Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 2326 (Schede di lettura e riferimenti normativi)
Riferimenti:
AC N. 2326/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 198
Data: 15/07/2009
Descrittori:
MINORI   RATIFICA DEI TRATTATI
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno

A.C. 2326

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 198

 

 

 

9 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

Dipartimento Affari esteri

( 066760-4172/ 066760-4939 – * st_esteri@camera.it

 

 

 

 

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File: gi0232.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto dell’accordo  3

Quadro normativo  6

§      Disciplina penale  7

§      Disciplina processuale  15

§      Ulteriori disposizioni di contrasto e di coordinamento  18

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)23

Contenuto della proposta di legge  28

§      Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)28

§      Articolo 2 (Ordine di esecuzione)28

§      Articolo 3 (Autorità nazionale)29

§      Articolo 4 (Modifiche al codice penale)30

§      Articolo 5 (Modifiche al codice di procedura penale)46

§      Articolo 6 (Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)50

§      Articolo 7 (Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori)52

§      Articolo 8 (Confisca)54

§      Articolo 9 (Clausola di invarianza)57

Normativa di riferimento

§      Codice penale (artt. 98, 114, 157, 322-ter, 416, 576, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-novies, 609-decies)61

§      Codice di procedura penale (artt. 51, 282-bis, 302, 309, 392, 398 e 444)78

§      Legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (art. 5)89

§      Legge 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (artt. 4-bis, 13)91

§      D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod., Legge 7 agosto 1992, n. 356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (art. 12-sexies)96

 


Schede di lettura

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007, è il primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all’interno della famiglia, con l’uso della forza, con la coercizione o le minacce.

Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; la Convenzione stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

 

Più in dettaglio, la Convenzione di Lanzarote si compone di un Preambolo e di 50 articoli, raggruppati in 13 Capitoli.

Il Preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei bambini il più importante dei quali, e che considera anche l’aspetto dello sfruttamento sessuale, è la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti dei bambini (entrata in vigore nel 1990, ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

Il Capitolo I (artt. 1-3) delinea l’oggetto della Convenzione (la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, così come descritti negli articoli da 18 a 23), afferma il principio di non discriminazione e fornisce alcune definizioni. Tra di esse quella di “bambino”, che indica ogni persona al di sotto dei 18 anni di età.

Il Capitolo II (artt. 4-9) riguarda le misure preventive, legislative o di altro genere.

Le Parti si impegnano a promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini presso il personale che, per la propria professione, è a contatto con il mondo dell’infanzia, siano essi operatori del sistema educativo,  delle forze dell’ordine, di attività sportive, così come altre figure ancora. Le Parti dovranno anche fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria, i bambini ricevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di abusi. Anche il pubblico dovrà essere informato sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione. Infine, la Convenzione prevede che le Parti incoraggino i bambini, il settore primato, i media e la società civile a partecipare all’elaborazione delle politiche di prevenzione di tale fenomeno.

Il Capitolo III (art. 10) prevede l’istituzione di organismi nazionali o locali per la promozione e la protezione dei diritti del bambino e impone il loro coordinamento.

Il Capitolo IV (artt. 11-14), che riguarda misure di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce innanzitutto l’istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto ai bambini vittime di abusi sessuali, ai loro parenti e a coloro ai quali le vittime sono affidate.

Viene prevista l’adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e l’attivazione di linee telefoniche o internet con operatori in grado di fornire assistenza a chi chiama; le Parti sono chiamate inoltre ad adottare le misure necessarie a garantire assistenza alle vittime, a breve e lungo termine.

Il Capitolo V (artt. 15-17) prevedono l’adozione di programmi o misure di intervento destinati a persone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei bambini, al fine di prevenire i rischi di recidive.

Il Capitolo VI (artt. 18-29) elenca nel dettaglio una serie di comportamenti che le Parti, attraverso l’adozione di misure adeguate, si impegnano a considerare reati, relativamente agli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di bambini e l’adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati. Le Parti si impegnano inoltre ad esercitare la propria giurisdizione a perseguire i reati configurati dalla Convenzione e individua casi nei quali la responsabilità è estensibile anche a persone giuridiche.

Le Parti si impegnano ad adottare i provvedimenti che stabiliscano le sanzioni (efficaci, proporzionate e dissuasive) per punire i reati previsti dalla Convenzione, tenendo conto anche delle eventuali circostanze aggravanti o di precedenti condanne definitive.

Il Capitolo VII (artt. 30-36), relativo ad indagini e procedimenti, stabilisce innanzitutto che questi dovranno essere condotti nel rispetto dei principi dell’interesse superiore e del rispetto dei diritti del bambino. L’articolo 31 contiene un elenco (non esaustivo) di misure volte a proteggere le vittime (e le loro famiglie) nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, fra le quali la costante informazione sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e la possibilità di essere assistiti in maniera adeguata affinché i loro diritti siano debitamente rappresentati.

E’ previsto che i reati siano perseguibili anche senza una dichiarazione o un’accusa da parte della vittima, e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.

 

In considerazione del fatto che in molti casi i ragazzi non hanno la capacità di denunciare offese sessuali nei propri riguardi prima del compimento della maggiore età, la Convenzione prevede che i termini di prescrizione siano differiti per un periodo di tempo sufficiente a permettere l’avvio effettivo dei seguiti dopo che la vittima abbia, appunto, raggiunto la maggiore età.

E’ inoltre stabilito il principio della formazione professionale di tutti gli coloro che operano nel campo delle indagini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi a bambini.

Il Capitolo VIII (art. 37), dispone, in materia di conservazione e registrazione dei dati a carattere personale, l’adozione delle adeguate misure a garanzia della loro  protezione.

Il Capitolo IX (art. 38) stabilisce l’adozione di misure da parte degli Stati membri per avviare una proficua cooperazione a carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime, e per perseguire i colpevoli.

Il Capitolo X (artt. 39-41) è dedicato al meccanismo di monitoraggio, sorvegliato dal Comitato delle Parti formato dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione e da rappresentanti dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e di altri comitati intergovernativi afferenti al CdE.

Il Comitato delle Parti vigila sull’attuazione della Convenzione, e ha il compito di favorire lo scambio e l’analisi di informazioni pertinenti.

Il Capitolo XI (artt. 42-43) disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, e in particolare con la Convenzione dell’ONU relativa ai diritti del bambino unitamente al suo Protocollo opzionale concernente il traffico di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili[1]; è stabilito che la Convenzione di Lanzarote non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della citata Convenzione dell’ONU, del suo Protocollo, né da altri dispositivi ai quali le Parti aderiscono e che in materia assicurino le più ampie tutele ai minori vittime di sfruttamento o abuso sessuali.

Il Capitolo XII (art. 44) disciplina la possibilità di emendare la Convenzione, mentre il  Capitolo XIII (artt. 45-50) contiene le clausole finali. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L’entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre 2007, non è ancora entrata in vigore (allo stato, solo Albania e Grecia hanno completato la procedura di ratifica).


Quadro normativo

Una disciplina penale specifica in materia di pedofilia è stata introdotta dapprima dalla legge 6 febbraio 1996, n. 66, sulla violenza sessuale, che ha aggiunto - nell’ambito dei reati contro la libertà personale - due illeciti in danno di minori:

§         gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);

§         la corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).

La stessa legge n. 66 ha previsto l’irrilevanza penale dell’ignoranza dell’età della persona offesa (art. 609-sexies) nonché la comunicazione obbligatoria da parte della Procura al tribunale dei minorenni dell’avvio di procedimenti per reati sessuali in danno di minori (art. 609-decies).

 

Successivamente, allo scopo di adeguare l’ordinamento ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 276) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma (adottata il 31 agosto 1996), è intervenuta la legge 3 agosto 1998, n. 269, considerata quale legge-quadro in materia di pedofilia e, più in generale, di sfruttamento sessuale dei minori.

La legge n. 269 ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies, prevedendo, in particolare, ulteriori fattispecie di reato sessuale in danno di minori:

§         la prostituzione minorile (art. 600-bis);

§         la pornografia minorile (art. 600-ter);

§         la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

§         il cd. turismo sessuale ovvero le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies).

La nuova disciplina ha inserito i nuovi reati nella sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale, quindi nella Sezione dei “delitti contro la personalità individuale”, accanto ai già previsti reati di riduzione in schiavitù (ora riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù,art. 600 c.p.), tratta e commercio di schiavi (ora tratta di persone, art. 601 c.p.) ed alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Lo stesso titolo della legge, peraltro, qualifica le varie tipologie di sfruttamento sessuale dei minori come una “nuova forma di riduzione in schiavitù”[2].

Più recentemente, in relazione alla necessità di assicurare il perseguimento del reato di pedofilia commesso per il tramite della rete internet, è stata approvata la legge 6 febbraio 2006, n. 38[3].

Tale nuova disciplina è intervenuta praticamente su tutte le norme introdotte dalla legge del 1998, anche in attuazione di quanto previsto dalla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2003, prevedendo, in generale, un inasprimento delle sanzioni introdotte dalla legge quadro del 1998 ed una più stringente definizione di alcune delle fattispecie di reato. La seconda parte della legge è interamente dedicata al contrasto della pedopornografia a mezzo Internet.

La vigente disciplina penalistica sulla pedopornografia è quindi attualmente contenuta nel codice penale e nella legge n. 269 del 1998, così come novellati dalla legge n. 38 del 2006.

Di seguito è dato sinteticamente conto della normativa codicistica (sostanziale e processuale) nonché delle ulteriori disposizioni in materia di pedopornografia contenute in diverse leggi.

Nei box viene riportato il testo vigente del codice penale.

Disciplina penale

Art. 600-bis. Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

 

Il primo comma della disposizione fornisce la definizione di prostituzione minorile; i successivi commi si occupano invece di colui il quale compia atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o di altra utilità economica.

