Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riforma del Titolo IV della Costituzione A.C. 4275 Lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (XIII leg.) Testo a fronte tra la normativa vigente e gli AA.CC. 4275, 199, 250, 1039, 1407, 1745, 2053, 2088, 2161, 3122, 3278 e 3829
Riferimenti:
AC N. 4275/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 483    Progressivo: 4
Data: 19/05/2011
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   MAGISTRATURA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AC N. 3931/XIII   AS N. 2853/XIII  

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 


Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione

“La Magistratura”

AA.CC. 4275 e abb.

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli AA.CC. 4275, 199, 250, 1039, 1407, 1745, 2053, 2088, 2161, 3122, 3278 e 3829

 

n. 483/4
(Edizione provvisoria)

 

19 maggio 2011

 

 

 

 

 

Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Istituzioni e Dipartimento Giustizia

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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0558e.doc

 

 


INDICE

Testo a fronte tra la normativa vigente e gli AA.CC. 4275, 199, 250, 1039,1407, 1745, 2053, 2088, 2161, 3122, 3278 e 3829

§      Le modifiche alle funzioni del Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.)3

§      La modifica all’articolo 97 della Costituzione  5

§      Le modifiche agli articoli 101, 102 e 103 della Costituzione  7

§      Le modifiche alla struttura del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.)10

§      Le modifiche alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.)16

§      Le modifiche all’art. 106 della Costituzione  20

§      Le modifiche relative a status dei magistrati e procedimenti disciplinari (art. 107 Cost.)23

§      Le modifiche alla disposizione sulla polizia giudiziaria (art. 109 Cost.)30

§      Le modifiche relative alle funzioni del Ministro della Giustizia (art. 110 Cost.)31

§      Le modifiche all’art. 111 della Costituzione  33

§      Le modifiche relative all’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.)38

§      Le modifiche relative alla responsabilità dei magistrati (nuove disposizioni)41

 


Testo a fronte tra la normativa vigente e gli AA.CC. 4275, 199, 250, 1039,1407, 1745, 2053, 2088, 2161, 3122, 3278 e 3829


Le modifiche alle funzioni del Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.)

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 1407
(Nucara)

AC 2088
(Mantini)

 

 

 

 

 

[art. 1]

[art. 1]

[art. 1, co. 2]

Art. 87

Art. 87

 

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Identico.

Identico.

Identico.

Può inviare messaggi alle Camere.

Identico.

Identico.

Identico.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Identico.

Identico.

Identico.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Identico.

Identico.

Identico.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Identico.

Identico.

Identico.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Identico.

Identico.

Identico.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Identico.

Identico.

Identico.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Identico.

Identico.

Identico.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Identico.

Identico.

Identico.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Identico.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina un terzo dei componenti non di diritto.

 

 

Nomina il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

Identico.

Identico.

Identico.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Identico.

Identico.

Identico.

 


 

La modifica all’articolo 97 della Costituzione

Normativa vigente

AC 1407
(Nucara)

 

 

 

[art. 2]

 

 

Art. 97

Art. 101

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Identico.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Identico.

 

Il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti e i procuratori generali presso ciascuna corte d'appello e i presidenti e i procuratori della Repubblica presso ogni tribunale ordinario, ferme restando le competenze del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, assicurano e dispongono, ciascuno nel proprio ambito di competenza e secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia secondo i criteri del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Detengono, in via esclusiva, la facoltà di esternazione sulle questioni riguardanti l'attività compiuta dal proprio ufficio giudiziario, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi eventualmente danneggiati dalle dichiarazioni rese.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Identico.

 


Le modifiche agli articoli 101, 102 e 103 della Costituzione

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 3122
(Santelli)

 

 

 

 

[art. 1]

[art. 1]

Titolo IV
La Magistratura

Titolo IV
La Giustizia

 

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Sezione I
Gli organi

 

 

 

 

Art. 101

Art. 101

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

Identico.

Identico.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge

Identico.

 

 

L'avvocatura è un'attività privata, libera e indipendente e svolge una funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario.

 

 

 

 

[art. 3]

 

Art. 102

Art. 102

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Identico.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Identico.

Identico.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Identico.

Identico.

 

 

 

 

 

[art. 2]

Art. 103

Art. 103

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

Identico.

Identico.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Identico.

Identico.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Identico.

I Tribunali militari sono costituiti soltanto in tempo di guerra e hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

 


Le modifiche alla struttura del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.)

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 1407
(Nucara)

AC 2088
(Mantini)

AC 3122
(Santelli)

AC 3829
(Contento)

 

 

 

 

 

 

 

[art. 4]

 

 

 

 

 

Art. 104

 

 

 

 

 

I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.

 

 

 

 

 

La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.

 

 

 

 

 

L'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 5]

[art. 3]

[art. 1, co. 1]

[art. 3]

[art. 1]

Art. 104

Art. 104-bis

Art. 104

Art. 104

Art. 104

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

v. sopra, art. 101, co. 2

Identico.

Identico.

1. La magistratura giudicante costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Identico.

 

 

 

 

 

La legge assicura la separazione delle carriere tra i magistrati che assolvono alla funzione giurisdizionale e i pubblici ministeri.

Il Consiglio superiore della magistratura è distinto in due sezioni, una per i magistrati e una per i pubblici ministeri.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.

Soppresso

Identico.

3. È inoltre membro di diritto e Presidente del Consiglio il primo Presidente della Corte di cassazione.

Soppresso

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria, previo sorteggio degli eleggibili, e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

I componenti del Consiglio sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica tra i candidati aventi i medesimi requisiti stabiliti per i componenti designati dal Parlamento o dai magistrati ordinari.

Gli altri componenti per un terzo sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo sono nominati dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno esercitato la carica di Presidente di una delle Camere, di Presidente della Corte costituzionale, di presidente o di procuratore generale della Corte di cassazione, di Presidente del Consiglio di Stato o di Presidente della Corte dei conti.

2. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è composto da quindici membri eletti per un terzo da tutti i giudici tra gli appartenenti alle varie categorie e per due terzi dal Parlamento in seduta comune, tra avvocati dopo quindici anni di effettivo esercizio e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno quindici anni nel ruolo.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per due terzi dai magistrati appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Nel caso di proprio impedimento, il Presidente della Repubblica designa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale.

Identico.

4. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio elegge due vicepresidenti, uno per ciascuna sezione, tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. [segue]

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

[continua] Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, di Città metropolitana, provinciale o comunale.

Identico.

Identico.

Identico.

 

 

 

 

[art. 5]

 

 

Art. 104-ter

 

 

Art. 105-bis

 

 

 

 

 

I magistrati requirenti sono autonomi e indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

 

 

Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria, previo sorteggio degli eleggibili, e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

 

 

Il Consiglio superiore della magistratura requirente è composto da dodici membri eletti per un terzo dai magistrati requirenti tra gli appartenenti alle varie categorie e per due terzi dal Parlamento in seduta comune tra avvocati dopo quindici anni di effettivo esercizio e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno quindici anni nel ruolo.

È inoltre membro di diritto e Presidente del Consiglio il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né fare parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

 


Le modifiche alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Cost.)

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 1407
(Nucara)

AC 3122
(Santelli)

AC 3829
(Contento)

 

 

 

 

 

 

[art. 6]

[art. 4]

[art. 4]

[art. 2]

Art. 105

Art. 105

Art. 105

Art. 105

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi, rispettivamente, dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.

Identico.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati e dei pubblici ministeri.

 

I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione»

Su richiesta del Governo o dell'Assemblea di uno dei due rami del Parlamento, il Consiglio superiore della magistratura può rendere pareri su questioni relative all'ordinamento giudiziario.

 

La legge sull'ordinamento giudiziario assicura che il procedimento disciplinare sia affidato a commissioni composte in maggioranza dai membri eletti, per ciascuna sezione, dal Parlamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 6]

 

 

 

 

Art. 105-ter

 

 

 

 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei magistrati requirenti.

 

 

 

 

 

 

 

[art. 7]

 

[art. 7]

 

 

Art. 105-bis

 

Art. 105-quater

 

 

I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.

La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà, rispettivamente, da tutti i giudici e da tutti i pubblici ministeri.

I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.

La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.

La legge assicura l'autonomia e l'indipendenza della Corte di disciplina e l'attuazione del principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.

Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.

 

La funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati giudicanti e requirenti è attribuita, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, all'Alta Corte di giustizia della magistratura. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso soltanto ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione per violazione di legge.

L'Alta Corte è formata da nove membri che durano in carica nove anni e sono per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica e per due terzi eletti dal Parlamento in seduta comune.

Possono essere componenti coloro che hanno rivestito le funzioni di giudice costituzionale, di componente della Corte di giustizia dell'Unione europea e di avvocato generale presso la stessa Corte di giustizia, nonché magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno venti anni nel ruolo e gli avvocati dopo venti anni di esercizio effettivo. La funzione di componente dell'Alta Corte è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi albo professionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le modifiche all’art. 106 della Costituzione

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 1407
(Nucara)

AC 3122
(Santelli)

AC 3829
(Contento)

 

 

 

 

 

 

[art. 8]

[art. 5]

[art. 8]

[art. 3]

Art. 106

Art. 106

Art. 106

Art. 106

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Identico.

