Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Schede di lettura
Riferimenti:
L N. 203 DEL 22-DIC-08   AC N. 1713-B/XVI
AC N. 1713/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 60    Progressivo: 5
Data: 19/01/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2009

Legge 22 dicembre 2008, n. 203

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 60/5

 

 

19 gennaio 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento:     Dipartimento Bilancio e politica economica e Dipartimento Finanze

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0005.doc


INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1713), il testo nelle varie fasi dell’iter e il testo della legge n. 203/2008. 1

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)9

§      Articolo 2, comma 1 (Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca)14

§      Articolo 2, comma 2 (Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)16

§      Articolo 2, comma 3 (Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto)19

§      Articolo 2, comma 4 (Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa)21

§      Articolo 2, comma 5 (Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e di formazione)23

§      Articolo 2, comma 6 (Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido)24

§      Articolo 2, comma 7 (Proroga del termine per la detrazione delle spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale)25

§      Articolo 2, comma 8 (Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina)27

§      Articolo 2, comma 9 (Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice)28

§      Articolo 2, comma 10 (Agevolazione per il riordino delle IPAB)29

§      Articolo 2, comma 11 (Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale)30

§      Articolo 2, comma 12 (Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica)32

§      Articolo 2, comma 13 (Agevolazione sul gasolio e GPL per riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate)36

§      Articolo 2, comma 14 (Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra)38

§      Articolo 2, comma 15 (Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)40

§      Articolo 2, comma 16 (Copertura degli oneri commi 1-15)42

§      Articolo 2, commi 17-20 (Agevolazioni fiscali in favore del settore dell’autotrasporto)45

§      Articolo 2, comma 21 (Utilizzo di risorse dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa)49

§      Articolo 2, commi 22-24 (Trasferimenti all’INPS)52

§      Articolo 2, commi 25-26 (Riordino dei trasferimenti all’INPS)55

§      Articolo 2, commi 27-31 (Rinnovi contrattuali personale delle pubbliche amministrazioni)61

§      Articolo 2, comma 32 (Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.)68

§      Articolo 2, commi 33-34 (Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa)71

§      Articolo 2, comma 35 (Stipulazione dei contratti collettivi nazionali)74

§      Articolo 2, commi 36-38 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)77

§      Articolo 2, commi 39 e 42 (Patto di stabilità per le Regioni85

§      Articolo 2, comma 40 (Provvedimenti per i piccoli comuni)87

§      Articolo 2, comma 41 (Modifiche al Patto di stabilità interno per gli enti locali)89

§      Articolo 2, commi 43-44 (Utilizzo delle risorse finanziarie del FAS)95

§      Articolo 2, commi 45-46 (Zone di confine con le Autonomie speciali)99

§      Articolo 2, comma 47 (Interventi in materia di istruzione)102

§      Articolo 2, comma 48 (Esclusione dell’applicazione delle sanzioni del Patto di stabilità)104

§      Articolo 2, commi 49-50 (Nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)107

§      Articolo 3 (Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)111

§      Articolo 4, comma 1 (Fondi speciali – Tabelle A e B)117

§      Articolo 4, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)124

§      Articolo 4, comma 3 (Rifinanziamento di spese di conto capitale – Tabella D)139

§      Articolo 4, comma 4 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa – Tabella E)145

§      Articolo 4, commi 5-6 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa – Tabella F)149

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1713),
il testo nelle varie fasi dell’iter e
il testo della legge n. 203/2008


Titolo

A.C.
1713

A.C.
1713-A

A.S.
1209

A.S.
1209-A

Legge
203/2008

Risultati differenziali

1

1

1

1

1

Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca

2, co. 1

2, co. 1

2, co. 1

2, co. 1

2, co. 1

Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca

2, co. 2

2, co. 2

2, co. 2

2, co. 2

2, co. 2

Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto

2, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa

2, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e formazione

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

Proroga del termine per la detrazione delle spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale

2, co. 7

2, co. 7

2, co. 7

2, co. 7

2, co. 7

Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina

2, co. 8

2, co. 8

2, co. 8

2, co. 8

2, co. 8

Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 9

Agevolazione per il riordino delle IPAB

2, co. 10

2, co. 10

2, co. 10

2, co. 10

2, co. 10

Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale

2, co. 11

2, co. 11

2, co. 11

2, co. 11

2, co. 11

Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica

2, co. 12

2, co. 12

2, co. 12

2, co. 12

2, co. 12

Agevolazione sul gasolio e GPL per riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate

2, co. 13

2, co. 13

2, co. 13

2, co. 13

2, co. 13

Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra

2, co. 14

2, co. 14

2, co. 14

2, co. 14

2, co. 14

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

2, co. 15

2, co. 15

2, co. 15

2, co. 15

2, co. 15

Copertura degli oneri commi 1- 15

2, co. 16

2, co. 16

2, co. 16

2, co. 16

2, co. 16

Agevolazioni fiscali in favore del settore dell’autotrasporto

2,
co. 17-20

2,
co. 17-20

2,
co. 17-20

2,
co. 17-20

2,
co. 17-20

Copertura degli oneri commi 17- 20

2, co. 21

2, co. 21

2, co. 21

2, co. 21

2, co. 21

Trasferimenti all’INPS

2,
co. 22-24

2,
co. 22-24

2,
co. 22-24

2,
co. 22-24

2,
co. 22-24

Riordino dei trasferimenti all’INPS

2,
co. 25-26

2,
co. 25-26

2,
co. 25-26

2,
co. 25-26

2,
co. 25-26

Rinnovi contrattuali personale statale

2,
co. 27-31

2,
co. 27-31

2,
co. 27-31

2,
co. 27-31

2,
co. 27-31

Rinnovi contrattuali personale non statale

2, co. 30

2, co. 30

2, co. 30

2, co. 30

2, co. 30

Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.

2, co. 32

2, co. 32

2, co. 32

2, co. 32

2, co. 32

Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa

2,
co. 33-34

2,
co. 33-34

2,
co. 33-34

2,
co. 33-34

2,
co. 33-34

Stipulazione dei contratti collettivi nazionali

2, co. 35

2, co. 35

2, co. 35

2, co. 35

2, co. 35

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

 

 

2,
co. 36-38

2,
co. 36-38

2,
co. 36-38

Modifiche al Patto di stabilità interno per le regioni - Sanzioni per l’anno 2007

 

 

2, co. 39

2, co. 39

2, co. 39

Finanziamenti a favore dei piccoli comuni

 

 

2, co. 40

2, co. 40

2, co. 40

Modifiche al patto di stabilità interno per gli enti locali

 

 

2, co. 41

2, co. 41

2, co. 41

Modifiche al Patto di stabilità interno per le regioni

 

 

2, co. 42

2, co. 42

2, co. 42

Utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate

 

 

2, co. 43

2,
co. 43-44

2,
co. 43-44

Comuni svantaggiati confinanti con regioni a statuto speciale

 

 

 

2,
co. 45-46

2,
co. 45-46

Distribuzione tra le regioni delle risorse relative al programma di interventi in materia di istruzione

 

 

 

2, co. 47

2, co. 47

Modifiche al patto di stabilità interno per gli enti locali - Sanzioni

 

 

 

2, co. 48

2, co. 48

Modifiche alle disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse

 

 

 

2, co. 49

2, co. 49

Modifiche alle misure relative all’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche

 

 

 

2, co. 50

2, co. 50

Ulteriori norme in materia di tutela della finanza pubblica – Limiti all’uso degli strumenti derivati

 

 

 

2-bis

3

Fondi speciali (Tabelle A e B)

3, co. 1

3, co. 1

3, co. 1

3, co. 1

4, co. 1

Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente (Tabella C)

3, co. 2

3, co. 2

3, co. 2

3, co. 2

4, co. 2

Rifinanziamento di spese in conto capitale (Tabella D)

3, co. 3

3, co. 3

3, co. 3

3, co. 3

4, co. 3

Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (Tabella E)

3, co. 4

3, co. 4

3, co. 4

3, co. 4

4, co. 4

Modulazione delle leggi pluriennali di spesa (Tabella F)

3, co. 5-6

3, co. 5-6

3, co. 5-6

3, co. 5-6

4, co. 5-6

Entrata in vigore

3, co. 7

3, co. 7

3, co. 7

3, co. 7

4, co. 7

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Risultati differenziali)

 


1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.

2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.


 

 

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2009 (comma 1) e per i due anni successivi, 2010 e 2011, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

 

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza[1]. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura entro la quale è necessario fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L’entità del ricorso al mercato coincide, pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti [2].

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2009

Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie[3].

 

Il DPEF 2009-2013 presentato nel giugno scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2009 pari a 16.600 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Con la Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2013, presentata a settembre, si è provveduto ad aggiornare tale stima, fissando il saldo netto da finanziare per il 2009 in misura pari a 33,6 miliardi di euro (a fronte dei 16,6 miliardi di euro stimati in precedenza nel DPEF).

La Nota evidenzia che tale rideterminazione è disposta in base agli elementi che emergono dal bilancio a legislazione vigente per il 2009 ed è conseguente alla revisione (per circa 14 miliardi di euro) di alcune poste relative ai trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche, in particolare quelli agli enti di previdenza e agli enti territoriali, nonché (per circa 4 miliardi) di poste correttive e compensative delle entrate. La Nota di aggiornamento precisa, inoltre, che - a causa della natura delle revisioni intervenute - il nuovo obiettivo relativo al bilancio dello Stato non implica modifiche al livello programmatico dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714), espone, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un saldo netto da finanziare per il 2009 pari a 33.495 milioni di euro. Secondo quanto riportato nell’allegato 8 al disegno di legge finanziaria in esame - che espone gli effetti del disegno di legge finanziaria medesimo sul bilancio - il valore effettivo del saldo netto da finanziare per il 2009, come rideterminato per effetto del disegno di legge finanziaria, è pari a 32.718 milioni di euro, al di sotto pertanto del livello massimo il livello massimo fissato dal comma 1 in esame.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2009, un livello massimo, in termini di competenza, di 260.000 milioni di euro.

Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2010 e 2011

Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2010 e 2011, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.

 

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714) dispone, all’articolo 17, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2009-2011. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2009, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2009, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2009, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).

 

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2009, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:

§      per il 2010:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 19.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro;

§      per il 2011:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 225.000 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:

§      per il 2010:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 16.500 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 235.000 milioni di euro;

§      per il 2011:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 3.100 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 217.000 milioni di euro.

 

Il bilancio programmatico 2009-2011, riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge di bilancio per il 2009, conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 16.500 milioni di euro per il 2009 e a 3.100 milioni di euro per il 2010.

 

Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Destinazione di eventuali maggiori disponibilità

Il comma 4 individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che dovessero determinarsi nel 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013.

 

Tali maggiori disponibilità finanziarie nel 2009 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, come espressamente indicato dalla norma.

 


 

Articolo 2, comma 1
(Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative
della piccola pesca)

 

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

 

 

L’articolo 2, comma 1, dispone l’applicazione a regime, e non più in via transitoria a seguito di proroghe annuali, come accaduto finora, dell’aliquota agevolata dell’IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

L’aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi è fissata nella misura dell’1,9%.

La stessa norma specifica che l’aliquota determinata in tale misura si applica anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 2 in esame ha provveduto a modificare l'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante l’istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l’istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali. Il comma 1 dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ha previsto che per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9%; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

 

Il richiamato articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 esenta dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. L’articolo 10 dispone altresì che i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 , o la pesca in acque interne.

 

La norma in esame sostituisce nel citato comma 1 dell’articolo 45 le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9% », stabilendo al contempo che resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.

 

Secondo la relazione illustrativa (A.C. 1713), lo scopo dell’aliquota in misura ridotta è quello “di agevolare con un carico fiscale inferiore rispetto a quello gravante sugli altri, un particolare settore economico che, presentando difficoltà strutturali riconosciute anche nell’ambito della politica agricola dell’Unione europea, richiede anche a livello degli Stati membri interventi che coadiuvino tale politica.”.

 

La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita del gettito di competenza pari a 154 milioni di euro nel 2008 e di 166,7 milioni di euro nel 2009, mentre l’andamento di cassa della variazione di gettito sarà negativo per il 2009 di 285 milioni, per il 2010 di 177,4 milioni e per il 2011 di 166,7 milioni di euro.


 

Articolo 2, comma 2
(Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)

 

2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

 

 

L’articolo 2, comma 2, stabilizza a regimealcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

In particolare si dispone che, a decorrere dal 2009 e nel limite dell’80%, si applicano alle menzionate imprese i benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli4 e 6deldecreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457[4].

 

La norma in esame, infatti, riproduce le disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese di pesca costiera, interna e lagunare già contenute nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); tale norma ne prevedeva l’applicazione ai soggetti menzionati per gli anni 2001, 2002 e 2003, e nel limite del 70%.

Tale disposizione è stata successivamente prorogata: per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 510, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 119, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), per l’anno 2007, dall’art. 1, comma 391, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), e, infine, per l’anno 2008 dall’articolo 1, comma 172 della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008, che ha contestualmente elevato il limite all’80%).

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede:

§      la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[5]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;

§      un abbattimento nella misura dell’80% – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.

In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina:

a)       la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all’80% dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;

b)       un abbattimento, nella misura del 64%, del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi (80% * 80%).

 

Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il richiamato comma 172 estende alle suddette imprese, per l’anno 2008, il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre nel limite dell’80%.

 

L'articolo 6 del D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, ha infatti previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.

 

Al riguardo, la relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1713), dalle elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle richiamate agevolazioni, ha affermato che “la messa a regime dal 2009 dell’esclusione della tassazione del 64% del reddito produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 17,5 milioni di euro, così ripartiti:

§         0,8 milioni di euro per le società di capitali;

§         8,6 milioni di euro per le persone fisiche;

§         8,1 milioni di euro per le società di persone”.

Inoltre, prosegue la relazione tecnica, “tenuto conto dell’ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2008, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l’aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2008) di stima della proroga dell’agevolazione per il 2008”.

 

Susseguentemente, il credito di imposta annuo corrispondente all’IRE dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all’agevolazione e considerando il limite dell’80%, è stimata in circa 17,3 milioni di euro (173 x 12,5% x 80%); mentre si avrà un esonero contributivo annuo stimato in circa 48,3 milioni di euro.

 

Infine, la perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi considerando, per il 2009, solamente 11/13 del credito di imposta e dell’esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75% , è la seguente (in milioni di euro):

 

CASSA

2009

2010

2011

Credito di imposta 2009

- 14,6

- 2,7

==

Esonero contributivo 2009

- 40,8

- 7,5

==

Saldo IRE/IRES 2009

==

- 17,5

==

Acconto IRE/IRES 2010

==

- 13,1

13,1

Credito di imposta 2010

==

- 14,6

- 2,7

Esonero contributivo 2010

==

- 40,8

- 7,5

Saldo IRE/IRES 2010

==

==

- 17,5

Acconto IRE/IRES 2011

==

==

- 13,1

Credito di imposta 2011

==

==

- 14,6

Esonero contributivo 2011

==

==

- 40,8

TOTALE

- 55,4

- 96,2

- 83,1

 


 

Articolo 2, comma 3
(Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto)

 

3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

 

 

L’articolo 2, comma 3, stabilisce che, anche per l’anno 2009, le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

 

Nel dettaglio, il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il richiamato comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha stabilito che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con D.M. 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b)  all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c)  alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d)  all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f)   ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g)  ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

h)  agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

 

L’utilizzazione in compensazione può avvenire nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Tali disposizioni recate dal comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 erano state prorogate dal comma 396 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 169 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 


 

Articolo 2, comma 4
(Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa)

 

4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

 

 

La norma in esame estende all’anno 2009 l’agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

 

Nel dettaglio, il comma 4 dell’articolo 2 in esame proroga le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

Il richiamato comma 106 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha stabilito che, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.

In particolare, la deduzione spetta per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

 

Il citato articolo 66 del TUIR riguarda le imprese minori, stabilendo al comma 1 che il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

 

Il richiamato comma 5 dell’articolo 66 del TUIR stabilisce che per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'àmbito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale àmbito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

 

Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

 

Il richiamato comma 106 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ai fini di quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 106 nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, autorizzava uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.

 

Il comma 106 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stato prorogato dal comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 170 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

La relazione tecnica (A.C. 1713) stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita di cassa totale per 120 milioni di euro nel 2009 e un gettito positivo di 52 milioni nel 2010.

 


 

Articolo 2, comma 5
(Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e di formazione)

 

5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

 

 

La norma in esame riconosce ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno 2009, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro.

 

Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo 2 in esame prevede che per l'anno 2009 spetta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

La detrazione dall'imposta lorda spetta fino ad un importo massimo delle spese di 500 euro.

 

Una disposizione identica era recata, per l’anno 2008, dall’articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

 

La relazione tecnica (A.C. 1713) stima, quale effetto finanziario della norma in oggetto, una perdita di gettito in termini di cassa di 73,5 milioni di euro per il 2010.

 


 

Articolo 2, comma 6
(Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido)

 

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.

 

 

La norma in esame riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

 

Nel dettaglio, il comma 6 dell’articolo 2 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per 2005) si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed ai periodi di imposta successivi.

 

Il richiamato comma 335 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 aveva riconosciuto, solo per il periodo d'imposta 2005, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

 

Il richiamato articolo 15 del TUIR prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 19% di una serie di oneri ivi elencati, sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

 

La norma recata dal comma 335 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stata poi prorogata per i rispettivi periodi di imposta dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

La relazione tecnica (A.C. 1713) stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 35,5 milioni di euro nel 2009, per 20,5 milioni nel 2010 e per 20,5 milioni nel 2011.

 


 

Articolo 2, comma 7
(Proroga del termine per la detrazione delle spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale)

 

7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.

 

 

La norma in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19% le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

 

Nel dettaglio, il comma 7 dell’articolo 2 proroga al 31 dicembre 2009 l’originario termine del 31 dicembre 2008 previsto dal comma 309, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Il richiamato comma 309 dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007 ha riconosciuto, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

Viene specificato che la detrazione spetta ove le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La stessa detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

 

Il richiamato articolo 12 del TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, prevede al comma 1 gli importi da detrarre dall’imposta per familiari a carico (coniuge, figli, altri conviventi). Ai sensi del comma 2, le detrazioni fiscali spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

La relazione tecnica (A.C. 1713) stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 163 milioni di euro nel 2010 e una variazione positiva per 70 milioni nel 2011.

