Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto A.C. 2094 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 480 | ||
Data: | 27/04/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
27 aprile 2011 |
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n. 480/0 |
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Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fattoA.C. 2094Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2094 |
Titolo |
Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
22 gennaio 2009 |
assegnazione |
26 febbraio 2009 |
Commissione competente |
II (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali) |
La proposta di legge AC 2094 è volta a consentire una rapida definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
La proposta ha finalità di deflazione del carico processuale penale. Come emerge dalla relazione illustrativa, essa, fermo restando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, introduce nel codice di rito un istituto deflattivo in presenza di vicende che, pure astrattamente valutabili sul piano penale, risultino di così scarsa offensività da non giustificare l’impiego della costosa risorsa del processo. “Non può essere trascurato – prosegue la relazione - che la sostanziale vanificazione dell'obbligatorietà dell'azione passa anche per il rifiuto di confrontarsi con soluzioni normative che, ben lungi dal negarla, mirano a darle la necessaria effettività, introducendo moduli di flessibilità nel suo concreto operare”.
Ai fini dell’accertamento della particolare tenuità del fatto, la proposta di legge individua i seguenti parametri di riferimento:
- le modalità della condotta, parametro comprensivo, secondo la relazione illustrativa, anche del grado della colpevolezza;
- l’esiguità delle conseguenze dannose o pericolose, parametro comprensivo, secondo la relazione illustrativa, anche del danno morale.
La proposta di leggeprevede, nei casi di particolare tenuità del fatto:
§ la richiesta di archiviazioneal giudice da parte del PM a conclusione delle indagini preliminari, con una modifica dell’art. 125 disp. att. c.p.p. (articolo 4);
Il vigente art. 125 disp. att. c.p.p. prevede che il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.
Si valuti l’opportunità di intervenire direttamente sull’art. 411 c.p.p. relativo ad “Altri casi di archiviazione”.
§ la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, con una modifica all’art. 425 c.p. (articolo 2);
L’art. 425 c.p.p. prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa,
§ la declaratoria d’ufficio con sentenza della particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado del processo, con una modifica all’art. 129 c.p.p. (articolo 1)
L’attuale art. 129 c.p.p. stabilisce che in ogni stato e grado del processo, il giudice che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
§ la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, con l’introduzione dell’articolo 530-bis c.p.p. (articolo 3).
Le attuali ipotesi di sentenze di proscioglimento sono la sentenza di non doversi procedere (perché l’azione penale non doveva essere avviata o non deve essere proseguita o per estinzione del reato, artt. 529 e 531 c.p.p.); la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione; perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile; perchè vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, art. 530).
Si ricorda che l’ordinamento contempla già l’istituto dell’esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto nei procedimenti davanti al giudice di pace, previsto dall’art. 34, D.Lgs. n. 274/2000.
L’art. 34 del d.lgs. 274/2000,recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, prevede che Il fatto e' di particolare tenuita' quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato (comma 1).
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (comma 2). Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (comma 3).
Per i reati di competenza del giudice di pace, è dunque prevista una definizione di particolare tenuità del fatto parzialmente diversa da quella introdotta dal provvedimento in esame. Inoltre per tali reati, tendenzialmente meno gravi, il decreto di archiviazione per particolare tenutià può essere emesso solo se non vi è un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento e la dichiarazione con sentenza della particolare tenuità può essere pronunciata solo in caso di mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa.
Nel processo minorile è altresì previsto il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nei casi di tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento (art. 27 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).
L’art. 27 del DPR 448/1988 prevede che nel corso delle indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne (primo comma).
In presenza di tali condizioni, analoga sentenza può essere pronunciata d’ufficio dal giudice nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato (quarto comma).
Si ricorda infine che il sistema penale, in talune ipotesi, già prevede la particolare tenuità del fatto o del danno quale circostanza attenuante .
L'articolo 62, numero 4, del codice penale, prevede quale circostanza attenuante generale “l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”.
A titolo esemplificativo, inoltre: per il delitto di ricettazione è prevista un circostanza attenutante se "il fatto è di particolare tenuità" (art. 648 c.p.); la legislazione in materia di armi configura un'attenuante per il fatto di lieve entità (L. 895/1967, art. 5); per l'applicazione dell'amnistia, alcuni decreti prevedono che si debba tener conto, in via eccezionale, della circostanza attenuante dell'articolo 62, numero 4, del codice penale ove prevalente o equivalente rispetto ad altre circostanze;
La proposta di legge è di iniziativa parlamentare e dunque corredata della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge in esame interviene su disposizioni normative di rango primario. Si giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.
Il contenuto del provvedimento è ricondubile alle materie giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
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