Le nomine dei magistrati di norma hanno luogo per concorso.

I magistrati giudicanti o requirenti sono nominati a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Identico.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari.

Il Primo presidente della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica sentiti i Presidenti della Camera e del Senato. Il Procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica sentito il Ministro della giustizia.

La legge sull'ordinamento giudiziario prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Identico.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Identico.

I presidenti di corte d'appello e i procuratori generali presso ciascuna corte d'appello sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori del distretto secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente nominano ogni anno, rispettivamente, due magistrati giudicanti e un magistrato requirente di cassazione tra gli avvocati con almeno con venti anni di effettivo esercizio e professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno venti anni nel ruolo.

Su designazione conforme delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 

 

I presidenti e i procuratori della Repubblica presso ogni tribunale ordinario sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati nominati dal Presidente della Repubblica o eletti a suffragio universale restano in carica quattro anni e sono riconfermabili o rieleggibili alla medesima carica per una sola volta.

Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono i criteri di nomina e di elezione e le incompatibilità per i magistrati nominati o eletti, nonché i criteri per la loro sostituzione in caso di morte o di impedimento a svolgere le proprie funzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 


Le modifiche relative a status dei magistrati e procedimenti disciplinari (art. 107 Cost.)

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 2053
(Calderisi e altri)

AC 2161
(Vitali)

AC 3122
(Santelli)

AC 3829
(Contento)

 

 

 

 

 

 

 

[art. 9]

 

[art. 1]

[art. 9]

[art. 4]

Art. 107

Art. 107

 

Art. 107

Art. 107

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, i Consigli superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.

Identico.

Identico.

1. I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dal Consiglio superiore della magistratura giudicante, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione di ciascuna sezione di cui si compone il Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

 

 

 

 

3. L'ufficio di giudice è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo restando il divieto per i giudici di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere destinati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi possono essere conferiti incarichi estranei alle loro funzioni. La partecipazione alle competizioni elettorali comporta la decadenza, in nessun caso successivamente revocabile, dall'ufficio di giudice all'atto dell'accettazione della candidatura.

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

Identico.

Identico.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o del Consiglio superiore della magistratura.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

4. Il Ministro della giustizia e il primo Presidente della Corte di cassazione promuovono l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Identico.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Identico.

Identico.

Identico.

2. I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 10]

 

 

 

 

 

Art. 107-bis

 

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Identico.

Identico.

Identico.

Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le garanzie e l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

L'ufficio di pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo restando il divieto per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere destinati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi possono essere conferiti incarichi estranei alle loro funzioni. La partecipazione alle competizioni elettorali comporta la decadenza, in nessun caso successivamente revocabile, dall'ufficio di pubblico ministero all'atto dell'accettazione della candidatura.

Il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione promuovono l'azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Identico.

 

 

 

 

 

La legge disciplina la responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 1]

 

 

 

 

 

Art. 107-bis

 

 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica nomina il procuratore di giustizia tra i magistrati aventi il grado di procuratore generale di corte di appello o della Corte di cassazione in una terna proposta dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza di tre quinti.

Il procuratore di giustizia vigila, coordina e indirizza gli uffici del pubblico ministero nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge.

Il procuratore di giustizia rimane in carica per tutta la durata della legislatura e non è rieleggibile.

All'inizio di ogni anno, il procuratore di giustizia presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le modifiche alla disposizione sulla polizia giudiziaria (art. 109 Cost.)

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 10]

 

 

 

Art. 109

Art. 109

 

 

 

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria

Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le modifiche relative alle funzioni del Ministro della Giustizia (art. 110 Cost.)

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 1407
(Nucara)

AC 2161
(Vitali)

AC 3122
(Santelli)

AC 3829
(Contento)

 

 

 

 

 

 

 

[art. 11]

[art. 6]

[art. 2]

[art. 11]

[art. 5]

Art. 110

Art. 110

Art. 110

Art. 110

Art. 110

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme restando le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Fatte salve le competenze del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Ferme restando le competenze dell'Alta Corte di giustizia della magistratura e dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

Ferme le competenze di ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

 

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

 

 

 

 

Ciascuno per le proprie competenze e con riferimento ai propri uffici giudiziari, il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, il presidente e il procuratore generale presso ogni corte d'appello, nonché il presidente e il procuratore della Repubblica presso ogni tribunale ordinario possono proporre dinanzi al Consiglio superiore della magistratura l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari per violazione di legge o per mancato rispetto dei criteri di organizzazione degli uffici loro impartiti.

