Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato - A.C. 1235 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1235/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 151
Data: 05/05/2009
Descrittori:
ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI   PRESCRIZIONE DEL REATO
Organi della Camera: II-Giustizia

 

5 maggio 2009

 

n. 151/0

Modifiche al codice penale in materia di
prescrizione del reato

A.C. 1235

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1235

Titolo

Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

4 giugno 2008

assegnazione

5 settembre 2008

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali)

 

 


Contenuto

La proposta di legge reca una nuova disciplina dell'istituto della prescrizione intervenendo sull’attuale normativa del codice penale (radicalmente riformata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251).

La proposta di legge consta di un unico articolo, che novella gli articoli da 157 a 161 del codice penale.

La lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 157 c.p. Il primo comma del testo novellato contiene la principale novità della proposta di legge, ovvero il ricalcolo dei tempi di prescrizione; si prevede, in particolare, che la prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà (piuttosto che, come attualmente previsto, con il decorso del tempo corrispondente al massimo della pena edittale). Il secondo comma, oltre a confermare i limiti minimi già previsti, introduce un termine massimo di prescrizione di 20 anni, mantenendo nel contempo il cd. doppio binario per i delitti di particolare allarme sociale (di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.) per i quali il termine di prescrizione è fissato in 30 anni.

Il nuovo terzo comma conferma l’irrilevanza delle diminuzioni o degli aumenti di pena derivanti dall’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti; quale eccezione a tale principio, prevede che vengano prese in considerazione le circostanze ad efficacia speciale o indipendenti (e non, come nel testo attuale, soltanto le aggravanti di tale natura), senza precisare inoltre il criterio vigente dell’aumento massimo di pena derivante dall’applicazione della circostanza.

Mentre l’attuale quinto comma dell’art. 157 prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine prescrittivo triennale, la corrispondente nuova disposizione stabilisce un termine di prescrizione unico di 6 anni, applicabile quindi sia quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, sia per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria (es, il lavoro di pubblica utilità).

In merito alla decorrenza del termine di prescrizione, la lettera b) novella il primo comma dell’art. 158 c.p.; tale disposizione, riprendendo la formulazione del testo antecedente all’entrata in vigore della legge 251 del 2005, prevede, nel caso di reato continuato, che il termine di prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la continuazione.

La lettera c) dell’articolo 1, attraverso una novella all’articolo 159, primo comma, c.p., aggiunge ulteriori casi di sospensione della prescrizione.

La lettera d), novellando l’articolo 160 prevede ulteriori ipotesi di interruzione della prescrizione e interviene sul conseguente profilo del prolungamento dei termini di prescrizione; in generale, la disposizione precisa che i termini di prescrizione dettati dall’art. 157 non possono essere prolungati oltre la metà, confermando nel contempo l’esclusione di tale limite per i reati del doppio binario e prevedendo, in ogni caso, l’insuperabilità assoluta dei termini di cui all’art. 157, secondo comma, numero 2) (introdotto dal comma 1, lett. a), ovvero venti anni in termini generali e trent’anni per i gravi reati sopraccitati).

La medesima lettera d) introduce poi due commi aggiuntivi dopo il terzo comma dell’art. 160, volti a prevedere che la prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere, rispettivamente, quando il relativo ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile e nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione dopo una cd. doppia conforme (cioè quando il ricorso riguardi una sentenza di appello, di conferma di quella di primo grado) ovvero quando la sentenza appellata per cassazione abbia solo modificato la specie o la misura della pena. Tuttavia, se il ricorso per cassazione viene accolto, il termine occorso per il relativo giudizio deve essere computato ai fini del calcolo della prescrizione.

La lettera e), infine, sostituisce integralmente l’articolo 161 c.p. (che, nel suo testo attuale individua i limiti del prolungamento dei termini di prescrizione in caso di interruzione della medesima), reintroducendo il testo anteriore alla legge n. 251 del 2005; la disposizione stabilisce l’effetto estensivo della sospensione e della interruzione della prescrizione quando per più reati connessi siproceda congiuntamente, da cui deriva che se si sospende o interrompe il corso della prescrizione per uno dei reati connessi, l’effetto sospensivo o interruttivo si trasmette a tutti gli altri reati.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge novella gli articoli 157-161 c.p., il che rende necessario l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al provvedimento in esame, viene principalmente in rilievo la materia di competenza esclusiva dello Stato contemplata dall’articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (ordinamento penale).

Rapporto con altri princìpi costituzionali

La relazione illustrativa ricollega al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) le finalità del provvedimento, da un lato di disincentivare condotte processuali chiaramente dilatorie, dall'altro di eliminare inutili appesantimenti procedurali determinati dagli istituti vigenti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza attraverso l’uso della tecnica della novellazione.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come accennato, la proposta di legge è finalizzata anche a disincentivare condotte processuali chiaramente dilatorie, strumentali ad allungare i tempi del procedimento..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: GI0147_0.doc