Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione 'La Magistratura' A.C. 4275 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4275/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 483
Data: 02/05/2011
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   MAGISTRATURA
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 

2 maggio 2011

 

n. 483/0

 

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione
La Magistratura

A.C. 4275

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4275

Titolo

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

--

Numero di articoli

16

Date:

 

presentazione

7 aprile 2011

assegnazione

13 aprile 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali) e II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

--

 

 


Contenuto

Il disegno di legge costituzionale n. 4275 del Governo opera una complessiva riforma della titolo IV della parte della Costituzione, relativo alla magistratura.

 

Uno dei princìpi ispiratori della riforma è l’affermazione di una netta distinzione, nell’ambito della categoria dei magistrati, tra giudici e pubblici ministeri (art. 4, cpv., primo comma).

Corollario di tale distinzione è la separazione delle carriere (art. 4, cpv., secondo comma) ed una disciplina differenziata della posizione di autonomia e indipendenza del pubblico ministero, in parte già desumibile dall’ordinamento costituzionale vigente.

Il riconoscimento quale ordine autonomo e indipendente da ogni potere, che nel testo vigente riguarda tutti i magistrati, viene riferito unicamente ai giudici (art. 2); allo stesso modo, l’esercizio della giurisdizione è limitato ai giudici (art. 3).

Per l’ufficio del pubblico ministero, viene previsto che esso sia organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza (art. 4, cpv., terzo comma).

La possibilità per la legge di prevedere la nomina anche elettiva, di magistrati onorari viene estesa ai pubblici ministeri e non più limitata alle funzioni attribuite a giudici singoli (art. 8).

E’ inoltre oggetto di modifica il principio dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, con l’attribuzione alla legge della determinazione dei criteri per tale esercizio (art. 13).

 

Le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura(CSM) sono ripartite tra 3 diversi organi:

§    il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, ai quali sono attribuite le funzioni del CSM relative allo status, rispettivamente, dei giudici e dei pubblici ministeri;

§    la Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente, cui spetta la funzione disciplinare relativamente a tutti i magistrati (artt. 5-8).

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante si distingue dall’attuale CSM in quanto:

§    il rapporto tra il numero dei membri “togati” (eletti dai giudici) ed il numero membri “laici” (eletti dal Parlamento) è di parità, in luogo dell’attuale 2/3 di membri togati ed 1/3 di membri laici;

§    i membri togati sono eletti da tutti i giudici ordinari, previo sorteggio degli eleggibili;

§    ne fa parte di diritto solo il primo Presidente della Corte di cassazione e non anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione;

§    la non rieleggibilitàdei membri è permanente;

§    l’incompatibilità è estesa alle cariche di consigliere provinciale e comunale.

Sono invece confermate la Presidenza in capo al Presidente della Repubblica e l’elezione di un vice presidente da parte del Consiglio fra i membri laici.

La disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente è pressoché identica a quella del Consiglio superiore della magistratura giudicante, le uniche differenze consistono nell’elezione dei membri togati da parte dei pubblici ministeri e nella presenza di diritto del procuratore generale presso la Corte di cassazione, anziché del primo Presidente.

Ai due Consigli superiori sono attribuite le funzioni relative alla carriera, rispettivamente, dei giudici e dei pubblici ministeri, vale a dire assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni. Di carattere innovativo è la previsione secondo cui essi non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste dalla Costituzione.

Alla Corte di disciplina spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Essa si compone di:

§    una sezione per i giudici, i cui componenti sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà da tutti i giudici;

§    una sezione per i pubblici ministeri, i cui componenti sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà da tutti i pubblici ministeri.

L’elezione dei membri togati avviene previo sorteggio degli eleggibili. La Corte elegge un presidente tra i componenti laici e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti laici. I membri durano in caricaquattro anni e non sono rieleggibili; essi  non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici. L'autonomia e l'indipendenza della Corte e l'attuazione del principio del giusto processo nella sua attività sono assicurate dalla legge ordinaria. Contro i suoi provvedimenti è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.

 

Viene poi introdotta una deroga al principio di inamovibilità dei magistrati, con la previsione che i Consigli superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi, in caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 9).

 

Quanto alla polizia giudiziaria, viene meno il riferimento al potere della magistratura di disporre «direttamente» della polizia giudiziaria ed la disciplina del rapporto tra magistratura e polizia giudiziaria è rimessa alla legge (art. 10).

 

Sono poi ampliate le attribuzioni del Ministro della giustizia, con la costituzionalizzazione della funzione ispettiva e della relazione annuale al Parlamento, che ha ad oggetto lo stato della giustizia, l’esercizio dell’azione penale e l’uso dei mezzi di indagine (art. 11).

 

All’articolo 111 Cost., che sancisce i princìpi del giusto processo, è aggiunto un nuovo comma sull’appellabilità delle sentenze (art. 12). Esso prevede, in particolare:

§    l’appellabilità delle sentenze di condanna, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione;

§     per le sentenze di proscioglimento, l’appellabilità solo nei casi previsti dalle legge.

 

Una nuova disposizione costituzionale riguarda la responsabilità dei magistrati. È sancita la responsabilità diretta dei magistrati per atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato ed è introdotto il principio della responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale (art. 14).

 

È infine dettata una disciplina transitoria, con la previsione che i princìpi contenuti nella legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore (art. 15), stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 16).

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge costituzionale è corredato della relazione illustrativa.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 10 modifica l’articolo 109 Cost., che prevede che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. In proposito si rammenta che il disegno di legge del governo AS. 1440, in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato, prevede all’art. 3 alcune novelle al codice di procedura penale in riferimento al rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria.

L’articolo 14 introduce nel titolo IV della parte II della Costituzione una nuova sezione, relativa alla “Responsabilità dei magistrati”, composta di un unico articolo. In merito si fa presente che il disegno di legge comunitaria (A.C. 4059-A), contiene una specifica disposizione in materia (art. 18), che incide sui presupposti della responsabilità civile dei magistrati, con finalità di adeguamento ad una procedura di infrazione comunitaria; il provvedimento è all'esame della Commissione Politiche dell'Unione europea dopo un rinvio da parte dell'Assemblea. Inoltre, la Commissione giustizia sta esaminando una serie di proposte di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Laboccetta e C. 3592 Santelli).

Formulazione del testo

L’articolo 4 novella l’art. 104 Cost, prevedendo, al primo comma che i magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri e, al terzo comma, che l'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza. Tali disposizioni vengono introdotte senza intervenire sul terzo comma dell’art. 107, che prevede che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni e sul quarto comma del medesimo articolo, che dispone che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

L’articolo 6 sostituisce l’art. 105 Cost., relativo alle attribuzioni del CSM, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura giudicante ed al Consiglio superiore della magistratura requirente, con riferimento, rispettivamente, ai giudici ed ai pubblici ministeri, tutte le funzioni attualmente previste dall’art. 105, con l’eccezione dell’adozione dei provvedimenti disciplinari. Tuttavia, il disegno di legge non modifica l’articolo 106, terzo comma, che continua a far riferimento, per la nomina a consiglieri di cassazione di professori e avvocati per meriti insigni, alla designazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, senza tener conto della separazione operata dagli artt. 104-bis e 104-ter.

L’articolo 7 introduce l’articolo 105-bis, che istituisce la Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente, cui spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (primo comma): peraltro l’articolo 107, primo comma, Cost., come modificato dall’art. 9 del disegno di legge in esame, prevede che i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Dal momento che tra le decisioni richiamate dall’art. 107, primo comma, rientrano anche provvedimenti di natura disciplinare, appare opportuno un coordinamento tra tale disposizione ed il nuovo art. 105-bis.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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