Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona - A.C. 2779 - elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2779/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 317
Data: 07/04/2010
Descrittori:
REATI CONTRO IL CORPO E L' ONORE   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: II-Giustizia

SIWEB

 

7 aprile 2010

 

n. 317/0

 

Disposizioni in favore delle vittime di delitti
contro la persona

A.C. 2779

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2779

Titolo

Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone

Iniziativa

On. Bitonci e altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

7 ottobre 2009

assegnazione

24 novembre 2009

Commissione competente

II Commissione Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XII Affari sociali

 

 


Contenuto

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, consta di 13 articoli.

L’articolo 1 prevede la concessione di un indennizzo a favore delle vittime di taluni reati. Da un punto di vista oggettivo, la disposizione fa riferimento a delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone, in Italia o all’estero ed esclude la concessione dell’indennizzo nel caso di conseguimento di un risarcimento dal reo o da terzi. Da un punto di vista soggettivo la disposizione richiede che la vittima del reato sia cittadino italiano nel caso di delitti commessi in Italia e cittadino italiano residente in Italia nel caso di delitti commessi all’estero. Nel caso di morte della vittima, beneficiari sono: il coniuge non legalmente separato ovvero il separato che al momento della morte della vittima godeva di un assegno di mantenimento, il convivente da almeno tre anni, i figli e, in mancanza dei sopra indicati beneficiari, i genitori.

In base all’articolo 2, l’indennizzo non è dovuto (e, se conseguito, deve essere restituito) nel caso in cui la vittima, o nel caso di morte, gli altri beneficiari siano autori del reato o abbiano contribuito con la loro condotta alla commissione o all'aggravamento delle conseguenze del reato. Tali cause di esclusione devono essere accertate con sentenza passata in giudicato.

L’importo dell’indennizzo (cumulabile in base all’articolo 3 con altri trattamenti pensionistici) viene diversamente determinato dall’articolo 4 in relazione al tipo di invalidità conseguente al reato o al fatto che da esso derivi la morte; l’importo dell’indennizzo, in ogni caso, viene ricollegato al reddito percepito dalla vittima del reato (o, nel caso di mancata percezione di un reddito, alla retribuzione mensile media mensile degli impiegati rilevata dall’ISTAT). Nel caso di danni di tipo psichico necessitanti di adeguate terapie derivanti da taluni reati a sfondo sessuale, sono inoltre poste a carico dello Stato le spese per i relativi trattamenti.

L’articolo 5 delinea la procedura applicabile per la concessione dell’indennizzo. La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla direzione territoriale dell’economia e finanze competente per territorio, nel termine di 2 anni dal deposito - da parte del GUP - del decreto che dispone il giudizio, della sentenza di non luogo a procedere ovvero del decreto di archiviazione. La decisione sulla richiesta e la determinazione dell’importo dell’indennizzo deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. Tale decisione spetta al Ministero dell’economia e delle finanze, che, per verificare la sussistenza dei necessari presupposti, può acquisire informazioni e anche disporre accertamenti medico-sanitari.

Se la vittima o i beneficiari si trovano in situazione di documentato disagio economico, l’articolo 6 prevede che, prima della conclusione del procedimento di cui all’articolo 5, possa essere concessa una provvisionale nella misura massima dell’ottanta per cento dell’importo dell’indennizzo.

Sia contro la decisione sulla domanda di indennizzo sia contro quella sull’erogazione della provvisionale è ammesso ricorso al TAR (articolo 7).

L’articolo 8 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti del beneficiario dell’indennizzo in relazione al risarcimento del danno derivante dal reato.

L’articolo 9 prevede il recupero (parziale o totale) degli importi indennizzati da parte del Ministero dell’economia nel caso di assoluzione dell’imputato perché “il reato non sussiste” e nel caso in cui le lesioni subite siano di entità inferiore a quanto dichiarato. L’indennizzo, in quest’ultima ipotesi, è ridotto proporzionalmente al minor danno accertato dalla sentenza.

L’articolo 10 prescrive obblighi di informazione alle  autorità di pubblica sicurezza e al PM nei confronti delle vittime dei reati circa la possibilità di richiedere l’indennizzo. Analoga informazione è data dal GUP e dal giudice del dibattimento alle parti civili costituite in giudizio.

L’articolo 11 interviene sul comma 4-ter dell’art. 76 del Testo unico spese di giustizia (DPR 115/2002) in materia di gratuito patrocinio. La finalità della novella, indicata nella relazione illustrativa, consiste nell’estensione dell’accesso “al patrocinio a spese dello Stato senza limitazione di reddito anche per le spese connesse ad eventuali processi celebrati all'estero per violenze sessuali commesse all'estero ai danni di cittadini italiani, così come già accade per le violenze commesse in Italia”. In realtà, tale finalità non corrisponde al testo della disposizione che, attraverso la sostituzione integrale del comma 4-ter, elimina invece integralmente il beneficio, anche per fatti di violenza sessuale commessi in Italia, ed estende invece ai fatti commessi all’estero a danno di cittadini italiani residenti in Italia l’applicazione del comma 4-bis (che prevede la presunzione di un reddito superiore ai limiti previsti per alcuni reati di grave allarme sociale).

L’articolo 12 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione delle relative disposizioni di esecuzione.

L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In virtù della norma transitoria, essa si applica in relazione ai reati commessi entro i due anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su una materia già disciplinata con fonti di rango primario (cfr. il Quadro normativo delle schede di lettura).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 5, comma 3, attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di disporre accertamenti medico-sanitari per verificare la sussistenza delle condizioni per l’elargizione.

Al fine del rispetto del principio costituzionale della tutela della libertà personale(art. 13 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare che tali accertamenti sono subordinati al consenso della vittima e, in ogni caso, di precisare direttamente nella legge le garanzie procedurali per lo svolgimento dei medesimi accertamenti.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

In base all’articolo 1, l’indennizzo spetta al cittadino italiano nel caso di delitti commessi in Italia e al cittadino italiano residente in Italia nel caso di delitti commessi all’estero.

In proposito, si ricorda che, con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, il Governo ha dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE; la direttiva si propone di garantire alle vittime di un reato intenzionale violento un risarcimento equo ed adeguato per i danni subiti e ciò a prescindere dal luogo, all'interno dell'Unione europea, ma diverso da quello di residenza, in cui simili eventi si siano verificati. Il decreto legislativo disciplina le due ipotesi di persona stabilmente residente in Italia vittima di un reato in un diverso Stato membro dell’Unione europea che, relativamente a quel tipo di reato, prevede forme di indennizzo e di reato commesso nel territorio italiano che, secondo le leggi nazionali, dà diritto a qualche forma di elargizione, di cui sia rimasta vittima una persona stabilmente residente in altro Stato membro della UE.

In tale secondo ipotesi, la domanda di elargizione può essere avanzata tramite l’Autorità di assistenza dello Stato di residenza dell’interessato. L’autorità italiana che, in base alla legislazione speciale, risulta competente per l’erogazione dell’elargizione (Autorità di decisione) comunica senza ritardo l’avvenuta ricezione della domanda, gli elementi informativi utili all’identificazione del funzionario o dell’organo che istruisce la pratica nonché un’indicazione sui tempi per la decisione. Come nella situazione di cui all’art. 1 del provvedimento, anche in questo caso è prevista la possibilità per l’Autorità di decisione italiana di richiedere l’audizione della vittima, anche per tele-conferenza, sia chiedendo la collaborazione dell’autorità di assistenza straniera sia chiedendo di procedere essa stessa all’audizione. L’esito della domanda dovrà essere comunicato senza ritardo dall’Autorità di decisione italiana all’interessato e all’Autorità di assistenza.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 12 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione delle relative disposizioni di esecuzione.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 9 prevede il recupero dell’indennizzo, qualora alla conclusione del procedimento penale risulti che il reato non sussiste. Dalla formulazione testuale della disposizione, il diritto al recupero sembrerebbe collegato soltanto all’ipotesi in cui il “fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.p. e non sarebbe quindi possibile nell’ipotesi di assoluzione con le altre formule indicate da tale ultima disposizione e nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 e 531 c.p.p. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

All’articolo 10, comma 2, la previsione di obblighi di informazione circa il diritto all’indennizzo in sede di udienza preliminare o all’inizio del dibattimento non sembra tener conto della specialità di alcuni riti cd predibattimentali o extradibattimentali (come il giudizio abbreviato, il patteggiamento e il procedimento per decreto).

 

Formulazione del testo

Preliminarmente, con riferimento all’articolo 11, che interviene in materia di gratuito patrocinio, qualora fosse confermata la finalità indicata nella relazione illustrativa di estendere il gratuito patrocinio ai processi celebrati all'estero per violenze sessuali, la novella all’articolo 76 T.U. spese di giustizia andrebbe riformulata come comma aggiuntivo (comma 4-quater) piuttosto che come comma sostitutivo del vigente comma 4-ter.

 

Con riferimento poi all’articolo 1, in relazione alle finalità indicate nella relazione illustrativa (di “concedere un indennizzo alle vittime di reati commessi con violenza alla persona - troppo spesso donne - che abbiano provocato la morte o gravi lesioni personali alla vittima”) occorre valutare se circoscrivere espressamente l’ambito dei reati che possono dar luogo a indennizzo. Il riferimento contenuto nel testo ai “delitti contro la persona” è suscettibile, infatti, di ricomprendere, oltre che i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, anche fattispecie di reato che non necessariamente presuppongono modalità violente.

Posto, inoltre che l’indennizzo è concesso in relazione alle forme di invalidità o alla morte derivante dal reato (art. 4) sarebbe opportuno esplicitare già all’articolo 1, comma 1, che l’indennizzo è concesso a condizione che dal reato derivino tali forme di invalidità o la morte della vittima. Tale precisazione, con specifico riferimento alla morte della vittima conseguenza del reato, potrebbe anche essere fatta al comma 2.

Con riferimento all’articolo 7, che prevede la ricorribilità al TAR contro la decisione del Ministero dell’economia sulla concessione dell’indennizzo o della provvisionale, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare qual è il TAR territorialmente competente; esso potrebbe eventualmente essere individuato nel TAR del Lazio, in considerazione del fatto che la competenza su tali decisioni appartiene al Ministero dell’economia e delle finanze.

 


 

 

 

 

 

 

 

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