempo a sua disposizione.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Mi stupisco che non debba preoccupare ... (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vietti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simonetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO SIMONETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito al provvedimento in esame che è oggetto dei lavori dell'Assemblea da più giorni e che tratta le disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché la materia del processo civile, faccio presente che si sviluppano argomenti che variano nella loro tipologia. Tuttavia, tali argomenti sono tutti finalizzati, come appunto esprime il titolo, allo sviluppo del territorio e alla finalità di esaudire la richiesta dei cittadini di avere uno Stato più vicino e una snellezza burocratica, sia degli enti locali sia dello Stato centrale.

Si tratta, quindi, di interventi, sia in campo infrastrutturale sia a livello di minor burocrazia, e quindi di minori spese da parte dell'ente pubblico, che portano al raggiungimento di queste finalità. Sulle infrastrutture ricordo la norma sulla banda larga che stanzia 800 milioni per l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate e conferisce una delega al Governo per il riassetto del quadro normativo in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga. Questo fa il pari con la norma sulla creazione di un fondo per il finanziamento e il potenziamento della rete infrastrutturale materiale.

Si ha, quindi, uno sviluppo sia delle infrastrutture materiali, sia di quelle immateriali che sono il futuro da perseguire per il nostro Paese. Riguardo alla sburocratizzazione del nostro Stato ci sono diverse norme che vanno dalla chiarezza dei testi normativi alla certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti. Riguardo alla realizzazione delle medie e grandi opere che necessitano della conferenza di servizi si prevede una procedura più snella per l'ottenimento delle autorizzazioni e lo svolgimento pratico di tutte le progettazioni in itinere per le medie e grandi opere.

Riguardo al taglio della burocrazia si prevede un ordinamento contabile e finanziario nuovo per i piccoli comuni inferiori ai cinquemila abitanti e un riordino anche degli uffici di segreteria dei comuni con l'obbligo di una sorta di segreteria unificata per i piccoli comuni, per ottenere un bacino di utenza di almeno 15 mila abitanti o altrimenti un'unione di almeno quattro comuni. Ricordo, inoltre, la diffusione delle buone prassi (altra norma importante), la trasparenza delle retribuzioni e l'uso di Internet. Poi c'è tutta la parte legata, come è già stato ricordato, alla modifica del processo civile.

Ritornando alla descrizione sintetica di alcune parti del provvedimento, in riferimento alla chiarezza dei testi normativi si prevede che ogni legge nuova dovrà indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione e di modifica, sia di adozione, sia in deroga, in modo che ci sia la possibilità di verificare nel momento della lettura del nuovo testo a che cosa si sta facendo riferimento.

Importante è la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti che consente ai cittadini di avere coscienza di quanto durano gli iter burocratici. Infatti, si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (tra l'altro per tutti coloro che non adempiono all'istruttoria entro i tempi prestabiliti) di risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e si dispone, tra l'altro, in caso di ritardo, come ricordavo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell'istante.

Al comma 2 dell'articolo 26 si prevede anche che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un elemento di valutazione per i dirigenti e tale misura attiene all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa fatta anche dai dipendenti della pubblica amministrazione che sono quindi più responsabilizzati verso i loro cittadini.

Ricordavo, con riferimento alla conferenza di servizi, che essa può svolgersi per via telematica, comportando quindi una velocizzazione dei tempi per la riunione dei partecipanti. Inoltre, possono produrre esclusivamente osservazioni, senza obbligo di risposta e senza diritto di voto i portatori di interessi in modo tale che non ci sia un intralcio di fatto strumentale alla realizzazione delle medie e grandi opere.

Vi partecipano, come dicevo, senza diritto di voto i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi in modo tale da svolgere un'unica riunione e ottenere l'assenso formale da parte di tutti gli interessati per evitare un blocco a cascata delle procedure. Di fatto poi la determinazione adottata in esito ai lavori della conferenza è attribuita al verbale recante la predetta determinazione.

Sull'ordinamento contabile e finanziario per i comuni inferiori ai cinquemila abitanti si è prevista, quindi, una semplificazione molto interessante per tutte quelle strutture dei piccoli comuni che, all'interno, non hanno degli uffici snelli in modo tale da poter adempiere a tutte queste pratiche burocratiche. Si eliminano, quindi, il pluriennale e il triennale dei lavori pubblici, la delibera della quantità e della qualità delle aree da cedere e la delibera delle tariffe.

Quindi, si tratta di una semplificazione normativa che va ad aiutare lo svolgimento dei compiti funzionali dei sindaci e delle giunte e dei consigli dei piccoli comuni. In questo senso, quindi, si deve legare la volontà di realizzazione della segreteria unica, prevista all'articolo 30, comma 6, con riferimento alla quale avevamo portato in dote alla maggioranza delle idee, in riferimento alla possibilità di rendere facoltativo l'utilizzo dei segretari. Infatti, unificandosi, i comuni piccoli possono costituire delle segreterie uniche e, quindi, hanno la possibilità, tra l'altro, di avere dei dirigenti così come i grandi comuni e, quindi, la figura del segretario potrebbe diventare facoltativa. Occorre prevedere l'esternalizzazione del servizio in modo tale che i sindaci e i comuni non siano obbligati a individuarli all'interno del singolo albo, ma possano adottare delibere di incarico verso commercialisti e avvocati.

Avevamo chiesto fra l'altro di eliminare la procedura di disponibilità dei segretari che, per due anni, percepiscono lo stipendio anche se non hanno ricevuto incarico, una sorta di mobilità. Si tratta di un costo oggettivo che debbono sopportare i comuni e che sarebbe stato bene eliminare. Questa nostra richiesta è stato recepita come raccomandazione. Vediamo nel corso di questo mandato di essere più convincenti e ottenere anche questo risultato.

Per quanto riguarda il discorso della semplificazione, abbiamo poi tutto il pacchetto legato alla trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti di cui noi abbiamo chiesto di indicare, oltre al tasso di assenza, anche quello di maggior presenza, in modo tale da certificare anche tutti coloro che lavorano e adempiono al loro mandato.

Inoltre, vi è la diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un articolo che determina delle metodologie di lavoro, affinché i cittadini possano essere maggiormente soddisfatti dell'esito del lavoro degli enti pubblici. Riguardo alla riduzione delle spese, vorrei parlare dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, nel senso che si vuole privilegiare...

PRESIDENTE. Onorevole Simonetti, la prego di concludere.

ROBERTO SIMONETTI. Concludo, signor Presidente, passando alla parte dedicata al processo civile. Questo provvedimento, con riferimento quindi agli articoli da 52 a 68, determina una vera e propria riforma del codice di procedura civile. Si tratta di una riforma che apprezziamo, in quanto utile e propedeutica a ridurre sensibilmente i tempi del processo, a semplificare le procedure, a razionalizzare i meccanismi processuali del sistema codicistico.

PRESIDENTE. Onorevole Simonetti, dovrebbe concludere.

ROBERTO SIMONETTI. Concludo, signor Presidente. Il provvedimento in oggetto mira altresì a determinare un evidente rilancio della competitività del sistema economico del Paese e del nord in particolare. Vi sarà maggiore trasparenza, quindi, nell'affidamento degli incarichi - sono le proposte emendative che abbiamo portato in dote alla maggioranza - una maggiore rotazione dei consulenti iscritti negli appositi albi e una maggiore pubblicità degli incarichi e dei soggetti incaricati. Per tutti questi motivi il gruppo della Lega Nord Padania voterà a favore (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, noi dell'Italia dei Valori non esprimeremo voto favorevole sul complesso di questo provvedimento.

Tuttavia, e lo abbiamo dimostrato nel corso di questo iter, abbiamo detto «sì» ad una serie di articoli, abbiamo cercato di migliorarli, abbiamo vista accolta anche qualche nostra proposta, soprattutto in tema di giustizia. Ma complessivamente ci sono motivi di metodo e di merito per dire «no» al provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI (ore 11,15)

ANTONIO BORGHESI. Quanto ai motivi di metodo, l'ultimo emendamento che ieri abbiamo approvato lo dimostra: abbiamo approvato un ultimo emendamento con cui abbiamo cambiato il titolo di questo provvedimento. Improvvisamente, con tale emendamento, nel titolo del provvedimento sono comparse le parole «processo civile», a dimostrazione che stiamo approvando una legge che se avesse avuto questo titolo sin dall'inizio avrebbe necessariamente indotto la Presidenza di questa Camera ad attribuirne la competenza in sede referente ad una diversa Commissione, la Commissione giustizia. Ora non possiamo sottacere questo fatto gravissimo, che inficia sul piano del metodo ciò che abbiamo fatto in questa settimana.

Un'altra prova del rifiuto di dare alla Commissione giustizia la possibilità di compiere gli approfondimenti necessari su questo tema sono le dichiarazioni di ieri del nostro Presidente del Consiglio, che ha mostrato ancora una volta i muscoli dicendo: faremo tutto per decreto. Credo che siamo veramente di fronte allo svuotamento del ruolo e della funzione del Parlamento come istituzione. Siamo passati attraverso un uso spregiudicato della decretazione, un uso spregiudicato che va al di là del fatto in sé, un uso peggiorativo. I decreti sono stati firmati dal Capo dello Stato, ma poi sono stati cambiati radicalmente: noi pensiamo che siamo di fronte a dei tentativi anche di compromettere l'equilibrio dei poteri garantito dalla nostra Costruzione, poiché alla fine il Presidente della Repubblica si troverà a dover mettere la firma ad una legge di conversione che ha trasformato totalmente ciò che egli aveva firmato inizialmente considerando i motivi di urgenza.

Ma c'è di più: penso che quando un Governo approva un disegno di legge e congiuntamente autorizza il Ministro per i rapporti con il Parlamento a porre la questione di fiducia, siamo di fronte ad una logica pianificata di esclusione del Parlamento dalla possibilità di interloquire su quel tipo di provvedimenti. Voglio ricordare che la Camera dei deputati è composta da tanti deputati che rappresentano l'opposizione, ma ancor più da deputati che rappresentano la maggioranza e che dovrebbero ribellarsi ad uno stato di cose che li vede di fatto sudditi del Governo, senza possibilità di poter intervenire su ciò che il Governo fa, senza possibilità di poter argomentare in modo diverso. Tanto è vero che lo vediamo anche in Commissione: su determinati provvedimenti sono più gli emendamenti presentati dalla maggioranza che quelli di opposizione.

Credo che questo sia un fatto di metodo che va sottolineato. Poi è evidente che questo provvedimento contiene qua e là delle misure assolutamente condivisibili: quando parliamo di banda larga credo che non ci sia nessuno contrario all'idea che vada diffusa maggiormente sul territorio nazionale. Ma poi ci sono stati degli interventi nell'articolato, soprattutto con delle marce indietro del Governo sul testo che aveva egli stesso proposto.