 

Con circolare n. 19/E del 7 marzo 2008 l’Agenzia delle entrate ha specificato i contenuti dell’agevolazione, sottolineando, peraltro, che “ai fini della detrazione in oggetto si debba intendere per “abbonamento” un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Sulla base della ratio della norma, indicata nel paragrafo precedente, deve ritenersi, peraltro, che siano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli”.

 


 

Articolo 2, comma 8
(Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina)

 

8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.

 

 

Il comma 8 dell’articolo 2 proroga al 31 dicembre 2009 il precedente termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

 

Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ha stabilito una prima proroga, sino al 30 giugno 1983, delle disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

La legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ha previsto infatti varie agevolazioni in materia.

Ad esempio, l’articolo 28 stabilisce che le imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100, 31 dicembre 1947, n. 1629 , 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonché della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

 

Successivamente, sono intervenute ulteriori norme di proroga annuale del termine; da ultimo, le agevolazioni sono state prorogate al 31 dicembre 2008 dal comma 173 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, sul quale interviene la norma in esame.

 

La relazione tecnica (A.C. 1713) stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa di gettito di 163 milioni di euro nel 2009.

 


 

Articolo 2, comma 9
(Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione
nel Belice)

 

9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.

 

 

La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2009 l’esenzione dall’imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.

 

Tale esenzione, più volte prorogata[6], è stata originariamente disposta dall’articolo 43, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ed è stata differita, da ultimo al 31 dicembre 2008 dall'art. 19-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

La relazione tecnica (A.C. 1713) prevede che la proroga delle suddette agevolazioni comporterà un minor gettito per 2 milioni di euro per l’anno 2009.

 


 

Articolo 2, comma 10
(Agevolazione per il riordino delle IPAB)

 

10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

 

 

Il comma 10 dell’articolo 2 dispone l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

 

L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) prevede che, in sede di prima applicazione gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. Il beneficio fiscale riguardava, nel testo iniziale, gli atti effettuati entro il 31 dicembre 2003. Tale termine è stato oggetto di numerose proroghe che hanno esteso il beneficio fino a tutto il 30 giugno 2008. Per quanto riguarda l’anno 2008, in particolare, si segnala che inizialmente il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2008 dal DL n. 248/2007 e, successivamente, è stato limitato al 30 giugno 2008 dal DL n. 93/2008 al fine di utilizzare il gettito per la copertura degli oneri recati dal medesimo decreto n. 93.

 

La norma, pertanto, non introduce una proroga dell’agevolazione in quanto gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 non hanno fruito del regime di esenzione.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge (A.C. 1713) stima in 2 milioni di euro la perdita di gettito per l’anno 2009.


 

Articolo 2, comma 11
(Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale)

 

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

 

 

La norma in oggetto introduce a regime, a decorrere dall’anno 2009, le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (c.d. grandi consumatori).

In particolare, la misura agevolativa introdotta dall’articolo 4 del D.L. n. 356/2001[7] consiste nella riduzione del 40% delle aliquote di accisa indicate nel D.Lgs. n. 504/1995[8].

Tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe l’ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’articolo 38 del D.L. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la cosiddetta carbon tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli oli minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L’aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha peraltro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.

 

Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell’allegato I, tabella C, e sono di 21 euro per mille litri di gasolio , mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.

Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15) per (tra le altre ipotesi) l’elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.

L’articolo 18 della direttiva consente infine di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l’applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell’Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.

Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

 

Si segnala, inoltre, che con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

 

In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).

 

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica (A.C. 1713).

(in mln di euro)

Anno

2009

2010

2011

Minor gettito

- 60

- 32

- 44

 

 


 

Articolo 2, comma 12
(Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica)

 

12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

 

 

La norma in commento introduce, a regime, agevolazioni fiscali relative a:

a)      gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001[9], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

b)      credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

 

Le citate agevolazioni sono state oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali, che consentiva la fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2008, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 240, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

 

Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell’allegato I, tabella C, e sono di 21 euro per mille litri di gasolio , mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.

Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15) per (tra le altre ipotesi) l’elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.

L’articolo 18 della direttiva consente infine di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l’applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell’Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.

Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

 

Si segnala, inoltre, che con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

Agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento in particolari zone geografiche

Il beneficio in esame consiste in un incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998[10], che si aggiunge alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL).

In particolare, si tratta di un’ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL che, come accennato, era stata introdotta in via temporanea, più volte prorogata e scade, da ultimo, al 31 dicembre 2008[11].

L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[12]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[13]).

 

Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

-        ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[14];

-        facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;

-        della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

-        non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[15], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[16].

 

Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.

Reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica

L’agevolazione in commento, che la norma in esame rende strutturale consiste in un aumento della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998[17]. In particolare, il maggior beneficio è pari a 0,015 euro (30 lire) per ogni chilowattora di calore fornito[18].

Si ricorda anche che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.

 

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica (A.C. 1713).

 

Anno

2009

2010

2011

a)  Gasolio zone montane

- 51,9

- 43,6

- 47,2

b)  Teleriscaldamento con biomassa e energia geotermica

- 9,1

- 24,2

- 24,2

Totale comma 12

- 61,0

- 67,8

- 71,4

 


 

Articolo 2, comma 13
(Agevolazione sul gasolio e GPL per riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate)

 

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

 

L’articolo 2, comma 13, proroga per l’anno 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente per il riscaldamento nei richiamati comuni.

 

Il richiamato comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefìci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. Il beneficio è stato oggetto di numerose proroghe l’ultima delle quali, disposta dall’articolo 38, comma 1-ter, del DL n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, consentiva la fruizione dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2008.

Il richiamato comma 10, lettera c), dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla c.d. carbontax (contenute nel medesimo articolo 8) sono destinate a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

-        ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

-        facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

-        della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole.

L’articolo 2 del richiamato D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 reca l’individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno, stabilendo che a tali fini il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

-        Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

-        Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

-        Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

-        Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

-        Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

-        Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

 

Con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

 

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica (A.C. 1713).

 

Anno

2009

2010

2011

Variazione (“-“ è minor gettito)

- 18,1

+ 2,9

- 1,2

 


 

Articolo 2, comma 14
(Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra)

 

14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

 

 

La norma in commento interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare:

§      proroga al 2009 l’agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);

§      estende l’agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.

 

L’agevolazione sul gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle serre, inizialmente introdotta dall’articolo 5, comma 5, del DL n. 268/2000[19], relativamente al periodo 3 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, è stata oggetto di numerose proroghe l’ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

L’articolo 5 del DL n. 268/2000 prevedeva un regime impositivo per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra anche se l’aliquota di accisa era fissata in misura pari allo 0 per cento[20] di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti è stato, invece, disposto il regime di esenzione da accisa[21].

Si ricorda che l’articolo 24 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina gli impieghi agevolati dei prodotti energetici soggetti ad accisa disponendo che, ferme restando le norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta se destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico stesso. In particolare il n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell’aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l’impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del DI n. 375/2000).

Circa le modalità applicative, si rinvia al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 e al DM 26 febbraio 2002 con il quale sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa..

 

L’ultimo periodo del comma in oggetto prevede che l’esenzione si applichi, nel 2009, anche agli oli vegetali utilizzati per fini energetici nelle serre. Tale facoltà è prevista, nella normativa nazionale, dalla sopra richiamata tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.

 

L’agevolazione fiscale disciplinata dal comma in esame, come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, è subordinata all’autorizzazione dell’Unione europea.

 

Si ricorda infine che il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità” ed entrato in vigore dal 1° giugno 2007, ha modificato in più punti il testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995), per adeguarlo alle sopravvenute disposizioni comunitarie della direttiva 2003/96/CE[22].

L’articolo 8 di tale decreto legislativo n. 26 del 2007, reca proprio una norma sull’esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra, prevedendo espressamente che agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applichi l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica.

 

Anno

2009

2010

2011

Variazione (“-“ è minor gettito)

- 23,1

+ 12,7

- 5,5

 


 

Articolo 2, comma 15
(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

 

15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

 

 

Le disposizioni contenute all’articolo 2, comma 15,modificando i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prorogano per l’anno 2011 la detrazione IRPEF e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata per le spese di ristrutturazione edilizia.

 

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

a)      spese di ristrutturazione edilizia[23], di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2011[24];

b)      spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[25] eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 e il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012[26].

 

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008, invece, prorogano al 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000). Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

§      interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

§      interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

§      interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

§      interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 19,della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

 

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1713) stima i seguenti effetti finanziari recati della norma:

in milioni di euro

 

2009

2010

2011

2012

IRPEF

0

0

- 20

- 215

IRPEF/IRES/IRAP

0

0

+ 47

+ 267

IVA

0

0

-173

0

TOTALE

0

0

-146

+52

 


 

Articolo 2, comma 16
(Copertura degli oneri commi 1-15)

 

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Il comma 16 reca la copertura degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 15 dell’articolo 2, alcune delle quali dispongono proroghe di agevolazioni di carattere tributario al 31 dicembre 2009, mentre altre ne rendono permanenti gli effetti.

L’ammontare complessivo degli oneri viene indicato in complessivi 897,7 milioni per l’anno 2009, 500 milioni per l’anno 2010 e 438,4 milioni a decorrere dal 2011.

 

Alla copertura degli oneri si provvede a valere su dotazioni finanziarie precostituite ai sensi del decreto legge n. 112 del 2008[27], e in particolare :

§      per 897,7 milioni per il 2009, 500 milioni per il 2010 e 438,4 per il 2011 a carico delle risorse del Fondo per il finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente, a tale scopo appositamente istituito dall’art. 63, comma 8, del D.L. n. 112/2008, con uno stanziamento di 900 milioni per il 2009 e di 500 milioni a decorrere dal 2010;

§      per 62,8 milioni per il 2010 a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004, e da ultimo rifinanziato ai sensi dell’art. 63, comma 10, del citato D.L. n. 112/2008[28].

In particolare, le disposizioni fiscali in oggetto riguardano il settore agricolo e della pesca (commi 1-2), l’autotrasporto (commi 3-4), l’aggiornamento del personale della scuola (comma 5), la frequenza degli asili nido (comma 6), gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (comma 7), l’accorpamento della proprietà contadina (comma 8), il riordino degli IPAB (comma 10), il gas naturale per uso industriale (comma 11), il gasolio da riscaldamento per le zone montane e il teleriscaldamento da biomassa ed energia geotermica (comma 12), il riscaldamento delle frazioni parzialmente non metanizzate (comma 13), le coltivazioni sotto serra (comma 14) e le ristrutturazioni edilizie (comma 15).

 

Gli oneri recati dai commi da 1 a 15 dell’articolo 2, espressi in termini di minori entrate o di maggiori spese, sono così indicati nell’Allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2009 (A.C. 1713):

(milioni di euro)

 

 

Agevolazioni commi 1-15

Saldo netto da finanziare

 

 

 

2009

2010

2011

Art.

Co.

MINORI ENTRATE

456,1

304,1

181,4

2

1

Aliquota Irap agricoltura

0

0

0

2

2

Esonero contributivo pesca

0

0

0

2

2

Agevolazioni IRE/IRES pesca

0

30,6

17,5

2

3

Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

0

0

0

2

4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRPEF

101,0

-43,0

0,0

2

4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP

0

0

0

2

5

Detrazione per autoformazione da parte di docenti

0

73,5

-31,5

2

6

Detrazione asili nido

35,0

20,0

20,0

2

6

Asili nido addizionale regionale

0

0

0

2

6

Asili nido addizionale comunale

0

0

0

2

7

Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale IRPEF

0,0

163,0

-70,0

2

8

Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice

163,0

0

0

2

9

Esenzione imposte terremoto Belice

2,00

0,00

0,00

2

10

Proroga agevolazioni per il riordino IPAB

2,0

0

0

2

11

Riduzione aliquota accisa gas metano ad usi industriali

60,0

32,0

44,0

2

12

Accisa Gasolio GPL riscaldamento zone montane

51,9

43,6

47,2

2

13

Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegato nelle frazioni parzialmente non metanizzate-zona climatica E

18,1

-2,9

1,2

2

14

Esenzione accise gasolio riscaldamento serra

23,1

-12,7

5,5

2

15

Ristrutturazione edilizia

0

0

147,5

 

 

MAGGIORI SPESE CORRENTI

441,6

258,7

257

2

1

Aliquota IRAP agricoltura

285,0

177,4

166,7

2

2

Esonero contributivo pesca

40,8

48,3

48,3

2

2

Credito d'imposta pesca

14,6

17,3

17,3

2

3

Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

72,6

0,0

0,0

2

4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP

19,0

-9,0

0,0

2

6

Asili nido addizionale regionale

0,4

0,4

0,4

2

6

Asili nido addizionale comunale

0,1

0,1

0,1

2

12

Crediti d'imposta riscaldamento biomasse

9,1

24,2

24,2

 

 

TOTALE MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE

897,7

562,8

438,4

 


 

Articolo 2, commi 17-20
(Agevolazioni fiscali in favore del settore dell’autotrasporto)

 


17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.


 

 

I commi da 17 a 20 dell’articolo 2 recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

Analogamente a quanto disposto per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008[29], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. il comma 17 dell’articolo 2 prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di 30 milioni di euro:

a)      la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell’imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

Si ricorda in proposito che l’articolo 51, comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) dispone infatti che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a lire 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito;

b)      l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre forfettariamente un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

Il comma 18 (analogamente a quanto previsto dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[30]) dispone che sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applicazione a tali somme dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008.

L’applicazione della misura nell’anno 2008 è stata prevista dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[31]

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 2, commi da 1 a5, ha introdotto, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%.

Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. In particolare, l’articolo 2, comma 1,annovera tra le remunerazioni agevolate:

a)  le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008;

b)  le prestazioni di lavoro supplementare ovvero le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008 (ovvero prima del 29 maggio 2008);

c)  in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

 

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1713), in ordine ai commi 17 e 18, quantifica l’effetto complessivo derivante dalle suddette disposizioni agevolative in un minor gettito pari a 60 milioni di euro, così distribuito:

-          50,5 milioni di euro per il 2009;

-          9,5 milioni di euro per il 2010.

 

Il comma 19 proroga per l’anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, l’agevolazione fiscale introdotta in favore del settore dell’autotrasporto con l’articolo 83-bis, comma 26, del citato d.l. n. 112 del 2008. Si tratta della concessione di un credito d’imposta che corrisponde ad una quota dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di trasporto merci.

Ai fini della determinazione della misura del credito di imposta, la norma dispone che si rispetti il parametro secondo cui esso deve ammontare, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

La norma prevede inoltre che il credito di imposta sia usufruibile in compensazione (secondo le regole previste dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), non sia rimborsabile e non concorra alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; tale credito inoltre non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del D.Lgs 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

 

La relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 1713) stima che l’effetto di maggiore spesa, pari a 40 milioni di euro, si registri interamente nell’esercizio finanziario 2009.

 

Il comma 20 demanda ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate – limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale la determinazione:

§      della quota di indennità non imponibile e gli importi della deduzione forfetaria (articolo 2, comma 17);

§      della percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile (articolo 2, comma 18);

§      della misura del credito di imposta (articolo 2, comma 19), previsti dai medesimi commi;

§      delle eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

 


 

Articolo 2, comma 21
(Utilizzo di risorse dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa)

 

21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.

 

 

Il comma 21 reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 17 a 20 dell’articolo 2, recanti agevolazioni tributarie in favore del settore dell’autotrasporto.

 

L’ammontare complessivo degli oneri viene stimato in 90,5 milioni nel 2009 e in 9,5 milioni nel 2010.

Nello specifico, gli oneri (in termini di minori entrate o di maggiori spese) derivanti dai commi 17-20 dell’articolo 2 sono così indicati nell’Allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2009 (A.C. 1713):

(milioni di euro)

 

 

Agevolazioni commi 17-20

Saldo netto da finanziare

 

 

 

2009

2010

2011

Art.

Co.

MINORI ENTRATE

 

 

 

2

17

Autotrasporto - indennità e deduzione forfetaria trasferte

25,0

5,0

0,0

2

18

Autotrasporto- esclusione straordinario dal reddito imponibile

25,5

4,5

0,0

 

 

MAGGIORI SPESE

 

 

 

2

19

Autotrasporto - credito imposta per tassa automobilistica

40,0

0,0

0,0

 

 

TOTALE

90,5

9,5

0,0

 

 

Il comma 21 dispone che alla copertura dei suddetti oneri si provveda a valere sulle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori dalla tesoreria statale.

 

Le risorse in questione sembrerebbero essere le c.d. “disponibilità liquide” dell’Agenzia depositate presso il sistema bancario.

Infatti, sui conti correnti della tesoreria statale sono presenti le risorse che vengono assegnate all’Agenzia per le attività di promozione di impresa che essa svolge a seguito di specifiche disposizioni legislative (auto impiego, auto imprenditorialità, ecc.), mentre sui conti bancari è presente parte del capitale sociale che, attraverso gli interessi che i depositi producono, permettono il funzionamento delle strutture dell’Agenzia stessa (c.d. autofinanziamento).

 

A fini di copertura finanziaria, pertanto, le disponibilità liquide dell’Agenzia verrebbero ridotte di complessivi 100 milioni, che, ai sensi del presente comma, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per 90,5 milioni di euro nel 2009 e 9,5 milioni di euro nel 2010.

 

Si ricorda che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. deriva dal riassetto società Sviluppo Italia S.p.A., attuato ai sensi dell’articolo 1, commi da 459 a 464, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).

In particolare, le norme citate hanno previsto un complessivo piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia Spa nei settori non strategici e di cessione delle società regionali.

Al Ministro dello sviluppo economico è stata attribuita una serie di poteri, tra cui quello di definire con apposite direttive le priorità e gli obiettivi dell’Agenzia. La direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2007 ha stabilito che l’azione dell’Agenzia dovrà essere diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire le seguenti priorità:

1.  favorire l’attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;

2.  sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;

3.  promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

A seguito del piano di riordino dell’Agenzia e di dismissioni previsto dalla legge finanziaria 2007 e dalla direttiva ministeriale, la struttura dell’Agenzia si articola, ora, in 3 aree strategiche di affari (ASA): Impresa, Territorio e Investimenti esteri. Le società “controllate strategiche” sono confluite in 3 nuove società (“Newco”):

Dal mese di luglio 2008 l’Agenzia ha assunto la denominazione “INVITALIA”.

Da ultimo, l’articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto una nuova regolamentazione del sistema di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (da attuarsi con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali), affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione degli interventi, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all’erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell’agevolazione, alla partecipazione e al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all’investimento.


 

Articolo 2, commi 22-24
(Trasferimenti all’INPS)

 


22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:

a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).

24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.


 

 

I commi da 22 a 24 dell’articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In primo luogo, il comma 22 determina l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[32], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2009, pari complessivamente a 936,50 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 750,95 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 185,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 23, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2009 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera a) – in 17.817,76 milioni di euro (per l’anno 2008 l’importo dovuto era pari a 17.066,81 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera b) – in 4.402,83 milioni di euro (nel 2008 l’importo dovuto era pari a 4.217,28 milioni).

 

Infine, ai sensi del comma 24 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 22, lettera a), pari a complessivi 17.817,76 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

§      880,93 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§       2,67 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§      62,01 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§


 

Articolo 2, commi 25-26
(Riordino dei trasferimenti all’INPS)

 


25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

a)articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b)articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c)articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

d)articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

e)articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

f)articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g)articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

     1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;

     2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

     3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;

c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.


 

 

Il comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, disposti dall’articolo 1, commi 768 e 769, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dall’articolo 1, commi 10 e 11, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[33], prevede un riordino dei trasferimenti dovuti dallo Stato all’INPS per prestazioni previdenziali[34], disponendo, più specificamente, che non sono più a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS (cfr. in proposito la scheda relativa al comma 22) gli oneri derivanti da specifiche disposizioni legislative, tassativamente elencate.

Il richiamato comma 768 dell’articolo 1 della L. 296/2006 ha previsto l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti. In particolare, le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e sono elevate al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il successivo comma 769 ha disposto l’innalzamento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore. Si prevede comunque che l’aliquota contributiva totale, data dalla somma della quota a carico del lavoratore (anche considerando l’aumento di 0, 3 punti) e di quella a carico del datore di lavoro, non possa essere superiore al 33%.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 10, della L. 247/2007, ha previsto, fatta salva la previsione di cui al successivo comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative:

-        all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;

-        alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

-        alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 .

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

Il successivo comma 11 ha stabilito che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, siano individuate le modalità per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8[35], rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici come risultanti dai bilanci degli stessi enti.

Si dispone quindi che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al precedente comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.

 

In particolare, non sono più a carico della GIAS gli oneri derivanti:

§      dalla rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, effettuata ai sensi della Tabella 1 allegata alla L. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (articolo 1, comma 11, lettera a), della L. 269/2006) (lettera a));

§      dall’introduzione “a regime” degli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali disposti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2005 (articolo 1, comma 1167, della L. 296/2006) (lettera b));

§      dalle modifiche ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004 (articolo 1, commi 1 e 2, della L. 247/2007) (lettera c));

§      dall’elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (articolo 1, comma 25, della L. 247/2007 (lettera d));

§      dalla rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nonché dalla riparametrazione del diritto all’indennità stessa in relazione alle giornate lavorative (articolo 1, comma 26, della L. 247/2007) (lettera d));

§      dalla revisione della disciplina relativa agli incrementi annuali dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, che dispone il recupero integrale dell’inflazione ai fini degli incrementi annuali dell’integrazione salariale straordinaria (articolo 1, comma 27, della L. 247/2007) (lettera d));

§      dalla soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 2, comma 19, della L. 549/1995, a carico delle imprese nel caso di utilizzazione di lavoro straordinario (articolo 1, comma 71, della L. 247/2007) (lettera e));

§      dalla rideterminazione, attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 11, lettera a), della L. 296/2006, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili", dei nuclei cioè in cui siano deceduti entrambi i genitori (articolo 1, comma 200, della L. 244/2007) (lettera f))[36];

§      dall’integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (articolo 19 del D.L. 112/2008) (lettera g)).

 

Il comma 26, inserendosi nell’ambito del riordino dei trasferimenti all’INPS disposto dal precedente comma 25, provvede ad una regolazione contabile tra gestioni INPS, ai fini dell’incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[37], per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l’esercizio 2007, 2.146 milioni per l’esercizio 2008 e 1800 milioni a decorrere dall’esercizio 2009.

Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§      per l’esercizio 2007:

-       per un importo complessivo di 319 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2007 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a), n. 1);

-       per un importo complessivo di 155 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera a), n. 2);

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario  (A.C. 1713) indicava, in particolare, le seguenti voci:

-        fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un importo pari a 53,55 milioni di euro;

-        fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 21 milioni di euro;

-        fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap di cui all’articolo 80, comma 2, della L. 388/2000, per un importo pari a 20 milioni di euro;

-        fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depranocitosi di cui all’articolo 39, comma 1, della L. 448/2001, per un importo pari a 1 milione di euro;

-        fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 59,479 milioni di euro.

-       per un importo complessivo di 1.102 milioni, parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all’INPS di cui al precedente comma 25;

§      per l’esercizio 2008, per un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, utilizzando parzialmente le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25 (lettera b));

§      a decorrere dal 2009, per un importo complessivo di 1.800 milioni di euro, utilizzando parzialmente le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25 (lettera c)).

 


Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.C. 1713), complessivamente le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 determinano effetti positivi sul saldo netto da finanziare, come risulta dalla tabella che segue (dati in milioni di euro).

 

Interventi

2009

2010

2011

A) - Minori trasferimenti all’INPS per interventi previdenziali

 

 

 

Rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare

782

782

782

Introduzione a regime degli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

405

405

405

Modifiche ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo

656

692

702

Elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione

185

193

200

Rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

2

3

4

Aumenti annuali dell’integrazione salariale straordinaria

175

180

185

Soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sull’utilizzazione di lavoro straordinario

24

24

24

Rideterminazione, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito per specifici nuclei familiari

203

715

1.007

Integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

380

380

380

TOTALE

2.812

3.374

3.689

B) - Rideterminazione del livello di finanziamento della gestione invalidi civili nell’ambito del riordino dei trasferimenti all’INPS

1.800

1.800

1.800

C) - Effetto complessivo sul SNF (A-B)

1.012

1.574

3.689

 

La stessa relazione tecnica (A.C. 1713), inoltre, affermava che le disposizioni richiamate “non hanno alcun effetto in termini di Conto delle PA, nell’ambito del quale le singole voci di entrata e di uscita sono registrate, sia in termini di risultati che previsivi, in corrispondenza al rispettivo effettivo ammontare, limitandosi a regolare trasferimenti tra Enti del comparto delle Pubbliche Amministrazioni”.

 


 

Articolo 2, commi 27-31
(Rinnovi contrattuali personale delle pubbliche amministrazioni)

 


27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

I commi da 27 a 31 recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si dispongono ulteriori stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) (commi 27-29). Al riguardo, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge originario (A.C. 1713) affermava che, rispetto alle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2008 per l’indennità di vacanza contrattuale, la maggiorazione in esame ha lo scopo di riconoscere, a decorrere dal 2009, incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo, dato derivante dalla somma dell’inflazione programmata per il 2008 e il 2009 (1,7% + 1,5%), mentre non sono state previste risorse aggiuntive per il 2008;

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 143 ha disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), fosse pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il successivo comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Il comma 145, inoltre, dispone che le somme di cui ai commi 143 e 144, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

§      si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 30);

Si ricorda che già il comma 146 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 2, comma 428[38], della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università[39]. Infine, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Più specificamente, il comma 27 individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato”.

In particolare, si dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007 (cfr. supra), è pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

Analogamente, il successivo comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[40].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge originario (A.C. 1713) affermava che, nell’ambito dello stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, sono indicate specificamente quelle destinate al personale del comparto sicurezza di cui al D.Lgs. 195/1995, “da attribuire attraverso le procedure previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto”[41].

Nella stessa relazione si sottolinea altresì che “restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l’inserimento dell’incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio”.

 

Il comma 29, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 3, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. supra), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 27 e 28, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.C. 1713), nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni statali derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dai commi 27-29.

(milioni di euro)

Anni

Personale contrattualizzato (comma 27)

Personale di diritto pubblico
(comma 28)

Totale personale (commi 27 e 28)

2009

1.560

680

2.240

2010

1.560

680

2.240

2011

1.560

680

2.240

 

 

Il comma 30 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 – in aggiunta agli oneri già derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 3, comma 146, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. supra) - nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Lo stesso comma 30, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.C. 1713), nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni pubbliche non statali derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dal comma 30.

(milioni di euro)

Anni

Personale pubblico non statale

2009

1.660

2010

1.660

2011

1.660

 

La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che la stima degli oneri derivanti dai commi 27-30 “è stata effettuata sulla base della consistenza di personale acquisita con le informazioni del conto annuale 2006 ed ha tenuto conto delle retribuzioni medie pro-capite aggiornate con i benefici economici derivanti dal CCNL 2006-2007”.

Più specificamente, per effettuare tale stima la relazione tecnica è stato preso in considerazione il dato di 3.567.977 unità di personale, di cui 2.014.169 nel settore statale e 1.553.808 nel settore pubblico non statale, considerando una retribuzione media pari a 31.367 euro per il settore statale e 33.000 euro per il settore pubblico non statale. La relazione tecnica, inoltre, valuta gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, rispetto agli oneri retributivi, in una percentuale aggiuntiva pari al 38,38%[42] per il settore statale e al 37% per il settore pubblico non statale.

 

Ai sensi del successivo comma 31, infine, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 27, 28 e 29 – pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 63, comma 10, primo periodo, del D.L. 112/2008.

Si ricorda che tale disposizione prevede l’incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[43] (convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004), al fine del loro utilizzo per finalità di copertura finanziaria.

In particolare, il primo periodo del comma 10 fa confluire nel Fondo sopra citato apposite risorse (500 milioni di euro per il 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011) da destinare alla copertura finanziaria di due interventi specifici, indicati direttamente dalla norma:

-        attuazione dell’articolo 78 del medesimo D.L. 112/2008, che prevede la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e dell’attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune. In particolare, la norma prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro, al fine di superare la situazione di illiquidità che presenta il comune di Roma;

-        rinnovi contrattuali e adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.

La norma dell’articolo 63 del DL 112/2008 non chiarisce come vengono ripartite le risorse tra le due finalità sopra richiamate. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.C. 1713), peraltro, si attribuisce l’importo di 500 milioni euro a decorrere dal 2008 per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 78 (vale a dire per l’anticipazione al Comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 8) e le restanti risorse alla copertura dei rinnovi contrattuali.

 

Si consideri inoltre che la relazione tecnica sopra citata chiarisce che, per quanto riguarda le risorse di cui al comma 30, non si determinano ulteriori effetti sui saldi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali per effetto del D.L. 112/2008.

 

La seguente tabella, infine, riporta un riepilogo degli oneri previsti per l’intero Pubblico Impiego, concernenti il biennio contrattuale 2008-2009[44].

(milioni di euro)

 

Legge finanziaria2008 (risorse per IVC 2008-09)

DDL finanziaria 2009 (ulteriori risorse dal 2009)

Risorse complessive per il 2008-2009

Comparti/Settori

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2008

2009

2010 e ss.

Totale Stato

357

584

584

2.240

2.240

2.240

357

2.824

2.824

Totale settore non statale

320

587

587

1.660

1.660

1.660

587

2.247

2.247

Totale pubblico impiego

677

1.171

1.171

3.900

3.900

3.900

677

5.071

5.071

Incrementi % (circa)

0,40

0,6

0,6

2,6

2,6

2,6

0,4

3,2

3,2

 


 

Articolo 2, comma 32
(Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.)

 

32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

 

In proposito, si ricorda che il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, nel premettere, l’altro, che la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello centrale e locale, dovessero essere ispirata all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese, ha sottolineato l’esigenza di creare “condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche”, con ciò valorizzando le professionalità dei lavoratori pubblici e motivando la dirigenza pubblica.

Lo stesso memorandum, inoltre, ha affermato l’esigenza di adottare e diffondere “un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa”, che possono e devono costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. “La misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni”, continua il memorandum, “deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza”.

 

Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza. Tra l’altro, alcune di queste voci componenti il trattamento economico accessorio in base alla disciplina vigente, sia legislativa sia di origine pattizia, risultano difficilmente compatibili con i parametri indicati dalla norma, data la loro caratteristica di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative.

 

A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.

 

Il comma in oggetto stabilisce, altresì che ai fini della corresponsione del trattamento accessorio si possano utilizzare anche le risorse finanziarie previste dall’articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008.

Il richiamato comma 17 ha disposto che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 61, salvo specifiche esclusioni, siano versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria annualmente ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato[45] e riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, ed è incrementata con le somme riassegnate come sopra indicato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22 del medesimo articolo 61. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

Un’ulteriore quota dello stesso fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni interessate dall’articolo 67, comma 5 ovvero di quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo 67. Si tratta in sostanza della amministrazioni interessate dalla riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: amministrazioni dello Stato, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e università.

Infine, la norma prevede che costituisce economia di bilancio quella quota-parte del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità sopra richiamate entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Infine, si ricorda che la relazione tecnica afferma che dalle disposizioni di cui al comma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita a definire criteri in ordine all’erogazione del trattamento economico accessorio nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.


 

Articolo 2, commi 33-34
(Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa)

 


33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma 33, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, ha lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 67 del richiamato D.L. 112/2008, nell’ambito delle  disposizioni in materia di contrattazione integrativa, dispone che le risorse determinate, per il 2007, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 79/1997, siano ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro venga destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla L. 1265/1960 (comma 1). Inoltre si prevede che, per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, siano disapplicate specifiche disposizioni che stanzino risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali (comma 2).

Il successivo comma 3 dispone, a decorrere dal 2010, la riduzione, in misura pari al 20%, di specifiche risorse che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tali decrementi si applicano anche a ulteriori disposizioni speciali che stanziano risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 189, della L. 266/2005[46] (comma 4).

Inoltre, il comma 5 stabilisce che, per le stesse finalità di cui al comma 1, debba essere ridotta la dotazione dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui al menzionato comma 189 dell’art. 1 della L. 266/2005 e, conseguentemente, si provvede a sostituire il testo del medesimo comma 189. Il nuovo testo di quest’ultimo prevede che, a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e delle università, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

 

In particolare, si prevede una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti.

 

Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (senza peraltro indicare il termine di adozione dello stesso), la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67 (cfr. supra).

Infine, si stabilisce che la disposizione in esame non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

 

Il successivo comma 34 prevede che, per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, possa altresì essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni richiamate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dalle economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, che si realizzino per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, attivati in applicazione delle disposizioni dello stesso D.L. 112/2008.

 

Secondo la relazione tecnica, le disposizioni dei commi 33 e 34 non determinano ulteriori oneri, “considerato che le risorse da destinare alla contrattazione integrativa derivano da ulteriori risparmi, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”.

 


 

Articolo 2, comma 35
(Stipulazione dei contratti collettivi nazionali)

 


35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.


 

 

Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione.

 

In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale “contrattualizzato” delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 (rectius: articolo 2, commi 2 e 3)del D.Lgs. 165/2001, nonché di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti (primo periodo).

Si ricorda che Il D.Lgs. 29/1993 (ora “confluito” nel D.Lgs. 165/2001) ha riformato la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevedendo la sua “privatizzazione” e “contrattualizzazione.

In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle norme del codice civile in materia e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le disposizioni in deroga di cui al medesimo D.Lgs. 165/2001 (comma 2). Inoltre, si dispone che i medesimi rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente e che quindi l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle specifiche condizioni stabilite, mediante contratti individuali (comma 3).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui al menzionato articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto):

-        i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 1);

-        il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (comma 1-bis);

-        il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 1-ter);

-        i professori e i ricercatori universitari (comma 2).

 

Inoltre, si stabilisce l’erogazione delle somme stanziate per i rinnovi contrattuali dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (cioè dal 1° gennaio di ogni anno), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali (secondo periodo).

 

Si segnala che la disposizione di cui al comma 35 in esame sembra attuare la rilegificazione di una materia attualmente rimessa alla contrattazione collettiva[47], seppur mitigata dal confronto con le organizzazioni sindacali.

 

Lo stesso comma prevede altresì la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile (terzo periodo).

Secondo quanto riportato nell’Accordo del 23 luglio 1993, concernente il protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del CCNL. Più specificamente, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50°% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

Viene inoltre precisato che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse appositamente stanziate, la disciplina di cui al comma in oggetto trova applicazione solamente con riferimento al 2009, ferma restando l’erogazione per il 2008 dell’indennità di vacanza contrattuale (quarto periodo).

 

Si dispone, infine, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (quinto periodo).

Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico della finanza pubblica, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Secondo la relazione tecnica, il comma in esame non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, “in quanto dispone l’utilizzo di risorse dei cui effetti finanziari è già stato tenuto conto in precedenti commi e leggi”.


 

Articolo 2, commi 36-38
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

 


36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.

37. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

 

L’articolo 2, commi 36-38, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

 

In particolare, il comma 36 rinnova, anche per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa.

 

Più in particolare, il primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), nell’articolo 1, comma 410, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), nell’articolo 1, comma 1190, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e nell’articolo 2, comma 521, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993[48], il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, entro il 31 dicembre 2009, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), alle seguenti condizioni:

§      la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali;

§      tali programmi devono essere definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, successivamente recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

 

Il secondo periodo del comma in esame prevede la riduzione della finalizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999[49], ad un importo, per il 2009, di euro 139.109.570.

 

Si consideri che il citato articolo 68, comma 4, disciplina le modalità di copertura degli oneri derivanti dall’intervento relativo all’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività formativefino al compimento del diciottesimo anno di età, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 68.

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 68 della L. 144/1999 aveva disposto, al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, l’istituzione progressiva, a decorrere dall'anno 1999-2000, dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo poteva essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato.

Tale comma 1 è stato abrogato dall’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 226/2005[50], il quale ha previsto, tra l’altro, che i finanziamenti già disposti per l’obbligo formativo dal comma 4 del citato articolo 68 siano destinati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, disciplinato dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76[51].

