Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364 e abb.-A - Sintesi del contenuto del testo base
Riferimenti:
AC N. 2364-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 153    Progressivo: 1
Data: 07/04/2011
Organi della Camera: II-Giustizia

 

7 aprile 2011

 

n. 153/1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché
di composizione delle crisi da sovraindebitamento

A.C. 2364 e abb.-A

Sintesi del contenuto del testo base

 

 


Contenuto

Nella seduta del 24 marzo l’Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del progetto di legge, già approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. La Commissione giustizia ne aveva concluso l’esame in sede referente nella seduta del 30 luglio 2010.

Nella seduta del 29 marzo, la Commissione giustizia ha adottato come testo base il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori modifiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa.

Il Governo, in particolare, ha subordinato il consenso al trasferimento alla sede legislativa alla soppressione dell'articolo 5 del predetto testo; tale disposizione,  recante una modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponeva agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospettasse che fossero in corso o che fossero state compiute o tentate attività usurarie.

Il testo in esame si articola in tre Capi e 21 articoli.

Il Capo I modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsione, anche in relazione a problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) e n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

L’articolo 1 novella la prima delle leggi citate (in particolare gli articoli 14, 15, 16 e 17), al fine di:

-          consentire l’erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell’usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti (prevedendo inoltre la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare ed il vincolo di destinazione alle finalità di reinserimento della vittima dell’usura nel circuito dell’economia legale) (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 14);

-          anticipare i tempi di erogazione del mutuo, consentendone la concessione nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del P.M., sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari (art. 14, comma 3);

-          precisare il dies a quo del termine di 6 mesi per la presentazione della domanda di concessione del mutuo (data di presentazione della denuncia per il delitto di usura o, come nel testo vigente, data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura) (art. 14, comma 5);

-          introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia dalla legge 575/1965 (art. 14, comma 7);

-          prevedere la revoca del beneficio nel caso in cui il procedimento penale per il delitto di usura si conclude con sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione o con provvedimento di archiviazione (lett. a); la revoca è altresì disposta nel caso in cui vengano emessi provvedimento di archiviazione o sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p., per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato, sempre che tuttavia allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari (lett. a-bis) (art. 14, comma 9).

La medesima disposizione, inoltre, modifica la composizione della Commissione che gestisce il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” (art. 15, comma 8), trasforma in delitto l’attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi - nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia - indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato (art. 16, comma 9); interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 17, nuovo comma 6-ter).

L’articolo 2 della proposta di legge modifica gli artt. 3, 19 e 20 della richiamata legge n. 44 del 1999 con la finalità di:

-          precisare il concetto di evento lesivo (che costituisce presupposto per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsioni) (art. 3, comma 1);

-          estendere l’elargizione a favore del soggetto dichiarato fallito (art. 3, commi 1-bis e 1-ter);

-          modificare le modalità di nomina dei rappresentanti delle associazioni antiracket nel Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (art. 19, comma 1);

-          richiedere il parere favorevole del PM competente per le indagini sull’estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del prefetto competente per territorio ai fini dell’efficacia delle sospensioni e delle proroghe previste dal medesimo articolo 20 dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché degli atti esecutivi (art. 20, comma 7);

-          escludere che nelle procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dal giorno d’inizio dell’evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini (articolo 20, comma 7-ter).

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inoltre introdotta nell’ambito della medesima legge una disposizione (nuovo art. 18-ter) volta a consentire agli enti locali di disporre, tramite appositi regolamenti, l’esonero o il rimborso, totale o parziale, del pagamento di tributi, tariffe e canoni locali a favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive.

L’articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, al fine di prevedere che i vincoli di destinazione, soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L’articolo 4 novella l’art. 629 c.p. aumentando l’entità della multa per il delitto di estorsione semplice e aggravato.

L’articolo 5 novella l’art. 135 del cd. Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163 del 2006) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

 

Il Capo II (articoli 6-21) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, vale a dire di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. Il “sovraindebitamento” viene definito come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 6).

Per porre rimedio a tale situazione di crisi, il progetto di legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei (articolo 7).

Gli articoli 7 e 8 individuano i presupposti per l’accesso alla procedura (il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla medesima procedura di composizione della crisi) e definiscono il contenuto del piano, disponendo che esso possa prevedere anche l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Si contempla inoltre la possibilità del ricorso ad uno o più garanti (che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo) e la previsione di una moratoria fino a un anno del pagamento dei creditori estranei (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi (su cui infra).

Gli articoli 9-12 disciplinano il procedimento diretto all’omologazione giudiziale dell’accordo.

L’articolo 9 prevede il deposito della proposta di accordo (e degli altri documenti indicati) presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore; l’articolo 10 delinea il procedimento successivo a tale adempimento, prevedendo in particolare la fissazione da parte del giudice dell'udienza e la relativa comunicazione ai creditori, la sospensione (non operante nei confronti dei titolari di crediti impignorabili) delle azioni esecutive e l’esclusione di sequestri conservativi o dell’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore per un periodo non superiore a 120 giorni dall’udienza stessa; l’articolo 11 prevede che i creditori devono comunicare espressamente all’organismo di composizione della crisi il proprio consenso alla proposta di accordo e prevede che, ai fini dell’omologazione dell’accordo, è necessaria l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti; l’articolo 12, oltre a disciplinare l’eventuale fase delle contestazioni da parte dei creditori sulla relazione sui consensi espressi trasmessa dall’organismo di composizione, prevede l’omologazione dell’accordo da parte del giudice, disciplinandone anche la pubblicazione e gli eventuali reclami. Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno, l’accordo produce effetti conservativi del patrimonio del debitore, attraverso in particolare la sospensione delle azioni esecutive e l’esclusione di sequestri conservativi o dell’acquisto di diritti di prelazione.

L’articolo 13, oltre a prevedere la nomina da parte del giudice di un liquidatore se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se previsto dall’accordo, dispone la nullità dei pagamenti e degli atti dispositivi in violazione dell’accordo e, in generale, attribuisce all’organismo di composizione della crisi il compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo.

L’articolo 14 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell’accordo, facendo in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Gli articoli 15-17 disciplinano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In base agli articoli 15 e 16, tali soggetti possono essere costituiti ad hoc da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia (che dovrà essere disciplinato con regolamento ministeriale). Le camere di conciliazione presso le C.C.I.A., i segretariati sociali per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, a domanda, sono iscritti di diritto nel registro. In base all’articolo 17, le funzioni di tali organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori e all’attestazione della sua fattibilità. Essi, inoltre, partecipano nel procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo e hanno compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

L’articolo 18 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l’accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto del codice della privacy e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

L’articolo 19 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore – finalizzate a ottenere l’accesso alla procedura o tenute nel corso della medesima o connesse al mancato rispetto dei contenuti dell’accordo – nonché delle false attestazioni, dell’omissione o del rifiuto senza giustificato motivo di atti d’ufficio da parte del componente dell'organismo di composizione della crisi.

L’articolo 20 reca le disposizioni transitorie e finali, demandando al Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, e prevedendo che, prima di tale data, tali compiti possano essere svolti da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. La medesima disposizione prevede, inoltre, la trasmissione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge.

 

Il Capo III, infine, è costituito dal solo articolo 21 che dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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