Mi riferisco ad alcune misure, come ad esempio quella riguardante la committenza, di cui all'articolo 19: di fatto, con l'intento di accelerare le gare presso gli enti locali, in più di un caso si introducono elementi che finiranno con il rallentarle (mi riferisco principalmente alla questione della giustizia e alle norme sul processo civile). Era evidente l'incompetenza della Commissione bilancio, ed è anche stato uno spettacolo non decoroso costringerci a usare il Regolamento con le sostituzioni, per far sì che i colleghi della Commissione giustizia partecipassero alle riunioni della Commissione bilancio: credo che non sia decoroso per il Parlamento!

È evidente, però, che sui singoli articoli abbiamo avuto un atteggiamento certamente non negativo, anche perché, in larga parte - lo ricordava il presidente del mio partito, l'onorevole Di Pietro -, quegli articoli riflettono schemi già presentati e preparati da noi nella scorsa legislatura. Abbiamo partecipato attivamente, ma riconosciamo che, alla fine, abbiamo assistito anche qui a numerosi interventi di facciata, che servono sicuramente ad un uso mediatico, ma che non affrontano complessivamente e organicamente il problema della riforma del processo civile.

Abbiamo cercato di intervenire sui servizi pubblici locali, per correggere la mancata liberalizzazione operata con il decreto-legge n. 112 del 2008. Si parlava di liberalizzazione, mentre nel provvedimento in esame non c'è nulla di questo: si sono mantenute perfino le possibilità di attribuire la gestione a società interamente controllate dagli enti pubblici, invece di spazzare via un meccanismo profondamente illiberale. Anche in merito a questo aspetto, noi avevamo presentato una proposta per far cessare affidamenti diretti entro la fine del prossimo anno, per restringere il ricorso all'affidamento in house a situazioni veramente marginali e per definire bacini ottimali (che poi, per la verità, con riferimento ai servizi pubblici il Governo ha definito in 20 mila abitanti), all'interno di un meccanismo che prevedesse anche le dismissioni da parte delle attuali gestioni, delle società a partecipazione piena degli enti locali, entro un termine molto rapido, proprio per arrivare ad una vera e reale liberalizzazione anche nel settore dei servizi pubblici.

Più volte ho detto che, in realtà, non c'è stato Governo più interventista nell'economia di quanto non sia questo Governo, che si proclamava liberale. Gli interventi adottati in campo economico e quelli che qualcuno sta immaginando sono ancora più significativi di uno statalismo che, invece, è proprio ciò che dobbiamo combattere.

Vedo che è tornato in Aula anche il Ministro Brunetta: la marcia indietro del Governo sugli articolati che lo stesso aveva formulato, in particolare sulla questione della responsabilità dei dirigenti, è una marcia indietro inimmaginabile. Il Ministro Brunetta, invece, dovrebbe essere intervenuto su questo aspetto per responsabilizzare di più. Con il provvedimento in esame abbiamo esonerato dalla responsabilità i dirigenti che, a causa del mancato esercizio della loro attività nei termini previsti, abbiano causato maggiori spese all'ente locale: li abbiamo salvati! Ma che senso ha? Siamo invece intervenuti ancora di più, eliminando le tutele che venivano date nel rapporto fra la pubblica amministrazione e i cittadini e fra i cittadini. Non abbiamo previsto neanche gli indennizzi!

Complessivamente, quindi, siamo in presenza di un provvedimento che contiene qualche misura positiva, ma complessivamente non ci permette, per i motivi che ho illustrato, di esprimere un voto favorevole come gruppo Italia dei Valori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, ai tanti guasti che l'iter procedimentale di questo provvedimento ha provocato si aggiunge anche il mio caso, cioè il fatto che un componente della Commissione giustizia è chiamato a svolgere una dichiarazione di voto su un provvedimento che reca disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività del Paese, cioè un collegato alla finanziaria.

Avete voluto fare questo strappo procedimentale, impedendo alla Commissione giustizia di discutere della riforma del processo civile, perché in maniera volontaria, dolosa, avete abbandonato l'iter normale di legislazione, che vede le materie fulcro della legislazione e della discussione parlamentare, per passare ad un sistema di legislazione verticale, dove ad una locomotiva si agganciano tutti i vagoni che si vuole. In questo caso, il provvedimento in esame è diventato la riforma del codice di procedura civile. Abbiamo tentato in tutte le maniere di opporci a questo metodo, che ha portato ad un risultato normativo assolutamente insoddisfacente, ad un'occasione mancata. Credo che voi abbiate voluto scegliere questo metodo, anche per impedire ai vostri componenti in Commissione giustizia di discutere dei temi dei quali abbiamo discusso poco e male in Aula, per imporre una soluzione che è, per i motivi che dirò dopo, sbagliata. Anche il parere della Commissione giustizia non è stato tenuto in nessun conto ed era un parere rafforzato, che, secondo le intese intercorse nella Conferenza dei presidenti di gruppo, doveva essere anche vincolante per le Commissioni di merito.

Credo che questa vostra volontà investa la giustizia come altri campi. Ciò che mi auguro e che non vogliamo accada ancora è che questo diventi un metodo comune, che con questo presidenzialismo di fatto si arrivi a legiferare anche sul sistema delle garanzie, magari discutendo di separazione delle carriere, di distinzione delle funzioni dei magistrati in Commissione trasporti o ambiente.

Ho ascoltato le parole del Presidente Fini pronunciate oggi, ma il problema non è discutere di quale sistema istituzionale vogliamo avere: noi avevamo un sistema parlamentare che è stato smantellato, e ora non sappiamo cosa abbiamo. Questo è il terreno delle regole di tutti, sul quale bisognerebbe avere un patrimonio di decisioni comuni, ma per voi il confronto non è mai a due voci, ma ad una sola voce, quella vostra, e questa vicenda lo dimostra ancor di più.

Per quanto riguarda il merito, in alcune occasioni ho chiamato questo provvedimento «Arlecchino», perché ha delle parti variegate, delle luci e delle ombre. La luce che il Ministro Alfano ha più volte indicato, che lui chiama la sua stella polare, riguarda l'efficienza dei processi; processi veloci, rapidi. Noi siamo d'accordo. Una politica della giustizia deve essere caratterizzata da un complesso di interventi che incidano sulla ragionevole durata dei processi, ma a questa enunciazione il Ministro Alfano nel provvedimento in esame fa seguire solo pochi fatti, non va fino in fondo. Su aspetti fondamentali, che avrebbero dato al processo velocità, rapidità ed efficienza e ai cittadini tutela effettiva dei diritti, non avete ascoltato minimamente la nostra voce. Mi riferisco a due punti fondamentali: l'udienza di programma e la riduzione del periodo feriale. La norma sull'udienza di programma non è una norma inutile o, come è stata chiamata ieri in quest'Aula, una norma canzonatoria.

È una norma che ridà il governo del procedimento alle parti e al magistrato e assegna loro la responsabilità dei tempi del processo. Parlate di lotta alle corporazioni, di efficienza, e poi dite di no a una norma che restituisce efficienza, dà tempi certi nella decisione e lotta contro privilegi corporativi.

C'è poi la norma sulla riduzione del periodo feriale. Ministro Brunetta, mi ascolti, ieri non era in Aula: la sua maggioranza ha respinto una norma di riforma del codice di procedura civile che avrebbe consentito in un anno la celebrazione di 60 mila udienze in più. Questa è una politica della ragionevole durata del processo? È una politica nell'interesse dei cittadini? No, questa è una politica che guarda alle corporazioni, all'azione di lobbismo che è stata fatta per farvi fare marcia indietro su una norma che avevate proposto voi. Su questo, non ho ascoltato nessuna motivazione fondata.

Parlavo delle luci: le abbiamo individuate nell'articolo 58, l'intervento sul regolamento di competenza, e in altri interventi. Erano tutte norme che avete copiato dalle proposte del Governo Prodi. Anzi, c'è di più, e la vostra sordità al dialogo e al confronto è, francamente, assolutamente incomprensibile: avete respinto gli emendamenti che avevamo proposto e che voi, nella scorsa legislatura, nella Commissione giustizia del Senato, avevate condiviso.

Ma veniamo alle ombre di questo provvedimento. Oltre alle ombre determinate dalle mancanze che ho indicato, non so se posso essere rimesso in termini per ricordare al Ministro Alfano come la mancanza dell'udienza di programma e la sua contrarietà alla riduzione del periodo feriale, oltre ad essere in evidente contraddizione con la sua politica annunciata, sono una sconfitta e una caduta di prestigio della maggioranza di fronte all'azione lobbistica e alla tutela di posizioni corporative. Non ci si riempia la bocca, signor Ministro, di lotta a queste storture, quando vengono respinte norme che servirebbero a combatterle.

Avremmo voluto collaborare; abbiamo fatto di tutto in Commissione e in Aula per arrivare ad un testo che fosse il migliore possibile. Questa è stata un'occasione mancata, e saremo costretti dalla vostra sordità a votare contro questo provvedimento, perché sulla testimonianza scritta e sul filtro in Cassazione avete voluto intraprendere una strada che, probabilmente, porterà il processo civile su un ulteriore e grave binario morto.

Sul filtro in Cassazione, signor Ministro, lei ieri ha ricevuto una sconfitta durissima dal Parlamento. Il Parlamento si è riappropriato della possibilità di decidere rispetto a decisioni prese fuori da quest'Aula per istituti che sono assolutamente distonici, per come li avete proposti, rispetto al nostro ordinamento giuridico.

La nostra proposta l'avevamo fatta, eravamo disposti a discutere. Bastava discutere per qualche ora e avremmo raggiunto un punto di equilibrio. Adesso, grazie alla vostra protervia, rischiamo di perdere l'occasione di dare alla Cassazione uno strumento necessario e indispensabile per fare da filtro.

Ma credo, e mi avvio alla conclusione, che la vostra sordità su una materia quale la procedura civile, dove non ci sarebbe necessità di dividersi e dove la stella polare dell'efficienza e dei diritti dei cittadini non può essere negata da nessuno, sia determinata solo dal fatto che in materia di giustizia volete andare avanti da soli, perché la vostra finalità è quella di mettere sotto controllo la magistratura e di diminuire i sistemi di controllo e di garanzia.

Questa non è purtroppo la nostra ossessione: purtroppo è la realtà che ci dimostrate ogni giorno. Per questo e per altri motivi voteremo contro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paniz. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ. Signor Presidente e colleghi, portiamo alla votazione finale, in soli quattro mesi di vita di questo Parlamento, un provvedimento significativo e voluto dai nostri cittadini. Un provvedimento che si inserisce in un filone di ampio peso interventista, del quale questo Governo ha già dato prove molto concrete: pensiamo a come abbiamo risolto il problema dei rifiuti di Napoli, pensiamo a come abbiamo risolto il problema dell'Alitalia, pensiamo a come siamo intervenuti a fronte del settore della sicurezza e dell'esigenza di provvedimenti rapidi e concreti, nell'interesse dei nostri cittadini, pensiamo a come abbiamo operato nel settore dell'economia attraverso la detassazione degli straordinari e l'abolizione dell'ICI, e così via. Interventi concreti, interventi immediati, interventi rapidi. Questo è il succo del discorso, piaccia o non piaccia.