La legge 38/2006 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 600-bis sulla prostituzione minorile, che, nel caso del secondo comma, ora scatta quando il minore coinvolto ha un’età compresa tra 14 e 18 anni (la norma previgente prevedeva una forbice minore, tra 14 e 16 anni). Le sanzioni già previste sono rimaste immutate, mentre si è contestualmente stabilito:

§         un aggravamento della pena (reclusione da 2 a 5 anni) nel caso in cui la vittima del reato non abbia compiuto sedici anni;

§         una riduzione della pena (da 1/3 a 2/3) quando il colpevole sia un minore di 18 anni.

 

Art. 600-ter. Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

 

Prima della riforma del 2006, l’articolo 600-ter del codice penale sanzionava lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, nonché il commercio di tale materiale. La nuova attualmente vigente reca invece:

§         la riformulazione della fattispecie criminosa in termini di dolo generico anziché di dolo specifico come in precedenza previsto: viene infatti sanzionata la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto o l'induzione degli stessi minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;

§         la sostituzione del termine "sfruttamento" con quello di "utilizzazione".

È stata altresì confermata la punibilità (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2.582 a 51.645 euro) dell’illecito descritto dal terzo comma dell’art. 600-ter (condotta di chi, al di fuori delle ipotesi citate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto) e viene incriminata, accanto alla "divulgazione", anche la "diffusione" di materiale pornografico.

Un’ulteriore modifica ha interessato il quarto comma dell’art. 600-ter che, nella previgente versione, puniva (con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 1.549 a 5.164 euro) la consapevole cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. La norma è stata novellata per quanto attiene:

§         all'incriminazione (accanto alla condotta della "cessione", c’è ora anche quella dell' "offerta", anche a titolo gratuito, di materiale pornografico);

§         all’eliminazione del riferimento alla “consapevolezza” dell’illecito (che amplia l’ambito della punibilità);

§         alla previsione dell'applicazione congiunta (e non più alternativa) della pena della multa e di quella della reclusione (entrambe rimaste invariate nel loro ammontare)[4].

E’ stato infine aggiunto un ulteriore comma diretto a prevedere un aumento di pena (non oltre i 2/3) qualora il materiale sia di ingente quantità.

 

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 

Rispetto alla disposizione previgente, con la riforma del 2006 il legislatore contempla la "detenzione di materiale pornografico" in luogo dell’originaria "disposizione di materiale pornografico" ed ha previsto l’applicazione congiunta e non più alternativa della pena detentiva e pecuniaria (invariate nel loro ammontare). Anche in tal caso, è stato, infine, aggiunto un ulteriore comma diretto a prevedere un aumento di pena fino a 2/3 qualora il materiale sia di ingente quantità.

 

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

L’articolo 600-quater.1, introdotto dalla legge n. 38 del 2006, stabilisce che le disposizioni sulla pornografia minorile e sulla detenzione di materiale pornografico si applichino seppur con una pena diminuita di 1/3 anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Il comma 2 definisce il concetto di immagine virtuale.

 

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

 

Questa disposizione, non modificata dalla riforma del 2006, intende sanzionare più che il singolo viaggiatore, che aderisce al viaggio, il tour operator ovvero colui che svolge una condotta connotata in termini imprenditoriali (non a caso la disposizione fa riferimento all’organizzazione o alla propaganda di «viaggi»).

Peraltro, l’art. 17 della legge n. 38 del 2006 impone agli operatori turistici, che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei loro programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati ai clienti, nonché nei cataloghi, una apposita avvertenza circa la punibilità con la reclusione dei reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, da parte del Ministero delle attività produttive, che può variare da 1.500 a 6.000 euro.

Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

L’attuale formulazione della disposizione è frutto delle modifiche ad essa apportate dalla legge n. 228 del 2003, in tema di tratta di persone[5].

Per quanto riguarda le aggravanti, queste sono collegate:

§         all’età della vittima dei reati di cui agli artt. 600 bis, 1° co., 600 ter, 1° co., e 600 quinquies, disponendo che nel caso si tratti di minore degli anni quattordici la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

§         alle caratteristiche del soggetto attivo dei delitti previsti dagli artt. 600 bis, 1° co., 600 ter, 600, 601 e 602, comportando un aumento di pena dalla metà ai due terzi, nell'ipotesi che il fatto sia commesso da una persona strettamente legata al minore; peraltro, con rinnovata attenzione alla vittima, lo stesso aumento si ha allorché il fatto sia commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

§         alle modalità di commissione dei fatti previsti dagli artt. 600 bis, 1° co., e 600 ter, disponendo che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Mancando l'indicazione del relativo aumento, in base alle regole generali (art. 64 c.p.), si potrà aumentare fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

 

Art. 600-septies. Confisca e pene accessorie

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

La disposizione, modificata prima dalla legge sulla tratta di persone del 2003 e poi dalla riforma del 2006, disciplina la confisca e le pene accessorie in caso di condanna, o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. da 600 a 604 del codice penale, e dunque anche per i delitti di natura sessuale in danno di minori.

L’art. 600-septies, oltre a richiamare la disciplina della confisca contenuta nell’art. 240 del codice penale, prevede in caso di condanna la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai suddetti delitti, nonché, ove si tratti di emittenti radio-televisive, la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione.

Inoltre, a seguito della riforma del 2006, che ha inserito il secondo comma, è ora previsto che la condanna o il patteggiamento per uno dei citati delitti comporti sempre l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.

 

I delitti di violenza sessuale

Ulteriori disposizioni penali a tutela dei minori sono contenute negli articoli da 609-bis a 609-decies, relativi ai delitti di violenza sessuale.

 

In particolare, l’art. 609-ter, relativo alle circostanze aggravanti della violenza sessuale (fattispecie prevista dall’art. 609-bis c.p.) prevede, tra l’altro:

§         la pena della reclusione da 7 a 14 anni se la violenza sessuale è commessa nei confronti di minore degli anni 10;

§         la pena della reclusione da 6 a 12 anni se la violenza è commessa nei confronti di minore degli anni 14. Tale aggravante ricorre quando l’atto sessuale con il minore infraquattordicenne si compia mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità; qualora invece il minore possa essere ritenuto consenziente ricorre la fattispecie di cui all’art. 609-quater (v. infra).

 

Si segnala che su tale disposizione interviene l’articolo 2 del testo unificato 574 e abb.-A (recante Disposizioni in materia di violenza sessuale), approvato dalla Camera nella seduta del 14 luglio e trasmesso al Senato. Con specifico riferimento alla materia in esame, la disposizione prevede l’operatività della fattispecie aggravata nel caso di violenza nei confronti di minore di anni sedici (anziché, come nel testo vigente, quattordici anni) e, a prescindere dall’età della persona offesa, nel caso in cui il colpevole sia ascendente, genitore anche adottivo o tutore. Nel caso poi di violenza a danno di minore di anni dieci, essa aumenta l’entità della pena detentiva (reclusione da otto a sedici anni, anziché da sette a quattordici anni).

 

L’art. 609-quater –modificato dalla legge n. 38 del 2006 - disciplina la fattispecie di atti sessuali con minorenne.

 

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

 

Gli atti sessuali con minorenne consenziente sono sanzionati in quattro modi diversi, a seconda delle diverse fasce di età normativamente considerate. In particolare, se l’atto sessuale è commesso nei confronti di persona di età:

 

< di 10 anni

 

pena prevista per la violenza sessuale aggravata (reclusione da 7 a 14 anni)

< di 14 anni

 

pena prevista per la violenza sessuale (reclusione da 5 a 10 anni)

< di 16 anni

purché il colpevole sia ascendente, genitore, convivente del genitore, tutore, convivente del minore, ovvero colui al quale il minore è affidato

pena prevista per la violenza sessuale (reclusione da 5 a 10 anni)

> di 16 anni

purché il colpevole sia ascendente, genitore, convivente del genitore o tutore e l’atto sia compiuto con l'abuso dei poteri connessi alla posizione

reclusione da 3 a 6 anni

 

La disposizione sancisce poi espressamente la non punibilità del minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore a 3 anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

 

L’articolo 609-quinquies prevede il delitto di corruzione di minorenne e sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere.

Tale delitto richiede la sola presenza del minore: infatti, se gli atti sessuali coinvolgono direttamente il minore infraquattordicenne ricorrerà la fattispecie di cui all’art. 609-quater (atti sessuali con minorenne, v. sopra).

 

L’articolo 609-sexies specifica che nel caso dei delitti di violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa.

 

L’articolo 609-septies statuisce la punibilità a querela di parte per i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e per gli atti sessuali con minorenne.

La norma prevede, però, al quarto comma, delle specifiche ipotesi di procedibilità d’ufficio:

§         nei casi in cui, ricorrendo la sola fattispecie criminosa di violenza sessuale (art. 609-bis), la vittima sia minorenne;

§         nell’ipotesi di atti sessuali con minorenne, se il soggetto passivo del reato non ha compiuto 10 anni;

§         se l’autore del reato è il genitore, anche adottivo, il convivente del genitore, il tutore o altra persona cui il minore è affidato o che convive con il minore;

§         se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni;

§         se i delitti di violenza sessuale sono connessi con un altro delitto procedibile d’ufficio.

 

L'articolo 609-nonies, comma secondo, del codice penale prevede che la condanna (ovvero il patteggiamento) per uno dei reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter (Violenza sessuale sia semplice che aggravata) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, nonché per i delitti di cui agli artt. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (Corruzione di minorenne), comporti in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori.

Tale previsione, introdotta dalla legge n. 38/2006, si aggiunge alle pene accessorie previste per la commissione di tali delitti, a prescindere dall’età della vittima. In particolare, si tratta della perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante; dell’interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore e della perdita del diritto agli alimenti e dell'incapacità successoria nei confronti della persona offesa.

 

Sempre con riferimento alla disciplina penalistica, l’art. 734-bis del codice assicura protezione all'immagine ed alle generalità delle vittime dei reati di violenza sessuale, di prostituzione minorile e pedopornografia, punendo con l’arresto da 3 a 6 mesi chiunque divulghi tali informazioni.

Disciplina processuale

La legge n. 269 del 1998 reca specifiche disposizioni volte ad assicurare l’applicazione di misure di tutela immediata in favore dei minori vittime dei nuovi reati nonché un trattamento processuale coerente con quello previsto dal codice di rito per i reati più gravi e dalla legge n. 66 del 1996 per i reati di violenza sessuale.

Tale disciplina è stata parzialmente novellata dalla più volte citata legge n. 38 del 2006, soprattutto per adeguarla all’introduzione del nuovo reato di pornografia virtuale e, da ultimo, limitatamente modificata dal decreto-legge n. 11 del 2009[6].

 

Di seguito sono riportate le modifiche di natura processuale introdotte dalla legge 38/2006:

 

§         Competenza (art. 33-bis c.p.p.). Sui reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-sexies c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, nonché per i reati di violenza sessuale (art. 609-bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), la competenza viene attribuita al tribunale in composizione collegiale;

 

§         Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lett. d) c.p.p.). È previsto per i reati di prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), anche “virtuale” (art. 600-quater. 1) e turismo sessuale (art. 600-quinquies).

 

§         Arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 2, lett. l-bis) c.p.p.). E’ previsto per i reati di offerta, cessione e detenzione di materiale pornografico previsti dagli articoli 600-ter, comma 4 e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico “virtuale”.

 

§         Intercettazioni (art. 266, comma 1, lett. f-bis) c.p.p.). Sono ammesse nelle fattispecie di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione – anche in via telematica – di materiale pornografico (anche “virtuale”), che coinvolgano minori ovvero siano dirette al loro adescamento o sfruttamento sessuale.

 

§         Incidente probatorio (art. 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, c.p.p.). A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 11/2009, attualmente nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia (art. 572), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile, anche “virtuale” (art. 600-ter e 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e atti persecutori (art. 612-bis), per l’assunzione della testimonianza di un minorenne ovvero della persona offesa anche maggiorenne, il PM o l’indagato possono chiedere l’utilizzo dell’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi normalmente previste. Nelle indagini relative ai citati delitti (ad eccezione dei maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., che non vengono richiamati) il giudice, con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio riguardante un minorenne, quando le esigenze di quest’ultimo lo rendano necessario ed opportuno, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari con cui si procede all’assunzione della prova. All’udienza, che può svolgersi anche presso strutture specializzate di assistenza ovvero presso la stessa abitazione del minore, la testimonianza deve essere documentata integralmente con riprese audio-video e verbalizzata in forma riassuntiva.

 

§         Patteggiamento (art. 444, comma 1-bis). Oltre che per i gravi reati di criminalità organizzata, tratta e terrorismo di cui all’art. 51, commi 3-bis e quater, c.p.p., il patteggiamento non può essere richiesto al giudice per i delitti di induzione alla prostituzione minorile e atti sessuali a pagamento con minore di 16 anni (art. 600-bis, primo e terzo comma), pornografia minorile, esclusa l’ipotesi di offerta o cessione gratuita del materiale (art. 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma), detenzione di materiale pornografico di ingente quantità (600-quater, secondo comma), produzione o commercio di materiale pornografico “virtuale” (art. 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

 

§         Protezione del minore nel dibattimento (artt. 190-bis, 472, comma 3-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, c.p.p.).

-         il minore di 16 anni può essere sottoposto a esame testimoniale in un procedimento per uno dei reati di natura sessuale in danno dei minori, solo se non ha già reso precedenti dichiarazioni (o queste riguardano fatti diversi) o se il giudice (o taluna delle parti) lo reputa assolutamente necessario (art. 190-bis, comma 1-bis);

-         oltre al dibattimento relativo a delitti di violenza sessuale (se parte offesa è un minore), anche quelli relativi a prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter) e turismo sessuale (600-quinquies), si svolgono sempre a porte chiuse (art. 472, comma 3-bis);

-         l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti ed il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza (revocabile nel corso dell’esame) che la deposizione prosegua nelle forme ordinarie (art. 498, comma 4). La testimonianza può essere resa con le modalità particolari di cui all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p., se il presidente o una delle parti lo ritengano necessario (art. 498, comma 4-bis). Inoltre – in forza dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 11/2009 - quando si procede per riduzione in schiavitù (600), prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter) detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale (600–quinquies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602), violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo (609-bis, 609-ter, 609-octies), atti sessuali con minorenne (609-quater), atti persecutori (612-bis), l’esame del minore o del maggiorenne infermo di mente vittima del reato avviene, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498, comma 4-ter).

 

§         Comunicazioni al tribunale dei minorenni e misure di tutela (art. 609-decies c.p.; RDL 20 luglio 1934, n. 1404, art. 25-bis). Quando si procede per uno dei delitti di prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter), turismo sessuale (600–quinquies), atti sessuali con minorenne (609-quater) e corruzione di minorenne (609-quinquies) il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni, in modo che sia assicurata alle vittime, in ogni stato e grado del giudizio, l’assistenza affettiva e psicologica dei genitori e di altre persone idonee. Inoltre, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbiano notizia che un minorenne esercita la prostituzione, ne danno immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore, adottando i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero ed al reinserimento del minore; nei casi urgenti, peraltro, il tribunale per i minorenni procede d’ufficio. Peraltro, qualora un minore straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, il tribunale adotta (d’ufficio) le predette misure di tutela in via di urgenza.

Ulteriori disposizioni di contrasto e di coordinamento

L’art. 14 della legge n. 269/1998 autorizza un complesso di attività investigative volte a favorire, con ogni mezzo, i contatti con possibili pedofili - o con persone che fruiscono, comunque, di materiale pornografico minorile - anche per via telematica.

 

Il servizio di polizia delle telecomunicazioni del Ministero dell’interno svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività di indagine necessarie all’accertamento e alla repressione dei reati introdotti dalla legge. A tal fine, il personale di polizia specializzato potrà utilizzare nominativi di copertura anche al fine di attivare nelle rete appositi siti, partecipare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici.

 

L’articolo 15 della legge n. 269/1998 prevede che chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica sia sottoposto ad accertamenti sanitari per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

 

L’articolo 17 della stessa legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione, assistenza e tutela dei minori (anche in sede legale) dallo sfruttamento sessuale.

La medesima disposizione, al comma 2, come novellato dalla legge 38/2006, prevede che coloro che sono stati condannati per i delitti di cui agli articoli 600-ter, comma 3 (distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione, anche per via telematica di materiale pornografico minorile) e 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche relativi al materiale di pornografia virtuale, possono essere ammessi ad iniziative di recupero finanziate attraverso parte del fondo istituito dallo stesso art. 17 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Inoltre, l’articolo 11 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e l’articolo 16 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, prevedono l’applicabilità ai collaboratori di giustizia nei procedimenti per i reati di cui all’600-ter, 600-quater - anche se relativi al materiale pornografico “virtuale” di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale - delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 8/1991[7]

 

L’articolo 25-quinquies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come novellato dalla legge n. 38/2006, prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche per una specifica serie di reati sessuali in danno di minori previsti dal codice penale.

 

L’articolo 4-bis della legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come novellato dalla legge n. 38/2006, subordina la concessione dei benefici penitenziari alla circostanza che, per alcuni dei delitti in tema di pedofilia espressamente indicati, non sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A seguito della modifica apportata dal decreto-legge n. 11 del 2009, con specifico riferimento al delitto di corruzione di minorenne (art. 609-quater), i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della legge sull’ordinamento penitenziario.

 

 

Inoltre, una serie di norme contro la pedopornografia a mezzo Internet sono state introdotte nella legge quadro 269/1998 dalla legge n. 38 del 2006. In particolare, si prevede:

§         l’istituzione presso il servizio di polizia postale delle telecomunicazioni del Ministero dell’interno di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, che ha il compito di raccogliere, in un elenco costantemente aggiornato, tutte le informazioni, provenienti dalla polizia giudiziaria e da altri soggetti, sui siti che diffondono materiale pedopornografico, sui relativi gestori, sui beneficiari di pagamenti. I dati così raccolti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio, al fine della predisposizione di un Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 269/1998 (art. 14-bis);

§         l’obbligo per i fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazioni elettronica di comunicare al Centro, affinché esso possa adeguatamente svolgere i suoi compiti, i contratti con imprese o soggetti che diffondono materiale pedopornografico: tale obbligo, ovviamente, sorge soltanto qualora il fornitore venga a conoscenza del contenuto di quanto trasmesso; il materiale oggetto di segnalazione deve essere conservato per 45 giorni. La violazione di quanto disposto comporta l’applicazione, da parte del Ministero delle comunicazioni (ora accorpato al Ministero dello sviluppo economico), di una sanzione pecuniaria che può variare da 50.000 a 250.000 euro (art. 14-ter);

§         l’obbligo per i fornitori di connettività alla rete, di utilizzare sistemi di filtraggio per impedire l’accesso ai siti, individuati dal Centro sulla base delle segnalazioni ricevute, che diffondono materiale osceno. Tali sistemi sono stati individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007. Anche in tal caso, la violazione degli obblighi prescritti comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile da € 50.000 a € 250.000 (art. 14-quater);

§         misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico.

Si tratta:

-         di uno scambio di informazioni tra Centro, Ufficio Italiano Cambi ed istituti di moneta elettronica, Poste Italiane Spa ed intermediari finanziari: in particolare, attraverso l’UIC, il Centro comunica agli operatori finanziari le informazioni relative ai siti che diffondono materiale pedopornografico, ai relativi gestori, ai beneficiari di pagamenti e riceve da essi, sempre attraverso l’intermediazione dell’UIC, i dati di cui sono in possesso;

-         della risoluzione ope legis dei contratti, stipulati tra operatori finanziari e beneficiari dei pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pedopornografico, relativi alla accettazione di carte di pagamento;

-         la possibilità per gli operatori finanziari di revocare l’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento a coloro che risultino, a seguito delle informazioni fornite dal Centro, acquirenti di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori; i casi di revoca sono comunicati all’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, disciplinato all’art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

-         l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare, tramite l’UIC, al Centro, i casi di risoluzione dei contratti relativi alla accettazione delle carte di pagamento ed ogni altra informazione relativa a rapporti e ad operazioni con i soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pedopornografico;

-         l’emanazione di un regolamento che definisca le procedure per lo scambio di informazioni riservate prima descritto;

-         l’attribuzione alla Banca d’Italia e all’UIC del compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni appena esaminate da parte degli operatori finanziari (banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa, intermediari finanziari) e del correlato potere sanzionatorio: quest’ultimo è esercitato, al di fuori dei casi concernenti l’uso della moneta elettronica, dal Ministero dell’economia e delle finanze;

-         la destinazione delle somme derivanti dalla applicazione delle sanzioni di cui al punto precedente al ricordato fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dall’articolo 17 della legge 269/1998, ed il loro impiego per il finanziamento di iniziative per il contrasto della pornografia minorile su INTERNET.

 

Infine, con il comma 1-bis dell’articolo 17 della legge n. 269 del 1998 (introdotto dalla legge n. 38/2006) è stato istituzionalizzato l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, già attivo presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, con compiti di monitoraggio in merito all’attività svolta da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e repressione dei fenomeni di pedofilia. È stata anche prevista la creazione di una banca dati e la definizione ed organizzazione di quest’ultima e dell’Osservatorio (cfr. D.M. Politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240).

 

In base al regolamento, in particolare, l'Osservatorio:

a)acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;

b)         analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;

c)         promuove studi e ricerche sul fenomeno;

d)         informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;

e)         redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;

h)         partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

 

Si segnala, infine, che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1250) aveva previsto che il Ministro delle politiche per la famiglia utilizzasse il Fondo per le politiche per la famiglia per sostenere finanziariamente le attività dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e che la successiva legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha affidato al Fondo il compito di alimentare iniziative di carattere informativo-educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori promosse dall’Osservatorio (art. 2, comma 462).

 

Si segnala da ultimo che, con la legge 41/2009, è stata istituita la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (il 5 maggio).


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
 (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Al fine di adeguare la normativa UE ai contenuti della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007, il 25 marzo 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2009)135).

Oltre ad integrare nel quadro giuridico dell’Unione le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, la Commissione afferma che la proposta di decisione quadro apporterà un valore aggiunto rispetto allo standard di protezione stabilito dalla Convenzione stessa. La proposta rafforzerebbe infatti alcuni aspetti della Convenzione, in particolare per quanto riguarda: l’interdizione a carico del condannato dall’esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l’introduzione di meccanismi che impediscano l’accesso alla pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo o l’abuso sessuale on line a danno di minori; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime.

Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda il livello delle sanzioni, l’accesso all’assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all’abuso e al turismo sessuale a danno di minori.

Infine la Commissione ritiene che integrando le disposizioni della Convenzione nella normativa comunitaria si otterrà un’adozione delle norme nazionali più rapida rispetto al processo nazionale di ratifica, garantendo inoltre un migliore monitoraggio dell’attuazione.

I contenuti della proposta

Diritto penale sostanziale

Per quanto riguarda i reati di abuso sessuale, la proposta prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie affinché sia punibile la condotta intenzionale di colui che:

·       compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale;

·       compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

-   fa uso di coercizione, forza o minaccia, oppure

-   abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, oppure

-   abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

·       costringe un minore a compiere atti sessuali con un terzo;

·       per scopi sessuali, induce intenzionalmente un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali;

·       per scopi sessuali, induce intenzionalmente un minore a assumere atteggiamenti sessualmente espliciti, reali o simulati, o a esibire gli organi sessuali, anche avvalendosi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Relativamente ai reati di sfruttamento sessuale sarà punibile la condotta intenzionale di colui che:

·        induce un minore alla prostituzione o a partecipare a spettacoli pornografici;

·       costringe un minore alla prostituzione o a partecipare a spettacoli pornografici, ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini;

·       compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile;

·       assiste consapevolmente a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori.

Saranno ugualmente resi punibili l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso, il tentativo nonché i reati preparatori, compresa la condotta intenzionale di chi diffonde materiale che propaganda la possibilità di commettere i reati suindicati ovvero organizza viaggi  finalizzati alla commissione degli stessi.

Nuove fattispecie di reato in ambiente IT

La proposta considera reati di pedopornografia le seguenti condotte intenzionali, poste o meno in essere a mezzo di un sistema d’informazione:

-              produzione di materiale pedopornografico;

-              distribuzione, diffusione o trasmissione di materiale pedopornografico;

-              offerta, fornitura o messa a disposizione di materiale pedopornografico;

-              acquisto o possesso di materiale pedopornografico;

-              accesso consapevole, a mezzo di un sistema d’informazione, a materiale pedopornografico.

Una novità rispetto alla normativa vigente a livello UE è costituita dalla previsione del reato di adescamento di minori per scopi sessuali tramite Internet ("grooming"). La proposta prevede che sia resa punibile la condottaintenzionale dell’adulto che, a mezzo di un sistema d’informazione, proponga a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, di incontrarlo, con l’intento di commettere uno dei reati suindicati, qualora la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro.

Pene e circostanze aggravanti

La proposta prevede che i reati suindicati  siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni.

La reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni dovrà essere prevista laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze aggravanti:

-   il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale,

-   il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

-   il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;

-   il reato è stato commesso da più persone riunite;

-   il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI;

-   il colpevole è stato già condannato per reati della stessa indole.

La reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni dovrà essere prevista laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

·       il reato ha messo in pericolo la vita del minore;

·       il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

Quale misura interdittiva derivante dalla condanna, la proposta prevede che, qualora sia accertato che la persona rappresenta un pericolo e che sussiste un possibile rischio di reiterazione del reato, la persona fisica condannata per uno dei reati previsti dalla proposta stessa, sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportino contatti regolari con minori. L’interdizione dovrà essere iscritta nel casellario giudiziario e se ne dovrà garantire il riconoscimento e l’esecuzione in tutto il territorio dell’UE.

Analogamente a quanto già stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI, la proposta prevede inoltre disposizioni relative alla responsabilità e alle sanzioni applicabili alle  persone giuridiche.

Prevenzione dei reati

La proposta di decisione quadro  dispone che coloro che abbiano subito una condanna per i reati suindicati siano sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati, ovvero, come già ricordato, per determinare misure interdittive.

 In base alla proposta, gli Stati membri saranno inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie affinché le competenti autorità giudiziarie o di polizia possano disporre o comunque ottenere il blocco degli accessi alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico, fatte salve adeguate garanzie, e affinché il blocco degli accessi sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati della possibilità di contestarlo.

Indagini e avvio del procedimento penale

La proposta introduce una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale.

In particolare si prevede che:

-    le indagini o l’azione penale non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.

-   i reati possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo anche dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

-   le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori che lavorano a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati previsto dalla decisione quadro

-   i reati siano oggetto di indagini e di un’azione penale efficaci, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui sia stato utilizzato un sistema d’informazione.

-   le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di un sistema d’informazione.

È previsto un meccanismo per coordinare l’azione penale fra più giurisdizioni, avvalendosi di Eurojust,  nonché la possibilità che gli autori del reato provenienti dall’UE siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell’UE (ad esempio, il cosiddetto turismo sessuale).

Protezione delle vittime

La proposta include nuove disposizioni per assicurare alle vittime un accesso agevole ai mezzi di impugnazione senza per questo subire le conseguenze della loro partecipazione al procedimento penale.

In particolare la proposta prevede che gli Stati membri stabiliscano
la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime dei reati, che siano stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

Gli Stati membri saranno inoltre tenuti ad adottare  le misure necessarie affinché:

-    le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore nei procedimenti penali;

-   le azioni specifiche decise per proteggere e assistere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano adottate a seguito di una valutazione della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

-   le vittime abbiano accesso alla consulenza e all’assistenza legale gratuita nei procedimenti penali relativi a quei reati.

-   sia assicurata un'appropriata assistenza alla famiglia della vittima.

 La proposta contiene inoltre disposizioni relative alla partecipazione del minore vittima del reato alle indagini e ai procedimenti penali, volte a garantire che:

-   l’audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

-   l’audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;

-   il minore sia ascoltato da operatori formati a tale scopo;

-   ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;

-   le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;

-   il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

La proposta stabilisce inoltre che le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

Nel corso dei procedimenti penali il giudice potrà disporre che l’udienza si svolga a porte chiuse,  ovvero  il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Sulla  proposta di decisione quadro, che segue la procedura di consultazione, si è svolto un primo dibattito nella riunione del Consiglio giustizia e affari interni del 4-5 giugno 2009. L’esame in Consiglio dovrebbe proseguire il prossimo 30 novembre


Contenuto della proposta di legge

Articolo 1
(Autorizzazione alla ratifica)


Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

Gli articoli 1 e 2, rispettivamente, recano l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Lanzarote e l’ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 45 della Convenzione medesima.

In base a tale disposizione, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L’entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione, aperta alla firma il 25 ottobre 2007, non è ancora entrata in vigore (allo stato, solo Albania e Grecia hanno completato la procedura di ratifica).


Articolo 3
(Autorità nazionale)

L’articolo 3, comma 1, individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.

Tale disposizione è volta ad attuare l’articolo 37 della Convenzione, che prevede l’adozione da parte degli Stati contraenti delle misure necessarie per la registrazione e conservazione dei dati relativi all’identificazione e al profilo genetico dei condannati per crimini sessuali.

Il comma 2 contiene l’esplicita garanzia, nelle attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA e nelle attività di registrazione e conservazione dei dati, , nonché di regdel rispetto del Trattato di Prum, concluso nel 2005 tra alcuni Paesi dell’Unione europea e ratificato dall’Italia con legge 30 giugno 2009, n. 85.

 

Il Trattato di Prum, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

La legge di ratifica del Trattato prevede l’istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). La finalità dell'istituzione della banca dati e del laboratorio centrale è quella di facilitare l'identificazione degli autori di delitti. Con specifico riferimento alle garanzie, il provvedimento interviene anche sul tema della tutela della riservatezza dei dati genetici, stabilendo che i sistemi di analisi possano essere applicati solo a sequenze del DNA che non consentono l’identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato e, in ogni caso, stabilisce che i profili ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. ll provvedimento regola inoltre il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni e disciplina i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico, ponendo inoltre limiti temporali massimi per la conservazione nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant’anni) e del campione biologico (venti anni).

 


Articolo 4
(Modifiche al codice penale)

L’articolo 4 apporta modifiche al codice penale.

In particolare:

§         le lettere da a) a c) intervengono sulla prescrizione del reato e sui delitti di associazione a delinquere e omicidio, al fine di inasprire la repressione dello sfruttamento sessuale dei minori,

§         le lettere da d) ad h) novellano la sezione del codice penale relativa ai delitti contro la personalità individuale, tra cui sono compresi i delitti di sfruttamento sessuale di minori;

§         le lettere da i) a n) intervengono infine sui delitti di violenza sessuale.

 

 

Analiticamente, la lettera a) interviene sulla disciplina della prescrizione del reato (art. 157 c.p.) per prevedere che in caso di violenza sessuale in danno di minore degli anni 14 i termini di prescrizione siano raddoppiati.

 

Si ricorda che l’articolo 157 del codice penale equipara il tempo necessario a prescrivere il reato al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando che comunque, il periodo necessario alla prescrizione non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, anche se puniti con sola pena pecuniaria (primo comma).

Al fine dell’individuazione del massimo della pena edittale, l’art. 157 stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, cfr art. 63 c.p., terzo comma) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria; in tal caso, si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante (secondo comma). Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p. (terzo comma). Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva (quarto comma), mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni (quinto comma).

Per i delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), l‘omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada (art. 589 c.p., secondo e terzo comma) nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, che di norma richiedono indagini molto più complesse, i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell’articolo 157 c.p., sono raddoppiati (sesto comma).

Gli ultimi due commi dell’art. 157 (settimo e ottavo comma) prevedono, rispettivamente, che l’istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall’imputato e che i reati puniti con la pena dell’ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, sono in ogni caso imprescrittibili.

Si segnala che in Commissione giustizia è pendente l’esame della proposta di legge AC 1235, volta a modificare radicalmente la disciplina dell’istituto della prescrizione.

 

In particolare, la disposizione interviene sul sesto comma dell’art. 157 equiparando la violenza sessuale in danno di minore degli anni quattordici ad altre figure criminose di particolare gravità, tra le quali la tratta di persone, l’associazione per delinquere di stampo mafioso, il sequestro di persone a scopo estorsivo ed altri ancora, ricavabili dalla lettura dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. Se dunque attualmente tale delitto si prescrive in 12 anni (cfr. art. 609-ter, primo comma, n. 1), con la novella proposta dal disegno di legge il termine è portato a 24 anni.

 

Si ricorda che l’articolo 5 dell’AC. 574-A, in materia di violenza sessuale, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, prevede, attraverso un analogo intervento sull’art. 157 c.p., il raddoppio dell’ordinario termine di prescrizione per i reati di violenza sessuale (609-bis), atti sessuali con minorenne (609-quater) e violenza sessuale di gruppo (609-octies), salvo che ricorrano le circostanze attenuanti da essi contemplate.

Si segnala, inoltre, che l’art. 5 della proposta di testo unificato delle proposte di legge all’esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.) in materia di pedofilia prevede un intervento sull’art. 158 del codice penale al fine di far decorrere il termine di prescrizione di alcuni delitti di sfruttamento sessuale di minori dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno si età, a meno che prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia.

 

 

La lettera b) novella la fattispecie di associazione a delinquere, prevista dall’art. 416 del codice penale.

 

L’art. 416 c.p. richiede per la commissione del reato l'esistenza di un'associazione (costituita in qualsiasi forma), e quindi di una struttura plurisoggettiva a carattere stabile e organizzata; l'associazione, per essere definita tale, deve essere composta da almeno tre persone e avere come finalità quella di commettere un numero indeterminato di delitti. Particolarmente importanti sono i requisiti della stabilità dell'associazione e dell'indeterminatezza dei reati che dovranno essere commessi; requisiti che consentono, tra l'altro, di distinguere questo reato dal semplice reato in concorso. Il reato è commesso con il costituirsi dell'associazione, anche se non siano commessi effettivamente dei reati; se questi sono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato in oggetto. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo, cioè coscienza e volontà di entrare a far parte dell'associazione con la finalità di commettere più delitti (primo comma).

All'interno dell'associazione la norma individua vari ruoli: i promotori (cioè coloro che danno inizio all'associazione), i costitutori (cioè gli individui che materialmente danno vita all'associazione), gli organizzatori (cioè coloro che si adoperano in modo tale da dare all'associazione una struttura corrispondente alle finalità), i capi (coloro che dirigono l'attività) ed i partecipanti (coloro che collaborano con una qualsiasi attività alla vita dell'associazione).

Per quanto riguarda le sanzioni, mentre i semplici partecipanti sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni (secondo comma), per promotori, costitutori, organizzatori e capi la reclusione è da 3 a 7 anni.

L’art. 416 c.p. prevede poi due circostanze aggravanti (quarto e quinto comma):

-          quando gli associati si muovono armati è prevista la reclusione da 5 a 15 anni;

-          quando gli associati siano 10 o più è previsto un aumento di pena ordinario (fino a un terzo).

Lo stesso articolo 416 precisa (sesto comma) che nelle associazioni per delinquere finalizzate alla riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.) o all’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) si applica ai capi, costitutari promotori e organizzatori dell’associazione la reclusione da 5 a 15 anni mentre ai meri partecipanti la reclusione da 4 a 9 anni.

 

Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma nell’art. 416 c.p., prevede che in relazione ai seguenti delitti:

§         prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);

§         pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);

§         detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);

§         pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);

§         turismo sessuale (art. 600-quinquies, c.p.);

§         violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.) in danno di minorenne;

§         atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.);

§         corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.);

§         violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.) in danno di minorenne;

§         adescamento di minorenne (art. 609-undecies, introdotto dalla lettera n), v. infra)

i partecipanti all’associazione a delinquere siano soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell’associazione siano soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni. Si ricorda che tali sanzioni scatteranno al semplice costituirsi dell’associazione, anche se i suddetti delitti non siano poi effettivamente commessi; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato in oggetto.

 

Analoghe sanzioni sono previste dall’articolo 3 del disegno di legge del Governo (AS. 1079), recante Misure contro la prostituzione, attualmente in corso di esame in sede referente al Senato. Tale disposizione, intervenendo sull’art. 416 del codice penale, stabilisce che se l’associazione a delinquere è diretta a commettere un delitto di prostituzione minorile (art. 600-bis) (ovvero di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), si applica la reclusione da 4 a 8 anni per i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutari dell’associazione e la reclusione da 2 a 6 anni per i partecipanti.

 

 

La lettera c) modifica l’art. 576 del codice penale relativo alle circostanze aggravanti dell’omicidio che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo.

Si ricorda che recentemente sulla stessa disposizione (primo comma, n. 5) è intervenuto il decreto-legge n. 11 del 2009[8] che ha previsto l’ergastolo se l’omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).

A tali fattispecie il disegno di legge aggiunge le seguenti:

§         atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica (art. 600-bis, secondo comma, c.p.);

§         pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.).

 

 

La lettera d) riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis del codice penale, dando così seguito alla previsione dell’articolo 19 della Convenzione (Reati relativi alla prostituzione infantile)[9].

 

Normativa vigente

AC. 2326

Codice penale
art. 600-bis
Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

 

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;

 

In sintesi, il disegno di legge apporta alla fattispecie penale le seguenti modifiche:

§         in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, amplia le condotte che integrano il delitto, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l’organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;

§         in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma, aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione fino a 4 anni in luogo degli attuali 3), contestualmente riducendo la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6000 euro, in luogo dell’attuale multa non inferiore a 5.164 euro);

§         stabilisce che l’utilità che viene scambiata con l’atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);

§         in relazione all’aggravante prevista dal terzo comma per l’età infrasedicenne del minore, attualmente applicabile al solo fruitore delle prestazioni sessuali, la estende anche al primo comma e dunque a chiunque compia atti di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile;

§         prevede che la stessa aggravante comporti un aumento di pena da un terzo alla metà (attualmente comporta la pena della reclusione da 2 a 5 anni);

§         prevede la prevalenza di questa aggravante su eventuali attenuanti concorrenti (a meno che non si tratti dell’attenuante per la minore età dell’autore del fatto – art. 98 c.p. – o per la minima importanza dell’opera di colui che ha concorso nel reato – art. 114 c.p.). Conseguentemente, il giudice potrà calcolare riduzioni solo sulla pena risultante dall’applicazione dell’aggravante;

§         con l’inserimento di un ulteriore comma (il quarto), specifica che l’applicazione dell’aggravante dovrà avvenire senza che l’autore del fatto possa invocare l’ignoranza dell’età (infrasedicenne) della persona offesa; attualmente, tale previsione è contemplata dall’articolo 609-sexies in relazione ai delitti di violenza sessuale.

 

Si ricorda che anche il disegno di legge del Governo (AS. 1079), recante Misure contro la prostituzione, attualmente in corso di esame in sede referente al Senato, propone una diversa formulazione dell’art. 600-bis (cfr. art. 2, comma secondo). Tale disposizione, ha contenuto sostanzialmente analogo a quello del disegno di legge in commento, se si esclude la previsione sull’ignoranza dell’età della vittima, che nel testo presentato al Senato non figura.

 

 

La lettera e) novella l’art. 600-ter in tema di pornografia minorile, dando così attuazione a quanto previsto dall’art. 20 (Reati relativi alla pornografia infantile) della Convenzione[10]. Rispetto all’attuale formulazione (v. sopra, quadro normativo), il disegno di legge sostituisce il primo comma e inserisce tre ulteriori commi.

 

Normativa vigente

AC. 2326

Codice penale
art. 600-ter
Pornografia minorile
comma primo

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

 

Con la sostituzione del primo comma il disegno di legge, oltre a ridurre leggermente l’entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare:

§         aggiunge alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici;

§         aggiunge al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento;

§         prevede la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

 

Con i nuovi commi, invece, il disegno di legge:

-         introduce una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro);

-         precisa – analogamente a quanto fatto con le novelle all’art. 600-bis – che l’ignoranza dell’età infrasedicenne della persona offesa non può essere invocata con riferimento ai fatti di cui al primo comma (ovvero al reato di pornografia minorile) e al terzo comma (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, del materiale pornografico o distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto);

 

Occorre chiarire la portata di tale disposizione, posto che né il primo comma né il terzo comma dell’articolo 600-ter fanno riferimento a reati commessi in danno di minori infrasedicenni.

 

-         definisce, riprendendolo dall’art. 20, par. 2, della Convenzione, il concetto di pornografia minorile (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).

 

La lettera f) interviene sulle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti di sfruttamento sessuale di minori, disciplinate dall’art. 600-sexies del codice penale, eliminando da questa disposizione le attenuanti, che troveranno spazio in un apposito articolo (nuovo art. 600-octies, v. infra).

 

Normativa vigente

AC. 2326

Codice penale
art. 600-sexies

Circostanze aggravanti ed attenuanti

Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Identico.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Soppresso.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Soppresso.

 

In primo luogo il disegno di legge elimina da questa disposizione l’attenuante prevista per colui che si adopera affinché il minore riacquisti la propria autonomia e libertà (conseguentemente modificando la rubrica dell’articolo). Tale circostanza attenuante, tuttavia, viene ripresa dal nuovo articolo 600-octies, che, in termini più generali, la contempla per tutti i delitti contro la personalità individuale (cfr. infra).

Si segnala, inoltre, che la disposizione elimina l’aggravante per aver commesso atti di prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1) in danno di minore degli anni 14.

Infine, essa introduce due ulteriori aggravanti:

§         pena aumentata dalla metà ai due terzi per colui che compia i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù in danno di minore (art. 600), di prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), di pornografia minorile (art. 600-ter), di tratta di persone (art. 601) e di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) in danno di minori:

-         mediante somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore o

-         in danno di tre o più persone.

§         Pena aumentata da un terzo alla metà per colui che compie il delitto di prostituzione minorile o atti sessuali con minore in cambio di denaro (art. 600-bis, primo e secondo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo comma) e turismo sessuale (art. 600-quinquies) approfittando della situazione di necessità del minore.

 

La lettera g) abroga l’articolo 600-septies del codice penale, relativo alla confisca e alle pene accessorie in caso di condanna per delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.). Entrambi gli argomenti sono disciplina dal disegno di legge attraverso l’inserimento nel codice penale di un nuovo articolo (art. 600-novies), al cui commento si rinvia.

 

Da un punto di vista formale, occorre valutare se, anziché sopprimere l’articolo 600-septies e aggiungere i nuovi articoli 600-octies e 600-novies, non sia più opportuno procedere direttamente alla sostituzione dell’attuale 600-septies con due nuovi articoli 600-septies e 600-octies.

 

La lettera h) inserisce due nuovi articoli nel codice penale.

L’articolo 600-octies disciplina le circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604, c.p.) prevedendo che la pena possa essere diminuita fino alla metà nelle seguenti ipotesi:

§         colui che concorre nel reato fornisce elementi concreti alle autorità per (primo comma)

-         la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti;

-         la raccolta di elementi di prova decisivi per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

-         evitare la commissione di ulteriori reati;

-         consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

§         l'autore del reato che si adopera concretamente ed efficacemente affinché la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà (secondo comma). Questa previsione ricalca il contenuto dell’art. 600-sexies, comma quarto, abrogato dalla lettera f) dell’articolo in commento (v. sopra). Peraltro, mentre attualmente tale attenuante si applica esclusivamente ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori, il disegno di legge la estende a tutti i delitti contro la personalità individuale.

Il disegno di legge precisa che laddove le suddette circostanze attenuanti dovessero concorrere, la diminuzione di pena non potrà in ogni caso superare i due terzi della stessa (terzo comma).

 

L’articolo 600-novies disciplina le pene accessorie e la confisca, attualmente oggetto dell’art. 600-septies c.p., di cui il disegno di legge propone l’abrogazione (v. sopra, lettera g).

In particolare, per quanto riguarda le pene accessorie, mentre attualmente alla condanna (o al patteggiamento della pena) per uno dei delitti contro la personalità individuale consegue solo l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate prevalentemente da minori, il disegno di legge prevede invece le seguenti conseguenze:

-         interdizione per 5 anni dai pubblici uffici;

-         perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un’aggravante del reato (la disposizione fa riferimento all’art. 600-sexies, comma secondo, c.p., ai sensi del quale la pena per i delitti di sfruttamento sessuale di minore è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un genitore);

-         interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

-         perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa (primo comma);

-         interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate abitualmente (e non, come nel testo vigente, prevalentemente) da minori. Il presupposto di questa pena accessoria è che il delitto sia commesso in danno di minori (secondo comma).

In relazione, invece, alla confisca, il terzo comma dell’art. 600-novies riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 600-septies, primo comma. Viene eliminata l’attuale previsione della chiusura degli esercizi la cui attività risultasse finalizzata alla commissione dei delitti, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. A ben vedere, infatti, tale previsione (peraltro non riproposta neanche in altra sede) non attiene al concetto di confisca quanto alle sanzioni accessorie della condanna penale.

 

Normativa vigente

AC. 2326

Codice penale

Art. 600-septies, comma primo

Art. 600-novies, comma terzo

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità

 

Le lettere da i) a n) novellano le disposizioni del codice penale relative ai delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis-609-decies).

In particolare, la lettera i) interviene sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto l’art. 609-quater c.p., sostituendo il secondo comma della disposizione.

 

Normativa vigente

AC. 2326

Codice penale
art. 609-quater
Atti sessuali con minorenne
comma secondo

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni

 

Il disegno di legge inserisce fra i possibili autori del delitto:

-         qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia);

-         qualunque persona che conviva con il minore.

 

 

La lettera l) inserisce due commi nell’art. 609-quinquies, relativo al delitto di corruzione di minorenne.

Attualmente, la disposizione sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere. L’attuale formulazione, risponde quindi alle esigenze poste dall’art. 22 della Convenzione, a norma del quale «Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative e di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino […], anche senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali».

Il disegno di legge, con l’inserimento di un secondo comma, amplia la condotta penalmente rilevante prevedendo la reclusione tra 6 mesi e 3 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali.

Il terzo comma prevede invece un’aggravante (pena aumentata fino alla metà) nell’ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata a rapporti particolari con il minore: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva con il minore.

 

La lettera m) novella l’articolo 609-decies del codice penale, relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni.

 

Normativa vigente

AC. 2326

Codice penale
art. 609-decies
Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Identico.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Identico.

 

Il disegno di legge, oltre a inserire il delitto di adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undecies (v. infra, lettera m) fra i delitti che comportano l’obbligo per il PM di avvisare il tribunale per i minorenni (comma primo), amplia le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale (comma secondo). In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative purché presentino le seguenti caratteristiche:

§         abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori;

§         siano iscritti in un apposito elenco;

§         ricevano il consenso del minorenne.

Peraltro, anche la presenza di questi soggetti dovrà essere ammessa dall’autorità giudiziaria.

 

Infine, la lettera n), al fine di dare attuazione all’art. 23 della Convenzione, inserisce fra i delitti contro la libertà personale l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

 

La nuova fattispecie penale presenta le seguenti caratteristiche:

§         tipo di reato: comune, può essere commesso da chiunque;

§         elemento soggettivo: dolo specifico, è necessario che il soggetto agente abbia agito al fine di:

-         abusare di un incapace o del minore di 16 anni;

-         sfruttare sessualmente un incapace o un minore di 16 anni;

-         indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un minore di 16 anni;

§         condotta: intrattenere una relazione con un incapace o un minore di 16 anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro;

§         sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.

 

L’art. 23 della Convenzione prevede che «Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino […], allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato» di natura sessuale «qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro».

 

La condotta contemplata dal nuovo articolo 609-undecies, di portata assai ampia (relazione tale da condurre ad un incontro), non è perfettamente coincidente con la fattispecie di reato delineata dalla Convenzione, che, in particolare, richiede:

§         la proposta di incontro al bambino;

§         la sussistenza di atti materiali successivi alla proposta riconducibili all’incontro.

Da un punto di vista soggettivo, inoltre essa trova applicazione, oltre che nel caso di adescamento di minore, anche nel caso di adescamento di incapace.

 

Per completezza, si ricorda che ad oggi l’unica disposizione del codice penale che fa riferimento alla nozione di “adescamento” è l’art. 600-ter (pornografia minorile), terzo comma. Tale disposizione, infatti, prevede che «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645».

 

Recentemente la Corte di cassazione (sent. n. 15927 del 5 marzo 2009) ha osservato che tale fattispecie ha “di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il «pericolo di un altro pericolo», vale a dire, l’adescamento”. La Corte ha aggiunto che, con tale disposizione, si finisce “per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sé, se realizzata – e cioè l’adescamento – non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell’alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione), osservando, inoltre, come non si possa “neppure ignorare l’elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo”.

 

Si ricorda che anche l’art. 2 della proposta di testo unificato delle proposte di legge all’esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.) in materia di pedofilia prevede il delitto di adescamento di minore (nuovo art. 609-undecies), così delineato: «Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni»

Rispetto al testo in esame, il richiamato articolo 2 fornisce esplicitamente la nozione di “adescamento” come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

 

In relazione alle caratteristiche della nuova fattispecie di reato, che ricorre, oltre che nel caso di adescamento di minore infrasedicenne, anche nel caso di adescamento di incapace, occorre valutare se modificare la rubrica (Adescamento di minorenni).

Da un punto di vista formale, occorre valutare se non sia più congruo collocare la disposizione prima dell’articolo 609-decies (relativo alla Comunicazione al tribunale per i minorenni) che contiene un rinvio alla medesima.


Articolo 5
(Modifiche al codice di procedura penale)

L’articolo 5 prevede alcune modifiche al codice di procedura penale, in parte destinate a coordinare la disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale dall’articolo 4 e in parte volte a novellare la disciplina dell’incidente probatorio.

 

In particolare, la lettera a) interviene sull’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale con finalità di coordinamento, inserendovi il richiamo al settimo comma dell’art. 416, introdotto dall’art. 4, lettera b), del disegno di legge (v. sopra).

 

Si ricorda che tale disposizione prevede un elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si tratta dei delitti di grave allarme sociale, previsti al momento dagli articoli 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o all’acquisto e vendita di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 416-bis (associazione mafiosa) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni d’intimidazione previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, nonché dei delitti previsti dall'articolo 74 del DPR 309/1990[11] (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'articolo 291-quater del DPR 43/1973[12] (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

 

La lettera b) interviene sull’art. 282-bis del codice di rito, relativo alla misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare.

 

Con questa misura, introdotta nel codice nel 2001, il giudice obbliga l'imputato ad allontanarsi dalla casa familiare, ovvero ne impedisce il rientro e l'accesso potendo, se del caso, regolare le modalità di visita (comma 1).

Qualora vi sia pericolo per l'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può disporre, a carico dell'imputato, una serie di prescrizioni regolando la situazione con un meccanismo simile al divieto di dimora, ma circoscritto ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con espressa individuazione del luogo di lavoro, del domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti (comma 2).

Il giudice, contestualmente o successivamente all'allontanamento dalla casa familiare, su richiesta del pubblico ministero, può ingiungere l'imputato al pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, qualora per effetto della misura cautelare disposta siano venuti meno i mezzi adeguati di sostentamento: il quantum viene determinato dalle circostanze concrete e, verosimilmente, dalla documentazione fiscale del contribuente-obbligato. Il giudice anche ex officio può inoltre disporre una particolare forma di "pignoramento" presso terzi autorizzando la detrazione alla fonte di parte della retribuzione; naturalmente, l'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo (comma 3). Il provvedimento del giudice potrà essere modificato, al mutare delle condizioni del beneficiario o dell’obbligato e potrà essere revocato se la convivenza riprende (comma 5). Ovviamente, stante l'accessorietà delle prescrizioni personali e patrimoniali rispetto al provvedimento limitativo, la revoca o la caducazione della misura determina anche la perdita di efficacia di provvedimenti accessori (comma 4).

I presupposti per l'applicazione della misura sono gli stessi previsti in via generale per tutte le misure coercitive (artt. 273, 274): in particolare vengono in questo caso in considerazione i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato. Per quanto riguarda il limite edittale per l'applicazione della misura, l’art. 280, comma 1, richiede che si tratti di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Il comma 6 dell’art. 282-bis prevede tuttavia una deroga a tali limite ordinario con riferimento a particolari tipologie criminose: in presenza di delitti quali violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), violenza sessuale (art. 609-bis) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); se i fatti sono commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può infatti essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti.

 

Il disegno di legge amplia il catalogo dei delitti che – se commessi in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi – possono comportare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena. In particolare, intervenendo sul comma 6 dell’art. 282-bis, vengono aggiunti:

-         riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);

-         tratta di persone (art. 601, c.p.);

-         acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.).

 

Il disegno di legge inoltre richiama gli articoli 600-octies e 600-novies, introdotti dall’articolo 4 (lettera h); tali disposizioni tuttavia non contemplano ipotesi delittuose bensì disciplinano le circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuale e le pene accessorie e la confisca.

 

Le lettere c) e d) intervengono sull’istituto dell’incidente probatorio per modificarne i presupposti (art. 392, c.p.p.) e le modalità di svolgimento (art. 398, c.p.p.) in riferimento a particolari delitti e a particolari caratteristiche della persona offesa dal reato.

In via preliminare si segnala che, presumibilmente, le modifiche proposte all’istituto dell’incidente probatorio contenute nel disegno di legge (presentato nel marzo del 2009) non tengono conto delle successive novelle recate agli articoli 392, comma 1-bis e 398, comma 5-bis, dal decreto-legge n. 11 del 2009[13].

Occorre quindi valutare se riformulare le lettere c) e d) dell’articolo 5 al fine di coordinarle con il testo novellato delle disposizioni richiamate.

 

Infatti, come ricordato (v. sopra, quadro normativo), a seguito delle modifiche apportate all’art. 392, comma 1-bis, dal decreto-legge 11/2009, attualmente nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia (art. 572), riduzione o mantenimento in schiavitu o in servitù (art. 600), prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile, anche “virtuale” (art. 600-ter e 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e atti persecutori (art. 612-bis), per l’assunzione della testimonianza di un minorenne ovvero della persona offesa anche maggiorenne, il PM, anche su richiesta della persona offesa,  o l’indagato possono chiedere l’utilizzo dell’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi normalmente previste[14] (art. 392, comma 1-bis, c.p.p.).

In base all’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. – anch’esso novellato dal decreto-legge 11/2009 - nelle indagini relative ai citati delitti (ad eccezione dei maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., che non vengono richiamati) il giudice, con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio riguardante un minorenne, quando le esigenze di quest’ultimo lo rendano necessario ed opportuno, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari con cui si procede all’assunzione della prova. All’udienza, che può svolgersi anche presso strutture specializzate di assistenza ovvero presso la stessa abitazione del minore, la testimonianza deve essere documentata integralmente con riprese audio-video e verbalizzata in forma riassuntiva.

 

La lettera c) interviene sull’art. 392, comma 1-bis inserendovi il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies); il disegno di legge del Governo, nel sostituire integralmente il comma 1-bis, non riproduce, probabilmente per la ragione sopra indicata, nell’elenco dei delitti per i quali si può procedere ad incidente probatorio in deroga alle disposizioni generali né i maltrattamenti in famiglia (art. 572) nè gli atti persecutori (art. 612-bis).

La lettera b) interviene invece sull’art. 398, comma 5-bis, ancora una volta non tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 11/2009; la disposizione:

§         inserisce nell’elenco dei delitti l’adescamento di minore (art. 609-undecies), pur non prevedendo gli atti persecutori (art. 612-bis);

§         fa riferimento all’assunzione di testimonianza di un minore di sedici anni, mentre già attualmente la norma tutela tutti i minorenni;

§         specifica che nello stabilire le modalità di assunzione della prova il giudice debba tener conto delle possibilità offerte dall’art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice in tema di partecipazione al dibattimento a distanza.

 

In merito si ricorda che anche l’art. 7 della proposta di testo unificato delle proposte di legge all’esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.) in materia di pedofilia prevede la modifica tanto dell’art. 392, comma 1-bis, quanto dell’art. 398, comma 5-bis, con l’inserimento nel catalogo dei delitti già definito dal decreto-legge 11/2009 delle ipotesi di pedofilia e pedopornografia culturale (art. 414-bis), adescamento di minore (art. 609-undecies) e omessa denuncia di reato in danno di minore (art. 364-bis).

 

Infine, la lettera e) interviene sulla disciplina del patteggiamento (v. sopra, quadro normativo) per escluderne l’applicazione per tutte le ipotesi di prostituzione minorile, definite dall’art. 600-bis del codice penale.


Articolo 6
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)

 

L’articolo 6 interviene sulla legge n. 1423 del 1956[15] in tema di misure di prevenzione personali.

 

Si ricorda che le misure di prevenzione trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un reato e costituiscono applicazione del principio di «prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 1959).

Le misure di prevenzione sono personali e patrimoniali. Le misure di prevenzione personali (previste dall’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956) sono:

a) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che comporta una serie di obblighi simili a quelli della libertà vigilata;

b) il divieto o l’obbligo di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più Province.

Tali misure possono essere disposte se nonostante l’avviso orale (ovvero l’invito a cambiare comportamento rivolto dal questore all'interessato) il soggetto non ha mutato condotta, ovvero risulta comunque pericoloso per la sicurezza pubblica.

Tali misure possono essere disposte nei confronti di (articolo 1):

§         coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni mafiose;

§         coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;

§         coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga che vivano abitualmente con i proventi di attività delittuose;

§         coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga siano dediti alla commissione di reati che mettano in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Ciascuna di tali misure si accompagna a una serie di prescrizioni, indicate dall’articolo 5 della legge n. 1423/1956.

In base all’articolo 4, la proposta di applicazione della misura di prevenzione deve essere motivata e indirizzata dal questore al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, che può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque. Il provvedimento è comunicato al PM, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito. Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

 

Il disegno di legge introduce nell’art. 5 della legge la speciale prescrizione del divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

Il giudice potrà imporre tale prescrizione, in sede di applicazione di una misura di prevenzione personale, a colui che per il proprio comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, co. 1, n. 3).

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 11 del 2009, intervenendo invece in materia di misure cautelari personali, ha disciplinato il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, divieto che può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.


Articolo 7
(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori)

L’articolo 7 subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione.

A tal fine il disegno di legge, dando attuazione agli articoli 16 e 17 della Convenzione, interviene sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975)[16].

 

Anche in questo caso si osserva preliminarmente che il testo del disegno di legge non tiene conto delle novelle già apportate a tale disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.

 

Nella formulazione attuale, frutto anche dell’entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge di ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata), a meno che non collabori con la giustizia (cfr. comma 1). Tra tali delitti sono ricompresi la riduzione in schiavitù (art. 600), l’induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma), la tratta di persone (art. 601), l’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) nonché la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

Laddove l’utile collaborazione con la giustizia sia oggettivamente impossibile, i benefici penitenziari potranno essere concessi agli autori dei suddetti delitti purché siano stati acquisiti elementi che escludono l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nonché quando nei confronti del detenuto sia stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 6), c.p. (aver prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; aver prima del giudizio operato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ovvero se egli, anche dopo la sentenza di condanna, abbia provveduto al risarcimento del danno (comma 1-bis).

Per un ulteriore catalogo di reati il comma 1-ter dell’art. 4-bis subordina la concessione dei benefici penitenziari esclusivamente al presupposto dell’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta, per quanto d’interesse del disegno di legge in commento, dei seguenti delitti:

§       atti sessuali con minorenne in cambio di denaro (art. 600-bis, commi secondo e terzo);

§       diffusione di materiale pornografico o divulgazione di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, comma terzo);

§       turismo sessuale (art. 600-quinquies);

§       associazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale semplice e di gruppo e agli atti sessuali con minorenne (art. 416 e 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.).

 

Infine, il comma 1-quater prevede che per specifici delitti i benefici penitenziari possano essere concessi soltanto se dà risultati positivi l’osservazione scientifica della personalità del detenuto, protratta per almeno un anno. Si tratta dei delitti di violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies) e di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater).

 

Si segnala che sull’articolo 4-bis è da ultimo intervenuto con finalità di coordinamento il disegno di legge sicurezza, definitivamente approvato nella seduta del senato del 2 luglio scorso.

 

L’articolo 7 in commento, al comma 1, propone – attraverso l’inserimento di un ulteriore comma nell’art. 4-bis – che per alcuni delitti commessi in danno di minori i benefici penitenziari possano essere concessi, fermi i presupposti già attualmente previsti dalla normativa in vigore, solo a seguito della positiva partecipazione del detenuto a uno specifico programma di riabilitazione (comma 1). I delitti richiamati dal disegno di legge sono i seguenti: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale, violenza sessuale in danno di minorenne, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minore.

 

Occorre valutare l’opportunità di riformulare la disposizione, al fine di tener conto delle modifiche già apportate all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 11 del 2009 e, in particolare, del nuovo comma 1-quater, che, in relazione ad alcuni dei delitti indicati, richiede la positiva osservazione della personalità del detenuto protratta per almeno un anno.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento demanda al Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro per le pari opportunità – di disciplinare con decreto i suddetti programmi di riabilitazione.

 

Il disegno di legge richiama a tal fine l’art. 13 dell’ordinamento penitenziario, in tema di individualizzazione del trattamento.

Tale disposizione richiede che il trattamento penitenziario risponda ai particolari bisogni della personalità di ciascun detenuto e a tal fine disciplina l'osservazione scientifica delle personalità, al fine di rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione deve essere compiuta durante tutta l’esecuzione della pena e, sulla base di tale attività dovranno essere formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo e dovrà essere compilato il relativo programma.

Articolo 8
(Confisca)

Il comma 1 dell’articolo in commento interviene sull’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992[17] che disciplina, nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia, una particolare ipotesi di confisca penale obbligatoria.

 

L’art. 12-sexies (comma 1) prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato, o alla propria attività economica, in caso di condanna (o patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità: si tratta della maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (escluso l’abuso d’ufficio, art. 323 c.p)[18] nonché dell’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), associazione a delinquere volta alla commissione dei citati reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.(art. 416, sesto comma, c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione, riciclaggio, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché produzione e traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90). L’elencazione di reati contenuta al primo comma della disposizione è arricchita, ai sensi del secondo comma, dal reato di contrabbando (art. 295, co. 2, T.U. approvato con D.P.R. 43/73), nonché dai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., ovvero per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

 

Il disegno di legge integra l’elenco dei reati inserendovi alcune ipotesi di prostituzione minorile (art. 600-bis, primo e terzo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma), turismo sessuale (art. 600-quinquies).

 

Il comma 2 prevede un’ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.

In particolare, nelle seguenti ipotesi:

§         prostituzione minorile (art. 600-bis);

§         pornografia minorile (art. 600-ter);

§         detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

§         pornografia virtuale (art. 600-quater.1);

§         turismo sessuale (art. 600-quinquies);

§         violenza sessuale (art. 609-bis) in danno di minorenne;

§         violenza sessuale aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis).

§         atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);

§         corruzione di minorenne (art. 609-quinquies);

§         violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), in danno di minorenne;

§         violenza sessuale di gruppo aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis). adescamento di minore (art. 609-undecies, introdotto dal disegno di legge in esame);

il disegno di legge prevede l’applicazione dell’art. 322-ter, commi primo e terzo del codice penale.

 

Con riferimento all’ipotesi di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravate dalle circostanze di cui ai numeri 1 (violenza in danno di infraquattordicenne) e 5 (violenza in danno di infrasedicenne) dell’articolo 609-ter, primo comma, c.p., si segnala che tali fattispecie risultano già ricomprese nell’ipotesi di violenza o di violenza sessuale di gruppo in danno di minori. Si segnala, inoltre, che il richiamato numero 5-bis) dell’articolo 609-ter è in realtà inesistente.

 

 

L'articolo 322-ter c.p. – introdotto dalla legge 300 del 2000 nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione – prevede, per una serie di reati[19], una speciale ipotesi di confisca obbligatoria. In particolare, al comma primo, dispone che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato». Quando questa confisca non sia possibile il giudice ordina «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo». In base al terzo comma, sarà il giudice stesso nella sentenza di condanna a determinare le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca.

 

 

Si ricorda che l’articolo 2 dell’AC. 574-A, in materia di violenza sessuale, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, riformula integralmente l’articolo 609-ter c.p., sia sotto il profilo sia dell’entità dell’aumento di pena sia dell’individuazione delle fattispecie aggravate di violenza sessuale.

 

Si osserva che la previsione della confisca obbligatoria contenuta nell’articolo 8 va coordinata con l’art. 600-novies del codice penale, introdotto dalla lettera h) dell’art. 4 del disegno di legge, anch’esso volto a prevedere, seppur per i soli delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 604 del codice), la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e a disciplinare la confisca per equivalente.

 


Articolo 9
(Clausola di invarianza)

 

L’articolo dispone che l’attuazione della legge debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 




[1]    L’Italia ha ratificato questo Protocollo, congiuntamente al Protocollo relativo al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, con la legge 11 marzo 2002, n. 46.

[2]     A differenza della legge 15 febbraio 1996, n. 66 che ha introdotto le ipotesi criminose in materia di violenza sessuale (artt. 609-bis-609-decies) nell’ambito dei delitti contro la libertà personale, la legge n. 269 mostra di considerare il bene giuridico leso dalle nuove fattispecie di reato sotto il profilo della libera determinazione della personalità individuale piuttosto che della cosciente esplicazione della libertà personale. Le nuove figure di reato, infatti, non insistono sul terreno degli atti sessuali compiuti con violenza e minaccia (e dunque in assenza del libero consenso della vittima), ma sul piano dello sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile, che oltre ad essere di per sé atti caratterizzati da profondo disvalore sociale e morale, costituiscono anche una grave lesione alla personalità individuale di soggetti che, a causa dell’età, non sono completamente in grado di autodeterminare la propria condotta.

[3]    Recante: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

[4]    Tale disposizione è stata dettata in attuazione della previsione di cui all'articolo 5 della citata decisione quadro UE del 22 dicembre 2003, che prevede la pena della reclusione per tutti i reati in essa contemplati.

[5]    Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone.

[6]    Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.

[7]    Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

[8]    Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.

[9]    Art. 19 - «1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:

a.      reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;

b.      costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;

c.      ricorrere alla prostituzione di un bambino.

2. Ai fini del presente articolo, l’espressione “prostituzione infantile” definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona».

[10] Il paragrafo 1 di tale disposizione prevede l’adozione delle necessarie misure affinché siano considerati reato:

a.       la produzione di pornografia infantile;

b.       offrire o rendere disponibile pornografia infantile;

c.        diffondere o trasmettere pornografia infantile;

d.       procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;

e.       il possesso di pornografia infantile;

f.         accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazioni e di informazione a pornografia infantile.

Il paragrafo 3 prevede che le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare in toto o in parte il paragrafo 1.

Nella relazione illustrativa all’AC 2326, si osserva che “l'unico punto su cui la normativa italiana non appare allineata è quello relativo al paragrafo 1, lettera f) (accedere consapevolmente, attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione, a pornografia infantile), dal momento che il nostro ordinamento punisce solo l'effettiva detenzione di tale materiale, e non il mero accesso. Su tale punto gli Stati Parte possono esprimere riserva: per il nostro Stato, l'esigenza di apporre la riserva discende dai dubbi di costituzionalità di una norma che sanzioni una condotta che potrebbe essere anche del tutto casuale, oltre che dalle difficoltà probatorie di una fattispecie penale che non preveda in qualche modo lo scarico (download) del materiale visionato”.

[11]   D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

[12]   D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

[13]   Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.

[14]    I presupposti per l’utilizzo dell’incidente probatorio sono il fondato motivo di ritenere che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, ovvero in quanto esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

[15]   Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

[16]   Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[17]   Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

[18]   Si tratta dei seguenti delitti previsti dal codice penale: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio).

[19]   Si tratta dei seguenti reati:

- delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, le diverse ipotesi di corruzione (in atto d’ufficio, per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter);

- delitto di corruzione per ciò che concerne il corruttore, ai sensi dell'art. 321;

- delitti di truffa previsti dagli artt. 640, co. 2, n. 1 (truffa in danno della P.A.), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640 ter, co. 2. (ossia qualora fatto sia commesso in danno di pubbliche amministrazioni) (art. 640-quater).