Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Iter alla Camera: esame in sede referente e consultiva
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI   AC N. 1441/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 4
Data: 16/03/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Iter alla Camera: esame in sede referente
e consultiva

 

 

 

 

 

 

n. 33/4

(parte prima)

 

 

16 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio StudiCoordinamento del Dipartimento Affari costituzionali

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 1441-bis-B, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§         n. 33/2: Elementi per l’istruttoria legislativa;

§         n. 33/3: Schede di lettura;

§         n. 33/4, suddiviso in 5 parti: Iter alla Camera (A.C. 1441) e Iter al Senato (A.S. 1082);

§         n. 33/5: Normativa di riferimento.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ID0006b1.doc

 


INDICE

Camera dei deputati

Progetto di legge

§      A.C. 1441, (Governo), Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria                5

Esame ai sensi dell’art. 123-bis, co. 1, Regolamento

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 9 luglio 2008                                                                          159

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio

Seduta del 30 luglio 2008                                                                        163

Seduta del 4 agosto 2008                                                                       179

Discussione in Assemblea (Deliberazione stralcio A.C. 1441-bis)

Seduta del 5 agosto 2008                                                                       184

Progetto di legge (A.C. 1441-bis)

§      Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria                                              189

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite (I Affari costituzionali e V Bilancio)

Seduta del 10 settembre 2008                                                               261

Seduta del 16 settembre 2008                                                               265

Seduta del 17 settembre 2008                                                               275

Seduta del 18 settembre 2008                                                               349

Seduta del 22 settembre 2008                                                               365

Seduta del 23 settembre 2008                                                               405

Seduta del 24 settembre 2008 (antimeridiana)                                      431

Seduta del 24 settembre 2008 (pomeridiana)                                        433

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite (I Affari costituzionali e V Bilancio)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 23 settembre 2008                                                               439

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 15 settembre 2008                                                               449

Seduta del 18 settembre 2008                                                               457

Seduta del 23 settembre 2008                                                               459

Seduta del 24 settembre 2008                                                               463

-       III Commissione (Esteri)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               487

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               495

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               499

-       VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Seduta del 24 settembre 2008                                                               505

-       VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               509

-       IX Commissione (Trasporti)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               515

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               521

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               525

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               531

Seduta del 24 settembre 2008                                                               535

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 23 settembre 2008                                                               539

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 23 settembre 2008                                                               541

 

 


 

Camera dei deputati

 


Progetto di legge

 


N. 1441

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico

(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa

(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia

(ALFANO)

¾

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

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Presentato il 2 luglio 2008

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge è suddiviso in tre titoli. Il titolo I, su sviluppo economico, semplificazione e competitività, è composto da nove capi. Il capo I è in materia di impresa.

Articolo 1 (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate). Nell'ambito del vecchio ciclo di programmazione della politica regionale, sono rinvenibili risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad amministrazioni centrali e regionali, ma non ancora utilizzate.

In proposito, il presente articolo dispone che siano revocate le assegnazioni operate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 (ad esclusione, quindi, di quelle operate con la delibera n. 166 del 2007 per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013), in favore delle amministrazioni centrali, nei limiti delle risorse non impegnate né programmate in accordi di programma quadro, e con eccezione delle assegnazioni relative ai settori della ricerca: le risorse recuperate, stimabili in circa 700 milioni di euro, potranno quindi essere concentrate su interventi di rilevanza strategica nazionale.

La concentrazione delle risorse non utilizzate rappresenta, inoltre, norma di principio da applicare alle regioni e alle province autonome, per le risorse loro assegnate nell'ambito della vecchia programmazione: pertanto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvederà a definire i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.

Articolo 2 (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale). L'articolo proposto intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo che attivi la concentrazione delle risorse della programmazione del QSN 2007-2013 su interventi infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, finalizzati a favorire una maggiore competitività per lo sviluppo del Paese.

Il nuovo fondo avrà una dotazione finanziaria complessiva di circa 14 miliardi di euro, a decorrere dal 2009: allo stesso, infatti, affluiscono gli stanziamenti previsti per l'attuazione del QSN che siano stati assegnati dal CIPE (delibera n. 166 del 2007) alle amministrazioni centrali ovvero accantonati per riserve premiali e per progetti innovativi e di qualità; sono però fatte salve le assegnazioni vincolate a programmi già esaminati dal CIPE e quelle destinate alle regioni, ivi comprese le risorse relative al meccanismo premiale legato al raggiungimento degli obiettivi di servizio (delibera CIPE n. 82 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).

Più in generale, l'articolo pone il principio della concentrazione delle risorse della politica di coesione su infrastrutture di interesse strategico: tale principio troverà applicazione in sede di ridefinizione dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali comunitari (tanto quelli nazionali, quanto quelli regionali) e nella predisposizione da parte delle regioni dei programmi finanziati dal FAS ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007.

Articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). La struttura del sistema produttivo italiano ha nelle forme distrettuali, basate sulla condivisione di conoscenza e di cooperazione tecnologiche, una delle sue caratteristiche peculiari. Oggi, però, accanto a questa forma di business, assumono nuova importanza altre forme aggregative che prescindono dallo stretto legame con il territorio: reti di impresa, consorzi e gruppi aziendali. Tale evoluzione è stata in parte recepita nelle diverse leggi regionali anche in materia di distretti che prevedono forme di partnership slegate dal territorio, come i meta distretti delle regioni Lombardia e Veneto. Tutti questi tipi di aggregazione nascono dall'esigenza di affrontare in modo più competitivo le nuove sfide dell'economia globale attraverso modelli di business più flessibili anche in termini di internazionalizzazione, che garantiscano nuovi e difendibili vantaggi competitivi di lungo periodo.

Occorre passare da un sistema chiuso a un sistema di reti lunghe con catene del valore aperte e meno penalizzanti, non più concentrate solo sulla produzione e sulla competizione su costi e prezzi, e investire nei servizi a valle, verso i clienti: un orientamento, quindi, del sistema dalla produzione al mercato.

Le reti di impresa rappresentano forme di coordinamento di natura funzionale tra imprese, particolarmente destinate alle piccole e medie imprese che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto.

L'articolo prevede che alle reti di impresa si applichino le disposizioni poste per i distretti produttivi dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Si dispone, inoltre, una modifica ai commi 366 e 368 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, oltre all'abrogazione della disposizione introdotta dal comma 370.

Le modifiche prevedono che il decreto con cui sono individuate le caratteristiche del «distretto produttivo» e delle «reti di imprese», intese quali libere aggregazioni di imprese con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree o delle filiere produttive e di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, sia emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate.

Sono inoltre introdotte semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della normativa comunitaria.

Articolo 4 (Banca del Mezzogiorno). L'articolo, allo scopo di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, prevede la costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno».

Articolo 5 (Riforma degli interventi di reindustrializzazione). La disciplina relativa agli interventi di promozione e reindustrializzazione, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, e successive modificazioni, promossi e attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa richiede un aggiornamento e, in considerazione dell'efficacia sin qui dimostrata, si ritiene opportuno superare l'anacronistico riferimento alle sole aree di crisi della siderurgia pubblica per passare all'intero territorio nazionale, pur stabilendo delle priorità. Inoltre, si propone di semplificare la procedura per l'approvazione degli interventi prevedendo la possibilità che l'Agenzia e il Ministro dello sviluppo economico intervengano direttamente con accordi di programma, ai sensi della legge n. 241 del 1990, con le regioni interessate per individuare e disciplinare specifici interventi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti finalizzati all'attuazione di una strategia di intervento per la riqualificazione, eventualmente anche a valle di processi di bonifica, e lo sviluppo di siti industriali ritenuti strategici per la politica industriale nazionale.

Coerentemente, si ritiene indispensabile riqualificare il rapporto tra industria e territorio attraverso la focalizzazione del citato decreto-legge n. 120 del 1989 su tre obiettivi strategici per il Paese:

1) accompagnare le azioni di bonifica delle aree industriali con rilevanti problemi ambientali;

2) favorire interventi compensativi in favore delle aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali (rigassificatori, centrali nucleari, termovalorizzatori eccetera) con forte impatto sull'ambiente;

3) prevedere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale individuate dal CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Sono previsti programmi complessi di intervento che saranno, di volta in volta, individuati e disciplinati con appositi accordi di programma che saranno attuati d'intesa con le regioni.

Gli interventi da realizzare in attuazione dei predetti accordi di programma potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti, la promozione e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione strettamente connessi.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nell'ambito della realizzazione degli interventi di promozione industriale, dovrà operare per la concessione degli aiuti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013, approvata dall'Unione europea in data 28 novembre 2007 e pubblicata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2007, nel supplemento ordinario n. 279 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

Per la concessione degli aiuti alle piccole e medie imprese consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, l'Agenzia opererà, invece, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006.

Le nuove tipologie di intervento non devono comportare nuovi o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6 (Internazionalizzazione delle imprese). La norma proposta intende semplificare le procedure previste nell'ambito dell'accordo quadro con le università e degli accordi di settore in tema di internazionalizzazione.

In particolare, si snellisce la procedura per l'individuazione delle priorità e dei settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e per individuare le relative modalità di finanziamento.

Articolo 7 (Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese). Le rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico internazionale e la necessità di poter verificare le effettive attualità e incidenza delle norme poste a base delle azioni di politica commerciale giustificano l'introduzione di una delega al Governo per riordinare le disposizioni vigenti in materia di commercio con l'estero.

In tale operazione, oltre alla materia più propriamente relativa alla politica commerciale, vanno considerati anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane unitamente all'opportunità di coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli delle regioni e di altri soggetti operanti nel settore.

La delega per la redazione di un «codice» in materia di internazionalizzazione ha lo scopo, poi, di rendere compatibili tra loro gli attuali interventi normativi secondo princìpi e criteri direttivi uniformi.

Articolo 8 (Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa). La modifica del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si rende opportuna per garantire le massime flessibilità ed efficacia della norma consentendo alle regioni interessate di poter gestire autonomamente i fondi e di procedere in sinergia con il fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006, devolvendo direttamente al Comitato di indirizzo e rendicontazione, i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi stessi. Così come l'estensione fino al 70 per cento massimo di quote complessivamente detenute dalla SIMEST Spa per i fondi assegnati dalle regioni del Mezzogiorno potrà, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, offrire il massimo supporto pubblico alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese ivi localizzate e connotate da una ridotta propensione e strutturazione societaria.

Articolo 9 (Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa). La proposta di istituzione di un Fondo, che può essere realizzata solo con norma di rango primario, trova la sua motivazione nella necessità di rendere operativo il progetto - previsto in sede di utilizzo degli utili della SIMEST Spa - volto a sostenere l'internazionalizzazione di una impresa o di aggregazioni di imprese nella delicata e difficile fase di start-up.

In tale sede, pare opportuno richiamare la finalità del progetto che, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 934 (la quale ha disposto che gli utili conseguiti dalla SIMEST Spa di competenza del Ministero dello sviluppo economico devono essere destinati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano), è quella di supportare attraverso un investimento nel capitale di rischio - transitorio e di minoranza - lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione attraverso la costituzione di un veicolo societario apposito costituito da un raggruppamento di piccole e medie imprese che, a causa della loro classe dimensionale, incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extra-europei.

L'affidamento in gestione alla SIMEST Spa trova la sua base giuridica nell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che ha attribuito alla SIMEST Spa - a partire dal 1o gennaio 1999 - la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo rinviando la disciplina delle modalità di collaborazione tra il Ministero e tale società a successive convenzioni.

Articolo 10 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale). La norma modifica alcuni articoli del codice penale e ne introduce di nuovi in materia di tutela dei diritti della proprietà industriale. In particolare l'intervento riguarda gli articoli 473 (sulla contraffazione e usurpazione dei marchi), 474 (sull'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi o usurpativi), il nuovo 474-bis (sull'aggravante specifica), il nuovo 474-ter (sulla confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e il nuovo 517-ter (sulla contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari).

Articolo 11 (Beni contraffatti). La disposizione è stata predisposta per fornire una risposta esauriente in materia di contraffazione e di distruzione di beni contraffatti. In particolare, con tale disposizione si prevede che, fuori dai casi previsti dal comma 2 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia.

Inoltre all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si inserisce anche la previsione che il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato.

Articolo 12 (Contrasto della contraffazione). La norma reca misure per le indagini sulla contraffazione e modifiche alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole, apportando una serie di modifiche al citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Fra le novità si sottolinea l'introduzione del comma 8-ter. Il comma introdotto prevede che in caso di indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili.

L'autorità giudiziaria impartisce inoltre agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Articolo 13 (Proprietà industriale). Le disposizioni in oggetto sono state preparate al fine di predisporre urgenti e mirati interventi di modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005.

Il capo II è in materia di innovazione.

Articolo 14 (Banda larga). L'articolo reca disposizioni volte a consentire l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese.

Inoltre la disposizione contiene una delega al Governo volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga.

Il capo III è in materia di energia.

Articolo 15 (Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate). La disposizione reca una delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti nucleari e per la determinazione delle misure compensative da riconoscersi, con oneri a carico delle imprese, alle popolazioni interessate.

In relazione alla lettera d) del comma 2, si precisa che il nostro sistema economico e sociale - specialmente nel corso degli ultimi anni - è risultato particolarmente esposto al cosiddetto «rischio giudiziario», intendendo con tale espressione il fenomeno della incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa.

Tale incidenza non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione - nei tempi previsti - delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici.

Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale.

In particolare, con il proposto articolo si mira ad estendere le previsioni dell'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), alle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi del settore energetico.

Il predetto articolo 246 - che riprende con alcune varianti formali il contenuto precettivo dell'articolo 14 (rubricato «Norme in materia processuale») del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 («Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»), abrogato dall'articolo 256 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 - si connota per l'applicazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE che permettono di escludere la caducazione del contratto già stipulato dai soggetti aggiudicatori nelle ipotesi di sospensione o di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture, limitando la riparazione degli interessi o dei diritti lesi al solo risarcimento per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

Articolo 16 (Energia nucleare). La disposizione afferma espressamente la possibilità di costruire centrali nucleari sul suolo nazionale e costituisce il presupposto per successivi interventi normativi di riforma, da adottare nei tempi e con le modalità che saranno ritenute appropriate all'esito delle analisi preliminari in corso e dei necessari accertamenti tecnici.

Articolo 17 (Promozione dell'innovazione nel settore energetico). La proposta mira a consentire al nostro Paese di sviluppare, attraverso l'attiva partecipazione a programmi internazionali, competenze e tecnologie su alcune opzioni energetiche promettenti per il futuro: quella nucleare e quella di cattura e confinamento dell'anidride carbonica (CCS).

Le linee di attività internazionali nel settore nucleare riguardano la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulla generazione di energia nucleare da fissione e da fusione.

Articolo 18 (Tutela giurisdizionale). La norma proposta mira a concentrare presso il TAR del Lazio, con sede in Roma, la giurisdizione esclusiva e la competenza funzionale di tutte le controversie (anche cautelari, risarcitorie e relative a diritti costituzionalmente tutelati) concernenti le procedure e i provvedimenti in materia di energia.

L'esigenza di «concentrazione» presso un'unica autorità giudiziaria (competente in via esclusiva) è funzionale alle esigenze di «specializzazione» del giudicante e di celere e non frammentata tutela delle posizioni giuridiche dei privati.

La norma prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuisce alla competenza del TAR del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti. Le predette questioni sono rilevate d'ufficio.

La norma proposta si pone in ossequio all'orientamento espresso nelle sentenze n. 204 del 2004 e, soprattutto, n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, secondo le quali l'articolo 103 della Costituzione, pur non avendo conferito al legislatore ordinario un'assoluta e incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare «particolari materie» nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe «anche» diritti soggettivi. Deve trattarsi tuttavia, di materie determinate nelle quali la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio del suo potere. La richiamata giurisprudenza costituzionale esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza n. 191 del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di ogni diritto: e ciò non soltanto per effetto dell'esigenza, coerente con i princìpi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti a un unico giudice l'intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo a offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa.

Orbene, non osta alla validità costituzionale del «sistema» proposto la natura «fondamentale» dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie de quibus non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario escludendone il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Peraltro, l'orientamento - espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione - circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in presenza di alcuni diritti assolutamente prioritari (tra cui quello alla salute) risulta enunciato in ipotesi in cui venivano in considerazione meri comportamenti della pubblica amministrazione, e pertanto esso è coerente con la sentenza n. 191 del 2006, con la quale la Corte costituzionale ha escluso dalla giurisdizione esclusiva la cognizione del risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti della pubblica amministrazione.

Ed invero, secondo la giurisprudenza dominante a fronte dei diritti assoluti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini nessun potere discrezionale della pubblica amministrazione può configurarsi, non essendo gli stessi in alcun modo comprimibili o degradabili ad interessi legittimi, in guisa che le controversie concernenti atti amministrativi incidenti su tali diritti (primo tra tutti quello alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, definito come una «posizione soggettiva a nucleo rigido», che, in ragione della sua dimensione costituzionale e della stretta inerenza a valori primari della persona, non può essere definitivamente sacrificato o compromesso: confronta Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 1° agosto 2006, n. 17461) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (tribunale di Salerno, ordinanza n. 1189 del 28 aprile 2007); è stato affermato, inoltre, che nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del predetto diritto alla salute la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva; la domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, quindi, è devoluta al giudice ordinario (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 8 novembre 2006, n. 23735).

Nel caso in esame, invece, si tratta di specifici provvedimenti o procedimenti. Deve, dunque, concludersi che legittimamente la norma proposta riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche una tutela risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno asseritamente sofferto anche in violazione di diritti fondamentali in dipendenza dell'illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione (sul punto confronta Corte costituzionale, 27 aprile 2007, n. 140).

Il capo IV è in materia di casa e infrastrutture.

Articolo 19 (Centrali di committenza). Le recenti direttive dell'Unione europea in materia di appalti (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono improntate alle insopprimibili esigenze comunitarie di apertura del mercato, moltiplicazione delle occasioni di sviluppo della concorrenza, flessibilità ed economicità, e richiedono attenti adeguamenti soprattutto a livello locale. Con la proposta in esame si interviene su tali aspetti, assicurando effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'intervento mira a una riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali. Gli enti territoriali di minori dimensioni, infatti, potranno avvalersi della qualificazione tecnica e dell'esperienza sviluppata da vere e proprie centrali di committenza, presso le quali potranno realizzarsi risparmi derivanti dalla concentrazione della domanda soprattutto in relazione all'acquisizione di beni e servizi standardizzati o omogenei, per i quali è possibile stimare sensibili riduzioni dei prezzi e contenimento dei costi per le amministrazioni pubbliche.

Articolo 20 (Infrastrutture militari). L'articolo modifica l'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di soddisfare esigenze di miglioramento di mezzi e strutture in dotazione alle Forze armate istituendo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria. Il fondo in conto capitale può essere incrementato in corso d'anno anche mediante i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa. Viceversa, sul fondo di parte corrente non possono affluire i proventi delle dismissioni immobiliari, non destinabili a far fronte a spese di funzionamento con carattere continuativo.

Il capo V è in materia di liberalizzazioni e deregolazione.

Articolo 21 (Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali). L'articolo reca disposizioni volte al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali. A tale riguardo e al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, si prevede che il riordino della normativa debba assicurare un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.

Per tale finalità il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che tengano conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all'esercizio;

b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

c) considerare la possibilità di disporre l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b), e se necessario per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio;

d) prevedere, nell'ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di ruolo;

e) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l'ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo in esame, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le nome applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore;

n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

p) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

r) definire, sentite le competenti autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

s) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.
Articolo 22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti). Le disposizioni dell'articolo rispondono in maniera puntuale alle critiche della Commissione europea in materia di rete di distribuzione dei carburanti, relative ai vincoli con finalità commerciali su:

distanze minime;

contingentamenti e bacini minimi di utenza;

superfici minime commerciali;

obblighi o limiti a integrare attività oil ad attività non oil nel medesimo impianto.

La norma interviene sui vincoli alla libertà dell'attività d'impresa derivanti dalla disciplina nazionale e regionale di settore, facendo salvo naturalmente il rispetto della legislazione in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Le disposizioni, in quanto idonee a tutelare la concorrenza e definire livelli essenziali delle prestazioni, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non richiedono norme di adeguamento da parte delle regioni. In tal senso, si sono espressi i rappresentanti del coordinamento regionale nel corso della riunione del gruppo di lavoro del 6 giugno scorso, su mandato del coordinamento politico degli assessori.

Il comma 5 non è strettamente derivante dalla procedura comunitaria; tuttavia, riconosce esplicitamente il ruolo di programmazione delle regioni e il valore degli obiettivi di qualificazione e miglioramento della rete distributiva, secondo criteri generali omogenei sul territorio nazionale di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio. In tal senso, la norma ha quasi una funzione di «bilanciamento» tra libertà d'impresa e qualità del servizio. Il comma 6, infine, ha la finalità di promuovere l'utilizzo dei carburanti eco-compatibili.

Articolo 23 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti). L'articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di regolare in maniera più corretta la concessione ai lavoratori dipendenti, impegnati in particolari lavori o attività, che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008, della possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Articolo 24 (Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Si prevede una delega al Governo per il riassetto normativo e la riorganizzazione di numerosi enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: si tratta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa. Gli interventi normativi dovranno andare verso:

a) la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, prevedendo altresì la possibilità di trasformare Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico con eventuale incorporazione in detto ente, in tutto o in parte, dell'ISFOL e dell'Istituto per gli affari sociali;

b) l'adeguamento degli enti ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

c) la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa.

Il capo VI è in materia di semplificazioni.

Articolo 25 (Chiarezza dei testi normativi). L'articolo, finalizzato ad una più chiara e immediata comprensione della legislazione, contiene il principio generale secondo cui ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti deve indicare, in forma integrale o sintetica, il contenuto delle norme sostituite, modificate o abrogate.

Articolo 26 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). L'articolo prevede misure finalizzate alla riduzione e alla certezza dei tempi di svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando l'istituto del silenzio assenso. Il termine di conclusione del procedimento, in mancanza di un termine diverso, è di trenta giorni. I termini di conclusione non superiori a novanta giorni sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. In caso di termini superiori a novanta giorni, ma che comunque non possono superare i centottanta giorni, i decreti sono adottati anche su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. L'articolo prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e a corrispondere, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva. La misura e il termine di corresponsione della suddetta somma sono stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti rappresenta, inoltre, un elemento di valutazione dei dirigenti e influisce sulla parte di retribuzione connessa al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 27 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche). L'articolo interviene in materia di attività consultiva, riducendo i tempi per i pareri e dando la facoltà all'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dal parere e senza che il responsabile del procedimento possa essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione del parere.

La norma prevede altresì che per ogni singola amministrazione il servizio di controllo interno, per verificare il rispetto dei termini procedimentali, misuri i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, e predisponga un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

Articolo 28 (Conferenza di servizi e silenzio assenso). L'articolo prevede la possibilità che la conferenza di servizi possa svolgersi per via telematica e che alla stessa possano partecipare, senza diritto di voto, i soggetti titolari di interessi pubblici, privati, diffusi, individuali o collettivi, e i concessionari di pubblici servizi.

È previsto altresì che, in caso di dissenso in seno alla conferenza da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, di pubblica sicurezza, salute e difesa nazionale, la questione sia rimessa al Consiglio dei ministri con la decadenza del dissenso stesso qualora il Consiglio medesimo non si pronunci entro sessanta giorni.

In materia di dichiarazione di inizio attività, l'articolo stabilisce che l'attività possa decorrere dalla data della presentazione, qualora la stessa abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi.

La norma prevede infine che il ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato, possa riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso.

Articolo 29 (Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali). La norma, modificando l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni relative alla partecipazione dell'interessato al procedimento, all'individuazione del responsabile, alla conclusione del procedimento entro il termine prefissato e all'accesso alla documentazione amministrativa, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso. Per questi due ultimi istituti, è prevista la possibilità, in sede di Conferenza unificata, di individuare casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

Articolo 30 (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). A partire dal 1o gennaio 2009 è abolita la corresponsione dell'indennità annuale di residenza sinora prevista in favore dei titolari di farmacie rurali, situate in comuni con meno di 3.000 abitanti.

Attraverso alcune modifiche del testo unico sugli enti locali, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assoggettati ad una disciplina contabile semplificata. Con un emanando regolamento saranno dettati schemi e modelli contabili sostitutivi e semplificati.

È inoltre prevista una delega al Governo finalizzata alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attraverso il riordino dei suoi compiti, l'ampliamento delle sue responsabilità e l'istituzione di una segreteria comunale unificata.

Articolo 31 (Progetti di innovazione industriale). Al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, è attribuito al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare e modificare quelle già individuate.

L'individuazione dovrà avvenire di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma, inoltre, modifica le procedure relative ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Articolo 32 (Misure contro il lavoro sommerso). È previsto un intervento diretto a razionalizzare la cosiddetta «maxi-sanzione» contenuta nell'attuale articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. In particolare:

a) viene introdotta una sanzione differenziata per lavoro nero e lavoro nero regolarizzato;

b) vengono previste sanzioni civili più eque;

c) dalla sanzione sono esentati coloro che non occultano il rapporto;

d) si stabilisce che la sanzione possa essere applicata da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Articolo 33 (Cooperazione allo sviluppo internazionale). L'articolo reca disposizioni volte a definire le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, nonché gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

Articolo 34 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate). L'articolo reca disposizioni volte a prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

Per perseguire tali finalità, viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 35 (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale). Il comma 1 dell'articolo in esame mira, attraverso la modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ad inserire nell'ordinamento nazionale, in attuazione dell'analoga previsione recata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, il principio della funzione di coesione economica sociale e territoriale riconosciuta dal legislatore comunitario al servizio postale universale e all'infrastruttura della rete postale pubblica.

Ciò in considerazione del carattere di strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni di tali servizi e infrastrutture, di garanzia di accesso universale a servizi locali essenziali e ai nuovi servizi di comunicazione elettronica, nonché quale veicolo di integrazione degli operatori economici delle aree rurali, montane e insulari nell'economia nazionale e globale.

L'avvenuto riconoscimento comunitario corrisponde, a livello interno, alle istanze delle autorità locali e delle collettività operanti sul territorio, che hanno in più occasioni manifestato la necessità che sia garantita la dimensione territoriale e sociale della rete postale. In tal senso, l'anticipazione del recepimento della norma rispetto al termine naturale, fissato al 31 dicembre 2010, consente di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze dei cittadini nonché di approntare la base giuridica per eventuali provvedimenti attuativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale.

La norma recata dal comma 2 attribuisce all'autorità di regolamentazione del settore postale, in attuazione di analoga previsione del legislatore comunitario, la facoltà di promuovere l'adozione di provvedimenti finalizzati a garantire l'accesso da parte del mercato ad elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale, rimuovendo gli ostacoli attuali alla diffusione dell'informazione quale elemento caratterizzante del mercato in esame.

Tali elementi, consistenti principalmente in banche dati, sono elaborati e conservati dal fornitore del servizio universale, in considerazione della sua funzione pubblica, e rappresentano informazioni di interesse per diverse categorie di utenti e operatori, tra i quali: altri fornitori di servizi postali, consolidatori postali che offrono servizi di gestione «pacchetti clienti» conto terzi, aziende erogatrici di servizi pubblici, istituti bancari, assicurativi eccetera.

La ratio della norma è duplice, poiché se da un lato risponde a esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato di riferimento e dei mercati attigui che si avvalgono del servizio postale, dall'altro garantisce gli utenti del servizio postale in ordine ai propri diritti in qualità di destinatari degli invii veicolati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale.

Il comma 4 chiarisce che il principio della funzione di coesione sociale e territoriale svolta dal servizio postale universale costituisce indirizzo e vincolo per l'attivazione dei punti di accesso alla rete postale pubblica sul territorio nazionale e consente di dare concreta attuazione, in fase regolatoria, al principio stesso.

I commi 6 e 7 introducono, in aderenza a quanto previsto dal legislatore comunitario, misure più stringenti di tutela dei consumatori in considerazione della natura di «contraente debole» generalmente riconosciuta a questi ultimi, dando maggiore certezza al contenuto delle procedure di reclamo degli utenti. Le norme proposte, superando i precedenti contenuti minimi in materia di procedure di reclamo, estendono a tutti gli operatori postali i medesimi obblighi in materia e mirano ad allineare le relative norme alla disciplina vigente in altri settori di servizi, ad aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami attraverso il ricorso ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie previsti dal legislatore comunitario (raccomandazioni della Commissione 98/257/CE e 2001/310/CE) e a rafforzare la protezione dei consumatori attraverso una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori del settore.

Il capo VII è in materia di piano industriale della pubblica amministrazione.

Articolo 36 (Efficienza dell'azione amministrativa). L'articolo individua gli obiettivi che il capo VII del presente disegno di legge intende perseguire, prevedendo, in particolare, che esso è diretto a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al fine di realizzare tale obiettivo si individuano misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

Articolo 37 (Territorializzazione delle procedure concorsuali). L'articolo, recante misure per la territorializzazione delle procedure concorsuali, novella l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di reclutamento del personale del settore pubblico. Con il comma 1 si sostituisce il comma 1 del citato articolo 35, precisando che le pubbliche amministrazioni coprono il proprio fabbisogno di personale ricorrendo, prevalentemente, a procedure di accesso dall'esterno tramite procedure concorsuali, previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità stabilite dai propri regolamenti di organizzazione. Con il comma 2, che modifica il comma 4 del medesimo articolo 35, si dispone che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento, da adottarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, tengano conto dell'articolazione delle singole aree o categorie, nonchè del profilo professionale e della posizione economica.

Il comma 3 dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici sono tenuti, nell'ambito delle procedure di reclutamento dall'esterno e di progressione economica interna, ad individuare i posti da ricoprire con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale.

Con il comma 4, infine, si dispone, novellando il comma 5-bis del citato articolo 35, che anche i vincitori delle procedure di progressione verticale devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni.

Articolo 38 (Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche). L'articolo in esame introduce nuove disposizioni in materia di mobilità collettiva del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, si prevede che in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali, nonché in caso di conferimento di funzioni ad altri soggetti pubblici o a seguito di processi di esternalizzazione, trovino applicazione le disposizioni di cui al predetto articolo 33. In caso di reiterato rifiuto da parte del personale interessato si applicano le disposizioni di collocamento in disponibilità di cui al citato articolo 33.

Il medesimo articolo, infine, al comma 3, provvede a modificare le disposizioni in materia di passaggio diretto del personale tra diverse amministrazioni pubbliche. Al riguardo, si prevede che, ferma restando la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare mediante assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, il personale proveniente da altre amministrazioni con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 39 (Aspettativa). L'articolo, recante norme in materia di aspettativa del personale delle amministrazioni pubbliche, dispone che i dipendenti del settore pubblico, tenuto conto delle esigenze organizzative delle singole amministrazioni, possano essere collocati in aspettativa non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Restano ferme le disposizioni già previste all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collocamento in aspettativa senza assegni del personale con qualifica dirigenziale, nonché degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 40 (Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome). L'articolo, al fine di rendere più trasparenti le pubbliche amministrazioni, pone a carico di queste ultime l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, nonchè gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti in servizio presso di esse. La disposizione in esame prevede, inoltre, l'obbligo di rendere pubblici, con il predetto mezzo di comunicazione, le percentuali di assenza del personale sulla base di una distinzione per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

Articolo 41 (Spese di funzionamento). L'articolo, concernente misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento, introduce il nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica (comma 1).

Il comma 2 fissa la regola per cui, relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

Al comma 3, infine, è stabilito che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 del nuovo articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 asseverano i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale e che l'effettiva realizzazione dei predetti risparmi costituisce oggetto di valutazione del personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

Articolo 42 (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali). L'articolo, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali da parte dello Stato, secondo i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, di cui all'articolo 118 della Costituzione e all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), prevede un articolato sistema di interventi provvisori, in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Una prima fase consiste nel trasferimento di beni e risorse, mediante decreti del Presidente del Consiglio, sulla base di accordi con le regioni e le autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata. Tali decreti devono essere sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. A seguito della loro entrata in vigore è previsto che le regioni e gli enti locali «provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti». La seconda fase passa attraverso l'approvazione di leggi statali con le quali sono formalmente recepiti i suddetti accordi con le regioni e le autonomie locali, per il definitivo conferimento delle funzioni e delle risorse. Al momento dell'entrata in vigore delle leggi cessa l'applicazione dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio. A sua volta, la disciplina dettata con le leggi cessa di essere applicata quando entra in vigore la normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma 1 dell'articolo intende semplificare questo sistema, per favorire il passaggio di risorse e di funzioni dallo Stato agli enti territoriali. L'intervento consiste nelle seguenti modifiche, apportate attraverso l'abrogazione del comma 2 e una nuova formulazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo 7 della legge n. 131 del 2003:

a) eliminazione della fase legislativa, con concentrazione della disciplina nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) eliminazione della previsione di cedevolezza rispetto all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) snellimento della procedura di approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare mediante la delimitazione del parere delle Commissioni parlamentari ai soli profili finanziari;

d) previsione esplicita della contestuale soppressione degli uffici statali che cedono risorse e funzioni agli enti territoriali.

Il comma 2 intende promuovere la cosiddetta «sussidiarietà orizzontale», con particolare riguardo allo svolgimento di servizi da parte dei privati, anche in ambiti territoriali ampi e mediante forme di collaborazione per l'erogazione dei servizi.

Il comma 3 stabilisce che le funzioni relative ai servizi pubblici locali debbano essere svolte in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, in modo che sia raggiunta tale soglia di popolazione di riferimento.

Articolo 43 (Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici). L'articolo attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di cedere l'esercizio temporaneo di funzioni ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò consenta l'esercizio delle funzioni stesse in modo più efficace o più economico. Si intende, in altre parole, incoraggiare l'esternalizzazione di funzioni qualora tale soluzione organizzativa consenta il recupero di margini di efficienza per l'azione amministrativa.

Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni, tenendo conto della missione principale loro affidata - escludendo cioè le attribuzioni senza le quali non potrebbe ipotizzarsi l'esercizio della missione stessa - individuino le funzioni che possono essere cedute ad altri soggetti pubblici o privati garantendosi, per questa via, nei confronti degli utenti l'esercizio più efficace o più economico delle stesse funzioni.

Con la disposizione di cui al comma 2 si impone alle pubbliche amministrazioni che intendono cedere l'esercizio delle funzioni di specificare le conseguenze della proposta di esternalizzazione sotto il profilo economico ed organizzativo. La norma prevede, altresì, che dall'operazione in nessun caso possa derivare un aumento della spesa pubblica complessiva necessaria all'esercizio della funzione ceduta.

Il comma 3 disciplina l'istituzione di un comitato interministeriale che valuta la proposta in via preliminare e la sottopone, eventualmente, al Consiglio dei ministri, previa indicazione dello strumento giuridico, di diritto pubblico o di diritto privato, più idoneo a realizzarla.

I commi 4 e 5 tendono a favorire la piena utilizzazione degli edifici assegnati alle pubbliche amministrazioni attraverso una loro fruizione anche da parte dei cittadini. Quali limiti di carattere generale la norma prevede la compatibilità delle ulteriori modalità di fruizione con le finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni nonché la necessità di provvedervi con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al personale impiegato nelle attività ulteriori sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Articolo 44 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico). Il comma 1 dell'articolo incentiva le amministrazioni pubbliche ad individuare le migliori prassi già utilizzate presso taluni degli uffici di ciascuna e, di seguito, a diffonderle agli altri uffici, ottenendo così un miglioramento in termini di efficacia della complessiva azione amministrativa.

Il comma 2 impone la pubblicazione delle buone prassi sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione.

Il comma 3 stabilisce che l'elaborazione e la diffusione delle stesse prassi sono considerate ai fini della valutazione professionale dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione.

Il comma 4 prevede, infine, che, per garantire la diffusione delle buone prassi anche a livello locale, in sede di Conferenza unificata sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Nella prospettiva di aumentare la trasparenza nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, il comma 5 impone a ciascuna amministrazione, a partire dal 1o gennaio 2009, la pubblicazione con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza. Con riguardo alla pubblicazione dei tempi di pagamento, le modalità attuative dell'obbligo imposto alle pubbliche amministrazioni sono rimesse, in ragione del comma 6, ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 45 (Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata). L'articolo, attraverso la sostituzione dell'articolo 2470 del codice civile, prevede che l'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Viene altresì previsto che l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Articolo 46 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione). L'articolo, al fine di assicurare un insieme di interventi tesi alla riqualificazione del lavoro pubblico, ivi compreso il ricorso alla formazione, in funzione di un più elevato livello di produttività delle amministrazioni pubbliche, nonché della qualità dei servizi erogati in favore delle imprese e dei cittadini, reca una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nell'adozione dei predetti decreti il Governo dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la ridefinizione delle competenze, delle missioni e degli organi dei predetti organismi, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento;

b) il raccordo con altre strutture analoghe o similari operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) la ricollocazione del personale in relazione ai processi di riorganizzazione in atto.

Articolo 47 (Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici). L'articolo stabilisce che le carte dei servizi, tanto dei soggetti pubblici quanto di quelli privati che erogano servizi di pubblica utilità, devono prevedere la possibilità di garantire procedure celeri (entro trenta giorni) di risoluzione del contenzioso in forma non giurisdizionale per le controversie sorte in ordine alla violazione di un diritto o di un interesse giuridico degli utenti o delle associazioni dei consumatori.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le autorità amministrative competenti in materia, nell'ambito della propria autonomia, o il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle predette autorità - sono autorizzati ad emanare specifiche determinazioni volte a individuare lo schema tipo delle indicate procedure conciliative, che dovranno essere recepite dalle singole carte dei servizi.

Articolo 48 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). L'articolo, al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti internet.

Tali adempimenti possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni, prevedendo altresì che al fine di garantire e facilitare l'accesso alle suddette pubblicazioni il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.

Articolo 49 (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). L'articolo contiene una delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del della legge, volta ad emanare uno o più decreti legislativi tesi a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale). Tra i princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo si segnalano, in particolare, i seguenti:

a) l'introduzione di forme sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche che non ottemperano alle prescrizioni del suindicato codice;

b) la modificazione delle norme in materia di «firma digitale», al fine di semplificarne l'utilizzo tanto per la pubblica amministrazione quanto per le imprese e i cittadini;

c) l'utilizzazione del web nelle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti;

d) il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati dalle amministrazioni pubbliche, nonché dei servizi erogati con modalità digitali.

Articolo 50 (VOIP e Sistema pubblico di connettività). Nell'articolo si prevede che il CNIPA realizzi un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, individuando a tale fine le risorse necessarie. Parimenti sono individuate le risorse necessarie per attuare un programma triennale che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione deve predisporre al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività presso le pubbliche amministrazioni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Tale programma è inteso ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione al predetto Sistema delle pubbliche amministrazioni, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, registri e anagrafi, al fine di migliorare la qualità e ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e imprese, nonché aumentare l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione pubblica.

Articolo 51 (Riallocazione di fondi). L'articolo prevede, al comma 1, che le somme destinate all'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e non impegnate, sono destinate al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività senza fili, nonché alla fornitura alle università di strumenti didattici e amministrativi innovativi.

Con il comma 2 si prevede, poi, che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, al fine di favorire progetti e piani di azione per lo sviluppo d'impresa nei settori dell'innovazione e delle tecnologie, volti, in particolare, al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Agli oneri connessi all'attuazione di tali progetti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge.

Il capo VIII è in materia di giustizia.

Articolo 52 (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile). L'articolo in esame apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro primo del codice di procedura civile.

Al fine di riequilibrare il carico di lavoro tra tribunale e giudice di pace è stato parzialmente modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, elevando a 7.500 euro la competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili ed a 25.000 euro quella nelle cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti.

Una serie di modifiche apportate agli articoli 38, 39, 40, 44 e 45 del codice di procedura civile realizzano - unitamente all'abrogazione degli articoli 42, 43 e 46 e alla sostituzione del terzo comma dell'articolo 187 del medesimo codice - un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente in una generale attenuazione del peso delle questioni sulla competenza, che devono essere eccepite immediatamente e decise tempestivamente nella fase iniziale della causa. Tutto ciò, al fine di evitare che sia possibile rimettere in discussione la questione dell'individuazione del giudice competente a decidere la controversia quando la causa è ormai matura per la decisione.

A tale fine sono equiparati tra loro tutti i criteri di competenza, e il nuovo primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vanno tutte eccepite, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata entro il termine previsto per la costituzione del convenuto dall'articolo 166 del codice di procedura civile.

A sua volta il terzo comma del novellato articolo 38 del codice di procedura civile riprende il contenuto dell'attuale primo comma dell'articolo 38 e dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Per i casi non previsti dall'articolo 28 è, invece, riproposta la regola secondo la quale rimane ferma la competenza per territorio del giudice indicato competente se le parti costituite aderiscono a tale indicazione e la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Inoltre, quando una questione di competenza viene sollevata dalle parti o rilevata d'ufficio essa non può più essere decisa unitamente al merito (come prevede attualmente l'articolo 187, terzo comma, del codice di procedura civile per l'ipotesi in cui il giudice ritenga che la decisione su di essa non sia idonea a definire il giudizio), essendo necessario che il giudice pronunci immediatamente sulla questione di competenza, coerentemente con il nuovo sistema di impugnazione della decisione sulla relativa questione (in tal senso all'articolo 53 del presente disegno di legge è sostituito il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile).

La modifica apportata al primo comma dell'articolo 44 del codice di procedura civile prevede che la pronuncia sulle questioni di competenza sia resa sempre con ordinanza (e non più con sentenza, come prevede l'attuale articolo 44 del codice di procedura civile per l'ipotesi in cui il giudice adito dichiari la propria incompetenza).

Il regime di stabilità dell'ordinanza che pronuncia sulle questioni di competenza risulta strettamente connesso al nuovo sistema di impugnazione, il quale, nell'ottica acceleratoria e di economia processuale innanzi detta, non contempla più né il regolamento di competenza necessario o facoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43 (i quali vengono opportunamente abrogati dal presente disegno di legge), né l'appello, ma un unico nuovo strumento di impugnazione, e cioè il reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Ciò, al fine di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo d'impugnazione in grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di competenza, possa contribuire, come di fatto avviene, a ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.

Il secondo, il terzo e il quarto comma del nuovo articolo 44 del codice di procedura civile individuano il giudice competente a decidere il reclamo avverso le ordinanze che pronunciano in materia di competenza, stabilendo in particolare che il reclamo avverso l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale della stessa circoscrizione, in composizione monocratica; quello avverso l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica si propone dinanzi al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; il reclamo contro l'ordinanza del tribunale in composizione collegiale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propone dinanzi ad altro collegio dello stesso giudice.

L'abolizione del regolamento necessario e facoltativo di competenza e la conservazione del solo regolamento di competenza d'ufficio hanno reso necessarie alcune modifiche agli articoli 47, 48 e 49 del codice di procedura civile.

Le modifiche recate all'articolo 50 del codice di procedura civile rappresentano un mero coordinamento con quelle apportate dal presente disegno di legge all'articolo 44 e all'articolo 307 del codice di procedura civile.

In particolare, il termine «sentenza» è sostituito con quello di «ordinanza», mentre, per le già esposte finalità acceleratorie, è ridotto da sei a tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, rendendo così omogeneo tale termine con quello previsto per la riassunzione della causa cancellata dal ruolo dal nuovo articolo 307, primo comma, del codice di procedura civile.

Tra le più significative innovazioni proposte vi è la valorizzazione del comportamento processuale delle parti, alle quali si chiede - nell'ottica dei princìpi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso - di consentire che l'accertamento dei fatti di causa sia compiuto senza inutili dilazioni e senza ricorrere all'abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento.

In quest'ottica si è ritenuto opportuno aggiungere, all'articolo 88 del codice di procedura civile, una norma di principio che obbliga le parti - non solo a prendere posizione sui fatti allegati dall'altra parte, come già previsto, ad esempio dall'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile - ma a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero.

La disposizione non è destinata a rimanere una mera norma di principio, in quanto il giudice terrà conto dell'inosservanza del dovere di lealtà e correttezza non solo ai fini della condanna alle spese (già prevista dall'articolo 92, primo comma, del codice di procedura civile), ma anche ai fini dell'accertamento della responsabilità processuale aggravata (articolo 96 del codice di procedura civile) ed eventualmente anche ai fini dell'accertamento dei fatti (secondo il principio, contenuto nell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti durante il processo).

In ogni caso, questa disposizione (tratta dal codice di procedura civile tedesco) è sommamente importante perché costituisce specificazione e rafforzamento dell'obbligo di leale collaborazione.

Le modifiche in materia di pronuncia sulle questioni di competenza hanno reso necessario modificare l'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice provveda sulle spese processuali tutte le volte che emana un provvedimento che definisce il processo davanti a lui, qualunque sia la forma del provvedimento adottato.

All'articolo 91, primo comma, inoltre, si introduce una significativa innovazione nella disciplina delle spese processuali. Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia - ed evitare, come accade nella pratica, che si svolga un lungo processo al cui esito la parte ottenga ciò che fin dall'inizio l'altra si è dichiarata disposta ad offrire - si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell'attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale) il quale abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall'altra parte.

Si osserva al riguardo che la parte contro cui è rivolta la domanda ha senz'altro un interesse specifico a formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di lite (ad esempio compensando le spese processuali).

I medesimi princìpi (rafforzamento delle cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo) sono alla base della modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile, che disciplina la cosiddetta responsabilità processuale aggravata.

Lo strumento in questione trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente dovuta al fatto che nell'attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito con dolo o colpa grave presuppone la prova che l'altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta.

La modifica che si propone introduce invece uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, laddove è previsto che la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite consegua ipso facto all'accertamento della condotta illecita.

Resta ferma la possibilità, per la parte danneggiata dal comportamento processuale scorretto del suo avversario, di domandare la liquidazione del danno subìto.

È stato poi riformulato l'articolo 115 del codice di procedura civile, prevedendo, al primo comma, che il giudice ponga a fondamento della propria decisione anche «i fatti contestati in modo generico», esonerando così la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio.

Alla luce di questa modifica - che ben si coordina con il tenore dell'articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda, la non contestazione è considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti.

La modifica al numero 4) del secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è finalizzata a ridurre il contenuto espositivo e motivazionale delle sentenze, il quale, nel rispetto dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, deve contenere unicamente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con la modifica dell'articolo 153 del codice di procedura civile si è voluto generalizzare la previsione della rimessione in termini, attualmente disciplinata dall'articolo 184-bis del codice di procedura civile, allargandone l'ambito oggettivo di applicazione (così come più volte sollecitato dalla dottrina). Stante la generalizzazione del rimedio della rimessione in termini, si è proceduto all'abrogazione del citato articolo 184-bis (articolo 60 del disegno di legge).

Articolo 53 (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile). L'articolo in esame contiene modifiche alle disposizioni contenute nel libro secondo del codice di procedura civile.

Si è in primo luogo aggiunto un periodo al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, precisando che si applica anche agli atti di impugnazione la disposizione in virtù della quale, nelle comunicazioni o notificazioni fatte dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

La modifica dell'articolo 182 del codice di procedura civile estende i meccanismi di regolarizzazione ivi previsti, consentendo di sanare, nel termine perentorio stabilito dal giudice, anche i vizi che determinano la nullità della procura al difensore, attraverso la rinnovazione della medesima.

Inoltre, con una radicale innovazione rispetto all'attuale previsione del citato articolo 182, è stabilito che l'osservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la regolarizzazione sia idonea a sanare i vizi con efficacia ex tunc (essendo espressamente previsto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio).

La modifica dell'articolo 183 del codice di procedura civile si rende necessaria per dare concreta attuazione ad alcuni dei princìpi ispiratori del presente disegno di legge (concretezza, lealtà e speditezza). Si prevede al riguardo che la concessione di ulteriori termini per il deposito delle memorie, per le indicazioni di prova contraria e per replicare alle nuove domande o eccezioni, prevista dall'attuale sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, non conseguirà più in modo automatico alla richiesta delle parti, rientrando nei poteri del giudice di valutare, sentite le parti, se il deposito di memorie risponda effettivamente alle necessità difensive delle parti stesse.

Anche le modifiche apportate agli articoli 191 e 195 del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica di ufficio perseguono la finalità di accelerare il processo.

Quanto al primo articolo, viene precisato che la nomina del consulente tecnico d'ufficio può essere effettuata già con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova. Con la medesima ordinanza, inoltre, il giudice deve indicare i quesiti da sottoporre al consulente nominato.

Con il nuovo terzo comma dell'articolo 195, invece, viene precisato che il giudice, oltre al termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, deve contestualmente fissare anche quello, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono formulare osservazioni alla relazione del consulente giudiziale.

Finalità di semplificazione e di economia processuale sono alla base dell'introduzione dell'articolo 257-bis, che si ispirano a un istituto di generale applicazione nel processo civile francese per l'assunzione della prova testimoniale.

Si tratta della facoltà per il giudice di assumere per iscritto la prova testimoniale, in considerazione della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza. Il giudice deciderà per tale modalità di assunzione, una volta sollecitato, sul punto, il contraddittorio tra le parti. La facoltà è generale, e quindi estesa all'ipotesi di prova delegata.

In tale caso, il giudice richiederà al testimone di fornire per iscritto e nel termine assegnatogli le risposte agli articoli di prova sui quali deve essere interrogato.

Il testimone sottoscrive la propria deposizione (che deve contenere anche le informazioni previste dall'articolo 252, primo comma, del codice di procedura civile), apponendo la propria firma su ogni foglio, e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice.

Il testimone che non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito può essere condannato alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile.

È in ogni caso fatta salva la facoltà, per il giudice che non ritenga chiare o attendibili le risposte fornite per iscritto, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Le modifiche apportate all'articolo 279 del codice di procedura civile risultano di mero coordinamento con il novellato articolo 44 dello stesso codice, secondo il quale tutte le pronunce sulle questioni di competenza sono rese con ordinanza, anziché con sentenza.

Il regime di impugnazione delle ordinanze che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile, continua ad essere modellato su quello previsto per le pronunce sulle questioni di competenza. Cosicché, una volta abolito, per queste ultime, il regolamento necessario di competenza, anche per le ordinanze di sospensione è previsto, quale unico strumento di impugnazione, il reclamo nei termini e nei modi di cui all'articolo 44.

Le modifiche agli articoli 296 e 297 del codice di procedura civile portano a una riduzione dei termini per i casi di sospensione del processo.

La modifica dell'articolo 305 del codice di procedura civile riduce i termini riferiti alle ipotesi di interruzione processuale.

La prima modifica dell'articolo 307 del codice di procedura civile riduce da un anno a tre mesi il termine perentorio di riassunzione delle cause cancellate dal ruolo. Oltre all'evidente abbreviazione del termine che, in mancanza di tempestiva riassunzione, determina l'estinzione della causa, la norma va letta in stretta correlazione con quella prevista dal novellato quarto comma dello stesso articolo 307, secondo la quale l'estinzione della causa, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, opera di diritto e va dichiarata d'ufficio, senza più la necessità che sia eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.

Queste disposizioni - unitamente alla riduzione del termine massimo che il giudice può concedere per la rinnovazione della citazione, per la prosecuzione del giudizio, per la sua riassunzione o integrazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 307 del codice di procedura civile - hanno un'evidente finalità acceleratoria, in perfetto accordo con gli obiettivi perseguiti dal presente disegno di legge.

Le modifiche apportate all'articolo 310 del codice di procedura civile risultano di mero coordinamento con il novellato articolo 44 dello stesso codice, secondo il quale tutte le pronunce sulle questioni di competenza sono rese con ordinanza, anziché con sentenza.

Le modifiche apportate agli articoli 323, 324, 360, primo comma, numero 2), 382 e 385 del codice di procedura civile e 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, risultano di mero coordinamento con l'abolizione del regolamento di competenza ad istanza di parte, con la sua sostituzione con il reclamo ai sensi del novellato articolo 44 dello stesso codice e con l'esclusione dell'impugnazione per cassazione per motivi di competenza.

Al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo viene ridotto il cosiddetto termine lungo per l'impugnazione, prevedendo la decadenza dall'impugnazione decorsi otto mesi dalla pubblicazione della sentenza (anziché un anno, come attualmente previsto).

Si è deciso di stabilire in otto mesi il termine per l'impugnazione al fine di coordinare la disposizione contenuta nell'articolo 327 del codice di procedura civile con quella di cui all'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile viene precisato, conformemente all'orientamento espresso dal giudice di legittimità, che nel giudizio di appello, oltre a non essere ammessi nuovi mezzi di prova, neppure possono essere prodotti nuovi documenti.

Peraltro, anche per la produzione dei documenti vale la regola, prevista dal medesimo comma, che fa salvi i casi in cui il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Circostanza, quest'ultima, che, ad esempio, si verifica ogni qualvolta il giudice di primo grado non abbia ammesso la produzione documentale riproposta in appello.

Coerente con i princìpi della ragionevole durata del processo appare anche la modifica dell'articolo 353 del codice di procedura civile.

Sempre al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo è ridotto il termine, stabilito dall'articolo 392 del codice di procedura civile, per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, prevedendo che la causa debba essere riassunta non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (anziché un anno, come attualmente previsto).

Articolo 54 (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile). La norma introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

Si prevede, al riguardo, che il creditore di un'obbligazione di fare infungibile o di non fare non sia tenuto a promuovere un autonomo giudizio per l'accertamento della violazione, in quanto la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'obbligazione (condannando il debitore all'adempimento) costituirà titolo esecutivo anche per la riscossione delle somme (già liquidate dal giudice) dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia.

Tale meccanismo non limita in alcun modo la difesa del debitore al quale sia notificato precetto per il pagamento della somma di denaro, in quanto egli potrà esperire il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile per fare accertare di non essere inadempiente, o che il mancato adempimento di quanto statuito nella sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che l'adempimento è divenuto impossibile.

Articolo 55 (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile). La prima modifica all'articolo 669-octies del codice di procedura civile riafferma il principio generale secondo il quale il giudice che pronuncia un provvedimento cautelare ante causam deve provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare.

La seconda modifica è puramente formale e di coordinamento, essendo errato il rinvio al primo comma, anziché al sesto comma, contenuto nell'attuale settimo comma (ottavo nel testo novellato).

La modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile ribadisce, in coerenza con il nuovo sistema impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell'articolo 44 dello stesso codice anche l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.

Articolo 56 (Procedimento sommario non cautelare). L'articolo prevede l'inserimento nel codice di procedura civile del capo III-bis riguardante il procedimento sommario di cognizione. In particolare, le disposizioni aggiungono l'articolo 702-bis del codice di procedura civile relativo alla forma della domanda e alla costituzione delle parti. Tale articolo introduce un procedimento sommario di cognizione finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di passare in cosa giudicata qualora non appellato, e stabilisce che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avviso di cui al numero 7), del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Allo stesso modo avviene la costituzione del terzo in giudizio.

Inoltre viene inserito l'articolo 702-ter del codice di procedura civile, riguardante il procedimento. Tale disposizione prevede che il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44; si applica l'articolo 50. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede nei modi di cui sopra, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

Infine viene introdotto l'articolo 702-quater del codice di procedura civile relativo all'appello. Sulla base di tale norma, l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Articolo 57 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368). L'articolo in esame prevede l'inserimento dell'articolo 103-bis nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile riguardante il modello di testimonianza. Tale norma prevede che la testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che all'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,». In questo modo in caso di mancata intimazione dei testimoni, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la decadenza dalla prova della parte non diligente; ciò al fine di contrastare quelle interpretazioni meno rigorose della norma che finiscono per favorire un indebito allungamento della fase istruttoria anche in presenza di un comportamento inattivo delle parti.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». Tale sostituzione si rende necessaria per ragioni di coordinamento con la modifica della disciplina della motivazione della sentenza (articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice).

Articolo 58 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102). La norma abroga l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni «conseguenti ad incidenti stradali»), essendosi ritenuto che il rito del lavoro non si adatti alle peculiarità delle controversie in questione, anche tenuto conto della maggiore snellezza del procedimento davanti al giudice di pace (davanti al quale si celebrerà un numero sempre maggiore di controversie con tale oggetto, a seguito dell'aumento della competenza per valore previsto dall'articolo 52 del presente disegno di legge).

Articolo 59 (Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato). La norma detta disposizioni relative alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali potranno avvalersi della facoltà già prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.

Articolo 60 (Abrogazioni). La norma contiene l'indicazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di quella delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che sono abrogate.

Articolo 61 (Disposizioni transitorie). Il comma 1 dell'articolo contiene una disposizione transitoria di carattere generale, in base alla quale le disposizioni contenute nella legge trovano applicazione ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Al comma 2 è previsto, tuttavia, che trovi immediata applicazione la norma relativa alla produzione dei nuovi documenti in appello, per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

Al comma 3 è previsto che alle controversie di cui all'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, si applicano le disposizioni che attualmente ne regolano il rito.

È infine previsto che le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 155 del codice di procedura civile (aggiunti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applichino anche ai giudizi pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Articolo 62 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). In ossequio alla finalità acceleratoria del processo, si è ritenuto di modificare l'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riducendo da quarantasei a trentuno giorni la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. La norma avrà opportunamente effetto dall'anno 2009.

Articolo 63 (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia). Le misure contenute nell'articolo in esame sono complessivamente finalizzate a realizzare un contenimento delle spese di giustizia e una razionalizzazione nella loro riscossione, attraverso strumenti che incidono sia direttamente sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sia su altri testi normativi (codici e leggi speciali), al fine di assicurare coerenza al disegno complessivo di riforma.

I commi 1 e 3 intendono modificare le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale (articolo 36 del codice penale) e nella corrispondente disposizione contenuta nella normativa sul diritto d'autore.

Il giudice non disporrà più la pubblicazione delle sentenze di condanna su uno o più giornali, bensì sul sito internet ufficiale del Ministero della giustizia, in apposita sezione dedicata, avvalendosi dunque delle nuove forme di pubblicità telematica sperimentate in altri settori dell'ordinamento.

La pubblicazione sui giornali è infatti molto costosa e, in un contesto nel quale la percentuale di recupero delle spese nei confronti degli imputati condannati è molto bassa, finisce con il gravare pesantemente sull'erario, senza apprezzabili ritorni.

D'altronde, anche l'efficacia di deterrenza e sanzionatoria della pubblicità data sui giornali alla pronuncia della condanna, si è rivelata assai limitata, anche per il fatto che la sentenza resta pubblicata solitamente per una sola giornata.

Attraverso la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, per un tempo tra i quindici e i trenta giorni, si realizza invece una diffusione della notizia molto più ampia e duratura, a un costo assai ridotto.

La pubblicazione nel sito internet non necessariamente sarebbe attuata gratuitamente, ma sulla base di un costo convenzionale più basso. Resterebbe dunque ferma la possibilità di recuperare tale costo per intero dal condannato, ma senza anticipazioni troppo onerose da parte dell'erario.

Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a coordinare le altre disposizioni introdotte con l'attuale disciplina del codice di procedura penale.

In particolare, le soppressioni di alcune parti dell'articolo 262 e dell'articolo 676 dello stesso codice di procedura penale hanno l'obiettivo di rendere coerente il codice con le nuove modalità di devoluzione allo Stato delle somme giacenti in sequestro non confiscate e non restituite, quali delineate dai nuovi commi dell'articolo 205 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'abrogazione parziale delle disposizioni attualmente vigenti dell'articolo 535 si collega ai diversi criteri di quantificazione e liquidazione dei crediti erariali, presenti in altre parti del disegno di legge. In particolare, per quanto attiene l'abrogazione parziale del primo comma, la forfetizzazione integrale delle spese processuali impone l'abbandono del precedente criterio di accollo differenziato delle spese processuali ai condannati in ragione del reato per cui le stesse erano state sostenute, criterio che nella prassi, peraltro, risultava, come noto, spesso di critica applicazione.

La soppressione relativa all'articolo 536 mira a coordinare le disposizioni del codice di procedura penale con i già menzionati interventi sulla pubblicazione delle sentenze di condanna.

Il comma 4 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quadro del più complessivo intervento diretto ad assicurare all'erario tutte quelle somme, di importo anche minimo, giacenti sui depositi giudiziari o sui libretti intestati all'autorità giudiziaria, che, per l'esiguità della somma stessa o per la mancanza di un legittimo titolare, non vengono ritirate.

Un simile intervento nell'ambito della procedura civile era stato già compiuto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che aveva modificato l'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tale norma oggi prevede che, per i creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le somme loro spettanti sono depositate presso l'ufficio postale o la banca e, trascorsi cinque anni, sono versate allo Stato.

L'introduzione dell'articolo 187-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ha lo stesso obiettivo e colma la lacuna relativa al processo esecutivo civile, mobiliare e immobiliare, dove pure si possono verificare fenomeni di giacenza prolungata, a causa dell'irrisorietà della somma.

Il comma 5 disciplina tutti gli interventi sul testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

La norma contenuta nella lettera a), con la finalità di semplificare la tassazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, soggette all'imposta di registro (prenotata a debito e recuperata dagli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) sia nelle ipotesi di condanna generica che di condanna provvisionale, posticipa la tassazione al passaggio in giudicato. Non si incide pertanto sulla liquidazione ma sul momento dell'adempimento, evitando che la sentenza sia inviata agli uffici finanziari in ogni grado di giudizio ed evitando pertanto le disfunzioni verificatesi per la carenza della normativa vigente nei casi in cui le sentenze successive al primo grado modifichino le statuizioni civili.

La norma mira anche ad evitare l'inutile trasmissione di atti per la registrazione, in particolare le sentenze emesse dal giudice di primo grado, considerato che nulla è dovuto dall'imputato condannato in sede di giudizio di primo grado, assolto dal giudice dell'impugnazione, come pure ad evitare inutili annotazioni nel registro delle spese prenotate a debito e nel foglio delle notizie.

Quanto poi al funzionario che deve richiedere la formalità, la norma prevede che l'adempimento sia curato da quello addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale è divenuto definitivo, in coerenza con l'attuale disciplina sui compiti dei funzionari.

Nel processo penale, secondo la normativa vigente, pur beneficiando degli effetti del patrocinio a spese dello Stato (articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), l'imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese straordinarie e delle spese di demolizione delle opere abusive e per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché, nel caso in cui vi sia anche condanna al risarcimento del danno, al pagamento del contributo unificato e dell'imposta di registro.

La lettera b) del comma 5 mira, quindi, attraverso la modifica dell'articolo 111 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ad eliminare tale aporia normativa che sta creando non poche difficoltà nella riscossione di spese che l'ammesso al patrocinio ritiene di non dover pagare.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 111 (L) consegue alla modifica del sistema di determinazione delle spese processuali penali e quindi, nella specifica ipotesi di revoca del beneficio, prevede non solo la riscossione delle spese dovute in via ordinaria, ma anche il recupero di quelle sostenute dall'erario per la difesa.

La lettera c) modifica l'articolo 154 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Tale modifica prende atto delle difficoltà applicative registratesi a proposito delle norme, similari, introdotte dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), che, allo scopo di devolvere allo Stato le somme giacenti sui depositi giudiziari nel processo penale, era intervenuta direttamente sul codice di procedura penale, modificando i già citati articoli 262 e 676.

Dette norme avevano creato difficoltà agli uffici, sia per la non chiara e incompleta formulazione dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in cui non erano inclusi alcuni valori e somme e che non si estendeva alle somme giacenti dopo i provvedimenti di archiviazione, sia perché inseriva la procedura devolutiva nell'ambito del processo esecutivo penale: ciò comportava l'apertura di un incidente di esecuzione, l'adozione di un provvedimento del giudice, la comunicazione di detto provvedimento alle parti.

Il testo proposto allarga l'ambito di applicazione ai titoli al portatore, ai valori di bollo e ai crediti pecuniari; permette la devoluzione allo Stato anche dei depositi giacenti a seguito di provvedimento di archiviazione; svincola la devoluzione dal procedimento esecutivo e dal provvedimento giudiziario, affidandola alla cancelleria del giudice in forme semplificate.

Sarà infatti la cancelleria a comunicare al depositario o al debitor debitoris l'avvenuta devoluzione, indicandogli le modalità con cui versare le somme o i titoli o i valori direttamente sul bilancio dello Stato.

L'intervento di cui alla lettera d) incide profondamente sul sistema di recupero delle spese di giustizia.

Come noto, la normativa attualmente vigente stabilisce che le spese anticipate dall'erario sono recuperate per intero tranne i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta di ufficio, che sono, invece, recuperati in misura fissa.

La quantificazione del credito viene effettuata dal funzionario addetto all'ufficio sulla base degli atti, ma in particolare sulle risultanze del foglio delle notizie, nel quale vengono annotate le spese pagate ripetibili. Tuttavia, l'attuale gestione cartacea del foglio delle notizie rende quasi certa la incompletezza delle spese annotate, anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di pagamento della spesa (presentazione della domanda di pagamento, liquidazione della spesa, comunicazione alle parti del decreto di pagamento, determinazione della definitività del decreto, iscrizione del provvedimento definitivo nel registro delle spese pagate, che, spesso, è tenuto da un ufficio diverso da quello che ha liquidato la spesa, trasmissione degli atti al funzionario delegato, comunicazione all'ufficio dell'avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento, annotazione della spesa nel foglio delle notizie da parte del funzionario addetto all'ufficio che ha disposto il pagamento, che, spesso, non ha più la disponibilità del fascicolo).

Si ravvisa dunque la necessità di prevedere una procedura di riscossione ad hoc per i crediti erariali dell'ente creditore «Giustizia», differenziata dal resto delle procedure di riscossione dei crediti, che tenga conto della peculiarità della loro natura e della necessità che i tempi del loro recupero garantiscano l'effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano. L'attuale procedura di recupero si è infatti rivelata incompatibile con i tempi di estinzione per decorso del tempo delle pene pecuniarie costituite dalle ammende (5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza), e spesso, per l' enorme arretrato di lavoro delle cancellerie, anche delle multe (10 anni). La notifica della cartella di pagamento deve intervenire in modo da consentire il pagamento oppure la comunicazione dell'inesigibilità del credito e la conversione ai sensi dell'articolo 660 del codice di procedura penale prima dei tempi di estinzione delle pene pecuniarie.

La modifica in oggetto consentirà invece di recuperare in misura fissa tutte le spese processuali penali, semplificando così ulteriormente la procedura di quantificazione del credito attraverso un sistema di forfetizzazione per gradi di giudizio, a seconda del tipo di procedimento, senza vincolo solidale fra le parti.

Per quanto riguarda le spese inerenti le intercettazioni telefoniche, per le quali il vigente articolo 205 (L), comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 già disciplina una determinazione in misura fissa, si propone una riscossione pro quota al fine di evitare che residuino spese per le quali si debba procedere nei confronti di più debitori solidali.

Analogamente si è scelto di riscuotere pro quota anche le spese escluse dalla forfetizzazione ovvero spese di pubblicazione e spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi e le spese di natura tributaria.

La forfetizzazione ovviamente ricomprende anche le spese, peraltro già anticipate dall'erario agli ufficiali giudiziari, inerenti le spese di notifica.

La lettera e) e f) contengono interventi di carattere meramente formale, finalizzati a coordinare le nuove disposizioni con le modificazioni apportate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al citato testo unico.

La lettera g) introduce gli articoli da 227-quater (L) a 227-novies (L) nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Il nuovo articolo 227-quater (L) introduce i ruoli informatizzati, al fine di rendere ancor più celere e certa la procedura di riscossione e consentire l'eventuale conversione della pena pecuniaria entro i termini di estinzione disciplinati dagli articoli 172 e 173 del codice penale.

Nello stesso disegno di accelerazione si inserisce il nuovo articolo 227-quinquies (L), che prevede la generalizzata riduzione dei termini per la riscossione.

Gli articoli da 227-sexies (L) a 227-octies (L) muovono dall'esigenza di regolare la fase che precede la fissazione della vendita dei beni mobili ed immobili con riguardo ai casi in cui, nell'ambito del processo penale, sia stato disposto il sequestro conservativo dei beni stessi che, con la sentenza di condanna alla pena pecuniaria, si converte in pignoramento nonché la procedura di riscossione qualora la sentenza di condanna non preveda il pagamento di pena pecuniaria.

La modifica trae origine dall'esperienza diretta della riscossione curata dagli uffici giudiziari e dall'esperienza dei funzionari che pur avendo tentato, con la normativa vigente, di attivare la riscossione entro i termini di efficacia dei provvedimenti, si sono visti opporre da alcuni agenti della riscossione l'eccezione di improcedibilità stante la mancanza di disposizioni normative di coordinamento tra la disciplina specifica in materia di sequestri e le vigenti disposizioni in tema di redazione dei ruoli, notifica della cartella esattoriale e termini di attivazione della procedura coattiva, con inevitabile perdita per l'erario della garanzia creata mediante i sequestri.

Il comma 6 apporta alcune modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), che ha affidato a una società convenzionata la riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di coordinare i compiti di tale società con le nuove modalità di riscossione introdotte in altre parti dell'articolato del presente disegno di legge.

Così, sia la modifica alle lettere a) e c) del comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, sia l'introduzione della lettera b-bis) dello stesso comma sono coerenti con le nuove modalità di quantificazione del credito dell'erario per spese di giustizia e con l'abolizione dell'invito al pagamento nella procedura di riscossione.

La nuova lettera c) del comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, infine, mira ad estendere la facoltà per gli agenti della riscossione di rateizzare le spese di giustizia, anche alla fase antecedente al ruolo. Il decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, ha introdotto tale facoltà ma limitatamente alla fase della riscossione coattiva. Si ritiene coerente con la riforma introdotta dalla legge finanziaria, che delega l'intera riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie alla società di proprietà di Equitalia Spa, consentire alla società la rateizzazione del credito anche nella fase cosiddetta «spontanea». Viene espressamente esclusa la rateizzazione delle pene pecuniarie, stante la specificità della materia, come peraltro previsto anche dal decreto-legge n. 248 del 2007.

Articolo 64 (Abrogazioni e modificazione di norme). L'articolo prevede l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

b) gli articoli 1, comma 372, e 2, commi da 612 a 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Conseguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007.

Articolo 65 (Clausole generali e certificazione). La più recente legislazione ha fatto spesso rinvio a norme contenenti «clausole generali», che cioè legittimano il ricorso a particolari tipologie di lavoro o a decisioni delle parti non in presenza di specifici causali tipizzate, ma in presenza di requisiti riscontrabili ed effettivi, ma flessibili.

È necessario che, nel rispetto del principio costituzionale di libertà di impresa, il controllo sul riscontro dei presupposti che la legge pone con le clausole generali sia vincolato alla verifica (ex ante in sede di certificazione dei contratti di lavoro o ex post in sede giudiziale) dell'esistenza concreta di tali condizioni, senza tuttavia che possa essere sindacato il merito o la opportunità della scelta datoriale, compito questo che appartiene semmai, sempre in funzione della tutela di princìpi di rilevanza costituzionale, alla contrattazione collettiva e alla autotutela collettiva.

Un ulteriore ambito di intervento è quello costituito dalla promozione e incentivazione dell'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto dalla riforma Biagi, allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro garantendo assistenza alle parti nel momento formativo della volontà e maggiore certezza alle qualificazioni convenzionali.

A tale riguardo si prevede che, nel valutare le motivazioni a base del licenziamento, il giudice faccia riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti (non solo nei contratti collettivi, bensì anche) nei contratti di lavoro individuali, ove stipulati con l'assistenza e consulenza delle commissioni di certificazione.

Articolo 66 (Conciliazione e arbitrato). L'articolo in esame sostituisce gli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.

Articolo 67 (Decadenze). Con l'articolo in esame si vuole intervenire sui termini di decadenza e sulle modalità di impugnazione del licenziamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966; viene infatti stabilito che il licenziamento deve essere impugnato entro centoventi giorni a pena di decadenza dalla comunicazione o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Viene concesso quindi un termine più lungo, ma l'unico atto con cui è possibile l'impugnazione è rappresentato dal ricorso al giudice del lavoro. Tale modifica riguarderà la maggior parte dei licenziamenti.

Articolo 68 (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione). L'articolo interviene in materia di parere sui ricorsi straordinari nell'ambito della normativa sulla semplificazione dei procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi, prevedendo che l'organo al quale è assegnato il ricorso, se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.

Infine l'articolo elimina la possibilità che il Ministero competente si discosti dal parere del Consiglio di Stato sottoponendo l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il capo IX è in materia di privatizzazioni.

Articolo 69 (Patrimonio dello Stato Spa). Tenuto conto della vigente normativa che disciplina le attività della Patrimonio dello Stato Spa, la modifica trae origine dalla finalità di consentire il trasferimento e il collocamento sul mercato di assets pubblici inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato, con conseguenti riflessi positivi sui saldi e sulle disponibilità finanziarie dello Stato.

Articolo 70 (SACE Spa). L'articolo in esame, al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e della sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che prevedano:

a) la separazione tra l'attività che la SACE Spa svolge a condizioni di mercato e l'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

Inoltre, la proposta normativa è volta a sopprimere - nell'ottica di un'eventuale privatizzazione della SACE Spa - il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (normativa di trasformazione dell'ex ente pubblico economico SACE in società per azioni), che disciplina la composizione degli organi sociali della società, rinviando implicitamente alle disposizioni statutarie la composizione del consiglio di amministrazione della SACE Spa.

Articolo 71 (Società pubbliche). La norma, proseguendo nelle finalità di contenimento della spesa pubblica consente alle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, di dotarsi di una gestione più efficiente dovuta alla maggiore snellezza dei processi decisionali afferenti all'operatività aziendale, prevedendosi l'amministratore delegato quale figura centrale nella gestione della società, seppur nei limiti delle deleghe espressamente attribuitegli dal consiglio di amministrazione. Si provvede, quindi, sul contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate nei mercati regolamentati controllate dallo Stato, nonché sul conferimento di deleghe e compensi.

Le proposte di modifica dei commi 27 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono dirette a chiarire le modalità di applicazione della disciplina dettata dalla legge finanziaria alle partecipazioni gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze che già sono oggetto di disposizioni di legge speciale (in particolare, il riferimento è ai commi 27-bis, 28-bis e 29). Per quanto attiene alla soppressione delle parole «o indirettamente», nel comma 27, essa è necessaria al fine di chiarire che il vincolo alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'amministrazione pubblica è relativo alle finalità delle partecipate di primo livello. L'introduzione del comma 32-ter è, infine, diretta a precisare che l'intervento normativo non riguarda le società quotate nei mercati regolamentati.
La proposta relativa all'introduzione del comma 32-bis è volta a chiarire il concetto di perdita contenuto all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò nell'intento di limitare le perdite che gravano sul bilancio dello Stato, ponendo al centro della norma non il senso ragioneristico del concetto di perdita, ma l'aspetto dell'attività gestoria rispetto alla situazione di partenza. Infatti, se nel triennio le perdite risultassero progressivamente ridotte rispetto alla situazione iniziale, ancorché non del tutto eliminate, l'opera dell'amministratore andrebbe valutata positivamente. Per converso, meriterebbe un giudizio negativo l'amministratore che, avendo rilevato una società in forte utile, l'avesse portata, nel triennio, in una condizione di perdurante ma molto più esiguo utile. Per questo la norma deve distinguere tra perdite effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all'amministratore, e perdite dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali.

Il titolo II è in materia di stabilizzazione della finanza pubblica.

Articolo 72 (Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria). L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 11 e 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In particolare, con riferimento all'articolo 11 (legge finanziaria), esso specifica che la legge finanziaria può contenere esclusivamente norme volte a realizzare effetti finanziari con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati dall'ISTAT; in relazione al «saldo netto da finanziare in termini di competenza», specifica «del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di governo» e prevede che le eventuali regolazioni pregresse debbano essere «analiticamente indicate in apposita tabella»; conferma l'esclusione dal contenuto della legge finanziaria delle norme di carattere ordinamentale od organizzatorio, eliminando il riferimento ad ogni eccezione [in particolare, si tratta delle norme che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11]; abroga, infine, la lettera i-ter) del comma 3. Pertanto, il contenuto esclusivo della legge in esame non prevede più le norme comportanti aumenti o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale.

In relazione all'articolo 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi), l'articolo in parola, in conformità alle modifiche apportate all'articolo 11, prevede che la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata secondo le modalità indicate dall'articolo medesimo, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni; introduce, inoltre, tra le modalità di determinazione della copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, le compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto; infine, introduce il comma 5-bis, che prevede l'aggiornamento, all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento, delle relazioni tecniche relative ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo e agli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie e delle relazioni tecniche eventualmente richieste al Governo dalle Commissioni parlamentari per le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame.

Articolo 73 (Attuazione del federalismo). L'articolo alloca risorse per realizzare lo studio delle problematiche connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti.

Articolo 74 (Corte dei conti). L'articolo in esame prevede che, avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali.

La decisione delle sezioni riunite che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.

Resta fermo il disposto del comma 3-bis dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le sezioni riunite in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini del coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le sezioni riunite procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso, evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.

Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre tali richieste di parere alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da lui nominato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede altresì il parere della Corte dei conti in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 266 del 2005.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei ministri o le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.

Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

Il titolo III reca le disposizioni finanziarie e finali. Esso si compone del solo articolo 75 (Disposizioni finanziarie), il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai capi I, II e III del titolo I, effettuati per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

 

 


 

 

 

 

 


 


disegno di legge

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DISEGNO DI LEGGE

 

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

 

Capo I

IMPRESA

 

Art. 1.

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su interventi di rilevanza strategica nazionale, sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali di volta in volta interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 2.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i princìpi di cui al presente articolo.

3. Costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

 

Art. 3.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;

b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri»;

c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;

d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,».

4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 4.

(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il comitato promotore della Banca, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5.

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipula con le regioni e gli altri soggetti interessati specifici accordi di programma per la reindustrializzazione, che prevedono interventi di agevolazione, proposti e attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, secondo le direttive emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:

a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;

c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da complesse situazioni di crisi, con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1, lettera a), sono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c), è effettuata sulla base di criteri definiti con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi del comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, possono riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti, la promozione e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione strettamente connessi.

5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono stipulati specifici accordi di programma con le regioni interessate, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli accordi di programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative degli interventi di competenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2008.

7. Le disposizioni di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei contratti sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e individua le risorse da destinare allo scopo a legislazione vigente nonché le eventuali risorse che possono essere utilizzate direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa nell'ambito delle proprie disponibilità.

Con lo stesso decreto sono impartite all'Agenzia medesima le direttive di cui al comma 1.

 

Art. 6.

(Internazionalizzazione delle imprese).

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

 

Art. 7.

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane

e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, e successive modificazioni, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

 

Art. 8.

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

Art. 9.

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 10.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice,».

 

Art. 11.

(Beni contraffatti).

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni sottoposti a sequestro è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

 

Art. 12.

(Contrasto della contraffazione).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8-bis, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

«8-ter. Nelle indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

 

Art. 13.

(Proprietà industriale).

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Capo II

INNOVAZIONE

 

Art. 14.

(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;

b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture tra i diversi operatori;

c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;

e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

 

 

Capo III

ENERGIA

 

Art. 15.

(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefìci diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione che, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 16.

(Energia nucleare).

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente.

 

Art. 17.

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).

 

Art. 18.

(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

3. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo IV

CASA E INFRASTRUTTURE

 

Art. 19.

(Centrali di committenza).

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, anche sulla base dei valori espressi nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

 

Art. 20.

(Infrastrutture militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

2) le parole: «entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;

b) al comma 13-ter.2:

1) dopo le parole: «a procedure negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato del comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e le gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia.

Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;

e) le alienazioni e le permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, e successive modificazioni, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Capo V

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

 

Art. 21.

(Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali).

1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali è disposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all'esercizio;

b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

c) considerare la possibilità di disporre l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio;

d) prevedere, nell'ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a evitare possibili conflitti di ruolo;

e) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l'ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione a ciascun settore della nuova normativa;

n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

p) prevedere l'applicazione del princìpio di reciprocità ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare;

q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e di accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

r) definire, sentite le competenti autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e di imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

s) prevedere, nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al medesimo comma 2.

 

Art. 22.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono princìpi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono soppresse.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

 

Art. 23.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

Art. 24.

(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o in parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto per gli affari sociali;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza;

d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

 

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI

 

Art. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

 

Art. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti»;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;

c) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Art. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui al comma 1.

2-ter. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

2-quater. Il rapporto di cui al comma 2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;

c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

 

 

Art. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi,

 

dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare

 

anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce princìpio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

 

Art. 30.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è abrogato.

2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta in favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superire a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

 

Art. 31.

(Progetti di innovazione industriale).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. All'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità,» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «, sentiti i Ministri» fino a: «in cui gli stessi concorrono,» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «i Ministri dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'università»;

b) le parole: «, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,» sono soppresse;

c) i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi.

 

Art. 32.

(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

 

Art. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

 

Art. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

 

Art. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

 

Capo VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 36.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

 

Art. 37.

(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive conformi ai princìpi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».

3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è premesso il seguente periodo: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali».

4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi» sono inserite le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è considerata titolo di preferenza».

 

Art. 38.

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

 

Art. 39.

(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

Art. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 

Art. 41.

(Spese di funzionamento).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

 

Art. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

 

 

 

 

Art. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definire in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

 

 

Art. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

 

Art. 45.

(Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata).

1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'atto di trasferimento, sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del periodo precedente. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».

 

Art. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

 

Art. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

3. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 49.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

 

Art. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

 

Art. 51.

(Riallocazione di fondi).

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

 

Capo VIII

GIUSTIZIA

 

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settemilacinquecento euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquemila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabili la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello, quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti».

6. All'articolo 45 del codice di procedura civile, le parole: «alla sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinanza».

7. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento del regolamento d'ufficio».

8. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o» sono soppresse.

9. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

10. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

12. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico».

15. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

16. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

 

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere».

4. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44».

10. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

11. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

14. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».

15. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.

16. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.

17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi otto mesi».

18. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

21. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

22. Al secondo comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.

23. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

Art. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

 

Art. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

2. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

 

Art. 56.

(Procedimento sommario non cautelare).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avviso di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita».

2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,».

3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza, di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

 

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

 

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 60.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 42, 43, 46 e 184-bis e il quarto comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

 

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

 

Art. 62.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

 

Art. 63.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 262, il comma 3-bis è abrogato;

b) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

d) all'articolo 676, comma 1, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del codice penale».

4. Al titolo IV, capo IV, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 187-ter. - (Devoluzione delle somme di denaro allo Stato). - Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Gli importi versati sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria».

5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte III, dopo il titolo XIV, è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

 

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo»;

b) l'articolo 111 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (L). - (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio). - 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro»;

c) all'articolo 154 (L), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e se nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

3-ter. Alla destinazione delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali importi sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro e per i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria»;

d) all'articolo 205 (L):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

e) la rubrica del titolo II della parte VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

f) alla parte VII, dopo l'articolo 227, prima delle parole: «Capo I - Riscossione mediante ruolo», introdotte dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono inserite le seguenti: «Titolo II-bis. Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale»;

g) nella parte VII, titolo II-bis, capo I, dopo l'articolo 227-ter, introdotto dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 227-quater (L). - (Ruoli informatizzati). - 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati.

2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:

a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1° al giorno 15, entro l'ultimo giorno del mese;

b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16, entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 227-quinquies (L). - (Termini per la riscossione). - 1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti:

a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;

b) dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;

c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per procedere ad espropriazione forzata, sono ridotti a tre mesi dalla notificazione della cartella;

d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;

e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;

f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 227-sexies (L). - (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale). - 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.

2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvede secondo le modalità ordinarie.

3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvede alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale.

Art. 227-septies (L). - (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili e immobili nel processo penale). - 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati e il provvedimento che dispone il sequestro.

2. L'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.

3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

Art. 227-octies. (L). - (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna). - 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per le spese processuali, le pene pecuniarie, le sanzioni pecuniarie processuali e le sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.

3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.

4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.

5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita e il luogo in cui deve eseguirsi.

6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.

7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che può ritirare i beni e che le spese di custodia e di conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita nei riguardi del custode.

8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.

9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

Art. 227-novies (L). - (Norme applicabili). - 1. Al presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

6. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) notificazione al debitore degli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»;

c) all'articolo 1, comma 367, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

d) all'articolo 1, dopo il comma 367 è inserito il seguente:

«367-bis. Gli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono notificati dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo provveda al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

 

Art. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

c) gli articoli 1, comma 372, e 2, commi da 612 a 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. Conseguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007.

 

Art. 65.

(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Art. 66.

(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità amministrativa».

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito».

3. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme che la commissione deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter».

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412».

5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo, del presente codice, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Se la conciliazione non riesce il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso ed è versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.

7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del medesimo codice e dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.

8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo» sono soppresse.

11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

12. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

13. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 67.

(Decadenze).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».

2. Il termine di decadenza, previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché ai casi di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966.

3. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

 

Art. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato» e il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

 

Capo IX

PRIVATIZZAZIONI

 

Art. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

 

 

 

Art. 70.

(SACE Spa).

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere:

a) la separazione tra le attività che la SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) la possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 71.

(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente non possano essere attribuite deleghe operative;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

 

 

 

 

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

 

Art. 72.

(Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria).

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3:

1) all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «di competenza,» sono inserite le seguenti: «del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di governo,», dopo le parole: «pregresse» sono inserite le seguenti: «, analiticamente indicate in apposita tabella» e le parole: «specificamente indicate» sono soppresse;

3) alla lettera i-bis), le parole «, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)» sono soppresse;

4) la lettera i-ter) è abrogata;

b) all'articolo 11-ter:

1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,»;

2) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento».

 

Art. 73.

(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 74.

(Corte dei conti).

1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

2. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali.

3. La decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.

4. Resta fermo quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso, evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.

7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica.

8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma 7 alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, a un collegio di sette magistrati da questo nominato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede altresì il parere della Corte dei conti in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da questo delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici, il Presidente del Consiglio dei ministri o le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.

12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 75.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai capi I, II e III del titolo I, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

 

 


Esame ai sensi dell’art. 123-bis, co. 1, Regolamento

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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Resoconto di mercoledì 9 luglio 2008

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 16.50.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione è convocata ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera, sul disegno di legge n. 1441, in quanto provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Segnala che il disegno di legge reca un complesso di disposizioni essenzialmente dirette, come recita in maniera eloquente il titolo, a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale è riferita ad alcune delle disposizioni dallo stesso recate. Si tratta delle norme che presentano profili finanziari. Altre disposizioni, infatti, hanno un contenuto di tipo ordinamentale non suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica. Alcune delle disposizioni recate dal provvedimento sono state trasfuse in emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini di cui all'articolo 123-bis, che costituisce un esame del tutto preliminare che non pregiudica l'esame sostanziale che sul provvedimento potrà svolgersi successivamente, propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 17.


Esame in sede referente

 


COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

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Resoconto di mercoledì 30 luglio 2008

 

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. -Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

 

La seduta comincia alle 15.35.

 

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione congiunta testé conclusasi degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, l'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento, dopo lo svolgimento delle relazioni, che avrà luogo oggi, sarà decisa in una nuova riunione congiunta degli uffici di presidenza, che sarà convocata per domani.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, premette che il provvedimento in esame ha un contenuto estremamente vasto ed eterogeneo, che va oltre la stretta competenza delle Commissioni I e V. Non è stato pertanto possibile un riparto degli articoli tra i relatori, ai fini dell'introduzione dell'esame, secondo il criterio stretto della materia. Pertanto, d'accordo con il deputato Corsaro, relatore per la V Commissione, si soffermerà su una parte degli articoli, mentre gli altri saranno successivamente illustrati da lui.

Per quanto riguarda gli articoli 1-4, essi appaiono in qualche modo superati in quanto il loro contenuto è stato di fatto trasfuso nel decreto-legge n. 112 del 2008 nel corso della discussione del relativo disegno di legge di conversione qui alla Camera. Degli articoli da 5 a 9 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale. In particolare, si modificano le fattispecie di contraffazione e dei marchi, con l'introduzione della nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale). Si modifica altresì la fattispecie dell'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (articolo 474 del codice penale). In relazione a tali reati, vengono introdotte un'aggravante specifica e la confisca obbligatoria dei beni. Nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale. È inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari (articolo 517-ter).

L'articolo 11 modifica la disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, relativi, rispettivamente, al reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e al reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 integra la formulazione dell'articolo 392 del codice di procedura penale, relativo ai casi di incidente probatorio, aggiungendo un comma 2-bis che prevede - nei procedimenti per i reati anzidetti - la possibilità di richiesta di perizia sulle cose sequestrate, da parte del pubblico ministero, dell'indagato e della persona offesa dal reato, quando la loro quantità o natura comportino costi di custodia troppo elevati. Il comma 2 stabilisce che nei casi sopraindicati - salva l'ipotesi di conservazione della merce in quanto assolutamente necessaria alle indagini - il pubblico ministero, eseguita la perizia e prelevati i necessari campioni, provveda immediatamente alla distruzione della merce sequestrata.

L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, viene previsto che anche per i reati anzidetti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale possa applicarsi la vigente disciplina delle operazioni cosiddette «sotto copertura», vale a dire quelle affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità; viene altresì prevista la possibilità di ritardare l'emissione di provvedimenti cautelari per acquisire maggiori elementi probatori. Tale possibilità è estesa anche alle indagini per i reati di cui al nuovo articolo 517-ter del codice penale - introdotto dall'articolo 10 del disegno di legge in esame - il quale aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la fattispecie della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari. È infine modificata la disciplina sanzionatoria dell'incauto acquisto da parte del consumatore. L'articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo.

Degli articoli da 14 a 17 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie, comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria, concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati in materia di energia. La norma - che detta anche una disciplina transitoria - precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a «diritti costituzionalmente garantiti».

Dell'articolo 19 dirà il deputato Corsaro. Gli articoli 20, 21 e 22 risultano superati in quanto i loro contenuti sono stati trasfusi nel decreto-legge n. 112 del 2008. Dell'articolo 23 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 24 reca una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L'articolo, inoltre, prevede l'emanazione, entro tre mesi, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.

L'articolo 25 reca disposizioni per la chiarezza dei testi normativi. In particolare, si prevede che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe debba indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, adorazione o deroga; e che le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme debbano contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui rinviano, che esse intendono richiamare.

L'articolo 26 reca norme per la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, apportando modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce interamente l'articolo 2 della legge n. 241, che disciplina la conclusione del procedimento amministrativo, ridefinendo le modalità di determinazione dei termini per l'adozione dei provvedimenti e abbreviando la durata massima di tali termini. La lettera b) introduce il nuovo articolo 2-bis, col quale si pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e si dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell'istante. Ai sensi del comma 2, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un elemento di valutazione per i dirigenti. I commi da 3 a 5 recano le norme di prima applicazione e le disposizioni finanziarie.

L'articolo 27, intervenendo in materia di certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, novella - alle lettere a) e b) - gli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, introducendo modifiche alla disciplina generale relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. Si prevede in particolare che l'amministrazione richiedente debba procedere anche in assenza dei pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche richieste quando siano decorsi infruttuosamente i termini per la loro emissione. È inoltre attribuito agli organi di controllo interno il compito di effettuare un costante monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti e sul rispetto dei relativi termini. La lettera c) - attraverso una novella all'articolo 25 della medesima legge n. 241 del 1990 - interviene invece sulla disciplina della tutela non giurisdizionale nei casi di diniego, espresso o tacito, dell'accesso agli atti amministrativi o di differimento dello stesso. In particolare, si prevede che la richiesta di riesame debba essere trasmessa - oltre che alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - anche all'amministrazione interessata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 28 apportano modifiche all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi, disponendo che questa può svolgersi per via telematica; possono parteciparvi, senza diritto di voto, i portatori di interessi individuali o collettivi, di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, e le amministrazioni competenti per le eventuali misure di agevolazione; vi partecipano, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi, che sono vincolati alle determinazioni assunte; l'efficacia giuridica propria del provvedimento finale conforme alla determinazione adottata in esito ai lavori della conferenza, è attribuita al verbale recante la determinazione; tale norma si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comma 3 dell'articolo 28 sottrae alla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio assenso gli atti e i procedimenti riguardanti la cittadinanza. I commi 4 e 5, intervenendo sull'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, dispongono che, in caso di esercizio di impianti produttivi e di prestazione di servizi, l'attività oggetto della DIA può avere inizio già a decorrere dalla data della dichiarazione, e non decorsi 30 giorni da questa. Il comma 6 precisa che il ricorso giurisdizionale per controversie sulla DIA può riguardare anche gli atti formati in virtù delle norme sul silenzio assenso. Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 29, modificando gli articoli 22 e 29 della legge n. 241 del 1990, interviene sull'ambito di applicazione della legge medesima. In particolare le disposizioni della legge sono estese alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative; sono ridefinite le disposizioni della legge la cui applicazione è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e locali, in quanto afferenti ad esigenze di disciplina unitaria e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Quanto all'articolo 30, i commi 1 e 2 dispongono rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante Provvidenze a favore dei farmacisti rurali e la conseguente abolizione, dal 1 gennaio 2009, dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali. I commi 3-5 recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni. In particolare, il comma 3 novella in tal senso alcuni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, al fine di esentare gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'obbligo di presentare, in allegato al bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; nonché gli ulteriori documenti previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono inoltre esclusi dall'obbligo di redazione del conto economico. Gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono individuati nell'ambito del regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5). Il comma 6 dell'articolo 30, infine, reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.

Degli articoli 31-35 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 36 individua le finalità e l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Capo VII del provvedimento in esame, concernente il Piano industriale della pubblica amministrazione: si tratta di norme dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurne i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrandole nell'ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di cui si richiama l'articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con il rinvio all'articolo 197).

L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 stabilisce il principio della prevalenza, ai fini della copertura del proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità. Il comma 2 precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. Il comma 3 dispone l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Il comma 4 stabilisce l'obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico.

L'articolo 38, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, dispone al comma 1 che - se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza - a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai sensi del comma 2, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità. Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

L'articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.

L'articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

Dell'articolo 41, dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti. In particolare, il comma 1 reca novelle all'articolo 7 della cosiddetta legge La Loggia (n. 131 del 2003), innovando le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio di dette funzioni. La principale innovazione introdotta consiste nell'eliminazione della fase della procedura che prevede la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che recepiscano accordi al riguardo stipulati tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Attraverso una integrale delegificazione del procedimento è invece individuata come procedura ordinaria quella attualmente prevista in via transitoria, fino all'approvazione dei citati disegni di legge, in base alla quale il trasferimento avviene, sempre in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individuino entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame i servizi di interesse generale la cui erogazione è affidata a privati.

Il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.

L'articolo 43 intende favorire l'esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini. Le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. A tal fine presentano una proposta di affidamento - che presuppone un risparmio di spesa - ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri. Inoltre, le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse disponibili in bilancio. In sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui sopra.

L'articolo 44 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.

L'articolo 45 risulta superato in quanto il suo contenuto è stato trasfuso nel decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

L'articolo 47 dispone che le carte dei servizi pubblici prevedano strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionale delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dalle autorità di settore o con decreto interministeriale.

L'articolo 48 riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, non avranno effetto di pubblicazione legale. Si attinge a tal fine alle risorse finanziarie disponibili, e non ancora impegnate, a legislazione vigente per la realizzazione del progetto «PC alle famiglie».

L'articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale, prevedendo - fra l'altro - forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie, modifica delle norme in materia di firma digitale e previsione dell'utilizzazione delle reti telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti.

Degli articoli 50-51 dirà il deputato Corsaro. L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile. In particolare si prevede l'elevazione della competenza per valore del giudice di pace; significative modifiche attengono alle questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato), definendosi, tra l'altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti: in particolare viene inserita una norma di principio che obbliga le parti a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero; con riferimento alla disciplina delle spese processuali misure particolari sono previste a carico dell'attore il quale abbia rifiutato, senza giusto motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte; si introduce altresì uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, condannato al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite in conseguenza dell'accertamento della condotta illecita; ulteriori norme sono previste in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.

L'articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.

In particolare - oltre all'introduzione di una nuova norma sulla possibile assunzione di testimonianza scritta - sono novellate le disposizioni in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, di nomina del consulente tecnico, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione o prosecuzione della causa. Viene, infine, coordinata la disciplina delle impugnazioni (sia in appello che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.

L'articolo 54 aggiunge alla disciplina del processo di esecuzione un nuovo articolo 614-bis, che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

L'articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari ed arbitrato rituale novellando, rispettivamente, gli articoli 669-octies e 819-ter del codice processuale civile. Con la prima modifica si afferma esplicitamente il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese relative al relativo procedimento. La modifica all'articolo 819-ter in materia di arbitrato detta disposizioni in materia di reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.

L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis, composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater, che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato per le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose; la rapidità del procedimento permette - nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

L'articolo 57 interviene sul regio decreto n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo l'articolo 103-bis, che disciplina il contenuto del modello di testimonianza. Sono inoltre apportate modifiche agli articoli 104 e 118, al fine di prevedere che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio, e di definire di contenuto della motivazione della sentenza.

L'articolo 58 abroga le norme che assoggettano al rito del lavoro - di cui al Libro II, Titolo IV, Capo I del codice di procedura civile - le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

L'articolo 59 consente all'Avvocatura dello Stato di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.

L'articolo 60 prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame.

L'articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

L'articolo 62 riduce il periodo della sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative dal 1o al 31 agosto di ciascun anno, anziché dal 1o agosto al 15 settembre, come attualmente previsto.

L'articolo 63 contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione di esse. Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Esse riguardano, tra l'altro, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, le norme in materia di devoluzione allo Stato dei beni sequestrati. Ulteriori significative modifiche al citato testo unico, attengono al cuore della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito. Alcune novità riguardano anche le modalità di riscossione di specifiche spese per le quali è infatti stabilito il ricorso alla riscossione pro quota. Viene inoltre completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo. Alcune modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.

L'articolo 64 dispone l'abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall'introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

L'articolo 65, al comma 1, dispone che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle «clausole generali» contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e «parasubordinato» deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente. Il comma 2 prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell'ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione. Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nonché di una serie di elementi di fatto direttamente indicati dalla disposizione in esame. Il comma 4 provvede a riformulare l'articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che individua la finalità della procedura di certificazione, ampliando sul piano definitorio l'ambito di intervento della certificazione. Infine il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile introducendo, in particolare, nuove modalità di conciliazione ed arbitrato.

L'articolo 67, comma 1, sostituendo l'articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più (come nella normativa vigente) con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale. Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace. Il comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra.

L'articolo 68 interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

Degli articoli 69-73 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 74 reca disposizioni relative alle attività e al funzionamento della Corte dei conti. I commi 1-3 individuano una procedura giurisdizionale per la contestazione di deliberazioni conclusive di controlli su gestioni svolti dalla Corte dei conti nei quali siano stati accertati il mancato raggiungimento di obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività svolta. I ricorsi, sui quali decide un apposito collegio costituito all'interno delle sezioni riunite della Corte di conti, possono essere presentati - oltre che dall'amministrazione interessata - anche da enti, istituti e amministrazioni che avrebbero tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché da ogni contribuente che sia da almeno tre anni in regola con i propri adempimenti fiscali. I commi 4-11 sono relativi agli effetti dell'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti sui documenti di bilancio. In particolare, il comma 4 mantiene fermo l'obbligo del Governo di formulare le previsioni di spesa tenendo conto degli esiti del controllo successivo della Corte sul bilancio e sul patrimonio. Il comma 5 affida alle Sezioni riunite il compito di rendere, insieme al giudizio di parifica del Rendiconto generale, il referto sul controllo successivo della gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 affida alla Corte il compito di effettuare un'analisi sull'andamento delle entrate. Il comma 7 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di chiedere alla Corte valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie di provvedimenti legislativi. In tali casi il Presidente della Corte può sottoporre la richiesta di parere alle sezioni riunite ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati (comma 8). Il comma 10 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di invitare il Presidente della Corte a riunioni tecniche di governo ed il comma 11 consente allo stesso Presidente ed alle Commissioni parlamentari di chiedere alla Corte la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. Il comma 12 riconosce alla Corte dei conti - per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo - la possibilità di accedere in via telematica alle banche dati di ogni amministrazione.

Dell'articolo 75, infine, dirà il deputato Corsaro.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, rileva preliminarmente che il disegno di legge costituisce parte integrante della manovra economica varata dal Governo, nel quadro del piano triennale per la stabilizzazione della finanza pubblica che si pone l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno 2011. Esso risulta esplicitamente collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2009 secondo quanto indicato nel DPEF per gli anni 2009-2013 nonché nelle relative risoluzioni di approvazione approvate dalla Camera e dal Senato nelle sedute dell'8 luglio 2008. Mentre il DPEF ha delineato il quadro di riferimento della prima parte di questa Legislatura, ed i decreti-legge n. 93 del 2008 e n. 112 del 2008 hanno avviato i primi interventi puntuali cui è stato attribuito il carattere di urgenza, con l'attuale disegno di legge si propongono misure ed interventi in grado di operare scelte di indirizzo di politica economica ed industriale. In particolare, le misure inserite nel disegno di legge sono mirate allo sviluppo economico con una razionalizzazione dell'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate, l'estensione della struttura dei distretti industriali ad un riferimento che non sia più ancorato alla sola logica di incidenza geografica, gli interventi a supporto della internazionalizzazione delle imprese, il forte impegno nella lotta alla contraffazione ed alla tutela della proprietà industriale; alla scelta dell'investimento sull'innovazione e l'energia, con particolare riferimento allo studio ed allo sviluppo della produzione energetica nucleare; ai percorsi di liberalizzazione e privatizzazione attinenti la riforma dei servizi pubblici locali e la limitazione al ricorso di società partecipate e controllate direttamente od indirettamente dallo Stato; alle semplificazioni ed al contenimento dei termini procedurali e valutativi, nonché, infine, al miglior efficientamento e razionalizzazione strutturale della pubblica amministrazione.

Osserva che la decisione di articolare la manovra finanziaria in un decreto-legge e in un disegno di legge rivela l'intenzione di affidare a tale ultimo strumento le misure di carattere prevalentemente strutturale, anche attraverso il ricorso a significative deleghe legislative. In realtà già nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 112 del 2008 alcune importanti misure di interesse della Commissione bilancio contenute nel disegno di legge di cui stiamo avviando l'esame sono state incluse nel decreto, al fine di dare alle stesse, giudicate suscettibili di determinare effetti positivi già nel breve periodo, immediata attuazione: si tratta in particolare delle disposizioni in materia di sostegno alle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 1 e 2, divenuti gli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge, di quelle in materia di distretti produttivi di cui all'articolo 3, confluite nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112, di quelle in materia di banca del Mezzogiorno di cui all'articolo 4, confluite nell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112, di quelle in materia di infrastrutture militari di cui all'articolo 20, divenute l'articolo 14-bis del decreto-legge, delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 21, divenute l'articolo 23-bis del decreto-legge; di quelle di cui all'articolo 22 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, divenute l'articolo 83-bis, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 45, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata, divenute il comma 1-bis dell'articolo 36.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che alcune disposizioni si collegano strettamente ad altre contenute nel decreto-legge. In questa ottica assumono un particolare rilievo le disposizioni in materia di finanza pubblica contenute agli articoli 72, 73 e 74. Esse si affiancano infatti alle disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 1 e degli articoli 60 e seguenti del decreto-legge.

Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto-legge è stato rilevato da più parti il rischio che si procedesse per decreto ad una riforma della legislazione contabile nazionale. In realtà, una riforma strutturale delle procedure di bilancio è quella che si profila all'articolo 72, e quindi nell'ambito del disegno di legge, sul quale vi potrà essere un ampio confronto parlamentare. L'articolo 72 prevede infatti modifiche agli articoli 11 e 11-ter della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, novellando la disciplina inerente il contenuto proprio della legge finanziaria, nonché quella relativa alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Quanto al primo aspetto, l'articolo, oltre a dare specifico rilievo nella legge di contabilità nazionale al parametro di riferimento principale ai fini del rispetto dei vincoli comunitari introdotti dal Trattato di Maastricht, vale a dire l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, rende più stringente l'esclusione dal contenuto della legge finanziaria delle norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Ancor più rilevante è il fatto che sono escluse dal contenuto della legge finanziaria norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata in modo da evitare che, come accade da diversi anni, nella legge finanziaria si concentrino numerosi interventi di spesa, anche di modesta rilevanza. Per quanto concerne la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, l'articolo prevede che questa sia determinata non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche; tra le modalità di determinazione della copertura finanziaria, si dispone inoltre la possibilità di prevedere, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto (da considerare ai fini della copertura ai sensi delle modifiche precedenti), compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa. Particolarmente apprezzabile, proprio in relazione alle modalità e agli strumenti di lavoro della Commissione bilancio, è la previsione dell'obbligo di aggiornare le relazioni tecniche relative ai provvedimenti legislativi all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

L'articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti. Richiama poi le considerazioni già svolte dalla collega Bernini sulle disposizioni in materia di Corte dei conti di cui all'articolo 74.

Ricorda che ulteriori disposizioni del disegno di legge richiamano poi quelle del decreto-legge. In particolare, l'articolo 14 reca disposizioni volte a consentire l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubblica e privata. Inoltre la disposizione reca una delega al Governo volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga. In tal senso, la disposizione si affianca alle misure di immediata agevolazione in materia di banda larga contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 112. Segnala peraltro l'opportunità che il Governo chiarisca la distribuzione temporale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo in esame, dal momento che la norma fa riferimento, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, ad una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, senza precisare la quota da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel periodo indicato. Gli articoli 15, 16 e 17 intervengono in materia di energia, prevedendo, per quanto riguarda l'articolo 15, una delega al Governo per il riassetto normativo dei criteri in materia di localizzazione degli impianti di produzione elettrica nucleare; per quanto riguarda l'articolo 16, che il CIPE decida, su proposta del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'ambiente, le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale; per quanto riguarda l'articolo 17, l'approvazione di un piano per l'innovazione nel settore energetico per consentire all'Italia di partecipare alla ricerca internazionale in materia nucleare e in materia di cattura e di confinamento dell'anidride carbonica. Tali disposizioni si collegano a quelle in materia di energia contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 112. Infine, l'articolo 34 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per prevenirne l'indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

Illustra quindi brevemente le ulteriori disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione bilancio, in ogni caso rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto concerne i rilievi e le esigenze di chiarimento in merito ai profili finanziari delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento. Tra queste richiama in primo luogo l'articolo 5, che reca disposizioni volte all'aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla legge n. 181 del 1989, prevedendone l'estensione all'intero territorio nazionale, nonché la semplificazione delle relative procedure di approvazione. A tal fine la norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a sottoscrivere, con Regioni e soggetti interessati, appositi accordi di programma che, su proposta dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), prevedano interventi agevolativi volti alla realizzazione di azioni di bonifica di aree con rilevanti problemi ambientali; di interventi compensativi a favore di aree ospitanti o destinate ad ospitare grandi impianti industriali a forte impatto ambientale; di iniziative di riqualificazione interessate da situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 56 del 2005 sull'internazionalizzazione delle imprese, volte a semplificare le procedure previste nell'ambito dell'accordo-quadro con le università del 2001 e di accordi di settore. L'articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore. L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando dal 49 per cento al 70 per cento il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico. L'articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.a. L'articolo 19 reca un'articolata disciplina delle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali, quali strumenti di razionalizzazione degli acquisti. Tale disciplina va ad integrare le norme generali sugli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza recate dall'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 23 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (cosiddette «attività usuranti»), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. In proposito osserva che l'articolo 23, disponendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, i cui termini sono scaduti senza l'attuazione della delega, e richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza determina una riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla legge n. 247 del 2007. Sembrerebbe in ogni caso opportuno che, trattandosi di un intervento espressamente produttivo di effetti onerosi, si prevedessero, già in sede di definizione della norma di delega, strumenti idonei a garantire, nell'esercizio della delega, la coerenza delle risorse autorizzate rispetto al numero dei soggetti interessati al pensionamento anticipato. Richiama poi l'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007, rafforzando il ruolo del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, consentendo ad esso di individuare nuove aree tecnologiche entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché di aggiornare o modificare quelle già individuate, a partire dal 2009, anche con cadenza annuale. L'articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, pur avendo utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato lo stesso lavoratore e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all'entità delle sanzioni civili per l'utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro. L'articolo 33 reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento all'ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale, al tempo stesso riconoscendo espressamente la funzione di coesione che il servizio postale riveste. L'articolo 41 reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi, prevedendo in particolare che il ricorso all'outsourcing sia subordinato alla realizzazione di economie di gestione e all'adozione di misure di contenimento delle dotazioni organiche e delle spese di personale. L'articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti, prevedendo in particolare che il conferimento delle funzioni e il trasferimento delle risorse abbia luogo non attraverso disegni di legge collegati, ma attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito invito il Governo a valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza della spesa con riferimento all'attuazione dell'intero processo di riordino delle competenze, in modo da evitare duplicazioni degli oneri a livello centrale, dopo che le funzioni siano state trasferite agli enti territoriali. Occorrerebbe inoltre verificare come le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovranno essere emanati si coordinino con la normativa di rango primario con cui si disciplina l'attribuzione delle funzioni e l'organizzazione delle strutture dell'amministrazione statale che attualmente provvedono a svolgerle. L'articolo 43 intende favorire l'esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini. L'articolo 50 reca disposizioni relative all'uso del VOIP (Voce tramite protocollo Internet) da parte delle pubbliche amministrazioni nel contesto del Sistema pubblico di connettività (SPC). Con riferimento a tale disposizione, come pure alle previsioni recate dagli articoli 48 e 51, segnala l'opportunità che il Governo precisi se le risorse di cui è previsto l'utilizzo siano iscritte nel bilancio dello Stato o in quello della Presidenza del Consiglio, al fine di verificarne la reale sussistenza e l'effettiva possibilità di impiegarle, nonché l'adeguatezza rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni medesime. Richiama poi l'articolo 51, che prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Rileva in particolare che il comma 1 destina le somme stanziate dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 115 del 2005 per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari che non risultano ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, nonché alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi, mentre il comma 2 prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, per favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. L'articolo 69 novella le disposizioni dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002 prevedendo il trasferimento alla società Patrimonio S.p.A., oltre che dei beni rientranti nel conto del patrimonio dello Stato, di ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. L'articolo 70 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, uno o più decreti che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che tali attività, una volta separate, siano gestite da due diversi organismi. L'articolo 71 novella le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 in materia di società partecipate e controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Con riferimento alle disposizioni maggiormente rilevanti, segnala che il comma 1, lettera a), interviene in materia di riduzione, compensi e funzioni dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali; le lettere c) e d) recano disposizioni in materia di limiti in capo alle pubbliche amministrazioni alla costituzione e alla partecipazione in società la cui attività non siano strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali; la lettera e), estende a 36 mesi il periodo entro il quale le amministrazioni pubbliche devono cedere le partecipazioni in società non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. La lettera f) del comma 1 reca, infine, un'interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 734, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, in materia di divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico per i soggetti che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Infine l'articolo 75 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti al capo I - Impresa (articoli da 1 a 13) -, al capo II - Innovazione (articolo 14) - e capo III - Energia (articoli 15-18) del titolo I (Sviluppo economico, semplificazione e competitività), effettuati tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), stabilendo che per la realizzazione degli stessi si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia. Con riferimento a quest'ultima disposizione, nonché a quanto previsto dagli articoli 5 e 17, segnala al rappresentante del Governo l'opportunità di chiarire l'ammontare di risorse disponibili sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, precisando la quota che deve ritenersi vincolata per interventi e programmi di spesa già avviati.

Donato BRUNO, presidente, secondo quanto convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di lunedì 4 agosto 2008

 

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 agosto 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.20.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2008.

Donato BRUNO, presidente, richiamando quanto già comunicato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite del 31 luglio scorso, segnala che i presidenti delle Commissioni X Attività produttive e XI Lavoro gli hanno trasmesso una lettera con cui, nel rilevare che significative disposizioni del provvedimento investono la competenza delle loro Commissioni, invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralciare tali disposizioni. Si tratta in particolare, per quel che concerne la Commissione X, degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 13, contenuti nel titolo I capo I in materia di impresa, degli articoli 15, 16, 17 e 18, contenuti nel titolo I capo III in materia di energia, dell'articolo 31 recante progetti di innovazione industriale e dell'articolo 70 concernente SACE SpA e, per quel che concerne la Commissione XI, dell'articolo 23, recante delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti, dell'articolo 32, recante misure per il lavoro sommerso, dell'articolo 37, recante territorializzazione delle procedure concorsuali, dell'articolo 38, recante mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche e dell'articolo 39 in materia di aspettativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, concordemente con il collega Corsaro, relatore per la V Commissione, esprime un orientamento favorevole in ordine alla richiesta di stralcio formulata dai presidenti delle Commissioni X ed XI. In particolare, per quanto concerne lo stralcio di disposizioni richiesto dal presidente della X Commissione, ritiene che esso possa essere integrato con gli articoli 3, in materia di distretti produttivi e reti di impresa, 10, in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, 11, in materia di beni contraffatti, 12, in materia di contrasto della contraffazione, e 22, in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Per quanto concerne lo stralcio di disposizioni richiesto dal presidente della XI Commissione, ritiene, inoltre, che esso possa essere integrato con gli articoli 24, recante delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 65, in materia di certificazione, 66, in materia di conciliazione e arbitrati, e 67, in materia di decadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di licenziamento. Rileva che gli articoli complessivamente stralciati dal provvedimento sarebbero pertanto, con riferimento alla richiesta avanzata dalla X Commissione, gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31 e 70 e con riferimento alla richiesta avanzata dalla XI Commissione gli articoli 23, 24, 32, 37, 38, 39, 65, 66 e 67. Unitamente al collega Corsaro, sottopone quindi alle Commissioni riunite I e V la proposta di deliberare lo stralcio degli articoli sopra richiamati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in ordine alla proposta formulata dai relatori, si rimette alle decisioni delle Commissioni, pur rilevando che, anche ai fini di una rapida approvazione parlamentare di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, sarebbe forse preferibile mantenere una visione unitaria delle stesse.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, chiede al rappresentante del Governo di precisare meglio la propria posizione, ricordando che nella riunione del 31 luglio dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite era emerso un orientamento favorevole ad accedere alle richieste di stralcio avanzate dai presidenti delle Commissioni X e XI, anche a seguito della disponibilità in tal senso manifestata in quella sede dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Rileva che, qualora il Governo mutasse la propria opinione rispetto a tale disponibilità, riterrebbe di dover riconsiderare anche la propria posizione, in quanto non nasconde di nutrire alcune perplessità rispetto alle proposte di stralcio, avuto riguardo al carattere organico che il Governo aveva inteso attribuire alla propria manovra economica, con il DPEF, con il decreto-legge n. 112 e con il provvedimento in esame considerato nella sua interezza.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che il Governo, nella persona del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha già manifestato l'intenzione di non opporsi allo stralcio, sulla base della richiesta avanzata dai presidenti delle Commissioni X e XI. Ritiene pertanto che le Commissioni riunite debbano procedere alla deliberazione dello stralcio.

Maino MARCHI (PD) rileva che il contenuto dell'articolo 3, di cui i relatori hanno richiesto lo stralcio, è già confluito nel testo del decreto-legge n. 112 del 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che i relatori hanno richiesto lo stralcio di ulteriori disposizioni rispetto a quelle segnalate dal presidente della X Commissione e dal presidente della XI Commissione, osserva che effettivamente una riflessione dovrebbe essere compiuta sull'omogeneità del contenuto delle disposizioni che rimarrebbero a seguito dello stralcio nel disegno di legge C. 1441.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che la decisione di proporre lo stralcio di ulteriori disposizioni risulta coerente con l'orientamento maturato in favore dello stralcio e osserva che, ovviamente, qualora si operasse un ripensamento su tale orientamento, sarebbe necessario anche valutare di nuovo gli articoli segnalati dai relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa di non aver inteso manifestare una contrarietà alla proposta di stralcio, ma solo di aver svolto considerazioni di carattere generale sull'organizzazione dei lavori parlamentari.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel condividere la proposta di stralcio avanzata dai relatori, concorda con le considerazioni del presidente Giorgetti sulla necessità di valutare bene l'omogeneità delle disposizioni rimanenti nel provvedimento. In proposito, cita a titolo di esempio la disposizione dell'articolo 40 in materia di trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome che rimarrebbe nel disegno di legge C. 1441, mentre le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 39, sempre vertenti in materia di pubblica amministrazione, verrebbero stralciate.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rispondendo al deputato Baretta, chiarisce che gli articoli da stralciare sono stati individuati sulla base di un criterio basato sulla materia alla quale le disposizioni sono riconducibili: in particolare, l'articolo 40 reca disposizioni finalizzate alla trasparenza in materia di retribuzioni e collaborazioni autonome relative alle pubbliche amministrazioni, laddove gli altri articoli 37, 38 e 39 attengono a profili più propriamente lavoristici. Per quanto riguarda gli articoli il cui contenuto è confluito nel decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che essi sono tuttora parte integrante del provvedimento in titolo e devono, pertanto, essere oggetto di stralcio, nel caso in cui si ritengano di competenza delle Commissioni X o XI, fermo restando che queste potranno poi provvedere a sopprimerli nella fase emendativa in quanto confluiti in un decreto-legge che a quel momento risulterà già convertito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione le proposte di stralcio avanzate dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31 e 70, nonché quella di stralcio degli articoli 23, 24, 32, 37, 38, 39, 65, 66 e 67 del disegno di legge C. 1441.

 

La seduta termina alle 11.30.

 

 


Discussione in Assemblea
(Deliberazione stralcio A.C. 1441-bis)

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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48.

 

Seduta di martedì 5 agosto 2008

 

presidenza del vicepresidente Antonio Leone

(omissis)

TESTO AGGIORNATO AL 5 SETTEMBRE 2008

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione su una richiesta di stralcio.

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1441, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», hanno deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli: 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, recanti norme in materia di sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia; 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, recanti norme in materia previdenziale e di lavoro pubblico e privato.

Nessuno chiedendo di parlare contro o a favore, passiamo ai voti.

Pongo in votazione la richiesta di stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, e 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441.

(È approvata).

Il disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, con il numero 1441-ter e con il titolo: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»è assegnato alla X Commissione (Attività produttive), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alle sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, con il numero 1441-quater e con il titolo: «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»è assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La restante parte del disegno di legge, con il numero 1441-bis, mantiene il titolo: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e resta assegnata alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, con il parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), III, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, Pag. 56XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ricordo che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3, del Regolamento, si è convenuto all'unanimità che il termine per la conclusione dell'esame da parte dell'Assemblea dei disegni di legge risultanti dallo stralcio sia fissato rispettivamente per mercoledì 1o ottobre relativamente all'atto Camera 1441-bis in materia di sviluppo economico e di finanza pubblica, giovedì 9 ottobre relativamente all'atto Camera 1441-quater in materia di lavoro pubblico e privato e giovedì 16 ottobre relativamente all'atto Camera 1441-ter in materia di sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia.

 

 

 

 


 

Progetto di legge
(A.C. 1441-bis)

 


 

N. 1441-Bis

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico

(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

dal ministro per la semplificazione normativa

(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia

(ALFANO)

¾

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

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(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall'Assemblea il 5 agosto 2008)

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

Capo I

IMPRESA

Art. 1.

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su interventi di rilevanza strategica nazionale, sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali di volta in volta interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Art. 2.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i princìpi di cui al presente articolo.

3. Costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

Art. 3.

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Art. 4.

(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il comitato promotore della Banca, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

 b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Artt. 5-13.

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Capo II

INNOVAZIONE

Art. 14.

(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;

b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture tra i diversi operatori;

c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;

e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Capo III

ENERGIA

Artt. 15-18.

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Capo IV

CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 19.

(Centrali di committenza).

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, anche sulla base dei valori espressi nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

Art. 20.

(Infrastrutture militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

2) le parole: «entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;

b) al comma 13-ter.2:

1) dopo le parole: «a procedure negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato del comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e le gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;

e) le alienazioni e le permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, e successive modificazioni, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Capo V

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 21.

(Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali).

1. Il riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali è disposto, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni e il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali all'esercizio;

b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

c) considerare la possibilità di disporre l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio;

d) prevedere, nell'ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a evitare possibili conflitti di ruolo;

e) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In particolare l'ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione a ciascun settore della nuova normativa;

n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;

p) prevedere l'applicazione del princìpio di reciprocità ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare;

q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e di accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti;

r) definire, sentite le competenti autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e di imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

s) prevedere, nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al medesimo comma 2.

Artt. 22-24.

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Capo VI

SEMPLIFICAZIONI

Art. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

Art. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti»;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

 3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;

c) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui al comma 1.

2-ter. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

2-quater. Il rapporto di cui al comma 2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;

c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

Art. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce princìpio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

 

 

Art. 30.

(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è abrogato.

2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta in favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superire a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

 e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

 c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

Artt. 31-32.

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Art. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

 b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

Art. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

 

 

Art. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

Capo VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

Artt. 37-39.

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Art. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 41.

(Spese di funzionamento).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

Art. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

Art. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie fun zioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definire in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

Art. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

Art. 45.

(Modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata).

1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'atto di trasferimento, sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del periodo precedente. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni».

Art. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi  effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

3. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;

d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Art. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

Art. 51.

(Riallocazione di fondi).

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

Capo VIII

GIUSTIZIA

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «settemilacinquecento euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquemila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabili la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello, quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti».

6. All'articolo 45 del codice di procedura civile, le parole: «alla sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinanza».

7. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento del regolamento d'ufficio».

8. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o» sono soppresse.

9. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

10. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

 12. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico».

15. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

16. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere».

4. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

 6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44».

10. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

11. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

 b) al terzo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

14. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».

15. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.

16. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.

17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi otto mesi».

18. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

21. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse;

 b) il secondo comma è abrogato.

22. Al secondo comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.

23. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Art. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

Art. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

 2. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

Art. 56.

(Procedimento sommario non cautelare).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avviso di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita».

2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,».

3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La motivazione della sentenza, di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 60.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 42, 43, 46 e 184-bis e il quarto comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Art. 62.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Art. 63.

(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 262, il comma 3-bis è abrogato;

b) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

d) all'articolo 676, comma 1, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del codice penale».

4. Al titolo IV, capo IV, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 187-ter. - (Devoluzione delle somme di denaro allo Stato). - Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Gli importi versati sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria».

5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte III, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione

degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo»;

 b) l'articolo 111 (L) è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (L). - (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio). - 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro»;

c) all'articolo 154 (L), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e se nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

3-ter. Alla destinazione delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, le banche o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali importi sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro e per i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato. Tali somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria»;

d) all'articolo 205 (L):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

e) la rubrica del titolo II della parte VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

f) alla parte VII, dopo l'articolo 227, prima delle parole: «Capo I - Riscossione mediante ruolo», introdotte dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono inserite le seguenti: «Titolo II-bis. Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale»;

g) nella parte VII, titolo II-bis, capo I, dopo l'articolo 227-ter, introdotto dall'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 227-quater (L). - (Ruoli informatizzati). - 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati.

 2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:

a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1° al giorno 15, entro l'ultimo giorno del mese;

b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16, entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 227-quinquies (L). - (Termini per la riscossione). - 1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti:

a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;

b) dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;

c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per procedere ad espropriazione forzata, sono ridotti a tre mesi dalla notificazione della cartella;

d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;

e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;

f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 227-sexies (L). - (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale). - 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.

2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvede secondo le modalità ordinarie.

3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvede alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale.

Art. 227-septies (L). - (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili e immobili nel processo penale). - 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati e il provvedimento che dispone il sequestro.

2. L'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che, in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.

3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

Art. 227-octies (L). - (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna). - 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per le spese processuali, le pene pecuniarie, le sanzioni pecuniarie processuali e le sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.

3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.

4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.

 5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita e il luogo in cui deve eseguirsi.

6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.

7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che può ritirare i beni e che le spese di custodia e di conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita nei riguardi del custode.

8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.

9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

Art. 227-novies (L). - (Norme applicabili). - 1. Al presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

6. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

 b) all'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) notificazione al debitore degli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»;

c) all'articolo 1, comma 367, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

d) all'articolo 1, dopo il comma 367 è inserito il seguente:

«367-bis. Gli atti indicati nell'articolo 227-ter (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono notificati dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo provveda al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25» sono soppresse;

c) gli articoli 1, comma 372, e 2, commi da 612 a 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. Conseguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007.

Artt. 65-67.

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Art. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato» e il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

 

Capo IX

PRIVATIZZAZIONI

Art. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».

Art. 70.

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Art. 71.

(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente non possano essere attribuite deleghe operative;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

 g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 72.

(Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria).

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3:

1) all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «di competenza,» sono inserite le seguenti: «del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, articolato pro quota per livelli di governo,», dopo le parole: «pregresse» sono inserite le seguenti: «, analiticamente indicate in apposita tabella» e le parole: «specificamente indicate» sono soppresse;

3) alla lettera i-bis), le parole «, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)» sono soppresse;

4) la lettera i-ter) è abrogata;

b) all'articolo 11-ter:

1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,»;

2) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento».

Art. 73.

(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 74.

(Corte dei conti).

1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

2. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali.

3. La decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.

4. Resta fermo quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 5. Le sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, ferme restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso, evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.

7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica.

8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma 7 alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, a un collegio di sette magistrati da questo nominato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede altresì il parere della Corte dei conti in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da questo delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica.

11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici, il Presidente del Consiglio dei ministri o le competenti Commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipula di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.

12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 75.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai capi I, II e III del titolo I, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

 

 

 


Esame in sede referente

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di mercoledì 10 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE


Mercoledì 10 settembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 agosto 2008 l'Assemblea ha deliberato lo stralcio, dal disegno di legge n. 1441, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, i quali sono confluiti nel disegno di legge n. 1441-ter, «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», assegnato alla X Commissione, in sede referente, nonché lo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, confluiti a loro volta nel disegno di legge n. 1441-quater, «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», assegnato alla XI Commissione, in sede referente. La restante parte del testo, confluita nel disegno di legge n. 1441-bis, ha mantenuto il titolo «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e resta assegnata alle Commissioni riunite I e V, in sede referente, con il parere delle Commissioni II (ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, IV, VI (ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ricorda quindi che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 4 agosto 2008, ha convenuto, all'unanimità, di fissare a mercoledì 1o ottobre il termine per la conclusione della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Ricorda altresì che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 4 agosto 2008, era stato convenuto il seguente calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge 1441-bis: mercoledì 10 settembre, discussione sulle linee generali; lunedì 15 settembre, ore 12, termine per la presentazione degli emendamenti; martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, esame degli emendamenti; martedì 23 e mercoledì 24 settembre, pareri delle altre commissioni: giovedì 25 settembre, esame pareri e conferimento del mandato ai relatori. Avverte che, da parte del gruppo dei Democratici di sinistra, è tuttavia pervenuta alla presidenza la richiesta di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti. Pertanto, d'intesa col presidente della V Commissione, propone di prorogare il termine in questione alle ore 15 di martedì 16 settembre, per procedere quindi all'esame degli emendamenti presentanti nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre.

Gaspare GIUDICE (PdL), rilevato che l'attuale testo del disegno di legge n. 1441-bis presenta alcune incongruenze rispetto al contenuto del provvedimento di manovra finanziaria approvato dalle Camere prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ritiene opportuno chiarire se i relatori o il Governo intendano o meno presentare propri emendamenti per superare tali incongruenze: in caso affermativo, infatti, l'attività emendativa dei gruppi dovrebbe esercitarsi sulle formulazioni nuove degli articoli.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, premesso che le incongruenze del provvedimento in esame rispetto al decreto legge n. 112 del 2008 sono facilmente superabili, dichiara la piena disponibilità del Governo a collaborare coi relatori, ove occorresse, alla stesura dei necessari emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la proposta di proroga del termine di presentazione degli emendamenti formulata dal presidente possa essere condivisa a condizione che i relatori rendano noti gli emendamenti in questione prima della scadenza del termine: il testo in esame contiene infatti incongruenze vistose ed occorre sapere se saranno il Governo o i relatori a farsi carico di eliminarle; diversamente, dovranno provvedervi i gruppi.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che alla presentazione degli emendamenti necessari al coordinamento del testo in esame rispetto al decreto-legge n. 112 del 2008 possano senz'altro provvedere i relatori. Al riguardo, fa inoltre presente che è stata predisposta dagli uffici della Camera una nota tecnica che indica quali articoli dell'originario disegno di legge C. 1441 sono stati stralciati e quali recano disposizioni per le quali si pongono esigenze di coordinamento rispetto al decreto-legge n. 112.

Federico PALOMBA (IdV) intende porre una diversa questione, da lui già sollevata nella odierna seduta della II Commissione. Il disegno di legge in esame, peraltro già ridimensionato per effetto dei due stralci disposti dall'Assemblea, contiene numerose disposizioni concernenti la materia della giustizia, alcune delle quali di tenore assai tecnico, in quanto modificative del codice di procedura civile: si tratta, nel complesso, degli articoli da 52 a 64. Il suo gruppo riterrebbe pertanto opportuno che anche tali articoli fossero stralciati per essere quindi sottoposti all'esame della II Commissione: ciò anche in considerazione del fatto che essi recano interventi di dettaglio i quali andrebbero valutati in un quadro d'insieme più vasto e nell'ambito della complessiva riforma della giustizia cui sta lavorando il Governo; al riguardo fa presente che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare nella prossima riunione un decreto-legge in materia di funzionalità del sistema giudiziario e che tale materia è toccata appunto anche in alcuni degli articoli del provvedimento in titolo.

Calogero MANNINO (UdC) si associa al deputato Palomba, condividendo le ragioni della richiesta di stralcio.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che i due stralci già intervenuti in relazione al disegno di legge C. 1441 sono stati preceduti da una formale richiesta da parte dei presidenti delle due Commissioni competenti per l'esame delle parti di cui si chiedeva lo stralcio, previa una decisione in tal senso dei rispettivi uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. Su questa base, le Commissioni riunite I e V, dopo aver sentito il parere dei relatori e del Governo, hanno deliberato a favore dello stralcio, che è stato quindi disposto dall'Assemblea, come già ricordato. Ciò considerato, riterrebbe che, per ragioni di opportunità, ai fini del pieno coinvolgimento della Commissione di merito, si possa seguire la stessa procedura anche per un eventuale stralcio ulteriore. Fa comunque presente che, qualora non si procedesse allo stralcio delle disposizioni in materia di giustizia, i deputati della II Commissione potranno comunque offrire il loro contributo al dibattito partecipando ai lavori delle Commissioni riunite.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva preliminarmente la difficoltà di esprimere considerazioni di carattere generale su un provvedimento rispetto al quale continuano a pervenire richieste di stralcio. Segnala comunque l'articolo 30, di cui apprezza il contenuto in quanto tra l'altro permette di definire e di valorizzare il ruolo del segretario comunale. Esprime tuttavia le proprie perplessità in ordine all'inserimento tra i criteri di delega della previsione di sedi di segreteria comunale unificata per comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a quindicimila abitanti. Tale previsione risulta infatti di difficile praticabilità in ragione delle difficoltà per il medesimo segretario comunale di seguire l'attività di un numero di comuni che potrebbe risultare, in ragione della distribuzione della popolazione sul territorio, anche molto elevato. Richiama in proposito la situazione della sua regione, le Marche, dove per raggiungere una popolazione complessiva di quindicimila abitanti potrebbe essere necessario accorpare anche trenta comuni. Rileva quindi che si potrebbe valutare, come ulteriore criterio, un limite riferito al numero dei comuni, oltre che al numero degli abitanti, disponendo ad esempio che un medesimo segretario comunale non possa seguire l'attività di più di tre comuni.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti si intende prorogato alle ore 15 di martedì 16 settembre. Avverte altresì che nella mattina della medesima giornata proseguirà l'esame preliminare, mentre l'esame degli emendamenti avrà luogo nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di martedì 16 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE


Martedì 16 settembre 2008 - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

 

La seduta comincia alle 10.35.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di ieri, è stato prorogato alle ore 15 di oggi. Dopo aver quindi ricordato come, nella precedente seduta, fossero state poste questioni attinenti al coordinamento del testo in esame rispetto al decreto-legge n. 112 del 2008, chiede ai relatori se desiderino intervenire al riguardo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, premesso di parlare anche a nome del deputato Corsaro, relatore per la V Commissione, rileva che, in relazione all'esigenza di coordinare le disposizioni del disegno di legge in esame con quelle introdotte, in sede di conversione, nel decreto legge n. 112 del 2008, sarebbe in effetti opportuno predisporre alcuni emendamenti. Innanzitutto, occorrerebbe procedere alla soppressione integrale degli articoli che recano disposizioni identiche od analoghe a quelle introdotte dagli articoli del decreto-legge. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, concernente la concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate, il quale è quasi identico all'articolo 6-quater del decreto-legge; dell'articolo 2, concernente il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, il quale è quasi identico all'articolo 6-quinquies del decreto-legge; dell'articolo 4, relativo alla Banca del Mezzogiorno, il quale è quasi identico all'articolo 6-ter del decreto-legge; dell'articolo 20, concernente le infrastrutture militari, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 14-bis del decreto-legge; e dell'articolo 45, recante modifica all'articolo 2470 del codice civile, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata, il quale reca disposizioni analoghe a quelle introdotte dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge.

Riguardo invece all'articolo 21, recante delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali, rileva che la materia è stata già oggetto di un intervento di riordino complessivo da parte dell'articolo 23-bis del decreto-legge. Alla luce di tale previsione, i relatori ritengono che l'articolo 21 del disegno di legge, che prevede anch'esso una riforma del settore, vada soppresso.

Rileva poi che presentano alcuni problemi di coordinamento con il decreto legge n. 112 del 2008 anche gli articoli 14, 28 e 42, rispetto ai quali i relatori chiedono di conoscere quale sia la valutazione del Governo.

Con riguardo all'articolo 14, in materia di banda larga, ed in particolare alla lettera c) del comma 2, è infatti da valutare se sussistano problemi di coordinamento con l'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha già previsto la denuncia di inizio attività per la realizzazione dei lavori necessari all'installazione delle reti di comunicazione in fibra ottica.

Con riguardo all'articolo 28, commi 4 e 5, che novella il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, dettando disposizioni di carattere generale in materia di dichiarazione di inizio di attività, ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 demanda a un regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, il riordino complessivo dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, compresa la DIA.

Analoga valutazione ritiene debba essere fatta con riferimento al comma 3 dell'articolo 42, che prevede disposizioni in materia di esercizio associato dei servizi pubblici locali, materia disciplinata dall'articolo 23-bis del decreto-legge, in particolare dal comma 10, lettera b).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il relatore per quel che concerne gli articoli 1, 2, 4 e 45. Chiede invece di effettuare un approfondimento sugli articoli 14 e 28, per i quali effettivamente si pongono esigenze di coordinamento con il testo del decreto-legge n. 112 del 2008, e sull'articolo 42, per il quale tali esigenze appaiono peraltro, ad una prima lettura, meno evidenti.

Roberto ZACCARIA (PD), nel rimarcare la forte eterogeneità di contenuto del disegno di legge in esame, osserva che provvedimenti di questo tipo ostacolano l'esercizio delle prerogative dell'opposizione, essendo difficile avanzare proposte alternative rispetto a provvedimenti che mancano di un'ispirazione unitaria. Del resto, gli stessi regolamenti parlamentari, pur vietando in modo espresso l'eterogeneità di contenuto nel solo caso dei decreti-legge, di fatto contengono diverse norme a favore dell'omogeneità di contenuto: cita a questo riguardo l'articolo 123-bis del regolamento della Camera, ai sensi del quale il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione di un progetto di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, accerta che esso non contenga disposizioni estranee al suo oggetto; nonché l'articolo 16-bis, ai sensi del quale il Comitato per la legislazione si pronuncia sulla qualità normativa dei testi ad esso sottoposti avendo riguardo anche alla loro omogeneità. Dal che si ricava, a suo avviso, in via interpretativa, il principio per cui ad ogni provvedimento deve corrispondere un solo oggetto o, detto altrimenti, per cui si deve esaminare un solo oggetto per volta.

Dopo aver quindi ricordato come lo strumento del collegato, con la sua speciale disciplina regolamentare, sia stato originariamente pensato per snellire quello del disegno di legge finanziaria e per contenere quegli interventi che, pur non essendo riconducibili al contenuto proprio di quest'ultima, dovevano far parte della manovra finanziaria, osserva che, nel momento in cui la manovra finanziaria non è però più confinata in un solo periodo dell'anno, quello della sessione di bilancio, ma diventa di fatto perpetua, il ricorso alla disciplina speciale del collegato, in base alla quale il Governo può chiedere che le Camere approvino il provvedimento entro un termine prefissato, finisce con il trasformarsi in un espediente per comprimere le prerogative del Parlamento e dell'opposizione, già gravemente conculcate, in questa legislatura, dal fitto ricorso alla decretazione d'urgenza.

Nel far presente come, in queste condizioni, l'opposizione non possa sviluppare una linea alternativa, osserva che l'eterogeneità di contenuto potrebbe essere, al limite, giustificata se, quanto meno, le diverse disposizioni fossero tutte funzionali allo scopo di determinare economie di spesa utili, il che tuttavia non può essere verificato senza conoscere quali siano le quantificazioni degli effetti finanziari attesi per ciascuna norma.

Donato BRUNO, presidente, ricorda al deputato Zaccaria che la V Commissione, nella seduta del 9 luglio 2008, convocata ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento per esprimere alla Presidenza della Camera il parere sul disegno di legge C. 1441, in quanto collegato alla manovra di finanza pubblica, ha espresso su di esso parere favorevole, approvando la proposta in tal senso del presidente Giorgetti. Per quanto attiene alle competenze del Comitato per la legislazione, fa presente che il testo del disegno di legge in esame, in quanto contenente disposizioni di delegazione legislativa, sarà trasmesso al Comitato per il prescritto parere nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ricorda, con riferimento alla presunta eterogeneità del testo, che un intervento su una pluralità di settori dell'azione pubblica e dell'economia nazionale ha soventemente caratterizzato provvedimenti finanziari che, come quello in esame, si siano posti la finalità di contenere la spesa pubblica e di sostenere l'economica. In proposito, segnala ad esempio che un carattere di sostegno all'economia e di promozione della competitività dell'economia, attraverso un'accelerazione dei tempi dell'azione amministrativa, è contenuto nelle disposizioni in materia di giustizia civile. Ricorda peraltro che rispetto al testo iniziale del provvedimento si è comunque già compiuto lo stralcio delle disposizioni riconducibili alla competenza delle Commissioni attività produttive e lavoro. Rileva che la presentazione del disegno di legge collegato in anticipo rispetto al disegno di legge finanziaria offre vantaggi rispetto ad una presentazione contestuale o successiva in quanto consente, in primo luogo al Parlamento, di disporre, già all'atto della presentazione del disegno di legge finanziaria, un quadro complessivo di politica economica. Ritiene del pari che sussista l'effettiva esigenza di una tempestiva adozione delle misure contenute nel provvedimento in esame, al fine di permettere di intervenire celermente su una situazione economica che, anche per le note vicende internazionali, presenta elementi di criticità. Con riferimento alla valutazione degli effetti delle singole norme, si riserva di intervenire nel corso dell'esame. Rileva tuttavia che in alcuni casi, come le disposizioni in materia di giustizia, si tratta di misure che potranno produrre effetti di potenziamento della competitività del sistema economico e di sostegno alla crescita che a loro volta determineranno, sia pure indirettamente, effetti positivi sotto il profilo della finanza pubblica. Tali effetti tuttavia sono di quantificazione assai difficile e, secondo le metodologie consolidate, non vengono scontati nell'ambito della relazione tecnica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che già nelle sedute precedenti i gruppi di opposizione hanno sollevato tre questioni di notevole rilevanza in merito alle modalità e ai tempi di esame del provvedimento.

In primo luogo è stata evidenziata l'esigenza di coordinamento con le disposizioni inserite nel decreto-legge n. 112, in merito al quale la relatrice ha offerto alcune indicazioni. Rimangono tuttavia aperte le ulteriori due questioni, vale a dire l'esigenza di tempi più ampi per l'esame del provvedimento e per la presentazione degli emendamenti, dal momento che il calendario definito dal Presidente risulta insufficiente in relazione all'ampiezza e alla complessità dei contenuti del disegno di legge e la necessità di riservare un apposito esame alle disposizioni in materia di giustizia. Ricorda, con riferimento a quest'ultimo punto, che già nella precedente seduta è stato evidenziato che le misure relative al processo civile, che costituiscono un'ampia parte del provvedimento, richiedono un esame specifico, che dovrebbe essere condotto dalla Commissione competente sulla materia. Ribadisce pertanto l'esigenza dello stralcio delle disposizioni in materia di giustizia e ritiene impraticabile il termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 15 di oggi.

Donatella FERRANTI (PD) intende richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite su una questione pregiudiziale che riveste grande importanza per la sua parte politica, vale a dire quella relativa al fatto che il disegno di legge in esame reca rilevanti disposizioni di riforma del codice di procedura civile. Premesso che lo stesso rappresentante del Governo ha testé ammesso l'impossibilità di valutare gli effetti economico-finanziari discendenti da norme come quelle cui fa riferimento, chiarisce che la sua parte politica non è affatto contraria ad una riforma del processo civile, ma ritiene che essa non possa essere realizzata raccogliendo in modo frammentario, all'interno di un provvedimento di contenuto eterogeneo e finalizzato al rilancio della competitività, norme che facevano parte di un organico progetto di riforma del processo civile predisposto dal Governo di centrosinistra nella precedente legislatura e presentato al Senato, che ne aveva iniziato l'esame. È infatti evidente come non sia possibile realizzare un intervento efficace senza una visione di insieme delle diverse e delicate questioni sottese alla riforma del codice di rito. Invita pertanto ancora una volta la maggioranza a consentire lo stralcio almeno di quelle disposizioni in materia di giustizia non strettamente riconducibili alla manovra finanziaria, in modo da permetterne l'esame nella sede propria, quella della II Commissione, e nell'ambito di un intervento unitario e coordinato.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel richiamare recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che ha auspicato un lavoro condiviso con l'opposizione, rileva che, al contrario, nei fatti il Governo continua a presentare disegni di legge che il Parlamento si trova nella condizione di dover soltanto ratificare. Ritiene che, se il Governo mantiene questo atteggiamento, le minoranze dovranno individuare strumenti e modalità diverse e più incisive di opposizione. Evidenzia altresì che si assiste ad una grave confusione nella produzione legislativa, con disposizioni identiche o vertenti sul medesimo oggetto inserite in provvedimenti diversi, in palese contrasto con le finalità di semplificazione che il Governo dichiara di voler perseguire. Segnala al tempo stesso l'esigenza che rispetto a misure che intervengono su settori di notevole rilevanza e affrontano questioni assai complesse, siano coinvolte le Commissioni competenti sulle singole materie. Per quanto concerne il provvedimento in esame, ritiene che tale esigenza sia particolarmente evidente in relazione all'ampio capo contenente le disposizioni in materia di giustizia. Se al Parlamento non sarà permesso di esaminare con i tempi e nelle forme adeguate il disegno di legge, ritiene che l'opposizione sarà costretta ad assumere atteggiamenti ostruzionistici, a cui il Governo a sua volta, probabilmente, reagirà con la posizione dell'ennesima questione di fiducia. Si tratta, a suo giudizio, di uno scenario che non corrisponde per niente agli interessi del Paese.

Sesa AMICI (PD), premesso che anche per quanto attiene alle materie di stretta competenza della I Commissione sussistono profili discutibili, quali la riattivazione di deleghe legislative non esercitate ed il frequente rinvio a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rileva che, se da una parte il provvedimento contiene norme manifesto, ne contiene però anche altre sulle quali l'opposizione non sarebbe in linea di principio contraria e che potrebbe quindi appoggiare se però le fosse data la possibilità di effettuare gli opportuni approfondimenti, eventualmente attraverso audizioni dei soggetti interessati.

Infine, nel prendere atto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della II Commissione ha scelto, in base a una legittima valutazione, di non chiedere lo stralcio delle disposizioni concernenti la riforma del processo civile, constata che la conseguenza di questa scelta è che, di fatto, il provvedimento sarà discusso da tre Commissioni, in quanto ai lavori delle Commissioni riunite I e V parteciperanno attivamente anche i deputati della II Commissione.

Linda LANZILLOTTA (PD) rileva che il provvedimento contiene misure significative per la competitività del paese, come quelle in materia di banda larga, per le quali sarebbe necessario avere dal Governo un quadro strategico degli interventi previsti, anche con riferimento ai rapporti tra i compiti di regolazione e di finanziamento delle reti da parte dello Stato e l'attività delle imprese private che operano nel settore. Sottolinea anche l'importanza del previsto piano industriale per la pubblica amministrazione, rispetto al quale il ministro Brunetta non ha fornito al Parlamento un'adeguata informazione, e dell'articolo 46 in materia di riorganizzazione del CNIPA, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Chiede pertanto l'intervento ai lavori delle Commissioni dei ministri di settore competenti, a partire dal ministro per le riforme nella pubblica amministrazione. Chiede infine se al provvedimento, in quanto disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2009, si applichino le regole per l'emendabilità prevista dal regolamento per il disegno di legge finanziaria, ed in particolare il vincolo della presentazione delle proposte emendative nelle Commissioni in sede referente ai fini della presentazione delle stesse in Assemblea, rilevando che, in tal caso, il termine delle 15 risulta a maggior ragione eccessivamente ravvicinato.

Donato BRUNO, presidente, dopo aver ricordato come il Governo sia informato circa i lavori delle Commissioni e decida autonomamente quali rappresentanti del Governo far intervenire nelle diverse sedi, assicura che provvederà, in ogni caso, a riportare la richiesta del deputato Lanzillotta al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Per quanto riguarda, poi, la questione dello stralcio delle disposizioni concernenti la riforma del processo civile, fa presente che il punto è stato già discusso. Per quanto riguarda invece il termine per la presentazione degli emendamenti, ricorda che l'organizzazione dei lavori relativi al provvedimento in esame è stato ormai definito, in sede di uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, e che occorre pertanto attenervisi.

Antonio BORGHESI (IdV) in primo luogo evidenzia che risulta assai grave, e perfino assurdo, che un complesso così ampio di disposizioni concernente il processo civile sia sottratto all'esame della Commissione giustizia. Passando ad alcune considerazioni sul merito delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, con riferimento all'articolo 21 osserva che, piuttosto che sopprimerlo, secondo quanto proposto dalla relatrice, dovrebbe essere rettificata la disciplina concernente la gestione dei servizi pubblici locali che è stata definita nel decreto-legge 112. Tale disciplina, infatti, risulta in contrasto con l'esigenza di pervenire ad un assetto del settore ispirato alle regole della concorrenza, in modo da tutelare gli interessi degli utenti. A tal fine occorre fissare un termine certo per la cessazione degli affidamenti diretti e prevedere la possibilità della gestione in house solo in situazioni particolari, che devono essere valutate e approvate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato e da altre autorità competenti nei singoli settori. Dovrebbe essere altresì esclusa per le società direttamente affidatarie la gestione di altri servizi e dismesse le relative partecipazioni. Al tempo stesso occorrerebbe individuare bacini di utenza ottimali con dimensioni adeguate.

Relativamente all'articolo 30, ritiene che la semplificazione dell'attività dei piccoli comuni non debba essere perseguita eliminando strumenti e meccanismi di controllo, ma inducendo gli enti locali di piccole dimensioni alla gestione unificata non soltanto dei servizi di carattere economico, ma anche di quelli istituzionali. I comuni al di sotto di un certo numero di abitanti dovrebbero pertanto essere obbligati a svolgere le proprie funzioni in forma associata, mantenendo, con riferimento a tale attività, la disciplina in materia di controlli valida in generale.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di processo civile, nel richiamare le considerazioni svolte da numerosi colleghi, osserva che sono parzialmente riprese proposte già formulate nella XV legislatura; osserva in ogni caso che si tratta di misure frammentarie e non risolutive, in quanto incidono su singoli aspetti, al di fuori di un quadro di intervento organico.

Riguardo all'articolo 71, osserva che comporta una ulteriore centralizzazione presso il Ministero dell'economia di funzioni e decisioni che finora sono state svolte in modo più trasparente, riducendo ulteriormente gli ambiti del sistema economico nazionale in cui operano le regole di concorrenza, con gravi effetti in termini di sviluppo del paese.

In conclusione preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo sui profili evidenziati.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene il provvedimento in esame contenga anche interventi importanti e condivisibili, rispetto ai quali l'opposizione, se fossero state accolte le sue richieste, sarebbe stata favorevole. Si tratta del resto di interventi che riprendono misure ideate o proposte dal Governo Prodi nella precedente legislatura. L'atteggiamento di chiusura della maggioranza costringe invece l'opposizione a presentare, a scopo cautelativo, numerosi emendamenti che avrebbe potuto essere evitati se ci fosse stato il tempo di chiarire il senso e la portata delle norme più dubbie. Pensa, ad esempio, al riordino del Formez, del Cnipa e della Scuola superiore della pubblica amministrazione, rispetto al quale la sua parte politica non è in linea di principio contraria, ma che è fatto oggetto di una delega del tutto generica, che la sua parte politica non può avallare, riguardando un punto essenziale come quello della formazione della classe dirigente amministrativa del Paese e dell'innovazione tecnologica. Il Governo avrebbe dovuto pertanto chiarire la strategia globale entro cui persegue il riordino dei suddetti enti e la maggioranza avrebbe dovuto consentire l'audizione dei soggetti interessati in modo da permettere l'acquisizione di informazioni utili ad orientare la delega in vista di un intervento proficuo.

Per quanto riguarda le questioni di competenza della II Commissione, ritiene che non si possa ridurre il tema della giustizia a strumento di rilancio della competitività economica del Paese, per quanto non vi sia dubbio sul fatto che le lentezze della giustizia civile abbiano ripercussioni sull'economia: si tratta di un'ottica riduttiva, che tradisce, a suo parere, una mentalità politicamente e culturalmente distorta.

Ritiene inoltre che le norme in materia di segretario comunale rischino di aggravare la mancanza di trasparenza e di dialettica tra la struttura politica e quella amministrativa nei piccoli comuni.

Donatella FERRANTI (PD) segnala che il provvedimento, se deve rispondere all'esigenza di promuovere l'efficienza dell'azione pubblica, e della giustizia civile in particolare, necessiterebbe di un maggior coordinamento con le risorse effettive del settore, mentre al contrario si interviene in modo episodico, non strutturale, e emergenziale. Sottolinea che risulta paradossale per un provvedimento indirizzato al rilancio della competitività che si intervenga sul processo civile e non sulla dotazione di risorse finanziarie riservata al settore. Segnala poi che se la riforma del processo penale suscita una grande attenzione anche con riferimento al rapporto tra politica e giurisdizione, lo stesso non si può dire per la riforma del processo civile, che pure risulta altrettanto importante. In proposito ricorda, tra gli aspetti problematici delle disposizioni in materia di giustizia, che si ampliano le competenze del giudice di pace, rilevando che la misura non accelera di per sé i processi, ma opera unicamente una redistribuzione dei carichi di lavoro. La competenza del giudice di pace è stata ampliata prescindendo dalla funzionalità degli uffici e dalla valutazione della formazione dei giudici stessi, mentre per ottenere un'accelerazione dei processi bisognava piuttosto riformare le circoscrizioni giudiziarie. Ritiene poi inconcepibile che il giudice di pace sia pagato a cottimo e quindi possa nutrire un interesse personale alla domanda giudiziale. Osserva poi che l'accelerazione dei processi non deve ridurre la garanzia dei diritti. Ricorda in proposito che in base alle disposizioni del disegno di legge la competenza viene di fatto scelta dall'attore e il convenuto può soltanto eccepirla entro un determinato termine di decadenza. Viene meno il regolamento di competenza e la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge rilevando che tali disposizioni si mostrano evidentemente di dubbia costituzionalità. Sottolinea poi che le norme fanno parte di un provvedimento più complessivo in corso d'esame al Senato, rilevando che non si comprende la ratio con cui esse siano state espunte da tale provvedimento per inserirle nel disegno di legge in esame. Ricorda che il testo del Senato conteneva anche una disposizione in base a cui il giudice doveva garantire in ordine alla giusta durata del processo, disposizione che senza motivo non è stata inserita nel disegno di legge. Osserva che altro elemento discutibile è rappresentato dall'ampliamento della possibilità di ricorso alla testimonianza scritta, che viene attuato con una procedura estremamente farraginosa, per cui sarebbe stato preferibile prevedere la citazione dei testimoni in processo, predisponendo contestualmente un efficiente ufficio del processo. In proposito chiede quale sia il risparmio di spesa prodotto da tale disposizione e se non vi sia piuttosto un aggravio degli oneri. Critica altresì anche la possibilità di cognizione sommaria da parte del giudice in fase d'istruttoria. Conclusivamente rileva che l'eterogeneità dell'intervento non consente di approfondire le cause del cattivo funzionamento della giustizia civile e che bisogna comunque tutelare, intervenendo su tale materia, i principi dell'oralità del processo e di una corretta acquisizione e formazione della prova. Ribadisce pertanto che le disposizioni andavano inserite in un contesto più ampio, quale avrebbe potuto essere un intervento in materia di disciplina dell'ufficio del processo, dove avrebbe potuto essere affrontato anche il problema delle risorse da destinare al settore giustizia. In proposito ricorda che allo stato la situazione risulta assai grave in quanto mancano le risorse per procedere alle assunzioni di nuovi magistrati.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la giustizia civile non possa essere ridotta al rango di strumento di politica economica, in quanto costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Dopo aver sottolineato come il cantiere delle riforme del processo civile, aperto da quindici anni, abbia determinato una proliferazione dei riti fino al numero di venti, ricorda che, nella sua audizione sulle linee programmatiche davanti alla II Commissione, il ministro della giustizia, onorevole Alfano, dichiarò tra l'altro l'obiettivo di una semplificazione del sistema dei riti esistenti, la cui varietà, comportando una forte incertezza del diritto, costituisce il vero ostacolo alla competitività delle imprese. Constata, invece, che la maggioranza si appresta a introdurre nell'ordinamento due ulteriori riti speciali: quello per gli ulteriori processi che si celebreranno dopo l'entrata in vigore della legge e quello che va sotto il nome di «processo sommario di cognizione».

Rileva quindi come sia lesivo del diritto costituzionale alla difesa e al giusto processo togliere al difensore la possibilità di ricorrere in Cassazione per regolamento di competenze: è essenziale, infatti, proprio in vista della certezza del diritto, della prevedibilità delle sentenze e della certezza dei tempi, prevedere l'esistenza di una giurisdizione superiore sulle questioni di competenza. Per quanto comprenda l'esigenza di speditezza che ispira la norma, ritiene che l'interesse delle imprese non sia quello di avere una sentenza pronunciata rapidamente, ma di contenuto imprevedibile e per questo certamente destinata ad essere appellata.

Analoghe considerazioni svolge in relazione alla previsione della facoltà per il giudice di ammettere testimonianza scritta. Rileva che si tratta di una norma in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, che esige il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo, il che implica che la testimonianza si formi in sede processuale attraverso il confronto dialettico tra le parti e con l'intervento del giudice, che pone domande: tutto questo viene meno con la testimonianza scritta. Osserva inoltre che la norma attribuisce un forte potere discrezionale al giudice, consentendogli di decidere liberamente se ricorrere alla testimonianza scritta ovvero a quella orale. Rileva, ancora, che il procedimento sommario di cognizione, a differenza di altri procedimenti abbreviati, è applicabile potenzialmente a tutte le cause civili dal momento che la norma lo ammette nei casi in cui è prevista una condanna al pagamento di somme di danaro: osserva infatti che tutte le sentenze di condanna civilistiche contemplano, quando non in via primaria, in via subordinata, la condanna al pagamento di somme. Fa inoltre presente che la norma non prevede in quali casi il giudice possa o debba attivare il rito speciale. È in altre parole rimesso all'arbitrio del giudice ricorrervi. In definitiva, si tratta, a suo avviso, di un rito pleonastico e indeterminato, il quale non può quindi che accrescere l'incertezza generale sia relativamente al tempo di conclusione delle cause, sia relativamente al contenuto delle sentenze, il che è contrario alle esigenze delle imprese.

Mario TASSONE (UdC) dopo aver evidenziato che si tratta di un provvedimento che reca disposizioni relative a settori diversi, quali l'economia, la pubblica amministrazione e la giustizia, dichiara di condividere l'esigenza di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, anche sotto il profilo delle ricadute positive che essa può avere per il sistema economico. Ritiene che le disposizioni sulla giustizia avrebbero richiesto un apposito esame, nell'ambito di un quadro di intervento organico. Ciò avrebbe permesso anche un intervento più incisivo della Commissione giustizia. Al tempo stesso rileva che numerosi interventi legislativi già approvati al fine di conseguire il medesimo obiettivo di un incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi non sono stati pienamente attuati. Per questo segnala l'esigenza di un'attenta definizione del testo normativo, in particolare per quanto concerne le norme di delega. Tale considerazione avvalora anche l'esigenza di un coordinamento con le norme già approvate, in particolare con il decreto-legge n. 112. Osserva altresì che la questione del federalismo deve essere intesa nel senso più ampio di ridefinizione delle funzioni delle amministrazioni territoriali, anche per quanto riguarda i controlli. Anche in questo ambito nel passato sono state adottate innovazioni poi disattese in fase di attuazione. Rileva che anche la sussidiarietà orizzontale non può essere soltanto auspicata, ma deve essere efficacemente promossa. Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di processo civile, osserva che si tratta di singole misure che hanno incidenza su profili molto ampi.

Evidenzia infine l'esigenza di una maggiore ed effettiva trasparenza in materia di retribuzioni, da applicare anche alla società controllata dallo Stato e dagli altri soggetti pubblici. Altrettanto importante ritiene una riflessione sull'ambito e sui limiti dell'attività delle società controllate degli enti locali. Si riserva pertanto una valutazione complessiva su un provvedimento che interviene su un gran numero di questioni di grande complessità e rilevanza, in relazione alle quali auspica che gli organi parlamentari possano svolgere un esame adeguato.

Donato BRUNO, presidente, comunica che si è così conclusa la discussione di carattere generale sul provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle 15 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di mercoledì 17 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 17 settembre 2008. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che risultano presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge C. 1441-bis (vedi allegato). Alcune di queste proposte risultano inammissibili in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria. Ricorda che ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-bis del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al  presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

l'emendamento 1.4 La Loggia che interviene sulla disciplina relativa al finanziamento dei progetti di innovazione industriale;

l'articolo aggiuntivo 1.02 Cicu che reca disposizioni in materia di sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 1.01 Cicu recante norme per il recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;

l'articolo aggiuntivo 1.03 La Loggia in materia di effetti dell'accordo Basilea 2 sulle piccole e medie imprese;

l'articolo aggiuntivo 1.04 Marinello che sopprime le disposizioni in materia di attribuzione della partita IVA;

l'articolo aggiuntivo 2.01 Cicu che stanzia risorse per dare piena attuazione alle zone franche previste nella regione Sardegna;

l'articolo aggiuntivo 4.01 Borghesi volto a modificare la tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota IVA ridotta; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 4.02 Ciccanti che estende a talune tipologie di cessione di veicoli l'applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995;

l'articolo aggiuntivo 4.03 La Loggia che reca disposizioni volte a sanare le situazioni irregolari delle locazioni abitative e commerciali e a dare avvio alle procedure per la tassazione separata delle locazioni;

l'articolo aggiuntivo 4.05 Marinello volto a consentire l'accesso al credito alle imprese ittiche; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;

l'articolo aggiuntivo 4.06 Marinello che istituisce il Fondo per lo sviluppo per la modernizzazione della filiera ittica; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per compensazione inidonea;

l'articolo aggiuntivo 4.07 Marinello che prevede un regime fiscale agevolato per l'agricoltura; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 4.08 Marinello che reca disposizioni in materia di consorzi agrari;

l'articolo aggiuntivo 4.09 Ciccanti che riconosce un credito di imposta ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 14.01 Giudice che reca disposizioni in materia di riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

le proposte emendative 14.02 Nastri, 45.2 Poli, 45.5 Franzoso e 45.6 Calabria che estendono anche ai consulenti del lavoro le disposizioni concernenti il deposito dei bilanci per trasmissione telematica;

l'articolo aggiuntivo 19.01 Orsini che reca disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici; 

l'articolo aggiuntivo 19.02 D'Amico che interviene sulla disciplina delle spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della stessa;

gli articoli aggiuntivi 19.03 Ventucci e 35.02 Vannucci che recano disposizioni per contrastare i ritardi di pagamenti nelle forniture edili;

gli articoli aggiuntivi 19.06 Toccafondi e 19.09 Toccafondi che intervengono nella disciplina prevista dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti di lavori pubblici nel caso di percentuali di ribasso elevate;

l'articolo aggiuntivo 19.07 Toccafondi che interviene nella disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

l'articolo aggiuntivo 19.08 Toccafondi, che interviene nella disciplina prevista dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di individuazione delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori cui si applicano le disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo n. 163;

l'articolo aggiuntivo 20.02 La Loggia che sopprime l'imposta sulle successioni e donazioni;

l'articolo aggiuntivo 20.01 Moroni che modifica le disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari;

l'articolo aggiuntivo 21.01 Gioacchino Alfano che reca modifiche alla disciplina in materia di programmazione sanitaria recata dagli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

l'articolo aggiuntivo 21.03 Marinello che estende ai consorzi di bonifica e irrigazione le disposizioni in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

l'emendamento 25.2 Velo che interviene sulle disposizioni relative alle certificazioni delle prestazioni sanitarie recate dall'articolo 37 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

l'articolo aggiuntivo 25.01 Giudice in materia di procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro;

l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano che interviene sulla disciplina relativa al trasferimento di farmacie;

l'emendamento 30.7 Osvaldo Napoli che modifica la decorrenza temporale delle disposizioni di razionalizzazione delle forme associative per la gestione dei servizi comunali recate dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007;

l'emendamento 30.16 Bitonci, il quale delega il Governo per la modifica della disciplina relativa all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti pubblici;

l'articolo aggiuntivo 30.01 Angela Napoli recante un complesso di disposizioni in materia di turismo con particolare riferimento alla disciplina delle aziende turistiche locali;

l'articolo aggiuntivo 30.02 Giudice recante disposizioni in materia di limiti al mandato di sindaco;

l'articolo aggiuntivo 33.01 Duilio recante disposizioni agevolative riferite alle fondazioni di comunità che erogano somme a favore di enti senza scopo di lucro;

l'articolo aggiuntivo 35.01 Ciccanti che modifica il testo unico delle imposte sui redditi con riferimento all'emissione di scontrini fiscali;

le proposte emendative 36.01 Velo e 47.2 Meta che intervengono in materia di iscrizione al PRA di veicoli nuovi;

l'articolo aggiuntivo 36.02 Velo in materia di visite mediche per la patente di guida; 

gli emendamenti 41.1 Ciccanti e 41.5 Giudice nonché l'articolo aggiuntivo 74.01 Giudice concernenti la responsabilità per la mancata o irregolare corresponsione dell'imposta di bollo;

l'emendamento 42.2 Velo che modifica le disposizioni recate dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 concernenti lo sportello unico;

l'emendamento 42.3 Velo che interviene in materia di certificazioni sanitarie;

l'articolo aggiuntivo 45.01 Bitonci che reca disposizioni in materia di effetti della mancata risposta dell'amministrazione finanziaria a richieste da parte dei contribuenti;

l'articolo aggiuntivo 47.01 Borghesi che prevede l'indennizzo del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di indebito reclamo di pagamento tramite cartella esattoriale; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 47.02 Marinello che reca norme di garanzia in materia di recupero di crediti; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 47.03 Di Virgilio recante disposizioni in materia di «medicina difensiva»;

l'articolo aggiuntivo 50.01 Marinello che esclude dall'applicazione di alcune norme del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di personale delle pubbliche amministrazioni gli ordini e i collegi professionali; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 51.01 Giudice che interviene in materia di assegnazione di proventi all'Autorità di regolamentazione del settore postale; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 51.02 dei relatori che proroga l'applicazione della disciplina in materia di accompagnatore militare;

l'articolo aggiuntivo 51.03 Marinello che modifica i termini di prescrizione di cui al codice civile;

l'emendamento 53.15 Ferranti che interviene sul numero legale richiesto per le deliberazioni della Corte di cassazione;

l'articolo aggiuntivo 56.01 Formisano in materia di domanda di scioglimento del matrimonio;

l'articolo aggiuntivo 61.01 La Loggia che prevede la distruzione di verbali della polizia giudiziaria a seguito di sentenza di assoluzione;

l'emendamento 71.13 Zeller che estende l'ambito di applicazione di norme agevolative nel caso di trasferimenti di patrimoni a favore di regioni e province autonome; l'emendamento risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 71.01 Barbaro in materia di componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto per il credito sportivo;

l'emendamento 75.1 dei relatori in materia di riparto del cinque per mille; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione.

Avverte infine che risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative:

l'articolo aggiuntivo Marinello 50.02;

l'articolo aggiuntivo Marinello 50.03;

l'emendamento Costa 53.7.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS preannuncia la presentazione di proposte emendative riferite al testo del provvedimento che sono in fase di definizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno che l'esame degli articoli da parte delle Commissioni riunite abbia  inizio successivamente alla presentazione delle proposte emendative da parte del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito all'entità delle modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che le proposte emendative del Governo perseguono finalità di chiarezza espositiva.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se gli emendamenti interessino esclusivamente le disposizioni in materia di giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che le proposte emendative potranno interessare anche altre parti del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno prevedere la convocazione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per le ore 15.30 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

 


 

 


 

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

 


ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21 e 45.

1. 3.I Relatori.

Sopprimerlo.

  1. 1.Baretta.

Sopprimerlo.

  1. 2. Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Sopprimerlo.

  1. 5. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo l, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. 4. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).

1. Nell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo  criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408/92.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289»

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura).

1. A valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dei commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea n. 97/612/CE del 16 aprile 1997.

2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite senza ulteriori oneri ed interessi. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Attuazione dell'accordo Basilea 2 in materia di attenuazione del rischio del credito per le PMI).

1. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumersi a valere sulle risorse del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, co-garanzia o controgaranzia, in caso di accertato mancato adempimento per gli impegni di cui al precedente comma 1.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del medesimo Fondo finanza d'impresa.

1. 03. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

1. 04. Marinello.

(Inammissibile)  ART. 2.

Sopprimerlo.

  2. 1. Baretta.

Sopprimerlo.

  2. 2. Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Sopprimerlo.

  2. 3. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Avvio delle zone franche previste nella regione Sardegna).

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna per la piena attuazione ed operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

2. Le norme di attuazione sono adottate nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che stabilisce talune disposizioni di applicazione dello stesso.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Cicu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell' 11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire le parole da: «È istituito......» fino alle parole: «..... di livello nazionale», con le seguenti: «È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'art 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

2. 02. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4

(Banca del Mezzogiorno).

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

4. 2. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Sostituire la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la seguente: a) «a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

4. 04. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-quater dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 01. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il regime previsto al comma 1 si applica anche alle cessioni dei veicoli acquistati presso un soggetto passivo d'imposta che ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni medesimi, una parziale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.

4. 02. Ciccanti.

(Inammissibile)  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Riemersione delle locazioni abitative e commerciali "in nero" ed avvio delle procedure per la tassazione separata delle locazioni).

1. I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 30 settembre 2008, con versamento di 2 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.

2. Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano. Non si fa luogo alla restituzione delle somme versate a titolo di Imposta comunale immobili eventualmente in eccesso.

3. Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro il 31 dicembre 2008, la seconda entro il 31 marzo 2009, la terza entro il 30 giugno 2009.

4. I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono l'entità e le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare per il mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali. Le comunicazioni di cui al comma 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.

5. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.

6. Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.

7. Nell'ambito della Manovra economica per l'anno 2009, tenendo conto delle maggiori entrate e dell'ampliamento della base imponibile derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono individuate, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa pubblica, una o più aliquote per la tassazione separata dei redditi derivanti dalla locazione di immobili per abitazione o per uso commerciale sia che i redditi afferiscono alle persone fisiche sia che vengano realizzati da persone giuridiche, equiparandole progressivamente alla tassazione prevista per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007).

8. Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.

4. 03. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

(Accesso al credito imprese ittiche).

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a  ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2007-2013.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia.

4. 05. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo modernizzazione filiera ittica).

1. È istituito il Fondo di sviluppo per la modernizzazione della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alle ristrutturazioni finanziarie, al risanamento delle imprese, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1o ottobre 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

4. 06. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia fiscale per l'agricoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i nove periodi d'imposta successivi fino alla fine del comma» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso dal 1o gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni su gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito ai sensi dell'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 07. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 223-ter-decies  delle disposizioni di attuazione del codice civile, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366. L'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 1o maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233, è abrogato.

4. 08. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.

4. 09. Ciccanti.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo proceda secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.

3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico  nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.

5. All'articolo 66, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione del codice della strada, è aggiunto infine il seguente periodo: «Tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada».

6. Nel comma 3, dell'articolo 5 della direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, concernente «Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici» l'inciso «previo accordo con l'Ente proprietario della strada» è soppresso.

7. All'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, il periodo: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, titolo II, disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

9. Ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate modificazioni e integrazioni al capo V del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche, coordinando le disposizioni ivi contenute con le previsioni del presente articolo ed abrogando o modificando le norme con essa incompatibili.

14. 7. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,».

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: «e coerenza con la normativa comunitaria in materia» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,».

14. 8. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

14. 5. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» aggiungere le seguenti: «ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

14. 4. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

14. 6. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14. 2. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) avvio di un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della SSPAL secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 27 del 2008.

14. 1. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille, utenti»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti».

14. 3. Ventucci.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione).

1. Le entrate provenienti dall'espletamento di procedure di selezione competitiva o comparativa per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 20 per cento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione.

14. 01. Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Trasmissione telematica dei bilanci).

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei consulenti del lavoro».

14. 02. Nastri.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: strumenti di controllo aggiungere le seguenti: da parte dell'Autorità di vigilanza.

19. 9. Calabria.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, dopo le parole: dei contratti pubblici di, sopprimere la parola: lavori, e dopo le parole: anche avvalendosi delle province, sopprimere  le parole: , dei provveditorati delle opere pubbliche.

Conseguentemente al capoverso 3-quater, dopo le parole: I contratti di, eliminare la parola: lavori;

sopprimere il capoverso 3-sexies;

sopprimere il capoverso 3-decies;

al capoverso 3-undecies, dopo le parole: al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di, sopprimere la parola: lavori,.

  19. 1. Mariani, Vannucci.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, dopo le parole: dei contratti pubblici di, sopprimere la parola: lavori, e dopo le parole: anche avvalendosi delle province, sopprimere le parole: , dei provveditorati delle opere pubbliche.

Conseguentemente al capoverso 3-quater, dopo le parole: I contratti di, eliminare la parola: lavori;

sopprimere il capoverso 3-sexies;

sopprimere il capoverso 3-decies;

al capoverso 3-undecies, dopo le parole: al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di, sopprimere la parola: lavori,.

  19. 7. Armosino, Lupi, Stradella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «le amministrazioni regionali», aggiungere le seguenti: «e Consip S.p.A.».

Conseguentemente al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Consip S.p.A. ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

Conseguentemente al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: «l'ente locale interessato e» aggiungere le seguenti: «Consip S.p.A. ovvero».

Conseguentemente al comma 1, capoverso 3-quinqiues, dopo le parole: «le centrali di committenza» aggiungere le seguenti: «di cui al presente articolo».

19. 4.Volpi.

Al comma 1, capoverso 3-bis aggiungere, in fine, le parole: anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007.

19. 8. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. 10. Calabria.

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo aggiungere le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. 11. Calabria.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

  19. 2. Misiani, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

  19. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

  19. 5. Giudice.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

  19. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

  19. 12. Rubinato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale».

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvierà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo avvierà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.

19. 01. Orsini.

(Inammissibile)  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di mutui per la prima casa).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.

19. 02. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti, Volpi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

19. 03. Ventucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: «Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica».

2. A partire dal 1o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1o gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

19. 04. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: «oneri della sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «Qualora l'amministrazione non si avvalga della predetta facoltà, il titolare del permesso di costruire potrà procedere esso stesso alla gara, con le medesime modalità previste dal presente articolo. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 28, si considera l'entità complessiva delle opere di urbanizzazione correlate funzionalmente al singolo intervento edilizio, in relazione alla tipologia ed alle modalità esecutive delle stesse».

19. 08. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) e di cui all'articolo 122, comma 8, qualora, per ragioni di natura tecnica o di connessione strutturale, ovvero attinenti al collegamento funzionale con gli interventi realizzati direttamente dal soggetto che chiede il rilascio del permesso di costruire, il contratto possa essere affidato unicamente questo soggetto».

19. 07. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«10. Per lavori d'importo superiore a 1 milione di euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto».

19. 06. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. Per servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al di sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante  procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto».

19. 09. Toccafondi, Lupi.

(Inammissibile)

ART. 20.

Sopprimerlo.

  20. 1. Baretta.

Sopprimerlo.

  20. 2. Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 47 a 54 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Al relativo onere, valutato in 250 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 02. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari a tutela dei contraenti).

1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:

Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche ed istituti di credito nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti.

I finanziamenti erogati dai soggetti abilitati di cui al comma che precede, sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applicano l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e la disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

Il rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto dall'istituto erogante esclusivamente al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o l'uso dell'immobile dato in garanzia o vengano su di esso compiuti atti che ne riducano sensibilmente il valore.

I datori di ipoteca concedono al finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione anche successiva alla durata della vita dei mandanti,  purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del finanziamento e comunque entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato è concesso anche nell'interesse del mandatario e di qualsiasi suo successore o avente causa, ivi inclusi i soggetti cessionari dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di esigibilità del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito deve farsi ai mandatari o ai loro eredi almeno sessanta giorni prima della vendita. In caso di eredità giacente la vendita è autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. II mandatario deve utilizzare le somme ricavate dalla vendita, al netto delle spese sostenute, per estinguere quanto dovuto a fronte del finanziamento. Ogni somma residua spetta ai mandanti o ai loro eredi ed aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il finanziatore non può, se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito, rivalersi nei confronti degli eredi od aventi causa, del soggetto finanziato per le eventuali somme residue dovute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. In caso di eredità giacente l'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 1713 del codice civile deve essere assolto nei confronti del tribunale che ha autorizzato la vendita. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti.

Gli eredi e gli aventi causa possono rimborsare integralmente il prestito vitalizio ipotecario entro i dodici mesi successivi alla scomparsa del datore di ipoteca, estinguendo il mandato con rappresentanza a vendere l'immobile.

20. 01.Moroni.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.

 21. 11.Giudice.

Sopprimerlo.

 21. 12.Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.

 21. 10.Baretta.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettano un efficace e utile ricorso al mercato con le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

21. 3.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: non permettono un efficace e utile ricorso al mercato aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari della gestione di un servizio pubblico locale nell'intero territorio del bacino ottimale di utenza come individuato dalla  normativa di settore relativa al singolo servizio.

21. 1.Bitonci, Lanzarin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Simonetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato con le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

21. 4.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: definire il periodo temporale fino alla fine della lettera.

21. 5.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: , definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite con le seguenti: e informare, per conoscenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o le autorità di regolazione di settore, ove costituite.

21. 6.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

21. 8.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

21. 9. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza aggiungere le seguenti: accentuati i servizi per la cui gestione sono stati costituiti.

21. 2.Bitonci, Lanzarin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Simonetti.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dalla lettera a).

21. 7.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di programmazione sanitaria).

1. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, lettera b), dopo le parole: le strutture accreditate; aggiungere le seguenti: la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia.

2. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: dalla regione aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della equiordinazione.

3. All'articolo 8-quinquies, il comma 2 lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è così modificato: il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica.

4. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche fino alle parole: «che indicano»: in attuazione del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale,.

5. All'articolo 8-sexies, dopo il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie.

21. 01.Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

1. All'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e i consorzi di bonifica e irrigazione».

21. 03.Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alla fine aggiungere:

«Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo  caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione;

c) dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Se già esistenti, tali ulteriori gestioni, servizi od attività cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Se tali ulteriori gestioni, servizi od attività sono svolte tramite altre società da essi controllate o partecipate, i soggetti di cui al presente comma hanno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per dismettere le relative partecipazioni azionarie. I proventi delle suddette dismissioni non entrano nel computo ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

I soggetti che gestissero servizi pubblici locali in diversi ambiti territoriali o svolgessero;

d) al comma 7, alla fine, aggiungere: La definizione di tali bacini unificati ottimali di gara è invece obbligatoria per più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di un'utenza di almeno 20.000 abitanti.

21. 02.Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 3.Zaccaria, Amici, Baretta, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai precedenti commi, devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative.

25. 1.Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai suddetti fini, nell'articolo 37 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«1-bis. Con decreto da adottarsi con le medesime modalità del comma 1 è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.».

25. 2.Velo, Meta, Tullo, Cardinale, Fiano, Sarubbi, Lovelli.

(Inammissibile)  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Snellimento delle procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro).

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96; i rappresentanti legali di aziende od organismi di certificazione delegati, per le spedizioni che superino il peso netto di 10 chilogrammi, presentano all'atto della operazione doganale la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96; l'azienda interessata esegue in regime di autocontrollo, con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; verifiche a campione sulla qualità dei prodotti sono effettuate dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari con metodi deliberati dall'Istituto stesso ed approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Con deliberazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono approvati i criteri procedurali per i metodi di campionamento da seguire in regime di autocontrollo da parte delle aziende e i modelli di verbale da utilizzare per l'attestazione delle operazioni svolte.

25. 01.Giudice.

(Inammissibile)

ART. 26.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, così come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. 2.Ravetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le approvazioni e autorizzazioni riguardanti le aree protette nazionali e regionali continuano ad essere applicati i termini stabiliti dalle norme vigenti. È sempre ammesso il ricorso alle Conferenze di servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 e dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dalla presente legge.

26. 1.Marsilio, Rampelli.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

  28. 1.Giudice.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

  28. 4.Ravetto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: ed in qualità di uditori, ove non esplicitamente invitati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: osservazioni aggiungere le seguenti: scritte, da presentare a valle della conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis, devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza mediante avviso telematico.

   28. 2.Guido Dussin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: ed in qualità di uditori, ove non esplicitamente invitati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: osservazioni aggiungere le seguenti: scritte, da presentare a monte della conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis, devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza mediante avviso telematico.

   28. 3.Guido Dussin.

ART. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti».

29. 1.Ravetto.

ART. 30.

Sopprimere i commi 1 e 2.

  30. 4.Marinello.

Sopprimere i commi 1 e 2.

  30. 13.Amici, Baretta, Giovanelli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

  30. 29.Moroni.

Sopprimere i commi 1 e 2.

  30. 8.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nella sede farmaceutica di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

30. 2.I Relatori.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Al farmacista è altresì consentito, con i medesimi limiti temporali e previo assenso dell'Ordine provinciale, di trasferire la farmacia nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza.».

30. 1.Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di compensare i disagi delle popolazioni residenti nei comuni con  popolazione inferiore a 5000 abitanti derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità annua di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali prevista dal comma 1 del presente articolo, sul territorio di tali comuni deve essere garantita la presenza di almeno un punto vendita con un farmacista per la distribuzione di farmaci SOP, OTC, di automedicazione, veterinaria, omeopatia, integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, nonché per l'auto misurazione gratuita detta pressione arteriosa o per il noleggio di aerosol.

30. 3.Rubinato.

Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

3. Due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, devono obbligatoriamente costituire un Unione di comuni, in modo che la popolazione complessiva dei comuni appartenenti all'Unione sia almeno pari a 20.000 abitanti. A tali unioni si applicano le norme previste per le unioni di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. L'Unione di comuni è tenuta a presentare un bilancio consolidato ed al pieno rispetto della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

30. 18.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 51, comma 2, dopo le parole: «carica di sindaco» sono inserite le seguenti: «in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

30. 24.Zeller, Brugger.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

  30. 25.Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

  30. 28.Osvaldo Napoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

  30. 19.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del  consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

  30. 31.Rubinato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

  30. 15.Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Vannucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, nonché per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a, 20.000 abitanti e che per le funzioni associate sia presente in ogni comune almeno uno sportello a disposizione del pubblico.»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.».

30. 22.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione del Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) prevedere la facoltà per i Comuni e le Province di esternalizzare il servizio di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa ad oggi svolto dai segretari titolari dipendenti dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

c) rivedere le procedure di messa in disponibilità e mobilità dei segretari comunali e provinciali, al fine di rimuovere il beneficio del trattamento economico di cui all'articolo 101, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) prevedere la possibilità di istituire una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione sia pari almeno a 15.000 abitanti e la cui distanza chilometrica risulti compresa in un raggio di 50 km;

e) riordino dei compiti e delle funzioni dei segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui al comma d).

30. 10.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

  30. 26.Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

  30. 20.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: istituzione di con le seguenti: possibilità di istituire.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e la cui distanza chilometrica risulti compresa in un raggio di 50 km.

30. 9.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 6 lettera a) sopprimere la parola: limitrofi.

30. 5.Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: limitrofi fino alla fine della lettera con le seguenti: in ogni caso non superiori a tre, la cui popolazione complessiva non superi i 15.000 abitanti.

30. 6.Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «più comuni limitrofi» aggiungere le seguenti: «e comunque in numero non superiore a tre,».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera a), sostituire le parole: sia pari almeno a 15.000 abitanti, con le seguenti: non sia superiore a 10.000 abitanti.

30. 23.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: 15.000 abitanti aggiungere le seguenti: ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno tre comuni.

30. 14.Vannucci.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.

  30. 21.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.

  30. 27.Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locali), che disciplina la messa in disponibilità e mobilità dei segretari comunali è così sostituito:

«Art. 101. - (Disponibilità e mobilità). - 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

6-ter. L'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locali), che disciplina il Fondo di mobilità dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è così modificato:

a) il comma 5 è soppresso;

b) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito fondo».

30. 12.Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'articolo 35-bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31, sostituire le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» con le seguenti parole: «A partire dal 30 gennaio 2009».

30. 7.Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «Il Comune e la Provincia hanno, sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».

30. 11.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

a) le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;

b) ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto  a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità».

30. 16. Bitonci, D'Amico, Simonetti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le funzioni del Segretario Comunale e Provinciale possono essere parimenti svolte da Avvocati e Dottori Commercialisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

30. 17. Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono abrogati.

2. Alla rubrica dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse.

30. 02. Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Rafforzamento e razionalizzazione del sistema turistico).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per la gestione pianificata di uno o più sistemi turistici locali, su iniziativa delle province e previo riconoscimento della regione, sono istituite le aziende turistiche locali (ATL). Le ATL adottano la forma giuridica delle società miste pubblico-private, con prevalenza di soggetti pubblici. Possono far parte delle ATL le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti locali, le associazioni pro-loco, gli imprenditori e gli operatori economico-turistici, anche consorziati, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore del turismo.

4-ter. Le ATL, oltre alle finalità di cui al comma 4, perseguono i seguenti scopi:

a) nell'ambito di competenza raccolgono, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) forniscono ai turisti servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, svolgono le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

2. Ai fini del razionale sviluppo dell'offerta turistico-abitativa, il collocamento in comodato o in altre forme di utilizzo turistico degli «alloggi vacanze» è affidato alle aziende turistiche locali (ATL), istituite ai sensi dell'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter, della legge 29 marzo 2001, n. 135, come introdotti dal presente articolo, in conformità a procedure stabilite dalla regione, secondo criteri che garantiscono la trasparenza, la correttezza della gestione e la verifica dei risultati, nel rispetto della Carta dei diritti del turista, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 135 del 2001.

3. Sono definiti «alloggi vacanze» le unità abitative di tipo residenziale, di proprietà o nella disponibilità di privati, di imprese turistiche o di imprese di altro  tipo, nonché di enti privati e pubblici, compresi gli enti locali, arredate e dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente per le abitazioni civili e gestite per la locazione ai turisti, anche con fornitura di servizi prestabiliti o concordati.

4. All'affidamento previsto dal comma 2 si provvede mediante libera sottoscrizione di un'apposita convenzione, approvata dalla regione. La convenzione prevede:

a) la possibilità per l'ATL di classificare la qualità dell'«alloggio vacanze» e di stabilirne la redditività sulla base di criteri oggettivi stabiliti in sede regionale;

b) la possibilità di affidamento anche per brevi periodi, nonché di sollecita uscita dal regime convenzionale, sia degli affidanti che degli affidatari, salvi i diritti già acquisiti da terzi;

c) il diritto, sia degli affidanti che degli affidatari, alla piena conoscenza di tutto quello che riguarda la gestione dell'«alloggio vacanze» affidato;

d) i criteri per la suddivisione dei ricavi e degli oneri e per la fornitura di ulteriori servizi al turista.

5. I redditi prodotti dalle ATL nell'ambito del servizio di affidamento degli «alloggi vacanze» sono sottoposti al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente per le imprese alberghiere. Le norme regionali stabiliscono l'utilizzo dei relativi utili.

6. In attesa del riordino della tassazione dei redditi derivanti da locazione abitativa, qualora gli affidanti dell'«alloggio vacanze» siano persone fisiche, i relativi proventi sono esclusi dal reddito complessivo e sono soggetti all'aliquota unica del 27 per cento, salvo che l'aliquota di reddito non sia più favorevole al contribuente. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente gettito complessivo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 01. Angela Napoli.

(Inammissibile)

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

(Interventi di emergenza umanitaria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici; 

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. 1 decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo ;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d), comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

j) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

33. 3. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987,  n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d), comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

33. 2. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: paesi indicati sostituire la parola: dal con le seguenti: dai commi 1 e 3 dell'articolo 2, del.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: di natura umanitaria, sociale o economica con le seguenti: di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interventi aggiungere le seguenti: straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale  dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

33. 1. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

All'articolo 33, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Nella definizione delle aree di intervento di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è data priorità a quei paesi che abbiano sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.

33. 4. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, le Fondazioni di comunità, iscritte all'albo Onlus all'entrata in vigore della presente norma, che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33. 01. Duilio.

(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

34. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o da scontrino fiscale» sono aggiunte le seguenti: «o da scontrino non fiscale emesso ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35. 01. Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

35. 02. Vannucci.

(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Come prima misura di attuazione dei precedente articolo, nei procedimenti amministrativi del settore automobilistico:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: «istanza dell'acquirente,», aggiungere le seguenti: «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura o ricevuta di acquisto del veicolo, e sostitutiva del titolo e delle note, anche»;

b) alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo o del trasferimento di un contratto di leasing o di usufrutto deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice della fattura o delle fatture, ovvero della ricevuta o delle ricevute, di acquisizione dei veicolo stesso.

36. 01. Velo, Lovelli, Cardinale, Sarubbi, Laratta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. In attuazione del precedente articolo, nel settore automobilistico sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

1. All'articolo 119:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio dei Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti li possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l'iscrizione stessa»;

b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».

2. All'articolo 126:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché la necessaria documentazione richiesta dal citato Dipartimento per la conferma della validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti»;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del medesimo Dipartimento emana atto di diffida. Qualora sia accertata una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del citato Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del codice della  strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della società Ferrovie dello Stato Spa, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, da ultimo, dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 3 del presente articolo, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

36. 02. Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Tullo, Bonavitacola.

(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: numeri telefonici, aggiungere le seguenti: ad uso professionale.

40. 3. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

Dopo le parole: tassi di assenza aggiungere le seguenti: e di maggior presenza.

40. 2. Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

Al comma 1, sopprimere le parole: di livello dirigenziale.

40. 1. Fugatti, Simonetti, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso art. 6-bis, comma 1, dopo le parole: sono autorizzati, aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei previsti principi di concorrenza e trasparenza.

41. 4. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso art. 6-bis, sopprimere il comma 2.

41. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso art. 6-bis, comma 2, sostituire le parole: provvedono al congelamento dei posti, con le seguenti: possono provvedere, in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma l, alla eventuale riduzione del personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di mobilità nella Pubblica amministrazione.

41. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere».

41. 1. Ciccanti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per ridurre in particolare gli oneri del procedimento contenzioso in materia di imposta di bollo, all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere».

41. 5. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 42.

Sopprimerlo.

42. 4. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiungere le seguenti: per materia, nonché.

42. 7. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

42. 8. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

  42. 1. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Sopprimere il comma 3.

  42. 5. Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli.

Sopprimere il comma 3.

 42. 9.Giudice.

Sopprimere il comma 3.

 42. 10.Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: e dei servizi tecnico-amministrativi nonché le funzioni ed i servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative.

42. 6.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di evitare duplicazioni di funzioni pubbliche e incrementare le garanzie dei conducenti, alla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Con decreto da adottarsi con le medesime modalità dei comma 1 è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.;

b) nell'articolo 38, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, dopo le parole: «di beni e servizi», le seguenti: «, con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente».

42. 3.Velo, Sarubbi, Cardinale, Fiano, Tullo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di evitare duplicazioni di funzioni pubbliche, all'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono aggiunte, in fine, dopo le parole: «di beni e servizi», le seguenti: «, con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche, l'autorità amministrativa competente.».

42. 2.Velo, Cardinale, Sarubbi, Tullo, Bonavitacola, Lovelli.

(Inammissibile)

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 4.Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo in ogni caso la salvaguardia degli interessi legittimi dei cittadini.

43. 2.D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono derivare necessariamente economie di bilancio.

43. 1.D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate.

43. 8.Borghesi, Costantini, Cambursano, Formisano.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle commissioni parlamentari competenti.

43. 9.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

43. 3.D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 2.Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005 articolo 14 comma 3-bis e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

44. 4.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

 44. 7.Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

 44. 6.Giudice.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

 44. 5.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

 44. 3.Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

 44. 1.Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

 44. 10.Rubinato.

ART. 45.

Sopprimerlo.

 45. 3.Baretta.

Sopprimerlo.

 45. 4.Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio erogante o autenticante».

45. 1.Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».

 45. 6.Calabria.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».

 45. 5.Franzoso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».

 45. 2.Poli, Galletti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso»;

b) il comma 10 è soppresso.

2. Il decimo periodo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che inizia con le parole: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico...», è soppresso, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

45. 01.Bitonci, Simonetti.

(Inammissibile)

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 2.Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.

(Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici).

1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche,  di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanza. II reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

6. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonchè i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti  nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

46. 4.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica - CNIPA, DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip - provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzare, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa e garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine di sviluppare la produzione di servizi.

46. 5.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata.

 46. 3.Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.

 46. 9.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.

 46. 8.Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.

 46. 7.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) definizione della natura giuridica del Formez e conseguente disciplina delle procedure di affidamento in coerenza con le norme comunitarie.

46. 6.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo.

46. 1.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonelli.

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 6.Girlanda.

Al comma 1, dopo le parole: giuridico rilevante aggiungere le seguenti: , previa adeguata verifica del soggetto erogatore.

47. 1.Di Virgilio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma;

b) al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità,».

47. 5.Girlanda.

Al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione aggiungere le seguenti: ed i gestori che erogano servizi pubblici e di pubblica utilità.

47. 7.Calabria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A immediata tutela degli utenti, acquirenti di veicoli, le case costruttrici e le loro rappresentanze ufficiali, nonchè i venditori, non possono interporsi nel procedimento di immatricolazione e immissione in circolazione a favore del compratore o dell'utilizzatore finale di un veicolo, nè nel procedimento di trasferimento di proprietà. Il sistema informatico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) deve avvisare preventivamente il presentatore di una formalità degli eventuali vincoli o gravami insistenti sul veicolo interessato e  deve inoltre impedire in tali circostanze la formalità di cancellazione dalla circolazione, se per motivazioni diverse dalla rottamazione.

47. 2.Meta, Velo, Fiano, Cardinale.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un indennizzo a favore dell'utente che effettivamente ha subìto la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito.

47. 4. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

47. 3. Lulli.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Norme di garanzie in materia di recupero di crediti tributari, previdenziali, tariffari o sanzionatori).

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, previdenziali, tariffarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.

2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.

3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.

4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta ad identificare con chiarezza il fatto originario, la natura del debito, nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.

6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.

7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.

8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostegno degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 1 5mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, contributive, tariffarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

9. All'onere del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

47. 02. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni in tema di «medicina difensiva»).

1. Al fine di evitare i maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall'incremento dei procedimenti giudiziari e dalle richieste di risarcimento in sede civile avviati dall'utenza, dall'aumento dei premi assicurativi per il personale e le strutture sanitario, nonché dai maggiori costi connessi alla «medicina difensiva», definibile come scelta terapeutica dettata più da cautela giudiziaria che da convincimento scientifico, sono dettate le seguenti misure:

a) in ciascuna Regione sono costituiti organismi di conciliazione nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 cui sono obbligatoriamente sottoposti le richieste di risarcimento aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, quando il valore non supera i 300.000 euro, a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale. L'esperimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a 90 giorni;

b) è introdotto il principio della competenza del perito che assevera la denunzia iniziale, in qualsiasi forma, presentata; nei procedimenti giudiziari al medico legale dovrà essere affiancato uno specialista di esperienza tecnica comprovata nella specialità oggetto del contenzioso; a tal fine il Ministro della salute, in accordo con il Ministro della giustizia avvia la costituzione di un Albo nazionale, cui sono iscritti gli specialisti di settore indicati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Università, dalle scuole ed associazioni medico-scientifiche;

c) senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è avviato presso il Ministero della salute un Osservatorio sul contenzioso e sugli oneri dei risarcimenti nel Servizio sanitario, cui sono inviati dalle Regioni i dati relativi ai costi assicurativi ed ai procedimenti avviati a loro carico, nonché ai risarcimenti pagati. La compagnie assicurative sono tenute all'invio dei dati in loro possesso ripartiti per anno e per procedimento, con particolare riguardo ai dati sui premi incassati, i sinistri denunciati, gli importi riservati ed i risarcimenti pagati;

d) le Regioni, anche in associazione tra loro, al fine di calmierare ed uniformare i premi assicurativi ed a copertura di tutti i rischi derivanti all'utenza dalle attività del proprio personale sanitario, provvedono a stipulare idonee convenzioni con le compagnie assicurative.

47. 03. Di Virgilio.

(Inammissibile)  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Qualora il contribuente dimostra che l'Amministrazione finanziaria ha reclamato indebitamente un pagamento tramite cartella esattoriale, ha diritto ad un indennizzo pari alla somma richiestagli.

47. 01. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

(Inammissibile)

ART. 48.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.

48. 1. Enzo Carra.

ART. 49.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

  49. 2. Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

  49. 4. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

  49. 5. Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

  49. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

  49. 7. Rubinato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) modificare e integrare la normativa in materia di firma digitale al fine di incentivarne l'adozione e l'uso generalizzato da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei princìpi comunitari che distinguono le varie tipologie di firme attualmente previste dal codice dell'amministrazione digitale nonché al fine di consentire anche la certificazione di ruoli e funzioni;

alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

f) nonché l'obbligo per la pubblica amministrazione di sottoscrivere con firma digitale qualificata le certificazioni, le attestazioni e gli estratti da pubblici registri rilasciati in forma digitale ed a chiunque destinati; 

dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere la realizzazione di strutture di archiviazione e conservazione sostitutiva di atti, dati e documenti informatici di natura pubblica presso enti pubblici anche non economici al fine di favorirne il riutilizzo per finalità di pubblica utilità, modificando a tal fine gli ordinamenti di settore;

g-ter) prevedere che un messaggio di posta elettronica semplice non può costituire mezzo di prova, salvo diversa e libera valutazione del giudice.

49. 1. Lo Presti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: firma digitale aggiungere le seguenti: Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Tessera Sanitaria, Posta Elettronica Certificata;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fornire indicazioni in merito alla proprietà e alla circolarità dei dati anagrafici prodotti nel tempo in attuazione delle normative e degli accordi approvati in sede di Conferenza Unificata; definire il quadro tecnico di riferimento per l'interoperabilità dei sistemi pubblici nell'ambito dei processi di cooperazione applicativa.

49. 3. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2008, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito Internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le Pubbliche Amministrazioni Locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di Posta Elettronica Certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire dal 1o gennaio 2009, lo Stato assegna una Casella di Posta Elettronica Certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età.

49. 01. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

ART. 50.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

50. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011 con le seguenti: programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010.

50. 2. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

50. 02. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Modifiche alle norme per l'utilizzo del Fondo dei debiti di fornitura).

1. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo per i debiti di fornitura delle Pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzato anche a garanzia delle operazioni di sconto e di risconto avviate per il tramite del sistema creditizio dai contribuenti intestatari di conto fiscale di  cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato da essi vantati.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la riduzione del tasso di sconto praticato dal sistema creditizio e costituiscono garanzia finale delle operazioni di cui al comma 1.

3. I crediti sono scontabili a condizione che:

a) siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo al riconoscimento automatico dei crediti ceduti, alla semplificazione delle pratiche istruttorie, che potranno essere espletate anche per via telematica, alla individuazione del tasso agevolato di sconto ed alla definizione di tempi certi per la liquidazione.

5. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

50. 03. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Esclusioni degli Ordini o Collegi professionali dai processi di riorganizzazione della P.A).

1. Le disposizioni degli articoli 66, 67 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.

50. 01. Marinello.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

51. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono destinate all'attuazione delle finalità di cui al comma 2, fino ad un importo non superiore a 20 milioni di euro.

51. 1. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Simonetti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Riassegnazione dei contributi versati dagli operatori postali).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni  istituzionali connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, a decorrere dal 2009 le maggiori entrate di cui al comma 1, annualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, in conformità alle disposizioni comunitarie, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell' Autorità di regolamentazione del settore postale».

51. 01. Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata al 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 13.849.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto ad euro 11.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto ad euro 2.849.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978.

51. 02.I Relatori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione).

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre». Al comma 2 la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio.

51. 03.Marinello.

(Inammissibile)

ART. 52.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:«1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "euro 2.582,82" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al secondo comma le parole: "euro 15.473,71" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;  b) al comma 5, in fine, inserire seguente periodo: «Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa innanzi al giudice originariamente adito.»;

c) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'articolo 45 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti."

d) dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.";

b) all'articolo 67, comma 1, sostituire le parole: "non superiore a euro 10» con le seguenti: "da euro 250 a euro 500";

c) all'articolo 68, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti."»;

e) sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."»;

f) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione."»;

g) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: "non superiore a euro 5» con le seguenti: "da euro 250 a euro 1.500"; 

b) all'articolo 120, sostituire il primo comma con il seguente:

"Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate.";

c) l'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti."»;

h) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. a) Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse;

b) All'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando."»;

i) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 167, aggiungere, in fine, le parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";

b) al secondo comma dell'articolo 167, dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38";

c) dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente

"Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare."».

52. 24.Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba

Sostituire il comma 1, con il seguente:

All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «euro 2.582,82» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «euro 15.473,71» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

52. 25.Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: settemilacinquecento euro con le seguenti: diecimila euro;

b) alla lettera b) sostituire le parole: venticinquemila euro con le seguenti: cinquantamila euro.

52. 1.Bitonci, D'amico, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: settemilacinquecento euro con le seguenti: diecimila euro.

52. 4.Contento.

Al comma 2, capoverso articolo 38, primo comma, sostituire le parole da: sono eccepite a: depositata con le seguenti: possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

52. 9.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 2, capoverso articolo 38, quarto comma, dopo le parole: sono decise aggiungere le seguenti: con ordinanza,.

52. 18.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 5, capoverso articolo 44, sostituire il comma 1 con il seguente:

L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

52. 17.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 5, capoverso articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinnanzi al giudice originariamente adito.

52. 26.Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.».

52. 27.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

52. 10.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 203 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «In alternativa alla delega il giudice istruttore su istanza congiunta delle parti, tenuto conto della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione nelle forme di cui all'articolo 257-bis, richiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine stabilito le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.».

52. 13.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 54 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

52. 28.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario».

10-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina».

52. 23.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 67, comma 1, del codice di procedura civile, sostituire le parole: «non superiore a euro 10» con le seguenti: «da euro 250 a euro 500».

52. 29.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.».

52. 30.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza) e se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli  articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione».

52. 19.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «spese» sono aggiunte le seguenti: «e alle sanzioni pecuniarie processuali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro;

c) al comma 2, dopo la parola: «sentenza», sono aggiunte le seguenti: «e le sanzioni processuali pecuniarie».

52. 2.Contento.

Al comma 11, dopo le parole: «... devono chiarire le circostanze di fatto» aggiungere le seguenti: «, poste a fondamento della domanda,».

52. 40.Lo Presti.

Al comma 12, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

52. 15.Ferranti, Capano, Baretta, Samperi, Amici.

Al comma 12, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: fermo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa intervenuta prima della precisazione delle conclusioni prevista dall'articolo 189, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Conseguentemente, all'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «spese» sono aggiunte le seguenti: «e alle sanzioni pecuniarie processuali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro.»;

c) al comma 2, dopo la parola: «sentenza», sono aggiunte le seguenti: «e le sanzioni processuali pecuniarie».

52. 3.Contento.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

12-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

52. 16.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, il giudice, se ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la condanna anche d'ufficio e senza necessità di prova del danno al pagamento di una somma equitativamente determinata da corrispondere all'altra parte a titolo di risarcimento.».

52. 36.Ravetto.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

52. 31.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: al doppio dei massimi tariffari aggiungere le seguenti: La condanna al pagamento di tale somma ha efficacia esecutiva al passaggio in giudicato del provvedimento.

52. 5.Contento.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».

 52. 8.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».

 52. 32.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 14.

52. 21.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 14 con il seguente: al secondo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le circostanze non contestate in modo specifico.

52. 6.Contento.

Sostituire il comma 14, con il seguente: al secondo comma dell'articolo 116, dopo la parola «ordinate», sono inserite le seguenti: dalla mancata o generica contestazione dei fatti.

52. 7.Contento.

Al comma 14, dopo le parole: nonchè i fatti aggiungere le seguenti: , circostanziati,.

52. 39.Lo Presti.

Al comma 14, dopo le parole: contestati in modo generico aggiungere le seguenti: e senza argomentazioni specifiche e pertinenti.

52. 11.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: «non superiore a euro 5» con le seguenti: «da euro 250 a euro 1500».

52. 33.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 120, del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate».

52. 34.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti.».

52. 35.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: «dello svolgimento del processo e» sono soppresse.

«15-ter. All'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente comma 4:

"4. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la  sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando."».

52. 37.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Dopo il comma 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

152-bis. (Durata del processo). Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.».

52. 12.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sopprimere il comma 16.

52. 22.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 16, capoverso, dopo le parole: ad essa non imputabile aggiungere le parole: o per errore scusabile.

52. 14.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al primo comma dell'articolo 167 aggiungere, in fine, le parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre».

16-ter. Al secondo comma dell'articolo 167 dopo le parole: «rilevabili d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, comprese quelle di cui all'articolo 38».

52. 38.Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

Art. 152-bis. - (Durata del processo). - 1. Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

2. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

52. 01.Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

ART. 53.

All'articolo 53, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: «primo» è aggiunta la seguente: «, secondo».

All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i  poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;

b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - 1. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies.

2. Nel secondo comma le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono soppresse e dopo le parole: «l'estinzione del processo» sono aggiunte quelle «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».

2. Sostituire il comma 3, con il seguente:

6. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini;

d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti;

f) nell'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

3. Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».

Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».

All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

3. Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

540-bis. - (Integrazione del pignoramento). Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di  nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

53. 23.Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. 1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;

b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

 53. 9.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. 1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;

b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

 53. 25.Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articolo 669-octies e 669-decies».

2. Nel secondo comma le parole «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono soppresse e dopo le parole «l'estinzione del processo» sono aggiunte quelle «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies.

53. 26.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile aggiungere in fine le seguenti parole: «Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti».

53. 16.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Al comma quarto dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo la parola: «trattazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché le circostanze di cui ritiene sufficiente la prova ai fini della decisione».

53. 1.Contento.

Sopprimere il comma 3.

53. 8. Enrico Costa, Scelli, Contento.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

f) nell'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».

53. 27. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono.

53. 17. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

Art. 184-ter.

 

Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) non sono consentite udienze di mero rinvio;

2) tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;

3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive; 

4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni;

5) l'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.

53. 7. Enrico Costa, Scelli, Contento.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

53. 28. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 4.

53. 18. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. L'articolo 191, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti».

5-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo:

«Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato».

53. 19. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole giudice istruttore aggiungere le seguenti: assunte informazioni circa l'esistenza di motivi di astensione o di ricusazione e la disponibilità ad accettare l'incarico.

53. 3. Contento.

Sopprimere il comma 7.

53. 10. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 7, sostituire il capoverso con il seguente:

(Testimonianza scritta). Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, all'atto della costituzione in giudizio, le parti possono allegare, insieme ai documenti, la deposizione scritta concernente i fatti esposti sulla base del modello di testimonianza e in conformità agli articoli predisposti nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti precisando quelli cui non è in grado di rispondere e indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Il Giudice non può porre a fondamento della decisione la testimonianza scritta se essa o la circostanza sulla quale verte risulti contestata.

Il Giudice, esaminate le risposte, può disporre, anche d'ufficio, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato.

53. 4. Contento.

Al comma 7, capoverso articolo 257-bis, al primo comma sostituire le parole: , sentite le parti con le seguenti: su concorde richiesta delle parti.

53. 11. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 7, capoverso articolo 257-bis dopo il terzo comma aggiungere il seguente: Nelle cause di valore fino a 50 mila euro la deposizione è resa di fronte al cancelliere o altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario; nelle cause di valore superiore e/o indeterminato di fronte ad un notaio.

53. 12. Ferranti, Capano, Amici, Baretta, Samperi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: «primo» è aggiunta la seguente: «, secondo».

53. 24. Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il Giudice istruttore su istanza di tutte le parti, ove  sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

53. 5. Contento.

Al comma 17, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

53. 6. Contento.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

53. 29. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.

53. 30. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 20.

53. 20. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Al numero 2), del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile le parole «, quando non è prescritto il regolamento di competenza;» sono soppresse.

53. 33. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. All'articolo 360, 4° comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo «Tuttavia, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali non sia espressamente prevista alcuna impugnazione, il ricorso per cassazione non è proponibile finché l'impugnazione ordinaria ovvero l'istanza di revoca o modifica non sia già stata dichiarata inammissibile. In tal caso, il termine per il ricorso avverso il medesimo provvedimento dichiarato non altrimenti impugnabile ovvero irrevocabile decorre dalla comunicazione del provvedimento che, negando l'ammissibilità dell'impugnazione o dell' istanza proposta, costituisce soltanto condizione di proponibilità del ricorso».

53. 22. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.

 53. 14. La Loggia, Giudice.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che detemina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.

 53. 2. Contento.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente 20-bis:

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Sui regolamenti di competenza giudica col numero invariabile di tre votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti.

53. 15. Ferranti, Capano, Samperi, Amici, Baretta.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 22.

 53. 32. Ferranti, Capano, Samperi, Amici, Baretta.

Sopprimere il comma 22.

 53. 21. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «540-bis (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.».

53. 01. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 comma 1, 545, 619; commi 1830, 2917) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; commi 2914, 2917);

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2); 

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento dì accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616».

1. «Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede  all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».

2. All'articolo 569 del codice di procedura civile, al primo comma, sostituire le parole: «e fissa» con la parola: «, fissa» e, dopo le parole: «siano intervenuti» aggiungere le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate».

3. All'articolo 569 del codice dì procedura civile, sostituire il terzo comma con i seguenti: «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».

4. L'articolo 570 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: «Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».

5. All'articolo 573, del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».

6. All'articolo 574, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».

2. All'articolo 574, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».

3. All'articolo 574, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se il prezzo non  è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.».

53. 02. Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 c. 1, 545, 619; c.c. 1830, 2917) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; commi 2914, 2917);

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del  creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta rassegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

«Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».

53. 03. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: «e fissa» con la parola: «, fissa» e, dopo le parole: «siano intervenuti» aggiungere le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate».

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle  circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».

53. 07. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Modifica all'articolo 570 codice di procedura civile).

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente: «Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e (ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».

53. 04. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

1. All'articolo 573, del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».

53. 05. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

1. All'articolo 574, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».

2. All'articolo 574, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».

3. All'articolo 574, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.».

53. 06. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

ART. 54.

Al comma 1 premettere il seguente:

1. Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:

«4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento  riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità.».

 54. 1. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, premettere il seguente:

«Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:

4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità.».

 54. 4. Contento.

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», primo periodo, aggiungere in fine le parole: per un importo non superiore a dieci volte il contributo unificato applicabile alla controversia.

54. 2. Vietti, Rao, Volonté, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

54. 01. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

ART. 55.

Prima del comma 1 premettere il seguente comma:

01. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo comma le parole da «ed è opponibile» a «dalla sua comunicazione» sono soppresse.

55. 1. Baretta, Capano, Ferranti, Amici, Samperi.

Sopprimerlo.

56. 4. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Nelle cause relative a diritti a contenuto non patrimoniale e/o crediti destinati a soddisfare esigenze non patrimoniali.

56. 5. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis dopo le parole ...che non sono rilevabili d'ufficio, aggiungere le seguenti: nonché la domanda di chiamata di un terzo in garanzia.

56. 1. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis sostituire il quinto comma con il seguente:

Nell'ipotesi di proporzione di domanda riconvenzionale o di chiamata di un terzo in garanzia, il convenuto deve chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza, assegnando un termine preventivo per la citazione del terzo.

La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.

56. 2. Lo Presti.

Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 702-quater con il seguente:

Art. 702-quater.

(Appello).

Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 ss. del codice di procedura civile.

All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

56. 7. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso articolo 702-quater, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

56. 3. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-quater, primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile.

56. 6. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

1. Alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.

2. La domanda congiunta per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente.

56. 01. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Inammissibile)

ART. 61.

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

Art. 61-bis.

(Distruzione dei verbali di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari).

1. All'articolo 350 del codice di procedura penale dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

8. L'ufficio del pubblico ministero procedente provvede alla distruzione dei verbali contenti le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nel corso di un procedimento conclusosi con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione passata in giudicato.

61. 01. La Loggia.

(Inammissibile)  Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

Ar. 61-bis.

(Delega al Governo per la soluzione extragiudiziale o transattiva delle cause civili minori).

1. Il Governo al fine di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad individuare la definizione in via extragiudiziale, conciliativa o transattiva delle cause civili il cui valore complessivo non superi l'importo di 5000 euro. Conseguentemente è delegato a rivalutare i limiti di competenza del giudice di pace di cui alla legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.

61. 02. La Loggia.

ART. 63.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «in uno o più giornali designati dal giudice» aggiungere «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

Conseguentemente sopprimere la lettera c) del comma 2 e il comma 3.

63. 3. Enzo Carra.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

63. 1. Contento.

Al comma 5, lettera d) n. 2) comma 2, aggiungere le seguenti parole: relative alle perizie, alle intercettazioni telefoniche.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, n. 3), capoverso 2-quater dopo la parola spese aggiungere le seguenti: relative alle perizie, alle intercettazioni telefoniche.

63. 2. Contento.

ART. 69.

Sopprimerlo.

69. 1. Amici, Baretta, Giovanelli.

ART. 71.

Sopprimerlo.

71. 2. Baretta, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

71. 4. Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri.

71. 5. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera a), sostituire le parole: amministrazione a cinque con le seguenti: amministrazione a tre, e le parole: e a sette con le parole: e a cinque.

71. 7. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 11, capoverso comma 12, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile.

71. 3. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), dopo le parole che al presidente sopprimere la parola non.

71. 1. Volpi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

71. 6. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71. 8. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i commi da 27 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente sopprimere le lettere c), d) ed e).

71. 14. Nicco.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

71. 9. Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

71. 10. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

71. 11. Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso articolo 32-ter.

71. 12. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo:

«Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.».

71. 13. Zeller, Brugger, Nicco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:

Art. 71-bis.

(Istituto per il credito sportivo).

1. A decorrere dalla data prevista dal comma 6, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo è di sette membri.

2. Nel consiglio di amministrazione dell'Istituto è garantita in ogni caso la presenza di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

3. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente.

4. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro  per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Nei successivi quarantacinque giorni si provvede alla nomina dei nuovi organi e nei quarantacinque giorni successivi all'insediamento di questi ultimi, lo statuto dell'istituto è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

71. 01. Claudio Barbaro, Marsilio.

(Inammissibile)

ART. 72.

Sopprimerlo.

72. 1. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

72. 3. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

72. 6. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).

72. 2. Duilio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La copertura finanziaria dei disegni di legge, degli schemi di decreto legislativo e degli emendamenti di iniziativa governativa che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.».

72. 4. Duilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.».

72. 5. Duilio.

ART. 73.

Sopprimerlo.

 73. 1. Baretta, Amici.

Sopprimerlo.

 73. 2. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

ART. 74.

Sopprimerlo.

74. 1. Baretta, Amici.

Al comma 2, dopo le parole: diretto beneficio, aggiungere le seguenti: oppure subito danni.

74. 2. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 3, dopo le parole: inerenti ai bilanci, aggiungere le seguenti: nonché alla gestione di fondi di provenienza comunitaria.

74. 3. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Modifiche al T.U. sull'imposta di bollo).

All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere.».

Conseguentemente, all'articolo 75, sostituire il Titolo III con il seguente:

Disposizioni tributarie e finanziarie.

74. 01. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 75.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

1. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso dell'applicabilità della destinazione della quota di imposta di cui alle medesime disposizioni, oltre che a tutti i soggetti ivi indicati, anche alle fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano altresì nei senso che si prevede che le quote di imposta destinate dai contribuenti a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non possano esserne destinatari siano devolute e proporzionalmente ripartite fra tutti i soggetti che sono stati ammessi alla destinazione della quota dei cinque per mille nell'anno in corso ovvero in quello immediatamente successivo».

75. 1. I Relatori.

(Inammissibile)

Aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Clausola di salvaguardia).

l. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

75. 01. Nicco, Brugger, Zeller.


 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di giovedì 18 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE

 


Giovedì 18 settembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.10.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

C. 1441-bis Governo.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, comunica che il Governo ha presentato proposte emendative concernenti sia gli articoli in materia di giustizia, sia le restanti parti del provvedimento (vedi allegato). Segnala che anche i relatori hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 62.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti in merito al numero degli emendamenti presentati dal Governo e ai tempi della valutazione di ammissibilità. Osserva in proposito che il Governo ha presentato all'ultimo momento emendamenti su un provvedimento che è stato trasmesso alla Camera il 2 luglio scorso e che le Commissioni I e V sono costrette ad esaminare in due giorni. Stigmatizza anche la molteplicità dei contenuti del provvedimento, auspicando, da parte del Governo, modalità più corrette e appropriate di produzione legislativa.

Donato BRUNO, presidente, osserva che, a norma di Regolamento, il Governo e i relatori possono presentare emendamenti in qualunque momento. La ristrettezza dei tempi di esame da parte delle  Commissioni dipende dalla decisione di attendere gli emendamenti che il Governo avrebbe presentato prima di procedere all'esame degli articoli.

Lino DUILIO (PD) rileva che il modo di procedere richiamato dal Presidente Bruno è stato seguito numerose volte. Ciò tuttavia non giustifica il fatto che il Governo presenti emendamenti in tempi che non consentono un lavoro ordinato da parte delle Commissioni.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo, risulta inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo 25.02, volto a differire il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative in materia ambientale. Risultano invece ammissibili le restanti proposte emendative del Governo, nonché l'emendamento dei relatori 62.1. Le Presidenze si riservano peraltro di comunicare eventuali ulteriori valutazioni di inammissibilità con esclusivo riferimento ai profili di carattere finanziario.

Avverte inoltre che i presentatori dell'emendamento Costa 53.7 hanno chiesto un riesame del relativo giudizio di ammissibilità. A seguito di più approfondita verifica degli effetti finanziari, ritiene di poter ammettere in via provvisoria l'emendamento, in attesa di acquisire un parere da parte del Governo circa l'effettiva assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Comunica infine che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo è fissato alle ore 10 di lunedì 22 settembre.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 18.45.


 


 

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEI RELATORI

 


ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale).

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

25. 02.Il Governo.

(Inammissibile).

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione; 

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03.Il Governo.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

28. 5.Il Governo.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.

I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

33. 6.Il Governo.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni relative sedi diplomatiche e consolari).

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 15 dopo le parole: «comparto della sicurezza e del soccorso» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero».

33. 02.Il Governo.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;».

40. 5.Il Governo.

ART. 44.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione tra gli altri uffici delle relative buone prassi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: amministrativo.

44. 11.Il Governo.

ART. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: una determinazione con le seguenti: un decreto.

47. 8.Il Governo.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita con la parola: «centrali».

51. 04.Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge n. 3 del 2003, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le parole: «, anche di carattere internazionale,».

51. 4.Il Governo.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma le parole: «euro 15.493,71» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento», e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:

«6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali.».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.».

9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.».

52. 41.Il Governo.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere».

4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. II terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su  ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».

10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppresso.

17. Al primo comma dell'articolo 392 dei codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

53. 34.Il Governo.

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

55. 4.Il Governo.

ART. 56.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.

(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

Art. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il  giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro secondo.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.».

56. 8.Il Governo.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.

(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.».

2. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore.».

57. 1.Il Governo.

ART. 58.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.

58. 1.Il Governo.

ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

59. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2000 n. 205).

All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso  di cui al presente comma, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiara, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

59. 01.Il Governo.

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1.Il Governo.

ART. 61.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della presente legge.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

61. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta  l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

61. 03.Il Governo.

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1.I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:

Capo VIII-bis.

DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 62-bis.

(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;

e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto al Registro; 

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

62. 01.Il Governo.

ART. 63.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse.

b) sopprimere il comma 4.

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio  2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione».

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

«TITOLO XIV-bis.

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla  quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione».

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I.

Riscossione mediante ruolo.

Art. 227-bis (L)

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

Art. 227-ter (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220.

e) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti».

f) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge».

8. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008», sono aggiunte le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito»;

c) la lettera c) è soppressa».

63. 4.Il Governo.

ART. 64.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 1, comma 372 è abrogato».

64. 1.Il Governo.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di lunedì 22 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE

 


Lunedì 22 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente della V Commissione Gaspare GIUDICE, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.10.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Gaspare GIUDICE, presidente, avverte che, in considerazione del numero degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati, il Governo e i relatori stanno svolgendo ulteriori approfondimenti. Ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 15.45.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.45.

Donato BRUNO, presidente, si scusa per il ritardo nell'avvio della seduta dovuto all'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Avverte quindi che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative del Governo presentate nella seduta del 18 settembre 2008 che sono stati raccolti in un apposito fascicolo che è in distribuzione (vedi allegato 1).

Con riferimento alle medesime proposte emendative, avverte che le stesse risultano ammissibili anche per quanto concerne i profili di carattere finanziario. Rileva peraltro che l'articolo aggiuntivo 62.01, recante una norma di delega in materia di conciliazione e mediazione delle controversie civili e commerciali, presenta profili di criticità, riferibili, in particolare, alle disposizioni di seguito indicate. Il principio di delega di cui alla  lettera o) prevede l'estensione alle parti dell'esenzione prevista dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5/2003. Non viene peraltro precisato il contenuto e l'ambito applicativo dell'estensione di tale agevolazione, che, nel testo attualmente vigente, riguarda il verbale di conciliazione, escluso dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. Per quanto riguarda le modalità di compensazione delle minori entrate determinate dalla predetta esenzione, sottolinea che il principio di delega prevede l'utilizzo degli introiti derivanti, anno per anno, al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia. Rileva che tale Fondo, istituito presso il Ministero della giustizia dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, è alimentato dalle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o di contrasto alla mafia o di irrogazione di sanzioni amministrative e dai proventi dei beni confiscati alla mafia. Successivamente, il decreto-legge n. 143 del 2008, attualmente in fase di conversione al Senato, ha esteso la tipologia dei proventi che affluiscono al fondo ed ha specificato la finalizzazione delle disponibilità complessive, prevedendo la devoluzione di quota parte di tali risorse al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, quota parte al Ministero della giustizia per il potenziamento dei servizi istituzionali e - per la quota restante - il versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Osserva che si tratta, pertanto, di risorse di ammontare non predeterminabile a priori, in relazione alle quali, per la quota destinata a funzioni di spesa, si configura una copertura su capitolo di bilancio, che riduce, tra l'altro, le disponibilità destinate a specifiche finalità già fissate da norme in vigore. Rileva che non appare chiaro come possa essere garantita l'invarianza di gettito al momento della definizione della normativa delegata, utilizzando come fonte di copertura risorse variabili di anno in anno. Sottolinea infine che la norma di delega prevede adempimenti di carattere oneroso, quali, alla lettera c), l'istituzione di un Registro degli organismi di conciliazione, senza disporre in proposito un obbligo di invarianza finanziaria. Ritiene quindi indispensabile acquisire su tali aspetti chiarimenti da parte del Governo, alla luce dei quali le Presidenze si riservano di valutare l'ammissibilità della proposta emendativa.

Avverte quindi che il Governo ha presentato cinque ulteriori proposte emendative che sono in distribuzione (vedi allegato 2).

Con riferimento a tali ulteriori proposte emendative, avverte che l'emendamento 21.13 è integralmente soppressivo dell'articolo e riproduce parzialmente l'emendamento 1.3 dei relatori. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 29.01, che disciplina il trasferimento di risorse per le minoranze linguistiche storiche e slovene, rileva che è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia. Segnala altresì che gli emendamenti 54.8 e 54.9 presentano criticità di coordinamento in quanto l'emendamento 54.8 sembra incluso nel testo dell'emendamento 54.9. Anche su questo aspetto richiede chiarimenti da parte del Governo.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo che risultano ammissibili alle ore 17.30 della giornata odierna.

Ricorda che, come stabilito nella riunione degli uffici di presidenza di giovedì 18 settembre, nella seduta odierna saranno esaminate solo le proposte emendative riferite al Capo VIII Giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza, si riserva di valutare il mantenimento dell'articolo aggiuntivo del Governo 62.01.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritira l'emendamento del Governo 54.8.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala alle Presidenze l'opportunità di attivare il circuito interno.

Donato BRUNO, presidente, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito interno.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in ordine all'utilizzo del fondo unico giustizia nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo 62.01. Chiede quindi alla Presidenza di fissare un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti presentati dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti.

Donato BRUNO, presidente, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo ritenuti ammissibili alle ore 18 della giornata odierna. Comunica quindi le sostituzioni. In considerazione della presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, ritiene opportuno sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 16.30.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.40.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo, e ai subemendamenti ad essi riferiti, esprime parere favorevole sul subemendamento dei relatori 0.52.41.38, nonché sui subemendamenti 0.52.41.5 e 0.52.41.6 Costantini, 0.52.41.25 Ferranti, 0.52.41.9 e 0.52.41.10 Costantini, 0.52.41.11 Aniello Formisano, nonché sull'emendamento del Governo 52.41. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 0.53.34.11 Contento, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola «né» e sul subemendamento 0.53.34.12 Contento, nonché sull'emendamento del Governo 53.34. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 55.4, 56.8, 57.1, 58.1, 59.1, sull'articolo aggiuntivo del Governo 59.01, sugli emendamenti del Governo 60.1 e 61.1. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 61.03, sull'emendamento dei relatori 62.1, sull'articolo aggiuntivo del Governo 62.01 e sul subemendamento Contento 0.62.01.1, sugli emendamenti del Governo 63.4 e 64.1. Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti alle proposte emendative presentate dal Governo, nonché sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare riferite agli articoli in esame che non risultino precluse.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, chiedendo inoltre chiarimenti sul subemendamento 0.52.41.32 Ferranti poiché non appare chiaro a quale norma lo stesso debba riferirsi.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il subemendamento in questione si riferisce all'articolo 39 del codice di procedura penale, stabilendo che la litispendenza decorre dalla data di deposito del ricorso.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea che la decorrenza della litispendenza dal momento del deposito o dal momento della notifica è questione delicata, che merita di essere approfondita.

Donato BRUNO, presidente, propone l'accantonamento del subemendamento 0.52.41.32 Ferranti.

Le Commissioni, dopo aver approvato la proposta di accantonamento del Presidente, respingono il subemendamento 0.52.41.23 Bitonci.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.2 Aniello Formisano, del quale è cofirmatario, volto ad elevare la competenza del valore del giudice di pace.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI evidenzia come non sussistano margini per ulteriori ampliamenti della competenza del giudice di pace.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.2 Aniello Formisano.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.52.41.3 Aniello Formisano, del quale è cofirmatario, che disciplina il reclamo contro le ordinanze che pronunciano sulla competenza.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che, essendo stato ripristinato il regolamento di competenza nella nuova formulazione del testo prospettata dal Governo, il subemendamento in esame non appare conferente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.3 Aniello Formisano, 0.52.41.4 Costantini, nonché gli identici subemendamenti 0.52.41.24 Ferranti e 0.52.41.22 Borghesi.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime perplessità sulla formulazione del subemendamento 0.52.41.38 dei relatori, che rischia di creare problemi applicativi, alterando l'unità logico-giuridica della disciplina dell'astensione del giudice prevista dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Cinzia CAPANO (PD) concorda con l'osservazione dell'onorevole Contento rilevando, a titolo esemplificativo, come, applicando la norma in questione il giudice che pronuncia sull'an non potrebbe pronunciare sul quantum.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la norma in questione sia dannosa ed incongrua, potendo determinare il rallentamento del processo civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come il subemendamento 0.52.41.38 dei relatori non sia in grado di produrre gli effetti controproducenti testé paventati, poiché si limita ad ampliare i soli casi di astensione facoltativa del giudice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento 0.52.41.38 dei relatori, nonché i subemendamenti 0.52.41.5 e 0.52.41.6 Costantini.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione del submendamento 0.52.41.7 Costantini, del quale è cofirmatario, volto ad ampliare i casi nei quali il giudice può affidare ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che la questione oggetto del subemendamento in esame potrebbe essere più utilmente affrontata nel corso dell'esame della riforma delle professioni, che rappresenta una delle priorità del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.52.41.7 Costantini e approvano il subemendamento 0.52.41.25 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.52.41.33, diretto a ripristinare un'indicazione del testo originario del Governo che, correttamente, sottolineava l'importanza del comportamento leale delle parti processuali ai fini della velocizzazione del processo civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che il codice di procedura civile dà adeguato risalto all'aspetto testé evidenziato dall'onorevole Ferranti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.33 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL), con riferimento al suo subemendamento 0.52.41.18, invita il Governo ad una attenta riflessione sugli effetti distorsivi che può produrre l'applicazione ad una parte processuale di sanzioni conseguenti alla mancata accettazione di una proposta conciliativa formulata dalla controparte. Sottolinea  quindi che le possibilità di un uso strumentale della norma in questione potrebbero essere ridotte se la sanzione pecuniaria fosse collegata ad una proposta conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con l'onorevole Contento e sottolinea che il subemendamento 0.52.41.1 Luciano Dussin si pone nella medesima ottica.

Cinzia CAPANO (PD) concorda sul fatto che la proposta conciliativa debba intervenire nella fase iniziale del processo, ma ritiene che le sanzioni non possano essere troppo rigide anche perché in quella fase le parti spesso non sono in grado di valutare il possibile esito della causa.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel confermare il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.18, ricorda che il meccanismo sanzionatorio in esame si colloca nell'ambito di una riforma che intende costruire un nuovo modello di processo civile.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come l'esame del nuovo modello di processo civile cui fa riferimento il rappresentante del Governo si stia svolgendo, impropriamente, presso le Commissioni riunite I e V, anziché nella sede naturale, costituita dalla Commissione Giustizia. Si tratta inoltre di un modello di processo che comprime gravemente il diritto di difesa dei cittadini che chiedono giustizia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda all'onorevole Capano che la lesione dei diritti dei cittadini è determinata dalla lunghezza insostenibile del processo civile e non certamente da una riforma che ha lo scopo di velocizzare il processo medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.18 Contento, 0.52.41.35 Ferranti e 0.52.41.1 Luciano Dussin.

Manlio CONTENTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.52.41.17 rilevando che la soluzione più appropriata sarebbe quella di attribuire al giudice la possibilità di sanzionare la parte che violi i doveri di lealtà e probità, indipendentemente dalla soccombenza.

Laura RAVETTO (PdL) dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.52.41.17 Contento.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.17 Contento.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.34, ritiene che stabilire con chiarezza, in caso di conciliazione, che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute sia maggiormente conforme alla logica di semplificazione sottesa al disegno di legge del Governo.

Manlio CONTENTO (PdL) rammenta che l'articolo 92 prevede che le parti, in caso di conciliazione, fissino autonomamente la compensazione delle spese tranne che sia diversamente stabilito, in modo che possano tenerne conto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva come il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.34 Ferranti sia motivato non solo dall'esistenza di un principio generale in tema di compensazione delle spese processuali, ma anche dall'esigenza di non comprimere l'autonomia delle parti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.34 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.27, precisa che la norma così modificata agevolerebbe l'individuazione di parametri di riferimento per la quantificazione delle spese e il risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che il subemendamento in oggetto si muove nella logica di attribuire al giudice la responsabilità di liquidare il danno in via equitativa.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.27 Ferranti.

Cinzia CAPANO (PD) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.26 Ferranti, di cui è cofirmataria, rileva come esso superi la genericità della previsione normativa in tema di risarcimento del danno qualora la parte soccombente abbia agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, individuando la misura del risarcimento dei danni anche non patrimoniali. Tale criterio automatico porterebbe ad una semplificazione del processo senza comprimere il diritto di difesa. Invita il Governo a rivedere il suo parere contrario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.26 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.20, rileva come esso sia teso ad agevolare il risarcimento predeterminandolo e rendendolo di facile applicazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.20 Contento.

Laura RAVETTO (PdL), interviene a sostegno dell'approvazione del subemendamento 0.52.41.21 Contento e lo sottoscrive.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che occorrerebbe anche valutare le possibili interazioni tra il suo subemendamento e la gestione del Fondo unico della giustizia.

Le Commissioni respingono subemendamento 0.52.41.21 Contento.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del suo subemendamento 0.52.41.8.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.8 Borghesi.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.19 rileva come all'individuazione degli onorari di causa liquidati sulla base della media e del massimo tariffario delle tariffe professionali vigenti, anche ai fini di una semplificazione, sia preferibile il mero riferimento alle tariffe professionali vigenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.52.41.19 Contento e approvano il subemendamento 0.52.41.9 Costantini.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.28 rileva come esso si muova in un ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione della norma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.28 Ferranti, 0.52.41.36 Vietti e 0.52.41.29 Ferranti ed approvano i subemendamenti 0.52.41.10 Costantini e 0.52.41.11 Aniello Formisano.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del subemendamento 0.52.41.12 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che la norma prevista consente comunque al giudice di disporre un'eventuale traduzione di documenti, evitando un'inutile irrigidimento della procedura.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.12 Aniello Formisano.

Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sul subemendamento 0.52.41.30 Ferranti, di cui è cofirmataria ritiene sia necessario mantenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al fine di consentire alla parte soccombente di sollevare questioni in ordine ad eventuali error in procedendo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce la contrarietà del Governo al subemendamento in esame per l'esigenza di ricondurre a sintesi la sentenza, nella quale è possibile tuttavia rinvenire eventuali elementi di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento processuale.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.30 Ferranti.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.13 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario, ribadisce la necessità di limitarsi ai soli quesiti di diritto di cui all'articolo 366 bis del Codice di procedura civile.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rammenta che la previsione normativa individuata dal Governo è molto più ampia e riveste carattere generale.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.13 Aniello Formisano.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul suo subemendamento 0.52.41.31, giudica il parere negativo del Governo e del relatore inspiegabile e motivato da preconcetti nei confronti delle proposte dell'opposizione, dato il carattere ragionevole della modifica proposta.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nell'esprimere rammarico per la considerazione condotta dall'onorevole Ferranti, ribadisce il parere negativo del Governo che, in realtà, è ben motivato dall'eccessiva discrezionalità del subemendamento proposto. Esso infatti, da una parte, irrigidisce i termini di durata del processo e, dall'altra, deve prevedere tutta una serie di eccezioni al rigido principio introdotto.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che il termine di tre anni in primo grado, quale durata massima del procedimento in quella fase, ricalca quanto emerso dalla giurisprudenza comunitaria in materia di ragionevole durata di processo. Osserva infine la valenza, ai fini della programmazione e della celerità del lavoro processuale, dell'introduzione di termini di durata del processo rigidi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.31 Ferranti e 0.52.41.16 Costantini.

Roberto RAO (UdC) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.37 Vietti, di cui è cofirmatario, rileva come esso tenda ad evitare che si creino disuguaglianze, ed invita a procedere ad un'analisi più approfondita.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.52.41.37 Vietti.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul subemendamento 0.52.41.14 Aniello Formisano, di cui è cofirmatario, ravvisa l'esigenza di contemplare la previsione di competenza.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ribadisce il parere contrario sul subemendamento 0.52.41.14 Aniello Formisano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.52.41.14 Aniello Formisano e 0.52.41.15 Palomba, nonché il subemendamento 0.52.41.32 Ferranti precedentemente accantonato. Approvano quindi l'emendamento 52.41 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, procede quindi all'esame dell'emendamento del Governo 53.34 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti 0.53.34.14 Ferranti e 0.53.34.4 Aniello Formisano.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.8, chiarisce che la finalità di esso è di attribuire al magistrato la responsabilità di chiedere espressamente alle parti la prova dei fatti che ritiene utili ai fini della decisione, il consentirebbe l'accelerazione del processo, stante che una delle cause di lentezza della giustizia civile sta oggi nel fatto che il magistrato, per leggere gli atti processuali, attende di fatto l'udienza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Contento 0.53.34.8, Vietti 0.53.34.21 e Ferranti 0.53.34.15.

Antonio BORGHESI (IdV), dopo aver illustrato il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.5, di cui è cofirmatario, chiarisce che esso tende, tra l'altro, a mettere il giudice in condizione di possedere fin dall'inizio del processo elementi utili al fine di valutare se proporre alle parti un'eventuale conciliazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Aniello Formisano 0.53.34.5, Luciano Dussin 0.53.34.1 e Ferranti 0.53.34.16.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.9, premesso che l'emendamento del Governo prevede, quale misura per velocizzare il processo, il ricorso alla nomina di consulenti tecnici, ritiene essenziale che il magistrato accerti preventivamente l'insussistenza di motivi di astensione o di ricusazione da parte del consulente da designare, nonché la sua disponibilità ad accettare l'incarico, onde evitare che elementi ostativi alla nomina emergano soltanto al momento dell'udienza, con conseguenti ritardi del processo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Contento 0.53.34.9.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo sui subemendamenti Luciano Dussin 0.53.34.2 e 0.53.34.3, dei quali è cofirmatario, chiarisce che essi mirano ad evitare ritardi processuali dipendenti dal consulente tecnico, stabilendo a suo carico, in caso di inosservanza dei suoi doveri, sanzioni nonché riduzioni del compenso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Luciano Dussin 0.53.34.2 e 0.53.34.3.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.17, chiarisce che esso è motivato dalle forti riserve nutrite dal suo gruppo sulla testimonianza scritta e sulle modalità di acquisizione previste dal Governo per essa. Ritiene si tratti di un istituto che, oltre a comportare lungaggini procedurali, non assicura l'attendibilità della testimonianza, senza contare che l'aver configurato la testimonianza scritta come uno strumento cui il giudice ha facoltà di ricorrere liberamente comporta in capo a quest'ultimo una ingiustificata discrezionalità, la quale potrebbe essere attivata anche per ragioni improprie o comunque estranee all'interesse del processo.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'introduzione della testimonianza scritta, e per di più acquisita con le modalità previste dal Governo, costituisca un fatto di estrema gravità e pericolosità. Ricorda che l'articolo 111 della Costituzione impone che il processo si svolga in contraddittorio tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed imparziale, laddove la testimonianza scritta non consente al giudice di verificare adeguatamente l'attendibilità del testimone, atteso che ciò richiede necessariamente il confronto diretto col testimone. Ritiene inoltre che l'aver configurato l'acquisizione  della testimonianza scritta come una mera facoltà del giudice, senza indicazione alcuna dei requisiti o delle condizioni in costanza dei quali questi può ricorrervi, determini una straordinaria discrezionalità in capo al giudice, in definitiva allontanando il processo civile dal modello del processo regolato dalla legge. Aggiunge che si tratta di una misura che favorisce la parte processuale più forte, la quale può acquistare la testimonianza scritta o farsi carico degli oneri sanzionatori previsti dall'emendamento del Governo per il caso di mancata presentazione della testimonianza stessa.

Alfonso PAPA (PdL), rilevato che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione tendono, nella sostanza, a confermare l'attuale modello del processo civile, ricorda che serve invece una concreta attuazione dell'articolo 111 della Costituzione anche per quanto riguarda quest'ultimo. Fa poi presente che le parti forti del processo civile sono già da tempo abituate a muoversi al di fuori di esso, grazie al ricorso alle clausole vessatorie e agli arbitrati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la disciplina proposta dal Governo in relazione alla testimonianza scritta sia sufficientemente garantista, atteso che si prevede che il giudice vi possa ricorrere solo dopo aver sentito le parti, aver tenuto conto di ogni circostanza ed aver avuto particolare riguardo all'oggetto della causa.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.53.34.17.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul suo subemendamento 0.53.34.10, rileva che si contrappongono nel dibattito due modelli di processo civile: l'uno incentrato sul giudice; l'altro, da lui caldeggiato, incentrato sull'autonomia delle parti, salvo prevedere sanzioni a loro carico qualora abusino dei poteri ad esse attribuiti. In vista di un processo fondato, per l'appunto, su una maggiore autonomia delle parti, il suo subemendamento prevede che sia la parte stessa a presentare fin dall'inizio al giudice le prove scritte che ritenga opportune. Il magistrato non ammetterà la testimonianza scritta solo nel caso in cui il fatto cui essa si riferisce sia contestato; nel caso in cui, viceversa, non vi siano contestazioni, non si vede perché la testimonianza debba essere acquisita oralmente, con tutte le lungaggini che questo comporta. È sottinteso che in caso di testimonianza non veritiera, la parte che vi ha fatto ricorso incorrerà in sanzioni pecuniarie e penali.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Contento 0.53.34.10 e Borghesi 0.53.34.13.

Manlio CONTENTO (PdL) riformula il suo subemendamento 0.53.34.11 nel senso indicato dai relatori (vedi allegato 1).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Contento 0.53.34.11, come riformulato; respingono quindi il subemendamento Ferranti 0.53.34.18 ed approvano il subemendamento Contento 0.53.34.12.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.6, di cui è cofirmatario, chiarisce che la sua finalità è di evitare irragionevoli aggravi del carico di lavoro della Corte di cassazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.6.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.7, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Aniello Formisano 0.53.34.7.

Cinzia CAPANO (PD), intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.53.34.19, di cui è cofirmataria, chiarisce che esso si limita a prevedere che i nuovi mezzi di prova di cui all'articolo 345, terzo comma,  del codice di procedura civile siano ammessi nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, conformemente a un principio generale già oggi stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma la contrarietà del Governo al subemendamento in esame, motivata dal fatto che il Governo ha già previsto come norma di carattere generale, al comma tredici dell'emendamento 52.41, che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Ferranti 0.53.34.19 e 0.53.34.20; approvano quindi l'emendamento 53.34 del Governo come risultante dai subemendamenti approvati.

Donato BRUNO, presidente, procede all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 53.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Aniello Formisano 53.01, Costantini 53.02, e Palomba 53.03, 53.07, 53.04, 53.05 e 53.06 (vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008).

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti subemendamenti alle ulteriori proposte emendative presentate dal Governo, vale a dire all'articolo aggiuntivo 53.08 e all'emendamento 54.9 (vedi allegato 2). Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere su tali proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede alla Presidenza di pronunciarsi sull'ammissibilità delle proposte emendative in questione.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che tali proposte emendative sono da considerarsi tutte ammissibili.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti 0.53.08.3 Ferranti e 0.53.08.2 Contento. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 53.08. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 0.54.9.1 Contento e 0.54.9.2 Borghesi, nonché parere favorevole sull'emendamento del Governo 54.9. Si riserva quindi di esprimere il parere sul subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede quindi al presentatore di chiarire la portata del subemendamento 0.53.08.1, che appare limitativo della possibilità di appello delle parti relativamente ai provvedimenti aventi natura decisoria.

Manlio CONTENTO (PdL), nell'illustrare il proprio subemendamento 0.53.08.1, fa presente che, attualmente, il codice di procedura civile contiene alcune disposizioni speciali che prevedono l'inappellabilità delle sentenze di primo grado. L'articolo aggiuntivo del Governo 53.08, al comma 1, prevede invece una norma generale, che consente la generale appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria. Al riguardo dichiara di non condividere questa disposizione che, oltre tutto, è volta a limitare il carico di lavoro della Corte di cassazione, i cui organici risultano al completo, e ad aggravare quello delle Corti d'appello, che presentano invece organici in sofferenza. Invita pertanto il rappresentante del Governo ad approfondire la questione, che a suo avviso avrebbe meritato un più ampio dibattito all'interno della Commissione giustizia. Esprime inoltre le proprie perplessità sulla lettera b) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo, che il proprio subemendamento 0.53.08.2 propone di sopprimere, in materia di ammissibilità  del ricorso in Cassazione, che attribuisce alla Corte un margine rilevante di discrezionalità nel caso in cui il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte stessa ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte.

Donato BRUNO, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sul subemendamento Contento 0.53.08.1.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.53.08.1 Contento.

Cinzia CAPANO (PD), illustra il proprio subemendamento 0.53.08.3, che è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo, il quale attribuisce alla Cassazione una eccessiva discrezionalità in sede di ammissibilità del ricorso presso la Corte stessa.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle osservazioni già svolte dal deputato Contento in ordine alla eccessiva discrezionalità attribuita al giudice di cassazione in sede di ammissibilità del ricorso, come previsto dall'articolo aggiuntivo 53.08 del Governo. In particolare ritiene che questo articolo aggiuntivo preveda un filtro di ammissibilità per l'impugnativa di legittimità in Cassazione senza contraddittorio, con poche garanzie per le parti.

Più in generale, si dichiara perplessa per l'atteggiamento tenuto dal Governo, che oggi ha presentato emendamenti di portata rilevante sulle funzioni e sul peso della Corte di cassazione, rendendo di fatto impossibile su di essi un serio ed approfondito esame che, oltretutto, avrebbe dovuto avere luogo più opportunamente presso la II Commissione.

Luciano DUSSIN (LNP) fa presente che il proprio gruppo si associa alle perplessità espresse dal deputato Contento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.53.08.3 Ferranti e 0.53.08.2 Contento e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 53.08.

Donato BRUNO, presidente, procede all'esame dell'emendamento del Governo 54.9 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.54.9.1 Contento.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.54.9.2 del quale raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.54.9.2 Borghesi, ed approvano l'emendamento del Governo 54.9. Approvano quindi l'emendamento del Governo 55.4.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento 56.4 Ferranti, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere l'istituto del processo sommario di cognizione, che è disciplinato nel testo del provvedimento in esame in termini generali con un eccessivo potere discrezionale attribuito al giudice: sarebbe stato invece più opportuno prevedere apposite norme procedurali in funzione limitativa di tale discrezionalità. Inoltre, questo istituto, così come disciplinato nel testo, comporterebbe un sistematico ricorso in appello delle parti soccombenti, minando alla base la sua finalità deflattiva del contenzioso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non condividere le osservazioni del deputato Capano in quanto il processo sommario di cognizione, così come disciplinato nel  provvedimento in esame, attribuisce alla parte la possibilità di avvalersene o meno, assicurando al contempo il contraddittorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 56.4 Ferranti (vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008).

Con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti 0.56.8.1 e 0.56.8.2 del deputato Contento e approvano l'emendamento 56.8 del Governo. Respingono quindi il subemendamento 0.57.1.1 Luciano Dussin e approvano gli emendamenti del Governo 57.1, 58.1 e 59.1. Approvano altresì l'articolo aggiuntivo del Governo 59.01, nonché gli emendamenti 60.1 e 61.1 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo 61.02 La Loggia (vedi allegato alla seduta di mercoledì 17 settembre 2008).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo 61.02 La Loggia. Respingono quindi il subemendamento 0.61.03.1 Volpi e approvano l'articolo aggiuntivo 61.03 del Governo. Approvano quindi l'emendamento 62.1 dei relatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce delle osservazioni avanzate dal Presidente, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo e i subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni concordano.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI preannuncia una riformulazione dell'emendamento 63.4 del Governo, concernente le disposizioni dell'emendamento medesimo che recano modifiche al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Marilena SAMPERI (PD) evidenzia alla Presidenza l'opportunità, analogamente a quanto si è stabilito per l'articolo aggiuntivo 62.01, di accantonare l'emendamento 63.4, in modo da permettere ai membri delle Commissioni di valutare la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, presidente, accantona l'emendamento del Governo 63.4.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento del Governo 64.1.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime forte insoddisfazione per i tempi eccessivamente ristretti in cui le Commissioni si sono trovate ad affrontare questioni tanto importanti e delicate. Rileva che, mentre il Governo ha presentato ulteriori proposte emendative, dopo aver già presentato un numero considerevole di emendamenti ed articoli aggiuntivi, i deputati sono stati costretti a presentare i subemendamenti nel corso della seduta senza poterne valutare i contenuti. Ribadisce quindi il proprio disappunto per le modalità di esame confuso e affrettato che sono state imposte alle Commissioni.

Donato BRUNO, presidente, riconosce che le Commissioni hanno incontrato difficoltà a svolgere un esame ampio e approfondito del disegno di legge e delle proposte emendative del Governo e auspica che da questa esperienza possano trarsi indicazioni utili per il futuro. Nell'avvertire che le Commissioni riprenderanno i propri lavori con l'esame delle proposte emendative accantonate, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 10.30.

