Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2364/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 153
Data: 22/04/2009
Descrittori:
CONCORDATO PREVENTIVO   DEBITI
ESTORSIONE   USURA

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

A.C. 2364

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 153

 

 

 

22 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento giustizia

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0186.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto della proposta di legge  6

§      Capo I – Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione.6

§      Capo II – Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.15

§      Capo III – Entrata in vigore  20

Testo a fronte  21

§      Codice Penale (artt. 178-181, 629 e 644)63

§      Codice di Procedura Penale (artt. 127, 129, 190-bis, 380, 392, 398, 407, 444, 472, 498)68

§      Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale (artt. 132-bis e 147-bis )83

§      R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (artt. 1, 28, 182-ter, 216 e 217)86

§      L. 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro la mafia (art. 3-quater)91

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)93

§      D.L. 15 gennaio 1991, n. 8. Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (art. 16-bis)95

§      L. 29 dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 2)97

§      L. 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura  98

§      D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315. Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della L. 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura  107

§      L. 23 febbraio 1999, n. 44. Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura  112

§      L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 22)124

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 135)126

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 881)128

§      D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (art. 41)129

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

L’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura” ha istituito, presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura,deputato a provvedere alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio (inizialmente, il limite era il quinquennio) a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte e professione che dichiarino di essere vittime dell’usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato.

Il Fondo è alimentato:

a)  da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 20 miliardi di vecchie lire a decorrere dal 1997;

b)  dai beni rinvenuti dalla confisca ordinaria ai sensi dell’articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c)  da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

L’articolo 15 della medesima legge n. 108 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero del tesoro (ora dell’economia), di un secondo fondo, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, da utilizzare, quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro dell’economia).

 

La legge 23 febbraio 1999, n. 44 è invece intervenuta sulla disciplina in materia di sostegno economico alle vittime del racket, in precedenza dettata dal DL n. 419/1991 (L: 172/1992), “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive" come successivamente modificato[1].

Le statistiche sull’effettiva utilizzazione dei benefici economici potenzialmente attribuibili avevano infatti evidenziato il sostanziale fallimento dell’istituto (i fondi disponibili erano rimasti pressoché inutilizzati, con pochissime elargizioni concesse a fronte delle numerose domande presentate). Di qui la necessità di un nuovo intervento che correggesse un meccanismo caratterizzato in particolare da lungaggini burocratiche e da criteri oltremodo restrittivi nella concessione dei fondi. Finalità della legge n. 44 del 1999 è stata, quindi, quella di rimuovere le carenze che l’esperienza applicativa aveva manifestato, soprattutto in relazione alla tipologia del danno ristorabile e alle categorie dei beneficiari.

La legge n. 44, all’articolo 18, ha in particolare istituito il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

Il Fondo:

-    è collocato presso il Ministero dell’Interno (in precedenza era costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni).

-    è gestito - così come quello analogo in favore delle vittime dell'usura - dalla Consap - S.p.a. Concessionaria di servizi assicurativi pubblici[2].

-    è alimentato da: a) un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; b) un contributo dello Stato, nel limite massimo di 80 miliardi di vecchie lire; c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legislazione antimafia (L. n. 575/1965) e una quota pari ad 1/3 dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite dei beni confiscati ai sensi della stessa normativa (beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda).

Il successivo art. 19 ha istituito presso lo stesso Ministero dell’interno ilComitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura avente, in particolare, compiti di accertamento dei requisiti dei richiedenti il beneficio e delle condizioni dell'elargizione, dallo stesso Comitato deliberata.

Il Comitato, oltre che dal Commissario antiracket e antiusura (che lo presiede), è formato da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da uno del Ministero dell’economia, da tre membri del CNEL, da tre membri delle associazioni di solidarietà antiracket iscritte nello speciale elenco prefettizio nonché da un rappresentante della CONSAP (senza diritto di voto). Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

Sotto il profilo della tipologia del danno ristorabile, l’art. 3 della legge n. 44 ha previsto la concessione del beneficio anche per aggressioni rivolte contro la persona oltre che contro i beni della vittima; il concetto di danno è stato inoltre allargato al pregiudizio che può derivare da condizionamenti ambientali ed intimidazioni e prescindere da specifici eventi delittuosi (si pensi al danno che deriva dall’allontanamento della clientela di un negozio che, notoriamente, è nel mirino del racket delle estorsioni).

La legge n. 44/1999, all’articolo 4, ha poi ampliato la platea degli aventi diritto al contributo; in particolare viene eliminata la precondizione della mancata adesione alle richieste estorsive, consentendo l’accesso al contributo anche a coloro che dopo una iniziale acquiescenza alle richieste illecite decidono di collaborare con gli inquirenti; di particolare rilievo inoltre la rimozione dell’obbligo immediato di denuncia che permette una collaborazione con le autorità inquirenti anche a soggetti inizialmente reticenti. Si segnala, inoltre, la possibilità, contemplata dall’articolo 7, che beneficiari del contributo siano soggetti terzi, diversi dalle vittime delle richieste estorsive (è il caso del proprietario dell’immobile locato alla vittima dell’estorsione che può essere gravemente danneggiato a scopo di intimidazione o di punizione della vittima che ha resistito alle richieste illecite).

Con l’articolo 51, comma 1, della legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001), che ha introdotto nella legge n. 44 l’art. 18-bis, è stata disposta l’unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ed è stato stabilito che tale Fondo unificato sia surrogato per le somme da esso corrisposte agli aventi titolo, nei diritti di questi ultimi verso i responsabili dei danni. Il diritto di surroga è esercitato dalla CONSAP, che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell’interno, sulla base di apposita concessione.

Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

 

 


Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge,approvata dal Senato il 1° aprile scorso, si articola in tre Capi.

Il Capo I (articoli 1-12) novella la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni in relazione sia alle problematiche emerse dalla concreta applicazione delle sopra richiamate leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999, sia alle risultanze delle audizioni svolte nella XV legislatura presso la Commissione giustizia del Senato.

Il Capo II (articoli 13-27) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

Il Capo III (articolo 28), infine, dispone sull’entrata in vigore del provvedimento.

Capo I – Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione.

L’articolo 1 modifica gli articoli 14, 15, 16 e 17della legge 108 del 1996.

 

Il comma 1 – lettere da a) ad e) - novella il sopra richiamato articolo 14, relativo al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura.

 

La lett. a) dopo il comma 2, aggiunge due nuovi commi che prevedono rispettivamente:

-             la possibile erogazione di mutui anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato. Fermo restando le condizioni impeditive di cui al comma 7 (come novellato dalla norma in esame), il mutuo non è concedibile all’imprenditore indagato, imputato o  condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio (a meno di riabilitazione); se il mutuo è già concesso a favore dell’imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l’erogazione fino al termine del relativo procedimento penale (comma 2-bis);

-             la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare e alle successive attività dell’imprenditore individuale fallito ed il vincolo di destinazione delle somme alle finalità di reinserimento della vittima dell’usura nel circuito dell’economia legale individuate dal comma 5. La disposizione precisa inoltre che il ricavato netto è destinato per un terzo all’attivo fallimentare, per un altro terzo al pagamento delle rate del mutuo concesso dal Fondo, per l’ultimo terzo ad impieghi produttivi e di investimento (comma 2-ter). Posto che il richiamato comma 5 prevede che la domanda di concessione del mutuo sia corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, la nozione di “ricavato netto” sembrerebbe essere riferita al ricavato derivante dall’attuazione del suddetto piano.

 

Per ragioni di chiarezza della formulazione, occorrerebbe comunque esplicitare la nozione di “ricavato netto”.

 

Lalett. b) propone una nuova formulazione del comma 3 dell’art. 14, volta ad anticipare i tempi di erogazione del mutuo.

 

Il vigente art. 14, comma 3, stabilisce che il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per il delitto di usura. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del PM, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale è ancora in corso.

 

Il nuovo comma 3 prevede la possibilità che il mutuo sia concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, immediatamente dopo l’iscrizione dell’indagato di usura nel registro delle notizie di reato.

 

La lett. c) novella il comma 5 dell’art. 14, prevedendo - sempre con finalità acceleratorie - che la domanda di mutuo possa essere presentata al Fondo entro sei mesi dalla presentazione della denuncia per il delitto di usura oltre che - come attualmente stabilito - dalla data in cui la vittima dell’usura ha notizia dell'inizio delle indagini.

 

La lett. d) sostituisce il comma 7 dell’art. 14 incidendo sull’ambito soggettivo di concessione del beneficio.

Il comma 7 prevede attualmente che i mutui non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di indagati o imputati per usura ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La medesima disposizione precisa, inoltre, che la concessione dei mutui è subordinata anche al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del decreto-legge n. 419 del 1991 (ovvero che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi e che la medesima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 , e 31 maggio 1965, n. 575 né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575 , salvi gli effetti della riabilitazione). Si ricorda che tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 44 del 1999 e riproposta dalla stessa legge all’articolo 4, comma 1, lett. b) e c).

La nuova norma restringe sostanzialmente tale ambito aggiungendo ulteriori ipotesi interdittive: i mutui non potranno, così, essere concessi né in caso di condanna per il “tentativo” del delitto di usura né ai condannati per una serie di reati consumati o tentati di particolare allarme sociale individuati dagli artt. 380 (delitti per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza) e 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (associazione mafiosa, strage, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.). Analogo impedimento è introdotto per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali e nei confronti di chi (ai sensi dell’art. 3-quater della legge n. 575/1965) – per finalità antimafia - è stato temporaneamente sospeso dall'amministrazione dei beni[3]. Non viene invece riprodotta la norma vigente del comma 7 che richiede inoltre il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del decreto-legge n. 419 del 1991 (su cui cfr. sopra).

 

La lett. e) sostituisce la lett. a) del comma 9 che, attualmente, prevede la revoca,da parte del Fondo,dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed il recupero delle somme già erogate se il procedimento penale per usura (in relazione al quale i benefici economici sono stati concessi) si conclude con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Ferma restando tale ipotesi,il testo novellato esclude esplicitamente la revoca nel caso di archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato, per amnistia o morte dell’imputato ovvero nel caso in cui il giudice debba emettere sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell’art. 129 , comma 1, c.p.p., sempre che sussistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine al danno subito dalla vittima dell’usura.

 

L’articolo 1, comma 2, della proposta di legge novella l’art. 15, comma 8, della legge 108/1996 modificando la composizione della Commissione che gestisce il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura” (su cui sopra) e provvede all’erogazione delle contributi.

Attualmente detta Commissione, ai sensi del regolamento di attuazione emanato con DPR n. 315/1997, è costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero dell’economia, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dello sviluppo economico e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il nuovo comma 8 prevede una Commissione di otto componenti. Per quanto riguarda la composizione, conferma i due membri dei Ministeri dell’economia e i due componenti dello sviluppo economico, aggiungendo due rappresentanti del Ministero dell’interno (di cui uno è il Commissario straordinario antiracket) e due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La norma - confermando la gratuità dell’incarico dei commissari - stabilisce, inoltre, la qualifica minima (dirigenti di seconda fascia) dei funzionari membri della commissione e detta i criteri di validità delle riunioni e delle deliberazioni dell’organo, attualmente oggetto del citato regolamento di attuazione (DPR n. 315/1997, art. 11).

 

Il comma 3 dell’articolo 1 trasforma in delitto l’attuale reato contravvenzionale di cui all’art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996, ovvero il fatto di chi - nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia - indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato. Alla pena attuale consistente nell’arresto fino a due anni o nell'ammenda da 2.065 a 10.329 euro è sostituita la reclusione da due a quattro anni.

 

Infine, il comma 4 dell’art. 1 aggiunge all’art. 17 della legge n. 108, un comma 6-ter in materia di riabilitazione del debitore protestato. Detta norma prevede la possibilità di presentare un’unica domanda di riabilitazione anche per più protesti, ove compresi nell’arco temporale di tre anni, purché il protestato abbia adempiuto alla relativa obbligazione e non abbia subìto ulteriore protesto trascorso un anno dal precedente.

 

L’articolo 2 della proposta di legge novella gli artt. 3, 16, 19 e 20 della sopra richiamata legge n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), il cui art. 18-bis (introdotto dalla finanziaria 2002) ha unificato in un unico Fondo i due Fondi di solidarietà antiusura e antiracket.

La riformulazione dell’articolo 3, recata dalla lettera a), è volta a precisare il concetto di evento lesivo (che costituisce presupposto per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsioni), confermando che esso ricorre in presenza di un danno a beni mobili o immobili, o di lesioni personali o di mancato guadagno inerente all’attività esercitata.

La modifica all’art. 16 (lett. b) è volta a consentire la cumulabilità dell’elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, attualmente causa di revoca del beneficio.

 

La lett. c) modifica l’art. 19 relativo al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura presso il Ministero dell’interno.

 

Tale Comitato ha compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge. In particolare spetta al Comitato deliberare la concessione dell'elargizione, poi concretamente disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

L’attuale composizione del Comitato prevede oltre, al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (che lo presiede) altri nove membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ed uno del Ministero dell’economia; tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie; tre membri delle associazioni od organizzazioni antiracket iscritte nell'elenco tenuto dal Prefetto (art. 13, comma 2) nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno (assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni), su indicazione delle medesime; un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

 

La novella incide sulle modalità di nomina dei tre rappresentanti delle associazioni antiracket, prevedendone in particolare la designazione da parte delle associazioni più rappresentative a livello nazionale e stabilendo che i criteri di rappresentatività siano proposti dal Commissario straordinario e dettati con decreto dal Ministro dell’interno.

 

La lett. d) introduce numerose modifiche all’art. 20 della legge n. 44/1999:

§      attraverso l’integrale sostituzione del comma 1, interviene in tema di sospensione di termini a favore di vittime di eventi estorsivi. In particolare, si prevede la proroga di 12 mesi, in luogo degli attuali 300 giorni, per i termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, che ricadano entro l’anno dall’evento lesivo determinato dall’estorsione; si prevede, inoltre, la possibilità di un’ulteriore proroga annuale nel caso in cui il termine si esaurisca prime della conclusione del procedimento di accesso all’unificato Fondo di solidarietà nonché per la durata del procedimento stesso, quando questa sia inferiore a 12 mesi.

§      attraverso la novella al comma 4, si prevede che – oltre alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili e ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari – vengano sospese per un anno anche le procedure concorsuali che riguardino soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione.

§      attraverso la modifica al comma 7, ai fini dell’efficacia delle sospensioni dei termini, si richiede il parere favorevole del PM competente per le indagini sull’estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale. Si precisa, inoltre, in presenza di una pluralità di procedimenti penali che riguardano la medesima persona offesa, la competenza del procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente;

§      vengono introdotti due commi aggiuntivi, l’uno di natura procedurale volto  a prevedere che il prefetto, ricevuta la domanda di elargizione compili l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente informando senza ritardo il procuratore della Repubblica competente e che quest’ultimo trasmetta entro sette giorni il proprio parere al giudice dell’esecuzione (comma 7-bis); l’altro volto ad escludere che nelle procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dal giorno d’inizio dell’evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini (comma 7-ter).

 

L’articolo 3 della proposta di legge interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), in materia di confidi.

Il citato comma 881 ha previsto che i consorzi di garanzia collettiva fidi (cd. “confidi”), provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

 

La disposizione integra la formulazione della norma prevedendo che i vincoli di destinazione, soppressi dalla citata disposizione con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

 

Gli articoli 4 e 5 della proposta in esame intervengono sul codice penale.

L’articolo 4 novella l’art. 629 aumentando l’entità della multa per il delitto di estorsione aggiungendo, inoltre, una nuova circostanza aggravante speciale.

Il vigente art. 629 c.p. punisce con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 a 2.065 euro chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma). La pena è, invece, la reclusione da sei a venti anni e la multa da 1.032 a 3.098 euro se concorre taluna delle seguenti circostanze: violenza o minaccia commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; violenza consistente nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte di associazione mafiosa (secondo comma).

L’estorsione è punita dal nuovo art. 629 c.p. con la multa da 1.000 a 4.000 euro; la fattispecie aggravata del secondo comma con la multa da 5.000 a 15.000 euro. Viene, inoltre, aggiunta la nuova aggravante speciale consistente nell’avere commesso il fatto per assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

 

Con l’articolo 5 viene modificato l'articolo 644 c.p. relativo al reato di usura. In particolare, attraverso l’introduzione di un comma aggiuntivo, si prevede che nel caso di estinzione del reato (per morte dell’indagato o imputato, amnistia, prescrizione) spetti al giudice, previo accertamento dell’insussistenza dei presupposti del reato di usura, disporre la restituzione all’indagato o imputato dei beni sequestrati che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero dei beni e delle altre utilità di cui l’indagato o l’imputato ha la disponibilità  a garanzia della prestazione.

Se, invece, intervenuta la causa estintiva, i presupposti del reato di usura sono, a parere del giudice, ancora sussistenti, i beni sequestrati sono confiscati o restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo.

La disposizione precisa inoltre l’applicazione dell’art. 127 c.p.p., relativo al procedimento in camera di consiglio.

L’art. 644 punisce con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 (circonvenzione di incapace), si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena su richiesta per uno dei delitti indicati, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

 

Gli articoli 6, 7 ed 8 intervengono con modifiche sul codice processuale penale estendendo particolari cautele per l’assunzione della prova nei processi per usura ed estorsione aggravata.

L’articolo 6 integra il contenuto dell’art. 392 c.p.p. prevedendo, nei procedimenti per i delitti di usura ed estorsione aggravata, la possibilità, in deroga ai principi generali, che il P.M. o la persona sottoposta alle indagini chiedano con incidente probatorio sial’assunzione della testimonianza della persona offesa sia eventuali confronti.

 

L’articolo 7 modifica:

§      l’art. 190-bis, comma 1-bis, aggiungendo un periodo che estende anche ai procedimenti penali per usura ed estorsione aggravata la disciplina dei “requisiti della prova in casi particolari”.

 

La norma prevede che, nei procedimenti per i gravi delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. (associazione mafiosa, terrorismo, strage, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.), quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone imputata in procedimento connesso e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

 

§      l’art. 398,aggiungendo un comma 5-ter, che estende agli stessi reati di usura ed estorsione aggravata la disciplina delle modalità di assunzione della prova con incidente probatorio previste dal comma 5-bis per le testimonianze dei minori in materia di reati sessuali. Prescindendo, ovviamente, dall’età della vittima di usura ed estorsione aggravata, anche in tali ipotesi, sarà il giudice a stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio.

§      l’art. 472, comma 3-bis, prevedendo che anche il dibattimento per i reati di usura ed estorsione aggravata, ferma restando la regola delle porte aperte - a domanda della persona offesa - possa svolgersi a porte chiuseanche solo per una parte di esso.

§      l’art. 498, aggiungendo un comma 4-quater, che a richiesta della vittima del reato o del suo difensore, prevede che anche l’esame della vittima del reato di usura ed estorsione aggravata avvenga mediante l'uso di un vetro specchio ed impianto citofonico.

 

L’articolo 8 della proposta di leggeaggiunge un comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p. che - per i reati di estorsione e usura - subordina l'applicabilità della pena su richiesta delle parti alla eliminazione o al risarcimento del danno provocato alla vittima.

 

Gli artt. 9 e 10 della p.d.l. intervengono, invece, sulle norme di attuazione del codice processuale penale.

L’articolo 9 modifica l'articolo 132-bis prevedendo che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti che vedono coinvolti soggetti sottoposti a misure di protezione in quanto “testimoni di giustizia” o soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura o per i quali il relativo procedimento per l’ottenimento del beneficio sia ancora in corso.

 

L’articolo 10 della p.d.l. modifica l’art. 147-bis estendendo anche alle persone offese dai reati di usura ed estorsione la possibilità, a richiesta di parte, di essere sottoposti ad esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo.

 

L'articolo 11 è volto a modificare l'art. 41 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231[4], in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.

 

L’articolo 12 novella, infine, l’art. 135 del cd. Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163 del 2006) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Capo II – Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

 

Il Capo II del progetto di legge (articoli da 13 a 27) introduce nel nostro ordinamento uno speciale procedimento volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

 

In particolare, l’articolo 13 definisce il sovraindebitamento come «una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte»; si tratta, in sostanza, della mancanza - protratta nel tempo - di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione quindi analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale. Per porre rimedio a tale situazione di crisi, il progetto di legge prevede un accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti. La procedura di concordato che viene delineata è dunque modellata sul concordato fallimentare che viene ritenuto in grado di poter soddisfare i creditori, in misura maggiore rispetto alle ordinarie procedure esecutive.

 

Molti Paesi europei si sono già mossi in questa direzione: la Francia, per esempio, nel 1989 si è dotata di uno strumento amministrativo e giudiziario volto a regolare il fenomeno del sovraindebitamento (con legge del 31 dicembre 1989); l'Inghilterra dal 1986 ha introdotto una procedura di fallimento civile, diretta da un giudice a ciò delegato, nella quale possono confluire debiti di diversa natura, salvo quelli fiscali ed alimentari; la Repubblica federale tedesca e i Paesi Bassi prevedono strumenti analoghi. Molti altri Paesi, poi, di common law (gli Stati Uniti e il Canada, ad esempio) hanno da tempo procedure nell'ambito delle quali, a seconda delle passività accertate, viene favorita la funzione conciliativa tra le parti o la determinazione in via giudiziaria delle condizioni del fallimento civile, sempre con salvezza dei debiti fiscali o alimentari.

 

L’articolo 14 individua i seguenti presupposti per l’accesso alla procedura:

§      il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento;

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi di enti pubblici.

 

§      il debitore deve percepire un reddito o essere titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti. Se tali beni o redditi non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, sarà necessario l’intervento di un garante (cfr. infra, art. 15);

§      il debitore non deve aver fatto ricorso – nei precedenti tre anni – alla medesima procedura di composizione della crisi.

Se ricorrono i suddetti presupposti, il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La proposta potrà essere formulata con il supporto degli organismi di composizione della crisi, definiti dall’art. 22 (v. infra) e dovrà comunque garantire il regolare pagamento dei creditori che rimangano estranei alla procedura.

 

L’articolo 15 definisce il contenuto dell’accordo che dovrà essere formulato in modo da consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti eventualmente anche attraverso redditi futuri. Come detto, se i beni e i redditi del debitore non sono tali da garantire tale risultato, egli potrà ricorrere ad uno o più garanti, che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo. Nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente (mediante credito al consumo, utilizzo di carte di credito, sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari).

 

In base all’articolo 16 la proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore a meno che nei confronti del debitore non siano già state attivate procedure esecutive; in tal caso, la proposta andrà depositata nel tribunale presso il quale sono in corso le procedure per l’esecuzione dei crediti di maggior valore. Il debitore, oltre alla proposta di accordo, dovrà depositare:

§      l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

§      l’elenco dei beni di cui dispone e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

§      le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

§      l'attestazione sulla fattibilità del piano, resa dall’organismo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 24, comma 2 (v. infra);

§      l’indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

§      l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.

Se il debitore svolge attività d’impresa – pur non essendo assoggettabile a fallimento – dovrà altresì depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (con una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale).

 

Il procedimento che segue al deposito della proposta di accordo è delineato dagli articoli 17 e 18 che, oltre a richiamare le disposizioni del codice di procedura civile in ordine ai procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e ss.), stabiliscono che:

§      il giudice – previa verifica dei presupposti di ammissibilità - fissa con decreto l'udienza e comunica ai creditori: la data della stessa, i contenuti della proposta di accordo, il decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2;

§      nel corso dell’udienza il giudice dispone che nei confronti del debitore non possano essere avviate azioni esecutive (ovvero debbano essere sospese le azioni già avviate) né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta per un periodo non superiore a 120 giorni dall’udienza stessa. Per lo stesso periodo le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno;

§      entro 15 giorni dall’udienza che ha sospeso ogni azione esecutiva, i creditori devono comunicare all’organismo di composizione della crisi il proprio assenso o dissenso alla proposta di accordo; il silenzio viene interpretato come accettazione.

 

L’articolo 18 specifica che per essere approvata, la proposta di accordo deve essere accettata da creditori che rappresentino almeno l’80 per cento dei crediti. In caso di approvazione, l’accordo non determina di regola la novazione dei crediti; il debitore potrà presentare anche una proposta di transazione fiscale, ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare.

 

L’articolo 19 precisa che, trascorsi i previsti 15 giorni dall’udienza, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione nella quale dà conto della percentuale di accettazione dell’accordo.

Se la prescritta maggioranza è raggiunta – e se le modalità dell’accordo sono ritenute idonee a soddisfare i creditori dissenzienti (che dovranno essere integralmente soddisfatti nel loro credito) - il giudice dispone la pubblicazione dell’accordo.

Rimane ferma la competenza del tribunale, in composizione collegiale, per ogni eventuale reclamo; del collegio non potrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il comma 4 dell’articolo 19 stabilisce che dalla data di pubblicazione dell’accordo e fino alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo stesso, non è possibile agire in via esecutiva nei confronti del debitore, né disporre sequestri conservativi del suo patrimonio. Tali effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei creditori estranei ovvero di risoluzione dell’accordo.

Il comma 6 dell’articolo 19 aggiunge che «la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo».

 

Occorre un chiarimento in merito alla portata di tale ultima disposizione, posto che l’articolo 14, comma 2 stabilisce che l’accordo è ammissibile solo se il debitore che lo propone non è assoggettabile a fallimento e che, in base all’articolo 17, co. 1, tale requisito di ammissibilità deve essere verificato dal tribunale.

 

L’articolo 20 disciplina l’ipotesi in cui per dar corso all’accordo sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento stabilendo che in tal caso l’organismo di composizione della crisi (di cui all’art. 22) debba procedere alla nomina di un liquidatore. Una volta soddisfatti i creditori pignoranti il giudice ordinerà la cancellazione del pignoramento del bene.

 

L’ipotesi di annullamento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinata dall’articolo 21 che prevede che il tribunale agisca in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, solo nell’ipotesi in cui sia stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

La risoluzione dell’accordo può aversi invece, previo ricorso di un creditore al tribunale, nelle seguenti ipotesi:

§      il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo;

§      le garanzie promesse non vengono costituite;

§      l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro il termine perentorio di un anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

 

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinati dagli articoli da 22 a 24, possono essere costituiti ad hoc da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia (che dovrà essere disciplinato con regolamento ministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge). Le camere di conciliazione presso le C.C.I.A., nonché i segretariati sociali per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, previsti dalla legge quadro sui servizi sociali (L. n. 328/2000), a domanda, sono iscritti di diritto nel registro; analogo diritto hanno gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili. La proposta di legge precisa che la costituzione degli organismi dovrà avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica e che i componenti non hanno diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità.

Ai sensi dell’articolo 23, con la domanda di iscrizione, gli organismi di composizione della crisi devono depositare il proprio regolamento di procedura.

L’art. 24 precisa i compiti degli organismi di composizione delle crisi, consistente nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori (cfr. anche l’art. 14, comma 1). Spetta all’organismo attestare la fattibilità del piano (previa verifica della veridicità dei dati comunicati dal debitore), pubblicizzare la proposta e l’eventuale accordo collaborando con il giudice nel corso del procedimento presso il tribunale.

Più in generale, in base all’articolo 20, comma 2, spetta all’organismo di composizione della crisi risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

 

L’articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l’accesso alle banche dati pubbliche (fra le quali anagrafe tributaria; sistemi di informazioni creditizie; centrali rischi) per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e nel rispetto del codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

 

L’articolo 26 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro – salvo che il fatto costituisca più grave reato – il debitore che:

-            al fine di ottenere l'accesso alla procedura, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

-            al fine di ottenere l'accesso alla procedura, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

-            nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

-            dopo il deposito della proposta di accordo, aggrava la sua posizione debitoria;

-            intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

Lo stesso articolo punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine ai consensi espressi al piano, alla veridicità dei dati ivi contenuti e alla fattibilità dello stesso.

 

L’articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali. Esso dispone che spetta al Ministro della giustizia, con propri decreti, stabilire la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, eventualmente anche fissando date diverse in ragione dei diversi circondari di tribunale.

Prima di tale data, tali compiti possono essere svolti da un professionista (a tal fine equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell’organismo di composizione della crisi) che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare (ex art. 28, legge fallimentare), ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Infine, il comma 4 dell’articolo 27 prevede che annualmente il Ministro della giustizia debba trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

 

Capo III – Entrata in vigore

 

Il Capo III è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 


Testo a fronte

Normativa vigente

A.C. 2364

(Capo I)

 

 

[Art. 1]

Legge 7 marzo 1996, n. 108
Disposizioni in materia di usura

Art. 14

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura».

1. Identico.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Identico.

 

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

 

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo e per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento.

3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

3. Il mutuo può essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

4. Identico.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della enuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

6. Identico.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

8. Identico.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

9. Identico:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefìci quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

b) identico;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

c) identico.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

10. Identico.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

11. Identico.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.

12. Identico.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Identico.

 

 

Art. 15

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.

1. Identico.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Identico.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

3. Identico.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4. Identico.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

5. Identico.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

6. Identico.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

7. Identico.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

9. Identico.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Identico.

 

 

Art. 16

1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.

1. Identico.

2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

2. Identico.

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

3. Identico.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

4. Identico.

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.

5. Identico.

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.

6. Identico.

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

7. Identico.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e alle imprese assicurative.

8. Identico.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

 

 

Art. 17

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

1. Identico.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

2. Identico.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

3. Identico.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

4. Identico.

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.

5. Identico.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6. Identico.

6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.

6-bis. Identico.

 

6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.

 

 

[Art. 2]

Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Art. 3

Elargizione alle vittime di richieste estorsive

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

2. Identico.

 

 

Art. 16

Revoca dell'elargizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , la concessione dell'elargizione è revocata:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;

c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.

1. Identico.

2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

2. Identico.

2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.

2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici.

 

 

Art. 19

Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

1. Identico.

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

a) identica;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) identica;

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

c) identica;

d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;

d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività;

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

e) identica.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

2. Identico.

3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

3. Identico.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

4. Identico.

5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

5. Identico.

6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

6. Identico.

 

 

Art. 20

Sospensione di termini

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

2. Identico.

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

3. Identico.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, nonché le procedure concorsuali.

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefìci previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

5. Identico.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

6. Identico.

7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.

 

7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

 

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

 

 

[Art. 3]

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)

Art. 1, comma 881

Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

 

[Art. 4]

Codice penale

Art. 629

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, nonché se il fatto è commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

 

 

[Art. 5]

Art. 644

Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Identico.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Identico.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Identico.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Identico.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Identico.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Identico.

 

Nel caso di estinzione del reato, la restituzione dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l'indagato o l'imputato ha la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, è disposta dal giudice, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti previsti nei commi precedenti. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo.

 

 

 

Codice di procedura penale

[Art. 7]

Art. 190-bis

Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1. Identico.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici. La stessa disposizione si applica altresì quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale.

[Art. 6]

TITOLO VII - Incidente probatorio
Art. 392

Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1. Identico.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

2. Identico.

[Art. 7]

Art. 398

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

1. Identico.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

2. Identico.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3. Identico.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

3-bis. Identico.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

4. Identico.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5. Identico.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

5-bis. Identico.

 

5-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio sono stabilite dal giudice analogamente a quanto previsto al comma 5-bis, indipendentemente dall'età della persona interessata all'assunzione della prova.

[Art. 8]

Art. 444

Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1. Identico.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Identico.

 

1-ter. Relativamente ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, l'applicazione, da parte del giudice, della pena su richiesta delle parti ai sensi del comma 1 è subordinata all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

2. Identico.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3. Identico.

 

 

[Art. 7]

Art. 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

1. Identico.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

2. Identico.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3. Identico.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies, nonché dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

4. Identico.

 

 

[Art. 7]

Art. 498

Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

1. Identico.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

2. Identico.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

3. Identico.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Identico.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-bis. Identico.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-ter. Identico.

 

4-quater. La stessa disposizione di cui al comma 4-ter si applica altresì in tutti i casi in cui si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale.

 

 

[Art. 9]

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale

Art. 132-bis

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

1. Identico:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a) identica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

b) identica;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

c) identica;

d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

d) identica;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;

e) identica;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

f) identica;

 

f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia ai quali sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefìci previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o per le quali sia in corso la procedura finalizzata ad ottenere tali benefìci.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

2. Identico.

 

 

[Art. 10]

Art. 147-bis

Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso

1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1. Identico.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

2. Identico.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice;

3. Identico.

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

 

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

 

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.

4. Identico.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, nonché della persona offesa nell’ambito di procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.

 

 

[Art. 11]

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Art. 41

Segnalazione di operazioni sospette

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di usura, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorchè contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;

b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;

c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.

2. Identico.

3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.

3. Identico.

4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

4. Identico.

5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

5. Identico.

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

6. Identico.

 

 

[Art. 12]

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 135

Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

1-bis. Identico.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Identico.

 




[1]    Si richiamano in particolare, il DL 27 settembre 1993, n. 382 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468), art. 3, che estendeva i benefici a quanti avessero subito analoghi danni in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di associazioni di sostegno alle vittime di estorsioni e la sopra richiamata legge n. 108 del 1996, "Disposizioni in materia di usura", il cui articolo 12: intervenendo sugli articoli 1, 3 e 4 del citato D.L. n. 419/91, ha modificato il criterio di calcolo del beneficio, stabilendo che il relativo importo vada determinato non solo in base alla perdita subita, ma anche al mancato guadagno, equitativamente valutato.

Con riferimento al rapporto tra le legge n. 108 del 1996 e la legge n. 44 del 1999, si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 2532 del 21-05-2007) che ne individua i diversi ambiti applicativi: presupposto per l'applicabilità della legge 44/1999 (che prevede l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo a ristoro del danno ai soggetti che siano stati danneggiati da attività estorsive con finalità di controllo delle attività economiche) è l'attività estorsiva di cui l'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica sia stato vittima. Diverso è l'ambito di applicazione della L. n. 108/1996 che riguarda il delitto di usura, per la cui configurabilità è necessario che sussista lo stato di bisogno della vittima, di cui abbia approfittato l'usuraio. Nella prima ipotesi, quindi, si ha una vittima che subisce "violenza o minaccia"; nella seconda, la vittima, stretta dal bisogno, cede alla richiesta usuraria.

[2]     La CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A.), società partecipata interamente dal Ministero del tesoro, svolge le funzioni pubbliche o di interesse pubblico originariamente gestite dall’INA, garantendo inoltre la gestione delle quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione ("cessioni legali") del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di garanzia per le vittime della strada, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, del Conto consortile RC auto, del Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (CIRAS), nonché la riassicurazione dei rischi agricoli speciali.

[3] La misura è disposta quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione antimafia.

[4] Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.