Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2009 - A.C. 1713 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 60 | ||
Data: | 10/10/2008 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria
2009
A.C. 1713
Schede di lettura
n. 60
10 ottobre 2008
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier
del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
File: ID0002.doc
I N D I C E
§ Articolo 1 (Risultati differenziali)
§ Articolo 2, comma 1 (Disciplina IRAP per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca)
§ Articolo 2, comma 2 (Agevolazioni fiscali per le imprese della pesca)
§ Articolo 2, comma 6 (Detrazione di rette relative alla frequenza di asili nido)
§ Articolo 2, comma 9 (Esenzione da alcune imposte per interventi di ricostruzione nel Belice)
§ Articolo 2, comma 10 (Agevolazione per il riordino delle IPAB)
§ Articolo 2, comma 11 (Accisa per gas naturale per combustione per uso industriale)
§ Articolo 2, comma 15 (Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)
§ Articolo 2, comma 16 (Copertura degli oneri commi 1-15)
§ Articolo 2, commi 17-20 (Agevolazioni fiscali in favore del settore dell’autotrasporto)
§ Articolo 2, comma 21 (Copertura degli oneri commi 17-20)
§ Articolo 2, commi 22-24 (Trasferimenti all’INPS)
§ Articolo 2, commi 25-26 (Riordino dei trasferimenti all’INPS)
§ Articolo 2, commi 27-31 (Rinnovi contrattuali personale delle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 2, comma 32 (Trattamento accessorio dei dipendenti P.A.)
§ Articolo 2, commi 33-34 (Destinazione di risorse alla contrattazione integrativa)
§ Articolo 2, comma 35 (Stipulazione dei contratti collettivi nazionali)
§ Articolo 3, comma 1 (Fondi speciali – Tabelle A e B)
§ Articolo 3, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)
§ Articolo 3, comma 3 (Rifinanziamento di spese di conto capitale – Tabella D)
Analisi delle singole autorizzazioni legislative di spesa rifinanziate dalla Tabella D
- Legge n. 183/1987, art. 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie
§ Articolo 3, comma 4 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa – Tabella E)
§ Articolo 3, commi 5-6 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa – Tabella F)
Analisi delle singole autorizzazioni legislative di spesa rimodulate dalla Tabella F
- Legge n. 244/2007, art. 2, comma 181 – Programmi navali
1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro ed in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro ed in 3.100 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2009 (comma 1) e per i due anni successivi, 2010 e 2011, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).
Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza[1]. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte.
Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura entro la quale è necessario fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L’entità del ricorso al mercato coincide, pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti[2].
Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2009
Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie[3].
Il DPEF 2009-2013 presentato nel giugno scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2009 pari a 16.600 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.
Con
Il bilancio a legislazione vigente
per il 2009 (A.C. 1714), espone, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e
contabili, un saldo netto da finanziare per il 2009 pari a 33.495 milioni
di euro. Secondo quanto riportato nell’allegato 8 al disegno di legge
finanziaria in esame - che espone gli effetti del disegno di legge finanziaria
medesimo sul bilancio - il valore effettivo del saldo netto da finanziare per
il 2009, come rideterminato per effetto del disegno di legge finanziaria
medesimo, è pari a 32.718 milioni di euro, al di sotto pertanto del livello
massimo il livello massimo fissato dal comma
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2009, un livello massimo, in termini di competenza, di 260.000 milioni di euro.
Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2010 e 2011
Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2010 e 2011, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.
Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009 (A.C. 1714) dispone, all’articolo 17, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2009-2011. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2009, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2009, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2009, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).
Per quanto riguarda gli anni successivi al 2009, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:
§ per il 2010:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 19.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro;
§ per il 2011:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 225.000 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:
§ per il 2010:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 16.500 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 235.000 milioni di euro;
§ per il 2011:
- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 3.100 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 217.000 milioni di euro.
Il bilancio programmatico 2009-2011, riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge di bilancio per il 2009, conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 16.500 milioni di euro per il 2009 e a 3.100 milioni di euro per il 2010.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Articolo 2,
comma 1
(Disciplina IRAP per il settore agricolo
e le cooperative
della piccola pesca)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
La norma in esame dispone l’applicazione a regime, e non più in via transitoria a seguito di proroghe annuali, come accaduto finora, dell’aliquota agevolata dell’IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
L’aliquota per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi è fissata nella misura dell’1,9 per cento.
La stessa norma specifica che l’aliquota determinata in tale misura si applica anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo
Il richiamato articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 esenta dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. L’articolo 10 dispone altresì che i redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 , o la pesca in acque interne.
La norma in esame sostituisce nel citato comma 1 dell’articolo 45 le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento», stabilendo al contempo che resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.
Secondo
La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita del gettito di competenza pari a 154 milioni di euro nel 2008 e di 166,7 milioni di euro nel 2009, mentre l’andamento di cassa della variazione di gettito sarà negativo per il 2009 di 285 milioni, per il 2010 di 177,4 milioni e per il 2011 di 166,7 milioni di euro.
Articolo 2,
comma 2
(Agevolazioni fiscali per le imprese
della pesca)
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
L’articolo 2, comma 2 stabilizza a regimealcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
In particolare si dispone che, a decorrere dal 2009 e nel limite dell’80 per cento, si applicano alle menzionate imprese i benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli4 e 6deldecreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457[4].
La norma in esame, infatti, riproduce le disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese di pesca costiera, interna e lagunare già contenute nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); tale norma ne prevedeva l’applicazione ai soggetti menzionati per gli anni 2001, 2002 e 2003, e nel limite del 70%.
Tale disposizione è stata successivamente prorogata: per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 510, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 119, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), per l’anno 2007, dall’art. 1, comma 391, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), e, infine, per l’anno 2008 dall’articolo 1, comma 172 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008, che ha contestualmente elevato il limite all’80%).
L’articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede:
§ la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[5]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio in esame vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;
§ un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.
In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l’estensione del beneficio concesso dal sopra illustrato articolo 4 determina:
a) la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente all’80 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale;
b) un abbattimento, nella misura del 64 per cento, del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi (80% * 80%).
Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma
L'articolo 6 del D.L. n. 457 del
1997, come successivamente modificato e integrato, ha infatti previsto, a
decorrere dal 1° gennaio
Al riguardo, la relazione tecnica, dalle elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle richiamate agevolazioni, ha affermato che “la messa a regime dal 2009 dell’esclusione della tassazione del 64% del reddito produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 17,5 milioni di euro, così ripartiti:
§ 0,8 mln di euro per le società di capitali;
§ 8,6 mln di euro per le persone fisiche;
§ 8,1 mln di euro per le società di persone”.
Inoltre, prosegue la relazione tecnica, “tenuto conto
dell’ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2008, si è
applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore
pari al 12,5% e, per quanto riguarda l’aliquota contributiva INPS, INAIL e
IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T.
(Finanziaria 2008) di stima della proroga dell’agevolazione per il
Susseguentemente, il credito di imposta annuo corrispondente all’IRE dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all’agevolazione e considerando il limite dell’80%, è stimata in circa 17,3 milioni di euro (173 x 12,5% x 80%); mentre si avrà un esonero contributivo annuo stimato in circa 48,3 milioni di euro.
Infine, la perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi considerando, per il 2009, solamente 11/13 del credito di imposta e dell’esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75% , è la seguente (in milioni di euro):
CASSA |
2009 |
2010 |
2011 |
Credito di imposta 2009 |
- 14,6 |
- 2,7 |
== |
Esonero contributivo 2009 |
- 40,8 |
- 7,5 |
== |
Saldo IRE/IRES 2009 |
== |
- 17,5 |
== |
Acconto IRE/IRES 2010 |
== |
- 13,1 |
13,1 |
Credito di imposta 2010 |
== |
- 14,6 |
- 2,7 |
Esonero contributivo 2010 |
== |
- 40,8 |
- 7,5 |
Saldo IRE/IRES 2010 |
== |
== |
- 17,5 |
Acconto IRE/IRES 2011 |
== |
== |
- 13,1 |
Credito di imposta 2011 |
== |
== |
- 14,6 |
Esonero contributivo 2011 |
== |
== |
- 40,8 |
TOTALE |
- 55,4 |
- 96,2 |
- 83,1 |
Articolo 2, comma 3
(Deducibilità del contributo SSN sui
premi di assicurazione per le imprese di autotrasporto)
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
La norma in esame stabilisce che, anche per l’anno 2009, le somme versate nel periodo d'imposta
Nel dettaglio, il comma 3 dell’articolo
Il richiamato comma 103
dell’articolo 1 della legge n. 266 del
Il citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
L’utilizzazione in compensazione può avvenire nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Tali disposizioni recate dal comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 erano state prorogate dal comma 396 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 169 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 2, comma 4
(Deduzione per i trasporti effettuati
dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa)
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
La norma in esame estende all’anno 2008 l’agevolazione fiscale consistente nella possibilità di dedurre in via forfetaria spese non documentate anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Nel dettaglio, il comma 4
dell’articolo
Il richiamato comma
106 dell’articolo 1 della legge n. 266 del
In particolare, la deduzione spetta per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
Il citato articolo 66 del TUIR riguarda le imprese minori, stabilendo al comma 1 che il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.
Il richiamato comma 5
dell’articolo 66 del TUIR stabilisce che per le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito
determinato a norma dei precedenti commi è
ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'àmbito della regione o delle
regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale àmbito. Per
le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94
per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico
non superiore a
Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
Il richiamato comma 106 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ai fini di quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 106 nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, autorizzava uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
Il comma 106 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stato prorogato dal comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 170 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita di cassa totale per 120 milioni di euro nel 2009 e un gettito positivo di 52 milioni nel 2010.