Certo, chi ha la responsabilità del Governo, chi ha la responsabilità del peso delle riforme, sa perfettamente che quando si interviene si deve intervenire in maniera drastica, in maniera molte volte non gradita a certe lobby, ma si deve intervenire, perché il dovere di chi governa è di assumere dei provvedimenti. Questo è quello che è avvenuto nel recente passato di vita di questo Governo, questo è quello che interviene col provvedimento in esame in materia di competitività. Ed è significativo che, in un provvedimento che parla di competitività, sia stata inserita la parte che costituisce la modifica del codice di procedura civile: una parte sulla quale si sono appuntati strali francamente del tutto ingiustificati. È inutile non controllare i dati a disposizione, perché sono gli unici che ci permettono di dare ai cittadini una risposta concreta e significativa. Il succo del discorso è perfettamente evidenziato da un sondaggio che Renato Mannheimer ha pubblicato sul Corriere della sera del 21 settembre scorso: ben 70 cittadini su 100 sono stati chiari nel dire che volevano una riforma del settore della giustizia, ritenendo insoddisfacente il quadro attuale del sistema giudiziario, e solo una trentina hanno dichiarato di sentirsi soddisfatti dal regime attuale. Questo dato, che è assolutamente confortante rispetto ai numeri delle maggioranze elettorali dei quali disponeva questo Governo, conferma che molti elettori del centrosinistra si allineano con le scelte del Governo, si allineano con la volontà di intervenire in maniera molto precisa su un tema, quello della giustizia, che costituisce un ganglio essenziale, vitale per la competitività e per l'economia del nostro Paese.

Non è senza ragione che un processo in Italia, per arrivare a sentenza nel 1995 impiegava 3.075 giorni, e dieci anni dopo, dopo decine di modifiche e di interventi, invece che impiegare meno giorni ne impiega addirittura un centinaio di più, 3.175. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le riforme tentate in passato non sono riuscite a produrre dei risultati efficaci nel nostro sistema. È inutile gettare strali nei confronti di una scelta molto precisa, come quella di istituire un filtro per i procedimenti della Cassazione, quando è fuor di dubbio che l'Italia è l'unico Paese che non ha in questo momento filtro di sorta per il giudizio di legittimità, quando in dieci anni il numero dei procedimenti in Cassazione è passato da 52 mila a oltre 150 mila, triplicando il numero degli interventi richiesti ai giudici del supremo collegio. Questi sono i dati di fatto.

Qualcuno ha discusso sul metodo, qualcun altro ha discusso sul merito del provvedimento in esame. Si è detto che è stata espropriata la Commissione giustizia di propri ruoli istituzionali. Caro onorevole Tenaglia, non mi sento affatto impoverito per non aver dato più di tanto un contributo al provvedimento!

Mi sento arricchito da questo provvedimento perché so che con queste disposizioni si arricchisce il nostro Paese, e mi interessa poco che qualche parola in più della Commissione giustizia avrebbe potuto portare a dei risultati che sono già, in maniera concreta, utili per la competitività di questo Paese.

È inutile andare a discutere delle frasi negative dette da qualcuno, controlliamo piuttosto i dati positivi. Controlliamo ciò che ha detto l'Associazione nazionale magistrati in un comunicato di ieri sera, quando ha valorizzato gli elementi concreti che questo provvedimento contiene nel settore giustizia per consentire al nostro Paese di crescere ulteriormente in un settore che è, obiettivamente, fermo da tempo. Guardiamo a ciò che ha detto il Consiglio superiore della magistratura.

Accanto ad alcuni elementi di criticità, che vanno giustamente evidenziati in qualsiasi provvedimento, vi sono anche dati fortemente positivi per la capacità del Governo di intervenire, in tempi estremamente stretti, di fronte ad un settore che imponeva interventi altrettanto rapidi: a estreme situazioni di disagio, quindi, ha corrisposto la necessità di estremi, importanti, utili, tempestivi interventi. Ed è ciò che qui è stato fatto!

Si è parlato del merito del provvedimento, ma ho già ricordato come la Suprema Corte in dieci anni si sia trovata il triplo dei procedimenti sui quali dover intervenire. Già ho ricordato come lo stesso presidente emerito della suprema Corte, Mirabelli - e con lui, anche il presidente attuale Vincenzo Carbone - abbia invitato il legislatore ad intervenire esplicitamente in questa materia.

Né posso dimenticare che la Banca d'Italia, in un recente studio, ha ricordato come da novecentodue giorni di durata di un procedimento si è passati ad una triplicazione dei tempi nell'arco di pochissimi anni: ciò vuol dire che il Governo aveva la necessità di un intervento assolutamente rapido ed estremamente concreto.

Si è detto che abbiamo copiato qualcuno di questi interventi da proposte che erano state già elaborate nella scorsa legislatura. Benissimo, ne prendiamo atto molto volentieri: siamo passati dall'esame delle parole all'esame dei fatti, abbiamo copiato, se vogliamo, bene, perché siamo riusciti ad intervenire con provvedimenti concreti. La nostra politica non è infatti quella delle chiacchiere e delle parole, ma è la politica dei fatti! Il provvedimento in esame si inserisce in quel contesto di iniziative che hanno perfettamente presente solo questo obiettivo.

Non ci interessa che qualcuno ci critichi, perché non abbiamo discusso abbastanza, ci interessa che il Paese sia con noi ed apprezzi il fatto che abbiamo la capacità di intervenire tempestivamente.

Siamo al 2 ottobre, a quattro mesi circa dall'inizio di questa legislatura, e per la prima volta ci troviamo con una riforma organica in un settore determinante per la vita economica del Paese. Il settore della giustizia non è estraneo alla competitività di un Paese, ma ne fa parte integrante e noi siamo assolutamente orgogliosi di arrivare con il nostro voto favorevole a dare una risposta tempestiva e concreta al nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

(Correzioni di forma - A.C. 1441-bis-A)

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, come lei giustamente ha fatto riferimento, vi sono delle proposte di correzione di forma. A nome del Comitato dei diciotto, propongo all'Assemblea le seguenti correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento: all'articolo 28, comma 4, le parole: «il termine per l'inizio dell'attività decorre» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività può essere iniziata»; al comma 5, dopo le parole: «nel termine di trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data della presentazione della dichiarazione»; all'articolo 30, comma 1, lettera e), le parole: «entro il limite dei minori oneri accertati derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante»; all'articolo 40, alla rubrica le parole: «e sulle collaborazioni autonome» sono sostituite dalle seguenti: «dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale»;

prima dell'articolo 62-bis, le parole: «Capo VIII-bis, Delega al Governo per l'adozione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale» sono soppresse; prima dell'articolo 73, sono inserite le parole: «Capo X, Attuazione del federalismo». La divisione in titoli degli articoli del disegno di legge è soppressa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal presidente Bruno, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, si intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

(Coordinamento formale - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 1441-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge, n. 1441-bis-A, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, del 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008)», di cui si è testé concluso l'esame (1441-bis-A):

Presenti 520

Votanti 489

Astenuti 31

Maggioranza 245

Hanno votato 279

Hanno votato no 210

(La Camera approva - Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania - Vedi votazioni)


 


Allegato A

 

Seduta n. 59 di giovedì 2 ottobre 2008

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, DA 22 A 24, 31, 32, DA 37 A 39, DA 65 A 67 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-BIS-A)

A.C. 1441-bis-A - Ordini del giorno


ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

uno stato di disagio e di profonda crisi economica caratterizza da molti anni le comunità e i territori del Sannio e dell'Irpinia della Campania interna, alimentando per questo motivo un notevole flusso migratorio verso le regioni del Nord e depotenziando fortemente le attività produttive endogene;

i comuni, le province e gli enti territoriali sovracomunali delle aree richiamate sopra registrano notevoli difficoltà nella gestione di poche risorse regionali e nazionali rischiando di non adempiere perfino alla normale attività istituzionale compromettendo così la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e comunitaria;

è necessario dare una notevole svolta alle grame e modeste economie delle aree della Campania interna che vivono un livello di depressione economica e finanziaria che impedisce lo sviluppo, l'impegno nelle attività lavorative delle giovani generazioni e la realizzazione di una efficiente rete infrastrutturale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a prevedere l'istituzione, nell'ambito del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di un apposito capitolo robustamente dotato di risorse finanziarie per avviare lo studio e procedere successivamente all'attuazione di un piano generale di reti infrastrutturali per i territori del Sannio e dell'Irpinia della Campania interna, fortemente debilitati e carenti.

9/1441-bis-A/1. Mario Pepe (PD).

 

La Camera,

premesso che:

uno stato di disagio e di profonda crisi economica caratterizza da molti anni le comunità e i territori del Sannio e dell'Irpinia della Campania interna, alimentando per questo motivo un notevole flusso migratorio verso le regioni del Nord e depotenziando fortemente le attività produttive endogene;

i comuni, le province e gli enti territoriali sovracomunali delle aree richiamate sopra registrano notevoli difficoltànella gestione di poche risorse regionali e nazionali rischiando di non adempiere perfino alla normale attività istituzionale compromettendo così la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e comunitaria;

è necessario dare una notevole svolta alle grame e modeste economie delle aree della Campania interna che vivono un livello di depressione economica e finanziaria che impedisce lo sviluppo, l'impegno nelle attività lavorative delle giovani generazioni e la realizzazione di una efficiente rete infrastrutturale,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative volte a prevedere l'istituzione, nell'ambito del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di un apposito capitolo robustamente dotato di risorse finanziarie per avviare lo studio e procedere successivamente all'attuazione di un piano generale di reti infrastrutturali per i territori del Sannio e dell'Irpinia della Campania interna, fortemente debilitati e carenti.

9/1441-bis-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PD).

