Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie - AA.C. 3459 e 3854
Riferimenti:
AC N. 3459/XVI   AC N. 3854/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 459
Data: 28/03/2011
Descrittori:
ADOZIONE   AFFIDAMENTO DI MINORI
Organi della Camera: II-Giustizia

 

28 marzo 2011

 

n. 459/0

 

Adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

AA.C. 3459 e 3854

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3459

3854

Titolo

Modifiche agli articoli 4 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

Modifiche agli articoli 4, 5, 22 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle famiglie affidatarie

Iniziativa

Vassallo e Pes

Savino ed altri

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

1

1

Date:

 

 

presentazione alla Camera

6 maggio 2010

10 novembre 2010

Assegnazione

3 agosto 2010

12 gennaio 2011

Commissione competente

II (Giustizia)

II (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali) e XII (Affari sociali)

I (Affari Costituzionali) e XII (Affari sociali)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge C. 3459 (Vassallo, Pes) e C. 3854 (Savino e altri) mirano entrambe a valorizzare il rapporto che, grazie all’istituto dell’affidamento, si instaura tra il minore e la famiglia che lo accoglie in un momento di estremo bisogno (artt. 2-5, legge n. 184/83). A tale fine, entrambe le proposte di legge:

§   prevedono una corsia preferenziale per l’adozione a favore della famiglia affidataria, laddove risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d’origine e venga dichiarato lo stato di abbandono. Peraltro, mentre la proposta C. 3459 non chiarisce se i presupposti per l’affidamento siano sufficienti a legittimare anche la domanda di adozione, la proposta C. 3854 è chiara nell’affermare che la corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfa tutti i requisiti previsti per l’adozione legittimante (stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza d’età con l’adottato);

§   prevedono che, comunque, anche in questa fase occorre preservare i rapporti già instaurati dal minore con la famiglia affidataria, garantendo una continuità di relazioni;

§   consentono alla famiglia affidataria di procedere all’adozione anche nei casi particolari di cui all’art. 44 della legge, e dunque in mancanza di una dichiarazione di adottabilità. Tale forma di adozione potrà quindi applicarsi anche in presenza della famiglia di origine, qualora quest’ultima non sia in grado di far fronte ai bisogni del minore dalle persone unite al minore e sussista un preesistente rapporto stabile e duraturo con la famiglia cui il minore stato affidato per un protratto periodo di tempo. Anche in questo caso, le proposte si differenziano sul punto dei requisiti per procedere all’adozione: infatti, mentre l’A.C. 3459 consente l’adozione in casi particolari anche all’affidatario che non ha i requisiti richiesti dall’art. 6 per l’adozione legittimante (e dunque anche alla famiglia di fatto o alla persona singola), l’A.C. 3854 richiede la sussistenza dei requisiti per accedere all’adozione legittimante.

La sola proposta C. 3854 interviene sulla disciplina dell’affidamento, attribuendo esplicitamente agli affidatari del minore il diritto di agire e intervenire in giudizio – in nome del rapporto instaurato con il minore – nell'interesse proprio e di quello che ritiene essere l'interesse del minore.

 

Per una disamina più dettagliata delle disposizioni recate dalle due proposte di legge, per una ricostruzione del quadro normativo vigente e un testo a fronte, cfr. le Schede di lettura.

Relazioni allegate

Entrambe le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Le due proposte di legge novellano una fonte di rango primario (la legge n. 184 del 1983), il che rende necessario l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, della Costituzione, lett. l).

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

In relazione all’esigenza di valorizzare il rapporto di affidamento, garantendo una corsia preferenziale nell’adozione alle famiglie già affidatarie del minore, si segnala la recente sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo (Affare Moretti e Benedetti c. Italia – causa n. 16318/07), che nel maggio 2010 ha condannato l’Italia a risarcire una coppia di coniugi che, dopo essersi presi cura per 19 mesi di un minore attraverso l’istituto dell’affidamento, si era vista scavalcata da un’altra famiglia in sede di adozione.

La Corte di Strasburgo ha messo in risalto che i «difetti nella procedura di adozione» hanno avuto come conseguenza il «mancato rispetto del diritto dei genitori a creare una famiglia, in base all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo», quando invece sarebbe stato «di primaria importanza che la richiesta di adozione dei coniugi fosse esaminata attentamente e prontamente».

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso la tecnica della novellazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La Commissione giustizia della Camera sta esaminando alcune proposte di legge e un disegno di legge che intervengono in materia di filiazione naturale. Il disegno di legge (AC 3915), in particolare, all’art. 2 contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina della filiazione; tra i principi e criteri direttivi, esso prevede l'introduzione della nozione di abbandono, precisandone la sussistenza quando la mancata assistenza al minore da parte dei genitori e della famiglia “abbia comportato un'irreparabile compromissione nella crescita del minore” e precisando in ogni caso che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lett. p); un ulteriore criterio direttivo prevede un obbligo di segnalazione ai comuni - da parte dei tribunali per i minorenni - delle accertate situazioni di indigenza familiare, al fine di attivare gli interventi di sostegno previsti dalla legge sull’adozione che assicurino il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Impatto sui destinatari delle norme

Si rinvia al documento allegato alle Schede di lettura predisposto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, per la rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome sui bambini e adolescenti in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali nella propria regione.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. b), dell’AC 3854, che novella l’articolo 5 della legge n. 184 del 1983, occorre chiarire la nozione di “ricorso impugnabile”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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