Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno - A.C. 2326-E - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2326-E/XVI   AC N. 2326-D/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 198    Progressivo: 5
Data: 18/06/2012
Descrittori:
MINORI   RATIFICA DEI TRATTATI
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

18 giugno 2012

 

n. 198/5

Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno

A.C. 2326-E

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2326-E

Titolo

Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno

Data approvazione in Commissione

14 giugno 2012

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, che torna alla Camera in terza lettura, prevede la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e detta alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario.

La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Il disegno di legge, che il Senato ha approvato pressoché all’unanimità, si differenzia dal testo approvato dalla Camera l’11 gennaio 2011, per i seguenti profili:

§   inserisce nel codice penale la disposizione che richiede una verifica concreta della pericolosità sociale del destinatario della misura di sicurezza personale (previsione attualmente contenuta nella Legge Gozzini);

§   disciplina in modo diverso e graduato l’interdizione dai pubblici uffici per colui che sia condannato per delitti a sfondo sessuale e in danno di minori;

§   modifica il catalogo dei delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.

Le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno confermato soltanto la seconda modifica, relativa all’interdizione dai pubblici uffici, modificando dunque nuovamente il testo del Senato.

Di seguito si dà conto del contenuto complessivo del disegno di legge, evidenziando le modifiche apportate dal Senato e – soprattutto – le due ulteriori modifiche approvate dalle Commissioni.

Il disegno di legge è articolato in due Capi.

Il Capo I (artt. 1-3), non modificato dal Senato, reca la ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione (artt. 1 e 2) e individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (art. 3).

Il Capo II (artt 4-10) contiene invece disposizioni di adeguamento interno.

L’articolo 4 novella il codice penale. In particolare:

-           la lettera a) interviene sull’art. 157 c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità;

-           la lettera b), introdotta dal Senato, inseriva nel codice penale l’art. 203-bis, per affermare il principio in base al quale le misure di sicurezza personali possono essere applicate solo previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. La disposizione – che inseriva nel codice un principio già ampiamente affermato dalla Corte costituzionale e già presente nella Legge Gozzini (l. 663/1986, art. 31) – è stata soppressa dalle Commissioni riunite nel corso dell’esame in sede referente; conseguentemente, le Commissioni hanno soppresso anche il comma 2 dell’articolo 4 che, con finalità di coordinamento, abrogava l’art. 31 della Legge Gozzini;

-           la lettera c), modificata dal Senato, introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.). La pena originariamente prevista dalla Camera (reclusione da 3 a 5 anni) è stata ridotta nel minimo edittale al Senato (reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni), che ha anche corretto la fattispecie prevedendo che la pubblica istigazione (e l’apologia) a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi a materiale pornografico per immagini virtuali, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne possa essere effettuata con qualsiasi mezzo (è stato eliminato l’espresso riferimento al mezzo telematico). Le ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume non possono essere invocate a scusante della condotta;

-           la lettera d) prevede l’aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale commessi nei confronti dei minori (comma aggiuntivo all’art. 416 c.p.);

-           la lettera e) riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., in particolare estendendo l’applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l’aggravante del fatto commesso in danno di bambino infra-quattordicenne;

-           la lettera f) prevede quali ulteriori aggravanti dell’omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi (novella all’art. 576 c.p.);

-           la lettera g) novella l’art. 583-bis c.p., in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie per l’ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore;

-           la lettera h) modifica il reato di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), individuando ulteriori condotte sanzionabili (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità), da cui è eliminato il riferimento al necessario carattere economico dell’utilità scambiata o promessa;

-           la lettera i) novella l’art. 600-ter in tema di pornografia minorile, integrando le condotte riconducibili a tale delitto, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro) e definendo il concetto di pornografia minorile;

-           la lettera l) abroga l’art. 600-sexies c.p., relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l’inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell’art. 602-ter c.p. (v. infra); per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all’art. 600-septies.1 (v. infra, lettera n);

-           la lettera m) riscrive l’art. 600-septies, estendendo la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (e della confisca per equivalente) – già prevista per i delitti contro la personalità individuale – ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate;

-           la lettera n) inserisce due nuovi articoli nel codice penale. Il nuovo articolo 600-septies.1, prevede un’unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-septies.2, modificato dal Senato, prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Il Senato ha maggiormente dettagliato le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici (numero 4), disponendo:

§   l’interdizione perpetua, nel caso di condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell’art. 29 c.p.);

§   l’interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni;

§   l’interdizione temporanea per i casi – residuali rispetto alle altre due ipotesi - di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni. Non essendo indicata la durata dell’interdizione temporanea, si applica l’art. 37 c.p. in base al quale, ove non specificato, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva invece, in generale, un’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Si osserva che il testo non chiarisce quale sia l’interdizione dai pubblici uffici da applicare al condannato a 5 anni di reclusione. Tale pena, infatti, è compatibile tanto con l’interdizione perpetua, quanto con l’interdizione per 5 anni.

-           La lettera o) abroga l’articolo 602-bis (in materia di decadenza dalla potestà genitoriale e di interdizione dagli uffici attinenti all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura);

-           la lettera p) modifica l’art. 602-ter c.p. (che attualmente riguarda le sole aggravanti della c.d. tratta di persone), inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale;

-           la lettera q) inserisce l’art. 602-quater, in base al quale, in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne, il colpevole non potrà invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, con l’eccezione dell’ignoranza inevitabile;

-           la lettera r), novellando l’art. 604 c.p., integra con la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e l’adescamento di minorenne (art. 609-undecies, introdotto dalla lettera aa)) il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.

-           Le lettere da s) ad aa) novellano le disposizioni sui delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale. In particolare, la lettera s), interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall’art. 609-quater c.p., inserendo tra i possibili autori del delitto le persone a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia e le persone conviventi con il minore;

-           la lettera t) sostituisce l’articolo 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne, inasprendo la pena, ampliando la condotta penalmente rilevante e prevedendo come aggravante il fatto che il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore;

-           la lettera u), attraverso una novella all’articolo 609-sexies (che riguarda i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenne), attribuisce rilievo alla sola ignoranza inevitabile dell’età della persona offesa; la disposizione innalza peraltro il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni.

-           La lettera v), modificata dal Senato, novella l’articolo 609-nonies del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuale indicati. Anche in questo caso il Senato ha maggiormente dettagliato le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici (numero 4), disponendo:

§   l’interdizione perpetua, nel caso di condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell’art. 29 c.p.);

§   l’interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni;

§   l’interdizione temporanea, ovvero per una durata eguale a quella della pena principale inflitta, in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni (ai sensi dell’art. 37 c.p.).

Si rileva anche in questo caso l’esigenza di definire l’interdizione per i casi di condanna a 5 anni di reclusione.

-           La lettera z) novella l’articolo 609-decies c.p., relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni;

-           la lettera aa) introduce il nuovo delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni, e definisce la condotta di adescamento, richiamando anche l’uso della rete internet o altri mezzi di comunicazione.

Come già rilevato, il comma 2 dell’articolo 4, che nel testo approvato dal Senato abrogava l’art. 31 della legge Gozzini, in tema di applicazione di misure di sicurezza previo accertamento della pericolosità sociale del destinatario, è stato soppresso dalle Commissioni riunite. Le Commissioni hanno ritenuto di mantenere la disciplina nella legislazione speciale, in luogo di spostare il principio – come richiesto dal Senato – nel codice penale.

L’articolo 5 reca modifiche al c.p.p., alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al c.p.

In particolare, la lettera a) interviene sull’art. 51 del codice di rito, per quanto riguarda i delitti di competenza della procura distrettuale; il testo della disposizione è stato nuovamente modificato dal Senato che:

-           ha aggiunto tra i delitti di competenza della procura distrettuale l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.);

-           ha limitato la competenza della procura distrettuale all’ipotesi di pornografia minorile mediante divulgazione (anche per via telematica) di materiale o notizie volte all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, terzo comma), riportando le restanti fattispecie alla competenza della procura circondariale;

-           ha attribuito alla competenza della procura circondariale – in luogo dell’attuale procura distrettuale – il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater) e il nuovo delitto di adescamento di minorenne (art. 609-undecies);

-           ha specificato che le disposizioni sulla competenza delle Procure si applicano ai procedimenti per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di ratifica (art. 5, comma 2).

Le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno modificato il testo approvato dal Senato, optando per il mantenimento del quadro vigente, che consente alle procure distrettuali di indagare su tutti i reati di pedofilia, e per l’assegnazione alle medesime procure distrettuali anche della competenza a indagare sul nuovo delitto di adescamento di minorenne. Le Commissioni hanno conseguentemente soppresso la norma transitoria (comma 2), dettata dal Senato per disciplinare il previsto mutamento del quadro delle competenze.

Le successive lettere da b) a l):

-           dispongono in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l’ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l’adozione di tale misura indipendentemente dai limiti edittali di pena;

-           novellano gli articoli 351, 362 e 391-bis c.p.p. (in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore) prevedendo che nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, l’assunzione delle informazioni da minorenni avvenga con l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile;

-           novellano l’art. 380 c.p.p. inserendo nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, primo e secondo comma;

-           intervengono sull’istituto dell’incidente probatorio con riferimento ai presupposti (art. 392 c.p.p.) e alle modalità di svolgimento (art. 398, c.p.p.), in particolare inserendo tra i delitti che consentono il ricorso a questo mezzo di acquisizione della prova la nuova fattispecie di adescamento di minorenni;

-           novellano l’art. 407 c.p.p., integrando con il reato di commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, secondo comma) il catalogo dei reati per i cui procedimenti la durata massima delle indagini preliminari è di due anni;

-           intervengono sulla disciplina del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), per escluderne l’applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall’art. 600-bis del codice penale.

L’articolo 6 prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori. Le Commissioni riunite – nonostante la doppia deliberazione conforme di Camera e Senato - hanno modificato l’art. 6 in quanto il testo faceva riferimento all’art. 5 della legge n. 1423 del 1956 che, nelle more della ratifica della Convenzione, è stato abrogato dal Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011). Il riferimento normativo corretto è oggi dunque da individuare nell’art. 8 del suddetto Codice.

L’articolo 7 interviene in materia di concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale. In particolare il comma 1, novellando l’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario, amplia il catalogo dei delitti rispetto ai quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto; il comma 2 subordina la concessione dei benefici per i detenuti per delitti di prostituzione e pornografia minorile, turismo sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni, violenza sessuale in danno di minori alla positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica, di cui al nuovo articolo 13-bis O.P., inserito dal successivo comma 3.

L’articolo 8, novellando l’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, inserisce taluni reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori ai fini dell’applicazione della confisca penale obbligatoria nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia.

L’articolo 9, novellando l’art. 76 del TU spese di giustizia (DPR 115/2002), ammette al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenne, di adescamento di minorenne, di tratta di persone.

L’articolo 10, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Discussione e attività istruttoria nelle Commissioni in sede referente

Le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno approfondito il tema della competenza delle procure sui delitti pedo-pornografici attraverso l’audizione informale di Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giovanni Salvi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e Antonio Apruzzese, direttore della polizia postale e delle comunicazioni. In esito all’attività conoscitiva, le Commissioni hanno ritenuto che il frazionamento delle competenze per le indagini tra procure circondariali e distrettuali renderebbe problematico lo svolgimento delle indagini stesse, in quanto per uno stesso fatto vi sarebbe la concorrenza di indagini di procure circondariali e distrettuali sia pure con riferimento a diversi profili strettamente connessi. Considerata la natura dei reati di pedofilia e le modalità con le quali vengono commessi, le Commissioni hanno ritenuto preferibile privilegiare la competenza esclusiva delle procure distrettuali.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento, come modificato dalle Commissioni riunite, hanno espresso parere favorevole tanto la Commissione Affari costituzionali quanto la Commissione Affari sociali.

 

 

 

 

 

 


 


 

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