La seduta termina alle 19.50.


 

 

 


 

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 25.03

 


Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b)-bis garantire opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

0. 25. 03. 1.Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03.Il Governo.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

28. 5.Il Governo.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.

I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

33. 6.Il Governo.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis sostituire le parole: e del soccorso con le seguenti: , della difesa e del soccorso, ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.

 0. 33. 02. 1.Laboccetta.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis sostituire le parole: e del soccorso con le seguenti: , della difesa e del soccorso, ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero.

 0. 33. 02. 3.Ravetto.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis prima delle parole: e ferme restando premettere le seguenti: , nonché della difesa.

  0. 33. 02. 2.Laboccetta.

All'emendamento 33.02, che introduce l'articolo 33-bis prima delle parole: e ferme restando premettere le seguenti: , nonché della difesa.

  0. 33. 02. 4.Ravetto.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni relative sedi diplomatiche e consolari).

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 15 dopo le parole: «comparto della sicurezza e del soccorso» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero».

33. 02.Il Governo.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;».

40. 5.Il Governo.

ART. 44.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione tra gli altri uffici delle relative buone prassi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: amministrativo.

44. 11.Il Governo.

ART. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: una determinazione con le seguenti: un decreto.

47. 8.Il Governo.

ART. 51.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge n. 3 del 2003, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le parole: «, anche di carattere internazionale,».

51. 4.Il Governo.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita con la parola: «centrali».

51. 04.Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 52.41.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: euro 2.582,28 sono sostituite dalle seguenti: diecimila euro;

b) al secondo comma le parole: euro 15.493,71 sono sostituite dalle seguenti: cinquemila euro.

0. 52. 41. 23. Bigonci.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: cinquemila euro con: diecimila euro;

alla lettera b) sostituire le parole: ventimila euro con: trentamila euro.

0. 52. 41. 2. Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: c), ovvero, dalla data di deposito del ricorso.

0. 52. 41. 32. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 5, Aggiungere in fine inserire la seguente lettera:

b) l'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine dì trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito».

0. 52. 41. 3. Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. 1. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti».

0. 52. 41. 4. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 7.

  0. 52. 41. 24. Ferranti, Tenaglio, Capano.

Sopprimere il comma 7.

  0. 52. 41. 22. Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è insulto il seguente:

«L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che è chiamato nuovamente a conoscere in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio provvedimento, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso».

0. 52. 41. 38. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

0. 52. 41. 5. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 67, comma 1, del codice di procedura di civile, sostituire le parole: non superiore a euro 10 con le seguenti: da euro 250 a euro 500.

0. 52. 41. 6. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile , il secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.».

0. 52. 41. 7. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma tre dell'articolo 83 del codice di procedura civile, al primo periodo, dopo: nell'esecuzione, sono aggiunte le seguenti parole: , o della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

0. 52. 41. 25. Ferranti, Tenaglia, Capano.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 88 del cpc, al primo comma aggiungere le seguenti parole: e devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero.

0. 52. 41. 33. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 8, con il seguente: Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito da seguente: Fermo quanto disposto da secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta 'conciliativa intervenuta non oltre l'udienza di cui all'articolo 183, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento dì una sanzione pecuniaria processuale.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 52-bis.

All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: spese sono aggiunte le seguenti: e alle sanzioni pecuniarie processuali;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ferme le nonne del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro.

c) al comma 2, dopo la parola: sentenza, sono aggiunte le seguenti: e le sanzioni processuali pecuniarie.

0. 52. 41. 18. Contento.

Sostituire il comma 8 con il seguente: il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo.

0. 52. 41. 35. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 8, dopo le parole: proposta conciliativa aggiungere le seguenti parole: formulata ai sensi dell'articolo 185.

0. 52. 41. 1. Dussin Luciano, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al medesimo articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro.

b) al comma 2, dopo la parola: sentenza, sono aggiunte le seguenti: e le sanzioni processuali

pecuniarie.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: spese sono aggiunte le seguenti: e alle sanzioni pecuniarie.

0. 52. 41. 17. Contento.

Il comma 9 è sostituito dai seguenti:

9. Il secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile è abrogato.

9-bis. Il terzo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se le parti si sono conciliate, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute».

0. 52. 41. 34. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 9 inserire il seguente: 9-bis. secondo comma dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata condanna la pane procedente che ha agito senza la normale prudenza, al risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della pane che ne ha fatto domanda. Nei casi previsto dai commi precedenti l'ammontare del risarcimento del danno è equitativamente determinato in misura non inferiore alla metà e non superiore al doppio della somma minima liquidabile per le spese del giudizio, salvo che la parte non dimostri un danno maggiore.

0. 52. 41. 27. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il comma 1 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente: Se risulta che la parte soccombente ha agito anche in via cautelare, o resistito in giudizio o proposto impugnazione con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna alle spese nella misura pari al triplo dei massimi tariffari e, su istanza dell'altra pane, al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

0. 52. 41. 26.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 10 con il seguente: All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente comma:

Al risarcimento dei danni il Giudice può provvedere, anche d'ufficio, in via equitativa, mediante la condanna, a favore della contropane, di una somma non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000.

0. 52. 41. 20.Contento.

Al comma 10, capoverso, sostituire le parole da: soccombente fino alla fine con le seguenti: che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000.

0. 52. 41. 21.Contento.

Al comma 10, sostituire le parole da: non inferiore alla metà fino alla fine del comma con le seguenti: fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

0. 52. 41. 8.Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 10 sostituire le parole: dei massimi tariffari con le seguenti: degli onorari di causa liquidati a quest'ultima sulla base delle tariffe professionali vigenti.

0. 52. 41. 19.Contento.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

0. 52. 41. 9.Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: All'articolo 114 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti parole: o il  valore della causa non ecceda il valore di sessantamila euro.

0. 52. 41. 28.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sopprimere il comma 11.

0. 52. 41. 36.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 11, sostituire le parole: o non contestati con le seguenti: e non contestati in modo specifico.

0. 52. 41. 29.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: «non superiore a e 5» con le seguenti: «da e 250 a e 1500».

0. 52. 41. 10.Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 120, del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet da lui designati».

0. 52. 41. 11.Costantini, Formisano, Cambursano, Borghesi, Palomba.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

11-bis. L'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

«123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti».

0. 52. 41. 12.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

0. 52. 41. 30.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al medesimo articolo 132, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola Sposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando».

0. 52. 41. 13.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

«152-bis. (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle pani, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.

Nel computo del termine stabilito dal primo comma non si tiene conto del tempo decorso a causa di rinvii concordemente richiesti dalle pani, ovvero della rimessione in termini e delle rinnovazioni degli atti imposte dalla condotta delle stesse).

0. 52. 41. 31.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle pani, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».

0. 52. 41. 16.Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 13.

0. 52. 41. 37.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al primo comma dell'articolo 167 aggiungere, in fine, le parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre».

13-ter. Al secondo comma dell'articolo 167 dopo le parole: «rilevabili d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, comprese quelle di cui all'articolo 38».

0. 52. 41. 14.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: «il primo comma è sostituito dal seguente»:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;.

0. 52. 41. 15.Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma le parole: «euro 15.493,71» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento», e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:

«6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali.».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.».

9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».

11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».

12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.».

52. 41.Il Governo.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 53.34.

Prima del comma 1, aggiungere il seguente:

01. L'articolo 163, terzo comma, n. 4, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

4) la separata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, mediante specifica indicazione delle norme ritenute applicabili, con le relative conclusioni».

0. 53. 34. 14.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».

2. Nel secondo comma le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono soppresse e dopo le parole: «l'estinzione del processo» sono aggiunte quelle: «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies.

0. 53. 34. 4.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo la parola: «trattazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché i fatti di cui ritiene sufficiente la prova ai fini della decisione».

0. 53. 34. 8.Contento.

Sopprimere il comma 3.

0. 53. 34. 21.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Se richiesto, il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori dieci giorni per il deposito di memorie limitate ai soli  chiarimenti ed integrazioni rese necessarie dall'esercizio dei poteri di cui al quarto comma;

2) un termine di ulteriori dieci giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra pane, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

0. 53. 34. 15.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - 1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 185. - (Tentativo di). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo

116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

0. 53. 34. 5.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Al primo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, le parole: , in caso di richiesta congiunta delle parti, sono sostituite dalle seguenti parole: , in caso di richiesta di una delle parti.

0. 53. 34. 1.Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 186-quater del codice di procedura civile è abrogato.

0. 53. 34. 16.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: giudice istruttore aggiungere le seguenti: assunte informazioni circa l'esistenza di  motivi di astensione o di ricusazione e la disponibilità ad accettare l'incarico.

0. 53. 34. 9.Contento.

Al comma 6, dopo le parole: la relazione aggiungere le seguenti: disponendo in caso di inosservanza la riduzione fino ad un terzo del compenso a lui spettante.

0. 53. 34. 2.Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: Il giudice, se il consulente non deposita la relazione nel termine stabilito, dispone la riduzione fino ad un terzo del compenso a lui spettante.

0. 53. 34. 3.Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sopprimere il comma 7.

0. 53. 34. 17.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 7 con il seguente: Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 257-bis. (Testimonianza scritta). Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, all'atto della costituzione in giudizio, le parti possono allegare, insieme ai documenti, la deposizione scritta concernente i fatti esposti sulla base del modello di testimonianza e in conformità agli articoli predisposti nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti precisando quelli cui non è in grado di rispondere e indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione dì cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Il Giudice non può porre a fondamento della decisione la testimonianza scritta se essa o la circostanza sulla quale verte risulti contestata.

Il Giudice, esaminate le risposte, può disporre, anche d'ufficio, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato.

0. 53. 34. 10.Contento.

Al comma 7, capoverso «Art. 257-bis, al comma primo, aggiungere al termine le seguenti parole: I quesiti devono essere formulati in articoli separati, espressi in modo chiaro, sintetico e specifico.

0. 53. 34. 13.Borghesi, Palomba, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 7, capoverso «Art. 257-bis, comma secondo, sostituire le parole da: la parte sino a: controprova con le seguenti: la parte che ne ha richiesto l'assunzione.

0. 53. 34. 11.Contento.

Al comma 7, capoverso «Art. 257-bis, comma secondo, sostituire le parole da: la parte sino a: controprova con le seguenti: la parte che ha richiesto l'assunzione.

0. 53. 34. 11.(Nuova formulazione). Contento.

(Approvato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è abrogato.

0. 53. 34. 18.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Il Giudice istruttore su istanza di tutte le pani, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore  a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

0. 53. 34. 12.Contento.

(Approvato)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

0. 53. 34. 6.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.

0. 53. 34. 7.Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

0. 53. 34. 19.Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15- bis. L'articolo 366, primo comma, n. 6, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, mediante trascrizione delle pani ritenute rilevanti.

15-ter. Nell'articolo 375, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

L'ordinanza deve contenere esclusivamente la sintetica esposizione delle ragioni di diritto della decisione.

15-quater. L'articolo 380-bis, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle pani, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

0. 53. 34. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il  giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere».

4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».

10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppresso.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

53. 34.Il Governo.

(Approvato)

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

55. 4.Il Governo.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 56. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 702-bis, secondo comma, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

0. 56. 8. 1. Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 702-bis, secondo comma, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

0. 56. 8. 2. Contento.

ART. 56.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.

(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

Art. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro secondo.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene  più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.

(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.».

56. 8.Il Governo.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 57. 1.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in modo tale che nessuno dei consulenti iscritti possa accumulare incarichi in misura superiore al cinque per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce la adeguata trasparenza degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

0. 57. 1. 1. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.

(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.».

2. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore.».

57. 1.Il Governo.

(Approvato)

ART. 58.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.

58. 1.Il Governo.

(Approvato)

ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

59. 1.Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2000 n. 205).

All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso  di cui al presente comma, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiara, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

59. 01.Il Governo.

(Approvato)

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1.Il Governo.

(Approvato)

ART. 61.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della presente legge.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

61. 1.Il Governo.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 61. 03.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ordine ai provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

0. 61. 03. 1. Volpi.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza,  tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

61. 03.Il Governo.

(Approvato)

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1. I Relatori.

(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 62. 01.

Al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la possibilità che il giudice possa sospendere il processo per consentire alle pani di istaurare un procedimento di conciliazione, fatta salva la possibilità di riassumere il processo in caso di mancata istaurazione della conciliazione o di mancato raggiungimento dell'accordo.

0. 62. 01. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 3 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine.

0. 62. 01. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Al comma 3 sopprimere la lettera n).

0. 62. 01. 1. Contento.

Al comma 3 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che se le parti si conciliano il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

0. 62. 01. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano.

Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:

Capo VIII-bis.

DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 62-bis.

(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che  sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;

e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto al Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il  vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

62. 01.Il Governo.

ART. 63.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse.

b) sopprimere il comma 4.

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione».

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

«TITOLO XIV-bis.

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni  generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione».

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse; 

b) al comma 2, le parole «o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I.

Riscossione mediante ruolo.

Art. 227-bis (L)

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

Art. 227-ter (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220.

e) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti».

f) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge».

6-ter. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008», sono aggiunte le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito»;

c) la lettera c) è soppressa».

63. 4.Il Governo.

ART. 64.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 1, comma 372 è abrogato».

64. 1.Il Governo.

(Approvato)


 


 

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

 


L'articolo 21 (Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali) è soppresso.

21. 13. Il Governo.

Art. 29-bis.

(Risorse previste per le minoranze linguistiche storiche e slovene).

1. Le risorse di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 ricomprende anche i finanziamenti previsti dall'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

29. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 53. 08

Sopprimere il comma 1.

0. 53. 08. 1. Contento.

Sopprimere i commi da 2 a 6.

0. 53. 08. 3. Ferrani, Capano, Samperi, Vaccaro.

Al comma 2, capoverso Art. 360-bis, comma primo, sopprimere la lettera b).

0. 53. 08. 2. Contento.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 339 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«339-bis. (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado aventi natura decisoria sono appellabili».

2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«360-bis. (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni dalla Corte;

b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento  ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;

d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375 numeri 1 e 5, seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, comma quarto».

3. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. All'articolo 375 del codice di procedura civile è apportata la seguente modificazione, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis» sono soppresse.

5. Dopo l'articolo 131-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto il seguente:

«131-ter. (Appellabilità dei provvedimenti decisori di primo grado). L'articolo 339-bis del codice si applica nei processi in cui può trovare applicazione anche l'articolo 360-bis.

53. 08. Il Governo.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 54. 9 del Governo

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:

4. La citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità».

0. 54. 9. 1. Contento.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 614-bis.

(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare).

1. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni  violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

0. 54. 9. 2. Borghesi, Palomba, Formisano, Cambursano, Costantini.

L'articolo 54 è Sostituito dal seguente:

Art. 54.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 61 4 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 61 4-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 624 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono soppressi.

54. 9.Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409».

54. 8.Il Governo.


 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.45.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che il rappresentante del Governo intende fornire precisazioni in merito all'emendamento 62.1 dei relatori, approvato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTA CASELLATI fa presente che nella seduta di ieri, anche a causa della concitazione con cui in alcuni momenti si sono svolti lavori delle Commissioni, il Governo risulta aver espresso parere conforme a quello del relatore che raccomandava l'approvazione dell'emendamento 62.1, soppressivo dell'articolo 62. In proposito, precisa che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 62, che, nell'ambito di un complesso di disposizioni volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, anticipa dal 15 settembre al 31 agosto la conclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. In considerazione della rilevanza della questione, chiede se sia possibile da parte delle Commissioni una ulteriore riflessione in proposito.

Manlio CONTENTO (PdL), nel prendere atto delle dichiarazioni del Governo; ricorda di aver espressamente richiesto, nella seduta di ieri, conferma del fatto che l'emendamento 62.1 dei relatori era stato approvato.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che l'episodio dimostra in modo evidente le  difficoltà e perfino la confusione con la quale, a causa della ristrettezza dei tempi di esame, le Commissioni hanno deliberato su argomenti di enorme rilevanza per il funzionamento della giustizia e di conseguenza per la vita dei cittadini. Esclude in ogni caso che le Commissioni possano rivedere quanto hanno deciso.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, anche a proprio avviso, non possa prospettarsi una modifica delle decisioni già assunte dalle Commissioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si rimette alle decisioni che la Presidenza vorrà assumere.

Donato BRUNO, presidente, osserva che l'intervento del sottosegretario Alberti Casellati è stato necessario per chiarire la posizione del Governo, ferme restando le decisioni assunte dalle Commissioni. Procede quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo, accantonato nella seduta di ieri, avvertendo che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.62.01.5 (vedi allegato). Avverte altresì che il Governo ha presentato una riformulazione del proprio emendamento 63.4 e i relatori hanno presentato una riformulazione del proprio emendamento 30.2 (vedi allegato).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, illustra il subemendamento 0.62.01.5 dei relatori, rilevando che è finalizzato ad escludere che dall'esercizio della delega prevista dall'articolo aggiuntivo si determinino effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti sul subemendamento 0.62.01.5 dei relatori e sull'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo, osservando che ai fini dell'esercizio della delega vengono sottratte risorse alla sicurezza pubblica e al soccorso pubblico.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che le modifiche introdotte con il subemendamento 0.62.01.5 dei relatori rischiano di vanificare l'efficacia degli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo in materia di istituzione della mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia ulteriormente che gli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo in esame saranno attuati erodendo ulteriormente le risorse destinate al servizio della giustizia.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che la Presidenza esprima la propria valutazione in merito ai profili critici inerenti l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo evidenziati nella seduta di ieri. Chiede altresì chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'emendamento del Governo 63.4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, richiamando quanto già anticipato nella fase conclusiva della seduta di ieri, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento 63.4 del Governo interviene esclusivamente sulla modifica del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui alla lettera b) dell'emendamento medesimo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 63.4 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, fissa per le ore 11.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 63.4 del Governo. Comunica quindi le sostituzioni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sul subemendamento Contento 0.62.01.1 e raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.62.01.5 dei relatori. Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo per quanto concerne il subemendamento Contento 0.62.01.1, sul quale esprime parere contrario.

Marilena SAMPERI (PD) interviene a sostegno del subemendamento Ferranti 0.62.01.3.

Cinzia CAPANO (PD) conferma le ragioni, anche a fini di semplificazione, che renderebbero auspicabile l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.62.01.3.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esclude che il subemendamento in esame possa produrre effetti deflattivi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime valutazioni negative sul subemendamento in esame.

Cinzia CAPANO (PD) ribadisce le ragioni già esposte a favore del subemendamento Ferranti 0.62.01.3, che, a suo giudizio, permetterebbe di eliminare liti pendenti mediante ricorso a misure alternative.

Donatella FERRANTI (PD) esclude che l'emendamento possa ritenersi pleonastico, osservando che esso prefigura una modalità di intervento alternativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che dal 1992, anno in cui fu approvata la legge di riordino delle Camere di commercio, è attivo un osservatorio sulla conciliazione: i dati raccolti confermano che affiancare la conciliazione al giudizio è possibile e dà risultati positivi, fermo restando la necessità di un maggior coordinamento tra arbitrato e giudizio.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.62.01.3 (vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre) e approvano il subemendamento dei relatori 0.62.01.5.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.62.01.2, rileva che al fine di diffondere il ricorso alla conciliazione è necessario che gli organismi di conciliazione siano costituito presso i tribunali, in quanto sono questi ad essere universalmente riconosciuti dai cittadini come la sede propria dell'amministrazione della giustizia. Fa presente che il ricorso all'arbitrato è ancora limitato, in Italia, anche a causa della diffidenza dei cittadini nei confronti delle Camere di commercio, che ritengono parziali e schierate a favore delle imprese.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.62.01.2 (vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre).

Donato BRUNO, presidente, ricorda che sul subemendamento Contento 0.62.01.1 il parere dei relatori è favorevole, mentre quello del Governo è contrario.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sul proprio subemendamento, rileva che è sbagliato servirsi della figura dell'avvocato, gravandola di ulteriori responsabilità, al fine di diffondere la conoscenza dell'esistenza dello strumento della conciliazione.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con il deputato Contento che la diffusione della cultura della conciliazione non possa essere perseguita attraverso gli avvocati, dovendosi di ciò far carico lo Stato, attraverso l'amministrazione della giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) concorda che aggravare le responsabilità degli avvocati per questa finalità è fuori luogo.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel riservarsi un'eventuale riflessione sul punto ai fini della discussione in Assemblea, osserva che deve ritenersi naturale che l'avvocato informi il cliente della possibilità di ricorrere alla  conciliazione: si tratta di un dovere deontologico e di un corollario del principio di lealtà e collaborazione dei difensori, cui si ispira l'intervento del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), premesso di intervenire a titolo personale, dichiara di condividere l'intervento del deputato Contento ed invita il rappresentante del Governo a riformulare l'articolo aggiuntivo 26.01 quanto meno nel senso di evitare di prevedere che l'avvocato debba informare di «tutte le possibilità conciliative».

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la disposizione in discussione sia tra l'altro contraria alla finalità dichiarata del provvedimento, che dovrebbe essere quella della semplificazione, ed invita il Governo quanto meno ad eliminare l'obbligo che l'informazione al cliente avvenga per iscritto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) conviene sul fatto che rientra nei doveri deontologici dell'avvocato informare il cliente della possibilità della conciliazione, ma ritiene esagerato obbligare l'avvocato a fornire al cliente un prospetto scritto, tanto più che adempimenti come questo finiscono spesso col trasformarsi in formalità vuote.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara la disponibilità del Governo a riflettere sulla possibilità di eliminare il riferimento al prospetto scritto.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) dichiara che la sua parte politica voterà a favore del subemendamento Contento 0.62.01.1, ritenendolo ispirato al buon senso oltre che giuridicamente corretto. L'obbligo previsto dal Governo in capo agli avvocati è infatti impraticabile ed inutilmente punitivo. Stigmatizza inoltre il metodo del Governo, che presenta di continuo nuovi emendamenti o riformulazioni di emendamenti, senza consentire alle Commissioni una adeguata riflessione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Contento 0.62.01.1 (vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre). Respingono quindi il subemendamento Ferranti 0.62.01.4 ed approvano l'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo (vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre).

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato presentato un unico subemendamento alla riformulazione dell'emendamento del Governo 63.4. Si tratta del subemendamento Contento 0.63.4 (nuova formulazione).1 (vedi allegato).

Le Commissioni respingono l'emendamento Carra 63.3 (vedi allegato seduta mercoledì 17 settembre).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.63.4 (nuova formulazione).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI concorda con il parere contrario espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento Contento 0.63.4 (nuova formulazione).1. Approvano quindi l'emendamento del Governo 63.4 (nuova formulazione).

Donato BRUNO, presidente, sospende brevemente la seduta, che riprenderà alle 12.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, riformula il proprio emendamento 1.3, nel senso di prevedere la soppressione anche dell'articolo 75 (vedi allegato). Precisa che la soppressione di tale articolo è dovuta a ragioni di coordinamento, dal momento che esso si riferisce a disposizioni stralciate dal provvedimento in esame ed incluse  in quello assegnate in sede referente alla Commissione Attività produttive.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.3, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 1.3, come riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che devono ritenersi pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 2.02 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lo Monte 2.02.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 4.04.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lo Monte 4.04.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 14.2, osservando che esso propone la soppressione di una disposizione già contenuta nell'ordinamento vigente.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene a favore dell'emendamento Lanzillotta 14.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Borghesi 14.2 e Lanzillotta 14.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti La Loggia 14.7, D'Amico 14.8, Lo Monte 14.5, 14.4 e 14.6, Borghesi 14.2, Lanzillotta 14.1 e Ventucci 14.3.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Ventucci 19.03.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 19.4 e sull'emendamento Calabria 19.10. Con riferimento all'emendamento Volpi 19.4, invita peraltro a valutare l'opportunità di eliminare la previsione di una riduzione del 5 per cento in relazione alla determinazione dei parametri da inserire nei capitolati predisposti dalle centrali di connittenza. Per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.10, propone una riformulazione, nel senso di eliminare il riferimento al codice dei contratti pubblici. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 19.

Il Sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme con quello del relatore, osservando peraltro, per quanto concerne l'emendamento Volpi 19.4, che non appare opportuno eliminare il riferimento alla riduzione del 5 per cento, che è già contenuto nel testo dell'articolo. Per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.10, ritiene che la modifica da esso introdotta possa considerarsi pleonastica.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, sollecita da parte del Governo, ai fini dell'esame in  Assemblea, una riflessione sull'opportunità di eliminare il riferimento alla riduzione del 5 per cento.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene a favore dell'emendamento Mariani 19.1, di cui è cofirmatario, osservando che esso ripristina la distinzione tra lavori e forniture, escludendo i primi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19. Evidenzia che tale articolo limita l'autonomia degli enti locali. Rileva infine che l'emendamento Mariani 19.1 risulta identico all'emendamento Armosino 19.7, sottoscritto da autorevoli esponenti dei gruppi di maggioranza, a dimostrazione del fatto che le modifiche in esso proposte possono considerarsi ampiamente condivise e rispondono a esigenze evidenziate anche dalla Commissione Ambiente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che viene ulteriormente impressa l'autonomia degli enti locali. Si prevede inoltre un regime sanzionatorio eccessivamente penetrante e non giustificato.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce la contrarietà all'esclusione dei lavori. Nel richiamare il principio costituzionale della tutela dell'unità economica del Paese, rileva altresì che le disposizioni di cui all'articolo 19 prevedono strumenti di conseguimento dei risparmi richiesti agli enti locali dalla disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che le previsioni contenute nell'articolo 19 risultano controproducenti sia sul versante dei tempi di realizzazione dei lavori che su quello dei costi.

Maino MARCHI (PD) evidenzia l'opportunità di approvare gli identici emendamenti Misiani 19.2, Borghesi 19.3, Giudice 19.5, Osvaldo Napoli 19.6 e Rubinato 19.12, che sopprimono le disposizioni con cui si prevedono ulteriori sanzioni a carico degli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Calabria 19.9 e gli identici emendamenti Mariani 19.1 e Armosino 19.7. Approvano quindi l'emendamento Volpi 19.4 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre), mentre respingono l'emendamento Lo Monte 19.8. Approvano l'emendamento Calabria 19.10, nel testo riformulato (vedi allegato), mentre respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Calabria 19.11 e gli identici emendamenti Misiani 19.2, Borghesi 19.3, Giudice 19.5, Osvaldo Napoli 19.6, e Rubinato 19.12. Respingono infine l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 19.04.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Borghesi 21.02.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 21.02.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 25.03 (vedi allegato).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 25.3 e Borghesi 25.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.03 del Governo (nuova formulazione) e sul subemendamento Borghesi 0.25.03.1 ad esso riferito.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per il subemendamento Borghesi 0.25.03.1, sul quale si rimette alle Commissioni.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 25.3, ricorda che porre vincoli alla legge mediante lo strumento della legge è inutile e in taluni casi controproducente, senza contare che  quanto contenuto nell'articolo 25 in materia di semplificazione normativa è già ampiamente previsto da numerose circolari e atti di indirizzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaccaria 25.3 e Borghesi 25.1; approvano quindi il subemendamento Borghesi 0.25.03.1 (vedi allegato alla seduta del 22 settembre) e l'articolo aggiuntivo 25.03 del Governo (nuova formulazione).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ravetto 26.2 e Marsilio 26.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori per quanto riguarda l'emendamento Ravetto 26.2. Chiede invece l'accantonamento dell'emendamento Marsilio 26.1 ai fini di una verifica della congruità dei termini in esso previsti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 26.2 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre) ed accantonano l'emendamento Marsilio 26.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 28.5 del Governo, invitando quindi al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo, che possono considerarsi assorbiti dall'emendamento del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 28.5 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ravetto 29.1 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 29.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marinello 30.4, Amici 30.13, Moroni 30.29 e Luciano Dussin 30.8. Invita all'approvazione dell'emendamento 30.2 dei relatori, nella nuova formulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 30.3, Borghesi 30.18 e Zeller 30.24, sugli identici emendamenti Giudice 30.25, Osvaldo Napoli 30.28, Borghesi 30.19, Rubinato 30.31 e Fontanelli 30.15, sugli emendamenti Borghesi 30.22 e Luciano Dussin 30.10, sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 30.26 e Borghesi 30.20, sugli emendamenti Luciano Dussin 30.9, Lo Monte 30.5 e 30.6, Borghesi 30.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vannucci 30.14, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola «limitrofi» e sostituire le parole «almeno tre comuni» con le parole «almeno quattro comuni». Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Borghesi 30.21 e Osvaldo Napoli 30.27, sugli emendamenti Montagnoli 30.12, Luciano Dussin 30.11, Bitonci 30.17.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, suggerendo, tuttavia, che all'emendamento Vannucci 30.14 si faccia riferimento a cinque, anziché a quattro comuni.

Chiara MORONI (PdL) ritira il proprio emendamento 30.29.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 30.14, insiste per far riferimento alla soglia di tre comuni, in quanto ritiene che un'unica segreteria comunale per più di tre comuni difficilmente possa bastare.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul suo emendamento 30.23, ricorda che la finalità della norma dovrebbe essere quella di rendere obbligatoria la gestione condivisa di servizi di utilità generale da parte dei comuni, al fine di abbattere i costi fissi degli enti locali senza diminuire i servizi per i cittadini.

Mario TASSONE (UdC) concorda che la soglia più opportuna è quella di tre comuni, anche in considerazione del fatto che ciascuno di essi ha una vita propria e che per un maggior numero di comuni potrebbe essere difficile condividere il segretario comunale senza inefficienze.

Mario TASSONE (UdC), in considerazione della complessità delle competenze che sono attribuite ai segretari comunali, ritiene opportuno mantenere il limite dei tre comuni, così come previsto nell'emendamento 30.14 Vannucci.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce del dibattito testé svoltosi presso le Commissioni riunite, dichiara di condividere la proposta del relatore, volta a riformulare l'emendamento Vannucci 30.14, portando a quattro il numero minimo di comuni, fermo restando che sarebbe stato preferibile elevare questo limite a cinque comuni.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'individuazione del numero minimo di comuni dovrebbe tenere conto della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite ai segretari comunali. La loro attività, infatti, perseguendo gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza, non si ferma ad un mero dato burocratico, ma assume un connotato dinamico, legato alla vita dell'ente locale.

Questi obiettivi possono essere perseguiti se il numero di amministrazioni che devono essere seguite non è eccessivo: in quest'ottica appare preferibile il limite di tre comuni. Si potrebbe elevarlo a quattro purché resti stabilito che essi debbano essere limitrofi, per evitare di complicare eccessivamente l'attività dei segretari comunali.

Linda LANZILLOTTA (PD) si dichiara favorevole a razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa degli enti locali e, in quest'ottica, anche quella dei segretari comunali.

La materia in discussione, tuttavia, deve essere esaminata con attenzione per evitare di ottenere un risultato contrario a quello che si vorrebbe perseguire. A tal fine sarebbe opportuno definire un modello organizzativo che preveda la figura del segretario comunale in seno alle unione di comuni, superando il sistema delle convenzioni.

Si sofferma quindi sull'emendamento dei relatori 30.2, che prevede una delega al Governo per disciplinare ambiti significativi del sistema sanitario nazionale e, in particolare, il ruolo e le funzioni delle farmacie. Al riguardo sottolinea che si tratta di una materia di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di conoscere il parere dei relatori e del rappresentante del Governo sul suo emendamento 30.17.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 30.17 Bitonci.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede ai relatori ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 30.24.

Questa proposta emendativa, volta ad abolire il limite dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, viene incontro alle esigenze dei partiti politici, che hanno difficoltà a reclutare validi amministratori, ed a quelle dei cittadini, che sono comunque i titolari dell'elettorato attivo.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede alla presidenza di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità relativa al suo emendamento 30.1, che reca materia analoga all'emendamento dei relatori 30.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Gioacchino Alfano, dopo essersi consultato con il presidente della I Commissione, Donato Bruno, dichiara ammissibile l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano.

Chiara MORONI (PdL) si sofferma sul ruolo che l' emendamento dei relatori 30.2 attribuisce alle farmacie, quali erogatrici di servizi sanitari nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Si riferisce in particolare ai servizi territoriali e domiciliari, sui quali il servizio sanitario nazionale palesa alcune carenze.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, per quanto concerne l'emendamento 30.14 Valducci, ribadisce la proposta di riformulazione nel senso di elevare a quattro il numero minimo di comuni ivi previsto. A questa riformulazione subordina l'espressione di un parere favorevole. Con riferimento al medesimo emendamento, rispondendo al deputato Duilio, fa presente che la soppressione della previsione secondo cui i comuni devono essere limitrofi è volta esclusivamente ad offrire la possibilità di modulare in modo più flessibile l'azione dei segretari comunali

Per quanto concerne l'emendamento 30.24 Zeller, fa presente che non si ritiene di esaminare in questa sede la materia in esso contenuta.

Si sofferma poi sull'emendamento 30.2 dei relatori. Al riguardo dichiara di condividere le opinioni espresse dal deputato Moroni: è chiara, infatti, la finalità dei relatori, volta non solo a preservare la specificità delle farmacie rurali, ma anche a valorizzare il ruolo e le funzioni delle farmacie quali erogatori di servizi all'utenza all'interno del servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che l'emendamento dei relatori 30.2 è volto a conferire al Governo il compito di aggiornare la classificazione delle farmacie rurali tenendo conto delle modifiche territoriali verificatesi negli ultimi anni. Esso, inoltre, è volto a valorizzare il ruolo delle farmacie all'interno del servizio sanitario nazionale, senza produrre incrementi di spesa, cosa che giustifica il parere favorevole espresso su di esso.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), nel condividere le opinioni espresse dal deputato Moroni nonché dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento dei relatori 30.2, ritiene opportuno riconsiderare la pianta organica delle farmacie rurali alla luce dei cambiamenti demografici e territoriali registratisi negli ultimi anni. In quest'ottica riconosce che il deputato Gioacchino Alfano, mediante il proprio emendamento 30.1, aveva intuito la portata della problematica relativa all'ubicazione delle farmacie ed al loro ruolo nel sevizio sanitario nazionale.

Sesa AMICI (PD), rivolta al rappresentante del Governo, osserva che l'emendamento 30.2 dei relatori non si limita ad affrontare il tema delle farmacie rurali, ma pone in essere una più articolata operazione legislativa.

Attraverso una norma «manifesto», quale è il contenuto dell'emendamento in questione, si modificano aspetti portanti del servizio sanitario nazionale, che avrebbero invece dovuto essere affrontati all'interno della Commissione competente, e comunque nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, come disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione.

Alla luce di quest'articolo, peraltro, la materia in questione appare attribuita alla competenza legislativa delle regioni.

Mario TASSONE (UdC) condivide l'opinione espressa dal deputato Amici in ordine alle confuse modalità di esame del provvedimento in oggetto. Con esso, infatti, si stanno esaminando materie eterogenee in modo disorganico, e spesso rinviando le questioni più spinose alla fase di esame in Assemblea.

Con riferimento al tema delle farmacie, ritiene che il coacervo d'interessi che si sviluppa intorno ad esso, in presenza di un esame affrettato della norma di delega, oltretutto svolta al di fuori della sede propria della Commissione competente, rischia di pregiudicare l'esito della successiva legislazione delegata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, ritiene che l'emendamento Gioacchino Alfano 30.1 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che gli spostamenti di sede delle farmacie abbiano luogo all'interno della pianta organica di riferimento della farmacia stessa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene opportuno accantonare l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano al fine di approfondire i contenuti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), dopo aver sottoscritto l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano, si dichiara favorevole a recepire il suggerimento del relatore volto alla riformulazione dell'emendamento, ferma restando la disponibilità ad accantonarlo, come richiesto dal rappresentante del Governo.

Chiara MORONI (PdL) fa presente che la legislazione vigente già prevede che le farmacie possono spostare le loro sedi purché all'interno della pianta organica.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente l'opportunità di mantenere un ampio spazio discrezionale ai comuni e alle province in ordine alla disciplina in materia di ubicazione delle farmacie.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che, in considerazione della richiesta di ulteriori approfondimenti e degli elementi emersi dal dibattito, il proprio emendamento 30.1 possa considerarsi tecnicamente respinto in modo da permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marinello 30.4, Amici 30.13, Luciano Dussin 30.8. Approvano quindi l'emendamento 30.2 (nuova formulazione) dei relatori e respingono l'emendamento Gioacchino Alfano 30.1. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rubinato 30.3, Borghesi 30.18 e Zeller 30.24. Respingono quindi gli identici emendamenti Giudice 30.25, Osvaldo Napoli 30.28, Borghesi 30.19, Rubinato 30.31, Fontanelli 30.15. Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 30.22, Luciano Dussin 30.18 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 30.26 e Borghesi 30.20. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Luciano Dussin 30.9, Lo Monte 30.5 e 30.6, nonché Borghesi 30.23.

Massimo VANNUCCI (PD), pur ribadendo le ragioni che renderebbero opportuno limitare a tre il numero dei comuni per i quali può lavorare un singolo segretario comunale, accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vannucci 30.14, nel testo riformulato (vedi allegato).

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al proprio emendamento 30.21, evidenzia il problema rappresentato dalle possibilità di ricollocazione dei segretari comunali in esubero.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Borghesi 30.21 e Osvaldo Napoli 30.27. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 30.12, Luciano Dussin 30.11 e Bitonci 30.17.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 33, esprime parere favorevole sull'emendamento  D'Amico 33.4 e sull'emendamento 33.6 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli identici subemendamenti Laboccetta 0.33.02.1 e Ravetto 0.33.02.3, sugli identici subemendamenti Laboccetta 0.33.02.2 e Ravetto 0.33.02.4, nonché sull'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo. In merito a tale articolo aggiuntivo e ai relativi subemendamenti chiede peraltro l'avviso del rappresentante del Governo. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Evidenzia peraltro perplessità in merito all'emendamento D'Amico 33.4. Osserva altresì, con riferimento agli identici subemendamenti Laboccetta 0.33.02.1 e Ravetto 0.33.02.3, e agli identici subemendamenti Laboccetta 0.33.02.2 e Ravetto 0.33.02.4 che essi ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo in relazione alle deroghe alle disposizioni di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 112. Segnala pertanto l'opportunità di respingere tali subemendamenti, in modo da permettere, nel corso dell'esame in Assemblea, un'adeguata valutazione dei loro effetti finanziari.

Amedeo LABOCCETTA (PdL) evidenzia l'importanza del ruolo svolto dalle forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che si tratta soltanto di una questione di copertura finanziaria.

Laura RAVETTO (PdL) osserva che le previsioni contenute nei subemendamenti in questione non sembrano determinare effetti onerosi, quanto piuttosto estendere la flessibilità nella gestione del bilancio per l'attuazione di interventi che spesso sono richiesti da situazioni di emergenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS nel puntualizzare che la legislazione contabile consente margini significativi di flessibilità nella gestione del bilancio, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione.

Massimo VANNUCCI (PD) condivide le considerazioni del collega Laboccetta e chiede di aggiungere la propria firma ai subemendamenti 0.33.02.1 e 0.33.02.2.

Gaspare GIUDICE (PdL) ritiene che, se sussistono dubbi in merito agli effetti finanziari, le Commissioni, e in particolare la Commissione bilancio, debbano acquisire tutti gli elementi di chiarimento necessari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere le osservazioni del deputato Giudice si riserva un'ulteriore valutazione sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Lino DUILIO (PD) intervenendo sugli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che l'articolo 33 del provvedimento contiene nella sostanza una norma di delega in materia di disciplina della cooperazione allo sviluppo che sarà attuata con decreti ministeriali sottratti a qualunque valutazione del Parlamento. Osserva inoltre che, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32, la disciplina definita con decreto ministeriale potrà derogare alla normativa contabile. In considerazione di tali elementi osserva che gli emendamenti di cui è cofirmatario prevedono l'adozione di decreti legislativi e definiscono in modo puntuale principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, concernenti tra l'altro le modalità di ricorso ad esperti e consulenti, che nell'articolo 33 del provvedimento in esame sono lasciati del tutto indeterminate.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, chiede l'accantonamento degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Corsini33.3, 33.2 e 33.1.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento D'Amico 33.4 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre) e l'emendamento 33.6 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre 2008).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo e i relativi subemendamenti devono ritenersi accantonati anche al fine di un'ulteriore valutazione della loro ammissibilità sotto il profilo degli effetti finanziari.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Lo Monte 34.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Lo Monte 34.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dispone quindi la sospensione della seduta, che riprenderà alle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 14.50.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo, salvo eventualmente ripresentarlo per l'Assemblea, in considerazione dell'esigenza di approfondire la verifica delle coperture finanziarie in relazione ai subemendamenti ad esso presentati.

Amedeo LABOCCETTA (PdL), intervenendo sui suoi subemendamenti 0.33.02.1 e 0.33.02.2, chiarisce che essi nascono dall'esigenza di mantenere sullo stesso piano i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, evitando di creare ingiustificate disparità tra le tre forze preposte ai tre diversi ambiti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, avendo il Governo ritirato l'articolo aggiuntivo 33.02, si intendono decaduti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, per quanto riguarda l'emendamento Marsilio 26.1, precedentemente accantonato, esprime su di esso parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere soltanto il primo periodo.

Marco MARSILIO (PdL) riformula l'emendamento 26.1 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento Marsilio 26.1 (nuova formulazione)

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, preannuncia che i relatori intendono predisporre un subemendamento riferito all'articolo 33, al fine di recepire le considerazioni svolte dal deputato Duilio nella seduta antimeridiana in relazione all'esigenza di preservare il ruolo del Parlamento.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare i relatori per aver riconosciuto la fondatezza delle osservazioni da lui svolte, fa presente peraltro che gli emendamenti all'articolo 33 di cui è cofirmatario perseguono non soltanto la finalità di coinvolgere il Parlamento nella definizione della nuova disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo, ma anche, per quanto concerne in particolare l'emendamento 33.2, quella di circoscrivere il novero degli interventi cui può applicarsi l'articolo 33, limitandolo a quelli finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, vale a dire alle missioni di peace-keeping.

Massimo VANNUCCI (PD) sottoscrive gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1. Al riguardo sottolinea come la cooperazione allo sviluppo abbia bisogno di finanziamenti, ben più che di interventi normativi ordinamentali.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive a sua volta gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ed il Governo a prevedere, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33, anche quello per cui le deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato devono in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica di risultati ottenuti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, premesso di essere sempre favorevole alla limitazione delle deroghe alla legislazione di contabilità pubblica, ritiene che l'introduzione di un criterio direttivo della delega quale quello suggerito dal deputato Duilio potrebbe risultare poco chiaro e di difficile interpretazioni ai fini della sua concreta operatività.

Lino DUILIO (PD) chiarisce che la sua proposta tende a sollecitare da parte del Governo l'attenzione all'esigenza della trasparenza rispetto al Parlamento anche nella definizione di procedure di contabilità pubblica diverse da quelle ordinarie.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, si riserva di approfondire la questione al fine di verificare la possibilità di una formulazione che risponda alle esigenze segnalata dal deputato Duilio e sia nel contempo maggiormente perspicua.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno mantenere accantonati gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1 per dar modo al rappresentante del Governo di valutare le questioni più approfonditamente.

Le Commissioni concordano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Luciano Dussin 40.3, Montagnoli 40.2 e 40.5 del Governo; e parere contrario sull'emendamento Fugatti 40.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, tuttavia invitando i presentatori dell'emendamento Montagnoli 40.2 a riflettere sul fatto che la maggior presenza sul posto di lavoro non è necessariamente indice di maggiore efficienza. Esprime quindi il timore che, facendo riferimento al criterio della mera presenza, si finisca con l'incentivare una contrattazione sindacale che premi anche la presenza improduttiva.

Luciano DUSSIN (LNP) mantiene il testo dell'emendamento Montagnoli 40.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Luciano Dussin 40.3 e Montagnoli 40.2 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre); respingono l'emendamento Fugatti 40.1; e approvano l'emendamento 40.5 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 41.4 e parere contrario sugli emendamenti Amici 41.2 e Borghesi 41.3.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi tuttavia alle Commissioni sull'emendamento Costantini 41.4, che giudica superfluo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento in ordine al significato del termine «congelamento» utilizzato nel comma 2 dell'articolo: il termine fa pensare infatti ad una misura transitoria, laddove gli effetti di risparmio del comma 1 del medesimo articolo dovrebbero considerarsi definitivi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che l'intendimento della norma è che la riduzione del personale si riferisca sia agli organici di diritto sia a quelli di fatto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Costantini 41.4 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre) e respingono gli emendamenti Amici 41.2 e Borghesi 41.3.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 42.4 e Formisano 42.7; parere favorevole sull'emendamento Costantini 42.8; parere contrario sugli identici emendamenti Luciano Dussin 42.1, Marchi 42.5, Giudice 42.9 e Osvaldo Napoli 42.10; e parere contrario sull'emendamento Borghesi 42.6.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 42.4.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'emendamento Formisano 42.7, di cui è cofirmatario, rileva l'opportunità di prevedere che sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti al comma 1 dell'articolo 42 si esprimano, oltre alle Commissioni competenti per i profili finanziari, anche le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che, tenuto conto della natura dei decreti in questione, prevalga decisamente l'aspetto finanziario, per cui è opportuno limitarsi al parere delle Commissioni Bilancio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Formisano 42.7; approvano l'emendamento Costantini 42.8 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre); e respingono gli identici emendamenti Luciano Dussin 42.1, Marchi 42.5, Giudice 42.9 e Osvaldo Napoli 42.10, nonché l'emendamento Borghesi 42.6.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 43.4, Claudio D'Amico 43.2 e 43.1, Borghesi 43.8 e Aniello Formisano 43.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Claudio D'Amico 43.3.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per l'emendamento D'Amico 43.3, sul quale il parere è contrario. Ritiene infatti utile riconoscere incentivi economici al personale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 43.8, il quale si limita a precisare che dai processi di esternalizzazione devono in ogni caso derivare minori spese o maggiori entrate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che il parere contrario è motivato dal fatto che si vuole conservare alla disposizione un certo margine di flessibilità, nel senso che, fermo restando che dalle operazioni di trasferimento devono conseguire alla fine economie di spesa, queste non devono tuttavia aver luogo necessariamente fin da subito.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che in questo modo si corre il rischio di consentire esternalizzazioni anche quando da esse non derivino economie di spesa o addirittura quando ne derivino costi maggiori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Borghesi 43.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 43.4, D'Amico 43.2 e 43.1, Borghesi 43.8, Aniello Formisano 43.9, mentre approvano l'emendamento D'Amico 43.3 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere  contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 44, salvo che sull'emendamento 44.11 del Governo, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, su materie come quelle oggetto dell'articolo 44, sarebbe opportuno acquisire il parere della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che il ruolo della Conferenza unificata è salvaguardato dal comma 4 dell'articolo 44, il quale prevede che gli accordi per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali siano conclusi in sede di Conferenza unificata. Il decreto di cui al comma 6 costituisce nient'altro che la formalizzazione di quanto concordato in sede di Conferenza unificata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 44.2 e Lanzillotta 44.4, gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 44.7, Giudice 44.6, Borghesi 44.5, Causi 44.3, Lo Monte 44.1 e Rubinato 44.10; quindi approvano l'emendamento 44.11 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia l'opportunità, anche con riferimento all'articolo 46, di prevedere il parere della Conferenza unificata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 46.2, Lanzillotta 46.4 e 46.5, gli identici emendamenti Misiani 46.3, Osvaldo Napoli 46.9, Giudice 46.8 e Borghesi 46.7, nonché gli emendamenti Lanzillotta 46.6 e Luciano Dussin 46.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 47, ad eccezione dell'emendamento del Governo 47.8, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia l'opportunità di prevedere l'indennizzo dell'utente negli schemi di procedura conciliativa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Borghesi, la difficoltà di individuare i casi in cui si è in presenza di una violazione di un diritto e ritiene che la materia debba essere trattata nell'ambito della disciplina della class action.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Girlanda 47.6, Di Virgilio 47.1, Girlanda 47.5, Calabria 47.7. Approvano quindi l'emendamento 47.8 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre) e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 47.4 e Lulli 47.3.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) chiede l'avviso del rappresentante del Governo in merito all'emendamento Carra 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento ponga in evidenza un problema non privo di fondamento. Osserva tuttavia che nel provvedimento è stata privilegiata la finalità di ridurre le spese; esprime pertanto parere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che è in gioco, in primo luogo, l'informazione  dei cittadini. Sostiene pertanto l'emendamento.

Lino DUILIO (PD) rileva la delicatezza della materia, che incide su aspettative e diritti che non possono essere sacrificati ad esigenze di razionalizzazione e risparmio. Osserva che analoghe ragioni sono state addotte dal Governo e dalla maggioranza per quando si è trattato di eliminare le disposizioni che prevedevano l'utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al contante. Chiede pertanto di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame e sollecita da parte del rappresentante del Governo una riflessione più approfondita.

Doris LO MORO (PD) osserva che bisogna garantire la possibilità dei cittadini di avere adeguata informazione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'informazione ai cittadini debba essere garantita attraverso il mezzo più efficace. Con riferimento all'emendamento in questione, ribadisce che, a suo giudizio, devono ritenersi prevalenti gli aspetti di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) rileva che gli effetti finanziari non erano scontati nella relazione tecnica.

Lino DUILIO (PD) ribadisce l'opportunità di una riflessione più approfondita.

Gaspare GIUDICE (PdL) osserva che gli effetti finanziari degli emendamenti sono stati esaminati nell'ambito dell'istruttoria svolta ai fini della valutazione di ammissibilità da parte dei Presidenti. Per queste ragioni non ritiene giustificato il timore che gli emendamenti siano carenti di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il provvedimento in esame contiene molte disposizioni di cui non sono quantificati gli effetti positivi sotto il profilo della finanza pubblica, ma che in ogni caso determinano risparmi significativi. Prospetta peraltro l'opportunità di riformulare l'emendamento demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione degli atti per i quali resta fermo l'obbligo di pubblicazione sugli organi di stampa.

Mario TASSONE (UdC), nel richiamare il principio dell'ordinamento secondo cui la legge non ammette ignoranza, evidenzia che proprio con riferimento a tale principio l'ordinamento prevede specifici obblighi di pubblicità che non possono essere cancellati per finalità di garanzia dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, accantona l'emendamento Carra 48.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 49.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vannucci 49.2, Borghesi 49.4, Giudice 49.5, Osvaldo Napoli 49.6 e Rubinato 49.7. Respingono inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Lo Presti 49.1, Lanzillotta 49.3, nonché l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lo Monte 50.1 e Lanzillotta 50.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 51, ad eccezione dell'emendamento del Governo 51.4 e dell'articolo  aggiuntivo del Governo 51.04, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 51.2 e D'amico 51.1, approvano invece l'emendamento del Governo 51.4 e l'articolo aggiuntivo del Governo 51.04 (vedi allegato alla seduta del 18 settembre).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che le proposte emendative riferite agli articoli dal 52 al 68 sono state esaminate nella seduta di ieri, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli successivi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 69.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 69.1

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 71, ad eccezione dell'emendamento Volpi 71.1, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: «con delibera del consiglio di amministrazione».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, salvo per quanto concerne l'emendamento Volpi 71.1, sul quale esprime parere contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) interviene a sostegno degli emendamenti riferiti all'articolo 71 da lui presentati o dei quali è cofirmatario; in particolare, evidenzia l'opportunità di sopprimere la previsione che autorizza le amministrazioni pubbliche ad assumere partecipazioni indirette in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni medesime. Ritiene altresì necessario evitare la previsione di una remunerazione per i comitati con funzioni consultive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Baretta 71.2, Cambursano 71.4, Borghesi 71.5 e 71.7 e Lanzillotta 71.3. Approvano quindi l'emendamento Volpi 71.1, così come riformulato (vedi allegato). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 71.6, Nicco 71.14, Cambursano 71.9, Borghesi 71.10, Cambursano 71.11, Borghesi 71.12.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 72.1, soppressivo dell'articolo 72, e conseguentemente, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, ricordando che norme di contabilità sono state introdotte nel decreto-legge n. 112, con efficacia limitata esclusivamente al prossimo esercizio. Rimane da definire una riforma organica che intervenga in materia di contenuti della legge finanziaria, struttura del bilancio dello Stato, rapporti finanziari tra lo Stato, da una parte, e le regioni ed autonomie locali, dall'altra. Ritiene che questi temi debbano essere affrontati in un apposito provvedimento, per cui non risulta opportuno introdurre nel disegno di legge in esame modifiche alla legge n. 468.

Lino DUILIO (PD) esprime apprezzamento per la posizione del relatore e del rappresentante del Governo, ritenendo che siano maturi i tempi per una revisione  complessiva della legge n. 468 del 1978, in nell'ottica di garantire al Governo una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio e, al tempo stesso, di fornire al Parlamento più incisivi poteri di controllo.

Gaspare GIUDICE (PdL) esprime, a nome del proprio gruppo, condivisione per l'emendamento Duilio 72.1 per le ragion illustrate dal sottosegretario Vegas.

Mario TASSONE (UdC) esprime, anche a nome del proprio gruppo, una valutazione favorevole sull'emendamento Duilio 72.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Duilio 72.1 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che devono di conseguenza ritenersi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le previsioni contenute nell'articolo 73 del disegno di legge in esame debbano considerarsi perfino imbarazzanti, dal momento che destinano uno stanziamento per lo svolgimento di attività che, in quanto riferibili alla predisposizione di atti legislativi, nel caso specifico in materia di federalismo, dovrebbero rappresentare il compito istituzionale delle strutture di governo.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'articolo abbia soltanto la funzione di un proclama di carattere politico e osserva che esso si pone in palese contrasto con le finalità di risparmio più volte richiamate dal Governo e dalla maggioranza. Nel ricordare il giudizio espresso dal Ministro Tremonti in merito all'attività della Commissione tecnica per la finanza pubblica, osserva che anche gli esperti coinvolti nello studio delle problematiche connesse all'attuazione del federalismo potrebbero prestare la propria attività gratuitamente.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 74.1, soppressivo dell'articolo 74 e, conseguentemente, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 74.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Gaspare GIUDICE (PdL) ricorda che in più provvedimenti si è tentato senza esito di affrontare le problematiche ripetutamente evidenziate dalla Corte dei conti e richiede in proposito un chiarimento sulla posizione del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea la connessione, sotto il profilo dei contenuti e dell'ambito di intervento, dell'articolo 74 con l'articolo 72 che le Commissioni hanno soppresso. Osserva inoltre che la formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74 ha sollevato perplessità anche presso la stessa Corte dei conti. Rileva infine che la soppressione consente di affrontare il tema dei controlli nell'ambito della predisposizione di una riforma complessiva della disciplina in materia di finanza pubblica.

Le Commissioni approvano l'emendamento Baretta 74.1 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che devono di conseguenza ritenersi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 74. Invita quindi a procedere all'esame delle proposte emendative accantonate.

Avverte che i relatori hanno presentato gli ulteriori emendamenti 33.8, 33.7 e 48.2 (vedi allegato).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, illustra gli emendamenti dei relatori 33.8 e 33.7, che intendono rispondere ad alcune esigenze emerse nell'esame degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1, che erano stati accantonati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori.

Lino DUILIO (PD) ritiene parzialmente soddisfacenti gli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori che comunque contribuiscono a migliorare il testo dell'articolo 33.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, illustra l'emendamento 48.2 dei relatori, con il quale si intendono perseguire le medesime finalità dell'emendamento Carra 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni per quanto concerne l'emendamento dei relatori 48.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 48.2.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di dichiarare respinte tutte le proposte emendative presentate e ritenute ammissibili, che non siano state espressamente considerate dalle Commissioni, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Preannuncia quindi che sarà prevista per domani un'apposita seduta al fine di considerare i pareri espressi dalle altre Commissioni e di procedere quindi alla votazione del mandato ai relatori. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.


 

 


 

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE, RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

 


ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.

1. 3.(Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

ART. 19

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7.

19. 10.(Nuova formulazione) Calabria.

(Approvato)

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 

d) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03.(Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 26

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. 1.(Nuova formulazione) Marsilio.

(Approvato)

ART. 30

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e alla ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai  sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

30. 2.(Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la parola: limitrofi;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni.

30. 14.(Nuova formulazione) Vannucci.

(Approvato)

ART. 33

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le specifiche deroghe con le seguenti: le specifiche e motivate deroghe.

33. 8.I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i predetti termini il decreto può essere emanato».

33. 7.I Relatori.

(Approvato)

ART. 48

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi sui giornali.

48. 2.I Relatori.

(Approvato)

ART. 62.

All'articolo aggiuntivo 62.01, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo le parole: Ministero della giustizia, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) alla lettera o), sostituire le parole: l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: forme di agevolazione di carattere fiscale.

0. 62. 01. 5.I Relatori.

(Approvato)

ART. 63

All'emendamento 63.4 nuova formulazione, premettere la seguente lettera:

0a) dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«Art. 184-ter. Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) non sono consentite udienze di mero rinvio; 

2) tra una udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;

3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive;

4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di sessanta giorni;

5) l'inosservanza dei termini di cui ai punti precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.

0. 63. 4.(Nuova formulazione) Contento.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «uno o più giornali designati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

"TITOLO XIV-bis.

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione";

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario";

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Recupero intero, forfettizzato e per quota";

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo";

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione.

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione  della pena in istituto" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole "o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto" sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-bis.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I.

Riscossione mediante ruolo.

Art. 227-bis (L)

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

Art. 227-ter (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. d) sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti".

e) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge».

6-ter. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008", sono aggiunte le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30  maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito;

c) la lettera c) è soppressa».

63. 4.(Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 71.

All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), sopprimere la parola: non e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con delibera del consiglio di amministrazione.

71. 1.(Nuova formulazione) Volpi.

(Approvato)


 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di mercoledì 24 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.40.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono stati trasmessi i pareri del Comitato per la legislazione e di tutte le Commissioni, ad eccezione delle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Avverte quindi che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento in esame alle ore 11 di domani. Propone, pertanto, di convocare una successiva seduta delle Commissioni riunite per le 17.30 della giornata odierna, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva e invita i relatori a considerare con attenzione i pareri che sono già stati trasmessi e quelli che perverranno nel corso della giornata.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che le Commissioni chiamate ad esprimere il parere si sono trovate a lavorare in condizioni di grave confusione e incertezza. Soltanto nella mattinata della giornata odierna la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso di posticipare l'inizio dell'esame in Assemblea, prendendo una decisione che, se assunta in precedenza, avrebbe permesso alle Commissioni riunite di lavorare in modo più ordinato e proficuo.

Non si comprende, a suo giudizio, perché le Commissioni siano state costrette a svolgere i propri lavori in modo tanto frenetico. Ritiene, in conclusione, che una programmazione dei lavori degli organi parlamentari più rispettosa delle esigenze di un esame accurato dei provvedimenti da parte delle Commissioni permetterebbe al Parlamento di svolgere un ruolo più incisivo e significativo, anziché essere ridotto a ratificare le decisioni del Governo.

Mario TASSONE (UdC) contesta l'organizzazione dei tempi di discussione, invitando la presidenza a segnalare alla Conferenza dei presidenti di gruppo la necessità di riservare all'esame in Commissione un tempo più lungo, anche al fine di poter valutare con sufficiente attenzione i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, e in particolare, per quanto concerne il provvedimento in esame, quello della Commissione Giustizia. Fa presente che si tratta di tutelare le prerogative del Parlamento e di far valere il principio della più efficiente e razionale organizzazione dei lavori.

Roberto ZACCARIA (PD) ribadisce che costituisce una scorrettezza da parte del Governo l'aver configurato come collegato il provvedimento in esame, il cui rapporto con la manovra di finanza pubblica è piuttosto labile: ciò comporta infatti l'applicazione al provvedimento della disciplina regolamentare relativa ai collegati di cui all'articolo 123-bis del regolamento e delle relative prassi applicative. Si tratta di una disciplina più restrittiva la quale prevede la conclusione dell'esame a data certa, su richiesta del Governo, e l'impossibilità per i deputati di presentare in Assemblea emendamenti che non siano già stati presentati e respinti in Commissione, salvo che si riferiscano a parti modificate.

Quanto ai tempi e alle modalità dell'esame, fa presente che, mentre i collegati fuori sessione dovrebbero caratterizzarsi per un contenuto omogeneo e monotematico, il presente provvedimento reca un contenuto assai eterogeneo, come rilevato dallo stesso Comitato per la legislazione, il che imporrebbe un esame meno affrettato, anche al fine di valutare con particolare attenzione i pareri delle altre Commissioni.

Quanto invece alla disciplina in ordine alla presentazione di emendamenti, chiede alla presidenza di consentire che, dopo l'acquisizione di tutti i pareri delle Commissioni, sia riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati, in modo da permettere loro di tenere conto di eventuali indicazioni provenienti dalle Commissioni che non siano state raccolte dai relatori: rileva infatti che, diversamente, verrebbe conculcato un diritto insito nelle prerogative parlamentari.