Articolo 2,
comma 5
(Detrazione delle spese sostenute dai
docenti per attività di autoaggiornamento e di formazione)
5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
La norma in esame riconosce ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno 2009, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiornamento e di formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro.
Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo
La detrazione dall'imposta lorda spetta fino ad un importo massimo delle spese di 500 euro.
Una disposizione identica era recata, per l’anno 2008, dall’articolo 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una perdita di cassa di 73,5 milioni di euro per il 2010.
Articolo 2, comma 6
(Detrazione di rette relative alla
frequenza di asili nido)
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi.
La norma in esame riconosce a regime, e non più in via di proroga annuale, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Nel dettaglio, il comma 6
dell’articolo
Il richiamato comma 335 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 aveva riconosciuto, solo per il periodo d'imposta 2005, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Il richiamato articolo 15 del TUIR prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri ivi elencati, sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
La norma recata dal comma 335 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 era stata poi prorogata per i rispettivi periodi di imposta dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 35,5 milioni di euro nel 2009, per 20,5 milioni nel 2010 e per 20,5 milioni nel 2011.
Articolo 2,
comma 7
(Proroga del termine per la detrazione
delle spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale)
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
La norma in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.
Nel dettaglio, il comma 7 dell’articolo
Il richiamato comma 309 dell'articolo 1, della legge n. 244 del
Viene specificato che la detrazione spetta ove le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
La stessa detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
Il richiamato articolo 12 del TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, prevede al comma 1 gli importi da detrarre dall’imposta per familiari a carico (coniuge, figli, altri conviventi). Ai sensi del comma 2, le detrazioni fiscali spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa del gettito di cassa per 163 milioni di euro nel 2010 e una variazione positiva per 70 milioni nel 2011.
Articolo 2,
comma 8
(Proroga del termine per le agevolazioni
tributarie in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina)
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
Il comma 8
dell’articolo
Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ha stabilito una prima proroga, sino al 30 giugno 1983, delle disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.
La legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ha previsto infatti varie agevolazioni in materia.
Ad esempio, l’articolo 28 stabilisce che le imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100, 31 dicembre 1947, n. 1629 , 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonché della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.
Successivamente, sono intervenute ulteriori norme di proroga annuale del termine; da ultimo, le agevolazioni sono state prorogate al 31 dicembre 2008 dal comma 173 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, sul quale interviene la norma in esame.
La relazione tecnica stima, quale effetto finanziario della norma in esame, una variazione negativa di gettito di 163 milioni di euro nel 2009.
Articolo 2, comma 9
(Esenzione da alcune imposte per
interventi di ricostruzione
nel Belice)
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2009 l’esenzione dall’imposta di bollo, registro, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
Tale esenzione, più volte prorogata, è stata originariamente disposta dall’articolo 43, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 66, ed è stata differita, da ultimo al 31 dicembre 2008 dall'art. 19-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
La relazione tecnica prevede che la proroga delle suddette agevolazioni comporterà un minor gettito per 2 milioni di euro per l’anno 2009.
Articolo 2, comma 10
(Agevolazione per il riordino delle IPAB)
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Il comma 10 dell’articolo 2 dispone l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti effettuati nel 2009 relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) prevede che, in
sede di prima applicazione gli atti relativi al riordino delle istituzioni in
aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva. Il beneficio fiscale riguardava, nel
testo iniziale, gli atti effettuati entro il 31 dicembre 2003. Tale termine è
stato oggetto di numerose proroghe che hanno esteso il beneficio fino a tutto
il 30 giugno 2008. Per quanto riguarda l’anno
La norma, pertanto, non introduce una proroga dell’agevolazione in quanto gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 non hanno fruito del regime di esenzione.
La relazione tecnica allegata al provvedimento stima in 2 milioni di euro la perdita di gettito per l’anno 2009.
Articolo 2,
comma 11
(Accisa per gas naturale per combustione
per uso industriale)
Il comma 11 dell’articolo 2 introduce a regime, a decorrere dall’anno 2009, le agevolazioni fiscali in
materia di accisa sul gas metano per
gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi
superiori a
In particolare, la misura agevolativa introdotta dall’articolo 4 del D.L. n. 356/2001[6] consiste nella riduzione del 40% delle aliquote di accisa indicate nel D.Lgs. n. 504/1995[7].
Tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, è stata oggetto di successive proroghe l’ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’articolo 38 del D.L. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.
Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448
del 1998, concernente la cosiddetta carbon
tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli oli minerali da
applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.
La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell’allegato I, tabella C, e sono di 21 euro per mille litri di gasolio , mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.
Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15) per (tra le altre ipotesi) l’elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.
L’articolo 18 della direttiva consente infine di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l’applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell’Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.
Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.
Si segnala, inoltre, che con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.
L’agevolazione fiscale introdotta, a regime, dalla norma in esame è stata oggetto di una decisione dell’Unione europea che, con decisione del Consiglio n. 2008/318/CE, ha autorizzato il beneficio fino al 31 dicembre 2012.
In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).
Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica.
(in mln di euro)
Anno |
2009 |
2010 |
2011 |
Minor gettito |
- 60 |
- 32 |
- 44 |
Articolo 2, comma 12
(Gasolio da riscaldamento per le zone
montane e credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da
biomassa ed energia geotermica)
Il comma 12 dell’articolo 2 introduce, a regime, agevolazioni fiscali relative a:
a) gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001[8], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;
b) credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.
Le citate agevolazioni sono state oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali, che consentiva la fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2008, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 240, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Circa la disciplina comunitaria in materia, si ricorda che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle accise. Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 1° giugno 2007.
La principale novità della direttiva 2003/96/CE è costituita dal fatto che essa amplia l’insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. Con la direttiva 2003/96/CE il regime di accisa viene applicato ad un insieme più esteso di prodotti, costituito dai cosiddetti prodotti energetici in senso ampio, cui si aggiunge altresì l’elettricità. La direttiva prevede (Allegato I) i livelli minimi di tassazione applicabili ai vari prodotti soggetti ad accisa e permette agli Stati membri di applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta differenziate purché rispettino talune condizioni ed esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva. I livelli minimi di tassazione per il gasolio da riscaldamento sono indicati nell’allegato I, tabella C, e sono di 21 euro per mille litri di gasolio , mentre è prevista aliquota zero per il GPL per riscaldamento.
Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni o riduzioni parziali del livello di tassazione (art. 15) per (tra le altre ipotesi) l’elettricità generata da biomassa ed i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e energia.
L’articolo 18 della direttiva consente infine di continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II ai Paesi ivi indicati, fino al 31 dicembre 2006. Tra queste è ricompresa l’applicazione di aliquote ridotte in talune zone particolarmente svantaggiate dell’Italia, sul gasolio domestico da riscaldamento e sul GPL usato per riscaldamento, purché conformi ai livelli minimi di accisa.
Inoltre (art. 19), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.
Si segnala, inoltre, che con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.
L’agevolazione fiscale introdotta, a regime, dalla norma in esame è stata oggetto di una decisione dell’Unione europea che, con decisione del Consiglio n. 2008/318/CE, ha autorizzato il beneficio fino al 31 dicembre 2012.
Il beneficio in esame consiste in un incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998[9], che si aggiunge alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 (0,103 euro per litro di gasolio e 0,133 euro per chilogrammo di GPL).
In particolare, si tratta di un’ulteriore riduzione del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL che, come accennato, era stata introdotta in via temporanea, più volte prorogata e scade, da ultimo, al 31 dicembre 2008[10].
L’agevolazione totale consiste, pertanto, in una riduzione complessiva pari a 0,129 euro (lire 250) per litro di gasolio usato come combustibile (rispetto all’accisa ordinaria di 0,403 euro[11]) e a 0,159 euro (lire 308) per chilogrammo di GPL (rispetto all’accisa ordinaria di 0,190 euro[12]).
Il suddetto beneficio, che non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412 del 1993; vale a dire che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 412[13];
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[14], di cui al citato D.P.R. n. 412 del 1993, e individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati[15].
Per conseguenza, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un’accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
L’agevolazione in commento, che la norma in esame rende strutturale consiste in un aumento della misura del credito d’imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998[16]. In particolare, il maggior beneficio è pari a 0,015 euro (30 lire) per ogni chilowattora di calore fornito[17].
Si ricorda anche che l’articolo 29 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2001, la concessione di un contributo, corrisposto nella forma del credito d’imposta, pari a lire 40.000 per ogni chilowattora di potenza impegnata, a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata dall'energia geotermica o da biomassa. Ciò comporta una riduzione dei costi di allacciamento alla rete, di cui beneficiano i nuovi utenti che si collegano a tali reti, nonché gli utenti che aumentano la potenza impegnata.
Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari di minor gettito, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica.
Anno |
2009 |
2010 |
2011 |
a) Gasolio zone montane |
- 51,9 |
- 43,6 |
- 47,2 |
b) Teleriscaldamento con biomassa e energia geotermica |
- 9,1 |
- 24,2 |
- 24,2 |
Totale comma 12 |
- 61,0 |
- 67,8 |
- 71,4 |
Articolo 2,
comma 13
(Agevolazione sul gasolio e GPL per
riscaldamento impegnati nelle frazioni parzialmente non metanizzate)
Il comma 13 dell’articolo 2 proroga per l’anno 2009 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente per il riscaldamento nei richiamati comuni.
