Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2009 - A.C. 1713-B - Schede di lettura sulle modifiche apportate dal Senato
Riferimenti:
AC N. 1713/XVI   AC N. 1713-B/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 60    Progressivo: 4
Data: 15/12/2008
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2009

A.C. 1713-B

Schede di lettura sulle modifiche
apportate dal Senato

 

 

 

 

 

 

 

n. 60/4

 

 

 

15 dicembre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento:     Dipartimento Bilancio e politica economica e Dipartimento Finanze

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0003.doc


INDICE

Tavola di raffronto tra il testo del Governo (A.C. 1713) e i testi approvati dalla Commissione bilancio della Camera (A.C. 1713-A), dall’Assemblea della Camera (A.S. 1209), dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1209-A) e dall’Assemblea del Senato (A.C. 1713-B)1

Scheda di sintesi7

Schede di lettura

§      Articolo 2, comma 44 (Estensione al 2008 dell’obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale sul FAS)15

§      Articolo 2, commi 45-46 (Zone di confine con le Autonomie speciali)18

§      Articolo 2, comma 47 (Interventi in materia di istruzione)21

§      Articolo 2, comma 48 (Esclusione dell’applicazione delle sanzioni del Patto di stabilità)23

§      Articolo 2, commi 49-50 (Nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)28

§      Articolo 3 (Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)36

§      Articolo 4, comma 1 (Fondi speciali – Tabelle A e B)43

§      Articolo 4, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)45

 


Tavola di raffronto tra il testo del Governo
(A.C. 1713) e i testi approvati dalla Commissione bilancio della Camera (A.C. 1713-A), dall’Assemblea della Camera (A.S. 1209), dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1209-A) e dall’Assemblea del Senato (A.C. 1713-B)

 


 

Titolo

A.C. 1713

A.C. 1713-A

A.S. 1209

A.S. 1209-A

A.C. 1713-B

Risultati differenziali

1

1

1

1

1

Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca

2, co. 1

2, co. 1

2, co. 1

2, co. 1

2, co. 1

Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca

2, co. 2

2, co. 2

2, co. 2

2, co. 2

2, co. 2

Deducibilità del contributo SSN sui premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto

2, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

2, co. 3

Deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa

2, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

2, co. 4

Detrazione delle spese sostenute dai docenti per attività di autoaggiornamento e formazione

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

2, co. 5

Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

2, co. 6

Proroga del termine per la detrazione delle spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale

2, co. 7

2, co. 7

2, co. 7

2, co. 7

2, co. 7

Proroga del termine per le agevolazioni tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina

2, co. 8

2, co. 8

2, co. 8

2, co. 8

2, co. 8

Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 9

2, co. 9

Agevolazione per il riordino delle IPAB

2,
co. 10

2,
co. 10

2,
co. 10

2,
co. 10

2,
 co. 10

Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale

2,
co. 11

2,
co. 11

2,
co. 11

2,
 co. 11

2,
co. 11

Gasolio da riscaldamento per le zone montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica

2,
co. 12

2,
co. 12

2,
co. 12

2,
co. 12

2,
co. 12

Agevolazione sul gasolio e GPL per riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate

2,
co. 13

2,
 co. 13

2,
co. 13

2,
co. 13

2,
co. 13

Esenzione da accise per gasolio da riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra

2,
co. 14

2,
co. 14

2,
co. 14

2,
co. 14

2,
co. 14

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

2,
co. 15

2,
co. 15

2,
co. 15

2,
co. 15

2,
 co. 15

Copertura degli oneri commi 1- 15

2,
 co. 16

2,
co. 16

2,
co. 16

2,
co. 16

2,
co. 16

Agevolazioni fiscali in favore del settore dell’autotrasporto

2, co. 17-20

2, co. 17-20

2, co. 17-20

2, co. 17-20

2, co. 17-20

Copertura degli oneri commi 17- 20

2,
co. 21

2,
co. 21

2,
co. 21

2,
co. 21

2,
co. 21

Trasferimenti all’INPS

2, co. 22-24

2, co. 22-24

2, co. 22-24

2, co. 22-24

2, co. 22-24

Riordino dei trasferimenti all’INPS

2, co. 25-26

2, co. 25-26

2, co. 25-26

2, co. 25-26

2, co. 25-26

Rinnovi contrattuali personale statale

2, co.
 27-31

2, co. 27-31

2, co. 27-31

2, co. 27-31

2, co. 27-31

Rinnovi contrattuali personale non statale

2,
co. 30

2,
co. 30

2,
co. 30

2,
co. 30

2,
co. 30

Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.

2,
co. 32

2,
 co. 32

2,
co. 32

2,
 co. 32

2,
co. 32

Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa

2, co. 33-34

2, co. 33-34

2, co. 33-34

2, co. 33-34

2, co. 33-34

Stipulazione dei contratti collettivi nazionali

2,
co. 35

2,
co. 35

2,
co. 35

2,
co. 35

2,
co. 35

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

 

 

2, co. 36-38

2, co. 36-38

2, co. 36-38

Modifiche al Patto di stabilità interno per le regioni - Sanzioni per l’anno 2007

 

 

2,
co. 39

2,
co. 39

2,
 co. 39

Finanziamenti a favore dei piccoli comuni

 

 

2,
 co. 40

2,
co. 40

2,
co. 40

Modifiche al patto di stabilità interno per gli enti locali

 

 

2,
co. 41

2,
 co. 41

2,
 co. 41

Modifiche al Patto di stabilità interno per le regioni

 

 

2,
co. 42

2,
 co. 42

2,
co. 42

Utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate

 

 

2,
co. 43

2,
co. 43-44

2,
co. 43-44

Comuni svantaggiati confinanti con regioni a statuto speciale

 

 

 

2, co. 45-46

2, co. 45-46

Distribuzione tra le regioni delle risorse relative al programma di interventi in materia di istruzione

 

 

 

2,
co. 47

2,
co. 47

Modifiche al patto di stabilità interno per gli enti locali – Sanzioni

 

