Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato - A.C. 3070- Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3070/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 576
Data: 11/01/2012
Descrittori:
PRESCRIZIONE E DECADENZA   REATI
RISARCIMENTO DI DANNI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

11 gennaio 2012

 

n. 576/0

 

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato

A.C. 3070

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3070

Titolo

Modifica dell’articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

17 dicembre 2009

assegnazione

22 dicembre 2009

Commissione competente

II Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali

 


Quadro normativo e contenuto della proposta di legge

La proposta di legge AC 3070, approvata dal Senato, novella l’articolo 2947 del codice civile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato.

 

L’attuale art. 2947 c.c. stabilisce in 5 anni (cd. prescrizione breve) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito; il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato (primo comma). Fa eccezione il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che si prescrive in 2 anni (secondo comma).

In base al terzo comma, infine, se il fatto è considerato dalla legge come reato, si adotta il termine di prescrizione eventualmente più lungo stabilito per il reato stesso, a meno che il reato non sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, ovvero sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, perché in tal caso il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari dei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Come si evince dalla relazione illustrativa dell’originario AS. 1714, l’interpretazione che la giurisprudenza ha dato del citato terzo comma porta a riferire la disposizione esclusivamente all’azione risarcitoria promossa dalla parte offesa; se, invece, è l’imputato assolto definitivamente nel processo penale (o il responsabile civile) a proporre l’azione risarcitoria nei confronti del querelante (o di chi si sia costituito parte civile), la prescrizione è stata fatta decorrere dalla data della denuncia-querela della parte offesa.

 

La vigente disciplina dell'articolo 2947 del codice civile provocherebbe, quindi, una disparità di trattamento a danno dell'imputato che si veda assolto nel processo penale. La deteriore posizione dell’imputato emerge se si pensa che questi promuove, come logico, l'azione di risarcimento soltanto quando il procedimento penale a suo carico si sia definitivamente concluso con l'assoluzione e non è inusuale che, a tale data, il suo diritto al risarcimento si sia già prescritto.

 

L’articolo unico del provvedimento in esame mira a rimediare a tale disparità di trattamento nei confronti dell’imputato (e del responsabile civile): è, infatti, integrato il contenuto del terzo comma dell’art. 2947 c.c. con un nuovo periodo che sposta sostanzialmente in avanti i termini di esercizio dell’azione risarcitoria a suo favore: la prescrizione del diritto al risarcimento dell’imputato assolto in via definitiva non decorre più dal momento in cui è stata posta in essere la denuncia-querela bensì dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza di assoluzione, termine da cui decorreranno i 5 anni. La proposta specifica che lo stesso termine si applica nell’ipotesi in cui l’imputato, o il responsabile civile, non abbiano fatto richiesta di condanna della parte civile o del querelante alla rifusione delle spese processuali o al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale (comma 1).

La proposta di legge prevede inoltre (comma 2) una disciplina transitoria, stabilendo che le nuove regole sul calcolo della prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 2947 c.c. si applichino ai giudizi risarcitori avviati dall’imputato (o dal responsabile civile) a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge. Resta fermo il rispetto della disciplina generale sulla sospensione e interruzione della prescrizione.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, approvata dal Senato era corredata, come di consueto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge novella fonti di rango primario, il che rende necessario l’intervento con legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (nella parte ordinamento civile).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso la tecnica della novellazione.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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