Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo A.C. 4305-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 4305/XVI   AC N. 3794/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 490    Progressivo: 1
Data: 05/12/2011
Descrittori:
CODICE DI PROCEDURA PENALE   INGIUNZIONI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2380/XVI   AS N. 2386/XVI

 

5 dicembre 2011

 

n. 490/1

Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

A.C. 4305-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

4305

Titolo

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

Data approvazione in Commissione

13 aprile 2011

 

 


Contenuto

Le proposta di legge n. 4305  - approvata dal Senato e non modificata nel corso dell’esame in sede referente - interviene a seguito della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, che ha modificato l’orientamento giurisprudenziale fino a quel momento consolidato in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

L’orientamento della Corte di cassazione è stato infatti per lungo tempo consolidato nel senso che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a 5 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario (principio affermato a cominciare da Cass. n. 3053/1955 e poi costantemente seguito; da ultimo, v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

 

Le Sezioni unite, nella richiamata sentenza n. 19246/2010, hanno invece concluso nel senso che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti della metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta.

In sostanza, secondo le Sezioni Unite, l’opposizione a decreto ingiuntivo è sempre caratterizzata dall’abbreviazione dei termini di comparizione ed all’opponente non compete alcuna facoltà di scelta tra termine abbreviato e termine ordinario. Di conseguenza, il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente è sempre di 5 giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato in concreto.

Ne deriva che le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo.

 

Il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite rischia peraltro di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell’opponente non sia avvenuta nel termine dimezzato di  5 giorni.

La proposta di legge in esame è volta ad evitare questo effetto sui procedimenti in corso.

 

L’articolo 1 incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali.

 

L’articolo 2 reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010.

L’articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, primo comma, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163-bis, primo comma, c.p.c..

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La proposta di legge n. 4305 è stata esaminata unitamente alla proposta di legge n. 3794, che prevede una disposizione di interpretazione autentica analoga a quella dettata dall’articolo 2 della proposta n. 4305, volta a confermare  l’orientamento consolidato della Cassazione anteriore alle Sezioni Unite. La proposta n. 3794 non modifica peraltro la disciplina ordinaria, mantenendo fermo il dimezzamento dei termini di comparizione previsto nell’opposizione a decreto ingiuntivo. 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato deciso di adottare come testo base la proposta n. 4305, in quanto già esaminata dal Senato, al fine di pervenire in tempi rapidi alla approvazione definitiva. Alla proposta non sono stati presentati emendamenti.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo si è pronunciata in sede consultiva la Commissione Affari costituzionali, che ha espresso parere favorevole.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: gi0564a.doc