Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo AA.CC. 4305 e 3794 - Iter al Senato, riferimenti normativi e giurisprudenza
Riferimenti:
AC N. 3794/XVI   AC N. 4305/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 490
Data: 30/05/2011
Descrittori:
CODICE DI PROCEDURA PENALE   INGIUNZIONI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2380/XVI   AS N. 2386/XVI
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di

Progetti di legge

Modifica dell'art. 645 e interpretazione autentica dell'art. 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

A.C. 4305 e 3794

Iter al Senato, riferimenti normativi
e giurisprudenza

 

 

 

 

 

 

n. 490

 

 

 

30 maggio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0564.doc

 


INDICE

 

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.C. 2380, (on. Caruso ed altri), Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo  5

§      A.C. 2386, (on. Berselli e Cardiello), Interpretazione autentica dell’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo  9

Esame in Commissione in sede referente

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 9 novembre 2010  15

Seduta del 10 novembre 2010 (pomeridiana)17

Seduta del 23 novembre 2010  19

Seduta del 25 gennaio 2011  23

Esame in Commissione in sede deliberante

Seduta del 13 aprile 2011  27

Riferimenti normativi

§      Codice di procedura civile (artt. 163-bis, 165, 166, 645 e 647)33

Giurisprudenza

§      Sentenza della Corte di Cassazione n. 19246/10  39


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2380

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO, D’ALIA, LI GOTTI, CENTARO, MAZZATORTA, LAURO, MAGISTRELLI, BENEDETTI VALENTINI, VALDITARA, BALBONI, ALLEGRINI, COSTA e PISTORIO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 14 ottobre 2010

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile,

in materia di opposizione a decreto ingiuntivo

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La Corte suprema di Cassazione, a Sezioni unite civili, ha risolto, con la sentenza n.19246, depositata il 9 settembre 2010, il contrasto interpretativo intervenuto tra proprie sezioni con riferimento alle disposizioni prescritte, in connessione logica fra loro, dal secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile (nella parte in cui stabilisce che il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo prosegua secondo le norme del procedimento ordinario «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà») e dagli articoli 165 e 166 del medesimo codice, individuanti i termini (ordinari e ridotti) rispettivamente assegnati all’attore e al convenuto, perché sia provveduto – da parte dei medesimi alla costituzione in giudizio.

La Corte, malgrado il dubbio affacciato, anche sulla base di preponderante dottrina in argomento, dalla propria I sezione, secondo la quale non poteva convenirsi con il consolidato orientamento precedente, secondo cui l’abbreviazione dei termini a comparire prevista dal secondo comma dell’articolo 645 del codice di rito determinava le medesime conseguenze derivanti dall’abbreviazione stabilita dal giudice ad istanza dell’opponente, ha ritenuto di preferire, fra gli opposti criteri interpretativi, proprio quello più di sovente prima praticato.

Ha quindi, in concreto, stabilito il principio per cui, in qualsiasi giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dal termine a comparire assegnato dall’opponente (quanto meno non inferiore a quello ordinario), devono comunque sempre applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 165 e 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui i medesimi prevedono la riduzione dei termini ordinari di costituzione, ivi previsti, rispettivamente a cinque e dieci giorni.

Il presente disegno di legge, per il quale si confida in un sollecito esame e in una pronta approvazione, sceglie deliberatamente di non prendere campo, nei suoi contenuti, con riferimento alla riferita querelle giuridica, anche se pare invero non di immediata condivisione, oltre che foriero di più di un dubbio, il voler prescindere dall’oggettivo carattere di eccezionalità che è caratteristica propria del procedimento monitorio, anche nella sua fase dell’opposizione, con la conseguente inopportunità di voler estendere al medesimo disposizioni che appartengono al processo ordinario e che, peraltro, nell’ambito di questo, rivestono a loro volta rango di eccezione.

Non per nulla – tanto per puro esempio – il procedimento monitorio è, per definizione, «procedimento speciale»; non per nulla, l’articolo 645 del codice di procedura civile si fa premura di precisare che «in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario», il che – ove si trattasse solo di una pletorica precisazione – dovrebbe diversamente liquidarsi come ipertrofia del testo.

Il disegno di legge si propone invece, anche in termini di semplificazione e di normalizzazione dei riti, di espungere la parte della previsione contenuta nell’articolo 645 del codice di procedura civile relativa all’abbreviazione «di diritto» dei termini a comparire, lasciando effettività (per via del ricordato richiamo alle forme del procedimento ordinario) alla mera facoltà che resta assegnata alle parti in forza dell’articolo 163-bis del medesimo codice, di chiedere e di vedersi autorizzata (dopo il vaglio del giudice) la detta abbreviazione. Con ogni ulteriore conseguenza in relazione ai termini di costituzione alla luce dell’espresso richiamo contenuto negli articoli 165 e 166 (espresso richiamo che, come ricordato, non è viceversa affatto riservato al disposto dell’articolo 645).

L’articolo 2 del disegno di legge, muovendosi in una previsione a carattere provvisorio, stabilisce che, per tutti i procedimenti iscritti a ruolo prima della data di entrata in vigore della legge, non abbiano ad applicarsi le disposizioni dei citati articoli 165 e 166 del codice di procedura civile, riguardanti la previsione di termini ridotti, se non nel caso in cui gli stessi si riferiscano a provvedimenti giudiziali di abbreviazione del termine a comparire ai sensi del parimenti citato articolo 163-bis.

La ragione della disposizione risiede nella necessità di prevenire, evitandolo, il fenomeno che si verificherà inevitabilmente a seguito della puntuale osservanza del precetto stabilito dalla Corte Suprema, nella richiamata sentenza pronunciata dalle Sezioni unite civili, della dichiarazione di improcedibilità di tutti i procedimenti d’opposizione a decreto d’ingiunzione in cui la costituzione di attore e del convenuto non sia avvenuta nei termini ridotti.


 

 


 


 

Art. 1.

(Modifica all’articolo 645 del codice

di procedura civile)

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. In via transitoria, i termini ridotti di cinque e dieci giorni, rispettivamente previsti dagli articoli 165 e 166 del codice di procedura civile per la costituzione in giudizio dell’attore e del convenuto, non si applicano con riferimento a tutti i procedimenti iscritti a ruolo prima della data di entrata in vigore della presente legge, con la sola eccezione di quelli per i quali il giudice ha pronunciato decreto di abbreviazione dei termini a comparire ai sensi dell’articolo 163-bis del medesimo codice.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2386

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERSELLI e CARDIELLO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2010

 

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Interpretazione autentica dell’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n.19246 del 9 settembre 2010, attraverso un obiter dictum, ha di fatto stravolto la costante interpretazione dell’articolo 645, secondo comma, del codice di procedura civile, seguita dalla giurisprudenza di legittimità fin dalla metà degli anni Cinquanta (a partire dalla sentenza n.3053 del 1955).

Fino al recente arrêt, difatti, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’articolo 645, secondo comma, del codice di rito, è stata considerata una conseguenza della scelta (o anche solo dell’errore) dell’opponente di assegnare all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’articolo 163-bis del medesimo codice. Gli opponenti che, al contrario, avessero fissato un termine di comparizione pari o superiore a quello appena richiamato, potevano utilmente costituirsi nel termine ordinario di dieci giorni.

La pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione del 2010, già citata, al contrario, collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell’opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell’opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo.

In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni tribunali dando luogo ad una sorta di smaItimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di un nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.

L’applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza, oltre a porsi in evidente contrasto con i più elementari princìpi processuali, determina conseguenze gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo. A ben vedere, infatti, non si può che censurare ogni intervento che comporti l’applicazione in danno delle parti di decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell’atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale.

Per quanto riguarda più nel dettaglio, il merito della questione, si deve ricordare che l’articolo 645, secondo comma, fa riferimento soltanto ai termini di comparizione della parte e non già a quelli di costituzione. Le due categorie di termini assolvono a finalità diverse e d’altronde sono assoggettate a diverso trattamento processuale (a tacer d’altro l’abbreviazione del termine di comparizione accelera effettivamente la durata media di un processo, mentre quello di costituzione non rileva al fine). È necessario osservare poi, come in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in alcune recenti ordinanze (nn.14627 e 15188 del 2010) «l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata, e in una somministrazione [...] del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto» di opposizione.

Successivamente alla predetta pronuncia n.14627 del 2010, difatti, si sono affermati due diversi percorsi interpretativi volti ad evitare la conseguenza dell’improcedibilità dell’opposizione in base all’applicazione ai processi in corso del principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n.19246 del 2010.

Entrambi «salvano» i giudizi di opposizione promossi rispettando la cinquantennale giurisprudenza della Cassazione in ordine al termine di costituzione.

Un primo orientamento, in linea con ordinanze interlocutorie della Cassazione sopra richiamate (sentenza n. 14627 del 17 luglio 2010), applica l’articolo 153 del codice di procedura civile in tema di rimessione in termini sostenendo che «la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa, e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa». Questo orientamento è attualmente seguito, a quel che consta, dal Tribunale di Torino, da quello di Livorno e da quello di Bari.

Una seconda prospettazione, fondata su un’interpretazione costituzionalmente orientata e sui princìpi espressi dalla giurisprudenza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1995, n. 848, applica il principio del tempus regit actum sicché «in caso di overruling, non può operare l’efficacia retro attiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla giustizia». «La nuova interpretazione nomofilattica» deve trovare applicazione, dunque, dalla pubblicazione della sentenza che ha modificato il precedente costante orientamento. In questo senso si è espresso il Tribunale di Varese.

Va in ogni caso precisato che l’eventuale provvedimento che, applicando il nuovo orientamento, dichiari l’improcedibilità per tardiva costituzione deve essere assunto con sentenza, atteso che l’articolo 647 del codice di procedura civile fa riferimento soltanto alla «mancata costituzione» e non a quella avvenuta oltre il termine di legge.

L’utilizzo della forma della sentenza, oltretutto, consente una più compiuta esposizione delle proprie ragioni alle parti e garantisce il pieno controllo del provvedimento attraverso la proposizione dell’appello.

Con il disegno di legge in titolo, ispirato e condiviso dal Consiglio nazionale forense, si intende porre fine, attraverso un intervento di interpretazione autentica, alle incertezze sorte, le quali, comportando soluzioni applicative differenti e variegate appaiono in patente violazione del principio di eguaglianza tra le parti. L’articolo 1 del disegno di legge interviene, all’uopo, sulla disciplina generale dei termini di costituzione consacrando legislativamente la soluzione interpretativa finora consolidata. In particolare, si prevede che l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, debba essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista trovi applicazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile.


 

 


 


 

Art. 1.

1. L’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

 

 

 


Esame in Commissione in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTedi' 9 NOVEMBRE 2010

201a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(2380) CARUSO ed altri. - Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo 

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. - Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Esame congiunto e rinvio)

 

 Il relatore MUGNAI (PdL) riferisce sui disegni di legge in titolo sottolineando come l'occasio legis di entrambi sia rappresentata dall'esigenza di risolvere gli inconvenienti applicativi conseguenti alle statuizioni rese dalla sentenza a sezioni unite della Suprema corte di cassazione n. 19246 del settembre 2010. Tale sentenza, stravolgendo la costante interpretazione dell'articolo 645, comma 2, del codice di procedura civile della giurisprudenza, ha stabilito il principio per cui, in qualsiasi giudizio a decreto ingiuntivo, indipendentemente dal termine a comparire assegnato all'opponente, devono sempre applicarsi le disposizioni di cui agli articolo 165 e 166 del codice di rito, nella parte in cui prevedono la riduzione dei termini ordinari di costituzione.

Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione dovrebbero essere qualificate come tardive con conseguente improcedibilità dell'opposizione. Si sofferma quindi dapprima sul disegno di legge n. 2380, il quale prevede l'espunzione dall'articolo 645 del codice di procedura civile della parte relativa all'abbreviazione di diritto dei termini a comparire, lasciando effettività alla mera facoltà che resta assegnata alle parti in forza dell'articolo 163-bis del codice di rito di chiedere e di vedersi autorizzata al detta abbreviazione. Il disegno di legge poi prevede, all'articolo 2, una norma di carattere transitorio. Relativamente al disegno di legge n. 2386 osserva come esso, per analoghe finalità intervenga invece sull'articolo 645, secondo comma, attraverso una norma di interpretazione autentica. Più in particolare l'articolo 1 interviene sulla disciplina generale dei termini di costituzione consacrando legislativamente la soluzione interpretativa finora consolidata, nel senso di prevedere che la norma in questione debba essere interpretata nel senso che la riduzione del termine di riduzione dell'attore ivi prevista trovi applicazione, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnatao all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis.

 

Dopo talune considerazioni del senatore LONGO (PdL) sull'impatto della decisione della Suprema corte e sulla normativa transitoria prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2380, il senatore LI GOTTI (IdV) esprime la propria preferenza per la soluzione di natura interpretativa. Al riguardo fa presente di avere presentato in Commissione affari costituzionali, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2443 in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione, un emendamento di analogo tenore.

 

Il presidente BERSELLI fa presente di avere valutato in sede di stesura del disegno di legge l'opportunità di intervenire sull'articolo 645 del codice di rito, invece che sull'articolo 165. A suo parere però una norma di interpretazione autentica appare più congrua in relazione alla questione dell'efficacia retroattiva.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(omissis)


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2010

203ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

 

 La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(2380) CARUSO ed altri. - Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo 

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. - Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) sottolinea come la sentenza delle sezioni unite, occasio legis dei provvedimenti in titolo, non abbia del tutto stravolto la giurisprudenza interpretativa consolidatasi sulle norme in questione. L'effetto dirompente di tale decisione è stato nei fatti già ampiamente circoscritto soprattutto nei tribunali di più grandi dimensioni. A suo parere pertanto sarebbe opportuno riflettere sull'opportunità di intervenire per via legislativa su tale questione. Qualora si ritenga di dover comunque intervenire, non è a suo parere preferibile la via dell'interpretazione autentica, ma sarebbe meglio affrontare la problematica dei decreti ingiuntivi con organica riforma.

 

 Il senatore CENTARO (PdL) sottolinea come proprio il fatto che alcuni tribunali abbiano ritenuto di dover ovviare in via di fatto agli effetti determinati dalla sentenza delle sezioni unite, ne testimonia il carattere dirompente. I disegni di legge in titolo non devono essere a suo parere considerati quali risposta normativa ad un'interpretazione giurisprudenziale ritenuta non condivisibile, ma come l'ammissione del fatto che la sentenza della Suprema corte abbia messo in luce la necessità di una razionalizzazione della materia.

 

Concorda il senatore DELOGU (PdL) .

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel prendere atto della delicatezza e dell'urgenza della questione oggetto dei provvedimenti, sottolinea come sarebbe opportuno intervenire sulla problematica attraverso una norma di interpretazione autentica non già dell'articolo 165, quanto piuttosto dell'articolo 645 del codice di rito. In particolare l'articolo 645, comma 2, dovrebbe essere interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista costituisce facoltà dell'opponente.

 

Dopo che è stato adottato quale testo base il disegno di legge n. 2386, è fissato per martedì 16 novembre, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2010

207a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,45.

 

(omissis)

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2380) CARUSO ed altri. - Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo 

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. - Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 novembre scorso.

 

 Il presidente BERSELLI (PdL) dà lettura alla Commissione di una lettera inoltrata dal Consiglio Nazionale Forense sui provvedimenti in titolo. In tale lettera, fra l'altro, si evidenzia come la soluzione più praticabile per porre rimedio agli effetti della decisione n. 19246 del 2010 delle sezioni unite di cassazione sia quella prospettata nel disegno di legge n. 2386 il quale peraltro è stato adottato quale testo base. Nella suddetta lettera si motivano inoltre le ragioni delle perplessità manifestate invece con riguardo al disegno di legge n. 2380.

 

 Il senatore VALENTINO(PdL), dopo avere espresso perplessità sul ricorso all'istituto dell'interpretazione autentica si sofferma sulla soluzione prospettata nel disegno di legge n. 2380 e riprodotta nell'emendamento 1.1, osservando come appaia preferibile modifica l'articolo 645 del codice di rito introducendo peraltro una normativa di natura transitoria.

 

Il senatore CASSON (PD) sottolinea come sarebbe stato preferibile piuttosto che procedere all'adozione tout court del disegno di legge n. 2386 quale testo base, predisporre un testo unificato, che tenesse conto delle soluzioni prospettate in entrambe i provvedimenti.

 

Il presidente BERSELLI (PdL) fa presente che tale soluzione non appare ormai più prospettabile tenuto conto che la Commissione ha già provveduto all'adozione del disegno di legge n. 2386 come testo base e ad esso peraltro sono stati presentati emendamenti.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) ritiene che non sia praticabile una soluzione compromissoria ma che si debba necessariamente scegliere o l'adozione di una norma soppressiva o l'adozione di una disposizione di carattere interpretativo.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dopo aver dato conto degli effetti devastanti che la decisione succitata della Suprema Corte ha determinato, i quali si concretizzano nella potenziale declatoria di improcedibilità di numerosi giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, sottolinea come la soluzione contenuta nel disegno di legge n. 2380 appare in contrasto con la ratio sottesa all'articolo 645 del codice, cioè quella di garantire una generale abbreviazione dei tempi del giudizio attraverso la dimidiazione dei termini processuali.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL) esprime perplessità sulla soluzione prospettata nel disegno di legge n. 2386 nella parte in cui la scelta di una norma di interpretazione autentica per dirimere la questione di natura giurisprudenziale presenta profili di incostituzionalità.

 

Il senatore CENTARO (PdL) osserva come la sentenza n. 19246 del 2010 abbia fornito un'interpretazione strettamente letterale della norma; la quale appare ben diversa da quella che con il disegno di legge n. 2386 si vuole fornire. A suo parere per risolvere ogni dubbio interpretativo sarebbe più opportuno seguire la soluzione prospettata nel disegno di legge n. 2380 sopprimendo tout court la dimidiazione dei termini dell'articolo 645. A ben vedere tale soppressione non impedirebbe l'applicazione dell'articolo 163-bis il quale prevedein determinate ipotesi la possibilità dell'abbreviazione dei termini. Con una norma di carattere transitorio peraltro sarebbe possibile disciplinare i procedimenti pendenti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) esprime la propria contrarietà verso ogni norma di natura interpretativa ritenendo preferibile la soppressione dell'inciso dell'articolo 645 del codice recante la riduzione dei termini processuali. In ogni caso, come già ricordato dal collega Centaro, un abbreviamento dei termini potrebbe essere sempre richiesto ai sensi dell'articolo 163-bis. Per quanto concerne gli effetti della decisione più volte richiamata delle sezioni unite ritiene che l'impatto non sia stato così devastante, come dimostra il fatto che molti giudici di merito non si stanno attenendo a tale pronuncia.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda alla Commissione la ratio sottesa all'articolo 645 del codice di rito nella parte in cui prevede una generale abbreviazione dei termini. Laddove non si volesse optare per la soluzione prospetta per il disegno di legge n. 2386 ritiene che l'unica soluzione alternativa accettabile sia da intervenire con un una norma di interpretazione autentica sull'articolo 645, riconoscendo quale facoltà dell'opponente la richiesta di dimidiazione dei termini processuali.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) sottolinea come il ricorso ad una legge di interpretazione autentica non sia estranea alla storia parlamentare. In secondo luogo l'intervento soppressivo contemplato dal disegno di legge n. 2380 rischia di eludere la finalità acceleratoria sottesa all'articolo 645 del codice di rito.

 

Il senatore CASSON (PD) nel paventare profili di incostituzionalità del ricorso ad una legge interpretativa, sottolinea come l'interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile non consenta di risolvere completamente i problemi applicativi posti dalla decisione della suprema corte. A suo parere infatti appare comunque necessaria una norma di natura transitoria.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL) ritiene che sia necessaria una più ampia riflessione, peraltro consentita dall'ormai imminente inizio della sessione di bilancio.

 

Il senatore LONGO (PdL) ritiene che si possa giungere ad una soluzione mediana della questione, attraverso un recepimento in parte qua di entrambe i provvedimenti. In particolare si potrebbe accogliere una norma di interpretazione autentica per la soluzione delle questioni pendenti ed in contemporanea modificare il secondo comma dell'articolo 645 per i giudizi introducendi.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) osserva come il disegno di legge n. 2386 debba comunque essere integrato con un'analoga norma di interpretazione autentica riferita all'articolo 166 del codice di rito, recante i termini di costituzione del convenuto.

 

Il presidente BERSELLI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta. Fa presente peraltro che il provvedimento, non recando oneri, può essere esaminato anche nella sessione di bilancio, una volta concluso da parte della Commissione l'esame dei documenti finanziari di competenza.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2011

213a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 15,35.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(2380) CARUSO ed altri. - Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo 

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. - Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

 

Il presidente BERSELLI, su sollecitazione della senatrice ALLEGRINI (PdL), invita i singoli Gruppi parlamentari a designare, quanto prima, i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto, per la predisposizione di un testo unificato.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(omissis)

 


Esame in Commissione in sede deliberante

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2011

232a Seduta

 

 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2380) CARUSO ed altri. - Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo 

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. - Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Discussione congiunta e approvazione)

 

Il presidente BERSELLI ricorda che la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, aveva proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto per la elaborazione di un testo unificato. Tale Comitato ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna). Propone quindi di considerare i lavori già svolti in sede referente quale parte integrante della discussione in sede deliberante, invitando in particolare a confermare il testo proposto dal Comitato ristretto quale testo base.

 

La Commissione conviene.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) invita a valutare l'opportunità di espungere dall'articolo 2 del testo unificato il richiamo all'articolo 166 del codice di procedura civile, il quale deve considerarsi superfluo e pleonastico, in quanto i termini di costituzione sono quelli definiti dall'articolo 165.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva come il riferimento all'articolo 166 del codice di rito risulti superfluo e quindi debba essere espunto dall'articolato.

 

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono la senatrice ALLEGRINI (PdL), i senatori GALPERTI (PD) e MUGNAI (PdL) e il presidente BERSELLI, sull'opportunità di modificare il testo proposto, - frutto dell'ampia discussione in sede di Comitato ristretto - espungendo il richiamo all'articolo 166.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) presenta ed illustra quindi l'emendamento 2.1.

 

La Commissione, previa prescritta verifica del numero legale, approva all'unanimità l'articolo 1 del testo unificato.

 

Previa verifica del prescritto numero legale sono poi approvati, con distinte e successive votazioni, l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 così come modificato.

 

La Commissione infine approva il provvedimento nel suo complesso, con il seguente titolo: "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

(omissis)


TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2380, 2386

 

NT1

Il Comitato Ristretto

Art.1

(Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile)

 

Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole : "ma i termini a comparire sono ridotti a metà" sono soppresse.

 

Art. 2

(Disposizione transitoria)

 

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 165 e 166, primo comma del codice di procedura civile, quest'ultimo in relazione alle eventuali preclusioni che ne derivino, si interpretano nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma del medesimo codice.

 


 

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2380, 2386

 

Art. 2

2.1

MUGNAI, RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "gli articoli 165 e 166, primo comma, del codice di procedura civile, quest'ultimo in relazione alle eventuali preclusioni che ne derivino, si interpretano" con le seguenti: "l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta"