Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio - AA.C. 749, 1556 e 2325 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
Riferimenti:
AC N. 749/XVI   AC N. 1556/XVI
AC N. 2325/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 260
Data: 16/12/2009
Descrittori:
CESSAZIONE DEL MATRIMONIO   MATRIMONIO
Organi della Camera: II-Giustizia

 

16 dicembre 2009

 

n. 260/0

Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio

AA.C. 749, 1556 e 2325

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

749

1556

2325

Titolo

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Iniziativa

on. Paniz

on. De Angelis ed altri

On. Amici

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

2

3

2

Date:

 

 

 

presentazione alla Camera

6 maggio 2008

29 luglio 2008

23 marzo 2009

assegnazione

30 luglio 2008

23 luglio 2009

29 aprile 2009

Commissione competente

II (Giustizia)

II (Giustizia)

II (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame novellano l’art. 3, comma 1, n. 2, della legge sul divorzio (n. 898 del 1970), con la finalità di anticipare la possibilità di proposizione della domanda di divorzio, collegata alla separazione dei coniugi.

Il testo vigente della disposizione oggetto di novella, alla lett. b), nel prevedere quale causa di divorzio la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi o l’omologazione della separazione consensuale fissa, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta, decorrente dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

 

Come chiarito dalla giurisprudenza, l’attuale termine triennale costituisce un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito (Cass. 2725/95; Cass. 3718/1998).

 

Le tre proposte di legge, mantenendo quale dies a quo il momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, incidono sulla durata del periodo di separazione ininterrotta.

 

L’A.C. 2325 riduce, in via generale, tale periodo ad un anno.

 

Le proposte di legge AA.C. 1556 e 749 differenziano invece detto periodo in ragione della presenza e dell’età dei figli, nonché del tipo di separazione, fissandolo in:

§         un anno, se non vi sono figli minori, permanendo  in caso contrario l’attuale limite dei tre anni (AC 749, art. 1). Nell’attribuire particolare rilievo all’accordo dei coniugi, la proposta di legge prevede l’applicazione del termine breve alle separazioni consensuali, nonché al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi.

§         sei mesi, in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni ovvero un anno se vi sono figli infraquattordicenni (AC 1556, art. 1). Il termine semestrale si applica anche nel caso in cui non sia stata pronunciata sentenza nel giudizio contenzioso o se questo si sia trasformato in consensuale.

 

La proposta di legge A.C. 1556 contiene anche una disciplina transitoria (art. 2).

In particolare, in base all’articolo 2, comma 1, i termini più brevi per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o un anno, in presenza di figli infraquattordicenni) sono applicabili anche:

§         alle separazioni contenziose giunte a sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore del provvedimento;

§         alle separazioni consensuali in corso alla stessa data, a condizione che i coniugi, prima della medesima data dichiarino di volersene avvalere.

In base al comma 2, l’applicabilità dei termini brevi, sia nelle citate separazioni consensuali ancora non “omologate” sia in quelle in cui è stata già dichiarata l’omologazione (prima della data di vigenza della legge in esame), è condizionata alla necessità di un ricorso congiunto dei coniugi al tribunale (per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

 

Le proposte di legge AA.C. 749 e 2325, con disposizione identica, novellano anche lart. 191 c.c., in materia di cause di scioglimento della comunione legale dei coniugi.

In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

L’articolo 2 di entrambe le proposte di legge anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

 

Relazioni allegate

Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrative.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge modificano la legge n. 898 del 1970 e il codice civile, il che rende necessario l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto delle proposte di legge è riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) (nella parte ordinamento civile).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso la tecnica della novellazione.

Con riferimento all’articolo 1 dell’A.C. 1556, si segnala che occorre coordinare la previsione dell’applicazione del termine semestrale nel caso in cui non stata pronunciata sentenza nel giudizio contenzioso con il primo periodo della lettera b) del vigente art. 3 della legge sul divorzio, non novellato dalla proposta di legge, che prevede, quale condizione per la proposizione della domanda di divorzio, il passaggio in giudicato della pronuncia della separazione giudiziale o l’omologazione della separazione consensuale.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nell’art. 2 della stessa proposta di legge, che prevede l’applicabilità dei termini brevi a separazioni giudiziali non definitive o separazioni consensuali non omologate alla data di entrata in vigore della legge.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Con particolare riferimento alle separazioni giudiziali, occorre valutare l’effettivo impatto della riduzione della durata del periodo di separazione ininterrotta, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, posto che le proposte di legge non intervengono sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Formulazione del testo

Nella disposizione transitoria contenuta nell’art. 2 dell’A.C. 1556, con particolare riferimento alle separazioni consensuali in corso alla data di entrata in vigore della legge, occorre un coordinamento tra i commi 1 e 2; il comma 1, infatti, ai fini dell’applicazione del termine breve, sembra richiedere esclusivamente la dichiarazione dei coniugi di volersi avvalere di tali termini; il comma 2, invece, condiziona tale possibilità alla proposizione di un ricorso congiunto.

 

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

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