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 46 del disegno di legge in esame prevede che il Governo entro dodici mesi adotti uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione di alcuni enti tra i quali figura il Centro di formazione studi (FORMEZ);

il FORMEZ è un centro di formazione che accompagna le amministrazioni pubbliche e in particolare le amministrazioni regionali e locali nei progetti di innovazione organizzativa che sviluppano l'efficacia delle politiche locali e sostiene la crescita della competitività dei territori e quindi dell'intero Paese;

il FORMEZ è l'unica delle agenzie impegnate nell'intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno ad essere sopravvissuta alla riforma avvenuta nel 1999 che ne ha ridefinito il profilo e la missione, infatti ogni anno sono numerosi i progetti assegnati all'istituto;

il FORMEZ nel corso della sua attività ha garantito la formazione rispetto a temi rilevanti quali l'innovazione amministrativa, la comunicazione pubblica nonché l'ausilio al Ministero degli affari esteri, alla Commissione europea e delle agenzie internazionali;

le sedi decentrate del FORMEZ rappresentano punti di eccellenza che possono e debbono continuare ad essere tali;

lo scorso 2 luglio si è svolta a Marsiglia la Conferenza Euromediterranea per giungere ad una maggiore integrazione della Regione Mediterranea per la facilitazione degli scambi commerciali e semplificare gli investimenti economici;

la Conferenza Euromediterranea, alla quale ha fatto seguito una riunione dei primi ministri europei sullo stesso argomento, è stata un'occasione formidabile per lo sviluppo di rapporti economici dando sostanza al percorso di costituzione dell'Unione per il Mediterraneo;

il Mezzogiorno per la sua posizione geografica ha nel contesto del Mediterraneo un indubbio privilegio che deve tramutarsi in un ruolo strategico negli scambi commerciali di prodotti agricoli, industriali e per i servizi;

il FORMEZ nel quadro del rinnovato impegno nel percorso dell'Unione per il Mediterraneo e soprattutto per il valore che questi può rivestire per le regioni e le amministrazioni locali del Sud può e deve essere un valido ausilio e sostegno per qualificare l'azione e l'efficacia delle iniziative delle citate amministrazioni,

impegna il Governo

al fine di evitare che la riorganizzazione del FORMEZ disperda le eccellenti competenzenella formazione delle pubbliche amministrazioni in particolare del Mezzogiorno, anche tenendo conto degli spazi che si aprono nel percorso riavviato con la Conferenza di Marsiglia, ad utilizzare il Centro di formazione studi nell'ambito dei progetti e dei percorsi previsti dall'Unione per il Mediterraneo a sostegno delle amministrazioni locali del Mezzogiorno.

9/1441-bis-A/2. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 25-bis del disegno di legge in esame prevede misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari;

la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria, insieme alle operazioni di semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, richiederanno un apposito regolamento emanato su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa;

è prevista l'abrogazione di specifiche norme relative alle gestione operativa delle sedi diplomatiche e consolari all'estero, in particolare:

a) l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

ad informare preliminarmente, e non solo in sede di parere, il Parlamento e le Commissioni competenti sui contenuti degli appositi decreti e regolamenti, prima della loro emanazione;

ad informare il Parlamento e le Commissioni competenti su tutte le nuove disposizioni che il Ministero degli affari esteri si appresta ad emanare in ottemperanza alle norme sulla semplificazione amministrativa.

9/1441-bis-A/3. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Porta, Garavini, Narducci.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 25-bis del disegno di legge in esame prevede misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari;

la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria, insieme alle operazioni di semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, richiederanno un apposito regolamento emanato su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa;

è prevista l'abrogazione di specifiche norme relative alle gestione operativa delle sedi diplomatiche e consolari all'estero, in particolare:

a) l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive modificazioni,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento e le Commissioni competenti su tutte le nuove disposizioni che il Ministero degli affari esteri si appresta ad emanare in ottemperanza alle norme sulla semplificazione amministrativa.

9/1441-bis-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Porta, Garavini, Narducci.

La Camera,

premesso che:

con riferimento all'articolo 30, commi 1 e 2, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

nell'ambito degli esercizi farmaceutici di vicinato (parafarmacie), in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è obbligatoria, per la dispensazione dei farmaci, la presenza di un farmacista abilitato all'esercizio della professione;

nell'ambito dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, entrato in vigore il 23 marzo 2005, sono già previste forme di interazione telematica tra questi e le strutture pubbliche e/o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale erogatrici di prestazioni sanitarie, al fine di garantire ai cittadini livelli assistenziali ottimali;

in particolare, tali indicazioni si possono rinvenire nei seguenti articoli del suddetto Accordo: articolo 14, comma 4 lettera c); articolo 54, comma 2, lettere a) e g); articolo54, comma 9, lettera c),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'erogazione dei servizi di carattere socio-sanitari previsti all'articolo 30, comma 1, del disegno di legge in esame sia estesa ai farmacisti che esercitano la professione nell'ambito degli esercizi farmaceutici di vicinato (parafarmacie), con particolare riferimento a quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) e ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle lettere c), d) ed e).

9/1441-bis-A/4. Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Lulli, Della Vedova, Gava, Cazzola, Costa, Lehner, Nizzi, Mario Pepe (PdL).

 

La Camera,

premesso che:

l'organizzazione degli uffici e la riqualificazione del personale amministrativo sono profili essenziali e prioritari peril recupero di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale in ambito civilistico;

appare pertanto opportuno individuare le idonee soluzioni all'annoso problema che affligge il personale amministrativo della giustizia civile in ragione della sua omessa riqualificazione, peraltro già definita da tempo in tutti gli altri settori dell'amministrazione dello Stato;

in particolare, la strutturazione per profili professionali e posizioni economiche del personale giudiziario è stata pensata per altri tempi con una grande massa del vecchio personale d'ordine (gli operatori), una scarsa presenza del personale tecnico (esperti informatici, analisti di organizzazione, contabili) ed un generale appiattimento verso il basso, non tenendo conto non solo delle nuove necessità tecnologiche, ma della fortissima necessità negli uffici di personale di elevata qualificazione che possa essere interfaccia del magistrato e relazionarsi con gli avvocati e gli utenti;

l'approvazione del disegno di legge in esame vedrà, per l'ennesima volta, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie far fronte ad una emergenza normativa senza alcun riconoscimento né giuridico né economico, ciò in aggiunta all'ordinaria attività lavorativa che è già difficilmente affrontabile con le carenze di organico e di mezzi propri dell'amministrazione giudiziaria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare, nell'ambito dei provvedimenti legislativi in materia (riforma del processo civile), le soluzioni adeguate per definire un'efficace riqualificazione per il personale amministrativo della giustizia civile oltre ad una profonda riorganizzazione e rigenerazione delle risorse umane oggi disponibili, il tutto in un'ottica di generale recupero di efficienza secondo quanto suggerisce nel suo «programma quadro» la Commissione Europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa.

9/1441-bis-A/5. Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi.

 

La Camera,

premesso che:

l'inefficiente gestione dei servizi di cancelleria forniti agli operatori giuridici impegnati nella pratica amministrazione della giustizia costituisce un fatto notorio verificabile da chiunque nella pratica quotidiana ed obbliga spesso gli operatori medesimi all'esecuzione di attività formalistiche che si rivelano spesso inutili, sia alla gestione pratica del processo, sia a fornire garanzie ai destinatari;

ciò accade, particolarmente, nella fase di certificazione e rilascio delle copie, autentiche e non autentiche, di tutti gli atti interni al processo;

appare dunque necessario garantire maggiore efficacia ed efficienza e semplificare gli adempimenti formali e le attività delle cancellerie della giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, così da facilitare il lavoro dei professionisti che si occupano dell'amministrazione della giustizia, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari, con importanti benefici sull'efficienza della macchina giudiziaria;

si tratta inoltre di innovazioni assolutamente a «costo zero» per lo Stato e il Ministero, che inoltre potranno comportare l'introduzione di contributi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad inserire, nell'ambito dei provvedimenti legislativi in tema di riforma della giustizia civile, idonee disposizioni dirette ad affidare agli avvocati e alle altri parti del processo civile, amministrativo e tributario, il potere di certificare le copie fotostatiche di atti, verbali e documenti di un fascicolo processuale come conformi all'originale, sotto pena, in caso di certificazione infedele, di gravi sanzioni sia all'interno del processo, che disciplinari,prevedendo inoltre che sia il professionista stesso ad assolvere gli obblighi fiscali previsti per le copie, sotto la sua personale responsabilità, nel momento in cui provvede alla certificazione.

9/1441-bis-A/6. Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Zamparutti, Farina Coscioni, Mantini.

 

La Camera,

premesso che:

l'inefficiente gestione dei servizi di cancelleria forniti agli operatori giuridici impegnati nella pratica amministrazione della giustizia costituisce un fatto notorio verificabile da chiunque nella pratica quotidiana ed obbliga spesso gli operatori medesimi all'esecuzione di attività formalistiche che si rivelano spesso inutili, sia alla gestione pratica del processo, sia a fornire garanzie ai destinatari;

ciò accade, particolarmente, nella fase di certificazione e rilascio delle copie, autentiche e non autentiche, di tutti gli atti interni al processo;

appare dunque necessario garantire maggiore efficacia ed efficienza e semplificare gli adempimenti formali e le attività delle cancellerie della giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, così da facilitare il lavoro dei professionisti che si occupano dell'amministrazione della giustizia, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari, con importanti benefici sull'efficienza della macchina giudiziaria;

si tratta inoltre di innovazioni assolutamente a «costo zero» per lo Stato e il Ministero, che inoltre potranno comportare l'introduzione di contributi,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte ad inserire, nell'ambito dei provvedimenti legislativi in tema di riforma della giustizia civile, idonee disposizioni dirette ad affidare agli avvocati e alle altri parti del processo civile, amministrativo e tributario, il potere di certificare le copie fotostatiche di atti, verbali e documenti di un fascicolo processuale come conformi all'originale, sotto pena, in caso di certificazione infedele, di gravi sanzioni sia all'interno del processo, che disciplinari, prevedendo inoltre che sia il professionista stesso ad assolvere gli obblighi fiscali previsti per le copie, sotto la sua personale responsabilità, nel momento in cui provvede alla certificazione.

9/1441-bis-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Zamparutti, Farina Coscioni, Mantini.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 33 del disegno di legge in esame prevede che il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emani, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto per definire le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali relative agli interventi a sostegno della cooperazione e dei processi di pace all'estero;

il citato articolo 33 indica espressamente, alla lettera a), il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, che prevede un intervento di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi esteri, fra cui l'Afghanistan, l'Iraq, il Libano, il Sudan, la Somalia e la Repubblica democratica del Congo;

l'articolo 33 del disegno di legge 1441-bis-A alla successiva lettera b) prevede la possibilità che il decreto sia esteso anche ad ulteriori aree al fine di superare le criticità di natura umanitaria, sociale o economica;

la Commissione affari esteri e comunitari della Camera ha espresso parere favorevole sul provvedimento con la richiestadi modificare, all'articolo 33, comma 1, lettera b), la nozione di criticità nel senso di considerare quelle di carattere emergenziale o di natura umanitaria;

le organizzazioni sindacali, anche attraverso i loro patronati, hanno sedi all'estero e hanno promosso - spesso in sinergia con le associazioni datoriali - progetti di cooperazione internazionale;

le organizzazioni non governative iscritte nelle tre principali federazioni di coordinamento sono 135, alle quali si aggiungono altre non aderenti;

la cooperazione decentrata di regioni ed enti locali è andata assumendo un ruolo sempre maggiore con un aumento delle risorse finanziarie dedicate,

impegna il Governo

a consultare le parti sociali e le associazioni rappresentative delle organizzazioni non governative che operano nel settore in fase di predisposizione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 33 del disegno di legge in esame.

9/1441-bis-A/7. Di Biagio.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a modificare ed integrare la disciplina della riscossione mediante ruolo per il recupero delle spese di giustizia;

le norme già varate dal Parlamento e dirette a permettere la stabilizzazione della finanza pubblica incidono anche nel settore della giustizia;

il servizio pubblico in questione non potrà che trarre beneficio da un'implementazione della capacità, da parte degli uffici giudiziari, di accelerare il recupero delle somme dovute in seguito all'adozione dei provvedimenti propri dell'attività di competenza;

è auspicabile che l'efficacia dell'azione amministrativa in tale contesto possa essere incrementata, attraverso un processo di maggiore responsabilizzazione degli uffici giudiziari interessati, anche per mezzo del trattenimento delle somme riscosse, sia pure in parte, a livello territoriale;

ciò potrebbe consentire, tra l'altro, una maggiore flessibilità nella gestione degli stessi uffici giudiziari, soprattutto se la parte riservata a livello locale fosse caratterizzata da una discreta autonomia nella spesa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attribuire, anche solo in parte, agli uffici giudiziari locali gli importi riscossi in forza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, favorendo l'avvio di una gestione diretta dei medesimi e aumentando l'autonomia di spesa in funzione della maggiore efficacia nell'azione di riscossione dimostrata in concreto.

9/1441-bis-A/8. Contento.

 

La Camera,

premesso che:

la banda larga si configura come un irrinunciabile strumento per rendere possibile una trasformazione del sistema culturale, economico-sociale e produttivo, senza la quale il Paese rischia di essere escluso dalla competizione internazionale;

gli ultimi dati disponibili, pubblicati dall'Osservatorio per la banda larga, evidenziano che il 12 per cento della popolazione italiana (circa 7 milioni di cittadini) risiede in zone con digital divide infrastrutturale, ovvero in aree dove i collegamenti a banda larga non possono essere realizzati con la tecnologia che oggi è considerata di riferimento per la banda larga, cioè l'ADSL;

le zone con i livelli più elevati di copertura ADSL corrispondono alle aree metropolitane e alle zone del territorio morfologicamente più agevoli da infrastrutturare e sul podio delle regioni italiane c'è la Puglia, con un livello di copertura superiore al 98 per cento;

il presidente di Telecom Italia ha reso noto pochi giorni fa che la diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali della Puglia arriva addirittura al 70 per cento, sopravanzando di molto anche il Centro-Nord (al 61 per cento);

l'indagine condotta dall'Osservatorio per la banda larga ha registrato una copertura inferiore al 5 per cento della popolazione in quasi 4.000 comuni italiani, situati per un terzo in Lombardia e Piemonte;

le aree in digital divide coincidono con le zone a bassa densità di popolazione e ridotte potenzialità economiche, che rendono difficile un'adeguata remunerazione degli investimenti privati e per questo motivo il Governo interviene con risorse integrative per il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese;

il provvedimento in esame destina 800 milioni di euro, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, alla realizzazione di interventi infrastrutturali per l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione, secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale;

sebbene i dati riportati nei punti precedenti evidenzino chiaramente che le aree in digital divide sono presenti su tutto il territorio italiano e soprattutto nei piccoli comuni del Nord, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono assegnate con delibere del CIPE secondo il criterio di ripartizione dell'85 per cento per le aree del Mezzogiorno e del 15 per cento per quelle del Centro-Nord;

molte regioni del Centro e del Nord Italia, sulla base di accordi di programma stipulati con il Ministero delle comunicazioni fra le fine del 2007 e l'inizio del 2008, hanno lavorato molto in questi mesi predisponendo convenzioni operative, piani di sviluppo e modelli di intervento al fine di sfruttare al meglio gli investimenti dello Stato per il dispiegamento di fibra ottica anche nel Centro-Nord come già successo al Sud;

il presidente della Conferenza delle regioni, nell'audizione svoltasi lo scorso 24 settembre presso la IX commissione della Camera dei deputati, ha sottolineato che gli accordi di cui al punto precedente non hanno avuto seguito,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una rimodulazione del riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sulla base dell'attuale grado di copertura nelle diverse zone del territorio italiano, perseguendo una strategia nazionale e regionale coerente con la programmazione e la flessibilità degli interventi.

9/1441-bis-A/9. Buonanno, Montagnoli.

 

La Camera,

premesso che:

il percorso intrapreso per promuovere e supportare i processi di aggregazione dei comuni, a livello locale, relativi alla gestione in unione di determinati servizi locali, è stato finora nel tempo particolarmente articolato;

il primo passo in questa direzione è stato il recepimento del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del decreto legislativo n. 267 del 2000, il secondo passaggio è stato poi la redazione del Programma di riordino territoriale. Riferimento costante resta la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare l'articolo 32, i cui cinque commi definiscono le unioni di comuni inmaniera sintetica, dando la massima flessibilità all'interno di poche regole precise;

l'unione è costituita da due o più comuni che devono essere contigui con un obiettivo chiaro: esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Ciò significa che i singoli comuni si uniscono e delegano alle unioni dei compiti precisi;

l'unione decide al suo interno i regolamenti per la propria organizzazione ed i rapporti con i singoli comuni ed è regolata dai medesimi principi e meccanismi previsti per i comuni, evidenziando che i componenti degli organi non possono eccedere le disposizioni relative ai comuni con la popolazione complessiva delle amministrazioni locali associate. Potere tipico e qualificante fondante delle unioni è la destinazione di tutti gli introiti che derivano da tasse, tariffe e contributi dovuti per i servizi delegati dai comuni;

la realizzazione delle unioni comunali permette di creare delle economie di scala nel dimensionare i servizi e crea le condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono accorpare servizi al fine di ridurre i costi pro-capite e ridurre pro-quota le spese fisse di gestione di alcuni servizi. I costi di gestione degli enti sono solitamente bassi, almeno dovrebbero esserlo, le strutture in linea di principio sono formate da amministratori dei comuni e servizi coperti da entrate dedicate per la maggior parte dei servizi conferiti;

le attuazioni di unioni di comuni sono spesso molto differenti fra di loro: in alcune regioni le forme associate sono state supportate da determinati stanziamenti economici «regionali» secondo criteri ben precisi, in altre regioni tali unioni sono sorte in base agli incentivi economici statali;

si evince, quindi, che il percorso per la promozione di tali forme non è stato omogeneo in tutte le regioni in quanto esse si sono confrontate in primo luogo con vincoli territoriali già stabiliti ed in secondo luogo con strutture e processi associativi già realizzati quali comunità di valli, consorzi di servizio tra comuni o comunità montane. In questo caso, molte regioni hanno operato riconoscendoli come «ambiti ottimali» con interventi sui loro confini allo scopo di facilitarne la gestione. In altri casi si è giunti alla costituzione di «tecnostrutture» con la funzione di fornire assistenza alle forme associate e soprattutto diffondere l'associazionismo presso i comuni non ancora coinvolti. Nelle regioni che erogano incentivi economici, vi è un continuo monitoraggio dei risultati raggiunti dall'unificazione. Sono poche invece le regioni che hanno attuato il programma di riordino territoriale a causa della scarsa integrazione territoriale, per cui risulta abbastanza problematico individuare una politica di riordino omogenea;

in effetti in origine le unioni erano concepite come momento necessario e transitorio di passaggio per lo scioglimento e la conseguente fusione degli enti interessati. L'unione nasceva, pertanto, come istituto preparatorio alla fusione dei piccoli comuni al fine di consentirne una fase di sperimentazione della nuova aggregazione, preparare gradualmente i cittadini e le strutture, verificare la funzionalità e l'efficienza degli organi e dei servizi unificati;

successivamente con il raccordo normativo operato dal testo unico sono sostanzialmente mutate le prospettive e le finalità stesse delle unioni, non più proiettate verso una fusione coatta, ma concretamente incentivate a favorire la creazione di nuove e più efficienti forme di associazionismo fra comuni di minore dimensione demografica. Novità essenziali alla base della nuova disciplina sono l'eliminazione del vincolo della fusione, l'abrogazione del limite dei 5.000 abitanti precedentemente previsto per i comuni partecipanti all'unione, la regolamentazione con decreto del Ministro dell'interno di incentivi statali previsti per la realizzazionedelle unioni e del raggiungimento delle loro finalità, la previsione di interventi regionali aggiuntivi;

l'unione è diventata così una concreta alternativa alle convenzioni ed ai consorzi;

qualsiasi comune, di qualsiasi dimensione demografica, può decidere di creare un unione con altro comune. Per la nascita giuridica dell'ente basta l'approvazione nel medesimo testo deliberativo dello schema di atto costitutivo e dello statuto;

applicando il vecchio adagio che «l'unione fa la forza» sono già 1.400 i municipi italiani che si sono alleati in quasi 300 «unioni intercomunali», rappresentative di una popolazione di 4,4 milioni di abitanti. Alleanze fra «piccoli» che permettono di abbattere gli sprechi e migliorare i servizi offerti ai cittadini, dando seguito e concretezza a quel vento di riordino degli enti locali che mira alla razionalizzazione dell'assetto istituzionale del Paese;

in prospettiva, le unioni di comuni devono trovare, come ha ricordato anche l'Anci, un vero e proprio «modello di riferimento nazionale», un architrave del futuro sistema delle autonomie locali in Italia;

il compito dovrebbe essere quello di definire un quadro di riferimento organico, stabile e di tenuta proprio a livello nazionale per garantire, come è stato ricordato, l'integrità stessa della Repubblica delle autonomie e uno sviluppo armonico delle risorse evitando ripercussioni negative per le popolazioni locali in relazione a nuovi assetti eccessivamente differenziati quanto incerti e, a volte, disegnati in modo del tutto disorganico;

occorre puntare sul principio dell'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni attraverso coerenti politiche di promozione predisponendo una riforma organica, seria e coraggiosa capace di evitare i rischi di una costante sovrapposizione con le normative regionali;

nel provvedimento al nostro esame non appare delineata una scelta di questo tipo;

l'ipotesi di fondere i piccoli comuni è irrealizzabile per tutta una serie di ragioni anche storico-politiche, tuttavia, dobbiamo essere capaci di fornire delle soluzioni. Un punto di partenza inteso anche come principio di riferimento costante e strumento di omogeneizzazione, potrebbe essere l'obbligatorietà della messa in comune, attraverso l'unione dei comuni, o anche le convenzioni di comuni, non di singole attività, ma di tutti i servizi generali che il comune fornisce (ad esempio: l'anagrafe, il servizio tecnico, la sicurezza, la contabilità), stabilendo una soglia minima di cittadini amministrati compatibile con i costi fissi che questo tipo di attività richiede,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi rapidi per predisporre una riforma organica della disciplina relativa alle convenzioni, alle unioni ed ai consorzi tra comuni, che tenga conto della possibilità di rendere obbligatorio il ricorso a tali strumenti per quei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti.