 

 

2,
co. 48

2,
co. 48

Modifiche alle disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse

 

 

 

2,
co. 49

2,
 co. 49

Modifiche alle misure relative all’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche

 

 

 

2, co. 50

2, co. 50

Ulteriori norme in materia di tutela della finanza pubblica – Limiti all’uso degli strumenti derivati

 

 

 

2-bis

3

Fondi speciali (Tabelle A e B)

3, co. 1

3, co. 1

3, co. 1

3, co. 1

4, co. 1

Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente (Tabella C)

3, co. 2

3, co. 2

3, co. 2

3, co. 2

4, co. 2

Rifinanziamento di spese in conto capitale (Tabella D)

3, co. 3

3, co. 3

3, co. 3

3, co. 3

4, co. 3

Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (Tabella E)

3, co. 4

3, co. 4

3, co. 4

3, co. 4

4, co. 4

Modulazione delle leggi pluriennali di spesa (Tabella F)

3,
 co. 5-6

3,
co. 5-6

3,
co. 5-6

3,
co. 5-6

4,
co. 5-6

Entrata in vigore

3, co. 7

3, co. 7

3, co. 7

3, co. 7

4, co. 7

 

 


Scheda di sintesi


Nel corso dell’esame presso Senato sono stati aggiunti alcuni commi all’articolo 2 del disegno di legge - ora composto da 50 commi rispetto ai 43 del testo licenziato dalla Camera - , nonché introdotto un nuovo articolo 3.

 

In particolare il comma 44 integra le disposizioni contenute al comma 43, specificando che Relazione annuale del Governo circa l’utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), debba essere presentata anche con riferimento all’anno 2008.

 

I commi 45 e 46 intervengono in merito al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. In particolare, al comma 45:

-        si provvede ad una correzione formale facendo riferimento, oltre che alle regioni a statuto speciale, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;

-        viene modificato il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di erogazione del Fondo, introducendo - quali novità, rispetto alla normativa vigente - il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. La nuova formulazione del comma prevede altresì che il Dipartimento per gli affari regionali provveda direttamente a finanziare i comuni interessati, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio, senza più alcun riferimento ai progetti da realizzare

Infine, il comma 46 provvede ad integrare la dotazione del Fondo di 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per l’anno 2011.

 

Il comma 47prevede la definizione, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie stanziate (120 milioni, con apposito emendamento al d.d.l. di bilancio) per la realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Il comma 48 dispone la non applicazione agli enti locali delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità relativo agli anni 2008-2011, di cui all’art. 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008, nel caso in cui il mancato rispetto del patto sia dovuto a spese per nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, di intesa con la Conferenza unificata, a condizione che siano individuate le risorse finanziarie, anche se a valere sulle risorse autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell’ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi infrastrutturali.

Tale esclusione si applica agli enti:

-        che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

-        che hanno registrato nell’anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro 20 giorni dalla trasmissione.

Le modalità di verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dalle predette disposizioni saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia.

Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica sono adottati i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l’invio delle istanze da parte degli enti territoriali interessati dalla disposizione

 

I commi 49e 50 intervengono sull’assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse. In particolare, essi posticipano dal 31 gennaio 2009 al 31 marzo 2009 il termine entro il quale procedere alla revoca delle precedenti concessioni ed elevano dal 12,70 al 13,40% il prelievo erariale unico (“PREU”) calcolato sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Le maggiori entrate rispetto al 2008 (PREU al 12%) saranno destinate per il 50% all’UNIRE e per il 50% al CONI.

 

Il nuovo articolo 3, sostituisce integralmente l’articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, in tema di emissione di titoli, nonchédi acquisto di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

Rispetto al vigente articolo 62, è ribadito il divieto per regioni, province autonome ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale alla scadenza e in un’unica soluzione (comma 2); viene inoltre fissata la durata minima e massima di ciascuna operazione di indebitamento (non meno di 5 anni, non oltre 30 anni).

E’ ribadita la competenza del Ministro dell’economia e delle finanze alla predisposizione di regolamenti che individuino la tipologia di contratti relativi a derivati che possono essere conclusi dalle autonomie territoriali. Rispetto alla norma vigente, si prevede che l’adozione di tali regolamenti avvenga d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, per i profili d’interesse regionale e che il medesimo regolamento indichi le componenti derivate che le autonomie possono prevedere nei contratti di finanziamento, nonché le informazioni da inserire nei contratti relativi a strumenti derivati con finalità di trasparenza (comma 3).

Inoltre, in sede di conclusione dei contratti relativi a derivati o dei contratti di finanziamento contenenti una componente derivata, il soggetto competente a sottoscriverli per l’ente pubblico deve attestare di aver preso conoscenza di rischi e caratteristiche dei medesimi contratti, a pena di nullità relativa (commi 4 e 5).

Viene ribadito, rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 62, il divieto di stipula, per gli enti territoriali interessati dalle norme, di contratti relativi a strumenti finanziari derivati, indicando altresì i limiti temporali di vigenza del divieto stesso (comma 6). È fatta peraltro salva la possibilità di ristrutturare il contratto derivato.

Le norme introducono inoltre l’obbligo per il MEF di trasmissione mensile della documentazione concernente i contratti relativi a derivati stipulabili dagli enti territoriali, nonché l’obbligo di allegare ai principali documenti contabili (bilancio di previsione e consuntivo) una nota informativa che rilevi gli oneri stimati e sostenuti in relazione ai suddetti contratti, ovvero ai contratti di finanziamento con componente derivata (commi 7 e 8).

Il comma 9 ribadisce quanto previsto al vigente comma 3-bis dell’articolo 62, includendo nella definizione di indebitamento recata dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, co. 17, legge n. 350/2003) l’eventuale premio incassato al momento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea da EUROSTAT.

Il comma 10 reca, con finalità di coordinamento, l’abrogazione di una serie di disposizioni relative all’utilizzo di derivati da parte degli enti territoriali.

 

Per quanto riguarda le tabelle (articolo 4), il Senato ha modificato l’ammontare delle risorse delle tabelle A e B relative ai fondi speciali, sia in quanto ne ha utilizzato parte delle risorse a copertura degli oneri recati dalle nuove disposizioni introdotte nell’articolato, sia a seguito di emendamenti compensativi all’interno delle tabelle o tra le tabelle stesse recanti nuove finalizzazioni.

 

La tabella C è stata interessata da un unico emendamento che, sostanzialmente, dà attuazione all’articolo 28 del D.L. n. 112 del 2008, che ha istituito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e contestualmente soppresso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare. Pertanto le risorse riferite all’'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state riallocate nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, con conseguente riposizionamento delle risorse relative agli altri enti interessati nel medesimo stato di previsione.


Schede di lettura


 

Articolo 2, comma 44
(Estensione al 2008 dell’obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale sul FAS)

 

44. L’obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all’anno 2008.

 

 

Il comma 44, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che la relazione annuale sull’impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[1] - che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni ai sensi del precedente comma 43 - debba essere presentata anche con riferimento all’anno 2008.

 

Si ricorda che ai sensi ai sensi del citato comma 43, la suddetta relazione annuale - predisposta sulla base di un costante monitoraggio circa le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) - deve essere trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nella relazione deve essere in particolare indicato l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo, con l’indicazione dell’incidenza degli utilizzi del Fondo rispetto al principio di ripartizione territoriale delle risorse (85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento per le aree sottoutilizzate del Centro Nord). Ai sensi del secondo periodo del comma 43, le disposizioni occorrenti per l’attuazione dell’obbligo di rendicontazione sull’utilizzo delle risorse del FAS saranno definite da un apposito regolamento governativo, da adottare - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge finanziaria.

 

Per quanto concerne le risorse iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate per l’anno 2008, si osserva che le iniziali disponibilità, iscritte nella legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007), sono state oggetto di una serie di riduzioni determinate da interventi legislativi adottati in corso d’anno.

Nella successiva tavola sono riportate le disponibilità iniziali del FAS previste dalla legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245/2008) e l’indicazione delle disposizioni che, in corso d’anno, hanno utilizzato il FAS ai fini di copertura degli oneri.

 

 

 

Risorse FAS

2008

Disponibilità iniziali legge di bilancio 2008

4.543,3

D.L. n. 90/2008, art. 11 – Bonifiche ambientali (a valere sulle risorse già destinate a tale scopo con il QSN 2007-2013)

-47,0

D.L. n. 90/2008, art. 17 – Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania

-450,0

D.L. 97/2008, art. 4 bis, comma 9 - Emergenza rifiuti

-90,0

D.L. n. 154/2008, art. 6 – Incremento del finanziamento SSN e regolazione contabile pregressa finalizzata al ristoro delle minori entrate ICI

-781,8

D.L. n. 162/2008 – copertura oneri art. 1 (Fondo adeguamento prezzi) e art. 3, co. 2 (Agevolazioni terremotati Umbria e Marche)

-45,0

Disponibilità al 10 dicembre 2008

3.129,5

 

 

Per quanto concerne le risorse complessivamente iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate per il triennio 2009-2011, si segnala che nel disegno di legge di bilancio il FAS risulta dotato di 5.999 milioni di euro per il 2009, di 6.899,9 milioni per il 2010 e 5.543,6 milioni per il 2011.

Tuttavia, le effettive disponibilità del Fondo per gli anni 2009-2011 risultano attualmente inferiori a quanto iscritto nel disegno di legge di bilancio, in quanto, successivamente alla predisposizione del bilancio a legislazione per il 2009, sono intervenuti alcuni provvedimenti che hanno utilizzato le risorse del FAS a copertura degli oneri finanziari da essi recati.

Le riduzioni del Fondo conseguenti a tali provvedimenti, non ancora scontate in bilancio, sono indicate nella seguente tabella.


 

Risorse FAS

2009

2010

2011

BLV 2009

5.999,1

6.899,9

5.543,6

D.L. n. 90/2008, art. 11 – Bonifiche ambientali (a valere sulle risorse già destinate a tale scopo con il QSN 2007-2013)

-47,0

-47,0

 

D.L. n. 154/2008, art. 1, co. 5 – Copertura oneri incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale

-528,0

 

 

D.L. n. 162/2008, art. 1 – Copertura oneri adeguamento prezzi materiali da costruzione

-900,0

 

 

D.L. n. 162/2008 - art. 3, co. 2 - Agevolazioni terremotati Umbria e Marche

-9,0

 

 

D.L. n. 180, art. 3, co. 1 – Fondo alloggi e residenze universitarie

-65,0

 

 

D.L. n. 180, art. 3, co. 2 – Borse di studio universitari meritevoli [2]

-405

 

 

D.L. n. 180, art. 4 – Copertura oneri art. 1, co. 3 Assunzione ricercatori universitari (taglio lineare)

-5,4

-18,7

-38,8

Legge n. 244/2007, art. 1, co. 22 – Applicazione nell’anno 2009 dell’agevolazione per la rottamazione frigoriferi

 

-385,0

 

D.L. n. 185/2008, art. 25 - Fondo investimenti Ferrovie dello Stato spa – Contratti servizio Trenitalia spa

- 1.440,0

-480,0

-480,0

D.L. n. 185/2008, art. 26 - Privatizzazione Tirrenia

-195,0

-130,0

-65,0

Disponibilità al 10.12.2008

2.404,7

5.839,2

4.959,8

 

Si ricorda, infine, che il CIPE, con delibera del 30 settembre 2008, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, concernente la programmazione del FAS nell’ambito del QSN 2007-2013, ha deliberato il finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Catania per un importo di 140 milioni euro, a valere sulle riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel Comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione della medesima delibera di cui al punto 1.2.1 b) 2.


 

Articolo 2, commi 45-46
(Zone di confine con le Autonomie speciali)

 


45. All’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».

46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall’articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l’anno 2011.


 

 

I commi 45 e 46, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, modificano la disciplina (comma 45) e aumentano il finanziamento (comma 46) del Fondo per le zone confinanti con le regioni a statuto speciale, previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito con modificazioni dalla legge 127/2007).

Il Fondo è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

La disciplina vigente, modificata da ultimo dall’articolo 35 del D.L. 159/2007, prevede l’utilizzazione del Fondo - gestito dal Dipartimento per gli affari regionali – per finanziare specifici progetti presentati dai comuni, o da associazioni degli stessi, sulla base di criteri e modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il Fondo per le zone di confine è riconducibile alle tipologie previste dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, lo Stato può erogare risorse in ambiti che non siano strettamente di propria competenza osservando determinati limiti: devono essere aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria; rispondere alle finalità di perequazione e garanzia sociale enunciate nella norma costituzionale; devono finanziare interventi “speciali” in favore di determinati comuni (o province, o regioni o ad una specifica categoria di enti).

Il Fondo ‘riprende’ il finanziamento di 10 milioni di euro che l’articolo 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) – poi integrato dal comma 709 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - ha istituito per integrare i trasferimenti erariali ‘in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano’.

Il finanziamento integrativo avrebbe sostenuto le maggiori spese che quei comuni avrebbero dovuto affrontare per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli in cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Condizione che era divenuta la causa immediata delle richieste che molti dei comuni confinanti delle province del Veneto (a partire dal comune di Lamon) andavano perfezionando per abbandonare le regioni di origine e transitare nelle speciali Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ad oggi i referendum che si sono svolti per il distacco di un comune da una regione a statuto ordinario e l’aggregazione ad una regione a statuto speciale hanno interessato 25 comuni:

§       14 comuni, in tutti con esito favorevole al distacco, dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige: Lamon, Sovramonte, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia in provincia di Belluno; Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo e Pedemonte in provincia di Vicenza;

§       7 comuni, di cui solo 2 con esito favorevole al distacco, dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia: Cinto Caomaggiore (provincia di Venezia) e Sappada (provincia di Belluno);

§       2 comuni, con esito favorevole al distacco, dal Piemonte alla Valle d’Aosta: Carema e Noasca in provincia di Torino;

§       2 comuni, con esito favorevole al distacco, dalla Lombardia al Trentino Alto Adige: Magasa e Valvestino in provincia di Brescia[3].

 

In applicazione delle disposizioni legislative, il DPCM 28 dicembre 2007 ha specificato i destinatari del fondo - tre macroaree costituite dai territori confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia - e gli ambiti di intervento; definito i criteri per la valutazione dei progetti e fissato un limite massimo di finanziamento per ciascun progetto (300 mila euro, 1.500 se sovra comunale). Con il Decreto ministeriale 3 marzo 2008 si è di conseguenza provveduto alla ripartizione delle risorse tra le tre macroaree e alla definizione dei criteri per l’accesso ai fondi attraverso la presentazione di progetti – da parte dei comuni o aggregazioni anche temporanee di questi - elencati in allegato al Decreto ministeriale. A luglio 2008, infine, è stata pubblicata, per ciascuna macroarea, la graduatoria dei progetti presentati sulla base del bando pubblicato il 25 marzo 2008[4].

 

La prima parte del comma 45 in esame, aggiunge la specificazione ‘e le Province Autonome di Trento e di Bolzano’ alla dizione attuale ‘regioni a statuto speciale’ in relazione alle aree territoriali interessate che sono quelle confinanti con gli enti suddetti. Dovrebbe trattarsi di una correzione di carattere formale in quanto, nell’applicazione della norma, non erano emersi dubbi in ordine al fatto che le aree interessate fossero anche quelle confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La seconda parte del comma 45 modifica invece il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di erogazione del Fondo, introducendo - quale novità, rispetto al testo vigente - il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. La norma in esame elimina invece le vigenti disposizioni che prevedono il parere delle Regioni sui progetti presentati dai comuni nonché, tra i criteri di valutazione, la "particolare importanza" della caratteristica sovracomunale dei progetti.

Infine, il comma 46 incrementa il suddetto Fondo di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni per l’anno 2011.

Si ricorda che il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni di euro per il 2007, è stato integrato di 10 milioni di euro per l’anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 dall’articolo 2, comma 44, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008). Complessivamente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 il Fondo avrà pertanto una dotazione di 27 milioni di euro.


 

Articolo 2, comma 47
(Interventi in materia di istruzione)

 


47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.


 

 

Il comma 47, aggiunto durante l’esame del provvedimento al Senato, dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2009, con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, saranno stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma Interventi in materia di istruzione. Resta fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica.

Il comma in esame si connette ad un emendamento al disegno di legge di bilancio, approvato anch’esso nel corso dell’esame presso il Senato, che inserisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito della missione Istruzione scolastica[5], un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009 (u.p.b. 1.10.2 - Interventi). Le risorse sono allocate nel capitolo 1299 di nuova istituzione.

 

La disposizione in commento, che stabilisce la procedura di riparto di risorse allocate nell’ambito di un programma di nuova istituzione, non esplicita se esista una specifica finalizzazione delle risorse medesime.

Peraltro, occorre rilevare che non sempre è opportuno specificare la destinazione vincolata di finanziamenti statali. In proposito, infatti, la Corte costituzionale ha avuto più volte l’occasione di dichiarare la illegittimità costituzionale di finanziamenti vincolati in materie incidenti su competenze regionali, per violazione dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni. Proprio nel settore dell’istruzione, si segnala da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2008 per quanto concerne i contributi alle scuole non statali. Con la citata sentenza, infatti, è stata dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 635, della legge finanziaria 2007, che disponeva un incremento degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» del Ministero della pubblica istruzione, «al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione»[6]. Poiché, infatti, l'art. 138, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce alle regioni le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali, la norma che prevede il finanziamento vincolato si pone in contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione[7].

 


 

Articolo 2, comma 48
(Esclusione dell’applicazione delle sanzioni del Patto di stabilità)

 


48. Le sanzioni di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell’anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del perso­nale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appo­sitamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corri­spondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell’ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall’applicazione del presente comma per l’eventuale ado­zione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l’invio delle istanze da parte degli interessati.


 

 

Il comma 48, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, èvolto ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno - di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) - nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

 

I citati commi 20 e 21 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011.

A differenza della normativa precedente, che prevedeva un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), che si attivava qualora l’ente inadempiente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non avesse adottato autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, le sanzioni delineate dal D.L. n. 112/2008 per il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto consistono in misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali.

In particolare, i citati commi 20 e 21 stabiliscono per gli enti inadempienti, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

§       la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo (comma 20). In relazione alla misura della riduzione dei trasferimenti, si vedano le novelle apportate alla normativa vigente dall’art. 2, comma 41, lettera e) del provvedimento in esame;

§       il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 20, lett. a);

§       il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 20, lett. b).

§       in applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell’articolo 76 del decreto-legge in esame, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 21).

 

La norma introdotta dal comma in esame precisa che l’esclusione delle sanzioni opera qualora le spese in questione siano relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, approvato d’intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell’ambito degli stanziamenti di propria pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista, inoltre, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro 20 giorni dalla trasmissione.

 

L’esclusione delle sanzioni si applica agli enti locali:

-         che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

-         che hanno registrato nell’anno 2008 un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

 

In relazione alla formulazione della norma, si osserva che non risulta chiaro se l’esclusione dell’applicazione delle misure sanzionatorie debba riferirsi alle ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo al solo anno 2008, posto che la norma richiama espressamente le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112, che fanno riferimento al mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011.

 

Il secondo periodo della diposizione prevede, inoltre, che con ulteriore decreto del Ministero dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità di verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall’applicazione del comma in esame, per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

La disposizione recata dal secondo periodo del comma in esame fa riferimento, per quanto riguarda la verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno, anche alle regioni quali enti interessati dall’applicazione del comma 48. Si rileva, al riguardo, che la disposizione recata dal comma 48 interessa esclusivamente gli enti locali, nello specifico le province e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, essendo questi gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità come definita dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, richiamato dal comma medesimo.

La disciplina del Patto di stabilità per le regioni è invece contenuta nell’articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008, che reca ai commi 15 e 16 le disposizioni relative alla misure sanzionatorie nelle ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 da parte delle regioni.

 

Per beneficiare della misura in esame, l’ultimo periodo del comma 48 prevede la presentazione di una istanza da parte degli enti locali interessati.

I termini e le modalità per l’invio delle suddette istanze da parte degli enti territoriali interessati, nonché i criteri di selezione delle istanze presentate,saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Con riferimento alla disposizione introdotta dal comma in esame, va segnalato che il comma 41, lettera f), del provvedimento in esame reca una norma analoga in tema di non applicazione delle misure sanzionatorie per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti locali per l’anno 2008, qualora il mancato rispetto del Patto sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati dagli enti locali nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata invigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008).

Anche la misura contenuta dal comma 41, lett. f) si applica in favore degli enti locali:

-         che siano stati virtuosi nel triennio precedente, e cioè abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

-         che abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

 

Si ricorda, infine, che il comma 41 del provvedimento in esame reca alcune modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, con riferimento particolare alle modalità di computo del saldo finanziario rilevante ai fini del Patto[8].

 

Le novelle all’articolo 77-bis del D.L. n. 112 sono recate dalle lettere a)-f) del comma 41. In particolare, la lettera a) del comma 41 novella il comma 5 dell’art. 77-bis, che reca i criteri di calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista, precisando che tale saldo va calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprensive dunque delle spese di conto capitale.

La lettera b) del comma 41 aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all’articolo 77-bis del D.L. n. 112, volti ad escludere dal Patto di stabilità interno alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali[9].

La lettera c) del comma 41 modifica il comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112, relativo all’esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno di alcune voci di entrata (nello specifico, quelle derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) qualora le relative risorse fossero state destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito[10].

La lettera d) del comma 41 modifica il comma 19 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, relativo alle informazioni fornite dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità e della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto stesso,disponendo che tali informazioni siano messe a disposizione anche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La lettera e) del comma 41 modifica il comma 20 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, che reca le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011. Tra queste figura la riduzione dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. La nuova formulazione della norma prevede che la riduzione dei trasferimenti erariali all’ente inadempiente debba essere commisurata allo scostamento rispetto all’obiettivo che l’ente avrebbe dovuto raggiungere, ed effettuata in misura pari all’importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall’ente inadempiente, e comunque per un importo comunque non superiore al 5%, che rappresenta la misura massima consentita di riduzione dei trasferimenti ordinari.

Infine, la lettera f) del comma 41, come già ricordato, aggiunge il comma 21-bis all’articolo 77-bis del D.L. n. 112, volto ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie per gli enti locali, nel caso in cui il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata invigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008).


 

Articolo 2, commi 49-50
(Nuove disposizioni in materia di assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

 


49. All’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all’articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;

d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l’articolo 6 degli schemi di convenzione per l’affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;

e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all’UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

50. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».


 

 

I commi 49e 50, introdotti nel corso dell’esame al Senato, attengono all’assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse.

In tale ambito, il comma 49 apporta diverse modifiche all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante “Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 149 del 2008 interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a realizzare un’apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell’Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e di raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.

Sulla materia era precedentemente intervenuto l’articolo 4-bis del D.L. n. 59 del 2008,recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, (introdotto dalla legge di conversione n. 101 del 2008), al fine di dare attuazione alla sentenza del 13 settembre 2007 della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-260/04) che ha stabilito l’illiceità del rinnovo fino al 2011 di 329 concessioni a favore dell’UNIRE per la gestione di scommesse ippiche, dal momento che la proroga era stata deliberata senza il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, con conseguente violazione della normativa comunitaria. Il richiamato articolo 4-bis prevedeva, al comma 1, l’emanazione entro il 1° agosto 2008 di un provvedimento dell’AAMS concernente le modalità per l’attribuzione di diritti per l’apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, fissando i criteri in merito alla localizzazione e all’aggiudicazione dei punti di vendita. Il comma 1 è stato poi abrogato dal comma 6 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2008.

Il comma 2 dell’ articolo 4-bis dispone la revoca delle concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, allo stato ancora attive. Tale revoca sarebbe decorsa dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1 (abrogato), e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.

 

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 49 in esame modifica il comma 1 dell’articolo 1-bis del suddetto D.L. n. 149, sopprimendo il rinvio al 31 gennaio 2009 quale termine finale per la revoca delle precedenti concessioni di raccolta dei giochi e delle scommesse su eventi ippici e sportivi.

Conseguentemente, il comma 50 modifica l’articolo 4-bis, comma 2, del D.L. n. 59 del 2008, prevedendo che la revoca delle precedenti concessioni debba avvenire previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 marzo 2009.

In sostanza, viene posticipato di due mesi il termine finale per l’esercizio della revoca delle concessioni pregresse e specificato il ricorso alla gara ad evidenza pubblica.

La lettera b) del comma 49 modifica in più punti il comma 2 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2008: per effetto di tali correzioni, si prevede che le nuove concessioni debbano avere ad oggetto la raccolta in rete fisica dei soli giochi su base ippica, mentre sono espunti i riferimenti ai giochi basati su altre discipline sportive.

Conseguentemente, la lettera c) espunge il riferimento alle scommesse “su base ippica ovvero su base sportiva” contenuti nel comma 3 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2008.

Si prevede, pertanto, che la procedura per il rilascio delle nuove concessioni sia aperta alle domande di soggetti già titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l’esercizio e la raccolta di scommesse “o di prodotti di gioco pubblici”.

 

 

La lettera d) integra il comma 6 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149 del 2009, prevedendo – per effetto del rilascio di nuove concessioni precedute dall’espletamento di procedure di evidenza pubblica – l’abrogazione anche dell’articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell’AAMS del 28 agosto 2006.

 

Le lettere e), f) e g) modificano il comma 7, terzo periodo, dell’art. 1-bis del D.L. n. 149 del 2008.

In particolare la lettera e) eleva, a partire dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico (c.d. “PREU”) dal vigente 12,70 al 13,40 per cento delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

 

La lettera f) prevede che le maggiori somme derivanti dal suddetto incremento del PREU rispetto alle entrate realizzate nel 2008 (PREU al 12%) siano destinate – per il 50 per cento (e non più interamente, come attualmente previsto) – all’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), al fine di aumentare il monte premi.

Di conseguenza, la lettera g) dispone che il restante 50 per cento delle somme derivanti dall’incremento del “PREU” sia assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Nella sostanza l’UNIRE mantiene l’incremento di entrate stabilito dal D.L. n. 149 del 2008 (PREU da 12 al 12,70%). L’ulteriore incremento dal 12,70 al 13,40% (+0,70%) disposto dalla norma in esame risulta pertanto destinato al CONI.

 

 

Si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 1-bis del D.L. n. 149/08 posto a raffronto con quello risultante dalla modifiche apportate dal comma in esame.


 

D.L. n. 149/2008 - Testo vigente

D.L. n. 149/2008

Art. 1-bis
Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse

Art. 1-bis
Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amm-inistrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amm-inistrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commer-cializzazione di prodotti di gioco pubblici.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle am­ministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle am­ministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di parteci­pazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amm-inistrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

4. Il modulo di domanda di parteci­pazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente con­seguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione auto­noma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministra-zione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedente-mente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente con­seguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione auto­noma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministra-zione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedente-mente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.

6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, l’articolo 6 degli schemi di convenzione per l’affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incre­mento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente desti­nate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incre­mento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 13,40 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».

8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».

 


 

Articolo 3
(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

 


1. L’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali). – 1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa, per i profili d’interesse regionale, con la Conferenza perma­nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l’ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All’articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche“ sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate“.

10. Sono abrogati l’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l’articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».


 

 

L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, sostituisce interamente l’articolo. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[11], in materia di emissione di titoli di debito e di sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti pubblici territoriali, riproponendo talune disposizioni ivi contenute e apportando alcune modifiche.

Nella nuova formulazione della norma, si prevede ora la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme previste dal regolamento di attuazione; più stringenti requisiti di forma (ad esempio, il contratto deve recare tutte le informazioni in lingua italiana), nonché un contenuto tipico di tali contratti.

 

Il vigente articolo 62 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali: la stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, fino ad una nuova regolamentazione governativa; il ricorso all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi; l’emissione di titoli con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Nel dettaglio, il comma 01 prevede che le norme in esame costituiscano princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il comma 1 reca, ai fini del contenimento dell’indebitamento di regioni ed enti locali, il divieto per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali: di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; di ricorrere all’indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi; di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza. Nel caso di contratti di mutuo che prevedano il sistema di ammortamento con rimborso di quote di capitale e interessi, la norma fissa la durata massima dei piani di ammortamento in trenta anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti derivati opera comunque per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (25 giugno 2008) e, successivamente, fino alla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze – da emanarsi previo parere della Banca d’Italia e della Consob – a cui è rimessa l’individuazione della tipologia di strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni (comma 2). Il comma 3 fa salve le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. Il comma 3-bis modifica l’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

 

Il nuovo articolo 62, comma 1, ribadisce quanto in gran parte già contenuto nel testo oggi vigente, relativamente al fatto che le norme disposte costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma lettera e) e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.

E’ una novità, invece, il fatto che la norma in esame qualifichi le disposizioni introdotte come “norme di applicazione necessaria”.

 

Le norme di applicazione necessaria sono quelle che disciplinano, nell’ambito del diritto privato, rapporti che, ove non fossero regolati secondo tali disposizioni “necessariamente applicate”, darebbero un risultato incompatibile con i valori che l’ordinamento tutela.

Il contesto in cui tali norme soprattutto rilevano è segnato dalla legge 218 del 1995 - di riforma del diritto internazionale privato - che riconosce tra l’altro, nei casi ivi previsti, la giurisdizione del giudice straniero su cause che abbiano una parte processuale italiana, nonché - a determinate condizioni - l’applicabilità di norme di provenienza extrastatuale. Limiti a tale riconoscimento sono l’eventuale contrarietà della disposizione con l’ordine pubblico internazionale, nonché - appunto - una norma di applicazione necessaria (salvo sempre il limite della Costituzione).

Nel dettaglio, l’articolo 17 della legge n. 218 del 1995, rubricato “Norme di applicazione necessaria”, fa salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

 

Il nuovo articolo 62, comma 2, vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza.

Per gli enti suddetti, si prevede inoltre che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

 

Il nuovo articolo 62, comma 3,affida al Ministro dell’economia e delle finanze la predisposizione dei regolamenti con cui si dovrà:

-             individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che le autonomie territoriali possono concludere;

-             indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che le autonomie hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento;

-             individuare le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate.

Il procedimento è finalizzato all’adozione di uno o più regolamenti – il cui termine di emanazione non è precisato nella norma - da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[12], sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, e, per i profili d’interesse regionale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il nuovo articolo 62, comma 4, stabilisce che – ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata - il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l’ente pubblico debba attestare in forma scritta di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi contratti.

Il nuovo articolo 62, comma 5, dispone la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento inclusivo di una componente derivata, stipulato da regioni ed enti locali in violazione del regolamento ministeriale di attuazione o privo dell’attestazione di cui al sopra illustrato comma 4. La nullità è di tipo relativo, in quanto può essere fatta valere solo dall’ente.

Il nuovo articolo 62, comma 6, vieta alle regioni e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Il divieto è efficace fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 3 e, comunque, per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (ossia a decorrere dal 25 giugno 2008).

Si prevede che rimanga ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

Il nuovo art. 62, comma 7, dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate stipulati dalle regioni e dagli enti locali.

Resta fermo quanto previsto, in termini di comunicazione, dall’articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

In base all’articolo 41, comma 2-bis, a partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 Cost., i contratti con cui le regioni e gli enti locali pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi.

Il comma 2-ter prevede che delle operazioni di cui al comma precedente, che risultino in violazione della vigente normativa, venga data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

 

Il nuovo articolo 62, comma 8, impone alle regioni e agli enti locali di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il nuovo articolo 62, comma 9, corrispondente al vigente articolo 62, comma 3-bis), modifica l’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

Il nuovo articolo 62, comma 10, abroga l’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), ove si prevede che regioni ed enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito. L’abrogazione si giustifica con il contrasto tra la suddetta previsione ed il nuovo articolo 62, comma 2 .

Vengono altresì abrogati i commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i cui contenuti normativi risultano superati dal nuovo articolo 62. Il comma 381 dispone che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza. Il comma 382 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d’Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti. Il comma 383 stabilisce che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario debba attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. E’ inoltre stabilito che l’ente pubblico territoriale debba evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio. Ai sensi del comma 384, il rispetto di quanto previsto dai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti.

Infine, si prevede l’abrogazione differita delle disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali, emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). L’abrogazione opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al nuovo articolo 62, comma 3.

Il richiamato articolo 41, comma 1, ultimo periodo, rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la statuizione delle norme relative all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali. In attuazione di tale previsione, è stato emanano il d.m. 1° dicembre 2003, n. 389[13].

Il nuovo articolo 62, comma 11 (corrispondente al vigente articolo 62, comma 3), dispone che restino ferme tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 62.


 

Articolo 4, comma 1
(Fondi speciali – Tabelle A e B)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale

 

 

Nel disegno di legge finanziaria per il 2009, come approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1209), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 143,6 milioni per il 2009, a 153,2 milioni per il 2010 e a 131,9 milioni per il 2011.

 

Il testo approvato dal Senato prevede risorse in Tabella A per 120,6 milioni nel 2009, per 130,2 milioni nel 2010 e per 103,9 milioni nel 2011.

Pertanto a seguito dell’esame del Senato si è determinata in Tabella A una riduzione di 23 milioni per il 2009, di 23 milioni nel 2008 e di 28 milioni nel 2011.

Le variazioni in diminuzione hanno interessato principalmente gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell’interno e degli affari esteri, mentre un l’unico incremento è attribuibile al Ministero dell’economia [14].

 

Per quanto riguarda la Tabella B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati non erano previsti accantonamenti per il 2009 e per il 2011 ed erano previsti accantonamenti pari a 3,6 milioni di euro per il 2011.

 

Il testo approvato dal Senato dispone accantonamenti in tabella B per 1 milione di euro nel 2009, per 4,6 milioni di euro per il 2010 e 1 milione nel 2009.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, si è determinato un aumento di 1 milione di euro in ciascuno degli anni del triennio 2009-2011.

 

Le variazioni in aumento hanno interessato gli accantonamenti relativi al Ministero dell’economia e finanze.

 

Nel prospetto successivo sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.C.1714 - cap. 6856/Economia), nel disegno di legge finanziaria per il 2009 presentato dal Governo (A.C.1713), nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1209)e nel testo approvato dal Senato (A.C. 1713-B).

 


Tabella A (migliaia di euro)

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

144.136

153.714

132.409

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

144.136

153.714

132.409

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1209)

143.636

153.214

131.909

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713-B)

120.636

130.214

103.909

 

Tabella B (migliaia di euro)

2009

2010

2011

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714)

-

3.580

-

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713)

-

3.580

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1209)

-

3.580

-

Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713-B)

1.000

4.580

1.000

 

 


 

Articolo 4, comma 2
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Relativamente alla Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009, il Senato ha approvato un emendamento avente carattere compensativo.

