Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di unioni di fatto - AA.C. 1065 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1065/XVI   AC N. 1631/XVI
AC N. 1637/XVI   AC N. 1756/XVI
AC N. 1858/XVI   AC N. 1862/XVI
AC N. 1932/XVI   AC N. 3841/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 629
Data: 18/04/2012
Descrittori:
CONVIVENTI     
Organi della Camera: II-Giustizia

18 aprile 2012

 

n. 629/0

Disposizioni in materia di unioni di fatto

AA.C. 1065 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1065

1631

1637

1756

Iniziativa

On. Bernardini ed altri

On. Concia

On. Concia

On. Barani ed altri

Iter al Senato

No

No

No

No

Numero di articoli

24

5

24

7

Date:

 

 

 

 

presentazione alla Camera

15 maggio 2008

8 agosto 2008

9 settembre 2008

08 ottobre 2008

assegnazione

13 maggio 2009

10 novembre 2008

10 ottobre 2008

9 marzo 2009

Commissione competente

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, III, IV, V, VI , XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, III, V, VI, XI Lavoro e XII Affari sociali

I, III, IV, V, VI, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V e VIII

 

Numero del progetto di legge

1858

1862

1932

3841

Iniziativa

On. Lucà ed altri

On. Mantini ed altri

On. Naccarato

On. Di Pietro ed altri

Iter al Senato

No

No

No

No

Numero di articoli

10

10

2

24

Date:

 

 

 

 

presentazione alla Camera

3 novembre 2008

3 novembre 2008

20 novembre 2008

8 novembre 2010

assegnazione

16 marzo 2009

16 giugno 2009

5 gennaio 2009

14 dicembre 2010

Commissione competente

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, V, VIII, XI e XII

I, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

I

I, III, IV, V, VI, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Le proposte di legge sono volte, con diversi presupposti ed eterogenee modalità, a riconoscere un maggior rilevo giuridico alla convivenza.

 

A.C. 1065, Bernardini e altri

La proposta di legge (Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di unione civile), attraverso l’inserimento nel libro I del codice di un nuovo titolo, intende disciplinare l’unione civile, ovvero il contratto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, legate da una comunione di vita e spirituale, per l’organizzazione della vita in comune.

La proposta istituisce un registro delle unioni civili presso ogni comune e delinea la procedura da seguire per l’iscrizione nonché per lo scioglimento del vincolo. A seguito dell’iscrizione nel registro, lo stato di parte di un’unione civile viene equiparato a quello di membro di una famiglia. Alle parti di un’unione civile è consentita l’adozione, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

La proposta disciplina analiticamente il regime patrimoniale dell’unione, optando per la separazione legale dei beni, cui le parti potranno derogare con apposita convenzione. Molte disposizioni sono dedicate a novellare l’ordinamento al fine di «dare “copertura” normativa a tutti quegli ambiti di espressione e di svolgimento della personalità finora lasciati giuridicamente inespressi». (analiticamente, dall’accesso a cittadinanza e permesso di soggiorno, all’assistenza sanitaria e penitenziaria, dall’impresa familiare agli obblighi alimentari, dalla previdenza al risarcimento danni da illecito, al diritto d’abitazione, dalla locazione al diritto penale e processuale-penale).

 

A.C. 1631, Concia e A.C. 1637, Concia

Le due proposte di leggesi integrano, delineando il complessivo obiettivo del proponente:

§         con la prima (AC 1631, Disciplina dell’unione civile) si intende infatti regolamentare esclusivamente il legame tra due persone dello stesso sesso, prevedendo un contratto denominato “unione civile”, dal quale scaturisce l’estensione alle parti dell’applicazione di tutte le disposizioni relative al matrimonio civile;

§         con la seconda (AC 1637, Disciplina del patto civile di solidarietà) si intende invece disciplinare la convivenza tra due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso) che non intendono legarsi con un vincolo matrimoniale.

In particolare, l’unione civile prevista dall’AC 1631 intende porre i cittadini dello stesso sesso stabilmente conviventi nella condizione di potere scegliere quale assetto conferire ai propri rapporti giuridici e patrimoniali in posizione di uguaglianza rispetto ai cittadini eterosessuali. Due persone dello stesso sesso possono pertanto contrarre un’unione civile che ha come conseguenza l’applicazione alle parti di tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio civile. Viene espressamente esclusa l’adozione – specificando che la celebrazione dell’unione civile non ha conseguenze sullo status dei figli dei contraenti - e viene regolamentato l’uso del cognome.

Diversamente, il patto civile di solidarietà previsto dall’AC 1637 intende disciplinare l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. La proposta definisce i presupposti e la procedura di costituzione del patto, delineando un possibile iter presso il tribunale per l’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile si rifiuti di presiedere alla sottoscrizione o di iscrivere il patto nel registri. Viene regolamentato inoltre il regime patrimoniale dei contraenti (separazione dei beni) e la loro possibilità di derogarvi (comunione legale o convenzionale dei beni) e disciplinato lo scioglimento del patto. Gli articoli finali della proposta sono volti a disciplinare gli effetti giuridici del patto in vari settori della vita di coppia.

 

A.C. 1756, Barani e altri

La proposta di legge (Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi) intende «stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, potrà essere considerato titolare, senza per questo prevedere la stipula di accordi negoziali che possano rendere strutturata la convivenza».

La proposta preliminarmente definisce il proprio ambito d’applicazione, limitandolo alla convivenza (che, in assenza di specificazioni, può evidentemente riguardare tanto persone dello stesso sesso quanto persone di sesso diverso) che si protrae stabilmente da almeno 3 anni, stabilendo che per l’individuazione dell’inizio della stessa debba farsi riferimento al regolamento anagrafico (DPR n. 223/1989). Dal rapporto di convivenza discendono per i conviventi alcuni specifici e limitati diritti: di assistenza e decisione, in caso di malattia o di ricovero ovvero in caso di decesso; di abitazione, in caso di decesso del convivente proprietario dell’immobile; di subentro nel contratto di locazione, nonché il diritto di ricevere gli alimenti in situazioni di bisogno e incapacità di provvedere al proprio mantenimento «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

 

A.C. 1858, Lucà e altri

La proposta di legge (Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al Governo per la disciplina della successione tra le medesime) intende riconoscere alcuni specifici diritti alle persone che costituiscono un’unione di fatto.

Gli obiettivi della proposta di legge sono così sintetizzabili: a) definire sempre i diritti come diritti delle persone nelle unioni e non delle unioni come tali; b) prevedere la certificazione a livello comunale non per celebrare unioni, ma per formalizzare la loro previa esistenza, per cui il diritto nasce dal fatto e non viceversa; c) prevedere che i diritti siano proporzionati ai doveri e che, pertanto, coinvolgano almeno l'estensione dell'assistenza sanitaria e penitenziaria, la successione nel contratto di locazione, il titolo di preferenza per l'inserimento nelle graduatorie occupazionali e per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i trattamenti previdenziali e la successione».

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento dei diritti, occorre che le parti presentino una dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza; da tale certificazione discendono alcune conseguenze giuridiche: la proposta disciplina infatti i rapporti economici e patrimoniali tra le parti dell’unione, introduce il diritto di assistenza sanitaria e penitenziaria, regolamenta la successione nel contratto di locazione e il diritto di abitazione nonché gli obblighi alimentari (per due anni dalla cessazione dell’unione). Per la disciplina della successione mortis causa, la proposta prevede una delega al Governo.

 

A.C. 1862, Mantini

Anche la proposta di legge AC 1862 (Norme sulla responsabilità delle persone stabilmente conviventi, in materia di successione, obblighi alimentari, prestazione di lavoro, permesso di soggiorno, contratti di locazione, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza in caso di ricovero, internamento o detenzione, nonché di decisioni in materia di salute e in caso di morte) si propone di ampliare i diritti ed i doveri della persona nelle sue relazioni e non di disciplinare un nuovo istituto riguardante “la coppia”. A tal fine novella il codice civile e alcune leggi speciali, riconoscendo diritti ai conviventi quando la convivenza risulti dai registri anagrafici e sia protratta da almeno nove anni (sono sufficienti tre anni per la successione nel contratto di locazione).

In particolare, in presenza di questi presupposti, la proposta disciplina la successione legittima del convivente ed il suo possibile concorso con discendenti, ascendenti o fratelli del de cuius; vengono altresì disciplinati il lavoro nell’impresa, gli obblighi alimentari, la successione nel contratto di locazione, l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri ed il riconoscimento dei diritti di prestare assistenza e di assumere decisioni in caso di detenzione, malattia e di decesso.

 

A.C. 1932, Naccarato

La proposta di legge (Disposizioni per la certificazione e l’autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo) mira a «dare riconoscimento e tutela giuridica alla convivenza di coppia integrando la disciplina attualmente recata dal regolamento anagrafico» (DPR 223/1989). In particolare, l’art. 1 prevede l’emersione della c.d. famiglia anagrafica, disponendo che due persone già conviventi (come risulta dai dati anagrafici) possano richiedere la certificazione dello stato di convivenza, con indicazione della data di inizio della stessa, e la specifica che si tratta di una convivenza fondata su un legame affettivo.

Parallelamente, in fase di avvio della convivenza, la coppia che si registra residente nella medesima abitazione può chiedere che sia specificato da subito negli atti anagrafici che la convivenza è fondata su un legame affettivo e che l’intenzione è quella di «vivere il legame con continuità, avendo comunanza di vita e costituendo un’unità economica che organizza su tali basi la propria famiglia anagrafica».

 

A.C. 3841, Di Pietro e altri

La proposta di legge AC 3841 (Disciplina del patto civile di solidarietà) ha un contenuto pressoché identico alla proposta AC 1637 Concia. Anche la proposta Di Pietro e altri, dunque, intende disciplinare con il patto di solidarietà l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. La proposta definisce i presupposti e la procedura di costituzione del patto, delineando un possibile iter presso il tribunale per l’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile si rifiuti di presiedere alla sottoscrizione o di iscrivere il patto nel registri. Viene regolamentato inoltre il regime patrimoniale dei contraenti (separazione dei beni) e la loro possibilità di derogarvi (comunione legale o convenzionale dei beni) e disciplinato lo scioglimento del patto. Gli articoli finali della proposta sono volti a disciplinare gli effetti giuridici del patto in vari settori della vita di coppia: dall’assunzione di decisioni in ambito sanitario, ai diritti successori, al lavoro, la disciplina fiscale e previdenziale, prevedendo inoltre novelle alle disposizioni di diritto internazionale privato e al c.p. e al c.p.p.

Relazioni allegate

Le proposte, d’iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge recano interventi che interessano prevalentemente l’ordinamento civile.

In assenza di una disciplina organica della convivenza e di un riconoscimento esplicito della famiglia di fatto, si sono avuti interventi normativi frammentari, relativi a specifiche situazioni in diversi ambiti dell’ordinamento concernenti: la filiazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, il ricorso all’amministratore di sostegno, la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale, la domanda di grazia, le notificazioni nel rito penale, l’edilizia residenziale pubblica, il settore assicurativo, il trapianto di organi, la disciplina antimafia, le provvidenze a favore delle vittime della criminalità, l’anagrafe della popolazione residente, il regolamento anagrafico, l’ordinamento penitenziario i consultori familiari, le pensioni di guerra, l’interruzione della gravidanza, l’adozione, i permessi retribuiti dei lavoratori, la procreazione medicalmente assistita.

Si sono avute inoltre ripetute pronunce della giurisprudenza in materia, in particolare con riguardo al regime patrimoniale della convivenza, al lavoro e all’impresa familiare, alla successione, al diritto di abitazione, alla pensione di reversibilità, alla tutela risarcitoria, alle norme penali e di procedura penale, la locazione abitativa e l’edilizia residenziale, il testo unico dell’immigrazione,

Le diverse proposte di legge tendono pertanto a dare organicità al quadro normativo sulle unioni di fatto e ad introdurre una disciplina concernente le unioni omosessuali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge è riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. l), con riguardo all’ordinamento civile.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Rilevano in particolare gli artt. 2 e 29 Cost.; in base al primo, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; in base al secondo, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale” e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento.

Con riguardo alle unioni omosessuali, la Corte ha escluso che l’art. 29 Cost. consenta di contrarre matrimonio in Italia o di trascrivere un eventuale matrimonio celebrato all’estero ed ha richiamato al tutela assicurata dall’art. 2 Cost. con riferimento alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’uomo.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (ora parte integrante dei Trattati) prevede all’art. 9 che “il diritto di sposarsi ed il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio” senza alcun riferimento a matrimonio o convivenza tra persone di sesso diverso. L'art. 21 della Carta stabilisce che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".

Il Trattato sull’Unione Europea prevede inoltre (art. 2) che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per violazione del diritto dell’Unione, con riferimento ad alcune norme nazionali di recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (procedura di infrazione n. 2011/ 2053). Alcuni dei rilievi della Commissione europea riguardano il diritto alla libera circolazione delle coppie di fatto e delle coppie registrate.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 16 marzo 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127). La proposta fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ; (COM(2011)126). Base giuridica della proposta è l’articolo 81, par.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Nella sentenza Schalk e Kopf contro Austria del 24 giugno 2010, la Corte EDU, considerando anche il contenuto dell’art. 9 della Carta UE, ha ritenuto che ,il diritto di sposarsi contenuto dell’art. 12 della CEDU non possa essere più considerato limitato alle persone di sesso diverso e che la questione è rimessa al legislatore nazionale. La Corte ha da ultimo confermato il proprio orientamento nella sentenza Gas et Dubois contro Francia del 15 marzo 2012.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Con riguardo alle unioni omosessuali, le Regioni Toscana ed Umbria prevedono nei rispettivi statuti la tutela di altre forme di convivenza, anche omosessuale. La Corte costituzionale (sentt. nn. 372/2004 e 378/2004) ha definito tali disposizioni come "proclamazioni di finalità da perseguire", cui, nel contempo, è negata efficacia giuridica.

In ordine ad altre forme di tutela della convivenza fra persone omosessuali, nel comune di Bologna l’ente che provvede alla assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare di proprietà pubblica ha da tempo disposto che tra i beneficiari possano figurare anche le coppie omosessuali. Tale decisione è stata assunta sulla base dell’ampia formulazione della legge regionale.

Alcuni comuni italiani hanno deliberato l’istituzione di Registri delle unioni civili, con la finalità di regolarizzare le convivenze more uxorio sia etero che omosessuali. Come detto, nel nostro ordinamento, tale Registro non è previsto, ma non è neppure espressamente vietato.

Coordinamento con la normativa vigente

In alcuni casi, il coordinamento è assicurato con la tecnica della novella legislativa.

 

 

 


 

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