9/1441-bis-A/10. Borghesi.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni volte a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza, dell'incompatibilità del giudice, della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa, dell'assunzione della prova testimoniale periscritto, della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione, della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale, del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono, nel loro complesso ad eccezione di quanto di seguito precisato, apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

appare auspicabile, con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, un'ulteriore riflessione che porti alla precisazione dei limiti della discrezionalità spettante al collegio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché l'esplicito riferimento al rispetto del principio del contraddittorio;

appare altresì auspicabile, con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, un ulteriore approfondimento in chiave di semplificazione procedurale, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio,

impegna il Governo:

a valutare le adeguate iniziative normative al fine di apportare le opportune integrazioni all'articolo 53-bis, comma 2, per garantire il principio del contraddittorio;

ad apportare chiarimenti e precisazioni in merito al nuovo istituto della testimonianza scritta.

9/1441-bis-A/11. Palomba.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, con il Capo IV, reca disposizioni in materia di infrastrutture senza affrontare in materia adeguata la problematica della gestione delle autostrade dopo le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, il 4 luglio scorso, le implicazioni negative per l'assetto del mercato del contenuto dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che interviene sulla regolamentazione del settore autostradale;

l'Autorità si sofferma, in particolare, su due elementi:

1) l'assenza di spazio lasciato «alla concorrenza per il mercato almeno per le tratte non ancora realizzate e per l'ampliamento della rete autostradale»;

2) «gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali»;

il citato articolo 8-duodecies del decreto-legge n. 59 del 2008 prevede l'approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione con ANAS, già sottoscritti dalle società autostradali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (8 aprile 2008). L'attuale convenzione tra Anas e le società autostradali sottrae di fatto fino al 2038 (se non ci saranno ulteriori proroghe) al meccanismo concorrenziale la parte più rilevante della rete autostradale italiana in essere e di futura realizzazione;

l'Autorità segnala le profonde differenze con la formula di adeguamento tariffario finora vigente per il sistema autostradale previsto dalla convenzione citata. Precedentemente si prevedeva un meccanismo che incorporava nelle tariffe autostradali anche dei coefficienti, rivedibili ogni 5 anni, che tenevano conto della qualità e dell'efficienza del servizio al fine di incentivare l'impresa a comportamenti virtuosi in tema di investimenti e riduzioni dei costi. Ora si lega la variazione tariffaria al 70 per cento dell'inflazione, prescindendo dal livello di redditività del concessionario e della sua capacità di effettuare recuperi di produttività. A questo 70 per cento si aggiunge un'ulteriore incremento - il fattore K - che garantisce la remunerazione per gli investimenti futuri non ancora inseriti nel piano finanziario;

in poche parole, nessuna concorrenza e nessun rischio imprenditoriale, il tutto a spese degli utenti;

le tariffe autostradali, incidendo, nel nostro Paese, sul trasporto di merci e di persone in maniera cospicua, non sono elemento secondario nel determinare l'incremento generale del costo della vita,

impegna il Governo

fatte salve le prerogative del Parlamento, ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, per ricondurre il settore autostradale nelle regole del mercato, al fine di ottenere un maggiore e fattivo impegno da parte delle ditte concessionarie in merito agli investimenti e per il contenimento delle tariffe.

9/1441-bis-A/12. Misiti, Borghesi.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame reca norme che rivedono in modo consistente il ruolo e i servizi offerti dalle farmacie;

le disposizioni suddette ridisegnano infatti funzioni e compiti del farmacista, che di fatto si troverà ad affiancare le ASL in ambiti finora di loro esclusiva competenza, attraverso l'erogazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria;

dette disposizioni dovrebbero consentire di distribuire e offrire servizi e assistenza in ambito sanitario in maniera certamente più capillare al cittadino;

attualmente alcuni particolari farmaci vengono distribuiti direttamente dalle ASL solo in alcune regioni, e ciò comporta che, in altre zone del Paese, un cittadino debba ritirare il farmaco a diversi chilometri di distanza da casa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere - nell'ambito di norme concordate a livello regionale e definite a livello nazionale - la distribuzione attraverso le farmacie dei farmaci attualmente acquistati e distribuiti direttamente dalle ASL, in modo da poter offrire uguale assistenza farmaceutica su tutto il territorio nazionale, senza che ne derivino maggiori oneri per le ASL, né tantomeno per il cittadino.

9/1441-bis-A/13. Palagiano.

 

La Camera,

premesso che:

al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istituisce la «Banca del Mezzogiorno Spa» anche al fine di dotare il Sud d'Italia di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati e, dopo decenni di mancato sviluppo, di contribuire a superare il divario socio-economico che affligge le regioni meridionali;

il comma 3 del suddetto articolo fissa i principi a cui dovrà uniformarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, che dovrà disciplinare i criteri per la redazione dello statuto, le modalitàdi composizione dell'azionariato della Banca, le modalità per provvedere all'acquisizione di marchi e di denominazioni;

allo stesso comma in particolare si prevede che la Banca possa accedere, secondo le modalità dettate dall'emanando decreto ministeriale, ai fondi ed ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate prestate da organismi sopranazionali;

alla luce di tali premesse appare ovvio che l'intera disposizione è diretta a creare una banca radicata nel territorio meridionale, espressione della classe imprenditoriale locale, che sia in grado di praticare una politica selettiva del credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli, facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso,

impegna il Governo

a prevedere che l'emanando decreto di attuazione delle norme disciplinari della «Banca del Mezzogiorno Spa» non si limiti a sancire che la stessa abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno, ma anche che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese ed al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (obiettivo «Convergenza»).

9/1441-bis-A/15. Lombardo, Lo Monte, Commercio, Latteri, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate;

a tal fine, il comma 1 stabilisce che il Governo, nel rispetto delle competenze regionali, definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

il suddetto Fondo, istituito dall'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003, è destinato al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia s.p.a (Infratel Italia);

con la legge finanziaria 2007 sono state incrementate le risorse assegnate a tale Fondo nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, e si è prevista l'attribuzione di ulteriori 50 milioni - sulla base di un'apposita delibera del CIPE - a beneficio del Ministero delle comunicazioni, destinati a sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il suddetto Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, e con la successiva legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 299), è stato disposto un incremento, pari a 50 milioni di euro per il 2008, della dotazione del Fondo, nell'ambito del sostegno alla realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

a garantire che, in sede di ripartizione della dotazione di cui all'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame, pari a 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), l'85 per cento delle risorse dello stesso venga destinato esclusivamente alle regioni del Mezzogiorno.

9/1441-bis-A/16. Lo Monte, Commercio, Lombardo, Latteri, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli.

 

La Camera,

premesso che:

i principali indicatori economici e statistici sull'economia del Mezzogiorno confermano un divario di crescita a sfavore delle aree meridionali del Paese, crescendo nel periodo 2000-2008 ad un tasso medio annuo dello 0,7 per cento contro l'1,2 per cento del Centro-Nord: sette anni di crescita del Sud inferiore di mezzo punto all'anno;

le prime informazioni relative al 2009 confermano le prospettive di un ulteriore peggioramento e indicano la tendenza verso la crescita zero dell'economia meridionale;

in tale contesto le scelte per il Mezzogiorno contenute nella manovra del Governo appaiono del tutto insufficienti, essendo il dato dominante l'assenza del riequilibrio territoriale tra Mezzogiorno e Centro Nord;

la manovra per il 2009 appare caratterizzata da una profonda rimodulazione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, sia di quelle residue sia di quelle derivanti dalla programmazione 2007-2013. All'interno di essa , infatti, gli obiettivi di contenimento della spesa vengono perseguiti soprattutto mediante la riduzione degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno (tale è infatti la spesa del FAS), attraverso la revoca dei programmi FAS nazionali del periodo 2007-2013 non ancora approvati, la concentrazione delle risorse in un fondo per gli interventi infrastrutturali e la riprogrammazione delle risorse «liberate», il tutto proprio nel momento in cui sarebbe viceversa opportuno al Sud un intervento anticiclico per l'ammodernamento delle reti infrastrutturali e per la valorizzazione delle risorse umane;

inoltre un'eccessiva centralizzazione, spostando risorse dalle regioni del Mezzogiorno verso altre aree del Paese, appare contraddittoria con lo stesso percorso del federalismo fiscale;

il reiterato mancato rispetto, in futuri atti del Governo, della chiave di riparto territoriale dei fondi FAS, adottata fin dal 1999, ridurrebbe ulteriormente le risorse a disposizione del Mezzogiorno, vanificando lo sforzo di razionalizzazione della politica regionale unitaria. Diventa pertanto ineludibile che le risorse in tal modo rimodulate rispettino, anche per quanto riguarda le cosiddette risorse liberate del precedente ciclo si programmazione, la chiave di riparto per le assegnazioni territoriali (85 per cento al Mezzogiorno, 15 per cento al Centro Nord), quote che, derivando dall'applicazione di un metodo basato su chiari indicatori statistici che riflettono gli obiettivi di riequilibrio e di riduzione dei divari, tengono conto delle criticità individuate nei documenti strategici propri del nuovo ciclo di programmazione,

impegna il Governo

in tutti i provvedimenti di politica economico-finanziaria, a prevedere esplicitamente il rispetto della chiave di riparto della dotazione del Fondo, mantenendo ferma la destinazione territoriale già in essere dell'85 per cento dei fondi FAS ai territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (obiettivo «Convergenza») e del 15 per cento ai territori del Centro-Nord.

9/1441-bis-A/17. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Latteri, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene varie disposizioni che incidono sulla finanza regionale quali:

a) l'articolo 19, che delinea un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici, stabilendo,al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente;

b) l'articolo 29, che apporta modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della predetta legge che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento;

c) l'articolo 30, volto a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

d) l'articolo 42, recanti modifiche all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata;

il Governo ha fatto circolare il testo di un provvedimento per l'attuazione del federalismo fiscale che dovrebbe razionalizzare la spesa pubblica e riorganizzare l'organizzazione degli enti territoriali, mentre viceversa da un lato non affronta la questione della soppressione degli enti inutili quali le Comunità montane e le Province, e dall'altro riconosce alle sole Regioni a statuto speciale una compartecipazione al gettito delle accise;

è scaduto il 30 settembre scorso il termine che la legge n. 244 del 2007 assegna alle Regioni per razionalizzare le comunità montane; le risorse assegnate dallo Stato alle comunità montane per il triennio 2009-2011 sono state ridotte di 90 milioni di euro con il decreto-legge n. 112 del 2008, riduzione che si aggiunge a quello di 33,4 milioni di euro disposta dalla legge n. 244 del 2007 e che impedirà a molte comunità di fare fronte alle proprie spese;

esistono ben 107 Province, il che comporta spese per gli oltre quattromila incarichi da consigliere e assessore; i bilanci delle Province sono pari a 16 miliardi di euro l'anno e tra il 2000 e il 2005 le Province hanno accresciuto le spese del 65 per cento destinandole in larga misura (quasi 8,5 miliardi) alle spese correnti; in Parlamento giacciono proposte per l'istituzione di 27 nuove Province;

la frammentazione geografica delle Province, la dispersività delle loro funzioni e competenze, la loro difficoltà a inserirsi in un contesto di comando ordinato ed efficace rendono questo livello istituzionale incompatibile con il principio di responsabilità imposto dal federalismo fiscale;

nel testo del disegno di legge sul federalismo fiscale predisposto dal Governo si delinea la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto speciale quote del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio; poiché 5 raffinerie su 6 ubicate nelle Regioni a statuto speciale sono localizzate in Sicilia, la norma consentirebbe a questa Regione di trattenere in loco una buona parte del gettito delle accise sulla benzina raffinata;

l'accisa è una tassa esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto è, cioè, un'imposta alla vendita, non allaproduzione; in pratica, i contribuenti-consumatori di tutta Italia pagherebbero questa imposta che in parte o del tutto andrebbe alla Sicilia; si tratta dell'opposto del principio del federalismo della responsabilità fiscale,

impegna il Governo

fatte salve le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative anche legislative per:

a) sopprimere le Comunità montane prevedendo opportune misure per agevolare la creazione di consorzi tra Comuni ovvero l'unificazione dei Comuni più piccoli;

b) la soppressione delle Province, o comunque una riduzione drastica del loro numero, a partire dall'abolizione delle Province che insistono sulle aree nelle quali si prevede l'istituzione delle nove città metropolitane;

c) estendere a tutte le Regioni, incluse quelle a statuto ordinario, la compartecipazione a tributi erariali e accise.

9/1441-bis-A/18. Cambursano, Evangelisti.

 

La Camera,

premesso che:

si prende atto favorevolmente dell'azione intrapresa dal Governo, fin dai primi giorni di attività, per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie italiane, drammaticamente eroso dall'evoluzione del sistema macroeconomico europeo e mondiale, per limitare gli sprechi e gli abusi delle pubbliche amministrazioni, salvaguardando le eccellenze costituite da molti comuni, che agiscono quotidianamente limitando le spese correnti e mantenendo costante la pressione fiscale nei confronti dei propri cittadini;

esistono moltissimi enti, consorzi, società, interamente partecipati da enti locali, che potrebbero essere liquidati, generando enormi risparmi a favore degli enti locali stessi e del sistema finanziario pubblico nel suo complesso;

la liquidazione di detti enti comporta la formazione di plusvalenze derivanti dalla cessione delle proprie partecipazioni e dei propri beni e tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione;

tale assoggettamento a tassazione rende non conveniente la liquidazione di tali enti per gli enti locali proprietari,

impegna il Governo

a valutare di escludere da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni e/o di partecipazioni in caso di liquidazione di enti, consorzi e società interamente partecipate da enti locali.

9/1441-bis-A/19. Bragantini.

 

La Camera,

premesso che:

si prende atto favorevolmente dell'azione intrapresa dal Governo, fin dai primi giorni di attività, per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie italiane, drammaticamente eroso dall'evoluzione del sistema macroeconomico europeo e mondiale, per limitare gli sprechi e gli abusi delle pubbliche amministrazioni, salvaguardando le eccellenze costituite da molti comuni, che agiscono quotidianamente limitando le spese correnti e mantenendo costante la pressione fiscale nei confronti dei propri cittadini;

esistono moltissimi enti, consorzi, società, interamente partecipati da enti locali, che potrebbero essere liquidati, generando enormi risparmi a favore degli enti locali stessi e del sistema finanziario pubblico nel suo complesso;

la liquidazione di detti enti comporta la formazione di plusvalenze derivanti dalla cessione delle proprie partecipazioni e dei propri beni e tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione;

tale assoggettamento a tassazione rende non conveniente la liquidazione di tali enti per gli enti locali proprietari,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di escludere da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni e/o di partecipazioni in caso di liquidazione di enti, consorzi e società interamente partecipate da enti locali.

9/1441-bis-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Bragantini.

 

La Camera,

premesso che:

si prende atto favorevolmente dell'azione intrapresa dal Governo, fin dai primi giorni di attività, per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie italiane, drammaticamente eroso dall'evoluzione del sistema macroeconomico europeo e mondiale;

l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 pone fine, attraverso l'esenzione della prima casa dall'ICI, a quindici anni di ingiusta tassazione di un bene, l'abitazione di proprietà, che, in Italia, oltre ad essere di gran lunga la forma di risparmio più diffusa, costituisce il presupposto economico e culturale per la formazione di nuove famiglie;

il medesimo decreto stabiliva le modalità di rimborso del mancato gettito ICI ai Comuni;

un trasferimento minore rispetto al gettito ICI comporterebbe un'inevitabile diminuzione dei servizi,

impegna il Governo

a verificare il gettito dell'imposta comunale sugli immobili che riguarda la prima casa e ad assicurare l'adeguata copertura, in modo che le minori entrate per i Comuni derivanti dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa siano totalmente compensate.

9/1441-bis-A/20. Negro, Montagnoli.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 35 del provvedimento in esame reca misure in materia di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale;

in particolare tale articolo recepisce la direttiva 2008/6/CE la quale, novellando l'articolo 4 della Direttiva 97/67/CE (Direttiva «postale») stabilisce che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

la garanzia della continuità del servizio universale fornito da Poste Italiane deve corrispondere ad esigenze prioritarie di coesione sociale e territoriale a sostegno di un settore fondamentale per l'economia del Paese, all'interno dello sviluppo del mercato unico europeo, nel quale operano in Italia oltre 150.000 dipendenti su un totale di 1,7 milioni in Europa per un mercato del valore di 90 miliardi di euro;

in tale articolo viene confermato in capo al Ministero delle comunicazioni il ruolo di Autorità di regolamentazione del settore postale, riproponendo la contraddizione del ruolo di controllore-controllato di cui è necessario il superamento per favorire una liberalizzazione del mercato nell'interesse dei cittadini-utenti,

impegna il Governo:

a monitare gli effetti delle disposizioni introdotte e ad assumere conseguentemente un'iniziativa legislativa adeguata affinché le funzioni di regolazione sul mercato postale vengano affidate ad un'Autorità indipendente individuata nell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

ad attivarsi affinché il servizio universale venga fornito su tutto il territorio nazionale, consolidando la presenza e la diffusione degli sportelli postali anche nelle realtà più periferiche, individuando tale servizio come uno dei presidi atti a garantire a tutti i cittadini livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali.

9/1441-bis-A/21. Lovelli, Meta.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 30, del disegno di legge in esame, al comma 6, ridisegna profondamente il ruolo e lo status dei segretari comunali in servizio nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

il testo del citato articolo 30 mentre da un lato contiene significative e positive disposizioni di semplificazione in favore dei comuni minori, dall'altro presenta numerose criticità e profonde contraddizioni riguardo il profilo della figura del segretario comunale, che rischiano, se non adeguatamente risolte, di porre a repentaglio la stessa funzionalità in termini di efficienza ed efficacia degli enti minori;

l'azione riformatrice del legislatore non può svilupparsi in modo disorganico e frazionato sfrondando e modificando qua e là le norme riguardanti i segretari comunali;

il Governo, infatti, ha già più volte annunciato la necessità di affrontare una profonda e complessiva revisione testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ambito ottimale ove attuare una riforma organica del ruolo e dello status dell'intera categoria dei segretari comunali;

nell'affrontare sforzi riformatori così impegnativi, il Governo ed il Parlamento non possono fare a meno di consultare i segretari comunali, oggetto di riforma, ed i rappresentanti delle autonomie locali, soggetti da sempre al servizio delle istituzioni pubbliche locali e perciò in grado di fornire utili «apporti collaborativi» all'elaborazione di un disegno di riforma utile e condiviso dai principali attori,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti negativi di tale norma che si configura come una riforma parziale ed affrettata che mette a rischio circa 1000 posti di lavoro,e procedere in tempi rapidi ad una riforma del ruolo e dello status del segretario comunale nell'ambito di una più ampia revisione della normativa dell'intero sistema delle autonomie.

ad istituire un tavolo di confronto con i segretari comunali, con i sindaci ed i presidenti delle province al fine di ottenere un risultato positivo all'insegna dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, sia per il mondo delle autonomie, ed in particolare dei piccoli comuni, che per i segretari comunali e provinciali.

9/1441-bis-A/23. Tassone, Vietti, Bosi, Vannucci.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 30, del disegno di legge in esame, al comma 6, ridisegna profondamente il ruolo e lo status dei segretari comunali in servizio nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

il testo del citato articolo 30 mentre da un lato contiene significative e positive disposizioni di semplificazione in favore dei comuni minori, dall'altro presenta numerose criticità e profonde contraddizioni riguardo il profilo della figura del segretario comunale, che rischiano, se non adeguatamente risolte, di porre a repentaglio la stessa funzionalità in termini di efficienza ed efficacia degli enti minori;

l'azione riformatrice del legislatore non può svilupparsi in modo disorganico e frazionato sfrondando e modificando qua e là le norme riguardanti i segretari comunali;

il Governo, infatti, ha già più volte annunciato la necessità di affrontare una profonda e complessiva revisione testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ambito ottimale ove attuare una riforma organica del ruolo e dello status dell'intera categoria dei segretari comunali;

nell'affrontare sforzi riformatori così impegnativi, il Governo ed il Parlamento non possono fare a meno di consultare i segretari comunali, oggetto di riforma, ed i rappresentanti delle autonomie locali, soggetti da sempre al servizio delle istituzioni pubbliche locali e perciò in grado di fornire utili «apporti collaborativi» all'elaborazione di un disegno di riforma utile e condiviso dai principali attori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere in tempi rapidi ad una riforma del ruolo e dello status del segretario comunale nell'ambito di una più ampia revisione della normativa dell'intero sistema delle autonomie.

ad istituire un tavolo di confronto con i segretari comunali, con i sindaci ed i presidenti delle province al fine di ottenere un risultato positivo all'insegna dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, sia per il mondo delle autonomie, ed in particolare dei piccoli comuni, che per i segretari comunali e provinciali.

9/1441-bis-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassone, Vietti, Bosi, Vannucci.

 

La Camera,

premesso che:

i commi da 3 a 5 dell'articolo 30 introducono semplificazioni all'ordinamento contabile dei piccoli comuni, esentandoli dall'obbligo di presentare, insieme al bilancio di previsione, altri documenti contabili, tra cui, in particolare: la relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; il rendiconto deliberato del penultimo esercizio contabile, il programma triennale dei lavori pubblici;

le disposizioni di cui sopra sono destinate a produrre una sostanziale semplificazione per quelle realtà comunali che, date le loro dimensioni, spesso non dispongono delle professionalità per redigere tali documenti contabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in riferimento all'articolo 30, comma 5, di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati.

9/1441-bis-A/24. Luciano Dussin.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 42 dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata;

si rende necessario escludere da tale vincolo i servizi pubblici locali di rilevanza non economica, che - secondo quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale - non possono essere ricondotti alla competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza,

impegna il Governo

ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 42, comma 3, come riferita solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, provvedendo ad attuare un coordinamento normativo tra la previsionesuddetta e l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che regola la materia.

9/1441-bis-A/25. Caparini.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 30, comma 6, contiene una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

in particolare, l'articolo 30, comma 6, prevede l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni;

in relazione a tali sedi unificate, è previsto un ampliamento delle responsabilità del segretario comunale e l'attribuzione al medesimo di funzioni di gestione;

perché tali segreterie unificate possano funzionare in maniera efficace, è tuttavia necessario garantire che la distanza chilometrica tra i comuni interessati sia compresa in un raggio di 50 chilometri;

si rende inoltre opportuno prevedere un più ampio riordino delle disposizioni del capo II del testo unico sugli enti locali, al fine di rendere facoltativa per i comuni e le province la possibilità di avvalersi del segretario comunale, eventualmente optando per l'esternalizzazione del relativo servizio;

si ritiene opportuno rivedere l'intera procedura di disponibilità dei segretari comunali, ad oggi finanziata a valere sul Fondo di mobilità dell'Agenzia, che consente ai segretari di continuare a percepire la loro retribuzione per un periodo di due anni anche a seguito della revoca dell'incarico o della mancata nomina;

si considera infine necessario disporre a favore del sindaco la facoltà di revocare l'incarico qualora vengano meno i presupposti di fiducia necessari per un efficace svolgimento dell'attività di segretario comunale,

impegna il Governo

a promuovere una riforma delle disposizioni del capo II del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), finalizzata a recepire le indicazioni di cui in premessa.

9/1441-bis-A/26. Guido Dussin.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, contiene una serie di norme destinate alla riduzione della spesa pubblica tramite risparmio di risorse derivante da una migliore organizzazione e semplificazione di procedure delle amministrazioni pubbliche;

nell'ambito della sessione di bilancio, le nuove norme sul patto di stabilità, già adottate in sede di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, consentendo ai comuni in avanzo la possibilità di utilizzare le relative risorse;

si evidenzia l'esigenza di rivedere le norme approvate in materia di gestione dei bilanci degli enti locali per consentire una maggiore flessibilità di spesa per i comuni, in deroga al patto di stabilità, nei seguenti casi:

a) ricostruzione nei territori danneggiati da parte del comune colpito da calamità naturale;

b) interventi indifferibili al verificarsi di emergenze in materia sanitaria o sociale;

c) investimenti in opere pubbliche con le risorse derivanti da dismissioni di patrimonio immobiliare, come sembra disporre la norma di cui al comma 8 dell'articolo 77-bis del citato decreto n. 112 del 2008, che richiederebbe una interpretazione autentica;

d) in materia di personale e contrattazione integrativa, possibilità di adottare riduzioni o incremento dei fondi per la contrattazione integrativa sulla base delle risorse stanziate risultanti almeno dall'ultimo bilancio consuntivo utile, mentre attualmente la base di calcolo per la riduzione delle risorse per l'anno 2009 è rappresentata dalle risorse stanziate per l'anno 2004, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 67 del decreto n. 112 del 2008,

impegna il Governo

in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a:

valutare la possibilità di poter escludere, ai fini del computo del saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le spese sostenute dai comuni colpiti da calamità naturali per la ricostruzione e quelle inerenti ad emergenze sanitarie o sociali;

valutare la necessità di adottare norme di interpretazione autentica riferite alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto n. 112 del 2008, per confermare il principio che le risorse liberate da dismissioni patrimoniali sono destinate senza limiti di spesa di bilancio alla realizzazione di opere ed infrastrutture;

adottare come base per la riduzione delle risorse destinate al personale e alla contrattazione integrativa i dati afferenti all'ultimo bilancio consuntivo del comune.

9/1441-bis-A/27. Montagnoli.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, contiene una serie di norme destinate alla riduzione della spesa pubblica tramite risparmio di risorse derivante da una migliore organizzazione e semplificazione di procedure delle amministrazioni pubbliche;

nell'ambito della sessione di bilancio, le nuove norme sul patto di stabilità, già adottate in sede di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, consentendo ai comuni in avanzo la possibilità di utilizzare le relative risorse;

si evidenzia l'esigenza di rivedere le norme approvate in materia di gestione dei bilanci degli enti locali per consentire una maggiore flessibilità di spesa per i comuni, in deroga al patto di stabilità, nei seguenti casi:

a) ricostruzione nei territori danneggiati da parte del comune colpito da calamità naturale;

b) interventi indifferibili al verificarsi di emergenze in materia sanitaria o sociale;

c) investimenti in opere pubbliche con le risorse derivanti da dismissioni di patrimonio immobiliare, come sembra disporre la norma di cui al comma 8 dell'articolo 77-bis del citato decreto n. 112 del 2008, che richiederebbe una interpretazione autentica;

d) in materia di personale e contrattazione integrativa, possibilità di adottare riduzioni o incremento dei fondi per la contrattazione integrativa sulla base delle risorse stanziate risultanti almeno dall'ultimo bilancio consuntivo utile, mentre attualmente la base di calcolo per la riduzione delle risorse per l'anno 2009 è rappresentata dalle risorse stanziate perl'anno 2004, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 67 del decreto n. 112 del 2008,

impegna il Governo

in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a:

valutare la possibilità di poter escludere, ai fini del computo del saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le spese sostenute dai comuni colpiti da calamità naturali per la ricostruzione e quelle inerenti ad emergenze sanitarie o sociali;

valutare la necessità di adottare norme di interpretazione autentica riferite alla disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto n. 112 del 2008, per confermare il principio che le risorse liberate da dismissioni patrimoniali sono destinate senza limiti di spesa di bilancio alla realizzazione di opere ed infrastrutture;

valutare la possibilità di adottare come base per la riduzione delle risorse destinate al personale e alla contrattazione integrativa i dati afferenti all'ultimo bilancio consuntivo del comune.

9/1441-bis-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Montagnoli.

 

La Camera,

premesso che:

il testo iniziale del disegno di legge in esame conteneva anche norme di riforma dei servizi pubblici locali, successivamente trasfuse nel decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n 133 del 2008;

esiste la necessità di salvaguardare la realtà territoriale del Paese e la specificità ed esperienza delle società italiane ex municipalizzate, che per anni hanno gestito i servizi pubblici locali;

eccessive rigidità rischiano non solo di penalizzare le nostre imprese, ma anche di creare disservizi e malcontenti tra gli utenti;

va tenuta in conto la giurisprudenza comunitaria in materia di gestione dei servizi pubblici locali in house e in partenariato pubblico e privato;

va tenuto conto altresì della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3499/2008, che ha innovato in maniera sostanziale l'interpretazione della giustizia amministrativa riguardo alle possibilità di operare da parte delle società in partenariato pubblico e privato,

impegna il Governo

nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n 133 del 2008, ed in attuazione delle direttiva comunitarie, a tutelare il patrimonio rappresentato dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali affidati in house nell'ambito del bacino ottimale di utenza.

9/1441-bis-A/29. Bitonci, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 30, commi 7 e 7-bis, del disegno di legge in esame reca norme che riguardano l'adesione ad un'unica forma associativa da parte dei Comuni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007,

impegna il Governo

in sede applicativa ad interpretare l'articolo 30, comma 7-bis nel senso che sono fatti salvi gli atti adottati dall'associazione tra Comuni dal 30 settembre 2008 termineche viene prorogato dall'articolo 30, comma 7, sino alla data dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

9/1441-bis-A/30. Dal Lago.

 

La Camera,

premesso che:

la manovra economica del Governo di cui il presente provvedimento fa parte è una manovra di carattere depressivo;

la pressione fiscale aumenta, non si riducono le tasse sul lavoro, non si profilano interventi per combattere la recessione;

vengono ridotti e colpiti i posti di lavoro soprattutto dei lavoratori precari, a partire da quelli nella pubblica amministrazione, mentre si affidano servizi e attività ai privati senza alcun intervento per favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro pubblici e privati;

l'inflazione non accenna a diminuire e in una crisi dai caratteri internazionali l'Italia risulta molto più vulnerabile degli altri paesi europei;

i salari reali degli italiani sono del 30-40 per cento inferiori a quelli francesi e tedeschi a fronte di aumenti senza freni dei prezzi e delle bollette;

l'Italia non ha una rete di protezione sociale di base che tuteli chi perde il posto di lavoro e cade in condizioni di povertà estrema e il Governo discute di privatizzare la sanità pubblica;

negli ultimi tre anni le entrate fiscali derivanti dalla lotta all'evasione sono molto cresciute e il cosiddetto fiscal drag è un'ulteriore tassa sui salari;

secondo molti economisti la tassa da inflazione, fissando l'inflazione al 4 per cento, potrebbe ammontare a non meno di 4 miliardi di euro,

impegna il Governo

a utilizzare proventi straordinari derivanti dal fiscal drag per abbassare la pressione fiscale sul lavoro e difendere il valore reale delle retribuzioni.

9/1441-bis-A/31. Sanga.

 

La Camera,

premesso che:

con riferimento all'articolo 30, commi 1 e 2, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

il rapporto tra le farmacie pubbliche e private ed il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica e la dispensazione di presidi e prodotti sanitari erogabili dal S.S.N. è regolato dalle convenzioni di durata triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

appare necessario, nella definizione dei decreti legislativi previsti dal citato articolo 30, commi 1 e 2, assicurare l'indispensabile armonizzazione delle nuove disposizioni con la sopra richiamata previsione normativa relativa alle convenzioni tra il S.S.N. e le farmacie pubbliche e private nonché con la normativa che presiede alle modalità con cui vengono definiti gli Accordi nazionali per la regolazione del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed il personale a rapporto convenzionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni),

impegna il Governo

a provvedere, nella adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 30, commi 1 e 2, ad assicurare che al rinnovo dell'accordo nazionale triennale tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, comprensivo della regolazionedei rapporti inerenti le nuove funzioni attribuite alle stesse, attraverso un definizione normativa integrata con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si provveda con le modalità di cui all'articolo 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

9/1441-bis-A/32. Moroni.

La Camera,

premesso che:

le norme sulla figura del consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) hanno bisogno di un intervento di fondo, in quanto sostanzialmente conservative dello status quo;

il ricorso a soggetti non veramente depositari della fiducia delle parti costituisce fattore di incremento dei costi del processo poiché esse, in nessuna misura coinvolte nel procedimento di scelta (del quale neppure il giudice appare interamente dominus), indulgono nell'assistenza di esperti di parte che moltiplicano le spese processuali, assolutamente imprevedibili ex ante (con ulteriore mortificazione della complessiva resa di certezza del sistema di giustizia),

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di una valorizzazione del ruolo delle parti nella designazione del perito, in linea con quanto previsto dagli ordinamenti spagnolo e tedesco.

9/1441-bis-A/33. Vietti, Rao.