Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale - A.C. 1439-1695-1782-2445-B - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 171 Progressivo: 3 | ||
Data: | 28/11/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
28 novembre 2012 |
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n. 171/3 |
Adeguamento dell’ordinamento
interno allo Statuto
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Numero del progetto di legge |
1439-1695-1782-2445-B |
Titolo |
Disposizioni in materia di cooperazione dello Stato
italiano con |
Data approvazione in Commissione |
27 novembre 2012 |
La Corte penale internazionale (CPI) è un’“istituzione permanente che può esercitare la giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale”, come recita l’articolo 1 dello Statuto istitutivo della Corte (Statuto di Roma).
Lo Statuto è stato adottato a Roma il
GliStati che attualmente hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale sono 121.
Lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per
disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale
internazionale; esso individua i principi posti alla base dell’attività
giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di
cooperazione tra
Il provvedimento all’esame delle Commissioni è stato approvato dal Senato il 19 settembre scorso, con modifiche rispetto al testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi, già approvato dalla Camera nel giugno 2011.
Le modifiche apportate dal Senato riguardano, in particolare, i seguenti profili:
Il provvedimento - che reca disposizioni volte all’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002 - consta di 24 articoli.
Il Capo I del provvedimento (articoli da
In particolare, l'art.
1 afferma che la cooperazione dello Stato italiano con
L'art. 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di
autorità centrale per la
cooperazione con
L'art. 3 stabilisce che in materia di consegna, cooperazione ed esecuzione di pene si osservanole norme contenute nel codice di procedura penale (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
L'art. 4 disciplina le modalità
di esecuzione della cooperazione giudiziaria con
L'art. 5 disciplina la trasmissione di atti e documenti, consentendo al Ministro della giustizia di non procedervi quando ritenga che tali attività possano compromettere la sicurezza nazionale. Non si applica invece l’obbligo del segreto sugli atti d’indagine previsto dall’art. 329 c.p.p.
L'art. 6 disciplina il caso in cui, in esecuzione di una richiesta di assistenza della Corte penale internazionale, sia necessario citare in Italia una persona che si trova all’estero. La disposizione stabilisce che colui che entra nel nostro territorio non potrà essere sottoposto a qualsivoglia restrizione della libertà personale per fatti antecedenti la notifica della citazione.
L'art. 7 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale.
L’art. 8 disciplina l’ipotesi di richieste da parte dell’autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale: la richiesta è formulata per il tramite del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, che si rivolgerà a sua volta al Ministro della giustizia; se il ministro non ottempera entro 30 giorni, il PG presso la corte d’appello può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale.
L'art. 9 prevede che il procuratore generale presso la corte
d’appello di Roma, e il procuratore generale militare presso la corte militare
d'appello, assistano - se richiesti - alle consultazioni con
L’art. 10,pur senza risolvere il problema della c.d. doppia incriminazione, ovvero l’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento un catalogo di delitti speculare a quello per il quale ha giurisdizione le Corte penale internazionale, novella il codice penale.
La disposizione:
- novella l’art. 322-bis c. p., in tema di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi e funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri, inserendo tra coloro che possono compiere i delitti anche i membri della Corte internazionale di giustizia, i suoi funzionari e i soggetti equiparati. Conseguentemente, si allargano anche i possibili destinatari dell’esborso corruttivo previsto dal secondo comma dell’art. 322-bis;
- introduce nel codice penale l’articolo 343-bis, che estende ai membri della Corte penale internazionale (nonché ai suoi funzionari e soggetti equiparati) l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), con le relative circostanze aggravanti (art. 339), nonché dei delitti di interdizione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340), oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario (art. 342) e oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343);
- novella varie
disposizioni del codice penale con
l’obiettivo di equiparare al nostro
procedimento penale il procedimento che si svolge presso
Si tratta, in particolare, delle seguenti novelle al codice penale:
§
all’art. 368, relativo alla fattispecie
di calunnia, per inserire tra le autorità che ricevono le informazioni
volte ad incolpare di un reato un innocente ovvero a simulare a carico
dell’innocente le tracce di un reato anche
§ all’art. 371-bis, in tema di false informazioni al pubblico ministero, in modo da equiparare al nostro pubblico ministero il procuratore della Corte penale internazionale;
§
all’art.
§ all’art. 374, secondo comma, in tema di frode processuale, per consentirne l’applicazione anche in caso di procedimento penale dinanzi alla Corte penale internazionale;
§ all’art. 374-bis, relativo alla fattispecie di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, per estenderne l’applicazione agli atti destinati ad essere prodotti alla Corte penale internazionale;
§
all’art.
§
all’art.
§ all’art. 380, primo comma, in merito al delitto di patrocinio o consulenza infedele, per consentirne l’applicazione anche quando l’attività sia svolta dinanzi alla Corte penale internazionale.
Il Capo II (articoli da
In base all’art. 11, se
L’art. 12 disciplina la possibile revoca della misura.
La custodia cautelare è revocata se:
-
dall’inizio dell’esecuzione è trascorso un anno
senza che
-
- sono trascorsi 20 giorni dal consenso dell’interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna;
- sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale ed essa non è avvenuta.
L’art. 13 riguarda la procedura per la consegna prevedendo una decisione emessa in camera di consiglio dalla corte d’appello di Roma. Il giudice italiano può negare la consegna solo nelle seguenti ipotesi:
§
§ non vi è corrispondenza tra l’identità della persona richiesta e di quella oggetto della procedura di consegna;
§ la richiesta della Corte penale internazionale contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
§ per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile.
Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della
Corte penale internazionale,
Sia nell’ipotesi di consenso dell’interessato sia in quella di
favorevole pronuncia della corte d’appello di Roma, spetta al Ministro della
giustizia – con proprio decreto - provvedere entro 20 giorni alla consegna,
prendendo accordi con
L’art. 14 stabilisce che la misura della custodia cautelare
in carcere può essere disposta provvisoriamente, anche prima che
pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna. In tal caso, la
custodia sarà revocata se entro 30 giorni
Il Capo III (articoli da
La competenza a conoscere dell’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 665, comma 1, c.p.p. è attribuita alla Corte d’appello di Roma (art. 15).
Nel caso in cui l’Italia - a seguito di sentenza definitiva - sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva, in base all’art. 16 il Ministro della Giustizia deve chiedere alla Corte d’appello il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale.
L’art. 17 dispone che l’esecuzione della pena avverrà in base all’ordinamento penitenziario italiano (L. n. 354 del 1975) e in conformità allo statuto e al regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale. Il Ministro della giustizia potrà disporre che il trattamento penitenziario del detenuto avvenga secondo il regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
Spetta alla Corte penale internazionale il controllo sull’esecuzione
carceraria (art. 18) e il Ministro della giustizia dovrà trasmettere
immediatamente alla Corte ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia
beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione; se
L’art. 19 disciplina gli ulteriori obblighi di tempestiva informazione alla Corte penale internazionale a carico del Ministro della Giustizia e riferiti alla situazione del condannato (morte, evasione,avvenuta espiazione della pena, nuovi procedimenti penali).
L’art. 20 disciplina il luogo di espiazione della pena, prevedendo che questo possa consistere in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare.
L’art. 21 del provvedimento dispone in ordine all’esecuzione
delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale,
Nel caso di difficoltà nell’esecuzione di provvedimenti sopra indicati,
l’art. 22 disciplina la procedura di consultazione con
L'art. 23 reca una serie di disposizioni in materia di giurisdizione, prevedendo l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella penale militare. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni attribuite al Ministro della giustizia devono essere esercitate d’intesa con il Ministro della difesa, restando salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all’ordinamento penitenziario militare.
L'art. 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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( 066760-9559 – *st_giustizia@camera.it |
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File: GI0197c.doc