 

 

 

 


Le modifiche all’art. 111 della Costituzione

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 199
(Cirielli e altri)

AC 250
(Villecco Calipari e altri)

AC 1407
(Nucara)

AC 3122
(Santelli)

 

 

 

 

 

 

 

[art. 1]

 

 

 

 

Sezione II
Norme sulla giurisdizione.

Sezione II
La giurisdizione

 

 

 

 

 

[art. 12]

[art. 1]

[art. 1]

[art. 7]

[art. 12]

Art. 111

Art. 111

Art. 111

Art. 111

Art. 111

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Identico.

Identico.

Identico.

Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Tutti i termini processuali civili, penali e amministrativi sono perentori.

Identico.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La legge regola i casi la cui formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

 

 

La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato.

 

 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Contro i provvedimenti sulle libertà personali, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. La legge stabilisce le condizioni e i limiti dell'impugnazione delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

 

Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.

 

 

 

La legge stabilisce limiti ai mezzi di impugnazione del pubblico ministero nei confronti delle sentenze di proscioglimento, di assoluzione e di non luogo a procedere.

 

 


Le modifiche relative all’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.)

 

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 250
(Bernardini e altri)

AC 1407
(Nucara)

AC 1745
(Pecorella)

AC 3122
(Santelli)

AC 3278
(Versace)

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 13]

[art. 1]

[art. 8]

[art. 1]

[art. 13]

[art. 1]

Art. 112

Art. 112

Art. 112

Art. 112

Art. 112

Art. 112

Art. 112

 

 

 

 

La polizia giudiziaria comunica al pubblico ministero le notizie di reato, lo informa sulle indagini immediatamente compiute e sugli elementi raccolti a carico degli autori eventualmente individuati.

Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, propone alle Camere ogni triennio i criteri e le priorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Se la proposta non è approvata con legge entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a ciascun triennio, sono prorogati di un anno i criteri e le priorità stabiliti dalla legge precedente per il successivo triennio.

Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, presenta un atto di indirizzo annuale alle Camere recante i criteri e le priorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Tale atto di indirizzo è approvato con legge entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Ciascun Procuratore generale presso la Corte d'appello stabilisce di anno in anno, per il proprio distretto di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale, in attuazione delle linee guida definite a livello nazionale dal Ministro della giustizia, che le illustra, entro il 30 novembre di ciascun anno, in una relazione annuale al Parlamento.

Ciascun Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni stabilisce di anno in anno, per il proprio circondario di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale nel quadro delle priorità definite ai sensi del primo comma.

Fatti salvi i diritti della persona offesa, il pubblico ministero esercita l'azione penale secondo i princìpi e i criteri indicati annualmente da una Conferenza dei procuratori generali di tutte le corti d'appello presieduta dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

Il pubblico ministero dirige le successive indagini ed esercita l'azione penale. La legge stabilisce le condizioni per il suo esercizio.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale attenendosi ai criteri e alle priorità stabiliti dalla legge approvata su proposta del Ministro della giustizia.

Ciascun Procuratore generale presso la corte d'appello stabilisce le priorità nell'esercizio dell'azione penale nell'ambito del distretto di competenza, attenendosi ai criteri e alle priorità fissati con l'atto di indirizzo del Ministro della giustizia approvato con legge.

 

 

 

 

Il Procuratore nazionale della Repubblica coordina le procure territoriali della Repubblica. È nominato dal Presidente della Repubblica nell'ambito di tre nomi proposti dal Parlamento in seduta comune e resta in carica per cinque anni.

 

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni nonché ciascun Pubblico ministero hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale attenendosi ai criteri e alle priorità fissati dall'atto di indirizzo del Ministro della giustizia approvato con legge.

 

 

 

 

 

 

Se l'atto di indirizzo non è approvato con legge entro il mese di dicembre, sono prorogati di un anno i criteri e le priorità fissati dall'atto di indirizzo approvato con legge per l'anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 


Le modifiche relative alla responsabilità dei magistrati (nuove disposizioni)

Normativa vigente

AC 4275
(Governo)

AC 3829
(Contento)

 

 

 

 

[art. 14]

[art. 4]

 

 

 

 

Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati

 

 

 

 

 

Art. 113-bis

 

 

 

 

 

I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

La legge disciplina espressamente la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.

La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.

v. sopra, art. 107 Cost. [La legge disciplina la responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie].