Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento - A.C. 1505 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1505/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 122
Data: 24/02/2009
Descrittori:
ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI   MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Organi della Camera: II-Giustizia

Casella di testo: Progetti di legge
 


24 febbraio 2009

 

n. 122/0

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento

A.C. 1505

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1505

Titolo

Modifiche alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575. Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

17 luglio 2008

assegnazione

17 novembre 2008

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, che si compone di quattro articoli, modifica talune disposizioni delle leggi n. 1423 del 1956 e n 575 del 1965, in materia di misure di prevenzione, al fine di affermare il principio generale in base al quale una sentenza definitiva di proscioglimento comporta l’inapplicabilità ovvero la revoca delle medesime misure disposte sulla basedegli stessi fatti già valutati nel giudizio penale conclusosi con la sentenza di proscioglimento.

Gli articoli 1 e 2 novellano la legge n. 1423 del 1956, recante le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

In particolare, l’articolo 1 introduce nell’articolo 3 un comma aggiuntivo in forza del quale le misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto ed obbligo di soggiorno) non possono essere applicate se per i medesimi fatti oggetto del procedimento di prevenzione è stata pronunciata, in sede penale, sentenza irrevocabile di proscioglimento. L’articolo 2 modifica l’articolo 7 inserendovi un comma, volto a prevedere la revoca obbligatoria del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale disposta a norma dell’articolo 3, a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento.

I successivi articoli 3 e 4 della proposta di legge intervengono invece sulla legge n. 575 del 1965, relativa alle misure di prevenzione applicabili alle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni criminali.

In particolare, l’articolo 3 inserisce nell’articolo 2 il comma 2-bis, in base al quale le misure di prevenzione personali (di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 575) e patrimoniali (di cui all’art. 2-ter della legge n. 575) sono inapplicabili se in sede penale, per gli stessi fatti oggetto del procedimento di prevenzione, sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. L’articolo 4 inserisce invece un comma aggiuntivo nell’articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, che prevede la revoca della misura di prevenzione patrimoniale già applicata se sui medesimi fatti oggetto del giudizio di prevenzione è intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene con la tecnica della novellazione, il che giustifica l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile a materie contemplate dall’articolo 117, secondo comma, lettere h) (Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) ed l) (Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) Cost., riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le misure di prevenzione si differenziano dalle misure cautelari e di sicurezza (contemplate, rispettivamente, dagli articoli 13 e 25 Cost.) in quanto trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. Esse costituiscono applicazione del principio di “prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire” (Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1959). Il fondamento di tale istituto è stato individuato dalla Consulta negli articoli 13 (“che con lo statuire che restrizioni alla libertà personale possono essere disposte soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, riconosce per ciò stesso la possibilità di tali restrizioni in via di principio”), 16 e 17 della Costituzione (l’uno statuisce “che la legge possa apportare limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno quando ricorrano motivi di sicurezza”, l’altro consente “il divieto delle pubbliche riunioni per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica”). Tra i presupposti costituzionali delle misure di prevenzione, è stato inoltre richiamato l’articolo 25, secondo comma, in base al quale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge: “è ben vero – sostiene la Corte – che le misure di sicurezza in senso stretto si applicano dopo che un fatto preveduto dalla legge come reato sia stato commesso, ma poiché le misure di sicurezza intervengono o successivamente all’espiazione della pena, e cioè quando il reo ha già per il reato commesso soddisfatto il suo debito verso la società, ovvero in casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla legge come reato, non è punibile, bisogna dedurne che oggetto di tali misure rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioè la pericolosità sociale del soggetto” (cfr. la già richiamata sent. n. 27).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge in esame modifica talune disposizioni della legge n. 1423 del 1956, recante Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità e della legge n. 575 del 1965, recante Disposizioni contro la mafia. Il coordinamento con la normativa vigente è, pertanto, realizzato attraverso la tecnica della novellazione.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, scopo della proposta di legge in esame è quello di porre rimedio ad “una grave ingiustizia che subiscono quei cittadini che sono sottoposti a misure di prevenzione, sebbene in sede penale siano stati prosciolti nel procedimento di merito” modificando, quindi, l'attuale normativa secondo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza più recente.