Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici A.C. 2919
Riferimenti:
AC N. 2919/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 287
Data: 11/02/2010
Descrittori:
ADOZIONE   GENITORI
INFORMAZIONE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

11 febbraio 2010

 

n. 287/0

 

Accesso dell'adottato alle informazioni
sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici

A.C. 2919

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2919

Titolo

Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici

Iniziativa

On. Paniz

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

11 novembre 2009

assegnazione

13 gennaio 2010

Commissione competente

II Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e XII Affari sociali

 

 


Contenuto

La proposta di legge AC 2919 (On. Paniz) novella l’art. 28 della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983, Diritto del minore ad una famiglia), relativo all’accesso dell’adottato alle informazioni relative alle proprie origini.

 

La disciplina originaria delle adozioni, contenuta nella legge del 1983, prevedeva il segreto sulle origini del minore adottato, con la ratio di operare lo sradicamento dalla famiglia di origine, al fine di consentire all’adottato di costruire ex novo legami affettivi, senza ingerenze esterne, con la famiglia adottiva.

 

Una prima apertura verso l'affermazione del diritto a conoscere le proprie origini è contenuta nella legge 27 maggio 1991 n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989. L'articolo 7 di detta Convenzione prevede infatti che «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i genitori». La possibilità di conoscere le proprie origini diviene quindi espressione della realizzazione di un più ampio diritto della personalità, il diritto all'identità personale.

 

La «misura possibile» indicata dalla Convenzione è stata successivamente individuata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che, modificando l'articolo 28 della legge 184/1983, ha introdotto nell'ordinamento interno il diritto di conoscere la propria condizione di figlio adottivo e le proprie origini biologiche.

L’articolo 28 della legge sulle adozioni attualmente:

§         affida ai genitori adottivi la scelta del momento e dei modi in cui informare il figlio della sua condizione di adottato. Dalla formulazione del comma 1 si ricava che la discrezionalità dei genitori è relativa al quando e al quomodo dell’informazione, e non all’an;

§         vieta di rivelare a terzi estranei informazioni relative alla vicenda adottiva (commi 2 e 3);

§         consente l’accesso dei genitori adottivi alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici quando l’adottato è ancora minorenne e previa autorizzazione del tribunale per i minorenni se ricorrono gravi e comprovati motivi (comma 4). Tali informazioni possono essere fornite anche ai responsabili di strutture sanitarie quando la salute del minore sia in grave pericolo;

§         consente, in presenza di alcuni requisiti, l’accesso dell’adottato maggiorenne alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici (commi da 5 a 8).

In merito, il legislatore ha dettato una disciplina differenziata in funzione dell’età: infatti, in base al comma 5, solo con il raggiungimento del venticinquesimo anno si acquista pienamente la possibilità di conoscere le proprie origini. Fino a tale momento, l’adottato maggiorenne può chiedere le informazioni sull’identità dei propri genitori solo «se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica». In entrambi i casi, l’accesso alle informazioni deve essere autorizzato dal tribunale, nel rispetto dell’iter delineato dal comma 6 (audizione di persone delle quali il tribunale ritiene utile l’ascolto e assunzione di informazioni di carattere sociale e psicologico necessarie ad evitare che l’accesso alle notizie comporti «grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente»). Dunque, allo stato attuale, l’adottato, anche se adulto, non ha un diritto incondizionato a conoscere le proprie origini.

 

L’articolo 28, agli ultimi due commi, pone delle eccezioni alle regole fissate dai commi precedenti:

§         l’accesso alle informazioni è sempre precluso quando la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita (comma 7, come modificato dall’art. 177 del Codice della privacy-d.lgs. n. 196 del 2003);

 

La facoltà della madre di non riconoscere il figlio alla nascita è prevista dall'articolo 30, comma 1, del DPR n. 396/2000 (Regolamento dello stato civile), mentre l'effettività del segreto così disciplinato è garantita da tutta una serie di altre norme poste a suo corollario, come ad esempio l'articolo 93 del Codice della privacy (D.lgs n. 196/2003) che, nel caso in cui sia stata fatta la dichiarazione di non menzione, impone per il rilascio del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, particolari cautele volte a impedire che la madre possa essere identificata. Lo stesso articolo 93 protegge temporalmente il diritto della madre al segreto sulle proprie generalità fino a cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto.

 

§         l’accesso alle informazioni è sempre consentito al maggiorenne, senza alcun intervento da parte del Tribunale per i minorenni, quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (comma 8).

 

La proposta di legge novella i commi da 5 a 8 aggiunge i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 28. In sintesi, la disciplina dell’accesso alle informazioni delineata dalla proposta è la seguente:

 

Ø    Adottato che ha compiuto 40 anni. Pieno diritto a ricevere ogni informazione in ordine alla sua origine e all'identità dei suoi genitori biologici (comma 8-ter), senza autorizzazione del giudice. Conseguentemente, la proposta prevede che chiunque (ente o istituzione, pubblica o privata) sia in possesso di informazioni, debba, ove richiesto, comunicarle all’interessato.

 

Ø    Adottato che ha compiuto 25 anni. Diritto dell’adottato a ricevere ogni informazione in ordine alla sua origine e all'identità dei suoi genitori biologici (comma 5), senza autorizzazione del giudice. Conseguentemente, la proposta prevede che chiunque (ente o istituzione, pubblica o privata) sia in possesso di informazioni, debba, ove richiesto, comunicarle all’interessato.

A tale regola è posta un’eccezione (nuovo comma 8) per l’ipotesi in cui l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, ovvero anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato. In tali casi l’adottato che ha compiuto i 25 anni deve comunque rivolgersi al tribunale per i minorenni che:

§         potrà consentire l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, se sussistono ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente;

§         potrà consentire l’accesso a tutte le informazioni sulle origini dell’adottato dopo aver appurato che i genitori biologici sono deceduti, risultano irreperibili, oppure hanno fornito il loro consenso.

 

Al nuovo comma 8, per chiarezza di formulazione, andrebbe specificato che i genitori “deceduti, irreperibili, o interpellati” sono i genitori biologici dell’adottato.

 

Ø    Adottato maggiorenne, che non ha compiuto 25 anni. La proposta non innova rispetto alla normativa vigente in ordine alla previsione secondo cui l’adottato può chiedere al Tribunale per i minorenni l’autorizzazione a conoscere le informazioni sulla sua origine purché queste siano necessarie in relazione a «gravi e comprovati motivi» attinenti alla sua salute psico-fisica (comma 6).

 

Con riferimento all’adottato maggiorenne che non ha raggiunto 25 anni:

§         viene meno la possibilità prevista dal testo attuale del comma 8 di accedere alle informazioni sulle sue origini nel caso in cui i genitori adottivi siano deceduti o divenuti irreperibili;

§         la proposta di legge non disciplina esplicitamente il caso in cui l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, ovvero uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato (il comma 8, infatti, richiamando il comma 5, si riferisce solo all’ipotesi di adottato che abbia compiuto i 25 anni).

 

All’interno di questo quadro, la proposta afferma che:

§         la procedura presso il tribunale per i minorenni, attualmente delineata dal comma 6, si applica all’ipotesi di richiesta di informazioni per motivi di salute da parte del maggiorenne (nuovo comma 7) e all’ipotesi l’adottato non riconosciuto alla nascita;

§         il diritto a conoscere le proprie origini non modifica gli effetti dell’adozione, primo fra tutti la cessazione dei «rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali», come affermato dall’art. 27 della legge n. 184/1983 (comma 8-bis).

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge novella una fonte di rango primario (la legge sulle adozioni n. 184 del 1983), il che rende necessario l’intervento con legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: stato civile e anagrafi (lett. i) e ordinamento civile (lett. l).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2005, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del sopra richiamato art. 28, comma 7, che preclude l’accesso alle informazioni quando la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

Il giudice remittente, in particolare, impugnava tale disposizione per violazione dell’art. 2 Cost., in quanto essa farebbe prevalere in ogni caso l'interesse della madre naturale all'anonimato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale e chiedeva una sentenza additiva che dichiarasse la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza di quella volontà.

La Corte esclude un contrasto della disposizione con l’art. 2 Cost., in quanto essa sarebbe “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda”.

Secondo la Corte, la disposizione ha la duplice finalità “da un lato – [di] assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall'altro – [di] distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi”. La Corte aggiunge che “la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà”.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso l’uso della tecnica della novellazione.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari diretti della proposta di legge sono i soggetti adottati maggiorenni; naturalmente il provvedimento spiega i suoi effetti anche rispetto ai genitori biologici, i quali, in particolare, potrebbero essere chiamati a fornire il loro consenso nel caso di adottato non riconosciuto alla nascita.


 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 *st_giustizia@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0332_0.doc