Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Revisione della normativa in materia di filiazione AA.C. 2519 e abb.-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3184/XVI   AC N. 3247/XVI
AC N. 3915/XVI   AC N. 2519/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 276    Progressivo: 1
Data: 27/06/2011
Descrittori:
FIGLI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

27 giugno 2011

 

n. 276/1

Revisione della normativa in materia di filiazione

AA.C. 2519 e abb.-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2519-A

Titolo

Riconoscimento e successione ereditaria dei figli naturali

Data approvazione in Commissione

23 giugno 2011

 


Contenuto

Il testo unificato si propone di eliminare dall’ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.

 

L’articolo 1 modifica direttamente il codice civile, prevedendo:

§          il riconoscimento del vincolo di parentela sia nel caso di filiazione all’interno del matrimonio sia nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, sia in caso di adozione, con esclusione dell’adozione di maggiorenni (artt. 74 e 258 c.c.);

§          l’abbassamento da 16 a 14 anni dell’età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio non produce effetto senza il suo assenso (e correlativamente dell’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell’altro genitore) (art. 250 c.c.);

§          la possibilità per i genitori infrasedicenni di effettuare il riconoscimento, in caso di autorizzazione del giudice (art. 250 c.c.);

§          l’introduzione del principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli (art. 315 c.c.)

§          l’introduzione di uno specifico articolo (315-bis c.c.) sui diritti e doveri del figlio che prevede:

-       il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;

-       il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;

-       il diritto del figlio minore, che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;

-       il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa;

§          l’abrogazione delle disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali;

§          la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» ovunque ricorrano nel codice, con la parola: «figli».

 

L’articolo 2 conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 Cost., sulla base del principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli e dei principi relativi ai diritti e ai doveri del figlio.

I principi e criteri direttivi prevedono:

a)  la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b)   la risistemazione della divisione in capi del titolo VII del libro primo, che assume la rubrica “Dello stato di figlio”, anche al fine di adeguarla all’abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione;

c)  la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d)  l’estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei princìpi costituzionali;

e)  la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che: 1) adeguamento della disciplina sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori al principio della unificazione dello stato di figlio, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; 2) estensione del principio dell'inammissibilità del riconoscimento a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f)   l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell’impugnazione del riconoscimento, previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale, e ai fini del consenso all’azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore;

g)  la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h)  la specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, in base all’art. 247, ultimo comma, c.c.;

i)   l’unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;

l)   la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell’ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

m)l’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;

n)  l’adattamento del sistema di diritto internazionale privato al principio della unificazione dello stato di figlio;

o)  a specificazione della nozione di abbandono, con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

p)  la segnalazione ai comuni da parte dei tribunali per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno e previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

q)  la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dall’entrata in vigore dalla legge, previo parere delle commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di due mesi. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, il termine di delega è prorogato di sei mesi (commi 1 e 3). È altresì prevista la potestà del Governo di adottare, entro un anno dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, decreti integrativi o correttivi (comma 4)

 

L’articolo 3 prevedeun regolamento governativo - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, L. 400/1988 – per le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al DPR n. 396/2000.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il testo unificato deriva dall’abbinamento di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (AC2519 Mussolini, AC3184 Bindi, AC3247 Palomba, AC3516 Capano, AC4007 Binetti, AC4054 Brugger), di un disegno di legge governativo (AC3915) e di due petizioni (nn. 534 e 1102).

Prima dell’adozione del testo unificato, si è svolta l’audizione del prof. Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia. Successivamente si è svolta l’audizione del prof. Alessandro Lenti, ordinario di diritto privato presso l’Università degli studi di Torino, di rappresentanti dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), del dott. Pasquale Andria, presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, dell’avv. Giovanna Ruo, presidente dell’associazione «IncamMino - camera minorile nazionale» e, nuovamente, del prof. Bianca.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere favorevole con due osservazioni.

In particolare, la Commissione chiede di valutare se, all'articolo 1, la prevista sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola «figli» non dia in qualche caso luogo a formulazioni prive di chiarezza. Inoltre, in riferimento all’art. 3, la I Commissione invita a valutare l'opportunità di prevedere che sullo schema di regolamento il Governo debba acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Le Commissioni Bilancio e Affari sociali hanno espresso un nulla osta.


 

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