Le variazioni hanno determinato:

§      la riduzione di 2 milioni nel 2009dell’autorizzazione di spesa relativa a contributi ad enti associazioni e altri organismi (art. 1, comma 43 della legge n. 549/1995, cap. 1613/Economia);

§      l’incremento di 9,7 milioni nel 2009 dell’autorizzazione di spesa relativa alle risorse destinate all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA (capp. 3621 e 8831/Ambiente);

§      la riduzione di 7,7 milioni di euro nel 2009 dell’autorizzazione di spesa relativa a contributi ad enti associazioni e altri organismi (art. 1, comma 43 della legge n. 549/1995/, cap. 1551/Ambiente).

 

Tali variazioni sono da mettere in correlazione con quanto disposto dall’articolo 28 del decreto legge n. 112/2008, il quale ha previsto l’istituzione di un nuovo ente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il quale svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, sono soppressi. Pertanto, le risorse riferite all’'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state riallocate nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, con conseguente riposizionamento delle risorse relative agli altri enti interessati nel medesimo stato di previsione.

 

Nonostante le suddette modifiche alla tabella C abbiano, come accennato, un carattere compensativo, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente risulta incrementato di 22 milioni nel 2009 e nel 2010, e di 27 milioni nel 2011, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Ciò deriva dall’aumento – disposto, per tali importi, dall’articolo 2, comma 46, del disegno di legge in esame - del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale è stato contabilizzato nel bilancio dello Stato nella UPB 21.3.3, capitolo 2115, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che risulta a sua volta esposto nella tabella C del disegno di legge in esame.

 

Al riguardo si segnala che in base alla definizione del citato cap. 2115, sembrerebbe opportuno che esso sia esposto in tabella C limitatamente alla quota di risorse strettamente necessarie al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimanendo escluse le autorizzazioni legislative di spesa relative agli interventi gestiti dalla Presidenza medesima.

 

Conseguentemente, gli importi complessivi della Tabella C ammontano a 15.965,1milioni di euro per il 2009, 14.982,7 milioni di euro per il 2010 e 13.915,8 milioni di euro per il 2011.

 



[1]     Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dall’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) che ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro-Nord.

[2]     Si segnala che nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, il Senato ha elevato da 135 a 405 milioni l’ammontare della riduzione del FAS a copertura dell’onere recato dalla disposizione in oggetto.

[3]     Tra questi, quelli per i quali è stato presentato al Parlamento il relativo disegno di legge costituzionale (ri-presentato nell’attuale legislatura) - sono i seguenti:

-        per il passaggio dal Veneto al Trentino-Alto Adige: Lamon (AC 455 e 1698, in relazioni ai quali la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l’esame in data 28/10/08) Sovramonte (A.C. 456); Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (A.C. 323, e AS 672) Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (AC 18, AC 454; AC 1698);

-        per il passaggio dal Veneto al Friuli-Venezia: Cinto Caomaggiore (A.S. 758) e Sappada (A.C. 1664).

      Nella scorsa legislatura (XV) erano stati presentati i disegni di legge concernenti i due comuni che con il referendum avevano chiesto il passaggio dal Piemonte alla Valle d’Aosta: Carema (A.C. 2727 XV legisl.) e Noasca (A.C. 2525 XV legisl).

[4]     Il bando per la presentazione dei progetti - Provvedimento del 25 marzo 2008 del Dipartimento per gli Affari regionali - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 e le graduatorie per ciascuna macroarea sono state pubblicate nel sito del Dipartimento per gli Affari regionali il 7 luglio 2008.

[5]     Si ricorda, in proposito, che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Missione Istruzione scolastica, prima di questo intervento, era articolata in 9 programmi di spesa: 1.1. Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica; 1.2. Istruzione prescolastica; 1.3. Istruzione primaria; 1.4. Istruzione secondaria di primo grado; 1.5. Istruzione secondaria di secondo grado; 1.6. Istruzione post secondaria; 1.7. Istruzione degli adulti; 1.8. Diritto allo studio, condizione studentesca; 1.9. Istituzioni scolastiche non statali.

[6]     In particolare, l’art. 1, comma 635, della legge n. 296/2006 ha incrementato per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, gli importi assegnati alle scuole non statali, destinandoli prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

[7]     La medesima sentenza ha, tuttavia, fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari.

[8]     L’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 reca le regole del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 per le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

      Si ricorda, brevemente, che il Patto prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Lo specifico obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente viene determinato applicando specifici coefficienti, differenziati per i comuni e le province, all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono altresì differenziati e a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2007 e presenti un saldo positivo o negativo nel 2007, in termini di competenza mista. Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo finanziario dell’anno 2007.

[9]     In particolare, il citato comma 7-bis prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale (comma 7-ter).

[10]    La nuova formulazione del comma prevede, in particolare, che vengano escluse dai saldi oltre che le risorse già indicate dalla normativa vigente - derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare - anche le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati. L’esclusione opera nel caso in cui i suddetti proventi derivanti da alienazioni siano utilizzati per la realizzazione di investimenti a qualsiasi titolo (e non soltanto dunque alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione vigente) o alla riduzione del debito. In base alla nuova formulazione del comma 8, tali voci risulterebbero escluse dal calcolo del saldo 2007 di riferimento per l’individuazione dei saldi obiettivo e dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno.

[11]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

[12]    Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[13]    Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2004, n. 28).

[14]    Specificamente, gli accantonamenti relativi al Ministero dell’Interno hanno subito una riduzione di 12 milioni per il 2009, 9 milioni per il 2010 e 7 per il 2011. Gli accantonamenti afferenti al Ministero degli affari esteri hanno subito una riduzione di 10,5 milioni per il 2009, di 14,5 milioni per il 2010 e di 16,5 per il 2011; quelli relativi al Ministero della Giustizia hanno subito una riduzione di un milione per il 2009 e di 5 milioni per il 2011; quelli del Ministero dell’economia un incremento di 0,5 milioni per ciascun anno del triennio 2009-2011.

      Una specifica analisi degli interventi emendativi che hanno determinato le variazioni sopra esposte in Tabella A e in Tabella B è contenuta nel dossier del Servizio Studi n. 60/3 del 12 dicembre 2008.