 

Il richiamato articolo 68, comma 4, lettera a), come novellato dall’articolo 78, comma 18 della L. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), ha disposto, in particolare, che agli oneri derivanti dall’intervento di cui al precedente comma 1 si provveda a carico del Fondo per l’occupazione, istituito presso il Ministero del lavoro dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l’anno 1999, lire 430 miliardi per l’anno 2000, lire 562 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 590 miliardi (corrispondenti a 304.709.570 euro) a decorrere dall’anno 2002.

 

Si segnala, inoltre, che il testo della disposizione in esame fa esplicito riferimento alla riduzione apportata alla richiamata finalizzazione dall’articolo 1, comma 10, del D.L. 68/2006[52].

Tale comma 10 ha disposto la copertura dell’onere derivante dalle misure (per il sostegno al reddito ed il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni) di cui ai precedenti commi 1-9, quantificato in 1 milione di euro per l’anno 2006, 2 milioni di euro per l’anno 2007 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) destinate all’obbligo di frequenza di attività formative (cfr. supra).

 

Il D.L. 68/2006 ha recato disposizioni che interessano vari settori, relative principalmente ad un Programma sperimentale per la ricollocazione di lavoratori ultracinquantenni, a misure per la sicurezza delle dighe, al finanziamento per il completamento del Centro per la valorizzazione delle arti contemporanee, all’incremento delle autorizzazioni di spesa del Ministero della difesa, e altre disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, l’articolo 1 (commi 1-9) ha previsto un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro, finalizzato a garantire la ricollocazione di 3.000 lavoratori ultracinquantenni. A tal fine si stabilisce che siano stipulati appositi accordi entro il 31 maggio 2006 tra le imprese interessate, i sindacati e il Ministero del lavoro.

Il Programma si protrae per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario di mobilità (cd. mobilità lunga) ed è sottoposto a periodiche verifiche. Durante la partecipazione al Programma, i lavoratori, dopo il periodo di mobilità, percepiscono un trattamento di sostegno al reddito pari all’ultima mensilità di mobilità erogata. I lavoratori comunque, anche se non ricollocati, fuoriescono dal programma al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Gli oneri per il sostegno al reddito dei lavoratori, per il periodo successivo a quello della mobilità, sono posti a carico delle imprese, con esclusione di quelle sottoposte a procedure concorsuali.

Si prevede che i lavoratori siano tenuti a frequentare corsi di formazione o a rispondere a chiamate lavorative a pena di decadenza dal trattamento percepito di sostegno al reddito. I lavoratori inoltre:

-        hanno la precedenza nel caso l’impresa presso cui lavoravano effettui nuove assunzioni entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

-        hanno diritto a rientrare nel Programma nel caso in cui, dopo essere stati ricollocati, perdano nuovamente il lavoro per cause non dipendenti della loro volontà;

-        possono svolgere altre attività di lavoro occasionali, cumulando il relativo compenso con il trattamento di sostegno al reddito.

 

Il terzo periodo del comma in esame destina la somma di 150 milioni di euro, per il 2009, per le finalità di cui all’articolo 68, comma 1, della L. 144/1999 (vedi supra), nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione per la formazione professionale, istituito dall’articolo 25 della L. 845/1978[53].

Come accennato in precedenza, l’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 226/2005 ha abrogato il richiamato comma 1 dell’articolo 68, disponendo, tra l’altro, che i finanziamenti già disposti per l’obbligo formativo dal comma 4 dello stesso articolo 68 siano destinati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, disciplinato dal D.Lgs. 76/2005.

 

Il quarto periodo, infine, conseguentemente a quanto disposto dal periodo precedente, prevede che per il 2009 l’ammontare complessivo dei pagamenti a carico del richiamato Fondo di rotazione non possa eccedere l’importo di 420 milioni di euro.

 

Il successivo comma 37 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la concessione, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di ventiquattro mesi, e di mobilità a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime.

 

L'intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) è riservato in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda nonché alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo); le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della legge n. 223/1991) si avvalga a sua volta dell'intervento straordinario di integrazione salariale; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali.

Si ricorda che l’intervento straordinario di integrazione salariale è (o è stato) esteso, spesso con provvedimenti a termine, ad altri settori imprenditoriali.

Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono le seguenti:

-       ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi);

-       crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi);

-       casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi).

 

L'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, e fino ad un limite massimo pari, nel 2008, ad euro 858,58. Tale limite è elevato ad euro 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48[54].

In linea di massima, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223[55], i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione). Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato[56].

Il finanziamento dell’intervento straordinario di integrazione salariale è ripartito tra:

-       contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori. Tali contributi, previsti dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;

-       contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti[57]; il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 223/1991, è dovuto in misura doppia a partire dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento;

-       contributi a carico dello Stato.

 

Per quanto attiene all’indennità di mobilità, Tale istituto, disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, concerne in via ordinaria:

1)       le imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che non risultino in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative (articolo 4 della citata L. 223);

2)       le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che intendano procedere ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni per riduzioni del personale in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (articolo 24 della stessa legge n. 223, modificato dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151). In tale ambito è riconosciuta l’indennità di mobilità ai dipendenti (assunti a tempo indeterminato e con un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi), licenziati da imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale (articolo 16 della L. 223), mentre gli altri hanno diritto soltanto all’iscrizione nelle liste di mobilità, che comporta il riconoscimento di incentivi ed agevolazioni contributive per il datore di lavoro che assuma tali soggetti .

La durata di iscrizione nelle liste di mobilità, nonché dell’eventuale relativo trattamento, è pari, ai sensi dell’articolo 7 della L. 223 e dell’articolo 4 del D.L. 148/1993, a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano superato rispettivamente i 40 e i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio del Mezzogiorno (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi. Un regime particolare, cosiddetto di “mobilità lunga”, valido fino al conseguimento del diritto alla pensione, è stabilito per i lavoratori aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici, ed appartenenti ad alcuni settori produttivi ed aree territoriali, dallo stesso articolo 7 della L. 223/1991.

L'indennità di mobilità è pari, per i primi 12 mesi, al 100% e per i successivi mesi all’80% del trattamento di integrazione salariale straordinaria che è stato percepito, ovvero che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto (articolo 7, comma 1, della L. 223).

Inoltre, l'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza[58] (attualmente conglobata, in molti contratti, nel minimo contrattuale) dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione (articolo 7, comma 3, della L. 223/1991).

Si ricorda, infine, che la contribuzione relativa all'istituto della mobilità - a carico delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria - è pari allo 0,3% della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Inoltre, per ciascun lavoratore posto in mobilità, l'impresa è tenuta a versare, in 30 rate mensili, una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore (tale importo è ridotto della metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale (articolo 5, comma 4, della L. 223).

 

Lo stanziamento opera nel limite complessivo di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, che a tal fine viene integrato del richiamato importo a decorrere dalla stessa data, a condizione che siano intervenuti specifici accordi in sede governativa, entro il 15 giugno 2009, di recepimento di intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 20 maggio 2009.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il Fondo sociale per occupazione e formazione, “nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione”.

 

Lo stesso comma dispone altresì l’obbligo, per le richiamate imprese, del pagamento, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, dei contributi previsti in materia di CIGS e di mobilità, compreso quanto previsto dall’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della L. 223/1991.

 

Infine, il comma 38 riduce, nella misura corrispondente all’integrazione del Fondo per l’occupazione di cui al precedente comma, il Fondo per interventi strutturali di politica economica[59].

 


 

Articolo 2, commi 39 e 42
(Patto di stabilità per le Regioni

 


39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.

(omissis)

42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».


 

 

I commi 39 e 42, entrambi aggiunti durante l'esame presso la Camera dei deputati, intervengono nella disciplina del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome. Entrambe le norme sono dirette ad escludere, dal computo delle spese sottoposte ai vincoli del patto, le spese in conto capitale relative i finanziamenti dell’Unione europea. Il comma 39 in relazione all’anno 2007, il comma 42 a decorrere dal 2008.

 

In particolare il comma 39 modifica il comma 658-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (introdotto dall’art. 7-bis del D.L. n. 159/2007), relativo all’applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l’anno 2007 l’obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno.

La norma in esame elimina la condizione posta per la non applicazione delle sanzioni previste dal patto nelle ipotesi previste dallo stesso comma 658-bis, qualora cioè lo scostamento registrato dalla regione o dalla provincia autonoma rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea.

Il comma 658-bis dispone infatti che le regioni e le province autonome non siano sottoposte a sanzioni quando lo scostamento registrato dalla regione rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale), ma a condizione che lo scostamento sia recuperato nell’anno 2008. Quest’ultima condizione viene eliminata dalla norma in esame.

 

Il comma 42, novella l’articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome per il triennio 2009-2011.

In particolare, si prevede l’introduzione di due commi aggiuntivi all’articolo 77-ter, volti ad escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall’Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità:

§      il comma 5-bis dell’articolo 77-ter esclude, a decorrere dal 2008, dal computo della base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di regioni e province autonome le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari; restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale;

§      il comma 5-ter dell’articolo 77-ter precisa che nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.


 

Articolo 2, comma 40
(Provvedimenti per i piccoli comuni)

 


40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;

b) alla lettera b), le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto».


 

 

Il comma 40 dell’articolo 2 reca alcune modifiche al comma 703 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), recante finanziamenti nel triennio 2007-2009 in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

 

Si ricorda che il comma 703 prevede i seguenti contributi:

a)       55 milioni in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 25% della popolazione residente complessiva. Non meno del 50% di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b)       71 milioni in favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni sia superiore al 5% della popolazione complessiva. Almeno il 50% di tale contributo deve essere finalizzato a interventi di natura sociale;

c)       42 milioni per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane, per finalità di investimento;

d)       20 milioni di euro in favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

 

Le modifiche introdotte dalla norma in esame interessano le lettere a) e b) del comma 703 prevedendo:

a)      la riduzione di 10 milioni di euro, da 55 a 45 milioni, dell’importo complessivo dei contributi previsti per i piccoli comuni che presentano una elevata percentuale di  popolazione residente ultrasessantacinquenne. Di conseguenza, l’incremento del contributo ordinario che spetta a ciascun ente beneficiario si abbassa dal 40% al 30%;

b)      l’aumento di 10 milioni di euro, da 71 a 81 milioni, dell’importo complessivo dei contributi previsti per i piccoli comuni che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni. In relazione all’aumento del contributo complessivo, viene abbassato dal 5 al 4,5% il rapporto - tra popolazione al disotto dei 5 anni e popolazione residente complessiva - in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti.

 

In entrambi i casi, qualora gli importi complessivi dei contributi dovessero rivelarsi insufficienti, il contributo deve intendersi proporzionalmente ridotto.

 


 

Articolo 2, comma 41
(
Modifiche al Patto di stabilità interno per gli enti locali)

 


41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.»;

d) al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché»;

e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento,»;

f) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».


 

 

Il comma 41 dell’articolo 2 modifica l’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011.

 

Si ricorda, a tale riguardo, che l’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 reca le regole del Patto di stabilità internoper il triennio 2009-2011 per le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, funzionali al conseguimento degli obiettivi finanziari, fissati, dal comma 1 dell’articolo 77, in 1.650 milioni per l’anno 2009, 2.900 milioni per l’anno 2010 e 5.140 milioni per l’anno 2011, in termini di indebitamento netto, per il comparto degli enti locali.

Come già applicato per il 2007 e 2008, l’articolo 77-bis mantiene una disciplina del Patto di stabilità finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario.

Il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è pertanto fissato in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il contributo di ciascun ente al raggiungimento degli obiettivi di manovra viene determinato, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 applicando determinati coefficienti, differenziati per i comuni e le province, all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono altresì differenziati e a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenti un saldo positivo o negativo nel 2007, in termini di competenza mista.

Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo finanziario dell’anno 2007.

 

Con la norma in esame vengono operate alcune modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno, di cui all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, con riferimento particolare alle modalità di computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto.

 

Le modifiche sono recate dalle lettere a)-f) del comma 41 in esame.

 

In particolare, la lettera a) novella il comma 5 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, che reca i criteri di calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista[60], precisando che tale saldo va calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprensive dunque delle spese di conto capitale.

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il medesimo comma 5 dispone che, in base all’applicazione del criterio contabile della competenza mista, il saldo va calcolato sommando algebricamente gli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per le entrate e le spese di parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per le entrate e le spese in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

In sostanza, in base al criterio della competenza mista, nel calcolo del saldo finanziario le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

 

La lettera b) del comma 41 aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all’articolo 77-bis del D.L. n. 112, volti ad escludere dal patto di stabilità interno alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali.

In particolare, il comma 7-bis prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse.

Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale (comma 7-ter).

 

La lettera c) del comma 41 sostituisce il comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112, relativo all’esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno di alcune voci di entrata (nello specifico, quelle derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) qualora le relative risorse fossero state destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

La nuova formulazione del comma prevede che vengano escluse dai saldi oltre che le risorse già indicate nella precedente versione del comma - derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare - anche quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati.

L’esclusione opera nel caso in cui i suddetti proventi derivanti da alienazioni siano utilizzati per la realizzazione di investimenti a qualsiasi titolo (e non soltanto dunque alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione previgente) o alla riduzione del debito.

 

Va peraltro segnalato che in base alla nuova formulazione del comma 8, tali voci risulterebbero escluse dal calcolo del saldo 2007, di riferimento per l’individuazione dei saldi obiettivo e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno (anziché da tutti i saldi utili ai fini del Patto, come previsto nel testo previgente).

 

La lettera d) del comma 41 modifica il comma 19 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, relativo all’utilizzo delle informazioni fornite dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità (risultanze in termini di competenza mista) e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto stesso (certificazione del saldo finanziario effettivamente conseguito dall’ente).

La novella apportata al comma 19 stabilisce che tali informazioni, che ai sensi del comma medesimo vengono messe a disposizione dell'UPI (Unione province d’Italia) e dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni, siano messe a disposizione anche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

La lettera e) del comma 41 modifica il comma 20 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, che reca le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011.

A tale riguardo, si sottolinea come, a differenza della normativa precedente, che prevedeva un meccanismo di automatismo fiscale che si attivava qualora l’ente inadempiente non avesse adottato le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), le sanzioni introdotte dal D.L. n. 112/2008 nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto consistono in misure correttive degli andamenti di spesa degli enti locali.

In particolare, i commi 20 e 21 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112prevedono, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

-        la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo (comma 20);

-        il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 20, lett. a);

-        il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti (comma 20, lett. b);

-        il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 21).

 

La modifica introdotta dalla lettera e) del comma in esame riguarda l’entità della riduzione dei contributi ordinari per l’anno successivo.

 

La nuova formulazione della norma prevede che la riduzione dei trasferimenti erariali alla provincia o al comune inadempiente debba essere commisurata allo scostamento rispetto all’obiettivo che l’ente avrebbe dovuto raggiungere (anziché nella misura fissa del 5%, stabilita nel testo previgente).

In particolare, la norma prevede che i contributi ordinari dovuti per l’anno successivo siano ridotti in misura pari all’importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall’ente inadempiente, e comunque per un importo comunque non superiore al 5%, che rappresenta, pertanto, la misura massima consentita di riduzione dei trasferimenti ordinari.

 

Infine, la lettera f)del comma 41 aggiunge il comma 21-bis all’articolo 77-bis del D.L. n. 112, volto ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata invigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008).

La misura si applica in favore degli enti locali:

§      che sebbene inadempienti per l’anno 2008, siano stati virtuosi nel triennio precedente, e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

§      che abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

 

Al riguardo, va segnalato che il comma 48 all’articolo 2 reca una norma analoga a quella di cui al comma 41, lettera f), in tema di non applicazione delle misure sanzionatorie per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, che si applica qualora il mancato rispetto del Patto sia conseguente a spese connesse a nuovi interventi infrastrutturali, effettuate alle condizioni specificamente indicate dalla norma (vedi relativa scheda di lettura).


 

Articolo 2, commi 43-44
(Utilizzo delle risorse finanziarie del FAS)

 


43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.

44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.


 

Il comma 43 prevede la presentazione da parte del Governo al Parlamento, nello specifico alle Commissioni permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, nonché alla Conferenza Stato-Regioni, di una relazione annuale indicante l’ammontare delle:

§      risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate;

§      risorse utilizzate in forza di apposite delibere CIPE o in forza di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, dando evidenza dell’incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio generale di ripartizione territoriale delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate nella misura dell’85% in favore delle zone del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord.

 

In caso di adozione di disposizioni legislative di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di conversione.

La relazione è predisposta sulla base di un costante monitoraggio circa le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

E’ rimesso ad un D.P.R. - adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 – l’adozione delle disposizioni attuative della norma in esame, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il comma 44 dispone che la relazione annuale sull’impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni ai sensi del precedente comma 43 - debba essere presentata anche con riferimento all’anno 2008.

Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dall’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) che ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro-Nord.

Per quanto concerne le risorse iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate per l’anno 2008, si osserva che le iniziali disponibilità, iscritte nella legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007), sono state oggetto di una serie di riduzioni determinate da interventi legislativi adottati in corso d’anno.

Nella successiva tavola sono riportate le disponibilità iniziali del FAS previste dalla legge di bilancio per il 2008[61] (legge n. 245/2008) e l’indicazione delle disposizioni che, in corso d’anno, hanno utilizzato il FAS a fini di copertura finanziaria.

 

Risorse Fondo aree sottoutilizzate

2008

Disponibilità iniziali legge di bilancio 2008

4.543,3

D.L. n. 90/2008, art. 11 – Bonifiche ambientali (a valere sulle risorse già destinate a tale scopo con il QSN 2007-2013)

-47,0

D.L. n. 90/2008, art. 17 – Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania

-450,0

D.L. 97/2008, art. 4 bis, comma 9  - Emergenza rifiuti

-90,0

D.L. n. 154/2008, art. 6 – Incremento del finanziamento SSN e regolazione contabile pregressa finalizzata al ristoro delle minori entrate ICI

-781,8

D.L. n. 162/2008 – copertura oneri art. 1 (Fondo adeguamento prezzi) e art. 3, co. 2 (Agevolazioni terremotati Umbria e Marche)

-45,0

D.L. n. 162/2008, art. 3, co. 2-bis (Agevolazioni terremotati Umbria e Marche)

-6,0

Disponibilità effettive del Fondo per il 2008

3.123,5


Per quanto concerne le risorse complessivamente iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate[62] per il triennio 2009-2011, si segnala che nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008) il FAS risulta dotato di 5.999 milioni di euro per il 2009, di 6.899,9 milioni per il 2010 e 5.543,6 milioni per il 2011.

Tuttavia, le effettive disponibilità del Fondo per gli anni 2009-2011 risultano attualmente inferiori a quanto iscritto nel disegno di legge di bilancio, in quanto, successivamente alla predisposizione del bilancio a legislazione vigente per il 2009, sono intervenuti alcuni provvedimenti che hanno utilizzato le risorse del FAS a copertura degli oneri finanziari da essi recati.

Rispetto ai 5.999 milioni di euro iscritti nel bilancio per il 2009, le effettive disponibilità del Fondo per l’anno 2009 si sono ridotte a 1.585,5 milioni di euro.

Le riduzioni del Fondo conseguenti a tali provvedimenti, peraltro non contabilizzate nella legge di bilancio per il 2009, sono indicate nella seguente tabella.

 

Risorse Fondo aree sottoutilizzate

2009

2010

2011

Legge n. 204/2008 (legge di bilancio 2009)

5.999,1

6.899,9

5.543,6

D.L. n. 90/2008, art. 11 – Bonifiche ambientali (a valere sulle risorse già destinate a tale scopo con il QSN 2007-2013)

-47,0

-47,0

 

D.L. n. 154/2008, art. 1, co. 5 – Copertura oneri incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale

-528,0

 

 

D.L. n. 162/2008, art. 1 – Copertura oneri adeguamento prezzi materiali da costruzione

-900,0

 

 

D.L. n. 162/2008 - art. 3, co. 2 - Agevolazioni terremotati Umbria e Marche

-10,0

 

 

D.L. n. 162/2008 - art. 3, co. 2-bis - Agevolazioni terremotati Umbria e Marche

-3,0

-3,0

 

D.L. n. 180, art. 3, co. 1 – Fondo alloggi e residenze universitarie

-65,0

 

 

D.L. n. 180, art. 3, co. 2 – Borse di studio universitari meritevoli

-405,0

 

 

D.L. n. 180, art. 4 – Copertura oneri art. 1, co. 3 - Assunzione ricercatori universitari (taglio lineare)

-5,4

-18,7

-38,8

Legge n. 244/2007, art. 1, co. 22 – Applicazione nell’anno 2009 dell’agevolazione per la rottamazione frigoriferi

 

-385,0

 

D.L. n. 185/2008, art. 25, co. 1 - Fondo investimenti Ferrovie dello Stato spa

-960,0

 

 

D.L. n. 185/2008, art. 25, co. 2 - Contratti servizio Trenitalia spa

- 480,0

-480,0

-480,0

D.L. n. 185/2008, art. 26 - Privatizzazione Tirrenia

-195,0

-130,0

-65,0

D.L. n. 185/2008, art. 6, co. 4 I - Copertura oneri co. 4-bis – Agevolazioni terremotati Molise e provincia di Foggia del 31 ottobre 2002 (+ onere di 4 milioni dal 2012 al 2019)

-178,2

-64

-7

Disponibilità al 15.1.2009

1.585,5

5.775,2

4.952,8

 

Si ricorda, infine, che il CIPE, con delibera del 30 settembre 2008, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, concernente la programmazione del FAS nell’ambito del QSN 2007-2013, ha deliberato il finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Catania per un importo di 140 milioni di euro, a valere sulle riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel Comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione della medesima delibera di cui al punto 1.2.1 b) 2.

 


 

Articolo 2, commi 45-46
(Zone di confine con le Autonomie speciali)

 


45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».

46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6deldecreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.


 

 

I commi 45 e 46, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, modificano la disciplina (comma 45) e aumentano il finanziamento (comma 46) del Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale, previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito con modificazioni dalla legge 127/2007).

Il Fondo è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

La disciplina vigente, modificata da ultimo dall’articolo 35 del D.L. 159/2007, prevede l’utilizzazione del  Fondo - gestito dal Dipartimento per gli affari regionali – per finanziare specifici progetti presentati dai comuni, o da associazioni degli stessi, sulla base di criteri e modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il Fondo per le zone di confine è riconducibile alle tipologie previste dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, lo Stato può erogare risorse in ambiti che non siano strettamente di propria competenza osservando determinati limiti: devono essere aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria; rispondere alle finalità di perequazione e garanzia sociale enunciate nella norma costituzionale; devono finanziare interventi “speciali” in favore di determinati comuni (o province, o regioni o ad una specifica categoria di enti).

Il Fondo ‘riprende’ il finanziamento di 10 milioni di euro che l’articolo 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) – poi integrato dal comma 709 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - ha istituito per integrare i trasferimenti erariali ‘in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano’.

Il finanziamento integrativo avrebbe sostenuto le maggiori spese che quei comuni avrebbero dovuto affrontare per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli in cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Condizione che era divenuta la causa immediata delle richieste che molti dei comuni confinanti delle province del Veneto (a partire dal comune di Lamon) andavano perfezionando per abbandonare le regioni di origine e transitare nelle speciali Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ad oggi i referendum che si sono svolti per il distacco di un comune da una regione a statuto ordinario e l’aggregazione ad una regione a statuto speciale hanno interessato 25 comuni:

-        14 comuni, in tutti con esito favorevole al distacco, dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige: Lamon, Sovramonte, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno; Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo e Pedemonte in provincia di Vicenza;

-        7 comuni, di cui solo 2 con esito favorevole al distacco, dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia: Cinto Caomaggiore (provincia di Venezia) e Sappada (provincia di Belluno);

-        2 comuni, con esito favorevole al distacco, dal Piemonte alla Valle d’Aosta: Carema e Noasca in provincia di Torino;

-        2 comuni, con esito favorevole al distacco, dalla Lombardia al Trentino Alto Adige: Magasa e Valvestino in provincia di Brescia[63].

 

In applicazione delle disposizioni legislative, il DPCM 28 dicembre 2007 ha specificato i destinatari del fondo - tre macroaree costituite dai territori confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia - e gli ambiti di intervento; definito i criteri per la valutazione dei progetti e fissato un limite massimo di finanziamento per ciascun progetto (300 mila euro, 1.500 se sovra comunale). Con il Decreto ministeriale 3 marzo 2008 si è di conseguenza provveduto alla ripartizione delle risorse tra le tre macroaree e alla definizione dei criteri per l’accesso ai fondi attraverso la presentazione di progetti – da parte dei comuni o aggregazioni anche temporanee di questi - elencati in allegato al Decreto ministeriale. A luglio 2008, infine, è stata pubblicata, per ciascuna macroarea, la graduatoria dei progetti presentati sulla base del bando pubblicato il 25 marzo 2008[64].

 

La prima parte del comma 45 in esame, aggiunge la specificazione ‘e le Province Autonome di Trento e di Bolzano’ alla dizione attuale ‘regioni a statuto speciale’ in relazione alle aree territoriali interessate che sono quelle confinanti con gli enti suddetti. Dovrebbe trattarsi di una correzione di carattere formale in quanto, nell’applicazione della norma, non erano emersi dubbi in ordine al fatto che le aree interessate fossero anche quelle confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La seconda parte del comma 45 modifica invece il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di erogazione del Fondo, introducendo - quale novità, rispetto al testo vigente - il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. La norma in esame elimina invece le vigenti disposizioni che prevedono il parere delle Regioni sui progetti presentati dai comuni nonché, tra i criteri di valutazione, la "particolare importanza" della caratteristica sovracomunale dei progetti.

Infine, il comma 46 incrementa il suddetto Fondo di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni per l’anno 2011.

Si ricorda che il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni di euro per il 2007, è stato integrato di 10 milioni di euro per l’anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 dall’articolo 2, comma 44, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008). Complessivamente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 il Fondo avrà pertanto una dotazione di 27 milioni di euro.

 


 

Articolo 2, comma 47
(Interventi in materia di istruzione)

 

47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

 

 

Il comma 47, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2009, con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, saranno stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma Interventi in materia di istruzione. Resta fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica.

Il comma in oggetto si connette ad un emendamento al disegno di legge di bilancio, approvato nel corso dell’esame al Senato, che inserisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito della missione Istruzione scolastica[65], un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009 (u.p.b. 1.10.2 - Interventi). Le risorse sono allocate nel capitolo 1299 di nuova istituzione.

 

La disposizione in commento, che stabilisce la procedura di riparto di risorse allocate nell’ambito di un programma di nuova istituzione, non esplicita se esista una specifica finalizzazione delle risorse medesime.

Peraltro, occorre rilevare che non sempre è opportuno specificare la destinazione vincolata di finanziamenti statali. In proposito, infatti, la Corte costituzionale ha avuto più volte l’occasione di dichiarare la illegittimità costituzionale di finanziamenti vincolati in materie incidenti su competenze regionali, per violazione dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni. Proprio nel settore dell’istruzione, si segnala da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2008 per quanto concerne i contributi alle scuole non statali. Con la citata sentenza, infatti, è stata dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007, che disponeva un incremento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» del Ministero della pubblica istruzione, «al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione»[66]. Poiché, infatti, l'art. 138, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 112 del 1998 attribuisce alle regioni le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali, la norma che prevede il finanziamento vincolato si pone in contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione[67].

 


 

Articolo 2, comma 48
(Esclusione dell’applicazione delle sanzioni del Patto di stabilità)

 


48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamente netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta gironi dalla data di entrata in vigore della presene legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.


 

 

Il comma 48, èvolto ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno - di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) - nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

 

I citati commi 20 e 21 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011.

A differenza della normativa precedente, che prevedeva un meccanismo di automatismo fiscale che si attivava qualora l’ente inadempiente non avesse adottato autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), le sanzioni delineate dal D.L. n. 112/2008 per il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto consistono in misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali. In particolare, i citati commi 20 e 21 stabiliscono per gli enti inadempienti, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

-        la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo (comma 20). In relazione alla misura della riduzione dei trasferimenti, si vedano le novelle apportate alla normativa vigente dall’art. 2, comma 41, lettera e) del provvedimento in esame;

-        il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 20, lett. a);

-        il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 20, lett. b).

-        in applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell’articolo 76 del decreto-legge in esame, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 21).

 

La norma introdotta dal comma in esame precisa che l’esclusione delle sanzioni opera qualora le spese in questione siano relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, approvato d’intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell’ambito degli stanziamenti di propria pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista, inoltre, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro 20 giorni dalla trasmissione.

 

L’esclusione delle sanzioni si applica agli enti locali:

§      che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

§      che hanno registrato nell’anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

 

Il secondo periodo della diposizione prevede, inoltre, che con ulteriore decreto del Ministero dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità di verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall’applicazione del comma in esame, per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

La disposizione recata dal secondo periodo del comma in esame fa riferimento, per quanto riguarda la verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno, anche alle regioni quali enti interessati dall’applicazione del comma 48. Si rileva, al riguardo, che la disposizione recata dal comma 48 interessa esclusivamente gli enti locali, nello specifico le province e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, essendo questi gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità come definita dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, richiamato dal comma medesimo.

La disciplina del Patto di stabilità per le regioni è invece contenuta nell’articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008, che reca ai commi 15 e 16 le disposizioni relative alla misure sanzionatorie nelle ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 da parte delle regioni.

 

Per beneficiare della misura in esame, l’ultimo periodo del comma 48 prevede la presentazione di una istanza da parte degli enti locali interessati.

I termini e le modalità per l’invio delle suddette istanze da parte degli enti territoriali interessati, nonché i criteri di selezione delle istanze presentate,saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Con riferimento alla disposizione introdotta dal comma in esame, va segnalato che il comma 41, lettera f), del provvedimento in esame, che reca alcune modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, dispone una norma analoga in tema di non applicazione delle misure sanzionatorie per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali per l’anno 2008, qualora il mancato rispetto del Patto sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati dagli enti locali nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata invigore del D.L. n. 112/2008 (cfr. a tale riguardo, la relativa scheda di lettura).


 

Articolo 2, commi 49-50
(Nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

 


49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «conte­stualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;

d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Ammini­strazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;

e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all'UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».


 

 

I commi 49e 50, introdotti nel corso dell’esame al Senato, attengono all’assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse.

A tal fine, il comma 49, apporta varie modifiche all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante “Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 149 del 2008 interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a realizzare un’apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell’Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e di raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.

Sulla materia era precedentemente intervenuto l’articolo 4-bis del D.L. n. 59 del 2008,recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, (introdotto dalla legge di conversione n. 101 del 2008), al fine di dare attuazione alla sentenza del 13 settembre 2007 della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-260/04) che ha stabilito l’illiceità del rinnovo fino al 2011 di 329 concessioni a favore dell’UNIRE per la gestione di scommesse ippiche, dal momento che la proroga era stata deliberata senza il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, con conseguente violazione della normativa comunitaria. Il richiamato articolo 4-bis prevedeva, al comma 1, l’emanazione entro il 1° agosto 2008 di un provvedimento dell’AAMS concernente le modalità per l’attribuzione di diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, fissando i criteri in merito alla localizzazione e all’aggiudicazione dei punti di vendita. Il comma 1 è stato poi abrogato dal comma 6 dell’articolo 1-bis  del D.L. n. 149 del 2008.

Il comma 2 dell’ articolo 4-bis dispone la revoca delle concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, allo stato ancora attive. Tale revoca sarebbe decorsa dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1 (abrogato), e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 49 modifica il comma 1 dell’articolo 1-bis del suddetto D.L. n. 149,  sopprimendo il rinvio al 31 gennaio 2009 quale termine finale per la revoca delle precedenti concessioni di raccolta dei giochi e delle scommesse su eventi ippici e sportivi.

Conseguentemente, il comma 50 modifica l’articolo 4-bis, comma 2, del D.L. n. 59 del 2008, prevedendo che la revoca delle precedenti concessioni debba avvenire previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 marzo 2009.

In sostanza, viene posticipato di due mesi il termine finale per l’esercizio della revoca delle concessioni pregresse e specificato il ricorso alla gara ad evidenza pubblica.

La lettera b) del comma 49 modifica in più punti il comma 2 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2008: per effetto di tali correzioni, si prevede che le nuove concessioni debbano avere ad oggetto la raccolta in rete fisica dei soli giochi su base ippica, mentre sono espunti i riferimenti ai giochi basati su altre discipline sportive.

Conseguentemente, la lettera c) espunge il riferimento alle scommesse “su base ippica ovvero su base sportiva” contenuti nel comma 3 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2008.

Si prevede, pertanto, che la procedura per il rilascio delle nuove concessioni sia aperta alle domande di soggetti già titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l’esercizio e la raccolta di scommesse “o di prodotti di gioco pubblici”.

La lettera d) integra il comma 6 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2009, prevedendo – per effetto del rilascio di nuove concessioni precedute dall’espletamento di procedure di evidenza pubblica – l’abrogazione anche dell’articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell’AAMS del 28 agosto 2006.

 

Le lettere e), f) e g) modificano il comma 7, terzo periodo, dell’art. 1-bis del D.L. n. 149 del 2008.

In particolare, la lettera e) eleva, a partire dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico (c.d. “PREU”) dal vigente 12,70 al 13,40% delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

La lettera f) prevede che le maggiori somme derivanti dal suddetto incremento del PREU rispetto alle entrate realizzate nel 2008 (PREU al 12%)  siano destinate – per il 50% (e non più interamente, come attualmente previsto) – all’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), al fine di aumentare il monte premi. Di conseguenza, la lettera g) dispone che il restante 50% delle somme derivanti dall’incremento del “PREU” sia assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Nella sostanza l’UNIRE mantiene l’incremento di entrate stabilito dal D.L. n. 149 del 2008 (PREU da 12 al 12,70%). L’ulteriore incremento dal 12,70 al 13,40% (+0,70%) disposto dalla norma in esame risulta pertanto destinato al CONI.

 

Sulla materia è successivamente intervenuto il disegno di legge di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (14 gennaio 2009), sul quale è stata posta la questione di fiducia. In particolare l’articolo aggiuntivo 30-bis recante “Disposizioni fiscali in materia di giochi”. In particolare il comma 1 determina l’ammontare del PREU a decorrere dal 2009 relativamente ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all’8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008.

Il comma 4, nel sostituire i commi 281 e 282 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 3001/2004), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 sia determinata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al CONI per il finanziamento dello sport, e all’UNIRE per il finanziamento del montepremi delle corse. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l’UNIRE è determinata in 150 milioni.

Il comma 5 stabilisce che, a valere sulle maggiori entrate determinate dall’aumento del PREU disposto dal comma 1, rilevate annualmente dall’AAMS, una quota pari all’1,4% del PREU sia ripartita in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - ed assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del CONI e dell' UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE, nonché all’incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Il comma 6 dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del CONI e dell’UNIRE delle disposizioni recate dall’articolo 1-bis, comma 7, del D.L. n. 149/2008 (legge n. 184/2008).

 


 

Articolo 3
(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

 


1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”.

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».


 

 

L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, sostituisce interamente l’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[68], in materia di emissione di titoli di debito e di sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti pubblici territoriali, riproponendo talune disposizioni ivi contenute e apportando alcune modifiche.

Si prevede infatti ora, nella nuova formulazione della norma, fra l’altro, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme previste dal regolamento di attuazione; si prevedono più stringenti requisiti di forma (ad esempio, il contratto deve recare tutte le informazioni in lingua italiana); si prevede un contenuto tipico di tali contratti.

Il vigente articolo 62 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali: la stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, fino ad una nuova regolamentazione governativa; il ricorso all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi; l’emissione di titoli con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Nel dettaglio, il comma 01 prevede che le norme in esame costituiscano princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il comma 1 reca, ai fini del contenimento dell’indebitamento di regioni ed enti locali, il divieto per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali: di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi; di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. Nel caso di contratti di mutuo che prevedano il sistema di ammortamento con rimborso di quote di capitale e interessi, la norma fissa la durata massima dei piani di ammortamento in trenta anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti derivati opera comunque per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (25 giugno 2008) e, successivamente, fino alla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze – da emanarsi previo parere della Banca d’Italia e della Consob – a cui è rimessa l’individuazione della tipologia di strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni (comma 2). Il comma 3 fa salve le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. Il comma 3-bis modifica l’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

 

Il nuovo articolo 62, comma 1, ribadisce quanto in gran parte già contenuto nel testo oggi vigente, relativamente al fatto che le norme disposte costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma lettera e) e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.

E’ una novità, invece, il fatto che la norma in esame qualifichi le disposizioni introdotte come “norme di applicazione necessaria”.

Le norme di applicazione necessaria sono quelle che disciplinano, nell’ambito del diritto privato, rapporti che, ove non fossero regolati secondo tali disposizioni “necessariamente applicate”, darebbero un risultato incompatibile con i valori che l’ordinamento tutela.

Il contesto in cui tali norme soprattutto rilevano è segnato dalla legge 218 del 1995 - di riforma del diritto internazionale privato - che riconosce tra l’altro, nei casi ivi previsti, la giurisdizione del giudice straniero su cause che abbiano una parte processuale italiana, nonché - a determinate condizioni - l’applicabilità di norme di provenienza extrastatuale. Limiti a tale riconoscimento sono l’eventuale contrarietà della disposizione con l’ordine pubblico internazionale, nonché - appunto - una norma di applicazione necessaria (salvo sempre il limite della Costituzione).

Nel dettaglio, l’articolo 17 della legge n. 218 del 1995, rubricato “Norme di applicazione necessaria”, fa salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

 

Il nuovo articolo 62, comma 2, vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Per gli enti suddetti, si prevede inoltre che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

 

Il nuovo articolo 62, comma 3,affida al Ministro dell’economia e delle finanze la predisposizione dei regolamenti con cui si dovrà:

§      individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che le autonomie territoriali possono concludere;

§      indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che le autonomie hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento;

§      individuare le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate.

Il procedimento è finalizzato all’adozione di uno o più regolamenti – il cui termine di emanazione non è precisato nella norma - da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[69], sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, e, per i profili d’interesse regionale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il nuovo articolo 62, comma 4, stabilisce che – ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata - il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l’ente pubblico debba attestare in forma scritta di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi contratti.

 

Il nuovo articolo 62, comma 5, dispone la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento inclusivo di una componente derivata, stipulato da regioni ed enti locali in violazione del regolamento ministeriale di attuazione o privo dell’attestazione di cui al sopra illustrato comma 4. La nullità è di tipo relativo, in quanto può essere fatta valere solo dall’ente.

 

Il nuovo articolo 62, comma 6, vieta alle regioni e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Il divieto è efficace fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 3 e, comunque, per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (ossia a decorrere dal 25 giugno 2008).

Si prevede che rimanga ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

 

Il nuovo articolo 62, comma 7, dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate stipulati dalle regioni e dagli enti locali.

Resta fermo quanto previsto, in termini di comunicazione, dall’articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

In base all’articolo 41, comma 2-bis, a partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 Cost., i contratti con cui le regioni e gli enti locali pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi.

Il comma 2-ter prevede che delle operazioni di cui al comma precedente, che risultino in violazione della vigente normativa, venga data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

 

Il nuovo articolo 62, comma 8, impone alle regioni e agli enti locali di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

 

Il nuovo articolo 62, comma 9, corrispondente al vigente articolo 62, comma 3-bis), modifica l’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

 

Il nuovo articolo 62, comma 10, abroga l’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), ove si prevede che regioni ed enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito. L’abrogazione si giustifica con il contrasto tra la suddetta previsione ed il nuovo articolo 62, comma 2 .

Vengono altresì abrogati i commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i cui contenuti normativi risultano superati dal nuovo articolo 62. Il comma 381 dispone che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza. Il comma 382 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d’Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti. Il comma 383 stabilisce che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario debba attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. E’ inoltre stabilito che l’ente pubblico territoriale debba evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio. Ai sensi del comma 384, il rispetto di quanto previsto dai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti.

Infine, si prevede l’abrogazione differita delle disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali, emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). L’abrogazione opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al nuovo articolo 62, comma 3.

Il richiamato articolo 41, comma 1, ultimo periodo, rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la statuizione delle norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali. In attuazione di tale previsione, è stato emanano il D.M. 1° dicembre 2003, n. 389[70].

 

Il nuovo articolo 62, comma 11 (corrispondente al vigente articolo 62, comma 3), dispone che restino ferme tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 62.


 

Articolo 4, comma 1
(Fondi speciali – Tabelle A e B)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

L’articolo 4, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

La disciplina dei fondi speciali è contenuta nell'articolo 11-bis, comma 1,  della legge n. 468/1978, ai sensi quale la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento[71].

Nel disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1713) gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 144,1 milioni per il 2009, a 153,7 milioni per il 2010 e a 132,4 milioni per il 2011.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 120,6 milioni per il 2009, 130,2 milioni per il 2010 e a 103,9 milioni per il 2011 (con una riduzione di 23,5 milioni per il 2009e per il 2010 e di 28,5 milioni per il 2011).

Nel prospetto seguente sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714), nel disegno di legge finanziaria per il 2009 presentato dal Governo (A.C. 1713), nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1209) e nel testo definitivamente dal Senato (legge n. 203 del 2008). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 


Tabella A (migliaia di euro)

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

144.136

153.714

132.409

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

144.136

153.714

132.409

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

143.636

153.214

131.909

Legge n. 203/2008

120.636

130.214

103.909

 

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria 2009 non prevede accantonamenti né per l’anno 2009, né per l’anno 2011, ma esclusivamente accantonamenti per il 2010 in misura pari a 3,6 milioni di euro.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, gli importi della Tabella B sono stati rideterminati in 1 milione nel 2009, 4,6 milioni nel 2010 e 1 milione nel 2011.

Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare. Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

Tabella B (migliaia di euro)

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

-

3.580

-

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

-

3.580

-

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

-

3.580

-

Legge n. 203/2008

1.000

4.580

1.000


Nei prospetti che seguono sono riportati, con riferimento a ciascun Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente (Tabella A) e in conto capitale (Tabella B), come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714), nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.C. 1713) e, se variati, nelle successive fasi dell’esame parlamentare.

Sono indicate, altresì, in calce a ciascun Ministero, le finalizzazioni degli accantonamenti, come definite nel testo approvato definitivamente.

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

9.742

5.439

5.439

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

9.742

5.439

5.439

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

14.742

10.439

10.439

Legge n. 203/2008

15.242

10.939

10.939

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

7.742

3.403

3.403

Ratifica di un accordo internazionale (A.C. 1927)

-

36

36

Finanziamento in favore della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

+6.000

+6.000

+6.000

Contributo alle Associazioni combattentistiche

+1.500

+1.500

+1.500

 

15.242

10.939

10.939

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

66.255

66.562

45.257

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

66.255

66.562

45.257

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

38.401

40.778

24.650

Legge n. 203/2008

38.401

40.778

24.650

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

35.401

39.502

23.374

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927 e A.C. 1931)

-

1.276

1.276

Adozione del provvedimento “Disposizioni per lo sviluppo economico, ecc.” (A.C. 1441-bis)

3.000

-

-

 

38.401

40.778

24.650


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

15.124

11.286

11.286

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

15.124

11.286

11.286

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

13.737

11.286

6.169

Legge n. 203/2008

12.737

11.286

1.169

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

8.104

11.212

1.095

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927)

-

74

74

Adesione al Trattato relativo alla cooperazione transfrontaliera. Istituzione banca dati del DNA (A.S. 905)

4.633

-

-

 

12.737

11.286

1.169

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

17.589

41.229

41.229

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

17.589

41.229

41.229

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

18.089

41.729

41.729

Legge n. 203/2008

7.589

27.229

25.229

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

3.300

26.455

24.455

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927 ed altri)

3.789

274

274

Osservatorio di politica internazionale di supporto alle principali istituzioni italiane

500

500

500

 

7.589

27.229

25.229

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

861

861

861

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

861

861

861

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

499

2.447

2.418

Legge n. 203/2008

499

2.447

2.418

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

3.300

26.455

24.455

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927)

-

30

30

 

499

2.447

2.418


MINISTERO DELL'INTERNO

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

33.620

20.013

20.013

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

33.620

20.013

20.013

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

45.620

32.013

32.013

Legge n. 203/2008

33.620

23.013

25.013

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

30.307

19.785

19.785

Adesione al Trattato relativo alla cooperazione transfrontaliera. Istituzione banca dati del DNA (A.S. 905)

205

-

-

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927)

-

132

132

D.Lgs n. 30/2007 di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Doc. 5)

108

96

96

Finanziamento in favore della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

3.000

3.000

5.000

 

33.620

23.013

25.013

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

38

974

974

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

38

974

974

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

22

527

520

Legge n. 203/2008

22

527

520

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

22

521

514

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927)

-

6

6

 

22

527

520

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

2009

2010

2011

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

12.000

12.000

12.000

Legge n. 203/2008

12.000

12.000

12.000

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Finanziamento in favore della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate

12.000

12.000

12.000

 

12.000

12.000

12.000


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

907

3.688

3.688

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

907

3.688

3.688

Testo approvato dalla Camera (A.S. 1209)

526

1.995

1.971

Legge n. 203/2008

526

1.995

1.971

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

526

1.971

1.947

Ratifica di accordi internazionali (A.C. 1927)

-

24

24

 

526

1.995

1.971

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

-

500

-

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

-

500

-

Legge n. 203/2008

1.000

1.500

1.000

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

-

500

-

Finanziamento del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia

500

500

500

Finanziamento del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Triste

500

500

500

 

1.000

1.500

1.000

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

-

3.000

-

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

-

3.000

-

Legge n. 203/2008

 

3.000

 

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

-

3.000

-

 

 

MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

-

80

-

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

-

80

-

Legge n. 203/2008

 

80

 

 

Finalizzazioni:

2009

2010

2011

Adozione del provvedimento concernente “Disposizio­ni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733)

-

80

-


 

Articolo 4, comma 2
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge di contabilità generale (n. 468/78) annovera tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).

 

In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978[72].

 

Rispetto alla legge finanziaria 2008, la Tabella C della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) reca le seguenti ulteriori disposizioni di legge:

Ministero dell’economia e finanze

-      Missione: Giovani e sport

Programma: Attività ricreative e sport

Decreto–legge n. 159/2007, art. 28, co. 4-bis: Assunzione gioventù in azione.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

-      Missione: Politiche per il lavoro

Programma: Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Legge n. 247/2007: art. 1, co. 34: Servizi per sviluppo mercato del lavoro.

 

Al riguardo, si ricorda che il Presidente della Camera dei deputati, nella seduta del 2 ottobre 2008, ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento, estraneo al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria l’inserimento in Tabella C del decreto legge n. 159/2007 (art. 28, comma 4-bis), in quanto la normativa sostanziale di cui al D.L. n. 159/2007 non ne prevede l’iscrizione nella Tabella C ai fini del suo finanziamento. Analogamente, è stato dichiarato estraneo al contenuto proprio della finanziaria l’inserimento in Tabella C del finanziamento per il 2009 relativo al decreto legge n. 297/2006 (art. 6, comma 2), in quanto la normativa sostanziale nel prevede l’iscrizione in Tabella C a partire dal 2010.

Rispetto al 2008, non è esposta in Tabella C la legge n. 58/2001, relativa all’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, che nella legge finanziaria dello scorso anno risultava iscritta alla Missione “L'Italia in Europa e nel mondo”, Programma “Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali” del Ministero degli affari esteri.

 

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009 (A.C. 1713) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 15.923,6 milioni di euro per il 2009, a 14.940,2 milioni per il 2010 e a 13.888,2 milioni per il 2011.

A seguito dell’esame parlamentare, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 è stato rideterminato in 15.965,1 milioni di euro per il 2009, 14.982,7 milioni per il 2010 e 13.915,82 milioni per il 2011.

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Tabella Cdella legge finanziaria 2009 ha effetti minimi, recando maggiori stanziamenti per 41 milioni di euro per il 2009.

 

Al riguardo si ricorda che - come riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) - gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C scontano gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, approvata con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2009), nonché gli effetti di una serie di ulteriori disposizioni. In particolare, gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa di Tabella C scontano:

1)       una serie di riduzioni lineari di spesadisposte:

-        dal decreto-legge n. 112/2008, che ha previsto all’art. 69, co. 6, una riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008 (per complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, posti a copertura degli oneri recati dall’art. 69 medesimo in materia di progressione economica automatica degli stipendi per il personale in regime di diritto pubblico), e all’articolo 84, co. 1-quater, una ulteriore riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente di Tabella C della legge finanziaria 2008, per complessivi 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2008, a copertura degli oneri recati dall’art. 82, co. 27, del medesimo D.L. n. 112 (esclusione delle cooperative dall’aumento della ritenuta sugli interessi da corrispondere ai soci);

-        dal decreto-legge n. 93/2008 (cd. decreto “ICI”), il quale, ai fini di parziale copertura finanziaria degli oneri da esso recati, all’art. 5, comma 7, lett. d), ha disposto una riduzione lineare del 6,78% degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008, per complessivi 985,8 milioni di euro a decorrere dal 2010;

-        dal decreto-legge n. 134/2008[73] (cd. decreto “Alitalia”), che all’art. 2, comma 4, ha previsto una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008, per complessivi 30 milioni di euro a decorrere dal 2010;

2)       le riduzioni operate ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 10, del decreto n. 112/2008, che hanno determinato, rispettivamente, riduzioni lineari delle missioni spesa del bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011, e la trasformazione in riduzioni di spesa delle risorse accantonate e rese indisponibili per l’anno 2009 ai sensi del comma 507 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006);

3)       gli effetti derivanti da eventuali rimodulazioni operate dalle Amministrazioni a seguito dell’ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie dei programmi presenti all’interno delle singole missioni, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112.

Leautorizzazioni legislative di spesa che hanno subito variazioni a seguito delle suddette rimodulazioni sono esposte in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio.

 

Nel testo del disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) la Tabella C prevedeva le seguenti variazioni alla legislazione vigente:

-       D.Lgs. n. 446/1997 (art. 39, comma 3) : Integrazione per minori entrate IRAP, ecc. (regolazione debitorie): + 20 milioni di euro per il 2009.

-       Legge n. 7/1981 e della legge n. 49/1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: - 500 mila euro per il 2009 rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente per il 2009.

-       Legge n. 794/1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto italo-latino-americano. + 500 mila euro per il 2009 rispetto allo stanziamento a legislazione vigente.

 

Sulla determinazione, a seguito dell’esame parlamentare, degli stanziamenti di Tabella C hanno influito, oltre alle variazioni relative a singole voci, anche la riduzione generalizzata disposta in misura lineare a copertura di un emendamento.

 

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno determinato le seguenti ulteriori variazioni:

-          legge n. 144/1999, art. 51: incremento di 500 mila euro per ciascuna annualità del triennio in favore della SVIMEZ;

-          incremento di 500 mila euro per ciascuna annualità del triennio delle risorse relative al D.L. n. 262/2006, art. 2, co. 98, punto A (Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio per le competenze in materia di turismo), con riferimento al finanziamento del Club Alpino Italiano, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dell’assicurazione dei volontari del Corpo;tale rifinanziamento ha comportato, a copertura finanziaria, una riduzione lineare di gran parte delle voci di parte correte della Tabella C, fino all’importo complessivo di 500 mila euro a decorrere dall’anno 2009.

-          legge n. 163/1985 (fondo unico per lo spettacolo): incremento di 20 milioni per il 2009 e per il 2010;

-          legge n. 549/1995, art. 1, comma 43 (contributi ad enti del Ministero dell’economia): riduzione di 2 milioni nel 2009);

-          legge n. 549/1995, art. 1, comma 43 (contributi ad enti del Ministero dell’ambiente): riduzione di 7,7 milioni di euro nel 2009..

-          l’incremento di 9,7 milioni nel 2009 dell’autorizzazione di spesa relativa alle risorse destinate all’istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA (capp. 3621 e 8831/Ambiente)[74].

 

Si segnala, inoltre, un incremento dello stanziamento di spesa relativo al D.Lgs. n. 303/1999 (Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997) di 22 milioni nel 2009 e nel 2010, e di 27 milioni nel 2011. L’articolo 2, comma 46, della legge finanziaria, prevede, infatti, un rifinanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale è contabilizzato nella autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che risulta esposto nella tabella C.

 

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2009, 2010 e 2011 come definiti dalla legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2008 e il 2009 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007).

 

(in migliaia di euro)

 

L.F. 2008

Legge finanziaria per il 2009

 

2008

2009

2009

2010

2011

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

 

 

 

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185)

299.588

253.997

171.430

171.287

127.035

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2115)

448.146

427.424

360.759

407.0803

373.291

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (U.P.B. 2.1.2 – cap. 2820)

8.527

8.690

8.688

7.933

7.933

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

L. 38/2001, art. 16 co. 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7513/p)

5.250

5.347

4.130

4.060

3.120

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701)

830.000

-

19.999

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1539)

271

276

186

191

146

Politica economia e finanziaria in ambito internazionale

L. n. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza Convenzione tra Commissione e Consiglio CE e Stati ACP accordo su aiuti comunitari (U.P.B. 3.2.2 – 1647)

345.557

345.522

345.476

315.430

315.429

Soccorso civile

Protezione civile

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 – cap. 7446/p)

218.751

222.852

172.149

169.215

130.041

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p)

78.726

80.346

62.066

61.008

46.884

L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184)

38.844

39.588

30.576

26.697

19.799

L. 225/1992, art. 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447)

535.168

391.294

391.294

391.294

391.294

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525)

246.131

249.972

176.585

174.351

135.020

Diritto alla mobilità

Sostegno allo sviluppo del trasporto

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (U.P.B. 9.1.2. – cap. 1723)

3.714

3.785

2.555

2.613

1.999

Comunicazioni

Sostegno dell’editoria

L. 67/1987: Editoria (U.P.B. 11.2.3 – cap. 2183 e U.P.B. 11.2.8, cap. 7442)

414.582

387.793

261.739

265.988

197.875

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (U.P.B. 11.2.2. – cap. 1575)

3.789

3.862

2.607

2.667

2.040

Ricerca e innovazione

Ricerca di base e applicata

D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (U.P.B. 12.1.2 – cap. 1707/p)

19.068

16.396

11.067

11.070

8.210

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

Protezione sociale per particolari categorie

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (U.P.B. 17.1.6 – cap. 7256)

24.948

25.461

19.688

19.333

14.857

Garanzia dei diritti dei cittadini

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (U.P.B. 17.2.2. – cap. 1733)

21.318

21.678

14.631

14.618

10.843

Sostegno alla famiglia

D.L. 223/2006, art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102

276.462

276.418

186.564

186.406

138.249

Promozione dei diritti e delle pari opportunità

D.L. 223/2006, art. 19, co. 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108

44.431

44.424

29.983

3.329

2.469

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

L. 388/2000, art. 74 co. 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156)

131.690

134.212

104.195

92.524

92.524

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA-Scuola superiore della pubblica amministrazione (U.P.B. 1.1.2. – cap. 3935)

14.306

14.580

13.471

12.553

12.000

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2: Finanziamento Agenzia del demanio (U.P.B. 1.1.2. - cap. 3901)

125.927

133.023

105.061

102.314

88.347

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (U.P.B. 1.2.2 – cap. 1702)

3.789

3.862

2.607

2.667

2.040

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (U.P.B. 1.2.2. – cap. 1613)

2.096

2.131

41

38

36

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330)

1.665

1.699

1.647

1.790

1.491

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (U.P.B. 1.4.2 – cap. 1560)

12.316

12.552

8.472

8.465

6.278

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

L. 448/2001, art. 14, comma 1: Finanziaria 2002 – accise gas metano (U.P.B. 1.5.2 – cap. 3823)

94.741

96.555

96.542

88.145

88.145

Giovani e sport

Attività ricreative e sport

D.L. 181/2006, art. 1, comma 19: Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio per applicazione D.L. 181/2006 in materia di sport (U.P.B. 22.1.3 – cap. 7450)

176.396

167.787

114.161

109.255

83.276

Incentivazione e sostegno alla gioventù

D.L. 223/2006, art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. – cap. 2106)

137.935

118.169

79.756

81.600

62.408

D.L. 297/2006, art. 6, co. 2: Agenzia nazionale per i giovani (U.P.B 22.2.2. – cap. 1597/p)

-

-

600

409

313

Turismo

Sviluppo e competitività del turismo

L. 292/1990: Ordinamento dell’Ente italiano per il turismo (U.P.B. 23.1.3 - cap. 2194)

49.362

49.715

33.555

33.418

24.677

D.L. 262/2006, art. 2, co. 98, lett. a): Turismo (U.P.B 23.1.3. – cap. 2107

61.813

61.961

42.321

42.286

31.491

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (U.P.B. 24.1.2. – cap. 5217)

14.211

14.500

9.787

10.013

7.658

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all’Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 24.1.2 – cap. 1680)

166.396

174.227

174.185

153.670

153.669

L. 94/1997, art. 7, co. 6: Contributo in favore dell’ISAE (U.P.B. 24.1.2. – cap. 1321)

611.647

11.825

11.518

10.928

10.928

D.Lgs. 285/1999: Riordino del FORMEZ (U.P.B. 24.1.2. – cap. 5200)

20.843

21.242

21.239

19.392

19.392

D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (U.P.B. 24.1.2. – cap. 5223)

3.316

3.379

2.281

2.333

1.785

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026)

38.248

38.981

38.976

35.587

35.587

L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (U.P.B. 25.2.3. - cap. 3003)

-

-

-

29.999

29.999

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

Competitività e sviluppo imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica

L. 287/1990, art. 10, co. 7: Autorità garante della concorrenza e del mercato (U.P.B. 1.1.2. – cap. 2275)

20.843

21.242

13.999

14.668

11.218

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.1.2. cap. 2280)

1.118

1.139

769

787

602

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2501)

35.989

36.290

24.572

25.059

19.165

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. a): Spese di funzionamento ICE (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2530)

102.720

94.625

90.216

83.375

81.177

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531)

78.676

79.801

53.781

55.346

42.145

Ricerca e innovazione

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (U.P.B. 7.1.6. – cap. 7630)

191.908

195.857

173.160

197.862

197.862

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

 

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392)

331.628

336.420

293.947

307.121

307.120

D.Lgs. 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443)

96.965

98.536

106.497

97.928

97.928

D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (U.P.B. 6.2.2 - cap. 3447)

63.351

64.564

66.214

60.600

60.600

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 6.2.2 - cap. 3412)

5.400

5.504

3.715

3.801

2.907

Tutela della salute

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

D.L.C.P.S. 1068/1947: Contributo all’organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321)

18.996

19.360

19.357

17.674

17.674

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453)

29.370

29.932

31.052

28.450

28.450

Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

L. 434/1998, art. 1, co. 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo
(U.P.B. 3.3.2 - cap. 5340)

4.872

4.945

3.819

3.415

2.611

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (U.P.B. 3.1.2. - cap. 3457)

4.832

4.924

3.952

3.831

3.346

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (U.P.B. 3.4.2. - cap. 3458; U.P.B. 3.4.6 - cap. 7230)

 

 

43.747

44.585

36.830

35.408

31.533

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

L. 285/1997, art. 1: Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527)

43.905

43.898

43.892

40.074

40.074

L. 328/2000, art. 20, co. 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671)

1.582.815

1.291.697

1.311.555

1.029.957

920.592

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (U.P.B. 2.1.2. – cap. 4332)

758

772

469

480

366

Politiche per il lavoro

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

L. 350/2003: art. 3, co. 149: Finanziaria 2004 – spese funzionamento commissione di garanzia per attuazione legge sciopero servizi pubblici essenziali (U.P.B. 1.1.1. - cap. 5025)

2.879

2.914

1.967

2.012

1.539

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

L. 448/1998, art. 80, co. 4: Formazione professionale – contributi a organismi vari (U.P.B. 1.3.2. – cap. 4161)

1.895

1.931

1.173

1.200

918

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682)

5.000

5.000

2.317

2.278

1.751


Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

Giustizia

Amministrazione penitenziaria

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenzione e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1768)

4.737

4.827

4.218

4.407

4.407

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1160)

115

116

94

91

80

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

L. 1612/1962, art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto agronomico per l'Oltremare (U.P.B. 1.2.2 – cap. 2201)

 

2.653

2.704

2.385

2.250

2.091

L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari)

732.846

739.341

321.790

331.255

215.701

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo-latino-americano (U.P.B. 1.4.2. – cap. 4131)

2.369

2.414

2.400

2.395

2.395

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (U.P.B. 1.4.2. - cap. 4052)

265

270

274

273

273

L. 960/1982: Rifinanziamento legge di ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (U.P.B. 1.4.2 – capp. 4061 e 4063)

2.653

2.704

1.930

1.925

1.925

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (U.P.B. 1.4.2 – cap. 1163)

5.874

5.986

4.512

4.457

3.721

L. 91/2005, art. 1, co. 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica-AIEA (U.P.B. 1.4.2. – cap. 3421)

3.410

3.476

3.037

3.173

3.173

Integrazione europea

L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (U.P.B. 1.5.2 – cap. 4534)

4.737

4.827

4.827

4.407

4.407

Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali

D.P.R. 200/1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (U.P.B. 1.6.2. - cap. 3105)

2.274

2.317

1.000

-

-

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

L. 407/1974: Ratifica ed esecuzione accordi internazionali per la ricerca scientifica (U.P.B. 4.2.6 – cap. 7291)

4.602

4.697

4.105

4.697

4.697

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 3.3.2. - cap. 1679)

9.467

9.679

6.533

6.683

5.111

D.Lgs. 204/1998: Coordinamento, program­mazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 - cap. 7236)

1.813.955

1.846.777

1.744.455

1.863.468

1.862.093

Ricerca per la didattica

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1261)

2.988

3.126

3.126

2.855

2.855

Istruzione scolastica

Istituzioni scolastiche non statali

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (U.P.B. 1.9.2 - cap. 2193)

357

365

365

364

364

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

L. 394/1977: Potenziamento attività sportiva universitaria (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1709)

11.190

11.337

7.652

7.829

5.988

L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695)

151.986

144.834

111.864

100.014

76.492

L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 - cap. 7273/P)

31.332

31.977

24.702

24.281

18.660

Sistema universitario e formazione post-universitaria

L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690)

92.272

94.566

63.826

65.302

49.944

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1692)

128.577

131.040

88.444

90.488

69.206

L. 537/1993, art. 5, co. 1, lett. a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2.- cap. 1694/P)

6.820.698

6.949.777

6.893.313

6.162.609

6.029.969

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, co. 4, lett. b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270)

185.830

189.179

141.043

130.636

99.910

Ministero dell’interno

 

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674)

29.583

30.150

30.147

27.523

27.523

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815)

2.843

2.898

1.956

2.001

1.530

Soccorso civile

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

L. 968/1969 e D.L. 361/1995, art. 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916)

17.149

17.477

17.474

15.954

15.954

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Legge 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti ed altri organismi (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2309)

500

107

83

74

57

D.Lgs n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311)

17.630

17.628

13.615

12.172

9.310

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

D.Lgs. 300/1999, art. 38: Agenzia protezione ambiente e servizi tecnici (U.P.B. 2.1.2 – cap. 3621; U.P.B. 2.1.6 – cap. 8831)

80.886

82.475

90.161

86.652

84.157

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p)

45.405

46.157

30.344

31.875

24.378

D.L. n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P)

463

467

244

323

247

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.5.2 - cap. 1551)

70.928

71.825

71.966

59.425

56.090

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

L. 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1.– cap. 2121)

5.831

5.913

5.912

5.399

5.399

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179)

1.959

1.970

1.330

1.361

1.041

Diritto alla mobilità

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1952)

332

338

228

233

79

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione ENAC (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1921/P)

60.634

61.795

61.787

56.414

56.413

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

D.L. 535/1996, art. 3: Contributo Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) (U.P.B. 2.6.2. – cap. 1850)

606

618

727

726

726

Ricerca e innovazione

Ricerca nel settore dei trasporti

L. 267/2002, art. 1, co. 2: Contributi dello Stato all'INSEAN (U.P.B. 5.1.2. - cap. 1801/P)

6.752

6.824

6.824

6.749

6.549

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative

L. 431/1998, art. 11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690)

205.589

209.526

161.829

144.686

110.657

L. 350/2003, art. 3, co. 108: Finanziaria 2004 – Fondo per l’edilizia a canone speciale (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1691)

9.667

9.853

7.610

7.204

4.142

Ministero della difesa

 

 

 

 

 

Difesa e sicurezza del territorio

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840)

24.169

24.632

24.629

22.487

22.487

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.5.2 – cap. 1352)

2.950

772

521

533

408

L. 267/2002, art. 1, co. 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (U.P.B. 1.5.2 - cap. 1345)

67

68

85

47

36

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253)

40.603

41.381

41.375

37.776

37.776

D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145)

12.614

12.857

8.678

8.947

6.845

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

 

 

 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca

L. 267/1991, art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari)

13.762

14.024

9.198

9.684

7.407

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.5.2 – cap. 2200)

7.720

7.820

5.000

5.900

4.130

D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083)

96.822

98.531

96.191

89.950

89.950

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attività culturali

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043)

4.029

4.105

2.771

2.834

2.167

L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (U.P.B. 2.1.2 – cap. 4132)

806

820

553

566

433

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Sostegno e vigilanza ad attività culturali

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (U.P.B. 1.1.2. – cap. 3630)

2.636

2.687

1.814

1.856

1.419

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 1.1.2. - capp. 3670 e 3671)

29.086

29.643

17.973

20.469

15.655

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442)

-

296

200

205

157

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari)

511.544

567.339

398.047

420.548

307.173

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610)

2.274

2.317

1.564

1.600

1.224

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 - cap. 3611)

1.088

1.109

749

766

586

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (U.P.B. 3.2.6- cap. 7305)

-

3.500

2.363

2.658

2.042

 

 


 

Articolo 4, comma 3
(Rifinanziamento di spese di conto capitale – Tabella D)

 

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 3 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

 

L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:

-        il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

-        il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il rifinanziamento annuale di norme vigenti recanti spese in conto capitale può essere disposto con la legge finanziaria qualora nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

 

In base alla legge di contabilità generale le leggi vigenti che prevedano interventi di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale possono essere rifinanziate per più anni in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne preveda il rifinanziamento in Tabella D.

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) ammonta a 12 milioni euro per il 2009, a 1.000 milioni per il 2010 e a 6.271,1 milioni per il 2010.

Nel corso dell’esame parlamentare non sono state apportate variazione alla Tabella.

 

Nelle tavole che seguono sono indicati i rifinanziamenti operati con la Tabella D della legge finanziaria per il 2009, nonché le disponibilità, rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, delle disposizioni rifinanziate dalla tabella. Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.

 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze

L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

 

2009

2010

2011

BLV

6.872.286

5.271.150

-

Rifinanziamento Tab. D

-

-

5.271.150

Disponibilità

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Ministero dell’interno

D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, co. 20 – Interventi relativi a lavori di completamento banchinamento e dragaggio (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7253)

 

2009

2010

2011

BLV

4.643,7

4.551,4

3.496, 2

Rifinanziamento Tab. D

12.000,0

-

-

Disponibilità

16.643,7

4.551,4

3.496, 2

 

Missione: fondi da ripartire

Fondi da assegnare

Ministero della difesa

L. 296/2006, art. 1, co. 896 – Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale (u.p.b. 4.1.6 – cap. 7144)

 

2009

2010

2011

BLV

1.017.000

-

-

Rifinanziamento Tab. D

-

1.000.000

1.000.000

Disponibilità

1.017.000

1.000.000

1.000.000

 

Nelle schede che seguono viene effettuata una analisi delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate dalla Tabella D.

 

a)D.L. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio

(migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

BLV

4.643,7

4.551,4

3.496, 2

Rifinanziamento Tab. D

12.000,0

-

-

Disponibilità

16.643,7

4.551,4

3.496, 2

 

La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il solo 2009 per il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge n. 203 del 2005[75].

 

Si ricorda in merito che l’art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003(finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva[76]. Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, il disegno di legge di bilancio per il 2009 indica, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del D.L. 112/2008 (legge n. 133/2008), che all’articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio.

 

Nel bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) le risorse per il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio in questione, pari a 16.643,7 milioni di euro, sono iscritte nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, all’interno della missione n. 2 “Relazioni finanziarie per le autonomie territoriali”, Programma “Trasferimenti generali ad enti locali”, (U.P.B. 2.3.6, capitolo 7253).

 

b)Legge n. 183/1987, articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione
per le politiche comunitarie

(migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

BLV

6.872.286

5.271.150

-

Rifinanziamento Tab. D

-

-

5.271.150

Disponibilità

6.872.286

5.271.150

5.271.150

 

La Tabella D dispone un rifinanziamento di 5.271 milioni per il 2011 del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie.

 

Nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Nel bilancio per il 2009 le relative risorse sono iscritte nell’ambito del programma 4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE(U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia).

 

Nel bilancio a legislazione vigente 2009 (A.C. 1714) la dotazione del Fondo risultava pari a 6.872,3 milioni di euro, con una riduzione di 1.684,7 milioni rispetto all’esercizio finanziario 2008 - in cui il capitolo relativo al Fondo risultava dotato di 8.557 milioni di euro. Tale riduzione, peraltro, è dovuta fondamentalmente al minore stanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 con riferimento all’anno 2009.

 

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

-        la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni).

-        la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni).

-        la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;

-        la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159).

 

Nella successiva tavola sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 al 2008, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali riduzioni delle risorse intervenute nel corso di ciascun esercizio:

(dati in migliaia di euro)

 

2005

2006

2007

2008

2009 e succ.

2010 e succ.

BLV

4.189.000

8.800.000

-

-

 

 

Finanziaria 2005

 

 

 

 

 

 

Tabella D

-

932.500

4.304.000

-

 

 

Tabella F

-

-5.500.000

-100.000

+5.600.000

 

 

Disponibilità

4.189.300

4.232.500

4.204.000

5.600.000

 

 

Finanziaria 2006

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

+3.767.000

-

-

-

 

Tabella F

 

-5.999.500

-4.000.000

-5.000.000

+14.999.500

 

Disponibilità

 

2.000.000

204.000

600.000

14.999.500

 

Finanziaria 2007

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

 

-

-

+4.000.000

 

Tabella F

 

 

+4.000.000

+5.100.00

-14.100.000

+5.000.000

Disponibilità

 

 

4.204.000

5.700.000

4.899.500

5.000.000

Finanziaria 2008

 

 

 

 

 

 

Tabella D

 

 

 

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)

 

 

 

-326.000

0

0

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

 

 

 

-15.000

0

-15.000

Disponibilità

 

 

 

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 


c)Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 896 - Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale

 

(migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

BLV

1.017.000

-

-

Rifinanziamento Tab. D

-

1.000.000

1.000.000

Disponibilità

1.017.000

1.000.000

1.000.000

 

La Tabella D dispone un rifinanziamento di 1 miliardo di euro, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

 

Il Fondo per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è stato istituito dall’articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, alla dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978, ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria.

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell’articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, relativa al fondo sopracitato.

Nel bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) la dotazione del Fondo risulta pertanto pari a 1.017 milioni di euro ed è iscritta, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12), Missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare (U.P.B. 4.1.6 Investimenti, capitolo 7144).


 

Articolo 4, comma 4
(Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa – Tabella E)

 

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 4 dispone, ai sensi dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978, in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

Gli effetti di de finanziamento della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria. Per ogni disposizione di legge la tabella indica l’entità della riduzione con riferimento a ciascun anno compreso nel triennio. Nella tabella è altresì indicata la durata del definanziamento mediante un apposito codice “0” indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”), che sta a significare una riduzione di spesa disposta solo per gli anni del triennio considerato dal bilancio pluriennale, mentre il codice “1” indicato nell’ultima colonna della tabella significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.[77].

 

Il totale dei definanziamenti previsti in Tabella E dal disegno di legge finanziaria ammontava a 12 milioni euro per il 2009.

A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, i definanziamenti di Tabella E risultano pari a 32 milioni euro per il 2009 e a 20 milioni per il 2010.

 

In particolare, le riduzioni delle autorizzazioni di spesa interessate dalla Tabella E sono:

§      riduzioni di 12 milioni di euro nel 2009 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

§      riduzione di 20 milioni di euro nel 2009 e nel 2010 delle risorse del Fondo destinato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Nelle schede che seguono viene effettuata una analisi delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono definanziate dalla Tabelle E.

 

a)D.L. 112/2008, articolo 63, comma 10 – Fondo Interventi strutturali di politica economica

(migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

BLV

2.349.839

2.419.214,3

2.367.814,3

Art. 2, co. 16

-

-62.800

-

Art. 2, co. 31

-2.240.000

-2.240.000

-2.240.000

Art. 2, co. 38

-20.000

-20.000

-20.000

Definanziamento Tab. E

-12.000

-

-

 

La tabella E dispone un definanziamento di 12 milioni di euro per il 2009 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica".

Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

 

Relativamente alle disponibilità del Fondo, si segnala che, oltre al definanziamento di Tabella E, l’articolato della legge finanziaria opera ulteriori riduzioni del Fondo interventi strutturali di politica economica. In particolare:

§      l’articolo 2, comma 16, prevede una riduzione del Fondo per 62,8 milioni per il 2010, a parziale copertura degli finanziari recati dalle proroga delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 del medesimo articolo 2;

§      l’articolo 2, comma 31, dispone una riduzione delle disponibilità del Fondo di 2.240 milioni di euro a decorrere dal 2009 a copertura degli oneri previsti per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e agli incrementi retributivi relativi per il personale in regime di diritto pubblico, di cui ai commi 27-29 del medesimo articolo 2;

§      l’articolo 2, comma 38, dispone una riduzione delle disponibilità del Fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 a copertura degli oneri previsti la concessione, in derogaalla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime.

 

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro.

 

Si segnala che a valere sulle disponibilità del Fondo per il 2009 hanno trovato copertura finanziaria quota parte degli oneri recati dai decreti legge n. 134/2008 (Alitalia), n. 143/2008 (Sistema giudiziario), n. 150/2008 (Missioni internazionali).

 

 

b)Legge n. 244/2007, articolo 2, comma 393 – Fondazioni lirico sinfoniche

(migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

BLV

20.000

20.000

-

Definanziamento Tab. E

-20.000

-20.000

 

Disponibilità

-

-

-

 

La tabella E dispone un definanziamento di 20 milioni di euro per il 2009 e per il 2010 del Fondo per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

L'articolo 2, comma 393, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007)reca l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996, ovvero di quelle che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, il Fondo è ripartito fra tutti gli aventi diritto. Il citato decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento (comma 394).

Il Fondo è iscritto nello stato i previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici (U.P.B. 1.2.6, cap. 8751).

 

A seguito del definanziamento disposto dalla Tabella E, nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta privo di disponibilità.


 

Articolo 4, commi 5-6
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa – Tabella F)

 

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 4 dispone in ordine aglistanziamenti iscritti nella Tabella F della legge, la quale indica le quote degli oneri già autorizzati da leggi pluriennali di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio cui si riferisce la manovra e sugli anni successivi, fino all’anno terminale.

 

La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinata a gravare sugli esercizi successivi al primo, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Quest’ultimo può invece essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E; qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo ivi indicato tiene conto anche delle suddette variazioni.

 

Il comma 6 prevede che, a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate dalle leggi riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell’anno 2009 a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella.

Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziariala possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa. In ogni caso, i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

La legge finanziaria per il 2009 si avvale della facoltà di limitare l’impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali esposte in Tabella F contrassegnando le disposizioni legislative con i numeri 1, 2 o 3, i quali indicano:

§      n. 1, che le quote degli anni 2009 successivi non sono impegnabili;

§      n. 2, che le quote degli anni 2009 e successivi sono impegnabili al 50%;

§      n. 3, che le quote degli anni 2009 e successivi sono interamente impegnabili già nell’esercizio 2009.

 

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese in annualità.

 

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, la legge finanziaria per il 2009 prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare già nell’esercizio 2009 le risorse relative agli anni successivi, con la sola eccezione della legge n. 398/1998, recante disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese (settore 27), per la quale le quote relative agli anni 2008 e successivi non sono impegnabili.

 

Nella legge finanziaria per il 2009, gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 25.924,9 milioni per il 2009, 22.873,9 milioni per il 2010, a 18.691,3 milioni per il 2011 e a 81.003,7 milioni per il 2012 e gli anni successivi.

Nel corso dell’esame parlamentare non sono state apportate variazione alla Tabella.

 

Gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella F della legge finanziaria, oltre a tenere conto, come accennato, dei rifinanziamenti in Tabella D e dei definanziamenti in Tabella E previsti dalla legge, scontano gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 realizzata la scorsa estate con il D.L. n. 112/2008[78].

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714), le rimodulazioni proposte dalla Tabella F determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 235 milioni per il 2009, di 305 milioni di euro per il 2010, e di 305 milioni per il 2011, a fronte di riduzioni di 845 milioni per il 2012 e anni successivi.

 

Le variazioni determinate direttamente dalla Tabella F attraverso lo spostamento negli anni delle risorse già disponibili hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa:

Stato di previsione Sviluppo Economico

(Settore 2 – Interventi a favore delle imprese)

Missione Competitività e sviluppo delle imprese

Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica

§      Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto a): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): incremento di 260 milioni di euro per il 2009, di 355 milioni per il 2010 e per il 2011, riduzione di 220 milioni per il 2012 e anni successivi;

§      Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto b): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): riduzione di 25 milioni di euro per il 2009, di 25 milioni per il 2010 e per il 2011, riduzione di 300 milioni per il 2012 e anni successivi;

§      Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto c): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): riduzione di 25 milioni di euro per il 2010, di 25 milioni per il 2011 e  riduzione di 325 milioni per il 2012 e anni successivi.

 

 

Nella scheda che segue viene effettuata una analisi delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono rimodulate dalla Tabella F.

 

a)Legge n. 244/2007, articolo 2, comma 181 – Programmi navali

 

 

2009

2010

2011

2012 e succ.

BLV

45.000

70.000

70.000

845.000

Rimodulazioni Tab. F

+235.000

+305.000

+305.000

-845.000

Disponibilità

280.000

375.000

375.000

-

 

I programmi navali di cui alla citata legge n. 244/2007 si riferiscono, nello specifico, al Programma per la costruzione delle fregate FREMM, che prevede i seguenti contributi quindicennali:

§      20 milioni di euro per l’ anno 2008;

§      25 milioni di euro per l’ anno 2009;

§      25 milioni di euro per il 2010.

Precedentemente il finanziamento del programma FREMM era stato operato dall’art. 1, comma 95, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), che ha autorizzato contributi quindicennali per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione), e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. Le risorse a tal fine destinate sono di 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si sono aggiunti 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008[79].

Pertanto, i contributi autorizzati si configurano, allo stato, nelle seguenti modalità (in milioni di euro):

 

 

2006

2007

2008

2009

2010 e seguenti

L. 266/2005
(art. 1, comma 95

30

30

30

30

30

 

30

30

30

30

 

 

75

75

75

L. 244/2007
(art.2, comma 181)

 

 

20

20

20

 

 

 

25

25

 

 

 

 

25

Totale

30

60

155

180

205

 

Il programma per la costruzione delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiuntasiglata aParigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine. L’accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la nostra. Delle fregate francesi, 8 saranno specializzate nella lotta subacquea e 9 nell’azione contro forze terrestri che saranno, quindi, predisposte per l’installazione ulteriore di una funzione di supporto “fuoco navale”, per la quale è prevista un’artiglieria di medio calibro a lunga gittata. Delle fregate italiane 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi. Il costo unitario medio di una fregata francese, tasse escluse ed alle condizioni economiche di gennaio 2003, è pari a 280 milioni di euro, mentre per la fregata italiana è pari a 350 milioni. Complessivamente il programma ha un costo per l’Italia di quattro miliardi di euro (i 350 milioni previsti per esemplare più 500 milioni di costi strutturali del programma), con un risparmio del 20% consentito dalla coproduzione con i francesi. La consegna contrattuale delle prime navi di serie di ogni Paese deve avvenire nel 2010, mentre le consegne delle navi successive si deve svolgere con un ritmo tale da completare la serie delle fregate entro il 2018 per la Francia, ed entro il 2017 per l’Italia. Nella dichiarazione si manifesta anche l’intenzione di aprire maggiormente il programma alla cooperazione europea.

Il 16 novembre 2005 i Ministeri della difesa di Italia e Francia hanno firmato l’accordo che consente l’avvio della prima parte del programma.

L’azienda incaricata della costruzione delle fregate italiane è l’Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. che è la Società sistemistica costituita da Fincantieri (49%) e Finmeccanica (51%).

 

 


 



[1]    Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.

[2]    Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).

[3]    I 7.905 milioni di regolazioni debitorie sono così riferiti:

-     3.700 milioni per rimborso IVA autovetture;

-     3.150 milioni per rimborso imposte dirette pregresse;

-     20 milioni quale integrazione FSN per minori entrate IRAP (tabella C legge finanziaria);

-     200 milioni per debiti pregressi del Poligrafico dello Stato.

[4]     Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

[5]     Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a)       le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b)      le navi che appartengono a soggetti non comunitari;

c)       le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

      Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

[6]    Il termine iniziale del 31 dicembre 2002 è stato prorogato:

-        al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350;

-        al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, comma 507, L. 30 dicembre 2004, n. 311;

-        al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, comma 126, L. 23 dicembre 2005, n. 266;

-        al 31 dicembre 2007 dal comma 8-ter dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300;

-        al 31 dicembre 2008 dall'art. 19-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

[7]    Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

[8]    Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

\[9]    Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

[10]    Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[11]   Articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

[12]    L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).

[13]    Si veda la nota precedente.

[14]    Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).

[15]    Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.

[16]    Con la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003 ha stabilito che la disposizione contenuta nel numero 4) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".

[17]    Il citato comma 10 ha disposto alcune agevolazioni fiscali cui destinare le maggiori entrate derivanti dalla c.d. carbon tax,. Tra le finalità ammesse a tali agevolazioni, la lettera f) prevede l’adozione di incentivi (nei confronti dei produttori) per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni KW di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente. Successivamente, l’articolo 60 della legge n. 342 del 2000 (c.d. collegato fiscale) ha stabilito che la richiamata agevolazione sia usufruibile anche dagli impianti e dalle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

[18]   L’incremento del beneficio era stato introdotto in via temporanea dall’articolo 6 del decreto legge n. 356 del 2001 e successivamente più volte prorogato.

[19]   Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

[20]   La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5 per cento dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0 per cento è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.

[21]   Articolo 24, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001).

[22]   La direttiva 2003/96/CE (c.d. “direttiva DTE”) sostituisce, abrogandole, le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olî minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote d’accisa sugli olî minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

[23]   Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[24]   L’articolo 1, comma 17, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2010.

[25]   Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.

[26]   L’articolo 1, comma 17, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31 dicembre 2010 e il termine per l’assegnazione o l’alienazione degli immobili al 30 giugno 2011.

[27]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

[28]   Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Il fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

[29]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[30]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[31]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[32]    Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[33]   Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[34]   Al riguardo, la relazione tecnica specifica che nulla viene innovato per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni assistenziali.

[35]   In particolare, al comma 7 si stabilisce che i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. Il successivo comma 8 attribuisce al Governo, ai fini di cui al precedente comma, il compito di presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. 247/2007 (cioè entro il 1° febbraio 2008), un piano industriale volto alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi in modo da conseguire risparmi di spesa per un importo di 3,5 miliardi di euro nell’arco del decennio.

[36]   Si fa presente che con DM 25 marzo 2008 è stato rideterminato l'importo degli assegni indicati al presente comma.

[37]    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[38]   Tale comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

[39]Si fa presente che l’articolo 2 del DL 180/2008 ha stabilito che una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 537/1993 e del Fondo straordinario dell’articolo 2 comma 428 della legge 244/2007 è ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché quella dell’efficacia ed efficienza delle sedi didattiche, rinviando le modalità di ripartizione di tali risorse ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008. Tale decreto non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

[40]   Attuazione dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[41]   Si tratta delle disposizioni di legge relative all’emanazione del provvedimento concernente la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate.

[42]   Tale incremento tiene conto del 29,88% per contributi previdenziali (per il settore pubblico non statale tale percentuale è lievemente inferiore) e 8,5% per IRAP che si aggiungono ai costi degli  incrementi retributivi lordi dei dipendenti.

[43]   Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 282/2004 ha disposto che il maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini di versamento della seconda e terza rata dei pagamenti relativi agli illeciti edilizi (di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo 10, e pari a 2.215,5 milioni di euro), andasse a costituire la dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”. Il Fondo è destinato a agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[44]   Risorse finanziarie annue al lordo di contributi ed IRAP.

[45]   Sono esclusi dall’applicazione di tale disposizione agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di competenza regionale.

[46]   La norma riguarda, in sostanza, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e le università.

[47]   Merita ricordare, in proposito, che il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, aveva evidenziato l’opportunità, al fine del miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, di attuare le iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “attraverso indirizzi e criteri generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti”.

[48]    D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. 148/1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[49]   L. 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[50]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[51]   Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[52]   D.L. 6 marzo 2006, n. 68, Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127.

[53]   L. 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale.

[54]    Articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

[55]    Come modificato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

[56]    Articolo 1, comma 9, della legge n. 223, come modificato dall’articolo 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

[57]    Articolo 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.

[58]   Si ricorda che tale indennità rappresentava l’aumento retributivo periodicamente corrisposto in conseguenza dell’aumento del costo della vita. Il suo "congelamento" è stato disposto dall’Accordo stipulato il 31 luglio 1992 tra Governo, Organizzazioni Sindacali e Associazioni industriali, recante il Protocollo concernente la politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro.

[59]   Quest'ultimo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, "al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale".

[60]   Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il medesimo comma 5 dispone che, in base all’applicazione del criterio contabile della competenza mista, il saldo va calcolato sommando algebricamente gli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per le entrate e le spese di parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per le entrate e le spese in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

In sostanza, in base al criterio della competenza mista, nel calcolo del saldo finanziario le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

[61]   Nell’esercizio 2008, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) sono iscritte, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nella missione n. 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, suddivise in tre capitoli, denominati “Fondo aree sottoutilizzate”, ricompresi in programmi diversi: il cap. 8349 in “Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali”, il cap. 8348 in “Politiche per il sostegno ai sistemi produttivi” e il cap. 8425 in “Politiche per l’infrastrutturazione territoriale”.

[62]   Le risorse FAS per il 2009 e anni successivi sono iscritte nel Ministero dello sviluppo economico, UPB 2.1.6, cap. 8425, missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, programma “ Politiche per lo sviluppo economico  ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate”.

[63]   Tra questi, quelli per i quali è stato presentato al Parlamento il relativo disegno di legge costituzionale (ri-presentato nell’attuale legislatura) - sono i seguenti:

-     per il passaggio dal Veneto al Trentino-Alto Adige: Lamon (AC 455 e 1698, in relazioni ai quali la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l’esame in data 28/10/08) Sovramonte (A.C. 456); Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (A.C. 323, e AS 672) Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (AC 18, AC 454; AC 1698);

-     per il passaggio dal Veneto al Friuli-Venezia: Cinto Caomaggiore (A.S. 758) e Sappada (A.C. 1664)

Nella legislatura XV erano stati presentati i disegni di legge concernenti i due comuni che con il referendum avevano chiesto il passaggio dal Piemonte alla Valle d’Aosta: Carema (A.C. 2727) e Noasca (A.C. 2525).

[64]   Il bando per la presentazione dei progetti - Provvedimento del 25 marzo 2008 del Dipartimento per gli Affari regionali - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 e le graduatorie per ciascuna macroarea sono state pubblicate nel sito del Dipartimento per gli Affari regionali il 7 luglio 2008.

[65]   Si ricorda, in proposito, che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Missione Istruzione scolastica,prima di questo intervento, era articolata in 9 programmi di spesa: 1.1. Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica; 1.2. Istruzione prescolastica; 1.3. Istruzione primaria; 1.4. Istruzione secondaria di primo grado; 1.5. Istruzione secondaria di secondo grado; 1.6. Istruzione post secondaria; 1.7. Istruzione degli adulti; 1.8. Diritto allo studio, condizione studentesca; 1.9. Istituzioni scolastiche non statali.

[66]   In particolare, l’art. 1, comma 635, della legge n. 296/2006 ha incrementato per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, gli importi assegnati alle scuole non statali, destinandoli prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

[67]   La medesima sentenza ha, tuttavia, fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari.

[68]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

[69]   Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[70]   Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2004, n. 28).

[71]   Si ricorda che l’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.

La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.

Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

[72]   L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 - che ha modificato sul punto l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 468, ha infatti stabilito che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.

[73]   Decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, recante “Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi”.

[74]   Tale finanziamento è attuativo dell’articolo 28 del decreto legge n. 112/2008, che ha previsto l’istituzione di un nuovo ente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata - utilizzandone le relative risorse finanziarie strumentali e di personale - i quali istituti, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, saranno soppressi.

Nella Tabella C della legge finanziaria 2009 il finanziamento è ancora riferito al D.Lgs. n. 300/1999, art. 38, relativo all’APAT.

[75]   D.L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[76]   La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento dell’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, pari a2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

[77]   Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.

[78]   In particolare, tra le variazioni degli stanziamenti, si segnalano: le riduzioni operate ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 10, del citato decreto n. 112/2008, che hanno determinato, rispettivamente, riduzioni lineari alle dotazioni finanziarie delle missioni spesa per il triennio 2009-2011, e la trasformazione in riduzioni di spesa delle risorse accantonate e rese indisponibili per l’anno 2009 ai sensi del comma 507 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006); gli effetti derivanti da rimodulazioni operate dalle Amministrazioni a spese derivanti da fattore legislativo a seguito dell’ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie dei programmi presenti all’interno delle singole missioni, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del medesimo D.L. n. 112.

[79]   Si segnala che precedentemente con l'articolo 6-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 4 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, era stato autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2005, di 100 milioni per il 2006 e di 275 milioni per il 2007 (rinviando, per gli anni seguenti, a successive determinazioni in tabella D della legge finanziaria), per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative.