Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato - A.C. 3070- Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 576 | ||||
Data: | 11/01/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
11 gennaio 2012 |
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n. 576/0 |
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Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reatoA.C. 3070Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
A.C. 3070 |
Titolo |
Modifica dell’articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
17 dicembre 2009 |
assegnazione |
22 dicembre 2009 |
Commissione competente |
II Giustizia |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali |
La proposta di legge AC 3070, approvata dal Senato, novella l’articolo 2947 del codice civile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato.
L’attuale art. 2947 c.c. stabilisce in 5 anni (cd. prescrizione breve) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito; il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato (primo comma). Fa eccezione il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che si prescrive in 2 anni (secondo comma).
In base al terzo comma, infine, se il fatto è considerato dalla legge come reato, si adotta il termine di prescrizione eventualmente più lungo stabilito per il reato stesso, a meno che il reato non sia estinto per causa diversa dalla prescrizione, ovvero sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, perché in tal caso il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari dei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Come si evince dalla relazione illustrativa dell’originario AS. 1714, l’interpretazione che la giurisprudenza ha dato del citato terzo comma porta a riferire la disposizione esclusivamente all’azione risarcitoria promossa dalla parte offesa; se, invece, è l’imputato assolto definitivamente nel processo penale (o il responsabile civile) a proporre l’azione risarcitoria nei confronti del querelante (o di chi si sia costituito parte civile), la prescrizione è stata fatta decorrere dalla data della denuncia-querela della parte offesa.
La vigente disciplina dell'articolo 2947 del codice civile provocherebbe, quindi, una disparità di trattamento a danno dell'imputato che si veda assolto nel processo penale. La deteriore posizione dell’imputato emerge se si pensa che questi promuove, come logico, l'azione di risarcimento soltanto quando il procedimento penale a suo carico si sia definitivamente concluso con l'assoluzione e non è inusuale che, a tale data, il suo diritto al risarcimento si sia già prescritto.
L’articolo unico del provvedimento in esame mira a rimediare a tale disparità di trattamento nei confronti dell’imputato (e del responsabile civile): è, infatti, integrato il contenuto del terzo comma dell’art. 2947 c.c. con un nuovo periodo che sposta sostanzialmente in avanti i termini di esercizio dell’azione risarcitoria a suo favore: la prescrizione del diritto al risarcimento dell’imputato assolto in via definitiva non decorre più dal momento in cui è stata posta in essere la denuncia-querela bensì dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza di assoluzione, termine da cui decorreranno i 5 anni. La proposta specifica che lo stesso termine si applica nell’ipotesi in cui l’imputato, o il responsabile civile, non abbiano fatto richiesta di condanna della parte civile o del querelante alla rifusione delle spese processuali o al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale (comma 1).
La proposta di legge prevede inoltre (comma 2) una disciplina transitoria, stabilendo che le nuove regole sul calcolo della prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 2947 c.c. si applichino ai giudizi risarcitori avviati dall’imputato (o dal responsabile civile) a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione che risultino in corso alla data di entrata in vigore della legge. Resta fermo il rispetto della disciplina generale sulla sospensione e interruzione della prescrizione.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, approvata dal Senato era corredata, come di consueto, della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge novella fonti di rango primario, il che rende necessario l’intervento con legge.
Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (nella parte ordinamento civile).
Il coordinamento si realizza attraverso la tecnica della novellazione.
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