Donato BRUNO, presidente, ribadisce che i relatori avranno modo di valutare attentamente i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione, anche al fine di predisporre eventuali emendamenti che recepiscano le condizioni e osservazioni in essi contenute. Esclude invece che possa essere riaperto il termine per la presentazione di emendamenti da parte dei membri delle Commissioni. Conferma quindi che sarà convocata una successiva seduta delle Commissioni riunite per le ore 17.30 della giornata odierna, al fine di esaminare i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e di votare il mandato ai relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea che anche l'esame del presente provvedimento ha evidenziato l'opportunità e l'urgenza di una riflessione complessiva sui rapporti tra attività delle Commissioni e decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo. Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori sul provvedimento in esame, rileva che la discussione sui pareri espressi dalle altre Commissioni non potrà che essere articolata e approfondita e richiederà pertanto tempi adeguati.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla  seduta che sarà fissata alle 17.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e V (Bilancio)

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Resoconto di mercoledì 24 settembre 2008

 

SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 17.50.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Donato BRUNO, presidente, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Zaccaria nella seduta antimeridiana in relazione al peculiare regime di presentazione degli emendamenti proprio dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, e in particolare alla possibilità di presentare in Assemblea emendamenti che riproducano condizioni o osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, eventualmente non recepite dai relatori, osserva che, a differenza di quanto accade nell'esame di iniziative legislative «ordinarie», il peculiare regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui collegati preclude tout court ai deputati la possibilità di presentare emendamenti che riproducano parti dei pareri non recepiti dai relatori. Ritiene dunque che in questa fase, per rimediare a questo effetto, si possano considerare presentati in Commissione, come emendamenti, ai soli fini della loro ripresentazione in Assemblea, le parti dei suddetti pareri, formulate come modifiche al testo, che non siano state recepite dai relatori.

Avverte quindi che sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Giustizia e Affari sociali e che i relatori hanno presentato propri emendamenti (vedi allegato) che recepiscono alcune delle indicazioni del Comitato per la legislazione, nonché la condizione posta dalla Commissione Giustizia. Fa presente, in particolare, che l'emendamento 53-bis.100 dei relatori propone la soppressione, oltre che del comma 1 dell'articolo 53-bis, come richiesto dalla II Commissione nella sua condizione, anche del comma 5 del medesimo articolo, e ciò in considerazione del fatto che le disposizione del comma 5 presuppone necessariamente quella del comma 1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100, 25.100, 30.100 e 40.100 dei relatori.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sull'emendamento 53-bis.100 dei relatori in ragione dell'esigenza di verificare l'impatto che la modifica da esso introdotta avrebbe sul complesso della riforma del processo civile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 14.100, 25.100, 30.100 e 40.100 dei relatori.

Sesa AMICI (PD), con riferimento all'emendamento 53-bis.100 dei relatori, ritiene scorretto che il Governo esprima parere contrario sull'unica condizione posta dalla Commissione Giustizia in relazione ad un'ampia riforma del processo civile, la quale avrebbe dovuto essere più opportunamente esaminata da quella Commissione in sede referente.

Gaetano PECORELLA (PdL) concorda con il sottosegretario Alberti Casellati che occorre valutare attentamente le ripercussioni che la modifica di un punto decisivo  come quello dell'appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria comporta sul complesso della riforma del processo civile.

Manuela DAL LAGO (LNP) concorda sull'opportunità che il Governo svolga un'ulteriore riflessione ed invita pertanto i relatori a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento 53-bis.100.

Donato BRUNO, presidente, premesso che gli accordi intercorsi informalmente con i colleghi della II Commissione erano nel senso che le Commissioni riunite avrebbero recepito le condizioni poste da quella Commissione, ritiene che non si possa però ignorare la richiesta del Governo di soprassedere all'approvazione dell'emendamento 53-bis.100. Fa presente che questo non pregiudica alcunché, in quanto resta in potere dei relatori ripresentare l'emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che la riserva da lei espressa sulla condizione posta dalla Commissione Giustizia non deve essere interpretata come il segno di una preclusione del Governo: al momento non può escludersi che, a seguito della valutazione che sarà svolta, il Governo possa esprimere sull'emendamento parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che un approfondimento in merito alla portata della modifica richiesta dalla Commissione Giustizia è in effetti opportuno, atteso che gli stessi relatori hanno potuto verificare che la soppressione del comma 1 dell'articolo 53-bis porta con sé necessariamente anche la soppressione del comma 5, quel che dalla Commissione Giustizia non era stato però segnalato.

Oriano GIOVANELLI (PD) riterrebbe più corretto e lineare che le Commissioni riunite approvassero l'emendamento 53-bis.100 dei relatori, fermo restando che il Governo, una volta effettuati gli opportuni approfondimenti, potrà, se necessario, presentare un proprio emendamento per ripristinare il testo attuale dell'articolo o per correggerlo.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, d'intesa con il relatore per la I Commissione, deputato Bernini, ritira l'emendamento 53-bis.100. Sottolinea tuttavia l'imbarazzo dei relatori, i quali intendevano mantenere fede agli impegni presi con i colleghi della II Commissione, nei confronti dei quali l'accordo era stato nel senso che le Commissioni riunite avrebbero posto particolare attenzione al parere della II Commissione stessa e che si sarebbero attenute alle condizioni in esso eventualmente poste, e ciò in considerazione dell'importanza della riforma che il provvedimento reca in materia di giustizia.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che anche le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno posto questioni serie all'attenzione delle Commissioni di merito, ed in particolare la VIII Commissione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, assicura che i relatori si faranno carico di valutare con attenzione tutte le questioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva in vista della discussione in Assemblea.

Donato BRUNO, presidente, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto sulla proposta di conferire ai relatori mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo risultante dall'esame degli emendamenti.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il proprio gruppo si riserva di esprimere un giudizio sul provvedimento alla luce delle posizioni che il Governo assumerà in Assemblea sulle questioni più delicate.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come, nonostante sia stato svolto un intenso lavoro finalizzato a migliorare il testo del provvedimento in esame, non  tutti i suggerimenti sono stati accolti, così come non tutti i pareri espressi dalle Commissioni competenti sono stati recepiti. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Sesa AMICI (PD), intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di apprezzare il lavoro svolto dai relatori. A proprio avviso, tuttavia, residuano rilevanti perplessità sul testo che le Commissioni si accingono a licenziare: preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Gioacchino ALFANO (PdL) dichiara che il proprio gruppo voterà favorevolmente sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Esprime al riguardo un apprezzamento per l'intenso e proficuo lavoro svolto dai relatori nel corso dell'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Il lavoro svolto dai relatori è stato apprezzabile, così come quello dei presidenti delle due Commissioni, che hanno svolto una proficua attività di raccordo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Bernini Bovicelli e Corsaro, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.


 


 

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

 


ART. 14.

Al comma 3, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

14. 100.I relatori.

(Approvato)

ART. 25.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

25. 100.I relatori.

(Approvato).

ART. 30.

Al comma 5, dopo le parole: dell'articolo 17, aggiungere le seguenti: , comma 1,.

30. 100.I relatori.

(Approvato)

ART. 40.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;».

40. 100.I relatori.

(Approvato)

ART. 53-bis.

Sopprimere i commi 1 e 5.

53-bis.100. I relatori.


 

 

 


Esame in sede consultiva

 


Comitato per la legislazione

Resoconto di martedì 23 settembre 2008

 

 

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del Vicepresidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 18.35.

 

Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis-A Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

 

Lino DUILIO, presidente, nel comunicare l'impossibilità del presidente ad essere presente alla seduta odierna, desidera preliminarmente ringraziare il relatore per aver approntato una relazione nonostante la ristrettezza del tempo intercorso dal momento della trasmissione del provvedimento da parte delle Commissioni di merito.

Luigi VITALI, relatore, facendo seguito a quanto rilevato dal Presidente, non può non constatare anch'egli come l'esame del provvedimento in questione si stia caratterizzando per un'oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, incluso il Comitato per la legislazione; a tale andamento procedurale si accompagna, peraltro, una evidente varietà di contenuti normativi, molti dei quali investono in modo diretto e rilevante le competenze di altre Commissioni, quali ad es. la Commissione Giustizia, chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Sebbene dunque il provvedimento non presenti pecche sul piano della formale determinazione del suo contenuto, e senza entrare nel merito del complesso delle vicende che ne hanno contraddistinto l'iter, appare comunque chiaro che le caratteristiche sopra evidenziate non possano rappresentare una modalità di produzione legislativa opportuna o consigliabile, soprattutto con riferimento agli effetti di scavalcamento prodottisi sulle competenze delle altre Commissioni interessate e segnatamente della Commissione giustizia, da lui verificati direttamente nella sua veste di componente tale Commissione.

Nella formulazione della proposta di parere che intende sottoporre al Comitato, e specificamente nella parte dei considerata, ha quindi cercato di dar conto di  questo eclettismo contenutistico, dichiarandosi, peraltro, disponibile ad una riformulazione che rafforzi questo tipo di considerazione. Passa, pertanto, ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-bis nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:

il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di «realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga» (articolo 14, comma 2), di «individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private» (articolo 30, comma 1), di «razionalizzazione del ruolo del segretario comunale» nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-bis);

esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma 1-bis) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-bis, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedimento procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualcivilistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-bis, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);

formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;

contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-bis), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si  tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;

reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV «Casa e infrastrutture» riguarda la diversa materia delle «Centrali di committenza»; il capo IX, «Privatizzazioni» contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, «Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome», non reca alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti internet anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14, comma 2 - ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008, che riguarda la medesima materia (la «banda larga») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);

all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-sexies, ultimo periodo - che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e fissa nuovi contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;

agli articoli 25 e 61-bis, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi - prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare «in forma integrale ovvero in forma sintetica» il testo, la materia o il principio di diritto richiamato - potrebbe essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale;

all'articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 - ove si modifica il disposto del comma 9 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l'indicazione di dichiarazioni, assensi dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 14-quater della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;

all'articolo 40, comma 1-bis - che novella l'articolo 3, comma 52-bis, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all'adozione di futuri regolamenti di delegificazione - dovrebbe valutarsi  l'opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-bis per l'adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell'iter del provvedimento in esame;

all'articolo 48 - che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che. a decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale - dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui «siti istituzionali» delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1 - che, modificando l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo)di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), che introduce nella medesima legge n. 241, all'articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;

all'articolo 30, comma 5 - ove si prevede l'adozione di «un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;

all'articolo 33, comma 1, lettera a) - ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i «Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;

all'articolo 42, comma 3 - secondo cui «i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera b) del citato comma 10).»

Roberto ZACCARIA nel dar atto al relatore ed agli uffici per aver operato, da un lato, in tempi limitati e, dall'altro, su un testo avente un contenuto di notevole ampiezza, reputa tali elementi sintomatici di un'anomalia della procedura parlamentare. Come infatti segnalato dal relatore, si è assistito ad un'evidente difficoltà nell'esame in sede referente, che si è principalmente sviluppato su questioni attinenti alla giustizia, senza che ne fosse direttamente investita la Commissione competente.

Ritiene che, pur senza entrare nello specifico degli aspetti procedurali e delle ragioni che hanno indotto a stralciare talune parti del disegno di legge originario e non altre, debba tuttavia emergere l'esigenza di una riflessione sull'uso di uno strumento legislativo, quale quello del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, per interventi di vasta portata in numerosi settori ordinamentali. In analogia con quanto purtroppo già avviene con i decreti legge, ovvero con la legge finanziaria e quella comunitaria, è di tutta evidenza come, nel caso concreto, si sia utilizzato un ulteriore procedimento legislativo, caratterizzato dalla fissazione di una data certa di conclusione, per portare all'approvazione dell'Assemblea disposizioni tra loro eterogenee. Peraltro, esse non appaiono nemmeno accomunate dalla finalità, pur generica, di produrre effetti virtuosi sulla finanza pubblica. Il rappresentante del Governo, durante l'esame in sede referente, non ha potuto che confermare come tali effetti siano attesi, ma solo in via indiretta ed eventuale, e dunque non siano in alcun modo quantificabili.

Invita dunque il Comitato a valutare in che termini far emergere in questa sede un'esigenza di carattere sistematico - che va oltre la mera analisi di dettaglio della qualità del testo legislativo - e cioè quella di garantire la natura omogenea dei provvedimenti collegati, che a suo giudizio dovrebbero addirittura essere assolutamente tematici e monografici, sia in ragione della corsia preferenziale ad essi riconosciuta dai regolamenti parlamentari, sia in ragione delle limitazioni da questi previste alla stessa proponibilità degli emendamenti durante la fase di Aula; a tale ultimo riguardo si interroga anche su quali possano essere, in questa circostanza, gli strumenti più efficaci per assicurare un adeguato recepimento dei pareri.

Antonino LOPRESTI dichiara di condividere il senso delle riflessioni formulate dall'onorevole Zaccaria, avendo in prima persona avvertito, come membro della Commissione Giustizia, la difficoltà di operare sulla materia che, per una parte, è stata esaminata dalla I e dalla V Commissione e per altra parte, con specifico riguardo alla riforma del processo del lavoro e delle controversie previdenziali, stralciata dal testo originario ed assegnata alla Commissione Lavoro. In tal senso, auspica che anche da parte del Governo vi sia una maggiore sensibilità nel valutare le istanze emendative provenienti dalle Commissioni che si esprimono in sede consultiva e da parte dello stesso Comitato per la legislazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA osserva come, nella sua esperienza parlamentare, abbia avuto modo di registrare che la dilatazione dei provvedimenti è frequentemente dovuta alle pressioni provenienti dalle forze politiche parlamentari, che il Governo in qualche caso asseconda. Precisa comunque come l'ipotesi di arrivare a costruire provvedimenti collegati il più possibile omogenei non può che trovare positiva accoglienza nel Governo anche perché ne deriverebbe la possibilità che ciascun provvedimento sia seguito dal rappresentante governativo direttamente responsabile del settore.

Nel riconoscere la complessità del testo oggetto di esame da parte del Comitato per la legislazione, e le difficoltà che le Commissioni riunite I e V hanno trovato nell'esame in sede referente in ordine a disposizioni quali quelle attinenti al processo civile, conclude ribadendo, almeno da parte del Ministero dell'Economia che egli rappresenta, la disponibilità a muoversi nella direzione richiamata nei precedenti interventi.

Lino DUILIO, presidente, ritiene conclusivamente che nel dibattito siano state toccate tematiche che, per alcuni versi, esulano dalle competenze consultive proprie dell'organo. In particolare, non è certo questa la sede per valutare se le disposizioni regolamentari che disciplinano i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica siano adeguate rispetto alla natura di tali strumenti normativi ed all'obiettivo di prevenire forme  di abuso, né risulta questa la sede per valutare in che termini debba operare l'istituto regolamentare dello stralcio. In ogni caso, nei limiti in cui tali questioni si riverberano sulla qualità dei testi normativi e dunque sulla efficacia delle procedure parlamentari di istruttoria dei testi, si riserva di sottoporre al Presidente Stradella l'opportunità di rappresentarle alla Presidenza della Camera affinché, ove lo si ritenga utile, vengano portate all'attenzione della Giunta per il Regolamento. In relazione al parere da esprimere sul provvedimento in esame, rileva come gli intervenuti abbiano sostanzialmente concordato con quanto già prospettato dal relatore, circa l'inserimento in esso, nella parte premissiva, di un esplicito richiamo alle peculiari modalità di svolgimento dell'istruttoria parlamentare nel caso concreto conseguente all'ampio contenuto del provvedimento.

Luigi VITALI, relatore, alla luce del dibattito svoltosi riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-bis nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:

il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della banda larga, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; la presenza di disposizioni che incidono su un così ampio spettro di ambiti normativi determina un'inevitabile difficoltà nell'iter parlamentare, dal momento che esse attengono alle competenze primarie di commissioni diverse da quelle competenti in sede referente (quale ad esempio la commissione Giustizia), il cui proficuo apporto all'istruttoria legislativa risulta dunque limitato alla sola funzione consultiva;

in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di «realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga» (articolo 14, comma 2), di «individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private» (articolo 30, comma 1), di «razionalizzazione del ruolo del segretario comunale» nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-bis);

esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma 1-bis) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-bis, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedimento  procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualcivilistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-bis, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);

formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;

contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-bis), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;

reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV «Casa e infrastrutture» riguarda la diversa materia delle «Centrali di committenza»; il capo IX, «Privatizzazioni» contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, «Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome», non reca alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti internet anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14, comma 2 - ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008, che riguarda la medesima materia (la «banda larga») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);

all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-sexies, ultimo periodo - che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e fissa nuovi contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;

agli articoli 25 e 61-bis, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi - prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare «in forma integrale ovvero in forma sintetica» il testo, la materia o il  principio di diritto richiamato - potrebbe essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale;

all'articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 - ove si modifica il disposto del comma 9 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l'indicazione di dichiarazioni, assensi dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 14-quater della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;

all'articolo 40, comma 1- bis - che novella l'articolo 3, comma 52-bis, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all'adozione di futuri regolamenti di delegificazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-bis per l'adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell'iter del provvedimento in esame;

all'articolo 48 - che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che. a decorrere dal 1o gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale - dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui «siti istituzionali» delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1 - che, modificando l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo)di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), che introduce nella medesima legge n. 241, all'articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;

all'articolo 30, comma 5 - ove si prevede l'adozione di «un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;

all'articolo 33, comma 1, lettera a) - ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i «Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;

all'articolo 42, comma 3 - secondo cui «i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative  alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» (lettera b) del citato comma 10).»

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 19.10.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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Resoconto di lunedì 15 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Lunedì 15 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che è all'esame in sede consultiva il disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Rileva che si tratta di un provvedimento di contenuto eterogeneo collegato alla manovra finanziaria, composto anche da disposizioni di competenza della Commissione Giustizia. Mi riferisco, in particolare, agli articoli da 52 a 68 del Capo VIII (Giustizia), volti a razionalizzare e velocizzare la giustizia civile.

Il Governo, in ragione della stretta connessione tra efficienza della giustizia civile e competitività del sistema economico, ha ritenuto di inserire tali disposizioni nel collegato alla manovra finanziaria.

Sottolinea che, per quanto il provvedimento presenti disposizioni rilevanti in materia di giustizia, questo è stato correttamente assegnato alle Commissioni riunite I e V. Osserva che la competenza della I Commissione trova il proprio fondamento nella circostanza che tra le materie eterogenee contenute nel provvedimento, quelle di competenza di tale Commissione sono prevalenti, come ad esempio, la delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali, le modifiche sostanziali alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e disposizioni sull'organizzazione della pubblica amministrazione e le privatizzazioni. La circostanza che il provvedimento contenga anche disposizioni sulla giustizia civile non incide sulla correttezza a termini di regolamento dell'assegnazione in sede referente  ed ha determinato la natura rinforzata del parere che su questo dovrà esprimere la Commissione Giustizia.

Ricorda che da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposizione è stata posta l'ulteriore e distinta questione dello stralcio degli articoli di competenza della Commissione Giustizia, ritenendo che questi debbano essere esaminati dalla Commissione in sede referente anziché consultiva.

Tale questione è stata esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 settembre scorso. In tale occasione è emerso l'orientamento dei gruppi di maggioranza, contrario allo stralcio.

Sottolinea quindi che, trattandosi di una questione meramente politica, connessa alla scelta del Governo di introdurre in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria anche disposizioni in materia di giustizia civile, la presidenza della Commissione Giustizia si è limitata a registrare gli orientamenti dei gruppi circa un eventuale stralcio degli articoli di competenza della Commissione.

Ben diverso sarebbe stato il comportamento della presidenza della Commissione qualora la questione fosse stata di natura regolamentare, riguardando, ad esempio, l'assegnazione in sede referente del disegno di legge C. 1441-bis. Tale assegnazione, peraltro, come già precisato, è avvenuta nel rispetto delle norme regolamentari.

In sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, passa quindi ad illustrare le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile.

In particolare, si prevede l'elevazione della competenza per valore del giudice di pace e sono introdotte significative modifiche attinenti le questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato) definendosi, tra l'altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti, che sono tenute a chiarire in modo leale e veritiero le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione.

Con riferimento alla disciplina delle spese processuali, sono previste particolari misure a carico dell'attore che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte ed a carico del soccombente, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità aggravata.

Sono altresì previste ulteriori norme in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.

L'articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.

In particolare, sono novellate disposizioni in materia di: notificazioni degli atti di impugnazione al procuratore costituito per più parti, per le quali sarà sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto; difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, con la previsione di un termine perentorio per sanare un eventuale vizio che determina la nullità della procura al difensore; prima udienza di trattazione, nella quale la rimessione in termini può avvenire solo per giustificati motivi; immediata decisione, da assumere con ordinanza, delle questioni sulla competenza del giudice; nomina del consulente tecnico, con contestuale indicazione dei quesiti formulati dal giudice istruttore (si prevede inoltre un termine entro il quale le parti possono depositare memorie recanti osservazioni alla relazione peritale); reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice sospende il processo; riduzione dei termini per la prosecuzione o riassunzione della causa dopo la sospensione, l'interruzione o la cancellazione dal ruolo; assunzione di testimonianza scritta, sulla base di un modello predisposto dalla parte interessata; coordinamento della disciplina  delle impugnazioni (sia in appello che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.

L'articolo 54 aggiunge nel libro terzo del codice processuale civile - relativo al processo di esecuzione - un nuovo articolo 614-bis, che introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

L'articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari ed arbitrato rituale novellando, rispettivamente, gli articoli 669-octies e 819-ter del codice processuale civile. Con la prima modifica si afferma il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese del relativo procedimento. La modifica all'articolo 819-ter in materia di arbitrato ribadisce, in coerenza con il nuovo sistema impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell'articolo 44 dello stesso codice anche l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.

L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis (composto dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto, il procedimento sommario di cognizione.

Tale procedimento riguarda le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose e permette - nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo sul quale, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

L'articolo 57 interviene sul Regio Decreto n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 103-bis, il quale stabilisce che la testimonianza scritta (di cui all'articolo 53 del provvedimento in esame), sia resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il comma 2, modificando l'articolo 104, dispone che decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni ad opera della parte possa essere disposta anche d'ufficio. Il comma 3, modificando l'articolo 118, ridefinisce il contenuto della motivazione della sentenza (succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi).

L'articolo 58 abroga l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali. La relazione illustrativa specifica che tale abrogazione è giustificata dalla considerazione che il rito del lavoro non si è rivelato adatto alle peculiarità delle controversie in questione, che, tra l'altro, a seguito dell'aumento della competenza per valore previsto dall'articolo 52 del disegno di legge, sono destinate ad essere trattate in numero sempre maggiore innanzi al giudice di pace.

L'articolo 59 reca disposizioni sulla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale viene riconosciuta la facoltà di avvalersi delle modalità di notifica previste dalla legge n. 53 del 1994 per gli avvocati del libero foro (notifica a mezzo del servizio postale o mediante consegna di copia dell'atto all'avvocato domiciliatario di una parte).

L'articolo 60, per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal  disegno di legge, abroga talune norme del codice di procedure civile e delle relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie.

Il comma 1 stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile e alle norme di attuazione dello stesso codice si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il comma 2 precisa che le previsioni del riformulato articolo 345 del codice di procedura civile, relativo alla produzione di nuovi documenti in appello, trovano applicazione anche nei confronti dei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Il comma 3 dispone che alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali, pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina del libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile (Delle controversie individuali di lavoro). Infine, il comma 4 stabilisce che i commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, relativi al computo dei termini, si applicano non più ai soli procedimenti instaurati dopo 1o marzo 2006 (come disposto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) ma anche ai procedimenti pendenti a tale data. Si ricorda che le predette norme, da un lato, estendono al compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato, la regola secondo cui, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e, dall'altro, dispongono il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

L'articolo 62 prevede che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le giurisdizioni ordinarie e amministrative viene limitata al periodo dal 1o al 31 agosto di ciascun anno (anziché dal 1o agosto al 15 settembre, come attualmente previsto). La novella si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Le disposizioni contenute nell'articolo 63, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione delle stesse.

I commi 1 e 3 intervengono in materia di modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo che il giudice disponga la pubblicazione delle sentenze di condanna non più su uno o più giornali, bensì sul sito Internet del Ministero della giustizia, per un periodo non superiore ai trenta giorni. Il comma 2 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale, che si rendono necessarie ai fini del coordinamento con le nuove disposizioni introdotte col disegno di legge. Il comma 4 introduce l'articolo 187-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile delle, il quale stabilisce la devoluzione di diritto, allo Stato, delle somme di denaro depositate presso gli uffici postali, le banche o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Gli importi versati sono assegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

Il comma 5 contiene numerosi interventi sul testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). La lettera a), inserisce un nuovo titolo XIV-bis, (Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale) composto di due articoli in materia di termini e di procedura per la registrazione degli atti. In particolare, l'articolo 73-bis stabilisce che la registrazione della sentenza di condanna deve essere chiesta entro cinque  giorni dal passaggio in giudicato; mentre l'articolo 73-ter prevede che la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario sia effettuata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale è divenuto definitivo. Secondo la relazione illustrativa, tali disposizioni hanno lo scopo di evitare inutili trasmissioni di atti per la registrazione, con particolare riguardo alle sentenze emesse dal giudice di primo grado, qualora l'imputato condannato in sede di giudizio di primo grado sia assolto dal giudice dell'impugnazione.

La lettera b) modifica l'articolo 111 del citato testo unico, in materia di recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si chiarisce che non si procede ad alcun recupero nel caso di imputato ammesso a tale patrocinio. Inoltre si prevede - nella specifica ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio - che siano riscosse le spese forfetizzate, quelle sostenute dall'erario per la difesa, nonché il contributo unificato e l'imposta di registro.

La lettera c) interviene in materia di destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori, con riferimento alla devoluzione allo Stato dei beni sequestrati. La disciplina vigente stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. Le nuove disposizioni ampliano l'ambito di applicazione della norma, non limitato più solo alle somme di denaro, ma esteso anche ai titoli al portatore, ai valori di bollo e ai crediti pecuniari con i relativi interessi; l'applicazione della stessa anche dei depositi giacenti a seguito di provvedimento di archiviazione; nella separazione della devoluzione dal procedimento esecutivo e dal provvedimento giudiziario e nel contestuale affidamento di essa alla cancelleria del giudice in forme semplificate.

Le modifiche apportate dalla lettera d) attengono al fulcro della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, di cui all'articolo 205 del citato testo unico. In particolare, si semplifica la procedura di quantificazione del credito, stabilendo che, in linea generale, tutte le spese processuali penali sono recuperate in misura fissa, determinata con decreto del Ministro della giustizia con riferimento al grado di giudizio e al tipo di procedimento.

Le lettere e) e f) contengono disposizioni di coordinamento del testo unico.

La lettera g) introduce gli articoli da 227-quater a 227-novies nella parte VII del testo unico (Riscossione). Le nuove disposizioni ridefiniscono la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo, con particolare riferimento alla formazione dei ruoli informatizzati; ad una generalizzata riduzione dei termini per la riscossione; a specifiche disposizioni riguardanti i casi in cui, nell'ambito del processo penale, sia stato disposto il sequestro conservativo di somme di denaro, di crediti, beni mobili e immobili, nonché i casi di restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna (articolo 227-octies).

Il comma 6 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 367, della legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale. Le lettere a) e b) apportano modifiche alla disciplina della riscossione affidata ad Equitalia, conseguenti all'introduzione della nuova disciplina della quantificazione del credito dell'erario per spese di giustizia. La lettera c) prevede la facoltà per gli agenti della riscossione di rateizzare il pagamento del credito (con esclusione della rateizzazione delle pene pecuniarie). La lettera d) prevede le modalità di notifica da parte dell'agente della riscossione dell'intimazione a pagare di cui all'articolo 227-ter del testo unico.

L'articolo 64 dispone l'abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall'introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

Donatella FERRANTI (PD), precisando di voler intervenire sul metodo e non sul merito, sottolinea la gravità della anomalia della procedura che si sta seguendo. È infatti evidente che una riforma della giustizia civile, per quanto di dimensioni limitate, debba essere necessariamente esaminata dalla Commissione Giustizia in sede referente e non certo in sede consultiva. I riferimenti al rispetto delle norme regolamentari non valgono a giustificare il fatto che non si sia voluto procedere allo stralcio di disposizioni tanto rilevanti, numerose e tipicamente rientranti nella competenza della Commissione Giustizia. Sottolinea inoltre come molte delle predette disposizioni siano state elaborate dal Governo in carica nella precedente legislatura e consegnate nel disegno di legge n. 1524, che era in corso di esame del comitato ristretto appositamente costituito presso la Commissione Giustizia del Senato, al momento della fine anticipata della legislatura. Tale circostanza dovrebbe far comprendere come sussistano tutti i presupposti per una riforma celere e condivisa della giustizia civile che, a maggior ragione, dovrebbe svolgersi presso la sede naturale e fisiologica, che è ovviamente la Commissione Giustizia. Sarebbe inoltre necessario, pur senza ritardare i tempi di approvazione, procedere all'audizione degli operatori del settore, che, a quanto le risulta, hanno accolto il provvedimento in esame con molte perplessità.

Prende atto che nella riunione dell'11 settembre scorso, i gruppi di maggioranza si sono dichiarati contrari allo stralcio delle disposizioni sulla giustizia civile. Tuttavia, ritiene che la Presidenza della Commissione Giustizia dovrebbe comunque attivarsi autonomamente presso le Presidenze delle Commissioni di merito, affinché si arrivi allo stralcio delle disposizioni in questione. Ricorda d'altra parte che numerose disposizioni, di competenza di altre Commissioni, anche a seguito dell'intervento dei Presidenti delle Commissioni interessate, sono state già stralciate dall'originario disegno di legge n. 1441 e ritiene incomprensibile che un analogo stralcio non possa essere disposto in relazione a disposizioni estremamente importanti e di stretta competenza della Commissione Giustizia.

Enrico COSTA (PdL), nel replicare all'onorevole Ferranti, ricorda che la posizione dei gruppi di maggioranza nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata il frutto di scelte e valutazioni di natura politica, adeguatamente illustrate dal Governo e sostenute dai gruppi di maggioranza. Di tale scelta i gruppi di maggioranza hanno assunto la responsabilità politica.

Ricorda quindi che la scelta di non insistere nel porre la questione relativa allo stralcio, se da un lato comporta la rinuncia a talune prerogative della Commissione Giustizia, dall'altro è stata accompagnata dalla ricerca di un punto di equilibrio, individuato nell'invito alla partecipazione dei membri di questa Commissione ai lavori delle Commissioni riunite I e V, nonché dall'invito, accolto dalla Presidenza, di predisporre il calendario dei lavori della Commissione Giustizia per la settimana in corso, tenendo conto della predetta esigenza di partecipazione ai lavori di altre Commissioni.

Il punto di equilibrio che si è raggiunto non consente quindi di parlare di un vulnus alle competenze della Commissione Giustizia né alle prerogative del Parlamento. Si tratta infatti di un provvedimento che deve essere approvato in tempi brevi nell'interesse del Paese e per far fronte ad una situazione emergenziale, ma che è aperto al confronto delle parti politiche e modificabile. I deputati della Commissione Giustizia potranno infatti partecipare e contribuire attivamente all'esame che si svolgerà presso le Commissioni riunite. Ben diversa è stata la situazione nella precedente legislatura in occasione, ad esempio, dell'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario, quando si era di fronte ad un provvedimento da approvare in tempi estremamente rapidi, senza alcuna possibilità di modifica.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce che, secondo il Regolamento, non spetta alla presidenza sollevare la questione dello stralcio presso le Commissioni di merito, trattandosi di una scelta politica che attiene ad un orientamento politico, quale è appunto quello del Governo, di introdurre in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria anche disposizioni in materia di giustizia civile.

Enrico COSTA (PdL) si riserva di intervenire in maniera approfondita sul merito del provvedimento all'esito dell'esame che si svolgerà nelle Commissioni di merito e, quindi, sulla base di un testo definitivo, risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti. Rileva comunque che si tratta di un provvedimento molto atteso, che va incontro alle esigenze segnalate dagli operatori del diritto, anche nel corso delle audizioni che si sono svolte presso la Commissione Giustizia. Scopo del provvedimento è infatti quello di rendere il processo civile meno burocratico e macchinoso e più celere. Certamente si tratta di interventi limitati, ma che sono in grado di dare un forte segnale di cambiamento e di aprire la strada ad altri provvedimenti di portata più ampia.

Donatella FERRANTI (PD) nell'insistere sulla necessità che le norme in esame siano stralciate ed esaminate dalla Commissione Giustizia in sede referente, domanda al Presidente quali siano le procedure attivate dalle altre Commissioni per ottenere lo stralcio delle disposizioni di loro competenza e quale ruolo abbiano avuto i rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Giulia BONGIORNO, presidente, sottolinea nuovamente la natura politica delle scelte di cui si sta discutendo. Per le Commissioni che hanno chiesto ed ottenuto lo stralcio, sono state compiute scelte politiche diverse. In questi casi i Presidenti delle Commissioni interessate hanno rappresentato ai Presidenti delle Commissioni di merito l'opportunità di stralciare le disposizioni rientranti nell'ambito della competenza delle Commissioni da loro presiedute. Ciò è stato rappresentato a seguito di posizioni assunte dai gruppi nell'ambito dei rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che gli interventi in materia di giustizia civile sono stati inseriti nel collegato alla manovra finanziaria poiché necessitano di una corsia preferenziale. Il Governo ribadisce quindi la sua contrarietà allo stralcio delle disposizioni in materia di giustizia civile. Si tratta di una scelta compiuta nell'interesse dei cittadini e del sistema economico del Paese, che dalla lentezza del processo civile sono profondamente danneggiati. La grave situazione nella quale versa la giustizia civile, infatti, produce effetti negativi sulla certezza di tutti i diritti, anche quelli di credito, allontanando gli investitori stranieri e creando un forte senso di sfiducia nelle istituzioni, con conseguente pericolo di ricorso a forme alternative di giustizia. Si tratta di una «mini-riforma», ma molto importante ed efficace.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le osservazioni del rappresentante del Governo siano condivisibili in linea generale ma che tuttavia non siano in grado di giustificare il fatto molto grave che una riforma del processo civile sia esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite I e V anziché dalla Commissione Giustizia.

Nel merito, riservandosi di intervenire in maniera più approfondita nel prosieguo dell'esame, rileva che la cosiddetta «mini-riforma» difetta della necessaria organicità e sistematicità. Suscita perplessità la disposizione che introduce la testimonianza scritta, mutuata dal processo societario che, come è noto, ha dato esiti deludenti. Una simile modalità di assunzione della prova testimoniale, che limita i poteri del giudice di assunzione e valutazione della prova, avrebbe dovuto essere esaminata nel contesto di una riforma organica del processo civile, peraltro preannunciata dal ministro Alfano.

Sottolinea come certamente il processo civile debba essere modificato, ma le modalità che stanno adottando il Governo e la sua maggioranza appaiono inaccettabili, anche in considerazione dei tempi di esame presso le Commissioni di merito, che sono estremamente ristretti e inidonei a consentire un adeguato dibattito.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel replicare all'onorevole Ferranti, rileva che i tempi di esame del provvedimento sarebbero gli stessi, anche se il disegno di legge, per la parte relativa alla giustizia civile, fosse esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia. Rileva altresì che, se il pacchetto degli interventi in esame è in parte mutuato da un disegno di legge del precedente Governo, tale circostanza evidentemente dimostra la volontà di collaborazione dell'attuale Governo e che si discute di interventi che dovrebbero essere largamente condivisi. Precisa inoltre che la testimonianza scritta è stata mutuata non tanto dal processo societario ma dall'esperienza di altri ordinamenti giuridici, con particolare riferimento a quello francese. D'altra parte il giudice non ha l'obbligo ma la facoltà di disporre questa forma di assunzione della testimonianza, per cui non possono certamente dirsi limitati i suoi poteri di assunzione o di valutazione della prova.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.


 

 

 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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Resoconto di giovedì 18 settembre 2008

 

SEDE CONSULTIVA

 


Giovedì 18 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 11.50.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la seduta odierna in sede consultiva era stata convocata per consentire al rappresentante del Governo di illustrare gli emendamenti annunciati dal Governo sul provvedimento in esame, per la parte relativa alla giustizia civile. Poiché tali emendamenti non risultano essere stati al momento presentati, tale illustrazione non potrà avvenire. Avverte quindi che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, il Governo ha annunciato la presentazione dei predetti emendamenti nella giornata odierna e comunque non più tardi delle ore 18. È stato stabilito che i relativi subemendamenti potranno essere presentati entro le ore 10 di lunedì 22 settembre.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione in merito al provvedimento in esame, fa presente che le Commissioni riunite I e V esamineranno gli emendamenti sulla giustizia a partire da lunedì 22 settembre, alle ore 15. La Commissione giustizia quindi, sarà convocata alle ore 14 di martedì per esprimere il parere sul testo risultante dagli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.


 

 

 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

 

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.05.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento all'ordine del giorno è ancora in corso presso le Commissioni di merito le quali hanno concluso comunque l'esame degli emendamenti in materia di giustizia. La conclusione dell'esame in sede referente è prevista domani alle ore 9.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso dai quotidiani che il Governo ha intenzione di presentare un emendamento ad uno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, avente ad oggetto la azione collettiva. Ritiene pertanto che le proposte di legge già assegnate alla Commissione Giustizia e riguardanti la class action dovrebbero quanto prima essere inserite nel calendario della Commissione medesima, anche per evitare ulteriori espoliazioni delle competenze di quest'ultima.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Contento circa l'esigenza che sia la Commissione Giustizia, in ragione della propria competenza, ad esaminare i provvedimenti in materia di azioni collettive. Ricorda che nella giornata di domani è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e assicura che in quella sede sarà posta la questione sollevata dall'onorevole Contento.

Antonio DI PIETRO (IdV) rilevato che non è stato ancora trasmesso dalle Commissioni di merito il testo sul quale la Commissione Giustizia dovrebbe esprimere il parere, secondo quanto appena riferito dal Presidente, entro domani alle ore 9, considerato che per allora le Commissioni di merito concluderanno l'esame, invita il Presidente a chiarire quali siano i tempi che il Regolamento assegna alle Commissioni per esprimere il parere. Tale questione, nel caso in esame, è estremamente rilevante in considerazione della complessità del testo sul quale deve essere espresso il parere e della circostanza che ha per oggetto una materia di competenza esclusiva della Commissione Giustizia, quale la riforma del codice di procedura civile. Ritiene che la Presidenza della Commissione Giustizia debba assicurare alla Commissione tempi d'esame adeguati affinché possa essere espresso un parere approfondito e consapevole.

Giulia BONGIORNO, presidente, precisa che il Regolamento non prescrive un termine minimo per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva, ma è comunque certo che tale tempo debba essere congruo e tale da consentire alla Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa. Sottolinea che la valutazione circa la sussistenza dei tempi e dei presupposti perché la Commissione Giustizia possa compiere tale esame potrà essere compiuta solo più tardi, allorché le Commissioni di merito avranno trasmesso il testo come modificato dagli emendamenti, tenuto altresì conto che le Commissioni medesime si riuniranno domani mattina per il conferimento del mandato ai relatori.

Cinzia CAPANO (PD) nel rammaricarsi per l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione Giustizia, privata persino della possibilità di compiere un approfondito esame in sede consultiva, ricorda che anche il Presidente della Camera onorevole Fini, in considerazione dello specifico contenuto del provvedimento, ha sottolineato l'importanza del parere della Commissione Giustizia e che rappresentanti del Governo, anche in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, hanno dichiarato che il parere della Commissione Giustizia sarebbe stato considerato vincolante per l'esecutivo.

Giulia BONGIORNO, presidente, auspica che sussistano i presupposti perché la Commissione possa esprimere il proprio parere in maniera adeguata. Ricorda che in alcuni casi, nelle precedenti legislature, la Commissione Giustizia non ha espresso il parere su testi trasmessi in ragione della esiguità del tempo a propria disposizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la seduta debba essere sospesa ed anche annullata, poiché non è ancora disponibile il testo sul quale esprimere il parere.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che non sussiste alcun vizio per chiedere l'annullamento della seduta e avverte che la stessa potrà essere sospesa, in attesa della trasmissione del testo, solo dopo aver consentito ai deputati che lo richiedano di intervenire. Chiede quindi se vi siano ulteriori interventi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione Giustizia debba in ogni caso esprimere un parere, anche se i tempi dovessero essere eccessivamente ristretti poiché, diversamente, la Commissione rinuncerebbe del tutto alle proprie prerogative.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce che ogni valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per esprimere il parere potrà essere effettuata nel momento in cui le Commissioni di merito trasmetteranno il testo come modificato dagli emendamenti, il che dovrebbe avvenire non prima delle ore 17. Auspica nuovamente che alla Commissione sia assicurato, anche eventualmente rinviando l'esame da parte dell'Assemblea previsto alle ore 16 di domani, il tempo necessario per svolgere un esame adeguato. Nessun  altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle 17.15.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.20.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato trasmesso dalle Commissioni di merito il testo risultante dagli emendamenti approvati. Dopo aver comunicato di essersi fatta carico delle istanze, da lei personalmente condivise, degli onorevoli Di Pietro, Capano e Ferranti in ordine all'esigenza di assicurare alla Commissione Giustizia tempi adeguati per esaminare il testo trasmesso dalle Commissioni I e V riferendole al Presidente della Camera, avverte che questi, su istanza del Presidente del Gruppo del PD, ha convocato domani alle ore 9 la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per valutare l'esigenza di differire l'esame del disegno di legge n. 1441-bis, il cui inizio è previsto alle ore 16 di domani. Alla luce di tale novità, ritiene che la Commissione Giustizia possa essere convocata domani alle ore 9.15 per prendere atto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ed organizzare di conseguenza i propri lavori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ricorda che alle ore 9.15 di domani è già convocata la Giunta per le autorizzazioni a procedere della quale fanno parte numerosi componenti della Commissione Giustizia.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione Giustizia non possa sovrapporsi alla Giunta per le autorizzazioni, le cui convocazioni sono state da tempo già diramate. Invita, quindi, il Presidente della Commissione a convocare la Commissione Giustizia in un orario compatibile con i lavori della Giunta per le autorizzazioni, alle cui sedute hanno diritto di partecipare tutti i componenti della Commissione Giustizia che ne facciano parte. Osserva, inoltre, che alle ore 9 di domani sarà convocata anche l'Assemblea per procedere a delle votazioni.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere la scelta del Presidente di convocare la Commissione Giustizia in concomitanza con la Giunta per le autorizzazioni, osservando che questa dovrà esaminare questioni di estrema rilevanza.

Maurizio PANIZ (PdL), quale rappresentante del Gruppo PdL nella Giunta per le autorizzazioni, evidenzia l'esigenza di un rinvio dei lavori di questa al fine di consentire alla Commissione Giustizia di proseguire, nei tempi indicati dal Presidente, l'esame del provvedimento per la parte inerente la riforma del processo civile.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che debba essere dato atto al Presidente della Commissione Giustizia di essersi adoperato affinché, come egli auspica, alla Commissione Giustizia sia assicurato un ulteriore margine di tempo per potere esaminare in maniera adeguata il provvedimento trasmesso dalle Commissioni I e V.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che debba essere data precedenza alla riunione già convocata della Giunta per le autorizzazioni, la quale dovrà esaminare questioni urgenti ed attinenti alla sfera di libertà di persone. Invita nuovamente il Presidente a fissare un orario di convocazione della Commissione diverso da quello preannunciato.

Antonino LO PRESTI (PdL) dichiara di non condividere le osservazioni degli onorevoli Di Pietro e Ferranti, ritenendo che la Commissione Giustizia, la quale si limiterà a prendere atto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, e la Giunta per le autorizzazioni possano riunirsi contemporaneamente.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce che la riunione di domani, che si terrà al termine della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, servirà a prendere atto di una eventuale nuova programmazione dei lavori dell'Assemblea in merito al provvedimento in esame e ad organizzare, sulla  base dei tempi a disposizione, i lavori della Commissione Giustizia. La questione che contemporaneamente sia già convocata anche la Giunta per le autorizzazioni nel caso in questione non può essere presa in considerazione, in quanto è suo dovere, quale Presidente della Commissione, organizzare i lavori della medesima in maniera tale da assicurare il rispetto del calendario dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 17.35.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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Resoconto di mercoledì 24 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.35.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo appena conclusasi, l'esame in Assemblea del provvedimento all'ordine del giorno, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalle ore 16 di oggi, è stato rinviato alle ore 11.30 di domani, al fine di consentire alla Commissione Giustizia di avere a disposizione maggior tempo per poter esaminare in maniera adeguata le disposizioni in materia di giustizia civile contenute nel predetto provvedimento. Sospende pertanto la seduta per riunire l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare i lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 9.45.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che, secondo quanto appena stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento al termine delle votazioni che si terranno nella seduta antimeridiana dell'Assemblea, per poter poi esprimere il parere di competenza entro le ore 17 di oggi, considerato che le Commissioni I e V sono convocate alle ore 17.30 per concludere l'esame del provvedimento in sede referente.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede se il relatore abbia già predisposto una proposta di parere sul testo trasmesso dalle Commissioni I e V.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sia positivo che per il momento il relatore non abbia ancora predisposto la proposta di parere, ritenendo che in tal modo questi potrà tenere conto degli interventi che saranno svolti nel corso della seduta.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, sottolinea che in primo luogo occorre distinguere il metodo dal merito. Evidenzia, quindi, la propria assoluta contrarietà al metodo che il Governo e la maggioranza hanno inteso seguire per un provvedimento che fortemente incide sul processo civile. Ribadisce l'esigenza che le disposizioni in materia di giustizia siano stralciate al fine di poi assegnarle in sede referente alla Commissione Giustizia.

In relazione al merito delle predette disposizioni, osserva che queste sono di natura meramente tecnico-giuridiche e che in parte riprendono osservazioni di operatori della giustizia nonché testi elaborati nelle precedenti legislature da forze politiche sia maggioranza che di opposizione. Alcune di queste disposizioni sono condivisibili, mentre altre dovranno essere migliorate. In merito al provvedimento nel suo complesso ritiene che questo non risolva in radice i problemi della giustizia civile, per quanto risolva alcune delicate questioni.

Dichiara di condividere sostanzialmente le modifiche al libro primo del codice di procedura civile, di cui all'articolo 52, tra le quali sottolinea l'ampliamento delle competenze del giudice di pace.

Esprime delle perplessità sulla disciplina del nuovo istituto della testimonianza scritta, la quale dovrà essere migliorata per evitare il rischio di inquinamento delle prove. Condivide le norme sul procedimento cautelare, mentre ritiene che siano viziate da eccessiva «sommarietà» le disposizioni sul procedimento sommario.

La questione più delicata ritiene che sia il nuovo istituto del filtro di ammissibilità nel giudizio presso la Corte di Cassazione. Condivide la scelta di prevedere un filtro, al fine di deflazionare i giudizi e di garantire quella funzione monofilattica che è propria della Corte di Cassazione. Ritiene che la norma così come formulata sia in contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto l'ammissibiltà potrà essere dichiarata da un ristretto collegio senza contraddittorio e sulla base di parametri discrezionali non ancorati ad alcun elemento oggettivo. Auspica, pertanto, che tale disposizione sia soppressa.

Donatella FERRANTI (PD) preliminarmente si sofferma sul metodo scelto dal Governo per apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile, sottolineando che la scelta di introdurre tale materia nel disegno di legge collegato alla finanziaria ha finito per mortificare l'esame da parte del Parlamento. Qualora le disposizioni in materia di giustizia civile fossero state inserite in uno specifico disegno di legge, questo sarebbe stato assegnato alla Commissione Giustizia, la quale, anche procedendo alle audizioni degli operatori di giustizia, avrebbe avuto modo di esaminarlo adeguatamente.

Per quanto attiene al merito, dichiara di non condividere il modo in cui il  Governo ha inteso intervenire in materia di giustizia civile, in quanto, anziché delineare un nuovo modello ispirato al principio del dovere di lealtà delle parti, si è preferito prevedere un meccanismo sanzionatorio diretto ad assicurare la lealtà delle parti ed a scongiurare gli intenti dilatori delle stesse. Il testo originario del disegno di legge è stato addirittura peggiorato su questo punto, sopprimendo il comma 11 dell'articolo 52, che prevedeva che l'articolo 88 del codice di procedura civile avrebbe dovuto sancire che le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero.

Non condivide, come gli stessi operatori del diritto, che siano state aumentate le competenze del giudice di pace senza prima procedere ad una riforma della magistratura onoraria. Dichiara di essere contraria al nuovo istituto della testimonianza scritta, sottolineando come non si possano introdurre nel nostro ordinamento istituti già previsti in altri ordinamenti senza tenere conto dei diversi contesti in cui tali istituti operano.

In un contesto come quello italiano, caratterizzato da un alto indice di criminalità organizzata e di corruzione, non si può introdurre un sistema di acquisizione della prova per il quale non siano previsti sufficienti sistemi di garanzia della verifica di validità della prova stessa.

La testimonianza scritta, così come disciplinata nel testo, determinerà enormi difficoltà per le persone che non hanno un certo livello di cultura e potrà essere utilizzata come strumento di condizionamento e mercimonio della prova. A tale proposito, sottolinea che per accelerare il processo civile non si deve perdere di vista l'esigenza di assicurare la veridicità delle prove.

Si sofferma quindi, sul filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione, evidenziando come il nuovo istituto, introdotto attraverso un emendamento, sia stato disciplinato in maniera tale da eliminare di fatto il terzo grado di giudizio. Pur condividendo l'esigenza di porre un filtro di ammissibilità, ritiene che debba essere migliorata la disposizione approvata dalle Commissioni I e V, in quanto è attribuita una eccessiva discrezionalità al collegio, non essendo indicati criteri oggettivi quali parametri di ammissibilità.

Osserva che il nuovo istituto del filtro non è condiviso non soltanto dall'opposizione, ma anche dagli avvocati, per cui dichiara di non comprendere le ragioni di chiusura della maggioranza e del Governo rispetto alle proposte di modifiche non solo dell'opposizione ma anche da parte di deputati della maggioranza. Tutto ciò dimostra quanto non sia reale quella apertura all'opposizione che la maggioranza offre all'opposizione fuori dalle aule parlamentari per pervenire ad un dialogo costruttivo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene opportuno fare alcune precisazioni sull'intervento dell'onorevole Di Pietro circa l'asserita carenza di contraddittorio nel procedimento del filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione. Ritiene che, in realtà, il contraddittorio sia garantito dal rinvio all'articolo 380-bis del codice di procedura penale contenuto nel terzo comma dell'articolo 360-bis introdotto dall'articolo 53-bis del testo. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente il contraddittorio delle parti.

Luigi VITALI (PdL) osserva, in primo luogo, che l'opposizione, salvo che il gruppo Italia dei valori, ha tenuto dall'inizio dell'esame del provvedimento un atteggiamento di preconcetta contrarietà basata su ragioni politiche anziché tecniche. È convinto che se l'opposizione si fosse confrontata con spirito costruttivo, il Governo e la maggioranza avrebbero avuto un diverso atteggiamento verso le diverse proposte emendative dell'opposizione, le quali, di fatto, hanno finito per essere considerate tutte ostruzionistiche.

Condivide la scelta del Governo, basata su quanto accaduto nella scorsa legislatura, di non procedere ad una riforma organica del processo civile, che difficilmente il Parlamento sarebbe riuscito ad approvare definitivamente, quanto piuttosto  a degli interventi specifici che non precludono ulteriori interventi futuri. Sul merito del provvedimento dichiara di condividere l'introduzione dell'istituto della testimonianza scritta, ritenendo, tuttavia, che potrebbe sussistere il rischio di un allungamento dei tempi del processo. Sul filtro del giudizio di ammissibilità in Cassazione ritiene che questo più che ridurre i tempi della giustizia sia uno strumento deflattivo, riferito a sentenze che comunque sono già esecutive. Proprio per finalità inflative, ritiene che occorrerebbe maggiormente scoraggiare gli atteggiamenti dilatori e pretestuosi, incidendo ulteriormente sulle spese del giudizio e sulla condanna per lite temeraria. Sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, sottolinea l'esigenza che il Governo presenti entro l'anno, come già il Governo stesso si è impegnato, la riforma organica della magistratura onoraria.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sul testo nel suo complesso, sottolinea l'esigenza che le modifiche al giudizio civile in esso contenute siano accompagnate da riforme delle stesse strutture giudiziarie, come, ad esempio, quella della geografia giudiziaria e della riqualificazione del personale.

Cinzia CAPANO (PD) replica all'onorevole Vitali circa l'atteggiamento ostruzionistico che egli ritiene abbia tenuto l'opposizione, osservando che questi non avendo partecipato ai lavori delle Commissioni I e V non può esprimere valutazioni al comportamento dell'opposizione, la quale ha, in realtà, tenuto un atteggiamento di dialogo costruttivo. È stata piuttosto la maggioranza a tenere una posizione di preconcetta divisione per ogni proposta emendativa dell'opposizione.

Giulia BONGIORNO, presidente, interrompe l'onorevole Capano, avvertendo che sono imminenti le votazioni in Assemblea e che, pertanto, la discussione proseguirà nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta dell'Assemblea. Rinvia pertanto la seduta.

 

La seduta termina alle 10.45.

 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che è in corso l'esame del disegno di legge n. 1441-bis, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V. Prima di consentire all'onorevole Capano di proseguire il proprio intervento, interrotto in ragione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, ritiene utile far intervenire il relatore per illustrare la proposta di parere presentata (vedi allegato 1).

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, dopo essersi soffermato sulla circostanza che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito è stato formulato sulla base di un contributo decisivo dei componenti di maggioranza ed opposizione della Commissione Giustizia, i quali hanno partecipato con spirito costruttivo ai lavori delle Commissioni I e V.

Nell'illustrare la proposta di parere si sofferma sui due punti che considera di maggior rilievo, quali la testimonianza scritta e la previsione del filtro di ammissibilità in Cassazione. Sul primo punto osserva che nella prassi già oggi, in una situazione spesso caotica, gli avvocati scrivono direttamente nel verbale di udienza le testimonianze, per poi sottoporle al giudice. Con il nuovo istituto tale prassi viene meno per lasciare il posto ad un nuovo modo di assumere le testimonianze che comunque viene incontro all'esigenza di veridicità della prova richiamata da più parti.

Dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Di Pietro circa l'esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti. Tuttavia ritiene che il testo, come ha già sottolineato il rappresentante del Governo, già soddisfi tale esigenza. Esprime perplessità sulla eccessiva discrezionalità del collegio circa la valutazione di ammissibilità.

Condividendo l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, sottolinea l'esigenza che la Commissione Giustizia senta quanto prima i rappresentanti della magistratura onoraria, anche alla luce delle nuove competenze attribuite ai giudici di pace.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come la partecipazione costruttiva dei deputati del PD appartenenti alla Commissione Giustizia ai lavori delle Commissioni riunite I e V sia stata praticamente inutile, dato l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che sostanzialmente non ha preso in considerazione gli emendamenti a firma dei deputati del gruppo del PD.

Esprime forti perplessità sulla testimonianza scritta. Nella prassi la testimonianza viene assunta in contraddittorio dagli avvocati ma questo è sempre meglio di ciò che accadrebbe applicando la norma in esame. È troppo elevato il rischio di raccogliere prove inattendibili e orientate: il potere di valutazione del giudice circa l'attendibilità della testimonianza appare troppo discrezionale; il sistema sanzionatorio appare invece troppo tenue e non è previsto l'accompagnamento coattivo; il principio del contraddittorio non appare adeguatamente applicato.

Quanto al filtro di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, non condivide quanto affermato dal sottosegretario Alberti Casellati, poiché il principio del contraddittorio non trova adeguata applicazione. Inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 360-bis, primo comma, lettere a) e b), sono assolutamente indeterminati, se non addirittura arbitrari.

Quanto al processo sommario di cognizione, pur essendovi una condivisa esigenza di accelerazione del processo, tuttavia la disciplina esaminata appare comprimere eccessivamente i diritti delle parti. Si assegna inoltre al giudice monocratico un potere troppo ampio di coniare a suo piacimento le regole del processo e, in particolare, le modalità di assunzione di informazioni.

Rileva inoltre che, mentre sul processo penale si registra una tendenza del Governo ad attribuire competenze al giudice collegiale, come sembra debba accadere in materia di intercettazioni, al contrario nel processo civile si registra l'erronea tendenza a lasciare tutti i poteri ordinatori nelle mani del giudice monocratico, riducendo quelli delle parti. Si sottraggono inoltri importanti risorse al giudizio civile rendendo in tal modo qualsiasi riforma sostanzialmente inefficace.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea come il partito democratico consideri l'intervento sul processo civile una priorità, rammaricandosi del fatto che anche in questo caso la maggioranza non abbia adottato il metodo del confronto costruttivo sulle riforme possibili in materia di giustizia. La scelta di non fare svolgere l'esame in sede referente alla Commissione giustizia appare particolarmente grave e le premesse della proposta di parere del relatore sul punto dovrebbero essere ben più incisive.

Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia una struttura analoga a quello in esame presso la Commissione Giustizia del Senato nella precedente legislatura.

Il gruppo del partito democratico, ispirandosi a quel testo, ha presentato emendamenti contenenti formulazioni di norme allora condivise. Ritiene quindi inspiegabile che quegli emendamenti siano stati respinti dalle Commissioni I e V riunite. In particolare sarebbe stato opportuno introdurre l'udienza di programma, responsabilizzando in tal modo anche i magistrati sui tempi del processo, e prevedere adeguate misure volte a migliorare l'efficienza e l'organizzazione della macchina della giustizia, garantendo adeguate risorse umane e finanziarie. Il Governo invece sembra muoversi nella direzione opposta, tagliando le spese per la giustizia riducendo il personale e introducendo riforme che, senza adeguate risorse, non sono attuabili. Invita il relatore a riformulare la proposta di parere tenendo conto delle proposte emendative del partito democratico, che sono volte a rendere il testo migliore, più efficace e condiviso.

Esprime, in particolare, forti perplessità sull'articolo 53-bis, comma 1. Sul giudice di pace vi è ampia convergenza circa la necessità di ampliarne le competenze, ma sarebbe preferibile prevedere competenze per materia mitigate da limiti di valore. Quanto alla testimonianza, ritiene preferibile che la prova sia assunta de visu e, comunque, la disciplina che si intende introdurre rischia di creare fenomeni di distorsione e di decelerazione del processo. Potrebbe essere opportuno, quindi, prevedere una mera sperimentazione della testimonianza scritta, senza estenderne indiscriminatamente l'applicazione, ed eventualmente ricorrere all'ausilio di soggetti terzi quali, ad esempio, i notai, per l'assunzione della prova. Sottolinea come il filtro di ammissibilità dei ricorsi per cassazione ponga questioni estremamente delicate, che sono oggetto di discussione dottrinaria in tutta Europa. Occorre quindi estrema cautela, anche per evitare di alterare la funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione, e la previsione di criteri di ammissibilità oggettivi, che limitino la discrezionalità del collegio. Anche la disciplina del giudizio sommario di cognizione non appare convincente e lascia aperte molte questioni. Sul giudizio di conciliazione, sottolinea che la mancanza di una sottostante struttura organizzativa rende improbabile il raggiungimento degli attesi risultati di deflazione e che le commissioni di conciliazione dovrebbero essere costituite presso strutture istituzionali.

Sottolinea, inoltre, come da notizie di stampa sembra che il Governo lasciare da parte la class action, la cui entrata in vigore è prevista per il 1o gennaio 2009, sottolineando come invece l'istituto sia importante anche nel contesto di una complessiva riforma del giudizio civile.

Auspica quindi che il relatore voglia tenere conto dei rilievi mossi dai deputati del gruppo del Partito democratico, anche perché la Commissione Giustizia, espropriata della sua naturale competenza ad esaminare in sede referente il provvedimento in oggetto, ha a disposizione solo il parere che si accinge ad esprimere per partecipare al procedimento legislativo.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in relazione al secondo comma dell'articolo 360-bis, relativo al filtro di Cassazione nella parte in cui si prevede che qualora il collegio, anziché il relatore come sarebbe logico, ritenga inammissibile il ricorso, il relatore depositi in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Ritiene che sia del tutto illogico che il collegio si esprima più di una volta sulla inammissibilità del ricorso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che la disposizione sia formulata correttamente. Tuttavia assicura l'onorevole Di Pietro che la questione da lui sollevata sarà oggetto di riflessione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il gruppo di Italia dei valori non ha intenzione di presentare una proposta di parere contrario sul testo in esame, ritenendo  invece utile approvare un parere favorevole che sia corredato da una serie di condizioni volte a migliorare il testo trasmesso dalle Commissioni riunite I e V.

Sottolinea come il provvedimento contenga molte norme condivisibili, in parte tratte dal lavoro svolto nella precedente legislatura, ma anche alcune norme introdotte all'ultimo momento, che debbono essere necessariamente corrette. Le maggiori criticità sono rappresentate dalla formulazione della norma sul giudizio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione e dalla testimonianza scritta. La testimonianza, in particolare, è un mezzo di prova molto delicato dove può essere rilevante anche il comportamento non verbale del testimone. Per quanto sia oggettivamente necessario alleggerire il giudice almeno dal carico rappresentato dall'assunzione di tale prova, non è tuttavia possibile delegarne l'assunzione interamente alle parti, essendo sempre necessario che sia un terzo ad assumere la testimonianza. Il meccanismo che si intende introdurre appare invece farraginoso e non idoneo ad assicurare un risultato probatorio affidabile.

Riconosce la necessità di introdurre un filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, ma la disciplina dell'articolo 53-bis, comma 2, così come formulata pone seri dubbi di incostituzionalità, poiché non viene assicurata la garanzia del contraddittorio. Inoltre i criteri di ammissibilità sono del tutto arbitrari e sulla base di questi ultimi, il collegio potrebbe decidere dell'ammissibilità o inammissibilità solo in base alle proprie preferenze ed esigenze. Anche la funzione nomofilattica viene alterata ed assume contorni analoghi alla funzione normativa.

Invita quindi il relatore a riformulare il parere tenendo conto dei rilievi del gruppo dell'Italia dei valori, inserendovi anche la raccomandazione che nel corso dell'esame in Assemblea siano approvati gli emendamenti dell'opposizione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di non condividere le critiche mosse all'istituto della testimonianza scritta. Si tratta infatti di una modalità aggiuntiva di assunzione della prova, rispetto alla quale trovano applicazione gli articoli 254, 255 e 256 del codice di procedura civile, che rappresentano un'adeguata garanzia. Condivide l'introduzione del giudizio di cognizione sommario. Esprime perplessità sull'indiscriminata appellabilità di tutti i provvedimenti decisori di primo grado, ritenendo tuttavia necessario il filtro di ammissibilità sui ricorsi per cassazione, rispetto al quale non ritiene di poter condividere i dubbi espressi dall'onorevole Tenaglia e Di Pietro. Ritiene altresì necessario intervenire sulla modalità di nomina dei periti tecnici stabilendo un tetto massimo di perizie che possono essere affidate ai singoli professionisti. Potrà poi essere introdotta un'apposita clausola per consentire nei piccoli tribunali, che dispongono di pochi periti, di superare il predetto tetto.

Marilena SAMPERI (PD), considerato che le questioni tecnico-giuridiche sono state già approfondite nel corso del dibattito, ritiene opportuno soffermarsi sul metodo utilizzato dal Governo per intervenire su una materia tanto delicata quanto quella della giustizia civile. Il Partito Democratico è ben consapevole che l'accelerazione dei tempi del processo civile sia un presupposto per assicurare la competitività del Paese, tuttavia ciò che si contesta è l'utilizzazione dello strumento del disegno di legge collegato alla finanziaria come mezzo per modificare disposizioni del codice di procedura civile, introducendo peraltro istituti che incidono in maniera significativa sul diritto ad agire in giudizio, quale ad esempio il filtro di ammissibilità così come delineato dal testo in esame. Tale metodo ha di fatto comportato quasi l'azzeramento dell'esame parlamentare. Solo grazie all'atteggiamento non ostruzionistico del Partito Democratico è stato possibile, seppur in una sede diversa da quella naturale, quale è la Commissione giustizia, approfondire, anche se non in maniera sufficientemente adeguata, le tematiche oggetto del provvedimento in esame.

Per quanto sia condivisibile l'esigenza di modificare le disposizioni processuali per raggiungere l'obiettivo dell'accelerazione e semplificazione del processo, sottolinea che tale obiettivo possa essere conseguito solamente quando si procederà ad una riforma della intera organizzazione giudiziaria, approvando ad esempio la riforma volta ad introdurre l'ufficio del processo e ristrutturando la stessa organizzazione degli uffici giudiziari. Occorre inoltre assicurare adeguate risorse finanziarie, anziché tagliarle come è avvenuto con il decreto legge n. 112. Ritornando al testo in esame, con rammarico rileva che la maggioranza ed il Governo non hanno preso in alcuna considerazione gli emendamenti presentati dall'opposizione con spirito di fattiva collaborazione. Auspica che almeno il relatore in Commissione giustizia tenga conto, nella predisposizione della proposta di parere, di tutti quei rilievi sul testo trasmesso dalle Commissioni I e V emersi dall'esame in sede consultiva.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere del relatore. Ritiene opportuno che nell'articolo 53-bis, comma 2, capoverso 360-bis, laddove si richiama l'articolo 380-bis, siano anche precisati i lineamenti della procedura prevista da tale ultima norma, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del provvedimento in esame.

Con riferimento alla testimonianza scritta, ritiene che ad un minor controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'assunzione della prova, debba corrispondere una maggiore responsabilità delle parti, anche prevedendo l'applicazione degli articoli 479 e 372 del codice penale. Il teste, in ogni caso, deve sempre avere la possibilità di scegliere di comparire dinanzi al giudice.

Donatella FERRANTI (PD) nel ribadire le numerose critiche già mosse al provvedimento, sottolinea che il secondo comma dell'articolo 53-bis è formulato in modo ambiguo e improprio e che il richiamo ivi contenuto all'articolo 380-bis del codice di procedura civile non è conferente, in quanto si riferisce al procedimento in camera di consiglio ex articolo 375 del codice di procedura civile.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire sospende la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle ore 14.45, riprende alle 16.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) e che sono state presentate proposte alternative di parere dagli onorevoli Ferranti (vedi allegato 3), Vietti (vedi allegato 4) e Di Pietro (vedi allegato 5).

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, illustra la propria proposta di parere, che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la proposta di parere da lei presentata ritenendo che la proposta del parere del relatore, anche nella nuovo formulazione non accolga tutte i rilievi sollevati nel corso dell'esame sia presso le Commissioni di merito che presso la Commissione giustizia. Per tale ragione ritiene che la Commissione giustizia debba esprimere un parere contrario.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione giustizia, qualora si limitasse ad approvare la proposta di parere presentata dal relatore, rinuncerebbe a svolgere il suo ruolo istituzionale, aderendo acriticamente al testo trasmesso dalle Commissioni I e V. Osserva che la parte motiva della proposta di parere del relatore appare contraddittorio rispetto alla parte dispositiva, la quale avrebbe dovuto contenere solo condizioni soppressive degli articoli del testo richiamati criticamente in premessa. Insiste per l'approvazione della sua proposta alternativa di parere.

Antonino LO PRESTI (PdL) osserva che il testo originario del disegno di legge  presentato dal Governo contiene ulteriori disposizioni di competenza della Commissione giustizia rispetto a quelle esaminate, le quali sono state stralciate e assegnate alla Commissione lavoro, avendo ad oggetto il rito del lavoro.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che in caso di sua approvazione saranno considerate precluse le proposte di parere alternative presentate.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vede allegato 2).

 

La seduta termina alle 16.20.


 


 


ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volti a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

tali interventi costituiscono un importante fattore per il rilancio della competitività del sistema economico e per tale motivo sono stati inseriti nell'ambito di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I e V;

la predetta assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite I e V, per quanto ineccepibile sotto il profilo regolamentare, tuttavia comprime le prerogative e le competenza della Commissione giustizia, che rappresenta la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile;

è necessario quindi che in futuro i provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia, in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono, singolarmente e nel loro complesso, apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

appare auspicabile, con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, un'ulteriore riflessione che porti alla precisazione dei limiti della discrezionalità spettante al collegio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché l'esplicito riferimento al rispetto del principio del contraddittorio; 

appare altresì auspicabile, con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, un ulteriore approfondimento in chiave di semplificazione procedurale, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


 

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volti a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite I e V, per quanto ineccepibile sotto il profilo regolamentare, tuttavia comprime le prerogative e le competenza della Commissione giustizia, che rappresenta la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile;

è necessario quindi che in futuro i provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia, in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono nel loro complesso apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, appare opportuna una semplificazione della procedura di assunzione della prova, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio;

l'articolo 53-bis, comma 1, sancisce il principio dell'appellabilità di tutti i provvedimenti di primo grado aventi natura decisoria, che potrebbe suscitare seri dubbi interpretativi in ordine a quei provvedimenti di natura decisoria per i quali la normativa vigente non prevede opportunamente il giudizio d'appello;

con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, appare opportuna una ulteriore riflessione volta a definire i limiti della discrezionalità spettante al collegio,  chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché ad esplicitare il riferimento al rispetto del principio del contraddittorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 53-bis sopprimere il comma 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, come descritto in premessa;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, come descritto in premessa.


ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

 

La II Commissione,

premesso che:

tutti conveniamo che un efficiente sistema di giustizia civile è essenziale ai fini della competitività del Paese e della sua capacità di attrarre investimenti internazionali;

il recupero di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale appare l'ambito prioritario su cui intervenire;

non può condividersi la scelta del Governo di inserire importanti segmenti di riforma del processo civile in un disegno di legge collegato alla Finanziaria recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

è estremamente grave che non sia stato consentito alla Commissione giustizia di discutere e approfondire con i naturali interlocutori, ovvero gli operatori della Giustizia, un provvedimento di propria esclusiva competenza;

non è inoltre condivisibile un impianto normativo come quello della proposta del Governo che agisce costantemente sulla leva delle disposizioni processuali, rischiando di creare uno stress eccessivo da impatto normativo, perdendo così di vista l'effettivo rispetto delle garanzie di difesa e del principio del contraddittorio. Si tratta infatti di un impianto che, oltre la vera e propria forzatura costituzionale relativa al cosiddetto filtro alla Corte suprema, è carente di interventi posti su altri piani (ad esempio quello imprescindibile della corretta ed adeguata allocazione delle risorse economiche ed umane, quello sull'ufficio del processo, quello sulla riqualificazione del personale amministrativo) e non è privo di incoerenze interne e di imperfezioni nella complessiva figura del processo che si delinea,

valutato nel merito che:

1. L'incremento delle competenze del Giudice di pace non è senza risvolti sul complessivo funzionamento della giustizia civile; se è vero, infatti, che l'assorbimento di domanda giudiziale da parte della magistratura onoraria libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, tuttavia l'indiscriminato innalzamento del limite di valore per le controversie destinate al G. di P. rappresenta anche un fattore inflattivo della domanda giudiziale.

In considerazione di quanto precede, è opportuno prevedere un innalzamento minore della competenza per valore ovvero l'individuazione di nuove competenze del G. di P. mediante un criterio non esclusivamente per «valore» ma uno diverso, già in uso per le liti da circolazione stradale, che vede la combinazione del criterio di valore con quello per «materia». In tal modo, l'effetto di accoglimento di domande suscettibili di ripetizione seriale si riduce, e di converso si aumenta la tendenziale specializzazione anche della magistratura onoraria. Anche per questa ragione, l'aumento della competenza del  G. di P. avrebbe dovuto essere collegato alla più generale riforma dell'accesso alla magistratura onoraria.

2. Le modalità di assunzione della prova previste con la testimonianza scritta sono contrastanti con l'accertamento della verità ed il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione. La generalizzazione della possibilità di una raccolta di informazioni utilizzabili in causa senza presidio di quella immediatezza che è oggi di rilevanza costituzionale («il processo si svolge davanti a giudice») è destinata a sfociare in questioni che non involgono soltanto il piano dell'efficienza del servizio giudiziario. Infatti, la capacità del giudice di ordinare davanti a sé la rinnovazione della testimonianza non appare misura sufficiente ad assicurare l'effettività del principio di immediatezza costituzionalmente cogente, essendo lasciata alla sua insindacabile valutazione. Non può non lasciare perplessi come il contesto normativo privilegi valori formali (quali l'autenticità della sottoscrizione del documento contenente a testimonianza) assai più che valori sostanziali (qual è la genuinità dell'informazione somministrata dal terzo).

È facile previsione, allora, quella che si rivolge a ipotizzare abusi difficilmente prevenibili della testimonianza resa senza la comparizione del soggetto informato davanti all'A.G., e ciò senza dire che il «prudente apprezzamento» del giudice viene a esercitarsi sopra un materiale di incerta formazione, e non solo perché avulso dalla presenza del giudice ma anche perché sottratto alla vigilanza del contraddittorio tipico dell'udienza in cui la testimonianza propriamente detta viene normalmente raccolta.

Date queste oggettive premesse, alcuni temperamenti sembrano ineludibili come una maggiore selettività nelle ipotesi di applicazione della testimonianza scritta, applicandola alle ipotesi di prova delegata ex articolo 203 del codice di procedura penale, ed a una maggiore garanzia inerente il momento della formazione e della raccolta dell'informazione; prevedendo ad esempio un livello di coinvolgimento del pubblico ufficiale anche nel processo formativo del documento e non solo nell'autenticazione della sottoscrizione. L'incertezza sulla formazione della prova che ne consegue renderebbe auspicabile la utilizzazione della testimonianza scritta come risorsa ulteriore e non come risorsa sostitutiva della prova orale.

3. Nella serie degli interventi settoriali il progetto di legge contiene anche un novità in tema di accesso alla Corte suprema.

L'introduzione di un filtro di ammissibilità al giudizio di Cassazione se, da una parte, appare opportuno per consentire l'effettivo dispiegarsi della funzione nomofilattica della Suprema Corte, di contro, nella formulazione della norma nega alla giurisprudenza la sua funzione essenziale di innovazione e di adattare la norma alla trasformazione della realtà sociale.

Inoltre appare eccessivo l'ambito di discezionalità lasciato al collegio preposto al vaglio dell'ammissibilità, prevedendo che possano ammettere il ricorso sia nel caso che vogliano modificare sia in quello che vogliano confermare il proprio precedente indirizzo.

Va segnalato tra l'altro che la decisione alla forma dell'ordinanza non può essere impugnata. La norma della proposta di Governo non definisce i rapporti tra il filtro e il procedimento camerale di cui all'articolo 375 del codice di procedura civile modificato di recente, non chiarendo il rapporto tra nuova «inammissibilità» e già prevista manifesta infondatezza.

Dalla formulazione della disposizione sembrerebbe peraltro essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Corte di Cassazione rimesso alla valutazione della stessa, con possibili riflessi sul principio di cui al VII comma dell'articolo 111 della Costituzione che prevede il diritto al ricorso contro ogni sentenza in caso di violazione di legge.

4. Indubbiamente un'altra delle più significative novità, il procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702-bis del codice di procedura penale, sconta un'incertezza concettuale grave (con sequela di criticità anche costituzionali): se l'istruzione  in primo grado è sommaria, l'appello non può essere «limitato», come non è (cfr. Cass. 11 luglio 2008, n. 19238), altrimenti almeno una parte non avrebbe mai la possibilità di un grado di merito a cognizione esauriente (in altre parole, la sola scelta dell'attore non può togliere poteri che, se l'attore non avesse optato per l'alternativa del procedimento sommario, il legislatore avrebbe precostituito in ogni caso a beneficio del convenuto).

Dunque, il giudicato che si vuole segua in ogni caso al provvedimento sommario di cognizione non può non essere preceduto da almeno una possibilità di processo regolato nelle forme del libro II del codice di procedura civile, in queste riassumendosi allo stato un paradigma di predeterminazione di poteri delle parti la cui deroga, se ammessa, deve essere comunque presidiata da scelte autoresponsabili (cioè, scelte alle quali concorra la parte alla quale è tolta la serie dei poteri della cognizione ordinaria), che qui vengono a mancare. Né, del resto, appare ragionevole che un medesimo rimedio - l'appello - segue a forme del procedimento tanto diverse, l'una regolata sostanzialmente dal giudice l'altra interamente dalla legge.

In conseguenza la previsione del rito sommario di cognizione rischia di spostare nel grado di appello la fase probatoria e, quindi, costituisce di per sé un aggravamento dei tempi del processo.

Non viene inoltre indicato il rapporto tra questo rito sommario e le altre procedure sommarie presenti nell'ordinamento.

Non viene inoltre indicato alcun criterio oggettivo in virtù del quale il Giudice possa procedere alla trasformazione del rito, ma la scelta è rimessa interamente alla sua discrezionalità. Peraltro il Giudice non ha obbligo di motivazione nel caso non intenda procedere con rito sommario potendo limitarsi a rimettere le parti all'udienza di trattazione perché si proceda con rito ordinario.

Inoltre il processo sommario finisce così per aggiungersi agli ulteriori riti esistenti sia in sede ordinaria che sommaria (e che ad oggi sono oltre venti) senza procedere ad alcuna razionalizzazione del sistema ed anzi producendo incertezze interpretative che potranno di per sé provocare un allungamento dei tempi del processo.

5. Sulla conciliazione, infine, osserviamo che un organo di tutela generalista, che potrebbe anche diventare snodo strategico per la Class Action, non può che essere collocato all'interno del tribunale; un luogo riconoscibile dal cittadino come deputato alla Giustizia. Non è sufficiente riformare l'istituto se contemporaneamente non si diffonde la cultura della conciliazione, se il servizio non si fa carico anche di orientare le diverse domande di giustizia se non rende la conciliazione più visibile e accessibile.

È necessario inoltre prevedere che ci si avvalga del personale appartenente al Consiglio dell'Ordine, perché solo con un attivo coinvolgimento dell'avvocatura che operi in stretta collaborazione con la magistratura, l'organismo della conciliazione, oltre ad operare come filtro delle domande di giustizia, potrebbe elevare nel suo complesso la qualità della giustizia stessa,

esprime

PARERE CONTRARIO

Melis, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Bernardini.


ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

 

La II Commissione,

premesso che:

le modalità con cui si è fin qui svolta la discussione sulle modifiche al codice di procedura civile non possono essere ininfluenti sul giudizio complessivo che occorre formulare in questa sede. L'assegnazione del parere in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio, con totale espropriazione della Commissione giustizia della sua naturale competenza (peraltro rilevata dagli stessi Presidenti delle tre Commissioni citate) non può che rispondere ad una volontà di impedire un confronto di merito serio e approfondito su una riforma di portata assai rilevante, privilegiando una celerità più funzionale all'effetto annuncio che al reale approfondimento dei problemi. Si aggiunga che il Governo, nel corso dell'esame da parte delle Commissioni congiunte, è continuamente intervenuto con emendamenti modificativi o sostitutivi di interi articoli, costringendo l'opposizione non solo ad una continua funzione di supplenza dei propri componenti di Affari costituzionali e Bilancio, ma ad un defatigante inseguimento di un testo in permanente mutazione. Questo iter non può essere frutto del caso, ma rientra nella logica sin qui seguita dalla maggioranza e dal Governo di proclamare a parole un dialogo continuamente disatteso nei fatti. Ciò induce inevitabilmente l'opposizione a far prevalere una questione pregiudiziale di metodo rispetto alle proposte modificative, pur in parte condivise. Evidentemente alla maggioranza e al Governo, non solo non interessa il parere dell'opposizione che, attraverso il confronto parlamentare, può migliorare il provvedimento, ma non interessa neppure ottenere un voto favorevole che rappresenti un più ampio consenso. Peraltro, il processo civile è il tipico argomento su cui potrebbero prevalere convergenze programmatiche in nome dell'interesse generale, evitando contrapposizioni ideologiche. Era stato proprio il Ministro della giustizia in diverse circostanze ad auspicarlo, raccogliendo anche la nostra disponibilità di principio, salvo poi praticare tutt'altra strada;

gli articoli 52-62-bis A.C. 1441-bis contengono misure intese a promuovere efficienza ed effettività maggiori nella tutela giurisdizionale. Se ne riconosce l'intendimento prevalente di evitare forti innovazioni sistematiche (fatta eccezione per l'eccentrica soluzione relativa al giudizio di Cassazione) nel tentativo, piuttosto, di ottimizzare la resa dell'orditura legislativa esistente, agendo costantemente sulla leva delle disposizioni processuali senza rischiare uno stress eccessivo da impatto normativo. Si tratta di un impianto che, tolta la vera e propria forzatura costituzionale relativa alla Corte suprema, appare complessivamente ispirato da razionalità e realismo; un impianto che, tuttavia, se deliberatamente viene a mancare di interventi posti su altri piani (seppur non indipendenti da quello processuale), non è privo di incoerenze già interne al pur ridotto orizzonte di misure intraprese (di cui esemplare è il rimeditato mantenimento dell'abnorme sospensione dei termini  nel periodo feriale a fronte del dimezzamento degli altri termini processuali) e di imperfezioni nella complessiva figura del processo che si delinea (imperfezioni presenti anche là dove l'intervento si conviene essere urgente, come in tema di transalatio judicii);

pur accedendo a un tendenziale favore per la serie delle disposizioni proposte, se ne evidenziano qui di seguito i principali limiti (anche di levatura costituzionale) il cui solo superamento può condizionare un parere positivo, dovendosi in difetto esprimere un parere negativo.

1. L'incremento delle competenze del Giudice di pace non è senza risvolti sul complessivo funzionamento della giustizia civile; se è vero, infatti, che l'assorbimento di domanda giudiziale da parte della magistratura onoraria libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, tuttavia l'indiscriminato innalzamento del limite di valore per le controversie destinate al G. di P. rappresenta anche un fattore inflattivo della domanda giudiziale. E ciò in considerazione di dati strutturali inerenti alla giustizia di pace: maggiore prossimità territoriale e statuto personale del giudice, ivi incluso il permanente criterio del cottimo per la retribuzione, inducono un aumento del ricorso al Giudice in quanto tale, tanto più quando all'innalzamento del numero di affari trattati corrisponde un incentivo economico per il magistrato incaricato della relativa trattazione. In considerazione di quanto precede, sembra prudente introdurre le nuove competenze del G. di P. mediante un criterio non esclusivamente per «valore» ma uno diverso, già in uso per le liti da circolazione stradale, che vede la combinazione del criterio di valore con quello per «materia». In tal modo, l'effetto di accoglimento di domande suscettibili di ripetizione seriale si riduce, e di converso si aumenta la tendenziale specializzazione anche della magistratura onoraria, con un duplice effetto positivo, sia in primo grado (per numero di accessi) che in sede di impugnazione (per l'indotto miglioramento qualitativo del prodotto giudiziale), specie dopo la sopravvenuta appellabilità di tutte le sentenze del G. di P.

2. La pluriforme manovra normativa che investe la questione di competenza e la disciplina della relativa decisione incontra sicuro favore in un contesto che intenda depotenziare l'intensità e la frequenza di questioni non di merito e tuttavia capaci di (almeno) ritardare la sentenza effettivamente definitiva. Perciò, è sicuramente accettabile che si sopprima il rimedio a sé stante del regolamento di competenza, previa stabile riduzione da «sentenza» a «ordinanza» dell'atto che decide sull'eccezione di incompetenza del giudice adito (operazione che, in difetto di combinazione con quella senz'altro soppressiva del regolamento a istanza di parte, sarebbe destinata, come accaduto per il rito del lavoro, all'insuccesso). Tuttavia, collocandosi la scelta di abrogare il regolamento entro una opzione più ampia - in cui, pur prescindendo dalla proposta ultima in tema di condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione -, il rilievo officioso della questione di competenza, anche per «materia», viene soppresso e comunque il controllo della Corte suprema viene tolto anche se la questione giunga al suo esame (in sede di ricorso ordinario) attraverso l'impugnazione della sentenza che abbia deciso la controversia (e non la sola questione di competenza), il complessivo trattamento che la legge ordinaria viene così facendo della garanzia costituzionale dell'articolo 25, primo comma, appare inadeguato prima che inopportuno. Non appare eludibile, invero, che il controllo sulla «violazione di legge», legge «in base» alla quale sia stato «precostituito» il giudice, riguardi altresì la competenza dell'A.G.: un diritto, sia pure a contenuto processuale e tuttavia riconosciuto dalla Parte prima della Costituzione, non può essere interamente disponibile (ciò che deriva dalla soggezione anche del criterio per «materia» alla tempestiva eccezione di parte) né assolutamente incontrollabile dalla Corte suprema (quali che siano le condizioni di accessibilità). Pertanto, mentre rimane incerto  che la abrogazione dell'apposito motivo di ricorso per cassazione (articolo 360, n. 2, codice di procedura civile) possa implicare la soppressione tout court del ricorso per «violazione delle norme sulla competenza» (del quale si può finanche ipotizzare, in una interpretazione costituzionalmente orientata, il recupero sotto altri motivi di ricorso per cassazione), è consigliabile mantenere il controllo di legittimità sia pure non disgiunto dalla sentenza definitiva del processo anche per la questione di competenza, con la sequela di peculiarità della pronuncia regolatrice della Cassazione rispetto a qualunque decisione sulla competenza presa da altro organo giurisdizionale. A parte la segnalata inadeguatezza costituzionale della soluzione, non meno preoccupa la cancellazione di criteri di competenza rilevabili d'ufficio, specie in considerazione del fatto che la preclusione in cui può incorrere il convenuto interessato a far valere l'eccezione matura talvolta inconsapevolmente data l'organizzazione, non infrequentemente inadatta, di molti soggetti (specie di estrazione pubblica) siccome incapaci di fronteggiare l'onere difensivo nei tempi dati (e senza qui dire di altri abusi pure indotti dalla assoluta derogabilità).

3. Il profilo riformatore delle disposizioni in punto di c.t.u. è sostanzialmente conservativo dello status quo, e in quanto tale non soddisfacente. Appare non ulteriormente differibile, viceversa, il superamento del criterio degli albi presso il tribunale, il quale - da una parte - toglie al giudice il potere di liberamente scegliere una persona di sua fiducia (come nell'ordinamento francese), ma - dall'altra - toglie pure alle parti il potere di convenire sulla scelta di un unico soggetto di fiducia di entrambe (come nell'ordinamento spagnolo e tedesco). Insomma, l'ordinamento interno limita l'esplicazione di poteri altrimenti riferibili per intero al giudice e alle parti, cui andrebbe pertanto restituito il primato nella scelta personale ai fini dell'affidamento dell'indagine peritale (in ipotesi, anche distinguendo, come altrove è dato riscontrare, tra materie disponibili e indisponibili). Peraltro, il ricorso a soggetti non veramente depositari della fiducia delle parti costituisce fattore di incremento dei costi del processo poiché le parti, in nessuna misura coinvolte nel procedimento di scelta (e del quale neppure il giudice appare interamente dominus), indulgono nell'assistenza di esperti di parte che moltiplicano le spese processuali, infine assolutamente imprevedibili ex ante (con ulteriore mortificazione della complessiva resa di certezza del sistema di giustizia).

4. Uno dei luoghi del processo sopra i quali nel recente passato si è tentata una diversificazione in funzione semplificante è stato quello della mancata costituzione di una delle parti («contumacia», volendo usare una espressione di sintesi): diversificazione semplificante auspicata in dottrina e non prodotta fino alle conseguenze ultime soltanto per vizi formali della fonte di disciplina (Corte costituzionale n. 340/2007 ha, peraltro non senza critiche, dichiarato illegittima la norma sulla cosiddetta ficta confessio del contumace volontario introdotta per decreto legislativo n. 5/2003 soltanto per eccesso di delega). Ora, se la contumacia è una delle situazioni che possono giustificare un'accelerazione processuale mossa (almeno) dall'esonero della prova dei fatti allegati dall'altra parte (con risparmio, dunque, di tempi altrimenti destinati alla istruzione probatoria), non è ragionevole fissare nel Libro 1 del codice di procedura penale (articolo 115) regole che, sia pure implicitamente, possano far presupporre, ai fini dell'utilizzazione di un fatto, la avvenuta costituzione della parte contro cui è allegato (come quando il potere giudiziale di fondarvi la decisione viene esteso soltanto a quelli «ammessi» o «non contestati»). Una scelta siffatta potrebbe, difatti, confermare a contrario che il principio rimane quello della cosiddetta neutralità della contumacia, secondo una tradizione di alterità tra contumacia e non contestazione in realtà oscura ma assai pervasiva della realtà giurisprudenziale (tanto da aver influenzato la stessa Corte costituzionale). La contumacia è stata intesa finora in senso di iper-garanzia verso coloro che  manifestano disinteresse per il processo; invece, adesso, in nome di un'interpretazione costituzionalmente orientata ai valori della ragionevole durata ed efficienza del servizio, la contumacia potrebbe trovare una naturale allocazione entro le ipotesi di non-contestazione. Viceversa, una volta fatta l'opzione inclusa nell'articolo 115 del codice di procedura civile, la deroga al principio di neutralità della contumacia postulerebbe espresse previsioni, ma di deroghe del genere, intanto, non c'è traccia alcuna. Insomma, la libertà di disciplina o di trattamento (anche soltanto interpretativo) della contumacia (che è pur sempre un «contegno» valutabile in quanto tenuto «nel processo»: articolo 116, secondo comma, codice di procedura civile) non può correre il rischio di rimanere condizionata dalla fissazione, sia pure per implicito, del principio di neutralità della contumacia, mutuabile dalla collocazione (e dalla formula) della norma sulla non-contestazione siccome ipotesi fin qui ritenuta bisognosa della previa costituzione della parte ai fini dell'utilizzabilità del fatto che ne costituisce oggetto.

5. Secondo la tendenza di molti ordinamenti il potere di direzione del procedimento deve cedere al giudice anche in funzione di assicurare la ragionevole durata del processo, naturalmente senza divellere il principio dispositivo pur sempre dominante in materia civile. È così utile esplicitare, anche quanto al nostro ordinamento, che il generale potere di promuovere «il più sollecito e leale svolgimento del procedimento» (da sempre conferito all'istruttore dall'articolo 175, primo comma, codice di procedura civile) principia in realtà dal potere di programmare la durata stessa del giudizio, d'intesa con le parti, implicando ovviamente l'attribuzione specifica del potere quella di una inscindibile e speculare responsabilità. In altre parole, evitato - per quanto possibile - che l'articolo 111, secondo comma, Cost. sia utilizzato soltanto come nuova chiave interpretativa della normativa esistente, talvolta generando imprevedibili mutamenti dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, è bene favorire, piuttosto, generazione di disposizioni nuove che trovino, in punto di technicality, una precisa origine proprio in quel valore economico (il tempo) che la Costituzione, adesso, assegna come costante alla legge processuale. In questa prospettiva, appare fondamentale intestare il potere (e la responsabilità) della ragionevole durata del processo al giudice, in modo univoco, conferendogli espressamente una speciale capacità direttiva. Tuttavia, ciò non toglie la necessità dell'interlocuzione con le parti, delle quali, specie in momenti nodali come quello dell'udienza di trattazione, non può essere pretermessa un'indicazione eventualmente unanime verso un determinato programma di svolgimento del processo, tanto più quando sia la legge a predeterminarne la eventuale durata (è il caso esemplare in cui, nonostante la natura di potere della situazione del giudice che disciplina il processo mediante assegnazione di termini successivi per lo svolgimento diacronico della trattazione, nel senso di disporre di appositi termini dispensati dal giudice convergano le indicazioni di tutte le parti presenti, che dunque possono divenire eccezionalmente vincolanti, tanto più in quanto trattasi di termini perentoriamente fissati in sede legislativa).

6. Benché una certa parte della dottrina promuova da gran tempo l'introduzione di un generale potere di rimessione in termini in capo al giudice in modo da consentire il superamento di impedimenti all'esercizio dei diritti che siano sorti indipendentemente dalla volontà o responsabilità della parte che ne è colpita, tuttavia non convince la scelta di consentire, in maniera assolutamente non selettiva, che il giudice ritenga di volta in volta superata la preclusione da decadenza o, addirittura, da regiudicata per fatto ritenuto inimputabile, così incidendo in maniera singolare sul diritto sostanziale. Appare evidente il rischio di arbitri giudiziari e di involontarie diversità di trattamento che sono fattori generatori di sfiducia nell'amministrazione della giustizia (oltre che di indebite responsabilità magistratuali in un sistema in cui la legge rimane la fonte sovraordinata alla attività giudiziaria).

Più prudente, allora, può essere la sperimentazione di istituti che, ferma la piena ricuperabilità di situazioni che implicano altrimenti la perdita di soli poteri processuali (articolo 184-bis, codice di procedura civile), elettivamente consentano di rimuovere anche preclusioni con effetti sostanziali: è il caso, per esempio, della rimessione in termini per «errore scusabile» che, oltre l'esperienza confortante della giustizia amministrativa, lascia comprendere come un tollerabile tasso di discrezionalità giudiziale non possa andare disgiunto da un minimo livello di oggettività della situazione pregiudicante, prime tra queste quelle indotte dal caos normativo ormai assai frequente. Ma, come ben si intende, stabilire che per errore scusabile la parte ha svolto malamente un potere di impugnazione sicché il vizio non determina la irreversibile consumazione di un dato potere, perciò eccezionalmente riconosciuto come rinnovabile (per errore scusabile), è ben altro dal conferire un potere generale di restituzione nel termine indotto da un atipica causa non imputabile alla parte che intende giovarsene.

7. Nella prospettiva appena accennata di una piena ricuperabilità di situazioni che implicano altrimenti la perdita di soli poteri processuali dev'essere collocata la pur diversa (e non veramente omologabile) situazione della sanabilità dei difetti dello jus postulandi, la quale sia intesa a evitare che colpe eventualmente ascrivibili al difensore si traducano in detrimento di chances per la parte rappresentata. Tuttavia, almeno sotto il profilo tecnico, la peculiarità del tema del vizio di procura alle liti rimane da salvaguardare anche dal punto di vista normativo senza che l'equiparazione del relativo trattamento a quello dei difetti di legittimazione processuale possa produrre confusioni e improprietà ulteriori.

8. Non è recente né ignota nell'esperienza legislativa, interna e internazionale, la previsione della testimonianza del terzo per iscritto. Dunque, non può, nemmeno a questo proposito, discorrersi rigorosamente come di una innovazione di sistema. Non v'è dubbio, però, che la generalizzazione della possibilità di una raccolta di informazioni utilizzabili in causa senza presidio di quella immediatezza che è oggi di rilevanza costituzionale («il processo si svolge davanti a giudice») è destinata a sfociare in questioni che non involgono soltanto il piano dell'efficienza del servizio giudiziario. Infatti, se la permanente capacità del giudice di ordinare davanti a sé la rinnovazione della testimonianza appare misura sufficiente ad assicurare l'effettività del principio di immediatezza costituzionalmente cogente, tuttavia non può non lasciare perplessi come il contesto normativo privilegi valori formali (quali l'autenticità della sottoscrizione del documento contenente la testimonianza) assai più che valori sostanziali (qual è la genuinità dell'informazione somministrata dal terzo). È facile previsione, allora, quella che si rivolge a ipotizzare abusi difficilmente prevenibili della testimonianza resa senza la comparizione del soggetto informato davanti all'A.G. (sebbene la risalente comminazione penale appaia adeguata anche alla previsione di nuovo conio); e ciò senza dire che il «prudente apprezzamento» del giudice viene a esercitarsi sopra un materiale di incerta formazione, e non solo perché avulso dalla presenza del giudice ma anche perché sottratto alla vigilanza del contraddittorio tipico dell'udienza in cui la testimonianza propriamente detta viene normalmente raccolta. Date queste oggettive premesse, alcuni temperamenti sembrano ineludibili: da una maggiore selettività nelle ipotesi di applicazione della testimonianza scritta, a una maggiore garanzia inerente il momento della formazione e della raccolta dell'informazione, sul punto specifico apparendo possibile aumentare il livello di coinvolgimento del pubblico ufficiale nel processo formativo del documento senza che questi sia relegato ex post nel limitato ruolo di autenticazione della sottoscrizione, che appare un posterius rispetto al prius (da privilegiare) della genuina formazione della dichiarazione da sottoscrivere.

9. Nella serie degli interventi settoriali il progetto di legge in esame viene da  ultimo a contenere una copernicana rivoluzione in tema di accesso alla Corte suprema. Trattasi di soluzione che indebitamente crea poteri duali tra organi distinti della costituzionalmente unica Corte suprema e che altera le condizioni di ammissibilità costituzionalmente stabilite per il sindacato contro le «sentenze». In sintesi, la disciplina in parte qua è vietata dalla Costituzione vigente, e non conviene indugiarvi ulteriormente. Invece, volendo includere misure di prevenzione dell'accesso indiscriminato al sindacato di Cassazione - a Costituzione invariata - appare possibile riferirsi soltanto alle ipotesi di ricorso cosiddetto straordinario, il cui trattamento è certamente suscettibile di una diversificazione legislativa rispetto al ricorso avverso le «sentenze» esplicitamente impugnabili per cassazione. Il separato trattamento in questione, allora, potrebbe concretizzarsi sulle caratteristiche di decisorietà e inoppugnabilità del provvedimento di cui si domanda la Cassazione extra ordinem, non trattandosi di sentenze: caratteristiche di cui appare esigibile una sorta di anticipata attestazione prima che la Corte suprema sia chiamata direttamente e per prima a dire quale sia la natura del provvedimento impugnato.

10. È certo condivisibile che per l'attuazione degli obblighi di fare infungibili «il giudice, su richiesta di parte, fissi la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva», tuttavia - trattandosi di proposta stabilmente inclusa in tutti i lavori delle Commissioni insediatesi presso il Ministero della giustizia allo scopo di riformare il codice di rito - il Governo non può prescindere dalle plurime e meditate indicazioni lì raccolte, anche mutuando esperienze straniere consolidate. In questa prospettiva, appare assolutamente prioritaria almeno la scelta di una predeterminazione delle modalità (ammontare invariabile, ammontare variabile) e dei criteri di liquidazione delle somme massime esigibili a titolo di astreintes (ma anche degli altri indici utilizzabili, quali la qualità dell'esecutato, la complessità dell'esecuzione, il valore della prestazione dovuta), nonché di esclusione di alcune ipotesi dal regime di indiretta coercibilità del facere (diritti della persona costituzionalmente rilevanti, per esempio).

11. L'occasione dell'intervento normativo non può essere ulteriormente perduta per chiarire il regime delle spese del provvedimento cautelare ante causam col quale venga negata la protezione richiesta. Benché desueto in parte qua, il codice evoca ancora attualmente un rimedio - qual'è quello dell'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile - che si aggiunge al reclamo per il resto applicabile alla statuizione (e, oggi, estendibile al capo relativo alle spese). Occorre perciò ripristinare l'unicità del rimedio, identificandolo nel reclamo, donde non rimane pregiudizialmente impedito che il capo sulle spese sia singolarmente suscettibile di sindacato di legittimità per la via straordinaria dell'articolo 111, settimo comma, Cost. (era l'indeludibilità del controllo della Corte in parte qua ad aver suggerito, infatti, l'opposizione avverso la liquidazione giudiziale delle spese fatte col provvedimento negativo ante causam, opposizione destinata a concludersi invero con sentenza naturalmente impugnabile anche in sede di legittimità).

12. Indubbiamente un'altra delle più significative novità, il procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702-bis del codice di procedura civile., sconta un'incertezza concettuale grave (con sequela di criticità anche costituzionali): se l'istruzione in primo grado è sommaria, l'appello non può essere «limitato», come assai di recente confermato da Cass. 11 luglio 2008, n. 19238, altrimenti almeno una parte non avrebbe mai la possibilità di un grado di merito a cognizione esauriente (in altre parole, la sola scelta dell'attore non può togliere poteri che, se l'attore non avesse optato per l'alternativa del procedimento sommario, il legislatore avrebbe precostituito in ogni caso a beneficio del convenuto). Dunque, il giudicato che si vuole segua in ogni caso al provvedimento sommario di cognizione non può non essere preceduto da almeno una possibilità di processo regolato nelle forme del libro II del codice di procedura civile, in queste  riassumendosi allo stato un paradigma di predeterminazione di poteri delle parti la cui deroga, se ammessa, dev'essere comunque presidiata da scelte autoresponsabili (cioè, scelte alle quali concorra la parte alla quale è tolta la serie dei poteri della cognizione ordinaria), che qui vengono a mancare. Né, del resto, appare ragionevole che un medesimo rimedio - l'appello - segua a forme del procedimento tanto diverse, l'una regolata sostanzialmente dal giudice l'altra interamente dalla legge,

esprime

PARERE CONTRARIO

Vietti, Rao.


ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

 

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volti a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono, nel loro complesso ad eccezione di quanto di seguito precisato, apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

appare auspicabile, con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, un'ulteriore riflessione che porti alla precisazione dei limiti della discrezionalità spettante al collegio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché l'esplicito riferimento al rispetto del principio del contraddittorio;

appare altresì auspicabile, con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, un ulteriore approfondimento in chiave di semplificazione procedurale, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso il comma 2 dell'articolo 53-bis;

sia soppresso il comma 7 dell'articolo 53.

Di Pietro.


 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI, indi del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta termina alle 14.05.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pererquazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che le Commissioni I e V non hanno ancora trasmesso il nuovo testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Di conseguenza, sospende la seduta che sarà ripresa al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, non appena sarà pervenuto il nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 17.50.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito un nuovo articolo 25-bis, recante misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e sono state inoltre state introdotte nuove disposizioni all'articolo 33, relativo in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale.

Segnala che, per quanto concerne l'articolo 25-bis, la norma prevede, al comma 1, che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri: semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimento finanziari all'estero e alla loro gestione; semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 25-bis provvede quindi ad abrogare espressamente talune norme vigenti, vale a dire: l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali; gli articoli 1 (Finalità e ambito di applicazione), 2 (Funzioni amministrative e contabili preso gli uffici all'estero), 3 (Spese degli uffici all'estero), 4 (Fluidità del flussi finanziari), 8 (Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero), 9 (Attuazione per via regolamentare) e 10 (Abrogazioni), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307, recante Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246; l'articolo 1, commi 1318 (Istituzione di un fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari), 1320 (Finanziamento del Fondo speciale) e 1321 (Finanziamento e rendicontazione del Fondo) della legge dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero a norma dell'articolo 20, coma 8, della legge n. 59 del 1997.

Sottolinea che, come si legge in una nota di accompagnamento predisposta dal Ministero degli affari esteri, l'articolo in questione rappresenta un intervento di delegificazione per consentire allo strumento regolamentare di intervenire sulle norme vigenti al fine di semplificare la gestione del bilancio delle sedi all'estero, anche rideterminandone la struttura, e al fine di semplificare i procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione. In generale la norma si inserisce nel quadro della prima fase del processo di revisione degli assetti organizzativi, avviata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per il contenimento e la razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 33, in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, sottolinea che esso reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di semplificare le modalità di svolgimento di tali procedure amministrative e contrattuali, il Ministro degli affari esteri emani un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli  interventi di cooperazione interessati dalla norma sono innanzitutto gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. Al riguardo osserva che dal contenuto della disposizione, di cui alla lettera a) in esame, sembra possibile evincere che i Paesi a cui la disposizione stessa si riferisce siano quelli indicati al solo articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008, che, infatti, disciplina gli «Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione». Poiché, tuttavia, il rinvio testuale non è sufficientemente specifico, può sussistere un dubbio interpretativo circa la applicabilità della portata della nuova disposizione anche a tutti i paesi ai quali fa riferimento l'intero decreto-legge n. 8 (o per lo meno a quelli di cui al Capo I dello stesso decreto, dedicato a tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo). Segnala, inoltre, che ove il rinvio si intendesse riferito al solo articolo 2 del decreto legge n. 8, sembrerebbe corretto ritenere che i Paesi interessati siano solo quelli citati nei commi 1 e 3, ovvero Somalia, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Afghanistan. Ritiene quindi opportuno che nella lettera a) dell'articolo 33, comma 1, in esame sia inserita l'indicazione degli articoli del decreto-legge n. 8 del 2008 cui si intende fare riferimento.

Segnala quindi che gli ulteriori interventi sono quelli volti a fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico in aree che saranno di volta in volta individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Il comma 2 specifica i contenuti del decreto del Ministro degli esteri, che, ai sensi del successivo comma 2-quater, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro il termine di 30 giugno. Tale previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente appare assai opportuna considerato che il decreto ministeriale in questione può apportare delle deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato.

Segnala quindi che l'articolo 33 reca un nuovo comma 2-bis che dispone che, oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Sottolinea che si tratta di una norma di rilevo cruciale che è volta a consentire al nostro Paese di assumere un ruolo leader nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo in determinate aree di crisi. I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. Al riguardo è opportuno segnalare che, dal punto di vista della normativa europea, l'articolo 163 del Regolamento CE n. 1650 del 2002 prevede le azioni esterne possono essere eseguite anche in maniera concorrente o decentrata ed eventualmente con il concorso di organizzazioni internazionale. Gli stanziamenti «possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto». Per l'esecuzione delle azioni estere, soggette al controllo preventivo e successivo da parte della Commissione, si richiede tra l'altro la stipula di un contratto, ovvero di una convenzione di sovvenzione, tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale (articoli 165-166), tra i quali potrebbero rientrare le nostre sedi all'estero. Ai sensi poi dell'articolo 168, «la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati».

Infine sottolinea che l'articolo 33 reca un nuovo comma 2-ter che prevede che, nella definizione delle aree di intervento, di cui al comma 1, lettera b), è data  priorità a quei Paesi che abbiano sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione sul provvedimento in esame e preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole riservandosi di accogliere contributi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Paolo CORSINI (PD) esprime la piena condivisone da parte del suo gruppo sugli obiettivi, perseguiti con il provvedimento in titolo, sul piano della semplificazione delle procedure, trattandosi di un'esigenza largamente condivisa. Tuttavia, rileva che sarebbe stato preferibile procedere in tale direzione seguendo un metodo lineare facendo tesoro del lavoro già svolto, e in buona parte condiviso dall'allora maggioranza e opposizione, sul tema della cooperazione allo sviluppo nel corso della XV legislatura. Nel sottolineare le posizioni dei gruppi di opposizione favorevoli ad una «deburocratizzazione» della materia, fa presente talune perplessità, innanzitutto in merito allo strumento del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 33, commi 1 e 2, per la definizione delle modalità semplificate di svolgimento delle procedure. In proposito osserva che sarebbe stato preferibile optare per lo strumento della delega legislativa al fine di non compromettere la funzione di controllo esercitata dal Parlamento. Condividendo i rilievi del relatore sulla necessità di esplicitare il riferimento normativo ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, sottolinea la necessità di riformulare le criticità, cui fa riferimento il comma 2, lettera b), dell'articolo 33, al fine di scongiurare il rischio della genericità e di prevedere il riferimento preciso a criteri emergenziali o di natura umanitaria.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che le nuove disposizioni si inscrivono nel contesto dell'azione di razionalizzazione, semplificazione e di innovazione delle strutture, degli assetti organizzativi e delle procedure che il Ministero degli affari esteri, già da tempo avviato, in coerenza con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 e dal «Piano industriale per la Pubblica Amministrazione», con l'obiettivo di approntare strumenti e meccanismi per utilizzare al meglio la rete delle sedi all'estero al servizio del Paese. Si intende in tal modo dare un contributo concreto al secondo ed al terzo degli obiettivi enunciati dal DPEF, ovvero l'efficienza e la semplificazione. Le nuove disposizioni si rendono necessare per non far venire meno i presupposti, in termini di flessibilità, efficienza, trasparenza della spesa, del cammino di rinnovamento che è stato intrapreso.

Sottolinea altresì che in tema di riassetto normativo della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, si è posta altresì l'esigenza di introdurre una norma di delegificazione che consenta la piena ed effettiva attuazione della disposizione che statuisce il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale delle sedi all'estero. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati con la legge finanziaria 2007 e in particolare per dare attuazione alle disposizioni relative al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, il Ministero degli affari esteri ha avviato e compiuto nel 2007 la prima fase del processo di revisione dei propri assetti organizzativi. La medesima legge n. 296 del 2006 ha previsto l'istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di un fondo destinato al finanziamento delle attività di istituto, dei contratti di servizio e alla manutenzione degli immobili nel quale confluiscono anche le somme provenienti da atti di liberalità e donazioni, nonché quelle derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Si tratta di una prima importante apertura verso un modello nuovo di gestione, che schiude nuove opportunità di finanziamento e di azione alle sedi all'estero, in un contesto di risorse  pubbliche decrescenti. Proprio al fine dare completezza al nuovo assetto finanziario e gestionale della rete all'estero sono intervenute le disposizioni previste all'articolo 18, comma 2-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, che hanno attribuito alle rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria autonomia gestionale e finanziaria. La definizione delle modalità attuative di tale importante principio di autonomia è demandato ad un regolamento. Tuttavia, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in termini di effettiva razionalizzazione della spesa, per semplificare la gestione del bilancio delle sedi all'estero, anche rideterminandone la struttura, per semplificare i procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione, si è manifestata l'esigenza di poter intervenire in senso modificativo anche su norme di legge. Si è pertanto ravvisata la necessità di disporre di una norma di delegificazione che, sulla base del rigoroso rispetto dei criteri e dei principi in essa indicati, possa consentire una effettiva e compiuta innovazione della disciplina. Più in particolare, per tradurre in modalità operative il principio della autonomia gestionale e finanziaria, si rende necessario costruire un nuovo modello di gestione che richiede una modifica ed un riordino dell'attuale assetto organizzativo delle strutture e delle funzioni attribuite alle figure professionali operanti negli uffici all'estero (definite con norme di rango primario), con particolare riferimento alla definizione ed alla attribuzione della responsabilità della individuazione degli obiettivi, alla conseguente programmazione, alla gestione delle procedure amministrative e contabili relative alla acquisizione delle risorse ed alla erogazione delle spese degli Uffici all'estero. Ciò comporta la necessità di intervenire principalmente sui tre provvedimenti di rango primario che attualmente disciplinano la materia, prevedendone altresì l'abrogazione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per quanto concerne il nuovo comma 2-bis dell'articolo 33, sottolinea che tale norma trova fondamento nella recente adozione, nel maggio del 2007, da parte dell'Unione europea, del «Codice di condotta sulla divisione del lavoro», vale a dire un meccanismo che, in attuazione dei principi sanciti in occasione della Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia dell'aiuto, è volto ad armonizzare e razionalizzare l'aiuto allo sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea. Il Codice prevede, tra l'altro, la necessità di ridurre il numero dei donatori presenti nei Paesi beneficiari e la contestuale identificazione di Paesi leader che dovranno gestire per conto degli altri donatori e della stessa Unione europea, gli interventi di cooperazione allo sviluppo nel Paese beneficiario. Tale nuovo meccanismo - già in vigore nei Paesi membri - implica la necessità di delegare l'utilizzo di fondi di cooperazione ad altri Paesi nonché quella di gestire fondi provenienti da deleghe di Paesi membri o della stessa Unione europea. L'Unione europea sta già procedendo ad individuare i Paesi leader che - dovendo operare nei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo - dovranno essere in grado di applicare la divisione del lavoro prevista dallo stesso Codice. La norma pertanto mira a dare «giustificazioni» ad eventuali fondi assegnati da altri Governi alle nostre rappresentanze, operanti nei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo, da parte della Unione europea e di altri Paesi membri. Le predette somme - non provenienti dal bilancio dello Stato italiano e non ricollocabili nel suo ambito - dovranno essere gestite e rendicontate sulla base della normativa comunitaria ed in particolare mediante un regolamento che la Commissione europea sta già predisponendo. La norma riveste anche un carattere di urgenza in quanto l'Unione europea sta procedendo ad individuare i Paesi leader delle diverse aree geografiche i quali dovranno realizzare gli interventi di cooperazione per suo conto e di altri Paesi donatori, ricevendone i relativi finanziamenti. Sottolinea che in assenza di tale previsione normativa il nostro Paese correrebbe il rischio di essere escluso dalla possibilità di svolgere un ruolo di paese leader in Paesi nei quali - anche in forza di consolidati  rapporti bilaterali politici - ha costruito una significativa presenza nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Passando al comma 2-ter dello stesso articolo 33, ricorda che l'articolo 1 della cosiddetta legge «Bossi-Fini» già prevede che il Governo nell'identificazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo, con esclusione degli aiuti umanitari, tenga conto della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali. La disposizione ora inserita estende tale principio anche agli aiuti umanitari e appare pertanto di difficile applicazione nei casi previsti dal comma 1, lettera b), che contempla interventi in Paesi in cui si sono verificate determinate criticità di natura umanitaria, sociale ed economica. Appare infatti problematico, tenuto conto della specificità di tali situazioni, prospettare preventivamente delle priorità di fronte a situazioni di emergenza umanitaria che si dovessero porre in un Paese. Al tempo stesso, un Paese che fornisce assistenza umanitaria non può condizionare troppo rigidamente il proprio aiuto, ancorché la collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina sia un aspetto da tenere in conto e possibilmente rafforzare nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo con cui l'Italia intrattiene relazioni di cooperazione allo sviluppo.

Infine, segnala che nel corso dell'esame in sede referente è stato ritirato un emendamento volto ad apportare una deroga al vincolo del frazionamento della spesa in dodicesimi, previsto dall'articolo 60, comma 15, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per permettere di dar corso ai finanziamenti alle rappresentanze diplomatico-consolari e agli istituti di cultura in grado di garantirne il corretto funzionamento, e, più in prospettiva, ad assicurare l'effettiva e compiuta realizzazione della loro autonomia finanziaria e gestionale, ed altresì per assicurare le misure di emergenza a tutela dei cittadini italiani all'estero.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, ringraziando i colleghi intervenuti al dibattito, condivide il riferimento svolto dal deputato Corsini alla necessità, più volte richiamata nel corso dei lavori della Commissione, di provvedere ad una riforma complessiva della legge n. 49 del 1987 al fine di tenere conto del nuovo contesto internazionale e delle nuove dimensioni della cooperazione allo sviluppo. Nel richiamare le valutazioni allarmanti svolte in questi giorni presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite circa la realizzazione del primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio, sottolinea che il provvedimento in titolo consente di semplificare le procedure e di dare un contributo alla capacità di gestione degli interventi di cooperazione. Tale intervento non pregiudica la possibilità per il Parlamento di considerare un ulteriore strumento per una riforma organica del settore. In riferimento a quanto osservato dal collega Corsini, sottolinea che il nuovo comma 2-quater dell'articolo 33 prevede la trasmissione del decreto ministeriale alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto ministeriale, che sarà sicuramente finalizzato a dirimere questioni di natura tecnica e procedurale adeguati alla natura di tale strumento. Concorda con le considerazioni in ordine all'opportunità di meglio definire le criticità di cui al comma 1 dell'articolo 33, lettera b), in modo da riferirle a criteri di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui dà lettura (vedi allegato).

Fabio EVANGELISTI (IdV), confermando la valutazione complessivamente negativa nei confronti del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo in considerazione delle osservazioni apposte alla proposta di parere, testé presentata dal relatore, che mostrano di tenere in considerazione i rilievi mossi nel corso del presente dibattito.

Mario BARBI (PD) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico che, pur non condividendo il  merito complessivo del provvedimento in esame, ha positivamente registrato l'attenzione e l'ascolto, manifestati dalla maggioranza, sulle proprie considerazioni. In particolare, ritiene positivo che il lavoro svolto dal Parlamento in questa occasione sia riuscito ad incidere in modo efficace consentendo un riavvicinamento delle posizioni tenute da maggioranza e opposizione. Rileva, tuttavia, che a fronte di questi dati positivi, permangono le distanze sul tema della cooperazione internazione con particolare riferimento alla questione dei fondi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.45.



 


ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente;

valutato positivamente l'inserimento dell'articolo 25-bis, che procede nella direzione della semplificazione della gestione del bilancio delle sedi all'estero, con particolare riferimento ai procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero, nel quadro del processo di revisione degli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri e in attuazione della legge finanziaria per il 2007;

esaminato, inoltre, l'articolo 33, recante norme per semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione nei Paesi indicati nel decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, nonché interventi di natura umanitaria sociale o economica in altre aree;

osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui alla lettera a) dello stesso articolo 33, comma 1, sembrano in via interpretativa essere riferite ai Paesi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, relativo ad interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;

rilevato infine che, con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), appare opportuno scongiurare formule generiche in ordine alle criticità ivi citate e provvedere a includere in tale nozione i casi di emergenza oltre che di natura umanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera a), valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il riferimento espresso all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la nozione di criticità nel senso di considerare quelle di carattere emergenziale o di natura umanitaria.


 

 


 

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Nuovo testo C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, avvertendo che le Commissioni riunite I e V concluderanno l'esame, in sede referente, del disegno di legge in oggetto nel primo pomeriggio e trasmetteranno quindi il nuovo testo alle Commissioni competenti per il parere entro le ore 17, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 13.10, riprende alle 17.15.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, fa presente preliminarmente che il sottosegretario Crosetto, a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti, non potrà prendere parte al prosieguo della seduta.

Illustrando quindi il provvedimento in esame, ricorda che il presente disegno di legge rappresenta la parte di provvedimento di iniziativa governativa (n. 1441) che è residuata dallo stralcio di alcuni articoli - deliberato dall'Assemblea lo scorso 5 agosto - recanti disposizioni in materia di sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia nonché in materia previdenziale e di lavoro pubblico e privato, che sono confluite, rispettivamente, in due distinti provvedimenti (nn. 1441-ter e 1441-quater).

Ciò premesso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1441-bis, evidenzia che le disposizioni di competenza della IV Commissione contenute nel testo originario riguardano i quattro commi che compongono l'articolo 20 in materia di infrastrutture militari.

In particolare, il comma 1 modifica il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, nei seguenti termini:

fissa al 31 dicembre 2008, anziché al 31 ottobre 2008 il termine entro il quale il Ministero della difesa è tenuto ad individuare gli immobili non più utilizzati dall'Amministrazione della difesa per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali;

subordina la consegna all'Agenzia del demanio degli immobili dismessi all'avvenuto completamento delle procedure di riallocazione del patrimonio infrastrutturale in uso, sopprimendo conseguentemente il termine del 31 dicembre 2008 per la conclusione delle citate operazioni di consegna;

sopprime il riferimento al valore complessivo di 2.000 milioni di euro da conseguire nell'anno 2008 in conseguenza delle dismissioni;

prevede che le citate procedure di riallocazione possano avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati; 

dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della richiamata riallocazione, nonché delle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle dismissione degli immobili del Ministero della difesa; al fondo di parte corrente affluiscono anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali fuori uso della Difesa.

Il comma 2, invece, novella, il comma 15-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che prevede la possibilità per il Ministero della difesa di individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. In particolare, la novella dispone che le permute possano avvenire anche con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati e che le relative procedure siano effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, anziché dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il comma 3, attribuisce, inoltre, al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui al citato comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, disciplinandone le procedure di alienazione e di attribuzione dei relativi proventi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 4, infine, stabilisce che i proventi derivanti dalle alienazioni disposte dall'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, sono integralmente riassegnati al citato fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Considerato che le disposizioni contenute nell'articolo 20 in esame sono state riprodotte nell'articolo 14-bis del vigente decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel corso dell'esame, in sede referente, del disegno di legge in oggetto, le Commissioni riunite I e V, nella seduta odierna, hanno provveduto a sopprimerle, approvando l'emendamento 1.3 del relatore.

Pertanto, considerato che a seguito della citata soppressione, il nuovo testo del provvedimento non contiene disposizioni di competenza della IV Commissione, propone di esprimere nulla osta.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) esprime una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto, in quanto ritiene che esso non affronti problemi cruciali per il Comparto Difesa e Sicurezza, quali la reintegrazione dei reclutamenti, recentemente tagliati, e la modifica delle disposizioni concernenti le riduzioni stipendiali connesse ai primi dieci giorni di malattia, in ordine alle quali lo stesso Ministro Brunetta, che ne fu l'artefice, ne invoca ora la modifica, con una sorta di «ravvedimento operoso», in considerazione delle gravi penalizzazioni che la loro applicazione sta comportando per il personale del citato comparto rispetto agli altri pubblici dipendenti.

Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 17.25.


 

 



ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441-bis Governo.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

considerato che il citato nuovo testo non contiene disposizioni di competenza della Commissione Difesa;

esprime

 

NULLA OSTA


 

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.30.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Il provvedimento, che risulta dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario testo del disegno di legge C. 1441, risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 48 articoli. Peraltro rileva come molte disposizioni contenute nel disegno di legge risultino letteralmente o sostanzialmente identiche a previsioni già contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto riguarda le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 4, il quale regola la costituzione della società per azioni Banca del Mezzogiorno, prevedendo in particolare che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, viene nominato il Comitato promotore. Il decreto dovrà fissare, altresì, i criteri per la redazione dello Statuto, le modalità di composizione dell'azionariato, per l'acquisizione di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari, le modalità di accesso a fondi e finanziamenti internazionali. Viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale. Tale importo dovrà essere restituito allo Stato entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della Banca, a seguito della cessione alla Banca delle azioni ad esso intestate, salvo una.

In merito rileva come tali disposizioni risultino pressoché identiche a quelle dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112.

Segnala altresì l'articolo 14, recante norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. A tal fine, il comma 1 stabilisce che il Governo - nel rispetto delle competenze regionali - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 2 reca una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo, volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, in materia di semplificazione e riassetto normativo.

Il medesimo comma 2 indica gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'attuazione della delega, tra i quali appare rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera e), la quale prevede l'introduzione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico, prevedendo la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga, nonché il riconoscimento di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali.

Disposizioni correttive dei decreti legislativi in questione potranno essere emanate, secondo il comma 4, entro due anni dalla entrata in vigore dei decreti stessi, nel rispetto dei medesimi criteri direttivi e modalità procedurali.

Il comma 5 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, quali previste dagli statuti e dalle norme di attuazione.

Al riguardo evidenzia come disposizioni sulla medesima materia siano contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Parimenti rilevante per la competenza della Commissione Finanze appare l'articolo 20, recante disposizioni in materia di infrastrutture militari.

In particolare, il comma 1 modifica in primo luogo il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, fissando al 31 dicembre del 2008, anziché al 31 ottobre, come attualmente previsto, il termine entro il quale il Ministero della difesa è tenuto ad individuare gli immobili non più utilizzati dall'Amministrazione della difesa per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali.

In secondo luogo, ai sensi del medesimo comma 1, la consegna all'Agenzia del demanio degli immobili dismessi è subordinata all'avvenuto completamento delle procedure di riallocazione del patrimonio infrastrutturale in uso ed è quindi soppresso l'attuale termine del 31 dicembre 2008 per la conclusione delle citate operazioni di consegna.

Il comma 1 prevede inoltre la soppressione del riferimento al valore complessivo di 2.000 milioni di euro da conseguire in conseguenza delle dismissione da realizzare nell'anno 2008 e la previsione che tale riallocazione possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati.

Inoltre il comma 1 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della richiamata riallocazione, nonché delle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri. I fondi sono determinati dalla legge finanziaria: al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle dismissione degli immobili del Ministero della difesa; al fondo di parte corrente affluiscono anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali fuori uso della Difesa.

Il comma 2 novella il comma 15-ter del decreto-legge n. 351 del 2001, in base al quale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa. La novella è volta in primo luogo a prevedere che la citata permuta possa avvenire anche con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati.

In secondo luogo, all'attuale previsione secondo la quale le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, la disposizione sostituisce la diversa regola secondo la quale le citate procedure sono effettuate dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il comma 3 attribuisce al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter del citato decreto legge n. 269 del 2003. A tal fine, il medesimo comma 3 stabilisce che: le vendite, le permute e le valorizzazioni e la gestione dei citati beni sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa; il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito dal Ministero della difesa, previo parere di congruità espresso da una apposita Commissione; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, i proventi derivanti dalle attività di alienazione, permuta valorizzazione e gestione dei citati immobili possono essere destinati alle esigenze funzionali del Ministero della difesa, dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati; le alienazioni e le permute dei beni in questione possono essere realizzate tramite il ricorso alla  trattativa privata nel caso in cui il valore dei citati beni sia inferiore a quattrocentomila euro.

Il comma 4 stabilisce che i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, sono integralmente riassegnati al citato fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Al riguardo segnala come l'articolo riproduca integralmente il contenuto dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Evidenzia quindi, in quanto anch'esso rilevante per le competenze della Commissione, l'articolo 43, il quale interviene nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, recando disposizioni volte all'esternalizzazione di funzioni ed alla piena utilizzazione degli edifici pubblici, in modo da consentirne la fruizione anche ai cittadini.

In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea e tenuto conto della missione principale loro affidata, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. La scelta deve cadere sulle funzioni che possono essere esercitate più efficacemente o più economicamente da altri. Se la scelta di affidare a terzi alcune funzioni proprie spetta unicamente alle singole amministrazioni, il procedimento è stabilito a livello centrale.

Ai sensi del comma 2 le amministrazioni interessate presentano una proposta di affidamento - che presuppone un risparmio di spesa - ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, in base al comma 3, individua lo strumento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale chiama le amministrazioni pubbliche a favorire ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse disponibili in bilancio ed in armonia con le proprie finalità istituzionali.

Il comma 5 prevede che in sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui sopra.

Richiama altresì all'attenzione della Commissione sull'articolo 63, contenente disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione delle medesime.

Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Esse riguardano, tra l'altro, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, le norme in materia di devoluzione allo Stato dei beni sequestrati.

Ulteriori significative modifiche al citato testo unico attengono al cuore della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito.

Alcune novità riguardano anche le modalità di riscossione di specifiche spese: al fine di evitare che residuino spese per le quali si debba procedere nei confronti di più debitori solidali, è infatti stabilito il ricorso alla riscossione pro quota, sia per quanto riguarda le spese per prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, sia per le spese escluse dalla forfetizzazione ovvero spese di pubblicazione e spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi e le spese di natura tributaria.

Viene inoltre completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo delle spese di giustizia.

In particolare, la lettera g) del comma 5 introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia gli articoli da 227-quater a 227-novies, i quali ridefiniscono la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo, con riferimento particolare: alla formazione dei ruoli informatizzati (articolo 227-quater); ad una generalizzata riduzione dei termini per la riscossione (articolo 227-quinquies); a specifiche disposizioni riguardanti i casi in cui, nell'ambito del processo penale, sia stato disposto il sequestro conservativo di somme di denaro nonché di crediti, beni mobili e immobili (articoli 227-sexies e 227-septies), nonché i casi di restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna (articolo 227-octies).

Per quanto riguarda più specificamente gli aspetti rilevanti per la competenza della Commissione Finanze, il comma 6 apporta altresì alcune modifiche all'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia, il quale ha previsto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 30 aprile 2008) il Ministero della giustizia provvedesse alla stipula di una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia spa per la gestione e la riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia.

Le lettere a) e b) del comma 6 apportano modifiche alla disciplina della riscossione affidata ad Equitalia, conseguenti all'introduzione della nuova disciplina della quantificazione del credito dell'erario per spese di giustizia, con l'abolizione dell'invito al pagamento nella procedura di riscossione dell'adempimento spontaneo.

La lettera c) sostituisce la lettera c) del comma 367 appena citato, prevedendo la facoltà per gli agenti della riscossione di rateizzare il pagamento del credito ed escludendo espressamente la rateizzazione delle pene pecuniarie.

La lettera d) inserisce un nuovo comma 367-bis dopo il comma 367, prevedendo le modalità di notifica della comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e della contestuale cartella di pagamento, di cui all'articolo 227-ter del testo unico sulle spese di giustizia.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 73, il quale reca, al comma 1, uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede quanto a 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica dall'attuazione, disposta dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le considerazioni svolte dal relatore, nonché il contenuto della proposta di parere, evidenziando inoltre, con riferimento all'articolo 63, l'esigenza di affrontare ulteriormente il tema della riscossione delle spese di giustizia, rispetto al quale si registrano notevoli difficoltà nel disporre di dati affidabili e completi.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.


 


 


ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

PARERE APPROVATO

 

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, come risultante dallo stralcio di talune disposizioni;

rilevata l'opportunità di assicurare il migliore coordinamento delle norme contenute nel disegno di legge con quelle recate dal decreto-legge n. 112 del 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni del provvedimento che risultano letteralmente identiche o sostanzialmente corrispondenti a disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero di assicurarne il coordinamento, con particolare riferimento, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, agli articoli 4, 14 e 20.


 

 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)
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Resoconto di mercoledì 24 settembre 2008

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 8.35.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame nuovo testo - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CALDORO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e V il parere di competenza sul disegno di legge n. 1441-bis contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il provvedimento ha un contenuto ampio, che deriva dallo stralcio del disegno di legge n. 1441, presentato dal Governo. Sottolinea innanzitutto che l'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, i quali sono confluiti nel disegno di legge n. 1441-ter, «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», assegnato alla X Commissione, in sede referente; nonché lo  stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, confluiti a loro volta nel disegno di legge n. 1441-quater, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, assegnato alla XI Commissione, in sede referente. La restante parte del testo, confluita nel disegno di legge n. 1441-bis, ha mantenuto il titolo «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e resta assegnata alle Commissioni riunite I e V, in sede referente.

Rinvia al corposo testo dell'articolato per gli aspetti generali, limitandosi ad illustrare i profili di competenza della Commissione. Segnala, in particolare, l'articolo 51, comma 1, il quale prevede che le somme destinate per l'anno 2005 - ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 - all'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione non risultano ancora impegnate, sono destinate al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività, anche senza fili, presentati dalle università, nonché alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi. In relazione alle somme di cui si dispone una diversa finalizzazione, ricorda che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 115 del 2005, ha finanziato sia la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università, sia l'acquisto di personal computer da parte degli studenti esonerati da tasse e contributi universitari. In particolare, il comma 1 ha autorizzato, nell'esercizio finanziario 2005, la spesa di: 2,5 milioni di euro per il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università; 10 milioni di euro per l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dei contributi universitari; 2,5 milioni di euro per la costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

Evidenzia che le somme di cui si propone una diversa destinazione sono gestite dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A sua volta, la riprogrammazione delle risorse è destinata alla realizzazione di interventi della medesima tipologia di competenza dello stesso Dipartimento. In proposito, ricorda che l'ordinamento finanziario e contabile della Presidenza del Consiglio prevede, all'articolo 11, l'istituto del riporto delle somme di conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sui corrispondenti stanziamenti dell'esercizio successivo. Il riporto delle somme avviene con decreto del Segretario generale.

In conclusione, ricorda che poiché la norma in esame si riferisce a somme stanziate per l'esercizio finanziario 2005, e non impegnate, è ammissibile che tali somme siano state oggetto di riporto negli esercizi successivi, fino a quello in corso. Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD) rileva che occorrerebbe innanzitutto capire quale sia l'entità esatta delle risorse residue. Non considera inoltre positivamente la circostanza che le risorse residue non vengano più utilizzate al fine di aiutare gli studenti meritevoli. Auspica, inoltre, che le risorse di cui si propone una diversa destinazione con il provvedimento in esame vengano effettivamente destinate ad accrescere l'autonomia delle istituzioni universitarie.

Stefano CALDORO (PdL), relatore, concorda con la necessità prospettata dal collega Ginefra di verificare a quanto  ammontino le risorse ancora disponibili di cui si fa menzione nell'articolo 51, comma 1, del provvedimento che sono ancora disponibili, sottolineando che non è effettivamente allegata al provvedimento la documentazione tecnica relativa alle risorse effettivamente disponibili. Ritiene peraltro importante l'obiettivo conseguito dal provvedimento di recuperare somme non utilizzate. Considera, pertanto, fondamentale che le somme vengano innanzitutto recuperate, ferma restando la necessità di pervenire successivamente ad una definizione più puntuale della disponibilità effettiva di risorse.

Dario GINEFRA (PD) ribadisce che in mancanza della documentazione tecnica relativa alle risorse effettivamente disponibili, non è possibile conoscere se le risorse non ancora utilizzate verranno impiegate in modo efficiente.

Manuela GHIZZONI (PD) considera inopportuno il fatto che l'articolo 51, comma 1, del provvedimento sottragga alla loro originaria destinazione delle risorse inizialmente destinate a premiare studenti meritevoli per quel che riguarda l'acquisto di personal computer. Riterrebbe inoltro opportuno coordinare le varie risorse disponibili di cui al comma 1 citato sulle medesime finalizzazioni già in precedenza previste, in particolare su quelle del progetto «diamogli credito» promosso dal Ministero delle politiche giovanili e le attività sportive insieme con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e quello per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, finalizzato ad un agevole accesso al credito da parte degli studenti impegnati nella formazione universitaria e post-universitaria. A tal fine, auspica pertanto che il relatore inserisca nella proposta di parere un'osservazione volta recepire tale ultimo rilievo.

Stefano CALDORO (PdL), relatore riformula quindi la proposta di parere, inserendo un'osservazione volta a recepire le considerazioni in precedenza espresse dalla collega Ghizzoni (vedi allegato).

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione.

La seduta termina alle 9.05.

 


 

 


 


ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1441-bis Governo.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge 1441-bis recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sarebbe opportuno coordinare le varie risorse disponibili di cui al comma 1, dell'articolo 51 sulle medesime finalizzazioni già in precedenza previste, in particolare su quelle del progetto «diamogli credito» promosso dal ministero delle politiche giovanili e le attività sportive insieme con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e quello per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, finalizzato ad un agevole accesso al credito da parte degli studenti impegnati nella formazione universitaria e post-universitaria.


 

 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008 - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.35.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che le Commissioni riunite I e V hanno da poco concluso l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Per tali ragioni, giudica opportuno sospendere brevemente la seduta, in modo da consentire alla Commissione di verificare il contenuto del testo risultante  dagli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.20.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che è stato trasmesso il testo del disegno di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e V.

Guido DUSSIN (LNP), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge 1441-bis, il cui contenuto è quello risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto scorso: si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica del luglio 2008, la quale prefigura con anticipo di alcuni mesi la manovra finanziaria del triennio 2009-2011. Osserva, quindi, che il provvedimento è quello risultante dall'esame degli emendamenti, appena concluso presso le Commissioni riunite I e V.

Passando all'analisi dei settori di interesse della VIII Commissione, segnala che le parti di competenza del provvedimento originario riguardavano gli articoli 2, 19 e 21. Al riguardo, fa presente che nel nuovo testo sono stati soppressi l'articolo 2 - istitutivo di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle rete infrastrutturale di livello nazionale - che è confluito in modo sostanzialmente analogo nell'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché l'articolo 21 - relativo alla riforma dei servizi pubblici locali - che è stato introdotto, con alcune modifiche, nel decreto-legge n. 112, all'articolo 23-bis.

Quanto invece all'articolo 19, modificato soltanto sotto un profilo formale, fa presente che esso riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del «codice dei contratti pubblici» di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Ricorda che il codice dei contratti pubblici è stato recentemente interessato da un intervento integrativo e correttivo del Governo, che è stato approfonditamente esaminato dalla VIII Commissione prima della pausa estiva dei lavori parlamentari: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, ora, lo scopo del Governo con la nuova disposizione di cui all'articolo 19 è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa. Tuttavia, osserva che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa.

Rileva che la norma dispone, in particolare, che le amministrazioni regionali, «al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», possono svolgere le attività di centrali di committenza, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori (diversi dai comuni metropolitani), anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e delle prefetture. Il secondo periodo del comma 3-bis fa comunque salva la facoltà per gli enti locali di costituire centrali di committenza proprie, associandosi o consorziandosi, come previsto dal comma 1 dell'articolo 33, nel testo vigente, mentre il comma 3-ter del medesimo articolo 19 dispone che le centrali di committenza e l'Osservatorio sono tenuti a predisporre capitolati prestazionali e prezzari di riferimento sulla base, tra  l'altro, della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. I capitolati prestazionali ed i prezzari dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, attraverso la pubblicazione sul sito Internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio. Secondo il comma 3-quater, nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, i corrispettivi del contratto siano inferiori ai prezzari standardizzati, i comuni e le centrali di committenza (secondo percentuali da pattuire) possono utilizzare una somma pari alla differenza del prezzo per assicurare gli obblighi di pubblicità delle procedure e per migliorare la vigilanza sui contratti. Al fine di incentivare la costituzione delle centrali di committenza, i commi 3-quinquies e 3-sexies prevedono l'esonero per i comuni e per le centrali di committenza dal pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e l'assegnazione alle regioni che attivano le centrali di committenza di una quota premiale delle risorse assegnate da parte dello Stato in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio statale.

Sottolinea, dunque, che i commi seguenti, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi: in caso di mancata adesione alla nuova disciplina, infatti, si prevede l'obbligo di motivazioni tecniche e di opportunità economica (che comporterebbero ulteriori spese e appesantimenti amministrativi per i piccoli comuni), nonché la riduzione dei trasferimenti erariali e il blocco delle variazioni in aumento delle aliquote di imposte e tributi propri o di compartecipazione a tributi erariali o regionali. Si tratta, a suo avviso, di disposizioni eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali - per rispettare le norme contenute nell'articolo 19 - rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti.

Ricorda che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori. Intende inoltre ricordare che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi, tant'è che la rigidità della normativa originaria si è dovuta alleggerire successivamente.

Ritiene, pertanto, che l'obbligo del ricorso alle centrali di committenza e le penalizzazioni previste per i comuni non aderenti alla nuova disciplina dell'articolo 19 non corrispondano alle esigenze della realtà territoriale del Paese e che sarebbe preferibile mantenere invariato il testo vigente dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici. Per tali ragioni, intende prospettare l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 del disegno di legge in esame (senza, peraltro, che ciò comporti maggiori oneri per la finanza pubblica) o, quanto meno, di eliminare i commi da 3-septies a 3-undecies, che potrebbero - in caso di loro approvazione - rappresentare una disciplina eccessivamente rigida che limita oltremisura le attività di pianificazione territoriale dei piccoli comuni.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2), con cui intende recepire le indicazioni testé esposte.

Raffaella MARIANI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale, interpretando istanze largamente condivise in Commissione, ha  presentato una proposta di parere con cui si conferma la richiesta di soppressione dell'articolo 19 del testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, che hanno altresì proceduto - a suo giudizio opportunamente - alla soppressione degli articoli 2 e 21. Atteso, peraltro, che tale proposta di parere contiene un giudizio complessivamente favorevole sull'intero provvedimento in discussione presso le Commissioni di merito e che su tale provvedimento il suo gruppo intende ribadire, anche in questa sede, un chiaro giudizio negativo, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolineando il valore di tale voto di astensione, che intende dare atto allo stesso relatore di avere accolto le richieste relative all'unico argomento di competenza della Commissione.

Esprime, inoltre, il forte auspicio che tutte le forze parlamentari, a cominciare da quelle di maggioranza, continuino presso le Commissioni di merito e in Assemblea, coerentemente con quanto affermato in passato sia in tema di regolazione degli appalti pubblici che in tema di attuazione della riforma in senso federale dello Stato, nell'impegno per la soppressione del citato articolo 19.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel ribadire un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso, esprime, a nome del suo gruppo, un forte apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore sulle parti di stretta competenza della VIII Commissione, preannunciando un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.40.


 

 


 


ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1441-bis, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che sono stati opportunamente soppressi l'articolo 2 e l'articolo 21 del testo originario, nel frattempo confluiti nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

osservato, invece, che il contenuto dell'articolo 19 non ha subito sostanziali variazioni nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito;

rilevato, in proposito, che l'articolo 19 riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del «codice dei contratti pubblici» di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui scopo - secondo le intenzioni del Governo - è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa;

preso atto che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa;

rilevato che le disposizioni citate, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi e prevedendo misure eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali - per rispettare le norme contenute nell'articolo 19 - rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti;

ricordato che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori, nonché che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi;

preso atto che, d'altra parte, il prodotto offerto dalla centralizzazione degli  acquisti non sempre ha garantito la qualità e la specificità delle richieste delle singole amministrazioni, producendo spesso sprechi di denaro pubblico e risposte scadenti verso l'utenza, oltre che una limitazione eccessiva dell'autonomia delle amministrazioni, specialmente dei piccoli comuni con committenze contenute;

ritenuto, quindi, opportuno scongiurare che simili risultati possano prodursi anche nel delicato settore degli appalti di lavori pubblici e auspicato, semmai, un rafforzamento dei controlli rispetto alle ordinarie attività delle amministrazioni locali e una reale incentivazione della facoltà di ricorso alle centrali di committenza di area vasta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per le motivazioni di cui in premessa, sia soppresso l'articolo 19 ovvero siano soppressi, quanto meno, i commi da 3-septies a 3-undecies del medesimo articolo 19, che potrebbero - in caso di loro approvazione - rappresentare una disciplina eccessivamente rigida per gli enti locali, che limiterebbe in misura eccessiva soprattutto le attività di pianificazione degli appalti dei piccoli comuni.


 

 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.20.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il presente provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la discussione generale a partire dalla seduta di domani, mercoledì 24 settembre. Al riguardo fa presente che le Commissioni riunite I e V non hanno ancora concluso l'esame del provvedimento. Ritiene pertanto che il relatore possa svolgere in questa sede l'illustrazione del provvedimento riferendosi al testo originario, rinviando il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per oggi al termine dello svolgimento delle audizioni previste per questo pomeriggio.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I e V, per le parti di propria competenza, sul disegno di legge C 1441-bis recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009.

Le norme di specifico interesse per la IX Commissione sono contenute all'articolo 14, in materia di comunicazione elettronica, e all'articolo 35, in materia di servizi postali.

Si tratta di disposizioni che rivestono un particolare interesse soprattutto alla luce delle tematiche che la Commissione sta esaminando nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 14 reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate.

A tal fine, il comma 1 stabilisce che il Governo definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 2 reca una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo, volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il medesimo comma 2 indica gli ulteriori princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'attuazione della delega, fra quali vanno sopratutto ricordati: il principio del finanziamento misto pubblico-privato per le infrastrutture nelle aree sottoutilizzate; la semplificazione della disciplina della concessione dei diritti di passaggio, nel rispetto delle norme comunitarie, con abolizione dei diritti speciali nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata; la definizione di procedure semplificate di inizio attività per la realizzazione degli impianti; la previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni; la previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico, prevedendo la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; la previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni.

Ricorda, in proposito, che il recente articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008 - convertito dalla legge n. 133 del 2008 - ha già introdotto la procedura della denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione dei lavori necessari alla installazione delle reti di comunicazione in fibra ottica.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi vengano emanati dopo avere acquisito il  parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti. Disposizioni correttive dei decreti legislativi in questione potranno essere emanate, secondo il comma 4, entro due anni dalla entrata in vigore dei decreti stessi.

Il comma 5, infine, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, quali previste dagli statuti e dalle norme di attuazione.

L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. In particolare, i commi da 1 a 4 ampliano le funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste. I commi da 5 a 8 dettano disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 1, il quale interviene in tema di funzioni dell'Autorità di regolamentazione del settore postale, che in Italia è stata individuata nel Ministero delle comunicazioni. Il comma prevede che l'Autorità, oltre a verificare il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio, anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.

La modifica proposta è diretta a recepire una previsione della direttiva 2008/6/CE, la quale stabilisce che gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo servizio svolge nella coesione sociale e territoriale.

Il comma 2 dell'articolo in esame estende la portata della norma vigente, secondo cui l'Autorità di regolamentazione promuove l'adozione di provvedimenti per realizzare l'accesso di operatori alla rete postale pubblica, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, stabilendo che tali provvedimenti siano diretti anche a realizzare l'accesso ad alcuni elementi dei servizi postali, tra i quali viene espressamente citato il sistema di codice di avviamento postale.

Viene in tal modo recepito il nuovo articolo 11-bis della direttiva 97/67/CE, introdotto dalla citata direttiva 2008/6/CE.

La finalità della norma, secondo la relazione illustrativa, è duplice, poiché se da un lato risponde a esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato, dall'altro garantisce gli utenti del servizio postale in ordine ai propri diritti, in qualità di destinatari degli invii veicolati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale.

Il comma 3 estende a tutti i servizi postali, anziché al solo servizio universale, come attualmente previsto, l'obbligo di dare pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Il comma 4 ribadisce la funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della rete postale, stabilendo che tale funzione deve essere considerata, assieme ai criteri di ragionevolezza, al fine di specificare l'estensione territoriale del servizio postale universale.

I commi da 5 a 8, infine, introducono misure più stringenti di tutela degli utenti, in considerazione della loro natura di «contraenti deboli».

Mario VALDUCCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per oggi, martedì 23 settembre 2008, al termine dello svolgimento delle audizioni pomeridiane.

La seduta termina alle 11.35.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto iniziato nella seduta antimeridiana.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Ricorda che nella seduta svoltasi questa mattina il relatore, onorevole Lorenzin, ha svolto la relazione introduttiva.

Fa presente che le Commissioni riunite I e V non hanno ancora trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti. Tuttavia, poiché le parti di interesse della IX Commissione non hanno subìto modificazioni, ritiene che la Commissione possa esprimere in questa sede il parere sul testo originario, per le parti di propria competenza.

Invita quindi il relatore a presentare una proposta di parere.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato) sul provvedimento in esame, per le parti di competenza della IX Commissione.

Mario LOVELLI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, si sofferma su una questione politica di carattere generale. Osserva infatti che l'esame dei due articoli di competenza della IX Commissione, vale a dire l'articolo 14 in materia di banda larga e l'articolo 35 in materia di servizio postale, hanno avuto uno spazio ridotto all'interno dei lavori della Commissione stessa, che è stata di fatto emarginata su tematiche di primaria importanza e di interesse strategico per il Paese. In proposito rileva la necessità che, per il futuro, su temi di questo rilievo, possa svolgersi un serio ed approfondito esame in Commissione anche ai fini dell'elaborazione dei testi delle disposizioni.

Si sofferma quindi sul merito del provvedimento in esame. Per quanto concerne l'articolo 14, dichiara di apprezzare la volontà di accelerare il processo di infrastrutturazione del Paese. Si tratta di una questione molto sentita per garantire adeguati servizi, soprattutto alle zone più emarginate del Paese. Quest'argomento è stato da ultimo affrontato proprio nel corso dell'audizione, appena conclusasi, dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM all'interno dell'indagine conoscitiva  sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche. Nel corso di quest'audizione è emersa la necessità che siano garantiti agli enti locali gli idonei supporti per garantirne un'adeguata azione in materia.

Si sofferma quindi sull'articolo 35. Al riguardo osserva che sarebbe stato opportuno lo svolgimento di una specifica audizione degli organi direttivi di Poste Italiane, che sicuramente avrebbe avuto luogo ove la Commissione avesse potuto esaminare compiutamente le disposizioni in questione. Esprime quindi le proprie perplessità sul ruolo attribuito al Ministero delle comunicazioni quale autorità di regolamentazione del settore postale. In proposito ritiene che sarebbe stato preferibile attribuire tale funzione ad una Autorità appositamente istituita ovvero ad una già esistente, evitando comunque di concentrare nel Ministero il duplice ruolo di controllore e controllato. Sotto un altro aspetto, ritiene poi essenziale garantire il carattere di pubblico interesse al sistema postale periferico: si tratta di un tema sul quale auspica che la Commissione possa in futuro intervenire compiutamente.

Non rilevando nel provvedimento in esame aspetti di contrarietà, il proprio gruppo si asterrà nella votazione sulla proposta di parere del relatore, ribadendo l'auspicio che la Commissione possa recuperare un ruolo autorevole all'interno del procedimento legislativo.

Mario VALDUCCI, presidente, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Lovelli relativamente ai limitati tempi di esame che sono stati assegnati alla Commissione per il provvedimento in oggetto. Dichiara inoltre di condividere l'opportunità di svolgere un'audizione degli organi direttivi di Poste Italiane per conoscerne i programmi e gli obiettivi strategici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

 


 

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» (C. 1441-bis, Governo),

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE


 

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 13.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte i colleghi che, in relazione al provvedimento in esame, le Commissioni I e V hanno comunicato che non termineranno i propri lavori prima delle ore 15. In relazione alla necessità di acquisire elementi in ordine alle modificazioni apportate dalle citate Commissioni propone ai colleghi di aggiornare la seduta alle ore 16,30.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 17.15.

Fabio GAVA (PDL), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 1441-bis, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, reca le disposizioni dell'originario disegno di legge governativo collegato alla manovra che non sono confluite, a seguito dello stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008, nel disegno di legge n. 1441-ter, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», assegnato alla Commissione attività produttive, e nel disegno di legge n. 1441-quater, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», assegnato alla Commissione Lavoro.

Benché il provvedimento non contenga norme di diretta competenza della Commissione attività produttive, essendo queste già confluite, come detto, nel disegno di legge n. 1441-ter, esso reca tuttavia varie disposizioni di interesse per la Commissione, talune delle quali, peraltro, intervengono su materie già disciplinate con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si tratta, in particolare, delle norme recate dall'articolo 2, relativo al finanziamento degli interventi per il potenziamento della rete infrastrutturale, dall'articolo 3, relativo alla banca per il Mezzogiorno e dall'articolo 21, relativo ai servizi pubblici locali.

Proprio in considerazione del fatto che la materia è stata disciplinata dal citato decreto-legge, peraltro, tali articoli, nonché l'articolo 1 che disponeva la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, sono stati soppressi nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito.

Restano quindi, quali argomenti di interesse della X Commissione, gli articoli 26, 27 e 28 che apportano modifiche alla legge 241 del 1990, recante le norme generali sull'attività amministrativa.

L'articolo 26 introduce misure volte a ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo; peraltro nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati due emendamenti che, rispettivamente, mantengono fermi i tempi stabiliti dalla normativa previgente per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, e prevedono un tempo definito per l'adeguamento alla nuova disciplina (un anno) per le regioni e gli enti locali, così da coordinare la tempistica fra le competenze dello Stato e degli enti locali. L'articolo 27 introduce modifiche alla disciplina relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. L'articolo 28 interviene in materia di conferenza di servizi, dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso. In particolare, il comma 4 dispone che nei casi in cui trova applicazione la disciplina sulla DIA, l'interessato può iniziare l'attività oggetto della dichiarazione (dandone contestuale comunicazione all'amministrazione competente) alla data della presentazione della dichiarazione medesima quando questa ha ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi.

L'articolo 34 introduce nuove misure sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenirne l'indebito utilizzo nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. In particolare, viene previsto l'ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale e vengono introdotte disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

L'articolo 42, comma 3, reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.

L'articolo 47 reca norme per la tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi pubblici. In particolare, si prevede che le carte dei servizi predisposte dai soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono prevedere, in favore degli utenti che lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le medesime carte devono prevedere anche la possibilità di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

L'articolo 51, comma 2, prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni volto a favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare qualitativamente e a razionalizzare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. La stessa  norma prevede che gli incentivi e le agevolazioni siano attuati in regime de minimis.

L'articolo 71 novella taluni commi dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), relativi agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In particolare, ferma restando la disciplina contenuta nella legge finanziaria per il 2007 in materia di riduzione dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e della Sogin Spa, si dispone che gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, debbano, in particolare, adeguarsi alle seguenti disposizioni:

ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque ovvero a sette, se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore, rispettivamente, a cinque o a sette;

sopprimere la carica di vicepresidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che tale carica valga al fine dell'individuazione del sostituto del presidente, senza compensi aggiuntivi, in caso di sua assenza o impedimento;

prevedere la delega esclusiva ad un solo componente delle attribuzioni dell'organo di amministrazione, ovvero, in deroga a tale disposizione, acconsentire al conferimento di deleghe per singoli atti ad altri componenti, purché senza compensi aggiuntivi;

porre il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi societari.

Inoltre, si prevede di limitare ai «casi strettamente necessari» la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta da parte delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali. In caso di costituzione di tali comitati la remunerazione che può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve superare complessivamente il 30 per cento del compenso spettante alla carica di componente dell'organo amministrativo. In relazione a quanto illustrato, e considerate le modifiche apportate dalle Commissioni di merito, nonché l'urgenza dell'approvazione del parere da parte della nostra Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), sottolinea che dall'analisi delle modifiche apportate sul testo originario del disegno di legge dalle Commissioni competenti in sede referente si evince in maniera chiara che si è irragionevolmente verificata una sovrapposizione di norme fra il testo in esame e il decreto legge n.112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. I rilievi e le valutazioni svolte in altre sedi restano comunque validi: gli articoli 1 e 2 del disegno di legge - ora soppressi - erano inscindibilmente connessi alle disposizioni che più specificamente riguardano la nostra Commissione, contenute nello stralcio, ovvero nel disegno di legge 1441-ter. C'è stata quindi una irragionevole scelta di dissociazione fra disposizioni normative e relative risorse, contenute nell'originario articolo 75, anch'esso soppresso, che resta di difficile comprensione.

Anche in relazione a questi motivi, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.35.


 

 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 17.45.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (PdL), relatore, evidenzia che il disegno di legge C. 1441-bis risulta dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge C. 1441, deliberato dall'Assemblea in data 5 agosto 2008, e quindi si compone di tutti i rimanenti articoli contenuti nel disegno di legge C. 1441, per i quali non si è provveduto allo stralcio. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte modifiche al testo, anche con l'aggiunta di ulteriori articoli. Ricorda che il disegno di legge C. 1441, e conseguentemente il disegno di legge C. 1441-bis in esame, hanno natura di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Precisando che si soffermerà esclusivamente sulle parti che hanno attinenza con le competenze della XI Commissione Lavoro, fa presente che l'articolo 26 apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa. In particolare, il comma 2 inserisce il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti tra gli elementi da considerare nell'ambito della valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il comma inoltre rimette al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, l'adozione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'intero articolo 26 in esame, nonché per i casi di «grave e ripetuta inosservanza» dell'obbligo di rispettare i termini fissati per ciascun procedimento.

Il comma 6 dell'articolo 30 reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi  di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.

L'articolo 36 individua le finalità e l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Capo VII del provvedimento in esame (articoli 36-51), dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurne i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrandole nell'ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di cui si richiama l'articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con il rinvio all'articolo 197).

L'articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 (si tratta in pratica della generalità delle pubbliche amministrazioni), l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

L'articolo 41 - che introduce un nuovo articolo 6-bis nel decreto legislativo n. 165 - reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6-bis prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, possano acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

Con riferimento alle misure di carattere organizzativo conseguenti alla esternalizzazione della gestione dei servizi, il comma 2 dell'articolo 6-bis prevede che, relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate provvedano al «congelamento» dei posti e alla temporanea riduzione dei «fondi della contrattazione». Le amministrazioni, inoltre, conseguentemente alla gestione dei servizi attraverso il ricorso all'outsourcing, mettono in atto processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche da attuare ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001, nonché processi di riallocazione e di mobilità del personale.

Il comma 3 dell'articolo 6-bis attribuisce, infine, ai collegi dei revisori dei conti e agli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di esternalizzazione il compito di verificare l'attuazione delle misure previste nell'articolo in esame, stabilendo in particolare che essi debbano indicare i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale. L'effettiva realizzazione dei predetti risparmi costituisce oggetto di valutazione del personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

Il comma 1 dell'articolo 42 reca modifiche testuali all'articolo 7 della cosiddetta «legge La Loggia» (legge n. 131 del 2003), innovando le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio di dette funzioni. In particolare - attraverso la soppressione del comma 2 dell'articolo 7, disposta dalla lettera a) del comma in esame - viene eliminata la fase della procedura che, ai fini del trasferimento dei beni e delle risorse, prevede la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che recepiscano accordi al riguardo stipulati tra Stato, Regioni ed autonomie locali. È invece individuata come procedura ordinaria quella attualmente prevista in via transitoria, fino all'approvazione dei citati disegni  di legge, in base alla quale il trasferimento avviene, sempre in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) [lettera b)]. Oltre all'integrale delegificazione del procedimento, il comma: prevede che il parere sui decreti sia espresso solo dalle Commissioni competenti per i profili finanziari e non anche dalle Commissioni di merito; non prevede che i decreti siano espressamente vincolati al rispetto del principio dell'invarianza della spesa, né che debbano tener conto di eventuali indicazioni formulate nei DPEF o nelle relative risoluzioni parlamentari. Si dispone inoltre [lettera c)] che dalla data di entrata in vigore dei decreti siano soppressi gli uffici delle amministrazioni statali che svolgevano le funzioni trasferite e ridotte corrispondentemente le dotazioni organiche.

L'articolo 43 interviene nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche recando disposizioni volta all'attivazione di due interventi: l'esternalizzazione di funzioni (commi 1-3) e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, in modo da consentirne la fruizione anche ai cittadini (comma 4). In particolare, per quanto riguarda l'esternalizzazione di funzioni (commi 1-3), si prevede che le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea e tenuto conto della missione principale loro affidata, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. La scelta deve cadere sulle funzioni che possono essere esercitate più efficacemente o più economicamente da altri. Se la scelta di affidare a terzi alcune funzioni proprie spetta unicamente alle singole amministrazioni, il procedimento è stabilito a livello centrale. Le amministrazioni interessate presentano una proposta di affidamento - che deve specificare gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità - ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri.

L'articolo 44 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza. In particolare, il comma 3 stabilisce che l'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione professionale dei dirigenti e del personale amministrativo.

L'articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La delega è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi: realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti; riqualificare il lavoro pubblico e aumentarne la produttività; migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese; misurare i risultati e i costi dell'azione pubblica; promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la disposizione in esame sostituisce il progetto di riordino previsto dalla legge finanziaria 2007 e di recente abrogato dal decreto legge n. 112 del 2008. Anche il CNIPA è stato oggetto di recente di un intervento di riassetto ad opera della legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 1 601) che ne ha ridotto i membri da 5 a 3. Il  termine per l'esercizio della delega è di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo in esame individua specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio delle delega, quali: la ridefinizione delle missioni e delle competenze delle tre strutture e riordino dei loro organi, secondo i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; il raccordo con le altre strutture, pubbliche e private, che operano nei medesimi settori della formazione e dell'innovazione tecnologica; la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Infine, l'articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, prevedendo, fra l'altro, l'individuazione di meccanismi in grado di quantificare i risparmi effettivamente conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni. Tali risorse dovranno quindi essere utilizzate per l'incentivazione del personale e per il finanziamento di progetti di innovazione.

Teresio DELFINO (UdC) contesta l'orientamento della Commissione di procedere alla votazione del parere sul provvedimento in esame il cui testo è entrato nella disponibilità della Commissione solo in prossimità dell'inizio della seduta. Sottolineando che il nuovo testo trasmesso dalle Commissioni competenti in sede referente reca modifiche sostanziali rispetto al testo iniziale sulle quali è necessario un adeguato approfondimento, preannunzia l'intenzione del suo gruppo di non partecipare alla votazione sul parere nel caso in cui si decidesse di procedere in tal senso.

Maria Grazia GATTI (PD), confermando quanto già rilevato dall'onorevole Delfino, evidenzia il disagio di membri di una Commissione la cui convocazione, prevista inizialmente per le ore 13.30, è stata aggiornata alle 17.30 a seguito della mancata conclusione dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito entro le ore 13.00, come inizialmente previsto. Sottolinea pertanto la necessità per la Commissione competente in sede consultiva di poter disporre di un adeguato spazio temporale, al fine di conoscere il contenuto del testo trasmesso che ha subito, rispetto a quello iniziale, diverse modifiche.

Giuseppe BERRETTA (PD), ad avallo di quanto evidenziato dall'onorevole Gatti, evidenzia le modifiche di ordine sostanziale presenti nel nuovo testo del disegno di legge C. 1441-bis come risultante dagli emendamenti approvati. Richiama a tale proposito la disposizione sulla Banca del Mezzogiorno, inizialmente prevista all'articolo 4 del disegno di legge originario, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, nonché le disposizioni sulla mobilità delle funzioni amministrative che costituiscono un veicolo per l'affidamento di consulenze. Conclude richiamando l'attenzione dei membri della Commissione sulla complessità del nuovo testo trasmesso ai fini del parere. Chiede pertanto un rinvio dell'esame al fine di esprimere un parere con adeguata cognizione di causa.

Luigi BOBBA (PD) fa presente l'indisponibilità del suo gruppo a partecipare alla votazione del parere nell'ipotesi in cui si decidesse di non consentire un adeguata discussione sul nuovo testo dell' A.C. 1441- bis che reca modifiche non marginali. Ritiene che il Presidente della Commissione debba farsi interprete del disagio prodotto dalla trasmissione del nuovo testo a ridosso della seduta convocata in sede consultiva e rappresentare tale disagio alla Presidenza della Camera, anche al fine della valutazione di una modifica della programmazione dei lavori in Assemblea.

Stefano SAGLIA, presidente, precisa che la presidenza della Commissione ha in altre occasioni manifestato alla Presidenza della Camera i disagi conseguenti al ritardo nella trasmissione dei testi da esaminare in sede consultiva. Richiama a tale proposito il caso del decreto-legge n. 112  del 2008, su cui la Commissione decise di non esprimere il parere. Richiama altresì l'attenzione sulla decisione che la Commissione prese al fine di chiedere alle Commissioni I e V lo stralcio dall'A.C. 1441 delle disposizioni in materia di lavoro, proprio al fine di consentire alla Commissione un ruolo centrale nella formazione di disposizioni normative afferenti alla propria competenza. Ciò premesso, pur manifestando ampio rispetto per le posizioni espresse dai membri delle forze di opposizione, dichiara di non poter accogliere la richiesta di rinvio dell'esame in sede consultiva, atteso che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da domani pomeriggio e pertanto le Commissioni competenti in sede referente dovranno deliberare il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che la Commissione non possa farsi carico del ritardo con cui le Commissioni competenti in sede referente hanno trasmesso il nuovo testo dell'A.C. 1441-bis ai fini del prescritto parere. Ricordando che tale nuovo testo è giunto nella disponibilità dei membri della Commissione in prossimità dell'inizio della seduta delle ore 17.30 convocata ai fini dell'esame in sede consultiva, sottolinea l'esproprio delle prerogative parlamentari che, a suo avviso, la presidenza della Commissione dovrebbe tutelare. Aggiunge che, se le forze di maggioranza ritengono di poter avallare comportamenti anche da parte del Governo tesi a ledere le prerogative proprie del Parlamento, tali forze non possono ritenere di imporre all'opposizione l'esame di un provvedimento senza una previa conoscenza almeno del contenuto. Ritiene pertanto che il Presidente della Commissione non sia chiamato a rispondere ad una richiesta delle forze di opposizione ma a tutelare l'autorevolezza e il ruolo della Commissione che presiede. Invita poi a riflettere sulle conseguenze per il ruolo dei parlamentari nel caso in cui gli stessi parlamentari mettano in discussione il loro diritto di partecipare con cognizione di causa alla formazione delle leggi. Preannuncia l'intenzione del suo gruppo di abbandonare l'aula nel caso in cui si decidesse di proseguire nell'esame del provvedimento e di votare il parere sullo stesso.

Stefano SAGLIA, presidente, manifestando nuovamente ampio rispetto nei confronti delle posizioni dei membri dell'opposizione, ribadisce la necessità che la Commissione proceda nella votazione del parere sul nuovo testo trasmesso, alla luce della programmazione dei lavori in Assemblea.

Lucia CODURELLI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze derivanti dalla decisione di procedere comunque alla votazione del parere.

Simone BALDELLI (PdL) ricorda che il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica è fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo su richiesta del Governo. Pur riconoscendo la legittimità della contestazione formulata e pur comprendendo la necessità per i membri del Partito Democratico di partecipare alla riunione del gruppo prevista per le 18.00, fa presente che il presidente della Commissione aveva comunque manifestato ampia disponibilità nei confronti di tale gruppo non convocando la Commissione in sede consultiva durante l'esame in Assemblea della mozione sul potere di acquisto delle retribuzioni.

Maria Grazia GATTI (PD) ritenendo che il provvedimento in esame, in quanto non avente i caratteri della necessità e dell'urgenza propri di un decreto-legge, non è soggetto a termini rigidi di esame da parte delle Camere, fa presente che già in un'altra occasione, e precisamente nell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, siano state lese le prerogative della Commissione a seguito di una tardiva trasmissione del nuovo testo da parte delle Commissioni competenti in sede referente.

Teresio DELFINO (UdC) rileva come l'andamento dei lavori in Commissione sia lesivo delle prerogative parlamentari. Dopo avere evidenziato come il gruppo dell'UdC difficilmente acceda alla decisione di abbandonare un'aula parlamentare, sottolinea l'importanza di tutelare procedure parlamentari che sono strumento di garanzia per tutte le forze politiche e che non possono pertanto essere stravolte.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa presente che, a seguito della decisione di procedere comunque alla votazione del parere sul nuovo testo dell'A.C. 1441-bis, la presidenza della Commissione verrebbe meno alle proprie funzioni di tutela delle prerogative parlamentari. Invita pertanto il Presidente a riconsiderare la propria decisione di procedere comunque nell'esame, precisando altresì che la riunione del gruppo del PD non è affatto alla base della richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime ampio apprezzamento al presidente della Commissione per le modalità con cui ha svolto il ruolo di presidente dal momento dell'insediamento fino ad oggi. Pur riconoscendo la legittimità della dialettica tra maggioranza e opposizione, ritiene che nell'atteggiamento dei membri dell'opposizione vi sia un intento dilatorio teso sostanzialmente a bloccare i lavori parlamentari.

Stefano SAGLIA, presidente, rammaricandosi per la decisione dell'opposizione di abbandonare l'aula, fa comunque presente la propria ferma intenzione di adoperarsi in un'ottica di pieno riconoscimento del ruolo della Commissione, e quindi di tutela delle prerogative del Parlamento.

Antonino FOTI (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole sul nuovo testo dell'A.C. 1441-bis.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.35.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.10.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissione riunite I e V).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è pervenuto il testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e V.

Lucio BARANI (PdL), relatore, illustra i contenuti dell'articolo 30, commi 1 e 2, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che il nuovo articolo 30 del provvedimento in esame costituisca un piccolo imbroglio. Il Governo, infatti, è dovuto recedere dalla proposta originaria di abolizione delle indennità a favore delle farmacie rurali. Con l'occasione, la maggioranza ha deciso di rivedere completamente il ruolo di tutte le farmacie, invadendo pesantemente la competenza legislativa regionale e stabilendo, alla lettera e) del comma 1, che ciò avvenga senza oneri aggiuntivi. Allo stesso tempo, si conferma la sottrazione di risorse a danno delle farmacie rurali. Rileva infine che le modalità e i tempi con cui le  disposizioni in discorso sono state inserite nel provvedimento rappresentino un'umiliazione del Parlamento e, in particolare, della Commissione, che viene completamente scavalcata in una rilevante decisione di sua competenza.

Livia TURCO (PD) annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto sulla proposta di parere del relatore per una questione etica che concerne il rispetto della funzione parlamentare. Un membro del Parlamento, infatti, deve essere in grado di conoscere le disposizioni su cui è chiamato a pronunciarsi, specie quando, come in questo caso, si riscrive completamente la disciplina del settore farmaceutico. Esprime pertanto forte disagio per un modo di procedere che, a suo avviso, contrasta con l'esercizio serio e responsabile della funzione parlamentare.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene fondati i rilievi di carattere procedurale della collega Livia Turco e chiede al presidente di verificare la possibilità di una posticipazione del termine per l'espressione del parere e di esprimere al Presidente della Camera il disagio di tutta la Commissione per l'esiguità del tempo a disposizione, a fronte di norme tanto ampie e rilevanti. Dissente invece dalle considerazioni della collega Miotto sul rispetto delle competenze regionali, ritenendo che le farmacie svolgano un ruolo essenziale nella prestazione di servizi di rilevanza nazionale.

Giuseppe PALUMBO, presidente, riconosce che i contenuti del nuovo articolo 30 del provvedimento in esame meriterebbero un maggior approfondimento e si impegna a verificare la possibilità di procrastinare il termine per l'espressione del parere. Si impegna altresì a scrivere al Presidente della Camera per segnalare il disagio espresso da diversi colleghi a fronte di un'obiettiva esiguità dei tempi a disposizione.

Antonio PALAGIANO (IdV) annuncia che, se non sarà procrastinato il termine per la presentazione del parere, anche il suo gruppo non parteciperà al voto, in quanto la materia in discussione richiede un esame assai più approfondito.

Paola BINETTI (PD) osserva che il nuovo testo dell'articolo 30, oltre a incidere profondamente sull'organizzazione del sistema farmaceutico, ridisegna il profilo culturale del farmacista, attribuendogli funzioni e compiti su cui sarebbe opportuna una più ampia riflessione.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità per i tempi ristretti di cui dispone la Commissione e ritiene che, anche alla luce della prossima introduzione del federalismo fiscale, sia necessario un maggiore approfondimento delle disposizioni in discorso. Si associa pertanto alla richiesta di rinvio del termine per l'espressione del parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) condivide le perplessità di metodo e di merito espresse dai colleghi dell'opposizione. Rileva quindi che la tematica in discussione investe in modo rilevante le competenze della Commissione e che essa deve pertanto essere approfondita, anche con riguardo ai problematici profili concernenti il finanziamento delle nuove funzioni attribuite alle farmacie.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene grave che la Commissione non sia stata in alcun modo coinvolta nella definizione di norme tanto rilevanti e chiede al presidente di attivarsi affinché simili episodi non abbiano a ripetersi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce di condividere le considerazioni svolte dai colleghi sul ruolo della Commissione e sui tempi di esame del provvedimento in titolo. Ribadisce altresì l'intenzione di attivarsi affinché la Commissione possa disporre di tempi più ampi per l'espressione del parere, nonché l'intenzione di rappresentare tale situazione al Presidente della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.


ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

considerata l'opportunità, ai fini di una migliore tutela della salute e per garantire un adeguato livello tecnologico e qualitativo dei dispositivi medici, nonché per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, di introdurre un contributo a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici, a favore delle strutture del Servizio sanitario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il superamento dei prezzi di riferimento, previsti dal disposto dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai dispositivi medici, inserendo uno sconto in fattura fino all' 1 per cento per le forniture a strutture del Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la rubrica al fine di renderla omogenea con il contenuto del medesimo articolo.


 

 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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Resoconto di mercoledì 24 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 9.35.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Nuovo testo C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che, a seguito di quanto emerso nella  seduta di ieri, ha scritto una lettera al Presidente della Camera dei Deputati, lamentando che, sulle modifiche apportate all'articolo 30 del provvedimento in titolo, la Commissione sia stata di fatto espropriata delle sue competenze, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame. Ha inoltre chiesto al Presidente di verificare, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la possibilità di un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo. Gli ha infine rappresentato l'esigenza che, per il futuro, siano pienamente salvaguardate le competenze della Commissione, affinché la stessa sia chiamata ad esprimersi in sede primaria sulle materie di propria competenza. Comunica altresì che, a seguito della riunione della Conferenza dei Capigruppo, svoltasi questa mattina, l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è stato rinviato alla mattina di domani. L'esame in Commissione, pertanto, potrà proseguire nella giornata odierna, ferma restando l'esigenza che esso si concluda in tempo utile per l'espressione del parere alle Commissioni I e V, che dovrebbero riunirsi intorno alle 17.30 per il conferimento del mandato al relatore. Esprime, infine, rammarico per l'assenza dei deputati dell'opposizione, tanto più alla luce dell'accoglimento della richiesta da loro avanzata nella seduta di ieri, di un ampliamento dei tempi di esame del provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP) auspica che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire nel pomeriggio di oggi, in quanto il nuovo testo dell'articolo 30 modifica sensibilmente ruolo e funzione delle farmacie. Osserva altresì che un intervento di questa portata richiederebbe tempi più ampi di quelli a disposizione della Commissione, anche alla luce delle possibili connessioni con la prossima approvazione del federalismo fiscale.

Carmine Santo PATARINO (PdL) osserva che, nella seduta di ieri, la maggioranza ha condiviso le obiezioni dell'opposizione concernenti il metodo di esame del provvedimento in titolo e, al riguardo, esprime apprezzamento per la lettera del presidente Palumbo al Presidente della Camera dei Deputati. Ritiene comunque che, alla luce delle novità testé comunicate dal presidente, la questione del metodo possa considerarsi risolta e che la maggioranza possa ora sostenere con convinzione le disposizioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 30.

Lucio BARANI (PdL), relatore, dichiara di aver parlato con il sottosegretario Fazio, il quale sostiene di non essere stato informato della seduta odierna della Commissione. Il sottosegretario Fazio ha altresì tenuto a precisare che le nuove disposizioni introdotte nell'articolo 30 non sono frutto dell'iniziativa del Governo. Dichiara quindi di condividere le considerazioni svolte dal collega Patarino e sottolinea l'esigenza di un maggiore coinvolgimento, in futuro, della Commissione sulle questioni di propria competenza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che il Governo viene sempre informato delle convocazioni della Commissione. Avverte, comunque, che ha testé chiesto al sottosegretario Fazio di intervenire nel prosieguo della sedutae che il sottosegretario ha dato la sua piena disponibilità. Ricorda altresì che, sul provvedimento in esame, la Commissione potrà comunque esprimere un parere articolato, eventualmente con osservazioni o condizioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede che la discussione sul provvedimento in titolo prosegua solo in presenza del rappresentante del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) stigmatizza la scarsissima presenza dei rappresentanti dell'opposizione, che denota, a suo avviso, una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione, la quale, nella seduta di ieri, aveva condiviso in modo unanime le richieste dell'opposizione circa i tempi di esame del provvedimento in titolo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa che i deputati dell'opposizione parteciperanno ai lavori della Commissione non appena il Governo garantirà la propria presenza.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) desidera rimarcare la scarsissima partecipazione dei deputati dell'opposizione e sottolinea che le nuove disposizioni contenute all'articolo 30 non sono state proposte dal Governo. Ritiene comunque che l'opposizione, così come la maggioranza, possa ritenersi soddisfatta per l'ampliamento dei tempi di esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce che il sottosegretario Fazio ha dato la sua disponibilità ad intervenire nel prosieguo dei lavori. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine dell'esame in sede consultiva del DL 137/2008.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 14.45.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata nella seduta di ieri e pubblicata in allegato al resoconto della stessa.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Peraltro, in considerazione delle ampie modifiche apportate all'articolo 30 nel corso dell'esame in sede referente e pervenute ieri pomeriggio, preannuncia che il suo gruppo si riserva di presentare emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea, anche con riferimento ai principi del federalismo fiscale in ambito sanitario. Precisa inoltre che, vista la nuova formulazione dell'articolo 30, tali emendamenti potranno riferirsi anche a disposizioni diverse da quelle contenute nella lettera e) del comma 1. Per tutte queste ragioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea, già fissato per le ore 12 di oggi, sia posticipato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si associa alle considerazioni della collega Molteni circa la presentazione di emendamenti in Assemblea. Sottolinea quindi l'ampiezza e la vaghezza dei principi di delega contenuti nel nuovo testo e rileva come le disposizioni ivi contenute non presentassero carattere di urgenza e non fossero contenute nel programma elettorale della maggioranza. Esprime altresì perplessità sull'osservazione, contenuta nella proposta di parere del relatore, riferita alla vendita di dispositivi medici. Evidenzia altresì i problemi che l'articolo 30 in esame solleva sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Pur giudicando condivisibili alcune delle disposizioni in discorso, che in taluni casi riproducono misure già adottate in varie regioni, esprime perplessità sulla riduzione delle risorse per i distretti socio-sanitari e delle relative funzioni, che, a suo avviso, deriverà dall'attribuzione di nuove funzioni alle farmacie. Ritiene inoltre che il nuovo testo dell'articolo 30 sia il risultato di uno scambio politico con Federfarma, che ha accettato la riduzione di risorse per le farmacie rurali in cambio delle nuove funzioni assegnate alle farmacie. Denuncia quindi l'intenzione del Governo di cancellare le principali novità introdotte nel settore farmaceutico durante la scorsa legislatura. Chiede infine al rappresentante del Governo di esprimere il proprio giudizio sull'insieme delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 30.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO rileva che le disposizioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 30 si inseriscono nella logica di un progressivo spostamento di funzioni dagli ospedali alle strutture territoriali, che ispira la politica del Governo in ambito sanitario. Il Governo esprime pertanto un orientamento favorevole su tali disposizioni, riservandosi peraltro  l'eventuale presentazione di emendamenti in Assemblea a seguito degli incontri già programmati con i rappresentanti delle regioni e del settore farmaceutico. Si riserva altresì una verifica in ordine al rispetto dei principi del federalismo fiscale. Formula infine un giudizio favorevole sull'osservazione, contenuta nella proposta di parere del relatore, relativa alla fornitura di dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario nazionale, rilevando come il contributo ivi proposto sostituirebbe i limiti attualmente posti al prezzo di vendita di tali dispositivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato al resoconto della seduta della XII Commissione pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 23 settembre 2008).

La seduta termina alle 15.


 

 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)
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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio il parere sul disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Osserva tuttavia che il provvedimento è ancora all'esame delle Commissioni di merito, e sarà trasmesso solo nel tardo pomeriggio alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda inoltre che il provvedimento è calendarizzato in Aula già a partire da domani e che la Commissione dovrebbe pertanto esprimersi nella giornata odierna.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come, attualmente, non si sappia ancora quando il testo recante gli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V sarà trasmesso alla XIV Commissione. Tenuto conto, peraltro, che occorrerebbe valutare in poche ore un provvedimento di particolare complessità, ritiene che la Commissione non si trovi nelle condizioni per esprimere il proprio parere.

Mario PESCANTE, presidente, condivide la preoccupazione formulata dal relatore, né considera opportuno esprimere un parere solo formale, senza poter approfondire il merito delle questioni.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) osserva come la limitatezza del tempo a disposizione della Commissione renda estremamente  difficile affrontare in modo serio l'esame del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto delle osservazioni svolte, propone che la Commissione non esprima il parere sul disegno di legge C. 1441-bis.

La Commissione concorda.



Commissione parlamentare per le questioni regionali

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Resoconto di martedì 23 settembre 2008

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.05.

 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI, relatore, ricorda preliminarmente che l'Assemblea della Camera ha deliberato lo stralcio, dall'originario disegno di legge C. 1441, degli articoli: 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, confluiti nel disegno di legge C. 1441-ter dal titolo «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»; nonché degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, confluiti nel disegno di legge C. 1441-quater dal titolo «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro». La restante parte del disegno di legge, rileva, con il numero 1441-bis, mantiene il titolo originario «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e costituisce l'oggetto del parere in esame, da rendere alle Commissioni riunite I e V della Camera. Si sofferma quindi, nello svolgimento della relazione, sui profili di competenza della Commissione. Riferisce che l'articolo 1 del testo prevede la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali, che non risultano ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008, disponendo che tali previsioni costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili. Segnala che tali norme appaiono di contenuto pressoché identico a quelle dell'articolo 6-quater della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008. Ravvisa pertanto l'opportunità di un coordinamento delle menzionate disposizioni. Riferisce che l'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, la cui dotazione viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Evidenzia che costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari. Fa notare che l'articolo in oggetto reca norme analoghe a quelle dell'articolo 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008; ritiene al riguardo utile un opportuno coordinamento delle relative disposizioni. Evidenzia che l'articolo 4, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico, prevede la costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno», con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni  meridionali. Osserva che il testo in esame è pressoché identico a quello dell'articolo 6-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008. Occorre al riguardo un coordinamento delle relative disposizioni. Illustra quindi le previsioni dell'articolo 19 del testo, che reca, attraverso l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Codice dei contratti pubblici, un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali. In particolare si sofferma sul comma 3-undecies, che statuisce che le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Rileva che tale previsione appare volta a legittimare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali: ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente. In ordine all'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, rileva che il riordino dei servizi pubblici locali costituisce oggetto di intervento da parte dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, la cui disciplina presenta notevoli analogie con il testo in esame. Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici in entrambi i testi si prevede una modalità ordinaria consistente nell'attivazione di procedure competitive ad evidenza pubblica. In deroga alla modalità ordinaria è prevista una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara in particolari situazioni che non consentono il ricorso al mercato. I soggetti ammessi all'affidamento diretto, ai sensi del testo in esame, sono le società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per la gestione in house e le società miste a partecipazione pubblica e privata. Osserva che l'articolo 23-bis citato, invece, non ammette all'affidamento diretto le società miste e non si riferisce esplicitamente alle società in house, ma prevede genericamente che l'affidamento diretto debba avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Segnala che entrambi i provvedimenti precludono ai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in virtù dell'affidamento diretto la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi (le cosiddette attività multiutility) o in ambiti territoriali diversi, con deroga per le società quotate in borsa. Ravvisa al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni. Riferisce che l'articolo 29 apporta modifiche agli articoli 22 e 29 della legge n. 241 del 1990 sull'azione amministrativa, la cui applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, al fine di garantire una disciplina unitaria del procedimento amministrativo su tutto il territorio nazionale. Il testo in esame individua le disposizioni della legge n. 241 del 1990 che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex articolo 117, comma 2, lettera m), e pertanto sono vincolanti anche per le regioni e gli enti locali: tali disposizioni riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Richiama quindi un ambito di disposizioni della legge n. 241 del 1990 riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono essere individuati, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione a livello locale. Sottolinea quindi il divieto per le regioni e gli enti locali di stabilire, negli ambiti indicati, garanzie inferiori a quelle stabilite nella legge n. 241 del 1990, consentendo loro di prevedere livelli più alti di tutela. Richiama altresì la clausola di applicazione  delle norme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, le quali adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi statuti. Riferisce sull'articolo 30 che, ai commi 1 e 2, dispone l'abolizione dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali, mentre ai commi da 3 a 5 contempla una serie di norme volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni. Segnala quindi il comma 6 dell'articolo 30, che reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate. In relazione all'articolo 42, segnala l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Rileva in conclusione che l'articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista.

Illustra quindi i contenuti della proposta di parere da lui formulata (vedi allegato 2), manifestando la disponibilità a recepire nella stessa le eventuali osservazioni o i rilievi che vengano formulati nel corso del dibattito.

Il deputato Mario PEPE (PD), esprime perplessità e rilievi critici sul testo in esame; evidenzia che le diverse ed eterogenee disposizioni oggetto del provvedimento attengono a materie già regolate dalla legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008: ravvisa pertanto l'esigenza di procedere ad un adeguato coordinamento delle relative disposizioni. Avanza riserve sul contenuto dell'articolo 1 del testo, che determina una sensibile riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Valuta negativamente le previsioni dell'articolo 73 del testo in esame, relative ai finanziamenti destinati allo studio della problematiche connesse alla riforma federale, nonché quelle riguardanti la disciplina dei servizi pubblici locali, in ordine alle quali registra evidenti difficoltà nella concreta attuazione normativa in ambito regionale. Apprezza le previsioni del testo volte alla modifica della legge n. 142 del 1990 sull'azione amministrativa; valuta invece negativamente la prevista istituzione della «Banca del Mezzogiorno», di cui non ritiene chiare le finalità. Esprime in conclusione il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IDV) evidenzia, in relazione a provvedimenti particolarmente articolati e complessi, quale quello all'ordine del giorno, che sarebbe opportuno riservare un più ampio ed approfondito esame dei relativi contenuti. Stigmatizza la prassi ormai invalsa, da parte del Governo, di procedere sovente a revoche di finanziamenti già assegnati soprattutto in relazione alle politiche di sviluppo delle regioni del meridione. Esprime pertanto riserve sulle previsioni dell'articolo 1 del testo che revoca le assegnazioni effettuate dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Evidenzia, nel testo in esame, profili di contraddizione tra l'annunciata riforma federalista e la presenza di disposizioni che appaiono di segno contrario, quale la soppressione dell'indennità alle farmacie rurali, disposta dall'articolo 30 ai commi 1 e 2. Esprime quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore

Il deputato Oriano GIOVANNELLI (PD) esprime una valutazione negativa sul disegno di legge in esame, che regola materie già oggetto di intervento normativo da parte della legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, e che appare inoltre assumere i connotati di una legge «omnibus», dal contenuto frammentario ed eterogeneo.

Fa notare che la disciplina relativa agli enti locali dovrebbe più opportunamente essere inserita nell'ambito dei provvedimenti relativi alla Carta delle autonomie. Precisa al riguardo che la riforma dell'istituto del segretario comunale viene attuata nel testo in esame in un'ottica meramente ragionieristica e di bilancio. Nel rilevare che la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge non consente approfondite valutazioni nel merito dei numerosi profili di intervento, esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI, relatore, dichiara di condividere talune osservazioni emerse nel corso degli interventi in relazione alla disciplina del segretario comunale e delle farmacie rurali. Ritiene pertanto opportuno riformulare la proposta di parere da lui presentata al fine di accedere a talune delle indicazioni prospettate nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, presidente, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di propria competenza e non sul complessivo contenuto del provvedimento. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della prevista audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 15.35.

Il senatore Gianvittore VACCARI, relatore, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45


 

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno», con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per  la gestione in house e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge 241/1990 sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 6, sarebbe opportuno legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento  della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno» e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;

d) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, che regola la materia.


ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno», con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per  la gestione in house e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 5, sarebbe opportuno legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento  della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni «Banca del Mezzogiorno» e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezziari dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 30, di sopprimere i commi 1 e 2 affinché sia rinviata la disciplina delle farmacie rurali ad una apposita legge-quadro in materia;

d) valutino le Commissioni di merito, al comma 5 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

e) valutino inoltre le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 30, l'opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;

f) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che regola la materia.