Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo AA.CC. 4305 e 3794 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4305/XVI   AC N. 3794/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 490
Data: 30/05/2011
Descrittori:
CODICE DI PROCEDURA PENALE   INGIUNZIONI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2380/XVI   AS N. 2386/XVI

 

30 maggio 2011

 

n. 490/0

 

Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

AA.CC. 4305 e 3794

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4305

3794

Titolo

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

Interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di termine per la costituzione dell'attore in caso di opposizione a decreto ingiuntivo

Iniziativa

Parlamentare

On. Cavallaro ed altri

Iter al Senato

Si (A.S. 2380 e A.S. 2386)

No

Numero di articoli

2

1

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

21 aprile 2011

20 ottobre 2010

assegnazione

27 aprile 2011

13 dicembre 2010

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge n. 4305 (approvata dal Senato) e n. 3794 (Cavallaro ed altri) intervengono a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, che ha modificato l’orientamento giurisprudenziale fino a quel momento consolidato in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

L’art. 645 c.p.c. prevede che l’opposizione al decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente (primo comma).

In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà (secondo comma).

 

Merita richiamare gli articoli del codice di procedura civile che disciplinano nel procedimento ordinario i termini di comparizione ed i termini di costituzione in giudizio.

L’art. 163-bis c.p.c. definisce i termini di comparizione: tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (se il luogo della notificazione si trova in Italia, altrimenti di 150 giorni ) (primo comma).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione,abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma (secondo comma).

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente (terzo comma).

L’art. 165 c.p.c disciplina i termini di costituzione dell'attore, fissandoli in 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto ovvero in 5 giorni in caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma del richiamato articolo 163-bis.

L’art. 166 c.p.c. individua i termini di costituzione del convenuto, fissandoli in almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno 20 giorni prima dell'udienza in caso di differimento della stessa da parte del giudice a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.

 

Secondo la giurisprudenza, le abbreviazioni del termine di comparizione ai sensi dell’art. 645, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 163-bis, secondo comma, c.p.c. sono cumulabili (in tal senso, Cass. sentenza n. 4719/1995).

 

L’orientamento della Corte di cassazione è stato per lungo tempo consolidato nel senso che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a 5 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario (principio affermato a cominciare da Cass. n. 3053/1955 e poi costantemente seguito; da ultimo, v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Più recenti sentenze della Suprema Corte hanno ulteriormente precisato che l’abbreviazione a 5 gg. del termine di costituzione per l’attore opponente deriva automaticamente dal minor termine di comparizione concesso al convenuto opposto e risulta irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo (Cass. sentt. nn. 3752/2001, 14017/2002, 17915/2004, 11436/2009).

Con ordinanza del 12 novembre 2008, la Prima sezione della Corte di cassazione ha richiesto l’assegnazione della questione alle Sezioni Unite, ritenendo che l’orientamento consolidato della Corte presentasse aspetti problematici.

Le Sezioni unite, nella richiamata sentenza n. 19246/2010, hanno concluso nel senso che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti della metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini di comparizione siano ridotti alla metà. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la regola del necessario collegamento tra termini di comparizione e termini di costituzione, fissata dall’art. 165, primo comma, c.p.c., costituisce espressione di un principio generale di razionalità e coerenza, con la conseguenza che l’espresso richiamo nell’art. 645 c.p.c. di tale principio sarebbe risultata del tutto superflua.

In sostanza, secondo la Cassazione, l’opposizione a decreto ingiuntivo è sempre caratterizzata dall’abbreviazione dei termini di comparizione ed all’opponente non compete alcuna facoltà di scelta tra termine abbreviato e termine ordinario. Di conseguenza, il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente è sempre di 5 giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato in concreto.

 

Ne consegue che le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 647 c.p.c..

L’art. 647 c.p.c. prevede che, se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita (salvo il caso in cui l’intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o caso fortuito o forza maggiore).

 

Il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite rischia di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell’opponente non sia avvenuta nel termine dimezzato di  5 giorni.

 

Le proposte di legge in esame sono volte ad evitare questo effetto sui procedimenti in corso.

 

L’articolo 1 della proposta di legge n. 4305 (approvata dal Senato) incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali.

 

L’articolo 2 reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010.

L’articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, primo comma, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163-bis, primo comma.

 

L’articolo unico della proposta di legge n. 3794, prevede una analoga disposizione di interpretazione autentica che conferma  l’orientamento consolidato della Cassazione anteriore alle Sezioni Unite.

A differenza della proposta di n. 4305, la proposta n. 3794 non modifica la disciplina ordinaria, mantenendo fermo il dimezzamento dei termini di comparizione previsto nell’opposizione a decreto ingiuntivo. 

La disposizione interpretativa ha dunque carattere generale, applicandosi sia ai procedimenti in corso che a quelli futuri.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge n. 3794, di iniziativa parlamentare, è corredata, come di consueto, della sola relazione illustrativa.

Analogamente, per quanto riguarda la proposta di legge n. 4305, approvata dal Senato, ai disegni di legge originari del Senato (AS 2380 e AS 2386) sono allegate delle relazioni illustrative.

Necessità dell’intervento con legge

Trattandosi di intervenire sulla disciplina processual-civilistica dei termini di costituzione in giudizio, l’intervento con legge appare necessario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge è riconducibile alle materie giurisdizione e norme processualila proposta n. 3794 non modifica la disciplina ordinaria di competenza esclusiva dello Stato, a norma dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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