Il richiamato comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del
Il richiamato comma 10, lettera c), dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sulla c.d. carbontax (contenute nel medesimo articolo 8) sono destinate a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
- ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
- della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole.
L’articolo 2 del richiamato D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 reca l’individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno, stabilendo che a tali fini il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
Con decisione del Consiglio 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione, tuttavia, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.
Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica.
Anno |
2009 |
2010 |
2011 |
Variazione (“-“ è minor gettito) |
- 18,1 |
+ 2,9 |
- 1,2 |
Articolo 2,
comma 14
(Esenzione da accise per gasolio da
riscaldamento utilizzato per le coltivazioni in serra)
Il comma 14 dell’articolo 2 interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra ed in particolare:
§ proroga al 2009 l’agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);
§ estende l’agevolazione agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.
L’agevolazione sul gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle serre, inizialmente introdotta dall’articolo 5, comma 5, del DL n. 268/2000[18], relativamente al periodo 3 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, è stata oggetto di numerose proroghe l’ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).
L’articolo 5 del DL n. 268/2000 prevedeva un regime impositivo per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra anche se l’aliquota di accisa era fissata in misura pari allo 0 per cento[19] di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti è stato, invece, disposto il regime di esenzione da accisa[20].
Si ricorda che l’articolo 24 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina gli impieghi agevolati dei prodotti energetici soggetti ad accisa disponendo che, ferme restando le norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta se destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico stesso. In particolare il n. 5 della tabella A prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell’aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l’impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del DI n. 375/2000).
Circa le modalità applicative, si rinvia al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 e al DM 26 febbraio 2002 con il quale sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa..
L’ultimo periodo del comma in esame prevede che l’esenzione si applichi, nel 2009, anche agli oli vegetali utilizzati per fini energetici nelle serre. Tale facoltà è prevista, nella normativa nazionale, dalla sopra richiamata tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.
L’agevolazione fiscale disciplinata dal comma in esame, come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, è subordinata all’autorizzazione dell’Unione europea.
Si ricorda infine che il decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante “Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricità” ed entrato in vigore dal 1° giugno
L’articolo 8 di tale decreto legislativo n. 26 del 2007, reca proprio una norma sull’esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra, prevedendo espressamente che agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applichi l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari, in milioni di euro, quantificati dalla relazione tecnica.
Anno |
2009 |
2010 |
2011 |
Variazione (“-“ è minor gettito) |
- 23,1 |
+ 12,7 |
- 5,5 |
Articolo 2,
comma 15
(Agevolazioni per ristrutturazioni
edilizie)
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
La norma in esame,modificando i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), proroga per l’anno 2011 la detrazione IRPEF e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata per le spese di ristrutturazione edilizia.
Le modifiche al comma 17 della finanziaria 2008 interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:
a) spese di ristrutturazione edilizia[22], di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2011[23];
b) spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[24] eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 e il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2012[25].
Le modifiche al comma 18 della finanziaria 2008, invece, prorogano al 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000). Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 19della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.
La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari recati della norma:
in milioni di euro
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
IRPEF |
0 |
0 |
- 20 |
- 215 |
IRPEF/IRES/IRAP |
0 |
0 |
+ 47 |
+ 267 |
IVA |
0 |
0 |
-173 |
0 |
TOTALE |
0 |
0 |
-146 |
+52 |
Articolo 2,
comma 16
(Copertura degli oneri commi 1-15)
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute
nei commi da
Il comma 16 reca la
copertura degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di cui ai precedenti
commi da
L’ammontare complessivo degli oneri viene indicato in complessivi 897,7 milioni per l’anno 2009, 500 milioni per l’anno 2010 e 438,4 milioni a decorrere dal 2011.
Alla copertura degli oneri si provvede a valere su dotazioni finanziarie precostituite ai sensi del decreto legge n. 112 del 2008[26], e in particolare :
§
per 897,7 milioni per il 2009, 500 milioni per
il 2010 e 438,4 per il
§
per 62,8 milioni per il
In particolare, le disposizioni fiscali in oggetto riguardano il settore agricolo e della pesca (commi 1-2), l’autotrasporto (commi 3-4), l’aggiornamento del personale della scuola (comma 5), la frequenza degli asili nido (comma 6), gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (comma 7), l’accorpamento della proprietà contadina (comma 8), il riordino degli IPAB (comma 10), il gas naturale per uso industriale (comma 11), il gasolio da riscaldamento per le zone montane e il teleriscaldamento da biomassa ed energia geotermica (comma 12), il riscaldamento delle frazioni parzialmente non metanizzate (comma 13), le coltivazioni sotto serra (comma 14) e le ristrutturazioni edilizie (comma 15).
Gli oneri recati dai commi da
(milioni di euro)
|
|
Agevolazioni commi 1-15 |
Saldo netto da finanziare |
||
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
Art. |
Co. |
MINORI ENTRATE |
456,1 |
304,1 |
181,4 |
2 |
1 |
Aliquota Irap agricoltura |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
Esonero contributivo pesca |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
Agevolazioni IRE/IRES pesca |
0 |
30,6 |
17,5 |
2 |
3 |
Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
Deduzione forfetaria autotrasporto IRPEF |
101,0 |
-43,0 |
0,0 |
2 |
4 |
Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
Detrazione per autoformazione da parte di docenti |
0 |
73,5 |
-31,5 |
2 |
6 |
Detrazione asili nido |
35,0 |
20,0 |
20,0 |
2 |
6 |
Asili nido addizionale regionale |
0 |
0 |
0 |
2 |
6 |
Asili nido addizionale comunale |
0 |
0 |
0 |
2 |
7 |
Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale IRPEF |
0,0 |
163,0 |
-70,0 |
2 |
8 |
Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice |
163,0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
Esenzione imposte terremoto Belice |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
10 |
Proroga agevolazioni per il riordino IPAB |
2,0 |
0 |
0 |
2 |
11 |
Riduzione aliquota accisa gas metano ad usi industriali |
60,0 |
32,0 |
44,0 |
2 |
12 |
Accisa Gasolio GPL riscaldamento zone montane |
51,9 |
43,6 |
47,2 |
2 |
13 |
Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegato nelle frazioni parzialmente non metanizzate-zona climatica E |
18,1 |
-2,9 |
1,2 |
2 |
14 |
Esenzione accise gasolio riscaldamento serra |
23,1 |
-12,7 |
5,5 |
2 |
15 |
Ristrutturazione edilizia |
0 |
0 |
147,5 |
|
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
441,6 |
258,7 |
257 |
2 |
1 |
Aliquota IRAP agricoltura |
285,0 |
177,4 |
166,7 |
2 |
2 |
Esonero contributivo pesca |
40,8 |
48,3 |
48,3 |
2 |
2 |
Credito d'imposta pesca |
14,6 |
17,3 |
17,3 |
2 |
3 |
Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori |
72,6 |
0,0 |
0,0 |
2 |
4 |
Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP |
19,0 |
-9,0 |
0,0 |
2 |
6 |
Asili nido addizionale regionale |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2 |
6 |
Asili nido addizionale comunale |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2 |
12 |
Crediti d'imposta riscaldamento biomasse |
9,1 |
24,2 |
24,2 |
|
|
TOTALE MINORI ENTRATE + MAGGIORI SPESE |
897,7 |
562,8 |
438,4 |
Articolo 2, commi 17-20
(Agevolazioni fiscali in favore del
settore dell’autotrasporto)
17. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
I commi da
Analogamente a quanto disposto per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 24 del decreto-legge n. 112 del 2008[28], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. il comma 17 dell’articolo 2 prevede che sia rideterminata, nel limite complessivo di 30 milioni di euro:
a) la quota di indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale percepita, nel 2009, dai lavoratori addetti alla guida nel settore dell’autotrasporto merci, che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR) ai fini dell’imposta sui redditi. La norma fa salve le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
Si ricorda in proposito che l’articolo 51, comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) dispone infatti che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a lire 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito;
b) l’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre forfettariamente un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Il comma 18 dell’articolo 2 (analogamente a quanto previsto dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[29]) dispone che sia rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, nel 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. E’ prevista, inoltre, l’applicazione a tali somme dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008.
L’applicazione della misura nell’anno 2008 è stata prevista dall’articolo 83-bis, comma 25 del decreto-legge n. 112 del 2008[30]
Si ricorda a tal proposito che l’articolo 2, commi da
Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%.
Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. In particolare, l’articolo 2, comma 1,annovera tra le remunerazioni agevolate:
a) le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008;
b) le prestazioni di lavoro supplementare ovvero le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008 (ovvero prima del 29 maggio 2008);
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
La relazione tecnica, in ordine ai commi 17 e 18, quantifica l’effetto complessivo derivante dalle suddette disposizioni agevolative in un minor gettito pari a 60 milioni di euro, così distribuito:
- 50,5 milioni di euro per il 2009;
- 9,5 milioni di euro per il 2010.
Il comma 19 proroga per l’anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, l’agevolazione fiscale introdotta in favore del settore dell’autotrasporto con l’articolo 83-bis, comma 26, del citato d.l. n. 112 del 2008. Si tratta della concessione di un credito d’imposta che corrisponde ad una quota dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di trasporto merci.
Ai fini della determinazione della misura del credito di imposta, la norma dispone che si rispetti il parametro secondo cui esso deve ammontare, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
La norma prevede inoltre che il credito di imposta sia usufruibile in compensazione (secondo le regole previste dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), non sia rimborsabile e non concorra alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; tale credito inoltre non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del D.Lgs 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.
La relazione tecnica stima che l’effetto di maggiore spesa, pari a 40 milioni di euro, si registri interamente nell’esercizio finanziario 2009.
Il comma 20 demanda ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate – limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e della previdenza sociale la determinazione:
§ della quota di indennità non imponibile e gli importi della deduzione forfetaria (articolo 2, comma 17);
§ della percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile (articolo 2, comma 18)
§ della misura del credito di imposta (articolo 2, comma 19), previsti dai medesimi commi;
§ delle eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Articolo 2,
comma 21
(Copertura degli oneri commi 17-20)
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi da
Il comma 21 reca la norma
di copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai precedenti commi da
L’ammontare complessivo degli oneri viene stimato in 90,5 milioni nel 2009 e in 9,5 milioni nel 2010.
Nello specifico, gli oneri (in termini di minori entrate o di maggiori spese) derivanti dai commi 17-20 dell’articolo 2 sono così indicati nell’Allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2009.
(milioni di euro)
|
|
Agevolazioni commi 17-20 |
Saldo netto da finanziare |
||
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
Art. |
Co. |
MINORI ENTRATE |
|
|
|
2 |
17 |
Autotrasporto - indennità e deduzione forfetaria trasferte |
25,0 |
5,0 |
0,0 |
2 |
18 |
Autotrasporto- esclusione straordinario dal reddito imponibile |
25,5 |
4,5 |
0,0 |
|
|
MAGGIORI SPESE |
|
|
|
2 |
19 |
Autotrasporto - credito imposta per tassa automobilistica |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
TOTALE |
90,5 |
9,5 |
0,0 |
Il comma in esame dispone che alla copertura dei suddetti oneri si provveda a valere sulle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., giacenti fuori dalla tesoreria statale.
Le risorse in questione sembrerebbero essere le c.d. disponibilità liquide dell’Agenzia depositate presso il sistema bancario.
Infatti, sui conti correnti della tesoreria statale sono presenti le risorse che vengono assegnate all’Agenzia per le attività di promozione di impresa che essa svolge a seguito di specifiche disposizioni legislative (auto impiego, auto imprenditorialità, ecc.), mentre sui conti bancari è presente parte del capitale sociale che, attraverso gli interessi che i depositi producono, permettono il funzionamento delle strutture dell’Agenzia stessa (c.d. autofinanziamento).
A fini di copertura finanziaria, pertanto, le disponibilità liquide dell’Agenzia verrebbero ridotte di complessivi 100 milioni, che, ai sensi del comma in esame, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per 90,5 milioni di euro nel 2009 e 9,5 milioni di euro nel 2010.
Si ricorda che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A. deriva dal riassetto società Sviluppo Italia
S.p.A., attuato ai sensi dell’articolo 1, commi da
In particolare, le norme citate hanno previsto un complessivo piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia Spa nei settori non strategici e di cessione delle società regionali.
Al Ministro dello sviluppo economico
è stata attribuita una serie di poteri, tra cui quello di definire con apposite
direttive le priorità e gli obiettivi dell’Agenzia. La direttiva del Ministro
dell’economia e delle finanze del 27 marzo
1. favorire l’attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;
2. sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;
3. promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.
A seguito del piano di riordino dell’Agenzia e di dismissioni previsto dalla legge finanziaria 2007 e dalla direttiva ministeriale, la struttura dell’Agenzia si articola, ora, in 3 aree strategiche di affari (ASA): Impresa, Territorio e Investimenti esteri. Le società “controllate strategiche” sono confluite in 3 nuove società (“Newco”):
Dal mese di luglio 2008 l’Agenzia ha assunto la denominazione “INVITALIA”.
Da ultimo, l’articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del
Articolo 2, commi 22-24
(Trasferimenti all’INPS)
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
I commi da
In primo luogo, il comma 22 determina l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).
Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS.
La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).
Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2009, pari complessivamente a 936,50 milioni di euro, sono determinati:
a) nella misura di 750,95 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;
b) nella misura di 185,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
Pertanto, come previsto dal successivo comma 23, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2009 sono determinati:
§ per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera a) – in 17.817,76 milioni di euro (per l’anno 2008 l’importo dovuto era pari a 17.066,81 milioni);
§ per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera b) – in 4.402,83 milioni di euro (nel 2008 l’importo dovuto era pari a 4.217,28 milioni).
Ai sensi del comma 24 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.
Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.
Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 22, lettera a), pari a complessivi 17.817,76 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:
§ 880,93 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
§ 2,67 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
§ 62,01 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.
§
Articolo 2, commi 25-26
(Riordino dei trasferimenti all’INPS)
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno
c) a decorrere dall'anno
Il comma
Sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala l’opportunità di indicare specificamente i riferimenti normativi concernenti l’aumento delle aliquote contributive dei lavoratori considerati.
Il richiamato comma 768 dell’articolo 1 della L. 296/2006 ha previsto l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti. In particolare, le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e sono elevate al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il successivo comma
Successivamente, l’articolo 1, comma
10, della L. 247/2007, ha previsto, fatta salva la previsione di cui al
successivo comma
- all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;
- alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;
- alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 .
Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
Il successivo comma
Si dispone quindi che, tenendo conto delle economie di spesa così accertate, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro del lavoro, siano corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al precedente comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.
In particolare, non sono più a carico della GIAS gli oneri derivanti:
§ dalla rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, effettuata ai sensi della Tabella 1 allegata alla L. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (articolo 1, comma 11, lettera a), della L. 269/2006) (lettera a));
§ dall’introduzione “a regime” degli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali disposti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2005 (articolo 1, comma 1167, della L. 296/2006) (lettera b));
§ dalle modifiche ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti dalla L. 243/2004 (articolo 1, commi 1 e 2, della L. 247/2007) (lettera c));
§ dall’elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (articolo 1, comma 25, della L. 247/2007 (lettera d));
§ dalla rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nonché dalla riparametrazione del diritto all’indennità stessa in relazione alle giornate lavorative (articolo 1, comma 26, della L. 247/2007) (lettera d));
§ dalla revisione della disciplina relativa agli incrementi annuali dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell’inflazione ai fini degli incrementi annuali dell’integrazione salariale straordinaria (articolo 1, comma 27, della L. 247/2007) (lettera d));
§ dalla soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 2, comma 19, della L. 549/1995, a carico delle imprese nel caso di utilizzazione di lavoro straordinario (articolo 1, comma 71, della L. 247/2007) (lettera e));
§ dalla rideterminazione, attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 11, lettera a), della L. 296/2006, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili", dei nuclei cioè in cui siano deceduti entrambi i genitori (articolo 1, comma 200, della L. 244/2007) (lettera f));
§ dall’integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (articolo 19 del D.L. 112/2008) (lettera g)).
Il comma 26, inserendosi nell’ambito del riordino dei trasferimenti all’INPS disposto dal precedente comma 25 (cfr. la relativa scheda), provvede ad una regolazione contabile tra gestioni INPS, ai fini dell’incremento del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[35], per un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro per l’esercizio 2007, 2.146 milioni per l’esercizio 2008 e 1800 milioni a decorrere dall’esercizio 2009.
Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).
Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).
A tal fine si prevede che siano utilizzate:
§ per l’esercizio 2007:
- per un importo complessivo di 319 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2007 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a), n. 1);
-
per un importo complessivo di 155 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso
la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali
oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo
Al riguardo, la relazione tecnica indica, in particolare, le seguenti voci:
- fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un importo pari a 53,55 milioni di euro;
- fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 21 milioni di euro;
- fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap di cui all’articolo 80, comma 2, della L. 388/2000, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depranocitosi di cui all’articolo 39, comma 1, della L. 448/2001, per un importo pari a 1 milione di euro;
- fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 59,479 milioni di euro.
- per un importo complessivo di 1.102 milioni, parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all’INPS di cui al precedente comma 25;
per l’esercizio 2008, per un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, utilizzando parzialmente le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25 (lettera b));
a decorrere dal 2009, per un importo complessivo di 1.800 milioni di euro, utilizzando parzialmente le risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25 (lettera c)).
Secondo la relazione tecnica, complessivamente le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 determinano effetti positivi sul saldo netto da finanziare, come risulta dalla tabella che segue (dati in milioni di euro).
Interventi |
2009 |
2010 |
2011 |
A) - Minori trasferimenti all’INPS per interventi previdenziali |
|
|
|
Rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare |
782 |
782 |
782 |
Introduzione a regime degli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali |
405 |
405 |
405 |
Modifiche ai requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo |
656 |
692 |
702 |
Elevazione della durata temporale e della percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione |
185 |
193 |
200 |
Rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti |
2 |
3 |
4 |
Aumenti annuali dell’integrazione salariale straordinaria |
175 |
180 |
185 |
Soppressione, a decorrere 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sull’utilizzazione di lavoro straordinario |
24 |
24 |
24 |
Rideterminazione, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito per specifici nuclei familiari |
203 |
715 |
1.007 |
Integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente |
380 |
380 |
380 |
TOTALE |
2.812 |
3.374 |
3.689 |
B) - Rideterminazione del livello di finanziamento della gestione invalidi civili nell’ambito del riordino dei trasferimenti all’INPS |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
C) - Effetto complessivo sul SNF (A-B) |
1.012 |
1.574 |
3.689 |
La stessa relazione tecnica, inoltre, afferma che le disposizioni richiamate “non hanno alcun effetto in termini di Conto delle PA, nell’ambito del quale le singole voci di entrata e di uscita sono registrate, sia in termini di risultati che previsivi, in corrispondenza al rispettivo effettivo ammontare, limitandosi a regolare trasferimenti tra Enti del comparto delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 2,
commi 27-31
(Rinnovi contrattuali personale delle
pubbliche amministrazioni)
27. Per il biennio 2008-
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2008-
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
I commi da
In particolare:
§ si dispongono ulteriori stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) (commi 27-29). Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che, rispetto alle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2008 per l’indennità di vacanza contrattuale, la maggiorazione in esame ha lo scopo di riconoscere, a decorrere dal 2009, incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo[36]; non si prevedono, invece, risorse aggiuntive per il 2008;
In proposito, si ricorda che i commi da
In particolare, il comma
Il successivo comma
Il comma 145, inoltre, dispone che le somme di cui ai commi 143 e 144, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.
§ si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 30);
Si ricorda che già il comma 146 dell’articolo 3 della
legge finanziaria per il
Più specificamente, il comma 27 individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato”.
In particolare, si dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per
il biennio 2008-2009, alla
contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello
Stato (comprese le Agenzie fiscali e
In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
Analogamente, il successivo comma 28 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, è pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[38].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.
Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento afferma che, nell’ambito dello stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, sono indicate specificamente quelle destinate al personale del comparto sicurezza di cui al D.Lgs. 195/1995, “da attribuire attraverso le procedure previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto”[39].
La stessa relazione sottolinea altresì che “restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l’inserimento dell’incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio”.
Il comma 29, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 3, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. supra), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 27 e 28, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni statali derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dai commi 27-29.
(milioni di euro)
Anni |
Personale contrattualizzato (comma 27) |
Personale
di diritto pubblico |
Totale personale (commi 27 e 28) |
2009 |
1.560 |
680 |
2.240 |
2010 |
1.560 |
680 |
2.240 |
2011 |
1.560 |
680 |
2.240 |
Il comma 30 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 – in aggiunta agli oneri già derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 3, comma 146, della legge finanziaria per il 2008 (cfr. supra) - nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.
Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.
Lo stesso comma, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni pubbliche non statali derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dal comma 30.
(milioni di euro)
Anni |
Personale pubblico non statale |
2009 |
1.660 |
2010 |
1.660 |
2011 |
1.660 |
La stessa relazione
tecnica, inoltre, sottolinea che la stima degli oneri derivanti dai commi 27-30
“è stata effettuata sulla base della consistenza di personale acquisita con le
informazioni del conto annuale 2006 ed ha tenuto conto delle retribuzioni medie
pro-capite aggiornate con i benefici economici derivanti dal CCNL 2006-
Più specificamente, per effettuare tale stima la relazione tecnica prende in considerazione 3.567.977 unità di personale, di cui 2.014.169 nel settore statale e 1.553.808 nel settore pubblico non statale, considerando una retribuzione media pari a 31.367 euro per il settore statale e 33.000 euro per il settore pubblico non statale. La relazione tecnica, inoltre, valuta gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, rispetto agli oneri retributivi, in una percentuale aggiuntiva pari al 38,38%[40] per il settore statale e al 37% per il settore pubblico non statale.
Ai sensi del successivo comma 31, infine, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 27, 28 e 29 – pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009 - si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 63, comma 10, primo periodo, del D.L. 112/2008.
Si ricorda che tale disposizione prevede l’incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[41] (convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004), al fine del loro utilizzo per finalità di copertura finanziaria.
In particolare, il primo periodo del comma 10 fa confluire nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica apposite risorse (500 milioni di euro per il 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011) da destinare alla copertura finanziaria di due interventi specifici, indicati direttamente dalla norma:
-
attuazione dell’articolo 78 del medesimo D.L. 112/2008, che prevede la
nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della
ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e
dell’attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.
In particolare, la norma prevede che
- rinnovi contrattuali e adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.
La norma non chiarisce come vengono
ripartite le risorse tra le due finalità sopra richiamate.
Si consideri inoltre che la relazione tecnica chiarisce che, per quanto riguarda le risorse di cui al comma 30, non si determinano ulteriori effetti sui saldi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali per effetto del D.L. 112/2008.
La seguente tabella, infine, riporta un riepilogo degli oneri previsti per l’intero Pubblico Impiego, concernenti il biennio contrattuale 2008-2009[42].
(milioni di euro)
|
Legge finanziaria2008 (risorse per IVC 2008-09) |
DDL finanziaria 2009 (ulteriori risorse dal 2009) |
Risorse complessive per il 2008-2009 |
||||||
Comparti/Settori |
2008 |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
2011 |
2008 |
2009 |
2010 e ss. |
Totale Stato |
357 |
584 |
584 |
2.240 |
2.240 |
2.240 |
357 |
2.824 |
2.824 |
Totale settore non statale |
320 |
587 |
587 |
1.660 |
1.660 |
1.660 |
587 |
2.247 |
2.247 |
Totale pubblico impiego |
677 |
1.171 |
1.171 |
3.900 |
3.900 |
3.900 |
677 |
5.071 |
5.071 |
Incrementi % (circa) |
0,40 |
0,6 |
0,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
0,4 |
3,2 |
3,2 |
Articolo 2,
comma 32
(Trattamento accessorio dei dipendenti
P.A.)
Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
In proposito, si ricorda che il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, nel premettere, l’altro, che la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello centrale e locale, dovessero essere ispirata all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese, ha sottolineato l’esigenza di creare “condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche”, con ciò valorizzando le professionalità dei lavoratori pubblici e motivando la dirigenza pubblica.
Lo stesso memorandum, inoltre, ha affermato l’esigenza di adottare e diffondere “un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa”, che possono e devono costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. “La misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni”, continua il memorandum, “deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza”.
Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza.
A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.
In relazione a ciò, si evidenzia che alcune delle voci componenti il trattamento economico accessorio in base alla disciplina vigente, sia legislativa sia di origine pattizia, risultino difficilmente compatibili con i parametri indicati dalla norma, data la loro caratteristica di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative. Si valuti, quindi, l’opportunità di individuare precisamente quali siano le voci del trattamento accessorio da corrispondere sulla base dei parametri indicati dalla norma.
Il comma in esame stabilisce altresì che ai fini della corresponsione del trattamento accessorio si possano utilizzare anche le risorse finanziarie previste dall’articolo 61, comma 17, del D.L. 112/2008.
Il richiamato comma
Un’ulteriore quota dello stesso fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni interessate dall’articolo 67, comma 5 ovvero di quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo 67. Si tratta in sostanza della amministrazioni interessate dalla riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: amministrazioni dello Stato, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e università.
Infine, la norma prevede che costituisce economia di bilancio quella quota-parte del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità sopra richiamate entro il 31 dicembre di ogni anno.
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni di cui al comma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita a definire criteri in ordine all’erogazione del trattamento economico accessorio nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 2,
commi 33-34
(Destinazione di risorse alla
contrattazione integrativa)
33.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il comma 33, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, ha lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.
In proposito, si ricorda che
l’articolo 67 del richiamato D.L. 112/2008, nell’ambito delle disposizioni in
materia di contrattazione integrativa, dispone che le risorse determinate, per
il 2007, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 79/1997, siano ridotte del 10% ed
un importo pari a 20 milioni di euro venga destinato al fondo di assistenza per
i finanzieri di cui alla L. 1265/1960 (comma 1). Inoltre si prevede che, per il
Il successivo comma 3 dispone, a decorrere dal 2010, la riduzione, in misura pari al 20%, di specifiche risorse che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tali decrementi si applicano anche a ulteriori disposizioni speciali che stanziano risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 189, della L. 266/2005[44] (comma 4).
Inoltre, il comma 5 stabilisce che, per le stesse finalità di cui al comma 1, debba essere ridotta la dotazione dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui al menzionato comma 189 dell’art. 1 della L. 266/2005 e, conseguentemente, si provvede a sostituire il testo del medesimo comma 189. Il nuovo testo di quest’ultimo prevede che, a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e delle università, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.
In particolare, si prevede una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti.
Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67 (cfr. supra).
Infine, si stabilisce che la disposizione in esame non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.
Il successivo comma 34 prevede che, per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, possa altresì essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni richiamate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dalle economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, che si realizzino per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, attivati in applicazione delle disposizioni dello stesso D.L. 112/2008.
Secondo la relazione tecnica, le disposizioni dei commi 33 e 34 non determinano ulteriori oneri, “considerato che le risorse da destinare alla contrattazione integrativa derivano da ulteriori risparmi, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica”.
Articolo 2,
comma 35
(Stipulazione dei contratti collettivi
nazionali)
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria
decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli
articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo
di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate anche
mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. L'importo da erogare non può superare
il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del
biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. In ogni caso a decorrere
dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi
contrattuali del biennio economico 2008-
Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazione.
In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali del personale “contrattualizzato” delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 (rectius: articolo 2, commi 2 e 3)del D.Lgs. 165/2001, nonché di alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti (primo periodo).
Si ricorda che Il D.Lgs. 29/1993 (ora “confluito” nel D.Lgs. 165/2001) ha riformato la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevedendo la sua “privatizzazione” e “contrattualizzazione.
In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle norme del codice civile in materia e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le disposizioni in deroga di cui al medesimo D.Lgs. 165/2001 (comma 2). Inoltre, si dispone che i medesimi rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente e che quindi l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle specifiche condizioni stabilite, mediante contratti individuali (comma 3).
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui al menzionato articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto):
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato (comma 1);
- il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario (comma 1-bis);
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (comma 1-ter);
- i professori e i ricercatori universitari (comma 2).
Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (cioè dal 1° gennaio di ogni anno) le somme stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali (secondo periodo), fermo restando che l’importo da erogare non può andare oltre il 90% del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio (terzo periodo).
Si segnala che la disposizione di cui al comma
Si prevede inoltre la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico, a decorrere dal mese di aprile (quarto periodo).
Secondo quanto riportato nell’Accordo del 23 luglio 1993, concernente il protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del CCNL. Più specificamente, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50°% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Viene
precisato altresì che, per i rinnovi
contrattuali relativi al biennio
economico 2008-
Si dispone, infine, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (sesto periodo).
Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico della finanza pubblica, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.
Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.
Secondo la relazione tecnica, il comma in esame non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, “in quanto dispone l’utilizzo di risorse dei cui effetti finanziari è già stato tenuto conto in precedenti commi e leggi”.
Articolo 3, comma 1
(Fondi speciali – Tabelle A e B)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
L’articolo 3, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
La disciplina dei fondi speciali è contenuta nell'articolo 11-bis, comma 1,della legge n. 468/1978, ai sensi quale la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.
In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento[46].
Nel disegno di legge
finanziaria per il 2009 (A.C. 1713) gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 144,1 milioni per il
Nel prospetto successivo sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714 - cap. 6856/Economia) e nel disegno di legge finanziaria per il 2009 presentato dal Governo (A.C. 1713).
Tabella A (migliaia di euro) |
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
144.136 |
153.714 |
132.409 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
144.136 |
153.714 |
132.409 |
Per quanto riguarda
Anche per
Tabella B (migliaia di euro) |
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
- |
3.580 |
- |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
- |
3.580 |
- |
Come si evince dalle due tabelle, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non aggiunge ulteriori risorse nei Fondi speciali rispetto a quelle iscritte nel bilancio a legislazione vigente.
Non sono pertanto introdotte ulteriori nuove finalizzazioni, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. In particolare, come si desume dalla relazione illustrativa, gli accantonamenti iscritti nelle tabelle A e B sono tutti essenzialmente diretti ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in corso d’esame presso il Senato (A.S. 733).
Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) e nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.C. 1713).
TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
9.742 |
5.439 |
5.439 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
9.742 |
5.439 |
5.439 |
Finalizzazioni:
L'accantonamento comprende le risorse necessarie ad assicurare la ratifica di un accordo internazionale e per l'adozione del provvedimento concernente le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (AS. 733).
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
66.255 |
66.562 |
45.257 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
66.255 |
66.562 |
45.257 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è diretto ad assicurare la copertura degli oneri per il disegno di legge inerente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e per la ratifica di accordi internazionali.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
15.124 |
11.286 |
11.286 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
15.124 |
11.286 |
11.286 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è finalizzato alla copertura di provvedimenti relativi alla ratifica di accordi internazionali
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
17.589 |
41.229 |
41.229 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
17.589 |
41.229 |
41.229 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è formato dal complesso delle risorse dirette a coprire oneri relativi a ratifica di convenzioni e di accordi internazionali.
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
861 |
861 |
861 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
861 |
861 |
861 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento comprende le risorse necessarie per assicurare la ratifica di un accordo internazionale.
MINISTERO DELL'INTERNO
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
33.620 |
20.013 |
20.013 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
33.620 |
20.013 |
20.013 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate a coprire provvedimenti relativi a ratifica di accordi internazionali, a norme per la modifica ed integrazione al D.Lgs. n. 30 del 2007 relativo all'attuazione della Direttiva 2004/38/CE/ in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolazione nei territori degli Stati membri.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
38 |
974 |
974 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
38 |
974 |
974 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento è diretto ad assicurare le risorse per la ratifica di un accordo internazionale.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
907 |
3.688 |
3.688 |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
907 |
3.688 |
3.688 |
Finalizzazioni:
Oltre all’A.S. 733, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, l'accantonamento comprende le risorse per assicurare la ratifica di un accordo internazionale.
TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)
Gli accantonamento della tabella sono tutti finalizzati alla copertura del citato disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (A.S. 733).
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
- |
500 |
- |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
- |
500 |
- |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
- |
3.000 |
- |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
- |
3.000 |
- |
MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
|
2009 |
2010 |
2011 |
Bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714) |
- |
80 |
- |
Disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) |
- |
80 |
- |
Articolo 3, comma 2
(Dotazioni di bilancio
relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati
di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-
L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge di contabilità generale (n. 468/78) annovera tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).
In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge alla legge n.488 del 2000 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978[47].
Rispetto alla legge finanziaria 2008, la tabella C del disegno di legge finanziaria (A.C. 1713) reca le seguenti ulteriori disposizioni di legge:
Ministero dell’economia e finanze
- Missione: Giovani e sport
Programma: Attività ricreative e sport
Decreto–legge n. 159/2007, art. 28, co. 4-bis: Assunzione gioventù in azione.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Missione: Politiche per il lavoro
Programma: Regolamentazione e vigilanza del lavoro
Legge n. 247/2007: art. 1, co. 34: Servizi per sviluppo mercato del lavoro.
Al riguardo, si ricorda
che il Presidente della Camera dei deputati, nella seduta del 2 ottobre
Inoltre, non risulta più esposta nella Tabella C la legge n. 58/2001 relativa all’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, che nella legge finanziaria dello scorso anno risultava iscritta alla Missione “L'Italia in Europa e nel mondo”, Programma “Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali” del Ministero degli affari esteri.
Come si evince dall’allegato 2 al disegno di legge finanziaria, rispetto al bilancio a legislazione vigente,
Tali maggiori stanziamenti di Tabella C sono relativi alla seguente autorizzazione legislativa:
§ Ministero dell’economia e finanze
Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
D.Lgs. n. 446/1997 (art. 39, comma 3) : Integrazione per minori entrate IRAP, ecc. (regolazione debitorie): + 20 milioni di euro per il 2009, rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009.
Ulteriori variazioni hanno riguardato:
§ Ministero per gli affari esteri
Missione: L’Italia in europa e nel mondo
Programma: Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali
Legge n. 7/1981 e della Legge n. 49/1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: - 500 mila euro per il 2009 rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente per il 2009.
Missione: L’Italia in europa e nel mondo
Programma: Cooperazione politica, promozione pace e sicurezza internazionale
Legge n. 794/1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto italo-latino-americano. + 500 mila euro per il 2009 rispetto allo stanziamento a legislazione vigente.
Come riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C del disegno di legge scontano gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, approvata l’estate scorsa con il D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2009), nonché gli effetti di una serie di ulteriori disposizioni che hanno determinato variazioni degli stanziamenti ivi inclusi.
In particolare, gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa di Tabella C scontano:
1) una serie di riduzioni lineari di spesadisposte:
- dal
decreto-legge n. 112 del 2008, che
ha previsto all’art. 69, co. 6, una riduzione
lineare dello 0,83 per cento degli
stanziamenti di parte corrente delle
autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge
finanziaria 2008 (per complessivi 120
milioni di euro a decorrere dal 2010, posti a copertura degli oneri recati
dall’art. 69 medesimo in materia di progressione economica automatica
degli stipendi per il personale in regime di diritto pubblico), e all’articolo 84, co. 1-quater, una ulteriore riduzione lineare
degli stanziamenti di parte corrente
di Tabella C della legge finanziaria 2008, per complessivi 1,4 milioni di euro a
decorrere dal
- dal decreto-legge n. 93 del 2008 (cd. decreto “ICI”), il quale, ai fini di parziale copertura finanziaria degli oneri da esso recati, all’art. 5, comma 7, lett. d), ha disposto una riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa della Tabella C come determinate dalla legge finanziaria 2008, per complessivi 985,8 milioni di euro a decorrere dal 2010;
- dal
decreto-legge n. 134 del 2008[48] (cd. decreto
“Alitalia”), che all’art. 2, comma
2) le riduzioni operate ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 10, del decreto n. 112/2008, che hanno determinato, rispettivamente, riduzioni lineari delle missioni spesa del bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011, e la trasformazione in riduzioni di spesa delle risorse accantonate e rese indisponibili per l’anno 2009 ai sensi del comma 507 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).
3) gli effetti derivanti da eventuali rimodulazioni operate dalle Amministrazioni a seguito dell’ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie dei programmi presenti all’interno delle singole missioni, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112.
Leautorizzazioni legislative di spesa che hanno subito variazioni a seguito delle suddette rimodulazioni sono esposte in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio.
Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2009, 2010 e 2011 come definiti dal disegno di legge finanziaria in esame, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2008 e il 2009 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2008.
(in migliaia di euro)
Articolo 3, comma 3
(Rifinanziamento di spese di conto
capitale – Tabella D)
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
Il comma 3 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.
L’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge n.
468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del
1999) prevede che
- il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.
Mentre il rifinanziamento annuale di norme vigenti recanti spese in conto capitale può essere disposto con la legge finanziaria qualora nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.
In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n.
208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il
In base alla legge di contabilità generale le leggi vigenti che prevedano interventi di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale possono essere rifinanziate per più anni in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne preveda il rifinanziamento in Tabella D.
Il totale dei
rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria
(A.C. 1713) ammonta a 12 milioni euro
per il
Nelle tavole che seguono sono indicati i rifinanziamenti operati con
Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.
Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze
L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493) |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
6.872.286 |
5.271.150 |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
- |
- |
5.271.150 |
Disponibilità |
6.872.286 |
5.271.150 |
5.271.150 |
Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Programma: Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali
Ministero dell’interno
D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, co. 20 – Interventi relativi a lavori di completamento banchinamento e dragaggio (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7253) |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
4.643,7 |
4.551,4 |
3.496, 2 |
Rifinanziamento Tab. D |
12.000,0 |
- |
- |
Disponibilità |
16.643,7 |
4.551,4 |
3.496, 2 |
Missione: fondi da ripartire
Fondi da assegnare
Ministero della difesa
L. 296/2006, art. 1, co. 896 – Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale (u.p.b. 4.1.6 – cap. 7144) |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
1.017.000 |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Disponibilità |
1.017.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
Analisi delle singole autorizzazioni legislative di spesa
rifinanziate dalla Tabella D
(migliaia di euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
4.643,7 |
4.551,4 |
3.496, 2 |
Rifinanziamento Tab. D |
12.000,0 |
- |
- |
Disponibilità |
16.643,7 |
4.551,4 |
3.496, 2 |
La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il solo 2009 per il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge n. 203 del 2005[49].
Nel disegno di legge di bilancio per il 2009, le risorse in questione sono iscritte nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, all’interno della missione n. 2 “Relazioni finanziarie per le autonomie territoriali”, Programma “Trasferimenti generali ad enti locali”, (U.P.B. 2.3.6, capitolo 7253).
Nel bilancio a legislazione vigente 2009 (A.C. 1714) la dotazione del capitolo è pari a 4,643 milioni.
Si ricorda che l’art. 2 della legge
30 luglio 2002, n.
Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto
legge n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione
di opere di natura sociale, culturale e sportiva[50]. Rispetto ai 6
milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, il disegno di
legge di bilancio per il 2009 indica, per le finalità in questione, una
dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del D.L.
112/2008 (legge n. 133/2008), che all’articolo 60, comma
(migliaia di euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
6.872.286 |
5.271.150 |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
- |
- |
5.271.150 |
Disponibilità |
6.872.286 |
5.271.150 |
5.271.150 |
Le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali sono iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 sono iscritte – a seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato - nel programma 4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE(U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia).
Nel bilancio a legislazione vigente 2009 (A.C. 1714) la dotazione del Fondo risulta pari a 6.872,3 milioni di euro.[51]
Per il 2010 le risorse previste
a legislazione vigente ammontano a 5.271
milioni, come indicato dalla tabella F del disegno di legge finanziaria per
il 2009 (Settore 27 - pag.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2009 evidenzia, rispetto all’esercizio finanziario 2008 - in cui il capitolo relativo al Fondo risultava dotato di 8.557 milioni di euro - una riduzione di 1.684,7 milioni.
Tale riduzione, peraltro, deriva fondamentalmente dalla minore dotazione del Fondo già disposta dalla legge finanziaria per il 2008, con riferimento sia all’anno 2009 (6.897 milioni) che al 2010 (5.283 milioni).
Il Fondo cui funzione è quella di affiancare le proprie risorse (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina per gli interventi della politica di coesione attraverso i fondi strutturali, è avvenuto
- nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) che ha disposto un rifinanziamento di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che slittano al 2008 (5.600 milioni).
- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che slittano al 2009 (14.999,5 milioni).
- la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 4 miliardi per il 2009;
- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3,2 miliardi nel 2008, di 2 miliardi nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (art. 2, co. 378 - soppressione ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008; art. 3, co. 159 - convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010).
Nella successiva tavola sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 ad oggi, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziarie. Non si tiene conto di eventuali riduzioni delle risorse intervenute nel corso di ciascun esercizio. (dati in migliaia di euro):
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 e succ. |
2010 e succ. |
BLV |
4.189.000 |
8.800.000 |
- |
- |
|
|
Finanziaria 2005 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
- |
932.500 |
4.304.000 |
- |
|
|
Tabella F |
- |
-5.500.000 |
-100.000 |
+5.600.000 |
|
|
Disponibilità |
4.189.300 |
4.232.500 |
4.204.000 |
5.600.000 |
|
|
Finanziaria 2006 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
+3.767.000 |
- |
- |
- |
|
Tabella F |
|
-5.999.500 |
-4.000.000 |
-5.000.000 |
+14.999.500 |
|
Disponibilità |
|
2.000.000 |
204.000 |
600.000 |
14.999.500 |
|
Finanziaria 2007 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
|
- |
- |
+4.000.000 |
|
Tabella F |
|
|
+4.000.000 |
+5.100.00 |
-14.100.000 |
+5.000.000 |
Disponibilità |
|
|
4.204.000 |
5.700.000 |
4.899.500 |
5.000.000 |
Finanziaria 2008 |
|
|
|
|
|
|
Tabella D |
|
|
|
+3.200.000 |
+2.000.000 |
+300.000 |
Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale) |
|
|
|
-326.000 |
0 |
0 |
Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU) |
|
|
|
-15.000 |
0 |
-15.000 |
Disponibilità |
|
|
|
8.557.000 |
6.897.500 |
5.283.000 |
(migliaia di euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
1.017.000 |
- |
- |
Rifinanziamento Tab. D |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Disponibilità |
1.017.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
L’articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.
Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.
Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).
Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell’articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, relativa al fondo sopracitato.
Nel bilancio a legislazione vigente 2009 (A.C. 1714) la dotazione del Fondo risulta pertanto pari a 1.017 milioni di euro ed è iscritta, nello stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 11), alla Missione Fondi da ripartire, nell’ambito della missione Fondi da assegnare, Macroaggregato Investimenti, U.P.B. Segretariato generale, capitolo 7144.
Articolo 3, comma 4
(Riduzione di autorizzazioni legislative
di spesa – Tabella E)
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
Il comma 4 dell’articolo 3 dispone, ai sensi dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978, in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).
Gli effetti di de finanziamento
della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del
disegno di legge finanziaria. Per ogni disposizione di legge la tabella indica
l’entità della riduzione con riferimento a ciascun anno compreso nel triennio.
Nella tabella è altresì indicata la durata del definanziamento mediante un
apposito codice “
Il totale dei definanziamenti previsti in Tabella E dal disegno di legge finanziaria ammonta a 12 milioni euro per il 2009, interamente riferiti all’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 307 del
Si segnala, al riguardo, che anche nell’articolato del disegno di legge in esame sono state operate ulteriori riduzioni del Fondo interventi strutturali di politica economica. In particolare:
§
l’articolo 2, comma 16, prevede una riduzione del Fondo per 62,8 milioni per il
§
l’articolo 2, comma 31, dispone una riduzione delle disponibilità del
Fondo di 2.240 milioni di euro a
decorrere dal
Nella tabella seguente sono indicate le riduzioni operate sugli stanziamenti a legislazione vigente del Fondo interventi strutturali da parte della Tabella E e dell’articolato del disegno di legge finanziaria.
Missione: politiche economico finanziarie e di bilancio
Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio
Ministero dell’economia e finanze
(migliaia di euro)
D.L. 112/2008, art. 63, co. 10 – Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica (u.p.b. 1.2.3 – cap. 3075) |
|||
|
2009 |
2010 |
2011 |
BLV |
2.349.839 |
2.419.214,3 |
2.367.814,3 |
Art. 2, co. 16 |
- |
-62.800 |
- |
Art.2, co. 31 |
-2.240.000 |
-2.240.000 |
-2.240.000 |
Definanziamento Tab. E |
-12.000 |
- |
- |
Si segnala che a valere sulle disponibilità del Fondo trovano utilizzo a parziale copertura gli oneri recati dai decreti legge n. 134/2008 (Alitalia), n. 143/2008 (Sistema giudiziario) e n. 150/2008 (Missioni internazionali), attualmente in corso di conversione da parte delle Camere.
Articolo 3, commi 5-6
(Modulazione delle leggi pluriennali di
spesa – Tabella F)
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
Il comma 5 dell’articolo 3 dispone in ordine aglistanziamenti iscritti nella Tabella F del disegno di legge, la quale indica le quote degli oneri già autorizzati da leggi pluriennali di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio cui si riferisce la manovra e sugli anni successivi, fino all’anno terminale.
Quest’ultimo può invece essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E; qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo ivi indicato tiene conto anche delle suddette variazioni.
Nel testo del disegno di legge finanziaria 2009
(A.C. 1713) gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 25.924,9 milioni per il 2009, 22.873,9 milioni per il
Gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella F del disegno di legge finanziaria, oltre a tenere conto, come accennato, dei rifinanziamenti in Tabella D e dei definanziamenti in Tabella E previsti dal disegno di legge in esame, scontano gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 realizzata la scorsa estate con il D.L. n. 112/2008[53].
Rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.C. 1714), le rimodulazioni proposte dalla Tabella F
determinano un incremento delle
autorizzazioni di spesa di 235 milioni per il 2009, di 305 milioni di euro
per il 2010, e di 305 milioni per il
Le variazioni determinate direttamente dalla Tabella F attraverso lo spostamento negli anni delle risorse già disponibili hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa:
Missione Competitività e sviluppo delle imprese
Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica
Stato di previsione Sviluppo Economico
(Settore 2 – Interventi a favore delle imprese)
§ Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto a): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): incremento di 260 milioni di euro per il 2009, di 355 milioni per il 2010 e per il 2011, riduzione di 220 milioni per il 2012 e anni successivi;
§ Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto b): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): riduzione di 25 milioni di euro per il 2009, di 25 milioni per il 2010 e per il 2011, riduzione di 300 milioni per il 2012 e anni successivi;
§ Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 181, punto c): Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P): riduzione di 25 milioni di euro per il 2010, di 25 milioni per il 2011 e riduzione di 325 milioni per il 2012 e anni successivi;
Sono riportate di seguito le autorizzazioni pluriennali di spesa esposte nella Tabella F che hanno subito variazioni, rispetto al bilancio a legislazione vigente (BLV), per effetto di rimodulazioni della stessa Tabella F:
Ministero sviluppo economico
(migliaia di euro)
L. 244/2007, art. 2, co. 181, punti a-c – Programmi navali (U.P.B. 1.1.6, cap. 7485/P5-7) |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 e succ. |
BLV |
45.000 |
70.000 |
70.000 |
845.000 |
Rimodulazioni Tab. F |
+235.000 |
+305.000 |
+305.000 |
-845.000 |
Disponibilità |
280.000 |
375.000 |
375.000 |
- |
Il comma 6
prevede che, a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
dalle leggi riportate nella Tabella F, di cui al comma precedente, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono stipulare contratti o comunque assumere
impegni nell’anno
Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa. In ogni caso, i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Come già le leggi finanziarie precedenti, il disegno di legge finanziaria per il 2009 si avvale della predetta facoltà di limitare l’impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando le disposizioni legislative esposte nella tabella con i numeri 1, 2 o 3, i qualiindicano:
§ n. 1, che le quote degli anni 2009 ed esercizi successivi non sono impegnabili;
§ n. 2, che le quote degli anni 2009 e successivi sono impegnabili al 50%;
§ n. 3, che le quote degli anni 2009 e successivi sono interamente impegnabili già nell’esercizio 2009.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese in annualità.
Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2009 si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare già nell’esercizio 2009 le risorse relative agli anni successivi, con la sola eccezione della legge n. 398/1998, recante disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese (settore 27), per la quale le quote relative agli anni 2008 e successivi non sono impegnabili.
Analisi delle singole autorizzazioni legislative di spesa
rimodulate dalla Tabella F
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 e succ. |
BLV |
45.000 |
70.000 |
70.000 |
845.000 |
Rimodulazioni Tab. F |
+235.000 |
+305.000 |
+305.000 |
-845.000 |
Disponibilità |
280.000 |
375.000 |
375.000 |
- |
I programmi navali di cui alla citata legge n. 244/2007 si riferiscono, nello specifico, al Programma per la costruzione delle fregate FREMM, che prevede i seguenti contributi quindicennali:
§ 20 milioni di euro per l’ anno 2008;
§ 25 milioni di euro per l’ anno 2009;
§ 25 milioni di euro per il 2010.
Precedentemente il finanziamento del programma FREMM era stato operato dall’art. 1, comma 95, della legge 266/05 (legge finanziaria 2006), che ha autorizzato contributi quindicennali per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione), e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. Le risorse a tal fine destinate sono di 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si sono aggiunti 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008[54].
Pertanto, i contributi autorizzati si configurano, allo stato, nelle seguenti modalità:
(in milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 e seguenti |
L. 266/2005 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
75 |
75 |
75 |
|
L. 244/2007 |
|
|
20 |
20 |
20 |
|
|
|
25 |
25 |
|
|
|
|
|
25 |
|
Totale |
30 |
60 |
155 |
180 |
205 |
Il programma per la costruzione
delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiuntasiglata aParigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e
francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle
rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli
obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto
dalle due marine. L’accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina
francese e 10 per la nostra. Delle fregate francesi, 8 saranno specializzate
nella lotta subacquea e 9 nell’azione contro forze terrestri che saranno,
quindi, predisposte per l’installazione ulteriore di una funzione di supporto
“fuoco navale”, per la quale è prevista un’artiglieria di medio calibro a lunga
gittata. Delle fregate italiane 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e
6 General Purpose predisposte per
l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno
di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate,
avranno una lunghezza di
Il 16 novembre 2005 i Ministeri della difesa di Italia e Francia hanno firmato l’accordo che consente l’avvio della prima parte del programma.
L’azienda incaricata della costruzione delle fregate italiane è
l’Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. che è
[1] Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.
[2] Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).
[3] I 7.905 milioni di regolazioni debitorie sono così riferiti:
- 3.700 milioni per rimborso IVA autovetture;
- 3.150 milioni per rimborso imposte dirette pregresse;
- 830 milioni quale integrazione FSN per minori entrate IRAP (tabella C legge finanziaria);
- 200 milioni per debiti pregressi del Poligrafico dello Stato;
- 25 milioni per spese di giustizia (eccedenze di spesa).
[4] Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
[5] Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo D.L. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.
[6] Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
[7] Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
[8] Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.
[9] Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
[10] Articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
[11] L’accisa ordinaria è quella prevista dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (G.U. 15 gennaio 1999, n. 11).
[12] Si veda la nota precedente.
[13] Per “gradi-giorno” di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
[14] Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. 412 del 1993 sono compresi nella zona E i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000.
[15] Con
la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001
sono state approvate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, come
sostituito dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999. Si ricorda,
inoltre, che il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.L. n. 147 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del
[16] Il citato
comma
[17] L’incremento del beneficio era stato introdotto in via temporanea dall’articolo 6 del decreto legge n. 356 del 2001 e successivamente più volte prorogato.
[18] Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
[19] La versione originaria del sopra citato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268 del 2000 prevedeva l’applicazione dell’accisa nella misura del 5 per cento dell’aliquota del gasolio utilizzato come carburante. La misura dello 0 per cento è stata introdotta dalla legge di conversione n. 354 del 2000.
[20] Articolo 24, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001).
[21] La direttiva 2003/96/CE (c.d. “direttiva DTE”) sostituisce, abrogandole, le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olî minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote d’accisa sugli olî minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
[22] Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[23] L’articolo 1, comma 17, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2010.
[24] Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.
[25] L’articolo 1, comma 17, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31 dicembre 2010 e il termine per l’assegnazione o l’alienazione degli immobili al 30 giugno 2011.
[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.
[27] Il comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
307 del
[28] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[29] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[30] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[31] Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
[32] Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
[33] Al riguardo, la relazione tecnica specifica che nulla viene innovato per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni assistenziali.
[34] In particolare, al comma 7 si stabilisce che i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. Il successivo comma 8 attribuisce al Governo, ai fini di cui al precedente comma, il compito di presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. 247/2007 (cioè entro il 1° febbraio 2008), un piano industriale volto alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi in modo da conseguire risparmi di spesa per un importo di 3,5 miliardi di euro nell’arco del decennio.
[35] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[36] Tale dato deriva dalla somma dell’inflazione programmata per il 2008 e il 2009 (1,7% + 1,5%).
[37] Tale comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.
[38] Attuazione dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
[39] Si tratta delle disposizioni di legge relative all’emanazione del provvedimento concernente la disciplina del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate.
[40] Tale incremento tiene conto del 29,88% per contributi previdenziali (per il settore pubblico non statale tale percentuale è lievemente inferiore) e 8,5% per IRAP che si aggiungono ai costi degli incrementi retributivi lordi dei dipendenti.
[41] Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 282/2004 ha disposto che il maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini di versamento della seconda e terza rata dei pagamenti relativi agli illeciti edilizi (di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo 10, e pari a 2.215,5 milioni di euro), andasse a costituire la dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”. Il Fondo è destinato a agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.
[42] Risorse finanziarie annue al lordo di contributi ed IRAP.
[43] Sono esclusi dall’applicazione di tale disposizione agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di competenza regionale.
[44] La norma riguarda, in sostanza, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e le università.
[45] Merita ricordare, in proposito, che il memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, siglato il 18 gennaio del 2007 tra il precedente Governo e le parti sociali, aveva evidenziato l’opportunità, al fine del miglioramento della qualità dei servizi e dell’efficienza della Pubblica Amministrazione, di attuare le iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “attraverso indirizzi e criteri generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti”.
[46] Si ricorda che l’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.
La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.
Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.
[47] L’articolo 2, comma 18, della legge n.
208/1999 - che ha modificato sul punto l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n.
[48] Decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, recante “Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi”.
[49] D.L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
[50] La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento dell’art. 11-quaterdecies, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, pari a2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
[51] La variazione rispetto all’importo indicato dalla tabella F della legge finanziaria per il 2008 (-25,2 milioni) è dovuta alla copertura degli oneri relativi all’attuazione di direttive comunitarie (D.Lgs. nn. 207/2007, 208/2008 e 25/2008.
[52] Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.
[53] In particolare, tra le variazioni degli stanziamenti, si segnalano: le riduzioni operate ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 10, del citato decreto n. 112/2008, che hanno determinato, rispettivamente, riduzioni lineari alle dotazioni finanziarie delle missioni spesa per il triennio 2009-2011, e la trasformazione in riduzioni di spesa delle risorse accantonate e rese indisponibili per l’anno 2009 ai sensi del comma 507 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006); gli effetti derivanti da rimodulazioni operate dalle Amministrazioni a spese derivanti da fattore legislativo a seguito dell’ampliamento delle potenzialità della legge di bilancio nel modificare le dotazioni finanziarie dei programmi presenti all’interno delle singole missioni, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del medesimo D.L. n. 112.
[54] Si segnala che precedentemente con l'articolo 6-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 4 maggio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, era stato autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2005, di 100 milioni per il 2006 e di 275 milioni per il 2007 (rinviando, per gli anni seguenti, a successive determinazioni in tabella D della legge finanziaria), per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative.