Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia - A.C. 2802-A (Elementi per l'esame in Assemblea)
Riferimenti:
AC N. 2802/XVI   AC N. 2807/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 259    Progressivo: 1
Data: 30/05/2011
Descrittori:
SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: II-Giustizia

 

30 maggio 2011

 

n. 259/1

Norme per la tutela delle vittime di reati
per motivi di omofobia e transfobia

A.C. 2802-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2802

Titolo

Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia

Data conclusione esame in Commissione

19 maggio 2011

 

 

 


Contenuto

Le proposta di legge n. 2802 è volta ad introdurre una tutela contro le discriminazioni fondate sull’omofobia e la transfobia.

Sulla proposta di legge la Commissione ha conferito al relatore mandato a riferire all’Assemblea in senso contrario.

 

Si ricorda che sulla materia interveniva il testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia delle proposte di legge AC 1658 e AC 1882, respinto dall’Assemblea nella seduta del 13 ottobre 2009, a seguito dell’approvazione di una questione pregiudiziale presentata dal gruppo dell’UDC (Vietti ed altri n. 1) per motivi di costituzionalità.

 

L’AC 2802, come il precedente testo esaminato dall’Assemblea, novella l’art. 61 c.p. introducendo una nuova circostanza aggravante che ricorre quando l’autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia (articolo 1).

La proposta di legge contiene però un’esplicita indicazione di tali motivi, che vengono così qualificati: motivi di odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale della vittima del reato verso persone dello stesso sesso, verso persone del sesso opposto o verso persone di entrambi i sessi.

 

Questa definizione è analoga a quella contemplata nell’ordinamento del Regno Unito. Nella nota esplicativa (explanatory memorandum) alle “Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007”, si fornisce, infatti, la seguente definizione di orientamento sessuale:

“Per orientamento sessuale s’intende l’orientamento sessuale di un individuo verso:

§          persone del suo stesso sesso (omosessuali di entrambi i sessi);

§          persone del sesso opposto (eterosessuali); oppure

§          persone di entrambi i sessi (bisessuali)”

 

La nuova aggravante è applicabile solo ai seguenti delitti non colposi: delitti contro la vita e l'incolumità individuale; delitti contro la personalità individuale; delitti contro la libertà personale; delitti contro la libertà morale.

 

L’art. 2 prevede che il Ministro per le pari opportunità presenta una relazione annuale al Parlamento, entro il mese di febbraio, sulle azioni intraprese contro le discriminazioni motivate da omofobia e transfobia, gli obiettivi raggiunti e gli indirizzi da seguire.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato, in data 10 dicembre 2009, l’esame di due proposte di legge: AC 2802 Soro (PD) e AC 2807 Di Pietro (IdV).

La Commissione, nelle seduta del 18 maggio 2011, ha respinto una proposta di testo unificato presentato dalla relatrice, on. Concia. La rappresentante in Commissione del gruppo PD, che aveva chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell’Aula in quota opposizione, ha chiesto la prosecuzione dell'esame in riferimento alla proposta di legge AC 2802.

Nella seduta del giorno successivo la Commissione ha approvato emendamenti soppressivi dei 2 articoli della proposta originaria (A.C. 2802), presentati dai gruppi PDL, Lega e UDC e sui quali il Governo si è espresso in senso favorevole, conferendo ad un nuovo relatore, on. Sisto, il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea.

L’on. Concia è stata designata quale relatrice di minoranza ed ha presentato un testo alternativo (A.C. 2802-A-bis) che prevede: l’introduzione di una circostanza aggravante per i delitti contro la persona commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell'età, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa (con l’esclusione dei soli delitti contro l’inviolabilità dei segreti); l’esclusione della circostanza aggravante dal giudizio di bilanciamento delle circostanze (a meno che non concorra con la minore età del reo); la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena, in caso di applicazione dell’aggravante, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone dalle discriminazioni, se il condannato non si oppone.

 I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Dal momento che la Commissione ha conferito al relatore mandato a riferire in senso contrario, la proposta di legge non è stata trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

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