Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici A.C. 4041 - Iter al Senato
Riferimenti:
AC N. 4041-A/XVI   AC N. 4041/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 442    Progressivo: 2
Data: 17/09/2012
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla disciplina
del condominio negli edifici

A.C. 4041

Iter al Senato

 

 

 

 

 

 

n. 442/2

 

 

 

17 settembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: gi0507b.doc

 


 

I N D I C E

 

Progetti di Legge

§      A.S. 71, (sen. Legnini ed altri), Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici                                                                                                                9

§      A.S. 355, (sen. Pastore  ed altri), Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici   35

§      A.S. 399, (sen. Mugnai), Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici45

§      A.S. 1119, (sen. Carrara  ed altri), Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale                                                                   73

§      A.S. 1283, (sen. Valentino), Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici                                                                                 77

Esame in sede referente

Seduta del 24 settembre 2008                                                               105

Seduta del 12 novembre 2008                                                                111

Seduta del 21 aprile 2009                                                                       113

Seduta del 28 luglio 2009                                                                        115

Seduta del 29 luglio 2009                                                                        117

Seduta del 30 settembre 2009                                                               133

Seduta del 2 febbraio 2010                                                                     135

Seduta del 23 febbraio 2010                                                                   137

Seduta del 24 febbraio 2010                                                                   139

Seduta del 8 giugno 2010                                                                       155

Seduta del 13 luglio 2010                                                                        201

Seduta del 21 luglio 2010                                                                        205

Seduta del 29 luglio 2010                                                                        211

Seduta del 2 agosto 2010                                                                       213

Seduta del 28 settembre 2010                                                               231

Seduta del 5 ottobre 2010                                                                       233

Seduta del 17 novembre 2010                                                                235

Seduta del 17 novembre 2010 (pomeridiana)                                        239

Esame in sede consultiva

Seduta del 13 luglio 2010                                                                        247

Seduta del 25 gennaio 2011                                                                   249

Seduta del 25 gennaio 2011 – Commissione Bilancio                           251

Relazione della 2ª Commissione

A.S. 71, 355, 399, 1119 e 1283-A                                                           257

Esame in Assemblea

Seduta del 25 gennaio 2011 (antimeridiana)                                          335

Seduta del 26 gennaio 2011 (antimeridiana)                                          455

 


Progetti di Legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 71

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LEGNINI, BARBOLINI, CASSON, MARINARO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, PAPANIA, PEGORER e SBARBATI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

 

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Modifiche al codice civile in materia di disciplina

del condominio negli edifici

 

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ripropone il testo dell’A.S. 622-A, approvato all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato nel corso della XIV legislatura con alcune significative variazioni di cui si dirà in prosieguo e dell’A.S. 647 della XV legislatura.

Il testo proposto è pertanto il frutto di un confronto lungo ed approfondito tra i diversi schieramenti politici, nonché il risultato di molte proposte emendantive che furono a suo tempo accolte.

La riforma della normativa in materia di condominio si pone oggi come necessaria e non più prorogabile. Non vi è alcun dubbio, infatti, che il corpus di norme codicistiche sul condominio oggi in vigore appare datato, ampiamente superato dall’enorme mutamento economico-sociale verificatosi negli ultimi sessanta anni, nonché incongruo rispetto alle nuove problematiche determinate dalla diversa organizzazione di vita delle famiglie, dai nuovi servizi di cui esse usufruiscono e dalle caratteristiche diverse delle abitazioni.

Basta riflettere sul fatto che all’epoca dell’emanazione delle norme oggi in vigore, solo una quota minoritaria delle famiglie italiane viveva in condominio, mentre oggi tale condizione riguarda la maggior parte delle famiglie, nonché una parte importante di esercenti attività economiche.

La vetustà dell’impianto normativo vigente è stata solo in parte superata dall’orientamento della giurisprudenza che, in numerose occasioni, si è fatta carico di affermare un’interpretazione evolutiva necessaria a far fronte al consistente e sempre più crescente volume di contenzioso. Il risultato è che, a tutt’oggi, la disciplina della materia trova, a volte, fondamento più nelle pronunce giurisprudenziali che nelle norme del codice civile.

Il percorso riformatore di una disciplina così complessa non si presenta agevole trattandosi, da un lato, di incidere sui diritti dei condomini, al contempo proprietari esclusivi e comproprietari delle parti comuni e, dall’altro, di modernizzare una normativa che nella sua applicazione ha dato luogo ad una sedimentazione interpretativa e di costume difficilmente modificabili.

Nel corso degli anni si è assistito ad un notevole ampliamento delle funzioni svolte dall’amministratore, dovuto sia all’aumento degli adempimenti che nei fatti è chiamato a svolgere sia alla maggiore complessità delle situazioni da amministrare. Per questi motivi è necessario definire con chiarezza le responsabilità ed i poteri di chi assume il delicato ruolo di amministratore e di prevedere, al contempo, un’adeguata tutela dei diritti dei condomini e dei terzi.

In sintesi, si pone il problema di intervenire sulla normativa vigente riscrivendo ex novo le norme in modo tale da renderle coerenti con gli obiettivi modernizzatori e tali da originare una disciplina nuova ed omogenea, in linea comunque con la disciplina vigente come via via interpretata dalla giurisprudenza.

L’articolo 1 del disegno di legge riscrive l’articolo 1117 del codice civile individuando ed elencando meglio le parti comuni dell’edificio; elencazione che naturalmente non può essere esaustiva, stante la grande varietà di tipologie edilizie e di situazioni concrete, ma che costituisce un importante sforzo che tiene conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo.

All’articolo 2, l’articolo 1117-bis di nuova formulazione consente tra l’altro di includere espressamente nella nozione di «condominio» anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini.

Inoltre, con la nuova formulazione dell’articolo 1117-ter si prevede una più agevole decisione assembleare (la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo) per la sostituzione delle parti comuni, ovvero per la modificazione della loro destinazione d’uso, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse.

Si ritiene poi opportuno prevedere la possibilità di attribuire al condominio la capacità giuridica, in modo tale da consentire allo stesso, ove i condomini lo ritengano, di diventare un soggetto di diritto autonomo rispetto agli stessi condomini e, come tale, centro di imputazione di obblighi e diritti. L’attribuzione di una limitata capacità giuridica al condominio appare ai proponenti fondamentale ai fini degli atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni dell’edificio e per altri atti espressamente previsti dalla legge (articolo 2, capoverso art. 1117-quinquies).

Ciò consente di semplificare e di ridurre anche i costi a carico dei condomini, ad esempio quelli legati alla rappresentanza degli stessi nei confronti di terzi e in giudizio, giacché non vi è dubbio che il condominio costituisce un centro unitario di riferimento di interessi plurisoggettivi che ben può formare centro di imputazione dei rapporti giuridici.

L’articolo 3, nel riscrivere l’articolo 1118 del codice civile, disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

L’articolo 4, che prevede una diversa formulazione dell’articolo 1120 del codice civile, stabilisce maggioranze assembleari particolarmente basse (un terzo del valore dell’edificio) per le decisioni riguardanti le problematiche della sicurezza e salubrità degli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di parcheggi condominiali, gli interventi di contenimento di consumo energetico e l’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

L’articolo 1122 del codice civile, previsto dall’articolo 5 del disegno di legge, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

L’articolo 6, poi, prevede una dettagliata disciplina degli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici. Il nuovo articolo 1122-bis stabilisce che nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Nel caso in cui sussistano condizioni che possano far dubitare dello stato di sicurezza, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono le regole che afferiscono alla nomina, alla revoca e agli obblighi dell’amministratore. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri.

In particolare, si prevede che l’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, ha l’obbligo di prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza di questa garanzia la nomina o il rinnovo dell’incarico sono privi di efficacia.

L’articolo 8 prevede inoltre l’obbligo dell’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio da parte dei condomini morosi. Se l’amministratore non provvede alla riscossione, i condomini in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà e l’amministratore risponde solidalmente con gli inquilini morosi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Spettano poi all’amministratore (articolo 9) l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti.

Il presente disegno di legge definisce un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.

All’articolo 10, comma 3, risultano altresì innovati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come sono ex novo disciplinate, all’articolo 11, le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni. A questo riguardo è utile sottolineare la positività di più precise norme di carattere processuale, soprattutto per quanto riguarda la tutela cautelare che moltissime volte viene invocata nei rapporti condominiali.

Altre innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 15), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 17), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 18), di revisione delle tabelle millesimali (articolo 19).

Rispetto al disegno di legge approvato in Commissione nella XIV legislatura, oltre all’introduzione della facoltà per l’assemblea del condominio di attribuire allo stesso la capacità giuridica e ad altre modifiche e integrazioni, si è preferito eliminare la previsione dell’introduzione dell’albo o elenco degli amministratori che costituisce un inutile e costoso adempimento senza peraltro garantire una maggiore qualificazione professionale degli amministratori. Sembra più ragionevole affrontare tale problematica nel contesto della riforma organica delle professioni di cui il Parlamento dovrà auspicabilmente occuparsi.

In conclusione, il presente disegno di legge prevede novità importanti riguardo il ruolo dell’Assemblea, che diventa centrale e sicuramente più «forte» ed il ruolo dell’amministratore, che con nuovi poteri, funzioni e soprattutto responsabilità, risulta finalmente adeguato alla realtà abitativa e sociale.

Si auspica pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge per dare una risposta, anche se tardiva, a problemi che riguardano ben 43 milioni di italiani.


 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i sottotetti, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condomini se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144.

Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell’amministratore di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, davanti all’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza, può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio, che deve provvedere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza, il condomino istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all’autorità giudiziaria.

Art. 1117-quinquies. - (Capacità giuridica). – È facoltà dell’assemblea del condominio deliberare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo 1131 del codice civile».

Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

2. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. - (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter».

Art. 4.

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al secondo comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni».

Art. 5.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 - (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo ai sensi del primo comma, alinea, dell’articolo 1117, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore».

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. - (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussistano condizioni che possano far dubitare dello stato di sicurezza di cui al primo comma, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L’interpellato può, d’accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell’accesso.

La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso di cui ai commi terzo e quarto.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all’amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell’accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all’accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L’autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso od ostacolato l’esecuzione del piano d’intervento concordato.

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell’amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea, convocata senza indugio dall’amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell’impianto».

Art. 7.

1. All’articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne».

2. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

Art. 8.

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore nonché i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell’incarico.

L’amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell’amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l’amministratore risponde solidalmente con questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l’aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva».

Art. 9.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonché menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta.

Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 10.

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l’amministratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l’amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese».

2. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa indifferibile e urgente.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell’esecuzione».

3. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. - (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall’amministratore».

Art. 11.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l’autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l’annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione.

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall’avvio della stessa.

La sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile. In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull’istanza cautelare nell’udienza di prima comparizione delle parti».

Art. 12.

1. L’articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. - (Rinvio alle norme sulla comunione). – Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale».

Art. 13.

1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni».

Art. 14.

1. All’articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime».

Art. 15.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall’articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell’amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L’amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonché l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, del codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l’unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto».

Art. 16.

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 17.

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. L’omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni».

Art. 18.

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

L’usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un’unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario».

2. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano».

Art. 19.

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni».

Art. 20.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 21.

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 22.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 355

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, SARO, AMATO, GHIGO, COSTA, LUSI, VICARI, NESSA, CARRARA, BETTAMIO, BATTAGLIA, IZZO, TANCREDIe FLERES

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

 

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Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

 

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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge si propone anzitutto di aggiornare la normativa disciplinata dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, in materia di condominio negli edifici, normativa ormai ritenuta in parte superata, considerata la notevole evoluzione che in oltre cinquant’anni ha subito la proprietà edilizia e, segnatamente, la proprietà condominiale; si propone inoltre di risolvere le problematiche connesse alla pubblicità dei fatti condominiali, pubblicità mai attuata, in parte per il venire meno dell’ordinamento corporativo su cui era imperniata, in parte per il difficile raccordo tra gli istituti condominiali e quelli inerenti i diritti reali.

Le direzioni di intervento possono cosí riassumersi:

1) attribuire al condominio capacità giuridica speciale;

2) conferire la facoltà di accertare la cessazione della qualità condominiale di parti comuni ed acquisire al condominio altre parti;

3) disciplinare ex novo la pubblicità dei fatti condominiali ed in particolare del regolamento di condominio;

4) integrare la normativa con previsione di figure non disciplinate ex professo;

5) chiarire il significato di alcune norme che hanno dato luogo a difficoltà interpretative.

L’attribuzione al condominio della capacità giuridica speciale si giustifica sulla base della considerazione che il condominio (così come, ad esempio, le associazioni non riconosciute) costituisce un centro unitario di riferimento di interessi plurisoggettivi che ben può formare centro di imputazione di rapporti giuridici, individuati in ragione della correlazione con la gestione del condominio stesso; il riconoscimento esplicito della capacità giuridica consente di istituire una vera e propria forma di rappresentanza organica del condominio, particolarmente utile allorché si tratti di compiere atti dispositivi in genere per i quali, allo stato della vigente legislazione, occorrerebbe il consenso di tutti i condomini.

Il secondo degli scopi che ci si prefigge consiste nell’introdurre una disciplina relativa sia alla perdita della qualità condominiale di alcune parti comuni (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un condominio che deliberi di non avvalersi più del servizio di portierato e che sia provvisto di alloggio del portiere e di altri locali a ciò adibiti) sia all’acquisizione di altre parti condominiali, di altri beni cioè che si vogliono porre a servizio del condominio successivamente alla costituzione del condominio stesso. L’attuale normativa impedisce ogni atto di disposizione (vendita o acquisto) che non abbia il consenso di tutti i condomini espresso nelle ordinarie forme contrattuali.

Viene quindi disciplinata la pubblicità di una serie di notizie riguardanti la vita del condominio, istituendo il registro del condominio presso l’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze ove è sito l’immobile.

Viene poi regolamentata la trascrizione dei regolamenti di condominio, che comportino la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti di cui all’articolo 2643 del codice civile e vengono introdotte alcune norme di aggiornamento; infine, con opportune modifiche, vengono chiarite alcune disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi.

Passando all’esame analitico delle singole disposizioni, si fa presente quanto segue. L’articolo 1 modifica l’articolo 1117 del codice civile, attribuendo al condominio, costituito da tutti i proprietari delle unità che lo compongono, capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge, statuendo che la sua rappresentanza è disciplinata dall’articolo 1131 (conseguentemente modificato dal successivo articolo 6); di conseguenza si stabilisce che i casi di cessazione della qualità di bene condominiale, ovvero di acquisizione al condominio di altre parti comuni, sono determinati dall’assemblea dei condomini la quale ha quindi potestà di deliberare in merito, quale organo di amministrazione del condominio stesso.

L’articolo 2 aggiunge all’articolo 1118 del codice civile un comma diretto a disciplinare in maniera più organica le competenze e le procedure relative alla determinazione delle tabelle millesimali, attribuendo un vero e proprio valore contrattuale alla determinazione consensuale, senza possibilità di contestazione.

L’articolo 3, modificando l’articolo 1129 del codice civile, introduce la possibilità che nel condominio composto da piú di trenta condomini il regolamento possa affidare l’amministrazione ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dall’amministratore che lo presiede. Il medesimo articolo introduce l’istituto della conferma tacita dell’amministratore e ne prevede la revocabilità da parte dell’autorità giudiziaria nei casi in cui non adempia ai propri obblighi ovvero se vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.

L’articolo 4 modifica la normativa concernente la pubblicità dei fatti condominiali, provvedendo ad istituire il registro dei condomini, ove saranno pubblicati gli atti di cui al quarto comma dell’articolo 1129 ed al quarto comma dell’articolo 1138 del codice civile; la norma prevede inoltre che il registro sia tenuto dall’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze ove è sito l’immobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione, e garantendone la diffusione a livello nazionale; al regime attuativo e transitorio provvede il successivo articolo 12.

L’articolo 5 indica gli obblighi dell’amministratore del condominio stabilendo, in particolare:

a) l’obbligo di tenere i registri di contabilità, il registro del consiglio di amministrazione e delle assemblee, sottoponendoli a vidimazione preventiva in modo da garantire la fedeltà di dati e notizie e comunicandone gli estremi al registro dei condomini;

b) l’obbligo di convocare ogni anno l’assemblea per le deliberazioni previste dall’articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione;

c) l’obbligo di richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’articolo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione.

La trascrizione è attuata dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione del regolamento da parte dell’unico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale che lo approva, nel caso in cui si debba provvedere anche alla trascrizione ex articolo 2643 del codice civile, pure novellato, e quindi si renda obbligatorio il ministero notarile.

L’articolo 6 aggiunge all’articolo 1131 del codice civile un comma che attribuisce espressamente all’amministratore (o ad un condomino designato dall’assemblea) la rappresentanza del condominio per gli atti di cui all’articolo 1117, come modificato dall’articolo 1 del presente disegno di legge.

L’articolo 7 modifica l’articolo 1135 del codice civile, prevedendo l’approvazione sia del regolamento di condominio che delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche da parte dell’originario unico proprietario dell’edificio; introduce inoltre tra i poteri dell’assemblea sia quello di accertare la cessazione della qualità di bene condominiale di cui all’articolo 1117, come modificato dall’articolo 1, attribuendo a tale deliberazione, purché assunta con le forme previste dall’articolo 1136 del codice civile (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il valore di titolo per la trascrizione di cui all’articolo 2643 e per la voltura catastale, sia quello di autorizzarne la vendita, nonché quello di acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando l’amministratore a stipulare gli atti necessari.

L’articolo 8 modifica l’articolo 1136 del codice civile, introducendo nel primo comma l’obbligo per i condomini di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del proprio diritto o della sua titolarità, prevedendo che, in caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, l’assemblea è validamente tenuta rispetto all’inadempiente.

La lettera b) introduce una norma di raccordo, mentre la lettera c) prevede la forma pubblica per il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 del codice civile (vedi articolo 10 che segue).

L’articolo 9 attribuisce al regolamento di condominio la disciplina dei rapporti tra le parti comuni dell’edificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro, colmando una lacuna normativa che ha dato luogo a innumerevoli incertezze.

L’articolo 10 integra l’articolo 2643 del codice civile, prevedendo espressamente tra gli atti da rendere pubblici a mezzo della trascrizione i regolamenti di condominio allorché operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nello stesso articolo 2643, ovvero disciplinino i rapporti di cui all’articolo 1138, comma secondo (vedi articolo 9).

L’articolo 11 apporta le opportune modifiche all’articolo 2659 del codice civile al fine di rendere possibile la trascrizione dei regolamenti condominiali e la pubblicità di tutti i fatti condominiali, prevedendo che le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare non solo gli elementi identificativi del condominio stesso in base alla toponomastica comunale (anziché le generalità dei singoli condomini), ma anche tutte le unità costituenti il condominio.

L’articolo 12, infine, introduce le disposizioni di attuazione e transitorie per disciplinare il sistema di pubblicità del registro dei condomini di cui all’articolo 4, stabilendo che tale sistema debba trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, e che detto sistema sia disciplinato con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; è previsto in particolare il rilascio, anche per corrispondenza o per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.

Si stabilisce infine che le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrino in vigore contestualmente al regolamento.

 

 


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. All’articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

«La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero l’acquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dall’assemblea dei condomini.

Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio.

Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131».

Art. 2.

1. All’articolo 1118 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Tale valore è accertato da un consulente tecnico mediante la predisposizione di tabelle millesimali approvate dall’assemblea dei condomini. Contro tale deliberazione, ove si eccepisca la correttezza dell’accertamento, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che decide con sentenza; il ricorso non è ammesso qualora il valore sia stato determinato consensualmente».

Art. 3.

1. All’articolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ove l’edificio condominiale sia composto da piú di trenta condomini, il regolamento può stabilire che l’amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dall’amministratore che lo presiede»;

b) al secondo comma, dopo le parole «un anno» sono inserite le seguenti «,salvo conferma tacita,»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se non adempie ai propri obblighi ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità».

Art. 4.

1. L’articolo 71 delle disposizioni d’attuazione e transitorie del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1138 del codice civile è tenuto dall’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze ove è sito l’immobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione.

L’ufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice civile e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dell’ufficio.

La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti gli atti soggetti ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale».

Art 5.

1. All’articolo 1130 del codice civile, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

«4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dell’assemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, e dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui all’articolo 2215 e comunicati al registro di cui all’articolo 1129, quarto comma;

4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’articolo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione; la trascrizione di cui all’articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione da parte dell’unico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui all’articolo 1138;

4-quater) convocare ogni anno l’assemblea per le deliberazioni previste dall’articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione».

Art. 6.

1. All’articolo 1131 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’amministratore, o un condomino designato dall’assemblea, rappresenta il condominio per gli atti di cui all’articolo 1117, quarto comma».

Art. 7.

1. All’articolo 1135 del codice civile, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dall’originario unico proprietario dell’edificio;

4-ter) all’accertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui all’articolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dall’articolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui all’articolo 2643 e per la voltura catastale;

4-quater) all’autorizzazione ad acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando l’amministratore a stipulare gli atti necessari».

Art. 8.

1. All’articolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:

«I titolari di diritti reali hanno l’obbligo di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, l’assemblea è validamente tenuta rispetto all’inadempiente»;

b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di cui ai numeri 4-ter e 4- quater dell’articolo 1135»;

c) al settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 del codice civile è redatto da notaio».

Art. 9.

1. All’articolo 1138 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento inoltre disciplina i rapporti tra le parti comuni dell’edificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro».

Art. 10.

1. All’articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14-bis) i regolamenti di condominio che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nei numeri da 1 a 14 ovvero disciplinano i rapporti di cui all’articolo 1138, comma secondo».

Art. 11.

1. All’articolo 2659 del codice civile, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del numero 1) è aggiunto il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare gli elementi identificativi del condominio in base alla toponomastica comunale.»;

b) alla fine del numero 4) è aggiunto il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare tutte le unità costituenti il condominio».

Art. 12.

1. Il sistema di pubblicità di cui all’articolo 4 deve trovare piena attuazione entro di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell’articolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.

3. Le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrano in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 399

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUGNAI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2008

 

 

 

 

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Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

 

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Onorevoli Senatori. – Il testo del presente disegno di legge è frutto di un approfondito e scrupoloso lavoro di studio dell’intera materia condominiale svolto nelle passate legislature in sinergia con tutte le parti interessate.

Da oltre sessant’anni, gli edifici ed i villaggi residenziali in cui si trovano unità immobiliari di proprietà esclusiva sono occasioni di conflittualità spesso sterili e sempre costose. Quando si tratta di regolare l’uso delle opere, impianti e locali che servono all’uso comune ed anche quando si tratta di regolare gli usi delle proprietà esclusive, i conflitti portati innanzi all’autorità giudiziaria denotano pretese alimentate da feroci individualismi e da ottusi collettivismi. La vita quotidiana di milioni di persone è infestata da queste conflittualità che assume a volte tratti parossistici e che crea un soverchiante carico sulle strutture burocratiche e giudicanti dell’amministrazione della giustizia civile. In questi decenni, i tentativi e le proposte di riforma complessiva o modifica parziale della disciplina sono stati innumerevoli.

Il disegno di legge non modifica nè deroga a princìpi ritenuti fondamentali. Piuttosto ricompone in modo sistematico e organico la materia sulle tracce dell’esperienza giurisprudenziale maturata negli ultimi decenni; colma lacune in parte determinate dallo sviluppo del fenomeno e dal progresso tecnologico; contribuisce alla certezza del diritto prevenendo o attenuando possibili conflittualità.

Le sue linee guida sono di tre ordini:

a) definire lo statuto della proprietà condominiale;

b) regolare la gestione su livelli accettabili di trasparenza e di responsabilità nei rapporti tra partecipanti e nei confronti dei terzi;

c) assicurare tutela diretta agli interessi e bisogni primari dei soggetti più esposti negli ambienti condominiali, sia per rimuovere gli ostacoli alla salute, all’incolumità e alla sicurezza, sia per attuare altri diritti fondamentali di pari rango, quali l’accesso agli strumenti di diffusione dell’informazione di massa e alle notizie indispensabili circa la qualità delle persone e dei beni.

A) Lo statuto della proprietà condominiale

Il fenomeno del condominio negli edifici regolato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile si caratterizza per la presenza ed in, funzione dell’uso di beni costituiti da «parti» di uso esclusivo e da altre «parti» di uso comune.

La disciplina vigente considera la realtà degli edifici i cui piani o porzioni di piano possono essere utilizzati in via esclusiva soltanto se, contestualmente, vengono utilizzati anche opere, impianti e locali strutturalmente e funzionalmente suscettibili di uso comune.

Negli oltre sessant’anni della sua applicazione, questa disciplina ha regolato anche i condomini orizzontali (villaggi residenziali eccetera) ed è stata ritenuta applicabile ai condomini di edifici. La conflittualità in materia ha assunto a volte tratti parossistici ed è stata vissuta quotidianamente dai cittadini con un soverchiante carico sulle strutture burocrati che e giudicanti dell’amministrazione della giustizia civile. Il disegno di legge esclude che la proprietà condominiale si concreti in una sorta di convivenza tra le proprietà esclusive (che la giurisprudenza più recente denomina «solitarie») di beni suscettibili di utilizzazione separata e la proprietà comune di altri beni che sono parti dell’organismo edilizio o architettonico in cui le prime si trovano e che servono all’uso comune.

Esclude anche che il condominio possa e debba essere considerato quale aggregato sociale, comunità o associazione; ovvero che si possano prevenire e risolvere i relativi conflitti consegnandoli a una persona giuridica nuova, titolare di diritti e poteri assolutamente diversi e autonomi rispetto a quelli dei condomini.

Considera, invece, che la rilevanza giuridica del fenomeno abbia la sua peculiare funzione di regolare gli interessi (reali e patrimoniali) nella circolazione e nella utilizzazione dei beni collegati. Perciò, innanzitutto, il disegno di legge tutela e garantisce la proprietà immobiliare nel condominio poichè: a) obbliga a trascrivere gli atti che impongono o vietano specifiche destinazioni d’uso delle unità immobiliari e delle parti comuni; b) ammette le trascrizioni a favore e contro i condomini e prevede che esse prevalgano su quelle eseguite a favore e contro i singoli condomini in occasione della circolazione delle loro proprietà; c) riconosce che gli atti che impongono o vietano specifiche destinazioni d’uso di beni immobili o di complessi di beni immobili sono atti che modificano la proprietà; d) riconosce che anche questo tipo di proprietà ha (deve avere) un suo ambito di autonomia e supera le difficoltà del necessario consenso (unanimità) di tutti i condomini partecipanti sia quando si possano modificare o sostituire le parti comuni senza pregiudicare l’interesse comune e l’interesse (patrimoniale) dei singoli partecipanti sia quando debbano essere compiuti nell’interesse comune atti che riguardano il condominio, sia, infine, quando si tratta di interventi in materia di condomini di edifici (cosiddetti supercondomini); e) sottolinea la legittimazione alla tutela diretta in caso di attività contrarie alle destinazioni d’uso che determinano lo statuto della proprietà condominiale ed anche nel caso di mancata esecuzione di delibere legittime e regolarmente approvate.

Le disposizioni che riguardano specificamente la proprietà condominiale quale diritto reale e patrimoniale sono integrate da interventi mirati a conseguire quella «certezza del diritto» da tutti auspicata, sia in tema di applicabilità delle disposizioni dettate in tema di proprietà fondiaria (devono essere espressamente dichiarate applicabili in quanto compatibili con l’«ambiente» condominiale), sia in tema di usucapione (gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini), sia, più in generale, riguardo all’applicabilità della disciplina della comunione cosiddetta incidentale, la cui funzione è evidentemente diversa, quanto ai modi di acquisto ed ai modi di godimento.

Infine, detta norme specifiche per l’amministrazione dei cosiddetti «supercondomini» e per il computo degli intervenuti e delle maggioranze in assemblea.

B) La gestione del condominio

Il disegno di legge detta regole più rigorose per la gestione, individuando i compiti e le responsabilità dell’amministratore, con particolare riguardo alla trasparenza e visibilità dei dati necessari per individuare i soggetti e le condizioni dei beni.

Il disegno di legge chiarisce alcuni problemi di rito ed eleva il grado di trasparenza delle decisioni della maggioranza. Prevede inoltre un alto grado di trasparenza per le decisioni che attengono ai valori immobiliari od alla qualità della vita delle persone, riducendo le maggioranze necessarie per interventi innovativi necessari a soddisfare interessi fondamentali e uniformando la disciplina dettata da varie leggi speciali.

Il ruolo dell’amministratore del condominio, una volta assicurata la visibilità ai terzi delle qualità (destinazioni d’uso) delle unità immobiliari, sia comuni sia esclusive, non poteva che riferirsi, innanzitutto, alla «anagrafe condominiale».

Il disegno di legge chiarisce che anche i conduttori a titolo di locazione, stante la lunga durata del rapporto, non possono non avere, salvo patto contrario, la qualità di partecipanti, almeno nelle delibere e, conseguentemente, negli obblighi afferenti alla gestione ordinaria.

Chiarito questo, l’individuazione dei condomini e degli «obbligati» nel condominio da parte dell’amministratore postula un obbligo dei primi nei confronti di quest’ultimo (l’obbligo sussiste, ovviamente, anche nei confronti degli altri partecipanti). Sicché, il testo unificato, da un lato, prevede la formazione del registro di «anagrafe condominiale», dall’altro stabilisce le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di comunicazione degli uni e dei compiti dell’altro.

Alla medesima esigenza rispondono le forme di pubblicità-notizia circa l’identità dell’amministratore, sia nei luoghi del condominio, sia nell’elenco previsto nell’ultima disposizione.

Il disegno di legge obbliga l’amministratore a far transitare i fondi del condominio in un conto separato. Ma soprattutto introduce il beneficio della preventiva escussione in favore dei condomini in regola con i pagamenti. L’amministratore è obbligato ad agire nei confronti dei condomini morosi, salvo che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. Se non è stato espressamente dispensato, risponde personalmente dei maggiori danni eventualmente cagionati. In considerazione di tali compiti, che hanno dato origine alle conflittualità segnalate, il disegno di legge prevede che, salvo espressa dispensa dell’assemblea, la nomina sia subordinata alla prestazione di adeguata garanzia. Una serie di disposizioni di chiusura prevede le ipotesi di revoca dell’amministratore da parte dell’autorità giudiziaria con la contestuale nomina di altro amministratore; nonché, com’è ovvio, che l’amministratore debba rendere conto in modo chiaro e comprensibile del suo operato, con criteri sia di competenza sia di cassa.

Sono, in fine, disciplinate le ipotesi estreme di inerzia nella gestione sono regolate.

C) La tutela diretta di interessi e bisogni primari

Il condominio è un ambiente piccolo piccolo, ma è pur sempre un ambiente (un «tutto») nel quale si trova sia la proprietà immobiliare (con i suoi problemi di circolazione e di godimento), sia la gestione di condomini obbligati e i terzi). A volte, il condominio non è affatto piccolo e, apparentemente, hanno buon gioco ottusi egoismi. Il presente disegno di legge garantisce la tutela diretta dei soggetti interessati al rispetto delle destinazioni d’uso e delle normative di sicurezza, nonché all’attuazione delle deliberazioni collegiali. Ma soprattutto tutela direttamente gli interessi e i bisogni primari dei soggetti più esposti (sicurezza, incolumità, salute, diritto all’informazione, servizi essenziali). Accorda tutela ai soggetti concretamente portatori dell’interesse alla sicurezza e all’informazione; riduce (e riforma) le maggioranze necessarie per la rimozione delle barriere architettoniche, la realizzazione di parcheggi ed impianti comuni di ricezione dei mezzi dell’informazione di massa. Rimedia infine ad inconvenienti denunciati dall’applicazione della normativa vigente.


 

 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all’amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. L’amministratore è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l’assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell’incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall’interessato».

Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condiziona mento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4.

1. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter».

Art. 5.

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni».

Art. 6.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore».

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L’interpellato può, d’accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell’accesso.

La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sè di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all’amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell’accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all’accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L’autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso od ostacolato l’esecuzione del piano d’intervento concordato.

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell’amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliata mente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea, convocata senza indugio dall’amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell’impianto».

Art. 8.

1. All’articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne».

2. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

Art. 9.

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore nonché i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell’incarico. L’amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell’amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l’amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l’aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva».

Art. 10.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonché menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

«Art. 1130-ter. – (Consiglio di condominio). – L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12.

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l’amministratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l’amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese».

Art. 13.

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell’esecuzione».

Art. 14.

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al meno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall’amministratore».

Art. 15.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l’autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l’annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione.

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall’avvio della stessa.

La sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile. In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull’istanza cautelare nell’udienza di prima comparizione delle parti».

Art. 16.

1. L’articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione). – Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale».

Art. 17.

1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni».

Art. 18.

1. All’articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime».

Art. 19.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall’articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell’amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L’amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonché l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l’unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto».

Art. 20.

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 21.

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. L’omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni».

Art. 22.

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

L’usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un’unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario».

Art. 23.

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano».

Art. 24.

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni».

Art. 25.

1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l’Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L’iscrizione nell’elenco di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nell’elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l’ubicazione e il codice fiscale dei condominii amministrati. Ai fini dell’iscrizione e del successivo aggiornamento dell’elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, nè sono sopravvenute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell’elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d’iscrizione nell’elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell’elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell’elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell’amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l’amministratore comunica la denominazione e l’ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell’incarico, affinchè tali dati siano separatamente riportati nell’elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avvenuta comunicazione.

Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio.

La tenuta dell’elenco non comporta oneri a carico dello Stato».

Art. 26.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell’elenco di cui al primo comma dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l’integrale copertura di tutte le spese di gestione dell’elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell’elenco, sull’attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell’elenco. L’importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l’attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 27.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 28.

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1119

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARRARA, CASTRO, LICASTRO SCARDINO, CONTINI, BETTAMIO, PICCONE, SCIASCIA, RIZZOTTI, ASCIUTTI, VALDITARA, DE ECCHER, DI STEFANO, SCOTTI e AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008

 

 

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Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto

30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale

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Onorevoli Senatori. – Il quarto comma dell’articolo 1129 del codice civile stabilisce che «La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro» e il terzo comma dell’articolo 1138 del codice civile prevede che il regolamento di condominio «deve essere (...) trascritto nel registro indicato dall’ultimo comma dell’articolo 1129».

L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, prevede che «Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati».

Con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.369, recante soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni, sono stati soppressi tutti gli organismi creati nel ventennio ed è stata quindi implicitamente eliminata la possibilità di concretizzare il riferimento previsto dagli articoli 1129 e 1138 del codice civile, le cui norme non sono però state abrogate.

A prescindere dall’inesistenza di un’unica associazione professionale dei proprietari di fabbricati, le esigenze, di natura anche pubblicistica, connesse alla previsione del registro previsto dal codice civile, sono da considerare del tutto attuali tenuto conto anche del notevole incremento del numero degli edifici condominiali. In altri termini, il registro condominiale non solo esiste nelle norme codicistiche, ma si conservano le ragioni che ne giustificano un suo funzionamento; il legislatore, infatti, nell’ambito delle varie ipotesi di riforma della disciplina condominiale, ha già progettato un ripristino del registro.

Nella XIV legislatura la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha approvato un testo unificato dei vari disegni di legge di modifica della normativa condominiale nel quale figurava un registro avente la funzione di assicurare ai terzi interessati la conoscenza dell’identità di chi ricopre il ruolo di amministratore (atto Senato nn.622, 1659, 1708, 2587 e 3309-A).

Anche nella XV legislatura, il disegno di legge atto Senato n. 6, a firma del senatore Pastore ed altri, ha previsto un registro tenuto dall’Agenzia del territorio e, in sede di audizione da parte del Comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato della Repubblica in data 27 novembre 2006, è stato evidenziato che la scelta di tale soggetto per la tenuta del registro sembra garantire una gestione omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che nell’ambito degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio sono confluite le competenze in materia di tenuta e di conservazione dei registri immobiliari. In tale occasione l’Agenzia stessa ha rilevato che il registro andrebbe ad affiancarsi ai tradizionali registri immobiliari, garantendo una forma di pubblicità del tutto peculiare, finalizzata a rendere conoscibili, attraverso sistemi informatici, alcune rilevanti notizie riguardanti la vita del condominio.

 


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’Agenzia del territorio»

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1283

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2008

 

 

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Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia di disciplina

del condominio negli edifici

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è il risultato di uno studio della complessa materia condominiale, svolto nelle trascorse legislature dalla 2ª Commissione (Giustizia) del Senato, che ha preso in considerazione un pressoché similare disegno di legge (v. atto Senato n.1659 – XIV legislatura), di modifica del codice civile in materia di condominio, del quale sono stati recepiti ed elaborati i princìpi fondamentali. Si tratta di modifiche che mirano a rendere la disciplina del condominio più aderente alla realtà attuale della vita condominiale e a dirimere i contrasti giurisprudenziali che tanto spesso la contraddistinguono, diminuendo per quanto possibile il copioso contenzioso giudiziario che incide pesantemente sulla già oberata giustizia.

Da qui, dunque, è nata l’esigenza di riformare alcune norme in modo da evitare i sempre più numerosi contrasti della giurisprudenza tutelando nel contempo la proprietà immobiliare nel condominio, senza però modificare i princìpi fondamentali posti dal codice civile, e quindi escludendo fermamente che il condominio possa qualificarsi come una persona giuridica, titolare di diritti e poteri diversi e autonomi rispetto a quelli dei condomini: ipotesi, questa, prospettata da qualche progetto nell’erronea credenza di evitare così i contrasti giurisprudenziali e le problematiche della vita condominiale.

Modifiche al codice civile

L’articolo 1 del disegno di legge modifica l’articolo 1117 del codice civile integrando più specificatamente la mozione di «parti comuni dell’edificio».

L’articolo 2 modifica l’articolo 1118 del codice civile con la puntualizzazione che la rinunzia al diritto delle cose comuni non esonera dall’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle stesse. Si è inoltre ritenuto necessario statuire quando sia possibile rinunciare al servizio centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, fermo restando l’obbligo al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, per evitare nel futuro eventuali contrasti giudiziari.

L’articolo 3, sostituendo l’articolo 1120, definisce la diversificazione fra innovazione e miglior uso della cosa comune, con la specificazione del parametro per individuare e quantificare il tetto di spesa che, correlato alla trasformazione da effettuare o al mutamento della cosa comune, costituisce il marcatore fra innovazione e miglior uso della cosa comune. Il parametro di riferimento viene individuato nelle spese di importo superiore a un quarto dei costi di esercizio della gestione ordinaria. E tanto per evitare che un qualsiasi quid novi possa essere qualificato come innovazione. A tal fine si ricorre all’espressione «opera o manufatti nuovi», per escludere una semplice addizione, ancorché volta a migliorare o potenziare l’uso e godimento della cosa comune.

L’articolo 4 modifica l’articolo 1121 del codice civile identificando la voluttuarietà dell’innovazione correlandola all’utilitas dell’intervento o addizione, nel senso che in difetto di «utilità aggiuntiva», ovvero di potenziamento o miglioramento dell’utilità per un determinato bene o servizio comune, dovendo qualificarsi l’innovazione come voluttuaria, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal partecipare alle relative spese. Il quarto comma precisa come effettuare il contributo di spesa, nel caso di successiva partecipazione ai vantaggi dell’innovazione, identificando la quota di spesa in quella originaria, aggiornata secondo i dati ISTAT, essendo piuttosto complicato e a volte impossibile il calcolo delle spese di manutenzione dell’opera stessa, nei vari anni, specialmente nei casi in cui la partecipazione alla innovazione avvenga dopo molti anni.

La modifica dell’articolo 1122 del codice civile, prevista dall’articolo 5 del disegno di legge, è volta ad operare un più incisivo e concludente controllo sugli interventi da effettuarsi da parte del condomino sulla propria unità immobiliare, a tutela della stabilità dell’edificio; a tal fine vengono richiesti una serie di preventivi adempimenti, da sottoporre all’amministratore, prima dell’inizio dei lavori, onde valutare se le opere o gli interventi che il condomino intende effettuare sulla sua proprietà possano o meno compromettere la stabilità dell’edificio e porre lo stesso amministratore in condizioni di esperire tempestivamente il ricorso di cui agli articoli 1171 e 1172 del codice civile.

L’articolo 6 è integra l’articolo 1123 del codice civile al fine di stabilire, una volta per tutte, il criterio di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie relative al servizio di riscaldamento per evitare l’applicazione di criteri erronei, nonché le modalità per il ricalcolo delle superfici radianti in caso di modifica delle stesse e l’addebitabilità della spesa per il tecnico che deve provvedere alla redazione delle nuove tabelle.

L’integrazione all’articolo 1124 del codice civile, prevista dall’articolo 7 del disegno di legge, recepisce una giurisprudenza consolidata la quale ha affermato che il criterio di ripartizione delle spese indicato per le scale vada applicato agli ascensori, essendo identica la ratio.

L’articolo 8 sostituisce l’articolo 1125 del codice civile con la precisazione che il criterio di ripartizione della spesa deve estendersi anche alle solette dei balconi o terrazzi a livello limitatamente alla loro parte in aggetto, e tanto per risolvere le incertezze giurisprudenziali e le pronuce spesso contrastanti in materia.

La modifica apportata dall’articolo 9 all’articolo 1126 del codice civile prevede che, fermo restando per le spese relative ai lastrici solari il criterio di ripartizione di un terzo a carico del proprietario e due terzi a carico di tutti gli altri condomini dell’edificio o della parte di esso a cui il lastrico serve da copertura, nel caso in cui il piano o il locale comune (novità quest’ultima inserita nel testo dell’articolo) sottostante il lastrico solare siano coperti parzialmente, la spesa deve essere ripartita in proporzione alle superfici coperte e non all’intera unità immobiliare anche se parzialmente coperta, evitando in tal modo che il proprietario di un’unità immobiliare ricadente in minima parte sotto la copertura sia costretto a contribuire per la totalità dei millesimi. Opportuna è apparsa quindi la precisazione in ordine alla partecipazione alle spese, risolvendo così il dubbio spesso ricorrente se debba farsi riferimento agli interi millesimi o a parte di essi.

Le modifiche apportate dall’articolo 10 all’articolo 1129 del codice civile sono state formulate per meglio tutelare i condomini nei rapporti con l’amministratore, introducendo l’obbligo per quest’ultimo di presentare, all’atto della accettazione della nomina, una polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimali pari all’ultimo bilancio consuntivo. I massimali devono essere adeguati nel caso in cui l’assemblea deliberi di eseguire lavori straordinari, stante la necessità di garantire il condominio affinché non rimanga scoperto finanziariamente, nel caso di scorretta gestione o di appropriazione indebita di somme versate per la gestione condominiale. Tale garanzia è già prevista in altri paesi dell’Unione europea. L’ottava comma, che prevede l’abbassamento del quorum assembleare per la nomina di un nuovo amministratore, è dettato per evitare che nel caso (ricorrente) di disaccordo fra condomini l’amministratore uscente rimanga indefinitamente nella carica in regime di prorogatio.

L’articolo 11 modifica l’articolo 1130 del codice civile integrandolo con la previsione di cui al numero 3), attinente al preventivo di spesa da presentare secondo le modalità di cui al numero 7), e al numero 6), relativo all’obbligo di aprire un conto corrente intestato al condominio, al fine di non creare confusioni gestionali con altri condominii amministrati. La previsione di cui al numero7) ufficializza quella che oggi è solo una prassi, prescrivendo specificamente che sia messa a disposizione dei condomini la documentazione relativa al bilancio, con contestuale obbligo di inviare ai condomini, almeno quindici giorni prima dell’assemblea, copia del bilancio stesso. La fissazione per legge di un termine massimo di tre mesi dalla fine di ciascun anno di esercizio per la presentazione del rendiconto è tesa ad evitare che tale adempimento possa essere dilazionato sino a due anni, senza poter effettuare un controllo tempestivo. Il numero11) infine obbliga l’amministratore a fornire al condomino che ne fa richiesta copia della documentazione posta a base del bilancio, addebitandogli la spesa. Per obbligare l’amministratore ad adempiere ai compiti demandatigli da tale innovativa normativa si è previsto che l’inadempimento di uno solo dei doveri stabiliti dal presente articolo consenta l’esperimento della procedura di revoca di cui all’articolo 1129 del codice civile, anche da parte di un solo condomino.

L’articolo 12 inserisce l’articolo 1130-bis nel codice civile, con cui si istituisce il consiglio dei condomini, avente funzioni consultive e di controllo, incluso il potere di prendere visione semestralmente dei conti di gestione e, in caso di irregolarità, di invitare l’amministratore ad indire una assemblea straordinaria, al fine implicito di riferirne all’organo collegiale condominiale perché possa adottare gli opportuni provvedimenti, fra i quali quello di revocare l’amministratore e di nominarne un altro in sua sostituzione. In caso l’amministratore non vi provveda, è prevista la convocazione ex articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, anche ad iniziativa di un solo dei componenti del consiglio. Nel caso di inerzia dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore, ciascuno dei componenti del consiglio può rivolgersi all’autorità giudiziaria, e ciò per supplire all’ipotesi che non si riesca a raggiungere il quorum per la nomina del nuovo amministratore. Casistica, quest’ultima, ricorrente a seguito della costituzione di due o più contrapposte correnti di condomini che appoggiano uno o altri candidati alla carica. La norma è finalizzata, con l’istituzione del consiglio dei condomini, ad evitare quei casi, purtroppo non isolati, in cui l’amministratore per inerzia, incapacità od altro omette di versare i contributi previdenziali o di pagare le utenze o forniture fatte al condominio. Tali omissioni comportano sanzioni e more delle quali i condomini vengono a conoscenza solo a fine esercizio, e più precisamente in sede di rendiconto finale: possibilità dagli effetti devastanti, qualora il condominio non possa ripetere le somme all’amministratore, non avendo questi nulla da perdere.

La modifica all’articolo 1132, prevista dall’articolo 13, è volta a precisare che il dissenso alle liti può essere validamente esercitato solo nel caso di controversie instaurate fra il condominio e terzi e non pure per quelle che riguardano il condominio ed i condomini (si abbia a mente la impugnazione di una delibera assembleare).

L’articolo 14 aggiunge un secondo comma all’articolo 1133 del codice civile stabilendo che il condomino possa impugnare i provvedimenti adottati dall’amministratore mediante ricorso all’assemblea, convocata direttamente dal condomino interessato secondo le modalità previste dall’articolo 66 delle disposizioni, per l’attuazione dl codice civile.

L’articolo 15, che sostituisce l’articolo 1134 del codice civile, statuisce, ai fini del rimborso delle spese al condomino che le ha anticipate, l’obbligo di provare che la spesa urgente è stata effettuata a seguito dell’inerzia dell’amministratore, per scoraggiare in tal modo il condomino dall’effettuare spese avventate, come per il caso ricorrente e tristemente notorio di chiamata delle ditte di pronto intervento di spurgo, che presentano, poi, conti astronomici.

L’articolo 16 apporta alcune modifiche all’articolo 1135 del codice civile prevedendo: al numero 1), la specificazione del potere dell’assemblea di nominare l’amministratore e fissare la misura del suo compenso; al numero 3), che il rendiconto deve essere annuale; al numero 4), che l’assemblea è legittimata ad approvare gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresi quelli imposti dalla legge, costituendo se occorre un fondo speciale; al numero 5), che l’assemblea nomina i membri del consiglio dei condomini di cui all’articolo 1130-bis.

La variazione apportata dall’articolo 17 all’articolo 1136 del codice civile presenta una innovazione importante per la validità della costituzione della assemblea, per la quale si è ritenuto di eliminare la prima convocazione che per l’elevato quorum abitualmente va deserta e pertanto risulta inutiliter statuita.

L’articolo 18 modifica, all’articolo 1137 del codice civile, il termine per l’impugnativa delle delibere da trenta a quarantacinque giorni, con la precisazione che tale termine deve essere rispettato. a pena di decadenza, sia per i motivi di annullabilità che di nullità. La precisazione è volta ad evitare sia le incertezze venutesi a creare a seguito delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine all’identificazione dei casi di nullità e di annullabilità, sia il sussistere dell’incertezza legata all’inesistenza di un limite temporale per proporre l’impugnazione per i casi di nullità, che potrebbe essere spiegata anche a distanza di anni.

Si prevede, inoltre, il tentativo di conciliazione, da esperire in sede di prima comparizione, che teoricamente potrebbe evitare la prosecuzione di un giudizio che certamente impegna la giustizia, dai tempi notoriamente non brevi, anche se poi in pratica si sono registrati più esiti negativi che positivi; peraltro l’ultimo comma, con la statuizione della decadenza dall’azione nel caso di mancata comparizione, ha inteso scoraggiare il comportamento assenteistico del ricorrente al fine di trovare un teorico ma possibile bonario componimento della controversia.

L’articolo 19 apporta modifiche all’articolo 1138 del codice civile che mirano ad assicurare l’inderogabilità dei criteri di ripartizione delle spese, fissati dalla normativa sostanziale, ovvero dei criteri fissati dal regolamento di condominio contrattuale incidenti sui diritti soggettivi salva la approvazione di eventuali deroghe con assenso totalitario, ad eccezione del divieto che le unità immobiliari siano adibite allo svolgimento della prostituzione.

La novità più importante è data dall’inserimento degli ultimi tre commi con i quali si è imposto l’obbligo della trascrizione del regolamento di condominio che assume rilevanza nodale più che per la trascrizione del regolamento contrattuale, apprestato dal costruttore venditore, soprattutto per i regolamenti convenzionali e per le modifiche ai regolamenti contrattuali originari, che in difetto di trascrizione o di richiamo nei singoli contratti di compravendita non possono essere opposte agli acquirenti o loro successivi aventi causa. A tal fine viene semplificata la procedura di trascrizione dei predetti regolamenti che avviene con la presentazione del verbale di approvazione sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea condominale con firme autenticate. E tanto per obbligare il conservatore ad eseguire tali trascrizioni, alle quali attualmente non ritiene di dover ottemperare.

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Per quanto attiene alle disposizioni per l’attuazione del codice civile, l’articolo 20 ne modifica l’articolo 63, prevedendo la sospensione di servizi ed utenze in danno del condomino moroso e l’applicazione di una indennità di mora pari all’interesse legale.

La ratio della modifica è evidente, nel senso che si tenta di scoraggiare fattivamente la morosità, spesso congenita, di alcuni condomini che indubbiamente influisce negativamente nella gestione condominiale.

Un’ulteriore modifica consiste nella liberazione dal vincolo di solidarietà per i condomini in regola con i pagamenti, per cui l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino.

Lo stesso articolo disciplina i criteri da porre a base dei rendiconti dell’amministratore, che debbono essere redatti in termini più analitici e dettagliati, nonché statuisce la solidarietà nel pagamento degli oneri condominiali, nei casi di vendita, fra acquirente e venditore della unità immobiliare, fino al momento in cui il condomino venditore ha inviato copia autentica del titolo di trasferimento del diritto di proprietà all’amministratore.

Si specifica, infine, che l’amministratore ed il consiglio dei condomini sono tenuti ad inviare su richiesta della parte venditrice al notaio rogante una certificazione relativa allo stato di pagamento degli oneri condominiali, compresi quelli derivanti da una delibera assunta precedentemente dall’assemblea ma non ancora eseguita e da eventuali liti in corso, a tutela dell’acquirente dell’unità immobiliare.

L’articolo 21 modifica l’articolo 66 solo per ciò che riguarda il termine di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, che è portato da cinque a quindici giorni per dare al condomino un periodo di tempo più lungo, utile per aggiornarsi per l’intervento in assemblea.

L’articolo 22 modifica l’articolo 67 fissando il limite per le deleghe in assemblea, rapportato ad un quinto dei partecipanti al condominio e ad un quinto del valore proporzionale, ed introduce il divieto per l’amministratore di ricevere deleghe, nonché il divieto di esprimere il suo voto relativamente al consuntivo nel caso che sia anche condomino.

L’articolo 23 modifica l’articolo 68 puntualizzando che nella ripartizione della spesa per le riparazioni delle cose comuni va tenuto conto anche dell’uso potenziale delle stesse e prevedendo altresì la possibilità di millesimare i locali comuni che, a seguito della perdita della originaria destinazione (ad esempio locale ex caldaia dell’impianto centralizzato di riscaldamento), sono divenuti potenzialmente idonei a produrre reddito con una locazione.

Si precisa poi che nella determinazione dei valori millesimali si deve tener conto del mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari nel caso che esso comporti una maggiore e più intensa utilizzazione dei beni e servizi comuni. Si abbiano a mente, in proposito, gli uffici o studi professionali con considerevoli afflussi di pubblico che comportano una maggiore utilizzazione delle cose e servizi comuni.

L’articolo 24 sostituisce l’articolo 69 prevedendo che nel caso di variazioni delle originarie volumetrie alle unità immobiliari private il costo della revisione millesimale deve restare a carico del condomino che le ha effettuate e aggiungendo, fra i motivi di revisione delle carature millesimali, il caso di mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari allorché comporti una maggiore e più intensa utilizzazione dei beni e servizi. Viene poi innovativamente disciplinato l’iter processuale per la revisione delle tabelle millesimali in caso di mancato accordo totalitario, stabilendo che qualora si voglia ricorrere all’autorità giudiziaria (per evitare che la notifica come attualmente previsto debba essere fatta a tutti i condomini, risultando così alquanto gravosa ed onerosa per i grandi edifici in condominio) va chiamato in causa solo il condominio in persona dell’amministratore pro tempore, il quale è tenuto nel termine di venti giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio ad informarne tutti i condomini, inviando loro copia della citazione a mezzo raccomandata, sotto pena, in difetto, di revocabilità e risarcimento di eventuali danni, ferma restando la possibilità delle parti in causa, in caso di mancata o incompleta comunicazione da parte dell’amministratore, di chiedere al giudice adìto di ordinare la comunicazione dell’atto introduttivo della lite anche a mezzo di pubblici proclami o con qualsiasi altro mezzo equivalente.

L’articolo 25 modifica l’articolo 70 attribuendo all’amministratore la possibilità di stabilire una pena pecuniaria, la cui entità è deliberata dall’assemblea in via preventiva annuale, per le infrazioni al regolamento di condominio, e ciò nell’interesse di tutti al fine di garantire rispetto e ordine nell’ambito della vita condominiale.

L’articolo 26, infine, modifica l’articolo 71, prevedendo una serie di adempimenti a carico del condomino tra i quali l’obbligo di comunicare immediatamente all’amministratore le variazioni di residenza e domicilio, il trasferimento di proprietà e via di seguito. Adempimenti volti tutti a dare certezza sia per le convocazioni dell’assemblea sia in ordine ai soggetti tenuti al pagamento degli oneri condominiali, stabilendo altresì che il cosiddetto «condomino apparente», cioè colui che abbia tenuto un comportamento concludente tale da farlo apparire come proprietario dell’unità immobiliare, sia tenuto al pagamento degli oneri condominiali.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

MODIFICHE AL LIBRO III, TITOLO VII, CAPO II, DEL CODICE CIVILE

 

Art. 1.

1. All’articolo 1117 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente:

«Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:»;

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, le strutture portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi, e in genere tutte le parti dell’edificio che per la loro funzione sono destinate e necessarie all’uso comune»;

c) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento dell’aria, delle telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

 

Art. 2.

1. All’articolo 1118 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Gli atti e le sentenze che comportano modificazioni del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione ai sensi dell’articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo caso, il condomino resta tenuto al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e messa a norma».

 

Art. 3.

1. L’articolo 1120 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1120. - (Innovazioni). – È innovazione ogni intervento che comporti un’opera o manufatti nuovi o l’istituzione o soppressione di servizi comuni, il mutamento di destinazione della cosa comune se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune e le trasformazioni sostanziali che comportino spese superiori a un quarto dei costi di esercizio sostenuti per la gestione ordinaria.

Gli interventi di cui al primo comma devono essere approvati con la maggioranza indicata dal sesto comma dell’articolo 1136.

Sono vietate le innovazioni e la realizzazione di opere o manufatti che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».

 

Art. 4.

1. L’articolo 1121 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1121. - (Innovazioni gravose o voluttuarie). – È innovazione gravosa quella che comporta per la sua realizzazione una spesa che superi di un terzo l’importo del bilancio ordinario.

È innovazione voluttuaria quella che non offre alcuna utilità aggiuntiva all’uso dei beni e servizi comuni; qualora essa consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nelle spese.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l’importo corrispondente alla quota originaria della spesa per l’esecuzione dell’opera, aggiornata secondo i dati ISTAT».

 

Art. 5.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122. - (Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune). – Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio o alle proprietà esclusive ovvero che rechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso, il condomino deve inviare all’amministratore la relazione tecnica descrittiva di qualsiasi lavoro intenda eseguire nel piano o porzione di piano di sua proprietà.

Il condomino deve comunicare altresì la data di inizio dei lavori e la loro presumibile durata; la comunicazione è corredata da copia del provvedimento di autorizzazione dell’autorità competente nel caso di lavori che necessitino di tale autorizzazione, con obbligo, al termine degli stessi, di presentare idonea certificazione di conformità dei lavori eseguiti alla relazione tecnica.

Nelle parti comuni o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. A tal fine l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio o chiede al proprietario, possessore o detentore a qualsivoglia titolo delle unità immobiliari private di consentire l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per redigere un piano di intervento, ove ciò occorra al fine di garantire le condizioni di sicurezza».

 

Art. 6.

1. L’articolo 1123 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1123. - (Ripartizione delle spese). – Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne, anche potenziale.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il rifacimento e la ricostruzione della facciata dell’edificio deliberate dall’assemblea sono a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato di riscaldamento sono ripartite secondo la superficie radiante delle singole unità immobiliari.

L’incremento della superficie radiante comporta l’obbligo della revisione della relativa tabella.

Il proprietario della unità immobiliare che ha operato l’aumento delle superfici radianti è tenuto a consentire l’accesso al tecnico incaricato dall’amministratore per la rilevazione ed il ricalcolo dell’effettiva superficie radiante. La spesa è posta a carico del condomino che ha effettuato la variazione».

 

Art. 7.

1. Il primo comma dell’articolo 1124 del codice civile è sostituito da seguente:

«Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale e degli ascensori sono sostenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».

 

Art. 8.

1. L’articolo 1125 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1125. - (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai). – Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai nonché delle solette dei balconi e dei terrazzi aggettanti, limitatamente all’aggetto, sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura della pavimentazione e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Quando taluno degli elementi suindicati costituisce parte integrante della struttura portante dell’edificio, le spese sono suddivise fra tutti i condomini dell’edificio in proporzione al valore millesimale della proprietà».

 

Art. 9.

1. L’articolo 1126 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1126. - (Lastrici solari di uso esclusivo). – Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa relativa alle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve da copertura, comprendendo in tale ripartizione anche i locali comuni da millesimare. Nel caso in cui il piano o la porzione di piano o il locale comune sottostanti il lastrico siano coperti parzialmente, la spesa è ripartita in proporzione alle superfici coperte».

 

Art. 10

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina e revoca dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

L’amministratore dura in carica due anni.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato.

I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

L’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.

L’amministratore può essere altresì revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso di cui all’ultimo comma dell’articolo 1131, se per un anno non ha reso il conto della sua gestione, ovvero qualora abbia omesso di dare notizia all’assemblea di atti giudiziari promossi nei confronti del condominio e in ogni caso per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 1130 e se vi sono fondati sospetti di irregolarità.

Se, nel periodo massimo di sei mesi dalle dimissioni o dalla scadenza del mandato dell’amministratore, l’assemblea in due riunioni non ottiene il quorum previsto dal quinto comma dell’articolo 1136, la nomina di un nuovo amministratore o la conferma dell’incarico a quello uscente è deliberata con la maggioranza di cui al primo comma del medesimo articolo 1136».

 

Art. 11.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) redigere il preventivo delle spese annuali da sottoporre all’assemblea nei termini e con le modalità di cui al numero 7);

4) riscuotere i contributi ed erogare le spese per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

5) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

6) versare i contributi condominiali e qualunque altro introito su conto corrente bancario o postale intestato al condominio;

7) rendere il conto della sua gestione entro il termine massimo di tre mesi dalla fine di ciascun anno di esercizio. Il rendiconto deve essere comunicato ai condomini almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. Tutti i documenti relativi al rendiconto devono essere messi a disposizione dei condomini per il loro esame presso il domicilio dell’amministratore nei quindici giorni precedenti la data dell’assemblea;

8) curare la tenuta del registro di contabilità, ove sono annotati il rendiconto annuale della gestione condominiale, i singoli movimenti, di entrata e di uscita, in ordine cronologico, indicando le somme riscosse e la relativa causale e le uscite in modo dettagliato;

9) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale che deve contenere le generalità dei singoli proprietari, il codice fiscale, la residenza o il domicilio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel tempo in ordine al mutamento della titolarità dei diritti reali e di godimento. Tali elementi devono essere comunicati in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. In caso di comportamento omissivo dei condomini in relazione a quanto disposto dall’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro di anagrafe, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

10) curare il registro dei verbali delle assemblee e il registro di nomina e revoca dell’amministratore. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali devono essere annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte, le delibere e le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Sul registro di nomina e revoca dell’amministratore devono essere annotate le date di nomina e di revoca e gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale;

11) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, delle eventuali liti in corso e dei lavori deliberati ancora da eseguire nonché copia della documentazione posta a base del bilancio e di qualunque altra documentazione attinente al condominio, addebitandone la spesa al condomino richiedente.

L’omissione dei doveri e degli adempimenti di cui al presente articolo e di quanto stabilito dall’articolo 1129 comporta la revoca dell’amministratore».

 

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. - (Consiglio dei condomini). – L’amministratore è coadiuvato nell’espletamento del suo mandato dal consiglio dei condomini, composto da almeno tre partecipanti al condominio, nominati dall’assemblea. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.

L’amministratore deve richiedere al consiglio dei condomini il parere in ordine all’esecuzione di eventuali lavori straordinari urgenti.

Il consiglio dei condomini deve prendere visione semestralmente della gestione. In caso vi riscontri irregolarità, il consiglio invita l’amministratore ad indire un’assemblea straordinaria per riferire dei fatti e per la eventuale revoca e nomina dell’amministratore; in difetto, il consiglio provvede alla convocazione ai sensi dell’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dallo stesso articolo 66, su iniziativa anche di uno solo dei suoi componenti.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136, ciascuno dei componenti del consiglio può rivolgersi all’autorità giudiziaria per la nomina del nuovo amministratore.

L’amministratore è tenuto a fornire in copia la documentazione relativa alla propria gestione al consiglio.

Il consiglio può essere incaricato di altri compiti dall’assemblea dei condomini. I consiglieri devono adempiere ai loro doveri con diligenza e sono solidamente responsabili con l’amministratore per i fatti o le omissioni di questi o quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere revocati in qualunque momento dall’assemblea se vi sono fondati sospetti di irregolarità».

 

Art. 13.

1. L’articolo 1132 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1132. - (Dissenso dei condomini rispetto alle liti). – Qualora l’assemblea dei condomini, con la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 1136, abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto comunicato all’amministratore a mezzo di lettera raccomandata, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza.

Il dissenso è esercitabile soltanto per la lite fra condominio e terzi e non per liti fra condominio e condomini.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente».

 

Art. 14.

1. L’articolo 1133 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1133. - (Provvedimenti presi dall’amministratore). – I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori ed esecutivi per i condomini, salvo revoca da parte dell’assemblea.

Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, convocata direttamente dal condomino interessato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137».

 

Art. 15.

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. - (Spese fatte dal condomino). – Il condomino che ha effettuato spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente effettuata nella comprovata inerzia dell’amministratore».

 

Art. 16.

1. L’articolo 1135 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1135. - (Attribuzioni dell’assemblea dei condomini). – Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla nomina dell’amministratore e alla determinazione della misura del suo compenso;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e della relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rendiconto annuale predisposto dall’amministratore e della relativa ripartizione delle spese;

4) all’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, ivi comprese quelle imposte dalla legge, costituendo, se occorre, un fondo speciale;

5) alla nomina dei membri del consiglio dei condomini di cui all’articolo 1130-bis».

 

Art. 17.

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. - (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento dei condomini che rappresentino un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore dell’edificio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza del quorum di cui al primo comma, è riconvocata entro e non oltre trenta giorni una nuova assemblea che dovrà decidere sugli stessi argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive o passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio».

 

Art. 18.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni adottate dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto verbale su apposito registro tenuto dall’amministratore che deve inviarne copia sia ai condomini presenti all’assemblea sia agli assenti.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, assunte nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea, ciascun condomino dissenziente può proporre ricorso all’autorità giudiziaria per qualsiasi vizio che possa inficiarne la validità.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data dell’assemblea, se il ricorrente vi ha partecipato, o dalla data di ricezione del verbale, se era assente, e in ogni caso nel termine di quarantacinque giorni da quando ne ha avuto notizia, sia per i motivi di nullità che di annullabilità.

Il ricorso non sospende l’esecutività della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

All’udienza di prima comparizione deve essere esperito il tentativo di conciliazione.

La mancata comparizione del ricorrente, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dall’azione».

 

Art. 19.

1. L’articolo 1138 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1138. - (Regolamento di condominio). – Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a quattro, deve essere formato un regolamento il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio e per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal quinto comma dell’articolo 1136, fatta eccezione per le clausole che incidono sui diritti soggettivi o che derogano al criterio legale per la ripartizione delle spese, che devono essere approvate con il consenso della totalità dei condomini, e per il divieto volto all’inibizione di attività integranti la prostituzione, che può essere approvato con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.

Le proposte di revisione o modifica di disposizioni recate da un regolamento contrattuale, che incidano sui diritti soggettivi o deroghino al criterio legale fissato per la ripartizione delle spese, devono essere approvate specificatamente con il consenso della totalità dei condomini.

Il regolamento può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1107, con le modalità e nei termini di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 1137.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun modo possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Il regolamento di condominio, sia contrattuale sia convenzionale, deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo ove è sito l’immobile.

Le successive modifiche apportate al regolamento contrattuale, al regolamento convenzionale e alle tabelle millesimali devono altresì essere trascritte a cura dell’amministratore.

Il conservatore è tenuto alla trascrizione degli atti di cui al presente articolo anche su semplice presentazione del verbale di assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea medesima, con firme autenticate».

 

Capo II

MODIFICHE AL CAPO I, SEZIONE III, DELLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

 

Art. 20.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice civile», è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Il rendiconto dell’amministratore deve contenere la descrizione analitica delle spese sostenute e la relativa ripartizione, il quadro delle entrate e delle uscite, il quadro dei debiti e dei crediti con esplicitazione dei fondi particolari.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione delle spese approvato in via sia consuntiva che preventiva dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Il decreto ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute da ogni condomino deve essere promosso entro tre mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile. In caso contrario ne risponde l’amministratore.

I creditori del condominio non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti, che sono liberati dal vincolo di solidarietà.

Ai fini di cui al comma precedente, l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino.

Il condomino che ha venduto la propria unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui ha inviato all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto.

L’amministratore e il consiglio dei condomini, in caso di compravendita di unità immobiliari, sono tenuti ad inviare, su richiesta della parte venditrice, al notaio rogante, una certificazione contenente l’indicazione:

1) degli oneri condominiali, il cui ammontare non è stato ancora liquidato o è divenuto esigibile;

2) degli oneri derivanti da una delibera assunta precedentemente dall’assemblea ma non resa ancora definitiva;

3) degli oneri relativi all’ultimo bilancio preventivo approvato dall’assemblea;

4) delle somme a qualunque titolo ancora dovute dal condomino venditore;

5) di eventuali liti in corso.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore è tenuto ad applicare un indennità di mora pari al tasso dell’interesse legale e a sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni e delle utenze suscettibili di utilizzazione separata, con un preavviso di quindici giorni da effettuare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

 

Art. 21.

1. L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i predetti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza».

 

Art. 22

1. L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

L’amministratore non può essere delegato a rappresentare il condomino e nel caso sia anche condomino non può esercitare il diritto di voto per l’approvazione del consuntivo.

Qualora un piano o una porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza, provvede per sorteggio il presidente.

L’usufruttuario di un piano o di una porzione di piano dell’edificio e il conduttore di una unità immobiliare esercitano il diritto di voto per gli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni e sono obbligati in via principale nei confronti del condominio al pagamento degli oneri condominiali.

Per le deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta al proprietario».

 

 

Art. 23.

1. L’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, al regolamento di condominio devono essere allegate tabelle millesimali che precisino il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini nonché le quote per la riparazione delle spese comuni secondo l’uso anche potenziale.

Le tabelle di cui al primo comma possono comprendere anche i locali comuni, che abbiano perso la loro originaria destinazione e siano idonei a produrre reddito a favore dei condomini.

Nell’accertamento dei valori ai sensi del presente articolo non si deve tener conto del canone locatizio e dei valori commerciali, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano e della destinazione d’uso, ad eccezione del caso in cui il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari incida in misura notevole sulla utilizzazione dei beni e servizi comuni».

 

Art. 24.

1. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione anche parziale, di innovazioni o mutamenti della volumetria dell’unità immobiliare, è alterato apprezzabilmente il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. In tale ultima ipotesi la variazione millesimale accertata deve essere imputata all’unità immobiliare oggetto di variazione, con il conseguente adeguamento proporzionale delle quote. Gli oneri relativi alla revisione delle tabelle millesimali devono essere addebitati ai condomini proprietari delle unità immobiliari interessate da uno degli eventi;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia. In tal caso, ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali deve essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore pro tempore.

L’amministratore, nel termine di venti giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione, deve informarne tutti i condomini inviando loro copia dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo lettera raccomandata.

L’omissione comporta la revocabilità dell’amministratore e l’obbligo al risarcimento di eventuali danni. Ove nel giudizio non risulti acquisita la prova della avvenuta comunicazione a tutti i condomini dell’atto introduttivo, il giudice, su istanza di una delle parti, può ordinare la comunicazione dell’atto introduttivo della lite anche a mezzo di pubblici proclami o con qualsiasi altro mezzo equivalente».

 

Art. 25.

1. L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere irrogata dall’amministratore una sanzione pecuniaria la cui entità è deliberata dall’assemblea in via preventiva annuale.

In difetto di pagamento si applica l’articolo 63, secondo comma».

 

Art. 26.

1. L’articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – Il condomino e i suoi aventi causa sono obbligati a comunicare immediatamente all’amministratore il verificarsi dei seguenti fatti:

1) variazione di residenza o domicilio;

2) costituzione di usufrutto o altro diritto reale;

3) trasferimento di proprietà con indicazione del subentrante, relativo domicilio e codice fiscale;

4) in caso di successione mortis causa, nome e domicilio di tutti gli eredi e relativo codice fiscale.

In difetto della comunicazione di cui al primo comma tutte le convocazioni e le comunicazioni dell’amministratore si intendono validamente eseguite nell’ultimo domicilio a lui dichiarato e, in difetto, presso l’unità immobiliare dello stabile condominiale di proprietà del destinatario.

È altresì tenuto al pagamento degli oneri condominiali di cui all’articolo 1123 del codice il soggetto che, senza essere un condomino, si sia sempre comportato come “condomino apparente“, in modo da ingenerare la convinzione di essere lui il proprietario dell’unità immobiliare».

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDi’ 24 SETTEMBRE 2008

13a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici  

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(Esame congiunto e rinvio)

 

 

       Riferisce alla Commissione il senatore MUGNAI (PdL).

 

Il disegno di legge n.399 ripresenta, in gran parte, i contenuti di un disegno di legge già approvato (all’unanimità) dalla Commissione giustizia del Senato nella XIV legislatura  (Atto Senato 622-A/XIV) e di un disegno di legge della XV legislatura (Atto Senato 647/XV), sulla base di un orientamento condiviso da tutti gli schieramenti politici in ordine ad una più ampia riforma della materia del condominio; da questo punto di vista il disegno di legge in questione è molto simile al disegno di legge n. 71, di iniziativa del senatore Legnini e altri, che pure, ha come punto di partenza il citato disegno di legge della XIV legislatura, mentre il disegno di legge n. 355, di iniziativa del senatore Pastore e altri, pone in modo più netto l’accento su alcuni aspetti della materia (ad esempio sulla capacità giuridica).

 

L’articolo 1, nei disegni di legge nn. 399 e 71, riscrive l’articolo 1117 del codice civile, individuando ed elencando meglio le parti comuni dell’edificio, anche alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

 

L’articolo 2 invece inserisce un nuovo articolo 1117-bis del codice civile, volto a ricomprendere espressamente nella nozione di "condominio"- ai fini dell’applicabilità della nuova normativa - anche i cosiddetti condomini orizzontali come, ad esempio, i villaggi residenziali e i "supercondomini" cioè quelli costituiti da più condomini. Lo stesso articolo 2 introduce anche l’articolo 1117-ter che prevede una più snella decisione assembleare (la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo) per la sostituzione delle parti comuni, ovvero per la modificazione della loro destinazione d’uso, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse, anche mediante ricorso all’autorità giudiziaria da parte del condominio. Tuttavia, mentre il disegno di legge n. 399 stabilisce che, nel caso sia accertata la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto o di diritto violata e condannare il responsabile al pagamento di una somma di denaro, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; il disegno di legge n. 71, prevede, a questo punto, espressamente, la possibilità di attribuire al condominio la capacità giuridica, in modo tale da consentire allo stesso, ove i condomini, lo ritengano, di diventare un soggetto di diritto autonomo rispetto agli stessi condomini e, dunque, centro di imputazione di obblighi e diritti. Risulta evidente che il fine è anche quello di semplificare e ridurre i costi a carico dei condomini.

 

L’articolo 3 riscrive l’articolo 1118 del codice civile, disciplinando i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare, prevede la possibilità per il condominio di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

 

L’articolo 4 del disegno di legge n. 399 modifica l’articolo 1119 del codice civile in ordine all’indivisibilità nel senso che il principio dell’indivisibilità delle parti comuni può essere derogato non solo qualora la divisione possa farsi (come è previsto nel sistema attuale) senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ma anche quando le parti comuni siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione assembleare. L’articolo 5 modifica l’articolo 1120 del codice civile nel senso di prevedere maggioranze assembleari particolarmente basse (un terzo del valore dell’edificio) per le decisioni riguardanti le problematiche della sicurezza e salubrità degli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione dei parcheggi condominiali, gli interventi di contenimento di consumo energetico e l’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

 

L’articolo 1122 del codice civile, come modificato dall’articolo 6 del disegno di legge n. 399, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

 

Poi l’articolo 7 prevede una dettagliata disciplina degli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici. Il nuovo articolo 1122-bis stabilisce che nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. Nel caso in cui sussistano condizioni che possano far dubitare dello stato di sicurezza, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

 

L’articolo 8 modifica gli articoli 1123 e 1124 del codice civile, rispettivamente, per la ripartizione delle spese e la manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori, introducendo il principio che le spese sono ripartite tra i proprietari per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

 

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono le regole che afferiscono alla nomina, alla revoca e agli obblighi dell’amministratore. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri.    In particolare, si prevede che l’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, ha l’obbligo di prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza di questa garanzia la nomina o il rinnovo dell’incarico sono privi di efficacia.

 

L’articolo 9 prevede inoltre l’obbligo dell’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio da parte dei condomini morosi. Se l’amministratore non provvede alla riscossione, i condomini in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà e l’amministratore risponde solidalmente con gli inquilini morosi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Spettano poi all’amministratore l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e la tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti.

In sostanza i disegni di legge in esame definiscono un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.

 

Dall’ articolo 14 del disegno di legge n. 399 risultano altresì innovati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come sono ex novo disciplinate, all’articolo 15, le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni. A questo riguardo è utile sottolineare la positività di più precise norme di carattere processuale, soprattutto per quanto riguarda la tutela cautelare che moltissime volte viene invocata nei rapporti condominiali.

 

Gli articoli 16-18 innovano in materia di pubblicità e trascrizione degli atti del condominio. Ma da questo punto di vista forse è più analitico il disegno di legge n. 355.

Altre innovazioni importanti riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 19), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 21), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 22), di revisione delle tabelle millesimali (articolo 24). Peraltro, anche su quest’ultimo aspetto si sofferma ampiamente il disegno di legge n. 355.

Infine il disegno di legge n. 399 ripropone, sulla falsariga del testo approvato in Commissione nella XIV legislatura, l’introduzione e la disciplina dell’Elenco pubblico degli amministratori di condominio presso le Camere di Commercio (articoli 25-26) mentre il disegno di legge n. 71 elimina tale previsione.

Il disegno di legge n. 355, di iniziativa del senatore Pastore, come anticipato, si sofferma su alcuni principale aspetti della disciplina in materia di condominio e, in particolare è volto a:

a) attribuire al condominio una capacità giuridica speciale;

b) introdurre una disciplina relativa sia alla perdita della qualità condominiale di alcune parti comuni, sia all’acquisizione di altre parti condominiali, quindi di altri beni che si vogliono porre a servizio del condominio successivamente alla costituzione del condominio stesso, posto che l’attuale normativa impedisce ogni atto di disposizione, vendita o acquisto che non abbia il consenso di tutti i condomini espresso nelle ordinarie forme contrattuali;

c) disciplinare la pubblicità dei fatti condominiali mediante il registro del condominio presso l’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze ove è sito l’immobile, nonché la trascrizione dei regolamenti di condominio;

d) chiarire alcune disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi.

Più specificamente, l’articolo 1 modifica l’articolo 1117 del codice civile stabilendo che la cessazione o l’acquisizione della qualità di bene condominiale è determinata dall’assemblea del condominio attribuendo al condominio, costituito da tutti i proprietari, una capacità giuridica speciale per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di atti espressamente previsti dalla legge; la rappresentanza del condominio è disciplinata dall’articolo 1131 del codice civile, anch’esso modificato dall’articolo 6 del disegno di legge in questione.

 

L’articolo 2 novella l’articolo 1118 del codice civile mediante un comma aggiuntivo che disciplina in modo più organico le competenze e le procedure relative alla determinazione delle tabelle millesimali da parte dell’assemblea dei condomini; contro la deliberazione di quest’ultima è previsto anche il ricorso all’autorità giudiziaria, salvo i casi di determinazione mediante consenso.

 

L’articolo 3 del disegno di legge n. 355 apporta modificazioni all’articolo 1129 del codice civile prevedendo che nel condominio composto da più di trenta condomini il regolamento possa affidare l’amministrazione ad un consiglio  di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dall’amministrazione che lo presiede. Il nuovo articolo 1129 del codice civile introduce inoltre l’istituto della conferma tacita dell’amministratore con la possibilità di revoca da parte dell’autorità giudiziaria nei casi in cui non adempia ai propri obblighi ovvero se vi siano sospetti di irregolarità.

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 71 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile in ordine alla pubblicità dei fatti condominiali, prevedendo l’istituzione di un registro dei condomini che deve essere tenuto dall’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze ove è ubicato l’immobile, con sistemi informatici.

 

L’articolo 5  apporta modificazioni all’articolo 1130 del codice civile, analogamente ai disegni di legge nn. 399 e 71, in riferimento ai compiti dell’amministratore che, tra l’altro, deve provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dell’assemblea e di quello del consiglio di amministrazione, dei registri di contabilità; l’obbligo di convocare ogni anno l’assemblea per le deliberazioni previste dall’articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura; l’obbligo di richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’articolo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione; la trascrizione è eseguita dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione.

 

L’articolo 6 mediante un comma aggiuntivo all’articolo 1135 del codice civile, attribuisce espressamente in capo all’amministratore la rappresentanza del condominio per gli atti previsti nel citato e novellato articolo 1117 del codice civile.

 

L’articolo 7 introduce rilevanti modifiche all’articolo 1135 del codice civile, poiché prevede l’approvazione sia del regolamento di condominio che delle tabelle millesimali da parte dell’originario unico proprietario dell’edificio; inoltre attribuisce all’assemblea il potere di accertare la cessazione della qualità di bene condominale nonché di autorizzarne la vendita, ovvero di acquisire parti di uso comune.

 

L’articolo 8 modifica l’articolo 1136 del codice civile, laddove prevede l’obbligo per i condomini di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. Sono poi previste norme di coordinamento.

 

Gli articoli 9, 10, 11 innovano la normativa  codicistica in materia di regolamento di condominio sia dal punto di vista di una maggiore ampiezza di disciplina che dal punto di vista della pubblicità nel senso che si prevede l’obbligo di trascrizione per i regolamenti di condominio allorché operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti di cui all’articolo 2643.

 

Infine l’articolo 12 introduce le disposizioni di attuazione e transitorie per la disciplina del sistema di pubblicità del registro dei condomini, che dovrà essere disciplinato mediante regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

 

L'oratore conclude osservando come, sulla base dell'esperienza della scorsa legislatura, le questioni sulle quali sarà necessario un dibattito particolarmente approfondito sono quelle della capacità di agire del condominio e quella dell'istituzione dell'albo degli amministratori.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) osserva che la riforma del regime del condominio può costituire un'occasione per dare un significativo contributo alla riduzione dell'elevata litigiosità che si riscontra in questa materia e quindi alla deflazione dell'arretrato dei processi civili.

 

A tal fine, sarebbe utile che la Commissione potesse disporre di dati statistici sugli oggetti delle cause in materia di condominio, in modo da valutare se vi è la possibilità di eliminare ambiguità della normativa vigente che favoriscono la litigiosità.

Il sottosegretario CALIENDO assicura che il Governo metterà a disposizione tutti i dati in suo possesso.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE 2008

22a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

 

Dopo che il presidente BERSELLI ha ricordato che nella precedente seduta era stata svolta la relazione introduttiva e aver constatato che non vi sono richieste d'intervento in discussione generale, la Commissione conviene di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto cui affidare la predisposizione di un testo per i disegni di legge in titolo.

 

Del Comitato ristretto sono immediatamente chiamati a far parte il relatore MUGNAI (PdL), e i senatori MAZZATORTA (LNP), GALPERTI (PD), BALBONI (PdL), D'ALIA(UDC-SVP-Aut), LI GOTTI (IdV)  e PISTORIO (Misto-MPA).

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2009

58a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 71, 355 e 399, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1119 e 1283 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1119 e 1283, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 71, 355 e 399 e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 novembre 2008.

 

Il presidente CENTARO(PdL), in sostituzione del relatore Mugnai, dà brevemente conto dei disegni di legge nn. 1119 e 1283, recanti anche essi disposizioni in materia di condominio degli edifici proponendone la congiunzione ai disegni di legge nn. 71, 355 e 399 già esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50.


GIUSTIZIA (2a)

MARTEdi' 28 LUGLIO 2009

79a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il presidente BERSELLI comunica che il Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 71 e congiunti in materia di condominio ha concluso i propri lavori pervenendo alla approvazione di un testo unificato. Propone quindi di anticipare l'orario di inizio della seduta pomeridiana di domani già convocata per le ore 15, alle ore 14,30 al fine di consentire al relatore di illustrare il testo suddetto e di integrare l'ordine del giorno della seduta con tali disegni di legge. Fa presente peraltro che è emerso in sede di comitato ristretto l'intendimento di procedere alla richiesta di riassegnazione  del testo in sede deliberante. Preannuncia altresì la convocazione di un'ulteriore seduta della Commissione per giovedì, 30 luglio, alle ore 10 per l'esame,  del disegno di legge n. 1724,  recante conversione in legge del cosiddetto decreto-legge anticrisi.

 

Il senatore CASSON (PD)  interviene sui provvedimenti in materia di condominio. Al riguardo è favorevole all'integrazione dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani. Ritiene tuttavia necessario rinviare a settembre l'eventuale dibattito sulla proposta di rassegnazione in sede deliberante.

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi’ 29 luglio 2009

80a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento i consiglieri avvocati Marco Stefenelli, Luigi Cardone, Eugenio Cricrì, Andrea Mascherin, Aldo Morlino, Silverio Sica, Giovanni Vaccaro e l'avvocato dell'Ufficio studi Giuseppe Colavitti del Consiglio nazionale forense; gli avvocati Francesco Missori e Livia Rossi dell'Organizzazione unitaria degli avvocati;  il vice presidente Renato Borzone, il segretario Lodovica Giorgi e Valerio Spigarelli, il responsabile del Centro studi "Aldo Marongiu", dell'Unione camere penali; il presidente Giuseppe Sileci e il segretario Antonio Volanti dell'Associazione italiana giovani avvocati.    

 

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

SEDE REFERENTE

 

 (71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

 

Il relatore MUGNAI (PdL)  illustra brevemente il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che si allega al resoconto della seduta odierna. Sottolinea al riguardo come, nella predisposizione di tale testo, si sia tenuto ampiamente conto anche dell'approfondito lavoro di studio sulla materia condominiale svoltosi nel corso delle passate legislature ed in particolare della XIV. Ricorda poi che un contributo attivo sul piano dell'approfondimento è stato fornito anche dal senatore Legnini, firmatario peraltro di uno dei disegni di legge sulla materia. Conclude facendo presente che è emerso il generale orientamento di richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento.

Intervengono quindi brevemente i senatori CASSON (PD)  e LI GOTTI (IdV)  i quali, dopo avere espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolineano l'esigenza di rinviare a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, la decisione sulla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

ALLEGATO

 

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

NT1

 

Il Comitato Ristretto

 

Art. 1 .

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l'insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini» .

 

Art. 2 .

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144 .

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, può essere approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi .

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all'amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare entro trenta giorni l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva . L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l'assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all'autorità giudiziaria .

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato» .

 

Art. 3 .

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti .

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell'articolo 2643 .

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell'edificio .

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condiziona mento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini . In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma» .

 

Art. 4 .

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell'articolo 1117-ter» .

 

Art. 5 .

1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni .

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze .

Ciascun condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all'amministratore che convoca l'assemblea entro trenta giorni» .

 

Art. 6 .

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio .

Se le modifiche comportano l'esecuzione di opere, è data preventiva notizia all'amministratore» .

 

Art. 7 .

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge .

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonchè rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela .

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza .

L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso .

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sè di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo .

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonchè le modalità dell'accesso per la relativa verifica .

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari . L'autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato .

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell'amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l'autorità giudiziaria anche in via d'urgenza .

La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliata mente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio . Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari .

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte .

 

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi . L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio . L'assemblea può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali .

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l'accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza .

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell'impianto» .

 

Art. 8 .

1. All'articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne» .

2. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)» .

 

Art. 9 .

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono piu` di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo .

Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità .

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore nonchè i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma .

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore .

L'amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell'assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell'incarico. L'amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima .

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica .

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l'amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino .

Il compenso dell'amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonchè a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini .

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà . In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati .

Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore .

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità .

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l'aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva» .

 

Art. 10 .

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore) . L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonchè menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all'amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonchè le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonchè gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale . Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso .

Art. 11 .

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale) . Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonchè´ dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale e` accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l'indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione .

«Art. 1130-ter. – (Consiglio di condominio) . L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari . Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo » .

 

Art. 12 .

1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l'amministratore rappresenta il condominio nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell'assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio .

Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l'amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese» .

 

Art. 13 .

1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata .

Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l'amministratore, può intraprenderne l'esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida . Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell'esecuzione» .

 

Art. 14 .

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio .

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al meno un terzo del valore dell'edificio .

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma .

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo .

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo .

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione .

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall'amministratore» .

 

Art. 15 .

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini .

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l'autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l'annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti .

La richiesta di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione .

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione . Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell'esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall'avvio della stessa .

La sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile .

In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull'istanza cautelare nell'udienza di prima comparizione delle parti» .

 

Art. 16 .

1. L'articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione) . Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale» .

 

Art. 17 .

1. All'articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni» .

 

Art. 18 .

1. All'articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell'articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime » .

 

Art. 19 .

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi .

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall'articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell'amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa .

L'amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonchè l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell'articolo 1129, nono comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile .

Il condomino che ha alienato l'unità immobiliare risponde in solido con l'avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto » .

 

Art. 20 .

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente » .

 

Art. 21 .

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati .

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima .

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni» .

 

Art. 22 .

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale .

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente .

 

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell'assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto .

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea

L'usufruttuario, nonchè, salvo patto contrario, il conduttore, di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative .

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario» .

 

Art. 23 .

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano» .

 

Art. 24 .

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e` notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa e` a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio .

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni» .

 

Art. 25 .

1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – E ` tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio .

L'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato .

Per essere iscritti nell'elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonchè l'ubicazione e il codice fiscale dei condominii amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, nè sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione .

Nell'elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonchè tutte le ulteriori variazioni .

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria . La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi .

I dati contenuti nell'elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese .

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio . In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonchè la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinchè tali dati siano separatamente riportati nell'elenco . Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione .

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio .

La tenuta dell'elenco non comporta oneri a carico dello Stato» .

 

 

Art. 26 .

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco . L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze .

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni gia` esercitino l'attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni .

 

Art. 27 .

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile» .

 

Art. 28 .

1. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile» .

 

Art. 29 .

1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEdi' 30 SETTEMBRE 2009

88a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il senatore CASSON (PD) chiede chiarimenti in ordine alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti in materia di condominio.

 

Invita poi la Presidenza a valutare l'opportunità di iscrivere quanto prima nel calendario dei lavori i disegni di legge volti all'istituzione del garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

 

Insiste infine affinché sia posto all'ordine del giorno della Commissione anche il proprio disegno di legge in materia di delitti ambientali.

 

Il presidente CENTARO  fa presente che si sta procedendo all'acquisizione del consenso di tutti i rappresentanti dei Gruppi per l'eventuale trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in materia condominiale. Con riguardo ai disegni di legge dei quali si sollecita la calendarizzazione ritiene che tale questione sarà quanto prima sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi..

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTedi' 2 FEBBRAIO 2010

127a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio 2009.

 

Il presidente BERSELLI  fissa per mercoledì 24 febbraio 2010, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo in materia di condominio.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTedi' 23 FEBBRAIO 2010

137a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente BERSELLI avverte che non avranno più luogo le sedute già convocate per domani mattina alle ore 8,30 e per giovedì 25 febbraio alle ore 8,30. Fa presente poi che nella seduta pomeridiana di domani si proseguirà nella discussione generale del disegno di legge n. 2007, nell'esame del testo unificato in materia di potestà genitoriale nonché, infine, nell'esame dei disegni di legge in materia di condominio. Al riguardo fa presente che il relatore Mugnai ha preannunciato la presentazione di un nuovo testo unificato, predisposto di concerto con i membri del Comitato ristretto, in relazione al quale sarà opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti rispetto a quello precedentemente stabilito e che sarebbe scaduto domani alle ore 18.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2010

138a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.         

 

Il relatore MUGNAI (PdL)  illustra una nuova proposta di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (che si allega al resoconto della seduta odierna).

 

Il presidente BERSELLI fissa quindi per venerdì 12 marzo 2010 alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.          

 

 

ALLEGATO

 

NUOVO TESTO UNFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

NT2

 

Il Comitato Ristretto

 

Art.1

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne l'ulteriore destinazione d'uso:

1) tutte le parti dell'edificio destinate all'utilità comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

 

Art. 2

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità) - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti destinate all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, salvo che la condizione dei luoghi lo richieda, tenuto conto dell'amenità, della comodità o di altre qualità dei beni che ivi si trovano.

Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144.

La cessazione della tolleranza può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza di amministratore, a tutti i condomini.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante raccomandata o equipollenti mezzi telematici almeno venti giorni liberi prima della data di convocazione, ed è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino o detentore a qualunque titolo può chiedere all'amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso.

L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l'assemblea, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, l'autorità giudiziaria ordina la cessazione dell'attività e la rimessione delle cose in pristino e, salvo il risarcimento del danno, può condannare il responsabile al pagamento di una ulteriore somma di denaro in favore del condominio da determinarsi tenendo conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati».

Art. 3

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d'uso strutturali e funzionali.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

 

Art. 4.

1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell'articolo 1117-ter, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino».

 

Art. 5.

1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio nel rispetto, se del caso, delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

All'articolo 26, nella parte finale del comma 2, legge 10 del 1991, le parole "semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea" sono sostituite con le parole "degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio" e sono eliminate le parole».

 

Art. 6

 

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso individuale, ciascun condomino non può eseguire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d'uso indicata dal titolo, pur nel rispetto delle norme di edilizia, se ne derivi danno alle parti comuni o individuali o notevole diminuzione di godimento o valore di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

 

Art. 7

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici).

Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza prescritte dalla legge. La mancanza di dette condizioni di sicurezza si considera situazione di pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o detentore a qualunque titolo, nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al detentore delle stesse.

L'esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non esclude la necessità dell'accesso.

L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento dell'amministratore.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, terzo comma, ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimento all'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni anche nel caso di rimozione dell'impianto».

 

Art. 8

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

2. L'articolo 1126 è sostituito dal seguente:

«Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell'unità immobiliare di ciascuno».

 

Art. 9

1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, ciascuno di essi può chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica all'assemblea i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica.

L'amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione nell'incarico, da eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell'incarico, salvo diversa deliberazione. L'amministratore non può essere esentato dall'obbligo della consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e dall'obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione, entro quattro mesi dall'approvazione del bilancio esecutivo, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, l'amministratore risponde dei danni a lui imputabili.

L'amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni nomina il nuovo amministratore.

L'incarico di amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l'aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

g) l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater e 1122-bis;

h) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati comunicati.

 

Art. 10

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, 0  comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

 

Art. 11

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l'indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

 

Art. 12

1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma va sostituito l'inciso «dall'articolo precedente» con l'inciso «dall'articolo 1130» e sono aggiunte inoltre le seguenti parole: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«L'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio»;

c) all'articolo 1133 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentiti l'amministratore, se esistente, ed il ricorrente. Il tribunale autorizza uno dei condomini o un terzo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese.

 

Art. 13

1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può diffidare l'amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può intraprendere l'esecuzione della deliberazione ineseguita. Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese.

2. All'articolo 1135 è aggiunto il seguente comma: «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza zona anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti».

 

Art. 14

 

1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell'edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i gli aventi diritto sono stati invitati alla riunione.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».

 

Art. 15

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente o dissenziente può adire l'autorità giudiziaria per chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.

L'istanza per ottenere la sospensione, ove proposta prima dell'inizio della causa di merito, non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III, Sezione I, restando esclusa l'applicazione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

 

Art. 16

1. All'art. 1138, il terzo comma, è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal n. 7 dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107».

2.  L'articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione). Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili con la proprietà condominiale, le norme sulla comunione in generale».

 

Art. 17

1. All'articolo 2643 del codice civile è aggiunto il seguente numero:

«14 bis) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter, e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d'uso dei beni che si trovano nell'edificio».

 

Art. 18

1. Al n. 1 del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».

2. All'articolo 2644 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La trascrizione degli atti di cui al numero 14-bis dell'articolo precedente, eseguita a favore e contro i condominii, si considera eseguita a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari e prevale sulle trascrizioni degli atti che li riguardano. Detti atti devono essere trascritti anche a favore e contro i condominii interessati.».

 

Art. 19

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e l'eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell'articolo 1129, settimo comma.

I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un quadrimestre, l'amministratore può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l'autorità giudiziaria, adita anche in via d'urgenza, riconosca l'essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l'impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.».

 

Art.20

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal decimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

 

Art. 21

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi ».

 

 

Art. 22

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis, i partecipanti a ciascun condominio designano, con la maggioranza dell'articolo 1136, sesto comma, il loro rappresentante all'assemblea dei condominii. In mancanza, provvede per sorteggio il presidente dell'assemblea di ciascun condominio. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri, anche inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, di precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono alle riparazioni straordinarie e, in loro vece ove sussistano, i conduttori in quelle che attengono all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta ai proprietari».

 

Art. 23

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare ».

 

Art. 24

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è alterato per più di un quinto il rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari;

3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni».

All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie dopo le parole il pagamento di una somma, sono aggiunte le seguenti parole "da euro 100 a euro 500, tenuto conto dei vantaggio conseguiti, dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni e delle conseguenze mediate e indirette sulla qualità della vita dei condomini." e soppresse le parole successive sino al punto.

 

Art. 25

 

1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1129, quarto comma, che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l'interessato comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta nel registro non comporta oneri a carico dello Stato».

 

Art. 26

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l'attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

 

Art. 27.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

 

Art. 28.

1. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

 

 

Art. 29.

1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

 

Art. 30.

1. I procedimenti di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale sono applicabili alle controversie condominiali solo per le materie di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 7, terzo comma, del codice di procedura civile.

 

Art. 31

I contributi per le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63 disposizioni di attuazione, primo comma, durante le procedure concorsuali.

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI’ 8 GIUGNO 2010

171a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) presenta alcuni nuovi emendamenti (allegati al resoconto della seduta odierna, unitamente agli altri emendamenti presentati al nuovo testo unificato proposto dal Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010).

 

Il presidente BERSELLI fissa per martedì 22 giugno alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

 

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 

 

ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

Art.  1

 

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», nel primo comma,  sostituire le parole da: «sono oggetto di proprietà comune» fino a: «l'ulteriore destinazione d'uso» con le seguenti: «Se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità indicarne l'ulteriore destinazione d'uso, appartengono ai proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico».

 

1.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», apportare le seguenti modificazioni: «al n. 1, al n. 2 e al n. 3, sostituire la parola: «quali» con la seguente: «come» e, al n. 3, sopprimere le parole: «, per le telecomunicazioni»;

al n. 1, sostituire le parole: «destinate all'utilità» con le seguenti: «necessarie all'uso»;

al n. 2, sopprimere le parole: «, gli impianti centralizzati»;

al n. 3 sostituire le parole: «che servono all'uso e al godimento comune» con le seguenti: «destinati all'uso comune».

 

1.1

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», primo comma, numero 1), dopo le parole: «destinate all'utilità comune», inserire le seguenti: «tra le».

 

1.2

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», punto 3) dopo le parole: «in materia di reti pubbliche» aggiungere le seguenti: «e per altri simili servizi in comune».

 

 

Art.  2

 

2.100

IL RELATORE

Sopprimere le parole: «L'articolo 2 è sostituito dal seguente:».

 

2.1

GALPERTI

Sopprimere le parole: «L'articolo 2 è sostituito dal seguente:».

 

2.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», apportare le seguenti modificazioni:

nella rubrica sostituire la parola: «ambito» con le seguenti: «ambiti»;

nel primo comma, sostituire la parola: «quando» con le seguenti: «in tutti i casi in cui» e sostituire le parole: «destinate all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere» con le parole: «comuni ai sensi dell'articolo precedente»;

 

sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le disposizioni sulle distanze dal confine di cui alla sezione VI del capo II del titolo II del presente libro non si applicano nei condominii, salvo che lo richiedano l'amenità, la comodità o altre qualità dei beni, tenuto conto della condizione dei luoghi»;

 

sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

«Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144. La cessazione delle tolleranze può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza di amministratore a tutti i condomini».

 

2.2

BIANCONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:

«Art. 1117-ter. - (Dismissioni e modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – La dismissione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, quinto comma.

 

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante raccomandata o equipollenti mezzi telematici almeno venti giorni liberi prima della data di convocazione, ed è affissa per non meno di venti giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

 

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi, e determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi».

 

2.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel comma 1, dopo le parole: «ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune», inserire le seguenti: «salvo che la destinazione non sia stabilita dal titolo,».

 

2.3

VALDITARA, MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sopprimere le parole: «è approvata dall'assemblea» fino alle parole: «sesto comma».

 

2.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «articolo 1136, sesto comma» con le seguenti: «articolo 1136, quinto comma».

 

2.5

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nelprimo comma, sostituire le parole: «articolo 1136, sesto comma» con le seguenti: «articolo 1136, quinto comma».

 

2.6

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter»,  nelprimo comma sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

 

2.7

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

 

2.8

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con la stessa maggioranza è approvata la cessazione della qualità di bene condominiale ovvero l'acquisizione al condominio di altre parti comuni».

 

2.103

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», apportare le seguenti modificazioni:

 

sostituire il secondo comma con il seguente:

«La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni liberi della data di convocazione.»;

 

nel terzo  comma, sostituire le parole: «parti comuni interessate» con le parole: «parti comuni oggetto della modificazione o sostituzione»;

 

nel quarto comma, sostituire le parole: «contiene la dichiarazione espressa» con le parole: «deve contenere la dichiarazione espressa» nonché sostituire le parole: «e determina l'indennità» con le parole: «e deve determinare l'indennità».

 

2.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», nel quarto comma, dopo le parole: «redatta con atto pubblico a pena di nullità», inserire le seguenti: «se la circostanza non determini danno ai singoli proprietari come sancito dal titolo,».

 

2.10

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quarter», nel primo comma, dopo le parole: «ogni condomino» sopprimere le parole: «o detentore a qualunque titolo».

 

2.104

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «o detentore a qualunque titolo» con le parole: «ed ogni conduttore» ed eliminare le parole: «mediante diffida» e: «nonostante diffida».

 

2.105

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel terzo ed ultimo comma, sopprimere le parole: «dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti».

 

2.11

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», terzo comma, sopprimere le parole: «, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti».

 

2.12

LEGNINI

Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 1117-quater», aggiungere il seguente:

 

«Art. 1117-quinquies. - (Capacità giuridica). – È facoltà dell'assemblea del condominio deliberare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma quinto, l'attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell'edificio nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell'articolo 1131 del codice civile».

 

Art.  3

 

3.1

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1118» nel primo comma, dopo le parole: «proporzionale al valore» inserire le seguenti: «del piano o porzione di piano».

 

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1118», nel terzo comma, sostituire le parole: «delle parti comuni» con le seguenti: «delle parti e degli impianti comuni».

 

3.2

INCOSTANTE, LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1118», dopo il terzo comma aggiungere il seguente: «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

 

Art.  4

 

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1119», nel primo comma, sostituire le parole: «, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condominio.» con le seguenti: «se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari, si applicano gli articoli 1111 e seguenti.».

 

4.0.1

DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

 

1. Dopo l'articolo 1121 del codice civile è inserito il seguente:

 

''Art. 1121-bis. - (Innovazioni in materia di barriere architettoniche). – In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1120 e 1121 e fatto salvo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nei casi di beni vincolati, la costruzione degli impianti ascensore e delle altre innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche è comunque consentita nelle parti comuni degli edifici e delle loro pertinenze, a prescindere dal parere delle assemblee condominiali, anche in difformità ai regolamenti comunali e alle disposizioni urbanistiche, edilizie e di decoro architettonico, a condizione che sia acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale.

 

L'adesione alla realizzazione delle opere e degli impianti è libera, fatto salvo l'esonero da qualsiasi contributo nelle spese di realizzazione e di gestione da parte dei condomini che non intendono trarne vantaggio. La fluizione degli impianti e delle opere è limitata ai condomini che hanno sostenuto finanziariamente la progettazione e la costruzione e che sostengono la gestione e manutenzione degli stessi, fatto salvo il diritto degli altri condomini e ai loro eredi o aventi causa di partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l'importo corrispondente alla quota originaria della spesa per la realizzazione delle innovazioni medesime, aggiornata secondo i dati ISTAT.''».

 

Art.  5

 

5.1

LEGNINI, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 5. - 1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

 

''Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

 

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

 

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

 

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Sono valide, se approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

 

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio, il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

 

2. All'articolo 26, nella parte finale del comma 2, della legge 10 del 1991, le parole: ''semplice delle quote millesimali rappresentati dagli intervenuti in assemblea'', sono sostituite dalle parole: ''degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio''».

 

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: «articolo 1120 secondo comma», con le seguenti: «articolo 1120 terzo comma».

 

5.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 5. - 1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

 

''Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

 

Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

 

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;

 

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Sono valide, se approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

 

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio, il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

 

2. All'articolo 26, nella parte finale del comma 2, della legge 10 del 1991, le parole: ''semplice delle quote millesimali rappresentati dagli intervenuti in assemblea'', sono sostituite dalle parole: ''degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio'' e sono eliminate le parole''.».

 

Conseguentemente, all'articolo 29 sostituire le parole: «l'articolo 1120 secondo comma», con le parole: «articolo 1120 terzo comma».

 

5.3

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel comma 1, sostituire le parole da: «Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini possono disporre, con deliberazione approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».

 

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso «Art. 1136», comma quarto, sopprimere le parole: «le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120».

 

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel primo comma, sostituire le parole: «quinto comma» con le seguenti: «quarto comma».

 

5.4

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», secondo comma, sostituire le parole: «Sono valide, se approvate dall'assemblea, a maggioranza degli intervenuti» con le seguenti: «Inoltre sono valide, se approvate dall'assemblea con un terzo dei partecipanti al condominio e».

 

 

5.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

 

al n. 1, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis»;

 

al n. 2, sostituire le parole: «parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio» con le seguenti: «parcheggi nel sottosuolo destinati a pertinenza delle unità immobiliari».

 

5.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», sopprimere il settimo comma.

 

Conseguentemente, all'articolo 26, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli interventi in assemblea» sono sostituite con le seguenti: «degli interventi, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».

 

5.5

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel settimo comma, sopprimere le parole da: «All'articolo 26» fino alla fine del comma.

 

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 

«1-bis. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: ''semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea'' sono sostituite con le seguenti: ''degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio''».

 

Art.  6

 

6.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», nel primo comma, sostituire le parole: «si sia riservata la proprietà o l'uso individuale», con le seguenti: «arbitrariamente si sia riservato l'uso esclusivo,».

 

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, sostituire le parole: «nel rispetto delle norme di edilizia» con le seguenti: «benché consentite dalle norme di edilizia»;

 

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

 

«In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l'amministratore può sospendere l'esecuzione dell'intervento e, previa diffida, rivolgersi all'autorità giudiziaria che provvede in via d'urgenza».

 

6.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», secondo comma, dopo le parole: «notizia all'amministratore» inserire le seguenti: «unitamente alla descrizione sommaria del tipo di intervento da effettuare».

 

6.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», aggiungere, alla fine, il seguente comma: «Le opere effettuate negli edifici in zone sismiche, dovranno essere annotate in apposito registro o fascicolo obbligatorio conservato a cura dell'amministratore per accertare nel tempo che opere in successione possano arrecare squilibri tali da rendere il fabbricato a rischio di crollo o danneggiamento».

 

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», secondo comma, dopo le parole: «di cui al primo comma» aggiungere le seguenti: «anche ai fini dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1122,».

 

Art.  7

7.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1122-bis» con il seguente:

 

«Art. 1122-bis. - (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

 

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

 

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore, anche su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, salva la facoltà per ciascun condomino di agire anche con procedimento d'urgenza a tutela dei propri diritti e interessi, accede alle parti comuni affinché sia urgentemente definito un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

 

Rientra nei limiti del mandato conferito all'amministratore l'adozione da parte di quest'ultimo di provvedimenti urgenti atti a ripristinare le condizioni minime di sicurezza qualora i tempi di convocazione dell'assemblea non consentano di posticipare tali interventi.

 

L'amministratore ha comunque l'obbligo di convocare l'assemblea per relazionare circa gli interventi eseguiti o in alternativa porre in deliberazione dell'assemblea gli interventi da eseguire anche a completamento di quelli già disposti per motivazioni d'urgenza. Qual'ora l'assemblea appositamente convocata non dovesse assumere alcuna deliberazione riguardo all'esecuzione delle opere, l'amministratore può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere decreto d'urgenza.

 

Per le parti in proprietà privata od in uso esclusivo ha valenza quanto già previsto al comma primo, al comma secondo e al comma terzo.

 

Inoltre, vista l'oggettiva diversità riguardo alla titolarità dei luoghi ed alle maggiori difficoltà di accesso ad essi, l'amministratore interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l'accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l'eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza. L'interpellato può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso.

 

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso.

 

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condominio comunica all'amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell'accesso per la relativa verifica.

 

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all'accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari atti a far obbligatoriamente eseguire in breve tempo le opre e ripristinare così le condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

 

L'autorità giudizi ari a, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso od ostacolato l'esecuzione del piano d'intervento concordato».

 

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la mancanza di dette condizioni di sicurezza» con le seguenti: «la mancanza di dette condizioni»;

 

sostituire il secondo comma con il seguente:

 

«Su richiesta anche di un solo condomino o detentore a qualunque titolo, che rappresenti ragioni di temere che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condominio o al detentore delle stesse.»;

 

nel terzo comma, sostituire le parole: «non esclude la necessità dell'accesso» con le seguenti: «non è di ostacolo all'accesso»;

 

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le spese delle operazioni di cui al presente articolo sono a carico di chi ha richiesto l'intervento dell'amministratore, qualora le ragioni risultino ingiustificate.».

 

7.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche» e sopprimere la parola: «coinvolte»;

 

sostituire l'ultimo comma con il seguente:

 

«L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell'iimpianto ed anche nel caso di rimozione».

 

7.2

PITTONI

Al comma 1, nel secondo comma, capoverso «Art. 1122-ter. - (Impianti non centralizzati dì ricezione radiotelevisiva). – Sostituire le parole: «L'assemblea, convocata senza indugio dall'amministratore nelle formule e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter, può prescrivere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, terzo comma,» con le seguenti: «L'amministratore, nell'ipotesi in cui ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1117-ter, convoca senza indugio l'assemblea nelle forme e nei modi ivi previsti al secondo comma. L'assemblea così convocata può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136 quinto comma».

 

7.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter, nel secondo comma sopprimere, al primo periodo le parole: ''Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni'' e al secondo periodo le parole: '', convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter'', al secondo periodo del comma secondo sostituire le parole: ''all'articolo 1136, quinto comma, ragionevoli modalità'' con le seguenti: ''1136, quinto comma, adeguate modalità''».

 

7.3

LEGNINI, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», nel secondo comma, sostituire le parole da: «L'assemblea, convocata senza indugio,» alle parole: «articolo 1136, terzo comma,» con le seguenti: «L'amministratore, nell'ipotesi in cui ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1117-ter, convoca senza indugio l'assemblea nelle forme e nei modi previsti all'articolo 1117-ter, secondo comma. L'assemblea così convocata può deliberare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma,».

 

7.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter», nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «L'assemblea» a: «terzo comma,» con le seguenti: «L'amministratore, nell'ipotesi in cui ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1117-ter, convoca senza indugio l'assemblea nelle forme e nei modi ivi previsti al secondo comma. L'assemblea così convocata può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136 quinto comma,».

 

Art.  8

 

8.1

BIANCONI

Al comma 2, capoverso «Art. 1126» dopo le parole: «in proporzione al valore» inserire le parole: «del piano o della porzione di piano».

 

8.2

MUSSO, VALDITARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 

«2-bis. Qualora in un edificio o porzione di esso l'accesso alle unità immobiliari sia servito sia da ascensore che da scale, le spese per la manutenzione e ricostruzione di quest'ultime vanno calcolate esclusivamente in ragione del valore delle singole unità immobiliari».

 

Art.  9

9.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, ciascuno di essi ed eventualmente l'amministratore dimissionario possono chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve fornire all'assemblea i propri dati anagrafici, titoli di studi, almeno di scuola media superiore certificato del casellario giudiziario e carichi pendenti , attestati di formazione e qualificazione professionali specifici in materia, certificato di iscrizione alla associazione di amministratori professionisti, il codice fiscale, la partita IVA, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni condomino, previa richiesta all'amministratore e su appuntamento, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, con relativo rimborso della spesa e compensi, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

 

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

 

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

 

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio ed il cui rendiconto è accessibile a ciascun condomino in fase di rendicontazione annuale.

 

L'amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione nell'incarico, da eseguire entro i venti giorni successivi alla cessazione dell'incarico, salvo diversa deliberazione. L'amministratore non può essere esentato dall'obbligo della consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e dall'obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.

 

L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute, in base allo stato di ripartizione del preventivo e rendiconto approvato dall'assemblea, dagli obbligati al condominio non oltre quattro mesi dalla scadenza deliberata, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, l'amministratore risponde dei danni a lui imputabili. L'amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni nomina il nuovo amministratore.

 

L'incarico di amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea dopo il primo anno se non vi è giusta causa. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

 

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudizi ari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l'aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coatti va;

g) l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater e 1122-bis;

h) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero l'incompletezza o inesattezza dei dati comunicati».

 

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129, apportare le seguenti modificazioni:

 

sostituire il primo comma con il seguente: ''Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini''; nel secondo comma, sostituire le parole: ''l'amministratore comunica all'assemblea i propri dati'' con le seguenti: ''l'amministratore dichiara all'assemblea di aver assolto agli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e comunica i propri dati'' e, alla fine dello stesso secondo comma, sostituire le parole: ''dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità'' con le seguenti: ''copia da lui firmata''; nel terzo comma, dopo le parole: ''l'indicazione delle generalità,'' inserire le seguenti: '', del domicilio''».

 

9.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», apportare le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, sostituire le parole: «Quanto i condomini sono più di quattro, se» con le seguenti: «Quanto i condomini sono più di quattro l'assemblea nomina un amministratore. Se»;

 

b) al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole «; inoltre, entro dieci giorni dall'accettazione, provvede all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie».

 

9.3

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma dopo le parole: «ciascuno di essi» inserire le parole: «o l'amministratore dimissionario o revocato».

 

9.4

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma, dopo le parole: «ciascuno di essi» inserire le seguenti: «o l'amministratore dimissionario o revocato».

 

9.5

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel primo comma dopo le parole: «la nomina di un amministratore» aggiungere le seguenti: «un terzo scelto nel registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione».

 

9.6

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «nonché l'ubicazione» fino a: «conformità».

 

9.7

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nelsecondo comma sopprimere le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati».

 

9.8

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati,».

 

9.9

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sostituire le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati» con le parole: «di avere assolto agli obblighi di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

 

9.10

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sostituire le parole da: «nonché l'ubicazione» sino a: «eventualmente amministrati» con le seguenti: «di avere assolto agli obblighi di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile».

 

9.11

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, sopprimere le parole: «l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati».

 

9.12

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma sostituire le parole da: «nonché i giorni» fino a: «attesta la conformità» con le seguenti: «dei quali ciascun condomino può prendere visione gratuitamente previa richiesta all'amministratore ed inoltre ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità».

 

9.13

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quarto comma sostituire le parole: «In mancanza dell'amministratore» con le seguenti: «Nei condomini con non più di quattro condomini ove non sia stato nominato l'amministratore,».

 

9.14

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quinto comma, dopo la parola: «L'amministratore» inserire le seguenti: «salva dispensa deliberata dall'assemblea» e sopprimere le seguenti parole: «ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica».

 

9.101

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129, nel quinto comma, sostituire le parole: ''ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica'' con le seguenti: ''; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica''».

 

9.15

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quinto comma sostituire le parole da: «ed accessibile» sino a: «rendicontazione periodica» con le seguenti: «ed è obbligato a rendere accessibile a ciascun condomino la rendicontazione periodica nei termini e modalità indicati al secondo comma».

 

9.16

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel quinto comma, sostituire le parole da: «ed accessibile» sino a: «rendicontazione periodica» con le seguenti: «ed è obbligato a rendere accessibile a ciascun condomino la rendicontazione periodica nei termini e modalità indicati al secondo comma».

 

9.102

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129, sostituire il settimo comma con il seguente:

 

«Salvo che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo».

 

9.17

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» sostituire il settimo comma con il seguente:

 

«L'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile con l'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, fermo'restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l'amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse da ciascun condomino inadempiente».

 

9.18

DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel settimo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «entro trenta giorni dalla revoca o dalle dimissioni. In mancanza, decorso tale termine, i condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio possono adire l'autorità giudiziaria perla nomina del nuovo amministratore».

 

9.19

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire l'ottavo  comma  con il seguente:

 

«L'amministratore dura in carica almeno due anni e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca»o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore».

 

9.103

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129, nell'ottavo comma, primo periodo, sostituire le parole: «L'amministratore dura in carica due anni, salvo revoca o dimissioni» con le seguenti: «L'incarico di amministratore è di due anni, salvo diversa espressa deliberazione dell'assemblea e si intende rinnovato per eguale durata». Nel secondo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «nomina il nuovo amministratore» con le seguenti: «delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».

 

9.104

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel nono comma, primo periodo, sostituire le parole: «L'incarico di amministratore può essere revocato» con le seguenti: «La revoca dell'amministratore può essere deliberata». Nel secondo periodo del medesimo comma, sostituire la parola: «revocato» con la seguente: «disposta» e le parole: «terzo comma» con le altre: «quarto comma» e sopprimere le parole: «se non rende il conto della gestione».

 

9.105

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera a), premettere le seguenti parole: «L'omessa cominicazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale», al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

 

«d) la possibilità di confusione tra la gestione del condominio, quella di altri condomini i e le sue operazioni personali».

 

9.106

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nell'ultimo comma, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera g), sostituire le parole: «e 1122-bis» con le seguenti: «1122-bis e 1130 numeri 6, 7, 8 e 9»; sostituire la lettera h) con la seguente:«h)  l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo».

 

9.20

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», neldecimo comma sopprimere la lettera h).

 

9.21

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma, sopprimere la lettera h).

 

9.22

LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», aggiungere, in fine, il seguente comma: «La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro».

 

Conseguentemente, all'articolo 16 sopprimere il comma 1.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

 

«Art. 25-bis.

 

1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è aggiunto il seguente:

 

''Art. 71-bis. – Il registro di cui all'ultimo comma dell'articolo 1129 e al terzo comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto dall'amministratore''».

 

9.23

D'ALIA

Dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«1-bis. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

 

Art.  10

 

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, sopprimere le parole: «, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge»;

 

al n. 1, dopo le parole: ''eseguire tutte le deliberazioni dell'assemblea'' inserire le seguenti: ''convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo seguente e'';

 

al n. 2, sostituire le parole: ''prestazione dei servizi'' con le seguenti: ''fruizione dei servizi'';

 

al n. 4, sostituire le parole: ''gli atti conservativi relativi'' con le seguenti: ''gli atti conservativi dei diritti inerenti»;

 

sopprimere il n. 5;

 

al numero 6, secondo periodo, sostituire le parole: ''incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria'' con le seguenti: ''acquisisce le informazioni necessarie'';

 

aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

''10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni''».

 

10.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 1), dopo le parole: «dell'assemblea» inserire le seguenti: «conformi alle disposizioni di legge».

 

10.2

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 5), dopo le parole: «adempimenti fiscali» aggiungere la seguente: «ordinari».

 

10.3

VALDITARA, MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 6, sopprimere le parole da: «Decorsi 30 giorni» fino a: «il costo ai responsabili».

 

10.4

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il numero 7) inserire il seguente:

 

«7-bis) conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnicoamministrativo dell'edificio e del condominio»;

 

b) dopo il numero 9) inserire il seguente:

 

«9-bis) garantire la propria autonomia e non avere interesse diretto o indiretto in imprese, società, organismi commerciali, artigianali o industriali fornitori del condominio amministrato».

 

10.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma al numero 7), secondo periodo, sopprimere le parole: «le discussioni svolte e» e dopo le parole: «nonché le» aggiungere la seguente: «brevi».

 

10.6

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al numero 7), dopo le parole: «Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico» inserire le seguenti: «, entro il giorno successivo a quello dell'effettuazione,».

 

10.7

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, al  numero 7), quarto periodo, sopprimere le parole da: «esso contiene» a: «omogenea di spesa».

 

10.8

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», al primo comma, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

 

«10) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall'articolo 1138, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione; la trascrizione di cui all'articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto di approvazione da parte dell'unico proprietario ovvero ha redatto il verbale dell'assemblea condominiale».

 

10.9

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130» aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

«L'amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione e convocare l'assemblea, entro 180 giorni, per la relativa approvazione».

 

Art.  11

 

11.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

 

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Gli amministratori devono redigere il Rendiconto Condominiale costituito da:

 

            I) Elenco Spese

 

            II) Elenco Entrate

 

            III) Ripartizione delle Spese

 

            IV) Riepilogo Finanziario

 

            V) Nota Esplicativa

 

        I)    ''L'Elenco delle Spese'' è redatto con il principio della pertinenza, che individua il periodo gestionale nel quale è sorta l'obbligazione, per ciascuna tipologia di gestione. Tutte le spese sono raggruppate per tipologia di ripartizione con relativi totali parziali.

 

        II)    ''L'Elenco delle Entrate'' è redatto con il principio della cassa per ogni tipologia di gestione. Tutte le entrate, comprese le eventuali anticipazioni dell'amministratore, rendite condominiali o entrate a qualunque titolo, sono raggruppate per singolo soggetto interessato ed in ciascun raggruppamento in ordine cronologico con relativi totali parziali.

 

        III)    ''La Ripartizione delle Spese'' ha per oggetto le spese di cui «all'Elenco delle Spese» e sono ripartite secondo le indicazioni del regolamento di condominio, delle leggi o delle consuetudini per ogni tipologia di gestione. Deve contenere: i valori proporzionali di ripartizione utilizzati con distinta indicazione per ciascuna unità immobiliare e nell'ambito della stessa per ciascun partecipante; una colonna per ciascuna tipologia di ripartizione di spesa; una colonna per ciascuna tipologia di rendita; una colonna contenente il saldo dell'esercizio precedente, positivo in caso di debito del condomino e negativo in caso di credito dello stesso; una colonna contenente le somme versate da ciascun partecipante di cui ''all'Elenco delle Entrate''; una colonna contenete il saldo finale di esercizio derivante dalla somma algebrica di tutti i valori a debito e di quelli a credito per ciascun partecipante.

 

        IV)    ''Il Riepilogo Finanziario'' deve essere redatto alla fine di ciascun periodo gestionale in conformità del seguente schema:

 

ENTRATE:

 

        Entrate a qualunque titolo con separata indicazione della tipologia di incasso secondo il principio della cassa:

 

A) Avanzo di cassa esercizio precedente;

 

        a. Depositi bancari;

 

        b. Depositi postali;

 

        c. Denaro e valori in cassa;

 

        d. Assegni;

 

        e. Altri depositi liquidi.

 

B) Entrate Condominiali:

 

        a. Rate Ordinarie e conguagli riscossi;

 

        b. Rate Straordinarie e conguagli riscossi;

 

        c. Rate per Costituzione o integrazione Fondi.

 

C) Finanziamenti:

 

        a. Finanziamenti bancari a qualunque titolo;

 

        b. Anticipazioni dell'amministratore;

 

        c. Altri finanziamenti.

 

D) Proventi vari

 

        a. Rendite Condominiali;

 

        b. Da Investimenti;

 

        c. Interessi Attivi su depositi.

 

E) Altre Entrate

 

        a. Da restituzione Cauzioni;

 

        b. Entrate ad altro titolo diverse da proventi;

 

        c. Derivanti da azioni legali diverse da morosità;

 

        d. Risarcimento danni assicurativi.

 

USCITE:

 

        Pagamenti di spese di pertinenza dell'esercizio e dei debiti dell'esercizio precedente con separata indicazione per ciascun fornitore.

 

A) Pagamenti Gestione Ordinaria dell'esercizio:

 

        a. Verso utenze;

 

        b. Verso professionisti;

 

        c. Verso fornitori vari;

 

        d. Interessi passivi e spese bancarie.

 

B) Pagamenti Gestione Ordinaria dell'esercizio precedente.

 

        a. Verso utenze;

 

        b. Verso professionisti;

 

        c. Verso fornitori vari.

 

C) Pagamenti Gestione Straordinaria (X) dell'esercizio:

 

        a. Verso utenze;

 

        b. Verso professionisti;

 

        c. Verso fornitori vari.

 

D) Pagamenti Gestione Straordinaria (X) dell'esercizio precedente.

 

        a. Verso utenze;

 

        b. Verso professionisti;

 

        c. Verso fornitori vari.

 

E) Restituzione Finanziamenti

 

        a. Finanziamenti bancari;

 

        b. Anticipazioni dell'amministratore;

 

        c. Altri finanziamenti.

 

F) Adempimenti Fiscali e amministrativi

 

        a. Per ritenute fiscali operate a dipendenti;

 

        b. Per ritenute fiscali operate a professionisti;

 

        c. Per ritenute fiscali operate a fomitori vari;

 

        d. Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

 

G) Adempimenti Fiscali e amministrativi esercizi precedenti

 

        a. Per ritenute fiscali operate a dipendenti;

 

        b. Per ritenute fiscali operate a professionisti;

 

        c. Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;

 

        d. Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

 

H) Investimenti

 

        a. Acquisto Titoli;

 

        b. Investimenti vari.

 

I) Uscite Varie

 

        a. Pagamento cauzioni;

 

        b. Altre uscite a titolo di pegno;

 

        c. Uscite varie per rimborso a condomini;

 

        d. Uscite per risarcimento danni a condomini.

 

AVANZO DI CASSA:

 

        L'avanzo di cassa, che non può essere negativo, è dato dalla differenza algebrica fra le Entrate e le Uscite.

 

CREDITI:

 

A) Avanzo di cassa esercizio:

 

        a. Depositi bancari;

 

        b. Depositi postali;

 

        c. Denaro e valori in cassa;

 

        d. Assegni;

 

        e. Altri depositi liquidi.

 

B) Crediti Verso Condomini

 

        a. Crediti per Gestione Ordinaria;

 

        b. Crediti per Gestione Straordinaria;

 

        c. Crediti per Gestione Fondi.

 

C) Crediti verso terzi

 

        a. Crediti per Rendite Condominiali;

 

        b. Crediti verso Fornitori;

 

        c. Altri crediti.

 

D) Crediti per Investimenti e Cauzioni

 

        a. crediti per investimenti;

 

        b. Crediti per cauzioni.

 

DEBITI:

 

Debiti Verso Condomini

 

        c. Debiti per Gestione Ordinaria;

 

        d. Debiti per Gestione Straordinaria;

 

        e. Debiti per Gestione Fondi;

 

        f. Debiti per rimborsi non effettuati;

 

        g. Debiti per risarcimento danni.

 

Debiti per Gestione Ordinaria esercizio

 

        Verso utenze;

 

        Verso professionisti;

 

        Verso fornitori vari.

 

Debiti residui per Gestione Ordinaria esercizi precedente

 

        Verso utenze

 

        Verso professionisti;

 

        Verso fornitori vari.

 

Debiti per Gestione Straordinaria (X) esercizio

 

        Verso utenze;

 

        Verso professionisti;

 

        Verso fornitori vari.

 

Debiti per Gestione Straordinaria (X) esercizi precedenti

 

        Verso utenze;

 

        Verso professionisti;

 

        Verso fornitori vari.

 

Fondi di Riserva

 

        Fondo (x) esercizio;

 

        Fondo (x) esercizi precedenti.

 

Debiti per Finanziamenti

 

        Finanziamenti bancari;

 

        Anticipazioni dell'amministratore;

 

        Altri finanziamenti.

 

Debiti Fiscali e Amministrativi

 

        Per ritenute fiscali operate a dipendenti;

 

        Per ritenute fiscali operate a professionisti;

 

        Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;

 

        Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

 

Debiti Fiscali e Amministrativi esercizi precedenti

 

        Per ritenute fiscali operate a dipendenti;

 

        Per ritenute fiscali operate a professionisti;

 

        Per ritenute fiscali operate a fornitori vari;

 

        Altri adempimenti fiscali e amministrativi.

 

La Nota Esplicativa deve contenere: una breve descrizione dell'andamento gestionale con particolare riguardo alle azioni legali intraprese nell'esercizio e alle relative incidenze economiche sullo stesso; la descrizione di eventuali investimenti effettuati nell'esercizio ed il relativo andamento; descrizione delle eventuali anticipazioni dell'amministratore e relative motivazioni; descrizione di risarcimenti danni assicurativi; in generale descrizione di quanto è considerato necessario per rendere meglio comprensibili i valori riportati nel Rendiconto Condominiale''».

 

11.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

 

«Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di cassa e di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica . Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».

 

 

11.2

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma sopprimere le parole: «di cassa e».

 

11.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130 bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «di cassa e».

 

11.4

MUSSO, POLI BORTONE

«Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma sopprimere le parole: «cassa e».

 

11.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «cassa e di».

 

11.6

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», nel primo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

 

11.7

BARBOLINI, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

 

Art.  12

12.100

 

IL RELATORE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 1131», apportare le seguenti modificazioni:

 

alla lettera a) sostituire le parole: ''l'amministratore esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni'' con le seguenti: ''ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto''; alla lettera c) sostituire le parole da: ''ove non si prendano provvedimenti'' sino a: ''ripartire proporzionalmente le spese'' con le seguenti: ''Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini previa diffida all'amministratore o in mancanza a tutti gli altri condomini, può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio. Il tribunale può anche autorizzare l'esecuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese''».

 

Art.  13

 

13.100

IL RELATORE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 1134», sono apportate le seguenti modificazioni:

 

al comma 1, le parole ''l'art. 1134 è sostituito dal seguente'' sono sostituite dalle seguenti: ''All'art. 1134 del codice civile, la rubrica 'spese fatte dal condomino' è sostituita dalla seguente: 'gestione di iniziativa individuale' ed è aggiunto il seguente comma:

 

Nel comma secondo, primo periodo, sostituire le parole: ''o, in mancanza, il condominio eventualmente incaricato'' con le seguenti: ''o, in mancanza, gli altri condomini'', al secondo periodo, le parole: ''decorsi inutilmente trenta giorni'' fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''In caso di opposizione comunicata per iscritto, deve essere chiesta autorizzazione al tribunale che, sentiti i diffidati, provvede in via d'urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione''».

 

13.1

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1134», nel secondo comma, sostituire le parole: «trenta» con le seguenti: «quindici».

 

13.2

BARBOLINI, GALPERTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la mediazione di conflitti relazionali pregiudizievoli alla civile convivenza».

 

Art.  14

 

14.1

BIANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 14. - 1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

''Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

 

Se l'assemblea è validamente costituita le deliberazioni sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione, se manca ancora il numero legale, delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e relativi riparti; la deliberazione è valida se approvata da almeno un terzo dei partecipanti al condominio con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

 

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell'edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

 

Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

 

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i gli aventi diritto sono stati invitati alla riunione.

 

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore''».

 

14.2

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», nel terzo comma sostituire le parole: «la deliberazione è valida se approvata» con le seguenti: «le deliberazioni inerenti la gestione ordinaria e la conferma dell'amministratore sono valide se approvate».

 

14.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», nel terzo comma sostituire le parole: «la deliberazione è valida se approvata» con le seguenti: «le deliberazioni inerenti la gestione ordinaria e la conferma dell'amministratore sono valide se approvate».

 

14.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1136», nel quinto comma sopprimere la parola: «sempre» e, al sesto comma, le parole: «sono stati invitati alla riunione» sono sostituite dalle seguenti: «sono stati regolarmente convocati».

 

Art.  15

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1137», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel secondo comma, sostituire le parole: «assente o dissenziente» con le seguenti: «assente, dissenziente o astenuto» nonché sostituire le parole: «adire l'autorità giudiziaria pur chiedendone l'annullamento» con le seguenti: «adire l'autorità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l'annullamento»;

 

nel terzo comma, sostituire le parole: «la richiesta di annullamento» con le seguenti: «l'azione di annullamento» e eliminare le parole: «ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.»;

 

nel quarto comma, sostituire le parole: «la sospensione, ove proposta prima dell'inizio della causa di merito,» con le seguenti: «la sospensione proposta prima dell 'inizio della causa di merito».

 

15.1

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1137», nel secondo comma, dopo le parole: «autorità giudiziaria» inserire le seguenti: «esclusivamente a mezzo di citazione salve le disposizioni sulla conciliazione ove applicabili».

 

Art.  16

 

16.1

BIANCONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1138» con il seguente:

 

«Il regolamento di natura assembleare deve essere approvato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal n. 7 dell'articolo 1130, ad integrazione di quello contrattuale, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.

 

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 1118, 1119, 1120 quarto comma, 1122, 1122-bis primo comma, 1129, 1130-bis, 1131, 1136, 1137».

 

16.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1138», nel primo comma, sostituire le parole: «n. 7 dell'articolo 1130» con le seguenti: «numero 6 dell'articolo 1130».

 

Al comma, capoverso «Art. 1139», secondo comma, sostituire le parole: «Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili con la proprietà condominiale, le norme sulla comunione in generale» con le seguenti: «Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano le norme sulla comunione in generale, in quanto compatibili con la proprietà condominiale».

 

16.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 1138» dopo le parole: «il regolamento» inserire le seguenti: «sulla disciplina dell'uso delle parti comuni».

 

16.0.1

MUSSO, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 16-bis.

 

1. All'articolo 1138, terzo comma, del codice civile, sostituire le parole: ''nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129'' con le seguenti: ''nel registro indicato al numero 7) del primo comma dell'articolo 1130''».

 

Art.  19

 

19.1

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 63» sostituire il primo comma con il seguente:

«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e per la riscossione della sanzione comminata per infrazioni al regolamento di condominio a norma dell'articolo 70 delle Disp. Att. del Cod. Civ., l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione».

 

19.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 63», nel primo comma, dopo le parole: «stato di ripartizione approvato dall'assemblea» inserire le seguenti: «e per la riscossione delle sanzioni irrogate a norma dell'articolo 70 di queste disposizioni».

 

Nel terzo comma, sostituire le parole: «al condomino moroso l'utilizzazione» con le seguenti: «il condomino moroso dalla fruizione».

 

 

19.2

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 63», dopo il terzo comma inserire il seguente:

 

«In caso di fallimento del condomino moroso il credito vantato dal condominio nei suoi confronti è considerato privilegiato ai sensi della legge fallimentare».

 

19.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 63», aggiungere, alla fine, il seguente comma: «Alle quote condominiali è accordato privilegio generale di cui all'articolo 2745 in successione dopo il ventesimo di cui all'articolo 2778 del codice civile».

 

Art.  20

 

20.1

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

 

«Contestualmente al provvedimento di revoca, il tribunale nomina un amministratore giudiziale scelto nel registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione».

 

Art.  21

21.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni prima» con le seguenti: «cinque giorni liberi prima»; e le parole: «, specificando il luogo e l'ora della riunione» con le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione»; nel secondo periodo le parole: «L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.».

 

Art.  22

22.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il delegato» con le seguenti: «ogni partecipante all'assemblea» e sostituire le parole: «più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale» con le parole: «più di un quinto dei condomini e più di un terzo del valore proporzionale»;

 

nel secondo comma, sopprimre le parole: «, che è designato dai comproprietari interessati» e, dopo le parole: «in mancanza», inserire le seguenti: «di accordo»;

 

il terzo comma ed i seguenti sono così sostituiti:

 

«Nei casi di cui all'art. 1117-bis, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136, quinto comma, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni ai più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

 

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

 

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

 

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i conduttori esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

 

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttario intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario».

 

22.1

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, sostituire le parole: «articolo 1136, sesto comma» con le seguenti: «articolo 1136, quinto comma».

 

22.2

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

 

22.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «quinto comma».

 

22.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel  terzo comma, terzo periodo, dopo la parola: «Il rappresentante» inserire le seguenti: «purché con apposita delibera non più impugnabile».

 

22.5

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma dopo le parole: «si considera non apposto» aggiungere le seguenti: «I partecipanti a ciascun condominio, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, hanno facoltà di nominare l'amministratore del condominio loro rappresentante all'assemblea dei condomini».

 

22.6

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel terzo comma, quarto periodo, dopo le parole: «si considera non apposto» aggiungere le seguenti: «I partecipanti a ciascun condominio, con la maggioranza dell'articolo 1136, quinto comma, hanno facoltà di nominare l'amministratore del condominio loro rappresentante all'assemblea dei condomini».

 

22.7

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 67», dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

 

«Egli è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle relative spese. Salvo patto contrario, il conduttore di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in solido con la proprietà nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative».

 

22.8

LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il quinto comma con il seguente:

 

«L'usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un'unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative».

 

22.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 67» nel quinto comma, dopo le parole: «Salvo patto contrario», sopprimere le parole: «gli usufruttuari» e conseguentemente, aggiungere, le seguenti: «i nudi proprietari» e dopo le parole: «straordinarie e», sopprimere le parole: «in loro vece».

 

22.10

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel quinto comma sostituire le parole: «e, in loro vece ove sussistano, i conduttori» con le parole: «e, in vece ove sussistano, i loro conduttori».

 

22.11

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», nel quinto comma sostituire le parole: «e, in loro vece ove sussistano, i conduttori» con le parole: «e, in vece ove sussistano, i loro conduttori».

 

Art.  24

 

24.1

CASSON, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole: «riveduti o modificati» inserire le seguenti: «, con l'assenso di tutti i condomini,».

 

24.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma il numero 2) è sostituito con il seguente:

 

«2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d'uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino».

 

24.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 69», sopprimere il terzo comma. Conseguentemente, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

 

«Art. 24-bis. - 1. L'art. 70 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

 

«70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100 ed, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

 

24.3

BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 69» sostituire l'ultimo comma con il seguente:

 

«All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie dopo le parole il pagamento di una somma ''indicativa di euro 50,00, che l'assemblea meglio determinerà secondo necessità ed equità al tipo di infrazione, deliberando, anche il suo relativo impiego, con il quorum del secondo comma dell'art. 1136 del cod. civ., tenuto conto dei vantaggi conseguiti, dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni e delle conseguenze mediate e indirette sulla qualità della vita dei condomini.'' e soppresse le parole successive sino al punto».

 

Art.  25

25.1

BIANCONI

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Articolo 25. - 1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

 

''Art. 71. – È tenuto presso il Ministero della Giustizia il registro pubblico degli amministratori di condominio.

 

L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso le associazioni di categoria di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206, è obbligatoria per chi intenda svolgere l'attività di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

 

Se si tratta di società, l'iscrizione deve essere effettuata dall'amministratore unico, socio che detiene almeno il 51 per cento della quota societaria ed unico responsabile nei confronti del condominio. Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da colui che, nell'ambito della stessa, svolge funzioni di direzione e amministrazione.

 

Nel registro sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'elenco, ì dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

 

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'elenco per i cinque anni successivi.

 

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del singolo condominio. Chiunque può accedere ai predetti. Non potranno essere effettuate ricerche contenenti l'elenco dei condominii gestiti per garantire la riservatezza dei dati relativi alla clientela dell'amministratore.

 

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1129, quarto comma, che svolgono la funzione di amministratore solo del condominio nel quale risiede. In tal caso tuttavia l'interessato comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma.

 

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

 

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

 

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

 

La tenuta nel registro non comporta oneri a carico dello Stato''».

 

25.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», sostituire, ovunque ricorra, la parola: «registro», con la seguente: «elenco».

 

25.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», dopo il primo comma, è inserito il seguente:

 

«Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

Nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco» con le seguenti: «Ai fini dell'iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro,».

 

25.4

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma, sostituire le parole: «nel registro gli interessati» con le seguenti: «nel registro gli amministratori».

 

25.5

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma sostituire le parole: «dell'elenco» con le parole: «del registro».

 

25.6

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma sostituire le parole: «dell'elenco» con le parole: «del registro».

 

25.7

GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma, sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: «del registro».

 

25.8

LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «gli interessati devono altresì dichiarare» inserire le seguenti: «di avere conseguito almeno il diploma di scuola media superiore, nonché».

 

Conseguentemente; all'articolo 26, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

 

A coloro che hanno svolto l'attività di amministratore per almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non è richiesto il diploma di scuola media superiore.

 

25.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel quarto e nel quinto comma, sostituire le parole: «nell'elenco» con le seguenti: «nel registro».

 

25.9

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nelquarto comma sostituire le parole: «nell'elenco» con le parole: «del registro».

 

25.10

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel quarto comma sostituire le parole: «nell'elenco» con le seguenti: «nel registro».

 

25.11

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel sesto comma, sostituire le parole: «e indirizzo del condominio» con le seguenti: «, indirizzo del condominio e codice fiscale».

 

25.12

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla fine di ogni anno, le Camere di commercio curano la trasmissione, in via telematica, di una copia del registro alle amministrazioni comunali».

 

25.13

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «nei confronti dei» aggiungere le seguenti: «professionisti iscritti in albi e collegi professionali e dei».

 

25.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «solo del proprio condominio» inserire le seguenti: «, se i condomini non sono più di venti» e sopprimere le parole da: «In tal caso tuttavia» fino a: «sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma».

 

25.14

MUSSO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, sostituire le parole da: «In tal caso» a: «riportati nel registro» con le seguenti: «In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro».

 

25.2

BARBOLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

 

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con le associazioni rappresentative degli amministratori presenti sul territorio, adotta un codice deontologico riferito all'attività dell'amministratore, che ciascuno iscritto al registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie si impegna a rispettare».

 

Art.  26

26.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del Registro di cui all'art. 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, assicurandone l'unitarietà sul territorio nazionale con le opportune modalità tecniche di confluenza in rete dei dati e stabilisce l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel Registro corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

26.1

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, in ottemperanza al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 ''attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali'', di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determinano con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo e le modalità del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle associazioni di categoria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

26.2

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «sentite le associazioni degli amministratori condominiali».

 

26.3

GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

 

«1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile».

 

26.4

POLI BORTONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

«1-bis li Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile».

 

26.5

MUSSO, VALDITARA

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

 

«2. Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

 

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l'attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempi menti previsti dalle medesime disposizioni».

 

Art.  30

30.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 30. – 1. I procedimenti di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale non sono applicabili alle controversie condominiali».

 

30.1

BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali materie, l'amministratore ha il dovere di intraprendere ogni iniziativa utile a risolvere, in via stragiudiziale, le controversie insorte tra i condomini nonché tra questi e i soggetti terzi».

Art.  31

 

31.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

 

1. All'articolo 23 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: ''per le cause tra condomini'' aggiungere le seguenti '', ovvero tra condomini e condominio,''».

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi’ 13 luglio 2010

179a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno scorso.

 

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 24.1, nel quale intervengono i senatori CENTARO (PdL) e CASSON (PD) e il relatore MUGNAI (PdL), sono dati per illustrati tutti i subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, presentati agli emendamenti del relatore.

 

Il presidente CENTARO, su richiesta del rappresentante del GOVERNO, rinvia alla seduta di domani l'espressione dei prescritti pareri sugli emendamenti e sui submendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO  DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

Art.  7

7.102/1

MAZZATORTA

All'emendamento 7.102 sopprimere le seguenti parole: «, al primo periodo le parole: "Qualorasi rendano necessarie modificazioni delle parti comuni" e».

 

7.102/2

D'ALIA

All'emendamento 7.102 sopprimere le seguenti parole: «, al primo periodo le parole: "Qualorasi rendano necessarie modificazioni delle parti comuni" e».

 

7.102/3

LEGNINI

All'emendamento 7.102 sopprimere le seguenti parole: «, al primo periodo le parole: "Qualorasi rendano necessarie modificazioni delle parti comuni" e».

 

7.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter, nel secondo comma sopprimere, al primo periodo le parole: ''Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni'' e al secondo periodo le parole: '', convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter'', al secondo periodo del comma secondo sostituire le parole: ''all'articolo 1136, quinto comma, ragionevoli modalità'' con le seguenti: ''1136, quinto comma, adeguate modalità''».

 

Art.  9

9.100/1

MUSSO

All'emendamento 9.100 sostituire le parole: «Quando i condomini sono» fino a . «di uno o più condomini» con le seguenti: «Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario, nomina un amministratore scelto nel registro le cui modalità di iscrizione sono indicate all'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile»..

 

9.100/2

GALLONE

All'emendamento 9.100 sostituire le parole: «Quando i condomini sono» fino a . «di uno o più condomini» con le seguenti: «La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro. Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario, nomina un amministratore scelto nel registro le cui modalità di iscrizione sono indicate all'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile»..

 

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129, apportare le seguenti modificazioni:

 

sostituire il primo comma con il seguente: ''Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini''; nel secondo comma, sostituire le parole: ''l'amministratore comunica all'assemblea i propri dati'' con le seguenti: ''l'amministratore dichiara all'assemblea di aver assolto agli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione e comunica i propri dati'' e, alla fine dello stesso secondo comma, sostituire le parole: ''dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità'' con le seguenti: ''copia da lui firmata''; nel terzo comma, dopo le parole: ''l'indicazione delle generalità,'' inserire le seguenti: ''del domicilio e''».

 

Art.  11

11.100/1

D'ALIA

All'emendamento 11.100 al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo periodo sopprimere le parole: «di cassa e» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà».

 

11.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

 

        «Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di cassa e di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica . Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».

 

Art.  26

 

26.100/1

GALLONE

All'emendamento 26.100 aggiungere in fine il seguente comma:«1-bis. Il Ministero della giustizia determina con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le modalità di iscrizione al registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile con il rispetto dei seguenti requisiti:

 

conseguimento del diploma di scuola media superiore e possesso di attestati di formazione e qualificazione professionale;

 

iscrizione ad associazioni di categoria accreditate presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, ai fini della verifica dell'aggiornamento professionale;

 

possesso della partita IVA»

 

26.100/2

MUSSO

All'emendamento 26.100 aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis. Il Ministero della giustizia determina con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile»

 

26.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del Registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, assicurandone l'unitarietà sul territorio nazionale con le opportune modalità tecniche di confluenza in rete dei dati e stabilisce l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel Registro corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L'importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi' 21 luglio 2010

181a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'espressione dei pareri del rappresentante del Governo e del relatore sugli emendamenti e sui subemendamenti (già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute dell'8 giugno e del 13 luglio scorsi) al nuovo testo unificato.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.101; 2.100 e 2.1 (identici); 2.102, 2.5, 2.6 e 2.7 (identici); 2.105 e 2.11 (identici), 3.2; 5.100 e 5.5. Invita il relatore a riformulare invece in un testo 2 gli emendamenti 1.100, 2.101, 2.103, 2.104, 4.100, 5.101 e 6.100.

 

Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.100 e 5.102, invita il presentatore a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento aggiuntivo 4.0.1.

 

Il parere sui restanti emendamenti presentati fino all'articolo 6 deve considerarsi contrario.

 

Conclude svolgendo talune considerazioni sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad esso presentati.

 

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori GALLONE(PdL), MAZZATORTA(LNP), VALENTINO(PdL), GALPERTI(PD), il presidente BERSELLI, il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI e il relatore MUGNAI (PdL) sulle questioni afferenti le problematiche connesse alla rimozione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 4.0.1, è disposto l'accantonamento di tale emendamento.

 

Il relatore MUGNAI(PdL), accedendo alle richieste del Sottosegretario riformula gli emendamenti 1.100, 2.101, 2.103, 2.104, 4.100, 5.101 e 6.100 in un testo 2.

 

Dopo aver ritirato gli emendamenti 3.100 e 5.102, preannuncia la presentazione di un ulteriore emendamento relativo all'articolo 7. Conclude formulando parere conforme a quello del Governo sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 6.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 

ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

Art.  1

 

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», nel primo comma,  sostituire le parole da: «sono oggetto di proprietà comune» fino a: «l'ulteriore destinazione d'uso» con le seguenti: «Se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne l'ulteriore destinazione d'uso, appartengono ai proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico».

 

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117», nel primo comma,  dopo le parole: «l'ulteriore destinazione d'uso» inserire le seguenti: «anche se aventi diritto a godimento periodico».

 

Art.  2

2.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», apportare le seguenti modificazioni:

 

nella rubrica sostituire la parola: «ambito» con le seguenti: «ambiti»;

 

nel primo comma, sostituire la parola: «quando» con le seguenti: «in tutti i casi in cui» e sostituire le parole: «destinate all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere» con le parole: «comuni ai sensi dell'articolo precedente»;

 

sostituire il secondo comma con il seguente:

 

«Le disposizioni sulle distanze dal confine di cui alla sezione VI del capo II del titolo II del presente libro non si applicano nei condominii, salvo che lo richiedano l'amenità, la comodità o altre qualità dei beni, tenuto conto della condizione dei luoghi»;

 

sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

 

«Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144. La cessazione delle tolleranze può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza di amministratore a tutti i condomini».

 

2.101 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, sostituire la parola: «quando» con le seguenti: «in tutti i casi in cui» e sostituire le parole: «destinate all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere» con le parole: «comuni ai sensi dell'articolo precedente»;

 

sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

 

«Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144. La cessazione delle tolleranze può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza di amministratore a tutti i condomini».

 

2.103

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», apportare le seguenti modificazioni:

 

sostituire il secondo comma con il seguente:

 

«La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni liberi della data di convocazione.»;

 

nel terzo  comma, sostituire le parole: «parti comuni interessate» con le parole: «parti comuni oggetto della modificazione o sostituzione»;

 

nel quarto comma, sostituire le parole: «contiene la dichiarazione espressa» con le parole: «deve contenere la dichiarazione espressa» nonché sostituire le parole: «e determina l'indennità» con le parole: «e deve determinare l'indennità».

 

2.103 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il secondo comma con il seguente:

 

«La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni alla data di convocazione.»;

 

nel terzo  comma, sostituire le parole: «parti comuni interessate» con le parole: «parti comuni oggetto della modificazione o sostituzione»;

 

nel quarto comma, sostituire le parole: «contiene la dichiarazione espressa» con le parole: «deve contenere la dichiarazione espressa» nonché sostituire le parole: «e determina l'indennità» con le parole: «e deve determinare l'indennità».

 

2.104

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «o detentore a qualunque titolo» con le parole: «ed ogni conduttore» ed eliminare le parole: «mediante diffida» e: «nonostante diffida».

 

2.104 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «o detentore a qualunque titolo» con le parole: «ed ogni conduttore».

 

Art.  4

 

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1119», nel primo comma, sostituire le parole: «, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condominio.» con le seguenti: «se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari, si applicano gli articoli 1111 e seguenti.».

 

4.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1119», nel primo comma, sostituire le parole: «, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condominio.» con le seguenti: «se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.».

 

Art.  5

 

5.101

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

 

al n. 1, sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis»;

 

al n. 2, sostituire le parole: «parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio» con le seguenti: «parcheggi nel sottosuolo destinati a pertinenza delle unità immobiliari».

 

5.101 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1120», nel secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

 

al n. 1, sopprimere le parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis»;

 

al n. 2, sostituire le parole: «parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio» con le seguenti: «parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio».

 

Art.  6

 

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, sostituire le parole: «nel rispetto delle norme di edilizia» con le seguenti: «benché consentite dalle norme di edilizia»;

 

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

 

«In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l'amministratore può sospendere l'esecuzione dell'intervento e, previa diffida, rivolgersi all'autorità giudiziaria che provvede in via d'urgenza».

 

6.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, sostituire le parole: «pur nel rispetto delle norme di edilizia» con le seguenti: «benché consentite dalle norme di edilizia»;

 

dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

 

       «In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l'amministratore può, previa diffida, rivolgersi all'autorità giudiziaria che provvede in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 1171».

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 29 LUGLIO 2010

182a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 71 E CONGIUNTI IN MATERIA DI CONDOMINIO 

 

Il presidente BERSELLI avverte che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad una successiva seduta che si convoca fin d'ora per lunedì 2 agosto alle ore 16,30.

 

In quella sede, il relatore e il rappresentante del Governo riprenderanno e concluderanno l'espressione dei prescritti pareri.

 

La seduta termina alle ore 8,50.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

lunedi' 2 agosto 2010

183a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 16,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 (71) LEGNINI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI.  -  Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri.  -  Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO.  -  Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

 

Il presidente BERSELLI  ricorda che nel corso dell'ultima seduta erano stati espressi i prescritti pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti ai primi sei articoli del testo unificato (tutti gli emendamenti sono stati pubblicati in allegato alle sedute dell'8 giugno, del 13 e del 21 luglio scorsi). Avverte quindi che si riprenderà dall'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.101 e sugli identici subemendamenti 7.102/1, 7.102/2 e 7.102/3. Invita il relatore a riformulare gli emendamenti 7.100 e 7.102 in un testo 2.

 

Il relatore MUGNAI(PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 7.100 e 7.102 in un testo 2, nel senso indicato. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, relativi all'articolo 7, il parere è conforme a quello del Governo.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) si esprime in senso conforme.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) presenta ed illustra l'emendamento 9.1000, con il quale si vuole reintrodurre nel testo l'istituto dell'assicurazione professionale per gli amministratori condominiali.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.17, 9.18, 9.19, 9.22 e 9.23, nonché sui subemendamenti 9.100/1 e 9.100/2. Dopo avere espresso parere favorevole sugli emendamenti 9.100, 9.1000, 9.102, 9.103 e 9.106, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 9.2, 9.101, 9.104 e 9.105 in un testo 2. Si devono considerare sostanzialmente assorbiti gli emendamenti 9.15, 9.16, 9.20 e 9.21.

 

Dopo che è stata accolta la richiesta di riformulazione dell'emendamento 9.2 in un testo 2, il relatore MUGNAI (PdL) riformula gli emendamenti 9.101, 9.104 e 9.105 in un testo 2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

 

Sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, il proprio parere è conforme a quello del Sottosegretario.

 

 Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.5 e 10.7, invita poi i presentatori a riformulare gli emendamenti 10.100 e 10.4 in un testo 2. Il parere è contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

Il relatore MUGNAI(PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 10.100 in un testo 2 nel senso indicato, esprime parere conforme al rappresentante del Governo sui restanti emendamenti all'articolo 10.

 

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo avere espresso parere favorevole sul subemendamento 11.100/1, invita il relatore a riformulare l'emendamento 11.100 in un testo 2. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 il parere del Governo è contrario.

 

Il relatore MUGNAI(PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 11.100 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo, esprime parere conforme sui restanti emendamenti all'articolo 11.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100, del quale il relatore auspica l'approvazione.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

 

Il rappresentante del GOVERNO, dopo avere espresso parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2, invita il relatore a ritirare l'emendamento 13.100.

 

Il RELATORE, accedendo alla richiesta del Sottosegretario, ritira l'emendamento 13.100.

 

Sugli emendamenti 13.1 e 13.2, il proprio parere è conforme a quello del rappresentante del Governo.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo avere espresso parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100.

 

Il RELATORE esprime parere conforme.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo aver invitato il relatore a riformulare l'emendamento 15.100 in un testo 2, esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) riformula l'emendamento 15.100 in un testo 2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo. Sull'emendamento 15.1 il proprio parere è conforme a quello del Governo.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.2. Dopo avere invitato il relatore a riformulare l'emendamento 16.100 in un testo 2, sottolinea come l'emendamento 16.0.1 si debba considerare sostanzialmente assorbito.

 

Il RELATORE, dopo essersi espresso in senso conforme al rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.100 in un testo 2, nel senso indicato.

 

Il presidente avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 17.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) presenta ed illustra l'emendamento 18.1000.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.1000.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 19.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3. Il proprio parere è favorevole sull'emendamento 19.100 del relatore.

 

Il RELATORE si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 20.

 

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere contrario sull'emendamento 20.1, l'unico riferito all'articolo 20.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 21.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita il relatore a riformulare l'emendamento 21.100 in un testo 2.

 

Il RELATORE, accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 21.100 in un testo 2.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 22.

 

Il rappresentante del GOVERNO, dopo avere espresso parere favorevole sugli identici emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3, invita il relatore a riformulare l'emendamento 22.100 in un testo 2. Esprime poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

 

Il RELATORE, dopo aver riformulato l'emendamento 22.100 in un testo 2, nel senso prospettato dal rappresentante del Governo, si esprime in senso conforme.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 23, e che quindi si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo avere espresso parere contrario sull'emendamento 24.3, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.2. Invita poi il relatore a riformulare l'emendamento 24.100 in un testo 2. Con riguardo all'emendamento 24.1, invita i presentatori a riformularlo in un testo 2, in relazione al quale si riserva comunque un'ulteriore valutazione.

 

Il senatore CASSON(PD), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 24.1 in un testo 2 nel senso prospettato dal Sottosegretario.

 

Il rappresentante del GOVERNO si riserva una più attenta valutazione dell'emendamento 24.1, così come sostanzialmente riformulato dal senatore Casson.

 

Il RELATORE, dopo aver riformulato l'emendamento 24.100 in un testo 2, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

 

 Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25.

 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.3, 25.4, 25.8, 25.12, 25.13, 25.14, 25.2. Dopo avere espresso parere favorevole sugli emendamenti 25.101, 25.9 e 25.10 (identici), nonché sull'emendamento 25.11, invita il relatore a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 25.100 e 25.102. Gli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7 devono considerarsi invece sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 25.100 così come riformulato.

 

Il relatore MUGNAI(PdL), dopo aver riformulato gli emendamenti 25.100 e 25.102 in un testo 2, esprime parere conforme al rappresentante del Governo.

 

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 26.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sugli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.5, nonché sui subemendamenti 26.100/1 e 26.100/2. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 26.100 e 26.2.

 

Il RELATORE si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

 

Il presidente BERSELLI, tenuto conto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 27, 28 e 29, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 30.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita il relatore a riformulare l'emendamento 30.100 in un testo 2. Il proprio parere è contrario sull'emendamento 30.1.

 

Il RELATORE, accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 30.100 in un testo 2. Sull'emendamento 30.1. il proprio parere è conforme.

 

 Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 31.0.1, l'unico riferito all'articolo 31.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che le riformulazioni degli emendamenti, nonché i nuovi emendamenti 18.1000 e 9.1000, sono tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto fin d'ora a martedì 21 settembre 2010, alle ore 15.

 

La Commissione concorda.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17,10.

 

 

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

Art.  7

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», apportare le seguenti modificazioni:

nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la mancanza di dette condizioni di sicurezza» con le seguenti: «la mancanza di dette condizioni»;

 

sostituire il secondo comma con il seguente:

 

«Su richiesta anche di un solo condomino o detentore a qualunque titolo, che rappresenti ragioni di temere che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l'amministratore accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condominio o al detentore delle stesse.»;

 

nel terzo comma, sostituire le parole: «non esclude la necessità dell'accesso» con le seguenti: «non è di ostacolo all'accesso»;

 

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le spese delle operazioni di cui al presente articolo sono a carico di chi ha richiesto l'intervento dell'amministratore, qualora le ragioni risultino ingiustificate.».

 

7.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1122-bis», con il seguente:

 

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici).

 

Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

 

L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.

 

La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all'accesso.

 

L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

 

A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

 

Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all'accesso.

 

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l'intervento all'amministratore; in tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subito l'accesso un'indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea.

 

7.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter, nel secondo comma sopprimere, al primo periodo le parole: ''Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni'' e al secondo periodo le parole: '', convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter'', al secondo periodo del comma secondo sostituire le parole: ''all'articolo 1136, quinto comma, ragionevoli modalità'' con le seguenti: ''1136, quinto comma, adeguate modalità''».

 

7.102 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1122-ter, nel secondo comma sopprimere, al secondo periodo le parole: '', convocata senza indugio dall'amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1117-ter'', al secondo periodo del comma secondo sostituire le parole: ''all'articolo 1136, quinto comma, ragionevoli modalità'' con le seguenti: ''1136, quinto comma, adeguate modalità''».

 

Art. 9

9.2

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», apportare le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, sostituire le parole: «Quanto i condomini sono più di quattro, se» con le seguenti: «Quanto i condomini sono più di quattro l'assemblea nomina un amministratore. Se»;

 

b) al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole «; inoltre, entro dieci giorni dall'accettazione, provvede all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie».

 

9.2 (testo 2)

INCOSTANTE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel secondo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole «; inoltre, entro dieci giorni dall'accettazione, provvede all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie».

 

9.1000

 

IL RELATORE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo il secondo comma, inserire i seguenti: «L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.

 

    L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.».

 

9.101

IL RELATORE

Al comma 1, «Art. 1129, nel quinto comma, sostituire le parole: ''ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica'' con le seguenti: ''; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica''».

 

9.101 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1,capoverso «Art. 1129», apportare le seguenti modificazioni:

 

a) nel quinto comma, sostituire le parole: "ed accessibile a ciascun condomino quanto alla rendicontazione periodica'' con le seguenti: ''; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica".

 

b) dopo le parole "rendicontazione periodica" inserire il seguente comma "Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.''

 

c) sopprimere le parole da "L'amministratore ha diritto" fino alla fine del periodo.

 

9.104

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel nono comma, primo periodo, sostituire le parole: «L'incarico di amministratore può essere revocato» con le seguenti: «La revoca dell'amministratore può essere deliberata». Nel secondo periodo del medesimo comma, sostituire la parola: «revocato» con la seguente: «disposta» e le parole: «terzo comma» con le altre: «quarto comma» e sopprimere le parole: «se non rende il conto della gestione».

 

9.104 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel nono comma, primo periodo, sostituire le parole: «L'incarico di amministratore può essere revocato» con le seguenti: «La revoca dell'amministratore può essere deliberata» Nel secondo periodo del medesimo comma, sostituire la parola: «revocato» con la seguente: «disposta».

 

9.105

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera a), premettere le seguenti parole: «L'omessa cominicazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale», al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

 

«d) la possibilità di confusione tra la gestione del condominio, quella di altri condomini i e le sue operazioni personali».

 

9.105 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nel decimo comma, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera a), premettere le seguenti parole: «L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale,», al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

 

«d) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini».

 

Art.  10

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, sopprimere le parole: «, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge»;

 

al n. 1, dopo le parole: ''eseguire tutte le deliberazioni dell'assemblea'' inserire le seguenti: ''convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo seguente e'';

 

al n. 2, sostituire le parole: ''prestazione dei servizi'' con le seguenti: ''fruizione dei servizi'';

 

al n. 4, sostituire le parole: ''gli atti conservativi relativi'' con le seguenti: ''gli atti conservativi dei diritti inerenti»;

 

sopprimere il n. 5;

 

al numero 6, secondo periodo, sostituire le parole: ''incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria'' con le seguenti: ''acquisisce le informazioni necessarie'';

 

aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

''10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni''».

 

10.100  (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», apportare le seguenti modificazioni:

 

al n. 1, dopo le parole: ''eseguire tutte le deliberazioni dell'assemblea'' inserire le seguenti: ''convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo seguente e'';

 

al numero 6, secondo periodo, sostituire le parole: ''incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria'' con le seguenti: ''acquisisce le informazioni necessarie'';

 

aggiungere, in fine, il seguente comma:

 

''9-bis) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni''».

 

10.4

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il numero 7) inserire il seguente:

 

«7-bis) conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnicoamministrativo dell'edificio e del condominio»;

 

b) dopo il numero 9) inserire il seguente:

 

«9-bis) garantire la propria autonomia e non avere interesse diretto o indiretto in imprese, società, organismi commerciali, artigianali o industriali fornitori del condominio amministrato».

 

10.4 (testo 2)

BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130», nel primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnicoamministrativo dell'edificio e del condominio»;

 

Art.  11

11.100

IL RELATORE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di cassa e di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica . Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti».

 

11.100  (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sostituire i primi due periodi con i seguenti:

 

«Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di cassa e di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti»

 

Art.  15

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1137», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel secondo comma, sostituire le parole: «assente o dissenziente» con le seguenti: «assente, dissenziente o astenuto» nonché sostituire le parole: «adire l'autorità giudiziaria pur chiedendone l'annullamento» con le seguenti: «adire l'autorità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l'annullamento»;

 

nel terzo comma, sostituire le parole: «la richiesta di annullamento» con le seguenti: «l'azione di annullamento» e eliminare le parole: «ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.»;

 

nel quarto comma, sostituire le parole: «la sospensione, ove proposta prima dell'inizio della causa di merito,» con le seguenti: «la sospensione proposta prima dell 'inizio della causa di merito».

 

15.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1137», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel secondo comma, sostituire le parole: «assente o dissenziente» con le seguenti: «assente, dissenziente o astenuto» nonché sostituire le parole: «adire l'autorità giudiziaria pur chiedendone l'annullamento» con le seguenti: «adire l'autorità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l'annullamento»;

 

nel terzo comma, sostituire le parole: «la richiesta di annullamento» con le seguenti: «l'azione di annullamento» e eliminare le parole: «ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.»;

 

nel quarto comma, sostituire le parole: «la sospensione, ove proposta prima dell'inizio della causa di merito,» con le seguenti: «la sospensione proposta prima dell 'inizio della causa di merito » e sostituire le parole «restando esclusa l'applicazione» con le seguenti «con l'esclusione».

 

Art.  16

16.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1138», nel primo comma, sostituire le parole: «n. 7 dell'articolo 1130» con le seguenti: «numero 6 dell'articolo 1130».

 

Al comma, capoverso «Art. 1139», secondo comma, sostituire le parole: «Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili con la proprietà condominiale, le norme sulla comunione in generale» con le seguenti: «Per quanto non è previsto dal presente capo si osservano le norme sulla comunione in generale, in quanto compatibili con la proprietà condominiale».

 

16.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 1138», nel primo comma, sostituire le parole: «n.7 dell'articolo 1130» con le seguenti: «numero 6 dell'articolo 1130».

 

Sopprimere il comma 2.

 

Art.  18

18.1000

IL RELATORE

All'articolo  apportare le seguenti modificazioni:

 

al comma 1, sostituire le parole "la denominazione" con le seguenti "l'eventuale denominazione";

 

al comma 2 sopprimere le parole "e prevale sulle trascrizioni degli atti che li riguardano".

 

Art.  21

21.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni prima» con le seguenti: «cinque giorni liberi prima»; e le parole: «, specificando il luogo e l'ora della riunione» con le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione»; nel secondo periodo le parole: «L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.».

 

21.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, primo periodo, sostituire le parole:«, specificando il luogo e l'ora della riunione» con le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione»; nel secondo periodo le parole: «L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.».

 

Art.  22

 

22.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il delegato» con le seguenti: «ogni partecipante all'assemblea» e sostituire le parole: «più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale» con le parole: «più di un quinto dei condomini e più di un terzo del valore proporzionale»;

 

nel secondo comma, sopprimre le parole: «, che è designato dai comproprietari interessati» e, dopo le parole: «in mancanza», inserire le seguenti: «di accordo»;

 

il terzo comma ed i seguenti sono così sostituiti:

 

«Nei casi di cui all'art. 1117-bis, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136, quinto comma, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni ai più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

 

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

 

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

 

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i conduttori esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

 

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttario intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario».

 

22.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 67», sostituire il terzo comma ed i seguenti con i seguenti:

 

«Nei casi di cui all'art. 1117-bis, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136, quinto comma, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni ai più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

 

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

 

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all'assemblea.

 

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i conduttori esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all'ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

 

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttario intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario».

 

Art.  24

24.1

CASSON, GALPERTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole: «riveduti o modificati» inserire le seguenti: «, con l'assenso di tutti i condomini,».

 

24.1 (testo 2)

CASSON, GALPERTI

Al comma 1, capoverso "Art. 69", primo comma, apportare le seguenti modificazioni: "a) dopo le parole: "riveduti o modificati" inserire le seguenti: ", all'unanimità.".

b) sostituire le parole da: ", anche" sino a: "nei seguenti casi:" con le seguenti: "tali valori, anche nell'interesse di un solo condomino, possono essere riveduti o modificati, nei seguenti casi:".

c) dopo le parole: "di calcolo" inserire la seguente: "materiale".

 

24.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma il numero 2) è sostituito con il seguente:

 

«2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d'uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino».

 

24.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 69», apportare le seguenti modificazioni:

 

nel primo comma sostituire il numero 2) con il seguente:

 

«2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d'uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino»;

 

b) sopprimere il numero 3).

 

Art.  25

 

25.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», dopo il primo comma, è inserito il seguente:

 

«Il Ministero dello sviluppo economico determina con proprio decreto, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

Nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco» con le seguenti: «Ai fini dell'iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro,».

 

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

Nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'elenco» con le seguenti: «Ai fini dell'iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro,».

 

25.102

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «solo del proprio condominio» inserire le seguenti: «, se i condomini non sono più di venti» e sopprimere le parole da: «In tal caso tuttavia» fino a: «sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma».

 

25.102 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 71», nel settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «solo del proprio condominio» inserire le seguenti: «, se i condomini non sono più di venti e l'amministratore è un condomino».

 

Art.  30

 

30.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 30. – 1. I procedimenti di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale non sono applicabili alle controversie condominiali».

 

30.100 (testo 2)

IL RELATORE

Soprimere l'articolo.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTedi' 28 SETTEMBRE 2010

188a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 (71) LEGNINI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI.  -  Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri.  -  Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO.  -  Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 agosto scorso.

 

 Il presidente BERSELLI  dopo aver sottolineato come non sia ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo non si sono ancora espressi sugli emendamenti 4.0.1 e 24.1 (testo 2).

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  nel sottolineare la delicatezza della questione oggetto dell'emendamento 4.0.1, insiste per la richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

 

Con riguardo all'emendamento 24.1 (testo 2) chiede al senatore Casson di riformularlo in un testo 3.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) con riguardo all'emendamento 4.0.1 condivide la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, con la riserva di valutare per l'esame in Assemblea la presentazione di un emendamento sulla delicata questione delle barriere architettoniche. Condivide infine la proposta di riformulazione dell'emendamento 24.1 (testo 23) in un testo 3.

 

Dopo una breve precisazione dei senatori CASSON (PD) e CENTARO (PdL) e del presidente BERSELLI  sul tenore delle modifiche apportate all'articolo 69 del codice civile, il senatore CASSON (PD) accede alla richiesta del rappresentante del Governo  e del relatore e riformula l'emendamento 24.1 in un testo 3.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

Art.  24

24.1

CASSON, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole: «riveduti o modificati» inserire le seguenti: «, con l'assenso di tutti i condomini,».

 

24.1 (testo 2)

CASSON, GALPERTI

Al comma 1, capoverso "Art. 69", primo comma, apportare le seguenti modificazioni: "a) dopo le parole: "riveduti o modificati" inserire le seguenti: ", all'unanimità.".

b) sostituire le parole da: ", anche" sino a: "nei seguenti casi:" con le seguenti: "tali valori, anche nell'interesse di un solo condomino, possono essere riveduti o modificati, nei seguenti casi:".

c) dopo le parole: "di calcolo" inserire la seguente: "materiale".

 

24.1 (testo 3)

CASSON, GALPERTI

Al comma 1, capoverso "Art. 69", primo comma, apportare le seguenti modificazioni: "a) dopo le parole: "riveduti o modificati" inserire le seguenti: ", all'unanimità.".

b) sostituire le parole da: ", anche" sino a: "nei seguenti casi:" con le seguenti: "tali valori, anche nell'interesse di un solo condomino, possono essere riveduti o modificati, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, terzo comma, nei seguenti casi:".

c) dopo le parole: "di calcolo" inserire la seguente: "materiale".

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTedi' 5 OTTOBRE 2010

190a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 (71) LEGNINI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI.  -  Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri.  -  Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO.  -  Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

 

 Il relatore, senatore MUGNAI (PdL), propone, sulla base degli accordi intercorsi fra i rappresentanti dei Gruppi, che la Commissione richieda il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Dopo che il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ha espresso il parere favorevole del Governo, il presidente BERSELLI si riserva di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, non appena acquisito il consenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2010

395a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI.  -  Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri.  -  Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO.  -  Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al  testo unificato in materia di condominio a partire dalle proposte riferite all'articolo 1.

 

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva, in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.101.

 

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 1.1, la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

 

 Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

 

Dopo che la Commissione ha approvato, in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.100, 2.1 (identici) e 2.101 (testo 2), sono respinti con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.3.

 

Sono approvati quindi gli identici emendamenti 2.102, 2.5, 2.6 e 2.7.

 

Respinto l'emendamento 2.8, risulta approvato l'emendamento 2.103 (testo 2).

 

Dopo che sono stati respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 2.9 e 2.10, la Commissione approva l'emendamento 2.104 (testo 2) e successivamente gli identici emendamenti  2.105 e 2.11.

 

Il senatore GALPERTI (PD)  interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.12. Al riguardo sottolinea come l'emendamento in questione intervenga sulla questione della capacità giuridica, riconoscendo all'Assemblea la facoltà di deliberarne a maggioranza l'attribuzione al condominio. Tale  problematica è stata oggetto, ricorda l'oratore, di un ampio e approfondito dibattito in sede di comitato ristretto. Rileva peraltro come al termine dei lavori del comitato si sia ritenuto di optare per il mantenimento del modello codicistico già attualmente previsto, in ragione dell'ampio impatto che il riconoscimento della capacità giuridica in capo al condominio potrebbe determinare; si pensi in primo luogo alla necessità di dover introdurre più penetranti garanzie per gli amministratori di condominio.

 

Il relatore MUGNAI (PdL)  sottolinea come il riconoscimento della capacità giuridica in capo al condominio sia una vexata quaestio che affonda le proprie origini già nel corso della XIV legislatura, sulla spinta delle richieste della Presidenza di Confedilizia. Nel corso dell'esame in sede di Comitato ristretto su tale problematica si è svolto un ampio confronto da un lato con il dottor Corona, e dall'altro con i legali di Confedilizia. Nel corso di tale confronto sono emerse numerose perplessità sul riconoscimento ai condomini della capacità giuridica soprattutto in ragione della difficoltà di chiarire in che cosa poi tale personalità si debba sostanziare. Al riguardo una particolare valutazione è stata fatta sulla questione delle garanzie per le obbligazioni contratte dal condominio.

 

Il senatore CENTARO (PdL) sollecita un'ampia riflessione sull'impatto ordinamentale che l'introduzione della capacità giuridica per i condomini rischia di determinare. Particolare perplessità desta poi l'emendamento nella parte in cui rimette la decisione al criterio maggioritario. La questione in oggetto infatti involve anche il diritto di proprietà dei singoli condomini.

 

Il senatore LEGNINI (PD)  ritiene non dirimenti i rilievi critici testè formulati. Con l'emendamento in questione si vuole introdurre nell'ordinamento un nuovo modello organizzativo, del tutto facoltativo.

 

Il presidente BERSELLI esprime talune perplessità sull'emendamento nella parte in cui prevede che la deliberazione sia assunta a maggioranza.

 

Dopo talune considerazioni critiche del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sul riconoscimento al condominio di una capacità giuridica, il senatore LONGO (PdL)  riassume brevemente i punti di criticità dell'emendamento in questione. Tali criticità si sostanziano da un lato nella previsione di una maggioranza per la deliberazione; dall'altro, nella problematica gestione delle parti comuni ed infine nel problema dei poteri di rappresentanza che devono essere attribuiti all'amministratore.

 

Posto ai voti l'emendamento 2.12 è respinto.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

La Commissione respinge l'emendamento 3.1.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che è stato ritirato l'emendamento 3.100, la Commissione approva l'emendamento 3.2.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Dopo che è stato approvato l'emendamento 4.100 (testo 2), è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.0.1.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Dopo che sono stati respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti da 5.1 a 5.3, la Commissione approva l'emendamento 5.100.

 

Respinto l'emendamento 5.4, risulta approvato l'emendamento 5.101 (testo 2).

 

Dopo che il presidente BERSELLI ha ricordato che è stato ritirato l'emendamento 5.102, risulta approvato l'emendamento 5.5.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 6.1, approva l'emendamento 6.100 (testo 2). Dichiarato assorbito l'emendamento 6.2, è posto ai voti e respinto l'emendamento 6.3.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 7.1, approva, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 7.100 (testo 2) e 7.101.

 

 Dopo che è stato respinto l'emendamento 7.2, è approvato l'emendamento 7.102 (testo 2), la cui formulazione ha in concreto recepito quanto previsto dagli identici subemendamenti 7.102/1, 7.102/2 e 7.102/3.

 

 Risultano infine respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 7.3 e 7.4.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 8.1 e 8.2.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alla ore 9,25.

 

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2010

206a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(71) LEGNINI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI.  -  Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri.  -  Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO.  -  Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 Riprende  l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

La Commissione, dopo aver respinto in esito a distinte e successive votazioni l'emendamento 9.1 e i subemendamenti 9.100/1 e 9.100/2, approva, con distinte e successive votazioni gli emendamenti 9.100 e 9.2 (testo 2).

 

Sono quindi respinti con distinte e successive votazioni tutti gli emendamenti da 9.3 a 9.12.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 9.1000, respinge con distinte e successive votazioni gli emendamenti 9.13 e 9.14.

 

Approvato l'emendamento 9.101 (testo 2), risultano assorbiti i successivi emendamenti 9.15 e 9.16.

 

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 9.102, respinge l'emendamento 9.17.

 

Dopo che il senatore MAZZATORTA (LNP) ha fatto proprio e ritirato l'emendamento 9.18, è posto ai voti e respinto l'emendamento 9.19.

 

Sono quindi approvati, in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 9.103, 9.104 (testo 2), 9.105 (testo 2) e 9.106. Dichiarati assorbiti gli emendamenti 9.20 e 9.21, sono respinti con distinte e successive votazioni gli emendamenti 9.22 e 9.23.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 10.100 (testo 2), respinge, con distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

 

La Commissione, dopo aver approvato in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.4 (testo 2) e 10.5, respinge l'emendamento 10.6.

 

Approvato l'emendamento 10.7, risulta invece respinto l'emendamento 10.8.

 

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 10.9, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

 

La Commissione dopo aver respinto l'emendamento 11.1, approva, con distinte votazioni, il subemendamento 11.100/1 e l'emendamento 11.100 (testo 2).

 

Sono quindi respinti gli identici emendamenti da 11.2 a 11.5, nonché l'emendamento 11.6.

 

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 11.7, nel quale intervengono i senatori GALPERTI (PD), LONGO (PdL),  CENTARO (PdL) e il presidente BERSELLI, il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rivedendo il parere contrario espresso, si rimette alla Commissione.

 

Il relatore MUGNAI (PdL) esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nel senso di limitare la facoltà di nomina di consigli di condominio ai soli edifici composti da almeno 12 unità immobiliari.

 

Il senatore GALPERTI (PD) riformula quindi l'emendamento 11.7 in un testo 2, il quale posto ai voti è approvato.

 

Si passa all'esame dell'emendamento 12.100, l'unico riferito all'articolo 12.

 

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.100.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13

 

Il presidente BERSELLI ricorda che è stato ritirato l'emendamento 13.100.

 

La Commissione respinge quindi, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.2.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 14.1 e gli identici emendamenti 14.2 e 14.3, approva l'emendamento 14.100.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

 

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 15.100 (testo 2), respinge l'emendamento 15.1.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

 

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 16.1, approva l'emendamento 16.100 (testo 2).

 

E' quindi respinto l'emendamento 16.2.

 

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 16.0.1, il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 17 e che si passerà quindi all'esame dell'emendamento 18.1000, l'unico riferito all'articolo 18.

 

L'emendamento 18.1000 è quindi posto ai voti ed approvato.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 

Respinto l'emendamento 19.1, risulta approvato l'emendamento 19.100.

In esito a distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 19.2 e 19.3.

 

Si passa all'esame dell'emendamento 20.1, l'unico riferito all'articolo 20.

 

L'emendamento 20.1, posto ai voti è respinto.

 

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 21.100 (testo 2), l'unico relativo all'articolo 21.

 

L'emendamento 21.100 (testo 2) è quindi posto ai voti ed approvato.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

 

La Commissione approva l'emendamento 22.100 (testo 2) e successivamente gli identici emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3.

 

 In esito a distinte e successive votazioni sono respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 23 e che si passerà quindi direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

 

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione approva gli emendamenti 24.1 (testo 3), 24.100 (testo 2) e 24.2.

 

E'  invece respinto l'emendamento 24.3.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

 

La Commissione dopo aver respinto, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 25.1 e 25.3, approva l'emendamento 25.100 (testo 2), con il conseguente assorbimento degli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7.

 

La Commissione, dopo aver respinto gli emendamenti 25.4 e 25.8, approva gli identici emendamenti 25.101, 25.9 e 25.10.

 

E' altresì approvato l'emendamento 25.11.

 

La Commissione, dopo aver respinto, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 25.12, 25.13, approva l'emendamento 25.102 (testo 2).

 

Sono infine respinti, con distinte e successive votazioni gli emendamenti 25.14 e 25.2.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

 

Si apre quindi un breve dibattito sul subemendamento 26.100/1 e sulla questione relativa all'opportunità di prevedere per i soli amministratori di condominio professionisti un registro, nel quale intervengono i senatori GALPERTI (PD), LONGO (PdL), CENTARO (PdL), ALLEGRINI (PdL) e GALLONE (PdL), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI e il presidente BERSELLI.

 

La senatrice GALLONE (PdL) ritira infine il subemendamento suddetto.

 

La Commissione, dopo aver respinto il subemendamento 26.100/2, approva l'emendamento 26.100.

 

E' respinto l'emendamento 26.1, è invece approvato l'emendamento 26.2.

 

La Commissione, dopo aver respinto con un'unica votazione gli identici emendamenti 26.3 e 26.4, non approva l'emendamento 26.5.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 27, 28 e 29 e che si passerà quindi direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Approvato l'emendamento 30.100 (testo 2) è dichiarato precluso l'emendamento 30.1.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento aggiuntivo 31.0.1, conferisce altresì mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 71, 355, 399, 1119, 1283

 

Art.  11

11.7

BARBOLINI, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

 

11.7 (testo 2)

GALPERTI, BARBOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».


 

 

 

 

Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedi’ 13 luglio 2010

113a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

(71) LEGNINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici 

(355) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici 

(399) MUGNAI. - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

(1119) CARRARA ed altri. - Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale 

(1283) VALENTINO. - Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

 

Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 25, capoverso «Art. 71», secondo comma, l'incongruità della disposizione in relazione al procedimento di iscrizione dell'amministratore al registro istituito presso la Camera di commercio competente per territorio.

 

Dopo aver riferito sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando, quanto all'emendamento 25.2, che la disposizione ivi prevista sembra prefigurare la possibile coesistenza di distinti codici deontologici per ciascuna Camera di commercio. Segnala, in proposito, l'opportunità di assicurare l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, delle norme di deontologia professionale riferite all'attività di amministratore di condominio.

 

 La Sottocommissione conviene.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 25 GENNAIO 2011

138a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(71, 355, 399, 1119 e 1283-A) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

 

Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato il testo presentato all'Assemblea dalla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 5.0.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, al comma 1, che la facoltà di procedere alle innovazioni in materia di barriere architettoniche, anche in deroga ai regolamenti comunali e alle disposizioni urbanistiche, edilizie e di decoro architettonico, è suscettibile di ledere l'autonomia riconosciuta agli enti locali in materia. Quanto all'emendamento 30.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i commi 6 e 7, in quanto contengono disposizioni di carattere impositivo, lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

La Sottocommissione conviene.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDI’ 25 GENNAIO 2011

469a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

 

indi del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(71, 355, 399, 1119 e 1283-A) LEGNINI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici

(Parere all'Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato,ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) 

 

Il senatore LATRONICO (PdL), in sostituzione del relatore De Angelis, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, gli articoli 26 e 27. Il primo articolo istituisce un registro pubblico, elettronico, degli amministratori di condominio presso le Camere di commercio e assume l'invarianza degli oneri dell'operazione in questione. E' tuttavia da rilevare che le Camere di commercio di talune grandi città difficilmente potrebbero, dati gli obblighi imposti dall'articolo in questione e la mole delle informazioni, operare con i soli diritti di segreteria previsti dal successivo articolo 27 da corrispondere alle medesime. Inoltre il comma 1 di tale ultimo articolo non sembra dare assicurazioni in questo senso dato che pone limiti rigidi e non modulabili al versamento di tali diritti. Appare pertanto utile acquisire dal Governo chiarimenti sul punto e valutare la norma ai fini dell'equilibrio finanziario di tali enti. Sempre in relazione all'articolo 27, fa inoltre osservare che i diritti di segreteria stabiliti da un decreto interministeriale, secondo quanto previsto dal comma 1, per tutto il territorio nazionale potrebbero non tenere conto delle differenti tipologie abitative presenti nei territori delle Camere di commercio con evidenti riflessi sul flusso delle risorse e sull'invarianza finanziaria. Infine, fa presente che la clausola di invarianza degli oneri inserita nel testo dovrebbe essere riferita alla finanza pubblica e non  al bilancio dello Stato.

 

In relazione agli emendamenti occorre acquisire conferma da Governo, relativamente alla proposta 9.270, che l'obbligo di tenuta del registro in questione afferisca a soggetti privati. Occorre altresì valutare, in relazione al testo, la proposta 26.100, posto che pone in capo al Dicastero della giustizia l'istituzione del registro degli amministratori di condominio. Occorre inoltre valutare, in relazione ai possibili effetti sulla finanza pubblica, le proposte 30.0100 e 31.0.100. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione alle osservazioni avanzate dal Relatore sul testo, il sottosegretario GIORGETTI dichiara di condividere le rigidità segnalate riguardo alla tenuta del registro disciplinato dagli articoli 26 e 27. Rileva, inoltre, l'opportunità di indicare i soggetti che comminano le sanzioni per le violazioni della disciplina in esame e di individuare una cadenza temporale in relazione alla definizione dei diritti di segreteria, al fine di garantire l'equilibrio finanziario e l'assenza di oneri per la finanza pubblica in relazione alla tenuta del registro degli amministratori di condominio.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea la necessità di condizionare le due norme richiamate dal Relatore stabilendo che siano le singole Camere di Commercio a definire l'entità dei diritti di segreteria da versare annualmente, individuando una cadenza biennale per la loro definizione e sopprimere la parte del testo che invece dà al Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia la facoltà di definire per tutto il territorio nazionale i diritti di segreteria che dovrebbero garantire l'equilibrio finanziario della tenuta del registro.

Il PRESIDENTE e il senatore LATRONICO (PdL) si dichiarano favorevoli alle proposte avanzate dal senatore Morando.

Il sottosegretario GIORGETTI,  in relazione agli emendamenti segnalati dal Relatore, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 9.270, mentre esprime una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri, sugli emendamenti 26.100, 30.0.100 e 31.0.100.

Sull'emendamento 30.0.100, si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori MORANDO (PD),  PICHETTO FRATIN (PdL)  e il presidente AZZOLLINI, al termine del quale si concorda per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto in molti condomini sono situati uffici pubblici che dovrebbero farsi carico delle spese relative alla disciplina normativa in esso contenuta.

 

Il relatore LATRONICO (PdL) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 26, comma 1, sesto capoverso, dopo le parole "forma societaria." siano inserite le seguenti parole : "Le sanzioni sono comminate dalla Camera di commercio competente per territorio." e che l'ultimo capoverso sia sostituito dal seguente: "I diritti annuali di segreteria per l'iscrizione al registro sono determinati dalle Camere di commercio, sulla base di procedure indicate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza biennale al fine di garantire l'equilibrio finanziario relativo alla tenuta del registro. La tenuta del registro non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica." Infine, conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da "e stabilisce" fino alla fine del periodo.

 

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 26.100, 30.0.100 e 31.0.100, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

 

 

 


Relazione della 2ª Commissione

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 71, 355, 399, 1119 e 1283-A

RELAZIONE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

 

(Relatore MUGNAI)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2011

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio
negli edifici (n. 71)

d’iniziativa dei senatori LEGNINI, BARBOLINI, CASSON, MARINARO,
MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, PAPANIA, PEGORER e SBARBATI

 

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (n. 355)

d’iniziativa dei senatori PASTORE, SARO, AMATO, GHIGO, COSTA, LUSI,VICARI, NESSA, CARRARA, BETTAMIO, BATTAGLIA, IZZO, TANCREDIe FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (n. 399)

d’iniziativa del senatore MUGNAI

 

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2008

Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codicecivile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, in materia di tenuta del registro condominiale (n. 1119)

d’iniziativa dei senatori CARRARA, CASTRO, LICASTRO SCARDINO,CONTINI, BETTAMIO, PICCONE, SCIASCIA, RIZZOTTI, ASCIUTTI,VALDITARA, DE ECCHER, DI STEFANO, SCOTTI e AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008

Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124,1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia di disciplinadel condominio negli edifici (n. 1283)

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2008

 

 

 

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Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici

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Onorevoli Senatori. – Il testo unificato proposto dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283 si propone il riordino complessivo della disciplina del condominio dettata dal codice civile, che per unanime consenso richiedeva da tempo una profonda revisione in relazione al cambiamento dei modelli di insediamento abitativo che hanno caratterizzato i trascorsi decenni e allo stratificarsi di un contenzioso via via sempre più diffuso e complesso, in parte dovuto ad un’insufficienza del quadro normativo solo parzialmente rimediata dalla giurisprudenza.

La consapevolezza di questa esigenza, ed anche l’esistenza di numerose e spesso contrastanti richieste dei diversi gruppi di pressione a vario titolo coinvolti in una realtà che interessa la grande maggioranza dei cittadini italiani, hanno fatto sì che la questione fosse all’ordine del giorno della Commissione anche nelle legislature precedenti: in particolare, va ricordato che nella XIV legislatura la Commissione giustizia del Senato approvò all’unanimità un testo denominato 622 e connessi-A, il cui iter fu interrotto dalla fine della legislatura e che era ripreso nelle linee generali dal disegno di legge n. 647 presentato nella XV legislatura.
Il testo oggi all’esame dell’Assemblea, pur prendendo le mosse dai disegni di legge nn. 71 e 399 che si rifacevano alle elaborazioni compiute nelle legislature precedenti, e da altri testi ispirati a filosofie parzialmente diverse come il disegno di legge n. 355, non ha recepito acriticamente i risultati cui erano pervenuti i lavori parlamentari nelle precedenti legislature, ma è il frutto di un esame approfondito, preceduto dal confronto con esperti della materia e soggetti sociali interessati, ciò che ha consentito non solo una formulazione che aspira ad essere più accurata di quella realizzata nella XIV legislatura ma anche un ripensamento delle conclusioni a cui si era giunti in precedenza su questioni di carattere generale.
In particolare, per quanto riguarda la vexata quaestio della possibilità di attribuire un’autonoma, e più o meno ampia, capacità giuridica ai condominii, la Commissione ha ritenuto che una simile innovazione – per quanto suggestivamente ispirata alla consapevolezza che nella realtà del Paese si presentano forme di insediamento abitativo nuove rispetto a quelle conosciute in passato, e a volte caratterizzate da complessi pertinenziali di particolare valore – presentasse tuttavia rischi non secondari.
La Commissione ha infatti ritenuto che debba essere salvaguardata l’assoluta prevalenza dell’autonomia funzionale ed economica delle singole unità abitative rispetto alla funzione meramente strumentale al miglior godimento del bene di proprietà individuale, che caratterizza le parti comuni oggetto del condominio, sicché da un lato appare nella grandissima parte dei casi ontologicamente impossibile l’attribuzione di un autonomo patrimonio al condominio, presupposto dell’attribuzione ad esso della capacità giuridica, e dall’altro l’estensione ai condominii di un regime gestionale analogo a quello previsto per le società potrebbe determinare il pericolo di una gravissima compressione del diritto di proprietà per i condomini in minoranza, cosa tanto più grave laddove, ad esempio, un solo soggetto sia proprietario di più della metà di un complesso edilizio con una pluralità di condomini.
Esaminando in dettaglio il testo, l’articolo 1 sostituisce l’articolo 1117 del codice civile, dando una definizione più articolata della nozione di «parti comuni» dell’edificio, che tiene conto in particolare delle significative ed estese innovazioni tecnologiche intervenute rispetto all’epoca dell’approvazione del codice civile, che hanno radicalmente trasformato il quadro dei servizi e delle utilità che si ritengono essenziali alla funzionalità abitativa dell’appartamento.
L’articolo 2 introduce tre nuovi articoli dopo l’articolo 1117 del codice civile, con l’intento di disciplinare materie che in questi anni hanno dato luogo ad un significativo contenzioso.
In particolare l’articolo 1117-bis definisce l’ambito di applicabilità delle norme sul condominio, nel senso tra l’altro di chiarire come questo non si applichi esclusivamente in senso, per così dire, «verticale», ma trovi applicazione ogni volta che un complesso abitativo – magari composto di villette unifamiliari – sia realizzato in modo che l’utilizzazione delle unità abitative richieda la fruizione di parti comuni come definite dall’articolo precedente, specificando anche che la natura funzionalmente condominiale di tali insediamenti implica anche la non applicazione immediata a questo tipo di insediamenti delle norme sulla distanze tra gli edifici.
L’articolo 1117-ter disciplina la modificazione d’uso e sostituzione delle parti comuni, come è noto oggetto di una percentuale considerevole del contenzioso in materia condominiale, stabilendo che le relative deliberazioni possono essere assunte con la maggioranza specificamente prevista dalla novella dell’articolo 1136, recata dall’articolo 14 del testo unificato, e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti e i due terzi del valore dell’edificio.
L’articolo 1117-quater detta poi una specifica procedura per la tutela delle destinazioni d’uso.
L’articolo 3 modifica l’articolo 1118 del codice civile, in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni, nel senso di valorizzare nel calcolo del diritto di ciascun condomino la destinazione d’uso strutturale e funzionale della quota posseduta, e precisa il contenuto dell’obbligo di partecipazione alle spese condominiali, con particolare riferimento all’ipotesi, come è noto oggetto di notevoli contenziosi, del condomino che intenda distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento.
L’articolo 4 modifica l’articolo 1119 in materia di indivisibilità del condominio tenendo conto delle innovazioni introdotte con l’articolo 1117-ter in materia di modificazione delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni.
L’articolo 5, novellando l’articolo 1120 in materia di innovazioni, determina una disciplina privilegiata per l’approvazione delle innovazioni dirette a valorizzare l’immobile sotto il profilo della sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, del contenimento del consumo energetico, della realizzazione di parcheggi e dell’installazione degli impianti per l’accesso a flussi informativi.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 1122 del codice civile. All’attuale disciplina delle opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune si sostituisce quella delle opere su parti in proprietà o uso individuale, che incontrano il limite della variazione della destinazione d’uso, del danno alle parti comuni o della diminuzione del valore di esse ovvero, infine, del pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio.
L’articolo 7 inserisce articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1122. In particolare, l’articolo 1122-bis disciplina il divieto di realizzare o mantenere nelle parti comuni o nelle unità di proprietà individuale impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici, nonché i poteri dell’amministratore, di propria iniziativa o su richiesta anche di un singolo condomino o conduttore, che consentono di imporre il rispetto delle disposizioni di sicurezza e di realizzare gli interventi urgenti ai fini della salvaguardia dell’edificio e dei suoi abitanti.
L’articolo 1122-ter, che prende anch’esso le mosse da situazioni che determinano un diffuso contenzioso, disciplina le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e di altri flussi informativi.
L’articolo 8 modifica l’articolo 1124 del codice civile, la cui rubrica diventa «Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori» adeguandolo alla nuova disciplina dell’articolo 1118 in materia di diritti, e novella, sempre nello stesso senso, l’articolo 1126 in materia di lastrici solari in uso esclusivo.
L’articolo 9 novella l’articolo 1129 del codice civile in materia di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore. Tra le innovazioni più importanti in questa materia, vi sono una serie di dati e strumenti di conoscenza e di pubblicità che l’amministratore deve mettere a disposizione dei condomini, per consentire loro la valutazione delle sue qualifiche e del suo operato: l’obbligo per l’amministratore che ne sia richiesto, all’atto dell’accettazione della nomina, di presentare una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato; l’obbligo di agire, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi dalla data in cui il credito diventa esigibile, rispondendo dei danni a lui imputabili per il ritardo.
La durata in carica dell’amministratore viene portata da uno a due anni.
Vengono altresì tipizzati i comportamenti per i quali può essere disposta la sua revoca.
L’articolo 10 novella l’articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell’amministratore, che vengono fissate in materia più articolata e puntuale, nel senso in particolare di una maggior tutela della trasparenza del suo operato.
Con l’articolo 11 viene inserito nel codice civile l’articolo 1130-bis, che disciplina il rendiconto condominiale.
L’articolo 12 modifica l’articolo 1131 del codice civile, in materia di rappresentanza, in particolare conferendo all’amministratore, previa autorizzazione dell’assemblea, il potere di consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio, nonché l’articolo 1133, in materia di provvedimenti presi dall’amministratore, prevedendo una procedura che consente ai condomini di ricorrere in tribunale per ottenere provvedimenti per le parti comuni rispetto ai quali l’amministratore o l’assemblea siano stati negligenti.
L’articolo 13 sostituisce l’articolo 1134 del codice civile, disciplinando più puntualmente la gestione di iniziativa individuale delle cose comuni, mentre modifica l’articolo 1135, in materia di attribuzioni dell’assemblea dei condomini, aggiungendo fra queste quella ad autorizzare l’amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita o la sicurezza della zona.
L’articolo 14 sostituisce l’articolo 1136 del codice civile, dettando nuove regole sulla costituzione dell’assemblea e sulla validità delle deliberazioni.
L’articolo 15 sostituisce l’articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, in particolare introducendo la possibilità di chiedere nell’atto di citazione l’annullamento della delibera assembleare nel termine perentorio di trenta giorni.
L’articolo 16 coordina il terzo comma dell’articolo 1138 del codice civile in materia di approvazione del regolamento di condominio con le nuove disposizioni in materia di deliberazioni assembleari, mentre l’articolo 17 modifica l’articolo 2643 del codice civile, inserendo nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione quelli – ivi comprese le deliberazioni ai sensi dell’articolo 1117-ter – che hanno ad oggetto modificazioni della proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d’uso dei beni che si trovano nell’edificio.
Da tale disposizione conseguono le modifiche agli articoli 2644 e 2659 del codice civile, recate, rispettivamente, dallo stesso articolo 17, comma 2, e dall’articolo 18.
Gli articoli da 19 a 26 recano una serie di modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile conseguenti alla nuova disciplina del condominio. Va in particolare segnalato il nuovo testo dell’articolo 71 delle suddette disposizioni di attuazione, recato dall’articolo 26, che disciplina il registro pubblico degli amministratori del condominio tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il regolamento di attuazione di tale registro, a norma dell’articolo 27, è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni degli amministratori condominiali.
Gli articoli da 28 a 32, infine, recano talune modifiche alle leggi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energetico, di trasmissioni televisive e digitali su frequenze terrestri, nonché al codice di procedura civile, conseguenti alla nuova disciplina del condominio.

Mugnai, relatore

 


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

(Estensore: Battaglia)

sul testo proposto dal relatore e sugli emendamenti ad esso riferiti

13 luglio 2010

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando all’articolo 25, capoverso «Art. 71», secondo comma, l’incongruità della disposizione in relazione al procedimento di iscrizione dell’amministratore al registro istituito presso la Camera di commercio competente per territorio.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, quanto all’emendamento 25.2, che la disposizione ivi prevista sembra prefigurare la possibile coesistenza di distinti codici deontologici per ciascuna Camera di commercio. Si segnala, in proposito, l’opportunità di assicurare l’uniformità, su tutto il territorio nazionale, delle norme di deontologia professionale riferite all’attività di amministratore di condominio.

 

 

 


 


 

DISEGNODILEGGE

 

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne l’ulteriore destinazione d’uso, anche se aventi diritto a godimento periodico:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia e gli stenditoi;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, salvo che la condizione dei luoghi lo richieda, tenuto conto dell’amenità, della comodità o di altre qualità dei beni che ivi si trovano.

Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144. La cessazione della tolleranza può essere provata soltanto mediante atto scritto comunicato all’amministratore o, in mancanza di amministratore, a tutti i condomini.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione dell’oggetto della deliberazione, l’individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o sostituzione e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi e deve determinare l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino ed ogni conduttore può chiedere all’amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d’uso.

L’amministratore è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l’assemblea, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, l’autorità giudiziaria ordina la cessazione dell’attività e la rimessione delle cose in pristino e, salvo il risarcimento del danno, può condannare il responsabile al pagamento di una ulteriore somma di denaro in favore del condominio da determinare tenendo conto della gravità della violazione e dei benefìci ricavati».

Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d’uso strutturali e funzionali.

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberato dal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi.

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4.

1. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter se la divisione può avvenire in parti corrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti».

Art. 5.

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quarto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio nel rispetto, se del caso, delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

Art. 6.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso individuale, ciascun condomino non può eseguire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d’uso indicata dal titolo, benché consentite dalle norme di edilizia, se ne derivi danno alle parti comuni o individuali o notevole diminuzione di godimento o valore di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l’amministratore può, previa diffida, rivolgersi all’autorità giudiziaria che provvede in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 1171».

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazione di pericolo immanente per l’integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, nonché per l’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.

L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero richiede l’accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.

La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza non è di ostacolo all’accesso.

L’amministratore esegue l’accesso alle parti comuni con un tecnico nominato d’accordo con il richiedente ed esegue l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l’interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell’accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente ed all’amministratore, il quale la tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

A seguito dell’accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma, l’amministratore convoca senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l’interpellato non consenta l’accesso o non si raggiunga l’accordo sulla nomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell’assemblea, possono essere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Il tribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi, può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso.

Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelino manifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l’intervento all’amministratore. In tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, il medesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare al proprietario che ha subìto l’accesso un’indennità di ammontare pari al 50 per cento della quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all’ultimo rendiconto approvato dall’assemblea.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui o comuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell’impianto ed anche nel caso di rimozione».

Art. 8.

1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori».

2. L’articolo 1126 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1126. – (Lastrici solari di uso esclusivo). – Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell’unità immobiliare di ciascuno».

Art. 9.

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara all’assemblea di aver assolto agli oneri di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice e comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’amministratore, entro dieci giorni dall’accettazione, provvede altresì all’aggiornamento dei dati del registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro quattro mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo.

L’incarico di amministratore ha durata di due anni, salvo diversa espressa deliberazione dell’assemblea, e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) l’aver omesso di agire ai sensi del nono comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater, 1122-bise 1130, numeri 6), 7), 9) e 10);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo».

Art. 10.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;

9) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

10) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

11) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12.

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e nell’esecuzione degli atti ad esse relativi, ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«L’amministratore, previa autorizzazione dell’assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio».

2. All’articolo 1133 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini, previa diffida all’amministratore o in mancanza a tutti gli altri condomini, può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio. Il tribunale può anche autorizzare l’esecuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese».

Art. 13.

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può diffidare l’amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può intraprendere l’esecuzione della deliberazione ineseguita. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese».

2. All’articolo 1135 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza della zona anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti».

Art. 14.

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell’amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell’edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e all’articolo 1122-ter, secondo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».

Art. 15.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria con atto di citazione chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».

Art. 16.

1. All’articolo 1138 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107».

Art. 17.

1. All’articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14-bis) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d’uso dei beni che si trovano nell’edificio».

2. All’articolo 2644 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La trascrizione degli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643, eseguita a favore e contro i condominii, si considera eseguita a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Detti atti devono essere trascritti anche a favore e contro i condominii interessati».

Art. 18.

1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale».

Art. 19.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea e per la riscossione delle sanzioni irrogate a norma dell’articolo 70, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, del codice.

I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un quadrimestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l’autorità giudiziaria, adita anche in via d’urgenza, riconosca l’essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

Art. 20.

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 21.

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi».

Art. 22.

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, in loro vece ove sussistano, i conduttori esercitano il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Essi sono direttamente obbligati a concorrere nelle relative spese in solido con i proprietari.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario».

Art. 23.

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».

Art. 24.

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere riveduti o modificati, all’unanimità. Tali valori, anche nell’interesse di un solo condomino, possono essere riveduti o modificati, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, terzo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo materiale;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d’uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni».

Art. 25.

1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

Art. 26.

1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro pubblico degli amministratori di condominio.

L’iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l’ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati. Ai fini dell’iscrizione e dei successivi aggiornamenti del registro, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nell’ottavo comma. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre ai dati di cui al terzo comma, la data di iscrizione nel registro, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nel registro per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzate e consentono la ricerca sia per nome dell’amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 1129, sesto comma, del codice, che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio, se i condomini non sono più di venti e l’amministratore è un condomino. In tal caso tuttavia l’interessato comunica la denominazione e l’ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici e il codice fiscale, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell’incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nel registro. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avvenuta comunicazione. In mancanza, sono applicabili le sanzioni di cui al quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registro coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

1) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

2) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio.

La tenuta del registro non comporta oneri a carico dello Stato».

Art. 27.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni degli amministratori condominiali, emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione del registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 26 della presente legge, assicurandone l’unitarietà sul territorio nazionale con le opportune modalità tecniche di confluenza in rete dei dati e stabilisce l’importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l’integrale copertura di tutte le spese di gestione, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati del registro, sull’attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia richiesta. L’importo dei diritti di segreteria di cui al primo e al secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 26 della presente legge, entrano in vigore contestualmente all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni, già esercitino l’attività di amministratore di condominio provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 28.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

2. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».

Art. 30.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Art. 31.

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Art. 32.

1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

 

 

 


 


DISEGNO  DI  LEGGE

N. 71

D’iniziativa dei senatori Legnini ed altri

Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i sottotetti, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condomini se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144.

Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell’amministratore di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, davanti all’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza, può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni convochi l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea senza indugio, che deve provvedere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida. In mancanza, il condomino istante può, decorso il termine suindicato, ricorrere all’autorità giudiziaria.

Art. 1117-quinquies. - (Capacità giuridica). – È facoltà dell’assemblea del condominio deliberare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma quinto, l’attribuzione al condominio della capacità giuridica per gli atti di amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento degli altri atti espressamente previsti dalla legge. In tal caso il condominio è rappresentato a norma dell’articolo 1131 del codice civile».

Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

2. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. - (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter».

Art. 4.

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al secondo comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni».

Art. 5.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 - (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo ai sensi del primo comma, alinea, dell’articolo 1117, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore».

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. - (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussistano condizioni che possano far dubitare dello stato di sicurezza di cui al primo comma, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinché sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L’interpellato può, d’accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell’accesso.

La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sé di ostacolo alla richiesta di accesso di cui ai commi terzo e quarto.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all’amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell’accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all’accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L’autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso od ostacolato l’esecuzione del piano d’intervento concordato.

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell’amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea, convocata senza indugio dall’amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell’impianto».

Art. 7.

1. All’articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne».

2. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

Art. 8.

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore nonché i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell’incarico.

L’amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell’amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l’amministratore risponde solidalmente con questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l’aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva».

Art. 9.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonché menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta.

Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 10.

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l’amministratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l’amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese».

2. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa indifferibile e urgente.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell’esecuzione».

3. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. - (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall’amministratore».

Art. 11.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l’autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l’annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione.

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall’avvio della stessa.

La sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile. In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull’istanza cautelare nell’udienza di prima comparizione delle parti».

Art. 12.

1. L’articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. - (Rinvio alle norme sulla comunione). – Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale».

Art. 13.

1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni».

Art. 14.

1. All’articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime».

Art. 15.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall’articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell’amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L’amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonché l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, del codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l’unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto».

 

Art. 16.

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 17.

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. L’omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni».

Art. 18.

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

L’usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un’unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario».

2. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano».

Art. 19.

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni».

Art. 20.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 21.

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 22.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


DISEGNODILEGGE

N. 355

D’iniziativa dei senatori Pastore ed altri

Art. 1.

1. All’articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

«La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero l’acquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dall’assemblea dei condomini.

Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio.

Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131».

Art. 2.

1. All’articolo 1118 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Tale valore è accertato da un consulente tecnico mediante la predisposizione di tabelle millesimali approvate dall’assemblea dei condomini. Contro tale deliberazione, ove si eccepisca la correttezza dell’accertamento, è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria che decide con sentenza; il ricorso non è ammesso qualora il valore sia stato determinato consensualmente».

Art. 3.

1. All’articolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ove l’edificio condominiale sia composto da piú di trenta condomini, il regolamento può stabilire che l’amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dall’amministratore che lo presiede»;

b) al secondo comma, dopo le parole «un anno» sono inserite le seguenti «,salvo conferma tacita,»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se non adempie ai propri obblighi ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità».

Art. 4.

1. L’articolo 71 delle disposizioni d’attuazione e transitorie del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1138 del codice civile è tenuto dall’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze ove è sito l’immobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione.

L’ufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice civile e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dell’ufficio.

La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti gli atti soggetti ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale».

Art 5.

1. All’articolo 1130 del codice civile, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

«4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dell’assemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, e dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui all’articolo 2215 e comunicati al registro di cui all’articolo 1129, quarto comma;

4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dall’articolo 1138, entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione; la trascrizione di cui all’articolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto di approvazione da parte dell’unico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dell’assemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui all’articolo 1138;

4-quater) convocare ogni anno l’assemblea per le deliberazioni previste dall’articolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione».

Art. 6.

1. All’articolo 1131 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’amministratore, o un condomino designato dall’assemblea, rappresenta il condominio per gli atti di cui all’articolo 1117, quarto comma».

Art. 7.

1. All’articolo 1135 del codice civile, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dall’originario unico proprietario dell’edificio;

4-ter) all’accertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui all’articolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dall’articolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui all’articolo 2643 e per la voltura catastale;

4-quater) all’autorizzazione ad acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando l’amministratore a stipulare gli atti necessari».

Art. 8.

1. All’articolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:

«I titolari di diritti reali hanno l’obbligo di dare notizia all’amministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, l’assemblea è validamente tenuta rispetto all’inadempiente»;

b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di cui ai numeri 4-ter e 4- quater dell’articolo 1135»;

c) al settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dell’articolo 2643 del codice civile è redatto da notaio».

Art. 9.

1. All’articolo 1138 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento inoltre disciplina i rapporti tra le parti comuni dell’edificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro».

Art. 10.

1. All’articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14-bis) i regolamenti di condominio che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nei numeri da 1 a 14 ovvero disciplinano i rapporti di cui all’articolo 1138, comma secondo».

Art. 11.

1. All’articolo 2659 del codice civile, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del numero 1) è aggiunto il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare gli elementi identificativi del condominio in base alla toponomastica comunale.»;

b) alla fine del numero 4) è aggiunto il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare tutte le unità costituenti il condominio».

Art. 12.

1. Il sistema di pubblicità di cui all’articolo 4 deve trovare piena attuazione entro di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell’articolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.

3. Le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrano in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DISEGNODILEGGE

N. 399

D’iniziativa del senatore Mugnai

Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all’amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. L’amministratore è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l’assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all’autorità giudiziaria.

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell’incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall’interessato».

Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condiziona mento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4.

1. L’articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter».

Art. 5.

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.

Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni».

Art. 6.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore».

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge.

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela.

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza.

L’interpellato può, d’accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell’accesso.

La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sè di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo.

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all’amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell’accesso per la relativa verifica.

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all’accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. L’autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso od ostacolato l’esecuzione del piano d’intervento concordato.

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell’amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza.

La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliata mente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea, convocata senza indugio dall’amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza.

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell’impianto».

Art. 8.

1. All’articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne».

2. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)».

Art. 9.

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo.

Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore nonché i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell’incarico. L’amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’assemblea può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell’amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l’amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati.

Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore.

L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l’aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva».

Art. 10.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonché menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

«Art. 1130-ter. – (Consiglio di condominio). – L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12.

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l’amministratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l’amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese».

Art. 13.

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell’esecuzione».

Art. 14.

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al meno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall’amministratore».

Art. 15.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l’autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l’annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione.

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall’avvio della stessa.

La sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile. In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull’istanza cautelare nell’udienza di prima comparizione delle parti».

Art. 16.

1. L’articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione). – Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale».

Art. 17.

1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni».

Art. 18.

1. All’articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime».

Art. 19.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall’articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell’amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa.

L’amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonché l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.

Il condomino che ha alienato l’unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto».

Art. 20.

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».

Art. 21.

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. L’omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni».

Art. 22.

1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea.

L’usufruttuario, nonché, salvo patto contrario, il conduttore, di un’unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario».

Art. 23.

1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano».

Art. 24.

1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni».

Art. 25.

1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l’Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L’iscrizione nell’elenco di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nell’elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonché l’ubicazione e il codice fiscale dei condominii amministrati. Ai fini dell’iscrizione e del successivo aggiornamento dell’elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, nè sono sopravvenute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell’elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d’iscrizione nell’elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell’elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell’elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell’amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l’amministratore comunica la denominazione e l’ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’ottavo comma, nonché la data di inizio e di cessazione dell’incarico, affinchè tali dati siano separatamente riportati nell’elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avvenuta comunicazione.

Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio.

La tenuta dell’elenco non comporta oneri a carico dello Stato».

Art. 26.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell’elenco di cui al primo comma dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l’integrale copertura di tutte le spese di gestione dell’elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell’elenco, sull’attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell’elenco. L’importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l’attività di amministratore di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 27.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 28.

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 29.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».


 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 1119
D’iniziativa dei senatori Carrara ed altri

Art. 1.

1. L’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - Il registro indicato dal quarto comma dell’articolo 1129 e dal terzo comma dell’articolo 1138 del codice è tenuto presso l’Agenzia del territorio».

 


 


DISEGNODILEGGE

N. 1283

D’iniziativa del senatore Valentino

Capo I

MODIFICHE AL LIBRO III, TITOLO VII, CAPO II, DEL CODICE CIVILE

Art. 1.

1. All’articolo 1117 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente:

«Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:»;

b) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, le strutture portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi, e in genere tutte le parti dell’edificio che per la loro funzione sono destinate e necessarie all’uso comune»;

c) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento dell’aria, delle telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Art. 2.

1. All’articolo 1118 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Gli atti e le sentenze che comportano modificazioni del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione ai sensi dell’articolo 2643.

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo caso, il condomino resta tenuto al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 3.

1. L’articolo 1120 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1120. - (Innovazioni). – È innovazione ogni intervento che comporti un’opera o manufatti nuovi o l’istituzione o soppressione di servizi comuni, il mutamento di destinazione della cosa comune se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune e le trasformazioni sostanziali che comportino spese superiori a un quarto dei costi di esercizio sostenuti per la gestione ordinaria.

Gli interventi di cui al primo comma devono essere approvati con la maggioranza indicata dal sesto comma dell’articolo 1136.

Sono vietate le innovazioni e la realizzazione di opere o manufatti che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».

Art. 4.

1. L’articolo 1121 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1121. - (Innovazioni gravose o voluttuarie). – È innovazione gravosa quella che comporta per la sua realizzazione una spesa che superi di un terzo l’importo del bilancio ordinario.

È innovazione voluttuaria quella che non offre alcuna utilità aggiuntiva all’uso dei beni e servizi comuni; qualora essa consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nelle spese.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi delle innovazioni, versando l’importo corrispondente alla quota originaria della spesa per l’esecuzione dell’opera, aggiornata secondo i dati ISTAT».

Art. 5.

1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122. - (Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune). – Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio o alle proprietà esclusive ovvero che rechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso, il condomino deve inviare all’amministratore la relazione tecnica descrittiva di qualsiasi lavoro intenda eseguire nel piano o porzione di piano di sua proprietà.

Il condomino deve comunicare altresì la data di inizio dei lavori e la loro presumibile durata; la comunicazione è corredata da copia del provvedimento di autorizzazione dell’autorità competente nel caso di lavori che necessitino di tale autorizzazione, con obbligo, al termine degli stessi, di presentare idonea certificazione di conformità dei lavori eseguiti alla relazione tecnica.

Nelle parti comuni o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge. A tal fine l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio o chiede al proprietario, possessore o detentore a qualsivoglia titolo delle unità immobiliari private di consentire l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per redigere un piano di intervento, ove ciò occorra al fine di garantire le condizioni di sicurezza».

Art. 6.

1. L’articolo 1123 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1123. - (Ripartizione delle spese). – Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne, anche potenziale.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il rifacimento e la ricostruzione della facciata dell’edificio deliberate dall’assemblea sono a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato di riscaldamento sono ripartite secondo la superficie radiante delle singole unità immobiliari.

L’incremento della superficie radiante comporta l’obbligo della revisione della relativa tabella.

Il proprietario della unità immobiliare che ha operato l’aumento delle superfici radianti è tenuto a consentire l’accesso al tecnico incaricato dall’amministratore per la rilevazione ed il ricalcolo dell’effettiva superficie radiante. La spesa è posta a carico del condomino che ha effettuato la variazione».

Art. 7.

1. Il primo comma dell’articolo 1124 del codice civile è sostituito da seguente:

«Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale e degli ascensori sono sostenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».

Art. 8.

1. L’articolo 1125 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1125. - (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai). – Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai nonché delle solette dei balconi e dei terrazzi aggettanti, limitatamente all’aggetto, sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura della pavimentazione e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Quando taluno degli elementi suindicati costituisce parte integrante della struttura portante dell’edificio, le spese sono suddivise fra tutti i condomini dell’edificio in proporzione al valore millesimale della proprietà».

Art. 9.

1. L’articolo 1126 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1126. - (Lastrici solari di uso esclusivo). – Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa relativa alle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve da copertura, comprendendo in tale ripartizione anche i locali comuni da millesimare. Nel caso in cui il piano o la porzione di piano o il locale comune sottostanti il lastrico siano coperti parzialmente, la spesa è ripartita in proporzione alle superfici coperte».

Art. 10

1. L’articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina e revoca dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

L’amministratore dura in carica due anni.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato.

I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

L’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.

L’amministratore può essere altresì revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso di cui all’ultimo comma dell’articolo 1131, se per un anno non ha reso il conto della sua gestione, ovvero qualora abbia omesso di dare notizia all’assemblea di atti giudiziari promossi nei confronti del condominio e in ogni caso per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 1130 e se vi sono fondati sospetti di irregolarità.

Se, nel periodo massimo di sei mesi dalle dimissioni o dalla scadenza del mandato dell’amministratore, l’assemblea in due riunioni non ottiene il quorum previsto dal quinto comma dell’articolo 1136, la nomina di un nuovo amministratore o la conferma dell’incarico a quello uscente è deliberata con la maggioranza di cui al primo comma del medesimo articolo 1136».

Art. 11.

1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) redigere il preventivo delle spese annuali da sottoporre all’assemblea nei termini e con le modalità di cui al numero 7);

4) riscuotere i contributi ed erogare le spese per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

5) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

6) versare i contributi condominiali e qualunque altro introito su conto corrente bancario o postale intestato al condominio;

7) rendere il conto della sua gestione entro il termine massimo di tre mesi dalla fine di ciascun anno di esercizio. Il rendiconto deve essere comunicato ai condomini almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. Tutti i documenti relativi al rendiconto devono essere messi a disposizione dei condomini per il loro esame presso il domicilio dell’amministratore nei quindici giorni precedenti la data dell’assemblea;

8) curare la tenuta del registro di contabilità, ove sono annotati il rendiconto annuale della gestione condominiale, i singoli movimenti, di entrata e di uscita, in ordine cronologico, indicando le somme riscosse e la relativa causale e le uscite in modo dettagliato;

9) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale che deve contenere le generalità dei singoli proprietari, il codice fiscale, la residenza o il domicilio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel tempo in ordine al mutamento della titolarità dei diritti reali e di godimento. Tali elementi devono essere comunicati in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. In caso di comportamento omissivo dei condomini in relazione a quanto disposto dall’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro di anagrafe, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

10) curare il registro dei verbali delle assemblee e il registro di nomina e revoca dell’amministratore. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali devono essere annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte, le delibere e le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Sul registro di nomina e revoca dell’amministratore devono essere annotate le date di nomina e di revoca e gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale;

11) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, delle eventuali liti in corso e dei lavori deliberati ancora da eseguire nonché copia della documentazione posta a base del bilancio e di qualunque altra documentazione attinente al condominio, addebitandone la spesa al condomino richiedente.

L’omissione dei doveri e degli adempimenti di cui al presente articolo e di quanto stabilito dall’articolo 1129 comporta la revoca dell’amministratore».

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. - (Consiglio dei condomini). – L’amministratore è coadiuvato nell’espletamento del suo mandato dal consiglio dei condomini, composto da almeno tre partecipanti al condominio, nominati dall’assemblea. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.

L’amministratore deve richiedere al consiglio dei condomini il parere in ordine all’esecuzione di eventuali lavori straordinari urgenti.

Il consiglio dei condomini deve prendere visione semestralmente della gestione. In caso vi riscontri irregolarità, il consiglio invita l’amministratore ad indire un’assemblea straordinaria per riferire dei fatti e per la eventuale revoca e nomina dell’amministratore; in difetto, il consiglio provvede alla convocazione ai sensi dell’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dallo stesso articolo 66, su iniziativa anche di uno solo dei suoi componenti.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136, ciascuno dei componenti del consiglio può rivolgersi all’autorità giudiziaria per la nomina del nuovo amministratore.

L’amministratore è tenuto a fornire in copia la documentazione relativa alla propria gestione al consiglio.

Il consiglio può essere incaricato di altri compiti dall’assemblea dei condomini. I consiglieri devono adempiere ai loro doveri con diligenza e sono solidamente responsabili con l’amministratore per i fatti o le omissioni di questi o quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere revocati in qualunque momento dall’assemblea se vi sono fondati sospetti di irregolarità».

Art. 13.

1. L’articolo 1132 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1132. - (Dissenso dei condomini rispetto alle liti). – Qualora l’assemblea dei condomini, con la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 1136, abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto comunicato all’amministratore a mezzo di lettera raccomandata, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza.

Il dissenso è esercitabile soltanto per la lite fra condominio e terzi e non per liti fra condominio e condomini.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente».

Art. 14.

1. L’articolo 1133 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1133. - (Provvedimenti presi dall’amministratore). – I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori ed esecutivi per i condomini, salvo revoca da parte dell’assemblea.

Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, convocata direttamente dal condomino interessato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137».

Art. 15.

1. L’articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. - (Spese fatte dal condomino). – Il condomino che ha effettuato spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente effettuata nella comprovata inerzia dell’amministratore».

Art. 16.

1. L’articolo 1135 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1135. - (Attribuzioni dell’assemblea dei condomini). – Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla nomina dell’amministratore e alla determinazione della misura del suo compenso;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e della relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rendiconto annuale predisposto dall’amministratore e della relativa ripartizione delle spese;

4) all’approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, ivi comprese quelle imposte dalla legge, costituendo, se occorre, un fondo speciale;

5) alla nomina dei membri del consiglio dei condomini di cui all’articolo 1130-bis».

Art. 17.

1. L’articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. - (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento dei condomini che rappresentino un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore dell’edificio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza del quorum di cui al primo comma, è riconvocata entro e non oltre trenta giorni una nuova assemblea che dovrà decidere sugli stessi argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive o passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio».

Art. 18.

1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni adottate dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto verbale su apposito registro tenuto dall’amministratore che deve inviarne copia sia ai condomini presenti all’assemblea sia agli assenti.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, assunte nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea, ciascun condomino dissenziente può proporre ricorso all’autorità giudiziaria per qualsiasi vizio che possa inficiarne la validità.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data dell’assemblea, se il ricorrente vi ha partecipato, o dalla data di ricezione del verbale, se era assente, e in ogni caso nel termine di quarantacinque giorni da quando ne ha avuto notizia, sia per i motivi di nullità che di annullabilità.

Il ricorso non sospende l’esecutività della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

All’udienza di prima comparizione deve essere esperito il tentativo di conciliazione.

La mancata comparizione del ricorrente, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dall’azione».

Art. 19.

1. L’articolo 1138 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1138. - (Regolamento di condominio). – Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a quattro, deve essere formato un regolamento il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio e per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal quinto comma dell’articolo 1136, fatta eccezione per le clausole che incidono sui diritti soggettivi o che derogano al criterio legale per la ripartizione delle spese, che devono essere approvate con il consenso della totalità dei condomini, e per il divieto volto all’inibizione di attività integranti la prostituzione, che può essere approvato con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.

Le proposte di revisione o modifica di disposizioni recate da un regolamento contrattuale, che incidano sui diritti soggettivi o deroghino al criterio legale fissato per la ripartizione delle spese, devono essere approvate specificatamente con il consenso della totalità dei condomini.

Il regolamento può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1107, con le modalità e nei termini di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 1137.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e in nessun modo possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Il regolamento di condominio, sia contrattuale sia convenzionale, deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo ove è sito l’immobile.

Le successive modifiche apportate al regolamento contrattuale, al regolamento convenzionale e alle tabelle millesimali devono altresì essere trascritte a cura dell’amministratore.

Il conservatore è tenuto alla trascrizione degli atti di cui al presente articolo anche su semplice presentazione del verbale di assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea medesima, con firme autenticate».

Capo II

MODIFICHE AL CAPO I, SEZIONE III, DELLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Art. 20.

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice civile», è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Il rendiconto dell’amministratore deve contenere la descrizione analitica delle spese sostenute e la relativa ripartizione, il quadro delle entrate e delle uscite, il quadro dei debiti e dei crediti con esplicitazione dei fondi particolari.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione delle spese approvato in via sia consuntiva che preventiva dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Il decreto ingiuntivo per la riscossione delle somme dovute da ogni condomino deve essere promosso entro tre mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile. In caso contrario ne risponde l’amministratore.

I creditori del condominio non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti, che sono liberati dal vincolo di solidarietà.

Ai fini di cui al comma precedente, l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino.

Il condomino che ha venduto la propria unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui ha inviato all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto.

L’amministratore e il consiglio dei condomini, in caso di compravendita di unità immobiliari, sono tenuti ad inviare, su richiesta della parte venditrice, al notaio rogante, una certificazione contenente l’indicazione:

1) degli oneri condominiali, il cui ammontare non è stato ancora liquidato o è divenuto esigibile;

2) degli oneri derivanti da una delibera assunta precedentemente dall’assemblea ma non resa ancora definitiva;

3) degli oneri relativi all’ultimo bilancio preventivo approvato dall’assemblea;

4) delle somme a qualunque titolo ancora dovute dal condomino venditore;

5) di eventuali liti in corso.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore è tenuto ad applicare un indennità di mora pari al tasso dell’interesse legale e a sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni e delle utenze suscettibili di utilizzazione separata, con un preavviso di quindici giorni da effettuare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Art. 21.

1. L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i predetti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza».

Art. 22

1. L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale.

L’amministratore non può essere delegato a rappresentare il condomino e nel caso sia anche condomino non può esercitare il diritto di voto per l’approvazione del consuntivo.

Qualora un piano o una porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza, provvede per sorteggio il presidente.

L’usufruttuario di un piano o di una porzione di piano dell’edificio e il conduttore di una unità immobiliare esercitano il diritto di voto per gli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni e sono obbligati in via principale nei confronti del condominio al pagamento degli oneri condominiali.

Per le deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta al proprietario».

Art. 23.

1. L’articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, al regolamento di condominio devono essere allegate tabelle millesimali che precisino il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini nonché le quote per la riparazione delle spese comuni secondo l’uso anche potenziale.

Le tabelle di cui al primo comma possono comprendere anche i locali comuni, che abbiano perso la loro originaria destinazione e siano idonei a produrre reddito a favore dei condomini.

Nell’accertamento dei valori ai sensi del presente articolo non si deve tener conto del canone locatizio e dei valori commerciali, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano e della destinazione d’uso, ad eccezione del caso in cui il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari incida in misura notevole sulla utilizzazione dei beni e servizi comuni».

Art. 24.

1. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione anche parziale, di innovazioni o mutamenti della volumetria dell’unità immobiliare, è alterato apprezzabilmente il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano. In tale ultima ipotesi la variazione millesimale accertata deve essere imputata all’unità immobiliare oggetto di variazione, con il conseguente adeguamento proporzionale delle quote. Gli oneri relativi alla revisione delle tabelle millesimali devono essere addebitati ai condomini proprietari delle unità immobiliari interessate da uno degli eventi;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia. In tal caso, ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali deve essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore pro tempore.

L’amministratore, nel termine di venti giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione, deve informarne tutti i condomini inviando loro copia dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo lettera raccomandata.

L’omissione comporta la revocabilità dell’amministratore e l’obbligo al risarcimento di eventuali danni. Ove nel giudizio non risulti acquisita la prova della avvenuta comunicazione a tutti i condomini dell’atto introduttivo, il giudice, su istanza di una delle parti, può ordinare la comunicazione dell’atto introduttivo della lite anche a mezzo di pubblici proclami o con qualsiasi altro mezzo equivalente».

Art. 25.

1. L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere irrogata dall’amministratore una sanzione pecuniaria la cui entità è deliberata dall’assemblea in via preventiva annuale.

In difetto di pagamento si applica l’articolo 63, secondo comma».

Art. 26.

1. L’articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – Il condomino e i suoi aventi causa sono obbligati a comunicare immediatamente all’amministratore il verificarsi dei seguenti fatti:

1) variazione di residenza o domicilio;

2) costituzione di usufrutto o altro diritto reale;

3) trasferimento di proprietà con indicazione del subentrante, relativo domicilio e codice fiscale;

4) in caso di successione mortis causa, nome e domicilio di tutti gli eredi e relativo codice fiscale.

In difetto della comunicazione di cui al primo comma tutte le convocazioni e le comunicazioni dell’amministratore si intendono validamente eseguite nell’ultimo domicilio a lui dichiarato e, in difetto, presso l’unità immobiliare dello stabile condominiale di proprietà del destinatario.

È altresì tenuto al pagamento degli oneri condominiali di cui all’articolo 1123 del codice il soggetto che, senza essere un condomino, si sia sempre comportato come “condomino apparente“, in modo da ingenerare la convinzione di essere lui il proprietario dell’unità immobiliare».


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame in Assemblea