Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Disciplina del settore della tutela del credito - A.C. 4583 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 566 | ||
Data: | 09/11/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
9 novembre 2011 |
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n. 566/0 |
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Disciplina del settore della tutela del creditoA.C. 4583Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
A.C. 4583 |
Titolo |
Disciplina del settore della tutela del credito |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
- |
Numero di articoli |
6 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
3 agosto 2011 |
assegnazione |
10 ottobre 2011 |
Commissione competente |
II Giustizia |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex art. 73, comma 1-bis, reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge A.C. 4583 si compone di 6 articoli mediante i quali si intende disciplinare i servizi per il recupero dei crediti per conto terzi, sottraendoli alla normativa generale che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) detta per le agenzie di affari.
Attualmente, la disciplina delle agenzie pubbliche d'affari e delle agenzie di recupero crediti è fornita dal combinato disposto degli art. 115 del TULPS e 205 del regolamento di esecuzione (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che subordinano l’apertura o conduzione di agenzie di affari, «quali che siano l'oggetto e la durata», alla licenza del questore.
Si ricorda che, nonostante l’art. 163 comma 2 lett. d), del d.lgs. n. 112 del 1998, attuativo della l. n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini), abbia trasferito ai comuni funzioni e compiti di polizia amministrativa, tra cui segnatamente la competenza al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, da tale decentramento amministrativo sono state espressamente escluse le attività di recupero crediti. Sopravvive, pertanto, in capo al questore il potere di autorizzare la generalità delle attività afferenti alle agenzie d'affari per il recupero crediti.
L’art. 115 del TULPS, peraltro, è stato
recentemente novellato dall’art. 4 del
decreto-legge n. 59 del 2008
(convertito dalla legge n. 101 del 2008) che ha inteso così dare seguito ad una
sentenza con la quale
I commi sesto e settimo dell’art. 115 del TULPS sono dedicati alle attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, e derogano alla disciplina delle agenzie d’affari prevedendo:
§ che la licenza rilasciata dal questore di una provincia abiliti allo svolgimento delle attività senza limiti territoriali (art. 115, comma sesto);
§ che per queste attività non trovi applicazione il comma quarto dell’art. 115, secondo cui «la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati» (art. 115, comma sesto e ottavo);
§ che l'onere di affissione della "tabella dette operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi", imposto alle agenzie di affari dal successivo art. 120 TULPS, per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti possa essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (art. 115, comma settimo);
§ che il titolare della licenza sia obbligato a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni (art 120 TULPS) ed a comunicare all'ufficio che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti. Gli agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (art. 115, comma ottavo).
Regole particolari per le attività di recupero crediti sono dettate anche in ordine alla tenuta dei registri.
Come si evince dalla Circolare n. 557/PAS/6909/12015(1) del 10 gennaio 2011 diramata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’obbligo di tenuta del registro degli affari di cui all'art. 120 TULPS si considera infatti assolto qualora l'agenzia di recupero crediti abbia adottato il sistema di registrazione AUI -Archivio Unico Informatico- che consente di ottemperare agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio (art. 39, comma 1, d. lgs. n. 231 del 2007). Si considera altresì assolto l'obbligo di tenuta del giornale degli affari anche per le agenzie che si muniscono di un programma informatico aziendale, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo indicazioni fornite in via di prassi. I dati su supporto informatico dovranno essere trasmessi trimestralmente all’autorità di pubblica sicurezza.
La proposta di legge intende dettare una regolamentazione autonoma per i servizi per la tutela del credito.
L’articolo 1 provvede a definire come la consulenza, la gestione, l'incasso ed il recupero per conto di terzi di crediti. Tali attività, definite più specificamente anche dal successivo art. 3, possono anche comportare l’acquisto dei crediti da parte dell’impresa.
Quanto al regime giuridico delle attività, l’articolo 2 esclude l’attuale licenza di pubblica sicurezza, richiedendo esclusivamente l’iscrizione dell’impresa ad un organismo bilaterale di controllo e regolazione (v. infra, art. 4), che rilascia un’autorizzazione. Spetterà ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro della giustizia, individuare i requisiti strutturali e personali che le imprese dovranno soddisfare ai fini dell’iscrizione.
L’articolo 3, oltre a richiedere che gli addetti ai servizi di recupero crediti svolgano una formazione professionale periodica, definisce le attività che i soggetti autorizzati dall’organismo bilaterale possono svolgere: dalle ricerche del debitore, al contatto con lo stesso, al recupero e incasso ovvero alla relazione negativa in caso di mancato successo dell’attività di recupero.
L’articolo 4 istituisce l’organismo bilaterale di controllo e regolazione i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia per tre anni (oltre a componenti nominati su proposta dell’autorità governativa, l’organismo è composto da rappresentanti di categoria delle imprese che svolgono l’attività di recupero e da rappresentanti di associazioni dei consumatori).
Si ricorda che nel 2010,
pur in assenza di una analoga previsione legislativa, è stato istituito EBITEC,
Ente Bilaterale Nazionale per
L’organismo – che è finanziato dalle quote associative versate dagli iscritti - detta norme regolatorie del recupero crediti, verifica i requisiti di coloro che richiedono l’iscrizione, vigila sull’attività svolta dalle imprese (richiedendo documentazione e potendo svolgere ispezioni), dispone di poteri sanzionatori, potendo procedere anche alla cancellazione dell’elenco.
L’articolo 5 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di vigilare sull’organismo bilaterale.
L’articolo 6 esclude l’applicabilità ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito delle disposizioni del TULPS (art. 115-120).
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata, come di consueto, della sola relazione illustrativa.
La materia trattata richiede un intervento legislativo.
Il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e alla competenza concorrente in materia di professioni
Appare opportuno procedere all’abrogazione espressa dei commi sesto e settimo dell’art. 115 TULPS, che – essendo dedicati esclusivamente all’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi - perdono la loro ragion d’essere.
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[1] Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 18 luglio 2007, causa C-134/2005 (Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana).